ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 265

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
26 settembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1406/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1788/2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

8

 

 

Regolamento (CE) n. 1407/2006 della Commissione, del 25 settembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

10

 

*

Regolamento (CE) n. 1408/2006 della Commissione, del 22 settembre 2006, relativo al divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone CIEM I, IIb per le navi battenti bandiera polacca

12

 

*

Regolamento (CE) n. 1409/2006 della Commissione, del 22 settembre 2006, relativo al divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone CIEM I, II (acque norvegesi) per le navi battenti bandiera francese

14

 

 

Regolamento (CE) n. 1410/2006 della Commissione, del 25 settembre 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

16

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione n. 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, del 26 settembre 2006, recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia

18

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 22 settembre 2006, sull’efficacia dei prodotti per la protezione solare e sulle relative indicazioni [notificata con il numero C(2006) 4089]  ( 1 )

39

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

26.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 265/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1405/2006 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2006

recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

La particolare situazione geografica di alcune delle isole minori del Mar Egeo impone costi aggiuntivi di trasporto per l’approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano, alla trasformazione o in quanto fattori di produzione agricoli. Una serie di fattori oggettivi connessi all’insularità e alla lontananza impongono inoltre agli operatori e ai produttori di tali isole vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività. In alcuni casi, operatori e produttori sono soggetti ad una doppia insularità. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti. Risulta dunque opportuno, per garantire l’approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo e per ovviare ai costi aggiuntivi dovuti alla lontananza, all’insularità e all’ultraperifericità, instaurare un regime specifico di approvvigionamento.

(2)

I problemi che caratterizzano le isole dell’Egeo sono accentuati dall’esiguità delle isole in questione; per garantire l’efficacia delle misure proposte, è necessario che queste si applichino esclusivamente alle isole dette «isole minori».

(3)

La politica comunitaria a sostegno della produzione locale nelle isole minori del Mar Egeo, istituita dal regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (1), ha interessato una molteplicità di prodotti e di misure che ne hanno favorito la produzione, la commercializzazione o la trasformazione. Tali misure si sono dimostrate efficaci e hanno consentito il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole. La Comunità dovrebbe continuare a sostenere queste produzioni, che rappresentano un fattore essenziale per l’equilibrio ambientale, sociale ed economico delle isole minori del Mar Egeo. L’esperienza ha dimostrato che, al pari della politica di sviluppo rurale, un più stretto partenariato con le autorità locali può consentire di cogliere in modo più mirato le problematiche specifiche delle regioni interessate. Pare quindi opportuno continuare a sostenere le produzioni locali attraverso un programma generale, elaborato al livello territoriale pertinente, che la Grecia dovrebbe presentare alla Commissione.

(4)

Per realizzare efficacemente l’obiettivo di ridurre i prezzi nelle isole minori del Mar Egeo e di ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza, all’insularità e all’ultraperifericità, salvaguardando al contempo la competitività dei prodotti comunitari, pare opportuno concedere aiuti per la fornitura di prodotti comunitari alle isole minori del Mar Egeo. Tali aiuti dovrebbero tenere conto dei costi aggiuntivi di trasporto verso le isole minori del Mar Egeo e, nel caso di fattori di produzione agricoli e di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi aggiuntivi dovuti all’insularità e alla lontananza.

(5)

Poiché i quantitativi soggetti al regime specifico di approvvigionamento sono limitati al fabbisogno di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo, il regime non nuoce al corretto funzionamento del mercato interno. I vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento non dovrebbero inoltre produrre distorsioni di traffico per i prodotti interessati. Si dovrebbe pertanto vietare la spedizione o l’esportazione di questi prodotti dalle isole minori del Mar Egeo. La spedizione o l’esportazione di tali prodotti andrebbero tuttavia autorizzate quando il vantaggio economico derivante dal regime specifico di approvvigionamento è rimborsato o, nel caso dei prodotti trasformati, allo scopo di favorire il commercio su scala regionale. Si dovrebbe anche tenere conto delle esportazioni verso paesi terzi e quindi autorizzare l’esportazione di prodotti trasformati in misura corrispondente alle esportazioni tradizionali. Questa limitazione non dovrebbe applicarsi neppure alle spedizioni tradizionali di prodotti trasformati. A fini di chiarezza, il presente regolamento dovrebbe precisare il periodo di riferimento per la definizione dei quantitativi di tali prodotti tradizionalmente spediti o esportati.

(6)

Per realizzare gli obiettivi del regime specifico di approvvigionamento, i vantaggi economici del regime devono ripercuotersi sui costi di produzione e ridurre i prezzi fino allo stadio dell’utilizzatore finale. Tali vantaggi economici dovrebbero pertanto essere concessi solo a condizione che rechino un vantaggio reale all’utilizzatore finale e che siano attuati gli opportuni controlli.

(7)

Per meglio realizzare gli obiettivi di sviluppo delle produzioni agricole locali e di approvvigionamento di prodotti agricoli, si dovrebbe armonizzare il livello di programmazione dell’approvvigionamento delle isole in questione e sistematizzare il partenariato tra la Commissione e la Grecia. Pare pertanto opportuno che le autorità designate dalla Grecia elaborino un bilancio previsionale di approvvigionamento da presentare alla Commissione per approvazione.

(8)

Bisogna incoraggiare i produttori agricoli delle isole minori del Mar Egeo a fornire prodotti di qualità e favorirne la commercializzazione.

(9)

Può essere accordata una deroga alla prassi costante della Commissione di non autorizzare aiuti di Stato al funzionamento nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato, al fine di ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola delle isole minori del Mar Egeo, dovute alla lontananza, all’insularità, all’ultraperifericità, alla superficie ridotta, al rilievo, al clima e alla dipendenza economica da un numero limitato di prodotti.

(10)

L’attuazione del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il livello del sostegno specifico di cui hanno beneficiato finora le isole minori del Mar Egeo. Per assicurare l’esecuzione delle misure necessarie, la Grecia dovrebbe continuare a disporre di fondi equivalenti agli aiuti già concessi dalla Comunità ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93. Il nuovo sistema di sostegno delle produzioni agricole nelle isole minori del Mar Egeo, introdotto dal presente regolamento, dovrebbe essere coordinato con il sostegno a favore di queste stesse produzioni attuato nel resto della Comunità. A fini di chiarezza, il regolamento (CEE) n. 2019/93 andrebbe pertanto abrogato.

(11)

Conformemente al principio di sussidiarietà e nello spirito del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (2), è opportuno delegare alla Grecia la gestione delle misure specifiche a favore delle isole minori del Mar Egeo; tali misure possono essere pertanto attuate attraverso un programma di sostegno presentato dalla Grecia e approvato dalla Commissione.

(12)

La Grecia ha deciso di applicare il regime di pagamento unico nell’insieme del suo territorio a decorrere dal 1o gennaio 2006. Al fine di coordinare i rispettivi regimi a favore delle isole minori del Mar Egeo, andrebbe quindi modificato il regolamento (CE) n. 1782/2003.

(13)

Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3).

(14)

Il programma previsto dal presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2007. Tuttavia, affinché detto programma possa prendere avvio a partire da tale data, pare necessario consentire alla Grecia e alla Commissione di adottare tutte le misure preparatorie tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e la data di applicazione del programma,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Campo di applicazione e definizioni

1.   Il presente regolamento istituisce, in ordine ai prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato e ai mezzi di produzione agricola, misure specifiche intese ad ovviare alle difficoltà dovute alla lontananza e all’insularità delle isole minori del Mar Egeo.

2.   Ai fini del presente regolamento, per «isole minori» si intende qualsiasi isola dell’Egeo, eccetto le isole di Creta e di Evia.

Articolo 2

Programma comunitario di sostegno

È istituito un programma comunitario di sostegno a favore delle isole minori comprendente:

a)

un regime specifico di approvvigionamento, di cui al capo II;

b)

misure specifiche a favore delle produzioni agricole locali, di cui al capo III.

CAPO II

REGIME SPECIFICO DI APPROVVIGIONAMENTO

Articolo 3

Bilancio previsionale di approvvigionamento

1.   È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli essenziali al consumo umano, alla fabbricazione di altri prodotti o in quanto fattori di produzione agricoli nelle isole minori.

2.   Un bilancio previsionale di approvvigionamento quantifica il fabbisogno annuo relativo ai prodotti di cui al paragrafo 1. Il bilancio previsionale di approvvigionamento è elaborato dalle autorità designate dalla Grecia e presentato alla Commissione per approvazione.

La valutazione del fabbisogno delle industrie di condizionamento e di trasformazione dei prodotti destinati al mercato locale, tradizionalmente spediti verso il resto della Comunità o esportati a titolo di commercio tradizionale, può essere oggetto di un bilancio previsionale distinto.

Articolo 4

Funzionamento del regime specifico di approvvigionamento

1.   È concesso un aiuto per la fornitura dei prodotti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, alle isole minori.

L’importo dell’aiuto è fissato tenendo conto dei costi supplementari di commercializzazione dei prodotti nelle isole minori, calcolati a partire dai porti della Grecia continentale dai quali vengono spediti gli approvvigionamenti abituali, nonché a partire dai porti delle isole di transito o di carico dei prodotti verso le isole di destinazione finale.

2.   Il regime specifico di approvvigionamento si applica in modo da tenere conto, in particolare:

a)

dei fabbisogni specifici delle isole minori e dei precisi requisiti qualitativi;

b)

dei flussi di scambio tradizionali con i porti della Grecia continentale e tra le isole del Mar Egeo;

c)

delle implicazioni economiche degli aiuti previsti;

d)

se del caso, della necessità di non intralciare le possibilità di sviluppo delle produzioni locali.

3.   Il beneficio del regime specifico di approvvigionamento è subordinato alla ripercussione effettiva dei vantaggi economici fino all’utilizzatore finale.

Articolo 5

Esportazione verso paesi terzi e spedizione verso il resto della Comunità

1.   I prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento possono essere esportati verso paesi terzi o spediti verso il resto della Comunità soltanto alle condizioni stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

Tali condizioni comprendono, in particolare, il rimborso degli aiuti percepiti nell’ambito del regime specifico di approvvigionamento.

2.   I prodotti trasformati nelle isole minori a partire da prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento possono essere esportati verso paesi terzi o spediti verso il resto della Comunità limitatamente ai quantitativi corrispondenti alle esportazioni tradizionali e alle spedizioni tradizionali. I quantitativi che possono essere esportati o spediti sono specificati secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

Non è concessa alcuna restituzione all’esportazione per tali prodotti.

Articolo 6

Modalità di esecuzione del regime

Le modalità di esecuzione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2. Esse stabiliscono, in particolare, a quali condizioni la Grecia può modificare i quantitativi e le risorse assegnate annualmente ai vari prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento e, se necessario, istituire un sistema di titoli di consegna.

CAPO III

MISURE A FAVORE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE LOCALI

Articolo 7

Misure di sostegno

1.   Il programma di sostegno contiene le misure necessarie per garantire la continuità e lo sviluppo delle produzioni agricole locali nelle isole minori.

2.   Il programma di sostegno è definito al livello territoriale giudicato più pertinente dalla Grecia. Esso è elaborato dalle autorità competenti designate dalla Grecia e da questa presentato alla Commissione per approvazione, previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti al livello territoriale pertinente.

Articolo 8

Compatibilità e coerenza

1.   Le misure adottate nell’ambito del programma di sostegno devono essere conformi al diritto comunitario e coerenti con le altre politiche comunitarie e con le misure che le attuano.

