ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 270

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
29 settembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1424/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1676/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari dell'India e della Repubblica di Corea

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia

4

 

 

Regolamento (CE) n. 1426/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

42

 

 

Regolamento (CE) n. 1427/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

44

 

 

Regolamento (CE) n. 1428/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

46

 

 

Regolamento (CE) n. 1429/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 958/2006

48

 

 

Regolamento (CE) n. 1430/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

49

 

 

Regolamento (CE) n. 1431/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

51

 

 

Regolamento (CE) n. 1432/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

54

 

 

Regolamento (CE) n. 1433/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

58

 

 

Regolamento (CE) n. 1434/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

60

 

 

Regolamento (CE) n. 1435/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

63

 

 

Regolamento (CE) n. 1436/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006

65

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore della decisione del Consiglio di associazione UE-Tunisia, del 28 luglio 2006, che modifica il protocollo n. 4 dell’accordo euromediterraneo, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

66

 

 

Commissione

 

*

Decisione n. 1/2006 del Comitato Misto UE-Svizzera, del 6 luglio 2006, recante modifica dell’allegato II (sicurezza sociale) dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone

67

 

*

Decisione della Commissione, del 25 settembre 2006, che concede alla Repubblica di Cipro una deroga ad alcune disposizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 4177]

72

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

29.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1424/2006 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1676/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari dell'India e della Repubblica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/1996 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») (1),

visto il regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio, del 13 agosto 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo e che riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari dell'India e della Repubblica di Corea (2), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   ANTEFATTO

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1676/2001, il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni nella Comunità di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l'altro, dell'India. Dato il numero considerevole di produttori esportatori di fogli di PET esistenti in India, durante l’inchiesta che ha condotto all’adozione del regolamento («inchiesta iniziale») è stato scelto un campione di produttori esportatori, a norma dell’articolo 17 del regolamento di base. Per le società oggetto di esami individuali sono stati calcolati margini di dumping individuali compresi tra lo 0 % e il 65,3 % e, a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, è stato calcolato un margine di dumping del 57,7 % anche per le società cooperanti non inserite nel campione. In seguito sono stati istituiti dazi antidumping compresi tra lo 0 % e il 62,6 %, tenendo conto anche dei dazi compensativi risultanti dalle sovvenzioni alle esportazioni imposti per gli stessi prodotti originari dell’India, applicabili a norma del regolamento (CE) n. 2597/1999 del Consiglio (3).

(2)

Con il regolamento (CE) n. 366/2006 (4) («regolamento di modifica»), il Consiglio ha modificato il livello dei margini di dumping calcolati dal regolamento (CE) n. 1676/2001. I nuovi margini di dumping sono compresi tra il 3,2 % e il 29,3 % e i nuovi dazi antidumping tra lo 0 % e il 18 %, per tenere conto nuovamente dei dazi compensativi risultanti dalle sovvenzioni alle esportazioni imposti per gli stessi prodotti originari dell’India, modificati a norma del regolamento (CE) n. 367/2006 (5), adottato in seguito a un riesame in previsione della scadenza del regolamento (CE) n. 2597/1999.

(3)

Il regolamento (CE) n. 367/2006 fissa inoltre al 19,1 % il dazio compensativo applicabile alle società non elencate individualmente nell’articolo 1, paragrafo 2 e il margine di sovvenzione alle esportazioni per tali società è calcolato a un livello del 12 %.

(4)

L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1676/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 366/2006, stabilisce tre condizioni, come indicato di seguito nel considerando 7, che, se soddisfatte, consentono ai produttori esportatori indiani non soggetti a misure antidumping in seguito all’inchiesta iniziale di ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. Ai richiedenti a cui è concesso questo trattamento è attribuita la stessa aliquota applicata alle imprese che hanno collaborato nell’inchiesta iniziale, ma non sono state inserite nel campione. Essi sono quindi soggetti a un dazio corrispondente al margine di dumping medio ponderato stabilito per le imprese inserite nel campione durante l’inchiesta iniziale, restando inteso che non sono presi in considerazione i margini nulli e minimi, a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base.

(5)

Durante l’inchiesta iniziale il margine di dumping medio ponderato sopra menzionato è stato calcolato come quello di tre società campionate, poiché una delle imprese campionate inizialmente aveva un margine nullo. Il margine di dumping medio ponderato così calcolato nell’inchiesta iniziale era del 57,7 %, come indicato nel considerando 1. Il regolamento di modifica riduce considerevolmente il margine di dumping delle tre società sopramenzionate. Il nuovo margine di dumping medio ponderato da applicare alle società che soddisfano le prescrizioni dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1676/2001, ricalcolato secondo le conclusioni del regolamento di modifica, è quindi del 15,5 %.

B.   RICHIESTE DEL NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

(6)

Il produttore esportatore indiano SRF Limited («il richiedente») ha chiesto di ottenere lo stesso trattamento riservato alle società che collaborano nell’inchiesta iniziale non inserite nel campione («trattamento dei nuovi produttori esportatori»).

(7)

È stato effettuato un esame per determinare se il richiedente soddisfa le condizioni per ottenere il trattamento dei nuovi produttori esportatori, a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1676/2001, in particolare è stato controllato:

se nel periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1o aprile 1999 al 31 marzo 2000) non ha esportato nella Comunità i prodotti descritti all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento,

se non è collegato ad alcun esportatore o produttore indiano soggetto alle misure imposte dal presente regolamento,

nonché

se ha esportato i prodotti in questione dopo il periodo dell'inchiesta o se ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità.

(8)

Al richiedente è stato inviato un questionario e gli è stato chiesto di presentare le prove che dimostrano che soddisfa i tre criteri sopramenzionati.

(9)

Il richiedente ha risposto al questionario ed ha fornito prove ritenute sufficienti a dimostrare che può essere considerato un nuovo produttore esportatore.

(10)

L’aliquota del dazio antidumping applicabile al richiedente deve essere basata sul margine di dumping medio ponderato stabilito per le parti scelte nel campione nell’inchiesta iniziale, modificato a norma del regolamento di modifica, vale a dire il 15,5 %, come indicato sopra nel considerando 5.

(11)

Poiché, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell’intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione, da questa aliquota di dazio deve essere detratto il margine di sovvenzione all’esportazione del richiedente, come accertato nell’inchiesta antisovvenzione che ha condotto all’adozione del regolamento (CE) n. 367/2006 [cfr. considerando 59 del regolamento (CE) n. 366/2006]. Poiché il richiedente non ha un dazio compensativo individuale, deve essere applicata l’aliquota di dazio stabilita per tutte le altre società.

(12)

L’aliquota del dazio antidumping applicabile al richiedente deve quindi essere calcolata come indicato nella tabella sotto riportata.

Impresa

Margine di sovvenzione all'esportazione

Margine di sovvenzione totale

Margine di dumping

Dazio compensativo

Dazio antidumping

Aliquota complessiva del dazio

SRF Limited

12,0 %

19,1 %

15,5 %

19,1 %

3,5 %

22,6 %

(13)

Il richiedente e le industrie comunitarie sono state informate dei risultati dell’esame e hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

(14)

Il richiedente ha presentato osservazioni sul calcolo del margine di dumping. Tali osservazioni sono state prese in considerazione nella tabella sopra riportata.

(15)

Tutte le altre argomentazioni e le osservazioni presentate dalle parti sono state esaminate e, se del caso, debitamente prese in considerazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1676/2001, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti originari dei paesi in appresso elencati è la seguente:

Paese

Impresa

Dazio definitivo (%)

Codice addizionale TARIC

India

Ester Industries Limited

75-76, Amrit Nagar

Behind South Extension Part-1

New Delhi 110 003

India

17,3

A026

India

Flex Industries Limited

A-1, Sector 60

Noida 201 301 (U.P.)

India

0

A027

India

Garware Polyester Limited

Garware House

50-A, Swami Nityanand Marg

Vile Parle (East)

Mumbai 400 057

India

6,8

A028

India

Jindal Poly Films Limited

56 Hanuman Road

New Delhi 110 001

India

0

A030

India

MTZ Polyfilms Limited

New India Centre, 5th floor

17 Co-operage Road

Mumbai 400 039

India

18,0

A031

India

Polyplex Corporation Limited

B-37, Sector-1

Noida 201 301

Dist. Gautam Budh Nagar

Uttar Pradesh

India

0

A032

India

SRF Limited

Express Building 9-10

Bahadur Shah Zaraf Marg

New Delhi 110 002

India

3,5

A753

India

Tutte le altre imprese

17,3

A999»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1288/2006 (GU L 236 del 31.8.2006, pag. 1). Riguardo alla Repubblica di Corea il presente regolamento è scaduto il 24 agosto 2006 (GU C 199 del 24.8.2006, pag. 8).

(3)  GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1.

(4)  GU L 68 dell'8.3.2006, pag. 6.

(5)  GU L 68 dell’8.3.2006, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1288/2006.


29.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1425/2006 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2006

che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   APERTURA DEL PROCEDIMENTO

(1)

Il 30 giugno 2005, a norma dell'articolo 5 del regolamento di base, la Commissione ha annunciato, mediante un avviso («avviso di apertura di procedimento») pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese («RPC»), della Malaysia e della Thailandia («paesi interessati»).

(2)

Il procedimento è stato aperto in seguito a una denuncia presentata il 17 maggio 2005 da 29 produttori comunitari di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica, rappresentanti una proporzione maggioritaria (in questo caso più del 25 %) della produzione comunitaria complessiva dei tipi di sacchi e sacchetti di plastica in questione. La denuncia conteneva prove di pratiche di dumping dei prodotti indicati e del pregiudizio materiale derivante da tali pratiche, che è stato considerato sufficiente a giustificare l'apertura di un procedimento.

2.   PARTI INTERESSATE AL PROCEDIMENTO

(3)

La Commissione ha informato ufficialmente i produttori comunitari denunzianti, la loro associazione, altri produttori comunitari, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori nonché le associazioni di utilizzatori di cui era noto l'interesse e i rappresentanti dei paesi esportatori in merito all'apertura del procedimento. È stata data alle parti interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di richiedere un'audizione entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura del procedimento.

(4)

Considerato il grande numero di produttori esportatori noti nella RPC, in Malaysia e in Thailandia, nonché il grande numero di produttori e importatori noti della Comunità, nell'avviso di apertura del procedimento è stata comunicata la decisione di ricorrere al campionamento per la determinazione delle pratiche di dumping e del pregiudizio, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base (vedi oltre per ulteriori particolari riguardanti il campionamento).

(5)

Al fine di consentire ai produttori esportatori della RPC di presentare un'eventuale richiesta di riconoscimento dello status di società che opera in condizioni di economia di mercato («MET», market economy treatment) o di trattamento individuale («IT», individual treatment), la Commissione ha inviato i relativi moduli di richiesta ai produttori esportatori notoriamente interessati e alle autorità della RPC. 108 società e gruppi hanno richiesto il riconoscimento dello status di società che opera in condizioni di economia di mercato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. Tutte le società e i gruppi sopra indicati hanno richiesto inoltre il trattamento individuale, nel caso in cui l'inchiesta avesse stabilito che non erano in possesso dei requisiti relativi al trattamento di economia di mercato. Solo tre società hanno richiesto il trattamento individuale.

(6)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che avevano comunicato il proprio interesse entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Oltre alle risposte ricevute dalle parti selezionate nei campioni di esportatori, importatori e industrie comunitarie, sono state ricevute risposte ai questionari anche da parte di due rivenditori al dettaglio comunitari.

(7)

Alcune parti hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. A tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro i termini stabiliti ed hanno indicato che vi erano particolari motivi per tale richiesta, è stata garantita un'audizione.

(8)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare del dumping, del pregiudizio derivante e dell'interesse della Comunità ed ha effettuato visite di verifica presso la sede delle seguenti società:

 

Produttori comunitari

SP Metal, Parigi, Francia, e società collegate SP Metal Biel, Saragozza, Spagna, e Jet Sac SA, Auchel, Francia

Groupe Barbier SA, Ste Sigolene, Francia

Plasticos Romero SA, Murcia, Spagna

Plasbel SA, Murcia, Spagna

Alplast SA, Ste Marie-aux-Mines, Francia

 

Importatori comunitari non collegati

FIPP GmbH & Co KG e la sua società collegata DEISS GmbH & Co KG, Amburgo, Germania

 

Produttori esportatori e compagnie collegate nei paesi esportatori

 

RPC

Cedo Shanghai Ltd, Shanghai

Chun Yip Plastics (Shenzhen) Ltd, Shenzhen

Huizhou Jun Yang Plastics Co., Ltd, Huizhou

Suzhou Guoxin Group Co., Ltd, Taicang

Wuxi Jiayihe Packaging Co., Ltd e Wuxi Bestpac Packaging Co., Ltd, Wuxi

Zhongshan Qi Yu Plastic Products Co., Ltd, Zhongshan

Weifang Lefu Plastic Products Co., Ltd, Weifang

Jinguan (Longhai) Plastics Packing Co., Ltd, Longhai

Sunway Kordis (Shanghai) Ltd e Shanghai Sunway Polysell Ltd, Shanghai

Nantong Huasheng Plastic Products Co., Ltd, Nantong

 

Malaysia

Dragonpak Industries (M) S/B, Johor Bahru

Europlastics Malaysia S/B, Shah Alam

Hond Tat Industries S/B, Klang

Plastic V S/B, Klang

Poly Carrier Industries S/B, Klang

Sido Bangun S/B, Negri Sembilan

 

Thailandia

King Pac Industrial Company Limited, Chonburi

Multibax Public Co., Ltd, Chonburi

Naraipak Co., Ltd, Bangkok

Sahachit Watana Plastic Industry Co., Ltd, Bangkok

Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd, Nakornpathorn

 

Importatori collegati nella Comunità

Cedo Limited UK, Telford, Regno Unito

Cedo GmbH, Mönchengladbach, Germania

Europackaging plc, Birmingham, Regno Unito

3S's Limited, Upton-upon-Severn, Regno Unito

Kordis Limited e Kordis BV, Stratford-upon-Avon, Regno Unito

3.   PERIODO DI INCHIESTA

(9)

L'inchiesta sulle pratiche di dumping è stata effettuata nel periodo dal 1o aprile 2004 al 31 marzo 2005 («periodo di inchiesta»). L'esame del pregiudizio è stato effettuato nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 marzo 2005 («periodo considerato»).

B.   CAMPIONAMENTO

1.   CAMPIONAMENTO PER I PRODUTTORI ESPORTATORI NELLA RPC, IN MALAYSIA E IN THAILANDIA

(10)

Come sopra indicato, in considerazione del numero elevato di produttori esportatori nella RPC, in Malaysia e in Thailandia, nell'avviso di apertura del procedimento si è proposto di ricorrere al campionamento, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base.

(11)

Al fine di consentire alla Commissione di decidere se il campionamento era necessario e, in questo caso, di selezionare un campione, la Commissione ha chiesto ai produttori esportatori di manifestarsi entro 15 giorni dalla data di inizio dell'inchiesta e di fornire informazioni in merito alle loro esportazioni e alle vendite sul mercato interno, nonché i nomi e le attività di tutte le società a loro collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita di tale prodotto. Sono state inoltre consultate le autorità della RPC, della Malaysia e della Thailandia.

(12)

Si sono manifestate ed hanno fornito le informazioni richieste entro il termine stabilito 108 società e gruppi dalla RPC, 36 società dalla Malaysia e 17 dalla Thailandia. Tuttavia, solo 104 società e gruppi della RPC, 31 società della Malaysia e 14 della Thailandia hanno dichiarato di avere esportato il prodotto nella Comunità durante il periodo di inchiesta.

(13)

I produttori esportatori che hanno esportato il prodotto in questione nella Comunità durante il periodo di inchiesta ed hanno manifestato l'intenzione di partecipare al campionamento sono stati considerati come società che collaborano e sono stati presi in considerazione nella selezione dei campioni.

(14)

I produttori esportatori cooperanti rappresentavano circa il 95 % di tutti gli esportatori del prodotto in questione dalla RPC nella Comunità, il 96 % degli esportatori della Malaysia e l'88 % degli esportatori della Thailandia.

(15)

Le restanti società erano operatori commerciali o produttori esportatori che non avevano effettuato esportazioni nella Comunità durante il periodo d'inchiesta. Per queste società, pertanto, non sarà determinato un margine di dumping.

(16)

I produttori esportatori che non si sono manifestati entro il termine previsto sono stati considerati società che non collaboravano all'inchiesta.

(17)

Il campione è stato selezionato, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, tenendo conto dei seguenti criteri: dimensioni del produttore esportatore in termini di vendite all'esportazione nella Comunità e dimensioni del produttore esportatore in termini di vendite sul mercato interno. Per i motivi sopra indicati, si è ritenuto opportuno che il campione comprendesse un numero sufficiente di società che vendevano sul mercato interno. Sono state pertanto inserite nel campione alcune società esportatrici con una quota rappresentativa di vendite nel mercato interno.

(18)

Su questa base, la Commissione ha selezionato in origine campioni di dieci produttori esportatori cinesi, sei malaysiani e sei thailandesi. Le compagnie selezionate rappresentavano circa il 52 %, il 62 % e il 71 % delle esportazioni del prodotto in questione verso la Comunità provenienti rispettivamente dalla RPC, dalla Malaysia e dalla Thailandia.

(19)

A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, i produttori esportatori cooperanti e le autorità dei paesi interessati hanno avuto la possibilità di inviare commenti sulla selezione del campione.

(20)

Un certo numero di esportatori cinesi ha sostenuto che avrebbero dovuto essere inseriti nel campione in considerazione di particolari circostanze riguardanti le loro società: tipi di prodotto, modello commerciale, struttura dei costi o collegamento con gruppi basati a Hong Kong o nell'Unione europea. Sarebbe stato tuttavia poco pratico, e non richiesto dal regolamento di base, tentare di ottenere un campione che riflettesse tutti i fattori sopra menzionati, considerando la quantità di informazioni e il tempo necessario per la selezione del campione. Il regolamento di base consente inoltre di limitare l'inchiesta al più ampio volume di esportazioni rappresentativo che può essere ragionevolmente sottoposto a inchiesta nel tempo disponibile.

(21)

Un esportatore cinese ha sostenuto che la Commissione, conformemente all'accordo antidumping dell'OMC («AAD»), avrebbe dovuto semplicemente selezionare gli esportatori con il maggior volume di esportazioni nella Comunità, senza prendere in considerazione il volume delle vendite sul mercato interno. L'articolo 6.10 dell'AAD stabilisce, tra l'altro, che un campione di esportatori può essere scelto sulla base «della maggiore percentuale del volume delle esportazioni provenienti dal paese in questione sulla quale può ragionevolmente vertere l'inchiesta». L'interpretazione dell'articolo 6.10 dell’AAD dev'essere respinta. In primo luogo, nella formulazione dell'articolo 6.10 dell’AAD non vi è nulla che precluda l'inserimento nel campione anche di esportatori con una quota rappresentativa di vendite sul mercato interno. In secondo luogo, lo scopo di selezionare un campione di produttori esportatori è di raccogliere quanti più dati rappresentativi possibile sulla base dei quali è possibile calcolare un margine di dumping. Al riguardo, è essenziale inserire nel campione le società con una quota di vendite sul mercato nazionale, al fine di poter determinare il valore normale, le spese di vendita, amministrative e generali e il profitto, a norma dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base. Per le società che operano in economia di mercato, sarebbe problematico determinare il valore normale senza informazioni sufficienti su tali spese di vendita, amministrative e generali e sui profitti. Il più ampio volume di esportazioni che può ragionevolmente essere sottoposto a inchiesta deve comprendere pertanto anche almeno un numero sufficiente di società con una quota di vendite sul mercato nazionale durante il periodo di inchiesta. Di conseguenza, solo le principali società esportatrici che rappresentavano anche una quota importante delle vendite sul mercato nazionale sono state selezionate a norma dell'articolo 6.10 dell'AAD e dell'articolo 17 del regolamento di base.

(22)

Durante l'inchiesta è risultato che Wuxi Jiayihe Packaging Co., Ltd e Wuxi Bestpac Packaging Co., Ltd avevano dichiarato per errore grandi quantità di esportazioni sul mercato comunitario del prodotto in questione che non erano state da loro prodotte ma che erano di fatto state da loro gestite per conto di altri produttori esportatori. Considerando che le vendite effettive del bene in questione da loro prodotte erano limitate, la società è stata esclusa dal campione cinese. Tuttavia, considerando che la società era già stata ispezionata, sarà in effetti oggetto di un esame individuale.

(23)

L'associazione malese dei produttori di materie plastiche ha fatto notare che una delle società non inserite nel campione non aveva comunicato cifre sulle vendite locali di sacchi di plastica realizzate da una società collegata e avrebbe dovuto essere ricompresa nel campione. Dal momento che l'informazione riguardante questo errore di notifica era pervenuta entro il termine prescritto, la Commissione ha accettato di inserire questa società nel campione al posto di una società selezionata in precedenza, ma che presentava un volume inferiore di vendite all'esportazione.

(24)

Sono stati inviati questionari alle 22 società inizialmente inserite nel campione, che hanno risposto tutte entro i termini previsti, eccettuata una società thailandese che era stata inserita nel campione ma aveva successivamente cessato di collaborare.

