ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 116

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
29 aprile 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 655/2006 del Consiglio, del 27 aprile 2006, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari delle Filippine o meno

1

 

 

Regolamento (CE) n. 656/2006 della Commissione, del 28 aprile 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

7

 

*

Regolamento (CE) n. 657/2006 della Commissione, del 10 aprile 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Regno Unito ed abroga la decisione 98/256/CE del Consiglio e le decisioni 98/351/CE e 1999/514/CE ( 1 )

9

 

*

Regolamento (CE) n. 658/2006 della Commissione, del 27 aprile 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità d’applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

14

 

*

Regolamento (CE) n. 659/2006 della Commissione, del 27 aprile 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

20

 

*

Regolamento (CE) n. 660/2006 della Commissione, del 27 aprile 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

27

 

*

Regolamento (CE) n. 661/2006 della Commissione, del 28 aprile 2006, recante deroga al regolamento (CE) n. 312/2001 che stabilisce le modalità d’applicazione per l’importazione di olio d’oliva originario della Tunisia, con riguardo al limite mensile per il periodo dal 1o maggio 2006 al 31 ottobre 2006

36

 

 

Regolamento (CE) n. 662/2006 della Commissione, del 28 aprile 2006, recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 8a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

37

 

 

Regolamento (CE) n. 663/2006 della Commissione, del 28 aprile 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 343/2006 recante apertura degli acquisti di burro in alcuni Stati membri per il periodo dal 1o marzo al 31 agosto 2006

39

 

 

Regolamento (CE) n. 664/2006 della Commissione, del 28 aprile 2006, che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 39a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001

40

 

 

Regolamento (CE) n. 665/2006 della Commissione, del 28 aprile 2006, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1 maggio 2006

41

 

 

Regolamento (CE) n. 666/2006 della Commissione, del 28 aprile 2006, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

44

 

 

Regolamento (CE) n. 667/2006 della Commissione, del 28 aprile 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

46

 

 

Regolamento (CE) n. 668/2006 della Commissione, del 28 aprile 2006, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

48

 

 

Regolamento (CE) n. 669/2006 della Commissione, del 28 aprile 2006, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

50

 

 

Regolamento (CE) n. 670/2006 della Commissione, del 28 aprile 2006, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1o al 31 maggio 2006

52

 

 

Regolamento (CE) n. 671/2006 della Commissione, del 28 aprile 2006, recante rettifica del regolamento (CE) n. 299/2006 relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di febbraio 2006 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003

53

 

 

Regolamento (CE) n. 672/2006 della Commissione, del 28 aprile 2006, recante fissazione dell’importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 8a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

55

 

 

Regolamento (CE) n. 673/2006 della Commissione, del 28 aprile 2006, relativo alla 8a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1898/2005

57

 

*

Regolamento (CE) n. 674/2006 della Commissione, del 28 aprile 2006, recante sessantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

58

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 16 marzo 2006, recante approvazione dei programmi degli Stati membri relativi ad indagini sull’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici durante il 2006 [notificata con il numero C(2006) 780]

61

 

*

Decisione della Commissione, del 28 aprile 2006, relativa all’ammissibilità delle spese sostenute da alcuni Stati membri nel 2006 per la raccolta e la gestione dei dati necessari all’attuazione della politica comune della pesca [notificata con il numero C(2006) 1704]

68

 

*

Decisione della Commissione, del 28 aprile 2006, relativa all’assegnazione di giorni di presenza in una zona al Regno Unito, alla Danimarca e alla Germania, in conformità del punto 8.1, lettera h, dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 1714]

72

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2006/317/PESC del Consiglio, del 10 aprile 2006, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

73

Accordo tra la Repubblica di Croazia e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

74

 

*

Posizione comune 2006/318/PESC del Consiglio, del 27 aprile 2006, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

77

 

*

Azione comune 2006/319/PESC del Consiglio, del 27 aprile 2006, relativa all’operazione militare dell’Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale

98

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

29.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/1


REGOLAMENTO (CE) N. 655/2006 DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 2006

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari delle Filippine o meno

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

A seguito di un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 964/2003 (2) («regolamento originario»), ha istituito un dazio antidumping definitivo del 58,6 % sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni («accessori per tubi» o «prodotto in esame»), originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese («RPC»), e ha esteso la misura alle importazioni degli stessi accessori spediti da Taiwan, fatta eccezione per quelli prodotti da tre specifiche società taiwanesi.

(2)

Nel dicembre 2004 il Consiglio, con i regolamenti (CE) n. 2052/2004 e (CE) n. 2053/2004, ha esteso il suddetto dazio antidumping definitivo alle importazioni dello stesso tipo di accessori per tubi spedite dall’Indonesia (3) e dallo Sri Lanka (4).

2.   Richiesta

(3)

Il 23 giugno 2005 la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una richiesta di apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di accessori per tubi originari della RPC mediante il trasbordo e l’uso di dichiarazioni di origine inesatte attraverso le Filippine. La richiesta è stata presentata dal comitato di difesa dell'industria comunitaria degli accessori per la saldatura testa a testa (Defence Committee Steel Butt-welding Fittings Industry of the EU) a nome di quattro produttori comunitari che rappresentano una quota maggioritaria della produzione comunitaria di alcuni tipi di accessori per tubi.

(4)

Nella richiesta, suffragata da elementi di prova a prima vista sufficienti, si asseriva che la configurazione degli scambi era cambiata in seguito all'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni di accessori per tubi originari della RPC, come dimostrava il sensibile aumento delle importazioni dello stesso prodotto provenienti dalle Filippine.

(5)

La modificazione della configurazione degli scambi veniva attribuita al trasbordo degli accessori per tubi originari della RPC attraverso le Filippine. Si affermava inoltre che non vi era una motivazione o giustificazione economica sufficiente per queste pratiche oltre all'esistenza del dazio antidumping sugli accessori per tubi originari della RPC.

(6)

Infine, stando al richiedente e agli elementi di prova a prima vista sufficienti addotti, gli effetti riparatori del dazio antidumping in vigore sugli accessori per tubi originari della RPC risultano indeboliti in termini sia di quantitativi sia di prezzi e sussistono pratiche di dumping rispetto ai valori normali stabiliti in precedenza per gli accessori per tubi originari della RPC.

3.   Apertura

(7)

Con il regolamento (CE) n. 1288/2005 (5) («regolamento di apertura»), la Commissione ha avviato un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di accessori per tubi originari della RPC attraverso le importazioni di accessori per tubi spediti dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari delle Filippine o meno, e ha chiesto alle autorità doganali, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, di registrare, a decorrere dal 6 agosto 2005, le importazioni nella Comunità di accessori per tubi spediti dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari delle Filippine o meno.

4.   Inchiesta

(8)

La Commissione ha notificato l'apertura dell'inchiesta alle autorità cinesi e filippine, ai produttori/esportatori e agli importatori nella Comunità notoriamente interessati e all'industria comunitaria. Sono stati inviati questionari ai produttori/esportatori della RPC e delle Filippine, nonché agli importatori comunitari menzionati nella richiesta o noti alla Commissione grazie all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore sulle importazioni di accessori per tubi originari della RPC («inchiesta iniziale»). Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e, quindi, l'elaborazione di conclusioni sulla base dei dati disponibili.

(9)

Non sono pervenute risposte né dai produttori/esportatori filippini, nonostante le autorità filippine avessero contattato varie società presumibilmente coinvolte nella produzione di accessori per tubi, né da quelli cinesi.

(10)

Due importatori della Comunità hanno collaborato e risposto ai questionari.

(11)

Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

importatori

Valvorobica Industriale SpA, Italia,

General Commercial & Industrial SA, Grecia.

5.   Periodo dell’inchiesta

(12)

L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2004 e il 30 giugno 2005 («PI»). Sono stati raccolti dati dal 2001 sino alla fine del PI per esaminare la presunta modificazione della configurazione degli scambi.

B.   ESITO DELL'INCHIESTA

1.   Considerazioni generali/livello di collaborazione

(13)

Come indicato nel considerando 9, nessun produttore/esportatore cinese o filippino ha collaborato all’inchiesta. Tre società filippine si sono manifestate dichiarando di non produrre né esportare gli accessori per tubi di cui al regolamento originario, bensì accessori di acciaio inossidabile, prodotto non rientrante nell’oggetto dell’attuale inchiesta. Le risultanze relative agli accessori per tubi spediti dalle Filippine verso la Comunità si sono pertanto dovute basare parzialmente sui dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

2.   Prodotto in esame e prodotto simile

(14)

Il prodotto interessato dalla asserita elusione è costituito, come indicato nell’inchiesta iniziale, da accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente classificabili ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307931195), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307931995), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307993095) ed ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307999095), originari della RPC.

(15)

In base alle informazioni disponibili e ai dati forniti dalle autorità filippine e in considerazione della modifica della configurazione degli scambi descritta nella sezione che segue, si deve dedurre, in assenza di qualsiasi elemento che provi il contrario, che gli accessori per tubi esportati nella Comunità dalla RPC e quelli spediti nella Comunità dalle Filippine hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sono destinati agli stessi usi. Essi devono pertanto essere considerati prodotti simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   Modificazione della configurazione degli scambi

(16)

A causa della mancata collaborazione da parte delle società filippine, si sono dovuti determinare sulla base dei dati disponibili il volume e il valore delle esportazioni filippine del prodotto simile verso la Comunità, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Per determinare i prezzi all'esportazione e i quantitativi esportati dalle Filippine nella Comunità sono stati utilizzati i dati Eurostat, che costituivano le informazioni disponibili più appropriate.

Importazioni nella Comunità

(in tonnellate)

 

2001

2002

2003

2004

PI

Filippine

0

3

700

2 445

2 941

Repubblica popolare cinese

1 324

772

677

1 153

1 411

Indonesia

0

983

1 294

0

0

Sri Lanka

0

332

302

39

0

Importazioni comunitarie totali

17 422

15 111

16 085

16 050

18 900

Fonte: Eurostat.

(17)

Come indicato nella tabella, le importazioni nella Comunità di accessori per tubi dalle Filippine sono aumentate da 0 tonnellate nel 2001 a quasi 3 000 tonnellate nel PI. Le importazioni dalle Filippine sono iniziate nel 2002, quando era in corso l'inchiesta iniziale. Nel 2003, tuttavia, le importazioni dalle Filippine sono aumentate considerevolmente, arrivando a 700 tonnellate. Nel 2004 le importazioni dalle Filippine nella Comunità sono più che triplicate, passando a 2 445 tonnellate. Va osservato che a seguito dell’estensione delle misure antidumping originarie alle importazioni del prodotto simile spedite dall’Indonesia e dallo Sri Lanka, avvenuta nel dicembre 2004, le importazioni da tali paesi sono cessate completamente. Questo arresto totale delle importazioni nella Comunità dall’Indonesia e dallo Sri Lanka, verificatosi nel 2004, ha coinciso con l’aumento massiccio delle importazioni dalle Filippine.

(18)

Nello stesso tempo, le esportazioni dalla RPC verso le Filippine si sono mantenute basse ma stabili.

Esportazioni dalla RPC verso le Filippine

(in tonnellate)

 

2001

2002

2003

2004

PI

Filippine

466

604

402

643

694

Fonte: statistiche cinesi sulle esportazioni.

(19)

Va tuttavia osservato che i dati usati per stabilire la modifica della configurazione degli scambi, in particolare quelli inerenti alle esportazioni dalla RPC verso le Filippine, dovrebbero essere considerati tenendo presente le probabili dichiarazione di origine false (cfr. il successivo considerando 22) e possono pertanto non fornire un quadro completo della situazione.

(20)

Dai dati sopra riportati si deduce che vi è stata una chiara modifica della configurazione degli scambi, iniziata dopo la conclusione dell'inchiesta iniziale e divenuta manifesta dopo l’estensione delle misure alle importazioni del prodotto simile dall’Indonesia e dallo Sri Lanka. La configurazione è consistita in un forte aumento delle importazioni comunitarie di accessori per tubi dalle Filippine, soprattutto nel 2004 e nel PI, ed ha coinciso con un arresto delle importazioni dai due paesi a cui erano state estese le misure originarie.

(21)

Da quanto esposto risulta evidente che, data la coincidenza temporale, quando le misure antidumping originarie sono state estese alle importazioni dall’Indonesia e dallo Sri Lanka, le esportazioni cinesi trasbordate attraverso l’Indonesia e lo Sri Lanka sono state riorientate, almeno parzialmente, attraverso le Filippine. Ciò si è verificato in particolar modo nel 2004 e durante il PI.

4.   Insufficiente motivazione o giustificazione economica

(22)

Come già esposto nel considerando 9, nessun produttore/esportatore filippino ha collaborato all’inchiesta. Invero, nel corso dell'inchiesta non sono emerse prove dell'effettiva esistenza di produttori/esportatori filippini. Inoltre, dalle prove raccolte durante l’inchiesta risulta che in certi casi gli accessori per tubi sono stati dichiarati prodotti da società filippine che hanno asserito di non essere mai state coinvolte nella fabbricazione del prodotto simile. Ciò è confermato dalle informazioni fornite nella richiesta di apertura dell’inchiesta antielusione, in cui vengono menzionate, ad esempio, offerte a potenziali importatori contenenti la proposta di falsificare i documenti di origine.

(23)

Dalle informazioni di cui ai considerando 17 e 20 si deduce che le esportazioni di accessori per tubi prodotti nella RPC e inoltrati nella Comunità attraverso l’Indonesia e lo Sri Lanka tra il 2002 e il 2004 sono state in larga parte riorientate attraverso le Filippine a partire dal 2003 fino alla fine del PI.

(24)

Inoltre, sebbene il volume delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC nelle Filippine sia di gran lunga inferiore all’aumento delle importazioni spedite dalle Filippine verso la Comunità (cfr. considerando 18), il forte aumento delle esportazioni dalle Filippine verso la Comunità deve essere valutato anche alla luce degli elementi di prova rinvenuti in merito alle dichiarazioni false o alle falsificazioni di certificati di origine (cfr. considerando 22), dell’assenza di effettivi produttori filippini di accessori per tubi e del calo di esportazioni dallo Sri Lanka e dall’Indonesia verso la Comunità. L’insieme di tutti questi elementi spiega l’assenza di una giustificazione economica alla modifica della configurazione degli scambi.

(25)

Pertanto, in assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori filippini e cinesi e di qualsiasi elemento che provi il contrario, si conclude che, data la sua coincidenza nel tempo con le inchieste che hanno condotto all'estensione delle misure originarie alle importazioni dall’Indonesia e dallo Sri Lanka, la modificazione della configurazione degli scambi è dovuta all'esistenza del dazio antidumping piuttosto che a qualsiasi altra motivazione o giustificazione economica sufficiente a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, terza frase, del regolamento di base.

5.   Indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile

(26)

Dall’analisi dei flussi degli scambi di cui al considerando 17 si evince che la configurazione delle importazioni comunitarie degli accessori per tubi ha subito un’evidente modifica in termini quantitativi. Fino al giugno 2003 le importazioni nel mercato comunitario dichiarate originarie delle Filippine erano trascurabili. Dopo tale data dette importazioni hanno improvvisamente assunto rilevanza, aumentando rapidamente fino ad arrivare a 2 941 tonnellate durante il PI. Questo volume rappresenta il 3 % del consumo comunitario, calcolato in base ai dati di produzione presentati dai richiedenti e ai dati sulle importazioni forniti da Eurostat. È quindi evidente che l'importante modifica dei flussi commerciali ha indebolito gli effetti riparatori delle misure antidumping in termini di quantitativi importati sul mercato comunitario.

(27)

Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti spediti dalle Filippine e in assenza di collaborazione e di qualsiasi elemento che provi il contrario, i dati Eurostat hanno rivelato che durante il PI i prezzi medi all'esportazione delle importazioni dalle Filippine erano inferiori ai prezzi medi all'esportazione determinati per la RPC nell'inchiesta iniziale. È stato stabilito che durante il 2004 e il PI i prezzi delle importazioni dalle Filippine erano inferiori di circa un terzo rispetto a quelli delle importazioni originarie della RPC. È stato inoltre constatato che il prezzo medio delle esportazioni filippine verso la Comunità era inferiore al livello di eliminazione del pregiudizio dei prezzi comunitari stabilito al momento dell'inchiesta iniziale. Gli effetti riparatori del dazio antidumping in termini di prezzi sono pertanto indeboliti. Nella seguente tabella sono riportate in dettaglio le informazioni pertinenti:

(in EUR/kg)

 

2004

PI

Filippine

0,97

1,07

RPC

1,57

1,50

Differenza

– 38 %

– 29 %

(28)

Di conseguenza, si conclude che la modifica dei flussi commerciali e il massiccio aumento delle importazioni dalle Filippine a prezzi particolarmente bassi hanno indebolito gli effetti riparatori delle misure antidumping sia in termini di quantitativi sia di prezzi del prodotto simile.

6.   Elementi di prova del dumping rispetto ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto simile

(29)

Per stabilire se erano ravvisabili elementi di prova del dumping nelle esportazioni del prodotto in esame effettuate dalle Filippine nella Comunità durante il PI, sono stati utilizzati i prezzi all'esportazione determinati in base ai dati Eurostat, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

(30)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, i prezzi all’esportazione sono stati confrontati con il valore normale precedentemente stabilito per il prodotto simile. Nell'inchiesta iniziale si è stabilito che la Thailandia era appropriata come paese analogo a economia di mercato al fine di determinare il valore normale per la RPC.

(31)

Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debito conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, gli adeguamenti sono stati effettuati in relazione ai costi di trasporto, sulla base delle informazioni contenute nella richiesta.

(32)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, dal confronto tra la media ponderata del valore normale accertata nell'ambito dell'inchiesta iniziale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione nel corso del PI della presente inchiesta, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è emersa l'esistenza di un dumping da parte delle importazioni di accessori per tubi spediti dalle Filippine. Il margine di dumping constatato, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, era superiore al 60 %.

C.   MISURE

(33)

Viste le suddette risultanze sull'elusione a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, terza frase, del regolamento di base e a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, prima frase, dello stesso regolamento, le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC dovrebbero essere estese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalle Filippine, a prescindere dal fatto che sia dichiarato originario di questo paese o meno.

(34)

Il dazio esteso dovrebbe essere quello fissato all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento originario.

(35)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che prevedono che le eventuali misure estese si applichino alle importazioni registrate a decorrere dalla data di registrazione, deve essere riscosso il dazio antidumping sulle importazioni di accessori per tubi spediti dalle Filippine, assoggettate a registrazione all'ingresso nella Comunità in forza del regolamento di apertura.

(36)

Benché nel corso della presente inchiesta nessun effettivo produttore esportatore di accessori per tubi sia risultato esistere nelle Filippine o si sia manifestato alla Commissione, i nuovi produttori esportatori che vogliono presentare, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, una richiesta di esenzione dal dazio antidumping esteso dovranno compilare un questionario per consentire alla Commissione di stabilire se l'esenzione sia giustificata. L'esenzione può essere concessa a seguito di una valutazione della situazione del mercato del prodotto in questione, della capacità di produzione e dell'utilizzazione degli impianti, degli appalti e delle vendite e tenendo conto della probabilità che continuino ad essere attuate pratiche per le quali non esiste una motivazione o giustificazione economica sufficiente e degli elementi di prova del dumping. La Commissione procede, di norma, anche ad una visita di verifica in loco. La richiesta deve essere inviata senza indugio alla Commissione, completa di tutte le informazioni utili, compresa l'eventuale modifica delle attività della società connesse alla produzione e alle vendite.

(37)

Gli importatori possono sempre beneficiare dell'esenzione dalla registrazione o dalle misure, nella misura in cui le loro importazioni provengano da produttori esportatori ai quali sia stata concessa tale esenzione, e a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(38)

Se concede un'esenzione, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, propone l'opportuna modifica del presente regolamento. In seguito, ogni esenzione concessa è oggetto di un controllo inteso a garantire il rispetto delle condizioni cui è stata subordinata.

D.   PROCEDIMENTO

(39)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali il Consiglio intendeva estendere il dazio antidumping definitivo in vigore e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le suddette conclusioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio antidumping definitivo istituito dal Consiglio con il regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, classificati ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307931199), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307931999), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307993098) ed ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307999098) e originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, classificati ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307931195), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307931995), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307993095) ed ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307999095) spediti dalle Filippine, a prescindere dal fatto che siano dichiarati originari di questo paese o meno.

2.   Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni registrate a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1288/2005 e dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96.

3.   Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 devono essere presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta va inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione B

J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32 2) 295 65 05

2.   La Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, può autorizzare, mediante una decisione, l'esenzione delle importazioni provenienti dalle società che non eludono le misure antidumping istituite con regolamento (CE) n. 964/2003 dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 e proporre di modificare di conseguenza il presente regolamento.

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1288/2005.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 2006.

Per il Consiglio

La presidente

L. PROKOP


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 139 del 6.6.2003, pag. 1.

(3)  GU L 355 dell’1.12.2004, pag. 4.

(4)  GU L 355 dell’1.12.2004, pag. 9.

(5)  GU L 204 del 5.8.2005, pag. 3.


29.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/7


REGOLAMENTO (CE) N. 656/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 aprile 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

87,3

204

100,2

212

139,0

999

108,8

0707 00 05

052

103,7

999

103,7

0709 90 70

052

82,4

204

43,9

999

63,2

0805 10 20

052

37,7

204

36,6

212

51,7

220

47,0

624

56,4

999

45,9

0805 50 10

508

30,4

624

50,0

999

40,2

0808 10 80

388

80,1

400

125,1

404

101,7

508

81,0

512

79,9

524

68,2

528

91,4

720

93,1

804

101,7

999

91,4

0808 20 50

388

91,2

512

78,6

524

29,4

528

75,4

720

50,1

804

134,0

999

76,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


29.4.2006   

IT

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L 116/9


REGOLAMENTO (CE) N. 657/2006 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Regno Unito ed abroga la decisione 98/256/CE del Consiglio e le decisioni 98/351/CE e 1999/514/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23,

vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (3), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la decisione 98/256/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, che stabilisce misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, modifica la decisione 94/474/CE e abroga la decisione 96/239/CE (4), in particolare l’articolo 6, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 98/256/CE è mantenuta quale misura transitoria dall'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001.

(2)

La decisione 98/256/CE vieta l’esportazione dal Regno Unito di bovini vivi e di prodotti derivati da bovini macellati nel Regno Unito che possono entrare nella catena alimentare umana o animale oppure che sono destinati ad essere utilizzati in prodotti cosmetici, farmaceutici o medici. Sono previste alcune deroghe, vale a dire per l’esportazione di carne bovina e dei prodotti a base di carne bovina nell’ambito del programma di esportazione su base cronologica (DBES).

(3)

Le due condizioni che vanno soddisfatte prima di poter revocare l’embargo contro il Regno Unito sono un numero di casi di BSE inferiore a 200 su un milione di bovini adulti e una conclusione positiva dell’ispezione dell'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) riguardante l’applicazione dei controlli della BSE nel Regno Unito, nonché la preparazione di quest’ultimo a conformarsi alla legislazione comunitaria, in particolare per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione dei bovini ed i test sui bovini.

(4)

In occasione della riunione generale di maggio 2003, l'Organizzazione mondiale per la salute degli animali (OIE) ha modificato i criteri per definire la soglia tra paesi a rischio moderato (categoria 4) e paesi ad alto rischio (categoria 5). Tale soglia è stata fissata a 200 casi di BSE su un milione di animali adulti della popolazione, per i paesi che effettuano una sorveglianza attiva.

(5)

Nel giugno del 2003, sulla base del fatto che l’incidenza della BSE nel Regno Unito si avvicinava alla soglia di 200 e che per questo motivo non doveva più essere considerato un paese OIE ad alto rischio, il Regno Unito ha chiesto di poter beneficiare delle stesse norme applicate al commercio degli altri Stati membri. A sostegno della domanda il Regno Unito ha presentato una documentazione che include stime dell’incidenza assoluta basate sui risultati del regime di test parziale in vigore nel Regno Unito.

(6)

Nel suo parere del 21 aprile 2004 relativo alla motivazione scientifica che giustifica le proposte di modifica del programma del Regno Unito di esportazione su base cronologica (DBES) e della regola dei trenta mesi (Over Thirty Months rule — OTM), il gruppo di esperti sui rischi biologici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) conclude che i bovini nati o allevati nel Regno Unito anteriormente al 1o agosto 1996 devono essere esclusi dalla catena alimentare umana e animale, a causa della maggiore incidenza dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) registrata in questo gruppo. Tuttavia per i bovini nati dopo tale data il gruppo conclude che il rischio di BSE per i consumatori è paragonabile a quello di altri Stati membri. A decorrere dal 1o agosto 1996 nel Regno Unito è stato vietato l’impiego di farina di carne e di ossa nei mangimi degli animali da allevamento.

