ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 207

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
28 luglio 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1141/2006 della Commissione, del 27 luglio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1142/2006 della Commissione, del 27 luglio 2006, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1143/2006 della Commissione, del 27 luglio 2006, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

5

 

 

Regolamento (CE) n. 1144/2006 della Commissione, del 27 luglio 2006, recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 958/2006

7

 

 

Regolamento (CE) n. 1145/2006 della Commissione, del 27 luglio 2006, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

8

 

 

Regolamento (CE) n. 1146/2006 della Commissione, del 27 luglio 2006, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

12

 

 

Regolamento (CE) n. 1147/2006 della Commissione, del 27 luglio 2006, che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere

14

 

 

Regolamento (CE) n. 1148/2006 della Commissione, del 27 luglio 2006, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali

15

 

 

Regolamento (CE) n. 1149/2006 della Commissione, del 27 luglio 2006, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

16

 

 

Regolamento (CE) n. 1150/2006 della Commissione, del 27 luglio 2006, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

19

 

 

Regolamento (CE) n. 1151/2006 della Commissione, del 27 luglio 2006, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

23

 

 

Regolamento (CE) n. 1152/2006 della Commissione, del 27 luglio 2006, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1058/2006

25

 

 

Regolamento (CE) n. 1153/2006 della Commissione, del 27 luglio 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006

26

 

 

Regolamento (CE) n. 1154/2006 della Commissione, del 27 luglio 2006, relativo al rilascio dei titoli di importazione per il riso per le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2006 in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98

27

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, dell’11 luglio 2006, relativa alla nomina dei membri cechi, tedeschi, estoni, spagnoli, francesi, italiani, lettoni, lituani, lussemburghesi, ungheresi, maltesi, austriaci, sloveni e slovacchi del Comitato economico e sociale europeo

30

 

 

Banca centrale europea

 

*

Indirizzo della Banca centrale europea, del 14 luglio 2006, in merito a taluni preparativi per la sostituzione del contante in euro ed in merito alla consegna anticipata e alla consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro al di fuori dell’area dell’euro (BCE/2006/9)

39

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

28.7.2006   

IT

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L 207/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1141/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 luglio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

71,2

096

41,9

999

56,6

0707 00 05

052

77,3

388

52,4

524

46,9

999

58,9

0709 90 70

052

73,4

999

73,4

0805 50 10

388

57,3

524

54,3

528

55,5

999

55,7

0806 10 10

052

127,7

204

133,5

220

145,5

388

8,7

400

200,9

508

94,8

512

56,7

624

158,2

999

115,8

0808 10 80

388

95,0

400

104,3

508

77,3

512

92,5

524

67,7

528

84,7

720

78,9

800

152,2

804

102,0

999

95,0

0808 20 50

052

71,2

388

98,0

512

89,9

528

86,0

720

30,0

804

128,9

999

84,0

0809 10 00

052

148,9

999

148,9

0809 20 95

052

277,8

400

365,8

999

321,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

151,9

999

151,9

0809 40 05

093

67,2

098

88,9

624

131,7

999

95,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


28.7.2006   

IT

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L 207/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1142/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2006

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5)

I negoziati condotti nell’ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e la Romania e la Bulgaria sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell’organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per questi due paesi.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 28 luglio 2006 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,00 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,00 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,00 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,00 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2609

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

26,09

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

26,09

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

26,09

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2609

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

:

tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.


(1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.


28.7.2006   

IT

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L 207/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1143/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2006

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2).

(5)

I negoziati condotti nell’ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e la Romania e la Bulgaria sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell’organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per questi due paesi.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 soltanto i prodotti che soddisfano i pertinenti requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dal 28 luglio 2006 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sostanza secca

26,09

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

26,09

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2609

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

26,09

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2609

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2609

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2609 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

26,09

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2609

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

:

tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.


(1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


28.7.2006   

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L 207/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1144/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2006

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 958/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 958/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all’esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007 (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 27 luglio 2006, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 27 luglio 2006, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006, è di 31,090 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 175 del 29.6.2006, pag. 49.


28.7.2006   

IT

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L 207/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1145/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2006

che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all’articolo 1 di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere compensata mediante una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3)

Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

In virtù del memorandum d’intesa tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana sulla protezione delle importazioni di latte in polvere nella Repubblica dominicana (2), approvato dalla decisione 98/486/CE del Consiglio (3), un determinato quantitativo di prodotti lattiero-caseari della Comunità può essere esportato verso la Repubblica dominicana a dazio ridotto. Per questo motivo occorre ridurre di una determinata percentuale le restituzioni all’esportazione sui prodotti esportati nell’ambito di tale regime.

(5)

Il livello di utilizzazione delle restituzioni all’esportazione per alcuni prodotti risulta irrilevante. Per questi prodotti non devono essere più fissate restituzioni all’esportazione.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all’esportazione previste dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione (4).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 218 del 6.8.1998, pag. 46.

(3)  GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.

(4)  GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 28 luglio 2006

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

20,34

L20

EUR/100 kg

29,07

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

22,45

L20

EUR/100 kg

32,06

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

20,34

L20

EUR/100 kg

29,07

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

22,45

L20

EUR/100 kg

32,06

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

25,57

L20

EUR/100 kg

36,54

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

25,57

L20

EUR/100 kg

36,54

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L02

EUR/100 kg

37,59

L20

EUR/100 kg

53,70

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

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L02

EUR/100 kg

L20 (1)

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L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

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L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

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L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

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L02

EUR/100 kg

42,06

L20 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

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L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L20 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L20 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

45,39

L20

EUR/100 kg

58,28

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

46,22

L20

EUR/100 kg

59,34

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

49,50

L20

EUR/100 kg

63,53

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

51,32

L20

EUR/100 kg

65,91

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

45,39

L20

EUR/100 kg

58,28

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,71

L20

EUR/100 kg

22,46

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,40

L20

EUR/100 kg

13,44

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

39,13

L20

EUR/100 kg

50,22

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

41,70

L20

EUR/100 kg

53,51

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

19,06

L20

EUR/100 kg

27,22

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

19,06

L20

EUR/100 kg

27,22

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

76,50

L20

EUR/100 kg

103,15

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

67,51

L20

EUR/100 kg

91,01

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

70,20

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

92,11

L20

EUR/100 kg

124,18

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

73,66

L20

EUR/100 kg

99,32

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

26,72

L40

EUR/100 kg

33,40

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

22,27

L40

EUR/100 kg

27,84

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

8,27

L40

EUR/100 kg

10,32

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

10,01

L40

EUR/100 kg

12,52

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

19,83

L40

EUR/100 kg

24,78

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

26,92

L40

EUR/100 kg

33,65

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

28,62

L40

EUR/100 kg

35,76

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

31,96

L40

EUR/100 kg

39,96

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

5,87

L40

EUR/100 kg

13,75

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

31,42

L40

EUR/100 kg

39,26

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

32,27

L40

EUR/100 kg

40,33

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

35,76

L40

EUR/100 kg

51,19

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

36,97

L40

EUR/100 kg

52,90

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

36,97

L40

EUR/100 kg

52,90

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

35,93

L40

EUR/100 kg

51,30

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

32,21

L40

EUR/100 kg

46,31

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

31,59

L40

EUR/100 kg

45,22

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

28,60

L40

EUR/100 kg

40,96

0406 90 31 9119

L04

EUR/100 kg

26,45

L40

EUR/100 kg

37,91

0406 90 33 9119

L04

EUR/100 kg

26,45

L40

EUR/100 kg

37,91

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

37,66

L40

EUR/100 kg

54,17

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

37,66

L40

EUR/100 kg

54,17

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

35,76

L40

EUR/100 kg

51,19

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

40,71

L40

EUR/100 kg

58,91

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

40,11

L40

EUR/100 kg

57,85

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

38,55

L40

EUR/100 kg

55,87

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

39,12

L40

EUR/100 kg

56,69

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

32,91

L40

EUR/100 kg

47,15

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

33,57

L40

EUR/100 kg

48,27

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

29,81

L40

EUR/100 kg

42,66

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

33,38

L40

EUR/100 kg

47,78

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

30,91

L40

EUR/100 kg

43,87

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

32,69

L40

EUR/100 kg

47,76

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

32,38

L40

EUR/100 kg

46,25

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

26,74

L40

EUR/100 kg

38,44

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

33,38

L40

EUR/100 kg

47,78

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

36,59

L40

EUR/100 kg

52,67

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

33,57

L40

EUR/100 kg

48,27

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

32,45

L40

EUR/100 kg

48,11

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

34,77

L40

EUR/100 kg

50,84

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

36,59

L40

EUR/100 kg

52,67

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

30,22

L40

EUR/100 kg

44,65

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

30,85

L40

EUR/100 kg

45,09

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

32,78

L40

EUR/100 kg

46,93

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

32,78

L40

EUR/100 kg

46,93

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

32,19

L40

EUR/100 kg

46,08

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

34,48

L40

EUR/100 kg

49,14

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

34,19

L40

EUR/100 kg

48,31

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

32,21

L40

EUR/100 kg

46,31

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

26,69

L40

EUR/100 kg

39,30

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

27,52

L40

EUR/100 kg

39,32

Le destinazioni sono definite come segue:

L02

:

Andorra e Gibilterra.

