ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 204

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
26 luglio 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo  ( 1 )

1

 

*

Direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari

10

 

*

Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)

23

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

26.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 204/1


REGOLAMENTO (CE) n. 1107/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 luglio 2006

relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Tutti i cittadini dovrebbero beneficiare del mercato unico dei servizi aerei. Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, dovuta a disabilità, età o altri fattori, dovrebbero pertanto avere la possibilità di viaggiare in aereo a condizioni simili a quelle degli altri cittadini. Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione. Ciò si applica al trasporto aereo così come agli altri aspetti della vita.

(2)

Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta dovrebbero quindi avere accesso al trasporto e non essere escluse a causa della loro disabilità o mancanza di mobilità, se non per motivi giustificati di sicurezza previsti dalla legge. Prima di accettare prenotazioni da persone con disabilità o a mobilità ridotta, i vettori aerei, i loro agenti e operatori turistici dovrebbero compiere tutti gli sforzi ragionevoli per verificare se sussistono motivi giustificati di sicurezza che impediscano di accogliere queste persone a bordo dei relativi voli.

(3)

Il presente regolamento non dovrebbe incidere sugli altri diritti dei passeggeri stabiliti dalla normativa comunitaria, in particolare dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (3), e dal regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (4). Qualora lo stesso caso dia origine allo stesso diritto al rimborso o a una nuova prenotazione, previsti da uno degli atti legislativi summenzionati come pure dal presente regolamento, la persona interessata dovrebbe essere autorizzata ad esercitare tale diritto una volta sola, a sua discrezione.

(4)

Per offrire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta la possibilità di viaggiare in aereo a condizioni simili a quelle degli altri cittadini, è necessario fornire assistenza, con l'impiego del personale e delle attrezzature necessarie, negli aeroporti e a bordo degli aeromobili in modo da soddisfare le loro esigenze specifiche. Per favorire l’inclusione sociale, l’assistenza in questione dovrebbe essere fornita alle persone interessate senza costi addizionali.

(5)

L’assistenza fornita negli aeroporti situati nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il trattato dovrebbe, tra l’altro, permettere alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di spostarsi da un determinato punto di arrivo in un aeroporto ad un aeromobile e dall’aeromobile a un determinato punto di partenza dall’aeroporto, incluso l’imbarco e lo sbarco. Tali punti dovrebbero essere ubicati almeno agli ingressi principali dei terminal, presso i banchi dell'accettazione, nelle stazioni ferroviarie, delle ferrovie urbane, delle metropolitane e degli autobus, nei posteggi dei taxi e negli altri terminali, nonché nei parcheggi degli aeroporti. L’assistenza dovrebbe essere organizzata in modo da evitare interruzioni e ritardi, assicurando livelli di servizio elevati ed equivalenti in tutta la Comunità e ottimizzando le risorse, indipendentemente dall’aeroporto o dal vettore aereo coinvolto.

(6)

A tal fine, la responsabilità di garantire un'assistenza di elevata qualità negli aeroporti dovrebbe spettare ad un organismo centralizzato. Tale responsabilità globale dovrebbe essere affidata ai gestori aeroportuali, a causa del ruolo centrale che svolgono nella fornitura di servizi negli aeroporti.

(7)

I gestori aeroportuali possono fornire direttamente l'assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta. In alternativa, in considerazione del ruolo positivo svolto in passato da taluni operatori e vettori aerei, i gestori aeroportuali possono appaltare a terzi la prestazione di assistenza, ferma restando l'applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione comunitaria, incluse quelle sugli appalti pubblici.

(8)

L’assistenza dovrebbe essere finanziata in modo da ripartire i costi equamente fra tutti i passeggeri che utilizzano un aeroporto ed evitare di scoraggiare il trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta. Si ritiene che la modalità di finanziamento più efficace sia un diritto applicato ad ogni vettore aereo che utilizza un determinato aeroporto, in proporzione al numero di passeggeri trasportati da e verso l’aeroporto in questione.

(9)

Onde garantire, in particolare, che i diritti applicati ai vettori aerei siano commisurati all'assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta e che essi non servano a finanziare attività dei gestori diverse da quelle legate alla prestazione di tale assistenza, i diritti dovrebbero essere fissati e applicati in maniera pienamente trasparente. La direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (5), in particolare le disposizioni relative alla separazione contabile, dovrebbero pertanto essere applicate laddove ciò non contrasti con il presente regolamento.

(10)

Nell'organizzazione della prestazione di assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta nonché della formazione del personale, gli aeroporti e i vettori aerei dovrebbero rispettare il documento 30, parte I, sezione 5, e relativi allegati della Conferenza europea dell'aviazione civile («ECAC»), in particolare il codice di buona condotta per l'assistenza a terra di persone a mobilità ridotta, riportato, al momento dell'adozione del presente regolamento, nel relativo allegato J.

(11)

Nella progettazione di nuovi aeroporti e terminal, come pure nell'ambito di ampi lavori di ristrutturazione, i gestori aeroportuali dovrebbero, ove possibile, tener conto delle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta. Analogamente, i vettori aerei dovrebbero, ove possibile, tener conto di tali esigenze in sede di progettazione e di ammodernamento degli aeromobili.

(12)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (6), dovrebbe essere applicata rigorosamente, al fine di garantire il rispetto della vita privata delle persone con disabilità e a mobilità ridotta, nonché di garantire che l'informazione richiesta serva unicamente ad ottemperare gli obblighi di assistenza fissati dal presente regolamento e non sia utilizzata contro i passeggeri che richiedono il servizio.

(13)

Tutte le informazioni essenziali fornite ai passeggeri del trasporto aereo dovrebbero essere fornite in formati alternativi accessibili alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta e dovrebbe esistere almeno nelle stesse lingue messe a disposizione degli altri passeggeri.

(14)

Qualora le sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilità o strumenti di assistenza vadano smarriti o danneggiati durante la gestione aeroportuale o durante il trasporto a bordo dell'aeromobile, il passeggero cui appartiene l'attrezzatura dovrebbe essere risarcito, in conformità con le norme della legislazione internazionale, comunitaria e nazionale.

(15)

Gli Stati membri dovrebbero verificare e assicurare il rispetto del presente regolamento nonché nominare un apposito organismo incaricato di farlo applicare. La verifica non incide sul diritto delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta di ricorrere ai mezzi giudiziari di ricorso conformemente alla legislazione nazionale.

(16)

Se ritiene che il presente regolamento sia stato violato, è opportuno che la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta possa richiamare sulla questione l'attenzione del gestore aeroportuale o del vettore aereo interessato, a seconda del caso. Se non può ottenere soddisfazione in questo modo, la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta dovrebbe poter presentare denuncia al gestore o ai gestori designati a questo fine dallo Stato membro interessato.

(17)

Le denunce in materia di assistenza presso gli aeroporti dovrebbero essere indirizzate al gestore o ai gestori nazionali designati per l'applicazione del presente regolamento dallo Stato membro in cui è situato l'aeroporto. Le denunce in materia di assistenza da parte di un vettore aereo dovrebbero essere indirizzate al gestore o ai gestori nazionali designati per l'applicazione del presente regolamento dallo Stato membro che ha rilasciato la licenza di esercizio al vettore aereo.

(18)

Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema sanzionatorio in caso di violazione del presente regolamento e assicurare l'applicazione di dette sanzioni. Le sanzioni, che possono prevedere il pagamento di un indennizzo all'interessato, dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(19)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente la garanzia di livelli di protezione ed assistenza elevati ed equivalenti in tutti gli Stati membri e la garanzia per gli operatori economici di condizioni armonizzate all'interno di un mercato unico, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(20)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(21)

Il Regno di Spagna e il Regno Unito, in una dichiarazione comune concordata il 2 dicembre 1987 a Londra dai ministri degli Affari esteri dei due paesi, hanno stipulato degli accordi in vista di una maggiore cooperazione sull'uso dell'aeroporto di Gibilterra, i quali a tutt'oggi non sono ancora operativi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce una serie di regole per la tutela e l’assistenza delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, sia per tutelarle dalla discriminazione che per garantire loro assistenza.

2.   Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta che utilizzino o intendano utilizzare i servizi aerei passeggeri commerciali in partenza, in transito o in arrivo presso un aeroporto, quando l'aeroporto è situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il trattato.

3.   Gli articoli 3, 4 e 10 si applicano anche ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo e diretti ad un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il trattato, se il volo è effettuato da un vettore aereo comunitario.

4.   Il presente regolamento non incide sui diritti dei passeggeri stabiliti dalla direttiva 90/314/CEE e dal regolamento (CE) n. 261/2004.

5.   Ogniqualvolta le disposizioni del presente regolamento sono in conflitto con le disposizioni della direttiva 96/67/CE, si applica il presente regolamento.

6.   Il presente regolamento si applica all'aeroporto di Gibilterra ferme restando le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia in merito alla sovranità sul territorio dove è situato l'aeroporto.

7.   L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra resta sospesa fino al momento in cui sarà attuata l'intesa contenuta nella dichiarazione comune dei ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. I governi del Regno di Spagna e del Regno Unito informeranno il Consiglio in merito a tale data di messa in applicazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«persone con disabilità» o «persone a mobilità ridotta»: qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un’attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona;

b)

«vettore aereo»: un’impresa di trasporto aereo munita di valida licenza di esercizio;

c)

«vettore aereo operativo»: un vettore aereo che opera o intende operare un volo in virtù di un contratto con un passeggero o per conto di un’altra persona, fisica o giuridica, che abbia concluso un contratto con tale passeggero;

d)

«vettore comunitario»: un vettore aereo munito di valida licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro ai sensi delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (7);

e)

«operatore turistico»: un organizzatore o venditore ai sensi dell'articolo 2, punti 2) e 3), della direttiva 90/314/CEE, escluso il vettore aereo;

f)

«gestore aeroportuale» o «gestore»: un ente incaricato in virtù della normativa nazionale di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali, coordinare e controllare le attività dei diversi operatori presenti in un aeroporto o in un sistema aeroportuale;

g)

«utente aeroportuale» una persona fisica o giuridica responsabile del trasporto aereo di passeggeri da o verso l’aeroporto in questione;

h)

«comitato degli utenti aeroportuali»: un comitato di rappresentanti degli utenti aeroportuali od organizzazioni che li rappresentano;

i)

«prenotazione»: il fatto che il passeggero sia in possesso di un biglietto o di un altro titolo che attesti che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall'operatore turistico;

j)

«aeroporto»: qualsiasi area terrestre specificamente attrezzata per l'atterraggio, il decollo e le manovre degli aeromobili, comprendente installazioni ausiliarie che tali operazioni possono rendere necessarie per il traffico e i servizi aerei, comprese le installazioni necessarie per assistere i servizi aerei commerciali;

k)

«parcheggio aeroportuale»: un parcheggio entro i confini dell'aeroporto o sotto il diretto controllo del gestore aeroportuale, che serve direttamente i passeggeri che utilizzano detto aeroporto;

l)

«servizio aereo passeggeri commerciale»: un servizio di trasporto aereo di passeggeri effettuato da un vettore aereo con un volo di linea o non di linea offerto al pubblico a titolo oneroso, sia singolarmente sia come parte di un pacchetto.

Articolo 3

Divieto di rifiutare il trasporto

Un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico non può rifiutare, per motivi di disabilità o mobilità ridotta:

a)

di accettare una prenotazione per un volo in partenza o in arrivo a un aeroporto al quale si applica il presente regolamento;

b)

di imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta in tale aeroporto, purché la persona interessata sia in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione.

Articolo 4

Deroghe, condizioni speciali e informazioni

1.   Nonostante le disposizioni dell’articolo 3, un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico può rifiutare, per motivi di disabilità o mobilità ridotta, di accettare una prenotazione per una persona con disabilità o per una persona a mobilità ridotta o di imbarcarla:

a)

per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, comunitaria o nazionale ovvero gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dall'autorità che ha rilasciato il certificato di operatore aereo al vettore aereo in questione;

b)

se le dimensioni dell’aeromobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l'imbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta.

Qualora una prenotazione non sia accettata per i motivi indicati al primo comma, lettere a) o b), il vettore aereo, il suo agente o l'operatore turistico compiono sforzi ragionevoli per proporre un'alternativa accettabile alla persona in questione.

Alla persona con disabilità o a mobilità ridotta cui sia stato rifiutato l'imbarco a causa della sua disabilità o mobilità ridotta e all'eventuale accompagnatore in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, viene offerto il diritto al rimborso o a un volo alternativo, come previsto dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 261/2004. Il diritto di scelta fra un volo di ritorno e un volo alternativo è condizionato al rispetto di tutti gli obblighi in materia di sicurezza.

2.   Alle stesse condizioni indicate al paragrafo 1, primo comma, lettera a), il vettore aereo, il suo agente o un operatore turistico possono esigere che una persona con disabilità o a mobilità ridotta sia accompagnata da un'altra persona in grado di fornirle l'assistenza necessaria.

3.   Un vettore aereo o un suo agente mette a disposizione del pubblico, in formati accessibili e almeno nelle stesse lingue rese disponibili ad altri passeggeri, le norme di sicurezza che applica al trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta, nonché le eventuali restrizioni al loro trasporto o al trasporto di attrezzature per la mobilità dovute alle dimensioni dell’aeromobile. Un operatore turistico mette a disposizione le norme di sicurezza e le restrizioni per i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» che esso organizza, vende o propone.

