ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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Regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione, del 16 maggio 2006, concernente i metodi di lavoro dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
17.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 733/2006 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 16 maggio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
86,7 |
204 |
63,6 |
|
212 |
153,3 |
|
999 |
101,2 |
|
0707 00 05 |
052 |
124,3 |
628 |
155,5 |
|
999 |
139,9 |
|
0709 90 70 |
052 |
124,8 |
204 |
25,1 |
|
999 |
75,0 |
|
0805 10 20 |
204 |
35,5 |
212 |
64,4 |
|
220 |
36,9 |
|
400 |
20,3 |
|
448 |
50,4 |
|
624 |
49,1 |
|
999 |
42,8 |
|
0805 50 10 |
052 |
42,4 |
388 |
59,4 |
|
508 |
40,3 |
|
528 |
40,5 |
|
624 |
54,7 |
|
999 |
47,5 |
|
0808 10 80 |
388 |
85,2 |
400 |
118,4 |
|
404 |
110,0 |
|
508 |
78,0 |
|
512 |
81,6 |
|
524 |
61,2 |
|
528 |
95,6 |
|
720 |
85,0 |
|
804 |
109,7 |
|
999 |
91,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
17.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 734/2006 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 2006
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per l’ammasso privato di taluni formaggi nel corso della campagna di ammasso 2006/2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1255/1999 può essere concesso un aiuto all’ammasso privato per i formaggi a lunga conservazione e per i formaggi prodotti con latte di pecora e/o di capra per i quali sia necessaria una stagionatura di almeno sei mesi, qualora l’andamento dei prezzi e delle scorte di tali formaggi evidenzi un grave squilibrio del mercato, che possa essere appianato o ridotto mediante un ammasso stagionale. |
(2) |
La stagionalità della produzione di alcuni formaggi a lunga conservazione come pure dei formaggi pecorino romano, kefalotyri e kasseri è aggravata dal fatto che la stagione di consumo è invertita rispetto a quella di produzione; inoltre la frammentazione della loro produzione non fa che aggravare le conseguenze di tale andamento stagionale. Appare quindi opportuno ricorrere all’ammasso stagionale dei quantitativi corrispondenti alla differenza tra la produzione dei mesi estivi e dei mesi invernali. |
(3) |
È opportuno precisare i tipi di formaggi ammissibili all’aiuto e fissare i quantitativi massimi ammessi a beneficiarne, nonché la durata dei contratti in funzione del reale fabbisogno del mercato e della possibilità di conservazione dei formaggi di cui trattasi. |
(4) |
Occorre precisare il contenuto del contratto di ammasso e le misure indispensabili per garantire l’identificazione e il controllo dei formaggi oggetto di un contratto di ammasso. L’importo dell’aiuto deve essere fissato tenendo conto delle spese di ammasso e della necessità di garantire l’equilibrio tra i formaggi per i quali è concesso l’aiuto e gli altri formaggi che vengono immessi sul mercato. Tenuto conto di tali elementi, nonché delle risorse disponibili, occorre ridurre gli importi per giorno di ammasso per le spese di deposito in magazzino; l’importo per gli oneri finanziari deve essere calcolato sulla base di un tasso d’interesse del 2,5 %. Quanto alle spese fisse, la misura di aiuto non deve più compensare spese diverse dalle spese giornaliere di deposito e dagli oneri finanziari, visto che il deposito non genera spese fisse supplementari, essendo parte integrante del normale processo di fabbricazione dei formaggi di cui trattasi. |
(5) |
È opportuno definire le disposizioni specifiche relative alla documentazione, alla contabilità, alla frequenza e alle modalità dei controlli. In proposito è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di porre le spese di controllo a carico del contraente, in tutto o in parte. |
(6) |
Occorre chiarire che sono ammissibili all’aiuto per l’ammasso privato soltanto le forme intere di formaggio. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento definisce le modalità di applicazione per la concessione dell’aiuto comunitario per l’ammasso privato di taluni formaggi (di seguito «l’aiuto»), previsto dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per la campagna di ammasso 2006/2007.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) |
«partita all’ammasso»: un quantitativo di formaggi del peso minimo di 2 tonnellate, dello stesso tipo, entrato all’ammasso lo stesso giorno nello stesso magazzino; |
b) |
«giorno di inizio dell’ammasso contrattuale»: il giorno successivo a quello dell’entrata all’ammasso; |
c) |
«ultimo giorno dell’ammasso contrattuale»: il giorno precedente il giorno dell’uscita dall’ammasso; |
d) |
«campagna di ammasso»: il periodo nel corso del quale il formaggio può essere sottoposto al regime di ammasso privato, definito nell’allegato per ciascun tipo di formaggio. |
Articolo 3
Formaggi ammissibili all’aiuto
1. L’aiuto è concesso per determinati formaggi a lunga conservazione, per il pecorino romano e per i formaggi kefalotyri e kasseri, alle condizioni definite nell’allegato. Sono ammissibili all’aiuto soltanto le forme intere di formaggio.
2. I formaggi devono essere stati fabbricati nella Comunità e soddisfare le seguenti condizioni:
a) |
recare l’indicazione, in caratteri indelebili, se del caso in codice, dell’azienda nella quale sono stati fabbricati, nonché del giorno e del mese di fabbricazione; |
b) |
essere stati sottoposti ad un esame di qualità dal quale risulti che presentano garanzie sufficienti per la loro inclusione, al termine della maturazione, nelle categorie definite nell’allegato. |
Articolo 4
Contratto di ammasso
1. I contratti di ammasso privato sono conclusi dall’organismo di intervento dello Stato membro, sul cui territorio sono immagazzinati i formaggi, con persone fisiche o giuridiche (di seguito «contraenti»).
2. Il contratto di ammasso è stipulato per iscritto in base ad una domanda di contratto.
La domanda deve pervenire all’organismo di intervento entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata all’ammasso e riguarda esclusivamente partite di formaggi per le quali le operazioni di entrata all’ammasso siano state concluse. L’organismo di intervento registra la data di ricezione della domanda.
Il contratto di ammasso può essere concluso anche se la domanda perviene all’organismo di intervento con un ritardo non superiore a 10 giorni lavorativi dalla scadenza del suddetto termine, ma in tal caso l’importo dell’aiuto è ridotto del 30 %.
3. Il contratto di ammasso è stipulato per una o più partite all’ammasso e contiene in particolare le disposizioni relative:
a) |
al quantitativo di formaggi oggetto del contratto; |
b) |
ai termini di esecuzione del contratto; |
c) |
all’importo dell’aiuto; |
d) |
all’identificazione dei magazzini. |
4. Il contratto di ammasso è concluso entro 30 giorni dalla data di registrazione della domanda di contratto.
5. Le misure di controllo, in particolare quelle di cui all’articolo 7, formano oggetto di un capitolato d’oneri stabilito dall’organismo di intervento. Nel contratto di ammasso è fatto riferimento a detto capitolato.
Articolo 5
Entrata all’ammasso e svincolo dall’ammasso
1. I periodi per le operazioni di entrata e di svincolo dall’ammasso sono indicati nell’allegato.
2. Lo svincolo dall’ammasso si effettua per partite all’ammasso intere.
3. Se al termine dei primi 60 giorni di ammasso contrattuale la riduzione qualitativa dei formaggi risulta superiore a quella normalmente connessa alla conservazione, i contraenti possono essere autorizzati, una sola volta per partita ammassata, a sostituire a loro spese i quantitativi deteriorati.
L’aiuto non può essere versato per i quantitativi che risultino deteriorati ad un controllo effettuato durante l’ammasso o all’uscita dall’ammasso. Inoltre, il quantitativo rimanente della partita ammissibile all’aiuto non può essere inferiore a 2 tonnellate.
Il disposto del secondo comma si applica in caso di svincolo parziale di una partita prima dell’inizio del periodo di svincolo dall’ammasso di cui al paragrafo 1, o prima della scadenza del periodo minimo di ammasso fissato all’articolo 8, paragrafo 2.
4. Nel caso di cui al paragrafo 3, primo comma, ai fini del calcolo dell’aiuto corrispondente il primo giorno dell’ammasso contrattuale è il giorno di inizio dell’ammasso contrattuale.
Articolo 6
Condizioni di ammasso
1. Lo Stato membro verifica il rispetto di tutte le condizioni che danno diritto al pagamento dell’aiuto.
2. Il contraente oppure, su richiesta o previa autorizzazione dello Stato membro, il responsabile del deposito, tiene a disposizione dell’organismo competente preposto al controllo tutti i documenti che consentono in particolare di accertare, per quanto riguarda i prodotti conferiti all’ammasso privato, i seguenti elementi:
a) |
la proprietà al momento dell’entrata all’ammasso; |
b) |
l’origine e la data di fabbricazione dei formaggi; |
c) |
la data di entrata all’ammasso; |
d) |
la presenza in magazzino e l’indirizzo del magazzino; |
e) |
la data di svincolo dall’ammasso. |
3. Il contraente, o eventualmente il responsabile del deposito, tiene a disposizione nel deposito stesso una contabilità di magazzino relativa a ciascun contratto in cui figura quanto segue:
a) |
l’identificazione, mediante il numero della partita, dei prodotti conferiti all’ammasso privato; |
b) |
le date di entrata e di uscita dall’ammasso; |
c) |
il numero dei formaggi e il loro peso, per partita immagazzinata; |
d) |
l’ubicazione dei prodotti nel deposito. |
4. I prodotti ammassati devono essere facilmente identificabili e accessibili e contraddistinti per contratto. I formaggi ammassati sono marchiati con apposito marchio.
Articolo 7
Controlli
1. Al momento dell’entrata all’ammasso, l’organismo competente procede a controlli, intesi in particolare ad accertare che i prodotti ammassati abbiano diritto all’aiuto e ad impedire qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti nel corso dell’ammasso contrattuale.
2. L’organismo competente procede a un controllo a campione, senza preavviso, della presenza dei prodotti in magazzino. Il campione prescelto deve essere rappresentativo e corrispondere al 10 % almeno del quantitativo contrattuale complessivo oggetto della misura di aiuto all’ammasso privato.
Oltre all’esame della contabilità di cui all’articolo 6, paragrafo 3, il controllo comprende la verifica fisica del peso e della natura dei prodotti e la loro identificazione. Le verifiche fisiche riguardano almeno il 5 % della quantità sottoposta al controllo inopinato.
3. Al termine del periodo di ammasso contrattuale l’organismo competente procede alla verifica della presenza dei prodotti nel deposito. Tuttavia, se i formaggi restano in magazzino dopo lo scadere del periodo massimo di ammasso contrattuale, tale controllo può avere luogo al momento dell’uscita dall’ammasso.
Ai fini del controllo di cui al primo comma, il contraente informa l’organismo competente, indicando le partite all’ammasso interessate, almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza dell’ammasso contrattuale oppure dell’inizio delle operazioni di svincolo dall’ammasso, se dette operazioni hanno luogo nel corso del periodo di ammasso contrattuale o dopo la sua scadenza.
Lo Stato membro può ammettere un termine inferiore al termine di cinque giorni lavorativi di cui al secondo comma.
4. I controlli eseguiti in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 sono oggetto di una relazione nella quale si precisano:
a) |
la data del controllo; |
b) |
la durata dello stesso; |
c) |
le operazioni effettuate. |
La relazione sul controllo è firmata dall’agente responsabile e controfirmata dal contraente, o, se del caso, dal responsabile del deposito ed è inserita nel fascicolo di pagamento.
5. Nei casi in cui si riscontrino irregolarità sul 5 % almeno dei quantitativi controllati, il controllo viene esteso ad un campione più ampio, da stabilirsi a cura dell’organismo competente.
