ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 201

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
25 luglio 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1126/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia e che abroga il regolamento (CE) n. 1030/2003 e sospende talune misure restrittive nei confronti della Liberia

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1127/2006 della Commissione, del 24 luglio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

4

 

*

Regolamento (CE) n. 1128/2006 della Commissione, del 24 luglio 2006, concernente la fase di commercializzazione cui si riferisce la media dei prezzi dei suini macellati (Versione codificata)

6

 

 

Regolamento (CE) n. 1129/2006 della Commissione, del 24 luglio 2006, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2006 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Bulgaria e la Romania

9

 

 

Regolamento (CE) n. 1130/2006 della Commissione, del 24 luglio 2006, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2006 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001

10

 

 

Regolamento (CE) n. 1131/2006 della Commissione, del 24 luglio 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

13

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativa alla conclusione della convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali

15

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 giugno 2006, sulla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo Difesa del suolo, del protocollo Energia e del protocollo Turismo della Convenzione alpina

31

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 19 luglio 2006, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del metaflumizone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 3238]  ( 1 )

34

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Posizione comune 2006/518/PESC del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica e rinnova talune misure restrittive nei confronti della Liberia

36

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

25.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1126/2006 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia e che abroga il regolamento (CE) n. 1030/2003 e sospende talune misure restrittive nei confronti della Liberia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

viste la posizione comune 2006/31/PESC, del 23 gennaio 2006, che proroga le misure restrittive nei confronti della Liberia (1), e la posizione comune 2006/518/PESC del 24 luglio 2006, che modifica e proroga alcune misure restrittive nei confronti della Liberia (2),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di attuare le misure nei confronti della Liberia imposte dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1521 (2003), la posizione comune 2004/137/PESC del 10 febbraio 2004, concernente misure restrittive nei confronti della Liberia (3) prevedeva l’attuazione delle misure definite nella UNSCR 1521 (2003) nei confronti della Liberia e il divieto di prestare alla Liberia assistenza finanziaria connessa ad attività militari. Il 23 gennaio 2006, la posizione comune 2006/31/PESC ha confermato la proroga delle misure restrittive della posizione comune 2004/137/PESC, in conformità alla risoluzione 1647 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2)

Il regolamento (CE) n. 234/2004 del Consiglio (4) vieta la prestazione alla Liberia di assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari, l’importazione di diamanti grezzi dalla Liberia, nonché l’importazione di legname rotondo e di prodotti del legno originari di tale paese.

(3)

Alla luce degli sviluppi in Liberia, il 13 giugno 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la UNSCR 1683 (2006) che stabilisce alcune deroghe al divieto di prestare assistenza tecnica connessa ad attività militari imposto dal paragrafo 2, lettera b) della UNSCR 1521 (2003).

(4)

Il 20 giugno 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1689 (2006). Esso ha deciso di prorogare il divieto sulle importazioni di diamanti grezzi ma non quello riguardante le importazioni di tutto il legname rotondo e di tutti i prodotti del legno originari della Liberia, imposto dal paragrafo 10 della UNSCR 1521 (2003) e scaduto, dopo diverse proroghe, il 20 giugno 2006. Il Consiglio di sicurezza ha espresso la propria determinazione a reintrodurre tale divieto se la Liberia non avesse adottato, entro novanta giorni, la legislazione forestale proposta dalla commissione di controllo della riforma forestale creata dal governo liberiano.

(5)

Tenuto conto delle suddette risoluzioni e delle posizioni comuni 2006/31/PESC e 2006/518/PESC, è necessario sospendere il divieto sulle importazioni di legname rotondo e di prodotti del legno originari della Liberia di cui all’articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 234/2004, con effetto dal 23 giugno 2006, e modificare gli articoli 3 e 4 di tale regolamento, in particolare per consentire la prestazione di assistenza alla polizia e alle forze di sicurezza del governo liberiano a determinate condizioni, con effetto dal 13 giugno 2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 234/2004 è così modificato:

1)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti, di cui all’allegato I, dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore del servizio, possono autorizzare la prestazione di:

a)

assistenza tecnica, finanziamento e assistenza finanziaria pertinenti:

i)

armi e materiale bellico, qualora tale assistenza o servizi siano esclusivamente destinati a sostenere la missione delle Nazioni Unite in Liberia e ad essere utilizzati dalla stessa, o

ii)

armi e munizioni che restano sotto la custodia del servizio speciale di sicurezza per fini operativi voluti e siano state fornite, previa approvazione del comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ai membri del suddetto servizio per attività di formazione prima del 13 giugno 2006;

b)

finanziamento e assistenza finanziaria pertinenti:

i)

armi e materiale bellico destinati esclusivamente a sostenere un programma internazionale di formazione e di riforma per le forze armate e di polizia liberiane e ad essere utilizzati in detto programma, purché il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia approvato l’esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento delle armi o del materiale bellico in questione,

ii)

equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, purché il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia approvato l’esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento degli equipaggiamenti in questione, o

iii)

armi e munizioni destinate ai membri della polizia e delle forze di sicurezza del governo liberiano, controllati e formati dall’inizio della missione delle Nazioni Unite in Liberia nell’ottobre 2003, purché il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia approvato l’esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento delle armi o munizioni in questione.

2.   Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.»;

2)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   Qualora tali attività siano state preventivamente approvate dal comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed in deroga all’articolo 2 del presente regolamento, le autorità competenti, di cui all’allegato I, dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio possono autorizzare la fornitura di assistenza tecnica pertinente:

a)

armi e materiale bellico destinati esclusivamente a sostenere un programma internazionale di formazione e di riforma per le forze armate e di polizia liberiane e ad essere usati nel quadro dello stesso programma, o

b)

equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, o

c)

armi e munizioni destinate ai membri della polizia e delle forze di sicurezza del governo liberiano, controllati e formati dall’inizio della missione delle Nazioni Unite in Liberia nell’ottobre 2003.

L’approvazione del comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è richiesta attraverso le autorità competenti, di cui all’allegato I, dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio.

Il governo dello Stato membro interessato e il governo liberiano presentano al comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite una richiesta congiunta di approvazione dell’assistenza tecnica riguardante le armi e munizioni di cui al punto c).

2.   Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.»

Articolo 2

L’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 234/2004, è sospesa fino al 18 settembre 2006.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 13 giugno 2006. L'articolo 2 si applica a decorrere dal 23 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addi 24 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K. RAJAMÄKI


(1)  GU L 19 del 24.1.2006, pag. 38.

(2)  Cfr. la pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 40 del 12.2.2004, pag. 35. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2004/902/PESC (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 113).

(4)  GU L 40 del 12.2.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2005 della Commissione (GU L 230 del 7.9.2005, pag. 11).


25.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1127/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 luglio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

71,2

096

41,9

999

56,6

0707 00 05

052

84,9

388

52,4

524

46,9

999

61,4

0709 90 70

052

77,6

999

77,6

0805 50 10

388

63,3

524

49,3

528

56,6

999

56,4

0806 10 10

052

143,2

204

153,4

220

118,2

388

8,7

508

96,6

512

76,2

624

224,1

999

117,2

0808 10 80

388

95,3

400

111,9

404

125,7

508

90,8

512

90,9

524

48,3

528

82,3

720

101,2

800

153,9

804

106,6

999

100,7

0808 20 50

388

106,4

512

93,1

528

80,8

720

29,6

804

97,1

999

81,4

0809 10 00

052

133,6

999

133,6

0809 20 95

052

265,7

400

401,5

404

426,8

999

364,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

157,1

999

157,1

0809 40 05

624

136,5

999

136,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


25.7.2006   

IT

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L 201/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1128/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2006

concernente la fase di commercializzazione cui si riferisce la media dei prezzi dei suini macellati

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 3537/89 della Commissione, del 27 novembre 1989, concernente la fase di commercializzazione cui si riferisce la media dei prezzi dei suini macellati (2) è stato modificato (3) in maniera sostanziale. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

I mercati rappresentativi comprendono, per ciascun paese, l’insieme dei mercati indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 908/2006 della Commissione (4).

(3)

A norma del regolamento (CEE) n. 2759/75, la media ponderata dei prezzi del suino macellato deve essere determinata sui mercati rappresentativi della Comunità al fine di valutare se la situazione del mercato giustifichi provvedimenti di intervento.

(4)

Per la determinazione della media dei prezzi del suino macellato è necessario disporre di prezzi comparabili nella Comunità. A tal fine deve essere fatto riferimento ad una stessa qualità di suini macellati corrispondente alla qualità tipo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75 e ad una fase di commercializzazione definita. È opportuno prendere a riferimento la fase della macellazione, essendo le carcasse di suini generalmente commercializzate in tale fase.

(5)

Le quotazioni dei suini macellati sono determinate in tutta la Comunità in base alla tabella comunitaria di classificazione dei suini, definita dal regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio (5), e le modalità d’applicazione stabilite dal regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione (6).

