ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 243

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
6 settembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1318/2006 della Commissione, del 5 settembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1319/2006 della Commissione, del 5 settembre 2006, relativo a determinate comunicazioni reciproche tra gli Stati membri e la Commissione nel settore delle carni suine (Versione codificata)

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione, del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

6

 

 

Regolamento (CE) n. 1321/2006 della Commissione, del 5 settembre 2006, recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 6 settembre 2006

20

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 5 maggio 2006, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

21

Accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

22

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 4 agosto 2006, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell’obiettivo Competitività regionale e occupazione per il periodo 2007-2013 [notificata con il numero C(2006) 3472]

32

 

*

Decisione della Commissione, del 4 agosto 2006, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell’obiettivo Convergenza per il periodo 2007-2013 [notificata con il numero C(2006) 3474]

37

 

*

Decisione della Commissione, del 4 agosto 2006, che fissa l’elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo Convergenza per il periodo 2007-2013 [notificata con il numero C(2006) 3475]

44

 

*

Decisione della Commissione, del 4 agosto 2006, che fissa l’elenco degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2007-2013 [notificata con il numero C(2006) 3479]

47

 

*

Decisione della Commissione, del 4 agosto 2006, che fissa l’elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali a titolo transitorio e specifico nell’ambito dell’obiettivo Competitività regionale e occupazione per il periodo 2007-2013 [notificata con il numero C(2006) 3480]

49

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

6.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1318/2006 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 settembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

83,4

999

83,4

0707 00 05

052

90,4

999

90,4

0709 90 70

052

94,1

999

94,1

0805 50 10

388

58,5

524

43,5

528

59,3

999

53,8

0806 10 10

052

83,0

220

178,5

400

181,8

624

120,4

999

140,9

0808 10 80

388

89,4

400

92,7

508

79,0

512

97,0

528

59,3

720

81,1

800

174,2

804

108,9

999

97,7

0808 20 50

052

120,0

388

89,4

720

88,3

999

99,2

0809 30 10, 0809 30 90

052

124,4

999

124,4

0809 40 05

052

74,5

066

44,6

098

41,6

624

150,6

999

77,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


6.9.2006   

IT

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L 243/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1319/2006 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2006

relativo a determinate comunicazioni reciproche tra gli Stati membri e la Commissione nel settore delle carni suine

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l’articolo 22,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2806/79 della Commissione, del 13 dicembre 1979, relativo a determinate comunicazioni reciproche fra gli Stati membri e la Commissione nel settore delle carni suine e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2330/74 (2) è stato modificato in modo sostanziale (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

L’articolo 22 del regolamento (CEE) n. 2759/75 prevede che gli Stati membri e la Commissione si comunichino reciprocamente i dati necessari all’applicazione del suddetto regolamento; per disporre tempestivamente e uniformemente dei dati necessari all’attuazione dell’organizzazione dei mercati, è necessario definire in modo preciso gli obblighi che incombono agli Stati membri.

(3)

L’applicazione delle misure di intervento previste dall’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2759/75 richiede un’esatta conoscenza del mercato. Per poter raffrontare nelle migliori condizioni possibili i prezzi dei suini macellati, è opportuno prendere in considerazione le quotazioni stabilite in conformità del regolamento (CE) n. 1128/2006 della Commissione, del 24 luglio 2006, concernente la fase di commercializzazione cui si riferisce la media dei prezzi dei suini macellati (4). Per quanto riguarda i prezzi dei suinetti, è necessario disporre di informazioni che consentano di valutare le prospettive del mercato, in particolare per avere un’immagine fedele della situazione del mercato, nonché per la preparazione tempestiva delle misure di intervento.

(4)

Determinate quotazioni possono non pervenire alla Commissione; è necessario evitare che una mancanza di quotazioni determini un’anormale evoluzione dei prezzi del mercato calcolati dalla Commissione. È quindi opportuno sostituire la quotazione o le quotazioni mancanti con l’ultima quotazione disponibile; tuttavia, il ricorso all’ultima quotazione disponibile non è più possibile, decorso un determinato periodo di tempo senza quotazioni che lascia supporre una situazione anormale sul mercato.

(5)

Per ottenere un quadro il più possibile preciso del mercato, è opportuno che la Commissione disponga regolarmente di dati concernenti gli altri prodotti del settore delle carni suine nonché di altri dati che gli Stati membri possono essere indotti a conoscere.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi il giovedì di ogni settimana per la settimana precedente:

a)

le quotazioni stabilite in conformità del regolamento (CE) n. 1128/2006;

b)

le quotazioni rappresentative per i suinetti, per unità di peso vivo medio di circa 20 kg.

2.   Qualora una o più quotazioni non siano pervenute alla Commissione, si tiene conto dell’ultima quotazione disponibile. Qualora la o le quotazioni manchino per la terza settimana consecutiva, la Commissione non tiene più conto della o delle quotazioni in questione.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione una volta al mese per il mese precedente la media delle quotazioni dei suini macellati per le qualità commerciali da E a P di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio (5).

Articolo 3

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano, nella misura in cui ne dispongano, le seguenti informazioni concernenti i prodotti soggetti al regolamento (CEE) n. 2759/75:

a)

i prezzi di mercato praticati negli Stati membri per i prodotti importati dai paesi terzi;

b)

i prezzi praticati sui mercati rappresentativi dei paesi terzi.

Articolo 4

La Commissione elabora i dati trasmessi dagli Stati membri e li comunica al comitato di gestione per le carni suine.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 2806/79 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 319 del 14.12.1979, pag. 17. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3574/86 (GU L 331 del 25.11.1986, pag. 9).

(3)  Cfr. allegato I.

(4)  GU L 201 del 25.7.2006, pag. 6.

(5)  GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1.


ALLEGATO I

Regolamento abrogato e relativa modificazione

Regolamento (CEE) n. 2806/79 della Commissione

(GU L 319 del 14.12.1979, pag. 17)

Regolamento (CEE) n. 3574/86 della Commissione

(GU L 331 del 25.11.1986, pag. 9)


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 2806/79

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, frase introduttiva e primo trattino

Articolo 2

Articolo 2, secondo trattino

Articoli 3 e 4

Articoli 3 e 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Allegato I

Allegato II


6.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1320/2006 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2006

recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 32, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l’articolo 92, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007. Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (2), abrogato dall’articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005 a decorrere dal 1o gennaio 2007, continua tuttavia ad applicarsi alle azioni approvate dalla Commissione in forza dello stesso regolamento (CE) n. 1257/1999 anteriormente al 1o gennaio 2007.

(2)

Per agevolare la transizione dal vigente regime di sostegno, istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999, al regime di sostegno allo sviluppo rurale previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005, che riguarda il periodo di programmazione decorrente dal 1o gennaio 2007 (di seguito «nuovo periodo di programmazione»), è opportuno adottare disposizioni transitorie intese a prevenire ritardi o difficoltà nell’attuazione del sostegno allo sviluppo rurale nel corso del periodo transitorio.

(3)

Il sostegno allo sviluppo rurale previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 riguarda il nuovo periodo di programmazione mentre il sostegno allo sviluppo rurale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1257/1999 si riferisce al periodo di programmazione terminante il 31 dicembre 2006 (di seguito «periodo di programmazione attuale»). Deve operarsi una distinzione — in base alla fonte di finanziamento e alle relative norme di gestione finanziaria vigenti nel corso dell’attuale periodo di programmazione in forza degli articoli 35, 36 e 47 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 — tra il sostegno apportato dal FEAOG, sezione Garanzia, negli Stati membri che componevano la Comunità al 30 aprile 2004, in base a stanziamenti non dissociati per esercizio finanziario terminante il 15 ottobre 2006, e ogni altro sostegno del FEAOG, sezione Orientamento o sezione Garanzia, concesso a tutti gli Stati membri a norma degli articoli da 29 a 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (3). In quest’ultimo caso, il termine finale di ammissibilità delle spese è fissato dalle decisioni recanti approvazione del sostegno comunitario.

(4)

Per quanto riguarda il sostegno allo sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia, relativo alla programmazione negli Stati membri che componevano la Comunità al 30 aprile 2004, è necessario stabilire disposizioni transitorie per i pagamenti da effettuarsi tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 2006, nonché per i pagamenti da effettuarsi dopo la data del 31 dicembre 2006, ossia nel corso del nuovo periodo di programmazione a fronte di impegni assunti verso i beneficiari nel periodo di programmazione attuale.

(5)

Per ogni altro sostegno del FEAOG, sezioni Orientamento o Garanzia, in tutti gli Stati membri interessati, come previsto dagli articoli da 29 a 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999, data la sovrapposizione del periodo di programmazione attuale e del nuovo periodo di programmazione tra il 1o gennaio 2007 e il termine finale di ammissibilità delle spese stabilito nelle decisioni recanti approvazione del sostegno comunitario, è opportuno adottare una serie di disposizioni transitorie riguardanti i principi generali e talune misure di sviluppo rurale, in particolare quelle che prevedono impegni pluriennali. Per le zone svantaggiate e le misure agroambientali, l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (4), dispone l’applicazione delle buone pratiche agronomiche previste nell’ambito del regolamento (CE) n. 1257/1999. Per quanto riguarda in particolare le misure agroambientali, l’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (5), autorizza gli Stati membri a prorogare gli impegni agroambientali ai fini dell’attuale periodo di programmazione.

(6)

È necessario garantire la transizione tra i due periodi di programmazione per quanto riguarda la deroga relativa all’applicazione delle norme agricole comunitarie prevista all’articolo 33 terdecies, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento (CE) n. 1257/1999 nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia (di seguito «i nuovi Stati membri»).

