ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 85

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
23 marzo 2006


Sommario

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 19 maggio 2004, relativa alle misure attuate dalla Danimarca a favore di TV2/Danmark [notificata con il numero C(2004) 1814]  ( 1 )

1

 

*

Decisione della Commissione, del 5 luglio 2005, relativa al regime di aiuti cui l'Italia intende dare esecuzione per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati in Calabria [notificata con il numero C(2005) 1814]

22

 

*

Decisione della Commissione, del 20 luglio 2005, relativa all'aiuto di Stato cui la Francia ha dato esecuzione a favore di due navi da crociera per lo sviluppo della Polinesia francese [notificata con il numero C(2005) 2731]  ( 1 )

36

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

23.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 85/1


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2004

relativa alle misure attuate dalla Danimarca a favore di TV2/Danmark

[notificata con il numero C(2004) 1814]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/217/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli (1), e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Al trattato di Amsterdam, entrato in vigore il 1o maggio 1999, è allegato un protocollo relativo al sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri (di seguito «protocollo»).

(2)

Con lettera del 5 aprile 2000, la Commissione ha ricevuto la denuncia di un'emittente televisiva commerciale, la danese SBS Broadcasting SA/TvDanmark (di seguito «TvDanmark»), riguardante il finanziamento statale dell'emittente televisiva pubblica danese TV2/Danmark (di seguito «TV2»). Il 3 maggio 2000, si è svolto un incontro tra la Commissione e la denunciante. Con lettere del 28 febbraio, 3 maggio e 11 dicembre 2001, la denunciante ha inviato altre informazioni.

(3)

Il 15 novembre 2001, la Commissione ha pubblicato una comunicazione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione (di seguito «comunicazione radio-TV») (2), nella quale si stabiliscono i principi e metodi per valutare se il finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo sia compatibile con il trattato.

(4)

Con lettera del 5 giugno 2002, i servizi della Commissione hanno chiesto informazioni alle autorità danesi, le quali hanno risposto con lettera del 10 luglio 2002. Il 25 ottobre e il 19 novembre 2002, si sono svolti due incontri con le autorità danesi. Le autorità danesi hanno inviato altre osservazioni con lettere del 19 novembre e del 3 dicembre 2002.

(5)

Con lettera del 24 gennaio 2003, la Commissione ha informato la Danimarca di aver deciso d'iniziare, riguardo al finanziamento statale dell'emittente danese TV2, il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

(6)

La decisione della Commissione d'iniziare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 14 marzo 2003 (3). In tale comunicazione, la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a inviare le loro osservazioni sulle misure in oggetto.

(7)

La Commissione ha ricevuto osservazioni delle autorità danesi con lettera del 24 marzo 2003. Inoltre, le hanno inviato osservazioni vari interessati: TvDanmark, con lettera del 14 aprile 2003; l'associazione delle televisioni commerciali europee (ACT), con lettera del 14 aprile 2003; le emittenti televisive commerciali Antena 3 TV e Gestevisión Telecinco, il 16 aprile 2003; l'emittente televisiva commerciale TV3, con lettera del 14 aprile 2003. La Commissione ha trasmesso tali osservazioni alla Danimarca, che ha risposto con lettera del 12 settembre 2003.

(8)

La denunciante ha inviato altre informazioni alla Commissione con lettere del 15 dicembre 2003 e del 6 gennaio 2004. Il 17 dicembre 2003, si è svolto un incontro tra la denunciante e i servizi della Commissione, per chiarire le informazioni inviate dalla denunciante con lettera del 15 dicembre 2003. La Commissione ha trasmesso tali informazioni al governo danese, che ha risposto con lettera del 15 marzo 2004. Il 9 febbraio 2004 vi era stato un incontro tra le autorità danesi e i servizi della Commissione.

(9)

Secondo la decisione d'iniziare un'indagine formale, questa doveva riguardare il periodo 1995-2002.

II.   DESCRIZIONE DELLE MISURE

1.   Il contesto nazionale

a)   Il mercato televisivo danese

(10)

In Danimarca vi sono due emittenti pubbliche, Danmarks Radio (di seguito «DR») e TV2. DR è finanziata quasi esclusivamente mediante i canoni, mentre TV2 è finanziata mediante i canoni ed i proventi pubblicitari.

(11)

TV2 è stata costituita nel 1986 (4) come ente indipendente e autonomo, finanziata con un prestito statale, ed ha cominciato a trasmettere in tutto il territorio nazionale il 1o ottobre 1988: trasmette sul canale via terra TV2 e, dal 2000, ha cominciato a trasmettere via satellite sul canale TV2 Zulu. Alla fine del 2002, TV2 Zulu ha smesso di essere un canale di servizio pubblico ed è diventato un canale televisivo commerciale a pagamento. Inoltre, il governo ha riconosciuto come emittenti TV2 otto emittenti regionali: TV2 trasmette programmi dalle emittenti regionali TV2 mediante il suo canale via terra a copertura nazionale.

(12)

Oltre alle emittenti televisive pubbliche, sul mercato televisivo danese a copertura nazionale operano due emittenti commerciali: TvDanmark e TV3/3+, che sono in concorrenza con TV2 sul mercato nazionale della pubblicità televisiva. TvDanmark, che fa parte di SBS Broadcasting SA, trasmette in Danimarca su due canali: dal 1997 trasmette sul canale TvDanmark2 tramite una rete comprendente 10 emittenti commerciali locali e dal 2000, con licenza britannica, trasmette via satellite sul canale TvDanmark1. I canali via satellite TV3 e 3+, che fanno parte del Modern Times Group (MTG), hanno iniziato a trasmettere nel 1992.

b)   Prescrizioni di legge

(13)

Nel periodo dell'indagine, ossia dal 1995 al 2002, gli obblighi di servizio pubblico erano previsti in una serie di diverse versioni successive della legge sulla diffusione radiofonica e televisiva (di seguito «legge radio-TV») (5).

