ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 215 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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Regolamento (CE) n. 1192/2006 della Commissione, del 4 agosto 2006, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di impianti approvati negli Stati membri ( 1 ) |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Decisione del Consiglio, del 18 luglio 2006, relativa all’equivalenza degli esami ufficiali delle varietà effettuati in Croazia ( 1 ) |
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Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri |
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Commissione |
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Decisione della Commissione, del 2 agosto 2006, che modifica la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom |
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Banca centrale europea |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
5.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 215/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1190/2006 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 4 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
44,8 |
999 |
44,8 |
|
0707 00 05 |
052 |
65,5 |
999 |
65,5 |
|
0709 90 70 |
052 |
48,9 |
999 |
48,9 |
|
0805 50 10 |
388 |
70,6 |
524 |
50,3 |
|
528 |
56,3 |
|
999 |
59,1 |
|
0806 10 10 |
052 |
109,1 |
204 |
174,2 |
|
220 |
190,2 |
|
508 |
31,3 |
|
999 |
126,2 |
|
0808 10 80 |
388 |
87,1 |
400 |
104,7 |
|
508 |
86,3 |
|
512 |
89,0 |
|
524 |
66,4 |
|
528 |
124,2 |
|
720 |
81,3 |
|
804 |
98,1 |
|
999 |
92,1 |
|
0808 20 50 |
052 |
125,6 |
388 |
98,3 |
|
512 |
83,4 |
|
528 |
73,7 |
|
720 |
31,1 |
|
804 |
186,4 |
|
999 |
99,8 |
|
0809 20 95 |
052 |
246,5 |
400 |
293,8 |
|
404 |
365,2 |
|
999 |
301,8 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
133,4 |
999 |
133,4 |
|
0809 40 05 |
068 |
110,8 |
093 |
50,3 |
|
098 |
56,5 |
|
624 |
124,4 |
|
999 |
85,5 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
5.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 215/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1191/2006 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 1458/2003 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, e l'articolo 11, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1458/2003 (2) della Commissione prevede l'apertura e le modalità di gestione di un contingente tariffario nel settore delle carni suine. |
(2) |
L’accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) 1994 (3), approvato con la decisione 2006/333/CE del Consiglio (4), prevede un aumento di 1 430 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario annuo di importazione per le carni suine. |
(3) |
È opportuno che il riferimento da indicare sul titolo di importazione sia riportato nelle diverse lingue comunitarie. |
(4) |
Tenuto conto della possibile adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea a decorrere dal 1o gennaio 2007, è opportuno prevedere per il primo trimestre del 2007 un periodo diverso per la presentazione delle domande di titoli. |
(5) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1458/2003. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1458/2003 è modificato come segue:
1) |
all'articolo 4, il testo delle lettere d) ed e) è sostituito dal seguente:
|
2) |
all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2007, la domanda di titolo è presentata nei primi quindici giorni del mese di gennaio 2007.»; |
3) |
gli allegati da I a IV sono sostituiti dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 208 del 19.8.2003, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 341/2005 (GU L 53 del 26.2.2005, pag. 28).
(3) GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 15.
(4) GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13.
ALLEGATO
ALLEGATO I
Numero d'ordine |
Numero del gruppo |
Codice NC |
Designazione del prodotto |
Dazi doganali (EUR/t) |
Quantitativi in tonnellate dal 1o luglio 2006 |
09.4038 |
G2 |
ex 0203 19 55 ex 0203 29 55 |
Lombate e prosciutti disossati, freschi, refrigerati o congelati |
250 |
35 265 |
09.4039 |
G3 |
ex 0203 19 55 ex 0203 29 55 |
Filetti mignon freschi, refrigerati o congelati |
300 |
5 000 |
09.4071 |
G4 |
1601 00 91 |
Salsicce e salami, stagionati o da spalmare, non cotti |
747 |
3 002 |
1601 00 99 |
Altri |
502 |
|||
09.4072 |
G5 |
1602 41 10 |
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue |
784 |
6 161 |
1602 42 10 |
646 |
||||
1602 49 11 |
784 |
||||
1602 49 13 |
646 |
||||
1602 49 15 |
646 |
||||
1602 49 19 |
428 |
||||
1602 49 30 |
375 |
||||
1602 49 50 |
271 |
||||
09.4073 |
G6 |
0203 11 10 0203 21 10 |
Carcasse o mezzene fresche, refrigerate o congelate |
268 |
15 067 |
09.4074 |
G7 |
0203 12 11 |
Pezzi freschi, refrigerati o congelati, disossati e non disossati, esclusi i filetti “mignon” presentati da soli |
389 |
5 535 |
0203 12 19 |
300 |
||||
0203 19 11 |
300 |
||||
0203 19 13 |
434 |
||||
0203 19 15 |
233 |
||||
ex 0203 19 55 |
434 |
||||
0203 19 59 |
434 |
||||
0203 22 11 |
389 |
||||
0203 22 19 |
300 |
||||
0203 29 11 |
300 |
||||
0203 29 13 |
434 |
||||
0203 29 15 |
233 |
||||
ex 0203 29 55 |
434 |
||||
0203 29 59 |
434 |
ALLEGATO I bis
Diciture di cui all'articolo 4, lettera d)
— |
Reglamento (CE) no 1458/2003 |
— |
Nařízení (ES) č. 1458/2003 |
— |
Forordning (EF) nr. 1458/2003 |
— |
Verordnung (EG) Nr. 1458/2003 |
— |
Määrus (EÜ) nr 1458/2003 |
— |
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1458/2003 |
— |
Regulation (EC) No 1458/2003 |
— |
Règlement (CE) no 1458/2003 |
— |
Regolamento (CE) n. 1458/2003 |
— |
Regula (EK) Nr. 1458/2003 |
— |
Reglamentas (EB) Nr. 1458/2003 |
— |
1458/2003/EK rendelet |
— |
Regolament (KE) Nru 1458/2003 |
— |
Verordening (EG) nr. 1458/2003 |
— |
Rozporządzenie (WE) nr 1458/2003 |
— |
Regulamento (CE) n.o 1458/2003 |
— |
Nariadenie (ES) č. 1458/2003 |
— |
Uredba (ES) št. 1458/2003 |
— |
Asetus (EY) N:o 1458/2003 |
— |
Förordning (EG) nr 1458/2003 |
ALLEGATO I ter
Diciture di cui all'articolo 4, lettera d)
— |
Derecho de aduana fijado en … en aplicación del Reglamento (CE) no 1458/2003 |
— |
clo ve výši … podle Nařízení (ES) č. 1458/2003 |
— |
toldsats fastsat til … i henhold til Forordning (EF) nr. 1458/2003 |
— |
Zollsatz, festgesetzt auf … in Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1458/2003 |
— |
Tollimaks … vastavalt määrusele (EÜ) nr 1458/2003 |
— |
δασμός καθοριζόμενος σε … κατ'εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1458/2003 |
— |
Duty of … pursuant to Regulation (EC) No 1458/2003 |
— |
droit de douane fixé à … en application du Règlement (CE) no 1458/2003 |
— |
Dazio doganale fissato in … in applicazione del Regolamento (CE) n. 1458/2003 |
— |
Nodoklis … pamatojoties uz Regula (EK) Nr. 1458/2003 |
— |
… muitas pagal Reglamentas (EB) Nr. 1458/2003 |
— |
… összegű vám a következő jogszabály értelmében 1458/2003/EK rendelet |
— |
Obbligu ta’ … konformi ma’ Regolament (KE) Nru 1458/2003 |
— |
douanerecht … op grond van Verordening (EG) nr. 1458/2003 |
— |
Stawka celna … zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1458/2003 |
— |
direito aduaneiro fixado em … nos termos do Regulamento (CE) n.o 1458/2003 |
— |
clo … podľa Nariadenie (ES) č. 1458/2003 |
— |
Carina … v skladu z Uredba (ES) št. 1458/2003 |
— |
tulliksi vahvistettu … seuraavan mukaisesti Asetus (EY) N:o 1458/2003 |
— |
tullavgift fastställd i … med tillämpning samt något av följande Förordning (EG) nr 1458/2003 |
ALLEGATO II
Applicazione del regolamento (CE) n. 1458/2003
Commissione delle Comunità europee — DG Agricoltura e sviluppo rurale
Unità D.2 — Attuazione delle misure relative al mercato
Settore delle carni suine
Domande di titoli di importazione con dazio doganale ridotto GATT |
Data: |
Periodo: |