(6)

Occorre adottare un regolamento che comprenda tutte le norme relative alla fase di commercializzazione cui si riferisce la media dei prezzi dei suini macellati.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il prezzo comunitario di mercato dei suini macellati, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75, è determinato sulla base dei prezzi pagati ai fornitori di suini vivi franco macello, al netto dell’IVA.

2.   I prezzi di cui al paragrafo 1 comprendono il valore delle frattaglie e degli altri residui non trasformati e sono espressi per 100 kg di carcassa fredda di suino:

presentata conformemente alla presentazione di riferimento prevista dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3220/84,

e

pesata e classificata al gancio; il peso constatato viene convertito in peso della carcassa fredda secondo i metodi previsti all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2967/85.

Articolo 2

1.   Il prezzo di mercato dei suini macellati di uno Stato membro è uguale alla media dei prezzi dei suini macellati rilevati sui mercati o nel centro di quotazione di tale Stato membro, indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 908/2006.

2.   Il prezzo di cui al paragrafo 1 è determinato dalle quotazioni fissate per le carcasse di peso:

da 60 a meno di 120 kg della classe E,

da 120 a meno di 180 kg della classe R.

La scelta delle categorie di peso e la loro eventuale ponderazione è lasciata allo Stato membro interessato, il quale ne informa la Commissione.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 3537/89 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2006.

Per la Commissione

Il Presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 347 del 28.11.1989, pag. 20. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1572/95 (GU L 150 dell’1.7.1995, pag. 52).

(3)  Cfr. allegato I.

(4)  GU L 168 del 21.6.2006, pag. 11.

(5)  GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).

(6)  GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94 (GU L 330 del 21.12.1994, pag. 43).


ALLEGATO I

Regolamento abrogato e relativa modificazione

Regolamento (CEE) n. 3537/89 della Commissione

(GU L 347 del 28.11.1989, pag. 20)

Regolamento (CE) n. 1572/95 della Commissione

(GU L 150 dell’1.7.1995, pag. 52)


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 3537/89

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Allegato I

Allegato II


25.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1129/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2006

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2006 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dalle decisioni 2003/286/CE e 2003/18/CE del Consiglio per la Bulgaria e la Romania (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione sono state fissate le quantità di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Romania e della Bulgaria, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Romania e della Bulgaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2006 nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 sono soddisfatte integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 della Commissione (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).

(2)  GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1240/2005 (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 34).


25.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1130/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2006

che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2006 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Le domande presentate dal 1o al 10 luglio 2006 per taluni prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire coefficienti di attribuzione dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di attribuzione di cui all'allegato del presente regolamento si applicano ai quantitativi per i quali, nel periodo dal 1o al 10 luglio 2006, sono stati chiesti titoli d'importazione per i prodotti che rientrano nei contingenti di cui alle parti I.A, I.B, punti 1 e 2 e alle parti I.C, I.D, I.E, I.F, I.G e I.H, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 926/2006 (GU L 170 del 23.6.2006, pag. 8).


ALLEGATO I.A

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4590

1,0000

09.4599

0,0174

09.4591

09.4592

09.4593

1,0000

09.4594

1,0000

09.4595

0,0102

09.4596

1,0000


ALLEGATO I.B

1.   Prodotti originari della Romania

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4771

1,0000

09.4772

09.4758

0,4450


2.   Prodotti originari della Bulgaria

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4773

09.4660

1,0000

09.4675


ALLEGATO I.C

Prodotti originari dei paesi ACP

Numero di contingente

Quantità (t)

09.4026

09.4027


ALLEGATO I.D

Prodotti originari della Turchia

Numero di contingente

Quantità (t)

09.4101


ALLEGATO I.E

Prodotti originari delľAfrica del Sud

Numero di contingente

Quantità (t)

09.4151


ALLEGATO I.F

Prodotti originari della Svizzera

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4155

1,0000

09.4156

1,0000


ALLEGATO I.H

Prodotti originari della Norvegia

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4781

0,9059

09.4782

0,8611


25.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1131/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2006

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione (3).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 55 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 36. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1101/2006 (GU L 196 del 18.7.2006, pag. 11).


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 25 luglio 2006

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

29,79

2,35

1701 11 90 (1)

29,79

6,64

1701 12 10 (1)

29,79

2,21

1701 12 90 (1)

29,79

6,21

1701 91 00 (2)

35,62

7,42

1701 99 10 (2)

35,62

3,65

1701 99 90 (2)

35,62

3,65

1702 90 99 (3)

0,36

0,31


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

25.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/15


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 2006

relativa alla conclusione della convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali

(2006/515/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133, 151, 181 e 181 A, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Nel novembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, a nome della Comunità, alle trattative riguardanti una convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (in seguito denominata “convenzione UNESCO”), negoziata in sede di Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO). La Commissione ha partecipato a dette trattative, al pari degli Stati membri.

(2)

La convenzione UNESCO è stata adottata in occasione della Conferenza generale dell’UNESCO il 20 ottobre 2005 a Parigi.

(3)

La convenzione UNESCO costituisce un pilastro pertinente ed efficace della promozione della diversità culturale e degli scambi culturali, cui tanto la Comunità, come enunciato nell'articolo 151, paragrafo 4 del trattato, che i suoi Stati membri, attribuiscono la massima importanza. Essa contribuisce al rispetto reciproco e alla comprensione tra le culture a livello mondiale.

(4)

La convenzione UNESCO dovrebbe essere approvata nel più breve tempo possibile.

(5)

Sia la Comunità che i suoi Stati membri sono competenti nei settori interessati dalla convenzione UNESCO. È pertanto opportuno che la Comunità e gli Stati membri divengano parti contraenti, per adempiere assieme agli obblighi stabiliti dalla convenzione UNESCO ed esercitare in modo coerente i diritti che la stessa conferisce loro nei casi di competenze miste,

DECIDE:

Articolo 1

1.   La convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali è approvata a nome della Comunità.

2.   Il testo della convenzione UNESCO figura all’allegato 1a) della presente decisione.

Articolo 2

1.   Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare lo strumento di approvazione, a nome della Comunità, presso il Direttore generale dell’UNESCO, a norma dell’articolo 27, paragrafo 4 della convenzione UNESCO.

2.   Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare, a nome della Comunità, la dichiarazione di competenza di cui all’allegato 1b) della presente decisione, a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera c) della convenzione UNESCO.

3.   Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a rendere la dichiarazione unilaterale di cui all’allegato 2 della presente decisione al momento del deposito dello strumento di approvazione.

Articolo 3

Nei settori di competenza della Comunità la Commissione rappresenta la Comunità alle sessioni degli organi istituiti dalla convenzione UNESCO, in particolare la Conferenza delle Parti di cui all'articolo 22 della stessa, e negozia a suo nome sulle questioni riguardanti la competenza di tali organi.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

Franz MORAK


(1)  Parere espresso il 27 aprile 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO 1a)

TRADUZIONE

CONVENZIONE

sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali

La Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, riunitasi a Parigi dal 3 al 21 ottobre 2005 in occasione della sua 33a sessione,

AFFERMANDO che la diversità culturale è una caratteristica innata dell’umanità,

CONSAPEVOLE del fatto che la diversità culturale costituisce un patrimonio comune dell’umanità e che dovrebbe essere celebrata e preservata per il bene di tutti,

SAPENDO che la diversità culturale crea un mondo ricco e variegato che amplia le possibilità di scelta, promuove le capacità e i valori umani e rappresenta quindi una spinta fondamentale per lo sviluppo sostenibile delle comunità, dei popoli e delle nazioni,

RICORDANDO che la diversità culturale, che prospera in un contesto di democrazia, tolleranza, giustizia sociale e rispetto reciproco tra i popoli e le culture, è indispensabile alla pace e alla sicurezza a livello locale, nazionale e internazionale,

CELEBRANDO l’importanza della diversità culturale per la piena realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e in altri strumenti universalmente riconosciuti,

SOTTOLINEANDO la necessità d’integrare la cultura in qualità di elemento strategico nelle politiche nazionali e internazionali di sviluppo e nella cooperazione internazionale per lo sviluppo, tenendo altresì conto della Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite (2000) che pone l’accento sull’eliminazione della povertà,

CONSIDERANDO che la cultura assume forme diverse nel tempo e nello spazio e che questa diversità si incarna nell’originalità e pluralità delle identità, nonché nelle espressioni culturali dei popoli e delle società che costituiscono l’umanità,

RICONOSCENDO l’importanza del sapere tradizionale, in particolare per quanto riguarda i sistemi di conoscenze dei popoli autoctoni, in quanto fonte di ricchezza immateriale e materiale e il suo contributo positivo allo sviluppo sostenibile, nonché la necessità di assicurarne la protezione e promozione in modo adeguato,

RICONOSCENDO la necessità di adottare misure volte a proteggere la diversità delle espressioni culturali, compresi i loro contenuti, in particolare nelle situazioni in cui le espressioni culturali possono essere minacciate di estinzione o gravi alterazioni,

