ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 165 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
17.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 165/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 886/2006 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 16 giugno 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
54,6 |
204 |
28,9 |
|
999 |
41,8 |
|
0707 00 05 |
052 |
124,8 |
068 |
46,6 |
|
999 |
85,7 |
|
0709 90 70 |
052 |
94,1 |
999 |
94,1 |
|
0805 50 10 |
052 |
54,6 |
388 |
73,0 |
|
508 |
52,0 |
|
528 |
56,1 |
|
999 |
58,9 |
|
0808 10 80 |
388 |
99,1 |
400 |
97,5 |
|
404 |
101,4 |
|
508 |
86,5 |
|
512 |
74,9 |
|
524 |
88,5 |
|
528 |
92,4 |
|
720 |
115,6 |
|
804 |
110,7 |
|
999 |
96,3 |
|
0809 10 00 |
052 |
219,8 |
204 |
61,1 |
|
624 |
135,7 |
|
999 |
138,9 |
|
0809 20 95 |
052 |
343,6 |
068 |
95,0 |
|
999 |
219,3 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
624 |
182,5 |
999 |
182,5 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
17.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 165/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 887/2006 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2006
che indice una gara per l’attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola, mele e pesche)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all’esportazione nel settore degli ortofrutticoli. |
(2) |
A norma dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un’esportazione economicamente rilevante, i prodotti esportati dalla Comunità possono essere oggetto di una restituzione all’esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell’articolo 300 del trattato. |
(3) |
Conformemente all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale che presentano le esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3). Questi quantitativi devono essere ripartiti tenendo conto del grado di deperibilità dei prodotti di cui trattasi. |
(4) |
A norma dell’articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione tanto dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità quanto dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell’aspetto economico delle esportazioni considerate. |
(5) |
A norma dell’articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell’esportazione. |
(6) |
La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso. |
(7) |
I pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola, le mele e le pesche delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico. |
(8) |
Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile, e in considerazione della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno procedere mediante gara e stabilire l’importo indicativo delle restituzioni nonché i quantitativi previsti per il periodo di cui trattasi. |
(9) |
I negoziati condotti nell’ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e la Romania e la Bulgaria sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell’organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per questi due paesi. |
(10) |
Il comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È indetta una gara per l’attribuzione di titoli d’esportazione del sistema A3. I prodotti interessati, il periodo di presentazione delle offerte, i tassi di restituzione indicativi e i quantitativi previsti sono stabiliti nell’allegato del presente regolamento.
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati sui quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell’allegato.
3. Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, i titoli del tipo A3 sono validi quattro mesi.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 3 luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
(3) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2091/2005 (GU L 343 del 24.12.2005, pag. 1).
(4) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
ALLEGATO
ATTRIBUZIONE DI TITOLI DI ESPORTAZIONE DEL SISTEMA A3 NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI (POMODORI, ARANCE, LIMONI, UVE DA TAVOLA, MELE E PESCHE)
Periodo di presentazione delle offerte: dal 3 al 4 luglio 2006
Codice del prodotto (1) |
Destinazione (2) |
Tasso indicativo delle restituzioni (EUR/t peso netto) |
Quantitativi previsti (t) |
0702 00 00 9100 |
F08 |
30 |
5 333 |
0805 10 20 9100 |
F08 |
39 |
20 000 |
0805 50 10 9100 |
F08 |
60 |
3 333 |
0806 10 10 9100 |
F08 |
22 |
33 333 |
0808 10 80 9100 |
F04, F09 |
33 |
46 667 |
0809 30 10 9100 0809 30 90 9100 |
F03 |
16 |
26 667 |
(1) I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).
(2) I codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
F03 |
: |
Tutte le destinazioni tranne la Svizzera, la Romania e la Bulgaria. |
F04 |
: |
Hong Kong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesia, Tailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Giappone, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica. |
F08 |
: |
Tutte le destinazioni, tranne la Bulgaria e la Romania. |
F09 |
: |
Le seguenti destinazioni: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakstan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu-Dhabi, Dubai, Sharjah, Adjman, Umm al-Qi’iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia, paesi e territori dell’Africa, escluso il Sudafrica, destinazioni di cui all’articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11). |
17.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 165/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 888/2006 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2006
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci che figurano nell’allegato del presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda del tutto o in parte o vi aggiunga suddivisioni e sia stabilita da norme comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata ma che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2006.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 711/2006 (GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
Dispositivo di sicurezza destinato a consentire l’accesso alle registrazioni contenute in una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione. È costituito da uno schermo a cristalli liquidi, da un circuito stampato e da una batteria, incorporati in un piccolo contenitore di plastica che può essere applicato su un portachiavi. Il dispositivo genera una sequenza di sei cifre, specifica per un utilizzatore determinato, che gli consente l’accesso alle registrazioni contenute nella macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione. Il dispositivo non può essere connesso ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione e funziona in modo autonomo. |
8543 89 97 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8543, 8543 89 e 8543 89 97. Il dispositivo non può essere classificato alla voce 8470, in quanto sprovvisto sia dei congegni manuali per la registrazione delle informazioni, sia della funzione di calcolo di cui alla descrizione della voce (cfr. note esplicative del SA alla suddetta voce). Non può essere classificato alla voce 8471, sia perché non può essere liberamente programmato conformemente ai bisogni dell’utilizzatore [cfr. nota 5, punto A, lettera a) 2), del capitolo 84], sia perché non è un elemento di una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, in quanto non collegabile all’unità centrale di elaborazione [cfr. nota 5, punto B, lettera b), del capitolo 84]. Il dispositivo può essere classificato alla voce 8543, in quanto si tratta di un apparecchio elettrico con una funzione specifica, non nominato né compreso altrove. |
17.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 165/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 889/2006 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2006
recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per l'11a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005. |
(2) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per l'11a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, i prezzi minimi di vendita del burro delle scorte di intervento e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
ALLEGATO
Prezzi minimi di vendita del burro e importo della cauzione di trasformazione per l'11a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
(EUR/100 kg) |
||||||
Formula |
A |
B |
||||
Modo di incorporazione |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
||
Prezzo minimo di vendita |
Burro ≥ 82 % |
Nello stato in cui si trova |
— |
210 |
— |
210 |
Concentrato |
— |
— |
— |
— |
||
Cauzione di trasformazione |
Nello stato in cui si trova |
— |
79 |
— |
79 |
|
Concentrato |
— |
— |
— |
— |
17.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 165/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 890/2006 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2006
recante fissazione dell’importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per l’11a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005. |
(2) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per l’11a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, l’importo massimo dell’aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
ALLEGATO
Importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e importo della cauzione di trasformazione per l'11a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
(EUR/100 kg) |
|||||
Formula |
A |
B |
|||
Modo di incorporazione |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
|
Importo massimo dell’aiuto |
Burro ≥ 82 % |
23,5 |
20 |
23,5 |
20 |
Burro < 82 % |
— |
19,5 |
— |
19,5 |
|
Burro concentrato |
28 |
24,5 |
28 |
24,5 |
|
Crema |
— |
— |
12 |
8,5 |
|
Cauzione di trasformazione |
Burro |
26 |
— |
26 |
— |
Burro concentrato |
31 |
— |
31 |
— |
|
Crema |
— |
— |
13 |
— |
17.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 165/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 891/2006 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2006
recante fissazione del prezzo massimo di acquisto per il burro per la 1a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 796/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un bando di gara per l’acquisto di burro mediante la gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 796/2006 della Commissione (3). |
(2) |
Tenendo conto delle offerte ricevute per le gare parziali, occorre fissare un prezzo massimo di acquisto o decidere di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999. |
(3) |
Tenendo conto delle offerte ricevute per la 1a gara parziale, occorre fissare un prezzo massimo di acquisto. |
(4) |
Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 1a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 796/2006, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 13 giugno 2006, il prezzo massimo di acquisto per il burro è fissato a 246,19 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
(3) GU L 142 del 30.5.2006, pag. 4.
