ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Commissione |
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Decisione della Commissione, del 31 maggio 2006, che modifica l’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003 riguardo ad alcuni stabilimenti dei settori delle carni e del latte in Polonia [notificata con il numero C(2006) 2068] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
9.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 843/2006 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 giugno 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, dell'8 giugno 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
72,3 |
204 |
27,1 |
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999 |
49,7 |
|
0707 00 05 |
052 |
73,7 |
068 |
59,2 |
|
999 |
66,5 |
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0709 90 70 |
052 |
87,6 |
999 |
87,6 |
|
0805 50 10 |
388 |
57,7 |
508 |
56,7 |
|
528 |
57,6 |
|
999 |
57,3 |
|
0808 10 80 |
388 |
83,6 |
400 |
110,2 |
|
404 |
108,9 |
|
508 |
81,1 |
|
512 |
79,9 |
|
524 |
48,7 |
|
528 |
112,6 |
|
720 |
78,2 |
|
804 |
101,5 |
|
999 |
89,4 |
|
0809 10 00 |
052 |
205,2 |
999 |
205,2 |
|
0809 20 95 |
052 |
304,2 |
068 |
95,0 |
|
999 |
199,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
9.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 844/2006 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 2006
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 820/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Le restituzioni applicabili all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 820/2006 della Commissione (2). |
(2) |
Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 820/2006, è opportuno modificare tali restituzioni, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate dal regolamento (CE) n. 820/2006 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 giugno 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 148 del 2.6.2006, pag. 34.
ALLEGATO
IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 9 GIUGNO 2006 (1)
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo delle restituzioni |
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1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,40 (2) |
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1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,06 (2) |
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1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,40 (2) |
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1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,06 (2) |
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1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,2652 |
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1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,52 |
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1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,16 |
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1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,16 |
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1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,2652 |
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NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:
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(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).
(2) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
9.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 845/2006 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 2006
che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 28a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità al regolamento (CE) n. 1138/2005 della Commissione, del 15 luglio 2005, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2005/2006 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi. |
(2) |
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1138/2005, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 28a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1138/2005, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 31,159 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 giugno 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 185 del 16.7.2005, pag. 3.
9.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 846/2006 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2006
recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone CIEM I, II (acque norvegesi) per le navi battenti bandiera portoghese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2006.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
(3) GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 742/2006 della Commissione (GU L 130 del 18.5.2006, pag. 7).
ALLEGATO
Stato membro |
Portogallo |
Stock |
COD/1N2AB. |
Specie |
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
Zona |
I, II (acque norvegesi) |
Date |
18 maggio 2006 |
9.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 847/2006 DELLA COMMISSIONE
dell’8 giugno 2006
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinate preparazioni e conserve di pesci
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 2006/324/CE del Consiglio, del 27 febbraio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea (1), in particolare l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia, approvato dal Consiglio con la decisione 2006/324/CE, prevede l’istituzione di due nuovi contingenti tariffari annui per determinate preparazioni e conserve di pesci. |
(2) |
L’accordo prevede inoltre di accordare un determinato volume di ciascun contingente tariffario al Regno di Thailandia mentre la parte restante di ciascun contingente tariffario deve essere aperta alle importazioni da tutti i paesi. |
(3) |
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), ha codificato le norme di gestione applicabili ai contingenti tariffari che devono essere utilizzati seguendo l’ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 683/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea, che modifica ed integra l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), stabilisce che i nuovi contingenti tariffari entrano in vigore quattro settimane dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Pertanto il presente regolamento di attuazione della Commissione deve essere applicabile a partire dalla stessa data. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Un contingente tariffario annuo di 2 558 tonnellate in esenzione dai dazi doganali è aperto per le importazioni nella Comunità di preparazioni e conserve di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus, esclusi i pesci interi o in pezzi, che rientrano nel codice NC 1604 20 70.
2. Un contingente tariffario annuo di 2 275 tonnellate in esenzione dai dazi doganali è aperto per le importazioni nella Comunità di preparazioni e conserve di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor, esclusi i pesci interi o in pezzi, che rientrano nel codice NC 1604 20 50.
Articolo 2
Ai contingenti tariffari di cui all’articolo 1 si applicano i seguenti criteri:
1) |
del contingente tariffario di 2 558 tonnellate previsto all’articolo 1, paragrafo 1, 1 816 tonnellate si riferiscono nell’ambito del numero d’ordine 09.0704 alle importazioni originarie della Thailandia, mentre la parte restante, e cioè 742 tonnellate, si riferisce nell’ambito del numero d’ordine 09.0705 alle importazioni originarie di tutti i paesi; |
2) |
del contingente tariffario di 2 275 tonnellate previsto all’articolo 1, paragrafo 2, 1 410 tonnellate si riferiscono nell’ambito del numero d’ordine 09.0706 alle importazioni originarie della Thailandia, mentre la parte restante, e cioè 865 tonnellate, si riferisce nell’ambito del numero d’ordine 09.0707 alle importazioni originarie di tutti i paesi. |
Articolo 3
1. L’origine è determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.
2. L’ammissione al beneficio della quota dei contingenti tariffari attribuita alla Thailandia è subordinata alla presentazione di un certificato d’origine che soddisfi le condizioni previste all’articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 4
I contingenti tariffari di cui al presente regolamento sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 2 giugno 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2006.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 120 del 5.5.2006, pag. 17.