|
Stato membro: |
|
Mittente: |
|
Responsabile a cui rivolgersi: |
|
Tel.: |
|
Fax: |
|
Destinatario: AGRI.D.2 |
|
Fax: +32 2 292 17 39 |
|
E-mail: AGRI-IMP-PORK@cec.eu.int |
Numero d'ordine |
Numero del gruppo |
Quantitativo richiesto (peso in kg del prodotto) |
09.4038 |
G2 |
|
09.4039 |
G3 |
|
09.4071 |
G4 |
|
09.4072 |
G5 |
|
09.4073 |
G6 |
|
09.4074 |
G7 |
|
ALLEGATO III
Applicazione del regolamento (CE) n. 1458/2003
Commissione delle Comunità europee — DG Agricoltura e sviluppo rurale
Unità D.2 — Attuazione delle misure relative al mercato
Settore delle carni suine
Domande di titoli di importazione con dazio doganale ridotto GATT |
Data: |
Periodo: |
Stato membro:
Numero d'ordine |
Numero del gruppo |
Codice NC |
Richiedente (nome e indirizzo) |
Quantitativo (peso netto in kg) |
Paese d'origine |
09.4038 |
G2 |
|
|
|
|
Totale |
|
|
|||
09.4039 |
G3 |
|
|
|
|
Totale |
|
|
|||
09.4071 |
G4 |
|
|
|
|
Totale |
|
|
|||
09.4072 |
G5 |
|
|
|
|
Totale |
|
|
|||
09.4073 |
G6 |
|
|
|
|
Totale |
|
|
|||
09.4074 |
G7 |
|
|
|
|
Totale |
|
|
ALLEGATO IV
Applicazione del regolamento (CE) n. 1458/2003
Commissione delle Comunità europee — DG Agricoltura e sviluppo rurale
Unità D.2 — Attuazione delle misure relative al mercato
Settore delle carni suine
COMUNICAZIONE DELLE IMPORTAZIONI EFFETTIVE
|
Stato membro: |
|
Applicazione dell'articolo 5, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1458/2003 |
|
Quantitativi di prodotti effettivamente importati (peso netto in kg): |
|
Destinatario: AGRI.D.2 |
|
Fax: +32 2 292 17 39 |
|
E-mail: AGRI-IMP-PORK@cec.eu.int |
Numero d'ordine |
Numero del gruppo |
Quantitativi effettivamente immessi in libera pratica |
Paese d'origine |
09.4038 |
G2 |
|
|
09.4039 |
G3 |
|
|
09.4071 |
G4 |
|
|
09.4072 |
G5 |
|
|
09.4073 |
G6 |
|
|
09.4074 |
G7 |
|
|
5.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 215/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1192/2006 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2006
recante applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di impianti approvati negli Stati membri
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce prescrizioni specifiche per le norme relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. |
(2) |
Per evitare ogni rischio di dispersione degli agenti patogeni e/o dei residui, a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 i sottoprodotti di origine animale devono essere trasformati, conservati e tenuti separati in impianti riconosciuti e soggetti a controllo designati dallo Stato membro interessato oppure eliminati secondo metodi appropriati. I capi III e IV del regolamento stabiliscono le prescrizioni per l’approvazione di tali impianti. |
(3) |
L’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002 dispone che gli Stati membri devono stabilire elenchi di impianti approvati a norma del regolamento. |
(4) |
Di conseguenza è necessario stabilire le norme di attuazione per tali elenchi di impianti approvati, inclusa la presentazione delle informazioni contenute in tali elenchi sui siti web nazionali che sono disponibili alla Commissione e al pubblico. Occorre inoltre istituire un sito web relativo a tali elenchi che sarà gestito dalla Commissione. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato al presente regolamento stabilisce le norme di attuazione degli elenchi di impianti approvati di cui all’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione (GU L 36 dell’8.2.2006, pag. 25).
ALLEGATO
ELENCHI DI IMPIANTI APPROVATI DI CUI ALL’ARTICOLO 26, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1774/2002
1. ACCESSO AGLI ELENCHI DI IMPIANTI APPROVATI
Al fine di assistere gli Stati membri a mettere a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico elenchi aggiornati di impianti approvati ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002 («impianti approvati»), la Commissione predispone un sito web contenente link ai siti web nazionali forniti da ogni Stato membro, conformemente al paragrafo 2.1, lettera a), del presente allegato.
2. STRUTTURA DEI SITI WEB NAZIONALI
2.1. Elenchi principali sui siti web nazionali
a) |
Ogni Stato membro fornisce alla Commissione un link ad un singolo sito web nazionale contenente l'elenco principale degli elenchi di tutti gli impianti approvati sul suo territorio («elenco principale»). |
b) |
Ogni elenco principale deve consistere in una pagina ed essere presentato in una o più lingue ufficiali della Comunità. |
2.2. Schema operativo per i siti web nazionali
a) |
I siti web nazionali di cui al punto 2.1, lettera a), del presente allegato sono sviluppati dalle autorità centrali competenti oppure, all’occorrenza, da una delle autorità di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1774/2002. |
b) |
Gli elenchi principali di cui al punto 2.1, lettera a), devono includere link ad altre pagine web dello stesso sito, che contengono gli elenchi degli impianti approvati. Tuttavia, se alcuni elenchi di impianti approvati non vengono mantenuti dall’autorità centrale competente di cui al punto 2.2, lettera a), l’elenco principale deve includere link ad altri siti web che contengono tali elenchi e che sono mantenuti da altre autorità o unità competenti o, se del caso, da altri organismi. |
3. PRESENTAZIONE E CODICI PER GLI ELENCHI NAZIONALI DI IMPIANTI APPROVATI
La presentazione degli elenchi nazionali, incluse le informazioni ed i codici pertinenti, deve essere tale da garantire un’ampia disponibilità delle informazioni relative agli impianti approvati e migliorare la leggibilità degli elenchi nazionali.
4. SPECIFICHE TECNICHE
I compiti e le attività di cui ai paragrafi 2 e 3 vanno eseguiti conformemente alle specifiche tecniche pubblicate dalla Commissione sul sito web.
5.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 215/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1193/2006 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 1990/2004 che stabilisce misure transitorie nel settore vitivinicolo a seguito dell’adesione dell’Ungheria all’Unione europea
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,
visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 41, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), le persone fisiche o giuridiche ovvero le associazioni di persone che abbiano proceduto alla vinificazione devono consegnare alla distillazione la totalità dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione stessa. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2), stabilisce le regole di applicazione di detta distillazione e, all’articolo 49, alcune possibilità di deroga a tale obbligo. |
(3) |
L’Ungheria ha adottato le misure necessarie per l’applicazione di detto obbligo di distillazione. Tuttavia le capacità delle distillerie in Ungheria non consentono attualmente di distillare la totalità dei sottoprodotti. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1990/2004 della Commissione (3) ha autorizzato l’Ungheria a escludere alcune categorie di produttori dall’obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione per la campagna 2004/2005. Tale autorizzazione è stata estesa alla campagna 2005/2006. Tenendo conto della situazione sopra descritta, è opportuno prorogare nuovamente tale autorizzazione per la campagna 2006/2007. |
(5) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1990/2004. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1990/2004, i termini «per le campagne 2004/2005 e 2005/2006» sono sostituiti dai termini «per le campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).
(2) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2005 (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 8).
(3) GU L 344 del 20.11.2004, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1215/2005 (GU L 199 del 29.7.2005, pag. 31).
