ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 93

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
31 marzo 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

1

 

*

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

12

 

*

Regolamento (CE) n. 511/2006 del Consiglio, del 27 marzo 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1531/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originarie, fra l’altro, della Repubblica popolare cinese

26

 

 

Regolamento (CE) n. 512/2006 della Commissione, del 30 marzo 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

28

 

 

Regolamento (CE) n. 513/2006 della Commissione, del 30 marzo 2006, recante disposizioni temporanee per il rilascio dei titoli d’importazione richiesti nell’ambito del regolamento (CE) n. 565/2002 che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati di origine per l’aglio importato dai paesi terzi

30

 

*

Regolamento (CE) n. 514/2006 della Commissione, del 30 marzo 2006, recante deroga al regolamento (CE) n. 824/2000 per quanto riguarda il termine di consegna dei cereali all’intervento in taluni Stati membri per la campagna 2005/2006

31

 

*

Regolamento (CE) n. 515/2006 della Commissione, del 30 marzo 2006, che istituisce una misura transitoria per la campagna 2005/2006 in relazione al finanziamento dell'ammasso dei cereali offerti all'intervento nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia

32

 

 

Regolamento (CE) n. 516/2006 della Commissione, del 30 marzo 2006, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 31 marzo 2006

34

 

 

Regolamento (CE) n. 517/2006 della Commissione, del 30 marzo 2006, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

36

 

 

Regolamento (CE) n. 518/2006 della Commissione, del 30 marzo 2006, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

38

 

 

Regolamento (CE) n. 519/2006 della Commissione, del 30 marzo 2006, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 22a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005

41

 

 

Regolamento (CE) n. 520/2006 della Commissione, del 30 marzo 2006, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1o al 30 aprile 2006

42

 

 

Regolamento (CE) n. 521/2006 della Commissione, del 30 marzo 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

43

 

 

Regolamento (CE) n. 522/2006 della Commissione, del 30 marzo 2006, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

45

 

 

Regolamento (CE) n. 523/2006 della Commissione, del 30 marzo 2006, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

50

 

 

Regolamento (CE) n. 524/2006 della Commissione, del 30 marzo 2006, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

52

 

 

Regolamento (CE) n. 525/2006 della Commissione, del 30 marzo 2006, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

55

 

 

Regolamento (CE) n. 526/2006 della Commissione, del 30 marzo 2006, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004

57

 

 

Regolamento (CE) n. 527/2006 della Commissione, del 30 marzo 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

58

 

 

Regolamento (CE) n. 528/2006 della Commissione, del 30 marzo 2006, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1809/2005

60

 

 

Regolamento (CE) n. 529/2006 della Commissione, del 30 marzo 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005

61

 

 

Regolamento (CE) n. 530/2006 della Commissione, del 30 marzo 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005

62

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 6 marzo 2006, che abroga la decisione 2002/683/CE che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originarie, fra l’altro, della Repubblica popolare cinese

63

 

*

Decisione della Commissione, del 27 marzo 2006, che modifica l’allegato II della decisione 79/542/CEE per quanto riguarda la regionalizzazione dell’Argentina e i modelli di certificati relativi all'importazione di carni fresche di bovini provenienti dal Brasile [notificata con il numero C(2006) 896]  ( 1 )

65

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 2152/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 327/98 recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso nonché il regolamento (CE) n. 1549/2004 che deroga al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio in ordine al regime di importazione del riso e che fissa specifiche regole transitorie applicabili alle importazioni di riso Basmati (GU L 342 del 24.12.2005)

79

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

31.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/1


REGOLAMENTO (CE) N. 509/2006 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 2006

relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La produzione, la fabbricazione e la distribuzione dei prodotti agricoli e alimentari occupa un posto di rilievo nell’economia della Comunità.

(2)

Occorre favorire la diversificazione della produzione agricola. La promozione di prodotti tradizionali aventi precise specificità può rappresentare una carta vincente per il mondo rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, sia per accrescere il reddito degli agricoltori, sia per mantenere la popolazione rurale in tali zone.

(3)

Per il buon funzionamento del mercato interno nel settore dei prodotti alimentari, è opportuno mettere a disposizione degli operatori economici strumenti atti a valorizzare i loro prodotti e, nel contempo, tutelare il consumatore contro eventuali abusi e garantire la lealtà delle transazioni commerciali.

(4)

Il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (2), definisce le attestazioni di specificità e il regolamento (CEE) n. 1848/93 della Commissione (3) che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2082/92, ha introdotto la dicitura di «specialità tradizionale garantita». Le attestazioni di specificità, più spesso designate come «specialità tradizionali garantite» permettono di rispondere alla domanda dei consumatori di prodotti tradizionali con caratteristiche specifiche. Di fronte alla varietà di prodotti commercializzati e alla moltitudine di informazioni al loro riguardo, il consumatore per poter orientare meglio le sue scelte dovrebbe disporre di informazioni chiare e succinte che indichino con precisione tali caratteristiche specifiche.

(5)

Per chiarezza appare opportuno non fare più riferimento all’espressione «attestazione di specificità», ma esclusivamente all’espressione più facilmente comprensibile di «specialità tradizionale garantita» e, per rendere più esplicito l’oggetto del presente regolamento agli occhi dei produttori e dei consumatori, occorre precisare la definizione di «specificità» e adottare una definizione del termine «tradizionale».

(6)

Alcuni produttori desiderano valorizzare determinati prodotti agricoli o alimentari tradizionali che si distinguono nettamente da altri prodotti simili per certe caratteristiche peculiari. Per la tutela del consumatore, è opportuno che la specialità tradizionale garantita sia controllata. Per consentire infatti agli operatori di far conoscere la qualità di un prodotto agricolo o alimentare a livello comunitario, tale sistema volontario dovrebbe offrire tutte le garanzie che i riferimenti alla qualità che possono essere fatti in commercio sono giustificati.

(7)

Per quanto riguarda l’etichettatura, i prodotti agricoli e alimentari sono soggetti alle norme generali fissate dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (4). Data la loro specificità è tuttavia opportuno adottare disposizioni particolari complementari per le specialità tradizionali garantite. Per rendere più agevole e più rapida l’identificazione delle specialità tradizionali garantite prodotte sul territorio comunitario occorre rendere obbligatoria l’utilizzazione dell'indicazione di «specialità tradizionale garantita» o del simbolo comunitario associato sull’etichetta di tali specialità, lasciando tuttavia agli operatori un periodo di tempo ragionevole per conformarsi a tale obbligo.

(8)

Per garantire il rispetto e la costanza delle specialità tradizionali garantite, sarebbe necessario che i produttori membri di associazioni definiscano essi stessi tali specificità all’interno di un disciplinare. I produttori dei paesi terzi dovrebbero anch’essi avere la possibilità di registrare una specialità tradizionale garantita.

(9)

Le specialità tradizionali garantite protette sul territorio comunitario dovrebbero beneficiare di un regime di controllo, basato sul regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (5), nonché su un sistema di controllo inteso a garantire che gli operatori hanno rispettato le disposizioni del disciplinare prima della commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.

(10)

Per beneficiare di una protezione, le specialità tradizionali garantite dovrebbero essere registrate a livello comunitario. L’iscrizione in un registro dovrebbe altresì garantire l’informazione degli operatori del settore e dei consumatori.

(11)

È opportuno che le autorità nazionali dello Stato membro interessato esaminino ogni domanda di registrazione nel rispetto di disposizioni comuni minime, comprendenti una procedura di opposizione a livello nazionale, per garantire che il prodotto agricolo o alimentare è tradizionale e ha caratteristiche specifiche. La Commissione dovrebbe successivamente avviare l'esame, per garantire un trattamento uniforme, delle domande di registrazione trasmesse dagli Stati membri e delle domande presentate direttamente dai produttori di paesi terzi.

(12)

Per una maggiore efficacia della procedura di registrazione è opportuno evitare di dover esaminare opposizioni dilatorie o infondate e precisare i motivi in base ai quali la Commissione valuta la ricevibilità delle opposizioni che le vengono trasmesse. Andrebbe attribuito il diritto di opposizione ai cittadini di paesi terzi che abbiano un interesse legittimo, secondo gli stessi criteri applicabili ai produttori comunitari. Tali criteri andrebbero valutati con riferimento al territorio delle Comunità. L’esperienza indica che è opportuno adattare il periodo previsto per le consultazioni in caso di opposizione.

(13)

È opportuno prevedere disposizioni che chiariscano la portata della protezione accordata ai sensi del presente regolamento e sanciscano in particolare che l'applicazione di quest'ultimo non pregiudica le norme vigenti in materia di marchi e indicazioni geografiche.

(14)

Per non falsare le condizioni di concorrenza, ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di utilizzare un nome registrato, abbinato ad un'indicazione particolare e, se del caso, al simbolo comunitario associato all'indicazione «specialità tradizionali garantite» oppure un nome registrato come tale, purché il prodotto agricolo o alimentare che produce o trasforma sia conforme al disciplinare corrispondente e il produttore si avvalga dei servizi di autorità od organismi di verifica, in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

(15)

Le indicazioni relative alla specificità di un prodotto agricolo o alimentare tradizionale dovrebbero godere di una protezione giuridica e formare oggetto di controlli che le rendano attraenti per il produttore e affidabili per il consumatore.

(16)

Occorre autorizzare gli Stati membri a imporre una tassa a copertura delle spese sostenute.

(17)

Le misure necessarie all’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).

(18)

È opportuno individuare le disposizioni del presente regolamento che si applicano alle domande di registrazione pervenute alla Commissione prima della sua entrata in vigore. È opportuno inoltre concedere agli operatori un periodo ragionevole per l’adeguamento degli organismi privati di controllo e dell’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari commercializzati come specialità tradizionali garantite.

(19)

Per motivi di chiarezza e trasparenza è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2082/92 e sostituirlo con il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le norme per il riconoscimento di una specialità tradizionale garantita per i seguenti prodotti:

a)

i prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato, destinati all’alimentazione umana;

b)

i prodotti alimentari elencati nell’allegato I del presente regolamento.

L’allegato I del presente regolamento può essere modificato secondo la procedura prevista all’articolo 18, paragrafo 2.

2.   Il presente regolamento si applica ferme restando altre specifiche disposizioni comunitarie.

3.   La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (7), non si applica alle specialità tradizionali garantite oggetto del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«specificità», l’elemento o l’insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stessa categoria;

b)

«tradizionale», un uso sul mercato comunitario attestato da un periodo di tempo che denoti un passaggio generazionale; questo periodo di tempo dovrebbe essere quello generalmente attribuito ad una generazione umana, cioè almeno 25 anni;

c)

«specialità tradizionale garantita», prodotto agricolo o alimentare tradizionale la cui specificità è riconosciuta dalla Comunità attraverso la registrazione in conformità del presente regolamento;

d)

«associazione», qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori o di trasformatori che trattano il medesimo prodotto agricolo o alimentare.

2.   L’elemento o l’insieme degli elementi di cui al paragrafo 1, lettera a), possono riferirsi alle caratteristiche intrinseche del prodotto, come le caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche, o al metodo di produzione del prodotto, oppure a condizioni specifiche che prevalgono nel corso della produzione.

La presentazione di un prodotto agricolo o alimentare non è considerata un elemento ai sensi del paragrafo 1, lettera a).

La specificità definita al paragrafo 1, lettera a), non può essere ridotta ad una composizione qualitativa o quantitativa, o a un metodo di produzione, definiti dalla legislazione nazionale o comunitaria, da norme emanate da organismi normativi o da norme volontarie; tuttavia questa disposizione non si applica quando la legislazione e le norme suddette sono state stabilite allo scopo di definire la specificità di un prodotto.

Altre parti interessate possono partecipare all’associazione ai sensi del paragrafo 1, lettera d).

Articolo 3

Registro

La Commissione tiene un registro aggiornato delle specialità tradizionali garantite riconosciute a livello comunitario a norma del presente regolamento.

Il registro distingue due elenchi di specialità tradizionali garantite, a seconda che l’uso del nome del prodotto o dell’alimento sia o meno riservato ai produttori che rispettano il relativo disciplinare.

Articolo 4

Requisiti relativi ai prodotti e ai nomi

1.   Per figurare nel registro di cui all’articolo 3, un prodotto agricolo o alimentare deve essere ottenuto utilizzando materie prime tradizionali oppure essere caratterizzato da una composizione tradizionale o aver subito un metodo di produzione e/o di trasformazione che rispecchia un tipo tradizionale di produzione e/o di trasformazione.

Non è consentita la registrazione di un prodotto agricolo o alimentare la cui specificità risieda nella provenienza o nell’origine geografica. L’utilizzazione di termini geografici è autorizzata fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, paragrafo 1.

2.   Per essere registrato, il nome deve:

a)

essere di per sé specifico; oppure

b)

indicare la specificità del prodotto agricolo o del prodotto alimentare.

3.   Il nome specifico di cui al paragrafo 2, lettera a), deve essere tradizionale e conforme a disposizioni nazionali oppure consacrato dall’uso.

Il nome che indica la specificità, di cui al paragrafo 2, lettera b), non può essere registrato se:

a)

fa unicamente riferimento ad affermazioni di carattere generale, utilizzate per un insieme di prodotti agricoli o di prodotti alimentari, ovvero previste da una particolare normativa comunitaria;

b)

è ingannevole, soprattutto se fa riferimento a una caratteristica evidente del prodotto o se non corrisponde al disciplinare e di conseguenza rischia di indurre in errore il consumatore in merito alle caratteristiche del prodotto.