4.   Quando un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico esercita una deroga a norma dei paragrafi 1 o 2, egli informa immediatamente la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta delle ragioni ivi sottese. Su richiesta, il vettore aereo, il suo agente o l'operatore turistico comunica tali ragioni per iscritto alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta.

Articolo 5

Designazione dei punti di arrivo e di partenza

1.   In cooperazione con gli utenti aeroportuali, tramite il comitato degli utenti aeroportuali, ove presente, e le pertinenti organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, il gestore aeroportuale, tenendo conto delle condizioni locali, designa i punti di arrivo e di partenza all’interno del perimetro aeroportuale o in una zona sotto il controllo diretto del gestore aeroportuale sia all'interno che all'esterno dei terminal, presso cui le persone con disabilità o le persone a mobilità ridotta possano agevolmente annunciare il proprio arrivo in aeroporto e chiedere assistenza.

2.   I punti di arrivo e partenza di cui al paragrafo 1 sono segnalati in modo chiaro e vi sono messe a disposizione, in formati accessibili, le informazioni di base sull'aeroporto.

Articolo 6

Trasmissione di informazioni

1.   I vettori aerei, i loro agenti o gli operatori turistici adottano tutte le misure necessarie per fare in modo di ricevere le notifiche di richiesta di assistenza da parte delle persone con disabilità o a mobilità ridotta in tutti i loro punti vendita nel territorio degli Stati membri cui si applica il trattato, compresa la vendita per telefono o via Internet.

2.   Quando un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico riceve una notifica di richiesta di assistenza almeno quarantotto ore prima dell’ora di partenza del volo pubblicata, egli trasmette le informazioni in questione almeno trentasei ore prima dell’ora di partenza del volo pubblicata:

a)

ai gestori degli aeroporti di partenza, arrivo e transito; e

b)

al vettore aereo effettivo, qualora la prenotazione non sia stata effettuata con il vettore in questione, salvo che l'identità del vettore aereo sia sconosciuta al momento della notifica, nel qual caso le informazioni sono trasmesse non appena praticabile.

3.   In tutti i casi diversi da quelli del paragrafo 2, il vettore aereo, il suo agente o l'operatore turistico trasmette le informazioni quanto prima possibile.

4.   Non appena possibile dopo la partenza del volo, il vettore aereo effettivo comunica al gestore dell’aeroporto di destinazione, qualora sia situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il trattato, il numero di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta presenti su detto volo che richiedono l’assistenza di cui all'allegato I, specificando la natura dell’assistenza necessaria.

Articolo 7

Diritto all’assistenza negli aeroporti

1.   Quando una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta si presenta in un aeroporto per un viaggio aereo, spetta al gestore aeroportuale garantire la prestazione dell’assistenza di cui all’allegato I, in modo che la persona possa prendere il volo per cui è in possesso di una prenotazione, a condizione che la richiesta di assistenza per le esigenze particolari della persona in questione siano state notificate al vettore aereo, al suo agente o all’operatore turistico almeno quarantotto ore prima dell’ora di partenza del volo pubblicata. Tale notifica deve indicare anche il volo di ritorno, se il volo di andata e quello di ritorno sono stati acquistati con lo stesso vettore aereo.

2.   Qualora sia richiesto l'utilizzo di un cane da assistenza riconosciuto, tale utilizzo sarà reso possibile purché ne sia fatta notifica al vettore aereo, al suo agente o all'operatore turistico, in conformità delle norme nazionali applicabili al trasporto di cani da assistenza a bordo degli aerei, ove tali norme sussistano.

3.   In caso di mancata notifica a norma del paragrafo 1, il gestore compie tutti gli sforzi ragionevoli per offrire l’assistenza di cui all’allegato I in modo che la persona in questione possa prendere il volo per cui è in possesso di una prenotazione.

4.   Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a condizione che:

a)

la persona si presenti alla registrazione:

i)

all’ora stabilita in anticipo e per iscritto (anche con mezzi elettronici) dal vettore aereo o dal suo agente oppure dall’operatore turistico; o

ii)

qualora non sia stato stabilito un orario, almeno un’ora prima dell’ora di partenza pubblicata; o

b)

la persona arrivi a un punto designato all'interno del perimetro aeroportuale a norma dell'articolo 5:

i)

all’ora stabilita in anticipo e per iscritto (anche con mezzi elettronici) dal vettore aereo o dal suo agente oppure dall’operatore turistico; o

ii)

qualora non sia stato stabilito un orario, almeno due ore prima dell’ora di partenza pubblicata.

5.   Qualora una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta transiti in un aeroporto al quale si applica il presente regolamento, o sia trasferita da un vettore aereo o da un operatore turistico dal volo per cui è in possesso di una prenotazione su un altro volo, spetta al gestore garantire la prestazione dell'assistenza di cui all’allegato I, in modo che la persona in questione possa prendere il volo per cui è in possesso di una prenotazione.

6.   Quando una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta arriva in un aeroporto al quale si applica il presente regolamento, spetta al gestore aeroportuale assicurare l'assistenza di cui all'allegato I, in modo che la persona in questione possa raggiungere il punto di partenza dall’aeroporto di cui all'articolo 5.

7.   L'assistenza fornita corrisponde, nella misura del possibile, alle esigenze specifiche del singolo passeggero.

Articolo 8

Responsabilità in materia di assistenza negli aeroporti

1.   Spetta al gestore aeroportuale garantire, senza oneri aggiuntivi, alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta l’assistenza di cui all’allegato I.

2.   Il gestore può fornire direttamente l'assistenza. In alternativa, mantenendo la propria responsabilità e sempre in conformità delle norme di qualità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il gestore può subappaltare tale fornitura di servizi a una o più parti. In cooperazione con gli utenti dell'aeroporto, per il tramite del comitato degli utenti, ove presente, il gestore aeroportuale può sottoscrivere un tale contratto o contratti di propria iniziativa o su richiesta, anche del vettore aereo, tenendo conto dei servizi esistenti nell'aeroporto in questione. Qualora una richiesta del genere sia respinta, il gestore aeroportuale fornisce una giustificazione scritta.

3.   Per finanziare tale assistenza, il gestore aeroportuale può, su una base non discriminatoria, applicare un diritto specifico ai vettori aerei che utilizzano l’aeroporto.

4.   Il diritto specifico deve essere ragionevole, commisurato ai costi, trasparente e stabilito dal gestore aeroportuale, in collaborazione con gli utenti, per mezzo del comitato degli utenti aeroportuali dell'aeroporto, ove presente, o di altro soggetto adeguato. Il diritto è ripartito fra i vettori aerei che utilizzano un aeroporto in proporzione al numero totale di passeggeri che ciascuno di essi trasporta da e verso l’aeroporto in questione.

5.   Il gestore aeroportuale separa i conti delle attività di assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta dai conti delle sue altre attività, conformemente alle normali prassi commerciali.

6.   Il gestore aeroportuale mette a disposizione degli utenti aeroportuali, per il tramite del comitato degli utenti aeroportuali, ove presente, o di qualsiasi altro soggetto adeguato, nonché dell'organismo responsabile o degli organismi responsabili dell'applicazione di cui all'articolo 14, un resoconto annuale verificato dei diritti riscossi e dei costi sostenuti per quanto riguarda l'assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta.

Articolo 9

Norme di qualità per l’assistenza

1.   Ad eccezione degli aeroporti con un transito annuo di passeggeri commerciali inferiore a 150 000 unità, il gestore fissa norme di qualità per l’assistenza di cui all'allegato I e stabilisce le risorse necessarie per rispettarle, in collaborazione con gli utenti aeroportuali, mediante il comitato degli utenti aeroportuali, ove presente, e delle organizzazioni che rappresentano i passeggeri con disabilità e i passeggeri a mobilità ridotta.

2.   Nel fissare dette norme, si terrà pienamente conto delle politiche e dei codici di condotta riconosciuti a livello internazionale riguardanti l’agevolazione del trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta, in particolare il codice di buona condotta dell'ECAC per l'assistenza a terra di persone a mobilità ridotta.

3.   Il gestore aeroportuale pubblica le proprie norme di qualità.

4.   Un vettore aereo e il gestore aeroportuale possono concordare che, per i passeggeri che il vettore aereo in questione trasporta da e verso l’aeroporto, il gestore fornirà un’assistenza di livello superiore a quello previsto dalle norme di cui al paragrafo 1 o servizi supplementari rispetto a quelli elencati all’allegato I.

5.   Per finanziare queste azioni, il gestore può applicare un diritto integrativo al vettore aereo oltre a quello di cui all’articolo 8, paragrafo 3, che deve essere trasparente, commisurato ai costi e stabilito previa consultazione con il vettore aereo interessato.

Articolo 10

Assistenza da parte dei vettori aerei

Il vettore aereo fornisce l’assistenza di cui all’allegato II senza oneri aggiuntivi alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta in transito, in arrivo o in partenza da un aeroporto al quale si applica il presente regolamento, a condizione che tale persona soddisfi le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4.

Articolo 11

Formazione

I vettori aerei e i gestori aeroportuali:

a)

assicurano che tutto il proprio personale, compreso il personale alle dipendenze di un subappaltatore, che fornisce un'assistenza diretta alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta sia in grado di soddisfare le necessità di tali persone, a seconda della disabilità o dell'handicap motorio;

b)

forniscono una formazione incentrata sulla disabilità e sull'uguaglianza nei confronti della disabilità a tutto il personale che lavora in aeroporto a diretto contatto con i viaggiatori;

c)

assicurano che tutti i nuovi dipendenti ricevano una formazione sulla disabilità e che tutto il personale segua al momento opportuno corsi di aggiornamento in materia.

Articolo 12

Risarcimento in caso di perdita o danneggiamento di sedie a rotelle, altre attrezzature per agevolare la mobilità e dispositivi di assistenza

Nel caso in cui le sedie a rotelle, le altre attrezzature per agevolare la mobilità o i dispositivi di assistenza vengano persi o danneggiati durante la gestione in aeroporto o il trasporto a bordo degli aeromobili, il passeggero cui appartengono è risarcito in conformità di quanto prevede il diritto internazionale, comunitario e nazionale.

Articolo 13

Inammissibilità di deroghe

Gli obblighi nei confronti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta stabiliti nel presente regolamento non sono soggetti a limitazioni o deroghe.

Articolo 14

Organismo di applicazione e suoi compiti

1.   Ogni Stato membro designa uno o più organismi responsabili dell'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda i voli in partenza o in arrivo negli aeroporti situati sul proprio territorio. Ove opportuno, tale organismo o tali organismi adottano le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, compreso il rispetto delle norme di qualità di cui all'articolo 9, paragrafo 1. Gli Stati membri informano la Commissione circa l'organismo o gli organismi designati.

2.   Se del caso, gli Stati membri stabiliscono che l'organismo o gli organismi responsabili dell'applicazione, designati a norma del paragrafo 1, garantiscano altresì un'applicazione soddisfacente dell'articolo 8, anche per quanto concerne le disposizioni in materia di diritti, allo scopo di evitare la concorrenza sleale. Essi possono anche designare a tal fine un organismo specifico.

Articolo 15

Procedura di reclamo

1.   Se ritiene che il presente regolamento sia stato violato, la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta può richiamare sulla questione l'attenzione del gestore aeroportuale o del vettore aereo interessato, a seconda del caso.

2.   Qualora la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta non riesca a ottenere soddisfazione in tal modo, i reclami riguardanti una presunta infrazione del presente regolamento possono essere presentati presso l'organismo o gli organismi designati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, o presso qualsiasi altro organismo competente designato da uno Stato membro.

3.   Un organismo di uno Stato membro che riceva un reclamo rientrante nella sfera di responsabilità di un organismo designato di un altro Stato membro trasmette il reclamo a quest'ultimo organismo.

4.   Gli Stati membri adottano misure per informare le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta dei loro diritti istituiti dal presente regolamento e della possibilità di sporgere reclamo presso l'organismo o gli organismi designati.

Articolo 16

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione e provvedono a notificare immediatamente le eventuali successive modificazioni.

Articolo 17

Relazioni

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1o gennaio 2010 in merito al funzionamento e agli effetti del presente regolamento. Se del caso, la relazione è accompagnata da apposite proposte normative che attuano in modo più dettagliato le disposizioni del presente regolamento o lo modificano.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 26 luglio 2008, ad eccezione degli articoli 3 e 4, che si applicano a decorrere dal 26 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 5 luglio 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

La presidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  GU C 24 del 31.1.2006, pag. 12.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 15 dicembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 giugno 2006.

(3)  GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

(4)  GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1.

(5)  GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(6)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(7)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.