5.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 215/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1194/2006 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2006
recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Portogallo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, lettera f),
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità di aprire una distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta a una notevole eccedenza. Tale provvedimento può essere limitato a determinate categorie di vino e/o a determinate zone di produzione e può essere applicato ai v.q.p.r.d. su richiesta dello Stato membro interessato. |
(2) |
Il Portogallo ha chiesto l'apertura di una distillazione di crisi per i vini da tavola prodotti sul proprio territorio. |
(3) |
Sul mercato dei vini da tavola del Portogallo sono presenti notevoli eccedenze che hanno determinato una diminuzione dei prezzi e che lasciano prevedere un aumento preoccupante delle scorte al termine della campagna 2005/2006. Per invertire la tendenza negativa e risolvere quindi la difficile situazione del mercato, è necessario ricondurre le scorte di vini da tavola a un livello ritenuto normale per soddisfare il fabbisogno del mercato. |
(4) |
Poiché ricorrono le condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre prevedere l'apertura di una distillazione di crisi per un volume massimo di 200 000 ettolitri di vini da tavola. |
(5) |
La distillazione di crisi aperta a norma del presente regolamento deve essere conforme alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2), in relazione al provvedimento di distillazione previsto all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Devono applicarsi anche altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000, in particolare quelle concernenti la consegna dell'alcole all'organismo di intervento e quelle concernenti il versamento di un anticipo. |
(6) |
È necessario fissare il prezzo di acquisto che il distillatore deve pagare al produttore a un livello che, pur permettendo ai produttori di trarre beneficio dal provvedimento, consenta di risolvere la situazione di squilibrio del mercato. |
(7) |
Il prodotto ottenuto dalla distillazione di crisi può essere soltanto un alcole grezzo o neutro da consegnare obbligatoriamente all'organismo di intervento in modo da non perturbare il mercato dell'alcole per usi commestibili, mercato che viene rifornito innanzi tutto tramite la distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È aperta in Portogallo una distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per un quantitativo massimo di 200 000 ettolitri di vini da tavola, secondo il disposto del regolamento (CE) n. 1623/2000 riguardo a detto tipo di distillazione.
Articolo 2
Ogni produttore può sottoscrivere un contratto di consegna di cui all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 (di seguito «il contratto») dal 16 agosto 2006 al 15 settembre 2006.
Il contratto è corredato della prova che è stata costituita una cauzione pari a 5 EUR/hl.
I contratti non sono trasferibili.
Articolo 3
1. Lo Stato membro stabilisce il tasso di riduzione da applicare ai contratti, qualora il quantitativo globale oggetto dei contratti presentati all'organismo di intervento superi quello fissato all'articolo 1.
2. Lo Stato membro prende le disposizioni amministrative necessarie per approvare i contratti entro il 31 ottobre 2006. Ai fini dell'approvazione devono essere indicati il tasso di riduzione eventualmente applicato, il volume di vino accettato per ogni contratto nonché la possibilità per il produttore di risolvere il contratto in caso di applicazione di un tasso di riduzione.
Lo Stato membro comunica alla Commissione, entro il 15 novembre 2006, i quantitativi di vino indicati nei contratti approvati.
3. Lo Stato membro può limitare il numero di contratti che un produttore può sottoscrivere a norma del presente regolamento.
Articolo 4
1. Le consegne in distilleria dei quantitativi di vino oggetto dei contratti approvati hanno luogo entro il 15 febbraio 2007. L'alcole prodotto è consegnato all'organismo di intervento, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, entro il 15 maggio 2007.
2. La cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi consegnati appena il produttore presenta la prova dell'avvenuta consegna in distilleria.
Se non è effettuata alcuna consegna entro i termini previsti dal paragrafo 1, la cauzione è incamerata.
Articolo 5
Il prezzo minimo di acquisto del vino consegnato alla distillazione a norma del presente regolamento è di 1,914 EUR per % vol/hl.
Articolo 6
1. Il distillatore consegna all'organismo di intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione. Tale prodotto deve avere un titolo alcolometrico minimo di 92 % vol.
2. Il prezzo che l'organismo di intervento deve pagare al distillatore per l'alcole greggio da questi conferito è di 2,281 EUR per % vol/hl. Il pagamento è effettuato in conformità dell'articolo 62, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1623/2000.
Su tale importo il distillatore può ricevere un anticipo pari a 1,122 EUR per % vol/hl. Il prezzo realmente pagato è in tal caso ridotto dell'importo dell'anticipo. Si applicano gli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 1623/2000.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 agosto 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).
(2) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2005 (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 8).
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
5.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 215/15 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell’8 novembre 2005
concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Libano su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(2006/543/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(2) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica del Libano su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(3) |
Occorre firmare e applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione, con riserva della sua eventuale conclusione in una data successiva, |
DECIDE:
Articolo 1
La firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Libano su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine.
Articolo 4
Il Presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 2 dell’accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
G. BROWN
ACCORDO
tra la Comunità europea e la Repubblica del Libano su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
LA COMUNITÀ EUROPEA
da una parte, e
LA REPUBBLICA DEL LIBANO
dall’altra
(in seguito denominate «le Parti»)
CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e la Repubblica del Libano sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario,
CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,
CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all’accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,
VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria,
RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica del Libano che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Repubblica del Libano e per garantire la continuità di tali servizi aerei,
CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l’intenzione, nell’ambito del presente negoziato, di incidere sul volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Repubblica del Libano e sull’equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Repubblica del Libano, né di negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali in materia di servizi aerei, in relazione ai diritti di traffico,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Ai fini del presente accordo, si intende per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità europea.
2. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
3. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.
Articolo 2
Designazione da parte di uno Stato membro
1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettere a) e b) in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Repubblica del Libano, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Repubblica del Libano rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
i) |
il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; |
ii) |
lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e |
iii) |
il vettore aereo appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, ovvero ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e che sia da questi effettivamente e costantemente controllato. |
3. La Repubblica del Libano può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
i) |
il vettore aereo non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida conforme alle prescrizioni della legislazione comunitaria; |
ii) |
il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo, ovvero se l’autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione; o |
iii) |
il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e non sia da questi effettivamente controllato. |
La Repubblica del Libano esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.
Articolo 3
Diritti relativi ai controlli regolamentari
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli indicati all’allegato II, lettera c).
2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Repubblica del Libano ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Repubblica del Libano si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.
Articolo 4
Tassazione del carburante per aerei
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera d).
2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato II, lettera d) osta a che uno Stato membro imponga tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Repubblica del Libano che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.
Articolo 5
Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli di cui all’allegato II, lettera e).
2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica del Libano in forza di un accordo di cui all’allegato I che contenga una disposizione indicata all’allegato II, lettera e), per quanto concerne i trasporti effettuati interamente all'interno della Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.
Articolo 6
Allegati dell’accordo
Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 7
Revisione o modifica
Le Parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.
Articolo 8
Entrata in vigore e applicazione provvisoria
1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le Parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. Fermo restando il paragrafo 1, le Parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Repubblica del Libano che, alla data della firma del presente accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria sono indicati all’allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi e intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.