(7)

Il 12 maggio 2004 l’AESA ha pubblicato il suo parere sullo classificazione di rischio moderato. Tale parere indicava che l’incidenza nel Regno Unito sarebbe probabilmente sceso al di sotto di 200 entro luglio e dicembre 2004. Alla riunione plenaria del 9 e 10 marzo 2005 l’AESA ha concluso che i dati di sorveglianza per la seconda metà del 2004 confermavano le conclusioni del suo parere del maggio 2004 e che secondo la classificazione OIE il Regno Unito poteva essere considerato un paese con una categoria di rischio moderato in termini della BSE per tutta la popolazione di bovini.

(8)

Il 19 luglio 2004 l'UAV ha pubblicato la relazione della missione in Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che ha avuto luogo dal 26 aprile al 7 maggio 2004, ai fini di una revisione generale delle misure di tutela contro la BSE. La relazione concludeva che il sistema in vigore nell'Irlanda del Nord era per lo più soddisfacente ma che erano stati notati in varie zone in Gran Bretagna problemi che andavano risolti.

(9)

Il 28 settembre 2005 l’UAV ha pubblicato la relazione di una missione in Gran Bretagna dal 6 al 15 giugno 2005 che aveva come oggetto le misure di tutela contro la BSE. Con tale missione si è concluso che nella maggior parte delle zone era stato riscontrato un progresso soddisfacente.

(10)

Il 7 novembre 2005 il Regno Unito ha sostituito la regola OTM con la regola in vigore prima del 1996. I bovini nati anteriormente al 1o agosto saranno esclusi in via permanente dalla catena alimentare umana e animale. Dall’ottobre del 2004 il Regno Unito applica lo stesso programma di monitoraggio degli altri Stati membri per la popolazione bovina nata dopo il 31 luglio 1996. È opportuno modificare l’attuale programma di sorveglianza applicabile agli animali nell’ambito del programma di distruzione istituito con il regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione, del 19 aprile 1996, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito (5).

(11)

Vista la classificazione di rischio moderato per la popolazione bovina e tenendo conto delle relazioni favorevoli delle missioni dell’UAV, le restrizioni connesse alla BSE sul commercio di bovini e di prodotti di origine bovina possono essere revocate.

(12)

Le condizioni per la revoca dell’embargo sono state soddisfatte il 15 giugno 2005, la data in cui è terminata la missione dell’UAV in Gran Bretagna. Il presente regolamento deve pertanto essere applicato soltanto alla carne e ai prodotti a base di carne di animali macellati dopo questa data.

(13)

La decisione 98/256/CE deve pertanto essere abrogata e le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 999/2001 devono essere applicate appieno.

(14)

A norma della decisione 2005/598/CE (6), al Regno Unito è vietato commercializzare prodotti derivati da bovini nati o allevati nel Regno Unito anteriormente al 1o agosto 1996. Allo stesso modo il Regno Unito deve garantire che i bovini nati o allevati nel Regno Unito anteriormente al 1o agosto 1996 non siano trasferiti dal suo territorio ad altri Stati Membri o paesi terzi.

(15)

A norma del regolamento (CE) n. 999/2001, la colonna vertebrale dei bovini di età superiore a 24 mesi è considerata materiale specifico a rischio. Il Regno Unito beneficia di una deroga che consente l'utilizzo di colonne vertebrali derivate da bovini di età inferiore a 30 mesi. Tale regolamento stabilisce inoltre un elenco esteso di materiali specifici a rischio per il Regno Unito.

(16)

In seguito alla revoca delle restrizioni attuali il limite dell'età per la rimozione della colonna vertebrale dei bovini e l'elenco dei materiali specifici a rischio applicati negli altri Stati membri vanno applicati anche nel Regno Unito. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 999/2001.

(17)

Vista l’attuale differenza tra la soglia di età applicata nel Regno Unito e quella applicata negli altri Stati membri per la rimozione della colonna vertebrale in quanto materiale specifico a rischio, ai fini di controllo gli effetti immediati del presente regolamento non vanno applicati alla colonna vertebrale di bovini nati o allevati nel Regno Unito dopo il 31 luglio 1996 e macellati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. La colonna vertebrale ed i prodotti derivati dalla colonna vertebrale non vanno trasferiti dal Regno Unito ad altri Stati membri o paesi terzi.

(18)

Ai fini della chiarezza e della coerenza della legislazione comunitaria occorre abrogare la decisione 98/351/CE della Commissione, del 29 maggio 1998, che fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni dall'Irlanda del Nord di prodotti ottenuti da bovini, nel quadro del programma di esportazione di mandrie certificate, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 98/256/CE del Consiglio (7) e della decisione 1999/514/CE della Commissione, del 23 luglio 1999, che fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni di prodotti bovini dal Regno Unito nel quadro del Programma di esportazione su base cronologica in virtù dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 98/256/CE del Consiglio (8).

(19)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le decisioni 98/256/CE, 98/351/CE e 1999/514/CE sono abrogate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 339/2006 della Commissione (GU L 55 del 25.2.2006, pag. 5).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

(4)  GU L 113 del 15.4.1998, pag. 32. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/670/CE della Commissione (GU L 228 del 24.8.2002, pag. 22).

(5)  GU L 99 del 20.4.1996, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2109/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 25).

(6)  GU L 204 del 5.8.2005, pag. 22.

(7)  GU L 157 del 30.5.1998, pag. 110.

(8)  GU L 195 del 28.7.1999, pag. 42.


ALLEGATO

Gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati come segue:

1)

Nell'allegato III, capitolo A, parte I, il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Sorveglianza degli animali acquistati a fini di distruzione a norma del regolamento (CE) n. 716/96

Tutti gli animali nati tra il 1o agosto 1995 e il 1o agosto 1996, abbattuti ai fini della distruzione a norma del regolamento (CE) n. 716/96, sono sottoposti al test di accertamento della BSE.»

2)

L'allegato XI è modificato come segue:

a)

Nella parte A, i punti 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«1.

I seguenti tessuti vengono definiti materiale specifico a rischio:

i)

il cranio, esclusa la mandibola e compresi il cervello e gli occhi, la colonna vertebrale dei bovini di età superiore a 12 mesi, la colonna vertebrale escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari così come la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma includendo i gangli spinali dei bovini di età superiore a 24 mesi, nonché le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età;

ii)

il cranio, compresi il cervello e gli occhi, le tonsille e il midollo spinale di ovini e caprini di età superiore a 12 mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente nonché la milza e l'ileo di ovini e caprini di ogni età.

L'età indicata al punto i) per la rimozione della colonna vertebrale dei bovini può essere adattata modificando il presente regolamento alla luce della probabilità statistica d'insorgenza della BSE nelle fasce d'età interessate della popolazione bovina della Comunità, quale risulta dalla sorveglianza della BSE prescritta nell'allegato III, capitolo A, parte I.

2.

In deroga al punto 1, i), e in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, può essere deciso di consentire l'uso della colonna vertebrale e dei gangli spinali dei bovini:

a)

nati, allevati continuativamente e macellati in Stati membri per i quali una valutazione scientifica ha stabilito che la presenza di BSE nei bovini indigeni è estremamente improbabile oppure improbabile ma non esclusa; oppure

b)

nati dopo la data di applicazione effettiva del divieto di somministrare ai ruminanti proteine derivate dai mammiferi negli Stati membri in cui è stata segnalata la presenza di BSE negli animali indigeni o per i quali una valutazione scientifica ha stabilito che la presenza di BSE nei bovini indigeni è probabile.

La Svezia può avvalersi di tale deroga sulla base di prove previamente sottoposte e valutate. Altri Stati membri possono chiedere di avvalersi di tale deroga presentando alla Commissione prove decisive dei fatti di cui alle lettere a) o b).

Gli Stati membri che beneficiano di tale deroga, oltre ad ottemperare alle prescrizioni fissate nell'allegato III, capitolo A, sezione I, sono tenuti ad assicurare che uno dei test rapidi approvati di cui nell'allegato X, capitolo C, punto 4, sia applicato a tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi:

i)

deceduti nell'allevamento o durante il trasporto, ma non macellati per il consumo umano, ad eccezione di quelli deceduti in zone remote, con una bassa densità di animali, situate in Stati membri in cui la presenza della BSE è improbabile;

ii)

sottoposti a macellazione regolare per il consumo umano.

Esperti della Commissione possono effettuare controlli in loco per verificare ulteriormente le prove presentate a norma dell'articolo 21.»;

b)

La parte D è modificata come segue:

i)

il punto 1 è soppresso;

ii)

è aggiunto il seguente punto 5:

«5.

a)

Fatta salva la decisione 2005/598/CE della Commissione, il Regno Unito garantisce che i bovini nati o allevati nel suo territorio anteriormente al 1o agosto 1996 non saranno trasferiti dal suo territorio ad altri Stati membri o paesi terzi;

b)

il Regno Unito garantisce che la carne o i prodotti derivati da carne di bovini nati o allevati nel Regno Unito dopo il 31 luglio 1996 e macellati prima del 15 giugno 2005 non saranno trasferiti dal suo territorio ad altri Stati Membri o paesi terzi;

c)

il Regno Unito garantisce che la colonna vertebrale ed i prodotti derivati dalla colonna vertebrale di bovini nati o allevati nel Regno Unito dopo il 31 luglio 1996 e macellati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento non saranno trasferiti dal suo territorio ad altri Stati Membri o paesi terzi.»


29.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/14


REGOLAMENTO (CE) N. 658/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità d’applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 60, paragrafo 2, l’articolo 145, lettere c), d), d bis), e l’articolo 155,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 795/2004, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (2), definisce le modalità di applicazione del regime di pagamento unico a partire dal 2005.

(2)

L’esperienza maturata nell’esecuzione amministrativa ed operativa del regime a livello nazionale ha evidenziato che per taluni aspetti sono necessarie modalità più specifiche mentre per talaltri le norme vigenti devono essere chiarite ed adeguate.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1782/2003, quale modificato dal regolamento (CE) n. 319/2006, definisce le norme relative agli aiuti disaccoppiati e all’inserimento del sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria nel regime di pagamento unico. È quindi necessario adottare le relative modalità di applicazione che devono essere in sintonia con le modalità già stabilite dal regolamento (CE) n. 795/2004 per l’olio d’oliva, il tabacco, il cotone e il luppolo.

(4)

A seguito dell’applicazione dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 a tutti i settori contemplati dal regime di pagamento unico dopo il primo anno di applicazione, è possibile che gli importi rimanenti nella riserva nazionale dopo l’assegnazione degli importi di riferimento a partire dalla stessa riserva nei casi contemplati dal medesimo articolo non siano più necessari per la copertura di altri fabbisogni. In tale eventualità è opportuno autorizzare gli Stati membri ad aumentare in proporzione valore unitario dei diritti all’aiuto.

(5)

L’articolo 21 del regolamento (CE) n. 795/2004 prevede le modalità applicabili agli agricoltori che hanno realizzato investimenti in capacità di produzione o che hanno affittato terreni a lungo termine. È opportuno adeguare tali disposizioni per tener conto della situazione particolare degli agricoltori del settore dello zucchero che hanno realizzato investimenti in capacità di produzione o hanno sottoscritto contratti d’affitto a lungo termine prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3).

(6)

Dall’esperienza è emersa la necessità di chiarire a quale data l’agricoltore che presenti domanda di aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico deve essere in possesso di diritti all’aiuto.

(7)

È opportuno chiarire le modalità relative ai trasferimenti di diritti all’aiuto per permettere che il trasferimento avvenga alla data indicata nella comunicazione del trasferimento medesimo alla competente autorità, a meno che quest’ultima non si opponga al trasferimento e ne dia comunicazione al cedente entro il periodo di tempo fissato dal Stato membro.

(8)

È opportuno modificare l’articolo 48 quater del regolamento (CE) n. 795/2004 per gli Stati membri che hanno già iniziato ad applicare il regime di pagamento unico nel 2005.

(9)

L’inserimento degli importi di riferimento dello zucchero nel regime di pagamento unico è stato deciso dal regolamento (CE) n. 319/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. Gli Stati membri dispongono pertanto di un periodo di tempo molto limitato per porre in atto le misure necessarie per provvedere a tale inserimento. Occorre adottare pertanto misure intese a garantire una transizione armoniosa tra il vecchio regime dello zucchero e l’inserimento di tale settore nel regime di pagamento unico. In particolare è opportuno adoperarsi per garantire agli agricoltori la possibilità di avvalersi dei propri diritti entro un periodo di tempo ragionevole. Se tale possibilità fosse compromessa è necessario che gli Stati membri proroghino i termini fissati dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

(10)

Per evitare che il settore dello zucchero sia soggetto ad una seconda riduzione percentuale lineare degli importi di riferimento in caso di superamento dei massimali nazionali di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno chiarire l’applicazione dell’articolo 41, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

(11)

A norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la riserva nazionale deve essere alimentata attraverso una riduzione lineare di tutti gli importi di riferimento. Occorre stabilire le norme intese a chiarire in che modo che gli Stati membri che già hanno applicato il regime di pagamento unico nel 2005 devono procedere per integrare nell’alimentazione della riserva nazionale l’importo di riferimento relativo alla barbabietola da zucchero, alla canna da zucchero e alla cicoria.

(12)

È opportuno estendere le norme specifiche previste dall’articolo 48 quinquies del regolamento (CE) n. 795/2004 per includervi il sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria.

(13)

È opportuno prorogare il termine entro il quale gli Stati membri devono comunicare alla Commissione determinate informazioni, previsto all’articolo 49 bis del regolamento (CE) n. 795/2004, per tener conto dell’inserimento del sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria.

(14)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 795/2004 stabilisce il termine a partire dal quale può essere consentita la coltivazione di prodotti secondari, in via temporanea, nelle regioni in cui di solito i cereali sono raccolti più precocemente per motivi climatici, come previsto dall’articolo 51, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003. Su richiesta della Grecia, è opportuno fissare la tale data per tale Stato membro.

(15)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 795/2004 ha fissato il numero medio di ettari di cui all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 in base ai dati comunicati dalla Commissione dagli Stati membri interessati. La Finlandia ha comunicato i relativi dati. È quindi opportuno fissare il numero di ettari anche per tale Stato membro.

(16)

Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 795/2004.

(17)

Poiché il trasferimento di diritti all’aiuto può iniziare a partire dal 1o gennaio 2006, è opportuno che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere dalla stessa data.

(18)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 795/2004 è così modificato:

1)

All’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Se gli importi presenti nella riserva nazionale risultano essere superiori a quanto necessario per coprire tutti i casi contemplati dall’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri possono aumentare in proporzione il valore unitario di tutti i diritti all’aiuto. L’importo totale utilizzato per tale aumento non supera l’importo totale risultante dalla riduzione lineare applicata a norma dell’articolo 42, paragrafi 1 e 7 del medesimo regolamento.»

2)

L’articolo 21 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«Per gli investimenti nel settore dello zucchero, il termine di cui al primo comma è il 3 marzo 2006.»;

b)

al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«Per gli investimenti nel settore dello zucchero, il termine di cui al primo comma è il 3 marzo 2006.»;

c)

al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

«Per gli investimenti nel settore dello zucchero, il termine di cui al primo comma è il 3 marzo 2006.».

3)

All’articolo 24, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I diritti all’aiuto possono essere dichiarati soltanto una volta all’anno, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall’agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione della domanda unica a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Tuttavia, se si avvale della possibilità di modificare la domanda unica, a norma dell’articolo 15 del citato regolamento, l’agricoltore può dichiarare anche i diritti all’aiuto che detiene alla data della comunicazione delle modifiche alla competente autorità, purché gli stessi diritti all’aiuto non siano dichiarati da un altro agricoltore con riferimento allo stesso anno.

Se l’agricoltore acquisisce i diritti all’aiuto di cui trattasi mediante trasferimento da parte di un altro agricoltore o se l’altro agricoltore ha già dichiarato gli stessi diritti, la dichiarazione aggiuntiva di tali diritti all’aiuto è ammessa solo se il cedente abbia già informato del trasferimento la competente autorità a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento e ritiri tali diritti dalla propria domanda unica entro i termini stabiliti dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 796/2004.»

4)

All’articolo 25, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri possono richiedere che il cedente comunichi il trasferimento alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo il trasferimento, entro i termini fissati da tale Stato membro, e comunque al più presto sei settimane prima che il trasferimento diventi effettivo e tenendo conto della scadenza del termine di presentazione delle domande nell’ambito del regime di pagamento unico. Il trasferimento diventa effettivo come previsto nella comunicazione, salvo se le autorità competenti si oppongano al trasferimento e ne diano comunicazione al cedente entro il suddetto termine. Le autorità competenti possono opporsi ad un trasferimento soltanto se non è conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del presente regolamento.»

5)

Il titolo del capitolo 6 ter è sostituito dal seguente:

6)

l’articolo 48 quater è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, la riduzione di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 non si applica all’importo di riferimento calcolato per il sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria a norma del punto K dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Fatto salvo il disposto dell’articolo 71, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, se uno Stato membro ha applicato il regime di pagamento unico nel 2005, ai fini della determinazione dell’importo e dei diritti all’aiuto nel contesto dell’inserimento dei pagamenti per il tabacco, l’olio d’oliva e il cotone e del sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria nel regime di pagamento unico, si applicano gli articoli 37 e 43 del suddetto regolamento in combinato disposto con l’articolo 48 quinquies del presente regolamento e, se lo Stato membro si è avvalso dell’opzione di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con l’articolo 48 sexies del presente regolamento.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Se del caso, l’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica al valore di tutti i diritti all’aiuto esistenti prima dell’inserimento nel regime di pagamento unico dei pagamenti per il tabacco, l’olio d’oliva, il cotone e/o i prodotti lattiero-caseari e del sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, nonché agli importi di riferimento calcolati in relazione ai pagamenti per il tabacco, l’olio d’oliva, il cotone e/o i prodotti lattiero-caseari.»;

d)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Se uno Stato membro ha applicato il regime di pagamento unico nel 2005, la percentuale di riduzione fissata dagli Stati membri a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica nel 2006 agli importi di riferimento per tabacco, olio d’oliva, cotone, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria da integrare nel regime di pagamento unico.»;

e)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Se uno Stato membro ha applicato il regime di pagamento unico nel 2005, ai fini della determinazione dei diritti all’aiuto per il cotone, il tabacco, l’olio d’oliva, il luppolo, la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico di cui all’articolo 7, paragrafo 1, agli articoli da 12 a 17 e all’articolo 20 è il 2006.

8.   Se l’inserimento degli importi di riferimento per lo zucchero, calcolati a norma del punto K dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel regime di pagamento unico rischia di rendere impossibile il rispetto dei termini fissati dall’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall’articolo 12 del presente regolamento, gli Stati membri prorogano tali termini di un mese.»

7)

L’articolo 48 quinquies è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«L’agricoltore che non abbia acquistato o al quale non siano stati assegnati diritti all’aiuto entro il termine utile per la richiesta di determinazione dei diritti all’aiuto per il 2006 riceve diritti all’aiuto, calcolati a norma degli articoli 37 e 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per i pagamenti per il tabacco, l’olio d’oliva e il cotone, nonché per il sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria.»;

b)

al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

il numero dei diritti all’aiuto è uguale al numero dei diritti all’aiuto che detiene, maggiorato del numero di ettari determinato a norma dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per il tabacco, l’olio d’oliva, il cotone, la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria;

b)

il valore si ottiene dividendo la somma del valore dei diritti all’aiuto che detiene e dell’importo di riferimento calcolato a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria usate per la produzione di zucchero o sciroppo di inulina e per il tabacco, l’olio d’oliva e il cotone, per il numero di diritti determinato in applicazione della lettera a) del presente paragrafo.»

8)

L’articolo 48 sexies è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Negli Stati membri che si sono avvalsi dell’opzione prevista all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, tutti i diritti all’aiuto sono maggiorati di un importo supplementare pari all’aumento del massimale regionale nell’anno corrispondente, diviso per il numero totale di diritti all’aiuto determinato nella regione al più tardi alla data di presentazione della domanda nell’ambito del regime di pagamento unico.»;

b)

al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

la parte corrispondente della maggiorazione del massimale regionale, divisa per il numero totale di diritti all’aiuto determinati nella regione al più tardi alla data di presentazione della domanda nell’ambito del regime di pagamento unico;

b)

l’importo di riferimento corrispondente, per ciascun agricoltore, alla parte residua della maggiorazione del massimale regionale divisa per il numero di diritti all’aiuto che l’agricoltore detiene alla data di presentazione della domanda di pagamento unico per il 2006.»

9)

L’articolo 49 bis è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 49 bis

Inserimento del tabacco, del cotone, dell’olio di oliva, del luppolo, della barbabietola da zucchero, della canna da zucchero e della cicoria»;

b)

al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«Per quanto riguarda l’inserimento del sostegno a favore della barbabietola da zucchero, della canna da zucchero e della cicoria, la comunicazione di cui al primo comma è trasmessa alla Commissione entro il 15 maggio 2006.»;

c)

al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«In deroga all’articolo 48, paragrafo 6, per quanto riguarda l’inserimento del sostegno a favore della barbabietola da zucchero, della canna da zucchero e della cicoria, la decisione sull’attuazione facoltativa prevista dall’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è comunicata alla Commissione entro il 30 aprile 2006.».

10)

Il testo degli allegati I e II è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 319/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 32).

(2)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2183/2005 (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 56).

(3)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

Stato membro

Data

Belgio

15 luglio

Danimarca

15 luglio

Germania

15 luglio

Grecia meridionale (Peloponneso, Isole Ionie, Grecia occidentale, Attica, Egeo meridionale e Creta)

20 giugno

Grecia centrale e settentrionale [Macedonia orientale e Tracia, Macedonia centrale, Macedonia occidentale, Epiro, Tessaglia, Grecia continentale (Sterea) ed Egeo settentrionale]

10 luglio

Italia

11 giugno

Austria

30 giugno

Portogallo

1o marzo

ALLEGATO II

Numero di ettari di cui all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003

Stato membro e Regioni

Numero di ettari

DANIMARCA

33 740

GERMANIA

301 849

Baden-Württemberg

18 322

Baviera

50 451

Brandeburgo – Berlino

12 910

Assia

12 200

Bassa Sassonia e Brema

76 347

Meclemburgo-Pomerania occidentale

13 895

Renania Settentrionale-Vestfalia

50 767

Renania-Palatinato

19 733

Saar

369

Sassonia

12 590

Sassonia-Anhalt

14 893

Schleswig-Holstein e Amburgo

14 453

Turingia

4 919

LUSSEMBURGO

705

FINLANDIA

38 006

Regione A

3 425

Regione B-C1

23 152

Regione C2-C4

11 429

SVEZIA

Regione 1

9 193

Regione 2

8 375

Regione 3

17 448

Regione 4

4 155

Regione 5

4 051

REGNO UNITO

Inghilterra (altro)

241 000

Inghilterra (Moorland SDA)

10

Inghilterra (Upland SDA)

190

Irlanda del Nord

8 304

»

29.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/20


REGOLAMENTO (CE) N. 659/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 145, lettere c), d) bis, k), l), m) e p),

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all’inserimento del regime di sostegno per lo zucchero nel regime di pagamento unico è necessario modificare il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (2), in particolare per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande e le misure di controllo relative a tale regime di aiuto. È altresì opportuno chiarire alcuni aspetti delle disposizioni del medesimo regolamento.

(2)

L’applicazione di alcune disposizioni delle modalità di attuazione del sistema integrato definito nel regolamento (CE) n. 796/2004 ai regimi istituiti dall’articolo 143 ter e 143 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003 è prevista rispettivamente dall’articolo 136 e dall’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (3). È opportuno chiarire in tal senso il regolamento (CE) n. 796/2004.

(3)

Diversi riferimenti ad altri regolamenti sono obsoleti e devono essere sostituiti con i riferimenti pertinenti.

(4)

È opportuno che siano indicati nella domanda unica i dati specifici relativi alla produzione di zucchero.

