ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 91 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
29.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 91/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 498/2006 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 marzo 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
98,7 |
204 |
50,0 |
|
212 |
102,0 |
|
999 |
83,6 |
|
0707 00 05 |
052 |
137,9 |
628 |
155,5 |
|
999 |
146,7 |
|
0709 90 70 |
052 |
119,0 |
204 |
54,7 |
|
999 |
86,9 |
|
0805 10 20 |
052 |
72,3 |
204 |
46,0 |
|
212 |
50,4 |
|
220 |
41,9 |
|
624 |
67,0 |
|
999 |
55,5 |
|
0805 50 10 |
624 |
66,0 |
999 |
66,0 |
|
0808 10 80 |
388 |
76,0 |
400 |
126,1 |
|
404 |
92,9 |
|
508 |
82,3 |
|
512 |
74,8 |
|
528 |
90,2 |
|
720 |
81,9 |
|
999 |
89,2 |
|
0808 20 50 |
388 |
83,2 |
512 |
60,9 |
|
528 |
73,6 |
|
720 |
43,0 |
|
999 |
65,2 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
29.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 91/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 499/2006 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2006
che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 769/2002 del Consiglio sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di cumarina spedita dall’Indonesia e dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o meno originaria dell’Indonesia o della Malaysia, e che dispone la registrazione di tali importazioni
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafi 3 e 5,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. DOMANDA
(1) |
Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese. |
(2) |
La domanda è stata presentata il 13 febbraio 2006 dal Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) per conto dell'unico produttore comunitario che rappresenta il 100 % della produzione comunitaria di cumarina. |
B. PRODOTTO
(3) |
Il prodotto al centro delle possibili pratiche di elusione è la cumarina, normalmente dichiarata al codice NC ex 2932 21 00 (di seguito «prodotto in questione»), originaria della Repubblica popolare cinese. Il codice è fornito a titolo puramente informativo. |
(4) |
Oggetto dell'inchiesta è la cumarina spedita dall'Indonesia e dalla Malaysia (di seguito «prodotto in esame»), normalmente dichiarata allo stesso codice del prodotto in questione. |
C. MISURE IN VIGORE
(5) |
Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 769/2002 del Consiglio (2). |
D. MOTIVAZIONE
(6) |
La domanda contiene elementi di prova sufficienti per dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante il trasbordo di tale prodotto in Indonesia e in Malaysia. |
(7) |
Sono stati forniti i seguenti elementi di prova.
|
E. PROCEDURA
(8) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base e per sottoporre a registrazione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni di cumarina spedita dall'Indonesia e dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o meno originaria dell'Indonesia o della Malaysia. |
a) Questionari
(9) |
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori ed alle associazioni di produttori/esportatori dell'Indonesia e della Malaysia, ai produttori/esportatori ed alle associazioni di produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese, agli importatori ed alle associazioni di importatori della Comunità che hanno collaborato all'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore o che figurano nella domanda nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia e della Malaysia. All'occorrenza, potranno essere chieste informazioni anche all’industria comunitaria. |
(10) |
In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione senza indugio, entro il termine di cui all'articolo 3 del presente regolamento, per sapere se figurano nella domanda ed eventualmente chiedere un questionario entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dal momento che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate. |
(11) |
L'apertura dell'inchiesta sarà notificata alle autorità della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia e della Malaysia. |
b) Raccolta delle informazioni e audizioni
(12) |
Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno delle medesime. Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite. |
c) Esenzione delle importazioni dalla registrazione o dalle misure
(13) |
Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione. |
(14) |
Poiché la possibile elusione si verifica al di fuori della Comunità, a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e per i quali si accerti che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderano beneficiare dell’esenzione devono presentare una domanda sostenuta da opportuni elementi di prova entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento. |
F. REGISTRAZIONE
(15) |
A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta per consentire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, la riscossione retroattiva dell'appropriato importo di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione delle importazioni di detti prodotti spediti dall'Indonesia e dalla Malaysia. |
G. TERMINI
(16) |
Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali:
|
(17) |
È importante notare che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini previsti all'articolo 3 del presente regolamento. |
H. MANCATA COLLABORAZIONE
(18) |
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, sulla base dei dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. |
(19) |
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. In tal caso, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per una parte interessata che non collabora o collabora solo in parte può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se la parte in questione avesse collaborato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nella Comunità di cumarina, classificate al codice NC ex 2932 21 00 (codice TARIC 2932210016), spedite dall'Indonesia e dalla Malaysia, a prescindere dal fatto che siano dichiarate o meno originarie di tali paesi, eludono le misure istituite dal regolamento (CE) n. 769/2002.
Articolo 2
A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si chiede alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Mediante regolamento, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti fabbricati da produttori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e per i quali non è risultato che abbiano eluso i dazi antidumping.
Articolo 3
1. I questionari devono essere chiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Salvo altrimenti disposto, qualora desiderino che le loro osservazioni vengano prese in considerazione durante l’inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
3. I produttori dell'Indonesia e della Malaysia che intendono sollecitare l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di 40 giorni.
4. Inoltre, sempre entro il termine di 40 giorni, le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione.
5. Le informazioni relative al caso in esame, le richieste di audizione o di questionari, come pure le domande di esenzione dalla registrazione o dalle misure per le importazioni, devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato) e devono indicare il nome, l’indirizzo, l’indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, che sarà contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione B |
Ufficio J-79 5/16 |
B-1049 Bruxelles |
Fax (32 2) 295 65 05 |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2006.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU L 123 del 9.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1854/2003 (GU L 272 del 23.10.2003, pag. 1).
(3) Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all’articolo 19 del regolamento di base ed all’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).
29.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 91/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 500/2006 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2006
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 494/2006 della Commissione (4). |
(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).
(3) GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.
(4) GU L 89 del 28.3.2006, pag. 20.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 29 marzo 2006
(EUR) |
||
Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
35,47 |
0,65 |
1701 11 90 (1) |
35,47 |
4,26 |
1701 12 10 (1) |
35,47 |
0,51 |
1701 12 90 (1) |
35,47 |
3,97 |
1701 91 00 (2) |
38,95 |
5,78 |
1701 99 10 (2) |
38,95 |
2,65 |
1701 99 90 (2) |
38,95 |
2,65 |
1702 90 99 (3) |
0,39 |
0,29 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
29.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 91/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 501/2006 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2006
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 446/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Le restituzioni applicabili all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 446/2006 della Commissione (2). |
(2) |
Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 446/2006, è opportuno modificare tali restituzioni, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate dal regolamento (CE) n. 446/2006 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 80 del 17.3.2006, pag. 40.
ALLEGATO
IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DEL 29 MARZO 2006 (1)
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo delle restituzioni |
|||
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,99 (2) |
|||
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
23,53 (2) |
|||
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,99 (2) |
|||
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
23,53 (2) |
|||
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,2717 |
|||
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
27,17 |
|||
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
25,58 |
|||
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
25,58 |
|||
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,2717 |
|||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:
|
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).
(2) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
29.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 91/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 502/2006 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2006
che prevede una nuova attribuzione di diritti d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 1081/1999 per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 1081/1999 della Commissione, del 26 maggio 1999, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna, che abroga il regolamento (CE) n. 1012/98 e modifica il regolamento (CE) n. 1143/98 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1081/1999 prevede, per il periodo dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006, l'apertura di due contingenti tariffari di 5 000 capi ciascuno per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna; l'articolo 9 di tale regolamento prevede inoltre, per ciascuno dei due contingenti, una nuova attribuzione dei quantitativi che non hanno costituito oggetto di una domanda di titoli di importazione al 15 marzo 2006,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I quantitativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1081/1999 ammontano a:
— |
4 163 capi per il numero d'ordine 09.0001, |
— |
3 458 capi per il numero d'ordine 09.0003. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 131 del 27.5.1999, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1096/2001 (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 33).
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
29.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 91/11 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2004
relativa all'aiuto di Stato cui l’Italia intende dare esecuzione a favore delle imprese di commercializzazione di carni bovine nella provincia di Brescia
[notificata con il numero C(2004) 1377]
Il testo in lingua italiana è il solo facente fede
(2006/249/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo,
considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO
(1) |
Con lettera datata 27 luglio 2001, protocollata il 1o agosto 2001, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione un aiuto destinato all'acquisto di attrezzature atte a garantire la provenienza e la qualità delle carni bovine. |
(2) |
Con lettere datate, rispettivamente, 15 ottobre 2001 (protocollata il 16 ottobre 2001) e 26 febbraio 2002 (protocollata il 27 febbraio 2002), la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha comunicato alla Commissione le informazioni complementari chieste alle autorità italiane con lettere del 12 settembre 2001 e 28 novembre 2001. |
(3) |
Con lettera del 24 aprile 2002, la Commissione ha informato l'Italia della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE in merito a detto aiuto. |
(4) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (1) del 18 giugno 2002. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni in merito all'aiuto/alla misura in questione. |
(5) |
La Commissione non ha ricevuto osservazioni al riguardo da parte di terzi interessati. |
(6) |
Con lettera del 25 giugno 2002, protocollata il 27 giugno 2002, l'Italia ha comunicato alla Commissione ulteriori informazioni sulla misura progettata. |
II. DESCRIZIONE
(7) |
Aiuto all'acquisto di attrezzature destinate a garantire la provenienza e la qualità delle carni bovine. |
(8) |
Lo stanziamento previsto per la misura di aiuto è di 103 291,38 EUR (pari a 200 milioni di ITL), proveniente dalla Camera di commercio di Brescia. |
(9) |
Fino a fine 2001. |
(10) |
Le piccole e medie imprese commerciali con un numero di dipendenti inferiore o pari a 20, che: hanno sede legale e operativa nella provincia di Brescia, non hanno contenziosi aperti con gli enti di previdenza sociale, sono in regola con il pagamento dei contributi alla Camera di Commercio, non sono sottoposte a regime di amministrazione controllata né si trovano in fase di concordato preventivo o in fallimento. |
(11) |
La misura di aiuto mira ad erogare un contributo per l'acquisto di bilance collegate ad un sistema informatico (hardware e software) che permette di attestare la provenienza delle carni bovine e il relativo controllo da parte del Centro miglioramento qualitativo del latte e della carne bovina di Brescia. |
(12) |
Nella versione originale della misura, i destinatari dell'aiuto erano le piccole e medie imprese del settore terziario che vendono carni, e, in misura molto minore, le imprese che effettuano una vendita diretta di carne ai consumatori. Tuttavia, queste ultime sono state ora escluse, come hanno precisato le autorità italiane con lettera del 25 giugno 2002. Nella versione definitiva, possono beneficiare dell'aiuto soltanto le piccole e medie imprese di commercializzazione (macellerie) che vendono carni bovine certificate. |
(13) |
Nella versione originale della misura, l'aiuto era modulato come segue:
|
(14) |
Il contributo erogato a ciascuna impresa non può superare il massimale di 1 291,15 EUR (pari a 2,5 milioni di ITL). |
(15) |
Esso non è cumulabile con altri aiuti concessi dallo Stato o da altri enti pubblici. |
(16) |
Le domande di contributo anteriori alla data di pubblicazione dell'invito a manifestare interesse non saranno ammesse al beneficio dell'aiuto. La concessione dell’aiuto è peraltro subordinata all’approvazione dello stesso da parte della Commissione. |
III. AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO CE
(17) |
La Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato perché nutriva dubbi sulla compatibilità del regime con il mercato comune. |
(18) |
Innanzitutto, la Commissione è stata indotta a dubitare della compatibilità dell'aiuto con il mercato comune a causa di alcune lacune nelle informazioni comunicate dall'Italia. |
(19) |
In primo luogo, le autorità italiane non hanno fornito alcuna indicazione circa il rispetto di norme minime in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. La Camera di commercio si è limitata a segnalare che il rispetto delle norme summenzionate non era di sua competenza. |
(20) |
In secondo luogo, la Camera di commercio non ha formulato alcun commento sull'esistenza di sbocchi sul mercato per i prodotti di cui trattasi. |
(21) |
Siffatte lacune hanno indotto la Commissione a dubitare del rispetto di alcune condizioni di cui ai punti 4.2 e 4.3 degli orientamenti comunitari relativi agli aiuti di Stato nel settore agricolo. |
(22) |
Un altro problema emerso nel corso dell'indagine preliminare è quello del controllo sulla non cumulabilità dei contributi. Tenuto conto dell'organizzazione del regime di aiuto, la Commissione ha suggerito di istituire, di concerto con le autorità della Regione Lombardia, un sistema di controllo sulla non cumulabilità degli aiuti. Stando al complemento di informazioni trasmesso alla Commissione, la Camera di commercio si è dichiarata disposta ad effettuare un controllo sul 10 % delle domande presentate. Tale controllo appare insufficiente agli occhi della Commissione, in quanto non consente di escludere l'eventualità che i beneficiari fruiscano di contributi provenienti da più fonti con il conseguente rischio di un superamento delle aliquote ammissibili. |
IV. OSSERVAZIONI DELL'ITALIA
(23) |
Nella sua lettera del 25 giugno 2002, protocollata il 26 giugno 2006, l'Italia si è impegnata a concedere l'aiuto soltanto alle macellerie che commercializzano carni bovine certificate conformemente al disciplinare autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Queste aziende sono state precedentemente sottoposte alla verifica del rispetto delle norme in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. |
(24) |
L'Italia ha precisato inoltre che l'esistenza di sbocchi sul mercato è assicurata dal fatto che i destinatari sono imprese di commercializzazione al dettaglio. |
(25) |
Per quanto riguarda il rispetto del criterio della non cumulabilità degli aiuti, le autorità italiane hanno assicurato che saranno verificate le norme di cumulo per tutti i beneficiari, di concerto con le autorità della Regione Lombardia. |
V. VALUTAZIONE DELL’AIUTO
(26) |
A norma dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Le misure previste dalla decisione in oggetto corrispondono a questa definizione per le ragioni che seguono. |
(27) |
Il finanziamento fornito dalle Camere di commercio va considerato come finanziamento pubblico ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, in quanto la partecipazione delle imprese a questi enti di diritto pubblico è obbligatoria, così come i canoni da esse pagati. Inoltre, nel passato, la Commissione ha già considerato come aiuti di Stato misure adottate da Camere di commercio italiane (2). |
(28) |
Le misure favoriscono alcune imprese ed alcuni operatori (piccole e medie imprese del settore della commercializzazione di prodotti agricoli). |
(29) |
Le misure possono incidere sugli scambi, data l'importanza che riveste la commercializzazione di prodotti trasformati (che rappresentano una parte consistente degli scambi agricoli: ad esempio, nel 1998 l'Italia ha importato prodotti agricoli per 15,222 miliardi di ecu e ne ha esportato per 9,679 miliardi di ecu; nello stesso anno gli scambi di prodotti agricoli all'interno dell'UE ammontavano a 128,256 miliardi di ecu per le importazioni e a 132,458 miliardi di ecu per le esportazioni). |
(30) |
Nondimeno, nei casi previsti dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato, alcune misure possono, in deroga, essere considerate compatibili con il mercato comune. |
(31) |
Nella fattispecie, considerata la natura delle misure sopra descritte, l'unica deroga invocabile è quella prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, secondo cui possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. |
(32) |
Per poter beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli devono essere conformi alle pertinenti disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (3). Ove tale regolamento non trovi applicazione, o qualora non siano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, l’aiuto deve essere valutato alla luce delle pertinenti disposizioni degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (4) (di seguito «gli orientamenti comunitari»). |
(33) |
Giacché il regime in oggetto è limitato alle piccole e medie imprese di commercializzazione, il regolamento (CE) n. 1/2004 è applicabile. In particolare, per gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli, la valutazione della compatibilità dell'aiuto deve basarsi sull'articolo 7 del suddetto regolamento. |
(34) |
Conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2004, un aiuto all’investimento nel settore della trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli può essere concesso se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
|
(35) |
Tuttavia, dalla descrizione della misura si evince che, contrariamente a quanto previsto alla precedente lettera f), gli investimenti in oggetto sono limitati al settore delle carni bovine. Di conseguenza, non risultano soddisfatti tutti i criteri previsti dal regolamento (CE) n. 1/2004 e l'aiuto deve pertanto essere valutato alla luce degli orientamenti comunitari. |
(36) |
Nelle informazioni trasmesse con lettera del 25 giugno 2002, le autorità italiane hanno precisato che l'aiuto sarà concesso esclusivamente alle imprese di commercializzazione (macellerie) che vendono carni bovine certificate. In considerazione di questa modifica, le disposizioni che devono essere rispettate affinché possa trovare applicazione la deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato sono quelle del punto 4.2 degli orientamenti comunitari (“Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli”). |
(37) |
A norma del punto 4.2 degli orientamenti comunitari, un aiuto all'investimento nel settore della trasformazione e/o commercializzazione può essere autorizzata se le condizioni seguenti sono soddisfatte:
|
(38) |
Per quanto riguarda il criterio della reddittività economica, le condizioni di ammissibilità al beneficio dell'aiuto, in particolare l'esclusione delle imprese sottoposte a regime di amministrazione controllata o che si trovano in fase di concordato preventivo o in fallimento, sono tali da garantire il rispetto del criterio di cui alla lettera a). |
(39) |
Per quanto attiene al rispetto delle norme minime in materia di ambiente, igiene e di benessere degli animali, che è uno dei motivi per i quali la Commissione aveva avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato, le autorità italiane, nella loro lettera del 25 giugno 2002, si sono impegnate a concedere l'aiuto soltanto alle macellerie che commercializzano carni bovine certificate conformemente al disciplinare autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Queste aziende sono state precedentemente sottoposte alla verifica del rispetto delle norme in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Conseguentemente, il criterio di cui alla lettera b) può essere considerato rispettato. |
(40) |
Atteso che solo le imprese di commercializzazione possono beneficiare dell'aiuto, l'importo dell'aiuto è fissato al 40 % delle spese ammissibili senza possibilità di modulazione. Tale intensità è conforme al criterio c) di cui sopra. |
(41) |
L'aiuto è destinato all'acquisto di bilance, ovvero attrezzature che rientrano nella definizione delle spese ammissibili di cui alla lettera d). |
(42) |
Per quanto riguarda gli sbocchi sul mercato, nella lettera del 25 giugno 2002 le autorità italiane hanno colmato la lacuna informativa che aveva indotto la Commissione a dubitare della compatibilità dell'aiuto con il mercato comune. In particolare, dato che i beneficiari sono aziende di commercializzazione economicamente redditizie e che l'investimento prospettato non comporta un aumento della capacità produttiva, si può considerare che il criterio di cui alla lettera e) sia soddisfatto. |
(43) |
Un altro punto che aveva indotto la Commissione ad avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato risiedeva nel meccanismo di controllo del cumulo degli aiuti, che sembrava insufficiente. Tuttavia, nella lettera del 25 giugno 2002 le autorità italiane si sono impegnate ad effettuare controlli su tutte le domande d'aiuto, di concerto con la Regione Lombardia. Conseguentemente, i dubbi che la Commissione nutriva sono stati dissipati. |
VI. CONCLUSIONI
(44) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l'aiuto che la Camera di commercio di Brescia intende concedere alle imprese di commercializzazione di carni bovine per l'acquisto di bilance sia compatibile con il mercato comune, poiché è conforme alle disposizioni del punto 4.2 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo. La misura di aiuto può, conseguentemente, beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3), lettera c) del trattato CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’aiuto di Stato cui l’Italia intende dare esecuzione in favore di talune imprese di commecializzazione di carni bovine nella provincia di Brescia è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato.
