ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 186

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
7 luglio 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1029/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame

6

 

 

Regolamento (CE) n. 1030/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

9

 

*

Regolamento (CE) n. 1031/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione ( 1 )

11

 

*

Regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo ( 1 )

27

 

*

Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo ( 1 )

46

 

 

Regolamento (CE) n. 1034/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

51

 

 

Regolamento (CE) n. 1035/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 935/2006

53

 

 

Regolamento (CE) n. 1036/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 936/2006

54

 

 

Regolamento (CE) n. 1037/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 7 luglio 2006

55

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Parlamento europeo

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 18 gennaio 2006, sulla costituzione di una commissione d'inchiesta sulla crisi finanziaria della Equitable Life Assurance Society

58

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

7.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1028/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2006

recante norme di commercializzazione applicabili alle uova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Le norme di commercializzazione applicabili alle uova possono contribuire a migliorarne la qualità, e quindi, a facilitarne la vendita. È pertanto nell'interesse dei produttori, degli operatori commerciali e dei consumatori che tali norme siano applicate.

(2)

Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (2), appare necessario apportare ulteriori modifiche e procedere ad una semplificazione. Occorrerebbe pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1907/90 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(3)

Tali norme dovrebbero in linea di massima essere applicabili a tutte le uova di gallina delle specie Gallus gallus commercializzate nella Comunità. Tuttavia, sembra consigliabile lasciare agli Stati membri la possibilità di esentare dall'applicazione delle suddette norme le uova vendute attraverso alcune forme di vendita diretta dal produttore al consumatore finale limitate a piccoli quantitativi.

(4)

È opportuno effettuare una chiara distinzione tra le uova adatte al consumo umano diretto e le uova non adatte al consumo umano diretto, da destinare all'industria alimentare o non alimentare. Occorrerebbe pertanto distinguere due categorie, una categoria A e una categoria B.

(5)

Dovrebbe essere possibile per il consumatore distinguere le uova di diverse categorie di qualità e peso e identificare il metodo di allevamento utilizzato, a norma della direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio (3). Per consentire il rispetto di tale requisito occorrerebbe procedere alla stampigliatura delle uova e degli imballaggi.

(6)

Per consentire la tracciabilità delle uova immesse sul mercato per il consumo umano sulle uova di categoria A dovrebbe essere stampigliato il numero distintivo del produttore, secondo quanto previsto dalla direttiva 2002/4/CE. Anche le uova di categoria B dovrebbero essere stampigliate per impedire pratiche fraudolenti. Tuttavia, le uova di categoria B dovrebbero poter essere stampigliate anche con un'indicazione diversa dal codice del produttore purché consenta di distinguere tra vari livelli di qualità. Conformemente al principio di proporzionalità, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a prevedere deroghe nel caso in cui le uova di categoria B siano commercializzate esclusivamente nel loro territorio.

(7)

Al fine di impedire pratiche fraudolente, le uova dovrebbero essere stampigliate quanto prima possibile dopo la deposizione.

(8)

È opportuno che i centri d'imballaggio riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (4), provvedano alla classificazione delle uova in base alla qualità e al peso. I centri d'imballaggio che operano esclusivamente per l'industria alimentare e non alimentare non dovrebbero obbligatoriamente classificare le uova in base al peso.

(9)

Per garantire che i centri di imballaggio siano adeguatamente attrezzati per la classificazione e l'imballaggio delle uova della categoria A, è opportuno che siano autorizzati dalle competenti autorità e che venga loro attribuito un codice di identificazione che faciliti la tracciabilità delle uova immesse sul mercato.

(10)

È di fondamentale importanza, nell'interesse sia dei produttori che dei consumatori, che le uova importate dai paesi terzi siano conformi alle norme comunitarie. Tuttavia, speciali disposizioni in vigore in alcuni paesi terzi possono giustificare la concessione di deroghe a tali norme qualora sia garantita l'equivalenza della legislazione.

(11)

È opportuno che gli Stati membri designino i servizi di ispezione responsabili del controllo del presente regolamento. Le procedure per tale controllo dovrebbero essere uniformi.

(12)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative a sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento.

(13)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le condizioni di commercializzazione all'interno della Comunità delle uova prodotte nella Comunità o importate da paesi terzi.

Dette condizioni di commercializzazione si applicano anche alle uova destinate ad essere esportate fuori della Comunità.

2.   Gli Stati membri possono esonerare dagli obblighi del presente regolamento, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 3, le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale:

a)

nel luogo di produzione, o

b)

in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta nella regione di produzione dello Stato membro di cui trattasi.

Nel caso in cui tali esenzioni siano accordate, ciascun produttore può decidere se applicarle o meno. Qualora siano applicate, non possono essere effettuate classificazioni in base alla qualità e al peso.

Gli Stati membri possono stabilire, conformemente al diritto nazionale, la definizione dei termini «mercato pubblico locale», «vendita porta a porta» e «regione di produzione».

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1)

«uova»: le uova in guscio — escluse le uova rotte, incubate o cotte — prodotte da galline della specie Gallus gallus e adatte al consumo umano diretto o alla fabbricazione di ovoprodotti;

2)

«uova rotte»: le uova che presentano difetti del guscio e delle membrane le quali provocano un'esposizione del loro contenuto;

3)

«uova incubate»: le uova dal momento in cui ha inizio l'incubazione;

4)

«commercializzazione»: la detenzione delle uova ai fini della vendita, che comprende la messa in vendita, lo stoccaggio, l'imballaggio, l'etichettatura, la consegna o qualsiasi altra forma di cessione, a titolo oneroso o meno;

5)

«operatore»: il produttore e qualsiasi altra persona fisica o giuridica impegnata nella commercializzazione delle uova;

6)

«luogo di produzione»: uno stabilimento che alleva galline ovaiole registrato a norma della direttiva 2002/4/CE;

7)

«centro di imballaggio»: un centro di imballaggio a norma del regolamento (CE) n. 853/2004, autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del presente regolamento, nel quale le uova sono classificate in base alla qualità e al peso;

8)

«consumatore finale»: il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o di un'attività di un'impresa alimentare;

9)

«codice del produttore»: il numero distintivo del luogo di produzione a norma del punto 2 dell'allegato della direttiva 2002/4/CE.

Articolo 3

Classificazione in base alla qualità e al peso

1.   Le uova sono classificate in base alla qualificazione come segue:

categoria A o «uova fresche»,

categoria B.

2.   Le uova della categoria A sono classificate anche in base al peso. Tuttavia, la classificazione in base al peso non è richiesta per le uova destinate all'industria alimentare e non alimentare.

3.   Le uova della categoria B sono esclusivamente destinate all'industria alimentare e non alimentare.

Articolo 4

Stampigliatura delle uova

1.   Le uova della categoria A sono stampigliate con il codice del produttore.

Le uova della categoria B sono stampigliate con il codice del produttore e/o con un'altra indicazione.

Gli Stati membri possono esonerare da questo obbligo le uova della categoria B commercializzate esclusivamente nel loro territorio.

2.   La stampigliatura delle uova a norma del disposto del paragrafo 1 si effettua nel luogo di produzione o nel primo centro d'imballaggio nel quale le uova sono consegnate.

3.   Le uova vendute dal produttore al consumatore finale su un mercato pubblico locale nella regione di produzione dello Stato membro di cui trattasi sono stampigliate in modo conforme al disposto del paragrafo 1 del presente articolo.

Tuttavia, gli Stati membri possono esonerare da questo obbligo i produttori aventi fino a 50 galline ovaiole, a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita.

Articolo 5

Centri d'imballaggio

1.   I centri di imballaggio classificano e imballano le uova e provvedono all'etichettatura delle confezioni.

2.   L'autorità competente autorizza i centri d'imballaggio a classificare le uova ed attribuisce un codice di identificazione del centro d'imballaggio agli operatori che dispongono dei locali e delle attrezzature tecniche adatte per classificare le uova in base alla qualità e al peso. Per i centri d'imballaggio che operano esclusivamente per l'industria alimentare e non alimentare non sono richieste attrezzature tecniche adatte per classificare le uova in base al peso.

3.   Tale autorizzazione può essere ritirata in qualsiasi momento se le condizioni definite nelle modalità di applicazione adottate a norma dell'articolo 11 non sono più soddisfatte.

Articolo 6

Importazione di uova

1.   Su richiesta del paese interessato, la Commissione procede ad una valutazione delle norme di commercializzazione applicabili alle uova nei paesi terzi esportatori. Tale valutazione riguarda anche le disposizioni in materia di commercializzazione e di etichettatura, di metodi di allevamento e di controlli, nonché l'applicazione delle stesse. Se risulta che le disposizioni applicate offrono garanzie sufficienti quanto all'equivalenza con la normativa comunitaria, le uova importate dai paesi di cui trattasi sono stampigliate con un numero distintivo equivalente al codice del produttore.

2.   Se necessario, la Commissione conduce negoziati con i paesi terzi per definire modalità appropriate che consentano di offrire le garanzie di cui al paragrafo 1 e per concludere accordi in materia.

3.   Se non sono fornite garanzie sufficienti quanto all'equivalenza delle disposizioni in questione, le uova importate dal paese terzo di cui trattasi recano un codice che consente di identificare il paese d'origine e l'indicazione che il metodo di allevamento è un metodo «non specificato».

Articolo 7

Controlli

1.   Gli Stati membri designano i servizi di ispezione incaricati di verificare il rispetto del presente regolamento.

2.   I servizi di ispezione di cui al paragrafo 1 controllano i prodotti contemplati dal presente regolamento in tutte le fasi della commercializzazione. I controlli sono effettuati per sondaggio e sulla base di un'analisi di rischio, che tenga conto del tipo e della capacità di lavorazione dello stabilimento, nonché dei precedenti dell'operatore per quanto riguarda il rispetto delle norme di commercializzazione applicabili alle uova.

3.   Per le uova di categoria A importate da paesi terzi, i controlli di cui al paragrafo 2 sono effettuati al momento dello sdoganamento e prima dell'immissione in libera pratica.

Le uova di categoria B importate da paesi terzi sono immesse in libera pratica soltanto dopo aver verificato, al momento dello sdoganamento, che la loro destinazione finale è l'industria di trasformazione.

Articolo 8

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono il regime delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 9

Comunicazioni

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano le informazioni necessarie all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 10

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato di gestione per le uova e il pollame.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 11

Modalità di applicazione

Le modalità dettagliate di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda:

1)

la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento delle uova;

2)

i criteri di qualità, in particolare l'aspetto del guscio, la consistenza dell'albume e del tuorlo e l'altezza della camera d'aria;

3)

La classificazione in base al peso, incluse le eccezioni;

4)

la stampigliatura delle uova e le indicazioni sugli imballaggi, incluse altre eccezioni;

5)

i controlli;

6)

gli scambi con i paesi terzi;

7)

le comunicazioni di cui all'articolo 9;

8)

il metodo di allevamento;

9)

i documenti e la tenuta di registri.

Articolo 12

Abrogazione

1.   Il regolamento (CEE) n. 1907/90 è abrogato con effetto dal 1o luglio 2007.

2.   I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1039/2005 (GU L 172 del 5.7.2005, pag. 1).

(3)  GU L 30 del 31.1.2002, pag. 44. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


ALLEGATO

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 1907/90

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5, paragrafi 1 e 3

Articolo 5

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 3

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 11

Articolo 6, paragrafi 4 e 5

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c)

Articolo 6

Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 11

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16, paragrafo 1, prima frase

Articolo 1, paragrafo 1, seconda comma

Articolo 16, paragrafi 2 e 3

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 11

Articolo 21

Articolo 8

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 9

Articolo 22, paragrafo 2s

Articolo 11

Articolo 22 bis

Articolo 23

Articolo 12

Articolo 24

Articolo 13

Allegato I

Allegato

Allegato II


7.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1029/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2006

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con effetto dal 1o gennaio 2006 la direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile (2), è stata abrogata dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e sostituita dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (4), e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (5).

(2)

La direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (6), è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (7).

(3)

Il regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio (8), contiene diversi riferimenti alla direttiva 71/118/CEE e alla direttiva 79/112/CEE. Per motivi di chiarezza è opportuno adeguare tali riferimenti. Occorrerebbe ugualmente adattare la definizione del termine «carcassa» all'allegato III, sezione II, capitolo IV, punto 7, lettera c) del regolamento (CE) n. 853/2004.

(4)

L’articolo 1, paragrafo 3, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1906/90 esclude dall'ambito di applicazione di detto regolamento la forma di vendita di cui al capitolo II, articolo 3, punto II della direttiva 71/118/CEE. Quest'ultima disposizione si occupa di una deroga facoltativa per gli Stati membri concernente la produzione su piccola scala inferiore a 10 000 volatili. Benché i regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 contengano una deroga che non è facoltativa né limitata a un numero specifico di volatili, una deroga facoltativa come quella di cui all'articolo 3, punto II della direttiva 71/118/CE, limitata a un numero specifico di volatili, andrebbe mantenuta per il regolamento (CEE) n. 1906/90.

(5)

L’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1906/90 contiene un riferimento alla direttiva 80/879/CEE della Commissione, del 3 settembre 1980, relativa alla bollatura sanitaria dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile (9). Tale direttiva è stata abrogata dalla direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (10). Tale riferimento è superfluo e dovrebbe essere soppresso.

(6)

Occorrerebbe pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1906/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1906/90 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il presente regolamento non si applica:

a)

alle carni di pollame destinate ad essere esportate fuori della Comunità,

b)

al pollame ad eviscerazione differita di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (11);

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis   Gli Stati membri possono derogare ai requisiti del presente regolamento nei casi di fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CE) n. 853/2004, da parte di un produttore la cui produzione annua è inferiore a 10 000 volatili.»;

2)

l'articolo 2 è modificato come segue:

a)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

“carcassa”: il corpo intero di un volatile delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dopo dissanguamento, spiumatura ed eviscerazione; tuttavia, l'asportazione dei reni è facoltativa; una carcassa eviscerata può essere presentata alla vendita con o senza frattaglie, cioè cuore, fegato, ventriglio e collo, inserite nella cavità addominale;»;

b)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

“carni di pollame preconfezionate”: le carni di pollame presentate in conformità ai requisiti fissati nell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (12).

3)

all’articolo 4, il testo introduttivo è sostituito dal seguente:

«Oltre al rispetto delle regole nazionali adottate a norma della direttiva 2000/13/CE, sui documenti commerciali di accompagnamento ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b) di detta direttiva devono figurare le seguenti indicazioni supplementari:»;

4)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le parole «direttiva 79/112/CEE» sono sostituite dalle parole «direttiva 2000/13/CE»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per le carni di pollame fresche, la data minima di conservazione è sostituita dalla “data limite di consumo”, a norma dell'articolo 10 della direttiva 2000/13/CE.»;

c)

al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

il numero di riconoscimento del macello o del laboratorio di sezionamento, attribuito a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, fuorché nei casi in cui il sezionamento e il disossamento si effettuano sul luogo di vendita, secondo quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento;»;

d)

i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Se le carni di pollame sono offerte alla vendita senza preconfezionamento, eccettuati i casi in cui sezionamento e disossamento si effettuano sui luoghi di vendita secondo quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CE) n. 853/2004, a condizione che tali operazioni abbiano luogo a richiesta ed in presenza dell’acquirente, alle indicazioni di cui al paragrafo 3 si applica l’articolo 14 della direttiva 2000/13/CE.