(5)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004, gli Stati membri possono derogare a talune disposizioni relative alla domanda unica nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico o nel primo anno in cui è inserito un nuovo elemento nel regime di pagamento unico. È opportuno che tale deroga comprenda anche la possibilità di apportare modifiche riguardo all’uso di determinate parcelle o al regime di aiuto loro applicabile.

(6)

L’inserimento degli importi di riferimento per lo zucchero nel regime di pagamento unico a seguito della riforma del settore dello zucchero, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 319/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (4), richiede una certa flessibilità per quanto riguarda possibili aggiunte e modifiche da apportare alla domanda unica nel caso in cui lo Stato membro applichi nel 2006 l’articolo 48 quater, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (5). È pertanto opportuno che dette aggiunte e modifiche siano autorizzate fino al 15 giugno 2006. È opportuno tuttavia mantenere le date di presentazione della domanda unica fissate dall’articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004, in modo da consentire agli Stati membri di organizzare tempestivamente i rispettivi programmi di controllo.

(7)

Il capitolo 10 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede un pagamento transitorio per lo zucchero negli Stati membri che applicano l’articolo 71 del medesimo regolamento. L’articolo 143 ter bis del suddetto regolamento prevede un pagamento distinto per lo zucchero negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie ivi previsto all’articolo 143 ter. Per le loro caratteristiche intrinseche, il pagamento transitorio e il pagamento distinto per lo zucchero non sono legati alla superficie agricola, ragion per cui le disposizioni relative alla domanda unica di cui al regolamento (CE) n. 796/2004 non si applicano a questi regimi di pagamento. Occorre pertanto prevedere idonee modalità di presentazione delle domande.

(8)

In caso di inserimento di nuovi settori nel regime di pagamento unico, occorre prevedere che le norme di cui all’articolo 21 bis del regolamento (CE) n. 796/2004 sulla presentazione tardiva delle domande a titolo del regime di pagamento unico si applichino anche alle domande presentate dagli agricoltori relativamente a tali nuovi settori.

(9)

È opportuno estendere i controlli incrociati da eseguire sulle domande uniche a determinati controlli specifici attinenti alle varie condizioni concernenti le informazioni fornite dai fabbricanti di zucchero.

(10)

Date le peculiarità del regime di aiuto per lo zucchero previsto dal titolo IV, capitolo 10 septies, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno stabilire specifiche disposizioni in materia di controllo.

(11)

Nel caso in cui l’autorità competente intensifichi i controlli in loco è opportuno che possa essere aumentata anche la percentuale di agricoltori selezionati in modo casuale per tali controlli.

(12)

Qualora l’agricoltore abbia dichiarato una superficie superiore ai diritti all’aiuto, l’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 prevede che la base di calcolo dell’aiuto sia il numero di ettari associati a diritti all’aiuto. Se la superficie dichiarata soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità, non occorre applicare le riduzioni o le esclusioni previste dagli articoli 51 o 53 di tale regolamento. Occorre pertanto chiarire in tal senso le disposizioni suddette.

(13)

Per gli aiuti per animali, le regole concernenti le riduzioni da applicare mediante detrazioni dai pagamenti nei tre anni successivi si applicano solo nell’ambito del regime di aiuto in cui si è verificata l’irregolarità. Le regole sono invece diverse per i regimi di aiuto per superficie, nei quali la detrazione può essere effettuata da qualsiasi pagamento contemplato dai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003. È opportuno armonizzare pertanto le regole relative ai diversi regimi di aiuto.

(14)

Le norme transitorie concernenti i casi in cui è necessario applicare le riduzioni mediante detrazioni dai pagamenti nei tre anni successivi riguardano solo le decisioni relative alle domande per il 2004. Dal momento che dopo l’introduzione del regime di pagamento unico gli aiuti per animali sono inseriti in tale regime, occorre prevedere la possibilità di effettuare la detrazione attraverso il suddetto regime.

(15)

In seguito all’inserimento di nuovi regimi di aiuto nel regime di pagamento unico occorre aggiornare i riferimenti ai massimali di cui all’articolo 71 bis del regolamento (CE) n. 796/2004.

(16)

Quando sono stati introdotti il regime di pagamento unico e la domanda unica è stato unificato il termine ultimo per gli aiuti per superficie e gli aiuti per animali. È pertanto opportuno unificare anche il termine ultimo entro cui gli Stati membri debbono comunicare i dati relativi agli aiuti suddetti.

(17)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 796/2004.

(18)

Le modifiche previste dal presente regolamento riguardano le domande di aiuto presentate in riferimento agli anni o ai periodi di erogazione dei premi che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2006. Il presente regolamento deve pertanto applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2006.

(19)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 796/2004 è modificato come segue.

1)

L’articolo 2 è modificato come segue:

a)

il punto 12) è sostituito dal seguente:

«12)

“regimi di aiuto per superficie”: il regime di pagamento unico, il pagamento per il luppolo ad associazioni di produttori riconosciute ai sensi dell’articolo 68 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e tutti i regimi di aiuto di cui ai titoli IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, eccetto quelli di cui ai capitoli 7, 10 sexies, 11 e 12 del titolo IV ed eccetto il pagamento distinto per lo zucchero di cui all’articolo 143 ter bis del medesimo regolamento;»

b)

il punto 20) è sostituito dal seguente:

«20)

“periodo di detenzione”: periodo durante il quale un animale, oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto nell’azienda in virtù delle seguenti disposizioni:

a)

articoli 90 e 94 del regolamento (CE) n. 1973/1999, in riferimento al premio speciale per i bovini maschi;

b)

articolo 101 del regolamento (CE) n. 1973/2004, in riferimento al premio per le vacche nutrici;

c)

articolo 123 del regolamento (CE) n. 1973/2004, in riferimento al premio alla macellazione;

d)

articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1973/2004, in riferimento agli aiuti versati per gli ovini e i caprini;».

2)

L’articolo 13 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Nel caso di una domanda relativa alle colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica deve essere corredata di copia del contratto stipulato dal richiedente con il raccoglitore o con il primo trasformatore, a norma dell’articolo 26 del regolamento (CE) n. 1973/2004.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«13.   Nel caso di una domanda di aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 10 septies, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica deve recare copia del contratto di cui all’articolo 110 novodecies del medesimo regolamento;».

3)

L’articolo 14 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli usi delle superfici non finalizzati ai regimi di aiuto di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 né figuranti nell’allegato V del medesimo regolamento vanno dichiarati in una o più rubriche “altri usi”.»;

b)

al paragrafo 2, il secondo comma è sostituto dal testo seguente:

«Alle stesse condizioni gli Stati membri possono autorizzare modifiche riguardo all’uso o al regime di aiuto, in relazione a parcelle agricole già dichiarate nella domanda unica.

Le deroghe di cui al primo e al secondo comma si applicano anche nel primo anno in cui sono inseriti nuovi settori nel regime di pagamento unico e i diritti all’aiuto non sono ancora definitivamente stabiliti per gli agricoltori di tali settori.»

4)

L’articolo 15 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal testo seguente:

«Alle stesse condizioni possono essere apportate modifiche riguardo all’uso o al regime di aiuto, in relazione a parcelle agricole o a diritti all’aiuto già dichiarati nella domanda unica.

Per l’anno 2006, la domanda di aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 10 septies, del regolamento (CE) n. 1782/2003 può essere aggiunta alla domanda unica, alle condizioni indicate al primo comma del presente paragrafo.

Se le modifiche di cui al primo, al secondo e al terzo comma hanno attinenza con documenti giustificativi o contratti da presentare, è consentito modificare anche tali documenti o contratti.»;

b)

al paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, per l’anno 2006, negli Stati membri che applicano l’articolo 48 quater, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 795/2004, le modifiche apportate in conformità del paragrafo 1 del presente articolo sono notificate all’autorità competente entro il 15 giugno.»

5)

All’articolo 16, paragrafo 1, la lettera f) è sostituito dalla seguente:

«f)

se del caso, il quantitativo di riferimento individuale di latte di cui dispone l’agricoltore al 31 marzo ovvero, se lo Stato membro decide di avvalersi della deroga prevista all’articolo 130 del regolamento (CE) n. 1973/2004, al 1o aprile dell’anno civile considerato; detto quantitativo, se non è noto al momento della presentazione della domanda, è notificato all’autorità competente non appena possibile;».

6)

Dopo l’articolo 17 è inserito il seguente capitolo:

«CAPITOLO III bis

PAGAMENTO PER LO ZUCCHERO E PAGAMENTO DISTINTO PER LO ZUCCHERO

Articolo 17 bis

Requisiti relativi alle domande di aiuto per il pagamento per lo zucchero e il pagamento distinto per lo zucchero

1.   Per ottenere il pagamento per lo zucchero previsto al capitolo 10 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003 e il pagamento distinto per lo zucchero previsto all’articolo 143 ter bis del medesimo regolamento gli agricoltori presentano una domanda di aiuto contenente tutte le informazioni necessarie ad accertare l’ammissibilità all’aiuto, in particolare:

a)

l’identità dell’agricoltore;

b)

una dichiarazione in cui l’agricoltore attesta di aver preso atto delle condizioni di concessione dell’aiuto.

2.   La domanda di aiuto per il pagamento per lo zucchero o per il pagamento distinto per lo zucchero è presentata entro un termine fissato dagli Stati membri, non posteriore al 15 maggio, o al 15 giugno nel caso dell’Estonia, della Lettonia e della Lituania.

Tuttavia, per il 2006, per la presentazione delle domande di aiuto per il pagamento distinto per lo zucchero in conformità dell’articolo 143 ter bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, il termine di cui al primo comma non è posteriore al 30 giugno 2006.»

7)

All’articolo 21 bis è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano anche nel primo anno di inserimento di nuovi settori nel regime di pagamento unico per quanto riguarda le domande di partecipazione degli agricoltori a tali settori.»

8)

All’articolo 24, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

«k)

tra i dati indicati nel contratto di consegna di cui all’articolo 110 novodecies del regolamento (CE) n. 1782/2003 e i dati sulle consegne forniti dal fabbricante di zucchero.»

9)

L’articolo 26 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1:

i)

al secondo comma è aggiunta la seguente lettera:

«e)

il 5 % degli agricoltori che presentano domanda per l’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero previsto al titolo IV, capitolo 10 septies, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»;

ii)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Ove il campione di controllo esaminato a norma del primo comma contenga già richiedenti degli aiuti di cui alle lettere da a) ad e) del secondo comma, tali richiedenti possono rientrare nel calcolo delle percentuali di controllo ivi previste.»;

b)

al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera:

«h)

almeno il 5 % dei richiedenti che effettuano consegne al fabbricante di cui trattasi nel caso delle domande relative all’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 10 septies, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per i controlli presso i fabbricanti di zucchero sul quantitativo di zucchero di quota ottenuto da barbabietole e da canna da zucchero consegnate in conformità dell’articolo 110 novodecies del medesimo regolamento.»

10)

All’articolo 27, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, se il numero degli agricoltori da sottoporre a controlli in loco è superiore al numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco previsto dall’articolo 26, paragrafi 1 e 2, la percentuale degli agricoltori selezionati a caso nel campione aggiuntivo non supera il 25 %.»;

11)

Dopo l’articolo 17 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 31 ter

Controlli in loco presso i fabbricanti di zucchero

I controlli in loco presso i fabbricanti di zucchero in merito alle domande relative all’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero previsto al titolo IV, capitolo 10 septies, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono intesi a verificare:

a)

i dati indicati dagli agricoltori nei contratti di consegna;

b)

l’esattezza dei dati sulle consegne forniti all’autorità competente;

c)

la certificazione delle bilance utilizzate per le consegne;

d)

i risultati delle analisi effettuate dal laboratorio ufficiale per determinare la percentuale di saccarosio delle barbabietole e della canna da zucchero consegnate.»

12)

L’articolo 32 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

tutte le domande di aiuto in cui almeno l’80 % della superficie per la quale è stato chiesto l’aiuto nell’ambito dei regimi di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 si trova all’interno della zona rispettiva; oppure»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Quando un agricoltore è stato scelto per un controllo in loco in conformità del paragrafo 3, almeno l’80 % della superficie per la quale ha chiesto l’aiuto nell’ambito dei regimi istituiti ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 è sottoposto a controllo mediante telerilevamento.»

13)

All’articolo 36, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I controlli in loco nei macelli comprendono una verifica a posteriori dei documenti, un raffronto con i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini e un esame dei riepiloghi degli attestati di macellazione o delle informazioni equivalenti, inviati agli altri Stati membri ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1973/2004.»

14)

All’articolo 45, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga al paragrafo 2, in relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l’autorità di controllo competente può selezionare un campione di controllo dell’1 % degli agricoltori che presentano domande per i regimi di aiuto istituiti ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 e che sono tenuti a rispettare almeno uno dei requisiti o delle norme in questione.»

15)

All’articolo 50, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nel caso di una domanda di aiuto a titolo del regime di pagamento unico, qualora vi sia una discrepanza tra i diritti all’aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, il calcolo del pagamento si basa sul valore inferiore.»

16)

L’articolo 51 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, a cui l’agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi all’anno di accertamento.»;

b)

dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis.   Se un agricoltore dichiara una superficie superiore ai diritti all’aiuto e la superficie dichiarata soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità, le riduzioni e le esclusioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano.

Se un agricoltore dichiara una superficie superiore ai diritti all’aiuto e la superficie dichiarata non soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità, la differenza di cui ai paragrafi 1 e 2 è costituita dalla differenza tra la superficie che soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità e l’importo dei diritti all’aiuto dichiarati.»

17)

L’articolo 53 è modificato come segue:

a)

al secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, a cui l’agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi all’anno di accertamento.»;

b)

sono aggiunti i seguenti commi:

«Se un agricoltore dichiara una superficie superiore ai diritti all’aiuto e la superficie dichiarata soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità, le riduzioni e le esclusioni di cui al primo e al secondo comma non si applicano.

Se un agricoltore dichiara una superficie superiore ai diritti all’aiuto e la superficie dichiarata non soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità, la differenza di cui al primo e al secondo comma è costituita dalla differenza tra la superficie che soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità e l’importo dei diritti all’aiuto dichiarati.»

18)

L’articolo 59 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2, terzo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, a cui l’agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi all’anno di accertamento.»;

b)

al paragrafo 4, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, a cui l’agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi all’anno di accertamento.»

19)

L’articolo 60 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Qualora si constati che la percentuale della superficie aziendale utilizzata per fini agricoli, situata nelle zone di cui all’allegato X del regolamento (CE) n. 1973/2004, è inferiore al 50 %, il premio per capra non viene erogato.»;

b)

al paragrafo 6, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, a cui l’agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi all’anno di accertamento.»

20)

All’articolo 62, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Per quanto riguarda le dichiarazioni o i certificati rilasciati dai macelli per il pagamento del premio alla macellazione di cui all’articolo 121 del regolamento (CE) n. 1973/2004, ove si accerti che un macello ha rilasciato un certificato falso o una falsa dichiarazione, per negligenza grave ovvero deliberatamente, lo Stato membro interessato applica adeguate sanzioni nazionali.»

21)

All’articolo 64, secondo comma, la terza frase è sostituita dalla seguente:

«Un importo pari a quello della domanda respinta è detratto dai pagamenti di aiuti relativi ad uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 a cui l’agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dell’anno civile successivo all’anno dell’accertamento.»

22)

All’articolo 71 bis, paragrafo 2, lettera d), il primo comma è sostituito dal seguente:

«per i regimi di sostegno di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 che sono soggetti ad un massimale ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 2, dell’articolo 70, paragrafo 2, dell’articolo 71, paragrafo 2, dell’articolo 110 septdecies, paragrafo 1, dell’articolo 143 ter, paragrafo 7, e dell’articolo 143 ter bis, paragrafo 2, dello stesso regolamento, lo Stato membro addiziona gli importi risultanti dall’applicazione delle lettere a), b) e c).»

23)

All’articolo 73, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri possono decidere che l’importo indebitamente erogato sia recuperato tramite detrazione dal corrispondente importo di uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell’agricoltore dopo la data della decisione di recupero nell’ambito dei regimi di aiuti di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003.»

24)

All’articolo 76, il paragrafo 1 è modificato come segue:

a)

nel primo comma, il testo introduttivo è sostituito dal testo seguente:

«Entro il 15 luglio di ogni anno per il regime di pagamento unico e per gli altri regimi di aiuto per superficie nonché per i premi per animali e il pagamento distinto per lo zucchero istituito all’articolo 143 ter bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull’anno civile precedente, indicante in particolare:»;

b)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Contemporaneamente alla relazione di cui al primo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero totale di beneficiari che hanno ricevuto aiuti nell’ambito dei regimi contemplati dal sistema integrato e i risultati dei controlli relativi alla condizionalità eseguiti a norma del titolo III, capitolo III.»

25)

All’articolo 80, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Se uno Stato membro introduce il regime di pagamento unico dopo il 2005, qualora le riduzioni da applicare mediante detrazioni in conformità dell’articolo 59, paragrafo 2, terzo comma, e dell’articolo 59, paragrafo 4, secondo comma, non possano essere interamente saldate prima dell’entrata in vigore del regime di pagamento unico, il saldo restante viene detratto dai pagamenti dovuti nell’ambito di uno dei regimi di aiuto contemplati dal presente regolamento, a condizione che non siano scaduti i termini per le detrazioni fissati dalle corrispondenti disposizioni.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle domande di aiuto presentate in riferimento agli anni o ai periodi di erogazione dei premi che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Tuttavia, il disposto del punto 16), lettera b), e del punto 17), lettera b), dell’articolo 1 si applica alle domande di aiuto presentate in riferimento agli anni o ai periodi di erogazione dei premi che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 319/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 32).

(2)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 489/2006 (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 7).

(3)  GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 263/2006 (GU L 46 del 16.2.2006, pag. 24).

(4)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 32.

(5)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 658/2006 (cfr. pag 14 della presente Gazzetta ufficiale).


29.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/27


REGOLAMENTO (CE) N. 660/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 113, paragrafo 2, l’articolo 145, lettere c), d), d) bis ed f), e l’articolo 155,

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione i dati disponibili riguardanti le domande di aiuto per le patate da fecola di cui all’articolo 93 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e l’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 10 septies, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Occorre pertanto modificare in tal senso l’articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione (2).

(2)

L’articolo 90 del regolamento (CE) n. 1782/2003, quale modificato dal regolamento (CE) n. 319/2006, prevede la possibilità di concedere un aiuto per le colture energetiche relativamente alle superfici il cui raccolto forma oggetto di un contratto tra il produttore e il collettore. Occorre pertanto adattare in tal senso le modalità di applicazione dell’aiuto per le colture energetiche di cui al regolamento (CE) n. 1973/2004.

(3)

Ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1973/2004, i prodotti energetici devono essere ottenuti al massimo da un secondo trasformatore. Tuttavia, in relazione al regime applicabile alla coltivazione di prodotti non alimentari sulle superfici ritirate dalla produzione, l’articolo 156 dello stesso regolamento dispone che i prodotti non alimentari devono essere ottenuti al massimo da un terzo trasformatore. Dopo due anni di applicazione del regime per le colture energetiche, l’esperienza dimostra l’opportunità di uniformare i due regimi introducendo il terzo trasformatore anche per le colture energetiche. Occorre pertanto modificare in tal senso gli articoli 33, 37 e 38 del regolamento (CE) n. 1973 /2004.

(4)

Occorre definire le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (3), con particolare riguardo allo specifico regime di pagamento per lo zucchero di cui all’articolo 143 ter bis del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(5)

Uno degli obiettivi della riforma del settore dello zucchero introdotta dal regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (4), è di potenziare l’orientamento al mercato del settore saccarifero comunitario. È quindi opportuno, al fine di espandere gli sbocchi per i prodotti di questo settore, considerare la barbabietola da zucchero, il topinambur e le radici di cicoria ammissibili all’aiuto per le colture energetiche e acconsentire che tali prodotti siano coltivati, per scopi diversi dalla produzione di zucchero, sulle superfici ammesse a beneficiare dei diritti di ritiro.

(6)

L’articolo 171 quater quaterdecies, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1973/2004 vieta agli agricoltori di presentare domanda di anticipo sull’aiuto per il tabacco una volta iniziate le consegne. Questa disposizione preclude la presentazione di domande da parte dei produttori di varietà di tabacco precoci. È pertanto opportuno sopprimere tale disposizione.

(7)

In virtù dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Slovenia ha deciso di applicare il regime di pagamento unico nel 2007. Ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, terzo comma, del suddetto regolamento, per il luppolo il periodo transitorio si applica soltanto fino al 31 dicembre 2005. La Slovenia sarebbe quindi costretta ad applicare il regime di pagamento unico soltanto per quel settore e ad integrare tutti gli altri settori nel 2007. Per agevolare la transizione al regime di pagamento unico, l’articolo 48 bis, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (5), prevede che il precedente regime per il luppolo continui ad applicarsi in Slovenia fino al 31 dicembre 2006 e che il regime di pagamento unico venga applicato a tutti i settori interessati a decorrere dal 2007. È pertanto opportuno adeguare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1973/2004 a quelle del regolamento (CE) n. 795/2004 in modo che le modalità di applicazione di cui al regolamento (CE) n. 609/1999 della Commissione, del 19 marzo 1999, recante modalità per la concessione di aiuti ai produttori di luppolo (6), si applichino in Slovenia fino al 31 dicembre 2006.

(8)

In virtù dell’articolo 71, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1973/2004, la Spagna ha proposto una modifica dell’allegato X dello stesso regolamento al fine di aggiungervi le zone svantaggiate delle province di La Coruña e Lugo, situate nella regione autonoma della Galizia, e ha notificato alla Commissione una motivazione circostanziata di tale proposta, nella quale è indicato che sono soddisfatti i criteri di cui all’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003. In considerazione di tale motivazione, occorre modificare l’allegato X del regolamento (CE) n. 1973/2004 inserendovi le zone in questione.

(9)

L’allegato II della decisione C(2004)1439/3 della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa alla superficie minima ammissibile per azienda, alla superficie agricola nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie e alla dotazione finanziaria annuale per l’esercizio 2004 per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia e la Slovacchia, stabilisce la superficie agricola nell’ambito del pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003. La cifra corrispondente alla Polonia è stata modificata dalla decisione C(2005)4553 della Commissione, del 25 novembre 2005. Occorre modificare tale cifra anche nell’allegato XXI del regolamento (CE) n. 1973/2004.

(10)

Nell’allegato XXI del regolamento (CE) n. 1973/2004, la superficie agricola nell’ambito del pagamento unico per superficie per la Slovacchia è di 1 976 migliaia di ettari. Tuttavia, la superficie esatta da prendere in considerazione è di 1 955 migliaia di ettari, come stabilito nell’allegato II della decisione C(2004)1439/3. Questa cifra deve quindi comparire anche nell’allegato XXI del regolamento (CE) n. 1973/2004.

(11)

In seguito ad un riesame della superficie agricola stimata nell’ambito del pagamento unico per superficie in Lituania, conformemente all’articolo 143 ter, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la decisione C(2006)1691 della Commissione, del 26 aprile 2006, ha aumentato la superficie agricola complessiva da 2 288 migliaia di ettari a 2 574 migliaia di ettari. Occorre quindi introdurre tale modifica nell’allegato XXI del regolamento (CE) n. 1973/2004.

(12)

Sul mercato comunitario sono state immesse nuove varietà di tabacco, che devono essere inserite nell’allegato XXV del regolamento (CE) n. 1973/2004.

(13)

Il regolamento (CE) n. 1973/2004 deve essere quindi modificato.

(14)

Poiché le modifiche apportate dal presente regolamento riguardano le campagne di commercializzazione dal 2006 in poi, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2006. Tuttavia, relativamente alla modifica della superficie agricola nell’ambito del pagamento unico per superficie in Polonia, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 2005, dato che ne conseguono pagamenti più elevati per i beneficiari del regime in questione.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è modificato come segue.

1)

All’articolo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

entro il 31 luglio dell’anno successivo: previa eventuale detrazione delle riduzioni di superficie di cui al titolo IV, capitolo I, del regolamento (CE) n. 796/2004, i dati definitivi concernenti:

i)

le superfici o i quantitativi di cui alla lettera a), per i quali l’aiuto è stato effettivamente versato a titolo dell’anno civile considerato;

ii)

i quantitativi, espressi in equivalente fecola nel caso dell’aiuto per le patate da fecola di cui all’articolo 93 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per i quali l’aiuto è stato effettivamente versato a titolo dell’anno civile considerato;

iii)

i quantitativi di zucchero in quota ottenuto da barbabietole o canne consegnate per contratto, nel caso dell’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 10 septies, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per i quali l’aiuto è stato effettivamente versato a titolo dell’anno civile considerato.»