(14)

Il compito di TV2 consiste nel produrre e trasmettere programmi televisivi in tutto il paese o a livello regionale. La trasmissione può effettuarsi mediante impianti radiofonici, oppure via satellite o via cavo. È il ministro della Cultura a stabilire le norme relative agli obblighi di servizio pubblico di TV2 (6).

(15)

Tutta la piattaforma di canali di TV2 è considerata servizio pubblico (7). Ai termini della legge radio-TV, articolo 6, lettera a), paragrafo 1: «Tutti i servizi pubblici devono assicurare alla popolazione danese, per via radiofonica e televisiva, tramite Internet e simili, un'ampia offerta di programmi e di servizi, comprendente notiziari, informazioni generali, programmi didattici, artistici e ricreativi. Nell'offerta si dovranno perseguire la qualità, l'universalità e la diversità. Nella programmazione si dovrà attribuire importanza determinante alla libertà d'informazione e di espressione. (…) Speciale importanza sarà inoltre attribuita alla lingua e cultura danesi.»

(16)

Nello statuto di TV2 (8) si trova un'altra definizione, nella quale vengono precisati i suoi obblighi di diffusione televisiva per quanto riguarda l'arte e la cultura, la produzione di film danesi, l'impiego della nuova tecnologia (anche per migliorare l'accesso dei disabili ai programmi) ed i programmi per bambini, giovani e minoranze etniche. TV2 è anche tenuta a trasmettere avvisi di allarme per la popolazione.

(17)

A norma della legge radio-TV, articolo 6, lettera a), paragrafo 3, «le attività di servizio pubblico di TV2 sono finanziate mediante la sua quota dei canoni, gli introiti della pubblicità e altre entrate (...).»

(18)

Nel capo 5 della legge radio-TV sono stabiliti gli obblighi delle emittenti commerciali di trasmettere sul territorio di altre regioni oltre a quella in cui hanno sede. Le disposizioni del capo 6, riguardante le radio e televisioni locali, disciplinano essenzialmente l'ottenimento della licenza. Le esigenze in materia di programmi, imposte ai titolari delle licenze, sono stabilite nel decreto n. 874, relativo ai programmi europei, e nel decreto n. 1349, relativo alle emittenti radiofoniche e televisive locali (9). Secondo tali decreti, le stazioni di rete titolari di una licenza televisiva locale devono trasmettere programmi locali almeno un'ora al giorno e produrre una parte considerevole dei loro programmi in lingua danese o per un pubblico danese. Poiché TV3, 3+ e il canale 1 di TvDanmark trasmettono con licenza britannica, le regole suddette valgono soltanto per TvDanmark2.

c)   L'attività commerciale di TV2

(19)

TV2 svolge tutta una serie di diverse attività commerciali, da quando, il 1o gennaio 1997, ha ottenuto una licenza speciale in tal senso (10). Tra tali attività commerciali si annoverano l'impiego di materiale tecnico, la creazione di nuove imprese o apporti di capitale in imprese già costituite. Nel periodo dell'indagine, tali attività comprendevano tra l'altro annunci pubblicitari, vendita di programmi, nolo di originali (master), merchandising, attività via Internet e rivendita di diritti di trasmissione di eventi sportivi.

(20)

Dal gennaio 2001 TV2 ha l'obbligo di tenere una contabilità separata rispettivamente per le sue attività di servizio pubblico e per «tutte le altre attività», se il fatturato di queste è superiore al 5 % del fatturato totale ed a 3 milioni di DKK l'anno (decreto n. 740). Secondo il decreto in vigore, si devono contabilizzare tutti i costi. I prezzi dei prodotti e servizi che non rientrano nelle attività di servizio pubblico vengono determinati in base al loro valore di mercato. I trasferimenti di capitale tra le attività di servizio pubblico e le altre attività devono effettuarsi alle condizioni dell'economia di mercato, secondo il principio dell'investitore privato in un'economia di mercato, e non possono comprendere risorse provenienti dal canone (11).

2.   Le misure di aiuto

a)   Il canone

(21)

Nel periodo dell'indagine, TV2 ha ricevuto, quali risorse provenienti dal canone, l'importo di 4 067,7 milioni di DKK.

(22)

Il ministro della Cultura, una o più volte all'anno, stabilisce l'entità dei canoni che devono pagare tutti i proprietari di apparecchi radiofonici e televisivi (12). I canoni televisivi sono percepiti da DR e vengono ripartiti tra DR e TV2 secondo le precise disposizioni del ministro, in base a un accordo relativo ai media concluso con il parlamento danese.

(23)

Il ministro della Cultura stabilisce regole precise sull'entrata in vigore e la scadenza dell'obbligo di pagamento del canone, sui termini temporali di pagamento, sulla riscossione, sulle ammende di mora, ecc. A norma della legge relativa agli interessi, vengono applicati interessi in caso di ritardo nel pagamento del canone. I canoni e altri oneri non pagati possono essere riscossi dal dipartimento delle Finanze, tra l'altro mediante prelievo dalla retribuzione del debitore, secondo le norme relative al prelievo dell'imposta sulle persone fisiche, figuranti nella legge sulla ritenuta alla fonte.