5.   Le modalità particolareggiate relative all’indicazione della denominazione di vendita ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 1) della direttiva 2000/13/CE possono essere fissate secondo la procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75.»;

5)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

In deroga agli articoli 3, 4 e 5, non è necessario procedere alla classificazione o fare uso delle indicazioni supplementari di cui ai detti articoli, quando si tratta di consegne ai laboratori di sezionamento o agli stabilimenti di trasformazione.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 55 dell’8.3.1971, pag. 23.

(3)  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33. Rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(5)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

(6)  GU L 33 dell’8.2.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/4/CE (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 21).

(7)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

(8)  GU L 173 del 6.7.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/98 (GU L 157 del 30.5.1998, pag. 12).

(9)  GU L 251 del 24.9.1980, pag. 10.

(10)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 1. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 1994.

(11)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).»;

(12)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).»;


7.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1030/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 luglio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

67,5

204

28,7

999

48,1

0707 00 05

052

93,2

999

93,2

0709 90 70

052

83,8

999

83,8

0805 50 10

388

58,2

528

55,3

999

56,8

0808 10 80

388

87,3

400

114,5

404

94,7

508

87,3

512

81,2

524

54,1

528

87,1

720

114,4

800

145,8

804

99,7

999

96,6

0808 20 50

388

103,9

512

94,6

528

90,7

720

35,0

999

81,1

0809 10 00

052

192,0

999

192,0

0809 20 95

052

313,5

068

95,0

608

218,2

999

208,9

0809 40 05

624

146,4

999

146,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


7.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1031/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2006

recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione (1), in particolare l’articolo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 808/2004 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla società dell’informazione.

(2)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 808/2004 sono necessarie misure di esecuzione per definire i dati da trasmettere ai fini della produzione delle statistiche definite agli articoli 3 e 4 di tale regolamento e le scadenze per la loro trasmissione.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del presente regolamento specificano i dati da trasmettere ai fini della produzione delle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione di cui agli articoli 3, paragrafo 2, e 4 del regolamento (CE) n. 808/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2006.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 49.

(2)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.


ALLEGATO I

Modulo 1:   imprese e società dell’informazione

1.   TEMATICHE E LORO CARATTERISTICHE

a)   Le tematiche da trattare per l’anno di riferimento 2007, selezionate nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 808/2004, sono le seguenti:

sistemi TIC e loro utilizzo nelle imprese,

impiego di Internet e di altre reti elettroniche da parte delle imprese,

processi di e-Commerce ed e-Business,

competenza in materia di TIC nell’unità di impresa e domanda di personale qualificato in TIC.

b)   Vanno rilevate le caratteristiche delle imprese di seguito indicate.

Sistemi TIC e loro utilizzo nelle imprese

Caratteristiche da rilevare per tutte le imprese:

uso del computer.

Caratteristiche da rilevare per le imprese che usano il computer:

(facoltativo) percentuale dei dipendenti che usano il computer almeno una volta alla settimana,

esistenza di LAN senza fili,

esistenza di LAN con fili,

esistenza di Intranet,

esistenza di Extranet,

esistenza di un sistema TI per la gestione ordini da clienti e/o a fornitori.

Caratteristiche da rilevare per le imprese che dispongono di un sistema TI per la gestione ordini da clienti e/o a fornitori:

sistema TI di gestione ordini collegato a un sistema interno di riordinazione di forniture sostitutive,

sistema TI di gestione ordini collegato a sistemi di fatturazione e pagamento,

sistema TI di gestione ordini collegato a un sistema di gestione della produzione, della logistica o dei servizi,

sistema TI di gestione ordini collegato a sistemi aziendali dei fornitori,

sistema TI di gestione ordini collegato a sistemi aziendali dei clienti.

Impiego di Internet e di altre reti elettroniche da parte delle imprese

Caratteristiche da rilevare per le imprese che usano il computer:

accesso a Internet.

Caratteristiche da rilevare per le imprese con accesso a Internet:

percentuale dei dipendenti che almeno una volta alla settimana usano computer collegati a Internet,

connessione a Internet: modem tradizionale,

connessione a Internet: ISDN,

connessione a Internet: DSL,

connessione a Internet: altra connessione fissa a Internet,

connessione a Internet: connessione mobile,

uso di Internet per servizi bancari e finanziari,

uso di Internet per formazione e istruzione,

uso di Internet per la sorveglianza dei mercati,

uso di Internet per interagire con le autorità pubbliche nell’anno civile precedente,

esistenza di un proprio sito web.

Caratteristiche da rilevare per le imprese che hanno interagito via Internet con le autorità pubbliche nell’anno civile precedente:

uso di Internet, nell’anno civile precedente, per visitare siti web delle autorità pubbliche al fine di ottenere informazioni,

uso di Internet, nell’anno civile precedente, per visitare siti web delle autorità pubbliche al fine di ottenere moduli,

uso di Internet, nell’anno civile precedente, per rinviare moduli compilati alle autorità pubbliche,

uso di Internet, nell’anno civile precedente, per partecipare a procedure di appalto elettronico (e-procurement).

Caratteristiche da rilevare per le imprese che dispongono di un proprio sito web:

sito web finalizzato alla commercializzazione dei propri prodotti,

sito web finalizzato a facilitare l’accesso a cataloghi e listini prezzi,

sito web finalizzato alla fornitura di assistenza post vendita.

Processi di e-Commerce ed e-Business

Caratteristiche da rilevare per le imprese che usano il computer:

utilizzo di software ERP,

utilizzo di software CRM per archiviare, elaborare e analizzare informazioni sui clienti,

utilizzo di software CRM per la ricerca di dati,

adozione a livello di sistema operativo di software a codice sorgente aperto,

emissione di fatture elettroniche,

ricevimento di fatture elettroniche,

utilizzo di firme elettroniche avanzate (firme digitali).

Caratteristiche da rilevare per le imprese con accesso a Internet che non sono classificate nella sezione J della NACE Rev. 1.1:

effettuazione, nell’anno civile precedente, di ordinazioni via Internet,

ricevimento, nell’anno civile precedente, di ordinazioni via Internet.

Caratteristiche da rilevare per le imprese che hanno effettuato ordinazioni via Internet e non sono classificate nella sezione J della NACE Rev. 1.1:

percentuale del totale degli acquisti effettuati nell’anno civile precedente tramite ordinazioni via Internet, in classi percentuali ([0;1[, [1;5[, [5;10[, [10;25[, [25;100]).

Caratteristiche da rilevare per le imprese che hanno ricevuto ordinazioni via Internet e non sono classificate nella sezione J della NACE Rev. 1.1:

percentuale del totale del fatturato risultante da ordinazioni pervenute via Internet nell’anno civile precedente,

utilizzo di protocolli sicuri (SSL/TLS) per il ricevimento di ordinazioni via Internet.

Caratteristiche da rilevare per le imprese che usano il computer e non sono classificate nella sezione J della NACE Rev. 1.1:

effettuazione, nell’anno civile precedente, di ordinazioni tramite reti informatiche diverse da Internet,

ricevimento, nell’anno civile precedente, di ordinazioni tramite reti informatiche diverse da Internet.

Caratteristiche da rilevare per le imprese che hanno effettuato ordinazioni tramite reti informatiche diverse da Internet e non sono classificate nella sezione J della NACE Rev. 1.1:

percentuale del totale degli acquisti effettuati nell’anno civile precedente tramite ordinazioni attraverso reti informatiche diverse da Internet, in classi percentuali ([0;1[, [1;25[, [25;50[, [50;75[, [75;100]).

Caratteristiche da rilevare per le imprese che hanno ricevuto ordinazioni tramite reti informatiche diverse da Internet e non sono classificate nella sezione J della NACE Rev. 1.1:

percentuale del totale del fatturato risultante da ordinazioni pervenute nell’anno civile precedente tramite reti informatiche diverse da Internet.

Competenza in materia di TIC nell’unità di impresa e domanda di personale qualificato in TIC

Caratteristiche da rilevare per le imprese che usano il computer:

occupazione di specialisti in TI/TIC,

assunzione o tentativo di assunzione, nell’anno civile precedente, di personale per lo svolgimento di mansioni richiedenti competenze specialistiche in materia di TIC,

assunzione o tentativo di assunzione, nell’anno civile precedente, di personale per lo svolgimento di mansioni richiedenti competenze nell’uso delle TIC,

organizzazione, nell’anno civile precedente, di corsi di formazione allo scopo di sviluppare o migliorare competenze specialistiche in materia di TIC,

organizzazione, nell’anno civile precedente, di corsi di formazione allo scopo di sviluppare o migliorare competenze nell’uso delle TIC,

esistenza, nell’anno civile precedente, di fornitori esterni per lo svolgimento delle mansioni in materia di TIC necessitanti di specialisti in TI/TIC,

esistenza presso consociate estere costituite dall’impresa, nell’anno civile precedente, di fornitori per lo svolgimento delle mansioni in materia di TIC necessitanti di specialisti in TI/TIC,

esistenza presso altre imprese estere, nell’anno civile precedente, di fornitori per lo svolgimento delle mansioni in materia di TIC necessitanti di specialisti in TI/TIC,

(facoltativo) esistenza, nell’anno civile precedente, di fornitori esterni per lo svolgimento delle mansioni aziendali necessitanti di utilizzatori delle TIC,

(facoltativo) esistenza presso consociate estere costituite dall’impresa, nell’anno civile precedente, di fornitori per lo svolgimento delle mansioni aziendali necessitanti di utilizzatori delle TIC,

(facoltativo) esistenza presso altre imprese estere, nell’anno civile precedente, di fornitori per lo svolgimento delle mansioni aziendali necessitanti di utilizzatori delle TIC.

Caratteristiche da rilevare per le imprese che hanno alle dipendenze specialisti in TI/TIC:

percentuale di specialisti in TI/TIC sul totale dei dipendenti.

Caratteristiche da rilevare per le imprese che hanno assunto o cercato di assumere specialisti in TI/TIC:

esistenza, nell’anno civile precedente, di posti vacanti di difficile copertura per mansioni necessitanti di specialisti in TI/TIC.

Caratteristiche da rilevare per le imprese che hanno assunto o cercato di assumere personale per mansioni richiedenti competenze nell’uso delle TIC:

esistenza, nell’anno civile precedente, di posti vacanti di difficile copertura per mancanza di competenze nell’uso delle TIC da parte dei candidati.

Caratteristiche da rilevare per le imprese che hanno fatto ricorso a fornitori esteri per lo svolgimento delle mansioni in materia di TIC:

ricorso, nell’anno civile precedente, a specialisti in TI/TIC di fornitori esteri di altri Stati membri dell’UE,

ricorso, nell’anno civile precedente, a specialisti in TI/TIC di fornitori esteri di paesi non membri dell’UE,

(facoltativo) mansioni in materia di TIC svolte, nell’anno civile precedente, da specialisti in TI/TIC di fornitori esteri: gestione delle TIC,

(facoltativo) mansioni in materia di TIC svolte, nell’anno civile precedente, da specialisti in TI/TIC di fornitori esteri: sviluppo e implementazione delle TIC,

(facoltativo) mansioni in materia di TIC svolte, nell’anno civile precedente, da specialisti in TI/TIC di fornitori esteri: funzioni in materia di TIC,

(facoltativo) mansioni in materia di TIC svolte, nell’anno civile precedente, da specialisti in TI/TIC di fornitori esteri: altre.

(facoltativo) Caratteristiche da rilevare per le imprese che hanno fatto ricorso a fornitori esteri per lo svolgimento delle mansioni aziendali:

(facoltativo) mansioni aziendali svolte, nell’anno civile precedente, da utilizzatori delle TIC di fornitori esteri: marketing e vendita, servizi alla clientela,

(facoltativo) mansioni aziendali svolte, nell’anno civile precedente, da utilizzatori delle TIC di fornitori esteri: ricerca e sviluppo, progettazione e ingegneria del prodotto,

(facoltativo) mansioni aziendali svolte, nell’anno civile precedente, da utilizzatori delle TIC di fornitori esteri: altre funzioni aziendali (non TIC),

(facoltativo) ricorso, nell’anno civile precedente, a utilizzatori delle TIC di fornitori esteri di altri Stati membri dell’UE,

(facoltativo) ricorso, nell’anno civile precedente, a utilizzatori delle TIC di fornitori esteri di paesi non membri dell’UE.

Caratteristiche da rilevare per le imprese che dispongono di posti di lavoro di difficile copertura per mansioni necessitanti di specialisti in TI/TIC:

motivi della difficoltà di copertura dei posti vacanti, nell’anno civile precedente, per mansioni necessitanti di specialisti in TI/TIC: mancanza o scarso numero di candidati,

motivi della difficoltà di copertura dei posti vacanti, nell’anno civile precedente, per mansioni necessitanti di specialisti in TI/TIC: mancanza di qualifiche,

motivi della difficoltà di copertura dei posti vacanti, nell’anno civile precedente, per mansioni necessitanti di specialisti in TI/TIC: mancanza di esperienza lavorativa,

motivi della difficoltà di copertura dei posti vacanti, nell’anno civile precedente, per mansioni necessitanti di specialisti in TI/TIC: retribuzione richiesta eccessivamente elevata,

(facoltativo) motivi della difficoltà di copertura dei posti vacanti, nell’anno civile precedente, per mansioni necessitanti di specialisti in TI/TIC: altri.

c)   Le seguenti caratteristiche generali delle imprese vanno rilevate o ottenute da fonti alternative.

 

Caratteristiche da rilevare per tutte le imprese:

attività economica principale dell’impresa nell’anno civile precedente,

numero medio di dipendenti nell’anno civile precedente,

ubicazione, nell’anno civile precedente, in termini di regione di cui all’obiettivo 1/regione esclusa dall’obiettivo 1.

 

Caratteristiche da rilevare per le imprese non classificate nella sezione J della NACE Rev. 1.1:

totale degli acquisti di beni e servizi (in termini di valore, IVA esclusa) nell’anno civile precedente,

totale del fatturato (in termini di valore, IVA esclusa) nell’anno civile precedente.

2.   COPERTURA

Le caratteristiche definite alla sezione 1, lettere b) e c), del presente allegato sono rilevate o ottenute per le imprese che esercitano le attività economiche e presentano le dimensioni e la copertura geografica specificate in appresso.

a)   Attività economica: imprese classificate nelle seguenti categorie della NACE Rev. 1.1:

Categoria NACE

Descrizione

Sezione D

«Attività manifatturiere»

Sezione F

«Costruzioni»

Sezione G

«Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa»

Gruppi 55.1 e 55.2

«Alberghi» e «Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni»

Sezione I

«Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni»

Classe 65.12

«Altre intermediazioni monetarie»

Classe 65.22

«Altre attività creditizie»

Classe 66.01

«Assicurazioni sulla vita»

Classe 66.03

«Assicurazioni diverse da quelle sulla vita»

Sezione K

«Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese»

Gruppi 92.1 e 92.2

«Produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video» e «Attività radiotelevisive»

L’inclusione delle imprese classificate nelle seguenti categorie della NACE Rev. 1.1 è facoltativa:

Categoria NACE

Descrizione

Sezione E

«Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e acqua»

Gruppi 55.3, 55.4 e 55.5

«Ristoranti», «Bar» e «Mense e fornitura di pasti preparati»

Gruppi dal 92.3 al 92.7 incluso

«Attività ricreative, culturali e sportive» escluse «Produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video» e «Attività radiotelevisive»

Divisione 93

«Servizi alle famiglie»

Classi 67.12, 67.13, 67.2

«Attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria» esclusa «Amministrazione di mercati finanziari»

b)   Dimensioni dell’impresa: imprese con 10 o più addetti; l’inclusione delle imprese con meno di 10 addetti è facoltativa.

c)   Copertura geografica: imprese ubicate in qualsiasi parte del territorio dello Stato membro.

