ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 247

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
9 settembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1328/2006 della Commissione, dell'8 settembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1329/2006 della Commissione, dell'8 settembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 8 e 9 ( 1 )

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1330/2006 della Commissione, dell’8 settembre 2006, relativo al pagamento di un complemento degli anticipi dell’aiuto compensativo nel settore della banana per il 2006

9

 

 

Regolamento (CE) n. 1331/2006 della Commissione, dell'8 settembre 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

10

 

 

Regolamento (CE) n. 1332/2006 della Commissione, dell'8 settembre 2006, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 9 settembre 2006

12

 

 

Regolamento (CE) n. 1333/2006 della Commissione, dell'8 settembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1298/2006 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

15

 

 

Regolamento (CE) n. 1334/2006 della Commissione, dell'8 settembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1299/2006 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

17

 

 

Regolamento (CE) n. 1335/2006 della Commissione, dell'8 settembre 2006, relativo al rilascio di titoli d'importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

19

 

 

Regolamento (CE) n. 1336/2006 della Commissione, dell'8 settembre 2006, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

20

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 2 giugno 2006, che precisa il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 e che modifica l’accordo di partenariato ACP-CE riveduto

22

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 4 agosto 2006, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea per il periodo 2007-2013 [notificata con il numero C(2006) 3473]

26

 

 

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

 

*

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 luglio 2006, sull'applicazione provvisoria dell’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in conformità dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE

30

Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE

32

 

*

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 10 aprile 2006, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo interno che modifica l’accordo interno, del 18 settembre 2000, relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE

46

Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l'accordo interno, del 18 settembre 2000, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE

48

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

9.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1328/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 settembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

86,4

999

86,4

0707 00 05

052

101,8

999

101,8

0709 90 70

052

94,6

999

94,6

0805 50 10

388

58,6

524

53,1

528

57,3

999

56,3

0806 10 10

052

77,9

220

135,2

400

177,1

624

118,8

804

95,7

999

120,9

0808 10 80

388

90,6

400

91,2

508

83,5

512

90,9

528

59,3

720

81,1

800

148,9

804

93,6

999

92,4

0808 20 50

052

114,7

388

101,1

720

60,3

999

92,0

0809 30 10, 0809 30 90

052

115,1

999

115,1

0809 40 05

052

102,6

066

61,0

098

41,6

624

149,5

999

88,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


9.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1329/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 8 e 9

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 14 settembre 2002.

(2)

Il 12 gennaio 2006 l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato l’interpretazione IFRIC 8 Ambito di applicazione dell’IFRS 2. L’IFRIC 8 chiarisce che il principio contabile IFRS 2 Pagamenti basati su azioni si applica alle operazioni in cui un’entità effettua pagamenti basati su azioni per un corrispettivo apparentemente nullo o inadeguato.

(3)

Il 1o marzo 2006 l’IFRIC ha pubblicato l’interpretazione IFRIC 9 Rivalutazione dei derivati incorporati. L’IFRIC 9 chiarisce taluni aspetti del trattamento dei derivati incorporati nel quadro dello IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.

(4)

La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che l’IFRIC 8 e l’IFRIC 9 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1725/2003 è modificato come segue:

1)

l’interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 8 Ambito di applicazione dell’IFRS 2 viene inserita come indicato nell’allegato del presente regolamento;

2)

l’interpretazione IFRIC 9 «Rivalutazione dei derivati incorporati» viene inserita come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Le imprese applicano l’IFRIC 8 di cui all’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2006, salvo se il loro esercizio comincia in gennaio, febbraio, marzo o aprile, nel qual caso applicano l’IFRIC 8 al più tardi a partire dalla data di inizio dell’esercizio finanziario 2007.

2.   Le imprese applicano l’IFRIC 9 di cui all’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2006, salvo se il loro esercizio comincia in gennaio, febbraio, marzo, aprile o maggio, nel qual caso applicano l’IFRIC 9 al più tardi a partire dalla data di inizio dell’esercizio finanziario 2007.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2006.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 708/2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 19).


ALLEGATO

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD (IFRS)

IFRIC 8

Interpretazione IFRIC 8 «Ambito di applicazione dell’IFRS 2»

IFRIC 9

Interpretazione IFRIC 9 «Rivalutazione dei derivati incorporati»

«Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org»

INTERPRETAZIONE IFRIC 8

Ambito di applicazione dell’IFRS 2

Riferimenti

IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori

IFRS 2 Pagamenti basati su azioni

Premessa

1.

L’IFRS 2 si applica alle operazioni con pagamento basato su azioni in cui l’entità acquisisce o riceve dei beni o servizi. I beni comprendono rimanenze, materiali di consumo, immobili, impianti e macchinari, immobilizzazioni immateriali e altre attività non finanziarie (IFRS 2, paragrafo 5). Di conseguenza, salvo per particolari operazioni escluse dal suo ambito di applicazione, l’IFRS 2 si applica a tutte le operazioni nelle quali l’entità riceve attività non finanziarie o servizi come corrispettivo per l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità. L’IFRS 2 si applica anche alle operazioni in cui l’entità assume delle passività, rispetto ai beni o ai servizi ricevuti, che sono basate sul prezzo (o valore) delle azioni dell’entità o di altri strumenti rappresentativi di capitale dell’entità stessa.

2.

In taluni casi, tuttavia, potrebbe essere difficile dimostrare che i beni o i servizi sono stati (o saranno) ricevuti. Ad esempio un’entità può assegnare azioni ad un’organizzazione di beneficenza a titolo gratuito. Di solito non è possibile identificare i beni o servizi specifici ricevuti in cambio di un’operazione di questo tipo. Una situazione analoga potrebbe presentarsi in operazioni con altre parti.

3.

L’IFRS 2 prevede che le operazioni nelle quali dei pagamenti basati su azioni siano fatti ai dipendenti vengano misurate facendo riferimento al fair value (valore equo) dei pagamenti basati su azioni alla data di assegnazione (IFRS 2, paragrafo 11) (1). Pertanto l’entità non è tenuta a stimare direttamente il fair value dei servizi resi dai dipendenti.

4.

Per le operazioni nelle quali i pagamenti basati su azioni vengono fatti a terzi non dipendenti, l’IFRS 2 postula l’esistenza di una presunzione relativa che il fair value dei beni o servizi ricevuti possa essere stimato attendibilmente. In queste situazioni l’IFRS 2 prevede che l’operazione venga misurata al fair value dei beni o servizi alla data in cui l’entità ottiene i beni o la controparte presta il servizio (IFRS 2, paragrafo 13). Pertanto vi è la sottesa presunzione che l’entità sia in grado di identificare i beni o servizi ricevuti da terzi non dipendenti. Ciò solleva la questione se l’IFRS si applichi in assenza di beni o servizi identificabili, il che a sua volta solleva un’altra questione: se l’entità ha fatto un pagamento basato su azioni e il corrispettivo identificabile ricevuto (qualora vi sia) risulta inferiore al fair value del pagamento basato su azioni, significa che i beni o i servizi sono stati ricevuti, anche se non sono stati specificamente identificati, e che pertanto si applica l’IFRS 2?

5.

Occorre notare che l’espressione «il fair value del pagamento basato su azioni» fa riferimento al fair value del pagamento basato su azioni in questione. Ad esempio un’entità potrebbe essere tenuta a norma della legislazione nazionale ad assegnare ai cittadini di un determinato paese una determinata parte delle sue azioni, che potrebbe essere trasferita soltanto ad altri cittadini di tale paese. Una tale restrizione al trasferimento può influire sul fair value delle azioni in questione, e pertanto tali azioni potrebbero avere un fair value (inferiore a quello di azioni per il resto identiche che non sono soggette a tali restrizioni. In questa situazione, se la questione di cui al paragrafo 4 venisse sollevata in relazione ad azioni soggette a restrizioni, l’espressione «fair value del pagamento basato su azioni» si riferirebbe al fair value delle azioni soggette a restrizioni e non al fair value delle altre azioni prive di restrizioni.

Ambito di applicazione

6.

L’IFRS 2 si applica alle operazioni in cui l’entità o gli azionisti dell’entità hanno assegnato strumenti rappresentativi del capitale (2) o sostenuto una passività nel trasferire cassa o altre attività per importi basati sul prezzo (o valore) delle azioni dell’entità o di altri strumenti rappresentativi di capitale dell’entità stessa. La presente interpretazione si applica a tali operazioni quando il corrispettivo identificabile ricevuto (o che verrà ricevuto) dall’entità, compresa la cassa, e il fair value del corrispettivo identificabile diverso dalla cassa (qualora vi sia) risulta inferiore al fair value degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati o della passività sostenuta. Tuttavia la presente interpretazione non si applica alle operazioni escluse dall’ambito di applicazione dell’IFRS 2 conformemente ai paragrafi da 3 a 6 di tale IFRS.

Problema

7.

La questione affrontata nella presente interpretazione è se l’IFRS 2 si applichi alle operazioni nelle quali l’entità non può identificare specificamente una parte o la totalità dei beni o dei servizi ricevuti.

Interpretazione

8.

L’IFRS 2 si applica alle particolari operazioni in cui sono ricevuti beni o servizi, come ad esempio le operazioni nelle quali un’entità riceve beni o servizi come corrispettivo per strumenti rappresentativi di capitale dell’entità. Tra di esse rientrano le operazioni nelle quali l’entità non può identificare specificamente una parte o la totalità dei beni o dei servizi ricevuti.

9.

In caso di assenza di beni o servizi identificabili specificamente, vi sono altre circostanze che possono indicare che i beni o i servizi sono stati (o saranno) ricevuti, nel qual caso si applica l’IFRS 2. In particolare, il fatto che il corrispettivo identificabile ricevuto (qualora esista) risulti inferiore al fair value degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati o della passività sostenuta è il segno tipico che un altro corrispettivo (ovvero beni o servizi non identificabili) è stato (o sarà) ricevuto.

10.

L’entità deve misurare i beni o servizi identificabili ricevuti conformemente all’IFRS 2.