(24)

Sino al 1997, TV2 riceveva la totalità delle sue risorse mediante il Fondo TV2, istituito dallo Stato, che operava come ente autonomo avente lo scopo di fornire introiti a TV2. A quell'epoca vi era anche un altro ente autonomo, TV2 Reklame A/S, che gestiva la vendita degli slot pubblicitari di TV2 e aveva, per legge, l'obbligo di trasferire gli introiti al Fondo TV2. Le risorse, che comprendevano i canoni e gli introiti della pubblicità, venivano quindi trasferite a TV2 secondo la decisione del ministro della Cultura. Dal 1997, TV2 riceve la sua quota di canoni direttamente da DR.

b)   Trasferimenti ad hoc dal Fondo TV2 e dal Fondo radio

(25)

Oltre alle risorse provenienti dal canone, sono stati trasferiti a TV2 dal Fondo radio 58 milioni di DKK, per incrementare la sua attività di produzione di film danesi. Nel 1997, TV2 ha ricevuto dal Fondo TV2 167 milioni di DKK, per investire nella digitalizzazione dei suoi sistemi di produzione e 50 milioni di DKK a copertura dei suoi costi di gestione.

c)   Esenzione dall'imposta sulle società

(26)

Inoltre, a norma della legge sulle società, TV2 è stata esentata dal pagamento dell'imposta sulle società. Il vantaggio che tale esenzione ha apportato a TV2, nel periodo dell'indagine, ammonta a 159,4 milioni di DKK. Nel gennaio 2001, lo Stato danese ha introdotto un regime inteso a neutralizzare gli effetti dell'esenzione fiscale sulle attività commerciali di TV2. Questa ha dovuto trasferire alle sue attività di servizio pubblico il 30 % dei suoi profitti annuali derivanti dalle altre attività. Tale percentuale corrisponde all'aliquota generale dell'imposta sulle società, che la Danimarca ha introdotto nel 2000.

d)   Esenzione dagli interessi e dai rimborsi per il prestito per l'avvio della società

(27)

I costi per il costituirsi di TV2 e il disavanzo iniziale di gestione sono stati finanziati mediante prestiti dello Stato. Secondo le condizioni originarie del prestito, TV2 doveva pagare interessi sul capitale e rimborsarlo integralmente, ma in tutto il periodo in oggetto TV2 è stata esentata dal pagamento degli interessi e ha ricevuto una moratoria per i rimborsi dei prestiti. Il vantaggio costituito dai prestiti per il costituirsi della società e per i costi di gestione, esenti da interessi e rimborsi, ammonta a 341,8 milioni di DKK nel periodo dell'indagine.

e)   Garanzia statale sui prestiti per i costi di gestione

(28)

Sino a tutto il 1996, lo Stato ha fornito garanzie sui prestiti contratti dal Fondo TV2 per finanziare la gestione di TV2. Quando è stato liquidato il Fondo TV2, i prestiti garantiti dallo Stato sono stati trasferiti a TV2. Il vantaggio apportato a TV2 da tali garanzie statali ammonta a 9,8 milioni di DKK.

f)   Canone dovuto per la frequenza di trasmissione su tutto il territorio nazionale e per l'autorizzazione a trasmettere su frequenze locali in rete

(29)

La Danimarca ha accesso a tre frequenze di trasmissione via terra su tutto il territorio nazionale, che sono riservate alle emittenti pubbliche: una a TV2, la seconda a DR e la terza frequenza alla televisione digitale.

(30)

Per l'utilizzo della frequenza ad essa riservata per la trasmissione su tutto il territorio nazionale, TV2 paga un canone a IT- og Telestyrelsen (Dipartimento per la tecnologia dell'informazione e la televisione), un organismo statale dipendente dal ministero della Scienza, tecnologia e sviluppo (13). L'entità del canone è stabilita dalle legge finanziaria. Nel periodo dell'indagine, TV2 ha pagato un canone annuale d'importo compreso tra 2 e 4 milioni di DKK. Poiché l'altra frequenza è utilizzata dall'altra emittente televisiva pubblica e la terza frequenza, di fatto, non è stata utilizzata, i canoni versati da TV2 non si possono comparare a quanto un'emittente televisiva commerciale avrebbe dovuto pagare per un tale bene capitale.

(31)

La Danimarca dispone anche di frequenze a copertura soltanto regionale. Nel 1997 il governo ha introdotto la possibilità di connettere le frequenze regionali, per ottenere una più ampia copertura (rete) (14). Nel periodo 1998-2001, tutte le emittenti televisive commerciali locali fornite di licenza per trasmettere in rete dovevano pagare allo Stato un canone annuale (15). Le attività regionali di TV2 non sono state assoggettate al canone, poiché sono trasmesse in «finestre» della frequenza a copertura nazionale di TV2. L'emittente televisiva commerciale TvDanmark era l'unico operatore a pagare tale canone per il suo secondo canale: in totale, il canone pagato da TvDanmark ammonta a 85,0 milioni di DKK.

g)   Obbligo di diffusione («must-carry status»)

(32)

Tutti i proprietari di un'installazione di antenna collettiva hanno l'obbligo di trasmettere sulla loro installazione i programmi di servizio pubblico di TV2 («must-carry»).

3.   Perché si è iniziato il procedimento

(33)

Dopo l'esame preliminare, la Commissione ha constatato che tali misure, ad eccezione del «must-carry status», costituiscono aiuto di Stato ai termini dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(34)

La Commissione ha espresso dubbi sulla compatibilità di tali misure con il trattato, poiché il finanziamento statale era superiore ai costi netti di servizio pubblico di TV2 e poteva quindi servire per il sovvenzionamento incrociato delle attività commerciali di TV2. Dopo la sua indagine preliminare, la Commissione è giunta alla conclusione che alcune delle attività commerciali di TV2 avevano registrato un disavanzo e che, nella sua procedura formale d'indagine, essa avrebbe valutato se il comportamento di TV2 in queste sue attività commerciali deficitarie corrispondesse a quello di un normale operatore in un'economia di mercato.