L20

:

Tutte le destinazioni eccetto L02, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Stati Uniti d’America, Bulgaria, Romania e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L04

:

Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L40

:

Tutte le destinazioni eccetto L02, L04, Ceuta, Melilla, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Stati Uniti d’America, Bulgaria, Romania, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


(1)  Per i prodotti destinati ad essere esportati nella Repubblica dominicana nell’ambito del contingente 2006/2007 di cui alla decisione 98/486/CE e alle condizioni di cui all’articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999, si applicano i seguenti tassi:

a)

prodotti di cui ai codici NC 0402 10 11 9000 e 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

prodotti di cui ai codici NC 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 e 0402 21 99 9200

28,00 EUR/100 kg

Le destinazioni sono definite come segue:

L02

:

Andorra e Gibilterra.

L20

:

Tutte le destinazioni eccetto L02, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Stati Uniti d’America, Bulgaria, Romania e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L04

:

Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L40

:

Tutte le destinazioni eccetto L02, L04, Ceuta, Melilla, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Stati Uniti d’America, Bulgaria, Romania, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


28.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 207/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1146/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2006

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 25 luglio 2006.

(3)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 25 luglio 2006, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 5).

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1814/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 3).


ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto

Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura

Importo massimo della restituzione all'esportazione per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 581/2004

Burro

ex ex 0405 10 19 9500

101,00

Burro

ex ex 0405 10 19 9700

108,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

130,00


28.7.2006   

IT

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L 207/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1147/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2006

che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara permanente è indetta in virtù del regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (2).

(2)

Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in relazione alla gara succitata, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara avente termine il 25 luglio 2006.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 582/2004, non è concessa alcuna restituzione per il prodotto e le destinazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento per il periodo di gara avente termine il 25 luglio 2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 5).

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1814/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 3).


28.7.2006   

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L 207/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1148/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2006

che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente (2), stabilisce le condizioni di concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è determinata all'articolo 3 del suddetto regolamento. La restituzione così calcolata, differenziata, se necessario, per la fecola di patata, deve essere fissata una volta al mese e, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento può essere modificata.

(2)

Alle restituzioni alla produzione fissate dal presente regolamento occorre applicare i coefficienti indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93 per stabilire l'importo esatto da versare.

(3)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione, espressa per tonnellata di amido, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a:

a)

10,86 EUR/t per l'amido di granturco, di frumento, di orzo e di avena;

b)

15,33 EUR/t per la fecola di patata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


28.7.2006   

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L 207/16


REGOLAMENTO (CE) N. 1149/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2006

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g), del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci contemplate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascun prodotto di base.

(4)

Nondimeno, nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci che non rientrano nell’allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione alle restituzioni. Per evitare questa circostanza, appare quindi opportuno adottare adeguate misure precauzionali, senza pregiudicare la stipulazione di contratti a lungo termine. La definizione anticipata di tassi specifici per le restituzioni relative ai prodotti in questione dovrebbe permettere di raggiungere i due obiettivi in questione.

(5)

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato per il prodotto in questione, e si tengano presenti i prodotti di base che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 o i prodotti ad essi assimilati.

(6)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (3), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e crema a prezzo ridotto.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/99, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/99, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

(3)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 28 luglio 2006 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso delle restituzioni

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):

 

 

a)

in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

20,93

20,93

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

54,00

54,00

ex 0405 10

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):

 

 

a)

in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

66,00

66,00

b)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

106,75

106,75

c)

nel caso d'esportazione di altre merci

99,50

99,50


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.


28.7.2006   

IT

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L 207/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1150/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2006

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 stabiliscono che la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sui mercati mondiali per i prodotti di cui all’articolo 1 dei suddetti regolamenti e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (3), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese, rispettivamente, nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(5)

A seguito dell’intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), è necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 a seconda della loro destinazione.

(6)

In conformità dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, deve essere fissato un tasso di restituzione ridotto, tenendo conto dell’importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), per i prodotti di base utilizzati durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7)

Le bevande alcoliche sono considerate meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 dell’atto di adesione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate le misure necessarie ad agevolare l’utilizzo dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adeguare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(3)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

(4)  GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

(5)  GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1584/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 28 luglio 2006 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione dei prodotti (2)

Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1001 10 00

Frumento (grano) duro:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi

1001 90 99

Frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi:

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

1002 00 00

segala

1003 00 90

orzo

 

 

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– negli altri casi

1004 00 00

avena

1005 90 00

Granturco utilizzato sotto forma di:

 

 

– amido

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

2,742

2,742

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

1,251

1,251

– – negli altri casi

3,236

3,236

– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

1,933

1,933

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

0,938

0,938

– – negli altri casi

2,427

2,427

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

1,251

1,251

– altri (incluso allo stato naturale)

3,236

3,236

Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granoturco:

 

 

– in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

2,171

2,171

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

1,251

1,251

– negli altri casi

3,236

3,236

ex 1006 30

Riso lavorato:

 

 

– a grani tondi

– a grani medi

– a grani lunghi

1006 40 00

Rotture

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.

(2)  Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.

(3)  Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50.

(4)  Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

(5)  Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.


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L 207/23


REGOLAMENTO (CE) N. 1151/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2006

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), g), del regolamento stesso e i prezzi all’interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell’allegato VII al suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell’allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

L’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che la restituzione concessa all’esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d’ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(6)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi elevati per le restituzioni. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la definizione anticipata delle restituzioni è un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all’articolo 1, paragrafo 1 e primo comma dell'articolo, del regolamento (CE) n. 318/2006, esportati sotto forma di merci di cui all’allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 544/2006 (GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 24).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 28 luglio 2006 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

Codice NC

Denominazione

Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1701 99 10

Zucchero bianco

26,09

26,09


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.


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L 207/25


REGOLAMENTO (CE) N. 1152/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2006

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1058/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1058/2006 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 21 al 27 luglio 2006 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1058/2006, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 30,75 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 169 089 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 192 del 13.7.2006, pag. 10.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).


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L 207/26


REGOLAMENTO (CE) N. 1153/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2006

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 936/2006 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 21 al 27 luglio 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 172 del 24.6.2006, pag. 6.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


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L 207/27


REGOLAMENTO (CE) N. 1154/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2006

relativo al rilascio dei titoli di importazione per il riso per le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2006 in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (1),

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Sulla base dell’esame dei quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli di importazione per il lotto del mese di luglio 2006, occorre rilasciare i titoli relativi ai quantitativi indicati nelle domande, previa eventuale applicazione di una percentuale di riduzione, e stabilire i quantitativi disponibili per il lotto successivo, nonché i quantitativi complessivamente disponibili per i vari contingenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Alle domande di titoli di importazione per i contingenti tariffari di riso aperti dal regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2006 e comunicate alla Commissione, si applicano le percentuali di riduzione fissate nell’allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi disponibili per il lotto del mese di luglio 2006 da riportare al lotto successivo e i quantitativi totali disponibili per il lotto del mese di settembre 2006 sono fissati nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 247/2006 (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1).

(2)  GU L 37 dell’11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 965/2006 (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 12).


ALLEGATO

Percentuali di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti per il lotto del mese di luglio 2006 e quantitativi riportati al lotto successivo

a)

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98

Origine

Numero d’ordine

Percentuale di riduzione per il lotto del mese di luglio 2006

Quantitativo riportato al lotto del mese di settembre 2006

(in tonnellate)

Quantitativi totali disponibili per il lotto del mese di settembre 2006

(in tonnellate)

Stati Uniti d’America

09.4127

0 (1)

7 650,306

7 650,306

Thailandia

09.4128

0 (1)

708,210

708,210

Australia

09.4129

0 (1)

451,5

451,5

Altre origini

09.4130

b)

Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 327/98

Origine

Numero d’ordine

Percentuale di riduzione per il lotto del mese di luglio 2006

Quantitativo riportato al lotto del mese di ottobre 2006

(in tonnellate)

Quantitativi totali disponibili per il lotto del mese di ottobre 2006

in tonnellate)

Tutti i paesi

09.4148

66,8156

0

0

c)

Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 327/98

Origine

Numero d’ordine

Percentuale di riduzione per il lotto del mese di luglio 2006

Thailandia

09.4149

0 (2)

Australia

09.4150

0 (2)

Guyana

09.4152

0 (2)

Stati Uniti d’America

09.4153

0 (2)

Altre origini

09.4154

98,2456

d)

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 327/98

Origine

Numero d’ordine

Percentuale di riduzione per il lotto del mese di luglio 2006

Quantitativo riportato al lotto del mese di settembre 2006

(in tonnellate)

Quantitativi totali disponibili per il lotto del mese di settembre 2006

(in tonnellate)

Thailandia

09.4112

98,4928

0

0

Stati Uniti d’America

09.4116

India

09.4117

Pakistan

09.4118

Altre origini

09.4119

Tutti i paesi

09.4166

98,6067

0

0


(1)  Rilascio per il quantitativo indicato nella domanda.

(2)  Rilascio per il quantitativo indicato nella domanda.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

28.7.2006   

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L 207/30


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’11 luglio 2006

relativa alla nomina dei membri cechi, tedeschi, estoni, spagnoli, francesi, italiani, lettoni, lituani, lussemburghesi, ungheresi, maltesi, austriaci, sloveni e slovacchi del Comitato economico e sociale europeo

(2006/524/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 259,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 167,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il mandato dei membri attuali del Comitato economico e sociale europeo scade il 20 settembre 2006. Occorre pertanto procedere alla nomina dei membri del Comitato per un nuovo periodo di quattro anni a decorrere dal 21 settembre 2006.

(2)

I governi ceco, tedesco, estone, spagnolo, francese, lettone, lituano, lussemburghese, ungherese, maltese, austriaco, sloveno e slovacco hanno presentato elenchi con un numero di candidati uguale al numero di seggi attribuiti loro dai trattati.