11.

L’entità deve stimare i beni o servizi non identificabili ricevuti (o che saranno ricevuti) pari alla differenza tra il fair value del pagamento basato su azioni e il fair value degli eventuali beni o servizi identificabili ricevuti (o che saranno ricevuti).

12.

L’entità deve misurare i beni o servizi non identificabili ricevuti alla data di assegnazione. Tuttavia, in caso di operazioni regolate per cassa, la passività deve essere rimisurata a ciascuna data di chiusura del bilancio finché è regolata.

Data di entrata in vigore

13.

L’entità deve applicare la presente interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o maggio 2006 o da data successiva. È incoraggiata un’applicazione anticipata. Se un’entità applica la presente interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1o maggio 2006, tale fatto deve essere indicato.

Disposizioni transitorie

14.

L’entità deve applicare la presente interpretazione retroattivamente conformemente ai requisiti dello IAS 8, fatte salve le disposizioni transitorie dell’IFRS 2.

INTERPRETAZIONE IFRIC 9

Rivalutazione dei derivati incorporati

Riferimenti

IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione

IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

IFRS 3 Aggregazioni aziendali

Premessa

1.

Lo IAS 39, paragrafo 10, definisce un derivato incorporato come «una componente di uno strumento ibrido (combinato) che include anche un contratto primario non-derivato — con l’effetto che alcuni dei flussi finanziari dello strumento combinato variano in maniera similare a quelli del derivato preso a sé stante».

2.

Lo IAS 39, paragrafo 11, stabilisce che un derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato come un derivato se, e soltanto se:

a)

le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario;

b)

uno strumento separato con le stesse condizioni del derivato incorporato soddisferebbe la definizione di derivato; e

c)

lo strumento ibrido (combinato) non è valutato al fair value (valore equo) con le variazioni nel fair value rilevate nel conto economico (per esempio un derivato che sia incorporato in una attività o passività finanziaria al fair value rilevato a conto economico non è separato).

Ambito di applicazione

3.

Fatti salvi i seguenti paragrafi 4 e 5, la presente interpretazione si applica a tutti i derivati incorporati che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 39.

4.

La presente interpretazione non affronta i problemi di rimisurazione derivanti da una rivalutazione dei derivati incorporati.

5.

La presente interpretazione non si occupa dell’acquisizione di contratti con derivati incorporati in un’aggregazione di imprese né della loro possibile rivalutazione alla data di acquisizione.

Problema

6.

Lo IAS 39 prevede che l’entità, nel momento in cui diventa parte di un contratto, valuti se i derivati incorporati eventualmente contenuti nel contratto debbano essere separati dal contratto primario e contabilizzati come derivati secondo il principio. La presente interpretazione affronta le seguenti questioni:

a)

lo IAS 39 prevede che tale valutazione venga fatta solo nel momento in cui l’entità diventa parte del contratto o piuttosto che la valutazione deve essere rivista lungo tutta la durata del contratto?

b)

un’entità che adotta gli IFRS per la prima volta deve fare la propria valutazione sulla base delle condizioni che esistevano nel momento in cui essa è diventata parte del contratto o di quelle prevalenti quando essa adotta gli IFRS per la prima volta?

Interpretazione

7.

L’entità deve valutare se i derivati incorporati debbano essere separati dal contratto primario e contabilizzati come derivati nel momento in cui essa diventa parte del contratto. Una successiva rivalutazione è vietata a meno che non vi sia una modifica delle condizioni del contratto che modifichi significativamente i flussi finanziari che altrimenti sarebbero richiesti in base al contratto, nel qual caso è richiesta la rivalutazione. L’entità stabilisce se la modifica dei flussi finanziari sia significativa considerando in che misura i flussi finanziari futuri previsti collegati al derivato incorporato, al contratto primario o ad entrambi siano cambiati e se il cambiamento sia significativo rispetto ai flussi finanziari previsti in precedenza nel quadro del contratto.

8.

L’entità che utilizza per la prima volta gli IFRS deve valutare se il derivato incorporato debba essere separato dal contratto primario e contabilizzato come derivato sulla base delle condizioni che esistevano alla data più avanzata tra le due seguenti: la data in cui è diventata parte del contratto o la data in cui è richiesta una rivalutazione a norma del paragrafo 7.

Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

9.

L’entità deve applicare la presente interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o giugno 2006 o da data successiva. È incoraggiata un’applicazione anticipata. Se l’entità applica l’interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1o giugno 2006, tale fatto deve essere indicato. L’interpretazione deve essere applicata retroattivamente.


(1)  Nel quadro dell’IFRS 2, ogni riferimento ai dipendenti riguarda anche terzi che forniscono servizi similari.

(2)  Sono inclusi gli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità, della controllante dell’entità e di altre entità appartenenti allo stesso gruppo.


9.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1330/2006 DELLA COMMISSIONE

dell’8 settembre 2006

relativo al pagamento di un complemento degli anticipi dell’aiuto compensativo nel settore della banana per il 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione, del 9 luglio 1993, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane (2), prevede le condizioni di pagamento degli anticipi dell’aiuto compensativo.

(2)

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 833/2006 della Commissione, del 2 giugno 2006, che stabilisce l’importo dell’aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 2005 e l’importo unitario degli anticipi per il 2006 (3), ha stabilito l'importo di ciascun anticipo per le banane commercializzate nel 2006 a 4,13 EUR per 100 chilogrammi.

(3)

Per tener conto dell’evoluzione dei prezzi nel mercato comunitario rispetto al 2005 e dell’impatto di tale evoluzione sulla situazione finanziaria dei produttori di banane della Comunità, è opportuno prevedere il pagamento di un complemento degli anticipi da versare per i quantitativi commercializzati nella Comunità nel 2006, fermo restando il livello dell’aiuto compensativo da fissarsi successivamente in applicazione dell’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93 e delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1858/93. Occorre prevedere che tale pagamento del complemento degli anticipi sia subordinato alla costituzione di una cauzione, conformemente all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1858/93.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri produttori versano, per il 2006, un importo di 7,13 EUR per 100 chilogrammi a complemento degli anticipi dell’aiuto compensativo previsto all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93, per i quantitativi commercializzati nella Comunità nel 2006.

Il complemento degli anticipi è pagato per i quantitativi commercializzati per i quali sono stati chiesti anticipi dell’aiuto compensativo a titolo del 2006.

La domanda di pagamento del complemento degli anticipi è accompagnata dalla prova della costituzione di una cauzione di 3,57 EUR per 100 chilogrammi.

Il pagamento, per le banane commercializzate nel primo semestre 2006, è effettuato entro il termine di due mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 170 del 13.7.1993, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 789/2005 (GU L 132 del 26.5.2005, pag. 13).

(3)  GU L 150 del 3.6.2006, pag. 9.


9.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1331/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2006

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1297/2006 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 55 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 36.

(4)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 6.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 9 settembre 2006

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

22,86

4,87

1701 11 90 (1)

22,86

10,10

1701 12 10 (1)

22,86

4,68

1701 12 90 (1)

22,86

9,67

1701 91 00 (2)

31,62

9,42

1701 99 10 (2)

31,62

4,90

1701 99 90 (2)

31,62

4,90

1702 90 99 (3)

0,32

0,34


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


9.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1332/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2006

che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 9 settembre 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1296/2006 della Commissione (3).

(2)

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1296/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1296/2006 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

(3)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1315/2006 (GU L 240 del 2.9.2006, pag. 3).


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 9 settembre 2006

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

12,96

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

47,36

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

47,36

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

17,95


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(31.8.2006-7.9.2006)

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2

YC3

HAD2

qualità media (1)

qualità bassa (2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

141,69 (3)

68,49

158,20

148,20

128,20

113,76

Premio sul Golfo (EUR/t)

22,34

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

21,76

 

 

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 24,61 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 30,31 EUR/t.

3)

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


9.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1333/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1298/2006 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1298/2006 della Commissione (2) ha fissato le restituzioni all’esportazione applicabili a decorrere dal 1o settembre 2006 per i prodotti elencati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 318/2006 della Commissione.

(2)

Alla luce delle nuove informazioni di cui dispone la Commissione, con particolare riguardo alla modifica del rapporto tra i prezzi sul mercato interno e sul mercato mondiale, è necessario modificare le restituzioni all’esportazione attualmente applicabili.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1298/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1298/2006 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore del 9 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1325/2006 (GU L 246 dell'8.9.2006, pag. 3).


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali applicabili a decorrere dal 9 settembre 2006 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,14 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,14 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,14 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,14 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2842

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

28,42

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

28,42

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

28,42

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2842

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

:

tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.


(1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.


9.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1334/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1299/2006 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1299/2006 della Commissione (2) ha fissato le restituzioni all’esportazione applicabili a decorrere dal 1o settembre 2006 per i prodotti elencati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g) del regolamento (CE) n. 318/2006.

(2)

Alla luce delle nuove informazioni di cui dispone la Commissione, con particolare riguardo alla modifica del rapporto tra i prezzi sul mercato interno e sul mercato mondiale, è necessario modificare le restituzioni all’esportazione attualmente applicabili.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1299/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1299/2006 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 10.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dal 9 settembre 2006 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sostanza secca

28,42

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

28,42

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2842

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

28,42

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2842

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2842

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2842 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

28,42

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2842

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

:

tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.


(1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


9.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1335/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2006

relativo al rilascio di titoli d'importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).

(2)

L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione ivi contenuta, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007.

(3)

Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1o al 5 settembre 2006 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.

2.   Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di ottobre 2006 possono essere presentate domande di titoli per 3 310,168 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 408/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 3).


9.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1336/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2006

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1o settembre 2006, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1303/2006 della Commissione (2).