Articolo 5

Restrizioni all'uso dei nomi

1.   Il presente regolamento si applica ferme restando le disposizioni comunitarie o degli Stati membri che disciplinano la proprietà intellettuale e in particolare di quelle relative alle indicazioni geografiche e ai marchi.

2.   Il nome di una varietà vegetale o di una razza animale può essere utilizzato nella denominazione di una specialità tradizionale garantita, purché non induca in errore sulla natura del prodotto.

Articolo 6

Disciplinare

1.   Per beneficiare della denominazione «specialità tradizionale garantita (STG)» un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare.

2.   Il disciplinare comprende i seguenti elementi:

a)

il nome di cui all’articolo 4, paragrafo 2, redatto in una o più lingue, con l’indicazione che l’associazione chiede la registrazione, con o senza l’uso riservato del nome, precisando se chiede di beneficiare del disposto dell’articolo 13, paragrafo 3;

b)

la descrizione del prodotto agricolo o alimentare, incluse le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche;

c)

la descrizione del metodo di produzione che il produttore deve rispettare, compresi, se opportuno, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto agricolo o alimentare;

d)

gli elementi chiave che definiscono la specificità del prodotto ed eventualmente le referenze utilizzate;

e)

gli elementi fondamentali che attestano la tradizionalità del prodotto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma;

f)

i requisiti minimi e le procedure di controllo della specificità.

Articolo 7

Domanda di registrazione

1.   La domanda di registrazione della specialità tradizionale garantita può essere presentata esclusivamente da un’associazione.

Una domanda di registrazione può essere presentata insieme da varie associazioni originarie di Stati membri o paesi terzi diversi.

2.   Un’associazione può presentare domanda di registrazione esclusivamente per i prodotti agricoli o alimentari che essa stessa produce o elabora.

3.   La domanda di registrazione comprende almeno:

a)

il nome e l'indirizzo dell’associazione richiedente;

b)

il disciplinare di cui all’articolo 6;

c)

il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e i relativi compiti specifici;

d)

i documenti che comprovano la specificità e la tradizionalità del prodotto.

4.   Se l’associazione è situata in uno Stato membro, la domanda è presentata a tale Stato membro.

Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento.

5.   Nel corso dell’esame di cui al paragrafo 4, secondo comma, lo Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione che garantisca l’adeguata pubblicazione della domanda e preveda un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione alla domanda.

Lo Stato membro esamina la ricevibilità delle dichiarazioni di opposizione ricevute alla luce dei criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 3, primo comma.

6.   Lo Stato membro, se ritiene soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6, trasmette alla Commissione:

a)

il nome e l'indirizzo dell’associazione richiedente;

b)

il disciplinare di cui all’articolo 6;

c)

il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e i relativi compiti specifici;

d)

una dichiarazione dello Stato membro in cui quest'ultimo afferma che la domanda presentata dall’associazione soddisfa le condizioni del presente regolamento e le disposizioni adottate per la sua applicazione.

7.   Se proviene da un’associazione di un paese terzo, la domanda relativa ad un prodotto agricolo o alimentare è trasmessa alla Commissione direttamente oppure per il tramite delle autorità del paese terzo e contiene gli elementi indicati nel paragrafo 3.

8.   I documenti di cui al presente articolo sono trasmessi alla Commissione redatti in una lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea o accompagnati da una traduzione certificata in una di tali lingue.

Articolo 8

Esame da parte della Commissione

1.   La Commissione esamina con i mezzi appropriati la domanda presentata ai sensi dell'articolo 7 per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento. Detto esame dovrebbe essere effettuato entro il termine di 12 mesi.

La Commissione rende pubblico ogni mese l’elenco delle denominazioni oggetto di una domanda di registrazione nonché la data di presentazione alla Commissione.

2.   Se a seguito dell'esame effettuato ai sensi del primo comma del paragrafo 1 la Commissione considera soddisfatte le condizioni previste dal presente regolamento essa pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettere a), b) e c).

In caso contrario la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, di respingere la domanda di registrazione.

Articolo 9

Opposizione

1.   Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, di cui all’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, ogni Stato membro o paese terzo può opporsi alla registrazione proposta, presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata.

2.   Anche ogni persona fisica o giuridica, che abbia un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è chiesta la registrazione oppure in un paese terzo, può opporsi alla registrazione proposta mediante presentazione di una dichiarazione debitamente motivata.

Per le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in uno Stato membro, tale dichiarazione è presentata allo Stato membro in questione entro un termine che permetta l’opposizione di cui al paragrafo 1.

Per le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in un paese terzo, la dichiarazione è presentata alla Commissione, o direttamente, o per il tramite delle autorità di tale paese terzo, nel termine fissato al paragrafo 1.

3.   Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 1, le quali:

a)

dimostrano la mancata osservanza delle disposizioni previste agli articoli 2, 4 e 5; oppure,

b)

nel caso di una domanda conforme all’articolo 13, paragrafo 2, dimostrano che il nome è utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o alimentari analoghi.

La Commissione esamina la ricevibilità delle opposizioni.

I criteri di cui al primo comma sono valutati con riferimento al territorio della Comunità.

4.   Se non riceve opposizioni ricevibili ai sensi del paragrafo 3, la Commissione procede alla registrazione del nome.

La registrazione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.   Se l’opposizione è ricevibile ai sensi del paragrafo 3, la Commissione invita gli interessati ad avviare idonee consultazioni.

Se giungono ad un accordo entro sei mesi, gli interessati comunicano alla Commissione tutti gli elementi che hanno permesso di raggiungere tale accordo, compreso il parere del richiedente e dell’opponente. Se gli elementi pubblicati a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, non hanno subito modifiche o hanno subito soltanto modifiche minori, la Commissione procede a norma del paragrafo 4 del presente articolo. Negli altri casi essa ripete l’esame previsto all’articolo 8, paragrafo 1.

Qualora non si raggiunga un accordo, la Commissione prende una decisione secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, tenendo conto degli usi leali e tradizionali e degli effettivi rischi di confusione.

La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

6.   I documenti di cui al presente articolo sono trasmessi alla Commissione redatti in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea o accompagnati da una traduzione certificata in una di tali lingue.

Articolo 10

Cancellazione

Quando, conformemente alle norme particolareggiate di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera f), ritiene che il rispetto delle condizioni del disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare che beneficia della registrazione di specialità tradizionale garantita non sia più assicurato, la Commissione provvede, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, alla cancellazione della registrazione e la pubblica nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 11

Modifica del disciplinare

1.   Una modifica del disciplinare può essere chiesta da uno Stato membro, a richiesta di un’associazione stabilita sul suo territorio, oppure da un’associazione stabilita in un paese terzo. In quest’ultimo caso la domanda è trasmessa alla Commissione o direttamente o per il tramite delle autorità del paese terzo.

La domanda deve comprovare un interesse economico legittimo e descrivere le modifiche richieste e i motivi pertinenti.

La domanda di approvazione di una modifica è soggetta alla procedura di cui agli articoli 7, 8 e 9.

Tuttavia, se si tratta di modifiche minori, la Commissione decide in merito all’approvazione senza ricorrere alla procedura di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 9.

La Commissione pubblica, se del caso, le modifiche minori nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Gli Stati membri provvedono a che il produttore o il trasformatore che applica il disciplinare per il quale è stata chiesta una modifica sia informato della pubblicazione. Oltre alle dichiarazioni di opposizione di cui all’articolo 9, paragrafo 3, sono ricevibili le dichiarazioni di opposizione che dimostrano un interesse economico nella produzione della specialità tradizionale garantita.

3.   Qualora la modifica riguardi un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle pubbliche autorità, la domanda è presentata alla Commissione dallo Stato membro a richiesta di un'associazione di produttori, oppure da un'associazione stabilita in un paese terzo. Si applica la procedura di cui al paragrafo 1, quarto comma.

Articolo 12

Nomi, indicazione e simbolo

1.   Soltanto i produttori che rispettano il disciplinare possono fare riferimento a una specialità tradizionale garantita sull’etichetta, nella pubblicità e nei documenti relativi a un prodotto agricolo o alimentare.

2.   Sull’etichetta di un prodotto agricolo o alimentare prodotto nel territorio comunitario, qualora si faccia riferimento a una specialità tradizionale garantita, deve figurare il nome registrato, accompagnato o dal simbolo comunitario o dall'indicazione «specialità tradizionale garantita».

3.   L'indicazione di cui al paragrafo 2 è facoltativa sulle etichette delle specialità tradizionali garantite prodotte fuori del territorio comunitario.

Articolo 13

Modalità relative al nome registrato

1.   A decorrere dalla pubblicazione prevista all’articolo 9, paragrafo 4 o 5, il nome iscritto nel registro di cui all’articolo 3 può essere utilizzato per identificare il prodotto agricolo o alimentare corrispondente al disciplinare come specialità tradizionale garantita esclusivamente secondo le modalità previste all’articolo 12. Tuttavia i nomi registrati possono continuare ad essere utilizzati nell’etichettatura dei prodotti che non corrispondono al disciplinare registrato, ma in tal caso non è possibile apporre l'indicazione «specialità tradizionale garantita», né la sua abbreviazione «STG», né il relativo simbolo comunitario.

2.   Una specialità tradizionale garantita può tuttavia essere registrata con riserva del nome a favore del prodotto agricolo o alimentare corrispondente al disciplinare pubblicato, a condizione che l’associazione richiedente l’abbia esplicitamente chiesto nella domanda di registrazione e che la procedura di cui all’articolo 9 non dimostri che il nome è utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o alimentari analoghi. A decorrere dalla pubblicazione di cui all’articolo 9, paragrafo 4 o 5, il nome non può più essere utilizzato nell’etichettatura di prodotti agricoli o alimentari analoghi, che non corrispondono al disciplinare registrato, nemmeno se non è accompagnato dall'indicazione «specialità tradizionale garantita», dall’abbreviazione «STG» o dal relativo simbolo comunitario.

3.   Per i nomi la cui registrazione è richiesta in una sola lingua, l’associazione può prevedere nel disciplinare che all’atto della commercializzazione, oltre al nome del prodotto in lingua originale, l’etichetta contenga un’indicazione nelle altre lingue ufficiali da cui risulta che il prodotto è stato ottenuto secondo la tradizione della regione, dello Stato membro o del paese terzo di cui è originaria la domanda.

Articolo 14

Controlli ufficiali

1.   Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli in relazione agli obblighi stabiliti dal presente regolamento a norma del regolamento (CE) n. 882/2004.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente regolamento siano coperti da un sistema di controlli ufficiali.

3.   La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 1 o all'articolo 15 e ne aggiorna periodicamente l'elenco.

Articolo 15

Verifica del rispetto del disciplinare

1.   Per quanto riguarda i prodotti agricoli e alimentari prodotti all'interno della Comunità, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata anteriormente all'immissione sul mercato da:

una o più delle autorità competenti di cui all'articolo 14, e

uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 che opera come organismo di certificazione dei prodotti.

I costi di tale verifica del rispetto del disciplinare sono a carico degli operatori soggetti a tale controllo.

2.   Per quanto riguarda i prodotti agricoli e alimentari prodotti in un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata anteriormente all'immissione sul mercato da:

una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo, e

uno o più organismi di certificazione dei prodotti.

3.   Gli organismi di certificazione dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere dal 1o maggio 2010, sono accreditati in conformità delle stesse.

4.   Qualora, le autorità di cui ai paragrafi 1 e 2, abbiano deciso di verificare il rispetto del disciplinare, esse devono offrire adeguate garanzie di obiettività ed imparzialità e disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 16

Dichiarazione dei produttori alle autorità od organismi designati

1.   I produttori di uno Stato membro, anche se membri dell’associazione inizialmente richiedente, che prevedano di produrre per la prima volta una specialità tradizionale garantita, ne informano per tempo le autorità o gli organismi designati di cui all'articolo 14, paragrafo 3, dello Stato membro di stabilimento, su indicazione delle autorità competenti di cui all’articolo 14, paragrafo 1.

2.   I produttori di un paese terzo, anche se membri dell’associazione inizialmente richiedente, che prevedano di produrre per la prima volta una specialità tradizionale garantita, ne informano per tempo le autorità o gli organismi designati di cui all'articolo 14, paragrafo 3, eventualmente su un’indicazione dell’associazione di produttori o dell’autorità del paese terzo.

Articolo 17

Protezione

1.   Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire la protezione giuridica contro ogni utilizzazione abusiva o fallace della dicitura «specialità tradizionale garantita», dell'abbreviazione «STG» e del relativo simbolo comunitario, nonché contro ogni contraffazione dei nomi registrati e riservati in conformità dell’articolo 13, paragrafo 2.

2.   I nomi registrati sono protetti contro ogni pratica tale da indurre in errore il consumatore, comprese le pratiche che inducono a credere che il prodotto agricolo o alimentare sia una specialità tradizionale garantita riconosciuta dalla Comunità.

3.   Gli Stati membri prendono le opportune misure per evitare che le denominazioni di vendita utilizzate a livello nazionale ingenerino confusione con i nomi registrati e riservati ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 18

Procedure di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per le specialità tradizionali garantite.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 19

Modalità di applicazione e disposizioni transitorie

1.   Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2. Esse comprendono in particolare:

a)

le informazioni che devono essere incluse nel disciplinare di cui all’articolo 6, paragrafo 2;

b)

la presentazione di una domanda di registrazione, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, da parte di associazioni stabilite negli Stati membri o in paesi terzi distinti;

c)

la trasmissione alla Commissione delle domande di cui all’articolo 7, paragrafi 3 e 6, e all’articolo 7, paragrafo 7, nonché delle domande di modifica di cui all’articolo 11;

d)

il registro delle specialità tradizionali garantite di cui all’articolo 3;

e)

le opposizioni di cui all’articolo 9, comprese le modalità relative alle idonee consultazioni tra le parti interessate;

f)

la cancellazione della registrazione di una specialità tradizionale garantita, di cui all’articolo 10;

g)

l'indicazione e il simbolo, di cui all’articolo 12;

h)

una definizione del carattere minore delle modifiche, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, quarto comma;

i)

le condizioni di controllo del rispetto del disciplinare.

