ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 214

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
4 agosto 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1183/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (versione codificata)

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (Versione codificata)

7

 

*

Regolamento (CE) n. 1185/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, che denuncia l’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell’Angola sulla pesca al largo dell’Angola e che deroga al regolamento (CE) n. 2792/1999

10

 

 

Regolamento (CE) n. 1186/2006 della Commissione, del 3 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

12

 

*

Regolamento (CE) n. 1187/2006 della Commissione, del 3 agosto 2006, recante deroga al regolamento (CE) n. 796/2004 in ordine all’applicazione dell’articolo 21 in taluni Stati membri

14

 

 

Regolamento (CE) n. 1188/2006 della Commissione, del 3 agosto 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

19

 

*

Regolamento (CE) n. 1189/2006 della Commissione, del 3 agosto 2006, recante sessantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

21

 

*

Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1o agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata

29

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, dell’11 aprile 2006, sull’assegnazione di quantitativi di sostanze controllate consentite per usi essenziali nella Comunità nel 2006 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 1483]  ( 1 )

35

 

*

Decisione della Commissione, del 20 luglio 2006, che sostituisce l’allegato della decisione 2005/769/CE che stabilisce le norme applicabili agli appalti di fornitura di aiuto alimentare da parte delle ONG autorizzate dalla Commissione ad acquistare e a mobilitare i prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio

50

 

*

Decisione della Commissione, del 2 agosto 2006, che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea [notificata con il numero C(2006) 3400]  ( 1 )

59

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

4.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1183/2006 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2006

relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti

(versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (3), è stato modificato in modo sostanziale (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Le constatazioni dei corsi e le misure d'intervento nel settore delle carni bovine devono effettuarsi in base ad una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti.

(3)

La classificazione delle carcasse di bovini adulti deve effettuarsi in base alla conformazione ed allo stato d'ingrassamento. L'applicazione combinata di questi due criteri permette di suddividere le carcasse in classi. Le carcasse così classificate devono formare oggetto di un'identificazione.

(4)

Per garantire l'applicazione omogenea del presente regolamento nella Comunità è necessario prevedere verifiche sul posto da parte di un comitato di controllo comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento istituisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse dei bovini adulti.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento sono considerate:

a)

«carcasse»: il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentate:

senza testa e senza zampe: la testa è separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoide; le zampe sono sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche,

senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, con o senza reni, grasso della rognonata e grasso di bacino,

senza gli organi sessuali e muscoli aderenti, senza mammelle e il grasso mammario;

b)

«mezzene»: il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa definita alla lettera a) secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica.

Articolo 3

Ai fini dell'accertamento dei prezzi di mercato, la carcassa viene presentata non mondata, con il collo tagliato conformemente alle prescrizioni veterinarie e:

senza reni, grasso di rognonata e grasso di bacino,

senza diaframma né pilastro del diaframma,

senza coda,

senza midollo spinale,

senza grasso scrotale,

senza corona della fesa,

senza vena giugulare e grasso adiacente (vena grassa).

Tuttavia, gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere presentazioni differenti nei casi in cui questa presentazione di riferimento non è utilizzata.

In tal caso, le correzioni necessarie per passare da queste presentazioni alla presentazione di riferimento sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (5).

Articolo 4

1.   Fatte salve le norme applicabili in materia d'intervento, le carcasse di bovini adulti sono ripartite nelle seguenti categorie:

A.

carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a due anni,

B.

carcasse di altri animali maschi non castrati,

C.

carcasse di animali maschi castrati,

D.

carcasse di animali femmine che hanno già figliato,

E.

carcasse di altri animali femmine.

Secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999 si definiscono i criteri che consentono di distinguere tra loro le categorie di carcasse.

2.   La classificazione delle carcasse di bovini adulti si effettua valutando successivamente:

a)

la conformazione, quale definita all’allegato I;

b)

lo stato di ingrassamento quale definito all’allegato II.

3.   La classe di conformazione designata dalla lettera S nell'allegato I può essere utilizzata dagli Stati membri per tener conto, con l'introduzione facoltativa di una classe di conformazione superiore alle classi esistenti (groppa di cavallo), delle caratteristiche o della prevista evoluzione di una produzione particolare.

Gli Stati membri che intendono avvalersi di questa facoltà lo comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri.

4.   Gli Stati membri sono autorizzati ad operare una suddivisione di ciascuna delle classi di cui agli allegati I e II fino ad un massimo di tre sottoclassi.

Articolo 5

1.   La classificazione delle carcasse e delle mezzene viene effettuata il più presto possibile dopo la macellazione e nel macello stesso.

2.   Le carcasse o mezzene classificate sono identificate.

3.   Prima dell'identificazione mediante marchiatura, gli Stati membri sono autorizzati a far procedere alla mondatura delle carcasse o mezzene, qualora il loro stato d'ingrassamento lo giustifichi.

Le condizioni relative all'applicazione della mondatura saranno determinate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

Articolo 6

1.   Verifiche sul posto sono effettuate da un comitato di controllo comunitario composto di esperti della Commissione e di esperti designati dagli Stati membri. Tale comitato fa una relazione alla Commissione sulle verifiche effettuate.

La Commissione prende eventualmente le misure necessarie affinché la classificazione sia effettuata in modo omogeneo.

Tali verifiche sono effettuate per conto della Comunità che assume l'onere delle relative spese.

2.   Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

Articolo 7

Sono adottate, con la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999, le disposizioni complementari che precisano la definizione delle classi di conformazione e dello stato d'ingrassamento.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 1208/81 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IV.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN


(1)  Parere del Parlamento europeo del 27 aprile 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 65 del 17.3.2006, pag. 50.

(3)  GU L 123 del 7.5.1981, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1026/91 (GU L 106 del 26.4.1991, pag. 2).

(4)  Cfr. allegato III.

(5)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).


ALLEGATO I

CONFORMAZIONE

Sviluppo dei profili della carcassa e segnatamente delle sue parti essenziali (coscia, schiena, spalla)

Classe di conformazione

Descrizione

S

superiore

Tutti i profili estremamente convessi; sviluppo muscolare eccezionale con doppia groppa (groppa di cavallo)

E

eccellente

Tutti i profili da convessi a superconvessi; sviluppo muscolare eccezionale

U

ottima

Profili nell'insieme convessi; sviluppo muscolare abbondante

R

buona

Profili nell'insieme rettilinei; sviluppo muscolare buono

O

abbastanza buona

Profili da rettilinei a concavi; sviluppo muscolare medio

P

mediocre

Tutti i profili da concavi a molto concavi; sviluppo muscolare ridotto


ALLEGATO II

STATO DI INGRASSAMENTO

Massa di grasso all'esterno della carcassa e sulla parete interna della cassa toracica

Classe di stato d'ingrassamento

Descrizione

1

molto scarso

Copertura di grasso da inesistente a molto scarsa

2

scarso

Sottile copertura di grasso, muscoli quasi ovunque apparenti

3

mediamente importante

Muscoli, salvo quelli della coscia e della spalla, quasi ovunque coperti di grasso; scarsi depositi di grasso all'interno della cassa toracica

4

abbondante

Muscoli coperti di grasso, ma ancora parzialmente visibili al livello della coscia e della spalla; qualche massa consistente di grasso all'interno della cassa toracica

5

molto abbondante

Il grasso ricopre tutta la carcassa; rilevanti masse di grasso all'interno della cassa toracica


ALLEGATO III

Regolamento abrogato e relativa modifica

Regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio

(GU L 123 del 7.5.1981, pag. 3)

Regolamento (CEE) n. 1026/91 del Consiglio

(GU L 106 del 26.4.1991, pag. 2)


ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 1208/81

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma

Articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo comma

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5, primo, secondo e terzo comma

Articolo 6, paragrafo 1, primo, secondo e terzo comma

Articolo 5, quarto comma

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, primo comma

Articolo 7

Articolo 6, secondo, terzo e quarto comma

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Allegati I e II

Allegati I e II

Allegato III

Allegato IV


4.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1184/2006 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2006

relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli

(Versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento n. 26 del Consiglio, del 4 aprile 1962, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (2), è stato modificato nel suo contenuto (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Secondo l’articolo 36 del trattato, l’applicazione alla produzione ed al commercio di prodotti agricoli delle regole di concorrenza previste dal trattato costituisce uno degli elementi della politica agricola comune e che le disposizioni del presente regolamento dovranno pertanto essere completate tenendo conto dello sviluppo di tale politica.

(3)

Le regole di concorrenza relative agli accordi, decisioni e pratiche di cui all’articolo 81 del trattato, nonché allo sfruttamento abusivo delle posizioni dominanti, debbono essere applicate alla produzione ed al commercio dei prodotti agricoli, nei limiti in cui la loro applicazione non ostacoli il funzionamento delle organizzazioni nazionali dei mercati agricoli e non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi della politica agricola comune.

(4)

È opportuno riservare una particolare attenzione alla situazione delle associazioni di imprenditori agricoli nella misura in cui esse abbiano segnatamente per oggetto la produzione o il commercio in comune dei prodotti agricoli o l’utilizzazione d’impianti comuni, salvo che detta azione comune escluda la concorrenza o pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi dell’articolo 33 del trattato.

(5)

Sia al fine di non compromettere lo sviluppo della politica agricola comune, che per assicurare la certezza giuridica ed un trattamento non discriminatorio alle imprese interessate, la Commissione, fatto salvo il controllo della Corte di giustizia, è sola competente per accertare se siano adempiute le condizioni di cui ai due precedenti considerando, relativamente agli accordi, decisioni e pratiche di cui all’articolo 81 del trattato.

(6)

Per l’attuazione, nell’ambito dello sviluppo della politica agricola comune, delle regole relative agli aiuti alla produzione o al commercio dei prodotti agricoli, la Commissione deve essere messa in condizione di redigere un inventario degli aiuti esistenti, nuovi o progettati, di presentare agli Stati membri le osservazioni utili e di proporre loro misure adeguate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli articoli da 81 a 86 del trattato, nonché le disposizioni adottate per la loro esecuzione, si applicano a tutti gli accordi, decisioni e pratiche, di cui all’articolo 81, paragrafo 1, e all’articolo 82 del trattato, riguardanti la produzione o il commercio dei prodotti elencati all’allegato I del trattato, fatte salve le disposizioni del seguente articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 2

1.   L’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche di cui all’articolo 1 del presente regolamento che costituiscono parte integrante di un’organizzazione nazionale di mercato o che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi enunciati nell’articolo 33 del trattato.

Non si applica in particolare agli accordi, decisioni e pratiche di imprenditori agricoli, di associazioni di imprenditori agricoli o di associazioni di dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro, nella misura in cui, senza che ne derivi l’obbligo di praticare un prezzo determinato, riguardino la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l’utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la Commissione non accerti che in tal modo la concorrenza sia esclusa o che siano compromessi gli obiettivi dell’articolo 33 del trattato.

2.   Previa consultazione degli Stati membri e udite le imprese o associazioni d’imprese interessate o ogni altra persona fisica o giuridica che essa reputi necessario interpellare, la Commissione, fatto salvo il controllo della Corte di giustizia, è sola competente per accertare, mediante decisione da pubblicarsi, per quali accordi, decisioni e pratiche ricorrano le condizioni previste al paragrafo 1.

La Commissione procede a tale accertamento d’ufficio o su richiesta di un’autorità competente di uno Stato membro oppure di un impresa o associazione di imprese interessate.

3.   La pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione. Essa deve tener conto dell’interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

Articolo 3

Le disposizioni del paragrafo 1 e del paragrafo 3, prima frase, dell’articolo 88 del trattato si applicano agli aiuti concessi alla produzione o al commercio dei prodotti elencati nell’allegato I del trattato.

Articolo 4

Il regolamento n. 26 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN


(1)  Parere del Parlamento europeo del 27 aprile 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU 30 del 20.4.1962, pag. 993/62. Regolamento modificato dal regolamento n. 49 (GU 53 dell’1.7.1962, pag. 1571/62).

(3)  Cfr. allegato I.


ALLEGATO I

Regolamento abrogato e sua modificazione

Regolamento n. 26 del Consiglio

(GU 30 del 20.4.1962, pag. 993/62)

Regolamento n. 49 del Consiglio

(GU 53 dell’1.7.1962, pag. 1571/62)

soltanto l’articolo 1, paragrafo 1, lettera g)


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 26

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Allegato I

Allegato II


4.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1185/2006 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2006

che denuncia l’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell’Angola sulla pesca al largo dell’Angola e che deroga al regolamento (CE) n. 2792/1999

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell’Angola sulla pesca al largo dell’Angola (2) (di seguito «l'accordo») è stato firmato a Luanda il 1o febbraio 1989 ed è entrato in vigore alla stessa data ai sensi del suo articolo 15.

(2)

L’ultimo protocollo allegato all’accordo, che fissa, per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell’accordo (3), non è stato rinnovato in quanto alcune condizioni stabilite dal nuovo quadro legislativo sulle risorse biologiche acquatiche adottato nell’ottobre 2004 dal governo della Repubblica d’Angola risultavano incompatibili con i requisiti comunitari applicabili ai pescherecci comunitari operanti nelle acque angolane.

(3)

È quindi opportuno denunciare l’accordo secondo la procedura stabilita all’articolo 14 del medesimo.

(4)

Il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (4), conferisce agli Stati membri la facoltà di concedere a pescatori e proprietari di navi indennità per l’arresto temporaneo delle attività in caso di mancato rinnovo o sospensione di un accordo di pesca, per le flotte comunitarie la cui attività dipende da tale accordo. L’indennità è concessa per una durata non superiore a sei mesi e può essere prorogata per altri sei mesi, a condizione che sia attuato un piano di riconversione della flotta interessata, approvato dalla Commissione.

(5)

Il 18 luglio 2005 la Commissione ha adottato una decisione che approva il piano di riconversione per i pescherecci interessati dal mancato rinnovo del protocollo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica d’Angola, nell’ambito del programma operativo dello SFOP relativo agli interventi strutturali della Comunità nel settore della pesca per le regioni dell’obiettivo 1 in Spagna per il periodo 2000-2006.