(35)

Inoltre, la Commissione ha manifestato perplessità riguardo al possibile comportamento anticoncorrenziale di TV2 sul mercato della pubblicità. Secondo la comunicazione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, «se le minori entrate sono compensate da aiuti di Stato, un'emittente di servizio pubblico potrebbe, per esempio, essere indotta a tenere bassi i prezzi sul mercato degli spazi pubblicitari e delle altre attività non di servizio pubblico, per ridurre le entrate dei concorrenti. Un siffatto comportamento dell'emittente pubblica, qualora fosse dimostrato, non potrebbe essere considerato come intrinsecamente connesso alla funzione di servizio pubblico affidatale. Ogniqualvolta l'emittente pubblica riduca i prezzi delle attività estranee al servizio pubblico al di sotto di quanto necessario per recuperare le spese autonome (stand-alone costs) che un operatore commerciale efficiente, nelle medesime condizioni, dovrebbe di norma recuperare, tale pratica denota la presenza di una compensazione eccessiva degli obblighi di servizio pubblico e ad ogni modo “(incide sulle) condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune”, violando le disposizioni del protocollo.»

III.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(36)

Secondo TvDanmark, il fatto che lo Stato abbia messo a disposizione una frequenza di trasmissione a copertura nazionale costituisce un aiuto di Stato, poiché lo Stato rinuncia alle entrate per questo bene capitale, che è raro. Le concorrenti hanno una copertura al massimo del 77 %. TvDanmark ha osservato che, poiché essa era la sola società a dover pagare il canone per la rete, che non era preteso per le stazioni locali di TV2, le quali peraltro si trovano nella medesima situazione economica e commerciale, ciò si configura come un aiuto di Stato a favore di tali stazioni locali di TV2. Secondo ACT, Antena 3 TV e Telecinco, il principio comunitario della neutralità riguardo alle licenze di trasmissione richiede che il pagamento del canone sia imposto a ogni tipo di rete.

(37)

Riguardo all'esenzione dall'imposta sulle società, ACT, Antena 3 TV e Telecinco hanno osservato che l'obbligo di trasferire il 30 % dei profitti derivanti dalle attività commerciali di TV2 alle sue attività di servizio pubblico non può essere considerato equivalente al pagamento allo Stato dell'imposta sulle società, poiché altera la concorrenza sul mercato televisivo.

(38)

Per quanto riguarda la definizione di obblighi di servizio pubblico, ACT, Antena 3 TV e Telecinco hanno osservato che non si può ritenere legittima la definizione ampia e di carattere qualitativo delle attività televisive di servizio pubblico di TV2, poiché tale definizione non si distingue da quella degli operatori commerciali. Le suddette emittenti hanno sostenuto che lo Stato non può imporre i medesimi obblighi alle emittenti televisive pubbliche e private e, sotto il profilo formale, considerare obblighi di servizio pubblico soltanto quelli imposti alle emittenti pubbliche. ACT ha fatto notare che la Commissione deve adottare un'interpretazione funzionale e non formalistica del principio di autonomia rispetto al diritto comunitario, enunciato all'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE. Secondo TvDanmark, il caso di TV Zulu illustra questo errore manifesto. Quando TV2 Zulu è stata trasformata da canale di servizio pubblico a canale commerciale, ciò non ha comportato grandi modifiche della sua programmazione.

(39)

ACT ha osservato che le condizioni relative a un incarico sono soddisfatte soltanto quando vi è un dispositivo giuridico per far rispettare gli obblighi di servizio pubblico, che dia effettivamente la possibilità di costringere l'operatore pubblico ad adempiere agli obblighi affidatigli. Secondo ACT, questa condizione non è soddisfatta nel caso in esame.

(40)

Per quanto riguarda la questione della proporzionalità, ancora secondo ACT la Commissione dovrebbe esaminare se i costi netti di ogni obbligo di servizio pubblico corrispondano ai costi che un normale investitore privato avrebbe sostenuto per effettuare la medesima prestazione.

(41)

TvDanmark ha osservato che, nel calcolare l'eccesso di compensazione, la Commissione dovrebbe tener conto del vantaggio che comportavano, per TV2, l'esenzione dall'imposta sulle società, i prestiti esenti da interessi e rimborsi, la garanzia statale per i prestiti per i costi di gestione e la possibilità di trasmettere gratuitamente, poiché tutto ciò conferisce a TV2 un vantaggio ingiustificato rispetto agli operatori commerciali.

(42)

TvDanmark ha sostenuto che, in generale, gli introiti della pubblicità televisiva sono soggetti soltanto a limitate fluttuazioni di mercato, il che non giustifica l'accumulo di capitale di TV2. Le fluttuazioni degli introiti pubblicitari di TV2 — il 13 % nel periodo 1998-2002 — corrispondono alla recessione economica generale. TV2 è meno vulnerabile delle sue concorrenti alla fluttuazione degli introiti pubblicitari, perché è TV2 a dettare i prezzi.