2.   I nomi già registrati in virtù del regolamento (CEE) n. 2082/92 alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti automaticamente nel registro di cui all’articolo 3. I corrispondenti disciplinari sono equiparati ai disciplinari previsti dall’articolo 6, paragrafo 1.

3.   Per quanto concerne le domande, le dichiarazioni e le richieste pendenti presentate alla Commissione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento:

a)

non si applica la procedura di cui all'articolo 7;

b)

qualora il disciplinare includa elementi che non figurano nell'elenco di cui all'articolo 6, la Commissione può richiedere una nuova versione del disciplinare compatibile con il suddetto articolo, se necessario al fine di poter procedere all'esame della domanda.

Articolo 20

Tasse

Gli Stati membri possono esigere il pagamento di una tassa destinata a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute in occasione dell'esame delle domande di registrazione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma del presente regolamento.

Articolo 21

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 2082/92 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia, le disposizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 1o maggio 2009, ad eccezione dei prodotti immessi sul mercato prima di tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(3)  GU L 168 del 10.7.1993, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2167/2004 (GU L 371 del 18.12.2004, pag. 8).

(4)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

(5)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.


ALLEGATO I

Prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

Birra,

cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao,

prodotti della confetteria, della panetteria, della pasticceria o della biscotteria,

paste alimentari anche cotte o farcite,

piatti precotti,

salse per condimento preparate,

minestre o brodi,

bevande a base di estratti di piante,

gelati e sorbetti.


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 2082/92

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma

Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 1, paragrafi 2 e 3

Articolo 1, paragrafi 2 e 3

Articolo 2, paragrafo 1, primo comma

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 2, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 2, paragrafo 2, prima frase

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 2, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 1, seconda frase del secondo comma

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafi 7 e 8

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafi 4 e 5

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 2, primo comma

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma

Articolo 11, paragrafo 2, primo comma

Articolo 11, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 12

Articolo 19, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 14

Articoli 14 e 15

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafi 2 e 3

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 17, paragrafi 1 e 2

Articolo 18

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 19

Articolo 18

Articolo 20

Articolo 19

Articolo 21

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 22

Allegato

Allegato I

Allegato II


31.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/12


REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 2006

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La produzione, la fabbricazione e la distribuzione dei prodotti agricoli e alimentari svolge un ruolo rilevante nell'economia della Comunità.

(2)

È opportuno favorire la diversificazione della produzione agricola al fine di ottenere un migliore equilibrio fra l’offerta e la domanda sui mercati. La promozione di prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche può essere un notevole vantaggio per l'economia rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, sia per l'accrescimento del reddito degli agricoltori, sia per l'effetto di mantenimento della popolazione rurale in tali zone.

(3)

Un numero sempre crescente di consumatori annette maggiore importanza alla qualità anziché alla quantità nell’alimentazione. Questa ricerca di prodotti specifici genera una domanda di prodotti agricoli o alimentari aventi un'origine geografica identificabile.

(4)

Di fronte alla grande varietà di prodotti commercializzati e alla moltitudine di informazioni al loro riguardo il consumatore dovrebbe disporre di un’informazione chiara e succinta sull'origine del prodotto, in modo da potersi meglio orientare nella scelta.

(5)

L'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari è soggetta alle norme generali fissate nella direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (2). Tenuto conto della loro specificità, è opportuno adottare disposizioni particolari complementari per i prodotti agricoli e alimentari provenienti da una zona geografica delimitata che impongano ai produttori di utilizzare sul condizionamento le diciture o i simboli comunitari appropriati. È opportuno rendere obbligatorio l’utilizzo di detti simboli o le diciture per le denominazioni comunitarie allo scopo, da un lato, di far conoscere meglio ai consumatori questa categoria di prodotti e le relative garanzie e, dall’altro, di permettere una identificazione più facile di questi prodotti sui mercati per facilitarne i controlli. È opportuno prevedere un termine ragionevole affinché gli operatori si adeguino a tale obbligo.

(6)

È opportuno prevedere un approccio comunitario per le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche. Un quadro normativo comunitario che contempli un regime di protezione consente di sviluppare le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine poiché garantisce, tramite un approccio più uniforme, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, migliorando la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori.

(7)

È opportuno che le norme previste siano applicate nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa ai vini e alle bevande spiritose.

(8)

Il campo d'applicazione del presente regolamento dovrebbe limitarsi ai prodotti agricoli e alimentari per i quali esiste un legame fra le caratteristiche del prodotto o dell'alimento e la sua origine geografica. Tuttavia, detto campo d'applicazione potrebbe essere esteso ad altri prodotti agricoli o alimentari.

(9)

Tenuto conto delle prassi esistenti, è opportuno definire due diversi tipi di riferimento geografico, ossia le indicazioni geografiche protette e le denominazioni di origine protette.

(10)

Un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di uno dei tipi di riferimento summenzionati dovrebbe soddisfare determinate condizioni elencate in un disciplinare.

(11)

Per usufruire della protezione negli Stati membri, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine dovrebbero essere registrate a livello comunitario. L'iscrizione in un registro fornirebbe altresì l'informazione degli operatori del settore e dei consumatori. Per garantire che le denominazioni comunitarie registrate soddisfino le condizioni stabilite nel presente regolamento è opportuno che le domande siano esaminate dalle autorità nazionali dello Stato membro interessato, nel rispetto di disposizioni comuni minime comprensive di una procedura nazionale di opposizione. La Commissione successivamente dovrebbe partecipare ad un esame volto a verificare il rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento e a garantire l’uniformità di approccio fra gli Stati membri.

(12)

L’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS 1994, che figura all’allegato 1C dell'accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio), comprende disposizioni specifiche relative all’esistenza, all’acquisizione, alla portata, al mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale nonché ai mezzi per farli rispettare.

(13)

La protezione mediante registrazione, prevista nel presente regolamento, dovrebbe essere aperta alle indicazioni geografiche dei paesi terzi che siano già protette nel loro paese d’origine.

(14)

La procedura di registrazione dovrebbe permettere a qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, in uno Stato membro o in un paese terzo, di fare valere i suoi diritti notificando la propria opposizione.

(15)

È opportuno disporre di procedure che, successivamente alla registrazione, consentano di adeguare il disciplinare, a richiesta di gruppi che abbiano un interesse legittimo, sulla scorta dell'evoluzione delle conoscenze tecnologiche e di cancellare l'indicazione geografica o la denominazione d'origine relativa a un prodotto agricolo o alimentare che non sia più conforme al disciplinare in virtù del quale aveva potuto beneficiare segnatamente dell'indicazione geografica o della denominazione d'origine.

(16)

Le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche protette sul territorio comunitario dovrebbero essere oggetto di un sistema di monitoraggio costituito di controlli ufficiali, fondato su un sistema di controlli in linea con il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3), nonché su un sistema di controlli diretto ad assicurare il rispetto del disciplinare dei prodotti agricoli e alimentari interessati.

(17)

Occorre autorizzare gli Stati membri ad imporre una tassa a copertura delle spese sostenute.

(18)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento andrebbero adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(19)

Le denominazioni già registrate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (5) alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero continuare a beneficiare della protezione prevista nel presente regolamento e figurare automaticamente nel registro. È opportuno poi prevedere misure transitorie applicabili alle domande di registrazione pervenute alla Commissione precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento.

(20)

A fini di maggiore chiarezza e trasparenza è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2081/92 e sostituirlo con il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana elencati nell'allegato I del trattato e dei prodotti alimentari elencati nell'allegato I del presente regolamento, nonché dei prodotti agricoli elencati nell'allegato II del presente regolamento.

Il presente regolamento non si applica tuttavia ai prodotti del settore vitivinicolo, ad eccezione degli aceti di vino, né alle bevande spiritose. Il presente paragrafo non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (6).

Gli allegati I e II del presente regolamento possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

2.   Il presente regolamento si applica senza pregiudizio di altre disposizioni comunitarie particolari.

3.   La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (7) non si applica né alle denominazioni d'origine né alle indicazioni geografiche oggetto del presente regolamento.

Articolo 2

Denominazione d’origine e indicazione geografica

1.   Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a)

«denominazione d'origine», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:

originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese,

la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e

la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata;

b)

«indicazione geografica», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:

come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e

del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e

la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.

2.   Sono altresì considerate come denominazioni d'origine o indicazioni geografiche le denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare e che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1.

3.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), sono equiparate a denominazioni d'origine talune designazioni geografiche qualora le materie prime dei prodotti da esse designati provengano da una zona geografica più ampia della zona di trasformazione, o diversa da essa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la zona di produzione delle materie prime sia delimitata;

b)

sussistano condizioni particolari per la produzione delle materie prime;

c)

esista un regime di controllo atto a garantire l'osservanza delle condizioni di cui alla lettera b).

Le designazioni suddette devono essere state riconosciute come denominazioni d’origine nel paese d’origine anteriormente al 1o maggio 2004.

Articolo 3

Genericità, conflitti con i nomi di varietà vegetali, di razze animali, degli omonimi e dei marchi

1.   Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate.

Ai fini del presente regolamento, si intende per «denominazione divenuta generica» il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente prodotto o commercializzato, è divenuto il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare nella Comunità.

Per determinare se una denominazione sia divenuta generica o meno, si tiene conto di tutti i fattori, in particolare:

a)

della situazione esistente negli Stati membri e nelle zone di consumo;

b)

delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie.

2.   Un nome non può essere registrato come denominazione d'origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa, pertanto, indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

3.   La registrazione di una denominazione omonima o parzialmente omonima di una denominazione già registrata ai sensi del presente regolamento, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione. In particolare:

a)

una denominazione omonima che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti sono originari di un altro territorio non è registrata, benché sia esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o alla località di cui sono originari i prodotti agricoli o alimentari;

b)

l'impiego di una denominazione omonima registrata è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che la denominazione omonima registrata successivamente sia sufficientemente differenziata da quella registrata in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore il consumatore.

4.   Una denominazione d'origine o un'indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.

Articolo 4

Disciplinare

1.   Per beneficiare di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare.

2.   Il disciplinare comprende almeno i seguenti elementi:

a)

il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprende la denominazione d'origine o l'indicazione geografica;

b)

la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche o organolettiche del prodotto agricolo o alimentare;

c)

la delimitazione della zona geografica e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3;

d)

gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo o alimentare è originario della zona geografica delimitata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o b), a seconda dei casi;

e)

la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare e, se del caso, i metodi locali, leali e costanti, nonché gli elementi relativi al condizionamento, quando l'associazione richiedente, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, stabilisce e motiva che il condizionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o garantire l’origine o assicurare il controllo;

f)

gli elementi che giustificano:

i)

il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto agricolo o alimentare e l’ambiente geografico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o, a seconda dei casi,

ii)

il legame fra una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto agricolo o alimentare e l’origine geografica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b);

g)

il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e i relativi compiti specifici;

h)

qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto agricolo o alimentare in questione;

i)

gli eventuali requisiti da rispettare in virtù di disposizioni comunitarie o nazionali.

Articolo 5

Domanda di registrazione

1.   La domanda di registrazione può essere presentata esclusivamente da un’associazione.

Ai fini del presente regolamento si intende per «associazione» qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori o di trasformatori che trattano il medesimo prodotto agricolo o il medesimo prodotto alimentare. Altre parti interessate possono far parte dell'associazione. Una persona fisica o giuridica può essere equiparata ad una associazione conformemente alle norme particolareggiate di cui all’articolo 16, lettera c).

Nel caso di una denominazione che designi una zona geografica transfrontaliera o una denominazione tradizionale connessa ad una zona geografica transfrontaliera, diverse associazioni possono presentare una domanda comune, conformemente alle norme particolareggiate di cui all’articolo 16, lettera d).

2.   Un’associazione può presentare domanda di registrazione esclusivamente per i prodotti agricoli o alimentari che essa stessa produce o elabora.

3.   La domanda di registrazione comprende almeno:

a)

il nome e l'indirizzo dell’associazione richiedente,

b)

il disciplinare di cui all’articolo 4;

c)

un documento unico limitato agli elementi seguenti:

i)

gli elementi principali del disciplinare: la denominazione, la descrizione del prodotto, incluse eventualmente le norme specifiche applicabili al suo condizionamento e alla sua etichettatura, e la descrizione concisa della delimitazione della zona geografica;

ii)

la descrizione del legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o b), a seconda dei casi, inclusi, eventualmente, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di ottenimento che giustifica il legame.

4.   La domanda di registrazione è inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata la zona geografica.

Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento.

5.   Nel corso dell'esame di cui al paragrafo 4, secondo comma, lo Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione che garantisca l'adeguata pubblicazione della domanda e preveda un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione alla domanda.

Lo Stato membro esamina la ricevibilità delle dichiarazioni di opposizione ricevute in base ai criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma.

Qualora lo Stato membro ritenga che i requisiti del presente regolamento sono soddisfatti, esso adotta una decisione favorevole e trasmette alla Commissione la documentazione di cui al paragrafo 7 per la decisione definitiva. In caso contrario, esso decide di rigettare la domanda.