Gli Stati membri comunicano tali casi alla Commissione nel termine di quattro settimane.
6. Gli Stati membri possono disporre che le spese dei controlli siano, in tutto o in parte, a carico del contraente.
Articolo 8
Aiuti all’ammasso
1. Le aliquote di aiuto sono fissate come segue:
a) |
0,10 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale per le spese di deposito in magazzino; |
b) |
per gli oneri finanziari, un importo per giorno di ammasso contrattuale, pari a:
|
2. Quando la durata dell’ammasso contrattuale è inferiore a 60 giorni non è concesso alcun aiuto. L’importo massimo dell’aiuto non può essere superiore a quello corrispondente ad un ammasso contrattuale di 180 giorni.
Qualora il contraente non rispetti il periodo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, secondo o eventualmente terzo comma, l’aiuto è ridotto del 15 % ed è versato soltanto per il periodo per cui il contraente fornisca la prova, ritenuta soddisfacente dall’organismo competente, che i formaggi sono rimasti all’ammasso alle condizioni contrattuali.
3. L’aiuto è versato a richiesta del contraente al termine del periodo di ammasso contrattuale, entro 120 giorni a decorrere dal giorno di ricevimento della domanda, purché siano stati effettuati i controlli di cui all’articolo 7, paragrafo 3, e siano rispettate le condizioni cui è subordinato il pagamento dell’aiuto.
Tuttavia, qualora sia in corso un’indagine amministrativa concernente il diritto all’aiuto, il pagamento è effettuato soltanto dopo che tale diritto sia stato riconosciuto.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
ALLEGATO
Categorie di formaggi |
Quantitativi ammissibili all’aiuto |
Età minima dei formaggi |
Periodo di entrata all’ammasso |
Periodo di svincolo dall’ammasso |
||||||
Formaggi a lunga conservazione francesi:
|
16 000 t |
10 giorni |
dal 1o giugno al 30 settembre 2006 |
dal 1o ottobre 2006 al 31 marzo 2007 |
||||||
Formaggi a lunga conservazione tedeschi: «Markenkäse» o «Klasse fein» Emmentaler/Bergkäse |
1 000 t |
10 giorni |
dal 1o giugno al 30 settembre 2006 |
dal 1o ottobre 2006 al 31 marzo 2007 |
||||||
Formaggi a lunga conservazione irlandesi: «Irish long keeping cheese. Emmental, special grade» |
900 t |
10 giorni |
dal 1o giugno al 30 settembre 2006 |
dal 1o ottobre 2006 al 31 marzo 2007 |
||||||
Formaggi a lunga conservazione austriaci:
|
1 700 t |
10 giorni |
dal 1o giugno al 30 settembre 2006 |
dal 1o ottobre 2006 al 31 marzo 2007 |
||||||
Formaggi a lunga conservazione finlandesi: «I luokka» |
1 700 t |
10 giorni |
dal 1o giugno al 30 settembre 2006 |
dal 1o ottobre 2006 al 31 marzo 2007 |
||||||
Formaggi a lunga conservazione svedesi: «Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé» |
1 700 t |
10 giorni |
dal 1o giugno al 30 settembre 2006 |
dal 1o ottobre 2006 al 31 marzo 2007 |
||||||
Formaggi a lunga conservazione polacchi: «Podlaski/Piwny/Emmentalski/Ser Corregio/Bursztyn/Wielkopolski» |
3 000 t |
10 giorni |
dal 1o giugno al 30 settembre 2006 |
dal 1o ottobre 2006 al 31 marzo 2007 |
||||||
Formaggi a lunga conservazione sloveni: «Ementalec/Zbrinc» |
200 t |
10 giorni |
dal 1o giugno al 30 settembre 2006 |
dal 1o ottobre 2006 al 31 marzo 2007 |
||||||
Formaggi a lunga conservazione lituani: «Goja/Džiugas» |
700 t |
10 giorni |
dal 1o giugno al 30 settembre 2006 |
dal 1o ottobre 2006 al 31 marzo 2007 |
||||||
Formaggi a lunga conservazione lettoni: «Rigamond, Ementāles tipa un Ekstra klases siers» |
500 t |
10 giorni |
dal 1o giugno al 30 settembre 2006 |
dal 1o ottobre 2006 al 31 marzo 2007 |
||||||
Formaggi a lunga conservazione ungheresi: «Hajdú» |
300 t |
10 giorni |
dal 1o giugno al 30 settembre 2006 |
dal 1o ottobre 2006 al 31 marzo 2007 |
||||||
Pecorino romano |
19 000 t |
90 giorni e fabbricati dopo il 1o ottobre 2005 |
dal 1o giugno al 31 dicembre 2006 |
prima del 31 marzo 2007 |
||||||
Kefalotyri e kasseri fabbricati a partire da latte di pecora o di capra o da una miscela di latte di pecora e capra |
2 500 t |
90 giorni e fabbricati dopo il 30 novembre 2005 |
dal 1o giugno al 30 novembre 2006 |
prima del 31 marzo 2007 |
17.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 735/2006 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell’ammasso privato dei formaggi grana padano, parmigiano reggiano e provolone
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2659/94 della Commissione (2) fissa gli importi degli aiuti a favore dell’ammasso privato dei formaggi grana padano, parmigiano reggiano e provolone. Considerate le risorse finanziarie disponibili e tenuto conto dell’evoluzione delle spese per l’ammasso e dell’andamento prevedibile dei prezzi di mercato, è necessario modificare tali importi. Quanto alle spese fisse, la misura di aiuto non deve più compensare spese diverse dalle spese giornaliere di deposito e dagli oneri finanziari, visto che il deposito non genera spese fisse supplementari, essendo parte integrante del normale processo di fabbricazione dei formaggi di cui trattasi. |
(2) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2659/94. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2659/94, è sostituito dal seguente:
«1. L’importo dell’aiuto all’ammasso privato di formaggio è fissato come segue:
a) |
0,10 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale, per le spese di magazzinaggio; |
b) |
per gli oneri finanziari, per giorno di ammasso contrattuale:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 284 dell’1.11.1994, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 826/2005 (GU L 137 del 31.5.2005, pag. 15).
17.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 736/2006 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 2006
concernente i metodi di lavoro dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (1), in particolare l’articolo 16,
previa consultazione del comitato di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1592/2002 l’Agenzia europea per la sicurezza aerea, in appresso denominata «l’Agenzia», esegue le ispezioni e le indagini necessarie all’espletamento dei suoi compiti. |
(2) |
A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, e dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002 l’Agenzia assiste la Commissione nel controllo dell’applicazione del regolamento stesso e delle relative regole di attuazione, effettuando ispezioni in materia di standardizzazione presso le autorità competenti degli Stati membri. |
(3) |
A norma dell’articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1592/2002, se un’ispezione effettuata dall’autorità competente di uno Stato membro comporta l’ispezione di un’impresa o di un’associazione di imprese, l’Agenzia applica le disposizioni dell’articolo 46. |
(4) |
L’Agenzia deve riferire alla Commissione in merito alle ispezioni effettuate in applicazione dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1592/2002. |
(5) |
A norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1592/2002 la Commissione stabilisce i metodi operativi che l’Agenzia deve adottare nell’esecuzione delle ispezioni in materia di standardizzazione. |
(6) |
Tali metodi di lavoro devono tener conto delle disposizioni di legge degli Stati membri in materia di autorizzazione e abilitazione del loro personale che partecipa alle ispezioni effettuate dall’Agenzia. |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (2), stabilisce la procedura che le autorità aeronautiche nazionali devono seguire nell’applicare tali regole. |
(8) |
Il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale coinvolto in tali compiti (3), stabilisce la procedura che le autorità aeronautiche nazionali devono seguire nell’applicare tali regole. |
(9) |
I metodi operativi previsti dal presente regolamento non pregiudicano i poteri di esecuzione conferiti dal trattato alla Commissione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce i metodi operativi per l’esecuzione delle ispezioni in materia di standardizzazione presso le autorità aeronautiche nazionali nei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) |
«ispezione», l’ispezione in materia di standardizzazione di cui all’articolo 16, paragrafo 1, e all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1592/2002, effettuata dall’Agenzia per verificare l’applicazione del regolamento stesso e delle relative regole di attuazione da parte delle autorità aeronautiche nazionali; |
b) |
«autorità aeronautiche nazionali», le autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1592/2002; |
c) |
«personale autorizzato dell’Agenzia», le persone legalmente autorizzate ad effettuare ispezioni presso le autorità competenti degli Stati membri e ispezioni di imprese o associazioni di imprese allo scopo di verificare l’applicazione del regolamento (CE) n. 1592/2002 da parte di tali autorità; |
d) |
«personale autorizzato degli Stati membri», le persone legalmente autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri a coadiuvare l’Agenzia nell’esecuzione delle ispezioni. |
Articolo 3
Principi di esecuzione delle ispezioni
1. Al fine di valutare l’osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (CE) n. 1592/2002 e dalle sue regole di attuazione, l’Agenzia effettua ispezioni presso autorità aeronautiche nazionali nel corso delle quali esamina in particolare il rispetto, da parte di queste ultime, delle disposizioni contenute nell’allegato, parte 21, del regolamento (CE) n. 1702/2003 e negli allegati I (parte M), II (parte 145), III (parte 66) e IV (parte 147) del regolamento (CE) n. 2042/2003 e elabora un rapporto in materia.
2. Ai fini del paragrafo 1, le ispezioni in materia di standardizzazione possono comprendere ispezioni di imprese o di associazioni di imprese poste sotto il controllo dell’autorità aeronautica nazionale sottoposta ad ispezione.
3. Le ispezioni in materia di standardizzazione sono effettuate in maniera trasparente, efficace, armonizzata e coerente.
4. Le ispezioni in materia di standardizzazione sono effettuate dall’Agenzia sia su base periodica che ad hoc, ogniqualvolta ciò risulti opportuno.
5. Il presente regolamento lascia impregiudicati gli articoli 11 e 47 del regolamento (CE) n. 1592/2002 e la decisione 2001/844/CE, CESC, Euratom della Commissione (4).
Articolo 4
Scambio di informazioni
1. Le autorità aeronautiche nazionali trasmettono all’Agenzia, su richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni necessarie all’esecuzione delle ispezioni.
2. Nel presentare una tale richiesta di informazioni a un’autorità aeronautica nazionale di uno Stato membro e/o ad un’impresa o un’associazione di imprese, l’Agenzia indica la base giuridica e la finalità, precisa le informazioni richieste e fissa il termine entro il quale vanno trasmesse tali informazioni.
Articolo 5
Formazione e criteri di qualificazione dei gruppi per le ispezioni e dei capigruppo
1. L’Agenzia predispone programmi di formazione affinché i membri del suo personale chiamati a lavorare come personale autorizzato dell’Agenzia e il personale autorizzato degli Stati membri possiedano le qualifiche adeguate per partecipare ad ispezioni presso autorità aeronautiche nazionali e, se necessario, alle ispezioni di imprese o associazioni di imprese.
2. L’Agenzia stabilisce criteri di qualificazione per il proprio personale e per il personale degli Stati membri che fanno parte di gruppi di ispezione. Questi criteri comprendono la conoscenza e l’esperienza in materia di tecniche di audit, le conoscenze teoriche e un’esperienza pratica nei settori tecnici cui si riferiscono il regolamento (CE) n. 1592/2002 e le relative regole di attuazione.