2.   Le misure adottate nell’ambito del programma di sostegno sono coerenti con le misure poste in essere nel quadro delle altre componenti della politica agricola comune, in particolare le organizzazioni comuni di mercato, lo sviluppo rurale, la qualità dei prodotti, il benessere degli animali e la protezione dell’ambiente.

Più precisamente, nessuna misura di cui al presente capo può essere finanziata:

a)

a titolo di sostegno integrativo dei regimi di premi o di aiuti istituiti nel quadro di un’organizzazione comune di mercato, tranne in circostanze eccezionali debitamente giustificate in base a criteri oggettivi;

b)

a titolo di sostegno a progetti di ricerca, a misure dirette a sostenere progetti di ricerca o a misure ammissibili a finanziamento comunitario in virtù della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (4);

c)

a titolo di sostegno alle misure che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (5).

Articolo 9

Contenuto del programma di sostegno

Il programma di sostegno può contenere:

a)

una descrizione quantificata della situazione relativa alla produzione agricola in oggetto, alla luce delle risultanze delle valutazioni disponibili, che evidenzi le disparità, le lacune e il potenziale di sviluppo;

b)

una descrizione della strategia proposta, con indicazione delle priorità selezionate e degli obiettivi quantificati, nonché una valutazione dell’impatto previsto sotto il profilo economico, ambientale e sociale, tra l’altro in termini di occupazione;

c)

un calendario di attuazione delle misure previste e un prospetto finanziario generale indicativo, riassumente l’insieme delle risorse richieste;

d)

una giustificazione della compatibilità e della coerenza tra le varie misure del programma di sostegno, nonché la definizione dei criteri per la sorveglianza e la valutazione;

e)

le disposizioni adottate a garanzia dell’attuazione efficace e corretta del programma di sostegno, tra l’altro in materia di pubblicità, controllo e valutazione, nonché le disposizioni relative ai controlli e alle sanzioni amministrative;

f)

la designazione dell’autorità competente per l’attuazione del programma di sostegno, nonché la designazione, ai livelli pertinenti, delle autorità o degli enti associati.

Articolo 10

Sorveglianza

Le procedure e gli indicatori fisici e finanziari atti a consentire un’efficace sorveglianza dell’attuazione del programma di sostegno sono definiti secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

CAPO IV

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

Articolo 11

Aiuti di Stato

1.   Per i prodotti agricoli ai quali si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato, la Commissione può autorizzare, nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione di tali prodotti, aiuti al funzionamento volti ad ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle isole minori, connesse alla lontananza, all’insularità e all’ultraperifericità.

2.   La Grecia può concedere un finanziamento integrativo per l’attuazione del programma di sostegno. In tal caso, l’aiuto di Stato deve essere notificato dalla Grecia e approvato dalla Commissione a norma del presente regolamento, in quanto parte integrante del programma di sostegno. L’aiuto così notificato è considerato notificato ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, prima frase, del trattato.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 12

Dotazione finanziaria

1.   Le misure previste dal presente regolamento costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (6).

2.   La Comunità finanzia le misure di cui ai capi II e III per un importo annuo massimo pari a 23,93 milioni di EUR.

3.   L'importo assegnato annualmente al regime specifico di approvvigionamento di cui al capo II non può essere superiore a 5,47 milioni di EUR.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 13

Progetto di programma di sostegno

1.   Entro il 31 ottobre 2006, la Grecia presenta alla Commissione un progetto di programma di sostegno nel quadro della dotazione finanziaria di cui all’articolo 12, paragrafi 2 e 3.

Il progetto di programma di sostegno comprende il progetto di bilancio previsionale di approvvigionamento, con l’elenco dei prodotti, i relativi quantitativi e gli importi dell’aiuto per l’approvvigionamento in provenienza dalla Comunità, nonché il progetto di programma di sostegno a favore delle produzioni locali.

2.   La Commissione valuta il programma di sostegno proposto e decide in merito alla sua approvazione secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

3.   Il programma di sostegno inizia a decorrere il 1o gennaio 2007.

Articolo 14

Modalità di esecuzione

Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2. Esse comprendono, in particolare:

a)

le condizioni alle quali la Grecia può modificare i quantitativi e gli importi dell’aiuto per l’approvvigionamento nonché le misure di sostegno o la destinazione delle risorse assegnate a sostegno delle produzioni locali;

b)

le disposizioni relative alle caratteristiche minime dei controlli e delle sanzioni amministrative che la Grecia deve applicare.

Articolo 15

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato di gestione dei pagamenti diretti istituito dall’articolo 144 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (di seguito «il comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 16

Misure nazionali

La Grecia adotta le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, in particolare in materia di controlli e di sanzioni amministrative, e ne informa la Commissione.

Articolo 17

Comunicazioni e relazioni

1.   Entro il 15 febbraio di ogni anno, la Grecia comunica alla Commissione gli stanziamenti di cui dispone e che intende impegnare per l’esecuzione del programma di sostegno nel corso dell’anno successivo.

2.   Entro il 30 giugno di ogni anno, la Grecia presenta alla Commissione una relazione sullo stato di attuazione delle misure previste dal presente regolamento durante l’anno precedente.

3.   Entro il 31 dicembre 2011 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale che illustri l’impatto delle azioni realizzate in esecuzione del presente regolamento, eventualmente corredata di opportune proposte.

Articolo 18

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 2019/93 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2007.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato al presente regolamento.

Articolo 19

Misure transitorie

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2, le misure transitorie necessarie per garantire un’agevole transizione dalle misure di cui al regolamento (CEE) n. 2019/93 a quelle introdotte dal presente regolamento.

Articolo 20

Modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue:

1)

l’articolo 70 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

tutti gli altri pagamenti diretti elencati nell’allegato VI corrisposti agli agricoltori dei dipartimenti francesi d’oltremare, delle Azzorre e di Madera, delle isole Canarie e delle isole del Mar Egeo nel periodo di riferimento.»;

b)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri concedono i pagamenti diretti di cui al paragrafo 1, nei limiti dei massimali fissati a norma dell’articolo 64, paragrafo 2, alle condizioni stabilite rispettivamente nel titolo IV, capitoli 3, 6 e da 7 a 13.»;

2)

all’articolo 71, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   Fatto salvo l’articolo 70, paragrafo 2, nel periodo transitorio lo Stato membro in questione effettua i pagamenti diretti di cui all’allegato VI alle condizioni stabilite rispettivamente nel titolo IV, capitoli 3, 6 e da 7 a 13, nei limiti dei massimali di bilancio corrispondenti alla componente di questi pagamenti diretti nell’ambito del massimale nazionale di cui all’articolo 41, fissato secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2.»;

3)

negli allegati I e VI, la riga corrispondente alle «isole del Mar Egeo» è soppressa.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007. Tuttavia, gli articoli 11, 13 e 14 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1156/2006 della Commissione (GU L 208 del 29.7.2006, pag. 3).

(3)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(4)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

(5)  GU L 227 del 21.10.2005, pag. 1.

(6)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).


ALLEGATO

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 2019/93

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 3, e articolo 14, lettera b)

Articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 6

Articolo 3 bis, paragrafo 2

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13 bis

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 14 bis

Articolo 16

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 16

Articolo 21


26.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 265/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1406/2006 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1788/2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), gli importi riscossi o recuperati in applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio (3) sono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4).

(2)

Al fine di migliorare le previsioni di bilancio e rendere più flessibile la gestione di quest’ultimo, è opportuno rendere disponibile all’inizio dell’esercizio finanziario il prelievo stabilito dal regolamento (CE) n. 1788/2003. Occorrerebbe pertanto disporre affinché il versamento del prelievo dovuto abbia luogo nel periodo compreso tra il 16 ottobre e il 30 novembre di ogni anno.

(3)

Affinché il prelievo dovuto dagli Stati membri per il periodo 2005/2006 possa essere reso disponibile all'inizio del prossimo esercizio finanziario, è opportuno prevedere che la disposizione pertinente si applichi a decorrere dal 1o settembre 2006.

(4)

Per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (di seguito «i nuovi Stati membri»), i quantitativi di riferimento per le consegne e le vendite dirette sono stati inizialmente fissati nella tabella f) dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003. Successivamente e tenuto conto delle conversioni chieste dai produttori, la Commissione ha adattato tali quantitativi per ciascuno Stato membro a norma dell’articolo 8 del suddetto regolamento.

(5)

I quantitativi di riferimento nazionali per le vendite dirette sono stati fissati sulla base della situazione precedente all’adesione dei nuovi Stati membri. Tuttavia, in seguito al processo di ristrutturazione dei settori lattiero-caseari nei nuovi Stati membri e alle disposizioni più severe adottate in materia di igiene per le vendite dirette, la maggior parte dei singoli produttori sembra aver scelto di non chiedere quantitativi di riferimento individuali per le vendite dirette. Di conseguenza, il totale dei quantitativi di riferimento individuali attribuiti ai produttori per le vendite dirette risulta considerevolmente inferiore ai quantitativi di riferimento nazionali e grandi quantitativi inutilizzati restano pertanto nelle riserve nazionali per la vendita diretta.

(6)

Per risolvere questo problema e consentire di utilizzare i quantitativi riservati alle vendite dirette che potrebbero restare inutilizzati nella riserva nazionale, è opportuno autorizzare, per il periodo 2005/2006, un trasferimento unico dei quantitativi di riferimento per le vendite dirette ai quantitativi di riferimento per le consegne, se richiesto da uno dei nuovi Stati membri.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1788/2003 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1788/2003 è modificato come segue:

1)

all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri sono debitori verso la Comunità del prelievo risultante dal superamento del quantitativo di riferimento nazionale di cui all'allegato I, stabilito a livello nazionale e separatamente per le consegne e le vendite dirette e lo versano, entro il limite del 99 % dell'importo dovuto, al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) nel periodo compreso tra il 16 ottobre e il 30 novembre successivo al periodo di dodici mesi in questione.»;

2)

all'articolo 8, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Per il periodo 2005/2006, secondo la stessa procedura, per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la Commissione può inoltre adattare la ripartizione tra “consegne” e “vendite dirette” dei quantitativi di riferimento nazionali dopo la fine del periodo in questione, su richiesta dello Stato membro interessato. Tale richiesta deve essere presentata alla Commissione entro il 10 ottobre 2006. Successivamente, la Commissione adatterà la ripartizione quanto prima.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1o settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  Parere del 5 settembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2005.

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


26.9.2006   

IT

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L 265/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1407/2006 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 settembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

70,2

096

43,7

999

57,0

0707 00 05

052

80,1

999

80,1

0709 90 70

052

87,2

999

87,2

0805 50 10

052

70,1

388

62,5

524

53,8

528

53,6

999

60,0

0806 10 10

052

77,3

400

166,0

624

112,6

999

118,6

0808 10 80

388

93,2

400

96,0

508

80,0

512

89,4

528

74,1

720

80,0

800

165,4

804

91,7

999

96,2

0808 20 50

052

116,3

388

86,7

720

74,4

999

92,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

120,8

999

120,8

0809 40 05

052

111,4

066

74,6

098

29,3

624

135,3

999

87,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


26.9.2006   

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L 265/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1408/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2006

relativo al divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone CIEM I, IIb per le navi battenti bandiera polacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1262/2006 della Commissione (GU L 230 del 24.8.2006, pag. 4).


ALLEGATO

N.

32

Stato membro

Polonia

Stock

COD/1/2b.