(3)

Il governo italiano ha presentato un elenco contenente ventidue candidati. Ne proporrà in seguito altri due per completare l’elenco e raggiungere un numero di candidati uguale a quello dei seggi attribuitigli dai trattati,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominate membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2006 al 20 settembre 2010 le persone il cui nome figura nell’elenco allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto a decorrere dal giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. HEINÄLUOMA


ALLEGATO

Repubblica ceca

 

Ms Helena ČORNEJOVÁ

Head of the Socio-Economic Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Ms Vladimíra DRBALOVÁ

Director of the Department of International Organisations and EU Affairs, Confederation of Industry of the Czech Republic (SP)

 

Mr Roman HAKEN

Executive Director of the Center for Community Organizing (CCO)

 

Mr Ludvík JÍROVEC

Director of Corporate Company STAŇKOV Inc. (Společný podnik STAŇKOV a.s.), member of the Czech Agrarian Chamber

 

Mr Vladimír MATOUŠEK

Advisor in the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Mr Jaroslav NĚMEC

Director of the Archdiocesan Charity Prague, Chair of the Board of the Central Bohemian Regional Council of Humanitarian Organisations

 

Ms Dana ŠTECHOVÁ

Advisor of the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Mr Josef SUCHEL

Advisor in social affairs, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Mr Pavel TRANTINA

Director of the Secretariat and Chair of the Board of the Czech Council for Children and Youth

 

Mr Ivan VOLEŠ

Deputy Secretary, Economic Chamber of the Czech Republic (HK ČR)

 

Mr Josef ZBOŘIL

Member of the Board of Directors, Confederation of Industry of the Czech Republic (SP)

 

Ms Marie ZVOLSKÁ

Member of the Confederation of Employers’ and Entrepreneurs’ Associations of the Czech Republic

Germania

 

Frau Karin ALLEWELDT

Referatsleiterin internationale Gewerkschaftspolitik beim Bundesvorstand des DGB

 

Frau Annelie BUNTENBACH

Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des DGB

 

Diplom-Volkswirt Peter CLEVER

Mitglied der Hauptgeschäftsführung Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

 

Dr. Göke FRERICHS

Präsidiumsmitglied Bundesverband des Deutschen Groß- und Außenhandels

 

Dr. Renate HEINISCH

Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) e.V.

 

Herr Adalbert KIENLE

Stellvertretender Generalsekretär Deutscher Bauernverband e.V.

 

Diplom-Volkswirt Peter KORN

Leiter des Bereichs Umwelt und Energie und Leiter des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) in Brüssel

 

Herr Jochen LEHNHOFF

Mitglied des Vorstandes Bundesverband der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V.

 

Herr Claus MATECKI

Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des DGB

 

Herr Arno METZLER

Hauptgeschäftsführer Bundesverband der Freien Berufe

 

Herr Erhard OTT

Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes von Ver.di

 

Dr. Volker J. PETERSEN

Stellvertretender Generalsekretär Deutscher Raiffeisenverband e.V.

 

Herr Lutz RIBBE

Direktor bei der Stiftung Europäisches Naturerbe und Mitglied des Bundesvorstandes BUND

 

Herr Jörg RUSCHE

Geschäftsführer Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V.

 

Herr Manfred SCHALLMEYER

Beauftragter des 1. Vorsitzenden der IG Metall

 

Herr Hanns-Eberhard SCHLEYER

Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH)

 

Prof. Dr. Dr. h.c. Heiko STEFFENS

Verbraucherzentrale Bundesverband

 

Herr Frank STÖHR

Stellvertretender Bundesvorsitzender dbb Beamtenbund und Tarifunion

 

Graf Alexander von SCHWERIN

Betriebsrat DVG

 

Dr. Ludolf von WARTENBERG

Hauptgeschäftsführer und Mitglied des Präsidiums Bundesverband der Deutschen Industrie

 

Herr Hans-Joachim WILMS

Stellvertretender Bundesvorsitzender Bundesvorstand IG Bauen-Agrar-Umwelt Büro Berlin, VB III

 

Prof. Dr. Gerd WOLF

Direktor a.D. am Institut für Plasmaphysik des Forschungszentrums Jülich

 

Herr Wilfried WOLLER

Mitglied des Geschäftsführenden Hauptvorstandes der IG Bergbau, Chemie, Energie

 

Gräfin Soscha zu EULENBURG

Vizepräsidentin der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege und Vizepräsidentin des Deutschen Roten Kreuzes DRK-Generalsekretariat

Estonia

 

Ms Eve PÄÄRENDSON

Estonian Employers’ Confederation

 

Ms Kristina TSHISTOVA

Estonian Chamber of Commerce and Industry

 

Ms Liina CARR

Confederation of Estonian Trade Unions

 

Ms Mare VIIES

Estonian Employees’ Unions’ Confederation

 

Ms Mall HELLAM

Network of the Estonian Nonprofit Organiszations (NENO)

 

Mr Meelis JOOST

The Estonian Chamber of Disabled People

 

Mr Kaul NURM

Estonian Farmers' Federation

Spagna

 

D. Pedro BARATO TRIGUERO

Presidente Nacional de ASAJA

 

D. Rafael BARBADILLO LÓPEZ

Subdirector General de la Federación Española de Empresas de Transportes de Viajeros (ASINTRA)

 

D. Miguel Ángel CABRA DE LUNA

Vocal de la Junta Directiva de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social

 

Da Lourdes CAVERO MESTRE

Miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

D. Francisco CEBALLO HERRERO

Asociación General de Consumidores (Asgeco)

 

Da Ma Carmen COBANO SUÁREZ

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

 

D. José María ESPUNY MOYANO

Consejero de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB)

 

D. José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO

Director para la Unión Europea de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

Da Laura GONZÁLEZ DE TXABARRI ETXANIZ

Miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical ELA, Responsable del Departamento Internacional

 

D. Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER

Asociación de Usuarios de Comunicación (AUC)

 

Da Margarita LÓPEZ ALMENDARIZ

Miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

D. Juán MENDOZA CASTRO

Colaborador de UGT para asuntos internacionales

 

D. Juan MORENO PRECIADOS

Miembro de la Secretaría Confederal de Acción Sindical Internacional de CC.OO.

 

D. Ángel PANERO FLORES

Miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

D. Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS

Miembro de la Secretaría Confederal de Acción Sindical Internacional de CC.OO.

 

D. Javier SÁNCHEZ ANSÓ

Miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG, Responsable de Relaciones Internacionales, Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural

 

Da María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL

Miembro de la Secretaría Confederal de Acción Sindical Internacional de CC.OO.

 

D. Sergio SANTILLÁN CABEZA

Abogado, Unión General de Trabajadores (UGT)

 

D. Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE

Gerente de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congelados (OPAGAC)

 

D. José SARTORIUS ÁLVAREZ DE BOHÓRQUEZ

Consejero del Banco Popular Español

 

D. José Maria ZUFIAUR NARVAIZA

Director del grupo de análisis sociolaborales LABOUR

Francia

 

M. Jean-Paul BASTIAN

Vice-président, FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles)

 

Mme Laure BATUT

Assistante confédérale au secteur international et Europe (Force ouvrière)

 

M. Jean-Michel BLOCH-LAINE

Président, UNIOPSS (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux)

 

M. Lucien BOUIS

Conseiller du président de l’UNAF, UNAF (Union nationale des associations familiales)

 

M. Gilbert BROS

Vice-président, APCA (Assemblée permanente des chambres d’agriculture)

 

M. Stéphane BUFFETAUT

Chargé de mission Europe, UTP (Union des transports publics)

 

M. Bruno CLERGEOT

Membre du conseil confédéral, CNMCCA (Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles)

 

M. Hervé COUPEAU

Membre du bureau, CNJA (Centre national des jeunes agriculteurs)

 

M. Gérard DANTIN

Chargé de mission au sein du secteur Europe et international, CFDT (Confédération française démocratique du travail)

 

Francis DAVOUST

Vice-président du Conseil national des professions de l’automobile (CNPA), UPA (Union professionnelle artisanale) et APCMA

 

M. Pierre GENDRE

Assistant confédéral au secteur international et Europe, FO (Force ouvrière)

 

M. Hubert GHIGONIS

Vice-président, CGPME (Confédération générale des petites et moyennes entreprises)

 

M. Bernard HUVELIN

Vice-président de la Fédération française du bâtiment, MEDEF (Mouvement des entreprises de France)

 

Mme An LENOUAIL-MARLIERE

Membre de la Confédération exécutive confédérale, CGT (Confédération générale du travail)

 

M. Georges LIAROKAPIS

Délégué national, pôle service — cadre de vie — Europe et international, CGC/CFE (Confédération générale des cadres)

 

Mme Reine-Claude MADER-SAUSSAYE

Secrétaire générale de la confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie, membre du conseil de la concurrence, CLVC (Association consommation, logement et cadre de vie)

 

M. Henri MALOSSE

Directeur, conseiller pour les affaires européennes auprès de la présidence de l’ACFCI, ACFCI (Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie)

 

M. André-Luc MOLINIER

Directeur adjoint — coordination Europe, MEDEF (Mouvement des entreprises de France)

 

Mme Béatrice OUIN

Chargée de mission au sein du secteur Europe et international, CFDT (Confédération française démocratique du travail)

 

M. Jean-Paul PANZANI

Membre du comité exécutif, président des mutuelles de France, FNMF (Fédération nationale de la mutualité française)

 

Mme Evelyne PICHENOT

Présidente de la délégation pour l’Union européenne du Conseil économique et social, CES (Conseil économique et social)

 

