ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 234

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
29 agosto 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1280/2006 della Commissione, del 28 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1281/2006 della Commissione, del 28 agosto 2006, recante deroga, per il periodo 2005/2006, al regolamento (CE) n. 595/2004 per quanto riguarda il termine di pagamento del prelievo sul latte e i prodotti lattiero-caseari da parte degli acquirenti e dei produttori

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari

4

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 7 agosto 2006, che istituisce un gruppo di esperti nel campo delle esigenze politiche in materia di dati sulla criminalità e sulla giustizia penale

29

 

*

Decisione della Commissione, del 28 agosto 2006, recante chiusura del procedimento antidumping relativo alle importazioni di calzature con puntale protettivo originarie della Repubblica popolare cinese e dell’India

33

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 17 agosto 2006, sulla prevenzione e sulla riduzione delle Fusarium-tossine in cereali e prodotti derivati ( 1 )

35

 

*

Decisione della Commissione, del 25 agosto 2006, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva beflubutamid [notificata con il numero C(2006) 3806]  ( 1 )

41

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

29.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 234/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1280/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

87,3

068

147,1

999

117,2

0707 00 05

052

93,1

999

93,1

0709 90 70

052

78,7

999

78,7

0805 50 10

388

81,1

524

48,0

528

55,1

999

61,4

0806 10 10

052

89,4

220

99,0

624

139,0

999

109,1

0808 10 80

388

100,8

400

92,0

508

81,8

512

83,4

528

69,3

720

82,6

800

140,1

804

102,2

999

94,0

0808 20 50

052

122,8

388

92,2

999

107,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

123,3

999

123,3

0809 40 05

052

82,7

098

45,7

624

149,1

999

92,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


29.8.2006   

IT

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L 234/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1281/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2006

recante deroga, per il periodo 2005/2006, al regolamento (CE) n. 595/2004 per quanto riguarda il termine di pagamento del prelievo sul latte e i prodotti lattiero-caseari da parte degli acquirenti e dei produttori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 24,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), fissa i termini di pagamento e le condizioni di riscossione del prelievo. A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, ogni anno, anteriormente al 1o settembre, l’acquirente o, in caso di vendite dirette, il produttore, versa all’autorità competente l’importo del prelievo da lui dovuto, secondo le modalità all’uopo stabilite dallo Stato membro. Se il termine non è rispettato, a norma del paragrafo 2 del medesimo articolo è richiesto il pagamento di interessi.

(2)

Al fine di rendere più affidabili le previsioni di bilancio e più flessibile la gestione di bilancio, è attualmente in corso una modifica del regolamento (CE) n. 1788/2003, intesa a rinviare la data del pagamento, da parte degli Stati membri, del prelievo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del suddetto regolamento e a consentire ad alcuni Stati membri di procedere per il periodo di dodici mesi 2005/2006 al trasferimento di quantitativi di riferimento nazionali tra vendite dirette e consegne, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Per permettere alle amministrazioni nazionali di dare efficace attuazione a queste nuove disposizioni e a fini di coerenza, occorre rinviare, per il periodo 2005/2006, anche il termine di pagamento degli importi dovuti dagli acquirenti di latte, in deroga all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2004. Per motivi di gestione amministrativa, occorre prevedere una data diversa per gli Stati membri che procederanno al trasferimento di quantitativi di riferimento nazionali.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2004, per il periodo di dodici mesi 2005/2006 gli Stati membri sono autorizzati a rinviare il termine di pagamento degli importi dovuti:

a)

nel caso della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, al 1o novembre 2006;

b)

nel caso degli altri Stati membri, al 1o ottobre 2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2217/2004 (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 1).

(2)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22.


29.8.2006   

IT

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L 234/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1282/2006 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2006

recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 3, l’articolo 30, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1255/1999 fissa tra l’altro norme generali per la concessione delle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare per consentire la sorveglianza dei limiti in valore e in volume delle restituzioni. Le modalità di applicazione di queste norme generali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2).

(2)

Il regolamento (CE) n. 174/1999 è stato più volte modificato in modo sostanziale. Data la necessità di apportarvi ulteriori modifiche, per motivi di chiarezza ed efficacia è opportuno abrogare il suddetto regolamento e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(3)

In virtù dell’accordo sull’agricoltura (3) concluso nel quadro degli accordi GATT dell’Uruguay Round e approvato con decisione 94/800/CE del Consiglio (4) (di seguito «l’accordo sull’agricoltura»), la concessione di restituzioni all’esportazione dei prodotti agricoli, compresi i prodotti lattiero-caseari, è soggetta a limiti espressi in quantità e in valore per ciascun periodo di dodici mesi a decorrere dal 1o luglio 1995. Per garantire il rispetto dei suddetti limiti, il rilascio dei titoli di esportazione deve essere sottoposto a controlli e devono essere adottate procedure per l’attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione.

(4)

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5) prevede operazioni specifiche e quantitativi massimi in relazione ai quali non è richiesto alcun titolo di esportazione. Occorre adottare disposizioni particolari in proposito per il latte e i prodotti lattiero-caseari.

(5)

Occorre altresì ridurre il livello di tolleranza ammesso dal suddetto regolamento per quanto concerne la quantità di prodotti esportati rispetto a quella indicata nel titolo nonché precisare, ai fini di un adeguato controllo dei limiti, che nessuna restituzione venga pagata per la quantità in eccesso a quella indicata nel titolo. È necessario fissare l’importo delle cauzioni che devono essere costituite all’atto della presentazione delle domande di titolo ad un livello tale da escludere le domande a fini speculativi.

(6)

Occorre fissare la durata di validità dei titoli di esportazione.

(7)

Per garantire un accurato controllo dei prodotti esportati e ridurre in tal modo al minimo i rischi di speculazioni, è opportuno limitare la possibilità di cambiare il prodotto per il quale un titolo è rilasciato.

(8)

Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (6), prevede all’articolo 4, paragrafo 2, le modalità relative all’utilizzazione di un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione per l’esportazione di un prodotto corrispondente ad un codice a dodici cifre diverso da quello indicato nella casella 16 del titolo. Tali disposizioni si applicano a un settore specifico unicamente a condizione che le categorie di prodotti ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1291/2000 e i gruppi di prodotti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 800/1999 siano stati definiti.

(9)

Per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, una serie di categorie di prodotti è già stata definita con riferimento alle categorie previste nell’accordo sull’agricoltura. Ai fini di una corretta gestione del regime, occorre conservare l’impiego di queste categorie e applicare l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 unicamente sulla base di una definizione dei gruppi di prodotti.

(10)

Nel settore lattiero-caseario, la fissazione delle restituzioni è caratterizzata da una precisa differenziazione dei tassi di restituzione, segnatamente in funzione del tenore di materia grassa dei prodotti. Per garantire che questo principio non venga messo in discussione e tutelare il rispetto dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999, i gruppi di prodotti devono essere definiti entro margini ristretti. A fini di armonizzazione, è opportuno applicare la norma suddetta a tutti i prodotti lattiero-caseari e definire di conseguenza gruppi di prodotti per il formaggio.

(11)

Al fine di armonizzare con quanto disposto dal regolamento (CE) n. 800/1999 le condizioni alle quali il titolare di un titolo di esportazione è autorizzato ad esportare un prodotto diverso da quello indicato alla sezione 16 del titolo, i titolari di titoli non devono più essere obbligati a chiedere di effettuare una modifica precedentemente al completamento delle formalità di esportazione. Per evitare discriminazioni tra gli operatori che esportano nell’ambito dell’attuale regime e quelli che esportano nel quadro del presente regolamento, la suddetta disposizione può essere applicata retroattivamente su richiesta del titolare di un titolo.

(12)

Per consentire agli operatori di partecipare alle gare indette dai paesi terzi senza compromettere il rispetto dei limiti di volume, occorre istituire un sistema di titoli provvisori che conferisca agli aggiudicatari il diritto al rilascio di un titolo definitivo. Per garantire un uso corretto di tali titoli, nel caso di determinate esportazioni con restituzione deve essere resa obbligatoria l’indicazione del paese di esportazione.

(13)

Per garantire un controllo efficace dei titoli rilasciati, basato sulle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione, è opportuno fissare un termine prima del rilascio del titolo. Per garantire il corretto funzionamento del regime e in particolare un’equa assegnazione dei quantitativi nel rispetto dei limiti imposti dall’accordo sull’agricoltura, è necessario prevedere diverse misure di gestione, e in particolare la facoltà di sospendere il rilascio dei titoli e di applicare un coefficiente di riduzione ai quantitativi richiesti.

(14)

Occorre escludere da determinate disposizioni relative al rilascio di titoli le esportazioni di prodotti nell’ambito di operazioni di aiuto alimentare.

(15)

L’esperienza ha mostrato che, per i formaggi, il numero delle domande di titoli di esportazione subisce variazioni divergenti a seconda delle destinazioni. Per consentire l’applicazione di misure particolari, che variano in funzione della destinazione indicata nelle domande di titolo, occorre fissare le zone di destinazione e rendere obbligatoria la zona di destinazione indicata nei titoli di esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406.

(16)

Per i prodotti lattiero-caseari zuccherati, i cui prezzi sono determinati dai prezzi dei rispettivi componenti, è opportuno precisare le modalità di fissazione della restituzione, che dev’essere proporzionato alla percentuale degli elementi costitutivi. Tuttavia, per facilitare la gestione delle restituzioni relative a tali prodotti, e in particolare delle misure intese a garantire il rispetto degli impegni assunti in materia di esportazione nel quadro dell’accordo sull’agricoltura, occorre fissare una quantità massima di saccarosio incorporato che può beneficiare di una restituzione. La percentuale del 43 % in peso del prodotto intero deve essere considerata rappresentativa del tenore di saccarosio di tali prodotti.

(17)

L’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 800/1999 prevede la possibilità di concedere restituzioni per i componenti di origine comunitaria del formaggio fuso fabbricato in regime di perfezionamento attivo. Occorre prevedere talune modalità particolari al fine di garantire il corretto funzionamento e il controllo efficace di questa misura specifica.

(18)

Nell’ambito dell’accordo tra la Comunità europea e il Canada (7), approvato con decisione 95/591/CE del Consiglio (8), è diventato obbligatorio presentare un titolo di esportazione rilasciato dalla Comunità per i formaggi importati nel Canada a condizioni preferenziali. È necessario precisare le modalità di rilascio di detto titolo. Al fine di garantire che i quantitativi di formaggio che beneficiano del contingente d’importazione verso il Canada corrispondano a quelli per i quali è rilasciato un titolo, occorre disporre il rinvio dei titoli vistati dalle autorità canadesi agli organismi competenti degli Stati membri, nonché la comunicazione alla Commissione dei dati relativi alle esportazioni da parte degli Stati membri. È opportuno chiarire la necessità di una cauzione minima, anche se nell’ambito del suddetto regime non viene chiesta alcuna restituzione.

(19)

Per quanto riguarda il contingente supplementare di formaggi comunitari negli Stati Uniti d’America (USA) derivante dall’accordo sull’agricoltura, è concessa alla Comunità la facoltà di designare gli importatori che potranno importare nell’ambito di tale contingente. Per consentire alla Comunità di sfruttare al massimo il valore del contingente occorre pertanto definire una procedura per la selezione degli importatori da designare in base all’attribuzione dei titoli di esportazione per i prodotti considerati.

(20)

Il memorandum d’intesa tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana sulla protezione delle importazioni di latte in polvere nella Repubblica dominicana (9), approvato con decisione 98/486/CE del Consiglio (10), prevede che la Comunità gestisca la propria quota del contingente tariffario sulla base di un meccanismo di titoli di esportazione. Occorre pertanto definire la procedura relativa alla concessione di tali titoli. Per garantire che i prodotti importati nella Repubblica dominicana facciano parte del contingente e per verificare che i prodotti importati corrispondano a quelli indicati sul titolo di esportazione, l’esportatore deve essere tenuto, al momento dell’importazione, a presentare una copia certificata della dichiarazione di esportazione, con indicazione obbligatoria di alcune informazioni.