(2) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).
(3) GU L 120 del 5.5.2006, pag. 1.
9.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 848/2006 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 2006
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1058/2005 della Commissione (2). |
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara. |
(3) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 2 all'8 giugno 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 giugno 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 174 del 7.7.2005, pag. 12.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
9.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 849/2006 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 2006
che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1059/2005 della Commissione (2). |
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima. |
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 2 all'8 giugno 2006 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 6,00 EUR/t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 giugno 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 174 del 7.7.2005, pag. 15.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
9.6.2006 |
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L 156/12 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 25 aprile 2006
che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità europea in merito alla proposta di modifica dell'allegato A della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici
(2006/403/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
La Comunità è una parte firmataria della Convenzione sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (di seguito «la Convenzione») (1). |
(2) |
L'allegato A della Convenzione contiene direttive per il ricovero e la cura degli animali. |
(3) |
La direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2), attua la Convenzione, compreso l'allegato A, a norma del diritto comunitario, tranne per alcuni aspetti riguardanti, ad esempio gli animali utilizzati a fini di insegnamento e di formazione. |
(4) |
La Comunità è una parte firmataria del protocollo di modifica della Convenzione (3) che istituisce una procedura semplificata per modificare gli allegati della Convenzione. |
(5) |
Conformemente all’articolo 31 della Convenzione — modificato dal protocollo di modifica — le eventuali modificazioni dell'allegato A entrano in vigore dodici mesi dopo la loro adozione, in sede di consultazione multilaterale, da parte della maggioranza di due terzi delle parti, a meno che un terzo delle parti non abbia notificato obiezioni. |
(6) |
In mancanza di qualsiasi disposizione specifica relativa alla situazione della Comunità, resta inteso che, contrariamente agli altri accordi ambientali, è previsto che la Comunità e i suoi Stati membri esprimano un voto. Nella misura in cui l'allegato A comprende anche questioni che sono di competenza degli Stati membri, in occasione della quarta consultazione multilaterale, la Commissione e gli Stati membri che sono parti della Convenzione dovrebbero cooperare strettamente per garantire l'unità della rappresentanza internazionale della Comunità. |
(7) |
Il testo riveduto dell’allegato A è stato concordato nell’ambito di un forum del gruppo di lavoro per la preparazione della quarta consultazione multilaterale delle parti. |
(8) |
Occorre che la Comunità approvi l'allegato A riveduto, |
DECIDE:
Articolo unico
Nell'ambito della quarta consultazione multilaterale delle parti firmatarie della Convenzione sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, la Commissione sostiene, a nome della Comunità, l’adozione dell'allegato A riveduto della Convenzione contenente linee di indirizzo per il ricovero e la cura degli animali.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL
(1) Decisione 1999/575/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, relativa alla conclusione da parte della Comunità della Convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (GU L 222 del 24.8.1999, pag. 29).
(2) GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 230 del 16.9.2003, pag. 32).
(3) Decisione 2003/584/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla conclusione del protocollo di modifica della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (GU L 198 del 6.8.2003, pag. 10).
9.6.2006 |
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L 156/14 |
Informazioni sull’entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio internazionale (GATT) 1994
L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio internazionale (GATT) 1994 (GU L 340 del 23.12.2005) è entrato in vigore il 13 dicembre 2005.
9.6.2006 |
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L 156/14 |
Informazioni sull’entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Giappone ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994
L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Giappone ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 (GU L 347 del 30.12.2005) è entrato in vigore il 21 dicembre 2005.
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L 156/14 |
Informazioni sull’entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994
L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 (GU L 347 del 30.12.2005) è entrato in vigore il 21 dicembre 2005.
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L 156/15 |
Informazioni sull’entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994
L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 (GU L 47 del 17.2.2006) è entrato in vigore il 7 febbraio 2006.
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L 156/15 |
Informazioni sull’entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe generali e sul commercio (GATT) 1994
L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe generali e sul commercio (GATT) 1994 (GU L 120 del 5.5.2006) è entrato in vigore il 16 marzo 2006.
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L 156/15 |
Informazioni sull’entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994
L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 (GU L 124 dell’11.5.2006) è entrato in vigore il 22 marzo 2006.
