ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 89

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
28 marzo 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 490/2006 della Commissione, del 27 marzo 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 491/2006 della Commissione, del 27 marzo 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 2375/2002 relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio

3

 

*

Regolamento (CE) n. 492/2006 della Commissione, del 27 marzo 2006, relativo all’autorizzazione provvisoria e permanente di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali ( 1 )

6

 

*

Regolamento (CE) n. 493/2006 della Commissione, del 27 marzo 2006, recante misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002

11

 

 

Regolamento (CE) n. 494/2006 della Commissione, del 27 marzo 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

20

 

 

Regolamento (CE) n. 495/2006 della Commissione, del 27 marzo 2006, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2006 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96

22

 

 

Regolamento (CE) n. 496/2006 della Commissione, del 27 marzo 2006, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2006 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

24

 

 

Regolamento (CE) n. 497/2006 della Commissione, del 27 marzo 2006, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2006 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 2497/96

26

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 febbraio 2006, sulla conclusione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell’accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, di Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all’Unione europea

28

Protocollo all’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca, successivamente alla loro adesione all’Unione europea

30

 

*

Informazione riguardante l'entrata in vigore del protocollo all’accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all’Unione europea

45

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 21 marzo 2006, che modifica la decisione 97/245/CE, Euratom che fissa le modalità di comunicazione da parte degli Stati membri di talune informazioni trasmesse alla Commissione nel quadro del sistema delle risorse proprie delle Comunità [notificata con il numero C(2006) 845]

46

 

*

Decisione della Commissione, del 27 marzo 2006, recante alcune misure di protezione concernenti le importazioni dalla Bulgaria in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità in tale paese terzo [notificata con il numero C(2006) 890]  ( 1 )

52

 

 

Banca centrale europea

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 13 marzo 2006, che modifica la decisione BCE/2002/11 sui conti annuali della Banca centrale europea (BCE/2006/3)

56

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

28.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/1


REGOLAMENTO (CE) N. 490/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 marzo 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

89,8

204

51,3

212

102,0

999

81,0

0707 00 05

052

113,1

628

155,5

999

134,3

0709 10 00

624

103,6

999

103,6

0709 90 70

052

87,5

204

54,3

999

70,9

0805 10 20

052

45,9

204

44,2

212

49,9

220

41,9

624

62,2

999

48,8

0805 50 10

052

42,2

624

67,6

999

54,9

0808 10 80

388

76,9

400

128,5

404

92,9

508

67,6

512

76,5

524

62,5

528

81,5

720

87,7

999

84,3

0808 20 50

388

85,7

512

62,0

524

58,2

528

66,6

720

122,5

999

79,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


28.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/3


REGOLAMENTO (CE) N. 491/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 2375/2002 relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Alla luce dell’esperienza acquisita nel corso dell’applicazione del regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione (2), è opportuno chiarire e semplificare alcune disposizioni in esso contenute. Ai fini di un più efficace controllo delle importazioni effettuate nell’ambito di tale contingente tariffario, occorre assegnare un numero d’ordine ad ogni sottocontingente. È inoltre necessario ricordare che per la presentazione delle domande di titoli di importazione si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (3), in base alle quali il richiedente all’atto della presentazione della domanda di titolo è tenuto a costituire una cauzione.

(2)

Ai fini della verifica dei quantitativi richiesti da uno stesso operatore, occorre precisare che un operatore può presentare una sola domanda di titolo per numero d’ordine e per periodo settimanale e prevedere una sanzione in caso di inottemperanza a tale obbligo.

(3)

Al fine di ammodernare la gestione del sistema, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

(4)

Per migliorare il controllo delle importazioni nell’ambito del sottocontingente per i paesi terzi diversi dagli Stati Uniti e dal Canada nella domanda di titolo di importazione e nel titolo di importazione deve essere indicato un solo paese di origine.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2375/2002 è modificato come segue.

1)

Il contingente tariffario globale di importazione è suddiviso in tre sottocontingenti:

«1.   Il contingente tariffario globale di importazione è suddiviso in tre sottocontingenti:

a)

sottocontingente I (numero d’ordine 09.4123): 572 000 tonnellate per gli Stati Uniti;

b)

sottocontingente II (numero d’ordine 09.4124): 38 000 tonnellate per il Canada;

c)

sottocontingente III (numero d’ordine 09.4125): 2 371 600 tonnellate per gli altri paesi terzi.»

2)

È inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

Un operatore può presentare una sola domanda di titolo per numero d’ordine e per periodo settimanale di cui all’articolo 5, paragrafo 1. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all’atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro di cui trattasi.»

3)

L’articolo 5 è modificato come segue:

a)

il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le domande di titoli d’importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro tutti i lunedì entro le ore 13 (ora di Bruxelles). Il richiedente presenta la domanda di titolo all’autorità competente dello Stato membro nel quale è registrato ai fini dell’IVA. Il richiedente costituisce una cauzione in conformità dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per l’importo fissato all’articolo 10 del presente regolamento.

In ogni domanda di titolo è indicato un quantitativo che non può essere superiore al quantitativo disponibile per il sottocontingente o per il lotto di cui trattasi.

Nella domanda di titolo d’importazione e nel titolo d’importazione è indicato un solo paese di origine.»

b)

nel paragrafo 2 le parole «mediante fax» sono sostituite dalle parole «per via elettronica»;

c)

il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se il cumulo dei quantitativi concessi dall’inizio della campagna e dei quantitativi di cui al paragrafo 2 è superiore al quantitativo del sottocontingente o del lotto di cui trattasi, la Commissione entro il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione delle domande fissa dei coefficienti di assegnazione da applicare ai quantitativi richiesti.»;

d)

il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Previa eventuale applicazione dei coefficienti di assegnazione fissati in conformità del paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, il quarto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, i titoli d’importazione corrispondenti alle domande notificate alla Commissione in conformità del paragrafo 2.

Il giorno del rilascio dei titoli d’importazione, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), le autorità competenti degli Stati membri notificano per via elettronica alla Commissione, utilizzando il modello riportato nell’allegato, il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione lo stesso giorno.»

4)

L’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

(3)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Modello per le notifiche di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 4

Contingente all’importazione di frumento tenero aperto dal regolamento (CE) n. 2375/2002

 

Settimana dal ...al ...


Sottocontingente

Numero d’ordine

Numero dell’operatore

Quantitativo richiesto (t)

Paese d’origine

Quantitativo consegnato (t) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale dei quantitativi richiesti (t):

Totale dei quantitativi consegnati (t) (1):


(1)  Da compilare solo per la notifica di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2375/2002.»


28.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/6


REGOLAMENTO (CE) N. 492/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2006

relativo all’autorizzazione provvisoria e permanente di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 3, l’articolo 9 D, paragrafo 1, e l’articolo 9 E, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (2), in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 istituisce una procedura per l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.

(2)

L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le richieste di autorizzazione di additivi per mangimi presentate, prima della data d’applicazione di detto regolamento, a norma della direttiva 70/524/CEE.

(3)

Le richieste di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Le osservazioni iniziali su tali richieste di autorizzazione, come disposto dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali richieste devono pertanto continuare ad essere trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

(5)

Sono stati presentati dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione relativa all’impiego del preparato enzimatico di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dall’Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dall'Aspergillus oryzae (DSM 10287) per i polli da ingrasso e i suinetti. Secondo il parere espresso il 20 luglio 2005 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), l'impiego di questo preparato non presenta rischi per i consumatori, per gli operatori, per questa categoria di animali o per l’ambiente. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 E, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE per l'autorizzazione di tali impieghi del preparato. È pertanto opportuno autorizzare per un periodo di quattro anni gli impieghi di questo preparato enzimatico, come precisato nell'allegato I.

(6)

L'impiego del preparato a base di microrganismi di Saccharomyces cerevisiae (MUCL 39 885) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1411/1999 della Commissione (3). Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di questo preparato a base di microrganismi, come precisato nell'allegato II.

(7)

L'impiego del preparato a base di microrganismi di Lactobacillus farciminis (CNCM MA 67/4R) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i suinetti dal regolamento (CE) n. 1411/1999. Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di questo preparato a base di microrganismi, come precisato nell'allegato II.

(8)

Sono stati presentati dati a sostegno di una richiesta d’autorizzazione a tempo indeterminato relativa all’impiego del potassio diformiato quale additivo per mangimi nella categoria «Conservanti» per tutte le specie animali. La Commissione ha chiesto all’EFSA di formulare un parere sull’efficacia di questa sostanza e sulla sua sicurezza per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente. L’8 dicembre 2004 l’EFSA ha emesso un parere favorevole in merito alla sicurezza e all’efficacia del potassio diformiato per tutte le specie animali. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di questa sostanza come conservante, come precisato nell'allegato III.

(9)

Dalla valutazione delle richieste emerge la necessità di alcune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi di cui agli allegati. Tale protezione dovrebbe essere assicurata dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (4).

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È autorizzato l'impiego provvisorio per quattro anni, quale additivo nell'alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all'allegato I, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

È autorizzato l'impiego a tempo indeterminato, quali additivi nell'alimentazione animale, dei preparati appartenenti al gruppo «Microrganismi» di cui all'allegato II, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 3

È autorizzato l'impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell'alimentazione animale, della sostanza appartenente al gruppo «Conservanti» di cui all'allegato III, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).

(2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(3)  GU L 164 del 30.6.1999, pag. 56.

(4)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO I

Numero CE o numero

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento completo

Enzimi

64

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi

EC 3.2.1.6

 

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dall’Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dall’Aspergillus oryzae (DSM 10287), avente un'attività minima di:

 

confettato:

 

60 FBG (1)/g

 

600 FXU (2)/g

 

in forma liquida:

 

40 FBG/g

 

400 FXU/g

Polli da ingrasso

6 FBG

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo:

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 6-18 FBG

endo-1,4-beta-xilanasi: 60-180 FXU

3.

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani, arabinoxilani ed emicellulose più complesse), contenenti ad esempio oltre il 15 % di ingredienti vegetali (orzo, avena, segale, triticale, granturco, soia, semi di ravizzone, piselli, girasole o lupini).

17.4.2010

60 FXU

Suinetti (svezzati)

6 FBG

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo:

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 6-18 FBG

endo-1,4-beta-xilanasi: 60-180 FXU

3.

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani, arabinoxilani ed emicellulose più complesse), contenenti ad esempio oltre il 15 % di ingredienti vegetali (orzo, avena, segale, triticale, granturco, soia, semi di ravizzone, piselli, girasole o lupini).

4.

Per suinetti svezzati fino a circa 35 kg.

17.4.2010

60 FXU


(1)  1 FBG è la quantità di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto, a partire dal beta-glucano d'orzo, con pH 5,0 e a 30 °C.

(2)  1 FXU è la quantità di enzima che libera 7,8 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto, a partire dall'azo-arabinoxilano di frumento, con pH 6,0 e a 50 °C.


ALLEGATO II

Numero CE

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

UFC/kg di alimento completo

Microrganismi

E 1710

Saccharomyces cerevisiae

MUCL 39 885

Preparato di Saccharomyces cerevisiae contenente almeno:

polvere, granulato e perle:

1 × 109 UFC/g di additivo

Bovini da ingrasso

 

9 × 109

9 × 109

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

La quantità di Saccharomyces cerevisae nella razione giornaliera non deve essere superiore a 1,6 × 1010 UFC per 100 kg di peso animale. Aggiungere 3,2 × 109 UFC per ogni 100 kg supplementari di peso animale.

A tempo indeterminato

E 1714

Lactobacillus farciminis

CNCM MA 67/4R

Preparato di Lactobacillus farciminis contenente almeno:

1 × 109 UFC/g di additivo

Suinetti (svezzati)

1 × 109

1 × 1010

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Per suinetti svezzati fino a circa 35 kg.