2)

All’articolo 23 è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

per “collettore” si intende qualsiasi persona che stipula un contratto con un richiedente ai sensi dell’articolo 26 e che acquista per proprio conto le materie prime di cui all’articolo 24, destinate agli usi di cui all’articolo 88, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»

3)

L’articolo 24 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualsiasi materia prima agricola può essere coltivata sulle superfici oggetto dell’aiuto di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003, purché sia utilizzata principalmente per la fabbricazione di uno dei prodotti energetici di cui al secondo comma del suddetto articolo.»;

b)

il paragrafo 3 è modificato come segue:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il richiedente consegna tutta la materia prima raccolta al collettore o al primo trasformatore, che la prende in consegna e garantisce che un quantitativo equivalente di tale materia prima venga utilizzato nella Comunità per la fabbricazione di uno o più prodotti energetici di cui all’articolo 88, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»;

ii)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso di cui al secondo comma, o qualora il collettore venda un quantitativo equivalente della materia prima raccolta, il primo trasformatore o il collettore informa l’autorità competente presso la quale è stata costituita la cauzione. Qualora il quantitativo equivalente venga utilizzato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata raccolta la materia prima, le autorità competenti degli Stati membri in causa si informano reciprocamente sull’operazione.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Fatte salve le disposizioni nazionali che disciplinano le relazioni contrattuali, il primo trasformatore può delegare ad una terza persona la raccolta della materia prima presso il richiedente. Il trasformatore rimane l’unico responsabile ai fini degli obblighi previsti dal presente capitolo.»

4)

L’articolo 26 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   A corredo della domanda di aiuto, il richiedente presenta all’autorità competente un contratto da lui stipulato con il collettore o con il primo trasformatore.

Tuttavia, gli Stati membri hanno facoltà di prescrivere che il contratto possa essere stipulato soltanto tra il richiedente e il primo trasformatore.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il richiedente provvede affinché il contratto venga stipulato entro una data che consenta al collettore o al primo trasformatore di presentare una copia del contratto all’autorità competente rispettando i termini stabiliti all’articolo 34, paragrafo 1.»

5)

L’articolo 29 è modificato come segue:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo il disposto dell’articolo 27, il collettore o il primo trasformatore può modificare le principali utilizzazioni finali previste per la materia prima di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera f), dopo che la materia prima oggetto del contratto gli è stata consegnata e sono state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 31, paragrafo 1, e all’articolo 34, paragrafo 3, primo comma.»;

b)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il collettore o il primo trasformatore ne dà preavviso all’autorità competente, al fine di consentire tutti i necessari controlli.»

6)

All’articolo 31, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il quantitativo effettivamente consegnato dal richiedente al collettore o al primo trasformatore deve corrispondere almeno alla resa rappresentativa.»

7)

All’articolo 32, il paragrafo 1 è modificato come segue:

a)

il testo introduttivo è sostituito dal seguente:

«L’aiuto può essere pagato al richiedente prima che la materia prima venga trasformata. Tale pagamento può tuttavia aver luogo soltanto se la quantità di materia prima prevista dal presente capitolo è stata consegnata al collettore o al primo trasformatore e se:»;

b)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

una copia del contratto è stata consegnata all’autorità competente del collettore o del primo trasformatore a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, e le condizioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1, sono state soddisfatte;».

8)

Al capitolo 8, il titolo della sezione 6 è sostituito dal seguente:

9)

L’articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Articolo 33

Numero di trasformatori

I prodotti energetici devono essere ottenuti, al massimo, da un terzo trasformatore.»

10)

L’articolo 34 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il collettore o il primo trasformatore presenta una copia del contratto all’autorità competente nei tempi fissati dallo Stato membro interessato e comunque entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per l’anno considerato nello Stato membro in questione.

Se in un dato anno il richiedente e il collettore o il primo trasformatore modificano o risolvono il contratto prima della data di cui all’articolo 27, il collettore o il primo trasformatore deposita presso l’autorità competente, entro la data suddetta, una copia del contratto modificato o risolto.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il collettore o il primo trasformatore che ha ricevuto la materia prima dal richiedente informa l’autorità competente in merito alla quantità di materia prima presa in consegna, precisandone la specie, nonché il nome e l’indirizzo del contraente che ha consegnato la materia prima, il luogo di consegna e gli estremi del contratto entro un termine fissato dagli Stati membri in modo che il pagamento possa essere effettuato nel corso del periodo di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Se lo Stato membro del collettore o del primo trasformatore non è quello in cui è stata coltivata la materia prima, l’autorità competente del collettore o del primo trasformatore comunica all’autorità competente del richiedente, entro quaranta giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al primo comma, la quantità totale di materia prima consegnata.»

11)

L’articolo 35 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 35

Collettore e primo trasformatore»;

b)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Il collettore o il primo trasformatore costituisce l’intera cauzione di cui al paragrafo 2 presso la propria autorità competente entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento per l’anno in questione nello Stato membro interessato.

2.   La cauzione è pari, per ogni materia prima, ad un importo di 60 EUR/ha moltiplicato per la somma di tutte le superfici che sono oggetto di un contratto firmato dal collettore o dal primo trasformatore e che sono utilizzate per produrre la materia prima stessa.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Per ciascuna materia prima la cauzione viene svincolata proporzionalmente, sempreché all’autorità competente del collettore o del primo trasformatore sia stata fornita la prova che i quantitativi di materie prime in questione sono stati trasformati rispettando le condizioni di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera f), tenendo conto, se del caso, delle eventuali modifiche apportate a norma dell’articolo 29.»;

d)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«5.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 4, se la cauzione è stata costituita dal collettore, essa viene svincolata dopo che la materia prima in questione è stata consegnata al primo trasformatore, sempreché all’autorità competente del collettore sia stata fornita la prova che il primo trasformatore ha costituito una cauzione equivalente presso la propria autorità competente.»

12)

All’articolo 36, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«I seguenti obblighi del collettore o del primo trasformatore costituiscono obbligazioni subordinate a norma dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85:».

13)

All’articolo 37, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Quando il primo trasformatore vende o cede ad un secondo o terzo trasformatore stabilito in un altro Stato membro prodotti intermedi oggetto di un contratto di cui all’articolo 26, il prodotto è accompagnato da un esemplare di controllo T5 rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Quando il collettore vende o cede al primo trasformatore stabilito in un altro Stato membro materie prime oggetto di un contratto, si applica il primo comma.»

14)

L’articolo 38 è modificato come segue:

a)

il testo introduttivo è sostituito dal seguente:

«Se l’esemplare di controllo T5 non viene restituito all’ufficio di partenza dell’organismo responsabile del controllo nello Stato membro in cui è stabilito il collettore o il primo trasformatore due mesi dopo la scadenza del termine per la trasformazione della materia prima previsto all’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), a seguito di circostanze non imputabili al collettore o al primo trasformatore, possono essere accettati come prove alternative all’esemplare di controllo T5 i seguenti documenti:»;

b)

le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

attestati del secondo e del terzo trasformatore circa la trasformazione finale delle materie prime nei prodotti energetici di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

c)

fotocopie certificate, a cura del secondo e del terzo trasformatore, dei documenti contabili che dimostrano l’avvenuta trasformazione.»

15)

L’articolo 39 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è modificato come segue:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«L’autorità competente dello Stato membro precisa i registri che il collettore o il trasformatore deve tenere e la relativa frequenza, che deve essere almeno mensile.»;

ii)

al secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Nel caso del trasformatore, i registri contengono almeno i dati seguenti:»;

iii)

è aggiunto il seguente comma:

«Nel caso del collettore, i registri contengono almeno i dati seguenti:

a)

i quantitativi di tutte le materie prime acquistate e vendute per essere trasformate nell’ambito del presente regime;

b)

il nome e l’indirizzo del primo trasformatore.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’autorità competente del collettore o del primo trasformatore verifica che il contratto sottopostole sia conforme alle disposizioni dell’articolo 24, paragrafo 1. In caso contrario, l’autorità competente del richiedente deve esserne informata.»

16)

All’articolo 40, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti i collettori effettuano controlli in loco presso almeno il 25 % dei collettori stabiliti sul loro territorio, selezionati in base ad un’analisi del rischio. Tali controlli comprendono verifiche materiali ed esami dei documenti commerciali, onde accertare la corrispondenza tra le materie prime acquistate e le relative consegne.

bis.   Le autorità competenti degli Stati membri in cui hanno luogo le trasformazioni controllano il rispetto delle disposizioni dell’articolo 24, paragrafo 1, presso almeno il 25 % dei trasformatori stabiliti sul loro territorio, selezionati in base ad un’analisi del rischio. Tali controlli comprendono almeno i seguenti elementi:

a)

un raffronto tra la somma dei valori di tutti i prodotti energetici e la somma dei valori di tutti gli altri prodotti destinati ad altri usi, ottenuti dalla stessa trasformazione;

b)

un’analisi del sistema di produzione del trasformatore, segnatamente verifiche materiali ed esami dei documenti commerciali, onde accertare, riguardo al trasformatore, la corrispondenza tra le consegne di materie prime, i prodotti finiti, i prodotti connessi e i sottoprodotti ottenuti.

Ai fini della verifica di cui al primo comma, lettera b), l’autorità competente effettua i controlli avvalendosi, in particolare, di coefficienti tecnici di trasformazione delle materie prime in causa. Ove esistano nella normativa comunitaria, si applicano i coefficienti tecnici di trasformazione relativi all’esportazione. In assenza di questi, si applicano altri coefficienti previsti dalla normativa comunitaria. In tutti gli altri casi, i controlli si basano sui coefficienti generalmente riconosciuti dall’industria di trasformazione interessata.»

17)

Il seguente capitolo è aggiunto dopo l’articolo 142:

«Capitolo 15 bis

PAGAMENTO PER LO ZUCCHERO

Articolo 142 bis

Applicazione del regolamento (CE) n. 796/2004

Per quanto riguarda lo specifico regime di pagamento per lo zucchero di cui all’articolo 143 ter bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, si applicano gli articoli 5, 10, da 18 a 22, 65, 66, 67, 70, 71 bis, 72 e 73 del regolamento (CE) n. 796/2004.»

18)

All’articolo 143, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Sui terreni ritirati dalla produzione possono essere coltivati barbabietole da zucchero, topinambur o radici di cicoria a condizione che:

a)

la barbabietola da zucchero non venga utilizzata per la produzione di zucchero ai sensi del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione (7), né come prodotto intermedio, prodotto connesso o sottoprodotto;

b)

le radici di cicoria e i topinambur non vengano sottoposti a idrolisi ai sensi del regolamento (CE) n. 314/2002, né allo stato naturale, né come prodotto intermedio quale inulina, o come prodotto connesso quale oligofruttosio, o come sottoprodotto.

19)

All’articolo 171 quater quaterdecies, paragrafo 5, è soppressa l’ultima frase.

20)

All’articolo 172, paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente:

«Inoltre, esso continua ad applicarsi in Slovenia alle domande di pagamenti diretti per il raccolto 2006 in relazione al regolamento (CEE) n. 1696/71 e fino al 31 dicembre 2006 in relazione al regolamento (CE) n. 1098/98 del Consiglio (8).

21)

L’allegato IX è modificato come segue:

a)

il paragrafo relativo alla riga 23 è soppresso;

b)

nella tabella, la riga 23 è soppressa.

22)

Nell’allegato X, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Spagna: le comunità autonome di Andalusia, Aragona, isole Baleari, Castiglia-La Mancha, Castiglia-Leon, Catalogna, Estemadura, Galizia (escluse le zone delle province di La Coruña e Lugo che non sono considerate zone svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999), Madrid, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana e isole Canarie (9), nonché tutte le zone montane ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 situate al di fuori delle suddette comunità autonome.

23)

L’allegato XXI è modificato come segue:

a)

la cifra corrispondente alla Lituania è sostituita da «2 574»;

b)

la cifra corrispondente alla Polonia è sostituita da «14 337»;

c)

la cifra corrispondente alla Slovacchia è sostituita da «1 955».

24)

Nell’allegato XXIII, l’ultimo trattino è sostituito dal seguente:

«—

tutti i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (10), sempreché non siano ottenuti dalla barbabietola da zucchero coltivata su terreni ritirati dalla produzione e non contengano prodotti ricavati dalla barbabietola da zucchero coltivata su terreni ritirati dalla produzione.

25)

L’allegato XXV è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle domande di aiuto presentate per le campagne di commercializzazione che hanno inizio a decorrere dal 1o gennaio 2006. Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 1, punto 23), lettere b) e c), si applicano alle domande di aiuto presentate per le campagne che hanno inizio a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 319/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 32).

(2)  GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 263/2006 (GU L 46 del 16.2.2006, pag. 24).

(3)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 659/2006 (cfr. pag. 20 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(5)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 658/2006 (cfr. pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  GU L 75 del 20.3.1999, pag. 20.

(7)  GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40

(8)  GU L 157 del 30.5.1998, pag. 7

(9)  I dipartimenti francesi d’oltremare, Madera, le isole Canarie e le isole dell’Egeo sono considerati esclusi dal presente allegato in caso di applicazione dell’esclusione facoltativa di cui all’articolo 70, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003 da parte degli Stati membri interessati.»

(10)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1


ALLEGATO

«ALLEGATO XXV

CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETÀ DI TABACCO

di cui all’articolo 171 quater bis

I.   FLUE-CURED

 

Virginia

 

Virgin D e ibridi derivati

 

Bright

 

Wiślica

 

Virginia SCR IUN

 

Wiktoria

 

Wiecha

 

Wika

 

Wala

 

Wisła

 

Wilia

 

Waleria

 

Watra

 

Wanda

 

Weneda

 

Wenus

 

DH 16

 

DH 17

 

Winta

 

Weronika

II.   LIGHT AIR-CURED

 

Burley

 

Badischer Burley e ibridi derivati

 

Maryland

 

Bursan

 

Bachus

 

Bożek

 

Boruta

 

Tennessee 90

 

Baca

 

Bocheński

 

Bonus

 

NC 3

 

Tennessee 86

 

Tennessee 97

 

Bazyl

 

Bms 3

III.   DARK AIR-CURED

 

Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso

 

Paraguay e ibridi derivati

 

Dragon Vert e ibridi derivati

 

Philippin

 

Petit Grammont (Flobecq)

 

Semois

 

Appelterre

 

Nijkerk

 

Misionero e ibridi derivati

 

Rio Grande e ibridi derivati

 

Forchheimer Havanna IIc

 

Nostrano del Brenta

 

Resistente 142

 

Gojano

 

Ibridi di Geudertheimer

 

Beneventano

 

Brasile Selvaggio e varietà simili

 

Burley fermentato

 

Havanna

 

Prezydent

 

Mieszko

 

Milenium

 

Małopolanin

 

Makar

 

Mega

IV.   FIRE-CURED

 

Kentucky e ibridi derivati

 

Moro di Cori

 

Salento

 

Kosmos

V.   SUN-CURED

 

Xanthi-Yaka

 

Perustitza

 

Samsun

 

Erzegovina e varietà simili

 

Myrodata Smyrna, Trapezous e Phi 1

 

Kaba Koulak non classico

 

Tsebelja

 

Mavra

VI.   BASMAS

VII.   KATERINI e varietà simili

VIII.   KABA KOULAK classico

 

Elassona

 

Myrodata di Agrinion

 

Zichnomyrodata»


29.4.2006   

IT

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L 116/36


REGOLAMENTO (CE) N. 661/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2006

recante deroga al regolamento (CE) n. 312/2001 che stabilisce le modalità d’applicazione per l’importazione di olio d’oliva originario della Tunisia, con riguardo al limite mensile per il periodo dal 1o maggio 2006 al 31 ottobre 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2000/822/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell’accordo di associazione CE/Repubblica tunisina (1),

visto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 312/2001 della Commissione (3) prevede un limite mensile per i quantitativi di olio d’oliva ai fini del rilascio dei titoli di importazione nell’ambito del contingente previsto al paragrafo 1 del medesimo articolo.

(2)

Nella campagna di commercializzazione 2005-2006 nella Comunità si registra una bassa produzione di olio di oliva con conseguenti difficoltà di approvvigionamento. Per facilitare l’approvvigionamento del mercato comunitario di olio di oliva occorre autorizzare il rilascio dei titoli senza limite mensile, a partire dal 1o maggio 2006 e in deroga al regolamento (CE) n. 312/2001.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’olio d’oliva e le olive da tavola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 1, paragrafo 2, primo comma, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 312/2001, per il periodo dal 1o maggio 2006 al 31 ottobre 2006 il rilascio dei titoli è autorizzato senza limite mensile.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 336 del 30.12.2000, pag. 92.

(2)  GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37.

(3)  GU L 46 del 16.2.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1721/2005 (GU L 276 del 21.10.2005, pag. 3).


29.4.2006   

IT

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L 116/37


REGOLAMENTO (CE) N. 662/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2006

recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 8a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 8a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, i prezzi minimi di vendita del burro delle scorte di intervento e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


ALLEGATO

Prezzi minimi di vendita del burro e importo della cauzione di trasformazione per la 8a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di incorporazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Prezzo minimo di vendita

Burro ≥ 82 %

Nello stato in cui si trova

210

Concentrato

Cauzione di trasformazione

Nello stato in cui si trova

79

Concentrato


29.4.2006   

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L 116/39


REGOLAMENTO (CE) N. 663/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 343/2006 recante apertura degli acquisti di burro in alcuni Stati membri per il periodo dal 1o marzo al 31 agosto 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Nel regolamento (CE) n. 343/2006 della Commissione (3) sono elencati gli Stati membri in cui sono aperti gli acquisti per il burro, secondo quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(2)

Sulla base delle più recenti comunicazioni trasmesse dalla Lettonia a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999, la Commissione ha constatato che per due settimane consecutive i prezzi di mercato del burro sono scesi al di sotto del 92 % del prezzo di intervento. È pertanto opportuno che nel suddetto Stato membro siano aperti gli acquisti all’intervento e che il medesimo Stato membro sia aggiunto all’elenco contenuto nel regolamento (CE) n. 343/2006.

(3)

Il regolamento (CE) n. 343/2006 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 343/2006 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Gli acquisti di burro di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono aperti nei seguenti Stati membri:

Repubblica ceca,

Germania,

Estonia,

Spagna,

Francia,

Italia,

Irlanda,

Lettonia,

Paesi Bassi,

Polonia,

Portogallo,

Finlandia,

Svezia,

Regno Unito.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).

(3)  GU L 55 del 25.2.2006, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 541/2006 (GU L 94 dell’1.4.2006, pag. 21).


29.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/40


REGOLAMENTO (CE) N. 664/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2006

che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 39a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere (2), gli organismi di intervento hanno posto in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.

(2)

Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara parziale è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell’articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 214/2001.

(3)

Alla luce delle offerte ricevute occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 39a gara parziale indetta a norma del regolamento (CE) n. 214/2001, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 25 aprile 2006, il prezzo minimo di vendita del latte scremato è fissato a 155,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1195/2005 (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 8).


29.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/41


REGOLAMENTO (CE) N. 665/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2006

che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1 maggio 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(4)

I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.

(5)

Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6)

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 1o maggio 2006

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

3,15

di bassa qualità

23,15

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

54,48

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

57,64

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

57,64

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

54,48


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 17.4.2006-27.4.2006

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2

YC3

HAD2

qualità media (1)

qualità bassa (2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

138,64 (3)

74,97

148,46

138,46

118,46

87,13

Premio sul Golfo (EUR/t)

12,74

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

26,30

 

 

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 16,67 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 20,41 EUR/t.

3)

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


29.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/44


REGOLAMENTO (CE) N. 666/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2006

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.

(4)

Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.

(5)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 aprile 2006, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

5

1o term.

6

2o term.

7

3o term.

8

4o term.

9

5o term.

10

6o term.

11

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

–15,00

–15,00

–15,00

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

–15,00

–15,00

–15,00

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

–15,00

–15,00

–15,00

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

–20,00

–20,00

–20,00

1101 00 15 9130

C01

0

0

–19,00

–19,00

–19,00

1101 00 15 9150

C01

0

0

–18,00

–18,00

–18,00

1101 00 15 9170

C01

0

0

–17,00

–17,00

–17,00

1101 00 15 9180

C01

0

0

–15,00

–15,00

–15,00

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

C01

:

Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.

C02

:

L'Algeria, l'Arabia Saudita, il Bahrein, l'Egitto, gli Emirati arabi uniti, l'Iran, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Kuwait, il Libano, la Libia, il Marocco, la Mauritania, l'Oman, il Qatar, la Siria, la Tunisia e lo Yemen.

C03

:

Tutti i paesi terzi esclusi la Bulgaria, la Norvegia, la Romania, la Svizzera e il Liechtenstein.


29.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/46


REGOLAMENTO (CE) N. 667/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2006

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 aprile 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).


29.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/48


REGOLAMENTO (CE) N. 668/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2006

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 aprile 2006, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

N.B.: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

5

1o term.

6

2o term.

7

3o term.

8

4o term.

9

5o term.

10

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

6o term.

11

7o term.

12

8o term.

1

9o term.

2

10o term.

3

11o term.

4

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


29.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/50


REGOLAMENTO (CE) N. 669/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2006

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (3) prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.

(2)

Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

(3)

Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette.

(4)

I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

(3)  GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 aprile 2006, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto

Ammontare della restituzione

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

6,85

1101 00 15 9130

6,40

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

52,60

1102 20 10 9400

45,08

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

67,63

1104 12 90 9100

0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.


29.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/52


REGOLAMENTO (CE) N. 670/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2006

che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1o al 31 maggio 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, quinto trattino,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f) del suddetto regolamento, per gli sciroppi di cui alla lettera d) dello stesso paragrafo, e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (2) prevede che tali restituzioni siano determinate in funzione della restituzione fissata per lo zucchero bianco.

(3)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il 1o di ogni mese.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata a 21,902 EUR/100 kg netti per il periodo dal 1o al 31 maggio 2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.


29.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/53


REGOLAMENTO (CE) N. 671/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2006

recante rettifica del regolamento (CE) n. 299/2006 relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di febbraio 2006 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (1),

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (2),

visto il regolamento (CE) n. 638/2003 della Commissione, del 9 aprile 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio e della decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda il regime applicabile all’importazione di riso originario degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e dei paesi e territori d’oltremare (PTOM) (3), in particolare l’articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 299/2006 della Commissione (4) ha fissato i quantitativi riportati al lotto del maggio 2006 indicando esclusivamente il contingente ACP.

(2)

L’articolo 13, primo comma, del regolamento (CE) n. 638/2003 prevede che i quantitativi riportati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento possano formare oggetto di domande di titoli d’importazione di riso originario degli Stati ACP di cui ai codici NC 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30 e di riso originario dei PTOM di cui al codice NC 1006.

(3)

L’assegnazione dei quantitativi riportati esclusivamente a beneficio del contingente ACP è stata quindi effettuata erroneamente. Occorre pertanto rettificare l’allegato del regolamento (CE) n. 299/2006 per precisare le modalità con cui i quantitativi disponibili saranno messi a disposizione degli operatori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 299/2006 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

(2)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(3)  GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2120/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 22).

(4)  GU L 48 del 18.2.2006, pag. 14.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Percentuali di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti per il lotto del mese di febbraio 2006 e quantitativi riportati al lotto successivo

Origine/Prodotto

Percentuale di riduzione

Quantitativo riportato al lotto del mese di maggio 2006

(t)

Quantitativi totali disponibili per il lotto del mese di maggio 2006

(t)

Antille olandesi e Aruba

PTOM meno sviluppati

Antille olandesi e Aruba

PTOM meno sviluppati

Antille olandesi e Aruba

PTOM meno sviluppati

PTOM [articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 638/2003]

codice NC 1006

0 (1)

0 (1)

5 839,936

3 334

14 172,936

6 667


Origine/Prodotto

Percentuale di riduzione

Quantitativo riportato al lotto del mese di maggio 2006

(t)

Quantitativi totali disponibili per il lotto del mese di maggio 2006

(t)

ACP [articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 638/2003]

codici NC 1006 10 21 à 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30

0 (1)

4 767,115

41 666

ACP [articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 638/2003]

codice NC 1006 40 00

0 (1)

9 164

19 164

ACP/PTOM [articolo 13, primo comma, del regolamento (CE) n. 638/2003]

codice NC 1006 (PTOM)

codice NC 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30

 

 

4 767,115 (2)


(1)  Rilascio per il quantitativo indicato nella domanda.

