ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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Regolamento (CE) n. 657/2006 della Commissione, del 10 aprile 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Regno Unito ed abroga la decisione 98/256/CE del Consiglio e le decisioni 98/351/CE e 1999/514/CE ( 1 ) |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Commissione |
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Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
29.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 655/2006 DEL CONSIGLIO
del 27 aprile 2006
che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari delle Filippine o meno
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,
vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Misure in vigore
(1) |
A seguito di un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 964/2003 (2) («regolamento originario»), ha istituito un dazio antidumping definitivo del 58,6 % sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni («accessori per tubi» o «prodotto in esame»), originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese («RPC»), e ha esteso la misura alle importazioni degli stessi accessori spediti da Taiwan, fatta eccezione per quelli prodotti da tre specifiche società taiwanesi. |
(2) |
Nel dicembre 2004 il Consiglio, con i regolamenti (CE) n. 2052/2004 e (CE) n. 2053/2004, ha esteso il suddetto dazio antidumping definitivo alle importazioni dello stesso tipo di accessori per tubi spedite dall’Indonesia (3) e dallo Sri Lanka (4). |
2. Richiesta
(3) |
Il 23 giugno 2005 la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una richiesta di apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di accessori per tubi originari della RPC mediante il trasbordo e l’uso di dichiarazioni di origine inesatte attraverso le Filippine. La richiesta è stata presentata dal comitato di difesa dell'industria comunitaria degli accessori per la saldatura testa a testa (Defence Committee Steel Butt-welding Fittings Industry of the EU) a nome di quattro produttori comunitari che rappresentano una quota maggioritaria della produzione comunitaria di alcuni tipi di accessori per tubi. |
(4) |
Nella richiesta, suffragata da elementi di prova a prima vista sufficienti, si asseriva che la configurazione degli scambi era cambiata in seguito all'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni di accessori per tubi originari della RPC, come dimostrava il sensibile aumento delle importazioni dello stesso prodotto provenienti dalle Filippine. |
(5) |
La modificazione della configurazione degli scambi veniva attribuita al trasbordo degli accessori per tubi originari della RPC attraverso le Filippine. Si affermava inoltre che non vi era una motivazione o giustificazione economica sufficiente per queste pratiche oltre all'esistenza del dazio antidumping sugli accessori per tubi originari della RPC. |
(6) |
Infine, stando al richiedente e agli elementi di prova a prima vista sufficienti addotti, gli effetti riparatori del dazio antidumping in vigore sugli accessori per tubi originari della RPC risultano indeboliti in termini sia di quantitativi sia di prezzi e sussistono pratiche di dumping rispetto ai valori normali stabiliti in precedenza per gli accessori per tubi originari della RPC. |
3. Apertura
(7) |
Con il regolamento (CE) n. 1288/2005 (5) («regolamento di apertura»), la Commissione ha avviato un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di accessori per tubi originari della RPC attraverso le importazioni di accessori per tubi spediti dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari delle Filippine o meno, e ha chiesto alle autorità doganali, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, di registrare, a decorrere dal 6 agosto 2005, le importazioni nella Comunità di accessori per tubi spediti dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari delle Filippine o meno. |
4. Inchiesta
(8) |
La Commissione ha notificato l'apertura dell'inchiesta alle autorità cinesi e filippine, ai produttori/esportatori e agli importatori nella Comunità notoriamente interessati e all'industria comunitaria. Sono stati inviati questionari ai produttori/esportatori della RPC e delle Filippine, nonché agli importatori comunitari menzionati nella richiesta o noti alla Commissione grazie all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore sulle importazioni di accessori per tubi originari della RPC («inchiesta iniziale»). Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e, quindi, l'elaborazione di conclusioni sulla base dei dati disponibili. |
(9) |
Non sono pervenute risposte né dai produttori/esportatori filippini, nonostante le autorità filippine avessero contattato varie società presumibilmente coinvolte nella produzione di accessori per tubi, né da quelli cinesi. |
(10) |
Due importatori della Comunità hanno collaborato e risposto ai questionari. |
(11) |
Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società: importatori
|
5. Periodo dell’inchiesta
(12) |
L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2004 e il 30 giugno 2005 («PI»). Sono stati raccolti dati dal 2001 sino alla fine del PI per esaminare la presunta modificazione della configurazione degli scambi. |
B. ESITO DELL'INCHIESTA
1. Considerazioni generali/livello di collaborazione
(13) |
Come indicato nel considerando 9, nessun produttore/esportatore cinese o filippino ha collaborato all’inchiesta. Tre società filippine si sono manifestate dichiarando di non produrre né esportare gli accessori per tubi di cui al regolamento originario, bensì accessori di acciaio inossidabile, prodotto non rientrante nell’oggetto dell’attuale inchiesta. Le risultanze relative agli accessori per tubi spediti dalle Filippine verso la Comunità si sono pertanto dovute basare parzialmente sui dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. |
2. Prodotto in esame e prodotto simile
(14) |
Il prodotto interessato dalla asserita elusione è costituito, come indicato nell’inchiesta iniziale, da accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente classificabili ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307931195), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307931995), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307993095) ed ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307999095), originari della RPC. |
(15) |
In base alle informazioni disponibili e ai dati forniti dalle autorità filippine e in considerazione della modifica della configurazione degli scambi descritta nella sezione che segue, si deve dedurre, in assenza di qualsiasi elemento che provi il contrario, che gli accessori per tubi esportati nella Comunità dalla RPC e quelli spediti nella Comunità dalle Filippine hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sono destinati agli stessi usi. Essi devono pertanto essere considerati prodotti simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
3. Modificazione della configurazione degli scambi
(16) |
A causa della mancata collaborazione da parte delle società filippine, si sono dovuti determinare sulla base dei dati disponibili il volume e il valore delle esportazioni filippine del prodotto simile verso la Comunità, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Per determinare i prezzi all'esportazione e i quantitativi esportati dalle Filippine nella Comunità sono stati utilizzati i dati Eurostat, che costituivano le informazioni disponibili più appropriate. Importazioni nella Comunità
|
(17) |
Come indicato nella tabella, le importazioni nella Comunità di accessori per tubi dalle Filippine sono aumentate da 0 tonnellate nel 2001 a quasi 3 000 tonnellate nel PI. Le importazioni dalle Filippine sono iniziate nel 2002, quando era in corso l'inchiesta iniziale. Nel 2003, tuttavia, le importazioni dalle Filippine sono aumentate considerevolmente, arrivando a 700 tonnellate. Nel 2004 le importazioni dalle Filippine nella Comunità sono più che triplicate, passando a 2 445 tonnellate. Va osservato che a seguito dell’estensione delle misure antidumping originarie alle importazioni del prodotto simile spedite dall’Indonesia e dallo Sri Lanka, avvenuta nel dicembre 2004, le importazioni da tali paesi sono cessate completamente. Questo arresto totale delle importazioni nella Comunità dall’Indonesia e dallo Sri Lanka, verificatosi nel 2004, ha coinciso con l’aumento massiccio delle importazioni dalle Filippine. |
(18) |
Nello stesso tempo, le esportazioni dalla RPC verso le Filippine si sono mantenute basse ma stabili. Esportazioni dalla RPC verso le Filippine
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(19) |
Va tuttavia osservato che i dati usati per stabilire la modifica della configurazione degli scambi, in particolare quelli inerenti alle esportazioni dalla RPC verso le Filippine, dovrebbero essere considerati tenendo presente le probabili dichiarazione di origine false (cfr. il successivo considerando 22) e possono pertanto non fornire un quadro completo della situazione. |
(20) |
Dai dati sopra riportati si deduce che vi è stata una chiara modifica della configurazione degli scambi, iniziata dopo la conclusione dell'inchiesta iniziale e divenuta manifesta dopo l’estensione delle misure alle importazioni del prodotto simile dall’Indonesia e dallo Sri Lanka. La configurazione è consistita in un forte aumento delle importazioni comunitarie di accessori per tubi dalle Filippine, soprattutto nel 2004 e nel PI, ed ha coinciso con un arresto delle importazioni dai due paesi a cui erano state estese le misure originarie. |
(21) |
Da quanto esposto risulta evidente che, data la coincidenza temporale, quando le misure antidumping originarie sono state estese alle importazioni dall’Indonesia e dallo Sri Lanka, le esportazioni cinesi trasbordate attraverso l’Indonesia e lo Sri Lanka sono state riorientate, almeno parzialmente, attraverso le Filippine. Ciò si è verificato in particolar modo nel 2004 e durante il PI. |
4. Insufficiente motivazione o giustificazione economica
(22) |
Come già esposto nel considerando 9, nessun produttore/esportatore filippino ha collaborato all’inchiesta. Invero, nel corso dell'inchiesta non sono emerse prove dell'effettiva esistenza di produttori/esportatori filippini. Inoltre, dalle prove raccolte durante l’inchiesta risulta che in certi casi gli accessori per tubi sono stati dichiarati prodotti da società filippine che hanno asserito di non essere mai state coinvolte nella fabbricazione del prodotto simile. Ciò è confermato dalle informazioni fornite nella richiesta di apertura dell’inchiesta antielusione, in cui vengono menzionate, ad esempio, offerte a potenziali importatori contenenti la proposta di falsificare i documenti di origine. |
(23) |
Dalle informazioni di cui ai considerando 17 e 20 si deduce che le esportazioni di accessori per tubi prodotti nella RPC e inoltrati nella Comunità attraverso l’Indonesia e lo Sri Lanka tra il 2002 e il 2004 sono state in larga parte riorientate attraverso le Filippine a partire dal 2003 fino alla fine del PI. |
(24) |
Inoltre, sebbene il volume delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC nelle Filippine sia di gran lunga inferiore all’aumento delle importazioni spedite dalle Filippine verso la Comunità (cfr. considerando 18), il forte aumento delle esportazioni dalle Filippine verso la Comunità deve essere valutato anche alla luce degli elementi di prova rinvenuti in merito alle dichiarazioni false o alle falsificazioni di certificati di origine (cfr. considerando 22), dell’assenza di effettivi produttori filippini di accessori per tubi e del calo di esportazioni dallo Sri Lanka e dall’Indonesia verso la Comunità. L’insieme di tutti questi elementi spiega l’assenza di una giustificazione economica alla modifica della configurazione degli scambi. |
(25) |
Pertanto, in assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori filippini e cinesi e di qualsiasi elemento che provi il contrario, si conclude che, data la sua coincidenza nel tempo con le inchieste che hanno condotto all'estensione delle misure originarie alle importazioni dall’Indonesia e dallo Sri Lanka, la modificazione della configurazione degli scambi è dovuta all'esistenza del dazio antidumping piuttosto che a qualsiasi altra motivazione o giustificazione economica sufficiente a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, terza frase, del regolamento di base. |
5. Indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile
(26) |
Dall’analisi dei flussi degli scambi di cui al considerando 17 si evince che la configurazione delle importazioni comunitarie degli accessori per tubi ha subito un’evidente modifica in termini quantitativi. Fino al giugno 2003 le importazioni nel mercato comunitario dichiarate originarie delle Filippine erano trascurabili. Dopo tale data dette importazioni hanno improvvisamente assunto rilevanza, aumentando rapidamente fino ad arrivare a 2 941 tonnellate durante il PI. Questo volume rappresenta il 3 % del consumo comunitario, calcolato in base ai dati di produzione presentati dai richiedenti e ai dati sulle importazioni forniti da Eurostat. È quindi evidente che l'importante modifica dei flussi commerciali ha indebolito gli effetti riparatori delle misure antidumping in termini di quantitativi importati sul mercato comunitario. |
(27) |
Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti spediti dalle Filippine e in assenza di collaborazione e di qualsiasi elemento che provi il contrario, i dati Eurostat hanno rivelato che durante il PI i prezzi medi all'esportazione delle importazioni dalle Filippine erano inferiori ai prezzi medi all'esportazione determinati per la RPC nell'inchiesta iniziale. È stato stabilito che durante il 2004 e il PI i prezzi delle importazioni dalle Filippine erano inferiori di circa un terzo rispetto a quelli delle importazioni originarie della RPC. È stato inoltre constatato che il prezzo medio delle esportazioni filippine verso la Comunità era inferiore al livello di eliminazione del pregiudizio dei prezzi comunitari stabilito al momento dell'inchiesta iniziale. Gli effetti riparatori del dazio antidumping in termini di prezzi sono pertanto indeboliti. Nella seguente tabella sono riportate in dettaglio le informazioni pertinenti:
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(28) |
Di conseguenza, si conclude che la modifica dei flussi commerciali e il massiccio aumento delle importazioni dalle Filippine a prezzi particolarmente bassi hanno indebolito gli effetti riparatori delle misure antidumping sia in termini di quantitativi sia di prezzi del prodotto simile. |
6. Elementi di prova del dumping rispetto ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto simile
(29) |
Per stabilire se erano ravvisabili elementi di prova del dumping nelle esportazioni del prodotto in esame effettuate dalle Filippine nella Comunità durante il PI, sono stati utilizzati i prezzi all'esportazione determinati in base ai dati Eurostat, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. |
(30) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, i prezzi all’esportazione sono stati confrontati con il valore normale precedentemente stabilito per il prodotto simile. Nell'inchiesta iniziale si è stabilito che la Thailandia era appropriata come paese analogo a economia di mercato al fine di determinare il valore normale per la RPC. |
(31) |
Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debito conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, gli adeguamenti sono stati effettuati in relazione ai costi di trasporto, sulla base delle informazioni contenute nella richiesta. |
(32) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, dal confronto tra la media ponderata del valore normale accertata nell'ambito dell'inchiesta iniziale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione nel corso del PI della presente inchiesta, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è emersa l'esistenza di un dumping da parte delle importazioni di accessori per tubi spediti dalle Filippine. Il margine di dumping constatato, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, era superiore al 60 %. |
C. MISURE
(33) |
Viste le suddette risultanze sull'elusione a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, terza frase, del regolamento di base e a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, prima frase, dello stesso regolamento, le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC dovrebbero essere estese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalle Filippine, a prescindere dal fatto che sia dichiarato originario di questo paese o meno. |
(34) |
Il dazio esteso dovrebbe essere quello fissato all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento originario. |
(35) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che prevedono che le eventuali misure estese si applichino alle importazioni registrate a decorrere dalla data di registrazione, deve essere riscosso il dazio antidumping sulle importazioni di accessori per tubi spediti dalle Filippine, assoggettate a registrazione all'ingresso nella Comunità in forza del regolamento di apertura. |
(36) |
Benché nel corso della presente inchiesta nessun effettivo produttore esportatore di accessori per tubi sia risultato esistere nelle Filippine o si sia manifestato alla Commissione, i nuovi produttori esportatori che vogliono presentare, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, una richiesta di esenzione dal dazio antidumping esteso dovranno compilare un questionario per consentire alla Commissione di stabilire se l'esenzione sia giustificata. L'esenzione può essere concessa a seguito di una valutazione della situazione del mercato del prodotto in questione, della capacità di produzione e dell'utilizzazione degli impianti, degli appalti e delle vendite e tenendo conto della probabilità che continuino ad essere attuate pratiche per le quali non esiste una motivazione o giustificazione economica sufficiente e degli elementi di prova del dumping. La Commissione procede, di norma, anche ad una visita di verifica in loco. La richiesta deve essere inviata senza indugio alla Commissione, completa di tutte le informazioni utili, compresa l'eventuale modifica delle attività della società connesse alla produzione e alle vendite. |
(37) |
Gli importatori possono sempre beneficiare dell'esenzione dalla registrazione o dalle misure, nella misura in cui le loro importazioni provengano da produttori esportatori ai quali sia stata concessa tale esenzione, e a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(38) |
Se concede un'esenzione, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, propone l'opportuna modifica del presente regolamento. In seguito, ogni esenzione concessa è oggetto di un controllo inteso a garantire il rispetto delle condizioni cui è stata subordinata. |
D. PROCEDIMENTO
(39) |
Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali il Consiglio intendeva estendere il dazio antidumping definitivo in vigore e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le suddette conclusioni, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal Consiglio con il regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, classificati ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307931199), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307931999), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307993098) ed ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307999098) e originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, classificati ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307931195), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307931995), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307993095) ed ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307999095) spediti dalle Filippine, a prescindere dal fatto che siano dichiarati originari di questo paese o meno.
2. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni registrate a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1288/2005 e dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96.
3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 devono essere presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta va inviata al seguente indirizzo:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione B |
J-79 5/16 |
B-1049 Bruxelles |
Fax (32 2) 295 65 05 |
2. La Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, può autorizzare, mediante una decisione, l'esenzione delle importazioni provenienti dalle società che non eludono le misure antidumping istituite con regolamento (CE) n. 964/2003 dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 e proporre di modificare di conseguenza il presente regolamento.
Articolo 3
Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1288/2005.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 2006.
Per il Consiglio
La presidente
L. PROKOP
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU L 139 del 6.6.2003, pag. 1.
(3) GU L 355 dell’1.12.2004, pag. 4.
(4) GU L 355 dell’1.12.2004, pag. 9.
(5) GU L 204 del 5.8.2005, pag. 3.