A tempo indeterminato


ANNEXE III

Numero (o n. CE)

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Periodo di autorizzazione

mg/kg di alimento completo

Conservanti

237a

Potassio diformiato

KH(COOH)2 50 ± 5 %,

H2O 50 ± 5 %.

Tutte le specie o categorie di animali

1.

Autorizzato solo nel pesce crudo destinato all’alimentazione degli animali con un tenore massimo di 9 000 mg di potassio diformiato come sostanza attiva per kg di pesce crudo

2.

Per i suini, la miscela delle varie fonti di potassio diformiato non deve superare i seguenti livelli massimi negli alimenti completi: 18 000 mg per kg di alimento completo per i suinetti svezzati e 12 000 mg per kg di alimento completo per le scrofe e i suini da ingrasso

A tempo indeterminato


28.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/11


REGOLAMENTO (CE) N. 493/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2006

recante misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 44,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, l’articolo 15, paragrafo 8, e l’articolo 16, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno adottare le misure necessarie per garantire la transizione, nel settore dello zucchero, tra il regime istituito dal regolamento (CE) n. 1260/2001 e il nuovo regime istituito dal regolamento (CE) n. 318/2006.

(2)

In seguito alla soppressione dell’obbligo di esportazione previsto all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1260/2001, occorre adottare misure che permettano di gestire i quantitativi di zucchero derivanti dalla soppressione di tale obbligo e del regime dello zucchero C a partire dal 1o luglio 2006. Tali misure devono rispettare gli obblighi internazionali della Comunità.

(3)

Ai fini di una migliore gestione dei quantitativi di zucchero della campagna di commercializzazione 2005/2006 prodotti fuori quota, è opportuno permettere alle imprese di riportare parte di tali quantitativi alla campagna di commercializzazione 2006/2007. A tal fine, è opportuno prevedere che il riporto sia soggetto all’applicazione del regolamento (CEE) n. 65/82 della Commissione, del 13 gennaio 1982, che stabilisce le modalità di applicazione per il riporto di zucchero alla campagna di commercializzazione successiva (3), permettendo comunque una certa flessibilità per la decisione di riporto in modo da agevolare la transizione tra il regime in vigore e il nuovo regime.

(4)

La quantità di zucchero fuori quota della campagna di commercializzazione 2005/2006, che non può essere né riportata né esportata, deve essere considerata come zucchero fuori quota della campagna di commercializzazione 2006/2007, in modo da permetterne lo smaltimento, in base alle utilizzazioni previste per questo tipo di zucchero dal regolamento (CE) n. 318/2006, e permetterne inoltre l’utilizzazione nell’alimentazione degli animali, tenendo conto delle condizioni eccezionali rappresentate dalla transizione tra le suddette due campagne.

(5)

Per ragioni di controllo e ai fini dell’eventuale applicazione di sanzioni, la parte di produzione di zucchero C della campagna di commercializzazione 2005/2006 non riportata e non considerata come fuori quota della campagna di commercializzazione 2006/2007 deve continuare ad essere soggetta all’applicazione del regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (4).

(6)

Per migliorare l’equilibrio del mercato nella Comunità senza creare nuove scorte di zucchero nel corso della campagna 2006/2007, è opportuno prevedere una misura transitoria intesa a ridurre la produzione ammissibile di quota nel corso della detta campagna. Occorre fissare un limite al di là del quale la produzione di quota di ogni impresa si considera ritirata ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 oppure, a richiesta dell’impresa, come produzione fuori quota ai sensi dell’articolo 12 del medesimo regolamento. Tenendo conto della transizione tra i due regimi, tale limite si deve calcolare combinando, in parti uguali, il metodo previsto all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e quello previsto all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006, ed è necessario inoltre tenere in considerazione gli sforzi particolari profusi da alcuni Stati membri nell’ambito del fondo di ristrutturazione istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (5).

(7)

Per rispettare le condizioni di commercializzazione relative alla campagna di commercializzazione 2005/2006, è opportuno prevedere che l’aiuto per lo smercio e l’aiuto complementare per lo zucchero prodotto in alcune regioni della Comunità nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006 nonché, nel limite dei quantitativi fissati dal regolamento (CE) n. 180/2006 della Commissione (6), l’aiuto alla raffinazione di alcuni zuccheri preferenziali importati e raffinati nel periodo di consegna 2005/2006 possano continuare ad essere versati oltre la data del 30 giugno 2006. A tal fine, è necessario che continuino ad essere applicati per la concessione degli aiuti suddetti il regolamento (CE) n. 1554/2001 della Commissione, del 30 luglio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio per quanto riguarda lo smercio dello zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d’oltremare e la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale (7) e il regolamento (CE) n. 1646/2001 della Commissione, del 13 agosto 2001, che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell’aiuto di adattamento all’industria della raffinazione dello zucchero greggio preferenziale e che modifica l’aiuto di adattamento e l’aiuto complementare all’industria della raffinazione nel settore dello zucchero (8). È altresì necessario continuare, per tale zucchero, a limitare la raffinazione degli zuccheri preferenziali a talune raffinerie e mantenere il controllo dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento, nonché disporre che continui ad applicarsi il regolamento (CE) n. 1460/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio con riguardo ai fabbisogni massimi presunti dell’industria di raffinazione (9).

(8)

Per il calcolo, la fissazione e la riscossione dei contributi alla produzione della campagna di commercializzazione 2005/2006, è necessario che continuino ad applicarsi oltre la data del 30 giugno 2006 alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (10), e del regolamento (CE) n. 779/96 della Commissione, del 29 aprile 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni nel settore dello zucchero (11). I contributi sono calcolati in base a dati statistici tenuti regolarmente aggiornati. Tenendo conto del fatto che si tratta dell’ultima fissazione di contributi per l’intero periodo intercorrente tra la campagna di commercializzazione 2001/2002 e la campagna di commercializzazione 2005/2006, senza che vi siano ulteriori possibilità, come succedeva nelle annate precedenti, di adattare i calcoli in base a dati aggiornati, è opportuno rinviare il calcolo e la fissazione dei contributi alla data del 15 febbraio 2007, in modo da garantire l’attendibilità dei calcoli e la pertinenza dei dati statistici utilizzati.

(9)

Per garantire l’approvvigionamento dell’industria chimica nell’ambito della transizione tra regime esistente e il nuovo regime che sarà in vigore il 1o luglio 2006, è necessario che continuino ad applicarsi oltre la data del 30 giugno 2006, per le restituzioni concesse prima di tale data, alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell’industria chimica (12). Poiché il nuovo regime permette all’industria chimica di utilizzare zucchero prodotto fuori quota, occorre ridurre la validità dei titoli di restituzione e limitare la concessione della restituzione alla produzione di quota della campagna di commercializzazione 2005/2006.

(10)

L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 stabilisce che la campagna di commercializzazione inizia il 1o ottobre e termina il 30 settembre dell’anno successivo. Tuttavia, la campagna di commercializzazione 2005/2006 fissata dal regolamento (CE) n. 1260/2001 termina il 30 giugno 2006. Per questo motivo, la durata fissata per la campagna di commercializzazione 2006/2007 va dal 1o luglio 2006 al 30 settembre 2007 e abbraccia pertanto 15 mesi. Per tale campagna, è necessario prevedere un aumento delle quote e dei fabbisogni tradizionali di raffinazione, che in precedenza corrispondevano ad un periodo di dodici mesi e che dopo questa campagna s’applicheranno nuovamente per dodici mesi, tenendo conto dei tre mesi supplementari, in modo da garantire un’attribuzione corrispondente a quella delle campagne precedenti e successive. È necessario che queste quote transitorie coprano la produzione di zucchero dell’inizio della campagna 2006/2007 ottenuta da barbabietole seminate anteriormente al 1o gennaio 2006.

(11)

Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002.

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

MISURE TRANSITORIE

Articolo 1

Riporto delle quote

1.   In deroga all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e nel limite previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 65/82, ogni impresa può decidere entro il 31 ottobre 2006 in merito al quantitativo di zucchero C, prodotto a titolo della campagna di commercializzazione 2005/2006, che intende riportare alla campagna di commercializzazione 2006/2007, oppure può modificare la propria decisione di riporto adottata prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Le imprese che adottano la decisione di riporto di cui all’articolo 1 o che modificano la loro decisione sono tenute a:

a)

comunicare allo Stato membro interessato, anteriormente al 31 ottobre 2006, la quantità di zucchero riportata;

b)

impegnarsi a tenere in magazzino la quantità riportata fino al 31 ottobre 2006.

3.   Allo zucchero B e C della campagna di commercializzazione 2005/2006 riportato alla campagna di commercializzazione 2006/2007 si applica il regolamento (CEE) n. 65/82.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 30 novembre 2006, per ciascuna impresa, la quantità di zucchero B e C riportata dalla campagna di commercializzazione 2005/2006 alla campagna di commercializzazione 2006/2007.

Articolo 2

Zucchero C

1.   Fatte salve le decisioni di riporto adottate a norma dell’articolo 1 del presente regolamento e fatte salve le esportazioni sulla scorta di titoli rilasciati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione (13), lo zucchero C della campagna di commercializzazione 2005/2006 è considerato zucchero fuori quota, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 318/2006, prodotto a titolo della campagna di commercializzazione 2006/2007.

2.   In deroga all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 318/2006, il prelievo non è riscosso sulle quantità di zucchero C di cui al paragrafo 1 del presente articolo utilizzate nell’alimentazione degli animali, subordinatamente alle stesse condizioni di controllo stabilite dalla Commissione per lo zucchero industriale di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006.

3.   Il regolamento (CEE) n. 2670/81 si applica alla produzione di zucchero C della campagna di commercializzazione 2005/2006, escluso lo zucchero riportato o considerato zucchero fuori quota della campagna di commercializzazione 2006/2007, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Il prezzo minimo A della campagna di commercializzazione 2005/2006 si applica alle barbabietole corrispondenti al quantitativo di zucchero di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2670/81.

Articolo 3

Ritiro preventivo

1.   Per ogni impresa, la parte di produzione di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina della campagna di commercializzazione 2006/2007 prodotta nell’ambito delle quote di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 e che supera il limite fissato a norma del paragrafo 2 del presente articolo è considerata ritirata ai sensi dell’articolo 19 del suddetto regolamento, oppure, a richiesta dell’impresa interessata da presentarsi entro il 31 gennaio 2007, è considerata in tutto o in parte prodotta fuori quota ai sensi dell’articolo 12 del medesimo regolamento.

2.   Per ogni impresa, il limite di cui al paragrafo 1 è stabilito moltiplicando la quota attribuita all’impresa stessa, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, per la somma dei seguenti coefficienti:

a)

il coefficiente fissato per il rispettivo Stato membro, figurante nell’allegato I del presente regolamento;

b)

il coefficiente ottenuto dividendo il totale delle quote rinunciate nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007 nello Stato membro interessato, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006, per il totale delle quote fissate per lo stesso Stato membro nell’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006. La Commissione fissa tale coefficiente entro il 15 ottobre 2006.

Tuttavia, se la somma dei coefficienti supera 1,0000, il limite è pari alla quota di cui al paragrafo 1.

3.   Il prezzo minimo applicabile alla quantità di barbabietole corrispondente alla produzione di zucchero ritirata a norma del paragrafo 1 è quello della campagna di commercializzazione 2007/2008.

4.   L’obbligo di cui all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 318/2006, riguarda la quantità di barbabietole corrispondenti al limite di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

5.   Anteriormente al 1o luglio 2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione una stima dei quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina da considerare ritirati in applicazione del presente articolo.