Di conseguenza è autorizzata l'esecuzione di detto aiuto.
Articolo 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, 20 aprile 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU C 145 del 18.6.2002, pag. 2.
(2) Cfr. Aiuto N 708/2000, approvato dalla Commissione il 24.1.2001 (lettera SG (2001) D/285437.
(3) GU L 1 del 3.1.2004 pag. 1.
(4) GU C 232 del 12.8.2000, pag. 19.
29.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 91/16 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 2005
relativa al regime di aiuti «Enterprise Capital Funds» al quale il Regno Unito intende dare esecuzione
[notificata con il numero C(2005) 1144]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/250/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,
considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO
1. |
Con lettera del 25 novembre 2003, registrata presso la Commissione il 26 novembre 2003, le autorità britanniche hanno notificato, conformemente all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, la misura summenzionata alla Commissione. |
2. |
Con lettera D/58191, datata 19 dicembre 2003, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni in merito alla misura notificata. |
3. |
Le autorità del Regno Unito hanno trasmesso le informazioni richieste con lettere del 30 gennaio 2004 e del 19 marzo 2004, registrate presso la Commissione rispettivamente il 3 febbraio 2004 e il 25 marzo 2004. |
4. |
Con lettera del 7 maggio 2004 la Commissione ha informato il Regno Unito della decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato riguardo alla misura in oggetto. |
5. |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito alla misura di cui trattasi. |
6. |
Con lettera dell’11 giugno 2004, registrata presso la Commissione il 16 giugno 2004, il Regno Unito ha trasmesso la propria risposta alla decisione della Commissione di avviare il procedimento. |
7. |
La Commissione ha ricevuto osservazioni da 20 parti interessate.
|
8. |
Con lettera D/57629 del 25 ottobre 2004 la Commissione ha trasmesso dette osservazioni al Regno Unito, onde fornirgli l’opportunità di commentarle. |
9. |
Il Regno Unito ha trasmesso i suoi commenti in risposta alle osservazioni delle parti interessate con lettera del 23 novembre 2004, registrata presso la Commissione il 24 novembre 2004. |
II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA
II.1. L’obiettivo della misura
10. |
La misura è volta ad aumentare il livello dei finanziamenti sotto forma di capitali propri («equity») per le piccole e medie imprese (PMI) nel Regno Unito che desiderano ottenere finanziamenti di questo tipo per importi compresi tra 250 000 GBP (357 000 EUR) e 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR). |
11. |
La misura determinerà un effetto di leva («leverage») per gli Enterprise Capital Funds («ECF») autorizzati. Ciascun ECF rimborserà il leverage, il relativo interesse e una quota degli utili. |
12. |
Gli ECF dovranno investire nelle PMI attraverso strumenti finanziari di tipo equity o quasi equity. |
II.2. Descrizione della misura
13. |
La base giuridica del regime è la sezione 8 dell’ «Industrial Development Assistance Act» (Decreto relativo allo sviluppo industriale) del 1982. |
14. |
Poiché l’effetto di leva fornito agli Enterprise Capital Funds dovrà essere rimborsato, la misura è concepita in modo da autofinanziarsi a medio termine. |
15. |
Per quanto riguarda la fase iniziale del regime, il Regno Unito ha stanziato 44 milioni di GBP (63,8 milioni di EUR) per coprire il costo del cash flow del leverage iniziale. |
16. |
Il Regno Unito chiede l’autorizzazione del regime per un periodo di 10 anni. |
17. |
Il ministero britannico del Commercio e dell’industria («Department of Trade and Industry», «DTI») avrà la responsabilità giuridica attraverso la sua agenzia esecutiva Small Business Service (Servizio per le piccole imprese, «SBS»). |
18. |
Il SBS sovrintenderà la procedura di autorizzazione degli ECF. |
19. |
Il SBS sorveglierà gli investimenti in corso effettuati dagli ECF senza avere tuttavia alcun controllo diretto sulle loro decisioni individuali di investimento. |
20. |
Il SBS farà inoltre in modo che ciascun ECF rispetti il proprio piano aziendale e che rispetti i termini dell’offerta accettata. |
21. |
Il regime si applicherà esclusivamente alle piccole e medie imprese (3) del Regno Unito. |
22. |
Le imprese in difficoltà quali definite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (4) sono escluse da questi investimenti. |
23. |
Gli Enterprise Capital Funds non investiranno in settori sensibili soggetti a restrizioni in materia di aiuti di Stato o in settori cui non si applica la comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio (5). I settori a basso rischio, quali le imprese immobiliari, fondiarie, finanziarie e di investimento o le imprese di leasing finanziario, non saranno ammissibili agli investimenti a norma del regime in questione. |
24. |
Agli Enterprise Capital Funds verrà inoltre impedito di investire in altri ECF. |
25. |
Gli Enterprise Capital Funds effettueranno investimenti nelle PMI beneficiarie per importi compresi tra 250 000 GBP (357 000 EUR) e 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR) per singolo ciclo di investimento. |
26. |
Investimenti aggiuntivi in PMI beneficiarie al di sopra del limite di 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR) non saranno consentiti nei casi in cui l’ECF investe a termini meno vantaggiosi rispetto ad altri investitori commerciali. |
27. |
Investimenti ulteriori (di «follow-on») saranno permessi nella misura in cui i capitali propri totali raccolti dalla PMI beneficiaria mediante ECF ed altri investitori non superano il limite di 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR). |
28. |
In casi eccezionali, dopo un periodo di almeno 6 mesi dall’investimento iniziale del ECF in una PMI beneficiaria, saranno consentiti anche gli investimenti ulteriori che superino il limite di 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR), ove necessario, per evitare la diluizione del capitale. Sarà previsto un massimale del 10% dei capitali impegnati di ciascun ECF da investire in una singola PMI. |
II.3. Funzionamento della misura.
29. |
Gli Enterprise Capital Funds costituiti nel quadro della misura in oggetto combineranno fondi pubblici e privati per investimenti nelle PMI. |
30. |
Dopo un procedimento di autorizzazione che conferisce lo status di ECF, gli ECF potranno ricevere il leverage pubblico ad un tasso d’interesse uguale o simile al tasso decennale dei titoli di Stato. |
31. |
Il leverage pubblico agli ECF autorizzati sarà limitato a non più del doppio del capitale privato raccolto dal fondo. |
32. |
Il leverage, l’interesse sul leverage ed una quota di utili per il contributo pubblico devono essere rimborsati dagli ECF. In questo modo si garantirà che il programma sia autofinanziato a medio termine. |
33. |
Gli importi esatti del leverage pubblico, della quota di utili e le priorità di rimborso saranno determinati mediante una procedura di gara per garantire di ridurre al minimo il sostegno pubblico. |
34. |
Gli interessati saranno invitati a presentare la domanda mediante la pubblicazione del regime nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nella stampa commerciale del settore; in questo modo verrà garantito che gli aiuti pubblici vengano mantenuti al minimo necessario per raggiungere l’obiettivo previsto. |
35. |
Nella richiesta per ottenere lo status di ECF, i fondi potenziali dovranno precisare la quantità richiesta di leverage pubblico (fino al limite massimo del doppio del capitale privato), la suddivisione degli utili tra investitori pubblici e privati, nonché la priorità dei rimborsi dei seguenti elementi:
|
36. |
I potenziali operatori ECF presenteranno un solido piano aziendale che specifichi:
|
37. |
Agli ECF verrà richiesto di rispettare gli orientamenti sulle norme contabili indicati dalla British Venture Capital Association (Associazione britannica per il capitale di rischio, «BVCA»). |
38. |
Non verranno accettate le offerte nelle quali il leverage pubblico è esposto a rischi maggiori rispetto al capitale privato. |
39. |
Gli investitori privati in ECF possono essere esposti ad un maggior rischio di ribasso rispetto all’investitore pubblico, eliminando in questo modo l’influenza di considerazioni di carattere morale sulle decisioni degli operatori ECF e garantendo l’adozione delle migliori prassi commerciali nella gestione e nel processo decisionale degli ECF. |
40. |
Una volta che l’ECF avrà garantito gli impegni per il livello convenuto di capitale privato, sarà autorizzato a ricorrere al leverage pubblico. |
41. |
Ciascun ECF sarà libero di fare ricorso al leverage pubblico nella misura desiderata, nel rispetto delle restrizioni complessive imposte dal rapporto massimo di leverage concordato al momento della concessione dell’approvazione all’ECF. |
42. |
In qualsiasi momento, il diritto massimo al leverage verrà determinato applicando tale rapporto all’importo di capitale privato a cui si è già fatto ricorso nel fondo. |
43. |
Un rapporto di leverage massimo di 2:1 (il leverage pubblico sarà limitato al doppio del capitale privato) sarà applicato per tutti gli ECF. |
III. I MOTIVI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
44. |
Nella sua comunicazione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio (6) (in appresso «la comunicazione»), la Commissione ha riconosciuto che la funzione dei finanziamenti pubblici di misure in favore del capitale di rischio consiste unicamente nel porre rimedio ad una situazione di fallimento riscontrabile sul mercato. |
45. |
Nella comunicazione si osserva che l’accesso delle PMI ai capitali può essere ostacolato da fattori specifici, quali l’informazione imperfetta o asimmetrica e il costo elevato delle operazioni, che possono determinare una situazione di fallimento del mercato tale da giustificare la concessione di aiuti di Stato. |
46. |
Nella comunicazione si specifica inoltre che non vi è un fallimento generalizzato del mercato dei capitali di rischio nella Comunità, ma che esistono piuttosto insufficienze del mercato per taluni tipi di investimenti in certe fasi della vita delle imprese, e che si registrano particolari difficoltà nelle aree ammissibili all’aiuto di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato CE («aree assistite»). |
47. |
Nella comunicazione viene quindi spiegato che, in linea generale, prima di autorizzare misure a favore del capitale di rischio, la Commissione esigerà una prova dell’esistenza della situazione di fallimento del mercato. |
48. |
La Commissione può tuttavia essere disposta ad ammettere l’esistenza di una situazione di fallimento del mercato, senza esigere ulteriori prove, qualora per ciascuna rata di finanziamento di un’impresa tramite misure in favore del capitale di rischio – finanziate in tutto o in parte mediante aiuti di Stato – l’ammontare dell’aiuto sia pari al massimo a 500 000 EUR nelle aree non assistite, a 750 000 EUR nelle aree ammissibili all’aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE o a 1 milione di EUR nelle aree ammissibili all’aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. |
49. |
Ne consegue che nei casi in cui detti massimali vengano superati, la Commissione richiederà la prova dell’esistenza di un fallimento del mercato addotto per giustificare la misura a favore del capitale di rischio proposta, prima di valutare la compatibilità della misura sulla base dei criteri relativi agli elementi positivi e negativi di cui al punto VIII.3 della comunicazione. |
50. |
Il regime «Enterprise Capital Funds» proposto dal Regno Unito prevede finanziamenti con capitale di rischio a favore delle PMI nel Regno Unito per importi compresi tra 250 000 e 2 milioni di GBP (tra 357 000 e 2,9 milioni di EUR) per tranche di investimento. |
51. |
Secondo la «carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006» del Regno Unito, il Regno Unito consiste di regioni attualmente classificate come aree assistite ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e come aree assistite ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, nonché come aree non assistite (7). |
52. |
Conformemente al punto VI.5 della comunicazione, la Commissione sarebbe pertanto disposta ad ammettere l’esistenza di una situazione di fallimento del mercato senza esigere ulteriori prove, qualora l’apporto di capitale di rischio alle PMI del Regno Unito, finanziato in tutto o in parte mediante aiuti di Stato, non superi l’importo massimo di 1 milione di EUR per le aree assistite ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, di 750 000 EUR per le aree assistite ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e di 500 000 EUR per le aree non assistite. |
53. |
Ai sensi della comunicazione, gli investimenti in capitale di rischio proposti a norma del regime Enterprise Capital Funds che superino i massimali succitati richiedono, da parte del Regno Unito, la presentazione di prove dell’esistenza di una situazione di fallimento del mercato. |
54. |
Per dimostrare l’esistenza di una situazione di fallimento del mercato, il Regno Unito ha presentato due studi (8) che concludono che esiste una carenza nell’offerta di capitali di rischio alle PMI del Regno Unito per operazioni di importo compreso tra 250 000 GBP (357 000 EUR) e 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR) per i motivi illustrati in appresso.
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55. |
Con lettera del 7 maggio 2004 la Commissione ha informato il Regno Unito della decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE riguardo al regime Enterprise Capital Funds. |
56. |
Nella lettera la Commissione esprimeva i propri dubbi in merito al fatto che le argomentazioni avanzate dal Regno Unito per dimostrare l’esistenza di un fallimento del mercato fossero sufficienti a giustificare la concessione di tranche di investimenti in capitale di rischio di importo ben superiore agli importi massimi previsti nella comunicazione. |
57. |
La Commissione dichiarava inoltre di ritenere indispensabile un’analisi più dettagliata del caso, che consentisse in particolare di raccogliere eventuali osservazioni delle parti interessate. Soltanto dopo aver preso in considerazioni le osservazioni dei terzi, la Commissione sarebbe stata in grado di decidere se la misura notificata dal Regno Unito alterasse le condizioni degli scambi in una misura contraria all’interesse comune. |
IV. LE OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE
58. |
In risposta alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della decisione di avviare il procedimento formale, la Commissione ha ricevuto osservazioni dalle seguenti parti interessate:
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59. |
Tutte le parti interessate si sono espresse a favore della misura e ne hanno sottolineato l’importanza, oltre a evidenziare il carattere adeguato degli importi massimi degli investimenti proposti. |
60. |
Le argomentazioni presentate dalle suddette parti interessate possono essere classificate e sintetizzate come segue. |
61. |
Nelle sue osservazioni sull’avvio del procedimento di indagine formale, la Germania ha sottolineato i seguenti fatti:
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62. |
Nelle loro osservazioni sull’avvio del procedimento di indagine formale i Paesi Bassi hanno sottolineato i seguenti elementi:
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63. |
Nelle sue osservazioni sull’avvio del procedimento di indagine formale, l’Ungheria ha sottolineato i seguenti elementi:
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64. |
Nelle osservazioni sull’avvio del procedimento di indagine formale, la Lituania ha sottolineato le seguenti esperienze:
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65. |
La Confederation of British Industry (CBI) sostiene appieno la proposta britannica di costituire gli ECF. La CBI ha individuato una carenza di mercato nella fascia compresa tra 250 000 GBP (357 000 EUR) e 3 milioni di GBP (4,3 milioni di EUR) e ritiene pertanto che gli ECF rispondano ad una lacuna chiaramente definita del mercato per quanto riguarda il finanziamento delle imprese a forte potenziale di crescita. |
66. |
Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) afferma che esiste una lacuna evidente a livello di equity nel segmento inferiore del mercato per importi non superiori ai 2,5 milioni di EUR. Anche se questa lacuna può variare da uno Stato membro all’altro, le differenze non sono significative. |
67. |
La confederazione dell’industria e dei datori di lavoro dei Paesi Bassi (VNO-NCW) concorda con le osservazioni fatte dalla CBI e dal NVP, in particolare per quanto riguarda l’entità della carenza a livello di equity. |
68. |
L’Institute of Chartered Accountants in England and Wales ritiene che vi sia una carenza a livello di equity che potrebbe ammontare a 5 milioni di GBP (7 milioni di EUR) per le seguenti ragioni:
L’istituto ritiene che il regime ECF proposto fornisca una fonte preziosa di finanziamento per le imprese che cercano una quantità relativamente modesta di capitali propri e che esso stimoli altri investitori a partecipare ai piccoli investimenti dove possono seguire un fondo dedicato a questo settore, anziché effettuare investimenti in maniera opportunistica e in modo saltuario. |
69. |
Le agenzie inglesi di sviluppo regionale (Regional Development Agencies) affermano che uno studio recente realizzato da Advantage West Midlands RDA dimostra che le barriere all’accesso ai finanziamenti alle imprese in crescita sono più consistenti per le imprese che necessitano investimenti compresi tra 250 000 GBP (357 000 EUR) e 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR), come dimostrato dai seguenti elementi:
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70. |
L’agenziaNorthwest Regional Development Agency ha presentato le seguenti osservazioni:
|
71. |
L’università di Warwick, dopo discussioni individuali con esperti di trasferimento di tecnologia provenienti da oltre 50 università britanniche, presenta osservazioni sul mercato dei capitali di rischio early stage ed in particolare sulle questioni relative alle imprese spin-off del settore universitario, mettendo in evidenza i seguenti aspetti:
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72. |
Northern Enterprise Limited (Nelfunding) ritiene che esista nel Regno Unito una situazione di fallimento del mercato per gli investimenti in capitali di rischio al di sotto dei 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR) e che questo incida negativamente sullo sviluppo delle PMI. |
73. |
Stonesfield Capital Limited investe attivamente nel segmento soggetto ad una carenza a livello di equity nella fascia compresa tra 500 000 GBP (700 000 EUR) e 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR) interessata dal regime gli ECF ed ha presentato le seguenti osservazioni:
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74. |
Il YFM Group ha presentato le seguenti osservazioni:
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75. |
Close Venture Management Limited ha sottolineato i seguenti aspetti:
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76. |
Malgrado gli sforzi, Corporate Finance Limited incontra difficoltà sempre maggiori per raccogliere capitali nella fascia compresa tra 500 000 GBP (700 000 EUR) e 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR) per le imprese che annovera tra i propri clienti.