17.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 165/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 892/2006 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2006
recante fissazione dell’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato per l'11a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità all’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi di intervento procedono all’apertura di una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. L’articolo 54 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, sia fissato l’importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %. |
(2) |
Occorre costituire la cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005, a garanzia della presa in consegna del burro concentrato da parte dei commercianti al dettaglio. |
(3) |
Tenuto conto delle offerte ricevute, occorre fissare ad un livello adeguato l’importo massimo dell’aiuto e determinare contestualmente la cauzione di destinazione. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per l'11a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta in conformità del regolamento (CE) n. 1898/2005 l’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %, di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del suddetto regolamento, è fissato a 26,8 EUR/100 kg.
L’importo della cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005 è fissato a 36 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
17.6.2006 |
IT |
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L 165/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 893/2006 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2006
che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 43a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti. |
(2) |
Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999. |
(3) |
Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 43a gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 13 giugno 2006, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 250,00 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 3).
17.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 165/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 894/2006 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2006
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 823/2006 della Commissione (4). |
(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).
(3) GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.
(4) GU L 148 del 2.6.2006, pag. 40.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 17 giugno 2006
(EUR) |
||
Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
29,48 |
2,44 |
1701 11 90 (1) |
29,48 |
6,79 |
1701 12 10 (1) |
29,48 |
2,31 |
1701 12 90 (1) |
29,48 |
6,36 |
1701 91 00 (2) |
36,79 |
6,84 |
1701 99 10 (2) |
36,79 |
3,30 |
1701 99 90 (2) |
36,79 |
3,30 |
1702 90 99 (3) |
0,37 |
0,30 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
17.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 165/17 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2004
di chiusura del procedimento avviato nei confronti dell’Italia, Regione Friuli Venezia Giulia, in merito alle misure previste nel disegno di legge n. 106/1/A — «Interventi per la realizzazione di infrastrutture e di servizi nel settore del trasporto delle merci, per la ristrutturazione dell’autotrasporto merci e per lo sviluppo del trasporto combinato»
[notificata con il numero C(2004) 1376]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/417/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1),
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
(1) |
Con lettera del 5 febbraio 2001, protocollata dal segretariato generale il 9 febbraio 2001, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, in ottemperanza all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, un disegno di legge regionale finalizzata allo sviluppo del trasporto combinato. La notifica è stata registrata dal segretariato generale della Commissione europea con riferimento N 134/01. |
(2) |
Poiché la notifica risultava incompleta, la Commissione ha chiesto un complemento di informazioni con lettera D(01) 5496 del 5 aprile 2001, alla quale è stata data risposta con una lettera ricevuta il 20 giugno 2001 e registrata con riferimento DG TREN A/61295. |
(3) |
In data 27 agosto 2001 la Commissione ha inviato alle autorità italiane una lettera che richiedeva ulteriori informazioni. Con lettera del 9 ottobre 2001 registrata con riferimento DG TREN A/67862, le autorità italiane hanno chiesto una proroga del termine necessario per rispondere a questa richiesta. I servizi della Commissione hanno concesso la proroga richiesta con lettera del 9 novembre 2001. In data 19 dicembre 2001 si è svolta una riunione tra rappresentanti della Commissione e rappresentanti delle autorità italiane. La risposta alla seconda richiesta di informazioni è stata inviata con lettera del 24 luglio 2002, registrata con riferimento DG TREN A/64121. |
(4) |
La Commissione ha inviato alle autorità italiane una nuova richiesta di informazioni in data 7 ottobre 2002, cui è stata data risposta con lettera del 21 novembre 2002 [riferimento: SG(2002) A/11582]. Un’ulteriore riunione con rappresentanti delle autorità italiane si è svolta il 18 dicembre 2002. |
(5) |
Ulteriori chiarimenti sono stati chiesti dalla Commissione con lettera del 22 gennaio 2003. La risposta è stata inviata con lettera del 25 marzo 2003 (riferimento: DG TREN A/16616). |
(6) |
L’ultima lettera della Commissione reca la data del 27 maggio 2003. La risposta alle richieste ivi formulate è stata inviata con lettera recante la data del 4 luglio 2003 (riferimento: SG A/6389). Gli ultimi chiarimenti sono stati trasmessi con lettera del 17 luglio 2003 (riferimento: SG A/6942). |
(7) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento in data 11 novembre 2003 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito. |
(8) |
L’Italia ha presentato i propri commenti con lettera del 27 gennaio 2004, protocollata il 28 gennaio 2004. |
(9) |
La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito da parte di altri soggetti interessati. |
2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’AIUTO
2.1. Tipo di aiuto
(10) |
Il provvedimento di aiuto in merito al quale è stato avviato il procedimento riguardava aiuti all’avviamento per lo sviluppo di nuovi servizi ferroviari e marittimi. Beneficiari del contributo previsto dal disegno di legge regionale: i soggetti (pubblici o privati) operanti nel settore della movimentazione delle merci, per un periodo non superiore a tre anni per la realizzazione di nuovi servizi ferroviari di trasporto merci con un punto di interscambio modale nei porti commerciali o terminali multimodali nella Regione e per la realizzazione di nuovi servizi di cabotaggio marittimo aventi origine o destinazione nei porti commerciali della Regione Friuli Venezia Giulia (articolo 8 del d.d.l. regionale 106/1/A). |
2.2. Descrizione dei motivi che hanno indotto all’avvio del procedimento
(11) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato e di chiedere chiarimenti alle autorità italiane è il risultato di un esame iniziale del progetto notificato. In particolare venivano espresse preoccupazioni sul fatto che le modalità di attuazione riuscissero a garantire che i provvedimenti fossero al contempo necessari e strettamente proporzionati. La Commissione ha espresso i propri dubbi in particolare sugli aspetti esposti ai considerando da 12 a 17. |
(12) |
Redditività degli aiuti. A parte i servizi nazionali, il contributo intendeva incoraggiare la creazione di servizi tra la regione Friuli Venezia Giulia e l’Europa centrorientale. La Commissione riteneva che, affinché il progetto risultasse redditizio nel lungo termine, le autorità italiane avrebbero dovuto assicurare che avesse il sostegno delle autorità degli Stati interessati. |
(13) |
Il beneficiario doveva praticare, per l’uso di tali nuovi servizi, prezzi commisurati all’intensità dell’aiuto percepito. Non sembra tuttavia che tale obbligo fosse sufficiente a garantire la futura redditività di questi servizi. |
(14) |
Proporzionalità. La prevista intensità del 30 % dei costi reali (definiti come differenza tra costi sostenuti e ricavi percepiti dal beneficiario per l’espletamento del servizio oggetto di contributo) non avrebbe garantito il rispetto del consueto (3) massimale di aiuto del 30 % delle spese ammissibili. |
(15) |
Assenza di indebite distorsioni della concorrenza. L’aiuto non deve provocare uno spostamento dei flussi di traffico fra porti vicini o servizi intermodali esistenti, attirando traffico che è già trasportato sulla catena intermodale. |
(16) |
Il d.d.l. non prevedeva meccanismi per garantire che il livello di distorsione delle condizioni di concorrenza indotta dal provvedimento risultasse accettabile. |
(17) |
La Commissione riteneva non sufficientemente garantita la trasparenza e la parità di trattamento degli operatori mediante la semplice pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione e di un avviso per estratto in almeno due quotidiani, uno dei quali a diffusione nazionale. |
3. COMMENTI DELL’ITALIA
Con lettera del 27 gennaio 2004, le autorità italiane hanno dichiarato, tramite la rappresentanza permanente, di aver deciso di ritirare la misura notificata di cui all’articolo 8 del disegno di legge n. 106/1/A.
4. CONCLUSIONI
In conseguenza del ritiro del provvedimento di aiuto,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione chiude il procedimento avviato l’11 novembre 2003.
Articolo 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2004.
Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente
(1) GU C 311 del 20.12.2003, pag. 18.
(2) Cfr. nota 1.
(3) L’intensità massima dell’aiuto contemplata nella proposta Marco Polo, COM(2002) 54 def. (GU C 126 E del 28.5.2002, pag. 354); misura C 65/2000 Francia — Aiuti all’apertura di linee di trasporto marittimo a corto raggio (GU C 37 del 3.2.2001, pag. 16).
Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea
17.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 165/20 |
AZIONE COMUNE 2006/418/PESC DEL CONSIGLIO
del 12 giugno 2006
sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, che nel capitolo III contiene un elenco di misure atte a combattere tale proliferazione le quali devono essere prese sia nell'UE che nei paesi terzi. |
(2) |
L'UE sta attivamente attuando la strategia in questione nonché le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, quali l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). |
(3) |
Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC (1) sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori . Tale posizione comune chiede segnatamente la promozione della conclusione degli accordi di salvaguardia globali dell'AIEA e dei protocolli addizionali e impegna l'Unione europea ad operare per fare del protocollo addizionale e degli accordi di salvaguardia globali la norma per il sistema di verifica dell'AIEA. |
(4) |
Il 17 maggio 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/495/PESC (2) sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nell'ambito del piano per la sicurezza nucleare e della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. |
(5) |
Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/574/PESC (3) sul sostegno alle attività svolte dall’AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. |
(6) |
Per quanto riguarda l'UE, il 22 dicembre 2003 il Consiglio ha adottato la direttiva 2003/122/Euratom (4) sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane; il rafforzamento del controllo delle sorgenti radioattive ad alta attività in tutti i paesi terzi, in conformità della dichiarazione del G-8 e del piano d'azione sulla sicurezza delle sorgenti radioattive, permane un obiettivo importante da perseguire. |
(7) |
Nel luglio 2005 gli Stati parti e la Comunità europea dell'energia atomica hanno convenuto per consenso di modificare la Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari al fine di ampliarne la portata e comprendere l'uso e lo stoccaggio nazionali per scopi pacifici di materiali e installazioni nucleari nonché il trasporto degli stessi, obbligando gli Stati parti a comminare sanzioni penali in caso di violazione. |
(8) |
Nel settembre 2005 è stata aperta alla firma la convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare (convenzione contro il terrorismo nucleare) che, una volta entrata in vigore imporrà agli Stati parti di applicare leggi per rendere le violazioni in questione penalmente rilevanti. |
(9) |
L'AIEA persegue obiettivi identici a quelli esposti nei considerando da 3 a 8. Ciò avviene mediante l'attuazione del suo piano per la sicurezza nucleare, finanziato tramite contributi volontari al fondo per la sicurezza nucleare dell'AIEA medesima, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
1. Al fine di dare attuazione immediata e pratica ad alcuni elementi della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l'UE sostiene le attività svolte dall'AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari per conseguire i seguenti obiettivi:
— |
adoperarsi per l'universalizzazione degli strumenti internazionali in materia di non proliferazione e di sicurezza nucleare, accordi di salvaguardia globali e protocollo addizionale compresi; |
— |
potenziare la protezione dei materiali e delle attrezzature sensibili sotto il profilo della proliferazione e relativa tecnologia, fornire assistenza legislativa e regolamentare nel settore della sicurezza e della salvaguardia nucleari; |
— |
rafforzare le attività di individuazione del traffico illecito di materiali nucleari e altri materiali radioattivi e la relativa risposta. |
2. I progetti dell'AIEA che corrispondono a misure della strategia dell'UE sono i progetti volti a:
— |
rafforzare l'impianto legislativo e regolamentare nazionale per l'attuazione dei pertinenti strumenti internazionali nel settore della sicurezza e della verifica nucleare, accordi di salvaguardia globali e protocollo addizionale compresi; |
— |
assistere gli Stati nel potenziamento della sicurezza e del controllo dei materiali nucleari e altri materiali radioattivi; |
— |
potenziare la capacità degli Stati di individuare il traffico illecito di materiali nucleari e altri materiali radioattivi e di rispondervi. |
I suddetti progetti saranno realizzati nei paesi che necessitano di assistenza in tali settori, dopo la prima valutazione da parte del gruppo di esperti.
Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell'allegato.
Articolo 2
1. La Presidenza, assistita dal Segretario generale del Consiglio/Alto Rappresentante per la PESC (SG/AR), è responsabile dell'attuazione della presente azione comune. La Commissione è pienamente associata a questo compito.
2. La Commissione vigila sul corretto utilizzo del contributo finanziario di cui all'articolo 3.
3. L'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 è affidata all'AIEA che svolge il suo compito sotto la responsabilità della Presidenza e sotto il controllo dell'SG/AR. A tal fine l'SG/AR stabilisce le modalità necessarie con l'AIEA.
4. L'ente incaricato dell'attuazione del progetto sceglie i beneficiari e le azioni in base alla prima valutazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Gli Stati membri e la Commissione saranno consultati nell'ambito del competente gruppo di lavoro del Consiglio.
Articolo 3
1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è di 6 995 000 EUR.
2. La gestione delle spese finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea specificate al paragrafo 1 è soggetta alle procedure e alle norme comunitarie che si applicano alle questioni di bilancio, salvo che eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.
3. Ai fini dell'esecuzione delle spese di cui al paragrafo 1, la Commissione conclude un accordo di finanziamento specifico con l'AIEA in conformità dei regolamenti e delle norme di quest'ultima. Esso dispone che l'AIEA assicuri la visibilità del contributo dell'UE in funzione della sua entità.
Articolo 4
La Presidenza, assistita dall'SG/AR, riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente azione comune sulla base di rapporti regolari stilati dall'AIEA. La Commissione è pienamente associata e fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 5
La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.
Essa scade il 12 settembre 2007.
Articolo 6
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 2006.
Per il Consiglio
La presidente
U. PLASSNIK
(1) GU L 302 del 20.11.2003, pag. 34.
(2) GU L 182 del 19.5.2004, pag. 46.
(3) GU L 193 del 23.7.2005, pag. 44.
(4) GU L 346 del 31.12.2003, pag. 57.
ALLEGATO
Sostegno dell'UE alle attività dell'AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari nonché nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
1. DESCRIZIONE
La comunità internazionale ha riconosciuto, segnatamente in occasione della conferenza internazionale sulla sicurezza nucleare: indirizzi generali per il futuro (International Conference on Nuclear Security: Global Directions for the Future) svoltasi a Londra nel marzo 2005, che resta elevato il rischio di riuscita di atti di terrorismo nucleare. La Comunità internazionale ha reagito con fermezza e ha adottato varie iniziative volte ad evitare che materiali nucleari o altri materiali radioattivi cadano nelle mani di criminali e terroristi.
Nel frattempo la verifica dell'AIEA rimane uno strumento indispensabile per costruire la fiducia tra gli Stati rispetto a impegni di non proliferazione nucleare e per progredire nell'impiego pacifico di materiali nucleari.
Sviluppi internazionali recenti hanno dato origine a una gamma nuova e rafforzata di strumenti giuridici internazionali, importanti per la sicurezza e la verifica nucleari. Nel luglio 2005 gli Stati parti hanno adottato la modifica della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari; nel settembre 2005 è stata aperta alla firma la convenzione contro il terrorismo nucleare e, nell'aprile 2004, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1540 relativa alle armi di distruzione di massa e agli attori non statali. La risoluzione 1373 del 2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite esorta tutti gli Stati ad aderire il più presto possibile alle pertinenti convenzioni internazionali contro il terrorismo e ai relativi protocolli.
Sinora oltre 80 Stati si sono impegnati politicamente ad attuare il codice di condotta sulla sicurezza delle fonti radioattive (1). Inoltre nel 2005 la conferenza generale e il Consiglio dei governatori dell'AIEA hanno adottato varie risoluzioni e decisioni volte a potenziare il sistema di salvaguardie dell'AIEA stessa (2).
L'attuazione di questi strumenti internazionali da parte degli Stati può essere, in parte, facilitata in misura significativa mediante l'assistenza fornita dal piano per la sicurezza nucleare 2006-2009 dell'AIEA, che il Consiglio dei governatori ha approvato nel settembre 2005 (3) e che costituisce la continuazione del piano di attività 2003-2005 dirette alla protezione contro il terrorismo nucleare (4). Il nuovo piano per la sicurezza nucleare prevede tre settori di attività: (1) valutazione, analisi e coordinamento dei bisogni; (2) prevenzione; (3) individuazione e risposta. Comprende altresì una parte dal titolo «Attività di sostegno alla sicurezza nucleare» in cui figurano attività individuate inizialmente per i loro obiettivi di sicurezza e salvaguardia, alle quali è stato tuttavia anche riconosciuto il merito di contributi importanti alla sicurezza nucleare.