(21)

Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione (11) ha stabilito disposizioni complementari relative alla concessione delle restituzioni al momento del passaggio da una campagna lattiera a un’altra nel caso in cui i prezzi d’intervento siano stati modificati. Tali disposizioni prevedono la possibilità di fissare tassi di restituzione differenti a seconda della data di fabbricazione dei prodotti. La presentazione delle prove richieste, relative alla data di produzione, e le procedure di controllo destinate a verificare l’accuratezza della documentazione e della contabilità correlate si sono rivelate complesse e laboriose. Lo stesso obiettivo può essere raggiunto adeguando il periodo di validità dei titoli di esportazione. Il regolamento (CEE) n. 896/84 deve essere pertanto abrogato.

(22)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce:

a)

le disposizioni generali relative ai titoli e alle restituzioni per le esportazioni dalla Comunità dei prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999;

b)

le disposizioni specifiche relative all’esportazione di tali prodotti dalla Comunità verso determinati paesi terzi.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 1291/2000.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3

1.   Fatti salvi i casi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, primo e quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1291/2000, è richiesta la presentazione di un titolo di esportazione per le esportazioni dalla Comunità dei prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999 in relazione alle quali viene chiesta una restituzione all’esportazione.

In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il titolo di esportazione che prevede la fissazione anticipata della restituzione può essere utilizzato per la concessione di una restituzione a favore delle esportazioni di prodotti lattiero-caseari di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/1999.

2.   Per poter beneficiare di una restituzione, i prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999 devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), in particolare essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e rispettare le prescrizioni relative alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 4

1.   L’importo della restituzione è quello da applicare il giorno della richiesta del titolo di esportazione o dell’eventuale titolo provvisorio.

2.   Le domande di titolo con fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, il cui giorno di presentazione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione è il mercoledì o il giovedì successivo al termine di ogni periodo di gara di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione (14) e all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione (15), si considerano presentate il primo giorno lavorativo successivo al giovedì di cui trattasi.

3.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 7, il paese di destinazione e il numero di codice del paese o del territorio di destinazione, quali figurano nella nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa, stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (16).

4.   Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1291/2000, se la dichiarazione di esportazione reca più codici distinti della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione, di cui al regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (17) (di seguito «la nomenclatura per le restituzioni»), o della nomenclatura combinata, le diciture relative a ciascuno di questi codici si considerano costituire una dichiarazione separata.

Articolo 5

Non è concessa alcuna restituzione nell’ambito di un’esportazione di formaggio il cui prezzo franco frontiera, prima dell’applicazione della restituzione nello Stato membro di esportazione, risulta inferiore a 230 EUR/100 kg. Per «prezzo franco frontiera» si intende il prezzo franco fabbrica maggiorato di un importo forfettario di 3 EUR/100 kg.

Quando è richiesta una restituzione, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 22, la dicitura seguente: «Rispettato il prezzo minimo franco frontiera di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1282/2006».

Il richiedente fornisce, su domanda delle autorità competenti, tutte le informazioni e tutti i documenti giustificativi supplementari da queste ritenuti necessari per verificare il rispetto del prezzo franco frontiera in occasione dell’espletamento delle formalità doganali ed accetta qualsiasi eventuale controllo, da parte delle suddette autorità, relativo alla contabilità, secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio (18).

Articolo 6

1.   Le categorie di prodotti ai sensi dell’accordo sull’agricoltura concluso nel quadro degli accordi GATT dell’Uruguay Round (di seguito «l’accordo sull’agricoltura») sono fissate all’allegato I del presente regolamento.

2.   I gruppi di prodotti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino del regolamento (CE) n. 800/1999 sono fissati all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 7

1.   La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso recano, nella casella 16, il codice del prodotto a dodici cifre della nomenclatura delle restituzioni, quando è richiesta una restituzione, o il codice del prodotto a otto cifre della nomenclatura combinata, quando non è richiesta alcuna restituzione. Il titolo è valido esclusivamente per il prodotto così designato, salvo nei casi definiti ai paragrafi 2 e 3.

2.   In deroga al paragrafo 1, un titolo di esportazione è valido anche per l’esportazione di un prodotto di un codice a dodici cifre non menzionato nella casella 16 qualora per entrambi i prodotti venga concesso lo stesso importo di restituzione all’esportazione e qualora entrambi i prodotti appartengano alla stessa categoria di prodotti di cui all’allegato I.

3.   In deroga al paragrafo 1, un titolo di esportazione è valido anche per l’esportazione di un prodotto di un codice a dodici cifre non menzionato nella casella 16 qualora entrambi i prodotti appartengano alla stessa categoria di prodotti di cui all’allegato II.

In tal caso, la restituzione concessa viene calcolata conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 800/1999.

Articolo 8

Il titolo di esportazione è valido dalla data del rilascio, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, sino alle date seguenti:

a)

alla fine del quarto mese successivo a quello in cui è stato rilasciato il titolo per i prodotti del codice NC 0402 10;

b)

alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio, per i prodotti del codice NC 0405;

c)

alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio, per i prodotti del codice NC 0406;

d)

alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio, per gli altri prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999;

e)

alla data in cui devono essere adempiuti gli obblighi derivanti da una gara prevista all’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento e non oltre la fine dell’ottavo mese successivo a quello del rilascio del titolo di esportazione definitivo di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 9

1.   Nell’ambito di una gara indetta da un organismo pubblico in un paese terzo di cui all’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, escluse le gare relative ai prodotti del codice NC 0406, gli operatori possono chiedere un titolo di esportazione provvisorio per il quantitativo oggetto della loro offerta, dietro costituzione di una cauzione.

L’importo della cauzione relativa ai titoli provvisori è pari al 75 % del tasso fissato conformemente all’articolo 10 del presente regolamento, con un minimo di 5 EUR/100 kg.

La prova del carattere pubblico o di diritto pubblico dell’organismo che indice la gara è fornita dall’operatore.

2.   I titoli provvisori sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata presentata la domanda, sempreché nel frattempo non siano state adottate le misure di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

3.   In deroga all’articolo 49, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il termine per la presentazione delle offerte di cui a detta disposizione è di 60 giorni.

Prima dello scadere di questo termine, l’operatore richiede il titolo di esportazione definitivo che gli viene rilasciato immediatamente su presentazione della prova di aggiudicazione.

Su presentazione di una prova che l’offerta è stata respinta o che il quantitativo aggiudicato è inferiore a quello indicato nel titolo provvisorio, la cauzione viene integralmente o parzialmente svincolata, secondo il caso.

4.   Le domande di titolo di cui ai paragrafi 2 e 3 sono presentate conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1291/2000.

5.   Ai titoli di esportazione definitivi si applicano le disposizioni del presente capo, ad eccezione dell’articolo 11.

6.   Il paese di destinazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, costituisce una destinazione obbligatoria ai fini dell’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 800/1999 per i titoli rilasciati a norma del presente articolo.

7.   Non si applica l’articolo 49, paragrafo 9, lettera c), del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Articolo 10

1.   L’importo della cauzione di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 è pari alla percentuale di seguito indicata dell’importo della restituzione fissato per ciascun codice di prodotto e da applicare il giorno della presentazione della domanda di titolo di esportazione:

a)

il 15 % per i prodotti di cui al codice NC 0405;

b)

il 15 % per i prodotti di cui al codice NC 0402 10;

c)

il 15 % per i prodotti di cui al codice NC 0406;

d)

il 15 % per gli altri prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

L’importo della cauzione non può tuttavia essere inferiore a 5 EUR/100 kg.

L’importo della restituzione di cui al primo comma è quello calcolato per il quantitativo totale del prodotto considerato, ad eccezione dei prodotti lattiero-caseari zuccherati.

Per i prodotti lattiero-caseari zuccherati l’importo della restituzione di cui al primo comma è pari al quantitativo totale del prodotto intero considerato, moltiplicato per il tasso di restituzione applicabile per chilogrammo di prodotto lattiero-caseario.

2.   L’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1291/2000 non si applica ai titoli rilasciati a norma del presente regolamento.

Articolo 11

1.   I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata presentata la domanda, a condizione che i quantitativi per i quali sono stati richiesti siano stati comunicati conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2005 della Commissione (19) e sempreché nel frattempo non siano state adottate le misure di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo.

2.   Qualora il rilascio dei titoli d’esportazione provochi o rischi di provocare un superamento delle disponibilità di bilancio o l’esaurimento dei quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo di 12 mesi considerato o in un periodo più breve da determinare ai sensi dell’articolo 12 del presente regolamento, tenuto conto dell’articolo 31, paragrafo 13, del regolamento (CE) n. 1255/1999, o non consenta di garantire il proseguimento delle esportazioni per la parte restante del periodo in causa, la Commissione può:

a)

applicare ai quantitativi richiesti un coefficiente di attribuzione;

b)

respingere in tutto o in parte le domande pendenti per le quali i titoli di esportazione non sono stati ancora rilasciati;

c)

sospendere la presentazione delle domande di titoli per un massimo di cinque giorni lavorativi; la sospensione può essere ulteriormente estesa secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

Se il coefficiente di cui al primo comma, lettera a), è inferiore a 0,4, l’interessato può chiedere, entro tre giorni lavorativi dal giorno della pubblicazione della decisione che fissa il coefficiente, l’annullamento della sua domanda di titolo e lo svincolo della cauzione.

Nel caso di cui al primo comma, lettera c), le domande di titoli d’esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

Le misure di cui al primo comma, lettere a), b) e c), possono essere adottate o differenziate secondo le categorie di prodotti e secondo la destinazione o il gruppo di destinazioni.

Ai fini del primo comma, per il prodotto in oggetto si tiene conto segnatamente del carattere stagionale degli scambi, della situazione del mercato e, in particolare, dell’andamento dei prezzi di mercato e delle conseguenti condizioni di esportazione.

3.   Le misure di cui al paragrafo 2 possono anche essere adottate qualora le domande di titoli d’esportazione riguardino quantitativi che superano o potrebbero superare i quantitativi normalmente disponibili per una destinazione o un gruppo di destinazioni e il rilascio dei titoli richiesti comporti un rischio di speculazione, di distorsione della concorrenza tra operatori o di perturbazioni degli scambi in questione o del mercato comunitario.

4.   Qualora le domande siano state respinte o i rispettivi quantitativi siano stati ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata relativamente ai quantitativi per i quali le domande non sono state accettate.

Articolo 12

Qualora il livello delle domande di titoli sia tale che i quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo di dodici mesi in causa rischino di esaurirsi anzitempo, si può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999, di ripartire i quantitativi massimi suddetti su periodi da determinare.

Articolo 13

1.   Se il quantitativo esportato supera il quantitativo indicato nel titolo, l’eccedenza non dà diritto al pagamento della restituzione.

A tal fine, la casella 22 del titolo riporta la seguente dicitura: «Pagamento della restituzione limitato al quantitativo che figura nelle caselle 17 e 18».

2.   In deroga all’articolo 8, paragrafo 5, e all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 sulle tolleranze per i quantitativi esportati, si applicano i tassi seguenti:

a)

il tasso previsto dall’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000 è del 2 %;

b)

il tasso previsto dall’articolo 35, paragrafo 2, primo e secondo comma del regolamento (CE) n. 1291/2000 è del 98 %;

c)

il tasso previsto dall’articolo 35, paragrafo 2, terzo comma, è del 2 %.

Articolo 14

L’articolo 11 non si applica al rilascio dei titoli di esportazione richiesti per forniture a titolo di aiuto alimentare di cui all’articolo 10, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura.

Articolo 15

1.   Nel caso dei titoli rilasciati per i prodotti di cui al codice NC 0406, la domanda di titolo e il titolo stesso recano nella casella 20 la dicitura seguente:

«Titolo valido per la zona … quale definita all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006».

2.   Ai fini del paragrafo 1 s’intende per:

a)

zona I: codici di destinazione AL, BA, XK, MK, XM e XS;

b)

zona II: codice di destinazione US;

c)

zona III: tutti gli altri codici di destinazione.

3.   La zona indicata nella casella 20 della domanda di titolo e del titolo stesso, conformemente al paragrafo 1, costituisce una destinazione obbligatoria.

Viene indicata la zona, definita al paragrafo 2 del presente articolo, cui appartiene il paese di destinazione indicato nella casella 7 della domanda di titolo e del titolo stesso.

Qualora il paese di destinazione reale sia situato in una zona non indicata nella domanda di titolo e nel titolo, non viene versata alcuna restituzione. Non si applica l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999.

