ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 264

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
25 settembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne e recante abrogazione della direttiva 80/1119/CEE del Consiglio

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1366/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 relativamente all'anno di riferimento per l'assegnazione delle quote di idroclorofluorocarburi per quanto riguarda gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004

12

 

*

Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale

13

 

*

Direttiva 2006/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci ( 1 )

20

 

*

Direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale ( 1 )

32

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

25.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 264/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1365/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 settembre 2006

relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne e recante abrogazione della direttiva 80/1119/CEE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Le vie navigabili interne rappresentano una componente importante delle reti di trasporto della Comunità e la promozione dei trasporti per vie d’acqua interne costituisce uno degli obiettivi della politica comune dei trasporti, per ragioni sia di efficienza economica sia di riduzione dei consumi energetici e dell’impatto dei trasporti sull’ambiente, come specificato nel Libro bianco della Commissione: «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte».

(2)

La Commissione necessita di statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne allo scopo di monitorare e di sviluppare la politica comune dei trasporti nonché gli aspetti riguardanti i trasporti delle politiche concernenti le regioni e le reti transeuropee.

(3)

Statistiche sui trasporti per vie d’acqua interne sono state elaborate in forza della direttiva 80/1119/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1980, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci per via navigabile interna (2), la quale non soddisfa più le odierne necessità in tale settore. Si rende pertanto opportuno sostituire tale direttiva con un nuovo strumento che ne estenda il campo di applicazione e ne accresca l’efficacia.

(4)

Di conseguenza è opportuno abrogare la direttiva 80/1119/CEE.

(5)

È opportuno che le statistiche comunitarie riguardanti tutti i modi di trasporto siano elaborate con riferimento a concetti e a norme comuni, nell'intento di ottenere la massima comparabilità possibile tra i diversi modi di trasporto.

(6)

I trasporti di merci per vie navigabili interne non sono presenti in tutti gli Stati membri, per cui gli effetti del presente regolamento sono limitati agli Stati membri in cui esiste questo modo di trasporto.

(7)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ovvero la creazione di norme statistiche comuni che possano consentire la produzione di dati armonizzati, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(8)

Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (3) costituisce un quadro di riferimento per le disposizioni stabilite dal presente regolamento.

(9)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(10)

Il comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (5) è stato consultato conformemente all'articolo 3 di tale decisione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa norme comuni ai fini della produzione di statistiche comunitarie relative ai trasporti per vie navigabili interne.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati relativi ai trasporti per vie navigabili interne sul proprio territorio nazionale.

2.   Gli Stati membri in cui il volume totale delle merci trasportate annualmente su vie navigabili interne in qualità di trasporti nazionali, internazionali o in transito è superiore a un milione di tonnellate trasmettono i dati di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

3.   In deroga a quanto previsto al paragrafo 2, gli Stati membri in cui non si registrano trasporti internazionali su vie navigabili interne o trasporti su vie navigabili interne in transito, ma il cui volume totale delle merci trasportate annualmente per vie d’acqua interne in qualità di trasporti nazionali è superiore a un milione di tonnellate, trasmettono esclusivamente i dati di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

4.   Il presente regolamento non si applica:

a)

ai trasporti di merci effettuati da natanti di meno di 50 tonnellate di portata lorda;

b)

ai natanti utilizzati prevalentemente per il trasporto di passeggeri;

c)

ai natanti utilizzati come traghetti;

d)

ai natanti utilizzati esclusivamente per scopi non commerciali dalle amministrazioni portuali o dai poteri pubblici;

e)

ai natanti utilizzati esclusivamente per il rifornimento di combustibile o per il deposito;

f)

ai natanti non adibiti al trasporto di merci, quali i battelli da pesca, le draghe, i laboratori galleggianti, le case battello e le imbarcazioni da diporto.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a)

«via navigabile interna»: uno specchio d’acqua, che non costituisce parte del mare, sul quale possono navigare imbarcazioni di portata lorda non inferiore a 50 tonnellate in condizioni di carico normale; con tale termine si intendono sia i fiumi e i laghi navigabili sia i canali navigabili;

b)

«imbarcazione per la navigazione interna»: il natante destinato al trasporto di merci o al trasporto pubblico di passeggeri su vie navigabili interne;

c)

«nazionalità dell'imbarcazione»: il paese d'immatricolazione dell'imbarcazione per la navigazione interna.

Articolo 4

Rilevazione dei dati

1.   I dati sono rilevati conformemente alle tabelle di cui agli allegati da A a D.

2.   Nel caso menzionato all’articolo 2, paragrafo 3, i dati sono rilevati conformemente alla tabella di cui all’allegato E.

3.   Ai fini del presente regolamento, le merci sono classificate conformemente all’allegato F.

Articolo 5

Trasmissione dei dati

1.   Il primo periodo di osservazione inizia il 1o gennaio 2007. La trasmissione dei dati avviene al più presto possibile e comunque entro cinque mesi dalla fine del relativo periodo di osservazione.

2.   Nel corso dei primi tre anni di applicazione del presente regolamento, il periodo consentito per la trasmissione dei dati di cui al paragrafo 1 può essere prorogato conformemente alla procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2. Il periodo massimo consentito per la trasmissione, compresa ogni proroga concessa, non deve essere superiore a otto mesi.

Le proroghe del periodo consentito per la trasmissione dei dati sono specificate nell’allegato G.

Articolo 6

Diffusione

Le statistiche comunitarie basate sui dati di cui all’articolo 4 sono diffuse con una cadenza simile a quella stabilita per la trasmissione dei dati da parte degli Stati membri.

Articolo 7

Qualità dei dati

1.   La Commissione (Eurostat) sviluppa e pubblica, conformemente alla procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2, prescrizioni e criteri metodologici intesi a garantire la qualità dei dati ottenuti.

2.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire la qualità dei dati trasmessi.

3.   La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione contenente le informazioni e i dati da questo richiesti al fine di verificare la qualità dei dati forniti.

Articolo 8

Relazione sull’applicazione

Entro il 15 ottobre 2009 e previa consultazione del comitato del programma statistico, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. In particolare la relazione è intesa a:

a)

valutare, in rapporto ai costi delle statistiche prodotte, i vantaggi che da esse derivano per la Comunità, gli Stati membri nonché i fornitori e gli utilizzatori di informazioni statistiche;

b)

valutare la qualità delle statistiche prodotte;

c)

individuare gli aspetti suscettibili di essere migliorati e qualsiasi modifica ritenuta necessaria alla luce dei risultati ottenuti.

Articolo 9

Misure di esecuzione

Le misure di esecuzione del presente regolamento, incluse le disposizioni finalizzate a tener conto dei progressi economici e tecnici, sono determinate conformemente alla procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2. Tali misure riguardano:

a)

l’adeguamento della soglia della copertura statistica dei trasporti di merci per vie navigabili interne (articolo 2);

b)

l’adeguamento delle definizioni e l’adozione di definizioni supplementari (articolo 3);

c)

l’adeguamento del campo di applicazione della rilevazione dei dati e il contenuto degli allegati (articolo 4);

d)

le disposizioni per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat), inclusi gli standard per l’interscambio di dati (articolo 5);

e)

le disposizioni in merito alla diffusione dei risultati da parte della Commissione (Eurostat) (articolo 6);

f)

lo sviluppo e la pubblicazione di prescrizioni e criteri metodologici (articolo 7).

Articolo 10

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dall’articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 11

Disposizioni transitorie ed abrogazione

1.   Gli Stati membri forniscono i risultati statistici per l’anno 2006 conformemente alla direttiva 80/1119/CEE.

2.   La direttiva 80/1119/CEE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2007.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 6 settembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

La presidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  Parere del Parlamento europeo del 17 gennaio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 luglio 2006.

(2)  GU L 339 del 15.12.1980, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(3)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(5)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.


ALLEGATO A

Tabella A1. Trasporto di merci per tipo di merci (dati annui)

Elementi

Codifica

Nomenclatura

Unità

Tabella

2 caratteri

«A1»

 

Paese dichiarante

2 lettere

Codice nazionale ISO

 

Anno

4 cifre

«yyyy»

 

Paese o regione di carico

2 lettere o 4 caratteri

Codice nazionale ISO o NUTS2

 

Paese o regione di scarico

2 lettere o 4 caratteri

Codice nazionale ISO o NUTS2

 

Tipo di trasporto

1 cifra

1 = Nazionale

2 =

Internazionale (escluso transito)

3 = Transito

 

Tipo di merci

2 cifre

NST 2000

 

Tipo di imballaggio

1 cifra

1= Merci in container

2= Merci non in container

 

Tonnellate trasportate

 

 

Tonnellate

Tonnellate-chilometro

 

 

Tonnellate-km


ALLEGATO B

Tabella B1. Trasporti per nazionalità dell’imbarcazione e tipo di imbarcazione (dati annui)

Elementi

Codifica

Nomenclatura

Unità

Tabella

2 caratteri

«B1»

 

Paese dichiarante

2 lettere

Codice nazionale ISO

 

Anno

4 cifre

«yyyy»

 

Paese o regione di carico

2 lettere o 4 caratteri

Codice nazionale ISO o NUTS2

 

Paese o regione di scarico

2 lettere o 4 caratteri

Codice nazionale ISO o NUTS2

 

Tipo di trasporto

1 cifra

1 = Nazionale

2 =

Internazionale (escluso transito)

3 = Transito

 

Tipo di imbarcazione

1 cifra

1 = Chiatta motorizzata

2 = Chiatta non motorizzata

3 = Chiatta cisterna motorizzata

4 =

Chiatta cisterna non motorizzata

5 =

Altra imbarcazione per il trasporto di merci

 

Nazionalità dell’imbarcazione

2 lettere

Codice nazionale ISO

 

Tonnellate trasportate

 

 

Tonnellate

Tonnellate-chilometro

 

 

Tonnellate-km


Tabella B2. Traffico di imbarcazioni (dati annui)

Elementi

Codifica

Nomenclatura

Unità

Tabella

2 caratteri

«B2»

 

Paese dichiarante

2 lettere

Codice nazionale ISO

 

Anno

4 cifre

«yyyy»

 

Numero di imbarcazioni cariche

 

 

Imbarcazioni

Numero di imbarcazioni vuote

 

 

Imbarcazioni

Imbarcazione–km (imbarcazioni cariche)

 

 

Imbarcazione-km

Imbarcazione–km (imbarcazioni vuote)

 

 

Imbarcazione-km

Nota: La trasmissione dei dati indicati nella tabella B2 è facoltativa.