Le salvaguardie internazionali, quali attuate dall'AIEA, rappresentano uno strumento essenziale per verificare che gli Stati abbiano ottemperato ai loro impegni e obblighi specifici in materia di non proliferazione. E' della massima importanza che si disponga della legislazione nazionale richiesta per l'attuazione di un accordo di salvaguardia integrale con l'AIEA e, in caso, di un protocollo addizionale (5). L'attuazione impone che ogni Stato parte di tali accordi mantenga un sistema statale efficace di contabilità e di controllo dei materiali nucleari (SSAC-State system of accounting for and control of nuclear material). Nel settembre 2005 il Consiglio dei governatori dell'AIEA ha chiesto al Segretariato dell'Agenzia di assistere con le risorse disponibili, nell'istituzione e mantenimento di tali SSAC, gli Stati, inclusi quelli non membri dell'Agenzia, oggetto di accordi di salvaguardia integrali comprendenti protocolli sulle piccole quantità.
Il piano per la sicurezza nucleare 2006-2009 persegue obiettivi simili ad alcuni elementi della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Questi forniscono un approccio globale alla sicurezza nucleare che comprende i controlli regolamentari, la contabilità e la protezione di materiali nucleari e di altri materiali radioattivi durante l'uso, lo stoccaggio e il trasporto per tutto il loro ciclo di vita sia a breve che a lungo termine. Tuttavia, qualora la protezione dovesse venir meno occorre definire misure di rincalzo per individuare i furti o i tentativi di traffico illecito dei materiali attraverso le frontiere internazionali e per rispondere ad eventuali atti di sabotaggio che abbiano per oggetto materiali nucleari o altri materiali radioattivi.
L'AIEA sta per ultimare l'attuazione dell'azione comune 2004/495/PESC del Consiglio e sta attuando l'azione comune 2005/574/PESC del Consiglio. Con i contributi associati dell'UE l'AIEA ha avviato attività importanti per sostenere gli sforzi degli Stati destinatari del Caucaso, dell'Asia centrale, dell'Europa sud-orientale e dei Balcani, dell'Africa settentrionale e dell'area mediterranea del Medio Oriente, al fine di rafforzare la sicurezza nucleare e l'attuazione delle salvaguardie internazionali in detti paesi.
La richiesta di sostegno a tali sforzi continua ad essere forte negli Stati che sono membri dell'AIEA, come pure in alcuni Stati che non lo sono. I paesi ammissibili al sostegno sono:
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in Europa sud-orientale: Turchia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, Repubblica moldova ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia, |
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nella regione dell'Asia centrale: Kazakstan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan e Turkmenistan, |
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nell'area del Caucaso: Armenia, Azerbaigian e Georgia, |
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nella regione mediterranea del Medio Oriente: Israele, Giordania, Libano, Repubblica araba siriana, |
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in Africa (6): si prevede che un totale di 20-25 paesi africani riceva un sostegno per miglioramenti della sicurezza nucleare a titolo di vari progetti. Altri paesi possono essere coinvolti in eventi di formazione regionale. |
La selezione finale dei paesi africani destinatari del sostegno sarà effettuata in base alla valutazione dei bisogni, comprendente missioni di valutazione e vaglio di informazioni già disponibili presso le sedi centrali. Le attività di sostegno per ogni progetto si incentreranno nei paesi della regione che svolgono attività più importanti in ciascun settore di progetto:
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miglioramenti della protezione fisica sono previsti in 4-6 paesi degli otto che possiedono reattori nucleari nella regione; il rafforzamento della sicurezza delle sorgenti radioattive è previsto in 5-7 paesi dei dieci con le sorgenti impiegate o stoccate più vulnerabili, |
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un sostegno per migliorare la capacità di individuare traffici illeciti di materiali nucleari o altri materiali radioattivi è previsto in 5-6 paesi che, secondo informazioni dell'AIEA, presentano il rischio più elevato di traffici illeciti, tenendo conto dell'esistenza di materiali nucleari e sorgenti radioattive nei paesi stessi e nei paesi vicini, |
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un servizio di valutazione e un sostegno finalizzati alla protezione dalle radiazioni e alla sicurezza dell'impianto regolamentare per le sorgenti radioattive sono previsti in 12 paesi in cui il miglioramento dell'impianto regolamentare è ritenuto più necessario. In 6 paesi è previsto il sostegno legislativo, |
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la formazione sarà offerta su scala regionale al numero più alto possibile di partecipanti in Africa, in funzione dei fondi disponibili. |
Inizialmente, per identificare le priorità — ai fini del sostegno — saranno valutati i bisogni in termine di miglioramento della sicurezza nucleare nei paesi individuati dall'azione comune dell'UE. A tal fine una squadra di esperti riconosciuti valuterà lo status attuale del sistema di sicurezza nucleare vigente in tali paesi e formulerà raccomandazioni in materia di miglioramenti. Queste costituiranno una piattaforma per la definizione della successiva assistenza tenendo conto della situazione corrente e dei miglioramenti necessari per la prevenzione e l'individuazione di atti dolosi che riguardano materiali nucleari e altri materiali radioattivi, inclusi quelli destinati ad un uso non nucleare, nonché le installazioni nucleari, come pure la risposta a tali atti. Saranno definite priorità individuando i paesi per ciascun progetto che sarà finanziato attraverso il bilancio reso disponibile grazie al sostegno dell'UE. Lo sviluppo delle risorse umane sarà attuato nell'ambito del programma istituzionale di formazione dell'AIEA che, in ampia misura, è basato su un'impostazione regionale. In funzione delle risorse finanziarie disponibili sarà oggetto di sostegno la partecipazione di esperti provenienti dal numero massimo possibile di paesi ammissibili.
Successivamente nei paesi selezionati verranno realizzati i progetti nei tre settori seguenti:
1. Assistenza legislativa e regolamentare
Il fondamento giuridico della sicurezza nucleare comprende in larga parte strumenti internazionali e principi riconosciuti (trattati, convenzioni, accordi, norme, standard AIEA, codici di condotta e documenti orientativi, raccomandazioni) applicati dalle autorità nazionali per controllare i materiali nucleari e altre sorgenti radioattive. L'ampia gamma di norme (molte delle quali sviluppate sotto l'egida dell'AIEA) fornisce un quadro per l'impiego sicuro di materiali nucleari e altri materiali radioattivi e relative installazioni, sia nell'ambito di programmi nucleari di vasta portata che di attività nucleari limitate.
Una legislazione e un impianto regolamentare di controllo nazionali ed adeguati costituiscono i prerequisiti per un regime di sicurezza nucleare efficace. La legislazione nazionale di attuazione dovrebbe fornire un quadro di principi e disposizioni generali tali da consentire agli organi governativi autorizzati di espletare le dovute funzioni di regolamentazione e da disciplinare il comportamento di chiunque partecipi ad attività regolamentate. In molti Stati la legislazione è inadeguata e l'impianto regolamentare è inesistente o insufficiente. Questi divari, combinati con impianti regolamentari di controllo inefficaci, determinano la debolezza del regime globale di sicurezza. Occorre pertanto rafforzare o stabilire un quadro legislativo e regolamentare nazionale adeguato, assicurando l'effettiva applicazione delle misure pertinenti.
I materiali radioattivi sono sovente utilizzati in applicazioni non nucleari, vale a dire per scopi medici o industriali. Alcune delle sorgenti sono altamente radioattive e appartengono alle categorie 1-3, quali definite nel documento «Categorizzazione delle sorgenti radioattive» dell'AIEA. Se non formano oggetto di un controllo regolamentare adeguato e non sono adeguatamente protette queste sorgenti potrebbero cadere in cattive mani e essere utilizzate per atti dolosi. L'impianto regolamentare per la protezione dalle radiazioni e la sicurezza delle sorgenti radioattive deve essere efficace e deve funzionare adeguatamente in conformità delle norme internazionali, delle linee guida del codice di condotta sulla sicurezza delle sorgenti radioattive e relative istruzioni per l'importazione/esportazione, nonché delle migliori pratiche.
