ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 107

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
20 aprile 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 604/2006 della Commissione, del 19 aprile 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 605/2006 della Commissione, del 19 aprile 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 349/2003 che sospende l’introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche

3

 

*

Regolamento (CE) n. 606/2006 della Commissione, del 19 aprile 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all’alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere

23

 

*

Regolamento (CE) n. 607/2006 della Commissione, del 19 aprile 2006, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 398/2004 del Consiglio sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di silicio spedito dalla Repubblica di Corea, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario della Repubblica di Corea, e che dispone la registrazione di tali importazioni

24

 

*

Regolamento (CE) n. 608/2006 della Commissione, del 19 aprile 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento slovacco

27

 

*

Regolamento (CE) n. 609/2006 della Commissione, del 19 aprile 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1374/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo d’intervento slovacco

28

 

*

Regolamento (CE) n. 610/2006 della Commissione, del 18 aprile 2006, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

29

 

 

Regolamento (CE) n. 611/2006 della Commissione, del 19 aprile 2006, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

35

 

 

Regolamento (CE) n. 612/2006 della Commissione, del 19 aprile 2006, che stabilisce in quale misura è possibile accogliere le domande di diritti d'importazione presentate nel mese di aprile 2006 per l'importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna

37

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 7 aprile 2006, relativa al riutilizzo delle informazioni della Commissione

38

 

*

Decisione della Commissione, del 12 aprile 2006, che modifica la decisione 2004/639/CE per quanto riguarda la Croazia [notificata con il numero C(2006) 1541]  ( 1 )

42

 

*

Decisione della Commissione, del 12 aprile 2006, che modifica la decisione 2006/135/CE della Commissione per quanto riguarda l'istituzione in alcuni Stati membri delle aree A e B in seguito alla comparsa di focolai dell'influenza aviaria ad alta patogenicità [notificata con il numero C(2006) 1583]  ( 1 )

44

 

 

Banca centrale europea

 

*

Indirizzo della Banca centrale europea, del 7 aprile 2006, sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali (BCE/2006/4)

54

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

20.4.2006   

IT

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L 107/1


REGOLAMENTO (CE) N. 604/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 aprile 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

118,6

204

50,1

212

139,0

624

138,6

999

111,6

0707 00 05

052

129,4

204

47,4

999

88,4

0709 10 00

624

119,2

999

119,2

0709 90 70

052

127,1

204

114,1

999

120,6

0805 10 20

052

70,7

204

40,1

212

52,8

220

32,1

624

75,4

999

54,2

0805 50 10

624

54,5

999

54,5

0808 10 80

388

87,8

400

129,3

404

95,9

508

73,4

512

80,3

528

96,6

720

78,2

804

112,8

999

94,3

0808 20 50

052

75,0

388

99,4

512

78,5

528

80,3

720

76,1

999

81,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


20.4.2006   

IT

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L 107/3


REGOLAMENTO (CE) N. 605/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 349/2003 che sospende l’introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 2,

sentito il parere del gruppo di consulenza scientifica,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97, la Commissione può stabilire restrizioni all’introduzione di alcune specie nella Comunità, alle condizioni ivi previste alle lettere da a) a d). Il regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione, del 30 agosto 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (2), ha inoltre stabilito le disposizioni applicative per tali restrizioni.

(2)

L’elenco delle specie la cui introduzione nella Comunità è sospesa è stato stabilito dal regolamento (CE) n. 349/2003 della Commissione, del 25 febbraio 2003, che sospende l’introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche (3).

(3)

Sulla base di recenti informazioni, il gruppo di consulenza scientifica è giunto alla conclusione che lo stato di conservazione di alcune specie elencate negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 potrebbe essere messo seriamente in pericolo qualora non ne venisse sospesa l’introduzione nella Comunità a partire da alcuni paesi di origine. Occorre quindi sospendere l’introduzione delle seguenti specie: Ursus thibetanus proveniente dalla Federazione russa; Cryptoprocta ferox, Scaphiophryne gottlebei, Euphorbia banae e E. kondoi provenienti dal Madagascar; Panthera leo proveniente dall’Etiopia; Balaeniceps rex, Grus carunculatus e Chamaeleo fuelleborni provenienti dalla Repubblica unita di Tanzania; Poicephalus gulielmi proveniente dal Congo; Accipiter melanoleucus, A. ovampensis, Aviceda cuculoides, Hieraaetus ayresii, H. spilogaster, Macheiramphus alcinus, Spizaetus africanus, Urotriorchis macrourus, Falco chicquera, Asio capensis, Bubo lacteus, B. poensis, Glaucidium perlatum, Scotopelia peli e Python regius provenienti dalla Guinea; Sagittarius serpentarius e Varanus exanthematicus provenienti dal Togo; Agapornis pullarius proveniente dalla Repubblica democratica del Congo; Cuora galbinifrons proveniente dalla Cina; Heosemys spinosa, Leucocephalon yuwonoi, Siebenrockiella crassicollis, Liasis fuscus, Euphyllia cristata, E. divisa, E. fimbriata, Hydnophora microconos e Scolymia vitiensis provenienti dall’Indonesia; Geochelone pardalis proveniente dall’Uganda e dallo Zambia; Uromastyx geyri proveniente dal Mali e dal Niger; Cordylus mossambicus, C. vittifer, Tridacna maxima e T. squamosa provenienti dal Mozambico; Dendrobates pumilio proveniente dal Nicaragua; Hippopus hippopus proveniente da Vanuatu; Hippopus hippopus, Tridacna gigas e T. maxima provenienti da Tonga e dal Vietnam; Tridacna crocea, T. derasa, T. maxima e T. squamosa provenienti dalle Figi e da Vanuatu; Tridacna crocea proveniente da Tonga; Tridacna maxima proveniente dagli Stati federati di Micronesia e dalle Isole Marshall; Tridacna tevoroa proveniente da Tonga e Catalaphyllia jardinei proveniente dalle Isole Salomone.

(4)

Il gruppo di consulenza scientifica ha altresì concluso che, sulla base delle più recenti informazioni disponibili, non è più giustificata la sospensione dell’introduzione nella Comunità delle seguenti specie: Galago senegalensis proveniente da Gibuti; Galagoides demidoff proveniente da Kenya e Senegal; Callithrix argentata proveniente dal Paraguay; Saguinus labiatus proveniente dalla Colombia; Callicebus torquatus proveniente dall’Ecuador; Cebus albifrons proveniente dalla Guyana; Cebus capucinus e Aratinga solstitialis provenienti dal Venezuela; Cebus olivaceus proveniente dal Perù; Allenopithecus nigroviridis proveniente da tutti gli Stati dell’area di distribuzione; Colobus guereza proveniente dalla Guinea equatoriale; Lophocebus albigena proveniente dal Kenya; Papio hamadryas e Hippopotamus amphibius provenienti dalla Liberia; Cynogale bennettii proveniente da Singapore; Ara ararauna proveniente da Trinidad e Tobago; Neophema splendida proveniente dall’Australia; Poicephalus gulielmi proveniente dalla Repubblica democratica del Congo; Geochelone chilensis, Homopus areolatus, H. boulengeri, H. femoralis, H. signatus, Kinixys natalensis e Psammobates spp. provenienti da tutti gli Stati dell’area di distribuzione; Geochelone denticulata proveniente da tutti gli Stati dell’area di distribuzione, eccetto Bolivia ed Ecuador; Geochelone elegans proveniente da tutti gli Stati dell’area di distribuzione, eccetto il Pakistan; Kinixys belliana proveniente da tutti gli Stati dell’area di distribuzione, eccetto Mozambico e Benin; Kinixys erosa proveniente da tutti gli Stati dell’area di distribuzione, eccetto il Togo; Kinixys homeana proveniente da tutti gli Stati dell’area di distribuzione, eccetto il Benin; Manouria emys proveniente da tutti gli Stati dell’area di distribuzione, eccetto Bangladesh, India, Indonesia, Myanmar e Thailandia; Testudo horsfieldii proveniente da tutti gli Stati dell’area di distribuzione, eccetto Cina, Pakistan e Kazakstan; Manouria impressa proveniente da tutti gli Stati dell’area di distribuzione, eccetto il Vietnam; Phelsuma cepediana e P. trilineata provenienti dal Madagascar; Phelsuma edwardnewtonii proveniente da Mauritius; Varanus albigularis proveniente dal Lesotho; Varanus rudicollis proveniente dalle Filippine; Ptyas mucosus proveniente dall’Indonesia e Dactylorhiza incarnata proveniente dalla Norvegia.

(5)

Il regolamento (CE) n. 338/97, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1332/2005, prevede inoltre il trasferimento della Cacatua sulphurea e del Pyxis arachnoides dall’allegato B all’allegato A e l’eliminazione dell’Agapornis roseicollis da detti allegati. Pertanto non è più necessario sospendere le importazioni di dette specie.

(6)

Tutti i paesi di origine delle specie soggette alle nuove restrizioni all’introduzione nella Comunità previste nel presente regolamento sono stati consultati.

(7)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato del regolamento (CE) n. 349/2003 e, per motivi di chiarezza, procedere alla sua sostituzione.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul commercio delle specie di fauna e flora selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 349/2003 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1332/2005 della Commissione (GU L 215 del 19.8.2005, pag. 1).

(2)  GU L 250 del 19.9.2001, pag. 1.

(3)  GU L 51 del 26.2.2003, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 252/2005 (GU L 43 del 15.2.2005, pag. 3).


ALLEGATO

Esemplari delle specie elencate nell’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa

Specie

Provenienza

Esemplari

Paesi di origine

In base all’articolo 4, paragrafo 6, lettera:

FAUNA

CHORDATA MAMMALIA

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Selvatica

Trofei di caccia

Bielorussia, Kirghizistan, Turchia

a

Ursidae

Ursus arctos

Selvatica

Trofei di caccia

Columbia britannica

a

Ursus thibetanus

Selvatica

Trofei di caccia

Federazione russa

a

Felidae

Lynx lynx

Selvatica

Trofei di caccia

Azerbaigian, Moldova, Ucraina

a

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis ammon nigrimontana

Selvatica

Trofei di caccia

Kazakstan

a

AVES

FALCONIFORMES

Accipitridae

Leucopternis occidentalis

Selvatica

Tutti

Ecuador, Perù

a


Esemplari delle specie elencate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa

Specie

Provenienza

Esemplari

Paesi di origine

In base all’articolo 4, paragrafo 6, lettera:

FAUNA

CHORDATA MAMMALIA

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus bruijni

Selvatica

Tutti

Tutti

b

PRIMATES

Loridae

Arctocebus aureus

Selvatica

Tutti

Gabon, Repubblica centrafricana

b

Arctocebus calabarensis

Selvatica

Tutti

Nigeria

b

Nycticebus pygmaeus

Selvatica

Tutti

Cambogia, Laos

b

Perodicticus potto

Selvatica

Tutti

Togo

b

Galagonidae

Euoticus pallidus (sin. Galago elegantulus pallidus)

Selvatica

Tutti

Nigeria

b

Galago matschiei (sin. G. inustus)

Selvatica

Tutti

Ruanda

b

Galagoides demidoff (sin. Galago demidovii)

Selvatica

Tutti

Burkina-Faso, Repubblica centrafricana

b

Galagoides zanzibaricus (sin. Galago zanzibaricus)

Selvatica

Tutti

Malawi

b

Callitrichidae

Callithrix geoffroyi (sin. C. jacchus geoffroyi)

Selvatica

Tutti

Brasile

b

Cebidae

Alouatta fusca

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Alouatta seniculus

Selvatica

Tutti

Trinidad e Tobago

b

Ateles belzebuth

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Ateles fusciceps

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Ateles geoffroyi

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Ateles paniscus

Selvatica

Tutti

Perù

b

Cebus capucinus

Selvatica

Tutti

Belize

b

Chiropotes satanas

Selvatica

Tutti

Brasile, Guyana

b

Lagothrix lagotricha

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Pithecia pithecia

Selvatica

Tutti

Guyana

b

Cercopithecidae

Cercocebus torquatus

Selvatica

Tutti

Ghana

b

Cercopithecus ascanius

Selvatica

Tutti

Burundi

b

Cercopithecus cephus

Selvatica

Tutti

Repubblica centrafricana

b

Cercopithecus dryas (compreso il C. salongo)