3. I capigruppo devono possedere una significativa esperienza professionale nei settori disciplinati dal regolamento (CE) n. 1592/2002 e delle relative regole di attuazione e un’esperienza di almeno 5 anni in qualità di ispettori e/o auditori nel settore della standardizzazione. Sia i capigruppo che i membri vengono formati ai requisiti e alla procedure di standardizzazione vigenti. I membri del gruppo devono possedere un’esperienza pratica di almeno 5 anni nel settore oggetto dell’ispezione e una certa familiarità con il concetto di indagine sui sistemi di qualità.
Articolo 6
Istituzione dei gruppi per le ispezioni
1. Le ispezioni sono effettuate da gruppi istituiti dall’Agenzia. Ogni gruppo comprende un capogruppo e un minimo di due membri. Per le ispezioni ad hoc l’Agenzia può modificare la dimensione dei gruppi per le ispezioni. I capigruppo sono membri autorizzati del personale dell'Agenzia. I membri dei gruppi possono essere membri autorizzati del personale dell’Agenzia e/o degli Stati membri.
2. Il personale degli Stati membri che è stato adeguatamente formato dall’Agenzia, soddisfa i criteri di qualificazione di cui all’articolo 5 e ha partecipato ad ispezioni presso autorità aeronautiche nazionali e/o presso imprese o associazioni di imprese poste sotto il loro controllo, può essere distaccato dalle rispettive autorità nazionali per partecipare, in quanto personale autorizzato, a gruppi di ispezione guidati dall’Agenzia in qualità di personale autorizzato degli Stati membri. Il personale autorizzato degli Stati membri non partecipa alle ispezioni effettuate presso l’autorità competente del loro Stato membro.
3. L’Agenzia si accerta che, nella costituzione dei gruppi, non sussistano conflitti di interesse con le autorità nazionali o le imprese o le associazioni di imprese oggetto dell’ispezione. Per il personale autorizzato degli Stati membri l’autorità aeronautica competente che invia i propri funzionari rilascerà una dichiarazione che attesti l’assenza di conflitti di interesse.
4. Gli Stati membri designano un coordinatore nazionale incaricato di coadiuvare l’Agenzia in tutte le fasi del processo e dispongono affinché i gruppi per le ispezioni siano accompagnati per l’intera durata dell’ispezione.
5. In tempo utile prima dell’avvio dell’ispezione, l’Agenzia chiede informazioni alle autorità aeronautiche nazionali circa la disponibilità di personale autorizzato degli Stati membri per effettuare l’ispezione stessa. Nel programmare le ispezioni l’Agenzia cerca di pervenire ad una partecipazione equilibrata di personale autorizzato proveniente da diversi Stati membri.
6. Le spese relative alla partecipazione dei coordinatori nazionali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e del personale autorizzato degli Stati membri alle ispezioni e indagini effettuate dall’Agenzia sono a carico di quest’ultima, conformemente alla normativa comunitaria, fatta salva la procedura annuale di bilancio della Comunità.
Articolo 7
Esecuzione e notifica delle ispezioni
L’ispezione in materia di standardizzazione effettuata presso un’autorità aeronautica nazionale e, se necessario, presso un’impresa o un’associazione di imprese, comprende le fasi seguenti:
a) |
una fase preparatoria, avente durata minima di 10 settimane, prima dell’ispezione; |
b) |
una fase di visita; |
c) |
una fase di rendicontazione, avente durata massima di 12 settimane, successiva all’ispezione e |
d) |
una fase di verifica successiva, avente durata massima di 16 settimane, successivamente alla fase di rendicontazione; |
e) |
una fase conclusiva che si svolge al termine della fase di controllo a posteriori. |
Articolo 8
Fase preparatoria
Nel corso della fase preparatoria l’Agenzia:
a) |
almeno 10 settimane prima della visita di ispezione, preannuncia l’ispezione all’autorità aeronautica nazionale, raccoglie le informazioni necessarie alla preparazione della visita, per le ispezioni nonché alle eventuali modifiche da apportare al medesimo, e |
b) |
trasmette all’autorità aeronautica nazionale, insieme alla notifica dell’ispezione, un questionario sull’ispezione che dovrà essere compilato almeno 6 settimane prima della visita di ispezione, da parte dell’autorità aeronautica nazionale e, se necessario, dall’impresa o l’associazione d’imprese da controllare nel corso dell’ispezione effettuata presso tale autorità aeronautica nazionale. |
Articolo 9
Fase di visita
1. Nel corso della fase conclusiva l’Agenzia:
a) |
organizza incontri preliminari e conclusivi fra il gruppo di ispezione e il coordinatore nazionale dell’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione, presso la sede dell’autorità aeronautica nazionale o presso la propria sede; questi incontri vertono essenzialmente su aspetti organizzativi e lo svolgimento complessivo della visita di ispezione; |
b) |
effettua visite in loco, compresa una sessione d’apertura e una di chiusura presso la sede principale e, se necessario, presso gli uffici regionali dell’autorità aeronautica nazionale; le ispezioni effettuate presso le autorità aeronautiche nazionali includono anche ispezioni condotte presso imprese o associazioni di imprese poste sotto il loro controllo; |
c) |
svolge colloqui con il personale dell’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione ed esamina documenti, dati, procedure ed altro materiale eventualmente rilevante tramite i meccanismi da definirsi a norma dell’articolo 18 del presente regolamento al fine di garantire la trasparenza e la coerenza dell’ispezione; |
d) |
nel corso della sessione di chiusura presenta un rapporto preliminare sull’ispezione all’autorità aeronautica nazionale interessata; tale rapporto contiene gli eventuali commenti formulati nel corso della visita dall’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione e un invito rivolto alla stessa a realizzare immediatamente azioni correttive efficaci al fine di eliminare gli eventuali rischi immediati per la sicurezza che siano stati individuati nel corso di un’ispezione; |
e) |
nell’incontro conclusivo di cui alla lettera a) impone di presentare prove concrete concernenti le misure correttive adottate dall’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione. |
2. Nell’esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 1, l’Agenzia può incontrare qualsiasi persona fisica o giuridica allo scopo di raccogliere informazioni relative all’oggetto dell’ispezione. Qualora il colloquio si svolga nei locali di un’impresa, l’Agenzia informa, almeno 2 settimane prima, l’autorità aeronautica nazionale dello Stato membro sul cui territorio avviene l’incontro, nonché l’autorità aeronautica che esercita il controllo sull’impresa in questione. Se l’autorità aeronautica nazionale dello Stato membro presenta una richiesta in tal senso il suo personale può coadiuvare il personale autorizzato dell’Agenzia nell’effettuazione del colloquio.
Articolo 10
Fase di rendicontazione
Nel corso della fase di rendicontazione l’Agenzia predispone un rapporto finale di ispezione contenente particolari relativi allo svolgimento dell’ispezione e riguardante in particolare le risultanze emerse nel corso della medesima, conformemente all’articolo 13. Questo rapporto conterrà anche le eventuali osservazioni dell’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione. Il rapporto finale è trasmesso all’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione, alla Commissione e allo Stato membro interessato. La Commissione può successivamente trasmettere tale rapporto a tutte le autorità aeronautiche nazionali.
Qualora i rapporti preliminari di ispezione richiedano azioni correttive immediate come stabilito all’articolo 9, punto 1), lettera d) e che tali richieste non siano soddisfatte adeguatamente dall’autorità aeronautica nazionale interessata, il rapporto finale d’ispezione conterrà un riferimento a questa carenza.
Articolo 11
Fase di verifica successiva
Nel corso della fase di verifica successiva l’Agenzia:
a) |
concorda, entro 16 settimane dall’avvio di tale fase, un piano d’azione con l’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione in cui vengono definite le azioni correttive e il relativo calendario di attuazione al fine di correggere le eventuali carenze riscontrate a norma dell’articolo 7; |
b) |
avvia il monitoraggio dei progressi effettuati per quanto concerne le azioni correttive convenute; l’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione fornirà all'Agenzia informazioni via via che le azioni correttive sono adottate. |
Articolo 12
Fase conclusiva
Nel corso della fase conclusiva l’Agenzia:
a) |
verifica e convalida la corretta esecuzione graduale del piano d’azione; a tal fine l’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione fornirà all'Agenzia informazioni via via che le azioni correttive sono adottate; |
b) |
una volta considerate adeguate le azioni intraprese dall’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione, elabora una dichiarazione conclusiva. Tale dichiarazione è trasmesso all’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione, allo Stato membro interessato e alla Commissione. La Commissione può successivamente trasmettere tale rapporto a tutte le autorità aeronautiche nazionali. |
Articolo 13
Esiti dell’ispezione
Nel valutare l’osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1592/2002 e delle relative regole di attuazione si classificano come segue gli esiti del rapporto di ispezione finale:
a) |
pienamente conforme; |
b) |
conforme, ma si raccomandano miglioramenti in certi settori ai fini di una maggiore efficienza (riferimento alle regole di attuazione interessate); |
c) |
non conforme; con prove oggettive di carenze secondarie che indicano la mancata conformità con i requisiti vigenti nei settori (riferimento alle regole di attuazione interessate) che potrebbero causare problemi in materia di standardizzazione; |
d) |
non conforme; con prove oggettive di carenze significative che indicano la mancata conformità con i requisiti vigenti nei settori (riferimento alle regole di attuazione interessate) che, oltre a problemi in materia di standardizzazione, potrebbero causare problemi in materia di sicurezza se non venissero corretti tempestivamente; |
e) |
senza oggetto; |
f) |
non confermato, qualora l’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione si impegna a produrre rapidamente dopo l’ispezione la prova concreta di aver risolto i problemi che altrimenti saranno classificati come indicato alle lettere c) o d) e tale prova non è disponibile al momento della visita. |
Articolo 14
Accesso alle informazioni contenuti nei rapporti di ispezione
Quando le informazioni contenute in un rapporto d’ispezione riguardano un’impresa soggetta all’autorità di regolamentazione di un paese terzo e rientrano nel campo d’applicazione di un accordo comunitario concluso a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1592/2002, tali informazioni sono messe a disposizione del paese terzo in quanto parte di tale accordo, secondo le disposizioni in materia in esso contenute.
Articolo 15
Azioni intraprese a seguito di un rapporto di ispezione
1. In qualsiasi momento l’Agenzia può, anche su richiesta della Commissione, effettuare controlli ad hoc sulle autorità aeronautiche nazionali, o, se necessario, su imprese o associazioni di imprese al fine di verificare che le azioni correttive siano state portate a termine in maniera soddisfacente. Questi controlli deve essere preannunciati alle autorità aeronautiche interessate ma non devono necessariamente rispettare le scadenze e le procedure di cui agli articoli da 8 a 12, ad eccezione dell’obbligo di presentare un rapporto di ispezione finale.
2. Qualora, nel corso della fase di rendicontazione, i rapporti di ispezione finali, contengano constatazioni di mancata conformità fatte a norma dell’articolo 13, lettere c), d) o f), l’Agenzia invia una richiesta di chiarimenti all’autorità aeronautica nazionale dello Stato membro oggetto dell’ispezione e/o la invita ad intraprendere azioni correttive, fissando una scadenza non superiore a 2 settimane per le constatazioni di cui all’articolo 13, lettere d) e f) e 10 settimane per quelle di cui all’articolo 13, lettera c).
3. Se i chiarimenti forniti dall’autorità aeronautica nazionale dello Stato membro oggetto di ispezione non soddisfano l’Agenzia, o nei casi in cui azioni correttive soddisfacenti non sono state proposte in tempo o debitamente intraprese da tale autorità, l’Agenzia invia un rapporto supplementare a tale autorità nonché alla Commissione e allo Stato membro interessato. La Commissione può successivamente trasmettere tale rapporto a tutte le autorità aeronautiche nazionali.
