ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 232

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
25 agosto 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1264/2006 del Consiglio, del 21 agosto 2006, che chiude le inchieste concernenti le misure antidumping applicabili alle importazioni di carburo di silicio originario della Federazione russa e dell’Ucraina e che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di silicio originario della Repubblica popolare cinese a seguito del riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1265/2006 della Commissione, del 24 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

21

 

 

Regolamento (CE) n. 1266/2006 della Commissione, del 24 agosto 2006, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

23

 

 

Regolamento (CE) n. 1267/2006 della Commissione, del 24 agosto 2006, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

27

 

 

Regolamento (CE) n. 1268/2006 della Commissione, del 24 agosto 2006, che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere

29

 

 

Regolamento (CE) n. 1269/2006 della Commissione, del 24 agosto 2006, recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 15a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

30

 

 

Regolamento (CE) n. 1270/2006 della Commissione, del 24 agosto 2006, recante fissazione dell’importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 15a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

32

 

 

Regolamento (CE) n. 1271/2006 della Commissione, del 24 agosto 2006, relativo alla 5a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 796/2006

34

 

 

Regolamento (CE) n. 1272/2006 della Commissione, del 24 agosto 2006, recante fissazione dell’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato per la 15a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

35

 

 

Regolamento (CE) n. 1273/2006 della Commissione, del 24 agosto 2006, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 47a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

36

 

 

Regolamento (CE) n. 1274/2006 della Commissione, del 24 agosto 2006, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

37

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 24 agosto 2006, relativa a un contributo finanziario della Commissione destinato all’eradicazione della malattia di Newcastle in Danimarca nel 2005 [notificata con il numero C(2006) 3805]

40

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1210/2006 della Commissione, del 9 agosto 2006, recante sessantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio (GU L 219 del 10.8.2006)

42

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

25.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 232/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1264/2006 DEL CONSIGLIO

del 21 agosto 2006

che chiude le inchieste concernenti le misure antidumping applicabili alle importazioni di carburo di silicio originario della Federazione russa e dell’Ucraina e che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di silicio originario della Repubblica popolare cinese a seguito del riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafi 2 e 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti, misure in vigore e inchieste in corso

(1)

Con il regolamento (CE) n. 821/94 (2), in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma degli articoli 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 2423/88 (3), il Consiglio ha prorogato i dazi antidumping definitivi istituiti sulle importazioni di carburo di silicio (SiC) originario della Repubblica popolare cinese (RPC), della Polonia, della Federazione russa («Russia») e dell’Ucraina. Al tempo stesso la Commissione, con la decisione 94/202/CE (4), ha accettato un impegno offerto dal governo russo congiuntamente alla V/O Stankoimport, Mosca, Russia.

(2)

Nel maggio 2000, con il regolamento (CE) n. 1100/2000 (5), il Consiglio ha nuovamente prorogato il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di SiC originario della RPC, della Russia e dell’Ucraina in seguito ad un esame in previsione della scadenza e ha altresì prorogato l'impegno offerto dal governo russo congiuntamente alla V/O Stankoimport, Mosca, Russia, accettato dalla Commissione con la decisione 94/202/CE.

(3)

L’inchiesta menzionata nel considerando 1, che ha portato all’istituzione dei dazi antidumping definitivi e all’accettazione degli impegni di taluni esportatori interessati da tale inchiesta, e i riesami in previsione della scadenza conclusi nel 1994 e nel 2000, menzionati nei considerando 1 e 2, saranno qui di seguito designati come «le inchieste iniziali».

(4)

Nel 2004, con il regolamento (CE) n. 991/2004, il Consiglio ha previsto l’esenzione dai dazi antidumping per le importazioni nei nuovi Stati membri che sono entrati a far parte dell’Unione europea il 1o maggio 2004 («UE 10») effettuate sotto forma di offerte di impegni speciali («impegni per l’allargamento») e ha autorizzato la Commissione ad accettare tali impegni per l’allargamento. Con le decisioni 2004/498/CE (6) e 2004/782/CE (7), la Commissione ha accettato gli impegni offerti dal produttore esportatore ucraino Open Joint Stock Company «Zaporozhsky Abrasivny Combinat». L’accettazione di tale impegno è scaduta il 20 maggio 2005.

(5)

Nel gennaio 2004 la Commissione ha aperto un riesame intermedio parziale (8) richiesto da Zaporozhsky Abrasivny Combinat, il produttore esportatore ucraino. Il richiedente ha sostenuto che, a seguito di un importante mutamento delle circostanze, deve essere concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) e che il suo margine di dumping era notevolmente inferiore al livello delle misure in vigore. Tuttavia, in seguito ad un'inchiesta, è stato accertato che l'impresa non soddisfaceva i criteri per la concessione del TEM [articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 384/96] e l'inchiesta è stata successivamente chiusa col regolamento (CE) n. 779/2005 del Consiglio (9).

(6)

Infine, il 30 giugno 2005 (10), la Commissione ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni di SiC originario della Romania, in seguito ad una denuncia presentata dal Consiglio europeo dell’industria chimica (CEFIC) per conto di produttori che rappresentano la totalità della produzione comunitaria di SiC. In seguito al ritiro della denuncia da parte del CEFIC il 1o marzo 2006, l'inchiesta è stata però chiusa con la decisione 2006/423/CE della Commissione (11).

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(7)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di SiC originario della RPC, della Russia e dell’Ucraina (12), il 24 febbraio 2005 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle suddette misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Al tempo stesso, la Commissione ha ricevuto anche una domanda di riesame della forma delle misure applicabili alle importazioni del prodotto in esame originario della Russia ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(8)

Le domande sono state presentate dal CEFIC per conto di produttori comunitari che rappresentano la totalità della produzione comunitaria di SiC. La domanda di riesame in previsione della scadenza è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio subito dall'industria comunitaria. La domanda di riesame intermedio è motivata dal fatto che la forma di tali misure non sarebbe adeguata e non eliminerebbe gli effetti pregiudizievoli del dumping.

(9)

Avendo deciso, sentito il comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, e di un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha avviato i due riesami alla stessa data (13).

1.3.   Inchiesta

(10)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza e del riesame intermedio i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori e le associazioni di utilizzatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(11)

Considerato il numero elevato di produttori esportatori cinesi comunitari e di importatori comunitari non collegati a produttori esportatori dei paesi in questione, è stata presa in considerazione l’eventualità di ricorrere ad un campionamento, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse effettivamente necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutte le parti di cui sopra sono state invitate a manifestarsi entro due settimane dall'apertura del procedimento e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura.

(12)

Nessun produttore esportatore cinese ha comunicato le informazioni richieste né ha cooperato al presente procedimento. È stato quindi ritenuto non necessario il campionamento dei produttori cinesi.

(13)

Sei importatori comunitari non collegati hanno fornito le informazioni richieste nell'avviso di apertura e hanno espresso la loro volontà di cooperare all'inchiesta. Tra i sei importatori è stato selezionato un campione di tre società. Gli importatori selezionati rappresentavano il massimo volume rappresentativo di importazioni realizzate da importatori noti nella Comunità (98 %) che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

(14)

Sono stati pertanto inviati questionari ai tre importatori comunitari selezionati, a due produttori comunitari, a diciotto utilizzatori comunitari, a sedici fornitori di materie prime e ai due produttori esportatori noti in Ucraina e nella Federazione russa. Inoltre sono stati contattati e hanno ricevuto i questionari due produttori del Brasile, che è stato scelto come paese di riferimento.

(15)

Risposte complete ai questionari sono state ricevute dai tre importatori comunitari selezionati, da sette utilizzatori, due produttori di materie prime e due produttori esportatori dei paesi interessati, nonché da due produttori del paese di riferimento.

(16)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta e ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

 

produttori comunitari:

Kollo Silicon carbide BV (Paesi Bassi), ESK-SIC GmbH (Germania),

Navarro SiC, SA (Spagna),

 

produttori dei paesi esportatori:

JSC Zaporozhsky Abrasivny Combinat, Zaporozhsky (Ucraina),

JSC Volzhsky Abrasive Combinat, Volzhsky (Russia),

 

produttori del paese di riferimento:

Saint-Gobain Materials Cerámicas Ltda, Minas Gerais (Brasile),

Treibacher Schleifmittel Brasil Ltda, Sao Paolo (Brasile),

 

importatori comunitari:

Imexco-Ullrich GmbH (Germania),

Smyris Abrasivi (Italia),

 

utilizzatori comunitari:

Morganite Crucible Limited (Regno Unito),

TGA Ltd (Repubblica ceca).

(17)

L'inchiesta sulla probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'esame delle tendenze significative ai fini della valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha preso in considerazione il periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo considerato»).

(18)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali su cui si basano le conclusioni di questo riesame. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti interessate potevano comunicare le loro osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione. Le osservazioni presentate entro detto termine sono state attentamente esaminate e, quando è stato ritenuto opportuno, se ne è tenuto conto nel formulare le conclusioni.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(19)

Il prodotto in esame è lo stesso delle inchieste iniziali che hanno portato all’istituzione delle misure in vigore, cioè il carburo si silicio (SiC). Il prodotto è attualmente classificabile al codice NC 2849 20 00.

(20)

Il SiC è prodotto riscaldando a temperature elevate (fino a 2 000 °C) silicio e coke (o coke di petrolio). Il SiC grezzo così ottenuto è abitualmente ulteriormente trasformato per i suoi impieghi finali. Date le caratteristiche del processo di produzione del carburo di silicio, si ottengono automaticamente diverse qualità del prodotto secondo la concentrazione del silicio. Le varie qualità possono essere suddivise in due tipi principali, cristallino e metallurgico. Il tipo cristallino è considerato di qualità superiore per il suo tenore più elevato di silicio. È ulteriormente classificato nei tipi nero e verde.

(21)

Il tipo cristallino è normalmente utilizzato per la produzione di utensili abrasivi, mole, refrattari di alta qualità, prodotti ceramici, mentre il tipo metallurgico è comunemente utilizzato in fonderia e negli altiforni come elemento portatore del silicio. Come nelle inchieste precedenti, anche in questo caso i due tipi vanno considerati un prodotto unico.

2.2.   Prodotto simile

(22)

Come l’inchiesta iniziale, anche il presente riesame ha confermato che il prodotto in esame, quelli prodotti e venduti dai produttori esportatori sui rispettivi mercati interni nonché quelli prodotti e venduti dai produttori comunitari sul mercato comunitario e dal produttore del paese di riferimento sul proprio mercato interno hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse applicazioni finali. A norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, essi sono pertanto da considerare prodotti simili.

3.   RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(23)

I due produttori noti in Ucraina e nella Federazione russa hanno pienamente cooperato a questo riesame in previsione della scadenza, mentre, come si è detto al considerando 12, nessun produttore della RPC si è manifestato.

3.2.   Importazioni oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta

3.2.1.   Paese di riferimento

(24)

Poiché l’Ucraina (14) e la RPC non erano considerate durante il periodo dell’inchiesta (e nelle inchieste precedenti) paesi ad economia di mercato, il valore normale è stato determinato secondo l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, ossia in base a informazioni raccolte in un paese terzo ad economia di mercato in cui il prodotto è stato prodotto e venduto sul mercato interno. Si ricorda inoltre che il produttore esportatore ucraino non aveva potuto ottenere il TEM in un riesame intermedio concluso poco prima dell’apertura di questo riesame in previsione della scadenza (cfr. considerando 5).

(25)

Nell'aprire questo riesame in previsione della scadenza, è stata considerata l’opportunità di utilizzare il Brasile come paese riferimento da cui ottenere informazioni sui costi di produzione e le vendite sul mercato interno. Si ricorda che il Brasile è stato utilizzato nel precedente riesame.