ALLEGATO C

Tabella C1. Trasporti in container per tipo di merci (dati annui)

Elementi

Codifica

Nomenclatura

Unità

Tabella

2 caratteri

«C1»

 

Paese dichiarante

2 lettere

Codice nazionale ISO

 

Anno

4 cifre

«yyyy»

 

Paese o regione di carico

2 lettere o

Codice nazionale ISO o NUTS2

 

Paese o regione di scarico

4 caratteri 2 lettere o 4 caratteri

Codice nazionale ISO o NUTS2

 

Tipo di trasporto

1 cifra

1 = Nazionale

2 = Internazionale (escluso transito)

3 = Transito

 

Dimensioni dei container

1 cifra

1 = unità di carico da 20 piedi

2 = unità di carico da 40 piedi

3 =

unità di carico > 20 piedi e < 40 piedi

4 = unità di carico > 40 piedi

 

Situazione con riferimento al carico

1 cifra

1 = Container pieni

2 = Container vuoti

 

Tipo di merci

2 cifre

NST 2000

 

Tonnellate trasportate (1)

 

 

Tonnellate

Tonnellate-chilometro (1)

 

 

Tonnellate-km

TEU

 

 

TEU

TEU-chilometro

 

 

TEU-km


(1)  Esclusivamente per i container pieni


ALLEGATO D

Tabella D1. Trasporti per nazionalità delle imbarcazioni (dati trimestrali)

Elementi

Codifica

Nomenclatura

Unità

Tabella

2 caratteri

«D1»

 

Paese dichiarante

2 lettere

Codice nazionale ISO

 

Anno

4 cifre

«yyyy»

 

Trimestre

2 caratteri

«Q1, Q2, Q3 o Q4»

 

Tipo di trasporto

1 cifra

1= Nazionale

2=

Internazionale (escluso transito)

3= Transito

 

Nazionalità dell’imbarcazione

2 lettere

Codice nazionale ISO

 

Tonnellate trasportate

 

 

Tonnellate

Tonnellate-chilometro

 

 

Tonnellate-km


Tabella D2. Trasporti in container per nazionalità delle imbarcazioni (dati trimestrali)

Elementi

Codifica

Nomenclatura

Unità

Tabella

2 caratteri

«D2»

 

Paese dichiarante

2 lettere

Codice nazionale ISO

 

Anno

4 cifre

«yyyy»

 

Trimestre

2 caratteri

«Q1, Q2, Q3 o Q4»

 

Tipo di trasporto

1 cifra

1 = Nazionale

2 =

Internazionale (escluso transito)

3 = Transito

 

Nazionalità dell’imbarcazione

2 lettere

Codice nazionale ISO

 

Situazione con riferimento al carico

1 cifra

1 = Container pieni

2 = Container vuoti

 

Tonnellate trasportate (1)

 

 

Tonnellate

Tonnellate-chilometro (1)

 

 

Tonnellate-km

TEU

 

 

TEU

TEU-chilometro

 

 

TEU-km


(1)  Esclusivamente per i container pieni


ALLEGATO E

Tabella E1. Trasporti di merci (dati annui)

Elementi

Codifica

Nomenclatura

Unità

Tabella

2 caratteri

«E1»

 

Paese dichiarante

2 lettere

Codice nazionale ISO

 

Anno

4 cifre

«yyyy»

 

Totale delle tonnellate trasportate

 

 

Tonnellate

Totale delle tonnellate-chilometro

 

 

Tonnellate-km


ALLEGATO F

Nomenclatura delle merci

NST-2000

Gruppi NST-2000

Descrizione delle merci

Prodotti delle divisioni della CPA

01

Prodotti dell'agricoltura, della caccia e della silvicoltura; pesci ed altri prodotti della pesca

01, 02, 05

02

Carboni fossili e ligniti; torba; petrolio greggio e gas naturale; uranio e torio

10, 11, 12

03

Minerali metalliferi ed altri prodotti delle miniere e delle cave

13, 14

04

Prodotti alimentari, bevande e tabacchi

15, 16

05

Prodotti dell'industria tessile e dell'industria dell'abbigliamento; cuoio e prodotti in cuoio

17, 18, 19

06

Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli di paglia e materiali da intreccio; pasta da carta, carta e prodotti di carta; stampati e supporti registrati

20, 21, 22

07

Coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari

23

08

Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali; articoli in gomma e in materie plastiche

24, 25

09

Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

26

10

Metalli; prodotti in metallo, esclusi macchine e apparecchi

27, 28

11

Macchine ed apparecchi meccanici n.c.a.; macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici; macchine ed apparecchi elettrici n.c.a.; apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni; apparecchi medicali, apparecchi di precisione e strumenti ottici; orologi

29, 30, 31, 32, 33

12

Mezzi di trasporto

34, 35

13

Mobili; altri manufatti n.c.a.

36

14

Materie prime secondarie; rifiuti urbani e altri rifiuti non citati altrove nella CPA

37 + rifiuti urbani (quale input della divisione 90 della CPA) e altri rifiuti non citati altrove nella CPA

15

Posta, pacchi

Nota: tale voce è normalmente utilizzata per le merci trasportate dalle amministrazioni postali e dai servizi di corriere specializzati di cui alla divisione 64 della NACE Rev. 1.

 

16

Attrezzature e materiali utilizzati nel trasporto di merci

Nota: in tale voce sono comprese attrezzature quali container, pallet, casse e gabbie vuote, nonché i veicoli utilizzati per contenere merci quando tali veicoli sono caricati su un altro veicolo.

L'esistenza di un codice per tale tipo di materiali non pregiudica la considerazione o meno di questi come «merci»: valgono le norme per la rilevazione dei dati per ciascun modo di trasporto.

 

17

Merci trasportate nell’ambito di traslochi (uffici e abitazioni); bagagli trasportati separatamente dai passeggeri; autoveicoli trasportati per riparazione; altre merci non destinabili alla vendita n.c.a.

 

18

Merci raggruppate: merci di vario tipo trasportate insieme

Nota: tale voce si utilizza ogni qualvolta si ritenga inappropriato attribuire le merci separatamente a uno dei vari gruppi 01-16.

 

19

Merci non individuabili: merci che per un qualunque motivo non possono essere individuate e quindi non possono essere attribuite ai gruppi 01-16

Nota: tale voce è destinata a comprendere le merci per le quali l'unità dichiarante non dispone di informazioni sul tipo di merci trasportate.

 

20

Altre merci n.c.a.

Nota: tale voce comprende le merci che non possono essere attribuite a nessuno dei gruppi 01-19. Poiché si considera che i gruppi 01-19 comprendano tutte le possibili categorie di merci trasportate, l'utilizzo del gruppo 20 è da ritenersi eccezionale e potrebbe eventualmente indicare la necessità di un ulteriore controllo dei dati contenuti in tale voce.

 


ALLEGATO G

Proroghe del periodo consentito per la trasmissione dei dati (articolo 5, paragrafo 2)

Stato membro

Periodo di proroga per la trasmissione dei dati dopo la fine del periodo di osservazione

Ultimo anno per il quale è concessa una proroga

Belgio

8 mesi

2009


25.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 264/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1366/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 settembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 relativamente all'anno di riferimento per l'assegnazione delle quote di idroclorofluorocarburi per quanto riguarda gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (3) assume il 1999 come anno di riferimento per l'assegnazione delle quote di idroclorofluorocarburi (HCFC). Dal 1999 il mercato degli HCFC dei dieci nuovi Stati membri ha subito notevoli cambiamenti con l'ingresso di nuove imprese e la variazione delle quote di mercato. Assumere il 1999 come anno di riferimento per l'assegnazione delle quote di HCFC in questi nuovi Stati membri impedirebbe a molte imprese di ricevere una quota di importazione. Ciò potrebbe essere ritenuto arbitrario e potrebbe inoltre dar luogo a una violazione dei principi di non discriminazione e del legittimo affidamento.

(2)

Di norma, le quote dovrebbero basarsi sui dati più recenti e rappresentativi disponibili per evitare l'esclusione di varie imprese importatrici dei nuovi Stati membri dall'assegnazione delle quote. È quindi opportuno adottare come riferimento gli anni per i quali sono disponibili i dati più recenti. Per tenere conto nella maniera più accurata della situazione commerciale che caratterizza il mercato degli HCFC dei dieci nuovi Stati membri, occorre pertanto assumere come base per le imprese di quegli Stati membri la quota di mercato media degli anni 2002 e 2003.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2037/2000,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 3, punto i), del regolamento (CE) n. 2037/2000 è aggiunta la seguente lettera:

«i)

in deroga alla lettera h), ciascun produttore e importatore della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia provvede a che il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immesso sul mercato o usato per proprio conto non superi, in percentuale dei livelli calcolati di cui alle lettere b), d), e) e f), la media delle quote di mercato degli anni 2002 e 2003.»

.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 6 settembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

La presidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  GU C 110 del 9.5.2006, pag. 33.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 27 aprile 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 giugno 2006.

(3)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 29/2006 (GU L 6 dell'11.1.2006, pag. 27).


25.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 264/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1367/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 settembre 2006

sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato il 22 giugno 2006 dal comitato di conciliazione (2),

considerando quanto segue:

(1)

La normativa comunitaria in materia ambientale è destinata a contribuire fra l'altro alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente e alla protezione della salute umana, promuovendo così uno sviluppo sostenibile.

(2)

Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (3) sottolinea l’importanza di fornire adeguate informazioni sull’ambiente e di offrire al pubblico effettive possibilità di partecipare al processo decisionale in materia ambientale, in modo da accrescere la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e contribuire a rafforzare la consapevolezza e il sostegno del pubblico nei confronti delle decisioni adottate. Al pari dei programmi precedenti (4), il sesto programma promuove un’attuazione e un'applicazione più efficaci della normativa comunitaria nel campo della tutela dell’ambiente, in particolare attraverso il controllo del rispetto delle norme comunitarie e l'adozione di misure per contrastare le violazioni della normativa ambientale comunitaria.

