ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 115 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Commissione |
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Decisione della Commissione, del 21 aprile 2006, che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo [notificata con il numero C(2006) 1622] ( 1 ) |
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Banca centrale europea |
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Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea |
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Accordo di cooperazione e di assistenza tra la Corte penale internazionale e l'Unione europea |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
28.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 115/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 640/2006 DEL CONSIGLIO
del 10 aprile 2006
che abroga i regolamenti (CEE) n. 3181/78 e (CEE) n. 1736/79 relativi al sistema monetario europeo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere della Banca Centrale Europea (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 3181/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativo ad un sistema monetario europeo (3) autorizza il Fondo europeo di cooperazione monetaria a ricevere riserve monetarie dalle autorità monetarie degli Stati membri ed a emettere ECU. I compiti del Fondo europeo di cooperazione monetaria sono stati assunti dall’IME e successivamente dalla BCE e il Fondo è stato dissolto. Pertanto il predetto regolamento non è più pertinente e dovrebbe essere abrogato. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 1736/79 del Consiglio, del 3 agosto 1979, relativo al bonifico di interessi per taluni prestiti concessi nel quadro del sistema monetario europeo (4) prevede che la Comunità, per un periodo di cinque anni a partire dalla sua data di applicazione, conceda bonifici di interessi su taluni tipi di prestiti (prestiti della BEI per il finanziamento di investimenti, tra l’altro in infrastrutture, realizzati negli Stati membri meno prosperi). Questo periodo di cinque anni, che non è stato prorogato, è scaduto nel 1984. Inoltre, a norma dell’articolo 1 del predetto regolamento, uno Stato membro deve partecipare ai meccanismi di cambio del sistema monetario europeo per beneficiare dei bonifici di interessi. Anche questa condizione indica che il regolamento non è più applicabile. I prestiti NSC concessi dalla BEI che hanno beneficiato di questo bonifico di interessi sono stati nel frattempo rimborsati. Pertanto il regolamento in questione non è più pertinente e dovrebbe essere abrogato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I regolamenti (CEE) n. 3181/78 e (CEE) n. 1736/79 sono abrogati.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 2006.
Per il Consiglio
La presidente
U. PLASSNIK
(1) Parere espresso il 14 febbraio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 49 del 28.2.2006, pag. 35.
(3) GU L 379 del 30.12.1978, pag. 2. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3066/85 (GU L 290 dell’1.11.1985, pag. 95).
(4) GU L 200 dell’8.8.1979, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2790/82 (GU L 295 del 21.10.1982, pag. 2).
28.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 115/2 |
REGOLAMENTO (CE) N. 641/2006 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 27 aprile 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
142,3 |
204 |
100,4 |
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212 |
139,0 |
|
999 |
127,2 |
|
0707 00 05 |
052 |
129,4 |
999 |
129,4 |
|
0709 90 70 |
052 |
127,1 |
204 |
48,7 |
|
999 |
87,9 |
|
0805 10 20 |
052 |
37,7 |
204 |
36,1 |
|
212 |
51,2 |
|
220 |
42,0 |
|
624 |
64,3 |
|
999 |
46,3 |
|
0805 50 10 |
508 |
30,4 |
624 |
57,9 |
|
999 |
44,2 |
|
0808 10 80 |
388 |
86,4 |
400 |
117,0 |
|
404 |
94,7 |
|
508 |
81,2 |
|
512 |
78,1 |
|
524 |
68,2 |
|
528 |
92,9 |
|
720 |
97,9 |
|
804 |
114,7 |
|
999 |
92,3 |
|
0808 20 50 |
388 |
94,6 |
512 |
74,7 |
|
524 |
29,4 |
|
528 |
78,3 |
|
720 |
51,8 |
|
999 |
65,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
28.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 115/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 642/2006 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2006
recante determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo di consegna 2006/2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l’importazione di zucchero di canna nell’ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (2), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espressi in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India. |
(2) |
In applicazione degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell’accordo India e degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1159/2003, la Commissione ha stabilito gli obblighi di consegna per il periodo di consegna 2006/2007 e per ciascun paese esportatore, tenendo conto, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, del saldo tra i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna e i quantitativi effettivamente importati durante gli scorsi periodi di consegna. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di prodotti di cui al codice NC 1701, originari dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India, espressi in equivalente di zucchero bianco, per il periodo di consegna 2006/2007 e per i rispettivi paesi esportatori, figurano nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).
ALLEGATO
Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo di consegna 2006/2007, espressi in equivalente zucchero bianco (in tonnellate):
Paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India |
Obblighi di consegna 2006/2007 |
Barbados |
32 097,40 |
Belize |
40 348,80 |
Congo |
10 186,10 |
Figi |
165 348,30 |
Guyana |
159 410,10 |
India |
10 000,00 |
Costa d’Avorio |
10 186,10 |
Giamaica |
118 696,00 |
Kenya |
5 000,00 |
Madagascar |
13 324,40 |
Malawi |
20 824,40 |
Maurizio |
491 030,50 |
Mozambico |
6 000,00 |
Saint Christopher e Nevis |
15 590,90 |
Suriname |
0,00 |
Swaziland |
117 844,50 |
Tanzania |
10 186,10 |
Trinidad e Tobago |
47 717,60 |
Uganda |
0,00 |
Zambia |
7 215,00 |
Zimbabwe |
30 224,80 |
Totale |
1 311 231,00 |
28.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 115/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 643/2006 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 1622/2000, che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici, e del regolamento (CE) n. 884/2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 1, e l’articolo 70, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione (2) stabilisce tra l’altro i limiti e le condizioni di utilizzazione delle sostanze autorizzate dal regolamento (CE) n. 1493/1999. I limiti per l’utilizzazione delle sostanze di cui trattasi figurano nell’allegato IV del suddetto regolamento. Nell’elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati riportato nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono stati aggiunti l’acido L-ascorbico e il dimetildicarbonato e occorre quindi fissare i limiti e le condizioni di utilizzazione relativi a tali sostanze. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione (3) stabilisce le norme relative alla tenuta dei registri delle entrate e delle uscite e prevede tra l’altro l’indicazione nei registri di alcune delle operazioni effettuate. Date le particolari caratteristiche dell’operazione di aggiunta del dimetildicarbonato ai vini è opportuno che nei registri sia indicata l’utilizzazione di tale sostanza. |
(3) |
Occorre modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1622/2000 e (CE) n. 884/2001. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1622/2000 è così modificato:
1) |
È inserito il seguente articolo 15 bis: «Articolo 15 bis Dimetildicarbonato L’aggiunta di dimetildicarbonato, prevista nell’allegato IV, punto 3, lettera z quater, del regolamento (CE) n. 1493/1999, può essere effettuata unicamente entro i limiti indicati nell’allegato IV del presente regolamento e se rispondente alle disposizioni di cui all’allegato IX bis del presente regolamento.»; |
2) |
L’allegato IV è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento; |
3) |
Il testo riportato nell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato IX bis. |
Articolo 2
All’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 884/2001, è aggiunto il seguente trattino:
«— |
l’aggiunta di dimetildicarbonato (DMDC) ai vini». |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).
(2) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2005 (GU L 188 del 20.7.2005, pag. 3).
(3) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 32. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 908/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 56).
ALLEGATO I
«ALLEGATO IV
Limiti per l’utilizzazione di talune sostanze
(Articolo 5 del presente regolamento)
I limiti massimi per l’utilizzazione delle sostanze di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/1999, alle condizioni ivi indicate, sono i seguenti:
Sostanze |
Utilizzazione per le uve fresche, il mosto d’uve, il mosto d’uve parzialmente fermentato, il mosto d’uve parzialmente fermentato ottenuto con uve parzialmente appassite, il mosto d’uve concentrato e il vino nuovo ancora in fermentazione |
Utilizzazione per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, il vino atto alla produzione di vino da tavola, il vino da tavola, il vino spumante, il vino spumante gassificato, il vino frizzante, il vino frizzante gassificato, i vini liquorosi ed i v.q.p.r.d. |
Preparati di scorze di lieviti |
40 g/hl |
40 g/hl |
Anidride carbonica |
|
tenore massimo del vino trattato: 2 g/l |
Acido L-ascorbico |
250 mg/l |
250 mg/l; il tenore massimo del vino trattato non deve essere superiore a 250 mg/l |
Acido citrico |
|
tenore massimo del vino trattato: 1 g/l |
Acido metatartarico |
|
100 mg/l |
Solfato di rame |
|
1 g/hl a condizione che il prodotto trattato non abbia un tenore di rame superiore a 1 mg/l |
Carboni per uso enologico |
100 g di prodotto secco per hl |
100 g di prodotto secco per hl |
Sali nutritivi: fosfato di ammonio o solfato di ammonio |
1 g/l (espresso in sale) (1) |
0,3 g/l (espresso in sale), per l’elaborazione dei vini spumanti |
Solfito di ammonio o bisolfito di ammonio |
0,2 g/l (espresso in sale) (1) |
|
Fattori di crescita: tiamina sotto forma di cloridrato di tiamina |
0,6 mg/l (espresso in tiamina) |
0,6 mg/l (espresso in tiamina), per l’elaborazione dei vini spumanti |
Polivinilpolipirrolidone |
80 g/hl |
80 g/hl |
Tartrato di calcio |
|
200 g/hl |
Fitato di calcio |
|
8 g/hl |
Lisozima |
500 mg/l (2) |
500 mg/l (2) |
Dimetildicarbonato |
|
200 mg/l; residui non rilevabili nel vino immesso sul mercato |
(1) Questi prodotti possono essere utilizzati anche congiuntamente nel limite complessivo di 1 g/l, fermo restando il limite di 0,2 g/l summenzionato.