(6)

Al fine di agevolare l’attuazione di tale piano di riconversione, è opportuno esentare da talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 i pescherecci comunitari contemplati dal piano di riconversione che, a seguito della presente denuncia, cessano la loro attività nell’ambito dell’accordo. In particolare è opportuno che i suddetti pescherecci siano dispensati dall’obbligo di rimborsare gli aiuti pubblici per l’arresto temporaneo delle attività o per il rinnovo, l’ammodernamento o l’armamento dei pescherecci, nonché dall’obbligo di dimostrare l’esercizio di un’attività continuativa nell’anno precedente la radiazione dallo schedario comunitario delle navi da pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È denunciato, a nome della Comunità, l’accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell’Angola sulla pesca al largo dell’Angola, firmato a Luanda il 1o febbraio 1989.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a notificare al governo della Repubblica d’Angola la denuncia dell’accordo di pesca di cui all’articolo 1.

Articolo 3

1.   I pescherecci comunitari elencati nel piano di riconversione approvato dalla decisione della Commissione, del 18 luglio 2005, non sono soggetti alle disposizioni previste all’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punto ii), e all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2792/1999, né al punto 1.1, lettera a), dell’allegato III di tale regolamento.

2.   La capacità di ciascun peschereccio che fruisce della deroga di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2792/1999 viene considerata come un ritiro cofinanziato con aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (5).

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN


(1)  Parere del 16 maggio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 268 del 19.9.1987, pag. 66.

(3)  GU L 351 del 28.12.2002, pag. 92.

(4)  GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 485/2005 (GU L 81 del 30.3.2005, pag. 1).

(5)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.


4.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1186/2006 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0707 00 05

052

58,1

388

52,4

524

46,9

999

52,5

0709 90 70

052

52,0

999

52,0

0805 50 10

388

70,8

524

42,6

528

57,2

999

56,9

0806 10 10

052

95,9

204

173,8

220

190,1

508

55,0

999

128,7

0808 10 80

388

90,5

400

104,7

508

82,9

512

96,9

524

66,4

528

123,9

720

81,3

804

99,8

999

93,3

0808 20 50

052

138,2

388

98,2

512

77,8

528

73,7

720

31,1

804

186,4

999

100,9

0809 20 95

052

328,4

400

287,4

404

316,7

999

310,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

148,4

999

148,4

0809 40 05

068

110,8

093

52,7

098

59,4

624

124,4

999

86,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


4.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1187/2006 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2006

recante deroga al regolamento (CE) n. 796/2004 in ordine all’applicazione dell’articolo 21 in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 145, lettera n),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 21 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (2), prevede l’applicazione di riduzioni in caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto.

(2)

Diversi Stati membri hanno dovuto affrontare circostanze eccezionali nella gestione della domanda unica per il 2006. Questa situazione ha a sua volta compromesso in varia misura la possibilità per gli agricoltori degli Stati membri interessati di presentare la domanda unica entro il termine prescritto dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004. Ciò rischia, di conseguenza, di mettere in forse il diritto legittimo di alcuni agricoltori di percepire integralmente l’aiuto di cui sono beneficiari.

(3)

Francia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito hanno incontrato problemi imprevisti nell’attuazione pratica del nuovo regime di pagamento unico, dovuti in particolare a difficoltà tecniche o amministrative imprevedibili. Inoltre, l’integrazione del settore dell’olio d’oliva nel regime ha reso quest’ultimo ancora più complesso. Il numero elevato di domande presentate e i complessi calcoli delle superfici olivicole da dichiarare hanno ulteriormente rallentato il disbrigo delle domande per il 2006 in Francia, Italia, Portogallo e Spagna.

(4)

La drammatica situazione conseguente alle alluvioni in Ungheria e impreviste difficoltà tecniche nella stampa delle informazioni grafiche in Polonia hanno ritardato notevolmente la distribuzione dei moduli di domanda agli agricoltori da parte delle autorità competenti, sicché molte domande non hanno potuto essere inoltrate in tempo utile.

(5)

Vista la situazione, è opportuno non applicare per il 2006 la riduzione dell’1 % per giorno lavorativo di ritardo ed esimere dall’esclusione di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 le domande presentate entro una data da determinarsi in funzione delle specifiche circostanze di ciascuno Stato membro interessato.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004, la riduzione dell’1 % per giorno lavorativo e l’esclusione ivi previste non si applicano alle domande uniche presentate alle autorità competenti per il 2006:

a)

entro il 31 maggio 2006:

i)

in Francia:

dagli agricoltori dei dipartimenti francesi elencati nell’allegato I del presente regolamento,

dagli agricoltori che hanno cominciato a compilare la domanda elettronicamente prima del 15 maggio 2006, ma non hanno potuto completarla entro quella data;

ii)

in Ungheria, limitatamente alle zone elencate nell’allegato II del presente regolamento;

iii)

nei Paesi Bassi;

b)

entro il 15 giugno 2006:

i)

in Francia, dagli olivicoltori aventi diritto al regime di pagamento unico;

ii)

in Spagna, limitatamente alle comunità autonome elencate nell’allegato III del presente regolamento;

iii)

in Italia;

iv)

in Polonia;

v)

nel Regno Unito, limitatamente all’Inghilterra;

vi)

in Portogallo, dagli olivicoltori aventi diritto al regime di pagamento unico.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 953/2006 (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 1).

(2)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 659/2006 (GU L 116 del 29.4.2006, pag. 20).


ALLEGATO I

Dipartimenti francesi di cui all’articolo 1, lettera a), punto i), primo trattino

 

Alpes-de-Haute-Provence

 

Alpes-Maritimes

 

Bouches-du-Rhône

 

Haute-Corse

 

Corse-du-Sud

 

Var

 

Vaucluse

 

Guadeloupe

 

Martinique

 

Guyane

 

Réunion


ALLEGATO II

Zone dell’Ungheria di cui all’articolo 1, lettera a), punto ii)

 

Szeged

 

Kiszombor

 

Csongrád

 

Domaszék

 

Ópusztaszer

 

Dóc

 

Bordány

 

Békésszentandrás

 

Gyomaendrőd

 

Hunya

 

Szeghalom

 

Szarvas

 

Ágasegyháza

 

Akasztó

 

Bácsalmás

 

Bácsbokod

 

Bácsborsód

 

Bácsszentgyörgy

 

Bácsszőlős

 

Balotaszálás

 

Bátya

 

Borota

 

Bugac

 

Csengőd

 

Csólyospálya

 

Dusnok

 

Érsekcsanád

 

Fajsz

 

Fülöpháza

 

Harkakötöny

 

Harta

 

Hercegszántó

 

Izsák

 

Kalocsa

 

Kaskantyú

 

Katymár

 

Kecel

 

Kecskemét

 

Kecskemét-Szarkás

 

Kiskőrös

 

Kiskunfélegyháza

 

Kiskunhalas

 

Kisszálás

 

Kömpöc

 

Kunfehértó

 

Kunszállás

 

Lakitelek

 

Madaras

 

Mátételke

 

Orgovány

 

Páhi

 

Soltszentimre

 

Soltvadkert

 

Szentkirály

 

Tabdi

 

Tiszaalpár

 

Tiszakécske

 

Uszód

 

Városföld

 

Zsana


ALLEGATO III

Comunità autonome della Spagna di cui all’articolo 1, lettera b), punto ii)

 

Andalucía

 

Aragón

 

Extremadura

 

Islas Baleares

 

Comunidad Autónoma del País Vasco

 

Castilla-La Mancha

 

Castilla y León

 

Cataluña

 

La Rioja

 

Madrid

 

Región de Murcia

 

Comunidad Foral de Navarra

 

Comunidad Valenciana


4.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1188/2006 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2006

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1174/2006 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 55 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 36.

(4)  GU L 211 dell'1.8.2006, pag. 20.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 4 agosto 2006

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

28,08

2,86

1701 11 90 (1)

28,08

7,49

1701 12 10 (1)

28,08

2,73

1701 12 90 (1)

28,08

7,06

1701 91 00 (2)

33,85

8,31

1701 99 10 (2)

33,85

4,18

1701 99 90 (2)

33,85

4,18

1702 90 99 (3)

0,34

0,32


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


4.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1189/2006 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2006

recante sessantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 25 luglio 2006, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche; occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2006.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 674/2006 della Commissione (GU L 116 del 29.4.2006, pag. 58).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato come segue:

1)

La voce «Al Rashid Trust (alias Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, The Aid Organisation of The Ulema):

Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan,

Jamia Maajid, Sulaiman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan

Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad N. 4, Karachi, Pakistan, tel. 668 33 01; tel. 0300-820 91 99; fax 662 38 14,

Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; tel. 042-681 20 81,

302b-40, Good Earth Court, di fronte al Pia Planetarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi; tel. 497 92 63,

617 Clifton Center, Block 5, 6o piano, Clifton, Karachi; tel. 587-25 45,

605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, di fronte al Jang Building, Karachi, Pakistan; tel. 262 38 18-19,

Ufficio Dha'rbi M'unin, di fronte alla Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan,

Ufficio Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan,

Ufficio Dha'rbi-M'unin, stanza 3 Moti Plaza, vicino a Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan,

Ufficio Dha'rbi-M'unin, ultimo piano, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan,

sedi in Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar-i-Sharif,

altre sedi in Kosovo e in Cecenia.»

dell’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dalla seguente:

Aid Organisation of The Ulema [alias a) Al Rashid Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rasheed Trust, d) Al-Rashid Trust]. Indirizzo:

a)

Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan [Tel. (a) 668 33 01; (b) 0300-820 91 99; Fax 662 38 14],

b)

302b-40, Good Earth Court, di fronte al Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi (Tel. 497 92 63),

c)

617 Clifton Center, Block 5, 6o piano, Clifton, Karachi (Tel. 587 25 45),

d)

605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, di fronte al Jang Building, Karachi, Pakistan (Tel. 262 38 18-19),

e)

Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Tel. 042-681 20 81).

Altre informazioni: (a) Sede in Pakistan, (b) Numeri di conto presso la Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch: 05501741 e 06500138.

2)

La voce «Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center), Sanaa, Yemen» dell’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dalla seguente:

Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center). Indirizzo: Sanaa, Yemen. Altre informazioni: creato da Mohamed Mohamed A-Hamati del distretto di Hufash, Governatorato di El Mahweet, Yemen.

3)

La voce «Movimento islamico del Turkestan orientale o Movimento islamico del Turkestan Est (ETIM) (alias Partito islamico del Turkestan orientale)»dell’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dalla seguente:

Movimento islamico del Turkestan orientale [alias a) Partito islamico del Turkestan orientale, b) Partito islamico di Allah del Turkestan orientale].

4)

La voce «Global Relief Foundation [alias a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp — Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial — Kosova, j) Fondation Secours Mondial “World Relief”]. Indirizzo:

a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Stati Uniti d'America,

b)

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Stati Uniti d'America,

c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasburgo, Francia,

d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgio,

e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgio,

f)

Casella postale 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgio,

g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina,

h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina,

i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo,

j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo,

k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania,

l)

House 267 Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan.

Altre informazioni:

a)

altre sedi straniere: Afghanistan, Azerbaigian, Bangladesh, Cecenia (Russia), Cina, Eritrea, Etiopia, Georgia, India, Inguscezia (Russia), Iraq, Giordania, Kashmir, Libano, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Sierra Leone, Somalia e Siria.

b)

N. d'identificazione datore di lavoro federale statunitense: 36-3804626.

c)

Partita IVA: BE 454,419,759.

d)

Gli indirizzi in Belgio sono quelli della Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l. e della Fondation Secours Mondial vzw. dal 1998.»

dell’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dalla seguente:

Global Relief Foundation [alias a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp — Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial — Kosova, j) Fondation Secours Mondial«World Relief»]. Indirizzo:

a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Stati Uniti d’America,

b)

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Stati Uniti d’America,

c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasburgo, Francia,

d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgio,

e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgio,

f)

Casella postale 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgio,

g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina,

h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina,

i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo,

j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo,

k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania,

l)

House 267 Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan.

Altre informazioni:

a)

altre sedi straniere: Afghanistan, Azerbaigian, Bangladesh, Cecenia (Russia), Cina, Eritrea, Etiopia, Georgia, India, Inguscezia (Russia), Iraq, Giordania, Libano, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Sierra Leone, Somalia e Siria.

b)

N. d'identificazione datore di lavoro federale statunitense: 36-3804626.

c)

Partita IVA: BE 454 419 759.

d)

Gli indirizzi in Belgio sono quelli della Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l e della Fondation Secours Mondial vzw. dal 1998.

5)

La voce «Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), alias Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; sedi degli uffici: Pakistan e Afghanistan. NB: si designano solo le sedi di questa entità in Pakistan e in Afghanistan.» dell’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dalla seguente:

Revival of Islamic Heritage Society [alias a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, c) Jamia Ihya Ul Turath, d) RIHS]. Sedi degli uffici: Pakistan e Afghanistan. Altre informazioni: si designano solo le sedi di questa entità in Pakistan e in Afghanistan.

6)

La voce «Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (alias Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, Riyadh-as-Saliheen, the Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin)» dell’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dalla seguente:

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs [alias a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, b) Riyadh-as-Saliheen, c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, e) Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs), f) RSRSBCM].

7)

La voce «Special Purpose Islamic Regiment (alias the Islamic Special Purpose Regiment, the al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment)» dell’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dalla seguente:

Special Purpose Islamic Regiment [alias a) The Islamic Special Purpose Regiment, b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, c) Islamic Regiment of Special Meaning, d) SPIR].

8)

La voce «Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Svizzera» dell’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dalla seguente:

Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italia.

9)

La voce «Anafi, Nazirullah, Maulavi (addetto commerciale dell'“Ambasciata” talibana di Islamabad)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Nazirullah Aanafi. Titolo: Maulavi. Funzione: Addetto commerciale, «Ambasciata» talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1962. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000912 (rilasciato il 30.6.1998).

10)

La voce «Qadeer, Abdul, Generale (Addetto militare dell'“Ambasciata” talibana di Islamabad)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Abdul Qadeer. Titolo: Generale. Funzione: Addetto militare, «Ambasciata» talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1967. Luogo di nascita: Nangarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000974.