Articolo 4

Aiuti allo zucchero prodotto nei DOM

1.   È concesso un aiuto per lo smercio e un aiuto complementare per lo zucchero di quota prodotto a titolo della campagna di commercializzazione 2005/2006 nei dipartimenti francesi di oltremare, raffinato e/o trasportato tra il 1o luglio 2006 e il 31 ottobre 2006.

Tali aiuti si applicano ai rispettivi quantitativi di zucchero al posto degli aiuti di cui all’articolo 7, paragrafo 4, e all’articolo 38, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

L’aiuto per lo smercio riguarda:

la raffinazione, nelle raffinerie delle regioni europee della Comunità, degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi di oltremare, in funzione in particolare del loro rendimento,

il trasporto degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d’oltremare fino alle regioni europee della Comunità ed eventualmente il magazzinaggio in tali dipartimenti.

2.   Per quanto riguarda l’aiuto per lo smercio e l’aiuto complementare di cui al paragrafo 1 del presente articolo, allo zucchero di quota prodotto a titolo della campagna 2005/2006 si applicano i regolamenti (CE) n. 1554/2001 e (CE) n. 1646/2001.

3.   Ai sensi del presente articolo, s’intende per «raffineria» un’unità tecnica la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero greggio o di sciroppi prodotti prima della fase zucchero allo stato solido.

Articolo 5

Aiuto alla raffinazione

1.   È concesso un aiuto di adattamento all’industria che raffina lo zucchero greggio di canna preferenziale, importato nell’ambito del protocollo n. 3 relativo allo zucchero ACP accluso all’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (14) e raffinato a titolo del periodo di consegna 2005/2006 tra il 1o luglio 2006 e il 30 settembre 2006.

L’aiuto è versato alle raffinerie. Esso si applica ai quantitativi di cui al regolamento (CE) n. 180/2006 non ancora raffinati alla data del 1o luglio 2006, al posto dell’aiuto di cui all’articolo 38, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

2.   Il regolamento (CE) n. 1646/2001 si applica allo zucchero preferenziale raffinato a titolo del periodo di consegna 2005/2006.

3.   Salvo forza maggiore, se il fabbisogno massimo presunto di approvvigionamento per uno Stato membro, quale fissato all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, è superato nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006, una quantità equivalente al superamento è soggetta al pagamento di un importo corrispondente al dazio pieno all’importazione, in vigore per la campagna considerata, maggiorato di 115,40 EUR/t equivalente di zucchero bianco.

4.   Ai fini del controllo ed eventualmente per le conseguenze del superamento del fabbisogno massimo presunto di approvvigionamento dell’industria di raffinazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si applica il regolamento (CE) n. 1460/2003.

5.   Ai sensi del presente articolo, s’intende per «raffineria» un’unità tecnica la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero greggio o di sciroppi prodotti prima della fase zucchero allo stato solido.

Articolo 6

Contributi

Il regolamento (CE) n. 314/2002, quale modificato dal presente regolamento, si applica alla fissazione e alla riscossione dei contributi alla produzione per la campagna di commercializzazione 2005/2006, compresi gli adeguamenti relativi al calcolo dei contributi delle campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 previsti dall’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

Articolo 7

Restituzioni alla produzione

Gli articoli 1, 2, 3, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 1265/2001, quale modificato dal presente regolamento, si applicano ai titoli di restituzione rilasciati fino al 30 giugno 2006.

Articolo 8

Comunicazioni

Il regolamento (CE) n. 779/96 si applica fino al 30 settembre 2006.

Articolo 9

Quote transitorie

1.   Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, è attribuita agli Stati membri una quota transitoria di zucchero pari a 497 780 tonnellate, ripartita come indicato nell’allegato II, parte A.

La quota di cui al primo comma è riservata allo zucchero prodotto da barbabietole seminate anteriormente al 1o gennaio 2006. Il prezzo minimo di tali barbabietole, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 318/2006, è fissato a 47,67 EUR/t.

2.   Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, è attribuita agli Stati membri una quota transitoria di isoglucosio pari a 126 921 tonnellate di materia secca, ripartita come indicato nell’allegato II, parte B.

3.   Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, è attribuita agli Stati membri una quota transitoria di sciroppo di inulina pari a 80 180 tonnellate di materia secca, espresse in equivalente zucchero bianco/isoglucosio, ripartita come indicato nell’allegato II, parte C.

4.   Le quote transitorie previste ai paragrafi 1, 2 e 3:

a)

non sono soggette al pagamento del contributo temporaneo per la ristrutturazione di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 320/2006;

b)

non possono beneficiare del pagamento degli aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 320/2006.

5.   Gli Stati membri attribuiscono le quote transitorie, in base a criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra i produttori e da evitare turbative del mercato e distorsioni della concorrenza, alle imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina stabilite sul loro territorio e accreditate a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 318/2006.

6.   Gli Stati membri istituiscono un regime di controllo e adottano tutte le misure necessarie per verificare la produzione dei prodotti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, in particolare per quanto riguarda la corrispondenza dello zucchero con le barbabietole da zucchero seminate anteriormente al 1o gennaio 2006.

Anteriormente al 15 luglio 2006 gli Stati membri comunicano alla Commissione la ripartizione per impresa delle quote transitorie attribuite a norma del presente articolo.

Anteriormente al 31 dicembre 2006 gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure di controllo adottate e i loro risultati.

Articolo 10

Fabbisogno tradizionale di raffinazione

Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, il fabbisogno tradizionale di zucchero destinato alla raffinazione, di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006, è maggiorato dei quantitativi fissati nell’allegato III.

CAPO II

MODIFICHE DEI REGOLAMENTI (CE) N. 1265/2001 E (CE) N. 314/2002

Articolo 11

Modifica del regolamento (CE) n. 1265/2001

Il regolamento (CE) n. 1265/2001 è modificato come segue:

1)

all’ articolo 11, è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   A richiesta dell’interessato, l’autorità competente dello Stato membro annulla i titoli di restituzione non interamente utilizzati e la cui validità non sia ancora scaduta. La relativa cauzione è svincolata per la parte non utilizzata.

Lo Stato membro comunica alla Commissione, alla fine di ogni mese, la quantità corrispondente ai titoli di restituzione annullati nel corso del mese precedente, ripartita per mese di rilascio del titolo.».

2)

all’articolo 14, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Il titolo di restituzione è valido soltanto per i prodotti di base di cui all’articolo 1, provenienti dalla produzione di quota a titolo della campagna di commercializzazione 2005/2006 o delle campagne precedenti.»;

3)

all’articolo 15, è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia, la validità dei titoli di restituzione cessa dopo il 31 agosto 2006.»;

4)

all’articolo 17, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Gli Stati membri adottano le misure complementari necessarie per accertarsi in particolare della corretta applicazione del disposto dell’articolo 14, paragrafo 3.»

Articolo 12

Modifica del regolamento (CE) n. 314/2002

Il regolamento (CE) n. 314/2002 è modificato come segue:

1)

all’articolo 4 bis, è soppresso il paragrafo 5;

2)

all’articolo 4 quater, paragrafo 1, terzo comma, è aggiunta la frase seguente:

«La comunicazione relativa alla campagna 2005/2006 è effettuata anteriormente al 1o dicembre 2006.»;

3)

l’articolo 8 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi e i coefficienti di cui al primo comma, lettere a) e b), sono fissati anteriormente al 15 febbraio 2007.»;

b)

il paragrafo 2 è modificato come segue:

i)

al primo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 2005/2006, tali calcoli sono effettuati anteriormente al 28 febbraio 2007.»;

ii)

al secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 2005/2006, tale pagamento è effettuato anteriormente al 15 aprile 2007.»

CAPO III

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006. Tuttavia, gli articoli 1 e 3, l'articolo 11, punto 3, e l'articolo 12, punto 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(3)  GU L 9 del 14.1.1982, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2223/2000 (GU L 253 del 7.10.2000, pag. 15).

(4)  GU L 262 del 16.9.1981, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/2002 (GU L 17 del 19.1.2002, pag. 37).

(5)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.

(6)  GU L 29 del 2.2.2006, pag. 28.

(7)  GU L 205 del 31.7.2001, pag. 18. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1442/2002 (GU L 212 dell’8.8.2002, pag. 5).

(8)  GU L 219 del 14.8.2001, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1164/2002 (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 48).

(9)  GU L 208 del 19.8.2003, pag. 12.

(10)  GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1665/2005 (GU L 268 del 13.10.2005, pag. 3).

(11)  GU L 106 del 30.4.1996, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1159/2003 (GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25).

(12)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

(13)  GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 96/2004 (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 3).

(14)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.


ALLEGATO I

Coefficienti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

Stato membro

Coefficienti

Belgio

0,8558

Repubblica ceca

0,9043

Danimarca

0,8395

Germania

0,8370

Grecia

0,8829

Spagna

0,8993

Francia (metropolitana)

0,8393

Francia (DOM)

0,8827

Irlanda

0,8845

Italia

0,8621

Lettonia

0,9136

Lituania

0,9141

Ungheria

0,9061

Paesi Bassi

0,8475

Austria

0,8522

Polonia

0,8960

Portogallo (continentale)

0,8852

Portogallo (Azzorre)

0,8845

Slovenia

0,8844

Slovacchia

0,8833

Finlandia

0,8841

Svezia

0,8845

Regno Unito

0,8834


ALLEGATO II

Parte A:   Quote transitorie di zucchero di cui all’articolo 9, paragrafo 1

Stato membro

Quota transitoria di zucchero 2006/2007

(in tonnellate di zucchero bianco)

Spagna

324 000

Italia

121 187

Portogallo

52 593

Totale

497 780


Parte B:   Quote transitorie di isoglucosio di cui all’articolo 9, paragrafo 2

Stato membro

Quota transitoria di isoglucosio 2006/2007

(in tonnellate di materia secca)

Belgio

17 898

Germania

8 847

Grecia

3 223

Spagna

20 645

Francia

4 962

Italia

5 076

Ungheria

34 407

Paesi Bassi

2 275

Polonia

6 695

Portogallo

2 479

Slovacchia

10 637

Finlandia

2 968

Regno Unito

6 809

Totale

126 921


Parte C:   Quote transitorie di sciroppo di inulina di cui all’articolo 9, paragrafo 3

Stato membro

Quota transitoria sciroppo di inulina 2006/2007

(in tonnellate di materia secca, espresse in equivalente zucchero bianco/isoglucosio)

Belgio

53 812

Francia

6 130

Paesi Bassi

20 238

Totale

80 180


ALLEGATO III

Fabbisogno tradizionale transitorio di raffinazione di cui all’articolo 10

Stato membro

Fabbisogno tradizionale di raffinazione 2006/2007

(in tonnellate di zucchero bianco)

Francia

74 157

Portogallo

72 908

Slovenia

4 896

Finlandia

14 981

Regno Unito

282 145

Totale

479 087


28.3.2006   

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L 89/20


REGOLAMENTO (CE) N. 494/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2006

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 420/2006 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

(3)  GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.

(4)  GU L 72 dell'11.3.2006, pag. 12.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 28 marzo 2006

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

35,47

0,65

1701 11 90 (1)

35,47

4,26

1701 12 10 (1)

35,47

0,51

1701 12 90 (1)

35,47

3,97

1701 91 00 (2)

37,34

6,56

1701 99 10 (2)

37,34

3,14

1701 99 90 (2)

37,34

3,14

1702 90 99 (3)

0,37

0,30


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


28.3.2006   

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L 89/22


REGOLAMENTO (CE) N. 495/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2006

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2006 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 593/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2006 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2006, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 10.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).


ALLEGATO

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o aprile al 30 giugno 2006

E1

E2

42,415563

E3

100,00

P1

100,00

P2

100,00

P3

1,389024

P4


28.3.2006   

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L 89/24


REGOLAMENTO (CE) N. 496/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2006

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2006 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore del pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2006 sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2006, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2006 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).