SOTTOLINEANDO l’importanza della cultura per la coesione sociale in generale e, in particolare, il suo contributo al miglioramento dello status e del ruolo delle donne nella società,

CONSAPEVOLE del fatto che la diversità culturale è rafforzata dalla libera circolazione delle idee e che si nutre di scambi costanti e dell’interazione tra le culture,

RIBADENDO che la libertà di pensiero, di espressione e d’informazione, e con queste il pluralismo dei mezzi di comunicazione, consentono il prosperare delle espressioni culturali all’interno delle società,

RICONOSCENDO che la diversità delle espressioni culturali, comprese le espressioni culturali tradizionali, è un fattore importante che consente agli individui e ai popoli di esprimere e condividere con gli altri le proprie idee e i propri valori,

RICORDANDO che la diversità linguistica è un elemento fondamentale della diversità culturale e RIBADENDO il ruolo basilare svolto dall’educazione per la protezione e promozione delle espressioni culturali,

CONSIDERANDO l’importanza della vitalità delle culture per tutti, comprese le persone appartenenti a minoranze e i popoli autoctoni, quale si manifesta mediante la libertà di creare, diffondere e distribuire le proprie espressioni culturali tradizionali e di accedervi in modo da trarne un beneficio per il proprio sviluppo,

SOTTOLINEANDO il ruolo essenziale dell’interazione e della creatività culturale, che alimentano e rinnovano le espressioni culturali e rafforzano il ruolo di quanti operano per lo sviluppo della cultura a favore del progresso di tutta la società,

RICONOSCENDO l’importanza dei diritti di proprietà intellettuale per sostenere le persone che partecipano alla creatività culturale,

CONVINTA che le attività, i beni e i servizi culturali abbiano una duplice natura, economica e culturale in quanto portatori d’identità, di valori e di senso e non debbano pertanto essere trattati come dotate esclusivamente di valore commerciale,

CONSTATANDO che i processi legati alla globalizzazione, agevolati dalla rapida evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, se da una parte creano condizioni del tutto nuove per una maggiore interazione fra le culture, dall’altra rappresentano una sfida alla diversità culturale, in particolare per quanto riguarda i rischi di squilibrio tra paesi ricchi e paesi poveri,

CONSAPEVOLE del mandato specifico affidato all’UNESCO consistente nel garantire il rispetto della diversità delle culture e di raccomandare gli accordi internazionali che giudichi utili per facilitare la libera circolazione delle idee mediante la parola e l’immagine,

FACENDO RIFERIMENTO alle disposizioni degli strumenti internazionali adottati dall’UNESCO relativi alla diversità culturale e all’esercizio dei diritti culturali, in particolare la Dichiarazione universale sulla diversità culturale del 2001,

ADOTTA, IN DATA 20 OTTOBRE 2005, LA PRESENTE CONVENZIONE.

I.   OBIETTIVI E LINEE DIRETTRICI

Articolo 1

Obiettivi

Gli obiettivi della presente convenzione sono:

a)

proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali;

b)

creare condizioni tali da consentire alle culture di prosperare e interagire liberamente in modo da arricchirsi a vicenda;

c)

incoraggiare il dialogo tra le culture al fine di assicurare scambi culturali più intensi ed equilibrati nel mondo per il rispetto interculturale e per una cultura della pace;

d)

stimolare l’interculturalità al fine di sviluppare l’interazione culturale nello spirito dell’edificazione di ponti tra i popoli;

e)

promuovere il rispetto della diversità delle espressioni culturali e la consapevolezza del suo valore ai livelli locale, nazionale e internazionale;

f)

riaffermare l’importanza del legame tra cultura e sviluppo per tutti i paesi, in particolare quelli in via di sviluppo, e incoraggiare le azioni a livello nazionale e internazionale affinché sia riconosciuto il vero valore di tale legame;

g)

riconoscere la natura specifica delle attività, dei beni e dei servizi culturali in quanto portatori di identità, di valori e di senso;

h)

riaffermare il diritto sovrano degli Stati di conservare, adottare e attuare le politiche e le misure che ritengano opportune per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali sul loro territorio;

i)

rafforzare la cooperazione e la solidarietà internazionale in uno spirito di lavoro in comune al fine in particolare di accrescere le capacità dei paesi in via di sviluppo di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali.

Articolo 2

Linee direttrici

La diversità culturale può essere protetta e promossa solo se vengono garantiti i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, quali la libertà d’espressione, dell’informazione e della comunicazione, nonché la possibilità per gli individui di scegliere le proprie espressioni culturali. Nessuna disposizione della presente convenzione può essere invocata per ledere o limitare i diritti umani e le libertà fondamentali proclamati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo o garantiti dal diritto internazionale.

Gli Stati hanno, in conformità della Carta delle Nazioni Unite e dei principi del diritto internazionale, il diritto sovrano di adottare misure e politiche per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio.

La protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali implicano il riconoscimento della pari dignità e del rispetto di tutte le culture, comprese quelle delle persone appartenenti a minoranze e quelle dei popoli autoctoni.

La cooperazione e la solidarietà internazionale dovrebbero permettere a tutti i paesi, in particolare a quelli in via di sviluppo, di creare e rafforzare i mezzi necessari alla propria espressione culturale, comprese le rispettive industrie culturali, siano esse nascenti o già funzionanti, a livello locale, nazionale e internazionale.

Poiché la cultura è una delle spinte fondamentali dello sviluppo, gli aspetti culturali dello sviluppo sono altrettanto importanti degli aspetti economici, e gli individui e i popoli hanno il diritto fondamentale di parteciparvi e di goderne.

La diversità culturale è una grande ricchezza per i singoli e le società. La protezione, la promozione e la conservazione della diversità culturale sono una condizione essenziale per uno sviluppo sostenibile a beneficio delle generazioni presenti e future.

L’accesso paritario a una gamma ricca e diversificata di espressioni culturali da tutto il mondo e l’accesso delle culture ai mezzi di espressione e diffusione rappresentano elementi importanti per la valorizzazione della diversità culturale e incoraggiano la comprensione reciproca.

Quando gli Stati adottano misure volte a favorire la diversità delle espressioni culturali, dovrebbero fare in modo di promuovere in modo adeguato l’apertura alle altre culture del mondo e di garantire la conformità di tali misure agli obiettivi perseguiti dalla presente convenzione.

II.   AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 3

Ambito di applicazione

La presente convenzione si applica alle politiche e alle misure adottate dalle Parti relativamente alla protezione e alla promozione della diversità delle espressioni culturali.

III.   DEFINIZIONI

Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente convenzione:

1.

Diversità culturale

Per «diversità culturale» s’intende la molteplicità delle forme mediante le quali si esprimono le culture dei gruppi e delle società. Tali espressioni si trasmettono all’interno dei gruppi e delle società nonché fra di essi.

La diversità culturale si manifesta non soltanto nelle variegate forme attraverso le quali il patrimonio culturale dell’umanità si esprime, arricchisce e trasmette grazie alla varietà delle espressioni culturali, ma anche attraverso modi diversi di creazione artistica, di produzione, diffusione, distribuzione e godimento, quali che siano i mezzi e le tecnologie utilizzati.

2.

Contenuto culturale

Per «contenuto culturale» s’intende il senso simbolico, la dimensione artistica e i valori culturali che hanno alla radice o che esprimono identità culturali.

3.

Espressioni culturali

Per «espressioni culturali» s’intendono le espressioni che risultano dalla creatività degli individui, dei gruppi e delle società e che hanno un contenuto culturale.

4.

Attività, beni e servizi culturali

Per «attività, beni e servizi culturali» s’intendono le attività, i beni e i servizi che, considerati dal punto di vista della loro qualità, utilizzazione e finalità specifica, incarnano o trasmettono espressioni culturali, indipendentemente dal loro eventuale valore commerciale. Le attività culturali possono essere fini a sé stesse oppure contribuire alla produzione di beni e servizi culturali.

5.

Industrie culturali

Per «industrie culturali» s’intendono le industrie che producono e distribuiscono i beni o i servizi culturali definiti al paragrafo 4 di cui sopra.

6.

Politiche e misure culturali

Per «politiche e misure culturali» s’intendono le politiche e misure relative alla cultura, a livello locale, nazionale, regionale o internazionale, che siano incentrate sulla cultura in quanto tale o destinate ad avere un effetto diretto sulle espressioni culturali degli individui, dei gruppi o delle società, compresa la creazione, la produzione, la diffusione e la distribuzione di attività, beni e servizi culturali, e sull’accesso agli stessi.

7.

Protezione

Per «protezione» s’intende l’adozione di misure finalizzate alla conservazione, alla salvaguardia e alla valorizzazione della diversità delle espressioni culturali.

«Proteggere» significa adottare tali misure.

8.

Interculturalità

Per «interculturalità» s’intendono l’esistenza e l’interazione paritaria di diverse culture e la possibilità di generare espressioni culturali condivise mediante il dialogo e il rispetto reciproco.