(3)

Il 25 giugno 1998 la Comunità ha firmato la convenzione della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (in seguito denominata «convenzione di Aarhus»). La Comunità ha approvato la convenzione di Aarhus il 17 febbraio 2005 (5). È opportuno adeguare le norme di diritto comunitario alle disposizioni della convenzione.

(4)

La Comunità ha già adottato una esauriente normativa in costante evoluzione che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della convenzione di Aarhus. Occorrerebbe adottare le misure necessarie per applicare le disposizioni della convenzione alle istituzioni e agli organi comunitari.

(5)

È opportuno disciplinare i tre pilastri della convenzione di Aarhus, vale a dire accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale, in un unico atto normativo e stabilire disposizioni comuni per quanto riguarda gli obiettivi e le definizioni. Ciò contribuisce a razionalizzare la normativa e ad accrescere la trasparenza delle misure di attuazione adottate a livello delle istituzioni e degli organi comunitari.

(6)

Il principio generale è che i diritti garantiti dai tre pilastri della convenzione di Aarhus sono senza discriminazioni sulla cittadinanza, sulla nazionalità o sulla residenza.

(7)

La convenzione di Aarhus detta una definizione molto ampia di «autorità pubblica». L’idea di fondo è che ogniqualvolta viene esercitato il potere pubblico, gli individui e le loro organizzazioni dovrebbero godere di determinati diritti. È pertanto necessario che le istituzioni e gli organi comunitari soggetti alle disposizioni del presente regolamento siano definiti in modo altrettanto ampio e funzionale. In base alla convenzione di Aarhus, si possono escludere dall'ambito di applicazione della convenzione le istituzioni e gli organi comunitari che agiscono nell'esercizio del potere giudiziario o legislativo. Tuttavia, per motivi di coerenza con il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6), le disposizioni relative all'accesso a informazioni ambientali dovrebbero applicarsi alle istituzioni ed agli organi comunitari che agiscono nell'esercizio del potere legislativo.

(8)

La definizione di «informazioni ambientali» nel presente regolamento comprende le informazioni sullo stato dell’ambiente disponibili in qualsiasi forma. La definizione, che è stata armonizzata con quella adottata nella direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (7), ha lo stesso contenuto della definizione prevista dalla convenzione di Aarhus. La definizione di «documenti» di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 comprende le informazioni ambientali quali definite nel presente regolamento.

(9)

È opportuno che il presente regolamento fornisca una definizione di «piani e programmi» tenendo conto delle disposizioni della convenzione di Aarhus, mantenendo un parallelismo con l’impostazione seguita in relazione agli obblighi imposti agli Stati membri dalla normativa comunitaria vigente. Occorrerebbe definire i «piani e programmi in materia ambientale» in relazione al loro contributo al conseguimento degli obiettivi e delle priorità della politica ambientale comunitaria o alla loro capacità di incidere significativamente sulla realizzazione di tali obiettivi e priorità. Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente stabilisce gli obiettivi della politica ambientale comunitaria e le azioni previste per conseguire tali obiettivi nell'arco di dieci anni a partire dal 22 luglio 2002. Un nuovo programma di azione in materia ambientale dovrebbe essere adottato alla fine di tale periodo.

(10)

Trattandosi di una disciplina in costante evoluzione, la definizione di diritto ambientale dovrebbe riferirsi agli obiettivi della politica comunitaria sull’ambiente, quali figurano nel trattato.

(11)

È opportuno che gli atti amministrativi di portata individuale possano essere soggetti a ricorso interno qualora abbiano effetti esterni e giuridicamente vincolanti. Allo stesso modo, dovrebbero poter essere soggette a ricorso le omissioni, nel caso in cui il diritto ambientale preveda un obbligo di adottare un atto amministrativo. Dato che gli atti adottati dalle istituzioni o dagli organi comunitari nell’esercizio del potere giudiziario o legislativo possono essere esclusi, si dovrebbero egualmente escludere le procedure di inchiesta nelle quali le istituzioni o gli organi comunitari agiscano in qualità di organi di controllo amministrativo ai sensi delle disposizioni del trattato.

(12)

La convenzione di Aarhus impone l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali sia su richiesta di quest’ultimo, sia nel quadro di una politica di diffusione attiva delle informazioni ad opera delle autorità soggette alle sue disposizioni. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché alle agenzie e agli organi simili istituiti da atti normativi comunitari. Il regolamento stabilisce una serie di norme che sono in larga misura conformi alle disposizioni della convenzione di Aarhus. È necessario estendere l’applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 a tutte le altre istituzioni e agli altri organi comunitari.

(13)

Nelle materie in cui le disposizioni della convenzione di Aarhus non sono riprese, in tutto o in parte, nel regolamento (CE) n. 1049/2001, è necessario adottare le pertinenti disposizioni, con particolare riferimento alla raccolta e alla diffusione delle informazioni ambientali.

(14)

Affinché il diritto di accesso del pubblico alle informazioni ambientali sia effettivo è indispensabile che le informazioni fornite siano di buona qualità. È quindi opportuno introdurre regole che impongano alle istituzioni e agli organi comunitari di assicurare tale qualità.

(15)

Le eccezioni previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001 dovrebbero trovare applicazione, fatte salve eventuali disposizioni più specifiche del presente regolamento in materia di richieste di informazioni ambientali. Le motivazioni di rifiuto per quanto riguarda l'accesso alle informazioni ambientali dovrebbero essere interpretate in modo restrittivo, tenendo conto dell'interesse pubblico che la rivelazione di dette informazioni persegue e valutando se le informazioni richieste riguardano le emissioni nell'ambiente. I termini «interessi commerciali» abbracciano accordi in materia di riservatezza conclusi da istituzioni o organismi che agiscono a titolo di istituto bancario.

(16)

Ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (8), è già stata istituita a livello comunitario una rete destinata a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, con l’assistenza della Commissione, al fine di migliorare la prevenzione e il controllo di una serie di malattie trasmissibili. La decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), adotta un programma comunitario di azione nel campo della salute pubblica che integra le politiche nazionali in materia. Il miglioramento delle informazioni e delle conoscenze per promuovere la salute pubblica e rafforzare la capacità di rispondere rapidamente e in modo coordinato alle minacce per la salute fa parte integrante di questo programma ed è un obiettivo totalmente conforme alle disposizioni della convenzione di Aarhus. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatte salve le decisioni n. 2119/98/CE e n. 1786/2002/CE.

(17)

La convenzione di Aarhus impone alle parti di adottare le disposizioni atte a consentire al pubblico di partecipare all’elaborazione dei piani e dei programmi in materia ambientale. Tali disposizioni devono prevedere termini ragionevoli per informare il pubblico del processo decisionale in materia ambientale in questione. Per essere effettiva, la partecipazione del pubblico deve avvenire in una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili. In sede di adozione delle disposizioni relative alla partecipazione del pubblico, le istituzioni e gli organi comunitari dovrebbero individuare il pubblico ammesso a partecipare. La convenzione di Aarhus impone inoltre alle parti di adoperarsi, nella misura opportuna, per consentire al pubblico di partecipare all'elaborazione delle politiche in materia ambientale.

(18)

L'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus prevede l’accesso a procedure di ricorso di natura giurisdizionale e non avverso gli atti e le omissioni dei privati e delle pubbliche autorità che violano le norme di diritto ambientale. Le disposizioni sull’accesso alla giustizia dovrebbero essere compatibili con il trattato. In questo contesto, è opportuno che il presente regolamento si applichi esclusivamente agli atti e alle omissioni delle pubbliche autorità.

(19)

Per assicurare mezzi di impugnazione adeguati e efficaci, compresi quelli esperibili dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi delle pertinenti disposizioni del trattato, è opportuno che l’istituzione o l’organo comunitario che ha emanato l’atto oggetto di impugnazione o, in caso di presunta omissione, che avrebbe dovuto emanarlo, abbia la possibilità di riconsiderare la propria decisione o, nel caso di un comportamento omissivo, di adottare il provvedimento richiesto.

(20)

Le organizzazioni non governative attive nel campo della tutela dell’ambiente che soddisfino determinati criteri, in particolare finalizzati ad assicurare che siano organizzazioni indipendenti e affidabili che abbiano dimostrato che il loro obiettivo primario è promuovere la protezione dell'ambiente, dovrebbero essere legittimate a richiedere una revisione interna a livello comunitario di atti adottati nel quadro della legislazione ambientale o di omissioni da parte di un'istituzione o organo comunitario di deliberare in materia di legislazione ambientale nella prospettiva di un riesame da parte dell'istituzione o organo in questione.

(21)

Nel caso in cui una richiesta di riesame interno non sia stata accolta, le organizzazioni non governative interessate dovrebbero avere la possibilità di proporre ricorsi in materia ambientale dinanzi alla Corte di giustizia ai sensi delle pertinenti disposizioni del trattato.

