ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 94

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
1 aprile 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 531/2006 della Commissione, del 31 marzo 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 532/2006 della Commissione, del 31 marzo 2006, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o aprile 2006

3

 

 

Regolamento (CE) n. 533/2006 della Commissione, del 31 marzo 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

6

 

 

Regolamento (CE) n. 534/2006 della Commissione, del 31 marzo 2006, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

8

 

 

Regolamento (CE) n. 535/2006 della Commissione, del 31 marzo 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

10

 

 

Regolamento (CE) n. 536/2006 della Commissione, del 31 marzo 2006, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

12

 

 

Regolamento (CE) n. 537/2006 della Commissione, del 31 marzo 2006, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

14

 

 

Regolamento (CE) n. 538/2006 della Commissione, del 31 marzo 2006, recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 6a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

16

 

 

Regolamento (CE) n. 539/2006 della Commissione, del 31 marzo 2006, recante fissazione dell’importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 6a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

18

 

 

Regolamento (CE) n. 540/2006 della Commissione, del 31 marzo 2006, recante fissazione dell’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato per la 6a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

20

 

 

Regolamento (CE) n. 541/2006 della Commissione, del 31 marzo 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 343/2006 recante apertura degli acquisti di burro in alcuni Stati membri per il periodo dal 1o marzo al 31 agosto 2006

21

 

 

Regolamento (CE) n. 542/2006 della Commissione, del 31 marzo 2006, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 38a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

22

 

 

Regolamento (CE) n. 543/2006 della Commissione, del 31 marzo 2006, che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 37a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001

23

 

*

Regolamento (CE) n. 544/2006 della Commissione, del 31 marzo 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1043/2005 recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi

24

 

*

Regolamento (CE) n. 545/2006 della Commissione, del 31 marzo 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1464/2004 per quanto concerne le condizioni per l’autorizzazione nei mangimi dell’additivo Monteban, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose ( 1 )

26

 

*

Regolamento (CE) n. 546/2006 della Commissione, del 31 marzo 2006, che attua il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda programmi nazionali di sorveglianza dello scrapie e garanzie addizionali, deroga da taluni requisiti della decisione 2003/100/CE e abroga il regolamento (CE) n. 1874/2003

28

 

*

Direttiva 2006/37/CE della Commissione, del 30 marzo 2006, che modifica l’allegato II della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di alcune sostanze ( 1 )

32

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 19 gennaio 2005, relativa all’aiuto di Stato che l’Italia intende concedere a favore della Società Consortile De Tomaso srl e dell’UAZ Europa srl, facenti parte del gruppo De Tomaso [notificata con il numero C(2005) 40]  ( 1 )

34

 

*

Decisione della Commissione, del 16 marzo 2005, relativa al regime di aiuti C 8/2004 (ex NN 164/2003) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di società recentemente quotate in borsa [notificata con il numero C(2005) 591]  ( 1 )

42

 

*

Decisione della Commissione, del 21 settembre 2005, relativa all’aiuto di Stato n. C 5/2004 (ex N 609/2003) a cui la Germania intende dare esecuzione in favore di Kronoply [notificata con il numero C(2005) 3497]  ( 1 )

50

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

1.4.2006   

IT

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L 94/1


REGOLAMENTO (CE) N. 531/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 marzo 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

97,5

204

47,9

212

102,0

999

82,5

0707 00 05

052

137,9

628

155,5

999

146,7

0709 90 70

052

118,3

204

47,5

999

82,9

0805 10 20

052

67,6

204

39,5

212

50,7

220

43,3

400

58,7

624

65,4

999

54,2

0805 50 10

052

41,3

624

59,3

999

50,3

0808 10 80

388

84,7

400

127,4

404

101,5

508

81,6

512

72,3

524

73,0

528

84,2

720

83,9

804

133,3

999

93,5

0808 20 50

388

88,9

512

76,8

528

57,1

720

44,1

999

66,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


1.4.2006   

IT

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L 94/3


REGOLAMENTO (CE) N. 532/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2006

che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o aprile 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(4)

I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.

(5)

Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6)

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 1o aprile 2006

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

40,21

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

58,86

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

58,86

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

40,21


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 17.3.2006-30.3.2006

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2

YC3

HAD2

qualità media (1)

qualità bassa (2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

135,05 (3)

72,34

177,97

167,97

147,97

104,21

Premio sul Golfo (EUR/t)

41,14

13,22

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

 

 

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 16,89 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: — EUR/t.

3)

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


1.4.2006   

IT

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L 94/6


REGOLAMENTO (CE) N. 533/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2006

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 marzo 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C01

:

Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.


1.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/8


REGOLAMENTO (CE) N. 534/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2006

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.

(4)

Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.

(5)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 marzo 2006, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

4

1o term.

5

2o term.

6

3o term.

7

4o term.

8

5o term.

9

6o term.

10

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

–0,46

–0,46

–15,00

–15,00

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

–0,46

–0,46

–15,00

–15,00

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

–0,46

–0,46

–15,00

–15,00

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

–0,63

–0,63

–20,00

–20,00

1101 00 15 9130

C01

0

–0,59

–0,59

–19,00

–19,00

1101 00 15 9150

C01

0

–0,54

–0,54

–18,00

–18,00

1101 00 15 9170

C01

0

–0,50

–0,50

–17,00

–17,00

1101 00 15 9180

C01

0

–0,47

–0,47

–15,00

–15,00

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

C01

:

Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.

C02

:

L'Algeria, l'Arabia Saudita, il Bahrein, l'Egitto, gli Emirati arabi uniti, l'Iran, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Kuwait, il Libano, la Libia, il Marocco, la Mauritania, l'Oman, il Qatar, la Siria, la Tunisia e lo Yemen.

C03

:

Tutti i paesi terzi esclusi la Bulgaria, la Norvegia, la Romania, la Svizzera e il Liechtenstein.


1.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/10


REGOLAMENTO (CE) N. 535/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2006

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 marzo 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).


1.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/12


REGOLAMENTO (CE) N. 536/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2006

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 marzo 2006, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

N.B.: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

4

1o term.

5

2o term.

6

3o term.

7

4o term.

8

5o term.

9

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

6o term.

10

7o term.

11

8o term.

12

9o term.

1

10o term.

2

11o term.

3

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


1.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/14


REGOLAMENTO (CE) N. 537/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2006

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (3) prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.

(2)

Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

(3)

Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette.

(4)

I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

(3)  GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 marzo 2006, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto

Ammontare della restituzione

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

54,70

1102 20 10 9400

46,88

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

70,33

1104 12 90 9100

0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.


1.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/16


REGOLAMENTO (CE) N. 538/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2006

recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 6a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 6a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, i prezzi minimi di vendita del burro delle scorte di intervento e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


ALLEGATO

Prezzi minimi di vendita del burro e importo della cauzione di trasformazione per la 6a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di incorporazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Prezzo minimo di vendita

Burro ≥ 82 %

Nello stato in cui si trova

210

210

Concentrato

Cauzione di trasformazione

Nello stato in cui si trova

79

79

Concentrato


1.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/18


REGOLAMENTO (CE) N. 539/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2006

recante fissazione dell’importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 6a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

(2)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 6a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, l’importo massimo dell’aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


ALLEGATO

Importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e importo della cauzione di trasformazione per la 6a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di incorporazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Importo massimo dell’aiuto

Burro ≥ 82 %

33,5

30

Burro < 82 %

29,2

Burro concentrato

40

36,5

40

Crema

16,3

Cauzione di trasformazione

Burro

37

Burro concentrato

44

44

Crema

18


1.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/20


REGOLAMENTO (CE) N. 540/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2006

recante fissazione dell’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato per la 6a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi di intervento procedono all’apertura di una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. L’articolo 54 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, sia fissato l’importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %.

(2)

Occorre costituire la cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005, a garanzia della presa in consegna del burro concentrato da parte dei commercianti al dettaglio.

(3)

Tenuto conto delle offerte ricevute, occorre fissare ad un livello adeguato l’importo massimo dell’aiuto e determinare contestualmente la cauzione di destinazione.

(4)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 6a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta in conformità del regolamento (CE) n. 1898/2005 l’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %, di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del suddetto regolamento, è fissato a 38,8 EUR/100 kg.

L’importo della cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005 è fissato a 43 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


1.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/21


REGOLAMENTO (CE) N. 541/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 343/2006 recante apertura degli acquisti di burro in alcuni Stati membri per il periodo dal 1o marzo al 31 agosto 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Nel regolamento (CE) n. 343/2006 della Commissione (3) sono elencati gli Stati membri in cui sono aperti gli acquisti per il burro, secondo quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(2)

Sulla base delle più recenti comunicazioni trasmesse dalla Repubblica ceca a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999, la Commissione ha constatato che per due settimane consecutive i prezzi di mercato del burro sono scesi al di sotto del 92 % del prezzo di intervento. È pertanto opportuno che nel suddetto Stato membro siano aperti gli acquisti all’intervento e che il medesimo Stato membro sia aggiunto all’elenco contenuto nel regolamento (CE) n. 343/2006.

(3)

Il regolamento (CE) n. 343/2006 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 343/2006 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Gli acquisti di burro di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono aperti nei seguenti Stati membri:

Repubblica ceca,

Germania,

Estonia,

Spagna,

Francia,

Italia,

Irlanda,

Paesi Bassi,

Polonia,

Portogallo,

Finlandia,

Svezia,

Regno Unito.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).

(3)  GU L 55 del 25.2.2006, pag. 17. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 387/2006 (GU L 63 del 4.3.2006, pag. 10).


1.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/22


REGOLAMENTO (CE) N. 542/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2006

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 38a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti.

(2)

Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999.

(3)

Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 38a gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 28 marzo 2006, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 255,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 3).


1.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/23


REGOLAMENTO (CE) N. 543/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2006

che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 37a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere (2), gli organismi di intervento hanno posto in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.

(2)

Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara parziale è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell’articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 214/2001.

(3)

Alla luce delle offerte ricevute occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 37a gara parziale indetta a norma del regolamento (CE) n. 214/2001, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 28 marzo 2006, il prezzo minimo di vendita del latte scremato è fissato a 120,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1195/2005 (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 8).


1.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/24


REGOLAMENTO (CE) N. 544/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1043/2005 recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In base al regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione (2), i titoli di restituzione rilasciati per un singolo esercizio finanziario possono essere rilasciati separatamente in sei serie. Riguardo a ciascuna di queste serie vige una data limite distinta per la presentazione delle domande. Gli operatori possono presentare le domande di titoli di restituzione solo in relazione alla serie corrispondente alla prima data limite successiva alla data di presentazione.

(2)

Il sistema di assegnazione in serie è stato stabilito per garantire che, quando le domande di titoli di restituzione superano il totale che può essere assegnato, i titoli siano disponibili sia per gli operatori che esportano all’inizio dell’esercizio finanziario sia per quelli che esportano alla fine dello stesso.

(3)

Se, verso la fine dell’esercizio finanziario, una volta completate le sei serie del sistema di assegnazione, rimangono disponibili importi rispetto ai quali possono essere assegnati titoli di restituzione, la Commissione, in virtù dell’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1043/2005, può applicare un sistema di richieste settimanali per l’assegnazione degli importi rimanenti.

(4)

Le recenti riduzioni delle percentuali di restituzione fissate per i prodotti agricoli hanno comportato una diminuzione degli importi per i quali sono stati richiesti titoli di restituzione nell’ambito del sistema di serie. Di conseguenza gli importi riservati alle serie più recenti non sono stati assegnati interamente.

(5)

È pertanto necessario aumentare la flessibilità delle operazioni di esportazione. Nei casi in cui gli importi delle domande di titoli di restituzione relative ad una determinata serie siano inferiori agli importi disponibili per la serie stessa, gli operatori devono poter presentare, su base settimanale, domande di titoli di restituzione relativamente a qualsiasi importo rimanente nell’ambito della serie per il quale non siano ancora state presentate domande di titoli.

(6)

L’applicazione del vigente sistema d’assegnazione settimanale dei titoli di restituzione per l’importo disponibile alla fine dell’esercizio finanziario deve perciò essere estesa all’assegnazione degli importi rimanenti nell’ambito delle singole serie.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 è modificato come segue.

1)

È inserito il seguente articolo 38 bis:

«Articolo 38 bis

1.   Se, dopo la scadenza della data limite per la presentazione delle domande di titoli di restituzione relativa ad una serie di cui all’articolo 33, primo comma, lettere da a) a f), non è stato pubblicato alcun coefficiente di riduzione ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 2, gli operatori possono presentare domande di titoli di restituzione per qualsiasi importo rimanente nella serie stessa riguardo al quale non siano ancora state presentate domande di titoli.

La domanda deve essere presentata entro la data limite successiva, indicata nell’articolo 33, primo comma, lettere da a) a f).

2.   Le domande presentate nel corso di ciascuna settimana sono notificate dagli Stati membri alla Commissione il martedì successivo. I titoli corrispondenti possono essere rilasciati dal lunedì successivo alla notifica, a meno che la Commissione non disponga altrimenti.

3.   Qualora l’importo totale delle domande pervenute in una determinata settimana superi il rimanente importo disponibile di cui al paragrafo 1, la Commissione può prendere uno o più dei seguenti provvedimenti:

a)

stabilire il coefficiente di riduzione applicabile alle domande di titoli di restituzione, presentate durante la settimana in questione e notificate alla Commissione, in riferimento alle quali non siano ancora stati rilasciati titoli;

b)

ordinare agli Stati membri di respingere le domande presentate durante la settimana in questione e non ancora notificate alla Commissione;

c)

sospendere la presentazione delle domande di titoli di restituzione.»

2)

Nell’allegato VI, sezione I, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«I richiedenti appongono nella casella 20 una delle seguenti diciture:

“articolo 33”, o un’altra dicitura ammessa dall’autorità competente, qualora la domanda riguardi un titolo ai sensi dell’articolo 33,

“articolo 38”, o un’altra dicitura ammessa dall’autorità competente, qualora la domanda riguardi un titolo ai sensi dell’articolo 38,

“articolo 38 bis”, o un’altra dicitura ammessa dall’autorità competente, qualora la domanda riguardi un titolo ai sensi dell’articolo 38 bis

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 322/2006 (GU L 54 del 24.2.2006, pag. 3).


1.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/26


REGOLAMENTO (CE) N. 545/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1464/2004 per quanto concerne le condizioni per l’autorizzazione nei mangimi dell’additivo «Monteban», appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’additivo narasin (Monteban, Monteban G 100), appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, è stato autorizzato a certe condizioni conformemente alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). Il regolamento (CE) n. 1464/2004 della Commissione (3). Il regolamento (CE) n. 1464/2004 della Commissione autorizza l’uso di tale additivo, per un periodo di dieci anni, per i polli da ingrasso, associando l’autorizzazione alla persona responsabile dell’immissione in circolazione dell’additivo. Tale additivo è stato notificato quale prodotto esistente sulla base dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Poiché tutte le informazioni richieste in forza di tale disposizione sono state presentate, l’additivo è stato inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l’autorizzazione di un additivo in seguito a richiesta del detentore dell’autorizzazione e a un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»).