(25)

Considerato il gran numero di paesi e di parti interessate e i vincoli temporali, la Commissione ha deciso che non poteva procedere ad un esame individuale dei produttori esportatori ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 6, e dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, poiché ciò le avrebbe inutilmente complicato il lavoro e le avrebbe impedito di concludere l'inchiesta nei tempi previsti. Di conseguenza, la Commissione ha fatto sapere a tutti i produttori esportatori che cooperavano all'inchiesta di non avere l'intenzione di procedere ad esami individuali se le società ne avessero fatto richiesta. Inoltre, non è stata ricevuta alcuna domanda in questo senso entro il termine di quaranta giorni specificato nell'avviso di apertura del procedimento.

(26)

È opportuno rilevare che una società cinese non inserita nel campione ma che collaborava all'inchiesta ha presentato la domanda di cambiare la sua ragione sociale da Jiangmen Xiefeng Plastic Co., Ltd a Jiangmen Toptype Plastic Products Co., Ltd. Questa società ha fornito elementi da cui risulta che si tratta unicamente di un cambio di ragione sociale della stessa entità giuridica senza alcun'altra modifica dello statuto, della struttura o del regime di proprietà della società; il nome della società in questione è stato pertanto modificato nella nuova ragione sociale che figura nell'allegato del presente regolamento.

2.   CAMPIONAMENTO DI PRODUTTORI COMUNITARI

(27)

A causa dell'elevato numero di produttori comunitari, nell'avviso di apertura del procedimento è stato proposto di fare ricorso al campionamento a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. A tal fine, la Commissione ha chiesto a questi produttori di fornire informazioni riguardanti la produzione e le vendite del prodotto simile.

(28)

34 produttori comunitari si sono manifestati ed hanno comunicato le informazioni richieste nell'avviso di apertura. In totale, cinque società (tre francesi e due spagnole) sono state selezionate per figurare nel campione nella misura in cui rappresentavano il maggior volume rappresentativo di produzione nella Comunità (circa il 18 %) sul quale l'inchiesta poteva ragionevolmente vertere tenuto conto del tempo disponibile. L'associazione di produttori comunitari è stata consultata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento di base e non ha sollevato obiezioni. Tutti i produttori comunitari inseriti nel campione hanno cooperato e inviato le risposte al questionario entro i termini. Inoltre, gli altri produttori all'origine della denuncia ed altri produttori che appoggiavano l'inchiesta, aventi sede in Belgio, Danimarca, Francia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna e Regno Unito, hanno debitamente comunicato alcuni dati di carattere generale ai fini dell'analisi del pregiudizio.

3.   CAMPIONAMENTO DI IMPORTATORI

(29)

Considerato l'elevato numero di importatori nella Comunità, nell'avviso di apertura del procedimento si è previsto di ricorrere al campionamento a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento di base. A tal fine, la Commissione ha chiesto a questi importatori di fornire informazioni riguardanti le importazioni e le vendite del prodotto in questione.

(30)

Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha selezionato cinque importatori in tre Stati membri: due in Francia, uno in Germania e due nel Regno Unito. Due associazioni note di importatori sono state consultate. Questi importatori rappresentavano il maggior volume rappresentativo di vendite effettuate dagli importatori noti nella Comunità (circa il 9 %) sul quale l'inchiesta poteva ragionevolmente vertere tenuto conto del tempo disponibile. Due importatori hanno infine cooperato ed hanno risposto al questionario.

4.   INFORMAZIONE DELLE PARTI

(31)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali si prevedeva di raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sacchi e sacchetti di plastica originari della RPC e della Thailandia e di chiudere la procedura riguardante le importazioni provenienti dalla Malaysia. Le parti sono state inoltre informate sui termini di cui disponevano per presentare osservazioni dopo la divulgazione dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base delle quali dovevano essere adottate le misure definitive.

(32)

I commenti presentati oralmente o per iscritto dalle parti interessate sono stati esaminati e, ove opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

C.   PRODOTTO IN QUESTIONE E PRODOTTO SIMILE

1.   CONSIDERAZIONI GENERALI

(33)

I sacchi e sacchetti in polietilene sono generalmente distribuiti dai dettaglianti ai clienti, che li utilizzano principalmente per trasportare i loro acquisti, imballare generi alimentari o gettare i rifiuti domestici.

2.   IL PRODOTTO IN QUESTIONE

(34)

I prodotti in questione sono sacchi e sacchetti di plastica contenenti in peso almeno il 20 % di polietilene ed aventi uno spessore non superiore a 100 micrometri («sacchi di plastica») originari della RPC, della Malaysia e della Thailandia. Il prodotto in questione rientra nei codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90.

(35)

I sacchi di plastica sono fabbricati a partire da polimeri di polietilene mediante estrusione di un tubo continuo che è gonfiato tramite iniezione di aria e quindi tagliato ed eventualmente saldato, stampato e fornito di manici e/o di sistemi di chiusura. I sacchi possono essere fabbricati a partire da polietilene di varia densità mischiato con altre resine o additivi. La composizione ha un'influenza sulle proprietà del sacco quali la solidità, la durata di vita o la degradabilità, che possono variare a seconda delle applicazioni.

(36)

Nel corso dell'inchiesta, le autorità cinesi e molti importatori ed esportatori hanno sostenuto che l'ambito dell'inchiesta era troppo ampio, poiché comprendeva articoli quali i sacchetti da asporto, i sacchetti per rifiuti, i sacchetti per prodotti congelati, i sacchetti per frutta e legumi, nonché altri articoli ritenuti diversi in termini di caratteristiche fisiche, prezzi, canali di vendita, utilizzazione finale e percezione da parte dei consumatori. In particolare un esportatore e vari importatori hanno chiesto che i sacchi con chiusura (sacchi di politene con un sistema di chiusura a slittamento) venissero esclusi dall'ambito dell'inchiesta a causa di presunte differenze relative a materie prime, processo di produzione, aspetto, utilizzazione, distribuzione, percezione da parte dei consumatori e prezzo. Un altro importatore ha esposto un'argomentazione analoga riguardante i sacchi per il trasporto di denaro che, a suo parere, presentano particolarità tecniche e fisiche uniche e sono prodotti solo da un piccolo numero di società.

(37)

Un esportatore malese ha sostenuto che alcuni dei sacchi da asporto da lui prodotti dovevano essere esclusi dall'ambito dell'inchiesta in considerazione delle particolarità brevettate del meccanismo di distribuzione fisica, poiché, a suo parere, le imprese comunitarie non possono fabbricare sacchi aventi le stesse particolarità. Tuttavia tali particolarità brevettate, intese a costituire un vantaggio funzionale rispetto ad altri sacchi da asporto, non rappresentano una differenza di caratteristiche fisiche sufficiente a far ritenere i sacchi in questione un prodotto separato. In realtà essi rimangono sostanzialmente interscambiabili con altri sacchi da asporto, provvisti o meno di analoghi sistemi brevettati.

(38)

Pur riconoscendo il fatto che esistono diversi tipi di sacchi di plastica destinati a diverse utilizzazioni, tra cui quelle sopra menzionate, l'inchiesta ha dimostrato che tutti questi tipi di sacchi di plastica, compresi quelli alcune particolarità dei quali sono brevettate, hanno tutti le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base: sono sostanzialmente contenitori duttili fatti con fogli di polietilene, utilizzati per contenere e trasportare merci. L'uso dei sacchi di plastica è sempre lo stesso, anche se le «merci» contenute o trasportate possono variare (ad esempio articoli al dettaglio, alimentari, rifiuti). A questo proposito occorre rilevare che il regolamento di base non stabilisce che le inchieste vertano su prodotti identici sotto tutti gli aspetti, ad esempio in termini di processo di produzione, prezzi, canali di vendita, utilizzazione e percezione da parte dei consumatori. È stata invece prassi costante della Commissione ritenere che, affinché tipi di prodotti diversi siano considerati come un prodotto unico, è sufficiente che essi condividano le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e/o chimiche di base.

(39)

Di conseguenza, tutti i diversi tipi di sacchi di plastica rientranti nei codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90 provenienti dalla RPC, dalla Malaysia e dalla Thailandia sono considerati come un unico prodotto ai fini della presente inchiesta.

3.   PRODOTTO SIMILE

(40)

La Commissione ha constatato che i sacchi in materie plastiche prodotti e venduti nel mercato interno della RPC, della Malaysia (che ha svolto anche la funzione di paese analogo) e della Thailandia, quelli esportati dai paesi interessati verso la Comunità e quelli fabbricati e venduti dall'industria comunitaria nella Comunità presentano le stesse caratteristiche chimiche, fisiche e tecniche ed hanno la stessa utilizzazione. Di conseguenza, si è concluso che essi sono tutti prodotti simili nel senso dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

D.   DUMPING

1.   METODOLOGIA GENERALE

(41)

La metodologia generale esposta qui di seguito è stata applicata a tutti i produttori esportatori malesi e thailandesi che hanno collaborato, nonché ai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato ai quali è stato concesso lo status di società operante nelle condizioni di un'economia di mercato. Le conclusioni relative al dumping per ciascuno dei paesi interessati descrivono pertanto solo la situazione propria a ciascuno di essi.

1.1.   Valore normale

(42)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha in primo luogo esaminato se le vendite del prodotto in questione effettuate da ciascun produttore esportatore a clienti indipendenti sul suo mercato interno erano rappresentative, vale a dire se il loro volume totale rappresentava il 5 % o più del volume totale delle sue vendite all'esportazione verso la Comunità.

(43)

La Commissione ha successivamente identificato i tipi di prodotti venduti sul mercato interno dalle società con vendite interne globalmente rappresentative che erano identici o direttamente comparabili ai tipi venduti all'esportazione verso la Comunità. A tal fine, la Commissione ha utilizzato i seguenti criteri: tipo di materie prime utilizzate, dimensioni, colori, stampa, chiusura, presenza di manici e presentazione dei sacchi di plastica.

(44)

Le vendite interne di un tipo particolare di prodotto sono state considerate come sufficientemente rappresentative quando il volume di questo tipo di prodotto venduto sul mercato interno a clienti indipendenti nel corso del periodo d'inchiesta rappresentava il 5 % o più del volume totale del tipo di prodotto comparabile venduto all'esportazione verso la Comunità.

(45)

La Commissione ha quindi esaminato se le vendite interne di ciascun tipo di sacchi di plastica venduti sul mercato interno in quantità rappresentative da parte di ciascuna società di ciascun paese esportatore, potevano essere considerate come effettuate nel corso di operazioni commerciali normali, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine, la Commissione ha determinato, per ciascun tipo di prodotto esportato, la proporzione di vendite interne con profitti a clienti indipendenti realizzate nel corso del periodo d'inchiesta.

(46)

Quando il volume delle vendite di un tipo di prodotto commercializzato a un prezzo netto uguale o superiore al costo di produzione calcolato rappresentava più dell'80 % del volume totale delle vendite del tipo di prodotto in questione e il prezzo medio ponderato praticato per questo tipo era uguale o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo interno reale. Questo prezzo è stato espresso in media ponderata dei prezzi di tutte le vendite interne effettuate per il tipo di prodotto in questione durante il periodo d'inchiesta, senza considerare se tali vendite avevano consentito di ottenere profitti o no.

(47)

Quando il volume delle vendite con profitti di un tipo di prodotto rappresentava l'80 % o meno del volume totale delle vendite di questo tipo o il prezzo medio ponderato di questo tipo era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo interno reale, espresso come media ponderata delle sole vendite con profitti, se tali vendite rappresentavano il 10 % o più del volume totale delle vendite del tipo in questione.

(48)

Quando, per un tipo dato, il volume delle vendite con profitti rappresentava meno del 10 % del volume totale delle vendite, si è considerato che questo tipo fosse venduto in quantità insufficiente perché il prezzo praticato sul mercato interno potesse costituire una base adeguata per la determinazione del valore normale.

(49)

Quando i prezzi interni di un tipo di prodotto dato venduto da un produttore esportatore non hanno potuto essere utilizzati per stabilire il valore normale, si è dovuto applicare un altro metodo. A tale riguardo, la Commissione ha autorizzato il valore normale costruito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(50)

Il valore normale è stato calcolato sulla base del costo di produzione, eventualmente adeguato, dei tipi esportati per ciascun esportatore, maggiorato di un importo ragionevole per le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali, nonché di un margine ragionevole di profitto.

(51)

In tutti i casi, le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali, nonché il margine di profitto sono stati determinati secondo il metodo esposto nell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. A tal fine, la Commissione ha esaminato se le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali sostenute e il margine di profitto realizzato da ciascuno dei produttori esportatori interessati sul mercato interno costituivano dati affidabili.

1.2.   Prezzo all'esportazione

(52)

In tutti i casi nei quali il prodotto in questione è stato esportato a clienti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, vale a dire sulla base dei prezzi effettivamente pagati o da pagare.

(53)

Quando la vendita all'esportazione è stata effettuata dall'intermediario di importatori collegati stabiliti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato costruito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, sulla base del prezzo al quale i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta a un acquirente indipendente, previo adeguamento per tenere conto dell'insieme dei costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita e la maggiorazione di un importo ragionevole a titolo delle spese di vendita, delle spese amministrative e delle altre spese generali e del margine di profitto. A tale riguardo, sono state utilizzate le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali proprie a ciascun importatore. Il margine di profitto è stato determinato a partire dalle informazioni disponibili provenienti da importatori non collegati che hanno collaborato all'inchiesta.

1.3.   Confronto

(54)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato franco fabbrica.

(55)

Ai fini di un confronto equo, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze relative ai prezzi e alla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Adeguamenti a titolo di differenze di spese di trasporto, di trasporto marittimo, di assicurazione, di costi di manutenzione, di carico e di costi accessori, di costi d'imballaggio, di costo del credito e di commissioni sono stati concessi a tutti i produttori esportatori sottoposti all'inchiesta nei casi in cui erano applicabili e giustificati.

1.4.   Margini di dumping

(56)

A norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, i margini di dumping sono stati stabiliti a seguito di un confronto, per tipo di prodotto, tra un valore normale medio ponderato e un prezzo all'esportazione medio ponderato, determinati secondo le modalità sopra esposte.

(57)

Il margine di dumping dei produttori esportatori che hanno collaborato e che si sono manifestati a norma dell'articolo 17 del regolamento di base, ma che non è stato possibile inserire nel campione, è stato determinato stabilendo la media ponderata dei margini di dumping delle società che costituiscono il campione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base.

(58)

È pratica costante della Commissione considerare i produttori esportatori collegati o appartenenti a uno stesso gruppo come un'unica entità ai fini della determinazione del margine di dumping e quindi di calcolare un solo margine di dumping. In effetti, il calcolo di margini individuali potrebbe incoraggiare l'elusione delle misure antidumping e renderle inefficaci, consentendo a produttori esportatori collegati di esportare verso la Comunità passando attraverso la società il cui margine individuale di dumping è inferiore.

(59)

Conformemente a tale pratica, i produttori esportatori collegati appartenenti allo stesso gruppo sono stati considerati come un'unica entità e si sono visti attribuire un margine di dumping unico calcolato sulla base della media ponderata dei margini di dumping dei produttori che nei gruppi rispettivi hanno collaborato.

(60)

Per determinare il margine di dumping dei produttori esportatori che non hanno collaborato, è stato innanzitutto determinato il grado di non collaborazione. A tal fine, il volume delle esportazioni verso la Comunità segnalate dai produttori esportatori che hanno collaborato è stato confrontato alle statistiche di importazioni corrispondenti di Eurostat.

(61)

Considerando che il livello di cooperazione in Malaysia e Thailandia era elevato (superiore all'85 %), si è ritenuto opportuno fissare il margine di dumping residuo dei produttori esportatori che non avevano collaborato in ciascuno di questi paesi al livello del dazio più elevato imposto ad un esportatore che aveva collaborato.

(62)

Quanto alla Cina, occorre rilevare che, anche se nel complesso la collaborazione è stata elevata, tre produttori esportatori hanno fornito informazioni false e fuorvianti e si è quindi dichiarato che non hanno collaborato ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, come descritto successivamente. Poiché tali società hanno deliberatamente omesso di collaborare, il margine di dumping residuo per i produttori esportatori che non avevano collaborato nella RPC si è basato sui dati disponibili. È stato quindi ritenuto opportuno fissare il margine di dumping residuo al livello dei margini più elevati stabiliti per tipi rappresentativi imposti ad un esportatore che ha collaborato a cui non è stato concesso né lo status MET né il trattamento individuale. Nessun elemento ha permesso di stabilire che i produttori esportatori che non hanno collaborato abbiano praticato il dumping ad un livello inferiore.

2.   MALAYSIA

2.1.   Valore normale

(63)

Tre società presentano vendite interne globalmente rappresentative ma, considerando la non corrispondenza tra i tipi di prodotti venduti sul mercato interno e quelli venduti all'esportazione, il valore normale ha dovuto essere calcolato per questa società secondo il metodo sopra descritto. Anche per le tre società che non avevano vendite interne rappresentative, il valore normale ha dovuto essere stabilito secondo lo stesso metodo.

(64)

Quanto alle tre società che avevano vendite interne rappresentative, il valore normale è stato stabilito sulla base dei profitti realizzati nel quadro delle operazioni commerciali normali, nonché delle spese di vendita, delle spese amministrative e delle altre spese generali interne collegate alle loro vendite interne.

(65)

Per le altre tre società, l'importo delle spese di vendita, delle spese amministrative e delle altre spese generali è stato determinato in funzione della media di tali spese per le tre società che avevano realizzato vendite interne.

(66)

Considerando che un solo esportatore malese dichiarava vendite interne globali con realizzazione di profitti per il prodotto simile, il livello medio dei profitti realizzati sulle vendite interne della stessa categoria generale di prodotti, vale a dire il 5,5 %, è stato utilizzato per costruire il valore normale per le tre società che non avevano realizzato vendite interne, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base.

2.2.   Prezzo all'esportazione

(67)

I sei produttori esportatori hanno effettuato le loro vendite all'esportazione verso la Comunità sia direttamente ad importatori indipendenti sia con l'intermediazione di società commerciali collegate stabilite nella Comunità e in Indonesia. Nel caso delle vendite all'esportazione realizzate tramite intermediari di importatori stabiliti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato determinato secondo le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, come indicato nel precedente considerando 53.

2.3.   Confronto

(68)

Il confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione è stato effettuato su una base franco fabbrica, come indicano i precedenti considerando 51 e 52, e gli adeguamenti ritenuti appropriati sono stati applicati a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(69)

Per quanto riguarda le vendite effettuate attraverso l'Indonesia, è stato applicato un adeguamento del 3,3 % a titolo di commissioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. L'importo collegato alle commissioni è stato definito sulla base delle spese di vendita, delle spese amministrative e delle altre spese generali della società indonesiana con l'aggiunta di un margine di profitto del 3 %. Dal momento che i profitti della società indonesiana erano influenzati dalle vendite tra società collegate, il margine di profitto del 3 % è stato determinato sulla base del profitto realizzato da un operatore commerciale indipendente.

(70)

Un altro esportatore ha dichiarato che i suoi prezzi di vendita nella Comunità dovevano essere maggiorati per tenere conto dell'aumento di prezzi previsto nell'ultimo contratto (dopo il periodo di inchiesta) con il cliente finale, poiché a suo parere tale aumento doveva compensare le perdite subite dall'esportatore durante il periodo di inchiesta a causa dell'aumento delle materie prime. Dal momento che nessun adeguamento dei prezzi è stato effettuato durante il periodo di inchiesta e nessun elemento indica l'esistenza di un collegamento tra il nuovo contratto e la precedente evoluzione dei costi, non si può dare seguito favorevole a tale richiesta.

2.4.   Margini di dumping

(71)

I margini di dumping, espressi come percentuale del prezzo CIF all'importazione alla frontiera comunitaria prima dell'imposizione dei dazi, sono i seguenti:

Dragonpak Industries (M) S/B, Johor Bahru

0 %

Europlastics Malaysia S/B, Shah Alam

0 %

Hond Tat Industries S/B, Klang

4,0 %

Plastic V S/B, Klang

0 %

Poly Carrier Industries S/B, Klang

0 %

Sido Bangun S/B, Negri Sembilan

9,1 %

Produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione

7,3 %

Tutte le altre società

9,1 %

(72)

La Commissione ha esaminato se il margine di dumping a livello nazionale per la Malaysia poteva essere stabilito al di sopra del livello minimo del 2 % indicato dall'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. A tal fine, ha ritenuto opportuno estrapolare i risultati del campione, comprese le società per le quali non è stato constatato alcun dumping, al fine di stimare il livello di dumping delle società non inserite nel campione. Per quanto riguarda il campione, il livello di dumping, espresso come percentuale del valore CIF delle esportazioni del campione, era inferiore al 2 %. Di conseguenza, il margine di dumping globale determinato per la Malaysia era al di sotto del livello minimo. In tali circostanze, è opportuno chiudere la procedura riguardante le importazioni del prodotto in questione originario della Malaysia senza imporre alcun dazio.

(73)

L'industria comunitaria ha sostenuto che l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base non prevede la determinazione di un margine di dumping minimo a livello di un solo paese.

(74)

La Commissione ha respinto tale interpretazione. L'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base stabilisce chiaramente che la procedura debba essere chiusa se il margine di dumping è inferiore al 2 %. Nella misura in cui tale procedura è aperta nei confronti di un paese, la disposizione fa specificamente riferimento a un margine a livello nazionale.