4. Successivamente alla presentazione del rapporto di cui al paragrafo 3, e fatto salvo il disposto dell’articolo 226 del trattato, in caso di constatazioni fatte a norma dell’articolo 13, lettere c) o d), del presente regolamento, la Commissione può adottare una qualsiasi delle seguenti misure:
a) |
trasmettere osservazioni allo Stato membro interessato o richiedere ulteriori spiegazioni per chiarire in tutto o in parte le constatazioni in questione; |
b) |
invitare l’Agenzia ad effettuare tutte le necessarie ispezioni presso le autorità aeronautiche nazionali al fine di verificare la realizzazione delle azioni correttive; il preavviso minimo per tale controllo a posteriori è di 2 settimane. |
Articolo 16
Ispezioni ad hoc
L’Agenzia effettua, su richiesta della Commissione, ispezioni ad hoc sulle autorità aeronautiche nazionali, ogniqualvolta lo ritenga necessario per motivi di sicurezza. Questi controlli deve essere preannunciati alle autorità aeronautiche interessate con almeno due settimane di anticipo ma non devono necessariamente rispettare le scadenze e le procedure di cui agli articoli da 7 a 12, ad eccezione dell’obbligo di presentare un rapporto di ispezione finale.
Articolo 17
Programma di ispezioni in materia di standardizzazione e rapporto annuale
L’Agenzia definisce un programma annuale di ispezioni in ciascun settore cui si applicano le regole di attuazione del regolamento (CE) n. 1592/2002. Tale programma annuale è comunicato alla Commissione nel quadro del programma di lavoro dell’Agenzia a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1592/2002.
Ogni anno, entro il 31 marzo, l’Agenzia presenta un rapporto annuale alla Commissione contenente un’analisi delle ispezioni in materia di standardizzazione svolte l’anno precedente.
Articolo 18
Procedure operative
Entro i due mesi successivi all’entrata in vigore del presente regolamento l’Agenzia stabilisce adeguate procedure operative per l’espletamento dei compiti attribuitile a norma degli articoli da 5 a 16 del presente regolamento.
Articolo 19
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2006.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).
(2) GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 706/2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 16).
(3) GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 707/2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 17).
(4) GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.
17.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 737/2006 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 2006
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 17 maggio 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 731/2006 della Commissione (3). |
(2) |
L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 731/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 731/2006 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).
(3) GU L 128 del 16.5.2006, pag. 5.
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 17 maggio 2006
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all'importazione (1) (in EUR/t) |
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro di qualità elevata |
0,00 |
di qualità media |
0,00 |
|
di bassa qualità |
19,13 |
|
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero destinato alla semina |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina |
0,00 |
1002 00 00 |
Segala |
56,42 |
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
60,00 |
1005 90 00 |
Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2) |
60,00 |
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
56,42 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure |
— |
2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
(15.5.2006)
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 16,96 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 20,86 EUR/t. |
3) |
|
(1) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
17.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/19 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 gennaio 2006
sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Svezia ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi
[notificata con il numero C(2005) 5532]
(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/347/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
I. FATTI
1. Diritto comunitario
(1) |
La direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (1), stabilisce le condizioni che i concimi devono soddisfare per essere immessi sul mercato con l’indicazione di «concimi CE». |
(2) |
L’allegato I della direttiva 76/116/CEE stabilisce la denominazione del tipo e le corrispondenti prescrizioni, ad esempio riferite alla composizione, che ogni «concime CE» deve soddisfare. I «concimi CE» dell’elenco sono raggruppati in categorie, a seconda del contenuto di elementi fertilizzanti primari, cioè azoto, fosforo e potassio. |
(3) |
Secondo l’articolo 7 della direttiva 76/116/CEE, gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la vendita di «concimi CE» conformi alle norme della direttiva per motivi di composizione, identificazione, etichettatura o imballaggio. |
(4) |
La decisione 2002/399/CE della Commissione, del 24 maggio 2002, sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Svezia ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (2), ha concesso una deroga alla direttiva 76/116/CEE approvando le disposizioni della Svezia che proibiscono di immettere sul mercato svedese concimi aventi un contenuto di cadmio superiore a 100 grammi per tonnellata di fosforo. Tale deroga era applicabile sino al 31 dicembre 2005. |
(5) |
La direttiva 76/116/CEE modificata è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, per quanto riguarda i concimi (3). |
(6) |
L’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2003/2003 stabilisce che le deroghe all’articolo 7 della direttiva 76/116/CEE, concesse dalla Commissione a norma dell’articolo 95, paragrafo 6, del trattato, sono considerate deroghe all’articolo 5 del regolamento stesso e continuano a produrre i propri effetti nonostante l’entrata in vigore del regolamento. |
(7) |
Il considerando 15 del regolamento (CE) n. 2003/2003 annuncia che la Commissione intende studiare il problema della presenza non intenzionale di cadmio nei concimi minerali e, se del caso, redigerà una proposta di regolamento da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(8) |
I lavori per la preparazione di una proposta della Commissione sul cadmio nei concimi sono in corso. |
2. L’adesione della Svezia
(9) |
Il 1o gennaio 1995, la Svezia ha aderito all’Unione europea. L’atto di adesione (4) contiene disposizioni transitorie relative all’uso e alla vendita del cadmio in tale Stato. L’articolo 112, paragrafo 1, stabilisce che, ai sensi del suddetto allegato e delle condizioni in esso precisate, per quattro anni dalla data di adesione non si applicano alla Svezia le disposizioni dell’allegato XII dell’atto. L’articolo 112 e il punto 4 dell’allegato XII dell’atto di adesione stabiliscono che, fino al 1o gennaio 1999, non si applica alla Svezia l’articolo 7 della direttiva 76/116/CEE per la parte riguardante il contenuto di cadmio dei concimi, e che le disposizioni della direttiva 76/116/CEE saranno rivedute secondo le procedure comunitarie entro il 31 dicembre 1998. |
(10) |
L’articolo 2 dell’atto di adesione recita: «dal momento dell’adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni prima dell’adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto». L’articolo 168 dell’atto di adesione recita: «i nuovi Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dal momento dell’adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell’articolo 189 (ora articolo 249) del trattato CE […], fatti salvi gli eventuali termini previsti nell’elenco riportato nell’allegato XIX o in altre disposizioni del presente atto». |
(11) |
La direttiva 98/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha successivamente modificato la direttiva 76/116/CEE riguardo alla vendita in Austria, Finlandia e Svezia di concimi contenenti cadmio. L’articolo 1 prevede, tra l’altro, che la Svezia può proibire la vendita sul suo territorio di concimi contenenti cadmio in concentrazioni superiori a quelle stabilite a livello nazionale alla data dell’adesione e che la deroga si applica al periodo compreso tra il 1o gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001. |
(12) |
Il 7 dicembre 2001, il Regno di Svezia ha notificato l’esistenza di una legislazione nazionale che si discostava dalle disposizioni della direttiva 76/116/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi. Dopo un attento esame, con la decisione 2002/399/CE è stata accordata alla Svezia una proroga della deroga di cui alla direttiva 76/116/CEE sino al 31 dicembre 2005. |
3. Disposizioni nazionali
(13) |
L’ordinanza sui prodotti chimici (trattamento, importazione e divieti di esportazione) (1998:944) (6) stabilisce tra l’altro il contenuto massimo ammissibile di cadmio nei concimi, compresi i «concimi CE». La sezione 3, paragrafo 3, dell’ordinanza vieta la commercializzazione e il trasferimento di concimi che rientrano nella tariffa doganale ai numeri 25.10, 28.09, 28.35, 31.03 e 31.05 contenenti cadmio in concentrazioni superiori a 100 grammi per tonnellata di fosforo. |
(14) |
Disposizioni relative al massimo contenuto ammissibile di cadmio nei concimi sono in vigore dal 1985, in seguito all’adozione dell’ordinanza sul cadmio (1985:839). L’ordinanza sui prodotti chimici (1998:944) riunisce in un testo unico diverse disposizioni relative alla protezione dell’ambiente, comprese quelle contenute nell’ordinanza sul cadmio (1985:839). |
II. PROCEDURA
(15) |
Con lettera del 29 giugno 2005, il Regno di Svezia informava la Commissione che avrebbe continuato ad applicare dopo il 1o gennaio 2006 le norme nazionali sul contenuto di cadmio nei concimi, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE. Le autorità svedesi chiedevano un’estensione della deroga attualmente vigente, di cui alla decisione 2002/399/CE. |
(16) |
Con lettera del 29 luglio 2005, la Commissione informava le autorità svedesi di aver ricevuto la notifica ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, e che i sei mesi di tempo per il suo esame, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 6, decorrevano dal 30 giugno 2005, il giorno successivo a quello di ricevimento della notifica. |
(17) |
Con lettera del 10 agosto 2005, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta pervenuta dalla Svezia. La Commissione ha anche pubblicato una comunicazione relativa alla richiesta nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (7), per informare le altre parti interessate delle misure nazionali che la Svezia intende mantenere. |
III. VALUTAZIONE
1. Valutazione dell’ammissibilità
(18) |
L’articolo 95, paragrafo 4, del trattato prevede che se, dopo l’adozione da parte del Consiglio o dalla Commissione di una misura d’armonizzazione, uno Stato membro ritiene necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 30 o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del loro mantenimento. |
(19) |
La notifica presentata dalle autorità svedesi il 29 giugno 2005 mira ad ottenere l’autorizzazione di estendere oltre il 31 dicembre 2005 la deroga attualmente vigente di cui alla decisione 2002/399/CE. Tale decisione consente alla Svezia di mantenere norme nazionali incompatibili con quelle sulla composizione dei «concimi CE» di cui al regolamento (CE) n. 2003/2003. |
(20) |