Mme Nicole PRUD’HOMME

Vice-présidente, CFTC (Confédération française des travailleurs chrétiens)

 

M. Jacques REIGNAULT

Vice-président délégué, président de la commission des affaires européennes et internationales, UNAPL (Union nationale des professions libérales)

 

M. Daniel RETUREAU

Conseiller à l’espace confédéral Europe-international, CGT (Confédération générale du travail)

Italia

 

Sig. Maurizio ANGELO

in rappresentanza CIDA

 

Sig. Paolo BEDONI

in rappresentanza di COLDIRETTI

 

Sig. Umberto BURANI

in rappresentanza di ABI

 

Sig. Mario CAMPLI

in rappresentanza LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE

 

Sig. Claudio CAPPELLINI

in rappresentanza di CONFARTIGIANATO

 

Sig. Francesco CAVALARO

in rappresentanza CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori)

 

Sig. Carmelo CEDRONE

in rappresentanza UIL

 

Sig. Franco CHIRIACO

in rappresentanza CGIL

 

Sig. Roberto CONFALONIERI

in rappresentanza CONFEDIR

 

Sig.ra Susanna FLORIO

in rappresentanza CGIL

 

Sig. Angelo GRASSO

in rappresentanza Confcooperative

 

Sig. Edgardo Maria IOZIA

in rappresentanza UIL

 

Sig. Luca JAHIER

in rappresentanza ACLI

 

Sig. Sandro MASCIA

in rappresentanza di CONFAGRICOLTURA

 

Sig.ra Rosa Angela MAURO

in rappresentanza SIN.PA

 

Sig. Paolo NICOLETTI

in rappresentanza di CONFINDUSTRIA

 

Sig. Antonio PEZZINI

in rappresentanza di CONFINDUSTRIA

 

Sig.ra Renata POLVERINI

in rappresentanza UGL

 

Sig. Virgilio RANOCCHIARI

in rappresentanza di CONFINDUSTRIA

 

Sig. Corrado ROSSITTO

in rappresentanza CIU

 

Sig. Claudio ROTTI

in rappresentanza di CONFCOMMERCIO

 

Sig. Valerio SALVATORE

in rappresentanza CONFSAL

Lettonia

 

Ms Gunta ANČA

The Latvian Umbrella Body for Disability Organisations SUSTENTO, Chairperson

 

Mr Andris BĒRZIŅŠ

Parex Bank, member of the Board; AB konsultants, owner

 

Mr Vitālijs GAVRILOVS

20 Ice-Balt Invest ehf, Vice-chairman; LTD “Vitalian”, Chairman of the Board; JSC Grindex, Vice-chairman of the Board

 

Ms Irina HOMKO

Free Trade Union Confederation of Latvia, Expert in social and economic and health care matters

 

Mr Viesturs KOCIŅŠ

Latvian Chamber of Commerce and Industry (LCCI), Head of the Foreign Trade Document Department

 

Mr Armands KRAUZE

Latvian Beekeepers Association, Board Chairman, project manager

 

Mr Pēteris KRĪGERS

Free Trade Union Confederation of Latvia, President; Member of Consultative board of Latvian Social insurance government agency

Lituania

 

Mr Danukas ARLAUSKAS

Director General, Lithuanian Confederation of Business Employers

 

Mr Linas LASIAUSKAS

Deputy Director General, Lithuanian Apparel and Textile Industry Association

 

Mr Vitas MAČIULIS

Director General, Association of Lithuanian Chambers of Commerce, Industry and Crafts

 

Mr Gintaras MORKIS

Deputy Director General, Lithuanian Confederation of Industrialists

 

Ms Daiva KVEDARAITĖ

Director, Information and external relations centre of Lithuanian Trade Union „Solidarumas”

 

Mr Algirdas Aleksandras KVEDARAVIČIUS

Vice-chairperson, Lithuanian Trade Union Confederation

 

Ms Inga PREIDIENĖ

Vice-chairperson, Lithuanian Labour Federation Youth Organization

 

Mr Zenonas Rokus RUDZIKAS

President, Lithuanian Academy of Sciences

 

Mr Algirdas ŠIUPŠINSKAS

Member of the Board, Lithuanian Consumer Association

Lussemburgo

 

M. Paul JUNCK

Secrétaire général Arcelor

 

M. Raymond HENCKS

Membre du comité exécutif de la Confédération générale de la fonction publique (CGFP)

 

M. Jean-Claude REDING

Président de la Confédération générale du travail — Luxembourg (CGT-L/OGBL)

 

Mme Josiane WILLEMS

Directeur de la Centrale paysanne luxembourgeoise (CPL)

 

M. Paul RECKINGER

Président de la chambre des métiers du Grand-Duché de Luxembourg

 

M. Robert SCHADECK

Coordinateur de mesures sociales de réinsertion (Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens — LCGB)

Ungheria

 

Mr Miklós BARABÁS

Director, European House Society

 

Ms Ágnes CSER

Vice-chairman, Forum for the Co-Operation of Trade Unions, Confederation of Unions of Professionals

 

Mr Antal CSUPORT

Acting Director, National Association of Strategic and Public Utility Companies

 

Mr István GARAI

Acting chairman, National Association for Consumer Protection

 

Dr Mária HERCZOG

Technical leader, Family, Youth, Children Public Benefit Organisation

 

Mr József KAPUVÁRI

Member of the Board, National Confederation of Hungarian Trade Unions

 

Ms Erika KOLLER

Head of International Department, Democratic League of Free Trade Unions

 

Mr Tamás NAGY

Chairman, National Federation of Agricultural Cooperatives and Producers

 

Dr Miklós PÁSZTOR

Expert, National Federation of Worker's Councils

 

Dr János TÓTH

Chairman responsible for International Affairs, Association of the Hungarian Industrial Parks

 

Dr Péter VADÁSZ

Co-chairman, Federation of Hungarian Employers and Industrialists

 

Mr János VÉRTES

Director of International Relations, National Federation of Traders and Caterers

Malta

 

Ms Grace ATTARD

President of the National Council of Women

 

Mr Edwin CALLEJA

Federation of Industries (FOI)

 

Ms Anna Maria DARMANIN

Union Ħaddiema Magħqudin

 

Mr Michael PARNIS

General Workers Union

 

Ms Sylvia SCIBERRAS

Malta Chamber of Small and Medium Enterprises (GRTU)

Austria

 

Frau Mag. Eva BELABED

Leiterin der Stabstelle EWSA und Internationale Angelegenheiten, Arbeiterkammer Oberösterreich

 

Herr Mag. Thomas DELAPINA

Mitglied der wissenschaftlichen Abteilung, Arbeiterkammer Wien; Geschäftsführer des Beirats für Wirtschafts- und Sozialfragen

 

Herr Mag. Wolfgang GREIF

Bereichsleiter der Abteilung Europa, Konzerne und internationale Beziehungen in der Gewerkschaft der Privatangestellten

 

Frau Waltraud KLASNIC

Landeshauptmann a.D.

 

Herr Dr. Johannes KLEEMANN

„Konsulent der Industriellenvereinigung, ehem. Vorstandsmitglied der Industriellenvereinigung“

 

Herr Mag. Hans KLETZMAYR

Vorsitzender des „Nationalkomitees der Österreichischen Land- und Forstwirtschaft“

 

Herr Dipl.-Ing. Johann KÖLTRINGER

Hauptabteilungsleiter des Österreichischen Raiffeisenverbandes

 

Herr Mag. Heinz PETER

Direktor der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Vorarlberg

 

Frau Mag. Evelyn REGNER

Leiterin des ÖGB Europabüros in Brüssel

 

Frau Mag. Christa SCHWENG

Referentin — Wirtschaftskammer Österreich, Abteilung für Sozialpolitik und Gesundheit

 

Frau Dr. Anne-Marie SIGMUND

Europabeauftragte des Bundeskomitees der freien Berufe Österreichs

 

Herr Gustav ZÖHRER

Internationaler Sekretär der Gewerkschaft Metall-Textil

Slovenia

 

G. Bojan HRIBAR

sekretar Sindikata vzgoje, izobraževanja in raziskovalne dejavnosti

 

G. Martin NOSE

član upravnega odbora Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in direktor Zadružne zveze Slovenije

 

G. Dušan REBOLJ

predsednik Konfederacije sindikatov Pergam Slovenije

 

Ga. Metka ROKSANDIĆ

izvršna sekretarka Predsedstva Zveze svobodnih sindikatov Slovenije

 

G. Primož ŠPORAR

direktor Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij

 

G. Mag. Cveto STANTIČ

podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije

 

G. Dare STOJAN

član upravnega odbora Obrtne zbornice Slovenije in predsednik Združenja delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije

Slovacchia

 

Vladimír BÁLEŠ

prezident, Slovenská rektorská konferencia

 

Martin CHREN

riaditeľ, Nadácia F. A. Hayeka

 

Martin KREKÁČ

prezident, Centrum pre hospodársky rozvoj – Podnikateľská aliancia Slovenska

 

Vladimír MOJŠ

viceprezident, Konfederácia odborových zväzov

 

Ján ORAVEC

člen prezídia, Republiková únia zamestnávateľov

 

Naile PROKEŠOVÁ

poradca, Konfederácia odborových zväzov

 

Eugen ŠKULTÉTY

viceprezident, Konfederácia odborových zväzov

 

Juraj STERN

predseda správnej rady, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

 

Patrik ZOLTVÁNY

člen, Republiková únia zamestnávateľov


Banca centrale europea

28.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 207/39


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 14 luglio 2006

in merito a taluni preparativi per la sostituzione del contante in euro ed in merito alla consegna anticipata e alla consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro al di fuori dell’area dell’euro

(BCE/2006/9)

(2006/525/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, l’articolo 106, paragrafo 1,

visti gli articoli 16 e 26, paragrafo 4 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (1), stabilisce che «con effetto dalle rispettive date di sostituzione del denaro liquido la BCE e le banche centrali degli Stati membri partecipanti immettono in circolazione banconote denominate in euro negli Stati membri partecipanti».