(7)

Per migliorare l’attuazione delle misure agroambientali e delle misure relative al benessere degli animali nel nuovo periodo di programmazione, è opportuno che gli Stati membri possano autorizzare la trasformazione degli impegni agroambientali e degli impegni relativi al benessere degli animali assunti a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 in nuovi impegni a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, aventi in linea di massima durata pari a 5-7 anni, purché tali nuovi impegni siano vantaggiosi per l’ambiente e per il benessere degli animali.

(8)

È necessario stabilire norme transitorie specifiche per quanto riguarda le spese relative all’assistenza tecnica, in particolare alle valutazioni ex ante ed ex post per tutti i tipi di programmazione.

(9)

Occorre garantire la transizione al nuovo periodo di programmazione per talune misure che comprendono impegni pluriennali nei nuovi Stati membri, a norma del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell’Europa centrale e orientale nel periodo precedente all’adesione (6).

(10)

Gli Stati membri devono provvedere a che le operazioni transitorie siano chiaramente individuate nei sistemi di gestione e controllo. Ciò è particolarmente necessario in riferimento a certi tipi di sostegno riguardanti tutti gli Stati membri, affinché sia garantita la corretta gestione finanziaria e sia escluso ogni rischio di doppio finanziamento dovuto alla sovrapposizione dei periodi di programmazione tra il 1o gennaio 2007 e il termine finale di ammissibilità delle spese fissato nelle decisioni recanti approvazione del sostegno comunitario.

(11)

Per l’individuazione delle misure di sviluppo rurale a cavallo tra i due periodi di programmazione, è opportuno predisporre una tavola di concordanza tra le misure che rientrano nell’attuale periodo di programmazione e quelle che rientrano nel nuovo periodo.

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per agevolare la transizione dalla programmazione dello sviluppo rurale prevista dai regolamenti (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1268/1999 a quella prevista dal regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«misure cofinanziate dal FEAOG, sezione Garanzia», le misure di sviluppo rurale previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999, cofinanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, applicabili negli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004;

b)

«misure cofinanziate dal FEAOG, sezione Orientamento e/o sezione Garanzia»:

i)

le misure di sviluppo rurale previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999, cofinanziate dal FEAOG, sezione Orientamento, applicabili in tutti gli Stati membri e soggette al regolamento (CE) n. 1260/1999;

ii)

le misure relative all’iniziativa comunitaria Leader, di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1260/1999;

iii)

le misure di sviluppo rurale previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999, cofinanziate dal FEAOG, sezione Garanzia, applicabili nei nuovi Stati membri e soggette agli articoli da 29 a 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999;

c)

«nuovi Stati membri», Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria;

d)

«periodo di programmazione attuale», il periodo di programmazione di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999, che termina il 31 dicembre 2006;

e)

«nuovo periodo di programmazione», il periodo di programmazione di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, che inizia il 1o gennaio 2007;

f)

«impegni», gli impegni giuridici assunti dagli Stati membri nei confronti dei beneficiari di misure di sviluppo rurale;

g)

«pagamenti», i pagamenti effettuati dagli Stati membri a favore dei beneficiari di misure di sviluppo rurale;

h)

«impegni pluriennali», gli impegni relativi:

i)

alle seguenti misure: prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, agro-ambiente, benessere degli animali, sostegno agli agricoltori per l’osservanza delle norme agricole, sostegno agli agricoltori per il miglioramento della qualità alimentare, imboschimento di terreni agricoli, sostegno alle aziende di semisussistenza e sostegno per la costituzione di associazioni di produttori;

ii)

al sostegno mediante contributi in conto interessi, al sostegno mediante locazione finanziaria, nonché al sostegno apportato per l’insediamento dei giovani agricoltori nel caso in cui il premio unico di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1257/1999 sia frazionato in varie rate, da pagare nel corso di un periodo massimo superiore a dodici mesi a decorrere dal versamento della prima rata.

TITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL REGOLAMENTO (CE) N. 1257/1999

CAPO 1

Misure cofinanziate dal FEAOG, sezione Garanzia

Articolo 3

1.   I pagamenti effettuati tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 2006 ai fini del periodo di programmazione attuale sono ammissibili al cofinanziamento del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (7), soltanto se sono effettuati dopo il completamento dei pagamenti autorizzati a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, del medesimo regolamento.

I pagamenti ammissibili di cui al primo comma sono dichiarati alla Commissione entro il 31 gennaio 2007, indipendentemente dall’approvazione del correlativo programma di sviluppo rurale da parte della Commissione. La Commissione tuttavia effettua i pagamenti solo dopo l’approvazione del programma.

2.   Le spese relative a impegni assunti ai fini del periodo di programmazione attuale, con pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2006, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione.

Tuttavia i pagamenti relativi a impegni non pluriennali assunti entro il 31 dicembre 2006 devono rispondere ai criteri di ammissibilità del nuovo periodo di programmazione se si protraggono oltre il 31 dicembre 2008.

I programmi di sviluppo rurale del nuovo periodo di programmazione devono contenere una disposizione relativa alle spese contemplate dal primo comma.

CAPO 2

Misure cofinanziate dal FEAOG, sezione Orientamento e/o sezione Garanzia

Sezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 4

1.   Fatti salvi gli articoli 5 e 6, gli Stati membri possono continuare, ai fini del periodo di programmazione attuale, ad assumere impegni e a effettuare pagamenti dal 1o gennaio 2007 fino al termine finale d’ammissibilità delle spese fissato nelle decisioni recanti approvazione del sostegno comunitario a favore dei programmi operativi o dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale.

Tuttavia, per i tipi particolari di misure e di sottomisure elencati nell’allegato I, gli Stati membri iniziano ad assumere impegni nell’ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 dalla data in cui non vengono più assunti nuovi impegni per programmi attinenti all’attuale periodo di programmazione a norma del primo comma del presente paragrafo.

Il disposto del secondo comma del presente paragrafo non si applica per la transizione dall’iniziativa comunitaria Leader all’asse Leader del nuovo periodo di programmazione se le strategie integrate di sviluppo locale attuate dai gruppi di azione locale, di cui all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1698/2005, e selezionate per il nuovo periodo di programmazione, sono nuove e/o se il territorio rurale di cui trattasi non ha beneficiato dell’iniziativa comunitaria Leader.

2.   Fatti salvi gli articoli 7 e 8, le spese relative agli impegni assunti ai fini dell’attuale periodo di programmazione, con pagamenti da effettuarsi dopo la scadenza dell’ammissibilità delle spese per tale periodo, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione.

Articolo 5

1.   Per le misure agroambientali e quelle relative al benessere degli animali attuate nei nuovi Stati membri soltanto le spese connesse con gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2006 ai fini del periodo di programmazione attuale, con pagamenti da effettuarsi dopo tale data, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione.

2.   Le spese di cui al paragrafo 1 sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione a partire:

a)

dal termine finale di ammissibilità delle spese dell’attuale periodo di programmazione, se i pagamenti si protraggono oltre tale termine; oppure

b)

da un termine precedente a quello di cui alla lettera a), ma successivo al 1o gennaio 2007, se l’importo assegnato al programma e/o alla misura è già esaurito.

I programmi di sviluppo rurale del nuovo periodo di programmazione devono contenere una disposizione relativa alle spese contemplate dal primo comma.

Articolo 6

1.   Le spese derivanti da impegni relativi a indennità compensative nelle zone svantaggiate dei nuovi Stati membri e riguardanti anni non successivi al 2006 possono essere dichiarate fino al termine finale d’ammissibilità delle spese dell’attuale periodo di programmazione.

Tuttavia, se l’importo destinato al programma e/o alla misura è esaurito prima del termine di cui al primo comma, ma dopo il 1o gennaio 2007, le spese ancora insolute per impegni riguardanti anni non successivi al 2006 possono essere imputate al FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione, purché siano specificamente previste nel programma di sviluppo rurale di tale periodo.

2.   Le spese connesse con impegni relativi a indennità compensative nelle zone svantaggiate dei nuovi Stati membri, riguardanti gli anni 2007 e 2008, sono imputate al FEAOG e devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 7

1.   Le spese relative agli impegni pluriennali non riguardanti l’agro-ambiente o il benessere degli animali, con pagamenti da effettuarsi dopo il termine finale d’ammissibilità delle spese dell’attuale periodo di programmazione, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione.

2.   Le spese di cui al paragrafo 1 sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione a partire:

a)

dal termine finale d’ammissibilità delle spese dell’attuale periodo di programmazione, se i pagamenti si protraggono oltre tale termine; oppure

b)

da un termine precedente a quello di cui alla lettera a), ma successivo al 1o gennaio 2007, se l’importo assegnato al programma e/o alla misura è già esaurito.

I programmi di sviluppo rurale del nuovo periodo di programmazione devono contenere una disposizione relativa alle spese contemplate dal primo comma.

Articolo 8

1.   Per le operazioni connesse con impegni non pluriennali per le quali sono stati assunti impegni nei confronti dei beneficiari prima del termine finale d’ammissibilità delle spese dell’attuale periodo di programmazione, le spese relative a pagamenti ancora insoluti dopo tale termine sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione a partire dallo stesso termine, purché:

a)

l’autorità competente dello Stato membro suddivida le operazioni in due fasi finanziarie, materiali e di sviluppo, distinte e riconoscibili, corrispondenti ai due periodi di programmazione;

b)

siano soddisfatte le condizioni di cofinanziamento e di ammissibilità delle operazioni nel nuovo periodo di programmazione.

2.   Se i fondi previsti per l’attuale periodo di programmazione sono esauriti prima del termine finale di cui al paragrafo 1, le spese relative ai pagamenti ancora insoluti dopo tale termine possono essere imputate al FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri sono tenuti a indicare nei loro programmi di sviluppo rurale del nuovo periodo di programmazione se si avvalgono delle possibilità previste ai paragrafi 1 e 2, per le misure di cui trattasi.

