ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 137 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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Regolamento (CE) n. 779/2006 della Commissione, del 24 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 488/2005 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea ( 1 ) |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Autorità di vigilanza EFTA |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
25.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 137/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 778/2006 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 25 maggio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 24 maggio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
79,4 |
204 |
36,2 |
|
212 |
113,4 |
|
999 |
76,3 |
|
0707 00 05 |
052 |
85,5 |
628 |
151,2 |
|
999 |
118,4 |
|
0709 90 70 |
052 |
116,5 |
999 |
116,5 |
|
0805 10 20 |
052 |
36,5 |
204 |
39,4 |
|
220 |
38,6 |
|
388 |
77,6 |
|
624 |
52,2 |
|
999 |
48,9 |
|
0805 50 10 |
052 |
42,5 |
508 |
59,9 |
|
528 |
56,4 |
|
999 |
52,9 |
|
0808 10 80 |
388 |
88,6 |
400 |
122,8 |
|
404 |
110,3 |
|
508 |
78,9 |
|
512 |
82,4 |
|
524 |
88,5 |
|
528 |
86,0 |
|
720 |
95,6 |
|
804 |
104,9 |
|
999 |
95,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
25.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 137/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 779/2006 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 488/2005 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, che stabilisce regole comuni nel settore dell’aviazione civile e istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 488/2005 della Commissione, del 21 marzo 2005, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 5,
previa consultazione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea,
considerando quanto segue:
(1) |
Per garantire il pareggio fra le spese sostenute dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea nell’adempimento dei suoi compiti di certificazione e le entrate provenienti dai diritti che essa riscuote, è opportuno che il livello di questi diritti venga rivisto sulla scorta dei risultati e delle previsioni finanziarie dell’Agenzia stessa. |
(2) |
I procedimenti amministrativi inerenti la riscossione dei diritti osservati dall’Agenzia europea per la sicurezza dell’aviazione e dai richiedenti non devono essere tali da rallentare i procedimenti di certificazione. |
(3) |
È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 488/2005. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 488/2005 è così modificato:
1) |
All’articolo 2, la lettera g) è modificata nel modo seguente:
|
2) |
L’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 1. I diritti sono dovuti dal richiedente e devono essere pagati in euro. 2. Il rilascio, il mantenimento o la modifica di un certificato o di un’approvazione sono subordinati al pagamento di tutti i diritti dovuti salvo diverso accordo tra l’Agenzia e il richiedente. In caso di mancato pagamento l’Agenzia può revocare il certificato o l’approvazione di cui trattasi, previa notifica al richiedente. 3. La tariffa dei diritti applicata dall’Agenzia e le rispettive modalità di pagamento sono comunicate al richiedente al momento della presentazione della domanda. 4. Per le operazioni di certificazione che prevedono il pagamento di una parte variabile, l’Agenzia fornisce al richiedente, a domanda, una stima della spesa. Tale stima è modificata dall’Agenzia qualora l’operazione si riveli più semplice e più rapida di quanto previsto inizialmente o, al contrario, più complessa e più lunga rispetto a quanto l’Agenzia poteva ragionevolmente prevedere. 5. I diritti dovuti per il mantenimento in vigore dei certificati e delle approvazioni esistenti devono essere versati secondo un calendario pubblicato dall’Agenzia e comunicato ai titolari dei certificati e delle approvazioni. Tale calendario si basa sulle ispezioni svolte dall’Agenzia per verificare che i certificati e le approvazioni siano ancora valide. 6. Nel caso in cui, dopo un primo esame, l’Agenzia decida di non accogliere la domanda, tutti i diritti riscossi vengono restituiti al richiedente, ad eccezione dell’importo destinato a coprire i costi amministrativi del trattamento della domanda. Tale importo è equivalente alla parte fissa D indicata nell’allegato del presente regolamento. 7. Qualora l’Agenzia debba interrompere un’operazione di certificazione, poiché i mezzi del ricorrente sono insufficienti o poiché quest’ultimo non adempie ai suoi obblighi, il saldo totale dei diritti dev’essere pagato al momento in cui l’Agenzia interrompe il suo lavoro.». |
3) |
I punti i), ii), v), vi), x), xii) e xiii) dell’allegato sono modificati come indicato nell’allegato al presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
I diritti annui indicati nella tabella del punto 3 e i diritti per la sorveglianza di cui alle tabelle dei punti 4, 5 e 7 dell’allegato si applicano a decorrere dalla prima rata annua esigibile dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2006.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1643/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 7).
(2) GU L 81 del 30.3.2005, pag. 7.
