ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 212

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
2 agosto 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1176/2006 della Commissione, del 1o agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione, del 1o agosto 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della salmonella nel pollame ( 1 )

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1178/2006 della Commissione, del 1o agosto 2006, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, il prezzo minimo da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi

6

 

*

Regolamento (CE) n. 1179/2006 della Commissione, del 1o agosto 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1251/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame

7

 

 

Regolamento (CE) n. 1180/2006 della Commissione, del 1o agosto 2006, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 2 agosto 2006

12

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativa alla nomina di un vicedirettore dell'Europol

15

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 28 luglio 2006, recante misure protettive relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Sudafrica [notificata con il numero C(2006) 3350]  ( 1 )

16

 

*

Decisione della Commissione, del 28 luglio 2006, concernente talune misure di protezione temporanee in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità in Croazia [notificata con il numero C(2006) 3352]  ( 1 )

19

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

2.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 212/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1176/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1o agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0707 00 05

052

80,2

388

52,4

524

46,9

999

59,8

0709 90 70

052

74,5

999

74,5

0805 50 10

388

75,6

524

68,3

528

54,5

999

66,1

0806 10 10

052

116,4

204

133,3

220

184,3

400

200,9

508

55,0

512

56,7

999

124,4

0808 10 80

388

95,5

400

103,4

508

79,5

512

90,1

524

66,4

528

132,8

720

88,6

804

106,2

999

95,3

0808 20 50

052

129,4

388

99,7

512

89,2

528

86,3

720

31,1

804

186,5

999

103,7

0809 20 95

052

307,7

400

388,6

404

385,7

999

360,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

129,1

999

129,1

0809 40 05

093

55,2

098

61,4

624

124,7

999

80,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


2.8.2006   

IT

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L 212/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1177/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2006

che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della salmonella nel pollame

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce norme per la rilevazione e il controllo della salmonella nel pollame. In conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2160/2003 può essere deciso che metodi di controllo specifici non siano utilizzati nell’ambito di programmi nazionali di controllo stabiliti dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi comunitari definiti conformemente al suddetto regolamento.

(2)

In conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 2160/2003 può essere deciso che metodi di controllo specifici siano o possano essere applicati ai fini della riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici nella fase della produzione primaria di animali o in altre fasi della catena alimentare e che possano essere adottate norme relative alle condizioni del ricorso a tali metodi.

(3)

A norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2160/2003 la Commissione consulta l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) prima di proporre norme su metodi di controllo specifici.

(4)

La Commissione ha consultato l’EFSA riguardo all’utilizzo di antimicrobici e di vaccini per il controllo della salmonella nel pollame. In seguito a tale consultazione, il 21 ottobre 2004 l’EFSA ha emesso due pareri distinti su tali questioni.

(5)

Nel parere riguardante l’uso di antimicrobici per il controllo della salmonella nel pollame, l’EFSA ha raccomandato di scoraggiare l’uso di tali agenti a causa dei rischi per la salute pubblica associati allo sviluppo, alla selezione e alla diffusione della resistenza. L’impiego di antimicrobici dovrebbe essere subordinato a condizioni definite formalmente tali da garantire la protezione della salute pubblica e va pienamente giustificato in anticipo e registrato dalle autorità competenti.

(6)

In base al parere dell’EFSA è quindi opportuno stabilire che gli antimicrobici non siano utilizzati nell’ambito dei programmi nazionali di controllo da adottare a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2160/2003, salvo nelle circostanze eccezionali cui fa riferimento l’EFSA nel suo parere.

(7)

In ogni circostanza dovrebbero essere utilizzati solo i medicinali veterinari autorizzati conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (2) o al regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (3).

(8)

I medicinali veterinari antimicrobici sono chiamati antimicrobici nel presente regolamento. Anche i prodotti autorizzati in qualità di additivi per i mangimi in conformità del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (4), sono considerati antimicrobici. Essi dovrebbero però essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento, poiché l’utilizzo di tali additivi potrebbe essere un metodo per limitare l’infezione da salmonella da parte del mangime, inoltre essi non sono associati allo sviluppo, alla selezione e alla diffusione della resistenza.