Lo Stato membro assicura che la decisione favorevole sia resa pubblica e ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo disponga di mezzi di ricorso.

Lo Stato membro assicura che la versione del disciplinare oggetto della decisione favorevole sia pubblicata e assicura l’accesso per via elettronica al disciplinare.

6.   A decorrere dalla data della presentazione della domanda alla Commissione il medesimo Stato membro può accordare solo in via transitoria alla denominazione una protezione ai sensi del presente regolamento a livello nazionale, nonché, se del caso, un periodo di adattamento.

Il periodo di adattamento di cui al primo comma può essere previsto solo a condizione che le imprese interessate abbiano legalmente commercializzato i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo tali denominazioni almeno per i cinque anni precedenti e abbiano sollevato questo problema nel corso della procedura nazionale di opposizione di cui al paragrafo 5, primo comma.

La protezione nazionale transitoria cessa a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla registrazione in virtù del presente regolamento.

Le conseguenze della protezione nazionale transitoria, nel caso in cui la denominazione non venga registrata ai sensi del presente regolamento, sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.

Le misure adottate dagli Stati membri in virtù del primo comma hanno efficacia solo a livello nazionale e non devono ostacolare gli scambi intracomunitari o internazionali.

7.   Per ogni decisione favorevole di cui al paragrafo 5, terzo comma, adottata dallo Stato membro, quest’ultimo fa pervenire alla Commissione:

a)

il nome e l'indirizzo dell’associazione richiedente;

b)

il documento unico di cui al paragrafo 3, lettera c);

c)

una dichiarazione dello Stato membro che la domanda presentata dall’associazione e che beneficia della decisione favorevole soddisfa, a suo giudizio, le condizioni del presente regolamento e le relative disposizioni di applicazione;

d)

il riferimento della pubblicazione del disciplinare, di cui al paragrafo 5, quinto comma.

8.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'osservanza dei paragrafi da 4 a 7 entro il 31 marzo 2007.

9.   La domanda di registrazione che riguarda una zona geografica situata in un paese terzo è composta dagli elementi previsti al paragrafo 3, nonché dagli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.

La domanda è trasmessa alla Commissione direttamente oppure per il tramite delle autorità del paese terzo interessato.

10.   I documenti di cui al presente articolo sono trasmessi alla Commissione, redatti in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea o accompagnati da una traduzione certificata in una di tali lingue.

Articolo 6

Esame da parte della Commissione

1.   La Commissione esamina con i mezzi appropriati la domanda presentata ai sensi dell'articolo 5 per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento. Detto esame dovrebbe essere effettuato entro il termine di 12 mesi.

La Commissione rende pubblico ogni mese l’elenco delle denominazioni oggetto di una domanda di registrazione, nonché la data di presentazione alla Commissione.

2.   Quando, in base all'esame effettuato ai sensi del paragrafo 1, primo comma, ritiene soddisfatte le condizioni del presente regolamento, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare, di cui all'articolo 5, paragrafo 5, quinto comma.

In caso contrario, la Commissione decide di respingere la domanda secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 7

Opposizione e decisione sulla registrazione

1.   Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, ogni Stato membro o paese terzo può opporsi alla registrazione proposta, presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata.

2.   Anche ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata chiesta la registrazione oppure in un paese terzo, può opporsi alla registrazione proposta mediante presentazione di una dichiarazione debitamente motivata.

Per le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in uno Stato membro, tale dichiarazione è presentata allo Stato membro in questione entro un termine che permetta l'opposizione di cui al paragrafo 1.

Per le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in un paese terzo, la dichiarazione è presentata alla Commissione, o direttamente, o per il tramite delle autorità di tale paese terzo, nel termine fissato al paragrafo 1.

3.   Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 1, le quali:

a)

dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'articolo 2; oppure

b)

dimostrano che la registrazione della denominazione proposta sarebbe contraria all’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4; oppure

c)

dimostrano che la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe l'esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2; oppure

d)

precisano gli elementi sulla cui base si può concludere che la denominazione di cui si chiede la registrazione è generica, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1.

La Commissione esamina la ricevibilità delle opposizioni.

I criteri di cui al primo comma, lettere b), c) e d), sono valutati con riferimento al territorio della Comunità, che per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati.

4.   Se non riceve opposizioni ricevibili ai sensi del paragrafo 3, la Commissione procede alla registrazione della denominazione.

La registrazione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.   Se l'opposizione è ricevibile ai sensi del paragrafo 3, la Commissione invita gli interessati ad avviare idonee consultazioni.

Se giungono ad un accordo entro sei mesi, gli interessati comunicano alla Commissione tutti gli elementi che hanno permesso di raggiungere tale accordo, compreso il parere del richiedente e dell'opponente. Se gli elementi pubblicati a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, non hanno subito modifiche o hanno subito soltanto modifiche minori, da definire secondo l’articolo 16, lettera h), la Commissione procede a norma del paragrafo 4 del presente articolo. Negli altri casi essa ripete l'esame previsto all'articolo 6, paragrafo 1.

Qualora non si raggiunga un accordo, la Commissione prende una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, tenendo conto degli usi leali e tradizionali e degli effettivi rischi di confusione.

La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

6.   La Commissione tiene un registro aggiornato delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

7.   I documenti di cui al presente articolo sono trasmessi alla Commissione redatti in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea o accompagnati da una traduzione certificata in una di tali lingue.

Articolo 8

Denominazioni, diciture e simboli

1.   Una denominazione registrata secondo il presente regolamento può essere utilizzata da ogni operatore che commercializza prodotti agricoli o alimentari conformi al disciplinare corrispondente.

2.   Le diciture «denominazione d’origine protetta» e «indicazione geografica protetta» o i simboli comunitari ad esse associati devono figurare sull’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, originari della Comunità, che sono commercializzati con una denominazione registrata conformemente al presente regolamento.

3.   Le diciture di cui al paragrafo 2 e i simboli comunitari ad esse associati possono anche figurare sull’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, originari dei paesi terzi, che sono commercializzati con una denominazione registrata conformemente al presente regolamento.

Articolo 9

Approvazione di una modifica del disciplinare

1.   Un’associazione legittimamente interessata che soddisfa le condizioni previste dall’articolo 5, paragrafi 1 e 2, può chiedere l’approvazione di una modifica di un disciplinare, in particolare per tener conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c).

La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l’oggetto e le relative motivazioni.

2.   Quando la modifica comporta una o più modifiche del documento unico, la domanda di approvazione di una modifica è sottoposta alla procedura prevista dagli articoli 5, 6 e 7. Tuttavia, se si tratta di modifiche minori, la Commissione decide in merito all’approvazione senza ricorrere alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7 e, in caso di approvazione, procede alla pubblicazione degli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

3.   Quando la modifica non comporta alcuna modifica del documento unico, si applicano le seguenti regole:

i)

se la zona geografica è situata in uno Stato membro, quest’ultimo si pronuncia sull’approvazione della modifica e, in caso di parere positivo, pubblica il disciplinare modificato e informa la Commissione delle modifiche approvate e delle relative motivazioni;

ii)

se la zona geografica è situata in un paese terzo, la Commissione si pronuncia sull’approvazione della modifica proposta.

4.   Quando la modifica riguarda una modifica temporanea del disciplinare a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche, si applicano le procedure di cui al paragrafo 3.

Articolo 10

Controlli ufficiali

1.   Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli in relazione agli obblighi stabiliti dal presente regolamento a norma del regolamento (CE) n. 882/2004.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente regolamento siano coperti da un sistema di controlli ufficiali.

3.   La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 1 o all'articolo 11 e ne aggiorna periodicamente l'elenco.

Articolo 11

Verifica del rispetto del disciplinare

1.   Per quanto riguarda le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine relative a zone geografiche all'interno della Comunità, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato da:

una o più delle autorità competenti di cui all'articolo 10, e/o

uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 che opera come organismo di certificazione dei prodotti.

I costi di tale verifica del rispetto del disciplinare sono a carico degli operatori soggetti a tale controllo.

2.   Per quanto riguarda le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine relative a zone geografiche di un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato da:

una o più autorità pubbliche designata/e dal paese terzo, e/o

uno o più organismi di certificazione dei prodotti.

3.   Gli organismi di certificazione dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere dal 1o maggio 2010, sono accreditati in conformità delle stesse.

4.   Qualora le autorità di cui ai paragrafi 1 e 2, abbiano deciso di verificare il rispetto del disciplinare, esse devono offrire adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 12

Cancellazione

1.   Quando, conformemente alle norme particolareggiate di cui all'articolo 16, lettera k), ritiene che il rispetto delle condizioni del disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di una denominazione protetta non sia più garantito, la Commissione procede alla cancellazione della registrazione, secondo la procedura dell’articolo 15, paragrafo 2, e ne fa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo può chiedere la cancellazione della registrazione, motivando la richiesta.

La procedura di cui agli articoli 5, 6 e 7 si applica mutatis mutandis.

Articolo 13

Protezione

1.   Le denominazioni registrate sono tutelate contro:

a)

qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta;

b)

qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili;

c)

qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine;

d)

qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti.

Se una denominazione registrata contiene il nome di un prodotto agricolo o alimentare che è considerato generico, l'uso di questo nome generico sui corrispondenti prodotti agricoli o alimentari non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b).

2.   Le denominazioni protette non possono diventare generiche.

3.   Per quanto riguarda le denominazioni la cui registrazione è richiesta ai sensi dell'articolo 5, può essere previsto un periodo transitorio non superiore a cinque anni, a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, solo nel caso in cui un'opposizione sia stata dichiarata ricevibile in quanto la registrazione del nome proposto danneggerebbe l'esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Può inoltre essere stabilito un periodo transitorio per imprese stabilite nello Stato membro o nel paese terzo dove si trova la zona geografica, a condizione che dette imprese abbiano legalmente commercializzato i prodotti di cui trattasi utilizzando in modo continuativo tali denominazioni per almeno i cinque anni che precedono la data di pubblicazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, e che il problema sia stato sollevato nel corso della procedura nazionale di opposizione di cui all’articolo 5, paragrafo 5, primo e secondo comma, o della procedura comunitaria di opposizione di cui all’articolo 7, paragrafo 2. In totale, il cumulo del periodo transitorio di cui al presente comma e del periodo di adattamento di cui all’articolo 5, paragrafo 6, non può superare cinque anni. Qualora il periodo di adattamento di cui all'articolo 5, paragrafo 6, superi cinque anni, non può essere concesso alcun periodo transitorio.

4.   Fatto salvo l'articolo 14, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, di far coesistere una denominazione registrata e una denominazione non registrata che designa un luogo di uno Stato membro o di un paese terzo, qualora questa denominazione sia identica alla denominazione registrata, purché tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:

a)

la denominazione identica non registrata sia stata legalmente utilizzata durante almeno i venticinque anni precedenti il 24 luglio 1993, in base ad usi leali e costanti;

b)

sia provato che tale uso non abbia inteso sfruttare, in alcun momento, la reputazione della denominazione registrata e che non abbia indotto né abbia potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;

c)

il problema relativo alla denominazione identica sia stato sollevato prima della registrazione della denominazione.

La coesistenza della denominazione registrata e della denominazione identica non registrata può durare al massimo per un periodo di quindici anni, trascorso il quale la denominazione non registrata non può più essere utilizzata.

L'impiego della denominazione geografica non registrata è autorizzato solamente se lo Stato di origine è chiaramente e visibilmente indicato sull'etichetta.

Articolo 14

Relazioni fra marchi, denominazioni di origine e indicazioni geografiche

1.   Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia registrata conformemente al presente regolamento, la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione presso la Commissione.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.

2.   Nel rispetto del diritto comunitario, l'uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio comunitario, anteriormente alla data di protezione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica nel paese d’origine, o precedentemente al 1o gennaio 1996, può proseguire, nonostante la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, qualora il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (8) o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (9).

Articolo 15

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine protette.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 16

Modalità d’applicazione

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, sono adottate modalità di applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Esse comprendono in particolare:

a)

un elenco delle materie prime di cui all'articolo 2, paragrafo 3;

b)

modalità relative agli elementi costitutivi del disciplinare, di cui all'articolo 4, paragrafo 2;

c)

le condizioni alle quali una persona fisica o giuridica può essere equiparata ad una associazione;

d)

modalità relative alla presentazione di una domanda di registrazione di una denominazione che designa una zona geografica transfrontaliera, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, terzo comma;

e)

modalità relative al contenuto e alla trasmissione alla Commissione dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafi 7 e 9;

f)

modalità relative alle opposizioni, di cui all'articolo 7, comprese le modalità relative alle idonee consultazioni tra le parti interessate;

g)

modalità relative alle diciture e ai simboli, di cui all'articolo 8;

h)

modalità relative alle modifiche minori di cui all’articolo 7, paragrafo 5, secondo comma e all’articolo 9, paragrafo 2, tenendo presente che una modifica minore non può riguardare né le caratteristiche essenziali del prodotto né alterare il legame;

i)

modalità relative al registro delle denominazioni d’origine e indicazioni geografiche, di cui all’articolo 7, paragrafo 6;

j)

modalità relative alle condizioni di controllo del rispetto del disciplinare;

k)

modalità relative alle condizioni di cancellazione della registrazione.

Articolo 17

Disposizioni transitorie

1.   Le denominazioni che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (10) e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (11) sono automaticamente iscritte nel registro di cui all’articolo 7, paragrafo 6, del presente regolamento. I disciplinari corrispondenti sono equiparati ai disciplinari di cui all’articolo 4, paragrafo 1. Restano d'applicazione le disposizioni transitorie specifiche associate a tali registrazioni.