Selvatica

Tutti

Repubblica democratica del Congo

b

Cercopithecus erythrogaster

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Cercopithecus erythrotis

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Cercopithecus hamlyni

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Cercopithecus mona

Selvatica

Tutti

Togo

b

Cercopithecus petaurista

Selvatica

Tutti

Togo

b

Cercopithecus pogonias

Selvatica

Tutti

Camerun, Guinea equatoriale, Nigeria

b

Cercopithecus preussi (sin. C. lhoesti preussi)

Selvatica

Tutti

Camerun, Guinea equatoriale, Nigeria

b

Colobus polykomos

Selvatica

Tutti

Costa d’Avorio, Ghana, Nigeria, Togo

b

Lophocebus albigena (sin. Cercocebus albigena)

Selvatica

Tutti

Nigeria

b

Macaca arctoides

Selvatica

Tutti

India, Malaysia, Thailandia

b

Macaca assamensis

Selvatica

Tutti

Nepal

b

Macaca cyclopis

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Macaca fascicularis

Selvatica

Tutti

Bangladesh, India

b

Macaca maura

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Macaca nemestrina

Selvatica

Tutti

Cina

b

Macaca nemestrina pagensis

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Macaca nigra

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Macaca ochreata

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Macaca sylvanus

Selvatica

Tutti

Algeria, Marocco

b

Papio hamadryas

Selvatica

Tutti

Guinea-Bissau, Libia

b

Procolobus badius (sin. Colobus badius)

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Procolobus verus (sin. Colobus verus)

Selvatica

Tutti

Benin, Costa d’Avorio, Ghana, Sierra Leone, Togo

b

Trachypithecus phayrei (sin. Presbytis phayrei)

Selvatica

Tutti

Cambogia, Cina, India

b

Trachypithecus vetulus (sin. Presbytis senex)

Selvatica

Tutti

Sri Lanka

b

XENARTHRA

Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla

Selvatica

Tutti

Belize, Uruguay

b

RODENTIA

Sciuridae

Ratufa affinis

Selvatica

Tutti

Singapore

b

Ratufa bicolor

Selvatica

Tutti

Cina

b

CARNIVORA

Canidae

Chrysocyon brachyurus

Selvatica

Tutti

Bolivia, Perù

b

Mustelidae

Lutra maculicollis

Selvatica

Tutti

Repubblica unita di Tanzania

b

Viverridae

Cryptoprocta ferox

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Cynogale bennettii

Selvatica

Tutti

Brunei, Cina, Indonesia, Malaysia, Thailandia

b

Eupleres goudotii

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Fossa fossana

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Felidae

Leptailurus serval

Selvatica

Tutti

Algeria

b

Oncifelis colocolo

Selvatica

Tutti

Cile

b

Panthera leo

Selvatica

Tutti

Etiopia

b

Prionailurus bengalensis

Selvatica

Tutti

Macao

b

Profelis aurata

Selvatica

Tutti

Togo

b

PERISSODACTYLA

Equidae

Equus zebra hartmannae

Selvatica

Tutti

Angola

b

ARTIODACTYLA

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis (sin. Choeropsis liberiensis)

Selvatica

Tutti

Costa d’Avorio, Guinea, Guinea-Bissau, Nigeria, Sierra Leone

b

Hippopotamus amphibius

Selvatica

Tutti

Repubblica democratica del Congo, Gambia, Malawi, Niger, Nigeria, Ruanda, Sierra Leone, Togo

b

Camelidae

Lama guanicoe

Selvatica

Tutti, tranne:

gli esemplari che fanno parte delle scorte registrate in Argentina, purché le autorizzazioni siano confermate dal segretariato prima di essere accolte dallo Stato membro importatore,

i prodotti ottenuti dalla tosatura di animali vivi effettuata nell’ambito del programma di gestione approvato, adeguatamente marcati e registrati,

le esportazioni a fini non commerciali di quantità limitate di lana per i test industriali, fino a 500 kg all'anno.

Argentina

b

Moschidae

Moschus berezovskii

Selvatica

Tutti

Cina

b

Moschus chrysogaster

Selvatica

Tutti

Cina

b

Moschus fuscus

Selvatica

Tutti

Cina

b

Moschus moschiferus

Selvatica

Tutti

Cina, Russia

b

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

Selvatica

Tutti

Uzbekistan

b

Bovidae

Saiga tatarica

Selvatica

Tutti

Kazakstan, Russia

b

AVES

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

Selvatica

Tutti

Repubblica unita di Tanzania, Zambia

b

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas bernieri

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Oxyura jamaicensis

Tutte

Vivi

Tutti

d

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter brachyurus

Selvatica

Tutti

Papua Nuova Guinea

b

Accipiter gundlachi

Selvatica

Tutti

Cuba

b

Accipiter imitator

Selvatica

Tutti

Papua Nuova Guinea, Isole Salomone

b

Accipiter melanoleucus

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Accipiter ovampensis

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Aviceda cuculoides

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Buteo albonotatus

Selvatica

Tutti

Perù

b

Buteo galapagoensis

Selvatica

Tutti

Ecuador

b

Buteo platypterus

Selvatica

Tutti

Perù

b

Buteo ridgwayi

Selvatica

Tutti

Repubblica dominicana, Haiti

b

Erythrotriorchis radiatus

Selvatica

Tutti

Australia

b

Gyps bengalensis

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Gyps coprotheres

Selvatica

Tutti

Mozambico, Namibia, Swaziland

b

Gyps indicus

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Gyps rueppellii

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Harpyopsis novaeguineae

Selvatica

Tutti

Indonesia, Papua Nuova Guinea

b

Hieraaetus ayresii

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Hieraaetus spilogaster

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Leucopternis lacernulata

Selvatica

Tutti

Brasile

b

Lophoictinia isura

Selvatica

Tutti

Australia

b

Macheiramphus alcinus

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Polemaetus bellicosus

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Spizaetus africanus

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Spizaetus bartelsi

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Stephanoaetus coronatus

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Terathopius ecaudatus

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Trigonoceps occipitalis

Selvatica

Tutti

Costa d’Avorio, Guinea

b

Urotriorchis macrourus

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Falconidae

Falco chicquera

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Falco deiroleucus

Selvatica

Tutti

Belize, Guatemala

b

Falco fasciinucha

Selvatica

Tutti

Botswana, Etiopia, Kenya, Malawi, Mozambico, Sudafrica, Sudan, Repubblica unita di Tanzania, Zambia, Zimbabwe

b

Falco hypoleucos

Selvatica

Tutti

Australia, Papua Nuova Guinea

b

Micrastur plumbeus

Selvatica

Tutti

Colombia, Ecuador

b

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

Selvatica

Tutti

Guinea, Togo

b

GALLIFORMES

Phasianidae

Polyplectron schleiermacheri

Selvatica

Tutti

Indonesia, Malaysia

b

GRUIFORMES

Gruidae

Balearica pavonina

Selvatica

Tutti

Guinea, Mali

b

Balearica regulorum

Selvatica

Tutti

Angola, Botswana, Burundi, Repubblica democratica del Congo, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Ruanda, Sudafrica, Swaziland, Uganda, Zambia, Zimbabwe

b

Grus carunculatus

Selvatica

Tutti

Sudafrica, Repubblica unita di Tanzania

b

Grus virgo

Selvatica

Tutti

Sudan

b

COLUMBIFORMES

Columbidae

Goura cristata

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Goura scheepmakeri

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Goura victoria

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Agapornis fischeri

Selvatica

Tutti

Repubblica unita di Tanzania

b

Allevati allo stato naturale

Tutti

Mozambico

b

Agapornis lilianae

Selvatica

Tutti

Repubblica unita di Tanzania

b

Agapornis nigrigenis

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Agapornis pullarius

Selvatica

Tutti

Angola, Repubblica democratica del Congo, Guinea, Kenya, Mali, Togo

b

Alisterus chloropterus chloropterus

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Amazona agilis

Selvatica

Tutti

Giamaica

b

Amazona autumnalis

Selvatica

Tutti

Ecuador

b

Amazona collaria

Selvatica

Tutti

Giamaica

b

Amazona mercenaria

Selvatica

Tutti

Venezuela

b

Amazona xanthops

Selvatica

Tutti

Bolivia, Paraguay

b

Ara chloroptera

Selvatica

Tutti

Argentina, Panama

b

Ara severa

Selvatica

Tutti

Guyana

b

Aratinga acuticaudata

Selvatica

Tutti

Uruguay

b

Aratinga aurea

Selvatica

Tutti

Argentina

b

Aratinga auricapilla

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Aratinga erythrogenys

Selvatica

Tutti

Perù

b

Aratinga euops

Selvatica

Tutti

Cuba

b

Bolborhynchus ferrugineifrons

Selvatica

Tutti

Colombia

b

Cacatua sanguinea

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Charmosyna amabilis

Selvatica

Tutti

Figi

b

Charmosyna diadema

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Cyanoliseus patagonus

Selvatica

Tutti

Cile, Uruguay

b

Deroptyus accipitrinus

Selvatica

Tutti

Perù, Suriname

b

Eclectus roratus

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Forpus xanthops

Selvatica

Tutti

Perù

b

Hapalopsittaca amazonina

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Hapalopsittaca fuertesi

Selvatica

Tutti

Colombia

b

Hapalopsittaca pyrrhops

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Leptosittaca branickii

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Lorius domicella

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Nannopsittaca panychlora

Selvatica

Tutti

Brasile

b

Pionus chalcopterus

Selvatica

Tutti

Perù

b

Poicephalus cryptoxanthus

Selvatica

Tutti

Repubblica unita di Tanzania

b

Poicephalus gulielmi

Selvatica

Tutti

Costa d’Avorio, Congo

b

Poicephalus meyeri

Selvatica

Tutti

Repubblica unita di Tanzania

b

Poicephalus robustus

Selvatica

Tutti

Botswana, Repubblica democratica del Congo, Gambia, Guinea, Mali, Namibia, Nigeria, Senegal, Sudafrica, Swaziland, Togo, Uganda

b

Poicephalus rufiventris

Selvatica

Tutti

Repubblica unita di Tanzania

b

Polytelis alexandrae

Selvatica

Tutti

Australia

b

Prioniturus luconensis

Selvatica

Tutti

Filippine

b

Psittacula alexandri

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Psittacula finschii

Selvatica

Tutti

Bangladesh, Cambogia

b

Psittacula roseata

Selvatica

Tutti

Cina

b

Psittacus erithacus

Selvatica

Tutti

Benin, Burundi, Liberia, Mali, Nigeria, Togo

b

Psittacus erithacus timneh

Selvatica

Tutti

Guinea, Guinea-Bissau

b

Psittrichas fulgidus

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Pyrrhura albipectus

Selvatica

Tutti

Ecuador

b

Pyrrhura calliptera

Selvatica

Tutti

Colombia

b

Pyrrhura leucotis

Selvatica

Tutti

Brasile

b

Pyrrhura orcesi

Selvatica

Tutti

Ecuador

b

Pyrrhura picta

Selvatica

Tutti

Colombia

b

Pyrrhura viridicata

Selvatica

Tutti

Colombia

b

Tanygnathus gramineus

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Touit melanonota

Selvatica

Tutti

Brasile

b

Touit surda

Selvatica

Tutti

Brasile

b

Trichoglossus johnstoniae

Selvatica

Tutti

Filippine

b

Triclaria malachitacea

Selvatica

Tutti

Argentina, Brasile

b

CUCULIFORMES

Musophagidae

Musophaga porphyreolopha

Selvatica

Tutti

Uganda

b

Tauraco corythaix

Selvatica

Tutti

Mozambico

b

Tauraco fischeri

Selvatica

Tutti

Repubblica unita di Tanzania

b

Tauraco macrorhynchus

Selvatica

Tutti

Guinea

b

STRIGIFORMES

Tytonidae

Phodilus prigoginei

Selvatica

Tutti

Repubblica democratica del Congo

b

Tyto aurantia

Selvatica

Tutti

Papua Nuova Guinea

b

Tyto inexspectata

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Tyto manusi

Selvatica

Tutti

Papua Nuova Guinea

b

Tyto nigrobrunnea

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Tyto sororcula

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Strigidae

Asio capensis

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Asio clamator

Selvatica

Tutti

Perù

b

Bubo lacteus

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Bubo philippensis

Selvatica

Tutti

Filippine

b

Bubo poensis

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Bubo vosseleri

Selvatica

Tutti

Repubblica unita di Tanzania

b

Glaucidium albertinum

Selvatica

Tutti

Repubblica democratica del Congo, Ruanda

b

Glaucidium perlatum

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Ketupa blakistoni

Selvatica

Tutti

Cina, Giappone, Russia

b

Ketupa ketupu

Selvatica

Tutti

Singapore

b

Nesasio solomonensis

Selvatica

Tutti

Papua Nuova Guinea, Isole Salomone

b

Ninox affinis

Selvatica

Tutti

India

b

Ninox rudolfi

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Otus angelinae

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Otus fuliginosus

Selvatica

Tutti

Filippine

b

Otus longicornis

Selvatica

Tutti

Filippine

b

Otus magicus

Selvatica

Tutti

Seychelles

b

Otus mindorensis

Selvatica

Tutti

Filippine

b

Otus mirus

Selvatica

Tutti

Filippine

b

Otus pauliani

Selvatica

Tutti

Comore

b

Otus roboratus

Selvatica

Tutti

Perù

b

Otus rutilus

Selvatica

Tutti

Comore

b

Pulsatrix melanota

Selvatica

Tutti

Perù

b

Scotopelia peli

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Scotopelia ussheri

Selvatica

Tutti

Costa d’Avorio, Ghana, Guinea, Liberia, Sierra Leone

b

Strix davidi

Selvatica

Tutti

Cina

b

Strix woodfordii

Selvatica

Tutti

Guinea

b

APODIFORMES

Trochilidae

Chalcostigma olivaceum

Selvatica

Tutti

Perù

b

Heliodoxa rubinoides

Selvatica

Tutti

Perù

b

CORACIIFORMES

Bucerotidae

Buceros rhinoceros

Selvatica

Tutti

Thailandia

b

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta nympha

Selvatica

Tutti

Tutti (Vietnam escluso)