ALLEGATO
L’allegato del regolamento (CE) n. 488/2005 è così modificato:
1) |
Nella parte introduttiva della lettera i) è aggiunto il seguente quarto trattino:
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2) |
La tabella del punto ii) è sostituita dalla seguente:
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3) |
Il punto v) è modificato nel modo seguente:
|
4) |
La tabella di cui al punto vi) è sostituita dalla seguente:
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5) |
La tabella del punto x) è sostituita dalla seguente:
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6) |
Il titolo del punto xii) è modificato nel modo seguente: |
7) |
La tabella di cui al punto xiii) è sostituita dalla seguente:
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(1) Per la versione cargo di un aeromobile si applica un coefficiente dello 0,85 al diritto riscosso per l'equivalente versione passeggeri.
25.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 137/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 780/2006 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 2006
recante modifica dell’allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), in particolare l’articolo 13,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 2092/91, sono stabiliti nell’allegato VI, parti A e B, di detto regolamento elenchi limitativi degli ingredienti e delle sostanze di cui al paragrafo 3, lettere c) e d), e al paragrafo 5 bis, lettere d) ed e), del medesimo articolo. Le modalità d’uso di tali ingredienti e sostanze possono essere precisate. |
(2) |
A seguito dell’introduzione di norme relative all’allevamento biologico e alla produzione biologica di prodotti di origine animale nel regolamento (CEE) n. 2092/91, è necessario aggiornare tali elenchi inserendovi sostanze utilizzate nei processi di fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano e contenenti ingredienti di origine animale. |
(3) |
È altresì necessario definire gli additivi che possono essere impiegati per la preparazione di vini di frutta diversi dai vini contemplati dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2). |
(4) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2092/91. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 699/2006 (GU L 121 del 6.5.2006, pag. 36).
(2) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 della Commissione (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).
ALLEGATO
L’allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:
1) |
Il testo della sezione «PRINCIPI GENERALI» è così modificato:
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2) |
La parte A è modificata come segue:
|
3) |
La parte B è sostituita dalla seguente: «PARTIE B — AUSILIARI DI FABBRICAZIONE ED ALTRI PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI NELLA TRASFORMAZIONE DI INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA OTTENUTI CON METODI BIOLOGICI DI CUI ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3, LETTERA d), E ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 5 BIS, LETTERA e), DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91
|
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
(2) GU L 137 del 25.5.2006, pag. 9.»
(3) GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.»
(4) Tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO2
(5) In questo contesto, per “vino di frutta” si intende vino ottenuto da frutta diversa dall’uva
(6) Per €Dulce de leche₽ o €Confettura di latte₽ si intende una crema di colore bruno, soffice e molto dolce, ottenuta da latte zuccherato e addensato
(7) Limitazione riguardante unicamente i prodotti animali.
(8) Additivo il cui uso è autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l’autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie sanitarie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.»;
(9) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.»;
(10) GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13.»
(11) Limitazione riguardante unicamente i prodotti animali.
Preparazioni a base di microrganismi ed enzimi:
Tutte le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi normalmente impiegate quali ausiliari nei processi di fabbricazione degli alimenti, fatta eccezione per i microrganismi geneticamente modificati e gli enzimi derivati da organismi geneticamente modificati ai sensi della direttiva 2001/18/CE.