ALLEGATO I

Assistenza sotto la responsabilità dei gestori aeroportuali

Assistenza e misure necessarie per consentire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di:

comunicare il loro arrivo all'aeroporto e la richiesta di assistenza ai punti designati all'interno e all'esterno dei terminal di cui all'articolo 5,

spostarsi da un punto designato al banco dell’accettazione,

adempiere alle formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli,

procedere dal banco dell’accettazione all’aeromobile, espletando i controlli per l'emigrazione, doganali e di sicurezza,

imbarcarsi sull'aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria,

procedere dal portellone dell’aeromobile al posto a sedere,

riporre e recuperare il bagaglio a bordo,

procedere dal posto a sedere al portellone dell’aeromobile,

sbarcare dall'aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria,

procedere dall’aeromobile alla sala ritiro bagagli e ritirare i bagagli, completando i controlli per l’immigrazione e doganali,

procedere dalla sala ritiro bagagli a un punto designato,

prendere i voli in coincidenza, se in transito, con assistenza a bordo e a terra, all’interno dei terminal e tra di essi, a seconda delle esigenze specifiche,

recarsi ai servizi igienici in caso di necessità.

Quando una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta è assistita da un accompagnatore, questa persona deve, qualora ne sia richiesta, poter prestare la necessaria assistenza in aeroporto nonché per l'imbarco e lo sbarco.

Gestione a terra di tutte le necessarie attrezzature per la mobilità, comprese le sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell'aeromobile nonché nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose.

Sostituzione temporanea di attrezzatura per la mobilità danneggiata o smarrita, tenendo presente che la sostituzione con presidi comparabili potrebbe non essere fattibile.

Assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti, ove opportuno.

Comunicazione delle informazioni sui voli in formato accessibile.


ALLEGATO II

Assistenza da parte dei vettori aerei

Trasporto in cabina dei cani da assistenza riconosciuti, nel rispetto della regolamentazione nazionale.

Oltre agli apparecchi medici, trasporto di al massimo due dispositivi di mobilità per persona con disabilità o persona a mobilità ridotta, comprese sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell’aeromobile nonché nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose.

Comunicazione delle informazioni essenziali sul volo in formato accessibile.

Realizzazione di ogni sforzo ragionevole al fine di attribuire, su richiesta, i posti a sedere tenendo conto delle esigenze delle singole persone con disabilità o a mobilità ridotta, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e limitatamente alla disponibilità.

Se necessario, assistenza alle persone affinché possano raggiungere i servizi igienici.

Qualora una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta sia assistita da una persona di accompagnamento, il vettore aereo effettua ogni sforzo ragionevole per attribuire a tale persona un posto a sedere vicino alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta.


26.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 204/10


DIRETTIVA 2006/52/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 luglio 2006

che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Gli additivi alimentari possono essere ammessi nei prodotti alimentari solo se conformi all’allegato II della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (3).

(2)

La direttiva 95/2/CE (4) stabilisce un elenco di additivi alimentari che possono essere usati nella Comunità e le relative condizioni di impiego.

(3)

La direttiva 94/35/CE (5) stabilisce un elenco di edulcoranti che possono essere utilizzati nella Comunità e le relative condizioni di impiego.

(4)

Dall’adozione delle direttive 95/2/CE e 94/35/CE si è registrata un’evoluzione tecnica nel campo degli additivi alimentari. È opportuno quindi procedere ad un adeguamento di tali direttive per tener conto di tale evoluzione.

(5)

Sulla base del parere espresso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), il 26 novembre 2003 vengono apportate modifiche alle autorizzazioni in corso, al fine di limitare, per quanto possibile, il tenore di nitrosamine, riducendo i livelli di nitriti e nitrati addizionati agli alimenti e salvaguardando, al contempo, la sicurezza microbiologica dei prodotti alimentari. L’EFSA raccomanda che i livelli di nitriti e nitrati siano fissati nella legislazione come «dose aggiunta». L'EFSA è del parere che la quantità aggiunta di nitriti — e non la dose residua — contribuiscano all’attività inibitoria del C. botulinum. Le attuali disposizioni dovrebbero essere modificate in modo che le dosi massime ammesse, segnalate dall’EFSA, nei prodotti a base di carne, trattati o non trattati termicamente, nei formaggi e nel pesce siano espresse come dosi aggiunte. Tuttavia, per determinati prodotti a base di carne tradizionali dovrebbero essere definite, in via eccezionale, le dosi residue massime, a condizione che i prodotti siano adeguatamente specificati e identificati. Le dosi definite dovrebbero garantire che la dose giornaliera ammissibile (DGA) stabilita dal comitato scientifico per i prodotti alimentari nel 1990 non sia superata. I prodotti che non sono specificatamente menzionati nella presente direttiva, ma che sono prodotti tradizionalmente in modo analogo (ossia prodotti affini) possono, se necessario, essere classificati a noma degli articoli 5 e 6 della direttiva 95/2/CE. Per i formaggi il livello dovrebbe essere espresso come dose aggiunta nel latte destinato alla produzione del formaggio. Se si applica un procedimento che prevede che i nitrati vengano addizionati dopo aver prelevato il siero e aggiunto acqua, i livelli dovrebbero essere identici a quelli ottenuti in caso di aggiunta diretta dei nitrati nel latte destinato alla produzione del formaggio.

(6)

La direttiva 2003/114/CE recante modifica della direttiva 95/2/CE ha imposto alla Commissione e all’EFSA di rivedere le condizioni d’impiego degli additivi p-idrossibenzoati da E 214 ad E 219 e i loro sali di sodio entro il 1o luglio 2004. L’EFSA ha valutato i dati relativi alla sicurezza dei p-idrossibenzoati ed ha espresso un parere in merito in data 13 luglio 2004. L'EFSA ha stabilito una DGA globale pari a 0-10 mg/kg di peso corporeo per la somma degli esteri metilico e etilico dell’acido p-idrossibenzoico e i rispettivi sali di sodio. L’EFSA ha ritenuto che tale DGA globale non debba applicarsi al parabene di propile, dal momento che tale sostanza, contrariamente al parabene di metile e di etile, ha avuto effetti sugli ormoni sessuali e sugli organi riproduttori maschili dei ratti giovani. Pertanto, l’EFSA non ha potuto raccomandare una DGA per il parabene di propile a causa della mancanza di una dose priva di effetto avverso osservato (NOAEL). È necessario dunque vietare l'uso degli additivi E 216 p-idrossibenzoato di propile ed E 217 derivato sodico dell’estere propilico dell’acido p-idrossibenzoico dalla direttiva 95/2/CE. È necessario inoltre revocare l’autorizzazione all’impiego dei p-idrossibenzoati negli integratori alimentari dietetici liquidi.

(7)

La decisione 2004/374/CE della Commissione (6) ha sospeso l’immissione in commercio e l’importazione di coppette di gelatina contenenti additivi alimentari gelificanti derivati dalle alghe e da talune gomme, a causa del rischio di asfissia che l’ingestione di tali prodotti comporta. Alla luce di un riesame di tale decisione, è necessario vietare l’uso di taluni additivi alimentari gelificanti nei prodotti di gelatina in coppette.

(8)

Il comitato scientifico dell’alimentazione umana ha valutato i dati relativi alla sicurezza dell’eritritolo ed ha espresso il suo parere in data 5 marzo 2003. Il comitato è giunto alla conclusione che può essere autorizzato l’impiego dell’eritritolo in quanto additivo alimentare. Segnala inoltre che tale sostanza ha un potere lassativo, ma in dosi superiori agli altri polioli. L’eritritolo ha molte proprietà tecnologiche non edulcoranti che sono importanti in un’ampia gamma di alimenti, dai prodotti dolciari ai prodotti lattieri, tra cui le funzioni di esaltatore di sapidità, di agente veicolante, umidificante, stabilizzante, addensante, agente di carica e sequestrante. È necessario autorizzare l’utilizzo dell’eritritolo per le stesse applicazioni alimentari degli altri polioli attualmente ammessi. Inoltre, è necessario modificare la direttiva 94/35/CE, dal momento che l’eritritolo può essere utilizzato anche a scopi edulcoranti alla stregua degli altri polioli attualmente ammessi.

(9)

Il comitato scientifico dell’alimentazione umana ha valutato i dati relativi alla sicurezza dell’emicellulosa di soia ed ha espresso il suo parere in data 4 aprile 2003. Il comitato è giunto alla conclusione che l’impiego di emicellulosa di soia sia ammissibile in taluni alimenti per i quali è stata richiesta e in determinate dosi aggiunte. Occorrerebbe pertanto autorizzare tale utilizzo a scopi specifici. Tuttavia, al fine di facilitare la situazione per le persone allergiche, è opportuno che tale utilizzo non venga autorizzato per alimenti non trasformati nei quali non ci si aspetta la presenza di soia. In ogni caso, i consumatori dovrebbero essere informati allorché dei prodotti contengono emicellulosa derivante dalla soia a norma della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (7).

(10)

L’EFSA ha valutato i dati relativi alla sicurezza dell’etilcellulosa ed ha espresso il suo parere in data 17 febbraio 2004. Essa ha deciso di inserire l’etilcellulosa nel gruppo con DGA «non specificata» per le cellulose modificate, stabilito dal comitato scientifico dell’alimentazione umana. L’etilcellulosa è usata principalmente negli integratori alimentari e negli aromi incapsulati. Occorrerebbe pertanto autorizzare l’impiego di etilcellulosa alla stregua delle altre cellulose.

(11)

L'EFSA ha valutato i dati relativi alla sicurezza del pullulan e ha espresso il suo parere il 13 luglio 2004. Essa considera ammissibile l'impiego del pullulan per il rivestimento di integratori alimentari sotto forma di capsule e compresse nonché nelle «cartine» commestibili per rinfrescare l'alito. È opportuno pertanto autorizzarne l'uso.

(12)

L'EFSA ha valutato i dati relativi alla sicurezza del butil idrochinone terziario (TBHQ) e ha espresso il suo parere il 12 luglio 2004. Essa ha stabilito una DGA pari a 0-0,7 mg/kg di peso corporeo per questo antiossidante ed è giunta alla conclusione che l'impiego dello stesso sia ammissibile in determinati prodotti alimentari e a determinare dosi. È opportuno pertanto autorizzare l'uso di questo additivo.

(13)

Il comitato scientifico per l'alimentazione umana ha valutato i dati relativi alla sicurezza dell'ottenilsuccinato di amido e allumini e ha espresso il suo parere il 21 marzo 1997. Il comitato è giunto alla conclusione che l'impiego dello stesso quale componente in vitamine e carotenoidi microincapsulati sia ammissibile. È opportuno pertanto autorizzarne l'impiego.

(14)

Durante la fabbricazione di formaggio di latte acido, viene addizionato carbonato acido di sodio (E 500ii) al latte pastorizzato per portare l'acidità provocata dall’acido lattico ad un valore di PH appropriato per creare in tal modo le condizioni di crescita necessarie alla maturazione. È opportuno pertanto autorizzare l’impiego del carbonato acido di sodio nella produzione di formaggio di latte acido.

(15)

Al momento è autorizzato l'uso di una miscela di sorbati (E 200, E 202 ed E 203) e benzoati (da E 210 ad E 213) nei gamberetti cotti a scopi di conservazione. È opportuno estendere tale autorizzazione a tutti i crostacei ed i molluschi cotti.

(16)

Il diossido di silicio E 551 è ammesso come veicolante per i coloranti alimentari ad una concentrazione massima del 5 %. È opportuno autorizzare l’uso di disossido di silicio come agente veicolante per i coloranti alimentari E 171 (diossido di titanio) ed E 172 (ossidi e idrossidi di ferro), ad una concentrazione massima del 90 % in rapporto al pigmento.

(17)

La direttiva 95/2/CE limita l’impiego degli additivi elencati nell’allegato I di tale direttiva alla produzione di pane tradizionale francese, il cosiddetto «pain courant français». È opportuno limitarne l’uso anche nella produzione di pane tradizionale ungherese, simile a quello francese. È opportuno inoltre autorizzare l’impiego dell’acido ascorbico (E 300), dell’ascorbato di sodio (E 301) e dell’EDTA (etilendiamminotetracetato) di calcio disodico (E 385) nella produzione di paté di fegato ungherese.

(18)

È necessario aggiornare le disposizioni vigenti in materia d'uso dei solfiti (da E 220 ad E 228) per i crostacei cotti, l'uva da tavola e i litchi.

(19)

A fronte della richiesta di uno Stato membro e conformemente al parere espresso dal comitato scientifico per l’alimentazione umana il 5 marzo 2003, il 4-esilresorcinolo, già autorizzato a livello nazionale in forza della direttiva 89/107/CEE, dovrebbe essere autorizzato a livello comunitario.

(20)

La terminologia utilizzata nella direttiva 95/2/CE dovrebbe essere adattata per tener conto della direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (8), della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (9), e della direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (10).

(21)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 95/2/CE e 94/35/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 95/2/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), è sostituito dal seguente:

«c)

“coadiuvanti”, inclusi i solventi veicolanti, sono sostanze utilizzate per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo alimentare o una sostanza aromatizzante senza alterarne la funzione tecnologica (e senza esercitare essi stessi alcun effetto tecnologico) allo scopo di facilitarne la manipolazione, l'applicazione o l'impiego;» ;

2)

all’articolo 3, paragrafo 2, l’espressione «alimenti per lo svezzamento» è sostituita dall’espressione «alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti»;

3)

gli allegati sono modificati a norma dell’allegato I alla presente direttiva.

Articolo 2

L’allegato della direttiva 94/35/CE è modificato a norma dell’allegato II alla presente direttiva.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri mettono in vigore entro il 15 febbraio 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al fine di:

a)

autorizzare il commercio e l’uso dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 15 febbraio 2008;

b)

vietare il commercio e l’uso dei prodotti non conformi alla presente direttiva entro il 15 agosto 2008.

Tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 15 agosto 2008 e non conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative unitamente ad una tabella di corrispondenza tra le suddette disposizioni e la presente direttiva.

2.   Quando gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 5 luglio 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

La presidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  GU C 255 del 14.10.2005, pag. 59.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 26 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 2 giugno 2006.

(3)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(4)  GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/114/CE (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 58).

(5)  GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/115/CE (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 65).

(6)  GU L 118 del 23.4.2004, pag. 70.

(7)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

(8)  GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(9)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

(10)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.


ALLEGATO I

Gli allegati della direttiva 95/2/CE sono modificati come segue:

1)

l’allegato I è cosi modificato:

a)

nelle note introduttive è aggiunta la seguente nota:

«4.

Le sostanze E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407bis, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418 ed E 440 non possono essere utilizzate nella produzione di coppette di gelatina definite, agli effetti della presente direttiva, dolciumi a base di sostanze gelatinose di consistenza solida, contenuti in coppette o minicapsule semirigide, destinati ad essere ingeriti in un unico boccone dopo essere stati proiettati in bocca esercitando una pressione sulla coppetta o sulla minicapsula»;

b)

nella tabella è inserita la riga seguente:

«E 462

Etilcellulosa»;

2)

l’allegato II è modificato come segue:

a)

la riga «formaggi stagionati» è sostituita dalla seguente:

«Formaggi stagionati

E 170 carbonato di calcio

E 504 carbonati di magnesio

E 509 cloruro di calcio

E 575 gluconedeltalattone

quanto basta

 

E 500ii carbonato acido di sodio

quanto basta (solo per formaggi di latte acido)»;

b)

nella riga corrispondente a «Pain courant français», dopo i termini «Pain courant français» sono aggiunti i seguenti termini: «Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek»;

c)

nella riga corrispondente al «Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras» dopo la dicitura «Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras» sono aggiunti i seguenti termini: «Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben»;

3)

l’allegato III è modificato come segue:

a)

la parte A è così modificata:

i)

nella tabella «Sorbati, benzoati e p-idrossibenzoati», sono soppresse le righe: «E 216 p-idrossibenzoato di propile» e «E 217 propil p-idrossibenzoato di sodio»;

ii)

la tabella relativa ai prodotti alimentari è modificata come segue:

sono soppresse le seguenti righe:

«Gamberetti, cotti

 

 

 

2 000

 

 

Code di gamberi di fiume, cotte e molluschi cotti e marinati preconfezionati

2 000

 

 

 

 

 

Integratori alimentari dietetici liquidi

 

 

 

 

 

2 000»;

sono aggiunte le seguenti righe:

«Crostacei e molluschi cotti

 

1 000

 

2 000

 

 

Integratori alimentari dietetici liquidi, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE (1),

 

 

 

2 000

 

 

L’espressione «Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali» è sostituita dalla seguente: «Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE (2).

b)

nella parte B la tabella degli alimenti è così modificata:

la riga «Crostacei e cefalopodi» è sostituita dalla seguente:

«Crostacei e cefalopodi:

 

freschi, congelati e surgelati

150 (3)

crostacei, famiglia dei Peneidi, Solenceridi e Aristeidi:

 

fino a 80 unità

150 (3)

tra 80 e 120 unità

200 (3)

più di 120 unità

300 (3)

Crostacei e cefalopodi

 

cotti

50 (3)

crostacei, famiglia dei peneidi, solenceridi e aristeidi cotti:

 

fino a 80 unità

135 (3)

tra 80 e 120 unità

180 (3)

più di 120 unità

270 (3)

la voce «Amidi (esclusi quelli per gli alimenti per lo svezzamento, per lattanti e per la prima infanzia)» è sostituita dalla seguente: «Amidi (esclusi quelli per gli alimenti per lattanti, gli alimenti di proseguimento, gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli).»;

sono aggiunte le seguenti righe:

«Salsicha fresca

450

Uva da tavola

10

Litchi freschi

10 (misurati nelle parti commestibili)»;

c)

nella Parte C, la tabella E 249, E 250, E 251 ed E 252, è sostituita dalla seguente:

«N.E

Denominazione

Prodotti alimentari

Dose massima che può essere aggiunta durante la fabbricazione (espressa in NaNO2)

Dose massima residua (espressa in NaNO2)

E 249

Nitrito di potassio (4)

Prodotti a base di carne

150 mg/kg

 

E 250

Nitrito di sodio (4)

Prodotti a base di carne sterilizzati (Fo > 3,00) (5)

100 mg/kg

 

 

 

Prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura per immersione (1):

Wiltshire bacon (1.1);

Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeça (salgados),

Toucinho fumado (1.2);

e prodotti affini

 

175 mg/kg

 

 

Wiltshire ham (1.1);

e prodotti affini

 

100 mg/kg

 

 

Rohschinken, nassgepökelt (1.6);

e prodotti affini

 

50 mg/kg

 

 

Cured tongue (1.3)

 

 

 

 

Prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura a secco (2):

Dry cured bacon (2.1);

e prodotti affini

 

175 mg/kg

 

 

Dry cured ham (2.1);

Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (2.2);

Presunto, Presunto da Pá e Paio do Lombo (2.3)

e prodotti affini

 

100 mg/kg

 

 

Rohschinken trockengepökelt (2.5);

e prodotti affini

 

50 mg/kg

 

 

Altri prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura (3):

 

 

 

 

Vysočina

Selský salám

Turistický trvanlivý salám

Poličan

Herkules

Lovecký salám

Dunajská klobása

Paprikáš (3.5);

e prodotti affini

180 mg/kg

 

 

 

Rohschinken, trocken-/nassgepökelt (3.1);

e prodotti affini

Jellied veal and brisket (3.2)

 

50 mg/kg

E 251

E 252

Nitrato di potassio (6)

Nitrato di sodio (6)

Prodotti a base di carne non trattati termicamente

150 mg/kg

 

 

 

Prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura per immersione (1):

 

 

 

 

Kylmäsavustettu poronliha/

Kallrökt renkött (1.4);

300 mg/kg

 

 

 

Wiltshire bacon e Wiltshire ham (1.1);

Entremeada, Entrecosto, Chispe, Orelheira e Cabeça (salgados),

Toucinho fumado (1.2);

Rohschinken, nassgepökelt (1.6);

e prodotti affini

 

250 mg/kg

 

 

Bacon, Filet de bacon (1.5);

e prodotti affini

 

250 mg/kg senza aggiunta di E 249 o E 250

 

 

Cured tongue (1.3)

 

10 mg/kg

 

 

Prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura a secco (2):

Dry cured bacon e Dry cured ham (2.1);

Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (2.2);

 

250 mg/kg

 

 

Presunto, presunto da pá e paio do lombo (2.3);

Rohschinken trockengepökelt (2.5); e prodotti affini

 

 

 

 

Jambon sec, jambon sel sec et autres pièces maturées séchées similaires (2.4)

 

250 mg/kg senza aggiunta di E 249 o E 250

 

 

Altri prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura (3):

Rohwürste (Salami e Kantwurst) (3.3);

300 mg/kg (senza aggiunta di E 249 o E 250)

 

 

 

Rohschinken, trocken-/nassgepökelt (3.1);

e prodotti affini

 

250 mg/kg

 

 

Salchichón y chorizo tradicionales de larga curación (3.4);

Saucissons secs (3.6);

e prodotti affini

250 mg/kg

(senza aggiunta di E 249 o E 250)

 

 

 

Jellied veal and brisket (3.2);

 

10 mg/kg

 

 

Formaggio di pasta dura, semidura e semimolle

150 mg/kg nel latte destinato alla produzione di formaggi o dose equivalente se addizionata dopo aver prelevato il siero e aggiunto acqua

 

 

 

Prodotti analoghi al formaggio, a base di latte

 

 

Aringhe e spratti marinati

500 mg/kg;

 

1

I prodotti a base di carne sono immersi in una salamoia contenente nitriti e/o nitrati, sale ed altre componenti. I prodotti a base di carne possono subire ulteriori trattamenti, ad esempio l'affumicatura.

1.1

Iniezione di salamoia nella carne, cui fa seguito un periodo di immersione in salamoia di 3-10 giorni. La soluzione in cui viene immerso il prodotto contiene alcuni starters microbiologici.

1.2

Salatura per immersione per 3-5 giorni. Il prodotto non è trattato termicamente e ha un'attività dell'acqua elevata.

1.3

Salatura per immersione per almeno 4 giorni e pre-cottura.

1.4

Iniezione di salamoia nella carne, cui fa seguito un periodo di immersione in salamoia. La salatura in salamoia dura 14-21 giorni ed è seguita dalla stagionatura con affumicatura a freddo per 4-5 settimane.

1.5

Salatura per immersione per 4-5 giorni a 5-7 oC, stagionatura per 24-40 ore a 22 oC, eventuale affumicatura per 24 ore a 20-25 oC e conservazione per 3-6 settimane a 12-14 oC.

1.6

Tempo di salatura che dipende dalla forma e dal peso dei pezzi di carne, per approssimativamente 2 giorni/kg seguito dalla stabilizzazione/stagionatura.

2

Il procedimento di salatura a secco consiste nell'applicazione a secco di una miscela contenente nitriti e/o nitrati, sale e altri componenti sulla superficie della carne, cui fa seguito un periodo di stabilizzazione/stagionatura. I prodotti a base di carne possono subire ulteriori trattamenti, ad esempio l'affumicatura.

2.1

Salatura a secco seguita da stagionatura per almeno 4 giorni.

2.2

Salatura a secco con periodo di stabilizzazione di almeno 10 giorni ed un periodo di stagionatura superiore a 45 giorni.

2.3

Salatura a secco per 10-15 giorni, seguita da un periodo di stabilizzazione di 30-45 giorni ed un periodo di stagionatura di almeno 2 mesi.

2.4

Salatura a secco per 3 giorni + 1 giorno/kg seguito da 1 settimana di post-salatura e da un periodo di 45 giorni — 18 mesi di stagionatura/maturazione.

2.5

Tempo di salatura, che dipende dalla forma e dal peso dei pezzi di carne, per approssimativamente 10-14 giorni/kg seguito dalla stabilizzazione/stagionatura.

3

Procedimenti combinati di salatura per immersione ed a secco o allorché i nitriti e/o nitrati sono inclusi in un prodotto composto o allorché la salamoia è iniettata nel prodotto prima della cottura. I prodotti possono subire ulteriori trattamenti, ad esempio l'affumicamento.

3.1

Salatura a secco e salatura per immersione utilizzate in combinazione (senza iniezioni di salamoia). Tempo di salatura, che dipende dalla forma e dal peso dei pezzi di carne, per approssimativamente 14-35 giorni seguito dalla stabilizzazione/stagionatura.

3.2

Iniezione della salamoia, seguita, dopo un periodo minimo di 2 giorni, da cottura in acqua bollente fino a 3 ore.

3.3

Prodotto con un periodo minimo di stagionatura di 4 settimane ed un rapporto acqua/proteine inferiore a 1,7.

3.4

Periodo di stagionatura di almeno 30 giorni.

3.5

Prodotto essiccato cotto a 70 oC, cui fa seguito un procedimento di essiccazione e affumicatura di 8-12 giorni. Prodotto fermentato soggetto ad un procedimento di fermentazione in tre fasi della durata di 14-30 giorni, seguito da affumicatura.