b

Pycnonotidae

Pycnonotus zeylanicus

Selvatica

Tutti

Malaysia

b

REPTILIA

TESTUDINES

Emydidae

Callagur borneoensis

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Chrysemys picta

Tutte

Vivi

Tutti

d

Cuora amboinensis

Selvatica

Tutti

Malaysia

b

Cuora galbinifrons

Selvatica

Tutti

Cina

b

Heosemys spinosa

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Leucocephalon yuwonoi

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Siebenrockiella crassicollis

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Trachemys scripta elegans

Tutte

Vivi

Tutti

d

Testudinidae

Geochelone denticulata

Selvatica

Tutti

Bolivia, Ecuador

b

Geochelone elegans

Selvatica

Tutti

Pakistan

b

Geochelone gigantea

Selvatica

Tutti

Seychelles

b

Geochelone pardalis

Selvatica

Tutti

Repubblica democratica del Congo, Mozambico, Uganda, Repubblica unita di Tanzania

b

Allevati allo stato naturale

Tutti

Mozambico, Zambia

b

Origine «F» (1)

Tutti

Zambia

b

Geochelone platynota

Selvatica

Tutti

Myanmar

b

Gopherus agassizii

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Gopherus berlandieri

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Gopherus polyphemus

Selvatica

Tutti

Stati Uniti d’America

b

Indotestudo elongata

Selvatica

Tutti

Bangladesh, Cina, India

b

Indotestudo forstenii

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Kinixys belliana

Selvatica

Tutti

Mozambico

b

Allevati allo stato naturale

Tutti

Benin

b

Kinixys erosa

Selvatica

Tutti

Togo

b

Kinixys homeana

Selvatica

Tutti

Benin

b

Manouria emys

Selvatica

Tutti

Bangladesh, India, Indonesia, Myanmar, Thailandia

b

Manouria impressa

Selvatica

Tutti

Vietnam

b

Testudo horsfieldii

Selvatica

Tutti

Cina, Kazakstan, Pakistan

b

Pelomedusidae

Erymnochelys madagascariensis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Podocnemis erythrocephala

Selvatica

Tutti

Colombia, Venezuela

b

Podocnemis expansa

Selvatica

Tutti

Colombia, Ecuador, Guyana, Perù, Trinidad e Tobago, Venezuela

b

Podocnemis lewyana

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Podocnemis sextuberculata

Selvatica

Tutti

Perù

b

Podocnemis unifilis

Selvatica

Tutti

Suriname

b

CROCODYLIA

Alligatoridae

Caiman crocodilus

Selvatica

Tutti

El Salvador, Guatemala, Messico

b

Palaeosuchus trigonatus

Selvatica

Tutti

Guyana

b

Crocodylidae

Crocodylus niloticus

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

SAURIA

Gekkonidae

Phelsuma abbotti

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma antanosy

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma barbouri

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma befotakensis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma breviceps

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma chekei

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma comorensis

Selvatica

Tutti

Comore

b

Phelsuma dubia

Selvatica

Tutti

Comore, Madagascar

b

Phelsuma flavigularis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma guttata

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma klemmeri

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma laticauda

Selvatica

Tutti

Comore

b

Phelsuma leiogaster

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma minuthi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma modesta

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma mutabilis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma pronki

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma pusilla

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma seippi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma serraticauda

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma standingi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma v-nigra

Selvatica

Tutti

Comore

b

Agamidae

Uromastyx aegyptia

Origine «F» (1)

Tutti

Egitto

b

Uromastyx dispar

Selvatica

Tutti

Algeria, Mali, Sudan

b

Uromastyx geyri

Selvatica

Tutti

Mali, Niger

b

Chamaeleonidae

Calumma boettgeri

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma brevicornis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma capuroni

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma cucullata

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma fallax

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma furcifer

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma gallus

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma gastrotaenia

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma globifer

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma guibei

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma hilleniusi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma linota

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma malthe

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma nasuta

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma oshaughnessyi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma parsonii

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma peyrierasi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma tsaratananensis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Chamaeleo deremensis

Selvatica

Tutti

Repubblica unita di Tanzania

b

Chamaeleo eisentrauti

Selvatica

Tutti

Camerun

b

Chamaeleo ellioti

Selvatica

Tutti

Burundi

b

Chamaeleo feae

Selvatica

Tutti

Guinea equatoriale

b

Chamaeleo fuelleborni

Selvatica

Tutti

Repubblica unita di Tanzania

b

Chamaeleo gracilis

Selvatica

Tutti

Benin

b

Allevati allo stato naturale

Tutti

Benin, Togo

b

Chamaeleo pfefferi

Selvatica

Tutti

Camerun

b

Chamaeleo werneri

Selvatica

Tutti

Repubblica unita di Tanzania

b

Chamaeleo wiedersheimi

Selvatica

Tutti

Camerun

b

Furcifer angeli

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Furcifer antimena

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Furcifer balteatus

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Furcifer belalandaensis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Furcifer bifidus

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Furcifer campani

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Furcifer labordi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Furcifer minor

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Furcifer monoceras

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Furcifer pardalis

Allevati allo stato naturale

Tutti

Madagascar

b

Furcifer petteri

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Furcifer rhinoceratus

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Furcifer tuzetae

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Furcifer willsii

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Iguanidae

Conolophus pallidus

Selvatica

Tutti

Ecuador

b

Conolophus subcristatus

Selvatica

Tutti

Ecuador

b

Iguana iguana

Selvatica

Tutti

El Salvador

b

Cordylidae

Cordylus mossambicus

Selvatica

Tutti

Mozambico

b

Cordylus tropidosternum

Selvatica

Tutti

Mozambico

b

Cordylus vittifer

Selvatica

Tutti

Mozambico

b

Scincidae

Corucia zebrata

Selvatica

Tutti

Isole Salomone

b

Helodermatidae

Heloderma horridum

Selvatica

Tutti

Guatemala, Messico

b

Heloderma suspectum

Selvatica

Tutti

Messico, Stati Uniti d’America

b

Varanidae

Varanus bogerti

Selvatica

Tutti

Papua Nuova Guinea

b

Varanus dumerilii

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Varanus exanthematicus

Selvatica

Tutti

Benin, Togo

b

Ranched

Tutti

Benin, Togo

b

Varanus jobiensis (sin. V. karlschmidti)

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Varanus niloticus

Selvatica

Tutti

Burundi, Mozambico

b

Allevati allo stato naturale

Tutti

Benin, Togo

b

Varanus prasinus beccarii

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Varanus salvadorii

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Varanus salvator

Selvatica

Tutti

Cina, India, Singapore

b

Varanus telenesetes

Selvatica

Tutti

Papua Nuova Guinea

b

Varanus teriae

Selvatica

Tutti

Australia

b

Varanus yemenensis

Selvatica

Tutti

Tutti

b

SERPENTES

Pythonidae

Liasis fuscus

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Morelia boeleni

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Python molurus

Selvatica

Tutti

Cina

b

Python regius

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Python reticulatus

Selvatica

Tutti

India, Malaysia (peninsulare), Singapore

b

Python sebae

Selvatica

Tutti

Mauritania, Mozambico

b

Allevati allo stato naturale

Tutti

Mozambico

b

Boidae

Boa constrictor

Selvatica

Tutti

El Salvador, Honduras

b

Calabaria reinhardtii

Allevati allo stato naturale

Tutti

Benin, Togo

b

Eunectes deschauenseei

Selvatica

Tutti

Brasile

b

Eunectes murinus

Selvatica

Tutti

Paraguay

b

Gongylophis colubrinus

Selvatica

Tutti

Repubblica unita di Tanzania

b

Elapidae

Naja atra

Selvatica

Tutti

Repubblica democratica popolare del Laos

b

Naja kaouthia

Selvatica

Tutti

Repubblica democratica popolare del Laos

b

Naja siamensis

Selvatica

Tutti

Repubblica democratica popolare del Laos

b

AMPHIBIA

ANURA

Dendrobatidae

Dendrobates auratus

Selvatica

Tutti

Nicaragua

b

Dendrobates pumilio

Selvatica

Tutti

Nicaragua

b

Allevati allo stato naturale

Tutti

Nicaragua

b

Dendrobates tinctorius

Selvatica

Tutti

Suriname

b

Mantellidae

Mantella aurantiaca

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella baroni (sin. Phrynomantis maculatus)

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella aff. baroni

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella bernhardi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella cowani

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella crocea

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella expectata

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella haraldmeieri (sin. M. madagascariensis haraldmeieri)

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella laevigata

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella madagascariensis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella manery

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella milotympanum (sin. M. aurantiaca milotympanum)

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella nigricans (sin. M. cowani nigricans)

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella pulchra

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella viridis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Ranidae

Conraua goliath

Selvatica

Tutti

Camerun

b

Rana catesbeiana

Tutte

Vivi

Tutti

d

ARTHROPODA

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Brachypelma albopilosum

Selvatica

Tutti

Nicaragua

b

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Ornithoptera tithonus

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Ornithoptera urvillianus

Selvatica

Tutti

Isole Salomone

b

Ornithoptera victoriae

Selvatica

Tutti

Isole Salomone

b

Troides andromache

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Allevati allo stato naturale

Tutti

Indonesia

b

MOLLUSCA

BIVALVIA

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

Selvatica

Tutti

Nuova Caledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna crocea

Selvatica

Tutti

Figi, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna derasa

Selvatica

Tutti

Figi, Nuova Caledonia, Filippine, Palau, Tonga, Vanuatu

b

Tridacna gigas

Selvatica

Tutti

Figi, Indonesia, Isole Marshall, Stati federati di Micronesia, Palau, Papua Nuova Guinea, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna maxima

Selvatica

Tutti

Stati federati di Micronesia, Figi, Isole Marshall, Mozambico, Nuova Caledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna squamosa

Selvatica

Tutti

Figi, Mozambico, Nuova Caledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna tevoroa

Selvatica

Tutti

Tonga

b

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

Selvatica

Tutti

Antigua e Barbuda, Barbados, Dominica, Haiti, Trinidad e Tobago

b

CNIDARIA

SCLERACTINIA

Acroporidae

Montipora caliculata

Selvatica

Tutti

Tonga

b

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b

Catalaphyllia jardinei

Selvatica

Tutti

Isole Salomone

b

Euphyllia cristata

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b

Euphyllia divisa

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b

Euphyllia fimbriata

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b

Plerogyra spp.

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b

Merulinidae

Hydnophora microconos

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b

Mussidae

Blastomussa spp.