IV.   DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI

Articolo 5

Regola generale relativa ai diritti e ai doveri

1.   Le Parti riaffermano, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, dei principi del diritto internazionale e degli strumenti universalmente riconosciuti in materia di diritti umani, il proprio diritto sovrano di formulare e attuare le proprie politiche culturali e di adottare misure per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali e per rafforzare la cooperazione internazionale al fine di raggiungere gli obiettivi della presente convenzione.

2.   Quando una Parte attua politiche e adotta misure per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio, tali politiche e misure devono essere coerenti con le disposizioni della presente convenzione.

Articolo 6

Diritti delle Parti a livello nazionale

1.   Nel quadro delle sue politiche e misure culturali di cui all’articolo 4, paragrafo 6, e tenuto conto delle circostanze e delle necessità che la contraddistinguono, ogni Parte può adottare misure destinate a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio.

2.   Tali misure possono comprendere:

a)

disposizioni regolamentari volte a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali;

b)

misure appropriate tali da offrire l'opportunità alle attività, ai beni e ai servizi culturali nazionali di inserirsi in quelli disponibili sul territorio per la loro creazione, produzione, diffusione, distribuzione e godimento, comprese le misure relative alla lingua utilizzata per tali attività, beni e servizi;

c)

misure volte a fornire alle industrie culturali nazionali indipendenti e alle attività del settore informale un accesso reale ai mezzi di produzione, diffusione e distribuzione di attività, beni e servizi culturali;

d)

misure volte ad assegnare aiuti finanziari pubblici;

e)

misure volte a incoraggiare gli enti senza fini di lucro e le istituzioni pubbliche e private, gli artisti e gli altri operatori culturali a sviluppare e promuovere il libero scambio e la libera circolazione delle idee e delle espressioni culturali nonché delle attività, dei beni e dei servizi culturali, e a stimolare la creazione e lo spirito imprenditoriale nelle loro attività;

f)

misure volte a istituire e sostenere in modo appropriato le istituzioni del servizio pubblico;

g)

misure volte a incoraggiare e sostenere gli artisti e tutte le altre figure che partecipano alla creazione di espressioni culturali;

h)

misure volte a promuovere la diversità dei mezzi di comunicazione, anche mediante il servizio pubblico di radiodiffusione.

Articolo 7

Misure destinate a promuovere le espressioni culturali

1.   Le Parti si adoperano per creare sul proprio territorio un ambiente che incoraggi gli individui e i gruppi sociali:

a)

a creare, produrre, diffondere e distribuire le proprie espressioni culturali e ad accedere alle stesse, tenuto conto delle condizioni e delle esigenze particolari delle donne e di diversi gruppi sociali, comprese le persone appartenenti a minoranze e i popoli autoctoni;

b)

ad accedere alle diverse espressioni culturali provenienti dal loro territorio e dagli altri paesi del mondo.

2.   Le Parti provvedono altresì a riconoscere l’importante contributo degli artisti e di tutti coloro che partecipano al processo creativo, delle comunità culturali e delle organizzazioni che li sostengono nel loro lavoro, nonché il loro ruolo centrale, consistente nell’alimentare la diversità delle espressioni culturali.

Articolo 8

Misure destinate a proteggere le espressioni culturali

1.   Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, una Parte può constatare l’esistenza di situazioni speciali in cui le espressioni culturali sul suo territorio sono esposte a un rischio di estinzione o a una minaccia grave oppure necessitano di un qualche tipo di salvaguardia urgente.

2.   Le Parti possono adottare tutte le misure appropriate per proteggere e preservare le espressioni culturali nelle situazioni di cui al paragrafo 1 conformemente alle disposizioni della presente convenzione.

3.   Le Parti riferiscono al comitato intergovernativo di cui all'articolo 23 sulle misure adottate per far fronte alle esigenze, e il comitato può formulare raccomandazioni in tema.

Articolo 9

Condivisione delle informazioni e trasparenza

Le Parti:

a)

forniscono ogni quattro anni, nelle loro relazioni all’UNESCO, informazioni appropriate sulle misure adottate per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio e a livello internazionale;

b)

designano un punto di contatto incaricato della condivisione delle informazioni relative alla presente convenzione;

c)

condividono e scambiano informazioni relative alla protezione e alla promozione della diversità delle espressioni culturali.

Articolo 10

Educazione e sensibilizzazione del pubblico

Le Parti:

a)

favoriscono e sviluppano la comprensione dell’importanza della protezione e della promozione della diversità delle espressioni culturali, in particolare mediante programmi volti a una maggiore educazione e sensibilizzazione del pubblico;

b)

cooperano con le altre Parti e con le organizzazioni internazionali e regionali per raggiungere l’obiettivo del presente articolo;

c)

si adoperano per incoraggiare la creatività e rafforzare le capacità di produzione mediante l’istituzione di programmi d’istruzione, formazione e scambio nel settore delle industrie culturali. Dette misure dovrebbero essere applicate in modo da non avere conseguenze negative sulle forme di produzione tradizionali.

Articolo 11

Partecipazione della società civile

Le Parti riconoscono il ruolo fondamentale della società civile nella protezione e nella promozione della diversità delle espressioni culturali. Le Parti incoraggiano la partecipazione attiva della società civile ai loro sforzi per raggiungere gli obiettivi della presente convenzione.

Articolo 12

Promozione della cooperazione internazionale

Le Parti si adoperano per rafforzare la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale al fine di creare condizioni propizie alla promozione della diversità delle espressioni culturali, tenendo conto in modo speciale delle situazioni di cui agli articoli 8 e 17, in particolare al fine di:

a)

facilitare il dialogo tra le Parti sulla politica culturale;

b)

rafforzare le capacità strategiche e di gestione del settore pubblico nelle istituzioni culturali pubbliche, grazie agli scambi culturali professionali e internazionali, nonché alla condivisione delle buone prassi;

c)

rafforzare le collaborazioni con la società civile, le organizzazioni non governative e il settore privato, nonché fra tutte queste entità, al fine di favorire e promuovere la diversità delle espressioni culturali;

d)

promuovere l’uso delle nuove tecnologie e incoraggiare le collaborazioni al fine di rafforzare la condivisione dell’informazione e la comprensione culturale e di favorire la diversità delle espressioni culturali;

e)

incoraggiare la conclusione di accordi di coproduzione e di codistribuzione.

Articolo 13

Integrazione della cultura nello sviluppo sostenibile

Le Parti si adoperano per integrare la cultura nelle rispettive politiche di sviluppo, a tutti i livelli, al fine di creare condizioni propizie allo sviluppo sostenibile e di favorire in tale contesto gli aspetti legati alla protezione e alla promozione della diversità delle espressioni culturali.

Articolo 14

Cooperazione allo sviluppo

Le Parti si adoperano per sostenere la cooperazione per lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, in particolare per quanto riguarda le esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo, nell’ottica di favorire l’emergere di un settore culturale dinamico, fra l’altro nei modi seguenti:

a)

rafforzamento delle industrie culturali dei paesi in via di sviluppo:

i)

creando e rafforzando le capacità di produzione e di distribuzione culturale nei paesi in via di sviluppo;

ii)

facilitando un più largo accesso delle loro attività, beni e servizi culturali al mercato mondiale e ai circuiti internazionali di distribuzione;

iii)

permettendo l’emergere di mercati locali e regionali capaci di durare;

iv)

adottando, ogniqualvolta ciò risulti possibile, misure appropriate nei paesi sviluppati per facilitare l’accesso al loro territorio da parte delle attività, dei beni e dei servizi culturali dei paesi in via di sviluppo;

v)

sostenendo il lavoro creativo e agevolando, nella misura del possibile, la mobilità degli artisti dei paesi in via di sviluppo;

vi)

incoraggiando un’opportuna collaborazione tra i paesi sviluppati e i paesi in via di sviluppo, in particolare nei settori della musica e della cinematografia;

b)

rafforzamento delle capacità mediante lo scambio di informazioni, esperienze e competenze, nonché la formazione delle risorse umane nei paesi in via di sviluppo nei settori pubblico e privato, in particolare per quanto riguarda le capacità strategiche e di gestione, l’elaborazione e l’attuazione delle politiche, la promozione e la distribuzione delle espressioni culturali, lo sviluppo delle piccole e medie imprese e delle microimprese, l’utilizzo delle tecnologie e lo sviluppo e il trasferimento delle competenze;

c)

trasferimento di tecnologie mediante il varo delle appropriate misure d’incentivazione per il trasferimento di tecnologie e competenze, in particolare nel settore delle industrie e delle imprese a carattere culturale;

d)

sostegno finanziario mediante:

i)

l’istituzione di un Fondo internazionale per la diversità culturale, come previsto all’articolo 18;

ii)

l’assegnazione di aiuti pubblici allo sviluppo secondo le esigenze, anche mediante un’assistenza tecnica destinata a stimolare e sostenere la creatività;

iii)

altre forme di aiuto finanziario, come prestiti a tasso ridotto, sovvenzioni e altri meccanismi di finanziamento.