2.   Per quanto concerne le domande, le dichiarazioni e le richieste pendenti presentate alla Commissione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento:

a)

non si applicano le procedure di cui all'articolo 5 senza pregiudizio dell'articolo 13, paragrafo 3; e

b)

la scheda riepilogativa del disciplinare elaborata in conformità del regolamento (CE) n. 383/2004 della Commissione (12) sostituisce il documento unico di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c).

3.   La Commissione può adottare, se necessario, altre disposizioni transitorie secondo le procedure previste all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 18

Tasse

Gli Stati membri possono esigere il pagamento di una tassa destinata a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute in occasione dell’esame delle domande di registrazione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma del presente regolamento.

Articolo 19

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 2081/92 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia le disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 1o maggio 2009, ad eccezione dei prodotti immessi sul mercato prima di tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

(3)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(6)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(7)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(8)  GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1.

(9)  GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

(10)  Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 704/2005 (GU L 118 del 5.5.2005, pag. 14).

(11)  Regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione, del 17 dicembre 1996, relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/2006 (GU L 72 dell'11.3.2006, pag. 8).

(12)  Regolamento (CE) n. 383/2004 della Commissione, del 1o marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio per quanto concerne la scheda riepilogativa dei principali elementi dei disciplinari (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 16).


ALLEGATO I

Prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1

birre,

bevande a base di estratti di piante,

prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria,

gomme e resine naturali,

pasta di mostarda,

paste alimentari.


ALLEGATO II

Prodotti agricoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1

fieno,

oli essenziali,

sughero,

cocciniglia (prodotto grezzo di origine animale),

fiori e piante ornamentali,

lana,

vimini,

lino stigliato.


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 2081/92

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo2

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 3, primo comma

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 2 paragrafo 6,

Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 1, primo, secondo e terzo comma

Articolo 3, paragrafo 1, primo, secondo e terzo comma

Articolo 3, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 4, primo comma

Articolo 5, paragrafo 5, primo comma

Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 6, primo comma

Articolo 5, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 5, terzo comma

Articolo 5, paragrafo 6, terzo comma

Articolo 5, paragrafo 5, quarto e quinto comma

Articolo 5, paragrafo 6, quarto e quinto comma

Articolo 5, paragrafo 5, sesto, settimo e ottavo comma

Articolo 5, paragrafo 7

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 8

Articolo 5, paragrafi 9 e 10

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2, primo comma

Articolo 6, paragrafi 3 e 4

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 5, primo comma

Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 6, primo comma

Articolo 6, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 2, primo comma

Articolo 7, paragrafo 2, secondo e terzo comma

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafi 6 e 7

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 9, primo comma

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, secondo e terzo comma

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafi 3 e 4

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafi 3 e 4

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 7

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 11, paragrafi 1-3

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 11 bis, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 11 bis, lettera b)

Articoli da 12 a 12 quinquies

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 3, primo comma

Articolo 13, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafi 1 e 2

Articolo 14, paragrafi 1 e 2

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16

Articoli da 17 a 19

Articolo 18

Articolo 20

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II


31.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/26


REGOLAMENTO (CE) N. 511/2006 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1531/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originarie, fra l’altro, della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   FASI ANTECEDENTI DEL PROCEDIMENTO

(1)

Nell’agosto 2002, con il regolamento (CE) n. 1531/2002 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori («prodotto in esame») originarie, fra l’altro, della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

Parallelamente la Commissione, con decisione 2002/683/CE (3), ha accettato un impegno congiunto («l’impegno») offerto congiuntamente da Haier Electrical Appliances Corp., Ltd, Hisense Import & Export Co., Ltd, Konka Group Co., Ltd, Sichuan Changhong Electric Co., Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzen) Co., Ltd, TCL King Electrical Appliances (Hui Zhou) Co., Ltd e Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd («le società») e dalla Camera di commercio cinese per l’import/export di macchinari e prodotti elettronici («CCCME»).

(3)

Di conseguenza, le importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario della RPC, fabbricato dalle società, e del tipo oggetto dell’impegno («prodotto oggetto dell’impegno»), erano esenti dal dazio antidumping definitivo.

B.   MANCATO RISPETTO DELL’IMPEGNO

(4)

L’impegno offerto dalle società le obbliga, tra l’altro, ad esportare il prodotto oggetto dell’impegno al primo acquirente indipendente della Comunità almeno al prezzo minimo all’importazione e a rispettare taluni massimali quantitativi stabiliti nell’impegno. Tale prezzo e tali massimali eliminano il pregiudizio causato dal dumping.

(5)

Ai fini del rispetto dell’impegno, la CCCME e le società hanno inoltre accettato di fornire tutte le informazioni ritenute necessarie dalla Commissione e di permettere verifiche in loco presso i loro impianti per accertare l’esattezza e la veridicità dei dati presentati nelle summenzionate relazioni trimestrali.

(6)

Come osservato nel considerando 239 del regolamento (CE) n. 1531/2002, l’impegno stabilisce specificamente che la violazione da parte di una qualsiasi delle società interessate o della CCCME sarà considerata come una violazione dell’impegno compiuta da tutti i firmatari. La mancata cooperazione con la Commissione europea nel monitoraggio dell’impegno viene considerata una violazione dell’impegno stesso.

(7)

A questo proposito, la Commissione ha chiesto che vengano effettuate verifiche in loco presso la sede della CCCME e delle due società con il maggiore volume dichiarato di vendite del prodotto in esame, vale a dire Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd and Konka Group Co., Ltd. La Commissione ha inviato a CCCME, Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd e Konka Group Co., Ltd lettere precedenti alla verifica in loco, in cui venivano indicate le date della verifica stessa. La CCCME e Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd hanno confermato l’accettazione della verifica richiesta dalla Commissione. Konka Group Co., Ltd, invece, ha rifiutato la verifica, violando così l’impegno.

(8)

La decisione 2006/258/CE della Commissione (4) specifica in dettaglio la natura della violazione riscontrata.

(9)

In considerazione della violazione, con la decisione 2006/258/CE, è stata revocata l’accettazione dell’impegno offerto congiuntamente dalle società e dalla CCCME. È necessario quindi istituire immediatamente un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame esportato verso la Comunità dalle società in questione.

(10)

Conformemente all’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, l’aliquota del dazio antidumping è stabilita in base ai fatti accertati nel corso dell’inchiesta nel cui ambito è stato accettato l’impegno. Poiché l’inchiesta in questione si è conclusa con l’accertamento definitivo del dumping e del pregiudizio con il regolamento (CE) n. 1531/2002, è opportuno fissare l’aliquota del dazio antidumping definitivo al livello e nella forma stabiliti da detto regolamento, vale a dire il 44,6 % del prezzo netto CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

C.   MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1531/2002

(11)

Alla luce di quanto precede, è necessario apportare le opportune modifiche al regolamento (CE) n. 1531/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1531/2002 è modificato come segue:

1)

l’articolo 3, l’allegato I e l’allegato II sono abrogati;

2)

gli articoli 4 e 5 diventano gli articoli 3 e 4.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

H. GORBACH


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 231 del 29.8.2002, pag. 1.

(3)  GU L 231 del 29.8.2002, pag. 42.

(4)  Cfr. pag. 63 della presente Gazzetta ufficiale.


31.3.2006   

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L 93/28


REGOLAMENTO (CE) N. 512/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

99,1

204

46,6

212

102,0

999

82,6

0707 00 05

052

138,6

628

155,5

999

147,1

0709 90 70

052

69,4

204

49,8

999

59,6

0805 10 20

052

63,9

204

40,8

212

48,7

220

43,2

400

58,7

624

62,3

999

52,9

0805 50 10

052

41,3

624

63,4

999

52,4

0808 10 80

388

79,3

400

128,3

404

97,8

508

81,7

512

74,0

528

118,9

720

87,9

999

95,4

0808 20 50

388

79,2

512

73,5

528

73,6

720

129,3

999

88,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


31.3.2006   

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L 93/30


REGOLAMENTO (CE) N. 513/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2006

recante disposizioni temporanee per il rilascio dei titoli d’importazione richiesti nell’ambito del regolamento (CE) n. 565/2002 che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati di origine per l’aglio importato dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione (2) impone a tutti gli Stati membri l’obbligo di comunicare alla Commissione le domande di titoli il lunedì e il giovedì di ogni settimana e di rilasciare i titoli il quinto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda, purché la Commissione non abbia nel frattempo adottato misure ulteriori.

(2)

Il giovedì 13, il venerdì 14 e il lunedì 17 aprile 2006 sono giorni festivi alla Commissione. Risulta pertanto opportuno rinviare il rilascio dei titoli richiesti dal lunedì 10 al venerdì 14 aprile 2006 compreso.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002, i titoli d’importazione richiesti dal lunedì 10 al venerdì 14 aprile 2006 compreso sono rilasciati il venerdì 21 aprile 2006, purché la Commissione non abbia nel frattempo adottato misure ulteriori in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento succitato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 537/2004 (GU L 86 del 24.3.2004, pag. 9).


31.3.2006   

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L 93/31


REGOLAMENTO (CE) N. 514/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2006

recante deroga al regolamento (CE) n. 824/2000 per quanto riguarda il termine di consegna dei cereali all’intervento in taluni Stati membri per la campagna 2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d’intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità (2), prevede che, se l’offerta è ammissibile, gli operatori vengano informati al più presto del piano di consegna. A questo scopo, l’articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento dispone che l’ultima consegna al centro d’intervento per il quale è effettuata l’offerta debba aver luogo entro la fine del quarto mese successivo al mese di ricezione dell’offerta.

(2)

La campagna di commercializzazione 2005/2006 è la seconda campagna in cui si applica il regime d’intervento per i cereali nei nuovi Stati membri che hanno aderito alla Comunità europea il 1o maggio 2004.

(3)

Grazie a condizioni climatiche favorevoli, il raccolto 2005 in questi paesi è stato di nuovo abbondante, il che ha fatto sì che il livello dei prezzi sul mercato interno scendesse leggermente al di sotto del prezzo d’intervento. Di conseguenza, sin dall’inizio del periodo d’intervento nel novembre 2005, sono stati offerti all’intervento quantitativi relativamente ingenti di cereali. Data l’entità dei quantitativi offerti all’intervento e la loro dislocazione geografica, il relativo termine di consegna, corrispondente al 31 marzo 2006, non può essere rispettato. Ai fini di un’adeguata presa in consegna delle offerte, è dunque opportuno prorogare il termine di consegna in deroga al regolamento (CE) n. 824/2000.

(4)

Poiché la situazione di mercato presenta carattere urgente e richiede l’attuazione immediata del provvedimento in questione, occorre prevedere l’applicazione immediata del disposto del presente regolamento.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 824/2000, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, l’ultima consegna dei cereali offerti all’intervento nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia deve aver luogo entro la fine del settimo mese successivo al mese di ricezione dell’offerta, ma non oltre il 31 luglio 2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 21. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 65).


31.3.2006   

IT

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L 93/32


REGOLAMENTO (CE) N. 515/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2006

che istituisce una misura transitoria per la campagna 2005/2006 in relazione al finanziamento dell'ammasso dei cereali offerti all'intervento nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

considerando quanto segue:

(1)

Su richiesta di alcuni Stati membri, il regolamento (CE) n. 514/2006 della Commissione (2) proroga di tre mesi, per la campagna 2005/2006, il termine massimo di consegna dei cereali offerti all'intervento negli Stati membri che hanno aderito alla Comunità europea il 1o maggio 2004, ma non autorizza consegne dopo il 31 luglio 2006.

(2)

Tale misura può comportare spese supplementari di magazzinaggio per i cereali consegnati entro il nuovo termine ma successivamente alla scadenza fissata inizialmente dall'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità (3).

(3)

A norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Garanzia (4), il FEAOG, sezione Garanzia si fa carico delle spese connesse alle operazioni materiali di magazzinaggio. È opportuno assimilare le spese degli Stati membri per l'eventuale rimborso delle suddette spese supplementari di magazzinaggio alle spese connesse alle operazioni di magazzinaggio di norma sostenute dagli organismi d'intervento e disporne il finanziamento da parte del FEAOG, sezione Garanzia, in base allo stesso importo forfettario, tenendo conto altresì della maggiorazione mensile aggiunta al prezzo d'intervento a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ove i cereali offerti all'intervento nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia siano stati effettivamente presi in consegna dall'organismo d'intervento dopo il termine di consegna previsto all'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 824/2000, le spese di magazzinaggio sostenute dallo Stato membro tra la scadenza di detto termine e la data effettiva di consegna al magazzino indicato nel piano di consegna sono assimilate alle spese di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78, purché detta consegna abbia luogo entro il termine previsto dal regolamento (CE) n. 514/2006.

Articolo 2

L'importo forfettario di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1883/78 è calcolato partendo dall'importo forfettario rimborsato dalla Comunità agli Stati membri per il magazzinaggio dei cereali acquistati all'intervento durante la campagna 2005/2006 fissato dalla decisione della Commissione del 12 ottobre 2005 (5), pari a 1,31 EUR/t/mese, dal quale è sottratto l'importo della maggiorazione mensile prevista all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, pari a 0,46 EUR/t/mese, che è stato aggiunto al prezzo d'intervento per ogni mese successivo al termine previsto all'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 824/2000.

Le suddette spese sono prese in considerazione nell'ambito dei conti annuali previsti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio (6) come spese relative alle operazioni materiali risultanti dall'acquisto di un prodotto da parte degli organismi d'intervento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica per la campagna di commercializzazione 2005/2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  Cfr. pag. 31 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 65).