25.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 137/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 781/2006 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 2006
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2006.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 486/2006 (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 1).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Scatola di cartone rigido con coperchio separato (senza cerniere o dispositivi di chiusura), entrambi foderati di carta sulla superficie esterna. La scatola misura 5,5 cm (lunghezza) × 4,5 cm (larghezza) × 3 cm (altezza). Sul coperchio è fissato un nastro decorativo di materia tessile. All’interno della scatola è posto del materiale spugnoso sintetico amovibile di 1 cm di spessore, di dimensioni esattamente corrispondenti a quelle della scatola. Il materiale spugnoso è di plastica alveolare ed è coperto, sul lato superiore, di uno strato di tessuto ricoperto di borra di cimatura tipo pile. Al centro è attraversato completamente da un’incisione semicircolare ideata per contenere un articolo di gioielleria (per esempio, un anello). (scatole per gioielli) (Cfr. fotografie n. 637 A + B + C) (1) |
4202 99 00 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2(h) del capitolo 48 e del testo del codice NC 4202 and 4202 99 00. La solidità del cartone indica che l’articolo è destinato ad un uso duraturo. Inoltre, tenuto conto delle dimensioni del materiale spugnoso (misura corrispondente alla scatola, spessore), del suo aspetto (imitazione pile) e, soprattutto, della forma dell’incisione, l’articolo va considerato un contenitore con coperchio simile agli astucci destinati a contenere un oggetto di oreficeria. Cfr. note esplicative SA della voce 4202, settimo paragrafo. Inoltre, l’articolo è ricoperto di carta, conformemente ai requisiti previsti per i contenitori nella seconda parte del testo della voce 4202. Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive (cartone rigido, caratteristiche specifiche del materiale spugnoso), l’articolo è ideato per contenere una merce specifica, cioè un oggetto di oreficeria. Pertanto, si tratta di un articolo che rientra nella seconda parte del testo della voce 4202 ed è, come tale, escluso dal capitolo 48 in applicazione della nota 2(h) del medesimo capitolo. Cfr. anche la prima frase del primo paragrafo delle note esplicative SA della voce 4819, (A). |
(1) Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Autorità di vigilanza EFTA
25.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 137/19 |
RACCOMANDAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
N. 59/05/COL
del 5 aprile 2005
relativa ad un programma coordinato di controlli per l’anno 2005 nel settore dell'alimentazione animale
L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,
visto l'Accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 109 e il Protocollo 1,
visto l’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e il protocollo 1,
visto l’atto di cui all’allegato I, capitolo II, punto 31, lettera a) dell’accordo SEE [direttiva 95/53/CE del Consiglio del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale (1)], quale modificato e adattato all’accordo SEE dal protocollo 1, in particolare l'articolo 22, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Nel 2004 gli Stati EFTA hanno identificato diversi aspetti che risulta opportuno integrare in un programma coordinato di controlli da attuarsi nel 2005. |
(2) |
Sebbene l’atto di cui all’allegato I, capitolo II, punto 33 dell’accordo SEE modificato [direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (2)] definisca il contenuto massimo consentito di aflatossina B1 nei mangimi, non esistono norme SEE applicabili alle altre micotossine, quali l'ocratossina A, lo zearalenone, il deossinivalenolo e le fumonisine. La raccolta di dati sulla presenza di tali micotossine, mediante un campionamento casuale sarebbe utile per valutare la situazione in vista dell’elaborazione della legislazione in questo campo. Alcune materie prime utilizzate nella fabbricazione di mangimi, quali i cereali e i semi oleaginosi, inoltre risultano particolarmente esposte alla contaminazione da micotossine a causa delle condizioni di raccolta, immagazzinamento e trasporto. Poiché la concentrazione di micotossine varia da un anno all'altro risulta opportuno raccogliere dati riguardanti più anni consecutivi per tutte le micotossine citate. |
(3) |
Gli antibiotici diversi dai coccidiostatici e dagli istomonostatici possono essere commercializzati e utilizzati come additivi per mangimi solo fino al 31 dicembre 2005. Precedenti controlli volti ad individuare la presenza di antibiotici e coccidiostatici in determinati mangimi per i quali alcune delle sostanze in questione non sono autorizzate rivelano che questo tipo di infrazione continua a venir commessa. La frequenza di constatazioni di questo tipo e il carattere delicato della questione giustificano il proseguimento dei controlli. E' importante garantire che le restrizioni riguardanti l’impiego di prodotti di origine animale nei mangimi, a norma di quanto disposto dalla pertinente normativa SEE, siano effettivamente applicate. |
(4) |
La partecipazione della Norvegia e dell'Islanda ai programmi che rientrano nel campo di applicazione dell’allegato II della presente raccomandazione relativa alle sostanze non autorizzate come additivi per mangimi va valutata in rapporto alla loro esenzione dal capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE e, in particolare, dall’atto di cui all’allegato I, capitolo II, punto 1, lettera a) dell’accordo SEE, il regolamento CE n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale. |
(5) |
La partecipazione dell’Islanda ai programmi che rientrano nel campo di applicazione dell’allegato III della presente raccomandazione relativa alle restrizioni alla produzione e all'impiego di materie prime di origine animale nell'alimentazione animale va valutata in rapporto alla sua esenzione dal capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE. |
(6) |
Occorre assicurare che il contenuto degli oligoelementi rame e zinco nei mangimi composti per i suini non superi la quantità massima stabilita dall’atto di cui all’allegato I, capitolo II, punto 1zq dell’accordo SEE [regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell'alimentazione degli animali (3)], quale in seguito modificato. La partecipazione della Norvegia ai programmi che rientrano nel campo di applicazione dell’allegato IV va valutata in rapporto alla sua esenzione dal capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE. |
(7) |
I provvedimenti di cui alla presente raccomandazione risultano conformi al parere del comitato EFTA per le piante e gli alimenti per animali, il quale assiste l’Autorità di vigilanza EFTA, |
RACCOMANDA:
1) |
che gli Stati EFTA attuino nel 2005 un programma coordinato di controlli volto a verificare:
|
2) |
Si raccomanda altresì che gli Stati EFTA inseriscano i risultati del programma coordinato di controllo, di cui al paragrafo 1, in un capitolo a parte della relazione annuale sulle attività di controllo, da presentare all’Autorità di vigilanza EFTA entro il 1o aprile 2006, in applicazione dell’articolo 22, paragrafo 2 dell’atto di cui al punto 31, lettera a del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE (direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale) e conformemente all'ultima versione del modello di notifica armonizzato. |
Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2005.