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b

Cynarina lacrymalis

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b

Scolymia vitiensis

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b

Trachyphilliidae

Trachyphyllia geoffroyi

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b

FLORA

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis

Selvatica

Tutti

Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Svizzera, Ucraina

b

Apocynaceae

Pachypodium inopinatum

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Pachypodium rosulatum

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Pachypodium rutenbergianum ssp. sofiense

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Euphorbiaceae

Euphorbia banae

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Euphorbia bulbispina

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Euphorbia guillauminiana

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Euphorbia kondoi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Euphorbia millotii

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

Selvatica

Tutti

Svizzera, Turchia

b

Barlia robertiana

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Cephalanthera rubra

Selvatica

Tutti

Norvegia

b

Cypripedium japonicum

Selvatica

Tutti

Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Repubblica di Corea

b

Cypripedium macranthos

Selvatica

Tutti

Repubblica di Corea, Russia

b

Cypripedium margaritaceum

Selvatica

Tutti

Cina

b

Cypripedium micranthum

Selvatica

Tutti

Cina

b

Dactylorhiza latifolia

Selvatica

Tutti

Norvegia

b

Dactylorhiza romana

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Dactylorhiza russowii

Selvatica

Tutti

Norvegia

b

Dactylorhiza traunsteineri

Selvatica

Tutti

Liechtenstein

b

Himantoglossum hircinum

Selvatica

Tutti

Svizzera

b

Nigritella nigra

Selvatica

Tutti

Norvegia

b

Ophrys holoserica

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Ophrys insectifera

Selvatica

Tutti

Liechtenstein, Norvegia, Romania

b

Ophrys pallida

Selvatica

Tutti

Algeria

b

Ophrys sphegodes

Selvatica

Tutti

Romania, Svizzera

b

Ophrys tenthredinifera

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Ophrys umbilicata

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Orchis coriophora

Selvatica

Tutti

Russia, Svizzera

b

Orchis italica

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Orchis laxiflora

Selvatica

Tutti

Svizzera

b

Orchis mascula

Selvatica/Allevati allo stato naturale

Tutti

Albania

b

Orchis morio

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Orchis pallens

Selvatica

Tutti

Russia

b

Orchis papilionacea

Selvatica

Tutti

Romania

b

Orchis provincialis

Selvatica

Tutti

Svizzera

b

Orchis punctulata

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Orchis purpurea

Selvatica

Tutti

Svizzera, Turchia

b

Orchis simia

Selvatica

Tutti

Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia, Romania, Svizzera, Turchia

b

Orchis tridentata

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Orchis ustulata

Selvatica

Tutti

Russia

b

Serapias cordigera

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Serapias parviflora

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Serapias vomeracea

Selvatica

Tutti

Svizzera, Turchia

b

Spiranthes spiralis

Selvatica

Tutti

Liechtenstein, Svizzera

b

Primulaceae

Cyclamen intaminatum

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Cyclamen mirabile

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Cyclamen pseudibericum

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Cyclamen trochopteranthum

Selvatica

Tutti

Turchia

b


(1)  Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l’applicazione del capo III del regolamento (CE) n. 1808/2001, compresi eventuali parti o prodotti derivati.


20.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/23


REGOLAMENTO (CE) N. 606/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all’alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione (2) stabilisce l’importo dell’aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all’alimentazione degli animali, tenendo conto degli elementi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999. In considerazione dell’evoluzione del prezzo di mercato del latte scremato in polvere, dell’aumento dei prezzi di mercato delle proteine concorrenti e della riduzione dell’offerta di latte scremato in polvere, occorre ridurre l’importo di tale aiuto.

(2)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2799/1999.

(3)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2799/1999, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo dell’aiuto è fissato a:

a)

1,62 EUR/100 kg di latte scremato con un tenore di proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 35,6 %;

b)

1,42 EUR/100 kg di latte scremato con un tenore di proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 31,4 % ma inferiore al 35,6 %;

c)

20,00 EUR/100 kg di latte scremato in polvere con un tenore in proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 35,6 %;

d)

17,64 EUR/100 kg di latte scremato in polvere con un tenore di proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 31,4 % ma inferiore al 35,6 %.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1194/2005 (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 7).


20.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/24


REGOLAMENTO (CE) N. 607/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2006

che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 398/2004 del Consiglio sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di silicio spedito dalla Repubblica di Corea, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario della Repubblica di Corea, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   DOMANDA

(1)

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping applicabili alle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese.

(2)

La richiesta è stata presentata il 6 marzo 2006 da Euro Alliages per conto di una percentuale maggioritaria (100 %) di produttori comunitari di silicio.

B.   PRODOTTO

(3)

Il prodotto al centro delle possibili pratiche di elusione è il silicio, normalmente dichiarato al codice NC ex 2804 69 00 (di seguito «prodotto in questione»), originario della Repubblica popolare cinese. Il codice è fornito a titolo puramente informativo.

(4)

Oggetto dell’inchiesta è il silicio spedito dalla Repubblica di Corea (di seguito «prodotto in esame»), normalmente dichiarato allo stesso codice del prodotto in questione.

C.   MISURE ESISTENTI

(5)

Le misure attualmente in vigore che sarebbero oggetto di elusione sono i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 398/2004 del Consiglio (2).

D.   MOTIVAZIONI

(6)

La domanda contiene elementi di prova sufficienti per dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante il trasbordo di tale prodotto nella Repubblica di Corea.

(7)

Sono stati forniti i seguenti elementi di prova.

Dalla domanda risulta che la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dalla Repubblica di Corea nella Comunità ha subito un notevole cambiamento, per il quale non esiste una sufficiente motivazione o giustificazione economica, a parte l’istituzione del dazio.

La modificazione della configurazione degli scambi sarebbe dovuta al trasbordo nella Repubblica di Corea del silicio originario della Repubblica popolare cinese.

La domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori dei dazi antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in questione risultano compromessi in termini quantitativi e di prezzi. Le importazioni del prodotto in questione sarebbero state sostituite da consistenti volumi di importazioni di silicio dalla Repubblica di Corea. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che questo incremento delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta che ha determinato l’istituzione delle misure in vigore.

Infine, la domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che i prezzi del silicio sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per tale prodotto.

Qualora nel corso dell’inchiesta fossero identificate pratiche di elusione, di cui all’articolo 13 del regolamento di base, che coinvolgono la Repubblica di Corea, diverse dal trasbordo, l’inchiesta potrebbe riguardare anche tali pratiche.

E.   PROCEDURA

(8)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base e per sottoporre a registrazione, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni di silicio spedito dalla Repubblica di Corea, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario della Repubblica di Corea.

a)   Questionari

(9)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori della Repubblica di Corea, ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese, agli importatori e alle associazioni di importatori della Comunità che hanno collaborato all’inchiesta che ha determinato l’istituzione delle misure in vigore, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea. Potranno essere chieste informazioni anche all’industria comunitaria.

(10)

In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione senza indugio, entro il termine di cui all’articolo 3 del presente regolamento, per sapere se figurano nella domanda ed eventualmente chiedere un questionario entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dal momento che il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

(11)

L’apertura dell’inchiesta sarà notificata alle autorità della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea.

b)   Raccolta delle informazioni e audizioni

(12)

Si invitano tutte le parti interessate a comunicare osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

c)   Esenzione delle importazioni dalla registrazione o dalle misure

(13)

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure, se l’importazione non costituisce una forma di elusione.

(14)

Poiché la possibile elusione si verifica al di fuori della Comunità, a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e per i quali si accerti che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderano beneficiare dell’esenzione devono presentare una domanda sostenuta da opportuni elementi di prova entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

F.   REGISTRAZIONE

(15)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta per consentire, qualora le conclusioni dell’inchiesta confermino l’elusione, la riscossione retroattiva dell’appropriato ammontare di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione delle importazioni di detti prodotti spediti dalla Repubblica di Corea.

G.   TERMINI

(16)

Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi presso la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto, fornire le risposte ai questionari o comunicare qualsiasi altra informazione di cui occorra tener conto nel corso dell’inchiesta,

i produttori della Repubblica di Corea possono chiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere ascoltate dalla Commissione.

(17)

È importante notare che al rispetto dei termini fissati all’articolo 3 del presente regolamento è subordinato l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base.

H.   MANCATA COOPERAZIONE

(18)

Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

(19)

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è aperta un’inchiesta per stabilire se le importazioni nella Comunità di silicio, classificato al codice NC ex 2804 69 00 (codice TARIC 2804690010), spedito dalla Repubblica di Corea, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario della Repubblica di Corea, eludono le misure istituite dal regolamento (CE) n. 398/2004.

Articolo 2

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all’articolo 1 del presente regolamento.

Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Mediante regolamento, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti fabbricati da produttori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e per i quali non è risultato che abbiano eluso i dazi antidumping.

Articolo 3

1.   I questionari devono essere chiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Salvo altrimenti disposto, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l’inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   I produttori della Repubblica di Corea che desiderino richiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di 40 giorni.

4.   Sempre entro il termine di 40 giorni, le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione.

5.   Le informazioni relative al caso in esame, le richieste di audizione o di questionari, come pure le domande di esenzione dalla registrazione o dalle misure per le importazioni, devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato) e devono indicare il nome, l’indirizzo, l’indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura « Diffusione limitata » (3) e, conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, che sarà contrassegnata dalla dicitura « Consultabile da tutte le parti interessate ».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione B

Ufficio J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2006.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 66 del 4.3.2004, pag. 15.

(3)  Ciò significa che il documento è ad esclusivo uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all’articolo 19 del regolamento di base ed all’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).


20.4.2006   

IT

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L 107/27


REGOLAMENTO (CE) N. 608/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento slovacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1060/2005 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per l’esportazione di 147 949 tonnellate di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento slovacco.

(2)

La Slovacchia ha informato la Commissione che il proprio organismo d’intervento intende aumentare di 81 909 tonnellate la quantità posta in vendita per l’esportazione. Tenendo conto dei quantitativi disponibili e della situazione del mercato, è opportuno accogliere la richiesta della Slovacchia.

(3)

È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1060/2005.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1060/2005 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 229 858 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (3) e la Svizzera.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 174 del 7.7.2005, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1606/2005 (GU L 256 dell’1.10.2005, pag. 11).

(3)  Compreso il Kossovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»


20.4.2006   

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L 107/28


REGOLAMENTO (CE) N. 609/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1374/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo d’intervento slovacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1374/2005 della Commissione (3) ha indetto una gara permanente per l’esportazione di 64 016 tonnellate di orzo detenuto dall’organismo d’intervento slovacco.

(3)

La Slovacchia ha informato la Commissione che il proprio organismo d’intervento intende aumentare di 26 366 tonnellate la quantità posta in vendita per l’esportazione. Vista la situazione del mercato, è opportuno accogliere la richiesta della Slovacchia.

(4)

È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1374/2005.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1374/2005 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 90 382 tonnellate di orzo da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro (4), gli Stati Uniti d’America e la Svizzera.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

(3)  GU L 219 del 24.8.2005, pag. 3.

(4)  Compreso il Kossovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»


20.4.2006   

IT

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L 107/29


REGOLAMENTO (CE) N. 610/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2006

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

(2)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).