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1303/2006 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1303/2006 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 25.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 9 settembre 2006 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

Codice NC

Denominazione

Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1701 99 10

Zucchero bianco

28,42

28,42


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

9.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/22


DECISIONE N. 1/2006 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE

del 2 giugno 2006

che precisa il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 e che modifica l’accordo di partenariato ACP-CE riveduto

(2006/608/CE)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2) (di seguito «l’accordo di partenariato ACP-CE»), in particolare l’allegato I bis, punto 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I bis dell’accordo di partenariato ACP-CE relativo al quadro finanziario pluriennale di cooperazione nell’ambito dell’accordo di partenariato ACP-CE per il periodo successivo al nono Fondo europeo di sviluppo (FES) prevede che l’Unione europea si impegni a mantenere il suo aiuto agli Stati ACP, in conformità dell’accordo di partenariato ACP-CE, a un livello perlomeno equivalente a quello del nono FES, al quale vanno aggiunti l’incidenza dell’inflazione, della crescita nell’Unione europea e dell’adesione di 10 nuovi Stati membri nel 2004, senza indicare tuttavia né l’esatto periodo di riferimento (cinque o sei anni), né l’importo, né lo strumento per il finanziamento (bilancio generale o nuovo FES).

(2)

Il 23 febbraio 2005, a conclusione dei negoziati sull’accordo di partenariato ACP-CE riveduto, svoltisi a Bruxelles, l’Unione europea si è impegnata a proporre il più rapidamente possibile un importo preciso e il periodo di riferimento dell’accordo.

(3)

Il Consiglio europeo del 16 dicembre 2005 ha deciso l’esatto periodo di riferimento (sei anni), l’importo (22 682 milioni di EUR a prezzi correnti) e lo strumento per il finanziamento (decimo FES).

(4)

Il gruppo degli Stati ACP dovrebbe mantenere la possibilità di beneficiare di risorse aggiuntive in base ad altri strumenti finanziari come previsto nei rispettivi strumenti in conformità della dichiarazione XV allegata all’accordo di partenariato ACP-CE. Qualora il gruppo degli Stati ACP contribuisse, tramite il FES, a iniziative internazionali o interregionali del FES, la visibilità di tale contributo dovrebbe essere assicurata,

DECIDE:

Articolo 1

Le modifiche dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati ACP, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005, di cui all’allegato della presente decisione, sono approvate dal Consiglio dei ministri ACP-CE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Port Moresby, addì 2 giugno 2006.

Per il Consiglio dei ministri ACP-CE

Il presidente

O. ROJAS


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 26.


ALLEGATO

All’accordo di partenariato ACP-CE è aggiunto il seguente allegato:

«ALLEGATO I ter

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013

1.

Ai fini precisati nel presente accordo e per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2008, l’importo globale dei contributi finanziari forniti dalla Comunità tramite il FES al gruppo degli Stati ACP è pari a 23 966 milioni di EUR, come specificato ai punti 2 e 3.

2.

L’importo di 21 966 milioni di EUR a titolo del decimo Fondo europeo di sviluppo (FES) è disponibile all’entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale. Esso è ripartito tra gli strumenti per la cooperazione nel modo seguente:

a)

17 766 milioni di EUR sono destinati al finanziamento dei programmi indicativi nazionali e regionali. Questo importo servirà a finanziare:

i)

i programmi indicativi nazionali del gruppo degli Stati ACP ai sensi degli articoli da 1 a 5 dell’allegato IV del presente accordo, relativo alle procedure di attuazione e di gestione;

ii)

i programmi indicativi regionali a sostegno della cooperazione e dell’integrazione regionale e interregionale degli Stati ACP ai sensi degli articoli da 6 a 11, dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’articolo 14 dell’allegato IV del presente accordo, relativo alle procedure di attuazione e di gestione;

b)

2 700 milioni di EUR sono destinati al finanziamento della cooperazione tra paesi ACP e interregionale a beneficio di numerosi Stati ACP o della totalità degli stessi ai sensi dell’articolo 12, dell’articolo 13, paragrafo 2, e dell’articolo 14 dell’allegato IV del presente accordo, relativo alle procedure di attuazione e di gestione. Questa dotazione finanziaria comprende il sostegno strutturale delle istituzioni paritetiche, ossia il CSI e il CSA, menzionate e controllate in base alle norme e procedure di cui all’allegato III del presente accordo, e l’Assemblea parlamentare paritetica di cui all’articolo 17 del presente accordo. La dotazione finanziaria riguarda anche l’assistenza per le spese operative del segretariato ACP di cui ai punti 1 e 2 del protocollo 1 allegato al presente accordo;

c)

1 500 milioni di EUR sono destinati al finanziamento del Fondo investimenti secondo le modalità e le condizioni precisate nell’allegato II (“modalità e condizioni di finanziamento”) del presente accordo e comprendono un contributo aggiuntivo di 1 100 milioni di EUR alle risorse del Fondo investimenti, gestito come fondo rotativo, e 400 milioni di EUR in forma di prestiti per il finanziamento delle sovvenzioni in conto interessi previste agli articoli 2 e 4 dell’allegato II per la durata del decimo FES.

3.

Le operazioni finanziate nel quadro del Fondo investimenti, tra cui le relative sovvenzioni in conto interessi, sono gestite dalla Banca europea per gli investimenti (BEI). Un importo fino a 2 000 milioni di EUR, complementare al decimo FES, è concesso dalla BEI in forma di prestiti sulle risorse proprie. Queste risorse sono erogate ai fini indicati nell’allegato II del presente accordo, conformemente alle condizioni previste dallo statuto della BEI e alle corrispondenti disposizioni delle modalità e condizioni di finanziamento degli investimenti stabilite in detto allegato. Tutte le altre risorse finanziarie a titolo del presente quadro finanziario pluriennale sono gestite dalla Commissione.

4.

Le rimanenze del nono FES o dei FES anteriori non potranno più essere impegnate, salvo decisione unanime del Consiglio dell’Unione europea, dopo il 31 dicembre 2007 o dopo l’entrata in vigore del presente quadro finanziario pluriennale se questa data è successiva, così come non potranno esserlo gli importi disimpegnati in data successiva da progetti di cui ai suddetti fondi, fatti salvi le rimanenze e gli importi disimpegnati in data successiva ricavati dal sistema volto alla stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli di base (STABEX) a titolo dei FES anteriori al nono FES e le rimanenze e i rimborsi degli importi destinati al finanziamento del Fondo investimenti, ed escluse le relative sovvenzioni in conto interessi che saranno trasferite al decimo FES per essere utilizzate conformemente alle condizioni stabilite nel presente accordo riveduto. I fondi di cui sopra eventualmente impegnati dopo il 31 dicembre 2007 fino all’entrata in vigore del presente accordo saranno utilizzati esclusivamente per assicurare la capacità operativa dell’amministrazione dell’UE e per sostenere i costi di progetti in corso fino all’entrata in vigore del decimo FES.

5.

L’importo globale del presente quadro finanziario pluriennale riguarda il periodo 1o gennaio 2008-31 dicembre 2013. I fondi del decimo FES, fatti salvi gli importi destinati al finanziamento del Fondo investimenti ed escluse le relative sovvenzioni in conto interessi, non potranno più essere impegnati al di là del 31 dicembre 2013, a meno che il Consiglio dell’Unione europea non decida diversamente all’unanimità su proposta della Commissione.

6.

Il comitato degli ambasciatori, a nome del Consiglio dei ministri ACP-CE, può adottare le opportune misure nei limiti dell’importo globale del quadro finanziario pluriennale per far fronte alle esigenze di programmazione nell’ambito di uno degli strumenti di cui al punto 2, compresa la riassegnazione di fondi tra gli stanziamenti.

7.

Il Consiglio dell’Unione europea procederà ad un esame di rendimento, valutando il grado di esecuzione degli impegni e dei pagamenti nonché i risultati e l’incidenza dell’aiuto fornito. Tale esame sarà effettuato in base a una proposta elaborata dalla Commissione nel 2010. Tale esame contribuirà alla decisione relativa all’importo della cooperazione finanziaria dopo il 2013.

8.

Durante il periodo di riferimento del presente quadro finanziario pluriennale 2008-2013, qualsiasi Stato membro dell’UE può fornire alla Commissione o alla BEI contributi esterni volontari per sostenere gli obiettivi dell’accordo di partenariato ACP-CE. Gli Stati membri possono altresì cofinanziare progetti o programmi, per esempio nell’ambito di specifiche iniziative che Commissione o BEI devono gestire. La proprietà ACP a livello nazionale di tali iniziative deve essere garantita.»


DICHIARAZIONI

Dichiarazioni concernenti il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 convenuto nella 31a sessione del Consiglio dei ministri ACP-CE Port Moresby, Papua Nuova Guinea 1o e 2 giugno 2006

1.   Accordi di partenariato economico (APE): dichiarazione dell’UE

Gli accordi di partenariato economico, in quanto strumenti di sviluppo, mirano a favorire l’integrazione graduale e armoniosa degli Stati ACP nell’economia mondiale, specialmente utilizzando in pieno le potenzialità dell’integrazione regionale e del commercio Sud-Sud.

La Commissione ribadisce l’importanza di ulteriori progressi verso l’integrazione regionale coerente e le riforme della politica settoriale, e che si terrà conto delle necessità che sorgono gradualmente dall’attuazione degli APE nel dialogo sulla programmazione con gli ACP relativo alla revisione finale del nono FES e alle risorse del decimo FES, riguardante il periodo successivo all’entrata in vigore il 1o gennaio 2008.

Inoltre l’Unione europea rammenta i propri impegni ad aumentare in maniera sostanziale l’aiuto per il commercio entro il 2010 in aggiunta alle risorse del FES.

2.   Importi disimpegnati: dichiarazione della Comunità

In base all’esame di rendimento da effettuarsi nel 2010 e a una proposta della Commissione, il Consiglio dell’Unione europea valuterà l’adozione, all’unanimità, di una decisione di trasferimento alle riserve del decimo Fondo europeo di sviluppo degli importi eventualmente disimpegnati da progetti ACP finanziati a titolo del nono FES o dei FES anteriori. Dati gli importanti obiettivi di sviluppo perseguiti dagli APE, nella sua valutazione il Consiglio dell’Unione europea farà altresì attenzione a fornire ulteriore supporto ai costi di adeguamento strutturale e alle altre necessità relative allo sviluppo nell’attuazione degli APE.