(2) Quando l’aggiunta è effettuata nel mosto e nel vino, il quantitativo cumulativo non può superare il limite di 500 mg/l.»
ALLEGATO II
«ALLEGATO IX bis
Prescrizioni per il dimetildicarbonato
(Articolo 15 bis del presente regolamento)
CAMPO D’APPLICAZIONE
Il dimetildicarbonato può essere aggiunto al vino con il seguente fine: garantire la stabilizzazione microbiologica del vino in bottiglia contenente zuccheri fermentescibili.
PRESCRIZIONI
— |
L’aggiunta deve essere effettuata solo poco prima dell’imbottigliamento. |
— |
Possono essere sottoposti a tale trattamento soltanto i vini aventi un tenore di zucchero pari o superiore a 5 g/l. |
— |
La dose massima di utilizzazione è stabilita nell’allegato IV del presente regolamento e la presenza del prodotto non deve essere rilevabile nel vino immesso sul mercato. |
— |
Il prodotto utilizzato deve rispettare i requisiti di purezza stabiliti dalla direttiva 96/77/CE. |
— |
Il trattamento deve essere indicato nel registro di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.» |
28.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 115/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 644/2006 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2006
che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all’articolo 1 di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere compensata mediante una restituzione all’esportazione. |
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999. |
(3) |
Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati. |
(4) |
In virtù del memorandum d’intesa tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana sulla protezione delle importazioni di latte in polvere nella Repubblica dominicana (2), approvato dalla decisione 98/486/CE del Consiglio (3), un determinato quantitativo di prodotti lattiero-caseari della Comunità può essere esportato verso la Repubblica dominicana a dazio ridotto. Per questo motivo occorre ridurre di una determinata percentuale le restituzioni all’esportazione sui prodotti esportati nell’ambito di tale regime. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all’esportazione previste dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione (4).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 218 del 6.8.1998, pag. 46.
(3) GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.
(4) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.
ALLEGATO
Restituzioni all’esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 28 aprile 2006
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
0401 30 31 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
13,20 |
L20 |
EUR/100 kg |
18,86 |
|
0401 30 31 9400 |
L02 |
EUR/100 kg |
20,62 |
L20 |
EUR/100 kg |
29,47 |
|
0401 30 31 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
22,75 |
L20 |
EUR/100 kg |
32,49 |
|
0401 30 39 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
13,20 |
L20 |
EUR/100 kg |
18,86 |
|
0401 30 39 9400 |
L02 |
EUR/100 kg |
20,62 |
L20 |
EUR/100 kg |
29,47 |
|
0401 30 39 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
22,75 |
L20 |
EUR/100 kg |
32,49 |
|
0401 30 91 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
25,92 |
L20 |
EUR/100 kg |
37,04 |
|
0401 30 99 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
25,92 |
L20 |
EUR/100 kg |
37,04 |
|
0401 30 99 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
38,10 |
L20 |
EUR/100 kg |
54,43 |
|
0402 10 11 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,14 |
L21 (1) |
EUR/100 kg |
5,00 |
|
0402 10 19 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,14 |
L21 (1) |
EUR/100 kg |
5,00 |
|
0402 10 91 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,14 |
L21 |
EUR/100 kg |
5,00 |
|
0402 10 99 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,14 |
L21 |
EUR/100 kg |
5,00 |
|
0402 21 11 9200 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,14 |
L21 |
EUR/100 kg |
5,00 |
|
0402 21 11 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
37,83 |
L21 |
EUR/100 kg |
48,54 |
|
0402 21 11 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
39,47 |
L21 |
EUR/100 kg |
50,67 |
|
0402 21 11 9900 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,06 |
L21 (1) |
EUR/100 kg |
54,00 |
|
0402 21 17 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,14 |
L21 |
EUR/100 kg |
5,00 |
|
0402 21 19 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
37,83 |
L21 |
EUR/100 kg |
48,54 |
|
0402 21 19 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
39,47 |
L21 |
EUR/100 kg |
50,67 |
|
0402 21 19 9900 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,06 |
L21 (1) |
EUR/100 kg |
54,00 |
|
0402 21 91 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,33 |
L21 |
EUR/100 kg |
54,32 |
|
0402 21 91 9200 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,57 |
L21 (1) |
EUR/100 kg |
54,66 |
|
0402 21 91 9350 |
L02 |
EUR/100 kg |
43,03 |
L21 |
EUR/100 kg |
55,21 |
|
0402 21 91 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
46,22 |
L21 |
EUR/100 kg |
59,34 |
|
0402 21 99 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,33 |
L21 |
EUR/100 kg |
54,32 |
|
0402 21 99 9200 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,57 |
L21 (1) |
EUR/100 kg |
54,66 |
|
0402 21 99 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
43,03 |
L21 |
EUR/100 kg |
55,21 |
|
0402 21 99 9400 |
L02 |
EUR/100 kg |
45,39 |
L21 |
EUR/100 kg |
58,28 |
|
0402 21 99 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
46,22 |
L21 |
EUR/100 kg |
59,34 |
|
0402 21 99 9600 |
L02 |
EUR/100 kg |
49,50 |
L21 |
EUR/100 kg |
63,53 |
|
0402 21 99 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
51,32 |
L21 |
EUR/100 kg |
65,91 |
|
0402 21 99 9900 |
L02 |
EUR/100 kg |
53,47 |
L21 |
EUR/100 kg |
68,63 |
|
0402 29 15 9200 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,14 |
L20 |
EUR/100 kg |
5,00 |
|
0402 29 15 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
37,83 |
L20 |
EUR/100 kg |
48,54 |
|
0402 29 15 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
39,47 |
L20 |
EUR/100 kg |
50,67 |
|
0402 29 15 9900 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,06 |
L20 |
EUR/100 kg |
54,00 |
|
0402 29 19 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
37,83 |
L20 |
EUR/100 kg |
48,54 |
|
0402 29 19 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
39,47 |
L20 |
EUR/100 kg |
50,67 |
|
0402 29 19 9900 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,06 |
L20 |
EUR/100 kg |
54,00 |
|
0402 29 91 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,33 |
L20 |
EUR/100 kg |
54,32 |
|
0402 29 99 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,33 |
L20 |
EUR/100 kg |
54,32 |
|
0402 29 99 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
45,39 |
L20 |
EUR/100 kg |
58,28 |
|
0402 91 11 9370 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,13 |
L20 |
EUR/100 kg |
5,90 |
|
0402 91 19 9370 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,13 |
L20 |
EUR/100 kg |
5,90 |
|
0402 91 31 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,88 |
L20 |
EUR/100 kg |
6,97 |
|
0402 91 39 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,88 |
L20 |
EUR/100 kg |
6,97 |
|
0402 91 99 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
15,93 |
L20 |
EUR/100 kg |
22,76 |
|
0402 99 11 9350 |
L02 |
EUR/100 kg |
10,55 |
L20 |
EUR/100 kg |
15,08 |
|
0402 99 19 9350 |
L02 |
EUR/100 kg |
10,55 |
L20 |
EUR/100 kg |
15,08 |
|
0402 99 31 9150 |
L02 |
EUR/100 kg |
10,95 |
L20 |
EUR/100 kg |
15,65 |
|
0402 99 31 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
9,53 |
L20 |
EUR/100 kg |
13,62 |
|
0402 99 39 9150 |
L02 |
EUR/100 kg |
10,95 |
L20 |
EUR/100 kg |
15,65 |
|
0403 90 11 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,09 |
L20 |
EUR/100 kg |
4,93 |
|
0403 90 13 9200 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,09 |
L20 |
EUR/100 kg |
4,93 |
|
0403 90 13 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
37,48 |
L20 |
EUR/100 kg |
48,11 |
|
0403 90 13 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
39,13 |
L20 |
EUR/100 kg |
50,22 |
|
0403 90 13 9900 |
L02 |
EUR/100 kg |
41,70 |
L20 |
EUR/100 kg |
53,51 |
|
0403 90 19 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
41,95 |
L20 |
EUR/100 kg |
53,85 |
|
0403 90 33 9400 |
L02 |
EUR/100 kg |
37,48 |
L20 |
EUR/100 kg |
48,11 |
|
0403 90 33 9900 |
L02 |
EUR/100 kg |
41,70 |
L20 |
EUR/100 kg |
53,51 |
|
0403 90 59 9310 |
L02 |
EUR/100 kg |
13,20 |
L20 |
EUR/100 kg |
18,86 |
|
0403 90 59 9340 |
L02 |
EUR/100 kg |
19,32 |
L20 |
EUR/100 kg |
27,59 |
|
0403 90 59 9370 |
L02 |
EUR/100 kg |
19,32 |
L20 |
EUR/100 kg |
27,59 |
|
0403 90 59 9510 |
L02 |
EUR/100 kg |
19,32 |
L20 |
EUR/100 kg |
27,59 |
|
0404 90 21 9120 |
L02 |
EUR/100 kg |
3,54 |
L20 |
EUR/100 kg |
4,27 |
|
0404 90 21 9160 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,14 |
L20 |
EUR/100 kg |
5,00 |
|
0404 90 23 9120 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,14 |
L20 |
EUR/100 kg |
5,00 |
|
0404 90 23 9130 |
L02 |
EUR/100 kg |
37,83 |
L20 |
EUR/100 kg |
48,54 |
|
0404 90 23 9140 |
L02 |
EUR/100 kg |
39,47 |
L20 |
EUR/100 kg |
50,67 |
|
0404 90 23 9150 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,06 |