Come indicato sopra, l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2003/2003 vieta agli Stati membri di limitare, per motivi di composizione, l’immissione in commercio di concimi recanti l’indicazione «concime CE», ma le norme che disciplinano la composizione non stabiliscono un valore limite per il contenuto di cadmio. Ne consegue che ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2003/2003 i «concimi CE» conformi alle prescrizioni di tale regolamento possono essere immessi in commercio indipendentemente dal loro contenuto di cadmio. |
(21) |
Tenuto conto di quanto precede, è chiaro che le norme nazionali notificate dalla Svezia, in quanto vietano l’immissione in commercio di «concimi CE» con un contenuto di cadmio superiore a 100 grammi per ogni tonnellata di fosforo, sono più restrittive di quelle del regolamento (CE) n. 2003/2003. |
(22) |
Le norme nazionali comunicate dalle autorità svedesi sono state adottate nel 1985, prima dell’adesione della Svezia all’Unione europea. Come detto in precedenza, l’atto di adesione contiene disposizioni transitorie che permettono alla Svezia di applicare per quattro anni le norme nazionali sul contenuto di cadmio dei concimi ai prodotti oggetto della direttiva 76/116/CEE. La direttiva 98/97/CE autorizzava la Svezia ad applicare le suddette norme nazionali fino al 31 dicembre 2001. La decisione 2002/399/CE ha esteso la deroga fino al dicembre 2005. |
(23) |
Ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, interpretato alla luce degli articoli 2 e 168 dell’atto di adesione, la Svezia ha comunicato alla Commissione il testo delle norme nazionali approvate prima di aderire all’Unione europea che intende mantenere, unendo alla richiesta una spiegazione dei motivi che, a suo parere, giustificano il mantenimento di tali norme. |
(24) |
Le ragioni fornite dalle autorità svedesi sono quelle già presentate in passato, che hanno indotto la Commissione, a mezzo della decisione 2002/399/CE, a concedere una deroga fino al 31 dicembre 2005. Tale periodo è stato concesso in base al presupposto che entro la fine del 2005 sarebbe stata in vigore una legislazione armonizzata. Nonostante il progresso dei lavori, entro la fine dell’anno non verrà tuttavia adottata una legislazione a livello comunitario. |
(25) |
La notifica presentata dalla Svezia il 29 giugno 2005 per ottenere il mantenimento di norme nazionali in deroga a quelle del regolamento (CE) n. 2003/2003 va dunque considerata ammissibile ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, interpretato alla luce degli articoli 2 e 168 dell’atto di adesione. |
2. Valutazione di merito
(26) |
Ai sensi dell’articolo 95 del trattato, la Commissione deve far sì che siano soddisfatte tutte le condizioni che permettono a uno Stato membro di avvalersi delle possibilità di deroga previste in tale articolo. |
(27) |
In particolare, la Commissione deve valutare se le norme comunicate dallo Stato membro siano giustificate da esigenze importanti, di cui all’articolo 30 del trattato, o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro. |
(28) |
Inoltre, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 6, del trattato, la Commissione, se ritiene che le norme nazionali siano giustificate, deve verificare se esse siano o meno uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri e se rappresentino un ostacolo al funzionamento del mercato interno. |
(29) |
La Svezia ha fondato la sua richiesta sulla necessità di proteggere la salute umana e l’ambiente. La presenza di cadmio nei concimi è considerata una minaccia per l’ambiente e per la salute umana. A sostegno della sua richiesta, la Svezia fa riferimento alle conclusioni di uno studio svedese pubblicato nell’ottobre 2000 (8), che contiene una valutazione dei rischi che comportano i concimi contenenti cadmio. |
2.1. Giustificazione in base ad esigenze importanti
(30) |
Per quanto riguarda le informazioni generali sul cadmio, dai dati scientifici finora disponibili si può concludere che il metallo cadmio e l’ossido di cadmio si possono in generale considerare come comportanti seri rischi per la salute. In particolare, l’ossido di cadmio è stato classificato come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione di categoria 2. Viene anche generalmente riconosciuto che il cadmio nei concimi è di gran lunga la fonte più importante d’immissione del cadmio nel terreno e nella catena alimentare. |
(31) |
Per quanto riguarda il cadmio nei concimi, le informazioni più pertinenti della valutazione di rischio effettuata dalla Svezia possono essere riassunte come segue:
|
(32) |
È ovvio che queste conclusioni si riferiscono alla specifica situazione del terreno in Svezia nonché alle condizioni climatiche ivi prevalenti. |
(33) |
In conclusione, la valutazione del rischio effettuata dalla Svezia mostra che autorizzare concimi con contenuto in cadmio superiore a quello attualmente consentito avrebbe come conseguenza:
|
(34) |
La valutazione del rischio presentata dalle autorità svedesi è stata eseguita conformemente alla metodologia e alle procedure definite a livello comunitario, che si ritiene garantiscano un livello elevato di affidabilità delle informazioni ottenute. |
(35) |
La Commissione ha già esaminato le informazioni fornite da questa valutazione del rischio nel quadro della sua decisione 2002/399/CE, che consentiva alla Svezia di mantenere le proprie disposizioni nazionali fino al 31 dicembre 2005. |
(36) |
Nel 2005 detto paese non ha fornito ulteriori dati scientifici e tecnici. Il processo di accumulazione è lento e non si modifica in modo significativo in un periodo di tre anni. La situazione attuale può essere pertanto considerata simile a quella del 2002. |
(37) |
La validità dei dati forniti dalla Svezia è confermata dalla seguente base scientifica, utilizzata in sostegno alla preparazione della proposta della Commissione sul cadmio nei concimi:
In attesa che siano completati la valutazione generale di rischio sul cadmio e l’ossido di cadmio e l’eventuale lavoro di seguito riguardante misure di riduzione del rischio, la proposta della Commissione sul cadmio nei fertilizzanti ha subito un certo ritardo. |
(38) |
Pertanto, dopo aver riesaminato le prove scientifiche alla luce della domanda della Svezia, la Commissione ritiene che le autorità svedesi abbiano dimostrato che i concimi contenenti cadmio costituiscono un rischio per l’ambiente e la salute umana e che le disposizioni nazionali notificate dalle autorità svedesi, volte a minimizzare l’esposizione dell’ambiente svedese ai concimi contenenti cadmio, sono giustificate. |
2.2. Assenza di discriminazione arbitraria
(39) |
In forza dell’articolo 95, paragrafo 6, del trattato, la Commissione deve verificare che le disposizioni nazionali previste non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, assenza di discriminazione significa che le restrizioni nazionali degli scambi non possono essere usate in maniera da creare discriminazioni nei confronti delle merci originarie di altri Stati membri. |
(40) |
Le norme nazionali previste sono generali e si applicano ai «concimi CE» a base di fosforo, sia nazionali che importati. Non esistono perciò prove che esse possano essere usate a fini di discriminazione arbitraria tra operatori economici nella Comunità. |
2.3. Assenza di una restrizione dissimulata del commercio
(41) |
Norme nazionali più restrittive sulla composizione dei «concimi CE» che derogano da quelle della direttiva comunitaria costituiscono di solito un ostacolo commerciale. Prodotti legalmente immessi sul mercato nel resto della Comunità non lo sono sul mercato dello Stato membro interessato. Il concetto di cui all’articolo 95, paragrafo 6, intende impedire che norme nazionali, basate sui criteri precisati nei paragrafi 4 e 5, siano applicate in modo inappropriato e costituiscano in realtà misure economiche introdotte per impedire l’importazione di prodotti da altri Stati membri e proteggere indirettamente la produzione nazionale. |
(42) |
Come sopra stabilito, esistono preoccupazioni riguardo alla tutela dell’ambiente e della salute umana a causa dello spargimento di concimi contenenti cadmio. È pertanto la tutela dell’ambiente e della salute umana lo scopo del mantenimento delle norme nazionali, e non l’introduzione di ostacoli commerciali dissimulati. |
2.4. Assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno
(43) |
Questa condizione non va interpretata nel senso di proibire ogni norma nazionale che possa ostacolare il funzionamento del mercato interno. Di fatto, qualsiasi norma nazionale che deroghi ad una misura d’armonizzazione, mirante a instaurare e a far funzionare il mercato interno, è in sostanza una misura che probabilmente ostacolerà il mercato interno. Perciò, per mantenere l’utilità della procedura di deroga di cui all’articolo 95 del trattato CE, la Commissione ritiene che, nel contesto dell’articolo 95, paragrafo 6, il concetto di ostacolo al funzionamento del mercato interno vada inteso come effetto sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito. |
(44) |
In considerazione dei rischi per l’ambiente e per la salute umana derivanti dall’utilizzo di concimi contenenti cadmio sui terreni svedesi e tenendo conto di quanto segue:
La Commissione ritiene che in questa fase della revisione non esistano prove che le norme nazionali costituiscano un ostacolo sproporzionato al funzionamento del mercato interno rispetto all’obiettivo perseguito. |
2.5. Limitazione di tempo
(45) |
Il periodo di tempo per il quale è concessa la deroga dovrebbe permettere alla Commissione di proporre e al Consiglio e al Parlamento europeo di adottare a livello comunitario una legislazione sul cadmio nei concimi. Per evitare gli effetti di possibili ritardi nel corso del dibattito interistituzionale, le disposizioni di cui alla presente decisione dovrebbero valere fino a che la misura armonizzata non sarà applicabile a livello UE. |
IV. CONCLUSIONE
(46) |
Alla luce di quanto precede, si può concludere che la richiesta del Regno di Svezia, del 29 giugno 2005, di mantenere norme nazionali più restrittive di quelle della direttiva 76/116/CEE, relativa al contenuto di cadmio nei concimi, è ammissibile. |
(47) |
Inoltre, la Commissione ritiene che le norme nazionali:
La Commissione ritiene pertanto che possano essere approvate, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga al regolamento (CE) n. 2003/2003, le disposizioni della Svezia che proibiscono di immettere sul mercato svedese concimi aventi un contenuto di cadmio superiore a 100 grammi per tonnellata di fosforo sono approvate.
La deroga è valida fino a che non saranno applicate a livello comunitario misure armonizzate relative al cadmio nei concimi.
Articolo 2
Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 2006.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 24 del 30.1.1976, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(2) GU L 138 del 28.5.2002, pag. 24.
(3) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2004 della Commissione (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 25).
(4) GU C 241 del 29.8.1994, pag. 41 e pag. 316.
(5) GU L 18 del 23.1.1999, pag. 60.
(6) Codice statutario svedese (SFS Svensk Förattningssamling) del 14 luglio 1998.
(7) GU C 197 del 12.8.2005, pag. 6.
(8) Swedish National Chemical Inspectorate, Assessment of risks to health and the environment in Sweden from cadmium in fertilisers (Valutazione dei rischi per la salute e per l’ambiente in Svezia del cadmio nei concimi), 4 ottobre 2000.
(9) PNEC = predicted no effect concentration.
(10) Questi coefficienti sono PEC/PNEC, laddove PEC = predicted environmental concentration.
(11) Un coefficiente PEC/PNEC maggiore di uno indica che ci saranno effetti nocivi.
(12) Comitato scientifico della tossicità, dell’ecotossicità e dell’ambiente.
(13) Comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali.