(75)

L'industria comunitaria ha inoltre affermato che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione non deve tenere conto dei margini zero e minimo per calcolare il dazio antidumping applicabile ai produttori esportatori che hanno cooperato e che non sono stati inseriti nel campione. Tale articolo, tuttavia, determina unicamente il livello massimo del dazio applicabile a tali produttori e esportatori quando i dazi antidumping devono essere imposti. Considerando che i produttori esportatori malesi per i quali sono state constatate pratiche di dumping rappresentano solo una frazione minoritaria del totale delle esportazioni provenienti dalla Malaysia, si è ritenuto opportuno, come precisa il precedente considerando 72, basare il calcolo a livello nazionale sull'estrapolazione dei risultati dell'insieme del campione.

3.   THAILANDIA

3.1.   Valore normale

(76)

Tre società presentano vendite interne globalmente rappresentative ma, considerata la non corrispondenza tra i tipi di prodotti venduti sul mercato interno e quelli venduti all'esportazione, il valore normale ha dovuto essere calcolato per queste società secondo il metodo sopra descritto. Anche per le società che non avevano vendite interne rappresentative, il valore normale ha dovuto essere stabilito secondo lo stesso metodo.

(77)

Per quanto riguarda queste tre società, sono state utilizzate le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali interne collegate alle loro vendite interne. Per le due società che non avevano vendite interne rappresentative, l'importo delle spese di vendita, delle spese amministrative e delle altre spese generali è stato determinato in funzione della media di tali spese per le tre società che avevano realizzato vendite interne.

(78)

Per le due società con vendite interne rappresentative, sono stati utilizzati i profitti effettuati nel corso di operazioni commerciali normali. Quanto alla terza società con vendite interne rappresentative, non è stato possibile utilizzare i profitti dal momento che meno del 10 % delle vendite sono state effettuate nel quadro di operazioni commerciali normali.

(79)

Considerando che nessun esportatore thailandese dichiarava vendite interne globali con profitti, un margine di ragionevole profitto determinato sulla base dei profitti realizzati da una società thailandese sulle vendite interne della stessa categoria generale di prodotti è stato utilizzato per costruire il valore normale per le due società che non avevano realizzato vendite interne, nonché per la società di cui meno del 10 % delle vendite interne sono state realizzate nel quadro di operazioni commerciali normali, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base.

3.2.   Prezzo all'esportazione

(80)

I cinque produttori esportatori che hanno collaborato effettuavano le loro vendite all'esportazione direttamente a clienti indipendenti nella Comunità. I prezzi all'esportazione si basavano quindi sui prezzi realmente pagati o da pagare per il prodotto in questione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.3.   Confronto

(81)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato su una base franco fabbrica, come sopra esposto, e gli adeguamenti ritenuti appropriati sono stati applicati a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

3.4.   Margini di dumping

(82)

I margini di dumping, espressi come percentuale del prezzo CIF all'importazione alla frontiera comunitaria prima dell'applicazione dei dazi, sono i seguenti:

King Pac Industrial Co., Ltd, Chonburi e Dpac Industrial Co., Ltd, Bangkok

14,3 %

Multibax Public Co., Ltd, Chonburi

5,1 %

Naraipak Co., Ltd e Narai Packaging (Thailandia) Ltd, Bangkok

10,4 %

Sahachit Watana Plastic Industry Co., Ltd, Bangkok

6,8 %

Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd, Nakhonpathom

5,8 %

Produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione

7,9 %

Tutte le altre società

14,3 %

4.   REPUBBLICA POPOLARE CINESE

4.1.   Status di società che opera nelle condizioni di un'economia di mercato (MET) e trattamento individuale (IT)

(83)

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nel caso di inchieste antidumping riguardanti importazioni provenienti dalla RPC, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di tale articolo per i produttori esportatori di cui si è constatata la conformità con i criteri enunciati nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Riassumiamo qui di seguito brevemente, e solo al fine di agevolare il riferimento, tali criteri:

1)

decisioni riguardanti i prezzi e i costi adottate tenendo conto delle condizioni di mercato e senza l'intervento dello Stato;

2)

documenti contabili sottoposti ad un audit indipendente, conformemente alle norme internazionali e utilizzati per tutte le finalità previste;

3)

nessuna distorsione importante è generata dal vecchio sistema di economia pianificata;

4)

la certezza giuridica e la stabilità sono garantite da leggi riguardanti il fallimento e la proprietà; e

5)

operazioni di cambio effettuate ai tassi di mercato.

(84)

108 dei produttori esportatori cinesi che hanno cooperato e sono stati presi in considerazione per il campionamento hanno sollecitato lo status di società che opera nelle condizioni di un'economia di mercato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base ed hanno riempito il modulo di richiesta a tal fine entro i termini prescritti. Solo tre società hanno chiesto di beneficiare di un trattamento individuale ed hanno inviato il modulo di domanda sopra citato parzialmente compilato, secondo quanto richiesto. Per quanto riguarda le dieci società oggetto dell'inchiesta, la Commissione si è recata nei loro locali al fine di ottenere tutte le informazioni ritenute necessarie e di verificare tutti i dati comunicati nella domanda volta ad ottenere lo status di società che opera nelle condizioni di un'economia di mercato.

(85)

Si è concluso che, dei dieci produttori esportatori cinesi oggetto dell'inchiesta, sette hanno dimostrato di rispettare i cinque criteri indicati nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e potevano pertanto beneficiare dello status MET, mentre per uno dei produttori esportatori si è deciso che non poteva ottenere tale status.

(86)

È inoltre risultato che due dei rimanenti produttori esportatori cinesi oggetto dell'inchiesta e un produttore esportatore non inserito nel campione avevano fornito informazioni false e fuorvianti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

(87)

Due produttori esportatori non hanno dichiarato i loro rapporti reciproci nelle rispettive risposte al modulo di richiesta di status MET e al questionario antidumping e uno di essi ha presentato prove false per nascondere in parte i rapporti in atto.

(88)

In tale contesto occorre rilevare che è prassi costante della Commissione esaminare se un gruppo di società collegate soddisfi nel suo insieme le condizioni per la concessione del MET. Si tratta di una necessità per evitare che, in caso di adozione di misure, le vendite di un gruppo di società vengano canalizzate attraverso una delle società collegate del gruppo con aliquota di dazio individuale e status di economia di mercato. Pertanto, qualora una controllata o altra società collegata sia un produttore e/o un venditore del prodotto in questione, occorre dichiarare il collegamento di tutte queste società per garantire che, in caso di adozione di misure, le società collegate ricevano un unico margine di dumping. Inoltre tutte le società collegate coinvolte nella produzione o nella vendita del prodotto in questione devono rispondere al modulo di richiesta dello status MET, affinché si possa verificare se esse soddisfano anche ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base. Anche tutti i produttori collegati devono rispondere al questionario.

(89)

In questo caso, pur avendo entrambe le società adempiuto all'obbligo di presentare il modulo di richiesta dello status MET, le società collegate hanno cercato di nascondere i loro rapporti. Non essendo stati dichiarati rapporti, una delle due società collegate non è stata sottoposta ad inchiesta insieme all'altra inserita nel campione, come sarebbe stato normale. Le informazioni comunicate alla Commissione non hanno consentito un'inchiesta corretta su tutte le compagnie collegate del gruppo. Di conseguenza non si è potuto stabilire che il gruppo, nel suo insieme, soddisfaceva alle condizioni per la concessione del MET.

(90)

Sia il produttore esportatore sottoposto ad inchiesta che la società a lui collegata (un produttore coinvolto nella produzione e vendita del prodotto in questione) sono stati dichiarati produttori esportatori che non hanno collaborato.

(91)

A carico della restante società è risultato che nella risposta al questionario aveva consapevolmente fornito informazioni errate e nel corso della visita di verifica aveva falsificato fatture di esportazione, come descritto al successivo considerando 112. Si è ritenuto che, a seguito della dichiarazione di esportatori che non ha collaborato, la decisione in merito alla richiesta di status MET non fosse pertinente, perché in tali circostanze non si poteva calcolare un margine individuale per questa società.

(92)

I produttori esportatori interessati e l'industria comunitaria hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito alle conclusioni sopra indicate.

(93)

Il produttore esportatore cinese di cui al considerando 85 non ha potuto dimostrare di rispettare i primi tre criteri sopraindicati e si è visto quindi rifiutare lo status di società che opera nelle condizioni di un'economia di mercato. Risulta dall'inchiesta vertente su tale società e sulle società collegate che questo gruppo comprende due entità produttrici, una società cinese ed una filiale cinese della società madre stabilita a Hong Kong. La società non ha potuto provare che la gestione di tale filiale non era influenzata dallo Stato cinese. Inoltre, nella licenza della società produttrice cinese si stabilisce che una percentuale minima della produzione deve essere esportata. La società ha dichiarato di poter ottenere dalle autorità locali le autorizzazioni di vendere sul mercato interno (in altri termini di poter ottenere una licenza non soggetta alla restrizione). Non ha tuttavia fornito prove a sostegno di tale affermazione e non ha presentato una domanda volta ad eliminare tale restrizione manifesta della licenza, né ha modificato lo statuto del quale figura il requisito in materia di esportazione. Di conseguenza, si è stabilito che la società non ha fornito prove sufficienti della sua capacità di vendere liberamente e adeguandosi ai segnali del mercato, in particolare di poter effettuare vendite sul mercato interno. Tale restrizione è dovuta ad un intervento significativo dello Stato, sotto forma di una licenza di esportazione che limita l'attività della società al mercato dell'esportazione.

(94)

Da quanto precede deriva che anche la domanda di trattamento individuale presentata da tale società è stata respinta poiché non soddisfa il criterio enunciato nell'articolo 9, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di base, vale a dire la libera determinazione dei prezzi all'esportazione e delle quantità esportate.

(95)

Per quanto riguarda il secondo criterio, considerando che la filiale della società madre stabilita a Hong Kong era gestita secondo il sistema della contabilità di cassa, si è ritenuto che i suoi conti non rispettavano il principio della competenza secondo le norme contabili internazionali («IAS»). D'altro canto, la mancata separazione tra le transazioni di questa filliale e quelle dell'altra società produttrice solleva seri dubbi quanto all'esattezza dei conti delle due entità, in particolare per quanto riguarda i costi. Di conseguenza, il secondo criterio non si può considerare rispettato.

(96)

Per quanto riguarda i diritti di utilizzazione del suolo e l'edificio industriale di questa filiale, la società non ha chiaramente stabilito il modo in cui essi sono stati acquisiti, né se sono soggetti ad ammortamento. Per questo motivo, il terzo criterio non può essere considerato rispettato, poiché la società non ha provato la mancanza di distorsione provocata dal vecchio sistema di economia pianificata in rapporto con i diritti di utilizzazione del suolo e l'acquisizione degli immobili industriali.

(97)

Per quanto riguarda un altro produttore esportatore cinese, la sua licenza e il suo statuto contengono una clausola secondo la quale la totalità della produzione della società è destinata all'esportazione. La società era pertanto soggetta ad un obbligo di esportazione durante il periodo di inchiesta, per cui la Commissione ha in primo luogo stabilito che questa società non era libera di adottare le sue decisioni commerciali in funzione dei segnali provenienti dal mercato e che pertanto non era rispettato il primo criterio per beneficiare dello status di società che opera nelle condizioni di un'economia di mercato. La società in questione ha tuttavia presentato elementi di prova dai quali risulta l'eliminazione di tale restrizione nel marzo 2006. La società ha inoltre giustificato la decisione di non effettuare vendite sul mercato interno prima e durante il periodo di inchiesta fornendo prove che tale decisione era stata adottata unicamente in funzione della situazione della società e delle sue prospettive commerciali e non derivava quindi da un intervento dello Stato, nonostante il fatto che il requisito relativo all'esportazione figurava nella licenza. Nella misura in cui la clausola dell'esportazione è stata soppressa dalla licenza della società e la società ha fornito la prova che la restrizione apparente era già obsoleta prima della sua soppressione, la società soddisfa il primo criterio per ottenere lo status di società che opera nelle condizioni di un'economia di mercato.

(98)

Il governo cinese e vari esportatori hanno asserito che la Commissione ha deciso solo in merito allo status MET delle società inserite nel campione e non ha quindi considerato le richieste di MET di circa 100 società non inserite nel campione. Nella loro denuncia sostengono che la Commissione è obbligata a decidere caso per caso sulle richieste di MET presentate, indipendentemente dall'inserimento o meno dell'esportatore nel campione.

(99)

Occorre innanzitutto rilevare che in questo procedimento la Commissione ha dovuto affrontare un numero straordinariamente elevato di esportatori che collaborano, superiore a 100. In tali circostanze la Commissione ha dovuto garantire l'esecuzione dell'inchiesta con le risorse a disposizione, nel rispetto delle scadenze previste dalla legge e senza compromettere la qualità della valutazione delle richieste di MET.

(100)

La Commissione ritiene che nelle vigenti disposizioni in materia di campionamento (articolo 17 del regolamento di base) sia interamente contemplata la situazione delle società che chiedono il MET. È vero che a causa delle caratteristiche del campionamento gli esportatori non vengono valutati individualmente né nei paesi ad economia di mercato né nelle economie in transizione, e che a loro vengono estese le conclusioni ricavate dal campione.

(101)

L'articolo 17 del regolamento di base definisce un metodo generale per trattare situazioni in cui gli esami individuali non si possono più fare a causa del numero elevato di società coinvolte, cioè il ricorso ad un campione rappresentativo. Non vi è motivo di non applicare questo metodo se nel numero elevato di società coinvolte vi sono molte società che chiedono il MET.

(102)

In effetti la richiesta e l'ottenimento o meno del MET/IT da parte di una società inserita nel campione è un problema tecnico, che riguarda solo la metodologia per stabilire il margine di dumping. Esso incide solo sui dati utilizzati per calcolare il dumping, dati della società stessa o dati analoghi per paese. Come in tutti gli altri casi di campionamento, viene calcolata una media ponderata di tutte le società del campione, indipendentemente dal metodo utilizzato per calcolare il dumping relativo a ogni società conseguente alla valutazione MET/IT. Il MET e l’IT non devono quindi impedire l'applicazione delle abituali tecniche di campionamento.

(103)

La logica di fondo del campionamento è l'equilibrio tra le esigenze amministrative di consentire una valutazione del caso in tempo utile ed entro scadenze imperative ed un’analisi quanto più possibile individualizzata. In questo caso si è avuto un numero di richieste di MET così elevato da rendere amministrativamente impossibile l'esame individuale talvolta effettuato in altri casi. Si è quindi ritenuto ragionevole applicare in egual misura a tutte le società non inserite nel campione la media ponderata del margine calcolata su tutte le società inserite nel campione, secondo i criteri di cui al considerando 17 e senza distinzione tra società che hanno ottenuto o meno il MET/IT.

(104)

L'industria comunitaria ha contestato la concessione dello status di società che opera nelle condizioni di un'economia di mercato a cinque delle società menzionate nei paragrafi precedenti.

(105)

L'industria comunitaria ha sostenuto che una delle società che aveva ottenuto tale status è comunemente considerata come una società pubblica e che, dal momento che tale società era stata sino a poco tempo prima uno dei principali gruppi commerciali detenuti dallo Stato, è probabile che essa godesse sempre di una situazione privilegiata nei confronti dello Stato cinese e continuasse a subire l'influenza di quest'ultimo. L'industria comunitaria ha inoltre sottolineato le potenziali conseguenze del trasferimento di attivi dalla vecchia società di Stato verso la società attuale. La Commissione ha verificato i regimi di proprietà e di controllo di tale società ed ha concluso che dal 2002 essa è gestita da investitori privati senza controllo dello Stato. La Commissione ha inoltre esaminato il trasferimento di attivi provenienti dalla società pubblica e ha potuto verificare che questo si è svolto nelle condizioni di un'economia di mercato. Nessuno degli elementi di prova recati ha quindi messo in questione tali conclusioni. L'industria comunitaria ha inoltre indicato che, dal momento che la società aveva beneficiato di una sovvenzione all'esportazione, non poteva ottenere lo status di società che operava nelle condizioni di un'economia di mercato. Orbene, né l'importo, né la natura di questa sovvenzione giustificano un rifiuto di tale status.

(106)

Per quanto riguarda un'altra società che aveva ottenuto lo status di società operante nelle condizioni di un'economia di mercato, l'industria comunitaria ha richiesto che tale status le sia rifiutato per il fatto che le sue esportazioni sono state fabbricate in gran parte nel quadro di contratti in conto lavorazione con la società soprammenzionata. Tuttavia, essendosi constatato che tale società soddisfaceva i criteri per la concessione dello status in questione, non vi sono motivi per ritenere che la società non soddisfi tali criteri per il fatto che ricorre a questo tipo di contratti tra le due società.

(107)

Per una terza società riconosciuta come società operante nelle condizioni di un'economia di mercato, l'industria comunitaria ha sostenuto che, poiché questa società non aveva ancora realizzato profitti, non poteva operare nelle condizioni di un'economia di mercato. La Commissione ha tuttavia ritenuto che tale situazione non è anormale durante la fase di avvio ed è assolutamente compatibile con le condizioni di un'economia di mercato. L'industria comunitaria ha inoltre sostenuto che l'esistenza, durante il periodo di inchiesta, di una clausola che impone un livello minimo di esportazioni nella licenza della società era incompatibile con il primo criterio. La Commissione ritiene tuttavia che ciò non ha comportato un'effettiva restrizione durante il periodo di inchiesta, in primo luogo poiché la restrizione non figurava più nella licenza del 2005 e in secondo luogo poiché la percentuale di vendite all'esportazione è sempre stata nettamente superiore alla soglia specificata nella vecchia licenza, e ciò significa che la restrizione era già obsoleta. Infine, l'industria comunitaria si è basata sull'osservazione di un verificatore riguardante la valorizzazione delle materie prime da parte di questa terza società, denunciando la scarsa affidabilità dei suoi conti. La Commissione ritiene tuttavia che il fatto che la società abbia adottato misure volte a rettificare la situazione in seguito a questa osservazione del verificatore conferma che la sua contabilità è soggetta ad un audit indipendente ed è affidabile.

(108)

Per quanto riguarda una quarta società che ha ottenuto lo status di società operante nelle condizioni di un'economia di mercato, l'industria comunitaria ha sostenuto che vi è stata ingerenza statale nella politica di gestione delle risorse umane della società nella misura in cui i contratti di lavoro erano soggetti all'approvazione dell'amministrazione locale. Questa approvazione riguardava tuttavia solo la struttura del contratto tipo e non il contenuto specifico delle sue disposizioni, cosicché non è stata considerata come ingerenza statale.

(109)

L'industria comunitaria ha infine contestato la concessione dello status di società operante nelle condizioni di un'economia di mercato a una quinta società il cui statuto prevedeva, durante il periodo di inchiesta, una clausola che imponeva l'esportazione della totalità della produzione. La società commercializzava tuttavia il prodotto in questione sul mercato interno cinese prima e durante il periodo di inchiesta. Nel 2005, la società ha eliminato qualunque restrizione dal suo statuto, cosicché non sussistono più motivi di rifiutarle lo status di società operante nelle condizioni di un'economia di mercato.

(110)

I due produttori esportatori cinesi citati ai considerando da 87 a 90, di cui è stato dichiarato che non hanno collaborato, hanno contestato le conclusioni dei servizi della Commissione secondo le quali dovevano essere considerati non collaboranti e non dovevano ottenere il MET. Le società tuttavia non hanno fornito spiegazioni convincenti o elementi atti a confutare le prove di cui dispone la Commissione, raccolte nel corso delle visite di verifica in loco nei locali di una delle società. È stato quindi confermato che in questo procedimento dovevano essere considerati produttori che non collaborano e di conseguenza non dovevano ottenere il MET.

(111)

Il comitato consultivo è stato consultato e le parti direttamente interessate sono state informate. I principali argomenti avanzati dagli esportatori e dall'industria comunitaria sono già stati esaminati in precedenza.

4.2.   Mancata collaborazione delle società all'inchiesta

(112)

Alla Commissione sono pervenuti vari addebiti a carico della società di cui alla seconda parte del considerando 86, che contestano la validità delle informazioni ottenute dalla Commissione tramite l'inchiesta in loco, la richiesta di MET e la risposta al questionario. Dalle verifiche degli addebiti è in effetti risultato che le fatture di esportazione presentate durante le verifiche in loco dovevano essere state alterate per simulare un prezzo all'esportazione molto più elevato.

(113)

Le prove sono state esibite alla società, che ha contestato la conclusione che fossero sufficienti a ritenere che non aveva collaborato all'inchiesta ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. Essa non è stata tuttavia in grado di spiegare le differenze tra i documenti ed è stato quindi confermato che in questo procedimento doveva essere considerata società che non collabora. In effetti, viste le caratteristiche della mancata collaborazione (comunicazione di informazioni errate e falsificazione di documenti, oltre al momento della scoperta, cioè proprio al termine dell'inchiesta) le informazioni fornite da questa società devono essere totalmente respinte, poiché non si può escludere che tale comportamento abbia invalidato anche altre informazioni e documenti presentati.

4.3.   Valore normale

4.3.1.   Determinazione del valore normale applicabile ai produttori esportatori che beneficiano dello status di società operante nelle condizioni di un'economia di mercato

(114)

Delle sette società riconosciute come operanti nelle condizioni di un'economia di mercato, tre presentavano vendite interne globalmente rappresentative ma, considerando la non corrispondenza tra i tipi di prodotti venduti sul mercato interno e quelli venduti all'esportazione, il valore normale ha dovuto essere calcolato per queste società secondo il metodo sopra descritto. Anche per le quattro società che non avevano vendite interne rappresentative il valore normale ha dovuto essere stabilito ricorrendo allo stesso metodo.