ALLEGATO

Rubrica

Designazione delle merci

Livello dei valori unitari/100 kg netto

Merci, varietà, codici NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Patate di primizia

0701 90 50

40,12

23,13

1 149,25

299,39

627,75

10 741,43

138,53

27,93

17,22

158,38

9 613,25

1 504,11

374,16

27,70

 

 

 

 

1.30

Cipolle, diverse dalle cipolle da semina

0703 10 19

48,99

28,24

1 403,32

365,58

766,53

13 116,15

169,15

34,10

21,03

193,39

11 738,54

1 836,64

456,88

33,82

 

 

 

 

1.40

Agli

0703 20 00

177,29

102,19

5 078,37

1 322,98

2 773,93

47 464,89

612,13

123,41

76,11

699,86

42 479,59

6 646,47

1 653,37

122,38

 

 

 

 

1.50

Porri

ex 0703 90 00

76,88

44,31

2 202,23

573,71

1 202,91

20 583,08

265,45

53,52

33,00

303,49

18 421,22

2 882,23

716,98

53,07

 

 

 

 

1.60

Cavolfiori

0704 10 00

1.80

Cavoli bianchi e cavoli rossi

0704 90 10

104,53

60,25

2 994,40

780,08

1 635,61

27 987,08

360,94

72,77

44,88

412,66

25 047,56

3 919,01

974,89

72,16

 

 

 

 

1.90

Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Cavoli cinesi

ex 0704 90 90

97,96

56,46

2 806,06

731,02

1 532,74

26 226,83

338,24

68,19

42,05

386,71

23 472,20

3 672,52

913,57

67,62

 

 

 

 

1.110

Lattughe a cappuccio

0705 11 00

1.130

Carote

ex 0706 10 00

38,52

22,20

1 103,41

287,45

602,71

10 312,96

133,00

26,81

16,54

152,06

9 229,78

1 444,11

359,24

26,59

 

 

 

 

1.140

Ravanelli

ex 0706 90 90

160,57

92,55

4 599,47

1 198,22

2 512,34

42 988,90

554,41

111,77

68,93

633,86

38 473,72

6 019,70

1 497,46

110,84

 

 

 

 

1.160

Piselli (Pisum sativum)

0708 10 00

207,80

119,77

5 952,37

1 550,67

3 251,33

55 633,70

717,48

144,65

89,21

820,30

49 790,43

7 790,34

1 937,92

143,44

 

 

 

 

1.170

Fagioli:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

194,48

112,10

5 570,86

1 451,28

3 042,94

52 067,94

671,50

135,38

83,49

767,73

46 599,19

7 291,03

1 813,71

134,25

 

 

 

 

1.170.2

Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. compressus Savi)

ex 0708 20 00

202,00

116,43

5 786,29

1 507,40

3 160,61

54 081,46

697,47

140,61

86,72

797,42

48 401,22

7 572,98

1 883,85

139,44

 

 

 

 

1.180

Fave

ex 0708 90 00

1.190

Carciofi

0709 10 00

1.200

Asparagi:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

verdi

ex 0709 20 00

481,61

277,60

13 795,80

3 593,99

7 535,60

128 942,22

1 662,91

335,25

206,76

1 901,22

115 399,27

18 055,67

4 491,52

332,46

 

 

 

 

1.200.2

altri

ex 0709 20 00

497,93

287,01

14 263,20

3 715,75

7 790,91

133 310,80

1 719,25

346,61

213,76

1 965,63

119 309,01

18 667,40

4 643,70

343,72

 

 

 

 

1.210

Melanzane

0709 30 00

141,23

81,40

4 045,53

1 053,91

2 209,77

37 811,51

487,64

98,31

60,63

557,52

33 840,12

5 294,71

1 317,11

97,49

 

 

 

 

1.220

Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

67,80

39,08

1 942,03

505,92

1 060,78

18 151,10

234,09

47,19

29,10

267,63

16 244,67

2 541,68

632,27

46,80

 

 

 

 

1.230

Funghi galletti o gallinacci

0709 59 10

334,34

192,71

9 577,17

2 494,98

5 231,28

89 512,85

1 154,41

232,73

143,53

1 319,84

80 111,21

12 534,41

3 118,05

230,79

 

 

 

 

1.240

Peperoni

0709 60 10

144,94

83,54

4 151,81

1 081,60

2 267,82

38 804,81

500,45

100,89

62,22

572,17

34 729,10

5 433,80

1 351,71

100,05

 

 

 

 

1.250

Finocchi

0709 90 50

1.270

Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)

0714 20 10

122,22

70,45

3 501,02

912,06

1 912,34

32 722,23

422,00

85,08

52,47

482,48

29 285,37

4 582,07

1 139,83

84,37

 

 

 

 

2.10

Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, freschi

ex 0804 30 00

86,90

50,09

2 489,30

648,49

1 359,71

23 266,17

300,05

60,49

37,31

343,05

20 822,49

3 257,94

810,44

59,99

 

 

 

 

2.40

Avocadi, freschi

ex 0804 40 00

203,98

117,58

5 843,11

1 522,21

3 191,65

54 612,53

704,31

141,99

87,57

805,25

48 876,51

7 647,35

1 902,35

140,81

 

 

 

 

2.50

Guaiave e manghi, freschi

ex 0804 50

2.60

Arance dolci, fresche:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguigne e semisanguigne

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.2

Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.3

altre

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.70

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilking e ibridi di agrumi, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clementine

ex 0805 20 10

124,48

71,75

3 565,72

928,92

1 947,68

33 326,90

429,80

86,65

53,44

491,40

29 826,53

4 666,74

1 160,90

85,93

 

 

 

 

2.70.2

Monreal e satsuma

ex 0805 20 30

73,90

42,59

2 116,81

551,46

1 156,25

19 784,68

255,15

51,44

31,72

291,72

17 706,68

2 770,43

689,17

51,01

 

 

 

 

2.70.3

Mandarini e wilking

ex 0805 20 50

85,33

49,19

2 444,37

636,79

1 335,17

22 846,23

294,64

59,40

36,63

336,86

20 446,66

3 199,14

795,82

58,91

 

 

 

 

2.70.4

Tangerini e altri

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

59,84

34,49

1 714,12

446,55

936,29

16 020,96

206,62

41,65

25,69

236,22

14 338,26

2 243,40

558,07

41,31

 

 

 

 

2.85

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche

0805 50 90

98,99

57,06

2 835,54

738,69

1 548,84

26 502,30

341,79

68,91

42,50

390,77

23 718,73

3 711,09

923,17

68,33

 

 

 

 

2.90

Pompelmi e pomeli, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

bianchi

ex 0805 40 00

70,88

40,86

2 030,35

528,93

1 109,03

18 976,68

244,73

49,34

30,43

279,81

16 983,53

2 657,29

661,03

48,93

 

 

 

 

2.90.2

rosei

ex 0805 40 00

80,33

46,30

2 301,19

599,49

1 256,96

21 508,01

277,38

55,92

34,49

317,13

19 249,00

3 011,75

749,20

55,46

 

 

 

 

2.100

Uva da tavola

0806 10 10

150,07

86,50

4 298,68

1 119,86

2 348,05

40 177,57

518,15

104,46

64,42

592,41

35 957,67

5 626,03

1 399,53

103,59

 

 

 

 

2.110

Cocomeri

0807 11 00

56,20

32,39

1 609,85

419,39

879,34

15 046,43

194,05

39,12

24,13

221,86

13 466,08

2 106,94

524,12

38,79

 

 

 

 

2.120

Meloni:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

63,70

36,72

1 824,72

475,36

996,71

17 054,75

219,95

44,34

27,35

251,47

15 263,47

2 388,16

594,08

43,97

 

 

 

 

2.120.2

altri

ex 0807 19 00

127,68

73,59

3 657,33

952,78

1 997,72

34 183,15

440,85

88,88

54,81

504,02

30 592,85

4 786,64

1 190,72

88,14

 

 

 

 

2.140

Pere:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia),

Pere — Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

85,10

49,05

2 437,69

635,05

1 331,53

22 783,82

293,83

59,24

36,53

335,94

20 390,81

3 190,40

793,64

58,74

 

 

 

 

2.140.2

altre

ex 0808 20 50

69,83

40,25

2 000,29

521,10

1 092,61

18 695,69

241,11

48,61

29,98

275,66

16 732,06

2 617,94

651,24

48,20

 

 

 

 

2.150

Albicocche

0809 10 00

149,08

85,93

4 270,40

1 112,49

2 332,60

39 913,19

514,74

103,77

64,00

588,51

35 721,06

5 589,01

1 390,32

102,91

 

 

 

 

2.160

Ciliege

0809 20 05

0809 20 95

137,39

79,19

3 935,54

1 025,26

2 149,69

36 783,42

474,38

95,64

58,98

542,36

32 920,02

5 150,75

1 281,30

94,84

 

 

 

 

2.170

Pesche

0809 30 90

157,14

90,57

4 501,25

1 172,63

2 458,69

42 070,85

542,57

109,38

67,46

620,32

37 652,10

5 891,14

1 465,48

108,47

 

 

 

 

2.180

Pesche noci

ex 0809 30 10

95,69

55,16

2 741,05

714,08

1 497,23

25 619,19

330,40

66,61

41,08

377,75

22 928,38

3 587,43

892,41

66,06

 

 

 

 

2.190

Prugne

0809 40 05

140,47

80,97

4 023,87

1 048,27

2 197,94

37 609,08

485,03

97,78

60,31

554,53

33 658,95

5 266,37

1 310,06

96,97

 

 

 

 

2.200

Fragole

0810 10 00

104,32

60,13

2 988,22

778,47

1 632,24

27 929,35

360,19

72,62

44,78

411,81

24 995,90

3 910,92

972,88

72,01

 

 

 

 

2.205

Lamponi

0810 20 10

828,71

477,67

23 738,40

6 184,17

12 966,49

221 870,53

2 861,37

576,87

355,77

3 271,42

198 567,20

31 068,34

7 728,55

572,06

 

 

 

 

2.210

Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 121,23

646,28

32 117,63

8 367,07

17 543,44

300 186,91

3 871,38

780,49

481,34

4 426,17

268 657,92

42 034,91

10 456,59

773,99

 

 

 

 

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

178,63

102,96

5 116,86

1 333,01

2 794,95

47 824,61

616,77

124,34

76,69

705,16

42 801,53

6 696,84

1 665,90

123,31

 

 

 

 

2.230

Melagrane

ex 0810 90 95

308,24

177,67

8 829,53

2 300,21

4 822,91

82 525,10

1 064,29

214,57

132,33

1 216,81

73 857,39

11 555,92

2 874,65

212,78

 

 

 

 

2.240

Kaki (compresi Sharon)

ex 0810 90 95

286,50

165,14

8 206,86

2 137,99

4 482,79

76 705,26

989,24

199,43

123,00

1 131,00

68 648,82

10 740,97

2 671,92

197,77

 

 

 

 

2.250

Litchi

ex 0810 90


20.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/35


REGOLAMENTO (CE) N. 611/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2006

per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2),

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(2)

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(3)

L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni originarie del Brasile, di Cuba e di altri paesi terzi.

(4)

Nella settimana dal 10 al 14 aprile 2006, sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il quantitativo dell'obbligo di consegna per un paese interessato, fissato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale ACP-India.

(5)

La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 10 al 14 aprile 2006, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/2005 della Commissione (GU L 167 del 29.6.2005, pag. 12).

(2)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2005/2006

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 10.4.2006-14.4.2006

Limite

Barbados

100

 

Belize

100

Raggiunto

Congo

100

 

Figi

0

Raggiunto

Guiana

100

 

India

0

Raggiunto

Costa d'Avorio

100

 

Giamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

51,7349

Raggiunto

Maurizio

100

 

Mozambico

100

 

S. Cristoforo e Nevis

100

 

Swaziland

0

Raggiunto

Tanzania

100

 

Trinidad e Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

100

 


Zucchero preferenziale speciale

Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2005/2006

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 10.4.2006-14.4.2006

Limite

India

0

Raggiunto

ACP

100

 


Zucchero concessioni CXL

Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2005/2006

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 10.4.2006-14.4.2006

Limite

Brasile

0

Raggiunto

Cuba

100

 

Altri paesi terzi

0

Raggiunto


20.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/37


REGOLAMENTO (CE) N. 612/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2006

che stabilisce in quale misura è possibile accogliere le domande di diritti d'importazione presentate nel mese di aprile 2006 per l'importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 1081/1999 della Commissione, del 26 maggio 1999, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna, che abroga il regolamento (CE) n. 1012/98 e modifica il regolamento (CE) n. 1143/98 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1081/1999 prevede una nuova attribuzione dei quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli d'importazione al 15 marzo 2006.

(2)

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 502/2006 della Commissione, del 28 marzo 2006, che prevede una nuova attribuzione di diritti d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 1081/1999 per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna (3), ha fissato i quantitativi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna che possono essere importati a condizioni speciali fino al 30 giugno 2006.

(3)

È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli d'importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di diritti d'importazione presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1081/1999 è accolta integralmente per i numeri d’ordine 09.0001 e 09.0003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 131 del 27.5.1999, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/2001 (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 33).

(3)  GU L 91 del 29.3.2006, pag. 10.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

20.4.2006   

IT

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L 107/38


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2006

relativa al riutilizzo delle informazioni della Commissione

(2006/291/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 131,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Le nuove tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni hanno creato possibilità senza precedenti di aggregare e combinare contenuti provenienti da fonti differenti.

(2)

Le informazioni del settore pubblico costituiscono una risorsa non sfruttata che potrebbe costituire la base per prodotti e servizi innovativi e a valore aggiunto della società dell’informazione. La Commissione ha evidenziato il potenziale economico delle informazioni del settore pubblico nella sua comunicazione del 23 ottobre 2001 (1) intitolata «eEurope 2002: un quadro normativo comunitario per la valorizzazione delle informazioni del settore pubblico».

(3)

La Commissione stessa, così come le altre istituzioni, detiene numerosi documenti di tutti i tipi che potrebbero essere riutilizzati in prodotti e servizi d’informazione a valore aggiunto e che potrebbero costituire un’utile fonte di contenuti per le imprese e i cittadini.

(4)

Il diritto di accesso ai documenti della Commissione è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (2).