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77. |
Nelle sue osservazioni, 3i sottolinea quanto segue:
3i stima che attualmente la carenza a livello di equity sia aumentata, arrivando ad importi pari a 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR), rispetto a quelli compresi tra 500 000 GBP (700 000 EUR) e 1 milione di GBP (1,4 milioni di EUR). 3i ha significativamente ridotto i propri investimenti in questo segmento del mercato. Pur avendo investito circa 1,1 miliardo di EUR in capitale di rischio early stage in tutta Europa nel 2001, gli investimenti in simili imprese è diminuito significativamente: nel 2004 3i ha investito soltanto 150 milioni di EUR circa in tale segmento di mercato. |
78. |
Cavendish Asset Management Limited conferma le osservazioni fatte dall’Institute of Chartered Accountants in England and Wales di cui al punto 68. |
V. OSSERVAZIONI DEL REGNO UNITO
79. |
Le osservazioni del Regno Unito sulla decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, nonché le osservazioni dei terzi, vengono sintetizzate nei punti da 80 a 96. |
80. |
Anche se l’accesso al finanziamento del debito è migliorato per la maggior parte delle imprese nel Regno Unito a partire dalla metà degli anni ‘90, una consistenza minoranza di PMI ad elevato potenziale di crescita ha tuttora problemi ad attirare finanziamenti che apportano capitali propri. |
81. |
I finanziamenti in equity sono adatti alle imprese in una fase iniziale di sviluppo e che ancora non generano un flusso di entrate sufficiente per il rimborso degli interessi per il servizio del debito. Sono inoltre adatti alle imprese che sviluppano nuove tecnologie, prodotti o mercati a forte potenziale di crescita, ma anche esposte a considerevoli rischi di insuccesso. |
82. |
Sia la consultazione pubblica sull’accesso al capitale di sviluppo per le piccole imprese, che i dati aggregati BVCA che la ricerca universitaria confermano una carenza a livello di equity nel Regno Unito che incide sulle imprese alla ricerca di finanziamenti in equity per importi compresi tra 250 000 GBP (357 000 EUR) e 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR). |
83. |
La carenza a livello di equity è aumentata negli ultimi anni, in particolare a partire dal 1999, in parte a causa del successo del settore delle private equity che si è riposizionato su investimenti di dimensioni maggiori. Le dimensioni medie delle transazioni sono nettamente aumentate, in quanto le imprese di capitali di rischio cercano di trarre vantaggio dalle maggiori economie di scala. |
84. |
La carenza a livello di equity si è accentuata negli ultimi anni per le PMI early stage a causa del notevole cambiamento dei tipi di investimenti effettuati dagli investitori. Dai dati disponibili risulta che gli investimenti in capitali di rischio si concentrano sempre di più sui finanziamenti in imprese later stage, sulle acquisizioni di imprese da parte dei dirigenti delle imprese stesse (MBO) o sulle acquisizioni da parte di esterni (MBI). |
85. |
I dati BVCA più recenti, relativi al 2003, dimostrano che continua a crescere l’interesse per le operazioni later stage ed in particolare per le grandi operazioni di buy-out. Gli investimenti early stage hanno rappresentato appena il 6,5% degli investimenti britannici in capitali di rischio nel 2003, pari a meno dello 0,02% del PIL. Questo contrasta con una media dello 0,05% del PIL investito in imprese early stage nel periodo 1998-2001. |
86. |
Si prevede che i nuovi fondi in capitale di rischio raccolti si concentreranno sempre di più sulle operazioni di grandi dimensioni in imprese affermate. I più recenti dati BVCA indicano che soltanto il 4% dei fondi raccolti dovrebbe essere destinato agli investimenti early stage, mentre solo il 3% andrà agli investimenti di espansione e l’1% a MBO di entità inferiore a 10 milioni di GBP. Secondo le previsioni, soltanto il 3% dei fondi raccolti è destinato agli investimenti early stage e di espansione nel settore della tecnologia, rispetto al 5% nel 2002. |
87. |
I dati indicano inoltre che, per quanto riguarda gli investimenti che avvengono all’interno della fascia deficitaria di 250 000 GBP (357 000 EUR) e 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR), soltanto 1 su 4 sono è un investimento iniziale indipendente. Su circa 1 000 investimenti di entità inferiore a 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR) del periodo 2000-2002, più del 70% erano investimenti di follow-on. |
88. |
Mentre gli investitori in capitali di rischio si spostano verso investimenti di dimensioni maggiori, non vi sono molte indicazione dell’arrivo di nuovi gruppi di investitori in capitali di rischio nel segmento inferiore del mercato. L’importanza della reputazione nel settore dei capitali di rischio crea una significativa barriera all’entrata per i nuovi gruppi di gestione di fondi che intendano competere sul mercato dei capitali di rischio. Questa tendenza determinerà una crescente penuria di competenze e di esperienza nel segmento interessato dalla carenza di equity, che col tempo diventerà sempre più grave, in quanto i gestori di fondi di qualità raccoglieranno fondi di entità maggiore e concluderanno dunque le operazioni più considerevoli. Viste le abilità richieste per la riuscita degli investimenti su scala ridotta e degli investimenti early stage, la garanzia di un considerevole afflusso di nuovi operatori di qualità è un presupposto fondamentale per un mercato dinamico nel segmento early stage. |
89. |
Secondo il Regno Unito, in conclusione, sembra esserci un pieno accordo fra tutte le parti intervenute sul fatto che esista una situazione di fallimento sul mercato dei capitali di rischio che ostacola l’accesso ai finanziamenti da parte delle PMI ad elevato potenziale di crescita. In tutte le osservazioni presentate, le parti hanno confermato il punto di vista britannico, secondo il quale il mercato è cambiato ed esiste ora una carenza a livello di equity che supera il massimale fissato nella comunicazione. |
90. |
Il Regno Unito si è sforzato di dimostrare che esiste una carenza di finanziamenti per quanto riguarda gli investimenti fino ad un massimo di 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR). In alcune delle osservazioni presentate, si sostiene che si tratta di una stima ottimistica e che la lacuna può interessare in effetti gli investimenti fino a 5 milioni di GBP (7 milioni di EUR). Il Regno Unito ritiene tuttavia che vi siano prove maggiori del fatto che la cifra adeguata sia pari a 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR). |
91. |
Il Regno Unito sottolinea che le risposte provenienti dalle imprese che operano nel settore britannico dei capitali di rischio sono in linea con quelle ricevute nel corso della propria approfondita consultazione. In tutte le risposte viene riconosciuta l’esistenza di una carenza di finanziamenti in capitali di rischio pari o superiori a 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR). Coloro che hanno risposto all’inchiesta hanno un’esperienza pratica in questo mercato e lo hanno analizzato da un punto di vista commerciale. La loro esperienza conferma l’indagine eseguita dalle autorità britanniche stesse, che affermano che i fondi operanti in questo settore non riescono ad attirare investitori privati a causa della percezione del rischio e dei maggiori costi da sostenere per la realizzazione di piccoli investimenti. Il Regno Unito constata pertanto con soddisfazione che il regime dei Enterprise Capital Funds non soppianterà l’offerta privata esistente su questo mercato. |
92. |
Il Regno Unito si rallegra inoltre del sostegno dato alla concezione pratica del regime ECF. Il Regno Unito nota con soddisfazione che coloro che hanno risposto all’inchiesta hanno capito che la struttura del fondo proposta non determinerà una distorsione della concorrenza e che verranno incentivate le solide decisioni commerciali di investimento. L’elemento essenziale in questo contesto è il fatto che gli ECF proposti non offrono agli investitori privati alcuna protezione per il rischio al ribasso, il che aumenta l’incentivo a scegliere bravi gestori del fondo che investiranno i loro fondi al meglio. Qualora un ECF non realizzi risultati positivi l’investitore privato perderà il proprio denaro. Il Regno Unito ritiene che questo sia un incentivo commerciale più efficace rispetto ad un altro tipo di regime nel quale vi sia una proporzione più bassa di investimento pubblico, ma in cui i fondi pubblici sono esposti al rischio rispetto all’investimento privato e gli investitori privati possono recuperare il proprio denaro da fondi in perdita. |
93. |
Comprendendo gli aspetti chiave della struttura di ciascun fondo della procedura di appalto, il Regno Unito sosterrà il minimo necessario per le spese di gestione del fondo e di subordinazione. Nell’ambito della procedura di gara verranno fissati alcuni requisiti minimi, come la clausola del pari passu in caso di perdite ed un profitto prioritario per l’investimento pubblico, anche se i partecipanti alla gara potranno precisare condizioni alternative più favorevoli per i fondi pubblici. È dunque possibile che gli investitori privati siano esposti ad un maggior rischio al ribasso rispetto agli investitori pubblici o che venga richiesto un leverage inferiore al previsto qualora un contraente riesca a dimostrare che questo sarebbe più interessante per gli investitori del suo fondo. |
94. |
Il Regno Unito sottolinea altresì che le risposte inviate da altri Stati membri auspicano un aggiornamento dell’attuale comunicazione. Il mercato dei capitali di rischio nell’Unione europea è cambiato nettamente dalla pubblicazione della comunicazione nel 2001. In questo contesto, il Regno Unito concorda sul fatto che determinati aspetti necessiteranno di una profonda revisione quando la comunicazione verrà rivista nel 2006. Queste modifiche dovranno quasi certamente considerare altre questioni, a parte le dimensioni delle tranche di finanziamento, come l’equilibrio del rischio del settore privato come compensazione per un maggior finanziamento pubblico ed un maggior utilizzo di strumenti quali le esenzioni per categoria. |
95. |
Il Regno Unito ritiene che il regime ECF contribuisca in modo significativo al superamento di quella che continua ad essere una barriera significativa all’innovazione e all’imprenditorialità, nonché al raggiungimento degli obiettivi fissati a Lisbona e nel piano d’azione per l’imprenditorialità. Il regime ECF permetterà inoltre di rispondere alle raccomandazioni della relazione Kok, la quale sottolinea che i finanziamenti per le PMI in Europa si basano attualmente in maniera eccessiva sui prestiti ed incoraggia un utilizzo maggiore dei capitali di rischio. |
96. |
Il Regno Unito conclude che il sostegno dimostrato sia dal settore pubblico che da quello privato e da altri Stati membri, nonché dagli operatori del mercato dei capitali di rischio, sottolinea la necessità di un mezzo di investimento del tipo ECF. |
VI. VALUTAZIONE DELLA MISURA
97. |
La Commissione ha esaminato il regime alla luce dell’articolo 87 del trattato CE, in particolare sulla base della comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio (9). Il risultato della valutazione della Commissione è sintetizzato qui di seguito. |
VI.1. Legalità della misura
98. |
Con la notificazione del regime, le autorità del Regno Unito hanno rispettato l’obbligo cui sono tenute ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. |
VI.2. Esistenza di un aiuto di Stato
99. |
Secondo le disposizioni della comunicazione, nel valutare la presenza di un aiuto di Stato va considerata la possibilità che la misura possa configurare aiuti ad almeno tre livelli diversi:
|
100. |
A livello degli investitori, la Commissione ritiene che vi sia aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. L’utilizzo di risorse statali è dimostrato dal fatto che le autorità del Regno Unito apporteranno un leverage pubblico agli Enterprise Capital Funds. Gli investitori privati in ECF, che possono essere imprese ai sensi del trattato CE, possono avere diritto a rendimenti più alti rispetto a quelli dell’investimento pubblico e possono dunque beneficiare di un vantaggio. Anche se non s’impedisce a nessuna persona fisica o giuridica d’investire nei fondi, le dimensioni limitate di detti fondi non garantiscono che saranno accettati tutti i potenziali investimenti: di conseguenza, la Commissione ritiene che vi sia selettività. Infine, il regime incide sugli scambi tra gli Stati membri, poiché l’investimento in capitali è un’attività oggetto di un considerevole volume di scambi tra gli Stati membri. |
101. |
Per quanto riguarda i fondi, la Commissione tende a ritenere, in generale, che un fondo costituisca il veicolo per trasferire aiuti destinati agli investitori e/o alle imprese nelle quali si investe e che esso non sia il beneficiario dell’aiuto stesso. In certi casi, tuttavia, in particolare quando si tratta di regimi che comportano trasferimenti a favore di fondi già esistenti, comprendenti numerosi investitori diversi, il fondo può avere le caratteristiche di un’impresa autonoma. Nell’ambito del regime in oggetto, verranno costituiti fondi ECF nuovi che non potranno diversificare svolgendo altre attività rispetto a quelle previste dal regime. La Commissione non considera pertanto gli Enterprise Capital Funds come beneficiari distinti dell’aiuto. Questo principio corrisponde alle decisioni della Commissione in merito al Viridian Growth Fund (10), al Coalfields Enterprise Fund (11) e al Community Development Venture Fund (12). |
102. |
A livello delle imprese in cui sono effettuati gli investimenti, la Commissione ritiene che si configuri un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, in quanto gli investimenti realizzati dal fondo nelle PMI beneficiarie saranno finanziati con risorse statali. La misura falsa la concorrenza in quanto conferisce un vantaggio alle PMI beneficiarie, che non sarebbero altrimenti in grado di reperire finanziamenti con capitale di rischio alle stesse condizioni e/o per lo stesso volume. La misura è selettiva in quanto ne possono beneficiare solo determinate PMI site nel Regno Unito. La misura può potenzialmente incidere sugli scambi tra Stati membri, in quanto è possibile che le PMI beneficiarie svolgano o decidano di svolgere attività in settori nei quali si hanno scambi intracomunitari. |
103. |
La Commissione conclude pertanto che, nel caso di specie, si configura un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE a livello degli investitori e a livello delle PMI beneficiarie. |
VI.3. Prova dell’esistenza di un fallimento del mercato
104. |
In linea con le disposizioni della comunicazione, la Commissione può essere disposta ad ammettere l’esistenza di un fallimento del mercato senza esigere ulteriori prove, qualora per ciascuna tranche di finanziamento a favore di un’impresa tramite misure a favore del capitale di rischio – finanziate in tutto o in parte mediante aiuti di Stato – l’ammontare dell’aiuto sia pari al massimo a 500 000 EUR nelle aree non assistite, a 750 000 EUR nelle aree ammissibili agli aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE o a 1 milione di EUR nelle aree ammissibili agli aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. |
105. |
La misura proposta dal Regno Unito prevede finanziamenti in capitale di rischio a favore delle PMI del Regno Unito per importi compresi tra 250 000 e 2 milioni di GBP (tra 357 000 e 2,9 milioni di EUR) per tranche di investimento. |
106. |
Secondo la «carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006» del Regno Unito, il Regno Unito è costituito da regioni attualmente classificate come aree assistite ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e come aree assistite ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, nonché come aree non assistite (13). |
107. |
Conformemente alle disposizioni della comunicazione, la Commissione ha informato il Regno Unito che, tenuto conto del fatto che i finanziamenti in capitale di rischio proposti nel quadro del regime in questione superavano le succitate soglie previste dalla comunicazione, il Regno Unito era tenuto a provare l’esistenza della situazione di fallimento del mercato. |
108. |
Le argomentazioni presentate dal Regno Unito, nonché le osservazioni fatte dai terzi, che dimostrano l’esistenza di una carenza del mercato nella fascia di investimenti compresa tra 250 000 GBP (357 000 EUR) e 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR) vengono sintetizzate di seguito. |
109. |
La principale fonte di finanziamenti esterni per le PMI è il debito bancario, principalmente sotto forma di fidi e di prestiti a scadenza fissa, che rappresentano assieme circa la metà di tutti i finanziamenti esterni (14). Il debito bancario è più appropriato quando le imprese generano un cash flow sufficiente da provvedere al pagamenti degli interessi. L’accesso al finanziamento del debito è migliorato significativamente durante lo scorso decennio. Non vi è una vera e propria prova del fatto che le imprese incontrino difficoltà nel valutare i finanziamenti bancari. E’ possibile tuttavia che i finanziatori debbano ancora affrontare considerevoli incertezze nel valutare le prospettive delle singole imprese. Spesso fanno affidamento su garanzie per sostenere i prestiti delle PMI, in particolare quando i mutuatari non hanno ancora una posizione commerciale affermata. Non tutti i titolari di imprese possono offrire garanzie adeguate. |
110. |
Le imperfezioni del mercato dell’indebitamento derivano dalle asimmetrie delle informazioni, in quanto il finanziatore è soltanto parzialmente informato sulle prospettive di un’impresa. Tali asimmetrie fanno sì che i finanziatori non siano in grado di quantificare il livello di rischio relativo ad una particolare PMI. È dunque difficile valutare la qualità delle proposte di investimento ed è perfino più difficile far pagare un tasso d’interesse che rifletta esattamente il livello di rischio in questione. Le banche in genere prendono le decisioni di prestito sulla base di criteri quali come gli antecedenti in materia di prestiti, la gestione di conti bancari precedenti, gli antecedenti professionali del richiedente e la volontà di investire il proprio denaro, nonché le prove della capacità di rimborso in base ad un piano commerciale. Un singolo può tuttavia non avere esperienze precedenti né alcun capitale personale da investire. Di conseguenza, i finanziatori danno una notevole importanza anche alla volontà dell’imprenditore di fornire garanzie a copertura del prestito. Se la richiesta di garanzie da parte dei finanziatori permette a molte imprese di ottenere il finanziamento del debito, quest’approccio al prestito a favore delle PMI può creare difficoltà agli imprenditori non hanno attivi adatti da offrire come garanzia. |
111. |
Anche se l’indebitamento e i finanziamenti basati su attivi sono sufficienti per soddisfare le esigenze della maggior parte delle imprese, una consistente minoranza richiede finanziamenti sotto forma di equity. Gli investitori in equity apportano capitale in cambio di azioni dell’impresa e della partecipazione ai suoi futuri profitti. Questa forma di finanziamento è particolarmente adatta quando l’impresa è in una fase iniziale di sviluppo (early stage) e non genera ancora un flusso sufficiente di entrate per il rimborso degli interessi del servizio del debito e/o l’impresa sviluppa nuove tecnologie, prodotti o mercati ed ha le potenzialità per realizzare tassi di crescita considerevoli, ma corre anche un notevole rischio di insuccesso. |
112. |