3.   Sovvenzioni in conto interessi: dichiarazione della Comunità

Riconoscendo gli alti costi di adeguamento che i paesi aderenti al protocollo dello zucchero si trovano a fronteggiare quale risultato delle riforme CE riguardanti il settore dello zucchero, la BEI cercherà di dirigere parte delle risorse del Fondo investimenti e delle sue proprie risorse verso investimenti nel settore dello zucchero dei paesi ACP aderenti al protocollo dello zucchero. Un importo fino a 100 milioni di EUR sarà impiegato eventualmente e sulla base dei criteri di idoneità fissati nell’allegato II dell’accordo di Cotonou dalla dotazione per i prestiti per il finanziamento delle sovvenzioni in conto interessi previste al punto 2, lettera c), dell’allegato I ter dell’accordo di Cotonou.


Commissione

9.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2006

che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per il periodo 2007-2013

[notificata con il numero C(2006) 3473]

(2006/609/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera c) regolamento (CE) n. 1083/2006, l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» è inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera mediante iniziative congiunte locali e regionali e a rafforzare la cooperazione transnazionale mediante azioni volte allo sviluppo territoriale integrato connesse alle priorità comunitarie.

(2)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, il Fondo europeo di sviluppo regionale contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c) del regolamento in questione.

(3)

A norma dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, il 2,52 % delle risorse disponibili per impegni dei Fondi per il periodo 2007-2013 è destinato all’obiettivo «Cooperazione territoriale europea», inclusi il 73,86 % per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera e il 20,95 % per il finanziamento della cooperazione transnazionale.

(4)

Occorre effettuare ripartizioni indicative per Stato membro delle risorse da destinare all’obiettivo «Cooperazione territoriale europea». Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006, ciò va fatto conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006.

(5)

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, paragrafo 5, è fissato il metodo per la ripartizione delle risorse disponibili per gli Stati membri e le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento conformemente all’articolo 7, paragrafi 1 e 2 del regolamento.

(6)

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, paragrafo 7, è determinato il livello massimo di trasferimenti dai Fondi verso i singoli Stati membri.

(7)

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, paragrafi 12-31, sono fissati gli importi relativi a taluni casi specifici per il periodo 2007-2013, incluso lo stanziamento speciale per il programma PEACE, che verrà attuato come programma trasfrontaliero.

(8)

A norma dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1083/2006, lo 0,25 % delle risorse disponibili per l’impegno da parte dei Fondi per il periodo 2007-2013 è riservato all’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione; la ripartizione indicativa per Stato membro deve quindi escludere l’importo corrispondente all’assistenza tecnica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi indicativi per Stato membro degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006, inclusi gli importi supplementari fissati all'allegato II del regolamento, figurano nella tabella 1 dell’allegato.

La ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno di cui al paragrafo precedente figura nella tabella 2 dell’allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2006.

Per la Commissione

Danuta HÜBNER

Membro della Commissione


(1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.


ALLEGATO

Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno per gli Stati membri e le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per il periodo 1o gennaio 2007-31 dicembre 2013

Stato membro

TABELLA 1 —

Importo degli stanziamenti (in euro, prezzi 2004)

Regioni ammesse a titolo dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

Finanziamento complementare di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, paragrafo:

Transfrontaliera

Transnazionale

§21

§22

interno

Trasfeimentor ENPI

Trasferimento IPA

Totale

België/Belgique

138 683 798

 

 

138 683 798

33 648 858

 

 

Česká republika

244 455 613

 

 

244 455 613

33 227 937

67 403 698

 

Danmark

74 215 963

 

 

74 215 963

17 511 738

 

 

Deutschland

439 092 177

 

 

439 092 177

268 676 193

46 552 473

 

Eesti

33 718 404

8 311 000

 

42 029 404

4 433 962

 

 

Ellada

88 684 278

7 027 000

38 296 000

134 007 278

35 790 788

15 983 389

 

España

265 276 016

98 434 000

 

363 710 016

132 074 861

 

 

France

562 425 071

10 833 000

 

573 258 071

199 472 091

 

 

Ireland

62 519 179

 

 

62 519 179

12 789 400

 

58 300 347

Italia

397 945 802

54 402 000

103 486 000

555 833 802

186 182 745

8 414 488

 

Kypros

19 762 948

317 000

2 000 000

22 079 948

2 329 361

 

 

Latvija

46 828 319

25 380 000

 

72 208 319

7 617 737

 

 

Lietuva

64 395 203

21 417 000

 

85 812 203

11 299 892

 

 

Luxembourg

11 665 819

 

 

11 665 819

1 453 448

 

 

Magyarország

197 927 680

20 630 000

60 570 000

279 127 680

33 090 573

30 382 588

 

Malta

11 525 022

700 000

 

12 225 022

1 289 699

 

 

Nederland

166 380 429

 

 

166 380 429

52 597 106

 

 

Österreich

151 118 200

 

 

151 118 200

26 332 104

50 195 673

 

Polska

332 415 492

153 113 000

 

485 528 492

124 530 090

38 216 394

 

Portugal

53 368 153

586 000

 

53 954 153

33 773 941

 

 

Slovenija

43 336 138

 

23 862 000

67 198 138

6 498 594

18 786 168

 

Slovensko

159 645 924

7 335 000

 

166 980 924

17 560 404

17 065 458

 

Suomi-Finland

54 696 740

35 000 000

 

89 696 740

16 941 695

 

 

Sverige

198 144 807

8 000 000

 

206 144 807

29 072 222

 

 

United Kingdom

306 039 072

 

 

306 039 072

192 941 833

 

141 199 653

Totale

4 124 266 247

451 485 000

228 214 000

4 803 965 247

1 481 137 272

293 000 329

199 500 000


Stato membro

TABELLA 2 —

Ripartizione annuale degli stanziamenti (in euro, prezzi 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

België/Belgique

24 096 228

24 181 322

24 351 512

24 606 795

24 862 078

25 032 266

25 202 455

Česká republika

48 781 994

48 866 024

49 034 084

49 286 174

49 538 264

49 706 324

49 874 384

Danmark

12 831 919

12 876 204

12 964 775

13 097 631

13 230 487

13 319 057

13 407 628

Deutschland

103 586 333

104 265 787

105 624 694

107 663 056

109 701 417

111 060 324

112 419 232

Eesti

6 568 744

6 579 957

6 602 383

6 636 021

6 669 661

6 692 087

6 714 513

Ellada

25 984 211

26 074 722

26 255 744

26 527 278

26 798 811

26 979 833

27 160 856

España

68 774 676

69 108 679

69 776 686

70 778 697

71 780 706

72 448 713

73 116 720

France

107 291 297

107 795 740

108 804 628

110 317 960

111 831 291

112 840 179

113 849 067

Ireland

18 888 311

18 920 654

18 985 340

19 082 369

19 179 398

19 244 084

19 308 770

Italia

104 312 152

104 782 989

105 724 662

107 137 171

108 549 681

109 491 354

110 433 026

Kypros

3 450 858

3 456 749

3 468 531

3 486 203

3 503 875

3 515 656

3 527 437

Latvija

11 285 384

11 304 648

11 343 177

11 400 970

11 458 763

11 497 293

11 535 821

Lietuva

13 697 617

13 726 193

13 783 345

13 869 074

13 954 803

14 011 955

14 069 108

Luxembourg

1 851 602

1 855 278

1 862 629

1 873 656

1 884 682

1 892 034

1 899 386

Magyarország

48 428 927

48 512 610

48 679 975

48 931 023

49 182 070

49 349 435

49 516 801

Malta

1 910 639

1 913 901

1 920 424

1 930 208

1 939 993

1 946 517

1 953 039

Nederland

30 465 429

30 598 440

30 864 465

31 263 503

31 662 541

31 928 566

32 194 591

Österreich

32 111 794

32 178 385

32 311 568

32 511 341

32 711 114

32 844 296

32 977 479

Polska

90 676 181

90 991 104

91 620 952

92 565 722

93 510 492

94 140 339

94 770 186

Portugal

12 007 919

12 093 330

12 264 151

12 520 384

12 776 615

12 947 437

13 118 258

Slovenija

13 110 890

13 127 323

13 160 192

13 209 495

13 258 798

13 291 667

13 324 535

Slovensko

28 528 175

28 572 584

28 661 400

28 794 625

28 927 850

29 016 668

29 105 484

Suomi-Finland

14 970 879

15 013 723

15 099 410

15 227 942

15 356 473

15 442 160

15 527 848

Sverige

33 150 806

33 224 327

33 371 368

33 591 930

33 812 492

33 959 532

34 106 574

United Kingdom

88 457 084

88 945 013

89 920 872

91 384 662

92 848 450

93 824 309

94 800 168

Totale

945 220 049

948 965 686

956 456 967

967 693 890

978 930 805

986 422 085

993 913 366


Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

9.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/30


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

del 17 luglio 2006

sull'applicazione provvisoria dell’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in conformità dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE

(2006/610/CE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou, il 23 giugno 2000 (1) (di seguito «accordo di partenariato ACP-CE») e modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (di seguito «accordo che modifica l'accordo di partenariato ACP-CE») (2),

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (3),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo che modifica l'accordo di partenariato ACP-CE non entrerà in vigore fino a quando non saranno soddisfatti i requisiti costituzionali di ogni Stato membro a norma dell’articolo 93 dell'accordo di partenariato ACP-CE.

(2)

Con la decisione n. 5/2005 (4), il Consiglio dei ministri ACP-CE ha adottato misure transitorie applicabili dalla data della firma alla data di entrata in vigore dell'accordo che modifica l’accordo di partenariato ACP-CE.

(3)

Conformemente all’articolo 2 della decisione n. 5/2005 gli Stati membri e la Comunità sono invitati ad adottare le opportune disposizioni per attuare le misure transitorie.

(4)

In data 2 giugno 2006, il Consiglio dei ministri ACP-CE ha adottato il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 definito nell’allegato I ter dell’accordo di partenariato ACP-CE.