Articolo 9
Denuncia
1. La denuncia di uno degli accordi di cui all’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.
2. La denuncia di tutti gli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Beirut in duplice esemplare, il sette luglio duemilasei, in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Por la República Libanesa
Za Libanonskou republiku
For Den Libanesiske Republik
Für die Libanesische Republik
Liibanoni Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου
For the Republic of Lebanon
Pour la République libanaise
Per la Repubblica del Libano
Libānas Republikas vārdā
Libano Respublikos vardu
A Libanoni Köztársaság részéről
Għar-repubblika tal-Libanu
Voor de Republiek Libanon
W imieniu Republiki Libańskiej
Pela República do Líbano
Za Libanonskú republiku
Za Republiko Libanon
Libanonin tasavallan puolesta
För Republiken Libanon
ALLEGATO I
Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo
a) |
Accordi in materia di servizi aerei tra la Repubblica del Libano e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo
|
b) |
Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati tra la Repubblica del Libano e Stati membri della Comunità europea, che non sono ancora entrati in vigore e non formano oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo
|
ALLEGATO II
Elenco degli articoli contenuti negli accordi indicati nell’allegato 1 e a cui si fa riferimento negli articoli da 2 a 5 del presente accordo
a) |
Designazione da parte di uno Stato membro:
|
b) |
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:
|
c) |
Controllo regolamentare:
|
d) |
Tassazione del carburante per aerei:
|
e) |
Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea:
|
ALLEGATO III
Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo
a) |
Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo); |
b) |
Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo); |
c) |
Regno di Norvegia (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo); |
d) |
Confederazione svizzera (ai sensi dell’Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di trasporti aerei). |
5.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 215/26 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2006
relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione
(2006/544/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 128, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
visto il parere del Comitato per l'occupazione (3),
considerando quanto segue:
(1) |
La riforma della strategia di Lisbona nel 2005 ha posto l'accento sulla crescita e sulla occupazione. Gli orientamenti a favore dell'occupazione (4), in seno alla strategia europea per l'occupazione, e gli indirizzi di massima per le politiche economiche (5) sono stati approvati come pacchetto integrato: la strategia europea per l'occupazione funge da guida per raggiungere gli obiettivi della strategia di Lisbona nel campo dell'occupazione e del mercato del lavoro. |
(2) |
L'Unione europea deve dispiegare tutte le necessarie risorse nazionali e comunitarie, compresa la politica di coesione, secondo le tre dimensioni della strategia di Lisbona (economica, sociale e ambientale) così da sfruttare meglio le sinergie in un contesto generale di sviluppo sostenibile. |
(3) |
Gli orientamenti a favore dell'occupazione e gli indirizzi di massima per le politiche economiche vanno interamente rivisti solo ogni 3 anni. Negli anni intermedi fino al 2008 ci si dovrebbe limitare a pochi aggiornamenti per garantire il livello di stabilità necessario per un'attuazione efficace. |
(4) |
Dall'esame dei programmi nazionali di riforma degli Stati membri che figura nella relazione annuale della Commissione sullo stato di avanzamento e nella relazione comune sull'occupazione emerge che gli Stati membri dovrebbero continuare a compiere ogni sforzo per affrontare le seguenti priorità:
|
(5) |
Il Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2006 ha sottolineato il ruolo centrale svolto dalle politiche a favore dell'occupazione nel quadro dell'agenda di Lisbona e la necessità di aumentare le opportunità di occupazione per le categorie prioritarie, nell'ambito di un approccio al lavoro basato sul ciclo di vita. Al riguardo ha approvato il patto europeo per la parità di genere che dovrebbe accrescere ulteriormente la visibilità dell'integrazione di genere e dare un impulso al miglioramento delle prospettive e delle possibilità delle donne su vasta scala. |
(6) |
L'eliminazione degli ostacoli alla mobilità dei lavoratori, quale prevista dai trattati, inclusi i trattati di adesione, dovrebbe rafforzare il funzionamento del mercato interno e accrescerne il potenziale di crescita e occupazione. |
(7) |
Alla luce dell'esame, da parte della Commissione, dei programmi nazionali di riforma e delle conclusioni del Consiglio europeo, è opportuno concentrarsi ora su un'attuazione efficace e tempestiva, rivolgendo particolare attenzione agli obiettivi quantitativi convenuti negli orientamenti a favore dell'occupazione 2005-2008, e in linea con le conclusioni del Consiglio europeo. |
(8) |
Gli Stati membri dovrebbero tener conto degli orientamenti a favore dell'occupazione quando programmano l'uso dei finanziamenti comunitari, in particolare del Fondo sociale europeo. |
(9) |
Data la natura unitaria del pacchetto degli orientamenti, gli Stati membri dovrebbero attuare fino in fondo gli indirizzi di massima per le politiche economiche, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione degli Stati membri fissati nell'allegato della decisione 2005/600/CE sono mantenuti per il 2006. Gli Stati membri ne tengono conto nelle loro politiche a favore dell'occupazione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono i destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA
(1) Parere del 4 aprile 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del 17 maggio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Parere del 27 aprile 2006.
(4) Decisione 2005/600/CE del Consiglio, del 12 luglio 2005, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 205 del 6.8.2005, pag. 21).
(5) Raccomandazione 2005/601/CE del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e delle Comunità (per il periodo 2005-2008) (GU L 205 del 6.8.2005, pag. 28).
5.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 215/28 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2006
relativa all’equivalenza degli esami ufficiali delle varietà effettuati in Croazia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/545/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, lettera a),
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2002/53/CE consente al Consiglio di determinare se gli esami ufficiali delle varietà effettuati in un paese terzo offrano le stesse garanzie di quelli effettuati negli Stati Membri. |
(2) |
Le norme che disciplinano gli esami ufficiali delle varietà effettuati in Croazia per quanto riguarda grano, orzo e mais prevedono che l’ammissione delle varietà in base ai requisiti di distinzione, stabilità e omogeneità è basata sui risultati di esami ufficiali, effettuati in particolare in coltura, che comprendono un numero sufficiente di caratteri per descrivere la varietà. |
(3) |
L’esame di tali norme e delle modalità della loro applicazione in Croazia per quanto riguarda le tre specie sopra menzionate ha dimostrato che le suddette norme forniscono le stesse garanzie di quelle degli Stati membri, purché siano soddisfatte altre condizioni. |
(4) |
La presente decisione non impedisce la revoca delle conclusioni comunitarie sull’equivalenza qualora le condizioni su cui si basano non siano o non siano più soddisfatte. |
(5) |
Dato che gli allegati possono aver bisogno di frequenti modifiche delle loro disposizioni tecniche, è opportuno modificarli secondo la procedura di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli esami ufficiali basati sui requisiti di distinzione, stabilità e omogeneità delle varietà delle specie di cui all’allegato I effettuati in Croazia dall’autorità indicata in detto allegato sono considerati equivalenti a quelli effettuati negli Stati membri, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II.
Articolo 2
Le modifiche degli allegati sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
Articolo 3
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, in seguito denominato «il comitato», istituito dall'articolo 1 della decisione 66/399/CEE del Consiglio (3).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA
(1) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(3) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2289/66.
ALLEGATO I
Autorità |
Specie |
Institute for Seed and Seedlings, Osijek |
Hordeum vulgare L. Triticum aestivum L. Zea Mays L. |
ALLEGATO II
CONDIZIONI
1. |
L’ammissione delle varietà in base alla valutazione della distinzione, della stabilità e dell’omogeneità è basata sui risultati di esami ufficiali. |
2. |
Ai fini della distinzione, gli esami in coltura comprendono almeno le varietà paragonabili disponibili:
|
3. |
I caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole sono quelli stabiliti dalla direttiva 2003/90/CE della Commissione (1). |
(1) GU L 254 dell’8.10.2003, pag. 7. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/91/CE della Commissione (GU L 331 del 17.12.2005, pag. 24).
Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri
5.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 215/30 |
DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
del 6 luglio 2006
relativa alla nomina di un giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee
(2006/546/CE, Euratom)
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 223,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 139,
considerando quanto segue:
conformemente alle disposizioni dei trattati si procede ogni tre anni a un rinnovamento parziale dei membri della Corte di giustizia delle Comunità europee per un mandato di sei anni. Per il periodo dal 7 ottobre 2006 al 6 ottobre 2012 i governi degli Stati membri devono ancora nominare un giudice per completare la nomina dei dodici giudici e dei quattro avvocati generali avvenuta il 6 aprile 2006,
DECIDONO:
Articolo 1
Il Signor Thomas VON DANWITZ è nominato giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee, per il periodo dal 7 ottobre 2006 al 6 ottobre 2012.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2006.