I finanziamenti sotto forma di equity rappresentano soltanto l’8% di tutti i finanziamenti esterni a favore delle PMI, ma questo dato statistico non ne considera a sufficienza l’importanza in un’economia moderna basata sull’imprenditorialità. È probabile che le imprese che hanno più bisogno di finanziamenti in equity siano spesso molto innovative ed abbiano le potenzialità per contribuire in modo significativo alla crescita della produttività. Inoltre, i finanziamenti forniti mediante capitali di rischio si accompagnano a volte ad un sostegno a livello di gestione, di consulenza e di altre competenze specialistiche. |
113. |
Anche se i finanziamenti in equity sono un importante impulso per la crescita di singole imprese, e più in generale per l’economia, vi sono considerevoli prove del fatto che le caratteristiche strutturali del mercato delle private equity determinano una carenza a livello di equity significativa e crescente nei confronti di imprese che necessitano importi modesti di capitale di crescita. Queste cause strutturali sono presenti sul mercato sia sul lato della domanda che su quello dell’offerta. |
114. |
I problemi di informazione sottolineati per il mercato del debito sono applicabili anche al mercato azionario. Sul lato dell’offerta, sono generalmente individuabili tre aspetti, ossia l’asimmetria delle informazioni, i costi delle operazioni e la percezione del rischio e del rendimento. |
115. |
Si parla di «asimmetria delle informazioni» qualora sia possibile che gli investitori in equity debbano sostenere costi significativi per individuare opportunità d’investimento adeguate. Questi problemi di informazione sono in genere maggiori per le imprese più piccole e di più recente costituzione, in particolare per le imprese innovative che cercano di sviluppare tecnologie, prodotti e mercati non ancora ben affermati. Le difficoltà di informazione rappresentano un ostacolo significativo agli investimenti in equity su scala ridotta, perché i costi di investimento non variano in proporzione alle dimensioni dell’investimento stesso. Rispetto alle grandi società quotate in borsa, il flusso di informazioni sulle società piccole e non quotate alla ricerca di investimenti è molto più limitato. È dunque possibile che gli investitori sostengano significativi costi di ricerca per trovare le opportunità adatte. Inoltre, è spesso difficile valutare le prospettive di un’impresa, in particolare qualora il gruppo dirigente, il prodotto o la tecnologia non siano ancora affermati. Prima di poter operare scelte d’investimento ponderate, gli investitori in equity devono dunque effettuare un’analisi «due diligence». I costi di raccolta delle informazioni non variano in proporzione all’entità dell’investimento e, nel caso di investimenti di dimensioni più limitate, possono essere proibitivi rispetto al rendimento finanziario dell’investimento stesso. Dopo aver investito in un’impresa, infine, gli investitori in equity devono verificare l’andamento del proprio investimento. Per farlo, spesso decideranno di avere un posto nel consiglio di amministrazione e di dedicare notevole tempo ed energie per sostenere il gruppo direttivo dell’impresa, in particolare se esso è relativamente inesperto. Ciò può contribuire in modo significativo alle prestazioni del beneficiario dell’investimento, ma anche questi costi non variano in proporzione alle dimensioni dell’investimento. |
116. |
Gli investimenti in equity comportano significativi costi fissi, ad esempio per la negoziazione delle condizioni di investimento e per la conclusione dei necessari accordi giuridici («costi di transazione»). Come altri costi fissi, questi costi di transazione tendono a scoraggiare gli investimenti di dimensioni più ridotte. |
117. |
Le decisioni d’investimento saranno determinate dalla percezione del rischio e dal probabile rendimento finanziario. Se gli investitori hanno aspettative sbagliate, vi sarà una distribuzione non ottimale del capitale. |
118. |
Le restrizioni a livello della domanda limitano altrettanto significativamente il flusso di finanziamenti in equity dagli investitori alle PMI. Alcuni studi ha sottolineato una serie di problemi che scoraggiano le piccole imprese dal ricorso al finanziamento tramite capitali propri. La perdita di controllo e le limitazioni alla libertà di gestione sono le preoccupazioni più spesso citate dalle PMI; altri ostacoli comuni sono i costi per garantire i finanziamenti in equity e la mancanza di conoscenze sulle fonti esterne di finanziamento. Molte delle imprese che cercano attivamente investimenti in equity sono inoltre limitate da una mancanza di «disponibilità di investimento». Le PMI possono essere frenate da una consapevolezza e da una comprensione limitate delle diverse forme di finanziamento di rischio disponibili e delle modalità di accesso, nonché da piani aziendali sviluppati in maniera non sufficiente o mal presentati. Una preparazione commerciale e una progettazione insufficienti scoraggeranno gli investitori potenziali, aumentando, non da ultimo, i costi di raccolta di informazioni e di analisi «due diligence». |
119. |
Vi è una carenza a livello di equity quando le imprese redditizie sono incapaci di attirare investimenti da parte di investitori informali o di investitori in capitali di rischio, che rappresentano le principali fonti di finanziamento in equity per le PMI. Gli investitori informali (business angels ed altri investitori informali) hanno accesso a risorse finanziarie limitate e dunque investono generalmente importi relativamente ridotti di capitali propri. Gli investitori formali in capitali di rischio, al contrario, sostengono in genere costi ben superiori per valutare i potenziali investimenti. Per le ragioni strutturali summenzionate, questi costi sono spesso proibitivi qualora un’impresa intenda ottenere solo una quantità modesta di finanziamento in equity. |
120. |
Una carenza a livello di equity incide dunque sulle imprese che necessitano importi superiori alle risorse finanziarie di cui dispone la maggior parte degli investitori informali, ma inferiori al livello al quale l’investimento è redditizio per gli investitori in capitale di rischio. |
121. |
Secondo recenti dati BVCA (15), i fondi che si occupano di MBO di grandi dimensioni hanno avuto buoni rendimenti nel 2003 ed a lunga scadenza, mentre i rendimenti medi dei finanziamenti di imprese early stage e del settore tecnologico hanno continuato ad essere bassi nel 2003. |
122. |
Per quanto riguarda le prestazioni complessive per fase di investimento, i fondi che si concentrano sugli investimenti early stage hanno avuto un rendimento medio del -18,1% nel 2003, a fronte di una media triennale del -25,1% e quinquennale del -12,5%. |
123. |
I fondi specializzati in investimenti nella fase dello sviluppo hanno realizzato un rendimento medio del -3,4% nel 2003, a fronte di una media triennale del -8,2% e quinquennale del 2,7% |
124. |
Nel contempo, i fondi che si concentrano sulle acquisizioni MBO (management buy out) hanno avuto risultati significativamente migliori. Per le MBO di medie dimensioni, il rendimento medio nel 2003 è stato del 12,2%, a fronte di una media triennale del 2,9% e quinquennale del 6,7%. La differenza diventa ancor più evidente nel caso delle MBO di grandi dimensioni, con un rendimento medio del 15,3% nel 2003, un rendimento medio triennale del 9,1%, ed un rendimento medio quinquennale del 13,6%. |
125. |
Questi dati confermano la struttura attuale del mercato britannico dei capitali di rischio. I fornitori di capitali di rischio si spostano verso transizioni di dimensioni maggiori che offrono rendimenti più elevati, aumentando in questo modo la differenza dell’offerta di equity per gli investimenti più modesti delle imprese in fase iniziale e in espansione rispetto agli investimenti su più vasta scala destinati ad imprese già affermate. |
126. |
Questa tendenza a preferire investimenti di dimensioni sempre più grandi è ulteriormente confermata dai recenti data sull’attività d’investimento nel Regno Unito (16). Il finanziamento medio in tutte le fasi dell’investimento è salito nel 2003 a 4,3 milioni di GBP (6 milioni di EUR), rispetto ai 3,8 milioni di GBP (5,3 milioni di EUR) rilevati nel 2002. Questo è dovuto dal fatto che gli investimenti di dimensioni ridotte nella fase di espansione sono scesi del 57%, passando a 477 milioni di GBP (670 milioni di EUR) nel 2003 rispetto a 1,2 miliardi di GBP (1,7 miliardi di EUR) nel 2002. L’importo medio ricevuto da un’impresa in espansione è sceso da 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR) nel 2002 a 800 000 GBP (1,1 milioni di EUR) nel 2003. |
127. |
Sui fondi complessivamente raccolti nel 2003, la maggior parte, ossia il 92% (8,2 miliardi di GBP, pari a 11,5 miliardi di EUR) è stata investita in MBO e in MBI, con un aumento rispetto all’87% del 2002. La relazione prevede che soltanto il 3% (290 milioni di GBP, pari a 406 milioni di EUR) verrà investito in imprese in fase di espansione, rispetto al 6% nel 2002. Gli investimenti early stage corrispondono al 4% dei fondi totali raccolti nel 2003 (368 milioni di GBP, pari a 515 milioni di EUR), rispetto al 3% nel 2002. |
128. |
Nella categoria MBO/MBI, si prevede che il 58% venga destinato alle MBO/MBI di dimensioni maggiori (più di 100 milioni di GBP o 140 milioni di EUR per operazione), rispetto al 45% nel 2002. Il 20% verrà destinato a MBO/MBI di valore compreso tra 50 milioni di GBP (70 milioni di EUR) e 100 milioni di GBP (140 milioni di EUR), con un aumento rispetto al 17% nel 2002, mentre il 13% verrà destinato alle MBO/MBI di valore compreso tra 10 milioni di GBP (14 milioni di EUR) e 50 milioni di GBP (70 milioni di EUR), rispetto al 24% nel 2002. Come nel 2002, solo l’1% andrà alle MBO/MBI di valore non superiore a 10 milioni di GBP (14 milioni di EUR). |
129. |
La succitata diminuzione sia degli investimenti che delle prestazioni ha determinato l’uscita dal mercato di investitori in capitale di rischio early stage. Questa situazione è ulteriormente illustrata dal fatto che l’importo medio dei finanziamenti (in tutte le fasi dell’investimento) è in costante crescita ed ha raggiunto i 4,3 milioni di GBP (6 milioni di EUR) nel 2003. Gli investitori nel mercato britannico del capitale di rischio investono somme di denaro più consistenti, in genere nel tentativo di ridurre il rischio, contribuendo quindi ad un aumento della carenza a livello di equity. |
130. |
La quantità di fondi raccolti per gli investimenti in imprese early stage è scesa del 73% tra il 2001 e il 2003. Nel 2001 sono stati raccolti 1,4 miliardi di GBP (2 miliardi di EUR) per gli investimenti in imprese early stage, rispetto a 369 milioni di GBP (517 milioni di EUR) nel 2003. Soltanto l’1% dei 369 milioni di GBP (517 milioni di EUR) raccolti nel 2003 è stato destinato a transazioni di entità inferiore a 10 milioni di GBP (14 milioni di EUR). |
131. |
Nella decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alla misura di aiuto proposta, la Commissione, constatando che gli importi massimi degli investimenti previsti dal regime erano considerevolmente superiori ai massimali stabiliti nella comunicazione, ha ritenuto necessario raccogliere le eventuali osservazioni delle parti interessate per decidere se la misura potesse o meno alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. |
132. |
Tutte le osservazioni ricevute dalle parti interessate erano favorevoli alla misura e ne hanno sottolineato in generale l’importanza, oltre a evidenziare l’adeguatezza degli importi massimi degli investimenti proposti. |
133. |
Sulla base delle informazioni fornite nella notificazione iniziale, delle osservazioni comunicate dalle parti interessate e delle informazioni supplementari trasmesse dal Regno Unito successivamente alla decisione di avvio del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione conclude che il Regno Unito ha fornito prove sufficienti dell’esistenza di una carenza di capitali propri per operazioni di importo compreso tra 250 000 GBP (357 000 EUR) e 2 milioni di GBP (2,9 milioni di EUR) sul mercato dei capitali di rischio nel Regno Unito. |
VI.4. Compatibilità della misura – Conformità con gli elementi positivi della comunicazione
134. |
Gli ECF saranno limitati a investimenti in piccole e medie imprese ai sensi della definizione della Commissione. Questo elemento deve essere considerato positivamente. |
135. |
Gli ECF dovranno investire nelle PMI attraverso strumenti finanziari di tipo equity o quasi equity. Non saranno consentiti investimenti composti interamente di strumenti di debito senza le caratteristiche di equity. La Commissione considera questo un elemento positivo. |
136. |
Viene creato un collegamento tra il rendimento dell’investimento e la remunerazione dei direttori commerciali responsabili delle decisioni d’investimento. Le pubbliche autorità non saranno implicate nelle scelte di investimento e nelle decisioni degli ECF, se non per imporre restrizioni volte a garantire che gli investimenti siano limitati alle PMI. Le decisioni di investimento saranno prese dai direttori commerciali degli ECF con un interesse che garantisca il massimo profitto per il fondo. L’ente amministrativo SBS approverà gli ECF soltanto nel caso in cui gli operatori hanno un chiaro incentivo a massimizzare i rendimenti. Le condizioni alle quali le autorità pubbliche investiranno in ECF daranno agli investitori privati incentivi molto forti per garantire che i loro fondi siano orientati al profitto e abbiamo buoni rendimenti. Questi incentivi si hanno perché gli investitori privati dovranno pagare un interesse sul capitale pubblico e rimborsare interamente il capitale sia agli investitori pubblici che a quelli privati prima di poter procedere alla distribuzione degli eventuali profitti. Di conseguenza, gli investitori privati sosterranno almeno una parte proporzionale di qualsiasi perdita subita dagli ECF. Gli ECF o i loro operatori dovranno rispettare le norme del settore («British Venture Capital Association BVCA guidelines»). Tutti questi elementi devono essere valutati positivamente. |
137. |
Le autorità britanniche garantiranno che il regime ECF sia reso pubblico e che saranno sollecitate domande in tutto il SEE attraverso comunicazioni sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la stampa specializzata. Non sarà imposta alcuna restrizione agli investitori o agli operatori per quanto riguarda la loro ubicazione. Anche questo viene considerato un elemento positivo. |
138. |
Gli Enterprise Capital Funds non investiranno in settori sensibili soggetti a restrizioni in materia di aiuti di Stato o in settori cui non si applica la comunicazione. I settori a basso rischio, quali le imprese immobiliari, fondiarie, finanziarie e di investimento o le imprese di leasing finanziario, non saranno ammissibili agli investimenti a norma del regime in questione. Questo deve essere considerato positivamente. |
139. |
Tutti gli investimenti degli ECF verranno realizzati sulla base di piani aziendali solidi. Questo rappresenta un ulteriore elemento positivo. |
140. |
Le autorità britanniche hanno assunto l’impegno secondo il quale l’ammissibilità delle PMI beneficiarie di altre sovvenzioni, prestiti o altre forme di investimenti pubblici al di fuori della presente notificazione sarà ridotta del 30% dell’intensità d’aiuto altrimenti ammissibile. La Commissione ritiene che questo sia un elemento positivo. |
VII. CONCLUSIONE
141. |
La Commissione conclude pertanto che gli aiuti concessi nell’ambito del regime Enterprise Capital Funds soddisfano le condizioni previste dalla comunicazione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio. La Commissione considera dunque la misura compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’aiuto di Stato al quale il Regno Unito intende dare esecuzione è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
L’esecuzione di detto aiuto è di conseguenza autorizzata.
Articolo 2
Il Regno Unito presenta una relazione annuale sull’attuazione dell’aiuto.
Articolo 3
Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2005.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) GU C 225 del 9.09.2004, pag. 2.
(2) Cfr. nota 1.
(3) La definizione di «piccole e medie imprese» utilizzata dalle autorità del Regno Unito ai fini del regime in oggetto corrisponde completamente alla definizione di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.01.2001, pag. 33).
(4) GU C 244 del 1.10.2004, pag. 2.
(5) GU C 235 del 21.08.2001, pag. 3.
(6) GU C 235 del 21.08.2001, pag. 3 e segg.
(7) Aiuto di Stato N 265/2000 – Regno Unito: «Carta degli aiuti regionali 2000-2006», GU C 272 del 23.09.2000, pag. 43.
(8) «Assessing the Scale of the«Equity Gap»in the UK Economy», 2003; «Assessing the Finance Gap», 2003.
(9) Cfr. nota 6.
(10) Decisione della Commissione 2001/406/CE, del 13 febbraio 2001, relativa al regime di aiuti «Viridian Growth Fund» notificato dal Regno Unito (Aiuto di Stato C 46/2000), GU L 144 del 30.05.2001, pag. 23.
(11) Aiuto di Stato N 722/2000, GU C 133 del 5.06.2002, pag. 11.
(12) Aiuto di Stato N 606/2001, GU C 133 del 5.06.2002, pag. 10.
(13) Aiuto di Stato N 265/2000 – Regno Unito: «Carta degli aiuti regionali 2000-2006». Cfr. nota 8.
(14) Bank of England:«Finance for Small Firms – A Tenth Report», 2003.
(15) BVCA: «Performance Measurement Survey 2003», 2004.
(16) BVCA: «Report on Investment Activity 2003», 2004.
29.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 91/33 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2006
che modifica la decisione 2006/135/CE per quanto riguarda l’istituzione in alcuni Stati membri delle aree A e B in seguito alla comparsa di focolai dell’influenza aviaria ad alta patogenicità
[notificata con il numero C(2006) 1144]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/251/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (3), in particolare l’articolo 18,
vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (4), in particolare l’articolo 66, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La Svezia ha notificato alla Commissione e agli altri Stati membri la comparsa di un focolaio del virus A, sottotipo H5, dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame di alcune aree del suo territorio e, in attesa dell’accertamento del tipo di neuroaminidasi (N), ha adottato le misure di cui alla decisione 2006/135/CE della Commissione, del 22 febbraio 2006, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame della Comunità (5). |
(2) |
In seguito a tale focolaio, la Svezia ha adottato le misure necessarie in conformità della decisione 2006/135/CE. Ricevuta la notifica di tali misure, la Commissione le ha esaminate in collaborazione con lo Stato membro interessato, e ha accertato che le aree A e B delimitate dallo Stato membro si trovano a distanza sufficiente dal focolaio nel pollame e dai casi epidemiologicamente correlati manifestatisi negli uccelli selvatici. È pertanto necessario istituire le aree A e B in Svezia e determinare la durata di questa regionalizzazione. |
(3) |
Allo stesso tempo, si dovrebbero modificare alcuni aspetti della regionalizzazione della Francia. |
(4) |
È pertanto necessario modificare le parti A e B dell’allegato I alla decisione 2006/135/CE. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione 2006/135/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33); rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(3) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 18/2006 della Commissione (GU L 4 del 7.1.2006, pag. 3).
(4) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
(5) GU L 52 del 23.2.2006, pag. 41. Decisione modificata dalla decisione 2006/175/CE (GU L 62 del 3.3.2006, pag. 27).