(22)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, come rispecchiati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare l'articolo 37,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I   DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo

1.   L'obiettivo del presente regolamento è quello di contribuire all'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, di seguito denominata «convenzione di Aarhus», stabilendo le regole per applicare le disposizioni della convenzione alle istituzioni e agli organi comunitari, e a tal fine:

a)

garantisce al pubblico il diritto di accesso alle informazioni ambientali ricevute o elaborate dalle istituzioni o dagli organi comunitari e da essi detenute, e definisce le condizioni generali e le modalità pratiche per l’esercizio di tale diritto;

b)

assicura la progressiva disponibilità e diffusione al pubblico delle informazioni ambientali per garantirne la più ampia possibile disponibilità e diffusione sistematica al pubblico, promuovendo in particolare, a tal fine, l'uso di tecnologie di telecomunicazione informatica e/o elettronica, se disponibili;

c)

prevede la partecipazione del pubblico riguardo all’elaborazione di piani e programmi in materia ambientale;

d)

prevede l’accesso alla giustizia in materia ambientale a livello comunitario alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

2.   Nell'applicare le disposizioni del presente regolamento, le istituzioni e gli organi comunitari si adoperano per fornire assistenza e orientamento al pubblico con riguardo all'accesso alle informazioni, alla partecipazione ai processi decisionali e all’accesso alla giustizia in materia ambientale.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a)

«richiedente»: qualsiasi persona fisica o giuridica che chiede informazioni ambientali;

b)

«pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;

c)

«istituzioni o organi comunitari»: le istituzioni, gli organi, le agenzie o gli uffici pubblici istituiti dal trattato o sulla base del medesimo, salvo qualora agiscano nell’esercizio del potere giudiziario o legislativo. Tuttavia, le disposizioni del titolo II si applicano alle istituzioni o agli organi comunitari che agiscono nell'esercizio del potere legislativo.

d)

«informazioni ambientali»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale riguardante:

i)

lo stato degli elementi dell'ambiente quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, comprese le zone umide, le zone costiere e marine, la biodiversità e le sue componenti, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché l'interazione fra questi elementi;

ii)

fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui al punto i);

iii)

le misure (compresi i provvedimenti amministrativi) quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori di cui ai punti i) e ii), nonché le misure o le attività intese a proteggere i suddetti elementi;

iv)

i rapporti sull'attuazione della normativa ambientale;

v)

le analisi costi-benefici ed altre analisi e ipotesi economiche utilizzate nell'ambito delle misure e attività di cui al punto iii);

vi)

lo stato di salute e la sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, se del caso, le condizioni di vita delle persone, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui siano o possano essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto i) o, attraverso tali elementi, da uno qualsiasi dei fattori di cui ai punti ii) e iii);

e)

«piani e programmi in materia ambientale», i piani e i programmi:

i)

elaborati ed eventualmente adottati da un’istituzione o da un organo comunitario;

ii)

previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; e

iii)

che contribuiscono o possono incidere significativamente sulla realizzazione degli obiettivi della politica ambientale comunitaria stabiliti nel sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente o in successivi programmi d'azione generali in materia ambientale.

Si considerano piani e programmi in materia ambientale anche i programmi d'azione generali in materia ambientale.

La definizione non comprende i piani e i programmi finanziari o di bilancio, in particolare quelli che stabiliscono come debbano essere finanziati progetti o attività particolari o quelli relativi ai bilanci annuali proposti, i programmi di lavoro interni delle istituzioni o organi comunitari o i piani e programmi di emergenza destinati esclusivamente a scopi di protezione civile;

f)

«diritto ambientale»: la normativa comunitaria che, a prescindere dalla base giuridica, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale, stabiliti nel trattato: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale;

g)

«atto amministrativo»: qualsiasi provvedimento di portata individuale nell'ambito del diritto ambientale adottato da un'istituzione o da un organo comunitari e avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti;

h)

«omissione amministrativa»: la mancata adozione di un atto amministrativo di cui alla lettera g) da parte di un'istituzione o organo comunitario.

2.   Gli atti e le omissioni di natura amministrativa non comprendono le misure adottate dalle istituzioni o dagli organi comunitari o le loro omissioni, in qualità di organi di controllo amministrativo, in applicazione delle seguenti disposizioni del trattato:

a)

articoli 81, 82, 86 e 87 (regole di concorrenza);

b)

articoli 226 e 228 (procedura di infrazione);

c)

articolo 195 (ricorsi al mediatore);

d)

articolo 280 (procedimenti dinanzi all'OLAF).

TITOLO II   ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI

Articolo 3

Applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica a tutte le richieste di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle istituzioni e dagli organi comunitari senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, la nazionalità o la residenza del richiedente e, qualora si tratti di persone giuridiche, sull’ubicazione della sede legale o del centro effettivo delle loro attività.

Ai fini del presente regolamento, il termine «istituzione» di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 deve intendersi come «istituzione o organo comunitario».

Articolo 4

Raccolta e diffusione delle informazioni ambientali

1.   Le istituzioni e gli organi comunitari organizzano le informazioni ambientali in loro possesso e attinenti alle loro funzioni ai fini della diffusione attiva e sistematica presso il pubblico, in particolare mediante le tecnologie telematiche e/o elettroniche, a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1049/2001. Essi assicurano la progressiva disponibilità delle informazioni ambientali in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico attraverso le reti pubbliche di telecomunicazioni. A tal fine, introducono dette informazioni in loro possesso in apposite banche dati che dotano di sistemi d'interrogazione e altri strumenti informatici destinati ad aiutare il pubblico a trovare le informazioni richieste.

Le informazioni messe a disposizione mediante tecnologie telematiche e/o elettroniche non devono necessariamente comprendere le informazioni raccolte prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, a meno che non siano già disponibili in formato elettronico. Le istituzioni e gli organi comunitari indicano, per quanto possibile, dove si trovano le informazioni raccolte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento che non sono disponibili in formato elettronico.

Le istituzioni e gli organi comunitari compiono ogni ragionevole sforzo per conservare le informazioni ambientali in loro possesso in forme o formati facilmente riproducibili e consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.

2.   Le informazioni ambientali da mettere a disposizione e divulgare vengono opportunamente aggiornate. In aggiunta ai documenti di cui all’articolo 12, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001, le banche dati o i registri comprendono quanto segue:

a)

testi di trattati, convenzioni o accordi internazionali e legislazione comunitaria riguardanti direttamente o indirettamente l'ambiente e di politiche, piani e programmi in materia ambientale;

b)

relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui alla lettera a) qualora elaborati o detenuti in forma elettronica dalle istituzioni o organi comunitari;

c)

passi compiuti nelle procedure di infrazione al diritto comunitario a partire dalla fase di parere motivato ai sensi dell'articolo 226, paragrafo 1, del trattato;

d)

relazioni sullo stato dell’ambiente, come previsto dal paragrafo 4;

e)

dati o sintesi di dati ricavati dal monitoraggio delle attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;

f)

autorizzazioni, con impatto significativo sull'ambiente, e accordi ambientali, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni;

g)

studi sull'impatto ambientale e valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni.

3.   Ove opportuno, le istituzioni e gli organi comunitari possono adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 creando collegamenti a siti Internet nei quali è possibile reperire le informazioni.

4.   La Commissione provvede affinché, ad intervalli periodici non superiori a quattro anni, sia pubblicata e diffusa una relazione sullo stato dell’ambiente, contenente informazioni sulla sua qualità e sulle pressioni a cui è sottoposto.

Articolo 5

Qualità delle informazioni ambientali

1.   Nei limiti delle loro possibilità, le istituzioni e gli organi comunitari garantiscono che tutte le informazioni da essi raccolte o raccolte per loro conto siano aggiornate, precise e comparabili.

2.   Su esplicita domanda, le istituzioni e gli organi comunitari specificano al richiedente dove possono essere ottenute, se disponibili, informazioni sulle procedure di misurazione utilizzate per raccogliere le informazioni, compresi i metodi di analisi, campionamento e preparazione dei campioni. In alternativa, essi possono rinviarli alla procedura standardizzata utilizzata.

Articolo 6

Applicazione delle eccezioni relative alla richiesta di accesso alle informazioni ambientali

1.   Per quanto concerne l'articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, eccezion fatta per le indagini, in particolare quelle relative ad una possibile violazione della normativa comunitaria, si ritiene che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione qualora le informazioni richieste riguardino emissioni nell'ambiente. Circa le altre eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, i motivi del rifiuto di accesso vanno interpretati in modo restrittivo, tenendo conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione e del fatto che le informazioni richieste riguardino emissioni nell'ambiente.

2.   Oltre alle eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, le istituzioni e gli organi comunitari possono rifiutare l'accesso alle informazioni ambientali, quando la loro divulgazione possa ripercuotersi negativamente sulla tutela dell'ambiente cui le informazioni si riferiscono, quali i siti di riproduzione delle specie rare.

Articolo 7

Richiesta di accesso ad informazioni ambientali che non sono in possesso di un'istituzione o di un organo comunitario

Nel caso in cui riceva una richiesta di accesso ad informazioni ambientali che non sono in suo possesso, l'istituzione o l'organo comunitario interpellato indica quanto prima al richiedente, e comunque entro 15 giorni lavorativi, l'altra istituzione o organo comunitario o autorità pubblica ai sensi della direttiva 2003/4/CE presso cui ritiene possibile ottenere tali informazioni, o inoltra la richiesta alla pertinente istituzione o organo comunitario o pubblica autorità, informandone il richiedente.

Articolo 8

Cooperazione

In caso di minaccia imminente per la salute umana, la vita o l'ambiente, imputabile ad attività umane o dovuta a cause naturali, le istituzioni e gli organi comunitari collaborano con le autorità pubbliche di cui alla direttiva 2003/4/CE, su richiesta delle stesse, e le aiutano a diffondere immediatamente e senza indugio a chiunque possa esserne colpito tutte le informazioni ambientali in possesso delle istituzioni e degli organi comunitari e/o delle autorità pubbliche in questione, o detenute da terzi per conto loro che potrebbero consentirgli di adottare le misure atte a prevenire o attenuare i danni derivanti da tale minaccia.

Il primo comma si applica fatti salvi gli eventuali obblighi specifici previsti dalla normativa comunitaria, in particolare dalle decisioni n. 2119/98/CE e n. 1786/2002/CE.

TITOLO III   PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO RIGUARDO A PIANI E PROGRAMMI IN MATERIA AMBIENTALE

Articolo 9

1.   Mediante opportune disposizioni pratiche e/o di altro tipo, le istituzioni e gli organi comunitari prevedono tempestivamente opportunità concrete per il pubblico di partecipare all'elaborazione, alla modifica o alla revisione di programmi o piani in materia ambientale quando tutte le possibilità sono ancora aperte. In particolare, nel caso in cui la Commissione elabori una proposta per un certo programma o piano da sottoporre alla decisione di altre istituzioni o organi comunitari, essa prevede la partecipazione del pubblico in questa fase preparatoria.

2.   Le istituzioni e gli organi comunitari individuano il pubblico che subisce o può subire gli effetti di un piano o di un programma, quali quelli di cui al paragrafo 1, o che ha un interesse in relazione ad essi, tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento.