(26)

L'inchiesta ha confermato che il Brasile resta un paese di riferimento appropriato per le ragioni di seguito esposte.

(27)

Primo, la dimensione del suo mercato interno fa del Brasile un paese rappresentativo ai fini della determinazione del valore normale per i due paesi interessati. Secondo, i prezzi interni in Brasile sono determinati dalle normali forze del mercato dato il livello della domanda del mercato e data l'esistenza di produttori in concorrenza. Terzo, le caratteristiche fisiche e chimiche di base del prodotto simile prodotto in Brasile possono essere considerate identiche a quelle del prodotto esportato dai due paesi interessati. Infine, non sono stati avanzati argomenti contrari all'uso del Brasile come paese di riferimento.

(28)

Si è giunti pertanto alla conclusione che il Brasile costituisce una scelta ragionevole e appropriata come paese di riferimento, al fine di determinare il valore normale delle importazioni di SiC originario della RPC e dell’Ucraina.

3.2.2.   Valore normale

3.2.2.1.   Valore normale per i produttori esportatori della RPC e dell’Ucraina

(29)

È stato in primo luogo esaminato se i volumi delle vendite sul mercato interno dei produttori brasiliani, complessive e per tipo di prodotto, fossero rappresentativi in relazione ai volumi esportati rispettivamente dalla RPC e dall’Ucraina.

(30)

È stato accertato che i volumi delle vendite sul mercato interno dei produttori brasiliani erano notevolmente superiori alle esportazioni verso la Comunità dei produttori esportatori della RPC e dell'Ucraina, complessivamente e per tipo di prodotto.

(31)

È stato quindi esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascuno dei due produttori brasiliani che hanno collaborato, Saint-Gobain Materials Cerámicas Ltda e Treibacher Schleifmittel Brasil Ltda, ad acquirenti indipendenti sono state effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(32)

La media ponderata del prezzo di vendita praticato su tutte le vendite nel periodo dell'inchiesta è risultata per entrambe le società superiore alla media ponderata del costo unitario di produzione. Pertanto, si è ritenuto che tutte le vendite sul mercato interno siano state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali. Inoltre, per assicurare un confronto valido tra i prezzi del Brasile e il valore normale nella RPC e in Ucraina, sono stati effettuati aggiustamenti per tener conto di eventuali differenze di numero di codice del prodotto (NCP) o di stadio commerciale.

(33)

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, il valore normale è stato basato sui prezzi medi ponderati delle vendite dei due produttori brasiliani ad acquirenti indipendenti sul mercato interno.

(34)

A seguito della comunicazione delle conclusioni definitive, il CEFIC ha sollevato dubbi circa l'esattezza della determinazione del valore normale, sostenendo che, secondo le informazioni in suo possesso, i prezzi di vendita sul mercato interno brasiliano sono superiori ai prezzi delle esportazioni dell’Ucraina verso il mercato comunitario. L'obiezione, tuttavia, non è stata suffragata da prove documentali attendibili ed è stata respinta. Gli aggiustamenti di cui al considerando 32 permettono in realtà di calcolare in modo equo il valore normale.

3.2.2.2.   Valore normale per i produttori esportatori in Russia

(35)

È stato in primo luogo esaminato se i volumi, complessivi e per tipo di prodotto, delle vendite sul mercato interno dei produttori esportatori russi fossero rappresentativi, vale a dire se rappresentassero almeno il 5 % dei volumi esportati verso la Comunità.

(36)

È risultato che, rispetto al volume complessivo delle vendite e per alcuni dei tipi di prodotti, i volumi delle vendite sul mercato interno rappresentavano almeno il 5 % dei volumi esportati verso la Comunità. Per questi tipi di prodotti per i quali il volume delle vendite sul mercato interno era inferiore al 5 % dei volumi esportati verso la Comunità, il valore normale è stato determinato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(37)

Per i tipi di prodotti per i quali il volume delle vendite sul mercato interno rappresenta il 5 % del volume delle esportazioni, è stato esaminato se le vendite sul mercato interno del produttore e russo ad acquirenti indipendenti fossero state effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine è stata calcolata, per ciascun tipo di prodotto esportato, la percentuale delle vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti non effettuate in perdita durante il PI.

a)

Per i tipi di prodotti per i quali più dell’80 % in volume delle vendite sul mercato interno non è stato effettuato a prezzi inferiori ai costi unitari, ossia per i quali il prezzo medio di vendita del tipo di prodotto interessato è stato pari o superiore al costo di produzione medio per il tipo di prodotto interessato, il valore normale è stato calcolato come il prezzo medio di tutte le vendite sul mercato interno del tipo di prodotto in questione, remunerative o meno.

b)

Per i tipi di prodotto per i quali almeno il 10 % ma non oltre l'80 % in volume delle vendite sul mercato interno non è stato effettuato a prezzi inferiori ai costi unitari, il valore normale è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite del tipo in questione sul mercato interno effettuate a prezzi pari o superiori ai costi unitari.

c)

Per i tipi di prodotto per i quali meno del 10 % in volume delle vendite sul mercato interno è stato effettuato ad un prezzo non inferiore ai costi unitari, si è ritenuto che il tipo di prodotto in questione non fosse venduto nell'ambito di normali operazioni commerciali e, pertanto, si è dovuto determinare il valore normale secondo l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(38)

I valori normali sono stati determinati secondo l'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, sommando ai costi di produzione del tipo interessato un importo corrispondente alle spese di vendita, generali e amministrative e un margine di profitto. L'importo delle spese di vendita, generali e amministrative sostenute dal produttore esportatore per il prodotto simile e l'importo del profitto equivale al profitto medio realizzato dal produttore esportatore sulle vendite del prodotto simile nell’ambito di normali operazioni commerciali.

3.2.3.   Prezzo all'esportazione

(39)

Come si è detto al considerando 12, nessun produttore esportatore della RPC ha collaborato all'inchiesta. Di conseguenza, i prezzi all'esportazione hanno dovuto essere determinati, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, utilizzando i dati disponibili, ossia le informazioni contenute nella denuncia.

(40)

I prezzi all'esportazione per i produttori esportatori dell’Ucraina e della Russia sono stati determinati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, considerando i prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili da acquirenti indipendenti nella Comunità.

(41)

Nel calcolare il prezzo all'esportazione per l'esportatore russo per le operazioni effettuate da Stankoimport (ossia importazioni esenti da dazi antidumping nell'ambito dell'impegno quantitativo), per determinare il prezzo all'esportazione franco fabbrica sono state dedotte tutte le spese sostenute in conseguenza della partecipazione di Stankoimport.

(42)

Il CEFIC ha contestato le risultanze per quanto riguarda i prezzi all'esportazione determinati per l'Ucraina, sostenendo che i prezzi praticati per le importazioni ucraine sarebbero molto inferiori. A sostegno di questa obiezione sono state presentate alcune offerte di prezzi. L'obiezione, tuttavia, ha dovuto essere respinta, in quanto le offerte di prezzo non possono essere prese in considerazione senza che sia fornita la prova che le operazioni sono state effettivamente realizzate. In ogni caso, come detto al considerando 40, i prezzi all'esportazione considerati per il calcolo del dumping sono stati quelli praticati dal produttore esportatore interessato. Questi prezzi sono stati verificati durante il sopralluogo compiuto presso la sede della società interessata.

3.2.4.   Confronto

(43)

I valori normali e i prezzi all’esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, per poter effettuare un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è proceduto ad adeguamenti per quanto riguarda i costi dei trasporti, lo stadio commerciale e l'imballaggio, fattori di cui è stato affermato e dimostrato che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità.

3.2.5.   Margine di dumping

(44)

A norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all'esportazione del tipo corrispondente.

(45)

Come disposto dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, il margine di dumping è stato determinato in base ai dati disponibili, ossia alle informazioni fornite nella denuncia, ed è risultato dello stesso ordine di quello calcolato in occasione dell'inchiesta precedente, ossia del 50 % circa.

(46)

Il margine di dumping per le esportazioni di SiC dall’Ucraina durante il PI è risultato inferiore a quello minimo di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base.

(47)

Si ricorda che dal 1986 la Russia ha un impegno quantitativo che ha permesso ad un importatore russo, Stankoimport, di importare nella Comunità una quantità fissa (in % del consumo comunitario) esente da dazi antidumping. Le quantità al di sopra di tale soglia sono state soggette a dazi antidumping. Nei calcoli del dumping effettuati, non sono state fatte distinzioni tra le quantità esportate nell'ambito dell'impegno quantitativo (77 %) e quelle soggette al dazio antidumping (23 %).

(48)

Il margine di dumping per le esportazioni di SiC dalla Russia durante il PI è risultato inferiore a quello minimo di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base.

3.3.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

3.3.1.   Repubblica popolare cinese

(49)

Come si è già osservato, nessun produttore esportatore ha collaborato a questa inchiesta. Pertanto, lo scenario di ciò che potrebbe accadere se le misure fossero lasciate scadere si basa sui dati disponibili, in particolare su quelli riferiti nella denuncia e quelli contenuti nella banca dati elettronica sul commercio estero delle Comunità europee (Comext).

(50)

I paesi terzi verso cui durante il PI erano principalmente dirette le esportazioni cinesi sono gli Stati Uniti d'America e il Giappone. Secondo le informazioni contenute nella denuncia, i prezzi cif delle esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti d'America per il tipo «Macro Black» sono stati dell'ordine di 650 EUR/t e i prezzi cif delle esportazioni cinesi verso il Giappone per il tipo «Macro Green» dell’ordine di 770 EUR/t. Le statistiche dei prezzi pubblicate nelle riviste economiche confermano l'esattezza di queste stime dei prezzi praticati dagli esportatori cinesi.

(51)

Inoltre, i prezzi medi delle esportazioni dalla RPC verso gli Stati Uniti d'America, quali si desumono dalla banca dati Comext, sono risultati notevolmente inferiori al valore normale determinato in questa inchiesta per il paese di riferimento, il che indica che anche queste esportazioni sono state effettuate a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta.

(52)

Dato che il prezzo medio dell'industria comunitaria (circa 1 000 EUR per il tipo «Macro Black» e 1 500 EUR per il «Macro Green») è sensibilmente superiore, i produttori esportatori cinesi, in assenza di misure, sarebbero fortemente incentivati a dirottare, dai loro attuali mercati dei paesi terzi verso il mercato comunitario, rilevanti quantitativi di esportazioni.

(53)

Va altresì ricordato che le esportazioni cinesi del prodotto interessato verso l'Unione europea sono risultate effettuate a prezzi di dumping nell'inchiesta iniziale e che gli stessi elevati livelli di dumping si sono mantenuti durante il periodo dell'attuale inchiesta. Non c'è motivo di ritenere probabile un mutamento di questa tendenza.

(54)

Inoltre, le informazioni disponibili sul valore normale e sui prezzi praticati nei riguardi dei paesi terzi, come si è detto, suffragano la conclusione che, se le misure venissero a scadere, gli esportatori cinesi persisterebbero probabilmente nelle loro pratiche di dumping.

(55)

In conclusione, qualora le misure fossero abrogate è assai probabile che le esportazioni cinesi attualmente destinate ai mercati di paesi terzi sarebbero dirottate verso la Comunità. Inoltre, in caso di abrogazione delle misure sussiste un forte rischio di dumping delle quantità esportate.

(56)

Nella sua domanda di riesame il CEFIC (riferendosi ad informazioni raccolte e pubblicate in riviste economiche) ha stimato la capacità di produzione totale della RPC compresa tra 600 000 e 700 000 t. La produzione effettiva è stata stimata di circa 440 000 t, quindi la capacità inutilizzata è compresa tra 160 000 e 260 000 t. Non si hanno informazioni sulle scorte.