ALLEGATO
L’allegato I della decisione 2006/135/CE è sostituito dall’allegato seguente:
«ALLEGATO I
PARTE A
Area A, come da articolo 2, paragrafo 1:
Codice ISO del paese |
Stato membro |
Area A |
Data fino a cui si applica |
|
Codice |
Nome |
|||
FR |
FRANCIA |
Codice postale |
Comuni di: |
27.3.2006 |
Zona di sorveglianza |
01005 |
AMBERIEUX-EN-DOMBES |
||
01045 |
BIRIEUX |
|||
01052 |
BOULIGNEUX |
|||
01053 |
BOURG-EN-BRESSE |
|||
01069 |
CERTINES |
|||
01072 |
CEYZERIAT |
|||
01074 |
CHALAMONT |
|||
01083 |
CHANEINS |
|||
01084 |
CHANOZ-CHATENAY |
|||
01085 |
LA CHAPELLE-DU-CHATELARD |
|||
01090 |
CHATENAY |
|||
01092 |
CHATILLON-LA-PALUD |
|||
01093 |
CHATILLON-SUR-CHALARONNE |
|||
01096 |
CHAVEYRIAT |
|||
01105 |
CIVRIEUX |
|||
01113 |
CONDEISSIAT |
|||
01129 |
CRANS |
|||
01145 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE |
|||
01151 |
DRUILLAT |
|||
01156 |
FARAMANS |
|||
01195 |
JASSERON |
|||
01198 |
JOYEUX |
|||
01207 |
LAPEYROUSE |
|||
01211 |
LENT |
|||
01235 |
MARLIEUX |
|||
01244 |
MEXIMIEUX |
|||
01248 |
MIONNAY |
|||
01249 |
MIRIBEL |
|||
01254 |
MONTAGNAT |
|||
01260 |
LE MONTELLIER |
|||
01261 |
MONTHIEUX |
|||
01262 |
MONTLUEL |
|||
01264 |
MONTRACOL |
|||
01272 |
NEUVILLE-LES-DAMES |
|||
01289 |
PERONNAS |
|||
01297 |
PIZAY |
|||
01299 |
LE PLANTAY |
|||
01314 |
PRIAY |
|||
01318 |
RANCE |
|||
01319 |
RELEVANT |
|||
01322 |
REYRIEUX |
|||
01325 |
RIGNIEUX-LE-FRANC |
|||
01328 |
ROMANS |
|||
01333 |
SAINT-ANDRE-DE-CORCY |
|||
01335 |
SAINT-ANDRE-LE-BOUCHOUX |
|||
01336 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC |
|||
01342 |
SAINTE-CROIX |
|||
01349 |
SAINT-ELOI |
|||
01356 |
SAINT-GEORGES-SUR-RENON |
|||
01359 |
SAINT-GERMAIN-SUR-RENON |
|||
01362 |
SAINT-JEAN-DE-THURIGNEUX |
|||
01369 |
SAINT-JUST |
|||
01371 |
SAINT-MARCEL |
|||
01381 |
SAINT-NIZIER-LE-DESERT |
|||
01382 |
SAINTE-OLIVE |
|||
01383 |
SAINT-PAUL-DE-VARAX |
|||
01385 |
SAINT-REMY |
|||
01389 |
SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS |
|||
01393 |
SANDRANS |
|||
01398 |
SAVIGNEUX |
|||
01405 |
SERVAS |
|||
01412 |
SULIGNAT |
|||
01424 |
TRAMOYES |
|||
01425 |
LA TRANCLIERE |
|||
01430 |
VARAMBON |
|||
01434 |
VERSAILLEUX |
|||
01443 |
VILLARS-LES-DOMBES |
|||
01446 |
VILLENEUVE |
|||
01449 |
VILLETTE-SUR-AIN |
|||
01450 |
VILLIEU-LOYES-MOLLON |
|||
01001 |
L'ABERGEMENT-CLEMENCIAT |
|||
01004 |
AMBERIEU-EN-BUGEY |
|||
01007 |
AMBRONAY |
|||
01008 |
AMBUTRIX |
|||
01021 |
ARS-SUR-FORMANS |
|||
01024 |
ATTIGNAT |
|||
01025 |
BAGE-LA-VILLE |
|||
01027 |
BALAN |
|||
01028 |
BANEINS |
|||
01030 |
BEAUREGARD |
|||
01032 |
BELIGNEUX |
|||
01038 |
BENY |
|||
01041 |
BETTANT |
|||
01042 |
BEY |
|||
01043 |
BEYNOST |
|||
01046 |
BIZIAT |
|||
01047 |
BLYES |
|||
01049 |
LA BOISSE |
|||
01054 |
BOURG-SAINT-CHRISTOPHE |
|||
01062 |
BRESSOLLES |
|||
01065 |
BUELLAS |
|||
01075 |
CHALEINS |
|||
01088 |
CHARNOZ-SUR-AIN |
|||
01089 |
CHATEAU-GAILLARD |
|||
01095 |
CHAVANNES-SUR-SURAN |
|||
01099 |
CHAZEY-SUR-AIN |
|||
01115 |
CONFRANCON |
|||
01136 |
CRUZILLES-LES-MEPILLAT |
|||
01140 |
CURTAFOND |
|||
01142 |
DAGNEUX |
|||
01144 |
DOMMARTIN |
|||
01146 |
DOMPIERRE-SUR-CHALARONNE |
|||
01149 |
DOUVRES |
|||
01150 |
DROM |
|||
01157 |
FAREINS |
|||
01165 |
FRANCHELEINS |
|||
01166 |
FRANS |
|||
01167 |
GARNERANS |
|||
01169 |
GENOUILLEUX |
|||
01177 |
GRAND-CORENT |
|||
01183 |
GUEREINS |
|||
01184 |
HAUTECOURT-ROMANECHE |
|||
01188 |
ILLIAT |
|||
01194 |
JASSANS-RIOTTIER |
|||
01197 |
JOURNANS |
|||
01199 |
JUJURIEUX |
|||
01202 |
LAGNIEU |
|||
01203 |
LAIZ |
|||
01213 |
LEYMENT |
|||
01225 |
LURCY |
|||
01238 |
MASSIEUX |
|||
01241 |
MEILLONNAS |
|||
01243 |
MESSIMY-SUR-SAONE |
|||
01245 |
BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT |
|||
01246 |
MEZERIAT |
|||
01250 |
MISERIEUX |
|||
01252 |
MOGNENEINS |
|||
01258 |
MONTCEAUX |
|||
01259 |
MONTCET |
|||
01263 |
MONTMERLE-SUR-SAONE |
|||
01266 |
MONTREVEL-EN-BRESSE |
|||
01273 |
NEUVILLE-SUR-AIN |
|||
01275 |
NEYRON |
|||
01276 |
NIEVROZ |
|||
01285 |
PARCIEUX |
|||
01290 |
PEROUGES |
|||
01291 |
PERREX |
|||
01295 |
PEYZIEUX-SUR-SAONE |
|||
01301 |
POLLIAT |
|||
01303 |
PONCIN |
|||
01304 |
PONT-D'AIN |
|||
01317 |
RAMASSE |
|||
01321 |
REVONNAS |
|||
01334 |
SAINT-ANDRE-D'HUIRIAT |
|||
01339 |
SAINT-BERNARD |
|||
01343 |
SAINT-CYR-SUR-MENTHON |
|||
01344 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG |
|||
01345 |
SAINT-DENIS-EN-BUGEY |
|||
01346 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT |
|||
01347 |
SAINT-DIDIER-DE-FORMANS |
|||
01348 |
SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE |
|||
01350 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS |
|||
01351 |
SAINT-ETIENNE-SUR-CHALARONNE |
|||
01353 |
SAINTE-EUPHEMIE |
|||
01355 |
SAINT-GENIS-SUR-MENTHON |
|||
01361 |
SAINT-JEAN-DE-NIOST |
|||
01363 |
SAINT-JEAN-LE-VIEUX |
|||
01365 |
SAINT-JEAN-SUR-VEYLE |
|||
01366 |
SAINTE-JULIE |
|||
01368 |
SAINT-JULIEN-SUR-VEYLE |
|||
01374 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT |
|||
01375 |
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL |
|||
01376 |
SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST |
|||
01378 |
SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS |
|||
01379 |
SAINT-MAURICE-DE-REMENS |
|||
01387 |
SAINT-SULPICE |
|||
01390 |
SAINT-VULBAS |
|||
01408 |
SIMANDRE-SUR-SURAN |
|||
01418 |
THIL |
|||
01420 |
THOISSEY |
|||
01422 |
TOSSIAT |
|||
01423 |
TOUSSIEUX |
|||
01426 |
TREFFORT-CUISIAT |
|||
01427 |
TREVOUX |
|||
01428 |
VALEINS |
|||
01429 |
VANDEINS |
|||
01431 |
VAUX-EN-BUGEY |
|||
01447 |
VILLEREVERSURE |
|||
01451 |
VIRIAT |
|||
01457 |
VONNAS |
|||
38557 |
VILLETTE-D'ANTHON |
|||
69003 |
ALBIGNY-SUR-SAONE |
|||
69005 |
AMBERIEUX |
|||
69009 |
ANSE |
|||
69013 |
ARNAS |
|||
69019 |
BELLEVILLE |
|||
69033 |
CAILLOUX-SUR-FONTAINES |
|||
69034 |
CALUIRE-ET-CUIRE |
|||
69049 |
CHASSELAY |
|||
69052 |
CHAZAY-D'AZERGUES |
|||
69055 |
LES CHERES |
|||
69063 |
COLLONGES-AU-MONT-D'OR |
|||
69068 |
COUZON-AU-MONT-D'OR |
|||
69071 |
CURIS-AU-MONT-D'OR |
|||
69077 |
DRACE |
|||
69085 |
FLEURIEU-SUR-SAONE |
|||
69087 |
FONTAINES-SAINT-MARTIN |
|||
69088 |
FONTAINES-SUR-SAONE |
|||
69115 |
LIMAS |
|||
69117 |
LISSIEU |
|||
69122 |
LUCENAY |
|||
69125 |
MARCILLY-D'AZERGUES |
|||
69140 |
MORANCE |
|||
69143 |
NEUVILLE-SUR-SAONE |
|||
69153 |
POLEYMIEUX-AU-MONT-D'OR |
|||
69156 |
POMMIERS |
|||
69163 |
QUINCIEUX |
|||
69168 |
ROCHETAILLEE-SUR-SAONE |
|||
69191 |
SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR |
|||
69206 |
SAINT-GEORGES-DE-RENEINS |
|||
69207 |
SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D'OR |
|||
69211 |
SAINT-JEAN-D'ARDIERES |
|||
69233 |
SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D'OR |
|||
69242 |
TAPONAS |
|||
69256 |
VAULX-EN-VELIN |
|||
69264 |
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE |
|||
69266 |
VILLEURBANNE |
|||
69271 |
CHASSIEU |
|||
69275 |
DECINES-CHARPIEU |
|||
69277 |
GENAS |
|||
69278 |
GENAY |
|||
69279 |
JONAGE |
|||
69280 |
JONS |
|||
69282 |
MEYZIEU |
|||
69284 |
MONTANAY |
|||
69285 |
PUSIGNAN |
|||
69286 |
RILLIEUX-LA-PAPE |
|||
69292 |
SATHONAY-CAMP |
|||
69293 |
SATHONAY-VILLAGE |
|||
SE |
SVEZIA |
|
|
|
All’interno del Kalmar Län, le seguenti località: |
Codice postale |
Località |
24.4.2006 |
|
Zona di protezione |
572 75 |
FIGEHOLM |
||
572 95 |
FIGEHOLM |
|||
Zona di sorveglianza |
572 75 |
FIGEHOLM |
||
572 76 |
FÅRBO |
|||
572 92 |
OSKARSHAMN |
|||
572 95 |
FIGEHOLM |
|||
572 96 |
FÅRBO |
|||
Zona di sorveglianza estesa (20 km) |
380 75 |
BYXELKROK |
||
570 91 |
KRISTDALA |
|||
572 37 |
OSKARSHAMN |
|||
572 40 |
OSKARSHAMN |
|||
572 41 |
OSKARSHAMN |
|||
572 61 |
OSKARSHAMN |
|||
572 63 |
OSKARSHAMN |
|||
572 75 |
FIGEHOLM |
|||
572 76 |
FÅRBO |
|||
572 91 |
OSKARSHAMN |
|||
572 92 |
OSKARSHAMN |
|||
572 95 |
FIGEHOLM |
|||
572 96 |
FÅRBO |
|||
590 91 |
HJORTED |
|||
590 93 |
GUNNEBO |
PARTE B
Area B, come da articolo 2, paragrafo 2:
Codice ISO del paese |
Stato membro |
Area B |
Data fino a cui si applica |
|
Codice |
Nome |
|||
FR |
FRANCIA |
Codice postale |
Comuni di: |
27.3.2006 |
01002 |
L'ABERGEMENT-DE-VAREY |
|||
01026 |
BAGE-LE-CHATEL |
|||
01040 |
BEREZIAT |
|||
01050 |
BOISSEY |
|||
01051 |
BOLOZON |
|||
01056 |
BOYEUX-SAINT-JEROME |
|||
01068 |
CERDON |
|||
01077 |
CHALLES |
|||
01102 |
CHEVROUX |
|||
01106 |
CIZE |
|||
01107 |
CLEYZIEU |
|||
01123 |
CORMORANCHE-SUR-SAONE |
|||
01125 |
CORVEISSIAT |
|||
01127 |
COURMANGOUX |
|||
01130 |
CRAS-SUR-REYSSOUZE |
|||
01134 |
CROTTET |
|||
01154 |
ETREZ |
|||
01159 |
FEILLENS |
|||
01172 |
GERMAGNAT |
|||
01179 |
GRIEGES |
|||
01196 |
JAYAT |
|||
01214 |
LEYSSARD |
|||
01224 |
LOYETTES |
|||
01229 |
MALAFRETAZ |
|||
01231 |
MANZIAT |
|||
01232 |
MARBOZ |
|||
01236 |
MARSONNAS |
|||
01242 |
MERIGNAT |
|||
01277 |
NIVOLLET-MONTGRIFFON |
|||
01284 |
OZAN |
|||
01306 |
PONT-DE-VEYLE |
|||
01309 |
POUILLAT |
|||
01312 |
PRESSIAT |
|||
01320 |
REPLONGES |
|||
01331 |
SAINT-ALBAN |
|||
01332 |
SAINT-ANDRE-DE-BAGE |
|||
01384 |
SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY |
|||
01386 |
SAINT-SORLIN-EN-BUGEY |
|||
01404 |
SERRIERES-SUR-AIN |
|||
01411 |
SOUCLIN |
|||
01421 |
TORCIEU |
|||
01445 |
VILLEMOTIER |
|||
38011 |
ANTHON |
|||
38026 |
LA BALME-LES-GROTTES |
|||
38085 |
CHARVIEU-CHAVAGNEUX |
|||
38097 |
CHAVANOZ |
|||
38190 |
HIERES-SUR-AMBY |
|||
38197 |
JANNEYRIAS |
|||
38535 |
VERNAS |
|||
38539 |
VERTRIEU |
|||
69004 |
ALIX |
|||
69020 |
BELMONT-D'AZERGUES |
|||
69023 |
BLACE |
|||
69029 |
BRON |
|||
69036 |
CERCIE |
|||
69040 |
CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR |
|||
69045 |
CHARENTAY |
|||
69047 |
CHARNAY |
|||
69059 |
CIVRIEUX-D'AZERGUES |
|||
69065 |
CORCELLES-EN-BEAUJOLAIS |
|||
69072 |
DARDILLY |
|||
69074 |
DENICE |
|||
69076 |
DOMMARTIN |
|||
69092 |
GLEIZE |
|||
69106 |
LACHASSAGNE |
|||
69108 |
LANCIE |
|||
69114 |
LIERGUES |
|||
69116 |
LIMONEST |
|||
69121 |
LOZANNE |
|||
69126 |
MARCY |
|||
69159 |
POUILLY-LE-MONIAL |
|||
69194 |
SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR |
|||
69197 |
SAINT-ETIENNE-DES-OULLIERES |
|||
69212 |
SAINT-JEAN-DES-VIGNES |
|||
69215 |
SAINT-JULIEN |
|||
69218 |
SAINT-LAGER |
|||
69246 |
THEIZE |
|||
69267 |
VILLIE-MORGON |
|||
69287 |
SAINT-BONNET-DE-MURE |
|||
69290 |
SAINT-PRIEST |
|||
69299 |
COLOMBIER-SAUGNIEU |
|||
69381 |
LYON 1ER ARRONDISSEMENT |
|||
69383 |
LYON 3E ARRONDISSEMENT |
|||
69384 |
LYON 4E ARRONDISSEMENT |
|||
69386 |
LYON 6E ARRONDISSEMENT |
|||
69389 |
LYON 9E ARRONDISSEMENT |
|||
71090 |
LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY |
|||
71150 |
CRECHES-SUR-SAONE |
|||
71372 |
ROMANECHE-THORINS |
|||
71481 |
SAINT-SYMPHORIEN-D'ANCELLES |
|||
SE |
SVEZIA |
|
|
|
L’intero Kalmar Län, tranne l’area A, comprese le località di |
Codice postale |
Località |
24.4.2006 |
|
|
360 23 |
ÄLMEBODA |
||
360 50 |
LESSEBO |
|||
360 52 |
KOSTA |
|||
360 53 |
SKRUV |
|||
360 60 |
VISSEFJÄRDA |
|||
360 65 |
BODA GLASBRUK |
|||
360 70 |
ÅSEDA |
|||
360 77 |
FRÖSEKE |
|||
361 30 |
EMMABODA |
|||
361 31 |
EMMABODA |
|||
361 32 |
EMMABODA |
|||
361 33 |
EMMABODA |
|||
361 42 |
LINDÅS |
|||
361 53 |
BROAKULLA |
|||
361 91 |
EMMABODA |
|||
361 92 |
EMMABODA |
|||
361 93 |
BROAKULLA |
|||
361 94 |
ERIKSMÅLA |
|||
361 95 |
LÅNGASJÖ |
|||
370 17 |
ERINGSBODA |
|||
370 34 |
HOLMSJÖ |
|||
370 45 |
FÅGELMARA |
|||
371 93 |
KARLSKRONA |
|||
380 30 |
ROCKNEBY |
|||
380 31 |
LÄCKEBY |
|||
380 40 |
ORREFORS |
|||
380 41 |
GULLASKRUV |
|||
380 42 |
MÅLERÅS |
|||
380 44 |
ALSTERBRO |
|||
380 52 |
TIMMERNABBEN |
|||
380 53 |
FLISERYD |
|||
380 62 |
MÖRBYLÅNGA |
|||
380 65 |
DEGERHAMN |
|||
380 74 |
LÖTTORP |
|||
380 75 |
BYXELKROK |
|||
382 30 |
NYBRO |
|||
382 31 |
NYBRO |
|||
382 32 |
NYBRO |
|||
382 33 |
NYBRO |
|||
382 34 |
NYBRO |
|||
382 35 |
NYBRO |
|||
382 36 |
NYBRO |
|||
382 37 |
NYBRO |
|||
382 38 |
NYBRO |
|||
382 39 |
NYBRO |
|||
382 40 |
NYBRO |
|||
382 41 |
NYBRO |
|||
382 42 |
NYBRO |
|||
382 43 |
NYBRO |
|||
382 44 |
NYBRO |
|||
382 45 |
NYBRO |
|||
382 46 |
NYBRO |
|||
382 90 |
ÖRSJÖ |
|||
382 91 |
NYBRO |
|||
382 92 |
NYBRO |
|||
382 93 |
NYBRO |
|||
382 94 |
NYBRO |
|||
382 96 |
NYBRO |
|||
382 97 |
ÖRSJÖ |
|||
383 30 |
MÖNSTERÅS |
|||
383 31 |
MÖNSTERÅS |
|||
383 32 |
MÖNSTERÅS |
|||
383 33 |
MÖNSTERÅS |
|||
383 34 |
MÖNSTERÅS |
|||
383 35 |
MÖNSTERÅS |
|||
383 36 |
MÖNSTERÅS |
|||
383 37 |
MÖNSTERÅS |
|||
383 38 |
MÖNSTERÅS |
|||
383 39 |
MÖNSTERÅS |
|||
383 91 |
MÖNSTERÅS |
|||
383 92 |
MÖNSTERÅS |
|||
384 30 |
BLOMSTERMÅLA |
|||
384 31 |
BLOMSTERMÅLA |
|||
384 40 |
ÅLEM |
|||
384 91 |
BLOMSTERMÅLA |
|||
384 92 |
ÅLEM |
|||
384 93 |
ÅLEM |
|||
385 30 |
TORSÅS |
|||
385 31 |
TORSÅS |
|||
385 32 |
TORSÅS |
|||
385 33 |
TORSÅS |
|||
385 34 |
TORSÅS |
|||
385 40 |
BERGKVARA |
|||
385 41 |
BERGKVARA |
|||
385 50 |
SÖDERÅKRA |
|||
385 51 |
SÖDERÅKRA |
|||
385 90 |
SÖDERÅKRA |
|||
385 91 |
TORSÅS |
|||
385 92 |
GULLABO |
|||
385 93 |
TORSÅS |
|||
385 94 |
BERGKVARA |
|||
385 95 |
TORSÅS |
|||
385 96 |
GULLABO |
|||
385 97 |
SÖDERÅKRA |
|||
385 98 |
BERGKVARA |
|||
385 99 |
TORSÅS |
|||
386 30 |
FÄRJESTADEN |
|||
386 31 |
FÄRJESTADEN |
|||
386 32 |
FÄRJESTADEN |
|||
386 33 |
FÄRJESTADEN |
|||
386 34 |
FÄRJESTADEN |
|||
386 35 |
FÄRJESTADEN |
|||
386 90 |
FÄRJESTADEN |
|||
386 92 |
FÄRJESTADEN |
|||
386 93 |
FÄRJESTADEN |
|||
386 94 |
FÄRJESTADEN |
|||
386 95 |
FÄRJESTADEN |
|||
386 96 |
FÄRJESTADEN |
|||
387 30 |
BORGHOLM |
|||
387 31 |
BORGHOLM |
|||
387 32 |
BORGHOLM |
|||
387 33 |
BORGHOLM |
|||
387 34 |
BORGHOLM |
|||
387 35 |
BORGHOLM |
|||
387 36 |
BORGHOLM |
|||
387 37 |
BORGHOLM |
|||
387 38 |
BORGHOLM |
|||
387 50 |
KÖPINGSVIK |
|||
387 51 |
KÖPINGSVIK |
|||
387 52 |
KÖPINGSVIK |
|||
387 90 |
KÖPINGSVIK |
|||
387 91 |
BORGHOLM |
|||
387 92 |
BORGHOLM |
|||
387 93 |
BORGHOLM |
|||
387 94 |
BORGHOLM |
|||
387 95 |
KÖPINGSVIK |
|||
387 96 |
KÖPINGSVIK |
|||
388 30 |
LJUNGBYHOLM |
|||
388 31 |
LJUNGBYHOLM |
|||
388 32 |
LJUNGBYHOLM |
|||
388 40 |
TREKANTEN |
|||
388 41 |
TREKANTEN |
|||
388 50 |
PÅRYD |
|||
388 91 |
VASSMOLÖSA |
|||
388 92 |
LJUNGBYHOLM |
|||
388 93 |
LJUNGBYHOLM |
|||
388 94 |
VASSMOLÖSA |
|||
388 95 |
HALLTORP |
|||
388 96 |
LJUNGBYHOLM |
|||
388 97 |
HALLTORP |
|||
388 98 |
TREKANTEN |
|||
388 99 |
PÅRYD |
|||
392 30 |
KALMAR |
|||
392 31 |
KALMAR |
|||
392 32 |
KALMAR |
|||
392 33 |
KALMAR |
|||
392 34 |
KALMAR |
|||
392 35 |
KALMAR |
|||
392 36 |
KALMAR |
|||
392 37 |
KALMAR |
|||
392 38 |
KALMAR |
|||
392 41 |
KALMAR |
|||
392 43 |
KALMAR |
|||
392 44 |
KALMAR |
|||
392 45 |
KALMAR |
|||
392 46 |
KALMAR |
|||
392 47 |
KALMAR |
|||
393 50 |
KALMAR |
|||
393 51 |
KALMAR |
|||
393 52 |
KALMAR |
|||
393 53 |
KALMAR |
|||
393 54 |
KALMAR |
|||
393 55 |
KALMAR |
|||
393 57 |
KALMAR |
|||
393 58 |
KALMAR |
|||
393 59 |
KALMAR |
|||
393 63 |
KALMAR |
|||
393 64 |
KALMAR |
|||
393 65 |
KALMAR |
|||
394 70 |
KALMAR |
|||
394 71 |
KALMAR |
|||
394 77 |
KALMAR |
|||
395 90 |
KALMAR |
|||
570 16 |
KVILLSFORS |
|||
570 19 |
PAULISTRÖM |
|||
570 30 |
MARIANNELUND |
|||
570 31 |
INGATORP |
|||
570 72 |
FAGERHULT |
|||
570 75 |
FÅGELFORS |
|||
570 76 |
RUDA |
|||
570 80 |
VIRSERUM |
|||
570 81 |
JÄRNFORSEN |
|||
570 82 |
MÅLILLA |
|||
570 83 |
ROSENFORS |
|||
570 84 |
MÖRLUNDA |
|||
570 90 |
PÅSKALLAVIK |
|||
570 91 |
KRISTDALA |
|||
572 30 |
OSKARSHAMN |
|||
572 31 |
OSKARSHAMN |
|||
572 32 |
OSKARSHAMN |
|||
572 33 |
OSKARSHAMN |
|||
572 34 |
OSKARSHAMN |
|||
572 35 |
OSKARSHAMN |
|||
572 36 |
OSKARSHAMN |
|||
572 37 |
OSKARSHAMN |
|||
572 40 |
OSKARSHAMN |
|||
572 41 |
OSKARSHAMN |
|||
572 50 |
OSKARSHAMN |
|||
572 51 |
OSKARSHAMN |
|||
572 60 |
OSKARSHAMN |
|||
572 61 |
OSKARSHAMN |
|||
572 62 |
OSKARSHAMN |
|||
572 91 |
OSKARSHAMN |
|||
572 93 |
OSKARSHAMN |
|||
572 96 |
FÅRBO |
|||
574 96 |
VETLANDA |
|||
574 97 |
VETLANDA |
|||
577 30 |
HULTSFRED |
|||
577 31 |
HULTSFRED |
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HULTSFRED |
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HULTSFRED |
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HULTSFRED |
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577 38 |
HULTSFRED |
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577 39 |
HULTSFRED |
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577 50 |
SILVERDALEN |
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577 51 |
SILVERDALEN |
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577 90 |
HULTSFRED |
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577 91 |
HULTSFRED |
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577 92 |
HULTSFRED |
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577 93 |
HULTSFRED |
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577 94 |
LÖNNEBERGA |
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579 30 |
HÖGSBY |
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579 31 |
HÖGSBY |
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579 32 |
HÖGSBY |
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579 33 |
HÖGSBY |
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579 40 |
BERGA |
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579 90 |
BERGA |
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579 92 |
HÖGSBY |
|||
579 93 |
GRÖNSKÅRA |
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590 42 |
HORN |
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590 80 |