(2)

Al fine di consentire una regolare introduzione dell’euro nei futuri Stati partecipanti, deve essere definito un quadro giuridico di riferimento che consenta alle banche centrali nazionali (BCN) di questi Stati membri di prendere a prestito le banconote e le monete in euro dall’Eurosistema con il proposito di effettuare ad esse la consegna anticipata e la consegna anticipata di seconda istanza prima della data di sostituzione del contante, tenendo in considerazione diversi possibili scenari per quest’ultima.

(3)

La consegna anticipata di banconote e monete in euro a controparti autorizzate e la consegna anticipata di seconda istanza a terzi professionisti contribuirebbe ad una regolare sostituzione del contante, alleggerirebbe l’onere logistico dovuto all’adozione dell’euro e contribuirebbe a ridurre i costi associati alla circolazione della doppia moneta.

(4)

La consegna anticipata e la consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro non deve implicare la messa in circolazione di tali banconote e monete in euro, dal momento che esse non hanno corso legale nei futuri Stati membri partecipanti prima della data di sostituzione del contante; di conseguenza, gli accordi contrattuali per i prestiti di banconote e monete in euro deve prevedere l'impegno a imporre talune restrizioni alle controparti autorizzate ed ai terzi professionisti al fine di evitare che ciò accada.

(5)

La consegna anticipata a controparti autorizzate e la consegna anticipata di seconda istanza a terzi professionisti può avere luogo solo se le disposizioni di legge dei futuri Stati membri partecipanti prevedono sufficiente tutela oppure se vengono presi accordi contrattuali tra le parti coinvolte in relazione a: i) i prestiti di banconote e monete in euro per consegna anticipata; ii) consegna anticipata e iii) consegna anticipata di seconda istanza.

(6)

Questo indirizzo si propone di: i) definire le regole da applicare per il quadro contrattuale e per le condizioni per la consegna anticipata e la consegna anticipata di seconda istanza; ii) predisporre i requisiti di segnalazione contabile e finanziaria da osservarsi in relazione alla consegna anticipata ed alla consegna anticipata di seconda istanza e iii) prevedere accordi adeguati ad assicurare la consegna anticipata e la consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro.

(7)

Sebbene la decisione riguardante il regime per l’emissione delle monete metalliche in euro competa in via primaria agli Stati membri partecipanti, le BCN che parteciperanno all’Eurosistema svolgono un ruolo essenziale nella distribuzione delle monete in euro. Pertanto, le disposizioni di questo indirizzo relative alle monete in euro dovrebbero essere interpretate come una raccomandazione affinché esse vengano applicate dalle BCN nel quadro dell’emissione di monete in euro che deve essere definito dalle competenti autorità nazionali dei futuri Stati membri partecipanti.

(8)

Fornire alle BCN che in futuro faranno parte dell’Eurosistema banconote e monete in euro per la consegna anticipata implica alcuni rischi finanziari. Per fare fronte a tale rischi, le BCN che parteciperanno all’Eurosistema dovrebbero impegnarsi a ripagare le banconote in euro prese in prestito dall’Eurosistema che vengono loro assegnate attraverso gli obblighi di futura produzione di banconote. Inoltre, la consegna anticipata dovrebbe essere consentita solo se le controparti autorizzate forniscono alle corrispettive BCN che parteciperanno all’Eurosistema sufficienti idonee garanzie.

(9)

La BCN facente parte dell’Eurosistema che fornisce banconote e monete in euro per la consegna anticipata e le BCN che parteciperanno in futuro all'Eurosistema dovrebbero concludere specifici accordi contrattuali al fine di aderire alle regole ed alle procedure definite in questo indirizzo.

(10)

A meno che le disposizioni nazionali di legge in vigore nei futuri Stati membri partecipanti non garantiscano l'applicazione di norme e procedure equivalenti, le condizioni definite in questo indirizzo per la consegna anticipata e la successiva consegna anticipata di seconda istanza devono diventare parte degli accordi contrattuali tra le BCN che parteciperanno all’Eurosistema, le controparti autorizzate ed terzi professionisti.

(11)

La BCE in qualità di coordinatore dell’attività di consegna anticipata dovrebbe essere informata in anticipo di richieste relative alla stessa, così come le BCN che parteciperanno all’Eurosistema dovrebbero informare la BCE di qualsiasi decisione relativa alla consegna anticipata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

per «consegna anticipata» si intende la consegna materiale delle banconote e monete in euro da parte di una BCN che parteciperà all’Eurosistema a controparti autorizzate nel territorio di un futuro Stato membro partecipante durante il periodo di consegna anticipata e consegna anticipata/consegna anticipata di seconda istanza,

per «periodo di consegna anticipata/consegna anticipata di seconda istanza» si intende il periodo durante il quale la consegna anticipata e la consegna anticipata di seconda istanza hanno luogo, che comincia non prima di quattro mesi prima della data di sostituzione del contante e termina alle ore 00.00 (ora locale) del giorno in cui avviene la sostituzione del denaro,

per «consegna anticipata di seconda istanza» si intende la fornitura di banconote e monete in euro date in consegna anticipata da una controparte autorizzata a terzi professionisti, nel territorio di un futuro Stato membro partecipante durante il periodo di consegna anticipata/consegna anticipata di seconda istanza,

per «area dell’euro» si intende il territorio degli Stati membri partecipanti,

per «data di sostituzione del contante» si intende la data in cui le banconote e le monete in euro entrano in corso legale in un dato futuro Stato membro partecipante,

per «Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro che ha adottato l’euro,

per «futuro Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro non partecipante che ha adempiuto le condizioni stabilite per l’adozione dell’euro ed in relazione al quale è stata presa una decisione relativamente all’abrogazione della deroga (secondo quanto stabilito dall’articolo 122, paragrafo 2, del trattato),

per «Stato membro non partecipante» si intende uno Stato membro che non ha adottato l’euro,

per «Eurosistema» si intendono le BCN degli Stati membri partecipanti e la BCE,

per «controparte autorizzata» si intende un’entità come definita nell’articolo 5 che adempie ai requisiti richiesti per ricevere banconote e monete in euro come consegna anticipata,

per «terzi professionisti» si intendono taluni gruppi commerciali determinati, quali i dettaglianti, le imprese che gestiscono distributori automatici e le società di servizi e trasporto valori situati nel medesimo futuro Stato membro partecipante come controparte autorizzata e che, ad avviso di quest'ultima, abbia un legittimo bisogno che sia effettuata ad esso una consegna anticipata di seconda istanza e che sia in grado di soddisfarne i requisiti necessari,

per «società di servizi e trasporto valori» si intende una società che fornisce servizi di trasporto, di immagazzinamento e di gestione di banconote e monete per gli enti creditizi,

per «BCN dell’Eurosistema» si intende la BCN di uno Stato membro partecipante,

per «BCN che parteciperà all’Eurosistema» si intende la BCN di un futuro Stato membro partecipante,

per «adeguata garanzia» si intende una garanzia come definita nell’articolo 8,

per «BCN dell’Eurosistema fornitrice» si intende una BCN dell’Eurosistema che fornisce le banconote e le monete in euro per la consegna anticipata ad una BCN che parteciperà all’Eurosistema indipendentemente da quale BCN dell’Eurosistema sia proprietaria di tali banconote e monete,

per «necessità legate all’introduzione» si intende la quantità di banconote e monete in euro che si prevede un futuro Stato membro partecipante necessiti alla data di sostituzione del contante per far fronte alla richiesta per un periodo di un anno,

per «giorno lavorativo dell’Eurosistema» si intende un giorno in cui la BCE oppure una o più BCN sono operanti, in cui TARGET o il sistema che sostituisce TARGET è aperto e che sia un giorno di regolamento di operazioni sul mercato monetario in euro e di operazioni in cambi che coinvolgano l’euro,

per «TARGET» si intende il sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale,

per «ente creditizio» si intende un ente come definito dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (2),

per «valuta nazionale» indica l’unità di valuta nazionale di un futuro Stato membro partecipante prima della data di sostituzione del contante.

Articolo 2

Applicabilità delle disposizioni del presente indirizzo

1.   Le regole e le procedure relative alla consegna anticipata ed alla consegna anticipata di seconda istanza definite in questo indirizzo si applicano agli accordi di consegna anticipata e consegna anticipata di seconda istanza indipendentemente dal fatto che una BCN che parteciperà all’Eurosistema: i) prenda in prestito le banconote e le monete per la consegna anticipata; o ii) le produca o le procuri.

2.   Il presente indirizzo non si applica alla consegna materiale di banconote e monete in euro dalle BCN dell'Eurosistema alle BCN di Stati membri non partecipanti fino a che queste ultime avranno acquisito lo status di BCN che parteciperanno all’Eurosistema.

CAPITOLO II

PRESTITI DI BANCONOTE E MONETE IN EURO PER LA CONSEGNA ANTICIPATA

Articolo 3

Consegna materiale

1.   Una o più BCN dell’Eurosistema, a seconda del caso, può fornire banconote e monete ad una BCN che parteciperà all’Eurosistema per la consegna anticipata e per soddisfare le necessità legate all’introduzione.