Il presidente
E. KOSONEN
Commissione
5.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 215/31 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 1o agosto 2006
che avvia un’indagine di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2408/92 sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie
[notificata con il numero C(2006) 3516]
(2006/547/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 12,
considerando quanto segue:
I. I fatti
(1) |
In data 27 gennaio e 28 febbraio 2006, la Repubblica italiana ha trasmesso alla Commissione i decreti n. 35 e 36 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 dicembre 2005 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l’11 gennaio 2006) che impongono oneri di servizio pubblico (OSP) su 16 collegamenti tra la Sardegna e i principali aeroporti nazionali, chiedendo di pubblicarli nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92. |
(2) |
Il 24 marzo 2006, la Commissione ha pubblicato una comunicazione riguardante gli oneri di servizio pubblico imposti con decreto n. 35 (in appresso «comunicazione del 24 marzo 2006») (2) sui sei collegamenti seguenti:
|
(3) |
Il 21 aprile 2006, la Commissione ha pubblicato un’altra comunicazione riguardante gli oneri di servizio pubblico imposti con decreto n. 36 (in appresso «comunicazione del 21 aprile 2006») (3) sui dieci collegamenti seguenti:
|
(4) |
Le principali caratteristiche degli OSP pubblicati nelle due comunicazioni sono le seguenti:
|
(5) |
Giova notare che, prima dell’imposizione degli oneri di servizio pubblico contemplati dalla presente decisione, la Repubblica italiana aveva imposto, con decreti del 1o agosto e 21 dicembre 2000, oneri di servizio pubblico su sei rotte tra gli aeroporti della Sardegna e Roma e Milano. Questi obblighi sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 7 ottobre 2000 (4) (in appresso «comunicazione del 7 ottobre 2000»). In conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92, le rotte interessate avevano formato oggetto di una gara di appalto volta a selezionare i vettori autorizzati a utilizzarle in esclusiva a fronte di corrispettivo finanziario (5). |
(6) |
I vettori autorizzati a operare sulle rotte onerate erano allora i seguenti:
|
(7) |
Suddetto regime è stato sostituito dagli oneri di servizio pubblico imposti con decreto italiano dell’8 novembre 2004 e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 10 dicembre 2004 (in appresso «comunicazione del 10 dicembre 2004») (6). In seguito ad una decisione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio del 17 marzo 2005 che ha annullato in parte il decreto dell’8 novembre 2004, le autorità italiane hanno informato la Commissione di «aver sospeso» i citati oneri. Una comunicazione è stata pubblicata al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 1o luglio 2005 (7). Il 6 dicembre 2005, le autorità italiane informavano la Commissione di aver abrogato il decreto dell’8 novembre 2004 con effetto dal 15 novembre 2004. |
(8) |
Il 28 febbraio 2006, le autorità italiane hanno informato la Commissione dell’adozione, il 23 febbraio 2006, di un decreto che modifica il decreto n. 35, del 29 dicembre 2005, e abroga i decreti del 1o agosto e 21 dicembre 2000 a decorrere dal 2 maggio 2006. |
(9) |
In una comunicazione alla Commissione del 22 marzo 2005 le autorità italiane hanno affermato che gli OSP pubblicati nella comunicazione del 7 ottobre 2000 erano applicati «su base volontaria». Era la prima volta che le autorità italiane informavano la Commissione che detti oneri erano ancora applicati. |
II. Elementi fondamentali del regime giuridico degli oneri di servizio pubblico
(10) |
Le norme relative agli oneri di servizio pubblico sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 2408/92, che definisce le condizioni di applicazione del principio di libera prestazione dei servizi nel settore del trasporto aereo. |
(11) |
Gli oneri di servizio pubblico sono definiti come un’eccezione al principio del regolamento secondo il quale «ai sensi del presente regolamento, lo (gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) permette (permettono) ai vettori aerei comunitari di esercitare diritti di traffico su rotte all’interno della Comunità.» (8) |
(12) |
Le condizioni della loro imposizione sono definite all’articolo 4 e sono oggetto di un’interpretazione rigorosa, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. Gli OSP devono essere debitamente giustificati sulla base dei criteri enunciati nel citato l’articolo. |
(13) |
Più precisamente, il regime giuridico degli oneri di servizio pubblico prevede che uno Stato membro possa imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all’interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trova l’aeroporto stesso, nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati adeguati servizi aerei di linea rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale. |
(14) |
L’adeguatezza dei servizi di trasporto aereo regolare è valutata dagli Stati membri in funzione, in particolare, dell’interesse pubblico, della possibilità di ricorrere ad altre forme di trasporto, dell’idoneità di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto e dell’effetto combinato di tutti i vettori aerei che operano o intendono operare sulla rotta di cui trattasi. |
(15) |
L’articolo 4 prevede un meccanismo in due fasi: nella prima fase [articolo 4, paragrafo 1, lettera a)], lo Stato membro interessato impone oneri di servizio pubblico su una o più rotte, accessibili a tutti i vettori comunitari a condizione che rispettino i suddetti obblighi. Se nessun vettore si presenta per istituire servizi aerei di linea conformemente all’onere di servizio pubblico imposto su tale rotta, lo Stato membro può passare ad una seconda fase [articolo 4, paragrafo 1, lettera d)] che consiste nel limitare l’accesso della rotta ad un solo vettore per un periodo massimo di tre anni rinnovabile. Detto vettore è selezionato sulla base di una gara di appalto comunitaria. Il vettore designato può allora ricevere una compensazione finanziaria per la gestione della rotta conformemente agli oneri di servizio pubblico. |
(16) |
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, la Commissione può decidere, previa indagine condotta su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, se l’obbligo di servizio pubblico pubblicato debba continuare ad applicarsi in relazione alla rotta di cui trattasi. La Commissione comunica la decisione al Consiglio e agli Stati membri. Qualsiasi Stato membro può rivolgersi al Consiglio che, che deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione di segno contrario. |
III. Elementi che sollevano seri dubbi circa la conformità degli oneri di servizio pubblico imposti sulle rotte tra gli aeroporti di Sardegna e i principali aeroporti nazionali italiani con l’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92.
(17) |
L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento elenca alcuni criteri cumulativi in materia di oneri di servizio pubblico:
|
(18) |
Inoltre, gli oneri di servizio pubblico devono essere conformi ai principi fondamentali di proporzionalità e di non discriminazione (cfr., ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia del 20 febbraio 2001 nella causa C-205/99, Asociación Profesional di Empresas Navieras di Líneas Regulares (Analir) e altri contro Administración General del Estado (Racc. 2001, pag. I-01271). |
(19) |
Nella fattispecie, gli oneri di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta ufficiale su richiesta della Repubblica italiana contengono molte disposizioni che sollevano seri dubbi circa la loro conformità con l’articolo 4 del regolamento. In particolare:
|
(20) |
L’obbligo imposto ai vettori interessati di gestire come pacchetti unici sei delle rotte soggette agli oneri di servizio pubblico può costituire una condizione particolarmente restrittiva della libera prestazione di servizi. L’obbligo non sembra poggiare sull’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento e potrebbe essere contrario ai principi di proporzionalità e di non discriminazione, considerando in particolare:
|
(21) |
Il punto 1.6 delle due comunicazioni, il quale prevede, in caso di accettazione di una rotta onerata da parte di più vettori, che la ENAC possa «intervenire» per evitare qualsiasi «sovracapacità» operando una equa «ridistribuzione delle rotte e delle frequenze» tra vettori interessati, non sembra poggiare sull’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento e potrebbe essere incompatibile con l’articolo 3, paragrafo 1, nella misura in cui restringe la libertà di scelta dei vettori in termini di rotte e di frequenze. Inoltre, l’esistenza di una «sovracapacità» sembra significare che non c’è bisogno di alcun intervento regolamentare per garantire i servizi di base da parte dei vettori aerei. |
(22) |
Il punto 4.8 delle due comunicazioni, che prevede l’obbligo di applicare tariffe agevolate ai passeggeri unicamente in base al loro luogo di nascita (nella fattispecie, la Sardegna) sembra privo di qualsiasi fondamento giuridico e può costituire una discriminazione indiretta illegale basata sulla nazionalità (cfr., ad esempio, la causa C-388/01, Commissione contro Italia, Racc. 2003, pag. I-00721). |
(23) |
Non è stata addotta alcuna valida giustificazione dei seguenti fatti:
|
IV. Procedimento
(24) |
Benché la Commissione abbia richiamato l’attenzione delle autorità italiane su questi problemi e abbia manifestato loro i dubbi che nutriva sulla conformità degli oneri di servizio pubblico con il regolamento (CEE) n. 2408/92, la Repubblica italiana ha deciso di pubblicarli. |
(25) |
Diverse parti interessate hanno immediatamente contattato la Commissione per manifestare in modo informale le loro preoccupazioni e le loro proteste relative al carattere sproporzionato e discriminatorio degli oneri di servizio pubblico. |
(26) |
Alla luce di quanto precede, e ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, la Commissione può procedere ad un’indagine volta a determinare se lo sviluppo di una o più rotte venga indebitamente limitato dall’imposizione di oneri di servizio pubblico e decidere se detti oneri debbano continuare ad applicarsi in relazione alle rotte di cui trattasi. |
(27) |
Il 9 marzo 2006, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di fornirle alcune informazioni sugli oneri di servizio pubblico in causa, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento. La risposta trasmessa il 22 marzo 2006 dalle autorità italiane era incompleta, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione decide di procedere all’indagine di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2408/92 per determinare se gli oneri di servizio pubblico imposti sulle rotte tra gli aeroporti della Sardegna e i principali aeroporti nazionali italiani, pubblicati su richiesta della Repubblica italiana nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (C 72 del 24.3.2006 e C 93 del 21.4.2006), debbano continuare ad applicarsi in relazione alle rotte di cui trattasi.
Articolo 2
1. La Repubblica italiana trasmette alla Commissione, entro un mese a decorrere dalla notificazione della presente decisione, tutte le informazioni necessarie per esaminare la conformità degli oneri di servizi pubblico di cui all’articolo 1 con l’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92.