(57)

Da quanto precede risulta chiaro che i produttori esportatori della RPC dispongono di rilevanti capacità residue da utilizzare per accrescere la produzione. In conclusione, qualora le misure fossero abrogate, i produttori esportatori comincerebbero molto probabilmente ad utilizzare questa rilevante capacità per esportare verso la Comunità.

3.3.2.   Russia

(58)

Poiché il solo produttore esportatore russo conosciuto ha collaborato a questa inchiesta, lo scenario probabile di ciò che accadrebbe se le misure fossero lasciate scadere si basa principalmente sulle informazioni fornite dal produttore esportatore al questionario e verificate.

(59)

Va innanzitutto osservato che il livello di prezzo prevalente nella Comunità è già notevolmente influenzato dalle importazioni dalla Russia date le soglie quantitative in vigore, in quanto l'esportatore russo copre già il 10 % circa del consumo comunitario.

(60)

Se si confronta il livello dei prezzi prevalente sul mercato interno russo con quello prevalente nella Comunità, il livello dei prezzi russi risulta generalmente inferiore. Tuttavia, dato che le quantità che il produttore russo ha potuto esportare in esenzione da dazi antidumping nell'ambito dell'impegno quantitativo erano prestabilite, il produttore russo è stato incentivato ad esportare verso la Comunità i tipi cristallini (ottenendo prezzi per tonnellata più elevati), riservando i tipi metallurgici al proprio mercato interno e ad altre destinazioni. Pertanto, il differenziale di prezzo reale tra gli stessi tipi sarebbe inferiore a quello che suggerisce un confronto tra prezzi medi.

(61)

In conclusione, il livello dei prezzi generalmente più elevato nella Comunità determinerebbe di norma un aumento delle esportazioni verso la Comunità, qualora le misure venissero a scadere, ma nel presente caso questo scenario non appare probabile. Infatti, data l'esistenza dell'impegno quantitativo, l'aumento potenziale delle importazioni di SiC di alta qualità non va sopravvalutato, in quanto l'esportatore russo ha già avuto modo di esportare rilevanti quantità di SiC ed è stato incentivato ad esportare SiC di alta qualità. Pertanto, è probabile che un aumento delle importazioni di SiC sarebbe limitato in quantità e qualità (tipi metallurgici) e, in ogni caso, non avverrebbe a prezzi di dumping.

(62)

Oltre il 75 % delle esportazioni dei produttori russi verso paesi terzi è destinato agli Stati Uniti d'America. Confrontando i prezzi sul mercato interno e i prezzi all'esportazione verso gli Stati Uniti, i livelli dei prezzi delle esportazioni verso gli Stati Uniti risultano, in media, più elevati. Va considerato, tuttavia, che la composizione qualitativa dei prodotti esportati e quella dei prodotti venduti sul mercato interno sono probabilmente differenti (è probabile che il valore per tonnellata delle esportazioni sia più elevato per coprire il costo del trasporto), e questo rende difficile trarre conclusioni da un confronto simile. Va osservato comunque che queste esportazioni non sono soggette a misure antidumping e che nulla lascia supporre che avverrebbero a prezzi di dumping.

(63)

Nel confrontare i prezzi delle esportazioni praticati dall’esportatore russo sul principale dei suoi mercati nei paesi terzi, quello degli Stati Uniti, con quelli delle sue esportazioni verso il mercato comunitario, è importante tener conto dell’impegno quantitativo in vigore. Come si è detto, l’esistenza di quantità prestabilite che l’esportatore russo ha potuto esportare verso la Comunità ha costituito un incentivo ad esportare verso il mercato comunitario qualità di SiC di elevato valore per tonnellata.

(64)

Analogamente, come si è detto al considerando 62, si può ritenere che anche le esportazioni verso gli Stati Uniti, dato il costo del trasporto, contengano principalmente qualità di elevato valore per tonnellata. Questo rende pertanto ragionevolmente comparabili i prezzi medi di vendita sul mercato comunitario e su quello degli Stati Uniti.

(65)

Dal confronto dei prezzi di vendita medi sul mercato comunitario con i prezzi di vendita medi sul mercato degli Stati Uniti risulta che i prezzi praticati su quest'ultimo mercato sono, in media, più elevati.

(66)

In conclusione, sembra che non vi sia per il produttore russo alcun incentivo a dirottare verso il mercato comunitario, nel caso in cui le misure fossero abrogate, le quantità attualmente vendute sul suo principale mercato di esportazione.

(67)

La capacità del produttore esportatore russo è limitata a 62 000 t. Durante il PI, ha operato quasi al massimo della sua capacità, avendo aumentato il suo tasso di utilizzazione durante il periodo di riferimento. Le scorte sono risultate normali per questo tipo di attività.

(68)

Data la tecnologia utilizzata dal produttore russo (impiego di carri ferroviari in movimento tra impianti elettrici e luoghi di scarico/smistamento), è improbabile che il produttore esportatore possa espandersi nel prossimo futuro.

(69)

In conclusione, niente indica che, qualora le misure fossero lasciate scadere, il produttore russo potrebbe aumentare la sua produzione per aumentare le sue esportazioni verso la Comunità.

3.3.3.   Ucraina

(70)

Poiché il solo produttore esportatore ucraino conosciuto ha collaborato a questa inchiesta, lo scenario probabile di ciò che accadrebbe se le misure fossero lasciate scadere si basa principalmente sulle informazioni fornite dal produttore esportatore al questionario e verificate.

(71)

La capacità del produttore esportatore ucraino è limitata a 23 000 t. Durante il PI, ha operato quasi al massimo della sua capacità, avendo aumentato il suo tasso di utilizzazione durante il periodo di riferimento. Le scorte sono risultate normali per questo tipo di attività.

(72)

Data la tecnologia utilizzata dal produttore ucraino (la stessa del produttore russo specificata al considerando 68), è improbabile che il produttore esportatore possa espandersi nel prossimo futuro.

(73)

Il CEFIC ha sostenuto che la capacità del produttore esportatore sarebbe dell’ordine di 32 000 t. Questo argomento è però basato su informazioni ipotetiche, che non prendono in considerazione i periodi di sospensione della produzione per lavori di manutenzione e riparazione né tengono conto delle specificità della società produttrice interessata, situata in una zona urbana e soggetta a vincoli di carattere ambientale. Per questi motivi, la capacità indicata al considerando 71 è stata confermata e l’obiezione del CEFIC è stata respinta.

(74)

In conclusione, niente indica che, qualora le misure fossero lasciate scadere, il produttore ucraino potrebbe aumentare la sua produzione per aumentare le sue esportazioni verso la Comunità.

(75)

Dal confronto tra il livello dei prezzi prevalente sul mercato interno ucraino e quello prevalente nella Comunità e con i prezzi dei paesi terzi risulta che il livello dei prezzi in Ucraina e nei paesi terzi è in media inferiore.

(76)

Tuttavia, un confronto significativo tra i mercati dell’Ucraina, dei paesi terzi e della Comunità non è stato possibile, in quanto la composizione dei prodotti è molto diversa e i prezzi medi non sono quindi comparabili. Inoltre, il mercato interno dell'Ucraina è di dimensione limitata e il produttore ucraino non è in grado di produrre, come i produttori comunitari, tutti i vari tipi (di elevato valore).

(77)

Non è stato quindi possibile stabilire se, qualora le misure fossero lasciate scadere, l’esportatore ucraino sarebbe incentivato a dirottare volumi dal proprio mercato interno o dai propri mercati di esportazione verso il mercato comunitario. Tuttavia, considerate le risultanze relative al dumping e tenuto conto del livello dei prezzi generalmente superiore prevalente nella Comunità, si è concluso che, anche nel caso in cui aumentassero, le esportazioni verso il mercato comunitario non avverrebbero a prezzi di dumping. Inoltre, l’aumento sarebbe in ogni caso limitato (stimato in meno di 10 000 t), data la ridotta capacità dell’esportatore ucraino.

3.4.   Conclusioni sul rischio del persistere o della reiterazione del dumping

3.4.1.   RPC

(78)

Si ricorda che nessun produttore esportatore della RPC ha collaborato all’inchiesta.

(79)

In base ai dati disponibili, si è concluso che gli esportatori cinesi operano tuttora in condizioni di dumping e probabilmente continuerebbero le loro pratiche nei confronti del mercato comunitario qualora le misure fossero lasciate scadere.

(80)

Pertanto, si è constatato che esiste un rischio di persistere del dumping da parte dei produttori esportatori della RPC, qualora le misure fossero lasciate scadere.

3.4.2.   Ucraina

(81)

Si ricorda che l’esportatore ucraino non è risultato esportare a prezzi di dumping durante il periodo dell’inchiesta e che nulla indica che tale situazione cambierebbe qualora le misure fossero lasciate scadere.

(82)

Inoltre, è risultato che, anche se è possibile che le esportazioni verso la Comunità in provenienza dall’Ucraina aumentino qualora le misure fossero abrogate, è prevedibile che tale aumento sarebbe limitato. Infatti, data la ridotta capacità del produttore ucraino, si può ritenere che l’aumento delle esportazioni verso la Comunità sarebbe inferiore a 10 000 t e con ogni probabilità non avverrebbe a prezzi di dumping.

(83)

Pertanto, si ritiene che non vi sia un rischio di reiterazione del dumping per le importazioni originarie dell’Ucraina.

3.4.3.   Federazione russa

(84)

Si ricorda che il produttore russo non è risultato esportare a prezzi di dumping durante il periodo dell’inchiesta e che nulla indica che tale situazione cambierebbe qualora le misure fossero lasciate scadere.

(85)

Inoltre, si ricorda che il produttore esportatore russo può fornire da molti anni al mercato comunitario una quantità fissa di SiC nell’ambito di un impegno quantitativo. Le quantità esportate tramite questo canale sono ammontate, durante il periodo dell’inchiesta, al 17 % circa della capacità totale del produttore russo. Il produttore esportatore russo è quindi già ben stabilito sul mercato, sicché è altamente improbabile un improvviso aumento delle importazioni in provenienza dalla Russia.

(86)

Per di più, poiché i prezzi di vendita ai paesi terzi praticati dal produttore esportatore russo sono risultati superiori a quelli delle quantità vendute alla Comunità, il rischio che quantitativi significativi siano dirottati verso il mercato comunitario appare relativamente esiguo.

(87)

Infine, è risultato che il produttore esportatore russo opera quasi al massimo della sua capacità e quindi la possibilità che aumenti la sua capacità è limitata.

(88)

Per questi motivi, si ritiene che non vi sia un rischio di reiterazione del dumping per le importazioni originarie della Federazione russa.

(89)

In considerazione delle risultanze emerse per quanto riguarda l’Ucraina e la Russia, è opportuno chiudere il procedimento in corso nei confronti di questi paesi.

4.   DEFINIZIONE DELL’INDUSTRIA COMUNITARIA

(90)

Dall’ultimo riesame in previsione della scadenza la struttura dell’industria comunitaria è mutata: il produttore tedesco Elektroschmelzwerk Kempten GmbH, München, si è scisso in due società collegate, una situata nei Paesi Bassi e l’altra in Germania. Soltanto la prima produce e trasforma il SiC grezzo, la seconda trasforma il SiC prodotto da Kollo Silicon carbide BV, ma il prodotto finale resta lo stesso. Inoltre, ESK-SIC GmbH vende il proprio SiC ma anche il SiC prodotto da Kollo Silicon carbide BV. Pertanto, le due società sono considerate formare un unico gruppo.

