ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 174 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Commissione |
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Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea |
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Rettifiche |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
28.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 174/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 948/2006 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 27 giugno 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
70,3 |
096 |
65,4 |
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204 |
33,1 |
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999 |
56,3 |
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0707 00 05 |
052 |
124,8 |
096 |
30,2 |
|
999 |
77,5 |
|
0709 90 70 |
052 |
96,5 |
999 |
96,5 |
|
0805 50 10 |
388 |
53,1 |
528 |
40,5 |
|
999 |
46,8 |
|
0808 10 80 |
388 |
88,4 |
400 |
107,8 |
|
404 |
105,7 |
|
508 |
92,7 |
|
512 |
81,0 |
|
524 |
47,0 |
|
528 |
76,6 |
|
720 |
107,5 |
|
800 |
180,6 |
|
804 |
105,4 |
|
999 |
99,3 |
|
0809 10 00 |
052 |
220,6 |
999 |
220,6 |
|
0809 20 95 |
052 |
324,1 |
068 |
111,4 |
|
999 |
217,8 |
|
0809 40 05 |
624 |
193,2 |
999 |
193,2 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
28.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 174/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 949/2006 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2006
che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 535/94 della Commissione, del 9 marzo 1994, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2), nel capitolo 2 della nomenclatura combinata è stata inserita la nota complementare 8 al fine di chiarire la classificazione delle carni salate e delle frattaglie commestibili di cui al codice NC 0210 («Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie»). Nel 1995 questa nota complementare era stata rinumerata nota complementare 7. |
(2) |
La nota complementare 7 era stata modificata dal regolamento (CE) n. 1871/2003 della Commissione, del 23 ottobre 2003, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (3), al fine di chiarire, alla luce della giurisprudenza della Corte europea di giustizia, che la salatura nel significato della voce 0210 è volta a garantire la conservazione a lungo termine. |
(3) |
Nel 2002 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1223/2002, dell’8 luglio 2002, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (4), ai sensi del quale i pezzi di pollo disossati, congelati e impregnati di sale in tutte le loro parti, che presentano un tenore di sale da 1,2 % a 1,9 % in peso, devono essere classificati al codice NC 0207 14 10. |
(4) |
In seguito a una contestazione in sede OMC da parte di alcuni paesi esportatori nei confronti del regolamento (CE) n. 1223/2002, un panel OMC e l’organo di appello dell’OMC hanno concluso che i pezzi di pollo disossati e congelati che presentano un tenore di sale da 1,2 % a 3 % rientrano negli obblighi tariffari di cui alla voce 0210 della tabella CE. |
(5) |
La questione in generale dell’interpretazione della voce 0210 e della classificazione di tali merci è stata sollevata dalla Comunità europea presso gli organi competenti dell’Organizzazione mondiale delle dogane. |
(6) |
Al fine di rendere conforme la normativa comunitaria con gli attuali obblighi internazionali della Comunità, interpretati dagli organi competenti dell’OMC, occorre modificare la nota complementare 7 del capitolo 2 per quanto riguarda le carni e le frattaglie di cui alla sottovoce 0210 99. Questo non pregiudica il risultato finale di un’eventuale decisione presa in proposito dagli organi adeguati dell’Organizzazione mondiale delle dogane. |
(7) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. |
(8) |
È opportuno che il regolamento (CE) n. 1223/2002 della Commissione, che classifica i pezzi di pollo disossati, congelati e impregnati di sale in tutte le loro parti, che presentano un tenore di sale da 1,2 % a 1,9 % in peso, al codice NC 0207 14 10, cessi di essere valido a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento e sia pertanto abrogato. |
(9) |
È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il 27 giugno 2006 alla fine del termine ragionevole concesso dall’OMC alla Comunità per conformarsi. Il ricorso all’intesa sulla risoluzione delle controversie non è soggetto a limiti temporali. Le raccomandazioni contenute nelle relazioni adottate dall’organo di conciliazione hanno soltanto un effetto a decorrenza futura. Pertanto, il presente regolamento non può avere effetti retroattivi né fornire orientamenti interpretativi su base retroattiva. Non potendo essere utilizzato per fornire orientamenti interpretativi per la classificazione di merci immesse in libera pratica prima del 27 giugno 2006, non può servire da base per il rimborso di nessun dazio corrisposto prima di tale data. |
(10) |
Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Al capitolo 2 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la nota complementare 7 è sostituita dal testo seguente:
«Si considerano come “salate o in salamoia” ai sensi delle voci da 0210 11 a 0210 93, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 %, in peso, purché sia la salatura a garantire la conservazione a lungo termine. Si considerano come “salate o in salamoia” ai sensi della voce 0210 99, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 %, in peso.»