2. In particolare, fornirà gli elementi seguenti:
— |
Una relazione che illustri in dettaglio gli obiettivi socioeconomici dell’imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui all’articolo 1 e che giustifichi l’adeguatezza e la proporzionalità di detti oneri ai fini del conseguimento dei citati obiettivi, in particolare con riferimento alle dieci nuove rotte contemplate dalla comunicazione del 7 ottobre 2000. |
— |
Una spiegazione dettagliata dell’applicazione pratica delle misure previste al punto 1.6 delle due comunicazioni di cui all’articolo 1 per evitare la «sovracapacità» che si riscontrerebbe a seguito dell’accettazione di una rotta onerata da parte di più vettori, nonché la giustificazione di dette misure alla luce dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92. |
— |
Un’analisi giuridica, alla luce del diritto comunitario, che giustifichi le diverse condizioni contenute negli oneri di servizio pubblico di cui all’articolo 1, in particolare:
|
— |
Un’analisi dettagliata delle relazioni economiche tra la Sardegna e le altre regioni italiane nelle quali si trovano gli aeroporti interessati dagli oneri di servizio pubblico di cui all’articolo 1. |
— |
Un’analisi dettagliata dell’offerta attuale delle rotte aeree tra gli aeroporti della Sardegna e gli altri aeroporti italiani interessati dagli oneri di servizio pubblico di cui all’articolo 1, compresi i voli indiretti, così come un’indicazione della data di entrata in vigore del decreto n. 36. |
— |
Un’analisi dettagliata delle altre forme di trasporto disponibili e della loro capacità di soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto. |
— |
Un’analisi della domanda attuale per ciascuna rotta aerea interessata da questi oneri, comprese le previsioni di esercizio (traffico di passeggeri, merci, previsioni finanziarie, ecc.) comunicate dal o dai vettori. |
— |
Una descrizione precisa delle frequenze e dei tempi di percorrenza necessari per collegare per via terrestre i diversi aeroporti della Sardegna interessati da questi oneri. |
— |
Una descrizione, alla data della notificazione della presente decisione, della situazione relativa all’esercizio di questi servizi conformemente agli oneri e l’identità del o dei vettori soggetti agli OSP. |
— |
L’elenco degli eventuali ricorsi già promossi, alla data della notificazione della presente decisione, dinanzi ai tribunali nazionali, così come la situazione giuridica della comunicazione che impone gli oneri di servizio pubblico. |
— |
Una nota che spieghi se gli oneri di servizio pubblico pubblicati nella comunicazione del 7 ottobre 2000 hanno continuato ad applicarsi dopo la sospensione e l’abrogazione degli obblighi pubblicati nella comunicazione del 10 dicembre 2004 (e, in caso affermativo, su quale base giuridica) e perché le autorità italiane non ne hanno immediatamente informato la Commissione. |
Articolo 3
1. La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
2. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2006.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)
(2) GU C 72 del 24.3.2006, pag. 4.
(3) GU C 93 del 21.4.2006, pag. 13.
(4) GU C 284 del 7.10.2000, pag. 16.
(5) GU C 51 del 16.2.2001, pag. 22.
(6) GU C 306 del 10.12.2004, pag. 6.
(7) GU C 161 dell’1.7.2005, pag. 10.
(8) Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92.
5.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 215/38 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2006
che modifica la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom
(2006/548/CE, Euratom)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 2,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 131,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 2, paragrafo 1, delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza che figurano nell’allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (1) prevede che il membro della Commissione preposto alla sicurezza prende le misure necessarie per garantire che, nel trattare informazioni classificate UE, le norme di sicurezza della Commissione siano rispettate all’interno della Commissione stessa e, fra l’altro, dai contraenti esterni alla Commissione. |
(2) |
L’articolo 2, paragrafo 2, delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza dispone che gli Stati membri, nonché le altre istituzioni, organi, uffici ed agenzie istituiti dai trattati o in base ad essi, sono autorizzati a ricevere informazioni classificate UE a condizione che essi garantiscano che siano rispettate disposizioni strettamente equivalenti nelle loro sedi di servizio, fra l’altro, dai contraenti esterni degli Stati membri. |
(3) |
Le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza non prevedono attualmente elementi relativi alle modalità di applicazione dei principi fondamentali e delle norme minime nel caso in cui la Commissione affidi a soggetti esterni, mediante contratto, o convenzione di sovvenzione, mansioni che comportano, implicano e/o comprendono informazioni classificate UE. |
(4) |
È pertanto necessario che a tal fine siano inserite specifiche norme minime comuni nelle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza, nonché nelle norme di sicurezza ad esse allegate. |
(5) |
Anche gli Stati membri devono osservare tali norme minime comuni per l’adozione di misure in conformità di accordi nazionali, qualora debbano affidare mediante contratto, o convenzione di sovvenzione, mansioni che comportano, implicano e/o comprendono informazioni classificate UE ai soggetti esterni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza. |
(6) |
Tali norme minime comuni devono applicarsi fatti salvi gli altri atti pertinenti, in particolare la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (2), il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (4) recante le relative modalità d’esecuzione, in particolar modo ai fini degli accordi bilaterali e multilaterali di cui agli articoli 106 e 107 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, |
DECIDE:
Articolo 1
Le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza che figurano nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom sono modificate nel modo seguente.
1) |
All’articolo 2, paragrafo 1, è aggiunto il paragrafo seguente: «Qualora un contratto o una convenzione di sovvenzione fra la Commissione e un contraente o un beneficiario esterno comporti il trattamento di informazioni classificate UE nella sede del contraente o del beneficiario, le misure necessarie che tale contraente o beneficiario esterno deve adottare per garantire che le disposizioni di cui all’articolo 1 siano rispettate nel trattamento di informazioni classificate UE, devono essere parte integrante del contratto o della convenzione di sovvenzione.» |
2) |
Le norme di sicurezza che figurano nell’allegato alle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza sono modificate come segue:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2006.
Per la Commissione
Siim KALLAS
Vicepresidente
(1) GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2006/70/CE, Euratom (GU L 34 del 7.2.2006, pag. 32).
(2) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28).
(3) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(4) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).
ALLEGATO
«27. NORME MINIME COMUNI SULLA SICUREZZA INDUSTRIALE
27.1. Introduzione
La presente sezione contempla gli aspetti di sicurezza delle attività industriali inerenti specificamente alla negoziazione e alla stipulazione dei contratti o delle convenzioni di sovvenzione, per l’assegnazione di mansioni che comportano, implicano e/o comprendono informazioni classificate UE, e all’esecuzione di tali contratti da parte di soggetti industriali o di altra natura, per quanto riguarda anche la comunicazione di informazioni classificate UE, o l’accesso alle medesime, durante la procedura di aggiudicazione e di invito a presentare proposte (fase di presentazione delle offerte e trattative precontrattuali).