(3)

Nel suo parere adottato il 27 luglio 2004, l’Autorità ha proposto di stabilire un limite massimo di residui (MRL) di 50 μg/kg per tutti i tessuti in condizione umida nei polli da ingrasso e, di conseguenza, è stato ritenuto sufficiente un periodo di sospensione di un giorno prima della macellazione. Può rivelarsi necessario riesaminare il limite massimo di residui menzionato nell’allegato del presente regolamento alla luce di risultati di eventuali valutazioni ad opera dell’Agenzia europea per i medicinali in merito a detta sostanza attiva.

(4)

Il detentore dell’autorizzazione dell’additivo narasin (Monteban, Monteban G 100) ha proposto un cambiamento dei termini dell’autorizzazione presentando alla Commissione una domanda in cui chiedeva che s’introducesse un MRL quale contemplato dall’Autorità.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1464/2004 va quindi modificato di conseguenza.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1464/2004 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione. (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva abrogata dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)  GU L 270 del 18.8.2004, pag. 8.


ALLEGATO

N. di registrazione dell’additivo

Nome e numero di registrazione del responsabile dell’immissione sul mercato

Additivo

(Denominazione commerciale)

Composizione, formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Limiti massimi per i residui (MRL) nei pertinenti prodotti alimentari di origine animale provenienti dalla specie o categoria di animali in questione

mg di principio attivo/kg di alimento completo

Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose

«E 765

Eli Lilly and Company Limited

Narasin 100 g/kg

(Monteban, Monteban G 100)

 

Composizione dell’additivo:

 

Narasin: 100 g attività/kg

 

Olio di soia o olio minerale: 10-30 g/kg

 

Vermiculite: 0-20 g/kg

 

Farina di tegumenti di soia o pula di riso qb 1 kg

 

Principio attivo:

 

Narasin, C43H72O11

 

Numero CAS: 55134-13-9

 

Acido polietere monocarbossilico prodotto da Streptomyces aureofaciens (NRRL 8092), in forma di granulato

 

Attività narasin A: ≥ 90 %

Polli da ingrasso

60

70

Somministrazione vietata almeno un giorno prima della macellazione.

Indicare nelle istruzioni d’uso:

 

“Pericoloso per gli equidi, i tacchini e i conigli”

 

“Alimento contenente uno ionoforo: l’uso contemporaneo con certe sostanze medicamentose (ad es. tiamulin) può essere controindicato”.

21.8.2014

50 μg/kg per tutti i tessuti in condizione umida provenienti da polli da ingrasso».


1.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/28


REGOLAMENTO (CE) N. 546/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2006

che attua il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda programmi nazionali di sorveglianza dello scrapie e garanzie addizionali, deroga da taluni requisiti della decisione 2003/100/CE e abroga il regolamento (CE) n. 1874/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’allegato VIII, capitolo A, sezione 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 approva programmi nazionali di sorveglianza sullo scrapie negli Stati membri se rispettano una serie di criteri fissati da tale regolamento. Quest’ultimo definisce inoltre le garanzie addizionali che possono essere chieste ai fini del commercio intracomunitario e delle importazioni ai sensi del regolamento stesso.

(2)

La decisione 2003/100/CE della Commissione, del 13 febbraio 2003, che fissa requisiti minimi per l’istituzione di programmi d’allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (2), stabilisce che ogni Stato membro presenti un programma d’allevamento finalizzato alla selezione di ovini resistenti alle TSE in talune razze ovine. Con tale decisione, gli Stati membri possono inoltre derogare dal requisito di istituire un programma di allevamento sulla base di un programma nazionale di sorveglianza dello scrapie, presentato e approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 999/2001, che includa un costante controllo attivo degli ovini e caprini morti nell’azienda per tutte le greggi dello Stato membro.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1874/2003 della Commissione, del 24 ottobre 2003, relativo all’approvazione dei programmi nazionali di taluni Stati membri per la lotta contro lo scrapie e alla definizione di garanzie addizionali, nonché alla concessione di deroghe all’istituzione di programmi d’allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili conformemente alla decisione 2003/100/CE (3) ha approvato i programmi nazionali di controllo dello scrapie in Danimarca, Finlandia e Svezia.

(4)

Il 18 novembre 2005, l’Austria ha presentato alla Commissione un programma nazionale di controllo dello scrapie, sottoponendole, il 5 gennaio 2006, una versione modificata. Il programma modificato soddisfa i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 999/2001. È anche probabile che lo scrapie si diffonda poco o per nulla sul territorio austriaco.

(5)

In base a tale programma nazionale di sorveglianza dello scrapie, l’Austria dovrebbe poter derogare dal programma di allevamento di cui alla decisione 2003/100/CE. Il presente regolamento dovrebbe inoltre fissare le garanzie commerciali addizionali chieste dall’allegato VIII, capitolo A, e dall’allegato IX, capitolo E, al regolamento (CE) n. 999/2001.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1874/2003 stabilisce per Danimarca, Finlandia e Svezia alcune garanzie addizionali relative alle aziende. Le garanzie commerciali addizionali vanno però modificate per aumentare la sussidiarietà a tali Stati membri e all’Austria, date le diverse situazioni epidemiologiche e commerciali e le differenze dei ceppi di scrapie presenti nei quattro Stati membri.

(7)

Per motivi pratici e per la chiarezza della normativa comunitaria, è perciò opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1874/2003 e sostituirlo con il presente regolamento.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione di programmi nazionali di controllo dello scrapie

Sono approvati i programmi nazionali di controllo dello scrapie, di cui all’allegato VIII, capitolo A, punto I, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001, degli Stati membri elencati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Garanzie addizionali relative alle aziende

1.   Gli ovini e caprini destinati agli Stati membri di cui all’allegato, provenienti da altri Stati membri non elencati nell’allegato o da paesi terzi, devono aver vissuto fin dalla nascita ininterrottamente in aziende che abbiano soddisfatto le condizioni che seguono per almeno sette anni prima della data di spedizione degli animali stessi:

a)

non sia stato confermato alcun caso di scrapie;

b)

non sia stata messa in atto alcuna misura di eradicazione a causa dello scrapie;

c)

le aziende non abbiano compreso animali identificati come a rischio di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001.

2.   Gli ovini e caprini destinati agli Stati membri di cui all’allegato del presente regolamento, provenienti da altri Stati membri elencati in tale allegato, devono essere stati tenuti in aziende in cui nessun ovino e caprino sia stato sottoposto alle limitazioni ufficiali di movimento a causa delle TSE ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, per almeno sette anni prima della data di spedizione degli animali in questione.

3.   Sperma, embrioni e ovuli di ovini e caprini destinati agli Stati membri di cui all’allegato devono essere ottenuti da donatori tenuti ininterrottamente fin dalla nascita in aziende che soddisfino le condizioni di cui:

a)

al paragrafo 1, se provenienti da altri Stati membri non elencati nell’allegato o da paesi terzi; o

b)

al paragrafo 2, se provenienti da altri Stati membri elencati nell’allegato.

Articolo 3

Limitazioni ufficiali di movimento

1.   Le limitazioni ufficiali di movimento presentate dagli Stati membri di cui all’allegato sono approvate. Esse si applicano alle aziende che ricevono ovini o caprini, oppure sperma, embrioni e ovuli di ovini o caprini, in cui:

a)

animali, sperma, embrioni e ovuli provengono da altri Stati membri non elencati nell’allegato o da paesi terzi; e

b)

nello Stato membro o nel paese terzo di spedizione di cui alla lettera a), lo scrapie è stato confermato nei tre anni precedenti o successivi la data di invio degli animali, dello sperma, degli embrioni e degli ovuli.

2.   Le limitazioni ufficiali di movimento di cui al paragrafo 1 non si applicano se si ricevono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, o sperma, embrioni e ovuli da un donatore del genotipo della proteina prionica ARR/ARR.

Articolo 4

Deroghe al requisito relativo all’istituzione di un programma di allevamento

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, della decisione 2003/100/CE, gli Stati membri di cui all’allegato del presente regolamento possono ottenere una deroga al requisito relativo all’istituzione di un programma di allevamento di cui all’articolo 2, paragrafo 1, di tale decisione.

Articolo 5

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1874/2003 è abrogato.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 339/2006 della Commissione (GU L 55 del 25.2.2006, pag. 5).

(2)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 41.

(3)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1472/2004 (GU L 271 del 19.8.2004, pag. 26).


ALLEGATO

Stati membri di cui agli articoli da 1 a 4

Danimarca

Austria

Finlandia

Svezia


1.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/32


DIRETTIVA 2006/37/CE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2006

che modifica l’allegato II della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di alcune sostanze

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

sentita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/46/CE stabilisce le vitamine e i minerali, nonché le relative forme, che possono essere utilizzati per la fabbricazione di integratori alimentari.

(2)

Dovrebbero essere incluse negli allegati della direttiva 2002/46/CE le sostanze vitaminiche e minerali che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha sottoposto a valutazione e che sono state oggetto di una valutazione scientifica favorevole.

(3)

L'Autorità ha recentemente espresso e pubblicato una valutazione scientifica favorevole per alcune sostanze vitaminiche e minerali.

(4)

È opportuno sostituire la voce «acido folico» così da tener conto dell'inclusione di altre forme di folato nell'allegato II della direttiva 2002/46/CE.

(5)

È pertanto opportuno modificare la direttiva 2002/46/CE.

(6)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 2002/46/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.


ALLEGATO

L'allegato II della direttiva 2002/46/CE è modificato come segue.

1)

Al punto «A. Vitamine»:

a)

la voce «10. ACIDO FOLICO» è sostituita da «10. FOLATO»;

b)

alla voce «10. FOLATO» è aggiunta la riga seguente:

«b)

L-metilfolato di calcio».

2)

Al punto «B. Minerali», è inserita le riga seguente prima del carbonato rameico:

«ferro bisglicinato».


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

1.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/34


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2005

relativa all’aiuto di Stato che l’Italia intende concedere a favore della Società Consortile De Tomaso srl e dell’UAZ Europa srl, facenti parte del gruppo De Tomaso

[notificata con il numero C(2005) 40]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/260/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'Accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli (1),

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 18 dicembre 2002 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione un piano di aiuti regionali a favore della Società Consortile De Tomaso srl e dell’UAZ Europa srl. Il 4 febbraio 2003 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari. Le autorità italiane hanno sollecitato, 12 marzo 2003 e il 22 aprile 2003, proroghe del termine per la risposta, inviando poi le informazioni con lettera del 26 maggio 2003.

(2)

Con lettera del 24 luglio 2003, la Commissione ha informato l’Italia di aver deciso di avviare, riguardo a detto aiuto, la procedura prevista all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

(3)

La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2). La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare le loro osservazioni.

(4)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni di terzi interessati.

(5)

L’Italia ha presentato osservazioni al momento dell’avvio del procedimento, il 13 ottobre 2003. Il 6 febbraio 2004 la Commissione ha chiesto chiarimenti all’Italia e il 17 febbraio vi è stato un incontro tra i servizi della Commissione, le autorità italiane e rappresentanti della società interessata. L’Italia ha fornito altre informazioni con lettera del 23 aprile 2004. Il 30 aprile 2004 il ministro italiano delle attività produttive ha inviato alla Commissione una lettera, chiedendo una sollecita soluzione del caso in oggetto. La Commissione ha risposto a detta lettera il 18 giugno 2004.

II.   DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL’AIUTO

(6)

L’aiuto previsto sarebbe erogato alla Società Consortile De Tomaso srl e all’UAZ Europa srl, che fanno parte del gruppo De Tomaso (in prosieguo, la «De Tomaso»). Attualmente, la De Tomaso produce, in numero molto limitato, automobili sportive ad elevate prestazioni. A giudizio dell’Italia, la De Tomaso rientra tra le piccole e medie imprese, secondo la definizione figurante nel regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (3) (in prosieguo, «il regolamento PMI»).

(7)

La De Tomaso intende aprire in un sito vergine un nuovo stabilimento di produzione che, una volta completato, avrà capacità:

a)

di assemblaggio finale di circa 40 mila unità all’anno del modello Simbir, un fuoristrada prodotto dal costruttore russo di autoveicoli UAZ;

b)

di produzione di circa 8 mila unità all’anno del modello Vallelunga, una berlina sportiva, e di 300 unità all’anno del modello Pantera, un’automobile sportiva di lusso.

Il progetto avrà inizio appena la Commissione avrà autorizzato l’aiuto, ed il completamento dei lavori è previsto nel 2006. La produzione di automobili sarà iniziata già nel 2005.

(8)

Il progetto dovrebbe essere attuato in Italia, nella località di Cutro, in Calabria, che è una regione ammissibile ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato, per un massimale regionale del 50 % in equivalente sovvenzione lordo (4) (ESL) per il periodo 2000-2006.

(9)

Secondo le autorità italiane, il progetto ha carattere di mobilità: la De Tomaso sta esaminando le ubicazioni alternative di Timisoara (Romania) per il modello Simbir e di Modena (Italia) per i modelli Vallelunga e Pantera. A Timisoara l’investimento riguarderebbe un sito vergine, mentre a Modena l’investimento consisterebbe nell’ampliare l’attuale stabilimento della De Tomaso, dove si produce ora, in quantitativi molto limitati, il modello Guarà, un’automobile sportiva a elevate prestazioni.

(10)

Secondo quanto indicato nella notifica, la De Tomaso intende investire l’importo nominale di 218 760 000 euro (206 912 337 euro in valore attualizzato, calcolato assumendo il 2003 come anno di riferimento e il 5,06 % come tasso di attualizzazione (5). Le autorità italiane hanno ritenuto ammissibile l’intero importo dell’investimento.

(11)

L'aiuto notificato è stato accordato, in subordine all'approvazione da parte della Commissione, a favore di due società di proprietà della De Tomaso e secondo un piano a due fasi. La prima sovvenzione diretta, dell'importo nominale di 9 519 817 euro, a favore dell'UAZ Europa srl, è stata approvata nell'aprile 2001, mentre la seconda sovvenzione, dell'importo nominale di 168 490 000 euro, a favore della Società Consortile De Tomaso srl, è stata approvata nell'agosto 2002. Le sovvenzioni sarebbero versate nel periodo 2004-2008. L'aiuto rientra nell'ambito di regimi approvati dalla Commissione (6), previsti dalla legge Misure in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese (in prosieguo legge n. 488/1992) e dalla legge «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» (in prosieguo legge n. 662/1996) .

(12)

Poiché le due sovvenzioni riguardano il medesimo progetto, le autorità italiane le hanno notificate insieme. In totale, l'aiuto alla De Tomaso ammonterebbe quindi, in termini nominali, a 178 008 817 euro (155 640 104 euro in valore attualizzato, calcolato assumendo il 2003 come anno di riferimento e il 5,06 % come tasso di attualizzazione). L'intensità dell'aiuto notificato dalle autorità italiane è del 75,22 % in ESL.

(13)

Secondo l’Italia, al progetto non è stato accordato nessun altro aiuto o finanziamento comunitario.