3.   Le istituzioni e gli organi comunitari garantiscono che il pubblico di cui al paragrafo 2 sia informato tramite un avviso pubblico o altro mezzo appropriato, ad esempio un mezzo elettronico se disponibile, in merito:

a)

al progetto di proposta, se disponibile;

b)

alle informazioni o valutazioni ambientali relative al piano o al programma in preparazione, se disponibili; e

c)

alle modalità pratiche di partecipazione, tra cui l'indicazione:

i)

dell'entità amministrativa presso cui possono essere ottenute le informazioni pertinenti;

ii)

dell'entità amministrativa a cui possono essere sottoposti commenti, pareri o quesiti; nonché

iii)

di scadenze ragionevoli che diano tempo sufficiente al pubblico di essere informato, prepararsi e partecipare in modo effettivo al processo decisionale in materia ambientale.

4.   È previsto un termine di almeno otto settimane entro cui far pervenire commenti. Quando si organizzano riunioni o audizioni, se ne deve dare l'avviso con almeno quattro settimane di anticipo. Tali termini possono essere ridotti in caso di urgenza o qualora il pubblico abbia già avuto la possibilità di formulare commenti sul piano o sul programma in questione.

5.   Nel decidere riguardo ad un piano o ad un programma in materia ambientale, le istituzioni e gli organi comunitari tengono debitamente conto dell'esito della partecipazione del pubblico. Le istituzioni e gli organi comunitari informano il pubblico in merito al piano o al programma, incluso il suo testo, nonché in merito alle motivazioni e alle considerazioni su cui è basata la decisione, inclusa l'informazione circa la partecipazione del pubblico.

TITOLO IV   RIESAME INTERNO E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Articolo 10

Richiesta di riesame interno degli atti amministrativi

1.   Qualsiasi organizzazione non governativa che soddisfa i criteri di cui all'articolo 11 può presentare una richiesta di riesame interno all'istituzione o all'organo comunitario che ha adottato un atto amministrativo ai sensi del diritto ambientale o, in caso di presunta omissione amministrativa, che avrebbe dovuto adottarlo.

Tale richiesta dev'essere formulata per iscritto entro un termine massimo di sei settimane a decorrere dalla data più recente tra quelle di adozione, notifica o pubblicazione dell'atto amministrativo o, in caso di presunta omissione, entro sei settimane dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere adottato. La richiesta deve contenere una motivazione del riesame.

2.   L’istituzione o l’organo comunitario di cui al paragrafo 1 esamina tale richiesta a meno che essa sia chiaramente infondata. Non appena possibile, e comunque entro dodici settimane dal ricevimento della richiesta, l'istituzione o l'organo comunitario risponde per iscritto adducendo le sue motivazioni.

3.   Qualora, nonostante la dovuta diligenza, l'istituzione o l'organo comunitario non sia in grado di agire a norma del paragrafo 2, non appena possibile, e in ogni caso entro i termini di cui al suddetto paragrafo, detta istituzione o detto organo comunitario informa l'organizzazione non governativa che ha formulato la richiesta dei motivi di impedimento e di quando intende porvi rimedio.

L’istituzione o l’organo comunitario è tenuto ad agire in ogni caso entro diciotto settimane dal ricevimento della richiesta.

Articolo 11

Criteri di legittimazione a livello comunitario

1.   Un'organizzazione non governativa può formulare una richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 10, a condizione che:

a)

sia una persona giuridica indipendente senza fini di lucro a norma del diritto nazionale o della prassi di uno Stato membro;

b)

abbia come obiettivo primario dichiarato di promuovere la tutela dell'ambiente nell'ambito del diritto ambientale;

c)

sia stata costituita da più di due anni e persegua attivamente l'obiettivo di cui alla lettera b);

d)

l’oggetto della richiesta di riesame interno rientri nel suo obiettivo e nelle sue attività.

2.   La Commissione adotta le disposizioni necessarie ad assicurare un'applicazione trasparente e coerente dei criteri di cui al paragrafo 1.

Articolo 12

Ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia

1.   L'organizzazione non governativa che ha formulato la richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 10 può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma delle pertinenti disposizioni del trattato.

2.   Qualora l'istituzione o l'organo comunitario ometta di agire a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 o paragrafo 3, l'organizzazione non governativa ha il diritto di proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma delle pertinenti disposizioni del trattato.

TITOLO V   DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Misure di applicazione

Se necessario, le istituzioni e gli organi comunitari adeguano i propri regolamenti interni alle disposizioni del presente regolamento. Detti adeguamenti hanno effetto a decorrere dal 28 giugno 2007.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 28 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 6 settembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

La presidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  GU C 117 del 30.4.2004, pag. 52.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 31 marzo 2004 (GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 612), posizione comune del Consiglio del 18 luglio 2005 (GU C 264 E del 25.10.2005, pag. 18) e posizione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 luglio 2006.

(3)  Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).

(4)  Quarto programma comunitario di azione in materia ambientale (GU C 328 del 7.12.1987, pag. 1). Quinto programma comunitario di azione in materia ambientale (GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1).

(5)  Decisione 2005/370/CE del Consiglio (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1).

(6)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(7)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

(8)  GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(9)  GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).


25.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 264/20


DIRETTIVA 2006/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 settembre 2006

sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). È opportuno per motivi di chiarezza procedere alla sua codificazione.

(2)

La protezione e il miglioramento dell'ambiente impongono l'adozione di concrete misure volte a preservare dall'inquinamento le acque, comprese le acque dolci idonee alla vita dei pesci.

(3)

Dal punto di vista ecologico ed economico, è necessario salvaguardare il patrimonio ittico dalle conseguenze nefaste dello scarico nelle acque di sostanze inquinanti, come ad esempio la diminuzione del numero degli individui appartenenti a certe specie e a volte anche l'estinzione di alcune di esse.

(4)

La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (5), ha lo scopo di garantire un livello di qualità delle acque della superficie esenti da incidenti negativi e da rischi ambientali.

(5)

Disparità fra le disposizioni applicabili nei vari Stati membri in materia di qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci possono creare condizioni di concorrenza diseguali e influire perciò direttamente sul funzionamento del mercato interno.

(6)

Per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero designare le acque alle quali essa si applica e fissare i valori limite corrispondenti a determinati parametri. Le acque designate dovranno essere rese conformi a tali valori entro cinque anni dalla designazione.

(7)

È necessario disporre che le acque dolci idonee alla vita dei pesci siano considerate, a determinate condizioni, conformi ai valori dei corrispondenti parametri anche se una certa percentuale dei campioni prelevati non dovesse rispettare i limiti precisati.

(8)

Per assicurare il controllo della qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci, è necessario procedere a prelievi minimi di campioni ed alla misurazione dei parametri indicati nell'allegato. Tali prelievi potranno essere ridotti o soppressi in funzione della qualità delle acque.

(9)

Determinate circostanze naturali sfuggono al controllo degli Stati membri e occorre, di conseguenza, prevedere la possibilità di derogare in taluni casi alla presente direttiva.

(10)

Il progresso tecnico e scientifico può rendere necessario un rapido adeguamento di alcune delle disposizioni contenute nell'allegato I. Per facilitare l'attuazione dei provvedimenti a tal fine necessari, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).

(11)

La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive nel diritto nazionale indicati nell’allegato III, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1.   La presente direttiva riguarda la qualità delle acque dolci e si applica alle acque designate dagli Stati membri come richiedenti protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.

2.   La presente direttiva non si applica alla acque dei bacini naturali o artificiali utilizzati per l'allevamento intensivo dei pesci.

3.   La presente direttiva mira a proteggere o migliorare la qualità delle acque dolci correnti o stagnanti in cui vivono o potrebbero vivere, qualora l'inquinamento fosse ridotto o eliminato, pesci appartenenti:

a)

a specie indigene che presentano una diversità naturale;

b)

a specie la cui presenza è giudicata auspicabile per la gestione delle acque dalle competenti autorità degli Stati membri.

4.   Ai fini della presente direttiva si intendono per:

a)

acque salmonicole, le acque in cui vivono o potrebbero vivere pesci appartenenti a specie come i salmoni (Salmo salar), le trote (Salmo trutta), i temoli (Thymallus thymallus) e i coregoni (Coregonus);

b)

acque ciprinicole, le acque in cui vivono o potrebbero vivere pesci appartenenti alla specie dei ciprinidi (Cyprinidae), o ad altre specie come i lucci (Esox lucius), i percoformi (Perca fluviatilis) e le anguille (Anguilla anguilla).

Articolo 2

I parametri fisico-chimici applicabili alle acque designate dagli Stati membri sono indicati nell'allegato I.

Per l'applicazione di tali parametri, le acque si suddividono in acque salmonicole e acque ciprinicole.

Articolo 3

1.   Per le acque designate, gli Stati membri stabiliscono valori per i parametri di cui all'allegato I, nella misura in cui nella colonna G o nella colonna I siano indicati valori. Essi si conformano alle osservazioni contenute in queste due colonne.

2.   Gli Stati membri non stabiliscono valori meno rigorosi di quelli riportati nella colonna I dell'allegato I e si sforzano di rispettare i valori riportati nella colonna G, tenendo conto del principio di cui all'articolo 8.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri designano le acque salmonicole e le acque ciprinicole e possono in seguito procedere a designazioni complementari.

2.   Gli Stati membri possono sottoporre a revisione la designazione di certe acque in funzione di elementi imprevisti al momento della designazione, tenendo conto del principio di cui all'articolo 8.

Articolo 5

Gli Stati membri stabiliscono programmi per ridurre l'inquinamento e far sì che le acque designate siano conformi, entro cinque anni dalla designazione ai sensi dell'articolo 4, ai valori da loro fissati a norma dell'articolo 3, nonché alle osservazioni riportate nelle colonne G e I dell'allegato I.