2.   Una BCN dell’Eurosistema fornitrice non deve richiedere garanzie da parte di una BCN che parteciperà all’Eurosistema ricevente.

3.   La fornitura di banconote e monete in euro da una BCN dell’Eurosistema ad una BCN che parteciperà all’Eurosistema non deve avere luogo prima che la BCN dell’Eurosistema fornitrice e la BCN che parteciperà all’Eurosistema ricevente abbiano concluso accordi contrattuali nei quali si stabilisce che le condizioni definite in questo indirizzo si applicano al prestito di banconote e monete in euro alle BCN che parteciperanno all’Eurosistema e, quindi, verranno applicate nella definizione degli accordi relativi alla consegna ed alla consegna anticipata di seconda istanza.

4.   La fornitura di banconote e monete in euro non deve avere inizio prima che una decisione sull’abrogazione della deroga di uno Stato membro non partecipante sia adottata in base all’articolo 122, paragrafo 2, del trattato.

5.   Dopo avere consultato la BCN dell’Eurosistema fornitrice, la BCE specifica con chiarezza sia le consistenze dalle quali verranno prese le banconote e le monete in euro da fornire sia quale debba essere la BCN dell'Eurosistema fornitrice. La BCN dell’eurosistema fornitrice garantisce che sia presa una decisione relativamente al riapprovigionamento di tali consistenze.

Articolo 4

Condizioni applicabili ad un prestito di banconote e monete in euro

1.   Le condizioni definite in questo articolo devono essere specificate negli accordi contrattuali di cui all’articolo 3, paragrafo 3.

2.   Devono essere specificati in ogni accordo contrattuale, il volume esatto, disaggregato in base al taglio delle banconote e delle monete in euro che devono essere fornite ed il momento della fornitura.

3.   Le banconote e le monete in euro devono essere trasportate verso una BCN che parteciperà all’Eurosistema per la consegna anticipata e per l’adempimento dei requisiti relativi all’introduzione, in accordo con le regole del settore mobiliare e assicurativo che si applicano normalmente alla maggior parte dei trasferimenti di banconote e monete in euro tra BCN. Il rischio di distruzione, perdita, furto e rapina delle banconote e monete in euro fornite passa alla BCN che parteciperà all’Eurosistema dal momento in cui le banconote e le monete in euro lasciano le casse della BCN dell'Eurosistema fornitrice.

4.   Una BCN che parteciperà all’Eurosistema sopporta i costi del trasporto delle banconote e delle monete da una BCN dell'Eurosistema presso di sé. La BCN dell’Eurosistema fornitrice garantisce che il trasporto sia effettuato in maniera efficiente.

5.   Se una BCN che parteciperà all’Eurosistema necessita una gran parte del trasferimento di banconote e monete in euro dall’Eurosistema entro dodici mesi dalla data di sostituzione del contante, questi requisiti saranno considerati come parte dei requisiti per l’introduzione e, in relazione al rimborso, devono essere trattati come le banconote e le monete da consegnare anticipatamente, come previsto nei paragrafi da 6 ad 8. Sotto ogni altro aspetto, l’adempimento di tali requisiti deve essere trattato come la gran parte dei trasferimenti.

6.   Una BCN che parteciperà all’Eurosistema deve osservare i seguenti obblighi di rendicontazione contabile e finanziaria in relazione alla(e) BCN dell’Eurosistema fornitrici.

a)

Durante il periodo di consegna anticipata/consegna anticipata di seconda istanza, la BCN che parteciperà all’Eurosistema iscrive fuori bilancio al proprio valore nominale l’importo di banconote e monete fornite per la consegna anticipata (e per le necessità legate all’introduzione).

b)

La BCN che parteciperà all’Eurosistema deve riferire alla(e) BCN dell’Eurosistema fornitrice l’importo delle banconote e monete in euro in consegna anticipata ed in consegna anticipata di seconda istanza.

c)

La BCN che parteciperà all’Eurosistema è tenuta a riferire l’importo totale (disaggregato in base al taglio) di tutte le banconote e monete consegnate o consegnate anticipatamente in seconda istanza che entrano in circolazione prima della data di sostituzione del contante, così come la data alla quale è portato a conoscenza il fatto che le banconote siano entrate in circolazione.

7.   A partire dalla data di sostituzione del contante, una BCN che parteciperà all’Eurosistema deve osservare i seguenti obblighi relativi alla contabilità ed all’informazione finanziaria.

a)

A meno che esse non siano già state registrate a norma del paragrafo 10, le banconote fornite in consegna anticipata devono essere iscritte come voci di bilancio alla data di sostituzione del contante.

b)

L’importo totale delle banconote in euro date in consegna anticipata, eccetto le banconote che entrano in circolazione prima della data della sostituzione del denaro di cui al paragrafo 6, lettera c), deve essere iscritta nel bilancio della BCN che parteciperà all’Eurosistema come parte dell’ammontare delle «banconote in circolazione».

c)

La differenza tra l’ammontare totale delle banconote in euro date in consegna anticipata e l’ammontare delle banconote in euro date in consegna anticipata che sono state addebitate sui conti delle controparti autorizzate detenuti presso una BCN che parteciperà all’Eurosistema in base alla disposizione dell’articolo 15, deve essere considerata come un prestito garantito non remunerato concesso alle controparti autorizzate, che deve essere restituito da quest’ultime in base all’articolo 15.

8.   Una BCN che parteciperà all’Eurosistema rimborsa le banconote in euro fornitele per la consegna anticipata, dando un ammontare di banconote in euro equivalente in numero e qualità da essa prodotte o che essa si procura come risultato dell’assegnazione di tale ammontare nella produzione delle banconote in euro per uno o più anni consecutivi immediatamente successivi all’anno in cui la sostituzione del contante ha luogo, aggiuntivamente alla normale quota dell’assegnazione della produzione di banconote per il relativo anno. Il calcolo dell’ammontare delle banconote equivalenti nel numero e nella qualità da ripagare sarà deciso dal Consiglio direttivo. L’ammontare di banconote equivalenti nel numero e nella qualità che devono essere rimborsate per la seconda serie di euro sarà calcolata secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo a tempo debito.

9.   Una BCN che parteciperà all’Eurosistema deve effettuare la consegna anticipata in conformità delle condizioni stabilite nei capitolo III e IV. La consegna non deve avere luogo prima che la BCN che parteciperà all’Eurosistema ed una controparte autorizzata abbiano concluso accordi contrattuali che includano tali condizioni, a meno che le disposizioni nazionali di legge sulla consegna anticipata non garantiscano l’applicazione alle controparti autorizzate di condizioni equivalenti a quelle definite nei capitoli III e IV.

10.   Se le banconote in euro consegnate anticipatamente entrano in vigore prima della data di sostituzione del contante, una BCN dell’Eurosistema fornitrice deve registrale come emesse e poste in circolazione. La BCN dell’Eurosistema fornitrice deve registrare un credito verso la BCN che parteciperà all’eurosistema che ammonta al valore nominale delle banconote in euro che sono entrate in circolazione prima della data di sostituzione del contante. La BCN che parteciperà all’Eurosistema deve pagare alla BCN dell’Eurosistema fornitrice la remunerazione relativa a tale credito. La remunerazione deve poter essere pagata a partire dalla data in cui la BCN che parteciperà all’Eurosistema sarà informata del fatto che queste banconote in euro sono entrate in circolazione fino al primo giorno lavorativo dell’Eurosistema successivo alla data di sostituzione del contante. A quella data, la responsabilità della BCN che parteciperà all’Eurosistema e la relativa remunerazione deve essere regolata con una transazione TARGET o un sistema che sostituisce TARGET. Il «tasso di riferimento »per la remunerazione è l'ultimo tasso di interesse marginale disponibile, utilizzato dall’Eurosistema nelle sue aste per operazioni di rifinanziamento principali ai sensi del paragrafo 3.1.2 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7 del 31 agosto 2000 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (3). Nel caso in cui più di una BCN dell’Eurosistema fornisca banconote in euro alla BCN che parteciperà all’Eurosistema per la consegna anticipata, l’accordo contrattuale di cui all’articolo 3, paragrafo 3 deve indicare la BCN fornitrice che deve registrare le banconote in circolazione ed il credito verso la BCN che parteciperà all’Eurositema.

11.   Una BCN che parteciperà all’Eurosistema deve riportare alla BCE ciò che segue:

a)

l’ammontare totale finale delle banconote in euro consegnate e consegnate in seconda istanza anticipatamente (disaggregate in base al taglio); e

b)

l’ammontare totale finale delle monete in euro consegnate e consegnate in seconda istanza anticipatamente (disaggregate in base al taglio).

CAPITOLO III

CONSEGNA ANTICIPATA

Articolo 5

Controparti autorizzate

Gli enti creditizi situati in un futuro Stato membro partecipante (incluse le filiali di enti creditizi stranieri situate nel futuro Stato membro partecipante) e uffici postali nazionali che hanno un conto presso la propria BCN che parteciperà all'Eurosistema devono essere considerati autorizzati a ricevere banconote e monete per la consegna anticipata una volta che gli accordi contrattuali previsti nell’articolo 4, paragrafo 9, siano stati definiti.

Articolo 6

Fornitura per la consegna anticipata

1.   Una futura BCN partecipante non può cominciare a fornire banconote e monete in anticipo prima dell’inizio del periodo di consegna anticipata/consegna anticipata di seconda istanza.