11)

La voce «Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi [alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa]. Indirizzo: a)Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monaco, Germania, b) 129 Park Road, NW8, Londra, Regno Unito, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgio, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina (ultimo indirizzo registrato in Bosnia-Erzegovina). Data di nascita: a) 21.3.1963, b) 21.1.1963. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: a) tunisina, b) bosniaco-erzegovina. Passaporto n. a) E423362 rilasciato a Islamabad il 15.5.1988, b) 0841438 (passaporto della Bosnia-Erzegovina rilasciato il 30.12.1998, scaduto il 30.12.2003). Numero di identificazione nazionale: 1292931. Altre informazioni: a) l’indirizzo in Belgio è una casella postale, b) il nome del padre è Mohamed, il nome della madre è Medina Abid; c) a quanto risulta, vive attualmente a Dublino, Irlanda» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi [alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Chafiq Ayadi, h) Chafik Ayadi, i) Ayadi Chafiq, j) Ayadi Chafik, k) Abou El Baraa]. Indirizzo: a)Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monaco, Germania, b) 129 Park Road, London NW8, Regno Unito, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgio, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina (ultimo indirizzo registrato in Bosnia-Erzegovina). Data di nascita: a) 21.3.1963, b) 21.1.1963. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: a) tunisina, b) bosniaco-erzegovina. Passaporto n.: a) E 423362 (rilasciato a Islamabad il 15.5.1988), b) 0841438 (passaporto della Bosnia-Erzegovina rilasciato il 30.12.1998 scaduto il 30.12.2003). Numero di identificazione nazionale: 1292931. Altre informazioni: a) l’indirizzo in Belgio è una casella postale, b) il nome del padre è Mohamed, il nome della madre è Medina Abid; c) a quanto risulta, vive attualmente a Dublino, Irlanda.

12)

La voce «Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias ABDUREHMAN, Ahmed Mohammed; alias ABU FATIMA; alias ABU ISLAM; alias ABU KHADIIJAH; alias AHMED HAMED; alias Ahmed l'Egiziano; alias AHMED, Ahmed; alias AL MASRI, Ahmad; alias AL- SURIR, Abu Islam; alias ALI, Ahmed Mohammed; alias ALI, Hamed; alias HEMED, Ahmed; alias SHIEB, Ahmed; alias SHUAIB), Afghanistan; nato nel 1965 in Egitto; cittadinanza egiziana» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Ahmed Mohammed Hamed Ali [alias a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadiijah, j) Ahmed The Egyptian, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib. Data di nascita: 1965. Luogo di nascita: Egitto. Nazionalità: egiziana.

13)

La voce «Al-Jadawi, Saqar. Nato nel 1965 circa. Presunta cittadinanza yemenita e saudita. Aiutante di Osama bin Laden» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Saqar Al-Jadawi (alias Saqr Al-Jaddawi). Indirizzo: Shari Tunis, Sana’a, Yemen. Data di nascita: 1965. Luogo di nascita: Al-Mukalla, Yemen. Nazionalità: yemenita. Passaporto n.: 00385937. Altre informazioni: a) l’indirizzo è quello precedente, b) autista e guardia del corpo personale di Osama bin Laden dal 1996 al 2001.

14)

La voce «Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI [alias a) Abdelmajid AL-ZINDANI; b) Shaykh Abd Al-Majid AL-ZINDANI]. Data di nascita: circa 1950. Luogo di nascita: Yemen. Nazionalità: yemenita. Passaporto numero: A005487 (Yemen), rilasciato il 13 agosto 1995» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Abd-al-Majid Aziz Al-Zindani [alias a) Abdelmajid Al-Zindani, b) Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zandani]. Titolo: Sheikh. Indirizzo: Sanaa, Yemen. Data di nascita: a) 1942, b) circa 1950. Luogo di nascita: Yemen. Nazionalità: yemenita. Passaporto n.: A005487 (rilasciato 13.8.1995).

15)

La voce «Allamuddin, Syed (Secondo segretario del“Consolato generale” talibano di Peshawar)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Sayed Allamuddin Athear. Funzione: Secondo segretario, «Consolato generale» talibano di Peshawar, Pakistan. Data di nascita: 1955. Luogo di nascita: Badakshan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000994.

16)

La voce «Huda bin Abdul HAQ [alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan]. Data di nascita: a) 9 febbraio 1960 b) 2 febbraio 1960. Luogo di nascita: sottodistretto di Solokuro nel distretto di Lamongan, provincia di Giava orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Huda bin Abdul Haq [alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan]. Data di nascita: a) 9.2.1960 b) 2.2.1960. Luogo di nascita: sottodistretto di Solokuro nel distretto di Lamongan, provincia di Giava orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana.

17)

La voce «Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh [alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah]. Data di nascita: 1.5.1972 o 16.9.1973. Luogo di nascita: a) Hadramawt, Yemen, b) Khartoum, Sudan. Nazionalità: a) sudanese, b) yemenita. Passaporto yemenita n. 00 085 243 rilasciato il 12.11.1997 a San'a, Yemen» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh [alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Ramzi Omar]. Data di nascita: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973. Luogo di nascita: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen, b) Khartoum, Sudan. Nazionalità: a) yemenita, b) sudanese. Passaporto n.: 00085243 (rilasciato il 17.11.1997 a Sanaa, Yemen). Altre informazioni: arrestato a Karachi, Pakistan, il 30.9.2002.

18)

La voce «Daud, Mohammad (Addetto amministrativo dell'“Ambasciata” talibana di Islamabad)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Mohammad Daud. Funzione: Addetto amministrativo, «Ambasciata» talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1956. Luogo di nascita: Kabul, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 00732.

19)

La voce «Fauzi, Habibullah (Primo segretario/Vice capo missione dell'“Ambasciata” talibana di Islamabad)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Habibullah Faizi. Funzione: Secondo segretario. Data di nascita: 1961. Luogo di nascita: Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 010678 (rilasciato il 19.12.1993).

20)

La voce «Murad, Abdullah, Maulavi (Console generale,“Consolato generale” talibano di Quetta)» dell’elenco«Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Abdullah Hamad. Titolo: Maulavi. Funzione: Console generale «Consolato generale» talibano di Quetta, Pakistan. Data di nascita: 1972. Luogo di nascita: Helmand, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 00857 (rilasciato il 20.11.1997).

21)

La voce «Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (Primo segretario del “Consolato generale” dei Talibani, Quetta)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Abdul Hai Hazem. Titolo: Maulavi. Funzione: Primo segretario, «Consolato generale» dei Talibani, Quetta, Pakistan. Data di nascita: 1971. Luogo di nascita: Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 0001203.

22)

La voce «Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN [alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, e) Abu Zubaydah, f) Tariq]; data di nascita: 12 marzo 1971; luogo di nascita: Riyadh, Arabia Saudita: presunta nazionalità saudita e palestinese; passaporto egiziano n. 484824 rilasciato il 18 gennaio 1984 dall'ambasciata egiziana di Riyadh; altre informazioni: strettamente collegato a Osama bin Laden e coinvolto negli spostamenti dei terroristi» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Zayn al-Abidin Muhammad Hussein [alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, e) Abu Zubaydah, f) Tariq]. Data di nascita:12.3.1971. Luogo di nascita: Riyadh, Arabia Saudita. Nazionalità: palestinese. Passaporto n.: 484824 (passaporto egiziano n. 484824 rilasciato il 18.1.1984 dall'ambasciata egiziana di Riyadh). Altre informazioni: strettamente collegato a Osama bin Laden e coinvolto negli spostamenti dei terroristi.

23)

La voce «Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (Console generale,“Consolato generale” talibano di Karachi)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Rahamatullah Kakazada. Titolo: Maulavi. Funzione: Console generale, «Consolato generale» talibano di Karachi, Pakistan. Data di nascita: 1968. Luogo di nascita: Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000952 (rilasciato il7.1.1999).

24)

La voce «Dawood Ibrahim Kaskar [alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan]. Data di nascita: 1955. Luogo di nascita: Ratnagiri, India. Nazionalità: indiana. Passaporto n.: A-333602, rilasciato a Bombay, India, il 6 aprile 1985» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Dawood Ibrahim Kaskar [alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Sheikh Ibrahim, d) Hizrat]. Data di nascita: 26.12.1955. Luogo di nascita: a) Bombay, b) Ratnagiri, India. Nazionalità: indiana. Passaporto n.: A-333602 (rilasciato il 4.6.1985 a Bombay, India). Altre informazioni: a) passaporto revocato dal governo indiano, b) mandato di cattura internazionale rilasciato dall’India.

25)

La voce «Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim [alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Abu Hamza Al-Masri, g) Al-Masri, Abu Hamza, h) Al-Misri, Abu Hamza]. Indirizzo: a) 9 Albourne Road, Shepherds Bush, Londra W12 OLW, Regno Unito; b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londra W6 OPW, Regno Unito. Data di nascita: 15.4.1958. Luogo di nascita: Alessandria, Egitto. Altre informazioni: indagato nel Regno Unito» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim [alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, (f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza]. Indirizzo: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Regno Unito; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Regno Unito. Data di nascita: 15.4.1958 Luogo di nascita: Alessandria, Egitto. Nazionalità: britannica. Altre informazioni: indagato nel Regno Unito.

26)

La voce «Mohammad, Akhtar, Maulavi (Addetto culturale, “Consolato generale” talibano di Peshawar)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Akhtar Mohammad Maz-Hari. Titolo: Maulavi. Funzione: Addetto culturale, «Consolato generale» talibano di Peshawar, Pakistan. Data di nascita: 1970. Luogo di nascita: Kunduz, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: SE 012820 (rilasciato il 4.11.2000).

27)

La voce «Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (Rappresentante commerciale, “Consolato generale” talibano di Peshawar)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Mohammad Sadiq (alias Maulavi Amir Mohammad) Titolo: a) Alhaj, b) Maulavi. Funzione: capo dell’agenzia commerciale afgana di Peshawar, Pakistan. Data di nascita: 1934. Luogo di nascita: Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: SE 011252.

28)

La voce «Nedal Mahmoud Saleh [alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Hitem]. Indirizzo: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italia, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Luogo di nascita: Taiz (Yemen). Data di nascita: 1o marzo 1970. Altre informazioni: arrestato in Italia il 19.8.2003» dell’elenco«Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Nedal Mahmoud Saleh [alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Salah Nedal, c) Hitem]. Indirizzo: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italia, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data di nascita: a) 1.3.1970, b) 26.3.1972. Luogo di nascita: Taiz, Yemen. Nazionalità: yemenita. Altre informazioni: arrestato in Italia il 19.8.2003.

29)

La voce «Wali, Qari Abdul (Primo segretario del “Consolato generale” talibano di Peshawar)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Qari Abdul Wali Seddiqi. Funzione: Terzo segretario. Data di nascita: 1974. Luogo di nascita: Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000769 (rilasciato 2.2.1997).

30)

La voce «Shenwary, Haji Abdul Ghafar (Terzo segretario del “Consolato generale”, talibano di Karachi)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Abdul Ghafar Shinwari. Titolo: Haji. Funzione: Terzo segretario, «Consolato generale» talibano di Karachi, Pakistan. Data di nascita: 29.3.1965. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000763 (rilasciato il 9.1.1997).

31)

La voce «Najibullah, Maulavi (Console generale “Consolato generale” talibano di Peshawar)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Najib Ullah (alias Maulvi Muhammad Juma). Titolo: Maulavi. Funzione: Console generale, «Consolato generale» talibano di Peshawar, Pakistan. Data di nascita: 1954. Luogo di nascita: Farah. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: 00737 (rilasciato il20.10.1996).

32)

La voce «Zelimkhan Ahmedovic (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Luogo di nascita: villaggio di Vydriha, Kazakistan orientale, URSS. Data di nascita 12 settembre 1952. Nazionalità: Federazione russa. Passaporti: passaporto russo 43 n. 1600453» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev (alias Abdul-Muslimovich). Indirizzo Derzhavina street 281-59, Grozny, Repubblica cecena Federazione russa. Data di nascita: 12.9.1952. Luogo di nascita: Vydrikh, distretto di Shemonaikhinsk (Verkhubinsk), (Repubblica socialista sovietica di) Kazakistan. Nazionalità: russa. Passaporti n.: a) 43 No 1600453, b) 535884942 (passaporto straniero russo), c) 35388849 (passaporto straniero russo). Altre informazioni: a) l’indirizzo è quello precedente, b) ucciso il 19.2.2004.

33)

Le voci «Zaeef, Abdul Salam, Mullah (Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell’“Ambasciata” talibana di Islamabad)», «Zaeef, Abdul Salam (Ambasciatore talibano in Pakistan)» e «Zaief, Abdul Salam, Mullah (Vice ministro delle miniere e dell'industria)» dell’elenco «Persone fisiche» sono sostituite dalla seguente:

Abdul Salam Zaeef. Mullah. Funzione: a) Viceministro delle miniere e dell'industria, b) Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, «Ambasciata» talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1968. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 001215 (rilasciato il 29.8.2000).

34)

La voce «Zahid, Mohammad, Mullah (Terzo segretario dell’ “Ambasciata” talibana di Islamabad)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

Mohammad Zahid. Titolo: Mullah. Funzione: Terzo segretario «Ambasciata»talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1971. Luogo di nascita: Logar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 001206 (rilasciato il 17.7.2000).


4.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/29


DIRETTIVA 2006/70/CE DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2006

recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 1, lettere a), b) e d),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2005/60/CE prevede che gli enti e le persone che rientrano nel suo ambito di applicazione applichino, in funzione del rischio, obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela per quanto riguarda le operazioni o i rapporti d’affari con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato membro o in un paese terzo. Nel contesto di questa analisi del rischio, è opportuno che le risorse degli enti e delle persone soggetti alla direttiva siano concentrate in particolare sui prodotti e sulle operazioni che sono caratterizzate da un rischio elevato di riciclaggio dei proventi di attività criminose. Per persone politicamente esposte si intendono le persone che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami. Per assicurare un’applicazione coerente del concetto di persona politicamente esposta, quando si determinano i gruppi di persone soggetti alla direttiva, è essenziale tenere conto delle differenze sociali, politiche ed economiche tra i paesi interessati.