3.6

Salsiccia cruda essiccata e fermentata senza aggiunta di nitriti. Il prodotto è fermentato a temperature comprese tra i 18 ed i 22 oC o inferiori (10-12 oC) e successivamente ha un periodo minimo di stagionatura/maturazione di 3 settimane. Il prodotto ha un rapporto acqua/proteine inferiore a 1,7.»;

d)

la parte D è modificata come segue:

i)

la nota è sostituita da: «L'asterisco (*) in tabella si riferisce alla regola di proporzionalità: quando si usano combinazioni di gallati, TBHQ, BHA e BHT, i singoli livelli devono essere ridotti in modo proporzionale»;

ii)

le righe da E 310 a E 321 sono sostituite da:

«E 310

Gallato di propile

Grassi e oli per la preparazione professionale di prodotti alimentari trattati termicamente

200* (gallati, TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione)

E 311

Gallato d'ottile

Olio e grasso per frittura, escluso l'olio di sansa di oliva

100* (BHT)

E 312

Gallato di dodecile

 

 

E 319

Butilidrochinone terziario

(TBHQ)

Strutto, olio di pesce, grasso di bovini, di pollame e di ovini

ambedue espressi sul grasso

E 320

Butilidrossianisolo

(BHA)

Preparazione per torte

Spuntini a base di cereali

Latte in polvere per distributori automatici

200 (gallati, TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione)

E 321

Butilidrossitoluene

(BHT)

Zuppe e brodi disidratati

Salse

Carne disidratata

Frutta a guscio lavorata

Cereali precotti

espressi sul grasso

 

 

Condimenti e spezie

200 (gallati e BHA, singolarmente o in combinazione) espressi sul grasso

 

 

Patate granulate disidratate

25 (gallati, TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione)

Gomma da masticare

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

400 (gallati, TBHQ, BHT e BHA, singolarmente o in combinazione)

Oli essenziali

1 000 (gallati, TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione)

Aromi diversi dagli oli essenziali

100* (gallati, singolarmente o in combinazione)

200* (TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione)»;

iii)

è aggiunta la riga seguente:

«E 586

4-Esilresorcinolo

Crostacei freschi, congelati e surgelati

2 mg/kg sotto forma di residui in polpa di crostaceo»;

4)

l’allegato IV è modificato come segue:

a)

la riga corrispondente all’E 385 è sostituita dalla seguente:

«E 385

Etilendiamminatetracetato di calcio disodico (EDTA di calcio disodico)

Salse emulsionate

75 mg/kg

 

 

Conserve di prodotti orticoli e di leguminose, di funghi e di carciofi, in scatola o in bottiglia

250 mg/kg

 

 

Conserve di crostacei e molluschi in scatola o in bottiglia

75 mg/kg

 

 

Conserve di pesce in scatola o in bottiglia

75 mg/kg

 

 

Materie grasse da spalmare, corrispondenti alle definizioni di cui agli allegati B e C del regolamento (CE) n. 2991/94 (7), con un contenuto di grasso pari o inferiore al 41 %

100 mg/kg

 

 

Crostacei congelati e surgelati

75 mg/kg

 

 

Libamáj, egészben és tömbben

250 mg/kg

b)

dopo la riga corrispondente all’E 967 è inserita la riga seguente:

«E 968

Eritritolo

Prodotti alimentari in genere (ad eccezione di bevande e alimenti a cui si riferisce l’articolo 2, paragrafo 3)

quanto basta

 

 

Pesce, crostacei, molluschi e cefalopodi non trasformati, congelati e surgelati

quanto basta

 

 

Liquori

quanto basta

 

 

 

Per fini diversi dall’edulcorazione»;

c)

è aggiunta la riga seguente:

«E 426

Emicellulosa di soia

Bevande a base di latte destinate alla vendita al dettaglio

5 g/l

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

1,5 g/l

 

 

Salse emulsionate

30 g/l

 

 

Prodotti di panetteria fine preconfezionati destinati alla vendita al dettaglio

10 g/kg

 

 

“Noodles” orientali preconfezionate pronte per il consumo destinate alla vendita al dettaglio

10 g/kg

 

 

Riso preconfezionato pronto per il consumo destinato alla vendita al dettaglio

10 g/kg

 

 

Prodotti trasformati preconfezionati a base di patate e riso (inclusi i prodotti congelati, surgelati, refrigerati o disidratati) destinati alla vendita al dettaglio

10 g/kg

 

 

Ovoprodotti disidratati, concentrati, congelati o surgelati

10 g/kg

 

 

Prodotti dolciari a base di gelificanti, ad eccezione delle coppette di gelatina

10 g/kg»;

d)

nella riga corrispondente all’E 468, la dicitura «Integratori dietetici solidi» è sostituita dalla seguente: «Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, presentati in forma solida»;

e)

alle righe corrispondenti agli additivi da E 338 a E 452 la dicitura «Integratori dietetici» è sostituita dalla seguente «Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE»;

f)

alle righe corrispondenti agli additivi E 405, E 416, da E 432 a E 436, E 473, E 474, E 475, da E 491 a E 495, da E 551 a E 559 e da E 901 a E 904, la dicitura «Integratori alimentari dietetici» è sostituita dalla seguente «Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE»;

g)

alle righe corrispondenti agli additivi E 1201 e E 1202 la dicitura «Integratori dietetici in forma di tavolette e/o pastigliaggi, anche ricoperti» è sostituita dalla seguente: «Integratori dietetici quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, sotto forma di compresse, anche ricoperte»;

h)

alle righe corrispondenti agli additivi E 405, da E 432 a E 436, E 473 ed E 474, E 475, E 477, E 481 ed E 482, da E 491 a E 495, la dicitura «Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali» è sostituita dalla seguente: «Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE»;

i)

le righe da E 1505 a E 1520 sono sostituite dalle seguenti:

«E 1505

Citrato di trietile

Aromi

3 g/kg da tutte le fonti, in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire in base alle istruzioni del produttore; singolarmente o in combinazione. Per le bevande, ad eccezione dei liquori cremosi, il livello massimo di E 1520 è pari a 1 g/l.»;

E 1517

Diacetato di glicerile (diacetina)

 

 

E 1518

Triacetato di glicerile (triacetina)

 

 

E 1520

Propan-1,2-diolo (glicolepropilenico);

j)

sono aggiunte le righe seguenti:

«E 1204

Pullulan

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE sotto forma di capsule e compresse

quanto basta

Piccole caramelle per rinfrescare l'alito sotto forma di “cartine”

quanto basta

E 1452

Ottenilsuccinato di amido e alluminio

Preparati incapsulati a base di vitamine negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

35 g/kg nell'integratore alimentare»;

5)

l’allegato V è modificato come segue:

a)

dopo la riga E 967 è inserita la seguente:

«E 968

Eritritolo»;

 

b)

dopo la riga E 466 è inserita la seguente:

«E 462

Etilcellulosa»;

 

c)

nella terza colona della riga corrispondente all’E 551 e all’E 552 è aggiunta la seguente frase:

«Per l’E 551: nell’E 171 (diossido di titanio) ed E 172 (ossido e idrossido di ferro) (al 90 % al massimo, in rapporto al pigmento).»;

6)

l’allegato VI è modificato come segue:

a)

nel primo, secondo e terzo paragrafo della nota introduttiva, i termini «Alimenti per lo svezzamento» sono sostituiti dai seguenti: «Alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti»;

b)

nel titolo della parte 3 e alle righe corrispondenti agli additivi da E 170 ad E 526, E 500, E 501 ed E 503, E 338, da E 410 a E 440, da E 1404 a E 1450 ed E 1451 l’espressione «Alimenti per lo svezzamento» è sostituita dalla seguente: «Alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti»;

c)

nella parte 4, dopo la riga E 472c è inserita la seguente:

«E 473

Esteri di saccarosio degli acidi grassi

120 mg/l

Prodotti contenenti proteine, peptidi e amminoacidi idrolizzati».


(1)  Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51)».

(2)  Direttiva 1999/21/CE della Commissione (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29).»

(3)  Nelle parti commestibili.»

(4)  

(x)

Se etichettato “per uso alimentare”, il nitrito può essere venduto solo in miscela con sale o con un sostituto del sale.

(5)  

(y)

Il valore Fo 3 è equivalente a tre minuti di trattamento termico a 121 oC (riduzione della carica batterica di un miliardo di spore per ogni 1 000 scatole ad una spora in un migliaio di scatole).

(6)  

(z)

I nitrati possono essere presenti in taluni prodotti a base di carne trattati termicamente a seguito della naturale conversione dei nitriti in nitrati in ambiente a bassa acidità.

1

I prodotti a base di carne sono immersi in una salamoia contenente nitriti e/o nitrati, sale ed altre componenti. I prodotti a base di carne possono subire ulteriori trattamenti, ad esempio l'affumicatura.

1.1

Iniezione di salamoia nella carne, cui fa seguito un periodo di immersione in salamoia di 3-10 giorni. La soluzione in cui viene immerso il prodotto contiene alcuni starters microbiologici.

1.2

Salatura per immersione per 3-5 giorni. Il prodotto non è trattato termicamente e ha un'attività dell'acqua elevata.

1.3

Salatura per immersione per almeno 4 giorni e pre-cottura.

1.4

Iniezione di salamoia nella carne, cui fa seguito un periodo di immersione in salamoia. La salatura in salamoia dura 14-21 giorni ed è seguita dalla stagionatura con affumicatura a freddo per 4-5 settimane.

1.5

Salatura per immersione per 4-5 giorni a 5-7 oC, stagionatura per 24-40 ore a 22 oC, eventuale affumicatura per 24 ore a 20-25 oC e conservazione per 3-6 settimane a 12-14 oC.

1.6

Tempo di salatura che dipende dalla forma e dal peso dei pezzi di carne, per approssimativamente 2 giorni/kg seguito dalla stabilizzazione/stagionatura.

2

Il procedimento di salatura a secco consiste nell'applicazione a secco di una miscela contenente nitriti e/o nitrati, sale e altri componenti sulla superficie della carne, cui fa seguito un periodo di stabilizzazione/stagionatura. I prodotti a base di carne possono subire ulteriori trattamenti, ad esempio l'affumicatura.

2.1

Salatura a secco seguita da stagionatura per almeno 4 giorni.

2.2

Salatura a secco con periodo di stabilizzazione di almeno 10 giorni ed un periodo di stagionatura superiore a 45 giorni.

2.3

Salatura a secco per 10-15 giorni, seguita da un periodo di stabilizzazione di 30-45 giorni ed un periodo di stagionatura di almeno 2 mesi.

2.4

Salatura a secco per 3 giorni + 1 giorno/kg seguito da 1 settimana di post-salatura e da un periodo di 45 giorni — 18 mesi di stagionatura/maturazione.

2.5

Tempo di salatura, che dipende dalla forma e dal peso dei pezzi di carne, per approssimativamente 10-14 giorni/kg seguito dalla stabilizzazione/stagionatura.

3

Procedimenti combinati di salatura per immersione ed a secco o allorché i nitriti e/o nitrati sono inclusi in un prodotto composto o allorché la salamoia è iniettata nel prodotto prima della cottura. I prodotti possono subire ulteriori trattamenti, ad esempio l'affumicamento.

3.1

Salatura a secco e salatura per immersione utilizzate in combinazione (senza iniezioni di salamoia). Tempo di salatura, che dipende dalla forma e dal peso dei pezzi di carne, per approssimativamente 14-35 giorni seguito dalla stabilizzazione/stagionatura.

3.2

Iniezione della salamoia, seguita, dopo un periodo minimo di 2 giorni, da cottura in acqua bollente fino a 3 ore.

3.3

Prodotto con un periodo minimo di stagionatura di 4 settimane ed un rapporto acqua/proteine inferiore a 1,7.

3.4

Periodo di stagionatura di almeno 30 giorni.

3.5

Prodotto essiccato cotto a 70 oC, cui fa seguito un procedimento di essiccazione e affumicatura di 8-12 giorni. Prodotto fermentato soggetto ad un procedimento di fermentazione in tre fasi della durata di 14-30 giorni, seguito da affumicatura.

3.6

Salsiccia cruda essiccata e fermentata senza aggiunta di nitriti. Il prodotto è fermentato a temperature comprese tra i 18 ed i 22 oC o inferiori (10-12 oC) e successivamente ha un periodo minimo di stagionatura/maturazione di 3 settimane. Il prodotto ha un rapporto acqua/proteine inferiore a 1,7.»;

(7)  GU L 316 del 9.12.1994, pag. 2


ALLEGATO II

L’allegato alla direttiva 94/35/CE è modificato come segue:

1)

nella prima colonna della riga corrispondente agli additivi da E 420 a E 967, è aggiunta «E 968»;

2)

nella seconda colonna della riga corrispondente agli additivi da E 420 a E 967, è aggiunto «Eritritolo».


26.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 204/23


DIRETTIVA 2006/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 luglio 2006

riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 141, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (3) e la direttiva 86/378/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (4) sono state sostanzialmente modificate (5). La direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (6) e la direttiva 97/80/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso (7) contengono anch'esse disposizioni che perseguono l'attuazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne. Tali direttive, dovendo essere ulteriormente modificate, sono rifuse per chiarezza e per raggruppare in un unico testo le principali disposizioni in materia, nonché certi sviluppi risultanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (di seguito denominata «Corte di giustizia»).

(2)

La parità fra uomini e donne è un principio fondamentale del diritto comunitario, ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato, nonché ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia. Le suddette disposizioni del trattato sanciscono la parità fra uomini e donne quale «compito» e «obiettivo» della Comunità e impongono alla stessa l'obbligo concreto della sua promozione in tutte le sue attività.

(3)

La Corte di giustizia ha ritenuto che il campo d'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne non possa essere limitato al divieto delle discriminazioni basate sul fatto che una persona appartenga all'uno o all'altro sesso. Tale principio, considerato il suo scopo e data la natura dei diritti che è inteso a salvaguardare, si applica anche alle discriminazioni derivanti da un cambiamento di sesso.

(4)

L'articolo 141, paragrafo 3, del trattato fornisce ormai una base giuridica specifica per l'adozione di provvedimenti comunitari volti ad assicurare l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento in materia di occupazione e di impiego, compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

(5)

Gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vietano anch'essi qualsiasi discriminazione fondata sul sesso e sanciscono il diritto alla parità di trattamento fra uomini e donne in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

(6)

Le molestie e le molestie sessuali sono contrarie al principio della parità di trattamento fra uomini e donne e costituiscono forme di discriminazione fondate sul sesso ai fini della presente direttiva. Queste forme di discriminazione non si producono soltanto sul posto di lavoro, ma anche nel quadro dell'accesso al lavoro, alla formazione professionale nonché alla promozione professionale. Queste forme di discriminazione dovrebbero pertanto essere vietate e soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

(7)

In questo contesto, occorrerebbe incoraggiare i datori di lavoro e i responsabili della formazione professionale a prendere misure per combattere tutte le forme di discriminazione fondate sul sesso e, in particolare, a prendere misure preventive contro le molestie e le molestie sessuali sul posto di lavoro e nell'accesso al lavoro, alla formazione professionale e alla promozione professionale, a norma del diritto e della prassi nazionali.