(5)

Gli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno raggiunto un consenso su un accordo interno riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari agli Stati ACP e ai paesi e territori d'oltremare (PTOM) forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013. Detto accordo non entrerà in vigore prima che tutti gli Stati membri l'abbiano adottato secondo le norme costituzionali proprie di ciascuno di essi.

(6)

Alcune disposizioni dell’accordo interno dovrebbero essere applicate in via transitoria fino alla sua entrata in vigore,

DECIDONO:

Articolo 1

Le seguenti disposizioni dell'accordo interno relativo al 10o Fondo europeo di sviluppo (di seguito «FES») continuano ad applicarsi provvisoriamente a decorrere dall'adozione della presente decisione:

1)

l’articolo 1, paragrafo 7, in combinato disposto con gli articoli 8 e 9, nella misura in cui il Consiglio adotti la ripartizione definitiva del contributo della Romania e della Bulgaria e stabilisca la ponderazione definitiva dei loro voti così come le nuove regole di maggioranza qualificata e minoranza di blocco dopo la loro adesione all’UE, conformemente all’accordo interno;

2)

l’articolo 10 ai fini dell’adozione del regolamento di applicazione, del regolamento finanziario e, fra l’altro, dell’istituzione del comitato FES nonché del comitato del fondo investimenti in riferimento agli articoli 8 e 9.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa resta in vigore fino all'entrata in vigore dell'accordo interno, salva una proroga ulteriormente decisa dai rappresentanti dei governi degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2006.

A nome dei governi degli Stati membri

Il presidente

E. TUOMIOJA


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.

(3)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(4)  GU L 287 del 28.10.2005, pag. 1.


ACCORDO INTERNO

tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

previa consultazione della Commissione,

previa consultazione della Banca europea per gli investimenti,

considerando quanto segue:

(1)

Il terzo paragrafo dell’allegato I bis dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo di Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) (di seguito «l’accordo ACP-CE»), stabilisce che «le eventuali modifiche da apportare al quadro finanziario pluriennale o alle parti corrispondenti dell’accordo sono decise dal Consiglio dei ministri in deroga all’articolo 95 del presente accordo».

(2)

Il Consiglio dei ministri ACP-CE, riunitosi a Port Moresby (Papua Nuova Guinea) il 1o e il 2 giugno 2006, ha adottato l’allegato I ter dell’accordo di partenariato ACP-CE che fissa l’importo complessivo degli aiuti comunitari a favore degli Stati ACP forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE a 21 966 milioni di EUR a valere sul decimo Fondo europeo di sviluppo (di seguito «decimo FES»). Tale importo verrà fornito dagli Stati membri.

(3)

La decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea (2) (di seguito «decisione sull’associazione») si applica fino al 31 dicembre 2011. Prima di tale data dovrebbe essere adottata una nuova decisione sulla base dell’articolo 187 del trattato. Prima del 31 dicembre 2007 il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, dovrebbe fissare a 286 milioni di EUR l’importo a valere sul decimo FES per gli aiuti finanziari nel periodo 2008-2013 ai paesi e territori d’oltremare (PTOM), ai quali si applica la parte quarta del trattato CE.

(4)

La decisione 2005/446/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 30 maggio 2005, che fissa la scadenza per l’impegno dei fondi del nono Fondo europeo di sviluppo (FES) (3), fissa al 31 dicembre 2007 la data oltre la quale i fondi del nono FES gestiti dalla Commissione, i contributi in conto interessi gestiti dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e le entrate provenienti dagli interessi su tali importi non dovrebbero più essere impegnati. Tale data può essere rivista, se necessario.

(5)

Per attuare l’accordo di partenariato ACP-CE e la decisione sull’associazione, è opportuno istituire un decimo FES e stabilire una procedura per lo stanziamento dei fondi e per i relativi contributi degli Stati membri.

(6)

In base a una relazione della Commissione nel 2008/2009 dovrebbe essere eseguita un’analisi di tutti gli aspetti inerenti alla spesa e alle risorse dell’Unione europea.

(7)

I rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno deciso di destinare un importo di 430 milioni di EUR a valere sul decimo FES per le spese di sostegno sostenute dalla Commissione per la programmazione e attuazione del FES.

(8)

È opportuno fissare le norme per la gestione della cooperazione finanziaria.

(9)

Il 12 settembre 2000 i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno adottato un accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari nel quadro del protocollo finanziario dell’accordo di partenariato ACP-CE e sullo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (4) (di seguito «accordo interno per il nono FES»).

(10)

È opportuno istituire un comitato di rappresentanti dei governi degli Stati membri presso la Commissione (di seguito «comitato FES») e un comitato analogo presso la BEI. I lavori della Commissione e quelli della BEI riguardanti l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e delle corrispondenti disposizioni della decisione sull’associazione dovrebbero essere armonizzati.

(11)

Si prevede che la Bulgaria e la Romania avranno aderito all’Unione europea entro il 1o gennaio 2008 e aderiranno all’accordo di partenariato ACP-CE nonché al presente accordo interno secondo gli impegni che esse hanno assunto a norma del trattato di adesione di Bulgaria e Romania e del relativo protocollo.

(12)

Nelle sue conclusioni del 24 maggio 2005 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, si sono impegnati nell’attuazione tempestiva e nella verifica della dichiarazione di Parigi sull’efficacia dell’aiuto dell’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) adottata al Forum ad alto livello svoltosi a Parigi il 2 marzo 2005.

(13)

Occorre tener presenti le conclusioni sugli obiettivi dell’aiuto pubblico allo sviluppo APS. Nel comunicare la spesa nell’ambito del FES agli Stati membri e all’OCSE/comitato per l’assistenza allo sviluppo, la Commissione opererà una distinzione tra attività APS e non APS.

(14)

Il 22 dicembre 2005 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione hanno adottato una dichiarazione comune sulla politica di sviluppo dell’Unione europea: il consenso europeo (5).

(15)

Il FES dovrebbe continuare a considerare prioritario il sostegno ai paesi meno sviluppati e ad altri paesi a basso reddito.

(16)

L’11 aprile 2006 il Consiglio ha approvato il principio di finanziare il Fondo per la pace in Africa attingendo ai fondi intra-ACP per un importo fino a 300 milioni di EUR che riguarda il periodo iniziale 2008-2010. Nel corso del terzo anno verrà effettuata una valutazione generale mediante la quale saranno riesaminate le modalità e le possibilità di ricorrere in futuro ad altre fonti di finanziamento, compreso un finanziamento PESC,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO 1

RISORSE FINANZIARIE

Articolo 1

Risorse del decimo FES

1.   Gli Stati membri istituiscono un decimo Fondo europeo di sviluppo, di seguito «decimo FES».

2.   Il decimo FES comprende le seguenti risorse:

a)

un importo massimo di 22 682 milioni di EUR fornito dagli Stati membri in base alla seguente ripartizione:

Stato membro

Criterio di ripartizione

Contributo in EUR

Belgio

3,53

800 674 600

Bulgaria (6)

0,14

31 754 800

Repubblica ceca

0,51

115 678 200

Danimarca

2,00

453 640 000

Germania

20,50

4 649 810 000

Estonia

0,05

11 341 000

Grecia

1,47

333 425 400

Spagna

7,85

1 780 537 000

Francia

19,55

4 434 331 000

Irlanda

0,91

206 406 200

Italia

12,86

2 916 905 200

Cipro

0,09

20 413 800

Lettonia

0,07

15 877 400

Lituania

0,12

27 218 400

Lussemburgo

0,27

61 241 400

Ungheria

0,55

124 751 000

Malta

0,03

6 804 600

Paesi Bassi

4,85

1 100 077 000

Austria

2,41

546 636 200

Polonia

1,30

294 866 000

Portogallo

1,15

260 843 000

Romania (6)

0,37

83 923 400

Slovenia

0,18

40 827 600

Slovacchia

0,21

47 632 200

Finlandia

1,47

333 425 400

Svezia

2,74

621 486 800

Regno Unito

14,82

3 361 472 400

 

 

22 682 000 000

22 682 milioni di EUR disponibili a partire dall’entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale; di questi:

i)

21 966 milioni di EUR vengono assegnati al gruppo di Stati ACP;

ii)

286 milioni di EUR vengono assegnati ai PTOM;

iii)

430 milioni di EUR vengono assegnati alla Commissione per le spese di sostegno di cui all’articolo 6 legate alla programmazione e attuazione del FES da parte della Commissione;

b)

ai fondi di cui all’allegato I dell’accordo di partenariato ACP-CE e all’allegato II A della decisione sull’associazione e stanziati a valere sul nono FES per finanziare le risorse del Fondo investimenti istituito nell’allegato C della decisione di associazione (di seguito «Fondo investimenti») non si applica la decisione 2005/446/CE che fissa la data oltre la quale i fondi del nono FES non possono più essere impegnati. Questi fondi sono trasferiti al decimo FES e gestiti in base agli accordi di attuazione per il decimo FES a partire dalla data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 nell’ambito dell’accordo di partenariato ACP-CE e dalla data di entrata in vigore delle decisioni del Consiglio riguardanti gli aiuti finanziari ai PTOM per il periodo 2008-2013.

3.   Le rimanenze a valere sul nono FES o a valere sui FES precedenti non vengono più impegnate dopo il 31 dicembre 2007 o dopo la data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013, se tale data è posteriore, ad eccezione delle rimanenze e dei fondi disimpegnati dopo detta data di entrata in vigore derivanti dal sistema di stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli primari (STABEX) nell’ambito dei FES precedenti al nono FES e dei fondi di cui al paragrafo 2, lettera b). I fondi eventualmente impegnati dopo il 31 dicembre 2007 fino all’entrata in vigore del presente accordo di cui sopra saranno utilizzati esclusivamente per assicurare la capacità operativa dell’amministrazione dell’UE e per coprire le spese correnti per sostenere i progetti in corso fino all’entrata in vigore del decimo FES.