ALLEGATO

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o aprile al 30 giugno 2006

Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o luglio al 30 settembre 2006

(in t)

1

1,044932

1 775,00

2

3 825,00

3

1,082251

825,00

4

1,428571

450,00

5

2,096436

175,00


28.3.2006   

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L 89/26


REGOLAMENTO (CE) N. 497/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2006

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2006 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 2497/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2497/96 della Commissione, del 18 dicembre 1996, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione presentate per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2006 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2006, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

2.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2006 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/96, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 338 del 28.12.1996, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 361/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 15).


ALLEGATO

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o aprile al 30 giugno 2006

Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o luglio al 30 settembre 2006

(in t)

I1

6,097560

381,50

I2

136,25


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

28.3.2006   

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L 89/28


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2006

sulla conclusione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell’accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, di Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all’Unione europea

(2006/245/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, secondo comma,

visto l'atto di adesione allegato al trattato di adesione del 2003, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all’autorizzazione concessa alla Commissione il 5 maggio 2003, sono stati conclusi negoziati con la Confederazione svizzera relativi a un protocollo dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, di Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all’Unione europea.

(2)

Ai sensi della decisione del Consiglio del 26 ottobre 2004 e in attesa della sua conclusione in una data successiva, il presente protocollo è stato firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri il 26 ottobre 2004.

(3)

Il protocollo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, di Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all’Unione europea.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all’articolo 6 del protocollo (2).

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del Segretariato generale del Consiglio.


PROTOCOLLO

all’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca, successivamente alla loro adesione all’Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA DI AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in seguito denominati «Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea, e

LA COMUNITÀ EUROPEA, anch’essa rappresentata dal Consiglio dell'Unione europea,

da una parte, e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, in seguito denominata «Svizzera»,

dall’altra,

in seguito denominati «parti contraenti»,

VISTO l’accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (in seguito denominato «accordo»), entrato in vigore il 1o giugno 2002;

VISTA l'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (in seguito denominati «nuovi Stati membri») all'Unione europea, in data 1o maggio 2004;

CONSIDERANDO che i nuovi Stati membri devono diventare parti contraenti dell'accordo;

CONSIDERANDO che l’atto di adesione riconosce al Consiglio dell'Unione europea la facoltà di concludere, a nome degli Stati membri dell’Unione europea, un protocollo sull’adesione dei nuovi Stati membri all’accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1.   I nuovi Stati membri diventano parti contraenti dell’accordo.

2.   A decorrere dall’entrata in vigore del presente protocollo, le disposizioni dell’accordo sono vincolanti per i nuovi Stati membri allo stesso modo che per le attuali parti contraenti dell'accordo secondo le condizioni e modalità stabilite nel presente protocollo.

Articolo 2

Il corpo e l'allegato I dell’accordo sono adattati come segue:

a)

l’elenco delle parti contraenti è sostituito dal seguente:

«la Comunità europea,

il Regno del Belgio,

la Repubblica ceca,

il Regno di Danimarca,

la Repubblica federale di Germania,

la Repubblica di Estonia,

la Repubblica ellenica,

il Regno di Spagna,

la Repubblica francese,

l’Irlanda,

la Repubblica italiana,

la Repubblica di Cipro,

la Repubblica di Lettonia,

la Repubblica di Lituania,

il Granducato di Lussemburgo,

la Repubblica di Ungheria,

la Repubblica di Malta,

il Regno dei Paesi Bassi,

la Repubblica di Austria,

la Repubblica di Polonia,

la Repubblica portoghese,

la Repubblica di Slovenia,

la Repubblica slovacca,

la Repubblica di Finlandia,

il Regno di Svezia,

il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

da una parte, e

la Confederazione svizzera,

dall’altra,».

b)

All’articolo 10 dell’accordo sono inseriti i seguenti paragrafi:

«1 bis.   La Svizzera può mantenere, fino al 31 maggio 2007, contingenti riguardanti l'accesso dei lavoratori dipendenti in Svizzera e dei lavoratori autonomi che sono cittadini della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca per le seguenti due categorie di soggiorno: di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a limitazioni quantitative.

Prima della fine del sopramenzionato periodo transitorio, il Comitato misto esamina il funzionamento del periodo transitorio applicabile ai cittadini dei nuovi Stati membri sulla base di una relazione della Svizzera. Al termine di tale esame, ed entro la fine del periodo sopramenzionato, la Svizzera comunica al Comitato misto se continuerà ad applicare limiti quantitativi ai lavoratori impiegati in Svizzera. La Svizzera può continuare ad applicare tali misure fino al 31 maggio 2009. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cessa il 31 maggio 2007.

Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutti i contingenti nei confronti dei cittadini della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca. Questi Stati membri possono introdurre le stesse limitazioni quantitative nei confronti dei cittadini svizzeri per gli stessi periodi.»

«2 bis.   La Svizzera e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca possono mantenere, fino al 31 maggio 2007, nei confronti dei lavoratori di una di queste parti contraenti impiegati nel proprio territorio, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini della parte contraente interessata. Gli stessi controlli possono essere mantenuti per i prestatori di servizi nei quattro settori seguenti: attività dei servizi connessi all’orticultura; costruzioni, incluse le attività collegate; servizi di vigilanza; servizi di pulizia e disinfestazione [rispettivamente, codici NACE (1) 01.41; da 45.1 a 45.4; 74.60; 74.70], di cui all’articolo 5, paragrafo 1 dell’accordo. Per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro, durante i periodi transitori di cui ai paragrafi 1 bis, 2 bis, 3 bis e 4 bis, la Svizzera dà la priorità ai lavoratori che sono cittadini dei nuovi Stati membri rispetto a quelli che sono cittadini di paesi non appartenenti all’Unione europea o all’EFTA. I prestatori di servizi liberalizzati da un accordo specifico tra le parti contraenti relativo alla prestazione di servizi (compreso l'accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, nella misura in cui copre la prestazione di servizi) non sono soggetti al controllo della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro. Per lo stesso periodo, possono essere mantenute specifiche qualifiche per le carte di soggiorno di durata inferiore a quattro mesi (2) e per i prestatori di servizi nei quattro settori sopramenzionati di cui all’articolo 5, paragrafo 1 dell’accordo.

Prima del 31 maggio 2007, il Comitato misto esamina il funzionamento delle misure transitorie contenute nel presente paragrafo sulla base di una relazione elaborata da ognuna delle parti contraenti che le applica. Al termine di questo esame, ed entro il 31 maggio 2007, la parte contraente che ha applicato le misure transitorie contenute nel presente paragrafo e ha comunicato al Comitato misto l’intenzione di continuare ad applicarle, può continuare a farlo fino al 31 maggio 2009. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cesserà il 31 maggio 2007.

Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutte le restrizioni di cui al presente paragrafo.

«3 bis.   Dall’entrata in vigore del protocollo al presente accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, dei nuovi Stati membri di cui sotto e fino alla fine del periodo definito al paragrafo 1 bis, la Svizzera riserva su base annuale (pro rata temporis), nell’ambito dei suoi contingenti globali per i paesi terzi, per i lavoratori dipendenti in Svizzera e per i lavoratori autonomi che sono cittadini della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, un quantitativo minimo di nuove carte di soggiorno (3) conformemente alla tabella seguente:

Fino al

Numero di carte di soggiorno per un periodo pari o superiore a un anno

Numero di carte di soggiorno per un periodo superiore a quattro mesi e inferiore a un anno

31 maggio 2005

900

9 000

31 maggio 2006

1 300

12 400

31 maggio 2007

1 700

15 800

31 maggio 2008

2 200

19 200

31 maggio 2009

2 600

22 600

«4 bis.   Alla fine del periodo definito nel paragrafo 1 e nel presente paragrafo, e fino a 12 anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo, sono applicabili le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 4 dell’accordo.

In caso di gravi perturbazioni del mercato del lavoro o di un rischio in tal senso, la Svizzera e ogni nuovo Stato membro che ha applicato misure transitorie comunica tali circostanze al Comitato misto entro il 31 maggio 2009. In tal caso, il paese che ha effettuato tale comunicazione può continuare ad applicare ai lavoratori impiegati sul suo territorio le misure di cui ai paragrafi 1 bis, 2 bis e 3 bis fino al 30 aprile 2011. In questo caso il numero annuo di carte di soggiorno di cui al paragrafo 1 bis è il seguente:

Fino al

Numero di carte di soggiorno per un periodo pari o superiore a un anno

Numero di carte di soggiorno per un periodo superiore a quattro mesi e inferiore a un anno

31 maggio 2010

2 800

26 000

30 aprile 2011

3 000

29 000

4 ter.   Qualora Malta subisca o preveda perturbazioni del suo mercato del lavoro che possano minacciare seriamente il tenore di vita o il livello dell’occupazione in una data regione o in un dato settore, e decida di invocare le disposizioni contenute nella sezione 2 «Libera circolazione delle persone» dell’allegato XI dell'atto di adesione, le misure restrittive adottate da Malta nei confronti degli altri Stati membri dell’UE possono essere applicate anche alla Svizzera. In tal caso, la Svizzera ha la facoltà di adottare nei confronti di Malta misure reciproche equivalenti.

Malta e la Svizzera possono ricorrere a questa procedura fino al 30 aprile 2011.»

«5 bis.   Le disposizioni transitorie dei paragrafi 1 bis, 2 bis, 3 bis, 4 bis e 4 ter, segnatamente quelle del paragrafo 2 bis relative alla priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all'entrata in vigore del protocollo al presente accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, dei nuovi Stati membri di cui ai precitati paragrafi, sono autorizzati ad esercitare un'attività economica sul territorio delle parti contraenti. Questi ultimi godono, in particolare, di una mobilità geografica e professionale.

I titolari di una carta di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno senza che possa essere contestato loro l'esaurimento dei contingenti. I titolari di una carta di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga della propria carta di soggiorno. Di conseguenza, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo questi lavoratori, dipendenti e autonomi, godranno dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone specificati nelle disposizioni di base del presente accordo, in particolare nell'articolo 7.»

c)

All’articolo 27, paragrafo 2, dell’allegato I dell’accordo, il riferimento all’articolo 10, paragrafo 2 è sostituito con l’articolo 10, paragrafi 2, 2 bis, 4 bis e 4 ter.

Articolo 3

In deroga all’articolo 25 dell’allegato I dell’accordo, sono applicabili i periodi transitori di cui all’allegato I del presente protocollo.

Articolo 4

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell’accordo.

Articolo 5

Gli allegati I, II e III dell’accordo sono modificati conformemente agli allegati I, II e III del presente protocollo, che costituiscono parte integrante del protocollo stesso.

Articolo 6

1.   Il presente protocollo è ratificato o approvato dal Consiglio dell’Unione europea, a nome degli Stati membri e della Comunità europea, e dalla Confederazione svizzera, secondo le rispettive procedure.

2.   Il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione svizzera si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.

Articolo 7

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data del deposito dell’ultimo strumento di approvazione.

Articolo 8

Il presente protocollo rimane in vigore per la stessa durata e secondo le stesse modalità dell’accordo.

Articolo 9

1.   Il presente protocollo e le dichiarazioni ad esso allegate sono redatti in duplice esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

2.   La versione in lingua maltese del presente protocollo è autenticata dalle parti contraenti sulla base di uno scambio di lettere. Essa fa ugualmente fede, allo stesso titolo delle lingue di cui al paragrafo 1.

3.   Le versioni dell’accordo e delle dichiarazioni ad esso allegate in lingua ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese, sono autenticate dalle parti contraenti sulla base di uno scambio di lettere. Esse fanno ugualmente fede.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

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Por Ia Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

Image


(1)  NACE: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2001 (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3).