2.   Una BCN che parteciperà all’Eurosistema può consegnare anticipatamente le banconote e monete in euro conformemente alle disposizioni di questo indirizzo. La consegna anticipata delle banconote e monete in euro non deve cominciare prima che la BCN che parteciperà all’Eurosistema e le controparti autorizzate che la ricevono abbiano concluso accordi contrattuali che includano le condizioni definite in questo capitolo e nel capitolo IV (a meno che equivalenti regole e procedure siano state definite attraverso disposizioni di legge nel futuro Stato membro partecipante in questione).

Articolo 7

Disposizione di garanzie

1.   Le controparti autorizzate alle quali verrà effettuata la consegna anticipata devono fornire alla propria BCN che parteciperà all'Eurosistema adeguate garanzie, così come definite nell’articolo 8, al fine di:

a)

coprire l’intero valore nominale delle banconote e monete in euro consegnate anticipatamente; e

b)

assicurare l’adempimento delle obbligazioni definite nell’articolo 10 da inserirsi negli accordi contrattuali stipulati tra la BCN che parteciperà all’Eurosistema e la controparte autorizzata.

2.   Se la garanzia è realizzata per assicurare l'adempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 10, la controparte autorizzata deve fornire alla BCN che parteciperà all’Eurosistema ulteriori garanzie al fine di coprire l’intero valore nominale delle banconote e monete in euro consegnate anticipatamente, come richiesto in base al paragrafo 1, lettera a).

3.   La garanzia deve essere fornita alla BCN che parteciperà all’Eurosistema prima che questa inizi la consegna anticipata di banconote e monete in euro e deve coprire i rischi derivanti dall’inizio della consegna anticipata.

4.   La BCN che parteciperà all’Eurosistema deve assicurare che la garanzia sia esigibile. A tal fine essa deve mobilizzare le garanzie adeguate attraverso appropriate procedure di costituzione in garanzia come previsto dall’allegato I all’indirizzo BCE/2000/7.

5.   Una BCN che parteciperà all’Eurosistema deve attuare adeguate misure di controllo del rischio per sostenere il rischio legato alla consegna anticipata. La stessa deve consultare la BCE in relazione alle misure di controllo del rischio indicate in questo articolo prima della consegna anticipata. Se il valore di mercato delle adeguate garanzie è corretto in modo da tenere conto delle misure di controllo del rischio applicate, l’importo della garanzia deve essere adeguato di conseguenza, così che esso copra sempre il pieno valore nominale delle banconote e delle monete in euro consegnate anticipatamente che non siano state addebitate sui conti delle controparti autorizzate con la BCN che parteciperà all’Eurosistema che fornisce le banconote e monete in euro per la consegna anticipata.

6.   Gli accordi contrattuali da concludersi prima della consegna anticipata devono prevedere che una controparte autorizzata conferisca alla BCN che parteciperà all’Eurosistema il diritto di realizzare la garanzia se la controparte autorizzata alla quale è stata fornita la consegna anticipata violi un qualsiasi obbligo di cui al presente indirizzo che sia presupposto alla consegna anticipata e sul quale vi sia statao specifico accordo tra la controparte autorizzata e la BCN che parteciperà all’Eurosistema e se la controparte autorizzata alla quale è stata effettuata la consegna non paga la penale contrattuale prevista dall’articolo 10.

Articolo 8

Adeguata garanzia

1.   Tutte le attività idonee per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema come definite nell’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7 devono essere considerate come garanzia idonea ai fini della consegna anticipata.

2.   Le attività denominate nella moneta nazionale dei futuri Stati membri partecipanti oppure in euro, che adempiono ai criteri uniformi definiti nell’allegato I all’indirizzo BCE/2000/7 e sono adeguate per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema (ad eccezione dei criteri che regolano il luogo in cui avviene il regolamento titoli e la moneta di denominazione), devono essere considerate adeguate garanzie per la consegna anticipata. Le attività sono tenute (regolate) nell’area dell’euro o nel futuro Stato membro partecipante, con un sistema di regolamento titoli nazionale valutato alla luce degli «Standards per l’utilizzo di sistemi di regolamento dei titoli dell’Unione europea nelle operazioni di rifinanziamento del SEBC» della BCE.

3.   Possono essere ulteriormente forniti come garanzie adeguate: a) i depositi in contante denominati nella valuta nazionale; b) i depositi in contante in euro su un conto apposito, remunerati allo stesso tasso applicato alle riserve obbligatorie; c) i depositi denominati in una valuta nazionale o in euro e in una forma diversa che la BCN che parteciperà all’Eurosistema considera adeguata.

Articolo 9

Obblighi di informazione

1.   Una controparte autorizzata è tenuta ad indicare alla propria BCN che parteciperà all’Eurosistema:

a)

l’ammontare totale finale delle banconote in euro consegnate anticipatamente in seconda istanza (disaggregate in base al taglio); e

b)

l’ammontare totale finale delle monete in euro consegnate anticipatamente in seconda istanza (disaggregate in base al taglio).

2.   Immediatamente al momento della consegna anticipata di seconda istanza, una controparte autorizzata che ha ricevuto la consegna deve fornire alla propria BCN che parteciperà all’Eurosistema informazioni relative all’identità dei terzi professionisti che hanno ricevuto la consegna anticipata di seconda istanza, nonché l’importo delle banconote e monete in euro consegnate anticipatamente in seconda istanza per ciascun cliente. La BCN che parteciperà all’Eurosistema deve trattare tali informazioni come riservate e deve farne uso esclusivamente per osservare in quale modo i terzi professionisti adempiono alle proprie obbligazioni che impongono di evitare la prematura circolazione delle banconote e monete in euro e per obblighi di informazione secondo quanto stabilito all’articolo 4, paragrafo 11.

3.   Una controparte autorizzata che ha ricevuto la consegna anticipata, deve informare immediatamente la BCN che parteciperà all’Eurosistema che ha effettuato la consegna anticipata (la quale deve informare in proposito la BCE) riguardo:

a)

al caso in cui vi sia una qualsiasi ragione di credere che banconote o monete in euro consegnate anticipatamente siano entrate in circolazione prima della data di sostituzione del contante; e

b)

all’importo totale (disaggregato in base alla denominazione) delle banconote consegnate anticipatamente, se ve ne sono, che sono entrate in circolazione prima della data di sostituzione del contante.

Articolo 10

Impegni di una controparte autorizzata relativamente alla consegna anticipata di seconda istanza

Prima che la consegna anticipata di seconda istanza abbia luogo, le controparti autorizzate che hanno ricevuto la consegna anticipata devono adoperarsi per effettuarla esclusivamente in base alle regole ed alla procedure previste da questo indirizzo, le quali devono essere concordate tra le stesse ed i terzi professionisti che devono riceverla. In particolare, devono essere concordate le seguenti condizioni prima che la controparte autorizzata possa procedere alla consegna anticipata di seconda istanza.

a)

La controparte autorizzata deve garantire che le banconote e monete in euro che vengono consegnate in seconda istanza anticipatamente rimangano presso i terzi professionisti che hanno ricevuto la consegna anticipata, mentre queste devono essere conservate separatamente da tutte le altre banconote e monete in euro, altra valuta e altra proprietà per evitare che esse entrino in circolazione prima della data della sostituzione del contante. Tale prematura circolazione dovrebbe essere soggetta al pagamento di adeguate penali contrattuali.

b)

La controparte autorizzata deve accordarsi con il terzo professionista al quale effettuare la consegna anticipata affinchè quest’ultimo autorizzi la BCN che parteciperà all’Eurosistema a porre in essere verifiche ed ispezioni presso il terzo professionista che riceve la consegna anticipata di seconda istanza al fine di accertare la presenza delle banconote e monete consegnate anticipatamente in seconda istanza.

c)

La controparte autorizzata deve pagare alla BCN che parteciperà all’Eurosistema penalità contrattuali per un importo proporzionale a qualsiasi danno sofferto, e comunque non inferiore al 10 % dell’importo dato in consegna anticipata se: i) alla BCN che parteciperà all’Eurosistema non è dato accesso per condurre le verifiche e le ispezioni di cui al paragrafo b); oppure ii) se le banconote e le monete date in consegna anticipata di seconda istanza non sono conservate presso il terzo professionista al quale è stata fatta la consegna anticipata di seconda istanza come indicato in questo articolo. Una BCN che parteciperà all’Eurosistema non deve imporre tali penali contrattuali: i) se il futuro Stato membro partecipante di appartenenza ha definito un quadro giuridico che prevede un livello di protezione equivalente; ii) nella misura in cui un terzo professionista al quale è stata effettuata la consegna anticipata di seconda istanza ha già pagato le penali previste dall’articolo 16, paragrafo 2, lettera f).

Articolo 11

Aspetti statistici

Ai fini dell’applicazione del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) del 22 novembre 2001 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (4), una BCN che parteciperà all’Eurosistema deve assicurare che le istituzioni finanziarie monetarie nel proprio Stato membro non inseriscano nel proprio bilancio voci e transazioni relative alle banconote e monete in euro fornite in consegna anticipata durante il periodo di consegna anticipata/consegna anticipata di seconda istanza.

Articolo 12

Distribuzione alle filiali

Una BCN che parteciperà all’Eurosistema deve consentire alle controparti autorizzate di distribuire banconote e monete in euro fornite in consegna anticipata solo alle proprie filiali all’interno del futuro Stato membro partecipante di appartenenza.

Articolo 13

Divieto di prematura circolazione

1.   Una BCN che parteciperà all’Eurosistema deve vietare alle controparti autorizzate di disporre delle banconote e monete in euro loro fornite prima delle 00.00 (ora locale) del giorno di sostituzione del contante, a meno che diversamente disposto da questo indirizzo. In particolare, la BCN che parteciperà all’Eurosistema deve richiedere che le controparti autorizzate conservino le banconote e le monete in euro fornite in consegna anticipata nelle proprie casse distinte dalle altre banconote e monete in euro, altre valute o altra proprietà, in maniera sicura, tale da evitare la loro distruzione, furto, rapina od ogni altra causa di prematura circolazione.