Articolo 6

1.   Per l'applicazione dell'articolo 5, le acque designate si considerano conformi alle disposizioni della presente direttiva quando i campioni di queste acque, prelevati con la frequenza minima prevista nell'allegato I, nello stesso punto di prelevamento e per un periodo di dodici mesi, indicano che esse rispettano i valori fissati dagli Stati membri a norma dell'articolo 3 o le osservazioni riportate nelle colonne G e I dell'allegato I per quanto riguarda:

a)

il 95 % dei campioni per i parametri seguenti: pH, DBO5, nitriti, ammoniaca indissociata, ammoniaca totale, cloro residuo totale, zinco totale e rame disciolto. Quando la frequenza di campionamento è inferiore ad un prelevamento al mese, i valori e le osservazioni di cui sopra devono essere conformi in tutti i campioni;

b)

le percentuali indicate nell'allegato I per i parametri seguenti: temperatura e ossigeno disciolto;

c)

la concentrazione media fissata per il parametro «materie in sospensione».

2.   Il mancato rispetto dei valori fissati dagli Stati membri a norma dell'articolo 3 o il non rispetto delle osservazioni riportate nelle colonne G e I dell'allegato I non sono presi in considerazione nel calcolo delle percentuali di cui al paragrafo 1, se sono causati da alluvioni o altre calamità naturali.

Articolo 7

1.   Le autorità competenti degli Stati membri effettuano il prelevamento dei campioni, la cui frequenza minima è stabilita nell'allegato I.

2.   Se l'autorità competente constata che la qualità delle acque designate è sensibilmente superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori stabiliti a norma dell'articolo 3 e delle osservazioni riportate nelle colonne G e I dell'allegato I, la frequenza del campionamento può essere ridotta. Se non esiste inquinamento o rischio di deterioramento di tale qualità, la competente autorità può decidere che non è necessario alcun campionamento.

3.   Se da un campionamento risulta che un valore fissato da uno Stato membro a norma dell'articolo 3 o un'osservazione riportata nelle colonne G o I dell'allegato I non sono rispettati, lo Stato membro accerta se tale mancata osservanza sia fortuita, sia la conseguenza di un fenomeno naturale oppure sia dovuta all'inquinamento e adotta le misure appropriate.

4.   Il luogo esatto del prelevamento dei campioni, la sua distanza dal più vicino punto di scarico di sostanze inquinanti e la profondità alla quale i campioni devono essere prelevati sono definiti dall'autorità competente di ogni Stato membro in funzione, in particolare, delle condizioni ambientali locali.

5.   Alcuni metodi di analisi di riferimento per i parametri presi in considerazione sono indicati nell'allegato I. I laboratori che seguono altri metodi devono assicurarsi che i risultati ottenuti siano equivalenti o comparabili a quelli indicati nell'allegato I.

Articolo 8

In nessun caso l'applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva potrà aggravare, direttamente o indirettamente, l'inquinamento delle acque dolci.

Articolo 9

Per le acque designate, gli Stati membri possono in ogni momento stabilire valori più rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva. Possono altresì adottare disposizioni per parametri diversi da quelli stabiliti dalla presente direttiva.

Articolo 10

Nel caso di acque dolci che attraversano o formano la frontiera fra Stati membri e qualora uno di questi Stati intenda designare dette acque, tali Stati si consultano per definire a quale parte delle acque dolci in questione si potrebbe applicare la presente direttiva nonché le conseguenze da trarre dagli obiettivi di qualità comuni e che saranno determinate previa concertazione da ciascuno Stato membro. La Commissione può partecipare a tali deliberazioni.

Articolo 11

Gli Stati membri possono derogare alla presente direttiva:

a)

per taluni parametri contrassegnati (0) nell'allegato I, per circostanze meteorologiche eccezionali o speciali condizioni geografiche;

b)

quando le acque designate subiscono un arricchimento naturale di talune sostanze e provocano il non rispetto dei limiti fissati nell'allegato I.

Per arricchimento naturale si intende il processo mediante il quale un determinato corpo idrico riceve dal suolo talune sostanze in esso contenute, senza intervento dell'uomo.

Articolo 12

Le modifiche necessarie per adattare al progresso tecnico e scientifico i valori G dei parametri e i metodi di analisi contenuti nell'allegato I sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 13

1.   La Commissione è assistita da un comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico (di seguito «comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 14

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni concernenti:

a)

le acque designate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, in forma sintetica;

b)

la revisione della designazione di alcune acque a norma dell'articolo 4, paragrafo 2;

c)

le disposizioni adottate per fissare nuovi parametri a norma dell'articolo 9;

d)

l'applicazione delle deroghe ai valori che figurano nella colonna I dell'allegato I.

Più generalmente, gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta motivata di quest'ultima, le informazioni necessarie all'applicazione della presente direttiva.

Articolo 15

Ogni tre anni, e per la prima volta per il periodo dal 1993 al 1995 compreso, gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (7). Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della presente direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

Articolo 16

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17

La direttiva 78/659/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale delle direttive indicati all’allegato III, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV.

Articolo 18

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 6 settembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

La presidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  GU C 117 del 30.4.2004, pag. 11.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 21 aprile 2004 (GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 545) e decisione del Consiglio del 25 aprile 2006.

(3)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(4)  Cfr. allegato III, parte A.

(5)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO I

ELENCO DEI PARAMETRI

Parametri

Acque salmonicole

Acque ciprinicole

Metodi di analisi o di ispezione

Frequenza minima di campionamento e di misurazione

Osservazioni

G

I

G

I

1.

Temperatura (°C)

1.

La temperatura misurata a valle di un punto di scarico termico (al limite della zona di mescolamento) non deve superare la temperatura naturale di più di:

Termometria

Settimanale, sia a monte che a valle del punto di scarico termico

Devono essere evitate variazioni troppo brusche di temperatura

 

1,5 °C

 

3 °C

 

Gli Stati membri possono decidere, in particolari condizioni, deroghe geograficamente limitate qualora l'autorità competente possa provare che ciò non comporta conseguenze dannose per lo sviluppo equilibrato delle popolazioni ittiche.

 

2.

Lo scarico termico non deve avere come conseguenza che la temperatura nella zona situata a valle del punto di scarico termico (al limite della zona di mescolamento) superi i seguenti valori:

 

 

 

21,5 (0)

 

28 (0)

10 (0)

10 (0)

Il limite di temperatura di 10 °C si applica unicamente ai periodi di riproduzione delle specie che hanno bisogno di acqua fredda per la loro riproduzione e solo alle acque che possono contenere tali specie.

I limiti di temperatura possono tuttavia essere superati durante 2 % del tempo.

2.

Ossigeno disciolto

(mg/l O2)

50 % ≥ 9

100 % ≥ 7

50 % ≥ 9

50 % ≥ 8

100 % ≥ 5

50 % ≥ 7

Metodo di Winlder o elettrodi specifici (metodo elettrochimico)

Mensile, con almeno un campione rappresentativo delle condizioni di scarsità di ossigeno del giorno di campionamento.

Tuttavia, se si sospettano variazioni diurne sensibili, verranno prelevati al minimo due campioni al giorno

 

Quando il tenore di ossigeno scende al di sotto di 6 mg/l, gli Stati membri applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3. L'autorità competente deve provare che tale situazione non avrà conseguenze dannose per lo sviluppo equilibrato delle popolazioni ittiche

Quando il tenore di ossigeno scende al di sotto di 4 mg/l, gli Stati membri applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3. L'autorità competente deve provare che tale situazione non avrà conseguenze dannose per lo sviluppo equilibrato delle popolazioni ittiche

3.

pH

 

6-9 (0) (1)

 

6-9 (0) (1)

Elettrometria, taratura mediante due soluzioni tampone di pH noti, vicini e preferibilmente al di qua e al di là del valore del pH da misurare

Mensile

 

4.

Materie in sospensione

(mg/l)

≤ 25 (0)

 

≤ 25 (0)

 

Per filtrazione su membrana filtrante di 0,45 µm, o per centrifugazione (tempo minimo di 5 minuti, accelerazione media di 2 800-3 200 g); essiccazione a 105 °C e pesatura

 

I valori indicati sono concentrazioni medie e non si applicano alle materie in sospensione aventi proprietà chimiche nocive.

Le inondazioni possono causare concentrazioni particolarmente elevate

5.

DBO5

(mg/l O2)

≤ 3

 

≤ 6

 

Determinazione dell'O2 con il metodo detto di Winkler, prima e dopo incubazione di 5 giorni al buio completo, a 20 ± 1 °C (senza impedire la nitrificazione)

 

 

6.

Fosforo totale

(mg/l P)

 

 

 

 

Spettrofotometria di assorbimento molecolare

 

Per laghi di profondità media compresa tra 18 e 300 metri, si potrebbe applicare la seguente formula:

Formula

dove:

L

=

carico espresso in mg P per metro quadrato di superficie del lago durante un anno

Formula

=

profondità media del lago, in metri

Tw

=

tempo teorico di ricambio delle acque del lago, in anni

Negli altri casi, i valori limite di 0,2 mg/l per le acque salmonicole e di 0,4 mg/l per le acque ciprinicole, espressi in PO4, possono essere considerati come indicativi per ridurre l'eutrofizzazione

7.

Nitriti

(mg/l NO2)

≤ 0,01

 

≤ 0,03

 

Spettrofotometria di assorbimento molecolare

 

 

8.

Composti fenolici

(mg/l C6H5OH)

 

 (2)

 

 (2)

Esame gustativo

 

L'esame gustativo è effettuato solo laddove si ritiene che siano presenti composti fenolici

9.

Idrocarburi di origine petrolifera

 

 (3)

 

 (3)

Esame visivo

Esame gustativo

Mensile

L'esame visivo è effettuato ogni mese; l'esame gustativo solo laddove si ritiene che siano presenti idrocarburi

10.

Ammoniaca indissociata

(mg/l NH3)

≤ 0,005

≤ 0,025

≤ 0,005

≤ 0,025

Spettrofotometria di assorbimento molecolare al blu d'indofenolo secondo il metodo di Nessler, associata alla determinazione del pH e della temperatura

Mensile

I valori fissati per l'ammoniaca indissociata possono essere superati con punte non rilevanti durante il giorno

Per ridurre il rischio di tossicità dovuto alla presenza di ammoniaca indissociata, il rischio di consumo di ossigeno dovuto alla nitrificazione e il rischio di una eutrofizzazione, le concentrazioni di ammoniaca totale non dovrebbero superare i seguenti valori:

11.