(4)  GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 695/2005 (GU L 114 del 4.5.2005, pag. 1).

(5)  C(2005) 3752. Decisione non pubblicata.

(6)  GU L 337 del 4.12.1990, pag. 3.


31.3.2006   

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L 93/34


REGOLAMENTO (CE) N. 516/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2006

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 31 marzo 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(2)

Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento.

(3)

Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(4)

Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.

(5)

Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).

(3)  GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/95.


ALLEGATO

Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 31 marzo 2006

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (1)

1703 10 00 (2)

11,66

0

1703 90 00 (2)

11,66

0


(1)  Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.


31.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/36


REGOLAMENTO (CE) N. 517/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2006

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3)

Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2). L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

(4)

In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

(5)

La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.

(6)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.

(7)

L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.

(8)

Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(9)

In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.


ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 31 MARZO 2006 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,2389

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

23,89

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

23,89

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

23,89

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,2389

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.


31.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/38


REGOLAMENTO (CE) N. 518/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2006

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2), la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(3)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (3), per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento.

(4)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

(5)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento.

(6)

A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(7)

Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.

(8)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, a seguito della situazione del mercato mondiale o delle esigenze specifiche di taluni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo le destinazioni.

(9)

L'aumento rapido e significativo, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero comunitario verso tali paesi sembra avere un carattere fortemente artificiale.

(10)

Per evitare possibili abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi dei Balcani occidentali non va fissata la restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(11)

In base ai suddetti elementi, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag, 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 6).

(2)  GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

(3)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.


ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 31 MARZO 2006 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

23,89 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

23,89 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

45,38 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,2389 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

23,89 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,2389 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,2389 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,2389 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

23,89 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,2389 (4)

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00

:

Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(3)  Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(4)  L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(5)  L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


31.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/41


REGOLAMENTO (CE) N. 519/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2006

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 22a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità al regolamento (CE) n. 1138/2005 della Commissione, del 15 luglio 2005, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2005/2006 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.

(2)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1138/2005, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 22a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1138/2005, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 27,260 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 185 del 16.7.2005, pag. 3.


31.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/42


REGOLAMENTO (CE) N. 520/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2006

che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1o al 30 aprile 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, quinto trattino,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f) del suddetto regolamento, per gli sciroppi di cui alla lettera d) dello stesso paragrafo, e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (2) prevede che tali restituzioni siano determinate in funzione della restituzione fissata per lo zucchero bianco.

(3)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il 1o di ogni mese.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata a 23,731 EUR/100 kg netti per il periodo dal 1o al 30 aprile 2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.


31.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/43


REGOLAMENTO (CE) N. 521/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2006

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(3)

Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

(4)

L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.

(5)

L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione.

(6)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 marzo 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Prodotti cerealicoli

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

Granturco e prodotti derivati dal granturco:

codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati

C10

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

C10

:

Tutte le destinazioni.


31.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/45


REGOLAMENTO (CE) N. 522/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2006

che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all’articolo 1 di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere compensata mediante una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3)

Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

In virtù del memorandum d’intesa tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana sulla protezione delle importazioni di latte in polvere nella Repubblica dominicana (2), approvato dalla decisione 98/486/CE del Consiglio (3), un determinato quantitativo di prodotti lattiero-caseari della Comunità può essere esportato verso la Repubblica dominicana a dazio ridotto. Per questo motivo occorre ridurre di una determinata percentuale le restituzioni all’esportazione sui prodotti esportati nell’ambito di tale regime.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all’esportazione previste dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione (4).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 218 del 6.8.1998, pag. 46.

(3)  GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.

(4)  GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 31 marzo 2006

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

13,20

L20

EUR/100 kg

18,86

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

20,62

L20

EUR/100 kg

29,47

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

22,75

L20

EUR/100 kg

32,49

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

13,20

L20

EUR/100 kg

18,86

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

20,62

L20

EUR/100 kg

29,47

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

22,75

L20

EUR/100 kg

32,49

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

25,92

L20

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

25,92

L20

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

38,10

L20

EUR/100 kg

54,43

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21 (1)

EUR/100 kg

5,00

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21 (1)

EUR/100 kg

5,00

0402 10 91 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

35,03

L21

EUR/100 kg

44,94

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

36,55

L21

EUR/100 kg

46,92

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

38,94

L21 (1)

EUR/100 kg

50,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

35,03

L21

EUR/100 kg

44,94

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

36,55

L21

EUR/100 kg

46,92

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

38,94

L21 (1)

EUR/100 kg

50,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

39,19

L21

EUR/100 kg

50,30

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

39,42

L21 (1)

EUR/100 kg

50,61

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

39,84

L21

EUR/100 kg

51,12

0402 21 91 9500

L02

EUR/100 kg

42,80

L21

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

39,19

L21

EUR/100 kg

50,30

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

39,42

L21 (1)

EUR/100 kg

50,61

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

39,84

L21

EUR/100 kg

51,12

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

42,03

L21

EUR/100 kg

53,96

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

42,80

L21

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

45,83

L21

EUR/100 kg

58,82

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

47,52

L21

EUR/100 kg

61,03

0402 21 99 9900

L02

EUR/100 kg

49,51

L21

EUR/100 kg

63,55

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

0402 29 15 9900

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

0402 29 91 9000

L02

EUR/100 kg

39,19

L20

EUR/100 kg

50,30

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

39,19

L20

EUR/100 kg

50,30

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

42,03

L20

EUR/100 kg

53,96

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,93

L20

EUR/100 kg

22,76

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 31 9150

L02

EUR/100 kg

10,95

L20

EUR/100 kg

15,65

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,53

L20

EUR/100 kg

13,62

0402 99 39 9150

L02

EUR/100 kg

10,95

L20

EUR/100 kg

15,65

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

4,09

L20

EUR/100 kg

4,93

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

4,09

L20

EUR/100 kg

4,93

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

34,70

L20

EUR/100 kg

44,55

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

36,23

L20

EUR/100 kg

46,50

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

38,61

L20

EUR/100 kg

49,55

0403 90 19 9000

L02

EUR/100 kg

38,84

L20

EUR/100 kg

49,86

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

34,70

L20

EUR/100 kg

44,55

0403 90 33 9900

L02

EUR/100 kg

38,61

L20

EUR/100 kg

49,55

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

13,20

L20

EUR/100 kg

18,86

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9510

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

3,54

L20

EUR/100 kg

4,27

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

0404 90 29 9110

L02

EUR/100 kg

39,19

L20

EUR/100 kg

50,30

0404 90 29 9115

L02

EUR/100 kg

39,42

L20

EUR/100 kg

50,61

0404 90 29 9125

L02

EUR/100 kg

39,84

L20

EUR/100 kg

51,12

0404 90 29 9140

L02

EUR/100 kg

42,80

L20

EUR/100 kg

54,94

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

0404 90 83 9936

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 50 9300

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

74,19

L20

EUR/100 kg

100,04

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

65,47

L20

EUR/100 kg

88,27

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

68,08

L20

EUR/100 kg

91,79

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

89,33

L20

EUR/100 kg

120,44

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

71,44

L20

EUR/100 kg

96,33

0406 10 20 9230

L04

EUR/100 kg

12,99

L40

EUR/100 kg

16,24

0406 10 20 9630

L04

EUR/100 kg

19,96

L40

EUR/100 kg

24,94

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

29,32

L40

EUR/100 kg

36,65

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

24,44

L40

EUR/100 kg

30,55

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

9,08

L40

EUR/100 kg

11,33

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

10,99

L40

EUR/100 kg

13,74

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

21,76

L40

EUR/100 kg

27,20

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

29,54

L40

EUR/100 kg

36,93

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

31,41

L40

EUR/100 kg

39,24

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

35,08

L40

EUR/100 kg

43,86

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

6,44

L40

EUR/100 kg

15,09

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

34,48

L40

EUR/100 kg

43,09

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

35,41

L40

EUR/100 kg

44,26

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

39,25

L40

EUR/100 kg

56,18

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

40,57

L40

EUR/100 kg

58,06

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

40,57

L40

EUR/100 kg

58,06

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

39,43

L40

EUR/100 kg

56,30

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

35,35

L40

EUR/100 kg

50,82

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

34,67

L40

EUR/100 kg

49,63

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

31,39

L40

EUR/100 kg

44,95

0406 90 31 9119

L04

EUR/100 kg

29,03

L40

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9119

L04

EUR/100 kg

29,03

L40

EUR/100 kg

41,60

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

41,33

L40

EUR/100 kg

59,45

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

41,33

L40

EUR/100 kg

59,45

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

39,25

L40

EUR/100 kg

56,18

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

44,68

L40

EUR/100 kg

64,65

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

44,02

L40

EUR/100 kg

63,49

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

42,31

L40

EUR/100 kg

61,32

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

42,93

L40

EUR/100 kg

62,22

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

36,12

L40

EUR/100 kg

51,75

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

36,84

L40

EUR/100 kg

52,98

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

32,71

L40

EUR/100 kg

46,82

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

36,63

L40

EUR/100 kg

52,44

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

33,92

L40

EUR/100 kg

48,15

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

35,88

L40

EUR/100 kg

52,42

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

35,54

L40

EUR/100 kg

50,76

0406 90 78 9500

L04

EUR/100 kg

34,55

L40

EUR/100 kg

49,04

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

29,35

L40

EUR/100 kg

42,19

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

36,63

L40

EUR/100 kg

52,44

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

40,16

L40

EUR/100 kg

57,80

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

36,84

L40

EUR/100 kg

52,98

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

35,61

L40

EUR/100 kg

52,80

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

38,16

L40

EUR/100 kg

55,80

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

40,16

L40

EUR/100 kg

57,80

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

33,16

L40

EUR/100 kg

49,00

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

33,86

L40

EUR/100 kg

49,49

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

35,97

L40

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

35,97

L40

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9972

L04

EUR/100 kg

15,21

L40

EUR/100 kg

21,86

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

35,33

L40

EUR/100 kg

50,57

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

37,84

L40

EUR/100 kg

53,93

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

37,52

L40

EUR/100 kg

53,02

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

35,35

L40

EUR/100 kg

50,82

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

29,29

L40

EUR/100 kg

43,13

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

30,20

L40

EUR/100 kg

43,15

Le destinazioni sono definite come segue:

L02

:

Andorra e Gibilterra.

L20

:

Tutte le destinazioni eccetto L02, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Stati Uniti d’America e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L21

:

Tutte le destinazioni eccetto L02, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Stati Uniti d’America, Bulgaria e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L04

:

Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L40

:

Tutte le destinazioni eccetto L02, L04, Ceuta, Melilla, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Stati Uniti d’America, Bulgaria, Romania, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


(1)  Per i prodotti destinati ad essere esportati nella Repubblica dominicana nell’ambito del contingente 2006/2007 di cui alla decisione 98/486/CE e alle condizioni di cui all’articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999, si applicano i seguenti tassi:

a)

prodotti di cui ai codici NC 0402 10 11 9000 e 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

prodotti di cui ai codici NC 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 e 0402 21 99 9200

28,00 EUR/100 kg

Le destinazioni sono definite come segue:

L02

:

Andorra e Gibilterra.

L20

:

Tutte le destinazioni eccetto L02, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Stati Uniti d’America e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L21

:

Tutte le destinazioni eccetto L02, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Stati Uniti d’America, Bulgaria e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L04

:

Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L40

:

Tutte le destinazioni eccetto L02, L04, Ceuta, Melilla, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Stati Uniti d’America, Bulgaria, Romania, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


31.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/50


REGOLAMENTO (CE) N. 523/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2006

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 28 marzo 2006.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 28 marzo 2006, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2005 (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 32).

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1814/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 3).


ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto

Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura

Importo massimo della restituzione all'esportazione per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 581/2004

Burro

ex ex 0405 10 19 9500

Burro

ex ex 0405 10 19 9700

102,40

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

123,90


31.3.2006   

IT

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L 93/52


REGOLAMENTO (CE) N. 524/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2006

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g), del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci contemplate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascun prodotto di base.

(4)

Nondimeno, nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci che non rientrano nell’allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione alle restituzioni. Per evitare questa circostanza, appare quindi opportuno adottare adeguate misure precauzionali, senza pregiudicare la stipulazione di contratti a lungo termine. La definizione anticipata di tassi specifici per le restituzioni relative ai prodotti in questione dovrebbe permettere di raggiungere i due obiettivi in questione.

(5)

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato per il prodotto in questione, e si tengano presenti i prodotti di base che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 o i prodotti ad essi assimilati.

(6)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (3), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e crema a prezzo ridotto.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/99, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/99, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

(3)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 31 marzo 2006 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso delle restituzioni

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

4,72

5,00

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):

 

 

a)

in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

20,25

21,93

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

46,72

50,00

ex 0405 10

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):

 

 

a)

in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

52,84

57,50

b)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

95,92

103,75

c)

nel caso d'esportazione di altre merci

88,67

96,50


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.


31.3.2006   

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L 93/55


REGOLAMENTO (CE) N. 525/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2006

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), g) e h), del regolamento stesso e i prezzi all’interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell’allegato V al suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell’allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

L’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che la restituzione concessa all’esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d’ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(6)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi elevati per le restituzioni. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la definizione anticipata delle restituzioni è un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci di cui all’allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001, sono fissati conformemente all’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/2005 della Commissione (GU L 167 del 29.6.2005, pag. 12).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 31 marzo 2006 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

Codice NC

Denominazione

Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1701 99 10

Zucchero bianco

23,89

23,89


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.