29.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 656/2006 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 aprile 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
87,3 |
204 |
100,2 |
|
212 |
139,0 |
|
999 |
108,8 |
|
0707 00 05 |
052 |
103,7 |
999 |
103,7 |
|
0709 90 70 |
052 |
82,4 |
204 |
43,9 |
|
999 |
63,2 |
|
0805 10 20 |
052 |
37,7 |
204 |
36,6 |
|
212 |
51,7 |
|
220 |
47,0 |
|
624 |
56,4 |
|
999 |
45,9 |
|
0805 50 10 |
508 |
30,4 |
624 |
50,0 |
|
999 |
40,2 |
|
0808 10 80 |
388 |
80,1 |
400 |
125,1 |
|
404 |
101,7 |
|
508 |
81,0 |
|
512 |
79,9 |
|
524 |
68,2 |
|
528 |
91,4 |
|
720 |
93,1 |
|
804 |
101,7 |
|
999 |
91,4 |
|
0808 20 50 |
388 |
91,2 |
512 |
78,6 |
|
524 |
29,4 |
|
528 |
75,4 |
|
720 |
50,1 |
|
804 |
134,0 |
|
999 |
76,5 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
29.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 657/2006 DELLA COMMISSIONE
del 10 aprile 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Regno Unito ed abroga la decisione 98/256/CE del Consiglio e le decisioni 98/351/CE e 1999/514/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23,
vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (3), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la decisione 98/256/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, che stabilisce misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, modifica la decisione 94/474/CE e abroga la decisione 96/239/CE (4), in particolare l’articolo 6, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 98/256/CE è mantenuta quale misura transitoria dall'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001. |
(2) |
La decisione 98/256/CE vieta l’esportazione dal Regno Unito di bovini vivi e di prodotti derivati da bovini macellati nel Regno Unito che possono entrare nella catena alimentare umana o animale oppure che sono destinati ad essere utilizzati in prodotti cosmetici, farmaceutici o medici. Sono previste alcune deroghe, vale a dire per l’esportazione di carne bovina e dei prodotti a base di carne bovina nell’ambito del programma di esportazione su base cronologica (DBES). |
(3) |
Le due condizioni che vanno soddisfatte prima di poter revocare l’embargo contro il Regno Unito sono un numero di casi di BSE inferiore a 200 su un milione di bovini adulti e una conclusione positiva dell’ispezione dell'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) riguardante l’applicazione dei controlli della BSE nel Regno Unito, nonché la preparazione di quest’ultimo a conformarsi alla legislazione comunitaria, in particolare per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione dei bovini ed i test sui bovini. |
(4) |
In occasione della riunione generale di maggio 2003, l'Organizzazione mondiale per la salute degli animali (OIE) ha modificato i criteri per definire la soglia tra paesi a rischio moderato (categoria 4) e paesi ad alto rischio (categoria 5). Tale soglia è stata fissata a 200 casi di BSE su un milione di animali adulti della popolazione, per i paesi che effettuano una sorveglianza attiva. |
(5) |
Nel giugno del 2003, sulla base del fatto che l’incidenza della BSE nel Regno Unito si avvicinava alla soglia di 200 e che per questo motivo non doveva più essere considerato un paese OIE ad alto rischio, il Regno Unito ha chiesto di poter beneficiare delle stesse norme applicate al commercio degli altri Stati membri. A sostegno della domanda il Regno Unito ha presentato una documentazione che include stime dell’incidenza assoluta basate sui risultati del regime di test parziale in vigore nel Regno Unito. |
(6) |
Nel suo parere del 21 aprile 2004 relativo alla motivazione scientifica che giustifica le proposte di modifica del programma del Regno Unito di esportazione su base cronologica (DBES) e della regola dei trenta mesi (Over Thirty Months rule — OTM), il gruppo di esperti sui rischi biologici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) conclude che i bovini nati o allevati nel Regno Unito anteriormente al 1o agosto 1996 devono essere esclusi dalla catena alimentare umana e animale, a causa della maggiore incidenza dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) registrata in questo gruppo. Tuttavia per i bovini nati dopo tale data il gruppo conclude che il rischio di BSE per i consumatori è paragonabile a quello di altri Stati membri. A decorrere dal 1o agosto 1996 nel Regno Unito è stato vietato l’impiego di farina di carne e di ossa nei mangimi degli animali da allevamento. |
(7) |
Il 12 maggio 2004 l’AESA ha pubblicato il suo parere sullo classificazione di rischio moderato. Tale parere indicava che l’incidenza nel Regno Unito sarebbe probabilmente sceso al di sotto di 200 entro luglio e dicembre 2004. Alla riunione plenaria del 9 e 10 marzo 2005 l’AESA ha concluso che i dati di sorveglianza per la seconda metà del 2004 confermavano le conclusioni del suo parere del maggio 2004 e che secondo la classificazione OIE il Regno Unito poteva essere considerato un paese con una categoria di rischio moderato in termini della BSE per tutta la popolazione di bovini. |
(8) |
Il 19 luglio 2004 l'UAV ha pubblicato la relazione della missione in Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che ha avuto luogo dal 26 aprile al 7 maggio 2004, ai fini di una revisione generale delle misure di tutela contro la BSE. La relazione concludeva che il sistema in vigore nell'Irlanda del Nord era per lo più soddisfacente ma che erano stati notati in varie zone in Gran Bretagna problemi che andavano risolti. |
(9) |
Il 28 settembre 2005 l’UAV ha pubblicato la relazione di una missione in Gran Bretagna dal 6 al 15 giugno 2005 che aveva come oggetto le misure di tutela contro la BSE. Con tale missione si è concluso che nella maggior parte delle zone era stato riscontrato un progresso soddisfacente. |
(10) |
Il 7 novembre 2005 il Regno Unito ha sostituito la regola OTM con la regola in vigore prima del 1996. I bovini nati anteriormente al 1o agosto saranno esclusi in via permanente dalla catena alimentare umana e animale. Dall’ottobre del 2004 il Regno Unito applica lo stesso programma di monitoraggio degli altri Stati membri per la popolazione bovina nata dopo il 31 luglio 1996. È opportuno modificare l’attuale programma di sorveglianza applicabile agli animali nell’ambito del programma di distruzione istituito con il regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione, del 19 aprile 1996, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito (5). |
(11) |
Vista la classificazione di rischio moderato per la popolazione bovina e tenendo conto delle relazioni favorevoli delle missioni dell’UAV, le restrizioni connesse alla BSE sul commercio di bovini e di prodotti di origine bovina possono essere revocate. |
(12) |
Le condizioni per la revoca dell’embargo sono state soddisfatte il 15 giugno 2005, la data in cui è terminata la missione dell’UAV in Gran Bretagna. Il presente regolamento deve pertanto essere applicato soltanto alla carne e ai prodotti a base di carne di animali macellati dopo questa data. |
(13) |
La decisione 98/256/CE deve pertanto essere abrogata e le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 999/2001 devono essere applicate appieno. |
(14) |
A norma della decisione 2005/598/CE (6), al Regno Unito è vietato commercializzare prodotti derivati da bovini nati o allevati nel Regno Unito anteriormente al 1o agosto 1996. Allo stesso modo il Regno Unito deve garantire che i bovini nati o allevati nel Regno Unito anteriormente al 1o agosto 1996 non siano trasferiti dal suo territorio ad altri Stati Membri o paesi terzi. |
(15) |
A norma del regolamento (CE) n. 999/2001, la colonna vertebrale dei bovini di età superiore a 24 mesi è considerata materiale specifico a rischio. Il Regno Unito beneficia di una deroga che consente l'utilizzo di colonne vertebrali derivate da bovini di età inferiore a 30 mesi. Tale regolamento stabilisce inoltre un elenco esteso di materiali specifici a rischio per il Regno Unito. |
(16) |
In seguito alla revoca delle restrizioni attuali il limite dell'età per la rimozione della colonna vertebrale dei bovini e l'elenco dei materiali specifici a rischio applicati negli altri Stati membri vanno applicati anche nel Regno Unito. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 999/2001. |
(17) |
Vista l’attuale differenza tra la soglia di età applicata nel Regno Unito e quella applicata negli altri Stati membri per la rimozione della colonna vertebrale in quanto materiale specifico a rischio, ai fini di controllo gli effetti immediati del presente regolamento non vanno applicati alla colonna vertebrale di bovini nati o allevati nel Regno Unito dopo il 31 luglio 1996 e macellati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. La colonna vertebrale ed i prodotti derivati dalla colonna vertebrale non vanno trasferiti dal Regno Unito ad altri Stati membri o paesi terzi. |
(18) |
Ai fini della chiarezza e della coerenza della legislazione comunitaria occorre abrogare la decisione 98/351/CE della Commissione, del 29 maggio 1998, che fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni dall'Irlanda del Nord di prodotti ottenuti da bovini, nel quadro del programma di esportazione di mandrie certificate, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 98/256/CE del Consiglio (7) e della decisione 1999/514/CE della Commissione, del 23 luglio 1999, che fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni di prodotti bovini dal Regno Unito nel quadro del Programma di esportazione su base cronologica in virtù dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 98/256/CE del Consiglio (8). |
(19) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Le decisioni 98/256/CE, 98/351/CE e 1999/514/CE sono abrogate.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 339/2006 della Commissione (GU L 55 del 25.2.2006, pag. 5).
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(3) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).
(4) GU L 113 del 15.4.1998, pag. 32. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/670/CE della Commissione (GU L 228 del 24.8.2002, pag. 22).
(5) GU L 99 del 20.4.1996, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2109/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 25).
(6) GU L 204 del 5.8.2005, pag. 22.
(7) GU L 157 del 30.5.1998, pag. 110.
(8) GU L 195 del 28.7.1999, pag. 42.
ALLEGATO
Gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati come segue:
1) |
Nell'allegato III, capitolo A, parte I, il punto 4 è sostituito dal seguente: «4. Sorveglianza degli animali acquistati a fini di distruzione a norma del regolamento (CE) n. 716/96 Tutti gli animali nati tra il 1o agosto 1995 e il 1o agosto 1996, abbattuti ai fini della distruzione a norma del regolamento (CE) n. 716/96, sono sottoposti al test di accertamento della BSE.» |
2) |
L'allegato XI è modificato come segue:
|
29.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 658/2006 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità d’applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 60, paragrafo 2, l’articolo 145, lettere c), d), d bis), e l’articolo 155,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 795/2004, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (2), definisce le modalità di applicazione del regime di pagamento unico a partire dal 2005. |
(2) |
L’esperienza maturata nell’esecuzione amministrativa ed operativa del regime a livello nazionale ha evidenziato che per taluni aspetti sono necessarie modalità più specifiche mentre per talaltri le norme vigenti devono essere chiarite ed adeguate. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1782/2003, quale modificato dal regolamento (CE) n. 319/2006, definisce le norme relative agli aiuti disaccoppiati e all’inserimento del sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria nel regime di pagamento unico. È quindi necessario adottare le relative modalità di applicazione che devono essere in sintonia con le modalità già stabilite dal regolamento (CE) n. 795/2004 per l’olio d’oliva, il tabacco, il cotone e il luppolo. |
(4) |
A seguito dell’applicazione dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 a tutti i settori contemplati dal regime di pagamento unico dopo il primo anno di applicazione, è possibile che gli importi rimanenti nella riserva nazionale dopo l’assegnazione degli importi di riferimento a partire dalla stessa riserva nei casi contemplati dal medesimo articolo non siano più necessari per la copertura di altri fabbisogni. In tale eventualità è opportuno autorizzare gli Stati membri ad aumentare in proporzione valore unitario dei diritti all’aiuto. |
(5) |
L’articolo 21 del regolamento (CE) n. 795/2004 prevede le modalità applicabili agli agricoltori che hanno realizzato investimenti in capacità di produzione o che hanno affittato terreni a lungo termine. È opportuno adeguare tali disposizioni per tener conto della situazione particolare degli agricoltori del settore dello zucchero che hanno realizzato investimenti in capacità di produzione o hanno sottoscritto contratti d’affitto a lungo termine prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3). |
(6) |
Dall’esperienza è emersa la necessità di chiarire a quale data l’agricoltore che presenti domanda di aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico deve essere in possesso di diritti all’aiuto. |
(7) |
È opportuno chiarire le modalità relative ai trasferimenti di diritti all’aiuto per permettere che il trasferimento avvenga alla data indicata nella comunicazione del trasferimento medesimo alla competente autorità, a meno che quest’ultima non si opponga al trasferimento e ne dia comunicazione al cedente entro il periodo di tempo fissato dal Stato membro. |
(8) |
È opportuno modificare l’articolo 48 quater del regolamento (CE) n. 795/2004 per gli Stati membri che hanno già iniziato ad applicare il regime di pagamento unico nel 2005. |
(9) |
L’inserimento degli importi di riferimento dello zucchero nel regime di pagamento unico è stato deciso dal regolamento (CE) n. 319/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. Gli Stati membri dispongono pertanto di un periodo di tempo molto limitato per porre in atto le misure necessarie per provvedere a tale inserimento. Occorre adottare pertanto misure intese a garantire una transizione armoniosa tra il vecchio regime dello zucchero e l’inserimento di tale settore nel regime di pagamento unico. In particolare è opportuno adoperarsi per garantire agli agricoltori la possibilità di avvalersi dei propri diritti entro un periodo di tempo ragionevole. Se tale possibilità fosse compromessa è necessario che gli Stati membri proroghino i termini fissati dal regolamento (CE) n. 1782/2003. |
(10) |
Per evitare che il settore dello zucchero sia soggetto ad una seconda riduzione percentuale lineare degli importi di riferimento in caso di superamento dei massimali nazionali di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno chiarire l’applicazione dell’articolo 41, paragrafo 2, del medesimo regolamento. |
(11) |
A norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la riserva nazionale deve essere alimentata attraverso una riduzione lineare di tutti gli importi di riferimento. Occorre stabilire le norme intese a chiarire in che modo che gli Stati membri che già hanno applicato il regime di pagamento unico nel 2005 devono procedere per integrare nell’alimentazione della riserva nazionale l’importo di riferimento relativo alla barbabietola da zucchero, alla canna da zucchero e alla cicoria. |
(12) |
È opportuno estendere le norme specifiche previste dall’articolo 48 quinquies del regolamento (CE) n. 795/2004 per includervi il sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria. |
(13) |
È opportuno prorogare il termine entro il quale gli Stati membri devono comunicare alla Commissione determinate informazioni, previsto all’articolo 49 bis del regolamento (CE) n. 795/2004, per tener conto dell’inserimento del sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria. |
(14) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 795/2004 stabilisce il termine a partire dal quale può essere consentita la coltivazione di prodotti secondari, in via temporanea, nelle regioni in cui di solito i cereali sono raccolti più precocemente per motivi climatici, come previsto dall’articolo 51, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003. Su richiesta della Grecia, è opportuno fissare la tale data per tale Stato membro. |
(15) |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 795/2004 ha fissato il numero medio di ettari di cui all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 in base ai dati comunicati dalla Commissione dagli Stati membri interessati. La Finlandia ha comunicato i relativi dati. È quindi opportuno fissare il numero di ettari anche per tale Stato membro. |
(16) |
Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 795/2004. |
(17) |
Poiché il trasferimento di diritti all’aiuto può iniziare a partire dal 1o gennaio 2006, è opportuno che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere dalla stessa data. |
(18) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 795/2004 è così modificato:
1) |
All’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo: «3. Se gli importi presenti nella riserva nazionale risultano essere superiori a quanto necessario per coprire tutti i casi contemplati dall’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri possono aumentare in proporzione il valore unitario di tutti i diritti all’aiuto. L’importo totale utilizzato per tale aumento non supera l’importo totale risultante dalla riduzione lineare applicata a norma dell’articolo 42, paragrafi 1 e 7 del medesimo regolamento.» |
2) |
L’articolo 21 è modificato come segue:
|
3) |
All’articolo 24, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I diritti all’aiuto possono essere dichiarati soltanto una volta all’anno, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall’agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione della domanda unica a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004. Tuttavia, se si avvale della possibilità di modificare la domanda unica, a norma dell’articolo 15 del citato regolamento, l’agricoltore può dichiarare anche i diritti all’aiuto che detiene alla data della comunicazione delle modifiche alla competente autorità, purché gli stessi diritti all’aiuto non siano dichiarati da un altro agricoltore con riferimento allo stesso anno. Se l’agricoltore acquisisce i diritti all’aiuto di cui trattasi mediante trasferimento da parte di un altro agricoltore o se l’altro agricoltore ha già dichiarato gli stessi diritti, la dichiarazione aggiuntiva di tali diritti all’aiuto è ammessa solo se il cedente abbia già informato del trasferimento la competente autorità a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento e ritiri tali diritti dalla propria domanda unica entro i termini stabiliti dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 796/2004.» |
4) |
All’articolo 25, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli Stati membri possono richiedere che il cedente comunichi il trasferimento alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo il trasferimento, entro i termini fissati da tale Stato membro, e comunque al più presto sei settimane prima che il trasferimento diventi effettivo e tenendo conto della scadenza del termine di presentazione delle domande nell’ambito del regime di pagamento unico. Il trasferimento diventa effettivo come previsto nella comunicazione, salvo se le autorità competenti si oppongano al trasferimento e ne diano comunicazione al cedente entro il suddetto termine. Le autorità competenti possono opporsi ad un trasferimento soltanto se non è conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del presente regolamento.» |
5) |
Il titolo del capitolo 6 ter è sostituito dal seguente: |
6) |
l’articolo 48 quater è modificato come segue:
|
7) |
L’articolo 48 quinquies è modificato come segue:
|
8) |
L’articolo 48 sexies è modificato come segue:
|
9) |
L’articolo 49 bis è modificato come segue:
|
10) |
Il testo degli allegati I e II è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 319/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 32).
(2) GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2183/2005 (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 56).
(3) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.
ALLEGATO
ALLEGATO I
Stato membro |
Data |
Belgio |
15 luglio |
Danimarca |
15 luglio |
Germania |
15 luglio |
Grecia meridionale (Peloponneso, Isole Ionie, Grecia occidentale, Attica, Egeo meridionale e Creta) |
20 giugno |
Grecia centrale e settentrionale [Macedonia orientale e Tracia, Macedonia centrale, Macedonia occidentale, Epiro, Tessaglia, Grecia continentale (Sterea) ed Egeo settentrionale] |
10 luglio |
Italia |
11 giugno |
Austria |
30 giugno |
Portogallo |
1o marzo |
ALLEGATO II
Numero di ettari di cui all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003
Stato membro e Regioni |
Numero di ettari |
DANIMARCA |
33 740 |
GERMANIA |
301 849 |
Baden-Württemberg |
18 322 |
Baviera |
50 451 |
Brandeburgo – Berlino |
12 910 |
Assia |
12 200 |
Bassa Sassonia e Brema |
76 347 |
Meclemburgo-Pomerania occidentale |
13 895 |
Renania Settentrionale-Vestfalia |
50 767 |
Renania-Palatinato |
19 733 |
Saar |
369 |
Sassonia |
12 590 |
Sassonia-Anhalt |
14 893 |
Schleswig-Holstein e Amburgo |
14 453 |
Turingia |
4 919 |
LUSSEMBURGO |
705 |
FINLANDIA |
38 006 |
Regione A |
3 425 |
Regione B-C1 |
23 152 |
Regione C2-C4 |
11 429 |
SVEZIA |
|
Regione 1 |
9 193 |
Regione 2 |
8 375 |
Regione 3 |
17 448 |
Regione 4 |
4 155 |
Regione 5 |
4 051 |
REGNO UNITO |
|
Inghilterra (altro) |
241 000 |
Inghilterra (Moorland SDA) |
10 |
Inghilterra (Upland SDA) |
190 |
Irlanda del Nord |
8 304 |
29.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/20 |
REGOLAMENTO (CE) N. 659/2006 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 145, lettere c), d) bis, k), l), m) e p),
considerando quanto segue:
(1) |
In seguito all’inserimento del regime di sostegno per lo zucchero nel regime di pagamento unico è necessario modificare il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (2), in particolare per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande e le misure di controllo relative a tale regime di aiuto. È altresì opportuno chiarire alcuni aspetti delle disposizioni del medesimo regolamento. |
(2) |
L’applicazione di alcune disposizioni delle modalità di attuazione del sistema integrato definito nel regolamento (CE) n. 796/2004 ai regimi istituiti dall’articolo 143 ter e 143 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003 è prevista rispettivamente dall’articolo 136 e dall’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (3). È opportuno chiarire in tal senso il regolamento (CE) n. 796/2004. |
(3) |
Diversi riferimenti ad altri regolamenti sono obsoleti e devono essere sostituiti con i riferimenti pertinenti. |
(4) |
È opportuno che siano indicati nella domanda unica i dati specifici relativi alla produzione di zucchero. |
(5) |
A norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004, gli Stati membri possono derogare a talune disposizioni relative alla domanda unica nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico o nel primo anno in cui è inserito un nuovo elemento nel regime di pagamento unico. È opportuno che tale deroga comprenda anche la possibilità di apportare modifiche riguardo all’uso di determinate parcelle o al regime di aiuto loro applicabile. |
(6) |
L’inserimento degli importi di riferimento per lo zucchero nel regime di pagamento unico a seguito della riforma del settore dello zucchero, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 319/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (4), richiede una certa flessibilità per quanto riguarda possibili aggiunte e modifiche da apportare alla domanda unica nel caso in cui lo Stato membro applichi nel 2006 l’articolo 48 quater, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (5). È pertanto opportuno che dette aggiunte e modifiche siano autorizzate fino al 15 giugno 2006. È opportuno tuttavia mantenere le date di presentazione della domanda unica fissate dall’articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004, in modo da consentire agli Stati membri di organizzare tempestivamente i rispettivi programmi di controllo. |
(7) |
Il capitolo 10 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede un pagamento transitorio per lo zucchero negli Stati membri che applicano l’articolo 71 del medesimo regolamento. L’articolo 143 ter bis del suddetto regolamento prevede un pagamento distinto per lo zucchero negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie ivi previsto all’articolo 143 ter. Per le loro caratteristiche intrinseche, il pagamento transitorio e il pagamento distinto per lo zucchero non sono legati alla superficie agricola, ragion per cui le disposizioni relative alla domanda unica di cui al regolamento (CE) n. 796/2004 non si applicano a questi regimi di pagamento. Occorre pertanto prevedere idonee modalità di presentazione delle domande. |
(8) |
In caso di inserimento di nuovi settori nel regime di pagamento unico, occorre prevedere che le norme di cui all’articolo 21 bis del regolamento (CE) n. 796/2004 sulla presentazione tardiva delle domande a titolo del regime di pagamento unico si applichino anche alle domande presentate dagli agricoltori relativamente a tali nuovi settori. |
(9) |
È opportuno estendere i controlli incrociati da eseguire sulle domande uniche a determinati controlli specifici attinenti alle varie condizioni concernenti le informazioni fornite dai fabbricanti di zucchero. |
(10) |
Date le peculiarità del regime di aiuto per lo zucchero previsto dal titolo IV, capitolo 10 septies, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno stabilire specifiche disposizioni in materia di controllo. |
(11) |
Nel caso in cui l’autorità competente intensifichi i controlli in loco è opportuno che possa essere aumentata anche la percentuale di agricoltori selezionati in modo casuale per tali controlli. |
(12) |
Qualora l’agricoltore abbia dichiarato una superficie superiore ai diritti all’aiuto, l’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 prevede che la base di calcolo dell’aiuto sia il numero di ettari associati a diritti all’aiuto. Se la superficie dichiarata soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità, non occorre applicare le riduzioni o le esclusioni previste dagli articoli 51 o 53 di tale regolamento. Occorre pertanto chiarire in tal senso le disposizioni suddette. |
(13) |
Per gli aiuti per animali, le regole concernenti le riduzioni da applicare mediante detrazioni dai pagamenti nei tre anni successivi si applicano solo nell’ambito del regime di aiuto in cui si è verificata l’irregolarità. Le regole sono invece diverse per i regimi di aiuto per superficie, nei quali la detrazione può essere effettuata da qualsiasi pagamento contemplato dai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003. È opportuno armonizzare pertanto le regole relative ai diversi regimi di aiuto. |
(14) |
Le norme transitorie concernenti i casi in cui è necessario applicare le riduzioni mediante detrazioni dai pagamenti nei tre anni successivi riguardano solo le decisioni relative alle domande per il 2004. Dal momento che dopo l’introduzione del regime di pagamento unico gli aiuti per animali sono inseriti in tale regime, occorre prevedere la possibilità di effettuare la detrazione attraverso il suddetto regime. |
(15) |
In seguito all’inserimento di nuovi regimi di aiuto nel regime di pagamento unico occorre aggiornare i riferimenti ai massimali di cui all’articolo 71 bis del regolamento (CE) n. 796/2004. |
(16) |
Quando sono stati introdotti il regime di pagamento unico e la domanda unica è stato unificato il termine ultimo per gli aiuti per superficie e gli aiuti per animali. È pertanto opportuno unificare anche il termine ultimo entro cui gli Stati membri debbono comunicare i dati relativi agli aiuti suddetti. |
(17) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 796/2004. |
(18) |
Le modifiche previste dal presente regolamento riguardano le domande di aiuto presentate in riferimento agli anni o ai periodi di erogazione dei premi che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2006. Il presente regolamento deve pertanto applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2006. |
(19) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 796/2004 è modificato come segue.