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 1223/2002 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2006. Esso non ha effetto retroattivo né fornisce un orientamento interpretativo su base retroattiva.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2006.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2006 (GU L 154 dell’8.6.2006, pag. 1).
(2) GU L 68 dell’11.3.1994, pag. 15.
(3) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 5.
(4) GU L 179 del 9.7.2002, pag. 8.
28.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 174/5 |
DIRETTIVA 2006/58/CE DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 2006
che modifica la direttiva 2002/38/CE relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici (1), in particolare l'articolo 5,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
È stato realizzato il riesame previsto dall’articolo 5 della direttiva 2002/38/CE. |
(2) |
Da tale riesame risulta che le disposizioni dell'articolo 1 della direttiva 2002/38/CE hanno funzionato in modo soddisfacente e hanno raggiunto il loro obiettivo. |
(3) |
Il 29 dicembre 2003 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva concernente il luogo delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi, modificata dalla proposta del 22 luglio 2005 per includere la prestazione di servizi da parte di soggetti passivi a persone che non sono soggetti passivi. A norma della proposta modificata tutti i servizi di radiodiffusione e televisione e i servizi prestati tramite mezzi elettronici saranno tassati nel luogo di consumo. |
(4) |
Il 4 novembre 2004 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva intesa a semplificare gli obblighi in materia di IVA che introdurrà un meccanismo elettronico più generale di quello previsto dalla direttiva 2002/38/CE al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi fiscali in relazione ai servizi transfrontalieri. |
(5) |
Sebbene siano stati compiuti notevoli progressi per adottare, sulla scorta delle succitate proposte legislative, le necessarie misure più ampie che sostituiranno quelle di cui all'articolo 1 della direttiva 2002/38/CE, non è stato possibile adottare tali misure prima dello scadere di queste ultime il 30 giugno 2006. |
(6) |
In previsione dell'adozione delle misure più ampie nel breve o nel medio periodo e alla luce dei risultati della succitata procedura di riesame, è necessario che, ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e per continuare a garantire l’eliminazione delle distorsioni, le disposizioni applicabili ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici di cui all'articolo 1 della direttiva 2002/38/CE rimangano in vigore fino al 31 dicembre 2006. |
(7) |
L'articolo 5 della direttiva 2002/38/CE prevede che il Consiglio decida questa proroga per motivi pratici, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione. |
(8) |
La direttiva 2002/38/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza. |
(9) |
Data l'urgenza della questione, per evitare un vuoto legislativo, è essenziale prevedere una deroga al periodo di 6 settimane di cui al punto I.3. del Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'articolo 4 della direttiva 2002/38/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
L'articolo 1 si applica fino al 31 dicembre 2006.»
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1o luglio 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL
(1) GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41.