Articolo 15

Modalità di collaborazione

Le Parti incoraggiano lo sviluppo di collaborazioni, fra e all’interno del settore pubblico e privato e le organizzazioni senza fini di lucro, al fine di cooperare coi paesi in via di sviluppo per il rafforzamento delle loro capacità di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali. Tali collaborazioni innovative porranno l’accento, in risposta ai bisogni concreti dei paesi in via di sviluppo, sullo sviluppo delle infrastrutture, delle risorse umane e delle politiche, nonché sugli scambi di attività, beni e servizi culturali.

Articolo 16

Trattamento preferenziale per i paesi in via di sviluppo

I paesi sviluppati facilitano gli scambi culturali coi paesi in via di sviluppo riservando, nei contesti istituzionali e giuridici appropriati, un trattamento preferenziale ai loro artisti e agli altri operatori della cultura, nonché ai loro beni e servizi culturali.

Articolo 17

Cooperazione internazionale in caso di minaccia grave nei confronti delle espressioni culturali

Le Parti cooperano per assistersi a vicenda e, con particolare attenzione per i paesi in via di sviluppo, nelle situazioni di cui all’articolo 8.

Articolo 18

Fondo internazionale per la diversità culturale

1.   È istituito un «Fondo internazionale per la diversità culturale», in seguito denominato «il Fondo».

2.   Il Fondo è costituito in qualità di fondo in deposito, conformemente al Regolamento finanziario dell’UNESCO.

3.   Le risorse del Fondo sono costituite:

a)

dai contributi volontari delle Parti;

b)

dai fondi stanziati a tal fine dalla Conferenza generale dell’UNESCO;

c)

da versamenti, donazioni o lasciti effettuati da altri Stati, organizzazioni e programmi del sistema delle Nazioni Unite, altre organizzazioni regionali o internazionali ed enti pubblici o privati, nonché persone private;

d)

dagli interessi relativi alle risorse del Fondo;

e)

dal prodotto di collette e dalle entrate dovute alle manifestazioni organizzate a favore del Fondo;

f)

da tutte le altre risorse autorizzate dal regolamento del Fondo.

4.   L’utilizzo delle risorse del Fondo è deciso dal comitato intergovernativo in base agli orientamenti della Conferenza delle Parti di cui all'articolo 22.

5.   Il Comitato intergovernativo può accettare contributi e altre forme di assistenza a fini generali o specifici relativi a determinati progetti, purché tali progetti siano approvati dal comitato stesso.

6.   I contributi al Fondo non possono essere vincolati ad alcuna condizione politica, economica o di altro tipo incompatibile con gli obiettivi della presente convenzione.

7.   Le Parti versano contributi volontari a cadenza regolare per l’attuazione della presente convenzione.

Articolo 19

Scambio, analisi e diffusione delle informazioni

1.   Le Parti si accordano per scambiare informazioni e competenze relativamente alla raccolta dati e alle statistiche riguardanti la diversità delle espressioni culturali, nonché alle buone prassi per la protezione e la promozione di tale diversità.

2.   L’UNESCO facilita, grazie ai meccanismi previsti in seno al Segretariato, la raccolta, l’analisi e la diffusione di tutte le informazioni, statistiche e buone prassi del settore.

3.   L’UNESCO inoltre provvede alla costituzione e all’aggiornamento di una banca dati relativa ai diversi settori e organismi governativi, privati e senza fini di lucro, che operano nel settore delle espressioni culturali.

4.   Per agevolare la raccolta dei dati, l’UNESCO presta un’attenzione particolare al rafforzamento delle capacità e delle conoscenze delle Parti che richiedono assistenza in questo senso.

5.   La raccolta delle informazioni definite dal presente articolo completa le informazioni di cui all’articolo 9.

V.   RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI

Articolo 20

Rapporti con gli altri strumenti: sostegno reciproco, complementarità e non subordinazione

1.   Le Parti s’impegnano ad adempiere in buona fede agli obblighi sanciti dalla presente convenzione e da tutti gli altri trattati cui partecipano. Così, senza subordinare la presente convenzione agli altri trattati, le Parti:

a)

incoraggiano il sostegno reciproco tra la presente convenzione e gli altri trattati cui partecipano; e

b)

quando interpretano e applicano gli altri trattati cui partecipano o quando sottoscrivono altri impegni internazionali, tengono conto delle pertinenti disposizioni della presente convenzione.

2.   Nulla nella presente convenzione può essere interpretato come modifica dei diritti e dei doveri delle Parti nel quadro di altri trattati cui partecipano.

Articolo 21

Concertazione e coordinamento internazionale

Le Parti s’impegnano a promuovere gli obiettivi e i principi della presente convenzione in altre sedi internazionali. A tal fine, esse si consultano, se del caso, tenendo presenti tali obiettivi e tali principi.

VI.   ORGANI DELLA CONVENZIONE

Articolo 22

Conferenza delle Parti

1.   È istituita una Conferenza delle Parti, che costituisce l’organo plenario e supremo della presente convenzione.

2.   La Conferenza delle Parti si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni, nella misura del possibile nel quadro della Conferenza generale dell’UNESCO. Essa può riunirsi in sessione straordinaria su propria decisione o su domanda di almeno un terzo delle Parti rivolta al comitato intergovernativo.

3.   La Conferenza delle Parti adotta il proprio regolamento interno.

4.   Le funzioni della Conferenza delle Parti sono, fra l’altro:

a)

scegliere i membri del comitato intergovernativo;

b)

ricevere ed esaminare le relazioni delle Parti della presente convenzione trasmesse dal comitato intergovernativo;

c)

approvare le direttive operative preparate su sua richiesta dal comitato intergovernativo;

d)

adottare ogni altra misura ritenuta necessaria per promuovere gli obiettivi della presente convenzione.

Articolo 23

Comitato intergovernativo

1.   È istituito presso l’UNESCO un comitato intergovernativo per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, in seguito denominato «il comitato intergovernativo». Esso è composto dai rappresentanti di 18 Stati che sono Parti della convenzione, eletti per quattro anni dalla Conferenza delle Parti non appena la presente convenzione entrerà in vigore conformemente all’articolo 29.

2.   Il comitato intergovernativo si riunisce una volta all’anno.

3.   Il comitato intergovernativo funziona sotto l’autorità e le direttive della Conferenza delle Parti ed è responsabile di fronte a quest’ultima.

4.   Il numero dei membri del comitato intergovernativo passerà a 24 non appena il numero delle Parti della convenzione raggiungerà il numero di 50.

5.   L’elezione dei membri del comitato intergovernativo si basa sui principi di ripartizione geografica paritaria e rotazione.

6.   Fatte salve le altre attribuzioni conferitegli dalla presente convenzione, le funzioni del comitato intergovernativo sono le seguenti:

a)

promuovere gli obiettivi della presente convenzione, incoraggiare e garantire il seguito della sua attuazione;

b)

preparare e sottoporre all’approvazione della Conferenza delle Parti, su sua richiesta, direttive operative riguardanti l’attuazione e l’applicazione delle disposizioni della convenzione;

c)

trasmettere alla Conferenza delle Parti le relazioni delle Parti alla convenzione, accompagnate dalle sue osservazioni e da un riepilogo dei contenuti;

d)

formulare raccomandazioni appropriate sui temi portati alla sua attenzione dalle Parti in conformità alle pertinenti disposizioni della convenzione, in particolare l’articolo 8;

e)

istituire procedure e altri meccanismi di consultazione al fine di promuovere gli obiettivi e i principi della presente convenzione in altre sedi internazionali;

f)

svolgere ogni altro compito eventualmente richiesto dalla Conferenza delle Parti.

7.   Il comitato intergovernativo, conformemente al suo regolamento interno, può invitare in qualunque momento enti pubblici o privati o persone fisiche a partecipare alle sue riunioni, al fine di consultarli su questioni specifiche.

8.   Il comitato intergovernativo stabilisce il proprio regolamento interno e lo sottopone all’approvazione della Conferenza delle Parti.

Articolo 24

Segretariato dell’UNESCO

1.   Gli organi della convenzione sono assistiti dal Segretariato dell’UNESCO.

2.   Il Segretariato prepara la documentazione della Conferenza delle Parti e del comitato intergovernativo, nonché il progetto di ordine del giorno delle loro riunioni, aiuta l’applicazione delle loro decisioni e riferisce sulle stesse.

VII.   DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Composizione delle controversie

1.   In caso di controversia tra le Parti della presente convenzione quanto alla sua interpretazione o applicazione, le stesse ricercano una soluzione negoziale.

2.   Se le Parti non riescono a raggiungere un accordo per via negoziale, possono ricorrere di comune accordo ai buoni uffici di terzi o richiederne la mediazione.

3.   Se non intervengono buoni uffici o mediazione oppure se la controversia non può essere composta né in tal modo né per via negoziale, una Parte può richiedere una conciliazione secondo la procedura di cui all’allegato della presente convenzione. Le Parti esaminano in buona fede la proposta di risoluzione della controversia avanzata dalla commissione di conciliazione.