(14) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
17.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/25 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 gennaio 2006
sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica di Finlandia ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi
[notificata con il numero C(2005) 5542]
(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/348/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
I. FATTI
1. Diritto comunitario
(1) |
La direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (1), stabilisce le condizioni che i concimi devono soddisfare per essere immessi sul mercato con l’indicazione di «concimi CE». |
(2) |
L’allegato I della direttiva 76/116/CEE stabilisce la denominazione del tipo e le corrispondenti prescrizioni, ad esempio riferite alla composizione, che ogni «concime CE» deve soddisfare. I «concimi CE» dell’elenco sono raggruppati in categorie, a seconda del contenuto di elementi fertilizzanti primari, cioè azoto, fosforo e potassio. |
(3) |
Secondo l’articolo 7 della direttiva 76/116/CEE, gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la vendita di «concimi CE» conformi alle norme della direttiva per motivi di composizione, identificazione, etichettatura o imballaggio. |
(4) |
La decisione 2002/398/CE della Commissione, del 24 maggio 2002, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica di Finlandia ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (2), ha concesso una deroga alla direttiva 76/116/CEE approvando le disposizioni della Finlandia che proibiscono di immettere sul mercato finlandese concimi minerali a base di fosforo aventi un contenuto di cadmio superiore a 50 mg per chilogrammo di fosforo. Tale deroga era applicabile sino al 31 dicembre 2005. |
(5) |
La direttiva 76/116/CEE modificata è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, per quanto riguarda i concimi (3). |
(6) |
L’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2003/2003 stabilisce che le deroghe all’articolo 7 della direttiva 76/116/CEE, concesse dalla Commissione a norma dell’articolo 95, paragrafo 6, del trattato, sono considerate deroghe all’articolo 5 del regolamento stesso e continuano a produrre i propri effetti nonostante l’entrata in vigore del regolamento. |
(7) |
Il considerando 15 del regolamento (CE) n. 2003/2003 annuncia che la Commissione intende studiare il problema della presenza non intenzionale di cadmio nei concimi minerali e, se del caso, redigerà una proposta di regolamento da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(8) |
I lavori per la preparazione di una proposta della Commissione sul cadmio nei concimi sono in corso. |
2. L’adesione della Finlandia
(9) |
Il 1o gennaio 1995, la Finlandia ha aderito all’Unione europea. L’atto di adesione (4) contiene disposizioni transitorie relative all’uso e alla vendita del cadmio in tale Stato. L’articolo 84, paragrafo 1, stabilisce che, ai sensi del suddetto allegato e delle condizioni in esso precisate, per quattro anni dalla data di adesione non si applicano alla Finlandia le disposizioni dell’allegato X dell’atto. L’articolo 84 e il punto 2 dell’allegato X dell’atto di adesione stabiliscono che, fino al 1o gennaio 1999, non si applica alla Finlandia l’articolo 7 della direttiva 76/116/CEE per la parte riguardante il contenuto di cadmio dei concimi, e che le disposizioni della direttiva 76/116/CEE saranno rivedute secondo le procedure comunitarie entro il 31 dicembre 1998. |
(10) |
L’articolo 2 dell’atto di adesione recita: «dal momento dell’adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni prima dell’adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto». L’articolo 168 dell’atto di adesione recita: «i nuovi Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dal momento dell’adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell’articolo 189 (ora articolo 249) del trattato CE […], fatti salvi gli eventuali termini previsti nell’elenco riportato nell’allegato XIX o in altre disposizioni del presente atto». |
(11) |
La direttiva 98/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha successivamente modificato la direttiva 76/116/CEE riguardo alla vendita in Austria, Finlandia e Svezia di concimi contenenti cadmio. L’articolo 1 prevede, tra l’altro, che la Finlandia può proibire la vendita sul suo territorio di concimi contenenti cadmio in concentrazioni superiori a quelle stabilite a livello nazionale alla data dell’adesione e che la deroga si applica al periodo compreso tra il 1o gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001. |
(12) |
Il 7 dicembre 2001, la Repubblica di Finlandia ha notificato l’esistenza di una legislazione nazionale che si discostava dalle disposizioni della direttiva 76/116/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi. Dopo un attento esame, con la decisione 2002/398/CE è stata accordata alla Finlandia una proroga della deroga di cui alla direttiva 76/116/CEE sino al 31 dicembre 2005. |
3. Disposizioni nazionali
(13) |
La decisione del ministero finlandese dell’Agricoltura e delle foreste n. 45/1994 del 21 gennaio 1994 sui concimi (6) stabilisce tra l’altro un valore limite per il contenuto di cadmio nei concimi, compresi i «concimi CE». La sezione 3 vieta l’immissione sul mercato finlandese di concimi minerali contenenti fosforo con un contenuto di cadmio superiore a 50 mg per ogni chilogrammo di fosforo. |
II. PROCEDURA
(14) |
Con lettera del 7 giugno 2005, la Repubblica di Finlandia informava la Commissione che avrebbe continuato ad applicare dopo il 1o gennaio 2006 le norme nazionali sul contenuto di cadmio nei concimi, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE. Le autorità finlandesi chiedevano un’estensione della deroga attualmente vigente, di cui alla decisione 2002/398/CE. |
(15) |
Con lettera del 30 giugno 2005, la Commissione informava le autorità finlandesi di aver ricevuto la notifica ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, e che i sei mesi di tempo per il suo esame, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 6, decorrevano dall’8 giugno 2005, il giorno successivo a quello di ricevimento della notifica. |
(16) |
Con lettera del 10 agosto 2005, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta pervenuta dalla Finlandia. La Commissione ha anche pubblicato una comunicazione relativa alla richiesta nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (7), per informare le altre parti interessate delle misure nazionali che la Finlandia intende mantenere. |
III. VALUTAZIONE
1. Valutazione dell’ammissibilità
(17) |
L’articolo 95, paragrafo 4, del trattato prevede che se, dopo l’adozione da parte del Consiglio o dalla Commissione di una misura d’armonizzazione, uno Stato membro ritiene necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 30 o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del loro mantenimento. |
(18) |
La notifica presentata dalle autorità finlandesi il 7 giugno 2005 mira ad ottenere l’autorizzazione di estendere oltre il 31 dicembre 2005 la deroga attualmente vigente di cui alla decisione 2002/398/CE. Tale decisione consente alla Finlandia di mantenere norme nazionali incompatibili con quelle sulla composizione dei «concimi CE» di cui al regolamento (CE) n. 2003/2003. |
(19) |
Come indicato sopra, l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2003/2003 vieta agli Stati membri di limitare, per motivi di composizione, l’immissione in commercio di concimi recanti l’indicazione «concime CE», ma le norme che disciplinano la composizione non stabiliscono un valore limite per il contenuto di cadmio. Ne consegue che ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2003/2003 i «concimi CE» conformi alle prescrizioni di tale regolamento possono essere immessi in commercio indipendentemente dal loro contenuto di cadmio. |
(20) |
Tenuto conto di quanto precede, è chiaro che le norme nazionali notificate dalla Finlandia, in quanto vietano l’immissione in commercio di «concimi CE» minerali contenenti fosforo con un contenuto di cadmio superiore a 50 mg per ogni chilogrammo di fosforo, sono più restrittive di quelle del regolamento (CE) n. 2003/2003. |
(21) |
Le norme nazionali comunicate dalle autorità finlandesi sono state approvate prima dell’adesione della Finlandia all’Unione europea. Come detto in precedenza, l’atto di adesione contiene disposizioni transitorie che permettono alla Finlandia di applicare per quattro anni le norme nazionali sul contenuto di cadmio dei concimi ai prodotti oggetto della direttiva 76/116/CEE. La direttiva 98/97/CE autorizzava la Finlandia ad applicare le suddette norme nazionali fino al 31 dicembre 2001. La decisione 2002/398/CE ha esteso la deroga fino al dicembre 2005. |
(22) |
Ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, interpretato alla luce degli articoli 2 e 168 dell’atto di adesione, la Finlandia ha comunicato alla Commissione il testo delle norme nazionali approvate prima di aderire all’Unione europea che intende mantenere, unendo alla richiesta una spiegazione dei motivi che, a suo parere, giustificano il mantenimento di tali norme. |
(23) |
Le ragioni fornite dalle autorità finlandesi sono quelle già presentate in passato, che hanno indotto la Commissione, a mezzo della decisione 2002/398/CE, a concedere una deroga fino al 31 dicembre 2005. Tale periodo è stato concesso in base al presupposto che entro la fine del 2005 sarebbe stata in vigore una legislazione armonizzata. Nonostante il progresso dei lavori, entro la fine dell’anno non verrà tuttavia adottata una legislazione a livello comunitario. |
(24) |
La notifica presentata dalla Finlandia il 7 giugno 2005 per ottenere il mantenimento di norme nazionali in deroga a quelle del regolamento (CE) n. 2003/2003 va dunque considerata ammissibile ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, interpretato alla luce degli articoli 2 e 168 dell’atto di adesione. |
2. Valutazione di merito
(25) |
Ai sensi dell’articolo 95 del trattato, la Commissione deve far sì che siano soddisfatte tutte le condizioni che permettono a uno Stato membro di avvalersi delle possibilità di deroga previste in tale articolo. |
(26) |
In particolare, la Commissione deve valutare se le norme comunicate dallo Stato membro siano giustificate da esigenze importanti, di cui all’articolo 30 del trattato, o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro. |
(27) |
Inoltre, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 6, del trattato, la Commissione, se ritiene che le norme nazionali siano giustificate, deve verificare se esse siano o meno uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri e se rappresentino un ostacolo al funzionamento del mercato interno. |
(28) |
La Finlandia ha fondato la sua richiesta sulla necessità di proteggere la salute umana e l’ambiente. La presenza di cadmio nei concimi è considerata una minaccia per l’ambiente e per la salute umana. A sostegno della sua richiesta, la Finlandia fa riferimento alle conclusioni di uno studio finlandese pubblicato nell’aprile 2000 (8), che contiene una valutazione dei rischi che comportano i concimi contenenti cadmio. |
2.1. Giustificazione in base ad esigenze importanti
(29) |
Per quanto riguarda le informazioni generali sul cadmio, dai dati scientifici finora disponibili si può concludere che il metallo cadmio e l’ossido di cadmio si possono in generale considerare come comportanti seri rischi per la salute. In particolare, l’ossido di cadmio è stato classificato come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione di categoria 2. Viene anche generalmente riconosciuto che il cadmio nei concimi è di gran lunga la fonte più importante d’immissione del cadmio nel terreno e nella catena alimentare. |
(30) |
Per quanto riguarda il cadmio nei concimi, le informazioni più pertinenti della valutazione di rischio effettuata dalla Finlandia possono essere riassunte come segue:
|
(31) |
È ovvio che queste conclusioni si riferiscono alla specifica situazione del terreno in Finlandia nonché alle condizioni climatiche ivi prevalenti. |
(32) |
In conclusione, la valutazione del rischio effettuata dalla Finlandia mostra che le attuali concentrazioni di cadmio nei terreni agricoli finlandesi comportano rischi per gli organismi dei suoli e che la lisciviazione del cadmio dai suoli agricoli causa rischi per l’ambiente acquatico. La valutazione della Finlandia giunge inoltre alla conclusione che esiste un rischio di effetti nocivi per la salute data l’attuale esposizione totale della popolazione finlandese al cadmio. Anche se, da sola, l’assunzione media di cadmio dai prodotti alimentari non presenta rischi in Finlandia, alcuni settori della popolazione sono a rischio a causa di un’alta ingestione alimentare, del maggior assorbimento e/o del fumo. |
(33) |
La valutazione del rischio presentata dalle autorità finlandesi è stata eseguita conformemente alla metodologia e alle procedure definite a livello comunitario, che si ritiene garantiscano un livello elevato di affidabilità delle informazioni ottenute. |
(34) |
La Commissione ha già esaminato le informazioni fornite da questa valutazione del rischio nel quadro della sua decisione 2002/398/CE, che consentiva alla Finlandia di mantenere le proprie disposizioni nazionali fino al 31 dicembre 2005. |
(35) |
Nel 2005 detto paese non ha fornito ulteriori dati scientifici e tecnici. Il processo di accumulazione è lento e non si modifica in modo significativo in un periodo di tre anni. La situazione attuale può essere pertanto considerata simile a quella del 2002. |
(36) |
La validità dei dati forniti dalla Finlandia è confermata dalla seguente base scientifica, utilizzata in sostegno alla preparazione della proposta della Commissione sul cadmio nei concimi:
In attesa che siano completati la valutazione generale di rischio sul cadmio e l’ossido di cadmio e l’eventuale lavoro di seguito riguardante misure di riduzione del rischio, la proposta della Commissione sul cadmio nei fertilizzanti ha subito un certo ritardo. |
(37) |
Pertanto, dopo aver riesaminato le prove scientifiche alla luce della domanda della Finlandia, la Commissione ritiene che le autorità finlandesi abbiano dimostrato che i concimi contenenti cadmio costituiscono un rischio per l’ambiente e la salute umana e che le disposizioni nazionali notificate dalle autorità finlandesi, volte a minimizzare l’esposizione dell’ambiente finlandese ai concimi contenenti cadmio, sono giustificate. |
2.2. Assenza di discriminazione arbitraria
(38) |
In forza dell’articolo 95, paragrafo 6, del trattato, la Commissione deve verificare che le disposizioni nazionali previste non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, assenza di discriminazione significa che le restrizioni nazionali degli scambi non possono essere usate in maniera da creare discriminazioni nei confronti delle merci originarie di altri Stati membri. |
(39) |
Le norme nazionali previste sono generali e si applicano ai «concimi CE» a base di fosforo, sia nazionali che importati. Non esistono perciò prove che esse possano essere usate a fini di discriminazione arbitraria tra operatori economici nella Comunità. |
2.3. Assenza di una restrizione dissimulata del commercio
(40) |
Norme nazionali più restrittive sulla composizione dei «concimi CE» che derogano da quelle della direttiva comunitaria costituiscono di solito un ostacolo commerciale. Prodotti legalmente immessi sul mercato nel resto della Comunità non lo sono sul mercato dello Stato membro interessato. Il concetto di cui all’articolo 95, paragrafo 6, intende impedire che norme nazionali, basate sui criteri precisati nei paragrafi 4 e 5, siano applicate in modo inappropriato e costituiscano in realtà misure economiche introdotte per impedire l’importazione di prodotti da altri Stati membri e proteggere indirettamente la produzione nazionale. |
(41) |
Come sopra stabilito, esistono preoccupazioni riguardo alla tutela dell’ambiente e della salute umana a causa dello spargimento di concimi contenenti cadmio. È pertanto la tutela dell’ambiente e della salute umana lo scopo del mantenimento delle norme nazionali, e non l’introduzione di ostacoli commerciali dissimulati. |
2.4. Assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno
(42) |
Questa condizione non va interpretata nel senso di proibire ogni norma nazionale che possa ostacolare il funzionamento del mercato interno. Di fatto, qualsiasi norma nazionale che deroghi ad una misura d’armonizzazione, mirante a instaurare e a far funzionare il mercato interno, è in sostanza una misura che probabilmente ostacolerà il mercato interno. Perciò, per mantenere l’utilità della procedura di deroga di cui all’articolo 95 del trattato CE, la Commissione ritiene che, nel contesto dell’articolo 95, paragrafo 6, il concetto di ostacolo al funzionamento del mercato interno vada inteso come effetto sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito. |
(43) |
In considerazione dei rischi per l’ambiente e per la salute umana derivanti dall’utilizzo di concimi contenenti cadmio sui terreni finlandesi e tenendo conto di quanto segue:
La Commissione ritiene che in questa fase della revisione non esistano prove che le norme nazionali costituiscano un ostacolo sproporzionato al funzionamento del mercato interno rispetto all’obiettivo perseguito. |
2.5. Limitazione di tempo
(44) |
Il periodo di tempo per il quale è concessa la deroga dovrebbe permettere alla Commissione di proporre e al Consiglio e al Parlamento europeo di adottare a livello comunitario una legislazione sul cadmio nei concimi. Per evitare gli effetti di possibili ritardi nel corso del dibattito interistituzionale, le disposizioni di cui alla presente decisione dovrebbero valere fino a che la misura armonizzata non sarà applicabile a livello UE. |
IV. CONCLUSIONE
(45) |
Alla luce di quanto precede, si può concludere che la richiesta della Repubblica di Finlandia, del 7 giugno 2005, di mantenere norme nazionali più restrittive di quelle della direttiva 76/116/CEE, relativa al contenuto di cadmio nei concimi, è ammissibile. |
(46) |
Inoltre, la Commissione ritiene che le norme nazionali:
La Commissione ritiene pertanto che possano essere approvate, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga al regolamento (CE) n. 2003/2003, le disposizioni della Finlandia che proibiscono di immettere sul mercato finlandese concimi minerali a base di fosforo aventi un contenuto di cadmio superiore a 50 mg per chilogrammo di fosforo sono approvate.