(5)

La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce norme minime per il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico nell’Unione europea. Nei considerando si incoraggiano gli Stati membri a spingersi oltre le norme minime e ad adottare delle politiche meno restrittive in materia di dati, al fine di permettere un ampio utilizzo dei documenti detenuti dagli organismi del settore pubblico.

(6)

Nella sua comunicazione intitolata «eEurope 2002: un quadro normativo comunitario per la valorizzazione delle informazioni del settore pubblico», la Commissione ha annunciato un aggiornamento delle politiche sul riutilizzo delle informazioni delle istituzioni dell’UE. In tale contesto sono state adottate numerose iniziative concrete, quale la nuova politica di Eurostat sulla diffusione delle informazioni e il passaggio a un portale Eurlex liberamente accessibile.

(7)

La nuova iniziativa della Commissione «i2010 — Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione» è volta, tra l’altro, a facilitare la creazione e la circolazione dei contenuti europei. In quanto elemento dell’iniziativa i2010, la presente decisione determina le condizioni per il riutilizzo dei documenti della Commissione, al fine di assicurarne un più ampio riutilizzo.

(8)

Una politica di riutilizzo meno restrittiva da parte della Commissione favorirà una nuova attività economica, porterà a un utilizzo e a una diffusione più ampia delle informazioni comunitarie, migliorerà l’immagine di apertura e trasparenza delle istituzioni ed eviterà inutili oneri amministrativi ai servizi della Commissione e agli utilizzatori.

(9)

È opportuno attuare ed applicare la presente decisione nel pieno rispetto dei principi relativi alla protezione dei dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).

(10)

È opportuno che la presente decisione non si applichi ai documenti per i quali la Commissione non può consentire il riutilizzo, ad esempio, a causa dei diritti di proprietà intellettuale detenuti da terzi o nei casi in cui i documenti provengano da altre istituzioni,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione fissa le condizioni per il riutilizzo dei documenti detenuti dalla Commissione o per suo conto dall’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (Ufficio delle pubblicazioni), al fine di facilitare un riutilizzo più ampio delle informazioni, di migliorare l’immagine di apertura della Commissione e di evitare oneri amministrativi inutili per coloro che riutilizzano le informazioni e per i servizi della Commissione.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   La presente decisione si applica ai documenti pubblici elaborati dalla Commissione o da enti pubblici e privati per suo conto:

a)

che sono stati pubblicati dalla Commissione o dall’Ufficio delle pubblicazioni per suo conto attraverso pubblicazioni, siti Internet o altri strumenti di diffusione; oppure

b)

che non sono stati pubblicati per motivi economici o altre ragioni pratiche, ad esempio nel caso di studi, relazioni e altri dati.

2.   La presente decisione non si applica:

a)

al software o ai documenti soggetti a diritti di proprietà industriale, quali brevetti, marchi commerciali, disegni e modelli, loghi e nomi;

b)

ai documenti per i quali la Commissione non può consentire il riutilizzo a causa dei diritti di proprietà intellettuale detenuti da terzi;

c)

ai risultati dei lavori di ricerca del Centro comune di ricerca;

d)

ai documenti resi accessibili a un terzo conformemente a regole specifiche che disciplinano l’accesso privilegiato ai documenti.

3.   La presente decisione è attuata nel pieno rispetto delle norme relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in particolare del regolamento (CE) n. 45/2001.

4.   La presente decisione non pregiudica e non incide in alcun modo sul regolamento (CE) n. 1049/2001.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)

«documento»:

a)

qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva);

b)

qualsiasi parte di tale contenuto;

2)

«riutilizzo»: l’uso di documenti da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per i quali i documenti sono stati prodotti. Lo scambio di documenti tra la Commissione e altri enti pubblici che utilizzano tali documenti esclusivamente in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico non costituisce riutilizzo;

3)

«dati personali»: i dati quali definiti all’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 4

Principio generale

Nei limiti di cui all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, tutti i documenti sono riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente alle condizioni definite in seguito. I documenti sono resi disponibili, ove possibile, per via elettronica.

Articolo 5

Trattamento delle domande di riutilizzo

1.   Al fine di limitare la necessità di presentare singole domande di riutilizzo, i servizi della Commissione indicano, ove appropriato, se i documenti sono riutilizzabili (ad esempio per mezzo di un’avvertenza generale riportata nelle pagine web).

2.   Le domande di riutilizzo di un documento sono trattate prontamente. Al richiedente viene inviato un avviso di ricevimento. Entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda, il servizio della Commissione o l’Ufficio delle pubblicazioni autorizzano il riutilizzo del documento oggetto della domanda e, ove necessario, ne forniscono una copia oppure comunicano con una risposta scritta il rifiuto totale o parziale della domanda, precisandone i motivi.

3.   In casi eccezionali, ad esempio qualora una domanda riguardi un documento particolarmente lungo o un elevato numero di documenti, oppure qualora sia necessario tradurre la domanda, il termine di cui al paragrafo 2 può essere prolungato di 15 giorni lavorativi, sempre che il richiedente ne sia informato in anticipo e che le ragioni del prolungamento siano indicate chiaramente.

4.   In caso di rifiuto, il servizio della Commissione o l’Ufficio delle pubblicazioni informano il richiedente del suo diritto di proporre un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado o di presentare una denuncia presso il Mediatore europeo, alle condizioni previste, rispettivamente, agli articoli 230 e 195 del trattato CE, oppure agli articoli 146 e 107 D del trattato Euratom.

5.   Quando un rifiuto è basato sull’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della presente decisione, la risposta al richiedente contiene inoltre un riferimento alla persona fisica o giuridica titolare del diritto, se nota, oppure il licenziante dal quale la Commissione ha ottenuto il materiale pertinente, se noto.

Articolo 6

Formati disponibili

I documenti sono resi disponibili in qualsiasi formato o versione linguistica esistente, ove possibile e opportuno per via elettronica.

Ciò non comporta l’obbligo di adeguare o di aggiornare i documenti o di crearne per soddisfare la richiesta, né l’obbligo di fornire estratti di documenti se ciò comporta difficoltà sproporzionate, che vanno al di là della semplice manipolazione.

La presente decisione non determina, altresì, l’obbligo per la Commissione di tradurre i documenti richiesti in versioni linguistiche diverse da quelle già disponibili al momento della richiesta.

La Commissione o l’Ufficio delle pubblicazioni non possono essere tenuti, sulla base della presente decisione, a continuare la produzione di determinati tipi di documenti o a conservarli in un dato formato in vista del loro riutilizzo da parte di una persona fisica o giuridica.

Articolo 7

Principi di tariffazione

1.   Il riutilizzo di documenti è in linea di principio gratuito.

2.   In casi specifici possono essere recuperati i costi marginali sostenuti per la riproduzione e la diffusione di documenti.

3.   Quando la Commissione decide di adattare un documento al fine di soddisfare una domanda specifica, le spese sostenute per l’adattamento possono essere addebitate al richiedente. Per valutare la necessità di recuperare tali spese, si tiene conto degli sforzi necessari per l’adattamento dei documenti, nonché dei potenziali vantaggi che il loro riutilizzo potrebbe apportare alle Comunità, ad esempio attraverso la diffusione di informazioni sul funzionamento delle Comunità oppure il miglioramento dell’immagine dell’istituzione presso il mondo esterno.

Articolo 8

Trasparenza

1.   Le condizioni e le tariffe standard applicabili per il riutilizzo di documenti sono fissate in anticipo e pubblicate, ove possibile e opportuno per via elettronica.

2.   La ricerca di documenti è agevolata da modalità pratiche, come elenchi di contenuti dei documenti più importanti disponibili per il riutilizzo.

Articolo 9

Licenze

Il riutilizzo dei documenti può essere consentito senza condizioni o può essere soggetto a condizioni, se del caso per mezzo di una licenza o di una clausola di esclusione della responsabilità. Le condizioni tipo per il riutilizzo comprendono l’obbligo per il riutilizzatore di citare la fonte dei documenti, di non alterare il senso o il messaggio originali dei documenti e la non responsabilità della Commissione per ogni eventuale conseguenza derivante dal riutilizzo. Le condizioni non limitano indebitamente le possibilità di riutilizzo.

Articolo 10

Non discriminazione e divieto degli accordi di esclusiva

1.   Le condizioni applicabili per il riutilizzo di documenti non comportano discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo.

2.   Il riutilizzo di documenti è aperto a tutti i potenziali attori del mercato. Non sono concessi diritti esclusivi.

3.   Tuttavia, se per l’erogazione di un servizio d’interesse pubblico è necessario un diritto esclusivo, la fondatezza del motivo per l’attribuzione di tale diritto esclusivo è soggetta a riesame periodico e comunque dopo tre anni. Ogni eventuale accordo di esclusiva è trasparente ed è reso pubblico.

Articolo 11

Applicazione

Ai sensi dell’articolo 14 del regolamento interno della Commissione, il potere di prendere decisioni a nome della Commissione riguardo alle domande di riutilizzo di documenti è delegato ai direttori generali e ai capi servizio. Essi adottano le misure necessarie per garantire che le procedure relative ai documenti dei quali sono responsabili rispettino le prescrizioni della presente direttiva. A tal fine, nominano un funzionario incaricato di valutare le richieste di riutilizzo di documenti e di coordinare la risposta della direzione generale o del servizio.

Articolo 12

Riesame

La presente decisione è oggetto di un riesame tre anni dopo la sua entrata in vigore. Il riesame verte in particolare sulla possibilità di applicare la presente decisione ai risultati dei lavori di ricerca condotti presso il Centro comune di ricerca.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2006.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  COM(2001) 607 def.

(2)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(3)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90.

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


20.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/42


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2006

che modifica la decisione 2004/639/CE per quanto riguarda la Croazia

[notificata con il numero C(2006) 1541]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/292/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva del Consiglio 88/407/CEE del 14 giugno 1988 che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (1) e in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2004/639/CE della Commissione, del 6 settembre 2004, in merito alle condizioni per l’importazione di sperma di animali domestici della specie bovina (2) precisa tra l’altro l’elenco dei paesi terzi da cui lo sperma bovino può essere importato.

(2)

All’elenco di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni occorre aggiungere la Croazia, data la situazione riguardo alla salute degli animali in tale paese.

(3)

La decisione 2004/639/CE va dunque modificata di conseguenza.

(4)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I alla decisione 2004/639/CE è sostituito dal testo di cui all’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono i destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/16/CE della Commissione (GU L 11 del 17.1.2006, pag. 21).

(2)  GU L 292 del 15.9.2004, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/16/CE.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di sperma di animali domestici della specie bovina

Codice ISO

Paese

AU

Australia

CA

Canada

CH

Svizzera

HR

Croazia

NZ

Nuova Zelanda

RO

Romania

US

Stati Uniti»


20.4.2006   

IT

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L 107/44


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2006

che modifica la decisione 2006/135/CE della Commissione per quanto riguarda l'istituzione in alcuni Stati membri delle aree A e B in seguito alla comparsa di focolai dell'influenza aviaria ad alta patogenicità

[notificata con il numero C(2006) 1583]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/293/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (3), in particolare l'articolo 18,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (4), in particolare l'articolo 66, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La Germania ha notificato alla Commissione e agli altri Stati membri la comparsa di un focolaio del virus A, sottotipo H5N1, dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame di alcune aree del suo territorio e ha adottato le misure adeguate di cui alla decisione 2006/135/CE della Commissione, del 22 febbraio 2006, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame della Comunità (5).

(2)

In seguito a tale focolaio, la Germania ha adottato le misure necessarie in conformità alla decisione 2006/135/CE. Ricevuta la notifica di tali misure, la Commissione le ha esaminate in collaborazione con lo Stato membro interessato, e ha accertato che le aree A e B delimitate dallo Stato membro si trovano a distanza sufficiente dal focolaio nel pollame. È pertanto necessario istituire le aree A e B in Germania e determinare la durata di questa regionalizzazione.

(3)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, lettere b) e c) della decisione 2006/135/CE e a seguito di una valutazione finale della situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in alcune parti della Francia, sono state contemporaneamente revocate in Francia le misure imposte per quelle aree in forza dell'articolo 2, paragrafo 2, della suddetta decisione.

(4)

Occorre quindi modificare le parti A e B dell'allegato I alla decisione 2006/135/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2006/135/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33); rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 18/2006 della Commissione (GU L 4 del 7.1.2006, pag. 3).

(4)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(5)  GU L 52 del 23.2.2006, pag. 41. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/251/CE (GU L 91 del 29.3.2006, pag. 33).