(2)

Gli enti e le persone soggetti alla direttiva 2005/60/CE possono non riuscire a identificare un cliente quale appartenente a una delle categorie di persone politicamente esposte, pur avendo preso misure ragionevoli e adeguate a tal fine. In tali circostanze, nell’esercizio dei loro poteri in relazione all’applicazione di detta direttiva, gli Stati membri devono tenere debito conto della necessità di assicurare che dette persone non siano ritenute automaticamente responsabili di tale omissione. Gli Stati membri devono altresì prendere in esame la possibilità di agevolare l’osservanza della direttiva fornendo le indicazioni necessarie a questo riguardo agli enti e alle persone interessate.

(3)

Di norma le cariche pubbliche esercitate a livelli più bassi di quello nazionale non devono essere considerate importanti. Tuttavia, ove la loro esposizione politica sia comparabile a quella di posizioni analoghe a livello nazionale, gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva devono considerare, in funzione del rischio, se le persone che esercitano tali cariche pubbliche debbano essere considerate persone politicamente esposte.

(4)

Quando la direttiva 2005/60/CE prescrive agli enti e alle persone ad essa soggetti di identificare coloro che intrattengono stretti legami con le persone fisiche che occupano importanti cariche pubbliche, tale obbligo si applica nella misura in cui i legami sono di dominio pubblico o l’ente o la persona hanno ragione di ritenere che tali legami esistano. Ciò non presuppone, quindi, una ricerca attiva da parte degli enti e delle persone soggetti alla direttiva.

(5)

Le persone che rientrano nel concetto di persone politicamente esposte non devono più essere considerate tali, decorso un periodo minimo, quando abbiano cessato di esercitare importanti cariche pubbliche.

(6)

Poiché l’adeguamento, in funzione del rischio, delle procedure generali di adeguata verifica della clientela a situazioni di basso rischio costituisce lo strumento normale in base alla direttiva 2005/60/CE e dato che le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela richiedono la presenza, in altre parti del sistema, di meccanismi adeguati di controlli e contrappesi volti a impedire il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, l’applicazione di procedure semplificate di adeguata verifica della clientela deve essere ristretta a un numero limitato di casi. In questi casi, gli obblighi per gli enti e le persone soggetti a tale direttiva non scompaiono e questi sono tenuti, tra l’altro, a un controllo continuo dei rapporti d’affari, in modo da essere in grado di identificare le operazioni complesse o di importo insolitamente elevato che non hanno un obiettivo economico evidente o una finalità lecita manifesta.

(7)

Le autorità pubbliche nazionali sono considerate generalmente come clienti a basso rischio all’interno del loro Stato membro e, conformemente alla direttiva 2005/60/CE, possono essere soggette a procedure semplificate di adeguata verifica della clientela. Tuttavia nessuna delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie europee, compresa la Banca centrale europea (BCE), ha i requisiti per beneficiare direttamente, in base alla direttiva, degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela nell’ambito della categoria delle «autorità pubbliche nazionali» o, nel caso della BCE, nell’ambito della categoria degli «enti creditizi e finanziari». Tuttavia poiché non risulta che tali entità presentino un rischio elevato di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo esse devono essere riconosciute come clienti a basso rischio e beneficiare di procedure semplificate di adeguata verifica della clientela, purché siano soddisfatti criteri adeguati.

(8)

Deve inoltre essere possibile applicare procedure semplificate di adeguata verifica della clientela nel caso di entità giuridiche che esercitano attività finanziarie che non rientrano nella definizione di ente finanziario ai sensi della direttiva 2005/60/CE, ma sono soggette alla legislazione nazionale adottata conformemente a tale direttiva e soddisfano requisiti riguardanti la sufficiente trasparenza per quanto riguarda la loro identità e meccanismi adeguati di controllo, in particolare una vigilanza rafforzata. Potrebbe essere questo il caso delle imprese che prestano servizi di assicurazione generali.

(9)

Deve essere possibile applicare procedure semplificate di adeguata verifica della clientela a prodotti e operazioni collegate in circostanze limitate, ad esempio quando i vantaggi del prodotto finanziario in questione non possono andare in generale a beneficio di terzi e sono realizzabili soltanto nel lungo termine, come ad esempio talune polizze di assicurazione di investimenti o taluni prodotti di risparmio o quando il prodotto finanziario mira a finanziare attività materiali in forma di accordi di leasing, nei quali la titolarità giuridica ed effettiva dell’attività sottostante resta alla società di leasing, o in forma di credito al consumo di valore modesto, purché le operazioni siano effettuate tramite conti bancari e siano inferiori a una soglia appropriata. I prodotti controllati dallo Stato che sono generalmente rivolti a categorie specifiche di clienti, come ad esempio i prodotti di risparmio a vantaggio di bambini, devono beneficiare di procedure semplificate di adeguata verifica della clientela anche se non tutti i criteri sono soddisfatti. Il controllo dello Stato deve essere inteso come un’attività che va al di là della normale vigilanza sui mercati finanziari e non deve essere concepito in modo da applicarsi a prodotti, quali i titoli di debito emessi direttamente dallo Stato.

(10)

Prima di consentire l’uso di procedure semplificate di adeguata verifica della clientela, gli Stati membri devono valutare se i clienti o i prodotti e le operazioni relative presentino un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in particolare prestando particolare attenzione a qualsiasi attività di tali clienti o a qualsiasi tipo di prodotti od operazioni che possono essere considerate come particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. In particolare, qualsiasi tentativo da parte di clienti in relazione a prodotti a basso rischio di agire anonimamente o di nascondere la propria identità deve essere considerato come un fattore di rischio e un potenziale elemento di sospetto.

(11)

In talune circostanze le persone fisiche o le entità giuridiche possono esercitare attività finanziarie in modo occasionale o su scala molto limitata, a titolo complementare rispetto ad altre attività non finanziarie, come ad esempio gli alberghi che prestano servizi di cambio valuta ai loro clienti. La direttiva 2005/60/CE consente agli Stati membri di decidere che le attività finanziarie di tale tipo esulano dal suo ambito di applicazione. La valutazione della natura occasionale o molto limitata dell’attività deve avvenire con riferimento a soglie quantitative riguardanti le operazioni e il fatturato dell’operatività in questione. Tali soglie devono essere decise a livello nazionale, in funzione del tipo di attività finanziaria, al fine di tenere conto delle differenze tra i singoli paesi.

(12)

Chi esercita un’attività finanziaria in modo occasionale o su scala molto limitata non deve, inoltre, fornire un’intera gamma di servizi finanziari al pubblico, bensì solo quelli necessari per migliorare lo svolgimento della sua operatività principale. Quando l’operatività principale della persona riguarda un'attività soggetta alla direttiva 2005/60/CE, non deve essere concessa l’esenzione per le attività finanziarie occasionali o limitate, eccetto in relazione alle persone che negoziano beni.

(13)

Talune attività finanziarie, come ad esempio i servizi di trasferimento di fondi, sono più suscettibili di uso o di abuso a fini di riciclaggio di proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. È pertanto necessario assicurare che tali attività finanziarie o attività finanziarie simili non siano escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 2005/60/CE.

(14)

Occorre prevedere che le decisioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE possano essere revocate il più rapidamente possibile, se necessario.

(15)

Gli Stati membri devono assicurare che le decisioni di esenzione non siano oggetto di abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. In particolare devono evitare di adottare decisioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE nei casi in cui le attività delle autorità nazionali connesse al controllo o all'applicazione delle norme presentino particolari difficoltà a seguito della sovrapposizione di competenze tra più Stati membri, ad esempio in caso di fornitura di servizi finanziari a bordo di navi che prestano servizi di trasporto tra porti situati in diversi Stati membri.

(16)

L’applicazione della presente direttiva è senza pregiudizio per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo (2), e del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (3).

(17)

Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE per quanto riguarda:

1)

gli aspetti tecnici della definizione di persone politicamente esposte di cui all’articolo 3, paragrafo 8, di detta direttiva;

2)

i criteri tecnici per valutare se determinate situazioni presentino un basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2 e 5, di detta direttiva;

3)

i criteri tecnici per valutare se, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE sia giustificato non applicare detta direttiva a determinate persone fisiche o giuridiche che esercitano un’attività finanziaria in modo occasionale o su scala molto limitata.

Articolo 2

Persone politicamente esposte

1.   Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 2005/60/CE, tra «le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche» rientrano le seguenti:

a)

i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i viceministri o sottosegretari;

b)

i parlamentari;

c)

i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;

d)

i membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;

e)

gli ambasciatori, gli incaricati d’affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;

f)

i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie di cui al primo comma, lettere da a) a f), rientrano i funzionari di livello medio o inferiore.

Le categorie di cui al primo comma, lettere da a) a e), includono, ove applicabile, le posizioni a livello comunitario e internazionale.

2.   Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 2005/60/CE, i «familiari diretti» delle persone di cui al presente articolo, paragrafo 1, includono:

a)

il coniuge;

b)

qualsiasi partner considerato dal diritto nazionale equivalente al coniuge;

c)

i figli e i loro coniugi o partner;

d)

i genitori.

3.   Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 2005/60/CE, i «soggetti con i quali le persone intrattengono notoriamente stretti legami» includono:

a)

qualsiasi persona fisica che abbia notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o di istituti giuridici o qualsiasi altra stretta relazione d’affari con una persona di cui al paragrafo 1;

b)

qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o di istituti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al paragrafo 1.

4.   Fatta salva l’applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato, da almeno un anno, di occupare importanti cariche pubbliche, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, gli enti e le persone di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

Articolo 3

Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela

1.   Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE, gli Stati membri possono, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, considerare come clienti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo le autorità pubbliche o gli organismi pubblici che soddisfano tutti i criteri seguenti:

a)

il cliente ha occupato funzioni pubbliche conformemente al trattato sull’Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto derivato della Comunità europea;

b)

l’identità del cliente è pubblicamente disponibile, trasparente e certa;

c)

le attività del cliente, così come le sue pratiche contabili, sono trasparenti;

d)

il cliente rende conto o a un’istituzione comunitaria o alle autorità di uno Stato membro, ovvero esistono procedure di controlli e contrappesi che assicurano la verifica dell’attività del cliente.

2.   Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE, gli Stati membri possono, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, prendere in considerazione le entità giuridiche che non godono dello status di autorità od organismi pubblici, ma che soddisfano, come clienti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, tutti i criteri seguenti:

a)

il cliente è un’entità che esercita attività finanziarie che esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 2 della direttiva 2005/60/CE, ma alle quali la legislazione nazionale ha esteso le obbligazioni di detta direttiva, a norma dell’articolo 4 della stessa;

b)

l’identità del cliente è pubblicamente disponibile, trasparente e certa;

c)

in base al diritto nazionale, il cliente deve ottenere un’autorizzazione per esercitare le attività finanziarie e l’autorizzazione può essere rifiutata se le autorità competenti non ritengono provate la competenza e l’onorabilità delle persone che dirigono o dirigeranno effettivamente l’attività di tale entità o del suo titolare effettivo;

d)

il cliente è soggetto a controllo, ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 3, della direttiva 2005/60/CE, da parte delle autorità competenti per quanto riguarda l’osservanza della legislazione nazionale di attuazione di detta direttiva e, ove applicabile, degli obblighi aggiuntivi previsti dalla legislazione nazionale;

e)

la mancata osservanza degli obblighi di cui alla lettera a) da parte del cliente è soggetta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, compresa la possibilità di adeguate misure amministrative o l’imposizione di sanzioni amministrative.

L’entità di cui al primo comma, lettera a), include le controllate nei limiti in cui le obbligazioni di cui alla direttiva 2005/60/CE siano state ad esse estese a proprio titolo.

Ai fini del primo comma, lettera c), l’attività esercitata dal cliente è soggetta a vigilanza da parte delle autorità competenti. Per vigilanza si intende in questo contesto quel tipo di attività di vigilanza basata sui poteri di controllo più intensi, compresa la possibilità di effettuare ispezioni sul posto. Tali ispezioni includono la revisione di politiche, procedure, libri e registrazioni e comprendono verifiche a campione.

3.   Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2005/60/CE, gli Stati membri, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, possono consentire agli enti e alle persone soggetti alla direttiva stessa, di considerare come esposti a un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo i prodotti, o le operazioni collegate a prodotti, che soddisfino tutti i criteri seguenti:

a)

il prodotto ha una base contrattuale scritta;

b)

le operazioni relative sono eseguite tramite un conto del cliente presso un ente creditizio soggetto alla direttiva 2005/60/CE o presso un ente creditizio situato in un paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli stabiliti da tale direttiva;

c)

il prodotto o l’operazione relativa non sono anonimi e la loro natura è tale da consentire la tempestiva applicazione dell’articolo 7, lettera c), della direttiva 2005/60/CE;

d)

è fissata una soglia minima predeterminata per il prodotto;

e)

i vantaggi del prodotto o dell’operazione relativa non possono andare a beneficio di terzi, salvo in caso di decesso, handicap, sopravvivenza a una predeterminata età avanzata o eventi analoghi;

f)

nel caso di prodotti o di operazioni relative che prevedono l’investimento di fondi in attività finanziarie o crediti, compresa l’assicurazione o altro tipo di crediti potenziali:

i)

i vantaggi del prodotto o dell’operazione relativa sono realizzabili soltanto nel lungo termine;

ii)

il prodotto o l’operazione relativa non possono essere utilizzati come garanzia;

iii)

nel corso del rapporto contrattuale non sono effettuati pagamenti anticipati, non sono utilizzate clausole di riscatto e non vi è rescissione anticipata.

Ai fini del primo comma, lettera d), le soglie stabilite all’articolo 11, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2005/60/CE si applicano in caso di polizze assicurative o prodotti di risparmio di natura analoga. Fermo il disposto del terzo comma, negli altri casi la soglia massima è 15 000 EUR. Gli Stati membri possono derogare a detta soglia nel caso di prodotti che siano collegati al finanziamento di attività materiali e quando la titolarità legale ed effettiva delle attività non è trasferita al cliente fino alla conclusione del rapporto contrattuale, purché la soglia stabilita dallo Stato membro per le operazioni collegate a questo tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate, non superi 15 000 EUR all’anno.