(8)

Il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, stabilito dall'articolo 141 del trattato e costantemente sostenuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, costituisce un aspetto importante del principio della parità di trattamento fra uomini e donne nonché una parte essenziale e imprescindibile dell'acquis comunitario, ivi inclusa la giurisprudenza della Corte di giustizia, in materia di discriminazioni sessuali. È dunque opportuno adottare ulteriori provvedimenti per assicurarne l'attuazione.

(9)

A norma della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, per valutare se i lavoratori stanno svolgendo lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, si dovrebbe stabilire se la situazione di detti lavoratori, tenuto conto di una serie di fattori quali la natura del lavoro e le condizioni di formazione e di lavoro, possa essere considerata comparabile.

(10)

La Corte di giustizia ha stabilito che in determinate circostanze il principio della parità retributiva non riguarda solo i casi in cui uomini e donne lavorino per uno stesso datore di lavoro.

(11)

Gli Stati membri, in collaborazione con le parti sociali, dovrebbero affrontare il problema della persistente disparità retributiva tra uomini e donne nonché della marcata separazione tra i sessi nel mercato del lavoro, attraverso un'organizzazione flessibile dell'orario di lavoro che consenta alle donne e agli uomini di conciliare meglio la vita familiare con la vita lavorativa. Sono necessarie a tal fine disposizioni appropriate in materia di congedo parentale, a beneficio di entrambi i genitori, nonché la creazione di strutture accessibili ed economiche per la cura dei figli e l'assistenza alle persone a carico.

(12)

Occorre adottare provvedimenti specifici per garantire l'attuazione del principio della parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale e per definire più chiaramente la portata di detto principio.

(13)

Con la sentenza del 17 maggio 1990, nella causa C-262/88 (8), la Corte di giustizia ha stabilito che tutte le forme di pensioni professionali costituiscono un elemento di retribuzione a norma dell'articolo 141 del trattato.

(14)

Sebbene il concetto di retribuzione ai sensi dell'articolo 141 del trattato non includa le prestazioni sociali, è stato ormai chiarito che i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici rientrano nel campo d'applicazione del principio della parità retributiva se le relative prestazioni sono versate al beneficiario a motivo del suo rapporto di lavoro con il datore di lavoro pubblico, e ciò anche nell'ipotesi in cui il regime in questione faccia parte di un regime legale generale. Secondo le sentenze della Corte di giustizia nelle cause C-7/93 (9) e C‐351/00 (10) questa condizione è soddisfatta se il regime pensionistico interessa una categoria particolare di lavoratori e se le prestazioni sono direttamente collegate al periodo di servizio e calcolate con riferimento all'ultimo stipendio del dipendente pubblico. Per chiarezza, è dunque opportuno adottare una specifica disposizione in tal senso.

(15)

La Corte di giustizia ha confermato che, mentre i contributi dei lavoratori subordinati ad un regime pensionistico diretto a garantire una prestazione finale definita rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 141 del trattato, non può essere valutata alla luce di questa stessa disposizione la disparità dei contributi dei datori di lavoro versati nel quadro dei regimi a prestazioni definite, finanziate mediante capitalizzazione, derivante dall'impiego di fattori attuariali differenti a seconda del sesso.

(16)

Per esempio, nel caso di regimi a prestazioni definite, finanziate mediante capitalizzazione, alcuni elementi, quali la conversione in capitale di una parte della pensione periodica, il trasferimento dei diritti a pensione, la pensione di reversibilità pagabile ad un avente diritto in contropartita della rinuncia di una frazione della pensione o la diminuzione della pensione allorché il lavoratore opta per la pensione anticipata, possono variare sempreché l'ineguaglianza degli importi sia da attribuire alle conseguenze dell'utilizzazione di fattori attuariali che variano a seconda del sesso all'atto dell'attuazione del finanziamento del regime.

(17)

È un fatto assodato che le prestazioni dovute a norma di un regime professionale di sicurezza sociale non devono essere considerate retribuzione nella misura in cui esse possono essere attribuite ai periodi di occupazione precedenti il 17 maggio 1990, salvo per i lavoratori o loro aventi diritto che, prima di detta data, abbiano promosso un'azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale applicabile. Occorre limitare di conseguenza l'attuazione del principio della parità di trattamento.

(18)

La Corte di giustizia ha costantemente affermato che il protocollo Barber (11) non ha alcun effetto sul diritto all'affiliazione ad un regime pensionistico professionale e che la limitazione degli effetti nel tempo della sentenza resa nella causa C-262/88 non si applica al diritto all'affiliazione ad un regime pensionistico professionale. La Corte di giustizia ha altresì stabilito che le norme nazionali riguardanti i termini per il ricorso di diritto interno sono opponibili ai lavoratori che chiedono il riconoscimento del loro diritto d'iscrizione a un regime pensionistico aziendale, a condizione che esse non siano meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni del sistema processuale nazionale e che non rendano in pratica impossibile l'esercizio di diritti riconosciuti dalla normativa comunitaria. La Corte di giustizia ha inoltre dichiarato che il fatto che un lavoratore possa reclamare l'iscrizione, con effetti retroattivi, a un regime pensionistico aziendale non consente allo stesso di esimersi dal versamento dei contributi concernenti il periodo d'iscrizione di cui trattasi.

(19)

Ai fini dell'applicazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, è essenziale garantire la parità di accesso al lavoro e alla relativa formazione professionale. Pertanto, le eccezioni a tale principio dovrebbero essere limitate alle attività professionali che necessitano l'assunzione di una persona di un determinato sesso data la loro natura o visto il contesto in cui sono svolte, purché l'obiettivo ricercato sia legittimo e compatibile con il principio di proporzionalità.

(20)

La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà di associazione, compreso il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. Misure ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4 del trattato possono includere l'adesione o la continuazione dell'attività di organizzazioni o sindacati il cui scopo principale sia la promozione, nella pratica, del principio della parità di trattamento fra uomini e donne.

(21)

Il divieto di discriminazione non dovrebbe pregiudicare il mantenimento o l'adozione da parte degli Stati membri di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone di uno dei due sessi. Tali misure autorizzano l'esistenza di organizzazioni di persone di un solo sesso se il loro principale obiettivo è la promozione di necessità specifiche delle persone stesse e la promozione della parità tra uomini e donne.

(22)

A norma dell'articolo 141, paragrafo 4 del trattato, allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non impedisce agli Stati membri di mantenere o di adottare misure che prevedono vantaggi specifici volti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato oppure a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali. Considerata l'attuale situazione e tenendo presente la dichiarazione n. 28 al trattato di Amsterdam, gli Stati membri dovrebbero mirare, anzitutto, a migliorare la situazione delle donne nella vita lavorativa.

(23)

Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia risulta chiaramente che qualsiasi trattamento sfavorevole nei confronti della donna in relazione alla gravidanza o alla maternità costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso. Pertanto, occorre includere esplicitamente tale trattamento nella presente direttiva.

(24)

La Corte di giustizia ha costantemente riconosciuto la legittimità, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, della protezione della condizione biologica della donna durante la gravidanza e la maternità nonché dell'introduzione di misure di protezione della maternità come strumento per garantire una sostanziale parità. La presente direttiva non dovrebbe pertanto pregiudicare né la direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (12) né la direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (13).

(25)

Per chiarezza, è altresì opportuno prevedere esplicitamente la tutela dei diritti delle lavoratrici in congedo di maternità, in particolare per quanto riguarda il loro diritto a riprendere lo stesso lavoro o un lavoro equivalente e a non subire un deterioramento delle condizioni di lavoro per aver usufruito del congedo di maternità nonché a beneficiare di qualsiasi miglioramento delle condizioni lavorative cui dovessero aver avuto diritto durante la loro assenza.

(26)

Nella risoluzione del Consiglio e dei ministri incaricati dell'occupazione e della politica sociale, riuniti in sede di Consiglio il 29 giugno 2000, concernente la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all'attività professionale e alla vita familiare (14), gli Stati membri sono stati incoraggiati a valutare la possibilità che i rispettivi ordinamenti giuridici riconoscano ai lavoratori uomini un diritto individuale e non trasferibile al congedo di paternità, pur mantenendo i propri diritti inerenti al lavoro.

(27)

Condizioni analoghe si applicano alla concessione da parte degli Stati membri a uomini e donne di un diritto individuale e non trasferibile a un congedo per adozione. Spetta agli Stati membri decidere se accordare o meno tale diritto al congedo di paternità e/o per adozione, nonché determinare qualsiasi condizione, diversa dal licenziamento e dal rientro al lavoro, che non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva.

(28)

L'effettiva attuazione del principio della parità di trattamento richiede che gli Stati membri istituiscano procedure adeguate.

(29)

L'esistenza di procedure giudiziarie o amministrative adeguate, dirette a far rispettare gli obblighi imposti dalla presente direttiva, è essenziale per l'effettiva attuazione del principio della parità di trattamento.

(30)

L'adozione di norme sull'onere della prova contribuisce in modo significativo a che il principio della parità di trattamento possa essere applicato efficacemente. Pertanto, come dichiarato dalla Corte di giustizia, occorre adottare provvedimenti affinché l'onere della prova sia a carico della parte convenuta quando si può ragionevolmente presumere che vi sia stata discriminazione, a meno che si tratti di procedimenti in cui l'istruzione dei fatti spetta all'organo giurisdizionale o ad altro organo nazionale competente. Occorre tuttavia chiarire che la valutazione dei fatti in base ai quali si può presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta rimane di competenza dell'organo nazionale competente, secondo il diritto e/o la prassi nazionali. Inoltre, spetta agli Stati membri prevedere, in qualunque fase del procedimento, un regime probatorio più favorevole alla parte attrice.

(31)

Al fine di migliorare ulteriormente il livello di protezione offerto dalla presente direttiva, anche alle associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche dovrebbe essere conferito il potere di avviare una procedura, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno di chi lamenti una discriminazione, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa.

(32)

Vista la natura di diritto fondamentale della tutela legale effettiva, è opportuno garantire che i lavoratori continuino a godere di tale tutela anche dopo la fine del rapporto che ha dato origine alla presunta violazione del principio della parità di trattamento. La stessa tutela andrebbe assicurata a ogni dipendente che difenda una persona tutelata ai sensi della presente direttiva, o che testimoni in suo favore.

(33)

La Corte di giustizia ha chiaramente stabilito che, per essere efficace, il principio della parità di trattamento comporta che il risarcimento del danno riconosciuto in caso di violazione debba essere adeguato al danno subito. È dunque opportuno vietare la fissazione di un massimale a priori per tale risarcimento, fatti salvi i casi in cui il datore di lavoro può dimostrare che l'unico danno subito dall'aspirante a seguito di una discriminazione ai sensi della presente direttiva è costituito dal rifiuto di prendere in considerazione la sua domanda.

(34)

Al fine di migliorare l'effettiva attuazione del principio della parità di trattamento, gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo fra le parti sociali e, nel quadro della prassi nazionale, con organizzazioni non governative.

(35)

Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

(36)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(37)

Ai fini di una migliore comprensione della disparità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego, occorrerebbe mettere a punto, analizzare e predisporre ai livelli opportuni dati e statistiche comparabili, differenziati in base al sesso.

(38)

La parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego non può limitarsi a misure di carattere normativo. L'Unione europea e gli Stati membri dovrebbero invece continuare a favorire il processo di sensibilizzazione al problema della discriminazione in materia retributiva e un cambiamento d'approccio pubblico coinvolgendo, per quanto possibile, tutte le forze interessate a livello pubblico e privato. Il dialogo tra le parti sociali potrebbe fornire, a questo proposito, un importante contributo.

(39)

L'obbligo di attuare la presente direttiva nell'ordinamento interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano un cambiamento sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo di attuare le disposizioni che restano sostanzialmente immutate deriva dalle direttive precedenti.

(40)

La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda il rispetto dei termini per l'attuazione e l'applicazione delle direttive indicate nell'allegato I, parte B,

(41)

Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (15) gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo

Lo scopo della presente direttiva è assicurare l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

A tal fine, essa contiene disposizioni intese ad attuare il principio della parità di trattamento per quanto riguarda:

a)

l'accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale;

b)

le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione;

c)

i regimi professionali di sicurezza sociale.

Inoltre, la presente direttiva contiene disposizioni intese a renderne più efficace l'attuazione mediante l'istituzione di procedure adeguate.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai sensi della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a)

discriminazione diretta: situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto un'altra persona sia, sia stata o sarebbe trattata in una situazione analoga;

b)

discriminazione indiretta: situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;

c)

molestie: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo;

d)

molestie sessuali: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma verbale, non verbale o fisica, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare attraverso la creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;

e)

retribuzione: salario o stipendio normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore a motivo dell'impiego di quest'ultimo;

f)

regimi professionali di sicurezza sociale: regimi non regolati dalla direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (16) aventi lo scopo di fornire ai lavoratori, subordinati o autonomi, raggruppati nell'ambito di un'impresa o di un gruppo di imprese, di un ramo economico o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni destinate a integrare le prestazioni fornite dai regimi legali di sicurezza sociale o di sostituirsi ad esse, indipendentemente dal fatto che l'affiliazione a questi regimi sia obbligatoria o facoltativa.