ALLEGATO

L'allegato I della decisione 2006/135/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

PARTE A

Area A, di cui all'articolo 2, paragrafo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Area A

Termine ultimo di applicazione

Codice

Nome

DE

GERMANIA

Codice postale

Comuni di

8.5.2006

Zona di protezione

 

STADT MUTZSCHEN

 

WERMSDORF

Zona di sorveglianza

 

 

nel distretto (Kreis) di Muldental

 

DORNREICHENBACH

 

DÜRRWEITZSCHEN

 

KÜHREN-BURKARDSHAIN

 

NERCHAU

 

THÜMMLITZ-WALDE

 

TREBSEN

nel distretto di Torgau-Oschatz

 

DAHLEN

 

MÜGELN

 

SORNZIG-ABLASS

nel distretto di Döbeln

 

BOCKELWITZ

 

LEISNIG

SE

SVEZIA

 

 

 

All'interno del Kalmar Län, le seguenti località

Codice postale

Località

24.4.2006

Zona di protezione

572 75

FIGEHOLM

572 95

FIGEHOLM

Zona di sorveglianza

572 75

FIGEHOLM

572 76

FÅRBO

572 92

OSKARSHAMN

572 95

FIGEHOLM

572 96

FÅRBO

Zona di sorveglianza estesa (20 km)

380 75

BYXELKROK

570 91

KRISTDALA

572 37

OSKARSHAMN

572 40

OSKARSHAMN

572 41

OSKARSHAMN

572 61

OSKARSHAMN

572 63

OSKARSHAMN

572 75

FIGEHOLM

572 76

FÅRBO

572 91

OSKARSHAMN

572 92

OSKARSHAMN

572 95

FIGEHOLM

572 96

FÅRBO

590 91

HJORTED

590 93

GUNNEBO

PARTE B

Area B, di cui all'articolo 2, paragrafo 2:

Codice ISO del paese

Stato membro

Area B

Termine ultimo di applicazione

Codice

Nome

DE

GERMANIA

Codice postale

Comuni di

8.5.2006

nel distretto (Kreis) di Muldental

 

BAD LAUSICK

 

BELGERSHAIN

 

BENNEWITZ

 

BORSDORF

 

BRANDIS

 

COLDITZ

 

FALKENHAIN

 

GRIMMA

 

GROSSBARDAU

 

GROSSBOTHEN

 

HOHBURG

 

MACHERN

 

NAUNHOF

 

OTTERWISCH

 

PARTHENSTEIN

 

THALLWITZ

 

WURZEN

 

ZSCHADRASS

nel distretto di Torgau-Oschatz

 

ARZBERG

 

BEILRODE

 

BELGERN

 

CAVERTITZ

 

DOMMITZSCH

 

DREIHEIDE

 

ELSNIG

 

GROSSTREBEN-ZWETHAU

 

LIEBSCHÜTZBERG

 

MOCKREHNA

 

NAUNDORF

 

OSCHATZ

 

PFLÜCKUFF

 

SCHILDAU

 

TORGAU

 

TROSSIN

 

ZINNA

nel distretto di Döbeln

 

DÖBELN

 

EBERSBACH

 

GROSSWEITZSCHER

 

HARTHA

 

MOCHAU

 

NIEDERSTRIEGIS

 

OSTRAU

 

ROSSWEIN

 

WALDHEIM

 

ZIEGRA-KNOBELSDORF

 

ZSCHAITZ-OTTEWIG

SE

SVEZIA

 

 

 

L'intero Kalmar Län, tranne l'area A, comprese le località di

Codice postale

Località

24.4.2006

 

360 23

ÄLMEBODA

360 50

LESSEBO

360 52

KOSTA

360 53

SKRUV

360 60

VISSEFJÄRDA

360 65

BODA GLASBRUK

360 70

ÅSEDA

360 77

FRÖSEKE

361 30

EMMABODA

361 31

EMMABODA

361 32

EMMABODA

361 33

EMMABODA

361 42

LINDÅS

361 53

BROAKULLA

361 91

EMMABODA

361 92

EMMABODA

361 93

BROAKULLA

361 94

ERIKSMÅLA

361 95

LÅNGASJÖ

370 17

ERINGSBODA

370 34

HOLMSJÖ

370 45

FÅGELMARA

371 93

KARLSKRONA

380 30

ROCKNEBY

380 31

LÄCKEBY

380 40

ORREFORS

380 41

GULLASKRUV

380 42

MÅLERÅS

380 44

ALSTERBRO

380 52

TIMMERNABBEN

380 53

FLISERYD

380 62

MÖRBYLÅNGA

380 65

DEGERHAMN

380 74

LÖTTORP

380 75

BYXELKROK

382 30

NYBRO

382 31

NYBRO

382 32

NYBRO

382 33

NYBRO

382 34

NYBRO

382 35

NYBRO

382 36

NYBRO

382 37

NYBRO

382 38

NYBRO

382 39

NYBRO

382 40

NYBRO

382 41

NYBRO

382 42

NYBRO

382 43

NYBRO

382 44

NYBRO

382 45

NYBRO

382 46

NYBRO

382 90

ÖRSJÖ

382 91

NYBRO

382 92

NYBRO

382 93

NYBRO

382 94

NYBRO

382 96

NYBRO

382 97

ÖRSJÖ

383 30

MÖNSTERÅS

383 31

MÖNSTERÅS

383 32

MÖNSTERÅS

383 33

MÖNSTERÅS

383 34

MÖNSTERÅS

383 35

MÖNSTERÅS

383 36

MÖNSTERÅS

383 37

MÖNSTERÅS

383 38

MÖNSTERÅS

383 39

MÖNSTERÅS

383 91

MÖNSTERÅS

383 92

MÖNSTERÅS

384 30

BLOMSTERMÅLA

384 31

BLOMSTERMÅLA

384 40

ÅLEM

384 91

BLOMSTERMÅLA

384 92

ÅLEM

384 93

ÅLEM

385 30

TORSÅS

385 31

TORSÅS

385 32

TORSÅS

385 33

TORSÅS

385 34

TORSÅS

385 40

BERGKVARA

385 41

BERGKVARA

385 50

SÖDERÅKRA

385 51

SÖDERÅKRA

385 90

SÖDERÅKRA

385 91

TORSÅS

385 92

GULLABO

385 93

TORSÅS

385 94

BERGKVARA

385 95

TORSÅS

385 96

GULLABO

385 97

SÖDERÅKRA

385 98

BERGKVARA

385 99

TORSÅS

386 30

FÄRJESTADEN

386 31

FÄRJESTADEN

386 32

FÄRJESTADEN

386 33

FÄRJESTADEN

386 34

FÄRJESTADEN

386 35

FÄRJESTADEN

386 90

FÄRJESTADEN

386 92

FÄRJESTADEN

386 93

FÄRJESTADEN

386 94

FÄRJESTADEN

386 95

FÄRJESTADEN

386 96

FÄRJESTADEN

387 30

BORGHOLM

387 31

BORGHOLM

387 32

BORGHOLM

387 33

BORGHOLM

387 34

BORGHOLM

387 35

BORGHOLM

387 36

BORGHOLM

387 37

BORGHOLM

387 38

BORGHOLM

387 50

KÖPINGSVIK

387 51

KÖPINGSVIK

387 52

KÖPINGSVIK

387 90

KÖPINGSVIK

387 91

BORGHOLM

387 92

BORGHOLM

387 93

BORGHOLM

387 94

BORGHOLM

387 95

KÖPINGSVIK

387 96

KÖPINGSVIK

388 30

LJUNGBYHOLM

388 31

LJUNGBYHOLM

388 32

LJUNGBYHOLM

388 40

TREKANTEN

388 41

TREKANTEN

388 50

PÅRYD

388 91

VASSMOLÖSA

388 92

LJUNGBYHOLM

388 93

LJUNGBYHOLM

388 94

VASSMOLÖSA

388 95

HALLTORP

388 96

LJUNGBYHOLM

388 97

HALLTORP

388 98

TREKANTEN

388 99

PÅRYD

392 30

KALMAR

392 31

KALMAR

392 32

KALMAR

392 33

KALMAR

392 34

KALMAR

392 35

KALMAR

392 36

KALMAR

392 37

KALMAR

392 38

KALMAR

392 41

KALMAR

392 43

KALMAR

392 44

KALMAR

392 45

KALMAR

392 46

KALMAR

392 47

KALMAR

393 50

KALMAR

393 51

KALMAR

393 52

KALMAR

393 53

KALMAR

393 54

KALMAR

393 55

KALMAR

393 57

KALMAR

393 58

KALMAR

393 59

KALMAR

393 63

KALMAR

393 64

KALMAR

393 65

KALMAR

394 70

KALMAR

394 71

KALMAR

394 77

KALMAR

395 90

KALMAR

570 16

KVILLSFORS

570 19

PAULISTRÖM

570 30

MARIANNELUND

570 31

INGATORP

570 72

FAGERHULT

570 75

FÅGELFORS

570 76

RUDA

570 80

VIRSERUM

570 81

JÄRNFORSEN

570 82

MÅLILLA

570 83

ROSENFORS

570 84

MÖRLUNDA

570 90

PÅSKALLAVIK

570 91

KRISTDALA

572 30

OSKARSHAMN

572 31

OSKARSHAMN

572 32

OSKARSHAMN

572 33

OSKARSHAMN

572 34

OSKARSHAMN

572 35

OSKARSHAMN

572 36

OSKARSHAMN

572 37

OSKARSHAMN

572 40

OSKARSHAMN

572 41

OSKARSHAMN

572 50

OSKARSHAMN

572 51

OSKARSHAMN

572 60

OSKARSHAMN

572 61

OSKARSHAMN

572 62

OSKARSHAMN

572 91

OSKARSHAMN

572 93

OSKARSHAMN

572 96

FÅRBO

574 96

VETLANDA

574 97

VETLANDA

577 30

HULTSFRED

577 31

HULTSFRED

577 32

HULTSFRED

577 33

HULTSFRED

577 34

HULTSFRED

577 35

HULTSFRED

577 36

HULTSFRED

577 37

HULTSFRED

577 38

HULTSFRED

577 39

HULTSFRED

577 50

SILVERDALEN

577 51

SILVERDALEN

577 90

HULTSFRED

577 91

HULTSFRED

577 92

HULTSFRED

577 93

HULTSFRED

577 94

LÖNNEBERGA

579 30

HÖGSBY

579 31

HÖGSBY

579 32

HÖGSBY

579 33

HÖGSBY

579 40

BERGA

579 90

BERGA

579 92

HÖGSBY

579 93

GRÖNSKÅRA

590 42

HORN

590 80

SÖDRA VI

590 81

GULLRINGEN

590 83

STOREBRO

590 90

ANKARSRUM

590 91

HJORTED

590 92

TOTEBO

590 93

GUNNEBO

590 94

BLACKSTAD

590 95

LOFTAHAMMAR

590 96

ÖVERUM

590 98

EDSBRUK

593 30

VÄSTERVIK

593 31

VÄSTERVIK

593 32

VÄSTERVIK

593 33

VÄSTERVIK

593 34

VÄSTERVIK

593 35

VÄSTERVIK

593 36

VÄSTERVIK

593 37

VÄSTERVIK

593 38

VÄSTERVIK

593 39

VÄSTERVIK

593 40

VÄSTERVIK

593 41

VÄSTERVIK

593 42

VÄSTERVIK

593 43

VÄSTERVIK

593 50

VÄSTERVIK

593 51

VÄSTERVIK

593 52

VÄSTERVIK

593 53

VÄSTERVIK

593 54

VÄSTERVIK

593 61

VÄSTERVIK

593 62

VÄSTERVIK

593 91

VÄSTERVIK

593 92

VÄSTERVIK

593 93

VÄSTERVIK

593 95

VÄSTERVIK

593 96

VÄSTERVIK

594 30

GAMLEBY

594 31

GAMLEBY

594 32

GAMLEBY

594 91

GAMLEBY

594 92

GAMLEBY

594 93

GAMLEBY

594 94

GAMLEBY

597 40

ÅTVIDABERG

597 91

ÅTVIDABERG

597 96

ÅTVIDABERG

597 97

ÅTVIDABERG

598 30

VIMMERBY

598 31

VIMMERBY

598 32

VIMMERBY

598 34

VIMMERBY

598 35

VIMMERBY

598 36

VIMMERBY

598 37

VIMMERBY

598 38

VIMMERBY

598 39

VIMMERBY

598 40

VIMMERBY

598 91

VIMMERBY

598 92

VIMMERBY

598 93

VIMMERBY

598 94

VIMMERBY

598 95

VIMMERBY

598 96

VIMMERBY

615 92

VALDEMARSVIK

615 94

VALDEMARSVIK

615 95

VALDEMARSVIK»


Banca centrale europea

20.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/54


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 aprile 2006

sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali

(BCE/2006/4)

(2006/294/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.1, l’articolo 14.3 e l’articolo 23,

considerando quanto segue:

(1)

L’indirizzo BCE/2004/13 del 1o luglio 2004 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali (1) necessita di essere adeguato alle modifiche apportate alla definizione di «riserve» e alla rimozione della soglia al di sotto della quale non è offerta alcuna remunerazione sui saldi creditori overnight detenuti come servizio di cassa/servizio di investimento. L’indirizzo BCE/2004/13 è stato già modificato una volta e, per chiarezza e trasparenza, dovrebbe quindi essere sottoposto a rifusione.