(2)  Quantitativo riportato al lotto del mese di maggio 2006 secondo le modalità di cui all’articolo 13, primo comma, del regolamento (CE) n. 638/2003.»


29.4.2006   

IT

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L 116/55


REGOLAMENTO (CE) N. 672/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2006

recante fissazione dell’importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 8a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

(2)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 8a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, l’importo massimo dell’aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


ALLEGATO

Importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e importo della cauzione di trasformazione per la 8a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di incorporazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Importo massimo dell’aiuto

Burro ≥ 82 %

25

25

Burro < 82 %

24,4

Burro concentrato

34

34

30,5

Crema

14

10,6

Cauzione di trasformazione

Burro

Burro concentrato

37

37

Crema

15


29.4.2006   

IT

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L 116/57


REGOLAMENTO (CE) N. 673/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2006

relativo alla 8a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1898/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi di intervento procedono all’apertura di una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. L’articolo 54 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, sia fissato l’importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %.

(2)

Occorre costituire la cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005, a garanzia della presa in consegna del burro concentrato da parte dei commercianti al dettaglio.

(3)

L'esame delle offerte ricevute porta a non dare seguito alla gara.

(4)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 8a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 1898/2005, non è dato alcun seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


29.4.2006   

IT

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L 116/58


REGOLAMENTO (CE) N. 674/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2006

recante sessantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001, che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 21 marzo e il 12, 19 e 21 aprile 2006, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche; occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I.

(3)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 357/2006 (GU L 59 dell’1.3.2006, pag. 35).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato come segue.

1)

Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco «Persone fisiche»:

a)

Abdullah Anshori [alias a) Abu Fatih, b) Thoyib, Ibnu, c) Toyib, Ibnu, d) Abu Fathi]. Data di nascita: 1958. Luogo di nascita: Pacitan, Giava orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana.

b)

Abu Bakar Ba'asyir [alias a) Baasyir, Abu Bakar, b) Bashir, Abu Bakar, c) Abdus Samad, d) Abdus Somad]. Data di nascita: 17.8.1938. Luogo di nascita: Jombang, Giava orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana.

c)

Gun Gun Rusman Gunawan [alias a) Gunawan Rusman, b) Abd Al-Hadi, c) Abdul Hadi, d) Abdul Karim, e) Bukhori, f) Bukhory]. Data di nascita: 6.7.1977. Luogo di nascita: Cianjur, Giava occidentale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana.

d)

Taufik Rifki [alias a) Refke Taufek, b) Rifqi Taufik, c) Rifqi Tawfiq, d) Ami Iraq, e) Ami Irza, f) Amy Erja, g) Ammy Erza, h) Ammy Izza, i) Ami Kusoman, j) Abu Obaida, k) Abu Obaidah, l) Abu Obeida, m) Abu Ubaidah, n) Obaidah, o) Abu Obayda, p) Izza Kusoman, q) Yacub, Eric]. Data di nascita: a) 29.8.1974, b) 9.8.1974, c) 19.8.1974, d) 19.8.1980. Luogo di nascita: Dacusuman Surakarta, Giava centrale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana.

2)

La voce «Gruppo Jihad islamica [alias a) Jama’at al-Jihad, b) Società libica, c) Kazakh Jama’at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Gruppo Jihad islamica dell’Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami]» dell’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dalla seguente:

«Gruppo Jihad islamica [alias a) Jama’at al-Jihad, b) Società libica, c) Kazakh Jama’at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Gruppo Jihad islamica dell’Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami, j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii].»

3)

La voce «Youcef Abbes (alias Giuseppe). Indirizzo: a) Via Padova, 82 — Milano, Italia, b) Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Italia (domicilio). Data di nascita: 5.1.1965. Luogo di nascita: Bab El Aoued, Algeria.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Youcef Abbes (alias Giuseppe). Indirizzo: a) Via Padova 82, Milano, Italia, b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italia. Data di nascita: 5.1.1965. Luogo di nascita: Bab el Oued, Algeria.»

4)

La voce «Mohamed Amine AKLI [alias a) Mohamed Amine Akli, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias]. Luogo di nascita: Abordj El Kiffani (Algeria). Data di nascita: 30 marzo 1972.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Mohamed Amine Akli [alias a) Akli Amine Mohamed, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias]. Luogo di nascita: Bordj el Kiffane, Algeria. Data di nascita: 30.3.1972.»

5)

La voce «Hacene Allane [alias a) Hassan il vecchio, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne]. Data di nascita: 17 gennaio 1941. Luogo di nascita: El Ménéa, Algeria. Nazionalità: probabilmente algerina.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Hacene Allane [alias a) Hassan il vecchio, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne]. Data di nascita: 17.1.1941. Luogo di nascita: Médéa, Algeria. Nazionalità: probabilmente algerina.»

6)

La voce «Mokhtar BELMOKHTAR. Luogo di nascita: Ghardaia. Data di nascita: 1o giugno 1972. Altre informazioni: figlio di Mohamed e Zohra Chemkha.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Mokhtar Belmokhtar. Luogo di nascita: Ghardaia, Algeria. Data di nascita: 1.6.1972. Altre informazioni: figlio di Mohamed e Zohra Chemkha.»

7)

La voce «Dhou El-Aich (alias Abdel Hak). Data di nascita: 5 agosto 1964 . Luogo di nascita: Debila, Algeria. Nazionalità: probabilmente algerina.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Dhou El-Aich (alias Abdel Hak). Data di nascita: 5.8.1964. Luogo di nascita: Blida, Algeria. Nazionalità: probabilmente algerina.»

8)

La voce «Ali El Heit [alias a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma]. Indirizzo: a) via D. Fringuello, 20 — Roma, Italia, b) Milano, Italia (domicilio). Data di nascita: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971. Luogo di nascita: Rouba, Algeria.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Ali El Heit [alias a) Kamel Mohamed, b) Alì Di Roma]. Indirizzo: a) via D. Fringuello 20, Roma, Italia, b) Milano, Italia (domicilio). Data di nascita: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971. Luogo di nascita: Rouiba, Algeria.»

9)

La voce «Ibrahim DAWOOD [alias a) Ebrahim Dawood; b) Sheikh Dawood Hassan]. Data di nascita: 1955. Luogo di nascita: Ratnagiri, India. Nazionalità: indiana. Passaporto n.: A-333602, rilasciato a Bombay, India, il 6 aprile 1985.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Dawood Ibrahim Kaskar [alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan]. Data di nascita: 1955. Luogo di nascita: Ratnagiri, India. Nazionalità: indiana. Passaporto n.: A-333602, rilasciato a Bombay, India, il 6 aprile 1985.»

10)

La voce «Abdelhalim Remadna, data di nascita: 2 aprile 1966; Luogo di nascita: Bistra, Algeria» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Abdelhalim Remadna. Data di nascita: 2.4.1966. Luogo di nascita: Biskra, Algeria.»

11)

La voce «Ahmad Zerfaoui [alias a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr]. Data di nascita: 15 luglio 1963. Luogo di nascita: Chrea, Algeria. Nazionalità: probabilmente algerina.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Ahmad Zerfaoui [alias a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr]. Data di nascita: 15.7.1963. Luogo di nascita: Chréa, Algeria. Nazionalità: probabilmente algerina.»


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

29.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/61


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2006

recante approvazione dei programmi degli Stati membri relativi ad indagini sull’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici durante il 2006

[notificata con il numero C(2006) 780]

(2006/314/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE prevede un contributo finanziario della Comunità al fine di attuare le azioni tecniche e scientifiche necessarie per lo sviluppo della normativa veterinaria comunitaria e per l'istruzione e la formazione nel settore veterinario.

(2)

La decisione 2006/101/CE della Commissione, del 6 febbraio 2006, sull’attuazione di programmi di indagini sull’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri nel 2006 (2), prevede che dette indagini vengano condotte nel periodo compreso fra febbraio e dicembre 2006, sempre che i programmi di indagini in questione siano approvati dalla Commissione. Le indagini sono intese a verificare la presenza nel pollame di infezioni che potrebbero portare ad una revisione dell’attuale normativa in vigore e contribuire alla conoscenza dei rischi che la fauna selvatica può presentare per la salute dell'uomo e degli animali.

(3)

I programmi trasmessi dagli Stati membri sono stati esaminati dalla Commissione conformemente a detta decisione.

(4)

La Commissione ha giudicato i programmi presentati conformi alla decisione 2006/101/CE. Tali programmi devono pertanto essere approvati.

(5)

Data l'importanza dei programmi in questione per il conseguimento degli obiettivi comunitari in materia di sanità pubblica e di salute degli animali, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % delle spese che gli Stati membri interessati devono sostenere per le misure indicate nella presente decisione, sino ad un importo massimo stabilito per ciascun programma di indagini.

(6)

Devono essere considerate idonee al cofinanziamento comunitario anche le spese relative ai programmi approvati dalla presente decisione sostenute a decorrere dal 1o febbraio 2006.

(7)

È inoltre opportuno stabilire norme per la notifica dei risultati delle indagini e per l’idoneità delle spese riportate nella domanda di partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dallo Stato membro per l'attuazione dei programmi di indagini.

(8)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I programmi degli Stati membri, relativi all’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici, elencati nell’allegato I («i programmi») sono approvati per il periodo stabilito in detto allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri effettuano indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici in conformità di tali programmi.

Articolo 3

Il contributo finanziario della Comunità ai costi di analisi dei campioni ammonta per ogni Stato membro al 50 % dei costi sostenuti, fino al limite massimo stabilito per il cofinanziamento dall’allegato I.

Detta partecipazione viene concessa a condizione che lo Stato membro:

a)

metta in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per l'attuazione del programma nazionale;

b)

presenti, entro il 31 marzo 2007, alla Commissione e al laboratorio comunitario di riferimento per l’influenza aviaria, come stabilito dall’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3), una relazione finale riguardante gli aspetti tecnici dell'esecuzione del programma e i risultati raggiunti, conformemente ai modelli di relazione di cui agli allegati II, III, IV e V della presente decisione;

c)

trasmetta alla Commissione i necessari elementi di prova riguardo alle spese sostenute per le analisi dei campioni durante il periodo per il quale il programma è approvato;

d)

attui il programma in modo efficace; in particolare l’autorità competente deve assicurare che il prelievo dei campioni sia eseguito correttamente.

Articolo 4

L’importo delle spese da rimborsare agli Stati membri per l’attuazione delle prove previste dai programmi non deve superare il seguente massimale:

a)

:

test ELISA

:

1 EUR per test;

b)

:

test di immunodiffusione su gel di agar

:

1,20 EUR per test;

c)

:

test HI per H5/H7

:

12 EUR per test;

d)

:

test di isolamento del virus

:

30 EUR per test;

e)

:

test PCR

:

15 EUR per test.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

(2)  GU L 46 del 16.2.2006, pag. 40.

(3)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.


ALLEGATO I

Programmi degli Stati membri per le indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici

Codice

Stato membro

Periodo

Importo massimo del cofinanziamento (EUR)

BE

Belgio

1o febbraio 2006-31 dicembre 2006

38 400,00

CZ

Repubblica ceca

1o febbraio 2006-31 dicembre 2006

33 400,00

DK

Danimarca

1o febbraio 2006-31 dicembre 2006

168 500,00

DE

Germania

1o febbraio 2006-31 dicembre 2006

268 000,00

EE

Estonia

1o febbraio 2006-31 dicembre 2006

1 450,00

EL

Grecia

1o febbraio 2006-31 dicembre 2006

39 300,00

ES

Spagna

1o febbraio 2006-31 dicembre 2006

88 100,00

FR

Francia

1o febbraio 2006-31 dicembre 2006

204 800,00

IE

Irlanda

1o febbraio 2006-31 dicembre 2006

42 500,00

IT

Italia

1o febbraio 2006-31 dicembre 2006

427 300,00

CY

Cipro

1o febbraio 2006-31 dicembre 2006

20 700,00

LV

Lettonia

1o febbraio 2006-31 dicembre 2006

11 600,00

LT

Lituania

1o febbraio 2006-31 dicembre 2006

15 400,00

LU

Lussemburgo

1o febbraio 2006-31 dicembre 2006

4 400,00

HU

Ungheria

1o febbraio 2006-31 dicembre 2006

109 500,00

MT

Malta

1o febbraio 2006-31 dicembre 2006

3 700,00

NL

Paesi Bassi

1o febbraio 2006-31 dicembre 2006

54 500,00

AT

Austria

1o febbraio 2006-31 dicembre 2006

28 550,00

PL

Polonia

1o febbraio 2006-31 dicembre 2006

94 500,00

PT

Portogallo

1o febbraio 2006-31 dicembre 2006

71 600,00

SI

Slovenia

1o febbraio 2006-31 dicembre 2006

23 500,00

SK

Slovacchia

1o febbraio 2006-31 dicembre 2006

11 600,00

FI

Finlandia

1o febbraio 2006-31 dicembre 2006

32 600,00

SE

Svezia

1o febbraio 2006-31 dicembre 2006

77 200,00

UK

Regno Unito

1o febbraio 2006-31 dicembre 2006

93 700,00

Totale

1 964 800,00


ALLEGATO II

RELAZIONE FINALE SUGLI ALLEVAMENTI AVICOLI SOTTOPOSTI A CAMPIONAMENTO (1)

(salvo anatre e oche)

Esame sierologico secondo l’allegato, punto B, della decisione 2006/101/CE in allevamenti di polli da carne (solo se a rischio)/tacchini da ingrasso/polli da riproduzione/tacchini da riproduzione/galline ovaiole/galline ovaiole allevate all’aperto/ratiti/selvaggina da penna d’allevamento (fagiani, pernici, quaglie, altri)/«allevamenti non commerciali» (secondo la definizione dell’articolo 2 della direttiva 2005/94/CE)/altri [cancellare le voci non pertinenti]

UTILIZZARE UN FORMULARIO PER CIASCUNA CATEGORIA!

 

Stato membro:

 

Data:

 

Periodo di rilevazione da:

 

a:


Regione (2)

Numero totale di allevamenti (3)

Numero totale di allevamenti sottoposti a campionamento

Numero totale di allevamenti positivi

Numero di allevamenti positivi per il sottotipo H 5

Numero di allevamenti positivi per il sottotipo H 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 


(1)  Per «allevamento» si intende branco, stormo o azienda, a seconda del contesto.

(2)  Regione come definita nel programma approvato dello Stato membro.

(3)  Numero totale di allevamenti di una categoria di pollame in una regione.


ALLEGATO III

RELAZIONE FINALE SUI DATI RIGUARDANTI GLI ALLEVAMENTI DI ANATRE E OCHE (1)

secondo l’allegato, punto C, della decisione 2006/101/CE — Esame sierologico (2)

 

Stato membro:

 

Data:

 

Periodo di rilevazione da:

 

a:


Regione (2)

Numero totale di allevamenti di anatre e oche

Numero totale di allevamenti di anatre e oche sottoposti a campionamento

Numero totale di allevamenti sierologicamente positivi

Numero di allevamenti sierologicamente positivi per il sottotipo H5

Numero di allevamenti sierologicamente positivi per il sottotipo H7

Numero totale di allevamenti virologicamente positivi

Numero di allevamenti virologicamente positivi per il sottotipo H5

Numero di allevamenti virologicamente positivi per il sottotipo H7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Per allevamento si intende branco, stormo o azienda, a seconda del contesto.

(2)  Regione come definita nel programma approvato dello Stato membro.


ALLEGATO IV

RELAZIONE FINALE SUI DATI RIGUARDANTI I VOLATILI SELVATICI

Indagini secondo l’allegato, punto D, della decisione 2006/101/CE

 

Stato membro:

 

Data:

 

Periodo di rilevazione da:

 

a:


Regione (1)

Specie di volatili selvatici sottoposti a campionamento

Numero totale di campioni prelevati per l'indagine

Numero totale di campioni positivi

Numero totale di campioni positivi per il sottotipo H5

Numero totale di campioni positivi per il sottotipo H7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 


(1)  Regione come definita nel programma approvato dello Stato membro o indicazione dell'ubicazione della/e stazione/i di osservazione degli uccelli.


ALLEGATO V

RELAZIONE FINANZIARIA FINALE E DOMANDA DI PAGAMENTO

Una tabella per ciascuna indagine relativa a pollame/volatili selvatici (1)

 

Stato membro:

 

Data:

 

Periodo di rilevazione da:

 

a:


Misure ammissibili al cofinanziamento (2)

Metodi delle analisi di laboratorio

Numero di prove effettuate per ciascun metodo

Costi

Screening sierologico preliminare (3)

 

 

Prova di inibizione dell'emoagglutinazione (HI) per H5/H7

 

 

Prova di isolamento del virus

 

 

Test PRC

 

 

Altre misure interessate

Specificare le attività

 

Campionamento

 

 

Altre

 

 

Totale

 

 

Il sottoscritto certifica che i dati sopra riportati sono corretti e che per le misure in questione non sono stati richiesti altri contributi comunitari.


(1)  Cancellare la voce inutile.

(2)  I dati vanno forniti in moneta nazionale, al netto dell'IVA (Luogo, data)

(3)  Indicare la prova utilizzata (Firma)


29.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/68


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2006

relativa all’ammissibilità delle spese sostenute da alcuni Stati membri nel 2006 per la raccolta e la gestione dei dati necessari all’attuazione della politica comune della pesca

[notificata con il numero C(2006) 1704]

(I testi in lingua danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2006/315/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2000/439/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2000/439/CE fissa le condizioni alle quali gli Stati membri possono ricevere un contributo finanziario dalla Comunità per le spese sostenute nell’ambito dei rispettivi programmi nazionali, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all’attuazione della politica comune della pesca (2). Ai sensi della predetta decisione, la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, decide ogni anno in merito all’ammissibilità della spesa prevista dagli Stati membri e all’importo della partecipazione finanziaria della Comunità.

(2)

La Commissione ha ricevuto le proposte annuali di programmi nazionali da parte di Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Finlandia, Slovenia, Svezia e Regno Unito, nei quali sono indicati i dati che tali Stati membri intendono raccogliere tra il 1o gennaio 2006 e il 31 dicembre 2006, in conformità al regolamento (CE) n. 1543/2000. Essi hanno inoltre presentato domanda di contributo finanziario per la spesa di cui all’articolo 4 della decisione 2000/439/CE.

(3)

Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1639/2001 della Commissione, del 25 luglio 2001, che istituisce un programma minimo e un programma esteso per la raccolta dei dati nel settore della pesca e stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio (3), la Commissione ha esaminato i programmi nazionali degli Stati membri per il 2006 e ha verificato l’ammissibilità delle spese sulla base di tali programmi. Sulla base di tale valutazione, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2000/439/CE, agli Stati membri dovrebbe essere versata una prima rata.

(4)

Una seconda rata dovrebbe essere versata, nel 2007, dopo che gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione la relazione finanziaria e la relazione tecnica in cui è descritto in modo dettagliato il grado di realizzazione degli obiettivi fissati al momento dell’elaborazione del programma minimo e del programma esteso, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2000/439/CE e all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1639/2001, previa approvazione di tali relazioni da parte della Commissione.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce per il 2006 l’importo della spesa ammissibile per ciascuno Stato membro e il tasso della partecipazione finanziaria della Comunità per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all’attuazione della politica comune della pesca.

Articolo 2

La spesa sostenuta per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all’attuazione della politica comune della pesca, quale indicata all’allegato I, può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità non superiore al 50 % della spesa ammissibile per il programma minimo, come stabilito dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1543/2000.

Articolo 3

La spesa sostenuta per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all’attuazione della politica comune della pesca, quale indicata all’allegato II, può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità non superiore al 35 % della spesa ammissibile per il programma esteso, come stabilito dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1543/2000.

Articolo 4

1.   La Comunità versa una prima rata pari al 50 % della partecipazione finanziaria di cui agli allegati I e II.

2.   Una seconda rata sarà versata nel 2007, una volta che la Commissione abbia ricevuto e approvato la relazione finanziaria e la relazione tecnica, come stabilito all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2000/439/CE.

Articolo 5

1.   Il tasso di cambio dell’euro utilizzato per calcolare gli importi ammissibili ai sensi della presente decisione è quello in vigore nel maggio 2005.

2.   Le dichiarazioni di spesa e le domande di anticipo in valuta nazionale inoltrate dagli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell’Unione economica e monetaria sono convertite in euro al tasso in vigore nel mese in cui tali dichiarazioni e domande pervengono alla Commissione.

Articolo 6

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 176 del 15.7.2000, pag. 42. Decisione modificata dalla decisione 2005/703/CE (GU L 267 del 12.10.2005, pag. 26).

(2)  GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1.

(3)  GU L 222 del 17.8.2001, pag. 53. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1581/2004 (GU L 289 del 10.9.2004, pag. 6).


ALLEGATO I

Programma minimo

Stato membro

Spese ammissibili

(EUR)

Contributo comunitario massimo

(EUR)

BELGIO

1 014 257

507 129

DANIMARCA

4 299 000

2 149 500

GERMANIA

2 444 531

1 222 265

ESTONIA

475 988

237 994

GRECIA

1 620 845

810 423

SPAGNA

6 510 667

3 255 334

FRANCIA

6 613 877

3 306 939

IRLANDA

4 524 442

2 262 221

ITALIA

3 954 825

1 977 413

CIPRO

589 866

294 933

LETTONIA

317 073

158 536

LITUANIA

122 691

61 346

MALTA

551 845

275 923

PAESI BASSI

3 026 346

1 513 173

POLONIA

571 660

285 830

PORTOGALLO

2 550 422

1 275 211

SLOVENIA

373 060

186 530

FINLANDIA

1 247 350

623 675

SVEZIA

2 709 795

1 354 898

REGNO UNITO

6 222 481

3 111 241

Totale

49 741 021

24 870 511


ALLEGATO II

Programma esteso

Stato membro

Spese ammissibili

(EUR)

Contributo comunitario massimo

(EUR)

BELGIO

 

 

DANIMARCA

 

 

GERMANIA

544 246

190 486

ESTONIA

26 208

9 173

GRECIA

215 350

75 373

SPAGNA

1 842 106

644 737

FRANCIA

339 500

118 825

IRLANDA

371 426

129 999

ITALIA

560 554

196 194

CIPRO

 

 

LETTONIA

5 364

1 878

LITUANIA

 

 

MALTA

 

 

PAESI BASSI

435 762

152 517

POLONIA

1 316

461

PORTOGALLO

443 832

155 241

SLOVENIA

 

 

FINLANDIA

257 434

90 102

SVEZIA

81 518

28 531

REGNO UNITO

2 134 804

747 181

Totale

7 259 420

2 540 798


29.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/72


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2006

relativa all’assegnazione di giorni di presenza in una zona al Regno Unito, alla Danimarca e alla Germania, in conformità del punto 8.1, lettera h, dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 1714]

(I testi in lingua danese, inglese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2006/316/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare il punto 8.1, lettera h, dell’allegato IIA,

considerando quanto segue:

(1)

Il punto 8.1, lettera h, dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 51/2006 prevede una condizione speciale in base alla quale gli Stati membri sono tenuti a predisporre sistemi di sospensione automatica delle licenze di pesca in caso di infrazione.

(2)

Sulla base delle domande presentate dagli Stati membri, l’applicazione di tale condizione speciale consente di assegnare, dal 1o febbraio 2006 al 31 gennaio 2007, un numero specifico di giorni di presenza in una zona ad un peschereccio comunitario recante a bordo reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensione pari o superiore a 120 mm, in conformità del punto 4.a.v dell’allegato IIA.

(3)

Il Regno Unito, la Danimarca e la Germania hanno presentato una domanda e trasmesso informazioni sui rispettivi sistemi di sospensione automatica delle licenze di pesca in caso di infrazione da parte di pescherecci recanti a bordo i suddetti attrezzi da pesca.

(4)

Alla luce delle informazioni trasmesse è opportuno autorizzare l’assegnazione di giorni di presenza in una zona al Regno Unito, alla Danimarca e alla Germania, sulla base della condizione speciale prevista al punto 8.1, lettera h, per i pescherecci recanti a bordo gli attrezzi da pesca di cui al punto 4.a.v dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 51/2006,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Visti il punto 4.a.v e il punto 8.1, lettera h, dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 51/2006, ai pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, della Danimarca e della Germania e recanti a bordo reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensione pari o superiore a 120 mm, è concessa l’assegnazione di giorni di cui al punto 8.1, lettera h, e alla riga corrispondente della tabella I al punto 13 dell’allegato IIA.