4.1.   Produzione comunitaria

(91)

All’interno della Comunità il prodotto simile è fabbricato da due produttori, che costituiscono la produzione comunitaria totale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

4.2.   Industria comunitaria

(92)

I seguenti produttori della Comunità europea hanno appoggiato la richiesta:

Kollo Silicon carbide BV (Paesi Bassi), con la società collegata ESK-SIC GmbH (Germania),

Navarro SiC, SA (Spagna).

(93)

Poiché questi produttori comunitari rappresentano il 100 % della produzione comunitaria del prodotto simile, si ritiene che i produttori denuncianti costituiscano l’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

5.   SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

5.1.   Osservazioni preliminari

(94)

L’esame dell’incidenza delle importazioni interessate sull’industria comunitaria ha incluso una valutazione dei fattori e degli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria, elencati all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.2.   Consumo sul mercato comunitario

(95)

Il consumo apparente comunitario è stato stabilito sulla base del volume delle importazioni del prodotto in questione dai paesi interessati e da tutti gli altri paesi terzi e dei volumi delle vendite dell’industria comunitaria sul mercato comunitario.

(96)

Il volume delle importazioni è stato determinato sulla base dei dati Eurostat corrispondenti al codice NC pertinente durante il periodo considerato.

(97)

Secondo tali dati, il consumo comunitario è leggermente aumentato, passando da 217 137 t nel 2001 a 226 450 t nel PI, il che rappresenta un incremento del 4 % nel periodo considerato. Questo andamento risulta dalla tabella 1.

(98)

L'andamento del consumo, tuttavia, non si è mantenuto costante. Dal 2001 al 2003 il consumo è diminuito del 10 %, quindi è aumentato di oltre il 10 % fino al PI, in cui superava il livello del 2001.

(99)

Il calo all’inizio del periodo considerato è stato in larga misura dovuto alla sostituzione del SiC con altri prodotti quali il ferrosilicio e il diamante industriale, all’epoca meno costosi.

(100)

Dal 2003 in poi, tuttavia, parallelamente al calo del prezzo del SiC, il consumo ha ripreso ad aumentare.

Tabella 1

 

2001

2002

2003

2004

PI

Consumo comunitario (t)

217 137

205 231

194 486

218 919

226 450

Indice

100

95

90

101

104

5.3.   Volume, quota di mercato e prezzo delle importazioni dalla RPC

(101)

La tabella 2 presenta l’andamento dei volumi e delle quote di mercato delle importazioni dalla RPC del prodotto in esame. Poiché il produttore esportatore della RPC non ha collaborato all'inchiesta, l’evoluzione dei prezzi e dei volumi è stata stabilita in base ai dati disponibili, come previsto dall'articolo 18 del regolamento di base. Non essendo disponibili altre informazioni più attendibili, l’evoluzione dei volumi è stata stabilita sulla base delle statistiche Eurostat.

(102)

Il volume delle importazioni provenienti dalla RPC è stato di 1 205 t e ha rappresentato nel 2001 una quota di mercato dello 0,6 %. Nel 2002 il volume delle importazioni è aumentato leggermente, raggiungendo 1 467 t, corrispondenti a una quota di mercato dello 0,7 %, prima di scendere a 651 t, pari ad una quota di mercato dello 0,3 %, durante il PI.

(103)

I prezzi delle importazioni dalla RPC sono lievemente diminuiti. Tuttavia, occorre notare che, date le ridotte quantità esportate dalla RPC, i prezzi all'esportazione non possono essere considerati rappresentativi, in quanto possono riferirsi a tipi di prodotti o ad acquirenti molto specifici. Pertanto, sulla base dei dati Eurostat non possono essere tratte conclusioni significative sulle tendenze dei prezzi. Sulla base delle informazioni relative ai prezzi contenute nella denuncia, si può però stabilire che i prezzi cinesi (che variano da 624 t a 1 814 t secondo il grado e la qualità) sono inferiori ai prezzi comunitari di oltre il 30 %.

Tabella 2

 

2001

2002

2003

2004

PI

Volume delle importazioni dalla RPC (t)

1 205

1 467

1 465

787

651

Quota di mercato delle importazioni dalla RPC

0,6 %

0,7 %

0,8 %

0,4 %

0,3 %

5.4.   Importazioni da altri paesi interessati dal presente riesame

(104)

Per dare un quadro completo della situazione sul mercato comunitario, è stato preso in esame anche l’andamento delle importazioni di SiC da altri paesi. Va tuttavia tenuto presente che, per quanto riguarda i prezzi, i dati non sono comparabili a causa delle differenze nella composizione del prodotto, che si traducono in enormi differenziali di prezzo.

5.4.1.   Russia

(105)

L'evoluzione delle importazioni dalla Russia è la seguente.

Tabella 3

 

2001

2002

2003

2004

PI

Volume delle importazioni dalla Russia (t)

21 901

24 368

21 061

20 457

21 810

Quota di mercato delle importazioni dalla Russia

10,1 %

11,9 %

10,8 %

9,3 %

9,6 %

Prezzi delle importazioni dalla Russia (EUR/t)

453

465

477

464

480

Indice: 2001 = 100

100

103

105

102

106

(106)

Il volume delle importazioni dalla Russia è diminuito leggermente, passando da 21 901 t nel 2001, pari ad una quota di mercato del 10,1 %, a 21 810 t nel PI, pari ad una quota di mercato del 9,6 %. Tra il 2001 e il PI i prezzi medi delle importazioni dalla Russia sono aumentati del 6,0 %, passando da 453 EUR/t a 480 EUR/t. Un consistente volume di importazioni originarie della Russia era costituito dall'impegno quantitativo menzionato al considerando 2. Va ricordato che un dazio antidumping del 23,3 % è stato applicato a tutte le importazioni eccedenti le quantità esenti da dazi antidumping fissate da tale impegno.

5.4.2.   Ucraina

(107)

L'evoluzione delle importazioni dall'Ucraina è la seguente.

Tabella 4

 

2001

2002

2003

2004

PI

Volume delle importazioni dall’Ucraina (t)

4 956

6 760

7 829

8 491

7 718

Quota di mercato delle importazioni dall’Ucraina

2,3 %

3,3 %

4 %

3,9 %

3,4 %

Prezzi delle importazioni dall’Ucraina (EUR/t)

504

502

469

468

489

Indice: 2001 = 100

100

99

93

96

97

(108)

Il volume delle importazioni dall’Ucraina è aumentato, passando da 4 956 t nel 2001, pari ad una quota di mercato del 2,3 %, a 7 718 t nel PI, pari ad una quota di mercato del 3,4 %. I prezzi delle importazioni dall’Ucraina sono diminuiti del 3 % tra il 2001 e il PI, passando da 504 EUR/t a 489 EUR/t. Ad eccezione di una quota significativa di importazioni effettuate nell'ambito dell'impegno quantitativo ricordato al considerando 4 tra il 2004 e il 2005, durante il periodo considerato è stato applicato alle importazioni provenienti dall’Ucraina un dazio antidumping del 24 %.

5.5.   Importazioni da altri paesi terzi non interessati dal presente riesame

5.5.1.   Romania

(109)

Come si è detto al considerando 6, il 30 giugno 2005 la Commissione ha aperto un procedimento antidumping concernente le importazioni dello stesso prodotto originario della Romania, a seguito di una denuncia presentata dal CEFIC. Poiché la denuncia è stata successivamente ritirata da questa associazione industriale, l'inchiesta è stata chiusa.

(110)

L'evoluzione delle importazioni dalla Romania è la seguente.

Tabella 5

 

2001

2002

2003

2004

PI

Volume delle importazioni dalla Romania (t)

14 173

15 694

22 844

38 459

42 387

Quota di mercato delle importazioni dalla Romania

6,5 %

7,6 %

11,7 %

17,6 %

18,7 %

Prezzi delle importazioni dalla Romania (EUR/t)

439

468

465

445

456

Indice: 2001 = 100

100

107

106

101

104

(111)

Il volume delle importazioni dalla Romania è cresciuto da 14 173 t nel 2001, pari ad una quota di mercato del 6,5 %, a 42 387 t nel PI, pari ad una quota di mercato del 18,7 %. I prezzi medi delle importazioni dalla Romania sono aumentati del 3,9 % tra il 2001 e il PI, passando da 439 EUR/t a 456 EUR/t.

5.5.2.   Norvegia

(112)

L'evoluzione delle importazioni dalla Norvegia è la seguente.

Tabella 6

 

2001

2002

2003

2004

PI

Volume delle importazioni dalla Norvegia (t)

60 496

43 400

32 520

38 160

38 550

Quota di mercato delle importazioni dalla Norvegia

27,9 %

21,1 %

16,7 %

17,4 %

17,0 %

Prezzi delle importazioni dalla Norvegia (EUR/t)

971

919

963

898

973

Indice: 2001 = 100

100

95

99

93

100

(113)

Il volume delle importazioni dalla Norvegia è diminuito, passando da 60 496 t nel 2001, pari ad una quota di mercato del 27,9 %, a 38 550 t nel PI, pari ad una quota di mercato del 17,0 %. I prezzi medi delle importazioni dalla Norvegia si sono mantenuti stabili tra il 2001 (971 EUR/t) e il PI (973 EUR/t).

5.5.3.   Altri paesi terzi

(114)

L'evoluzione delle importazioni da altri paesi terzi non menzionati sopra è la seguente.

Tabella 7

 

2001

2002

2003

2004

PI

Volume delle importazioni da paesi non menzionati sopra (t)

44 473

52 143

48 354

44 804

48 271

Quota di mercato delle importazioni da paesi non menzionati sopra

20,5 %

25,4 %

24,9 %

20,5 %

21,3 %

Prezzi delle importazioni da paesi non menzionati sopra (EUR/t)

630

618

558

560

552

Indice: 2001 = 100

100

98

89

89

88

(115)

Il volume delle importazioni da altri paesi terzi è lievemente aumentato, passando da 44 473 t nel 2001, pari ad una quota di mercato del 20,5 %, a 48 271 t nel PI, pari ad una quota di mercato del 21,3 %. I prezzi medi delle importazioni da altri paesi terzi non menzionati sopra sono scesi da 630 EUR/t nel 2001 a 552 EUR/t nel PI.

5.6.   Conclusione

(116)

L'inchiesta ha rivelato che le importazioni dalla Russia e dall'Ucraina si sono mantenute relativamente stabili, in termini di quote di mercato e di prezzi medi. È inoltre emerso che le quantità delle importazioni di SiC cinese sono state troppo esigue perché sia possibile trarre una conclusione significativa sulle tendenze dei prezzi del SiC di ogni tipo. Pertanto, sono stati utilizzati i dati di cui la Commissione dispone, ossia quelli contenuti nella denuncia e da essi è risultato che i prezzi cinesi sono stati notevolmente inferiori ai prezzi CE.

(117)

È risultato altresì che le importazioni dalla Romania hanno praticamente sostituito in termini quantitativi quelle provenienti dalla Norvegia, in quanto la quota di mercato delle importazioni dalla Romania è aumentata in misura corrispondente alla diminuzione delle importazioni dalla Norvegia. Mentre le importazioni dalla Norvegia sono state effettuate a prezzi medi superiori a quelli dell'industria comunitaria (973 EUR/t), probabilmente a motivo della qualità superiore del prodotto, i prezzi delle importazioni dalla Romania si sono situati a un livello notevolmente inferiore (456 EUR/t). In questo contesto va notato tuttavia che le importazioni dalla Romania si riferiscono quasi esclusivamente al tipo metallurgico meno costoso, cosicché non è possibile un confronto con i prezzi medi delle importazioni da altri paesi.