(2)  I lavoratori possono chiedere carte di soggiorno di breve durata nel quadro dei contingenti menzionati al paragrafo 3 bis anche per un periodo inferiore ai quattro mesi.»

(3)  Queste carte di soggiorno sono rilasciate in aggiunta rispetto ai contingenti di cui all’articolo 10 dell’accordo, riservati ai lavoratori dipendenti e autonomi che sono cittadini degli Stati membri al momento della firma dell’accordo (21 giugno 1999) o cittadini della Repubblica di Cipro o della Repubblica di Malta. Queste carte di soggiorno sono anche in aggiunta rispetto alle carte di soggiorno concesse in base ad accordi bilaterali esistenti di scambi di tirocinanti.»

ALLEGATO I

MISURE TRANSITORIE RELATIVE ALL’ACQUISTO DI TERRENI E DI RESIDENZE SECONDARIE

1.   Repubblica ceca

a)

La Repubblica ceca può mantenere in vigore, per cinque anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, le norme stabilite nella legge n. 219/1995 Sb. sulla valuta estera modificata, per quanto riguarda l’acquisto di residenze secondarie da parte di cittadini svizzeri non residenti nella Repubblica ceca e di società costituite secondo le leggi svizzere e che non sono stabilite nel territorio della Repubblica ceca né vi hanno succursali o agenzie di rappresentanza.

b)

La Repubblica ceca può mantenere in vigore, per sette anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, le norme stabilite nella legge n. 219/1995 Sb. sulla valuta estera modificata, nella legge n. 229/1991 Sb. sul regime dei rapporti di proprietà concernenti i terreni e altri tipi di proprietà agricola, e nella legge n. 95/1999 Sb. sulle condizioni relative al trasferimento della proprietà di terreni agricoli e foreste dallo Stato ad altre entità, per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli e foreste da parte di cittadini svizzeri e di società costituite secondo le leggi svizzere che non sono stabilite né registrate nella Repubblica ceca. Senza pregiudizio di un’altra disposizione del presente punto 1, un cittadino svizzero, per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli e di foreste, non può essere in alcun caso trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.

c)

Gli agricoltori autonomi che sono cittadini svizzeri e desiderano stabilirsi e risiedere nella Repubblica ceca non sono soggetti alle disposizioni di cui alla lettera b) o a qualsiasi procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini della Repubblica ceca.

d)

Un riesame generale di queste misure transitorie è svolto nel terzo anno successivo alla data di adesione della Repubblica ceca all’UE. Il Comitato misto può decidere di abbreviare o di porre fine al periodo transitorio indicato alla lettera a).

e)

Nel caso in cui la Repubblica ceca introduca condizioni per l’acquisto di beni immobili sul suo territorio da parte di non residenti durante il periodo transitorio, tali condizioni devono essere basate su criteri trasparenti, oggettivi, stabili e pubblici. Tali criteri sono applicati in modo non discriminatorio e senza distinzioni fra cittadini della Repubblica ceca e cittadini svizzeri.

f)

Se vi sono prove sufficienti che, alla scadenza del periodo transitorio, vi saranno gravi perturbazioni o il rischio di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli della Repubblica ceca, il Comitato misto, su richiesta della Repubblica ceca, decide in merito alla proroga, per un massimo di tre anni, del periodo transitorio.

2.   Estonia

a)

L’Estonia può mantenere in vigore, per sette anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, la sua legislazione esistente al momento della firma del presente protocollo relativa all’acquisto di terreni agricoli e foreste da parte di cittadini svizzeri e di società costituite secondo le leggi svizzere che non sono stabilite né registrate in Estonia, né vi hanno una succursale o un’agenzia. In nessun caso un cittadino svizzero può, per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli e di foreste, essere trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo. Conformemente a questa legislazione, l’Estonia ha adottato la legge sulle restrizioni all’acquisto di beni immobili e le modifiche alla legge sulla riforma agraria, entrambe in vigore dal 12 febbraio 2003.

b)

I cittadini svizzeri che desiderano stabilirsi come agricoltori autonomi e risiedere in Estonia, e che vi hanno risieduto legalmente ed esercitato un’attività agricola per almeno tre anni in modo continuativo, non sono soggetti alle disposizioni di cui alla lettera a) o a qualsiasi procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini dell’Estonia.

c)

Un riesame generale di queste misure transitorie è svolto nel terzo anno successivo alla data di adesione dell’Estonia all’UE. A tal fine la Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata «Commissione») presenta una relazione al Comitato misto. Il Comitato misto può decidere di abbreviare o di porre fine al periodo transitorio indicato alla lettera a).

d)

Se vi sono prove sufficienti che, alla scadenza del periodo transitorio, vi saranno gravi perturbazioni o il rischio di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli dell’Estonia il Comitato misto, su richiesta dell’Estonia, decide in merito alla proroga, per un massimo di tre anni, del periodo transitorio.

3.   Cipro

Cipro può mantenere, per cinque anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, la sua legislazione in vigore al 31 dicembre 2000 riguardante l’acquisto di residenze secondarie.

In virtù della legge Cap 109 sull’acquisto di beni immobili (da parte di stranieri) e delle leggi di modifica 52/69, 55/72 e 50/90, l’acquisto di beni immobili a Cipro da parte di non ciprioti è soggetta all’approvazione del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri ha autorizzato i funzionari distrettuali a concedere questa approvazione a suo nome. Quando il bene immobile interessato supera i 2 donum (1 donum = 1 338 m2), l’approvazione può essere concessa solo ai fini seguenti:

a)

residenza primaria o secondaria di superficie non superiore a 3 donum;

b)

locali professionali o commerciali;

c)

imprese in settori considerati vantaggiosi per l’economia cipriota.

La legge sopramenzionata è stata modificata dalla «legge n. 54(I)/2003 del 2003 sull’acquisto di beni immobili (da parte di stranieri) (modifica)». La nuova legge non impone alcuna restrizione ai cittadini dell’UE e alle società registrate nell’UE per quanto riguarda l’acquisto di beni immobili legati a una residenza primaria e a investimenti esteri diretti, né per quanto riguarda l’acquisto di beni immobili da parte di agenti e promotori immobiliari dell’UE. Per quanto riguarda l’acquisto di residenze secondarie, la legge stabilisce che, per un periodo di cinque anni a decorrere dall’adesione di Cipro all’UE, i cittadini dell’UE che non risiedono permanentemente a Cipro e le società registrate nell’UE che non hanno la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede principale a Cipro, non possono acquistare beni immobili per usarli come residenza secondaria senza previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri, che ha delegato la sua autorità, come sopra indicato, ai funzionari distrettuali.

4.   Lettonia

a)

La Lettonia può mantenere in vigore, per sette anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, le norme stabilite nella legge recante modifica della legge sulla privatizzazione dei terreni nelle aree rurali (in vigore dal 14 aprile 2003), per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli e foreste da parte di cittadini svizzeri e di società costituite secondo le leggi svizzere che non sono stabilite né registrate in Lettonia, né vi hanno una succursale o un’agenzia. In nessun caso un cittadino svizzero può, per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli e di foreste, essere trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.

b)

Un riesame generale di queste misure transitorie è svolto nel terzo anno successivo alla data di adesione della Lettonia all’UE. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Comitato misto. Il Comitato misto può decidere di abbreviare o di porre fine al periodo transitorio indicato alla lettera a).

c)

Se vi sono prove sufficienti che, alla scadenza del periodo transitorio, vi saranno gravi perturbazioni o il rischio di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli della Lettonia il Comitato misto, su richiesta della Lettonia, decide in merito alla proroga, per un massimo di tre anni, del periodo transitorio.

5.   Lituania

a)

La Lituania può mantenere in vigore, per sette anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, la sua legislazione esistente al momento della firma del presente protocollo relativa all’acquisto di terreni agricoli e foreste da parte di cittadini svizzeri e di società costituite secondo le leggi svizzere che non sono stabilite né registrate in Lituania, né vi hanno una succursale o un’agenzia. In nessun caso un cittadino svizzero può, per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli e di foreste, essere trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo. Conformemente a questa legislazione, i cittadini e le persone giuridiche svizzeri, così come le organizzazioni costituite in Svizzera senza lo status di persone giuridiche, ma dotate della capacità civile prevista dalla legislazione svizzera, non possono acquistare terreni agricoli e foreste prima della fine del periodo transitorio di sette anni definito nel trattato di adesione della Repubblica di Lituania all’Unione europea.

b)

I cittadini svizzeri che desiderano stabilirsi come agricoltori autonomi e risiedere in Lituania, e che vi hanno risieduto legalmente ed esercitato un’attività agricola per almeno tre anni in modo continuativo, non sono soggetti alle disposizioni di cui alla lettera a) o a qualsiasi procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini della Lituania.

c)

Un riesame generale di queste misure transitorie è svolto nel terzo anno successivo alla data di adesione della Lituania all’UE. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Comitato misto. Il Comitato misto può decidere di abbreviare o di porre fine al periodo transitorio indicato alla lettera a).

d)

Se vi sono prove sufficienti che, alla scadenza del periodo transitorio, vi saranno gravi perturbazioni o il rischio di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli della Lituania il Comitato misto, su richiesta della Lituania, decide in merito alla proroga, per un massimo di tre anni, del periodo transitorio.

6.   Ungheria

a)

L’Ungheria può mantenere in vigore, per cinque anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, le disposizioni contenute nella legge LV del 1994 sui terreni agricoli modificata, per quanto riguarda l’acquisto di residenze secondarie.

b)

I cittadini svizzeri che hanno risieduto legalmente in Ungheria per almeno quattro anni in modo continuativo non sono soggetti alle disposizioni di cui alla lettera a) o a qualsiasi norma e procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini dell’Ungheria. Durante il periodo transitorio l’Ungheria applica, per l’acquisto di residenze secondarie, procedure di autorizzazione basate su criteri oggettivi, stabili, trasparenti e pubblici. Tali criteri sono applicati in modo non discriminatorio e senza distinzioni tra cittadini ungheresi e cittadini svizzeri residenti in Ungheria.

c)

L’Ungheria può mantenere in vigore, per sette anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, i divieti contenuti nella legge LV del 1994 sui terreni agricoli modificata, per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli da parte di persone fisiche che non sono residenti o non sono cittadini ungheresi e da parte di persone giuridiche.

d)

I cittadini svizzeri che desiderano stabilirsi come agricoltori autonomi e che hanno risieduto legalmente ed esercitato un’attività agricola in Ungheria per almeno tre anni in modo continuativo, non sono soggetti alle disposizioni di cui alla lettera c) o a qualsiasi norma e procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini dell’Ungheria.

e)

Un riesame generale di queste misure transitorie è svolto nel terzo anno successivo alla data di adesione dell’Ungheria all’UE. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Comitato misto. Il Comitato misto può decidere di abbreviare o di porre fine al periodo transitorio indicato alla lettera c).

f)

Nel caso in cui l’Ungheria applichi procedure di autorizzazione per l’acquisto di terreni agricoli durante il periodo transitorio, tali procedure devono essere basate su criteri oggettivi, stabili, trasparenti e pubblici. Tali criteri sono applicati in modo non discriminatorio.

g)

Se vi sono prove sufficienti che, alla scadenza del periodo transitorio, vi saranno gravi perturbazioni o il rischio di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli dell’Ungheria il Comitato misto, su richiesta dell’Ungheria, decide in merito alla proroga, per un massimo di tre anni, del periodo transitorio.