4.   I fondi disimpegnati da progetti a titolo del nono FES o dai FES precedenti non vengono più impegnati dopo il 31 dicembre 2007, salvo decisione contraria del Consiglio adottata all’unanimità, su base di una proposta della Commissione ad eccezione dei fondi disimpegnati dopo detta entrata in vigore derivanti dai sistemi di stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli primari (STABEX) nell’ambito dei FES, precedenti al nono FES che sono trasferiti automaticamente ai rispettivi programmi indicativi nazionali di cui all’articolo 2, lettera a), punto i), e all’articolo 3, paragrafo 1, nonché dei fondi di cui al paragrafo 2, lettera b).

5.   L’importo complessivo delle risorse del decimo FES copre il periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2013. I fondi del decimo FES non vengono più impegnati dopo il 31 dicembre 2013, salvo decisione contraria del Consiglio adottata all’unanimità su proposta della Commissione.

6.   I proventi da interessi generati sulle operazioni finanziate nell’ambito degli impegni assunti a titolo dei precedenti FES e sui fondi del decimo FES gestiti dalla Commissione e depositati presso i delegati ai pagamenti in Europa di cui all’articolo 37, paragrafo 1, dell’allegato IV dell’accordo ACP-CE sono versati a credito di uno o più conti bancari aperti a nome della Commissione e sono utilizzati ai sensi dell’articolo 6. L’utilizzazione dei proventi da interessi generati sui fondi del decimo FES gestiti dalla BEI è determinata nel quadro del regolamento finanziario di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

7.   In caso di adesione di un nuovo Stato all’Unione europea, l’assegnazione dei contributi di cui al paragrafo 2, lettera a), è modificata con decisione del Consiglio che delibera all’unanimità su proposta della Commissione.

8.   Le risorse finanziarie possono essere adeguate con decisione del Consiglio che delibera all’unanimità, a norma dell’articolo 62, paragrafo 2, dell’accordo di partenariato ACP-CE.

9.   Gli Stati membri possono, fatte salve le norme e le procedure decisionali di cui all’articolo 8, fornire alla Commissione o alla BEI contributi volontari per sostenere gli obiettivi dell’accordo ACP-CE. Gli Stati membri possono inoltre cofinanziare i progetti o i programmi, ad esempio nell’ambito di iniziative specifiche, che devono essere gestiti dalla Commissione o dalla BEI. Occorre garantire la titolarità ACP a livello nazionale di tali iniziative.

L’attuazione e il regolamento finanziario di cui all’articolo 9 contengono anche le disposizioni necessarie per il cofinanziamento da parte del FES, nonché per il cofinanziamento di attività attuato dagli Stati membri. Questi ultimi comunicano anticipatamente al Consiglio i loro contributi volontari.

10.   Il Consiglio, in conformità del paragrafo 7 del protocollo finanziario dell’accordo di partenariato ACP-CE, esegue, insieme con gli Stati ACP, l’analisi dei risultati valutando il livello di realizzazione degli impegni e degli esborsi nonché i risultati e l’impatto degli aiuti forniti. L’analisi dei risultati è eseguita sulla base di una proposta elaborata dalla Commissione nel 2010. Tale analisi contribuisce alla decisione relativa all’importo della cooperazione finanziaria dopo il 2013.

Articolo 2

Risorse assegnate agli Stati ACP

L’importo di 21 966 milioni di EUR di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto i), viene riservato agli strumenti di cooperazione in base alla seguente ripartizione:

a)

17 766 milioni di EUR per finanziare i programmi indicativi nazionali e regionali. Tale assegnazione viene utilizzata per:

i)

finanziare i programmi indicativi nazionali degli Stati ACP in conformità degli articoli da 1 a 5 dell’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-CE;

ii)

finanziare i programmi indicativi regionali a sostegno della cooperazione e dell’integrazione regionale e interregionale degli Stati ACP in conformità degli articoli da 6 a 11, dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’articolo 14 dell’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-CE;

b)

2 700 milioni di EUR per finanziare la cooperazione interregionale e intra-ACP con molti se non tutti gli Stati ACP, in conformità dell’articolo 12, dell’articolo 13, paragrafo 2, e dell’articolo 14 dell’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-CE per quanto riguarda l’attuazione e le procedure di gestione. Tale dotazione comprende il sostegno strutturale alle istituzioni comuni: il centro per lo sviluppo delle imprese (CDE) e il centro tecnico per l’agricoltura e la cooperazione rurale (CTA) menzionati e controllati secondo le norme e le procedure di cui all’allegato III dell’accordo di partenariato ACP-CE, e l’assemblea parlamentare paritetica di cui all’articolo 17 di tale accordo. Tale dotazione copre inoltre l’assistenza per le spese d’esercizio del segretariato ACP menzionato ai punti 1 e 2 del protocollo 1 allegato all’accordo di partenariato ACP-CE;

c)

una parte delle risorse di cui alle lettere a) e b) potrebbe essere utilizzata per far fronte a crisi esterne e ad esigenze impreviste, ivi comprese (ove opportuno) le situazioni che richiedono aiuti umanitari complementari di emergenza e di soccorso nel breve termine, qualora tali azioni di sostegno non possano essere finanziate a valere sul bilancio UE, per attenuare gli effetti negativi in caso di fluttuazione dei proventi delle esportazioni;

d)

1 500 milioni di EUR sotto forma di stanziamento a favore della BEI per finanziare il Fondo investimenti in conformità delle modalità e delle condizioni di cui all’allegato II dell’accordo di partenariato ACP-CE, ivi compreso un contributo aggiuntivo di 1 100 milioni di EUR alle risorse del Fondo investimenti, gestito come fondo rotativo, e 400 milioni di EUR sotto forma di aiuti non rimborsabili per il finanziamento degli abbuoni di interesse di cui all’allegato II, articoli 2 e 4, dell’accordo di partenariato ACP-CE nel periodo del decimo FES.

Articolo 3

Risorse destinate ai PTOM

1.   L’importo di 286 milioni di EUR di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii), viene stanziato in conformità della decisione del Consiglio adottata prima del 31 dicembre 2007, che modifica la decisione sull’associazione ai sensi dell’articolo 187 del trattato, di cui 256 milioni di EUR per finanziare i programmi indicativi nazionali e regionali, e 30 milioni di EUR sotto forma di assegnazione alla BEI per finanziare il fondo di investimento conformemente alla decisione sull’associazione.

2.   Laddove un PTOM diventa indipendente e aderisce all’accordo di partenariato ACP-CE, l’importo di cui al paragrafo 1 viene ridotto e gli importi di cui all’articolo 2, lettera a), vengono aumentati in maniera corrispondente mediante una decisione del Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della Commissione.

Articolo 4

Prestiti derivanti dalle risorse proprie della BEI

1.   All’importo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), destinato al Fondo investimenti nell’ambito del nono FES e all’importo di cui all’articolo 2, lettera d), viene aggiunto un importo indicativo di max. 2 030 milioni di EUR sotto forma di prestiti concessi dalla BEI a valere sulle proprie risorse. Tali risorse vengono stanziate per un importo fino a 2 000 milioni di EUR per i fini stabiliti nell’allegato II dell’accordo di partenariato ACP-CE e per un importo fino a 30 milioni di EUR per gli scopi previsti nella decisione di associazione alle condizioni previste dai suoi statuti e secondo le disposizioni pertinenti che figurano nelle modalità e condizioni relative al finanziamento degli investimenti fissate dall’allegato II dell’accordo di partenariato ACP-CE e dalla decisione sull’associazione.

2.   Gli Stati membri si impegnano, in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della BEI, a rendersi garanti verso la BEI, rinunciando al beneficio di escussione, per tutti gli impegni finanziari risultanti per i mutuatari dai contratti di prestito conclusi dalla BEI sulle sue risorse proprie in applicazione dell’allegato II, articolo 1, dell’accordo di partenariato ACP-CE e delle corrispondenti disposizioni della decisione sull’associazione.

3.   La garanzia di cui al paragrafo 2 è limitata al 75 % dell’importo complessivo dei crediti aperti dalla BEI a titolo dei contratti di prestito nel loro complesso; essa è destinata alla copertura di ogni rischio.

4.   Per gli impegni degli Stati membri di cui dal paragrafo 2 verranno stipulati contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la BEI.

Articolo 5

Operazioni gestite dalla BEI

1.   I pagamenti effettuati alla BEI a titolo dei prestiti a condizioni speciali concessi agli Stati ACP, ai PTOM ed ai dipartimenti francesi d’oltremare nonché i proventi ed i redditi delle operazioni di capitali di rischio effettuate nel quadro dei FES precedenti al nono ritornano agli Stati membri proporzionalmente ai loro contributi al fondo al quale appartengono tali somme, a meno che il Consiglio non decida all’unanimità, su proposta della Commissione, di accantonarli o di destinarli ad altre operazioni.

2.   Le commissioni dovute alla BEI per la gestione dei prestiti e delle operazioni di cui al paragrafo 1 sono detratte in anticipo dagli importi destinati agli Stati membri.

3.   I proventi e i redditi derivanti alla BEI da operazioni effettuate a titolo del Fondo investimenti nell’ambito del nono e del decimo FES sono utilizzati per ulteriori operazioni del fondo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 3 dell’allegato II dell’accordo di partenariato ACP-CE, previe deduzioni per spese straordinarie e passività originate nel quadro di tale Fondo investimenti.

4.   La BEI è remunerata a copertura totale delle spese sostenute per la gestione delle operazioni effettuate a titolo del Fondo investimenti di cui al paragrafo 3 in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato II dell’accordo di partenariato ACP-CE.

Articolo 6

Risorse riservate alle spese di sostegno associate al FES

1.   Le risorse del FES coprono i costi per le misure di sostegno. Le risorse di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii), e all’articolo 1, paragrafo 5, coprono i costi legati alla programmazione e attuazione del FES che non sono necessariamente coperti dai documenti di sostegno alla strategia e dai programmi indicativi pluriennali che figurano nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1.