31.3.2006   

IT

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L 93/57


REGOLAMENTO (CE) N. 526/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2006

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 28 marzo 2006.

(3)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 582/2004, per il periodo di gara che ha termine il 28 marzo 2006, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento è 7,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2005 (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 32).

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1814/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 3).


31.3.2006   

IT

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L 93/58


REGOLAMENTO (CE) N. 527/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2006

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 500/2006 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

(3)  GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.

(4)  GU L 91 del 29.3.2006, pag. 6.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 31 marzo 2006

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

37,21

0,12

1701 11 90 (1)

37,21

3,74

1701 12 10 (1)

37,21

0,00

1701 12 90 (1)

37,21

3,44

1701 91 00 (2)

38,95

5,78

1701 99 10 (2)

38,95

2,65

1701 99 90 (2)

38,95

2,65

1702 90 99 (3)

0,39

0,29


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


31.3.2006   

IT

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L 93/60


REGOLAMENTO (CE) N. 528/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2006

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1809/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1809/2005 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 24 al 30 marzo 2006, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1809/2005, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 29,90 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 2 014 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 291 del 5.11.2005, pag. 4.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).


31.3.2006   

IT

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L 93/61


REGOLAMENTO (CE) N. 529/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2006

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1058/2005 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 24 al 30 marzo 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 174 del 7.7.2005, pag. 12.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


31.3.2006   

IT

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L 93/62


REGOLAMENTO (CE) N. 530/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2006

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1059/2005 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 24 al 30 marzo 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 174 del 7.7.2005, pag. 15.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

31.3.2006   

IT

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L 93/63


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2006

che abroga la decisione 2002/683/CE che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originarie, fra l’altro, della Repubblica popolare cinese

(2006/258/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 8,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1)

Nell’agosto 2002, con il regolamento (CE) n. 1531/2002 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori («prodotto in esame») originarie, fra l’altro, della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

Parallelamente la Commissione, con la decisione 2002/683/CE (3), ha accettato un impegno congiunto («l’impegno») offerto da Haier Electrical Appliances Corp. Ltd, Hisense Import & Export Co. Ltd, Konka Group Co. Ltd, Sichuan Changhong Electric Co. Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzen) Co. Ltd, TCL King Electrical Appliances (Hui Zhou) Co. Ltd e Xiamen Overseas Chinese Electronic Co. Ltd («le società») e dalla Camera di commercio cinese per l'import/export di macchinari e prodotti elettronici («CCCME»).

(3)

Di conseguenza, le importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario della RPC, fabbricato dalle società e del tipo oggetto dell’impegno («prodotto oggetto dell’impegno»), erano esenti dal dazio antidumping definitivo.

B.   VIOLAZIONI DELL’IMPEGNO

1.   Obblighi delle società che hanno assunto impegni

(4)

L’impegno offerto dalle società le obbliga, tra l’altro, ad esportare il prodotto oggetto dell’impegno al primo acquirente indipendente della Comunità almeno al prezzo minimo all’importazione e a rispettare taluni massimali quantitativi stabiliti nell’impegno. Tale prezzo e tali massimali eliminano il pregiudizio causato dal dumping.

(5)

Ai fini del rispetto dell’impegno, la CCCME e le società hanno inoltre accettato di fornire tutte le informazioni ritenute necessarie dalla Commissione e di permettere verifiche in loco presso i loro impianti, al fine di consentire la verifica dell’esattezza e della veridicità dei dati presentati nelle summenzionate relazioni trimestrali.

(6)

Come osservato nel considerando 239 del regolamento (CE) n. 1531/2002, l’impegno stabilisce specificamente che la violazione da parte di una qualsiasi delle società interessate o della CCCME saranno considerate come una violazione dell'impegno compiuta da tutti i firmatari. La mancata cooperazione con la Commissione europea nel monitoraggio dell’impegno viene considerata una violazione dell’impegno stesso.

(7)

A questo proposito, la Commissione ha chiesto che vengano effettuate verifiche in loco presso la sede della CCCME e delle due società con il maggiore volume dichiarato di vendite del prodotto in esame, vale a dire Xiamen Overseas Chinese Electronic Co. Ltd e Konka Group Co. Ltd. La Commissione ha inviato a CCCME, Xiamen Overseas Chinese Electronic Co. Ltd e Konka Group Co. Ltd lettere precedenti alla verifica in loco, in cui venivano indicate le date della verifica stessa.

2.   Risultati della richiesta di verifica

(8)

La CCCME e Xiamen Overseas Chinese Electronic Co. Ltd hanno confermato l’accettazione della verifica richiesta dalla Commissione. Konka Group Co. Ltd, invece, ha rifiutato la verifica.

(9)

La società è stata invitata a chiarire se si trattava della sua posizione definitiva e le è stato ricordato che, in conformità della clausola 5.6 dell’impegno, le società si sono impegnate a collaborare per fornire tutte le informazioni considerate necessarie dalla Commissione europea, al fine di garantire la conformità con l’impegno congiunto e consentire ai funzionari della Commissione europea di verificare tutti i dati e le informazioni forniti, fra cui la possibilità per gli stessi funzionari di eseguire indagini in loco presso la sede delle società e/o della CCCME, anche con un breve preavviso.

(10)

La società Konka Group Co. Ltd ha ribadito per lettera di non essere interessata a collaborare e la sua posizione è stata ulteriormente confermata dalla CCCME.

(11)

La CCCME e le società sono state pertanto informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali la Commissione intendeva revocare l’accettazione dell’impegno, a seguito di violazione dello stesso da parte di Konka Group Co. Ltd, e istituire invece un dazio antidumping definitivo. È stato inoltre concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni oralmente e per iscritto. La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione.

C.   ABROGAZIONE DELLA DECISIONE 2002/683/CE

(12)

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, è opportuno revocare l’accettazione dell’impegno offerto congiuntamente dalle società e dalla CCCME. Occorre abrogare la decisione 2002/683/CE che accetta l’impegno.

(13)

Parallelamente alla presente decisione, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 511/2006 (4), ha modificato il regolamento (CE) n. 1531/2002, al fine di istituire un dazio antidumping definitivo sugli apparecchi riceventi per la televisione a colori esportati nella Comunità dalle società interessate,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2002/683/CE è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2006.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 231 del 29.8.2002, pag. 1.

(3)  GU L 231 del 29.8.2002, pag. 42.

(4)  Cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale.


31.3.2006   

IT

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L 93/65


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2006

che modifica l’allegato II della decisione 79/542/CEE per quanto riguarda la regionalizzazione dell’Argentina e i modelli di certificati relativi all'importazione di carni fresche di bovini provenienti dal Brasile

[notificata con il numero C(2006) 896]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/259/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, punti 1 e 4, e l'articolo 9, paragrafo 4,

consideranto quanto segue:

(1)

La decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (2) stabilisce che le importazioni degli animali e delle carni in questione devono soddisfare le prescrizioni di cui al pertinente certificato redatto conformemente al modello stabilito dalla suddetta decisione.

(2)

L’Argentina ha confermato un focolaio di afta epizootica (di tipo O) insorto nella provincia di Corrientes, nel dipartimento di San Luís del Palmar, e l’8 febbraio 2006 ha immediatamente informato la Commissione.

(3)

Al fine di tutelare il livello sanitario della Comunità è necessario adottare misure di regionalizzazione temporanee intese a sospendere la importazioni di carni disossate ottenute da bovini originari di detto dipartimento e dei dipartimenti confinanti di Berón de Astrada, Capital, General Paz, Empedrado, Itati, Mbucuruyá e San Cosme.

(4)

Il primo sospetto di afta epizootica è stato notificato alle autorità veterinarie argentine il 4 febbraio 2006. Le autorità veterinarie hanno tuttavia sospeso la certificazione delle esportazioni di carni provenienti da animali macellati dopo il 4 gennaio 2006. L’importazione delle partite di dette carni provenienti da bovini macellati a decorrere dal 4 gennaio 2006 e originari di tali dipartimenti va sospesa. In deroga a tale sospensione è tuttavia opportuno permettere l’importazione nella Comunità delle partite di carni disossate e frollate, provenienti da bovini macellati tra il 4 gennaio e il 4 febbraio 2006, accompagnate da una certificazione firmata nello stesso periodo e già spedite nella Comunità.

(5)

In seguito a una recente missione della Commissione in Brasile risulta che, nonostante i sostanziali progressi compiuti in relazione ai sistemi di tracciabilità, occorrono ulteriori miglioramenti al fine di evitare possibili contatti tra animali di stato sanitario diverso. Va inoltre migliorata l’efficacia della vaccinazione contro l’afta epizootica e dei meccanismi in grado di dimostrare l’assenza del virus della malattia, tenendo conto che solo le carni disossate e frollate vengono importate nella Comunità.

(6)

Quale provvedimento supplementare è opportuno predisporre ulteriori garanzie relative ai contatti tra animali, alla vaccinazione e alla sorveglianza.

(7)

È inoltre necessario tenere conto della politica di non vaccinazione contro l’afta epizootica dello Stato di Santa Catarina.

(8)

L'allegato II della decisione 79/542/CEE va pertanto modificato di conseguenza.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 79/542/CEE è modificato in conformità dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 31 marzo 2006.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 18 del 23.1.2002, pag. 11.

(2)  GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/9/CE della Commissione (GU L 7 del 12.1.2006, pag. 23).


ALLEGATO

Nell’allegato II della decisione 79/542/CEE la parte 1 e l’elenco dei modelli di certificati veterinari, nonché il modello «BOV» di cui alla parte 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«ALLEGATO II

(CARNI FRESCHE)

Parte 1

ELENCO DI PAESI TERZI O DI PARTI DI PAESI TERZI (1)

Stato

Codice del territorio

Delimitazione del territorio

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Modelli

GS

1

2

3

4

5

6

AL — Albania

AL-0

Tutto il paese

 

 

AR — Argentina

AR-0

Tutto il paese

EQU

 

 

AR-1

Le province di Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (eccetto i dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme e San Luís del Palmar), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe e Tucuman

BOV

A

1 e 2

AR-2

La Pampa e Santiago del Estero

BOV

A

1 e 2

AR-3

Cordoba

BOV

A

1 e 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

1

AR-5

Formosa (solo il territorio di Ramón Lista) e Salta (solo il dipartimento di Rivadavia)

BOV

A

1 e 2

AR-6

Salta (solo i dipartimenti di General José de San Martin, Orán, Iruya e Santa Victoria)

BOV

A

1 e 2

AR-7

Le province di Chaco, Formosa (eccetto il territorio di Ramón Lista), Salta (eccetto i dipartimenti di General José de San Martin, Rivadavia, Orán, Iruya e Santa Victoria), Jujuy

BOV

A

1 e 2

AR-8

Le province di Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, eccettuata la zona tampone di 25 km lungo il confine con la Bolivia e il Paraguay, zona che si estende dal distretto di Santa Catalina nella provincia di Jujuy al distretto di Laishi nella provincia di Formosa

BOV

A

1 e 2

AR-9

La zona tampone di 25 km lungo il confine con la Bolivia e il Paraguay, zona che si estende dal distretto di Santa Catalina nella provincia di Jujuy al distretto di Laishi nella provincia di Formosa

 

 

AR-10

Parte della provincia di Corrientes: i dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme e San Luís del Palmar

BOV

A

1 e 2

AU — Australia

AU-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA — Bosnia-Erzegovina

BA-0

Tutto il paese

 

 

BG — Bulgaria a

BG-0

Tutto il paese

EQU

 

 

BG-1

Le province di Varna, Dobrič, Silistra, Šumen, Tărgovitšte, Razgrad, Ruse, Veliko Tărnovo, Gabrovo, Pleven, Loveč, Plovdiv, Smoljan, Pazardžik, distretto di Sofia, centro urbano di Sofia, Pernik, Kjustendil, Blagoevgrad, Vraca, Montana e Vidin

BOV, OVI, RUW, RUF

BG-2

Le province di Burgas, Jambol, Sliven, Stara Zagora, Haskovo, Kardžali e il corridoio della larghezza di 20 km lungo il confine con la Turchia

BH — Bahrein

BH-0

Tutto il paese

 

 

BR — Brasile

BR-0

Tutto il paese

EQU

 

 

BR-1

Parte dello stato di Minas Gerais (escluse le circoscrizioni regionali di Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas e Bambuí);

stato di Espíritu Santo;

stato di Goiás;

parte dello stato del Mato Grosso comprendente la circoscrizione regionale di Cuiabá (esclusi i comuni di Santo António do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Poconé e Barão de Melgaço), la circoscrizione regionale di Cáceres (escluso il comune di Cáceres), la circoscrizione regionale di Lucas do Rio Verde, la circoscrizione regionale di Rondonópolis (escluso il comune di Itiquiora), la circoscrizione regionale di Barra do Garça e la circoscrizione regionale di Barra do Burgres

BOV

A e H

1 e 2

BR-2

Stato del Rio Grande do Sul

BOV

A e H

1 e 2

BR-3

Parte dello stato del Mato Grosso do Sul, compreso il comune di Sete Quedas

BOV

A e H

1 e 2

BR-4

Parte dello stato del Mato Grosso do Sul, (esclusi i comuni di: Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso e Corumbá);

stato del Paraná;

stato di São Paulo

BOV

A e H

1 e 2

BR-5

Stato del Paraná,

stato del Mato Grosso do Sul;

stato di São Paulo.