7.   Malta

L’acquisto di beni immobili nelle isole maltesi è disciplinato dalla legge sulla proprietà immobiliare (acquisto da parte di non residenti) (Cap. 246 della legislazione di Malta). Tale legge stabilisce quanto segue:

a)

(1)

Un cittadino svizzero può acquistare un bene immobile a Malta da usare come propria residenza (non necessariamente primaria), purché tale persona non possieda già un’altra residenza a Malta. Tali acquisti non richiedono che l’interessato abbia diritto di soggiorno a Malta, anche se sono subordinati a un permesso che (con un numero limitato di eccezioni specificate dalla legge) non può essere rifiutato se il valore del bene è superiore a un importo determinato annualmente da un indice (attualmente 30 000 lire maltesi per un appartamento e 50 000 lire maltesi per una casa).

(2)

Un cittadino svizzero può anche stabilire la sua residenza primaria a Malta in ogni momento conformemente alla legislazione nazionale applicabile. Il fatto di lasciare Malta non comporta alcun obbligo di cessione degli immobili acquistati a titolo di residenza primaria.

b)

I cittadini svizzeri che acquistano beni immobili in speciali aree indicate dalla legge (generalmente aree che sono parte di progetti di rigenerazione urbana) non necessitano di un permesso per tali acquisti, né sono soggetti a limitazioni per quanto riguarda il numero, l’uso o il valore di detti beni.

8.   Polonia

a)

La Polonia può mantenere in vigore, per cinque anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, la legislazione esistente al momento della firma del presente protocollo relativa all’acquisto di residenze secondarie. Conformemente a tale legislazione, un cittadino svizzero deve soddisfare le condizioni stabilite nella legge del 24 marzo 1920 sull’acquisto di beni immobili da parte di stranieri modificata (Dz.U. 1996, Nr 54, poz. 245 con emendamenti).

b)

I cittadini svizzeri che hanno risieduto legalmente in Polonia per quattro anni in modo continuativo non sono soggetti, per quanto riguarda l’acquisto di residenze secondarie, alle disposizioni di cui alla lettera a) o a qualsiasi procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini della Polonia.

c)

La Polonia può mantenere in vigore, per dodici anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, la sua legislazione relativa all’acquisto di terreni agricoli e foreste. In nessun caso i cittadini svizzeri o le persone giuridiche costituite secondo le leggi svizzere possono, per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli e di foreste, essere trattati meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente protocollo. Conformemente a tale legislazione, un cittadino svizzero deve soddisfare le condizioni stabilite nella legge del 24 marzo 1920 sull’acquisto di beni immobili da parte di stranieri modificata (Dz.U. 1996, Nr 54, poz. 245 con emendamenti).

d)

I cittadini svizzeri che desiderano stabilirsi come agricoltori autonomi e che hanno risieduto legalmente ed hanno affittato terreni in Polonia come persone fisiche o giuridiche per almeno tre anni in modo continuativo, non sono soggetti alle disposizioni di cui alla lettera c) o a qualsiasi procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini della Polonia per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli e foreste a decorrere dall’adesione all’UE. Nelle province di Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnoślaskie, Opolskie e Wielkopolskie, il periodo di residenza e di affitto indicato nella frase precedente è esteso a sette anni. Il periodo di affitto precedente l’acquisto di terreni è calcolato individualmente, per ogni cittadino svizzero che ha affittato terreni in Polonia, dalla data certificata del contratto di affitto originale. Gli agricoltori autonomi che hanno affittato terreni non come persone fisiche bensì giuridiche possono trasferire i diritti della persona giuridica derivanti dal contratto di affitto ad essi stessi in qualità di persone fisiche. Per il calcolo del periodo di affitto precedente il diritto di acquisto, si considera il periodo di affitto in qualità di persone giuridiche. I contratti di affitto di persone fisiche possono essere forniti con una data certificata retroattivamente e si considera l’intero periodo di affitto dei contratti certificati. Non vi sono limiti di tempo, per gli agricoltori autonomi, per trasformare i loro attuali contratti di affitto in contratti come persone fisiche o in contratti scritti con una data certificata. La procedura per trasformare i contratti di affitto è trasparente e non costituisce in alcun caso un nuovo ostacolo.

e)

Un riesame generale di queste misure transitorie è svolto nel terzo anno successivo alla data di adesione della Polonia all’UE. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Comitato misto. Il Comitato misto può decidere di abbreviare o di porre fine al periodo transitorio indicato alla lettera a).

f)

Durante il periodo transitorio la Polonia applica una procedura di autorizzazione stabilita per legge che garantirà che la concessione di autorizzazioni per l’acquisto di beni immobili sul suo territorio sia basata su criteri trasparenti, oggettivi, stabili e pubblici. Tali criteri sono applicati in modo non discriminatorio.

9.   Slovenia

a)

Se, fino alla fine di un periodo di al massimo sette anni a decorrere dall’adesione della Slovenia all’UE, sorgono difficoltà che sono gravi e possono persistere sul mercato dei beni immobili, o che potrebbero comportare un serio deterioramento del mercato dei beni immobili in una data area, la Slovenia può chiedere l’autorizzazione ad adottare misure di protezione per risollevare la situazione di tale mercato.

b)

Su richiesta della Slovenia il Comitato misto determina, con procedura d’urgenza, le misure di protezione che ritiene necessarie, specificando le condizioni e le modalità della loro attuazione.

c)

In caso di gravi difficoltà sul mercato immobiliare e su esplicita richiesta della Slovenia, il Comitato misto delibera entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta accompagnata dalle informazioni necessarie. Le misure così decise sono applicabili immediatamente e tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate.

d)

Le misure autorizzate in virtù della lettera b) possono comportare deroghe alle disposizioni del presente accordo in una misura e per i periodi strettamente necessari per raggiungere gli obiettivi di cui alla lettera a).

10.   Slovacchia

a)

La Slovacchia può mantenere in vigore, per sette anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, la sua legislazione relativa all’acquisto di terreni agricoli e foreste da parte di non residenti. Conformemente a tale legislazione, un non residente può acquisire diritti di proprietà su beni immobili situati nella Repubblica slovacca ad eccezione di terreni agricoli e foreste. Un non residente non può acquisire diritti di proprietà su beni immobili la cui acquisizione è limitata dalla speciale regolamentazione stabilita nella legge n. 202/1995 sulla valuta estera modificata.

b)

In nessun caso un cittadino svizzero può, per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli e di foreste, essere trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.

c)

I cittadini svizzeri che desiderano stabilirsi come agricoltori autonomi e che hanno risieduto legalmente ed esercitato un’attività agricola in Slovacchia per almeno tre anni in modo continuativo, non sono soggetti alle disposizioni di cui alla lettera b) o a qualsiasi procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini della Slovacchia.

d)

Un riesame generale di queste misure transitorie è svolto entro la fine del terzo anno successivo alla data di adesione. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Comitato misto. Il Comitato misto può decidere di abbreviare o di porre fine al periodo transitorio indicato alla lettera a).

e)

Nel caso in cui la Slovacchia introduca procedure di autorizzazione per l’acquisto di beni immobili sul suo territorio da parte di non residenti durante il periodo transitorio, tali procedure devono essere basate su criteri trasparenti, oggettivi, stabili e pubblici. Tali criteri sono applicati in modo non discriminatorio e senza distinzioni fra cittadini della Slovacchia e della Svizzera.

f)

Se vi sono prove sufficienti che, alla scadenza del periodo transitorio, vi saranno gravi perturbazioni o il rischio di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli della Slovacchia, il Comitato misto, su richiesta della Slovacchia, decide in merito alla proroga, per un massimo di tre anni, del periodo transitorio.

ALLEGATO II

L’allegato II dell’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, è modificato come segue:

1.

Il testo seguente è inserito sotto il titolo «Sezione A: Atti cui è fatto riferimento», al punto 1 «Regolamento (CEE) n. 1408/71», dopo «301 R 1386: Regolamento (CE) n. 1386/2001…»:

«12003 TN 02/02/A: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, del 16 aprile 2003.»

2.

Sotto l’intestazione «Ai fini dell'accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:», il punto 1 della Sezione A dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

(a)

alla lettera i), riguardante l’allegato III, parte A, è aggiunto il seguente testo dopo l’ultima entrata «Svezia — Svizzera»:

 

«Repubblica ceca — Svizzera

Nulla.

 

Estonia — Svizzera

Nessuna convenzione.

 

Cipro — Svizzera

Nulla.

 

Lettonia — Svizzera

Nessuna convenzione.

 

Lituania — Svizzera

Nessuna convenzione.

 

Ungheria — Svizzera

Nulla.

 

Malta — Svizzera

Nessuna convenzione.

 

Polonia — Svizzera

Nessuna convenzione.

 

Slovenia — Svizzera

Nulla.

 

Slovacchia — Svizzera

Nulla.»

(b)

alla lettera j), riguardante l’allegato III, parte B, è aggiunto il seguente testo dopo l’ultima entrata «Svezia — Svizzera»:

 

«Repubblica ceca — Svizzera

Nulla.

 

Estonia — Svizzera

Nessuna convenzione.

 

Cipro — Svizzera

Nulla.

 

Lettonia — Svizzera

Nessuna convenzione.

 

Lituania — Svizzera

Nessuna convenzione.

 

Ungheria — Svizzera

Nulla.

 

Malta — Svizzera

Nessuna convenzione.

 

Polonia — Svizzera

Nessuna convenzione.

 

Slovenia — Svizzera

Nulla.

 

Slovacchia — Svizzera

Nulla.»

(c)

la lettera o), riguardante l’allegato VI, è modificata come segue:

(aa)

al punto 3 (a) (iv) dopo la parola «Spagna» è inserita la parola «Ungheria»

(bb)

al punto 4 dopo la parola «Germania» è inserita la parola «Ungheria».

3.

Il testo seguente è inserito sotto il titolo «Sezione A: Atti cui è fatto riferimento», al punto 2 «Regolamento (CEE) n. 574/72», dopo «302 R 410: Regolamento (CE) n. 410/2002…»:

«12003 TN 02/02/A: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, del 16 aprile 2003.»

4.

Il testo seguente è inserito sotto il titolo «Sezione B: Atti di cui le parti contraenti tengono debito conto», ai punti «4.18. 383 D 0117: Decisione n. 117…», «4.19. 83 D 1112(02): Decisione n. 118…», «4.27. 388 D 64: Decisione n. 136 …» e «4.37. 393 D 825: Decisione n. 150…», rispettivamente dopo «1 94 N: atto relativo alle condizioni…»:

«12003 TN 02/02/A: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, del 16 aprile 2003.»

5.

Per i lavoratori che sono cittadini della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, le disposizioni del punto 1 della sezione «Assicurazione contro la disoccupazione» del protocollo all’allegato II si applicano fino al 30 aprile 2011.

ALLEGATO III

La sezione A dell’allegato III dell’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, è modificata come segue:

Atti quali modificati dall’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 236 del 23.9.2003):

A.   SISTEMA GENERALE

1.

392 L 0051: Direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25).

B.   PROFESSIONI GIURIDICHE

2.

377 L 0249: Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17).

3.

398 L 0005: Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36).

C.   PROFESSIONI MEDICHE

Medici

4.

393 L 0016: Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1).

Infermieri

5.

377 L 0452: Direttiva 77/452/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 176 del 15.7.1977, pag. 1).

Dentisti

6.

378 L 0686: Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 233 del 24.8.1978, pag. 1).

7.

378 L 0687: Direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (GU L 233 del 24.8.1978, pag. 10).

Veterinari

8.

378 L 1026: Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 362 del 23.12.1978, pag. 1).

Ostetriche

9.

380 L 0154: Direttiva 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 33 dell'11.2.1980, pag. 1).

Farmacia

10.

385 L 0433: Direttiva 85/433/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253 del 24.9.1985, pag. 37).

D.   ARCHITETTURA

11.

385 L 0384: Direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223 del 21.8.1985, pag. 15).

E.   COMMERCIO E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI TOSSICI

12.