(115)

Per le tre società aventi vendite interne rappresentative, sono stati utilizzati i profitti realizzati nel quadro delle operazioni commerciali normali, nonché le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali interne collegate alle loro vendite.

(116)

Per le quattro restanti società che hanno ottenuto lo status in questione e che non avevano vendite interne rappresentative, l'importo delle spese di vendita, delle spese amministrative e delle altre spese generali è stato determinato in funzione della media di tali spese per le tre società che hanno realizzato vendite interne rappresentative.

(117)

Poiché un solo produttore esportatore cinese con status MET dichiarava vendite interne globali con profitti del prodotto simile, un margine di profitto ragionevole, determinato sulla base dei profitti di quest'unica società sulle vendite interne della stessa categoria di prodotti è stato utilizzato per calcolare il valore normale per le quattro società che non avevano vendite interne, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base.

4.3.2.   Determinazione del valore normale applicabile ai produttori esportatori che non beneficiano dello status di società operante nelle condizioni di un'economia di mercato

a)   Paese analogo

(118)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nelle economie in fase di transizione e per i produttori esportatori che non beneficiano dello status di società operante nelle condizioni di un'economia di mercato il valore normale deve essere stabilito sulla base del prezzo o del valore costruito in un paese analogo.

(119)

L'avviso di apertura del procedimento proponeva gli Stati Uniti come paese analogo appropriato ai fini della determinazione del valore normale per la RPC. La Commissione invitava tutte le parti interessate a commentare tale scelta.

(120)

Varie parti interessate hanno formulato commenti, proponendo la Malaysia, la Thailandia, l'Indonesia o l'India come paese analogo. La Commissione disponeva già di informazioni concernenti alcuni produttori malesi e thailandesi per la loro cooperazione alla presente inchiesta. Altre società conosciute sono state inoltre contattate negli Stati Uniti, in Indonesia e in India al fine di determinare se questi paesi potevano essere individuati come paese analogo. Una sola società americana e due società indiane hanno manifestato la loro intenzione di cooperare, ma nessuno di questi produttori ha risposto al questionario che gli era stato inviato.

(121)

Considerando la mancata cooperazione delle società negli altri paesi analoghi possibili, è stata esaminata l'adeguatezza della Malaysia. L'esame ha consentito di stabilire la rappresentatività del mercato malese, nel quale un'ampia gamma di tipi del prodotto in questione sono fabbricati e commercializzati e nel quale il gran numero di fornitori garantiva un livello sufficiente di concorrenza. L'inchiesta ha stabilito che tre produttori esportatori malesi che hanno cooperato e sono stati inseriti nel campione realizzavano vendite interne importanti nel corso di operazioni commerciali normali.

(122)

Dopo la comunicazione della nota informativa della Commissione che proponeva la Malaysia come paese analogo, l'industria comunitaria ha affermato che la Commissione doveva piuttosto scegliere gli Stati Uniti come paese analogo a causa delle piccole dimensioni del mercato interno malese e del livello elevato dei dazi all'importazione vigenti rispetto a quelli degli Stati Uniti.

(123)

L'argomento è stato respinto in considerazione delle importanti vendite interne del prodotto in questione in Malaysia. Si è inoltre constatato che, anche se i dazi all'importazione in Malaysia sono particolarmente elevati (30 %), le numerose importazioni provenienti dai paesi dell'ASEAN beneficiavano di un tasso preferenziale (5 %) simile ai dazi vigenti negli Stati Uniti. È opportuno inoltre notare che, malgrado gli sforzi della Commissione, nessun fabbricante americano del prodotto in questione ha effettivamente cooperato all'inchiesta.

(124)

A causa della mancata cooperazione delle società statunitensi, indiane e indonesiane e dal momento che non è stata constatata alcuna pratica di dumping in Malaysia, tale paese è stato scelto come paese analogo per la RPC.

b)   Valore normale

(125)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale applicabile al produttore esportatore che non beneficia dello status di società operante nelle condizioni di un'economia di mercato è stato stabilito sulla base delle informazioni verificate provenienti dal produttore del paese analogo, vale a dire i prezzi pagati o da pagare sul mercato interno malese per le vendite di categorie di prodotti considerate come effettuate nel corso di operazioni commerciali normali, applicando il metodo chiarito in precedenza. Se necessario, questi prezzi sono stati adeguati in modo da garantire un confronto equo con i tipi di prodotti esportati verso la Comunità dal produttore cinese interessato.

(126)

Di conseguenza, il valore normale è stato determinato calcolando la media ponderata del prezzo delle vendite interne, nel corso di operazioni commerciali normali, a clienti non collegati da parte di produttori cooperanti in Malaysia con vendite interne rappresentative.

4.4.   Prezzi all'esportazione

(127)

I produttori esportatori cinesi hanno effettuato le loro vendite all'esportazione verso la Comunità sia direttamente ad importatori indipendenti sia con l'intermediazione di società commerciali collegate stabilite a Hong Kong o nella Comunità. I prezzi all'esportazione sono stati determinati applicando il metodo generale sopra indicato. Per quanto riguarda le vendite effettuate attraverso società commerciali collegate di Hong Kong, è stato applicato un adeguamento a titolo delle commissioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, con l'indicazione che tali società commerciali collegate agivano in qualità di commissionarie. L'importo corrispondente alle commissioni è stato calcolato sulla base delle spese di vendita, delle spese amministrative e delle altre spese generali della società commerciale e di un margine di profitto fissato al 3 % sulla base delle informazioni raccolte presso operatori commerciali indipendenti di Hong Kong.

4.5.   Confronto

(128)

Il confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione è stato effettuato su una base franco fabbrica, come sopra esposto, e sono stati applicati gli adeguamenti ritenuti opportuni a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(129)

Un produttore esportatore cinese ha sollecitato un adeguamento in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), del regolamento di base, per tenere conto del valore di mercato della differenza nei livelli di commercio tra le vendite all'esportazione e alcune delle vendite realizzate sul mercato interno. Gli importi fatti valere dalla società non sono stati tuttavia documentati attraverso la corrispondente differenza dei livelli di prezzo nel mercato interno; l'adeguamento non è stato quindi concesso.

4.6.   Margini di dumping

(130)

I margini di dumping, espressi come percentuale del prezzo CIF all'importazione alla frontiera comunitaria prima dell'imposizione del dazio, sono i seguenti:

Cedo (Shanghai) Limited e Cedo (Shangai) Household Wrappings Co., Ltd, Shanghai

7,4 %

Chun Yip Plastics (Shenzhen) Ltd, Shenzhen

14,8 %

Huizhou Jun Yang Plastics Co, Huizhou

4,8 %

Jinguan Longhai Plastic Packing Co Ltd, Jinguan

5,1 %

Sunway Kordis (Shanghai) Ltd e Shanghai Sunway Polysell Ltd, Shanghai

4,8 %

Suzhou Guoxin Group Co. Ltd, Suzhou Guoxin Group Taicang Yihe Import & Export Co., Ltd, Taicang Dongyuan Plastic Co., Ltd e Suzhou Guoxin Group Taicang Giant Packaging Co., Ltd, Taicang

7,8 %

Zhong Shan Qi Yu Plastic Products Co., Ltd, Zhongshan

5,7 %

Produttori esportatori che hanno cooperato e inseriti nel campione che non hanno ottenuto il trattamento individuale e produttori esportatori che hanno cooperato non inseriti nel campione

8,4 %

Wuxi Jiayihe Packaging Co., Ltd e Wuxi Bestpac Packaging Co., Ltd Wuxi (non inseriti nel campione)

12,8 %

Tutte le altre società

28,8 %

(131)

È stato calcolato un margine di dumping per la società inserita nel campione che ha collaborato, ma non ha ottenuto lo status di società operante nelle condizioni di un'economia di mercato e si è vista rifiutare anche il trattamento individuale, come visto in precedenza, al fine di calcolare una media del margine di dumping per tutto il campione. La società tuttavia non otterrà un'aliquota di dazio individuale, come descritto nel successivo considerando 227, poiché non ha ottenuto il MET o l'IT.

E.   PREGIUDIZIO

1.   PRODUZIONE COMUNITARIA

(132)

Nella Comunità, i prodotti in questione sono fabbricati da centinaia di produttori: l'industria è estremamente frammentata ed è composta essenzialmente da PMI.

(133)

Durante il periodo di inchiesta la produzione comunitaria è stata calcolata basandosi sul consumo comunitario stimato secondo il metodo spiegato nei successivi considerando 158 e 159. Le importazioni nella Comunità, registrate da Eurostat, sono state sottratte dalla cifra del consumo. La differenza, corrispondente alla produzione, è stata adeguata se necessario sulla base delle informazioni fornite dalle associazioni nazionali dei fabbricanti. Da questo risultato sono state successivamente sottratte le quantità corrispondenti alla produzione delle società che non rientravano nella definizione dell'industria comunitaria enunciata nel precedente considerando 153. Il risultato finale del calcolo è stato una produzione comunitaria totale di 1 175 000 tonnellate.

(134)

Alcuni produttori esportatori, importatori e dettaglianti hanno sostenuto che la produzione dell'industria comunitaria rappresentava meno del 25 % della produzione comunitaria totale, per cui era opportuno chiudere la procedura per mancanza di sostegno sufficiente. Questa affermazione si basava sull'argomento secondo il quale, secondo un'importante società di studi di mercato, l’AMI (3), la quantità stimata di pellicola di polietilene estrusa utilizzata per fabbricare il prodotto simile era superiore alla cifra della produzione comunitaria sulla quale si basa la stima del livello di sostegno.

(135)

L'AMI fornisce alcune informazioni riguardanti l'industria della pellicola di polietilene nei due seguenti rapporti, cui alcune parti fanno riferimento:

Polyethylene film extruders, 6a edizione (ISBN 1 90418812 5), e

Polyethylene film industry in Europe, 7a edizione (ISBN 1 90418817 6).

(136)

L'AMI ha autorizzato la Commissione, su sua richiesta, a citare estratti delle due relazioni sopra indicate. È opportuno rilevare che, nella «Nota dell'editore» che figura in queste relazioni, l'AMI specifica chiaramente che «non può essere considerata giuridicamente responsabile di qualunque errore od omissione nelle informazioni pubblicate, sia che questi errori od omissioni siano stati inseriti accidentalmente, per negligenza o per qualunque altra ragione, né può essere ritenuta responsabile della situazione delle imprese e società menzionate». Inoltre, la Commissione è stata autorizzata a citare informazioni ricavate dalle relazioni sopra citate con riserva dell'indicazione della clausola specifica seguente: «[AMI] non può essere considerata responsabile di qualunque interpretazione erronea delle sue informazioni da parte di qualunque contatto dell'industria in rapporto con [la Commissione] né per l'interpretazione dei dati [dell'AMI] effettuata dalla Commissione europea».

(137)

È inoltre opportuno notare che, anche se l'AMI fornisce alcune informazioni riguardanti l'industria della pellicola di polietilene nelle due relazioni sopra citate, non fornisce alcuna stima dell'importanza del mercato per il prodotto oggetto dell'inchiesta nella Comunità in quanto tale. Le relazioni dell'AMI stimano nel modo seguente le applicazioni finali della pellicola di polietilene estrusa (4):

Categoria di prodotto

% delle applicazioni finali della pellicola di polietilene

i)

Pellicola laminata/coestrusa

8,2 %

ii)

Altri tipi di pellicola

6,8 %

iii)

Pellicola retrattile

13,8 %

iv)

Pellicola estensibile

14,4 %

v)

Agricoltura/co-struzione

8,0 %

vi)

Pellicola in rotoli

15,3 %

vii)

Sacchi ad alta resistenza

7,5 %

viii)

Sacchi per rifiuti

5,8 %

ix)

Sacchi da asporto

8,3 %

x)

Altri sacchi e sacchetti

11,9 %

Totale

100 %

(138)

Le relazioni dell'AMI (5) non specificano i metodi seguiti per il calcolo delle cifre della produzione o del consumo delle materie prime. Le relazioni stimano il consumo europeo di polietilene per l'estrusione di pellicole di plastica, secondo quanto definito nel considerando 139, a 7 699 000 tonnellate nel 2004. Le cifre della produzione definite dall'AMI si intendono di fatto, come l'inchiesta ha stabilito, in termini di flusso di produzione, nella fattispecie la quantità di polietilene trattata da un estrusore. Per quanto riguarda la produzione di sacchi e sacchetti, queste cifre di produzione comprendono anche le quantità di rifiuti industriali (rifiuti di taglio, di avvio e altra pellicola estrusa in quantità insufficiente), che sono effettivamente riciclati nel processo produttivo. Il riciclaggio di questi rifiuti comporta di fatto un doppio conteggio, poiché una certa quantità di materia prima inizialmente vergine viene reintrodotta nel processo di estrusione più volte.

(139)

L'AMI esprime tutte le cifre della produzione come percentuali che rappresentano le applicazioni finali del consumo di polietilene per l'estrusione di pellicola in Europa. La relazione comprende i seguenti paesi: Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Benelux (Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo), Scandinavia (Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia), Spagna e altri paesi dell'Europa occidentale (Austria, Irlanda, Grecia, Portogallo e Svizzera) e centrale (Polonia, Ungheria, Romania, Repubbliche ceca e slovacca) (6). Alcuni Stati membri non sono compresi nell'analisi, vale a dire l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, Malta e Cipro, mentre sono comprese Svizzera, Norvegia e Romania, anche se non sono interessate dalla presente inchiesta.

(140)

Nella misura in cui la copertura geografica delle cifre dell'AMI differisce da quella della Comunità, è opportuno innanzitutto determinare il consumo di polietilene per l'estrusione nella Comunità. A tale riguardo, due fornitori comunitari di resina di polietilene hanno indicato che il consumo di questa resina per l'estrusione di pellicola andava da 6 100 000 a 6 500 000 tonnellate nella Comunità nel 2004. Le quantità sotto menzionate sono pertanto state calcolate sulla base di questo ambito di consumo.

(141)

Le parti indicate nel considerando 134 hanno affermato che le categorie vi), viii), ix) e x) della lista che figura nel considerando 137 dovevano essere inserite nei prodotti oggetto dell'inchiesta, sia integralmente, sia in parte.

(142)

Sembra evidente che la categoria «sacchi da asporto» rientra nella definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta per le sue caratteristiche fisiche; essa rappresenta l'8,3 % (da 506 300 a 539 500 tonnellate) delle utilizzazioni finali. È inoltre probabile che una parte della categoria dei sacchi per rifiuti, pari al 5,8 % (da 353 800 a 377 000 tonnellate) delle utilizzazioni finali, non risponda alla definizione, poiché questa categoria comprende verosimilmente sacchi aventi uno spessore superiore a 100 micron, che devono pertanto essere esclusi dai calcoli.

(143)

Alcune parti hanno sostenuto che sino a concorrenza del 65 %, la categoria denominata «pellicola in rotoli» (che rappresenta il 15,3 % (7) delle utilizzazioni finali totali) concordava con la definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta. È opportuno ricordare che, secondo la stessa AMI, la categoria comprende utilizzazioni come quella delle pellicole utilizzate nelle lavanderie o a fini di igiene, per l'imballaggio della carta igienica e per la protezione generale delle superfici. L'elenco delle utilizzazioni comprende d'altro canto esplicitamente il termine «pellicola», in modo che tali applicazioni non rientrano nella categoria dei sacchi e sacchetti; inoltre, le verifiche effettuate sul posto durante l'inchiesta negli impianti di sette fabbriche di produzione di cinque produttori comunitari in due paesi hanno dimostrato che la «pellicola in rotoli», ottenuta mediante estrusione esterna, non era utilizzata per la fabbricazione del prodotto simile. Le visite di verifica effettuate nei locali di ventuno produttori esportatori nei tre paesi in questione non hanno fornito elementi probanti in grado di avvalorare l'argomento invocato secondo il quale la pellicola in rotoli, ottenuta mediante estrusione esterna, è utilizzata nella fabbricazione del prodotto in questione. Tenuto conto di quanto precede, l'argomento secondo il quale una parte importante della categoria «pellicola in rotoli» è da ricomprendere nella produzione del prodotto simile nella Comunità è stato respinto.

(144)

Alcune parti ritengono inoltre che la categoria di utilizzazione finale definita nella relazione «altri sacchi e sacchetti», che rappresenta l'11,9 % (8) dell'insieme delle utilizzazioni finali, deve essere inserita nelle cifre della produzione comunitaria. È opportuno rilevare che le parti in questione non hanno recato elementi di prova a sostegno di tale affermazione in termini di quantità. Nella pubblicazione «AMI's guide to the polyethylene industry in Europe» questa categoria è definita «altre pellicole» nelle cifre di produzione per paese e non è definita come corrispondente ai sacchi e sacchetti a questo livello. Anche se l'AMI non indica quali prodotti ricomprende nella categoria «altri sacchi e sacchetti», è opportuno che almeno tutti i prodotti che non rispondono alla descrizione siano esclusi dalle stime. Una delle parti ha sostenuto, a tale proposito, che la categoria «altri sacchi e sacchetti» comprendeva anche le pellicole utilizzate per il «confezionamento FFS» di alimenti, ovvero «confezionamento form, fill and seal» (forma, riempimento e sigillatura), che è un tipo di confezionamento mediante il quale i sacchi sono confezionati, riempiti e sigillati in un processo integrato. Gli impianti FFS sono di solito interamente automatizzati. Questo prodotto non è venduto in quanto sacco o sacchetto e le importazioni di questo prodotto non rientrano nei codici NC 3923 21 00, 3923 29 10 e 3923 29 90. Nella misura in cui le stime fornite dalle parti interessate riguardanti la parte del prodotto oggetto dell'inchiesta in questa categoria di prodotti variavano tra il 15 % e il 100 % e non erano sostenute da elementi di prova, non è stato possibile realizzare una stima precisa della proporzione di questa categoria da inserire nel prodotto oggetto dell'inchiesta. Vista la mancanza di informazioni debitamente documentata in materia, è stato pertanto ritenuto ragionevole prendere in considerazione il 50 % di questa categoria ai fini dei calcoli. La produzione per questa categoria è pertanto stimata tra 363 000 e 387 000 tonnellate.

(145)

Alcune parti hanno sostenuto che sino a 1 000 000 di tonnellate di materiale riciclato sarebbero utilizzate per la produzione del prodotto simile. Secondo l'AMI, circa 1 000 000 di tonnellate (9) di materiale rigenerato sono in effetti impiegate nell'estrusione di polietilene. L'AMI non precisa tuttavia a quali categorie particolari di prodotti tale uso può essere imputato. Risulta inoltre dalle visite di verifica che l'offerta di materiale riciclato dopo il consumo è molto limitata sul mercato, mentre i rifiuti industriali generati in corso di produzione sono effettivamente riciclati. È opportuno rilevare a tale proposito che i rifiuti industriali sono già inseriti nelle cifre della produzione quando sono utilizzati come materia prima vergine, per cui qualunque nuova presa in considerazione di questa quantità nella produzione genererebbe un doppio conteggio. L'inchiesta ha mostrato che il materiale riciclato dopo il consumo serve principalmente alla fabbricazione dei sacchi per rifiuti. Alcune parti hanno sostenuto che sino al 25 % della materia prima per questa categoria di prodotto simile consiste di materiali riciclati dopo il consumo. Secondo le informazioni comunicate dalle parti interessate, ciò rappresenterebbe il 20 % della produzione di questi sacchi. Nella misura in cui tale quantità non è stata ancora inserita nella stima dell'AMI relativa alle utilizzazioni di questo prodotto, è opportuno aggiungerla a questa stima della produzione. Un adeguamento corrispondente al 20 % è stato quindi applicato alla quantità di sacchi per rifiuti, vale a dire una produzione supplementare del prodotto in questione che va da 88 000 a 94 000 tonnellate.

(146)

Il volume totale della produzione calcolato in questo modo, sulla base delle stime presentate nei considerando da 135 a 145, si stabilisce in un ambito compreso tra 1 311 000 e 1 398 000 tonnellate di prodotto oggetto dell'inchiesta. Tuttavia questa stima comprende interamente i sacchi per rifiuti ed è opportuno ricordare che alcuni di questi sacchi, aventi uno spessore superiore a 100 micron, non corrispondono alla definizione del prodotto. L'ambito sopra citato costituisce pertanto una sovraestimazione della produzione.

(147)

Per ottenere la cifra corrispondente alla produzione comunitaria, è opportuno sottrarre dai risultati sopra menzionati la produzione delle società che non rientrano nell'industria comunitaria, vale a dire 119 000 tonnellate. La produzione comunitaria che risulta da questo calcolo si situa pertanto tra 1 193 000 e 1 279 000 tonnellate di produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta. La stima della produzione comunitaria, stabilita a 1 240 000 tonnellate al momento dell'apertura del procedimento si situa in questo ambito e la soglia del 25 % relativa al sostegno della procedura è rispettata per quanto riguarda il valore superiore.

(148)

Dall'analisi precedente risulta chiaramente che le informazioni cui hanno fatto riferimento alcune parti menzionate nel considerando 134 non consentono di confutare la stima effettuata dalla Commissione della produzione comunitaria del prodotto oggetto dell'inchiesta cui fa riferimento il successivo considerando 150.