2.   Ai fini della presente direttiva, la discriminazione comprende:

a)

le molestie e le molestie sessuali, nonché qualsiasi trattamento meno favorevole subito da una persona per il fatto di avere rifiutato tali comportamenti o di esservisi sottomessa;

b)

l'ordine di discriminare persone a motivo del loro sesso;

c)

qualsiasi trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità ai sensi della direttiva 92/85/CEE.

Articolo 3

Azione positiva

Gli Stati membri possono mantenere o adottare misure ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4, del trattato volte ad assicurare nella pratica la piena parità tra gli uomini e le donne nella vita lavorativa.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CAPO 1

Parità retributiva

Articolo 4

Divieto di discriminazione

Per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale, occorre eliminare la discriminazione diretta e indiretta basata sul sesso e concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni.

In particolare, qualora si utilizzi un sistema di classificazione professionale per determinare le retribuzioni, questo deve basarsi su principi comuni per i lavoratori di sesso maschile e per quelli di sesso femminile ed essere elaborato in modo da eliminare le discriminazioni fondate sul sesso.

CAPO 2

Parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale

Articolo 5

Divieto di discriminazione

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, nei regimi professionali di sicurezza sociale è vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso, specificamente per quanto riguarda:

a)

il campo d'applicazione di tali regimi e relative condizioni d'accesso;

b)

l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi;

c)

il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni.

Articolo 6

Campo di applicazione personale

Il presente capo si applica alla popolazione attiva, compresi i lavoratori autonomi, i lavoratori la cui attività è interrotta per malattia, maternità, infortunio o disoccupazione involontaria e le persone in cerca di lavoro, ai lavoratori pensionati e ai lavoratori invalidi, nonché agli aventi causa di questi lavoratori in base alle normative e/o prassi nazionali.

Articolo 7

Campo di applicazione materiale

1.   Il presente capo si applica:

a)

ai regimi professionali di sicurezza sociale che assicurano una protezione contro i rischi seguenti:

i)

malattia,

ii)

invalidità,

iii)

vecchiaia, compreso il caso del pensionamento anticipato,

iv)

infortunio sul lavoro e malattia professionale,

v)

disoccupazione;

b)

ai regimi professionali di sicurezza sociale che prevedono altre prestazioni sociali, in natura o in contanti, in particolare prestazioni per i superstiti e prestazioni per i familiari, ove tali prestazioni costituiscano vantaggi pagati dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

2.   Inoltre, il presente capo si applica ai regimi pensionistici di una categoria particolare di lavoratori come quella dei dipendenti pubblici, se le relative prestazioni sono versate al beneficiario a motivo del suo rapporto di lavoro con il datore di lavoro pubblico. Tale disposizione si applica anche nell'ipotesi in cui il regime in questione faccia parte di un regime legale generale.

Articolo 8

Esclusioni dal campo di applicazione materiale

1.   Il presente capo non si applica:

a)

ai contratti individuali dei lavoratori autonomi;

b)

ai regimi dei lavoratori autonomi che hanno un solo membro;

c)

nel caso dei lavoratori subordinati, ai contratti di assicurazione di cui non sia parte il datore di lavoro;

d)

alle disposizioni facoltative dei regimi professionali di sicurezza sociale offerte individualmente ai partecipanti per garantire loro:

i)

prestazioni complementari oppure

ii)

la scelta della data da cui decorreranno le prestazioni normali a favore dei lavoratori autonomi o la scelta fra più prestazioni;

e)

ai regimi professionali di sicurezza sociale qualora le prestazioni siano finanziate da contributi versati dai lavoratori su base volontaria.

2.   Il presente capo non osta al fatto che un datore di lavoro conceda a determinate persone che hanno raggiunto l'età pensionabile a norma di un regime professionale di sicurezza sociale, ma che non hanno ancora raggiunto l'età pensionabile per la concessione di una pensione legale, un complemento di pensione volto a perequare o a ravvicinare l'importo delle prestazioni globali rispetto alle persone di sesso opposto che si trovino nella stessa situazione avendo già raggiunto l'età della pensione legale, finché i beneficiari del complemento non abbiano raggiunto tale età.

Articolo 9

Esempi di discriminazione

1.   Nelle disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento sono da includere quelle che si basano direttamente o indirettamente sul sesso per:

a)

definire le persone ammesse a partecipare ad un regime professionale di sicurezza sociale;

b)

stabilire se la partecipazione ad un regime professionale di sicurezza sociale sia obbligatoria o facoltativa;

c)

prevedere norme differenti per quanto riguarda l'età di accesso al regime o per quanto riguarda la durata minima di occupazione o di affiliazione al regime per ottenerne le prestazioni;

d)

prevedere norme differenti, salvo quanto previsto alle lettere h) e j), per il rimborso dei contributi nel caso in cui il lavoratore lasci il regime senza aver soddisfatto le condizioni che gli garantiscono un diritto differito alle prestazioni a lungo termine;

e)

stabilire condizioni differenti per la concessione delle prestazioni o fornire queste ultime esclusivamente ai lavoratori di uno dei due sessi;

f)

stabilire limiti di età differenti per il collocamento a riposo;

g)

interrompere il mantenimento o l'acquisizione dei diritti durante i periodi di congedo di maternità o di congedo per motivi familiari prescritti in via legale o convenzionale e retribuiti dal datore di lavoro;

h)

fissare livelli differenti per le prestazioni, salvo se necessario per tener conto di elementi di calcolo attuariale che sono differenti per i due sessi nel caso di regimi a contribuzione definita; nel caso di regimi a prestazioni definite, finanziate mediante capitalizzazione, alcuni elementi possono variare sempreché l'ineguaglianza degli importi sia da attribuire alle conseguenze dell'utilizzazione di fattori attuariali che variano a seconda del sesso all'atto dell'attuazione del finanziamento del regime;

i)

fissare livelli differenti per i contributi dei lavoratori;

j)

fissare livelli differenti per i contributi dei datori di lavoro, salvo:

i)

nel caso di regimi a contribuzione definita, quando si persegue lo scopo di perequare o ravvicinare gli importi delle prestazioni pensionistiche basate su detti contributi;

ii)

nel caso di regimi a prestazioni definite, finanziate mediante capitalizzazione, quando i contributi dei datori di lavoro sono destinati a integrare la base finanziaria indispensabile per coprire il costo delle prestazioni definite;

k)

prevedere norme differenti o norme applicabili unicamente ai lavoratori di un solo sesso, salvo quanto previsto alle lettere h) e j), per quanto riguarda la garanzia o il mantenimento del diritto a prestazioni differite nel caso in cui il lavoratore lasci il regime.

2.   Quando l'erogazione di prestazioni che rientrano nel campo di applicazione del presente capo è lasciata alla discrezionalità degli organi di gestione del regime, questi ultimi devono rispettare il principio di parità di trattamento.

Articolo 10

Attuazione per quanto riguarda i lavoratori autonomi

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le disposizioni dei regimi professionali di sicurezza sociale dei lavoratori autonomi contrarie al principio della parità di trattamento siano rivedute al più tardi con effetto dal 1o gennaio 1993 o, per gli Stati membri la cui adesione ha avuto luogo dopo tale data, dalla data in cui la direttiva 86/378/CEE è divenuta applicabile nel loro territorio.

2.   Il presente capo non osta al fatto che i diritti e gli obblighi relativi ad un periodo di affiliazione ad un regime professionale di sicurezza sociale dei lavoratori autonomi anteriore alla revisione di tale regime rimangano disciplinati dalle disposizioni del regime in vigore nel corso di tale periodo.

Articolo 11

Possibilità di differimento per quanto riguarda i lavoratori autonomi

Relativamente ai regimi professionali di sicurezza sociale dei lavoratori autonomi, gli Stati membri possono differire l'attuazione obbligatoria del principio della parità di trattamento per quanto riguarda:

a)

la fissazione del limite d'età per la concessione di pensioni di vecchiaia e di collocamento a riposo e le conseguenze che possono derivare per altre prestazioni, a loro scelta:

i)

fino alla data alla quale tale parità sia conseguita nei regimi legali;

ii)

o al più tardi fino a quando una direttiva imponga tale parità;

b)

le pensioni di reversibilità, finché il diritto comunitario non imponga il principio della parità di trattamento nei regimi legali di sicurezza sociale in materia;

c)

l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), con riferimento all'uso di elementi di calcolo attuariale, fino al 1o gennaio 1999 o, per gli Stati membri la cui adesione ha avuto luogo dopo tale data, fino alla data in cui la direttiva 86/378/CEE è divenuta applicabile nel loro territorio.

Articolo 12

Effetto retroattivo

1.   Qualsiasi misura di attuazione del presente capo, per quanto riguarda i lavoratori subordinati, comprende tutte le prestazioni di regimi professionali di sicurezza sociale derivanti dai periodi di occupazione successivi al 17 maggio 1990 e ha effetto retroattivo a tale data, fatta eccezione per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di questa data, abbiano promosso un'azione giudiziaria o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale. In questo caso le misure di attuazione hanno effetto retroattivo alla data dell'8 aprile 1976 e comprendono tutte le prestazioni derivanti da periodi di occupazione successivi a tale data. Per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo l'8 aprile 1976 e anteriormente al 17 maggio 1990, tale data è sostituita dalla data in cui l'articolo 141 del trattato è divenuto applicabile sul loro territorio.

2.   La seconda frase del paragrafo 1 non osta a che le norme nazionali relative ai termini per i ricorsi di diritto interno possano essere opposte ai lavoratori o ai loro aventi diritto che abbiano promosso un'azione giudiziaria o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale prima del 17 maggio 1990, purché non siano meno favorevoli, per questo tipo di ricorsi, rispetto a ricorsi analoghi di natura interna e non rendano impossibile nella pratica l'esercizio di diritti riconosciuti dalla normativa comunitaria.

3.   Per gli Stati membri la cui adesione alla Comunità sia successiva al 17 maggio 1990 e che al 1o gennaio 1994 erano parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, la data del 17 maggio 1990 nella prima frase del paragrafo 1 è sostituita da quella del 1o gennaio 1994.

4.   Per gli altri Stati membri la cui adesione alla Comunità sia successiva al 17 maggio 1990, quest'ultima data è sostituita nei paragrafi 1 e 2 dalla data in cui l'articolo 141 del trattato è divenuto applicabile nel loro territorio.

Articolo 13

Età pensionabile flessibile

Il fatto che uomini e donne possano chiedere un'età pensionabile flessibile alle stesse condizioni non è considerato incompatibile con il presente capo.

CAPO 3

Parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro

Articolo 14

Divieto di discriminazione

1.   È vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso nei settori pubblico o privato, compresi gli enti di diritto pubblico, per quanto attiene:

a)

alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione;

b)

all'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

c)

all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione come previsto all'articolo 141 del trattato;

d)

all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni.

2.   Per quanto riguarda l'accesso al lavoro, inclusa la relativa formazione, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica specifica di un sesso non costituisca discriminazione laddove, per la particolare natura delle attività lavorative di cui trattasi o per il contesto in cui esse vengono espletate, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e il requisito proporzionato.

Articolo 15

Rientro dal congedo di maternità

Alla fine del periodo di congedo per maternità, la donna ha diritto di riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente secondo termini e condizioni che non le siano meno favorevoli, e a beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che le sarebbero spettati durante la sua assenza.

Articolo 16

Congedo di paternità e di adozione

La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di riconoscere diritti distinti di congedo di paternità e/o adozione. Gli Stati membri che riconoscono siffatti diritti adottano le misure necessarie per tutelare i lavoratori e le lavoratrici contro il licenziamento causato dall'esercizio di tali diritti e per garantire che alla fine di tale periodo di congedo essi abbiano diritto di riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente secondo termini e condizioni che non siano per essi meno favorevoli, e di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che sarebbero loro spettati durante la loro assenza.

TITOLO III

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI

CAPO 1

Mezzi di tutela e applicazione

Sezione 1

Mezzi di tutela

Articolo 17

Tutela dei diritti

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, eventualmente dopo essersi rivolte ad altre autorità competenti o dopo aver esperito le eventuali procedure di conciliazione, a procedure giurisdizionali finalizzate all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva anche dopo la cessazione del rapporto nell'ambito del quale si sarebbe prodotta la discriminazione.

2.   Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche, che, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, abbiano un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, il diritto di avviare, in via giurisdizionale e/o amministrativa, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, una procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

3.   I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini per la proposta di azioni relative al principio della parità di trattamento.

Articolo 18

Risarcimento o riparazione

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali le misure necessarie per garantire, per il danno subito da una persona lesa a causa di una discriminazione fondata sul sesso, un indennizzo o una riparazione reali ed effettivi, da essi stessi stabiliti in modo tale da essere dissuasivi e proporzionati al danno subito. Tale indennizzo o riparazione non può avere un massimale stabilito a priori, fatti salvi i casi in cui il datore di lavoro può dimostrare che l'unico danno subito dall'aspirante a seguito di una discriminazione ai sensi della presente direttiva è costituito dal rifiuto di prendere in considerazione la sua domanda.

Sezione 2

Onere della prova

Articolo 19

Onere della prova

1.   Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della violazione del principio della parità di trattamento ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio abbia prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta.