(9)

L’EFSA ha concluso nel suo parere sull’utilizzo dei vaccini per il controllo della salmonella nel pollame che la vaccinazione del pollame è considerata un provvedimento supplementare per accrescere la resistenza dei volatili all’esposizione alla salmonella e ridurre lo spargimento.

(10)

Inoltre l’EFSA segnala nella sua opinione che, purché i metodi di rilevazione siano in grado di distinguere i ceppi del vaccino da quelli selvatici, è possibile utilizzare con sicurezza tanto i vaccini vivi quanto quelli inattivati attualmente disponibili in tutto l’arco di vita dei volatili, ad eccezione del periodo di attesa prima della macellazione e, per quanto riguarda i vaccini vivi, nelle galline ovaiole durante la produzione. La vaccinazione delle ovaiole è ritenuta utile in quanto misura per ridurre lo spargimento e la contaminazione delle uova, quando lo scopo sia ridurre le prevalenze elevate. La Salmonella enteritidis è la causa principale dei focolai umani della malattia dovuti al consumo di uova.

(11)

In base al parere dell’EFSA è quindi opportuno stabilire che i vaccini vivi attualmente disponibili non siano utilizzati nell’ambito dei programmi nazionali di controllo da adottare a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2160/2003 nelle galline ovaiole durante la produzione. I vaccini vivi non dovrebbero essere usati qualora il fabbricante non fornisca un metodo adeguato per distinguere batteriologicamente i ceppi selvatici di salmonella da quelli del vaccino.

(12)

In base alle prove scientifiche attualmente disponibili, l’utilizzo di vaccini vivi o inattivati contro la Salmonella enteritidis dovrebbe essere obbligatorio negli Stati membri a prevalenza elevata, al fine di migliorare la protezione della salute pubblica. La prevalenza di Salmonella enteritidis dimostrata nel corso di uno studio di riferimento svolto in conformità della decisione 2004/665/CE (5) della Commissione e nel quadro dei metodi di prova di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 2160/2003 dovrebbe essere usata come soglia per la vaccinazione obbligatoria.

(13)

Per quanto riguarda i gruppi di pollame da riproduzione, il regolamento (CE) n. 1091/2005 della Commissione, del 12 luglio 2005, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della salmonella (6) contiene disposizioni sull’uso degli antimicrobici e dei vaccini nell’ambito di programmi nazionali di controllo della salmonella nei gruppi da riproduzione della specie Gallus gallus.

(14)

Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1091/2005 e sostituirlo col presente regolamento.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce alcune norme per l’utilizzo degli antimicrobici e dei vaccini nel quadro dei programmi nazionali di controllo adottati in conformità dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2160/2003 (programmi nazionali di controllo).

Articolo 2

Utilizzo di antimicrobici

1.   Gli antimicrobici non sono utilizzati come metodo specifico di controllo della salmonella nel pollame.

2.   In deroga al paragrafo 1 e fatte salve le condizioni precisate alle lettere a), b) e c) e al paragrafo 3 del presente articolo, gli antimicrobici autorizzati conformemente all’articolo 5 della direttiva 2001/82/CE o all’articolo 3 del regolamento 726/2004/CE possono essere utilizzati nelle seguenti circostanze eccezionali:

a)

pollame che presenta un’infezione da salmonella con segni clinici tali da poter causare inutili sofferenze agli animali; i gruppi infetti sottoposti a trattamento con antimicrobici continuano ad essere considerati infetti da salmonella; occorre adottare provvedimenti adeguati nei confronti dei gruppi di animali da riproduzione per ridurre quanto più possibile il rischio di diffondere la salmonella nel resto della piramide riproduttiva;

b)

salvataggio di prezioso materiale genetico nei gruppi di pollame da riproduzione, al fine di ottenere nuovi gruppi esenti da salmonella, compresi «gruppi scelti», gruppi appartenenti a specie minacciate e gruppi mantenuti a scopo di ricerca; i pulcini nati da uova da cova raccolte da animali trattati con antimicrobici vengono sottoposti a campionamento quindicinale durante l’allevamento, con un sistema destinato a rilevare la prevalenza di 1 % di salmonella delle specie pertinenti con un limite di sicurezza del 95 %;