(14)

Nella decisione del 23 luglio 2003 di avvio del procedimento, la Commissione ha espresso dubbi sulla natura di PMI della De Tomaso. La Commissione ha altresì espresso dubbi su vari elementi dell’analisi costi/benefici (ACB), in particolare sui seguenti:

a)

la comparabilità tra i progetti nell’ubicazione scelta e in quelle alternative;

b)

la comparazione effettuata nell'ACB tra i costi d’investimento;

c)

la comparazione effettuata nell'ACB tra i costi di funzionamento, con particolare riguardo ai costi del lavoro e di trasporto all’estero.

III.   OSSERVAZIONI DELL’ITALIA

(15)

L’Italia ha inviato osservazioni sull’avvio del procedimento il 13 ottobre 2003. Ha poi fornito alla Commissione altre informazioni e documenti nell’incontro svoltosi il 17 febbraio 2004 e nelle lettere del 23 aprile e del 30 aprile 2004.

(16)

Per quanto riguarda la natura di PMI della De Tomaso, l’Italia ha presentato dettagliate informazioni sulla struttura proprietaria nonché sui rendiconti finanziari dell’impresa Alejandro S.A. e un estratto del testamento del signor De Tomaso.

(17)

Riguardo alla comparabilità tra i progetti da attuare rispettivamente nell’ubicazione prescelta e nelle ubicazioni alternative, l’Italia sostiene anzitutto che per i progetti si è effettuata la comparazione tra produzioni identiche, in quantitativi identici, per la medesima combinazione di prodotti ed a prezzi identici. Il divario tra gli investimenti necessari nelle ubicazioni alternative si può spiegare tenendo conto del carattere specifico dell’ubicazione preferita, che è analogo all’Italia settentrionale sotto il profilo dei costi del lavoro e delle disposizioni di legge riguardanti gli aspetti sociali, la sicurezza e l’ambiente, ma che manca di manodopera qualificata e di una solida tradizione industriale.

(18)

Secondo l’Italia, nelle ubicazioni alternative la situazione si presenta molto diversa: a Modena è disponibile una manodopera altamente qualificata, poiché vi è una fitta rete di fornitori e produttori di autoveicoli. A Timisoara è disponibile manodopera qualificata per una frazione del costo che si dovrebbe sostenere a Cutro. Inoltre, Timisoara presenta un vantaggio di tipo logistico per la produzione del modello Simbir.

(19)

L’Italia ribadisce il valore strategico del progetto Cutro per lo sviluppo industriale della zona. In tale ambito, nelle scelte a livello tecnologico l’intento è costituire una struttura produttiva avanzata, che inglobi le tecniche e attrezzature più innovatrici e sia tale da consentire alla De Tomaso di svolgere al proprio interno attività di ricerca e sviluppo. I progetti relativi alle ubicazioni alternative optano invece per soluzioni tecnologiche più tradizionali.

(20)

In base a tali considerazioni, l’Italia sostiene che la richiesta della Commissione di stabilire una comparazione tra progetti identici è errata e fuorviante, poiché costringerebbe a comparare soluzioni «ipotetiche», non basate sulle reali intenzioni della società che effettua gli investimenti.

(21)

L’Italia sostiene pure che la comparazione «operazione per operazione» per quanto riguarda gli investimenti nelle soluzioni alternative, secondo quanto richiesto dalla Commissione per l’ACB, non è fattibile perché richiederebbe lo sviluppo integrale dei progetti alternativi, che la De Tomaso potrebbe effettuare soltanto dopo la scelta dell’ubicazione.

(22)

Nondimeno, l’Italia ha inviato nuove informazioni, più particolareggiate, nelle quali si comparano gli investimenti da realizzare a Cutro e nelle ubicazioni alternative per la pressatura, la saldatura e la verniciatura delle automobili sportive (Cutro rispetto a Modena) e per l’assemblaggio finale e la verniciatura per il modello Simbir (Cutro rispetto a Timisoara).

(23)

Secondo l’Italia, molti degli investimenti previsti a Cutro non sarebbero necessari nella soluzione alternativa, perché sarebbe possibile far effettuare altrove le operazioni in oggetto (verniciatura e collaudo dei motori) o prendere in locazione infrastrutture disponibili (una pista di collaudo nelle vicinanze di Modena). Per quanto riguarda la verniciatura delle automobili sportive, l’Italia ha presentato una stima dei costi dell’investimento in un nuovo impianto di verniciatura a Modena, per dimostrare che la verniciatura effettuata nello stabilimento di Modena sarebbe meno costosa che non affidandola all’esterno, il che aggraverebbe quindi, in lieve misura, l’handicap a Cutro. Per quanto riguarda il banco di collaudo dei motori, l’Italia fa notare che l’installazione a Cutro consentirebbe alla De Tomaso di sviluppare anche versioni specifiche dei motori per le future produzioni.

(24)

Riguardo agli aspetti operativi dell’ACB, l’Italia spiega che la constatata differenza tra il rispettivo fabbisogno di manodopera è dovuta in parte a un errore presente nell’ACB, in quanto nella soluzione alternativa si è sottovalutato il numero di dirigenti e d’impiegati non addetti alla produzione manuale, e in parte al fatto che a Modena il fabbisogno di manodopera sarebbe inferiore, poiché la verniciatura potrebbe effettuarsi all’esterno. Tenuto conto di questi due fattori, l’Italia conclude che nelle soluzioni alternative il fabbisogno di manodopera sarebbe analogo.

(25)

Per quanto riguarda i costi di trasporto all’estero, l’Italia ha fornito informazioni e documentazione aggiornate relative ai costi di trasporto del modello Simbir da Timisoara, secondo cui tali costi non sarebbero superiori in partenza da Cutro rispetto all’ubicazione alternativa di Timisoara.

(26)

Infine, l’Italia fa notare che la società in questione risente negativamente della lunga durata del procedimento.

IV.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

(27)

La misura notificata dall’Italia a favore della De Tomaso costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. Infatti, l’aiuto sarebbe finanziato dallo Stato o mediante risorse statali. Inoltre, tale aiuto ammonta a una considerevole percentuale del finanziamento del progetto e potrebbe falsare la concorrenza all’interno della Comunità, conferendo un vantaggio alla De Tomaso rispetto alle società concorrenti che non ricevono aiuti. Infine, sul mercato delle automobili vi sono ampi scambi commerciali tra gli Stati membri. Ciò non è contestato dall’Italia.

(28)

L’articolo 87, paragrafo 2 del trattato stabilisce i tipi di aiuti compatibili con il mercato comune. Considerati la natura e l’intento dell’aiuto e l’ubicazione geografica dell’impresa, al piano in oggetto non si applicano le lettere a), b) e c) del suddetto paragrafo. L’ articolo 87 ,paragrafo 3 individua altre forme di aiuto che possono considerarsi compatibili con il mercato comune. La Commissione constata che il progetto dovrebbe essere attuato nella regione Calabria, che è ammissibile all’assistenza a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, della lettera a), per un massimale di aiuti regionali del 50% in equivalente sovvenzione netto (ESN) per le grandi imprese (7).

(29)

Secondo la Commissione, il beneficiario dell’aiuto in oggetto è la De Tomaso, ossia il gruppo comprendente le imprese Società Consortile De Tomaso srl e UAZ Europa srl, alle quali sarebbe erogato l’aiuto. L’attività che la De Tomaso si propone di svolgere è produrre e assemblare autoveicoli: quest’impresa fa quindi parte dell’industria automobilistica, ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all’industria automobilistica (8) (in prosieguo, la «disciplina del settore automobilistico»), che si applica al progetto in questione poiché l’aiuto è stato notificato alla Commissione anteriormente al 1o gennaio 2003.

(30)

Il costo totale del progetto e l’importo dell’aiuto sono entrambi superiori ai massimali stabiliti, ai fini della notifica, nella disciplina del settore automobilistico. Questi massimali sono: a) per il costo totale del progetto, 50 milioni di euro; b) per l’importo lordo totale dell’aiuto a favore del progetto, indifferentemente se sia un aiuto di Stato o provenga da strumenti comunitari, 5 milioni di euro. Nel notificare l’aiuto da esse previsto a favore della De Tomaso, le autorità italiane si sono attenute a quanto prescritto all’articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

(31)

Secondo la disciplina del settore automobilistico, la Commissione deve accertare che l’aiuto concesso sia al tempo stesso necessario per attuare il progetto e proporzionale alla gravità dei problemi che intende risolvere. Entrambi questi criteri, la necessità e la proporzionalità, devono risultare soddisfatti perché la Commissione autorizzi un aiuto di Stato nel settore dell’industria automobilistica.

(32)

In base al punto 3.2, lettera a) della disciplina del settore automobilistico, per dimostrare la necessità di un aiuto regionale il beneficiario dell’aiuto deve addurre chiare prove secondo le quali, per il suo progetto, egli dispone di un’ubicazione alternativa valida sotto il profilo economico. Se il progetto consiste nell’ammodernamento e razionalizzazione di uno stabilimento preesistente o se all’interno del gruppo non vi è nessun altro sito industriale alternativo, nuovo o preesistente, atto ad accogliere l’investimento in questione, l’impresa sarebbe costretta, anche senza beneficiare di un aiuto, ad attuare il suo progetto nell’ubicazione da essa preferita. Di conseguenza, non si può autorizzare un aiuto regionale a favore di un progetto che non presenti mobilità geografica.

(33)

Nel caso in oggetto, l’alternativa geografica per il progetto, rispetto all’ubicazione a Cutro, consisterebbe nell’assemblare il modello Simbir a Timisoara (Romania) e nel produrre i modelli Vallelunga e Pantera a Modena (Italia). A giudizio della Commissione, l’Italia ha apportato a sostegno di tale asserzione prove documentali sufficienti, tra le quali studi di fattibilità riguardanti le ubicazioni alternative, piani e schemi e indicazioni di potenziali fornitori di attrezzature.

(34)

Tenuto conto della natura dell’investimento (progetto in un sito vergine, ossia in un sito completamente nuovo) e in base alla documentazione ricevuta, la Commissione conclude che il progetto ha carattere di mobilità e che è disponibile un’ubicazione alternativa valida.

(35)

In base al punto 3.2, lettera b) della disciplina del settore automobilistico, la Commissione determina se i costi correlati agli elementi di mobilità del progetto siano ammissibili o no e, secondo la lettera c) del medesimo punto 3.2, deve assicurarsi che l'aiuto previsto sia proporzionale ai problemi regionali che intende risolvere. A tale scopo, ci si avvale di un’ACB.

(36)

Nell’ACB si comparano, per quanto riguarda gli elementi di mobilità, i costi che un investitore sosterrebbe per attuare il progetto nella regione in questione con i costi che dovrebbe sostenere per un identico progetto in un’ubicazione diversa. In tal modo, è possibile determinare gli svantaggi specifici della regione assistita. La Commissione autorizza gli aiuti a finalità regionale entro il limite degli svantaggi regionali che ne risulterebbero se l’investimento fosse destinato allo stabilimento che serve per la comparazione.

(37)

In base al punto 3.2, lettera c) della disciplina del settore automobilistico, nell'ACB gli svantaggi operativi del sito di Cutro, rispetto a Timisoara e Modena, vengono valutati sull'arco di cinque anni, dato che il progetto sarebbe attuato in un sito vergine. Il periodo di riferimento dell'ACB presentata dalle autorità italiane è il 2005-2009, ossia il triennio (9) decorrente dall'inizio della produzione, come previsto al punto 3.3 dell'Allegato I della disciplina del settore automobilistico. L'ACB notificata mostra un handicap netto, in termini di costi, di 158 248 977 euro, secondo il valore attualizzato, per l'ubicazione a Cutro rispetto alle ubicazioni alternative. Di conseguenza, «l'intensità dell'handicap regionale» del progetto sarebbe del 76,48 % (10).

(38)

Come punto preliminare, di carattere tecnico, la Commissione osserva che nell’ACB presentata dall’Italia, l’anno di riferimento preso in considerazione per attualizzare le cifre pertinenti è il 2003. L’anno esatto, invece, è il 2002, ossia l’anno nel quale l’aiuto previsto è stato notificato alla Commissione. Poiché il tasso di attualizzazione applicato è, correttamente, quello del 2002 (5,06%), si può lasciare com’è la modifica dell’anno di riferimento, dato che non altera in nessun modo i quozienti e le cifre pertinenti.

(39)

Per quanto riguarda gli aspetti sostanziali dell’ACB, nel valutare le informazioni fornite dall’Italia la Commissione si è avvalsa dell’aiuto di un perito esterno, esperto del settore automobilistico. La valutazione ha confermato i dubbi espressi nella decisione di avvio del procedimento , relativi alla comparabilità dei progetti rispettivamente a Cutro e nell’ubicazione alternativa. I motivi che hanno portato a tale conclusione sono esposti ai punti (40)- (63).

(40)

Come ha osservato nella decisione di avvio del procedimento , la Commissione ha interpretato con coerenza la disposizione relativa a «progetti identici», figurante nella disciplina del settore automobilistico, nel senso che deve trattarsi di progetti riguardanti la produzione di autoveicoli comparabili, in quantitativi comparabili, mediante processi di produzione comparabili. Di solito, la Commissione ammette che possano esservi differenze in progetti attuati in ubicazioni diverse, per esempio in termini di livelli qualitativi del prodotto finale o di gradi diversi di automazione degli stabilimenti in funzione dei costi del lavoro. Tuttavia, la Commissione non ammette che siano comparati progetti sostanzialmente diversi, ossia quando in un'ubicazione sarebbero effettuati ingenti investimenti in attrezzature e macchinari, che non sarebbero effettuati invece per la corrispondente produzione nel sito di riferimento utilizzato per la comparazione.

(41)

Nel caso in oggetto, le informazioni fornite dall’Italia non hanno consentito alla Commissione di procedere a una comparazione integrale dei costi d’investimento. L’Italia stessa, nelle sue osservazioni relative alla decisione di avvio del procedimento , ha osservato che per gli investimenti nelle soluzioni alternative non è possibile, ai fini dell’ACB, una comparazione «operazione per operazione», come prescrive invece la Commissione. In effetti, secondo le informazioni fornite dall’Italia, i progetti nell’ubicazione preferita di Cutro e nelle ubicazioni alternative di Modena e di Timisoara sono sostanzialmente diversi nel contenuto tecnologico degli investimenti e nel grado di differenziazione verticale.

(42)

Tenuto conto di tale limitazione, la Commissione ha esaminato le informazioni disponibili, nell’intento di capire i motivi alla base delle diverse scelte d’investimento e di accertare se la differenza sostanziale tra i costi degli investimenti sia accettabile nel contesto dell’ACB. Nell’effettuare la sua valutazione, la Commissione non contesta il fatto che i progetti possano essere molto diversi tra le diverse ubicazioni, per esempio come conseguenza di scelte industriali diverse. Tuttavia, la Commissione deve assicurarsi che l’ACB costituisca uno strumento significativo per valutare l’handicap specifico dell’ubicazione preferita, il che è possibile soltanto se i progetti alternativi sono comparabili.