2.   Il paragrafo 1 non osta a che gli Stati membri impongano un regime probatorio più favorevole alla parte attrice.

3.   Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1 alle procedure nelle quali l'istruzione dei fatti spetta all'organo giurisdizionale o all'organo competente.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche:

a)

alle situazioni contemplate dall'articolo 141 del trattato e, in caso di discriminazione fondata sul sesso, dalle direttive 92/85/CEE e 96/34/CE;

b)

a qualsiasi procedimento civile o amministrativo riguardante il settore pubblico o privato che preveda mezzi di ricorso secondo il diritto nazionale in base alle disposizioni di cui alla lettera a), ad eccezione dei procedimenti non giurisdizionali di natura volontaria o previsti dal diritto nazionale.

5.   Salvo diversa disposizione degli Stati membri, il presente articolo non si applica ai procedimenti penali.

CAPO 2

Promozione della parità di trattamento — Dialogo

Articolo 20

Organismi per la parità

1.   Gli Stati membri designano uno o più organismi per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso. Tali organismi possono far parte di agenzie incaricate, a livello nazionale, della difesa dei diritti umani o della salvaguardia dei diritti individuali.

2.   Gli Stati membri assicurano che nella competenza di tali organismi rientrino:

a)

l'assistenza indipendente alle vittime di discriminazioni nel dare seguito alle denunce da essi inoltrate in materia di discriminazione, fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche di cui all'articolo 17, paragrafo 2;

b)

lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione;

c)

la pubblicazione di relazioni indipendenti e la formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con tali discriminazioni;

d)

al livello appropriato, lo scambio di informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti, come un futuro Istituto europeo per l'eguaglianza di genere.

Articolo 21

Dialogo sociale

1.   Gli Stati membri, conformemente alle tradizioni e prassi nazionali, prendono le misure adeguate per incoraggiare il dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere la parità di trattamento, fra l'altro, ad esempio, tramite il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, nell'accesso al lavoro, alla formazione professionale e alla promozione professionale, nonché tramite il monitoraggio dei contratti collettivi, codici di comportamento, ricerche o scambi di esperienze e di buone pratiche.

2.   Laddove ciò sia conforme alle tradizioni e prassi nazionali, gli Stati membri incoraggiano le parti sociali, lasciando impregiudicata la loro autonomia, a promuovere la parità tra gli uomini e le donne, a introdurre disposizioni lavorative flessibili intese a facilitare l'armonizzazione della vita professionale con la vita privata e a concludere al livello appropriato accordi che fissino regole antidiscriminatorie negli ambiti di cui all'articolo 1 che rientrano nella sfera della contrattazione collettiva. Tali accordi rispettano le disposizioni della presente direttiva e le relative misure nazionali di attuazione.

3.   Gli Stati membri, in conformità con la legislazione, i contratti collettivi o le prassi nazionali, incoraggiano i datori di lavoro a promuovere in modo sistematico e pianificato la parità di trattamento tra uomini e donne sul posto di lavoro, in materia di accesso al lavoro, nonché alla formazione e alla promozione professionali.

4.   A tal fine, i datori di lavoro sono incoraggiati a fornire ai lavoratori e/o ai rappresentanti dei lavoratori, ad intervalli regolari appropriati, informazioni adeguate sulla parità di trattamento tra uomini e donne nell'impresa.

Tali informazioni possono includere uno studio sulla distribuzione di uomini e donne ai vari livelli dell'impresa, sulle remunerazioni e le differenze di remunerazione tra uomini e donne, nonché proposte di misure atte a migliorare la situazione in cooperazione con i rappresentanti dei dipendenti.

Articolo 22

Dialogo con le organizzazioni non governative

Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le competenti organizzazioni non governative che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso.

CAPO 3

Disposizioni orizzontali generali

Articolo 23

Osservanza

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per assicurare che:

a)

tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio della parità di trattamento siano abrogate;

b)

le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti individuali o collettivi, nei regolamenti interni delle aziende o nelle regole che disciplinano il lavoro autonomo e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro o in qualsiasi altro accordo siano o possano essere dichiarate nulle e prive di effetto oppure siano modificate;

c)

i regimi professionali di sicurezza sociale contenenti siffatte disposizioni non possano essere oggetto di misure amministrative di approvazione o di estensione.

Articolo 24

Vittimizzazione

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori, inclusi i rappresentanti dei dipendenti previsti dalle leggi e/o prassi nazionali, dal licenziamento o da altro trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro, quale reazione ad un reclamo all'interno dell'impresa o ad un'azione legale volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

Articolo 25

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni, che possono prevedere un risarcimento dei danni, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 5 ottobre 2005 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni successive.

Articolo 26

Prevenzione della discriminazione

Gli Stati membri incoraggiano, in conformità con il diritto, gli accordi collettivi o le prassi nazionali, i datori di lavoro e i responsabili dell'accesso alla formazione professionale a prendere misure efficaci per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale e, in particolare, le molestie e le molestie sessuali nel luogo di lavoro, nell'accesso al lavoro nonché alla formazione e alla promozione professionali come pure nelle condizioni di lavoro.

Articolo 27

Prescrizioni minime

1.   Gli Stati membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, disposizioni più favorevoli di quelle fissate nella presente direttiva.

2.   L'attuazione delle disposizioni della presente direttiva non costituisce in nessun caso una ragione sufficiente per giustificare una riduzione del livello di tutela dei lavoratori nei settori rientranti nel suo campo d'applicazione e non pregiudica il diritto degli Stati membri di introdurre, in base all'evolversi della situazione, disposizioni legislative, regolamentari o amministrative diverse da quelle in vigore al momento della notificazione della presente direttiva, purché siano rispettate le norme in essa previste.

Articolo 28

Relazione con le disposizioni comunitarie e nazionali

1.   La presente direttiva non pregiudica le misure relative alla protezione della donna, in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità.

2.   La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 96/34/CE e della direttiva 92/85/CEE.

Articolo 29

Integrazione della dimensione di genere

Gli Stati membri tengono conto dell'obiettivo della parità tra gli uomini e le donne nel formulare ed attuare leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività nei settori di cui alla presente direttiva.

Articolo 30

Diffusione di informazioni

Gli Stati membri provvedono a che le misure adottate a norma della presente direttiva e le pertinenti disposizioni già in vigore siano portate a conoscenza degli interessati con qualsiasi mezzo idoneo e, se del caso, sul luogo di lavoro.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Relazioni

1.   Entro il 15 febbraio 2011, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di redigere una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.

2.   Salvo il disposto del paragrafo 1, gli Stati membri sottopongono ogni quattro anni alla Commissione il testo delle eventuali misure adottate in base all'articolo 141, paragrafo 4, del trattato nonché relazioni su tali misure e sulla loro attuazione. Sulla base di tali informazioni, la Commissione adotta e pubblica ogni quattro anni una relazione di valutazione comparativa di tali misure, alla luce della dichiarazione n. 28 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam.

3.   Gli Stati membri valutano le attività professionali di cui all'articolo 14, paragrafo 2, al fine di stabilire se sia giustificato, tenuto conto dell'evoluzione sociale, mantenere le esclusioni in questione. Essi comunicano alla Commissione periodicamente, ma almeno ogni 8 anni, i risultati di tale esame.

Articolo 32

Riesame

Al più tardi entro il 15 febbraio 2013, la Commissione riesamina la presente direttiva e, se del caso, propone le modifiche che ritenga necessarie.

Articolo 33

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 15 agosto 2008 o provvedono, entro tale data, a che le parti sociali introducano le disposizioni necessarie mediante accordo. Ove necessario per tener conto di particolari difficoltà, gli Stati membri dispongono di un ulteriore anno al massimo per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per potere garantire i risultati imposti dalla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione i testi di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono altresì adottare una norma la quale preveda che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative esistenti, vanno intesi come riferimenti alla presente direttiva. Gli Stati membri stabiliscono come formulare il suddetto riferimento e la suddetta norma.

L'obbligo di attuare la presente direttiva si limita alle disposizioni che rappresentano un cambiamento sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo di attuare le disposizioni sostanzialmente immutate deriva dalle direttive precedenti.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale da essi adottate nel campo oggetto della presente direttiva.

Articolo 34

Abrogazione

1.   A decorrere dal 15 agosto 2009 le direttive 75/117/CEE, 76/207/CEE, 86/378/CEE e 97/80/CE sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri concernenti i termini per l'attuazione e l'applicazione delle direttive di cui all'allegato I, parte B.

2.   I riferimenti alle direttive abrogate vanno intesi come riferimenti alla presente direttiva e vanno letti alla luce della tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato II.

Articolo 35

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 36

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 5 luglio 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

La presidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  GU C 157 del 28.6.2005, pag. 83.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 10 marzo 2006 (GU C 126 E del 30.5.2006, pag. 33) e posizione del Parlamento europeo del 1o giugno 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 39 del 14.2.1976, pag. 40. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15).

(4)  GU L 225 del 12.8.1986, pag. 40. Direttiva modificata dalla direttiva 96/97/CE (GU L 46 del 17.2.1997, pag. 20).

(5)  Cfr. allegato I, parte A.

(6)  GU L 45 del 19.2.1975, pag. 9.

(7)  GU L 14 del 20.1.1998, pag. 6. Direttiva modificata dalla direttiva 98/52/CE (GU L 205 del 22.7.1998, pag. 66).

(8)  Sentenza del 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber contro Guardian Royal Exchange Assurance Group (Racc. 1990 pag. I-1889).

(9)  Sentenza del 28 agosto 1994, causa C-7/93, Bestuur van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds contro G. A. Beune (Racc. 1994 pag. I-4471).

(10)  Sentenza del 12 agosto 2002, causa C-351/00, Pirkko Niemi (Racc. 2002 pag. I-7007).

(11)  Protocollo 17 sull'articolo 141 del trattato (1992) che istituisce la Comunità europea.

(12)  GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.

(13)  GU L 145 del 19.6.1996, pag. 4. Direttiva modificata dalla direttiva 97/75/CE (GU L 10 del 16.1.1998, pag. 24).

(14)  GU C 218 del 31.7.2000, pag. 5.

(15)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(16)  GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24.


ALLEGATO I

PARTE A

Direttive abrogate e loro successive modifiche

Direttiva 75/117/CEE del Consiglio

GU L 45 del 19.2.1975, pag. 19

Direttiva 76/207/CEE del Consiglio

GU L 39 del 14.2.1976, pag. 40

Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15

Direttiva 86/378/CEE del Consiglio

GU L 225 del 12.8.1986, pag. 40

Direttiva 96/97/CE del Consiglio

GU L 46 del 17.2.1997, pag. 20

Direttiva 97/80/CE del Consiglio

GU L 14 del 20.1.1998, pag. 6

Direttiva 98/52/CE del Consiglio

GU L 205 del 22.7.1998, pag. 66

PARTE B

Elenco dei termini per l'attuazione in diritto nazionale e delle date di applicazione

(citati nell'articolo 34, paragrafo 1)

Direttiva

Termine per l'attuazione

Data di applicazione

Direttiva 75/117/CEE

19.2.1976

 

Direttiva 76/207/CEE

14.8.1978

 

Direttiva 86/378/CEE

1.1.1993

 

Direttiva 96/97/CE

1.7.1997

17.5.1990 per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, eccezion fatta per i lavoratori o loro aventi diritto che, prima di detta data, avevano promosso un'azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale.

Articolo 8 della direttiva 86/378/CEE — 1.1.1993 al più tardi.

Articolo 6, paragrafo 1, punto i), primo trattino, della direttiva 86/378/CEE — 1.1.1999 al più tardi.

Direttiva 97/80/CE

1.1.2001

Per quanto riguarda il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 22.7.2001.

Direttiva 98/52/CE

22.7.2001

 

Direttiva 2002/73/CE

5.10.2005

 


ALLEGATO II

Tabella di corrispondenza

Direttiva 75/117/CEE

Direttiva 76/207/CEE

Direttiva 86/378/CEE

Direttiva 97/80/CE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 2, terzo e quarto trattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 2, paragrafi 3 e 4 nonché articolo 2, paragrafo 7, terzo comma

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 8

Articolo 3

Articolo 1

Articolo 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 3

Articolo 6

Articolo 4

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 6

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 11

(Articolo 2 della direttiva 96/97/CE)

Articolo 12

Articolo 9 bis

Articolo 13

Articoli 2, paragrafo 1, e 3, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 15

Articolo 2, paragrafo 7, quarto comma, seconda e terza frase

Articolo 16

Articolo 2

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 10

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 18

Articolo 3 e 4

Articolo 19

Articolo 8 bis

Articolo 20

Articolo 8 ter

Articolo 21

Articolo 8 quater

Articolo 22

Articoli 3 e 6

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 23, lettera a)

Articolo 4

Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 7, lettera a)

Articolo 23, lettera b)

Articolo 7, lettera b)

Articolo 23, lettera c)

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 11

Articolo 24

Articolo 6

Articolo 8 quinquies

Articolo 25

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 26

Articolo 8 sexies, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 8 sexies, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 6

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 7, primo comma

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 7, quarto comma, prima frase

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 1 bis

Articolo 29

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 5

Articolo 30

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 7, quarto comma

Articolo 31, paragrafi 1 e 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 31, paragrafo 3

Articolo 32

Articolo 8

Articoli 9, paragrafo 1, primo comma, e 9, paragrafi 2 e 3

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 7, primo, secondo e terzo comma

Articolo 33

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 34

Articolo 35

Articolo 36

Allegato