1

BR-6

Stato di Santa Catarina

BOV

A e H

1 e 2

BW — Botswana

BW-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

BW-1

Le zone veterinarie di sorveglianza 5, 6, 7, 8, 9 e 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 e 2

BW-2

Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 12, 13 e 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 e 2

BY — Bielorussia

BY-0

Tutto il paese

 

 

BZ — Belize

BZ-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

CA — Canada

CA-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW,

G

 

CH — Svizzera

CH-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CL — Cile

CL-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

CN — Cina (Repubblica popolare)

CN-0

Tutto il paese

 

 

CO — Colombia

CO-0

Tutto il paese

EQU

 

 

CO-1

La zona delimitata dai seguenti confini: dal punto in cui il fiume Murri si getta nel fiume Atrato, scendendo lungo il fiume Atrato fino alle sue foci nell'Oceano Atlantico, quindi da questo punto fino alla frontiera con il Panama lungo la costa Atlantica fino a Cabo Tiburón; da questo punto fino all'Oceano Pacifico seguendo il confine tra Colombia e Panama; da questo punto lungo la costa del Pacifico fino alle foci del fiume Valle e da qui proseguendo in linea retta fino al punto di confluenza tra il fiume Murri e il fiume Atrato.

BOV

A

2

CO-3

La zona delimitata dai seguenti confini: dalla foce del fiume Sinu nell'Oceano Atlantico, risalendo lungo questo fiume fino alla sorgente ad Alto Paramillo, quindi da questo punto in direzione di Puerto Rey sull'Oceano Atlantico, lungo il confine tra i dipartimenti di Antioquia e Córdoba, quindi da quest'ultimo punto in direzione della foce del fiume Sinu, lungo la costa atlantica.

BOV

A

2

CR — Costa Rica

CR-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

CU — Cuba

CU-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

DZ — Algeria

DZ-0

Tutto il paese

 

 

ET — Etiopia

ET-0

Tutto il paese

 

 

FK — Isole Falkland

FK-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU

 

 

GL — Groenlandia

GL-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT — Guatemala

GT-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

HK — Hong Kong

HK-0

Tutto il paese

 

 

HN — Honduras

HN-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

HR — Croazia

HR-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL — Israele

IL-0

Tutto il paese

 

 

IN — India

IN-0

Tutto il paese

 

 

IS — Islanda

IS-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE — Kenya

KE-0

Tutto il paese

 

 

MA — Marocco

MA-0

Tutto il paese

EQU

 

 

MG — Madagascar

MG-0

Tutto il paese

 

 

MK — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (3)

MK-0

Tutto il paese

OVI, EQU

 

 

MU — Maurizio

MU-0

Tutto il paese

 

 

MX — Messico

MX-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

NA — Namibia

NA-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

NA-1

Zone situate a sud della recinzione che va da Palgrave Point ad ovest a Gam a est

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

NC — Nuova Caledonia

NC-0

Tutto il paese

BOV, RUF, RUW

 

 

NI — Nicaragua

NI-0

Tutto il paese

 

 

NZ — Nuova Zelanda

NZ-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA — Panama

PA-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

PY — Paraguay

PY-0

Tutto il paese

EQU

 

 

PY-1

Chaco centrale e regione di San Pedro

BOV

A

1 e 2

RO – Romania a

RO-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU — Russia

RU-0

Tutto il paese

 

 

RU-1

Regione di Murmansk, area autonoma di Jamalo-Nemets

RUF

SV — El Salvador

SV-0

Tutto il paese

 

 

SZ — Swaziland

SZ-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

SZ-1

Zona situata ad ovest della “linea rossa” che si estende a nord dal fiume Usutu fino al confine con il Sudafrica ad ovest di Nkalashane.

BOV, RUF, RUW

F

2

SZ-2

Le zone veterinarie di sorveglianza e di vaccinazione contro l'afta epizootica pubblicate, come atto legislativo, con il decreto n. 51 del 2001

BOV, RUF, RUW

F

1 e 2

TH — Thailandia

TH-0

Tutto il paese

 

 

TN — Tunisia

TN-0

Tutto il paese

 

 

TR — Turchia

TR-0

Tutto il paese

 

 

TR-1

Le province di Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat e Kirikkale

EQU

 

 

UA — Ucraina

UA-0

Tutto il paese

 

 

US — Stati Uniti

US-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

XM — Montenegro

XM-0

Tutto il territorio doganale (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

XS — Serbia (2)

XS-0

Tutto il territorio doganale (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

UY — Uruguay

UY-0

Tutto il paese

EQU

 

 

BOV

A

1 e 2

OVI

A

1 e 2

ZA — Sudafrica

ZA-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

ZA-1

Tutto il paese, tranne:

la parte della zona di controllo dell'afta epizootica situata nelle regioni veterinarie di Mpumalanga e delle province settentrionali, nel distretto di Ingwavuma della regione veterinaria del Natal e nella zona frontaliera con il Botswana ad est del 28° di longitudine;

il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZulu-Natal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

ZW — Zimbabwe

ZW-0

Tutto il paese

 

 

=

Non è previsto alcun certificato e l'importazione di carni fresche è vietata (tranne che per le specie eventualmente indicate nella riga relativa a tutto il paese).

a

=

Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro dell'Unione europea.

Condizioni specifiche di cui alla colonna 6

“1”: Limitazioni geografiche e temporali:

“2” Limitazioni di categoria

Non sono autorizzate le frattaglie (tranne il diaframma e i muscoli masseteri per le specie bovine).

Parte 2

MODELLI DI CERTIFICATI VETERINARI

Modelli:

“BOV”

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche di animali domestici della specie bovina (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis e loro incroci);

“POR”

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche di animali domestici della specie suina domestica (Sus scrofa);

“OVI”

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche delle specie domestiche ovina e caprina (Ovis aries e Capra hircus);

“EQU”

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche di animali domestici della specie equina domestica (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci);

“RUF”

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche di animali non domestici di allevamento diversi dai suidi e dai solipedi;

“RUW”

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche di animali non domestici in libertà diversi dai suidi e dai solipedi;

“SUF”

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche di suidi non domestici di allevamento;

“SUW”

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche di suidi non domestici in libertà;

“EQW”

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche di solipedi non domestici in libertà.

GS (garanzie supplementari):

“A”

:

garanzie relative alla frollatura, alla misura del pH e al disossamento delle carni fresche, escluse le frattaglie, certificate conformemente ai modelli dei certificati BOV (punto 10.6), OVI (punto 10.6), RUF (punto 10.7) e RUW (punto 10.4);

“B”

:

garanzie relative alle frattaglie rifilate frollate descritte nel modello di certificato BOV (punto 10.6);

“C”

:

garanzie relative agli esami di laboratorio per la peste suina classica sulle carcasse da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato SUW (punto 10.3 bis);

“D”

:

garanzie relative alla somministrazione, in azienda, di rifiuti alimentari agli animali da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato POR [punto 10. 3 d)];

“E”

:

garanzie relative alle prove della tubercolosi sugli animali da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato BOV [punto 10.4 d)];

“F”

:

garanzie relative alla frollatura e al disossamento delle carni fresche, escluse le frattaglie, certificate conformemente ai modelli dei certificati BOV (punto 10.6), OVI (punto 10.6), RUF (punto 10.7) e RUW (punto 10.4);

“G”

:

garanzie relative (1) all'esclusione delle frattaglie e del midollo spinale e (2) agli esami e all'origine dei cervidi, in rapporto alla sindrome del dimagrimento cronico conformemente ai modelli dei certificati RUF (punto 9.2.1) e RUW (punto 9.3.1).

“H”

:

garanzie supplementari richieste per il Brasile in relazione ai contatti tra animali, alla vaccinazione e alla sorveglianza. Tuttavia, poiché lo Stato brasiliano di Santa Catarina non effettua vaccinazioni contro l’afta epizootica, il riferimento a un programma di vaccinazione non è applicabile alle carni provenienti da animali originari di tale Stato e ivi macellati.

Note

a)

I certificati veterinari devono essere presentati dal paese esportatore, sulla base dei modelli riportati nella presente parte 2 dell'allegato II, secondo il formato del modello relativo alle carni corrispondenti. Essi devono contenere, seguendo la numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per ciascun paese terzo e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore o parte di esso.

b)

Deve essere presentato un certificato distinto e unico per le carni esportate da un singolo territorio figurante nelle colonne 2 e 3 della parte 1 dell'allegato II, spedite verso la stessa destinazione e trasportate in uno stesso vagone ferroviario, autocarro, aereo o nave.

c)

L' originale di ciascun certificato deve essere composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico e indivisibile.

d)

Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui verrà effettuata l'ispezione frontaliera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.

e)

Se per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita (tabella al punto 8.3 del modello), al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine devono formare parte integrante dell'originale tramite l'apposizione, su ciascuna di esse, della firma e del timbro del veterinario ufficiale che procede alla certificazione.

f)

Se il certificato, comprese le tabelle supplementari di cui alla lettera e), si compone di più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: (numero di pagina)/(numero totale di pagine) e, in alto, il numero di codice del certificato assegnato dall'autorità competente.

g)

L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale. Le autorità competenti del paese esportatore accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio. Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

h)

L'originale del certificato deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero dell'UE.

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(1)  Fatte salve prescrizioni specifiche in tema di certificazione contemplate da accordi tra la Comunità e i paesi terzi.

(2)  Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(3)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati in materia attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(4)  Serbia e Montenegro sono repubbliche con un proprio territorio doganale che insieme costituiscono un'unione di Stati; per questo motivo devono essere elencati separatamente.

=

Non è previsto alcun certificato e l'importazione di carni fresche è vietata (tranne che per le specie eventualmente indicate nella riga relativa a tutto il paese).

a

=

Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro dell'Unione europea.


Rettifiche

31.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/79


Rettifica del regolamento (CE) n. 2152/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 327/98 recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso nonché il regolamento (CE) n. 1549/2004 che deroga al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio in ordine al regime di importazione del riso e che fissa specifiche regole transitorie applicabili alle importazioni di riso Basmati

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 342 del 24 dicembre 2005 )

A pagina 35, il testo dell'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VII

Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera c)

:

In spagnolo

:

Derecho reducido en un 30,77 % del derecho fijado en el artículo 1 quinquies del Reglamento (CE) no 1549/2004 de la Comisión, hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

:

In ceco

:

Clo snížené o 30,77 % cla stanoveného v článku 1d nařízení Komise (ES) č. 1549/2004 až na množství uvedené v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

:

In danese

:

Nedsættelse på 30,77 % af den told, der er fastsat i artikel 1d i Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2004, op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)

:

In tedesco

:

Zollsatz ermäßigt um 30,77 % des in Artikel 1d der Verordnung (EG) Nr. 1549/2004 der Kommission festgesetzten Zollsatzes bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

:

In estone

:

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1549/2004 artiklis 1d kindlaks määratud tollimaks, mida on alandatud 30,77 % võrra käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98)

:

In greco

:

Δασμός μειωμένος κατά 30,77 % του δασμού που καθορίζεται στο άρθρο 1δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1549/2004 της Επιτροπής, έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

:

In inglese

:

Reduced rate of duty of 30,77 % of the duty set in Article 1d of Commission Regulation (EC) No 1549/2004 up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

:

In francese

:

Droit réduit de 30,77 % du droit fixé à l’article 1er quinquies du règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

:

In italiano

:

Dazio ridotto in ragione del 30,77 % del dazio fissato all’articolo 1 quinquies del regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

:

In lettone

:

Ievedmuitas nodoklis samazināts par 30,77 %, salīdzinot ar nodokli, kas noteikts Komisijas Regulas (EK) Nr. 1549/2004 1.d pantā, līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regula (EK) Nr. 327/98)

:

In lituano

:

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1549/2004 1d straipsnyje nustatyto muito mokesčio sumažinimas 30,77 % mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

:

In ungherese

:

Az 1549/2004/EK bizottsági rendelet 1.d. cikkében meghatározott vám 30,77 %-os csökkentett vámja az ezen bizonyítvány 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (327/98/EK rendelet)

:

In maltese

:

Dazju mnaqqas ta’ 30.77 % tat-dazju fiss fl-Artikolu 1(d) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1549/2004 sal-kwantità indikata fis-sezzjoni 17 u 18 ta’ dan iċ-ċertifikat (ir-Regolament (KE) Nru 327/98)

:

In neerlandese

:

Recht verlaagd met 30,77 % van het in artikel 1 quinquies van Verordening (EG) nr. 1549/2004 van de Commissie vastgestelde recht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

:

In polacco

:

Obniżona stawka celna odpowiadająca 30,77 % stawki określonej w art. 1d rozporządzenia Komisji (WE) nr 1549/2004 do ilości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

:

In portoghese

:

Direito reduzido de 30,77 % do direito fixado no artigo 1.o-D do Regulamento (CE) n.o 1549/2004 da Comissão até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

:

In slovacco

:

Clo znížené o 30,77 % cla stanoveného článkom 1d nariadenia Komisie (ES) č. 1549/2004 až na množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

:

In sloveno

:

Dajatev, znižana za 30,77 % od dajatve iz člena 1(d) Uredbe Komisije (ES) št. 1549/2004 do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega potrdila (Uredba (ES) št. 327/98)

:

In finlandese

:

Tulli, jonka määrää on alennettu 30,77 % komission asetuksen (EY) N:o 1549/2004 1 d artiklassa vahvistetusta tullista tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

:

In svedese

:

Tullsatsen nedsatt med 30,77 % av den tullsats som anges i artikel 1d i kommissionens förordning (EG) nr 1549/2004 upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98).»

Nell'allegato IV, a pagina 37, alla lettera d) del nuovo allegato IX del regolamento (CE) n. 327/98, seconda colonna, voce «Pakistan»:

anziché:

«1 596»,

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«1 595».