3.   PERIODI DI RIFERIMENTO

Il periodo di riferimento è l’anno 2006 per le caratteristiche che si riferiscono all’anno civile precedente. Per le altre caratteristiche il periodo di riferimento è il gennaio 2007.

4.   DISAGGREGAZIONI

Le tematiche e le loro caratteristiche di cui alla sezione 1, lettera b), del presente allegato sono fornite separatamente per le disaggregazioni di seguito indicate.

a)   Disaggregazione per attività economica: secondo le seguenti aggregazioni della NACE Rev. 1.1.

Aggregazione NACE

 

DA + DB + DC + DD + DE

 

DF + DG + DH

 

DI + DJ

 

DK + DL + DM + DN

 

F

 

50

 

51

 

52

 

55.1 + 55.2

 

60 + 61 + 62 + 63

 

64

 

65.12 + 65.22

 

66.01 + 66.03

 

72

 

70 + 71 + 73 + 74

 

92.1 + 92.2

 

(facoltativo) 22

 

(facoltativo) 40 + 41

 

(facoltativo) 55.3 + 55.4 + 55.5

 

(facoltativo) 67.12 + 67.13 + 67.2

 

(facoltativo) da 92.3 a 92.7

 

(facoltativo) 93

b)   Disaggregazione per classe di dimensioni: disaggregazione dei dati in funzione delle seguenti classi di addetti.

Classe di addetti

 

(facoltativo) Meno di 10 addetti

 

(facoltativo) Meno di 5 addetti

 

(facoltativo) Da 5 a 9 addetti

 

10 o più addetti

 

Da 10 a 49 addetti

 

Da 50 a 249 addetti

 

250 o più addetti

c)   Disaggregazione geografica: disaggregazione dei dati in funzione dei seguenti gruppi regionali.

Gruppo regionale

 

Regioni di cui all’obiettivo 1 (incluse le regioni ammesse al sostegno transitorio a titolo dell’obiettivo 1)

 

Regioni escluse dall’obiettivo 1

5.   PERIODICITÀ

I dati sono forniti una volta per l’anno 2007.

6.   SCADENZE

a)   I dati aggregati di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 808/2004, dei quali va segnalata se necessario la riservatezza o la inattendibilità, sono trasmessi a Eurostat entro il 5 ottobre 2007. Entro tale data il set di dati deve essere definito, convalidato e accettato. Il formato tabulare di trasmissione dei dati, a lettura ottica, va completato attenendosi alle istruzioni fornite da Eurostat.

b)   I metadati di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 808/2004 sono trasmessi a Eurostat entro il 31 maggio 2007, attenendosi allo schema stabilito da Eurostat.

c)   La relazione sulla qualità di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 808/2004 è trasmessa a Eurostat entro il 5 novembre 2007. La relazione va redatta seguendo lo schema stabilito da Eurostat.


ALLEGATO II

Modulo 2:   individui, famiglie e società dell’informazione

1.   TEMATICHE E LORO CARATTERISTICHE

a)   Le tematiche da trattare per l’anno di riferimento 2007, selezionate nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 808/2004, sono le seguenti:

accesso a ed utilizzo di sistemi TIC da parte di individui e/o famiglie,

uso di Internet a vari scopi da parte di individui e/o famiglie,

sicurezza TIC,

competenza in materia di TIC,

ostacoli all’impiego di TIC e di Internet.

b)   Vanno rilevate le caratteristiche di cui in appresso.

Accesso a ed utilizzo di sistemi TIC da parte di individui e/o famiglie

Caratteristiche da rilevare per tutte le famiglie:

accesso ad apparecchi TIC a casa: computer,

accesso a Internet da casa, indipendentemente dal suo uso effettivo.

Caratteristiche da rilevare per le famiglie con accesso a Internet da casa:

apparecchi utilizzati per l’accesso a Internet da casa: PC da tavolo,

apparecchi utilizzati per l’accesso a Internet da casa: computer portatile,

apparecchi utilizzati per l’accesso a Internet da casa: apparecchio TV munito di uno specifico dispositivo per la connessione a Internet,

apparecchi utilizzati per l’accesso a Internet da casa: console giochi,

apparecchi utilizzati per l’accesso a Internet da casa: altri apparecchi (facoltativo: rilevare separatamente cellulare abilitato alla navigazione in Internet, palmare);

tipo di connessione utilizzata per l’accesso a Internet da casa: modem o ISDN,

tipo di connessione utilizzata per l’accesso a Internet da casa: DSL (ad esempio, ADSL, SHDSL, ecc.),

tipo di connessione utilizzata per l’accesso a Internet da casa: altra connessione a banda larga (ad esempio, cavo, UMTS, ecc.),

tipo di connessione utilizzata per l’accesso a Internet da casa: cellulare a banda stretta (GPRS, ecc.).

Caratteristiche da rilevare per tutti gli individui:

ultimo uso di un computer (negli ultimi tre mesi; in un periodo compreso tra tre mesi fa e un anno fa; più di un anno fa; mai usato un computer),

uso di un cellulare.

Caratteristiche da rilevare per tutti gli individui esclusi i pensionati:

autovalutazione del possesso o meno di competenze informatiche sufficienti in caso di ricerca di lavoro o di cambiamento di lavoro entro un anno (sì; no; non applicabile).

Caratteristiche da rilevare per gli individui che hanno usato un computer negli ultimi tre mesi:

frequenza dell’uso del computer [ogni giorno o quasi ogni giorno; almeno una volta alla settimana (ma non ogni giorno); almeno una volta al mese (ma non ogni settimana); meno di una volta al mese],

luogo di uso del computer negli ultimi tre mesi: a casa,

luogo di uso del computer negli ultimi tre mesi: sul luogo di lavoro abituale (esclusa la propria abitazione),

luogo di uso del computer negli ultimi tre mesi: sul luogo di studio,

luogo di uso del computer negli ultimi tre mesi: a casa di un’altra persona,

luogo di uso del computer negli ultimi tre mesi: altrove.

Utilizzo di Internet a vari scopi da parte di individui e/o famiglie

Caratteristiche da rilevare per tutti gli individui:

ultimo collegamento a Internet (negli ultimi tre mesi; in un periodo compreso tra tre mesi fa e un anno fa; più di un anno fa; mai usato Internet).

Caratteristiche da rilevare per gli individui che hanno già usato Internet:

ultimo collegamento a Internet per un’attività commerciale a fini privati (negli ultimi tre mesi; in un periodo compreso tra tre mesi fa e un anno fa; più di un anno fa; mai effettuato un acquisto o inoltrato un ordine).

Caratteristiche da rilevare per gli individui che hanno usato Internet negli ultimi tre mesi:

frequenza del collegamento a Internet negli ultimi tre mesi [ogni giorno o quasi ogni giorno; almeno una volta alla settimana (ma non ogni giorno); almeno una volta al mese (ma non ogni settimana); meno di una volta al mese],

luogo di collegamento a Internet negli ultimi tre mesi: da casa,

luogo di collegamento a Internet negli ultimi tre mesi: dal luogo di lavoro (esclusa la propria abitazione),

luogo di collegamento a Internet negli ultimi tre mesi: dal luogo di studio,

luogo di collegamento a Internet negli ultimi tre mesi: da casa di un’altra persona,

luogo di collegamento a Internet negli ultimi tre mesi: altri luoghi (facoltativo: rilevare separatamente biblioteche pubbliche; uffici postali; uffici pubblici, municipi o enti pubblici; organizzazioni del terzo settore; Internet caffè; hotspot),

utilizzo di dispositivi mobili per la connessione a Internet: cellulare via GPRS,

utilizzo di dispositivi mobili per la connessione a Internet: cellulare via UMTS (3G),

utilizzo di dispositivi mobili per la connessione a Internet: palmare (palmtop, PDA),

utilizzo di dispositivi mobili per la connessione a Internet: computer portatile con connessione senza fili non da casa o dal luogo di lavoro,

uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per spedire e/o ricevere e-mail,

uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per telefonare via Internet,

uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per altre attività di comunicazione (collegamento a siti di chat, messenger, ecc.),

uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per cercare informazioni su prodotti e servizi,

uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per fruire di servizi connessi a viaggi e alloggio,

uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per seguire programmi radiofonici o televisivi sul web,

uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per giocare o per scaricare giochi, immagini, film o musica,

uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per scaricare software,

uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per leggere o scaricare quotidiani e riviste in linea,

uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per cercare lavoro o inviare una domanda di lavoro,

uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per cercare informazioni correlate alla sanità,

uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per cercare altre informazioni o fruire di servizi in linea,

uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per operazioni bancarie via Internet,

(facoltativo) uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per vendere prodotti o servizi,

uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per visitare siti web delle autorità pubbliche al fine di ottenere informazioni,

uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per scaricare moduli ufficiali dai siti di autorità pubbliche,

uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per inviare moduli compilati alle autorità pubbliche,

uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per cercare informazioni in materia di istruzione, formazione o offerte di corsi,

uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per seguire un corso in linea (in qualunque materia),

uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per navigare a fini di apprendimento,

frequenza di un corso negli ultimi tre mesi (qualsiasi formazione, non solo in campo informatico o sull’uso di Internet, anche a scuola o all’università),

interesse per un maggiore uso di Internet.

Caratteristiche da rilevare per gli individui che hanno usato a scopi privati Internet negli ultimi tre mesi per leggere o scaricare quotidiani e riviste in linea:

uso a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per leggere o scaricare quotidiani e riviste in linea cui la persona si è abbonata per riceverli regolarmente.

Caratteristiche da rilevare per gli individui che hanno usato a scopi privati Internet negli ultimi tre mesi e hanno frequentato un corso negli ultimi tre mesi:

uso di Internet negli ultimi tre mesi per effettuare ricerche nell’ambito di un corso di formazione o dell’istruzione dell’individuo,

uso di Internet negli ultimi tre mesi per scambiare messaggi in merito al corso con altri partecipanti a tale corso,

uso di Internet negli ultimi tre mesi per scaricare sussidi didattici forniti in linea,

uso di Internet negli ultimi tre mesi per verificare la disponibilità in una biblioteca di un libro o di un articolo necessari per il corso.

Caratteristiche da rilevare per gli individui che hanno usato Internet per attività commerciali sul web negli ultimi 12 mesi:

uso di Internet per ordinare prodotti alimentari o generi di drogheria,

uso di Internet per ordinare beni per la casa,

uso di Internet per ordinare film o musica (da rilevare separatamente: eventuale fornitura in linea),

uso di Internet per ordinare libri, riviste, giornali o sussidi per e-learning (da rilevare separatamente: eventuale fornitura in linea),

uso di Internet per ordinare capi di abbigliamento o materiale sportivo,

uso di Internet per ordinare software e upgrade (da rilevare separatamente: eventuale fornitura in linea),

uso di Internet per ordinare hardware,

uso di Internet per ordinare dispositivi elettronici,

uso di Internet per effettuare acquisti di titoli, servizi finanziari o assicurazioni,

uso di Internet per prenotazioni di alloggi per vacanze o viaggi,

uso di Internet per prenotazioni di biglietti per manifestazioni,

uso di Internet per la partecipazione a lotterie o scommesse,

uso di Internet per ordinare altri prodotti e servizi.

Sicurezza TIC

Caratteristiche da rilevare per gli individui che hanno usato Internet negli ultimi tre mesi:

presenza di virus informatici che hanno causato perdite di informazioni o di tempo nell’uso di Internet negli ultimi dodici mesi,

frequenza della creazione di copie di sicurezza o di back-up (documenti, immagini, ecc.) ad esempio su floppy disk, su CD o sullo spazio disco di server Internet (sempre o quasi sempre; talvolta; mai o quasi mai; non applicabile in quanto l’individuo non tiene file su un computer).

Competenza in materia di TIC

Caratteristiche da rilevare per gli individui che hanno usato un computer:

corso di formazione più recente, della durata di almeno tre ore, su un qualunque aspetto dell’uso del computer (negli ultimi tre mesi; in un periodo compreso tra tre mesi fa e un anno fa; in un periodo compreso tra un anno fa e tre anni fa; più di tre anni fa; mai seguito un corso),

conoscenze informatiche tali da consentire di copiare o di spostare un file o una cartella,

conoscenze informatiche tali da consentire l’utilizzo di comandi di copia e incolla per copiare o spostare informazioni all’interno di un documento,

conoscenze informatiche tali da consentire l’utilizzo di formule aritmetiche elementari in un foglio di calcolo elettronico,

conoscenze informatiche tali da consentire di comprimere (o zippare) file,

conoscenze informatiche tali da consentire di collegare e installare nuovi dispositivi, quali ad esempio stampanti o modem,

conoscenze informatiche tali da consentire di scrivere un programma informatico utilizzando un linguaggio di programmazione specializzato,

conoscenze informatiche tali da effettuare la connessione di computer a una rete LAN (local area network),

conoscenze informatiche tali da consentire di rilevare e risolvere problemi informatici (ad esempio, in caso di computer lento).

Caratteristiche da rilevare per gli individui che hanno usato Internet:

conoscenza di Internet tale da consentire di utilizzare un motore di ricerca per ottenere informazioni,

conoscenza di Internet tale da consentire di spedire e-mail con file allegati,

conoscenza di Internet tale da consentire di spedire messaggi a chat room, newsgroup o forum di discussione in linea,

conoscenza di Internet tale da consentirne l’uso per effettuare telefonate,

conoscenza di Internet tale da consentire di utilizzare la condivisione di file peer-to-peer per lo scambio di filmati, musica, ecc.,

conoscenza di Internet tale da consentire di creare una pagina web,

conoscenza di Internet tale da consentire di trovare, scaricare e installare software,

conoscenza di Internet tale da salvaguardare il computer da virus, spyware e adware.

Caratteristiche da rilevare per gli individui in possesso di una o più conoscenze informatiche o di Internet:

modalità di ottenimento delle conoscenze informatiche: istituzione d’istruzione formale,

modalità di ottenimento delle conoscenze informatiche: corsi di formazione in centri di istruzione per adulti (non su iniziativa del datore di lavoro),

modalità di ottenimento delle conoscenze informatiche: corsi di formazione professionale (su iniziativa del datore di lavoro),

modalità di ottenimento delle conoscenze informatiche: autoformazione con l’ausilio di libri, CD-ROM, ecc.,

modalità di ottenimento delle conoscenze informatiche: autoformazione tramite l’esperienza pratica,

modalità di ottenimento delle conoscenze informatiche: assistenza informale di colleghi, parenti o amici,

modalità di ottenimento delle conoscenze informatiche: altre.