1) |
L’articolo 2 è modificato come segue:
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2) |
L’articolo 13 è modificato come segue:
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3) |
L’articolo 14 è modificato come segue:
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4) |
L’articolo 15 è modificato come segue:
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5) |
All’articolo 16, paragrafo 1, la lettera f) è sostituito dalla seguente:
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6) |
Dopo l’articolo 17 è inserito il seguente capitolo: «CAPITOLO III bis PAGAMENTO PER LO ZUCCHERO E PAGAMENTO DISTINTO PER LO ZUCCHERO Articolo 17 bis Requisiti relativi alle domande di aiuto per il pagamento per lo zucchero e il pagamento distinto per lo zucchero 1. Per ottenere il pagamento per lo zucchero previsto al capitolo 10 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003 e il pagamento distinto per lo zucchero previsto all’articolo 143 ter bis del medesimo regolamento gli agricoltori presentano una domanda di aiuto contenente tutte le informazioni necessarie ad accertare l’ammissibilità all’aiuto, in particolare:
2. La domanda di aiuto per il pagamento per lo zucchero o per il pagamento distinto per lo zucchero è presentata entro un termine fissato dagli Stati membri, non posteriore al 15 maggio, o al 15 giugno nel caso dell’Estonia, della Lettonia e della Lituania. Tuttavia, per il 2006, per la presentazione delle domande di aiuto per il pagamento distinto per lo zucchero in conformità dell’articolo 143 ter bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, il termine di cui al primo comma non è posteriore al 30 giugno 2006.» |
7) |
All’articolo 21 bis è aggiunto il seguente paragrafo: «3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche nel primo anno di inserimento di nuovi settori nel regime di pagamento unico per quanto riguarda le domande di partecipazione degli agricoltori a tali settori.» |
8) |
All’articolo 24, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:
|
9) |
L’articolo 26 è modificato come segue:
|
10) |
All’articolo 27, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: «Tuttavia, se il numero degli agricoltori da sottoporre a controlli in loco è superiore al numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco previsto dall’articolo 26, paragrafi 1 e 2, la percentuale degli agricoltori selezionati a caso nel campione aggiuntivo non supera il 25 %.»; |
11) |
Dopo l’articolo 17 è inserito il seguente articolo: «Articolo 31 ter Controlli in loco presso i fabbricanti di zucchero I controlli in loco presso i fabbricanti di zucchero in merito alle domande relative all’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero previsto al titolo IV, capitolo 10 septies, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono intesi a verificare:
|
12) |
L’articolo 32 è modificato come segue:
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13) |
All’articolo 36, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I controlli in loco nei macelli comprendono una verifica a posteriori dei documenti, un raffronto con i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini e un esame dei riepiloghi degli attestati di macellazione o delle informazioni equivalenti, inviati agli altri Stati membri ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1973/2004.» |
14) |
All’articolo 45, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «In deroga al paragrafo 2, in relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l’autorità di controllo competente può selezionare un campione di controllo dell’1 % degli agricoltori che presentano domande per i regimi di aiuto istituiti ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 e che sono tenuti a rispettare almeno uno dei requisiti o delle norme in questione.» |
15) |
All’articolo 50, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Nel caso di una domanda di aiuto a titolo del regime di pagamento unico, qualora vi sia una discrepanza tra i diritti all’aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, il calcolo del pagamento si basa sul valore inferiore.» |
16) |
L’articolo 51 è modificato come segue:
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17) |
L’articolo 53 è modificato come segue:
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18) |
L’articolo 59 è modificato come segue:
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19) |
L’articolo 60 è modificato come segue:
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20) |
All’articolo 62, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Per quanto riguarda le dichiarazioni o i certificati rilasciati dai macelli per il pagamento del premio alla macellazione di cui all’articolo 121 del regolamento (CE) n. 1973/2004, ove si accerti che un macello ha rilasciato un certificato falso o una falsa dichiarazione, per negligenza grave ovvero deliberatamente, lo Stato membro interessato applica adeguate sanzioni nazionali.» |
21) |
All’articolo 64, secondo comma, la terza frase è sostituita dalla seguente: «Un importo pari a quello della domanda respinta è detratto dai pagamenti di aiuti relativi ad uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 a cui l’agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dell’anno civile successivo all’anno dell’accertamento.» |
22) |
All’articolo 71 bis, paragrafo 2, lettera d), il primo comma è sostituito dal seguente: «per i regimi di sostegno di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 che sono soggetti ad un massimale ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 2, dell’articolo 70, paragrafo 2, dell’articolo 71, paragrafo 2, dell’articolo 110 septdecies, paragrafo 1, dell’articolo 143 ter, paragrafo 7, e dell’articolo 143 ter bis, paragrafo 2, dello stesso regolamento, lo Stato membro addiziona gli importi risultanti dall’applicazione delle lettere a), b) e c).» |
23) |
All’articolo 73, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Gli Stati membri possono decidere che l’importo indebitamente erogato sia recuperato tramite detrazione dal corrispondente importo di uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell’agricoltore dopo la data della decisione di recupero nell’ambito dei regimi di aiuti di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003.» |
24) |
All’articolo 76, il paragrafo 1 è modificato come segue:
|
25) |
All’articolo 80, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Se uno Stato membro introduce il regime di pagamento unico dopo il 2005, qualora le riduzioni da applicare mediante detrazioni in conformità dell’articolo 59, paragrafo 2, terzo comma, e dell’articolo 59, paragrafo 4, secondo comma, non possano essere interamente saldate prima dell’entrata in vigore del regime di pagamento unico, il saldo restante viene detratto dai pagamenti dovuti nell’ambito di uno dei regimi di aiuto contemplati dal presente regolamento, a condizione che non siano scaduti i termini per le detrazioni fissati dalle corrispondenti disposizioni.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica alle domande di aiuto presentate in riferimento agli anni o ai periodi di erogazione dei premi che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Tuttavia, il disposto del punto 16), lettera b), e del punto 17), lettera b), dell’articolo 1 si applica alle domande di aiuto presentate in riferimento agli anni o ai periodi di erogazione dei premi che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 319/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 32).
(2) GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 489/2006 (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 7).
(3) GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 263/2006 (GU L 46 del 16.2.2006, pag. 24).
(4) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 32.
(5) GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 658/2006 (cfr. pag 14 della presente Gazzetta ufficiale).
29.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/27 |
REGOLAMENTO (CE) N. 660/2006 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 113, paragrafo 2, l’articolo 145, lettere c), d), d) bis ed f), e l’articolo 155,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione i dati disponibili riguardanti le domande di aiuto per le patate da fecola di cui all’articolo 93 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e l’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 10 septies, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Occorre pertanto modificare in tal senso l’articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione (2). |
(2) |
L’articolo 90 del regolamento (CE) n. 1782/2003, quale modificato dal regolamento (CE) n. 319/2006, prevede la possibilità di concedere un aiuto per le colture energetiche relativamente alle superfici il cui raccolto forma oggetto di un contratto tra il produttore e il collettore. Occorre pertanto adattare in tal senso le modalità di applicazione dell’aiuto per le colture energetiche di cui al regolamento (CE) n. 1973/2004. |
(3) |
Ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1973/2004, i prodotti energetici devono essere ottenuti al massimo da un secondo trasformatore. Tuttavia, in relazione al regime applicabile alla coltivazione di prodotti non alimentari sulle superfici ritirate dalla produzione, l’articolo 156 dello stesso regolamento dispone che i prodotti non alimentari devono essere ottenuti al massimo da un terzo trasformatore. Dopo due anni di applicazione del regime per le colture energetiche, l’esperienza dimostra l’opportunità di uniformare i due regimi introducendo il terzo trasformatore anche per le colture energetiche. Occorre pertanto modificare in tal senso gli articoli 33, 37 e 38 del regolamento (CE) n. 1973 /2004. |
(4) |
Occorre definire le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (3), con particolare riguardo allo specifico regime di pagamento per lo zucchero di cui all’articolo 143 ter bis del regolamento (CE) n. 1782/2003. |
(5) |
Uno degli obiettivi della riforma del settore dello zucchero introdotta dal regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (4), è di potenziare l’orientamento al mercato del settore saccarifero comunitario. È quindi opportuno, al fine di espandere gli sbocchi per i prodotti di questo settore, considerare la barbabietola da zucchero, il topinambur e le radici di cicoria ammissibili all’aiuto per le colture energetiche e acconsentire che tali prodotti siano coltivati, per scopi diversi dalla produzione di zucchero, sulle superfici ammesse a beneficiare dei diritti di ritiro. |
(6) |
L’articolo 171 quater quaterdecies, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1973/2004 vieta agli agricoltori di presentare domanda di anticipo sull’aiuto per il tabacco una volta iniziate le consegne. Questa disposizione preclude la presentazione di domande da parte dei produttori di varietà di tabacco precoci. È pertanto opportuno sopprimere tale disposizione. |
(7) |
In virtù dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Slovenia ha deciso di applicare il regime di pagamento unico nel 2007. Ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, terzo comma, del suddetto regolamento, per il luppolo il periodo transitorio si applica soltanto fino al 31 dicembre 2005. La Slovenia sarebbe quindi costretta ad applicare il regime di pagamento unico soltanto per quel settore e ad integrare tutti gli altri settori nel 2007. Per agevolare la transizione al regime di pagamento unico, l’articolo 48 bis, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (5), prevede che il precedente regime per il luppolo continui ad applicarsi in Slovenia fino al 31 dicembre 2006 e che il regime di pagamento unico venga applicato a tutti i settori interessati a decorrere dal 2007. È pertanto opportuno adeguare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1973/2004 a quelle del regolamento (CE) n. 795/2004 in modo che le modalità di applicazione di cui al regolamento (CE) n. 609/1999 della Commissione, del 19 marzo 1999, recante modalità per la concessione di aiuti ai produttori di luppolo (6), si applichino in Slovenia fino al 31 dicembre 2006. |
(8) |
In virtù dell’articolo 71, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1973/2004, la Spagna ha proposto una modifica dell’allegato X dello stesso regolamento al fine di aggiungervi le zone svantaggiate delle province di La Coruña e Lugo, situate nella regione autonoma della Galizia, e ha notificato alla Commissione una motivazione circostanziata di tale proposta, nella quale è indicato che sono soddisfatti i criteri di cui all’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003. In considerazione di tale motivazione, occorre modificare l’allegato X del regolamento (CE) n. 1973/2004 inserendovi le zone in questione. |
(9) |
L’allegato II della decisione C(2004)1439/3 della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa alla superficie minima ammissibile per azienda, alla superficie agricola nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie e alla dotazione finanziaria annuale per l’esercizio 2004 per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia e la Slovacchia, stabilisce la superficie agricola nell’ambito del pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003. La cifra corrispondente alla Polonia è stata modificata dalla decisione C(2005)4553 della Commissione, del 25 novembre 2005. Occorre modificare tale cifra anche nell’allegato XXI del regolamento (CE) n. 1973/2004. |
(10) |
Nell’allegato XXI del regolamento (CE) n. 1973/2004, la superficie agricola nell’ambito del pagamento unico per superficie per la Slovacchia è di 1 976 migliaia di ettari. Tuttavia, la superficie esatta da prendere in considerazione è di 1 955 migliaia di ettari, come stabilito nell’allegato II della decisione C(2004)1439/3. Questa cifra deve quindi comparire anche nell’allegato XXI del regolamento (CE) n. 1973/2004. |
(11) |
In seguito ad un riesame della superficie agricola stimata nell’ambito del pagamento unico per superficie in Lituania, conformemente all’articolo 143 ter, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la decisione C(2006)1691 della Commissione, del 26 aprile 2006, ha aumentato la superficie agricola complessiva da 2 288 migliaia di ettari a 2 574 migliaia di ettari. Occorre quindi introdurre tale modifica nell’allegato XXI del regolamento (CE) n. 1973/2004. |
(12) |
Sul mercato comunitario sono state immesse nuove varietà di tabacco, che devono essere inserite nell’allegato XXV del regolamento (CE) n. 1973/2004. |
(13) |
Il regolamento (CE) n. 1973/2004 deve essere quindi modificato. |
(14) |
Poiché le modifiche apportate dal presente regolamento riguardano le campagne di commercializzazione dal 2006 in poi, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2006. Tuttavia, relativamente alla modifica della superficie agricola nell’ambito del pagamento unico per superficie in Polonia, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 2005, dato che ne conseguono pagamenti più elevati per i beneficiari del regime in questione. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è modificato come segue.
1) |
All’articolo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
All’articolo 23 è aggiunta la seguente lettera c):
|
3) |
L’articolo 24 è modificato come segue:
|
4) |
L’articolo 26 è modificato come segue:
|
5) |
L’articolo 29 è modificato come segue:
|
6) |
All’articolo 31, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il quantitativo effettivamente consegnato dal richiedente al collettore o al primo trasformatore deve corrispondere almeno alla resa rappresentativa.» |
7) |
All’articolo 32, il paragrafo 1 è modificato come segue:
|
8) |
Al capitolo 8, il titolo della sezione 6 è sostituito dal seguente: |
9) |
L’articolo 33 è sostituito dal seguente: «Articolo 33 Numero di trasformatori I prodotti energetici devono essere ottenuti, al massimo, da un terzo trasformatore.» |
10) |
L’articolo 34 è modificato come segue:
|
11) |
L’articolo 35 è modificato come segue:
|
12) |
All’articolo 36, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «I seguenti obblighi del collettore o del primo trasformatore costituiscono obbligazioni subordinate a norma dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85:». |
13) |
All’articolo 37, il primo comma è sostituito dal seguente: «Quando il primo trasformatore vende o cede ad un secondo o terzo trasformatore stabilito in un altro Stato membro prodotti intermedi oggetto di un contratto di cui all’articolo 26, il prodotto è accompagnato da un esemplare di controllo T5 rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93. Quando il collettore vende o cede al primo trasformatore stabilito in un altro Stato membro materie prime oggetto di un contratto, si applica il primo comma.» |
14) |
L’articolo 38 è modificato come segue:
|
15) |
L’articolo 39 è modificato come segue:
|
16) |
All’articolo 40, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti i collettori effettuano controlli in loco presso almeno il 25 % dei collettori stabiliti sul loro territorio, selezionati in base ad un’analisi del rischio. Tali controlli comprendono verifiche materiali ed esami dei documenti commerciali, onde accertare la corrispondenza tra le materie prime acquistate e le relative consegne. 1 bis. Le autorità competenti degli Stati membri in cui hanno luogo le trasformazioni controllano il rispetto delle disposizioni dell’articolo 24, paragrafo 1, presso almeno il 25 % dei trasformatori stabiliti sul loro territorio, selezionati in base ad un’analisi del rischio. Tali controlli comprendono almeno i seguenti elementi:
Ai fini della verifica di cui al primo comma, lettera b), l’autorità competente effettua i controlli avvalendosi, in particolare, di coefficienti tecnici di trasformazione delle materie prime in causa. Ove esistano nella normativa comunitaria, si applicano i coefficienti tecnici di trasformazione relativi all’esportazione. In assenza di questi, si applicano altri coefficienti previsti dalla normativa comunitaria. In tutti gli altri casi, i controlli si basano sui coefficienti generalmente riconosciuti dall’industria di trasformazione interessata.» |
17) |
Il seguente capitolo è aggiunto dopo l’articolo 142: «Capitolo 15 bis PAGAMENTO PER LO ZUCCHERO Articolo 142 bis Applicazione del regolamento (CE) n. 796/2004 Per quanto riguarda lo specifico regime di pagamento per lo zucchero di cui all’articolo 143 ter bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, si applicano gli articoli 5, 10, da 18 a 22, 65, 66, 67, 70, 71 bis, 72 e 73 del regolamento (CE) n. 796/2004.» |
18) |
All’articolo 143, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Sui terreni ritirati dalla produzione possono essere coltivati barbabietole da zucchero, topinambur o radici di cicoria a condizione che:
|
19) |
All’articolo 171 quater quaterdecies, paragrafo 5, è soppressa l’ultima frase. |
20) |
All’articolo 172, paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente: «Inoltre, esso continua ad applicarsi in Slovenia alle domande di pagamenti diretti per il raccolto 2006 in relazione al regolamento (CEE) n. 1696/71 e fino al 31 dicembre 2006 in relazione al regolamento (CE) n. 1098/98 del Consiglio (8). |
21) |
L’allegato IX è modificato come segue:
|
22) |
Nell’allegato X, il punto 3 è sostituito dal seguente:
|
23) |
L’allegato XXI è modificato come segue:
|
24) |
Nell’allegato XXIII, l’ultimo trattino è sostituito dal seguente:
|
25) |
L’allegato XXV è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica alle domande di aiuto presentate per le campagne di commercializzazione che hanno inizio a decorrere dal 1o gennaio 2006. Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 1, punto 23), lettere b) e c), si applicano alle domande di aiuto presentate per le campagne che hanno inizio a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 319/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 32).
(2) GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 263/2006 (GU L 46 del 16.2.2006, pag. 24).
(3) GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 659/2006 (cfr. pag. 20 della presente Gazzetta ufficiale).
(4) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.
(5) GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 658/2006 (cfr. pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale).
(6) GU L 75 del 20.3.1999, pag. 20.
(7) GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40.»
(8) GU L 157 del 30.5.1998, pag. 7.»
(9) I dipartimenti francesi d’oltremare, Madera, le isole Canarie e le isole dell’Egeo sono considerati esclusi dal presente allegato in caso di applicazione dell’esclusione facoltativa di cui all’articolo 70, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003 da parte degli Stati membri interessati.»
(10) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.»
ALLEGATO
«ALLEGATO XXV
CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETÀ DI TABACCO
di cui all’articolo 171 quater bis
I. FLUE-CURED
|
Virginia |
|
Virgin D e ibridi derivati |
|
Bright |
|
Wiślica |
|
Virginia SCR IUN |
|
Wiktoria |
|
Wiecha |
|
Wika |
|
Wala |
|
Wisła |
|
Wilia |
|
Waleria |
|
Watra |
|
Wanda |
|
Weneda |
|
Wenus |
|
DH 16 |
|
DH 17 |
|
Winta |
|
Weronika |
II. LIGHT AIR-CURED
|
Burley |
|
Badischer Burley e ibridi derivati |
|
Maryland |
|
Bursan |
|
Bachus |
|
Bożek |
|
Boruta |
|
Tennessee 90 |
|
Baca |
|
Bocheński |
|
Bonus |
|
NC 3 |
|
Tennessee 86 |
|
Tennessee 97 |
|
Bazyl |
|
Bms 3 |
III. DARK AIR-CURED
|
Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso |
|
Paraguay e ibridi derivati |
|
Dragon Vert e ibridi derivati |
|
Philippin |
|
Petit Grammont (Flobecq) |
|
Semois |
|
Appelterre |
|
Nijkerk |
|
Misionero e ibridi derivati |
|
Rio Grande e ibridi derivati |
|
Forchheimer Havanna IIc |
|
Nostrano del Brenta |
|
Resistente 142 |
|
Gojano |
|
Ibridi di Geudertheimer |
|
Beneventano |
|
Brasile Selvaggio e varietà simili |
|
Burley fermentato |
|
Havanna |
|
Prezydent |
|
Mieszko |
|
Milenium |
|
Małopolanin |
|
Makar |
|
Mega |
IV. FIRE-CURED
|
Kentucky e ibridi derivati |
|
Moro di Cori |
|
Salento |
|
Kosmos |
V. SUN-CURED
|
Xanthi-Yaka |
|
Perustitza |
|
Samsun |
|
Erzegovina e varietà simili |
|
Myrodata Smyrna, Trapezous e Phi 1 |
|
Kaba Koulak non classico |
|
Tsebelja |
|
Mavra |
VI. BASMAS
VII. KATERINI e varietà simili
VIII. KABA KOULAK classico
|
Elassona |
|
Myrodata di Agrinion |
|
Zichnomyrodata» |
29.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/36 |
REGOLAMENTO (CE) N. 661/2006 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2006
recante deroga al regolamento (CE) n. 312/2001 che stabilisce le modalità d’applicazione per l’importazione di olio d’oliva originario della Tunisia, con riguardo al limite mensile per il periodo dal 1o maggio 2006 al 31 ottobre 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 2000/822/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell’accordo di associazione CE/Repubblica tunisina (1),
visto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 (2),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 312/2001 della Commissione (3) prevede un limite mensile per i quantitativi di olio d’oliva ai fini del rilascio dei titoli di importazione nell’ambito del contingente previsto al paragrafo 1 del medesimo articolo. |
(2) |
Nella campagna di commercializzazione 2005-2006 nella Comunità si registra una bassa produzione di olio di oliva con conseguenti difficoltà di approvvigionamento. Per facilitare l’approvvigionamento del mercato comunitario di olio di oliva occorre autorizzare il rilascio dei titoli senza limite mensile, a partire dal 1o maggio 2006 e in deroga al regolamento (CE) n. 312/2001. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’olio d’oliva e le olive da tavola, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all’articolo 1, paragrafo 2, primo comma, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 312/2001, per il periodo dal 1o maggio 2006 al 31 ottobre 2006 il rilascio dei titoli è autorizzato senza limite mensile.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 336 del 30.12.2000, pag. 92.
(2) GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37.
(3) GU L 46 del 16.2.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1721/2005 (GU L 276 del 21.10.2005, pag. 3).