(2)

In conformità dell’articolo 23, in combinato disposto con l’articolo 43.4 dello statuto, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l’euro (di seguito «BCN») partecipanti possono stabilire relazioni con le banche centrali di altri paesi e, se appropriato, con organizzazioni internazionali, e condurre tutte le operazioni bancarie rientranti nelle loro relazioni coi paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

(3)

Il Consiglio direttivo ritiene che l’Eurosistema, nell’erogare ai clienti i propri servizi di gestione delle riserve, dovrebbe operare quale unico sistema, a prescindere da quale sia il membro dell’Eurosistema attraverso il quale tali servizi sono erogati. A tal fine, il Consiglio direttivo ritiene necessario adottare il presente indirizzo per garantire, fra le altre cose, che i servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve siano erogati in maniera uniforme e secondo modalità e condizioni armonizzate, che la BCE ne sia adeguatamente informata e che siano identificate le caratteristiche minime comuni previste negli accordi contrattuali con i clienti.

(4)

Il Consiglio direttivo ritiene necessario confermare che tutte le informazioni, dati e documenti redatti da e/o scambiati tra i membri dell’Eurosistema nel contesto dell’erogazione dei servizi di gestione delle riserve sono riservati e sono soggetti all’applicazione dell’articolo 38 dello statuto.

(5)

In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

per «tutti i tipi di operazioni bancarie» si intende l’erogazione di servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve a banche centrali, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali, connessi alla gestione delle riserve di tali banche centrali, paesi e organizzazioni internazionali,

per «personale della BCE autorizzato» si intende chiunque, all’interno della BCE, venga identificato di tanto in tanto dal Comitato esecutivo quale mittente e ricevente autorizzato delle informazioni da fornirsi nel contesto dell’erogazione di servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve,

per «banche centrali» si intendono anche le autorità monetarie,

per «cliente» si intende qualunque paese (ivi comprese le autorità pubbliche o le agenzie governative), qualunque banca centrale o autorità monetaria non appartenente all’area dell’euro o qualunque organizzazione internazionale a cui un membro dell’Eurosistema eroghi servizi di gestione delle riserve,

per «servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve» si intendono i servizi di gestione delle riserve elencati nell’articolo 2 che possono essere erogati dai membri dell’Eurosistema ai clienti e che consentono loro di gestire in maniera esauriente le riserve attraverso un solo membro dell’Eurosistema,

per «erogatore di servizi dell’Eurosistema» (ESE) si intende un membro dell’Eurosistema che si impegna ad erogare l’intera gamma di servizi di gestione delle riserve,

per «erogatore di servizi individuali» (ESI) si intende un membro dell’Eurosistema che non si impegna ad erogare l’intera gamma di servizi di gestione delle riserve,

per «organizzazione internazionale» si intendono le organizzazioni, diverse dalle istituzioni e dagli organi comunitari, istituite da un trattato internazionale o sottoposte all’autorità di un trattato internazionale,

per «riserve» si intendono le attività idonee dei clienti denominate in euro, vale a dire il contante e tutti i titoli idonei ad essere considerati «attività di primo livello» della banca dati delle attività idonee dell’Eurosistema, pubblicata e aggiornata quotidianamente sul sito Internet della BCE, con l'eccezione di: i) sia i titoli rientranti nel «gruppo di emittenti 3» sia, per i gruppi di emittenti rimanenti, i titoli rientranti nella «categoria di liquidità IV»; ii) le attività detenute esclusivamente al fine di ottemperare agli obblighi pensionistici e correlati dei clienti nei confronti del proprio personale, precedente o attuale; iii) i conti appositi aperti da un cliente presso un membro dell'Eurosistema ai fini della riprogrammazione del debito pubblico nel contesto di accordi internazionali; e iv) le altre categorie di attività denominate in euro così come deciso di volta in volta dal Consiglio direttivo.

Articolo 2

Elenco dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve

I servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve consistono in:

1)

conti di custodia per le riserve;

2)

servizi di custodia:

a)

relazione di fine mese sulla custodia, con la possibilità anche di fornire relazioni in altri momenti, a richiesta del cliente;

b)

trasmissione delle relazioni attraverso SWIFT a tutti i clienti in grado di riceverle con tale mezzo e, per i clienti che non possono utilizzare SWIFT, trasmissione mediante altri mezzi adeguati;

c)

notifica di operazioni di gestione (ad esempio pagamenti di cedole e rimborsi) connesse alle partecipazioni in titoli dei clienti;

d)

espletamento di operazioni di gestione nell’interesse dei clienti;

e)

facilitazione di accordi tra clienti e terzi agenti, a determinate condizioni restrittive, nel contesto di programmi automatici di prestito titoli;

3)

Servizi di regolamento:

a)

servizi di regolamento senza preventivo pagamento/a pagamento avvenuto per tutti i titoli denominati in euro per i quali vi siano conti di custodia;

b)

conferma del regolamento di tutte le operazioni effettuate attraverso SWIFT (o attraverso altri mezzi adeguati per i clienti che non possono utilizzare SWIFT);

4)

Servizi di cassa/Servizi di investimento:

a)

acquisto/vendita di valuta per conto dei clienti a titolo di principale, coprendo l’acquisto/vendita a pronti di euro con almeno le valute del G10 non appartenenti all’area dell’euro;

b)

servizi di deposito a tempo determinato a titolo di agente;

c)

saldi creditori overnight:

Tipo 1 — investimento automatico di un ammontare fisso definito per cliente a titolo di principale,

Tipo 2 — possibilità di investire fondi presso i partecipanti del mercato a titolo di agente;

d)

esecuzione di investimenti per i clienti secondo i loro ordini permanenti e in conformità dell’insieme dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve;

e)

esecuzione degli ordini dei clienti di acquisto/vendita di titoli nel mercato secondario.

Articolo 3

Erogazione di servizi da parte di ESE e ESI

1.   Nel quadro dell’erogazione dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve, è opportuno distinguere quali, fra i membri dell’Eurosistema, rivestano il ruolo di ESE o ESI.

2.   In aggiunta ai servizi indicati nell’articolo 2, ogni ESE può anche offrire ai clienti altri servizi di gestione delle riserve. Un ESE determina tali servizi su base individuale e tali servizi non rientrano nel campo di applicazione del presente indirizzo.

3.   Un ESI è soggetto all’applicazione del presente indirizzo e agli obblighi derivanti dai servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve, nei confronti di uno o più di tali servizi, o parte di essi, erogati dal medesimo ESI e rientranti nell’intera gamma di servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve. Inoltre, ogni ESI può anche offrire ai clienti altri servizi di gestione delle riserve e determina tali servizi su base individuale. Tali servizi non rientrano nel campo di applicazione del presente indirizzo.

Articolo 4

Informazioni riguardanti i servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve

1.   I membri dell’Eurosistema forniscono al personale della BCE autorizzato tutte le informazioni pertinenti relative all’erogazione di servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve a clienti nuovi e attuali e informano il personale della BCE autorizzato di ogni caso in cui un potenziale cliente li abbia contattati.

2.   Prima che i membri dell’Eurosistema rendano nota l’identità di un cliente attuale, nuovo o potenziale, essi cercano di ottenere dal cliente il proprio consenso a tale rivelazione.

3.   Se tale consenso non viene concesso, il membro dell’Eurosistema in questione fornisce al personale della BCE autorizzato le informazioni necessarie senza rivelare l’identità del cliente.

Articolo 5

Divieto e sospensione dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve

1.   La BCE mantiene, affinché i membri dell’Eurosistema la possano consultare, una lista di clienti attuali o potenziali le cui riserve siano affette da un ordine di congelamento, o simile provvedimento, imposto da uno degli Stati membri della UE sulla base di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o dall’Unione europea.

2.   Qualora sulla base di un provvedimento o di una decisione diversi da quelli di cui al paragrafo 1, adottato per ragioni di politica o di interesse nazionale da parte di un membro dell’Eurosistema o dello Stato membro nel quale sia situato il membro dell’Eurosistema, quest’ultimo sospenda l’erogazione dei servizi di gestione delle riserve a un cliente attuale, o rifiuti di erogare tali servizi a un nuovo cliente, tale membro informa prontamente il personale della BCE autorizzato. Il personale della BCE autorizzato informa di ciò immediatamente gli altri membri dell’Eurosistema. Tali provvedimenti o decisioni non impediscono agli altri membri dell’Eurosistema di erogare a tali clienti servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve.

3.   L’articolo 4, paragrafi 2 e 3, si applica in tutti i casi in cui venga resa nota l’identità di un cliente attuale o potenziale in virtù del paragrafo 2.

Articolo 6

Competenze nell’ambito dell’erogazione dei servizi dell’Eusorsistema di gestione delle riserve

1.   Ogni membro dell’Eurosistema è competente a concludere con i clienti qualunque accordo contrattuale che risulti opportuno per l’erogazione dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve.

2.   Fatte salve le disposizioni specifiche applicabili a un membro dell’Eurosistema, o con esso concordate, ogni membro dell’Eurosistema che eroghi servizi di gestione delle riserve, o una qualunque parte di essi, ai propri clienti, è per essi responsabile.

Articolo 7

Ulteriori caratteristiche minime comuni previste negli accordi contrattuali con i clienti

I membri dell’Eurosistema assicurano che i propri accordi contrattuali con i clienti sono in linea con il presente indirizzo e con le seguenti caratteristiche minime comuni. Gli accordi contrattuali:

a)

dichiarano che la controparte del cliente è il membro dell’Eurosistema con il quale tale cliente ha concluso un accordo per l’erogazione di servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve, o una qualunque parte di essi, e che tale accordo non fa sorgere di per sé diritti o pretese per i clienti nei confronti degli altri membri dell’Eurosistema. La presente disposizione non impedisce a un cliente di concludere accordi con vari membri dell’Eurosistema;

b)

fanno riferimento ai meccanismi di collegamento che possono essere utilizzati per il regolamento di titoli detenuti dalle controparti dei clienti e ai rischi derivanti dell’uso di meccanismi non idonei per le operazioni di politica monetaria;

c)

fanno riferimento al fatto che alcune operazioni rientranti nel quadro dell’erogazione dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve devono essere condotte con la massima diligenza possibile;

d)

fanno riferimento al fatto che il membro dell’Eurosistema può proporre dei suggerimenti ai clienti riguardanti la tempistica e l’esecuzione di una transazione al fine di evitare conflitti con la politica monetaria e dei cambi dell’Eurosistema, e che tale membro non è reso responsabile delle conseguenze che tali suggerimenti possano produrre nei confronti del cliente;

e)

fanno riferimento al fatto che le commissioni che i membri dell’Eurosistema impongono ai propri clienti per l’erogazione dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve sono soggette a revisione da parte dell’Eurosistema e che i clienti, conformemente alla legge applicabile, sono vincolati dalle modifiche alle commissioni eventualmente risultanti dalla revisione.

Articolo 8

Ruolo della BCE

La BCE coordinerà l’erogazione generale dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve e il quadro informativo da ciò derivante. Tutti i membri dell’Eurosistema che acquistino o perdano lo status di ESE, ne informano la BCE.

Articolo 9

Disposizioni finali

1.   Le BCN partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

2.   L’Indirizzo BCE/2004/13 è abrogato. I riferimenti all’indirizzo abrogato sono da interpretarsi come riferimenti al presente indirizzo.

3.   Il presente indirizzo entra in vigore il 12 aprile 2006. Esso si applica a decorrere dal 1 luglio 2006.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 aprile 2006.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 241 del 13.7.2004, pag. 68. Indirizzo come modificato dall’Indirizzo BCE/2004/20 (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 85).