Ostacoli all’impiego di TIC e di Internet

Caratteristiche da rilevare per le famiglie aventi accesso a Internet da casa, ma non attraverso una connessione a banda larga:

ostacoli all’accesso a Internet da casa attraverso connessioni a banda larga: costo troppo elevato,

ostacoli all’accesso a Internet da casa attraverso connessioni a banda larga: nessuna necessità,

ostacoli all’accesso a Internet da casa attraverso connessioni a banda larga: indisponibilità di tali connessioni nel luogo di residenza,

ostacoli all’accesso a Internet da casa attraverso connessioni a banda larga: possibilità di accesso a Internet con connessione a banda larga da altri luoghi (ad esempio dal luogo di lavoro),

ostacoli all’accesso a Internet da casa attraverso connessioni a banda larga: altro ostacolo diverso dai precedenti.

Caratteristiche da rilevare per gli individui che hanno usato Internet negli ultimi tre mesi e mostrano interesse per un maggiore uso di Internet:

ostacoli a un maggiore uso di Internet: conoscenza inadeguata di lingue straniere,

ostacoli a un maggiore uso di Internet: mancanza di tempo,

ostacoli a un maggiore uso di Internet: connessione troppo lenta,

ostacoli a un maggiore uso di Internet: costo di scarico per volume o connessione aggiuntiva,

ostacoli a un maggiore uso di Internet: costo del contenuto in linea,

ostacoli a un maggiore uso di Internet: contenuto (non sufficientemente interessante per indurre a un maggiore uso di Internet),

ostacoli a un maggiore uso di Internet: mancanza di capacità o conoscenze (ad esempio, siti troppo complicati o non user-friendly),

ostacoli a un maggiore uso di Internet: timori per la privacy o la sicurezza.

Caratteristiche da rilevare per gli individui che hanno usato un computer senza frequentare un corso (della durata di almeno tre ore) su un qualunque aspetto dell’uso del computer negli ultimi tre anni:

ostacoli alla frequenza di un corso sull’uso del computer: nessuna necessità in quanto le conoscenze informatiche sono sufficienti,

ostacoli alla frequenza di un corso sull’uso del computer: nessuna necessità in quanto l’individuo fa uso solo raramente di un computer.

Caratteristiche da rilevare per gli individui che hanno usato un computer senza frequentare un corso (della durata di almeno tre ore) su un qualunque aspetto dell’uso del computer negli ultimi tre anni, ma che probabilmente necessitano di seguirne uno:

ostacoli alla frequenza di un corso sull’uso del computer: mancanza di tempo,

ostacoli alla frequenza di un corso sull’uso del computer: costo del corso,

ostacoli alla frequenza di un corso sull’uso del computer: indisponibilità di un corso adatto,

ostacoli alla frequenza di un corso sull’uso del computer: eccessiva difficoltà dei corsi.

2.   COPERTURA

a)   Le unità statistiche da considerare per le caratteristiche di cui alla sezione 1, lettera b), del presente allegato che si riferiscono alle famiglie sono le famiglie nelle quali almeno un componente rientra nella classe di età 16-74 anni.

b)   Le unità statistiche da considerare per le caratteristiche di cui alla sezione 1, lettera b), del presente allegato che si riferiscono agli individui sono gli individui di età compresa tra 16 e 74 anni.

c)   La copertura geografica si estende alle famiglie e/o agli individui di qualsiasi parte del territorio dello Stato membro.

3.   PERIODO DI RIFERIMENTO

Il periodo di riferimento per le statistiche da rilevare è il primo trimestre del 2007.

4.   DISAGGREGAZIONI

a)   Per le tematiche e le loro caratteristiche di cui alla sezione 1, lettera b), del presente allegato che si riferiscono alle famiglie vanno rilevate le seguenti caratteristiche generali:

ubicazione geografica: residenti in regioni di cui all’obiettivo 1 (incluse le regioni ammesse al sostegno transitorio a titolo dell’obiettivo 1); residenti in altre regioni,

grado di urbanizzazione: residenti in aree densamente popolate; residenti in aree mediamente popolate; residenti in aree scarsamente popolate,

tipologia familiare: numero di componenti della famiglia (da rilevare separatamente: numero di figli di meno di 16 anni),

(facoltativo) reddito netto mensile della famiglia (da rilevare in termini di valore o utilizzando quartili).

b)   Per le tematiche e le loro caratteristiche di cui alla sezione 1, lettera b), del presente allegato che si riferiscono agli individui vanno rilevate le seguenti caratteristiche generali:

ubicazione geografica: residenti in regioni di cui all’obiettivo 1 (incluse le regioni ammesse al sostegno transitorio a titolo dell’obiettivo 1); residenti in altre regioni,

grado di urbanizzazione: residenti in aree densamente popolate; residenti in aree mediamente popolate; residenti in aree scarsamente popolate,

sesso: maschio; femmina,

classe di età: meno di 16 anni (facoltativo); 16-24 anni; 25-34 anni; 35-44 anni; 45-54 anni; 55-64 anni; 65-74 anni; più di 74 anni (facoltativo),

grado di istruzione più elevato raggiunto secondo i livelli della International Standard Classification of Education (ISCED 97): basso (ISCED 0, 1 o 2); medio (ISCED 3 o 4); alto (ISCED 5 o 6),

situazione lavorativa: lavoratore dipendente o lavoratore autonomo, compresi i coadiuvanti familiari; disoccupato; studente non compreso nelle forze di lavoro; altro non compreso nelle forze di lavoro,

professione secondo la International Standard Classification of Occupations [ISCO-88 (COM)]: lavoratore manuale, lavoratore non manuale; lavoratore delle TIC, lavoratore non delle TIC.

5.   PERIODICITÀ

I dati sono forniti una volta per l’anno 2007.

6.   SCADENZE PER LA TRASMISSIONE DEI RISULTATI

a)   I dati aggregati di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 808/2004, dei quali va segnalata se necessario la riservatezza o la inattendibilità, sono trasmessi a Eurostat entro il 5 ottobre 2007. Entro tale data il set di dati deve essere definito, convalidato e accettato. Il formato tabulare di trasmissione dei dati, a lettura ottica, va completato attenendosi alle istruzioni fornite da Eurostat.

b)   I metadati di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 808/2004 sono trasmessi a Eurostat entro il 31 maggio 2007, attenendosi allo schema stabilito da Eurostat.

c)   La relazione sulla qualità di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 808/2004 è trasmessa a Eurostat entro il 5 novembre 2007. La relazione va redatta seguendo lo schema stabilito da Eurostat.


7.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/27


REGOLAMENTO (CE) N. 1032/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2006

che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull’interoperabilità») (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (2), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La gestione del traffico aereo richiede meccanismi sicuri ed efficienti per la notifica, il coordinamento e il trasferimento di voli tra gli enti di controllo del traffico aereo. La disponibilità di tali meccanismi nell’ambito della rete europea di gestione del traffico aereo richiede lo scambio automatico di dati di volo tra i sistemi di elaborazione dei dati di volo. L’esame dell’attuale situazione a livello comunitario ha evidenziato che in alcuni Stati membri tali meccanismi non hanno ancora raggiunto un livello soddisfacente e necessitano di ulteriori miglioramenti. È pertanto necessario fissare requisiti in materia di interoperabilità, prestazioni e qualità dei servizi da applicare alle funzioni di scambio dei dati di volo assicurate dai sistemi di elaborazione.

(2)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 549/2004, all’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) è stato conferito il mandato di elaborare i requisiti applicabili ai sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli. Il presente regolamento si basa sulla relazione del 31 marzo 2005, concernente detto mandato.

(3)

La norma Eurocontrol per lo scambio elettronico di dati è stata allegata al regolamento (CE) n. 2082/2000, del 6 settembre 2000, che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 97/15/CE, che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 93/65/CEE del Consiglio (3), e ne è stato reso obbligatorio l’uso nella Comunità, quando si acquistino nuovi sistemi di elaborazione dei dati di volo. Dato che il regolamento (CE) n. 2082/2000 è stato abrogato con effetto a decorrere dal 20 ottobre 2005, è necessario aggiornare la legislazione comunitaria al fine di garantire la coerenza delle disposizioni regolamentari in materia.

(4)

Il presente regolamento non deve includere le operazioni e l’addestramento militari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004.

(5)

In una dichiarazione degli Stati membri sulle questioni militari connesse con il cielo unico europeo (4), gli Stati membri si sono impegnati a cooperare tra loro, tenendo conto delle esigenze militari nazionali, affinché il concetto di uso flessibile dello spazio aereo sia pienamente ed uniformemente applicato in tutti gli Stati membri da tutti gli utenti dello spazio aereo.

(6)

In base alla definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 22, del regolamento (CE) n. 549/2004, l’applicazione del concetto di uso flessibile dello spazio aereo richiede l’istituzione di sistemi per lo scambio tempestivo di dati di volo tra gli enti che forniscono servizi di traffico aereo e gli enti di controllo militari.

(7)

È opportuno che i centri di controllo di area attuino procedure automatizzate per la notifica e il coordinamento iniziale al fine di fornire informazioni di volo coerenti sia agli enti di trasferimento che a quelli riceventi e di contribuire al coordinamento del trasferimento pianificato dei voli. Tali procedure rientravano tra le norme fissate dal regolamento (CE) n. 2082/2000 e devono pertanto essere applicate a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(8)

Le informazioni di volo trasmesse durante la procedura di coordinamento iniziale devono essere costantemente aggiornate. È opportuno, pertanto, attuare in modo progressivo procedure automatizzate per consentire la revisione delle informazioni relative ai voli soggetti in precedenza a una procedura di coordinamento iniziale oppure di annullamento del coordinamento quando l’ente accettante non è più interessato dal volo stesso.

(9)

Gli enti di controllo del traffico aereo diversi dai centri di controllo d’area potrebbero trarre beneficio dall’attuazione di procedure automatizzate per la notifica, il coordinamento iniziale, la revisione del coordinamento e l’annullamento del coordinamento dei voli. Qualora tali enti di controllo del traffico aereo scelgano di attuare dette procedure automatizzate, l’esigenza di interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (di seguito «EATMN») impone che essi applichino gli stessi requisiti applicabili ai centri di controllo d’area.

(10)

È opportuno che il tempestivo scambio di dati di volo tra gli enti dei servizi di traffico aereo e gli enti di controllo militari sia basato sull’attuazione progressiva di procedure automatizzate. Un primo passo dovrebbe essere l’avvio della trasmissione di dati di volo di base tra questi enti civili e militari, nonché la possibilità di aggiornare tali dati in base alle esigenze.

(11)

Sono state individuate procedure automatizzate aggiuntive in grado di rafforzare ulteriormente il coordinamento tra gli enti di controllo del traffico aereo o tra gli enti dei servizi di traffico aereo e gli enti di controllo militari. Qualora si scelga di applicare procedure automatizzate aggiuntive, l’esigenza di interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo impone l’applicazione di requisiti armonizzati a tali procedure.

(12)

L’attuazione del presente regolamento deve prevedere la possibilità di ulteriori sviluppi per conseguire livelli più elevati di interoperabilità.

(13)

Al fine di mantenere o di migliorare i livelli di sicurezza attuali delle operazioni, è necessario richiedere agli Stati membri di garantire l’esecuzione, da parte degli interessati, di una valutazione della sicurezza che includa l’individuazione dei pericoli e la valutazione e la riduzione dei rischi. L’applicazione armonizzata di tali procedure ai sistemi disciplinati dal presente regolamento richiede l’individuazione di prescrizioni specifiche di sicurezza per tutti i requisiti obbligatori in materia di interoperabilità, prestazioni e qualità dei servizi.

(14)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 552/2004, le norme di attuazione per l’interoperabilità descrivono le procedure specifiche di valutazione della conformità o dell’idoneità all’uso dei componenti, nonché di verifica dei sistemi.

(15)

A norma dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 552/2004, le date di applicazione delle disposizioni transitorie possono essere specificate dalle norme di attuazione in materia d’interoperabilità.

(16)

Ai fabbricanti e ai fornitori di servizi di navigazione aerea dovrà essere concesso un periodo di tempo utile per lo sviluppo di nuovi componenti e sistemi conformemente ai nuovi requisiti tecnici.

(17)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul cielo unico istituito dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento fissa i requisiti per lo scambio automatico di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo e ai fini del coordinamento civile e militare.

2.   Esso si applica:

a)

ai sistemi di trattamento dei dati di volo utilizzati dagli enti di controllo del traffico aereo che offrono servizi relativi al traffico aereo generale;

b)

ai sistemi di scambio di dati di volo a sostegno delle procedure di coordinamento tra gli enti dei servizi di traffico aereo e gli enti di controllo militari.

3.   Il presente regolamento non si applica allo scambio di dati di volo tra enti di controllo del traffico aereo che utilizzano i sistemi di trattamento dei dati di volo di cui al paragrafo 2, per i quali i dati di volo di cui al presente regolamento sono sincronizzati per mezzo di un sistema comune.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 549/2004.

2.   Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)

«notifica», la trasmissione da parte dell’ente di trasferimento di dati per l’aggiornamento del sistema dell’ente ricevente in preparazione del coordinamento;

2)

«coordinamento», il coordinamento tra enti di controllo del traffico aereo del passaggio previsto di voli attraverso il confine comune allo scopo di garantire la sicurezza dei voli;

3)

«ente di controllo del traffico aereo» («ente ATC»), in funzione dei casi un centro di controllo di area, un ente di controllo di avvicinamento oppure una torre di controllo di aerodromo;

4)

«coordinamento civile-militare», il coordinamento tra le componenti civili e militari autorizzate a prendere decisioni e ad approvare una determinata azione o condotta;

5)

«sistema di trattamento dei dati di volo», la parte di un sistema di servizi di traffico aereo che riceve, elabora automaticamente e distribuisce alle postazioni operative degli enti di controllo del traffico aereo i dati dei piani di volo e i messaggi correlati;

6)

«ente dei servizi del traffico aereo» («ente ATS»), un ente, civile o militare, responsabile della fornitura di servizi di traffico aereo;

7)

«ente di controllo militare», l’ente militare fisso o mobile che gestisce il traffico aereo militare e/o svolge altre attività che, in ragione della loro specifica natura, possono richiedere il divieto o la limitazione dell’accesso ad una zona dello spazio aereo;

8)

«ente di trasferimento», l’ente di controllo del traffico aereo che trasferisce al successivo ente ATC lungo la rotta di volo la responsabilità di fornire ad un aeromobile un servizio di controllo del traffico aereo;

9)

«ente ricevente», l’ente di controllo del traffico aereo che riceve i dati;

10)

«confine», il piano laterale o verticale che delimita lo spazio aereo all’interno del quale l’ente ATC fornisce servizi di traffico aereo;

11)

«centro di controllo d’aerea» («ACC»), un ente istituito per fornire i servizi di controllo del traffico aereo ai voli controllati nelle aree di controllo sotto la sua responsabilità;

12)

«postazione operativa», i mobili e le apparecchiature tecniche grazie alle quali un membro del personale dei servizi del traffico aereo svolge i compiti correlati alla propria mansione;

13)

«piano di volo», le informazioni specifiche fornite agli enti dei servizi di traffico aereo relative a un volo oppure a una parte di volo previsto di un aeromobile;

14)

«avviso», un messaggio visualizzato presso una postazione operativa quando la procedura automatizzata di coordinamento non ha funzionato correttamente;

15)

«dati stimati», il punto di coordinamento, l’ora stimata di un aeromobile e il livello di volo previsto dell’aeromobile al punto di coordinamento;

16)

«radar di sorveglianza secondario» («SSR»), un sistema radar di sorveglianza che utilizza trasmettitori o ricevitori e transponder;

17)

«lettera di accordo», un accordo tra due enti ATC adiacenti che specifica le modalità di coordinamento delle loro rispettive responsabilità ATC;

18)

«punto di trasferimento del controllo», un punto sulla traiettoria di volo di un aeromobile nel quale la responsabilità della fornitura di servizi del traffico aereo all’aeromobile è trasferita da un ente ATC al successivo;

19)

«dati di coordinamento», dati interessanti per il personale operativo relativi alla procedura di notifica, coordinamento e trasferimento dei voli e alla procedura di coordinamento civile-militare;

20)

«livello di volo di trasferimento», il livello di volo concordato durante il coordinamento se in volo livellato, oppure il livello di volo autorizzato verso il quale l’aeromobile si dirige, se è in fase di salita o discesa al punto di coordinamento;

21)

«ente accettante», il successivo ente di controllo del traffico aereo che prenderà il controllo di un aeromobile;

22)

«punto di coordinamento» («COP»), un punto sul confine, o adiacente ad esso, utilizzato dagli enti ATC e al quale si fa riferimento nelle procedure di coordinamento;

23)

«ente notificato», l’ente ATC che ha ricevuto le informazioni di notifica;

24)

«correlazione», la procedura che consiste nel collegare i dati del piano di volo e la traccia radar dello stesso volo;

25)

«rilascio», l’autorizzazione con cui il controllore che trasferisce un aeromobile autorizza un controllore presso l’ente accettante a impartire istruzioni di controllo all’aeromobile prima che lo stesso attraversi il punto di trasferimento del controllo;

26)

«disponibilità», il grado di operatività e accessibilità di un sistema o di un componente quando ne è richiesto l’impiego;

27)

«affidabilità», la probabilità che l’installazione di terra operi entro le tolleranze specificate.