Articolo 16

1.   Per i prodotti lattiero-caseari zuccherati, la restituzione concessa è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a)

un elemento destinato a tener conto della quantità di prodotti lattiero-caseari;

b)

un elemento destinato a tener conto della quantità di saccarosio addizionato, fino a un massimo del 43 % in peso del prodotto intero.

2.   L’elemento di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato moltiplicando l’importo di base della restituzione per il tenore in prodotti lattieri del prodotto intero.

L’importo di base di cui al primo comma è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero.

3.   L’elemento di cui al paragrafo 1, lettera b), è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero, fino ad un massimo del 43 %, l’importo di base della restituzione relativo al giorno della richiesta del titolo per i prodotti di cui all’articolo l, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (20).

Tuttavia, l’elemento relativo alla quantità di saccarosio non viene preso in considerazione nel caso in cui l’importo di base della restituzione per la parte lattica di cui al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo è fissato a zero o non è fissato.

Articolo 17

1.   La domanda di titoli di esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di prodotti di cui al codice NC 0406 30, conformemente all’articolo 11, paragrafo 6, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 800/1999 è accompagnata da una copia dell’autorizzazione concessa dalle autorità competenti per la procedura doganale in questione.

2.   La domanda di titoli di esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui al paragrafo 1, ed i titoli stessi, recano nella casella 20 un riferimento al presente articolo.

3.   Nell’ambito del regime di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie per l’identificazione e il controllo della qualità e quantità dei prodotti di cui a detto paragrafo per i quali è stata fatta una domanda di restituzione, nonché per l’applicazione delle disposizioni sul diritto alla restituzione.

CAPO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

SEZIONE 1

Esportazioni verso il Canada

Articolo 18

1.   Le esportazioni di formaggi verso il Canada nell’ambito del contingente istituito in virtù dell’accordo tra la Comunità europea e il Canada approvato con decisione 95/591/CE sono subordinate alla presentazione di un titolo di esportazione.

2.   Le domande di titoli sono ricevibili soltanto se il richiedente:

a)

dichiara per iscritto che tutte le materie di cui al capitolo 4 della nomenclatura combinata, impiegate nella fabbricazione dei prodotti per i quali è presentata la domanda, sono state interamente ottenute sul territorio della Comunità;

b)

s’impegna per iscritto a fornire, su richiesta delle autorità competenti, eventuali documenti giustificativi supplementari da esse ritenuti necessari ai fini del rilascio del titolo, nonché ad accettare eventuali controlli da esse effettuati in materia di contabilità e riguardo alle circostanze di fabbricazione dei prodotti interessati.

Articolo 19

La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a)

nella casella 7, la dicitura «CANADA — CA»;

b)

nella casella 15, la designazione delle merci secondo la nomenclatura combinata a livello di sei cifre per i prodotti di cui ai codici NC 0406 10, 0406 20, 0406 30 e 0406 40 e di otto cifre per i prodotti di cui al codice NC 0406 90. La domanda di titolo e il titolo stesso possono includere nella casella 15 fino a un massimo di sei prodotti così designati;

c)

nella casella 16, il codice della nomenclatura combinata a otto cifre nonché la quantità espressa in chilogrammi per ciascun prodotto di cui alla casella 15. Il titolo è valido unicamente per i prodotti e i quantitativi così designati;

d)

nelle caselle 17 e 18, il quantitativo totale di prodotti di cui alla casella 16;

e)

nella casella 20, a seconda dei casi, una delle diciture seguenti:

«Formaggi destinati all’esportazione diretta in Canada. Articolo 18 del regolamento (CE) n. 1282/2006. Contingente per l’anno … »,

«Formaggi destinati all’esportazione diretta/via New York in Canada. Articolo 18 del regolamento (CE) n. 1282/2006. Contingente per l’anno …».

Qualora il formaggio sia trasportato in Canada passando per paesi terzi, tali paesi devono essere indicati al posto della dicitura «New York» o unitamente ad essa;

f)

nella casella 22, la dicitura «senza restituzione all’esportazione».

Articolo 20

1.   Il titolo è rilasciato immediatamente dopo l’inoltro di una domanda ammissibile. Su richiesta dell’interessato viene rilasciata una copia certificata del titolo stesso.

2.   Il titolo è valido a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino al 31 dicembre successivo a tale data.

Tuttavia, i titoli rilasciati dal 20 al 31 dicembre sono validi dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo. In tal caso, l’anno successivo in questione deve essere indicato nella casella 20 della domanda di titolo e del titolo stesso conformemente all’articolo 19, lettera e).

Articolo 21

1.   Un titolo di esportazione presentato all’autorità competente per imputazione e vidimazione, conformemente all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1291/2000, può essere utilizzato per una sola dichiarazione di esportazione. La validità del titolo scade al momento in cui viene presentata la dichiarazione di esportazione.

2.   Il titolare del titolo di esportazione garantisce che una copia certificata del titolo di esportazione sia presentata all’autorità competente canadese in occasione della richiesta del titolo d’importazione.

3.   In deroga all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli non sono trasferibili.

4.   L’autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione, utilizzando il modello di cui all’allegato III, entro il 31 luglio per il semestre precedente ed entro il 31 gennaio per l’anno di contingente precedente, il numero di titoli rilasciati e il quantitativo di formaggio interessato.

Articolo 22

1.   Le disposizioni del capo II non si applicano.

2.   Gli Stati membri trasmettono le comunicazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 4, per via elettronica, secondo le modalità loro indicate dalla Commissione.

SEZIONE 2

Esportazioni verso gli Stati Uniti d’America

Articolo 23

Secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999, può essere decisa l’esportazione verso gli Stati Uniti di prodotti di cui al codice NC 0406 nell’ambito dei seguenti contingenti:

a)

il contingente supplementare derivante dall’accordo sull’agricoltura;

b)

i contingenti tariffari derivanti originariamente dal Tokyo Round e concessi dagli Stati Uniti d’America all’Austria, alla Finlandia e alla Svezia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round;

c)

i contingenti tariffari derivanti originariamente dall’Uruguay Round e concessi dagli Stati Uniti d’America alla Repubblica ceca, all’Ungheria, alla Polonia e alla Slovacchia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round.

Articolo 24

1.   Le esportazioni di formaggio verso gli Stati Uniti nel quadro dei contingenti di cui all’articolo 23 sono soggette alla presentazione di un titolo di esportazione conformemente a quanto disposto nella presente sezione.

La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso recano nella casella 16 il codice del prodotto, a otto cifre, della nomenclatura combinata.

2.   Entro un termine da determinare nella decisione di cui all’articolo 23, gli operatori possono richiedere un titolo di esportazione per l’esportazione dei prodotti di cui al suddetto articolo nel corso dell’anno civile successivo costituendo una cauzione conformemente all’articolo 10.

3.   I richiedenti di titoli di esportazione relativi al gruppo di prodotti e contingenti designati come 16-, 22-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20-, 21-, 22-Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay nella decisione di cui all’articolo 23 devono presentare la prova di aver esportato i prodotti in questione verso gli Stati Uniti in almeno uno dei tre anni precedenti e che il loro importatore designato è una filiale del richiedente.

4.   I richiedenti di titoli di esportazione devono indicare nelle domande:

a)

la designazione del gruppo di prodotti che rientrano nel contingente americano secondo le note addizionali da 16 a 23 e 25 del capitolo 4 della «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America»;

b)

la designazione dei prodotti secondo la «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America»;

c)

il nome e l’indirizzo dell’importatore designato dal richiedente negli Stati Uniti.

5.   La domanda di un titolo di esportazione deve essere accompagnata da un documento dell’importatore designato attestante il possesso dei requisiti necessari, secondo le norme vigenti negli Stati Uniti, per il rilascio di un titolo d’importazione relativo ai prodotti di cui all’articolo 23.

Articolo 25

1.   Quando le domande di titoli di esportazione per un gruppo di prodotti o un contingente di cui all’articolo 23 superano il quantitativo disponibile per l’anno in questione, la Commissione applica un coefficiente di assegnazione uniforme ai quantitativi per i quali è stata effettuata la domanda.

La cauzione è svincolata totalmente o parzialmente per le domande respinte o per i quantitativi superiori a quelli attribuiti.

2.   Quando l’applicazione del coefficiente di assegnazione porterebbe ad assegnare titoli provvisori per meno di 10 tonnellate per domanda, i quantitativi corrispondenti disponibili saranno assegnati dallo Stato membro interessato tramite sorteggio. Lo Stato membro sorteggerà titoli di 10 tonnellate ciascuno fra i richiedenti che si sono visti assegnare quantitativi inferiori a 10 tonnellate in conseguenza dell’applicazione del coefficiente di assegnazione.

Anche i quantitativi inferiori a 10 tonnellate che residuano alla fissazione dei lotti verranno distribuiti in aggiunta ai lotti di 10 tonnellate prima del sorteggio.

Se dall’applicazione del coefficiente di assegnazione residua un quantitativo inferiore a 10 tonnellate, tale quantitativo verrà considerato un singolo lotto.

La cauzione relativa alle domande rimaste senza esito nell’assegnazione per sorteggio sarà immediatamente svincolata.

3.   Qualora la richiesta di titoli riguardi un quantitativo di prodotti inferiore ai contingenti di cui all’articolo 23 per l’anno in causa, la Commissione può attribuire i quantitativi residui agli interessati proporzionalmente alle domande presentate, applicando un coefficiente di assegnazione.

In tal caso, l’operatore informa l’autorità competente in merito al quantitativo supplementare che accetta, entro il termine di una settimana dalla pubblicazione del coefficiente di assegnazione adeguato, e la cauzione viene aumentata di conseguenza.

Articolo 26

1.   La Commissione comunica alle autorità competenti degli Stati Uniti i nomi degli importatori designati di cui all’articolo 24, paragrafo 4, lettera c).

2.   Se il titolo d’importazione per i quantitativi in questione non viene attribuito all’importatore designato in circostanze che non mettano in causa la buona fede dell’operatore che presenta il documento di cui all’articolo 24, paragrafo 5, l’operatore può essere autorizzato dallo Stato membro a designare un altro importatore, a condizione che questi figuri nell’elenco trasmesso alle autorità competenti degli Stati Uniti conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

Lo Stato membro informa quanto prima la Commissione circa il cambiamento dell’importatore designato e la Commissione lo notifica alle autorità competenti degli Stati Uniti.

Articolo 27

I titoli di esportazione sono rilasciati entro il 15 dicembre dell’anno che precede l’anno contingentale per i quantitativi in relazione ai quali tali titoli vengono assegnati.

I titoli sono validi dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno contingentale.

La domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 20, la seguente dicitura:

«Per l’esportazione verso gli Stati Uniti d’America: Contingente per l’anno … — Capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006.»

I titoli rilasciati ai sensi del presente articolo sono validi unicamente per le esportazioni di cui all’articolo 23.

Articolo 28

Le disposizioni di cui al capo II si applicano ad eccezione degli articoli 8 e 11.

SEZIONE 3

esportazioni verso la Repubblica dominicana

Articolo 29

1.   Le esportazioni verso la Repubblica dominicana di latte in polvere nell’ambito del contingente di cui al memorandum d’intesa concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana ed approvato con decisione 98/486/CE sono subordinate alla presentazione, alle autorità competenti della Repubblica dominicana, di una copia certificata del titolo di esportazione rilasciato conformemente alla presente sezione e di una copia debitamente vidimata della dichiarazione di esportazione per ciascuna spedizione.

2.   Sono rilasciati in via prioritaria i titoli di esportazione per il latte in polvere dei seguenti codici della nomenclatura per le restituzioni:

0402 10 11 9000,

0402 10 19 9000,

0402 21 11 9900,

0402 21 19 9900,

0402 21 91 9200,

0402 21 99 9200.

I prodotti devono essere interamente ottenuti nella Comunità. Il richiedente fornisce, su domanda delle autorità competenti, tutti gli eventuali documenti giustificativi supplementari da queste ritenuti necessari ai fini del rilascio del titolo ed accetta tutti gli eventuali controlli da queste effettuati in materia di contabilità e riguardo alle condizioni di fabbricazione dei prodotti interessati.