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

I, IIb

Data

5 settembre 2006


26.9.2006   

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L 265/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1409/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2006

relativo al divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone CIEM I, II (acque norvegesi) per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1262/2006 della Commissione (GU L 230 del 24.8.2006, pag. 4).


ALLEGATO

N.

33

Stato membro

Francia

Stock

COD/1N2AB.

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

I, II (acque norvegesi)

Data

10 settembre 2006


26.9.2006   

IT

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L 265/16


REGOLAMENTO (CE) N. 1410/2006 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2006

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1381/2006 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 55 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 36.

(4)  GU L 256 del 20.9.2006, pag. 7.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 26 settembre 2006

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

22,21

5,20

1701 11 90 (1)

22,21

10,43

1701 12 10 (1)

22,21

5,01

1701 12 90 (1)

22,21

10,00

1701 91 00 (2)

29,31

10,58

1701 99 10 (2)

29,31

6,06

1701 99 90 (2)

29,31

6,06

1702 90 99 (3)

0,29

0,36


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

26.9.2006   

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L 265/18


DECISIONE N. 1/2006 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE CE-TURCHIA

del 26 settembre 2006

recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia

(2006/646/CE)

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE,

visto l'accordo del 12 settembre 1963 che istituisce una associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,

vista la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale (1) (di seguito «la decisione base»), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il comitato di cooperazione doganale definisce le misure appropriate necessarie all'attuazione delle disposizioni dell'unione doganale di cui agli articoli 3, 13 e 28 della decisione 1/95. A tal fine ha adottato la decisione n. 1/2001, del 28 marzo 2001, che modifica la decisione n. 1/96 recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia (2).

(2)

Risulta necessario armonizzare le norme della decisione n. 1/2001 con le recenti modifiche del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), con particolare riguardo al possibile rifiuto di un calcolo dell'esenzione parziale dai dazi nell’ambito del regime del perfezionamento passivo basato sul metodo del valore aggiunto. Occorre inoltre consentire alle autorità doganali degli Stati membri di rilasciare «autorizzazioni uniche» comunitarie per gli esportatori autorizzati e che preveda l'accettazione da parte della Turchia di certificati di circolazione A.TR redatti sulla base di questo tipo di autorizzazione.

(3)

Vi è inoltre l'esigenza, determinata dall'allargamento dell'Unione, di inserire il testo di varie menzioni nelle nuove lingue ufficiali dell'Unione europea.

(4)

La decisione n. 1/1999 del comitato di cooperazione doganale CE/Turchia, del 28 maggio 1999, relativa alla procedura destinata a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e la compilazione di dichiarazioni su fattura in applicazione delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra l'Unione europea, la Turchia e taluni paesi europei (4), mira a facilitare il rilascio di tali prove di origine preferenziali da parte tanto della Comunità quanto della Turchia nell’ambito dei regimi commerciali preferenziali che entrambe hanno concluso con taluni paesi e che prevedono tra la Comunità e la Turchia un sistema di cumulo dell'origine, basato su norme in materia di origine identiche e sul divieto di concedere eventuali rimborsi o sospensioni dei dazi doganali per le merci in questione. La decisione prevede l'uso da parte degli esportatori della Comunità e degli esportatori turchi di dichiarazioni dello speditore da cui risulti, conformemente alle suddette norme, l'origine comunitaria o turca delle merci ricevute dai fornitori dell'altra parte dell'Unione doganale. La decisione prevede anche i relativi metodi di cooperazione amministrativa.

(5)

La decisione n. 1/2000 del comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, del 25 luglio 2000, relativa all'accettazione di certificati di circolazione EUR.1 o di dichiarazioni su fattura attestanti l'origine comunitaria o turca, rilasciati da determinati paesi firmatari di un accordo preferenziale con la Comunità o con la Turchia (5), mira a garantire che le merci interessate dall'unione doganale possano beneficiare delle disposizioni in materia di libera pratica contenute nella decisione di base anche quando sono importate in una parte dell'unione doganale accompagnate da una prova dell'origine rilasciata in un paese con il quale tanto la Comunità quanto la Turchia applicano regimi commerciali preferenziali, che prevedono tra loro un sistema di cumulo dell'origine, in base a norme in materia di origine identiche e al divieto di concedere eventuali rimborsi o sospensioni dei dazi doganali per le merci in questione.

(6)

Le decisioni n. 1/1999 e n. 1/2000 sono state adottate per facilitare un'applicazione comune dell'unione doganale e dei regimi commerciali preferenziali tra la Comunità o la Turchia e taluni paesi. Fatti salvi gli adeguamenti necessari a portare tali disposizioni in linea con l'acquis comunitario, è opportuno incorporare nella presente decisione le disposizioni attualmente contenute nelle decisioni n. 1/1999 e n. 1/2000, abrogando queste ultime.

(7)

In seguito all’estensione del sistema del cumulo paneuropeo dell’origine agli altri paesi che partecipano al partenariato euromediterraneo, basata sulla dichiarazione di Barcellona adottata alla conferenza euromediterranea svoltasi il 27 e il 28 novembre 1995, deve essere introdotto il necessario riferimento alle prove di origine EUR-MED.

(8)

Per facilitare l'attuazione delle modalità di applicazione della decisione n. 1/95, è opportuno sostituire la decisione n. 1/2001 con una nuova decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

La presente decisione fissa le disposizioni di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, di seguito denominata «decisione di base».

Articolo 2

Ai fini della presente decisione, si intende per:

1)

«paese terzo»: un paese o territorio che non appartiene al territorio doganale dell'unione doganale CE-Turchia;

2)

«parte dell'unione doganale»: da una parte, il territorio doganale della Comunità e, dall'altra, il territorio doganale della Turchia;

3)

«Stato»: uno Stato membro della Comunità o la Turchia;

4)

«codice doganale comunitario»: il codice doganale comunitario istituito dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (6);

5)

«disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario»: riferimento al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DOGANALI APPLICABILI AGLI SCAMBI DI MERCI TRA LE DUE PARTI DELL'UNIONE DOGANALE

CAPO 1

Generalità

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni in materia di libera pratica previste nella decisione di base, il codice doganale comunitario con le relative disposizioni di applicazione, applicabile nel territorio doganale della Comunità, e il codice doganale turco con le relative disposizioni di applicazione, applicabile nel territorio doganale della Turchia, si applicano agli scambi di merci tra le due parti dell'unione doganale, alle condizioni stabilite dalla presente decisione.

Articolo 4

1.   Ai fini dell'attuazione dell'articolo 3, paragrafo 4, della decisione di base, le formalità di importazione si considerano soddisfatte nello Stato di esportazione mediante la convalida del documento necessario alla libera pratica delle merci in questione.

2.   La convalida di cui al paragrafo 1 crea un'obbligazione doganale all'importazione. Inoltre, essa dà luogo all'applicazione delle misure di politica commerciale di cui all'articolo 12 della decisione di base e cui possono essere soggette le merci in questione.

3.   Il momento in cui si crea l'obbligazione doganale di cui al paragrafo 2 è considerato il momento in cui le autorità doganali accettano la dichiarazione di esportazione relativa alle merci in questione.

4.   Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, la persona per conto della quale viene effettuata la dichiarazione è anche il debitore.

5.   L'importo dei dazi doganali corrispondenti a tale obbligazione doganale viene determinato alle stesse condizioni di un'obbligazione doganale risultante dall'accettazione, alla stessa data, della dichiarazione di svincolo per la libera pratica delle merci in questione, allo scopo di concludere la procedura di perfezionamento attivo.

CAPO 2

Disposizioni concernenti la cooperazione amministrativa per la circolazione delle merci

Articolo 5

Fatti salvi gli articoli 11 e 17, la prova che sono soddisfatti i criteri per l'applicazione delle disposizioni sulla libera pratica contenute nella decisione di base è fornita su presentazione di un titolo giustificativo rilasciato a richiesta dell'esportatore dalle autorità doganali della Turchia o di uno Stato membro.

Articolo 6

1.   Il titolo giustificativo di cui all'articolo 5 è costituito dal certificato di circolazione A.TR. Il modello di questo modulo figura nell'allegato 1.

2.   Il certificato di circolazione A.TR. può essere utilizzato unicamente quando le merci sono trasportate direttamente tra le due parti dell'unione doganale. Tuttavia, il trasporto delle merci in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di paesi terzi, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali paesi, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

Le merci possono essere trasportate tra le due parti dell'unione doganale mediante condotte attraverso paesi terzi.

3.   La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 viene fornita alle autorità doganali dello Stato d’importazione presentando:

a)

un titolo di trasporto unico per il passaggio attraverso il paese terzo; oppure

b)

un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese terzo, contenente:

i)

una descrizione esatta dei prodotti;

ii)

la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e

iii)

la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese terzo; oppure

c)

in mancanza di questi, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 7

1.   Il certificato di circolazione delle merci A.TR. è vistato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

2.   Il certificato di circolazione delle merci A.TR. può essere vistato solo nel caso in cui possa costituire il titolo giustificativo per l'applicazione delle disposizioni in materia di libera pratica contenute nella decisione di base.

3.   L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato A.TR. deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali dello Stato di esportazione in cui viene rilasciato il certificato A.TR., tutti i documenti atti a comprovare il carattere delle merci in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui alla decisione di base e alla presente decisione.

4.   Le autorità doganali che rilasciano i certificati A.TR. adottano tutte le misure necessarie per controllare il carattere delle merci e l'osservanza degli altri requisiti di cui alla decisione di base e alla presente decisione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano i certificati A.TR. devono inoltre accertarsi che tali certificati siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

Articolo 8

1.   Il certificato di circolazione A.TR. è presentato, entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data di rilascio da parte delle autorità doganali dello Stato di esportazione, alle autorità doganali dello Stato d’importazione.

2.   I certificati di circolazione A.TR. presentati alle autorità doganali dello Stato d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3.   Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali dello Stato d'importazione accettano i certificati di circolazione delle merci A.TR. se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 9

1.   Il certificato di circolazione delle merci A.TR. è redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità o in turco e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato di esportazione. Qualora i certificati siano redatti in turco, essi devono essere redatti anche in una delle lingue ufficiali della Comunità. Essi sono compilati a macchina o a mano (a penna e a stampatello).

2.   Ciascun modulo ha il formato di 210 × 297 mm ed è stampato su carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25g/m2. Il certificato ha un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Gli Stati membri e la Turchia possono riservarsi il diritto di stampare essi stessi i certificati o di farli stampare da tipografi autorizzati. In quest'ultimo caso, su ciascun modulo è annotata tale approvazione. Ogni certificato reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permetta l'identificazione. Reca inoltre il numero di serie che ne permette l’identificazione.

3.   Il certificato di circolazione delle merci A.TR. è compilato in conformità della nota esplicativa figurante nell'allegato II e di eventuali norme supplementari fissate nell’ambito dell'unione doganale.

Articolo 10

1.   I certificati di circolazione delle merci A.TR. sono presentati alle autorità doganali dello Stato d’importazione in conformità delle procedure previste da tale paese. Dette autorità possono esigere la traduzione di un certificato. Esse possono inoltre chiedere che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da un certificato dell'importatore attestante che le merci soddisfano le condizioni richieste per la libera pratica.