27.2. Definizioni
Ai fini delle norme minime comuni s’intende per:
a) |
“contratto classificato”: contratto, o convenzione di sovvenzione, per la fornitura di prodotti, di lavori, di locali o di servizi, la cui esecuzione richiede o implica l’accesso o la produzione di informazioni classificate UE; |
b) |
“subcontratto classificato”: contratto stipulato fra un contraente o il beneficiario di una sovvenzione e un altro contraente (il subcontraente), per la fornitura di prodotti, di lavori, di locali o di servizi, la cui esecuzione richiede o implica l’accesso o la produzione di informazioni classificate UE; |
c) |
“contraente”: operatore economico o soggetto giuridico avente capacità giuridica per sottoscrivere un contratto o beneficiare di una sovvenzione; |
d) |
“autorità di sicurezza designata (DSA)”: autorità che fa capo all’autorità di sicurezza nazionale (NSA) di uno Stato membro dell’UE, incaricata di comunicare ai soggetti industriali o di altra natura la linea politica dello Stato membro riguardo a tutti gli aspetti della sicurezza industriale e di fornire guida e assistenza nell’attuazione della medesima. Le funzioni della DSA possono essere svolte dalla NSA; |
e) |
“nulla osta di sicurezza dei luoghi (FSC)”: decisione amministrativa di una NSA/DSA, secondo la quale i luoghi, sotto il profilo della sicurezza, sono in grado di offrire un’adeguata protezione alle informazioni classificate UE di un grado specifico di classificazione di sicurezza, e il personale che deve accedere alle informazioni classificate UE ha debitamente ottenuto il nulla osta di sicurezza ed è stato istruito sui requisiti di sicurezza necessari all’accesso e alla protezione delle informazioni classificate UE; |
f) |
“soggetto industriale o di altra natura”: contraente o subcontraente che si occupa della fornitura di merci, della realizzazione di opere o della prestazione di servizi; sono compresi i soggetti industriali, commerciali, di servizi, scientifici, di ricerca, didattici o di sviluppo; |
g) |
“sicurezza industriale”: applicazione di misure e procedure di protezione volte a prevenire e individuare i casi di manomissione o perdita di informazioni classificate UE trattate da un contraente o da un subcontraente in sede di negoziato precontrattuale e di esecuzione di contratti classificati, e a porvi rimedio; |
h) |
“autorità di sicurezza nazionale (NSA)”: autorità governativa di uno Stato membro dell’UE cui spetta la responsabilità ultima della protezione delle informazioni classificate UE all’interno dello Stato membro; |
i) |
“grado generale di classificazione di sicurezza del contratto”: determinazione del grado di classificazione di sicurezza dell’intero contratto, o della convenzione di sovvenzione, in base alla classificazione delle informazioni e/o del materiale che devono o possono essere prodotti, comunicati o resi accessibili per un elemento qualsiasi del contratto generale o della convenzione di sovvenzione. Il grado generale di classificazione di sicurezza di un contratto non può essere inferiore alla classificazione più elevata di uno dei suoi elementi, ma può essere più alto per via dell’effetto di raggruppamento; |
j) |
“disposizioni sugli aspetti di sicurezza (SAL)”: pacchetto di condizioni contrattuali specifiche emesso dal committente, che è parte integrante di un contratto classificato implicante l’accesso o la produzione di informazioni classificate UE e in cui sono individuati i requisiti di sicurezza o gli elementi del contratto classificato che richiedono una protezione di sicurezza; |
k) |
“guida alla classificazione di sicurezza (SCG)”: documento che illustra gli elementi di un progetto, di un contratto o di una convenzione di sovvenzione classificati e precisa i gradi di classificazione di sicurezza applicabili. La guida alla classificazione di sicurezza può essere integrata per tutta la durata del progetto, del contratto o della convenzione di sovvenzione e gli elementi informativi possono essere riclassificati o declassati. Le SAL devono comprendere la SCG. |
27.3. Organizzazione
a) |
La Commissione può affidare a soggetti industriali o di altra natura aventi sede in uno Stato membro, mediante contratto classificato, mansioni che comportano, implicano e/o comprendono informazioni classificate UE. |
b) |
Nell’aggiudicare un contratto classificato la Commissione provvede a che tutti i requisiti derivanti dalle presenti norme minime siano soddisfatti. |
c) |
La Commissione assicura la partecipazione delle DSA e NSA pertinenti ai fini dell’applicazione delle norme minime sulla sicurezza industriale. Le NSA possono affidare tali mansioni a una o più DSA. |
d) |
La responsabilità ultima della protezione delle informazioni classificate UE presso i soggetti industriali o di altra natura spetta alla direzione di detti soggetti. |
e) |
Quando è aggiudicato un contratto o un subcontratto classificato, rientrante nell’ambito di applicazione delle presenti norme minime, la Commissione e/o, a seconda dei casi, la NSA/DSA ne informa immediatamente la NSA/DSA dello Stato membro in cui ha sede il contraente o il subcontraente. |
27.4. Contratti classificati e decisioni di sovvenzione
a) |
La classificazione di sicurezza dei contratti o delle convenzioni di sovvenzione deve tener conto dei seguenti principi:
|
b) |
Alla Commissione e alle NSA/DSA dei rispettivi Stati membri spetta la responsabilità di assicurare che i contraenti e i subcontraenti aggiudicatari di contratti classificati che comportano informazioni classificate CONFIDENTIEL UE, o di grado superiore, adottino tutte le misure adeguate per proteggere, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, tali informazioni classificate UE ad essi comunicate o da essi prodotte nell’esecuzione del contratto classificato. L’inadempimento delle obbligazioni relative alla sicurezza può determinare la risoluzione del contratto classificato. |
c) |
Tutti i soggetti industriali o di altra natura partecipanti a contratti classificati che comportano l’accesso a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE, o di grado superiore, devono disporre di un FSC nazionale. L’FSC è rilasciato dalla NSA/DSA dello Stato membro a conferma che i luoghi possono offrire e garantire un’adeguata protezione delle informazioni classificate UE, commisurata al loro grado di classificazione. |
d) |
Quando è aggiudicato un contratto classificato spetta al responsabile della sicurezza dei luoghi (FSO), nominato dalla direzione del contraente o del subcontraente, chiedere un nulla osta di sicurezza del personale (PSC) per tutti coloro che sono impiegati presso soggetti industriali o di altra natura, aventi sede in uno Stato membro dell’UE, che svolgono funzioni per le quali è richiesto l’accesso alle informazioni classificate CONFIDENTIEL UE, o di grado superiore, oggetto di un contratto classificato. Tale nulla osta è rilasciato dalla NSA/DSA dello Stato membro conformemente alla regolamentazione nazionale. |
e) |
I contratti classificati devono includere le SAL definite al punto 27.2, lettera j). Le SAL devono includere la SCG. |
f) |
Prima di avviare la procedura di negoziato per un contratto classificato, la Commissione contatterà la NSA/DSA dello Stato membro in cui hanno sede i soggetti industriali o di altra natura interessati, al fine di ottenere la conferma che essi dispongono di un FSC valido commisurato al grado di classificazione del contratto. |
g) |
L’autorità contraente non deve stipulare un contratto classificato con un operatore economico preferenziale prima di aver ricevuto un valido certificato di FSC. |
h) |
Salvo se diversamente previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato membro, non è richiesto un FSC per i contratti che comportano informazioni classificate RESTREINT UE. |
i) |
I bandi di gara in relazione ad un contratto classificato devono contenere una disposizione che impone all’operatore economico che non ha presentato un’offerta, o che non è stato selezionato, l’obbligo di restituire tutti i documenti entro un periodo di tempo determinato. |
j) |
È possibile che i contraenti debbano negoziare subcontratti classificati con subcontraenti a vari livelli. Il contraente è tenuto a provvedere affinché tutte le attività del subcontratto siano svolte in conformità delle norme minime comuni previste dalla presente sezione. Tuttavia, il contraente non deve fornire informazioni o materiale classificato UE senza previo consenso scritto dell’originatore. |
k) |
Le condizioni di subcontrattazione applicabili al contraente devono essere definite nel bando di gara o nell’invito a presentare proposte e nel contratto classificato. Nessun subcontratto può essere aggiudicato a un soggetto avente sede in uno Stato non appartenente all’UE senza l’espressa autorizzazione scritta della Commissione. |
l) |
Per tutta la durata del contratto classificato, il rispetto delle disposizioni di sicurezza ad esso applicabili è controllato dalla Commissione, in coordinamento con la pertinente DSA/NSA. Gli eventuali incidenti connessi alla sicurezza sono notificati conformemente alle disposizioni previste nella parte II, sezione 24, delle presenti norme di sicurezza. La modifica o la revoca di un FSC è comunicata senza indugio alla Commissione e a qualsiasi altra NSA/DSA cui è stato notificato. |
m) |
In caso di estinzione di un contratto o di un subcontratto classificato, la Commissione e/o, a seconda dei casi, la NSA/DSA ne informano immediatamente la NSA/DSA dello Stato membro in cui ha sede il contraente o il subcontraente. |
n) |
Dopo l’estinzione o la cessazione del contratto classificato o del subcontratto classificato, i contraenti e i subcontraenti continuano a rispettare le norme minime comuni previste dalla presente sezione e a mantenere la riservatezza delle informazioni classificate. |
o) |
Per la distruzione delle informazioni classificate al termine del contratto classificato sono inserite disposizioni specifiche nelle SAL o nelle altre disposizioni pertinenti che determinano i requisiti di sicurezza. |
p) |
Gli obblighi e le condizioni citati nella presente sezione si applicano mutatis mutandis alle procedure di concessione di sovvenzioni in base a una decisione e in particolare ai beneficiari di tali sovvenzioni. La decisione di concedere una sovvenzione enuncia tutti gli obblighi dei beneficiari. |
27.5. Visite
Le visite del personale della Commissione nell’ambito dei contratti classificati presso i soggetti industriali o di altra natura situati negli Stati membri che eseguono contratti classificati UE devono essere fissate con la pertinente NSA/DSA. Le visite dei dipendenti di soggetti industriali o di altra natura nel quadro di un contratto classificato UE devono essere fissate fra le NSA/DSA interessate. Tuttavia, le NSA/DSA interessate da un contratto classificato UE hanno la facoltà di concordare una procedura secondo cui le visite dei dipendenti dei soggetti industriali o di altra natura possono essere fissate direttamente.