Articolo 2

Un peschereccio cui sia stato assegnato un numero di giorni ai sensi dell’articolo 1 non può trasferire a un altro peschereccio i giorni ad esso assegnati, tranne nel caso in cui:

a)

il peschereccio che ne beneficia faccia sempre uso di attrezzi di pesca con maglie di dimensione superiore a 120 mm;

b)

siano rispettate le condizioni di cui ai punti 14 e 15 dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 51/2006.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Regno di Danimarca e la Repubblica federale di Germania sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1.


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

29.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/73


DECISIONE 2006/317/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 aprile 2006

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1)

Nella riunione del 27 e 28 novembre 2003, il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante (SG/AR), ad avviare i negoziati con determinati paesi terzi, a norma degli articoli 24 e 38 del trattato sull'Unione europea, per consentire all'Unione europea di stipulare un accordo con ciascuno di essi sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.

(2)

A seguito di tale autorizzazione ad avviare negoziati, la presidenza, assistita dal SG/AR, ha negoziato un accordo con la Repubblica di Croazia sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.

(3)

L'accordo deve essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK


TRADUZIONE

ACCORDO

tra la Repubblica di Croazia e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

LA REPUBBLICA DI CROAZIA

da un lato, e

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata «l'UE», rappresentata dalla presidenza del Consiglio dell'Unione europea,

dall'altro,

di seguito denominate «le parti»,

CONSIDERANDO CHE le parti condividono gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la propria sicurezza e di fornire ai propri cittadini un livello elevato di sicurezza nell'ambito di uno spazio di sicurezza;

CONSIDERANDO CHE le parti convengono che si dovrebbero sviluppare le consultazioni e la cooperazione fra loro su questioni di interesse comune in materia di sicurezza;

CONSIDERANDO CHE, in questo contesto, esiste pertanto una necessità costante di scambiare informazioni classificate fra le parti;

RICONOSCENDO CHE una consultazione e una cooperazione piene ed efficaci possono richiedere l'accesso alle informazioni classificate e al materiale delle parti, nonché lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale fra le parti;

CONSAPEVOLI CHE tale accesso e lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale richiedono adeguate misure di sicurezza,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Al fine di soddisfare gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la sicurezza di ciascuna delle parti, il presente accordo si applica alle informazioni o al materiale classificati, in qualsiasi forma, forniti dalle parti o tra esse scambiati.

Articolo 2

Ai fini del presente accordo, per informazioni classificate si intende qualunque informazione (vale a dire conoscenze che possono essere comunicate in qualunque forma) o qualsiasi materiale riconosciuto come protetto dalla divulgazione non autorizzata e che è stato designato a tal fine con una classificazione di sicurezza (di seguito denominate «informazioni classificate»).

Articolo 3

Ai fini del presente accordo, per «UE» si intende il Consiglio dell'Unione europea (di seguito denominato «Consiglio»), il segretario generale/alto rappresentante e il segretariato generale del Consiglio, e la Commissione delle Comunità europee (di seguito denominata «Commissione europea»).

Articolo 4

Ciascuna parte:

a)

protegge e salvaguarda le informazioni classificate contemplate nel presente accordo, fornite dall'altra parte o con essa scambiate;

b)

assicura che le informazioni classificate contemplate nel presente accordo, fornite o scambiate, mantengano le classificazioni di sicurezza attribuite dalla parte fornitrice. La parte ricevente protegge e salvaguarda le informazioni classificate applicando le disposizioni previste nelle proprie norme in materia di sicurezza per le informazioni o il materiale cui è attribuita una classificazione di sicurezza equivalente, come stabilito nelle modalità in materia di sicurezza che saranno adottate ai sensi degli articoli 11 e 12;

c)

si astiene dall'utilizzare le informazioni classificate a fini diversi da quelli stabiliti dall'originatore e da quelli per i quali l'informazione è fornita o scambiata;

d)

non comunica le informazioni classificate a terzi e ad istituzioni o organismi dell’UE diversi da quelli menzionati nell’articolo 3, senza previo consenso dell'originatore.

Articolo 5

1.   Le informazioni classificate possono essere divulgate o comunicate, in conformità del principio del controllo dell’originatore, da una parte, «la parte fornitrice», all'altra parte, «la parte ricevente».

2.   Per la divulgazione a destinatari diversi dalle parti, la parte ricevente prende una decisione sulla divulgazione o sulla comunicazione di informazioni classificate, previo consenso della parte fornitrice, in conformità del principio del controllo dell’originatore come stabilito nelle sue norme di sicurezza.

3.   Nell'attuazione dei paragrafi 1 e 2 non è consentita alcuna trasmissione generica, a meno che le parti non abbiano definito e concordato procedure relative a talune categorie di informazioni, pertinenti alle loro necessità operative.

Articolo 6

La Repubblica di Croazia, l'UE e i suoi organismi, definiti nell'articolo 3, istituiscono un'organizzazione di sicurezza e programmi di sicurezza fondati su principi di base e standard minimi di sicurezza che sono attuati nei sistemi di sicurezza delle parti, da istituire ai sensi degli articoli 11 e 12, per assicurare che alle informazioni classificate contemplate dal presente accordo sia applicato un livello di protezione equivalente.

Articolo 7

1.   Le parti si assicurano che tutte le persone della rispettiva organizzazione che, nel compimento delle loro funzioni ufficiali, devono avere accesso oppure le cui funzioni o mansioni possono consentire l'accesso ad informazioni classificate, fornite o scambiate nell'ambito del presente accordo, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni.

2.   Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare se una persona può, in considerazione della sua lealtà, serietà e affidabilità, avere accesso a informazioni classificate.

Articolo 8

Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo e le questioni di sicurezza di interesse comune. Le autorità definite nell’articolo 11 svolgono consultazioni e ispezioni reciproche sulla sicurezza per valutare l’efficacia delle modalità in materia di sicurezza, che rientrano nelle rispettive competenze, da istituire ai sensi degli articoli 11 e 12.

Articolo 9

1.   Ai fini del presente accordo:

a)

per l'UE

tutta la corrispondenza è inviata al Consiglio al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Chief Registry Officer

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

B-1048 Bruxelles

.

Tutta la corrispondenza è inoltrata dal Chief Registry Officer del Consiglio agli Stati membri e alla Commissione europea, fatto salvo il paragrafo 2;

b)

per la Repubblica di Croazia

tutta la corrispondenza è indirizzata a:

Repubblica di Croazia

Office of the National Security Council

Central Registry

Jurjevska 34

10000 Zagreb

e trasmessa, tramite la missione della Repubblica di Croazia presso le Comunità europee, al seguente indirizzo:

Missione della Repubblica di Croazia presso le Comunità europee

Sub-Registry Officer

Avenue des Arts, 50

B-1000 Bruxelles

.

2.   In via eccezionale, la corrispondenza proveniente da una parte e accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici di quella parte, può, per ragioni operative, essere indirizzata ed essere accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici dell'altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere. Per quanto riguarda l'UE, questa corrispondenza è inviata attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio.

Articolo 10

Il ministro degli Affari esteri e dell'integrazione europea della Repubblica di Croazia e i segretari generali del Consiglio e della Commissione europea vigilano sull’attuazione del presente accordo.

Articolo 11

Ai fini dell’attuazione del presente accordo:

1)

l'ufficio del Consiglio nazionale per la sicurezza in qualità di autorità di sicurezza nazionale della Repubblica di Croazia, che agisce a nome del governo della Repubblica di Croazia e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite alla Repubblica di Croazia ai sensi del presente accordo;

2)

l'ufficio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio, sotto la direzione e a nome del segretario generale del Consiglio, che agisce a nome del Consiglio e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite all’UE ai sensi del presente accordo;

3)

la direzione Sicurezza della Commissione europea, che agisce a nome della Commissione europea e sotto la sua autorità, è responsabile dell'elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo all'interno della Commissione europea e dei suoi locali.

Articolo 12

Le modalità in materia di sicurezza, da definire ai sensi dell’articolo 11 d'intesa fra i tre uffici in questione, prescrivono gli standard della reciproca protezione della sicurezza per le informazioni classificate contemplate nel presente accordo. Per l'UE tali standard sono soggetti all'approvazione del comitato per la sicurezza del Consiglio.

Articolo 13

Le autorità definite nell’articolo 11 stabiliscono le procedure da seguire in caso di compromissione, provata o sospetta, delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo.

Articolo 14

Prima della fornitura tra le parti di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, le autorità responsabili della sicurezza di cui all'articolo 11 devono convenire che la parte ricevente è in grado di proteggere e salvaguardare le informazioni contemplate nel presente accordo in maniera conforme alle modalità da definire ai sensi degli articoli 11 e 12.

Articolo 15

Il presente accordo non impedisce in alcun modo alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, purché non contrastino con le disposizioni del presente accordo.

Articolo 16

Tutte le divergenze tra le parti relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono trattate mediante negoziazione tra le stesse.

Articolo 17

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla notifica tra le parti per iscritto della conclusione delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.

2.   Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare eventuali modifiche su richiesta di una delle parti.

3.   Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto e con l'assenso comune delle parti. Entra in vigore di seguito a notifica scritta reciproca come previsto dal paragrafo 1.

Articolo 18

Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica di denuncia per iscritto data all'altra parte. Tale denuncia ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica dall'altra parte, ma non riguarda gli obblighi già contratti ai sensi delle disposizioni del presente accordo. In particolare, tutte le informazioni classificate, fornite o scambiate ai sensi del presente accordo, continuano ad essere protette ai sensi delle disposizioni in esso contenute.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì dieci aprile duemilasei, in due originali ciascuno in lingua inglese.


29.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/77


POSIZIONE COMUNE 2006/318/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 2006

che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 aprile 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/423/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (1). Tali misure hanno sostituito le misure imposte dalla posizione comune 2003/297/PESC (2), che avevano sostituito le misure restrittive inizialmente adottate nel 1996 (3).

(2)

Il 25 aprile 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/340/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (4). Tali misure scadono il 25 aprile 2006.

(3)

Data l'attuale situazione politica nella Birmania/Myanmar, caratterizzata:

dal mancato avvio, da parte delle autorità militari, di effettive discussioni con il movimento democratico su un processo che porti alla riconciliazione nazionale, al rispetto dei diritti umani e alla democrazia;

dal rifiuto di consentire la tenuta di una convenzione nazionale autentica e aperta;

dal perdurare della detenzione di Daw Aung San Suu Kyi e di altri membri della Lega nazionale per la democrazia (NLD) nonché di altri detenuti politici;

dalle vessazioni che continuano a subire l'NLD e altri movimenti politici organizzati;

dalle continue e gravi violazioni dei diritti umani, compresa la mancanza di iniziative volte ad eliminare il ricorso al lavoro forzato conformemente alle raccomandazioni contenute nella relazione 2001 del Gruppo ad alto livello dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e alle raccomandazioni e alle proposte delle successive missioni dell'OIL; e

dai recenti sviluppi, quali le sempre maggiori limitazioni imposte alle attività delle organizzazioni internazionali e delle organizzazioni non governative,

il Consiglio considera pienamente giustificato mantenere le misure restrittive nei confronti del regime militare nella Birmania/Myanmar, di coloro che traggono i maggiori vantaggi dal suo malgoverno e di coloro che si adoperano per vanificare il processo di riconciliazione nazionale, di rispetto dei diritti umani e di democrazia.

(4)

Di conseguenza dovrebbe essere mantenuto il divieto di rilascio del visto e il congelamento dei capitali in modo da includere membri del regime militare, delle forze armate e delle forze di sicurezza, gli interessi economici del regime militare e altre persone, altri gruppi, altre imprese o altri enti associati al regime militare che elaborano, attuano o traggono vantaggi dalle politiche che ostacolano la transizione della Birmania/Myanmar verso la democrazia nonché i relativi familiari e associati.

(5)

L'ambito di applicazione di queste misure dovrebbe anche continuare a includere un divieto di mettere a disposizione delle imprese statali birmane prestiti o crediti e di acquistare o aumentare una partecipazione in tali imprese.

(6)

Il Consiglio rammenta che le misure restrittive nei confronti delle persone imposte dalla presente posizione comune riguardano persone associate al regime birmano/del Myanmar nonché i loro familiari. Esso ritiene che i bambini di età inferiore a 18 anni non dovrebbero essere contemplati.

(7)

L'attuazione del divieto di visite ad alto livello applicabile a partire dal grado di direttore politico non dovrebbe pregiudicare i casi in cui l'Unione europea decide che la visita riguarda direttamente la riconciliazione nazionale, il rispetto dei diritti umani e della democrazia nella Birmania/Myanmar.

(8)

Qualora si verificasse un sostanziale miglioramento nella situazione politica generale nella Birmania/Myanmar, si esaminerà la possibilità di una sospensione di tali misure restrittive e di una graduale ripresa della cooperazione con tale paese, previo esame degli sviluppi da parte del Consiglio.

(9)

L'azione della Comunità è necessaria per l'attuazione di talune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione alla Birmania/Myanmar di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o non di detto territorio.

2.   Sono vietati:

a)

la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, direttamente o indirettamente a qualunque persona, fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti in Birmania/Myanmar o destinati ad essere utilizzati in detto paese;

b)

il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità od organismo stabiliti in Birmania/Myanmar o destinati ad essere utilizzati in detto paese;

c)

la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) o b).

Articolo 2

1.   L'articolo 1 non si applica:

a)

alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di materiale militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell'ONU, dell'UE e della Comunità, o di materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'UE e dell'ONU;

b)

alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature per lo sminamento e materiale destinato ad essere utilizzato nelle operazioni di sminamento;

c)

al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni;

d)

alla fornitura di assistenza tecnica connessa a tale materiale o a tali programmi e operazioni,

purché le esportazioni in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.

2.   L'articolo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Birmania/Myanmar da personale delle UN, da personale dell'UE, della Comunità o degli Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale.

Articolo 3

Gli aiuti non umanitari o i programmi di sviluppo sono sospesi. Si fanno eccezioni per progetti e programmi a sostegno:

a)

dei diritti dell'uomo, della democrazia, del buon governo, della prevenzione dei conflitti e dello sviluppo della capacità della società civile;

b)

della salute e dell'istruzione, della riduzione della povertà e, in particolare, della fornitura del fabbisogno di base e dei mezzi di sussistenza per le popolazioni più povere e vulnerabili;

c)

della tutela dell'ambiente, in particolare dei programmi che affrontano il problema del disboscamento eccessivo e non sostenibile che provoca la deforestazione.

I progetti ed i programmi dovrebbero essere attuati tramite le agenzie delle UN, le organizzazioni non governative e la cooperazione decentrata con l'amministrazione civile locale. In tale contesto l'Unione europea continuerà a insistere con il governo della Birmania sulla responsabilità che ad esso compete di compiere maggiori sforzi per conseguire gli obiettivi di sviluppo del Millennio delle UN.

I progetti ed i programmi dovrebbero, per quanto possibile, essere definiti, monitorati, attuati e valutati in consultazione con la società civile e con tutti i gruppi democratici, compresa la Lega nazionale per la democrazia.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio di:

a)

membri di alto livello del consiglio di stato per la pace e lo sviluppo (SPDC), delle autorità birmane responsabili del settore del turismo, dei membri di alto livello delle forze armate, del governo o delle forze di sicurezza che elaborano e attuano politiche che impediscono il passaggio alla democrazia della Birmania/Myanmar o che traggono benefici da dette politiche, compresi i membri delle loro famiglie. L'elenco di tali persone fisiche figura nell'allegato I;

b)

ufficiali delle forze armate birmane, di grado pari o superiore a quello di Brigadiere Generale, compresi i membri delle loro famiglie. L'elenco di tali persone fisiche figura nell'allegato I.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'accesso al territorio nazionale.

3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

a)

in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;

b)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;

c)

in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità;

d)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Città del Vaticano) e l'Italia.

4.   Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche laddove uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.   Il Consiglio è debitamente informato in tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga a norma dei paragrafi 3 e 4.

6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione Europea o ospitate da uno Stato membro che esercita la Presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Birmania/Myanmar.

7.   Lo Stato membro che intende concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

8.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato I, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

Articolo 5

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a oppure posseduti, detenuti o controllati da singoli membri del governo della Birmania/Myanmar e dalle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati di cui all'elenco dell'allegato I.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I.

3.   Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, avendo stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all'allegato I e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica.

L'autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

4.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati a misure restrittive,

purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

5.   Sono vietati:

a)

la concessione di prestiti o crediti finanziari alle imprese statali birmane elencate nell'allegato II o l'acquisizione di obbligazioni, di certificati di deposito, di warrant o obbligazioni non garantite emessi da tali imprese;

b)

l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione nelle imprese statali birmane elencate nell'allegato II, compresa l'acquisizione integrale di tali imprese e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo.

6.   Le disposizioni di cui al paragrafo 5, lettera a) si applicano senza pregiudizio dell'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 25 ottobre 2004.

7.   Il divieto di cui al paragrafo 5, lettera b) non impedisce l'aumento di una partecipazione nelle imprese statali birmane elencate nell'allegato II, se tale aumento è obbligatorio in virtù di un accordo concluso con l'impresa statale birmana interessata prima del 25 ottobre 2004.

Articolo 6

Le visite governative bilaterali ad alto livello (Ministri e funzionari a partire dal grado di direttore politico) in Birmania/Myanmar restano sospese. In circostanze eccezionali il Consiglio può decidere di concedere deroghe a questa regola.

Articolo 7

Gli Stati membri non permettono l'assegnazione di personale militare alle rappresentanze diplomatiche della Birmania/Myanmar presso Stati membri. Continua a vigere la decisione di ritiro di tutto il personale militare distaccato presso le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri nella Birmania/Myanmar.

Articolo 8

Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o della Commissione, adotta modifiche all'elenco riportato nell'allegato I, ove necessario.

Articolo 9

La presente posizione comune è oggetto d'esame continuo. Se del caso, essa è prorogata o modificata in particolare, per quanto riguarda le imprese statali birmane elencate nell'allegato II, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Articolo 10

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Essa si applica per dodici mesi a decorrere dal 30 aprile 2006.

Articolo 11

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK


(1)  GU L 125 del 28.4.2004, pag. 61. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2005/340/PESC (GU L 108 del 29.4.2005, pag. 88).

(2)  GU L 106 del 29.4.2003, pag. 36. Posizione comune modificata da ultimo dalla decisione 2003/907/PESC del Consiglio (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 81).

(3)  Posizione comune 96/635/PESC (GU L 287 dell'8.11.1996, pag. 1). Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2002/831/PESC (GU L 285 del 23.10.2002, pag. 7).

(4)  GU L 108 del 29.4.2005, pag. 88.


ALLEGATO I

Elenco delle persone di cui agli articoli 4, 5 e 8

Note sulle tabelle:

1.

Gli pseudonimi e le variazioni ortografiche sono indicate con il termine «alias»

A.   CONSIGLIO DI STATO PER LA PACE E LO SVILUPPO (SPDC)

 

Nome (nome, cognome, sesso, eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità (funzione/titolo, data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d'identità, coniuge o figlio/a di …)

A1a

Comandante in capo, Gen. Than Shwe

Presidente, nato il 2.2.1933

A1b

Kyaing Kyaing

Moglie del Gen. Than Shwe

A1c

Thandar Shwe

Figlia del Gen. Than Shwe

A1d

Khin Pyone Shwe

Figlia del Gen. Than Shwe

A1e

Aye Aye Thit Shwe

Figlia del Gen. Than Shwe

A1f

Tun Naing Shwe, alias Tun Tun Naing

Figlio del Gen. Than Shwe

A1g

Khin Thanda

Moglie del Gen. Tun Naing Shwe

A1h

Kyaing San Shwe

Figlio del Gen. Than Shwe

A1i

Dr. Khin Win Sein

Moglie del Gen. Kyaing San Shwe

A1j

Thant Zaw Shwe, alias Maung Maung

Figlio del Gen. Than Shwe

A1k

Dewar Shwe

Figlia del Gen. Than Shwe

A1l

Kyi Kyi Shwe

Figlia del Gen. Than Shwe

A2a

Vicecomandante in capo, Gen. Maung Aye

Vicepresidente, nato il 25.12.1937

A2b

Mya Mya San

Moglie del Gen. Maung Aye

A2c

Nandar Aye

Figlia del Gen. Maung Aye, Moglie del Magg. Pye Aung (D17d)

A3a

Gen. Thura Shwe Mann

Capo di Stato Magg., Coordinatore Operazioni speciali (Esercito, Marina e Aviazione), nato l'11.7.1947

A3b

Khin Lay Thet

Moglie del Gen. Thura Shwe Mann, nata il 19.6.1947

A3c

Aung Thet Mann

Figlio del Gen. Thura Shwe Mann, Ayeya Shwe War Company, nato il 19.6.1977, passaporto n. — CM102233

A3d

Toe Naing Mann

Figlio di Shwe Mann, nato il 29.6.1978

A3e

Zay Zin Latt

Moglie di Toe Naing Mann, Figlia di Khin Shwe (ref J5a), nata il 24.3.1981

A4a

Gen. Soe Win

Primo Ministro dal 19.10.2004, nato nel 1946

A4b

Than Than Nwe

Moglie del Gen. Soe Win

A5a

Ten. Gen. Thein Sein

Segretario 1 (dal 19.10.2004) e aiutante generale

A5b

Khin Khin Win

Moglie del Ten. Gen. Thein Sein

A6a

Ten. Gen. (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura è un titolo) Generale responsabile della logistica di supporto

A6b

Khin Saw Hnin

Moglie del Ten. Gen. Thiha Thura Tin Aung Myint Oo

A7a

Ten. Gen. Kyaw Win

Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 2 (Stato Kayah)

A7b

San San Yee, alias San San Yi

Moglie del Ten. Gen. Kyaw Win

A7c

Nyi Nyi Aung

Figlio del Ten. Gen. Kyaw Win

A7d

San Thida Win

Moglie di Nyi Nyi Aung

A7e

Min Nay Kyaw Win

Figlio del Ten. Gen. Kyaw Win

A7f

Dr. Phone Myint Htun

Figlio del Ten. Gen. Kyaw Win

A7g

San Sabai Win

Moglie del Dr. Phone Myint Htun

A8a

Ten. Gen. Tin Aye

Capo dell'approvvigionamento militare, Capo dell'UMEH

A8b

Kyi Kyi Ohn

Moglie del Ten. Gen. Tin Aye

A8c

Zaw Min Aye

Figlio del Ten. Gen. Tin Aye

A9a

Ten. Gen. Ye Myint

Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay)

A9b

Tin Lin Myint

Moglie del Ten. Gen. Ye Myint, nata il 25.1.1947

A9c

Theingi Ye Myint

Figlia del Ten. Gen. Ye Myint

A9d

Aung Zaw Ye Myint

Figlio del Ten. Gen. Ye Myint, Yetagun Construction Co

A9e

Kay Khaing Ye Myint

Figlia del Ten. Gen. Ye Myint

A10a

Ten. Gen. Aung Htwe

Capo dell'addestramento delle forze armate

A10b

Khin Hnin Wai

Moglie del Ten. Gen. Aung Htwe

A11a

Ten. Gen. Khin Maung Than

Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 3 (Pegu, Rangoon, Irrawaddy, Arakan)

A11b

Marlar Tint

Moglie del Ten. Gen. Khin Maung Than

A12a

Ten. Gen. Maung Bo

Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 4 (Karen, Mon, Tenasserim)

A12b

Khin Lay Myint

Moglie del Ten. Gen. Maung Bo

A12c

Kyaw Swa Myint

Figlio del Ten. Gen. Maung Bo, uomo d'affari

A13a

Lt-Gen Myint Swe

Capo della Sicurezza degli affari militari

A13b

Khin Thet Htay

Moglie del Ten. Gen. Myint Swe


B.   COMANDANTI REGIONALI

 

Nome

Informazioni sull'identità (incluso comando)

B1a

Brig. Gen. Hla Htay Win

Rangoon

B1b

Mar Mar Wai

Moglie del Brig. Gen. Hla Htay Win

B2a

Magg. Gen. Ye Myint

Est [Stato Shan (sud)]