c)

autorizzazione concessa dalle autorità competenti caso per caso a scopi che non siano il controllo della salmonella in un gruppo che si sospetta infetto da salmonella, soprattutto dopo l’esame epidemiologico dei focolai di origine alimentare o dopo la rilevazione di salmonella nell’incubatoio o nell’azienda; gli Stati membri possono tuttavia decidere di permettere il trattamento in assenza di autorizzazione preventiva in situazioni di emergenza, a condizione che un veterinario autorizzato raccolga i campioni come previsto all’articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 854/2004 (7) e che il trattamento venga immediatamente segnalato alle autorità competenti; il gruppo è considerato infetto da salmonella se il campionamento non si è svolto in base alle disposizioni del presente paragrafo.

3.   L’utilizzo di antimicrobici è soggetto alla supervisione dell’autorità competente, cui dev’essere fatto rapporto. L’utilizzo stesso si basa ove possibile sui risultati del campionamento batteriologico e delle prove di suscettibilità.

4.   Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle sostanze, ai microrganismi e ai preparati autorizzati per l’uso in qualità di additivi per i mangimi in conformità dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Articolo 3

Utilizzo di vaccini

1.   I vaccini vivi contro la salmonella non vengono utilizzati nel quadro dei programmi nazionali di controllo qualora il fabbricante non fornisca un metodo adeguato per distinguere batteriologicamente i ceppi selvatici di salmonella da quelli del vaccino.

2.   I vaccini vivi contro la salmonella non vengono utilizzati nel quadro dei programmi nazionali di controllo sulle galline ovaiole durante la produzione, tranne quando sia stata dimostrata la sicurezza dell’uso e i vaccini siano autorizzati a tale scopo in conformità della direttiva 2001/82/CE.

3.   I programmi di vaccinazione contro la Salmonella enteritidis per la riduzione dello spargimento e della contaminazione delle uova sono eseguiti almeno durante l’allevamento su tutte le galline ovaiole al più tardi a partire dal 1o gennaio 2008 negli Stati membri finché questi non dimostrino una prevalenza inferiore al 10 % sulla base dei risultati dello studio di riferimento in conformità dell’articolo 1 della decisione 2004/665/CE della Commissione o del monitoraggio volto a verificare l’obiettivo comunitario stabilito in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003.

L’autorità competente può concedere a un’azienda una deroga dalla presente disposizione se

è soddisfatta delle misure preventive adottate dall’azienda di allevamento e dall’azienda di produzione delle uova,

è stata dimostrata l’assenza di Salmonella enteritidis nell’azienda di allevamento e di produzione nel corso dei 12 mesi precedenti l’arrivo degli animali.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a ogni popolazione di pollame alle rispettive date di cui alla colonna 5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2160/2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento n. 1003/2005 della Commissione (GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 12).

(2)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

(3)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(5)  GU L 303 del 30.9.2004, pag. 30.

(6)  GU L 182 del 13.7.2005, pag. 3.

(7)  GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.


2.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 212/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1178/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2006

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, il prezzo minimo da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 6 ter, paragrafo 3, e l'articolo 6 quater, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), fissa all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), le date delle campagne di commercializzazione dei fichi secchi.

(2)

I criteri che i prodotti devono soddisfare per beneficiare del pagamento del prezzo minimo e dell'aiuto figurano all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1573/1999 della Commissione, del 19 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne le caratteristiche dei fichi secchi ammessi a beneficiare del regime di aiuto alla produzione (3).

(3)

Occorre pertanto fissare il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione per la campagna di commercializzazione 2006/2007 secondo i criteri definiti rispettivamente all'articolo 6 ter e all'articolo 6 quater del regolamento (CE) n. 2201/96.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, il prezzo minimo di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato in 967,69 EUR/tonnellata netta, franco produttore, di fichi secchi non trasformati.

Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l'importo dell'aiuto alla produzione a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato in 258,57 EUR/tonnellata netta di fichi secchi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

(2)  GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1663/2005 (GU L 267 del 12.10.2005, pag. 22).

(3)  GU L 187 del 20.7.1999, pag. 27.


2.8.2006   

IT

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L 212/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1179/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1251/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1251/96 (2) della Commissione reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame.

(2)

L’Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT) 1994 (3), approvato con decisione del Consiglio 2006/333/CE (4), prevede un aumento del contingente tariffario annuo di importazione di carni di pollame, erga omnes, di 49 tonnellate per talune carcasse di pollo, fresche, refrigerate o congelate, di 4 070 tonnellate per pezzi di pollo, freschi, refrigerati o congelati, di 1 605 tonnellate per pezzi di galli e galline e di 201 tonnellate per carne di tacchino, fresca, refrigerata o congelata.

(3)

L’aumento del contingente per i pezzi di galli e galline rende superflua la misura prevista all’articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1251/96.

(4)

In prospettiva della possibile adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea a partire dal 1o gennaio 2007 è opportuno prevedere un periodo di presentazione delle domande di titolo diverso per il primo trimestre del 2007.

(5)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1251/96.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1251/96 è così modificato:

1)

all'articolo 2, il secondo comma è soppresso;

2)

all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2007 la domanda di titolo può tuttavia essere presentata nei primi quindici giorni del mese di gennaio 2007.»

3)

Gli allegati sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).

(3)  GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 15.

(4)  GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13.


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Codice NC

Dazio applicabile

(EUR/tonnellate)

Quantitativi annui

(tonnellate peso prodotto)

P 1

09.4067

0207 11 10

131

6 249

0207 11 30

149

0207 11 90

162

0207 12 10

149

0207 12 90

162

P 2

09.4068

0207 13 10

512

8 070

0207 13 20

179

0207 13 30

134

0207 13 40

93

0207 13 50

301

0207 13 60

231

0207 13 70

504

0207 14 20

179

0207 14 30

134

0207 14 40

93

0207 14 60

231

P 3

09.4069

0207 14 10

795

2 305

P 4

09.4070

0207 24 10

170

1 201

0207 24 90

186

0207 25 10

170

0207 25 90

186

0207 26 10

425

0207 26 20

205

0207 26 30

134

0207 26 40

93

0207 26 50

339

0207 26 60

127

0207 26 70

230

0207 26 80

415

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230

ALLEGATO II

Applicazione del regolamento (CE) n. 1251/96

Commissione delle Comunità europee — DG Agricoltura e sviluppo rurale

Unità D.2 — Attuazione delle misure relative al mercato

Settore del pollame

Domanda di titoli di importazione con dazio doganale ridotto

GATT

Data:

Periodo:


 

Stato membro:

 

Mittente:

 

Responsabile a cui rivolgersi:

 

Tel.

 

Fax:

 

Destinatario: AGRI.D.2

 

Fax: +32 2 292 17 41

 

E-mail: AGRI-IMP-POULTRY@ec.europa.eu


Numero d'ordine

Quantitativo richiesto

(kg peso prodotto)

 

 

ALLEGATO III

Applicazione del regolamento (CE) n. 1251/96

Commissione delle Comunità europee — DG Agricoltura e sviluppo rurale

Unità D.2 — Attuazione delle misure relative al mercato

Settore del pollame

Domanda di titoli di importazione con dazio doganale ridotto

GATT

Data:

Periodo:


Stato membro:


Numero d'ordine

Codice NC

Richiedente

(nome e indirizzo)

Quantitativo

(kg peso prodotto)

 

 

 

 

ALLEGATO IV

Applicazione del regolamento (CE) n. 1251/96

Commissione delle Comunità europee — DG Agricoltura e sviluppo rurale

Unità D.2 — Attuazione delle misure relative al mercato

Settore del pollame

COMUNICAZIONE DELLE IMPORTAZIONI EFFETTIVE

 

Stato membro:

 

Applicazione dell'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1251/96

 

Quantitativo di prodotti (kg peso prodotto) effettivamente importato:

 

Destinatario: AGRI.D.2

 

Fax: +32 2 292 17 41

 

E-mail: AGRI-IMP-POULTRY@ec.europa.eu


Numero d'ordine

Quantitativo effettivamente immesso in libera pratica

Paese di origine

 

 

 

»

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REGOLAMENTO (CE) N. 1180/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2006

che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 2 agosto 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1173/2006 della Commissione (3).