SÖDRA VI |
|||
590 81 |
GULLRINGEN |
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590 83 |
STOREBRO |
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590 90 |
ANKARSRUM |
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590 91 |
HJORTED |
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590 92 |
TOTEBO |
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590 93 |
GUNNEBO |
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590 94 |
BLACKSTAD |
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590 95 |
LOFTAHAMMAR |
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590 96 |
ÖVERUM |
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590 98 |
EDSBRUK |
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593 30 |
VÄSTERVIK |
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593 31 |
VÄSTERVIK |
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593 32 |
VÄSTERVIK |
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593 33 |
VÄSTERVIK |
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593 34 |
VÄSTERVIK |
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593 35 |
VÄSTERVIK |
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593 36 |
VÄSTERVIK |
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593 37 |
VÄSTERVIK |
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593 39 |
VÄSTERVIK |
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593 91 |
VÄSTERVIK |
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VÄSTERVIK |
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VÄSTERVIK |
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594 30 |
GAMLEBY |
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594 31 |
GAMLEBY |
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GAMLEBY |
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597 40 |
ÅTVIDABERG |
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ÅTVIDABERG |
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597 96 |
ÅTVIDABERG |
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ÅTVIDABERG |
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598 30 |
VIMMERBY |
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615 92 |
VALDEMARSVIK |
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VALDEMARSVIK |
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615 95 |
VALDEMARSVIK» |
29.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 91/48 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 2006
recante modifica della decisione 1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari
[notificata con il numero C(2006) 899]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/252/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2232/96 stabilisce la procedura per l’istituzione di norme relative alle sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari. In seguito alla notifica da parte degli Stati membri di un elenco delle sostanze aromatizzanti che possono essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari commercializzati sul loro territorio e in base a un esame di tale notifica da parte della Commissione detto regolamento dispone l’adozione di un repertorio delle sostanze aromatizzanti («il repertorio»). Il repertorio è stato adottato con decisione 1999/217/CE della Commissione (2). |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 2232/96 prevede inoltre l’adozione di un programma di valutazione delle sostanze aromatizzanti inteso a verificare che esse soddisfino i criteri generali per l’utilizzazione di cui all’allegato di detto regolamento. |
(3) |
Nel corso della sua sessantacinquesima riunione, che si è svolta dal 7 al 16 giugno 2005, il comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari (JECFA) ha concluso che l’acetammide (FL 16.047) risulta chiaramente cancerogeno nei topi e nei ratti e che, benché non si conosca il meccanismo di formazione dei tumori, non si può escludere la possibilità che si tratti di un meccanismo genotossico. Il JEFCA ha ritenuto inappropriato l’uso di tale composto come aromatizzante. L’acetammide non è pertanto conforme ai criteri generali stabiliti nell’allegato del regolamento (CE) n. 2232/96 e va cancellato dal repertorio. |
(4) |
La decisione 1999/217/CE va modificata di conseguenza. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nella parte A dell'allegato della decisione 1999/217/CE, è soppressa la riga della tabella relativa alla sostanza contrassegnata dal numero FL 16.047 (acetammide).
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/389/CE (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 73).
29.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 91/49 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 settembre 2005
che constata il livello di protezione adeguato dei dati personali contenuti nei PNR (Passenger Name Record) dei passeggeri aerei trasferiti all’Agenzia dei servizi di frontiera del Canada (Canada Border Services Agency — CBSA)
[notificata con il numero C(2005) 3248]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/253/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 95/46/CE prescrive agli Stati membri di disporre che il trasferimento di dati personali verso un paese terzo possa aver luogo soltanto se tale paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato e se le leggi nazionali di attuazione di altre disposizioni della direttiva sono rispettate prima del trasferimento. |
(2) |
Se la Commissione constata che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato, dati personali possono essere trasferiti dagli Stati membri senza che siano necessarie garanzie supplementari. |
(3) |
La direttiva 95/46/CE prevede che il livello di protezione dei dati sia valutato alla luce di tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad una categoria di trasferimenti di dati, prendendo in particolare considerazione alcuni aspetti relativi al trasferimento elencati all'articolo 25, paragrafo 2. |
(4) |
Nell’ambito dei trasporti aerei, il Passenger Name Record (PNR) contiene i dati relativi al viaggio di ciascun passeggero e tutte le informazioni necessarie per consentire il trattamento e il controllo delle prenotazioni da parte delle compagnie aeree che effettuano le prenotazioni e delle compagnie aeree partecipanti (2). Ai fini della presente decisione, il termine «passeggero/i» comprende i membri dell’equipaggio. Per «compagnia aerea che effettua la prenotazione» si intende la compagnia presso la quale il passeggero ha effettuato la prenotazione originaria o prenotazioni successive una volta iniziato il viaggio. Per «compagnia partecipante» si intende ogni compagnia a cui quella che effettua la prenotazione abbia chiesto di riservare un posto per un passeggero, su uno o più voli. |
(5) |
L’Agenzia dei servizi di frontiera del Canada (Canada Border Services Agency — CBSA) esige che tutte le compagnie aeree che effettuano un servizio di trasporto passeggeri con destinazione nel Canada le forniscano l’accesso elettronico ai dati PNR nella misura in cui essi siano raccolti e memorizzati nei loro sistemi informatici di prenotazione e di controllo delle partenze. |
(6) |
L’obbligo di trasferire alla CBSA i dati personali dei passeggeri aerei contenuti nel PNR si basa sulla sezione 107.1 della legge doganale (Customs Act) e sul paragrafo 148, lettera d) della legge sull’immigrazione e sulla protezione dei rifugiati (Immigration and Refugee Protection Act) nonché sui regolamenti d'attuazione adottati nel quadro di queste leggi (3). |
(7) |
La legislazione canadese in questione riguarda il rafforzamento della sicurezza e le condizioni di entrata nel paese, in merito a cui il Canada ha il potere sovrano di decisione nell'ambito della propria giurisdizione. Gli obblighi stabiliti non sono comunque incompatibili con gli impegni internazionali assunti dal Canada. Il Canada è un paese democratico, governato dai principi del diritto e dotato di una solida tradizione in materia di libertà civili. La legittimità del suo procedimento legislativo e la forza e l'indipendenza del suo sistema giudiziario non sono messi in dubbio. La libertà di stampa costituisce un'altra potente garanzia contro qualsiasi violazione delle libertà civili. |
(8) |
La Comunità sostiene pienamente il Canada nella lotta contro il terrorismo nei limiti imposti dalla normativa comunitaria, la quale intende garantire il necessario equilibrio tra le questioni di sicurezza e quelle relative alla vita privata. L'articolo 13 della direttiva 95/46/CE consente ad esempio agli Stati membri di adottare le misure legislative atte a limitare la portata di alcune disposizioni della direttiva, se tale restrizione si rende necessaria per la salvaguardia della sicurezza dello Stato, della difesa o della pubblica sicurezza, oltre che per prevenire, investigare, accertare e perseguire infrazioni penali. |
(9) |
I trasferimenti di dati riguardano specifici responsabili del trattamento, vale a dire le compagnie aeree che effettuano i collegamenti aerei tra la Comunità e il Canada e un solo destinatario nel Canada, vale a dire la CBSA. |
(10) |
Qualunque accordo volto a stabilire un quadro regolamentare per i trasferimenti di PNR al Canada, in particolare attraverso questa decisione, deve essere limitato nel tempo. È stato concordato un periodo di tre anni e mezzo. Nel corso di tale periodo il contesto può cambiare in modo significativo e la Comunità e il Canada convengono che sarà necessaria una revisione degli accordi. |
(11) |
Il trattamento da parte della CBSA dei dati personali contenuti nel PNR dei passeggeri aerei che le sono trasmessi è disciplinato dalle disposizioni figuranti nella dichiarazione d’intenti della CBSA riguardo all’applicazione del suo programma PNR (qui di seguito definita «dichiarazione d'intenti») e dalla legislazione nazionale canadese, alle condizioni previste nella dichiarazione d'intenti. |
(12) |
Per quanto riguarda la legislazione canadese, la legge sulla privacy (Privacy Act), la legge sull’accesso all’informazione (Access to Information Act) e l’Articolo 107 della legge doganale (Customs Act) sono pertinenti nel contesto attuale, poiché stabiliscono a quali condizioni la CBSA possa opporsi alle richieste di divulgazione e, pertanto, mantenere riservati i dati PNR. Il Privacy Act disciplina la divulgazione del PNR alle persone interessate, aspetto strettamente collegato al diritto di accesso dell’interessato. Il Privacy Act si applica solo a chi si trova in Canada. Tuttavia, la CBSA permette anche l’accesso ai dati PNR di un cittadino straniero che non si trovi in Canada. |
(13) |
Per quanto riguarda la dichiarazione d’intenti, conformemente a quanto stabilito nell’articolo 43, le sue disposizioni sono state incluse nella legislazione canadese oppure sono state inserite in regolamenti nazionali formulati appositamente ed hanno quindi effetto giuridico. La dichiarazione d’intenti sarà pubblicata integralmente nella Canada Gazette. Essa rappresenta una seria e meditata assunzione di impegni da parte della CBSA e il suo rispetto sarà soggetto al controllo congiunto del Canada e della Comunità. L’inosservanza può essere contestata, se del caso, con mezzi giuridici, amministrativi e politici, e qualora persista comporta la sospensione degli effetti della presente decisione. |
(14) |
Le norme in forza delle quali la CBSA tratta i dati PNR dei passeggeri sulla base della legislazione canadese e della dichiarazione d'intenti comprendono i principi fondamentali necessari ad assicurare un adeguato livello di protezione delle persone fisiche. |
(15) |
Per quanto riguarda il principio di finalità, i dati personali dei passeggeri aerei contenuti nei PNR che sono trasferiti alla CBSA saranno trattati solo per una finalità specifica e successivamente utilizzati o comunicati ulteriormente solo nella misura in cui ciò sia compatibile con la finalità del trasferimento. In particolare, i dati del PNR devono essere utilizzati al solo scopo di prevenire e combattere: il terrorismo e i reati collegati al terrorismo; altri reati gravi, compresi i reati di criminalità organizzata, che per loro natura rivestono un carattere transnazionale. |
(16) |
Per quanto riguarda la qualità dei dati e il principio di proporzionalità, che vanno considerati in rapporto agli importanti motivi d'interesse pubblico che giustificano il trasferimento dei dati PNR, i dati PNR forniti alla CBSA non saranno successivamente modificati dall’Agenzia. Sarà trasferito un massimo di 25 rubriche PNR e la CBSA consulterà e prenderà accordi con la Commissione europea per quanto riguarda la revisione dei 25 elementi di dati PNR indicati nell’appendice A, prima di effettuare tale revisione. Informazioni personali supplementari ricercate sulla base di quanto è stato direttamente ricavato dai dati PNR possono essere ottenute da fonti non governative solo attraverso canali legittimi. In linea di principio, i PNR saranno cancellati dopo un periodo massimo di 3 anni e 6 mesi. |
(17) |
Per quanto riguarda il principio di trasparenza, la CBSA fornirà informazioni ai viaggiatori in merito alla finalità del trasferimento e del trattamento, nonché all'identità del responsabile del trattamento, e informazioni ulteriori. |
(18) |
Per quanto riguarda il principio di sicurezza, la CBSA adotta le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al rischio presentato dal trattamento. |
(19) |
I diritti di accesso, di rettifica e di annotazione sono riconosciuti dal Privacy Act alle persone che si trovano in Canada. La CBSA estenderà questi diritti relativi ai dati PNR in suo possesso ai cittadini stranieri che non si trovano in Canada. Le eccezioni previste sono nell'insieme comparabili alle restrizioni che possono essere imposte dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE. |
(20) |
Trasferimenti ulteriori saranno effettuati, caso per caso, verso altre autorità governative, anche di altri Paesi, per finalità identiche o compatibili rispetto a quelle stabilite nella dichiarazione concernente la limitazione ad una finalità specifica, relativamente ad un numero minimo di dati. Possono essere effettuati anche trasferimenti per la protezione degli interessi vitali della persona interessata o di altre persone, in particolare nei casi di gravi rischi per la salute, o di una procedura giudiziaria, o di altre esigenze previste dalla legge. A norma delle condizioni esplicite di diffusione, gli organismi riceventi devono utilizzare i dati unicamente ai fini previsti e non procedere ad un trasferimento ulteriore senza l'accordo della CBSA. Nessun’altra autorità straniera, federale, provinciale o locale dispone di un accesso elettronico diretto ai dati PNR attraverso le banche di dati della CBSA. La CBSA si oppone alla divulgazione pubblica dei dati PNR in base ad esenzioni dalle pertinenti disposizioni dell’Access to Information Act e del Privacy Act. |
(21) |
La CBSA non riceve dati sensibili ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 95/46/CE. |
(22) |
Per quanto riguarda i meccanismi d’attuazione volti a garantire il rispetto di questi principi da parte della CBSA, è previsto un sistema di formazione e d'informazione del suo personale e di sanzioni per i singoli membri del personale. Il rispetto da parte della CBSA della vita privata in generale è controllato dal Commissariato canadese per la protezione della vita privata (Office of the Canadian Privacy Commissioner) alle condizioni fissate nella Carta canadese dei diritti e delle libertà (Canadian Charter of Rights and Freedom) e nel Privacy Act. Il commissario per la protezione della vita privata può esaminare le denunce che le autorità di protezione dei dati degli Stati membri gli trasmettono a nome dei residenti della Comunità, se questi ritengono che le loro denunce non siano state trattate in modo soddisfacente dalla CBSA. Il rispetto della dichiarazione d'intenti è oggetto di un esame annuale congiunto, effettuato dalla CBSA in collaborazione con un gruppo diretto dalla Commissione. |
(23) |
Al fine di contribuire alla trasparenza e di garantire la capacità delle autorità competenti nell'ambito degli Stati membri di garantire la tutela degli individui per quanto riguarda il trattamento dei dati a carattere personale, è opportuno precisare le circostanze eccezionali in cui può essere giustificata la sospensione di specifici flussi di dati, nonostante si sia constatato che il livello di protezione risulta adeguato. |
(24) |
Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, ha espresso pareri sul livello di protezione fornito dalle autorità canadesi per quanto riguarda i dati dei passeggeri, su cui la Commissione si è basata nel corso dei negoziati con la CBSA. Nel preparare la decisione, la Commissione ha preso nota di questi pareri (4). |
(25) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 31, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva 95/46/CE, l'Agenzia dei servizi di frontiera del Canada (Canada Border Services Agency, in appresso CBSA) è considerata in grado di garantire un livello di protezione adeguato dei dati PNR trasferiti dalla Comunità riguardanti i voli con destinazione nel Canada, conformemente alla dichiarazione d'intenti figurante all'allegato I.