(149)

Tenuto conto di quanto precede, gli argomenti fatti valere da queste parti e riguardanti un insufficiente sostegno del procedimento hanno dovuto essere respinti.

2.   DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(150)

Al momento dell'apertura del procedimento, la produzione accumulata dei ventinove produttori comunitari all'origine della denuncia ammontava a 331 500 tonnellate, vale a dire il 26,7 % della produzione comunitaria totale di 1 240 000 tonnellate misurata in quella fase. La produzione accumulata dei produttori comunitari che si sono opposti al procedimento rappresentava meno della metà del livello di sostegno sopra menzionato.

(151)

Si è inoltre rilevato che altre ventuno società, con una produzione totale di 302 000 tonnellate, sostenevano la denuncia. Pertanto i produttori comunitari che sostenevano la denuncia rappresentavano più del 50 % della produzione comunitaria totale di 1 240 000 tonnellate.

(152)

Nel corso dell'inchiesta, cinque dei produttori comunitari all'origine della denuncia non hanno cooperato all'inchiesta. Allo stesso tempo, altri sette produttori che sostenevano la procedura hanno pienamente cooperato all'inchiesta.

(153)

Altre tre società che hanno cooperato sono state escluse dalla definizione dell'industria comunitaria, cosicché la loro produzione non è stata presa in considerazione per stabilire la produzione comunitaria, considerando che una società importava quantità notevoli dal suo esportatore collegato in Cina, mentre le altre due società importavano quantità notevoli rispetto alla loro produzione nella Comunità provenienti dai paesi interessati. Anche una quarta società che si era opposta alla procedura e non aveva cooperato all'inchiesta in quanto produttore comunitario è stata esclusa dalla definizione dell'industria comunitaria, poiché tale società aveva un produttore esportatore collegato in uno dei paesi interessati e importava volumi significativi del prodotto in questione nella Comunità rispetto alla sua produzione nella Comunità stessa.

(154)

Alcune parti hanno sostenuto che la società British Polyethylene Industries plc («BPI»), che si era opposta alla procedura, era stata esclusa dalla definizione dell'industria comunitaria e pertanto anche dal totale della produzione comunitaria, mentre un'altra società che sosteneva la procedura, Cedo Ltd, era stata inserita, anche se entrambe le società avevano una situazione analoga producendo sia nella Comunità che nei paesi interessati. È opportuno osservare a tale proposito che queste due società hanno ricevuto lo stesso trattamento e sono state entrambe escluse per i motivi esposti nel precedente considerando 153.

(155)

Alcune parti hanno obiettato che due dei produttori comunitari inseriti nel campione andavano esclusi dalla definizione di industria comunitaria perché importavano notevoli quantità del prodotto in questione originario della RPC e della Thailandia. A tale riguardo va osservato innanzitutto che i produttori importatori comunitari vengono tradizionalmente esclusi dalla definizione di industria comunitaria se sono protetti dagli effetti del dumping o se ne traggono vantaggio, mentre non vengono esclusi se si accerta che sono stati costretti a ricorrere alle importazioni in misura temporanea e limitata a causa dell'abbassamento dei prezzi sul mercato comunitario. In questo caso le importazioni totali delle due società durante il periodo di inchiesta rappresentavano l'1 % e lo 0,1 % della rispettiva produzione totale. Considerati i modesti quantitativi in gioco, i due produttori comunitari possono rientrare nella definizione di industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Per tali motivi l'obiezione è stata respinta.

(156)

I 24 produttori comunitari all'origine della denuncia e gli altri sette produttori che hanno cooperato all'inchiesta costituiscono l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Queste società rappresentano insieme una produzione di circa 358 000 tonnellate, vale a dire il 31 % della produzione comunitaria misurata durante l'inchiesta.

(157)

È opportuno rilevare che altre nove società, che rappresentano una produzione di 57 000 tonnellate, hanno espresso il loro sostegno alla procedura ma, non avendo potuto cooperare pienamente all'inchiesta, non sono state inserite nella definizione dell'industria comunitaria.

3.   CONSUMO COMUNITARIO

(158)

Il consumo comunitario apparente è stato calcolato sulla base dei dati contenuti nella denuncia presentata dai produttori denuncianti. La Commissione si è basata sulle informazioni commerciali relative a più mercati fornite dai denuncianti, nonché sui dati derivati dalle informazioni fornite da due agenzie commerciali. Le informazioni raccolte e riguardanti i mercati belga, francese, italiano, lussemburghese, olandese e spagnolo sono stati quindi utilizzati per estrapolare il consumo comunitario negli altri Stati membri.

(159)

Dall'analisi sopra descritta risulta che il consumo comunitario è aumentato del 6 % nel corso del periodo osservato, passando da 1 582 000 tonnellate nel 2001 a 1 674 000 tonnellate durante il periodo di inchiesta. I dati, espressi in tonnellate, sono indicati qui di seguito:

Consumo

2001

2002

2003

2004

Periodo di inchiesta

1 000 tonnellate

1 582

1 618

1 653

1 670

1 674

Indice

100

102

104

105

106

Fonte: Denuncia.

4.   IMPORTAZIONI PROVENIENTI DAI PAESI INTERESSATI

4.1.   Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni interessate

(160)

La Commissione ha esaminato se, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, era opportuno procedere ad una valutazione cumulativa delle importazioni di alcuni sacchi e sacchetti di plastica originari dei paesi in questione. Questo articolo dispone che gli effetti delle importazioni di un prodotto proveniente da due o più paesi simultaneamente oggetto di inchieste antidumping possono essere valutati cumulativamente, solo se è accertato a) che il margine di dumping stabilito per le importazioni di ciascun paese è superiore a quello mimino definito nell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base e che il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile e b) che la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping è opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto comunitario simile.

(161)

Dal momento che il margine di dumping globale determinato per la Malaysia è inferiore al 2 %, vale a dire al di sotto del livello minimo, le importazioni provenienti da tale paese sono state escluse dalla valutazione cumulativa. I margini di dumping calcolati per quanto riguarda le importazioni dalla RPC e dalla Thailandia sono, dal canto loro, superiori al livello minimo del 2 % fissato nell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. È opportuno quindi constatare che il volume delle importazioni originarie dalla RPC e dalla Thailandia non è trascurabile nella misura in cui, durante il periodo di inchiesta, la quota di mercato era pari al 14,4 % per le importazioni dalla RPC ed al 4 % per quelle provenienti dalla Thailandia.

(162)

Per quanto riguarda le condizioni di concorrenza, l'inchiesta ha mostrato che i prodotti importati dalla RPC e dalla Thailandia erano simili per l'insieme delle loro caratteristiche fisiche essenziali. Questi elementi consentono di affermare che i sacchi e sacchetti di plastica importati dalla RPC e dalla Thailandia erano interscambiabili e, durante il periodo considerato, sono stati commercializzati nella Comunità attraverso circuiti di distribuzione comparabili in condizioni commerciali simili. Le tendenze osservate per le importazioni originarie dei due paesi sono simili in termini di prezzi e di volumi e in entrambi i casi sono stati rilevati livelli significativi di sottoquotazione dei prezzi. Si ricorda inoltre che il prodotto importato è risultato identico ai sacchi e sacchetti in plastica prodotti nella Comunità ed è quindi soggetto ad identiche condizioni di concorrenza.

(163)

Alla luce di quanto precede, si ritiene che tutte le condizioni indicate nell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base siano presenti e che le importazioni provenienti dalla RPC e dalla Thailandia debbano pertanto essere oggetto di una valutazione cumulativa.

5.   VOLUME DELLE IMPORTAZIONI INTERESSATE E QUOTA DI MERCATO

(164)

Secondo le cifre di Eurostat, il volume delle importazioni in regime di dumping del prodotto in questione proveniente dalla RPC e dalla Thailandia è aumentato di circa il 40 %, passando da 219 000 tonnellate nel 2001 a 307 000 tonnellate durante il periodo di inchiesta. Questo forte aumento delle importazioni nel periodo considerato ha assorbito il 96 % dell'aumento del consumo verificatosi sul mercato comunitario nel corso dello stesso periodo.

(165)

Le importazioni del prodotto in questione sono state tutte dichiarate sotto il codice NC ex 3923 21 00 (sacchi e sacchetti in polimeri di etilene). Le importazioni che rientrano nei codici NC ex 3923 29 10 (sacchi e sacchetti in policloruro di vinile) ed ex 3923 29 90 (sacchi e sacchetti in altre materie plastiche) non sono stati presi in considerazione nel calcolo poiché, secondo le informazioni disponibili, non vi è stata produzione di sacchi e sacchetti composti prevalentemente, in termini di peso, da materiali diversi dal polietilene; non vi sono quindi per il momento importazioni del prodotto in questione catalogate sotto tali codici NC.

Importazioni cumulate

2001

2002

2003

2004

Periodo di inchiesta

In 1 000 di tonnellate

219

239

288

299

307

Indice

100

109

132

137

140

(166)

Nel periodo considerato, la quota del mercato comunitario relativa alle importazioni in regime di dumping provenienti dalla RPC e dalla Thailandia è aumentata del 33 %, passando dal 13,8 % nel 2001 al 18,3 % durante il periodo di inchiesta.

Quota di mercato

2001

2002

2003

2004

Periodo di inchiesta

Cumulate

13,8 %

14,8 %

17,4 %

18,0 %

18,3 %

Indice

100

107

126

130

133

6.   PREZZI DELLE IMPORTAZIONI INTERESSATE E SOTTOQUOTAZIONI DEI PREZZI

(167)

Le informazioni sui prezzi riportate qui di seguito sono state calcolate a partire dai dati Eurostat relativi ai volumi di importazione determinati secondo il metodo sopra descritto. Queste informazioni hanno dimostrato che tra il 2001 e il periodo di inchiesta, i prezzi medi cif delle importazioni originarie dalla RPC e dalla Thailandia sono diminuiti del 14 %. I prezzi hanno raggiunto il loro livello più basso nel 2003 e sono quindi aumentati leggermente sino al periodo di inchiesta. Non hanno tuttavia recuperato il loro livello del 2001 e del 2002 e sono restati sostanzialmente bassi.

Prezzi delle importazioni in EUR/kg

2001

2002

2003

2004

Periodo di inchiesta

Cumulati

1,42

1,25

1,09

1,16

1,22

Indice

100

88

77

82

86

(168)

Per determinare la sottoquotazione dei prezzi delle importazioni in questione, la Commissione ha analizzato le informazioni comunicate durante l'inchiesta dai produttori esportatori e dai produttori comunitari inseriti nel campione. Si trattava di confrontare, per ciascun tipo di prodotto, i prezzi CIF alla frontiera comunitaria effettivamente praticati dai produttori esportatori, adeguati in base ai successivi costi all'importazione, con i prezzi di vendita medi ponderati corrispondenti per i clienti indipendenti dell'industria comunitaria, adeguati a livello franco fabbrica.

(169)

Tale confronto ha mostrato che, durante il periodo di inchiesta, secondo i tipi di prodotti definiti nel questionario e su una base media ponderata, questi prodotti originari dei paesi in questione sono stati commercializzati nella Comunità a prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria, comportando una sottoquotazione compresa tra il 4,1 % e il 37,9 %.

7.   SITUAZIONE ECONOMICA DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

7.1.   Osservazioni preliminari

(170)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza sull'industria comunitaria delle importazioni oggetto di dumping ha comportato una valutazione di tutti i fattori e indici economici pertinenti che hanno influito sulla situazione di questa industria durante il periodo considerato. Questa analisi è stata realizzata per le società inserite nel campione (cfr. sopra). I risultati dell'industria, misurati sulla base di fattori come i prezzi, i salari, gli investimenti, la redditività, il rendimento degli investimenti, i flussi di liquidità e l'attitudine a mobilitare capitali, sono stati determinati a partire da informazioni comunicate dalle società inserite nel campione. Tuttavia, al fine di disporre di un panorama completo della situazione dell'industria comunitaria, quando erano disponibili per un determinato indicatore informazioni affidabili riguardanti questa industria nel suo insieme, anche tali informazioni sono state fornite nelle pagine seguenti. Sono quindi stati presi in considerazione per l'industria comunitaria nel suo insieme anche fattori pertinenti per la determinazione del pregiudizio, come la quota di mercato, il volume delle vendite, l'occupazione, la capacità di produzione, gli stock e la produzione.

7.2.   Capacità di produzione, produzione, utilizzazione della capacità

(171)

Nel periodo considerato, le capacità di produzione dell'industria comunitaria sono aumentate di 66 000 tonnellate, pari al 17 %. Nel corso dello stesso periodo, la produzione è aumentata solo del 9 %. Il tasso di utilizzazione delle capacità dell'industria comunitaria è quindi diminuito del 6 %.

Produzione — 1 000 tonnellate

2001

2002

2003

2004

Periodo di inchiesta

Produzione

328

346

353

359

358

Indice

100

105

107

109

109

Capacità di produzione

399

423

444

463

465

Indice

100

106

111

116

117

Utilizzazione della capacità di utilizzazione in %

82

82

80

78

77

Indice

100

99

97

94

94

Fonte: Risposte dell'industria comunitaria al questionario.

7.3.   Stock

(172)

Sei produttori non inseriti nel campione non hanno potuto fornire informazioni coerenti sui loro stock, a causa dell'insufficienza delle cifre tratte dai loro sistemi di gestione degli stock per il prodotto simile. I dati di queste società non sono quindi stati presi in considerazione per l'analisi degli stock durante il periodo considerato. L'analisi è stata realizzata a partire dalle informazioni fornite dai produttori del campione e da 20 produttori non inseriti nel campione.

Stock

2001

2002

2003

2004

Periodo di inchiesta

Tonnellate

24 110

26 446

26 757

25 016

28 994

Indice

100

110

111

104

120

Fonte: Risposte dell'industria comunitaria al questionario.

(173)

Durante il periodo di inchiesta gli stock di prodotti finiti rappresentavano circa l'8 % del volume di produzione totale dell'industria comunitaria. Il livello degli stock di chiusura dell'industria comunitaria è aumentato dapprima dell'11 % nel 2003 ed è quindi diminuito di 7 punti percentuali nel 2004, prima di risalire di 20 punti percentuali durante il periodo di inchiesta rispetto al 2001.

7.4.   Volume delle vendite, quota di mercato e crescita

(174)

Il volume delle vendite realizzato dall'industria comunitaria è aumentato del 10 % nel periodo considerato. Ha raggiunto il suo livello massimo nel 2004, per diminuire in seguito leggermente durante il periodo di inchiesta. L'aumento proporzionale globale è stato superiore all'aumento del consumo totale che era del 6 %.

Volume delle vendite

2001

2002

2003

2004

Periodo di inchiesta

Tonnellate

308 068

330 103

334 818

341 701

338 940

Indice

100

107

109

111

110

Fonte: Risposte dell’industria comunitaria al questionario.

(175)

La quota di mercato dell'industria comunitaria è aumentata del 4 % nel periodo considerato. Dopo un primo aumento del 5 % tra il 2001 e il 2002, è rimasta immutata sino al 2004, mostrando una leggera diminuzione durante il periodo di inchiesta. Nello stesso tempo, il consumo comunitario è aumentato del 6 % nel periodo considerato. L'industria comunitaria è stata quindi in grado di trarre vantaggio dalla crescita del mercato verificatasi tra il 2001 e il periodo di inchiesta.

Quota di mercato

2001

2002

2003

2004

Periodo di inchiesta

%

19,5 %

20,4 %

20,3 %

20,5 %

20,2 %

Indice

100

105

104

105

104

Fonte: Risposte dell’industria comunitaria al questionario.

7.5.   Occupazione, produttività e salari

(176)

L'occupazione è diminuita dell'1 % nell'industria comunitaria nel corso del periodo considerato. Nello stesso periodo la sua produttività, misurata in termini di produzione per persona occupata per anno è aumentata del 10 %.

 

2001

2002

2003

2004

Periodo di inchiesta

Numero di lavoratori

3 325

3 353

3 381

3 338

3 302

Indice

100

101

102

100

99

Produttività: produzione per lavoratore

99

103

104

108

108

Indice

100

104

105

109

109

Fonte: Risposte dell’industria comunitaria al questionario.

(177)

Nel periodo considerato, il costo totale annuo della manodopera per lavoratore è aumentato del 7 % dopo un aumento dell'8 % tra il 2001 e il 2004, i salari medi sono quindi diminuiti dell'1 % tra il 2004 e il periodo di inchiesta.

 

2001

2002

2003

2004

Periodo di inchiesta

Costo totale della manodopera per lavoratore in EUR

32 801

34 507

34 794

35 533

35 217

Indice

100

105

106

108

107

Fonte: Risposte dell’industria comunitaria al questionario.

7.6.   Prezzi di vendita

(178)

Il prezzo di vendita netto medio dei produttori dell'industria comunitaria inseriti nel campione è diminuito da 1,50 EUR al kg nel 2001 a 1,47 EUR al kg durante il periodo di inchiesta. I prezzi sono dapprima diminuiti del 4 % nel 2002, poi del 2 % nel 2003. Tra il 2003 e il 2004, sono leggermente aumentati dello 0,7 % ed hanno avuto un nuovo aumento del 3,5 % durante il periodo di inchiesta. Questa relativa stabilità dei prezzi deve essere valutata alla luce dell'evoluzione dei prezzi delle materie prime in forte aumento (23 %).

 

2001

2002

2003

2004

Periodo di inchiesta

Prezzo di vendita a clienti indipendenti della Comunità in EUR/kg

1,50

1,44

1,41

1,42

1,47

Indice

100

96

94

95

98

Fonte: Risposte dell’industria comunitaria al questionario.

7.7.   Redditività

(179)

Nel corso del periodo considerato, la redditività delle vendite, nella Comunità, dei produttori comunitari inseriti nel campione a clienti indipendenti è diminuita dell'82 %. Durante gli anni 2001 e 2002, le società comunitarie inserite nel campione hanno potuto mantenere un livello di redditività sostenibile. Tuttavia, tra il 2002 e il periodo di inchiesta, la redditività è notevolmente e costantemente diminuita, arrivando solo all'1,1 % durante il periodo di inchiesta, per cui molte società inserite nel campione hanno registrato perdite.

 

2001

2002

2003

2004

Periodo di inchiesta

Redditività

6,3 %

6,9 %

4,0 %

2,5 %

1,1 %

Indice

100

110

63

40

17

Fonte: Risposte dell’industria comunitaria al questionario.

7.8.   Investimenti e rendimento degli investimenti

(180)

Gli investimenti annui dell'industria comunitaria destinati alla fabbricazione del prodotto simile sono diminuiti del 30 % durante il periodo considerato, passando da circa 16 milioni di euro a meno di 12 milioni di euro.

 

2001

2002

2003

2004

Periodo di inchiesta

Investimenti (1 000 EUR)

16 474

20 956

11 363

16 830

11 507

Indice

100

127

69

102

70

Fonte: Risposte dell’industria comunitaria al questionario.

(181)

Il rendimento degli investimenti dei produttori comunitari inseriti nel campione, cioè l'indicatore che esprime l'utile al lordo delle imposte in percentuale del valore contabile residuo medio, in apertura e chiusura dell'esercizio contabile, delle attività impiegate nella produzione del prodotto simile, è notevolmente diminuito a causa del calo della redditività. Mentre il rendimento degli investimenti è rimasto stabile tra il 2001 e il 2002, esso è poi fortemente diminuito stabilizzandosi al 6 % durante il periodo di inchiesta, il che rappresenta un decremento totale dell'84 % tra il 2001 e il periodo di inchiesta.

 

2001

2002

2003

2004

Periodo di inchiesta

Rendimento degli investimenti (%)

37 %

37 %

20 %

12 %

6 %

Indice

100

100

54

32

16

Fonte: Risposte dell’industria comunitaria al questionario.

7.9.   Flusso di cassa

(182)

I produttori comunitari inseriti nel campione hanno registrato un flusso di cassa netto derivante dalle loro attività operative nel periodo considerato. Tuttavia, se espresso come percentuale del fatturato, il flusso di cassa netto è nettamente diminuito in percentuale, particolarmente durante il periodo di inchiesta, in linea con la diminuzione della redditività.

 

2001

2002

2003

2004

Periodo di inchiesta

Flusso di cassa (in 1 000 EUR)

14 965

23 307

17 652

17 598

4 706

Indice

100

156

118

118

31

Fonte: Risposte dell’industria comunitaria al questionario.

7.10.   Capacità di raccogliere fondi

(183)

L'industria comunitaria è composta essenzialmente da piccole e medie imprese. Di conseguenza, la sua capacità di raccogliere fondi è leggermente diminuita nel corso del periodo considerato, in particolare alla fine, quando la redditività ha avuto un forte calo.

7.11.   Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping o di sovvenzione

(184)

L'industria comunitaria non si trovava in una situazione nella quale doveva riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping o di sovvenzione.

7.12.   Entità del margine di dumping

(185)

L'incidenza sull'industria comunitaria del margine di dumping effettivo è notevole, se si tiene conto del volume e dei prezzi delle importazioni provenienti dalla RPC e dalla Thailandia.