29.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/37 |
REGOLAMENTO (CE) N. 662/2006 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2006
recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 8a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005. |
(2) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 8a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, i prezzi minimi di vendita del burro delle scorte di intervento e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
ALLEGATO
Prezzi minimi di vendita del burro e importo della cauzione di trasformazione per la 8a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
(EUR/100 kg) |
||||||
Formula |
A |
B |
||||
Modo di incorporazione |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
||
Prezzo minimo di vendita |
Burro ≥ 82 % |
Nello stato in cui si trova |
— |
210 |
— |
— |
Concentrato |
— |
— |
— |
— |
||
Cauzione di trasformazione |
Nello stato in cui si trova |
— |
79 |
— |
— |
|
Concentrato |
— |
— |
— |
— |
29.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/39 |
REGOLAMENTO (CE) N. 663/2006 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 343/2006 recante apertura degli acquisti di burro in alcuni Stati membri per il periodo dal 1o marzo al 31 agosto 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),
visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Nel regolamento (CE) n. 343/2006 della Commissione (3) sono elencati gli Stati membri in cui sono aperti gli acquisti per il burro, secondo quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999. |
(2) |
Sulla base delle più recenti comunicazioni trasmesse dalla Lettonia a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999, la Commissione ha constatato che per due settimane consecutive i prezzi di mercato del burro sono scesi al di sotto del 92 % del prezzo di intervento. È pertanto opportuno che nel suddetto Stato membro siano aperti gli acquisti all’intervento e che il medesimo Stato membro sia aggiunto all’elenco contenuto nel regolamento (CE) n. 343/2006. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 343/2006 deve essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 343/2006 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Gli acquisti di burro di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono aperti nei seguenti Stati membri:
— |
Repubblica ceca, |
— |
Germania, |
— |
Estonia, |
— |
Spagna, |
— |
Francia, |
— |
Italia, |
— |
Irlanda, |
— |
Lettonia, |
— |
Paesi Bassi, |
— |
Polonia, |
— |
Portogallo, |
— |
Finlandia, |
— |
Svezia, |
— |
Regno Unito.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
(3) GU L 55 del 25.2.2006, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 541/2006 (GU L 94 dell’1.4.2006, pag. 21).
29.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/40 |
REGOLAMENTO (CE) N. 664/2006 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2006
che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 39a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere (2), gli organismi di intervento hanno posto in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti. |
(2) |
Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara parziale è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell’articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 214/2001. |
(3) |
Alla luce delle offerte ricevute occorre fissare un prezzo minimo di vendita. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 39a gara parziale indetta a norma del regolamento (CE) n. 214/2001, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 25 aprile 2006, il prezzo minimo di vendita del latte scremato è fissato a 155,00 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1195/2005 (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 8).
29.4.2006 |
IT |
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L 116/41 |
REGOLAMENTO (CE) N. 665/2006 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2006
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1 maggio 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
(2) |
In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali. |
(4) |
I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. |
(5) |
Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento. |
(6) |
L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 1o maggio 2006
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all'importazione (1) (in EUR/t) |
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro di qualità elevata |
0,00 |
di qualità media |
3,15 |
|
di bassa qualità |
23,15 |
|
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero destinato alla semina |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina |
0,00 |
1002 00 00 |
Segala |
54,48 |
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
57,64 |
1005 90 00 |
Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2) |
57,64 |
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
54,48 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure |
— |
2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
periodo dal 17.4.2006-27.4.2006
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 16,67 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 20,41 EUR/t. |
3) |
|
(1) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
29.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/44 |
REGOLAMENTO (CE) N. 666/2006 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2006
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. |
(3) |
La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione. |
(4) |
Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato. |
(5) |
Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003, malto escluso, è fissato nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 aprile 2006, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
(EUR/t) |
|||||||||||||||||
Codice prodotto |
Destinazione |
Corrente 5 |
1o term. 6 |
2o term. 7 |
3o term. 8 |
4o term. 9 |
5o term. 10 |
6o term. 11 |
|||||||||
1001 10 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1001 10 00 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1001 90 91 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1001 90 99 9000 |
C01 |
0 |
0 |
–15,00 |
–15,00 |
–15,00 |
— |
— |
|||||||||
1002 00 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1003 00 10 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1003 00 90 9000 |
C02 |
0 |
0 |
–15,00 |
–15,00 |
–15,00 |
— |
— |
|||||||||
1004 00 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1004 00 00 9400 |
C03 |
0 |
0 |
–15,00 |
–15,00 |
–15,00 |
— |
— |
|||||||||
1005 10 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1005 90 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1007 00 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1008 20 00 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1101 00 11 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9100 |
C01 |
0 |
0 |
–20,00 |
–20,00 |
–20,00 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9130 |
C01 |
0 |
0 |
–19,00 |
–19,00 |
–19,00 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9150 |
C01 |
0 |
0 |
–18,00 |
–18,00 |
–18,00 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9170 |
C01 |
0 |
0 |
–17,00 |
–17,00 |
–17,00 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9180 |
C01 |
0 |
0 |
–15,00 |
–15,00 |
–15,00 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9190 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1101 00 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1102 10 00 9500 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1102 10 00 9700 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1102 10 00 9900 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1103 11 10 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1103 11 10 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1103 11 10 9900 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1103 11 90 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1103 11 90 9800 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
|
29.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/46 |
REGOLAMENTO (CE) N. 667/2006 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2006
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2). |
(3) |
La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95. |
(4) |
La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione. |
(5) |
La restituzione deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata nel periodo intermedio. |
(6) |
L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003 sono fissate agli importi di cui in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 aprile 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
1107 10 19 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
1107 10 99 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
1107 20 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). |
29.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/48 |
REGOLAMENTO (CE) N. 668/2006 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2006
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. |
(3) |
Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, è fissato nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 aprile 2006, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto
N.B.: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
(EUR/t) |
|||||||
Codice prodotto |
Destinazione |
Corrente 5 |
1o term. 6 |
2o term. 7 |
3o term. 8 |
4o term. 9 |
5o term. 10 |
1107 10 11 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 19 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 91 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 99 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 20 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(EUR/t) |
|||||||
Codice prodotto |
Destinazione |
6o term. 11 |
7o term. 12 |
8o term. 1 |
9o term. 2 |
10o term. 3 |
11o term. 4 |
1107 10 11 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 19 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 91 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 99 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 20 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/50 |
REGOLAMENTO (CE) N. 669/2006 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2006
che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (3) prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie. |
(2) |
Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni. |
(3) |
Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette. |
(4) |
I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).
(3) GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 aprile 2006, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali
(EUR/t) |
|
Codice prodotto |
Ammontare della restituzione |
1001 10 00 9400 |
0,00 |
1001 90 99 9000 |
0,00 |
1002 00 00 9000 |
0,00 |
1003 00 90 9000 |
0,00 |
1005 90 00 9000 |
0,00 |
1006 30 92 9100 |
0,00 |
1006 30 92 9900 |
0,00 |
1006 30 94 9100 |
0,00 |
1006 30 94 9900 |
0,00 |
1006 30 96 9100 |
0,00 |
1006 30 96 9900 |
0,00 |
1006 30 98 9100 |
0,00 |
1006 30 98 9900 |
0,00 |
1006 30 65 9900 |
0,00 |
1007 00 90 9000 |
0,00 |
1101 00 15 9100 |
6,85 |
1101 00 15 9130 |
6,40 |
1102 10 00 9500 |
0,00 |
1102 20 10 9200 |
52,60 |
1102 20 10 9400 |
45,08 |
1103 11 10 9200 |
0,00 |
1103 13 10 9100 |
67,63 |
1104 12 90 9100 |
0,00 |
NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. |
29.4.2006 |
IT |
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L 116/52 |
REGOLAMENTO (CE) N. 670/2006 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2006
che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1o al 31 maggio 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, quinto trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f) del suddetto regolamento, per gli sciroppi di cui alla lettera d) dello stesso paragrafo, e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (2) prevede che tali restituzioni siano determinate in funzione della restituzione fissata per lo zucchero bianco. |
(3) |
L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il 1o di ogni mese. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata a 21,902 EUR/100 kg netti per il periodo dal 1o al 31 maggio 2006.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.
29.4.2006 |
IT |
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L 116/53 |
REGOLAMENTO (CE) N. 671/2006 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2006
recante rettifica del regolamento (CE) n. 299/2006 relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di febbraio 2006 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (1),
vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (2),
visto il regolamento (CE) n. 638/2003 della Commissione, del 9 aprile 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio e della decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda il regime applicabile all’importazione di riso originario degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e dei paesi e territori d’oltremare (PTOM) (3), in particolare l’articolo 17, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 299/2006 della Commissione (4) ha fissato i quantitativi riportati al lotto del maggio 2006 indicando esclusivamente il contingente ACP. |
(2) |
L’articolo 13, primo comma, del regolamento (CE) n. 638/2003 prevede che i quantitativi riportati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento possano formare oggetto di domande di titoli d’importazione di riso originario degli Stati ACP di cui ai codici NC 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30 e di riso originario dei PTOM di cui al codice NC 1006. |
(3) |
L’assegnazione dei quantitativi riportati esclusivamente a beneficio del contingente ACP è stata quindi effettuata erroneamente. Occorre pertanto rettificare l’allegato del regolamento (CE) n. 299/2006 per precisare le modalità con cui i quantitativi disponibili saranno messi a disposizione degli operatori, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 299/2006 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.
(2) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.
(3) GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2120/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 22).
(4) GU L 48 del 18.2.2006, pag. 14.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Percentuali di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti per il lotto del mese di febbraio 2006 e quantitativi riportati al lotto successivo
Origine/Prodotto |
Percentuale di riduzione |
Quantitativo riportato al lotto del mese di maggio 2006 (t) |
Quantitativi totali disponibili per il lotto del mese di maggio 2006 (t) |
|||||
Antille olandesi e Aruba |
PTOM meno sviluppati |
Antille olandesi e Aruba |
PTOM meno sviluppati |
Antille olandesi e Aruba |
PTOM meno sviluppati |
|||
PTOM [articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 638/2003]
|
0 (1) |
0 (1) |
5 839,936 |
3 334 |
14 172,936 |
6 667 |
Origine/Prodotto |
Percentuale di riduzione |
Quantitativo riportato al lotto del mese di maggio 2006 (t) |
Quantitativi totali disponibili per il lotto del mese di maggio 2006 (t) |
||||
ACP [articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 638/2003]
|
0 (1) |
4 767,115 |
41 666 |
||||
ACP [articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 638/2003]
|
0 (1) |
9 164 |
19 164 |
||||
ACP/PTOM [articolo 13, primo comma, del regolamento (CE) n. 638/2003]
|
|
|
4 767,115 (2) |
(1) Rilascio per il quantitativo indicato nella domanda.
(2) Quantitativo riportato al lotto del mese di maggio 2006 secondo le modalità di cui all’articolo 13, primo comma, del regolamento (CE) n. 638/2003.»
29.4.2006 |
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L 116/55 |
REGOLAMENTO (CE) N. 672/2006 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2006
recante fissazione dell’importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 8a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005. |
(2) |
Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 8a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, l’importo massimo dell’aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
ALLEGATO
Importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e importo della cauzione di trasformazione per la 8a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
(EUR/100 kg) |
|||||
Formula |
A |
B |
|||
Modo di incorporazione |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
|
Importo massimo dell’aiuto |
Burro ≥ 82 % |
— |
25 |
— |
25 |
Burro < 82 % |
— |
24,4 |
— |
— |
|
Burro concentrato |
34 |
— |
34 |
30,5 |
|
Crema |
— |
— |
14 |
10,6 |
|
Cauzione di trasformazione |
Burro |
— |
— |
— |
— |
Burro concentrato |
37 |
— |
37 |
— |
|
Crema |
— |
— |
15 |
— |
29.4.2006 |
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L 116/57 |
REGOLAMENTO (CE) N. 673/2006 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2006
relativo alla 8a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1898/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità all’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi di intervento procedono all’apertura di una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. L’articolo 54 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, sia fissato l’importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %. |
(2) |
Occorre costituire la cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005, a garanzia della presa in consegna del burro concentrato da parte dei commercianti al dettaglio. |
(3) |
L'esame delle offerte ricevute porta a non dare seguito alla gara. |
(4) |
Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 8a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 1898/2005, non è dato alcun seguito alla gara.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
29.4.2006 |
IT |
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L 116/58 |
REGOLAMENTO (CE) N. 674/2006 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2006
recante sessantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001, che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 21 marzo e il 12, 19 e 21 aprile 2006, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche; occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I. |
(3) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 357/2006 (GU L 59 dell’1.3.2006, pag. 35).
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato come segue.
1) |
Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco «Persone fisiche»:
|
2) |
La voce «Gruppo Jihad islamica [alias a) Jama’at al-Jihad, b) Società libica, c) Kazakh Jama’at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Gruppo Jihad islamica dell’Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami]» dell’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dalla seguente: «Gruppo Jihad islamica [alias a) Jama’at al-Jihad, b) Società libica, c) Kazakh Jama’at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Gruppo Jihad islamica dell’Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami, j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii].» |
3) |
La voce «Youcef Abbes (alias Giuseppe). Indirizzo: a) Via Padova, 82 — Milano, Italia, b) Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Italia (domicilio). Data di nascita: 5.1.1965. Luogo di nascita: Bab El Aoued, Algeria.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente: «Youcef Abbes (alias Giuseppe). Indirizzo: a) Via Padova 82, Milano, Italia, b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italia. Data di nascita: 5.1.1965. Luogo di nascita: Bab el Oued, Algeria.» |
4) |
La voce «Mohamed Amine AKLI [alias a) Mohamed Amine Akli, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias]. Luogo di nascita: Abordj El Kiffani (Algeria). Data di nascita: 30 marzo 1972.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente: «Mohamed Amine Akli [alias a) Akli Amine Mohamed, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias]. Luogo di nascita: Bordj el Kiffane, Algeria. Data di nascita: 30.3.1972.» |
5) |
La voce «Hacene Allane [alias a) Hassan il vecchio, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne]. Data di nascita: 17 gennaio 1941. Luogo di nascita: El Ménéa, Algeria. Nazionalità: probabilmente algerina.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente: «Hacene Allane [alias a) Hassan il vecchio, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne]. Data di nascita: 17.1.1941. Luogo di nascita: Médéa, Algeria. Nazionalità: probabilmente algerina.» |
6) |
La voce «Mokhtar BELMOKHTAR. Luogo di nascita: Ghardaia. Data di nascita: 1o giugno 1972. Altre informazioni: figlio di Mohamed e Zohra Chemkha.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente: «Mokhtar Belmokhtar. Luogo di nascita: Ghardaia, Algeria. Data di nascita: 1.6.1972. Altre informazioni: figlio di Mohamed e Zohra Chemkha.» |
7) |
La voce «Dhou El-Aich (alias Abdel Hak). Data di nascita: 5 agosto 1964 . Luogo di nascita: Debila, Algeria. Nazionalità: probabilmente algerina.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente: «Dhou El-Aich (alias Abdel Hak). Data di nascita: 5.8.1964. Luogo di nascita: Blida, Algeria. Nazionalità: probabilmente algerina.» |
8) |
La voce «Ali El Heit [alias a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma]. Indirizzo: a) via D. Fringuello, 20 — Roma, Italia, b) Milano, Italia (domicilio). Data di nascita: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971. Luogo di nascita: Rouba, Algeria.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente: «Ali El Heit [alias a) Kamel Mohamed, b) Alì Di Roma]. Indirizzo: a) via D. Fringuello 20, Roma, Italia, b) Milano, Italia (domicilio). Data di nascita: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971. Luogo di nascita: Rouiba, Algeria.» |
9) |
La voce «Ibrahim DAWOOD [alias a) Ebrahim Dawood; b) Sheikh Dawood Hassan]. Data di nascita: 1955. Luogo di nascita: Ratnagiri, India. Nazionalità: indiana. Passaporto n.: A-333602, rilasciato a Bombay, India, il 6 aprile 1985.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente: «Dawood Ibrahim Kaskar [alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan]. Data di nascita: 1955. Luogo di nascita: Ratnagiri, India. Nazionalità: indiana. Passaporto n.: A-333602, rilasciato a Bombay, India, il 6 aprile 1985.» |
10) |
La voce «Abdelhalim Remadna, data di nascita: 2 aprile 1966; Luogo di nascita: Bistra, Algeria» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente: «Abdelhalim Remadna. Data di nascita: 2.4.1966. Luogo di nascita: Biskra, Algeria.» |
11) |
La voce «Ahmad Zerfaoui [alias a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr]. Data di nascita: 15 luglio 1963. Luogo di nascita: Chrea, Algeria. Nazionalità: probabilmente algerina.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente: «Ahmad Zerfaoui [alias a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr]. Data di nascita: 15.7.1963. Luogo di nascita: Chréa, Algeria. Nazionalità: probabilmente algerina.» |
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
29.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/61 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 marzo 2006
recante approvazione dei programmi degli Stati membri relativi ad indagini sull’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici durante il 2006
[notificata con il numero C(2006) 780]
(2006/314/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 20,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 90/424/CEE prevede un contributo finanziario della Comunità al fine di attuare le azioni tecniche e scientifiche necessarie per lo sviluppo della normativa veterinaria comunitaria e per l'istruzione e la formazione nel settore veterinario. |
(2) |
La decisione 2006/101/CE della Commissione, del 6 febbraio 2006, sull’attuazione di programmi di indagini sull’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri nel 2006 (2), prevede che dette indagini vengano condotte nel periodo compreso fra febbraio e dicembre 2006, sempre che i programmi di indagini in questione siano approvati dalla Commissione. Le indagini sono intese a verificare la presenza nel pollame di infezioni che potrebbero portare ad una revisione dell’attuale normativa in vigore e contribuire alla conoscenza dei rischi che la fauna selvatica può presentare per la salute dell'uomo e degli animali. |
(3) |
I programmi trasmessi dagli Stati membri sono stati esaminati dalla Commissione conformemente a detta decisione. |
(4) |
La Commissione ha giudicato i programmi presentati conformi alla decisione 2006/101/CE. Tali programmi devono pertanto essere approvati. |
(5) |
Data l'importanza dei programmi in questione per il conseguimento degli obiettivi comunitari in materia di sanità pubblica e di salute degli animali, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % delle spese che gli Stati membri interessati devono sostenere per le misure indicate nella presente decisione, sino ad un importo massimo stabilito per ciascun programma di indagini. |
(6) |
Devono essere considerate idonee al cofinanziamento comunitario anche le spese relative ai programmi approvati dalla presente decisione sostenute a decorrere dal 1o febbraio 2006. |
(7) |
È inoltre opportuno stabilire norme per la notifica dei risultati delle indagini e per l’idoneità delle spese riportate nella domanda di partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dallo Stato membro per l'attuazione dei programmi di indagini. |
(8) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I programmi degli Stati membri, relativi all’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici, elencati nell’allegato I («i programmi») sono approvati per il periodo stabilito in detto allegato.
Articolo 2
Gli Stati membri effettuano indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici in conformità di tali programmi.
Articolo 3
Il contributo finanziario della Comunità ai costi di analisi dei campioni ammonta per ogni Stato membro al 50 % dei costi sostenuti, fino al limite massimo stabilito per il cofinanziamento dall’allegato I.
Detta partecipazione viene concessa a condizione che lo Stato membro:
a) |
metta in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per l'attuazione del programma nazionale; |
b) |
presenti, entro il 31 marzo 2007, alla Commissione e al laboratorio comunitario di riferimento per l’influenza aviaria, come stabilito dall’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3), una relazione finale riguardante gli aspetti tecnici dell'esecuzione del programma e i risultati raggiunti, conformemente ai modelli di relazione di cui agli allegati II, III, IV e V della presente decisione; |
c) |
trasmetta alla Commissione i necessari elementi di prova riguardo alle spese sostenute per le analisi dei campioni durante il periodo per il quale il programma è approvato; |
d) |
attui il programma in modo efficace; in particolare l’autorità competente deve assicurare che il prelievo dei campioni sia eseguito correttamente. |
Articolo 4
L’importo delle spese da rimborsare agli Stati membri per l’attuazione delle prove previste dai programmi non deve superare il seguente massimale:
a) |
: |
test ELISA |
: |
1 EUR per test; |
b) |
: |
test di immunodiffusione su gel di agar |
: |
1,20 EUR per test; |
c) |
: |
test HI per H5/H7 |
: |
12 EUR per test; |
d) |
: |
test di isolamento del virus |
: |
30 EUR per test; |
e) |
: |
test PCR |
: |
15 EUR per test. |
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).
(2) GU L 46 del 16.2.2006, pag. 40.