2.   La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato di circolazione A.TR. e quelle contenute nel documento presentato all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità del certificato in questione se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

3.   In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sul certificato di circolazione A.TR., il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

4.   In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato A.TR., l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che hanno emesso il documento il rilascio di una copia sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. La casella 8 di tali copie del certificato di circolazione delle merci A.TR. deve recare, unitamente alla data di rilascio e al numero di serie del certificato originale, una delle seguenti annotazioni:

«ES

“DUPLICADO”

CS

“DUPLIKÁT”

DA

“DUPLIKAT”

DE

“DUPLIKAT”

ET

“DUPLIKAAT”

EL

“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN

“DUPLICATE”

FR

“DUPLICATA”

IT

“DUPLICATO”

LV

“DUBLIKĀTS”

LT

“DUBLIKATAS”

HU

“MÁSODLAT”

MT

“DUPLIKAT”

NL

“DUPLICAAT”

PL

“DUPLIKAT”

PT

“SEGUNDA VIA”

SL

“DVOJNIK”

SK

“DUPLIKÁT”

FI

“KAKSOISKAPPALE”

SV

“DUPLIKAT”

TR

“İKİNCİ NÜSHADİR”».

Articolo 11

1.   In deroga all'articolo 7, una procedura semplificata per il rilascio di certificati di circolazione delle merci A.TR. può venire utilizzata nel rispetto delle condizioni seguenti.

2.   Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato «esportatore autorizzato», che effettua frequentemente spedizioni per le quali possono venire rilasciati certificati di circolazione delle merci A.TR. e che offre alle autorità competenti tutte le garanzie necessarie per il controllo del carattere delle merci, a non presentare all'ufficio doganale dello Stato di esportazione al momento dell'esportazione né le merci né la richiesta di un certificato di circolazione delle merci A.TR. relativo a tali merci, allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci A.TR. alle condizioni di cui all'articolo 7.

3.   Le autorità doganali negano l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 agli esportatori che non offrono tutte le garanzie che esse considerano necessarie. Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse sono tenute a farlo quando l'esportatore autorizzato non soddisfa più tali condizioni o non offre più tali garanzie.

4.   L'autorizzazione rilasciata dalle autorità doganali specifica, in particolare:

a)

l'ufficio responsabile della preautenticazione dei certificati;

b)

le modalità con le quali l'esportatore autorizzato deve giustificare l'utilizzo dei certificati;

c)

nei casi di cui al paragrafo 5, lettera b), l'autorità responsabile dello svolgimento del successivo controllo di cui all'articolo 16.

5.   Nell'autorizzazione è stabilito, a discrezione delle autorità competenti, che il riquadro riservato al visto da parte della dogana deve:

a)

recare l'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato di esportazione e la firma, manoscritta o non manoscritta, di un funzionario dell'ufficio; oppure

b)

oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato III; questa impronta può essere anche già stampata sui moduli.

6.   Nei casi di cui al paragrafo 5, lettera a), alla casella 8 «Osservazioni», del certificato di circolazione delle merci A.TR. è inserita una delle seguenti diciture:

«ES

“Procedimiento simplificado”

CS

“Zjednodušený postup”

DA

“Forenklet fremgangsmåde”

DE

“Vereinfachtes Verfahren”

ET

“Lihtsustatud tolliprotseduur”

EL

“Απλουστευμένη διαδικασία”

EN

“Simplified procedure”

FR

“Procédure simplifiée”

IT

“Procedura semplificata”

LV

“Vienkaršota procedura”

LT

“Supaprastinta procedura”

HU

“Egyszerűsített eljárás”

MT

“Procedura simplifikata”

NL

“Vereenvoudigde regeling”

PL

“Procedura uproszczona”

PT

“Procedimento simplificado”

SL

“Poenostavljen postopek”

SK

“Zjednodušený postup”

FI

“Yksinkertaistettu menettely”

SV

“Förenklat förfarande”

TR

“Basitleştirilmiş prosedür”».

7.   Il certificato compilato, recante la dicitura di cui al paragrafo 6 e sottoscritto dall'esportatore autorizzato, vale quale documento attestante la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 5.

Articolo 12

1.   Un esportatore che esporta frequentemente merci da uno Stato membro della Comunità diverso da quello in cui egli è stabilito può ottenere la qualifica di esportatore autorizzato per tali esportazioni.

A tal fine presenta domanda alle autorità doganali competenti dello Stato membro nel quale è stabilito e nel quale conserva le scritture comprovanti il carattere delle merci in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui alla decisione di base e alla presente decisione.

2.   Le autorità di cui al paragrafo 1, che rilasciano l'autorizzazione avendo accertato la sussistenza delle condizioni previste all'articolo 11, ne danno notificazione alle autorità doganali degli Stati membri interessati.

3.   Qualora l'indirizzo per il controllo non sia stato prestampato nella casella 14 del certificato di circolazione A.TR., l'esportatore indica nella casella 8 «Osservazioni» del certificato di circolazione A.TR. un riferimento allo Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione e al quale le autorità doganali della Turchia possono inviare le richieste di ulteriore controllo conformemente all'articolo 16.

Articolo 13

Quando le merci si trovano sotto la sorveglianza di un ufficio di dogana in una delle parti dell'unione doganale, è possibile sostituire il certificato di circolazione delle merci A.TR. originale con uno o più certificati di circolazione delle merci A.TR. allo scopo di inviare una parte o la totalità di dette merci altrove all'interno del territorio doganale dell'unione doganale. Il certificato o i certificati di circolazione A.TR. sostitutivi vengono rilasciati dall'ufficio doganale sotto la cui sorveglianza si trovano le merci.

Articolo 14

1.   Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e della Turchia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci A.TR. e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati.

2.   Al fine di garantire la corretta applicazione della presente decisione, la Comunità e la Turchia si prestano reciproca assistenza, mediante le autorità doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione A.TR. e della correttezza delle informazioni in tali documenti riportate.

Articolo 15

1.   In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, il certificato di circolazione delle merci A.TR. può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce, se:

a)

non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure

b)

viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci A.TR. è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui il certificato di circolazione A.TR. si riferisce, nonché i motivi della sua richiesta.

3.   Le autorità doganali possono rilasciare un certificato A.TR. a posteriori solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4.   I certificati di circolazione delle merci A.TR. rilasciati a posteriori devono recare nella casella 8 una delle seguenti diciture:

«ES

“EXPEDIDO A POSTERIORI”

CS

“VYSTAVENO DODATEČNĚ”

DA

“UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

DE

“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

ET

“VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT”

EL

“ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

EN

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

FR

“DÉLIVRÉ A POSTERIORI”

IT

“RILASCIATO A POSTERIORI”

LV

“IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

LT

“RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

HU

“KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

MT

“MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”

NL

“AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PL

“WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

PT

“EMITIDO A POSTERIORI”

SL

“IZDANO NAKNADNO”

SK

“VYDANÉ DODATOČNE”

FI

“ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV

“UTFÄRDAT I EFTERHAND”

TR

“SONRADAN VERİLMİŞTİR”».

Articolo 16

1.   Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci A.TR. è effettuato a campione casuale o ogni qualvolta le autorità doganali dello Stato d’importazione abbiano ragionevolmente motivo di dubitare dell'autenticità di detti certificati, del carattere delle merci in questione o dell'osservanza degli altri requisiti della decisione di base o della presente decisione.

2.   Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato d’importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato di esportazione il certificato A.TR. e la fattura, se è stata inviata, ovvero una copia di tali documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A sostegno della richiesta di controllo devono essere inviati tutti i documenti o le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nel certificato di circolazione delle merci A.TR.

3.   Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore, nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4.   Qualora, in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato d’importazione decidano di sospendere per le merci in questione la concessione del trattamento previsto dalle disposizioni in materia di libera pratica contenute nella decisione di base, all'importatore viene offerta la possibilità di svincolare le merci, subordinatamente all'applicazione di tutte le misure cautelari ritenute necessarie.

5.   I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Tali risultati indicano chiaramente se i documenti sono autentici, se le merci in questione possano essere considerate in libera pratica nell'unione doganale e se dette merci soddisfino le altre condizioni di cui alla decisione di base e alla presente decisione.

6.   Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro 10 mesi dalla data della domanda di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettivo carattere delle merci, le autorità doganali richiedenti, salvo circostanze eccezionali, negano il trattamento previsto dalle disposizioni in materia di libera pratica contenute nella decisione di base.

Articolo 17

1.   In deroga all'articolo 5, le disposizioni in materia di libera pratica contenute nella decisione di base si applicano anche alle merci importate in una parte dell'unione doganale se accompagnate da una prova di origine turca o comunitaria rilasciata in un paese, gruppo di paesi o in un territorio in applicazione di regimi commerciali preferenziali, conclusi tanto dalla Comunità quanto dalla Turchia con tale paese, gruppo di paesi o territorio e che prevedono un sistema di cumulo dell'origine basato sull'applicazione di norme in materia di origine identiche e sul divieto di concedere eventuali rimborsi o sospensioni dei dazi doganali.

2.   Alle prove di cui al paragrafo 1 si applicano le misure di cooperazione amministrativa previste dalle norme in materia di origine dei regimi commerciali preferenziali interessati.

Articolo 18

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 16, che non possono essere risolte fra le autorità doganali richiedenti il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo nonché i problemi di interpretazione della presente decisione vengono sottoposti al Comitato di cooperazione doganale.

La composizione delle controversie fra l'importatore e le autorità doganali dello Stato d'importazione è comunque soggetta alla legislazione di detto paese.

Articolo 19

È assoggettato a sanzioni chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere il trattamento previsto dalle disposizioni in materia di libera pratica contenute nella decisione di base.

CAPO 3

Disposizioni concernenti le merci trasportate da viaggiatori

Articolo 20

A condizione che non siano destinate ad uso commerciale, le merci trasportate dai viaggiatori da una parte all'altra dell'unione doganale beneficiano delle disposizioni in materia di libera pratica contenute nella decisione di base senza dover essere accompagnate dal certificato di cui al capitolo 2, quando siano dichiarate merci che rispettano le condizioni della libera pratica e non sussistano dubbi sull'esattezza della dichiarazione.

CAPO 4

Spedizioni postali

Articolo 21

Le spedizioni postali (inclusi i pacchi postali) beneficiano delle disposizioni in materia di libera pratica contenute nella decisione di base e non sono soggette alla presentazione del certificato di cui al capitolo 2 purché nessuna indicazione sul pacco o sui documenti di accompagnamento attesti che le merci contenute non soddisfano le condizioni fissate nella decisione di base. Tale indicazione consiste in un'etichetta gialla, copia della quale figura nell'allegato IV, apposta in tutti questi casi dall'autorità competente dello Stato di esportazione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DOGANALI APPLICABILI ALLO SCAMBIO DI MERCI CON PAESI TERZI

CAPO 1

Disposizioni concernenti il valore delle merci ai fini doganali

Articolo 22

I costi del trasporto e dell'assicurazione e le spese di carico e di movimentazione connesse al trasporto di merci di paesi terzi dopo l'introduzione di dette merci nel territorio dell'unione doganale non sono presi in considerazione ai fini della valutazione doganale, purché figurino separatamente dal prezzo effettivamente pagato o pagabile per dette merci.

CAPO 2

Perfezionamento passivo

Articolo 23

Ai fini del presente capitolo, per «traffico triangolare» si intende il sistema in base al quale i prodotti compensatori ottenuti dal perfezionamento passivo sono immessi in libera pratica con sgravio parziale o totale dei dazi all'importazione in una parte dell'unione doganale diversa da quella dalla quale le merci sono state temporaneamente esportate.