4.   Ogni Parte può, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare di non riconoscere la procedura di conciliazione qui prevista. Ogni Parte che abbia reso tale dichiarazione può ritirarla in qualunque momento dandone comunicazione al Direttore generale dell’UNESCO.

Articolo 26

Ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte degli Stati membri

1.   La presente convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione oppure all’adesione degli Stati membri dell’UNESCO, secondo le rispettive procedure costituzionali.

2.   Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Direttore generale dell’UNESCO.

Articolo 27

Adesione

1.   La presente convenzione è aperta all’adesione di qualunque Stato non membro dell’UNESCO che sia membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate e invitato ad aderire dalla Conferenza generale dell’Organizzazione.

2.   La presente convenzione è anche aperta all’adesione dei territori che godono di autonomia interna integrale riconosciuta dall’Organizzazione delle Nazioni Unite ma che non hanno ottenuto la piena indipendenza conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell’Assemblea generale e che sono competenti per le materie oggetto della presente convenzione, compresa la competenza a concludere trattati su tali materie.

3.   Alle organizzazioni di integrazione economica regionale si applicano le disposizioni seguenti:

a)

la presente convenzione è aperta anche all’adesione di qualunque organizzazione di integrazione economica regionale che, fatti salvi i paragrafi seguenti, è pienamente legata dalle disposizioni della convenzione allo stesso titolo degli Stati che sono Parti della convenzione stessa;

b)

quando uno o più Stati membri di tale organizzazione sono anche Parti della presente convenzione, l’organizzazione e i detti Stati membri stabiliscono le rispettive responsabilità nell’esecuzione degli obblighi previsti dalla presente convenzione. Questa condivisione di responsabilità entra in vigore una volta terminata la procedura di notifica di cui alla lettera c). L’organizzazione e gli Stati membri non possono esercitare in concorrenza i diritti derivanti dalla presente convenzione. Inoltre, nei settori rientranti nella loro competenza, le organizzazioni di integrazione economica dispongono per l’esercizio del diritto di voto di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti della presente convenzione. Dette organizzazioni non hanno diritto di voto se gli Stati membri esercitano il proprio e viceversa;

c)

un’organizzazione di integrazione economica regionale e i suoi Stati membri che hanno accettato una condivisione di responsabilità del tipo previsto alla lettera b) informano le Parti della condivisione proposta nel modo seguente:

i)

nel suo strumento di adesione, l’organizzazione indica con precisione la condivisione delle responsabilità per quanto riguarda le questioni interessate dalla convenzione;

ii)

in caso di modifica ulteriore delle rispettive responsabilità, l’organizzazione di integrazione economica regionale informa il depositario di ogni proposta di modifica delle suddette responsabilità; il depositario a propria volta informa le Parti della modifica;

d)

gli Stati membri di un’organizzazione di integrazione economica regionale che diventano Parti della convenzione sono ritenuti competenti per tutti i settori che non sono stati oggetto di un trasferimento di competenze all’organizzazione espressamente dichiarato o segnalato al depositario;

e)

per «organizzazione di integrazione economica regionale» s’intende un’organizzazione costituita da Stati sovrani membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate cui detti Stati abbiano trasferito la propria competenza nei settori interessati dalla presente convenzione e che sia stata debitamente autorizzata, secondo le proprie procedure interne, a diventarne Parte.

4.   Lo strumento di adesione è depositato presso il Direttore generale dell’UNESCO.

Articolo 28

Punto di contatto

Quando diventa Parte della presente convenzione, ciascuna Parte designa un «punto di contatto» come indicato all’articolo 9.

Articolo 29

Entrata in vigore

1.   La presente convenzione entra in vigore tre mesi dopo la data in cui è depositato il trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ma solo nei confronti degli Stati o delle organizzazioni di integrazione economica regionale che hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione entro tale data o precedentemente. Essa entra in vigore per ogni altra Parte tre mesi dopo il deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di quest’ultima.

2.   Ai fini del presente articolo, nessuno degli strumenti depositati da un’organizzazione di integrazione economica regionale può essere considerato aggiuntivo rispetto agli strumenti già depositati dagli Stati membri della suddetta organizzazione.

Articolo 30

Regimi costituzionali federali o non unitari

Tenuto conto del fatto che gli accordi internazionali vincolano le Parti in modo uguale, indipendentemente dai rispettivi sistemi costituzionali, le disposizioni che seguono si applicano alle Parti dotate di un regime costituzionale federale o non unitario:

a)

per quanto riguarda le disposizioni della presente convenzione la cui applicazione rientra nell’ambito di competenza del potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del governo federale o centrale sono gli stessi di quelli spettanti alle Parti che non sono Stati federali;

b)

per quanto riguarda le disposizioni della presente convenzione la cui applicazione rientra nell’ambito di competenza di ciascuna delle unità costituenti quali Stati, contee, province o cantoni che, a norma del regime costituzionale della federazione, non sono tenute ad adottare misure legislative, se necessario il governo federale porterà le autorità competenti delle unità costituenti quali Stati, contee, province o cantoni a conoscenza delle suddette disposizioni, insieme al proprio parere favorevole, affinché siano adottate.

Articolo 31

Denuncia

1.   Ciascuna delle Parti ha la facoltà di denunciare la presente convenzione.

2.   La denuncia è notificata mediante uno strumento scritto depositato presso il Direttore generale dell’UNESCO.

3.   La denuncia ha effetto dodici mesi dopo il ricevimento dello strumento relativo. Essa non modifica in alcun modo gli obblighi finanziari che la Parte denunciante è tenuta ad onorare prima della data in cui inizia a valere il ritiro dalla convenzione.

Articolo 32

Funzioni del depositario

Nella sua qualità di depositario della presente convenzione, il Direttore generale dell’UNESCO informa gli Stati membri dell’Organizzazione, gli Stati non membri e le organizzazioni di integrazione economica regionale di cui all’articolo 27, nonché l’Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di cui agli articoli 26 e 27, nonché delle denunce di cui all’articolo 31.

Articolo 33

Emendamenti

1.   Ogni Parte può, indirizzando una comunicazione scritta al Direttore generale, proporre emendamenti alla presente convenzione. Il Direttore generale trasmette la comunicazione a tutte le Parti. Se, entro i sei mesi che seguono la data di trasmissione della comunicazione, almeno metà delle Parti dà una risposta favorevole alla domanda, il Direttore generale presenta la proposta alla successiva sessione della Conferenza delle Parti, affinché sia discussa ed eventualmente adottata.

2.   Gli emendamenti sono adottati a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti.

3.   Una volta adottati, gli emendamenti alla presente convenzione sono sottoposti alle Parti per la relativa ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

4.   Per le Parti che li hanno ratificati, accettati, approvati o che vi hanno aderito, gli emendamenti alla presente convenzione entrano in vigore tre mesi dopo il deposito degli strumenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo ad opera di due terzi delle Parti. In seguito, per ogni Parte che ratifica, accetta, approva un emendamento o vi aderisce, detto emendamento entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

5.   La procedura di cui ai paragrafi 3 e 4 non si applica agli emendamenti relativi all’articolo 23 per quanto riguarda il numero dei membri del comitato intergovernativo. Detti emendamenti entrano in vigore al momento della loro adozione.

6.   Uno Stato o un’organizzazione di integrazione economica regionale del tipo indicato all’articolo 27 che diventa Parte della presente convenzione dopo l’entrata in vigore degli emendamenti approvati a norma del paragrafo 4 del presente articolo è considerato, se non esprime intenzione differente:

a)

Parte della presente convenzione così modificata; e

b)

Parte della presente convenzione non modificata per quanto riguarda le Parti non vincolate dagli emendamenti.

Articolo 34

Testi facenti fede

La presente convenzione è redatta in lingua inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa; i sei testi fanno tutti ugualmente fede.

Articolo 35

Registrazione

Conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente convenzione sarà registrata presso il Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore generale dell’UNESCO.

ALLEGATO

PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

Articolo 1

Commissione di conciliazione

Su richiesta di una delle Parti interessate alla controversia è istituita una commissione di conciliazione. A meno che le Parti non convengano altrimenti, la commissione è composta da cinque membri, due per ciascuna Parte più un presidente scelto di comune accordo dai membri così designati.

Articolo 2

Membri della commissione

In caso di controversia tra più di due Parti, quelle con gli stessi interessi designano di comune accordo i propri membri della commissione. Se almeno due Parti hanno interessi indipendenti o qualora non concordino sull’esistenza di un comune interesse, nominano i propri membri separatamente.

Articolo 3

Nomina

Se, entro un termine di due mesi dopo la domanda d’istituzione di una commissione di conciliazione, le Parti non hanno ancora nominato tutti i membri della commissione, il Direttore generale dell’UNESCO, su richiesta della Parte che ha presentato la domanda, procede alle nomine necessarie entro un nuovo termine di due mesi.

Articolo 4

Il Presidente della commissione

Se, entro un termine di due mesi dopo la nomina dell’ultimo membro della commissione, questa non ha ancora scelto il proprio presidente, il Direttore generale, su richiesta di una Parte, procede alla nomina del presidente entro un nuovo termine di due mesi.