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
28.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 174/7 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2006
che modifica la decisione 2006/148/CE relativa all’introduzione di una vaccinazione preventiva contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 e alle correlate disposizioni per i movimenti di volatili in Francia
[notificata con il numero C(2006) 2875]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(2006/438/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 2006/148/CE della Commissione, del 24 febbraio 2006, relativa all’introduzione di una vaccinazione preventiva contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 e alle correlate disposizioni per i movimenti di volatili in Francia (2), è stato approvato il piano di vaccinazione preventiva contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1, presentato alla Commissione dalla Francia il 21 febbraio 2006 (nel seguito «il piano di vaccinazione preventiva»), e sono state stabilite alcune misure da applicare in Francia ove sia effettuata una vaccinazione preventiva. |
(2) |
Conformemente al piano di vaccinazione preventiva, la Francia ha proceduto a vaccinare anatre ed oche contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1, un intervento che è considerato un progetto pilota data l’esperienza limitata relativa alla vaccinazione preventiva di tali specie. |
(3) |
Conformemente al piano di vaccinazione preventiva, quale approvato dalla decisione 2006/148/CE, la vaccinazione doveva essere conclusa entro il 1o aprile 2006. |
(4) |
Il 20 aprile 2006 la Francia ha presentato la prima relazione completa sull’impiego della vaccinazione. La Francia ha inoltre chiesto una proroga dell’impiego della vaccinazione preventiva alle stesse condizioni fino al 30 giugno 2006 al fine di acquisire ulteriore esperienza e una migliore conoscenza epidemiologica e ha presentato una modifica del piano di vaccinazione preventiva in tal senso. |
(5) |
Basandosi sulle informazioni contenute nella relazione presentata dalla Francia, la Commissione ritiene che occorra ulteriore esperienza sul campo circa l’impiego della vaccinazione contro la trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 ad anatre ed oche. È opportuno pertanto approvare la proroga della vaccinazione preventiva richiesta dalla Francia sino al 30 giugno 2006. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2006/148/CE, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Il piano di vaccinazione preventiva contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1, che prevede la vaccinazione sino al 30 giugno 2006, presentato alla Commissione dalla Francia il 21 febbraio 2006, e la sua modifica del 20 aprile 2006 sono approvati (di seguito “piano di vaccinazione preventiva”).»
Articolo 2
Destinatario
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
(2) GU L 55 del 25.2.2006, pag. 51.
Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea
28.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 174/9 |
AZIONE COMUNE 2006/439/PESC DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 2006
relativa all'ulteriore contributo dell'Unione europea al processo di risoluzione del conflitto in Georgia/Ossezia meridionale
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/561/PESC (1), relativa all'ulteriore contributo dell'Unione europea al processo di risoluzione del conflitto in Georgia/Ossezia meridionale, che ha termine il 30 giugno 2006. |
(2) |
Il contributo dell'UE nel quadro di tale azione comune alla missione dell'OSCE in Georgia ha consentito di garantire il funzionamento dei segretariati permanenti per le parti georgiana e dell'Ossezia meridionale sotto l'egida dell'OSCE e di agevolare le riunioni nell'ambito della Commissione congiunta di controllo (JCC), che costituisce il principale consesso del processo di risoluzione del conflitto. |
(3) |
L'OSCE e le copresidenze della JCC hanno chiesto il proseguimento dell'assistenza dell'UE, e quest'ultima ha deciso di continuare a offrire ulteriore assistenza finanziaria al processo di risoluzione del conflitto. |
(4) |
L'UE ritiene che la sua assistenza abbia rafforzato l'efficacia del suo ruolo nonché di quello dell'OSCE nella risoluzione del conflitto e che sia opportuno proseguirla. |
(5) |
L'UE rammenta il proprio sostegno alle iniziative assunte a favore di una risoluzione pacifica del conflitto e auspica che la JCC possa svolgere un ruolo positivo al riguardo. |
(6) |
L'UE rileva che la JCC riveste una funzione nelle attività relative allo studio condotto dall'OSCE sulla valutazione delle esigenze nella zona del conflitto tra Georgia e Ossezia e nelle zone adiacenti. |
(7) |
È opportuno garantire un'adeguata visibilità del contributo dell'UE al progetto. |
(8) |
Il 20 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/121/PESC (2) che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale. Ai sensi della presente azione comune, il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale dovrebbe essere tra l'altro quello di contribuire alla prevenzione del conflitto, aiutare alla risoluzione dei conflitti e intensificare il dialogo dell'Unione europea con i principali attori interessati per quanto riguarda la regione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
1. L'Unione europea contribuisce a rafforzare il processo di risoluzione del conflitto nell'Ossezia meridionale.
2. A tale fine l'Unione europea fornisce un contributo all'OSCE, allo scopo di finanziare le riunioni della JCC e di altri meccanismi nell'ambito della stessa e di provvedere all'organizzazione di conferenze sotto l'egida della JCC, nonché di coprire talune spese di funzionamento dei due segretariati per un anno.