Sezione 2

Norme specifiche per i nuovi Stati membri

Articolo 9

Per quanto riguarda l’osservanza delle norme agricole comunitarie ai sensi dell’articolo 33 terdecies, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento (CE) n. 1257/1999, le spese relative ai pagamenti ancora insoluti, per impegni assunti nei confronti dei beneficiari entro il termine finale d’ammissibilità delle spese dell’attuale periodo di programmazione, possono essere imputate al FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione se sono specificatamente previste nel programma di sviluppo rurale di questo periodo.

Articolo 10

Non sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione i pagamenti relativi alle seguenti misure:

a)

servizi di consulenza e divulgazione agricola, di cui all’articolo 33 octies del regolamento (CE) n. 1257/1999;

b)

complementi ai pagamenti diretti, di cui all’articolo 33 nonies del regolamento (CE) n. 1257/1999;

c)

complementi agli aiuti di Stato a Malta, di cui all’articolo 33 decies del regolamento (CE) n. 1257/1999;

d)

sostegno agli agricoltori a tempo pieno a Malta, di cui all’articolo 33 undecies del regolamento (CE) n. 1257/1999.

CAPO 3

Disposizione specifica per le misure agroambientali e per il benessere degli animali

Articolo 11

Entro il termine finale d’esecuzione degli impegni assunti nell’ambito del capo VI del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione degli impegni stessi in nuovi impegni ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, aventi in linea di massima durata pari a 5-7 anni, purché:

a)

la trasformazione implichi indubbi vantaggi per l’ambiente e il benessere degli animali; e

b)

l’impegno preesistente risulti significativamente rafforzato.

CAPO 4

Spese per assistenza tecnica

Sezione 1

Spese per misure cofinanziate dal FEAOG, sezione Garanzia

Articolo 12

1.   Le spese relative alla valutazione ex ante del nuovo periodo di programmazione, prevista dall’articolo 85 del regolamento (CE) n. 1698/2005, possono essere imputate al FEAOG, sezione Garanzia, ai fini del periodo di programmazione attuale ed entro il termine fissato dall’articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005, purché sia rispettato il massimale dell’1 % previsto all’articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 817/2004.

2.   Le spese relative alla valutazione ex post dell’attuale periodo di programmazione, di cui all’articolo 64 del regolamento (CE) n. 817/2004, sono ammissibili nell’ambito dell’assistenza tecnica per i programmi di sviluppo rurale ai fini del nuovo periodo di programmazione, purché siano conformi al disposto dell’articolo 66, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e purché il programma preveda una specifica disposizione a tal fine.

Sezione 2

Spese per misure cofinanziate dal FEAOG, sezione Orientamento e/o sezione Garanzia

Articolo 13

1.   Le spese ai fini dell’attuale periodo di programmazione, sostenute dopo il termine finale d’ammissibilità delle spese per tale periodo e relative a misure di cui alla norma n. 11, punti 2 e 3, dell’allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione (8), eccezion fatta per le spese relative alle valutazioni ex post, agli audit e all’elaborazione dei rapporti finali, non sono imputabili al FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione.

2.   Le spese ai fini dell’attuale periodo di programmazione, sostenute entro il termine finale d’ammissibilità delle spese per tale periodo in base alla norma n. 11, punto 2.1, primo trattino, e punto 3, dell’allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000, per la preparazione di programmi di sviluppo rurale del nuovo periodo di programmazione, ivi comprese le spese relative alle valutazioni ex ante di cui all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 1698/2005, sono ammissibili nell’ambito dell’assistenza tecnica degli attuali programmi operativi o documenti di programmazione dello sviluppo rurale, fatte salve le condizioni stabilite nei punti da 2.2 a 2.7 e nel punto 3 di detta norma.

3.   Le spese relative alla valutazione ex post ai fini dell’attuale periodo di programmazione, di cui all’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1260/1999, possono essere imputate al FEASR nell’ambito dell’assistenza tecnica per i programmi del nuovo periodo di programmazione, purché siano conformi al disposto dell’articolo 66, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e purché il programma preveda una specifica disposizione a tal fine.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL REGOLAMENTO (CE) N. 1268/1999

Articolo 14

Per le misure previste all’articolo 2, quarto, settimo e quattordicesimo trattino, del regolamento (CE) n. 1268/1999, le spese relative ai pagamenti da effettuare dopo il 31 dicembre 2006 possono essere imputate al FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione, purché siano conformi al disposto dell’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e purché il programma preveda una specifica disposizione a tal fine.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Gli Stati membri provvedono a individuare chiaramente nell’ambito dei loro sistemi di gestione e di controllo le operazioni transitorie che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

Articolo 16

La tavola di concordanza tra le misure che rientrano nell’attuale periodo di programmazione e quelle che rientrano nel nuovo periodo di programmazione è riportata nell’allegato II.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(2)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2223/2004 (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 1).

(3)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).

(4)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1156/2006 della Commissione (GU L 208 del 29.7.2006, pag. 3).

(5)  GU L 153 del 30.4.2004, pag. 30; rettifica nella GU L 231 del 30.6.2004, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1360/2005 (GU L 214 del 19.8.2005, pag. 55).

(6)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23).

(7)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(8)  GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39.


ALLEGATO I

I tipi di misure e sottomisure di sviluppo rurale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, sono i seguenti:

formazione,

insediamento di giovani agricoltori,

prepensionamento (nuovi Stati membri),

ricorso a servizi di consulenza (nuovi Stati membri),

avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (tutti gli Stati membri); servizi di consulenza aziendale e divulgazione agricola (nuovi Stati membri),

investimenti nelle aziende agricole,

investimenti forestali,

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli,

miglioramento fondiario, ricomposizione fondiaria, gestione delle risorse idriche, infrastrutture agricole,

azioni di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e azioni di prevenzione,

rispetto delle norme agricole comunitarie/applicazione delle norme agricole comunitarie (nuovi Stati membri) — diverse norme,

sistemi di qualità alimentare (nuovi Stati membri) — diversi regimi,

promozione dei prodotti di qualità da parte delle associazioni di produttori (nuovi Stati membri),

aziende di semisussistenza (nuovi Stati membri),

creazione di associazioni di produttori (nuovi Stati membri),

aree soggette a restrizioni ambientali/indennità Natura 2000 (nuovi Stati membri),

misure di protezione dell’ambiente connesse con l’agricoltura e con la silvicoltura,

imboschimento di terreni agricoli (nuovi Stati membri),

imboschimento di superfici non agricole,

stabilità ecologica delle foreste,

azioni di prevenzione e rispristino nel settore forestale/costruzioni di fasce tagliafuoco,

diversificazione dell’attività fuori delle aziende,

incentivazione di attività turistiche e artigianali,

servizi di base — servizi vari,

rinnovo, ammodernamento e sviluppo dei villaggi — vari tipi di operazioni,

patrimonio rurale — vari tipi di operazioni,

Leader — funzionamento dei gruppi di azione locale e vari tipi di operazioni nell’ambito delle strategie locali di sviluppo e della cooperazione (escluse le azioni di acquisizione di competenze e le animazioni).


ALLEGATO II

Tavola di concordanza tra le misure di cui ai regolamenti (CE) n. 1257/1999, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 1698/2005

Misure previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999

Codici di cui al regolamento (CE) n. 817/2004 e al regolamento (CE) n. 141/2004 della Commissione (1)

Categorie di cui al regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione (2)

Assi e misure previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005

Codici di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005

 

Axe 1

Formazione Articolo 9

(c)

113 e 128

Articolo 20, lettera a), punto i), e articolo 21: formazione e informazione

111

Insediamento giovani agricoltori Articolo 8

(b)

112

Articolo 20, lettera a), punto ii), e articolo 22: insediamento giovani agricoltori

112

Prepensionamento Articoli 10, 11 e 12

(d)

/

Articolo 20, lettera a), punto iii), e articolo 23: prepensionamento

113

Utilizzo dei servizi di consulenza Articolo 21 quinquies

(y)

/

Articolo 20, lettera a), punto iv), e articolo 24: utilizzo dei servizi di consulenza

114

Avviamento di sistemi di consulenza aziendale e di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Articolo 33, terzo trattino

Servizi di consulenza e di divulgazione agricola

Articolo 33 octies

(l)

1303

Articolo 20, lettera a), punto v), e articolo 25: avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

115

Investimenti nelle aziende agricole

Articoli da 4 a 7

(a)

111

Articolo 20, lettera b), punto i), e articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole

121

Investimenti in foreste destinati ad accrescerne in misura significativa il valore economico, creazione di associazioni di silvicoltori

Articolo 30, paragrafo 1, secondo e quinto trattino

(i)

121

124

Articolo 20, lettera b), punto ii), e articolo 27: accrescimento del valore economico delle foreste

122

Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli; nuovi sbocchi per l’uso e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura

(g)

114

Articolo 20, lettera b), punto iii), e articolo 28: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Articoli da 25 a 28 e articolo 30, paragrafo 1, terzo e quarto trattino

123

(i)

122

Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, compresa la realizzazione di sistemi qualità

Articolo 33, quarto trattino

(m)

123

 

 

 

Articolo 20, lettera b), punto iv), e articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie

124

Miglioramento fondiario, ricomposizione fondiaria, gestione delle risorse idriche, infrastrutture rurali

Articolo 33, primo, secondo, ottavo e nono trattino

(j)

1301

Articolo 20, lettera b), punto v), e articolo 30: infrastrutture dei settori agricolo e forestale

125

(k)

1302

(q)

1308

(r)