Commissione
9.6.2006 |
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L 156/16 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2006
che modifica l’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003 riguardo ad alcuni stabilimenti dei settori delle carni e del latte in Polonia
[notificata con il numero C(2006) 2068]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/404/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’allegato XII, capitolo 6, sezione B, sottosezione I, punto 1, lettera e),
considerando quanto segue:
(1) |
Alla Polonia sono stati concessi periodi transitori per alcuni stabilimenti elencati nell’allegato XII, appendice B (1), dell’atto di adesione del 2003. |
(2) |
L’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione 2003 è stato modificato dalle decisioni della Commissione 2004/458/CE (2), 2004/471/CE (3), 2004/474/CE (4), 2005/271/CE (5), 2005/591/CE (6), 2005/854/CE (7), 2006/14/CE (8) e 2006/196/CE (9). |
(3) |
Secondo una dichiarazione ufficiale dell'autorità polacca competente, alcuni stabilimenti dei settori delle carni e del latte hanno completato il processo di ammodernamento e sono ora pienamente conformi alla normativa comunitaria. Alcuni di essi hanno inoltre cessato l’attività. Occorre pertanto sopprimere questi stabilimenti dall'elenco degli stabilimenti in regime di transizione. |
(4) |
Per questi motivi è opportuno modificare di conseguenza l’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003. |
(5) |
Le misure previste dalla presente decisione sono state comunicate al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli stabilimenti elencati nell’allegato della presente decisione sono soppressi dall’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU C 227 E del 23.9.2003, pag. 1392.
(2) GU L 156 del 30.4.2004, pag. 53; rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 39.
(3) GU L 160 del 30.4.2004, pag. 56; rettifica nella GU L 212 del 12.6.2004, pag. 31.
(4) GU L 160 del 30.4.2004, pag. 73; rettifica nella GU L 212 del 12.6.2004, pag. 44.
(5) GU L 86 del 5.4.2005, pag. 13.
(6) GU L 200 del 30.7.2005, pag. 96.
(7) GU L 316 del 2.12.2005, pag. 17.
(8) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 66.
(9) GU L 70 del 9.3.2006, pag. 80.
ALLEGATO
Elenco degli stabilimenti da sopprimere dall’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione 2003
Stabilimenti di produzione delle carni
Elenco iniziale
N. |
|
Nome dello stabilimento |
66 |
12620314 |
Zakłady Mięsne Wiesław Leśniak |
87 |
14190303 |
Zakład Przetwórstwa Mięsa «Olewnik-Bis» |
165 |
24720304 |
Wakpol’ Sp. z o.o. |
228 |
30220104 |
Ubojnia zwierząt rzeźnych B. W. Grzelewscy |
230 |
30220207 |
ZPM sp.j. G.E.J. Dworeccy |
Stabilimenti a bassa capacità per carni rosse
Elenco iniziale
N. |
|
Nome dello stabilimento |
|||
1 |
|
|
Settore del latte
Elenco iniziale
N. |
|
Nome dello stabilimento |
30 |
10201601 |
OSM w Ozorkowie |
76 |
26021601 |
OSM w Jędrzejowie, Zakład Produkcyjny w Jędrzejowie |
81 |
26071601 |
OSM w Ostrowcu Świętokrzyskim |
100 |
30141601 |
Celia Polska Sp. z o.o. |
108 |
30241602 |
OSM Kaźmierz Wlkp. |
Elenco supplementare
Stabilimenti di produzione delle carni
N. |
|
Nome dello stabilimento |
||
47 |
14070204 |
Zakład Mięsny «Nowopol» Sp. j. Odział: Garbatka Letnisko |
||
50 |
14230202 |
Ubojnia Zwierząt Gospodarczych Andrzej Kazała |
||
56 |
14380301 |
Zakłady Mięsne «Ratyński i Synowie» Sp. j. |
||
73 |
24060201 |
Zakład Masarski ME Jędrycha |
||
94 |
28183803 |
Masarnia «Kurpianka» Sp. j. |
||
107 |
12610316 |
|
||
118 |
04630201 |
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, «Masarnia z Ubojnią», Czesław Hołubek 87-100 Toruń, ul. Wschodnia 19 |
||
139 |
24010318 |
Przetwórstwo Mięsne Bogdan Szopa, 42-470 Siewierz, ul. Piłsudskiego 21 |
||
153 |
24150304 |
PPUH «JANTAR» Sp. z o.o. Zakład Masarniczy 44-370 Pszów, ul. Ks. Skwary 3 |
Elenco supplementare
Carni di volatili da cortile
N. |
|
Nome dello stabilimento |
||
185 |
22053901 |
|
||
186 |
22053905 |
|
Elenco supplementare
Latte
N. |
|
Nome dello stabilimento |
||
24 |
10111602 |
Spółdzielnia Mleczarska 99-220 Wartkowice ul. Spółdzielcza 3 |
||
33 |
32161601 |
|