(43)

La Commissione nota anzitutto che i costi d’investimento a Cutro superano di molto quelli nei siti alternativi, per quanto riguarda terreno, edifici e costruzioni, macchinari e attrezzature, utensili e stampi e prestito d’uso per fornitori. Per quanto riguarda i costi del terreno e degli edifici e costruzioni, la Commissione ritiene che la differenza figurante nell’ACB (41 530 657 euro a Cutro rispetto a 10 084 237 euro per l’ubicazione alternativa) possa giustificarsi, da un lato, perché in Romania i costi relativi a queste voci di spesa sono molto inferiori che in Italia e, dall’altro, perché la De Tomaso già possiede a Modena il terreno e parte degli edifici che sarebbero necessari per il progetto.

(44)

Per quanto riguarda invece i macchinari e attrezzature, gli utensili e stampi e il prestito d’uso ai fornitori, in gran parte la De Tomaso dovrebbe procurarsene di nuovi sia a Cutro sia nelle ubicazioni alternative. Per queste voci di spesa, alle quali si provvede di norma con acquisti internazionali, le considerevoli differenze tra i costi d’investimento (165 381 681 euro a Cutro rispetto a 75 624 552 euro nell’ubicazione alternativa) possono spiegarsi soltanto per il fatto che a Cutro il progetto prevede livelli di automazione più elevati e maggiore integrazione verticale.

(45)

La Commissione ha esaminato le informazioni disponibili, per accertare se tali differenze di costo fossero giustificate dalle condizioni specifiche delle diverse ubicazioni e fossero compatibili con le prescrizioni in materia di comparabilità previste per l’ACB.

(46)

La Commissione osserva che l’Italia attribuisce la differenza dei costi a Cutro rispetto a Timisoara soprattutto ai maggiori costi del lavoro (per ridurre la manodopera, è prevista maggiore automazione) e al maggior rigore delle disposizioni di legge riguardanti gli aspetti sociali, la sicurezza e l'ambiente (per ottemperare a tali disposizioni sono necessarie attrezzature più moderne e più complesse). La differenza dei costi a Cutro rispetto a Modena deriva soprattutto dalla minore qualificazione della manodopera (per compensare la carenza di abilità manuali è necessario accrescere l’automazione) e dalla mancanza di una rete consolidata di fornitori (il che rende necessaria una struttura più verticale).

(47)

La Commissione ammette che tali fattori possano contribuire a far aumentare i costi d’investimento, ma non ritiene che essi possano spiegare il considerevolissimo divario tra i costi riscontrato .

(48)

In primo luogo, per un costruttore di piccoli quantitativi come la De Tomaso, l’automazione può contribuire a ridurre il fabbisogno di manodopera solo in misura limitata: di solito, gli investimenti nell’automazione sono convenienti soltanto in caso di grandi o grandissimi quantitativi di produzione. In effetti, la soluzione Cutro difficilmente consentirebbe di ridurre la manodopera rispetto alle soluzioni alternative: secondo le cifre indicate nell’ACB, nel 2009 i dipendenti sarebbero 786 a Cutro, rispetto a 685 a Modena e Timisoara insieme. Anche tenendo conto della più accentuata strutturazione verticale a Cutro (che si traduce in un numero maggiore di dipendenti per le operazioni effettuate all’interno), è evidente che la maggiore automazione a stento permette risparmi in termini di entità del personale.

(49)

In secondo luogo, anche se è vero che in Italia le disposizioni di legge riguardanti gli aspetti sociali, la sicurezza e l’ambiente sono più rigorose che in Romania e possono quindi richiedere maggiori investimenti, questo fattore non va sopravvalutato. Quando si decidono investimenti per il medio-lungo periodo, i costruttori di automobili tendono a prospettarsi anche gli sviluppi in sede giuridica, senza limitarsi alle disposizioni in vigore. Nel caso della Romania, una convergenza degli standard verso i livelli dell’Europa occidentale appare ragionevole nel medio periodo, considerando anche la sua probabile adesione all’Unione europea.

(50)

In terzo luogo, non sempre è necessaria maggiore automazione per compensare le carenze di qualificazione della manodopera. Di fatto, spesso è vero il contrario: per il funzionamento e la manutenzione di macchinari automatizzati è necessaria una manodopera altamente qualificata, mentre lavoratori meno qualificati possono utilizzare con maggiore facilità macchinari più semplici.

(51)

Infine, è vero che la mancanza di una rete consolidata di fornitori può portare a un maggior grado d’integrazione verticale e quindi all’esigenza di maggiori investimenti, ma ogni investimento supplementare giustificato in base a tali motivi dovrebbe essere correlato direttamente alla mancanza di fornitori, attuali o previsti, per le specifiche operazioni. Non è quello che si riscontra, spesso, nel caso in oggetto.

(52)

Per esempio, nelle osservazioni riguardanti la decisione di avvio del procedimento , l’Italia ha sostenuto che far effettuare all’esterno le operazioni di verniciatura delle automobili sportive a Modena non accentua artificiosamente l’handicap di Cutro. A sostegno di questa sua argomentazione, l’Italia ha fornito stime dei costi di funzionamento e d’investimento necessari per effettuare la verniciatura all’interno dello stabilimento di Modena, mostrando che nell’ACB questa modifica ha un’incidenza molto scarsa e tende ad accentuare l’handicap di Cutro. Tuttavia, i costi d’investimento per il laboratorio di verniciatura a Modena sarebbero di molto inferiori a quelli previsti per Cutro (4,5 milioni di euro rispetto a 6,3 milioni), dato il minor grado di automazione. Ne risulta che la maggiore entità degli investimenti per il laboratorio di verniciatura a Cutro non può attribuirsi alla mancanza di una rete consolidata di fornitori, ma è piuttosto la conseguenza di scelte tecnologiche differenti nelle ubicazioni alternative.

(53)

Un ragionamento analogo si applica alla pista di collaudo a Cutro. Anche se è vero che nell’ubicazione alternativa di Modena la De Tomaso potrebbe prendere in locazione infrastrutture disponibili per il collaudo delle automobili sportive, infrastrutture di questo tipo mancherebbero totalmente per il modello Simbir a Timisoara. In effetti, l’Italia dichiara che il modello Simbir verrebbe collaudato su strade normali site intorno allo stabilimento rumeno. Nondimeno, a Cutro è previsto un investimento specifico per piste speciali per i collaudi del modello Simbir.

(54)

La Commissione osserva inoltre che, nel caso in esame, non si possono far valere altri fattori tali da giustificare un maggior grado di automazione tra ubicazioni diverse. Investire nell’automazione è spesso giustificato dalla grande entità della produzione, il che non è il caso della De Tomaso, che produrrebbe piccoli quantitativi sia a Cutro sia nell’ubicazione alternativa. Analogamente, nelle ubicazioni alternative i livelli qualitativi sarebbero identici.

(55)

Gli aspetti sin qui esposti hanno indotto la Commissione a concludere che le considerevolissime differenze tra i costi d’investimento a Cutro e nelle ubicazioni alternative possono spiegarsi soltanto per il fatto che i progetti comparati sono di natura molto diversa. A sostegno di tale conclusione vi è la dettagliata descrizione degli investimenti fornita dall’Italia riguardo ad alcune operazioni.

(56)

In effetti, le informazioni più recenti mostrano che il progetto a Cutro consiste in un modernissimo sistema di produzione integralmente automatizzato, concepito per un’abbondante produzione, mentre il progetto alternativo è basato sul concetto di bassa automazione e su piccoli quantitativi di produzione. Gli esempi forniti qui di seguito sono indicativi della natura diversa dei progetti comparati :

a)

per l’assemblaggio del modello Simbir a Cutro è previsto un investimento di oltre 2 milioni di euro in una stazione di lavoro molto perfezionata e integralmente robotizzata per l’installazione di parabrezza. Di solito, questo macchinario viene preferito rispetto ai processi d’installazione manuale solo per le produzioni molto abbondanti, ampiamente superiori a 50 mila unità previste nel progetto in questione. Nessun investimento di questo genere è previsto per Timisoara;

b)

allo stesso modo, per l’assemblaggio del modello Simbir a Cutro s’impiegherebbero robot per installare i cruscotti, gli assemblaggi delle parti frontali e i pannelli del tetto e per sistemare i sedili e le portiere. Nessun macchinario di questo genere è previsto per Timisoara;

c)

per la pressatura e la saldatura delle automobili sportive, è prevista per Cutro una costosa stazione di lavoro per il taglio al laser, mentre nessun investimento analogo è previsto per Modena;

d)

gli investimenti a Cutro comprendono una costosa unità metrologica, completamente attrezzata, con un sistema di misurazione basato su coordinate sia per il corpo dell’automobile sia per le sottocomponenti. Nessun investimento analogo è previsto per l’ubicazione alternativa;

e)

per Cutro sono previsti sistemi molto complessi per il controllo della qualità delle merci in arrivo, il che è contrario alla prassi corrente di lasciare il controllo della qualità alla responsabilità del fornitore. La soluzione alternativa non comprende questa capacità;

f)

i piani d’investimento per Cutro comprendono un sistema informatico centralizzato per il monitoraggio e la diagnostica nelle linee di assemblaggio. Un simile sistema non è previsto per la soluzione alternativa, benché i prodotti finali debbano presentare i medesimi livelli qualitativi;

g)

la soluzione Cutro comprende investimenti per l’installazione di un centro di formazione permanente, dotato d’infrastrutture multimediali, accessibile anche al personale dei fornitori. Un centro analogo non è previsto per la soluzione alternativa;

h)

l’investimento a Cutro comprende un banco di collaudo dei motori. Quest’infrastruttura consentirebbe alla De Tomaso di effettuare collaudi standard della produzione, procedere alla messa a punto e svolgere attività di ricerca e sviluppo sui motori (a benzina per le automobili sportive e diesel per il modello Simbir) acquistati presso fornitori esterni e montati sulle automobili a Cutro. Nella soluzione alternativa, la De Tomaso farebbe effettuare i collaudi standard e la messa a punto all’esterno, da società indipendenti (a Modena) o dal fornitore dei motori (a Timisoara), e non sarebbero previste attività di ricerca e sviluppo.

(57)

Tenuto conto di tutti questi elementi, la Commissione conclude che i costi d’investimento previsti a Cutro per i macchinari e attrezzature, per gli utensili e stampi e per il prestito d’uso ai fornitori sono eccessivi e non comparabili con i costi d’investimento nella soluzione alternativa. In base alle informazioni disponibili, e con l’aiuto del suo perito esterno, esperto del settore automobilistico, la Commissione ha stimato che le differenze obiettive tra le ubicazioni alternative, in termini di esistenza di una rete di fornitori, di costi del lavoro, di disposizioni di legge e di qualificazione della manodopera potrebbero giustificare un handicap del 25% a Cutro rispetto alla soluzione alternativa. Di conseguenza, la Commissione conclude che i costi degli investimenti per i macchinari e attrezzature, per gli utensili e stampi e per il prestito d’uso per fornitori, che possono essere considerati ammissibili a Cutro ai fini dell’aiuto ammontano a 94 530 690 euro (11), contro i 165 381 681 euro indicati dall’Italia.

(58)

Riguardo alla suddetta stima dei costi ammissibili, la Commissione nota anzitutto che il suo obiettivo non è decidere quali investimenti si debbano o non si debbano effettuare a Cutro, ma determinare se gli investimenti che la De Tomaso progetta di effettuare siano comparabili, ai sensi della disciplina del settore automobilistico, con gli investimenti che sarebbero effettuati nelle ubicazioni alternative, e se quindi essi siano ammissibili ai fini dell’aiuto. In secondo luogo, la Commissione fa notare di non aver avuto la possibilità di procedere a una comparazione più particolareggiata tra i progetti alternativi, poiché l’Italia sostiene che essa non è fattibile. La Commissione ha dovuto quindi basarsi sulle informazioni che le sono state rese disponibili.

(59)

La Commissione conclude dunque che il totale dei costi ammissibili per il progetto ammonta a 136.061.346 euro (12) in valore attualizzato. Di conseguenza, per calcolare l’handicap regionale a Cutro si è tenuto conto soltanto di tali investimenti. Questa modifica ha portato alla riduzione da 89 757 129 a 18 906 138 euro (13).

(60)

La Commissione ha anche esaminato la comparazione tra i costi di funzionamento effettuata dall’Italia nell’ACB con le osservazioni presentate dall’Italia stessa riguardo all’avvio del procedimento . Per quanto riguarda il fabbisogno di manodopera, la Commissione accetta le rettifiche apportate dall’Italia, relative al numero di dirigenti e d’impiegati non addetti alla produzione manuale nella soluzione alternativa. Tuttavia, la Commissione osserva che l’aumento del numero di dipendenti non è stato incluso correttamente nell’ACB per calcolare i costi del lavoro. In effetti, nella soluzione alternativa il numero di dipendenti indicato nell’ACB è di 642 nel 2009, mentre nella documentazione giustificativa figura la cifra di 685. La Commissione ritiene corretta questa seconda cifra ed ha adattato di conseguenza l’ACB. I costi totali del lavoro nella soluzione alternativa aumentano quindi da 23 448 521 a 28 526 739 euro, e l’handicap relativo a questa voce di spesa è ridotto di 5 078 218 euro (62 658 707 euro invece di 67 736 925).

(61)

Per quanto riguarda i costi di trasporto all’estero, la Commissione accetta la correzione apportata dall’Italia, che riduce a 745 269 euro l’handicap relativo al totale di tali costi (inizialmente, le autorità italiane avevano calcolato 754 916 euro).

(62)

Le modifiche apportate all’analisi comportano risultati, in termini di costi/benefici, diversi da quelli notificati dall’Italia. L’ACB modificata indica per i costi netti un handicap di Cutro di 82 310 114 euro (14) ai valori 2003 (rispetto all’importo notificato di 158 248 977 euro). Ne risulta per il progetto una percentuale di handicap del 60,49% (15) (rispetto alla percentuale del 76,48% notificata inizialmente).

(63)

Infine, in base al punto 3.2, lettera d) della disciplina del settore automobilistico, la Commissione ha esaminato la questione dell’aggiustamento, che consiste nell’accrescere l’intensità dell’aiuto ammissibile come incentivo supplementare per l’investitore a investire nella regione in questione. È chiaro che in seguito all’investimento la De Tomaso aumenterà enormemente la propria capacità produttiva, dato che i suoi livelli di produzione sono attualmente quanto mai bassi. In ottemperanza alla disciplina del settore automobilistico, la «percentuale di handicap regionale» risultante dall’ACB viene quindi ridotta di un punto percentuale (incidenza «elevata» sulla concorrenza, per un progetto d’investimento in una regione cui si applica l’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato ). La percentuale definitiva è dunque del 59,49% ESL, inferiore al massimale regionale del 50% in ESN per le grandi imprese in Calabria (massimale che, per il progetto in questione, corrisponde al 73,83% ESL) e, a maggior ragione, per le PMI. Poiché in ogni caso la «percentuale di handicap regionale» per il progetto resta inferiore al massimale regionale del 73,83% ESL, non è più necessario determinare se la De Tomaso sia una PMI.