1309

Strumenti per la ricostituzione del potenziale agricolo e la prevenzione

Articolo 33, dodicesimo trattino

(u)

1313

Articolo 20, lettera b), punto vi): ripristino del potenziale produttivo e misure di prevenzione

126

Applicazione delle norme

Articoli 21 ter e 21 quater Rispetto delle norme

Articolo 33 quaterdecies, paragrafi 2 bis e 2 ter

(x)

/

Articolo 20, lettera c), punto i), e articolo 31: adattamento alle norme

131

Sistemi di qualità alimentare

Articoli 24 ter e 24 quater

(z)

/

Articolo 20, lettera c), punto ii), e articolo 32: sistemi di qualità alimentare

132

Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di promozione dei prodotti di qualità

Articolo 24 quinquies

(aa)

/

Articolo 20, lettera c), punto iii), e articolo 33: informazione e promozione

133

Agricoltura di semisussistenza

Articolo 33 ter

(ab)

/

Articolo 20, lettera d), punto i), e articolo 34: agricoltura di semisussistenza

141

Associazioni di produttori

Articolo 33 quinquies

(ac)

/

Articolo 20, lettera d), punto ii), e articolo 35: associazioni di produttori

142

 

Asse 2

Aiuti alle zone svantaggiate e zone di montagna

Articoli 13, 14, 15 e 18

(e)

/

Articolo 36, lettera a), punto i), e articolo 37: indennità a favore delle zone montane per compensare gli svantaggi naturali

211

Pagamenti a favore delle zone svantaggiate; altre zone svantaggiate

Articoli 13, 14, 15, 18 e 19

(e)

/

Articolo 36, lettera a), punto ii), e articolo 37: indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane

212

Zone soggette a vincoli ambientali

Articolo 16

(e)

/

Articolo 36, lettera a), punto iii), e articolo 38: indennità Natura 2000 e indennità connesse con la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3)

213

Agro-ambiente

Articoli 22, 23 e 24

(f)

/

Articolo 36, lettera a), punto iv) e articolo 39: pagamenti agroambientali

214

Benessere degli animali

(f)

/

Articolo 36, lettera a), punto v), e articolo 40: pagamenti per il benessere degli animali

215

Articoli 22, 23 e 24

Tutela dell’ambiente in relazione al benessere degli animali

Articolo 33, undicesimo trattino

(t)

1312

Tutela dell’ambiente in relazione all’agricoltura

Articolo 33, undicesimo trattino

(t)

1312

Articolo 36, lettera a), punto vi), e articolo 41: investimenti non produttivi

216

Imboschimento di terreni agricoli

Articolo 31

(h)

/

Articolo 36, lettera b), punto i), e articolo 43: primo imboschimento di terreni agricoli

221

 

 

 

Articolo 36, lettera b), punto ii), e articolo 44: primo impianto di sistemi agroforestali

222

Imboschimento di superfici non agricole

Articolo 30, paragrafo 1, primo trattino

(i)

126

Articolo 36, lettera b), punto iii), e articolo 45: primo imboschimento di superfici non agricole

223

Stabilità ecologica delle foreste

Articolo 32, paragrafo 1, primo trattino

(i)

127

Articolo 36, lettera b), punto iv), e articolo 46: indennità Natura 2000

224

Stabilità ecologica delle foreste

Articolo 32, paragrafo 1, primo trattino

(i)

127

Articolo 36, lettera b), punto v), e articolo 47: pagamenti silvoambientali

225

Ricostituzione e prevenzione nel settore forestale

Articolo 30, paragrafo 1, sesto trattino

Fasce tagliafuoco Articolo 32, paragrafo 1, secondo trattino

(i)

125

Articolo 36, lettera b), punto vi), e articolo 48: ricostituzione e prevenzione nel settore forestale

226

Investimenti in foreste destinati ad accrescerne il valore ecologico o sociale

Articolo 30, paragrafo 1, secondo trattino

Tutela dell’ambiente in relazione alla silvicoltura

Articolo 33, undicesimo trattino

(i)

121

Articolo 36, lettera b), punto vii), e articolo 49: investimenti non produttivi

227

(t)

1312

 

Asse 3

Diversificazione

Articolo 33, settimo trattino

(p)

1307

Articolo 52, lettera a), punto i), e articolo 53: diversificazione

311

Attività artigianali; ingegneria finanziaria

(s)

1311

Articolo 52, lettera a), punto ii), e articolo 54: creazione e sviluppo di imprese

312

Articolo 33, decimo e tredicesimo trattino

(v)

1314

Attività turistiche

Articolo 33, decimo trattino

(s)

1310

Articolo 52, lettera a), punto iii), e articolo 55: attività turistiche

313

Servizi essenziali

Articolo 33, quinto trattino

(n)

1305

Articolo 52, lettera b), punto i), e articolo 56: servizi di base

321

Rinnovamento e miglioramento dei villaggi

Articolo 33, sesto trattino

(o)

1306

Articolo 52, lettera b), punto ii): sviluppo e rinnovamento dei villaggi

322

Protezione e tutela del patrimonio rurale

Articolo 33, sesto trattino

(o)

1306

Articolo 52, lettera b), punto iii), e articolo 57: tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

323

 

 

 

Articolo 52, lettera c), e articolo 58: formazione e informazione

331

Gestione di strategie integrate di sviluppo rurale da parte dei partenariati locali

Articolo 33, quattordicesimo trattino

(w)

1305-11305-2

Articolo 52, lettera d), e articolo 59: acquisizione di competenze, animazione e attuazione

341

 

Asse 4

Comunicazione Leader+ e misure di tipo Leader+

Articolo 33 septies

 

Articolo 63, lettera a): strategie di sviluppo locali

41

Azione 1: strategie locali

Per la competitività: tutti i vecchi codici dei regolamenti (CE) n. 817/2004 e (CE) n. 438/2001 corrispondenti all’asse 1

411 Competitività

Per la gestione dei terreni e l’ambiente: tutti i vecchi codici dei regolamenti (CE) n. 817/2004 e (CE) n. 438/2001 corrispondenti all’asse 2

412 Ambiente/gestione delle terre

Per la diversificazione e la qualità della vita: tutti i vecchi codici dei regolamenti (CE) n. 817/2004 e (CE) n. 438/2001 corrispondenti all’asse 3, più le categorie seguenti del regolamento (CE) n. 438/2001: da 161 a 164, 166, 167, da 171 a 174, da 22 a 25, 322, 323, 332, 333, 341, 343, 345, 351, 353, 354 e 36

413 Qualità della vita/diversificazione

Comunicazione Leader+ e misure di tipo Leader+

Articolo 33 septies

/

 

 

 

Azione 2: cooperazione

 

1305-3

1305-4

Articolo 63, lettera b): cooperazione

421

Comunicazione Leader+ e misure di tipo Leader+

Articolo 33 septies

/

 

 

 

Azione 3: funzionamento dei gruppi di azione locale

 

1305-1

1305-2

Articolo 63, lettera c): funzionamento dei gruppi di azione locale, animazione

431

Comunicazione Leader+ e misure di tipo Leader+

Articolo 33 septies

/

 

 

 

Azione 3: reti

/

1305-5

Articolo 66, paragrafo 3, e articolo 68: rete rurale nazionale

511

Assistenza tecnica

 

 

Assistenza tecnica

 

Assistenza tecnica

 

da 411 a 415

Articolo 66, paragrafo 2: assistenza tecnica

511

Articolo 49

Norma n. 11 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000

(ad)

 

Articolo 66, paragrafo 3: reti nazionali

511

Misure previste dal regolamento (CE) n. 1268/1999

 

 

Misure previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005

 

Metodi di produzione agricola volti alla protezione dell’ambiente e alla cura dello spazio naturale

Articolo 2, quarto trattino

/

/

Articolo 36, lettera a), punto iv), e articolo 39: pagamenti agroambientali

214

Avviamento di associazioni di produttori Articolo 2, settimo trattino

/

/

Articolo 20, lettera d), punto ii), e articolo 35: associazioni di produttori

142

Silvicoltura

Articolo 2, quattordicesimo trattino

/

/

Articolo 36, lettera b), punto i), e articolo 43: primo imboschimento di terreni agricoli

221


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 25.

(2)  GU L 63 del 3.3.2001, pag. 21.

(3)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.


6.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1321/2006 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2006

recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 6 settembre 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 11 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati rilasciati titoli di importazione per riso semigreggio del codice NC 1006 20, esclusi i titoli di importazione per il riso Basmati, per un quantitativo di 430 075 tonnellate per il periodo dal 1o settembre 2005 al 31 agosto 2006. Il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio del codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati deve quindi essere modificato.

(2)

Dal momento che il dazio applicabile deve essere fissato entro dieci giorni a decorrere dal termine del periodo sopra indicato, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio del codice NC 1006 20 è di 42,5 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

6.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/21


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 maggio 2006

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2006/592/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, di seguito «l’accordo», conformemente al meccanismo e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario.

(3)

Occorrerebbe firmare e applicare in via provvisoria l’accordo, con riserva della sua eventuale conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l’avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 5 maggio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. GRASSER


ACCORDO

tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE (di seguito «Singapore»),

dall’altra,

(di seguito «parti contraenti»)

CONSTATANDO che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto che talune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti tra diversi Stati membri e paesi terzi sono incompatibili con la legislazione della Comunità europea;

CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e Singapore sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni analoghe e che gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per eliminare ogni incompatibilità tra detti accordi e il trattato CE;

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi;

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione della Comunità europea, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all’accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra detto Stato membro e i paesi terzi;

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità della legislazione della Comunità europea;

RICONOSCENDO che la conformità tra la legislazione della Comunità europea e le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra Stati membri della Comunità europea e Singapore costituirà uno strumento efficace per assicurare continuità e sviluppo dei servizi aerei tra la Comunità europea e Singapore;

CONSTATANDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e Singapore, che non sono in contrasto con la legislazione della Comunità europea, non devono essere pregiudicate dal presente accordo;

CONSTATANDO che, con il presente accordo, la Comunità europea non intende accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e Singapore, compromettere l’equilibrio fra i vettori aerei comunitari e i vettori aerei di Singapore, né prevalere sull’interpretazione delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente accordo, si intende per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità europea; per «parte contraente» una parte contraente del presente accordo; per «parte» la parte contraente del relativo accordo bilaterale in materia di servizi aerei; per «vettore aereo» anche una compagnia aerea; per «territorio della Comunità europea» i territori degli Stati membri ai quali si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

2.   In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3.   In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designati da tale Stato membro.