(118)

Quanto all'evoluzione delle importazioni provenienti da altri paesi terzi, si può notare che il prezzo medio ha mostrato una tendenza alla diminuzione, mentre nel periodo considerato la quantità importata nella Comunità e la quota di mercato si sono mantenute stabili.

6.   SITUAZIONE ECONOMICA DELL’INDUSTRIA COMUNITARIA

6.1.   Osservazione preliminare

(119)

Un produttore comunitario ha venduto parte della sua produzione a un produttore collegato che ha trasformato il SiC e lo ha venduto come prodotto simile sul libero mercato. Nell'analisi che segue, tuttavia, le vendite tra questi operatori collegati non sono state prese in considerazione. In particolare, non è stata ritenuta necessaria un'analisi parallela delle vendite vincolate e delle vendite sul libero mercato, in quanto le vendite dei beni trasformati restano vendite del prodotto simile. Pertanto, tenere conto delle vendite vincolate porterebbe a un doppio conteggio. Analogamente, i profitti o le perdite realizzati sul libero mercato dal secondo produttore nella vendita di SiC trasformato sarebbero compensati dalle perdite o dai profitti realizzati dal primo produttore sul mercato vincolato, in quanto i due produttori sono considerati un'entità economica unica.

6.2.   Produzione

(120)

In volume, la produzione dell’industria comunitaria è diminuita del 4 % nel periodo considerato. Nel 2002 la produzione è calata, parallelamente alla diminuzione del consumo. Dal 2002 in poi l'evoluzione del volume della produzione è stata positiva.

6.3.   Capacità di produzione e utilizzazione delle capacità

(121)

Dopo un calo dell'utilizzazione della capacità tra il 2001 e il 2002, a partire da quell'anno e per il periodo considerato i tassi di utilizzazione delle capacità sono lievemente aumentati di 3 punti percentuali. Poiché nel periodo considerato la capacità di produzione è rimasta invariata, questa evoluzione è in linea con l'evoluzione del volume della produzione. L'utilizzazione della capacità è stata durante il periodo considerato sempre superiore al 75 %.

6.4.   Prezzi di vendita e fattori che incidono sui prezzi del mercato interno

(122)

I prezzi di vendita unitari dell'industria comunitaria tra il 2001 e il PI sono lievemente aumentati (meno del 5 %). Nel 2002 hanno fatto registrare una punta eccezionale, in seguito sono scesi a livelli relativamente stabili, leggermente superiori al livello del 2001. Il picco nei prezzi di vendita comunitari del 2001 si spiega con l’aumento del costo di produzione avutosi durante lo stesso periodo, che l’industria comunitaria ha dovuto ripercuotere sui prezzi di vendita. Successivamente, in parte per il calo del costo di produzione dell'industria comunitaria, in parte per la persistente pressione sui prezzi nel mercato comunitario, i prezzi di vendita dell'industria comunitaria sono di nuovo diminuiti.

6.5.   Scorte

(123)

Nel periodo considerato le scorte sono diminuite lievemente, dell'1 %, ma sono notevolmente aumentate durante il periodo 2002-2003 prima di scendere al livello del 2001 durante il PI. Questo aumento si spiega con il calo del volume delle vendite, come precisato al considerando 124. Dal 2003 le scorte sono diminuite in conseguenza non soltanto dell'aumento delle vendite sul mercato comunitario, ma anche dell'aumento delle esportazioni dell'industria comunitaria. Nonostante questa evoluzione, si è ritenuto che il livello delle scorte si sia mantenuto durante l'intero periodo considerato ad un livello del tutto ragionevole.

6.6.   Volume delle vendite e quota di mercato

(124)

Le vendite del prodotto simile da parte dell'industria comunitaria sul mercato comunitario sono diminuite complessivamente del 4 % durante il periodo considerato. Poiché durante questo periodo il consumo comunitario e aumentato del 4 %, questa diminuzione delle vendite si è tradotta per l'industria comunitaria in una perdita di quote di mercato del 2,6 %.

6.7.   Investimenti

(125)

Gli investimenti hanno registrato una tendenza all'aumento e durante il periodo considerato sono raddoppiati. Gli investimenti hanno avuto per oggetto operazioni di sostituzione e di manutenzione, ma anche lo sviluppo di prodotti per nuove applicazioni.

6.8.   Crescita

(126)

Nel complesso, va notato che le quote di mercato dell'industria comunitaria sul mercato libero sono diminuite (cfr. considerando 124), mentre il mercato in generale è cresciuto del 4 %. L'industria comunitaria non è stata quindi in grado di partecipare alla crescita del mercato.

6.9.   Occupazione e salari

(127)

Nel corso del periodo considerato l'occupazione ha registrato un calo del 7 %, mentre nello stesso periodo i salari sono diminuiti del 2 %. D'altra parte, la media ponderata dei salari è aumentata in ragione delle indennità versate ai lavoratori licenziati. Inoltre, per sfruttare pienamente gli investimenti nelle attrezzature, è stato necessario ricorrere a lavoratori specializzati, il che ha determinato un aumento del costo del lavoro.

6.10.   Produttività

(128)

La produttività per addetto, misurata come produzione per addetto, è aumentata durante il periodo considerato del 12 %. Questo incremento della produttività rispecchia il livello degli investimenti in attrezzature effettuati e la riduzione del numero degli addetti.

6.11.   Flusso di cassa, capacità di ottenere capitali

(129)

Durante il periodo considerato il flusso di cassa è aumentato del 10 %.

(130)

I produttori comunitari non hanno avuto difficoltà a reperire capitali. Hanno finanziato le loro attività mediante crediti ottenuti da società collegate e banche. È stato utilizzato anche l'autofinanziamento.

6.12.   Rendimento delle attività nette

(131)

Il rendimento delle attività nette è stato calcolato esprimendo il profitto netto al lordo delle imposte del prodotto simile venduto nella Comunità in percentuale del valore contabile netto delle attività fisse attribuite al prodotto simile venduto nella Comunità. Il suo andamento è stato simile a quello della redditività (cfr. considerando 132).

6.13.   Redditività

(132)

La redditività dell'industria comunitaria, espressa in percentuale delle vendite nette, ha fatto registrare un forte calo dal 2001 al 2003, periodo in cui il margine di profitto già basso si è più che dimezzato. La redditività è poi risalita, ma senza raggiungere il livello del 2001. Durante il PI i profitti realizzati dall'industria comunitaria hanno rappresentato poco più della metà del livello raggiunto nel 2001. Nel 2002 l'aumento dei prezzi non è riuscito a compensare l'aumento dei costi di produzione né le perdite causate da volumi di vendite inferiori. Per il 2003 i dati sono risultati ancora inferiori, in quanto i prezzi sono diminuiti e il calo dei volumi delle vendite si è accentuato. Nel 2004 e durante il PI la redditività dell'industria comunitaria è migliorata, perché il volume delle vendite è cresciuto notevolmente, mentre il livello dei prezzi è rimasto stabile.

6.14.   Entità del margine di dumping

(133)

Per quanto riguarda l'incidenza sull'industria comunitaria dell'entità del margine reale di dumping, non può essere tratta una conclusione significativa dato il basso livello delle importazioni dalla RPC.

6.15.   Ripresa dagli effetti negativi del dumping precedente

(134)

Gli indicatori esaminati sopra rivelano un certo miglioramento della situazione dell'industria comunitaria in seguito all'istituzione delle misure antidumping nel 2000, ma mettono in evidenza anche tendenze negative, da cui appare che l'industria comunitaria si trova ancora in una situazione fragile e vulnerabile.

6.16.   Conclusione

(135)

Tra il 2001 e il PI i seguenti indicatori hanno registrato un andamento positivo: i prezzi delle vendite, l'utilizzazione degli impianti e il volume della produzione dell'industria comunitaria sono aumentati e le scorte finali sono lievemente diminuite. La produttività è aumentata in misura significativa. Anche gli investimenti e il flusso di cassa hanno fatto registrare un andamento positivo.

(136)

I seguenti indicatori hanno invece avuto un andamento negativo: il volume delle vendite è diminuito, il costo di produzione per tonnellata e il costo medio del lavoro per addetto sono aumentati, mentre l'occupazione è diminuita. Si è registrato un calo anche della redditività e del rendimento delle attività nette.

(137)

Nel complesso, la situazione dell'industria comunitaria presenta luci e ombre: mentre alcuni indicatori mostrano un'evoluzione positiva, altri riflettono una tendenza negativa. Se si confrontano le tendenze di cui sopra con quelle descritte nel regolamento (CE) n. 1100/2000, appare chiaro che l'introduzione delle misure antidumping nel 2000 ha permesso all'industria comunitaria di stabilizzare la sua situazione, ma non di riprendersi pienamente dal pregiudizio subito. Anche se l'industria comunitaria, a seguito di sviluppi positivi, ha iniziato ad investire in nuove attrezzature destinate a nuove applicazioni, occorre sottolineare che, essendo il mercato fortemente sensibile ai prezzi, la sua quota di mercato e la redditività sono diminuite.

(138)

L’industria comunitaria ha beneficiato di un aumento del prezzo unitario del SiC dal 2001 alla fine del PI. L'aumento iniziale avrebbe dovuto compensare l'aumento del costo di produzione dovuto alla ristrutturazione e alle spese effettuate per migliorare l'efficienza. L'aumento del prezzo di vendita non ha però permesso di compensare l'aumento del costo di produzione e i margini di profitto sono quindi diminuiti.

(139)

Anche se durante il periodo considerato il consumo nella Comunità è aumentato del 4 %, la quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita del 2,6 %, il che significa che l'industria comunitaria non è stata in grado di trarre beneficio da questo incremento del consumo.

(140)

D'altra parte, durante il periodo considerato i risultati delle esportazioni dell'industria comunitaria sono migliorati, in quanto le vendite all'esportazione sono cresciute in misura rilevante, oltre il 25 %. Questo andamento indica che l'industria comunitaria produce un prodotto competitivo in grado di imporsi sui mercati dei paesi terzi nonostante la concorrenza di altre importazioni.

(141)

Confrontando la situazione dell'industria comunitaria all'inizio e alla fine del periodo considerato, appare che alcuni indicatori di pregiudizio, come la capacità e l'utilizzazione delle capacità, le scorte e la quota di mercato sono a livelli simili. Altri indicatori, come il volume delle vendite, il costo di produzione, la redditività, il rendimento del capitale investito e l'occupazione mostrano un andamento nettamente negativo, mentre solo pochi indicatori, cioè i prezzi di vendita unitari, la produttività, gli investimenti e il flusso di cassa, presentano un andamento positivo. Si può pertanto concludere che la situazione dell'industria comunitaria, benché durante il periodo considerato si sia stabilizzata rispetto al periodo precedente all'istituzione delle misure nel 2000, resta fragile. In particolare, l'andamento fortemente negativo della redditività, che durante il PI non ha ancora raggiunto un livello accettabile, nonché la diminuzione della quota di mercato dell'industria comunitaria indicano che essa non si è ancora pienamente ripresa dagli effetti negativi del dumping.

7.   RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(142)

Come si è detto ai considerando 56 e 57, i produttori esportatori della RPC sono in grado di accrescere in misura sostanziale il volume delle loro esportazioni verso la Comunità, dirigendo verso il più redditizio mercato comunitario parte delle loro attuali esportazioni destinate a paesi terzi e/o utilizzando le loro rilevanti capacità residue. Le capacità disponibili sono infatti cospicue e ammontano a oltre 200 000 t, il che rappresenta quasi il 100 % del consumo comunitario. È perciò probabile che, qualora le misure fossero abrogate, ingenti quantità di SiC cinese invadano il mercato comunitario per riconquistare la quota di mercato perduta ed accrescerla.