(2)

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1173/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1173/2006 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

(3)  GU L 211 dell'1.8.2006, pag. 17.


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 2 agosto 2006

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

5,93

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

22,70

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

50,27

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

50,27

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

27,69


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(31.7.2006)

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2

YC3

HAD2

qualità media (1)

qualità bassa (2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

157,48 (3)

75,86

154,25

144,25

124,25

107,31

Premio sul Golfo (EUR/t)

15,09

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

19,96

 

 

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 20,95 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 27,02 EUR/t.

3)

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2006

relativa alla nomina di un vicedirettore dell'Europol

(2006/531/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

deliberando quale autorità che ha il potere di nomina dei vicedirettori dell'Europol,

visto il parere del consiglio di amministrazione,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito alle dimissioni di un vicedirettore dell'Europol è necessario nominare un vicedirettore.

(2)

Lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol (2), in particolare l'allegato 8, stabilisce disposizioni speciali sulla procedura di selezione del direttore o di un vicedirettore dell'Europol.

(3)

Il consiglio di amministrazione ha presentato al Consiglio un elenco ristretto di candidati idonei, corredato del fascicolo completo di ciascuno di detti candidati, nonché l'elenco completo dei candidati.

(4)

Sulla base di tutte le informazioni pertinenti fornite dal consiglio di amministrazione, il Consiglio intende nominare il candidato che, secondo il Consiglio, soddisfa tutti i requisiti per il posto vacante di vicedirettore,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Michel QUILLÉ è nominato vicedirettore dell'Europol dal 1o settembre 2006 al 31 agosto 2010.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto dal giorno della sua adozione.

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K. RAJAMÄKI


(1)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.

(2)  Cfr. atto del Consiglio del 3 dicembre 1998 che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol (GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23) modificato dall'atto del Consiglio del 19 dicembre 2002 (GU C 24 del 31.1.2003, pag. 1).


Commissione

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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2006

recante misure protettive relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Sudafrica

[notificata con il numero C(2006) 3350]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/532/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafi 1 e 6,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio del 18 dicembre 1997 che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Sussiste il rischio che l'agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di altri volatili, nonché di prodotti da essi derivati.

(2)

Il 29 giugno 2006, il Sudafrica ha confermato la presenza di un focolaio d'influenza aviaria ad alta patogenicità in un allevamento di ratiti nella provincia del Capo occidentale.

(3)

Il ceppo del virus dell'influenza aviaria individuato è del sottotipo H5N2 e quindi diverso dal ceppo all'origine dell'epidemia in corso in Asia, Nordafrica e Europa. In base alle conoscenze attuali, il rischio per la salute pubblica in relazione a questo sottotipo è inferiore al rischio legato al ceppo circolante in Asia, che è del sottotipo H5N1.

(4)

Secondo la vigente normativa comunitaria, il Sudafrica è autorizzato ad esportare nella Comunità unicamente ratiti vivi, uova da cova, carni fresche di ratiti e preparazioni a base di carne e prodotti contenenti carne di tali specie.

(5)

Tenuto conto del rischio che l'introduzione della malattia nella Comunità potrebbe costituire per la salute degli animali, è opportuno, come misura immediata, sospendere le importazioni di ratiti vivi e di uova da cova di dette specie dal Sudafrica.

(6)

Inoltre, è opportuno sospendere le importazioni nella Comunità dal Sudafrica di carni fresche di ratiti, nonché di preparati e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni delle specie sopra indicate. Tuttavia, tenuto conto del fatto che l’epizoozia ha fatto la sua comparsa nelle aziende interessate a metà giugno, occorre prevedere una deroga per le carni fresche e i preparati e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di tali specie, macellate prima del 1o maggio 2006, nel rispetto di determinate condizioni.