Articolo 3

Requisiti di interoperabilità e di prestazione

1.   I fornitori di servizi di navigazione aerea garantiscono che i sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), utilizzati dagli ACC, rispettano i requisiti in materia di interoperabilità e di prestazione specificati nell’allegato I, parti A e B.

2.   I fornitori di servizi di navigazione aerea che nella lettera di accordo hanno indicato che attueranno le procedure di notifica, coordinamento iniziale, revisione del coordinamento, annullamento del coordinamento, dati di volo di base o modifica di dati di volo di base tra enti ATC diversi dagli ACC, garantiscono che i sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), rispettano i requisiti in materia di interoperabilità e di prestazione specificati nell’allegato I, parti A e B.

3.   I fornitori di servizi di navigazione aerea che nella lettera di accordo hanno indicato che attueranno le procedure di notifica e coordinamento prima della partenza, di cambiamento di frequenza o di accettazione manuale delle comunicazioni, garantiscono che i sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), rispettano i requisiti in materia di interoperabilità e di prestazione specificati nell’allegato I, parti A e C.

4.   Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), rispettano i requisiti in materia di interoperabilità e di prestazione specificati nell’allegato I, parti A e B, relativamente alle procedure dei dati di volo di base e del cambiamento dei dati di volo di base.

5.   Quando gli enti dei servizi del traffico aereo e gli enti di controllo militari hanno attuato tra i sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), le procedure di notifica dell’intenzione di attraversamento, di richiesta d’autorizzazione all’attraversamento, di controproposta dell’attraversamento o di annullamento dell’attraversamento, gli Stati membri garantiscono che tali sistemi rispettano i requisiti in materia di interoperabilità e di prestazione specificati nell’allegato I, parti A e C.

Articolo 4

Requisiti in materia di qualità del servizio

1.   I fornitori di servizi di navigazione aerea garantiscono che i sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), sono conformi ai requisiti in materia di qualità del servizio specificati nell’allegato II.

2.   Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), sono conformi ai requisiti in materia di qualità del servizio specificati nell’allegato II.

Articolo 5

Procedure correlate

1.   Per un volo soggetto al coordinamento iniziale, le condizioni concordate di trasferimento di un volo sono vincolanti dal punto di vista operativo per entrambi gli enti ATC, a meno che il coordinamento non sia annullato o rivisto.

2.   Per un volo soggetto alla revisione del coordinamento, le condizioni concordate di trasferimento di un volo sono vincolanti dal punto di vista operativo per entrambi gli enti ATC, a meno che il coordinamento non sia annullato o le condizioni non siano ulteriormente riviste.

3.   Quando il completamento della revisione o l’annullamento delle procedure di coordinamento non sono confermati nel rispetto dei requisiti di qualità applicabili, l’ente di trasferimento avvia un coordinamento verbale.

Articolo 6

Norme di sicurezza

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che qualsiasi modifica degli attuali sistemi automatici di scambio di dati di volo, di cui al presente regolamento, ovvero l’introduzione di nuovi sistemi, siano precedute da una valutazione di sicurezza che includa l’individuazione dei pericoli e la valutazione e la riduzione dei rischi, eseguita dalle parti interessate.

Durante detta valutazione di sicurezza sono considerati requisiti di sicurezza minimi quelli specificati nell’allegato III.

Articolo 7

Conformità o idoneità all’uso dei componenti

Prima di rilasciare una dichiarazione CE di conformità o idoneità all’uso, di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 552/2004, i produttori dei componenti dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), valutano la conformità o l’idoneità all’uso di tali componenti, conformemente ai requisiti fissati nell’allegato IV, parte A.

Articolo 8

Verifica dei sistemi

1.   I fornitori di servizi di navigazione aerea che possono dimostrare di rispettare le condizioni fissate nell’allegato V effettuano una verifica dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), conformemente ai requisiti fissati nell’allegato IV, parte B.

2.   I fornitori di servizi di navigazione aerea che non possono dimostrare di rispettare le condizioni fissate nell’allegato V affidano in appalto a un organismo notificato la verifica dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a). Tale verifica è effettuata in conformità dei requisiti di cui all’allegato IV, parte C.

3.   Gli Stati membri garantiscono che la verifica dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), dimostra la conformità dei sistemi in oggetto ai requisiti in materia di interoperabilità e prestazioni, qualità del servizio e sicurezza previsti dal presente regolamento.

Articolo 9

Conformità

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire il rispetto del presente regolamento.

Articolo 10

Disposizioni transitorie

1.   Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 552/2004 si applicano ai sistemi della rete europea di gestione del traffico aereo (di seguito «EATMN») di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, per quanto riguarda la notificazione e le procedure di coordinamento iniziale.

Esse si applicano ai sistemi EATMN a decorrere dal 1o gennaio 2009, per quanto riguarda la revisione del coordinamento, l’annullamento del coordinamento, i dati di volo di base e la modifica dei dati di volo di base.

2.   Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 552/2004 si applicano ai sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, a decorrere dal 31 dicembre 2012.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009 a tutti i sistemi EATMN di cui all’articolo 1, paragrafo 2, in relazione alla revisione del coordinamento, all’annullamento del coordinamento, ai dati di volo di base e alla modifica dei dati di volo di base.

Esso si applica a decorrere dal 31 dicembre 2012 a tutti i sistemi EATMN di cui all’articolo 1, paragrafo 2, in funzione a detta data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2006.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

(2)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(3)  GU L 254 del 9.10.2000, pag. 1.

(4)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 9.


ALLEGATO I

Requisiti in materia di interoperabilità e prestazione

(di cui all’articolo 3)

PARTE A:   REQUISITI GENERALI

1.   REQUISITI DEL SISTEMA

1.1.

Il sistema fornisce tutte le informazioni richieste per la visualizzazione, l’elaborazione e la compilazione delle informazioni di sistema scambiate nelle procedure specificate.

1.2.

Il sistema è in grado di ricevere, memorizzare, elaborare, estrarre e fornire per la visualizzazione e trasmettere automaticamente le informazioni di volo pertinenti per le procedure di notifica, coordinamento e trasferimento e coordinamento civile-militare.

1.3.

Il sistema emette un avviso quando rileva guasti o anomalie nel meccanismo di scambio delle informazioni.

1.4.

Il sistema è in grado di trasmettere alle postazioni di lavoro interessate avvisi relativi allo scambio di informazioni nel sistema.

1.5.

Il sistema fornisce al personale ATC i mezzi per modificare le informazioni di volo pertinenti per le procedure.

1.6.

Il sistema è in grado di fornire al personale ATC informazioni circa lo stato delle procedure di scambio di informazioni pertinenti nel sistema.

2.   REGISTRAZIONE DEI DATI DI SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI NEL SISTEMA

2.1.

I dati relativi allo scambio di informazioni nel sistema sono registrati dal fornitore di servizi di navigazione aerea in modo da permettere il recupero e la visualizzazione dei dati registrati.

PARTE B:   REQUISITI APPLICABILI ALLE PROCEDURE OBBLIGATORIE BASATE SUGLI SCAMBI DI INFORMAZIONI NEL SISTEMA

1.   NOTIFICA

1.1.   Informazioni di volo interessate

1.1.1.

Le informazioni relative alla procedura di notifica comprendono come minimo:

l’identificazione dell’aeromobile,

la modalità e il codice SSR (se disponibile),

l’aerodromo di partenza,

i dati stimati,

l’aerodromo di destinazione,

il numero e il tipo di aeromobile,

il tipo di volo,

la capacità e lo stato delle apparecchiature.

1.1.2.

Le informazioni relative alla «capacità e stato delle apparecchiature» comprendono almeno la capacità di condurre operazioni RVSM (reduced vertical separation minima — minimi di separazione verticale ridotta) e la capacità di separazione dei canali di 8,33 KHz.

1.1.3.

Le informazioni relative alla «capacità e stato delle apparecchiature» possono contenere altre voci conformemente alle lettere di accordo.

1.2.   Norme di applicazione

1.2.1.

La procedura di notifica è eseguita almeno una volta per ciascun volo ammissibile che preveda di attraversare il confine, salvo che il volo sia soggetto alla procedura di notifica e di coordinamento prima della partenza.

1.2.2.

I criteri di ammissibilità per la notifica dell’attraversamento del confine da parte dei voli devono essere conformi alle lettere di accordo.

1.2.3.

Quando non può essere effettuata entro un tempo concordato bilateralmente prima della procedura di coordinamento iniziale, la procedura di notifica è integrata nella procedura di coordinamento iniziale.

1.2.4.

Quando è eseguita, la procedura di notifica precede la procedura di coordinamento iniziale.

1.2.5.

La procedura di notifica è effettuata nuovamente ogni volta che si verifica, prima della procedura di coordinamento iniziale, un cambiamento di uno dei dati che seguono:

COP,

codice SSR previsto al punto di trasferimento del controllo,

aerodromo di destinazione,

tipo di aeromobile,

capacità e stato delle apparecchiature.

1.2.6.

Se si individua una discrepanza tra i dati trasmessi e i dati corrispondenti nel sistema ricevente (o se queste informazioni non sono disponibili) che richiede un’azione correttiva all’atto del ricevimento dei dati di coordinamento iniziale indicati qui di seguito, la discrepanza è comunicata al livello adeguato per la sua risoluzione.

1.3.   Criteri temporali per l’avvio della procedura di notifica

1.3.1.

La procedura di notifica è avviata un numero di minuti calcolato secondo un parametro stabilito prima dell’orario stimato di sorvolo del COP.

1.3.2.

Il/I parametro/i di notifica è/sono incluso/i nelle lettere di accordo tra gli enti ATC competenti.

1.3.3.

Il/I parametro/i di notifica può/possono essere definito/i separatamente per ogni punto di coordinamento.

2.   COORDINAMENTO INIZIALE

2.1.   Informazioni di volo interessate

2.1.1.

Le informazioni correlate alla procedura di coordinamento iniziale comprendono come minimo:

l’identificazione dell’aeromobile,

la modalità e il codice SSR,

l’aerodromo di partenza,

i dati stimati,

l’aerodromo di destinazione,

il numero e il tipo di aeromobile,

il tipo di volo,

la capacità e lo stato delle apparecchiature.

2.1.2.

Le informazioni relative alla «capacità e stato delle apparecchiature» comprendono almeno la capacità RVSM e la capacità di separazione dei canali di 8,33 KHz.

2.1.3.

Le informazioni relative alla «capacità e stato delle apparecchiature» possono contenere altre voci conformemente a quanto concordato bilateralmente con le lettere di accordo.

2.2.   Norme di applicazione

2.2.1.

La procedura di coordinamento iniziale è effettuata per tutti i voli ammissibili che prevedono l’attraversamento di confini.

2.2.2.

I criteri di ammissibilità per il coordinamento iniziale dei voli che attraversano il confine sono conformi alle lettere di accordo.

2.2.3.

Salvo che sia già stata avviata manualmente, la procedura di coordinamento iniziale è avviata automaticamente:

in un periodo calcolato secondo un parametro stabilito concordato bilateralmente prima dell’ora stimata di sorvolo del punto di coordinamento, oppure

all’ora in cui il volo si trova ad una distanza concordata bilateralmente dal punto di coordinamento,

conformemente alle lettere di accordo.

2.2.4.

La procedura di coordinamento iniziale per un volo è effettuata una sola volta, salvo il caso in cui sia stata avviata la procedura di annullamento del coordinamento.

2.2.5.

In seguito a una procedura di annullamento del coordinamento, la procedura di coordinamento iniziale può essere avviata nuovamente con lo stesso ente.

2.2.6.

All’ente di trasferimento è comunicato il completamento della procedura di coordinamento iniziale, compresa la conferma da parte dell’ente accettante — dopo di che il volo è ritenuto «coordinato».

2.2.7.

In mancanza di una conferma del completamento della procedura di coordinamento iniziale, conformemente ai requisiti di qualità del servizio, è visualizzato un avviso presso la postazione operativa responsabile del coordinamento del volo nell’ente di trasferimento.

2.2.8.

Le informazioni relative al coordinamento iniziale sono rese disponibili presso l’adeguata postazione operativa nell’ente accettante.

3.   REVISIONE DEL COORDINAMENTO

3.1.   Informazioni di volo interessate

3.1.1.

La procedura di revisione del coordinamento garantisce il collegamento con il volo coordinato in precedenza.

3.1.2.

La revisione del coordinamento fornisce le seguenti informazioni di volo, qualora siano cambiate:

modalità e codice SSR,

ora e livello di volo stimati,

capacità e stato delle apparecchiature.

3.1.3.

Se concordato bilateralmente, i dati di revisione del coordinamento contengono le seguenti informazioni, qualora siano cambiate:

punto di coordinamento,

rotta.

3.2.   Norme di applicazione

3.2.1.

La procedura di revisione del coordinamento può avere luogo una o più volte con l’ente nel quale il volo è in corso di coordinamento.

3.2.2.

La procedura di revisione del coordinamento si svolge quando:

l’ora stimata di sorvolo del punto di coordinamento differisce da quella fornita in precedenza di un valore superiore a quello concordato bilateralmente,

il/i livello/i di trasferimento, il codice SSR o la capacità e lo stato delle apparecchiature sono diversi da quelli forniti in precedenza.

3.2.3.

Se concordato bilateralmente, la procedura di revisione del coordinamento si svolge quando si verifica un qualsiasi cambiamento:

del punto di coordinamento,

della rotta.

3.2.4.