8.   CONCLUSIONI RELATIVE AL PREGIUDIZIO

(186)

L'esame dei fattori sopra menzionati dimostra che il volume e la quota di mercato delle importazioni in dumping sono fortemente aumentati tra il 2001 e il periodo di inchiesta. Il loro volume è infatti aumentato del 40 % nel periodo considerato e la loro quota di mercato ha raggiunto il 18,3 % durante il periodo di inchiesta. È opportuno rilevare che, durante tale periodo, le importazioni rappresentavano circa il 57 % dell'insieme delle importazioni del prodotto considerato nella Comunità. Inoltre, sempre nel corso del periodo di inchiesta, i prezzi di vendita delle importazioni del prodotto in questione erano molto più bassi di quelli dell'industria comunitaria (una differenza che andava dal 4,1 % al 37,9 %). Di conseguenza, l'industria comunitaria è stata costretta ad abbassare i suoi prezzi, sino a raggiungere quasi il punto di pareggio.

(187)

Risulta quindi che la situazione dell'industria comunitaria si è degradata durante il periodo considerato. L'industria comunitaria ha subito una diminuzione sostanziale di 5,2 punti percentuali della sua redditività, attestandosi quasi al punto di pareggio durante il periodo di inchiesta. Nello stesso tempo, il rendimento degli investimenti è diminuito di 31 punti percentuali e i flussi di cassa sono diminuiti del 69 %. Inoltre, l'utilizzazione delle capacità è calata del 5 %, i prezzi di vendita del 2 %, l'occupazione dell'1 %, gli investimenti del 30 %, mentre gli stock di fine esercizio sono aumentati del 20 %; la capacità di raccogliere capitali si è progressivamente deteriorata.

(188)

Le capacità di produzione dell'industria comunitaria sono certamente aumentate in qualche misura durante il periodo considerato, ma quest'evoluzione deve essere ricollocata nel contesto della produzione comunitaria totale, che ha subito le ripercussioni della chiusura di un certo numero di società con una capacità di produzione superiore a 140 000 tonnellate. L'industria comunitaria ha aumentato le sue capacità mediante l'acquisizione di beni strumentali presso le società interessate dalle chiusure.

(189)

Alla luce di quanto precede, si è concluso che l'industria comunitaria si trova in una situazione economica e finanziaria difficile e ha subito un notevole pregiudizio, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base.

F.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   INTRODUZIONE

(190)

A norma dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni in regime di dumping originarie della Thailandia e della RPC hanno causato all'industria comunitaria un pregiudizio che può essere considerato come importante. Sono stati presi in considerazione anche i fattori noti diversi dalle importazioni in regime di dumping che avrebbero potuto contemporaneamente provocare un pregiudizio all'industria comunitaria, in modo tale che, l'eventuale pregiudizio causato da questi fattori non sia attribuito alle importazioni in questione.

2.   EFFETTO DELLE IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING

(191)

Tra il 2001 e il periodo di inchiesta, le importazioni in regime di dumping originarie della RPC e della Thailandia sono aumentate del 40 % in volume. Parallelamente, la quota di mercato di queste importazioni è aumentata dal 13,8 % nel 2001 al 18,3 % durante il periodo di inchiesta. I prezzi all'importazione da questi paesi sono fortemente diminuiti durante il periodo considerato e i prodotti sono stati commercializzati a prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria durante il periodo di inchiesta, generando una sottoquotazione compresa tra il 4,1 % e il 37,9 %.

(192)

Questa sottoquotazione risulta, in generale, da una politica di fissazione dei prezzi che non tiene conto dell'insieme dei costi della catena di commercializzazione.

(193)

Il forte aumento in volume delle importazioni effettuate a prezzi di dumping molto bassi e l'aumento della loro quota di mercato nel corso del periodo considerato sono coincisi con il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria durante lo stesso periodo, in particolare per quanto riguarda la redditività, i prezzi di vendita, gli stock di chiusura, gli investimenti, l'utilizzazione delle capacità, i flussi di cassa, la capacità di raccogliere fondi e la redditività degli investimenti.

(194)

Si è concluso pertanto che le pressioni esercitate dalle importazioni in questione hanno svolto un ruolo determinante nel pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

3.   EFFETTO DI ALTRI FATTORI

3.1.   Risultati ottenuti dagli altri produttori comunitari

(195)

Per quanto riguarda il volume delle vendite degli altri produttori comunitari si osserva una diminuzione del 7,1 % in volume e del 7,8 % in quote di mercato tra il 2001 e il periodo di inchiesta. Nessun elemento indica che i prezzi degli altri produttori comunitari erano inferiori a quelli delle società comunitarie che hanno cooperato, né che la loro situazione generale era diversa. Di conseguenza, si è concluso che i prodotti fabbricati e venduti dagli altri produttori comunitari non hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

3.2.   Importazioni provenienti da altri paesi terzi

(196)

Secondo le cifre di Eurostat, il volume delle importazioni originarie di altri paesi terzi (ad esempio Malaysia, Turchia, India e Indonesia) è aumentato del 22 % durante il periodo in questione e ha raggiunto un livello di circa 231 000 tonnellate nel periodo di inchiesta. Ciò corrisponde a una quota di mercato del 13,8 %. Nello stesso periodo, i prezzi di queste importazioni sono diminuite dell'11 % (passando da 1,66 EUR/kg nel 2001 a 1,48 EUR/kg nel corso del periodo di inchiesta). È opportuno tuttavia rilevare che il prezzo medio di queste importazioni era superiore a quello delle importazioni originarie delle RPC e della Thailandia nel corso del periodo di inchiesta e persino leggermente superiore a quello dell'industria comunitaria. Si è concluso pertanto che le importazioni originarie di altri paesi terzi non hanno realmente contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

3.3.   Prezzi delle materie prime

(197)

Alcune parti hanno sostenuto che il prezzo del polietilene è sempre stato inferiore in Asia che non nell'UE. L'evoluzione dei prezzi del polietilene mostra tuttavia che i prezzi delle materie prime in Asia hanno fluttuato sia al di sopra che al di sotto dei prezzi europei corrispondenti nel corso del periodo in questione. Dalle cifre presentate da queste parti e riguardanti la situazione nella RPC risulta che la differenza del prezzo medio per le materie prime tra la RPC e l'UE è diminuito dal 20,3 % al 12,3 % tra il 2001 e il 2004, mentre la differenza del prezzo medio per il prodotto finito è aumentata dallo 0,7 % al 14,8 %. Nella misura in cui l'evoluzione dei prezzi delle materie prime avrebbe dovuto ridurre lo scarto di prezzo del prodotto finito piuttosto che farlo aumentare, l'inchiesta ha dimostrato che non vi era una correlazione logica tra l'evoluzione del prezzo delle materie prime e il prezzo del prodotto finito esportato verso la Comunità. Al contrario, la situazione dell'industria comunitaria era relativamente buona nel 2001, quando la differenza di prezzo era maggiore, ma si era nettamente degradata nel 2004 e durante il periodo di inchiesta, anni nei quali la differenza di prezzo era molto inferiore. Si deve quindi concludere che la differenza tra i prezzi delle materie prime non può essere considerata come un fattore che ha contribuito in modo significativo al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(198)

Alcune parti hanno inoltre affermato che il pregiudizio dell'industria comunitaria non era dovuto alle importazioni in regime di dumping, ma all'aumento dei prezzi del polietilene nella Comunità durante il periodo in questione. È opportuno rilevare in proposito che i prezzi del polietilene sono effettivamente aumentati in media nel corso del periodo considerato. L'industria comunitaria non ha tuttavia potuto ripercuotere questo aumento sui prezzi di vendita. Tale rigidità dei prezzi si spiega con il massiccio e simultaneo afflusso di importazioni provenienti dalla RPC e dalla Thailandia a prezzi di dumping in netta sottoquotazione rispetto a quelli dell'industria comunitaria che, in media, non consentono neppure di coprire i costi di produzione in RPC e in Thailandia. Alla luce di quanto precede, è opportuno concludere che tali importazioni in regime di dumping hanno esercitato forti pressioni sull'industria comunitaria, impedendole di compensare l'aumento dei prezzi delle materie prime trasferendoli sui prezzi di vendita.

(199)

Infine, occorre ricordare che l'inchiesta relativa al nesso di causalità deve consentire di stabilire se le importazioni oggetto di dumping (in termini di prezzo e di volumi) hanno causato un pregiudizio significativo all'industria comunitaria o se questo pregiudizio significativo risulta da altri fattori. Per quanto riguarda i prezzi, l'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base precisa che occorre dimostrare che il livello di prezzo delle importazioni in regime di dumping provoca un pregiudizio. La disposizione fa riferimento quindi solo alla differenza tra i livelli dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping e quello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria. Il regolamento non impone quindi di analizzare i fattori che influenzano il livello dei prezzi all'importazione, come il livello del costo della manodopera, il livello dei prezzi delle materie prime o il livello delle spese di vendita, delle spese amministrative e delle altre spese generali.

(200)

Ciò è confermato inoltre dalla formulazione dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, che menziona i fattori noti diversi dalle importazioni oggetto di dumping. In effetti, nell'elenco degli altri fattori noti citati in questo articolo non figura nessun fattore che influenza il livello di prezzo delle importazioni oggetto di dumping. Riassumendo, se le esportazioni sono effettuate in regime di dumping e anche se hanno beneficiato di un'evoluzione favorevole dei prezzi delle materie prime, è difficile spiegare come tale fluttuazione dei prezzi di questi fattori di produzione potrebbe costituire un altro fattore di pregiudizio.

(201)

Di conseguenza, l'analisi dei fattori che influenzano il livello di prezzo delle importazioni oggetto di dumping, si tratti di differenze dei prezzi delle materie prime o di altri elementi, non può essere determinante e tale analisi andrebbe oltre i requisiti stabiliti dal regolamento di base. Considerando questi elementi, gli argomenti riguardanti i prezzi delle materie prime sono respinti.

4.   CONCLUSIONI SUL NESSO DI CAUSALITÀ

(202)

Il degrado della situazione dell'industria comunitaria è coinciso con il brusco aumento delle importazioni provenienti dalla RPC e dalla Thailandia e con la forte sottoquotazione dei prezzi provocata da tali importazioni.

(203)

Per quanto riguarda le importazioni provenienti da altri paesi terzi, considerando la loro quota di mercato inferiore, durante il periodo di inchiesta, a quella delle importazioni in questione e soprattutto il loro prezzo medio superiore a quello delle importazioni in questione e anche a quello dell'industria comunitaria durante lo stesso periodo, si conclude che gli effetti di questi altri fattori non hanno potuto realmente contribuire al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Inoltre, la differenza dei prezzi delle materie prime tra la Comunità e i paesi interessati non ha avuto alcuna incidenza sul deterioramento della situazione dell'industria comunitaria in termini di redditività, di risultati e di riduzione della quota di mercato e di fatto avrebbe dovuto contribuire positivamente alla situazione dell'industria comunitaria.

(204)

Nessun altro fattore suscettibile di aver recato pregiudizio all'industria comunitaria durante questo periodo è stato fatto valere dalle parti interessate né è stato individuato nel corso dell'inchiesta.

(205)

Tenuto conto della precedente analisi, secondo la quale gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria comunitaria sono stati chiaramente distinti e separati dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, l'inchiesta ha confermato che questi altri fattori non sono in grado di confutare il fatto che il pregiudizio stimato debba essere attribuito alle importazioni in regime di dumping.

(206)

Si è concluso pertanto che le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC e dalla Thailandia hanno causato un pregiudizio significativo all'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

G.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(207)

A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se, malgrado le conclusioni relative al dumping pregiudizievole, esistevano motivi impellenti per concludere che non era nell'interesse della Comunità adottare misure in questo caso particolare. È stato pertanto esaminato l'impatto di possibili misure su tutte le parti interessate dalla presente procedura.

1.   INTERESSE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(208)

L'adozione di misure dovrebbe consentire di evitare nuove distorsioni e di ristabilire una concorrenza equa sul mercato. L'industria comunitaria è competitiva e vitale, come attesta la sua situazione nel 2001, anno durante il quale si trovava relativamente in buona salute malgrado la forte concorrenza a livello mondiale. L'istituzione di misure dovrebbe pertanto consentirle di aumentare la sua quota di mercato e i suoi prezzi di vendita e, pertanto, di raggiungere livelli di redditività ragionevoli necessari per migliorare la sua situazione finanziaria. Ciò lo porrà inoltre in grado di continuare a investire nei suoi impianti produttivi, al fine di garantire la sopravvivenza dell'industria comunitaria.

(209)

D'altro canto, in mancanza di misure antidumping, è probabile che la situazione già precaria dell'industria comunitaria continuerebbe a degradarsi. Essa non sarebbe in grado di effettuare gli investimenti necessari per far concorrenza in modo efficace alle importazioni in regime di dumping provenienti dai paesi terzi in questione. Alcune società si vedrebbero costrette a cessare la loro produzione e a licenziare i lavoratori entro breve tempo. I 3 300 posti di lavoro diretti nell'industria comunitaria che ha cooperato sarebbero minacciati. L'insieme della produzione comunitaria dei sacchi e sacchetti rappresenta circa 12 000 posti di lavoro, principalmente nelle PMI. La chiusura degli impianti produttivi comunitari renderebbe la Comunità più dipendente dai fornitori non comunitari.

(210)

Di conseguenza, si è concluso che l'istituzione di misure antidumping permetterebbe all'industria comunitaria di riprendersi dagli effetti negativi del dumping che ha subito e sarebbe quindi nell'interesse di quest'ultima.

2.   INTERESSE DEGLI IMPORTATORI-OPERATORI COMMERCIALI INDIPENDENTI E DEI DETTAGLIANTI

(211)

La Commissione ha inviato il questionario a quattro importatori-operatori commerciali indipendenti inseriti nel campione, che rappresentano il 9 % delle vendite totali alle importazioni originarie dei paesi interessati. Solo due di loro, che rappresentano il 3 % del totale delle importazioni che provengono da questi paesi, hanno risposto. Gli importatori indipendenti che hanno cooperato hanno indicato che, se fossero istituite misure, il prezzo di vendita del prodotto in questione aumenterebbe e ciò obbligherebbe i consumatori a pagare più caro il prodotto stesso, cosicché l'effetto dei dazi sarebbe di fatto subito dai consumatori. A tale proposito, pertanto, l'impatto negativo per gli importatori indipendenti sarebbe limitato.

(212)

Il prodotto in questione è in larga misura distribuito dal commercio al dettaglio. Alcuni tipi di prodotti, come i sacchi per provviste e i sacchi da asporto, sono distribuiti direttamente ai clienti in alcuni paesi della Comunità, mentre in altri sono venduti, così come i sacchi per prodotti congelati, per pannolini o per rifiuti. È opportuno notare che attualmente alcuni Stati membri, come il Regno Unito, non obbligano i consumatori a pagare i sacchi da asporto monouso.

(213)

Risulta dall'inchiesta che le argomentazioni riguardanti le ripercussioni finanziarie di un dazio antidumping sui vari operatori, in particolare sul settore della vendita al dettaglio, sono nettamente esagerate. Secondo alcuni dettaglianti, un dazio fissato al 10 % comporterebbe un sovraccosto di 220 milioni di EUR all'anno per il solo settore della distribuzione. L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che, dal momento che il valore doganale totale delle importazioni in questione è pari a circa 375 milioni di EUR, l'effetto di un dazio medio pari al 10 % ammonterebbe a soli 38 milioni di EUR circa all'anno in tutta la Comunità. Risulta inoltre dalle risposte al questionario fornite dai dettaglianti che in media gli acquisti del prodotto in questione rappresentano meno dello 0,1 % del loro fatturato. Pertanto, un dazio antidumping di questo livello comporterebbe solo un aumento minimo dei loro costi. Inoltre, una certa parte di questo costo supplementare sarebbe ripartita su vari livelli della catena distributiva. L'argomento proposto dai dettaglianti è stato quindi respinto.

(214)

Gli stessi dettaglianti hanno affermato che non solo per alcuni tipi del prodotto interessato l'offerta dell'industria comunitaria era inesistente, ma anche che essa non disponeva delle capacità sufficienti per soddisfare la totalità della domanda comunitaria. È opportuno in proposito sottolineare che, per quanto riguarda l'offerta di sacchi e sacchetti, l'introduzione di misure antidumping non avrà come effetto di porre un termine alle importazioni provenienti dai paesi interessati, ma semplicemente di ristabilire condizioni di concorrenza equa per tutti sul mercato. Le importazioni di sacchi e sacchetti continueranno a garantire in parte l'approvvigionamento sul mercato comunitario. L'industria comunitaria ha inoltre capacità di produzione sufficienti a soddisfare qualunque aumento della domanda. In ogni caso, sarà sempre possibile importare anche tutti i tipi di sacchi e sacchetti di plastica presso paesi terzi non colpiti da tali misure. Questi argomenti sono quelli stati respinti.

(215)

Un'associazione di dettaglianti che raccoglie fondi a fini caritativi ha sostenuto che l'introduzione di un dazio, quale che sia il livello, nuocerebbe in modo sproporzionato alle loro attività di beneficenza considerando che i sacchi acquistati sono distribuiti gratuitamente ai loro clienti. Hanno inoltre indicato che anche i sacchi impiegati per la raccolta di oggetti da riciclare a fini caritativi sarebbero colpiti dall'introduzione di un dazio antidumping. È opportuno rilevare in proposito che questo tipo di attività di raccolta di fondi, anche a fini di beneficenza, si esercita su una base commerciale. Queste attività sono quindi esposte agli stessi rischi di qualunque altra attività commerciale e devono essere valutate secondo gli stessi principi. L'effetto di un dazio non sarà molto diverso per questi dettaglianti rispetto a qualunque altro commerciante al dettaglio. L'argomento è stato quindi respinto.

3.   INTERESSE DEI CONSUMATORI

(216)

Nessuna associazione di consumatori si è manifestata entro il termine precisato nell'avviso di apertura.

(217)

Alcuni importatori hanno sostenuto che l'introduzione di misure antidumping avrebbe per effetto di gonfiare i prezzi fatturati al cliente finale, dal momento che i prezzi di vendita devono essere adeguati per tenere conto dei dazi imposti.

(218)

Orbene, come indicato in precedenza, alcuni commercianti al dettaglio distribuiscono alcune categorie di prodotti gratuitamente ai loro clienti. A meno che tali dettaglianti non modifichino le loro pratiche usuali, i consumatori non subiranno in questi casi specifici l'effetto della misura antidumping.

(219)

Un dazio medio del 10 % genererebbe un aumento medio dei prezzi di 0,086 centesimi per sacco importato e di 0,016 centesimi per quanto riguarda il prezzo unitario dei sacchi venduti nella Comunità (sulla base di un peso ipotetico di 7 g per sacco). Tale aumento è trascurabile, anche se viene subito solo dai consumatori. Di fatto, l'effetto del dazio sopportato dai consumatori sarà anche inferiore, considerando che questo costo sarà ripartito a vari livelli della catena di distribuzione.

4.   DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA E DEGLI SCAMBI

(220)

Per quanto riguarda l'incidenza delle eventuali misure sulla concorrenza nella Comunità, i produttori esportatori interessati saranno in grado, grazie alla loro forte posizione sul mercato, di continuare a vendere alcuni sacchi e sacchetti in materia plastica. Se a questo si aggiunge il gran numero di produttori nella Comunità e le importazioni provenienti dai paesi terzi, gli utilizzatori e i dettaglianti dovrebbero continuare a disporre di una vasta scelta di fornitori diversi che vendono il prodotto simile a prezzi ragionevoli.

(221)

Un gran numero di società dovrebbe pertanto essere in grado di soddisfare la domanda sul mercato. Tenuto conto di quanto precede, si è concluso che la concorrenza rimarrà probabilmente forte dopo l'introduzione di misure antidumping.

5.   CONCLUSIONI RELATIVE ALL'INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(222)

L'introduzione di misure sulle importazioni del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese e della Thailandia è chiaramente nell'interesse dell'industria comunitaria. Essa consentirà a tale industria di svilupparsi e di riprendersi dal pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping. D'altro canto, se non verranno adottate misure, è probabile che la produzione comunitaria continuerà a diminuire e che altri operatori cesseranno le loro attività. Inoltre, gli importatori e i dettaglianti non saranno particolarmente colpiti da questa misura, considerando che sacchi e sacchetti a prezzi equi saranno sempre disponibili sul mercato, in particolare quelli che sono importati da altri paesi terzi.

(223)

Considerando quanto precede, si conclude che non esiste alcun motivo impellente di non applicare dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia.

H.   MISURE DEFINITIVE

(224)

Tenuto conto delle conclusioni riguardanti il dumping, il pregiudizio derivante e l'interesse della Comunità e conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno introdurre misure definitive antidumping sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, al fine di evitare che l'industria comunitaria debba subire un ulteriore pregiudizio derivante dalle importazioni oggetto del dumping.

(225)

Queste misure devono essere istituite a un livello sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato da tali importazioni, senza per questo eccedere il margine di dumping constatato. Per calcolare l'importo del dazio necessario ad eliminare gli effetti del dumping che ha causato il pregiudizio, si è considerato che qualunque misura dovrebbe consentire all'industria comunitaria di coprire i propri costi e di ottenere complessivamente un profitto al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe ragionevolmente essere ottenuto in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping, sulle vendite del prodotto simile nella Comunità. Il margine di profitto al lordo delle imposte utilizzato per effettuare questo calcolo era del 6 % del fatturato sulle vendite del prodotto simile, il che rappresenta un buon livello di redditività per l'industria in condizioni normali di concorrenza, che del resto era già stato raggiunto prima del massiccio arrivo delle importazioni oggetto di dumping.