Articolo 2

Designazione, autorizzazione e revoca

1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui rispettivamente all’allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione di vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni ed ai permessi ad essi rilasciati da Singapore, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui rispettivamente all’allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione di vettori aerei da parte di Singapore, alle autorizzazioni ed ai permessi ad essa rilasciati dallo Stato membro interessato, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi, se il pertinente Stato membro conferma l’applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

3.   Una volta ricevuta tale designazione o le richieste di licenza di esercizio e di permessi tecnici, nelle debite forme e secondo le debite procedure, di uno o dei vettori aerei designati, ciascuna parte, fatti salvi i paragrafi 4 e 5, rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

a)

nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro:

i)

il vettore sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi della legislazione della Comunità europea; e

ii)

lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

iii)

il vettore aereo abbia la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato la licenza di esercizio; e

iv)

il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato;

b)

nel caso di un vettore aereo designato da Singapore:

i)

Singapore eserciti e continui ad esercitare un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo; e

ii)

esso abbia la sede principale delle sue attività a Singapore.

4.   Ciascuna parte può rifiutare, revocare, sospendere o limitare la licenza di esercizio o i permessi tecnici rilasciati ad un vettore aereo designato dalla controparte qualora:

a)

nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro:

i)

il vettore aereo non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi della legislazione comunitaria; o

ii)

il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo ovvero se l’autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o

iii)

il vettore aereo non abbia la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato la licenza di esercizio; o

iv)

il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e non sia da questi effettivamente controllato; o

v)

si possa dimostrare che, esercitando i diritti di traffico previsti dal presente accordo su una rotta che comprenda un punto situato in un altro Stato membro, inclusa la prestazione di un servizio che sia commercializzato come, o costituisca altrimenti, un servizio diretto, il vettore aereo in realtà aggirerebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte da un accordo fra Singapore e tale altro Stato membro; o

vi)

il vettore aereo sia titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro con il quale non esista alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei fra Singapore e tale Stato membro e si possa dimostrare che i diritti di traffico necessari per garantire il servizio proposto non sono accordati a titolo di reciprocità al vettore aereo o ai vettori aerei designati da Singapore;

b)

nel caso di un vettore aereo designato da Singapore:

i)

Singapore non continui ad esercitare un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo; o

ii)

esso non abbia la sede principale delle sue attività a Singapore.

5.   Nell’esercizio dei suoi diritti a norma del paragrafo 4, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4, lettera a), punti v) e vi), del presente articolo, Singapore non opera discriminazioni tra i vettori aerei degli Stati membri in base alla loro nazionalità.

Articolo 3

Diritti relativi ai controlli regolamentari

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell’allegato II, lettera c).

2.   Se uno Stato membro (il primo Stato membro) ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un secondo Stato membro, i diritti spettanti a Singapore ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra il primo Stato membro che ha designato il vettore aereo e Singapore si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte di questo secondo Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell’allegato II, lettera d).

2.   Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati da Singapore in forza di un accordo di cui all’allegato I che contenga una disposizione indicata nell’allegato II, lettera d), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggette alla legislazione di quest’ultima. La legislazione della Comunità europea è applicata su base non discriminatoria.

Articolo 5

Allegati dell’accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 6

Revisione o modifica

Le parti contraenti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 7

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si sono notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2.   Fermo restando il paragrafo 1, le parti contraenti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3.   Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e Singapore che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria sono elencati nell’allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.

Articolo 8

Denuncia

1.   La denuncia di uno degli accordi di cui all’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.

2.   La denuncia di tutti gli accordi di cui all’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Lussemburgo, in duplice esemplare, il nove giugno duemilasei, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. In caso di divergenza, il testo in lingua inglese prevale sulle altre versioni.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Por el Gobierno de la República de Singapur

Za vládu Singapurské republiky

For Republikken Singapores regering

Für die Regierung der Republik Singapur

Singapuri Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης

For the Government of the Republic of Singapore

Pour le gouvernement de la République de Singapour

Per il governo della Repubblica di Singapore

Singapūras Republikas valdības vārdā

Singapūro Respublikos Vyriausybės vardu

A Szingapúri Köztársaság Kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika ta' Singapor

Voor de regering van de Republiek Singapore

W imieniu Rządu Republiki Singapuru

Pelo Governo da República de Singapura

Za vládu Singapurskej republiky

Za vlado Singapurske republike

Singaporen tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Singapores regering

Image

ALLEGATO I

Elenco degli accordi richiamati all’articolo 1 del presente accordo

a)

Accordi in materia di servizi aerei fra la Repubblica di Singapore e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo

Accordo fra il governo federale austriaco e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Singapore l’8 agosto 1978, come modificato (di seguito «accordo Singapore-Austria»)

Accordo fra il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Singapore il 29 maggio 1967, come modificato (di seguito «accordo Singapore-Belgio»)

Accordo relativo ai servizi aerei tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica di Cipro, fatto a Nicosia il 27 gennaio 1989 (di seguito «accordo Singapore-Cipro»)

Accordo fra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, firmato a Singapore il 7 settembre 1971, nei confronti del quale la Repubblica ceca si considera vincolata dalle sue disposizioni, come modificato (di seguito «accordo Singapore-Repubblica ceca»)

Accordo fra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Singapore il 20 dicembre 1966, come modificato (di seguito «accordo Singapore-Danimarca»)

Progetto di accordo in materia di servizi aerei tra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica di Singapore, siglato a Singapore il 21 ottobre 1998, avente effetto provvisorio (di seguito «progetto di accordo riveduto Singapore-Danimarca»)

Accordo fra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Singapore il 19 gennaio 1984, come modificato (di seguito «accordo Singapore-Finlandia»)

Accordo fra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Singapore il 29 giugno 1967, come modificato (di seguito «accordo Singapore-Francia»)

Accordo fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Singapore il 15 febbraio 1969, come modificato ed integrato dal memorandum d’intesa supplementare, firmato a Bonn il 7 giugno 2000 (di seguito «accordo Singapore-Germania»)

Accordo fra il governo del Regno di Grecia e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Singapore il 21 agosto 1971, come modificato (di seguito «accordo Singapore-Grecia»)

Accordo tra il governo della Repubblica di Ungheria e il governo della Repubblica di Singapore in materia di trasporti aerei, fatto a Singapore il 9 marzo 1990 (in seguito denominato: «accordo Singapore-Ungheria»)

Accordo fra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Singapore il 28 giugno 1985, come modificato (di seguito «accordo Singapore-Italia»)

Accordo fra il governo irlandese e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Singapore il 20 febbraio 1981 (di seguito «accordo Singapore-Irlanda»)

Accordo tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei, fatto a Singapore il 6 ottobre 1999 (di seguito «accordo Singapore-Lettonia»)

Accordo fra il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, firmato a Singapore il 9 aprile 1975, come modificato (di seguito «accordo Singapore-Lussemburgo»)

Accordo fra il governo della Repubblica di Malta e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Londra il 19 luglio 1983, come modificato (di seguito «accordo Singapore-Malta»)

Accordo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Singapore il 29 dicembre 1966, come modificato (di seguito «accordo Singapore-Paesi Bassi»)

Accordo fra il governo della Repubblica popolare polacca e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Singapore il 22 dicembre 1979, come modificato (di seguito «accordo Singapore-Polonia»)

Accordo fra la Repubblica del Portogallo e la Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei, allegato al memorandum d’intesa, siglato a Singapore il 7 novembre 1997 (di seguito «progetto di accordo Singapore-Portogallo»)

Accordo fra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica di Singapore, firmato a Singapore il 7 settembre 1971, nei confronti del quale la Repubblica slovacca si considera vincolata dalle sue disposizioni, come modificato (di seguito «accordo Singapore-Slovacchia»)

Accordo tra il governo della Repubblica slovacca e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei, siglato a Singapore il 27 dicembre 1996, avente effetto provvisorio (di seguito «accordo Singapore-Slovacchia»)

Accordo fra il Regno di Spagna e la Repubblica di Singapore in materia di trasporti aerei, fatto a Madrid l’11 marzo 1992, come modificato (di seguito «accordo Singapore-Spagna»)

Accordo fra il governo del Regno di Svezia e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, firmato a Singapore il 20 dicembre 1966, come modificato (di seguito «accordo Singapore-Svezia»)

Progetto di accordo tra il governo del Regno di Svezia e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei, siglato a Singapore il 21 ottobre 1998, avente effetto provvisorio (di seguito «progetto di accordo riveduto Singapore-Svezia»)

Accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei tra i rispettivi territori e al di là degli stessi, fatto a Singapore il 12 gennaio 1971, come modificato (di seguito «accordo Singapore-Regno Unito»)

b)

Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica di Singapore e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo.