La conclusione di accordi di salvaguardia e di protocolli addizionali con l'AIEA è una misura efficace che promuove un controllo rigoroso, a livello sia nazionale che internazionale, dei materiali nucleari e delle tecnologie ad essi connesse. È importante che la legislazione nazionale di attuazione identifichi chiaramente gli impianti, installazioni, attività e materiali nucleari cui saranno applicate le salvaguardie. Inoltre, gli Stati che hanno concluso un protocollo addizionale devono assicurare che le rispettive legislazioni nazionali di attuazione siano state rafforzate per poter ottemperare agli obblighi supplementari loro imposti dal protocollo addizionale. In particolare, la legislazione nazionale dello Stato interessato dovrebbe essere riveduta per estendere competenze e poteri dell'organo di regolamentazione incaricato dell'attuazione e dell'applicazione degli accordi di salvaguardia conclusi.
Quando diventano parti della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, ratificandone la modifica, e della Convenzione contro il terrorismo nucleare, gli Stati accettano anche gli obblighi relativi al rispetto delle norme internazionali connesse con la sicurezza nucleare. Inoltre la risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite obbliga a sua volta tutti gli Stati ad istituire controlli a livello nazionale, fra cui opportuni controlli dei materiali connessi con le armi nucleari.
Gli impegni assunti dagli Stati nell'ambito dei suddetti strumenti internazionali nel settore della sicurezza nucleare hanno portato ad una giustapposizione di impegni connessi con la sicurezza dei materiali e delle installazioni nucleari e di altre sorgenti radioattive. Tali impegni comportano misure per l'istituzione di un impianto regolamentare per la protezione dalle radiazioni e la sicurezza delle sorgenti radioattive; misure di contabilità e di controllo; misure per la protezione fisica; controlli delle importazioni e delle esportazioni e l'incriminazione degli atti illeciti.
2. Rafforzamento della sicurezza e del controllo dei materiali nucleari e di altri materiali radioattivi
I materiali usati o stoccati presso installazioni e impianti nucleari devono essere adeguatamente repertoriati e protetti per prevenirne il furto o il sabotaggio. Un sistema di regolamentazione efficace dovrebbe identificare quanto deve essere attuato rispettivamente a livello di Stato e di esercente.
È altresì di vitale importanza che le sorgenti radioattive vulnerabili e potenti in applicazioni non nucleari siano fisicamente protette dagli atti dolosi nel corso del loro uso e stoccaggio e, quando non sono più necessarie, dovrebbero essere dismesse e stoccate, oppure smaltite come rifiuti radioattivi in un luogo sicuro.
Tutti gli Stati che hanno concluso accordi di salvaguardia integrali devono istituire e mantenere SSAC soggetti a salvaguardia. L'AIEA ritiene tuttavia che in molti Stati membri dell'AIEA che sono parti di tali accordi i suddetti sistemi siano carenti o inadeguati. Questa situazione è particolarmente diffusa nei circa 120 Stati in cui non sono in funzione installazioni nucleari.
3. Rafforzamento della capacità degli Stati di individuare il traffico illecito e di rispondervi
Il traffico illecito è connesso con l'ottenimento, la fornitura, l'uso, il trasferimento o lo smaltimento non autorizzati, intenzionali o meno, di materiali nucleari e di altri materiali radioattivi, con o senza attraversamento di frontiere internazionali.
È impossibile per un terrorista fabbricare un ordigno esplosivo nucleare rudimentale o un ordigno a dispersione radiologica senza essersi procurato il materiale mediante un traffico illecito. Inoltre è possibile che anche le attrezzature e la tecnologia sensibili utilizzate per produrre materiale sensibile impiegato in un ordigno nucleare rudimentale o nella sua fabbricazione siano state ottenute attraverso un traffico illecito. Si può presumere che per far giungere il materiale alla destinazione finale sia necessaria la circolazione transfrontaliera di materiale o tecnologia. Per combattere il traffico illecito gli Stati devono pertanto porre in essere i necessari sistemi di regolamentazione, nonché predisporre sistemi tecnici (comprensivi di strumenti di facile uso) e rendere disponibili procedure e informazioni presso i valichi di frontiera per individuare i tentativi di contrabbando di materiali radioattivi (compresi i materiali fissili radioattivi) o il commercio non autorizzato di attrezzature e tecnologia sensibili.
Devono inoltre essere disponibili misure efficaci per contrastare tali atti ed i sequestri di materiali radioattivi. Il personale degli organi di contrasto (dogane, polizia, ecc.) sovente non è formato all'uso delle attrezzature di individuazione e potrebbe quindi non avere familiarità con le attrezzature e la tecnologia sensibili. La formazione dei funzionari è quindi cruciale per il successo di qualunque misura adottata per individuare il traffico illecito. Al personale di categorie diverse dovrebbero essere impartite formazioni diverse, sia per quanto attiene all'uso degli strumenti di individuazione, sia per interpretare la lettura data dagli strumenti, in modo da mettere tale personale in grado di decidere sulle azioni successive.
In tale area il sostegno è molto richiesto, come conseguenza della maggiore consapevolezza delle minacce in gioco e della disponibilità di attrezzature e di metodologia per una più ampia capacità di controllo delle frontiere.
2. OBIETTIVI
Obiettivo globale: rafforzare la sicurezza nucleare nei paesi selezionati.
2.1. Fase di valutazione: finanziamento delle missioni internazionali di sicurezza nucleare
L'AIEA effettuerà valutazioni per accertare se sia necessario rafforzare la sicurezza nucleare nei paesi interessati in cui tali valutazioni non siano state ancora completate. Per gli altri paesi individuati si procederà ad un aggiornamento della valutazione precedentemente effettuata. Le valutazioni riguardano ove opportuno la protezione fisica e la sicurezza delle applicazioni nucleari e non nucleari, le misure in atto per combattere il traffico illecito nonché il necessario impianto giuridico e regolamentare. I risultati della valutazione globale saranno utilizzati come base nella selezione dei paesi in cui saranno attuati i progetti.
I progetti summenzionati:
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valuteranno in ciascun paese lo stato di protezione fisica dei materiali nucleari e di altri materiali radioattivi e della protezione delle installazioni o dei siti nucleari o di ricerca in cui detti materiali sono utilizzati o stoccati. Identificheranno inoltre un ulteriore sottogruppo di installazioni e siti contenenti tali materiali da selezionare per la rivalorizzazione e il sostegno successivi, |
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valuteranno in ciascun paese le esigenze riguardo al miglioramento della sicurezza delle sorgenti radioattive. Identificheranno le debolezze e le lacune rispetto alle norme internazionali e al Codice di condotta, esigendo il miglioramento dell'impianto regolamentare e individueranno la necessità di prevedere una protezione supplementare delle sorgenti potenti e vulnerabili. La valutazione servirà anche a individuare l'attrezzatura specifica necessaria per la protezione, |
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valuteranno in ciascun paese l'attuale stato della capacità di combattere il traffico illecito e individueranno i bisogni connessi con i miglioramenti necessari, |
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valuteranno, in ciascun paese, lo stato del SSAC e individueranno i bisogni connessi con i miglioramenti necessari. |
2.2. Attuazione di azioni specifiche riconosciute come prioritarie a seguito della fase di valutazione
Progetto 1:
Assistenza legislativa e regolamentare
Scopo del progetto:
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rafforzare l'impianto legislativo e regolamentare nazionale relativo al materiale nucleare ed altro materiale radioattivo tenendo conto dei pertinenti strumenti internazionali e dei principi riconosciuti nel settore della sicurezza nucleare, nonché delle sinergie in atto con i sistemi nazionali di protezione dalle radiazioni, |
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rafforzare i quadri legislativi nazionali per l'attuazione degli accordi di salvaguardia e dei protocolli addizionali conclusi tra gli Stati e l'AIEA, |
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rafforzare l'impianto regolamentare nazionale per la protezione dalle radiazioni e la sicurezza delle sorgenti radioattive. |
Risultati del progetto:
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sviluppo e adozione di una legislazione esauriente, coerente ed efficace a livello nazionale, contribuendo così ad un sistema di sicurezza nucleare armonizzato, rafforzato e più universale, |