374 L 0557: Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 5).

Dichiarazione della Svizzera relativa al riconoscimento dei diplomi di ostetrica e di infermiere responsabile dell’assistenza generale

La Svizzera si riserva il diritto di riconoscere i titolari dei diplomi di ostetrica e di infermiere responsabile dell’assistenza generale, rientranti nel campo d’applicazione degli articoli 4 ter e 4 quater della direttiva 77/452/CEE e degli articoli 5 bis e 5 ter della direttiva 80/154/CEE sui diritti acquisiti, solo previo esame della conformità delle qualifiche con le direttive 77/453/CEE e 80/155/CEE. A tal fine la Svizzera può richiedere che vengano effettuati una prova attitudinale o un periodo di prova.

Dichiarazione della Svizzera relativa a misure autonome a decorrere dalla data della firma

La Svizzera darà provvisoriamente accesso al suo mercato del lavoro ai cittadini dei nuovi Stati membri, in base alla sua legislazione nazionale, prima dell’entrata in vigore delle disposizioni transitorie contenute nel protocollo. A tal fine la Svizzera aprirà specifici contingenti per permessi di lavoro sia a breve che a lungo termine, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1 dell’accordo, a favore dei cittadini dei nuovi Stati membri, a decorrere dalla data della firma del protocollo. I contingenti riguarderanno 700 permessi a lungo termine e 2 500 permessi a breve termine all’anno. Inoltre, saranno ammessi 5 000 lavoratori a breve termine all’anno per un soggiorno inferiore a 4 mesi.

Dichiarazione della Polonia relativa al riconoscimento dei diplomi di ostetrica e di infermiere responsabile dell'assistenza generale

La Polonia ha preso atto della dichiarazione della Svizzera relativa al riconoscimento dei diplomi di infermiere responsabile dell'assistenza generale e di ostetrica ma si aspetta risolutamente che la Svizzera aderisca pienamente all'articolo 4 ter della direttiva 77/452/CEE e all'articolo 5 ter della direttiva 80/154/CEE nella loro formulazione alla data in cui prende effetto il protocollo all'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in seguito all'allargamento dell'Unione europea.


28.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/45


Informazione riguardante l'entrata in vigore del protocollo all’accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all’Unione europea (1)

Essendo state espletate, il 1o marzo 2006, le procedure necessarie all'entrata in vigore del protocollo all'accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all’Unione europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, il protocollo in questione entrerà in vigore, conformemente all'articolo 7 del medesimo, il 1o aprile 2006.


(1)  GU L 89 del 28.3.2006, pag. 30.


Commissione

28.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/46


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2006

che modifica la decisione 97/245/CE, Euratom che fissa le modalità di comunicazione da parte degli Stati membri di talune informazioni trasmesse alla Commissione nel quadro del sistema delle risorse proprie delle Comunità

[notificata con il numero C(2006) 845]

(2006/246/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

vista la decisione del Consiglio 2000/597/CE, Euratom, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (1),

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma,

previa consultazione del Comitato consultivo delle risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 97/245/CE, Euratom della Commissione (3) è stata adottata al fine di tener conto della modifiche che il regolamento (CE, Euratom) n. 1355/96 del Consiglio (4) aveva introdotto al regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (5). In tal modo la decisione 97/245/CE, Euratom ha fissato le modalità di comunicazione da parte degli Stati membri di talune informazioni trasmesse alla Commissione nel quadro del sistema delle risorse proprie delle Comunità.

(2)

Poiché il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 è stato codificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1550/2000, occorre tener conto che i riferimenti al regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 indicati in taluni allegati della decisione 97/245/CE, Euratom devono essere modificati per ragioni di chiarezza.

(3)

Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) è scaduto il 23 luglio 2002. Quindi non vi sono più dazi doganali da continuare a contabilizzare come risorse proprie nell’ambito di tale trattato.

(4)

Occorre tener conto della modifiche introdotte dalla decisione 2000/597/CE, Euratom che ha sostituito la decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio (6), in particolare per quanto riguarda l’adeguamento dell’aliquota di trattenuta destinata a coprire le spese di riscossione relative alle cosiddette risorse proprie «tradizionali». Per questo motivo la decisione 2000/597/CE, Euratom ha fissato una nuova aliquota di trattenuta del 25 %, tranne per gli importi che avrebbero dovuto essere messi a disposizione entro il 28 febbraio 2001 e per i quali gli Stati membri continuano a trattenere il 10 %.

(5)

Occorre tener conto dei nuovi obblighi d’informazione che sono stati introdotti nel regolamento (CE, Euratom) n. 1550/2000 dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004. È previsto infatti che gli Stati membri trasmettano, con l’ultimo estratto trimestrale relativo ad ogni esercizio, una stima dell’importo totale dei dazi iscritti nella contabilità separata alla fine dell’esercizio, il cui recupero risulti improbabile. Gli Stati membri sono anche obbligati a segnalare, nell’allegato dell’estratto trimestrale della contabilità separata, gli importi dichiarati o considerati irrecuperabili.

(6)

È opportuno trarre profitto dall’esperienza acquisita nella comunicazione degli estratti della contabilità di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b) del regolamento (CE, Euratom) n. 1550/2000 da parte degli Stati membri e migliorare la presentazione dei formulari utilizzati a tal fine.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 97/245/CE, Euratom.

(8)

È opportuno prevedere scadenze adeguate per l’applicazione della comunicazione degli estratti modificati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 97/245/CE, Euratom è modificata come segue:

a)

gli allegati I, II e III sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato I della presente decisione;

b)

l’allegato III bis, che figura nell’allegato II della presente decisione, è inserito dopo l’allegato III.

Articolo 2

Gli estratti compilati secondo i modelli che figurano negli allegati I e II sono trasmessi per la prima volta rispettivamente a titolo del mese di giugno 2006, per l’estratto mensile e a titolo del secondo trimestre 2006, per l’estratto trimestrale.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2006.

Per la Commissione

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Membro della Commissione


(1)  GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

(2)  GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 (GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1).

(3)  GU L 97 del 12.4.1997, pag. 12. Decisione modificata dalla decisione 2002/235/CE (GU L 79 del 22.3.2002, pag. 61).

(4)  GU L 175 del 13.7.1996, pag. 3.

(5)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 1.

(6)  GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9.


ALLEGATO I

«

ALLEGATO I

Contabilità “A” delle risorse proprie delle Comunità europee

Estratto dei dazi accertati (1)

 

Stato membro:

 

Mese/anno


(in moneta nazionale)

Natura della risorsa

Riferimento

Stato membro (facoltativo)

Accertamenti del mese (2)

(1)

Importi della contabilità separata recuperati

(2)

Rettifiche di accertamenti precedenti (3)

Importi lordi

(5) = (1) + (2) + (3) – (4)

Importi netti

(6)

+

(3)

(4)

1210

Dazi doganali meno dazi antidumping e prelievi agricoli

 

 

 

 

 

 

 

1230

Dazi compensatori e antidumping sui prodotti

 

 

 

 

 

 

 

1240

Dazi compensatori e antidumping sui servizi

 

 

 

 

 

 

 

12

Dazi doganali

 

 

 

 

 

 

 

1000

Dazi doganali provenienti dal settore agricolo

 

 

 

 

 

 

 

10

Prelievi agricoli

 

 

 

 

 

 

 

1110

Contributo all'immagazzinaggio dello zucchero

 

 

 

 

 

 

 

1100

Contributo alla produzione dello zucchero — Quote A e B

 

 

 

 

 

 

 

1120

Contributo alla produzione di isoglucosio

 

 

 

 

 

 

 

1130

Importi percepiti sulla produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina C non esportato

 

 

 

 

 

 

 

1140

Importi percepiti a titolo dello zucchero C e dell'isoglucosio C di sostituzione

 

 

 

 

 

 

 

1150

Contributo alla produzione dello sciroppo di inulina

 

 

 

 

 

 

 

1160

Contributi complementari

 

 

 

 

 

 

 

11

Contributi zucchero

 

 

 

 

 

 

 

Totale 12 + 10 + 11

 

 

 

 

 

 

 

 

– 25 % spese di riscossione

– 10 % spese di riscossione (4)

Totale da versare alle CE

 

 

ALLEGATO II

Allegato all'estratto della contabilità «A» delle risorse proprie delle Comunità europee

Seguito del recupero degli importi provenienti dai casi di irregolarità o dai ritardi [articolo 18, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000]

Mese/anno


(in moneta nazionale)

Importo lordo delle risorse proprie recuperate

Riferimenti a irregolarità o a ritardi in materia accertamento, di contabilizzazione e di messa disposizione, individuati nel corso dei controlli (5)  (6)

Osservazioni

Aliquota di trattenuta applicabile (7)

Importi compresi la rubrica «totale versare alle CE» (7)

10 %

25 %

No

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

ALLEGATO III

Contabilità separata delle risorse proprie delle Comunità europee (8)

Estratto dei dazi accertati non indicati nella contabilità “A”

 

Stato membro:

 

Trimestre/anno:


(in moneta nazionale)

Natura della risorsa

Importi lordi da recuperare a titolo del trimestre precedente

(1)

Dazi accertati a titolo del trimestre in oggetto

(2)

Rettifica degli accertamenti

(Articolo 8) (9)

(3)

Importi che non possono essere messi a disposizione

(Articolo 17, paragrafo 2) (10)

(4)

Totale

(1 + 2) – (3 + 4)

(5)

Recupero nel corso del trimestre (11)

(6)

Importi ancora da recuperare alla fine del trimestre in oggetto

(7) = (5) – (6)

1210

Dazi doganali meno dazi antidumping e prelievi agricoli

 

 

 

 

 

 

 

1230

Dazi compensatori e antidumping sui prodotti

 

 

 

 

 

 

 

1240

Dazi compensatori e antidumping sui servizi

 

 

 

 

 

 

 

12

Dazi doganali

 

 

 

 

 

 

 

1000

Dazi doganali provenienti dal settore agricolo

 

 

 

 

 

 

 

10

Prelievi agricoli

 

 

 

 

 

 

 

1110

Contributo all'immagazzinaggio dello zucchero

 

 

 

 

 

 

 

1100

Contributo alla produzione dello zucchero — Quote A et B

 

 

 

 

 

 

 

1120

Contributo alla produzione di isoglucosio

 

 

 

 

 

 

 

1130

Importi percepiti sulla produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina C non esportato

 

 

 

 

 

 

 

1140

Importi percepiti a titolo dello zucchero C e dell'isoglucosio C di sostituzione

 

 

 

 

 

 

 

1150

Contributo alla produzione dello sciroppo di inulina

 

 

 

 

 

 

 

1160

Contributi complementari

 

 

 

 

 

 

 

11

Contributi zucchero

 

 

 

 

 

 

 

Totale 12 + 10 + 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Stima degli accertamenti il cui improbabile (12)

 

»

(1)  Comprese le constatazioni in seguito ad accertamenti e a casi di frode e di irregolarità individuati.

(2)  Comprese le correzioni contabili.

(3)  Si tratta di rettifiche degli accertamenti iniziali, in particolare recuperi a posteriori e rimborsi. Per quanto riguarda lo zucchero, si devono indicare le correzioni delle campagne precedenti.

(4)  L'aliquota di trattenuta del 10 % è applicabile agli importi, che conformemente alle norme comunitarie avrebbero dovuto essere messi a disposizione entro il 28 febbraio 2001 (articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della decisione 2000/597/CE, Euratom del 29.9.2000).

(5)  Se necessario sono anche indicati in questa colonna i riferimenti ai versamenti a titolo dell'articolo 17, paragrafo 2.

(6)  Se necessario sono anche indicati in questa colonna i riferimenti alle lettere della Commissione.