B2b

Myat Ngwe

Moglie del Magg. Gen. Ye Myint

B3a

Magg. Gen. Thar Aye, alias Tha Aye

Nord-ovest (Divisione Sagaing)

B3b

Wai Wai Khaing, alias Wei Wei Khaing

Moglie del Magg. Gen. Thar Aye

B4a

Magg. Gen. Maung Maung Swe

Costa (Divisione Tanintharyi)

B4b

Tin Tin Nwe

Moglie del Magg. Gen. Maung Maung Swe

B4c

Ei Thet Thet Swe

Figlia del Magg. Gen. Maung Maung Swe

B4d

Kaung Kyaw Swe

Figlio del Magg. Gen. Maung Maung Swe

B5a

Magg. Gen. Myint Hlaing

Nord-est [Stato Shan (nord)]

B5b

Khin Thant Sin

Moglie del Magg. Gen. Myint Hlaing

B5c

Hnin Nandar Hlaing

Figlia del Magg. Gen. Myint Hlaing

B5d

Cadetto Thant Sin Hlaing

Figlio del Magg. Gen. Myint Hlaing

B6a

Magg. Gen. Khin Zaw

Centro (Divisione Mandalay)

B6b

Khin Pyone Win

Moglie del Magg. Gen. Khin Zaw

B6c

Kyi Tha Khin Zaw

Figlio del Magg. Gen. Khin Zaw

B6d

Su Khin Zaw

Figlia del Magg. Gen. Khin Zaw

B7a

Magg. Gen. Khin Maung Myint

Ovest (Stato Rakhine)

B7b

Win Win Nu

Moglie del Magg. Gen. Khin Maung Myint

B8a

Magg. Gen. Thura Myint Aung

Sud-ovest (Divisione Irrawaddy)

B8b

Than Than Nwe

Moglie del Magg. Gen. Thura Myint Aung

B9a

Magg. Gen. Ohn Myint

Nord (Stato Kachin)

B9b

Nu Nu Swe

Moglie del Magg. Gen. Ohn Myint

B10a

Magg. Gen. Ko Ko

Sud (Divisione Pegu)

B10b

Sao Nwan Khun Sum

Moglie del Magg. Gen. Ko Ko

B11a

Magg. Gen. Soe Naing

Sud-est (Stato Mon)

B11b

Tin Tin Latt

Moglie del Magg. Gen. Soe Naing

B11c

Wut Yi Oo

Figlia del Magg. Gen. Soe Naing

B11d

Capitano Htun Zaw Win

Marito di Wut Yi Oo (B11c)

B11e

Yin Thu Aye

Figlia del Magg. Gen. Soe Naing

B11f

Yi Phone Zaw

Figlio del Magg. Gen. Soe Naing

B12a

Brig. Gen. Min Aung Hlaing

Triangolo [Stato Shan (est)]


C.   VICECOMANDANTI REGIONALI

 

Nome

Informazioni sull'identità (incluso comando)

C1a

Brig. Gen. Wai Lwin

Yangon

C1b

Swe Swe Oo

Moglie del Brig. Gen. Wai Lwin

C1c

Wai Phyo

Figlio del Brig. Gen. Wai Lwin

C1d

Lwin Yamin

Figlia del Brig. Gen. Wai Lwin

C2a

Brig. Gen. Nay Win

Centro

C2b

Nan Aye Mya

Moglie del Brig. Gen. Nay Win

C3a

Brig. Gen. Tin Maung Ohn

Nord-ovest

C4a

Brig. Gen. San Tun

Nord

C4b

Tin Sein

Moglie del Brig. Gen. San Tun

C5a

Brig. Gen. Hla Myint

Nord-est

C5b

Su Su Hlaing

Moglie del Brig. Gen. Hla Myint

C6

Brig. Gen. Wai Lin

Triangolo

C7a

Brig. Gen. Win Myint

Est

C8a

Col. Zaw Min

Sud-est

C9a

Brig. Gen. Hone Ngaing, alias Hon Ngai

Costa

C10a

Brig. Gen. Thura Maung Ni

Sud

C10b

Nan Myint Sein

Moglie del Brig. Gen. Thura Maung Ni

C11a

Brig. Gen. Tint Swe

Sud-ovest

C11b

Khin Thaung

Moglie del Brig. Gen. Tint Swe

C11c

Ye Min, alias Ye Kyaw Swar Swe

Figlio del Brig. Gen. Tint Swe

C11d

Su Mon Swe

Moglie di Ye Min

C12a

Brig. Gen. Tin Hlaing

Ovest


D.   MINISTRI

 

Nome

Informazioni sull'identità (incluso ministero)

D3a

Magg. Gen. Htay Oo

Agricoltura e Irrigazione dal 18.9.2004 (in precedenza: Cooperative dal 25.8.2003)

D3b

Ni Ni Win

Moglie del Magg. Gen. Htay Oo

D3c

Thein Zaw Nyo

Cadetto, Figlio del Magg. Gen. Htay Oo

D4a

Brig. Gen. Tin Naing Thein

Commercio (dal 18.9.2004), in precedenza: viceministro per le foreste

D4b

Aye Aye

Moglie del Brig. Gen. Tin Naing Thein

D5a

Magg. Gen. Saw Tun

Edilizia, nato l'8.5.1935

D5b

Myint Myint Ko

Moglie del Magg. Gen. Saw Tun, nata l'11.1.1945

D5c

Me Me Tun

Figlia del Magg. Gen. Saw Tun, nata il 26.10.1967, passaporto n. 415194

D5d

Maung Maung Lwin

Marito di Me Me Tun, nato il 2.1.1969

D6a

Col. Zaw Min

Cooperative dal 18.9.2004, in precedenza: Presidente Magwe PDC

D6b

Khin Mi Mi

Moglie del Col. Zaw Min

D7a

Magg. Gen. Kyi Aung

Cultura

D7b

Khin Khin Lay

Moglie del Magg. Gen. Kyi Aung

D8a

Dr. Chan Nyein

Istruzione. In precedenza: E29a Viceministro della scienza e della tecnologia

D8b

Sandar Aung

Moglie del Dr. Chan Nyein (in precedenza: E29b)

D9a

Magg. Gen. Tin Htut

Energia elettrica

D9b

Tin Tin Nyunt

Moglie del Magg. Gen. Tin Htut

D10a

Brig. Gen. Lun Thi

Energia

D10b

Khin Mar Aye

Moglie del Brig. Gen. Lun Thi

D10c

Mya Sein Aye

Figlia del Brig. Gen. Lun Thi

D10d

Zin Maung Lun

Figlio del Brig. Gen. Lun Thi

D10e

Zar Chi Ko

Moglie di Zin Maung Lun

D11a

Magg. Gen. Hla Tun

Finanze e fisco

D11b

Khin Than Win

Moglie del Magg. Gen. Hla Tun

D12a

Nyan Win

Affari esteri dal 18.9.2004, in precedenza: vicecapo dell'addestramento delle forze armate, nato il 22.1.1953

D12b

Myint Myint Soe

Moglie di Nyan Win

D13a

Brig. Gen. Thein Aung

Foreste

D13b

Khin Htay Myint

Moglie del Brig. Gen. Thein Aung

D14a

Prof. Dr. Kyaw Myint

Sanità

D14b

Nilar Thaw

Moglie del Prof. Dr. Kyaw Myint

D15a

Magg. Gen. Maung Oo

Interno

D15b

Nyunt Nyunt Oo

Moglie del Magg. Gen. Maung Oo

D16a

Magg. Gen. Sein Htwa

Ministro dell'immigrazione e affari demografici e Ministro della previdenza sociale, degli aiuti e reinsediamento

D16b

Khin Aye

Moglie del Magg. Gen. Sein Htwa

D17a

Aung Thaung

Industria 1

D17b

Khin Khin Yi

Moglie di Aung Thaung

D17c

Magg. Moe Aung

Figlio di Aung Thaung

D17d

Dr Aye Khaing Nyunt

Moglie del Magg. Moe Aung

D17e

Nay Aung

Figlio di Aung Thaung, uomo d'affari, amministratore delegato Aung Yee Phyoe Co. Ltd

D17f

Khin Moe Nyunt

Moglie di Nay Aung

D17g

Cap. Pyi Aung, alias Pye Aung

Figlio di Aung Thaung (sposato con A2c)

D17h

Khin Ngu Yi Phyo

Figlia di Aung Thaung

D17i

Dr. Thu Nanda Aung

Figlia di Aung Thaung

D17j

Aye Myat Po Aung

Figlia di Aung Thaung

D18a

Magg. Gen. Saw Lwin

Industria 2

D18b

Moe Moe Myint

Moglie del Magg. Gen. Saw Lwin

D19a

Brig. Gen. Kyaw Hsan

Informazione

D19b

Kyi Kyi Win

Moglie del Brig. Gen. Kyaw Hsan

D20a

Brig. Gen. Maung Maung Thein

Allevamento e pesca

D20b

Myint Myint Aye

Moglie del Brig. Gen. Maung Maung Thein

D20c

Min Thein

Figlio del Brig. Gen. Maung Maung Thein

D21a

Brig. Gen. Ohn Myint

Miniere

D21b

San San

Moglie del Brig. Gen. Ohn Myint

D21c

Thet Naing Oo

Figlio del Brig. Gen. Ohn Myint

D21d

Min Thet Oo

Figlio del Brig. Gen. Ohn Myint

D22a

Soe Tha

Pianificazione nazionale e sviluppo economico

D22b

Kyu Kyu Win

Moglie di Soe Tha

D22c

Kyaw Myat Soe

Figlio di Soe Tha

D22d

Wei Wei Lay

Moglie di Kyaw Myat Soe

D23a

Col. Thein Nyunt

Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo, presumibilmente sindaco di Naypyidaw (Pyinmana)

D23b

Kyin Khaing

Moglie del Col. Thein Nyunt

D24a

Magg. Gen. Aung Min

Trasporti ferroviari

D24b

Wai Wai Thar, alias Wai Wai Tha

Moglie del Magg. Gen. Aung Min

D25a

Brig. Gen. Thura Myint Maung

Affari religiosi

D25b

Aung Kyaw Soe

Figlio del Brig. Gen. Thura Myint Maung

D25c

Su Su Sandi

Moglie di Aung Kyaw Soe

D25d

Zin Myint Maung

Figlia del Brig. Gen. Thura Myint Maung

D26a

Thaung

Scienza e Tecnologia; simultaneamente: Lavoro (dal 5.11.2004)

D26b

May Kyi Sein

Moglie di Thaung

D27a

Brig. Gen. Thura Aye Myint

Sport

D27b

Aye Aye

Moglie del Brig. Gen. Thura Aye Myint

D27c

Nay Linn

Figlio del Brig. Gen. Thura Aye Myint

D28a

Brig. Gen. Thein Zaw

Ministro delle telecomunicazioni, poste e telegrafi e Ministro del settore alberghiero e del turismo

D28b

Mu Mu Win

Moglie del Brig. Gen. Thein Zaw

D29a

Magg. Gen. Thein Swe

Trasporti, dal 18.9.2004 (in precedenza: Gabinetto del Primo Ministro dal 25.8.2003)

D29b

Mya Theingi

Moglie del Magg. Gen. Thein Swe


E.   VICE-MINISTRI

 

Nome

Informazioni sull'identità (incluso ministero)

E1a

Ohn Myint

Agricultura e Irrigazione

E1b

Thet War

Moglie di Ohn Myint

E2a

Brig. Gen. Aung Tun

Commercio

E3a

Brig. Gen. Myint Thein

Edilizia

E3b

Mya Than

Moglie del Brig. Gen. Myint Thein

E4a

Brig. Gen. Soe Win Maung

Cultura

E4b

Myint Myint Wai, alias Khin Myint Wai

Moglie del Brig. Gen. Soe Win Maung

E5a

Brig. Gen. Khin Maung Win

Difesa

E7a

Myo Nyunt

Istruzione

E7b

Marlar Thein

Moglie di Myo Nyunt

E8a

Brig. Gen. Aung Myo Min

Istruzione

E8b

Thazin Nwe

Moglie del Brig. Gen. Aung Myo Min

E9a

Myo Myint

Energia elettrica

E9b

Tin Tin Myint

Moglie di Myo Myint

E10a

Brig. Gen. Than Htay

Energia (dal 25.8.2003)

E10b

Soe Wut Yi

Moglie del Brig. Gen. Than Htay

E11a

Col. Hla Thein Swe

Finanza e fisco

E11b

Thida Win

Moglie del Col. Hla Thein Swe

E12a

Kyaw Thu

Affari esteri, nato il 15.8.1949

E12b

Lei Lei Kyi

Moglie di Kyaw Thu

E13a

Maung Myint

Affari esteri dal 18.9.2004

E13b

Dr. Khin Mya Win

Moglie di Maung Myint

E14a

Prof. Dr. Mya Oo

Sanità, nato il 25.1.1940

E14b

Tin Tin Mya

Moglie del Prof. Dr. Mya Oo

E14c

Dr. Tun Tun Oo

Figlio del Prof. Dr. Mya Oo, nato il 26.7.1965

E14d

Dr. Mya Thuzar

Figlia del Prof. Dr. Mya Oo, nata il 23.9.1971

E14e

Mya Thidar

Figlia del Prof. Dr. Mya Oo, nata il 10.6.1973

E14f

Mya Nandar

Figlia del Prof. Dr. Mya Oo, nata il 29.5.1976

E15a

Brig. Gen. Phone Swe

Interni (dal 25.8.2003)

E15b

San San Wai

Moglie del Brig. Gen. Phone Swe

E16a

Brig. Gen. Aye Myint Kyu

Settore alberghiero e turismo

E16b

Khin Swe Myint

Moglie del Brig. Gen. Aye Myint Kyu

E17a

Maung Aung

Immigrazione e popolazione

E17b

Hmwe Hmwe

Moglie di Maung Aung

E18a

Brig. Gen. Thein Tun

Industria 1

E19a

Ten. Col. Khin Maung Kyaw

Industria 2

E19b

Mi Mi Wai

Moglie del Ten. Col. Khin Maung Kyaw

E20a

Brig. Gen. Aung Thein

Informazione

E20b

Tin Tin Nwe

Moglie del Brig. Gen. Aung Thein

E21a

Thein Sein

Informazione, membro USDA CEC

E21b

Khin Khin Wai

Moglie di Thein Sein

E21c

Thein Aung Thaw

Figlio di Thein Sein

E21d

Su Su Cho

Moglie di Thein Aung Thaw

E22a

Brig. Gen. Win Sein

Lavoro

E22b

Wai Wai Linn

Moglie del Brig. Gen. Win Sein

E23a

Myint Thein

Miniere

E23b

Khin May San

Moglie di Myint Thein

E24a

Col. Tin Ngwe

Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo

E24b

Khin Mya Chit

Moglie del Col. Tin Ngwe

E25a

Brig. Gen. Than Tun

Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo

E25b

May Than Tun

Figlia del Brig. Gen. Than Tun, nata il 25.6.1970

E25c

Ye Htun Myat

Moglie di May Than Tun

E26a

Thura Thaung Lwin

(Thura è un titolo), Trasporti ferroviari

E26b

Dr. Yi Yi Htwe

Moglie di Thura Thaung Lwin

E27a

Brig. Gen. Thura Aung Ko

(Thura è un titolo), Affari religiosi, membro USDA CEC

E27b

Myint Myint Yee, alias Yi Yi Myint

Moglie del Brig. Gen. Thura Aung Ko

E28a

Kyaw Soe

Scienza e Tecnologia

E29a

Col. Thurein Zaw

Pianificazione nazionale e sviluppo economico

E30a

Brig. Gen. Kyaw Myint

Previdenza sociale, aiuti e reinsediamento

E30b

Khin Nwe Nwe

Moglie del Brig. Gen. Kyaw Myint

E31a

Pe Than

Ministero dei Trasporti e ministero dei Trasporti ferroviari

E31b

Cho Cho Tun

Moglie di Pe Than

E32a

Col. Nyan Tun Aung

Trasporti


F.   ALTRE AUTORITÀ IN MATERIA DI TURISMO

 

Nome

Informazioni sull'identità (inclusa la carica occupata)

F1a

Cap. (a riposo.) Htay Aung

Direttore generale, Direzione settore alberghiero e turismo (Direttore generale Servizi alberghieri e turistici di Myanmar fino all'agosto 2004)

F2

Tin Maung Shwe

Vicedirettore generale, Direzione settore alberghiero e turismo

F3

Soe Thein

Direttore generale Servizi alberghieri e turistici di Myanmar dall'ottobre 2004 (in precedenza: direttore generale)

F4

Khin Maung Soe

Direttore generale

F5

Tint Swe

Direttore generale

F6

Ten. Col. Yan Naing

Direttore generale, Ministero del settore alberghiero e del turismo

F7

Nyunt Nyunt Than

Direttore per la promozione del turismo, Ministero del settore alberghiero e del turismo


G.   ALTI UFFICIALI (grado pari o superiore a quello di Brigadiere Generale)

 

Nome

Informazioni sull'identità (inclusa funzione)

G1a

Magg. Gen. Hla Shwe

Vice aiutante generale

G3a

Magg. Gen. Soe Maung

Giudice, avvocato generale

G4a

Brig. Gen. Thein Htaik, alias Hteik

Ispettore generale

G5a

Magg. Gen. Saw Hla

Capo della polizia militare

G6a

Magg. Gen. Khin Maung Tun

Vicegenerale del commissariato

G7a

Magg. Gen. Lun Maung

Revisore dei conti generale

G8a

Magg. Gen. Nay Win

Assistente militare del Presidente SPDC

G9a

Magg. Gen. Hsan Hsint

Generale responsabile dell'assegnazione del personale militare, nato nel 1951

G9b

Khin Ma Lay

Moglie del Magg. Gen. Hsan Hsint

G9c

Okkar San Sint

Figlio del Magg. Gen. Hsan Hsint

G10a

Magg. Gen. Hla Aung Thein

Comandante in campo, Rangoon

G10b

Amy Khaing

Moglie di Hla Aung Thein

G11a

Magg. Gen. Win Myint

Vice capo dell'addestramento delle forze armate

G12a

Magg. Gen. Aung Kyi

Vice capo dell'addestramento delle forze armate

G12b

Thet Thet Swe

Moglie del Magg. Gen. Aung Kyi

G13a

Magg. Gen. Moe Hein

Comandante, Accademia della difesa nazionale

G14a

Magg. Gen. Khin Aung Myint

Direttore delle relazioni pubbliche e guerra psicologica, membro del Consiglio UMEHL

G15a

Magg. Gen. Thein Tun

Direttore dei segnali; membro del National Convention Convening Management Committee

G16a

Magg. Gen. Than Htay

Direttore dei rifornimenti e trasporti

G17a

Magg. Gen. Khin Maung Tint

Direttore dell'officina carte valori

G18a

Magg. Gen. Sein Lin

Direttore, Ministero della difesa (Funzioni specifiche ignote. In precedenza direttore dell'approvvigionamento)

G19a

Magg. Gen. Kyi Win

Direttore dell'artiglieria e dei mezzi corazzati. Membro del Consiglio UMEHL

G20a

Magg. Gen. Tin Tun

Direttore del Genio militare

G21a

Magg. Gen. Aung Thein

Direttore Reinsediamenti

G22a

Magg. Gen. Aye Myint

Ministero della difesa

G23a

Brig. Gen. Myo Myint

Capo dell'archivio dei servizi della difesa

G24a

Brig. Gen. Than Maung

Vice Capo dell'Accademia della difesa nazionale

G25a

Brig. Gen. Win Myint

Rettore del DSTA

G26a

Brig. Gen. Than Sein

Capo dei servizi ospedalieri della difesa, Mingaladon, nato il 1o.2.1946, a Bago

G26b

Rosy Mya Than

Moglie del Brig. Gen. Than Sein

G27a

Brig. Gen. Win Than

Direttore delle acquisizioni e amministratore delegato Union of Myanmar Economic Holdings (in precedenza Magg. Gen Win Hlaing, K1a)

G28a

Brig. Gen. Than Maung

Direttore della milizia popolare e forze di confine

G29a

Brig. Gen. Khin Naing Win

Direttore delle industrie della difesa

G30a

Brig. Gen. Zaw Win

Comandante della Stazione di Bahtoo (Stato Shan) e direttore della scuola di addestramento al combattimento dei servizi della difesa (Esercito)

Marina

G31a

Vice-Admiral Soe Thein

Comandante in capo (Marina)

G31b

Khin Aye Kyin

Moglie del Contrammiraglio Soe Thein

G31c

Yimon Aye

Figlia del Contrammiraglio Soe Thein, nata il 12.7.1980

G31d

Aye Chan

Figlio del Contrammiraglio Soe Thein, nato il 23.9.1973

G31e

Thida Aye

Figlia del Contrammiraglio Soe Thein, nata il 23.3.1979

G32a

Commodore Nyan Tun

Capo di Stato Magg. (Marina), membro del Consiglio UMEHL

G32b

Khin Aye Myint

Moglie di Nyan Tun

Aviazione

G33a

Ten. Gen. Myat Hein

Comandante in capo (Aviazione)

G33b

Htwe Htwe Nyunt

Moglie del Ten. Gen. Myat Hein

G34a

Brig. Gen. Ye Chit Pe

Addetto presso il comandante in capo (Aviazione) Mingaladon

G35a

Brig. Gen. Khin Maung Tin

Comandante della scuola di addestramento aeronautico Shande, Meiktila

G36a

Brig. Gen. Zin Yaw

Capo di Stato Magg. (Aviazione), Membro del Consiglio UMEHL

Divisioni d'infanteria leggera (LID) (grado di Brigadiere Generale)

G39a

Brig. Gen. Tin Tun Aung

33 LID, Sagaing

G41a

Brig. Gen. Thet Oo

55 LID, Kalaw/Aungban

G42a

Brig. Gen. Khin Zaw Oo

66 LID, Pyay/Inma

G43a

Brig. Gen. Win Myint

77 LID, Bago

G44a

Brig. Gen. Aung Than Htut

88 LID, Magwe

G45a

Brig. Gen. Tin Oo Lwin

99 LID, Meiktila

Altri Brigadieri Generali

G47a

Brig. Gen. Htein Win

Stazione Taikkyi

G48a

Brig. Gen. Khin Maung Aye

Comandante Stazione Meiktila

G49a

Brig. Gen. Khin Maung Aye

Comando delle operazioni regionali — Kale, Divisione Sagaing

G50a

Brig. Gen. Khin Zaw Win

Stazione Khamaukgyi

G51a

Brig. Gen. Kyaw Aung,

Sud MR, Comandante Stazione Toungoo

G52a

Brig. Gen. Kyaw Aung

Comando delle operazioni militari-8, Stazione Dawei/Tavoy

G53a

Brig. Gen. Kyaw Oo Lwin

Comando delle operazioni militari Tanai

G54a

Ignoto, Successore del Brig. Gen. Kyaw Thu

Stazione Phugyi

G55a

Brig. Gen. Maung Maung Shein

Kawkareik

G56a

Brig. Gen. Myint Hein

Comando delle operazioni militari-3, Stazione Mogaung

G57a

Brig. Gen. Mya Win

Comando delle operazioni militari-10, Stazione Kyigone

G58a

Brig. Gen. Mya Win

Kalaw

G59a

Brig. Gen. Myo Lwin

Comando delle operazioni militari-7, Stazione Pekon

G60a

Brig. Gen. Myint Soe

Comando delle operazioni militari-5, Stazione Taungup

G61a

Brig. Gen. Myint Aye

Comando delle operazioni militari-9, Stazione Kyauktaw

G62a

Brig. Gen. Nyunt Hlaing

Comando delle operazioni militari-17, Stazione Mong Pan

G63a

Brig. Gen. Ohn Myint

Stato Mon, membro USDA CEC

G64a

Brig. Gen. Soe Nwe

Comando delle operazioni militari-21, Stazione Bhamo

G65a

Brig. Gen. Soe Oo

Comando delle operazioni militari-16, Stazione Hsenwi

G66a

Brig. Gen. Than Tun

Stazione Kyaukpadaung

G67a

Brig. Gen. Than Win

Comando delle operazioni regionali-Laukkai

G68a

Brig. Gen. Than Tun Aung

Comando delle operazioni regionali-Sittwe

G69a

Brig. Gen. Thaung Aye

Stazione Mongnaung

G70a

Brig. Gen. Thaung Htaik

Stazione Aungban

G71a

Brig. Gen. Thein Hteik

Comando delle operazioni militari -13, Stazione Bokpyin

G72a

Brig. Gen. Thura Myint Thein

Comando delle operazioni tattiche Namhsan

G73a

Brig. Gen. Win Aung

Mong Hsat

G74a

Brig. Gen. Myo Tint

Ufficiale con compiti speciali, ministero dei trasporti

G75a

Brig. Gen. Thura Sein Thaung

Ufficiale con compiti speciali, ministero della previdenza sociale

G76a

Brig. Gen. Phone Zaw Han

Sindaco di Mandalay dal febbraio 2005, in precedenza comandate di Kyaukme

G77a

Brig. Gen. Hla Min

Presidente PDC Divisione Pegu ovest

G78a

Brig-Gen Win Myint

Stazione Pyinmana


H.   UFFICIALI MILITARI INCARICATI DELLE PRIGIONI E DELLA POLIZIA

 

Nome

Informazioni sull'identità (inclusa funzione)

H1a

Magg. Gen. Khin Yi

Direttore generale forze di polizia di Myanmar

H1b

Khin May Soe

Moglie del Magg. Gen. Khin Yi

H2a

Zaw Win

Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria. (Ministero degli Affari interni) dall'agosto 2004, in precedena vicedirettore generale delle forze di polizia di Myanmar e ex Brig. Gen. Ex militare.