(43)

Per quanto riguarda il mercato della pubblicità, TvDanmark ha sostenuto che la prassi di TV2 in materia di prezzi non pone in grado gli operatori commerciali di coprire i propri costi autonomi («stand alone»). Per essere accettata sul mercato, TvDanmark deve stabilire i suoi prezzi TRP a circa il 30-40 % in meno rispetto a TV2 (i TRP o GRP di TV2 hanno valore maggiore, grazie alla migliore copertura) (16). Data la posizione unica di TV2, tra l'altro per quanto riguarda la copertura e il bilancio per i programmi, un inserzionista affiderà sempre una parte del suo bilancio per la pubblicità a TV2, per ottenere il massimo effetto possibile, il che significa il massimo di persone raggiunte, la massima portata e/o frequenza possibile con un determinato bilancio. TvDanmark ha fornito dati che mostrano che le sue attività sono state deficitarie nel periodo 1997-2002, e ha sostenuto che la concorrenza sleale da parte di TV2 le ha impedito di realizzare profitti sufficienti per poter finanziare programmi migliori, in modo da attirare inserzionisti.

(44)

TV2 concede sconti così ingenti che i clienti i quali comprano spot pubblicitari da questa emittente, che ha copertura nazionale, spesso ottengono prezzi inferiori se acquistano slot pubblicitari anche da TV2 Zulu (bundling). In Danimarca, i prezzi della pubblicità sono più bassi di circa il 40-50 % rispetto a paesi comparabili, quali la Norvegia e la Svezia, il che è dovuto agli sconti speciali 1:1 e 1:2 di TV2. TvDanmark ha presentato anche, come elemento delle sue argomentazioni, un'analisi dei prezzi sul mercato danese della pubblicità televisiva, effettuata da Copenhagen Economics. In tale relazione sono comparati i prezzi medi ed i prezzi marginali sul mercato, e si conclude che vi è concorrenza soltanto sulla domanda residuale e che, di conseguenza, una comparazione deve basarsi soltanto sui prezzi marginali. Inoltre, TvDanmark ha apportato dati comparativi tra i prezzi di TV2 con quelli di altri tipi di media e di altri paesi.

(45)

TV3 ha dichiarato di essere costretta a concedere sconti molto ingenti per gli slot pubblicitari per essere accettata sul mercato, poiché TV2 offre sconti marginali supplementari sulla parte rimanente del bilancio stanziato dagli annunciatori per la pubblicità televisiva, se essi le riservano anche questa parte.

IV.   OSSERVAZIONI DELLA DANIMARCA

(46)

Con riferimento alla sentenza nella causa PreussenElektra (17), il governo danese si chiede se le risorse provenienti dai canoni che sono state trasferite a TV2 debbano essere considerate risorse statali ai termini dell'articolo 87 del trattato CE.

(47)

Secondo le autorità danesi, le frequenze di trasmissione assegnate a TV2 non possono essere considerate un vantaggio, poiché anche le stazioni televisive locali dispongono di frequenze di trasmissione loro riservate. TV2 non ha quindi ricevuto un trattamento speciale. Come le altre stazioni, TV2 ha pagato un canone per l'impiego della frequenza.

(48)

Per quanto riguarda l'incarico, le autorità danesi hanno osservato che a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE non è necessario introdurre un sistema speciale di controllo per assicurare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico. Inoltre, il sistema di controllo esistente in Danimarca è sufficiente per evitare l'eccesso di compensazione/il sovvenzionamento incrociato. La Corte dei conti danese ha effettuato un controllo della gestione e una revisione finanziaria dei conti di TV2.

(49)

Riguardo alla proporzionalità, le autorità danesi hanno osservato che l'apporto di 167 milioni di DKK da parte del Fondo TV2 è stato impiegato per la digitalizzazione della rete televisiva: tali risorse non possono quindi esser considerate come capitale proprio disponibile.

(50)

Per quanto riguarda l'esenzione dall'imposta sulle società, le autorità danesi hanno osservato che i profitti derivanti dalle attività commerciali erano di entità alquanto limitata e che il metodo scelto per neutralizzare l'esenzione di TV2 dall'imposta sulle società per le sue attività commerciali, impedendo che tali attività ottengano un vantaggio economico come conseguenza dell'esenzione, esercita il medesimo effetto economico.

(51)

Le autorità danesi hanno concordato con la Commissione, la quale, nella sua valutazione preliminare, ha indicato che il finanziamento statale è superiore ai costi netti degli obblighi di servizio pubblico. Tuttavia, la Danimarca ha sostenuto che, anche se la compensazione è superiore a tali costi netti, non si può ritenere che si tratti di risorse statali, per i seguenti motivi.

(52)

L'eccedenza nei versamenti non può essere considerata un eccesso di compensazione, ma riflette semplicemente un ragionevole tasso di rendimento rispetto al fatturato di TV2. Inoltre, il capitale era necessario come riserva cautelativa in caso d'improvvisi cali degli introiti della pubblicità, rammentando che la legge vieta a TV2 di contrarre prestiti di entità superiore al 4 % del suo fatturato annuale. Del resto, lo Stato ha agito secondo il principio del «normale investitore privato in un'economia di mercato», poiché il capitale proprio circolante di TV2 non è superiore a quello che avrebbe apportato un normale investitore in un'economia di mercato. Una simile eccedenza in conto capitale non è quindi in contrasto con il trattato, in quanto non viene utilizzata per il sovvenzionamento incrociato delle attività commerciali di TV2.

(53)

Per quanto riguarda il comportamento di TV2 sul mercato pubblicitario, le autorità danesi hanno osservato che TV2 ha sempre fissato i suoi prezzi in modo da ottenere il massimo rendimento possibile. I prezzi vengono stabiliti ogni anno esclusivamente in base alla domanda e all'offerta, sulla scorta di stime della divisione pubblicitaria di TV2 relative rispettivamente all'audience commerciale (fascia d'età dai 21 ai 50 anni), ai piani di programmazione, all'andamento congiunturale e alla situazione della concorrenza sul mercato. Tali stime non includono i costi di gestione di TV2, né le entrate provenienti dal canone.