(143)

Durante tutto il periodo considerato il mercato nordamericano ha continuato ad essere un'area di primario interesse per la RPC. Nel Nordamerica è rimasto un solo produttore di SiC grezzo, con una capacità di 50 000 t, mentre il consumo in quest'area è dell'ordine di 250 000 t. La RPC fornisce l'80 % delle importazioni USA di SiC grezzo e il 57 % di quelle di SiC in grani, seguita dal Brasile (12 %), dalla Norvegia (10 %) e dalla Germania (6 %). Anche se la RPC acquisisse la quota delle importazioni USA degli altri paesi terzi, le resterebbero capacità sufficienti a permetterle, qualora le misure fossero abrogate, di invadere il mercato comunitario con SiC a basso prezzo. In caso di abrogazione, l’evoluzione del mercato comunitario rifletterebbe quella del mercato statunitense, nel quale non erano in vigore dazi antidumping.

(144)

Poiché nessuno dei produttori esportatori cinesi ha collaborato all'inchiesta, le informazioni sui probabili livelli dei prezzi cinesi in caso di abrogazione delle misure si basano sui dati disponibili, come previsto dall'articolo 18 del regolamento di base. A questo riguardo, sono state utilizzate le informazioni fornite nella denuncia, le statistiche delle importazioni e altre informazioni disponibili sul mercato. Come si è detto al considerando 56, le informazioni contenute nella denuncia indicano che i prezzi delle esportazioni verso USA e Giappone per i tipi di alta qualità sono stati notevolmente inferiori ai prezzi per tipi analoghi dell’industria comunitaria.

(145)

Questa tendenza è stata confermata da altre fonti di informazione, secondo cui i prezzi delle esportazioni cinesi verso altri paesi terzi, quali USA e Sudafrica, sono nettamente inferiori ai prezzi delle esportazioni verso la Comunità registrati da Eurostat, ossia 540 EUR/t per i tipi cristallini (minimo 97 %) e 123 EUR/t per i tipi metallurgici. Va sottolineato che gli esportatori cinesi sono in grado di produrre ed esportare verso la Comunità tutti i tipi di SiC di alta qualità. L’inchiesta ha rivelato che uno dei SiC più preziosi e costosi era venduto alla Comunità al prezzo di 1 500 EUR/t al netto dei dazi, il che corrisponde a 2 400 EUR/t compresi il dazio all’importazione e il dazio antidumping. Anche quest’ultimo prezzo è sensibilmente inferiore al prezzo offerto dai produttori comunitari. In termini più generali, le statistiche Eurostat indicano che, storicamente, i prezzi delle esportazioni dalla Cina alla Comunità sono molto bassi, all’incirca tra 250 e 500 EUR/t. Si può quindi prevedere che, se le misure venissero a scadere, il SiC cinese giungerebbe sul mercato a prezzi di nuovo molto bassi.

(146)

Questo può essere confermato dal fatto che nel 2006, dopo la forte riduzione da parte delle autorità cinesi dei canoni delle licenze di esportazione, prima compresi tra 125 e 208 EUR/t e ora scesi a 25,8 EUR/t, i prezzi delle esportazioni verso gli altri paesi terzi del prodotto in questione erano scesi a livelli ancora inferiori all’attuale livello dei prezzi dell’industria comunitaria.

(147)

Inoltre, è probabile che, per poter aumentare in misura significativa le vendite, utilizzando l’enorme capacità disponibile, e acquisire una quota di mercato sostanziale nella Comunità, i produttori esportatori cinesi dovranno offrire prezzi inferiori anche a quelli delle importazioni dai paesi terzi. Questo accentuerà la pressione sui prezzi e non solo impedirà all’industria comunitaria di riaversi pienamente dal pregiudizio subito in passato, ma causerà anche un grave deterioramento della sua ancora fragile situazione.

(148)

Per le ragioni esposte nei considerando summenzionati, è da ritenersi probabile che, qualora le misure nei confronti della RPC siano lasciate scadere, i produttori esportatori cinesi riprendano ad esportare verso la Comunità rilevanti quantitativi a prezzi di dumping, notevolmente inferiori ai prezzi CE, per riguadagnare le quote di mercato perdute.

(149)

Si è concluso pertanto che, nel caso in cui fossero lasciate scadere le misure contro le importazioni di SiC provenienti dalla RPC, esiste il rischio di una reiterazione di pratiche pregiudizievoli di dumping.

8.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

8.1.   Introduzione

(150)

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, è stato esaminato se una proroga delle misure antidumping in vigore possa essere contraria all'interesse generale della Comunità. La determinazione dell'interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte.

(151)

Nella precedente inchiesta si era ritenuto che la proroga delle misure non fosse contraria all'interesse della Comunità. Un numero rilevante di importatori e di utilizzatori che avevano collaborato all’inchiesta iniziale si era detto favorevole alla proroga delle misure.

(152)

Nell'attuale procedimento nessun utilizzatore che ha collaborato, nessun importatore e nessun produttore di materie prime si è opposto alla proroga delle misure contro la RPC per le ragioni illustrate oltre ai considerando 153, 159 e da 160 a 171.

8.2.   Interesse dell'industria comunitaria

8.2.1.   Effetti della proroga delle misure

(153)

Benché vi sia stata una parziale ripresa dell'industria comunitaria a seguito dell'adozione delle misure antidumping nel 2000, è chiaro che tali misure non hanno ancora avuto sull'industria comunitaria tutti gli effetti benefici sperati.

(154)

La proroga delle misure contro le importazioni di SiC originario della RPC permetterebbe di evitare un ulteriore calo dei prezzi sul mercato comunitario e, all'industria comunitaria, di raggiungere un livello dei prezzi ragionevole e di migliorare la propria situazione finanziaria. Questo è dovuto essenzialmente al fatto che l'industria comunitaria ha compiuto grossi investimenti nelle capacità di trasformazione di alcuni tipi di SiC destinati a nuovi campi di applicazione, come quello dei filtri antiparticolato per motori diesel, grazie ai quali, con ogni probabilità, essa potrà aumentare i prezzi e il volume delle vendite e riconquistare le quote di mercato perdute.

(155)

L’industria comunitaria ha dimostrato di essere un’industria strutturalmente solida, come è stato confermato dal miglioramento dei risultati delle esportazioni e dai suoi sforzi di ristrutturazione.

(156)

Per le ragioni suddette, si può ragionevolmente prevedere che l'industria comunitaria continuerà a trarre beneficio dalle misure e a rafforzarsi, raggiungendo soddisfacenti margini di profitto. Tenuto conto di ciò, si è concluso che sarebbe nell'interesse dell'industria comunitaria prorogare le misure contro le importazioni di SiC originario della RPC.

8.2.2.   Effetti dello scadere delle misure

(157)

Se invece le misure contro le importazioni di SiC originario della RPC dovessero scadere, sono da prevedersi massicce importazioni nel mercato comunitario di SiC cinese a prezzi di dumping e di conseguenza una forte pressione sui prezzi in questo mercato. In questo caso, l'industria comunitaria subirebbe verosimilmente un nuovo pregiudizio dall'aumento delle importazioni a prezzi di dumping, che avrebbe come conseguenze una perdita delle quote di mercato e un deterioramento della sua situazione economica, ancora fragile. Se questa ipotesi dovesse avverarsi, non sarebbe da escludere la scomparsa dell'industria comunitaria.

(158)

Si conclude pertanto che sarebbe nell'interesse della Comunità prorogare le misure contro le importazioni di SiC originario della RPC.

8.3.   Interesse degli importatori

(159)

Come si è detto al considerando 13, i tre importatori comunitari non collegati ad un produttore esportatore hanno compilato un questionario. Questi importatori rappresentano il 98 % del volume delle importazioni di importatori comunitari noti. Essi si sono dichiarati contrari al mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della Russia e dell'Ucraina, ma non hanno espresso una posizione specifica per quanto riguarda le misure antidumping in vigore nei confronti della RPC.

(160)

Si ricorda che dall'inchiesta iniziale è emerso che gli effetti dell'istituzione delle misure per gli importatori non sarebbero significativi. Questo è stato confermato dalla presente inchiesta. Infatti, dall'istituzione delle misure non sono stati constatati mutamenti di rilievo della situazione economica degli importatori né se ne prevedono in caso di proroga. Dalle informazioni verificate comunicate dagli importatori risulta anche che essi hanno realizzato margini di profitto ragionevoli malgrado il dazio antidumping in vigore.

(161)

In base a quanto precede, si è concluso che la proroga delle misure applicabili alle importazioni di SiC originario della RPC non avrebbe effetti significativi sulla situazione degli importatori.

8.4.   Interesse degli utilizzatori

(162)

Come si è detto ai considerando da 14 a 16, diciotto utilizzatori comunitari, che rappresentano il 30 % circa del consumo comunitario totale, hanno fornito informazioni di base sui loro acquisti del prodotto in esame e hanno espresso la volontà di collaborare. Infine, sette utilizzatori hanno risposto all’intero questionario e due di loro sono stati oggetto di un’indagine sul posto. Va notato al proposito che la maggior parte degli utilizzatori che hanno collaborato erano trasformatori e soltanto uno di loro era utilizzatore finale. Nessuno degli utilizzatori che hanno collaborato ha preso una posizione specifica per quanto riguarda le misure antidumping in vigore nei confronti della RPC.

(163)

Il SiC è utilizzato per molteplici applicazioni e quindi sono interessate numerose industrie utilizzatrici, ad esempio per il tipo cristallino quelle che producono utensili abrasivi e materiali refrattari, mentre il tipo metallurgico è utilizzato come lega.

(164)

Dall’esame dei possibili effetti sugli utilizzatori delle misure adottate, l’inchiesta iniziale aveva concluso che, considerando la scarsa cooperazione prestata e i pochi commenti formulati, le misure in vigore non avevano effetti negativi di rilievo sulle loro attività.

(165)

L’inchiesta per il riesame in corso ha confermato queste conclusioni per quanto riguarda il SiC originario della RPC. Infatti, l’analisi delle risposte al questionario ha rivelato che gli utilizzatori non devono aspettarsi un aumento dei costi qualora le misure siano prorogate. Poiché misure dello stesso livello sono già in vigore dal 1986, il loro mantenimento non cambierebbe la situazione attuale degli utilizzatori. In ogni caso, poiché le misure nei confronti di Russia e Ucraina sono state abrogate, gli utilizzatori che hanno fonti di approvvigionamento supplementari vedranno piuttosto migliorata la loro situazione.

(166)

Si ricorda inoltre che, dopo l’istituzione di misure nei confronti delle importazioni di SiC originario della RPC, non è stato osservato alcun cambiamento di rilievo della situazione economica degli utilizzatori.

(167)

Alcune parti interessate hanno argomentato che la proroga delle misure nei confronti delle importazioni di SiC originario della RPC determinerebbe un aumento delle importazioni di prodotti finiti che utilizzano SiC cinese. Durante il periodo considerato, tuttavia, non è stato osservato un tale aumento, nonostante le misure antidumping in vigore nei confronti della RPC. Nulla indica che un aumento delle importazioni di prodotti finiti sia imminente o prevedibile nel prossimo futuro. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(168)

Alcuni utilizzatori hanno sostenuto che la proroga delle misure nei confronti di tutti e tre i paesi oggetto della presente inchiesta potrebbe determinare difficoltà di approvvigionamento. Va però osservato, al riguardo, che le misure in vigore non hanno avuto questo effetto. Inoltre, poiché le misure antidumping nei confronti di Russia e Ucraina sono state abrogate, la Comunità può disporre di nuove fonti di approvvigionamento non soggette ad alcun dazio antidumping. Infine, si ricorda che lo scopo dei dazi antidumping non è di impedire le importazioni nella Comunità di SiC in provenienza dalla RPC, ma di assicurare condizioni commerciali eque. Per questi motivi, l’argomentazione è stata respinta.