V.   CONCLUSIONE

(64)

La Commissione ritiene compatibile con il mercato comune l’aiuto regionale che l’Italia intende accordare alla De Tomaso per il progetto in questione, purché non superi un’intensità di aiuto pari al 59,49% ESL dei costi ammissibili. La Commissione ritiene che i costi ammissibili per il progetto in questione ammontino a 136 061 346 euro ai valori 2003 (al tasso di attualizzazione del 5,06%). La Commissione ritiene quindi compatibile con il mercato comune l’aiuto regionale che l’Italia intende accordare alla De Tomaso per il progetto in questione nella misura in cui esso non supera l’importo di 80 949 501 euro in ESL (ai valori 2003, al tasso di attualizzazione del 5,06%).

(65)

Ogni altro aiuto di Stato a favore dei progetti d’investimento in questione è incompatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato che l’Italia intende accordare alla Società Consortile De Tomaso srl e all’UAZ Europa srl è compatibile con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato, nei limiti di un importo massimo di 80 949 501 euro in equivalente sovvenzione lordo ai valori del 2003, applicando un tasso di attualizzazione del 5,06%.

Articolo 2

Ogni aiuto di Stato aggiuntivo rispetto all’importo dell’aiuto di cui all’articolo 1, che l’Italia intenda erogare alla Società Consortile De Tomaso srl e all’UAZ Europa srl per il progetto in questione, è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 3

La Repubblica Italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2005.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 227 del 23.9.2003, pag. 2.

(2)  V. nota 1.

(3)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 364/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22).

(4)  Errore materiale: leggasi equivalente sovvenzione netto.

(5)  Il tasso del 5,06 % è quello figurante nella tabella per gli aiuti di Stato - tassi di riferimento e di attualizzazione applicabili dal 1o agosto 1997, e corrisponde a quello del 2002, l’anno della notifica (v. http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates/it.pdf).

(6)  Decisione della Commissione, del 12 luglio 2000, di non sollevare obiezioni sul caso N 715/99, pubblicata nella GU C 278 del 30.9.2000, pag. 26.

(7)  A norma dell’articolo 4, paragrafo 3 del regolamento PMI, quando le PMI attuano progetti d’investimento in regioni ammesse al beneficio degli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato, l’intensità massima degli aiuti , stabilita nella carta approvata dalla Commissione, può essere aumentata di non oltre 15 punti percentuali in ESL, purché l’intensità totale netta dell’aiuto a favore del progetto non superi il 75 %.

(8)  GU C 279 del 15.9.1997, pag. 1 e GU C 368 del 22.12.2001 pag. 10.

(9)  Errore materiale : quinquennio non triennio

(10)  Formula (entrambi in valore attualizzato).

Nel caso in oggetto, l’investimento ammonta a 206 912 337 euro [v. il punto 10].

Formula

(11)  (Investimenti per macchinari e attrezzature, utensili e stampi e prestito d’uso per fornitori nell’ubicazione alternativa) x (1+percentuale di handicap a Cutro) = 75 624 552 [v. il precedente punto 46] x 1,25 = 94 530 690.

(12)  Costi ammissibili per terreno, edifici e costruzioni (41 530 657) [v. il punto 45] + costi ammissibili per macchinari, attrezzature, utensili e stampi e prestito d’uso per fornitori (94 530 690) [v. il punto 59] = 136 061 346.

(13)  Compensazione di ogni handicap in termini di costi d’investimento per macchinari, attrezzature, utensili e stampi e prestito d’uso per fornitori pari ai costi ammissibili calcolati per queste voci (94 530 690) [v. il punto 59] – costi di queste voci nell’ubicazione alternativa (75 624 552) [v. il punto 46] = 18 906 138.

(14)  18 906 138 (costi d’investimento [v. il punto 61]) + 62 658 707 (costi operativi [v. il punto 62]) + 745 269 (costi di trasporto [v. il punto 63]) = 82 310 114.

(15)  Formula [v. il punto 61 per i nuovi costi d’investimento, previa rettifica].


1.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/42


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2005

relativa al regime di aiuti C 8/2004 (ex NN 164/2003) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di società recentemente quotate in borsa

[notificata con il numero C(2005) 591]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/261/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1),

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

1.

Il 2 ottobre 2003 in Italia è entrato in vigore, con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 2 ottobre 2003, il Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269 recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici» («DL 269/2003»). L'articolo 1, primo comma, lettera d) e l'articolo 11 del DL 269/2003 prevedono incentivi fiscali specifici per le società ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato dell'Unione europea nel periodo compreso tra il 2 ottobre 2003 e il 31 dicembre 2004. L'articolo 1, primo comma, lettera d) e l'articolo 11 del DL 269/2003 sono stati ulteriormente convertiti in legge, senza modifiche, con la legge 24 novembre 2003 n. 326 («L 326/2003»), pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 25 novembre 2003.

2.

Con lettera del 22 ottobre 2003 (D/56756) la Commissione ha invitato le autorità italiane a fornire informazioni sugli incentivi in questione e sulla loro entrata in vigore, onde accertarne l'eventuale carattere di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato . Nella medesima lettera la Commissione ha rammentato all'Italia l'obbligo di notificare alla Commissione, prima di darvi esecuzione, qualsiasi misura che costituisca aiuto ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

3.

Con lettere dell'11 novembre 2003 (A/37737) e del 26 novembre 2003 (A/38138) le autorità italiane hanno fornito le informazioni richieste. Il 19 dicembre 2003 (D/58192) la Commissione ha ricordato nuovamente all'Italia i suoi obblighi a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato ed ha invitato le autorità italiane ad informare i potenziali beneficiari degli incentivi in merito alle conseguenze derivanti - in base al trattato e l'articolo 14 del regolamento di applicazione n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (2), dall’eventuale accertamento che gli incentivi rappresentano un aiuto illegale messo in atto senza la previa autorizzazione della Commissione.

4.

Con lettera del 18 febbraio 2004 (SG 2004 D/200644) la Commissione ha informato l'Italia di aver deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato relativamente agli incentivi fiscali concessi dall'Italia a favore di società recentemente quotate in borsa.

5.

Con lettera del 22 aprile 2004 (A/32918) le autorità italiane hanno presentato osservazioni.

6.

La decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale è stata pubblicata il 3 settembre 2004 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, invitando gli interessati a presentare osservazioni (3).

7.

Il 16 e il 27 settembre 2004 si sono svolte due riunioni ad hoc tra rappresentanti della Commissione e dell'amministrazione tributaria italiana al fine di esaminare alcuni aspetti della misura.

8.

Con fax del 4 ottobre 2004 (A/37459) sono pervenute osservazioni da parte di Borsa Italiana SpA. Con lettera del 28 ottobre 2004 (D/57697) la Commissione ha trasmesso tali osservazioni alle autorità italiane. Con lettera del 2 dicembre 2004 (A/39473) le autorità italiane hanno presentato commenti sulle osservazioni trasmesse.

II.   DESCRIZIONE DELLA MISURA

9.

La misura prevede due serie di incentivi fiscali relativi alla quotazione in borsa delle società soggette all'imposta italiana sulle società.

10.

Ai sensi dell'articolo 11 del DL 269/2003, le società le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea nel periodo compreso tra il 2 ottobre 2003 e il 31 dicembre 2004 possono beneficiare per tre anni di una riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito al 20% (aliquota normalmente applicata: il 35% nel 2003 e il 33% nel 2004). Tale «premio di quotazione» si applica solo se le società ammesse alla quotazione incrementano il proprio patrimonio netto in misura non inferiore al 15% in conseguenza dell'offerta pubblica iniziale (IPO) delle loro azioni e a condizione che le società beneficiarie non siano già quotate in una borsa valori europea. L'importo massimo del reddito assoggettabile ad aliquota ridotta è di 30 milioni di euro all’anno e di conseguenza l’aiuto può ammontare ad un massimo di 4,5 milioni di euro (35 - 20% = 15% di 30 milioni) nel 2003, mentre nel 2004 esso non può essere superiore a 3,9 milioni (33 - 20% = 13% di 30 milioni).

11.

Qualora una società quotata in borsa nel periodo sopra indicato ne venga successivamente esclusa, l'incentivo è applicato soltanto relativamente al o ai periodi in cui la società è stata effettivamente negoziata in borsa. Il beneficio viene mantenuto negli stessi termini se una società è successivamente quotata in un'altra borsa valori europea che garantisca un livello di tutela degli investitori equivalente a quello assicurato dalla borsa valori italiana.

12.

Per le società ammesse alla quotazione che soddisfino le condizioni poste dall'articolo 11 del DL 269/2003, l'articolo 1, primo comma, lettera d) del DL 269/2003 prevede l’esclusione dal reddito imponibile di un importo pari alle spese di quotazione sostenute per l’IPO nel 2004. Tale esclusione dal reddito imponibile si aggiunge alla normale deduzione delle spese sostenute per l’IPO che sono considerate, a scopi fiscali, come qualsiasi altra spesa aziendale. Le spese sostenute per le transazioni nell’ambito dell’IPO comprendono in particolare le spese per l’analisi approfondita della società (analisi «due diligence») , le spese di consulenza esterna e le spese regolamentari della transazione che, per la borsa valori italiana, ammontano ad un totale compreso tra il 3,5% e il 7% dell'importo negoziato in occasione dell'operazione di quotazione. Onde beneficiare di tale esclusione dal reddito imponibile, le società devono ottenere da un revisore dei conti esterno una certificazione delle spese effettivamente sostenute.

13.

La esclusione dal reddito imponibile prevista dall’articolo 1, primo comma, lettera d) del DL 269/2003 ha l'effetto di ridurre l'onere fiscale effettivo per il 2004, in quanto l'ammontare dell'imposta da versare viene diminuito di un importo pari al 33% (ossia pari al'aliquota dell'imposta sul reddito delle società stabilita per il 2004, ove si prescinda dall'aliquota nominale ridotta al 20% che si applica per effetto del premio di quotazione di cui sopra) dell'importo delle spese ammissibili sostenute per la quotazione. Con il sistema italiano di pagamento anticipato dell'imposta sulle società, le società beneficiarie versano in due rate l'imposta dovuta nell'esercizio 2004 in base ad una stima delle imposte che prevedono di pagare per il 2004, prendendo in considerazione la riduzione prevista dal regime di cui trattasi. Per evitare che il beneficio si applichi altresì agli acconti di imposta del 2005 (ciò avverrebbe se gli acconti fossero calcolati in base alle imposte – ridotte – pagate nel 2004), l'articolo 1, primo comma, lettera d) del DL 269/2003 prevede che l'acconto di imposta per il 2005 sia calcolato sulla base dell'imposta dovuta nel 2004 in assenza del beneficio fiscale in questione.

14.

I due incentivi previsti rispettivamente dall'articolo 1, primo comma, lettera d) del DL 269/2003 e dall’articolo 11 del DL 269/2003 hanno quindi limiti temporali diversi. Mentre l'incentivo costituito dall’esclusione dal reddito imponibile è applicabile soltanto nel 2004, l'incentivo consistente nel premio di quotazione è applicabile a partire dalla data dell’ammissione alla quotazione e per un periodo di tre anni. Le autorità italiane hanno confermato che gli incentivi non hanno alcun effetto relativamente all'acconto di imposta dovuto nel 2003 ma sono disponibili soltanto nel 2004 e, per quanto riguarda il solo articolo 11 del DL 269/2003, nei tre anni successivi all'ammissione alla quotazione.

15.

All’atto della presentazione del decreto legge istitutivo dell’incentivo fiscale, il governo italiano aveva stimato che la misura avrebbe interessato 10 beneficiari potenziali nel 2003 e 25 nel 2004, determinando un impatto negativo in termini di gettito di 7,2 milioni di euro nel 2003 e a 27,7 milioni di euro nel 2004 Non era stata fornita alcuna stima per i due successivi anni di vigenza della misura.

III.   MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

16.

Nell'avviare il procedimento formale, la Commissione ha ritenuto che la misura corrispondesse a tutti i criteri previsti perché potesse essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato . In particolare la Commissione ha rilevato che la misura conferisce due tipi di vantaggi economici. Innanzi tutto, introduce a favore delle società ammesse alla quotazione in una borsa valori regolamentata un'aliquota ridotta del 20 % dell’imposta sul reddito delle società, aumentando così per un triennio il reddito netto realizzato dalle medesime con qualsiasi attività economica. Grazie alla riduzione dell’aliquota nominale, le imprese beneficiarie fruiscono infatti di una riduzione delle imposte dovute per l'anno in cui ha luogo l’ammissione alla quotazione nonché per i due anni successivi. In secondo luogo il regime, attraverso l'esclusione dal reddito imponibile di un importo pari alle spese sostenute per l’IPO, riduce il reddito imponibile nel periodo fiscale nel quale ha luogo l'operazione di ammissione alla quotazione in borsa. Tali riduzioni si traducono inoltre nell’applicazione di una aliquota fiscale effettiva più bassa sui redditi del 2004.

17.

La Commissione ha osservato che le agevolazioni di cui sopra appaiono favorire determinate imprese. In particolare, essa ha rilevato che gli incentivi fiscali in esame hanno caratteristiche tali da favorire le imprese con sede in Italia. Una società straniera operante in Italia tramite una stabile organizzazione, o altra organizzazione che abbia la forma di agenzia, succursale o filiale ai sensi dell'articolo 43 del trattato, beneficia della riduzione dell’aliquota effettiva solo per la parte della sua attività attribuibile a tali organizzazioni italiane; ma tale differenziazione, benché sia giustificabile sotto il profilo fiscale in base alla logica territoriale del sistema tributario, non è ammissibile quando si tratta di una misura di aiuto, in quanto mette manifestamente le società straniere che operano in Italia in una situazione di svantaggio concorrenziale rispetto alle società italiane.

18.

La Commissione ha altresì osservato che, sebbene le agevolazioni del regime sono formalmente accessibili a tutte le società ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato europeo e dunque il regime apparentemente non discrimini tra le società ammesse alla quotazione in Italia e quelle ammesse alla quotazione in una borsa valori di un altro Stato, la misura favorisce di fatto soltanto le società che sono ammesse alla quotazione per la prima volta nel breve periodo di tempo indicato. A questo proposito la Commissione ha sottolineato che le norme disciplinanti l’ammissione alla quotazione prescrivono una serie di condizioni rigorose ed in particolare la dimostrazione della solidità della situazione patrimoniale e finanziaria, debitamente comprovata dai bilanci e dal giudizio di revisori esterni. Le società che chiedono di essere ammesse alla quotazione devono assumere la forma della società per azioni, perché sia assicurata la piena trasferibilità delle azioni, e soddisfare taluni requisiti minimi in materia di capitalizzazione. Secondo la Commissione, i termini temporali stabiliti dal regime escludono di fatto molti potenziali beneficiari dai vantaggi di cui trattasi.

19.

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha sottolineato che la misura implica l'utilizzo di risorse statali attraverso la rinuncia a gettiti fiscali e che potrebbe falsare la concorrenza tra imprese e gli scambi nel mercato comune, dato che le società beneficiarie, essendo società quotate, operano in mercati che sono caratterizzati da una forte dinamica concorrenziale e nei quali si svolgono scambi intracomunitari.

20.