All’ente di trasferimento è comunicato il completamento della procedura di revisione del coordinamento, compresa la conferma da parte dell’ente accettante.

3.2.5.

In mancanza di una conferma del completamento della procedura di revisione del coordinamento, conformemente ai requisiti di qualità del servizio, è visualizzato un avviso presso la postazione operativa responsabile del coordinamento del volo nell’ente di trasferimento.

3.2.6.

La procedura di revisione del coordinamento si svolge immediatamente dopo l’inserimento o l’aggiornamento dei dati pertinenti.

3.2.7.

La procedura di revisione del coordinamento è sospesa quando il volo si trova ad un’ora/distanza concordata bilateralmente dal trasferimento del punto di controllo conformemente alle lettere di accordo.

3.2.8.

Le informazioni relative alla revisione del coordinamento sono rese disponibili presso l’adeguata postazione operativa nell’ente accettante.

4.   ANNULLAMENTO DEL COORDINAMENTO

4.1.   Informazioni di volo interessate

4.1.1.

La procedura di annullamento del coordinamento garantisce il collegamento con la procedura di notifica o coordinamento precedente che è in corso di annullamento.

4.2.   Norme di applicazione

4.2.1.

L’annullamento della procedura di coordinamento per un volo coordinato si svolge con un ente quando:

l’ente non è più l’ente successivo nella sequenza di coordinamento,

il piano di volo è annullato presso l’ente di trasferimento e il coordinamento non è più pertinente,

arrivano informazioni relative all’annullamento del coordinamento del volo provenienti dall’ente precedente.

4.2.2.

L’annullamento della procedura di coordinamento per un volo notificato può svolgersi presso un ente quando:

l’ente non è più l’ente successivo nella sequenza di coordinamento,

il piano di volo è annullato presso l’ente di trasferimento e il coordinamento non è più pertinente,

arrivano informazioni relative all’annullamento del coordinamento del volo provenienti dall’ente precedente,

il volo subisce un ritardo in rotta e non è possibile determinare automaticamente una nuova stima.

4.2.3.

All’ente di trasferimento è comunicato il completamento dell’annullamento della procedura di coordinamento, compresa la conferma da parte dell’ente accettante.

4.2.4.

In mancanza di una conferma del completamento dell’annullamento della procedura di coordinamento, conformemente ai requisiti di qualità del servizio, è visualizzato un avviso presso la postazione operativa responsabile del coordinamento del volo nell’ente di trasferimento.

4.2.5.

Le informazioni relative all’annullamento del coordinamento sono rese disponibili presso la postazione operativa pertinente nell’ente notificato oppure nell’ente presso il quale è stato annullato il coordinamento.

5.   DATI DI VOLO DI BASE

5.1.   Informazioni di volo interessate

5.1.1.

Le informazioni relative alla procedura di dati di volo di base comprendono come minimo:

l’identificazione dell’aeromobile,

la modalità e il codice SSR.

5.1.2.

Ogni informazione aggiuntiva fornita dalla procedura dei dati di volo di base è soggetta a un accordo bilaterale.

5.2.   Norme di applicazione

5.2.1.

La procedura dei dati di volo di base è effettuata automaticamente per ogni volo ammissibile.

5.2.2.

I criteri di ammissibilità per i dati di volo di base devono essere conformi alle lettere di accordo.

5.2.3.

All’ente di trasferimento è comunicato il completamento della procedura dei dati di volo di base, compresa la conferma da parte dell’ente accettante.

5.2.4.

In mancanza di una conferma del completamento della procedura dei dati di volo di base, conformemente ai requisiti di qualità del servizio, è visualizzato un avviso presso la postazione operativa pertinente nell’ente di trasferimento.

6.   MODIFICA DEI DATI DI VOLO DI BASE

6.1.   Informazioni di volo interessate

6.1.1.

La procedura di modifica dei dati di volo di base garantisce il collegamento con il volo soggetto in precedenza a una procedura dei dati di volo di base.

6.1.2.

Ogni altra informazione soggetta alla procedura di modifica dei dati di volo di base e i criteri relativi per la loro fornitura sono soggetti a un accordo bilaterale.

6.2.   Norme di applicazione

6.2.1.

Una procedura di modifica dei dati di volo di base ha luogo esclusivamente per un volo notificato in precedenza per mezzo di una procedura dei dati di volo di base.

6.2.2.

Una procedura di modifica dei dati di volo di base è avviata automaticamente conformemente ai criteri concordati bilateralmente.

6.2.3.

All’ente di trasferimento è comunicato il completamento della procedura di modifica dei dati di volo di base, compresa la conferma da parte dell’ente accettante.

6.2.4.

In mancanza di una conferma del completamento della procedura di modifica dei dati di volo di base, conformemente ai requisiti di qualità del servizio, è visualizzato un avviso presso la postazione operativa pertinente nell’ente di trasferimento.

6.2.5.

Le informazioni relative alla modifica dei dati di volo di base sono rese disponibili presso la postazione operativa pertinente nell’ente accettante.

PARTE C:   REQUISITI APPLICABILI ALLE PROCEDURE FACOLTATIVE BASATE SUGLI SCAMBI DI INFORMAZIONI NEL SISTEMA

1.   NOTIFICA E COORDINAMENTO PRIMA DELLA PARTENZA

1.1.   Informazioni di volo interessate

1.1.1.

Le informazioni relative alle procedure di notifica e coordinamento prima della partenza comprendono come minimo:

l’identificazione dell’aeromobile,

la modalità e il codice SSR (se disponibile),

l’aerodromo di partenza,

l’ora di decollo stimata o i dati stimati, in funzione dell’accordo bilaterale,

l’aerodromo di destinazione,

il numero e il tipo di aeromobile.

1.1.2.

Le informazioni relative alla procedura di notifica e coordinamento prima della partenza da un ente di controllo TMA (terminal manoeuvring area — area di controllo terminale) o da un ente ACC contengono quanto segue:

tipo di volo,

capacità e stato delle apparecchiature.

1.1.3.

Le informazioni relative alla «capacità e stato delle apparecchiature» comprendono almeno la capacità RVSM e la capacità di separazione dei canali di 8,33 KHz.

1.1.4.

Le informazioni relative alla «capacità e stato delle apparecchiature» possono contenere altre voci in base a quanto concordato bilateralmente con le lettere di accordo.

1.2.   Norme di applicazione

1.2.1.

La procedura di notifica e coordinamento prima della partenza si svolge una o più volte per ogni volo ammissibile che prevede l’attraversamento di confini ove il tempo di volo dalla partenza al punto di coordinamento non garantisca il tempo sufficiente per effettuare la procedura di coordinamento iniziale o di notifica.

1.2.2.

I criteri di ammissibilità per la notifica e il coordinamento prima della partenza dei voli che attraversano il confine sono stabiliti conformemente alle lettere di accordo.

1.2.3.

La procedura di notifica e coordinamento prima della partenza si svolge nuovamente ogni volta che si verifica una modifica di una voce qualsiasi dei dati oggetto della precedente procedura di notifica e coordinamento prima della partenza.

1.2.4.

All’ente di trasferimento è comunicato il completamento della procedura di notifica e coordinamento prima della partenza, compresa la conferma da parte dell’ente accettante.

1.2.5.

In mancanza di una conferma del completamento della procedura di notifica e coordinamento prima della partenza, conformemente ai requisiti di qualità del servizio, è visualizzato un avviso presso la postazione operativa responsabile della notifica/del coordinamento del volo nell’ente di trasferimento.

1.2.6.

Le informazioni relative alla notifica e al coordinamento prima della partenza sono rese disponibili presso la postazione operativa nell’ente accettante.

2.   CAMBIO DI FREQUENZA

2.1.   Informazioni di volo interessate

2.1.1.

Le informazioni relative alla procedura di cambio di frequenza comprendono come minimo:

l’identificazione dell’aeromobile.

2.1.2.

Le informazioni relative alla procedura di cambio di frequenza comprendono, se disponibili, i dati seguenti:

indicazione di rilascio,

livello di volo autorizzato,

prua/rotta assegnata o autorizzazione di rotta diretta,

velocità assegnata,

rateo di salita/discesa assegnato.

2.1.3.

Se concordato bilateralmente, i dati relativi al cambio di frequenza contengono le seguenti voci:

posizione attuale in rotta,

frequenza da utilizzare.

2.2.   Norme di applicazione

2.2.1.

La procedura di cambio di frequenza è avviata manualmente dal controllore di trasferimento.

2.2.2.

All’ente di trasferimento è comunicato il completamento della procedura di cambio di frequenza, compresa la conferma da parte dell’ente accettante.

2.2.3.

In mancanza di una conferma del completamento della procedura di cambio di frequenza, conformemente ai requisiti di qualità del servizio, è visualizzato un avviso presso la postazione operativa pertinente nell’ente ATC di trasferimento.

2.2.4.

Le informazioni relative al cambio di frequenza sono rese disponibili tempestivamente al controllore accettante.

3.   ACCETTAZIONE MANUALE DELLE COMUNICAZIONI

3.1.   Informazioni di volo interessate

3.1.1.

Le informazioni relative alla procedura di accettazione manuale delle comunicazioni comprendono, come minimo, l’identificazione dell’aeromobile.

3.2.   Norme di applicazione

3.2.1.

La procedura di accettazione manuale delle comunicazioni è avviata dall’ente accettante nel momento in cui si stabilisce la comunicazione.

3.2.2.

All’ente ATC accettante è comunicato il completamento della procedura di accettazione manuale delle comunicazioni, compresa la conferma da parte dell’ente di trasferimento.

3.2.3.

In mancanza di una conferma del completamento della procedura di accettazione manuale delle comunicazioni, conformemente ai requisiti di qualità del servizio, è visualizzato un avviso presso la postazione operativa pertinente nell’ente ATC accettante.

3.2.4.

Le informazioni relative all’accettazione manuale delle comunicazioni sono trasmesse immediatamente al controllore presso l’ente di trasferimento.

4.   NOTIFICA DELL’INTENZIONE DI ATTRAVERSAMENTO

4.1.   Informazioni di volo interessate

4.1.1.

Le informazioni relative alla procedura di notifica dell’intenzione di attraversamento comprendono come minimo:

l’identificazione dell’aeromobile,

la modalità e il codice SSR,

il numero e il tipo di aeromobile,

l’identificatore del settore responsabile,

la rotta di attraversamento, con indicazione del tempo e dei livelli di volo stimati per ogni punto della rotta.

4.2.   Norme di applicazione

4.2.1.

La procedura di notifica dell’intenzione di attraversamento è avviata manualmente dal controllore oppure automaticamente, come descritto nelle lettere di accordo.

4.2.2.

All’ente di notifica è comunicato il completamento della procedura di notifica dell’intenzione di attraversamento, compresa la conferma da parte dell’ente notificato.

4.2.3.

In mancanza di una conferma del completamento della procedura di notifica dell’intenzione di attraversamento, conformemente ai requisiti di qualità del servizio, è visualizzato un avviso presso l’ente di notifica.

4.2.4.

Le informazioni relative alla notifica dell’intenzione di attraversamento sono rese disponibili presso la postazione operativa pertinente nell’ente notificato.

5.   RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ATTRAVERSAMENTO

5.1.   Informazioni di volo interessate

5.1.1.

Le informazioni relative alla procedura di richiesta di autorizzazione all’attraversamento comprendono come minimo:

l’identificazione dell’aeromobile,

la modalità e il codice SSR,

il numero e il tipo di aeromobile,

l’identificatore del settore responsabile,

la rotta di attraversamento, con indicazione del tempo e dei livelli di volo stimati per ogni punto della rotta.

5.1.2.

Se concordato bilateralmente, una richiesta di autorizzazione all’attraversamento contiene le informazioni relative alla capacità e allo stato delle apparecchiature.

5.1.3.

Le informazioni relative alla «capacità e stato delle apparecchiature» comprendono almeno la capacità RVSM.

5.1.4.

Le informazioni relative alla «capacità e stato delle apparecchiature» possono contenere altre voci in funzione di quanto concordato bilateralmente.

5.2.   Norme di applicazione

5.2.1.

La richiesta di autorizzazione all’attraversamento è avviata a discrezione del controllore, conformemente alle condizioni specificate nelle lettere di accordo.

5.2.2.

All’ente richiedente è comunicato il completamento della procedura di richiesta di autorizzazione all’attraversamento, compresa la conferma da parte dell’ente richiedente.

5.2.3.

In mancanza di una conferma del completamento della procedura di richiesta di autorizzazione all’attraversamento, conformemente ai requisiti di qualità del servizio, è visualizzato un avviso presso la postazione operativa pertinente nell’ente richiedente.

5.2.4.

Le informazioni relative alla notifica di richiesta di autorizzazione all’attraversamento sono rese disponibili presso la postazione operativa pertinente nell’ente che riceve la richiesta.

5.3.   Risposta operativa

5.3.1.

Ad una procedura di richiesta di autorizzazione all’attraversamento si risponde con:

l’accettazione della rotta e delle informazioni proposte per l’attraversamento dello spazio aereo, oppure

una controproposta contenente una rotta e informazioni differenti per l’attraversamento dello spazio aereo, come specificato al punto 6 in seguito, oppure

il rifiuto della rotta e delle informazioni proposte per l’attraversamento dello spazio aereo.

5.3.2.

Se non viene ricevuta una risposta operativa entro un termine concordato bilateralmente, è visualizzato un avviso presso la postazione operativa pertinente nell’ente richiedente.

6.   Controproposta di attraversamento

6.1.   Informazioni di volo interessate

6.1.1.

La procedura di controproposta di attraversamento garantisce il collegamento con il volo soggetto in precedenza al coordinamento.

6.1.2.

Le informazioni relative alla procedura di controproposta di attraversamento comprendono come minimo:

l’identificazione dell’aeromobile,

la rotta di attraversamento, con indicazione del tempo e dei livelli di volo stimati per ogni punto della rotta.

6.2.   Norme di applicazione

6.2.1.

La controproposta comprende un nuovo livello di volo e/o una nuova rotta.

6.2.2.

All’ente che avanza la controproposta è comunicato il completamento della procedura di controproposta di attraversamento, compresa la conferma da parte dell’ente richiedente iniziale.

6.2.3.

In mancanza di una conferma del completamento della procedura di controproposta di attraversamento, conformemente ai requisiti di qualità del servizio, è visualizzato un avviso presso la postazione operativa pertinente nell’ente che avanza la controproposta.

6.2.4.

Le informazioni relative alla controproposta di attraversamento sono rese disponibili presso la postazione operativa pertinente nell’ente richiedente originale.

6.3.   Risposta operativa

6.3.1.

La conferma del corretto trattamento delle informazioni relative alla controproposta di attraversamento presso l’ente richiedente originale è seguita da una risposta operativa da parte dell’ente richiedente originale.

6.3.2.

La risposta operativa a una controproposta di attraversamento è costituita da un’accettazione o da un rifiuto, a seconda delle esigenze.

6.3.3.

Se non viene ricevuta una risposta operativa entro un termine concordato bilateralmente, è visualizzato un avviso presso la postazione operativa pertinente nell’ente che ha avanzato la controproposta.

7.   CANCELLAZIONE DELL’ATTRAVERSAMENTO

7.1.   Informazioni di volo interessate

7.1.1.

La procedura di cancellazione dell’attraversamento garantisce il collegamento con la precedente procedura di notifica o coordinamento che viene cancellata.