Per l'Autorità di vigilanza EFTA
Niels FENGER
Direttore
Bernd HAMMERMANN
Membro del Collegio
(1) GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 234 dell’1.9.2001, pag. 55).
(2) GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 2003/100/CE (GU L 285 dell’1.11.2003, pag. 33).
(3) GU L 187 del 26.7.2003, pag. 11.
ALLEGATO I
Concentrazioni di alcune micotossine (aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo, fumonisine) negli alimenti per animali
Risultati singoli per tutti i campioni esaminati; modello di notifica di cui al punto 1, lettera a)
Mangimi |
Campionamento (casuale o mirato) |
Tipo e concentrazione di micotossine (μg/kg per un mangime con tenore in umidità del 12 %) |
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Tipo |
Paese d'origine |
Aflatossina B1 |
Ocratossina A |
Zearalenone |
Deossinivalenolo |
Fumonisine (1) |
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L'autorità competente deve inoltre indicare:
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i provvedimenti adottati in caso di superamento dei livelli massimi di aflatossina B1; |
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i metodi di analisi utilizzati; |
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i limiti di rilevamento. |
(1) La concentrazione di fumonisine corrisponde alla somma delle fumonisine B1, B2 e B3.
ALLEGATO II
Presenza di alcune sostanze medicinali non autorizzate come additivi nella fabbricazione di mangimi
Alcuni antibiotici, coccidiostatici ed altre sostanze medicinali possono essere legittimamente presenti come additivi nelle premiscele e nei mangimi composti destinati all'alimentazione di determinate specie e categorie di animali, qualora soddisfino i requisiti di cui all’allegato I, capitolo II, punto 1, lettera a, articolo 10 dell’accordo SEE [regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1)].
La presenza di sostanze medicinali vietate nei mangimi costituisce un'infrazione.
Le sostanze medicinali da sottoporre a controllo vanno selezionate tra le seguenti sostanze:
1) |
Le sostanze medicinali il cui impiego come additivi per mangimi è autorizzato solo per determinate specie o categorie di animali:
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2) |
Sostanze medicinali il cui impiego nella fabbricazione di mangimi non è più autorizzato:
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3) |
Sostanze medicinali il cui impiego nella fabbricazione di mangimi non è mai stato autorizzato:
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(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Motivo della presenza della sostanza non autorizzata nel mangime, risultante da uno studio realizzato dall’autorità competente.
ALLEGATO III
Restrizioni alla produzione e all'uso di materie prime di origine animale nella fabbricazione di mangimi
Lasciando impregiudicato quanto disposto dagli articoli da 3 a 13 e dall'articolo 15 della direttiva 95/53/CE, gli Stati EFTA devono attuare nel corso del 2005 un programma coordinato di controlli al fine di appurare se si siano osservate le restrizioni alla produzione e all'impiego di materie prime di origine animale nei mangimi animali.
Al fine di garantire in particolare l'effettiva applicazione della proibizione di alimentare determinate specie animali con proteine animali trasformate, come disposto dall’allegato IV dell’atto di cui all’allegato I, capitolo I, punto 7.1.12 dell’accordo SEE [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1)], occorre che gli Stati EFTA attuino un programma specifico di controlli basato su controlli mirati. In conformità dell’articolo 4 della direttiva 95/53/CE, tale programma di controlli deve seguire una strategia commisurata ai rischi, che comprenda tutte le fasi della produzione e tutti i tipi di luoghi adibiti alla produzione, al trattamento e alla somministrazione dei mangimi. Gli Stati EFTA devono prestare particolare attenzione alla definizione dei criteri potenzialmente correlati con un rischio. La ponderazione attribuita a ciascun criterio deve essere proporzionale al rischio. La frequenza dei controlli e il numero di campioni analizzati nei diversi luoghi va stabilito in funzione della somma delle ponderazioni assegnate a questi ultimi.