Articolo 5

Decisioni

La commissione di conciliazione decide a maggioranza dei voti dei propri membri. A meno che le Parti interessate dalla controversia non decidano altrimenti, essa stabilisce le proprie procedure. La commissione presenta una proposta di risoluzione della controversia che le Parti esaminano in buona fede.

Articolo 6

Discordia

In caso di discordia rispetto alla competenza della commissione di conciliazione, questa decide se è competente o meno.


ALLEGATO 1b)

Dichiarazione della Comunità Europea a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera c) della Convenzione sulla Protezione e la Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali

I membri attuali della Comunità europea sono il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica d’Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica d’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Slovacchia, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La presente dichiarazione indica le competenze trasferite dagli Stati membri alla Comunità a norma dei trattati nelle materie di cui tratta la convenzione.

La Comunità è competente in modo esclusivo per la politica commerciale comune (articoli da 131 a 134 del trattato) fatta eccezione per gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale e gli scambi di servizi nei settori elencati nell'articolo 133, paragrafi 5 e 6 del trattato (in particolare, in questo contesto, gli scambi di servizi culturali e audiovisivi) che rientrano nella competenza ripartita della Comunità e degli Stati membri. Essa porta avanti una politica di cooperazione allo sviluppo (articoli da 177 a 181 del trattato) e una politica di cooperazione coi paesi industrializzati (articolo 181 A del trattato) tali da non pregiudicare le rispettive competenze degli Stati membri. Essa esercita competenze condivise per quanto riguarda la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali (articoli da 23 a 31 e da 39 a 60 del trattato), la concorrenza (articoli da 81 a 89 del trattato) e il mercato interno, compresa la proprietà intellettuale (articoli da 94 a 97 del trattato). A norma dell’articolo 151 del trattato, in particolare del paragrafo 4, la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell’azione che svolge a norma di altre disposizioni del trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

Gli atti comunitari qui di seguito elencati illustrano l’ampiezza dell’ambito di competenze della Comunità, conformemente alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea.

 

Decisione n. 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all’applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o gennaio 2002-31 dicembre 2004 — Dichiarazioni concernenti il regolamento del Consiglio relativo all’applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o gennaio 2002-31 dicembre 2004 (GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1).

 

Decisione 2005/599/CE del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell’accordo che modifica l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 26).

 

Regolamento (CE) n. 2698/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1488/96 relativo a misure d’accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 1).

 

Regolamento (CEE) 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all’aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia e successive modifiche, tuttora in vigore per la Bulgaria e la Romania (GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11).

 

Regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all’assistenza all’Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all’ex Repubblica jugoslava di Macedonia e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1628/96 e modifica dei regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CEE) n. 1360/90 e delle decisioni 97/256/CE e 1999/311/CE (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1).

 

Regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante l’aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell’America latina e dell’Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi (GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1).

 

Regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio, del 29 dicembre 1999, relativo alla prestazione di assistenza agli Stati partner dell’Europa orientale e dell’Asia centrale (GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1).

 

Decisione n. 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma d’azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura (GU L 138 del 30.4.2004, p. 40).

 

Decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che istituisce il programma “Cultura 2000” (GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1).

 

Decisione 1419/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, riguardante un’azione comunitaria a favore della manifestazione “La capitale europea della cultura” per gli anni dal 2005 al 2019 (GU L 166 dell’1.7.1999, pag. 1).

 

Decisione del Consiglio del 22 settembre 1997 relativa al futuro delle azioni europee nel settore culturale (GU C 305 del 7.10.1997, pag. 1).

 

Decisione del Consiglio del 22 settembre 1997 concernente un sistema transfrontaliero di prezzi fissi per i libri in zone linguistiche europee (GU C 305 del 7.10.1997, pag. 2).

 

Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23). Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

 

Decisione 2000/821/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa all’attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005) (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82).

 

Decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, relativa all’attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell’industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-formazione) (2001-2005) (GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1), relativamente agli aiuti di Stato.

 

Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).

 

Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

 

Direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale (GU L 272 del 13.10.2001, pag. 32).

 

Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15).

 

Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GU L 290 del 24.11.1993, pag. 9).

 

Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346 del 27.11.1992, pag. 61).

L’esercizio delle competenze comunitarie è, per sua natura, sottoposto a un continuo sviluppo, per cui la Comunità si riserva il diritto di presentare in futuro ulteriori dichiarazioni riguardanti la ripartizione delle competenze tra la Comunità europea e gli Stati membri.


ALLEGATO 2

Dichiarazione unilaterale a nome della comunità in merito al deposito dello strumento di approvazione

«Per quanto riguarda le competenze comunitarie descritte nella dichiarazione in base all’articolo 27, paragrafo 3, lettera c) della convenzione, la Comunità è legata dalla convenzione e ne garantirà la corretta attuazione. Ne consegue che gli Stati membri della Comunità che sono Parti della presente convenzione applicano nelle relazioni reciproche, le disposizioni della convenzione in conformità alla normativa comunitaria e fatte salve le modifiche apportate a tale normativa che si renderanno necessarie.»


25.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/31


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2006

sulla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo Difesa del suolo, del protocollo Energia e del protocollo Turismo della Convenzione alpina

(2006/516/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, nonché l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Convenzione sulla protezione delle Alpi (di seguito «Convenzione alpina») è stata conclusa a nome della Comunità europea con decisione del Consiglio 96/191/CE (2).

(2)

Con decisione 2005/923/CE, il Consiglio ha deciso di firmare, a nome della Comunità europea, il protocollo Difesa del suolo, il protocollo Energia e il protocollo Turismo della Convenzione alpina (3).

(3)

I protocolli costituiscono un passo importante per l'attuazione della Convenzione alpina, i cui obiettivi la Comunità europea si è impegnata a perseguire.

(4)

I problemi transfrontalieri di tipo economico, sociale e ecologico nelle Alpi costituiscono una grande sfida in una zona estremamente sensibile.

(5)

Le politiche della Comunità, in particolare le aree prioritarie di cui alla decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (4), dovrebbero essere diffuse e potenziate all'interno della regione alpina.

(6)

Uno degli obiettivi principali del protocollo Difesa del suolo, è la salvaguardia del ruolo multifunzionale del suolo fondata sul concetto di sviluppo sostenibile. La produttività sostenibile del suolo deve essere assicurata nella sua funzione naturale, in quanto archivio di storia naturale e culturale e al fine di garantirne l’uso per l’agricoltura e la silvicoltura, l’urbanismo e il turismo, gli altri usi economici, i trasporti e le infrastrutture, nonché in quanto fonte di materie prime.

(7)

Qualsiasi approccio al problema della difesa del suolo dovrebbe tener conto della notevole diversità delle condizioni regionali e locali esistenti nella regione alpina. Il protocollo Difesa del suolo può contribuire a realizzare appropriate misure a livello nazionale e regionale.

(8)

Diversi requisiti contenuti nel protocollo potrebbero essere utilizzati come importanti elementi su cui costruire una politica comunitaria di difesa del suolo, come il monitoraggio del suolo, l'individuazione delle zone a rischio di erosione, di inondazioni e di frane, l'inventario dei siti contaminati e la creazione di banche dati armonizzate. Essi sono messi in rilievo, tra l'altro, dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (5), dalla direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (6), dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (7), dalla direttiva 99/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (8), dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (9) e dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (10).

(9)

Il protocollo Energia prevede l’adozione di misure appropriate nel campo del risparmio energetico, della produzione, inclusa la promozione delle energie rinnovabili, del trasporto, della fornitura e dell'uso dell'energia per migliorare le condizioni ai fini dello sviluppo sostenibile.

(10)

Le disposizioni del protocollo Energia sono conformi al sesto programma comunitario di azione ambientale diretto a combattere il cambiamento climatico nonché a promuovere la gestione e l’uso sostenibili delle risorse naturali. Le disposizioni del protocollo sono inoltre coerenti con la politica della Comunità in materia energetica di cui al Libro bianco per una «Strategia e un piano d'azione della Comunità», al Libro verde «Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico», alla direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (11), alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia (12) e alla decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: «Energia intelligente — Europa» (2003-2006) (13).

(11)

La ratifica del protocollo Energia rafforzerebbe la cooperazione transfrontaliera con la Svizzera, il Liechtenstein e Monaco. Ciò rappresenterebbe inoltre un aiuto nel senso di garantire che gli obiettivi della Comunità europea siano condivisi dai partner regionali e che le iniziative in questione siano estese all'intera ecoregione alpina.

(12)

La priorità sarebbe attribuita alle Reti transeuropee per l’energia (TEN-E) e nello sviluppo di nuove connessioni transfrontaliere, in particolare linee ad alto voltaggio, andrebbero applicate le misure di coordinamento e realizzazione previste negli orientamenti TEN-E di cui alla decisione n. 1229/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia (14).