Articolo 24

Quando i prodotti compensatori o di sostituzione sono immessi in libera pratica nell'ambito del sistema del traffico triangolare, viene utilizzato il bollettino di informazione INF 2 per comunicare le informazioni sulle merci di temporanea esportazione, al fine di ottenere l'esenzione totale o parziale dai dazi sui prodotti compensatori.

Articolo 25

1.   Il bollettino di informazione INF 2 è redatto, per i quantitativi di merci vincolate al regime, in un originale e una copia, su formulari conformi al modello riportato nell’allegato 71 delle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, quando è rilasciato nella Comunità, e al modello riportato mutatis mutandis nel codice doganale turco sulla base di tale allegato, quando è rilasciato in Turchia. I formulari devono essere compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità o in turco. L'ufficio di vincolo vista l'originale e la copia del bollettino di informazione INF 2. Esso conserva la copia e restituisce l'originale al dichiarante.

2.   L'ufficio di vincolo, che deve vistare il bollettino INF 2, indica nella casella 16 i mezzi utilizzati per garantire l'identificazione delle merci di temporanea esportazione.

3.   In caso di prelievo di campioni o di utilizzazione di illustrazioni o descrizioni tecniche, l'ufficio di cui al paragrafo 1 autentica detti campioni, dette illustrazioni o descrizioni tecniche, apponendo il proprio sigillo doganale sugli articoli, se la loro natura lo permette, o sull'imballaggio, in modo da renderlo inviolabile.

Un'etichetta munita del timbro dell'ufficio e recante i riferimenti della dichiarazione di esportazione è acclusa ai campioni, alle illustrazioni o descrizioni tecniche, in modo che questi non possano essere sostituiti.

I campioni, le illustrazioni o le descrizioni tecniche, autenticati e sigillati in conformità del presente paragrafo, sono restituiti all'esportatore in modo che questi possa presentarli con i sigilli intatti al momento della reimportazione dei prodotti compensatori o dei prodotti di sostituzione.

4.   In caso di ricorso ad analisi, i cui risultati saranno resi noti solo dopo l'apposizione del visto sul bollettino INF 2 da parte dell'ufficio doganale, il documento recante il risultato di detta analisi è consegnato all'esportatore in un plico sigillato.

Articolo 26

1.   L'ufficio di uscita certifica sull'originale che le merci hanno lasciato il territorio doganale e restituisce il documento alla persona che lo ha presentato.

2.   L'importatore dei prodotti compensatori o di sostituzione presenta l'originale del bollettino di informazione INF 2 e, eventualmente, i mezzi di identificazione all'ufficio di appuramento.

Articolo 27

1.   Qualora l'ufficio doganale che rilascia il bollettino di informazione INF 2 ritenesse necessarie informazioni aggiuntive che non figurano su detto bollettino, esso ne fa menzione sullo stesso. Qualora lo spazio disponibile non fosse sufficiente, è possibile allegare un foglio aggiuntivo. Del foglio aggiuntivo deve essere fatta menzione sul formulario originale.

2.   All'ufficio doganale che ha vistato il bollettino di informazione INF 2 può essere richiesto di effettuare un controllo a posteriori sull'autenticità del bollettino e sull'esattezza delle informazioni fornite.

3.   In caso di spedizioni successive, è possibile redigere il necessario numero di bollettini di informazione INF 2 per la quantità di merci o prodotti dichiarati al regime. In sostituzione del bollettino iniziale, possono essere rilasciati più bollettini di informazione oppure, quando viene utilizzato un solo bollettino di informazione, l'ufficio doganale che lo vista imputa le quantità di merci o prodotti sull'originale. Qualora lo spazio disponibile non sia sufficiente, è possibile allegare un foglio aggiuntivo, di cui si deve fare menzione sul formulario originale.

4.   L'autorità doganale può consentire l'uso di bollettini di informazione INF 2 riepilogativi per il traffico commerciale di tipo triangolare che comporta, in un dato periodo, un volume cospicuo di operazioni a copertura della quantità totale di importazioni o esportazioni.

5.   In circostanze eccezionali il bollettino di informazione INF 2 può essere rilasciato a posteriori, ma non oltre la scadenza del periodo indicato per la conservazione dei documenti.

Articolo 28

In caso di furto, smarrimento o distruzione del bollettino di informazione INF 2, l'operatore può richiedere un duplicato del bollettino stesso all'ufficio doganale che lo ha vistato. Tale ufficio accoglie la richiesta qualora sia fornita la prova che non sono state ancora reimportate le merci di temporanea esportazione per le quali è stato chiesto il duplicato.

L'originale e le copie del bollettino di informazione rilasciato in tali circostanze devono recare una delle seguenti indicazioni:

«ES

“DUPLICADO”

CS

“DUPLIKÁT”

DA

“DUPLIKAT”

DE

“DUPLIKAT”

ET

“DUPLIKAAT”

EL

“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN

“DUPLICATE”

FR

“DUPLICATA”

IT

“DUPLICATO”

LV

“DUBLIKĀTS”

LT

“DUBLIKATAS”

HU

“MÁSODLAT”

MT

“DUPLIKAT”

NL

“DUPLICAAT”

PL

“DUPLIKAT”

PT

“SEGUNDA VIA”

SL

“DVOJNIK”

SK

“DUPLIKÁT”

FI

“KAKSOISKAPPALE”

SV

“DUPLIKAT”

TR

“İKİNCİ NÜSHADİR”».

Articolo 29

L'esenzione parziale dai dazi all'importazione per i prodotti compensatori da immettere in libera pratica è concessa, su richiesta, prendendo in considerazione le spese di perfezionamento come valore in dogana ai fini della determinazione dell'importo dei dazi.

Le autorità doganali rifiutano il calcolo dell'esenzione parziale dai dazi all'importazione ai sensi della presente disposizione qualora, prima dell'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori, si appuri che l'immissione in libera pratica ad un'aliquota di dazio pari a zero delle merci di temporanea esportazione che non sono originarie di una delle parti dell'unione doganale, ai sensi del titolo II, capitolo 2, sezione 1, del codice doganale comunitario e del titolo II, capitolo 2, sezione 1 del codice doganale turco aveva come unico obiettivo quello di beneficiare dell'esenzione parziale ai sensi della presente disposizione.

Le norme in materia di valore in dogana delle merci, stabilite dal codice doganale comunitario e dal codice doganale turco si applicano mutatis mutandis alle spese di perfezionamento che non tengono conto delle merci d'esportazione temporanea.

CAPO 3

Merci in reintroduzione

Articolo 30

1.   Le merci che, esportate da una parte dell'unione doganale, vengono reintrodotte nell'altra parte dell'unione doganale e immesse in libera pratica entro un periodo di tre anni, sono esentate dai dazi all'importazione, a richiesta dell'interessato.

Il termine di tre anni può essere superato per tenere conto di circostanze particolari.

2.   Se, anteriormente alla loro esportazione dal territorio doganale di una parte dell'unione doganale, le merci in reintroduzione erano state immesse in libera pratica con il beneficio di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo della loro utilizzazione per fini particolari, l'esenzione di cui al paragrafo 1 può essere accordata soltanto qualora esse siano reimportate per gli stessi fini.

Se dette merci non sono reimportate per gli stessi fini, l'importo dei dazi all'importazione cui esse sono soggette viene ridotto dell'importo eventualmente riscosso all'atto della prima immissione in libera pratica. Se quest'ultimo importo è superiore a quello risultante dall'immissione in libera pratica delle merci in reintroduzione, non viene concesso alcun rimborso.

3.   L'esenzione dai dazi all'importazione di cui al paragrafo 1 non è concessa per le merci esportate dal territorio doganale di una parte dell'unione doganale nell’ambito del regime del perfezionamento passivo, a meno che tali merci non si trovino nello stato in cui sono state esportate.

Articolo 31

L'esenzione dai dazi all'importazione di cui all'articolo 30 è concessa unicamente se le merci sono reimportate nello stato in cui sono state esportate.

Articolo 32

Gli articoli 30 e 31 si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti compensatori originariamente esportati o riesportati in regime di perfezionamento attivo.

L'importo dei dazi all'importazione dovuti per legge è determinato secondo le regole applicabili nell’ambito del regime di perfezionamento attivo, considerando la data di reintroduzione dei prodotti compensatori come data d'immissione in libera pratica.

Articolo 33

Le merci in reintroduzione beneficiano dell'esenzione dai dazi all'importazione anche quando costituiscono solo una frazione delle merci precedentemente esportate dall'altra parte dell'unione doganale.

Lo stesso dicasi quando consistono in parti o accessori che costituiscono elementi di macchine, strumenti, apparecchi o altri prodotti precedentemente esportati dall'altra parte dell'unione doganale.

Articolo 34

1.   In deroga all'articolo 31, sono ammesse al beneficio dell'esenzione dai dazi all'importazione le merci in reintroduzione che si trovano in una delle seguenti situazioni:

a)

merci che, dopo essere state esportate dall'altra parte dell'unione doganale, hanno subito unicamente trattamenti per essere mantenute in buono stato di conservazione o manipolazioni che ne hanno modificato unicamente la presentazione;

b)

merci che, dopo essere state esportate dall'altra parte dell'unione doganale, pur avendo subito trattamenti diversi da quelli necessari al loro mantenimento in buono stato di conservazione o manipolazioni diverse da quelle che ne modificano la presentazione, si sono rivelate difettose o inadatte all'uso cui erano destinate, sempre che sia soddisfatto uno dei seguenti requisiti:

abbiano subito trattamenti o manipolazioni esclusivamente per essere riparate o riattate,

si sia constatato che erano inadatte all'uso soltanto dopo l'inizio dei suddetti trattamenti o delle suddette manipolazioni.

2.   Qualora i trattamenti o le manipolazioni cui possono essere state sottoposte le merci in reintroduzione, ai sensi del paragrafo 1, lettera b), avessero avuto come conseguenza la riscossione dei dazi all'importazione, nel caso di merci vincolate al regime di perfezionamento passivo si applicano le norme di tassazione in vigore nell’ambito di detto regime.

Tuttavia, se l'operazione subita da una merce consiste in una riparazione o in un riattamento reso necessario da un evento imprevedibile verificatosi al di fuori di entrambe le parti dell'unione doganale, e comprovato con soddisfazione dell'autorità doganale, è accordata l'esenzione dai dazi all'importazione sempreché il valore della merce in reintroduzione non risulti maggiore, dopo tale trattamento, di quello che aveva al momento dell'esportazione dall'altra parte dell'unione doganale.

3.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, secondo comma:

a)

si intende per «riparazione o riattamento divenuta(o) necessaria(o)» qualsiasi intervento che consenta di ovviare ai difetti di funzionamento o ai danni materiali subiti da una merce nel periodo in cui si trova fuori da entrambe le parti dell'unione doganale e senza tale intervento essa non possa essere normalmente utilizzata per i fini cui è destinata;

b)

si ritiene che, a seguito dell'operazione subita, il valore di una merce in reintroduzione non sia diventato maggiore di quello che aveva al momento dell'esportazione dall'altra parte dell'unione doganale, qualora tale operazione resti nei limiti strettamente necessari affinché la merce possa essere ancora utilizzata nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'esportazione.

Qualora la riparazione o il riattamento della merce richieda l'incorporazione di pezzi di ricambio, tale inclusione va limitata ai pezzi strettamente necessari affinché la merce possa essere ancora utilizzata nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'esportazione.

Articolo 35

Su richiesta dell'interessato, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, l'autorità doganale rilascia un documento contenente gli elementi di informazione necessari ad identificare le merci qualora venissero reintrodotte nel territorio doganale di una parte dell'unione doganale.