Ammoniaca totale

(mg/l NH4)

≤ 0,04

≤ 1 (4)

≤ 0,2

≤ 1 (4)

12.

Cloro residuo totale

(mg/l HOCl)

 

≤ 0,005

 

≤ 0,005

Metodo DPD (dietil-p-fenilendiamene)

Mensile

I valori «I» corrispondono a pH = 6.

Con un più elevato pH possono essere accettate concentrazioni più elevate di cloro totale

13.

Zinco totale

(mg/l Zn)

 

≤ 0,3

 

≤ 1,0

Spettrometria dell'assorbimento atomico

Mensile

I valori «I» corrispondono a una durezza dell'acqua di 100 mg/l di CaCO3.

Per durezze comprese tra 10 e 500 mg/l, i valori limite corrispondenti sono riportati nell'allegato II

14.

Rame disciolto

(mg/l Cu)

≤ 0,04

 

≤ 0,04

 

Spettrometria dell'assorbimento atomico

 

I valori «G» corrispondono a una durezza dell'acqua di 100 mg/l di CaCO3.

Per durezze comprese tra 10 e 300 mg/l, i valori limite corrispondenti sono riportati nell'allegato II

Osservazioni di carattere generale:

Occorre rilevare che, nel fissare i valori dei parametri, si è partiti dal presupposto che gli altri parametri, considerati ovvero non considerati nel presente allegato, sono favorevoli. Ciò significa in particolare che le concentrazioni di sostanze nocive diverse da quelle enumerate sono molto deboli.

Qualora due o più sostanze nocive siano presenti sotto forma di miscuglio, possono apparire effetti cumulativi rilevanti (effetti additivi, sinergetici o antagonistici).

Abbreviazioni:

G

=

indicativo.

I

=

vincolante.

(0)

=

conformemente all'articolo 11 sono possibili deroghe.


(1)  Le variazioni artificiali del pH rispetto ai valori costanti non devono superare ±0,5 unità pH nei limiti 6,0 e 9,0 a condizione che tali variazioni non determinino un aumento della nocività di altre sostanze presenti nell'acqua.

(2)  I composti fenolici non devono essere presenti in concentrazioni tali da alterare il sapore del pesce.

(3)  I prodotti di origine petrolifera non devono essere presenti nelle acque in quantità tali:

da produrre alla superficie dell'acqua una pellicola visibile o da depositarsi in strati sul letto dei corsi d'acqua o sul fondo dei laghi,

da dare ai pesci un sapore percettibile di idrocarburi,

da provocare effetti nocivi nei pesci.

(4)  In particolari condizioni geografiche o climatiche e segnatamente in caso di basse temperature dell'acqua e di diminuzioni della nitrificazione, o qualora l'autorità competente possa provare che non si avranno conseguenze dannose per lo sviluppo equilibrato delle popolazioni ittiche, gli Stati membri possono fissare valori superiori a 1 mg/l.


ALLEGATO II

INDICAZIONI SPECIFICHE PER LO ZINCO TOTALE E IL RAME DISCIOLTO

Zinco totale

(Vedi allegato I, n. 13, colonna «Osservazioni»)

Concentrazioni di zinco totale (mg/l Zn) per diversi valori di durezza dell'acqua, compresi fra 10 e 500 mg/l CaCO3:

 

Durezza dell'acqua (mg/l CaCO3)

10

50

100

500

Acque salmonicole (mg/l Zn)

0,03

0,2

0,3

0,5

Acque ciprinicole (mg/l Zn)

0,3

0,7

1,0

2,0

Rame disciolto

(Vedi allegato I, n. 14, colonna «Osservazioni»)

Concentrazioni di rame disciolto (mg/l Cu) per diversi valori di durezza dell'acqua, compresi fra 10 e 300 mg/l CaCO3:

 

Durezza dell'acqua (mg/l CaCO3)

10

50

100

300

mg/l Cu

0,005 (1)

0,022

0,04

0,112


(1)  La presenza di pesci in acque con più alta concentrazione di rame può indicare che predominano complessi organocuprici disciolti.


ALLEGATO III

Parte A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive

(di cui all’articolo 17)

Direttiva 78/659/CEE del Consiglio (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 1) (1)

 

Direttiva 91/692/CEE del Consiglio (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48)

limitatamente all’allegato I, lettera c)

Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36)

limitatamente all’allegato III, punto 26

Parte B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale

(di cui all’articolo 17)

Direttiva

Termine di attuazione

78/659/CEE

20 luglio 1980

91/692/CEE

1o gennaio 1993


(1)  La direttiva 78/659/CEE è stata altresì modificata dai seguenti atti non abrogati:

atto di adesione del 1979,

atto di adesione del 1985,

atto di adesione del 1994.


ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 78/659/CEE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafo 3, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 3, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 3, primo trattino

Articolo 1, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 3, secondo trattino

Articolo 1, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 4, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 4, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 4, primo trattino

Articolo 1, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino

Articolo 1, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, primo comma

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, secondo comma

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 6, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 6, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 1, terzo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13, paragrafo 1, e articolo 14

Articolo 13

Articolo 15, primo comma, frase introduttiva

Articolo 14, primo comma, frase introduttiva

Articolo 15, primo comma, primo trattino

Articolo 14, primo comma, lettera a)

Articolo 15, primo comma, secondo trattino

Articolo 14, primo comma, lettera b)

Articolo 15, primo comma, terzo trattino

Articolo 14, primo comma, lettera c)

Articolo 15, primo comma, quarto trattino

Articolo 14, primo comma, lettera d)

Articolo 15, secondo comma

Articolo 14, secondo comma

Articolo 16

Articolo 15

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 19

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato IV


25.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 264/32


DIRETTIVA 2006/68/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 settembre 2006

che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (3), fissa le condizioni per l'adozione da parte di tali società di diverse misure relative al capitale.

(2)

Nella sua comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 21 maggio 2003, dal titolo «Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea — Un piano per progredire», la Commissione conclude che la semplificazione e la modernizzazione della direttiva 77/91/CEE contribuirebbero in modo sostanziale a promuovere l'efficienza e la competitività delle imprese senza ridurre le tutele di cui beneficiano gli azionisti e i creditori. Tali obiettivi sono prioritari ma non incidono sulla necessità di procedere, senza indugio, ad un esame generale della percorribilità di alternative al regime di salvaguardia del capitale che consenta di tutelare adeguatamente gli interessi dei creditori e degli azionisti di una società per azioni.

(3)

Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di permettere alle società per azioni, nel caso di assegnazioni di azioni a fronte di conferimenti non in contanti, di non dover ricorrere ad un'apposita valutazione da parte di un esperto, qualora esista già un parametro di riferimento chiaro per la valutazione del conferimento. Tuttavia, dovrebbe essere garantito il diritto degli azionisti di minoranza di esigere tale valutazione.

(4)

Le società per azioni dovrebbero poter acquistare azioni proprie nei limiti delle riserve distribuibili e il periodo per il quale l'assemblea può autorizzare l'acquisto dovrebbe essere esteso, in modo da accrescere la flessibilità e da ridurre gli oneri amministrativi a carico delle società, le quali devono poter reagire rapidamente agli sviluppi del mercato che incidano sul prezzo delle loro azioni.

(5)

Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di autorizzare le società per azioni a concedere un'assistenza finanziaria per l'acquisizione delle loro azioni da parte di un terzo nei limiti delle riserve distribuibili, in modo da rafforzarne la flessibilità con riguardo ai cambiamenti nella struttura proprietaria. In considerazione dell'obiettivo della presente direttiva di tutelare gli interessi sia degli azionisti sia dei terzi, il ricorso a questa possibilità dovrebbe essere subordinato a delle garanzie.

(6)

Al fine di potenziare la tutela standardizzata dei creditori in tutti gli Stati membri, a determinate condizioni, i creditori dovrebbero potere ricorrere al giudice o all'autorità amministrativa quando vi sia pericolo di pregiudizio dei loro diritti a seguito della riduzione del capitale di una società per azioni.

(7)

Per prevenire abusi di mercato, gli Stati membri dovrebbero tener conto, ai fini dell'attuazione della presente direttiva, delle disposizioni della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (4), del regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le deroghe per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari (5), e della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette (6).

(8)

Occorre pertanto modificare conformemente la direttiva 77/91/CEE.

(9)

Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (7), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/91/CEE è modificata come segue:

1)

all'articolo 1, paragrafo 1, il ventunesimo trattino è sostituito dal seguente:

«—

in Ungheria:

nyilvánosan működő részvénytársaság;»

;

2)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 10 bis

1.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, qualora, su decisione dell'organo di amministrazione o di direzione, i conferimenti non in contanti siano costituiti dai valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (8), o dagli strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 19, della stessa direttiva, valutati al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della stessa direttiva durante un periodo sufficiente, come definito dalle legislazioni nazionali, precedente la data effettiva del conferimento non in contanti.

Qualora si siano verificati fatti eccezionali che abbiano inciso in misura tale sul prezzo da modificare sensibilmente il valore che le attività hanno alla data effettiva del loro conferimento, comprese le situazioni in cui il mercato di tali valori mobiliari o strumenti del mercato monetario non è più liquido, si procede ad una nuova valutazione su iniziativa e sotto la responsabilità dell'organo di amministrazione o di direzione. Ai fini della nuova valutazione di cui sopra, si applica l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3.

2.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, qualora, su decisione dell'organo di amministrazione o di direzione, il conferimento non in contanti sia costituito da attività diverse dai valori mobiliari e dagli strumenti del mercato monetario di cui al paragrafo 1 il cui valore equo sia già stato valutato da un esperto indipendente abilitato e siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il valore equo è determinato con riferimento ad una data non anteriore di oltre sei mesi rispetto alla data effettiva del conferimento;

b)

la valutazione è stata effettuata conformemente ai principi e ai criteri di valutazione generalmente riconosciuti nello Stato membro per il tipo di attività da cui è costituito il conferimento.