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sviluppo e adozione (nelle lingue nazionali) della legislazione nazionale necessaria per permettere agli Stati di ottemperare ai loro obblighi in conformità degli accordi di salvaguardia e dei protocolli addizionali AIEA, |
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creazione/miglioramento dell'impianto regolamentare nazionale per la protezione dalle radiazioni e la sicurezza delle sorgenti radioattive assicurando la valutazione dell'impianto per la protezione dalle radiazioni e la sicurezza delle sorgenti radioattive (RASSIA), servizi di consulenza, attrezzature e formazione in conformità delle norme internazionali, delle direttive del Codice di condotta sulla sicurezza delle sorgenti radioattive e delle migliori prassi. |
Progetto 2:
Rafforzamento della sicurezza dei materiali nucleari e di altri materiali radioattivi
Scopo del progetto:
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rafforzare la protezione fisica delle installazioni nucleari e dei materiali nucleari e di altri materiali radioattivi nelle applicazioni nucleari dei paesi selezionati, |
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rafforzare il controllo e la protezione fisica dei materiali radioattivi nelle applicazioni non nucleari dei paesi selezionati, |
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rafforzare gli SSAC per l'attuazione degli accordi di salvaguardia e dei protocolli addizionali, anche negli Stati firmatari di «protocolli sulle piccole quantità». |
Risultati del progetto:
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protezione fisica dei materiali nucleari e di altri materiali radioattivi nelle installazioni nucleari selezionate e nei siti rivalorizzati, |
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protezione delle sorgenti vulnerabili nelle applicazioni non nucleari o, se del caso, dismissione e trasferimento in un luogo di stoccaggio sicuro nei paesi selezionati, |
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miglioramento dell'impianto regolamentare nazionale per la protezione fisica grazie all'assistenza di esperti, |
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istituzione e mantenimento di SSAC efficienti capaci di attuare gli accordi di salvaguardia e i protocolli addizionali, anche negli Stati firmatari di «protocolli sulle piccole quantità», |
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formazione del personale nei paesi che possono beneficiare del sostegno. |
Progetto 3:
Rafforzamento della capacità degli Stati di individuare il traffico illecito e di rispondervi
Scopo del progetto:
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rafforzare le capacità degli Stati di individuare il traffico illecito nei paesi selezionati e di rispondervi. |
Risultati del progetto:
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miglioramento della raccolta e valutazione delle informazioni sul traffico nucleare illecito provenienti da fonti di pubblico accesso e dai punti di contatto degli Stati per migliorare la conoscenza sul traffico nucleare illecito e sulle circostanze in cui si svolge. Queste informazioni faciliteranno anche la classificazione per priorità delle varie attività intraprese per combattere il traffico illecito, |
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istituzione di quadri nazionali, grazie all'assistenza di esperti, per combattere il traffico illecito e migliorare il coordinamento nazionale del controllo della circolazione transfrontaliera di materiali radioattivi, attrezzature e tecnologia nucleari sensibili nei paesi selezionati, |
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potenziamento dell'attrezzatura di sorveglianza delle frontiere presso valichi di frontiera selezionati, |
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formazione per il personale delle strutture di contrasto nei paesi che possono beneficiare del sostegno. |
3. DURATA
La valutazione si svolgerà entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo sul contributo tra la Commissione e l'AIEA. I tre progetti saranno realizzati in parallelo nei 12 mesi successivi.
La durata totale stimata per l'attuazione della presente azione comune è di 15 mesi.
4. BENEFICIARI
I beneficiari sono i paesi in cui saranno realizzati la valutazione e i successivi progetti. Le rispettive autorità saranno aiutate a capire dove vi siano dei punti deboli e riceveranno sostegno per trovarvi rimedio e migliorare la sicurezza. I criteri di individuazione dei paesi per i progetti, l'ultima scelta dei beneficiari ed i bisogni da prendere in considerazione nei paesi scelti sono fissati nell'ambito del competente gruppo del Consiglio consultando l'ente incaricato dell'attuazione del progetto, la presidenza, assistita dal SG/AR ed in stretta consultazione con gli Stati membri e la Commissione. Le decisioni si basano, se del caso, sulle proposte avanzate dall'ente incaricato dell'attuazione del progetto a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 della presente azione comune.
5. ENTE INCARICATO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO
L'AIEA sarà incaricata dell'attuazione dei progetti. Le missioni di sicurezza nucleare internazionale saranno svolte secondo le modalità operative abituali delle missioni dell'AIEA e saranno effettuate da esperti dell'AIEA e degli Stati membri. I tre progetti saranno attuati direttamente dal personale dell'AIEA o da esperti o contraenti scelti dagli Stati membri dell'AIEA. Per i contraenti l'appalto di merci, opere o servizi da parte dell'AIEA nel contesto della presente azione comune è effettuato conformemente alle regole e alle procedure applicabili dell'AIEA, come specificato nell'accordo con l'AIEA sul contributo della Comunità europea.
6. PARTECIPANTI TERZI
I progetti sono finanziati al 100 % dalla presente azione comune. Gli esperti degli Stati membri dell'AIEA possono essere considerati come partecipanti terzi. Essi opereranno in base alle regole operative abituali previste per gli esperti dell'AIEA.
7. CONDIZIONI SPECIFICHE DI CONTRATTO E APPALTO
In alcuni casi, per migliorare le disposizioni di sicurezza per i materiali nucleari ed altri materiali radioattivi, ad esempio le sorgenti radioattive originariamente fornite dalla Federazione russa, si potrebbero offrire contratti di appalto per merci, opere e servizi a fornitori della Federazione russa che abbiano familiarità con la tecnologia russa.
8. STIMA DEI MEZZI NECESSARI
Il contributo dell'UE coprirà la valutazione e la realizzazione dei tre progetti descritti al punto 2.2. I costi stimati sono i seguenti:
Valutazione della sicurezza nucleare, missioni incluse |
140 000 EUR |
progetto 1 |
1 200 000 EUR |
progetto 2 |
3 070 000 EUR |
progetto 3 |
2 385 000 EUR |
È inoltre inclusa una riserva pari al 3 % circa dei costi ammissibili (per un totale di 200 000 EUR) per spese impreviste.
9. IMPORTO FINANZIARIO DI RIFERIMENTO PER COPRIRE I COSTI DEL PROGETTO
Il costo totale del progetto è pari a 6 995 000 EUR.
(1) GOV/2003/49-GC(47)/9. Anche il documento «Misure intese a rafforzare la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare, radioprotezione, sicurezza dei trasporti e gestione delle scorie: promuovere infrastrutture regolamentari nazionali efficaci e sostenibili per il controllo delle sorgenti radioattive» (GOV/2004/52-GC(48)/15) contiene parti che sono pertinenti per la cooperazione AIEA-UE nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Queste attività sono inoltre riprese nelle «Attività di sostegno alla sicurezza nucleare» di cui al piano per la sicurezza nucleare 2006-2009 dell'AIEA.
(2) Nel settembre 2005 il Consiglio dei governatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha deciso che, per rafforzare il sistema di salvaguardie, il cosiddetto «protocollo sulle piccole quantità» (SQP-small quantities protocol) degli accordi di salvaguardia TNP debba continuare a far parte del sistema di salvaguardie dell'Agenzia, fatte salve le modifiche dei testi standard e dei criteri SQP. La conferenza generale AIEA del 2005 ha adottato una risoluzione in cui si constata che, nel caso di Stati con accordi di salvaguardia integrali corredati da un protocollo addizionale in vigore, queste misure rappresentano uno standard di verifica potenziata per gli Stati in questione.
(3) GOV/2005/50-GC(49)/17.
(4) GOV/2002/10.
(5) Cfr il piano d'azione dell'Agenzia per promuovere la conclusione di accordi di salvaguardia e protocolli addizionali, pubblicato dall'AIEA.
(6) Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Repubblica centrafricana, Ciad, Comore, Repubblica del Congo, Costa d'Avorio, Repubblica democratica del Congo, Gibuti, Egitto, Guinea equatoriale, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Gana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenia, Lesotho, Liberia, Gran Giamahiria araba libica, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Marocco, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Ruanda, São Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sudafrica, Sudan, Swaziland, Togo, Tunisia, Uganda, Repubblica unita della Tanzania, Zambia e Zimbabwe.