Articolo 36

1.   Sono ammesse come merci in reintroduzione:

le merci per le quali viene presentato, a corredo della dichiarazione di immissione in libera pratica:

a)

l'esemplare della dichiarazione di esportazione consegnato all'esportatore dall'autorità doganale o copia di tale documento certificata conforme da detta autorità; oppure

b)

il bollettino d'informazione di cui all'articolo 37.

Quando l'autorità doganale dell'ufficio di reimportazione sia in grado di stabilire, con i mezzi di prova di cui dispone o che può esigere dall'interessato, che le merci dichiarate per la libera pratica sono merci inizialmente esportate dall'altra parte dell'unione doganale e che, al momento dell'esportazione, queste soddisfacevano le condizioni necessarie per essere ammesse come merci in reintroduzione, i documenti di cui alle lettere a) e b) non sono richiesti,

le merci scortate da un carnet ATA emesso nell'altra parte dell'unione doganale.

Queste merci possono essere ammesse come merci in reintroduzione nei limiti stabiliti dall'articolo 30, anche quando il termine di validità del carnet ATA sia scaduto.

In tutti i casi, devono essere espletate le seguenti formalità:

verifica degli elementi d'informazione contenuti nelle caselle da A a G del tagliando per la reimportazione,

compilazione della matrice e della casella H del foglio di reimportazione,

ritenuta del tagliando di reimportazione.

2.   Il paragrafo 1, primo trattino, non si applica alla circolazione internazionale degli imballaggi, dei mezzi di trasporto o di talune merci ammesse a un regime doganale particolare quando disposizioni autonome o convenzionali prevedano, in tali circostanze, la dispensa dai documenti doganali.

Esso non si applica neppure quando le merci possano essere dichiarate verbalmente o con altro atto per l'immissione in libera pratica.

3.   Ove lo ritenga necessario, l'autorità doganale dell'ufficio doganale di reimportazione può chiedere all'interessato di presentare ulteriori elementi di prova, particolarmente ai fini dell'identificazione delle merci in reintroduzione.

Articolo 37

Il bollettino di informazione INF 3 è redatto in un originale e due copie, su formulari conformi ai modelli riportati nell’allegato 110 delle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, quando è rilasciato nella Comunità, e ai modelli riportati mutatis mutandis nel codice doganale turco sulla base di tale allegato, quando è rilasciato in Turchia. I formulari devono essere compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità o in turco.

Articolo 38

1.   Il bollettino di informazione INF 3 è rilasciato, a richiesta dell'esportatore, dall'autorità doganale dell'ufficio d'esportazione all'atto dell'espletamento delle formalità di esportazione delle merci cui si riferisce, quando lo stesso esportatore dichiari che esiste la probabilità che tali merci vengano reintrodotte attraverso un ufficio doganale dell'altra parte dell'unione doganale.

2.   Il bollettino INF 3 può anche essere rilasciato, su domanda dell'esportatore, dall'autorità doganale dell'ufficio di esportazione dopo l'espletamento delle formalità di esportazione delle merci cui si riferisce quando essa possa accertare, sulla base delle informazioni di cui dispone, che i dati figuranti nella domanda dell'esportatore corrispondono alle merci esportate.

Articolo 39

1.   Il bollettino INF 3 deve contenere tutti gli elementi d'informazione stabiliti dall'autorità doganale per identificare le merci esportate.

2.   Quando si prevede che le merci esportate rientreranno nell'altra parte dell'unione doganale o in entrambe le parti dell'unione doganale attraverso vari uffici doganali diversi dall'ufficio doganale di esportazione, l'esportatore può chiedere il rilascio di più bollettini di informazione INF 3 a concorrenza della quantità totale delle merci esportate.

Inoltre, l'esportatore può chiedere all'autorità doganale che l'ha rilasciato la sostituzione di un bollettino INF 3 con più bollettini INF 3 a concorrenza della quantità totale delle merci indicate nel bollettino INF 3 inizialmente rilasciato.

L'esportatore può altresì chiedere il rilascio di un bollettino INF 3 per una parte soltanto delle merci esportate.

Articolo 40

L'originale e una copia del bollettino di informazione INF 3 sono consegnati all'esportatore per essere presentati all'ufficio doganale di reimportazione. La seconda copia è archiviata dall'autorità doganale che l'ha rilasciata.

Articolo 41

L'ufficio doganale di reimportazione indica sull'originale e sulla copia del bollettino INF 3 la quantità di merci in reintroduzione che beneficiano dell'esenzione dai dazi all'importazione, conserva l'originale e trasmette all'autorità doganale che l'ha rilasciato la copia del bollettino corredata del numero di riferimento e della data della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Tale autorità verifica la corrispondenza della predetta copia con quella in suo possesso e la ripone nei suoi archivi.

Articolo 42

In caso di furto, perdita o distruzione dell'originale del bollettino INF 3, l'interessato può chiedere un duplicato all'autorità doganale che l'ha rilasciato. Questa soddisfa tale richiesta se le circostanze lo giustificano. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

«ES

“DUPLICADO”

CS

“DUPLIKÁT”

DA

“DUPLIKAT”

DE

“DUPLIKAT”

ET

“DUPLIKAAT”

EL

“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN

“DUPLICATE”

FR

“DUPLICATA”

IT

“DUPLICATO”

LV

“DUBLIKĀTS”

LT

“DUBLIKATAS”

HU

“MÁSODLAT”

MT

“DUPLIKAT”

NL

“DUPLICAAT”

PL

“DUPLIKAT”

PT

“SEGUNDA VIA”

SL

“DVOJNIK”

SK

“DUPLIKÁT”

FI

“KAKSOISKAPPALE”

SV

“DUPLIKAT”

TR

“İKİNCİ NÜSHADİR”».

L'autorità doganale annota sulla copia del bollettino INF 3 in suo possesso che è stato rilasciato un duplicato.

Articolo 43

1.   L'autorità doganale dell'ufficio di esportazione trasmette all'autorità doganale dell'ufficio di reimportazione, a richiesta di questa, tutte le informazioni di cui dispone per accertare se le merci soddisfano alle condizioni stabilite per essere ammesse al beneficio delle disposizioni del presente capitolo.

2.   Il bollettino INF 3 può essere utilizzato per la domanda e la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

CAPO 4

Determinazione delle prove di origine preferenziale in parti dell'unione doganale

Articolo 44

Il presente capitolo fissa le norme intese a facilitare:

a)

il rilascio dei certificati di circolazione EUR. 1 o EUR-MED e la compilazione di dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED, in applicazione di regimi commerciali preferenziali, conclusi tanto dalla Comunità quanto dalla Turchia con paesi, gruppi di paesi o territori, che prevedono un sistema di cumulo dell'origine basato sull'applicazione di norme in materia di origine identiche e sul divieto di concedere eventuali rimborsi o sospensioni dei dazi doganali;

b)

la cooperazione amministrativa tra le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e della Turchia a tal fine.

Articolo 45

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, lettera a), i fornitori di merci in libera pratica nell’unione doganale, destinate ad essere consegnate tra le due parti dell'unione doganale, forniscono una dichiarazione, di seguito denominata «dichiarazione dello speditore», relativa al carattere originario delle merci fornite sotto il profilo del rispetto delle norme in materia d'origine previste dal regime commerciale preferenziale in questione.

2.   La dichiarazione dello speditore è utilizzata dagli esportatori come elemento di prova, in particolare per le domande di rilascio di certificati di circolazione EUR. 1 o EUR-MED, o come base per la compilazione di dichiarazioni su fattura o di dichiarazioni su fattura EUR-MED.

Articolo 46

Esclusi i casi di cui all'articolo 47, il fornitore fornisce una dichiarazione separata per ciascuna spedizione di merci.

La dichiarazione è contenuta nella fattura commerciale relativa a detta spedizione oppure in un bollettino di consegna o in un qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in modo sufficientemente particolareggiato per consentirne l'identificazione.

La dichiarazione può essere fornita in qualsiasi momento, anche dopo la consegna delle merci.

Articolo 47

1.   Il fornitore che invia regolarmente a un determinato acquirente merci di cui si prevede che il carattere originario resti costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un'unica dichiarazione che copre invii successivi di dette merci, di seguito denominata «dichiarazione a lungo termine dello speditore». La dichiarazione a lungo termine dello speditore può essere emessa con riferimento ad un periodo non superiore ad un anno dalla sua emissione.

2.   La dichiarazione a lungo termine dello speditore può essere emessa con effetto retroattivo. In tali casi essa non può riferirsi ad un periodo superiore ad un anno dalla data di decorrenza della sua efficacia.

3.   Quando la dichiarazione a lungo termine dello speditore non è più valida in relazione alle merci fornite, il fornitore ne informa immediatamente l'acquirente.

Articolo 48

1.   La dichiarazione dello speditore deve essere presentata nella forma prevista all'allegato V oppure all'allegato VI se si tratta di una dichiarazione a lungo termine.

2.   La dichiarazione dello speditore reca la firma autografa originale dello speditore e può essere redatta su formulari prestampati. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione dello speditore sono approntate mediante elaboratore elettronico, la dichiarazione dello speditore può non essere firmata in forma autografa, purché il fornitore rilasci al cliente un impegno scritto in cui assume la piena responsabilità per ogni dichiarazione dello speditore che lo identifichi come se fosse firmata in forma autografa.

Articolo 49

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, punto b), le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e della Turchia si prestano reciproca assistenza nel controllo dell'esattezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni dello speditore.

2.   Per verificare l'esattezza o l'autenticità di una dichiarazione dello speditore, le autorità doganali dello Stato in cui la prova del carattere originario è stata rilasciata o redatta possono invitare l'esportatore a richiedere al fornitore un certificato d'informazione INF 4. Il certificato d’informazione INF 4 è redatto su formulari conformi al modello riportato nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio (7), quando è rilasciato nella Comunità e al modello riportato, mutatis mutandis, nel codice doganale turco sulla base di tale allegato, quando è rilasciato in Turchia. Il formulario deve essere compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità o in turco. Le autorità doganali dello Stato che deve fornire o ricevere le informazioni possono richiedere una traduzione dei documenti presentati nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato stesso.

3.   Il certificato d'informazione INF 4 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato in cui il fornitore è stabilito. Dette autorità hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità dello speditore o a qualsiasi altro controllo ritenuto necessario.

4.   Le autorità doganali dello Stato in cui il fornitore è stabilito rilasciano il certificato d'informazione INF 4 entro tre mesi dal ricevimento della domanda presentata loro dal fornitore, indicando se la dichiarazione fornita dallo stesso è corretta.

5.   Una volta compilato, il certificato è consegnato al fornitore il quale lo invia all'esportatore che a sua volta lo trasmette all'autorità doganale dello Stato in cui la prova del carattere originario è stata rilasciata o redatta.

Articolo 50

1.   Il fornitore che compila una dichiarazione dello speditore conserva tutte le prove documentali che attestano l'esattezza della dichiarazione per almeno tre anni.

2.   L'autorità doganale alla quale è stata presentata una domanda per il rilascio di un certificato d'informazione INF 4 conserva la domanda su formulario per almeno tre anni.

Articolo 51

1.   Se un esportatore non è in grado di presentare un certificato d'informazione INF 4 entro quattro mesi dalla richiesta delle autorità doganali dello Stato in cui la prova del carattere originario è stata rilasciata o redatta, dette autorità possono chiedere direttamente alle autorità doganali dello Stato in cui il fornitore è stabilito di confermare il carattere originario dei prodotti di cui trattasi sotto il profilo del rispetto delle norme in materia d'origine previste dal regime commerciale preferenziale in questione.