(3) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
ALLEGATO I
Programmi degli Stati membri per le indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici
Codice |
Stato membro |
Periodo |
Importo massimo del cofinanziamento (EUR) |
BE |
Belgio |
1o febbraio 2006-31 dicembre 2006 |
38 400,00 |
CZ |
Repubblica ceca |
1o febbraio 2006-31 dicembre 2006 |
33 400,00 |
DK |
Danimarca |
1o febbraio 2006-31 dicembre 2006 |
168 500,00 |
DE |
Germania |
1o febbraio 2006-31 dicembre 2006 |
268 000,00 |
EE |
Estonia |
1o febbraio 2006-31 dicembre 2006 |
1 450,00 |
EL |
Grecia |
1o febbraio 2006-31 dicembre 2006 |
39 300,00 |
ES |
Spagna |
1o febbraio 2006-31 dicembre 2006 |
88 100,00 |
FR |
Francia |
1o febbraio 2006-31 dicembre 2006 |
204 800,00 |
IE |
Irlanda |
1o febbraio 2006-31 dicembre 2006 |
42 500,00 |
IT |
Italia |
1o febbraio 2006-31 dicembre 2006 |
427 300,00 |
CY |
Cipro |
1o febbraio 2006-31 dicembre 2006 |
20 700,00 |
LV |
Lettonia |
1o febbraio 2006-31 dicembre 2006 |
11 600,00 |
LT |
Lituania |
1o febbraio 2006-31 dicembre 2006 |
15 400,00 |
LU |
Lussemburgo |
1o febbraio 2006-31 dicembre 2006 |
4 400,00 |
HU |
Ungheria |
1o febbraio 2006-31 dicembre 2006 |
109 500,00 |
MT |
Malta |
1o febbraio 2006-31 dicembre 2006 |
3 700,00 |
NL |
Paesi Bassi |
1o febbraio 2006-31 dicembre 2006 |
54 500,00 |
AT |
Austria |
1o febbraio 2006-31 dicembre 2006 |
28 550,00 |
PL |
Polonia |
1o febbraio 2006-31 dicembre 2006 |
94 500,00 |
PT |
Portogallo |
1o febbraio 2006-31 dicembre 2006 |
71 600,00 |
SI |
Slovenia |
1o febbraio 2006-31 dicembre 2006 |
23 500,00 |
SK |
Slovacchia |
1o febbraio 2006-31 dicembre 2006 |
11 600,00 |
FI |
Finlandia |
1o febbraio 2006-31 dicembre 2006 |
32 600,00 |
SE |
Svezia |
1o febbraio 2006-31 dicembre 2006 |
77 200,00 |
UK |
Regno Unito |
1o febbraio 2006-31 dicembre 2006 |
93 700,00 |
Totale |
1 964 800,00 |
ALLEGATO II
RELAZIONE FINALE SUGLI ALLEVAMENTI AVICOLI SOTTOPOSTI A CAMPIONAMENTO (1)
(salvo anatre e oche)
Esame sierologico secondo l’allegato, punto B, della decisione 2006/101/CE in allevamenti di polli da carne (solo se a rischio)/tacchini da ingrasso/polli da riproduzione/tacchini da riproduzione/galline ovaiole/galline ovaiole allevate all’aperto/ratiti/selvaggina da penna d’allevamento (fagiani, pernici, quaglie, altri)/«allevamenti non commerciali» (secondo la definizione dell’articolo 2 della direttiva 2005/94/CE)/altri [cancellare le voci non pertinenti]
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Stato membro: |
|
Data: |
|
Periodo di rilevazione da: |
|
a: |
Regione (2) |
Numero totale di allevamenti (3) |
Numero totale di allevamenti sottoposti a campionamento |
Numero totale di allevamenti positivi |
Numero di allevamenti positivi per il sottotipo H 5 |
Numero di allevamenti positivi per il sottotipo H 7 |
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Totale |
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(1) Per «allevamento» si intende branco, stormo o azienda, a seconda del contesto.
(2) Regione come definita nel programma approvato dello Stato membro.
(3) Numero totale di allevamenti di una categoria di pollame in una regione.
ALLEGATO III
RELAZIONE FINALE SUI DATI RIGUARDANTI GLI ALLEVAMENTI DI ANATRE E OCHE (1)
secondo l’allegato, punto C, della decisione 2006/101/CE — Esame sierologico (2)
|
Stato membro: |
|
Data: |
|
Periodo di rilevazione da: |
|
a: |
Regione (2) |
Numero totale di allevamenti di anatre e oche |
Numero totale di allevamenti di anatre e oche sottoposti a campionamento |
Numero totale di allevamenti sierologicamente positivi |
Numero di allevamenti sierologicamente positivi per il sottotipo H5 |
Numero di allevamenti sierologicamente positivi per il sottotipo H7 |
Numero totale di allevamenti virologicamente positivi |
Numero di allevamenti virologicamente positivi per il sottotipo H5 |
Numero di allevamenti virologicamente positivi per il sottotipo H7 |
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Totale |
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(1) Per allevamento si intende branco, stormo o azienda, a seconda del contesto.
(2) Regione come definita nel programma approvato dello Stato membro.
ALLEGATO IV
RELAZIONE FINALE SUI DATI RIGUARDANTI I VOLATILI SELVATICI
Indagini secondo l’allegato, punto D, della decisione 2006/101/CE
|
Stato membro: |
|
Data: |
|
Periodo di rilevazione da: |
|
a: |
Regione (1) |
Specie di volatili selvatici sottoposti a campionamento |
Numero totale di campioni prelevati per l'indagine |
Numero totale di campioni positivi |
Numero totale di campioni positivi per il sottotipo H5 |
Numero totale di campioni positivi per il sottotipo H7 |
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Totale |
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|
(1) Regione come definita nel programma approvato dello Stato membro o indicazione dell'ubicazione della/e stazione/i di osservazione degli uccelli.
ALLEGATO V
RELAZIONE FINANZIARIA FINALE E DOMANDA DI PAGAMENTO
Una tabella per ciascuna indagine relativa a pollame/volatili selvatici (1)
|
Stato membro: |
|
Data: |
|
Periodo di rilevazione da: |
|
a: |
Misure ammissibili al cofinanziamento (2) |
||
Metodi delle analisi di laboratorio |
Numero di prove effettuate per ciascun metodo |
Costi |
Screening sierologico preliminare (3) |
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|
Prova di inibizione dell'emoagglutinazione (HI) per H5/H7 |
|
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Prova di isolamento del virus |
|
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Test PRC |
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Altre misure interessate |
Specificare le attività |
|
Campionamento |
|
|
Altre |
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Totale |
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Il sottoscritto certifica che i dati sopra riportati sono corretti e che per le misure in questione non sono stati richiesti altri contributi comunitari. |
(1) Cancellare la voce inutile.
(2) I dati vanno forniti in moneta nazionale, al netto dell'IVA (Luogo, data)
(3) Indicare la prova utilizzata (Firma)
29.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/68 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2006
relativa all’ammissibilità delle spese sostenute da alcuni Stati membri nel 2006 per la raccolta e la gestione dei dati necessari all’attuazione della politica comune della pesca
[notificata con il numero C(2006) 1704]
(I testi in lingua danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)
(2006/315/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 2000/439/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2000/439/CE fissa le condizioni alle quali gli Stati membri possono ricevere un contributo finanziario dalla Comunità per le spese sostenute nell’ambito dei rispettivi programmi nazionali, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all’attuazione della politica comune della pesca (2). Ai sensi della predetta decisione, la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, decide ogni anno in merito all’ammissibilità della spesa prevista dagli Stati membri e all’importo della partecipazione finanziaria della Comunità. |
(2) |
La Commissione ha ricevuto le proposte annuali di programmi nazionali da parte di Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Finlandia, Slovenia, Svezia e Regno Unito, nei quali sono indicati i dati che tali Stati membri intendono raccogliere tra il 1o gennaio 2006 e il 31 dicembre 2006, in conformità al regolamento (CE) n. 1543/2000. Essi hanno inoltre presentato domanda di contributo finanziario per la spesa di cui all’articolo 4 della decisione 2000/439/CE. |
(3) |
Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1639/2001 della Commissione, del 25 luglio 2001, che istituisce un programma minimo e un programma esteso per la raccolta dei dati nel settore della pesca e stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio (3), la Commissione ha esaminato i programmi nazionali degli Stati membri per il 2006 e ha verificato l’ammissibilità delle spese sulla base di tali programmi. Sulla base di tale valutazione, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2000/439/CE, agli Stati membri dovrebbe essere versata una prima rata. |
(4) |
Una seconda rata dovrebbe essere versata, nel 2007, dopo che gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione la relazione finanziaria e la relazione tecnica in cui è descritto in modo dettagliato il grado di realizzazione degli obiettivi fissati al momento dell’elaborazione del programma minimo e del programma esteso, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2000/439/CE e all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1639/2001, previa approvazione di tali relazioni da parte della Commissione. |
(5) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La presente decisione stabilisce per il 2006 l’importo della spesa ammissibile per ciascuno Stato membro e il tasso della partecipazione finanziaria della Comunità per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all’attuazione della politica comune della pesca.
Articolo 2
La spesa sostenuta per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all’attuazione della politica comune della pesca, quale indicata all’allegato I, può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità non superiore al 50 % della spesa ammissibile per il programma minimo, come stabilito dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1543/2000.
Articolo 3
La spesa sostenuta per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all’attuazione della politica comune della pesca, quale indicata all’allegato II, può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità non superiore al 35 % della spesa ammissibile per il programma esteso, come stabilito dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1543/2000.
Articolo 4
1. La Comunità versa una prima rata pari al 50 % della partecipazione finanziaria di cui agli allegati I e II.
2. Una seconda rata sarà versata nel 2007, una volta che la Commissione abbia ricevuto e approvato la relazione finanziaria e la relazione tecnica, come stabilito all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2000/439/CE.
Articolo 5
1. Il tasso di cambio dell’euro utilizzato per calcolare gli importi ammissibili ai sensi della presente decisione è quello in vigore nel maggio 2005.
2. Le dichiarazioni di spesa e le domande di anticipo in valuta nazionale inoltrate dagli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell’Unione economica e monetaria sono convertite in euro al tasso in vigore nel mese in cui tali dichiarazioni e domande pervengono alla Commissione.
Articolo 6
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 176 del 15.7.2000, pag. 42. Decisione modificata dalla decisione 2005/703/CE (GU L 267 del 12.10.2005, pag. 26).
(2) GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1.
(3) GU L 222 del 17.8.2001, pag. 53. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1581/2004 (GU L 289 del 10.9.2004, pag. 6).
ALLEGATO I
Programma minimo
Stato membro |
Spese ammissibili (EUR) |
Contributo comunitario massimo (EUR) |
BELGIO |
1 014 257 |
507 129 |
DANIMARCA |
4 299 000 |
2 149 500 |
GERMANIA |
2 444 531 |
1 222 265 |
ESTONIA |
475 988 |
237 994 |
GRECIA |
1 620 845 |
810 423 |
SPAGNA |
6 510 667 |
3 255 334 |
FRANCIA |
6 613 877 |
3 306 939 |
IRLANDA |
4 524 442 |
2 262 221 |
ITALIA |
3 954 825 |
1 977 413 |
CIPRO |
589 866 |
294 933 |
LETTONIA |
317 073 |
158 536 |
LITUANIA |
122 691 |
61 346 |
MALTA |
551 845 |
275 923 |
PAESI BASSI |
3 026 346 |
1 513 173 |
POLONIA |
571 660 |
285 830 |
PORTOGALLO |
2 550 422 |
1 275 211 |
SLOVENIA |
373 060 |
186 530 |
FINLANDIA |
1 247 350 |
623 675 |
SVEZIA |
2 709 795 |
1 354 898 |
REGNO UNITO |
6 222 481 |
3 111 241 |
Totale |
49 741 021 |
24 870 511 |
ALLEGATO II
Programma esteso
Stato membro |
Spese ammissibili (EUR) |
Contributo comunitario massimo (EUR) |
BELGIO |
|
|
DANIMARCA |
|
|
GERMANIA |
544 246 |
190 486 |
ESTONIA |
26 208 |
9 173 |
GRECIA |
215 350 |
75 373 |
SPAGNA |
1 842 106 |
644 737 |
FRANCIA |
339 500 |
118 825 |
IRLANDA |
371 426 |
129 999 |
ITALIA |
560 554 |
196 194 |
CIPRO |
|
|
LETTONIA |
5 364 |
1 878 |
LITUANIA |
|
|
MALTA |
|
|
PAESI BASSI |
435 762 |
152 517 |
POLONIA |
1 316 |
461 |
PORTOGALLO |
443 832 |
155 241 |
SLOVENIA |
|
|
FINLANDIA |
257 434 |
90 102 |
SVEZIA |
81 518 |
28 531 |
REGNO UNITO |
2 134 804 |
747 181 |
Totale |
7 259 420 |
2 540 798 |
29.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/72 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2006
relativa all’assegnazione di giorni di presenza in una zona al Regno Unito, alla Danimarca e alla Germania, in conformità del punto 8.1, lettera h, dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio
[notificata con il numero C(2006) 1714]
(I testi in lingua danese, inglese e tedesca sono i soli facenti fede)
(2006/316/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare il punto 8.1, lettera h, dell’allegato IIA,
considerando quanto segue:
(1) |
Il punto 8.1, lettera h, dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 51/2006 prevede una condizione speciale in base alla quale gli Stati membri sono tenuti a predisporre sistemi di sospensione automatica delle licenze di pesca in caso di infrazione. |
(2) |
Sulla base delle domande presentate dagli Stati membri, l’applicazione di tale condizione speciale consente di assegnare, dal 1o febbraio 2006 al 31 gennaio 2007, un numero specifico di giorni di presenza in una zona ad un peschereccio comunitario recante a bordo reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensione pari o superiore a 120 mm, in conformità del punto 4.a.v dell’allegato IIA. |
(3) |
Il Regno Unito, la Danimarca e la Germania hanno presentato una domanda e trasmesso informazioni sui rispettivi sistemi di sospensione automatica delle licenze di pesca in caso di infrazione da parte di pescherecci recanti a bordo i suddetti attrezzi da pesca. |
(4) |
Alla luce delle informazioni trasmesse è opportuno autorizzare l’assegnazione di giorni di presenza in una zona al Regno Unito, alla Danimarca e alla Germania, sulla base della condizione speciale prevista al punto 8.1, lettera h, per i pescherecci recanti a bordo gli attrezzi da pesca di cui al punto 4.a.v dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 51/2006, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Visti il punto 4.a.v e il punto 8.1, lettera h, dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 51/2006, ai pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, della Danimarca e della Germania e recanti a bordo reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensione pari o superiore a 120 mm, è concessa l’assegnazione di giorni di cui al punto 8.1, lettera h, e alla riga corrispondente della tabella I al punto 13 dell’allegato IIA.
Articolo 2
Un peschereccio cui sia stato assegnato un numero di giorni ai sensi dell’articolo 1 non può trasferire a un altro peschereccio i giorni ad esso assegnati, tranne nel caso in cui:
a) |
il peschereccio che ne beneficia faccia sempre uso di attrezzi di pesca con maglie di dimensione superiore a 120 mm; |
b) |
siano rispettate le condizioni di cui ai punti 14 e 15 dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 51/2006. |
Articolo 3
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Regno di Danimarca e la Repubblica federale di Germania sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1.
Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea
29.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/73 |
DECISIONE 2006/317/PESC DEL CONSIGLIO
del 10 aprile 2006
relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,
vista la raccomandazione della presidenza,
considerando quanto segue:
(1) |
Nella riunione del 27 e 28 novembre 2003, il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante (SG/AR), ad avviare i negoziati con determinati paesi terzi, a norma degli articoli 24 e 38 del trattato sull'Unione europea, per consentire all'Unione europea di stipulare un accordo con ciascuno di essi sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate. |
(2) |
A seguito di tale autorizzazione ad avviare negoziati, la presidenza, assistita dal SG/AR, ha negoziato un accordo con la Repubblica di Croazia sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate. |
(3) |
L'accordo deve essere approvato, |
DECIDE:
Articolo 1
L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate è approvato a nome dell'Unione europea.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 2006.
Per il Consiglio
La presidente
U. PLASSNIK
TRADUZIONE
ACCORDO
tra la Repubblica di Croazia e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate
LA REPUBBLICA DI CROAZIA
da un lato, e
L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata «l'UE», rappresentata dalla presidenza del Consiglio dell'Unione europea,
dall'altro,
di seguito denominate «le parti»,
CONSIDERANDO CHE le parti condividono gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la propria sicurezza e di fornire ai propri cittadini un livello elevato di sicurezza nell'ambito di uno spazio di sicurezza;
CONSIDERANDO CHE le parti convengono che si dovrebbero sviluppare le consultazioni e la cooperazione fra loro su questioni di interesse comune in materia di sicurezza;
CONSIDERANDO CHE, in questo contesto, esiste pertanto una necessità costante di scambiare informazioni classificate fra le parti;
RICONOSCENDO CHE una consultazione e una cooperazione piene ed efficaci possono richiedere l'accesso alle informazioni classificate e al materiale delle parti, nonché lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale fra le parti;
CONSAPEVOLI CHE tale accesso e lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale richiedono adeguate misure di sicurezza,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Al fine di soddisfare gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la sicurezza di ciascuna delle parti, il presente accordo si applica alle informazioni o al materiale classificati, in qualsiasi forma, forniti dalle parti o tra esse scambiati.
Articolo 2
Ai fini del presente accordo, per informazioni classificate si intende qualunque informazione (vale a dire conoscenze che possono essere comunicate in qualunque forma) o qualsiasi materiale riconosciuto come protetto dalla divulgazione non autorizzata e che è stato designato a tal fine con una classificazione di sicurezza (di seguito denominate «informazioni classificate»).
Articolo 3
Ai fini del presente accordo, per «UE» si intende il Consiglio dell'Unione europea (di seguito denominato «Consiglio»), il segretario generale/alto rappresentante e il segretariato generale del Consiglio, e la Commissione delle Comunità europee (di seguito denominata «Commissione europea»).
Articolo 4
Ciascuna parte:
a) |
protegge e salvaguarda le informazioni classificate contemplate nel presente accordo, fornite dall'altra parte o con essa scambiate; |
b) |
assicura che le informazioni classificate contemplate nel presente accordo, fornite o scambiate, mantengano le classificazioni di sicurezza attribuite dalla parte fornitrice. La parte ricevente protegge e salvaguarda le informazioni classificate applicando le disposizioni previste nelle proprie norme in materia di sicurezza per le informazioni o il materiale cui è attribuita una classificazione di sicurezza equivalente, come stabilito nelle modalità in materia di sicurezza che saranno adottate ai sensi degli articoli 11 e 12; |
c) |
si astiene dall'utilizzare le informazioni classificate a fini diversi da quelli stabiliti dall'originatore e da quelli per i quali l'informazione è fornita o scambiata; |
d) |
non comunica le informazioni classificate a terzi e ad istituzioni o organismi dell’UE diversi da quelli menzionati nell’articolo 3, senza previo consenso dell'originatore. |
Articolo 5
1. Le informazioni classificate possono essere divulgate o comunicate, in conformità del principio del controllo dell’originatore, da una parte, «la parte fornitrice», all'altra parte, «la parte ricevente».
2. Per la divulgazione a destinatari diversi dalle parti, la parte ricevente prende una decisione sulla divulgazione o sulla comunicazione di informazioni classificate, previo consenso della parte fornitrice, in conformità del principio del controllo dell’originatore come stabilito nelle sue norme di sicurezza.
3. Nell'attuazione dei paragrafi 1 e 2 non è consentita alcuna trasmissione generica, a meno che le parti non abbiano definito e concordato procedure relative a talune categorie di informazioni, pertinenti alle loro necessità operative.
Articolo 6
La Repubblica di Croazia, l'UE e i suoi organismi, definiti nell'articolo 3, istituiscono un'organizzazione di sicurezza e programmi di sicurezza fondati su principi di base e standard minimi di sicurezza che sono attuati nei sistemi di sicurezza delle parti, da istituire ai sensi degli articoli 11 e 12, per assicurare che alle informazioni classificate contemplate dal presente accordo sia applicato un livello di protezione equivalente.
Articolo 7
1. Le parti si assicurano che tutte le persone della rispettiva organizzazione che, nel compimento delle loro funzioni ufficiali, devono avere accesso oppure le cui funzioni o mansioni possono consentire l'accesso ad informazioni classificate, fornite o scambiate nell'ambito del presente accordo, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni.
2. Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare se una persona può, in considerazione della sua lealtà, serietà e affidabilità, avere accesso a informazioni classificate.
Articolo 8
Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo e le questioni di sicurezza di interesse comune. Le autorità definite nell’articolo 11 svolgono consultazioni e ispezioni reciproche sulla sicurezza per valutare l’efficacia delle modalità in materia di sicurezza, che rientrano nelle rispettive competenze, da istituire ai sensi degli articoli 11 e 12.
Articolo 9
1. Ai fini del presente accordo:
a) |
per l'UE tutta la corrispondenza è inviata al Consiglio al seguente indirizzo:
. Tutta la corrispondenza è inoltrata dal Chief Registry Officer del Consiglio agli Stati membri e alla Commissione europea, fatto salvo il paragrafo 2; |
b) |
per la Repubblica di Croazia tutta la corrispondenza è indirizzata a:
e trasmessa, tramite la missione della Repubblica di Croazia presso le Comunità europee, al seguente indirizzo:
. |
2. In via eccezionale, la corrispondenza proveniente da una parte e accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici di quella parte, può, per ragioni operative, essere indirizzata ed essere accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici dell'altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere. Per quanto riguarda l'UE, questa corrispondenza è inviata attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio.
Articolo 10
Il ministro degli Affari esteri e dell'integrazione europea della Repubblica di Croazia e i segretari generali del Consiglio e della Commissione europea vigilano sull’attuazione del presente accordo.