Gli Stati membri possono derogare ai criteri di cui al primo comma, lettere e) e f), nel caso di prodotti le cui caratteristiche siano determinate dalle loro autorità pubbliche nazionali competenti per finalità di interesse generale, che beneficino di speciali vantaggi dallo Stato sotto forma di erogazioni dirette o rimborsi fiscali e il cui utilizzo sia sottoposto a controllo da parte di tali autorità, purché i vantaggi dei prodotti siano realizzabili solo nel lungo termine e la soglia stabilita ai fini del primo comma, lettera d), sia sufficientemente bassa. Se del caso, questa soglia può essere stabilita come un ammontare massimo su base annuale.

4.   Nel valutare se i clienti o i prodotti e le operazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 presentino un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli Stati membri prestano particolare attenzione a qualsiasi attività dei clienti o a qualsiasi tipo di prodotti od operazioni che possono essere considerati come particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.

Gli Stati membri non considerano che i clienti o i prodotti e le operazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo se informazioni disponibili indicano che il rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo può non essere basso.

Articolo 4

Attività esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata

1.   Ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE, gli Stati membri, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, possono considerare escluse dall’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1 o 2, di detta direttiva le persone giuridiche o fisiche esercitanti un’attività finanziaria che soddisfi tutti i criteri seguenti:

a)

l’attività finanziaria è limitata in termini assoluti;

b)

l’attività finanziaria è limitata a livello di transazioni;

c)

l’attività finanziaria non è l’attività principale;

d)

l’attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all’attività principale;

e)

l’attività principale non è un’attività menzionata all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE, ad eccezione dell’attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera e), della stessa direttiva;

f)

l’attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell’attività principale e non offerta in generale al pubblico.

Ai fini del primo comma, lettera a), il fatturato totale dell’attività finanziaria non può superare una soglia che deve essere sufficientemente bassa. Tale soglia è stabilita a livello nazionale, a seconda del tipo di attività finanziaria.

Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri applicano una soglia massima per cliente e singola transazione, indipendentemente dal fatto che quest’ultima sia effettuata con un’operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate. Tale soglia è stabilita a livello nazionale, a seconda del tipo di attività finanziaria. Essa è sufficientemente bassa per assicurare che i tipi di operazione in questione costituiscano un metodo non pratico e non efficiente per riciclare i proventi di attività criminose o per finanziare il terrorismo e non supera 1 000 EUR.

Ai fini del primo comma, lettera c), gli Stati membri richiedono che il fatturato dell’attività finanziaria non superi il 5 % del fatturato totale della persona giuridica o fisica in questione.

2.   Nel valutare il rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE, gli Stati membri prestano particolare attenzione a qualsiasi attività finanziaria che sia considerata particolarmente suscettibile, per sua natura, di essere oggetto di uso o abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.

Gli Stati membri non considerano che le attività finanziarie di cui al paragrafo 1 presentino un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, se informazioni disponibili indicano che il rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo può non essere basso.

3.   Qualsiasi decisione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE indica le ragioni sulle quali è basata. Gli Stati membri prevedono la possibilità di revocare tale decisione qualora le circostanze cambino.

4.   Gli Stati membri istituiscono attività di monitoraggio basate sul rischio o adottano qualsiasi altra misura adeguata per assicurare che l’esenzione concessa con decisioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE non sia oggetto di abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 5

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 dicembre 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2006.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(2)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2006/379/CE (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 21).

(3)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 674/2006 della Commissione (GU L 116 del 29.4.2006, pag. 58).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

4.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/35


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 aprile 2006

sull’assegnazione di quantitativi di sostanze controllate consentite per usi essenziali nella Comunità nel 2006 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 1483]

(I testi in lingua danese, estone, finlandese, francese, inglese, italiana, olandese, slovena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/540/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità ha già proceduto ad eliminare gradualmente la produzione e il consumo di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, idrobromofluorocarburi e bromoclorometano.

(2)

Ogni anno la Commissione deve stabilire gli usi essenziali di queste sostanze controllate, le quantità utilizzabili e le imprese che ne possono fare uso.

(3)

La decisione IV/25 delle parti del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (di seguito «protocollo di Montreal») stabilisce i criteri sulla base dei quali la Commissione determina gli usi essenziali e autorizza la produzione e il consumo necessari a soddisfare gli usi essenziali di sostanze controllate nel territorio di ciascuna delle parti.

(4)

La decisione XV/8 delle parti del protocollo di Montreal autorizza la produzione e il consumo necessari a soddisfare gli usi essenziali delle sostanze controllate di cui agli allegati A, B e C (sostanze dei gruppi II e III) del suddetto protocollo per le attività di laboratorio e di analisi elencate nell’allegato IV della relazione della settima riunione delle parti, alle condizioni specificate nell’allegato II della relazione della sesta riunione delle parti e nelle decisioni VII/11, XI/15 e XV/5 delle parti del protocollo di Montreal. La decisione XVII/10 delle parti del protocollo di Montreal autorizza la produzione e il consumo delle sostanze controllate di cui all’allegato E del suddetto protocollo necessari a soddisfare gli usi del bromuro di metile per scopi di laboratorio e di analisi.

(5)

In conformità al paragrafo 3 della decisione XII/2 delle parti del protocollo di Montreal sulle misure atte a favorire il passaggio ad inalatori-dosatori privi di clorofluorocarburi tutti gli Stati membri hanno notificato (2) al Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente che i clorofluorocarburi (CFC) non sono più essenziali per la produzione di inalatori-dosatori contenenti salbutamolo destinati all’immissione sul mercato della Comunità europea.

L’Austria, il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, l’Estonia, la Germania, la Grecia, l’Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Norvegia, il Portogallo, i Paesi Bassi, la Repubblica slovacca e la Slovenia hanno notificato all’UNEP che l’uso dei CFC non è considerato essenziale per la produzione di inalatori-dosatori destinati all’immissione sul mercato della Comunità europea contenenti principi attivi appartenenti alla categoria terapeutica dei «broncodilatatori beta-agonisti a breve durata di azione», in particolare terbutalina (3), fenoterolo, orciprenalina, reproterolo, carbuterolo, esoprenalina, pirbuterolo, clenbuterolo, bitolterolo e procaterolo.

Il Belgio, la Repubblica ceca, l’Estonia, la Germania, l’Ungheria, la Lettonia, i Paesi Bassi, la Repubblica slovacca, la Slovenia e la Svezia hanno notificato all’UNEP che l’uso dei CFC non è considerato essenziale per la produzione di inalatori-dosatori destinati all’immissione sul mercato della Comunità europea contenenti principi attivi appartenenti alla categoria terapeutica degli «steroidi inalati», in particolare beclometasone, desametasone, flunisolide, fluticasone, budesonide (4) e triamcinolone.

La Danimarca (beclometasone, fluticasone), l’Irlanda (beclometasone, fluticasone), la Finlandia (beclometasone, fluticasone), la Francia (beclometasone, fluticasone), l’Italia (beclometasone, fluticasone, budesonide), Malta (fluticasone, budesonide), il Portogallo (fluticasone, budesonide), la Slovenia (beclometasone, fluticasone, budesonide), la Spagna (beclometasone, fluticasone) e il Regno Unito (fluticasone) hanno notificato all’UNEP che l’uso dei CFC non è considerato essenziale per la produzione di inalatori-dosatori destinati all’immissione sul mercato della Comunità europea contenenti i principi attivi appartenenti alla categoria terapeutica degli «steroidi inalati» indicati tra parentesi dopo il nome dello Stato membro.

Il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, l’Estonia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, la Lettonia, i Paesi Bassi, la Repubblica slovacca e la Slovenia hanno notificato all’UNEP che l’uso dei CFC non è considerato essenziale per la produzione di inalatori-dosatori destinati all’immissione sul mercato della Comunità europea contenenti principi attivi appartenenti alla categoria terapeutica degli «antinfiammatori non steroidei», in particolare acido cromoglicico e nedocromile.

Il Portogallo ha notificato all’UNEP che l’uso dei CFC non è considerato essenziale per la produzione di inalatori-dosatori destinati all’immissione sul mercato della Comunità europea contenenti il principio attivo acido cromoglicico. La Spagna ha notificato all’UNEP che l’uso dei CFC non è considerato essenziale per la la produzione di inalatori-dosatori destinati all’immissione sul mercato della Comunità europea contenenti il principio attivo nedocromile.

Il Belgio, Cipro, la Repubblica ceca, la Danimarca, l’Estonia, la Finlandia, la Germania, la Grecia, l’Ungheria, l’Irlanda, la Lettonia, Malta, i Paesi Bassi, la Repubblica slovacca, la Spagna, la Svezia e il Regno Unito hanno notificato all’UNEP che l’uso dei CFC non è considerato essenziale per la produzione di inalatori-dosatori destinati all’immissione sul mercato della Comunità europea contenenti principi attivi appartenenti alla categoria terapeutica dei «broncodilatatori anticolinergici», in particolare ipatropio bromuro e ossitropio bromuro.

Il Portogallo ha notificato all’UNEP che l’uso dei CFC non è considerato essenziale per la produzione di inalatori-dosatori destinati all’immissione sul mercato della Comunità europea contenenti il principio attivo ipatropio bromuro.

La Germania ha notificato all’UNEP che l’uso dei CFC non è considerato essenziale per la produzione di inalatori-dosatori destinati all’immissione sul mercato della Comunità europea contenenti i principi attivi appartenenti alla categoria terapeutica dei «broncodilatatori beta-agonisti a lunga durata di azione», in particolare formoterolo e salmeterolo.

L’Italia ha notificato all’UNEP che l’uso dei CFC non è considerato essenziale per la produzione di inalatori-dosatori destinati all’immissione sul mercato della Comunità europea contenenti il principio attivo formoterolo.

La Germania e i Paesi Bassi hanno notificato all’UNEP che l’uso dei CFC non è considerato essenziale per la produzione di inalatori-dosatori destinati all’immissione sul mercato della Comunità europea contenenti combinazioni di principi attivi.

L’articolo 4, paragrafo 4, punto i), lettera b), del regolamento (CE) n. 2037/2000 vieta l’uso e l’immissione sul mercato dei CFC, salvo qualora tali sostanze siano considerate essenziali alle condizioni stabilite all’articolo 3, paragrafo 1, del suddetto regolamento. Le decisioni relative al carattere non essenziale dei CFC hanno pertanto determinato una riduzione della domanda di CFC da utilizzare negli inalatori-dosatori immessi sul mercato della Comunità europea. Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2037/2000 vieta l’importazione e l’immissione sul mercato di inalatori-dosatori contenenti clorofluorocarburi, salvo qualora i CFC contenuti in questi prodotti siano considerati essenziali, alle condizioni stabilite all’articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(6)

L’8 luglio 2005 la Commissione ha pubblicato una comunicazione (5) destinata alle imprese della Comunità (UE-25) che desiderano essere prese in considerazione dalla Commissione ai fini dell’impiego di sostanze controllate per usi essenziali nella Comunità nel 2006 e ha ricevuto le dichiarazioni relative agli usi essenziali previsti nel 2006.

(7)

Al fine di garantire che le imprese e gli operatori interessati possano continuare ad avvalersi per tempo del sistema di licenze, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2006.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La quantità di sostanze controllate del gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi medici essenziali nella Comunità nel 2006 è di 539 000,00 kg PRO (6).

2.   La quantità di sostanze controllate del gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e II (altri clorofluorocarburi completamenti alogenati) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2006 è di 256 761,86 kg PRO.

3.   La quantità di sostanze controllate del gruppo III (halon) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2006 è di 482,70 kg PRO.

4.   La quantità di sostanze controllate del gruppo IV (tetracloruro di carbonio) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2006 è di 149 641,536 kg PRO.

5.   La quantità di sostanze controllate del gruppo V (1,1,1-tricloroetano) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2006 è di 754,00 kg PRO.

6.   La quantità di sostanze controllate del gruppo VI (bromuro di metile) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per attività di laboratorio e di analisi nella Comunità nel 2006 è di 300,00 kg PRO.

7.   La quantità di sostanze controllate del gruppo VII (idrobromofluorocarburi) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2006 è di 4,49 kg PRO.

8.   La quantità di sostanze controllate del gruppo IX (bromoclorometano) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2006 è di 13,308 kg PRO.

Articolo 2

Gli inalatori-dosatori contenenti clorofluorocarburi elencati nell’allegato I non possono essere immessi sul mercato qualora l’autorità competente abbia stabilito che in tali mercati l’uso degli inalatori-dosatori contenenti clorofluorocarburi non è essenziale.

Articolo 3

Nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2006 si applicano le seguenti regole:

1)

alle imprese elencate nell’allegato II sono assegnate quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 per usi medici essenziali;

2)

alle imprese elencate nell’allegato III sono assegnate quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e di altri clorofluorocarburi completamente alogenati per usi essenziali di laboratorio;

3)

alle imprese elencate nell’allegato IV sono assegnate quote di halon per usi essenziali di laboratorio;

4)

alle imprese elencate nell’allegato V sono assegnate quote di tetracloruro di carbonio per usi essenziali di laboratorio;

5)

alle imprese elencate nell’allegato VI sono assegnate quote di 1,1,1-tricloroetano per usi essenziali di laboratorio;

6)

alle imprese elencate nell’allegato VII sono assegnate quote di bromuro di metile da utilizzare per usi critici in attività di laboratorio e di analisi;

7)

alle imprese elencate nell’allegato VIII sono assegnate quote di idrobromofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio;

8)

alle imprese elencate nell’allegato IX sono assegnate quote di bromoclorometano per usi essenziali di laboratorio;

9)

le quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, idrobromofluorocarburi e bromoclorometano per usi essenziali sono indicate nell’allegato X.

Articolo 4

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2006 e cessa di essere in vigore il 31 dicembre 2006.