L20 |
EUR/100 kg |
54,00 |
|
0404 90 29 9110 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,33 |
L20 |
EUR/100 kg |
54,32 |
|
0404 90 29 9115 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,57 |
L20 |
EUR/100 kg |
54,66 |
|
0404 90 29 9125 |
L02 |
EUR/100 kg |
43,03 |
L20 |
EUR/100 kg |
55,21 |
|
0404 90 29 9140 |
L02 |
EUR/100 kg |
46,22 |
L20 |
EUR/100 kg |
59,34 |
|
0404 90 81 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,14 |
L20 |
EUR/100 kg |
5,00 |
|
0404 90 83 9110 |
L02 |
EUR/100 kg |
4,14 |
L20 |
EUR/100 kg |
5,00 |
|
0404 90 83 9130 |
L02 |
EUR/100 kg |
37,83 |
L20 |
EUR/100 kg |
48,54 |
|
0404 90 83 9150 |
L02 |
EUR/100 kg |
39,47 |
L20 |
EUR/100 kg |
50,67 |
|
0404 90 83 9170 |
L02 |
EUR/100 kg |
42,06 |
L20 |
EUR/100 kg |
54,00 |
|
0404 90 83 9936 |
L02 |
EUR/100 kg |
10,55 |
L20 |
EUR/100 kg |
15,08 |
|
0405 10 11 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
72,00 |
L20 |
EUR/100 kg |
97,08 |
|
0405 10 11 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
73,79 |
L20 |
EUR/100 kg |
99,50 |
|
0405 10 19 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
72,00 |
L20 |
EUR/100 kg |
97,08 |
|
0405 10 19 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
73,79 |
L20 |
EUR/100 kg |
99,50 |
|
0405 10 30 9100 |
L02 |
EUR/100 kg |
72,00 |
L20 |
EUR/100 kg |
97,08 |
|
0405 10 30 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
73,79 |
L20 |
EUR/100 kg |
99,50 |
|
0405 10 30 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
73,79 |
L20 |
EUR/100 kg |
99,50 |
|
0405 10 50 9300 |
L02 |
EUR/100 kg |
73,79 |
L20 |
EUR/100 kg |
99,50 |
|
0405 10 50 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
72,00 |
L20 |
EUR/100 kg |
97,08 |
|
0405 10 50 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
73,79 |
L20 |
EUR/100 kg |
99,50 |
|
0405 10 90 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
76,50 |
L20 |
EUR/100 kg |
103,15 |
|
0405 20 90 9500 |
L02 |
EUR/100 kg |
67,51 |
L20 |
EUR/100 kg |
91,01 |
|
0405 20 90 9700 |
L02 |
EUR/100 kg |
70,20 |
L20 |
EUR/100 kg |
94,64 |
|
0405 90 10 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
92,11 |
L20 |
EUR/100 kg |
124,18 |
|
0405 90 90 9000 |
L02 |
EUR/100 kg |
73,66 |
L20 |
EUR/100 kg |
99,32 |
|
0406 10 20 9230 |
L04 |
EUR/100 kg |
12,99 |
L40 |
EUR/100 kg |
16,24 |
|
0406 10 20 9630 |
L04 |
EUR/100 kg |
19,96 |
L40 |
EUR/100 kg |
24,94 |
|
0406 10 20 9640 |
L04 |
EUR/100 kg |
29,32 |
L40 |
EUR/100 kg |
36,65 |
|
0406 10 20 9650 |
L04 |
EUR/100 kg |
24,44 |
L40 |
EUR/100 kg |
30,55 |
|
0406 10 20 9830 |
L04 |
EUR/100 kg |
9,08 |
L40 |
EUR/100 kg |
11,33 |
|
0406 10 20 9850 |
L04 |
EUR/100 kg |
10,99 |
L40 |
EUR/100 kg |
13,74 |
|
0406 20 90 9913 |
L04 |
EUR/100 kg |
21,76 |
L40 |
EUR/100 kg |
27,20 |
|
0406 20 90 9915 |
L04 |
EUR/100 kg |
29,54 |
L40 |
EUR/100 kg |
36,93 |
|
0406 20 90 9917 |
L04 |
EUR/100 kg |
31,41 |
L40 |
EUR/100 kg |
39,24 |
|
0406 20 90 9919 |
L04 |
EUR/100 kg |
35,08 |
L40 |
EUR/100 kg |
43,86 |
|
0406 30 31 9730 |
L04 |
EUR/100 kg |
3,91 |
L40 |
EUR/100 kg |
9,17 |
|
0406 30 31 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
3,91 |
L40 |
EUR/100 kg |
9,17 |
|
0406 30 31 9950 |
L04 |
EUR/100 kg |
5,69 |
L40 |
EUR/100 kg |
13,34 |
|
0406 30 39 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
3,91 |
L40 |
EUR/100 kg |
9,17 |
|
0406 30 39 9700 |
L04 |
EUR/100 kg |
5,69 |
L40 |
EUR/100 kg |
13,34 |
|
0406 30 39 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
5,69 |
L40 |
EUR/100 kg |
13,34 |
|
0406 30 39 9950 |
L04 |
EUR/100 kg |
6,44 |
L40 |
EUR/100 kg |
15,09 |
|
0406 40 50 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
34,48 |
L40 |
EUR/100 kg |
43,09 |
|
0406 40 90 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
35,41 |
L40 |
EUR/100 kg |
44,26 |
|
0406 90 13 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
39,25 |
L40 |
EUR/100 kg |
56,18 |
|
0406 90 15 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
40,57 |
L40 |
EUR/100 kg |
58,06 |
|
0406 90 17 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
40,57 |
L40 |
EUR/100 kg |
58,06 |
|
0406 90 21 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
39,43 |
L40 |
EUR/100 kg |
56,30 |
|
0406 90 23 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
35,35 |
L40 |
EUR/100 kg |
50,82 |
|
0406 90 25 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
34,67 |
L40 |
EUR/100 kg |
49,63 |
|
0406 90 27 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
31,39 |
L40 |
EUR/100 kg |
44,95 |
|
0406 90 31 9119 |
L04 |
EUR/100 kg |
29,03 |
L40 |
EUR/100 kg |
41,60 |
|
0406 90 33 9119 |
L04 |
EUR/100 kg |
29,03 |
L40 |
EUR/100 kg |
41,60 |
|
0406 90 35 9190 |
L04 |
EUR/100 kg |
41,33 |
L40 |
EUR/100 kg |
59,45 |
|
0406 90 35 9990 |
L04 |
EUR/100 kg |
41,33 |
L40 |
EUR/100 kg |
59,45 |
|
0406 90 37 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
39,25 |
L40 |
EUR/100 kg |
56,18 |
|
0406 90 61 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
44,68 |
L40 |
EUR/100 kg |
64,65 |
|
0406 90 63 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
44,02 |
L40 |
EUR/100 kg |
63,49 |
|
0406 90 63 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
42,31 |
L40 |
EUR/100 kg |
61,32 |
|
0406 90 69 9910 |
L04 |
EUR/100 kg |
42,93 |
L40 |
EUR/100 kg |
62,22 |
|
0406 90 73 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
36,12 |
L40 |
EUR/100 kg |
51,75 |
|
0406 90 75 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
36,84 |
L40 |
EUR/100 kg |
52,98 |
|
0406 90 76 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
32,71 |
L40 |
EUR/100 kg |
46,82 |
|
0406 90 76 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
36,63 |
L40 |
EUR/100 kg |
52,44 |
|
0406 90 76 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
33,92 |
L40 |
EUR/100 kg |
48,15 |
|
0406 90 78 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
35,88 |
L40 |
EUR/100 kg |
52,42 |
|
0406 90 78 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
35,54 |
L40 |
EUR/100 kg |
50,76 |
|
0406 90 78 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
34,55 |
L40 |
EUR/100 kg |
49,04 |
|
0406 90 79 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
29,35 |
L40 |
EUR/100 kg |
42,19 |
|
0406 90 81 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
36,63 |
L40 |
EUR/100 kg |
52,44 |
|
0406 90 85 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
40,16 |
L40 |
EUR/100 kg |
57,80 |
|
0406 90 85 9970 |
L04 |
EUR/100 kg |
36,84 |
L40 |
EUR/100 kg |
52,98 |
|
0406 90 86 9200 |
L04 |
EUR/100 kg |
35,61 |
L40 |
EUR/100 kg |
52,80 |
|
0406 90 86 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
38,16 |
L40 |
EUR/100 kg |
55,80 |
|
0406 90 86 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
40,16 |
L40 |
EUR/100 kg |
57,80 |
|
0406 90 87 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
33,16 |
L40 |
EUR/100 kg |
49,00 |
|
0406 90 87 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
33,86 |
L40 |
EUR/100 kg |
49,49 |
|
0406 90 87 9951 |
L04 |
EUR/100 kg |
35,97 |
L40 |
EUR/100 kg |
51,50 |
|
0406 90 87 9971 |
L04 |
EUR/100 kg |
35,97 |
L40 |
EUR/100 kg |
51,50 |
|
0406 90 87 9972 |
L04 |
EUR/100 kg |
15,21 |
L40 |
EUR/100 kg |
21,86 |
|
0406 90 87 9973 |
L04 |
EUR/100 kg |
35,33 |
L40 |
EUR/100 kg |
50,57 |
|
0406 90 87 9974 |
L04 |
EUR/100 kg |
37,84 |
L40 |
EUR/100 kg |
53,93 |
|
0406 90 87 9975 |
L04 |
EUR/100 kg |
37,52 |
L40 |
EUR/100 kg |
53,02 |
|
0406 90 87 9979 |
L04 |
EUR/100 kg |
35,35 |
L40 |
EUR/100 kg |
50,82 |
|
0406 90 88 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
29,29 |
L40 |
EUR/100 kg |
43,13 |
|
0406 90 88 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
30,20 |
L40 |
EUR/100 kg |
43,15 |
(1) Per i prodotti destinati ad essere esportati nella Repubblica dominicana nell’ambito del contingente 2006/2007 di cui alla decisione 98/486/CE e alle condizioni di cui all’articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999, si applicano i seguenti tassi:
|
0,00 EUR/100 kg |
||
|
28,00 EUR/100 kg |
Le destinazioni sono definite come segue:
L02 |
: |
Andorra e Gibilterra. |
L20 |
: |
Tutte le destinazioni eccetto L02, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Stati Uniti d’America e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. |
L21 |
: |
Tutte le destinazioni eccetto L02, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Stati Uniti d’America, Bulgaria e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. |
L04 |
: |
Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia. |
L40 |
: |
Tutte le destinazioni eccetto L02, L04, Ceuta, Melilla, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Stati Uniti d’America, Bulgaria, Romania, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. |
28.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 115/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 645/2006 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2006
che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente. |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 25 aprile 2006. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 25 aprile 2006, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 5).