Articolo 11
Ai fini dell’attuazione del presente accordo:
1) |
l'ufficio del Consiglio nazionale per la sicurezza in qualità di autorità di sicurezza nazionale della Repubblica di Croazia, che agisce a nome del governo della Repubblica di Croazia e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite alla Repubblica di Croazia ai sensi del presente accordo; |
2) |
l'ufficio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio, sotto la direzione e a nome del segretario generale del Consiglio, che agisce a nome del Consiglio e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite all’UE ai sensi del presente accordo; |
3) |
la direzione Sicurezza della Commissione europea, che agisce a nome della Commissione europea e sotto la sua autorità, è responsabile dell'elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo all'interno della Commissione europea e dei suoi locali. |
Articolo 12
Le modalità in materia di sicurezza, da definire ai sensi dell’articolo 11 d'intesa fra i tre uffici in questione, prescrivono gli standard della reciproca protezione della sicurezza per le informazioni classificate contemplate nel presente accordo. Per l'UE tali standard sono soggetti all'approvazione del comitato per la sicurezza del Consiglio.
Articolo 13
Le autorità definite nell’articolo 11 stabiliscono le procedure da seguire in caso di compromissione, provata o sospetta, delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo.
Articolo 14
Prima della fornitura tra le parti di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, le autorità responsabili della sicurezza di cui all'articolo 11 devono convenire che la parte ricevente è in grado di proteggere e salvaguardare le informazioni contemplate nel presente accordo in maniera conforme alle modalità da definire ai sensi degli articoli 11 e 12.
Articolo 15
Il presente accordo non impedisce in alcun modo alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, purché non contrastino con le disposizioni del presente accordo.
Articolo 16
Tutte le divergenze tra le parti relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono trattate mediante negoziazione tra le stesse.
Articolo 17
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla notifica tra le parti per iscritto della conclusione delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.
2. Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare eventuali modifiche su richiesta di una delle parti.
3. Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto e con l'assenso comune delle parti. Entra in vigore di seguito a notifica scritta reciproca come previsto dal paragrafo 1.
Articolo 18
Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica di denuncia per iscritto data all'altra parte. Tale denuncia ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica dall'altra parte, ma non riguarda gli obblighi già contratti ai sensi delle disposizioni del presente accordo. In particolare, tutte le informazioni classificate, fornite o scambiate ai sensi del presente accordo, continuano ad essere protette ai sensi delle disposizioni in esso contenute.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Lussemburgo, addì dieci aprile duemilasei, in due originali ciascuno in lingua inglese.
29.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/77 |
POSIZIONE COMUNE 2006/318/PESC DEL CONSIGLIO
del 27 aprile 2006
che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 aprile 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/423/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (1). Tali misure hanno sostituito le misure imposte dalla posizione comune 2003/297/PESC (2), che avevano sostituito le misure restrittive inizialmente adottate nel 1996 (3). |
(2) |
Il 25 aprile 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/340/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (4). Tali misure scadono il 25 aprile 2006. |
(3) |
Data l'attuale situazione politica nella Birmania/Myanmar, caratterizzata:
il Consiglio considera pienamente giustificato mantenere le misure restrittive nei confronti del regime militare nella Birmania/Myanmar, di coloro che traggono i maggiori vantaggi dal suo malgoverno e di coloro che si adoperano per vanificare il processo di riconciliazione nazionale, di rispetto dei diritti umani e di democrazia. |
(4) |
Di conseguenza dovrebbe essere mantenuto il divieto di rilascio del visto e il congelamento dei capitali in modo da includere membri del regime militare, delle forze armate e delle forze di sicurezza, gli interessi economici del regime militare e altre persone, altri gruppi, altre imprese o altri enti associati al regime militare che elaborano, attuano o traggono vantaggi dalle politiche che ostacolano la transizione della Birmania/Myanmar verso la democrazia nonché i relativi familiari e associati. |
(5) |
L'ambito di applicazione di queste misure dovrebbe anche continuare a includere un divieto di mettere a disposizione delle imprese statali birmane prestiti o crediti e di acquistare o aumentare una partecipazione in tali imprese. |
(6) |
Il Consiglio rammenta che le misure restrittive nei confronti delle persone imposte dalla presente posizione comune riguardano persone associate al regime birmano/del Myanmar nonché i loro familiari. Esso ritiene che i bambini di età inferiore a 18 anni non dovrebbero essere contemplati. |
(7) |
L'attuazione del divieto di visite ad alto livello applicabile a partire dal grado di direttore politico non dovrebbe pregiudicare i casi in cui l'Unione europea decide che la visita riguarda direttamente la riconciliazione nazionale, il rispetto dei diritti umani e della democrazia nella Birmania/Myanmar. |
(8) |
Qualora si verificasse un sostanziale miglioramento nella situazione politica generale nella Birmania/Myanmar, si esaminerà la possibilità di una sospensione di tali misure restrittive e di una graduale ripresa della cooperazione con tale paese, previo esame degli sviluppi da parte del Consiglio. |
(9) |
L'azione della Comunità è necessaria per l'attuazione di talune misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione alla Birmania/Myanmar di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o non di detto territorio.
2. Sono vietati:
a) |
la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, direttamente o indirettamente a qualunque persona, fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti in Birmania/Myanmar o destinati ad essere utilizzati in detto paese; |
b) |
il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità od organismo stabiliti in Birmania/Myanmar o destinati ad essere utilizzati in detto paese; |
c) |
la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) o b). |
Articolo 2
1. L'articolo 1 non si applica:
a) |
alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di materiale militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell'ONU, dell'UE e della Comunità, o di materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'UE e dell'ONU; |
b) |
alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature per lo sminamento e materiale destinato ad essere utilizzato nelle operazioni di sminamento; |
c) |
al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni; |
d) |
alla fornitura di assistenza tecnica connessa a tale materiale o a tali programmi e operazioni, |
purché le esportazioni in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.
2. L'articolo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Birmania/Myanmar da personale delle UN, da personale dell'UE, della Comunità o degli Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale.
Articolo 3
Gli aiuti non umanitari o i programmi di sviluppo sono sospesi. Si fanno eccezioni per progetti e programmi a sostegno:
a) |
dei diritti dell'uomo, della democrazia, del buon governo, della prevenzione dei conflitti e dello sviluppo della capacità della società civile; |
b) |
della salute e dell'istruzione, della riduzione della povertà e, in particolare, della fornitura del fabbisogno di base e dei mezzi di sussistenza per le popolazioni più povere e vulnerabili; |
c) |
della tutela dell'ambiente, in particolare dei programmi che affrontano il problema del disboscamento eccessivo e non sostenibile che provoca la deforestazione. |
I progetti ed i programmi dovrebbero essere attuati tramite le agenzie delle UN, le organizzazioni non governative e la cooperazione decentrata con l'amministrazione civile locale. In tale contesto l'Unione europea continuerà a insistere con il governo della Birmania sulla responsabilità che ad esso compete di compiere maggiori sforzi per conseguire gli obiettivi di sviluppo del Millennio delle UN.
I progetti ed i programmi dovrebbero, per quanto possibile, essere definiti, monitorati, attuati e valutati in consultazione con la società civile e con tutti i gruppi democratici, compresa la Lega nazionale per la democrazia.
Articolo 4
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio di:
a) |
membri di alto livello del consiglio di stato per la pace e lo sviluppo (SPDC), delle autorità birmane responsabili del settore del turismo, dei membri di alto livello delle forze armate, del governo o delle forze di sicurezza che elaborano e attuano politiche che impediscono il passaggio alla democrazia della Birmania/Myanmar o che traggono benefici da dette politiche, compresi i membri delle loro famiglie. L'elenco di tali persone fisiche figura nell'allegato I; |
b) |
ufficiali delle forze armate birmane, di grado pari o superiore a quello di Brigadiere Generale, compresi i membri delle loro famiglie. L'elenco di tali persone fisiche figura nell'allegato I. |
2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'accesso al territorio nazionale.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
a) |
in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa; |
b) |
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione; |
c) |
in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; |
d) |
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Città del Vaticano) e l'Italia. |
4. Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche laddove uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Il Consiglio è debitamente informato in tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga a norma dei paragrafi 3 e 4.
6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione Europea o ospitate da uno Stato membro che esercita la Presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Birmania/Myanmar.
7. Lo Stato membro che intende concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
8. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato I, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.
Articolo 5
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a oppure posseduti, detenuti o controllati da singoli membri del governo della Birmania/Myanmar e dalle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati di cui all'elenco dell'allegato I.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I.
3. Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, avendo stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
a) |
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all'allegato I e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; |
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali; |
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; |
d) |
necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica. |
L'autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.
4. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o |
b) |
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati a misure restrittive, |
purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.
5. Sono vietati:
a) |
la concessione di prestiti o crediti finanziari alle imprese statali birmane elencate nell'allegato II o l'acquisizione di obbligazioni, di certificati di deposito, di warrant o obbligazioni non garantite emessi da tali imprese; |
b) |
l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione nelle imprese statali birmane elencate nell'allegato II, compresa l'acquisizione integrale di tali imprese e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo. |
6. Le disposizioni di cui al paragrafo 5, lettera a) si applicano senza pregiudizio dell'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 25 ottobre 2004.
7. Il divieto di cui al paragrafo 5, lettera b) non impedisce l'aumento di una partecipazione nelle imprese statali birmane elencate nell'allegato II, se tale aumento è obbligatorio in virtù di un accordo concluso con l'impresa statale birmana interessata prima del 25 ottobre 2004.
Articolo 6
Le visite governative bilaterali ad alto livello (Ministri e funzionari a partire dal grado di direttore politico) in Birmania/Myanmar restano sospese. In circostanze eccezionali il Consiglio può decidere di concedere deroghe a questa regola.
Articolo 7
Gli Stati membri non permettono l'assegnazione di personale militare alle rappresentanze diplomatiche della Birmania/Myanmar presso Stati membri. Continua a vigere la decisione di ritiro di tutto il personale militare distaccato presso le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri nella Birmania/Myanmar.
Articolo 8
Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o della Commissione, adotta modifiche all'elenco riportato nell'allegato I, ove necessario.
Articolo 9
La presente posizione comune è oggetto d'esame continuo. Se del caso, essa è prorogata o modificata in particolare, per quanto riguarda le imprese statali birmane elencate nell'allegato II, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
Articolo 10
La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.
Essa si applica per dodici mesi a decorrere dal 30 aprile 2006.
Articolo 11
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 2006.
Per il Consiglio
La presidente
U. PLASSNIK
(1) GU L 125 del 28.4.2004, pag. 61. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2005/340/PESC (GU L 108 del 29.4.2005, pag. 88).
(2) GU L 106 del 29.4.2003, pag. 36. Posizione comune modificata da ultimo dalla decisione 2003/907/PESC del Consiglio (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 81).
(3) Posizione comune 96/635/PESC (GU L 287 dell'8.11.1996, pag. 1). Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2002/831/PESC (GU L 285 del 23.10.2002, pag. 7).
(4) GU L 108 del 29.4.2005, pag. 88.
ALLEGATO I
Elenco delle persone di cui agli articoli 4, 5 e 8
Note sulle tabelle:
1. |
Gli pseudonimi e le variazioni ortografiche sono indicate con il termine «alias» |
A. CONSIGLIO DI STATO PER LA PACE E LO SVILUPPO (SPDC)
|
Nome (nome, cognome, sesso, eventuali pseudonimi) |
Informazioni sull'identità (funzione/titolo, data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d'identità, coniuge o figlio/a di …) |
A1a |
Comandante in capo, Gen. Than Shwe |
Presidente, nato il 2.2.1933 |
A1b |
Kyaing Kyaing |
Moglie del Gen. Than Shwe |
A1c |
Thandar Shwe |
Figlia del Gen. Than Shwe |
A1d |
Khin Pyone Shwe |
Figlia del Gen. Than Shwe |
A1e |
Aye Aye Thit Shwe |
Figlia del Gen. Than Shwe |
A1f |
Tun Naing Shwe, alias Tun Tun Naing |
Figlio del Gen. Than Shwe |
A1g |
Khin Thanda |
Moglie del Gen. Tun Naing Shwe |
A1h |
Kyaing San Shwe |
Figlio del Gen. Than Shwe |
A1i |
Dr. Khin Win Sein |
Moglie del Gen. Kyaing San Shwe |
A1j |
Thant Zaw Shwe, alias Maung Maung |
Figlio del Gen. Than Shwe |
A1k |
Dewar Shwe |
Figlia del Gen. Than Shwe |
A1l |
Kyi Kyi Shwe |
Figlia del Gen. Than Shwe |
A2a |
Vicecomandante in capo, Gen. Maung Aye |
Vicepresidente, nato il 25.12.1937 |
A2b |
Mya Mya San |
Moglie del Gen. Maung Aye |
A2c |
Nandar Aye |
Figlia del Gen. Maung Aye, Moglie del Magg. Pye Aung (D17d) |
A3a |
Gen. Thura Shwe Mann |
Capo di Stato Magg., Coordinatore Operazioni speciali (Esercito, Marina e Aviazione), nato l'11.7.1947 |
A3b |
Khin Lay Thet |
Moglie del Gen. Thura Shwe Mann, nata il 19.6.1947 |
A3c |
Aung Thet Mann |
Figlio del Gen. Thura Shwe Mann, Ayeya Shwe War Company, nato il 19.6.1977, passaporto n. — CM102233 |
A3d |
Toe Naing Mann |
Figlio di Shwe Mann, nato il 29.6.1978 |
A3e |
Zay Zin Latt |
Moglie di Toe Naing Mann, Figlia di Khin Shwe (ref J5a), nata il 24.3.1981 |
A4a |
Gen. Soe Win |
Primo Ministro dal 19.10.2004, nato nel 1946 |
A4b |
Than Than Nwe |
Moglie del Gen. Soe Win |
A5a |
Ten. Gen. Thein Sein |
Segretario 1 (dal 19.10.2004) e aiutante generale |
A5b |
Khin Khin Win |
Moglie del Ten. Gen. Thein Sein |
A6a |
Ten. Gen. (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo |
(Thiha Thura è un titolo) Generale responsabile della logistica di supporto |
A6b |
Khin Saw Hnin |
Moglie del Ten. Gen. Thiha Thura Tin Aung Myint Oo |
A7a |
Ten. Gen. Kyaw Win |
Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 2 (Stato Kayah) |
A7b |
San San Yee, alias San San Yi |
Moglie del Ten. Gen. Kyaw Win |
A7c |
Nyi Nyi Aung |
Figlio del Ten. Gen. Kyaw Win |
A7d |
San Thida Win |
Moglie di Nyi Nyi Aung |
A7e |
Min Nay Kyaw Win |
Figlio del Ten. Gen. Kyaw Win |
A7f |
Dr. Phone Myint Htun |
Figlio del Ten. Gen. Kyaw Win |
A7g |
San Sabai Win |
Moglie del Dr. Phone Myint Htun |
A8a |
Ten. Gen. Tin Aye |
Capo dell'approvvigionamento militare, Capo dell'UMEH |
A8b |
Kyi Kyi Ohn |
Moglie del Ten. Gen. Tin Aye |
A8c |
Zaw Min Aye |
Figlio del Ten. Gen. Tin Aye |
A9a |
Ten. Gen. Ye Myint |
Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay) |
A9b |
Tin Lin Myint |
Moglie del Ten. Gen. Ye Myint, nata il 25.1.1947 |
A9c |
Theingi Ye Myint |
Figlia del Ten. Gen. Ye Myint |
A9d |
Aung Zaw Ye Myint |
Figlio del Ten. Gen. Ye Myint, Yetagun Construction Co |
A9e |
Kay Khaing Ye Myint |
Figlia del Ten. Gen. Ye Myint |
A10a |
Ten. Gen. Aung Htwe |
Capo dell'addestramento delle forze armate |
A10b |
Khin Hnin Wai |
Moglie del Ten. Gen. Aung Htwe |
A11a |
Ten. Gen. Khin Maung Than |
Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 3 (Pegu, Rangoon, Irrawaddy, Arakan) |
A11b |
Marlar Tint |
Moglie del Ten. Gen. Khin Maung Than |
A12a |
Ten. Gen. Maung Bo |
Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 4 (Karen, Mon, Tenasserim) |
A12b |
Khin Lay Myint |
Moglie del Ten. Gen. Maung Bo |
A12c |
Kyaw Swa Myint |
Figlio del Ten. Gen. Maung Bo, uomo d'affari |
A13a |
Lt-Gen Myint Swe |
Capo della Sicurezza degli affari militari |
A13b |
Khin Thet Htay |
Moglie del Ten. Gen. Myint Swe |
B. COMANDANTI REGIONALI
|
Nome |
Informazioni sull'identità (incluso comando) |
B1a |
Brig. Gen. Hla Htay Win |
Rangoon |
B1b |
Mar Mar Wai |
Moglie del Brig. Gen. Hla Htay Win |
B2a |
Magg. Gen. Ye Myint |
Est [Stato Shan (sud)] |
B2b |
Myat Ngwe |
Moglie del Magg. Gen. Ye Myint |
B3a |
Magg. Gen. Thar Aye, alias Tha Aye |
Nord-ovest (Divisione Sagaing) |
B3b |
Wai Wai Khaing, alias Wei Wei Khaing |
Moglie del Magg. Gen. Thar Aye |
B4a |
Magg. Gen. Maung Maung Swe |
Costa (Divisione Tanintharyi) |
B4b |
Tin Tin Nwe |
Moglie del Magg. Gen. Maung Maung Swe |
B4c |
Ei Thet Thet Swe |
Figlia del Magg. Gen. Maung Maung Swe |
B4d |
Kaung Kyaw Swe |
Figlio del Magg. Gen. Maung Maung Swe |
B5a |
Magg. Gen. Myint Hlaing |
Nord-est [Stato Shan (nord)] |
B5b |
Khin Thant Sin |
Moglie del Magg. Gen. Myint Hlaing |
B5c |
Hnin Nandar Hlaing |
Figlia del Magg. Gen. Myint Hlaing |
B5d |
Cadetto Thant Sin Hlaing |
Figlio del Magg. Gen. Myint Hlaing |
B6a |
Magg. Gen. Khin Zaw |
Centro (Divisione Mandalay) |
B6b |