(54)

TV2 pratica i prezzi più elevati del mercato danese, il che esclude la possibilità che si sia proceduto a tagli dei prezzi con il risultato di accrescere il fabbisogno di finanziamento statale.

(55)

Le autorità danesi hanno presentato una relazione della RBB Economics, riguardante la concorrenza sul mercato danese della pubblicità televisiva, nella quale si conclude che, in media, i prezzi netti praticati da TV2 sono effettivamente superiori a quelli delle sue concorrenti e che le differenze tra i prezzi praticati da TV2 e TvDanmark per gli annunci pubblicitari sono dovute alle differenze tra la loro forza rispettiva in termini di piattaforma di programmi e di capacità di attirare audience.

V.   VALUTAZIONE GIURIDICA

1.   Gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1

(56)

Per accertare se le misure sopradescritte costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE la Commissione deve valutare se:

siano concessi dallo Stato o mediante risorse statali,

siano tali da falsare la concorrenza, favorendo determinate imprese o determinate produzioni,

incidano sugli scambi tra gli Stati membri.

a)   Risorse statali

(57)

Per quanto riguarda il gettito dei canoni, si deve osservare anzitutto che, sino al 1997, TV2 ha ricevuto tali risorse direttamente dal Fondo TV2, che era stato istituito ed era controllato dallo Stato. Dal 1997, TV2 riceve tali risorse da DR, che le riscuote dai proprietari di apparecchi radiofonici e televisivi.

(58)

In tale contesto, si può osservare che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle Comunità europee (18) e la prassi delle decisioni della Commissione (19), le risorse finanziarie possono essere considerate risorse statali se sono costantemente sotto il controllo delle pubbliche autorità e quindi a disposizione delle pubbliche autorità competenti.

(59)

Nel caso in oggetto, anzitutto non vi è nessuna relazione contrattuale tra TV2 e chi paga il canone: è DR, un'istituzione pubblica sotto controllo statale, a riscuotere i canoni dai proprietari di apparecchi radiofonici e televisivi e a versarli poi a TV2. In secondo luogo, è il ministro della Cultura a stabilire la quota del gettito dei canoni da versare a TV2: è dunque una pubblica autorità quella che decide, in ultima istanza, quale importo del gettito dei canoni sia da trasferire a TV2. In terzo luogo, se è necessario procedere al recupero dei canoni, è di nuovo lo Stato che interviene, in base alle norme relative al recupero delle imposte e degli altri crediti statali. Di conseguenza, le risorse provenienti dai canoni che vengono concesse a TV2 sono sempre sotto il controllo delle pubbliche autorità e devono quindi essere considerate risorse statali.

(60)

Al contrario di quanto sostengono le autorità danesi, per i motivi suddetti la Commissione non ritiene che il caso in oggetto sia comparabile alla causa PreussenElektra (20).

(61)

Anche i trasferimenti ad hoc di risorse effettuati dal Fondo radio a favore di TV2 consistevano in risorse provenienti dai canoni, che venivano messe a disposizione di TV2 in seguito a decisione statale. Lo stesso deve dirsi per i trasferimenti ad hoc di risorse effettuati dal Fondo TV2, quando questo è stato liquidato, poiché tali risorse sono state messe a disposizione di TV2 soltanto previa decisione statale. Dato che tali risorse rimanevano sotto il controllo pubblico ed a disposizione delle autorità pubbliche competenti, devono anch'esse essere considerate risorse statali.

(62)

Si tratta di risorse statali anche in relazione all'esenzione dall'imposta sulle società, poiché rinunciare a un'entrata fiscale equivale ad utilizzare risorse statali in forma di spese fiscali (21).

(63)

I prestiti esenti da interessi e da rimborsi a favore di TV2 sono stati concessi direttamente dallo Stato, mediante il bilancio statale. Rinunciando agli interessi e ai rimborsi di questi prestiti, lo Stato non percepisce introiti: è quindi chiaro che tali risorse costituiscono risorse statali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. Inoltre è lo Stato danese a fornire la garanzia su tali prestiti per i costi di gestione. Il vantaggio di una garanzia statale è che il rischio correlato alla garanzia è sostenuto dallo Stato. Poiché lo Stato si assume il rischio, di norma gli si dovrebbe corrispondere una compensazione, mediante un premio adeguato. Dato che lo Stato rinuncia a un simile premio, si tratta al tempo stesso di un vantaggio per TV2 e di una perdita di risorse dello Stato (22).

(64)

Lo Stato ha riservato a TV2 una frequenza di trasmissione su tutto il territorio nazionale, per la quale TV2 versa un canone a un organismo statale. Nel periodo dell'indagine, tale canone annuale è passato da 2 a 4 milioni di DKK.

(65)

In mancanza di una base di comparazione per il canone da versare per trasmettere su tutto il territorio nazionale, è possibile stabilire un raffronto soltanto con il canone da versare per avere l'autorizzazione di raggiungere, costituendo una rete, una quota maggiore di popolazione. Il canone che TV2 paga per avere la possibilità di trasmettere su tutto il territorio nazionale è molto inferiore al canone per l'utilizzo della rete che TvDanmark ha dovuto pagare, che è passato da 5 milioni di DKK nel 1997 a 30 milioni di DKK nel 2001, sebbene con la sua rete di frequenze regionali TvDanmark giunga a una copertura soltanto del 77 %. In tal modo, TV2 ha avuto la possibilità di raggiungere ad un prezzo inferiore una quota maggiore della popolazione danese.

(66)

La Commissione ritiene quindi che il canone per l'utilizzo della frequenza non rispecchi le condizioni del mercato: non chiedendo un canone calcolato in base alle condizioni del mercato, lo Stato ha rinunciato a un'entrata del bilancio statale.