(3) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1814/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 3).
ALLEGATO
(EUR/100 kg) |
||
Prodotto |
Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura |
Importo massimo della restituzione all'esportazione per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 581/2004 |
Burro |
ex ex 0405 10 19 9500 |
100,00 |
Burro |
ex ex 0405 10 19 9700 |
106,70 |
Butteroil |
ex ex 0405 90 10 9000 |
127,50 |
28.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 115/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 646/2006 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2006
che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (2), ha indetto una gara permanente. |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 25 aprile 2006. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 582/2004, per il periodo di gara che ha termine il 25 aprile 2006, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento è 7,00 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 5).
(3) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1814/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 3).
28.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 115/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 647/2006 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2006
relativo al rilascio dei titoli di importazione per il riso per le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2006 in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (1),
visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
Sulla base dell’esame dei quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli di importazione per la quota del mese di aprile 2006 occorre rilasciare i titoli relativi ai quantitativi indicati nelle domande, previa eventuale applicazione di una percentuale di riduzione, e stabilire i quantitativi disponibili per la quota successiva,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Alle domande di titoli di importazione per i contingenti tariffari di riso aperti con il regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2006 e comunicate alla Commissione, si applicano le percentuali di riduzione stabilite nell’allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi relativi alla quota di aprile 2006 disponibili per la quota successiva sono stabiliti nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 247/2006 (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1).
(2) GU L 37 dell’11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2152/2005 (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 30).
ALLEGATO
Percentuali di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti per la quota del mese di aprile 2006 e quantitativi disponibili per la quota successiva:
a) contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98
Origine |
Numero d’ordine |
Percentuale di riduzione per la quota del mese di aprile 2006 |
Quantitativo disponibile per la quota del mese di luglio 2006 (t) |
Stati Uniti d’America |
09.4127 |
0 (1) |
11 635 |
Thailandia |
09.4128 |
0 (1) |
1 230,404 |
Australia |
09.4129 |
0 (1) |
531,5 |
Altre origini |
09.4130 |
98,7985 |
0 |
b) contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 327/98
Origine |
Numero d’ordine |
Percentuale di riduzione per la quota del mese di aprile 2006 |
Quantitativo disponibile per la quota del mese di luglio 2006 (t) |
Australia |
09.4139 |
0 (2) |
7 822 |
Stati Uniti d’America |
09.4140 |
0 (2) |
5 732 |
Thailandia |
09.4144 |
0 (2) |
1 812 |
Altre origini |
09.4145 |
0 (2) |
117 |
(1) Rilascio per il quantitativo indicato nella domanda.
(2) Rilascio per il quantitativo indicato nella domanda.
28.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 115/20 |
REGOLAMENTO (CE) N. 648/2006 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2006
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g), del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci contemplate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999. |
(3) |
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascun prodotto di base. |
(4) |
Nondimeno, nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci che non rientrano nell’allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione alle restituzioni. Per evitare questa circostanza, appare quindi opportuno adottare adeguate misure precauzionali, senza pregiudicare la stipulazione di contratti a lungo termine. La definizione anticipata di tassi specifici per le restituzioni relative ai prodotti in questione dovrebbe permettere di raggiungere i due obiettivi in questione. |
(5) |
L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato per il prodotto in questione, e si tengano presenti i prodotti di base che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 o i prodotti ad essi assimilati. |
(6) |
Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti. |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (3), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e crema a prezzo ridotto. |
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/99, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/99, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2006.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.
(3) GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 28 aprile 2006 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)
(EUR/100 kg) |
||||
Codice NC |
Designazione delle merci |
Tasso delle restituzioni |
||
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
|||
ex 0402 10 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): |
|
|
|
|
— |
— |
||
|
4,72 |
5,00 |
||
ex 0402 21 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): |
|
|
|
|
21,26 |
23,04 |
||
|
50,45 |
54,00 |
||
ex 0405 10 |
Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): |
|
|
|
|
56,05 |
61,00 |
||
|
98,68 |
106,75 |
||
|
91,43 |
99,50 |
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.
28.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 115/23 |
REGOLAMENTO (CE) N. 649/2006 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2006
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 stabiliscono che la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sui mercati mondiali per i prodotti di cui all’articolo 1 dei suddetti regolamenti e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (3), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese, rispettivamente, nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003. |
(3) |
Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base. |
(4) |
Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi. |
(5) |
A seguito dell’intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), è necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 a seconda della loro destinazione. |
(6) |
In conformità dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, deve essere fissato un tasso di restituzione ridotto, tenendo conto dell’importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), per i prodotti di base utilizzati durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci. |
(7) |
Le bevande alcoliche sono considerate meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 dell’atto di adesione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate le misure necessarie ad agevolare l’utilizzo dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adeguare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche. |
(8) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2006.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.
(3) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.
(4) GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.
(5) GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1584/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 28 aprile 2006 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)
(EUR/100 kg) |
|||
Codice NC |
Descrizione dei prodotti (2) |
Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base |
|
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
||
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro: |
|
|
– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America |
— |
— |
|
– negli altri casi |
— |
— |
|
1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero e frumento segalato: |
|
|
– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America |
— |
— |
|
– negli altri casi: |
|
|
|
– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3) |
— |
— |
|
– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4) |
— |
— |
|
– – negli altri casi |
— |
— |
|
1002 00 00 |
segala |
— |
— |
1003 00 90 |
orzo |
|
|
– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4) |
— |
— |
|
– negli altri casi |
— |
— |
|
1004 00 00 |
avena |
— |
— |
1005 90 00 |
Granturco utilizzato sotto forma di: |
|
|
– amido |
|
|
|
– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3) |
2,654 |
2,915 |
|
– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4) |
2,101 |
2,101 |
|
– – negli altri casi |
3,757 |
3,757 |
|
– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5): |
|
|
|
– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3) |
1,715 |
1,975 |
|
– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4) |
1,576 |
1,576 |
|
– – negli altri casi |
2,818 |
2,818 |
|
– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4) |
2,101 |
2,101 |
|
– altri (incluso allo stato naturale) |
3,757 |
3,757 |
|
Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granoturco: |
|
|
|
– in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3) |
2,072 |
2,243 |
|
– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4) |
2,101 |
2,101 |
|
– negli altri casi |
3,757 |
3,757 |
|
ex 1006 30 |
Riso lavorato: |
|
|
– a grani tondi |
— |
— |
|
– a grani medi |
— |
— |
|
– a grani lunghi |
— |
— |
|
1006 40 00 |
Rotture |
— |
— |
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina |
— |
— |
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.
(2) Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.
(3) Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50.
(4) Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).
(5) Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.
28.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 115/27 |
REGOLAMENTO (CE) N. 650/2006 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2006
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione. |
(2) |
In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti. |
(4) |
È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato. |
(5) |
Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione. |
(6) |
La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione. |
(7) |
La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio. |
(8) |
Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione. |
(9) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13).