Articolo 30

1.   Il contingente di cui all’articolo 29, paragrafo 1, ammonta a 22 400 tonnellate per ciascun periodo di dodici mesi a partire dal 1o luglio. Tale contingente è diviso in due quote:

a)

la prima quota, pari all’80 %, ossia a 17 920 tonnellate, è ripartita tra gli esportatori della Comunità che possono dimostrare di aver esportato prodotti di cui all’articolo 29, paragrafo 2, nella Repubblica dominicana nel corso di almeno tre dei quattro anni civili precedenti il periodo di presentazione delle domande;

b)

la seconda quota, pari al 20 %, ossia a 4 480 tonnellate, è riservata ai richiedenti, diversi da quelli di cui alla lettera a), che possono dimostrare, al momento della presentazione della domanda, di esercitare da almeno dodici mesi un’attività nel settore degli scambi con paesi terzi di prodotti lattiero-caseari di cui al capitolo 4 della nomenclatura combinata e che sono iscritti in un registro IVA nazionale.

2.   Le domande di titoli di esportazione possono riguardare al massimo, per ciascun richiedente:

a)

per la quota di cui al paragrafo 1, lettera a), un quantitativo pari al 110 % del quantitativo totale di prodotti di cui all’articolo 29, paragrafo 2, esportati verso la Repubblica dominicana durante uno dei tre anni civili che precedono il periodo di presentazione delle domande;

b)

per la quota di cui al paragrafo 1, lettera b), un quantitativo totale massimo di 600 tonnellate.

Le domande che superano i limiti di cui alle lettere a) e b) sono respinte.

3.   Pena l’irricevibilità, dev’essere presentata una sola domanda di titolo di esportazione per ciascun codice della nomenclatura per le restituzioni e tutte le domande devono essere presentate contemporaneamente presso l’organismo competente di un unico Stato membro.

Le domande di titoli di esportazione possono essere ricevute soltanto se il richiedente, al momento della presentazione:

a)

versa una cauzione di 15 EUR per 100 kg;

b)

per la quota di cui al paragrafo 1, lettera a), indica il quantitativo di prodotti di cui all’articolo 29, paragrafo 2, da lui esportati nella Repubblica dominicana durante uno dei tre anni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e lo dimostra in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro interessato. A tal fine, si considera esportatore l’operatore il cui nome figura nella dichiarazione di esportazione attinente;

c)

per la quota di cui al paragrafo 1, lettera b), dimostra, in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro interessato, di aver rispettato le condizioni ivi previste.

Articolo 31

Le domande di titoli sono presentate dal 1o al 10 aprile di ogni anno per il contingente relativo al periodo dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, tutte le domande presentate entro i termini stabiliti sono considerate come presentate il primo giorno del periodo in questione per la presentazione delle domande di titoli.

Articolo 32

Le domande di titolo ed i titoli recano:

a)

nella casella 7, la dicitura «Repubblica dominicana — DO»;

b)

nelle caselle 17 e 18, il quantitativo cui si riferiscono la domanda o il titolo;

c)

nella casella 20, una delle diciture di cui all’allegato IV.

I titoli rilasciati conformemente alla presente sezione obbligano ad esportare verso la Repubblica dominicana.

Articolo 33

1.   Entro il quinto giorno lavorativo che segue il periodo di richiesta dei titoli, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, servendosi del modello di cui all’allegato V, una comunicazione che indica, per entrambe le parti del contingente e per ciascun codice di prodotto della nomenclatura per le restituzioni all’esportazione, i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli o, eventualmente, la mancanza di domande.

Prima del rilascio dei titoli gli Stati membri verificano, in particolare, le informazioni di cui all’articolo 29, paragrafo 2, e all’articolo 30, paragrafi 1 e 2.

Qualora si constati che un operatore a cui è stato rilasciato un titolo ha fornito informazioni inesatte, il titolo è annullato e la cauzione viene incamerata.

2.   La Commissione decide, quanto prima possibile, in che misura possa essere dato seguito alle domande presentate e ne informa gli Stati membri.

Se il totale dei quantitativi per cui sono stati richiesti titoli per una delle due quote del contingente supera i quantitativi di cui all’articolo 30, paragrafo 1, la Commissione stabilisce un coefficiente di attribuzione. Se, in seguito all’applicazione del coefficiente di attribuzione, il quantitativo fissato per ciascun richiedente è inferiore a 20 tonnellate, il richiedente può rinunciare alla sua domanda di titolo. In tal caso, egli ne informa l’autorità competente entro i tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione della Commissione. La cauzione viene svincolata immediatamente. L’autorità competente comunica alla Commissione, entro gli otto giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione della Commissione, i quantitativi a cui i richiedenti hanno rinunciato e per i quali le cauzioni sono state svincolate.

Se il quantitativo totale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile per il periodo in questione, la Commissione assegna il quantitativo rimanente, in base a criteri oggettivi e tenendo conto, in particolare, delle richieste di titoli relative a tutti i prodotti dei codici NC 0402 10, 0402 21 e 0402 29.

Articolo 34

1.   I titoli sono rilasciati, su richiesta dell’operatore, tra il 1o giugno ed il 15 febbraio successivo. Essi sono rilasciati esclusivamente agli operatori le cui domande di titoli sono state comunicate conformemente all’articolo 33, paragrafo 1.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro la fine di febbraio, servendosi del modello di cui all’allegato VI e per ciascuna delle due quote del contingente, i quantitativi per cui non sono stati rilasciati titoli.

2.   Il titolo di esportazione rilasciato conformemente alla presente sezione è valido a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino al 30 giugno dell’anno contingentale per il quale è stato richiesto il titolo.

3.   La cauzione è svincolata esclusivamente in uno dei casi seguenti:

a)

su presentazione della prova di cui all’articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000;

b)

per i quantitativi oggetto di domanda per i quali non ha potuto essere rilasciato alcun titolo.

Le cauzioni relative ai quantitativi non esportati vengono incamerate.

4.   In deroga all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli non sono trasferibili.

5.   Entro il 31 agosto di ogni anno l’autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione, servendosi del modello di cui all’allegato VII e con riguardo al precedente periodo di 12 mesi di cui all’articolo 30, paragrafo 1, ripartiti per codice del prodotto della nomenclatura per le restituzioni:

il quantitativo assegnato,

il quantitativo per cui sono stati rilasciati titoli, e

il quantitativo esportato.

Articolo 35

1.   Le disposizioni di cui al capo II si applicano ad eccezione degli articoli 8, 10 e 11.

2.   In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, il titolare di un titolo può chiedere la sostituzione del codice figurante nella casella 16 del titolo di esportazione con un altro codice di cui all’articolo 29, paragrafo 2, per il quale il tasso di restituzione è identico.

Tale richiesta deve essere presentata prima del giorno dell’esportazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999.

Entro i due giorni lavorativi successivi alla sostituzione del codice, l’autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione:

a)

nome e indirizzo del titolare del titolo di esportazione;

b)

numero di serie del titolo o del relativo estratto e data del rilascio;

c)

codice originario del prodotto;

d)

codice finale del prodotto.

3.   Gli Stati membri trasmettono le comunicazioni di cui alla presente sezione per via elettronica, secondo le modalità loro indicate dalla Commissione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36

I regolamenti (CE) n. 174/1999 e (CEE) n. 896/84 sono abrogati.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 174/1999 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VIII.

Il regolamento (CE) n. 174/1999 continua ad applicarsi ai titoli richiesti precedentemente alla data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 37

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica ai titoli di esportazione richiesti a decorrere dal 1o settembre 2006.

Su richiesta dell’operatore interessato presentata entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, l’articolo 7, paragrafo 2, si applica alle licenze rilasciate precedentemente al 1o settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 508/2006 (GU L 92 del 30.3.2006, pag. 10).

(3)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

(5)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).

(6)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).

(7)  GU L 334 del 30.12.1995, pag. 33.

(8)  GU L 334 del 30.12.1995, pag. 25.

(9)  GU L 218 del 6.8.1998, pag. 46.

(10)  GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.

(11)  GU L 91 dell’1.4.1984, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 222/88 (GU L 28 dell’1.2.1988, pag. 1).

(12)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(13)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

(14)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64.

(15)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67.

(16)  GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12.

(17)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

(18)  GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18.

(19)  GU L 95 del 14.4.2005, pag. 11.

(20)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

Categorie di prodotti di cui all’articolo 6, paragrafo 1

Numero della categoria

Designazione della categoria

Codice NC

I

Burro, altre materie grasse del latte e paste da spalmare lattiere

0405 10

0405 20 90

0405 90

II

Latte scremato in polvere

0402 10

III

Formaggi e latticini

0406

IV

Altri prodotti lattiero-caseari

0401

0402 21

0402 29

0402 91

0402 99

da 0403 10 11 a 0403 10 39

da 0403 90 11 a 0403 90 69

0404 90

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 39

2309 10 59

2309 10 70

2309 90 35

2309 90 39

2309 90 49

2309 90 59

2309 90 70


ALLEGATO II

Gruppi di prodotti di cui all’articolo 6, paragrafo 2

Numero del gruppo

Codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari

(per le restituzioni all’esportazione)

1

0401 30 31 9100

0401 30 31 9400

0401 30 31 9700

0401 30 91 9100

2

0401 30 39 9100

0401 30 39 9400

0401 30 39 9700

0401 30 99 9100

0401 30 99 9500

3

0402 21 11 9200

0402 21 11 9300

0402 21 11 9500

0402 21 11 9900

0402 21 91 9100

0402 21 91 9200

0402 21 91 9350

0402 21 91 9500

4

0402 21 17 9000

0402 21 19 9300

0402 21 19 9500

0402 21 19 9900

0402 21 99 9100

0402 21 99 9200

0402 21 99 9300

0402 21 99 9400

0402 21 99 9500

0402 21 99 9600

0402 21 99 9700

0402 21 99 9900

5

0402 29 15 9200

0402 29 15 9300

0402 29 15 9500

0402 29 15 9900

0402 29 91 9000

6

0402 29 19 9300

0402 29 19 9500

0402 29 19 9900

0402 29 99 9100

0402 29 99 9500

7

0402 91 11 9370

0402 91 31 9300

8

0402 91 19 9370

0402 91 39 9300

9

0402 99 11 9350

0402 99 31 9150

0402 99 31 9300

10

0402 99 19 9350

0402 99 39 9150

11

0403 90 11 9000

0403 90 13 9200

0403 90 13 9300

0403 90 13 9500

0403 90 13 9900

0403 90 19 9000

12

0403 90 33 9400

0403 90 33 9900

13

0403 90 59 9310

0403 90 59 9340

0403 90 59 9370

0403 90 59 9510

14

0404 90 21 9120

0404 90 21 9160

0404 90 23 9120

0404 90 23 9130

0404 90 23 9140

0404 90 23 9150

15

0404 90 29 9110

0404 90 29 9115

0404 90 29 9125

0404 90 29 9140

16

0404 90 81 9100

0404 90 83 9110

0404 90 83 9130

0404 90 83 9150

0404 90 83 9170

17

0405 10 11 9500

0405 10 11 9700

0405 10 19 9500

0405 10 19 9700

0405 10 30 9100

0405 10 30 9300

0405 10 30 9700

0405 10 50 9300

0405 10 50 9500

0405 10 50 9700

0405 10 90 9000

0405 20 90 9500

0405 20 90 9700

0405 90 10 9000

0405 90 90 9000

18

0406 10 20 9640

0406 10 20 9650

19

0406 10 20 9830

0406 10 20 9850

20

0406 20 90 9913

0406 20 90 9915

0406 20 90 9917

0406 20 90 9919

21

0406 30 31 9930

0406 30 31 9950

22

0406 30 39 9500

0406 30 39 9700

23

0406 30 39 9930

0406 30 39 9950

24

0406 90 76 9300

0406 90 76 9400

0406 90 76 9500

25

0406 90 78 9100

0406 90 78 9300

0406 90 78 9500

26

0406 90 85 9930

0406 90 85 9970

27

0406 90 86 9400

0406 90 86 9900

28

0406 90 87 9300

0406 90 87 9400


ALLEGATO III

CANADA

Indicazioni richieste in applicazione dell’articolo 21, paragrafo 4

 

Stato membro:

 

Dati relativi al periodo:


Nome/indirizzo dell’operatore

Codice NC del prodotto

(ai sensi dell’articolo 19)

Titoli rilasciati

Numero di titoli

Quantità in tonnellate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 


ALLEGATO IV

Diciture di cui all’articolo 32, lettera c)

:

in spagnolo

:

Capítulo III, sección 3, del Reglamento (CE) no 1282/2006:

contingente arancelario de leche en polvo del año 1.7.…-30.6.… fijado en el Memorándum de acuerdo celebrado entre la Comunidad Europea y la República Dominicana y aprobado por la Decisión 98/486/CE del Consejo.