Articolo 5

Le seguenti imprese sono destinatarie della presente decisione:

 

3M Health Care Ltd

3M House Morley Street

Loughborough

Leicestershire LE11 1EP

United Kingdom

 

Bespak PLC

North Lynn Industrial Estate

King's Lynn

PE30 2JJ — Norfolk

United Kingdom

 

Boehringer Ingelheim GmbH

Binger Straße 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Per conto della Boehringer Ingelheim (Francia)

 

Chiesi Farmaceutici SpA

Via Palermo, 26/A

I-43100 Parma

 

IVAX Ltd

Unit 301 Industrial Park

Waterford

Ireland

 

Laboratorio Aldo Union SA

Baronesa de Maldá, 73

Espluges de Llobregat

E-08950 Barcelona

 

SICOR SpA

Via Terrazzano, 77

I-20017 Rho (MI)

 

Valeas SpA Pharmaceuticals

Via Vallisneri, 10

I-20133 Milano

 

Valvole Aerosol Research Italiana (VARI)

Spa — LINDAL Group Italia

Via del Pino, 10

I-23854 Olginate (LC)

 

Acros Organics bvba

Janssen Pharmaceuticalaan 3o

B-2440 Geel

 

Airbus France

route de Bayonne 316

F-31300 Toulouse

 

Biosolove B.V.

Waalreseweg 17

5554 HA Valkenswaard

Nederland

 

Bie & Berntsen

Sandbækvej 7

DK-2610 Roedovre

 

Carlo Erba Reactifs-SDS

Z.I. de Valdonne, BP 4

F-13124 Peypin

 

CNRS — Groupe de Physique des Solides

Université Paris, 7 Denis Diderot & Paris

6 Pierre et Marie Curie

F-75251 Paris Cedex 5

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories

Paldiski mnt 81

EE-10617 Tallinn

 

Honeywell Fluorine Products Europe

Kempenweg 90

P.O. Box 264

6000 AG Weert

Nederland

 

Honeywell Specialty Chemicals

Wunstorfer Straße 40

Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13, The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QF

United Kingdom

 

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP)

Rue du Chéra, 200

B-4000 Liège

 

Katholieke Universiteit Leuven

Krakenstraat 3

B-3000 Leuven

 

LGC Promochem GmbH

Mercatorstraße 51

D-46485 Wesel

 

Mallinckrodt Baker BV

Teugseweg 20

7418 AM Deventer

Nederland

 

Merck KgaA

Frankfurter Straße 250

D-64271 Darmstadt

 

Mikro+Polo d.o.o.

Lackova 78

SLO-2000 Maribor

 

Ministry of Defense

Directorate Material RNL Navy

PO Box 2070

2500 ES The Hague

Nederland

 

Panreac Química SA

Riera de Sant Cugat 1

E-08110 Montcada I Reixac (Barcelona)

 

Sanolabor d.d.

Leskovškova 4

SLO-1000 Ljubljana

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L'isle-d'abeau Chesnes

F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard

New Road Gillingham SP8 4XT

United Kingdom

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien

Wunstorfer Straße 40

Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Tazzetti Fluids S.r.l.

Corso Europa, 600/a

I-10088 Volpiano (TO)

 

University of Technology Vienna

Institut of Industrial Electronics&Material Science

Gusshausstraße 27-29

A-1040 Wien

 

VWR I.S.A.S.

201, rue Carnot

F-94126 Fontenay-sous-Bois

 

YA-Kemia Oy — Sigma Aldrich Finland

Teerisuonkuja 4

FI-00700 Helsinki

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 29/2006 della Commissione (GU L 6 dell’11.1.2006, pag. 27).

(2)  www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp

(3)  Tranne la Danimarca.

(4)  Tranne la Svezia.

(5)  GU C 168 dell’8.7.2005, pag. 20.

(6)  Potenziale di riduzione dell’ozono.


ALLEGATO I

In conformità al paragrafo 3 della decisione XII/2 sulle misure atte a favorire il passaggio ad inalatori-dosatori privi di clorofluorocarburi, adottata in occasione della dodicesima riunione delle parti del protocollo di Montreal, le parti di seguito indicate hanno stabilito che, data l’esistenza di inalatori-dosatori privi di clorofluorocarburi, i CFC non sono più considerati essenziali, ai sensi del protocollo, se utilizzati in combinazione con i seguenti principi attivi:

Tabella 1

Paese

Broncodilatatori beta-agonisti a breve durata di azione

Salbutanoloamol

Terbutalinaaae

Fenoterol

Orciprenaline

Reproterol

Carbuterolo

Esooprenaline

Pirbuterolo

Clenbuterolo

Bitolterolo

Procaterolo

Austria

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Belgio

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cipro

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repubblica ceca

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Danimarca

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Estonia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Finlandia

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francia

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germania

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Grecia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ungheria

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Irlanda

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italia

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettonia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lituania

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lussemburgo

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Polonia

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portogallo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Norvegia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Repubblica slovacca

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Slovenia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Spagna

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svezia

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regno Unito

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabella 2

Paese

Steroidi inalati

Beclometasone

Desametasone

Flunisolide

Fluticasone

Budesonide

Triamcinolone

Austria

 

 

 

 

 

 

Belgio

X

X

X

X

X

X

Cipro

 

 

 

 

 

 

Rep. ceca

X

X

X

X

X

X

Danimarca

X

 

 

X

 

 

Estonia

X

X

X

X

X

X

Finlandia

X

 

 

X

 

 

Francia

X

 

 

X

 

 

Germania

X

X

X

X

X

X

Grecia

 

 

 

 

 

 

Ungheria

X

X

X

X

X

X

Irlanda

X

 

 

X

 

 

Italia

X

 

 

X

X

 

Lettonia

X

X

X

X

X

X

Lituania

 

 

 

 

 

 

Lussemburgo

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

X

X

 

Polonia

 

 

 

 

 

 

Portogallo

 

 

 

X

X

 

Paesi Bassi

X

X

X

X

X

X

Norvegia

 

 

 

 

 

 

Rep.slovacca

X

X

X

X

X

X

Slovenia

X

X

X

X

X

X

Spagna

X

 

 

X

 

 

Svezia

X

X

X

X

 

X

Regno Unito

 

 

 

X

 

 

Fonte: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabella 3

Paese

Antinfiammatori non steroidei

Acido cromoglicico

Nedocromile

 

 

 

 

Austria

 

 

 

 

 

 

Belgio

X

X

 

 

 

 

Cipro

 

 

 

 

 

 

Rep. ceca

X

X

 

 

 

 

Danimarca

X

X

 

 

 

 

Estonia

X

X

 

 

 

 

Finlandia

X

X

 

 

 

 

Francia

X

X

 

 

 

 

Germania

X

X

 

 

 

 

Grecia

X

X

 

 

 

 

Ungheria

 

 

 

 

 

 

Irlanda

 

 

 

 

 

 

Italia

 

 

 

 

 

 

Lettonia

X

X

 

 

 

 

Lituania

 

 

 

 

 

 

Lussemburgo

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Polonia

 

 

 

 

 

 

Portogallo

X

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

X

X

 

 

 

 

Norvegia

 

 

 

 

 

 

Rep. slovacca

X

X

 

 

 

 

Slovenia

X

X

 

 

 

 

Spagna

 

X

 

 

 

 

Svezia

 

 

 

 

 

 

Regno Unito

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabella 4

Paese

Broncodilatatori anticolinergici

Ipatropio bromuro

Ossitropio Bromuro

 

 

 

 

Austria

 

 

 

 

 

 

Belgio

X

X

 

 

 

 

Cipro

X

X

 

 

 

 

Rep. ceca

X

X

 

 

 

 

Danimarca

X

X

 

 

 

 

Estonia

X

X

 

 

 

 

Finlandia

X

X

 

 

 

 

Francia

 

 

 

 

 

 

Germania

X

X

 

 

 

 

Grecia

X

X

 

 

 

 

Ungheria

X

X

 

 

 

 

Irlanda

X

X

 

 

 

 

Italia

 

 

 

 

 

 

Lettonia

 

 

 

 

 

 

Lituania

 

 

 

 

 

 

Lussemburgo

 

 

 

 

 

 

Malta

X

X

 

 

 

 

Paesi Bassi

X

X

 

 

 

 

Polonia

 

 

 

 

 

 

Portogallo

X

 

 

 

 

 

Norvegia

 

 

 

 

 

 

Rep. slovacca

X

X

 

 

 

 

Slovenia

 

 

 

 

 

 

Spagna

X

X

 

 

 

 

Svezia

X

X

 

 

 

 

Regno Unito

X

X

 

 

 

 

Fonte: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabella 5

Paese

Broncodilatatori beta-agonisti a lunga durata di azione

Formoterolo

Salmeterolo

 

 

 

 

Austria

 

 

 

 

 

 

Belgio

 

 

 

 

 

 

Cipro

 

 

 

 

 

 

Rep. ceca

 

 

 

 

 

 

Danimarca

 

 

 

 

 

 

Estonia

 

 

 

 

 

 

Finlandia

 

 

 

 

 

 

Francia

 

 

 

 

 

 

Germania

X

X

 

 

 

 

Grecia

 

 

 

 

 

 

Ungheria

 

 

 

 

 

 

Irlanda

 

 

 

 

 

 

Italia

X

 

 

 

 

 

Lettonia

 

 

 

 

 

 

Lituania

 

 

 

 

 

 

Lussemburgo

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

 

 

 

 

 

 

Polonia

 

 

 

 

 

 

Portogallo

 

 

 

 

 

 

Norvegia

 

 

 

 

 

 

Rep. slovacca

 

 

 

 

 

 

Slovenia

 

 

 

 

 

 

Spagna

 

 

 

 

 

 

Svezia

 

 

 

 

 

 

Regno Unito

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabella 6

Paese

Combinazioni di principi attivi in un singolo inalatore-dosatore

Austria

 

 

 

 

 

 

Belgio

 

 

 

 

 

 

Cipro

 

 

 

 

 

 

Rep. ceca

 

 

 

 

 

 

Danimarca

 

 

 

 

 

 

Estonia

 

 

 

 

 

 

Finlandia

 

 

 

 

 

 

Francia

 

 

 

 

 

 

Germania

X

 

 

 

 

 

Grecia

 

 

 

 

 

 

Ungheria

 

 

 

 

 

 

Irlanda

 

 

 

 

 

 

Italia

 

 

 

 

 

 

Lettonia

 

 

 

 

 

 

Lituania

 

 

 

 

 

 

Lussemburgo

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

 

 

 

 

 

 

Polonia

 

 

 

 

 

 

Portogallo

 

 

 

 

 

 

Norvegia

 

 

 

 

 

 

Rep. slovacca

 

 

 

 

 

 

Slovenia

 

 

 

 

 

 

Spagna

 

 

 

 

 

 

Svezia

 

 

 

 

 

 

Regno Unito

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


ALLEGATO II

USI MEDICI ESSENZIALI

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate del gruppo I utilizzabili per la produzione di dosatori-inalatori per il trattamento dell’asma e di altre broncopneumopatie ostruttive croniche:

 

3M Health Care (UK)

 

Bespak (UK)

 

Boehringer Ingelheim (DE) Per conto della Boehringer Ingelheim (Francia)

 

Chiesi (IT)

 

IVAX (IE)

 

Lab Aldo-Union (ES)

 

Sicor (IT)

 

Valeas (IT)

 

V.A.R.I. (IT)


ALLEGATO III

USI ESSENZIALI DI LABORATORIO

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate dei gruppi I e II utilizzabili per attività di laboratorio e di analisi:

 

Acros organics bvba (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

CNRS — Groupe de Physique des Solides (FR)

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Honeywell Specialty Chemicals (DE)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

LGC Promochem (DE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Tazzetti Fluids (IT)

 

University of Technology Vienna (AT)


ALLEGATO IV

USI ESSENZIALI DI LABORATORIO

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate del gruppo III utilizzabili per attività di laboratorio e di analisi:

 

Airbus France (FR)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Ministry of Defense (NL)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)


ALLEGATO V

USI ESSENZIALI DI LABORATORIO

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate del gruppo IV utilizzabili per attività di laboratorio e di analisi:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories (EE)

 

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) (BE)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien (DE)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

VWR I.S.A.S. (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


ALLEGATO VI

USI ESSENZIALI DI LABORATORIO

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate del gruppo V utilizzabili per attività di laboratorio e di analisi:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

YA-Kemia Oy (FI)


ALLEGATO VII

USI CRITICI IN ATTIVITÀ DI LABORATORIO E DI ANALISI

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate del gruppo VI utilizzabili per usi critici in attività di laboratorio e di analisi:

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)


ALLEGATO VIII

USI ESSENZIALI DI LABORATORIO

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate del gruppo VII utilizzabili per attività di laboratorio e di analisi:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)


ALLEGATO IX

USI ESSENZIALI DI LABORATORIO

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate del gruppo IX utilizzabili per attività di laboratorio e di analisi:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


ALLEGATO X

[L’allegato non viene pubblicato in quanto contiene informazioni commerciali riservate]


4.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/50


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2006

che sostituisce l’allegato della decisione 2005/769/CE che stabilisce le norme applicabili agli appalti di fornitura di aiuto alimentare da parte delle ONG autorizzate dalla Commissione ad acquistare e a mobilitare i prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio

(2006/541/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell’aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2005/769/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, che stabilisce le norme applicabili agli appalti di fornitura di aiuto alimentare da parte delle ONG autorizzate dalla Commissione ad acquistare e a mobilitare i prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio e che revoca la sua decisione del 3 settembre 1998 (2), stabilisce le norme applicabili agli appalti di fornitura di aiuto alimentare da parte delle organizzazioni non governative autorizzate dalla Commissione ad acquistare e a mobilitare i prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2110/2005 prevede lo svincolo degli aiuti nel quadro dell’assistenza esterna della Comunità e modifica quindi il regolamento (CE) n. 1292/96 per quanto riguarda le norme d’origine delle merci da acquistare e le norme di nazionalità per la partecipazione alle procedure d’appalto.

(3)

Per favorire gli acquisti locali e regionali, occorre precisare che soltanto le merci acquistate sul mercato comunitario devono essere conformi ai requisiti stabiliti nelle comunicazioni della Commissione relative alle caratteristiche (3) e al condizionamento (4) dei prodotti da fornire nell’ambito dell’aiuto alimentare comunitario, mentre le merci acquistate sui mercati locali o regionali devono essere compatibili con gli eventuali standard locali o altrimenti con norme riconosciute a livello internazionale.