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 27 aprile 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
|||||||||||||||
1102 20 10 9200 (1) |
C10 |
EUR/t |
52,60 |
|||||||||||||||
1102 20 10 9400 (1) |
C10 |
EUR/t |
45,08 |
|||||||||||||||
1102 20 90 9200 (1) |
C10 |
EUR/t |
45,08 |
|||||||||||||||
1102 90 10 9100 |
C11 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1102 90 10 9900 |
C11 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1102 90 30 9100 |
C11 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1103 19 40 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1103 13 10 9100 (1) |
C10 |
EUR/t |
67,63 |
|||||||||||||||
1103 13 10 9300 (1) |
C10 |
EUR/t |
52,60 |
|||||||||||||||
1103 13 10 9500 (1) |
C10 |
EUR/t |
45,08 |
|||||||||||||||
1103 13 90 9100 (1) |
C10 |
EUR/t |
45,08 |
|||||||||||||||
1103 19 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1103 19 30 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1103 20 60 9000 |
C12 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1103 20 20 9000 |
C11 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 19 69 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 12 90 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 12 90 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 19 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 19 50 9110 |
C10 |
EUR/t |
60,11 |
|||||||||||||||
1104 19 50 9130 |
C10 |
EUR/t |
48,84 |
|||||||||||||||
1104 29 01 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 29 03 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 29 05 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 29 05 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 22 20 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 22 30 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 23 10 9100 |
C10 |
EUR/t |
56,36 |
|||||||||||||||
1104 23 10 9300 |
C10 |
EUR/t |
43,21 |
|||||||||||||||
1104 29 11 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 29 51 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 29 55 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 30 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 30 90 9000 |
C10 |
EUR/t |
9,39 |
|||||||||||||||
1107 10 11 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1107 10 91 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1108 11 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1108 11 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1108 12 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
60,11 |
|||||||||||||||
1108 12 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
60,11 |
|||||||||||||||
1108 13 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
60,11 |
|||||||||||||||
1108 13 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
60,11 |
|||||||||||||||
1108 19 10 9200 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1108 19 10 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1109 00 00 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1702 30 51 9000 (2) |
C10 |
EUR/t |
58,89 |
|||||||||||||||
1702 30 59 9000 (2) |
C10 |
EUR/t |
45,08 |
|||||||||||||||
1702 30 91 9000 |
C10 |
EUR/t |
58,89 |
|||||||||||||||
1702 30 99 9000 |
C10 |
EUR/t |
45,08 |
|||||||||||||||
1702 40 90 9000 |
C10 |
EUR/t |
45,08 |
|||||||||||||||
1702 90 50 9100 |
C10 |
EUR/t |
58,89 |
|||||||||||||||
1702 90 50 9900 |
C10 |
EUR/t |
45,08 |
|||||||||||||||
1702 90 75 9000 |
C10 |
EUR/t |
61,71 |
|||||||||||||||
1702 90 79 9000 |
C10 |
EUR/t |
42,83 |
|||||||||||||||
2106 90 55 9000 |
C14 |
EUR/t |
45,08 |
|||||||||||||||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite come segue:
|
(1) Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.
(2) Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
Le altre destinazioni sono definite come segue:
C10 |
: |
Tutte le destinazioni. |
C11 |
: |
Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria. |
C12 |
: |
Tutte le destinazioni ad eccezione della Romania. |
C13 |
: |
Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria e della Romania. |
C14 |
: |
Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera e del Liechtenstein. |
28.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 115/30 |
REGOLAMENTO (CE) N. 651/2006 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2006
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti. |
(3) |
Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali. |
(4) |
L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni. |
(5) |
L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione. |
(6) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.
ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 27 aprile 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali
Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:
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2309 10 11 9000, |
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2309 10 13 9000, |
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2309 10 31 9000, |
|
2309 10 33 9000, |
|
2309 10 51 9000, |
|
2309 10 53 9000, |
|
2309 90 31 9000, |
|
2309 90 33 9000, |
|
2309 90 41 9000, |
|
2309 90 43 9000, |
|
2309 90 51 9000, |
|
2309 90 53 9000. |
Prodotti cerealicoli |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
|||
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.
|
28.4.2006 |
IT |
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L 115/32 |
REGOLAMENTO (CE) N. 652/2006 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2006
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente (2), stabilisce le condizioni di concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è determinata all'articolo 3 del suddetto regolamento. La restituzione così calcolata, differenziata, se necessario, per la fecola di patata, deve essere fissata una volta al mese e, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento può essere modificata. |
(2) |
Alle restituzioni alla produzione fissate dal presente regolamento occorre applicare i coefficienti indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93 per stabilire l'importo esatto da versare. |
(3) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La restituzione alla produzione, espressa per tonnellata di amido, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a:
a) |
18,08 EUR/t per l'amido di granturco, di frumento, di orzo e di avena; |
b) |
25,62 EUR/t per la fecola di patata. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).
28.4.2006 |
IT |
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L 115/33 |
REGOLAMENTO (CE) N. 653/2006 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2006
che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1058/2005 della Commissione (2). |
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima. |
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 21 al 27 aprile 2006 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 5,90 EUR/t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 174 del 7.7.2005, pag. 12.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
28.4.2006 |
IT |
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L 115/34 |
REGOLAMENTO (CE) N. 654/2006 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2006
che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1059/2005 della Commissione (2). |
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima. |
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 21 al 27 aprile 2006 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 5,00 EUR/t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 174 del 7.7.2005, pag. 15.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
28.4.2006 |
IT |
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L 115/35 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 10 aprile 2006
recante nomina di un supplente austriaco del Comitato delle regioni
(2006/307/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,
vista la proposta del governo austriaco,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo 26 gennaio 2006-25 gennaio 2010 (1). |
(2) |
Un seggio di supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del sig. Ferdinand EBERLE, |
DECIDE:
Articolo 1
È nominata supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, ossia sino al 25 gennaio 2010:
la dott.ssa Elisabeth ZANON,
Landeshauptmannstellvertreterin Tirol,
in sostituzione del sig. Ferdinand EBERLE.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa ha effetto alla data dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 2006.
Per il Consiglio
La presidente
U. PLASSNIK
(1) GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.
28.4.2006 |
IT |
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L 115/36 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 10 aprile 2006
recante nomina di un supplente tedesco del Comitato delle regioni
(2006/308/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,
vista la proposta del governo tedesco,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo 26 gennaio 2006-25 gennaio 2010 (1). |
(2) |
Un seggio di supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Dieter DOMBROWSKI, |
DECIDE:
Articolo 1
È nominata supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2010:
la sig.ra Barbara RICHSTEIN,
Mitglied des Landtags von Brandenburg,
in sostituzione del sig. Dieter DOMBROWSKI.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa ha effetto alla data dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 2006.
Per il Consiglio
La presidente
U. PLASSNIK
(1) GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.
28.4.2006 |
IT |
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L 115/37 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 10 aprile 2006
recante nomina di tre membri slovacchi e di tre supplenti slovacchi del Comitato delle regioni
(2006/309/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,
vista la proposta del governo slovacco,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo 26 gennaio 2006-25 gennaio 2010 (1). |
(2) |
Tre seggi di membro del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza dei mandati del sig. BAUER, del sig. MARČOK e del sig. TARČAK (membri). Tre seggi di supplente dello stesso comitato sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza dei mandati del sig. ŠTEFANEC, del sig. TOMEČEK e della sig.ra DEMETEROVÁ (supplenti), |
DECIDE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni:
a) |
in quanto membri:
|
b) |
in quanto supplenti:
|
per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2010.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa ha effetto il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 2006.
Per il Consiglio
La presidente
U. PLASSNIK
(1) GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.
Commissione
28.4.2006 |
IT |
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L 115/38 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2006
che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo
[notificata con il numero C(2006) 1622]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/310/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi della direttiva 2002/95/CE, la Commissione è tenuta a valutare talune sostanze pericolose vietate dall’articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva. |
(2) |
Taluni materiali e componenti contenenti piombo dovrebbero essere esentati dal divieto, dal momento che l’uso di certe sostanze pericolose in detti materiali e componenti specifici è tuttora inevitabile. |
(3) |
Taluni materiali e componenti contenenti piombo dovrebbero essere esentati da tale divieto, in quanto è probabile che gli impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e/o sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione siano superiori ai possibili benefici per l'ambiente, per la salute e/o per la sicurezza dei consumatori. |
(4) |
Talune esenzioni dal divieto per alcuni componenti e materiali specifici dovrebbero avere portata limitata, in modo da garantire un’eliminazione graduale delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, dato che in futuro si potrà fare a meno di utilizzare dette sostanze in tali applicazioni. |
(5) |
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/95/CE, ciascuna esenzione inserita nell'allegato deve essere oggetto di riesame almeno ogni quattro anni o quattro anni dopo l'aggiunta di un elemento all'elenco, allo scopo di prendere in esame la soppressione di materiali e componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche se la loro eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva è tecnicamente o scientificamente possibile, a condizione che gli impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e/o sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione non superino i possibili benefici per l'ambiente, per la salute e/o per la sicurezza dei consumatori. |
(6) |
Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/95/CE. |
(7) |
Come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli impianti di riciclaggio e di trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori. |
(8) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della direttiva 2002/95/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2006.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/747/CE della Commissione (GU L 280 del 25.10.2005, pag. 18).