Nell'elaborare il programma di controlli va tenuto conto dei luoghi e dei criteri indicativi seguenti:
Luoghi |
Criteri |
Ponderazione |
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Fabbriche di mangimi |
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Posti di ispezione frontalieri e altri punti d'ingresso nella Comunità |
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Aziende agricole |
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Distributori |
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Miscelatori mobili |
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Mezzi di trasporto |
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In alternativa ai luoghi e ai criteri indicativi gli Stati EFTA possono far pervenire all’Autorità di vigilanza EFTA la propria valutazione dei rischi entro il 31 marzo 2005.
La raccolta dei campioni va effettuata basandosi su lotti o circostanze in cui risulti più probabile che si verifichi la contaminazione incrociata con proteine trasformate vietate (primo lotto dopo il trasporto di mangimi contenenti proteine animali vietate per quel lotto, problemi tecnici o cambiamenti nelle catene di produzione, cambiamenti nei silos di stoccaggio o nei silos destinati a materiale sfuso).
Nel 2005 gli Stati EFTA devono concentrarsi sull'analisi della polpa di barbabietola da zucchero e sulle materie prime per mangimi importate.
Ogni Stato EFTA deve effettuare annualmente almeno dieci ispezioni per ogni 100 000 tonnellate di mangimi composti prodotti. Ogni Stato EFTA deve prelevare annualmente almeno venti campioni ufficiali ogni 100 000 tonnellate di mangimi composti prodotti. In attesa dell'approvazione di metodi alternativi, occorre applicare, per l'analisi dei campioni, il metodo di identificazione e di calcolo mediante esame al microscopio, descritti dall’atto di cui al punto 31, lettera i), del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE [direttiva 2003/126/CE della Commissione, che stabilisce il metodo analitico per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali (2)]. La presenza nei mangimi di qualsivoglia costituente di origine animale vietato va considerata una violazione del divieto relativo ai mangimi.
I risultati dei programmi di controllo vanno comunicati all’Autorità di vigilanza EFTA tramite i seguenti modelli.
Quadro riassuntivo dei controlli relativi alle restrizioni all'impiego di prodotti d’origine animale nei mangimi (impiego nei mangimi di proteine animali trasformate vietate)
A. Controlli documentati
Fase |
Numero di controlli, compresi i controlli sulla presenza di proteine animali trasformate |
Numero di infrazioni accertate in seguito a controlli documentari, piuttosto che in base a prove di laboratorio |
Importazione di materie prime per mangimi |
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Stoccaggio di materie prime per mangimi |
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Fabbriche di mangimi |
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Miscelatori fissi/miscelatori mobili |
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Intermediari di mangimi |
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Mezzi di trasporto |
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Aziende agricole destinate all’allevamento di non ruminanti |
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Aziende agricole destinate all’allevamento di ruminanti |
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Altro: ... |
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B. Raccolta di campioni ed esame delle materie prime destinate alla fabbricazione di mangimi e mangimi composti al fine di accertare la presenza di proteine animali trasformate
Luoghi |
Numero di campioni ufficiali sottoposti a prove per accertare la presenza di proteine animali trasformate |
Numero di campioni non conformi |
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Presenza di proteine animali trasformate provenienti da animali terrestri |
Presenza di proteine animali trasformate provenienti da pesci |
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Materie prime per mangimi |
Mangimi composti |
Materie prime per mangimi |
Mangimi composti |
Materie prime per mangimi |
Mangimi composti |
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Per ruminanti |
Per non ruminanti |
Per ruminanti |
Per non ruminanti |
Per ruminanti |
Per non ruminanti |
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All'importazione |
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Fabbriche di mangimi |
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Intermediari/depositi |
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Mezzo usato |
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Miscelatori fissi/miscelatori mobili |
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Nell'azienda |
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Altro: ... |
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C. Quadro riassuntivo dei campioni di mangimi destinati a ruminanti in cui sia stata accertata la presenza di proteine animali trasformate vietate
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Mese del campionamento |
Tipo, grado e origine della contaminazione |
Sanzioni (o altri provvedimenti) applicati |
1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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… |
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(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1993/2004 (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 12).
ALLEGATO IV
Risultati singoli per tutti i campioni (sia conformi che non conformi) per quanto riguarda il tenore di rame e di zinco rilevati nei mangimi composti destinati all'alimentazione dei suini
Tipo di mangime composto (categoria di animali) |
Oligoelemento (rame o zinco) |
Livello constatato (mg/kg di mangime completo) |
Motivo del superamento del livello massimo (1) |
Provvedimento preso |
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(1) Stabilito in seguito a uno studio realizzato dall’autorità competente.