:

in ceco

:

kapitola III oddíl 3 nařízení (ES) č. 1282/2006:

Celní kvóta pro období od 1.7.… do 30.6.… pro sušené mléko v rámci memoranda o porozumění uzavřeného mezi Evropským společenstvím a Dominikánskou republikou a schváleného rozhodnutím Rady 98/486/ES.

:

in danese

:

kapitel III, afdeling 3, i forordning (EF) nr. 1282/2006:

toldkontingent for perioden 1.7.… til 30.6.… for mælkepulver i henhold til den aftale, som blev indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Dominikanske Republik og godkendt ved Rådets afgørelse 98/486/EF.

:

in tedesco

:

Kapitel III Abschnitt 3 der Verordnung (EG) Nr. 1282/2006:

Milchpulverkontingent für den Zeitraum 1.7.…—30.6.… gemäß der mit dem Beschluss 98/486/EG des Rates genehmigten Vereinbarung zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Dominikanischen Republik.

:

in estone

:

määruse (EÜ) nr 1282/2006 III peatüki 3. jaos:

Piimapulbri tariifikvoot 1.7.…–30.6.… vastastikuse mõistmise memorandumi alusel, mis on sõlmitud Euroopa Ühenduse ja Dominikaani Vabariigi vahel ning heaks kiidetud nõukogu otsusega 98/486/EÜ.

:

in greco

:

κεφάλαιο III, τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006:

δασμολογική ποσόστωση, για το έτος 1.7.…-30.6.…, γάλακτος σε σκόνη δυνάμει του μνημονίου συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δομινικανής Δημοκρατίας και εγκρίθηκε από την απόφαση 98/486/ΕΚ του Συμβουλίου.

:

in inglese

:

Chapter III, Section 3 of Regulation (EC) No 1282/2006:

tariff quota for 1.7.…-30.6.…, for milk powder under the Memorandum of Understanding concluded between the European Community and the Dominican Republic and approved by Council Decision 98/486/EC.

:

in francese

:

chapitre III, section 3, du règlement (CE) no 1282/2006:

contingent tarifaire, pour l'année 1.7.…-30.6.…, de lait en poudre au titre du mémorandum d'accord conclu entre la Communauté européenne et la République dominicaine et approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil.

:

in italiano

:

capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006:

contingente tariffario per l'anno 1.7.…-30.6.…, di latte in polvere a titolo del memorandum d'intesa concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana e approvato con la decisione 98/486/CE del Consiglio.

:

in lettone

:

Regulas (EK) Nr. 1282/2006 III nodaļas 3 iedaļā:

Tarifa kvota no … gada 1. jūlija līdz … gada 30. jūnijam sausajam pienam (piena pulverim) saskaņā ar Saprašanās memorandu, kas noslēgts starp Eiropas Kopienu un Dominikānas Republiku un apstiprināts ar Padomes Lēmumu 98/486/EK.

:

in lituano

:

Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 III skyriaus 3 skirsnyje:

tarifinė kvota nuo … metų liepos 1 dienos iki … metų birželio 30 dienos pieno milteliams, numatyta Europos bendrijos ir Dominikos Respublikos susitarimo memorandume ir patvirtinta Tarybos sprendimu 98/486/EB.

:

in ungherese

:

Az 1282/2006/EK rendelet III. fejezetének 3 szakasza:

A 98/486/EK tanácsi határozat által jóváhagyott, az Európai Közösség és a Dominikai Köztársaság között megkötött egyetértési megállapodás értelmében a tejporra […] július 1-től […] június 30-ig vonatkozó vámkontingens.

:

in maltese

:

Kapitolu III, Taqsima 3 tar-Regolament (KE) Nru 1282/2006:

Quota ta’ tariffa għal 1.7.…–30.6.… għall-ħalib tat-trab taħt il-Memorandum ta’ Ftehim konkluż bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Dominikana u approvat permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/486/KE.

:

in olandese

:

Hoofdstuk III, afdeling 3, van Verordening (EG) nr. 1282/2006:

Tariefcontingent melkpoeder voor het jaar van 1.7.… t/m 30.6.… krachtens het memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Dominicaanse Republiek, goedgekeurd bij Besluit 98/486/EG van de Raad.

:

in polacco

:

rozdział III, sekcja 3 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006:

Kontyngent taryfowy na okres od 1.7.… do 30.6.… na mleko w proszku zgodnie z Protokołem ustaleń zawartym między Wspólnotą Europejską a Republiką Dominikańską i przyjętym decyzją Rady 98/486/WE.

:

in portoghese

:

Secção 3 do capítulo III do Regulamento (CE) n.o 1282/2006:

Contingente pautal do ano 1.7.…-30.6.…, de leite em pó ao abrigo do memorando de acordo concluído entre a Comunidade Europeia e a República Dominicana e aprovado pela Decisão 98/486/CE do Conselho.

:

in slovacco

:

kapitola III, oddiel 3 nariadenia (ES) č. 1282/2006:

Tarifná kvóta pre obdobie od 1.7.… do 30.6.… pre sušené mlieko podľa Memoranda o vzájomnom porozumení uzatvorenom medzi Európskym spoločenstvom a Dominikánskou republikou a schváleným rozhodnutím Rady 98/486/ES.

:

in sloveno

:

poglavje III oddelka 3 Uredbe (ES) št. 1282/2006:

Tarifna kvota za obdobje 1.7.… – 30.6…. za mleko v prahu v skladu z Memorandumom o soglasju, sklenjenim med Evropsko skupnostjo in Dominikansko republiko in potrjenim z Odločbo Sveta 98/486/ES.

:

in finlandese

:

asetuksen (EY) N:o 1282/2006 III luvun 3 jaksossa:

neuvoston päätöksellä 98/486/EY hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Dominikaanisen tasavallan yhteisymmärryspöytäkirjan mukainen maitojauheen tariffikiintiö 1.7.… ja 30.6.… välisenä aikana.

:

in svedese

:

avsnitt 3 i kapitel III i förordning (EG) nr 1282/2006:

tullkvot för året 1.7.…–30.6.…, för mjölkpulver enligt avtalsmemorandumet mellan Europeiska gemenskapen och Dominikanska republiken, godkänt genom rådets beslut 98/486/EG.


ALLEGATO V

Repubblica dominicana

Indicazioni richieste in applicazione dell’articolo 33, paragrafo 1

 

Stato membro:

 

Dati relativi al periodo dal 1o luglio … al 30 giugno …

Contingente di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera a)

Nome/indirizzo dell’operatore

Data di riferimento esportazioni verso la Repubblica dominicana

Domande

Codice del prodotto della nomenclatura per le restituzioni

Quantitativi esportati

(t)

Anno di esportazione

Codice del prodotto della nomenclatura per le restituzioni

Quantitativo massimo = 110 % di (3)

(t)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

Totale

 


Contingente di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera b)

Nome/indirizzo dell’operatore

Codice del prodotto della nomenclatura per le restituzioni

Quantitativo richiesto

(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 


ALLEGATO VI

Repubblica dominicana

Indicazioni richieste in applicazione dell’articolo 34, paragrafo 1

 

Stato membro:

 

Dati relativi al periodo dal 1o luglio … al 30 giugno

Contingente di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera a)

Esportatore (nome e indirizzo)

Codice della nomenclatura per le restituzioni

Quantitativi attribuiti per cui non sono stati rilasciati titoli

(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 


Contingente di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera b)

Esportatore (nome e indirizzo)

Codice della nomenclatura per le restituzioni

Quantitativi attribuiti per cui non sono stati rilasciati i titoli

(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 


ALLEGATO VII

Repubblica dominicana

Indicazioni richieste in applicazione dell’articolo 34, paragrafo 5

 

Stato membro:

 

Dati relativi al periodo dal 1o luglio … al 30 giugno …

Contingente di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera a)

Codice della nomenclatura per le restituzioni

Quantitativi per cui sono stati attribuiti titoli

(t)

Quantitativi per cui sono stati rilasciati titoli

(t)

Quantitativi esportati

(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 


Contingente di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera b)

Codice della nomenclatura per le restituzioni

Quantitativi per cui sono stati attribuiti titoli

(t)

Quantitativi per cui sono stati rilasciati titoli

(t)

Quantitativi esportati

(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 


ALLEGATO VIII

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 174/1999

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 21

Articolo 2

Articolo 1, paragrafo 1, articolo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 2

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 3

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9, paragrafi da 1 a 5

Articolo 14

Articolo 9, paragrafo 6

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 7

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 17

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 19

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 5

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 6

Articolo 21, paragrafi 1 e 2

Articolo 18, paragrafo 7

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 18, paragrafo 8

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 18, paragrafo 9

Articolo 22

Articolo 19

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 23

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 24

Articolo 20, paragrafi 3 e 9

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 4

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 5

Articolo 25, paragrafo 3

Articolo 20, paragrafo 6

Articolo 20, paragrafo 7

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 8

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 10

Articolo 27

Articolo 20, paragrafo 11

Articolo 28

Articolo 20 bis, paragrafi 1 e 2

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 20 bis, paragrafo 3

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 20 bis, paragrafo 4

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 20 bis, paragrafo 5

Articolo 30, paragrafo 2

Articolo 20 bis, paragrafo 6

Articolo 30, paragrafo 3

Articolo 20 bis, paragrafo 7

Articolo 31

Articolo 20 bis, paragrafo 9

Articolo 32

Articolo 20 bis, paragrafo 10

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 20 bis, paragrafo 11

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 20 bis, paragrafo 12

Articolo 34, paragrafo 1

Articolo 20 bis, paragrafo 13

Articolo 34, paragrafo 2

Articolo 20 bis, paragrafo 14

Articolo 34, paragrafo 3

Articolo 20 bis, paragrafo 15

Articolo 34, paragrafo 4

Articolo 20 bis, paragrafo 16

Articolo 34, paragrafo 5

Articolo 20 bis, paragrafo 17

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 20 bis, paragrafo 18

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 22

Articolo 36

Articolo 23

Articolo 37

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato IV

Allegato III

Articolo 20 bis, paragrafo 9

Allegato IV

Allegato V

Allegato V

Allegato VI

Allegato VI

Allegato VII

Allegato VII

Allegato VIII


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

29.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 234/29


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2006

che istituisce un gruppo di esperti nel campo delle esigenze politiche in materia di dati sulla criminalità e sulla giustizia penale

(2006/581/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato sull’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 29 del trattato sull’Unione europea ha conferito all’Unione europea e agli Stati membri il ruolo di assicurare che, mediante una più stretta cooperazione, l’Unione offra ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di giustizia, libertà e sicurezza, prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo.

(2)

Per favorire l’elaborazione di statistiche armonizzate e comparabili dell’Unione europea relative alla criminalità e alla giustizia penale, il che è essenziale per lo sviluppo e il monitoraggio della legislazione e delle politiche comunitarie come è indicato nel piano d’azione per l’attuazione del programma dell’Aia (1), può essere necessario per la Commissione ricorrere alla perizia di rappresentanti degli Stati membri e di specialisti, nell’ambito di un organo consultivo.

(3)

L’elaborazione di statistiche comunitarie avviene secondo le regole stabilite nel regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (2), mentre le azioni intese ad elaborare le statistiche comunitarie vengono effettuate a norma del programma statistico comunitario e dei suoi programmi annuali (3), nel rispetto dei principi enunciati nel codice delle statistiche europee, adottato dal comitato del programma statistico il 24 febbraio 2005 e allegato alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio e raccomandazione della Commissione, del 25 maggio 2005 (4) relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria.

(4)

Il gruppo di esperti sarà composto di persone competenti per esaminare le esigenze di carattere politico e per prestare consulenza riguardo all’impiego efficace d’indicatori e di dati nel campo della criminalità e della giustizia penale.

(5)

Si dovranno prevedere norme che i membri del gruppo di esperti dovranno rispettare riguardo alla diffusione delle informazioni, fatte salve le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza, stabilite nell’allegato delle decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (5).

(6)

I dati personali dei membri del gruppo di esperti dovranno essere trattati a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6).

(7)

Si dovrà quindi costituire un gruppo di esperti nel campo delle esigenze politiche in materia di dati sulla criminalità e sulla giustizia penale, determinandone il mandato e la struttura.