(2) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata dal ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
ALLEGATO
Nell'allegato della direttiva 2002/95/CE sono aggiunti i seguenti punti da 16 a 20:
«16. |
Piombo nelle lampade lineari a incandescenza con tubi rivestiti di silicato. |
17. |
Alogenuro di piombo come elemento radiante nelle lampade HID (High Intensity Discharge ) utilizzate nelle applicazioni professionali per la reprografia. |
18. |
Piombo come attivatore della polvere fluorescente (1 % massimo di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5:Pb) o utilizzate come lampade speciali per la reprografia con stampa diazo, la litografia, come lampade cattura insetti, nei processi fotochimici e a fini terapeutici e contenenti sostanze fosforescenti quali SMS [(Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb]. |
19. |
Piombo con PbBiSn-Hg e PbInSn-Hg in composti specifici come amalgama principale e con PbSn-Hg come amalgama secondario nelle lampade compatte ESL (Energy Saving Lamps). |
20. |
Ossido di piombo utilizzato nel vetro per fissare i sostrati anteriore e posteriore delle lampade fluorescenti piatte utilizzate nei monitor a cristalli liquidi (LCD).» |
28.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 115/40 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2006
che modifica la decisione 2004/407/CE per quanto concerne le importazioni di gelatina fotografica
[notificata con il numero C(2006) 1627]
(I testi in lingua tedesca, inglese, francese e olandese sono i soli facenti fede)
(2006/311/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 autorizza l’importazione e il transito nella Comunità di sottoprodotti di origine animale e prodotti trasformati esclusivamente nel quadro di tale regolamento. |
(2) |
La decisione 2004/407/CE della Commissione del 26 aprile 2004 recante norme sanitarie e di certificazione transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative all’importazione di gelatina fotografica da alcuni paesi terzi (2), prevede, in deroga al divieto di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, che la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito autorizzino l’importazione di gelatina destinata esclusivamente all’industria fotografica («gelatina fotografica»). |
(3) |
La decisione 2004/407/CE prevede che la gelatina fotografica è possa essere importata solo dai paesi terzi elencati in tale decisione, vale a dire Giappone e Stati Uniti d’America. |
(4) |
Il Lussemburgo ha confermato l’esigenza di rifornirsi di gelatina fotografica dagli Stati Uniti d’America per l’industria fotografica del Lussemburgo. Di conseguenza al Lussemburgo va concessa l'autorizzazione a importare gelatina fotografica, nel rispetto delle condizioni stabilite nella decisione 2004/407/CE. Tali importazioni tuttavia, possono aver luogo in Belgio. |
(5) |
Ai fini di facilitare il trasferimento della gelatina fotografica importata dal Belgio al Lussemburgo, è opportuno modificare leggermente le condizioni negli allegati I e III della decisione 2004/407/CE. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2004/407/CE della Commissione è così modificata:
1) |
L'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Deroga relativa all’importazione di gelatina fotografica In deroga all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e in virtù della presente decisione, il Belgio, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il regno Unito autorizzano l’importazione di gelatina destinata esclusivamente all’industria fotografica (“gelatina fotografica”), prodotta a partire da materiali contenenti la colona vertebrale di bovini, classificati come materiale di categoria 1 a norma del citato regolamento.» |
2) |
L’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Destinatari Il Regno del Belgio, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.» |
3) |
Gli allegati I e III sono stati modificati conformemente all’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
Il Regno del Belgio, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione (GU L 36 dell’8.2.2006, pag. 25).
(2) GU L 208 del 10.6.2004, pag. 9.
ALLEGATO
1. |
L'allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I Paesi terzi e impianti di origine, Stati membri di destinazione, posti di ispezione frontalieri del primo punto di entrata e stabilimenti fotografici riconosciuti
|
2. |
L’allegato III è sostituito dal seguente: «ALLEGATO III Modello dei certificati sanitari per l'importazione da paesi terzi di gelatina per uso tecnico da utilizzare nell'industria fotografica Note
|
Banca centrale europea
28.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 115/46 |
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 20 aprile 2006
che modifica l’Indirizzo BCE/2002/7 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali
(BCE/2006/6)
(2006/312/CE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, gli articoli 5.1 e 5.2, 12.1 e 14.3,
Considerando quanto segue:
(1) |
L’Indirizzo BCE/2002/7 del 21 novembre 2002 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (1) è stato modificato dall’Indirizzo BCE/2005/13 (2). L’Indirizzo BCE/2005/13 conteneva un aggiornamento delle deroghe agli obblighi di segnalazione per taluni Stati membri. In seguito a una loro revisione, sono state inserite ulteriori deroghe nei confronti di uno Stato membro. |
(2) |
In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
L’allegato III dell'Indirizzo BCE/2002/7, come sostituito dall’allegato III dell’Indirizzo BCE/2005/13, è modificato in conformità dell’allegato del presente indirizzo.
Articolo 2
Il presente indirizzo entra in vigore il giorno successivo alla sua notificazione.
Articolo 3
Le BCN degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 aprile 2006.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 334 dell’11.12.2002, pag. 24.
(2) Indirizzo BCE/2005/13 del 17 novembre 2005 che modifica l’Indirizzo BCE/2002/7 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (GU L 30 del 2.2.2006, pag. 1).
ALLEGATO
L’allegato III dell'Indirizzo BCE/2002/7, come sostituito dall’allegato III dell’Indirizzo BCE/2005/13, è modificato come segue:
Nella tavola 1 (Dati attuali), tra le sezioni «Italia» e «Paesi bassi» è inserita la seguente sezione:
LUSSEMBURGO
1/3/B, D, G, H, M |
Biglietti e monete detenuti da SNF, AIFAF, IAFP, AP e F |
Quarto trimestre 2008 |
1/4, 5, 7, 8/A, B, D, G, H, M |
Depositi, totale strumenti, depositi detenuti presso residenti, depositi detenuti presso istituzioni diverse dalle IFM e depositi detenuti presso non residenti, di totale economia, ANF, AIFAF, IAFP, AP e F |
Quarto trimestre 2008 |
1/9, 14/B, D, G, M |
Titoli di debito a breve e lungo termine detenuti da SNF, AIFAF, IAFP e F |
Quarto trimestre 2008 |
1/19/A, B, C, D, G, M, N |
Strumenti finanziari derivati quali attività di totale economia, INF, IFM, AIFAF, IAFP, F e RdM |
Quarto trimestre 2008 |
1/20, 24/A, B, D, G, M |
Prestiti a breve e lungo termine concessi da totale economia, SNF, AIFAF, IAFP e F |
Quarto trimestre 2008 |
1/33-36/A, B, C, D, G, H, M, N |
Azioni quotate, azioni non quotate e altre partecipazioni, quote dei fondi comuni di investimento, quote e partecipazioni in fondi comuni monetari emesse da IFM dell’area dell’euro detenute da totale economia, SNF, IFM, AIFAF, IAFP, AP, F e RdM |
Quarto trimestre 2008 |
1/37-39/M, N |
Diritti netti delle famiglie sulle riserve tecniche di assicurazione-vita e sulle riserve dei fondi pensione (AF.61, AF.611, AF.612) detenuti da F e RdM |
Quarto trimestre 2008 |
1/40/A, B, C, D, G, H, M, N |
Riserve premi e riserve sinistri detenute da totale economia, SNF, IFM, AIFAF, IAFP, AP, F e RdM |
Quarto trimestre 2008 |
1/41/A, B, D, G, M |
Altri conti attivi e passivi quali attività di totale economia, SNF, AIFAF, IAFP e F |
Quarto trimestre 2008 |
2/3/A, D, G |
Depositi detenuti presso totale economia, AIFAF e IAFP |
Quarto trimestre 2008 |
2/6/A, B, C, D, G, M, N |
Strumenti finanziari derivati quali attività di totale economia, SNF, IFM, AIFAF, IAFP, F e RdM |
Quarto trimestre 2008 |
2/7, 13/A, B, D, G, M |
Prestiti a breve e lungo termine (totale strumenti) concessi a totale economia, SNF, AIFAF, IAFP e F |
Quarto trimestre 2008 |
2/8, 10, 14, 16/A, B, D, G, H, M |
Prestiti a breve e lungo termine concessi da istituzioni residenti e da diverse dalle IFM a totale economia, SNF, AIFAF, IAFP, AP e F |
Quarto trimestre 2008 |
2/20/N |
Azioni quotate detenute da RdM |
Quarto trimestre 2008 |
2/21/A, B, C, D, G, N |
Azioni non quotate e altre partecipazioni emesse da totale economia, SNF, IFM, AIFAF, IAFP e RdM |
Quarto trimestre 2008 |
2/22/N |
Quote dei fondi comuni di investimento emesse da RdM |
Quarto trimestre 2008 |
2/23-24/A, G, N |
Diritti netti delle famiglie sulle riserve tecniche di assicurazione-vita e sulle riserve dei fondi pensione (AF.61) e diritti netti delle famiglie sulle riserve tecniche di assicurazione-vita (AF.611) quali passività di totale economia, IAFP e RdM |
Quarto trimestre 2008 |
2/25/A, B, C, D, G, M, N |
Diritti netti delle famiglie sulle riserve dei fondi pensione quali passività di totale economia, SNF, IFM, AIFAF, IAFP, F e RdM |
Quarto trimestre 2008 |
2/26/A, G, N |
Riserve premi e riserve sinistri quali passività di totale economia, IAFP e RdM |
Quarto trimestre 2008 |
2/27/A, B, D, G, M |
Altri conti attivi e passivi quali passività di totale economia, SNF, AIFAF, IAFP e F |
Quarto trimestre 2008 |
2/28/B, C, D, G, M |
Patrimonio finanziario netto (per le consistenze) e accreditamento/indebitamento netto (per le operazioni) di SNF, IFM, AIFAF, IAFP e F |
Quarto trimestre 2008 |
3/1, 4-8/B-U |
Depositi detenuti presso totale economia, AIFAF, AIF, AF, IAFP e AP, disagreggati per settore e area di contropartita |
Quarto trimestre 2008 |
4, 5/2-21/A, B, D, G, H, I |
Prestiti a breve e a lungo termine concessi da totale economia, SNF, AIFAF, IAFP, AP e F a residenti e non residenti, disaggregati per settore e area di contropartita |
Quarto trimestre 2008 |
Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea
28.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 115/49 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 10 aprile 2006
relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione e di assistenza tra la Corte penale internazionale e l’Unione europea
(2006/313/PESC)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,
vista la raccomandazione della presidenza,
considerando quanto segue:
(1) |
Nella riunione del 25 aprile 2005, il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dal SG/AR e ove opportuno dalla Commissione, ad avviare negoziati a norma dell’articolo 24 del trattato sull’Unione europea, per consentire all’Unione europea di concludere un accordo di cooperazione e di assistenza con la Corte penale internazionale. |
(2) |
A seguito di tale autorizzazione, la presidenza ha negoziato l’accordo. |
(3) |
L’accordo dovrebbe essere approvato a nome dell’Unione europea, |
DECIDE:
Articolo 1
L’accordo di cooperazione e di assistenza tra la Corte penale internazionale e l’Unione europea è approvato a nome dell’Unione europea.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.