7.2.   Norme di applicazione

7.2.1.

Una procedura di cancellazione dell’attraversamento è avviata dall’ente responsabile del volo quando si verifica una delle seguenti situazioni:

il volo notificato in precedenza attraverso una procedura di dati di volo di base non entrerà ora nello spazio aereo dell’ente notificato oppure non interessa più l’ente notificato,

l’attraversamento non avverrà più sulla rotta specificata nelle informazioni di notifica dell’attraversamento,

l’attraversamento non sarà effettuato alle condizioni negoziate o alle condizioni concordate dopo un dialogo per l’attraversamento di uno spazio aereo.

7.2.2.

Una procedura di cancellazione dell’attraversamento è avviata automaticamente o manualmente su iniziativa di un controllore conformemente alle lettere di accordo.

7.2.3.

All’ente che cancella è comunicato il completamento della procedura di cancellazione dell’attraversamento, compresa la conferma da parte dell’ente notificato/richiedente.

7.2.4.

In mancanza di una conferma del completamento della procedura di cancellazione dell’attraversamento, conformemente ai requisiti di qualità del servizio, è visualizzato un avviso presso la postazione operativa pertinente nell’ente che cancella l’attraversamento.

7.2.5.

Le informazioni relative alla cancellazione dell’attraversamento sono rese disponibili presso la postazione operativa pertinente nell’ente notificato/richiedente.


ALLEGATO II

Requisiti relativi alla qualità del servizio

(di cui all’articolo 4)

1.   Disponibilità, affidabilità, sicurezza e integrità dei dati

1.1.

I dispositivi di scambio delle informazioni nel sistema sono disponibili durante le ore di servizio dell’ente.

1.2.

Eventuali periodi di fermo sono concordati bilateralmente dai due enti interessati.

1.3.

L’affidabilità del collegamento per lo scambio di informazioni nel sistema è almeno del 99,86 %.

1.4.

Sono assicurate l’integrità e la sicurezza delle informazioni scambiate utilizzando i dispositivi di scambio delle informazioni nel sistema al livello adeguato secondo pratiche riconosciute.

2.   Tempo di trattamento

2.1.

Il tempo di trattamento è l’intervallo intercorso tra l’avvio della procedura e il momento in cui l’ente che ha avviato la procedura stessa dispone della conferma richiesta.

2.2.

Il tempo di trattamento non comprende le risposte operative, ove queste siano richieste.

2.3.

Il tempo massimo di trattamento prima della visualizzazione di un avviso è concordato bilateralmente.


ALLEGATO III

Requisiti di sicurezza

(di cui all’articolo 6)

1.

L’attuazione degli scambi di informazioni nel sistema e i collegamenti per le comunicazioni vocali terra-terra escludono, per quanto possibile, l’eventualità di guasti simultanei.

2.

Sono considerati requisiti di sicurezza anche i requisiti di interoperabilità e di prestazione di cui ai paragrafi 3.2.4, 3.2.5, 4.2.3, 4.2.4, 5.2.3, 5.2.4, 6.2.3 e 6.2.4 dell’allegato I, parte B.

3.

Per la revisione delle procedure di coordinamento, annullamento del coordinamento, dati di volo di base e modifica di dati di volo di base, sono considerati requisiti di sicurezza anche i requisiti di qualità del servizio specificati nell’allegato II.


ALLEGATO IV

PARTE A:   PRESCRIZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ O IDONEITÀ ALL’USO DEI COMPONENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 7

1.

Le attività di verifica dimostrano la conformità dei componenti ai requisiti di interoperabilità e prestazione, di qualità del servizio e di sicurezza del presente regolamento oppure la loro idoneità all’uso quando tali componenti sono in funzione in un ambiente di prova.

2.

Il fabbricante gestisce le attività di valutazione della conformità, in particolare:

determina l’ambiente di prova adeguato,

verifica che il piano di prova descriva i componenti nell’ambiente di prova,

verifica che il piano di prova tenga pienamente conto dei requisiti applicabili,

garantisce la coerenza e la qualità della documentazione tecnica e del piano di prova,

pianifica l’organizzazione della prova, il personale, l’installazione e la configurazione della piattaforma di prova,

effettua le ispezioni e le prove previste nel piano di prova,

redige la relazione con i risultati delle ispezioni e delle prove.

3.

Il fabbricante garantisce che i componenti utilizzati per gli scambi di informazioni per le procedure di notifica, coordinamento e trasferimento dei voli e la procedura di coordinamento civile-militare integrati nell’ambiente di prova rispettano i requisiti di interoperabilità e prestazione, qualità del servizio e sicurezza di cui al presente regolamento.

4.

Una volta completata con successo la verifica della conformità o idoneità all’uso, il fabbricante, sotto la propria responsabilità, redige la dichiarazione «CE» di conformità o idoneità all’uso, specificando, in particolare, i requisiti del presente regolamento che il componente rispetta e le sue condizioni d’uso ai sensi dell’allegato III, punto 3, del regolamento sull’interoperabilità.

PARTE B:   PRESCRIZIONI PER LA VERIFICA DEI SISTEMI DI CUI ALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1

1.

La verifica dei sistemi dimostra la conformità dei sistemi stessi ai requisiti di interoperabilità e prestazione, qualità del servizio e sicurezza di cui al presente regolamento, in un ambiente simulato che rispecchia il contesto operativo di tali sistemi.

2.

La verifica dei sistemi che attuano gli scambi di informazioni a sostegno delle procedure di notifica, coordinamento e trasferimento dei voli e della procedura di coordinamento civile-militare è effettuata in conformità delle pratiche di verifica adeguate e riconosciute.

3.

Gli strumenti di prova utilizzati per la verifica dei sistemi che attuano gli scambi di informazioni a sostegno delle procedure di notifica, coordinamento e trasferimento dei voli e della procedura di coordinamento civile-militare dispongono di funzionalità adeguate.

4.

La verifica dei sistemi che attuano gli scambi di informazioni a sostegno delle procedure di notifica, coordinamento e trasferimento dei voli e della procedura di coordinamento civile-militare produce gli elementi del dossier tecnico di cui all’allegato IV, punto 3, del regolamento sull’interoperabilità, nonché i seguenti elementi:

descrizione dell’attuazione,

relazione delle ispezioni e delle prove effettuate prima della messa in servizio del sistema.

5.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea gestisce le attività di verifica e, in particolare:

determina l’ambiente operativo e tecnico simulato adeguato a riflettere l’ambiente operativo,

verifica che il piano di prova descriva l’integrazione degli scambi di informazioni a sostegno delle procedure di notifica, coordinamento e trasferimento dei voli e della procedura di coordinamento civile-militare nel sistema sottoposto a prova in un ambiente operativo e tecnico simulato,

verifica che il piano di prova tenga pienamente conto dei requisiti di interoperabilità e prestazione, di qualità del servizio e di sicurezza di cui al presente regolamento,

garantisce la coerenza e la qualità della documentazione tecnica e del piano di prova,

pianifica l’organizzazione della prova, il personale, l’installazione e la configurazione della piattaforma di prova,

effettua le ispezioni e le prove previste nel piano di prova,

compila la relazione con i risultati delle ispezioni e delle prove.

6.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea garantisce che l’attuazione degli scambi di informazioni a sostegno delle procedure di notifica, coordinamento e trasferimento dei voli e della procedura di coordinamento civile-militare, integrati in sistemi che funzionano in un ambiente operativo simulato rispettano i requisiti di interoperabilità e prestazione, qualità del servizio e sicurezza di cui al presente regolamento.

7.

Una volta completata con successo la verifica della conformità, i fornitori di servizi di navigazione aerea redigono la dichiarazione «CE» di verifica del sistema e la sottopongono all’autorità nazionale di vigilanza insieme al fascicolo tecnico, come previsto all’articolo 6 del regolamento sull’interoperabilità.

PARTE C:   PRESCRIZIONI PER LA VERIFICA DEI SISTEMI DI CUI ALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2

1.

La verifica dei sistemi dimostra la conformità dei sistemi stessi ai requisiti di interoperabilità e prestazione, qualità del servizio e sicurezza di cui al presente regolamento, in un ambiente simulato che rispecchia il contesto operativo di tali sistemi.

2.

La verifica dei sistemi che attuano gli scambi di informazioni a sostegno delle procedure di notifica, coordinamento e trasferimento dei voli e della procedura di coordinamento civile-militare è effettuata in conformità delle pratiche di verifica adeguate e riconosciute.

3.

Gli strumenti di prova utilizzati per la verifica dei sistemi che attuano gli scambi di informazioni a sostegno delle procedure di notifica, coordinamento e trasferimento dei voli e della procedura di coordinamento civile-militare dispongono di funzionalità adeguate.

4.

La verifica dei sistemi che attuano gli scambi di informazioni a sostegno delle procedure di notifica, coordinamento e trasferimento dei voli e della procedura di coordinamento civile-militare produce gli elementi del dossier tecnico di cui all’allegato IV, punto 3, del regolamento sull’interoperabilità, nonché i seguenti elementi:

descrizione dell’attuazione,

relazione sulle ispezioni e sulle prove effettuate prima della messa in servizio del sistema.

5.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea determina l’ambiente operativo e tecnico simulato atto a rispecchiare l’ambiente operativo e affida lo svolgimento delle attività di verifica a un organismo notificato.

6.

L’organismo notificato gestisce le attività di verifica, in particolare:

verifica che il piano di prova descriva l’integrazione degli scambi di informazioni a sostegno delle procedure di notifica, coordinamento e trasferimento dei voli e della procedura di coordinamento civile-militare nel sistema sottoposto a prova in un ambiente operativo e tecnico simulato,

verifica che il piano di prova tenga pienamente conto dei requisiti di interoperabilità e prestazione, di qualità del servizio e di sicurezza di cui al presente regolamento,

garantisce la coerenza e la qualità della documentazione tecnica e del piano di prova,

pianifica l’organizzazione della prova, il personale, l’installazione e la configurazione della piattaforma di prova,

effettua le ispezioni e le prove previste nel piano di prova,

redige la relazione con i risultati delle ispezioni e delle prove.

7.

L’organismo notificato garantisce che l’attuazione degli scambi di informazioni a sostegno delle procedure di notifica, coordinamento e trasferimento dei voli e la procedura di coordinamento civile-militare, integrati in sistemi che funzionano in un ambiente operativo simulato, rispettano i requisiti di interoperabilità e prestazioni, qualità del servizio e sicurezza di cui al presente regolamento.

8.

Una volta completata con successo la verifica, l’organismo notificato redige il corrispondente certificato di conformità.

9.

In seguito, il fornitore di servizi di navigazione aerea redige la dichiarazione «CE» di verifica del sistema e la trasmette all’autorità nazionale di vigilanza insieme al fascicolo tecnico come previsto all’articolo 6 del regolamento sull’interoperabilità.


ALLEGATO V

Condizioni di cui all’articolo 8

1.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve disporre nella sua organizzazione di metodi di rendicontazione che garantiscano e dimostrino l’imparzialità e indipendenza di giudizio in relazione alle attività di verifica.

2.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve garantire che il personale preposto alle procedure di verifica svolga i controlli con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica possibili e sia esente da qualsiasi pressione e incentivo, in particolare di tipo finanziario, che possa influenzare il suo giudizio o i risultati dei controlli effettuati, in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessate ai risultati dei controlli stessi.

3.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve garantire che il personale preposto alle procedure di verifica abbia accesso ad apparecchiature che consentano al personale stesso di effettuare adeguatamente i controlli richiesti.

4.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve garantire che il personale preposto alle procedure di verifica abbia una solida formazione professionale e tecnica, una conoscenza soddisfacente dei requisiti delle verifiche che è tenuto a svolgere, un’adeguata esperienza per quanto concerne tali operazioni, nonché la capacità necessaria per redigere dichiarazioni, registri e relazioni atti a dimostrare l’effettivo svolgimento delle verifiche.

5.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve garantire che il personale coinvolto nelle procedure di verifica è in grado di effettuare i controlli con imparzialità e che la sua remunerazione non dipende dal numero di controlli effettuati, né dai risultati di tali controlli.


7.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/46


REGOLAMENTO (CE) N. 1033/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2006

recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull’interoperabilità») (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (2), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Numerosi studi della Commissione e dell’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea hanno rivelato notevoli discrepanze tra i dati dei piani di volo in possesso dei soggetti interessati alla sicurezza dei voli (in particolare le unità dei servizi del traffico aereo, gli operatori e i piloti). Tali discrepanze possono influire sulla sicurezza e sull’efficienza del sistema europeo di gestione del traffico aereo. Una maggiore coerenza dei dati dei piani di volo favorirebbe l’operatività senza discontinuità, nuovi concetti di operatività, in particolare nel campo della gestione del flusso del traffico aereo, e una maggiore sicurezza. Occorre quindi prendere misure adeguate per ridurre le discrepanze tra i dati dei piani di volo.

(2)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 549/2004 Eurocontrol è stato incaricato di elaborare i requisiti per i piani di volo nella fase precedente al volo, nell’ambito del cielo unico europeo. Il presente regolamento si basa sulla relazione del 17 marzo 2005 concernente il suddetto mandato.

(3)

Occorre definire chiaramente la sfera d’applicazione territoriale del presente regolamento in relazione al regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (3).

(4)

L’Organizzazione dell’aviazione internazionale civile (di seguito l’«ICAO») ha fissato le procedure per la presentazione, l’approvazione e la distribuzione dei piani di volo che devono essere messe in vigore per essere applicate uniformemente nello spazio aereo del cielo unico europeo. Dette procedure vanno completate con norme che obblighino gli operatori, i piloti, le unità dei servizi di traffico aereo e i diversi originatori dei piani di volo ad assicurarsi che gli elementi principali dei piani di volo in loro possesso rimangano coerenti fino al termine della fase che precede il volo, per i voli in partenza dallo spazio aereo disciplinato dal presente regolamento. Detti elementi principali devono essere chiaramente identificati.

(5)

Sotto l’autorità di Eurocontrol è stato creato un servizio centralizzato di elaborazione e di diffusione dei piani di volo, fornito mediante il sistema integrato di elaborazione iniziale dei piani di volo (di seguito l’«IFPS»). Gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per garantire che l’IFPS fornisca le informazioni indispensabili ad assicurare la coerenza degli elementi principali dei piani di volo.

(6)

Se l’IFPS non dispone di un piano di volo per i voli che penetrano nello spazio aereo di cui al presente regolamento in provenienza da spazi aerei adiacenti, ciò può portare a rischi simili a quelli causati da discrepanze tra i dati dei piani di volo in possesso delle unità dei servizi di traffico aereo, degli operatori e dei piloti per i voli in partenza dall’interno dello spazio aereo europeo. In tali casi occorre che le unità dei servizi di traffico aereo trasmettano all’IFPS i dati dei piani di volo necessari a prevenire detti rischi.