2.   Le risorse per le misure di sostegno potrebbero coprire le spese legate a:

a)

attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, contabilità, audit e valutazione direttamente necessarie per la programmazione e attuazione delle risorse del FES gestite dalla Commissione;

b)

la realizzazione di tali obiettivi, attraverso le attività di ricerca riguardanti la politica di sviluppo, gli studi, le riunioni, le attività di informazione e di sensibilizzazione, le attività di formazione e pubblicazione; e

c)

reti informatiche per lo scambio di informazioni e tutte le altre spese di assistenza tecnica o amministrativa che la Commissione potrebbe dover sostenere per gestire il FES.

Sono comprese anche le spese sostenute presso la sede centrale della Commissione e le delegazioni per il sostegno amministrativo richiesto per gestire le operazioni finanziate nel quadro dell’accordo di partenariato ACP-CE e della decisione sull’associazione.

Queste non sono attribuite a compiti fondamentali del servizio pubblico europeo cioè del personale permanente della Commissione.

CAPO II

ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Contributi al decimo FES

1.   Ogni anno la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio, entro il 15 ottobre, lo stato degli impegni, i pagamenti e gli importi annuali delle richieste di contributi da prevedere per l’esercizio in corso e per i due successivi, tenendo conto delle previsioni della BEI per quanto riguarda la gestione e il funzionamento del Fondo investimenti. Tali importi si basano sulla capacità concreta di erogare il livello di risorse proposto.

2.   Su proposta della Commissione il Consiglio decide a maggioranza qualificata come previsto dall’articolo 8, specificando la parte a carico della Commissione e quella a carico della BEI, il massimale dell’importo annuale del contributo per il secondo anno successivo alla proposta della Commissione (n+2) e, entro il massimale deciso l’anno precedente, l’importo annuale della richiesta di contributo per il primo anno successivo alla proposta della Commissione (n+1).

3.   Qualora i contributi decisi in base alle disposizioni di cui al paragrafo 2 dovessero deviare dalle esigenze effettive del FES nel corso dell’esercizio in questione, la Commissione presenta delle proposte al Consiglio per modificare l’importo di tali contributi entro il massimale di cui al paragrafo 2. Il Consiglio adotta una decisione a maggioranza qualificata, come previsto dall’articolo 8.

4.   Le richieste di contributi non possono superare il massimale di cui al paragrafo 2, né può essere aumentato il massimale salvo se deciso dal Consiglio a maggioranza qualificata come previsto dall’articolo 8 in casi di esigenze particolari derivanti da circostanze eccezionali o impreviste come le situazioni postcrisi. In tal caso la Commissione e il Consiglio assicurano che i contributi corrispondano ai pagamenti previsti.

5.   Tenendo conto delle previsioni della BEI la Commissione trasmette ogni anno al Consiglio entro il 15 ottobre le sue stime di impegno, esborso e contributi per ognuno dei tre anni successivi agli anni di cui al paragrafo 1.

6.   Per quanto riguarda i fondi trasferiti dai precedenti FES al decimo FES a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 1, paragrafo 3, i contributi di ciascuno Stato membro vengono calcolati in proporzione al contributo di ciascuno Stato membro al FES di cui trattasi.

Per quanto riguarda i fondi del nono FES e dei FES precedenti che non sono trasferiti al decimo FES, l’impatto sul contributo di ciascuno Stato membro viene calcolato in proporzione al contributo di ciascuno Stato membro al nono FES.

7.   Le modalità di pagamento dei contributi da parte degli Stati membri sono fissate in dettaglio dal regolamento finanziario di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 8

Il comitato del Fondo europeo di sviluppo

1.   Presso la Commissione è istituto, per le risorse del decimo FES da essa gestite, un comitato composto dai rappresentanti dei governi degli Stati membri (di seguito «il comitato FES»). Il comitato FES è presieduto da un rappresentante della Commissione; quest’ultima provvede al segretariato. Un rappresentante della BEI partecipa ai lavori del comitato.

2.   Ai voti degli Stati membri è attribuita, in seno al comitato FES, la seguente ponderazione:

Stato membro

Voti UE 27

Belgio

35

Bulgaria (7)

[1]

Repubblica ceca

5

Danimarca

20

Germania

205

Estonia

1

Grecia

15

Spagna

79

Francia

196

Irlanda

9

Italia

129

Cipro

1

Lettonia

1

Lituania

1

Lussemburgo

3

Ungheria

6

Malta

1

Paesi Bassi

49

Austria

24

Polonia

13

Portogallo

12

Romania (7)

[4]

Slovenia

2

Slovacchia

2

Finlandia

15

Svezia

27

Regno Unito

148

Totale UE 25

999

Totale UE 27 (7)

[1 004]

3.   Il comitato FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 720 voti su 999, che esprimano il voto favorevole di almeno 13 Stati membri. La minoranza di bloccaggio consiste in 280 voti.

4.   In caso di adesione di un nuovo Stato all’UE la ponderazione di cui al paragrafo 2 e la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 3 sono modificate, con decisione del Consiglio che delibera all’unanimità.

5.   Il Consiglio adotta il regolamento interno del FES all’unanimità.

Articolo 9

Il comitato del Fondo investimenti

1.   Viene costituito sotto l’egida della BEI un comitato (di seguito «comitato del Fondo investimenti») costituito da rappresentanti dei governi degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione. La BEI fornisce il segretariato del comitato e i servizi di supporto. Il presidente del comitato del Fondo investimenti viene eletto fra i membri del comitato del Fondo investimenti dai membri stessi.

2.   Il Consiglio adotta il regolamento del comitato del Fondo investimenti all’unanimità.

3.   Il comitato del Fondo investimenti delibera a maggioranza qualificata come stabilito dall’articolo 8, paragrafi 2 e 3.

Articolo 10

Disposizioni di attuazione

1.   Fatto salvo l’articolo 8 di tale accordo e i diritti di voto degli Stati membri in esso contemplati, tutte le pertinenti disposizioni degli articoli da 14 a 30 dell’accordo interno per il nono FES rimangono in vigore in attesa della decisione del Consiglio in merito ad un regolamento di attuazione per il decimo FES. Questo regolamento di attuazione è deciso all’unanimità sulla base di una proposta della Commissione e previa consultazione della BEI.

Il regolamento di attuazione contiene adeguate modifiche e miglioramenti delle procedure decisionali e programmatiche e armonizza le procedure della Comunità e del FES quanto più possibile, anche riguardo agli aspetti del cofinanziamento. Stabilisce altresì particolari procedure di gestione per il Fondo per la pace in Africa. Rammentando che l’assistenza finanziaria e tecnica per l’attuazione dell’articolo 11, paragrafo 6, e degli articoli 11 bis e 11 ter dell’accordo di partenariato ACP-CE sarà finanziata da strumenti specifici diversi da quelli destinati a finanziare la cooperazione ACP-CE, le attività sviluppate ai sensi di queste disposizioni dovranno essere approvate mediante procedure di gestione del bilancio preventivamente specificate.

2.   Un regolamento finanziario verrà adottato, prima dell’entrata in vigore dell’accordo di partenariato ACP-CE, dal Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata di cui all’articolo 8, sulla base di una proposta della Commissione e previo parere della BEI per quanto riguarda le disposizioni che interessano quest’ultima nonché previo parere della Corte dei conti.

3.   La Commissione presenterà le sue proposte di regolamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 prevedendo, tra l’altro, la possibilità di delegare l’attuazione dei compiti a terzi.

Articolo 11

Esecuzione finanziaria, contabilità, audit e scarico

1.   La Commissione assicura l’esecuzione finanziaria delle dotazioni che essa gestisce sulla base dell’articolo 1, paragrafo 8, dell’articolo 2, lettere a), b), e c), dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 6 e l’esecuzione finanziaria dei progetti e dei programmi in conformità del regolamento finanziario di cui all’articolo 10, paragrafo 2. Ai fini del recupero delle somme indebitamente pagate, le decisioni della Commissione sono esecutive in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 256 del trattato.

2.   La BEI provvede, per conto della Comunità, alla gestione del Fondo investimenti ed effettua le operazioni a titolo di tale fondo ai sensi delle disposizioni del regolamento finanziario di cui all’articolo 10, paragrafo 2. In questo ambito la BEI agisce a nome e a rischio della Comunità. Gli Stati membri sono titolari di tutti i diritti che derivano da tali operazioni, segnatamente a titolo di creditori o proprietari.

3.   La BEI provvede, sulla base dei suoi statuti e delle migliori pratiche bancarie all’esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate mediante prestiti sulle risorse proprie di cui all’articolo 4, cui si applicano eventualmente abbuoni di interessi sulle risorse del FES.

4.   Per ciascun esercizio, la Commissione redige e approva la contabilità del FES e la invia al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

5.   La Commissione tiene a disposizione della Corte dei conti le informazioni di cui all’articolo 10, per consentire a quest’ultima di controllare in base a prove documentali l’aiuto fornito a valere sulle risorse del FES.

6.   La BEI invia ogni anno alla Commissione e al Consiglio una relazione sull’esecuzione delle operazioni finanziate con risorse del FES da essa gestite.

7.   Fatto salvo il paragrafo 9 del presente articolo, la Corte dei conti esercita i poteri conferitile dall’articolo 248 del trattato CE in relazione alle operazioni del FES. Le condizioni alle quali la Corte dei conti esercita i propri poteri sono fissate dal regolamento finanziario di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

8.   Il Parlamento europeo, previa raccomandazione del Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata di cui all’articolo 8, dà scarico alla Commissione della gestione finanziaria del FES, ad esclusione delle operazioni gestite dalla BEI.

9.   Le operazioni finanziate sulle risorse del FES gestite dalla BEI sono soggette alle procedure di controllo e di approvazione definite dallo statuto della BEI per tutte le sue operazioni.

Articolo 12

Clausola di revisione

L’articolo 1, paragrafo 3, e gli articoli del capo II, ad eccezione delle modifiche dell’articolo 8, possono essere modificati dal Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della Commissione. La BEI è associata alla proposta della Commissione nelle questioni concernenti le sue attività e quelle del Fondo investimenti.