Articolo 2
La presente decisione concerne l’adeguatezza della protezione fornita dalla CBSA al fine di rispondere alle prescrizioni dell'articolo 25, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE e non ha alcuna influenza su altre condizioni o limitazioni che attuano altre disposizioni della direttiva e riguardano il trattamento di dati personali negli Stati membri.
Articolo 3
1. Fatti salvi i poteri che consentono loro di adottare misure per assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali adottate in applicazione di disposizioni diverse dall'articolo 25 della direttiva 95/46/CE, le autorità competenti degli Stati membri possono esercitare i poteri di cui dispongono attualmente per sospendere il trasferimento di dati alla CBSA al fine di tutelare le persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nei casi seguenti:
a) |
un'autorità canadese competente ha constatato che la CBSA non rispetta le norme applicabili in materia di protezione; o |
b) |
è probabile che le norme di protezione stabilite dall'allegato non siano rispettate; vi sono motivi ragionevoli di credere che la CBSA non adotti o non adotterà, in tempi opportuni, i provvedimenti che s'impongono per risolvere il caso in questione; proseguire il trasferimento di dati comporterebbe un rischio imminente di grave pregiudizio per le persone interessate e le autorità competenti dello Stato membro si sono ragionevolmente sforzate, in tali circostanze, di avvertire la CBSA e di darle la possibilità di rispondere. |
2. La sospensione del trasferimento cessa nel momento in cui è garantita l'applicazione delle norme di protezione e l'autorità competente interessata negli Stati membri ne è avvertita.
Articolo 4
1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione riguardo alle misure adottate in applicazione dell'articolo 3.
2. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente in merito a qualsiasi cambiamento nelle norme di protezione e ai casi in cui le misure adottate dalle autorità incaricate di vigilare sul rispetto da parte della CBSA delle norme di protezione stabilite nell'allegato non siano sufficienti a garantire tale rispetto.
3. Se le informazioni raccolte in applicazione dell'articolo 3 e dei paragrafi 1 e 2 di questo articolo dimostrano che non sono più rispettati i principi fondamentali necessari per assicurare un livello di protezione adeguato delle persone fisiche, o che un qualunque organismo incaricato di vigilare sul rispetto da parte della CBSA delle norme di protezione stabilite nell'allegato non assolve efficacemente il suo compito, la CBSA ne è informata ed all’occorrenza si applica la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2 della direttiva 95/46/CE al fine di abrogare o di sospendere la presente decisione.
Articolo 5
L'applicazione della presente decisione è sottoposta a controlli e gli accertamenti pertinenti sono comunicati al comitato istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, in particolare qualunque elemento che possa modificare la constatazione, di cui all'articolo 1 della presente decisione, in base alla quale il livello di tutela dei dati personali contenuti nei PNR dei passeggeri aerei trasferiti alla CBSA risulta adeguato ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE.
Articolo 6
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro quattro mesi a decorrere dalla sua notifica.
Articolo 7
La presente decisione scade tre anni e sei mesi dopo la data della sua notifica, a meno che non sia prorogata secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2 della direttiva 95/46/CE.
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2005.
Per la Commissione
Franco FRATTINI
Vicepresidente
(1) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) Ai fini della presente decisione il termine «PNR» comprende i dati API (Advance Passenger Information) indicati nella sezione 4 della dichiarazione d’intenti della CBSA.
(3) Regolamenti (doganali) sulle informazioni relative ai passeggeri e regolamento 269 dei regolamenti sull’immigrazione e sulla protezione dei rifugiati.
(4) Parere 3/2004 sul livello di protezione garantito in Canada per la trasmissione dei dati relativi ai passeggeri (Passenger Name Record e Advanced Passenger Information) dalle compagnie aeree, adottato dal gruppo di lavoro l’11.2.2004, disponibile su: http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdocs/2004/wp88_en.pdf
Parere 1/2005 sul livello di protezione garantito in Canada per la trasmissione dei dati relativi ai passeggeri (Passenger Name Record e Advanced Passenger Information) dalle compagnie aeree, adottato dal gruppo di lavoro il 19.1.2005, disponibile su: http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdocs/2005/wp103_en.pdf
ALLEGATO
DICHIARAZIONE D’INTENTI DELL’AGENZIA DEI SERVIZI DI FRONTIERA DEL CANADA (CANADA BORDER SERVICE AGENCY - CBSA) IN RELAZIONE ALL’APPLICAZIONE DEL SUO PROGRAMMA PNR
Autorità giuridica per la raccolta di dati API e PNR
1. |
La legge canadese prevede che tutte le compagnie aeree forniscano alla CBSA i dati API (Advance Passenger Information) e PNR (Passenger Name Record) relativi a tutti passeggeri dei voli aventi come destinazione il Canada. La legittima autorità della CBSA di ottenere e di raccogliere tali informazioni è sancita dalla sezione 107.1 della legge doganale (Customs Act) e dai regolamenti (doganali) sulle informazioni sui passeggeri (Passenger Information Customs Regulations) adottati successivamente, nonché dal paragrafo 148(1) (d) della legge sull’immigrazione e sulla protezione dei rifugiati (Immigration and Refugee Protection Act) e dal regolamento 269 dei regolamenti sull’immigrazione e la protezione dei rifugiati adottati successivamente. |
Finalità della raccolta di dati API e PNR
2. |
I dati API/PNR vengono raccolti dalla CBSA unicamente per i voli in arrivo in Canada. La CBSA utilizza i dati API/PNR raccolti dalle compagnie aeree europee e di altri paesi solo per individuare le persone che rischiano di importare oggetti aventi un collegamento con il terrorismo o reati legati al terrorismo, o altri reati gravi a carattere transnazionale, compresi quelli connessi al crimine organizzato, oppure le persone non ammesse in Canada a causa di un loro possibile collegamento con il terrorismo e tutte le forme di reato anzidette. |
3. |
La CBSA utilizza i dati API/PNR per individuare le persone che saranno sottoposte a un interrogatorio o esame all’arrivo in Canada, o che necessitano di un’ulteriore indagine, per una delle finalità descritte nella sezione 2. La CBSA o gli altri funzionari incaricati dell’applicazione delle leggi canadesi non compiranno alcuna azione coercitiva solo a causa del trattamento automatizzato dei dati API/PNR. |
Raccolta di dati API/PNR
4. |
L’elenco degli elementi di dati API, raccolti dalla CBSA per le finalità descritte nella sezione 2, figura nei paragrafi da 3 (a) a (f) dei regolamenti (doganali) relativi alle informazioni sui passeggeri adottati nell’ambito della legge doganale (Customs Act) (1). L’elenco degli elementi di dati PNR, raccolti dalla CBSA per finalità descritte nella sezione 2, figura nell'appendice A. Per maggiore certezza, i «dati sensibili» di cui all’articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE (qui di seguito definita «la direttiva») e tutti i campi «testo aperto» o «osservazioni generali» non sono compresi in questi 25 elementi di dati. |
5. |
La CBSA non esige che le compagnie aeree raccolgano dati PNR che esse non registrano per esigenze proprie, né esigerà che le compagnie aeree raccolgano qualunque altro dato allo scopo di trasmetterlo alla CBSA. Essa riconosce quindi che raccoglierà i dati elencati nell’appendice A solo nel caso in cui una compagnia aerea abbia deciso di inserirli nei suoi sistemi informatici di prenotazione e di controllo delle partenze (DCS—departure control systems). |
6. |
La CBSA consulterà e prenderà accordi con la Commissione europea per quanto riguarda la revisione dei 25 elementi di dati PNR indicati nell’appendice A, prima di effettuare tale revisione,
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Metodo di accesso ai dati API/PNR
7. |
Il sistema d’informazione sui passeggeri della CBSA (qui di seguito definito «PAXIS») è stato configurato per ricevere i dati API/PNR trasmessi da una compagnia aerea. |
Conservazione e accesso ai dati API/PNR
8. |
Se i dati API/PNR riguardano una persona che non è indagata in Canada per una delle finalità descritte nella sezione 2, essi saranno conservati nel sistema PAXIS per un massimo di 3 anni e 6 mesi. In tale periodo saranno conservati in modo sempre più depersonalizzato, vale a dire:
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9. |
Se riguardano una persona indagata in Canada per una delle finalità descritte nella sezione 2, i dati API/PNR saranno inseriti in una banca di dati della CBSA costituita in rapporto ad attività giudiziarie e/o di polizia. Queste banche di dati contengono solo informazioni relative a persone che sono state soggette a indagini o attività giudiziarie e/o di polizia in base alla normativa della CBSA. Vi possono accedere solo gli agenti della CBSA i cui compiti richiedono tale accesso, che avviene sotto stretta sorveglianza. I dati API/PNR trasferiti ad una banca di dati costituita in rapporto ad attività giudiziarie e/o di polizia non saranno conservati in questo sistema più a lungo del necessario ed in ogni caso per un periodo non superiore a 6 anni, dopo di che saranno cancellati, a meno che non sia richiesta la loro conservazione per un periodo supplementare in virtù delle leggi sulla privacy e sull'accesso all’informazione, come esposto nel paragrafo 10 b). |
10. |
Le informazioni personali eventualmente utilizzate dalla CBSA per prendere una decisione riguardante gli interessi della persona cui si riferiscono, devono essere conservate dalla CBSA per un periodo di 2 anni dalla data di utilizzazione, affinché la persona interessata possa accedere alle informazioni in base alle quali è stata presa la decisione, a meno che la persona autorizzi la loro cancellazione anticipata o, in caso di una richiesta di accesso alle informazioni, fino a quando la persona abbia avuto la possibilità di esercitare tutti i suoi diritti a norma della legge sulla privacy o di quella sull'accesso alle informazioni.