ALLEGATO II

Elenco degli articoli facenti parte degli accordi di cui all’allegato I e richiamati negli articolida 2 a 5 del presente accordo

a)

Designazione da parte di uno Stato membro

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Austria

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Belgio

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Cipro

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Repubblica ceca

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Danimarca

Articolo 3 del progetto di accordo riveduto Singapore-Danimarca

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Finlandia

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Francia

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Germania

Articolo 4 dell’accordo Singapore-Grecia

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Ungheria

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Irlanda

Articolo 4 dell’accordo Singapore-Italia

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Lettonia

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Lussemburgo

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Malta

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Paesi Bassi

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Polonia

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Portogallo

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Slovacchia;

Articolo 3 del progetto di accordo Singapore-Slovacchia

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Spagna

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Svezia

Articolo 3 del progetto di accordo riveduto Singapore-Svezia

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Regno Unito

b)

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Austria

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Belgio

Articolo 4 dell’accordo Singapore-Cipro

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Repubblica ceca

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Danimarca

Articolo 4 del progetto di accordo riveduto Singapore-Danimarca

Articolo 4 dell’accordo Singapore-Finlandia

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Francia

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Germania

Articolo 5 dell’accordo Singapore-Grecia

Articolo 4 dell’accordo Singapore-Ungheria

Articolo 4 dell’accordo Singapore-Irlanda

Articolo 5 dell’accordo Singapore-Italia

Articolo 4 dell’accordo Singapore-Lettonia

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Lussemburgo

Articolo 4 dell’accordo Singapore-Malta

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Paesi Bassi

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Polonia

Articolo 4 dell’accordo Singapore-Portogallo

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Slovacchia

Articolo 4 del progetto di accordo Singapore-Slovacchia

Articolo 4 dell’accordo Singapore-Spagna

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Svezia

Articolo 4 del progetto di accordo riveduto Singapore-Svezia

Articolo 4 dell’accordo Singapore-Regno Unito

c)

Controllo regolamentare

Articolo 11 dell’accordo Singapore-Cipro

Articolo 14 del progetto di accordo riveduto Singapore-Danimarca

Articolo 8 bis dell’accordo Singapore-Finlandia

Articolo 9 A dell’allegato F del memorandum d’intesa supplementare, firmato a Bonn il 7 giugno 2000 — applicato in via provvisoria nel quadro dell’accordo Singapore-Germania

Articolo 8 dell’accordo Singapore-Ungheria

Articolo 8 dell’accordo Singapore-Lettonia

Articolo 15 dell’accordo Singapore-Portogallo

Articolo 8 del progetto di accordo Singapore-Slovacchia

Articolo 10 dell’accordo Singapore-Spagna

Articolo 14 del progetto di accordo riveduto Singapore-Svezia

Articolo 11 bis dell’accordo Singapore-Regno Unito

d)

Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea

Articolo 9 dell’accordo Singapore-Austria

Articolo 10 dell’accordo Singapore-Belgio

Articolo 13 dell’accordo Singapore-Cipro

Articolo 10 dell’accordo Singapore-Repubblica ceca

Articolo 10 dell’accordo Singapore-Danimarca

Articolo 10 del progetto di accordo riveduto Singapore-Danimarca

Articolo 11 dell’accordo Singapore-Finlandia

Articolo 9 dell’accordo Singapore-Francia

Articolo 7 dell’accordo Singapore-Germania

Articolo 11 dell’accordo Singapore-Grecia

Articolo 12 dell’accordo Singapore-Ungheria

Articolo 11 dell’accordo Singapore-Irlanda

Articolo 8 dell’accordo Singapore-Italia

Articolo 12 dell’accordo Singapore-Lettonia

Articolo 9 dell’accordo Singapore-Lussemburgo

Articolo 11 dell’accordo Singapore-Malta

Articolo 10 dell’accordo Singapore-Paesi Bassi

Articolo 9 dell’accordo Singapore-Polonia

Articolo 18 dell’accordo Singapore-Portogallo

Articolo 10 dell’accordo Singapore-Slovacchia

Articolo 12 del progetto di accordo Singapore-Slovacchia

Articolo 6 dell’accordo Singapore-Spagna

Articolo 10 dell’accordo Singapore-Svezia

Articolo 10 del progetto di accordo riveduto Singapore-Svezia

Articolo 9 dell’accordo Singapore-Regno Unito

ALLEGATO III

Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo

a)

La Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo)

b)

Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo)

c)

Il Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo spazio economico europeo)

d)

La Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo)


Commissione

6.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2006

che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per il periodo 2007-2013

[notificata con il numero C(2006) 3472]

(2006/593/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006, l’obiettivo «competitività regionale ed occupazione» mira a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni.

(2)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006, il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento in questione. A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, il Fondo di coesione interviene anche nelle regioni non ammesse a beneficiare del sostegno nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza», se appartenenti ad uno Stato membro ammesso a beneficiare del sostegno del Fondo di coesione.

(3)

A norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1083/2006, il 15,95 % delle risorse disponibili per impegni del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (di seguito denominati i «Fondi») per il periodo 2007-2013 deve essere destinato all’obiettivo «Competitività regionale e occupazione», incluso il 21,14 % per il sostegno transitorio e specifico di cui all’articolo 8, paragrafo 2 del regolamento.

(4)

Occorre effettuare ripartizioni indicative per Stato membro delle risorse da destinare all’obiettivo «competitività regionale e occupazione» Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006, ciò va fatto conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006.

(5)

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, paragrafo 4, è fissato il metodo di ripartizione delle risorse disponibili per gli Stati membri e le regioni ammesse a beneficiare di un finanziamento a norma dell’articolo 6 del regolamento.

(6)

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, paragrafo 6, lettera b), è fissato il metodo di determinazione degli stanziamenti nel quadro dei sostegni transitori di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento.

(7)

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, paragrafo 7, è determinato il livello massimo di trasferimenti dai Fondi verso i singoli Stati membri.

(8)

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, paragrafi da 12 a 31, vengono fissati gli importi concernenti alcuni casi specifici per il periodo 2007-2013.

(9)

A norma dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1083/2006, lo 0,25 % delle risorse disponibili per impegni dei Fondi per il periodo 2007-2013 è riservato all’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione; la ripartizione indicativa per Stato membro deve quindi escludere l’importo corrispondente all’assistenza tecnica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi indicativi per Stato membro degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, inclusi gli importi supplementari fissati all'allegato II del regolamento, figurano nella tabella 1 dell’allegato I.

La ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno di cui al paragrafo precedente figura nella tabella 2 dell’allegato I.

Articolo 2

Gli importi indicativi per Stato membro degli stanziamenti di impegno per il sostegno transitorio e specifico dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» di cui all’articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006, inclusi gli importi supplementari di cui all’allegato II del regolamento, figurano nella tabella 1 dell’allegato II.

La ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno di cui al paragrafo precedente figura nella tabella 2 dell’allegato II.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2006.

Per la Commissione

Danuta HÜBNER

Membro della Commissione


(1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.


ALLEGATO I

Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per il periodo 1o gennaio 2007-31 dicembre 2013

(in euro)

Stato membro

TABELLA 1 —

Importo degli stanziamenti (prezzi 2004)

Regioni ammesse a titolo dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione»

Finanziamento complementare di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, paragrafo:

16

20

23

25

26

28

29

België/Belgique

1 264 522 294

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

172 351 284

199 500 000

 

 

 

 

 

 

Danmark

452 135 320

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

8 273 934 718

 

 

 

74 812 500

 

 

 

España

2 925 887 307

 

 

 

 

199 500 000

 

 

France

9 000 763 163

 

 

 

 

 

 

99 750 000

Ireland

260 155 399

 

 

 

 

 

 

 

Italia

4 539 667 937

 

 

 

 

 

209 475 000

 

Luxembourg

44 796 164

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

1 472 879 499

 

 

 

 

 

 

 

Österreich

761 883 269

 

 

 

149 625 000

 

 

 

Portugal

435 196 895

 

 

 

 

 

 

 

Slovensko

398 057 758

 

 

 

 

 

 

 

Suomi-Finland

778 631 938

 

153 552 511

 

 

 

 

 

Sverige

1 077 567 589

 

215 598 656

149 624 993

 

 

 

 

United Kingdom

5 335 717 800

 

 

 

 

 

 

 

Totale

37 194 148 334

199 500 000

369 151 167

149 624 993

224 437 500

199 500 000

209 475 000

99 750 000


(in euro)

Stato membro

TABELLA 2 —

Ripartizione annuale degli stanziamenti (prezzi 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

België/Belgique

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

Česká republika

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

Danmark

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

Deutschland

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

España

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

France

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

Ireland

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

Italia

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

Luxembourg

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

Nederland

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

Österreich

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

Portugal

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

Slovensko

59 287 258

57 274 995

54 915 823

51 153 834

53 136 512

56 208 234

66 081 102

Suomi-Finland

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

Sverige

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

United Kingdom

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

Totale

5 523 220 006

5 521 207 743

5 518 848 571

5 515 086 582

5 517 069 260

5 520 140 982

5 530 013 850


ALLEGATO II

Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare di un finanziamento dei Fondi strutturali su base specifica e transitoria nell’ambito dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per il periodo 1o gennaio 2007-31 dicembre 2013

(EUR)

Stato membro

TABELLA 1 —

Importo degli stanziamenti (prezzi 2004)

Regioni ammesse a titolo del regime transitorio dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione»

Finanziamento complementare di cui all'allegato II del regolamento (CE) n 1083/2006, paragrafo:

§ 15

§ 19

§ 20

§ 26

§ 27

Ellada

582 395 315

 

 

 

 

 

España

3 649 807 023

 

99 749 993

434 492 233

299 250 000

 

Ireland

418 744 086

 

 

 

 

 

Italia

626 325 208

 

 

 

 

250 372 500

Kypros

361 895 758

 

 

 

 

 

Magyarorszag

1 720 653 088

139 732 594

 