Articolo 13

Ratifica, entrata in vigore e durata

1.   Il presente accordo è approvato da ciascuno Stato membro in base alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea l’espletamento delle procedure necessarie per l’entrata in vigore del presente accordo.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica della sua approvazione da parte dell’ultimo Stato membro.

3.   Il presente accordo è concluso per la stessa durata del quadro finanziario pluriennale dell’allegato I ter dell’accordo di partenariato ACP-CE. Tuttavia, fatto salvo il disposto dell’articolo 1, paragrafo 4, il presente accordo resta in vigore per il tempo necessario alla totale esecuzione di tutte le azioni finanziate nel quadro dell’accordo di partenariato ACP-CE, della decisione sull’associazione e di detto quadro finanziario pluriennale.

Articolo 14

Lingue facenti fede

Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, che ne rimette copia certificata conforme al governo di ogni Stato firmatario.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de dos mil seis.

V Bruselu dne sedmnáctého července dva tisíce šest.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli to tusind og seks.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta juulikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα επτά Ιουλίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year two thousand and six.

Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet deux mille six.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio duemilasei.

Briselē, divtūkstoš sestā gada septiņpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų liepos septynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer hatodik év július tizenhetedik napján.

Magħmul fi Brussel, fis-sbatax jum ta' Lulju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Brussel, de zeventiende juli tweeduizend zes.

Sporządzono w Brukseli, dnia siedemnastego lipca roku dwa tysiące szóstego.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de dois mil e seis.

V Bruseli dňa sedemnásteho júla dvetisícšesť.

V Bruslju, sedemnajstega julija leta dva tisoč šest.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli tjugohundrasex.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image

Za prezidenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Image

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Image

Għall-President ta' Malta

Image

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato dall’accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4).

(2)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(3)  GU L 156 del 18.6.2005, pag. 19.

(4)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

(5)  GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

(6)  Importo stimato.

(7)  Voto stimato.


9.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/46


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 10 aprile 2006

relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo interno che modifica l’accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE

(2006/611/CE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, di seguito denominato «l’accordo ACP-CE», modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005, di seguito denominato «l’accordo che modifica l'accordo ACP-CE»,

visto il progetto della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 95, paragrafo 3, dell’accordo ACP-CE, il Consiglio dei ministri ACP-CE ha adottato, il 25 giugno 2005, la decisione n. 5/2005 sulle misure transitorie che si applicano a partire dalla data della firma fino alla data di entrata in vigore dell’accordo di partenariato ACP-CE riveduto (1).

(2)

L’adozione di queste misure transitorie comporta l’applicazione anticipata della maggior parte delle disposizioni dell’accordo che modifica l'accordo ACP-CE, ad eccezione delle modifiche richieste del quadro finanziario pluriennale e delle disposizioni sulla lotta al terrorismo e sulla cooperazione nella lotta contro la proliferazione della armi di distruzione di massa che sono condizionate ad una decisione del Consiglio che stabilisca la disponibilità di risorse finanziarie.

(3)

I rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno convenuto un accordo interno che modifica l’accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE, di seguito denominato «l'accordo che modifica l'accordo interno». L'accordo che modifica l'accordo interno non può entrare in vigore prima dell’adozione da parte di ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali.

(4)

A norma dell’articolo 2 della decisione n. 5/2005 del Consiglio dei ministri ACP-CE, gli Stati membri e la Comunità sono invitati ad adottare le appropriate misure di applicazione di detta decisione nei settori di loro competenza.

(5)

È quindi opportuno prevedere l’applicazione provvisoria dell’accordo che modifica l'accordo interno onde definire le procedure che gli Stati membri dovranno seguire nel periodo dell’applicazione anticipata dell’accordo che modifica l'accordo ACP-CE,

DECIDONO:

Articolo 1

Le disposizioni dell’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l'accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE, di seguito denominato «l'accordo che modifica l'accordo interno», si applicano in via provvisoria a partire dal 25 giugno 2005.

Il testo dell’accordo che modifica l'accordo interno è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore contemporaneamente alle misure transitorie per l’applicazione dell’accordo che modifica l'accordo ACP-CE.

Essa rimane in vigore fino all’entrata in vigore dell’accordo che modifica l'accordo interno.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 2006.

A nome dei governi degli Stati membri

La presidente

U. PLASSNIK


(1)  GU L 287 del 28.10.2005, pag. 1.


ACCORDO INTERNO

tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l'accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

VISTO il trattato che istituisce la Comunità europea,

VISTO l’accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, di seguito denominato «l’accordo ACP-CE»,

VISTO il progetto della Commissione,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1)

Con decisione del 27 aprile 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati ACP al fine di modificare l’accordo ACP-CE. Questi negoziati sono stati conclusi a Bruxelles il 23 febbraio 2005. L’accordo che modifica l'accordo ACP-CE è stato firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005.

(2)

Occorrerebbe pertanto modificare l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 18 settembre 2000, relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE (1), di seguito denominato «l'accordo interno».

(3)

La procedura stabilita nell’accordo interno deve essere modificata per tener conto delle modifiche agli articoli 96 e 97, come indicato nell’accordo che modifica l'accordo ACP-CE. Essa dovrebbe inoltre essere modificata per tener conto del nuovo articolo 11 ter il cui paragrafo 1 rappresenta un elemento fondamentale dell’accordo che modifica l'accordo ACP-CE,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 18 settembre 2000, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE è modificato come segue:

1)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Ove riguardi questioni di loro competenza, la posizione degli Stati membri per l’applicazione degli articoli 11 ter, 96 e 97 dell’accordo ACP-CE è adottata dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all’allegato.

Se le misure in questione riguardano settori di competenza degli Stati membri, il Consiglio può deliberare anche su iniziativa di uno Stato membro.»

2)

L’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i venti testi facenti tutti ugualmente fede, è depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio che ne trasmette copia certificata conforme a ciascun governo degli Stati firmatari.»

3)

L’allegato è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

1)

La Comunità e i suoi Stati membri esauriscono tutte le opzioni di dialogo politico con uno Stato ACP ai sensi dell’articolo 8 dell'accordo ACP-CE, tranne nei casi particolarmente urgenti, prima di avviare le consultazioni di cui all’articolo 96 dell’accordo ACP-CE. Il dialogo di cui all’articolo 8 deve essere sistematico e formalizzato secondo le modalità di cui all’articolo 2 dell’allegato VII dell’accordo ACP-CE. Per quanto riguarda il dialogo a livello nazionale, regionale e subregionale, ove vi sia la partecipazione dell’Assemblea parlamentare paritetica, essa è rappresentata dai co-presidenti in carica o da un rappresentante designato.

2)

Se, dopo aver esaurito tutte le opzioni di dialogo di cui all’articolo 8 dell’accordo ACP-CE, nonché su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, il Consiglio ritiene che uno Stato ACP sia venuto meno ad un obbligo riguardante uno degli elementi essenziali di cui agli articoli 9 o 11 ter dell’accordo ACP-CE, o in casi gravi di corruzione, lo Stato ACP in questione viene invitato a tenere consultazioni, a meno che non vi sia un’urgenza particolare, a norma degli articoli 11 ter, 96 o 97 dell’accordo ACP-CE.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Nell’ambito delle consultazioni la Comunità è rappresentata dalla presidenza del Consiglio e dalla Commissione e si adopera affinché il livello di rappresentanza sia uniforme. Le consultazioni riguardano prioritariamente i provvedimenti che deve prendere la parte interessata e si svolgono secondo le modalità di cui all’allegato VII dell’accordo ACP-CE.

3)

Se allo scadere dei termini di cui agli articoli 11 ter, 96 o 97 dell’accordo ACP-CE e nonostante l’impegno dimostrato, le consultazioni non portano ad una soluzione, se vi è un’urgenza particolare o se la consultazione è rifiutata, il Consiglio, in forza dei suddetti articoli, può decidere, su proposta della Commissione e deliberando a maggioranza qualificata, di adottare misure appropriate, compresa la sospensione parziale. Il Consiglio delibera all’unanimità in caso di sospensione totale dell’applicazione dell’accordo ACP-CE allo Stato ACP in questione.

Queste misure rimangono in vigore fintantoché il Consiglio non si è avvalso della procedura di cui al primo comma per decidere la modifica o la revoca delle misure adottate in precedenza oppure, se del caso, per il periodo indicato nella decisione.

A tal fine, il Consiglio riesamina periodicamente, e almeno ogni sei mesi, le misure summenzionate.

Il presidente del Consiglio notifica allo Stato ACP in questione e al Consiglio dei ministri ACP-CE le misure adottate prima della loro entrata in vigore.

La decisione del Consiglio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L’eventuale adozione immediata delle misure viene notificata allo Stato ACP e al Consiglio dei ministri ACP-CE contemporaneamente all’invito a tenere consultazioni.

4)

Il Parlamento europeo viene informato senza indugio, e in modo esauriente, di tutte le decisioni prese a norma dei punti 2 e 3.»

Articolo 2

Il presente accordo modificato è approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al segretariato generale del Consiglio l’espletamento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.

Il presente accordo entra in vigore, purché siano adempiute le disposizioni di cui al primo comma, contemporaneamente all’accordo che modifica l'accordo ACP-CE (2). Esso rimane in vigore per la stessa durata di quest’ultimo.

Hecho en Luxemburgo, el diez de abril de dos mil seis.

V Lucemburku dne desátého dubna dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den tiende april to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zehnten April zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta aprillikuu kümnendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα Απριλίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg on the tenth day of April in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le dix avril deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dieci aprile duemilasei.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada desmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų balandžio dešimtą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év április tizedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fl-għaxar jum ta' April tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de tiende april tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dziesiątego kwietnia roku dwa tysiące szóstego.

Feito no Luxemburgo, em dez de Abril de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa desiateho apríla dvetisícšesť.

V Luxembourgu, desetega aprila leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tionde april tjugohundrasex.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

(2)  La data di entrata in vigore del presente accordo verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.