La deroga è valida fino a che non saranno applicabili a livello comunitario misure armonizzate relative al cadmio nei concimi.
Articolo 2
La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 2006.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 24 del 30.1.1976, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(2) GU L 138 del 28.5.2002, pag. 15.
(3) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2004 della Commissione (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 25).
(4) GU C 241 del 29.8.1994, pag. 37 e pag. 308.
(5) GU L 18 del 23.1.1999, pag. 60.
(6) Statutes of Finland n. 45/1994 del 26 gennaio 1994, pag. 117.
(7) GU C 197 del 12.8.2005, pag. 4.
(8) Finnish Ministry of Agriculture and Forestry, Cadmium in fertilisers, risks to human health and the environment (Ministero finlandese dell’Agricoltura e delle foreste, Il cadmio nei concimi, rischi per la salute umana e per l’ambiente), aprile 2000.
(9) La concentrazione di cadmio che può essere assorbita dalle piante.
(10) PEC = predicted environmental concentration, PNEC = predicted no effect concentration. Un rapporto PEC/PNEC maggiore di uno indica che vi saranno effetti nocivi.
(11) Comitato scientifico della tossicità, dell’ecotossicità e dell’ambiente.
(12) Comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali.
(13) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
17.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/31 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 gennaio 2006
sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica d’Austria ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi
[notificata con il numero C(2005) 5549]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/349/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
I. FATTI
1. Diritto comunitario
(1) |
La direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (1), stabilisce le condizioni che i concimi devono soddisfare per essere immessi sul mercato con l’indicazione di «concimi CE». |
(2) |
L’allegato I della direttiva 76/116/CEE stabilisce la denominazione del tipo e le corrispondenti prescrizioni, ad esempio riferite alla composizione, che ogni «concime CE» deve soddisfare. I «concimi CE» dell’elenco sono raggruppati in categorie, a seconda del contenuto di elementi fertilizzanti primari, cioè azoto, fosforo e potassio. |
(3) |
Secondo l’articolo 7 della direttiva 76/116/CEE, gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la vendita di «concimi CE» conformi alle norme della direttiva per motivi di composizione, identificazione, etichettatura o imballaggio. |
(4) |
La decisione 2002/366/CE della Commissione, del 15 maggio 2002, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica dell'Austria ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (2), ha concesso una deroga alla direttiva 76/116/CEE approvando le disposizioni dell’Austria che proibiscono di immettere sul mercato austriaco concimi minerali a base di fosforo (contenenti il 5 % di P2O5 o più) aventi un contenuto di cadmio superiore a 75 mg/kg di P2O5. Tale deroga si applica sino al 31 dicembre 2005. |
(5) |
La direttiva 76/116/CEE modificata è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, per quanto riguarda i concimi (3). |
(6) |
L’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2003/2003 stabilisce che le deroghe all’articolo 7 della direttiva 76/116/CEE, concesse dalla Commissione a norma dell’articolo 95, paragrafo 6, del trattato, sono considerate deroghe all’articolo 5 del regolamento stesso e continuano a produrre i propri effetti nonostante l’entrata in vigore del regolamento. |
(7) |
Il considerando 15 del regolamento (CE) n. 2003/2003 annuncia che la Commissione intende studiare il problema della presenza non intenzionale di cadmio nei concimi minerali e, se del caso, redigerà una proposta di regolamento da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(8) |
I lavori per la preparazione di una proposta della Commissione sul cadmio nei concimi sono in corso. |
2. L’adesione dell’Austria
(9) |
Il 1o gennaio 1995, l’Austria ha aderito all’Unione europea. L’atto di adesione (4) contiene disposizioni transitorie relative all’uso e alla vendita del cadmio in tale Stato. L’articolo 69, paragrafo 1, stabilisce che, ai sensi del suddetto allegato e delle condizioni in esso precisate, per quattro anni dalla data di adesione non si applicano all’Austria le disposizioni dell’allegato VIII dell’atto. L’articolo 69 e il punto 4 dell’allegato VIII dell’atto di adesione stabiliscono che, fino al 1o gennaio 1999, non si applica all’Austria l’articolo 7 della direttiva 76/116/CEE per la parte riguardante il contenuto di cadmio dei concimi, e che le disposizioni della direttiva 76/116/CEE saranno rivedute secondo le procedure comunitarie entro il 31 dicembre 1998. |
(10) |
L’articolo 2 dell’atto di adesione recita: «dal momento dell’adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni prima dell’adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto». L’articolo 168 dell’atto di adesione recita: «i nuovi Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dal momento dell’adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell’articolo 189 (ora articolo 249) del trattato CE […], fatti salvi gli eventuali termini previsti nell’elenco riportato nell’allegato XIX o in altre disposizioni del presente atto». |
(11) |
La direttiva 98/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha successivamente modificato la direttiva 76/116/CEE riguardo alla vendita in Austria, Finlandia e Svezia di concimi contenenti cadmio. L’articolo 1 prevede, tra l’altro, che l’Austria può proibire la vendita sul suo territorio di concimi contenenti cadmio in concentrazioni superiori a quelle stabilite a livello nazionale alla data dell’adesione e che la deroga si applica al periodo compreso tra il 1o gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001. |
(12) |
Il 16 novembre 2001, la Repubblica d’Austria ha notificato l’esistenza di una legislazione nazionale che si discostava dalle disposizioni della direttiva 76/116/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi. Dopo un attento esame, con decisione 2002/366/CE è stata accordata all’Austria una proroga della deroga di cui alla direttiva 76/116/CEE sino al 31 dicembre 2005. |
3. Disposizioni nazionali
(13) |
L’ordinanza austriaca del 2004 sui concimi (6) stabilisce tra l’altro un valore limite per il contenuto di cadmio nei concimi, compresi i «concimi CE». L’articolo 2, paragrafo 4, in combinato disposto con l’allegato 2, sezione 2, vieta l’immissione sul mercato austriaco di concimi minerali a base di fosforo (contenenti il 5 % di P2O5 o più) con un contenuto di cadmio superiore a 75 mg/kg di P2O5. |
(14) |
Disposizioni riguardanti il contenuto massimo ammissibile di cadmio nei concimi sono in vigore dal 1985, anno in cui è stato fissato un valore limite pari a 120 mg/kg di P2O5. Il livello attuale di 75 mg/kg di P2O5 è stato introdotto dall’ordinanza austriaca del 1994 sui concimi (7), poi abrogata dall’ordinanza sui concimi del 2004 al fine di adattare la legislazione al regolamento (CE) n. 2003/2003. Le disposizioni sul cadmio nei concimi non sono state modificate. |
II. PROCEDURA
(15) |
Con lettera del 14 giugno 2005, la Repubblica d’Austria informava la Commissione che avrebbe continuato ad applicare dopo il 1o gennaio 2006 le norme nazionali sul contenuto di cadmio nei concimi, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE. Le autorità austriache chiedevano un’estensione della deroga attualmente vigente, di cui alla decisione 2002/366/CE. |
(16) |
Con lettera del 30 giugno 2005, la Commissione informava le autorità austriache di aver ricevuto la notifica ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, e che i sei mesi di tempo per il suo esame, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 6, decorrevano dal 15 giugno 2005, il giorno successivo a quello di ricevimento della notifica. |
(17) |
Con lettera del 10 agosto 2005, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta pervenuta dall’Austria. La Commissione ha anche pubblicato una comunicazione relativa alla richiesta nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (8), per informare le altre parti interessate delle misure nazionali che l’Austria intende mantenere. |
III. VALUTAZIONE
1. Valutazione dell’ammissibilità
(18) |
L’articolo 95, paragrafo 4, del trattato prevede che se, dopo l’adozione da parte del Consiglio o dalla Commissione di una misura d’armonizzazione, uno Stato membro ritiene necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 30 o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del loro mantenimento. |
(19) |
La notifica presentata dalle autorità austriache il 7 giugno 2005 mira ad ottenere l’autorizzazione di estendere oltre il 31 dicembre 2005 la deroga attualmente vigente di cui alla decisione 2002/366/CE. Tale decisione consente all’Austria di mantenere norme nazionali incompatibili con quelle sulla composizione dei «concimi CE» di cui al regolamento (CE) n. 2003/2003. |
(20) |
Come indicato sopra, l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2003/2003 vieta agli Stati membri di limitare, per motivi di composizione, l’immissione in commercio di concimi recanti l’indicazione «concime CE», ma le norme che disciplinano la composizione non stabiliscono un valore limite per il contenuto di cadmio. Ne consegue che ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2003/2003 i «concimi CE» conformi alle prescrizioni di tale regolamento possono essere immessi in commercio indipendentemente dal loro contenuto di cadmio. |
(21) |
Tenuto conto di quanto precede, è chiaro che le norme nazionali notificate dall’Austria, in quanto vietano l’immissione in commercio di «concimi CE» minerali contenenti fosforo con un contenuto di cadmio superiore a 75 mg/kg di P2O5, sono più restrittive di quelle del regolamento (CE) n. 2003/2003. |
(22) |
Le norme nazionali comunicate dalle autorità austriache sono state approvate prima dell’adesione dell’Austria all’Unione europea. Come detto in precedenza, l’atto di adesione contiene disposizioni transitorie che permettono all’Austria di applicare per quattro anni le norme nazionali sul contenuto di cadmio dei concimi ai prodotti oggetto della direttiva 76/116/CEE. La direttiva 98/97/CE autorizzava l’Austria ad applicare le suddette norme nazionali fino al 31 dicembre 2001. La decisione 2002/366/CE ha esteso la deroga fino al dicembre 2005. |
(23) |
Ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, interpretato alla luce degli articoli 2 e 168 dell’atto di adesione, l’Austria ha comunicato alla Commissione il testo delle norme nazionali approvate prima di aderire all’Unione europea che intende mantenere, unendo alla richiesta una spiegazione dei motivi che, a suo parere, giustificano il mantenimento di tali norme. |