2.   Ai fini del paragrafo 1, le autorità doganali che chiedono il controllo inviano alle autorità doganali dello Stato in cui il fornitore è stabilito tutte le informazioni di cui dispongono, indicando i motivi di sostanza o di forma che giustificano la loro inchiesta.

A sostegno della loro domanda, esse forniscono tutti i documenti o le informazioni che è stato possibile raccogliere e che fanno ritenere inesatta la dichiarazione dello speditore.

3.   Nell'effettuare il controllo, le autorità doganali dello Stato in cui il fornitore è stabilito possono richiedere ogni prova, effettuare ogni ispezione sulla contabilità del produttore o eseguire ogni altra verifica ritenuta opportuna.

4.   Tramite il certificato d'informazione INF 4, i risultati del controllo vengono comunicati senza indugio alle autorità doganali che l'hanno chiesto.

5.   In assenza di risposta entro cinque mesi dalla data della domanda di controllo o se la risposta non contiene informazioni sufficienti per comprovare l'origine effettiva dei prodotti, le autorità doganali dello Stato in cui la prova del carattere originario è stata rilasciata o redatta annullano tale prova in base ai documenti in questione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52

Le decisioni n. 1/1999, n. 1/2000 e n. 1/2001 sono abrogate. I riferimenti relativi a disposizioni delle decisioni abrogate s'intendono relativi alle corrispondenti disposizioni della presente decisione. Le dichiarazioni dello speditore, incluse le dichiarazioni a lungo termine, presentate prima dell'entrata in vigore della presente decisione, restano valide.

Le dichiarazioni dello speditore conformi ai modelli di cui alla decisione n. 1/1999 possono essere redatte ancora per un periodo di dodici mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, tranne laddove sono utilizzate dagli esportatori come elementi di prova a sostegno di domande per il rilascio di certificati di circolazione EUR-MED, o come base per la compilazione di dichiarazioni su fattura EUR-MED.

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.

Fatto ad Ankara, addì 26 settembre 2006.

Per il Comitato di cooperazione doganale

Il presidente

P. FAUCHERAND


(1)  GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1.

(2)  GU L 98 del 7.4.2001, pag. 31. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 1/2003 (GU L 28 del 4.2.2003, pag. 51).

(3)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).

(4)  GU L 204 del 4.8.1999, pag. 43.

(5)  GU L 211 del 22.8.2000, pag. 16.

(6)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

(7)  Regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio, dell’11 giugno 2001, sulle procedure destinate a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1, la compilazione delle dichiarazioni su fattura e dei formulari EUR.2 e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi e che abroga il regolamento (CEE) n. 3351/83 (GU L 165 del 21.6.2001, pag. 1. Allegato V del regolamento come rettificato nella GU L 170 del 29.6.2002, pag. 88).


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

NOTA ESPLICATIVA PER IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

I.   Regole da osservare per la compilazione del certificato di circolazione

1.

Il certificato di circolazione A.TR deve essere redatto secondo le disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 1.

2.

Il certificato di circolazione A.TR non deve presentare cancellature o alterazioni. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica deve portare l'approvazione di chi ha compilato il certificato nonché il visto delle autorità doganali.

La descrizione dei prodotti deve essere redatta nell'apposita casella senza lasciare spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga della descrizione e si deve sbarrare la parte non riempita.

II.   Indicazioni relative alle diverse caselle

1.

Indicare il nome, o la ragione sociale, e l'indirizzo completi della persona o della società interessata.

2.

Indicare, eventualmente, il numero del documento di trasporto.

3.

Indicare, eventualmente, il nome (o la ragione sociale) e l'indirizzo completi della/e persona/e o della/e società cui le merci devono essere consegnate.

5.

Indicare il nome del paese dal quale le merci sono esportate.

6.

Indicare il nome del paese interessato.

9.

Indicare il numero d'ordine dell'articolo in causa in rapporto al numero totale degli articoli ripresi sul certificato.

10.

Indicare le marche, i numeri, la quantità e la natura dei colli così come la denominazione commerciale usuale delle merci.

11.

Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi o altra unità di misura (ettolitri, metri cubi, ecc.), delle merci descritte nella corrispondente casella 10.

12.

Da completare da parte dell'autorità competente. Indicare, eventualmente, le informazioni relative al documento di esportazione (modello e numero del documento, nome dell'ufficio doganale e del paese di rilascio).

13.

Indicare il luogo e la data e completare con la firma e il nome dell'esportatore.


ALLEGATO III

Timbro speciale di cui all’articolo 11, paragrafo 5

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ALLEGATO IV

Etichetta gialla di cui all'articolo 21

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ALLEGATO V

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ALLEGATO VI

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26.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 265/39


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2006

sull’efficacia dei prodotti per la protezione solare e sulle relative indicazioni

[notificata con il numero C(2006) 4089]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/647/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I prodotti per la protezione solare sono da considerare prodotti cosmetici a termini dell’articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1).

(2)

A norma dell’articolo 2, secondo comma, della direttiva 76/768/CEE i prodotti cosmetici immessi sul mercato comunitario non devono causare danni alla salute umana se applicati in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenuto conto in particolare della presentazione del prodotto, dell’etichettatura e delle eventuali istruzioni per l’uso.

(3)

L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 76/768/CEE impone inoltre agli Stati membri di adottare tutte le disposizioni idonee affinché in sede di etichettatura, di presentazione alla vendita e di pubblicità dei cosmetici non venga fatto uso di diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o non, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche che non possiedono.

(4)

A norma dell’articolo 7 bis della direttiva 76/768/CEE il fabbricante, il suo mandatario o la persona per conto della quale un prodotto cosmetico viene fabbricato, oppure il responsabile dell’immissione sul mercato comunitario di un prodotto cosmetico importato tiene a immediata disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, a fini di controllo, le informazioni relative alle prove degli effetti attribuiti al prodotto cosmetico qualora la natura degli effetti o del prodotto lo giustifichi.

(5)

Al fine di contribuire a un livello elevato di tutela della salute, è opportuno fornire orientamenti sulle implicazioni dell’articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 76/768/CEE per le indicazioni relative all’efficacia dei prodotti per la protezione solare.

(6)

Benché l’industria abbia già compiuto alcuni sforzi al riguardo, occorre definire esempi di indicazioni da non utilizzare in relazione ai prodotti per la protezione solare, di precauzioni da adottare e di istruzioni d’uso da raccomandare per alcune delle caratteristiche indicate.

(7)

È opportuno inoltre affrontare altri aspetti riguardanti le indicazioni dei prodotti per la protezione solare e l’efficacia dei prodotti in questione, segnatamente l’efficacia minima per assicurare un livello elevato di tutela della salute pubblica e le modalità per garantire che l’etichettatura di detti prodotti risulti semplice e comprensibile, e possa essere di aiuto al consumatore nella scelta del prodotto adeguato.

(8)

I raggi solari sono composti, fra l’altro, da raggi ultravioletti B, con lunghezze d’onda più corte («raggi UVB»), e da raggi ultravioletti A, con lunghezze d’onda maggiori («raggi UVA»). L’infiammazione della pelle («scottatura solare») e il conseguente arrossamento della pelle («eritema») sono causati principalmente dai raggi UVB. Sebbene i raggi UVB costituiscano il principale fattore di rischio di cancro, non va trascurato il rischio rappresentato dai raggi UVA. I raggi UVA causano inoltre un invecchiamento prematuro della pelle. Le ricerche indicano anche che un’eccessiva esposizione ai raggi UVB e ai raggi UVA influisce sul sistema immunitario del corpo.

(9)

I prodotti per la protezione solare possono risultare efficaci nel prevenire le scottature. I dati scientifici indicano inoltre che i prodotti per la protezione solare possono prevenire i danni derivati dal fotoinvecchiamento e proteggere dalla foto-immunosoppressione indotta. Studi epidemiologici indicano che l’uso di prodotti per la protezione solare può prevenire alcuni tipi di carcinoma della pelle.

(10)

Per avere queste caratteristiche preventive i prodotti per la protezione solare devono proteggere tanto dai raggi UVB quanto da quelli UVA. Benché il fattore di protezione solare si riferisca unicamente alla protezione dai raggi che causano l’eritema, vale a dire principalmente dai raggi UVB, i prodotti per la protezione solare dovrebbero pertanto garantire una protezione dai raggi UVB non meno che UVA.

(11)

Anche i prodotti per la protezione solare che risultano assai efficaci e che proteggono tanto dai raggi UVB quanto da quelli UVA non sono in grado di garantire una protezione totale dai rischi per la salute derivanti dai raggi UV. Nessun prodotto per la protezione solare riesce a filtrare la totalità dei raggi ultravioletti (UV). A tutt’oggi, inoltre, non sono state fornite prove scientifiche definitive del fatto che l’uso dei prodotti per la protezione solare prevenga l’insorgere di melanomi. I prodotti per la protezione solare non dovrebbero pertanto affermare o dare l’impressione di garantire una protezione totale dai rischi derivanti da un’eccessiva esposizione ai raggi UV.

(12)

Questo è vero in particolare per l’esposizione al sole di neonati e di bambini piccoli. Poiché l’esposizione al sole durante l’infanzia è un fattore importante per lo sviluppo del cancro della pelle in età più avanzata, è opportuno che i prodotti per la protezione solare non diano l’impressione di garantire una protezione sufficiente per neonati e bambini piccoli.

(13)

Con opportune avvertenze occorre evitare che le caratteristiche dei prodotti in ordine alla protezione solare formino oggetto di una errata percezione.

(14)

Basandosi su diversi studi, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell’Organizzazione mondiale della sanità ha sottolineato l’importanza di applicare correttamente i prodotti per la protezione solare al fine di conseguire l’efficacia del fattore di protezione solare indicato. In particolare, è fondamentale rinnovare con frequenza l’applicazione di detti prodotti. Per raggiungere il livello di protezione indicato dal fattore di protezione solare, i prodotti devono inoltre essere applicati in quantitativi analoghi a quelli utilizzati in sede di prova, vale a dire 2 mg/cm2, pari a 6 cucchiaini da tè di lozione (36 grammi circa) per il corpo di un adulto medio. Tale quantitativo è superiore a quello solitamente applicato dai consumatori. L’applicazione di un quantitativo inferiore di prodotto riduce in misura rilevante la protezione. Ad esempio, dimezzare il quantitativo di prodotto applicato può ridurre da due a tre volte la protezione offerta

(15)

Per garantire un livello elevato di tutela della salute pubblica, i prodotti per la protezione solare dovrebbero essere sufficientemente efficaci nei confronti dei raggi UVB e UVA. A tal fine dovrebbero garantire una protezione minima dai raggi UVB e da quelli UVA. Un fattore di protezione solare maggiormente elevato (cioè essenzialmente contro i raggi UVB) dovrebbe comportare anche un aumento della protezione dai raggi UVA. La protezione dai raggi UVA dovrebbe pertanto mantenere una correlazione con la protezione dai raggi UVB. Dati scientifici indicano che è possibile prevenire e ridurre alcuni danni biologici alla pelle, ove la proporzione del fattore di protezione misurato con il metodo PPD, persistent pigment darkening (riguardante principalmente i raggi UVA), sia pari ad almeno 1/3 del fattore misurato con il metodo di prova del fattore di protezione solare (riguardante principalmente i raggi UVB). Per garantire un’ampia protezione i dermatologi raccomandano inoltre una lunghezza d’onda critica di almeno 370 nm.