(13)

La Comunità europea e i suoi Stati membri, la Svizzera, il Liechtenstein e Monaco sono parti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e al protocollo di Kyoto. La Convenzione quadro delle NU sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e il protocollo di Kyoto prevedono che le parti formulino, realizzino, pubblichino e aggiornino regolarmente i programmi nazionali e regionali contenenti le misure dirette a ridurre i cambiamenti climatici affrontando il problema delle fonti di emissioni causate dall’uomo e prevedendo meccanismi di riduzione di tutti i gas a effetto serra non controllati dal protocollo di Montreal.

(14)

Il protocollo Energia contribuisce a soddisfare i requisiti previsti dalla UNFCCC per l’adozione di misure dirette ad agevolare un opportuno adeguamento ai cambiamenti climatici.

(15)

Il turismo è un settore di notevole importanza economica nella maggior parte delle Alpi e risente direttamente degli impatti a livello ambientale e sociale.

(16)

Poiché le regioni montane costituiscono una zona unica e ecologicamente molto sensibile, ai fini di un loro sviluppo sostenibile è estremamente importante trovare un equilibrio tra interessi economici, esigenze della popolazione locale e protezione dell'ambiente.

(17)

Il turismo costituisce un fenomeno sempre più globale, ma al tempo stesso esso rimane una sfera di responsabilità soprattutto locale e regionale. In tale contesto, per quanto riguarda la Comunità, vengono tra l'altro in evidenza la direttiva 85/337/CEE, la direttiva 92/43/CEE, il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (15), il regolamento (CE ) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (16) e la risoluzione del Consiglio del 21 maggio 2002 sul futuro del turismo europeo (17). La Convenzione alpina e il protocollo Turismo, assieme agli altri protocolli che possono avere un impatto sul settore turistico, potrebbero rappresentare uno strumento quadro diretto a promuovere e coordinare il contributo degli attori a livello regionale e locale allo scopo di fare della sostenibilità un elemento fondamentale nel miglioramento della qualità della offerta turistica della regione alpina.

(18)

L’obiettivo principale del protocollo Turismo consiste nel promuovere il turismo sostenibile, in particolare assicurando che esso si sviluppi e sia gestito tenendo conto del suo impatto sull’ambiente. A questo fine, esso prevede misure e raccomandazioni specifiche che possono essere utilizzate come strumenti diretti a rafforzare l’aspetto ambientale dell’innovazione e della ricerca, il monitoraggio e la formazione, strumenti e strategie di gestione, procedure di programmazione e autorizzazione connesse al turismo e in particolare al suo sviluppo qualitativo.

(19)

Le parti contraenti dei tre protocolli dovrebbero promuovere l’istruzione e la formazione pertinenti e, inoltre, promuovere la diffusione delle informazioni al pubblico in merito agli obiettivi, alle misure e alla applicazione di ognuno di questi tre protocolli.

(20)

È opportuno che i protocolli siano approvati dalla Comunità europea,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo Difesa del suolo (18), il protocollo Energia (19) e il protocollo Turismo (20) della Convenzione alpina, firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991, sono approvati a nome della Comunità europea.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone incaricate di depositare, a nome della Comunità, lo strumento di approvazione presso la Repubblica austriaca, conformemente all’articolo 27 del protocollo Difesa del suolo, all’articolo 21 del protocollo Energia e all’articolo 28 del protocollo Turismo.

Contemporaneamente la persona o le persone designate depositano le dichiarazioni relative ai protocolli.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  Parere del 13 giugno 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 61 del 12.3.1996, pag. 31.

(3)  GU L 337 del 22.12.2005, pag. 27.

(4)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

(6)  GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(7)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(8)  GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(9)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2223/2004 (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 1).

(10)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

(11)  GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione del Comitato misto SEE n. 102/2005 (GU L 306 del 24.11.2005, pag. 34).

(12)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.

(13)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).

(14)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 11.

(15)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(16)  GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 196/2006 (GU L 32 del 4.2.2006, pag. 4).

(17)  GU C 135 del 6.6.2002, pag. 1.

(18)  GU L 337 del 22.12.2005, pag. 29.

(19)  GU L 337 del 22.12.2005, pag. 36.

(20)  GU L 337 del 22.12.2005, pag. 43.


Commissione

25.7.2006   

IT

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L 201/34


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2006

che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del metaflumizone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 3238]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/517/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive autorizzate ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari.

(2)

Il 29 marzo 2005 la società BASF Agro S.A.S. ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla sostanza attiva metaflumizone chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, il fascicolo della sostanza attiva interessata sembra soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo presentato sembra soddisfare anche i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in causa. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo è stato in seguito trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e comunicato al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4)

Con la presente decisione si deve confermare formalmente, a livello comunitario, che il fascicolo risponde in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(5)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo relativo alla sostanza attiva di cui all'allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'iscrizione di tale sostanza nell'allegato I della suddetta direttiva, soddisfa in linea di massima i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II della stessa.

Il fascicolo soddisfa inoltre i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato III della suddetta direttiva per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.

Articolo 2

Lo Stato membro relatore prosegue l'esame particolareggiato del fascicolo in oggetto e riferisce alla Commissione, quanto prima possibile e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, le conclusioni dell’esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull'iscrizione o meno della sostanza attiva in causa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/45/CE della Commissione (GU L 130 del 18.5.2006, pag. 27).


ALLEGATO

SOSTANZE ATTIVE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

N.

Nome comune, Numero di identificazione CIPAC

Richiedente

Data di attuazione

Stato membro relatore

1

Metaflumizone

Numero CIPAC 779

BASF Agro S.A.S.

29.3.2005

UK


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

25.7.2006   

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L 201/36


POSIZIONE COMUNE 2006/518/PESC DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2006

che modifica e rinnova talune misure restrittive nei confronti della Liberia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/137/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia (1), al fine di attuare le misure nei confronti della Liberia imposte dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1521 (2003). Tali misure sono state prorogate dalla posizione comune 2006/31/PESC del Consiglio (2).

(2)

Alla luce degli sviluppi in Liberia, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato, in data 13 giugno 2006, la risoluzione 1683 (2006) che introduce ulteriori deroghe alle misure imposte dal punto 2, lettere a) e b) dell'UNSCR 1521 (2003) concernenti l'embargo sulle armi.

(3)

Il 20 giugno 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1689 (2006), che rinnova per altri 6 mesi le misure imposte dal punto 6 dell'UNSCR 1521 (2003), concernente il divieto all'importazione di tutti i diamanti grezzi dalla Liberia.

(4)

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha altresì deciso di non rinnovare le misure imposte dal punto 10 dell'UNSCR 1521 (2003), concernente il divieto all'importazione di tutti i tronchi grezzi e i prodotti del legno in provenienza dalla Liberia; ha tuttavia convenuto di riesaminare tale decisione dopo un periodo di novanta (90) giorni con l'intento di ripristinare le misure in questione, salvo se informato entro detto periodo dell'adozione della legislazione forestale proposta dal Comitato di sorveglianza della riforma forestale.

(5)

Le misure imposte dalla posizione comune 2004/137/PESC e prorogate dalla posizione comune 2006/31/PESC dovrebbero pertanto essere modificate e, se del caso, rinnovate in applicazione dell'UNSCR 1683 (2006) e dell'UNSCR 1689 (2006).

(6)

L'azione della Comunità è necessaria per l'attuazione di talune di queste misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

In aggiunta alle deroghe di attuazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della posizione comune 2004/137/PESC, le misure imposte in base all'articolo 1, paragrafo 1 della posizione comune 2006/31/PESC non si applicano:

a)

alle armi e munizioni già a disposizione dei membri del Servizio di sicurezza speciale (SSS) per scopi di formazione e che restano sotto la custodia dell'SSS ai fini operativi voluti, purché il loro trasferimento all'SSS sia stato preliminarmente approvato dal comitato istituito in virtù del punto 21 dell'UNSCR 1521 (2003) (in seguito denominato «il comitato») e all'assistenza tecnica e finanziaria connessa a tali armi e munizioni;

b)

alle armi e munizioni destinate ai membri delle forze di polizia e di sicurezza del governo liberiano controllati e formati dall'inizio della missione delle Nazioni Unite in Liberia, purché la fornitura di tali armi e munizioni sia stata preliminarmente approvata dal comitato su richiesta congiunta del governo liberiano e dello Stato esportatore e all'assistenza tecnica e finanziaria connessa tali armi e munizioni.

Articolo 2

Le misure imposte dall'articolo 3 della posizione comune 2004/137/PESC si applicano per ulteriori sei mesi fino al 22 dicembre 2006, salvo diversa decisione del Consiglio in conformità ad un'eventuale futura risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite al riguardo.

Articolo 3

La presente posizione comune ha effetto il giorno della sua adozione.

L'articolo 1 si applica con effetto dal 13 giugno 2006 e l'articolo 2 si applica con effetto dal 23 giugno 2006.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K. RAJAMÄKI


(1)  GU L 40 del 12.2.2004, pag. 35.

(2)  GU L 19 del 24.1.2006, pag. 38.