La Commissione ha ritenuto infine che il carattere selettivo delle agevolazioni fiscali in questione non apparisse giustificato dalla natura o dalla struttura generale del sistema impositivo italiano, e che il regime non apparisse destinato a compensare eventuali spese sostenute, in quanto l’ammontare dell’aiuto non è commisurato ai costi specifici sostenuti per l’ammissione alla quotazione. Non appariva inoltre applicabile alcuna delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato .

IV.   OSSERVAZIONI DELL’ITALIA E DI TERZI INTERESSATI

21.

Le autorità italiane e Borsa Italiana SpA, l’unico terzo che ha fatto pervenire delle osservazioni, hanno fondamentalmente espresso tre obiezioni.

22.

In primo luogo, secondo le autorità italiane e Borsa Italiana SpA, il regime deve essere considerato come una misura generale di politica fiscale diretta a promuovere la quotazione di società italiane, contrastando l’evoluzione negativa registrata negli ultimi anni, ed a rafforzarne la capitalizzazione e la competitività sui mercati mondiali; in quanto tale, il regime non rientra nel campo d'applicazione del controllo degli aiuti di Stato.

23.

In secondo luogo, il regime non incide sulla concorrenza in quanto qualsiasi società potrebbe beneficiare dell'incentivo facendosi ammettere alla quotazione in una borsa valori europea. Il regime si applica in via generale a tutti i settori economici e a tutte le industrie; si tratta dunque di una misura non selettiva.

24.

Infine, il regime non incide sulla concorrenza in quanto ha una durata e una dotazione di bilancio limitata ed in quanto anche le imprese straniere sono ammesse a beneficiare degli incentivi in questione.

V.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

25.

Dopo aver preso in considerazione le osservazioni presentate dalle autorità italiane, la Commissione conferma la posizione, espressa nella lettera del 18 febbraio 2004 con la quale è stato avviato il procedimento formale, secondo cui il regime in causa costituisce aiuto di Stato in quanto risponde ai criteri previsti in materia dall'articolo 87, paragrafo 1 del trattato .

26.

La Commissione ritiene che la misura in questione offra evidenti vantaggi selettivi, in quanto deroga al normale funzionamento del sistema tributario, e favorisca talune imprese o talune produzioni, in quanto costituisce un regime specifico di cui possono beneficiare soltanto le società che sono in grado di farsi ammettere alla quotazione nel periodo previsto dal regime, con conseguente esclusione delle imprese che sono già quotate , delle imprese che non soddisfano le condizioni per essere quotate e delle imprese che decidono comunque di non farsi quotare in quel periodo.

27.

L’argomento dell’Italia secondo cui il regime costituisce una misura di politica fiscale che esula dall'ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato non può essere accolto e la deroga dal normale regime fiscale non è giustificabile in base alla natura del sistema tributario italiano, in quanto non corrisponde ad alcuna distinzione rilevante dal punto di vista tributario tra la situazione delle società quotate rispetto a quelle non quotate in borsa. In particolare il regime prevede una riduzione dell’aliquota d’imposta gravante sugli utili futuri realizzati dai beneficiari e pertanto non può considerarsi proporzionato, non avendo tali utili alcuna relazione con il fatto che i beneficiari siano stati ammessi alla quotazione, con la struttura del loro capitale e con le altre caratteristiche associate alla quotazione in borsa. Infine il regime non è giustificabile neppure in base ai suoi obiettivi specifici, dato che la sua breve durata lo rende di fatto inaccessibile a molti beneficiari potenziali.

28.

Analogamente, la esclusione dal reddito imponibile costituisce anch’essa un incentivo straordinario, in quanto si aggiunge alla normale deduzione delle spese. Anche se una simile misura potrebbe potenzialmente essere considerata giustificata dallo specifico obiettivo perseguito dal regime sulla base della giurisprudenza della Corte (4), la Commissione rileva che la breve durata della misura è in contraddizione con l’obiettivo specifico di promuovere la quotazione di società, in quanto esclude di fatto numerosi beneficiari potenziali.

29.

Quanto all’obiezione secondo cui il regime non conferisce un vantaggio specifico e non può quindi avere l'effetto di falsare la concorrenza e gli scambi nella Comunità in quanto favorisce imprese comunque soggette a legislazioni fiscali diverse, la Commissione richiama la pertinente giurisprudenza della Corte (5), la quale conferma che una misura fiscale di deroga non giustificata dalla natura del sistema fiscale o dalla natura specifica della misura può configurarsi come aiuto di Stato.

30.

La Commissione rileva che in un'altra sentenza (6) la Corte ha confermato la valutazione della Commissione secondo la quale una misura fiscale nazionale, pur avendo formalmente natura generale, si configurava come un aiuto poiché favoriva di fatto in misura maggiore determinati settori industriali nazionali. Nel caso in esame, la Commissione ritiene che l’incentivo fiscale, concesso in deroga al normale trattamento fiscale a favore di tutte le imprese imponibili in Italia che si facciano ammettere alla quotazione in un mercato regolamentato, abbia effetti rilevanti sulle imprese di una certa dimensione e possa falsare la concorrenza migliorando la posizione concorrenziale di dette imprese rispetto ai concorrenti non registrati in Italia. Inoltre l’aiuto, poiché è concesso tramite il sistema fiscale, va a beneficio soprattutto di imprese italiane dato che, se per le imprese italiane la minore imposizione si applica agli utili realizzati su scala mondiale, le imprese estere possono beneficiarne solo per la quota dei loro utili realizzata in Italia e, sotto tale profilo, si trovano in una posizione di svantaggio. Tale disparità di trattamento può di norma essere giustificata dalla natura del sistema fiscale ma nel caso di specie questa giustificazione è preclusa dalla circostanza che il regime costituisce un incentivo straordinario non giustificabile nell’ambito della normale amministrazione del sistema fiscale.

31.

Per quanto riguarda la limitata efficacia temporale del regime, l’Italia sostiene che la limitazione del numero dei potenziali beneficiari (soltanto le società ammesse alla quotazione entro il 31 dicembre 2004) è imposta da vincoli di bilancio. Del resto, si tratterebbe di un ulteriore elemento a conforto della conclusione che l’incidenza della misura sulla concorrenza è alquanto ridotta. La Commissione ritiene che la limitata dotazione di bilancio prevista per l’incentivo non faccia venir meno né la natura sovvenzionale di quest’ultimo né le distorsioni della concorrenza che ne derivano. Il regime determina un’alterazione (attraverso il trattamento fiscale) della posizione concorrenziale di talune imprese che svolgono attività commerciali in settori aperti alla concorrenza internazionale, e costituisce perciò un aiuto che minaccia di falsare la concorrenza.

32.

La Commissione conclude quindi che la misura attribuisce ai beneficiari determinati vantaggi fiscali specifici che riducono i costi che costoro devono di norma sostenere nello svolgimento dell’attività economica.

33.

La Commissione ritiene che i benefici di cui trattasi siano concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali. Poiché l'Italia non ha presentato obiezioni al riguardo, la Commissione conferma la valutazione espressa all'avvio del procedimento formale, secondo la quale il beneficio proviene dallo Stato in quanto consiste nella rinuncia a gettiti d'imposta di norma percepiti dall'erario italiano.

34.

Considerati gli effetti della misura, la Commissione conferma la valutazione effettuata all'avvio del procedimento formale secondo cui la misura può falsare la concorrenza tra imprese e gli scambi tra Stati membri, dato che le società beneficiarie possono operare in mercati internazionali e svolgere attività commerciali e altre attività economiche in mercati caratterizzati da un’intensa concorrenza. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte (7), affinché una misura falsi la concorrenza è sufficiente che il destinatario dell'aiuto sia in concorrenza con altre imprese su mercati aperti alla concorrenza.

35.

Richiedendo di essere ammesse alla quotazione in una borsa valori regolamentata le società perseguono diversi obiettivi finanziari rilevanti, tra cui a) aumentare e differenziare le fonti di finanziamento per l'acquisizione di attività ed azioni; b) incrementare la propria capacità finanziaria con riguardo a detentori di titoli di debito, fornitori ed altri creditori che accettano le azioni come garanzia del credito; c) ottenere una valutazione di mercato, in modo da facilitare in qualunque momento operazioni di fusione e di acquisizione. Concedendo un'agevolazione fiscale straordinaria alle società che decidono di farsi quotare in borsa, il regime migliora la posizione concorrenziale e la capacità finanziaria di tali società rispetto alle concorrenti. Visto che gli effetti sopra descritti possono favorire beneficiari italiani operanti su mercati nei quali avvengono scambi intracomunitari, la Commissione ritiene, anche per questo motivo, che il regime incida sugli scambi e falsi la concorrenza.

36.

La Commissione osserva inoltre che, al 31 dicembre 2004, dieci società sono state ammesse alla quotazione in borse valori italiane (un incremento del 100% rispetto all’anno precedente) (8). Il regime conferisce alle società che si sono fatte ammettere alla quotazione il diritto a vantaggi fiscali proporzionali ai loro utili futuri. Le società ammesse alla quotazione nelle borse italiane appartengono a vari settori, che vanno da quello manifatturiero ai servizi di pubblica utilità e che sono aperti alla concorrenza internazionale. Né le autorità italiane né i terzi interessati hanno presentato argomenti secondo, in virtù di talune particolari caratteristiche dei beneficiari, i benefici concessi non possano avere effetti sulla concorrenza e sul commercio comunitari. Sulla base di previsioni basate sugli utili realizzati dai beneficiari nei tre anni precedenti la loro ammissione alla quotazione, la Commissione ha calcolato che ciascuna delle società potrà beneficiare di sostanziali riduzioni delle imposte. Dai calcoli della Commissione risulta per esempio che la riduzione delle imposte di cui potrebbe usufruire uno di tali beneficiari, da solo, nel periodo 2004-2007 ammonterebbe potenzialmente a 75 milioni di euro. Tuttavia, per effetto della clausola di limitazione dell’agevolazione contenuta nell’articolo 11 del DL 269/2003 e illustrata sopra, il beneficio non potrebbe eccedere 11,7 milioni di euro nell'arco del triennio. In nessun caso, comunque, gli argomenti presentati dall’Italia permettono di concludere che i benefici pagati ai singoli beneficiari possano rientrare nel limite degli aiuti de minimis.

37.

La Commissione conclude che la distorsione di concorrenza prodotta dal regime nei diversi settori nei quali operano i beneficiari è significativa, considerando che questi hanno spesso un ruolo di preminenza nei rispettivi settori in Italia, il che giustifica la valutazione negativa espressa sul regime.

38.

Le autorità italiane hanno dato esecuzione al regime senza previa notifica alla Commissione, non rispettando dunque l'obbligo previsto all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato . Poiché costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato ed è stata posta in esecuzione senza l'approvazione preventiva della Commissione, la misura ha carattere di aiuto illegale.

39.

Il provvedimento di cui trattasi costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e la sua compatibilità con il mercato comune deve pertanto essere valutata alla luce delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 2 e dall'articolo 87, paragrafo 3 del trattato.

40.

Le autorità italiane non hanno esplicitamente contestato la valutazione della Commissione, esposta nella lettera del 18 febbraio 2004 relativa all’avvio dell'indagine formale, secondo la quale non risulta applicabile nel caso di specie alcuna delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato , in base alle quali gli aiuti di Stato possono essere considerati compatibili con il mercato comune, e la Commissione non ha riscontrato nuovi elementi che infirmino tale conclusione.

41.

Nel caso di specie i benefici o non sono correlati ad alcuna spesa oppure sono connessi a spese inammissibili agli aiuti a norma dei regolamenti di esenzione per categoria o degli orientamenti comunitari.

42.

Le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 2 del trattato , relative agli aiuti di carattere sociale concessi ai singoli consumatori, agli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e agli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania, non si applicano nella fattispecie.

43.

Non è applicabile neppure la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato , che prevede l’ammissibilità degli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, dato che la misura si applica sull’intero territorio italiano e non soltanto nelle regioni italiane contemplate dallo stesso articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Infine il regime non appare contribuire in alcun modo allo sviluppo di dette regioni.

44.

Inoltre il regime non può essere considerato un importante progetto di comune interesse europeo né è destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia dell'Italia, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del trattato. Esso non mira neppure a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera d) del trattato .

45.

Da ultimo, il regime deve essere valutato alla luce dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato. Tale articolo dispone che gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono essere ammessi a condizione che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. Le agevolazioni fiscali disposte dal regime non sono connesse ad investimenti specifici, alla creazione di posti di lavoro o a progetti specifici. Esse costituiscono semplicemente una riduzione degli oneri che le imprese interessate devono di norma sostenere nel corso delle loro attività economiche e devono pertanto essere considerate come aiuti di Stato al funzionamento che sono incompatibili con il mercato comune.

VI.   CONCLUSIONI

46.

La Commissione conclude che le agevolazioni fiscali disposte dalla misura di cui trattasi costituiscono un regime di aiuti di Stato al funzionamento, cui non si applica nessuna delle deroghe al divieto generale vigente per tali aiuti e che è pertanto incompatibile con il mercato comune. La Commissione ritiene inoltre che l'Italia abbia dato illegalmente esecuzione alla misura di cui trattasi.

47.

L’accertamento di un aiuto di Stato illegalmente concesso ed incompatibile con il mercato comune implica, come normale conseguenza, che l'aiuto stesso deve essere recuperato presso i beneficiari. Attraverso il recupero dell'aiuto, viene ripristinata nella misura del possibile la posizione concorrenziale vigente prima dell'aiuto.

48.

Anche se il presente procedimento è stato concluso poco dopo la fine del primo periodo fiscale nel quale il regime esplica i propri effetti e dunque prima che l'imposta dovuta dalla maggior parte dei beneficiari dovesse essere versata, la Commissione non può escludere che alcune imprese abbiano già beneficiato dell'aiuto in termini, ad esempio, di minori anticipi di imposta relativi al periodo fiscale in corso.

49.

La Commissione nota inoltre che, a seguito dell'avvio dell'indagine formale, le autorità italiane hanno pubblicamente avvertito i beneficiari potenziali del regime in merito alle possibili conseguenze derivanti dall’accertamento, da parte della Commissione, che la misura in questione costituisce un aiuto incompatibile con il mercato comune. La Commissione ritiene che sia comunque necessario il recupero degli aiuti eventualmente già messi a disposizione dei beneficiari.

50.

A questo scopo, la Commissione deve chiedere all'Italia di invitare i potenziali beneficiari del regime, entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, a rimborsare gli aiuti con gli interessi calcolati a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (9). In particolare, qualora l'aiuto sia già stato concesso mediante riduzione dei pagamenti delle imposte dovute per l'esercizio fiscale in corso, l'Italia deve riscuotere l'intera imposta dovuta con l'ultimo versamento previsto per il 2004. In ogni caso il recupero totale deve essere completato entro la fine del primo periodo fiscale successivo alla data di notifica della presente decisione.

51.

La Commissione deve sollecitare l'Italia a fornire le informazioni necessarie, compilando un elenco dei beneficiari interessati e specificando chiaramente le misure previste e quelle già adottate per un immediato ed effettivo recupero degli aiuti di Stato illegali. La Commissione deve invitare l'Italia a presentare entro due mesi dalla notificazione della presente decisione tutti i documenti comprovanti l'avvenuto avvio del procedimento di recupero nei confronti dei beneficiari degli aiuti illegali.