Khin Pyone Win |
Moglie del Magg. Gen. Khin Zaw |
B6c |
Kyi Tha Khin Zaw |
Figlio del Magg. Gen. Khin Zaw |
B6d |
Su Khin Zaw |
Figlia del Magg. Gen. Khin Zaw |
B7a |
Magg. Gen. Khin Maung Myint |
Ovest (Stato Rakhine) |
B7b |
Win Win Nu |
Moglie del Magg. Gen. Khin Maung Myint |
B8a |
Magg. Gen. Thura Myint Aung |
Sud-ovest (Divisione Irrawaddy) |
B8b |
Than Than Nwe |
Moglie del Magg. Gen. Thura Myint Aung |
B9a |
Magg. Gen. Ohn Myint |
Nord (Stato Kachin) |
B9b |
Nu Nu Swe |
Moglie del Magg. Gen. Ohn Myint |
B10a |
Magg. Gen. Ko Ko |
Sud (Divisione Pegu) |
B10b |
Sao Nwan Khun Sum |
Moglie del Magg. Gen. Ko Ko |
B11a |
Magg. Gen. Soe Naing |
Sud-est (Stato Mon) |
B11b |
Tin Tin Latt |
Moglie del Magg. Gen. Soe Naing |
B11c |
Wut Yi Oo |
Figlia del Magg. Gen. Soe Naing |
B11d |
Capitano Htun Zaw Win |
Marito di Wut Yi Oo (B11c) |
B11e |
Yin Thu Aye |
Figlia del Magg. Gen. Soe Naing |
B11f |
Yi Phone Zaw |
Figlio del Magg. Gen. Soe Naing |
B12a |
Brig. Gen. Min Aung Hlaing |
Triangolo [Stato Shan (est)] |
C. VICECOMANDANTI REGIONALI
|
Nome |
Informazioni sull'identità (incluso comando) |
C1a |
Brig. Gen. Wai Lwin |
Yangon |
C1b |
Swe Swe Oo |
Moglie del Brig. Gen. Wai Lwin |
C1c |
Wai Phyo |
Figlio del Brig. Gen. Wai Lwin |
C1d |
Lwin Yamin |
Figlia del Brig. Gen. Wai Lwin |
C2a |
Brig. Gen. Nay Win |
Centro |
C2b |
Nan Aye Mya |
Moglie del Brig. Gen. Nay Win |
C3a |
Brig. Gen. Tin Maung Ohn |
Nord-ovest |
C4a |
Brig. Gen. San Tun |
Nord |
C4b |
Tin Sein |
Moglie del Brig. Gen. San Tun |
C5a |
Brig. Gen. Hla Myint |
Nord-est |
C5b |
Su Su Hlaing |
Moglie del Brig. Gen. Hla Myint |
C6 |
Brig. Gen. Wai Lin |
Triangolo |
C7a |
Brig. Gen. Win Myint |
Est |
C8a |
Col. Zaw Min |
Sud-est |
C9a |
Brig. Gen. Hone Ngaing, alias Hon Ngai |
Costa |
C10a |
Brig. Gen. Thura Maung Ni |
Sud |
C10b |
Nan Myint Sein |
Moglie del Brig. Gen. Thura Maung Ni |
C11a |
Brig. Gen. Tint Swe |
Sud-ovest |
C11b |
Khin Thaung |
Moglie del Brig. Gen. Tint Swe |
C11c |
Ye Min, alias Ye Kyaw Swar Swe |
Figlio del Brig. Gen. Tint Swe |
C11d |
Su Mon Swe |
Moglie di Ye Min |
C12a |
Brig. Gen. Tin Hlaing |
Ovest |
D. MINISTRI
|
Nome |
Informazioni sull'identità (incluso ministero) |
D3a |
Magg. Gen. Htay Oo |
Agricoltura e Irrigazione dal 18.9.2004 (in precedenza: Cooperative dal 25.8.2003) |
D3b |
Ni Ni Win |
Moglie del Magg. Gen. Htay Oo |
D3c |
Thein Zaw Nyo |
Cadetto, Figlio del Magg. Gen. Htay Oo |
D4a |
Brig. Gen. Tin Naing Thein |
Commercio (dal 18.9.2004), in precedenza: viceministro per le foreste |
D4b |
Aye Aye |
Moglie del Brig. Gen. Tin Naing Thein |
D5a |
Magg. Gen. Saw Tun |
Edilizia, nato l'8.5.1935 |
D5b |
Myint Myint Ko |
Moglie del Magg. Gen. Saw Tun, nata l'11.1.1945 |
D5c |
Me Me Tun |
Figlia del Magg. Gen. Saw Tun, nata il 26.10.1967, passaporto n. 415194 |
D5d |
Maung Maung Lwin |
Marito di Me Me Tun, nato il 2.1.1969 |
D6a |
Col. Zaw Min |
Cooperative dal 18.9.2004, in precedenza: Presidente Magwe PDC |
D6b |
Khin Mi Mi |
Moglie del Col. Zaw Min |
D7a |
Magg. Gen. Kyi Aung |
Cultura |
D7b |
Khin Khin Lay |
Moglie del Magg. Gen. Kyi Aung |
D8a |
Dr. Chan Nyein |
Istruzione. In precedenza: E29a Viceministro della scienza e della tecnologia |
D8b |
Sandar Aung |
Moglie del Dr. Chan Nyein (in precedenza: E29b) |
D9a |
Magg. Gen. Tin Htut |
Energia elettrica |
D9b |
Tin Tin Nyunt |
Moglie del Magg. Gen. Tin Htut |
D10a |
Brig. Gen. Lun Thi |
Energia |
D10b |
Khin Mar Aye |
Moglie del Brig. Gen. Lun Thi |
D10c |
Mya Sein Aye |
Figlia del Brig. Gen. Lun Thi |
D10d |
Zin Maung Lun |
Figlio del Brig. Gen. Lun Thi |
D10e |
Zar Chi Ko |
Moglie di Zin Maung Lun |
D11a |
Magg. Gen. Hla Tun |
Finanze e fisco |
D11b |
Khin Than Win |
Moglie del Magg. Gen. Hla Tun |
D12a |
Nyan Win |
Affari esteri dal 18.9.2004, in precedenza: vicecapo dell'addestramento delle forze armate, nato il 22.1.1953 |
D12b |
Myint Myint Soe |
Moglie di Nyan Win |
D13a |
Brig. Gen. Thein Aung |
Foreste |
D13b |
Khin Htay Myint |
Moglie del Brig. Gen. Thein Aung |
D14a |
Prof. Dr. Kyaw Myint |
Sanità |
D14b |
Nilar Thaw |
Moglie del Prof. Dr. Kyaw Myint |
D15a |
Magg. Gen. Maung Oo |
Interno |
D15b |
Nyunt Nyunt Oo |
Moglie del Magg. Gen. Maung Oo |
D16a |
Magg. Gen. Sein Htwa |
Ministro dell'immigrazione e affari demografici e Ministro della previdenza sociale, degli aiuti e reinsediamento |
D16b |
Khin Aye |
Moglie del Magg. Gen. Sein Htwa |
D17a |
Aung Thaung |
Industria 1 |
D17b |
Khin Khin Yi |
Moglie di Aung Thaung |
D17c |
Magg. Moe Aung |
Figlio di Aung Thaung |
D17d |
Dr Aye Khaing Nyunt |
Moglie del Magg. Moe Aung |
D17e |
Nay Aung |
Figlio di Aung Thaung, uomo d'affari, amministratore delegato Aung Yee Phyoe Co. Ltd |
D17f |
Khin Moe Nyunt |
Moglie di Nay Aung |
D17g |
Cap. Pyi Aung, alias Pye Aung |
Figlio di Aung Thaung (sposato con A2c) |
D17h |
Khin Ngu Yi Phyo |
Figlia di Aung Thaung |
D17i |
Dr. Thu Nanda Aung |
Figlia di Aung Thaung |
D17j |
Aye Myat Po Aung |
Figlia di Aung Thaung |
D18a |
Magg. Gen. Saw Lwin |
Industria 2 |
D18b |
Moe Moe Myint |
Moglie del Magg. Gen. Saw Lwin |
D19a |
Brig. Gen. Kyaw Hsan |
Informazione |
D19b |
Kyi Kyi Win |
Moglie del Brig. Gen. Kyaw Hsan |
D20a |
Brig. Gen. Maung Maung Thein |
Allevamento e pesca |
D20b |
Myint Myint Aye |
Moglie del Brig. Gen. Maung Maung Thein |
D20c |
Min Thein |
Figlio del Brig. Gen. Maung Maung Thein |
D21a |
Brig. Gen. Ohn Myint |
Miniere |
D21b |
San San |
Moglie del Brig. Gen. Ohn Myint |
D21c |
Thet Naing Oo |
Figlio del Brig. Gen. Ohn Myint |
D21d |
Min Thet Oo |
Figlio del Brig. Gen. Ohn Myint |
D22a |
Soe Tha |
Pianificazione nazionale e sviluppo economico |
D22b |
Kyu Kyu Win |
Moglie di Soe Tha |
D22c |
Kyaw Myat Soe |
Figlio di Soe Tha |
D22d |
Wei Wei Lay |
Moglie di Kyaw Myat Soe |
D23a |
Col. Thein Nyunt |
Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo, presumibilmente sindaco di Naypyidaw (Pyinmana) |
D23b |
Kyin Khaing |
Moglie del Col. Thein Nyunt |
D24a |
Magg. Gen. Aung Min |
Trasporti ferroviari |
D24b |
Wai Wai Thar, alias Wai Wai Tha |
Moglie del Magg. Gen. Aung Min |
D25a |
Brig. Gen. Thura Myint Maung |
Affari religiosi |
D25b |
Aung Kyaw Soe |
Figlio del Brig. Gen. Thura Myint Maung |
D25c |
Su Su Sandi |
Moglie di Aung Kyaw Soe |
D25d |
Zin Myint Maung |
Figlia del Brig. Gen. Thura Myint Maung |
D26a |
Thaung |
Scienza e Tecnologia; simultaneamente: Lavoro (dal 5.11.2004) |
D26b |
May Kyi Sein |
Moglie di Thaung |
D27a |
Brig. Gen. Thura Aye Myint |
Sport |
D27b |
Aye Aye |
Moglie del Brig. Gen. Thura Aye Myint |
D27c |
Nay Linn |
Figlio del Brig. Gen. Thura Aye Myint |
D28a |
Brig. Gen. Thein Zaw |
Ministro delle telecomunicazioni, poste e telegrafi e Ministro del settore alberghiero e del turismo |
D28b |
Mu Mu Win |
Moglie del Brig. Gen. Thein Zaw |
D29a |
Magg. Gen. Thein Swe |
Trasporti, dal 18.9.2004 (in precedenza: Gabinetto del Primo Ministro dal 25.8.2003) |
D29b |
Mya Theingi |
Moglie del Magg. Gen. Thein Swe |
E. VICE-MINISTRI
|
Nome |
Informazioni sull'identità (incluso ministero) |
E1a |
Ohn Myint |
Agricultura e Irrigazione |
E1b |
Thet War |
Moglie di Ohn Myint |
E2a |
Brig. Gen. Aung Tun |
Commercio |
E3a |
Brig. Gen. Myint Thein |
Edilizia |
E3b |
Mya Than |
Moglie del Brig. Gen. Myint Thein |
E4a |
Brig. Gen. Soe Win Maung |
Cultura |
E4b |
Myint Myint Wai, alias Khin Myint Wai |
Moglie del Brig. Gen. Soe Win Maung |
E5a |
Brig. Gen. Khin Maung Win |
Difesa |
E7a |
Myo Nyunt |
Istruzione |
E7b |
Marlar Thein |
Moglie di Myo Nyunt |
E8a |
Brig. Gen. Aung Myo Min |
Istruzione |
E8b |
Thazin Nwe |
Moglie del Brig. Gen. Aung Myo Min |
E9a |
Myo Myint |
Energia elettrica |
E9b |
Tin Tin Myint |
Moglie di Myo Myint |
E10a |
Brig. Gen. Than Htay |
Energia (dal 25.8.2003) |
E10b |
Soe Wut Yi |
Moglie del Brig. Gen. Than Htay |
E11a |
Col. Hla Thein Swe |
Finanza e fisco |
E11b |
Thida Win |
Moglie del Col. Hla Thein Swe |
E12a |
Kyaw Thu |
Affari esteri, nato il 15.8.1949 |
E12b |
Lei Lei Kyi |
Moglie di Kyaw Thu |
E13a |
Maung Myint |
Affari esteri dal 18.9.2004 |
E13b |
Dr. Khin Mya Win |
Moglie di Maung Myint |
E14a |
Prof. Dr. Mya Oo |
Sanità, nato il 25.1.1940 |
E14b |
Tin Tin Mya |
Moglie del Prof. Dr. Mya Oo |
E14c |
Dr. Tun Tun Oo |
Figlio del Prof. Dr. Mya Oo, nato il 26.7.1965 |
E14d |
Dr. Mya Thuzar |
Figlia del Prof. Dr. Mya Oo, nata il 23.9.1971 |
E14e |
Mya Thidar |
Figlia del Prof. Dr. Mya Oo, nata il 10.6.1973 |
E14f |
Mya Nandar |
Figlia del Prof. Dr. Mya Oo, nata il 29.5.1976 |
E15a |
Brig. Gen. Phone Swe |
Interni (dal 25.8.2003) |
E15b |
San San Wai |
Moglie del Brig. Gen. Phone Swe |
E16a |
Brig. Gen. Aye Myint Kyu |
Settore alberghiero e turismo |
E16b |
Khin Swe Myint |
Moglie del Brig. Gen. Aye Myint Kyu |
E17a |
Maung Aung |
Immigrazione e popolazione |
E17b |
Hmwe Hmwe |
Moglie di Maung Aung |
E18a |
Brig. Gen. Thein Tun |
Industria 1 |
E19a |
Ten. Col. Khin Maung Kyaw |
Industria 2 |
E19b |
Mi Mi Wai |
Moglie del Ten. Col. Khin Maung Kyaw |
E20a |
Brig. Gen. Aung Thein |
Informazione |
E20b |
Tin Tin Nwe |
Moglie del Brig. Gen. Aung Thein |
E21a |
Thein Sein |
Informazione, membro USDA CEC |
E21b |
Khin Khin Wai |
Moglie di Thein Sein |
E21c |
Thein Aung Thaw |
Figlio di Thein Sein |
E21d |
Su Su Cho |
Moglie di Thein Aung Thaw |
E22a |
Brig. Gen. Win Sein |
Lavoro |
E22b |
Wai Wai Linn |
Moglie del Brig. Gen. Win Sein |
E23a |
Myint Thein |
Miniere |
E23b |
Khin May San |
Moglie di Myint Thein |
E24a |
Col. Tin Ngwe |
Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo |
E24b |
Khin Mya Chit |
Moglie del Col. Tin Ngwe |
E25a |
Brig. Gen. Than Tun |
Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo |
E25b |
May Than Tun |
Figlia del Brig. Gen. Than Tun, nata il 25.6.1970 |
E25c |
Ye Htun Myat |
Moglie di May Than Tun |
E26a |
Thura Thaung Lwin |
(Thura è un titolo), Trasporti ferroviari |
E26b |
Dr. Yi Yi Htwe |
Moglie di Thura Thaung Lwin |
E27a |
Brig. Gen. Thura Aung Ko |
(Thura è un titolo), Affari religiosi, membro USDA CEC |
E27b |
Myint Myint Yee, alias Yi Yi Myint |
Moglie del Brig. Gen. Thura Aung Ko |
E28a |
Kyaw Soe |
Scienza e Tecnologia |
E29a |
Col. Thurein Zaw |
Pianificazione nazionale e sviluppo economico |
E30a |
Brig. Gen. Kyaw Myint |
Previdenza sociale, aiuti e reinsediamento |
E30b |
Khin Nwe Nwe |
Moglie del Brig. Gen. Kyaw Myint |
E31a |
Pe Than |
Ministero dei Trasporti e ministero dei Trasporti ferroviari |
E31b |
Cho Cho Tun |
Moglie di Pe Than |
E32a |
Col. Nyan Tun Aung |
Trasporti |
F. ALTRE AUTORITÀ IN MATERIA DI TURISMO
|
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa la carica occupata) |
F1a |
Cap. (a riposo.) Htay Aung |
Direttore generale, Direzione settore alberghiero e turismo (Direttore generale Servizi alberghieri e turistici di Myanmar fino all'agosto 2004) |
F2 |
Tin Maung Shwe |
Vicedirettore generale, Direzione settore alberghiero e turismo |
F3 |
Soe Thein |
Direttore generale Servizi alberghieri e turistici di Myanmar dall'ottobre 2004 (in precedenza: direttore generale) |
F4 |
Khin Maung Soe |
Direttore generale |
F5 |
Tint Swe |
Direttore generale |
F6 |
Ten. Col. Yan Naing |
Direttore generale, Ministero del settore alberghiero e del turismo |
F7 |
Nyunt Nyunt Than |
Direttore per la promozione del turismo, Ministero del settore alberghiero e del turismo |
G. ALTI UFFICIALI (grado pari o superiore a quello di Brigadiere Generale)
|
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa funzione) |
G1a |
Magg. Gen. Hla Shwe |
Vice aiutante generale |
G3a |
Magg. Gen. Soe Maung |
Giudice, avvocato generale |
G4a |
Brig. Gen. Thein Htaik, alias Hteik |
Ispettore generale |
G5a |
Magg. Gen. Saw Hla |
Capo della polizia militare |
G6a |
Magg. Gen. Khin Maung Tun |
Vicegenerale del commissariato |
G7a |
Magg. Gen. Lun Maung |
Revisore dei conti generale |
G8a |
Magg. Gen. Nay Win |
Assistente militare del Presidente SPDC |
G9a |
Magg. Gen. Hsan Hsint |
Generale responsabile dell'assegnazione del personale militare, nato nel 1951 |
G9b |
Khin Ma Lay |
Moglie del Magg. Gen. Hsan Hsint |
G9c |
Okkar San Sint |
Figlio del Magg. Gen. Hsan Hsint |
G10a |
Magg. Gen. Hla Aung Thein |
Comandante in campo, Rangoon |
G10b |
Amy Khaing |
Moglie di Hla Aung Thein |
G11a |
Magg. Gen. Win Myint |
Vice capo dell'addestramento delle forze armate |
G12a |
Magg. Gen. Aung Kyi |
Vice capo dell'addestramento delle forze armate |
G12b |
Thet Thet Swe |
Moglie del Magg. Gen. Aung Kyi |
G13a |
Magg. Gen. Moe Hein |
Comandante, Accademia della difesa nazionale |
G14a |
Magg. Gen. Khin Aung Myint |
Direttore delle relazioni pubbliche e guerra psicologica, membro del Consiglio UMEHL |
G15a |
Magg. Gen. Thein Tun |
Direttore dei segnali; membro del National Convention Convening Management Committee |
G16a |
Magg. Gen. Than Htay |
Direttore dei rifornimenti e trasporti |
G17a |
Magg. Gen. Khin Maung Tint |
Direttore dell'officina carte valori |
G18a |
Magg. Gen. Sein Lin |
Direttore, Ministero della difesa (Funzioni specifiche ignote. In precedenza direttore dell'approvvigionamento) |
G19a |
Magg. Gen. Kyi Win |
Direttore dell'artiglieria e dei mezzi corazzati. Membro del Consiglio UMEHL |
G20a |
Magg. Gen. Tin Tun |
Direttore del Genio militare |
G21a |
Magg. Gen. Aung Thein |
Direttore Reinsediamenti |
G22a |
Magg. Gen. Aye Myint |
Ministero della difesa |
G23a |
Brig. Gen. Myo Myint |
Capo dell'archivio dei servizi della difesa |
G24a |
Brig. Gen. Than Maung |
Vice Capo dell'Accademia della difesa nazionale |
G25a |
Brig. Gen. Win Myint |
Rettore del DSTA |
G26a |
Brig. Gen. Than Sein |
Capo dei servizi ospedalieri della difesa, Mingaladon, nato il 1o.2.1946, a Bago |
G26b |
Rosy Mya Than |
Moglie del Brig. Gen. Than Sein |
G27a |
Brig. Gen. Win Than |
Direttore delle acquisizioni e amministratore delegato Union of Myanmar Economic Holdings (in precedenza Magg. Gen Win Hlaing, K1a) |
G28a |
Brig. Gen. Than Maung |
Direttore della milizia popolare e forze di confine |
G29a |
Brig. Gen. Khin Naing Win |
Direttore delle industrie della difesa |
G30a |
Brig. Gen. Zaw Win |
Comandante della Stazione di Bahtoo (Stato Shan) e direttore della scuola di addestramento al combattimento dei servizi della difesa (Esercito) |
Marina |
||
G31a |
Vice-Admiral Soe Thein |
Comandante in capo (Marina) |
G31b |
Khin Aye Kyin |
Moglie del Contrammiraglio Soe Thein |
G31c |
Yimon Aye |
Figlia del Contrammiraglio Soe Thein, nata il 12.7.1980 |
G31d |
Aye Chan |
Figlio del Contrammiraglio Soe Thein, nato il 23.9.1973 |
G31e |
Thida Aye |
Figlia del Contrammiraglio Soe Thein, nata il 23.3.1979 |
G32a |
Commodore Nyan Tun |
Capo di Stato Magg. (Marina), membro del Consiglio UMEHL |
G32b |
Khin Aye Myint |
Moglie di Nyan Tun |
Aviazione |
||
G33a |
Ten. Gen. Myat Hein |
Comandante in capo (Aviazione) |
G33b |
Htwe Htwe Nyunt |
Moglie del Ten. Gen. Myat Hein |
G34a |
Brig. Gen. Ye Chit Pe |
Addetto presso il comandante in capo (Aviazione) Mingaladon |
G35a |
Brig. Gen. Khin Maung Tin |
Comandante della scuola di addestramento aeronautico Shande, Meiktila |
G36a |
Brig. Gen. Zin Yaw |
Capo di Stato Magg. (Aviazione), Membro del Consiglio UMEHL |
Divisioni d'infanteria leggera (LID) (grado di Brigadiere Generale) |
||
G39a |
Brig. Gen. Tin Tun Aung |
33 LID, Sagaing |
G41a |
Brig. Gen. Thet Oo |
55 LID, Kalaw/Aungban |
G42a |
Brig. Gen. Khin Zaw Oo |
66 LID, Pyay/Inma |
G43a |
Brig. Gen. Win Myint |
77 LID, Bago |
G44a |
Brig. Gen. Aung Than Htut |
88 LID, Magwe |
G45a |
Brig. Gen. Tin Oo Lwin |
99 LID, Meiktila |
Altri Brigadieri Generali |
||
G47a |
Brig. Gen. Htein Win |
Stazione Taikkyi |
G48a |
Brig. Gen. Khin Maung Aye |
Comandante Stazione Meiktila |
G49a |
Brig. Gen. Khin Maung Aye |
Comando delle operazioni regionali — Kale, Divisione Sagaing |
G50a |
Brig. Gen. Khin Zaw Win |
Stazione Khamaukgyi |
G51a |
Brig. Gen. Kyaw Aung, |
Sud MR, Comandante Stazione Toungoo |
G52a |
Brig. Gen. Kyaw Aung |
Comando delle operazioni militari-8, Stazione Dawei/Tavoy |
G53a |
Brig. Gen. Kyaw Oo Lwin |
Comando delle operazioni militari Tanai |
G54a |
Ignoto, Successore del Brig. Gen. Kyaw Thu |
Stazione Phugyi |
G55a |
Brig. Gen. Maung Maung Shein |
Kawkareik |
G56a |
Brig. Gen. Myint Hein |
Comando delle operazioni militari-3, Stazione Mogaung |
G57a |
Brig. Gen. Mya Win |
Comando delle operazioni militari-10, Stazione Kyigone |
G58a |
Brig. Gen. Mya Win |
Kalaw |
G59a |
Brig. Gen. Myo Lwin |
Comando delle operazioni militari-7, Stazione Pekon |
G60a |
Brig. Gen. Myint Soe |
Comando delle operazioni militari-5, Stazione Taungup |
G61a |
Brig. Gen. Myint Aye |
Comando delle operazioni militari-9, Stazione Kyauktaw |
G62a |
Brig. Gen. Nyunt Hlaing |
Comando delle operazioni militari-17, Stazione Mong Pan |
G63a |
Brig. Gen. Ohn Myint |
Stato Mon, membro USDA CEC |
G64a |
Brig. Gen. Soe Nwe |
Comando delle operazioni militari-21, Stazione Bhamo |
G65a |
Brig. Gen. Soe Oo |
Comando delle operazioni militari-16, Stazione Hsenwi |
G66a |
Brig. Gen. Than Tun |
Stazione Kyaukpadaung |
G67a |
Brig. Gen. Than Win |
Comando delle operazioni regionali-Laukkai |
G68a |
Brig. Gen. Than Tun Aung |
Comando delle operazioni regionali-Sittwe |
G69a |
Brig. Gen. Thaung Aye |
Stazione Mongnaung |
G70a |
Brig. Gen. Thaung Htaik |
Stazione Aungban |
G71a |
Brig. Gen. Thein Hteik |
Comando delle operazioni militari -13, Stazione Bokpyin |
G72a |
Brig. Gen. Thura Myint Thein |
Comando delle operazioni tattiche Namhsan |
G73a |
Brig. Gen. Win Aung |
Mong Hsat |
G74a |
Brig. Gen. Myo Tint |
Ufficiale con compiti speciali, ministero dei trasporti |
G75a |
Brig. Gen. Thura Sein Thaung |
Ufficiale con compiti speciali, ministero della previdenza sociale |
G76a |
Brig. Gen. Phone Zaw Han |
Sindaco di Mandalay dal febbraio 2005, in precedenza comandate di Kyaukme |
G77a |
Brig. Gen. Hla Min |
Presidente PDC Divisione Pegu ovest |
G78a |
Brig-Gen Win Myint |
Stazione Pyinmana |
H. UFFICIALI MILITARI INCARICATI DELLE PRIGIONI E DELLA POLIZIA
|
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa funzione) |
H1a |
Magg. Gen. Khin Yi |
Direttore generale forze di polizia di Myanmar |
H1b |
Khin May Soe |
Moglie del Magg. Gen. Khin Yi |
H2a |
Zaw Win |
Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria. (Ministero degli Affari interni) dall'agosto 2004, in precedena vicedirettore generale delle forze di polizia di Myanmar e ex Brig. Gen. Ex militare. |
H3a |
Aung Saw Win |
Direttore generale, Ufficio investigazioni speciali |
I. ASSOCIAZIONE PER L'UNIONE, LO SVILUPPO, LA SOLIDARIETÀ (USDA) (alti funzionari USDA non menzionati altrove)
|
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa funzione) |
I1a |
Brig. Gen. Aung Thein Lin |
Sindaco e presidente del comitato per lo sviluppo di Yangon (Segretario) |
I1b |
Khin San Nwe |
Moglie del Brig. Gen. Aung Thein Lin |
I1b |
Thidar Myo |
Figlia del Brig. Gen. Aung Thein Lin |
I2a |
Col. Maung Par |
Vice sindaco dell'YCDC (Membro CEC) |
I2b |
Khin Nyunt Myaing |
Moglie del Col. Maung Par |
I2c |
Naing Win Par |
Figlio del Col. Maung Par |
J. PERSONE CHE BENEFICIANO DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEL GOVERNO
|
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa società) |
J1a |
Tay Za |
Amministratore delegato, Htoo Trading Co, nato il 18.7.1964; Passaporto n. 306869; Carta d'identità n. MYGN 006415. Padre: U Myint Swe (nato il 6.11.1924) Madre: Daw Ohn (nata il 12.08.1934) |
J1b |
Thidar Zaw |
Moglie di Tay Za, nata il 24.2.1964, Passaporto n. 275107; Carta d'identità n. KMYT 006865. Genitori: Zaw Nyunt (deceduto), Htoo (deceduta) |