H3a

Aung Saw Win

Direttore generale, Ufficio investigazioni speciali


I.   ASSOCIAZIONE PER L'UNIONE, LO SVILUPPO, LA SOLIDARIETÀ (USDA) (alti funzionari USDA non menzionati altrove)

 

Nome

Informazioni sull'identità (inclusa funzione)

I1a

Brig. Gen. Aung Thein Lin

Sindaco e presidente del comitato per lo sviluppo di Yangon (Segretario)

I1b

Khin San Nwe

Moglie del Brig. Gen. Aung Thein Lin

I1b

Thidar Myo

Figlia del Brig. Gen. Aung Thein Lin

I2a

Col. Maung Par

Vice sindaco dell'YCDC (Membro CEC)

I2b

Khin Nyunt Myaing

Moglie del Col. Maung Par

I2c

Naing Win Par

Figlio del Col. Maung Par


J.   PERSONE CHE BENEFICIANO DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEL GOVERNO

 

Nome

Informazioni sull'identità (inclusa società)

J1a

Tay Za

Amministratore delegato, Htoo Trading Co, nato il 18.7.1964; Passaporto n. 306869; Carta d'identità n. MYGN 006415. Padre: U Myint Swe (nato il 6.11.1924) Madre: Daw Ohn (nata il 12.08.1934)

J1b

Thidar Zaw

Moglie di Tay Za, nata il 24.2.1964, Passaporto n. 275107; Carta d'identità n. KMYT 006865. Genitori: Zaw Nyunt (deceduto), Htoo (deceduta)

J1c

Pye Phyo Tay Za

Figlio di Tay Za (J1a), nato il 29.1.1987

J2a

Thiha

Fratello di Tay Za (J1a), nato il 24.6.1960, Direttore Htoo Trading. Distributore di «London cigarettes» (Myawadi Trading)

J3a

Aung Ko Win, alias Saya Kyaung

Kanbawza Bank

J3b

Nan Than Htwe

Moglie di Aung Ko Win

J4a

Tun Myint Naing, alias Steven Law

Asia World Co.

J4b

(Ng) Seng Hong

Moglie di Tun Myint Naing

J5a

Khin Shwe

Zaykabar Co, nato il 21.1.1952. Vedasi anche A3e

J5b

San San Kywe

Moglie di Khin Shwe

J5c

Zay Thiha

Figlio di Khin Shwe, nato l'1.1.1977

J6a

Htay Myint

Yuzana Co., nato il 6.2.1955

J6b

Aye Aye Maw

Moglie di Htay Myint, nata il 17.11.1957

J7a

Kyaw Win

Shwe Thanlwin Trading Co.

J7b

Nan Mauk Loung Sai, alias Nang Mauk Lao Hsai

Moglie di Kyaw Win

J8a

Ko Lay

Ministro presso il Gabinetto del Primo Ministro fino al febbraio 2004, Sindaco di Rangoon fino all'agosto 2003

J8b

Khin Khin

Moglie di Ko Lay

J8c

San Min

Figlio di Ko Lay

J8d

Than Han

Figlio di Ko Lay

J8e

Khin Thida

Figlia di Ko Lay

J9a

Aung Phone

Ex ministro per le foreste, nato il 20.11.1939, a riposo dal luglio 2003

J9b

Khin Sitt Aye

Moglie di Aung Phone, nata il 14.9.1943

J9c

Sitt Thwe Aung, alias Sit Thway Aung

Figlio di Aung Phone, nato il 10.7.1977

J9d

Thin Zar Tun

Moglie di Sitt Thwe Aung, nata il 14.4.1978

J9e

Sitt Thaing Aung, alias Sit Taing Aung

Figlio di Aung Phone, nato il 13.11.1971

J10a

Magg. Gen. (a riposo) Nyunt Tin

Ex ministro dell'agricoltura e dell'irrigazione, a riposo dal settembre 2004

J10b

Khin Myo Oo

Moglie del Magg. Gen. (a riposo) Nyunt Tin

J10c

Kyaw Myo Nyunt

Figlio del Magg. Gen. (a riposo) Nyunt Tin

J10d

Thu Thu Ei Han

Figlia del Magg. Gen. (a riposo) Nyunt Tin

J11a

Khin Maung Thein

Ex ministro delle finanze e del fisco, a riposo dall'1.2.2003

J11b

Su Su Thein

Moglie di Khin Maung Thein

J11c

Daywar Thein

Figlio di Khin Maung Thein, nato il 25.12.1960

J11d

Thawdar Thein

Figlia di Khin Maung Thein, nata il 6.3.1958

J11e

Maung Maung Thein

Figlio di Khin Maung Thein, nato il 23.10.1963

J11f

Khin Yadana Thein

Figlia di Khin Maung Thein, nata il 6.5.1968

J11g

Marlar Thein

Figlia di Khin Maung Thein, nata il 25.2.1965

J11h

Hnwe Thida Thein

Figlia di Khin Maung Thein, nata il 28.7.1966


K.   IMPRESE DI PROPRIETÀ MILITARE

 

Nome

Informazioni sull'identità (inclusa società)

K1a

Magg. Gen. (a riposo) Win Hlaing

Ex amministratore delegato, Unione delle imprese economiche di Myanmar, Myawaddy Bank

K1b

Ma Ngeh

Figlia del Magg. Gen. (a riposo) Win Hlaing

K1c

Zaw Win Naing

Amministratore delegato della Kambawza Bank. Marito di Ma Ngeh (K1b), e nipote di Aung Ko Win (J3a)

K1d

Win Htway Hlaing

Figlio del Magg. Gen. (a riposo) Win Hlaing, rappresentante della società KESCO

K2

Col. Ye Htut

Myanmar Economic Corporation

K3

Col. Myint Aung

Amministratore delegato Myawaddy Trading Co.

K4

Col. Myo Myint

Amministratore delegato Bandoola Transportation Co.

K5

Col. (a riposo) Thant Zin

Amministratore delegato Myanmar Land and Development

K6

Ten. Col. (a riposo) Maung Maung Aye

UMEHL, Presidente Myanmar Breweries

K7

Col. Aung San

Amministratore delegato Hsinmin Cement Plant Construction Project


ALLEGATO II

Elenco delle imprese statali birmane di cui agli articoli 5 e 9

Nome

Indirizzo

Nome del Direttore

I.   

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD.

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD

CORNER OF 50th STREET

YANGON

MAJ-GEN WIN HLAING, AMMINISTRATORE DELEGATO

A.   

PRODUZIONE

1.

MYANMAR RUBY ENTERPRISE

24/26, 2nd FL, SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

2.

MYANMAR IMPERIAL JADE CO. LTD

24/26, 2nd FL, SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

3.

MYANMAR RUBBER WOOD CO. LTD

 

 

4.

MYANMAR PINEAPPLE JUICE PRODUCTION

 

 

5.

MYAWADDY CLEAN DRINKING WATER SERVICE

4/A, No 3 MAIN ROAD,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

6.

SIN MIN (KING ELEPHANTS) CEMENT FACTORY (KYAUKSE)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD

CORNER OF 50th STREET

YANGON

COL. MAUNG MAUNG AYE, AMMINISTRATORE DELEGATO

7.

TAILORING SHOP SERVICE

 

 

8.

NGWE PIN LE (SILVER SEA) LIVESTOCK BREEDING AND FISHERY CO.

1093, SHWE TAUNG GYAR ST. INDUSTRIAL ZONE II,

WARD 63,

SOUTH DAGON TSP,

YANGON

 

9.

GRANITE TILE FACTORY (KYAIKTO)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

10.

SOAP FACTORY (PAUNG)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

B.   

COMMERCIO

1.

MYAWADDY TRADING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

COL. MYINT AUNG AMMINISTRATORE DELEGATO

C.   

SERVIZI

1.

MYAWADDY BANK LTD

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

BRIG-GEN WIN HLAING e TUN KYI, AMMINISTRATORE DELEGATO

2.

BANDOOLA TRANSPORTATION CO. LTD

399, THIRI MINGALAR ROAD,

INSEIN TSP. YANGON AND/OR PARAMI ROAD, SOUTH OKKALAPA,

YANGON

COL. MYO MYINT, AMMINISTRATORE DELEGATO

3.

MYAWADDY TRAVEL SERVICES

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

 

4.

NAWADAY HOTEL AND TRAVEL SERVICES

335/357, BOGYOKE AUNG SAN ROAD,

PABEDAN TSP.

YANGON

COL. (A RIPOSO) MAUNG THAUNG, AMMINISTRATORE DELEGATO

5.

MYAWADDY AGRICULTURE SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET,

YANGON

 

6.

MYANMAR AR (POWER) CONSTRUCTION SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET,

YANGON

 

JOINT VENTURES

A.   

PRODUZIONE

1.

MYANMAR SEGAL INTERNATIONAL LTD

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

BE AUNG, DIRETTORE

2.

MYANMAR DAEWOO INTERNATIONAL

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

3.

ROTHMAN OF PALL MALL MYANMAR PRIVATE LTD

NO 38, VIRGINIA PARK, NO. 3,

TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

4.

MYANMAR BREWERY LTD

NO 45, NO 3, TRUNK ROAD

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

TEN. COL. (A RIPOSO) MAUNG MAUNG AYE PRESIDENTE

5.

MYANMAR POSCO STEEL CO. LTD.

PLOT 22, NO 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

6.

MYANMAR NOUVEAU STEEL CO. LTD

NO 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

7.

BERGER PAINT MANUFACTORING CO. LTD

PLOT NO 34/A,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

8.

THE FIRST AUTOMOTIVE CO. LTD

PLOT NO 47,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

AYE CHO E/O TEN-COL. TUN MYINT, AMMINISTRATORE DELEGATO

B.   

SERVIZI

1.

NATIONAL DEVELOPMENT CORP.

3/A, THAMTHUMAR STREET,

7 MILE,

MAYANGONE TSP,

YANGON

DR. KHIN SHWE, PRESIDENTE

2.

HANTHA WADDY GOLF RESORT AND MYODAW (CITY) CLUB LTD

NO 1, KONEMYINTTHA STREET,

7 MILE, MAYANGONE TSP,

YANGON AND THIRI MINGALAR ROAD,

INSEIN TSP,

YANGON

 

II.   

MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC)

MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

SHWEDAGON PAGODA ROAD

DAGON TSP,

YANGON

COL. YE HTUT O BRIG. GEN. KYAW WIN, AMMINISTRATORE DELEGATO

1.

INNWA BANK

554-556, MERCHANT STREET,

CORNER OF 35th STREET,

KYAUKTADA TSP,

YANGON

YIN SEIN, DIRETTORE GENERALE

2.

MYAING GALAY (RHINO BRAND) CEMENT FACTORY

FACTORIES DEPT.

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

COL. KHIN MAUNG SOE

3.

DAGON BREWERY

555/B, NO 4,

HIGHWAY ROAD,

HLAW GAR WARD, SHWE PYI

THAR TSP,

YANGON

 

4.

MEC STEEL MILLS (HMAW BI/PYI/YWAMA)

FACTORIES DEPT.

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

COL. KHIN MAUNG SOE

5.

MEC SUGAR MILL

KANT BALU

 

6.

MEC OXYGEN AND GASES FACTORY

MINDAMA ROAD,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

7.

MEC MARBLE MINE

PYINMANAR

 

8.

MEC MARBLE TILES FACTORY

LOIKAW

 

9.

MEC MYANMAR CABLE WIRE FACTORY

NO 48, BAMAW A TWIN WUN ROAD,

ZONE (4),

HLAING THAR YAR INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

10.

MEC SHIP BREAKING SERVICE

THILAWAR, THAN NYIN TSP

 

11.

MEC DISPOSABLE SYRINGE FACTORY

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

 

12.

GYPSUM MINE

THIBAW

 


29.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/98


AZIONE COMUNE 2006/319/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 2006

relativa all’operazione militare dell’Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 25, terzo comma, e l’articolo 28, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 ottobre 2005 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1635 (2005) sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo (RDC) in cui, tra l’altro, ha ribadito il proprio sostegno al processo dell’accordo globale e completo sulla transizione nella RDC, firmato il 17 dicembre 2002, e ha sottolineato l’importanza delle elezioni come fondamento per il ristabilimento a lungo termine della pace e della stabilità, per la riconciliazione nazionale e l’istituzione dello stato di diritto nella RDC. In detta risoluzione il mandato della missione di osservazione delle Nazioni Unite in Congo (MONUC) è stato prorogato fino al 30 settembre 2006.

(2)

L’Unione europea è impegnata a sostenere il processo di transizione nella RDC e, a tal fine, il Consiglio ha tra l’altro adottato azioni comuni riguardanti due missioni in corso: l’azione comune 2004/847/PESC, del 9 dicembre 2004, concernente la missione di polizia dell’Unione europea a Kinshasa (RDC) relativa all’unità integrata di polizia (EUPOL Kinshasa) (1) e l’azione comune 2005/355/PESC, del 2 maggio 2005, relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC) (2) (in seguito denominata «EUSEC RD Congo»). Nel 2003 l’Unione europea, nell’ambito dell’azione comune 2003/423/PESC (3), ha condotto un’operazione militare nella RDC (operazione Artemis) in base alla risoluzione 1484 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(3)

Il 20 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2006/122/PESC (4) che proroga il mandato del sig. Aldo Ajello quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per la regione dei Grandi laghi in Africa.

(4)

Con lettera del 27 dicembre 2005 il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per le operazioni di mantenimento della pace ha invitato l’Unione europea a considerare la possibilità di schierare una forza militare nella Repubblica del Congo per assistere la MONUC durante il processo elettorale.

(5)

Il 23 marzo 2006 il Consiglio ha approvato un documento di opzioni per l’eventuale sostegno dell’UE alla MONUC.

(6)

In una lettera del 28 marzo 2006 la presidenza ha ribadito i principi per il sostegno militare dell’UE alla MONUC.

(7)

La risoluzione 1671 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 25 aprile 2006, ha autorizzato l’UE a schierare forze nella RDC a sostegno della MONUC durante il processo elettorale. Essa contiene altresì disposizioni relative all’applicazione dell’accordo tra le Nazioni Unite e la RDC sullo status della MONUC, firmato il 4 maggio 2000, alle forze dirette dall’Unione europea.

(8)

Le autorità della RDC hanno accolto con favore la possibilità di un sostegno militare dell’UE alla MONUC durante il processo elettorale.

(9)

Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) dovrebbe esercitare il controllo politico sull’operazione militare dell’UE a sostegno della MONUC nella RDC, assicurarne la direzione strategica e adottare le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 25, terzo comma, del trattato UE.

(10)

A norma dell’articolo 28, paragrafo 3, del trattato UE, le spese operative derivanti dalla presente azione comune, che abbiano implicazioni nel settore militare o della difesa, dovrebbero essere a carico degli Stati membri a norma della decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (5) (in seguito denominato «ATHENA»).

(11)

L’articolo 14, paragrafo 1, del trattato UE richiede l’indicazione, nelle azioni comuni, dei mezzi di cui l’Unione europea deve disporre. L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’operazione militare dell’UE costituisce la stima attualmente più attendibile e lascia impregiudicato l’importo finale che deve essere incluso in un bilancio da approvare in base alle norme fissate da ATHENA.

(12)

A norma dell’articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato UE e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all’attuazione della presente azione comune e non partecipa pertanto al finanziamento dell’operazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Missione

1.   L’Unione europea conduce un’operazione militare dell’Unione europea a sostegno della MONUC nella RDC durante il processo elettorale, denominata EUFOR RD Congo, in virtù del mandato fissato nella risoluzione 1671 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2.   Le forze schierate a tale scopo operano secondo gli obiettivi per l’eventuale sostegno dell’UE alla MONUC, come approvato dal Consiglio il 23 marzo 2006.

Articolo 2

Nomina del comandante dell’operazione dell’UE

Il tenente generale Karlheinz VIERECK è nominato comandante dell’operazione dell’UE.

Articolo 3

Designazione della sede del comando operativo dell’UE

Il comando operativo dell’UE ha sede presso il comando per le operazioni delle forze armate [Einsatzführungskommando der Bundeswehr (EinsFüKdo Bw)] a Potsdam.

Articolo 4

Nomina del comandante della forza dell’UE

Il maggiore generale Christian DAMAY è nominato comandante della forza dell’UE.

Articolo 5

Pianificazione e avvio dell’operazione

La decisione sull’avvio dell’operazione militare dell’UE è adottata dal Consiglio a seguito dell’approvazione del piano operativo e delle regole di ingaggio ed alla luce del calendario elettorale nella RDC.

Articolo 6

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS esercita, sotto la responsabilità del Consiglio, il controllo politico e la direzione strategica dell’operazione militare dell’UE. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 25 del trattato UE. Tale autorizzazione include le competenze per la modifica dei documenti di pianificazione, inclusi il piano operativo, la catena di comando e le regole di ingaggio. Essa include inoltre la facoltà di adottare ulteriori decisioni relative alla nomina del comandante dell’operazione dell’UE e/o del comandante della forza dell’UE. Il Consiglio, assistito dal segretario generale/alto rappresentante (SG/AR), conserva i poteri decisionali in ordine agli obiettivi e alla conclusione dell’operazione militare dell’UE.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente dal presidente del Comitato militare dell’Unione europea (CEUMC) relazioni sulla condotta dell’operazione militare dell’UE. Il CPS può, se del caso, invitare alle sue riunioni il comandante dell’operazione dell’UE e/o il comandante della forza dell’UE.

Articolo 7

Direzione militare

1.   Il Comitato militare dell’UE (EUMC) sorveglia la corretta esecuzione dell’operazione militare dell’UE condotta sotto la responsabilità del comandante dell’operazione dell’UE.

2.   L’EUMC riceve periodicamente relazioni del comandante dell’operazione dell’UE. Può, ove necessario, invitare alle sue riunioni il comandante dell’operazione dell’UE e/o il comandante della forza dell’UE.

3.   Il CEUMC agisce in qualità di punto di contatto primario con il comandante dell’operazione dell’UE.

Articolo 8

Coerenza della risposta dell’UE

La presidenza, l’SG/AR, l’RSUE, il comandante dell’operazione dell’UE, il comandante della forza dell’UE, il capomissione di EUPOL Kinshasa e il capomissione di EUSEC RD Congo provvedono allo stretto coordinamento delle rispettive attività per quanto riguarda l’attuazione della presente azione comune.

Articolo 9

Relazioni con le Nazioni Unite, la RDC e altri attori

1.   L’SG/AR assistito dall’RSUE, in stretto coordinamento con la presidenza, agisce in qualità di punto di contatto primario con le Nazioni Unite, con le autorità della RDC e dei paesi vicini, nonché con gli altri attori pertinenti.

2.   Il comandante dell’operazione dell’UE, in stretto coordinamento con l’SG/AR, fa da collegamento con il Dipartimento per le operazioni di mantenimento della pace (DPKO) nelle Nazioni Unite e con la MONUC in ordine alle questioni relative alla sua missione.

3.   Il comandante della forza dell’UE, in coordinamento con l’RSUE, il capomissione di EUPOL Kinshasa e il capomissione di EUSEC RD Congo, tiene, per quanto riguarda le questioni relative alla sua missione, stretti contatti con la MONUC e con le autorità locali, nonché con altri attori internazionali, ove opportuno.

Articolo 10

Partecipazione di paesi terzi

1.   Fatti salvi l’autonomia decisionale dell’Unione europea e il quadro istituzionale unico, e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo:

i membri europei della NATO non appartenenti all’UE saranno invitati a partecipare all’operazione militare dell’UE,

i paesi candidati all’adesione all’Unione europea e altri partner potenziali possono essere invitati a partecipare all’operazione militare dell’UE secondo le modalità convenute.

2.   Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare, su raccomandazione del comandante dell’operazione dell’UE e dell’EUMC, le pertinenti decisioni in merito all’accettazione dei contributi proposti.

3.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di accordi che saranno conclusi secondo la procedura di cui all’articolo 24 del trattato UE. L’SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare tali accordi a suo nome. Quando l’UE e un paese terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest’ultimo alle operazioni dell’UE di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito dell’operazione di cui trattasi.

4.   I paesi terzi che forniscono un contributo militare significativo all’operazione militare dell’UE hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi in termini di gestione quotidiana dell’operazione degli Stati membri dell’UE che partecipano all’operazione.

5.   Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull’istituzione di un comitato dei contributori, qualora i paesi terzi forniscano contributi militari significativi.

Articolo 11

Azione comunitaria

Il Consiglio e la Commissione, secondo le rispettive competenze, assicurano la coerenza tra l’attuazione della presente azione comune e le attività esterne della Comunità, a norma dell’articolo 3 del trattato UE. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.

Articolo 12

Status delle forze dirette dall’UE

Lo status delle forze dirette dall’UE e del loro personale, compresi privilegi, immunità e altre garanzie necessarie per l’espletamento della loro missione, sarà stabilito conformemente alle pertinenti disposizioni della risoluzione 1671 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 13

Disposizioni finanziarie

1.   I costi comuni dell’operazione militare dell’UE sono amministrati da ATHENA.

2.   Ai fini della presente operazione militare dell’UE:

le caserme e gli alloggi delle forze nel loro insieme non sono finanziabili come costi comuni,

le spese relative al trasporto delle forze nel loro insieme non sono finanziabili come costi comuni.

3.   L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’operazione militare dell’UE per un periodo di 4 mesi è di 16 700 000 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 31, paragrafo 3, della decisione 2004/197/PESC è del 70 %.

Articolo 14

Comunicazione di informazioni alle Nazioni Unite, alla MONUC e ad altre parti terze

1.   L’SG/AR è autorizzato a diffondere alle Nazioni Unite, alla MONUC e ad altre parti terze, associate alla presente azione comune, informazioni e documenti classificati dell’UE prodotti ai fini dell’operazione militare dell’UE fino al livello di classificazione appropriato per ciascuna in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

2.   L’SG/AR è autorizzato a diffondere alle Nazioni Unite, alla MONUC e ad altre parti terze, associati alla presente azione comune, documenti non classificati dell’UE connessi con le deliberazioni del Consiglio in merito all’operazione e soggetti all’obbligo del segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (6).

Articolo 15

Entrata in vigore e termine

1.   La presente azione comune entra in vigore alla data di adozione.

2.   L’operazione militare dell’UE termina quattro mesi dopo la data del primo turno delle elezioni nella RDC.

3.   La presente azione comune è abrogata previo rischieramento di tutte le forze dell’UE, conformemente alla pianificazione approvata per il termine dell’operazione militare dell’UE.

Articolo 16

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 2006.

Per il Consiglio

La presidente

L. PROKOP


(1)  GU L 367 del 14.12.2004, pag. 30. Azione comune modificata dall’azione comune 2005/822/PESC (GU L 305 del 24.11.2005, pag. 44).

(2)  GU L 112 del 3.5.2005, pag. 20. Azione comune modificata dall’azione comune 2005/868/PESC (GU L 318 del 6.12.2005, pag. 29).

(3)  GU L 143 dell’11.6.2003, pag. 50.

(4)  GU L 49 del 21.2.2006, pag. 17.

(5)  GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/68/PESC (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 59).

(6)  Decisione 2004/338/CE, Euratom del Consiglio, del 22 marzo 2004, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 22). Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/34/CE, Euratom (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 32).