(16)

Al fine di garantire la riproducibilità e la comparabilità della protezione minima raccomandata nei confronti dei raggi UVB, è opportuno utilizzare l’International Sun Protection Factor Test Method 2006 (metodo internazionale di prova del fattore di protezione solare) quale aggiornato nel 2006 dall’industria europea, giapponese, statunitense e sudafricana. Per valutare la protezione minima dai raggi UVA, occorre utilizzare il metodo PPD, quale applicato dall’industria giapponese e modificato dall’agenzia sanitaria francese Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé — Afssaps nonché la prova della lunghezza d’onda critica. Questi metodi di prova sono stati presentati al Comitato europeo di normazione (CEN) affinché vengano elaborate norme europee in materia (2).

(17)

Sebbene tali metodi di prova vadano utilizzati come metodi di riferimento, occorre dare la preferenza a metodi di prova in vitro con risultati equivalenti, giacché i metodi in vivo destano preoccupazioni dal punto di vista etico. È opportuno che l’industria si adoperi maggiormente per sviluppare metodi di prova in vitro per la protezione dai raggi UVB e UVA.

(18)

Le indicazioni relative all’efficacia dei prodotti per la protezione solare dovrebbero essere semplici e pertinenti e fondarsi su criteri identici onde aiutare il consumatore a confrontare e a scegliere il prodotto giusto per una data esposizione e per un determinato tipo di pelle.

(19)

È necessario soprattutto disporre di indicazioni uniformi sulla protezione dagli UVA per facilitare al consumatore la scelta di un prodotto che protegga dai raggi sia UVB che UVA.

(20)

La molteplicità di numeri utilizzati sulle etichette per indicare il fattore di protezione non contribuisce all’obiettivo di fornire indicazioni semplici e pertinenti. L’aumento di protezione da un numero al successivo è trascurabile, soprattutto nella fascia di fattori più elevata. La protezione, inoltre, aumenta in maniera lineare solo per quanto riguarda le scottature, vale a dire un prodotto con un fattore di protezione 30 protegge dalle scottature due volte di più di un prodotto con un fattore di protezione 15. Un prodotto con un fattore di protezione 15 assorbe tuttavia il 93 % dei raggi UVB, mentre un prodotto con un fattore di protezione 30 ne assorbe il 97 %. Infine, i fattori di protezione superiori a 50 non accrescono sostanzialmente la protezione dai raggi UV. La gamma dei fattori di protezione solare indicati sulle etichette può quindi essere ridotta senza limitare la possibilità del consumatore di scegliere fra protezioni diversamente efficaci.

(21)

L’etichettatura a partire da una di quattro categorie (protezione «bassa», «media», alta e «molto alta») permette di fornire indicazioni più semplici e pertinenti sull’efficacia dei prodotti per la protezione solare rispetto a una varietà di numeri diversi. La categoria dovrebbe pertanto figurare sull’etichetta in maniera altrettanto visibile del fattore di protezione solare.

(22)

I consumatori dovrebbero essere informati dei rischi derivanti da un’eccessiva esposizione al sole. I consumatori hanno inoltre bisogno di orientamenti sull’efficacia del prodotto solare confacente, che tengano conto del grado di esposizione solare e del tipo di pelle,

RACCOMANDA:

SEZIONE 1

OGGETTO E DEFINIZIONI

1)

La presente raccomandazione fornisce orientamenti sugli aspetti seguenti:

a)

nella sezione 2, sull’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 76/768/CEE con riferimenti ad alcune caratteristiche dei prodotti per la protezione solare e alle indicazioni relative alla loro efficacia;

b)

nelle sezioni 3, 4 e 5 sull’efficacia minima dei prodotti per la protezione solare tale da garantire un livello elevato di protezione dai raggi UVB e UVA, nonché su un’etichettatura semplice e comprensibile di detti prodotti al fine di agevolare la scelta del prodotto appropriato per il consumatore.

2)

Ai fini della presente raccomandazione valgono le definizioni seguenti:

a)

«prodotto per la protezione solare»: qualsiasi preparato (quale crema, olio, gel, spray) destinato a essere posto in contatto con la pelle umana, al fine esclusivo o principale di proteggerla dai raggi UV assorbendoli, disperdendoli o mediante rifrazione;

b)

«indicazione»: qualsiasi dichiarazione sulle caratteristiche di un prodotto per la protezione solare in forma di diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o non, utilizzati in sede di etichettatura, presentazione alla vendita e pubblicità dei prodotti per la protezione solare;

c)

«raggi UVB»: radiazione solare nello spettro 290-320 nm;

d)

«raggi UVA»: radiazione solare nello spettro 320-400 nm;

e)

«lunghezza d’onda critica»: la lunghezza d’onda per cui la sezione sotto la curva di densità ottica integrata che inizia a 290 nm è pari al 90 % della sezione integrata fra 290 e 400 nm;

f)

«dose minima eritemica»: la quantità di energia necessaria perché si produca una reazione eritemica;

g)

«fattore di protezione solare»: il rapporto fra la dose minima eritemica sulla pelle protetta da un prodotto per la protezione solare e la dose minima eritemica sulla stessa pelle non protetta;

h)

«fattore di protezione UVA»: il rapporto fra la dose minima UVA necessaria per indurre una pigmentazione persistente della pelle protetta da un prodotto per la protezione solare e la dose minima UVA necessaria per indurre la pigmentazione minima sulla stessa pelle non protetta.

SEZIONE 2

PROTEZIONE UVA/UVB, INDICAZIONI, PRECAUZIONI D’IMPIEGO, ISTRUZIONI PER L’USO

3)

Nell’applicare l’articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 76/768/CEE, occorre tenere conto delle caratteristiche e delle indicazioni di cui ai seguenti punti da 4 a 8.

4)

I prodotti per la protezione solare dovrebbero proteggere dai raggi UVB non meno che UVA.

5)

Non dovrebbero essere utilizzate indicazioni che lasciano supporre le seguenti caratteristiche:

a)

una protezione del 100 % dai raggi UV (del genere «schermo totale» o «protezione totale»);

b)

il fatto che in nessun caso sia necessario riapplicare il prodotto (del genere «prevenzione per tutto il giorno»).

6)

I prodotti per la protezione solare dovrebbero recare avvertenze indicanti che non proteggono al 100 % e consigli sulle precauzioni da adottare in aggiunta al loro impiego. Sono ammesse avvertenze quali:

a)

«Non rimanere esposti al sole troppo a lungo anche se si utilizza un prodotto per la protezione solare»;

b)

«Tenere i neonati e i bambini piccoli lontani dalla luce diretta del sole»;

c)

«Un’esposizione eccessiva al sole costituisce un grave rischio per la salute».

7)

I prodotti per la protezione solare dovrebbero recare istruzioni d’uso tali da permettere il reale conseguimento dell’efficacia indicata. Essi possono recare istruzioni quali:

a)

«Applicare il prodotto per la protezione solare prima dell’esposizione»;

b)

«Riapplicare con frequenza per mantenere la protezione, soprattutto dopo aver traspirato o dopo essersi bagnati o asciugati».

8)

I prodotti per la protezione solare dovrebbero recare istruzioni d’uso tali da garantire che sulla pelle venga applicato un quantitativo di prodotto sufficiente per conseguire l’efficacia indicata. A tal fine si può, ad esempio, indicare il quantitativo richiesto con un pittogramma, un’illustrazione o una misura. I prodotti per la protezione solare dovrebbero recare una spiegazione dei rischi derivanti dall’applicazione di un quantitativo ridotto di prodotto, come «Attenzione: riducendo tale quantitativo il livello di protezione diminuisce notevolmente».

SEZIONE 3

EFFICACIA MINIMA

9)

I prodotti per la protezione solare dovrebbero garantire un grado minimo di protezione dai raggi UVB e UVA. Il grado di protezione dovrebbe essere misurato utilizzando metodi di prova normalizzati e riproducibili, oltre a tener conto della fotodegradazione. È opportuno dare la preferenza a metodi di prova in vitro.

10)

Il grado minimo di protezione garantito dai prodotti per la protezione solare dovrebbe essere il seguente:

a)

una protezione dagli UVB con un fattore di protezione solare 6 quale ottenuto applicando l’International Sun Protection Factor Test Method (2006) o un grado equivalente di protezione ottenuto con un metodo in vitro;

b)

una protezione dagli UVA con un fattore di protezione UVA pari a 1/3 del fattore di protezione solare, ottenuto applicando il metodo PPD quale modificato dall’agenzia sanitaria francese Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé — Afssaps o un grado equivalente di protezione ottenuto con un metodo in vitro;

c)

una lunghezza d’onda critica di 370 nm quale ottenuta applicando il metodo di prova della lunghezza d’onda critica.

SEZIONE 4

INDICAZIONI D’EFFICACIA SEMPLICI E PERTINENTI

11)

Le indicazioni sull’efficacia dei prodotti per la protezione solare dovrebbero essere semplici, chiare e pertinenti e basarsi su criteri normalizzati e riproducibili.

12)

Le indicazioni sulla protezione UVB e UVA dovrebbero figurare solo se la protezione è pari o superiore ai livelli di cui al punto 10.

13)

L’efficacia dei prodotti per la protezione solare dovrebbe essere indicata sull’etichetta mediante categorie quali «bassa», «media», «alta» e «molto alta». Ogni categoria dovrebbe equivalere a un grado normalizzato di protezione contro i raggi UVB e UVA.

14)

La molteplicità di numeri utilizzati sulle etichette per indicare i fattori di protezione solare dovrebbe essere ridotta per agevolare il confronto fra i diversi prodotti senza limitare la scelta del consumatore. Si raccomanda la seguente gamma di fattori di protezione solare per ogni categoria e la relativa etichettatura:

Categoria indicata sull’etichetta

Fattore di protezione solare indicato sull’etichetta

Fattore di protezione solare misurato [conformemente ai principi raccomandati al punto 10, lettera a)]

Fattore minimo raccomandato di protezione UVA [misurato conformemente ai principi raccomandati al punto 10, lettera b)]

Lunghezza d’onda critica minima raccomandata [misurata conformemente ai principi raccomandati al punto 10, lettera c)]

«Protezione bassa»

«6»

6-9,9

1/3 del fattore di protezione solare indicato sull’etichetta

370 nm

«10»

10-14,9

«Protezione media»

«15»

15-19,9

«20»

20-24,9

«25»

25-29,9

«Protezione alta»

«30»

30-49,9

«50»

50-59,9

«Protezione molto alta»

«50 +»

60 ≤

15)

La categoria dei prodotti per la protezione solare dovrebbe essere indicata sull’etichetta in maniera altrettanto visibile che il fattore di protezione solare.

SEZIONE 5

INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE

16)

I consumatori dovrebbero essere informati dei rischi legati a un’esposizione eccessiva ai raggi UV e della categoria di prodotti per la protezione solare richiesta per un certo grado di esposizione al sole e per un determinato tipo di pelle. Tale obiettivo può essere realizzato, ad esempio, mediante informazioni su siti Web nazionali, opuscoli o comunicati stampa.

SEZIONE 6

DESTINATARI

17)

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/65/CE della Commissione (GU L 198 del 20.7.2006, pag. 11).

(2)  Mandato di normazione attribuito al CEN sui metodi per valutare l’efficacia dei prodotti per la protezione solare, mandato M/389, 12 luglio 2006.