(24) |
Le ragioni fornite dalle autorità austriache sono quelle già presentate in passato, che hanno indotto la Commissione, a mezzo della decisione 2002/366/CE, a concedere una deroga fino al 31 dicembre 2005. Tale periodo è stato concesso in base al presupposto che entro la fine del 2005 sarebbe stata in vigore una legislazione armonizzata. Nonostante il progresso dei lavori, entro la fine dell’anno non verrà tuttavia adottata una legislazione a livello comunitario. |
(25) |
La notifica presentata dall’Austria il 14 giugno 2005 per ottenere il mantenimento di norme nazionali in deroga a quelle del regolamento (CE) n. 2003/2003 va dunque considerata ammissibile ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, interpretato alla luce degli articoli 2 e 168 dell’atto di adesione. |
2. Valutazione di merito
(26) |
Ai sensi dell’articolo 95 del trattato, la Commissione deve far sì che siano soddisfatte tutte le condizioni che permettono a uno Stato membro di avvalersi delle possibilità di deroga previste in tale articolo. |
(27) |
In particolare, la Commissione deve valutare se le norme comunicate dallo Stato membro siano giustificate da esigenze importanti, di cui all’articolo 30 del trattato, o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro. |
(28) |
Inoltre, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 6, del trattato, la Commissione, se ritiene che le norme nazionali siano giustificate, deve verificare se esse siano o meno uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri e se rappresentino un ostacolo al funzionamento del mercato interno. |
(29) |
L’Austria ha fondato la sua richiesta sulla necessità di proteggere la salute umana e l’ambiente. La presenza di cadmio nei concimi è considerata una minaccia per l’ambiente e per la salute umana. A sostegno della sua richiesta, l’Austria fa riferimento alle conclusioni di uno studio austriaco pubblicato nell’ottobre 2000 (9), che contiene una valutazione dei rischi che comportano i concimi contenenti cadmio. |
2.1. Giustificazione in base ad esigenze importanti
(30) |
Per quanto riguarda le informazioni generali sul cadmio, dai dati scientifici finora disponibili si può concludere che il metallo cadmio e l’ossido di cadmio si possono in generale considerare come comportanti seri rischi per la salute. In particolare, l’ossido di cadmio è stato classificato come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione di categoria 2. Viene anche generalmente riconosciuto che il cadmio nei concimi è di gran lunga la fonte più importante d’immissione del cadmio nel terreno e nella catena alimentare. |
(31) |
Per quanto riguarda il cadmio nei concimi, le informazioni più pertinenti della valutazione di rischio effettuata dall’Austria possono essere riassunte come segue:
|
(32) |
È ovvio che queste conclusioni si riferiscono alla specifica situazione del terreno in Austria, nonché alle condizioni climatiche ivi prevalenti. |
(33) |
In conclusione, la valutazione del rischio effettuata dall’Austria mostra che gli attuali valori PEC (concentrazione prevedibile nell’ambiente) del cadmio nei concimi minerali in Austria supera il valore PNEC (11) (concentrazione prevedibile senza effetti) nell’acqua nella maggior parte delle regioni esaminate. Utilizzando valori biodisponibili, questo vale anche per il 5 % dei terreni delle 52 regioni arabili austriache. Secondo le autorità austriache, i dati dimostrano che in base alla metodologia di valutazione dei rischi dell’UE la sostanza desta preoccupazione, pertanto occorre prendere ulteriori provvedimenti. |
(34) |
La valutazione del rischio presentata dalle autorità austriache è stata eseguita conformemente alla metodologia e alle procedure definite a livello comunitario, che si ritiene garantiscano un livello elevato di affidabilità delle informazioni ottenute. |
(35) |
La Commissione ha già esaminato le informazioni fornite da questa valutazione del rischio nel quadro della sua decisione 2002/366/CE, che consentiva all’Austria di mantenere le proprie disposizioni nazionali fino al 31 dicembre 2005. |
(36) |
Nel 2005 detto paese non ha fornito ulteriori dati scientifici e tecnici. Il processo di accumulazione è lento e non si modifica in modo significativo in un periodo di tre anni. La situazione attuale può essere pertanto considerata simile a quella del 2002. |
(37) |
La validità dei dati forniti dall’Austria è confermata dalla seguente base scientifica, utilizzata in sostegno alla preparazione della proposta della Commissione sul cadmio nei concimi:
In attesa che siano completati la valutazione generale di rischio sul cadmio e l’ossido di cadmio e l’eventuale lavoro di seguito riguardante misure di riduzione del rischio, la proposta della Commissione sul cadmio nei fertilizzanti ha subito un certo ritardo. |
(38) |
Pertanto, dopo aver riesaminato le prove scientifiche alla luce della domanda dell’Austria, la Commissione ritiene che le autorità austriache abbiano dimostrato che i concimi contenenti cadmio costituiscono un rischio per l’ambiente e la salute umana e che le disposizioni nazionali notificate dalle autorità austriache, volte a minimizzare l’esposizione dell’ambiente austriaco ai concimi contenenti cadmio, sono giustificate. |
2.2. Assenza di discriminazione arbitraria
(39) |
In forza dell’articolo 95, paragrafo 6, del trattato, la Commissione deve verificare che le disposizioni nazionali previste non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, assenza di discriminazione significa che le restrizioni nazionali degli scambi non possono essere usate in maniera da creare discriminazioni nei confronti delle merci originarie di altri Stati membri. |
(40) |
Le norme nazionali previste sono generali e si applicano ai «concimi CE» a base di fosforo, sia nazionali che importati. Non esistono perciò prove che esse possano essere usate a fini di discriminazione arbitraria tra operatori economici nella Comunità. |
2.3. Assenza di una restrizione dissimulata del commercio
(41) |
Norme nazionali più restrittive sulla composizione dei «concimi CE» che derogano da quelle della direttiva comunitaria costituiscono di solito un ostacolo commerciale. Prodotti legalmente immessi sul mercato nel resto della Comunità non lo sono sul mercato dello Stato membro interessato. Il concetto di cui all’articolo 95, paragrafo 6, intende impedire che norme nazionali, basate sui criteri precisati nei paragrafi 4 e 5, siano applicate in modo inappropriato e costituiscano in realtà misure economiche introdotte per impedire l’importazione di prodotti da altri Stati membri e proteggere indirettamente la produzione nazionale. |
(42) |
Come sopra stabilito, esistono preoccupazioni riguardo alla tutela dell’ambiente e della salute umana a causa dello spargimento di concimi contenenti cadmio. È pertanto la tutela dell’ambiente e della salute umana lo scopo del mantenimento delle norme nazionali, e non l’introduzione di ostacoli commerciali dissimulati. |
2.4. Assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno
(43) |
Questa condizione non va interpretata nel senso di proibire ogni norma nazionale che possa ostacolare il funzionamento del mercato interno. Di fatto, qualsiasi norma nazionale che deroghi ad una misura d’armonizzazione, mirante a instaurare e a far funzionare il mercato interno, è in sostanza una misura che probabilmente ostacolerà il mercato interno. Perciò, per mantenere l’utilità della procedura di deroga di cui all’articolo 95 del trattato CE, la Commissione ritiene che, nel contesto dell’articolo 95, paragrafo 6, il concetto di ostacolo al funzionamento del mercato interno vada inteso come effetto sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito. |
(44) |
In considerazione dei rischi per l’ambiente e per la salute umana derivanti dall’utilizzo di concimi contenenti cadmio sui terreni austriaci e tenendo conto di quanto segue:
La Commissione ritiene che in questa fase della revisione non esistano prove che le norme nazionali costituiscano un ostacolo sproporzionato al funzionamento del mercato interno rispetto all’obiettivo perseguito. |
2.5. Limitazione di tempo
(45) |
Il periodo di tempo per il quale è concessa la deroga dovrebbe permettere alla Commissione di proporre e al Consiglio e al Parlamento europeo di adottare a livello comunitario una legislazione sul cadmio nei concimi. Per evitare gli effetti di possibili ritardi nel corso del dibattito interistituzionale, le disposizioni di cui alla presente decisione dovrebbero valere fino a che la misura armonizzata non sarà applicabile a livello UE. |
IV. CONCLUSIONE
(46) |
Alla luce di quanto precede, si può concludere che la richiesta della Repubblica d’Austria, del 14 giugno 2005, di mantenere norme nazionali più restrittive di quelle della direttiva 76/116/CEE, relativa al contenuto di cadmio nei concimi, è ammissibile. |
(47) |
Inoltre, la Commissione ritiene che le norme nazionali:
La Commissione ritiene pertanto che possano essere approvate, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga al regolamento (CE) n. 2003/2003, le disposizioni dell’Austria che proibiscono di immettere sul mercato austriaco concimi minerali a base di fosforo (contenenti il 5 % di P2O5 o più) aventi un contenuto di cadmio superiore a 75 mg/kg di P2O5 sono approvate.
La deroga è valida fino a che non saranno applicabili a livello comunitario misure armonizzate relative al cadmio nei concimi.
Articolo 2
La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 2006.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 24 del 30.1.1976, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(2) GU L 132 del 17.5.2002, pag. 65.
(3) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2004 della Commissione (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 25).
(4) GU C 241 del 29.8.1994, pag. 35 e pag. 305.
(5) GU L 18 del 23.1.1999, pag. 60.
(6) Gazzetta ufficiale della Repubblica d’Austria, n. 100/2004, serie II, 27 febbraio 2004.
(7) Gazzetta ufficiale della Repubblica d’Austria, n. 1007/1994, numero 309 del 21 dicembre 1994, pag. 7235.
(8) GU C 197 del 12.8.2005, pag. 2.
(9) Austrian Federal Environment Agency, A Risk assessment for cadmium in Austria based on the recommendations of ERM (Agenzia federale austriaca per l’ambiente, Valutazione dei rischi relativa al cadmio in Austria basata sulle raccomandazioni dell’ERM), 10 ottobre 2000 (l’ERM, Environmental Resources Management, è il consulente che ha sviluppato la metodologia per la valutazione del rischio).
(10) PNEC = predicted no effect concentration.
(11) Il che significa che ci saranno effetti nocivi.
(12) Comitato scientifico della tossicità, dell’ecotossicità e dell’ambiente.
(13) Comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali.
(14) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).