J1c |
Pye Phyo Tay Za |
Figlio di Tay Za (J1a), nato il 29.1.1987 |
J2a |
Thiha |
Fratello di Tay Za (J1a), nato il 24.6.1960, Direttore Htoo Trading. Distributore di «London cigarettes» (Myawadi Trading) |
J3a |
Aung Ko Win, alias Saya Kyaung |
Kanbawza Bank |
J3b |
Nan Than Htwe |
Moglie di Aung Ko Win |
J4a |
Tun Myint Naing, alias Steven Law |
Asia World Co. |
J4b |
(Ng) Seng Hong |
Moglie di Tun Myint Naing |
J5a |
Khin Shwe |
Zaykabar Co, nato il 21.1.1952. Vedasi anche A3e |
J5b |
San San Kywe |
Moglie di Khin Shwe |
J5c |
Zay Thiha |
Figlio di Khin Shwe, nato l'1.1.1977 |
J6a |
Htay Myint |
Yuzana Co., nato il 6.2.1955 |
J6b |
Aye Aye Maw |
Moglie di Htay Myint, nata il 17.11.1957 |
J7a |
Kyaw Win |
Shwe Thanlwin Trading Co. |
J7b |
Nan Mauk Loung Sai, alias Nang Mauk Lao Hsai |
Moglie di Kyaw Win |
J8a |
Ko Lay |
Ministro presso il Gabinetto del Primo Ministro fino al febbraio 2004, Sindaco di Rangoon fino all'agosto 2003 |
J8b |
Khin Khin |
Moglie di Ko Lay |
J8c |
San Min |
Figlio di Ko Lay |
J8d |
Than Han |
Figlio di Ko Lay |
J8e |
Khin Thida |
Figlia di Ko Lay |
J9a |
Aung Phone |
Ex ministro per le foreste, nato il 20.11.1939, a riposo dal luglio 2003 |
J9b |
Khin Sitt Aye |
Moglie di Aung Phone, nata il 14.9.1943 |
J9c |
Sitt Thwe Aung, alias Sit Thway Aung |
Figlio di Aung Phone, nato il 10.7.1977 |
J9d |
Thin Zar Tun |
Moglie di Sitt Thwe Aung, nata il 14.4.1978 |
J9e |
Sitt Thaing Aung, alias Sit Taing Aung |
Figlio di Aung Phone, nato il 13.11.1971 |
J10a |
Magg. Gen. (a riposo) Nyunt Tin |
Ex ministro dell'agricoltura e dell'irrigazione, a riposo dal settembre 2004 |
J10b |
Khin Myo Oo |
Moglie del Magg. Gen. (a riposo) Nyunt Tin |
J10c |
Kyaw Myo Nyunt |
Figlio del Magg. Gen. (a riposo) Nyunt Tin |
J10d |
Thu Thu Ei Han |
Figlia del Magg. Gen. (a riposo) Nyunt Tin |
J11a |
Khin Maung Thein |
Ex ministro delle finanze e del fisco, a riposo dall'1.2.2003 |
J11b |
Su Su Thein |
Moglie di Khin Maung Thein |
J11c |
Daywar Thein |
Figlio di Khin Maung Thein, nato il 25.12.1960 |
J11d |
Thawdar Thein |
Figlia di Khin Maung Thein, nata il 6.3.1958 |
J11e |
Maung Maung Thein |
Figlio di Khin Maung Thein, nato il 23.10.1963 |
J11f |
Khin Yadana Thein |
Figlia di Khin Maung Thein, nata il 6.5.1968 |
J11g |
Marlar Thein |
Figlia di Khin Maung Thein, nata il 25.2.1965 |
J11h |
Hnwe Thida Thein |
Figlia di Khin Maung Thein, nata il 28.7.1966 |
K. IMPRESE DI PROPRIETÀ MILITARE
|
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa società) |
K1a |
Magg. Gen. (a riposo) Win Hlaing |
Ex amministratore delegato, Unione delle imprese economiche di Myanmar, Myawaddy Bank |
K1b |
Ma Ngeh |
Figlia del Magg. Gen. (a riposo) Win Hlaing |
K1c |
Zaw Win Naing |
Amministratore delegato della Kambawza Bank. Marito di Ma Ngeh (K1b), e nipote di Aung Ko Win (J3a) |
K1d |
Win Htway Hlaing |
Figlio del Magg. Gen. (a riposo) Win Hlaing, rappresentante della società KESCO |
K2 |
Col. Ye Htut |
Myanmar Economic Corporation |
K3 |
Col. Myint Aung |
Amministratore delegato Myawaddy Trading Co. |
K4 |
Col. Myo Myint |
Amministratore delegato Bandoola Transportation Co. |
K5 |
Col. (a riposo) Thant Zin |
Amministratore delegato Myanmar Land and Development |
K6 |
Ten. Col. (a riposo) Maung Maung Aye |
UMEHL, Presidente Myanmar Breweries |
K7 |
Col. Aung San |
Amministratore delegato Hsinmin Cement Plant Construction Project |
ALLEGATO II
Elenco delle imprese statali birmane di cui agli articoli 5 e 9
Nome |
Indirizzo |
Nome del Direttore |
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I. UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD. |
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UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD |
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MAJ-GEN WIN HLAING, AMMINISTRATORE DELEGATO |
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A. PRODUZIONE |
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COL. MAUNG MAUNG AYE, AMMINISTRATORE DELEGATO |
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B. COMMERCIO |
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COL. MYINT AUNG AMMINISTRATORE DELEGATO |
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C. SERVIZI |
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BRIG-GEN WIN HLAING e TUN KYI, AMMINISTRATORE DELEGATO |
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COL. MYO MYINT, AMMINISTRATORE DELEGATO |
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COL. (A RIPOSO) MAUNG THAUNG, AMMINISTRATORE DELEGATO |
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JOINT VENTURES |
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A. PRODUZIONE |
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BE AUNG, DIRETTORE |
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TEN. COL. (A RIPOSO) MAUNG MAUNG AYE PRESIDENTE |
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AYE CHO E/O TEN-COL. TUN MYINT, AMMINISTRATORE DELEGATO |
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B. SERVIZI |
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DR. KHIN SHWE, PRESIDENTE |
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II. MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC) |
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MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC) |
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COL. YE HTUT O BRIG. GEN. KYAW WIN, AMMINISTRATORE DELEGATO |
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YIN SEIN, DIRETTORE GENERALE |
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COL. KHIN MAUNG SOE |
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COL. KHIN MAUNG SOE |
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KANT BALU |
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PYINMANAR |
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LOIKAW |
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THILAWAR, THAN NYIN TSP |
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THIBAW |
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29.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/98 |
AZIONE COMUNE 2006/319/PESC DEL CONSIGLIO
del 27 aprile 2006
relativa all’operazione militare dell’Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 25, terzo comma, e l’articolo 28, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 28 ottobre 2005 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1635 (2005) sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo (RDC) in cui, tra l’altro, ha ribadito il proprio sostegno al processo dell’accordo globale e completo sulla transizione nella RDC, firmato il 17 dicembre 2002, e ha sottolineato l’importanza delle elezioni come fondamento per il ristabilimento a lungo termine della pace e della stabilità, per la riconciliazione nazionale e l’istituzione dello stato di diritto nella RDC. In detta risoluzione il mandato della missione di osservazione delle Nazioni Unite in Congo (MONUC) è stato prorogato fino al 30 settembre 2006. |
(2) |
L’Unione europea è impegnata a sostenere il processo di transizione nella RDC e, a tal fine, il Consiglio ha tra l’altro adottato azioni comuni riguardanti due missioni in corso: l’azione comune 2004/847/PESC, del 9 dicembre 2004, concernente la missione di polizia dell’Unione europea a Kinshasa (RDC) relativa all’unità integrata di polizia (EUPOL Kinshasa) (1) e l’azione comune 2005/355/PESC, del 2 maggio 2005, relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC) (2) (in seguito denominata «EUSEC RD Congo»). Nel 2003 l’Unione europea, nell’ambito dell’azione comune 2003/423/PESC (3), ha condotto un’operazione militare nella RDC (operazione Artemis) in base alla risoluzione 1484 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
(3) |
Il 20 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2006/122/PESC (4) che proroga il mandato del sig. Aldo Ajello quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per la regione dei Grandi laghi in Africa. |
(4) |
Con lettera del 27 dicembre 2005 il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per le operazioni di mantenimento della pace ha invitato l’Unione europea a considerare la possibilità di schierare una forza militare nella Repubblica del Congo per assistere la MONUC durante il processo elettorale. |
(5) |
Il 23 marzo 2006 il Consiglio ha approvato un documento di opzioni per l’eventuale sostegno dell’UE alla MONUC. |
(6) |
In una lettera del 28 marzo 2006 la presidenza ha ribadito i principi per il sostegno militare dell’UE alla MONUC. |
(7) |
La risoluzione 1671 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 25 aprile 2006, ha autorizzato l’UE a schierare forze nella RDC a sostegno della MONUC durante il processo elettorale. Essa contiene altresì disposizioni relative all’applicazione dell’accordo tra le Nazioni Unite e la RDC sullo status della MONUC, firmato il 4 maggio 2000, alle forze dirette dall’Unione europea. |
(8) |
Le autorità della RDC hanno accolto con favore la possibilità di un sostegno militare dell’UE alla MONUC durante il processo elettorale. |
(9) |
Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) dovrebbe esercitare il controllo politico sull’operazione militare dell’UE a sostegno della MONUC nella RDC, assicurarne la direzione strategica e adottare le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 25, terzo comma, del trattato UE. |
(10) |
A norma dell’articolo 28, paragrafo 3, del trattato UE, le spese operative derivanti dalla presente azione comune, che abbiano implicazioni nel settore militare o della difesa, dovrebbero essere a carico degli Stati membri a norma della decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (5) (in seguito denominato «ATHENA»). |
(11) |
L’articolo 14, paragrafo 1, del trattato UE richiede l’indicazione, nelle azioni comuni, dei mezzi di cui l’Unione europea deve disporre. L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’operazione militare dell’UE costituisce la stima attualmente più attendibile e lascia impregiudicato l’importo finale che deve essere incluso in un bilancio da approvare in base alle norme fissate da ATHENA. |
(12) |
A norma dell’articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato UE e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all’attuazione della presente azione comune e non partecipa pertanto al finanziamento dell’operazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
Missione
1. L’Unione europea conduce un’operazione militare dell’Unione europea a sostegno della MONUC nella RDC durante il processo elettorale, denominata EUFOR RD Congo, in virtù del mandato fissato nella risoluzione 1671 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
2. Le forze schierate a tale scopo operano secondo gli obiettivi per l’eventuale sostegno dell’UE alla MONUC, come approvato dal Consiglio il 23 marzo 2006.
Articolo 2
Nomina del comandante dell’operazione dell’UE
Il tenente generale Karlheinz VIERECK è nominato comandante dell’operazione dell’UE.
Articolo 3
Designazione della sede del comando operativo dell’UE
Il comando operativo dell’UE ha sede presso il comando per le operazioni delle forze armate [Einsatzführungskommando der Bundeswehr (EinsFüKdo Bw)] a Potsdam.
Articolo 4
Nomina del comandante della forza dell’UE
Il maggiore generale Christian DAMAY è nominato comandante della forza dell’UE.
Articolo 5
Pianificazione e avvio dell’operazione
La decisione sull’avvio dell’operazione militare dell’UE è adottata dal Consiglio a seguito dell’approvazione del piano operativo e delle regole di ingaggio ed alla luce del calendario elettorale nella RDC.
Articolo 6
Controllo politico e direzione strategica
1. Il CPS esercita, sotto la responsabilità del Consiglio, il controllo politico e la direzione strategica dell’operazione militare dell’UE. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 25 del trattato UE. Tale autorizzazione include le competenze per la modifica dei documenti di pianificazione, inclusi il piano operativo, la catena di comando e le regole di ingaggio. Essa include inoltre la facoltà di adottare ulteriori decisioni relative alla nomina del comandante dell’operazione dell’UE e/o del comandante della forza dell’UE. Il Consiglio, assistito dal segretario generale/alto rappresentante (SG/AR), conserva i poteri decisionali in ordine agli obiettivi e alla conclusione dell’operazione militare dell’UE.
2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.
3. Il CPS riceve periodicamente dal presidente del Comitato militare dell’Unione europea (CEUMC) relazioni sulla condotta dell’operazione militare dell’UE. Il CPS può, se del caso, invitare alle sue riunioni il comandante dell’operazione dell’UE e/o il comandante della forza dell’UE.
Articolo 7
Direzione militare
1. Il Comitato militare dell’UE (EUMC) sorveglia la corretta esecuzione dell’operazione militare dell’UE condotta sotto la responsabilità del comandante dell’operazione dell’UE.
2. L’EUMC riceve periodicamente relazioni del comandante dell’operazione dell’UE. Può, ove necessario, invitare alle sue riunioni il comandante dell’operazione dell’UE e/o il comandante della forza dell’UE.
3. Il CEUMC agisce in qualità di punto di contatto primario con il comandante dell’operazione dell’UE.
Articolo 8
Coerenza della risposta dell’UE
La presidenza, l’SG/AR, l’RSUE, il comandante dell’operazione dell’UE, il comandante della forza dell’UE, il capomissione di EUPOL Kinshasa e il capomissione di EUSEC RD Congo provvedono allo stretto coordinamento delle rispettive attività per quanto riguarda l’attuazione della presente azione comune.
Articolo 9
Relazioni con le Nazioni Unite, la RDC e altri attori
1. L’SG/AR assistito dall’RSUE, in stretto coordinamento con la presidenza, agisce in qualità di punto di contatto primario con le Nazioni Unite, con le autorità della RDC e dei paesi vicini, nonché con gli altri attori pertinenti.
2. Il comandante dell’operazione dell’UE, in stretto coordinamento con l’SG/AR, fa da collegamento con il Dipartimento per le operazioni di mantenimento della pace (DPKO) nelle Nazioni Unite e con la MONUC in ordine alle questioni relative alla sua missione.
3. Il comandante della forza dell’UE, in coordinamento con l’RSUE, il capomissione di EUPOL Kinshasa e il capomissione di EUSEC RD Congo, tiene, per quanto riguarda le questioni relative alla sua missione, stretti contatti con la MONUC e con le autorità locali, nonché con altri attori internazionali, ove opportuno.
Articolo 10
Partecipazione di paesi terzi
1. Fatti salvi l’autonomia decisionale dell’Unione europea e il quadro istituzionale unico, e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo:
— |
i membri europei della NATO non appartenenti all’UE saranno invitati a partecipare all’operazione militare dell’UE, |
— |
i paesi candidati all’adesione all’Unione europea e altri partner potenziali possono essere invitati a partecipare all’operazione militare dell’UE secondo le modalità convenute. |
2. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare, su raccomandazione del comandante dell’operazione dell’UE e dell’EUMC, le pertinenti decisioni in merito all’accettazione dei contributi proposti.
3. Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di accordi che saranno conclusi secondo la procedura di cui all’articolo 24 del trattato UE. L’SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare tali accordi a suo nome. Quando l’UE e un paese terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest’ultimo alle operazioni dell’UE di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito dell’operazione di cui trattasi.
4. I paesi terzi che forniscono un contributo militare significativo all’operazione militare dell’UE hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi in termini di gestione quotidiana dell’operazione degli Stati membri dell’UE che partecipano all’operazione.
5. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull’istituzione di un comitato dei contributori, qualora i paesi terzi forniscano contributi militari significativi.
Articolo 11
Azione comunitaria
Il Consiglio e la Commissione, secondo le rispettive competenze, assicurano la coerenza tra l’attuazione della presente azione comune e le attività esterne della Comunità, a norma dell’articolo 3 del trattato UE. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.
Articolo 12
Status delle forze dirette dall’UE
Lo status delle forze dirette dall’UE e del loro personale, compresi privilegi, immunità e altre garanzie necessarie per l’espletamento della loro missione, sarà stabilito conformemente alle pertinenti disposizioni della risoluzione 1671 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Articolo 13
Disposizioni finanziarie
1. I costi comuni dell’operazione militare dell’UE sono amministrati da ATHENA.
2. Ai fini della presente operazione militare dell’UE:
— |
le caserme e gli alloggi delle forze nel loro insieme non sono finanziabili come costi comuni, |
— |
le spese relative al trasporto delle forze nel loro insieme non sono finanziabili come costi comuni. |
3. L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’operazione militare dell’UE per un periodo di 4 mesi è di 16 700 000 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 31, paragrafo 3, della decisione 2004/197/PESC è del 70 %.
Articolo 14
Comunicazione di informazioni alle Nazioni Unite, alla MONUC e ad altre parti terze
1. L’SG/AR è autorizzato a diffondere alle Nazioni Unite, alla MONUC e ad altre parti terze, associate alla presente azione comune, informazioni e documenti classificati dell’UE prodotti ai fini dell’operazione militare dell’UE fino al livello di classificazione appropriato per ciascuna in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.
2. L’SG/AR è autorizzato a diffondere alle Nazioni Unite, alla MONUC e ad altre parti terze, associati alla presente azione comune, documenti non classificati dell’UE connessi con le deliberazioni del Consiglio in merito all’operazione e soggetti all’obbligo del segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (6).
Articolo 15
Entrata in vigore e termine
1. La presente azione comune entra in vigore alla data di adozione.
2. L’operazione militare dell’UE termina quattro mesi dopo la data del primo turno delle elezioni nella RDC.
3. La presente azione comune è abrogata previo rischieramento di tutte le forze dell’UE, conformemente alla pianificazione approvata per il termine dell’operazione militare dell’UE.
Articolo 16
Pubblicazione
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 2006.
Per il Consiglio
La presidente
L. PROKOP
(1) GU L 367 del 14.12.2004, pag. 30. Azione comune modificata dall’azione comune 2005/822/PESC (GU L 305 del 24.11.2005, pag. 44).
(2) GU L 112 del 3.5.2005, pag. 20. Azione comune modificata dall’azione comune 2005/868/PESC (GU L 318 del 6.12.2005, pag. 29).
(3) GU L 143 dell’11.6.2003, pag. 50.
(4) GU L 49 del 21.2.2006, pag. 17.
(5) GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/68/PESC (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 59).
(6) Decisione 2004/338/CE, Euratom del Consiglio, del 22 marzo 2004, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 22). Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/34/CE, Euratom (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 32).