 

 

 

Portugal

347 157 850

 

 

58 848 251

 

 

Suomi-Finland

324 544 537

 

 

164 835 524

 

 

United Kingdom

880 529 981

 

 

 

 

 

Totale

8 912 052 846

139 732 594

99 749 993

658 176 008

299 250 000

250 372 500


(EUR)

Stato membro

TABELLA 2 —

Ripartizione annuale degli stanziamenti (prezzi 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ellada

205 317 626

157 827 178

110 336 730

62 846 282

15 355 833

15 355 833

15 355 833

España

1 206 899 743

986 622 023

766 344 304

546 066 584

325 788 865

325 788 865

325 788 865

Ireland

143 368 343

110 877 547

78 386 752

45 895 958

13 405 162

13 405 162

13 405 162

Italia

216 111 659

180 773 664

145 435 670

110 097 675

74 759 680

74 759 680

74 759 680

Kypros

101 752 415

82 287 352

62 822 288

43 357 223

23 892 160

23 892 160

23 892 160

Magyarorszag

646 048 749

498 162 329

350 275 909

202 389 488

54 503 069

54 503 069

54 503 069

Portugal

102 050 610

87 367 364

72 684 118

58 000 871

43 317 626

28 634 379

13 951 133

Suomi-Finland

99 696 384

89 768 069

79 839 753

69 911 437

59 983 122

50 054 806

40 126 490

United Kingdom

285 202 703

223 208 873

161 215 043

99 221 213

37 227 383

37 227 383

37 227 383

Totale

3 006 448 232

2 416 894 399

1 827 340 567

1 237 786 731

648 232 900

623 621 337

599 009 775


6.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/37


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2006

che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell’obiettivo «Convergenza» per il periodo 2007-2013

[notificata con il numero C(2006) 3474]

(2006/594/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006, l’obiettivo «Convergenza» è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e delle regioni in ritardo di sviluppo.

(2)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1083/2006, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione (di seguito denominati «Fondi») contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento in questione.

(3)

Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, terzo capoverso del regolamento (CE) n. 1083/2006, la ripartizione delle risorse disponibili per impegni dei Fondi è effettuata in modo da concentrarne una parte significativa a favore delle regioni dell’obiettivo «Convergenza».

(4)

Ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1083/2006, l’81,54 % delle risorse disponibili per impegni dei Fondi per il periodo 2007-2013 è destinato all’obiettivo «Convergenza», compresi il 4,99 % per il sostegno transitorio e specifico di cui all’articolo 8, paragrafo 1, il 23,22 % per il finanziamento di cui all’articolo 5, paragrafo 2 e l’1,29 % per il sostegno transitorio e di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento.

(5)

Occorre effettuare ripartizioni indicative per Stato membro delle risorse da destinare all’obiettivo «Convergenza». Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, ciò va fatto conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006.

(6)

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, punti 1 e 2, viene fissato il metodo di ripartizione delle risorse disponibili per le regioni ammesse a beneficiare del sostegno dell’obiettivo «Convergenza» e, rispettivamente per gli Stati membri ammessi a beneficiare del contributo del Fondo di coesione.

(7)

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, punto 6, lettere a) e c) figura il metodo per determinare le dotazioni finanziarie dei sostegni transitori di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 3 del regolamento.

(8)

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, punto 7, è determinato il livello massimo di trasferimenti dai Fondi verso i singoli Stati membri.

(9)

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, punti 12-31, vengono fissati gli importi concernenti alcuni casi specifici per il periodo 2007-2013.

(10)

A norma dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1083/2006, lo 0,25 % delle risorse disponibili per impegni dei Fondi per il periodo 2007-2013 è riservato all’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione; la ripartizione indicativa per Stato membro deve quindi escludere l’importo corrispondente all’assistenza tecnica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi indicativi per Stato membro degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, inclusi gli importi supplementari fissati all'allegato II del regolamento, figurano nella tabella 1 dell’allegato I.

La ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno di cui al paragrafo precedente figura nella tabella 2 dell’allegato I.

Articolo 2

Gli importi indicativi per Stato membro degli stanziamenti di impegno per il sostegno transitorio e specifico dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, inclusi gli importi supplementari di cui all’allegato II del regolamento, figurano nella tabella 1 dell’allegato II.

La ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno di cui al paragrafo precedente figura nella tabella 2 dell’allegato II.

Articolo 3

Gli importi indicativi per Stato membro degli stanziamenti di impegno per gli Stati membri ammessi a beneficiare del sostegno del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza», di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, figurano nella tabella 1 dell’allegato III.

La ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno di cui al paragrafo precedente figura nella tabella 2 dell’allegato III.

Articolo 4

Gli importi indicativi per Stato membro degli stanziamenti di impegno per gli Stati membri ammessi a beneficiare del sostegno, su base specifica e transitoria, del Fondo di coesione nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006, figurano nella tabella 1 dell’allegato IV.

La ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno di cui al paragrafo precedente figura nella tabella 2 dell’allegato IV.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2006.

Per la Commissione

Danuta HÜBNER

Membro della Commissione


(1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.


ALLEGATO I

Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» per il periodo 1o gennaio 2007-31 dicembre 2013

(in euro)

Stato membro

TABELLA 1 —

Importo degli stanziamenti (prezzi 2004)

Regioni ammesse a titolo dell’obiettivo «Convergenza»

Finanziamento complementare di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, paragrafo:

§ 14

§ 20

§ 24

§ 26

§ 28

§ 30

Česká republika

15 111 066 754

 

 

 

 

 

 

Deutschland

10 360 473 669

 

 

 

 

 

166 582 500

Eesti

1 955 979 029

 

 

31 365 110

 

 

 

Ellada

8 358 352 296

 

 

 

 

 

 

España

17 283 774 067

 

 

 

1 396 500 000

 

 

France

2 403 498 342

 

427 408 905

 

 

 

 

Italia

17 993 716 405

 

 

 

 

825 930 000

 

Latvija

2 586 694 732

 

 

53 886 609

 

 

 

Lietuva

3 875 516 071

 

 

79 933 567

 

 

 

Magyarorszag

12 622 187 455

 

 

 

 

 

 

Malta

493 750 177

 

 

 

 

 

 

Polska

38 507 171 321

880 349 050

 

 

 

 

 

Portugal

15 143 387 819

 

58 206 001

 

 

 

 

Slovenija

2 401 302 729

 

 

 

 

 

 

Slovensko

6 214 921 468

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

2 429 762 895

 

 

 

 

 

 

Totale

157 741 555 229

880 349 050

485 614 906

165 185 286

1 396 500 000

825 930 000

166 582 500


(in euro)

Stato membro

TABELLA 2 —

Ripartizione annuale degli stanziamenti (prezzi 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Česká republika

1 993 246 617

2 050 979 461

2 106 089 584

2 162 632 571

2 216 183 128

2 266 449 252

2 315 486 141

Deutschland

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

Eesti

229 977 253

245 929 572

262 982 602

281 212 290

300 982 256

322 136 118

344 124 048

Ellada

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

España

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

France

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

Italia

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

Latvija

308 012 292

330 054 158

353 328 505

376 808 997

400 322 218

424 084 983

447 970 188

Lietuva

528 903 377

525 252 930

525 724 448

549 071 072

581 530 171

606 085 051

638 882 589

Magyarorszag

1 838 275 243

1 749 371 409

1 634 208 005

1 659 921 561

1 847 533 517

1 913 391 641

1 979 486 079

Malta

81 152 175

73 854 132

68 610 286

61 225 559

61 225 559

68 610 286

79 072 180

Polska

5 686 360 306

5 705 409 032

5 720 681 799

5 535 346 918

5 557 271 412

5 579 376 731

5 603 074 173

Portugal

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

Slovenija

423 258 365

397 135 571

370 643 430

343 781 942

316 551 106

288 950 923

260 981 392

Slovensko

939 878 406

896 645 972

845 960 417

765 136 058

807 732 837

873 727 195

1 085 840 583

United Kingdom

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

Totale

23 007 291 591

22 952 859 794

22 866 456 633

22 713 364 525

23 067 559 761

23 321 039 737

23 733 144 930


ALLEGATO II

Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare di un finanziamento dei Fondi strutturali su base specifica e transitoria nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» per il periodo 1o gennaio 2007-31 dicembre 2013

(in euro)

Stato membro

TABELLA 1 —

Importo degli stanziamenti (prezzi 2004)

Regioni ammesse a titolo del regime transitorio dell’obiettivo «Convergenza»

Finanziamento complementare di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, paragrafo:

§ 26

§ 27

§ 28

§ 30

België/Belgique

577 162 814

 

 

 

 

Deutschland

3 703 187 217

 

 

 

57 855 000

Ellada

5 764 732 161

 

 

 

 

España

1 281 194 398

99 750 000

49 874 998

 

 

Italia

276 189 653

 

 

110 722 500

 

Österreich

158 159 247

 

 

 

 

Portugal

253 475 814

 

 

 

 

United Kingdom

157 668 280

 

 

 

 

Totale

12 171 769 584

99 750 000

49 874 998

110 722 500

57 855 000


(in euro)

Stato membro

TABELLA 2 —

Ripartizione annuale degli stanziamenti (prezzi 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