(4)

Poiché lo svincolo degli aiuti richiede un’ulteriore flessibilità per quanto riguarda i termini contrattuali di consegna, è opportuno prevedere che le gare d’appalto indette e i contratti di fornitura conclusi da organizzazioni non governative per la fornitura di prodotti a titolo dell’aiuto alimentare comunitario precisino le condizioni di consegna in conformità dell’ultima edizione degli Incoterms (International Commercial Terms), pubblicata dalla Camera di commercio internazionale (5).

(5)

È pertanto opportuno che un’agenzia di controllo riconosciuta a livello internazionale proceda all’ispezione delle merci e al controllo della loro consegna.

(6)

Occorre pertanto modificare in tal senso la decisione 2005/769/CE.

(7)

Ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1292/96, il comitato per la sicurezza e l’aiuto alimentare sarà informato del presente provvedimento,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2005/769/CE è sostituito dal testo dell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2006.

Per la Commissione

Louis MICHEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1).

(2)  GU L 291 del 5.11.2005, pag. 24.

(3)  GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1.

(4)  GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1.

(5)  http://www.iccwbo.org


ALLEGATO

«ALLEGATO

L’organizzazione non governativa beneficiaria dell’aiuto comunitario (“ONG”) è responsabile dell’osservanza delle norme che seguono per l’acquisto dei prodotti da fornire a titolo dell’aiuto alimentare comunitario in applicazione del regolamento (CE) n. 1292/96, fermi restando i requisiti supplementari di gestione finanziaria eventualmente indicati nel contratto concluso con il beneficiario per l’attuazione della politica di aiuto alimentare.

1.   LUOGO DI ACQUISTO DELLE MERCI

A seconda delle condizioni fissate per ciascuna fornitura, i prodotti devono essere acquistati nel paese beneficiario o in uno dei paesi in via di sviluppo elencati nell’allegato del regolamento (CE) n. 1292/96, appartenente se possibile alla stessa zona geografica del paese beneficiario, o in uno Stato membro della Comunità europea.

L’origine delle forniture e dei materiali viene determinata in conformità delle norme di origine, e relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

In circostanze eccezionali e in conformità delle procedure di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1292/96, la Commissione può autorizzare l’acquisto dei prodotti sul mercato di un paese diverso da quelli figuranti nell’allegato di detto regolamento o di uno Stato membro della Comunità europea.

2.   CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

I prodotti devono corrispondere il più possibile alle abitudini alimentari della popolazione beneficiaria. Nella misura del possibile, va data la priorità agli acquisti nel paese in cui si svolge l’azione o in un paese vicino.

Le caratteristiche dei prodotti e il loro condizionamento devono essere conformi alle norme di qualità stabilite dalla legislazione interna del paese d’origine e/o della legislazione del paese di destinazione, se le norme di qualità previste da quest'ultima sono più elevate. In mancanza di una normativa locale, verranno rispettate entro i limiti del possibile norme riconosciute a livello internazionale, quali il Codex Alimentarius.

Qualora i prodotti vengano acquistati nella Comunità europea, le loro caratteristiche devono soddisfare i criteri fissati nella comunicazione della Commissione relativa alle caratteristiche dei prodotti da fornire nell’ambito dell’aiuto alimentare comunitario (2). Inoltre, il condizionamento dei prodotti deve essere conforme ai requisiti fissati nella comunicazione della Commissione relativa agli imballaggi dei prodotti da fornire nell’ambito dell’aiuto alimentare comunitario (3).

3.   NORME RELATIVE ALLA NAZIONALITÀ

L’ammissibilità a partecipare alle procedure d’appalto viene determinata in conformità delle norme di ammissibilità, e relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.

L’offerente deve essere registrato legalmente ed essere in grado di dimostrarlo su richiesta.

4.   CRITERI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI APPALTO E DALL’AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

4.1.   Criteri di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto

Sono esclusi dalla partecipazione ad una gara di appalto gli offerenti:

a)

i quali siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d’attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;

b)

nei confronti dei quali sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale;

c)

che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dal beneficiario della sovvenzione;

d)

che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento d’imposte e tasse secondo la legislazione del paese in cui sono stabiliti, del paese del beneficiario della sovvenzione o del paese in cui dev’essere eseguito l’appalto;

e)

nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un’organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità;

f)

che, a seguito dell’aggiudicazione di un altro appalto o della concessione di una sovvenzione finanziati dal bilancio comunitario, siano stati dichiarati gravemente inadempienti nell’esecuzione, per inosservanza delle loro obbligazioni contrattuali.

Gli offerenti devono certificare di non rientrare in uno dei casi sopraindicati.

4.2.   Criteri di esclusione dall’aggiudicazione degli appalti

Sono esclusi dall’aggiudicazione di un appalto gli offerenti che, in occasione della procedura di aggiudicazione dell’appalto in oggetto:

a)

si trovino in situazione di conflitto di interessi;

b)

si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dal beneficiario della sovvenzione ai fini della partecipazione all’appalto o che non abbiano fornito tali informazioni.

5.   PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

5.1.   Disposizioni generali

La ONG bandisce una gara di appalto aperta internazionale per contratti di fornitura di valore pari o superiore a 150 000 EUR. Nel caso di una gara di appalto aperta internazionale, la ONG pubblica un bando di gara su tutti i mezzi di comunicazione appropriati, in particolare sul suo sito web, sulla stampa internazionale e sulla stampa nazionale del paese di esecuzione dell’azione o su altri periodici specializzati.

I contratti di fornitura di valore pari o superiore a 30 000 EUR ma inferiore a 150 000 EUR sono aggiudicati mediante gara di appalto aperta pubblicata a livello locale. Nel caso di una gara di appalto aperta locale, il bando di gara viene pubblicato su tutti i mezzi di comunicazione appropriati, ma unicamente nel paese di esecuzione dell’azione. Deve tuttavia essere garantita la partecipazione di altri fornitori a condizioni pari a quelle dei fornitori locali.

I contratti di fornitura di valore inferiore a 30 000 EUR sono aggiudicati mediante una procedura negoziata concorrenziale senza pubblicazione, nella quale la ONG consulta almeno tre fornitori di sua scelta e negozia i termini del contratto con uno o più di loro.

I contratti di fornitura di valore inferiore a 5 000 EUR possono essere aggiudicati mediante procedura negoziata in base ad una sola offerta.

I termini per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione sono sufficientemente lunghi da consentire agli interessati un periodo ragionevole e congruo per preparare e depositare le loro offerte.

Qualora l’ONG ricorra ai servizi di una centrale d’acquisto in conformità del punto 8.4 dell’allegato IV, “Appalti aggiudicati dal beneficiario della sovvenzione nell’ambito delle azioni esterne della Comunità europea”, la seleziona conformemente alle procedure per gli appalti di servizi definite ai punti 4.1 e 4.20. Al momento dell’acquisto sul mercato di prodotti destinati all’aiuto alimentare, la centrale d’acquisto è tenuta ad osservare le norme e le condizioni stabilite dalla presente decisione e dal suo allegato.

5.2.   Procedura negoziata basata su un’unica offerta

Il beneficiario può ricorrere ad una procedura negoziata basata su un’unica offerta nei seguenti casi:

a)

quando, per motivi di estrema urgenza determinata da eventi non prevedibili dal beneficiario e a lui non imputabili in alcun modo, non possano essere rispettati i termini richiesti per le procedure di cui al punto 5.1; le circostanze invocate per giustificare l’urgenza estrema non devono in alcun caso essere imputabili al beneficiario.

Sono assimilate alle situazioni di estrema urgenza le azioni condotte in situazioni di crisi constatate dalla Commissione; la Commissione informa il beneficiario dell’esistenza e della conclusione di una situazione di crisi;

b)

nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore iniziale e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all’ampliamento di forniture o di impianti esistenti, qualora un cambiamento di fornitore obbligasse il beneficiario ad acquistare prodotti di tecnica differente, l’impiego o la manutenzione dei quali comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche eccessive;

c)

quando una gara d’appalto è rimasta senza esito, ossia non sono state presentate offerte meritevoli di essere prese in considerazione sul piano qualitativo e/o finanziario; in tal caso, dopo aver annullato la gara di appalto, il beneficiario può avviare negoziati con uno o più offerenti di sua scelta tra quelli che hanno partecipato alla gara, purché non siano modificate nella sostanza le condizioni iniziali dell’appalto;

d)

quando l’appalto è aggiudicato ad organismi che si trovano, di diritto o di fatto, in una situazione di monopolio debitamente motivata nella corrispondente decisione;

e)

quando le caratteristiche particolari di una fornitura lo giustificano, specialmente nel caso di una fornitura sperimentale, si può aggiudicare l’appalto mediante trattativa privata.

5.3.   Obblighi relativi alla presentazione di un’offerta

Nel bando di gara vanno precisati la forma e il termine da rispettare per la presentazione di un’offerta.

Tutte le domande di partecipazione ed offerte dichiarate conformi sono valutate e classificate da un comitato di valutazione sulla base dei criteri d’esclusione, di selezione e di aggiudicazione previamente annunciati. Il comitato deve essere composto da un numero dispari di membri (come minimo tre), dotati di tutte le competenze tecniche e amministrative necessarie ad esprimere un parere fondato sulle offerte.

Per ciascun lotto può essere presentata una sola offerta; essa è valida solo se si riferisce alla totalità del lotto. Se un lotto è suddiviso in lotti parziali, l’offerta è determinata sotto forma di media. Quando la gara di appalto si riferisce alla fornitura di più lotti, per ciascun lotto viene presentata un’offerta distinta. L’offerente non è tenuto a presentare un’offerta per la totalità dei lotti.

L’offerta deve indicare:

nome e indirizzo dell’offerente,

i numeri di riferimento del bando di gara, del lotto e dell’azione,

il peso netto del lotto o il valore monetario particolare cui l’offerta si riferisce,

il prezzo proposto per tonnellata metrica del prodotto netto nel luogo specificato quale luogo della consegna e in conformità delle condizioni stabilite nella richiesta di offerte; oppure, quando la gara di appalto riguarda un contratto per la fornitura di una quantità massima di un determinato prodotto per un valore monetario specifico, il quantitativo netto di prodotto offerto,

i costi di trasporto dal luogo di carico al luogo della consegna per lo stadio di consegna previsto,

il termine o il calendario di consegna.

L’offerta è considerata valida solo se accompagnata dalla prova che è stata costituita una garanzia di offerta. L’importo della garanzia, espresso nella valuta di pagamento, e il suo periodo di validità sono stabiliti nel bando di gara. La garanzia rappresenta almeno l’1 % del valore totale dell’offerta e il periodo di validità è di almeno un mese.

La garanzia è costituita a favore della ONG sotto forma di cauzione prestata da un istituto di credito riconosciuto da uno Stato membro o accettato dalla ONG. La garanzia deve essere irrevocabile ed esigibile su semplice richiesta.

In caso di acquisto nel paese beneficiario dell’aiuto alimentare, la ONG può definire nel bando di gara altre modalità per la garanzia in considerazione delle consuetudini del paese.

La garanzia è svincolata:

mediante lettera o fax della ONG, quando l’offerta non è valida o non è stata prescelta o quando la fornitura non è stata aggiudicata,

quando l’offerente, designato fornitore, ha costituito la garanzia di consegna.

La garanzia è trattenuta se il fornitore non ha presentato la garanzia di consegna entro un termine ragionevole dall’aggiudicazione dell’appalto o se l’offerente ritira l’offerta dopo il suo ricevimento.

Qualsiasi offerta che non sia presentata in conformità delle suddette disposizioni o contenga riserve o condizioni diverse da quelle fissate nel bando di gara è respinta.

Un’offerta non può essere modificata o ritirata dopo il suo ricevimento.

L’appalto è aggiudicato all’offerente che ha presentato l’offerta più bassa rispettando tutte le condizioni del bando di gara e in particolare le caratteristiche dei prodotti da mobilitare. Se l’offerta più bassa è presentata simultaneamente da più offerenti, il contratto è aggiudicato mediante estrazione a sorte.

Una volta aggiudicato il contratto, il fornitore e gli offerenti la cui offerta non è stata scelta sono informati dell’aggiudicazione mediante lettera o fax.

La ONG può non procedere all’aggiudicazione alla scadenza del primo o del secondo termine di presentazione, in particolare quando le offerte presentate non rientrino nella gamma dei prezzi normalmente praticati sul mercato. La ONG non è tenuta a rendere noto il motivo della sua decisione. Gli offerenti sono informati della mancata aggiudicazione del contratto mediante comunicazione scritta, entro il termine di tre giorni lavorativi.

6.   OBBLIGHI DEL FORNITORE E CONDIZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA

Il bando di gara precisa le condizioni contrattuali di consegna Incoterms attinenti al contratto di fornitura e comprende l’edizione applicabile degli Incoterms. Il fornitore prescelto adempie i propri obblighi in conformità delle condizioni indicate nel bando di gara, comprese quelle risultanti da Incoterms e dalla sua offerta.

Salvo diversa indicazione nel bando di gara e nel contratto aggiudicato, si applicano gli obblighi previsti negli Incoterms per il fornitore (venditore) e l’ONG (acquirente).

Quando gli Incoterms specificati nel bando di gara obbligano il fornitore a stipulare una polizza di assicurazione trasporti, detta assicurazione viene stipulata almeno per l’importo dell’offerta e copre tutti i rischi connessi al trasporto e ogni altra attività del fornitore inerente alla fornitura fino allo stadio di consegna stabilito. Essa copre inoltre tutte le spese di smistamento, ritiro o distruzione dei prodotti avariati, ricondizionamento, ispezione e analisi delle merci che non abbiano subito danni tali da ostacolarne l’accettazione da parte del beneficiario.

In caso di trasporto e consegna via mare, una consegna frazionata su più navi può essere effettuata soltanto con il consenso della ONG.