Articolo 2
La presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la PESC, è incaricata dell'attuazione della presente azione comune allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1.
Articolo 3
1. L'erogazione dell'aiuto finanziario ai sensi della presente azione comune è subordinata all'organizzazione di riunioni periodiche della JCC e di altri meccanismi nell'ambito della stessa entro dodici mesi dall'entrata in vigore dell'accordo di finanziamento che sarà concluso tra la Commissione e la missione dell'OSCE in Georgia. La Georgia e l'Ossezia meridionale dovrebbero compiere sforzi dimostrabili al fine di realizzare progressi politici reali verso una risoluzione duratura e pacifica delle controversie che le oppongono.
2. La Commissione ha il compito di controllare e valutare l'attuazione del contributo finanziario dell'UE, in particolare per quanto riguarda le condizioni di cui al paragrafo 1. A tal fine la Commissione conclude con la missione dell'OSCE in Georgia un accordo di finanziamento sull'utilizzazione del contributo dell'Unione europea, che assume la forma di sovvenzione. La Commissione garantisce inoltre la corretta utilizzazione della sovvenzione per gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
3. La missione dell'OSCE in Georgia è incaricata del rimborso delle spese di missione, dell'organizzazione di conferenze sotto l'egida della JCC e dell'acquisto e della consegna delle attrezzature. L'accordo di finanziamento stipulerà che la missione dell'OSCE in Georgia garantirà visibilità al contributo dell'UE al progetto e riferirà periodicamente alla Commissione sulla sua attuazione.
4. La Commissione, in stretta cooperazione con il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale, è in stretto collegamento con la missione dell'OSCE in Georgia al fine di controllare e valutare l'impatto del contributo dell'UE.
5. La Commissione riferisce per iscritto al Consiglio sotto la responsabilità della presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la PESC, riguardo all'attuazione della presente azione comune. Le informazioni fornite dalla Commissione saranno basate in particolare sulle relazioni periodiche che la missione dell'OSCE in Georgia elaborerà come previsto nel paragrafo 3.
Articolo 4
1. L'importo di riferimento finanziario del contributo dell'UE di cui all'articolo 1, paragrafo 2 è pari a 140 000 EUR.
2. La spesa finanziata con l'importo di cui al paragrafo 1 è gestita secondo le procedure della Comunità europea e le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, con l'eccezione che eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità europea.
3. La spesa è ammissibile al 1o luglio 2006.
Articolo 5
1. La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007.
2. La presente azione comune è riesaminata dieci mesi dopo la sua entrata in vigore. A tal fine il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale, in associazione con la Commissione, valuta la necessità di un ulteriore contributo al processo di risoluzione del conflitto in Georgia/Ossezia meridionale e, se del caso, formula raccomandazioni al Consiglio.
Articolo 6
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL
(1) GU L 189 del 21.7.2005, pag. 69.
(2) GU L 49 del 21.2.2006, pag. 14.
Rettifiche
28.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 174/11 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 338 del 23 dicembre 2003 )
A pagina 26, allegato IV, titolo:
anziché:
leggi:
A pagina 26, allegato IV, punto 5:
anziché:
«Difensore (se i dati sono disponibili)»,
leggi:
«Convenuto (se i dati sono disponibili)».
A pagina 27, allegato IV, punto 10:
anziché:
«La decisione può essere impugnata secondo la legislazione dello Stato membro di origine?»,
leggi:
«La decisione è esecutiva nello Stato membro di origine?».