(8)

Nessuna decisione viene abrogata in seguito all’istituzione di tale gruppo di esperti.

(9)

I membri del gruppo di esperti saranno nominati per un mandato iniziale di due anni, dopo di che la Commissione esaminerà l’opportunità di una proroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione istituisce un gruppo di esperti, il gruppo di esperti nel campo delle esigenze politiche in materia di dati sulla criminalità e sulla giustizia penale, indicato nel presente testo come «il gruppo di esperti».

Articolo 2

Mandato

Al gruppo di esperti è affidato il seguente mandato:

assistere la Commissione nell’instaurare la cooperazione tra gli Stati membri e altre organizzazioni e organismi cointeressati nell’attuazione del piano dell’UE inteso a sviluppare una coerente strategia globale dell’UE per la misurazione della criminalità e delle giustizia penale (7);

assistere la Commissione nel rilevare le esigenze politiche in materia di dati sulla criminalità e sulla giustizia penale a livello UE;

assistere la Commissione nel rilevare quali indicatori e strumenti comuni sia necessario sviluppare per la misurazione della criminalità e della giustizia penale;

assistere la Commissione nello sviluppo d’indicatori comuni e di altre esigenze in materia di dati;

prestare consulenza alla Commissione sulle pertinenti esigenze di ricerca e sviluppo o sui risultati di cui tener conto nell’attuazione del suddetto piano dell’UE;

prestare consulenza alla Commissione sulla collaborazione con rappresentanti dei settori privato e accademico o di altri settori correlati, per includere le pertinenti conoscenze ed esperienze nell’attuazione del suddetto piano dell’UE.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare il gruppo di esperti su ogni questione inerente alla misurazione della criminalità e della giustizia penale, in particolare per rilevare le esigenze politiche nell’elaborazione di statistiche della criminalità e della giustizia penale.

Articolo 4

Composizione — Nomine

1.   Il gruppo di esperti si compone di un numero massimo di 50 membri, nel quale l’uno e l’altro sesso saranno rappresentati per almeno il 40 %, scelti tra:

a)

le autorità nazionali nel settore della giustizia e degli affari interni negli Stati membri, nei paesi in via di adesione e nei paesi candidati;

b)

i membri degli organi e delle reti dell’Unione europea aventi la pertinente perizia ed esperienza per analizzare o elaborare a fini politici dati relativi alla criminalità e alla giustizia penale, quali la Rete europea di prevenzione della criminalità (EUCPN), l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), l’Eurojust; la Task Force dei capi di polizia dell'UE (EPCTF), l’Ufficio europeo di polizia (Europol), l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX), l’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC) e l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

c)

i membri delle seguenti organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative aventi la pertinente perizia ed esperienza per analizzare o elaborare a fini politici dati relativi alla criminalità e alla giustizia penale: il Consiglio d’Europa, l’European Sourcebook Group (gruppo del libro europeo delle fonti statistiche sulla criminalità e la giustizia penale), il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

d)

e anche persone aventi perizia derivante dalla ricerca accademica o del settore privato nel campo dell’analisi e della misurazione della criminalità e della giustizia penale negli Stati membri dell’UE.

2.   La Commissione, Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza, nomina i membri del gruppo di esperti scegliendoli tra gli specialisti nei campi di cui all’articolo 2 e all’articolo 4, paragrafo 1. I membri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c) sono nominati dalle rispettive autorità od organizzazioni. I membri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d) sono scelti tra coloro che hanno risposto all’invito a presentare candidature.

Ogni Stato membro, paese in via di adesione o paese candidato designa come membri del gruppo di esperti due persone (una di ogni sesso) e la Commissione ne nomina una. Un ugual numero di persone sono nominate come membri supplenti, alle medesime condizioni dei membri del gruppo di esperti. I membri supplenti sostituiscono automaticamente i membri titolari in caso di assenza.

3.   I membri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c) sono nominati quali rappresentanti di una pubblica autorità od organizzazione non governativa. I membri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d) sono nominati a titolo personale e prestano consulenza alla Commissione in condizioni d’indipendenza da ogni influsso esterno.

4.   I membri del gruppo di esperti restano in carica finché non sono sostituiti o al termine del mandato.

5.   I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente alle attività del gruppo di esperti o che presentano le loro dimissioni o che non rispettano le condizioni enunciate nel presente articolo 4, paragrafi 1 e 2 o nell’articolo 287 del trattato che istituisce la Comunità europea possono essere sostituiti per il rimanente periodo del loro mandato.

6.   I membri nominati a titolo personale (a norma del precedente paragrafo 3) firmano ogni anno un impegno ad agire nel pubblico interesse e una dichiarazione indicante l’assenza o l’esistenza di un interesse tale da inficiare la loro obiettività.

7.   Il nome e cognome dei membri nominati a titolo personale sono pubblicati sul sito Internet della Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. I dati personali di tali membri sono raccolti, trattati e pubblicati nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il gruppo di esperti è presieduto dalla Commissione.

2.   La Commissione coordina le attività del gruppo di esperti con quelle del corrispondente gruppo di lavoro sulle statistiche della criminalità e della giustizia penale, che l’Eurostat costituirà nell’ambito del programma statistico comunitario in rappresentanza delle autorità nazionali in materia di statistica. La Commissione è responsabile della coerenza tra i lavori di entrambi i gruppi e cerca di organizzare, nei limiti del possibile, riunioni congiunte o riunioni nel medesimo giorno.

3.   La Commissione coordina gli elementi pertinenti delle attività del gruppo di esperti con le altre attività correlate da essa svolte.

4.   In accordo con la Commissione, si possono costituire sottogruppi, comprendenti al massimo 15 membri, per esaminare questioni specifiche nell’ambito di un mandato definito dal gruppo di esperti. I sottogruppi vengono sciolti al compimento del loro mandato.

5.   Il rappresentante della Commissione può chiedere ad esperti od osservatori, anche di paesi terzi, aventi competenza specifica su un punto iscritto all’ordine del giorno, di partecipare, se risulti utile e/o necessario, ai lavori del gruppo di esperti o dei sottogruppi.

6.   Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del gruppo di esperti o di un sottogruppo non possono essere diffuse se, a giudizio della Commissione, esse riguardano questioni riservate.

7.   Il gruppo di esperti ed i sottogruppi si riuniscono di norma presso gli uffici della Commissione, per suo invito, secondo le procedure e il calendario da essa stabiliti. La Commissione provvede ai servizi di segreteria. Possono partecipare alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi anche altri funzionari della Commissione interessati ai lavori.

8.   Il gruppo di esperti adotta il proprio regolamento interno sulla base del regolamento interno tipo adottato dalla Commissione (8).

9.   La Commissione può pubblicare su Internet o altrove, nella lingua originale, il sunto, le conclusioni, parte delle conclusioni o il documento di lavoro del gruppo di esperti.

Articolo 6

Spese di riunione

La Commissione rimborsa le spese di viaggio ed eventualmente di soggiorno sostenute dai membri, esperti ed osservatori nell’ambito delle attività del gruppo, in base alla regole da essa applicate per la remunerazione degli esperti esterni.

I membri, esperti ed osservatori non sono remunerati per i servizi resi.

Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale stanziato per il gruppo dai servizi responsabili della Commissione.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione prende effetto il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2006.

Per la Commissione

Franco FRATTINI

Vicepresidente


(1)  GU C 198 del 12.8.2005, pag. 1. Piano d'azione del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma dell'Aia inteso a rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia dell'Unione europea.

(2)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

(3)  Programma statistico comunitario 2003-2007, adottato mediante la decisione n. 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 1).

(4)  COM(2005) 217 def. e raccomandazione della Commissione relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria.

(5)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(7)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, attualmente in fase di consultazione interservizi.

(8)  Allegato III del documento SEC(2005) 1004.


29.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 234/33


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2006

recante chiusura del procedimento antidumping relativo alle importazioni di calzature con puntale protettivo originarie della Repubblica popolare cinese e dell’India

(2006/582/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

sentito il Comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 13 maggio 2005 la Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di base, secondo la quale le importazioni di calzature con puntale protettivo originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») e dell’India sarebbero oggetto di dumping pregiudizievole.

(2)

La denuncia era stata presentata dalla Confederazione europea dell’industria calzaturiera (il «denunziante») per conto di produttori che rappresentano una quota di maggioranza, in questo caso più del 30 %, della produzione comunitaria complessiva di calzature con puntale protettivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(3)

La denuncia conteneva prove prima facie dell’esistenza di pratiche di dumping e di un conseguente pregiudizio grave, le quali sono state ritenute sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta.

(4)

Con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) («avviso di apertura di procedimento»), la Commissione ha avviato un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di calzature con tomaie di gomma o di materia plastica (escluse le calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è né fissata alla suola esterna né unita mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili) o con tomaie di cuoio naturale o di cuoio ricostituito, con puntale protettivo, attualmente classificabili ai codici NC 6402 30 00, 6403 40 00, ex 6402 19 00, ex 6402 91 00, ex 6402 99 10, ex 6402 99 31, ex 6402 99 39, ex 6402 99 50, ex 6402 99 91, ex 6402 99 93, ex 6402 99 96, ex 6402 99 98, ex 6403 19 00, ex 6403 30 00, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 50, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 50, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98, ex 6405 10 00, ex 6405 90 10 e ex 6405 90 90, originarie della RPC e dell’India.

(5)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento i produttori-esportatori della RPC e dell’India e gli importatori/operatori commerciali notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori interessati, i produttori comunitari denuncianti e altri produttori comunitari, fornitori e utilizzatori notoriamente interessati, nonché le loro associazioni. Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine limite stabilito nell’avviso di apertura.

B.   RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(6)

Con lettera del 17 luglio 2006 indirizzata alla Commissione il denunziante ha formalmente ritirato la denuncia relativa alle importazioni di calzature con puntale protettivo.

(7)

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all’interesse della Comunità.

(8)

La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché dall’inchiesta non erano emerse considerazioni che indicassero tale chiusura come contraria all’interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate al riguardo ed hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Non è pervenuto alcun commento che indichi tale chiusura come contraria all’interesse della Comunità.

(9)

Si conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese e dell’India debba essere chiuso senza istituire misure antidumping,

DECIDE:

Articolo unico

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di gomma o di materia plastica (escluse le calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è né fissata alla suola esterna né unita mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili) o con tomaie di cuoio naturale o di cuoio ricostituito, con puntale protettivo, classificate ai codici NC 6402 30 00, 6403 40 00, ex 6402 19 00, ex 6402 91 00, ex 6402 99 10, ex 6402 99 31, ex 6402 99 39, ex 6402 99 50, ex 6402 99 91, ex 6402 99 93, ex 6402 99 96, ex 6402 99 98, ex 6403 19 00, ex 6403 30 00, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 50, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 50, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98, ex 6405 10 00, ex 6405 90 10 e ex 6405 90 90, originarie della Repubblica popolare cinese e dell’India.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2006.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU C 159 del 30.6.2005, pag. 7.


29.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 234/35


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2006

sulla prevenzione e sulla riduzione delle Fusarium-tossine in cereali e prodotti derivati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/583/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla direttiva 93/5/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l’assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari (1), nel mese di settembre 2003 è stato ultimato il compito di cooperazione scientifica (SCOOP) 3.2.10 «Raccolta di dati di incidenza delle Fusarium-tossine negli alimenti e valutazione dell’assunzione con l’alimentazione da parte della popolazione degli Stati membri dell'UE» (2).

I risultati di tale compito dimostrano che nella Comunità le Fusarium-tossine sono ampiamente diffuse nella catena alimentare. Le principali fonti di assunzione delle Fusarium-tossine con l’alimentazione sono i prodotti a base di cereali, in particolare frumento e granturco. Mentre l’assunzione con l’alimentazione delle Fusarium-tossine per l’intera popolazione e per gli adulti è spesso inferiore alla dose giornaliera ammissibile (DGA), per i gruppi a rischio, come neonati e bambini, corrisponde all’incirca alla DGA o, a volte, persino la supera.