Articolo 3
Il Consiglio rileva che la Commissione intende dirigere la sua azione verso il conseguimento degli obiettivi e delle priorità del presente accordo, se necessario attraverso pertinenti misure comunitarie.
Articolo 4
La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 2006.
Per il Consiglio
La presidente
U. PLASSNIK
ACCORDO
di cooperazione e di assistenza tra la Corte penale internazionale e l'Unione europea
LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
in seguito denominata «la Corte»
da un lato, e
L’UNIONE EUROPEA
in seguito denominata «l’UE», rappresentata dalla presidenza del Consiglio dell’Unione europea,
dall’altro,
in seguito denominate «le parti»,
CONSIDERANDO la fondamentale importanza e la priorità che si devono attribuire al consolidamento dello stato di diritto ed al rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario, nonché al mantenimento della pace ed al rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e come stabilito all’articolo 11 del trattato sull’Unione europea;
OSSERVANDO che i principi dello statuto di Roma della Corte penale internazionale, nonché quelli che ne disciplinano il funzionamento, sono pienamente in linea con i principi e gli obiettivi dell’Unione europea;
SOTTOLINEANDO l’importanza dell’amministrazione della giustizia in conformità dello stato di diritto e dell’imparzialità procedurale con particolare riferimento ai diritti dell’imputato previsti dallo statuto di Roma;
RILEVANDO il ruolo speciale delle vittime e dei testimoni nei procedimenti dinanzi alla Corte e la necessità di misure specifiche volte a garantirne la sicurezza e l’effettiva partecipazione in conformità dello statuto di Roma;
RICORDANDO che la strategia europea in materia di sicurezza, adottata dal Consiglio europeo del 12 dicembre 2003, sostiene un ordine internazionale basato su un multilateralismo effettivo;
TENENDO PRESENTE la posizione comune 2003/444/PESC del Consiglio, del 16 giugno 2003, sulla Corte penale internazionale nonché il piano d’azione del Consiglio per il seguito di detta posizione comune e in particolare il ruolo essenziale della Corte penale internazionale al fine di prevenire e contenere i gravi reati che rientrano nella sua giurisdizione;
CONSIDERANDO che l’Unione europea è impegnata a sostenere l’efficace funzionamento della Corte penale internazionale e a ottenerne il sostegno universale promuovendo la massima partecipazione possibile allo statuto di Roma;
RICORDANDO CHE il presente accordo deve essere subordinato e collegato allo statuto di Roma della Corte penale internazionale e alle norme in materia di procedura e di prova;
RICORDANDO CHE l’articolo 87, paragrafo 6, dello statuto di Roma prevede che la Corte può chiedere informazioni o documenti a ogni organizzazione intergovernativa e che essa può inoltre sollecitare altre forme di cooperazione e di assistenza di cui abbia convenuto con tale organizzazione e che sono conformi alle competenze o al mandato di quest’ultima;
RICORDANDO CHE il presente accordo contempla termini di cooperazione e di assistenza tra la Corte penale internazionale e l’Unione europea e non tra la Corte penale internazionale e gli Stati membri dell’Unione europea;
CONSIDERANDO CHE, a tal fine, la Corte penale internazionale e l’Unione europea dovrebbero concordare i termini di cooperazione e assistenza in aggiunta alla posizione comune 2003/444/PESC e al piano d’azione dell’UE che dà seguito a tale posizione comune,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Scopo dell’accordo
Il presente accordo, cui aderiscono l’Unione europea («UE») e la Corte penale internazionale («la Corte») a titolo delle disposizioni del trattato sull’Unione europea («trattato UE») e dello statuto di Roma della Corte penale internazionale («lo statuto») rispettivamente, definisce i termini di cooperazione e assistenza fra l’UE e la Corte.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente accordo, per «UE» si intende il Consiglio dell’Unione europea (in seguito denominato «Consiglio»), il segretario generale/alto rappresentante e il segretariato generale del Consiglio, e la Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata «Commissione europea»). Per «UE» non si intendono gli Stati membri singolarmente.
2. Ai fini del presente accordo, per «Corte» si intende:
a) |
presidenza; |
b) |
sezione degli appelli, sezione di primo grado e sezione preliminare; |
c) |
ufficio del procuratore; |
d) |
cancelleria; |
e) |
segretariato dell’assemblea degli Stati parte. |
Articolo 3
Accordi con gli Stati membri
1. Il presente accordo, compreso qualsiasi altro accordo o intesa concluso a titolo dell’articolo 11, non si applica a richieste di informazioni della Corte relative a informazioni diverse da documenti dell’UE, comprese le informazioni classificate UE provenienti da uno Stato membro. In siffatte circostanze, qualsiasi richiesta viene rivolta direttamente allo Stato membro interessato.
2. L’articolo 73 dello statuto di Roma si applica, mutatis mutandis, alle richieste avanzate dalla Corte all’UE nell’ambito del presente accordo.
Articolo 4
Obbligo di cooperazione e assistenza
L’UE e la Corte concordano che, nella prospettiva di facilitare l’effettivo espletamento delle loro rispettive responsabilità, esse coopereranno strettamente, laddove appropriato, e si consulteranno reciprocamente su questioni di comune interesse, in conformità delle disposizioni del presente accordo, nella piena osservanza delle rispettive disposizioni del trattato UE e dello statuto. Per agevolare il suddetto obbligo di cooperazione e assistenza le parti convengono di stabilire adeguati contatti regolari fra la Corte e il corrispondente UE per la Corte.
Articolo 5
Partecipazione alle riunioni
L’UE può invitare la Corte a partecipare a riunioni e conferenze organizzate sotto i suoi auspici in cui sono discusse questioni che presentano un interesse per la Corte affinché quest’ultima offra assistenza per le questioni di sua competenza.
Articolo 6
Promozione dei valori su cui si fonda lo statuto
L’UE e la Corte cooperano, laddove opportuno, adottando iniziative per promuovere la diffusione dei principi, dei valori e delle disposizioni dello statuto e degli strumenti correlati.
Articolo 7
Scambio di informazioni
1. Nella massima misura possibile e praticabile, l’UE e la Corte assicurano il regolare scambio di informazioni e documenti di interesse reciproco, in conformità dello statuto e delle norme in materia di procedura e di prova.
2. Tenendo in debito conto le proprie responsabilità e competenze nell’ambito del trattato UE, l’UE si impegna a cooperare con la Corte e a fornire alla Corte le informazioni o documenti in suo possesso che la Corte può richiedere a titolo dell’articolo 87, paragrafo 6, dello statuto.
3. L’UE può, di propria iniziativa e in conformità del trattato UE, fornire informazioni o documenti che possono essere attinenti ai lavori della Corte.
4. In conformità dello statuto e delle norme in materia di procedura e di prova, il cancelliere della Corte fornisce informazioni e documentazione relative a cause, procedure orali, sentenze e ordinanze della Corte che possono rivestire un interesse per l’UE.
Articolo 8
Protezione della sicurezza
Qualora la cooperazione, inclusa la divulgazione di informazioni o documenti, prevista dal presente accordo metta in pericolo la sicurezza del personale dell’UE in servizio o in quiescenza o comprometta altrimenti la sicurezza o l’appropriato svolgimento di qualsiasi operazione o attività dell’UE, la Corte può ordinare, in particolare su richiesta dell’UE, adeguate misure di protezione.
Articolo 9
Informazioni classificate
Le disposizioni concernenti la comunicazione di informazioni classificate UE da parte dell’UE a un organo della Corte sono riportate nell’allegato del presente accordo, che ne costituisce parte integrante.
Articolo 10
Testimonianza del personale dell’Unione europea
1. Qualora la Corte richieda la testimonianza di un funzionario o altro agente dell’UE, l’UE si impegna a cooperare pienamente con la Corte e, ove necessario e tenuto debitamente conto delle sue responsabilità e competenze ai sensi del trattato UE e delle pertinenti norme che ne discendono, ad adottare tutte le misure necessarie per consentire alla Corte di ascoltare la testimonianza della persona, in particolare revocando l’obbligo di riservatezza che incombe a detta persona.
2. In riferimento all’articolo 8, le parti riconoscono che possono essere necessarie misure di protezione qualora un funzionario o altro agente sia chiamato a testimoniare dinanzi alla Corte.
3. Fatti salvi lo statuto e le norme in materia di procedura e di prova, l’UE è autorizzata a nominare un rappresentante per assistere qualsiasi funzionario o altro agente dell’UE che si presenti come testimone dinanzi alla Corte.
Articolo 11
Cooperazione fra l’Unione europea e il procuratore
1. Nel pieno rispetto del trattato UE:
i) |
l’UE si impegna a cooperare con il procuratore, in conformità dello statuto e delle norme in materia di procedura e di prova, fornendo le informazioni supplementari detenute dall’UE che questi dovesse richiedere; |
ii) |
l’UE si impegna a cooperare con il procuratore, in conformità dell’articolo 54, paragrafo 3, lettera c), dello statuto; |
iii) |
l’UE, in conformità dell’articolo 54, paragrafo 3, lettera d), dello statuto, conclude ogni intesa o accordo che non sia contrario allo statuto, che può essere necessario per facilitare la cooperazione dell’UE con il procuratore. |
2. Il procuratore rivolge richieste di informazione per iscritto al segretario generale/alto rappresentante. Il segretario generale/alto rappresentante fornisce una risposta scritta entro un mese.