17.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 165/30 |
AZIONE COMUNE 2006/419/PESC DEL CONSIGLIO
del 12 giugno 2006
a sostegno dell'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il cui capitolo III contiene un elenco di misure atte a combattere tale proliferazione, le quali devono essere adottate sia nell'UE sia nei paesi terzi. |
(2) |
L'UE sta attivamente attuando detta strategia e le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, fornendo assistenza tecnica e conoscenze specialistiche agli Stati che necessitano di un'ampia gamma di misure di non proliferazione e promuovendo il ruolo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC). |
(3) |
Il 28 aprile 2004 l'UNSC all'unanimità ha adottato la risoluzione 1540 (2004), primo strumento internazionale che tratta in modo integrato e globale delle armi di distruzione di massa, dei relativi vettori e dei materiali connessi. Essa stabilisce obblighi vincolanti per tutti gli Stati al fine di impedire e dissuadere gli attori non statali dall'accedere a tali armi e materiali connessi. |
(4) |
L'UNSCR 1540 (2004) invita gli Stati a presentare una relazione al comitato del Consiglio di sicurezza da essa istituito (in seguito denominato «comitato 1540») sulle misure che hanno adottato o intendono adottare ai fini della sua attuazione. Il 28 ottobre 2004 la presidenza ha quindi presentato, a nome dell'UE, la relazione dell'Unione europea sull'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004), mentre gli Stati membri dell'UE hanno presentato le rispettive relazioni singolarmente. |
(5) |
L'UE ha intrapreso iniziative presso i paesi terzi intese ad incoraggiare la presentazione di relazioni nazionali ai sensi dell'UNSCR 1540 (2004). La stesura delle relazioni nazionali richiede a tali paesi sforzi e conoscenze tecniche notevoli. Ne consegue che la prestazione di assistenza tecnica e uno scambio di esperienze acquisite nell'ambito dell'elaborazione delle relazioni nazionali e dell'adozione di misure di attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) possono contribuire direttamente a rafforzare l'osservanza dell'obbligo di relazione previsto da detta risoluzione e all'effettiva attuazione della stessa. |
(6) |
Il 27 aprile 2006 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite all'unanimità ha adottato la risoluzione 1673 (2006), che proroga il mandato del comitato 1540 (2004) per un periodo di due anni, e ha stabilito che il comitato deve intensificare gli sforzi volti a promuovere l'attuazione integrale dell'UNSCR 1540 (2004) attraverso un programma di lavoro che preveda attività di mobilitazione, assistenza e cooperazione. Ha inoltre invitato il comitato 1540 (2004) ad esaminare con gli Stati, le organizzazioni internazionali, regionali e subregionali la possibilità di uno scambio di dati sulle esperienze acquisite e gli insegnamenti tratti, nonché sui programmi esistenti che potrebbero agevolare l'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004). |
(7) |
La relazione del comitato 1540 (2004) ha raccomandato di estendere ed intensificare le attività di mobilitazione a livello regionale e subregionale al fine di fornire agli Stati, in modo strutturato, orientamenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'UNSCR 1540 (2004), tenuto conto del fatto che sessantadue Stati devono ancora presentare la prima relazione nazionale e che cinquantacinque Stati, che hanno già presentato la prima relazione nazionale, devono ancora trasmettere le informazioni e i chiarimenti supplementari richiesti dal comitato 1540 (2004). |
(8) |
La relazione del comitato 1540 (2004) ha inoltre concluso che, senza tener conto degli Stati che non le hanno presentate, trentadue Stati hanno chiesto assistenza per l'elaborazione delle relazioni nazionali sull'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004). |
(9) |
Il 9 giugno 2004 il Consiglio di sicurezza ha assegnato al dipartimento delle Nazioni Unite per il disarmo (segretariato delle Nazioni Unite) il compito di fornire assistenza materiale e logistica al comitato 1540 (2004) e ai suoi esperti. |
(10) |
L'accordo quadro in materia finanziaria e amministrativa concluso tra la Comunità europea, da un lato, e le Nazioni Unite, dall'altro, definisce un quadro per le Nazioni Unite e la Comunità europea inteso a rafforzare la loro cooperazione, compreso il partenariato programmatico. L'accordo quadro in questione dovrà essere attuato attraverso un accordo di contributo specifico, come indicato nella presente azione comune. |
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La Commissione è incaricata di vigilare sul corretto utilizzo del contributo finanziario dell'UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
1. In linea con la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa il cui obiettivo è promuovere il ruolo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e potenziare le sue conoscenze specialistiche nell'affrontare la sfida della proliferazione, l'UE sostiene l'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004).
2. I progetti a sostegno dell'UNSCR 1540 (2004), corrispondenti alle misure contemplate dalla strategia dell'UE, mirano a:
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sensibilizzare alle esigenze collegate all'UNSCR 1540 (2004) e all'importanza di questo strumento internazionale di non proliferazione, |
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contribuire al rafforzamento delle capacità amministrative nazionali dei paesi terzi in tre regioni (Asia-Pacifico, Africa, America latina e Caraibi) ai fini dell'elaborazione delle relazioni nazionali sull'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004). |
Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell'allegato.
Articolo 2
1. La Presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la PESC, è responsabile dell'attuazione della presente azione comune, in piena associazione con la Commissione.
2. La Commissione vigila sul corretto utilizzo del contributo finanziario di cui all'articolo 3.
3. L'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 è affidata al segretariato delle Nazioni Unite (dipartimento per il disarmo) [di seguito «segretariato delle Nazioni Unite (DDA)»]. In tale veste, esso assolve questo compito sotto la responsabilità della presidenza e sotto il controllo del segretario generale/alto rappresentante. A tal fine, il segretario generale/alto rappresentante conclude gli accordi necessari con il segretariato (DDA).
Articolo 3
1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 è pari a 195 000 EUR.
2. La spesa finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea di cui al paragrafo 1 è gestita secondo le procedure e le norme comunitarie applicabili alle questioni di bilancio, essendo inteso che gli eventuali prefinanziamenti non restano proprietà della Comunità.
3. Ai fini dell'esecuzione della spesa di cui al paragrafo 1, la Commissione conclude un accordo di contributo specifico con il segretariato delle Nazioni Unite (DDA) conformemente alla regolamentazione e alle norme dell'organizzazione. Esso dispone che il segretariato (DDA) deve assicurare la visibilità del contributo dell'UE in funzione della sua entità.
Articolo 4
La presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la PESC, riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente azione comune sulla base di relazioni periodiche elaborate dal segretariato delle Nazioni Unite (DDA). La Commissione è pienamente associata e fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell'esecuzione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 5
La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa scade il 12 giugno 2008.
Articolo 6
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 2006.
Per il Consiglio
La presidente
U. PLASSNIK
ALLEGATO
SOSTEGNO DELL'UE ALL'ATTUAZIONE DELLA RISOLUZIONE 1540 (2004) DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE NAZIONI UNITE
1. Descrizione
Il 28 aprile 2004 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite all'unanimità ha adottato la risoluzione 1540 (2004), primo strumento internazionale che tratta in modo integrato e globale delle armi di distruzione di massa, dei relativi vettori e dei materiali connessi. Tutti gli Stati membri dell'UE hanno fortemente appoggiato tale strumento di non proliferazione. La risoluzione ha istituito un comitato del Consiglio di Sicurezza incaricato di riferire al Consiglio di Sicurezza in merito all'attuazione della risoluzione sulla base di relazioni nazionali riguardanti le misure che gli Stati hanno adottato o intendono adottare per attuare la risoluzione.
L'UE ha intrapreso iniziative presso i paesi terzi intese a incoraggiare la presentazione di relazioni nazionali ai sensi dell'UNSCR 1540 (2004), la quale riconosce che taluni Stati possono aver bisogno di assistenza per attuarne le disposizioni. Ne consegue che la prestazione di assistenza tecnica e lo scambio di esperienze acquisite nell'ambito dell'elaborazione delle relazioni nazionali e dell'adozione di misure di attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) possono contribuire direttamente a rafforzare l'osservanza dell'obbligo di relazione previsto da detta risoluzione e all'effettiva attuazione della stessa.
Il 27 aprile 2006 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite all'unanimità ha adottato l'UNSCR 1673 (2006), la quale ha stabilito che il comitato 1540 (2004) deve intensificare gli sforzi volti a promuovere l'attuazione integrale dell'UNSCR 1540 (2004), anche attraverso attività di mobilitazione, assistenza e cooperazione. Nella relazione dell'aprile 2006 il comitato 1540 (2004) ha concluso che, per via del fatto che sessantadue Stati che devono ancora presentare la prima relazione nazionale e cinquantacinque Stati che, pur avendovi provveduto, devono ancora trasmettere le informazioni ed i chiarimenti supplementari, sono concentrati in tre aree geografiche (Africa, Caraibi e Pacifico meridionale) e che le lacune nelle relazioni nazionali presentano determinate peculiarità regionali, le attività volte ad aiutare gli Stati ad adempiere gli obblighi di attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) dovrebbero essere concentrate sulle regioni ed i settori in cui sono state individuate esigenze specifiche.