(2)

In particolare per il deossinivalenolo, l'assunzione tramite l’alimentazione da parte di bambini e adolescenti è quasi pari alla DGA. Per lo zearalenone, occorre prestare attenzione ai gruppi di popolazione non identificati nel compito SCOOP, potenziali consumatori regolari di una gran quantità di prodotti caratterizzati da un’elevata incidenza di contaminazione da zearalenone. Per le fumonisine, i risultati del controllo del raccolto 2003 indicano che il granturco e i prodotti derivati possono presentare un elevato tasso di contaminazione da fumonisine.

(3)

Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell’8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari (3), stabilisce i livelli massimi per il deossinivalenolo e lo zearalenone e, a partire dal 2007, impone la fissazione dei livelli massimi delle fumonisine e delle tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti derivati.

(4)

I livelli massimi fissati per le Fusarium-tossine nei cereali e prodotti derivati tengono conto della valutazione tossicologica eseguita, dei risultati della valutazione dell'esposizione e del raggiungimento di tali valori. Tuttavia, occorre adottare tutti i provvedimenti necessari per ridurre ulteriormente la presenza di Fusarium-tossine nei cereali e prodotti derivati.

(5)

Per quanto riguarda gli alimenti per animali, la raccomandazione 2006/576/CE della Commissione, del 17 agosto 2006, relativa alla presenza di deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine in certi prodotti destinati all’alimentazione animale (4), raccomanda di rafforzare il controllo della presenza di Fusarium-tossine nei cereali e prodotti derivati destinati all’alimentazione animale, nonché nei mangimi composti, e propone valori di riferimento da applicare per valutare l'accettabilità dei mangimi composti e dei cereali e prodotti derivati destinati all'alimentazione animale.

(6)

La presenza di Fusarium-tossine nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali può avere effetti tossici in tutte le specie animali, influendo sulla loro salute, anche se il grado di sensibilità varia considerevolmente da una specie all'altra. Al fine di proteggere la salute degli animali ed evitare pregiudizi all’allevamento, è importante prevenire e ridurre, per quanto possibile, la presenza di Fusarium-tossine nei cereali e prodotti derivati destinati all'alimentazione animale.

(7)

Gli operatori della filiera dei cereali vanno pertanto incoraggiati ad adottare buone pratiche per prevenire e ridurre la contaminazione da Fusarium-tossine; a tal fine, è necessaria l’applicazione di principi uniformi su tutto il territorio della Comunità. Il pieno rispetto dei principi enunciati nel seguito della presente raccomandazione deve contribuire a ridurre ulteriormente il tasso di contaminazione.

(8)

Tali principi tengono conto del «Codice di buona pratica per la prevenzione e la riduzione della contaminazione dei cereali da micotossine, ivi compresi gli allegati relativi all’ocratossina A, allo zearalenone, alle fumonisine e ai tricoteceni (CAC/RCP 51-2003)», adottati dalla commissione del Codex Alimentarius nel 2003,

RACCOMANDA:

che, nell'adottare misure destinate agli operatori della filiera dei cereali, gli Stati membri tengano conto dei principi uniformi riportati in allegato per il controllo e la gestione della contaminazione da Fusarium-tossine dei cereali.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 52 del 4.3.1993, pag. 18. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  Relazione disponibile sul sito web della Commissione europea (DG Salute e tutela dei consumatori) http://ec.europa.eu/food/fs/scoop/task3210.pdf

(3)  GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 199/2006 (GU L 32 del 4.2.2006, pag. 34).

(4)  GU L 229 del 23.8.2006, pag. 7.


ALLEGATO

PRINCIPI RELATIVI ALLA PREVENZIONE E ALLA RIDUZIONE DELLA CONTAMINAZIONE DA FUSARIUM-TOSSINE DEI CEREALI

INTRODUZIONE

1.

Una varietà di funghi del genere Fusarium, comuni funghi terrestri, può produrre alcune micotossine della classe dei tricoteceni [ad esempio deossinivalenolo (DON), nivalenolo (NIV), tossine T-2 e HT-2] e altre tossine (ad esempio zearalenone e fumonisine B1 e B2). I funghi Fusarium si trovano comunemente sui cereali coltivati nelle regioni temperate dell'America, dell'Europa e dell'Asia. Diversi funghi di questo tipo che producono tossine sono in grado di produrre, in misura variabile, due o più delle suddette tossine.

2.

Non essendo attualmente possibile l’eliminazione completa di prodotti contaminati da micotossine, l’obiettivo consiste nel ridurre al minimo la formazione di tali tossine attraverso buone pratiche agricole. I principi per la prevenzione e la riduzione delle Fusarium-tossine di seguito esposti intendono fornire orientamenti uniformi a tutti gli Stati membri, utili per cercare di controllare e gestire la contaminazione da tali micotossine. Onde garantirne l’efficacia, i produttori degli Stati membri devono tener conto di tali principi generali in funzione dei tipi di coltura, del clima e delle pratiche agricole locali, prima di cercare di applicarli. È importante che i produttori prendano atto del fatto che le buone pratiche agricole (BPA) rappresentano la prima linea di difesa contro la contaminazione dei cereali da Fusarium-tossine, seguite dall’attuazione di buone pratiche di fabbricazione (BPF) durante la manipolazione, il magazzinaggio, la trasformazione e la distribuzione dei cereali destinati all’alimentazione umana e animale. L’elaborazione di codici nazionali di buona pratica basati su tali principi generali per la redazione di codici specifici per le varie specie di cereali miglioreranno l’applicabilità di tali principi, in particolare per colture quali il granturco.

3.

Oggetto di tali principi sono i fattori che favoriscono l’infezione, lo sviluppo e la produzione di tossine nelle colture di cereali a livello di azienda, nonché i relativi metodi di lotta. Va sottolineato che la strategia da seguire al momento della semina e prima e dopo il raccolto a seconda del tipo di pianta dipende dalle condizioni climatiche prevalenti, tenendo conto delle colture locali e dei metodi di produzione correnti di un dato paese o di una data regione. Pertanto, tutti gli operatori della catena di approvvigionamento dovranno effettuare periodicamente la propria valutazione dei rischi per decidere le misure da adottare per prevenire o ridurre al minimo la contaminazione da Fusarium-tossine.

Tali valutazioni sono particolarmente utili se finalizzate al tipo di coltura da produrre, quali il grano o il granturco. Le vie di trasmissione dell’infezione e la dinamica della formazione delle tossine differiscono da una coltura all’altra e sono influenzate da fattori agronomici. I sistemi di coltura nei quali il granturco è sottoposto a rotazione comportano un rischio elevato. Anche il frumento o altri cereali prodotti in tali colture a rotazione o in prossimità di queste devono essere sottoposti ad un’attenta gestione e ad un rigoroso controllo.

4.

La contaminazione dei cereali da Fusarium-tossine può essere causata da una molteplicità di fattori. Le buone pratiche non consentono di controllare tutti questi fattori, come per esempio le condizioni climatiche. Inoltre, non tutti i fattori sono ugualmente importanti; essi possono anche interagire e causare una contaminazione da Fusarium-tossine. Di conseguenza, occorre adottare una strategia integrata tenendo conto di tutti i possibili fattori di rischio in modo oggettivo e ragionato. In particolare, occorre evitare l’accumulo dei diversi fattori di rischio a causa delle loro possibili interazioni.

È inoltre di estrema importanza che siano resi noti i risultati ottenuti in precedenza in materia di prevenzione e formazione di funghi e tossine di Fusarium in base ai quali determinare le misure da prendere per evitare in futuro la formazione di Fusarium-tossine.

Occorre seguire procedure di manipolazione corretta, mediante la separazione, il ricondizionamento, il ritiro o la nuova destinazione d’uso delle colture di cereali che possono costituire una minaccia per la salute umana e/o animale.

5.

I principi di seguito esposti riguardano i principali fattori di cui tener conto nella lotta contro la contaminazione da Fusarium-tossine sul campo, vale a dire la rotazione delle colture, la gestione del suolo, la scelta della varietà o dell’ibrido e l’uso adeguato di fungicidi.

FATTORI DI RISCHIO DI CUI TENER CONTO NELLE BUONE PRATICHE AGRICOLE (BPA)

ROTAZIONE DELLE COLTURE

6.

La rotazione delle colture costituisce, in genere, un mezzo efficace per ridurre il rischio di contaminazione a seconda del ceppo fungino e della varietà coltivata. Essa è oltremodo efficace per ridurre, in particolare, la contaminazione dei cereali vernini. Le colture diverse da graminacee che non ospitano le specie di Fusarium che colpiscono i cereali, quali patate, barbabietole da zucchero, trifoglio, erba medica e altri ortaggi, dovranno essere coltivate a rotazione per ridurre il potenziale di inoculo sul campo. La semina di colture consecutive di cereali a piccoli grani, quale il frumento, dovrà essere effettuata unicamente dopo una valutazione dei rischi di infezione da Fusarium.

La significativa interazione accertata tra coltura precedente e gestione del suolo ha messo in rilievo l’importanza dei residui della coltura ospite nel ciclo di vita dei patogeni della fusariosi. Si sono constatati tenori di DON più elevati laddove il frumento è coltivato dopo un ospite di Fusarium spp. quali il granturco o altri cereali. I tenori di DON più elevati si sono rilevati quando precedentemente era stato coltivato del granturco, in quanto ospite di sostituzione per il Fusarium graminearum, notoriamente grande produttore di DON. Tuttavia, i tenori di DON risultavano significativamente più bassi in colture di frumento che seguivano una coltura ospite del Fusarium dove era stata praticata l’aratura, rispetto alla stessa coltura di frumento, che seguiva una coltura ospite (di Fusarium), che aveva beneficiato di una lavorazione minima.

SCELTA DELLA VARIETÀ/DELL’IBRIDO

7.

Occorre scegliere gli ibridi o le varietà più adatte alla natura del suolo, alle condizioni climatiche e alle pratiche agricole correnti. Ciò contribuirà a ridurre lo stress dei vegetali e a proteggere maggiormente il raccolto contro infezioni fungine. In tale zona dovranno essere piantate solo varietà il cui impiego è stato raccomandato in uno Stato membro o in una zona particolare di uno Stato membro. È opportuno utilizzare, se disponibili, varietà di sementi selezionate per la loro resistenza ai funghi e agli insetti infestanti. Anche la scelta della varietà per la sua tolleranza all’infezione da Fusarium deve essere basata sul rischio di infezione.

PIANIFICAZIONE DELLE COLTURE

8.

Le colture dovranno essere pianificate, per quanto possibile, in modo da evitare le condizioni climatiche che prolungano la maturazione sul campo prima del raccolto. Anche lo stress da siccità va considerato un fattore di rischio di infezione da Fusarium.

9.

Vanno evitate piantagioni troppo ravvicinate rispettando le distanze tra file e piante per le specie o varietà raccomandate. Informazioni riguardanti la spaziatura possono essere richieste ai produttori di sementi.

GESTIONE DEL SUOLO E DELLE COLTURE

10.

La pratica della coltivazione deve tener conto dei rischi di erosione e della buona gestione del territorio. Ogni operazione finalizzata all’eliminazione, alla distruzione o all’interramento di residui di raccolto infetto, quale l’aratura, consentirà di ridurre l’inoculo di Fusarium per il raccolto successivo. Il suolo dovrà essere coltivato in modo da lasciare una superficie ruvida o un letto di sementi grossolane, al fine di favorire l’infiltrazione di acqua e di ridurre al minimo il rischio di erosione del suolo e delle relative sostanze nutritive. Nel caso in cui nella rotazione sia prevista l’aratura, il momento migliore per realizzarla è tra due colture di specie sensibili al Fusarium. Vedasi in proposito anche il punto 7.

11.

Qualora possibile e fattibile, si raccomanda di preparare il letto di semina per le nuove colture interrando o eliminando le vecchie infruttescenze, gli steli e altri residui del raccolto che possano essere serviti o possano servire da substrato per lo sviluppo di funghi produttori di micotossine. Nelle zone esposte ad erosione, possono essere necessarie, ai fini della conservazione del suolo, pratiche ecologiche di dissodamento del terreno. In questo caso, va considerata con particolare attenzione la gestione dei residui del raccolto suscettibili di provocare la contaminazione da Fusarium della coltura successiva. Tali residui devono essere triturati il più finemente possibile durante o dopo la raccolta della coltura precedente e incorporati nel suolo in modo da facilitarne la decomposizione (pacciamatura).

12.