(226)

Le aliquote di dazi individuali precisate nel presente regolamento sono state stabilite sulla base delle conclusioni della presente inchiesta e riflettono la situazione constatata per le società interessate durante l'inchiesta stessa. Tali aliquote dei dazi si applicano pertanto esclusivamente alle importazioni di prodotti originari dei paesi in questione fabbricati da questa società e quindi dalle entità giuridiche specificamente indicate.

(227)

Quanto al produttore esportatore cinese cui sono stati rifiutati il MET e l’IT, la società non dovrebbe ottenere un'aliquota di dazi individuale, anche se le è stato calcolato un margine di dumping, come si è visto al precedente considerando 131. Le importazioni dei prodotti di questa società, esportatore produttore che collabora, sono quindi soggette all'aliquota media di dazio stabilita per gli esportatori non inseriti nei campioni che collaborano, come descritto nel considerando 228.

(228)

Le aliquote dei dazi per gli esportatori che hanno cooperato ma che non sono stati inseriti nel campione corrispondono, per ciascun paese, alla media ponderata dei margini di dumping calcolata per le società che costituiscono il campione, come chiarito nel considerando 54. I prodotti importati fabbricati da qualunque società la cui ragione sociale e il cui indirizzo non sono specificamente menzionati nel dispositivo o negli allegati del presente regolamento, comprese le entità collegate alle società specificamente citate, non possono beneficiare di queste aliquote e saranno soggetti al dazio applicabile a «tutte le altre società».

(229)

Qualunque domanda di applicazione di queste aliquote di dazio antidumping individuali (ad esempio in seguito al cambio di denominazione dell'entità o della creazione di nuove entità di produzione o di vendita) deve essere immediatamente inviata alla Commissione e contenere tutte le informazioni utili, in particolare qualunque modifica delle attività della società collegate alla produzione, alle vendite interne e all'esportazione derivanti da questo cambio di denominazione o della creazione di queste nuove entità di produzione o di vendita. Il regolamento sarà modificato, se del caso, effettuando un aggiornamento dell'elenco delle società che beneficiano dei tassi di dazi individuali. A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base non è possibile avviare un riesame relativo a nuovi esportatori per determinare i margini di dumping individuali nell'ambito di questo procedimento, perché ai produttori esportatori della RPC, della Malaysia e della Thailandia è stato applicato il campionamento. Tuttavia, al fine di garantire parità di trattamento tra i nuovi produttori esportatori e le società non incluse nei campioni che hanno collaborato, si ritiene che occorra una disposizione che estenda il dazio applicabile a tali società ad ogni nuovo produttore esportatore che possa dimostrare di aver diritto a un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.

(230)

Qualunque richiesta di aggiungere un produttore esportatore supplementare della RPC o della Thailandia agli elenchi che figurano agli allegati I o II del presente regolamento deve essere immediatamente inviata alla Commissione e contenere tutte le informazioni utili, in particolare tutti gli elementi di prova da cui risulti che questa società è conforme ai criteri enunciati nell'articolo 2 del regolamento. Il regolamento sarà modificato, se del caso, aggiornando gli elenchi delle società degli allegati I e II che beneficiano del tasso medio del campione.

(231)

Alla luce di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping previsto sono le seguenti:

Paese

Produttore esportatore

Margine di dumping

Margine di pregiudizio

Aliquota del dazio antidumping

Repubblica popolare cinese

Cedo (Shanghai) Limited e Cedo (Shangai) Household Wrappings Co., Ltd, Shanghai

7,4 %

39,0 %

7,4 %

Jinguan (Longhai) Plastic Packing Co., Ltd, Jinguan

5,1 %

74,6 %

5,1 %

Sunway Kordis Shanghai e Shanghai Sunway Polysell, Shanghai

4,8 %

37,4 %

4,8 %

Suzhou Guoxin Group Co., Ltd, Suzhou Guoxin Taicang Yihe Import & Export Co., Ltd, Taicang Dongyuan Plastic Co., Ltd e Suzhou Guoxin Group Taicang Giant Packaging Co., Ltd

7,8 %

61,3 %

7,8 %

Wuxi Jiayihe Packaging Co., Ltd e Wuxi Bestpac Packaging Co., Ltd, Wuxi

12,8 %

57,8 %

12,8 %

Zhong Shan Qi Yu Plastic Products Co Ltd, Zhongshan

5,7 %

34,3 %

5,7 %

Huizhou Jun Yang Plastics Co, Huizhou

4,8 %

30,8 %

4,8 %

Produttori esportatori che hanno cooperato non inseriti nel campione

8,4 %

49,3 %

8,4 %

Tutte le altre società

28,8 %

34,3 %

28,8 %

Thailandia

King Pac Industrial Co Ltd, Chonburi e Dpac Industrial Co., Ltd, Bangkok

14,3 %

37,4 %

14,3 %

Multibax Public Co., Ltd, Chonburi

5,1 %

10,6 %

5,1 %

Naraipak Co., Ltd e Narai Packaging (Thailand) Ltd, Bangkok

10,4 %

29,7 %

10,4 %

Sahachit Watana Plastic Industry Co., Ltd, Bangkok

6,8 %

23,9 %

6,8 %

Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd, Nakornpathorn

5,8 %

53,5 %

5,8 %

Produttori esportatori che hanno cooperato non inseriti nel campione

7,9 %

27,6 %

7,9 %

Tutte le altre società

14,3 %

37,4 %

14,3 %

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Sono imposti dazi antidumping definitivi sulle importazioni di sacchi e sacchetti di plastica, contenenti in peso almeno il 20 % di polietilene e aventi uno spessore non superiore a 100 micrometri, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, di cui ai codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 e ex 3923 29 90 (codici TARIC 3923210020, 3923291020 e 3923299020).

2.   Le aliquote del dazio definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Paese

Produttore esportatore

Aliquota del dazio antidumping ( %)

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

Cedo (Shanghai) Limited e Cedo (Shangai) Household Wrappings Co., Ltd, Shanghai

7,4

A757

Jinguan (Longhai) Plastic Packing Co. Ltd, Jinguan

5,1

A758

Sunway Kordis (Shanghai) Ltd e Shanghai Sunway Polysell Ltd, Shanghai

4,8

A760

Suzhou Guoxin Group Co., Ltd, Suzhou Guoxin Group Taicang Yihe Import & Export Co., Ltd, Taicang Dongyuan Plastic Co., Ltd e Suzhou Guoxin Group Taicang Giant Packaging Co., Ltd, Taicang

7,8

A761

Wuxi Jiayihe Packaging Co., Ltd e Wuxi Bestpac Packaging Co, Ltd, Wuxi

12,8

A763

Zhong Shan Qi Yu Plastic Products Co., Ltd, Zhongshan

5,7

A764

Huizhou Jun Yang Plastics Co, Ltd, Huizhou

4,8

A765

Società elencate nell'allegato I

8,4

A766

Tutte le altre società

28,8

A999

Thailandia

King Pac Industrial Co., Ltd, Chonburi e Dpac Industrial Co., Ltd, Bangkok

14,3

A767

Multibax Public Co., Ltd, Chonburi

5,1

A768

Naraipak Co., Ltd e Narai Packaging (Thailand) Ltd, Bangkok

10,4

A769

Sahachit Watana Plastic Industry Co., Ltd, Bangkok

6,8

A770

Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd, Nakornpathorn

5,8

A771

Società elencate nell'allegato II

7,9

A772

Tutte le altre società

14,3

A999

3.   Salvo indicazione contraria, sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Nel caso in cui un nuovo produttore esportatore nella RPC o in Thailandia fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti per stabilire:

che non ha esportato verso la Comunità i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nel corso del periodo di inchiesta (dal 1o aprile 2004 al 31 marzo 2005),

che non è collegato a un esportatore né a un produttore nella RPC o in Thailandia soggetto alle misure antidumping istituite dal presente regolamento, e

che ha esportato il prodotto in questione nella Comunità dopo il periodo di inchiesta sul quale sono basate le misure o che ha sottoscritto un obbligo contrattuale ed irrevocabile di esportazione di una quantità significativa del prodotto nella Comunità,

il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta della Commissione presentata previa consultazione del comitato consultivo, può modificare l'articolo 1, paragrafo 3, aggiungendo tale nuovo produttore esportatore agli elenchi degli allegati I o II.

Articolo 3

La procedura relativa alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia è conclusa.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU C 159 del 30.6.2005, pag. 19.

(3)  Applied Market Information Ltd, indirizzo Internet: www.amiplastics.com

(4)  AMI, Polyethylene film extruders, 6a edizione, pag. 12.

(5)  AMI, Polyethylene film extruders, 6a edizione, pag. 10.

(6)  AMI, Polyethylene film extruders, 6a edizione, pag. 7.

(7)  AMI, Polyethylene film extruders, 6a edizione, pag. 12.

(8)  AMI, Polyethylene film extruders, 6a edizione, pag. 6.

(9)  AMI, Polyethylene film extruders, 6a edizione, pag. 10.


ALLEGATO I

PRODUTTORI ESPORTATORI CINESI CHE HANNO COOPERATO NON INSERITI NEL CAMPIONE

Codice addizionale TARIC A766

BEIJING LIANBIN PLASTIC & PRINTING CO LTD

Beijing

CHANGLE BEIHAI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Zhuliu

CHANGLE UNITE PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Changle

CHANGLE HUALONG PLASTIC PRODUCTS CO LTD

Changle

CHANGLE SANDELI PLASTIC PRODUCTS CO LTD

Changle

CHANGLE SHENGDA RUBBER PRODUCTS CO., LTD.

Changle

CHANGZHOU HUAGUANG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Wujin

CHEONG FAT PLASTIC BAGS (CHINA) PRINTING FACTORY

Shenzhen

CHUN HING PLASTIC PACKAGING MANUFACTORY LTD

Hong Kong

CHUN YIP (SHENZHEN) PLASTICS LIMITED

Shenzhen

CROWN POLYETHYLENE PRODUCTS (INT'L) LTD.

Hong Kong

DALIAN JINSHIDA PACKING PRODUCTS CO., LTD

Dalian

DONG GUAN HARBONA PLASTIC & METALS FACTORY CO., LTD.

Dongguan

DONGGUAN CHERRY PLASTIC INDUSTRIAL, LTD

Dongguan

DONGGUAN FIRSTWAY PLASTIC PRODUCTS CO., LTD

Dongguan

DONGGUAN MARUMAN PLASTIC PACKAGING COMPANY LIMITED

Dongguan

DONGGUAN NAN SING PLASTICS LIMITED

Dongguan

DONGGUAN NOZAWA PLASTIC PRODUCTS CO. LTD

Dongguan

DONGGUAN RUI LONG PLASTICS FACTORY

Dongguan

FOSHAN SHUNDE KANGFU PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Shunde

FU YUEN ENTERPRISES CO.

Hong Kong

GOLD MINE PLASTIC INDUSTRIAL LIMITED

Jiangmen

GOOD-IN HOLDINGS LTD.

Hong Kong

HANG LUNG PLASTIC FACTORY (SHENZHEN) LTD

Shenzhen

JIANGMEN CITY XIN HUI HENGLONG PLASTIC LTD.

Jiangmen

JIANGMEN TOPTYPE PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Jiangmen

JIANGMEN XINHUI FENGZE PLASTIC COMPANY LTD.

Jiangmen

JIANGYIN BRAND POLYTHENE PACKAGING CO., LTD.

Jiangyin

JINAN BAIHE PLASTIC PRODUCTS COMPANY LIMITED

Jinan

JINAN CHANGWEI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Jinan

JINAN CHENGLIN PLASTIC PRODUCTS COMPANY LTD.

Jinan

JINAN MINFENG PLASTIC CO., LTD.

Jinan

JINYANG PACKING PRODUCTS (WEIFANG) CO. LTD

Qingzhou

JUXIAN HUACHANG PLASTIC CO., LTD

Liuguanzhuang

JUXIAN HUAYANG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD

Liuguanzhuang

KIN WAI POLY BAG PRINTING LTD.

Hong Kong

LAIZHOU JINYUAN PLASTICS INDUSTRY & TRADE CO., LTD.

Laizhou

LAIZHOU YUANXINYIE PLASTIC MACHINERY CO., LTD.

Laizhou

LICK SAN PLASTIC BAGS (SHENZHEN) CO., LTD.

Shenzhen

LINQU SHUNXING PLASTIC PRODUCTS CO. LTD

Linqu

LONGKOU CITY LONGDAN PLASTIC CORPORATION LTD.

Longkou

NEW CARING PLASTIC MANUFACTORY LTD.

Jiangmen

NEW WAY POLYPAK DONGYING CO., LTD.

Dongying

NINGBO HUASEN PLASTHETICS CO., LTD.

Ningbo

NINGBO MARUMAN PACKAGING PRODUCT CO. LTD.

Ningbo

POLY POLYETHYLENE BAGS AND PRINTING CO.

Hong Kong

QINGDAO NEW LEFU PACKAGING CO., LTD.

Qingdao

RALLY PLASTICS CO., LTD. ZHONGSHAN

Zhongshan

RIZHAO XINAO PLASTIC PRODUCTS CO., LTD

Liuguanzhuang

DONGGUAN SEA LAKE PLASTIC PRODUCTS MANUFACTURING CO., LTD.

Dongguan

SHANGHAI HANHUA PLASTIC PACKAGE PRODUCT CO., LTD.

Shanghai

SHANGHAI HUAYUE PACKAGING PRODUCTS CO., LTD.

Shanghai

SHANGHAI LIQIANG PLASTICS INDUSTRY CO., LTD.

Zhangyan

SHANGHAI MINGYE PLASTICS GOODS COMPANY LIMITED

Shanghai

SHANGHAI QUTIAN TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT CO. LTD.

Shanghai

SHANTOU ULTRA DRAGON PLASTICS LTD.

Shantou

SHAOXING YUCI PLASTICS AND BAKELITE PRODUCTS CO., LTD.

Shangyu

SHENG YOUNG INDUSTRIAL (ZHONGSHAN) CO., LTD.

Zhongshan

SUPREME DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

Hong Kong

TAISHING PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. ZHONGSHAN

Zhongshan

TIANJIN MINGZE PLASTIC PACKAGING CO., LTD.

Tianjin

UNIVERSAL PLASTIC & METAL MANUFACTURING LIMITED

Hong Kong

WAI YUEN INDUSTRIAL AND DEVELOPMENT LTD

Hong Kong

WEIFANG DESHUN PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Changle

WEIFANG HENGSHENG RUBBER PRODUCTS CO., LTD.

Changle

WEIFANG HONGYUAN PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Changle

WEIFANG HUASHENG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Changle

WEIFANG KANGLE PLASTICS CO., LTD.

Changle

WEIFANG LIFA PLASTIC PACKING CO., LTD.

Weifang

WEIFANG XINLI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Weifang

WEIFANG YUANHUA PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Weifang

WEIFANG YUJIE PLASTICS PRODUCTS CO., LTD.

Weifang

WEIHAI WEIQUAN PLASTIC AND RUBBER PRODUCTS CO. LTD.

Weihai

WINNER BAGS PRODUCT COMPANY (SHENZHEN) LIMITED

Shenzhen

WUI HING PLASTIC BAGS PRINTING (SHENZHEN) COMPANY LIMITED

Shenzhen

XIAMEN EGRET PLASTICS CO., LTD.

Gaoqi

XIAMEN RICHIN PLASTIC CO., LTD

Xiamen

XIAMEN UNITED OVERSEA ENTERPRISES LTD.

Xiamen

XIAMEN XINGXIA POLYMERS CO., LTD

Xiamen

XIAMEN XINYATAI PLASTIC INDUSTRY CO. LTD.

Xiamen

XINHUI ALIDA POLYTHENE LIMITED

Xinhui

XINTAI CHUNHUI MODIFIED PLASTIC CO., LTD

Xintai

YANTAI BAGMART PACKAGING CO., LTD.

Yantai

YANTAI LONGQUAN PACKAGING MATERIAL CO. LTD.

Yantai

YAU BONG POLYBAGS PRINTING CO., LTD.

Hong Kong

YINKOU FUCHANG PLASTIC PRODUCTS. CO., LTD.

Yingkou

YONGCHANG (CHANGLE) PLASTIC INDUSTRIES CO., LTD.

Weifang

ZHANGJIAGANG YUANHEYI PAPER & PLASTIC COLOR PRINTING & PACKING CO., LTD

Zhangjiagang

ZHONGSHAN DONGFENG HUNG WAI PLASTIC BAG MFY

Zhongshan

ZHONGSHAN HUANGPU TOWN LIHENG METAL & PLASTIC FACTORY

Zhongshan

ZHUHAI CHINTEC PACKING TECHNOLOGY ENTERPRISE CO. LTD

Zhuhai

ZIBO WEIJIA PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Zibo


ALLEGATO II

PRODUTTORI ESPORTATORI THAILANDESI CHE HANNO COOPERATO NON INSERITI NEL CAMPIONE

Codice addizionale TARIC A772

APPLE FILM CO., LTD

Samutprakarn Province

C P PACKAGING INDUSTRY CO., LTD.

Bangkok

K. INTERNATIONAL PACKAGING CO., LTD.

Samutsakorn

POLY WORLD CO., LTD.

Bangkok

SIAM FLEXIBLE INDUSTRIES CO., LTD

Samutsakorn

THAI GRIPTECH CO. LTD. et SUPER GRIP CO., LTD.

Bangkok

THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

Nakornphathom

UNITY THAI PRODUCTS CO., LTD. et UNITY THAI PRODUCTS (1999) CO., LTD.

Bangkok

UNIVERSAL POLYBAG COMPANY LTD.

Chonburi

ZIPLAS INTERNATIONAL CO LTD

Bangkok


29.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/42


REGOLAMENTO (CE) N. 1426/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 settembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

60,4

096

42,0

999

51,2

0707 00 05

052

98,8

999

98,8

0709 90 70

052

85,9

999

85,9

0805 50 10

052

71,7

388

64,2

524

55,2

528

55,6

999

61,7

0806 10 10

052

88,6

400

152,5

624

139,2

999

126,8

0808 10 80

388

89,5

400

91,6

508

72,4

512

82,2

528

74,1

720

72,4

800

140,5

804

95,4

999

89,8

0808 20 50

052

114,9

388

90,6

720

74,4

999

93,3

0809 30 10, 0809 30 90

052

104,2

999

104,2

0809 40 05

052

111,4

066

68,2

624

114,9

999

98,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


29.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/44


REGOLAMENTO (CE) N. 1427/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2006

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5)

I negoziati condotti nell’ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e la Romania e la Bulgaria sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell’organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per questi due paesi.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 29 settembre 2006 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,04 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

28,04 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,04 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

28,04 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3048

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

30,48

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

30,48

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

30,48

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3048

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

:

tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.


(1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.


29.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/46


REGOLAMENTO (CE) N. 1428/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2006

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2).

(5)

I negoziati condotti nell’ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e la Romania e la Bulgaria sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell’organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per questi due paesi.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 soltanto i prodotti che soddisfano i pertinenti requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dal 29 settembre 2006 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sostanza secca

30,48

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

30,48

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3048

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

30,48

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3048

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3048

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3048 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

30,48

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3048

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

:

tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.


(1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


29.9.2006   

IT

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L 270/48


REGOLAMENTO (CE) N. 1429/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2006

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 958/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 958/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all’esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007 (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 28 settembre 2006, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3)

Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 28 settembre 2006, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006, è di 35,481 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 175 del 29.6.2006, pag. 49.


29.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/49


REGOLAMENTO (CE) N. 1430/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2006

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 26 settembre 2006.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 26 settembre 2006, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 5).

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1814/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 3).


ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto

Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura

Importo massimo della restituzione all'esportazione per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 581/2004

Burro

ex ex 0405 10 19 9500

101,00

Burro

ex ex 0405 10 19 9700

108,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

130,00


29.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/51


REGOLAMENTO (CE) N. 1431/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2006

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g), del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci contemplate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascun prodotto di base.

(4)

Nondimeno, nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci che non rientrano nell’allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione alle restituzioni. Per evitare questa circostanza, appare quindi opportuno adottare adeguate misure precauzionali, senza pregiudicare la stipulazione di contratti a lungo termine. La definizione anticipata di tassi specifici per le restituzioni relative ai prodotti in questione dovrebbe permettere di raggiungere i due obiettivi in questione.

(5)

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato per il prodotto in questione, e si tengano presenti i prodotti di base che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 o i prodotti ad essi assimilati.

(6)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (3), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e crema a prezzo ridotto.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/99, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/99, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

(3)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 29 settembre 2006 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso delle restituzioni

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):

 

 

a)

in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

24,10

24,10

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

54,00

54,00

ex 0405 10

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):

 

 

a)

in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

76,00

76,00

b)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

106,75

106,75

c)

nel caso d'esportazione di altre merci

99,50

99,50


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.


29.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/54


REGOLAMENTO (CE) N. 1432/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2006

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 stabiliscono che la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sui mercati mondiali per i prodotti di cui all’articolo 1 dei suddetti regolamenti e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (3), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese, rispettivamente, nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(5)

A seguito dell’intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), è necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 a seconda della loro destinazione.