2. Descrizione dei progetti
I progetti a sostegno dell'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) sono articolati su tre aspetti dell'attuazione: la sensibilizzazione ai requisiti e agli obblighi previsti dalla risoluzione, il concorso al rafforzamento delle capacità nazionali in tre regioni obiettivo (Africa, America latina e Caraibi, Asia-Pacifico) nell'elaborazione delle relazioni nazionali sull'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) e la condivisione dell'esperienza maturata nell'ambito dell'adozione delle misure nazionali necessarie all'attuazione della risoluzione.
I progetti dovrebbero tener conto delle conclusioni e delle raccomandazioni contenute nella relazione del comitato del Consiglio di Sicurezza istituito in virtù dell'UNSCR 1540 (2004), con particolare riguardo alle esigenze e alle lacune regionali nell'attuazione della risoluzione, nonché, se del caso, del bisogno di assistenza tecnica da parte di taluni Stati. La dichiarazione ufficiale, in sede di comitato del Consiglio di Sicurezza, dell'interesse ad ospitare attività di mobilitazione in una delle regioni obiettivo è considerata una condizione preliminare per il sostegno dell'UE.
Progetto relativo all'Asia-Pacifico
Il progetto consiste principalmente nell'organizzazione di un'attività di mobilitazione sotto forma di un seminario destinato a sensibilizzare agli obblighi derivanti dall'UNSCR 1540 (2004) e a contribuire al rafforzamento delle capacità nazionali di attuazione della risoluzione negli Stati obiettivo. Il seminario può sfociare nell'individuazione delle esigenze di assistenza che si potrebbero affrontare ulteriormente attraverso future iniziative dell'UE nel settore dell'assistenza tecnica. Nell'ambito degli Stati beneficiari si dovrebbe privilegiare la partecipazione di responsabili decisionali. Il programma dell'attività di mobilitazione dovrebbe rispecchiare le peculiarità regionali nell'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) e rispettare gli obiettivi globali dell'azione comune.
La Cina ha dichiarato in sede di comitato del Consiglio di Sicurezza di essere interessata ad ospitare, ancora nella prima metà del 2006, un seminario regionale sull'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) incentrato specificamente sul controllo delle esportazioni.
Progetto relativo all'Africa
Il progetto consiste principalmente nell'organizzazione di un'attività di mobilitazione sotto forma di un seminario destinato a sensibilizzare agli obblighi derivanti dall'UNSCR 1540 (2004) e a contribuire al rafforzamento delle capacità nazionali di attuazione della risoluzione negli Stati obiettivo. Il seminario può sfociare nell'individuazione delle esigenze di assistenza che si potrebbero affrontare ulteriormente attraverso future iniziative dell'UE nel settore dell'assistenza tecnica. Nell'ambito degli Stati beneficiari si dovrebbe privilegiare la partecipazione di responsabili decisionali. Il programma dell'attività di mobilitazione dovrebbe rispecchiare le peculiarità regionali nell'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) e rispettare gli obiettivi globali dell'azione comune.
Il Ghana ha accolto favorevolmente la richiesta del comitato del Consiglio di Sicurezza di ospitare un seminario regionale sull'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) al più presto entro la fine del 2006.
Progetto relativo all'America latina e ai Caraibi
Il progetto consiste principalmente nell'organizzazione di un'attività di mobilitazione sotto forma di un seminario destinato a sensibilizzare agli obblighi derivanti dall'UNSCR 1540 (2004) e a contribuire al rafforzamento delle capacità nazionali di attuazione della risoluzione negli Stati obiettivo. Il seminario può sfociare nell'individuazione delle esigenze di assistenza che si potrebbero affrontare ulteriormente attraverso future iniziative dell'UE nel settore dell'assistenza tecnica. Nell'ambito degli Stati beneficiari si dovrebbe privilegiare la partecipazione dei responsabili decisionali. Il programma dell'attività di mobilitazione dovrebbe rispecchiare le peculiarità regionali nell'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) e rispettare gli obiettivi globali dell'azione comune.
Il Perù si è dichiarato disposto ad organizzare un seminario regionale sull'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) entro la fine del 2006.
Risultati dei progetti:
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una maggiore consapevolezza tra gli Stati e le regioni obiettivo degli obblighi che incombono loro in virtù dell'UNSCR 1540 (2004) e delle possibilità di assistenza tecnica, |
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il concorso al rafforzamento delle capacità amministrative nazionali degli Stati e delle regioni obiettivo di riferire sull'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004), |
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l'elaborazione di relazioni sull'andamento delle attività di mobilitazione (per esempio, seminari) e di un documento di valutazione delle esigenze di assistenza tecnica. |
3. Durata
La durata totale stimata dei progetti è di 24 mesi.
4. Beneficiari
Il seminario è destinato principalmente agli Stati di tre regioni obiettivo che non hanno presentato la relazione nazionale sull'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004). Si dovrebbero prendere in considerazione anche gli Stati che hanno già adempiuto l'obbligo di relazione previsto dalla risoluzione ma non hanno fornito le informazioni o i chiarimenti supplementari richiesti dal comitato del Consiglio di Sicurezza.
La scelta definitiva dei beneficiari sarà effettuata dalla presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante attraverso il suo rappresentante personale per la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, che agirà su proposta dell'ente incaricato dell'attuazione del progetto a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, della presente azione comune.
Saranno parimenti invitati a partecipare i potenziali donatori di assistenza tecnica regionali ed extraregionali, nonché le competenti organizzazioni internazionali, regionali e subregionali.
5. Ente incaricato dell'attuazione del progetto
Il segretariato delle Nazioni Unite (dipartimento per il disarmo) sarà incaricato dell'attuazione tecnica dei progetti nel quadro del coordinamento politico assicurato dal segretario generale/alto rappresentante attraverso il suo rappresentante personale per la non proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il segretariato delle Nazioni Unite (DDA) firmerà accordi di supporto delle nazioni ospitanti con gli Stati che saranno individuati come tali. Lo Stato ospitante prenderà parte all'attuazione del progetto. L'appalto di merci, opere o servizi da parte del segretariato delle Nazioni Unite (DDA) negli Stati ospitanti a titolo della presente azione comune sarà effettuato secondo le norme e le procedure applicabili delle Nazioni Unite, come indicato nell'accordo di contributo specifico tra l'UE e il segretariato delle Nazioni Unite (DDA).
6. Contributo finanziario stimato dell'UE
I progetti sono cofinanziati dall'UE e altri donatori. L'UE dovrebbe concentrarsi sulle spese relative alla partecipazione degli Stati obiettivo ai seminari, i costi di conferenza e i costi per esperti. Possono essere coperte anche le spese sostenute dalle pertinenti organizzazioni regionali e subregionali, purché siano direttamente legate alla partecipazione alle attività previste dai progetti e alla loro organizzazione. Il Segretariato delle Nazioni Unite (DDA) sarà responsabile del coordinamento globale dei contributi forniti da altri donatori che finanzieranno le spese restanti dei progetti. Alcuni donatori possono fornire il loro contributo all'attuazione del progetto direttamente al paese ospitante. L'importo totale del contributo dell'UE all'attuazione dei progetti in Asia-Pacifico, Africa e America latina e Caraibi è stimato a 195 000 EUR. Gli storni di contributi da un progetto all'altro sono consentiti se giustificati da esigenze specifiche nelle regioni selezionate.
È inoltre inclusa una riserva per imprevisti pari al 3 % circa dei costi ammissibili (per un totale di 3 395 EUR).
7. Importo di riferimento finanziario per coprire i costi del progetto
Il costo totale dei progetti è pari a 195 000 EUR.
Rettifiche
17.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 165/35 |
Rettifica della direttiva 2005/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 344 del 27 dicembre 2005 )
A pagina 45, articolo 1, punto 1), tabella, in corrispondenza della voce «Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di saldatura», seconda colonna, terza riga:
anziché:
«10 > Pel»,
leggi:
«Pel > 10».