Occorre, per quanto possibile, evitare lo stress delle piante. I fattori di stress sono diversi, tra questi la siccità, il freddo, le carenze nutritive e le reazioni indesiderabili alle sostanze utilizzate nelle coltivazioni. Nell’adottare misure per evitare lo stress delle piante, ad esempio tramite l’irrigazione, occorre ridurre al minimo il rischio ulteriore di infezione da funghi, evitando, ad esempio, l’irrigazione per aspersione durante l’antesi. L’irrigazione è un metodo efficace per ridurre lo stress causato alle piante in certe condizioni di crescita. Un apporto nutritivo ottimale è essenziale per evitare l’indebolimento della pianta che potrebbe favorire un’infezione da Fusarium, ma anche per ridurre l’allettamento. Va assicurato un apporto di sostanze nutrienti specifiche per l’area coltivata e per il tipo di specie vegetale.

13.

I metodi di lotta contro gli insetti non sembrano, in genere, aver effetto sulla fusariosi. Tuttavia, la lotta contro gli insetti presenti sul granturco può ridurre l’incidenza della marcescenza da Fusarium e il conseguente tenore di fumonisine nel granturco. I trattamenti delle sementi con fungicidi sono efficaci contro numerose fusariosi e marcescenze delle sementi trasmesse dal suolo o dalle sementi. Occorre, per quanto possibile, applicare misure di prevenzione per ridurre al minimo le infezioni fungine e i danni causati alle colture dagli insetti, e ricorrere, se necessario, ad insetticidi e fungicidi approvati e omologati per la lotta contro i funghi tossigeni del genere Fusarium, rispettando le istruzioni fornite dal fabbricante. Vanno applicate tecniche adeguate nel quadro di programmi integrati o di lotta contro i parassiti, qualora si escluda l’uso di pesticidi. Va sottolineato che l’applicazione tempestiva di fungicidi è di importanza cruciale per la lotta contro le infestazioni fungine e dovrà avvenire sulla base delle informazioni meteorologiche e/o dei risultati di indagini sui raccolti. L’infezione ha luogo, in genere, durante la fioritura, il che significa che possono prodursi micotossine. Qualora nella coltura si individuino successivamente un'infezione fungina e micotossine, se ne deve tener conto durante le operazioni di manipolazione, miscelazione e utilizzo delle granaglie.

14.

Da una vasta gamma di erbe e di specie erbacee infestanti a foglie larghe sono state isolate varie specie di Fusarium. È stato dimostrato che una densità elevata di erbe infestanti provoca un maggior tasso di infezione da Fusarium. Le erbe infestanti (malerbe) presenti nelle colture vanno combattute con mezzi meccanici o erbicidi autorizzati o tramite altre tecniche appropriate e sicure di eradicazione.

15.

È dimostrato che l’allettamento incide notevolmente sulla quantità di Fusarium-tossine presenti nelle granaglie. Pertanto, vanno evitati i cereali allettati durante il raccolto, soprattutto se sono umidi e presentano i primi segni di germinazione. Va evitato l’allettamento delle colture, razionalizzando il dosaggio delle sementi, utilizzando i fertilizzanti in modo razionale e applicando eventualmente regolatori della crescita. Bisogna evitare di accorciare troppo gli steli.

RACCOLTO

16.

Occorre, per quanto possibile, identificare le situazioni di rischio elevato, ricorrendo a servizi di sorveglianza del clima e delle malattie. La qualità della granella va valutata prima del raccolto, tenendo conto dei limiti del campionamento rappresentativo e dell’analisi rapida sul campo. Se possibile, separare la granella, ad esempio granella allettata, di cui vi è il sospetto o la certezza della presenza di un alto tasso di infezione da Fusarium. Se possibile, vanno separati i grani sulla base dei requisiti di qualità del mercato, ad esempio per la produzione di pane o di alimenti per gli animali, e della qualità della coltura, ad esempio allettata, umida, pulita o asciutta.

17.

Laddove possibile, bisogna procedere al raccolto quando risulta adeguato il tenore di umidità delle piante. Ritardare il raccolto di cereali già contaminati da Fusarium spp. può causare un aumento significativo del contenuto di micotossine nella coltura. Va garantito che siano in atto procedure quali la disponibilità tempestiva di dispositivi di essiccazione delle colture, nel caso in cui esse non possano essere raccolte in condizioni ottimali di umidità.

18.

Prima del raccolto bisogna assicurarsi che tutta l’attrezzatura che servirà alla raccolta e all’immagazzinamento delle colture sia funzionante ed efficiente. Un guasto durante questo periodo critico può infatti nuocere alla qualità delle granaglie e favorire la formazione di micotossine. Per non perdere tempo in caso di riparazioni, vanno tenuti pronti nell’azienda i pezzi di ricambio principali. Va verificato che l’attrezzatura necessaria per misurare il tenore di umidità sia disponibile e correttamente tarata.

19.

Per quanto possibile, evitare di causare danni meccanici alle granaglie ed il contatto con il suolo durante le operazioni di raccolta. I chicchi striminziti, di piccole dimensioni, possono contenere una maggiore quantità di micotossine dei chicchi sani, di taglia normale. È possibile ridurre le micotossine eliminando i chicchi striminziti con una regolazione corretta della mietitrebbia dopo il raccolto, al fine di eliminare i chicchi danneggiati e altre materie estranee. Taluni metodi di pulitura, come la setacciatura meccanica, consentono di eliminare chicchi contaminati; tuttavia i normali metodi di pulitura non consentono di separare i chicchi con infezioni asintomatiche.

ESSICCAZIONE

20.

Il tenore di umidità della coltura va determinato durante il raccolto o immediatamente dopo. I campioni prelevati a tal fine dovranno essere quanto più rappresentativi possibile. Se necessario, il raccolto va essiccato quanto prima per raggiungere il tasso di umidità raccomandato per l’immagazzinamento. In caso di raccolta di chicchi umidi da essiccare, ad esempio granturco, va limitato il più possibile il periodo compreso tra la raccolta e l’essiccatura. In questi casi, occorre, pertanto, pianificare la raccolta a seconda della capacità degli essiccatoi.

21.

I cereali dovranno essere essiccati in modo che il tasso di umidità sia inferiore a quello che favorisce la formazione di muffe durante la conservazione. Un’attività dell’acqua inferiore a 0,65 corrisponde, in genere, ad un tasso di umidità inferiore al 15 %. Codici di buona pratica nazionali dovranno fornire dati di riferimento più precisi sui tenori di umidità, tenendo conto delle condizioni di immagazzinamento locali. Ciò è necessario per evitare lo sviluppo di talune specie fungine che possono trovarsi sui chicchi freschi.

22.

Qualora debbano essere immagazzinati cereali umidi prima dell’essiccatura, dopo qualche giorno possono comparire muffe, accompagnate da un innalzamento della temperatura dei cereali. I cereali dovranno essere essiccati in modo da limitare il più possibile i danni causati ai chicchi. L’accatastamento o l’ammasso alla rinfusa di prodotti umidi, appena raccolti, dovrà essere quanto più breve possibile prima dell’essiccatura o della pulitura per contenere il rischio di proliferazione di funghi. Prima dell’essiccatura la granella umida va aerata per evitarne il surriscaldamento. Se possibile, non vanno mescolate partite di cereali che presentano diversi rischi di contaminazione.

23.

Per ridurre la variazione del tasso di umidità in una partita, si possono spostare le granaglie in un altro impianto o silo dopo l’essiccatura.

CONSERVAZIONE

24.

Per prodotti conservati in sacchi, occorre provvedere a che questi ultimi siano puliti, asciutti ed accatastati su pallet oppure interporre uno strato impermeabile all’acqua tra i sacchi e il suolo.

25.

Ove possibile, le granaglie vanno aerate facendo circolare l’aria nel deposito per mantenere una temperatura adatta e uniforme in tutta l’area. Il tasso di umidità e la temperatura dei cereali vanno controllati regolarmente durante il magazzinaggio. La formazione di odori può significare che le granaglie si stanno scaldando troppo, soprattutto se immagazzinate in luogo chiuso.

26.

Durante la conservazione la temperatura dei cereali immagazzinati va rilevata ripetutamente a intervalli stabiliti. Un innalzamento della temperatura può indicare una proliferazione microbica e/o un’infestazione da organismi nocivi. Le parti visibilmente infette dei cereali vanno separate e vanno prelevati campioni da inviare all’analisi. In seguito, occorre abbassare la temperatura dei cereali restanti e aerarli. Va evitato l'impiego di cereali contaminati per la produzione di alimenti destinati al consumo umano o animale.

27.

È opportuno praticare buoni metodi di gestione per ridurre al minimo la presenza di insetti e la formazione di funghi nei depositi. Potranno essere utilizzati in particolare appropriati insetticidi e fungicidi autorizzati o altre metodiche idonee. Occorre garantire che siano selezionati solo prodotti chimici che non pregiudicano l’uso finale cui sono destinati i cereali o non ne danneggiano la qualità e che tali prodotti siano utilizzati nelle quantità prescritte.

28.

L’impiego di un’appropriata sostanza conservante omologata, ad esempio acidi organici, quale l’acido propionico, può rivelarsi benefico per i cereali destinati all’alimentazione animale. L’acido propionico e i suoi sali sono micostatici e talvolta sono utilizzati per conservare cereali umidi nell’azienda dopo la raccolta per evitare il riscaldamento dei chicchi e la formazione di muffe prima del trattamento. Tali prodotti vanno applicati rapidamente tramite un’attrezzatura idonea, in modo da garantire una diffusione uniforme nell’intera partita da trattare, assicurando la sicurezza dell’operatore. Se i chicchi sono trattati dopo un periodo di conservazione umida, la presenza della sostanza conservante non costituisce una garanzia di non contaminazione dei cereali.

TRASPORTO DAL DEPOSITO

29.

I contenitori per il trasporto dovranno essere asciutti ed esenti da muffe visibili, da insetti e da materie contaminate. Se necessario, essi dovranno essere puliti e disinfettati prima e dopo l’uso ed essere adatti al carico cui sono destinati. Potrà essere utile in questo caso l’impiego di fumiganti o insetticidi registrati. Al momento dello scarico, occorrerà vuotare il contenitore del suo carico e pulirlo in maniera adeguata.

30.

Dovrebbero essere protetti i carichi di cereali da un eccesso di umidità utilizzando contenitori coperti o stagni o incerate. Si dovranno evitare le variazioni di temperatura e gli interventi che possano provocare una condensazione alla superficie dei chicchi, il che potrebbe portare alla formazione di umidità localizzata e favorire la crescita di funghi e la formazione di micotossine.

31.

Occorre evitare l’infestazione da parte di insetti, uccelli e roditori durante il trasporto utilizzando contenitori concepiti espressamente allo scopo e altri metodi appropriati e, se del caso, praticando trattamenti chimici insetto- e roditori-repellenti se autorizzati per l’uso finale previsto dei cereali.


29.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 234/41


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2006

che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva beflubutamid

[notificata con il numero C(2006) 3806]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/584/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel marzo 1998 la Germania ha ricevuto dalla società UBE AG una domanda concernente l’iscrizione della sostanza attiva beflubutamid (precedentemente denominata UBH 820, UR 50601) nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2000/784/CE della Commissione (2) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva.

(2)

La conferma della completezza del fascicolo era necessaria per procedere ad un esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di concedere autorizzazioni provvisorie, per un periodo massimo di tre anni, relative ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare della condizione riguardante la valutazione particolareggiata della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario alla luce delle prescrizioni della direttiva.

(3)

Gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente della succitata sostanza attiva sono stati valutati in conformità dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Il 3 agosto 2002 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione il progetto di relazione di valutazione.

(4)

In seguito alla presentazione del progetto di relazione di cui sopra da parte dello Stato membro relatore, è stato necessario domandare al richiedente ulteriori informazioni, che lo Stato membro relatore ha dovuto esaminare presentando una sua valutazione. L’esame del fascicolo è pertanto ancora in corso e non sarà possibile ultimarne la valutazione entro i termini di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(5)

Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi, in conformità all’articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, in modo da consentire la prosecuzione dell’esame del fascicolo. Il termine di 24 mesi è ritenuto sufficiente per completare la valutazione e prendere una decisione in merito all’eventuale iscrizione del beflubutamid nell’allegato I.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti beflubutamid per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/64/CE della Commissione (GU L 206 del 27.7.2006, pag. 107).

(2)  GU L 311 del 12.12.2000, pag. 47.