52.

La presente decisione riguarda il regime in quanto tale e deve essere eseguita immediatamente, anche per quanto riguarda il recupero degli aiuti concessi nel quadro del regime. Essa non pregiudica tuttavia la possibilità che tutti o una parte degli aiuti concessi in casi individuali vengano considerati compatibili, in particolare ai sensi dell'articolo 5, lettera b) del regolamento di esenzione per categoria relativo agli aiuti alle piccole e medie imprese,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuti di Stato concessi sotto forma di incentivi fiscali a favore di società ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato europeo, previsti dall'articolo 1, primo comma, lettera d) e dall'articolo 11 del il Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, cui l'Italia ha dato esecuzione , è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

L'Italia sopprime il regime di aiuti di cui all'articolo 1 con effetto dall’esercizio fiscale in cui cade la data di notifica della presente decisione.

Articolo 3

1.   L'Italia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti di cui all'articolo 1, già posti illegalmente a loro disposizione.

2.   Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto nazionale, a condizioni che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

3.   Il recupero viene completato al più presto. In particolare, qualora l'aiuto sia già stato concesso mediante riduzione dei pagamenti delle imposte dovute durante l'esercizio fiscale in corso, l'Italia deve riscuotere l'intera imposta dovuta con l'ultimo versamento previsto per il 2004. In tutti gli altri casi, l'Italia recupera l'imposta dovuta al più tardi alla fine del periodo fiscale in cui cade la data di notificazione della presente decisione.

4.   Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi, che decorrono dalla data in cui gli aiuti sono divenuti disponibili per i beneficiari fino alla data dell'effettivo recupero.

5.   Gli interessi sono calcolati a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.

6.   Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l'Italia ingiunge a tutti i beneficiari degli aiuti di cui all'articolo 1 di rimborsare gli aiuti illegali comprensivi di interessi.

Articolo 4

L'Italia informa la Commissione, nel termine di due mesi a decorrere dalla data della notificazione della presente decisione, delle misure adottate e previste per conformarvisi. Tali informazioni vengono comunicate tramite il questionario di cui all'allegato 1 della presente decisione. L'Italia presenta entro lo stesso termine tutti i documenti comprovanti l'avvenuto avvio del procedimento di recupero nei confronti dei beneficiari degli aiuti illegali.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2005

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 221 del 3.9.2004, pag. 2.

(2)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.

(3)  Cfr. nota 1.

(4)  Causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline, Racc. 2001, pag. I-8365.

(5)  Causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. 1974, pag. I-03671.

(6)  Causa 203/82, Italia/Commissione, Racc. 1983, pag. 2525.

(7)  Cfr. causa T-214/95 Het Vlaamse Gewest/Commissione, Racc. 1998, pag. II-717.

(8)  Si tratta delle società seguenti: 1) TREVISAN SpA, impianti di verniciatura industriale; 2) ISAGRO SpA, prodotti farmaceutici; 3) DIGITAL MULTIMEDIA TECHNOLOGIES (DMT) SpA, media; 4) TERNA SpA, servizi di pubblica utilità (elettricità); 5) PROCOMAC SpA, impianti di imbottigliamento; 6) AZIMUT HOLDING SpA, servizi finanziari; 7) GREENVISION AMBIENTE SpA, servizi; 8) PANARIAGROUP SpA, ceramiche; 9) RGI SpA, applicazioni informatiche ; 10) GEOX SpA, abbigliamento.

(9)  GU L 140 del 30.4.2004 pag. 1.


ALLEGATO

Informazioni concernenti l'esecuzione della decisione della Commissione del 16.03.2005 relativa al regime di aiuti C8/2004 (ex NN164/2003) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di società recentemente quotate in borsa

1.   Numero totale di beneficiari e importo totale dell'aiuto da recuperare

1.1

Indicare dettagliatamente in che modo sarà calcolato l'ammontare dell'aiuto da recuperare presso i singoli beneficiari

Capitale

Interessi

1.2

Qual è l'ammontare totale da recuperare dell'aiuto illegale concesso in base al regime (equivalente sovvenzione lordo; prezzi di …).

1.3

Qual è il numero totale di beneficiari dai quali deve essere recuperato l'aiuto concesso illegalmente nel quadro del presente regime.

2.   Provvedimenti previsti e già adottati per recuperare l'aiuto

2.1

Si prega di indicare dettagliatamente quali provvedimenti siano previsti e quali provvedimenti siano già stati adottati per procedere all'immediato ed effettivo recupero dell'aiuto. Specificare la base giuridica di detti provvedimenti.

2.2

Entro quale data sarà completato il recupero?

3.   Informazioni relative ai singoli beneficiari

Nella tabella allegata si prega fornire i dati relativi a ciascun beneficiario presso il quale si deve recuperare l'aiuto concesso illegalmente nel quadro del regime.

Identità del beneficiario

Ammontare dell'aiuto concesso illegalmente (1)

valuta: …

Importi rimborsati (2)

valuta: …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ammontare dell'aiuto messo a disposizione del beneficiario (equivalente sovvenzione lordo; prezzi di…)

(2)  

(°)

Importi lordi rimborsati (compresi gli interessi).


1.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/50


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2005

relativa all’aiuto di Stato n. C 5/2004 (ex N 609/2003) a cui la Germania intende dare esecuzione in favore di Kronoply

[notificata con il numero C(2005) 3497]

(Il testo in lingua tedesca è l’unico facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/262/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, punto a),

previo invito delle parti interessate a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli (1),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 22 dicembre 2003 (A/39031), la Germania ha notificato alla Commissione l’intenzione di concedere un aiuto agli investimenti nell’ambito della «Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento» (2) (in appresso «Disciplina multisettoriale 1998») in favore di Kronoply GmbH (in appresso «Kronoply»). L’aiuto notificato è stato registrato con il numero N 609/03 .

(2)

Con lettera del 18 febbraio 2004 (SG/D/200649), la Commissione ha comunicato alla Germania la decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

(3)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea  (3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni.

(4)

Con lettera del 19 marzo 2004 (A/32003), la Germania ha presentato le proprie osservazioni.

(5)

Con lettera del 24 maggio 2004 (A/33878), Luther Menold Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ha presentato le proprie osservazioni su Kronoply. Le osservazioni sono state trasmesse alla Germania in data 19 novembre 2004 (D/58277).

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

2.1.   Prima notifica N 813/2000

(6)

Il caso in esame è collegato al caso n. N 813/2000, in cui la Commissione ha approvato un aiuto in favore di Kronoply.

(7)

Il 3 luglio 2001 (SG/D/289524) la Commissione ha approvato, nell’ambito della disciplina multisettoriale del 1988, un’intensità lorda di aiuto del 31,5 % in favore di Kronoply ai fini della costruzione di uno stabilimento per la produzione di pannelli a fibre orientate (OSB) (4) a Heiligengrabe, Brandenburgo, un’area assistita ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, comma a) del trattato CE. L’intensità dell’aiuto stabilita è inferiore di 3,5 punti percentuali rispetto all’intensità massima perché si è ritenuto che il mercato rilevante fosse in declino.

(8)

La Commissione ha calcolato l’intensità massima d’aiuto da concedere in virtù della disciplina multisettoriale del 1988 sulla base di tre criteri di valutazione. Si è pertanto calcolato che, per soddisfare tali criteri, l’intensità massima d’aiuto che può essere concessa è pari al 31,5 % (fattore concorrenza 0,75, fattore capitale-lavoro 0,8 e fattore impatto regionale 1,5). L’importo dell’aiuto in questione era dunque pari a 35,4 milioni di euro (5).

(9)

Il calcolo relativo al fattore concorrenza ha causato alcuni disaccordi tra la Commissione e la Germania. Entrambe le parti, tuttavia, hanno convenuto che il mercato rilevante consisteva in OSB e prodotti di legno compensato. Inizialmente, la Germania aveva presentato degli studi che dimostravano che tale mercato non era in declino. La Commissione nutriva dei dubbi su tali studi dal momento che da essi risultava un aumento eccezionalmente forte della domanda nel 2000 rispetto agli anni precedenti. Vi sono stati, a più riprese, scambi di informazioni con la Germania prima che essa riducesse l’intensità dell’aiuto notificato dal 35 % al 31,5 %:

Con lettera del 22 dicembre 2000 (A/40955), la Germania ha notificato la propria intenzione di concedere un aiuto a Kronoply ai sensi della disciplina multisettoriale del 1998.

Il 3 gennaio 2001 (D/56400) la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni. L’11 gennaio 2001 si è svolta una riunione tra i rappresentanti del Governo tedesco, il Land di Brandenburgo, l’impresa interessata e la Commissione. Il Governo tedesco ha fornito le informazioni richieste con lettere del 9 febbraio 2001 (A/31359) e del 20 febbraio 2001 (A/31463). Con lettere del 9 aprile 2001 (D/51511), la Commissione ha inviato delle domande supplementari cui la Germania ha risposto il 21 maggio 2001 (A/34090).

Con lettera del 19 giugno 2001 (A/34812), la Germania ha ridotto l’intensità dell’aiuto notificato dal 35 % al 31,5 %.

Con lettera del 5 luglio 2001 (SG/D/289525), la Commissione ha informato la Germania che non aveva nulla da obiettare all’aiuto.

(10)

Con lettera del 3 gennaio 2002 (A/30013), la Germania ha chiesto una modifica alla decisione della Commissione. Ha fornito prove del fatto che l’aumento della domanda previsto per il 2000 si era verificato e che il mercato non era quindi in declino. Con lettera del 5 febbraio 2002 (D/50463), la Commissione si è rifiutata di modificare la propria precedente decisione perché l’aiuto era stato valutato sulla base di un calcolo corretto di tutti i fattori rilevanti. Più specificamente, la Commissione non poteva modificare la propria precedente decisione per le seguenti ragioni: la valutazione del criterio della concorrenza si basava su un confronto tra l’evoluzione del consumo apparente del prodotto in questione e il tasso di crescita del settore manifatturiero nel suo complesso nel periodo 1994-1999 e su una previsione che, al momento dell’adozione della decisione, era giusta.

2.2.   Seconda notifica N 609/2003

(11)

Con la seconda notifica è stato fatto un tentativo di ottenere l’intensità massima del 35 %, che era stata precedentemente rifiutata, concedendo in aiuto supplementare equivalente al 3,5 % (o 3 939 947 euro).

(12)

La Germania ha sostenuto che la definizione del mercato data nella notifica originale N 813/2000 era sbagliata e ha fatto riferimento all’articolo 9 del regolamento del Consiglio (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (6) («Regolamento (CE) n. 659/1999»), che permette la revoca di una decisione alle seguenti condizioni: «La Commissione può revocare una decisione adottata (…) dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare osservazioni, se tale decisione si basava su informazioni inesatte fornite nel corso del procedimento e determinanti ai fini della decisione

(13)

Mentre nella prima notifica il mercato rilevante era stato definito come il mercato degli OSB e dei prodotti in legno compensato, la Germania ha sostenuto che dai nuovi studi presentati risultava che la definizione corretta del mercato rilevante era il mercato degli OSB e solo di alcuni segmenti del mercato del compensato. Sulla base di tale nuova definizione del mercato, il mercato rilevante non era in declino nel periodo in questione (cfr. il punto 3.4 della disciplina multisettoriale del 1998) e pertanto avrebbe dovuto essere autorizzata l’intensità piena dell’aiuto del 35 %.

2.3.   Decisione di avviare il procedimento

(14)

La Commissione non è addivenuta alla richiesta della Germania secondo cui, sulla base di una diversa definizione dei prodotti di sostituzione, il mercato rilevante doveva essere limitati agli OSB e solo ad alcuni segmenti del mercato del compensato.

(15)

La Commissione non ha ritenuto necessaria una rivalutazione del mercato perché mancavano due elementi fondamentali, circostanza che ha fatto sorgere seri dubbi sul fatto che l’aiuto fosse compatibile con il mercato unico:

•   Mancanza di incentivi: La Commissione ha espresso seri dubbi sull’esistenza di un effetto incentivante dell’aiuto notificato dal momento che gli investimenti erano già stati realizzati. Se l’aiuto non fornisce alcun incentivo, le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, punti a) e c) del trattato CE relative allo sviluppo regionale non si applicano.

•   Mancanza della necessità: La Commissione ha nutrito seri dubbi sul fatto che gli investimenti già effettuati potessero essere ancora considerati necessari per agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c). Nel caso in esame l’intensità del 31,5 % era sufficiente a incoraggiare l’investimento.

3.   OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

(16)

La Germania ha insistito sulla necessità che la Commissione rivaluti il mercato conformemente all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 659/1999:

L’aiuto sarebbe concesso nell’ambito del regime comune del Governo federale/Länder per il miglioramento delle strutture economiche regionali che la Commissione ha approvato come regime di aiuto regionale. Il compito della Commissione quindi consisteva soltanto nel valutare se la misura notificata soddisfacesse le condizioni stabilite nel regime di aiuto approvato e fosse compatibile con la disciplina multisettoriale del 1998. Dal momento che l’aiuto della seconda notifica soddisfaceva tutte le condizioni di cui sopra, la misura di aiuto era chiaramente un aiuto all’investimento e non un aiuto al funzionamento.

Il tribunale europeo di primo grado ha confermato nella propria sentenza sul caso Kronoply  (7) che era possibile notificare aiuti supplementari o una modifica all’aiuto esistente. Pertanto, la Commissione non poteva classificare l’aiuto di cui alla seconda notifica come un aiuto al funzionamento sulla base del fatto che il progetto era già stato completato. Altrimenti, la possibilità di notificare ulteriori misure d’aiuto – come confermato dal Tribunale – sarebbe vanificata.

4.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(17)

Kronoply ha ribadito che lo stesso progetto di investimento poteva essere oggetto di diverse notifiche e, a sostegno della propria tesi, ha citato una serie di decisioni:

Il Tribunale europeo di primo grado ha confermato nel caso Kronoply  (8) la possibilità di aiuti supplementari o di una modifica dell’aiuto esistente: «Inoltre, occorre rilevare che nulla si oppone a che le autorità nazionali notifichino un progetto inteso ad istituire un nuovo aiuto a favore di un’impresa o a modificare un aiuto già concesso a quest’ultima

Un analogo parere è stato espresso nel caso Nuove Industrie Molisane Srl  (9): «…la decisione [della Commissione] non pregiudica la possibilità per le autorità italiane di notificare un progetto volto ad istituire un nuovo aiuto in favore della ricorrente, o a modificare l’aiuto ad essa già accordato

(18)

Kronoply ha inoltre sottolineato che la Commissione doveva valutare la nuova notifica in sé e ha presentato, a sostegno della propria tesi, due argomenti principali:

La Commissione non poteva basarsi sulla propria valutazione precedente del mercato perché quest’ultima si fondava su una errata definizione del mercato rilevante.

Kronoply non ha avuto la possibilità di far esaminare la decisione iniziale della Commissione dal Tribunale perché i suoi interessi non erano toccati (10).