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11. |
Alla fine dei periodi di conservazione indicati nelle sezioni da 8 a 10, i dati API/PNR saranno cancellati conformemente alle disposizioni della legge sugli archivi nazionali (2). |
Divulgazione dei dati API/PNR ad altri ministeri ed agenzie canadesi
12. |
Qualsiasi divulgazione dei dati API/PNR da parte della CBSA è disciplinata dalla legge sulla privacy, dalla legge sull’accesso alle informazioni e dalla normativa interna della CBSA. Anche se le leggi sulla privacy e sull’accesso alle informazioni prevedono il diritto di accedere ai registri, salvo in caso di un’esenzione o esclusione, esse non esigono alcuna divulgazione obbligatoria dei dati API/PNR. Una copia della politica amministrativa della CBSA che disciplina la divulgazione, l'accesso e l'utilizzo dei dati API/PNR, il memorandum D-1-16-3 intitolato «Interim Administrative Guidelines for the Disclosure, Access to and Use of Passenger Name Record (PNR) Data» (qui di seguito definito «la politica della CBSA sulla divulgazione dei dati PNR») sarà pubblicata e disponibile al pubblico sul sito Internet della CBSA. Questa politica, descritta ulteriormente nella sezione 37 della dichiarazione d’intenti, stabilisce che i dati API/PNR possono essere scambiati con altri ministeri del governo canadese unicamente per le finalità descritte nella sezione 2, a meno che la rivelazione non avvenga a seguito di un mandato di comparizione o di altro genere, o di un ordine emesso da un tribunale, da una persona o da un organo con poteri giurisdizionali in Canada, al fine di ottenere l’esibizione delle informazioni o ai fini di qualsivoglia procedimento giudiziario. |
13. |
I dati API/PNR non possono essere divulgati in massa. LA CBSA rivela unicamente dati API/PNR selezionati caso per caso e solo dopo aver valutato la pertinenza delle specifiche informazioni PNR da divulgare. Possono essere forniti solo quegli specifici elementi di dati API/PNR che si dimostrino chiaramente necessari in una determinata circostanza. In ogni caso sarà fornito il quantitativo minimo possibile di informazioni. |
14. |
La CBSA comunica i dati API/PNR solo se i potenziali destinatari dimostrano di garantire loro la stessa protezione offerta dalla CBSA. Gli organi del governo canadese che ricevono dati PNR sono tenuti ad osservare anche le disposizioni del Privacy Act, se sono elencati nell’Allegato a tale legge. Il Privacy Act si applica alle informazioni personali, ossia alle informazioni relative ad una persona identificabile, registrate in qualsiasi forma, delle quali dispongono un ministero o un’agenzia del governo federale canadese soggetti a questa legge. Il ministero o l’agenzia non sono autorizzati a raccogliere informazioni personali, a meno che queste non siano «collegate direttamente a un programma operativo o un’attività dell’istituzione». |
15. |
La CBSA esige, come pratica e come condizione necessaria alla divulgazione, che le autorità giudiziarie e di polizia canadesi a livello federale e provinciale si impegnino a non divulgare ulteriormente le informazioni ricevute senza il permesso della CBSA, a meno che ciò sia prescritto dalla legge. |
Divulgazione di dati API/PNR ad altri paesi
16. |
A norma degli accordi previsti nella sottosezione 8 (2) del Privacy Act e nella sottosezione 107 (8) del Customs Act la CBSA può effettuare uno scambio di dati API/PNR con il governo di un altro paese. |
17. |
Questi accordi possono comprendere un memorandum d’intesa elaborato in modo specifico per le finalità del programma PNR della CBSA o un trattato in base al quale le autorità della CBSA sono tenute a fornire assistenza e informazioni. In entrambi i casi lo scambio d’informazioni può essere effettuato solo per finalità corrispondenti a quelle descritte nella sezione 2 e solo se il paese ricevente s'impegna a garantire una protezione dei dati corrispondente alla presente dichiarazione d’intenti. In ogni caso, agli altri paesi è rivelato il minimo possibile di informazioni. |
18. |
I dati API/PNR conservati nel sistema PAXIS sono scambiati unicamente con Paesi oggetto di una constatazione di adeguatezza ai sensi della Direttiva, o che rientrano nell’ambito di applicazione di quest’ultima. |
19. |
I dati API/PNR conservati in una banca di dati costituita per finalità giudiziarie e/o di polizia descritta nella sezione 9 possono essere oggetto di scambi in conformità agli obblighi stabiliti negli accordi di reciproca assistenza doganale o giudiziaria. In tal caso i dati API/PNR sono scambiati solo caso per caso, e a condizione che la CBSA disponga di elementi probatori dell’esistenza di un legame diretto fra la richiesta e attività investigative o preventive riferitea reati indicati nella sezione 2, e solo se i dati forniti sono strettamente necessari allo svolgimento dell’indagine specifica in questione. |
Divulgazione di dati API/PNR di interesse vitale per la persona interessata
20. |
Salvo disposizioni contrarie contenute nella presente dichiarazione d’intenti, la CBSA può rivelare dati API/PNR ai ministeri o alle agenzie governative canadesi o di altri Paesi, se tale divulgazione risulta necessaria alla protezione di interessi vitali della persona interessata o di altre persone, in particolare per quanto riguarda i rischi significativi per la salute. |
Comunicazione alla persona interessata
21. |
La CBSA informa i viaggiatori sulle prescrizioni per i dati API/PNR e sulle questioni relative al loro utilizzo e fornisce inoltre informazioni generali riguardanti i presupposti della raccolta dei dati, le finalità della raccolta, la protezione dei dati, le modalità e l’ambito dello scambio di dati, l'identità degli agenti della CBSA competenti, le procedure di ricorso disponibili e informazioni su chi contattare in caso di domande o problemi. |
Meccanismi di analisi giuridica del programma PNR della CBSA
22. |
Il programma PNR può essere oggetto di analisi e indagini per esaminarne la conformità da parte del Commissariato canadese per la protezione della vita privata e dell’Ufficio del verificatore generale del Canada (Office of the Auditor General of Canada). |
23. |
L’autorità canadese indipendente per la protezione dei dati, il commissario per la protezione della vita privata, può svolgere un’indagine sul rispetto del Privacy Act da parte dei ministeri e delle agenzie governative e può vigilare sul rispetto della dichiarazione d’intenti da parte dalla CBSA. Seguendo obiettivi e criteri stabiliti, la sezione che si occupa di pratiche sulla vita privata e di analisi del Commissariato per la protezione della vita privata può effettuare analisi della conformità ed anche indagini. Il Commissariato canadese per la protezione della vita privata può divulgare le informazioni che a suo parere sono necessarie a condurre un’indagine nel rispetto del Privacy Act o stabilire le basi di constatazioni e raccomandazioni contenute nelle relazioni presentate nel quadro di questa legge. |
24. |
L’Ufficio del verificatore generale del Canada effettua verifiche indipendenti delle operazioni del governo federale canadese. Queste verifiche forniscono ai deputati del parlamento canadese e al pubblico informazioni obiettive per aiutarle ad esaminare le attività del governo e a chiederne ragione. |
25. |
Le versioni finali delle relazioni del Commissariato per la protezione della vita privata e dell’Ufficio del verificatore generale sono disponibili al pubblico nelle relazioni annuali del Parlamento e sono consultabili su Internet. La CBSA offre alla Commissione un accesso alle copie di tutte le relazioni che riguardano in qualche modo il programma PNR. |
Analisi congiunta del programma PNR della CBSA
26. |
Oltre ai procedimenti di analisi suddetti garantiti dalla legge canadese, la CBSA partecipa annualmente o secondo necessità, come concordato con la Commissione, a un’analisi congiunta del programma PNR relativo ai trasferimenti dei dati API/PNR alla CBSA. |
Procedure di ricorso
Quadro normativo
27. |
La Carta canadese dei diritti e delle libertà (Canadian Charter of Rights and Freedom), che fa parte della costituzione canadese, si applica a tutte le azioni del governo, compresa la legislazione. La sezione 8 della Carta prevede il diritto di non subire perquisizioni e sequestri irragionevoli e tutela un’aspettativa ragionevole di privacy. La sezione 24 della Carta permette alle persone i cui diritti sono stati violati di rivolgersi a un tribunale della giurisdizione competente per ottenere un risarcimento giudicato giusto e appropriato alle circostanze. |
28. |
A chiunque si trova in Canada è garantito il diritto di accesso dei cittadini stranieri ai dati sotto il controllo di un ministero del governo federale canadese, in virtù dell’ordine di estensione n. 1 della legge sull’accesso all’informazione (Access to Information Act—ATIA). Un cittadino straniero presente in Canada, o una persona presente in Canada provvista del consenso di un cittadino straniero non presente in Canada, può presentare una richiesta ATIA relativamente a dati concernenti il cittadino straniero ed ottenere l’accesso a tali dati, salvo specifiche e limitate esenzioni ed esclusioni previste da tale legge. |
29. |
Il Privacy Act estende a chiunque si trovi in Canada il diritto di accedere ad informazioni personali e di chiedere rettifiche o l’apposizione di annotazioni, in virtù dell’ordine di estensione numero 2. Salvo esenzioni previste in tale legge, un cittadino straniero può perciò esercitare questi diritti se si trova in Canada. |
Quadro amministrativo
30. |
Il ministero che detiene informazioni personali su una persona, tuttavia, può anche concedere amministrativamente il diritto di accesso, di rettifica e di annotazione ai cittadini stranieri che non si trovano in Canada. La CBSA estenderà questi diritti relativi ai dati API/PNR in suo possesso ai cittadini dell’UE o ad altre persone che non si trovano in Canada, a condizione che la divulgazione sia permessa in altro modo dalla legge. |
31. |
Il Commissario per la protezione della vita privata può avviare una procedura di denuncia se è «convinto che esistano ragioni giustificate per indagare su una questione nel quadro della legge sulla privacy» e dispone di ampi poteri d’indagine rispetto a qualsivoglia denuncia. Inoltre, il Commissario per la protezione della vita privata può esaminare le denunce trasmessegli dalle autorità di protezione dei dati (DPA) degli Stati membri dell’Unione europea a nome di un residente dell’UE, se quest’ultimo ha autorizzato la DPA ad agire a suo nome e ritiene che la denuncia da lui presentata in rapporto ai dati API/PNR non sia stata trattata in modo soddisfacente dalla CBSA, come stabilito nel paragrafo 30 menzionato sopra. Il Commissario per la protezione della vita privata comunica le sue conclusioni e informa la/le DPA interessate riguardo alle eventuali azioni compiute. |
32. |
Il Commissario per la protezione della vita privata dispone anche di poteri speciali per indagare sul rispetto del Privacy Act da parte dei ministeri e delle agenzie del governo canadese, per quanto riguarda la raccolta, la conservazione, l’utilizzo, la divulgazione e la distruzione dei dati personali. |
Sicurezza delle informazioni
33. |
Il sistema PAXIS è accessibile solo a un numero limitato di operatori o funzionari con compiti di intelligence della CBSA situati in unità di trattamento dei passeggeri negli uffici regionali del Canada e nel quartier generale della CBSA ad Ottawa. Tali funzionari utilizzano il sistema PAXIS in luoghi di lavoro sicuri inaccessibili al pubblico. |
34. |
Per accedere al sistema PAXIS i funzionari/operatori devono effettuare due registrazioni in ingresso (login) separate, immettendo un’identificazione utente (user ID) assegnata dal sistema e una parola chiave (password). La prima registrazione dà accesso alla rete dell’area locale della CBSA e la seconda alla piattaforma del sistema doganale integrato, che a sua volta dà accesso al programma PAXIS. L’accesso alla rete della CBSA e tutti i dati contenuti nel sistema PAXIS sono strettamente controllati e limitati al gruppo di utenti selezionato, e ogni ricerca e revisione dei dati dei passeggeri del sistema è sorvegliata. La registrazione del controllo contiene il nome dell’utente, il luogo di lavoro, la data e l’ora dell’operazione e il numero di pratica del PNR per il dato ricercato. Inoltre, la CBSA limita l’accesso a particolari elementi di dati API/PNR all'interno del sistema attraverso il criterio della «necessità dell’informazione (need to know)» (in rapporto al tipo/profilo d’utente). Questi controlli garantiscono che solo le persone indicate nella sezione 33 abbiano accesso ai dati API/PNR, per le finalità descritte nella sezione 2. |
35. |
L’accesso, l’utilizzo e la divulgazione dei dati API/PNR sono disciplinati dal Privacy Act, dall’Access to Information Act, dall’Articolo 107 del Customs Act e dalla politica amministrativa descritta nella sezione 37 della presente dichiarazione d’intenti, che riflettono le tutele e salvaguardie descritte nel presente documento. L’Articolo 160 del Customs Act e codici di condotta interni prevedono sanzioni penali e di altra natura nel caso in cui queste politiche non siano rispettate e, come menzionato sopra, il Privacy Act conferisce al Commissario per la protezione della vita privata il potere di avviare un’indagine sulla divulgazione dei dati personali. |
36. |
La politica della CBSA relativa alla divulgazione dei PNR stabilisce le procedure che vanno seguite da tutti i dipendenti della CBSA aventi accesso ai dati API/PNR. La politica della CBSA è volta a proteggere la riservatezza delle informazioni e a trattarle in conformità alla legislazione delle autorità canadesi e alle politiche della CBSA e del governo canadese relative alla gestione e alla sicurezza dei dati, come indicato nella sezione 38. |
37. |
La politica della CBSA relativa alla divulgazione dei dati PBR stabilisce che:
|
38. |
La politica di divulgazione dei PNR della CBSA fa parte di una serie di politiche della CBSA per la protezione e la gestione dei dati raccolti nel contesto dei vari statuti amministrati dalla CBSA. Inoltre, tutti i dipendenti della CBSA sono vincolati dalle politiche di sicurezza del governo canadese per quanto riguarda la protezione dei sistemi elettronici e dei dati (3). |
39. |
Tutti i dipendenti della CBSA sono a conoscenza di queste politiche e delle conseguenze derivanti dalla loro inosservanza, e l’adesione ad esse costituisce una condizione per la loro assunzione. |
Reciprocità
40. |
La legge sull’aeronautica Aeronautics Act autorizza le compagnie aeree canadesi che effettuano voli da qualsiasi destinazione o tutte le compagnie aeree che effettuano voli in partenza dal Canada a fornire ad un altro Stato i dati relativi ai passeggeri dei voli aventi come destinazione tale Stato, qualora le leggi di quel paese lo richiedano. |
41. |
Qualora la Comunità europea, l’Unione europea o uno dei suoi membri decida di adottare un sistema di identificazione dei passeggeri aerei ed approvi leggi che impongono a tutte le compagnie aeree rendere disponibili alle autorità europee i dati API/PNR per le persone il cui itinerario di viaggio attuale comprende un volo verso l’Unione europea, la sezione 4.83 dell’Aeronautics Act permetterà alle compagnie aeree di conformarsi a tale prescrizione. |
Revisione e cessazione della dichiarazione d'intenti
42. |
La presente dichiarazione d'intenti si applica per un periodo di tre anni e sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore di un accordo tra il Canada e la Comunità europea che autorizzi il trattamento dei dati API/PNR da parte delle compagnie aeree ai fini del trasferimento di tali dati alla CBSA, in conformità alla direttiva. In seguito a un periodo di applicazione di due anni e sei mesi della presente dichiarazione d'intenti, la CBSA aprirà un dibattito con la Commissione allo scopo di estendere la dichiarazione stessa e gli eventuali accordi di accompagnamento in termini accettabili per entrambe le parti. Qualora non sia stato concluso alcun accordo accettabile per entrambe le parti entro la data di scadenza della dichiarazione d’intenti, questa non sarà più applicata ai dati raccolti da quel momento in poi. I dati raccolti durante il periodo di applicazione della dichiarazione d’intenti rimarranno protetti dai termini della dichiarazione finché saranno cancellati. |
43. |
La CBSA adempie alla dichiarazione d’intenti attraverso l’applicazione della legislazione canadese in vigore ovvero, per quanto non sia già regolato dalla legislazione canadese, attraverso regolamenti formulati appositamente a tale fine o attraverso processi amministrativi. |
(1) I paragrafi da 3 (a) a (f) contengono i seguenti dati API: (a) cognome e nome della persona; (b) data di nascita; (c) sesso; (d) cittadinanza o nazionalità; (e) tipo di documento di viaggio che identifica la persona, nome del paese in cui è stato rilasciato e numero del documento; (f) eventuale numero di pratica di prenotazione e nel caso di una persona incaricata del trasporto commerciale o qualsiasi altro membro dell’equipaggio privo di numero di pratica di prenotazione, notifica dello stato di membro dell’equipaggio.
(2) La legge sugli archivi nazionali «National Archives Act» stabilisce le formalità che devono essere osservate prima di distruggere i registri governativi.
(3) Le politiche di riferimento comprendono: «Government Security Policy» pubblicato dal segretariato del ministero del tesoro canadese il 1o febbraio 2002 e «Operational Security Standard: Management of Information Technology Security (MITS)» pubblicato dal segretariato del ministero del tesoro canadese il 31 maggio 2004.
APPENDICE «A»
ELEMENTI DI DATI PNR RICHIESTI DALLA CBSA ALLE COMPAGNIE AEREE
1. |
Nome |
2. |
Dati API |
3. |
Codice d’identificazione PNR |
4. |
Data prevista di viaggio |
5. |
Data di prenotazione |
6. |
Data di emissione del biglietto |
7. |
Agenzie viaggi |
8. |
Agente di viaggio |
9. |
Recapiti telefonici |
10. |
Indirizzo di fatturazione |
11. |
Informazioni su tutte le modalità di pagamento |
12. |
Informazioni «Frequent flyer» |
13. |
Informazioni sull’emissione dei biglietti |
14. |
Numero del biglietto |
15. |
PNR divisi |
16. |
Registrazioni come passeggero |
17. |
Precedenti assenze all’imbarco |
18. |
Informazioni sull’itinerario completo |
19. |
Registrazioni come passeggero senza prenotazione |
20. |
Altri nomi che compaiono nel PNR |
21. |
Ordine di registrazione (check-in) |
22. |
Numeri di etichetta dei bagagli |
23. |
Informazioni relative al posto |
24. |
Numero del posto |
25. |
Biglietti di sola andata |
29.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 91/61 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2006
relativa a misure protettive temporanee contro la peste suina classica in Germania
[notificata con il numero C(2006) 1321]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/254/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
In Germania si sono manifestati focolai di peste suina classica. |
(2) |
Tali focolai possono mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altri Stati membri in seguito agli scambi di suini vivi e di alcuni prodotti da essi derivati. |
(3) |
La Germania ha adottato provvedimenti nel quadro della direttiva 2001/89/CE (2) del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica. |
(4) |
Le condizioni zoosanitarie e le prescrizioni in tema di certificazione per gli scambi di suini vivi sono definite dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (3). |
(5) |
Le condizioni zoosanitarie e le prescrizioni in tema di certificazione per gli scambi di sperma di suini sono definite dalla direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (4). |
(6) |
Le condizioni zoosanitarie e le prescrizioni in tema di certificazione per gli scambi di ovuli ed embrioni di suini sono definite dalla decisione 95/483/CE della Commissione, del 9 novembre 1995, che stabilisce il modello di certificato da utilizzare negli scambi intracomunitari di ovuli e di embrioni della specie suina (5). |
(7) |
In attesa della riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali è opportuno adottare, in collaborazione con gli Stati membri interessati, misure di protezione provvisorie. |
(8) |
La presente decisione sarà riesaminata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2001/89/CE, in particolare gli articoli 9, 10 e 11, la Germania garantisce che:
a) |
non si effettui il trasporto di suini da e verso allevamenti di suini situati nelle aree indicate nell’allegato; |
b) |
il trasporto di suini destinati alla macellazione, provenienti da allevamenti situati al di fuori delle aree indicate nell’allegato, e diretti verso macelli situati in dette aree così come il transito di suini in tali aree sono autorizzati solo sulle strade principali e su ferrovia conformemente alle istruzioni particolareggiate fornite dalle autorità competenti, al fine di evitare che durante il trasporto i suini in questione entrino direttamente o indirettamente in contatto con altri suini. |
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, lettera a) le autorità competenti possono autorizzare il trasporto diretto di suini a un macello situato nell’area indicata nell’allegato o, in casi eccezionali, verso macelli designati al di fuori di tale area in Germania, per la macellazione immediata.
Articolo 2
1. La Germania provvede affinché, tranne qualora i suini siano inviati direttamente a un macello per la macellazione immediata, non vengano spediti suini verso altri Stati membri o paesi terzi, a meno che gli animali non:
a) |
provengano da un'azienda situata in un'area non compresa tra quelle indicate nell'allegato; |
b) |
siano rimasti nell'azienda di origine almeno nei 30 giorni precedenti il carico, o dalla nascita, se sono di età inferiore a 30 giorni; |
c) |
provengano da un'azienda nella quale non sono stati introdotti suini vivi nei 30 giorni precedenti la spedizione dei suini in questione. |
2. La competente autorità veterinaria della Germania provvede affinché la spedizione di suini verso altri Stati membri sia notificata alle autorità veterinarie centrali e locali dello Stato membro di destinazione e di qualsiasi Stato membro di transito tre giorni prima della spedizione stessa.
Articolo 3
1. La Germania provvede affinché non venga spedita alcuna partita di sperma suino verso altri Stati membri o paesi terzi, a meno che detto sperma non provenga da verri tenuti in un centro di raccolta di cui all'articolo 3, lettera a) della direttiva 90/429/CEE del Consiglio situato al di fuori delle aree indicate nell'allegato.
2. La Germania assicura che non venga spedita alcuna partita di ovuli ed embrioni di suini verso altri Stati membri o paesi terzi, a meno che detti ovuli ed embrioni non provengano da animali tenuti in un'azienda situata al di fuori delle aree di cui all'allegato.
Articolo 4
La Germania provvede affinché:
a) |
il certificato sanitario di cui alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio che accompagna le partite di suini provenienti dalla Germania sia completato nel modo seguente: «Animali conformi alla decisione 2006/254/CE della Commissione, del 28 marzo 2006, relativa a misure protettive contro la peste suina classica in Germania»; |
b) |
il certificato sanitario di cui alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio che accompagna le partite di sperma suino proveniente dalla Germania sia completato come segue: «Sperma conforme alla decisione 2006/254/CE della Commissione, del 28 marzo 2006, relativa a misure protettive contro la peste suina classica in Germania»; |
c) |
il certificato sanitario di cui alla decisione 483/95/CE della Commissione che accompagna le partite di ovuli ed embrioni di suini provenienti dalla Germania sia completato nel modo seguente: «Ovuli/Embrioni (cancellare la voce non pertinente) conformi alla decisione 2006/254/CE della Commissione, del 28 marzo 2006, relativa a misure protettive contro la peste suina classica in Germania». |
Articolo 5
La Germania provvede affinché tutti i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini o entrati in un’azienda in cui sono allevati suini vengano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e il trasportatore fornisce all'autorità veterinaria competente la prova della disinfezione avvenuta.
Articolo 6
Gli Stati membri modificano i provvedimenti applicati agli scambi per renderli conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(2) GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.
(3) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dall’Atto di adesione del 2003.
(4) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(5) GU L 275 del 18.11.1995, pag. 30.
ALLEGATO
Tutto il territorio dello Stato federale della Renania Settentrionale — Vestfalia in Germania.