(7)

Il Sudafrica ha adottato rigorosi provvedimenti di lotta contro la malattia e ha trasmesso alla Commissione ulteriori informazioni sull’andamento della stessa, tali da giustificare la decisione di limitare la sospensione delle importazioni alla parte del territorio sudafricano colpito dalla malattia.

(8)

La decisione 2005/432/CE della Commissione, del 3 giugno 2005, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE (3), contiene l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di alcuni prodotti a base di carne e definisce i trattamenti considerati efficaci ai fini dell'inattivazione degli agenti patogeni di talune epizoozie. Per prevenire il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti, occorre applicare un trattamento idoneo in funzione della situazione sanitaria del paese di origine e della specie da cui il prodotto è ottenuto. Pertanto, è opportuno continuare ad autorizzare le importazioni di prodotti e preparati a base di carne costituiti da o contenenti carni di ratiti originari del Sudafrica e sottoposti a trattamento adeguato secondo tale decisione.

(9)

È opportuno riesaminare le misure adottate a livello comunitario in relazione al recente focolaio non appena il Sudafrica avrà comunicato ulteriori informazioni sulla situazione epidemiologica relativamente all’influenza aviaria ad elevata patogenicità e sulle misure di lotta adottate a tale riguardo. Di conseguenza, la presente decisione si applica solo fino al 31 ottobre 2006.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sospendono le importazioni dalla parte del territorio del Sudafrica di cui all’allegato della presente decisione di:

a)

ratiti vivi e uova da cova di ratiti;

b)

carne fresca di ratiti;

c)

preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di ratiti.

Articolo 2

1.   In deroga all’articolo 1, lettere b) e c), gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni fresche, di prodotti a base di carne e di preparati a base di carne di cui a tali lettere, ottenuti da volatili macellati prima del 1o maggio 2006.

2.   I certificati veterinari che accompagnano le partite di carne, prodotti e preparati a base di carne di cui al paragrafo 1 recano le seguenti indicazioni:

«Carne fresca di ratiti/prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne delle suddette specie/preparazioni a base di carne costituiti da o contenenti carne delle suddette specie (4) ottenuti da volatili macellati prima del 1o maggio 2006, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2006/532/CE.

3.   In deroga all’articolo 1, lettera c), gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti e preparati a base di carne costituiti da o contenenti carne di ratiti purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui all'allegato II, parte 4, punti B, C o D della decisione 2005/432/CE.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2006.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

(3)  GU L 151 del 14.6.2005, pag. 3. Decisione modificata dalla decisione 2006/330/CE (GU L 121 del 6.5.2006, pag. 43).

(4)  Cancellare la dicitura non pertinente.»


ALLEGATO

Parte del territorio del Sudafrica di cui all’articolo 1

Codice ISO del paese

Nome del paese

Parte del territorio

ZA

Sudafrica

I distretti di Riversdale e Mossel Bay nella provincia del Capo occidentale


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2006

concernente talune misure di protezione temporanee in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità in Croazia

[notificata con il numero C(2006) 3352]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/533/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafi 1, 3 e 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 22, paragrafi 1, 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e di altri uccelli che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Esiste il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo, di altri uccelli o loro prodotti.

(2)

A seguito dell’insorgere di un focolaio d’influenza aviaria, causato dal ceppo virale altamente patogeno H5N1, verificatosi nel dicembre 2003 nel sud-est asiatico, la Commissione ha adottato varie misure di protezione contro tale malattia. Esse comprendono in particolare la decisione 2005/758/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, che reca alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Croazia e abroga la decisione 2005/749/CE (3). Tale decisione obbliga gli Stati membri a sospendere le importazioni di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento, volatili vivi diversi dal pollame e uova da cova di tali specie, nonché alcuni prodotti derivanti dal pollame provenienti da alcune zone della Croazia. La decisione 2005/758/CE si applica fino al 31 luglio 2006

(3)

La Croazia ha notificato alla Commissione che le proprie autorità competenti stanno applicando misure di protezione equivalenti a quelle applicate dalle autorità competenti degli Stati membri, di cui alla decisione 2006/115/CE della Commissione, del 17 Febbraio 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici nella Comunità e abroga le decisioni 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE e 2006/105/CE (4).