(7)  Indicare con una X.

(8)  Contabilità detta “B” a titolo dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, compresi gli accertamenti a seguito di controlli e di casi di frodi e di irregolarità individuati.

(9)  Per rettifica degli accertamenti bisogna intendere le correzioni, compresi gli annullamenti dovuti a una revisione dell'accertamento iniziale, intervenuti a titolo dei trimestri precedenti. Sono per natura diverse da quelle riportate nella colonna (4).

(10)  Tutti i casi sono descritti nei dettagli in allegato al presente estratto.

(11)  L'importo totale di questa colonna deve coincidere con il totale degli importi comunicati nella colonna 2 dell'estratto della contabilità “A” per i tre mesi in oggetto.

(12)  Obbligatorio per l'estratto del quarto trimestre di ogni esercizio.


ALLEGATO II

«ALLEGATO III bis

Allegato all'estratto della contabilità separata delle risorse proprie delle Comunità europee

Elenco degli importi dichiarati o considerati irrecuperabili nella contabilità “B” (1)

Trimestre/Anno


(in moneta nazionale)

Importo lordo di risorse proprie

Riferimento alla decisione nazionale

 

 

TOTALE:

 


(1)  Articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1150/2000 modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16.11.2004.»


28.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/52


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2006

recante alcune misure di protezione concernenti le importazioni dalla Bulgaria in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità in tale paese terzo

[notificata con il numero C(2006) 890]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/247/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 18,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 22,

considerando quanto segue:

(1)

L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e degli altri volatili che provoca mortalità e perturbazioni, capaci di assumere rapidamente un carattere epizootico, e che è tale da costituire una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Sussiste il rischio che l’agente patogeno venga introdotto nella Comunità attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame.

(2)

La Bulgaria ha notificato alla Commissione l’isolamento di un virus A dell’influenza del sottotipo H5N1 del ceppo asiatico in un caso clinico in una specie selvatica.

(3)

La Bulgaria è inserita nell’elenco di cui alla parte I dell’allegato I della decisione 96/482/CE della Commissione, del 12 luglio 1996, relativa alle norme di polizia sanitaria e ai certificati veterinari per l’importazione da paesi terzi di pollame e di uova da cova, esclusi i ratiti e le relative uova, nonché alle misure di polizia sanitaria da applicare dopo l’importazione (3). Tale elenco stabilisce i paesi terzi o le parti di paesi terzi autorizzate a utilizzare i modelli dei certificati da A a D di cui all’allegato della decisione. Sono autorizzate le importazioni nella Comunità di pollame vivo, uova da cova e pulcini di un giorno in provenienza dai paesi terzi, o loro parti, figuranti nell’elenco di cui alla parte I dell’allegato I di tale decisione.

(4)

La Bulgaria è inserita nell’elenco di cui agli allegati I e II della decisione 2000/585/CE della Commissione, del 7 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio (4). Pertanto, le importazioni nella Comunità di carne di selvaggina da penna selvatica dalla Bulgaria sono consentite.

(5)

Alla luce dell’attuale situazione epidemiologica in Bulgaria, è opportuno sospendere le importazioni di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e uova da cova di tali specie provenienti dall’intero territorio della Bulgaria.

(6)

Oltre a tale sospensione, è anche opportuno sospendere le importazioni di carne fresca di selvaggina da penna selvatica e le importazioni di carne macinata e di preparati e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di tali specie, nonché alcuni altri prodotti ottenuti da volatili provenienti dalla Bulgaria.

(7)

La decisione 2003/812/CE della Commissione, del 17 novembre 2003, che stabilisce elenchi di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di determinati prodotti destinati al consumo umano disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio (5), stabilisce che l’elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di uova destinate al consumo umano sia quello di cui all’allegato della decisione 94/85/CE della Commissione, del 16 febbraio 1994, che fissa l’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni di pollame fresche (6). Tenuto conto della prossima stagione di deposizione delle uova dei volatili selvatici, si dovrebbe proibire l’importazione di uova per il consumo umano raccolte da volatili selvatici in Bulgaria.

(8)

Tenuto conto della situazione epidemiologica attuale in Bulgaria e del fatto che tale paese ha applicato alcune misure di controllo della malattia e ha inviato alla Commissione ulteriori informazioni sul suo andamento, è opportuno limitare la sospensione delle importazioni di determinati prodotti di volatili alle parti del territorio bulgaro colpite dall’influenza aviaria o esposte al rischio relativo.

(9)

Alcuni prodotti ottenuti dalla selvaggina da penna selvatica cacciata prima del 1o agosto 2005 dovrebbero continuare a essere autorizzati per quelle parti della Bulgaria, tenuto conto dell’epidemiologia della malattia in tali parti del paese.

(10)

La decisione 2005/432/CE della Commissione, del 3 giugno 2005, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE (7), stabilisce l’elenco dei paesi terzi o loro parti da cui sono autorizzate le importazioni nella Comunità di prodotti a base di carne e definisce le modalità di trattamento per i prodotti a base di carne che sono considerate efficaci per l’inattivazione di determinati agenti patogeni.

(11)

Per prevenire il rischio di trasmissione della malattia mediante i prodotti di cui alla decisione 2005/432/CE, occorre applicare un trattamento appropriato a seconda della situazione sanitaria del paese d’origine e delle specie da cui è ottenuto il prodotto. È pertanto appropriato che continuino a essere autorizzate le importazioni nella Comunità di prodotti ottenuti da carne di selvaggina da penna selvatica originaria della Bulgaria e trattati a una temperatura di almeno 70 °C in tutte le loro parti.

(12)

Per autorizzare le importazioni di prodotti a base di carne sottoposti a un trattamento termico sufficiente per inattivare ogni virus eventualmente presente nella carne è necessario specificare il trattamento previsto per le carni di selvaggina da penna selvatica nei certificati sanitari redatti in conformità degli allegati III e IV della decisione 2005/432/CE.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione lasciano impregiudicati i provvedimenti riguardanti i focolai della malattia di Newcastle in Bulgaria, di cui alla decisione 2005/648/CE della Commissione, dell’8 settembre 2005, concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Bulgaria (8).

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sospendono le importazioni:

a)

di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e uova da cova di tali specie, provenienti dalla parte di territorio della Bulgaria di cui alla parte A dell’allegato;

b)

dei seguenti prodotti provenienti dalla parte di territorio della Bulgaria di cui alla parte B dell’allegato:

i)

carni fresche di selvaggina da penna selvatica;

ii)

carne macinata, preparati a base di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica;

iii)

alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di selvaggina da penna selvatica;

iv)

uova per il consumo umano provenienti da selvaggina da penna selvatica;

v)

trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di volatili;

vi)

piume e parti di piume non trattate;

vii)

concime non trasformato di pollame o altri volatili.

Articolo 2

1.   In deroga all’articolo 1, gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii) di tale articolo, ottenuti da volatili cacciati prima del 1o agosto 2005.

2.   I certificati veterinari e i documenti commerciali che accompagnano le partite dei prodotti di cui all’articolo 1, lettera b), punti i), ii) e iii), recano la dicitura seguente, adeguata a seconda della specie di cui trattasi:

«Carni fresche di selvaggina da penna selvatica/prodotto a base di carne costituito da o contenente carne di selvaggina da penna selvatica/preparazione a base di carne costituita da o contenente carne di selvaggina da penna selvatica /alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di selvaggina da penna selvatica (9) ottenute/o/a/i da volatili cacciati prima del 1o agosto 2005.

3.   In deroga all’articolo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica, purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui all’allegato II, parte 4, punti B, C o D, della decisione 2005/432/CE.

4.   Il trattamento specifico applicato in conformità del paragrafo 3 del presente articolo è specificato al punto 9.1, colonna B, del certificato veterinario redatto in base al modello di cui all’allegato III della decisione 2005/432/CE, e a tale certificato è aggiunta la seguente dicitura:

«Prodotti a base di carne trattati in conformità della decisione 2006/247/CE della Commissione».

5.   Il trattamento specifico applicato in conformità del paragrafo 3 del presente articolo è certificato aggiungendo la seguente formulazione al certificato veterinario redatto in base al modello di cui all’allegato IV della decisione 2005/432/CE:

«Prodotti a base di carne trattati in conformità della decisione 2006/247/CE della Commissione».

Articolo 3

Gli Stati membri garantiscono che, per le importazioni di piume o parti di piume trattate, le partite siano accompagnate da un documento commerciale indicante che le piume o loro parti sono state trattate con un getto di vapore o un altro metodo atto a garantire che non rimangano agenti patogeni.

Il documento commerciale suddetto non è richiesto per le piume ornamentali trattate, le piume trattate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trattate inviate a privati per fini non industriali.

Articolo 4

Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

La presente decisione si applica fino al 31 maggio 2006.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; version rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

(3)  GU L 196 del 7.8.1996, pag. 13. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/118/CE (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 34).

(4)  GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/413/CE (GU L 151 del 30.4.2004, pag. 57).

(5)  GU L 305 del 22.11.2003, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/19/CE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 84).

(6)  GU L 44 del 17.2.1994, pag. 31. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/118/CE.

(7)  GU L 151 del 14.6.2005, pag. 3.

(8)  GU L 238 del 15.9.2005, pag. 16.

(9)  Cancellare la voce non pertinente.»


ALLEGATO

Parti del territorio della Bulgaria di cui all’articolo 1, lettere a) e b)

PARTE A

Codice ISO del paese

Nome del paese

Descrizione della parte di territorio

BG

Bulgaria

L’intero territorio della Bulgaria


PARTE B

Codice ISO del paese

Nome del paese

Descrizione della parte di territorio

BG

Bulgaria

I distretti bulgari di:

Vidin,

Montana,

Vraca

Pleven,

Veliko Tărnovo (area a nord dell’autostrada E 771),

Ruse,

Razgrad,

Silistra,

Dobrič,

Varna,

Burgas.


Banca centrale europea

28.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/56


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 13 marzo 2006

che modifica la decisione BCE/2002/11 sui conti annuali della Banca centrale europea

(BCE/2006/3)

(2006/248/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea ed in particolare l’articolo 26.2,

Considerando quanto segue:

Al fine di garantire un maggiore livello di trasparenza, è necessario che il piano pensionistico della Banca centrale europea (BCE) faccia parte con chiarezza dei conti della BCE. L’allegato II della Decisione BCE/2002/11 del 5 dicembre 2002 sui conti annuali della Banca centrale europea (1) dovrebbe essere modificato in modo tale da includere la relativa voce nel lato delle passività del bilancio della BCE sotto la voce 12 «Altre passività»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

L’allegato II della decisione BCE/2002/11 è modificato conformemente a quanto previsto nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 marzo 2006.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 58 del 3.3.2003, pag. 38. Decisione modificata dalla decisione BCE/2005/12 (GU L 311 del 26.11.2005, pag. 43).


ALLEGATO

Modifiche all’allegato II della decisione BCE/2002/11: Stato patrimoniale, composizione e regole di valutazione

L’allegato II della decisione BCE/2002/11 è modificato come segue:

1)

Nella voce di bilancio «Attività, voce 11.3, Altre attività finanziarie», sotto «Descrizione del contenuto della voce di bilancio», è cancellata la seguente frase:

«Portafogli di investimenti connessi a fondi pensione e trattamento di fine rapporto».

2)

Nella prima riga della voce di bilancio «Passività, voce 12.3, Varie», sotto «Descrizione del contenuto della voce di bilancio», è inserita le seguente frase:

«Passività derivanti da prestazione previdenziale netta».

3)

Nella voce di bilancio «Passività, voce 13, Fondi di accantonamento», sotto «Descrizione del contenuto della voce di bilancio», è cancellata la seguente frase:

«Per prestazioni previdenziali».