In caso di consegna mediante trasporto di superficie, è possibile effettuare la consegna di merci con un modo di trasporto diverso da quello contrattualmente convenuto soltanto con il consenso della ONG.

Qualora il fornitore richieda l’accordo dell’ONG per modificare il modo di trasporto o il piano di consegna, la ONG imputa al fornitore, quale condizione per il suo consenso, le spese supplementari, segnatamente quelle connesse all’ispezione e all’analisi.

Il bando di gara può prevedere, all’occorrenza, una data di consegna prima della quale ogni fornitura sarà considerata prematura.

Il fornitore sopporta tutti i rischi, in particolare di perdita o di deterioramento dei prodotti, fino al momento in cui la fornitura sia stata realizzata e constatata dall’agenzia di controllo nel certificato di conformità definitivo (cfr. punto 7).

Salvo diversa indicazione nel bando di gara, il fornitore comunica quanto prima per iscritto al beneficiario e all’agenzia di controllo i mezzi di trasporto utilizzati, le date di carico, la data di arrivo presunta al luogo di consegna indicato nel contratto, nonché qualsiasi fatto verificatosi durante l’inoltro dei prodotti.

Salvo diversa indicazione nel bando di gara e come da condizioni Incoterms applicabili al contratto, il fornitore espleta le formalità necessarie per l’ottenimento del certificato d’esportazione, l’esecuzione delle disposizioni doganali applicabili alle merci in transito e le formalità di sdoganamento all’importazione e sostiene le relative spese e tasse.

Per garantire il rispetto dei propri obblighi, il fornitore costituisce una garanzia di consegna entro un termine ragionevole dalla comunicazione dell’aggiudicazione del contratto. Tale garanzia, espressa nella valuta del pagamento, è pari al 5-10 % del valore totale dell’offerta. Il periodo di validità di tale garanzia deve superare di un mese la data di consegna definitiva. Essa viene costituita secondo le stesse modalità della garanzia di offerta.

La garanzia di consegna è svincolata nella sua totalità mediante lettera o fax della ONG, quando il fornitore:

ha eseguito la fornitura rispettando tutti gli obblighi previsti, oppure

è stato liberato dai suoi obblighi,

oppure

non ha eseguito la fornitura per motivi di forza maggiore riconosciuti dalla ONG.

7.   CONTROLLO

L’ONG conclude un contratto con una “agenzia di controllo” (una società di ispezione riconosciuta a livello internazionale o un gruppo di società di ispezione riconosciute a livello internazionale, preferibilmente accreditate secondo la norma ISO 45004 – ISO/IEC 17020 nel settore dei prodotti alimentari). Appena l’appalto è stato aggiudicato, la ONG comunica per iscritto al fornitore la scelta dell’agenzia di controllo. Il bando di gara precisa l’obbligo del fornitore di comunicare per iscritto all’agenzia di controllo il nome e l’indirizzo del fabbricante, del condizionatore o dell’impresa di stoccaggio dei prodotti da fornire, nonché la data approssimativa di fabbricazione o di condizionamento nonché il nome del suo rappresentante nel luogo di consegna.

L’agenzia di controllo è chiamata a verificare e certificare la qualità, la quantità, il condizionamento e la marcatura dei prodotti da consegnare con ciascuna fornitura, a rilasciare il certificato di conformità provvisorio e il certificato di conformità nel luogo di consegna previsto dal contratto. A questo proposito, l’agenzia di controllo tiene conto delle diverse caratteristiche dei prodotti definite al punto 2 del presente allegato.

L’ONG assicura nel contratto che l’agenzia di controllo si impegni a:

mantenere la più completa indipendenza,

non accettare istruzioni da parti diverse dall’ONG acquirente o dai suoi rappresentanti, segnatamente non accettare istruzioni dal fornitore, dai destinatari o da qualsiasi loro rappresentante, dai rappresentanti del donatore o altri intermediari che partecipano alle operazioni in questione,

impedire eventuali conflitti d’interesse tra le sue attività previste dal contratto con la ONG e qualsiasi altra attività avviata con una parte coinvolta nelle operazioni in questione.

L’agenzia di controllo effettua almeno due controlli basandosi su parametri conformi alle norme internazionali in materia di controllo indicate di seguito:

a)

un controllo provvisorio della conformità della qualità viene eseguito prima delle operazioni di carico e un controllo della quantità al momento del carico delle merci. Il controllo finale è effettuato dopo lo scarico nel luogo di consegna indicato nel contratto di fornitura;

b)

a completamento del controllo provvisorio, l’agenzia di controllo rilascia al fornitore un certificato di conformità provvisorio, corredato all’occorrenza di riserve. Il trasporto dal luogo di carico può iniziare soltanto dopo il rilascio del certificato di conformità provvisorio;

c)

a completamento del controllo definitivo nel luogo di consegna previsto dal contratto, l’agenzia di controllo rilascia al fornitore un certificato di conformità definitivo, precisando in particolare la data di completamento della fornitura e la quantità netta fornita, corredato all’occorrenza di riserve;

d)

quando, dopo aver effettuato il controllo definitivo nel luogo di consegna previsto dal contratto, l’agenzia di controllo rilascia una “notifica di riserva” motivata, ne informa quanto prima per iscritto il fornitore e la ONG acquirente. Il fornitore può contestare le risultanze del controllo presso l’agenzia e la ONG acquirente entro due giorni lavorativi dall’invio di tale notifica.

I costi dei controlli di cui sopra vengono fatturati alla ONG e pagati da essa, ma sono costi ammissibili per la Comunità, purché figurino nella dotazione finanziaria del contratto di sovvenzione. Il fornitore sopporta tutte le conseguenze finanziarie derivanti da carenze qualitative dei prodotti o da una loro presentazione tardiva al controllo.

In caso di contestazione da parte del fornitore o del beneficiario dei risultati di un controllo, l’agenzia di controllo, previa autorizzazione della ONG, fa eseguire una nuova ispezione che assumerà la forma, a seconda del tipo di contestazione, di un secondo esame di campione, una seconda analisi e/o un secondo controllo del peso o del condizionamento. Tale ispezione viene eseguita da un’agenzia o un laboratorio designato di comune accordo dal fornitore, dal beneficiario finale e dall’agenzia di controllo.

I costi dell’ispezione sono a carico della parte perdente.

Se al termine dei controlli o dell’ispezione non viene rilasciato un certificato di conformità definitivo, il fornitore ha l’obbligo di sostituire i prodotti.

I costi della sostituzione e dei relativi controlli sono a carico del fornitore.

L’agenzia di controllo invita per iscritto i rappresentanti del fornitore e del beneficiario finale ad assistere alle operazioni di controllo, in particolare al prelievo dei campioni destinati alle analisi. Il prelievo di campioni avviene conformemente alla prassi professionale. Quando vengono prelevati i campioni, l’agenzia di controllo preleva due campioni supplementari che conserva sigillati a disposizione della ONG ai fini di un eventuale controllo supplementare o di un’eventuale contestazione da parte del beneficiario o del fornitore.

Il costo dei campioni prelevati è a carico del fornitore.

Il destinatario/beneficiario dei prodotti firma la lettera di trasporto per il ricevimento delle merci nel luogo di consegna previsto dal contratto e formula le proprie osservazioni sullo stato fisico dei prodotti e sul condizionamento, sulla base di un controllo visivo. La ONG acquirente o il suo rappresentante rilascia senza indugio al fornitore un certificato di presa in carico dopo la consegna dei prodotti nel luogo di consegna previsto dal contratto e dopo aver ricevuto dal fornitore l’originale del certificato di conformità definitivo rilasciato dall’agenzia di controllo e una fattura commerciale pro forma indicante il valore dei prodotti e la loro cessione al beneficiario a titolo gratuito.

La tolleranza accettata per il peso e i quantitativi consegnati nel luogo di consegna previsto dal contratto devono essere indicati nelle clausole contrattuali.

Il fornitore non può chiedere il pagamento della fornitura di quantitativi eccedenti i quantitativi indicati nel contratto.

8.   CONDIZIONI DI CONSEGNA E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le merci vengono fornite in conformità di uno dei seguenti Incoterms (International Commercial Terms):

EXW, Ex Works — Franco fabbrica, franco magazzino (… luogo convenuto),

FCA, Free Carrier — Franco vettore (… luogo convenuto),

FAS, Free Along Side Ship — Franco lungo bordo (… porto d’imbarco convenuto),

FOB, Free On Board — Franco a bordo (… porto d’imbarco convenuto),

CFR, Cost and Freight — Costo e nolo (… porto di destinazione convenuto),

CIF, Cost, Insurance and Freight — Costo, assicurazione e nolo (… porto di destinazione convenuto),

CPT, Carriage Paid To — Trasporto pagato fino a (… luogo di destinazione convenuto),

CIP, Carriage and Insurance Paid To — Trasporto ed assicurazione pagati fino a (… punto di destinazione convenuto),

DAF, Delivered at Frontier — Reso frontiera (… luogo di consegna convenuto),

DES, Delivered ex Ship — Franco nave (… porto di destinazione convenuto),

DEQ, Delivered ex Quay — Reso banchina sdoganato (… porto di destinazione convenuto),

DDU, Delivered Duty Unpaid — Reso non sdoganato (… luogo di destinazione convenuto),

DDP, Delivered Duty Paid — Reso sdoganato (… luogo di destinazione convenuto).

L’importo che la ONG acquirente paga al fornitore non eccede l’ammontare dell’offerta, cui si sommano eventuali costi e si sottraggono eventuali riduzioni tra quelle di seguito previste.

Qualora la qualità dei prodotti, il loro condizionamento o la loro marcatura nel luogo di carico e nel luogo di consegna previsto dal contratto indicati nell’offerta non corrispondano a quanto prescritto, ma non abbiano ostacolato il rilascio di un certificato di conformità provvisorio o di un certificato di presa in carico, la ONG al momento di determinare l’importo da pagare può applicare eventuali abbuoni.

Le clausole contrattuali precisano la procedura per determinare le riduzioni da applicare qualora la qualità non corrisponda a quella prevista dal contratto, nonché in caso di consegna effettuata oltre il periodo o la data di consegna fissati nel contatto.

I pagamenti effettuati ai fornitori corrispondono all’importo netto, previa deduzione delle riduzioni calcolate dagli importi fatturati dal fornitore. Qualora non potessero essere dedotte dal pagamento, tali riduzioni verranno effettuate riscuotendo interamente o in parte la garanzia di consegna.

La ONG può rimborsare al fornitore, su sua domanda scritta, alcune spese supplementari sostenute, quali i costi di magazzinaggio o di assicurazione da questi effettivamente pagati, ad esclusione tuttavia delle spese amministrative, che la ONG calcola basandosi su appropriati documenti giustificativi, purché sia stato rilasciato un certificato di presa in carico o di consegna senza riserve quanto al carattere dei costi asseriti, e in seguito a:

una proroga del periodo di consegna concessa su richiesta del destinatario, oppure

un ritardo superiore a 30 giorni tra la data di consegna e il rilascio del certificato di presa in carico o del certificato di conformità definitivo.

L’importo da pagare è versato su richiesta del fornitore, presentata in duplice esemplare.

Una richiesta di pagamento della totalità o del saldo dell’offerta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

una fattura pari all’importo richiesto,

l’originale del certificato di presa in carico,

una copia del certificato di conformità definitivo, firmata e certificata conforme all’originale dal fornitore.

Allorché è stato consegnato il 50 % della quantità totale indicata nel bando di gara, il fornitore può presentare una domanda di pagamento di un anticipo accompagnata da una fattura pari all’importo richiesto e da una copia del certificato di conformità provvisorio.

Ogni domanda di pagamento della totalità o del saldo dell’offerta deve essere presentata alla ONG dopo il rilascio del certificato di presa in carico. Ogni pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento da parte della ONG di una domanda di pagamento completa ed esatta. Ritardi ingiustificati determinano il pagamento di interessi al tasso mensile applicato dalla Banca centrale europea (tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento).

9.   DISPOSIZIONE FINALE

Spetta alla ONG decidere se la mancata fornitura di prodotti o il mancato rispetto di uno degli obblighi incombenti al fornitore siano dovuti ad un caso di forza maggiore. I costi risultanti da un caso di forza maggiore riconosciuto dalla ONG sono a carico di quest’ultima. La Commissione dev’essere informata delle ragioni per le quali la ONG ha riconosciuto una situazione di forza maggiore. Una siffatta situazione, tuttavia, non può mai essere invocata in caso di mancanze imputabili alla ONG e/o ai suoi subappaltatori.

Se debitamente giustificati e accettati dalla Commissione, i costi sostenuti per far fronte a una situazione di forza maggiore possono essere considerati costi diretti ammissibili e venire recuperati soltanto entro i limiti stabiliti per gli imprevisti nella dotazione finanziaria dell’azione.»


(1)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1.

(2)  GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1.

(3)  GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1.


4.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/59


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2006

che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea

[notificata con il numero C(2006) 3400]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/542/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l’articolo 19, punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

A norma delle regole generali di cui all’allegato II della decisione 93/195/CEE della Commissione (2) la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea è limitata ai cavalli che abbiano soggiornato per meno di 30 giorni in uno dei paesi terzi elencati nello stesso gruppo nell’allegato I di tale decisione.

(2)

Nel 2006 il Qatar ospiterà le competizioni equestri dei giochi asiatici.

(3)

Dato il livello di controllo veterinario e il fatto che i cavalli interessati vengono separati dagli animali di stato sanitario inferiore, il periodo di esportazione temporanea deve essere esteso a meno di 60 giorni. Di conseguenza, le condizioni di polizia sanitaria degli animali e la certificazione veterinaria stabilite dall’allegato VII della decisione 93/195/CEE devono essere estese alle competizioni equestri dei giochi asiatici che si svolgono sotto l’egida della Federazione equestre internazionale (FEI).

(4)

È opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione 93/195/CEE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il titolo dell’allegato VII della decisione 93/195/CEE è sostituito dal seguente:

«CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione di cavalli registrati che hanno partecipato alla Endurance World Cup o ai giochi asiatici dopo un’esportazione temporanea di meno di 60 giorni».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128).

(2)  GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/943/CE (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 94).