(19)

Kronoply ha negato la mancanza di incentivi e ha fornito, a sostegno della propria tesi, le seguenti argomentazioni:

Il punto 4.2. degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (11) («aiuti regionali») precisa come verificare se ci siano degli incentivi. Esso recita: «I regimi di aiuto, inoltre, devono stabilire che la domanda di aiuto sia presentata prima che inizi l’esecuzione dei progetti.» Kronoply ha soddisfatto tale condizione facendo richiesta dell’aiuto alle autorità nazionali prima dell’inizio del progetto. Pertanto, l’aiuto ha fornito l’incentivo desiderato e ha soddisfatto il criterio della necessità al fine di favorire lo sviluppo economico ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, punto a) del trattato CE.

Kronoply aveva sempre chiesto un’intensità d’aiuto del 35 %. La riduzione dell’intensità dell’aiuto notificato non significava che non sarebbero stati più necessari altri aiuti. Dal momento che il procedimento formale può prendere fino a diciotto mesi, era più vantaggioso per il beneficiario ricevere immediatamente la parte dell’aiuto la cui ammissibilità non era contestata dalla Commissione.

5.   VALUTAZIONE

(20)

Dopo aver esaminato le osservazioni presentate dalla Germania e da Kronoply, la Commissione mantiene la posizione assunta nella decisione di avviare il procedimento, vale a dire che è inutile procedere a una nuova valutazione del mercato ai sensi della disciplina multisettoriale del 1998 dal momento che l’aiuto in questione non soddisfa due condizioni fondamentali: l’effetto incentivante e la necessità.

5.1.   Assenza di altri costi di investimento ammissibili ai sensi degli aiuti regionali

(21)

La Commissione ritiene che la presente notifica N 609/03 (del 22 dicembre 2003) debba essere considerata come una notifica distinta – eventualmente una seconda notifica – di un aiuto a favore di Kronoply – anche se non dà luogo ad alcun nuovo investimento né alla creazione di posti di lavoro. Pertanto, non c’è nessun costo nuovo ammissibile ai sensi degli orientamenti sugli aiuti regionali che giustifichi la concessione di aiuti supplementari.

(22)

La Commissione ha approvato un aiuto agli investimenti a favore di Kronoply dell’importo di 35,4 milioni di euro con la decisione SG (2001) D/289524 del 3 luglio 2001 che si basava sulle informazioni fornite all’epoca dalle autorità tedesche. La Commissione aveva deciso di non sollevare obiezioni e aveva approvato l’aiuto nella forma in cui era stato proposto in ultima analisi dalla Germania. La decisione era stata accettata dalla Germania e da Kronoply. Pertanto, l’aiuto era stato concesso dalle autorità tedesche e Kronoply aveva completato il proprio progetto di investimento il 31 gennaio 2003.

(23)

Dopo soli diciotto mesi dall’adozione da parte della Commissione della decisione finale – e circa un anno dopo il completamento del progetto di investimento – la Germania, con notifica del 22 dicembre 2003, ha presentato una nuova definizione del mercato rilevante e ha spiegato che, sulla base di nuovi studi, la definizione più corretta del mercato rilevante era quella di mercato degli OSB e di soltanto alcuni segmenti del mercato del compensato. La Commissione, come ha già dichiarato nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale, non intende, in tali circostanze, riesaminare la propria decisione. Essa ritiene, infatti, che la presentazione di una nuova definizione del mercato da parte della Germania non rientri nel campo di applicazione dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 659/1999.

(24)

Conformemente alla decisione del Tribunale di primo grado nel caso Kronoply, la Commissione ritiene che uno Stato membro possa notificare, e la Commissione autorizzare, un nuovo aiuto o modificare un progetto già autorizzato, comprese le diverse tranches di un aiuto di Stato in favore di un determinato progetto, a condizione che possano essere dimostrati l’effetto incentivante e la necessità di ciascuna tranche dell’aiuto. Tuttavia, la Germania non ha notificato progetti di investimento supplementari pianificati da Kronoply in aggiunta al progetto già completato. Inoltre, il progetto da finanziare era stato completato circa un anno prima della notifica del nuovo progetto di aiuto. Pertanto, la Commissione è giunta alla conclusione che tale seconda notifica era finalizzata soltanto ad ottenere un’intensità di aiuto più elevata, l’intensità del 35 % precedentemente rifiutata, e che non c’erano costi supplementari ammissibili per i quali potesse essere approvato un aiuto di 3 936 947 euro e che non si riscontrava né un effetto incentivante né la necessità dell’aiuto.

(25)

Come ha deliberato la Corte di Giustizia delle Comunità europee nel caso Germania contro Commissione  (12), la Commissione deve considerare tale aiuto come un aiuto al funzionamento dal momento che è stato concesso senza imporre alcun obbligo ai beneficiari e che è finalizzato a migliorare la situazione finanziaria delle loro imprese.

5.2.   Effetto incentivante

(26)

La Commissione, pur ritenendo che le osservazioni di cui sopra siano sufficienti a dimostrare che la concessione di un aiuto supplementare non porterebbe a nuovi investimenti o a un effetto incentivante, intende esaminare più approfonditamente il concetto di effetto incentivante per rispondere alle osservazioni presentate dalla Germania e da Kronoply.

5.2.1.   Il processo di investimento

(27)

Gli investimenti delle imprese devono essere considerati un processo dinamico. È importante distinguere tra la fase ex ante e quella ex post:

Le imprese decidono ex ante se fare o meno un investimento, basando i loro calcoli sulla previsione delle entrate e dei costi del progetto. Se l’utile previsto sul progetto di investimento è più alto del tasso di redditività richiesto, esse danno esecuzione al progetto. Un aiuto regionale deve agire da incentivo per le imprese a modificare il loro comportamento e a investire in regioni in cui altrimenti non investirebbero.

Una volta realizzato un investimento, è difficile annullarli ex post perché una parte consistente di esso è diretta ad impianti specifici che non possono essere facilmente trasferiti altrove. Vendendo tali impianti, il venditore perderebbe una parte del capitale investito.

5.2.2.   Valutazione ex ante dell’effetto incentivante ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale

(28)

Il punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale prevede la seguente verifica per valutare se un aiuto abbia o meno un effetto incentivante: il beneficiario deve chiedere l’aiuto prima che inizi l’esecuzione del progetto. Se tale condizione è soddisfatta, la Commissione presuppone che vi sia un effetto incentivante.

(29)

Nelle loro osservazioni, la Germania e Kronoply sostenevano che la verifica di cui al punto 4.2 degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale avesse avuto un esito positivo dal momento che Kronoply aveva presentato la sua domanda d’aiuto prima dell’inizio del progetto.

(30)

La verifica di cui al punto 4.2 è stata concepita per stabilire se esiste un effetto incentivante senza ritardare indebitamente l’investimento. Un esame completo di tutti gli aspetti economici della decisione di investimento del beneficiario dell’aiuto potrebbe rivelarsi molto difficile o prendere molto tempo e pertanto ostacolare l’investimento e lo sviluppo economico della regione.

(31)

Nel valutare la presenza dell’effetto incentivante per l’aiuto supplementare del 3,5 %, occorre chiedersi se la differenza tra il 31,5 % e il 35 % ha modificato l’effetto incentivante e ha influito sulle decisioni di investimento di Kronoply:

Prima dell’investimento, Kronoply non poteva sapere quale sarebbe stato l’aiuto che avrebbe eventualmente ricevuto dal momento che spetta alla Commissione valutare i coefficienti correttori previsti nella disciplina multisettoriale del 1998. Kronoply non sapeva quindi con certezza se avrebbe beneficiato di un’intensità di aiuto del 31,5 % o del 35 %. Pertanto, ha ritenuto che l’intensità prevista si sarebbe collocata tra questi due valori. Kronoply ha basato la propria decisione di investimento sull’importo d’aiuto che prevedeva di ottenere.

La Commissione constata che Kronoply ha deciso di realizzare l’investimento senza conoscere l’importo preciso dell’aiuto né la sua intensità. Inoltre, Kronoply ha completato l’investimento dopo l’approvazione dell’intensità del 31,5 %. Ciò significa che l’impresa era pronta a correre il rischio di ottenere un’intensità d’aiuto di soltanto il 31,5 %.

Il fatto che Kronoply soddisfacesse la condizione prevista al punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale non significa quindi necessariamente che i 3,5 punti percentuali abbiano avuto un effetto incentivante.

5.2.3.   Valutazione ex post dell’effetto incentivante sulla base dei fatti

(32)

Invece di approfondire ulteriormente l’esame della decisione ex ante di Kronoply, la Commissione ritiene più ragionevole basarsi sui fatti. È evidente che Kronoply ha deciso di procedere all’investimento e ha continuato le sue attività dopo aver ottenuto un’intensità d’aiuto pari solo al 31,5 %. Il progetto di investimento è, d’altronde, stato realizzato come inizialmente previsto. Kronoply non l’ha modificato in funzione dell’intensità d’aiuto ottenuta.

(33)

Indipendentemente dal fatto di ottenere o meno un ulteriore aiuto, Kronoply non modificherà il suo comportamento: non c’è nessun elemento che faccia ritenere che un nuovo aiuto indurrebbe l’impresa ad aumentare la produzione o a ingrandire gli impianti di produzione. Nella misura in cui gli investimenti sono già stati realizzati, non c’è neanche motivo di ritenere che Kronoply ponga fine alle sue attività di produzione qualora non ottenga un nuovo aiuto.

(34)

Pertanto, la Commissione è giunta alla conclusione che la concessione di un ulteriore aiuto del 3,5 % non avrebbe alcun effetto incentivante.

(35)

Come stabilito dalla decisione che dà l’avvio al procedimento, gli aiuti devono avere un effetto incentivante per contribuire a favorire lo sviluppo economico di alcune regioni o a facilitare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, punti a) e c), del trattato CE. Quando, come nel caso in esame, l’investimento è già stato realizzato, l’aiuto non ha tale effetto incentivante e non porta a nuovi investimenti né alla creazione di posti di lavoro. Pertanto, la Commissione non può giustificare l’aiuto con un aumento dei nuovi investimenti o la creazione di posti di lavoro ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, punti a) e c), del trattato CE. La Commissione conclude di nuovo che l’aiuto supplementare di 3 936 947 euro costituisce un aiuto al funzionamento.

5.3.   Necessità

(36)

Per quanto riguarda le dichiarazioni contenute nella decisione di avviare il procedimento, la Commissione ritiene che il principio di necessità derivi direttamente dal concetto di controllo degli aiuti di Stato. La Commissione può dichiarare che un aiuto è incompatibile ai sensi dell’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE solo se può constatare che l’aiuto contribuisce alla realizzazione di uno degli obiettivi citati, obiettivi che l’impresa non potrebbe conseguire con i propri mezzi in condizioni normali di mercato. Ciò è conforme alla pratica corrente della Commissione, che è stata confermata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee segnatamente nel caso Philip Morris  (13).

(37)

Come illustrato nei paragrafi 26-35, l’aiuto progettato non ha alcun effetto incentivante per nuovi investimenti o per la creazione di posti di lavoro. Esso non richiede al beneficiario alcun quid pro quo né alcun contributo a un obiettivo di interesse comune. Pertanto, si tratta di un aiuto al funzionamento che copre i costi correnti normalmente sostenute da Kronoply.

(38)

Il punto 4.15 degli orientamenti proibisce di norma gli aiuti al funzionamento. Tuttavia, tali aiuti possono essere concessi a titolo eccezionale alle regioni ammissibili alle deroghe di cui all’articolo 87 paragrafo 3, punto a) purché (i) essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e (ii) il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. La Germania non ha dimostrato l’esistenza di alcuno svantaggio né mostrato in che modo l’aiuto supplementare dovrebbe contribuire allo sviluppo regionale.

(39)

I fatti dimostrano che qualsiasi nuovo aiuto è inutile dal momento che Kronoply ha deciso di continuare la propria attività anche dopo aver ottenuto un’intensità parsi solo al 31,5 %. Ciò significa che l’attività economica di Kronoply è redditizia o che, in ogni caso, l’impresa non necessita di aiuti supplementari. Nella fase attuale, qualsiasi nuovo aiuto costituirebbe un beneficio imprevisto per Kronoply.

(40)

Pertanto, la Commissione conclude che, nel caso in esame, l’aiuto è incompatibile anche con l’articolo 87, paragrafo 3, punto a) del trattato CE in quanto non è necessario per lo sviluppo regionale.

(41)

Infine, occorre esaminare se si applicano le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafi 2 e 3:

Le deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 2, relative agli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, agli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o altri eventi eccezionali e agli aiuti concessi per compensare gli svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania, non si applicano in questo caso.

L’aiuto non può essere considerato come un aiuto destinato a promuovere la realizzazione di un progetto di interesse comune europeo né a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia tedesca, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, punto b), né ha per oggetto la promozione della cultura e la conservazione di un patrimonio, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, punto d).

La deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, punto c) del trattato CE si applica agli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Dal momento che l’aiuto è stato giudicato incompatibile con l’articolo 87, paragrafo 3, punto a), del trattato CE per mancanza di effetto incentivante e della necessità, esso non può, per le stesse ragioni, essere dichiarato compatibile con l’articolo 87, paragrafo 3, punto c), del trattato CE.

6.   CONCLUSIONI

(42)

La Commissione conclude che l’aiuto notificato costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. Dal momento che l’aiuto non ha effetti incentivanti e non è necessario, non si applicano le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 2 o 3. Pertanto, l’aiuto costituisce un aiuto al funzionamento incompatibile e ad esso non può essere data esecuzione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato a cui, conformemente alla notifica N 609/2003, la Germania intende dare esecuzione in favore di Kronoply, per un importo di 3 936 947 euro, è incompatibile con il mercato comune.

A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 3

La Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2005.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 258 del 20.10.2004, pag. 12.

(2)  GU C 107 del 7.4.1998, pag. 7.

(3)  Cfr. la nota n. 2.

(4)  Gli OSB sono pannelli di legno strutturali che consistono in elementi formati da tre strati di legno, composti essenzialmente da trucioli e pitch-pine. Gli OSB sono utilizzati nella costruzione di assi e, in particolare, per il risanamento e il restauro di vecchi edifici, nell’industria dei prefabbricati e degli imballaggi.

(5)  Consistente in aiuti agli investimenti sotto forma di:

1)

contributi non rimborsabili per 19,92 milioni di euro concessi nell’ambito del 29o Piano quadro di interesse comune del Governo federale/Länder per il miglioramento delle strutture economiche regionali;

2)

in un premio agli investimenti per 15,48 milioni di euro concesso sulla base della legge sul Premio all’investimento del 1999.

(6)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1; modificata dall’atto di adesione del 2004.

(7)  Caso T-130/02 Kronoply/Commissione [2003] ECR II 4857.

(8)  Cfr. la nota 7, paragrafo 50.

(9)  Caso T-212/00 Nuove Industrie Molisane Srl/Commissione [2002] ECR II-347, paragrafo 47.

(10)  Cfr. la nota 9, paragrafo 41.

(11)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(12)  Caso C-288/96 Germania/Commissione [2000] ECR I-8237, paragrafo 48.

(13)  Caso 730/79 Philip Morris/Commissione [1980] ECR 2671.