België/Belgique

140 860 108

121 390 683

101 921 256

82 451 831

62 982 404

43 512 979

24 043 553

Deutschland

653 249 463

614 596 891

575 944 319

537 291 745

498 639 173

459 986 599

421 334 027

Ellada

1 013 524 846

950 194 286

886 863 726

823 533 166

760 202 605

696 872 046

633 541 486

España

344 327 561

297 685 964

251 044 367

204 402 770

157 761 175

111 119 578

64 477 981

Italia

85 272 320

75 272 602

65 272 883

55 273 165

45 273 446

35 273 728

25 274 009

Österreich

27 808 219

26 070 205

24 332 192

22 594 178

20 856 165

19 118 151

17 380 137

Portugal

64 441 805

55 031 480

45 621 155

36 210 831

26 800 506

17 390 181

7 979 856

United Kingdom

40 228 788

34 327 205

28 425 623

22 524 040

16 622 457

10 720 875

4 819 292

Totale

2 369 713 110

2 174 569 316

1 979 425 521

1 784 281 726

1 589 137 931

1 393 994 137

1 198 850 341


ALLEGATO III

Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno per gli Stati membri ammessi a beneficiare di un finanziamento del Fondo di coesione nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» per il periodo 1o gennaio 2007-31 dicembre 2013

(EUR)

Stato membro

TABELLA 1 —

Importo degli stanziamenti (prezzi 2004)

 

Finanziamento complementare di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, paragrafo 24

Česká republika

7 809 984 551

 

Eesti

1 000 465 639

16 157 785

Ellada

3 280 399 675

 

Kypros

193 005 267

 

Latvija

1 331 962 318

27 759 767

Lietuva

1 987 693 262

41 177 899

Magyarorszag

7 570 173 505

 

Malta

251 648 410

 

Polska

19 512 850 811

 

Portugal

2 715 031 963

 

Slovenija

1 235 595 457

 

Slovensko

3 424 078 134

 

Totale

50 312 888 992

85 095 451


(EUR)

Stato membro

TABELLA 2 —

Ripartizione annuale degli stanziamenti (prezzi 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Česká republika

1 032 973 476

1 061 839 898

1 089 394 960

1 117 666 453

1 144 441 732

1 169 574 794

1 194 093 238

Eesti

118 267 391

126 243 551

134 770 066

143 884 910

153 769 893

164 346 824

175 340 789

Ellada

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

Kypros

52 598 692

42 866 160

33 133 627

23 401 096

13 668 564

13 668 564

13 668 564

Latvija

159 639 206

170 660 138

182 297 312

194 037 557

205 794 168

217 675 551

229 618 153

Lietuva

180 857 472

230 966 558

277 869 373

303 013 907

320 491 883

348 611 677

367 060 291

Magyarorszag

328 094 604

687 358 082

1 080 433 910

1 308 130 864

1 343 212 938

1 388 664 318

1 434 278 789

Malta

24 809 997

32 469 219

37 971 049

45 716 955

45 716 955

37 971 049

26 993 186

Polska

1 883 652 471

2 208 285 009

2 532 817 229

2 755 750 999

3 075 155 487

3 377 773 568

3 679 416 048

Portugal

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

Slovenija

86 225 407

115 705 905

145 555 750

175 774 942

206 363 481

237 321 369

268 648 603

Slovensko

197 125 902

317 519 267

452 740 053

630 951 164

664 262 430

668 505 352

492 973 966

Totale

4 920 734 852

5 850 404 021

6 823 473 563

7 554 819 081

8 029 367 765

8 480 603 300

8 738 581 861


ALLEGATO IV

Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno per gli Stati membri ammessi a beneficiare di un finanziamento del Fondo di coesione su base specifica e transitoria nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2013

(EUR)

Stato membro

TABELLA 1 —

Importo degli stanziamenti (prezzi 2004)

España

3 241 875 000

Totale

3 241 875 000


(EUR)

Stato membro

TABELLA 2 —

Ripartizione annuale degli stanziamenti (prezzi 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

España

1 197 000 000

847 875 000

498 750 000

249 375 000

199 500 000

149 625 000

99 750 000

Totale

1 197 000 000

847 875 000

498 750 000

249 375 000

199 500 000

149 625 000

99 750 000


6.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/44


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2006

che fissa l’elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» per il periodo 2007-2013

[notificata con il numero C(2006) 3475]

(2006/595/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3, e l’articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006 l’obiettivo «Convergenza» è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e delle regioni in ritardo di sviluppo.

(2)

In conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 le regioni ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» sono quelle corrispondenti al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (di seguito «NUTS 2») ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2000-2002 è inferiore al 75 % della media del PIL dell’UE 25 nello stesso periodo di riferimento.

(3)

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 precisa che le regioni di livello NUTS 2 che sarebbero state ammissibili a titolo dell’obiettivo «Convergenza» a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, se la soglia di ammissibilità fosse rimasta al 75 % del PIL medio dell'UE 15, ma che hanno perso tale ammissibilità poiché il loro livello di PIL nominale pro capite supera il 75 % del PIL medio dell'UE 25, misurato e calcolato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, sono ammissibili, a titolo transitorio e specifico, al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza».

(4)

L’elenco delle regioni ammissibili va definito di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» sono elencate nell’allegato I.

Articolo 2

Le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» a titolo transitorio e specifico a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono elencate nell’allegato II.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2006.

Per la Commissione

Danuta HÜBNER

Membro della Commissione


(1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(2)  GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.


ALLEGATO I

Elenco delle regioni di livello NUTS 2 ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013

CZ02

Střední Čechy

CZ03

Jihozápad

CZ04

Severozápad

CZ05

Severovýchod

CZ06

Jihovýchod

CZ07

Střední Morava

CZ08

Moravskoslezsko

DE41

Brandenburg — Nordost

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DED1

Chemnitz

DED2

Dresden

DEE1

Dessau

DEE3

Magdeburg

DEG0

Thüringen

EE00

Eesti

GR11

Anatoliki Makedonia, Thraki

GR14

Thessalia

GR21

Ipeiros

GR22

Ionia Nisia

GR23

Dytiki Ellada

GR25

Peloponnisos

GR41

Voreio Aigaio

GR43

Kriti

ES11

Galicia

ES42

Castilla-La Mancha

ES43

Extremadura

ES61

Andalucía

FR91

Guadeloupe

FR92

Martinique

FR93

Guyane

FR94

Réunion

ITF3

Campania

ITF4

Puglia

ITF6

Calabria

ITG1

Sicilia

LV00

Latvija

LT00

Lietuva

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

MT00

Malta

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

PT11

Norte

PT16

Centro (PT)

PT18

Alentejo

PT20

Região Autónoma dos Açores

SI00

Slovenija

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKL1

West Wales and The Valleys


ALLEGATO II

Elenco delle regioni di livello NUTS 2 ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali a titolo transitorio e specifico nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013

BE32

Prov. Hainaut

DE42

Brandenburg — Südwest

DE93

Lüneburg

DED3

Leipzig

DEE2

Halle

GR12

Kentriki Makedonia

GR13

Dytiki Makedonia

GR30

Attiki

ES12

Principado de Asturias

ES62

Región de Murcia

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

ITF5

Basilicata

AT11

Burgenland

PT15

Algarve

UKM4

Highlands and Islands


6.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/47


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2006

che fissa l’elenco degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2007-2013

[notificata con il numero C(2006) 3479]

(2006/596/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3, e l’articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 il Fondo di coesione contribuisce al rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità in una prospettiva di promozione dello sviluppo sostenibile.

(2)

In conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione sono quelli il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2001-2003, è inferiore al 90 % dell'RNL medio dell'UE 25.

(3)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nel 2006 e che avrebbero continuato ad essere ammissibili se la soglia di ammissibilità fosse rimasta al 90 % dell'RNL medio dell'UE 15, ma che hanno perso tale ammissibilità poiché il loro livello di RNL nominale pro capite supera il 90 % dell'RNL medio dell'UE 25, misurato e calcolato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento, sono ammissibili, a titolo transitorio e specifico, al finanziamento del Fondo di coesione.

(4)

L’elenco degli Stati membri ammissibili va definito di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione il 1o gennaio 2007 sono elencati nell’allegato I.

Articolo 2

Gli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico in conformità dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono elencati nell’allegato II.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2006.

Per la Commissione

Danuta HÜBNER

Membro della Commissione


(1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.


ALLEGATO I

Elenco degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione dal 1o gennaio 2007

 

Repubblica ceca

 

Estonia

 

Grecia

 

Cipro

 

Lettonia

 

Lituania

 

Ungheria

 

Malta

 

Polonia

 

Portogallo

 

Slovenia

 

Slovacchia


ALLEGATO II

Elenco degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013

Spagna


6.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/49


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2006

che fissa l’elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali a titolo transitorio e specifico nell’ambito dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per il periodo 2007-2013

[notificata con il numero C(2006) 3480]

(2006/597/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006 l’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» punta a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni.

(2)

In conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1083/2006 le regioni di livello NUTS 2 che rientrano appieno nell'obiettivo 1 nel 2006, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (2), il cui livello di prodotto interno lordo (PIL) nominale pro capite, misurato e calcolato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, supera il 75 % del PIL medio dell'UE 15 sono ammissibili, a titolo transitorio e specifico, al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione».

(3)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1083/2006 Cipro beneficerà, nel periodo 2007-2013, del finanziamento transitorio applicabile alle regioni di cui al primo comma dello stesso articolo.

(4)

L’elenco delle regioni ammissibili va definito di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» a titolo transitorio e specifico in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono elencate nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2006.

Per la Commissione

Danuta HÜBNER

Membro della Commissione


(1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(2)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1198/2006 (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Elenco delle regioni NUTS 2 ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali a titolo transitorio e specifico nell’ambito dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013

GR24

Sterea Ellada

GR42

Notio Aigaio

ES41

Castilla y León

ES52

Comunidad Valenciana

ES70

Canarias

IE01

Border, Midland and Western

ITG2

Sardegna

CY00

Kypros/Kıbrıs

HU10

Közép-Magyarország

PT30

Região Autónoma da Madeira

FI13

Itä-Suomi

UKD5

Merseyside

UKE3

South Yorkshire