(4)

La Croazia si è inoltre impegnata a comunicare immediatamente alla Commissione ogni cambiamento della situazione zoosanitaria nel paese, e soprattutto la presenza di altri focolai di influenza aviaria che dovessero insorgere negli uccelli selvatici. La Commissione informerà immediatamente gli Stati membri e trasmetterà loro qualsiasi informazione ricevuta dalla autorità croate.

(5)

Date le suesposte misure di protezione applicate dalle competenti autorità croate e l’impegno di tale paese di comunicare immediatamente alla Commissione ogni mutamento della sua situazione zoosanitaria in relazione all’influenza aviaria, le misure di protezione della normativa comunitaria relative ai focolai di influenza aviaria in Croazia vanno emendate per permettere le importazioni dalle zone di tale paese per le quali le competenti autorità croate non hanno emanato misure di protezione equivalenti fissate dalla decisione 2006/115/CE, per la presenza confermata di influenza aviaria causata dal ceppo virale altamente patogeno H5N1 in un uccello selvatico.

(6)

La decisione 2005/432/CE della Commissione, del 3 giugno 2005, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE (5), contiene l’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di prodotti a base di taluni tipi di carne e definisce i trattamenti considerati efficaci per disattivare i rispettivi agenti patogeni. Per prevenire il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti, occorre applicare un trattamento idoneo in funzione della situazione sanitaria del paese di origine e della specie da cui è ottenuto il prodotto. È perciò opportuno continuare ad autorizzare le importazioni di prodotti a base di carni di selvaggina da penna selvatica originari della Croazia che abbiano subito un trattamento termico ad almeno 70 °C in tutte le loro parti.

(7)

Data la situazione epidemiologia in Croazia e nei paesi limitrofi e i rischi che l’influenza aviaria tuttora comporta, le misure di protezione previste nella presente decisione vanno applicate fino al 31 dicembre 2006.

(8)

Per ragioni di chiarezza e di coerenza della legislazione comunitaria, la decisione 2005/758/CE va abrogata a sostituita dalla presente decisione.

(9)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri devono sospendere le importazioni dai territori della Croazia di cui all’allegato della presente decisione dei prodotti sottoelencati:

a)

pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento, volatili vivi diversi dal pollame di cui all’articolo 1, terzo trattino, della decisione 2000/666/CE della Commissione (6), compresi gli uccelli al seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia) e le uova da cova di tali specie;

b)

carni fresche di selvaggina da penna selvatica;

c)

preparazioni a base di carne e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica;

d)

alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di selvaggina da penna selvatica;

e)

trofei di caccia non trasformati di qualsiasi tipo di volatili.

Articolo 2

In deroga all’articolo 1, punto c), gli Stati membri autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui ai punti B, C o D della parte IV dell’allegato II della decisione 2005/432/CE.

Articolo 3

Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

La decisione 2005/758/CE è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

(3)  GU L 285 del 28.10.2005, pag. 50. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/405/CE (GU L 158 del 10.6.2006, pag. 14).

(4)  GU L 48 del 18.2.2006, pag. 28. Decisione modificata dalla decisione 2006/277/CE (GU L 103 del 12.4.2006, pag. 29).

(5)  GU L 151 del 14.6.2005, pag. 3. Decisione modificata dalla decisione 2006/330/CE (GU L 121 del 6.5.2006, pag. 43).

(6)  GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26.


ALLEGATO

Parti del territorio della Croazia cui si riferisce l’articolo 1

Codice ISO del paese

Nome del paese

Parte del territorio

HR

Croazia

In Croazia: tutte le aree del territorio della Croazia, alle quali le competenti autorità della Croazia applicano formalmente misure di protezione equivalenti a quelle fissate dalla decisione 2006/115/CE.