(7)

Al fine di mantenere o di migliorare i livelli di sicurezza attuali delle operazioni, è necessario richiedere agli Stati membri di garantire l’esecuzione, da parte degli interessati, di una valutazione della sicurezza che includa l’individuazione dei pericoli e la valutazione e la riduzione dei rischi.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce norme per le procedure relative ai piani di volo nella fase che precede il volo allo scopo di garantire la coerenza dei piani di volo, dei piani di volo ripetitivi e dei relativi messaggi di aggiornamento tra gli operatori, i piloti e le unità dei servizi di traffico aereo per mezzo del sistema integrato di elaborazione iniziale dei piani di volo, sia nel lasso di tempo che precede la prima autorizzazione da parte del controllo del traffico aereo, per i voli in partenza dall’interno dello spazio aereo di cui al presente regolamento, sia nel lasso di tempo che precede l’entrata in detto spazio aereo.

2.   Il presente regolamento si applica a tutti i voli destinati a operare o che operano nell’ambito del traffico aereo generale secondo le regole del volo strumentale all’interno dello spazio aereo definito dall’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 551/2004.

3.   Il presente regolamento si applica a ciascuno dei soggetti sotto indicati che sono coinvolti nella presentazione, modifica, approvazione e diffusione dei piani di volo:

a)

operatori e agenti operanti a loro nome;

b)

piloti e agenti operanti a loro nome;

c)

unità dei servizi di traffico aereo che forniscono servizi al traffico aereo generale che vola secondo le regole del volo strumentale.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 549/2004.

2.   Oltre alle definizioni di cui al paragrafo 1, si applicano le definizioni seguenti:

1)

«piano di volo»: informazioni specifiche fornite alle unità dei servizi del traffico aereo relativamente ad un volo previsto o ad una sua parte;

2)

«fase che precede il volo»: il lasso di tempo intercorrente tra la prima presentazione di un piano di volo e la prima autorizzazione da parte del controllo del traffico aereo;

3)

«piano di volo ripetitivo»: un piano di volo che si riferisce a una serie di voli singoli a frequenza ricorrente e che operano regolarmente con identiche caratteristiche fondamentali, presentato da un operatore alle unità dei servizi di traffico aereo per essere conservato e usato in maniera ripetitiva;

4)

«operatore»: la persona, l’organizzazione o l’impresa che effettua o che offre di effettuare operazioni di trasporto aereo;

5)

«unità dei servizi di traffico aereo» (unità ATS o STA): l’unità civile o militare responsabile della fornitura dei servizi di traffico aereo;

6)

«sistema integrato di elaborazione iniziale dei piani di volo» o «IFPS»: un sistema che fa parte della rete europea di gestione del traffico aereo mediante il quale viene fornito un servizio centralizzato di elaborazione e di diffusione dei piani di volo che si occupa di ricevere, convalidare e distribuire i piani di volo all’interno dello spazio aereo di cui al presente regolamento;

7)

«autorizzazione del controllo del traffico aereo» (di seguito «autorizzazione ATC»): l’autorizzazione accordata a un aeromobile di proseguire sulla sua rotta secondo le condizioni stabilite dall'unità di controllo del traffico aereo;

8)

«regole del volo strumentale»: le regole del volo strumentale definite nell’allegato 2 (4) della convenzione di Chicago del 1944 sull’aviazione civile internazionale;

9)

«unità di controllo del traffico aereo» (di seguito «unità ATC»): a seconda dei casi, il centro di controllo di area, l’unità di controllo di avvicinamento o la torre di controllo dell’aerodromo;

10)

«elementi principali di un piano di volo»: i seguenti elementi di un piano di volo:

a)

identificazione dell’aeromobile;

b)

aerodromo di partenza;

c)

data stimata di inizio rullaggio;

d)

orario stimato di inizio rullaggio;

e)

aerodromo di destinazione;

f)

rotta escluse le procedure in area terminale;

g)

velocità di crociera e livelli di volo richiesti;

h)

tipo di aeromobile e categoria di turbolenze di scia;

i)

regole di volo e tipo di volo;

j)

impianti di bordo dell’aeromobile e relative prestazioni;

11)

«originatore»: la persona o l’organizzazione che trasmette all’IFPS piani di volo e i relativi messaggi di aggiornamento, in particolare i piloti, gli operatori e gli agenti che operano a loro nome e le unità ATS;

12)

«piano di volo iniziale»: il piano di volo inizialmente presentato dall’originatore, comprese eventuali modifiche inserite ed approvate dai soggetti interessati (pilota, operatore, un’unità ATS o il servizio centralizzato di elaborazione e di diffusione dei piani di volo) durante la fase che precede il volo;

13)

«identificazione dell’aeromobile»: il gruppo di lettere, cifre o la combinazione di lettere e cifre che è identica all’indicativo di chiamata dell’aeromobile usato nelle comunicazioni terra-aria (o il suo equivalente in codice) che è usato per identificare l’aeromobile nelle comunicazioni terra-terra dei servizi di traffico aereo;

14)

«data stimata di inizio rullaggio»: la data prevista in cui l’aeromobile inizierà il movimento associato alla partenza;

15)

«orario stimato di inizio rullaggio»: l’orario previsto in cui l’aeromobile inizierà il movimento associato alla partenza;

16)

«procedure in area terminale»: le partenze strumentali standard (SID) e gli arrivi strumentali standard su rotte prestabilite (STAR), come definiti nelle Procedure ICAO per i servizi operativi (PANS-OPS, doc. 8168 — volume 1 — quarta edizione — 1993 — incorporante l’emendamento n. 13).

Articolo 3

Requisiti di interoperabilità e di prestazioni

1.   Le norme ICAO di cui all’allegato del presente regolamento si applicano alla presentazione, all’approvazione e alla diffusione dei piani di volo, per ogni volo che rientri nel campo di applicazione del presente regolamento e a tutte le modifiche di un elemento del piano di volo nella fase che precede il volo in conformità del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri prendono le misure necessarie ad assicurare che, quando riceve un piano di volo o le relative modifiche, l’IFPS:

a)

ne verifichi la conformità con le convenzioni in materia di formato e di dati;

b)

ne verifichi la completezza e, per quanto possibile, l’esattezza;

c)

intraprenda le azioni eventualmente necessarie per renderlo accettabile per i servizi del traffico aereo;

d)

comunichi all’originatore l’approvazione del piano di volo o le modifiche.

3.   Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che l’IFPS comunichi a tutte le unità ATS coinvolte il piano di volo approvato e le eventuali modifiche approvate, per la fase che precede il volo, degli elementi principali del piano di volo e dei relativi messaggi di aggiornamento.

4.   L’originatore, se non è l’operatore o il pilota, si assicura che all’operatore o al pilota che ha presentato il piano di volo vengano comunicate le condizioni di approvazione del piano di volo e tutte le necessarie modifiche di tali condizioni, trasmesse dall’IFPS.

5.   L’operatore si assicura che le condizioni di approvazione di un piano di volo e tutte le necessarie modifiche trasmesse dall’IFPS all’originatore siano inserite nel piano operativo di volo e comunicate al pilota.

6.   Prima del volo l’operatore si assicura che il contenuto del piano di volo iniziale rispecchi correttamente gli obbiettivi operativi.

7.   Nella fase che precede il volo le unità ATC comunicano attraverso l’IFPS qualsiasi necessaria modifica degli elementi principali del piano di volo, riguardanti la rotta o il volo, che potrebbero incidere sulla sicurezza del volo stesso, in relazione ai piani di volo e ai relativi messaggi di aggiornamento precedentemente ricevuti dall’IFPS.

Nella fase che precede il volo le unità ATC non procedono ad alcun’altra modifica o soppressione del piano di volo, senza coordinamento con l’operatore.

8.   Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che l’IFPS comunichi all’originatore del piano di volo tutte le modifiche necessarie per la fase che precede il volo di cui al paragrafo 7, primo comma.

9.   Qualora non abbiano precedentemente trasmesso all’IFPS alcun piano di volo per i voli che penetrano nello spazio aereo di loro competenza, le unità ATS comunicano per mezzo dell’IFPS almeno l’identificazione dell’aeromobile, il tipo di aeromobile, il punto di entrata nello spazio di loro competenza, l’ora e il livello di volo in quel punto, la rotta e l’aerodromo di destinazione per tali voli.

Articolo 4

Norme di sicurezza

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che qualsiasi modifica delle attuali procedure per i piani di volo, nella fase che precede il volo di cui al presente regolamento, ovvero l’introduzione di nuove procedure, siano precedute da una valutazione di sicurezza che includa l’individuazione dei pericoli e la valutazione e la riduzione dei rischi, eseguita dalle parti interessate.

Articolo 5

Requisiti aggiuntivi

1.   Le unità ATS provvedono affinché il loro personale che prende parte alla pianificazione dei voli abbia una conoscenza soddisfacente delle norme applicabili del presente regolamento e sia adeguatamente formato per le funzioni che deve svolgere.

2.   Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il personale responsabile del funzionamento dell’IFPS che prende parte alla pianificazione dei voli abbia una conoscenza soddisfacente delle norme applicabili del presente regolamento e sia adeguatamente formato per le funzioni che deve svolgere.

3.   Le unità ATS sono tenute a:

a)

elaborare e conservare manuali operativi che contengano le istruzioni e le informazioni necessarie per permettere al loro personale operativo di applicare le disposizioni del presente regolamento;

b)

provvedere affinché i manuali di cui alla lettera a) siano accessibili e continuamente aggiornati e affinché il loro aggiornamento e la loro distribuzione siano sottoposti a una adeguata gestione della qualità e della configurazione della documentazione;

c)

operative siano conformi alle disposizioni applicabili del presente regolamento.

4.   Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che il servizio centralizzato di elaborazione e diffusione dei piani di volo:

a)

elabori e conservi manuali operativi che contengano le istruzioni e informazioni necessarie per permettere al loro personale operativo di applicare le disposizioni del presente regolamento;

b)

provveda affinché i manuali di cui alla lettera a) siano accessibili e continuamente aggiornati e affinché il loro aggiornamento e la loro distribuzione siano sottoposti a una adeguata gestione della qualità e della configurazione della documentazione;

c)

provveda affinché i metodi di lavoro e le procedure operative siano conformi alle disposizioni applicabili del presente regolamento.

5.   Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare l’osservanza del presente regolamento.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2006.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

(2)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(3)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.

(4)  Decima edizione, luglio 2005 — www.icao.int


ALLEGATO

Norme ICAO di cui all’articolo 3, paragrafo 1

1.

Capitolo 3, paragrafo 3.3 («Flight Plans») dell’allegato 2 dell’ICAO — «Rules of the Air» (decima edizione — luglio 2005).

2.

Capitolo 4, paragrafo 4 («Flight Plan»), e capitolo 11, paragrafo 11.4.2.2 («Filed flight plan messages and associated update messages») del doc. 4444 delle PANS-ATM dell’ICAO (quattordicesima edizione — 2001).

3.

Capitolo 3 («Flight Plans»), e capitolo 14, paragrafo 14.1.4 («Flight information region boundaries estimates») delle Regional Supplementary Procedures (procedure regionali supplementari), doc. 7030/4 — EUR, parte 1, «Rules of the Air, Air Traffic Services and Search and Rescue», (quarta edizione 1987 — che comprende l’emendamento n. 210).


7.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/51


REGOLAMENTO (CE) N. 1034/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2006

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 luglio 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

2,74

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

2,56

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

2,36

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

2,18

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

2,04

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C01

:

Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, del Montenegro, della Serbia, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.


7.7.2006   

IT

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L 186/53


REGOLAMENTO (CE) N. 1035/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2006

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 935/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 935/2006 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 30 giugno al 6 luglio 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 935/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 172 del 24.6.2006, pag. 3.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


7.7.2006   

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L 186/54


REGOLAMENTO (CE) N. 1036/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2006

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 936/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 936/2006 della Commissione (2).

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 30 giugno 2006 al 7 luglio 2006 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 936/2006, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 2,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 172 del 24.6.2006, pag. 3.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


7.7.2006   

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L 186/55


REGOLAMENTO (CE) N. 1037/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2006

che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 7 luglio 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1008/2006 della Commissione (3).

(2)

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1008/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1008/2006 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

(3)  GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1012/2006 (GU L 180 del 4.7.2006, pag. 16).


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 7 luglio 2006

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

14,89

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

43,12

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

56,38

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

56,38

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

49,93


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(30.6.2006-5.7.2006)

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2

YC3

HAD2

qualità media (1)

qualità bassa (2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

149,09 (3)

71,68

146,48

136,48

116,48

88,25

Premio sul Golfo (EUR/t)

14,42

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

26,67

 

 

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 19,55 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 25,65 EUR/t.

3)

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Parlamento europeo

7.7.2006   

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L 186/58


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 18 gennaio 2006

sulla costituzione di una commissione d'inchiesta sulla crisi finanziaria della Equitable Life Assurance Society

(2006/469/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto l'articolo 193 del trattato CE,

vista la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo (1),

visto l'articolo 176 del suo regolamento,

vista la richiesta presentata da 213 deputati al Parlamento europeo,

vista la decisione della conferenza dei presidenti del 14 dicembre 2005, che accetta in linea di principio di costituire una commissione d'inchiesta sui presunti fatti denunciati nelle petizioni n. 0611/2004, presentata da Arthur White (UK), e n. 0029/2005, presentata da Paul Braithwaite (UK) per conto dell'Equitable Members' Action Group (EMAG), e in altre petizioni successive sullo stesso argomento presentate da cittadini tedeschi e irlandesi, tutte inerenti alla Equitable Life Assurance Society (di seguito «Equitable Life»),

DECIDE:

Articolo 1

Una commissione d'inchiesta è costituita per indagare presunte violazioni o casi di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto comunitario riguardo alla crisi finanziaria della Equitable Life, fatte salve le prerogative dei tribunali nazionali o comunitari.

Articolo 2

La commissione d'inchiesta ha il seguente mandato:

indagare sulle presunte violazioni o casi di cattiva amministrazione nell'applicazione della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (2), ora codificata nella direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (3), da parte delle autorità competenti del Regno Unito, in relazione alla Equitable Life, in particolare per quanto riguarda il regime normativo e la garanzia di un'adeguata sorveglianza della solidità in termini finanziari delle compagnie di assicurazione, tra cui lo stato di solvibilità, la messa a punto di opportune disposizioni tecniche e la copertura di tali disposizioni mediante adeguate attività,

determinare, a tale proposito, se la Commissione abbia espletato regolarmente il proprio compito di verificare la corretta e tempestiva trasposizione del diritto comunitario e stabilire se la presenza di carenze sistematiche abbia contribuito al verificarsi dell'attuale situazione,

valutare le accuse rivolte alle autorità di regolamentazione britanniche, secondo cui queste ultime non avrebbero tutelato, per anni, e comunque a partire dal 1989, i titolari di polizze, astenendosi dall'assicurare una rigorosa sorveglianza dei conti, delle prassi di copertura e della situazione finanziaria della Equitable Life,

valutare l'entità dei crediti dei cittadini europei non britannici nonché l'adeguatezza dei mezzi di ricorso di cui dispongono i titolari di polizze di altri Stati membri a norma della legislazione europea e/o britannica,

formulare le proposte che riterrà opportune al riguardo.

Articolo 3

La commissione d'inchiesta presenta una relazione intermedia al Parlamento entro quattro mesi dall'avvio dei lavori, nella prospettiva di presentargli una relazione finale entro dodici mesi dall'approvazione della presente decisione.

Articolo 4

La commissione d'inchiesta si compone di 22 deputati al Parlamento europeo.

Fatto a Strasburgo, addì 18 gennaio 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 113 del 19.5.1995, pag. 1.

(2)  GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1).

(3)  GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/68/CE (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).