(6)

In conformità dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, deve essere fissato un tasso di restituzione ridotto, tenendo conto dell’importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), per i prodotti di base utilizzati durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7)

Le bevande alcoliche sono considerate meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 dell’atto di adesione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate le misure necessarie ad agevolare l’utilizzo dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adeguare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(3)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

(4)  GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

(5)  GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1584/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 29 settembre 2006 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione dei prodotti (2)

Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1001 10 00

Frumento (grano) duro:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi

1001 90 99

Frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi:

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

1002 00 00

segala

1003 00 90

orzo

 

 

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– negli altri casi

1004 00 00

avena

1005 90 00

Granturco utilizzato sotto forma di:

 

 

– amido

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

2,438

2,438

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

0,191

0,191

– – negli altri casi

2,691

2,691

– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

1,765

1,765

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

0,143

0,143

– – negli altri casi

2,018

2,018

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

0,191

0,191

– altri (incluso allo stato naturale)

2,691

2,691

Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granoturco:

 

 

– in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

2,453

2,453

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

0,191

0,191

– negli altri casi

2,691

2,691

ex 1006 30

Riso lavorato:

 

 

– a grani tondi

– a grani medi

– a grani lunghi

1006 40 00

Rotture

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.

(2)  Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.

(3)  Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50.

(4)  Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

(5)  Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.


29.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/58


REGOLAMENTO (CE) N. 1433/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2006

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), g), del regolamento stesso e i prezzi all’interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell’allegato VII al suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell’allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

L’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che la restituzione concessa all’esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d’ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(6)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi elevati per le restituzioni. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la definizione anticipata delle restituzioni è un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all’articolo 1, paragrafo 1 e primo comma dell'articolo, del regolamento (CE) n. 318/2006, esportati sotto forma di merci di cui all’allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 544/2006 (GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 24).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 29 settembre 2006 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

Codice NC

Denominazione

Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1701 99 10

Zucchero bianco

30,48

30,48


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.


29.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/60


REGOLAMENTO (CE) N. 1434/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2006

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4)

È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5)

Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8)

Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13).

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 settembre 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1102 20 10 9200 (1)

C13

EUR/t

37,67

1102 20 10 9400 (1)

C13

EUR/t

32,29

1102 20 90 9200 (1)

C13

EUR/t

32,29

1102 90 10 9100

C13

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C13

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C13

EUR/t

48,44

1103 13 10 9300 (1)

C13

EUR/t

37,67

1103 13 10 9500 (1)

C13

EUR/t

32,29

1103 13 90 9100 (1)

C13

EUR/t

32,29

1103 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C13

EUR/t

43,06

1104 19 50 9130

C13

EUR/t

34,98

1104 29 01 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C13

EUR/t

40,37

1104 23 10 9300

C13

EUR/t

30,95

1104 29 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C13

EUR/t

6,73

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C13

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C13

EUR/t

43,06

1108 12 00 9300

C13

EUR/t

43,06

1108 13 00 9200

C13

EUR/t

43,06

1108 13 00 9300

C13

EUR/t

43,06

1108 19 10 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C13

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C13

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C13

EUR/t

42,18

1702 30 59 9000 (2)

C13

EUR/t

32,29

1702 30 91 9000

C13

EUR/t

42,18

1702 30 99 9000

C13

EUR/t

32,29

1702 40 90 9000

C13

EUR/t

32,29

1702 90 50 9100

C13

EUR/t

42,18

1702 90 50 9900

C13

EUR/t

32,29

1702 90 75 9000

C13

EUR/t

44,20

1702 90 79 9000

C13

EUR/t

30,68

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

32,29

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria e della Romania.

C14

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera, Liechtenstein, Bulgaria e della Romania.


(1)  Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(2)  Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria e della Romania.

C14

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera, Liechtenstein, Bulgaria e della Romania.


29.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/63


REGOLAMENTO (CE) N. 1435/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2006

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(3)

Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

(4)

L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.

(5)

L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione.

(6)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 28 settembre 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Prodotti cerealicoli

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

Granturco e prodotti derivati dal granturco:

codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati

C10

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

C10

:

Tutte le destinazioni.


29.9.2006   

IT

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L 270/65


REGOLAMENTO (CE) N. 1436/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2006

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 936/2006 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 22 al 28 settembre 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 172 del 24.6.2006, pag. 6.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

29.9.2006   

IT

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L 270/66


Informazione relativa all'entrata in vigore della decisione del Consiglio di associazione UE-Tunisia, del 28 luglio 2006, che modifica il protocollo n. 4 dell’accordo euromediterraneo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (1)

La decisione n. 1/2006 del Consiglio di associazione UE-Tunisia, del 28 luglio 2006, che modifica il protocollo n. 4 dell’accordo euromediterraneo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è applicabile a decorrere dal 1o agosto 2006.


(1)  GU L 260 del 21.9.2006, pag. 1.


Commissione

29.9.2006   

IT

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L 270/67


DECISIONE N. 1/2006 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA

del 6 luglio 2006

recante modifica dell’allegato II (sicurezza sociale) dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone

(2006/652/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, in particolare gli articoli 14 e 18,

considerando quanto segue:

(1)

L’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra sulla libera circolazione delle persone (nel seguito «l’accordo») è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore l’1 giugno 2002.

(2)

L’allegato II dell’accordo, quale modificato dalla decisione n. 2/2003 del 15 luglio 2003 del comitato misto UE-Svizzera recante modifica dell'allegato II (sicurezza sociale) all'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera dall'altra, per la libera circolazione delle persone (1) contiene in particolare riferimenti ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 (2) e (CEE) n. 574/72 (3), aggiornati dal regolamento (CE) n. 118/97 (4), nonché ai successivi regolamenti modificativi, compresi il regolamento (CE) n. 1386/2001 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 410/2002 (6) della Commissione.

(3)

I regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 sono stati modificati due volte dopo l’adozione della decisione 2/2003 del comitato misto UE-Svizzera del 15 luglio 2003. È pertanto necessario integrare nell’accordo, e più in particolare nell’allegato II, i pertinenti atti modificativi, ovvero il regolamento (CE) n. 1851/2003 (7) della Commissione e il regolamento (CE) n. 631/2004 (8) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(4)

È opportuno concedere la possibilità di chiedere l’esenzione dal regime svizzero obbligatorio di assicurazione malattia ai lavoratori che ricevono una pensione svizzera e risiedono in Portogallo giacché essi sarebbero coperti dall’assicurazione sanitaria portoghese.

(5)

Le persone residenti in Francia ed iscritte al regime di assicurazione sanitaria svizzero nonostante la possibilità di chiedere l’esenzione dovrebbero avere accesso all’assistenza sanitaria in Francia e in Svizzera.

(6)

Occorre indicare che la Svizzera non dispone di un regime relativo unicamente ad assegni familiari o indennità supplementari o speciali per gli orfani.

(7)

È necessario modificare l’allegato II al fine di inserire nell’elenco l’istituto competente e l’organismo di collegamento tedeschi relativi all’assicurazione pensionistica in rapporto alla Svizzera.

(8)

La natura complicata e tecnica del coordinamento dei regimi della sicurezza sociale richiede un coordinamento efficace e coerente basato sull’applicazione di disposizioni comuni ed omogenee nel territorio delle parti contraenti.

(9)

Nell’interesse delle persone coperte dall’accordo è opportuno eliminare, o almeno limitare nel tempo, qualsiasi effetto negativo dovuto all’applicazione di diverse norme di coordinamento da parte delle parti contraenti.

(10)

Le modifiche all’allegato II che introducono un riferimento al regolamento (CE) n. 631/2004 e che riguardano la possibilità di esentare i pensionati residenti in Portogallo dal regime svizzero di assicurazione obbligatoria andrebbero applicate dall’1 giugno 2004, mentre le modifiche relative alla possibilità di accesso all’assistenza sanitaria svizzera da parte di persone residenti in Francia andrebbero applicate dal 1o gennaio 2004,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato II dell’Accordo è modificato in conformità dell’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del comitato misto.

Tuttavia:

Le disposizioni della presente decisione che introducono un riferimento al regolamento (CE) n. 631/2004, nonché quelle che riguardano il punto 3, lettera b) dell’allegato II dell’accordo ed estendono la possibilità di esenzione dall’assicurazione obbligatoria svizzera ai pensionati che risiedono in Portogallo sono applicabili dall’1 giugno 2004.

Le disposizioni della presente decisione relative al punto 4 dell'allegato II dell'accordo che consentono l’accesso al servizio sanitario svizzero alle persone residenti in Francia ed iscritte al regime svizzero di assicurazione sanitaria sono applicabili dall’1 gennaio 2004.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2006.

Per il comitato misto

Il presidente

Dieter GROSSEN


(1)  GU L 187 del 26.7.2003, pag. 55.

(2)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

(3)  GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

(4)  GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1.

(5)  GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1.

(6)  GU L 62 del 5.3.2002, pag. 17.

(7)  GU L 271 del 22.10.2003, pag. 3.

(8)  GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato nel modo seguente:

(1)

Al titolo «Sezione A: Atti cui è fatto riferimento», punto 1 «Regolamento (CEE) n. 1408/71», è aggiunto come ultima voce quanto segue:

«304 R 631 Regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità ed il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, per quanto riguarda l’allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1).»

(2)

Dopo l’intestazione «Ai fini dell’Accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:» il punto 1 della sezione A dell’allegato II dell’accordo è modificato nel modo seguente:

(a)

alla lettera o), relativa all’allegato VI, inserire la seguente menzione al punto 3, lettera b) dopo la parola «…Finlandia»:

«e, nei casi contemplati alla lettera a), punto ii), Portogallo.»

(b)

alla lettera o), relativa all’allegato VI, inserire al punto 4 dopo «Belgio» il termine «Francia».

(c)

dopo la lettera p) relativa all’allegato VII, aggiungere una nuova lettera q):

«q)

nell’allegato VIII è aggiunto il testo seguente:

Svizzera

Nulla»

(3)

Al titolo «Sezione A: Atti cui è fatto riferimento» al punto 2 «Regolamento (CEE) n. 574/72» sono inseriti i seguenti riferimenti:

a)

dopo «302 R 410: Regolamento (CE) n. 410/2002 del Consiglio…»:

e una volta entrato in vigore il protocollo all'accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea

prima del riferimento «12003 TN 02/02/A: Atto relativo alle condizioni di adesione …»

«303 R 185 Regolamento (CE) n. 1851/2003 della Commissione del 17 ottobre 2003, recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 271 del 22.10.2003, pag. 3).»

b)

dopo il suddetto titolo del regolamento (CE) n. 1851/2003 e una volta entrato in vigore il protocollo all'accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea

dopo il riferimento «12003 TN 02/02/A: Atto relativo alle condizioni di adesione…».

«304 R 631 Regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità ed il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, per quanto riguarda l’allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1).»

(4)

Dopo l’intestazione «Ai fini dell’Accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:» il punto 2 della sezione A dell’allegato II dell’Accordo è modificato nel modo seguente:

(a)

Alla lettera b), relativa all’allegato 2, prima della voce «Svizzera» è inserita la seguente voce:

«C.   GERMANIA

(1)

Al punto 2 “Assicurazione pensione degli operai, degli impiegati e dei lavoratori delle miniere”, lettera a) i), prima frase è aggiunto quanto segue:

“se l’interessato risiede in Svizzera o, essendo cittadino svizzero, risiede nel territorio di uno Stato non membro:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Istituto di assicurazione regionale del Baden-Württemberg), Karlsruhe.”

(2)

Al punto 2 “Assicurazione pensione degli operai, degli impiegati e dei lavoratori delle miniere”, lettera b) i), prima frase è aggiunto quanto segue:

“se l’ultimo contributo a norma della legislazione di un altro Stato membro è stato versato a una istituto di assicurazione pensione svizzera:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Istituto di assicurazione regionale del Baden-Württemberg), Karlsruhe.”»

(b)

Alla lettera c), relativa all’allegato 3, prima della voce «Svizzera» è inserita la seguente voce:

«C.   GERMANIA

Al punto 3, “Assicurazione pensione”, lettera a) è aggiunto quanto segue:

Rapporti con la Svizzera:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Istituto di assicurazione regionale del Baden-Württemberg), Karlsruhe.»

(c)

Alla lettera d), relativa all’allegato 4, prima della voce «Svizzera» è inserita la seguente voce:

«C.   GERMANIA

Al punto 3, “Assicurazione pensione”, lettera b) è aggiunto quanto segue:

Rapporti con la Svizzera:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Istituto di assicurazione regionale del Baden-Württemberg), Karlsruhe.»

(5)

La sezione B dell’allegato II è modificata come segue:

(a)

i punti 4.19, 4.32, 4.48 e 4.68 sono soppressi;

(b)

dopo il punto 4.68 sono aggiunti i seguenti punti:

«4.69: decisione n. 184 del 10 dicembre 2001 relativa ai modelli di formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 201-E 207, E 210, E 213, ed E 215) (GU L 304 del 6.11.2002, pag. 1).

4.70: decisione n. 185 del 27 giugno 2002 recante modifica della decisione n. 153 del 7 ottobre 1993 (formulario E 108) e della decisione n. 170 dell’11 giugno 1998 [redazione degli inventari previsti all’articolo 94, paragrafo 4, e all’articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972] (GU L 55 dell’1.3.2003, pag. 74).

4.71: decisione n. 186 del 27 giugno 2002 relativa ai modelli di formulari necessari per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 101) (GU L 55 dell’1.3.2003, pag. 80).

4.72: decisione n. 187 del 27 giugno 2002 relativa ai modelli di formulari necessari per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 111 ed E 111B) (GU L 93 del 10.4.2003, pag. 40).

4.73: decisione n. 188 del 10 dicembre 2002 relativa ai modelli di formulari necessari per l’applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 210 ed E 211) (GU L 112 del 6.5.2003, pag. 12).

4.74: decisione n. 189 del 18 giugno 2003 relativa alla sostituzione mediante la carta europea di assicurazione malattia dei formulari necessari per l’applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 per quanto riguarda l’accesso ai servizi sanitari durante un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso da quello competente o da quello di residenza (GU L 276 del 27.10.2003, pag. 1).

4.75: decisione n. 190 del 18 giugno 2003 relativa alle caratteristiche tecniche della carta europea di assicurazione malattia (GU L 276 del 27.10.2003, pag. 4).

4.76: decisione n. 191 del 18 giugno 2003 relativa alla sostituzione dei formulari E 111 ed E 111B con la carta europea di assicurazione malattia (GU L 276 del 27.10.2003, pag. 19).

4.77: decisione n. 192 del 29 ottobre 2003 relativa alle condizioni di applicazione dell’articolo 50, paragrafo 1, punto b), del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 114).

Ai fini del presente accordo la decisione è modificata come segue:

Al punto 2.4 è aggiunto il testo seguente:

Svizzera

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf — Caisse suisse de compensation, Genève — Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

4.78: decisione n. 193 del 29 ottobre 2003 relativa al trattamento delle domande di pensione (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 123).

4.79: decisione n. 194 del 17 dicembre 2003 relativa all’applicazione uniforme dell’articolo 22, paragrafo 1, lettere a) ed i) del regolamento (CEE) n. 1408/71 nello Stato membro di soggiorno (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 127).

4.80: decisione n. 195 del 23 marzo 2004 relativa all’applicazione uniforme dell’articolo 22, paragrafo 1, a) i) del regolamento (CEE) n. 1408/71 per quanto riguarda le prestazioni relative alla gravidanza e alla maternità (GU L 160 del 30.4.2004, pag. 134).

4.81: decisione n. 196 del 23 marzo 2004 in applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1 bis, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 160 del 30.4.2004, pag. 135).

4.82: decisione n. 197 del 23 marzo 2004 relativa ai periodi transitori per l’introduzione della carta europea di assicurazione malattia in conformità con l’articolo 5 della decisione n. 191 (GU L 343 del 19.11.2004, pag. 28).

4.83: decisione n. 198 del 23 marzo 2004 relativa alla sostituzione e alla soppressione dei modelli di formulari necessari per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 del Consiglio (E110, E111, E111B, E113, E114, E119, E128, E128B) (GU L 259 del 5.8.2004, pag. 1).»

(6)

Nella sezione C: «Atti di cui le parti contraenti prendono atto» dopo il punto 6.4 è aggiunto il punto seguente:

«6.5: raccomandazione n. 23 del 29 ottobre 2003 relativa al trattamento delle domande di pensione (GU L 104 dell’8 aprile 2004, pag. 125)».


29.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/72


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2006

che concede alla Repubblica di Cipro una deroga ad alcune disposizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 4177]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(2006/653/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 1,

vista la richiesta presentata dalla Repubblica di Cipro il 28 giugno 2004,

dopo aver informato gli Stati membri della richiesta,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 giugno 2004 la Repubblica di Cipro ha presentato alla Commissione una richiesta di deroga alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/54/CE per il periodo che termina il 31 dicembre 2008 e dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), per il periodo che termina il 31 dicembre 2013. Un'esplicita autorizzazione alla presentazione di tale richiesta è contenuta nell'articolo 26, paragrafo 1, di detta direttiva.

(2)

Le informazioni fornite inizialmente non erano sufficienti a consentire la valutazione della richiesta. I dati relativi al consumo, inoltre, comprendevano anche alcuni consumi della parte settentrionale di Cipro. Alla luce dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 10 su Cipro del trattato di adesione, le cifre relative a quella parte di Cipro sono state giudicate ininfluenti ai fini della valutazione. Su richiesta, le autorità cipriote hanno fornito ulteriori informazioni.

(3)

La Repubblica di Cipro può essere definita un «microsistema isolato» ai sensi dell'articolo 2, punto 26 della direttiva 2003/54/CE. In base a tale disposizione, per «microsistema isolato» s'intende ogni sistema con un consumo inferiore a 3 000 GWh nel 1996, ove meno del 5 % del suo consumo annuo è ottenuto dall'interconnessione con altre reti. Nel 1996 la Repubblica di Cipro ha consumato 2 315,3 GWh. La Repubblica di Cipro è un sistema elettrico isolato non interconnesso.

(4)

I documenti allegati alla richiesta e quelli trasmessi in seguito bastano a dimostrare che, per il momento, è impossibile conseguire l'obiettivo di un mercato competitivo nel settore dell'elettricità date le dimensioni e la struttura del mercato dell'elettricità sull'isola e visto che le prospettive dell’interconnessione del sistema alla rete principale di uno Stato membro sono remote. Un'apertura improvvisa del mercato creerebbe problemi significativi, in particolare in ordine alla sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità.

(5)

Al momento l'autorità per l'energia elettrica di Cipro (ECA) è l'unico fornitore autorizzato di elettricità a Cipro. La decisione del governo, motivata da considerazioni di carattere ambientale, di diversificare il mix di combustibili (che attualmente dipende dagli oli combustibili pesanti) ha imposto un grave onere all'ECA. Per tale motivo è stata richiesta l'introduzione del gas naturale nel mix di combustibili. L'ECA ha accettato di costruire unità a ciclo combinato che utilizzeranno gas naturale nel 2010. Gli investimenti necessari imporranno un ulteriore onere all'ECA che, di conseguenza, si troverebbe in condizione di svantaggio rispetto ai suoi concorrenti.

(6)

Il governo ha inoltre concesso generosi incentivi ai potenziali investitori in fonti di energia rinnovabili, in particolare per la capacità eolica, fotovoltaica e per la biomassa. L'interesse mostrato dal settore privato è considerevole. L'elettricità generata a partire da fonti di energia rinnovabili beneficia di un accesso preferenziale al sistema. Tuttavia, l'introduzione e la produzione senza limitazioni di energia elettrica a partire da fonti di energia rinnovabili creerebbe difficoltà per quanto riguarda la stabilità del sistema e la sicurezza dell'approvvigionamento.

(7)

L'apertura del mercato richiederebbe necessariamente un costoso rafforzamento del sistema di trasmissione al fine di evitare ripercussioni negative sull'affidabilità e la sicurezza della rete, con un conseguente aumento delle tariffe per i clienti finali. Al momento non appare possibile alcuna concorrenza significativa.

(8)

Dopo aver esaminato le motivazioni alla base della richiesta della Repubblica di Cipro, la Commissione ritiene che la concessione della deroga e le condizioni della sua applicazione non pregiudichino in ultima analisi il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2003/54/CE.

(9)

È opportuno pertanto concedere alla Repubblica di Cipro la deroga richiesta.

(10)

Pur offrendo una descrizione corretta della situazione attuale, la richiesta non tiene conto dei possibili sviluppi a medio e lungo termine che potrebbero determinare cambiamenti significativi. È pertanto opportuno verificare periodicamente la situazione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alla Repubblica di Cipro è concessa una deroga, rispettivamente, alle lettere b) e c) dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE.

La deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2003/54/CE è valida fino al 31 dicembre 2008.

La deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2003/54/CE è valida fino al 31 dicembre 2013.

Articolo 2

La deroga può essere ritirata dalla Commissione qualora si verifichino cambiamenti sostanziali nel settore dell'energia elettrica della Repubblica di Cipro.

A tal fine, Cipro controlla l'evoluzione del settore dell'energia elettrica e riferisce alla Commissione di ogni eventuale cambiamento significativo nello stesso; in particolare, comunica informazioni circa le nuove licenze di generazione, i nuovi entranti nel mercato, le variazioni dei prezzi e i nuovi piani infrastrutturali che potrebbero richiedere un riesame della deroga.

Inoltre, la Repubblica di Cipro trasmette alla Commissione una relazione generale ogni due anni, a partire dal 31 dicembre 2007 al più tardi. Tale relazione illustra la politica di tariffazione e di fissazione dei prezzi e i provvedimenti adottati per tutelare gli interessi dei consumatori in seguito alla deroga concessa.

Articolo 3

La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2006.

Per la Commissione

Andris PIEBALGS

Membro della Commissione


(1)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/85/CE del Consiglio (GU L 236 del 7.7.2004, pag. 10).