Qualora intervengano fatti nuovi rilevanti che possano modificare sensibilmente il valore equo delle attività alla data effettiva del conferimento, si procede ad una nuova valutazione su iniziativa e sotto la responsabilità dell'organo di amministrazione o di direzione. Ai fini della nuova valutazione di cui sopra si applica l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3.

In mancanza di tale nuova valutazione, uno o più azionisti che detengano una quota complessiva pari ad almeno il 5 % del capitale sottoscritto della società alla data in cui è stata adottata la decisione relativa all'aumento del capitale possono chiedere una valutazione da parte di un esperto indipendente, nel qual caso si applica l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3. L'azionista o gli azionisti possono richiedere tale valutazione fino alla data effettiva del conferimento, a condizione che, alla data della richiesta, l'azionista o gli azionisti in questione detengano ancora una quota complessiva pari ad almeno il 5 % del capitale sottoscritto della società, come esistente alla data in cui è stata adottata la decisione relativa all'aumento del capitale.

3.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, qualora, su decisione dell'organo di amministrazione o di direzione, il conferimento non in contanti sia costituito da attività diverse dai valori mobiliari o dagli strumenti del mercato monetario di cui al paragrafo 1 il cui valore equo sia ricavato, per ogni singolo cespite, dai conti obbligatori dell'esercizio precedente, a condizione che i conti siano stati sottoposti a revisione ai sensi della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (9).

Il paragrafo 2, secondo e terzo comma, si applica mutatis mutandis.

Articolo 10 ter

1.   Qualora sia effettuato un conferimento non in contanti conformemente all'articolo 10 bis senza la relazione di un esperto di cui all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, oltre alle informazioni previste all'articolo 3, lettera h), ed entro un mese dalla data effettiva del conferimento, viene pubblicata una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

a)

una descrizione del conferimento non in contanti in oggetto;

b)

il relativo valore, l'indicazione della fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione;

c)

una dichiarazione che precisi se il valore risultante corrisponde almeno al numero e al valore nominale, o, in mancanza di valore nominale, al valore contabile ed, eventualmente, al premio di emissione delle azioni da emettere a fronte di tale conferimento;

d)

una dichiarazione che indichi che non sono intervenuti fatti nuovi rilevanti che incidono sulla valutazione iniziale.

La pubblicazione viene effettuata secondo le modalità definite dalla legislazione di ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

2.   Qualora sia offerto un conferimento non in contanti senza la relazione di un esperto di cui all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, a fronte di un aumento di capitale proposto ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, viene pubblicato un annuncio indicante la data in cui è stata adottata la decisione relativa all'aumento del capitale contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, secondo le modalità definite dalla legislazione di ciascuno Stato membro e in conformità dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, prima che il conferimento non in contanti venga effettuato. In tal caso, la dichiarazione di cui al paragrafo 1 si limita all'indicazione che non sono intervenuti fatti nuovi rilevanti dopo la pubblicazione del summenzionato annuncio.

3.   Ogni Stato membro prevede garanzie adeguate per assicurare il rispetto delle procedure stabilite all'articolo 10 bis e al presente articolo qualora sia effettuato un conferimento non in contanti senza la relazione di un esperto di cui all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3.

3)

all'articolo 11, paragrafo 1, il primo comma è modificato come segue:

a)

i termini «articolo 10» sono sostituiti dai termini «articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3»;

b)

è aggiunta la seguente frase:

«Gli articoli 10 bis e 10 ter si applicano mutatis mutandis.»

;

4)

all'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatti salvi il principio della parità di trattamento di tutti gli azionisti che si trovano in condizioni identiche, e la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (10), lo Stato membro può autorizzare una società ad acquisire azioni proprie, o direttamente o tramite una persona che agisca in nome proprio ma per conto di tale società. Nella misura in cui tali acquisizioni sono autorizzate, gli Stati membri le subordinano alle seguenti condizioni:

a)

l'autorizzazione è accordata dall'assemblea, che ne determina modalità e condizioni, in particolare il numero massimo di azioni da acquisire, il periodo per cui è accordata l'autorizzazione, la cui durata massima sarà determinata dalla legislazione nazionale ma che, in ogni caso, non può essere superiore a 5 anni e, in caso di acquisizione a titolo oneroso, il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo. I membri dell'organo di amministrazione o di direzione si assicurano che, per ogni acquisizione autorizzata, siano rispettate le condizioni di cui alle lettere b) e c);

b)

le acquisizioni, ivi comprese le azioni acquisite in precedenza dalla società e detenute nel suo portafoglio, nonché le azioni acquisite da una persona che agisca in nome proprio ma per conto della società non possono avere l'effetto di diminuire l'attivo netto al di sotto dell'importo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b);

c)

l'operazione può riguardare soltanto azioni interamente liberate.

Gli Stati membri possono inoltre subordinare le acquisizioni di cui al primo comma ad una delle seguenti condizioni:

i)

il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, il valore contabile delle azioni acquisite, comprese le azioni acquisite in precedenza dalla società e detenute nel suo portafoglio, nonché le azioni acquisite da una persona che agisce in nome proprio, ma per conto della società, non superi un limite determinato dagli Stati membri. Tale limite non può essere inferiore al 10 % del capitale sottoscritto;

ii)

la facoltà della società di acquisire azioni proprie ai sensi del primo comma, il numero massimo di azioni da acquisire, il periodo per il quale la facoltà è accordata nonché l'importo del corrispettivo minimo o massimo risultino dallo statuto o dall'atto costitutivo della società;

iii)

la società soddisfi requisiti adeguati in materia di obblighi di comunicazione e di notifica;

iv)

talune società, come stabilito dagli Stati membri, possano essere tenute ad annullare le azioni acquisite, a condizione che un importo equivalente al valore nominale delle azioni annullate sia iscritto in una riserva che non può essere distribuita agli azionisti eccetto in caso di riduzione del capitale sottoscritto. Tale riserva può essere utilizzata solo per aumentare il capitale sottoscritto mediante capitalizzazione delle riserve;

v)

l'acquisizione non pregiudichi la soddisfazione dei diritti dei creditori.

5)

all'articolo 20, paragrafo 3, i termini «articolo 15, paragrafo 1, lettera a)» sono sostituiti da «articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b)»;

6)

all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Qualora uno Stato membro permetta a una società di anticipare fondi, accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisizione delle sue azioni da parte di un terzo, direttamente o indirettamente, esso subordina tali operazioni alle condizioni enunciate al secondo, terzo, quarto e quinto comma.

Le operazioni hanno luogo sotto la responsabilità dell'organo di amministrazione o di direzione, a condizioni di mercato eque, in particolare per quanto riguarda gli interessi pagati e le garanzie prestate alla società per i prestiti o l'anticipo di fondi di cui al primo comma. Il merito di credito del terzo o, in caso di transazioni multilaterali, di ciascuna controparte, deve essere stato debitamente valutato.

L'organo di amministrazione o di direzione sottopone l'operazione all'autorizzazione preventiva dell'assemblea, la quale delibera secondo le regole in materia di numero legale e di maggioranza di cui all'articolo 40. L'organo di amministrazione o di direzione presenta all'assemblea una relazione scritta illustrando le ragioni dell'operazione, l'interesse che l'operazione presenta per la società, le condizioni dell'operazione, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società e il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. La relazione viene trasmessa al registro per la successiva pubblicazione ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

L'importo complessivo dell'assistenza finanziaria prestata ai terzi non comporta mai una riduzione dell'attivo netto della società al di sotto dell'importo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b), tenuto conto anche dell'eventuale riduzione dell'attivo netto derivante dall'acquisto, da parte della società o per conto della stessa, di azioni proprie conformemente all'articolo 19, paragrafo 1. La società iscrive nel passivo del bilancio una riserva indisponibile pari all'importo complessivo dell'assistenza finanziaria.

Qualora un terzo, usufruendo dell'assistenza finanziaria della società acquisti da essa azioni proprie di cui all'articolo 19, paragrafo 1, ovvero sottoscriva azioni emesse nel quadro di un aumento del capitale sottoscritto, tale acquisizione o tale sottoscrizione sono realizzate ad un giusto prezzo.»

;

7)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 23 bis

Qualora singoli membri dell'organo di amministrazione o di direzione della società partecipante ad un'operazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, o singoli membri dell'organo di amministrazione o di direzione di un'impresa madre ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati (11), o la stessa impresa madre, o terzi che agiscano a nome proprio ma per conto di detti membri o di detta impresa, siano parti di una tale operazione, gli Stati membri assicurano, tramite garanzie adeguate, che l'operazione non sia contraria al miglior interesse della società.

8)

all'articolo 27, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Si applicano l'articolo 10, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 10 bis e 10 ter

;

9)

all'articolo 32, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In caso di riduzione del capitale sottoscritto, almeno i creditori il cui titolo sia anteriore alla pubblicazione della decisione relativa alla riduzione hanno quanto meno il diritto di ottenere una garanzia per i crediti non scaduti al momento della pubblicazione. Gli Stati membri possono negare tale diritto soltanto se il creditore gode di adeguate garanzie o se tali garanzie non sono necessarie, tenuto conto del patrimonio della società.

Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esercizio del diritto di cui al primo comma. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché i creditori possano rivolgersi all'autorità amministrativa o giudiziaria competente per ottenere adeguate tutele, a condizione che possano dimostrare, in modo credibile, che la riduzione del capitale sottoscritto pregiudichi i loro diritti e che la società non ha fornito loro adeguate tutele.»

;

10)

all'articolo 41, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri possono derogare all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), prima frase, nonché agli articoli 25, 26 e 29, quando la deroga è necessaria per l'adozione o l'applicazione di disposizioni miranti a favorire la partecipazione dei dipendenti o di altre categorie di persone indicate dalla normativa nazionale al capitale delle imprese.»

.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 aprile 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 6 settembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

La presidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  GU C 294 del 25.11.2005, pag. 1.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 14 marzo 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 luglio 2006.

(3)  GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(4)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

(5)  GU L 336 del 23.12.2003, pag. 33.

(6)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 70.

(7)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(8)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/31/CE (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 60).

(9)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.»;

(10)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.»;

(11)  GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/43/CE.»;