27.6. Trasmissione e trasporto delle informazioni classificate UE
a) |
Per quanto concerne la trasmissione delle informazioni classificate UE, si applicano le disposizioni della parte II, sezione 21, delle presenti norme di sicurezza. Ad integrazione di tali disposizioni si applicano le eventuali procedure vigenti fra Stati membri. |
b) |
Il trasporto internazionale di materiale classificato UE riguardante contratti classificati sarà conforme alle procedure nazionali degli Stati membri. Nell’esaminare le disposizioni di sicurezza per il trasporto internazionale si applicano i seguenti principi:
|
Banca centrale europea
5.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 215/44 |
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 24 luglio 2006
relativo al cambio delle banconote successivamente alla irrevocabile fissazione del tasso di cambio legata all’introduzione dell’euro
(BCE/2006/10)
(2006/549/CE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, l’articolo 106, paragrafo 1,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare, l’articolo 52,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 52 dello statuto prevede che il consiglio direttivo adotti le misure necessarie per assicurare che le banconote in valute con tassi di cambio irrevocabilmente fissati vengano cambiate dalle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri partecipanti al loro rispettivo valore di parità. Queste misure implicano il cambio di banconote dei nuovi Stati membri partecipanti: a) in banconote e monete in euro; o b) ai fini dell’accredito di fondi su un conto. Al contrario, qualora un nuovo Stato membro partecipante adottasse un periodo transitorio, durante tale periodo tali misure implicherebbero il cambio di banconote: a) nella valuta nazionale del nuovo Stato membro partecipante; o b) ai fini dell’accredito di fondi su un conto. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (1), prevede diversi possibili regimi relativi alla sostituzione del contante per gli Stati membri che adottano l'euro. Questo indirizzo assicura che il cambio delle banconote dei nuovi Stati membri partecipanti possa avvenire indipendentemente dal regime nazionale prescelto di sostituzione del contante. |
(3) |
In generale, non sono idonee per il cambio e, pertanto, sono escluse dal cambio previsto in base a questo indirizzo talune categorie di banconote, ovvero, quelle gravemente mutilate e quelle che sono state marcate come parte degli schemi nazionali di marcatura al fine di agevolare e garantire il ritiro delle banconote nazionali. |
(4) |
Nel caso in cui un nuovo Stato membro partecipante adotti un periodo transitorio, la durata delle misure da adottarsi in base a questo indirizzo in tale Stato membro sarà maggiore dovendo tenere conto di tale periodo, tuttavia, ciò non deve implicare un prolungamento del periodo di cambio per le banconote di altri Stati membri, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente indirizzo:
— |
per «Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro che ha adottato l’euro, |
— |
per «nuovo Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro partecipante che ha adottato l’euro, ma nel quale le banconote e le monete in euro non sono l’unica valuta in corso legale, |
— |
per «data di adozione dell’euro» si intende la data alla quale in un determinato Stato membro entra in vigore l’abrogazione della deroga stabilita dall’articolo 122, paragrafo 2, del trattato, |
— |
per «periodo di doppia circolazione» si intende il periodo tra la data di sostituzione del denaro in un determinato nuovo Stato membro partecipante e l’ultima data nella quale la valuta nazionale di tale Stato è considerata in corso legale contemporaneamente all’euro, |
— |
per «data di sostituzione del contante» si intende la data in cui le banconote e le monete in euro entrano in corso legale in un determinato nuovo Stato membro partecipante, |
— |
per «valuta nazionale» si intendono le banconote e le monete di un nuovo Stato membro partecipante che sono state emesse dall’autorità competente in tale Stato membro prima della data di adozione dell’euro, |
— |
per «banconote di un nuovo Stato membro partecipante» si intendono le banconote emesse dalla banca centrale nazionale (BCN) di un nuovo Stato membro partecipante che erano in corso legale il giorno prima della data di adozione dell’euro e che sono presentate per essere cambiate ad un’altra BCN o ad un agente incaricato di quest’ultima, |
— |
per «periodo transitorio» si intende un periodo massimo di tre anni che inizia alle 00.00 (ora locale) della data di adozione dell’euro e che termina alle 00.00 (ora locale) della data di sostituzione del denaro, |
— |
per «BCN dell’Eurosistema» si intende una BCN di uno Stato membro partecipante (compresa anche una BCN di un nuovo Stato membro partecipante), |
— |
per «valore di parità» si intende il valore risultante dai tassi di conversione adottati dal Consiglio dell’UE ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 4, del trattato, senza alcun differenziale tra tassi di acquisto e di vendita, |
— |
per «marcatura» si intende l’identificazione delle banconote con un simbolo distintivo e specifico, per esempio, fori realizzati mediante perforatori, come parte dei sistemi nazionali di marcatura al fine di agevolare e garantire il ritiro delle banconote di un nuovo Stato membro partecipante che sono state emesse dall’autorità competente in tale Stato membro prima della data di adozione dell’euro. |
Articolo 2
Obbligo di cambio al valore di parità
1. Le BCN dell’Eurosistema, almeno in un luogo sul territorio nazionale, da loro stesse o da un agente incaricato, sono tenute a garantire che le banconote di un nuovo Stato membro partecipante possano: i) essere cambiate in banconote e monete in euro; o ii) su richiesta, accreditate su un conto tenuto presso un istituzione che effettua il cambio, se la legge nazionale dello Stato membro nel quale ha luogo il cambio prevede questa possibilità. In entrambi i casi, il cambio deve essere al corrispettivo valore di parità.
2. Se vi è un periodo transitorio in un nuovo Stato membro partecipante, durante quel periodo le disposizioni del paragrafo 1 si applicano alla BCN di quel nuovo Stato membro partecipante, salvo per quanto stabilito al punto i), nel cui caso il cambio deve essere nella valuta nazionale di quello Stato membro piuttosto che in monete e banconote in euro.
3. Le BCN dell’Eurosistema possono limitare il numero e/o il valore totale delle banconote dei nuovi Stati membri partecipanti che esse siano disposte ad accettare per ogni parte determinata:
i) |
per ogni determinata operazione; o |
ii) |
in ciascun giorno, |
per un ammontare compreso tra 500 e 2 500 EUR, a seconda di quale sia la prassi nazionale.
4. Le BCN dell’Eurosistema sono responsabili del rimpatrio delle banconote di un nuovo Stato membro partecipante, che esse cambiano in base al presente indirizzo, alla BCN dello Stato membro che le ha emesse.
Articolo 3
Banconote idonee per il cambio in euro
Le banconote gravemente mutilate di un nuovo Stato membro partecipante non sono idonee ad essere cambiate in base al presente indirizzo. In particolare, le banconote non sono idonee se sono composte da più di due parti della medesima banconota unite insieme o sono state danneggiate da dispositivi antifurto. Inoltre, le banconote non sono idonee per il cambio, se sono state soggette a marcatura o se sono state danneggiate in maniera tale da rendere impossibile individuare la presenza di marcatura.
Articolo 4
Durata delle disposizioni del presente indirizzo
1. Per le banconote di un nuovo Stato membro partecipante idonee per il cambio, trova applicazione quanto disposto negli articoli 2 e 3:
a) |
dalla data di adozione dell’euro nel nuovo Stato membro partecipante; |
b) |
fino a quando non siano state cambiate tutte banconote presentate per il cambio prima della scadenza di un periodo di due mesi dopo la data di sostituzione del contante in quello Stato. |
2. Se un determinato Stato membro adotta un periodo di doppia circolazione più lungo di due mesi, allora il periodo di cui al paragrafo 1, lettera b), deve invece essere il maggiore dei periodi di doppia circolazione di tutti i nuovi Stati membri partecipanti che hanno la stessa data di adozione dell'euro del nuovo Stato membro citato.
3. La durata delle misure da adottarsi in base al presente indirizzo deve essere la stessa per tutti i nuovi Stati membri partecipanti che hanno la stessa data di adozione dell'euro. Tale durata deve equivalere a quella maggiore risultante dall’applicazione dei paragrafi 1 e 2. L’esistenza di un periodo transitorio in un determinato Stato membro partecipante non deve determinare il prolungamento del periodo di cambio per le banconote di altri Stati membri partecipanti.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente indirizzo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 6
Destinatari
Le BCN degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 luglio 2006.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2169/2005 (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 1).