(169)

In base a quanto precede, si è concluso che la proroga delle misure applicabili alle importazioni di SiC originario della RPC non avrebbe effetti di rilievo sulla situazione degli utilizzatori.

8.5.   Interesse dell’industria a monte

(170)

La Commissione ha ricevuto due risposte al questionario da fornitori di materie prime all’industria comunitaria. In entrambe si afferma che le misure antidumping avrebbero un effetto piuttosto limitato sulla loro attività.

(171)

L’inchiesta ha confermato queste valutazioni. Si conclude pertanto che l’industria a monte non ha valide obiezioni da sollevare contro la proroga delle misure nei confronti delle importazioni di SiC originario della RPC.

8.6.   Conclusioni relative all'interesse della Comunità

(172)

In base a quanto precede, si è concluso che, se le misure venissero a scadere, ne risulterebbe un deterioramento della situazione dell’industria comunitaria, che potrebbe perfino portare alla sua scomparsa.

(173)

Per quanto riguarda gli importatori, gli utilizzatori e i produttori di materie prime di SiC, è risultato che l’adozione di misure nei confronti delle importazioni di SiC originario della RPC non ha avuto effetti negativi sulla loro situazione economica.

(174)

Si conclude pertanto che non vi sono validi motivi di interesse della Comunità che si oppongano alla proroga delle misure nei confronti delle importazioni di SiC originario della RPC.

9.   RIESAME INTERMEDIO

(175)

In considerazione delle risultanze acquisite per quanto riguarda la Russia, esposte ai considerando da 84 a 89, il procedimento antidumping nei confronti di questo paese sarà chiuso e le misure antidumping in vigore saranno abrogate.

(176)

Ne consegue che anche il riesame intermedio di cui al considerando 7 del presente regolamento, limitato all'esame della forma delle misure in vigore nei confronti della Russia, deve essere chiuso.

10.   MISURE ANTIDUMPING

(177)

Tutte le parti sono state informate degli elementi e delle considerazioni essenziali in base ai quali viene proposto il mantenimento delle misure esistenti. Inoltre, dopo tale comunicazione, è stato fissato un termine entro il quale le parti potessero presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le conclusioni di cui sopra.

(178)

Ne consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di SiC originario della RPC devono essere mantenute.

(179)

Infine, come precisato sopra, i procedimenti relativi alle importazioni di SiC originario della Federazione russa e dell’Ucraina devono essere chiusi e le misure abrogate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il procedimento antidumping concernente le importazioni di carburo di silicio originario della Federazione russa e dell'Ucraina, classificabile al codice NC 2849 20 00, è chiuso e le misure antidumping istituite nei confronti di questi paesi dal regolamento (CE) n. 1100/2000 sono abrogate.

Articolo 2

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di silicio di cui al codice NC 2849 20 00 originario della Repubblica popolare cinese.

L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria non sdoganato è la seguente:

Paese

Aliquota del dazio (%)

Repubblica popolare cinese

52,6

Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 agosto 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 94 del 13.4.1994, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/97 (GU L 254 del 17.9.1997, pag. 6).

(3)  GU L 209 del 2.8.1988, pag. 1.

(4)  GU L 94 del 13.4.1994, pag. 32.

(5)  GU L 125 del 26.5.2000, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 991/2004 (GU L 182 del 19.5.2004, pag. 18).

(6)  GU L 183 del 20.5.2004, pag. 88.

(7)  GU L 344 del 20.11.2004, pag. 37.

(8)  GU C 3 del 7.1.2004, pag. 4.

(9)  GU L 131 del 25.5.2005, pag. 18.

(10)  GU C 159 del 30.6.2005, pag. 4.

(11)  GU L 168 del 21.6.2006, pag. 37.

(12)  GU C 254 del 14.10.2004, pag. 3.

(13)  GU C 129 del 26.5.2005, pag. 17.

(14)  All’Ucraina è stato riconosciuto lo status di economia di mercato col regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17). Il nuovo status si applica soltanto alle inchieste aperte dal 1o gennaio 2006.


25.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 232/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1265/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0707 00 05

052

95,5

999

95,5

0709 90 70

052

74,2

999

74,2

0805 50 10

388

70,5

524

55,6

528

57,4

999

61,2

0806 10 10

052

92,2

220

89,3

624

139,0

999

106,8

0808 10 80

388

88,3

400

92,8

508

82,9

512

86,1

528

78,9

720

82,6

800

140,1

804

96,5

999

93,5

0808 20 50

052

123,3

388

94,9

999

109,1

0809 30 10, 0809 30 90

052

127,0

999

127,0

0809 40 05

052

39,5

098

47,3

624

149,1

999

78,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


25.8.2006   

IT

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L 232/23


REGOLAMENTO (CE) N. 1266/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2006

che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all’articolo 1 di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere compensata mediante una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3)

Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

In virtù del memorandum d’intesa tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana sulla protezione delle importazioni di latte in polvere nella Repubblica dominicana (2), approvato dalla decisione 98/486/CE del Consiglio (3), un determinato quantitativo di prodotti lattiero-caseari della Comunità può essere esportato verso la Repubblica dominicana a dazio ridotto. Per questo motivo occorre ridurre di una determinata percentuale le restituzioni all’esportazione sui prodotti esportati nell’ambito di tale regime.

(5)

Il livello di utilizzazione delle restituzioni all’esportazione per alcuni prodotti risulta irrilevante. Per questi prodotti non devono essere più fissate restituzioni all’esportazione.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all’esportazione previste dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione (4).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 218 del 6.8.1998, pag. 46.

(3)  GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.

(4)  GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 25 agosto 2006

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

20,34

L20

EUR/100 kg

29,07

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

22,45

L20

EUR/100 kg

32,06

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

20,34

L20

EUR/100 kg

29,07

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

22,45

L20

EUR/100 kg

32,06

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

25,57

L20

EUR/100 kg

36,54

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

25,57

L20

EUR/100 kg

36,54

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

37,59

L20

EUR/100 kg

53,70

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L20 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L20 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

45,39

L20

EUR/100 kg

58,28

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

46,22

L20

EUR/100 kg

59,34

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

49,50

L20

EUR/100 kg

63,53

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

51,32

L20

EUR/100 kg

65,91

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

45,39

L20

EUR/100 kg

58,28

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,71

L20

EUR/100 kg

22,46

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,40

L20

EUR/100 kg

13,44

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

39,13

L20

EUR/100 kg

50,22

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

41,70

L20

EUR/100 kg

53,51

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

19,06

L20

EUR/100 kg

27,22

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

19,06

L20

EUR/100 kg

27,22

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

76,50

L20

EUR/100 kg

103,15

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

67,51

L20

EUR/100 kg

91,01

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

70,20

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

92,11

L20

EUR/100 kg

124,18

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

73,66

L20

EUR/100 kg

99,32

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

26,72

L40

EUR/100 kg

33,40

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

22,27

L40

EUR/100 kg

27,84

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

8,27

L40

EUR/100 kg

10,32

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

10,01

L40

EUR/100 kg

12,52

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

19,83

L40

EUR/100 kg

24,78

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

26,92

L40

EUR/100 kg

33,65

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

28,62

L40

EUR/100 kg

35,76

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

31,96

L40

EUR/100 kg

39,96

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

5,87

L40

EUR/100 kg

13,75

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

31,42

L40

EUR/100 kg

39,26

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

32,27

L40

EUR/100 kg

40,33

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

35,76

L40

EUR/100 kg

51,19

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

36,97

L40

EUR/100 kg

52,90

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

36,97

L40

EUR/100 kg

52,90

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

35,93

L40

EUR/100 kg

51,30

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

32,21

L40

EUR/100 kg

46,31

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

31,59

L40

EUR/100 kg

45,22

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

28,60

L40

EUR/100 kg

40,96

0406 90 31 9119

L04

EUR/100 kg

26,45

L40

EUR/100 kg

37,91

0406 90 33 9119

L04

EUR/100 kg

26,45

L40

EUR/100 kg

37,91

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

37,66

L40

EUR/100 kg

54,17

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

37,66

L40

EUR/100 kg

54,17

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

35,76

L40

EUR/100 kg

51,19

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

40,71

L40

EUR/100 kg

58,91

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

40,11

L40

EUR/100 kg

57,85

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

38,55

L40

EUR/100 kg

55,87

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

39,12

L40

EUR/100 kg

56,69

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

32,91

L40

EUR/100 kg

47,15

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

33,57

L40

EUR/100 kg

48,27

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

29,81

L40

EUR/100 kg

42,66

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

33,38

L40

EUR/100 kg

47,78

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

30,91

L40

EUR/100 kg

43,87

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

32,69

L40

EUR/100 kg

47,76

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

32,38

L40

EUR/100 kg

46,25

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

26,74

L40

EUR/100 kg

38,44

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

33,38

L40

EUR/100 kg

47,78

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

36,59

L40

EUR/100 kg

52,67

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

33,57

L40

EUR/100 kg

48,27

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

32,45

L40

EUR/100 kg

48,11

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

34,77

L40

EUR/100 kg

50,84

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

36,59

L40

EUR/100 kg

52,67

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

30,22

L40

EUR/100 kg

44,65

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

30,85

L40

EUR/100 kg

45,09

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

32,78

L40

EUR/100 kg

46,93

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

32,78

L40

EUR/100 kg

46,93

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

32,19

L40

EUR/100 kg

46,08

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

34,48

L40

EUR/100 kg

49,14

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

34,19

L40

EUR/100 kg

48,31

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

32,21

L40

EUR/100 kg

46,31

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

26,69

L40

EUR/100 kg

39,30

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

27,52

L40

EUR/100 kg

39,32

Le destinazioni sono definite come segue:

L02

:

Andorra e Gibilterra.

L20

:

Tutte le destinazioni eccetto L02, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Stati Uniti d’America, Bulgaria, Romania e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L04

:

Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L40

:

Tutte le destinazioni eccetto L02, L04, Ceuta, Melilla, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Stati Uniti d’America, Bulgaria, Romania, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


(1)  Per i prodotti destinati ad essere esportati nella Repubblica dominicana nell’ambito del contingente 2006/2007 di cui alla decisione 98/486/CE e alle condizioni di cui all’articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999, si applicano i seguenti tassi:

a)

prodotti di cui ai codici NC 0402 10 11 9000 e 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

prodotti di cui ai codici NC 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 e 0402 21 99 9200

28,00 EUR/100 kg

Le destinazioni sono definite come segue:

L02

:

Andorra e Gibilterra.

L20

:

Tutte le destinazioni eccetto L02, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Stati Uniti d’America, Bulgaria, Romania e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L04

:

Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L40

:

Tutte le destinazioni eccetto L02, L04, Ceuta, Melilla, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Stati Uniti d’America, Bulgaria, Romania, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


25.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 232/27


REGOLAMENTO (CE) N. 1267/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2006

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 22 agosto 2006.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 22 agosto 2006, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 5).

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1814/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 3).


ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto

Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura

Importo massimo della restituzione all'esportazione per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 581/2004

Burro

ex ex 0405 10 19 9500

Burro

ex ex 0405 10 19 9700

108,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

130,00


25.8.2006   

IT

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L 232/29


REGOLAMENTO (CE) N. 1268/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2006

che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara permanente è indetta in virtù del regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (2).