(67)

Poiché TV2, per trasmettere su tutto il territorio nazionale, non deve servirsi di una rete di frequenze locali, non è soggetta al canone per l'utilizzo della rete. Lo Stato, non avendo un motivo fondato di esigere da TV2 tale canone, non ha dunque rinunciato a un introito fiscale: di conseguenza, non si può parlare in questa sede di risorse statali.

(68)

Allo stesso modo, la Commissione non può ravvisare nessun elemento di risorse statali nell'obbligo imposto dalla legge ai proprietari d'installazioni di antenne collettive di captare tramite esse i programmi di servizio pubblico («must-carry»), perché né lo Stato rinuncia così a un'entrata, né trasferisce attivamente denaro a tali operatori. Questo accesso non conferisce a TV2 nessun vantaggio economico proveniente da risorse statali (23).

b)   Vengono favorite determinate imprese e viene distorta la concorrenza?

(69)

Non vi è dubbio che i canoni, i trasferimenti ad hoc del Fondo TV2 e del Fondo radio, l'esenzione dall'imposta sulle società, il prestito esente da interessi e rimborsi, la garanzia statale sui prestiti per i costi di gestione e l'accesso a condizioni favorevoli a una frequenza di copertura nazionale conferiscono a TV2 un vantaggio economico e finanziario, che la esenta dagli oneri dei costi di gestione che normalmente dovrebbe sostenere con il proprio bilancio. Poiché con tali misure TV2 è favorita rispetto alle sue concorrenti che non ricevono i medesimi fondi, queste misure vanno considerate selettive e tali da distorcere la concorrenza ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Tuttavia, la Danimarca ha sostenuto che queste misure compensano TV2 per i costi netti da essa sostenuti per adempiere a un compito d'interesse generale, affidatale nel rispetto dei principi stabiliti dalla Corte di giustizia nella causa Altmark (24).

(70)

Le misure statali a compensazione dei costi netti supplementari per la prestazione di servizi d'interesse economico generale non vanno considerate aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE se la compensazione è fissata secondo modalità tali da non comportare per l'impresa nessun vantaggio reale. Nella sentenza Altmark, la Corte di giustizia ha statuito che a tale riguardo devono risultare soddisfatte quattro condizioni:

in primo luogo, l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e tali obblighi devono essere chiaramente definiti,

in secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente,

in terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire integralmente o parzialmente i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine ragionevole di utile per tale adempimento,

in quarto luogo, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico, l'entità della necessaria compensazione deve essere determinata in base a un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di produzione per poter soddisfare le pertinenti esigenze di servizio pubblico, avrebbe dovuto sostenere per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine ragionevole di utile per l'adempimento degli obblighi in oggetto.

(71)

Tralasciando, per il momento, la questione se TV2 sia un'impresa incaricata di adempiere obblighi d'interesse economico generale, in ogni modo secondo la Commissione non risultano soddisfatte, nel caso in esame, la seconda e la quarta delle suddette condizioni. Anzitutto, i parametri per il calcolo della compensazione non sono stati fissati in modo obiettivo e trasparente: la compensazione viene determinata in un accordo relativo ai media valido per quattro anni, senza che vi sia un bilancio accessibile al pubblico che stabilisca un nesso tra la compensazione e la prestazione. Inoltre, TV2 riceve una serie di vantaggi che non presentano trasparenza (esenzione fiscale, nessuna applicazione d'interessi, ecc.). In secondo luogo, TV2 non è stata scelta come emittente televisiva di servizio pubblico nell'ambito di una gara d'appalto e non si è proceduto a nessuna analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di produzione per poter soddisfare le pertinenti esigenze di servizio pubblico, avrebbe dovuto sostenere per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine ragionevole di utile per l'adempimento degli obblighi in oggetto.

(72)

Come si è detto ai considerando 10-12, sul mercato televisivo TV2 è in concorrenza con altre emittenti pubbliche e private. Poiché TV2 è favorita da tali misure, rispetto alle sue concorrenti che non ricevono i medesimi fondi, queste misure vanno considerate selettive e tali da distorcere la concorrenza ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

c)   Incidenza sugli scambi tra Stati membri

(73)

L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE si applica alle misure statali se queste incidono sugli scambi tra gli Stati membri. Il che si verifica sempre quando le attività in questione formano oggetto di scambi intracomunitari.

(74)

La Corte di giustizia ha elaborato un'ampia interpretazione di questo concetto. Il fatto che l'impresa in questione non esporti nulla non esclude che possa esservi incidenza sugli scambi. Quando uno Stato membro concede un aiuto a un'impresa, tale aiuto può avere come conseguenza il proseguimento o addirittura l'incremento delle attività interne, il che a sua volta riduce le possibilità di altre imprese di stabilirsi sul mercato. In tal modo, l'aiuto pone l'impresa beneficiaria in grado di mantenere una quota di mercato che altrimenti avrebbero potuto conquistare imprese concorrenti di altri Stati membri (25).

(75)

Al punto 18 della comunicazione radio-TV, la Commissione ha indicato, citando la giurisprudenza della Corte di giustizia, che «si può di norma ritenere che il finanziamento statale delle emittenti di servizio pubblico incida sugli scambi tra gli Stati membri. Ciò è particolarmente evidente nel caso dell'acquisto e della vendita dei diritti sui programmi, che spesso si svolge a livello internazionale. Anche la pubblicità, per le emittenti pubbliche autorizzate a vendere spazi pubblicitari, ha un'incidenza transfrontaliera, specialmente per le aree linguistiche omogenee che travalicano i confini nazionali. Inoltre, la struttura proprietaria delle emittenti commerciali può estendersi al di là di un singolo Stato membro.»