3. L’UE e il procuratore possono convenire che l’UE fornisca documenti o informazioni al procuratore in via confidenziale al solo scopo di ottenere nuovi elementi di prova e che i documenti o le informazioni in questione non siano divulgati a altri organi della Corte o a terze parti in nessuna fase del procedimento o in seguito, senza il consenso dell’UE. Le norme relative alle informazioni classificate di cui all’articolo 9 sono d’applicazione.
Articolo 12
Privilegi e immunità
Se la Corte chiede di esercitare la propria giurisdizione nei confronti di una persona che si presume essere penalmente responsabile di un crimine nell’ambito della giurisdizione della Corte e se tale persona gode, a titolo delle pertinenti norme di diritto internazionale, di privilegi e immunità, la pertinente istituzione dell’UE si impegna a cooperare pienamente con la Corte e, tenuto debitamente conto delle sue responsabilità e competenze ai sensi del trattato UE e delle pertinenti norme che ne discendono, ad adottare tutte le misure necessarie per consentire alla Corte di esercitare la propria giurisdizione, in particolare revocando tali privilegi e immunità in conformità di tutte le pertinenti norme di diritto internazionale.
Articolo 13
Regime del personale
In conformità dell’articolo 44, paragrafo 4, dello statuto, l’UE e la Corte concordano di determinare, caso per caso, in quali circostanze eccezionali la Corte può impiegare del personale messo gratuitamente a disposizione dall’UE, per aiutare qualsiasi organo della Corte nei suoi lavori.
Articolo 14
Servizi e strutture
Su richiesta della Corte l’UE fornisce, per i fini della Corte e salvo disponibilità, le strutture e i servizi che possano risultare necessari, incluso, se del caso, il sostegno sul campo. I termini e le condizioni secondo cui tali strutture, servizi e sostegno dell’UE possono essere forniti sono, se del caso, oggetto di intese supplementari preliminari.
Articolo 15
Formazione
L’UE si adopera per sostenere, adeguatamente e in consultazione con la Corte, la messa a punto di programmi di formazione e assistenza destinati a giudici, procuratori, funzionari e consulenti nell’ambito delle attività attinenti alla Corte.
Articolo 16
Corrispondenza
1. Ai fini del presente accordo:
a) |
per quanto riguarda l’UE: tutta la corrispondenza è inviata al Consiglio al seguente indirizzo:
. Tutta la corrispondenza è inoltrata dal Chief Registry Officer del Consiglio agli Stati membri e alla Commissione europea, e al corrispondente UE per la Corte, fatto salvo il paragrafo 2; |
b) |
per quanto riguarda la Corte penale internazionale: tutta la corrispondenza è inviata alla cancelleria o al procuratore, laddove opportuno. |
2. In via eccezionale, la corrispondenza proveniente da una parte e accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici di quella parte, può, per ragioni operative, essere indirizzata ed essere accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici dell’altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere. Per quanto riguarda l’Unione europea, questa corrispondenza è inviata tramite il Chief Registry Officer del Consiglio.
Articolo 17
Attuazione
1. L’ufficio del procuratore e la cancelleria della Corte e i segretari generali del Consiglio e della Commissione europea vigilano sull’attuazione del presente accordo nell’ambito delle rispettive competenze.
2. La Corte e l’UE possono concludere le intese che ritengono opportune ai fini dell’attuazione del presente accordo.
Articolo 18
Composizione delle controversie
Tutte le controversie fra l’UE e la Corte derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione del presente accordo sono affrontate mediante consultazioni fra le parti.
Articolo 19
Entrata in vigore e revisione
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese dopo che le parti lo hanno firmato.
2. Il presente accordo può essere riveduto nella prospettiva di eventuali modifiche su richiesta di una delle parti. Viene riveduto non oltre cinque anni dopo la sua entrata in vigore.
3. Qualsiasi modifica del presente accordo viene effettuata unicamente per iscritto e di comune accordo tra le parti.
Articolo 20
Denuncia dell’accordo
Una parte può denunciare il presente accordo con notifica di denuncia per iscritto data all’altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica dall’altra parte, ma non riguarda gli obblighi già contratti conformemente alle disposizioni del presente accordo. In particolare, tutte le informazioni classificate, fornite o scambiate ai sensi del presente accordo continuano ad essere protette conformemente alle disposizioni in esso contenute.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, rispettivamente debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.
Hecho en Luxemburgo, el diez de abril de dos mil seis.
V Lucemburku dne desátého dubna dva tisíce šest.
Udfærdiget i Luxembourg den tiende april to tusind og seks.
Geschehen zu Luxemburg am zehnten April zweitausendsechs.
Kahe tuhande kuuenda aasta aprillikuu kümnendal päeval Luxembourgis.
Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα Απριλίου δύο χιλιάδες έξι.
Done at Luxembourg on the tenth day of April in the year two thousand and six.
Fait à Luxembourg, le dix avril deux mille six.
Fatto a Lussemburgo, addì dieci aprile duemilase.
Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada desmitajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai šeštų metų balandžio dešimtą dieną Liuksemburge.
Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év április tizedik napján.
Magħmul fil-Lussemburgu, fl-għaxra jum ta' April tas-sena elfejn u sitta.
Gedaan te Luxemburg, de tiende april tweeduizend zes.
Sporządzono w Luksemburgu dnia dziesiątego kwietnia roku dwutysięcznego szóstego.
Feito no Luxemburgo, em dez de Abril de dois mil e seis.
V Luxemburgu dňa desiateho apríla dvetisícšesť.
V Luxembourgu, desetega aprila leta dva tisoč šest.
Tehty Luxemburgissa kymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakuusi.
Som skedde i Luxemburg den tionde april tjugohundrasex.
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωοη
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Por la Corte Penal Internacional
Za Mezinárodní trestní soud
For Den Internationale Straffedomstol
Für den Europäischen Strafgerichtshof
Rahvusvahelise Kriminaalkohtu nimel
Για to Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
For the International Criminal Court
Pour la Cour Pénale Internationale
Per la Corte Penale Internazionale
Starptautiskās Krimināltiesas vārdā
Tarptautinio baudžiamojo teismo vardu
A Nemzetközi Büntetőbíróság részéről
Għall-Qorti Kriminali Internazzjonali
Voor het Internationaal Strafhof
W imieniu Międzynarodowego Trybunału Karnego
Pelo Tribunal Penal Internacional
Za Medzinárodný trestný súd
Za Mednarodno Kazensko Sodišče
Kansainvälisen rikostuomioistuimen puolesta
För Internationella brottmålsdomstolen
ALLEGATO
1. |
Qualora informazioni classificate dell’UE fossero richieste da un organo della Corte ai sensi dell’articolo 34 dello statuto, esse potranno essere rilasciate unicamente in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio (1). Ai fini del presente accordo, per informazioni classificate si intende qualunque informazione (ossia conoscenze che possono essere comunicate in qualunque forma) o qualsiasi materiale destinato ad essere protetto dalla divulgazione non autorizzata e che è stato designato a tal fine con una classificazione di sicurezza (in seguito denominate «informazioni classificate»). In particolare:
|
2. |
Nell’attuazione del paragrafo 1 di cui sopra non sarà possibile alcun rilascio generico a meno che non vengano stabilite e concordate procedure fra le parti per quanto riguarda determinate categorie di informazioni. |
3. |
Le informazioni classificate UE possono essere declassate o declassificate in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio prima di essere rilasciate alla Corte. I documenti classificati UE contenenti informazioni nazionali classificate possono essere consultati unicamente da personale della Corte in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza oppure declassati o declassificati e rilasciati alla Corte con l’espressa approvazione scritta della fonte da cui emanano. |
4. |
Per l’attuazione del presente accordo si definiscono modalità di sicurezza fra le tre autorità designate in appresso, al fine di stabilire standard sulla reciproca protezione di sicurezza per informazioni classificate contemplate dal presente accordo:
|
5. |
Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo e le questioni di interesse comune. Le autorità definite al paragrafo 4 svolgono consultazioni e ispezioni reciproche sulla sicurezza per valutare l’efficacia delle modalità in materia di sicurezza che rientrano nelle rispettive competenze stabilite ai sensi del paragrafo 4. |
6. |
Le parti si dotano di una organizzazione di sicurezza e di programmi di sicurezza fondati su principi di base e standard minimi di sicurezza che sono attuati nei sistemi di sicurezza delle parti, da istituire ai sensi del paragrafo 4, per assicurare che alle informazioni classificate, contemplate dal presente accordo, sia applicato un livello di protezione equivalente. |
7. |
Prima della fornitura iniziale di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, le autorità responsabili della sicurezza di cui al paragrafo 4 devono aver convenuto che la parte ricevente è in grado di proteggere e salvaguardare le informazioni classificate contemplate nel presente accordo in maniera conforme alle modalità da definire ai sensi del paragrafo 4. |
8. |
Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano la possibilità per l’UE di mettere a disposizione della Corte informazioni classificate al livello più alto a condizione che la Corte garantisca un livello di protezione equivalente a quello previsto dalle norme di sicurezza del Consiglio. |
(1) Decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1).