(2)

Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in relazione alla gara succitata, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara avente termine il 22 agosto 2006.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 582/2004, non è concessa alcuna restituzione per il prodotto e le destinazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento per il periodo di gara avente termine il 22 agosto 2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 5).

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1814/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 3).


25.8.2006   

IT

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L 232/30


REGOLAMENTO (CE) N. 1269/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2006

recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 15a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 15a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, i prezzi minimi di vendita del burro delle scorte di intervento e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


ALLEGATO

Prezzi minimi di vendita del burro e importo della cauzione di trasformazione per la 15a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di incorporazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Prezzo minimo di vendita

Burro ≥ 82 %

Nello stato in cui si trova

206

210

210,2

Concentrato

Cauzione di trasformazione

Nello stato in cui si trova

45

45

45

Concentrato


25.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 232/32


REGOLAMENTO (CE) N. 1270/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2006

recante fissazione dell’importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 15a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 15a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, l’importo massimo dell’aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


ALLEGATO

Importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e importo della cauzione di trasformazione per la 15a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di incorporazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Importo massimo dell’aiuto

Burro ≥ 82 %

18,5

15

18

15

Burro < 82 %

14,63

14,6

Burro concentrato

22

18,5

22

18,5

Crema

10

6,3

Cauzione di trasformazione

Burro

20

20

Burro concentrato

24

24

Crema

11


25.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 232/34


REGOLAMENTO (CE) N. 1271/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2006

relativo alla 5a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 796/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un bando di gara per l’acquisto di burro mediante la gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 796/2006 della Commissione (3).

(2)

Tenendo conto delle offerte ricevute per le gare parziali, occorre fissare un prezzo massimo di acquisto o decidere di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999.

(3)

L'esame delle offerte ricevute porta a non dare seguito alla gara.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 5a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 796/2006, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 22 agosto 2006, non è dato alcun seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).

(3)  GU L 142 del 30.5.2006, pag. 4.


25.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 232/35


REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2006

recante fissazione dell’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato per la 15a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi di intervento procedono all’apertura di una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. L’articolo 54 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, sia fissato l’importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %.

(2)

Occorre costituire la cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005, a garanzia della presa in consegna del burro concentrato da parte dei commercianti al dettaglio.

(3)

Tenuto conto delle offerte ricevute, occorre fissare ad un livello adeguato l’importo massimo dell’aiuto e determinare contestualmente la cauzione di destinazione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 15a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta in conformità del regolamento (CE) n. 1898/2005 l’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %, di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del suddetto regolamento, è fissato a 19,8 EUR/100 kg.

L’importo della cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005 è fissato a 22 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


25.8.2006   

IT

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L 232/36


REGOLAMENTO (CE) N. 1273/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2006

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 47a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti.

(2)

Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999.

(3)

Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 47a gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 22 agosto 2006, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 237,20 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 3).


25.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 232/37


REGOLAMENTO (CE) N. 1274/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2006

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g), del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci contemplate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascun prodotto di base.

(4)

Nondimeno, nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci che non rientrano nell’allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione alle restituzioni. Per evitare questa circostanza, appare quindi opportuno adottare adeguate misure precauzionali, senza pregiudicare la stipulazione di contratti a lungo termine. La definizione anticipata di tassi specifici per le restituzioni relative ai prodotti in questione dovrebbe permettere di raggiungere i due obiettivi in questione.

(5)

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato per il prodotto in questione, e si tengano presenti i prodotti di base che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 o i prodotti ad essi assimilati.

(6)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (3), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e crema a prezzo ridotto.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/99, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/99, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

(3)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 25 agosto 2006 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso delle restituzioni

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):

 

 

a)

in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

22,51

22,51

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

54,00

54,00

ex 0405 10

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):

 

 

a)

in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

71,00

71,00

b)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

106,75

106,75

c)

nel caso d'esportazione di altre merci

99,50

99,50


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

25.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 232/40


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2006

relativa a un contributo finanziario della Commissione destinato all’eradicazione della malattia di Newcastle in Danimarca nel 2005

[notificata con il numero C(2006) 3805]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(2006/579/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Per contribuire all’eradicazione della malattia nel tempo più breve possibile, la Comunità ha la possibilità di partecipare finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro, alle condizioni previste dall’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.

(2)

Il contributo finanziario della Comunità nell’ambito degli interventi urgenti di lotta alla malattia di Newcastle è disciplinato dal regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (2).

(3)

Alcuni focolai della malattia di Newcastle sono comparsi in Danimarca nel 2005. L’insorgere di questa malattia rappresenta un grave pericolo per il patrimonio zootecnico comunitario.

(4)

In data 24 aprile 2006, la Danimarca ha presentato la più recente stima lorda dei costi sostenuti per eradicare la malattia.

(5)

Le autorità danesi hanno soddisfatto completamente gli obblighi amministrativi e tecnici che competono loro ai sensi dell’articolo 3 della decisione 90/424/CEE e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(6)

Il versamento del contributo finanziario della Comunità è subordinato all’effettiva esecuzione delle azioni programmate e alla comunicazione da parte delle autorità di tutte le informazioni necessarie entro i termini fissati.

(7)

Le misure previste con la presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Concessione di un contributo finanziario della Comunità alla Danimarca

1.   La Danimarca può ottenere un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute nell’ambito degli interventi urgenti di lotta alla malattia di Newcastle nel 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità ammonta al 50 % delle spese che possono beneficiare del finanziamento comunitario. Esso sarà versato alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 349/2005.

Articolo 2

Destinatario

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

(2)  GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.


Rettifiche

25.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 232/42


Rettifica del regolamento (CE) n. 1210/2006 della Commissione, del 9 agosto 2006, recante sessantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 219 del 10 agosto 2006 )

1)

A pagina 2, punto 4, secondo paragrafo

anziché:

«Kawa Farhad Hamawandi Kanabi Ahmad»,

leggi:

«Farhad Kanabi Ahmad».

2)

A pagina 2, punto 5, secondo paragrafo:

anziché:

« Mustapha Nasri Ait El Hadi Ben Abdul Kader Ait El Hadi»,

leggi:

«Mustapha Nasri Ben Abdul Kader Ait El Hadi».

3)

A pagina 3, punto 9, secondo paragrafo:

anziché:

«Noureddine Al-Drissi Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi»,

leggi:

«Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi».

4)

A pagina 3, punto 10, secondo paragrafo:

anziché:

«Ibn Al-Shaykh Ali Mohamed Al-Libi Abdul Aziz Al Zar’ani Al Fakhiri»,

leggi:

«Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar’ani Al Fakhiri».

5)

A pagina 3, punto 11, secondo paragrafo:

anziché:

«Ibrahim Ben Hedhili Al-Hamami Ben Mohamed Al-Hamami»,

leggi:

«Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed Al-Hamami».

6)

A pagina 4, punto 12, secondo paragrafo:

anziché:

«Kamal Ben Maoeldi Al-Hamraoui Ben Hassan Al-Hamraoui»,

leggi:

«Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui».

7)

A pagina 4, punto 13, secondo paragrafo:

anziché:

«Imad Ben Bechir Al-Jammali Ben Hamda Al-Jammali»,

leggi:

«Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali».

8)

A pagina 4, punto 14, secondo paragrafo:

anziché:

«Riadh Al-Jelassi Ben Belkassem Ben Mohamed Al-Jelassi»,

leggi:

«Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed Al-Jelassi».

9)

A pagina 4, punto 15, secondo paragrafo:

anziché:

«Faouzi Al-Jendoubi Ben Mohamed Ben Ahmed Al-Jendoubi»,

leggi:

«Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed Al-Jendoubi».

10)

A pagina 4, punto 16, secondo paragrafo:

anziché:

«Tarek Ben Habib Al-Maaroufi Ben Al-Toumi Al-Maaroufi»,

leggi:

«Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi».

11)

A pagina 4, punto 17, secondo paragrafo:

anziché:

«Lofti Al-Rihani Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani»,

leggi:

«Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani».

12)

A pagina 5, punto 18, secondo paragrafo:

anziché:

«Nazih Abdul Hamed Al-Raghie Nabih Al-Ruqai’i [alias (a) Anas Al-Liby, (b) Anas Al-Sibai Al-Libi, (c) Nazih Al-Raghie (d) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie, (e) Anas Al-Sabai]»,

leggi:

«Nazih Abdul Hamed Nabih Al-Ruqai’i [alias (a) Anas Al-Liby, (b) Anas Al-Sibai, (c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie]».

13)

A pagina 5, punto 19, secondo paragrafo:

anziché:

«Faraj Farj Faraj Hassan Hussein Al Saadi Al-Sa’idi [alias (a) Mohamed Abdulla Imad, (b) Muhamad Abdullah Imad, (c) Imad Mouhamed Abdellah, (d) Faraj Farj Hassan Al Saadi, (e) Hamza “il libico”Al Libi, (f) Abdallah Abd al-Rahim]»,

leggi:

«Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi [alias (a) Mohamed Abdulla Imad, (b) Muhamad Abdullah Imad, (c) Imad Mouhamed Abdellah, (d) Faraj Farj Hassan Al Saadi, (e) Hamza Al Libi, (f) Abdallah Abd al-Rahim]».

14)

A pagina 5, punto 20, secondo paragrafo:

anziché:

«Al-Azhar Ben Mohammed Ben Mmar Al-Tlili Ben Abdallah Al-Tlili»,

leggi:

«Al-Azhar Ben Ammar Ben Abdallah Al-Tlili».

15)

A pagina 5, punto 21, secondo paragrafo:

anziché:

«Habib Al-Wadhani Ben Ali Ben Said Al-Wadhani»,

leggi:

«Habib Ben Ali Ben Said Al-Wadhani».

16)

A pagina 5, punto 22, secondo paragrafo:

anziché:

«Imad Ben Al-Mekki Al-Zarkaoui Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui»,

leggi:

«Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui».

17)

A pagina 5, punto 23, secondo paragrafo:

anziché:

«Nabil Ben Attia Ben Mohamed Ben Ali Ben Attia»,

leggi:

«Nabil Ben Mohamed Ben Ali Ben Attia».

18)

A pagina 6, punto 24, secondo paragrafo:

anziché

:

«Lased Al As’ad Ben Heni Hani [alias (a) Lased Ben Heni Low, (b) Mohamed Abu Abda]»,

leggi

:

«Al As’ad Ben Hani [alias (a) Lased Ben Heni, (b) Mohamed Abu Abda]»,

e

anziché

:

«(b) in Italia l’11.11.2002»,

leggi

:

«(b) in Italia l’11.12.2002».

19)

A pagina 6, punto 25, secondo paragrafo:

anziché:

«Hamadi Ben Ali Ben Abdul Aziz Bouyehia Ben Ali Bouyehia»,

leggi:

«Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali Bouyehia».

20)

A pagina 6, punto 26, secondo paragrafo:

anziché

:

«Fethi Ben Al-Rabei Mnasri Ben Absha Mnasri»,

leggi

:

«Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri»,

e

anziché

:

«Luogo di nascita: Nefza, Baja, Tunisia»,

leggi

:

«Luogo di nascita: Baja, Tunisia».

21)

A pagina 6, punto 27, secondo paragrafo:

anziché:

«Saadi Nessim Nassim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi»,

leggi:

«Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi».

22)

A pagina 6, punto 28, secondo paragrafo:

anziché:

«Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr Abu Bakr Tantoush [alias (a) Al-Libi, (b) Abd al-Muhsin, (c) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, (d) Abdul Rahman, (e) Abu Anas Al-Libi]»,

leggi:

«Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush [alias (a) Abd al-Muhsin, (b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, (c) Abdul Rahman, (d) Abu Anas, (e) Al-Libi]».