2.   Le controparti autorizzate devono garantire che non ci sia circolazione di nessuna banconota o moneta in euro fornita in consegna anticipata prima della data di sostituzione del contante.

3.   Le controparti autorizzate devono conferire alla propria BCN che parteciperà all’Eurosistema il diritto di effettuare revisioni contabili e ispezioni intese a verificare la presenza di banconote e monete in euro fornite in consegna anticipata e di accordi in base ai quali le controparti autorizzate effettuano la consegna anticipata.

4.   Le controparti autorizzate devono pagare le penali alla BCN che parteciperà all’Eurosistema, nel caso in cui la controparte autorizzata violi gli obblighi relativi alla consegna anticipata che includono ma non sono limitati al mettere in circolazione le banconote fornite in consegna anticipata prima della data di sostituzione del contante, o agire in maniera tale da agevolare tale condotta oppure rifiutare il consenso alle revisioni contabili o alle ispezioni. La BCN che parteciperà all’Eurosistema deve assicurare che tali violazioni siano soggette a penali contrattuali o stabilite per legge, come più opportuno, pagabili in un importo proporzionale ad ogni danno sofferto. La BCN che parteciperà all’eurosistema non deve imporre tali penali contrattuali se il futuro Stato membro partecipante in questione ha definito un quadro giuridico che prevede un livello di protezione equivalente.

Articolo 14

Rischio di distruzione, perdita, furto o rapina

Le controparti autorizzate devono sopportare il rischio di distruzione, perdita, furto e danneggiamento delle banconote e monete in euro fornite in consegna anticipata dal momento in cui tali banconote e monete lasciano le casse della BCN che parteciperà all’Eurosistema. Una BCN che parteciperà all’Eurositema può richiedere alle controparti autorizzate di fare fronte a tali rischi attraverso un’adeguata assicurazione o qualsiasi altro mezzo idoneo. Tuttavia, la BCN che parteciperà all’Eurosistema e la controparte autorizzata devono accordarsi affinché, indipendentemente da tale assicurazione, si applichino le disposizioni dell’articolo 15 relative all’addebito immediato delle banconote e monete in euro fornite in consegna anticipata che entrano prematuramente in circolazione ed ai relativi pagamenti a fini remunerativi. Senza pregiudizio per quanto sopra, una BCN che parteciperà all’Eurosistema ed una controparte autorizzata possono accordarsi affinché la BCN che parteciperà all’Eurosistema si occupi degli aspetti pratici legati al trasporto delle banconote e monete in euro per la consegna anticipata per conto e con rischio a carico della controparte autorizzata o a carico della BCN che parteciperà all’Eurosistema, se questa così sceglie.

Articolo 15

Operazioni di addebito e di accredito

1.   Le banconote e le monete in euro fornite in consegna anticipata alle controparti autorizzate devono essere addebitate sui conti di tali controparti presso la loro BCN che parteciperà all’Eurosistema al loro valore nominale, in conformità del seguente «modello generale di addebito»: l’importo totale di banconote e monete in euro fornite in consegna anticipata deve essere addebitato in tre quote uguali, alla data del regolamento della prima, quarta e quinta operazione principale di rifinanziamento dell’Eurosistema successiva alla data di sostituzione del contante.

2.   Se non vi sono sufficienti fondi disponibili sul conto della controparte autorizzata che ha ricevuto la consegna anticipata presso la BCN che parteciperà all’Eurosistema che ha effettuato la consegna anticipata al fine dell’addebito sul conto di cui al paragrafo 1, allora si deve ritenere che la controparte autorizzata abbia violato i propri obblighi in merito al pagamento delle banconote e monete in euro fornite in consegna anticipata.

3.   Banconote e monete in euro fornite alle controparti autorizzate alla data di sostituzione del contante o successivamente ad essa devono essere addebitate sui loro rispettivi conti presso le BCN che parteciperanno all’Eurosistema in maniera conforme alla prassi corrente nell'Eurosistema. Le banconote e monete in euro restituite dalle controparti autorizzate alla data di sostituzione del contante o successivamente ad essa dovrebbero ugualmente essere accreditate sui loro corrispettivi conti presso le BCN che parteciperanno all’Eurosistema.

4.   Banconote e monete denominate in una valuta nazionale e restituite dalle controparti autorizzate devono essere accreditate sui loro rispettivi conti presso la BCN che parteciperà all’Eurosistema in maniera conforme con la prassi corrente dell’Eurosistema.

5.   Se le banconote o le monete in euro entrano in circolazione prima della data di sostituzione del contante allora l'importo di tali banconote o monete deve essere immediatamente addebitato alla controparte autorizzata che ha ricevuto la consegna anticipata come un’operazione di cambio. Ciascuna di tali banconote in euro deve essere registrata come «in circolazione» sul conto della BCN dell’Eurosistema che le ha fornite alla BCN che parteciperà all’Eurosistema ai fini della consegna anticipata. La registrazione deve avvenire indipendentemente dalle ragioni per le quali le banconote sono entrate in circolazione prima della data della sostituzione del contante.

CAPITOLO IV

CONSEGNA ANTICIPATA DI SECONDA ISTANZA

Articolo 16

Condizioni applicabili alla fornitura di banconote e monete in euro per consegna anticipata di seconda istanza

1.   La consegna anticipata di seconda istanza ai terzi professionisti non deve cominciare prima che sia cominciato il periodo di consegna anticipata/consegna anticipata di seconda istanza.

2.   Prima che possa iniziare qualsiasi consegna anticipata di seconda istanza, la controparte autorizzata ed il terzo professionista devono concludere accordi contrattuali relativi quanto meno ai seguenti aspetti.

a)

La consegna anticipata di seconda istanza deve avere luogo a totale rischio e responsabilità dei terzi professionisti, fatte salve tutte le condizioni concordate in conformità del presente indirizzo.

b)

Il terzo professionista deve informare la BCE attraverso la BCN che parteciperà all’Eurosistema di tutte le banconote e monete in euro fornite in consegna anticipata di seconda istanza.

c)

Il terzo professionista deve conservare le monete e le banconote in euro avute in consegna anticipata di seconda istanza così come previsto dall’articolo 10, lettera a) e non deve disporne prima delle 00:00 (ora locale) del giorno della sostituzione del contante.

d)

Il terzo professionista deve consentire alla propria BCN che parteciperà all’Eurosistema di effettuare revisioni contabili ed ispezioni intese a verificare la presenza di banconote e monete fornite in consegna anticipata di seconda istanza.

e)

Il terzo professionista deve informare la BCN che parteciperà all’Eurosistema riguardo all’importo totale (disaggregato in base alla denominazione) delle banconote consegnate anticipatamente in seconda istanza, se ve ne sono, che sono entrate in circolazione prima della data di sostituzione del contante.

f)

Il terzo professionista deve pagare alla BCN che parteciperà all’Eurosistema le penali previste nel caso in cui un terzo professionista violi gli obblighi previsti per la consegna anticipata di seconda istanza comprensivi ma non limitati alla violazione dell’obbligo di cui al paragrafo c) o al rifiuto di consentire revisioni contabili ed ispezioni, come definite nel paragrafo d). Tali violazioni devono essere soggette a penali contrattuali o legali, a seconda dei casi, pagabili in un importo proporzionale a ciascun danno sofferto, comunque non meno del 10 % dell’importo fornito in consegna anticipata di seconda istanza. La BCN che parteciperà all’Eurosistema non deve imporre tali penali contrattuali se il futuro Stato membro partecipante in questione ha definito un quadro giuridico che prevede un livello di protezione equivalente.

Articolo 17

Esclusione del pubblico

1.   Una BCN che parteciperà all’Eurosistema impone le controparti autorizzate di non effettuare la consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete al pubblico.

2.   Il primo paragrafo di questo articolo non impedisce di fornire al pubblico un kit di avvio di monete contenente un piccolo importo di monete in euro di diverse denominazioni, come specificate, a seconda dei casi, dalle autorità nazionali competenti in alcuni dei futuri Stati membri partecipanti.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Verifica

Le BCN che parteciperanno all’Eurosistema devono inviare alla BCE copia di ogni strumento e misura giuridica adottata dallo Stato membro di appartenenza in relazione a questo indirizzo a più tardi tre mesi prima dell’inizio del periodo di consegna anticipata/consegna anticipata di seconda istanza ma, tuttavia, non prima che sia stata presa alcuna decisione sull’abrogazione della deroga in relazione a tale Stato membro.

Articolo 19

Monete metalliche in euro

Se non altrimenti previsto nel quadro regolamentare definito dalle corrispettive competenti autorità nazionali, si raccomanda alle BCN che parteciperanno all’Eurosistema l’applicazione del disposto del presente indirizzo alle monete metalliche in euro.

Articolo 20

Disposizioni finali

1.   Il presente indirizzo entra in vigore il 19 luglio 2006.

2.   Le BCN degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 luglio 2006.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2169/2005 (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 1).

(2)  GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1.

(3)  GU L 310 dell'11.12.2000, pag. 1. Indirizzo modificato da ultimo dall'indirizzo BCE/2005/17 (GU L 30 del 2.2.2006. pag. 26).

(4)  GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2181/2004 (BCE/2004/21) (GU L 371 del 18.12.2004, pag. 42).