(76)

Nel caso in questione, TV2 opera essa stessa sul mercato internazionale, poiché scambia programmi televisivi tramite l'European Broadcasting Union e partecipa al sistema di Eurovisione (26). TV2 è in diretta concorrenza con emittenti commerciali, operanti sul mercato televisivo internazionale e di proprietà internazionale. Come risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, quando un aiuto concesso da uno Stato o mediante risorse statali rafforza la posizione di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, si deve considerare che l'aiuto incide su tali scambi (27). I mezzi finanziari messi a disposizione di TV2 le hanno conferito un vantaggio concorrenziale nell'acquisto di diritti televisivi e negli investimenti in programmi, che successivamente possono essere venduti. Inoltre, le misure di aiuto in questione hanno favorito TV2 rispetto alle sue concorrenti all'interno dell'Unione europea, riducendo le possibilità di queste di stabilirsi in Danimarca. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le misure a favore di TV2 incidono sugli scambi tra gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

d)   Conclusione

(77)

Poiché sussistono tutte le condizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 1, e non risultano soddisfatte almeno due delle condizioni stabilite dalla Corte di giustizia nella sentenza Altmark, la Commissione conclude che le misure finanziarie concesse a TV2, vanno considerate aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

(78)

Poiché TV2 ha iniziato la sua attività nel 1989, tutte le misure a favore di TV2 sono state adottate dopo l'adesione della Danimarca all'Unione europea. Per tale motivo, queste misure, ivi compresi i canoni, costituiscono un regime di aiuti nuovo e non un aiuto di Stato già esistente ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE.

2.   Compatibilità dell'aiuto con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE

(79)

Secondo l'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, «le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità».

(80)

Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, l'articolo 86 può servire di base per una deroga al divieto di erogare un aiuto di Stato, nel caso d'imprese incaricate di prestare un servizio d'interesse economico generale. Nella sentenza Altmark è stato riconosciuto implicitamente che un aiuto di Stato concesso come compensazione dei costi che un'impresa deve sostenere per prestare un servizio d'interesse economico generale, può essere considerato compatibile con il mercato comune se tale aiuto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE (28).

(81)

Nella sua giurisprudenza costante (29), la Corte di giustizia ravvisa nell'articolo 86 del trattato CE una deroga da interpretare in senso restrittivo. La Corte di giustizia ha precisato che, perché ad una misura possa applicarsi una simile deroga, devono risultare soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

il servizio in questione deve presentare interesse economico generale e deve essere chiaramente definito come tale dallo Stato membro,

l'impresa in questione deve essere stata esplicitamente incaricata dallo Stato membro di prestare tale servizio,

l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato deve ostacolare l'adempimento della missione specifica affidata all'impresa e l'esenzione dal rispetto di tali regole non deve compromettere lo sviluppo degli scambi in misura contraria agli interessi della Comunità.

(82)

Nella comunicazione radio-TV, la Commissione enuncia i principi e i metodi che essa intende applicare per assicurare che tali condizioni siano soddisfatte. Nel caso in oggetto, si deve quindi esaminare:

se le attività di diffusione di TV2 siano state definite con chiarezza e precisione dalle autorità danesi come servizio d'interesse economico generale (definizione),

se a TV2 sia stato conferito ufficialmente, dalle autorità danesi, il compito di prestare tale servizio (incarico),

se il finanziamento statale non sia superiore ai costi netti di tale missione di servizio pubblico, tenendo conto anche di altri introiti diretti o indiretti delle attività di servizio pubblico (proporzionalità).

a)   Definizione

(83)

Secondo quanto enunciato al punto 33 della comunicazione radio-TV, definire la funzione di servizio pubblico dell'emittente pubblica è di competenza degli Stati membri. In considerazione della natura specifica del settore della telediffusione, la Commissione ritiene che una definizione «ampia», che affidi a una determinata emittente il compito di offrire una programmazione equilibrata e varia nel rispetto di tale funzione, sulla scorta delle disposizioni interpretative del protocollo, può essere considerata legittima ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE. Una simile definizione appare coerente con l'obiettivo di soddisfare le esigenze democratiche, sociali e culturali della società e di garantire il pluralismo, inclusa la diversità culturale e linguistica. Il ruolo della Commissione è limitato al controllo che la definizione di servizio pubblico non comprenda errori manifesti.

(84)

TV2, in quanto prestatrice di un servizio pubblico, è tenuta per legge ad «assicurare alla popolazione danese, per via radiofonica e televisiva, tramite Internet e simili, un'ampia offerta di programmi e di servizi, comprendente notiziari, informazioni generali, programmi didattici, artistici e ricreativi». Come si è detto al considerando 15, le attività televisive di servizio pubblico sono descritte con maggiore precisione nello statuto di TV2 e nella legge radio-TV.

(85)

Sebbene la definizione degli obblighi di telediffusione di TV2 sia di carattere qualitativo e piuttosto ampia, la Commissione ritiene che una tale «ampia» definizione dei compiti sia consona alla comunicazione radio-TV.

(86)

Inoltre, secondo la Commissione l'obbligo imposto a TV2 di promuovere la produzione di film danesi rientra nei suoi compiti di servizio pubblico, poiché successivamente, nei suoi programmi televisivi di servizio pubblico, TV2 trasmette i film dei quali ha acquistato i diritti di distribuzione.

(87)

La Commissione non può accettare le osservazioni presentate dalle parti interessate, secondo le quali i compiti di servizio pubblico di TV2 non possono essere considerati un servizio d'interesse economico generale, poiché tali compiti non si differenziano dai requisiti che gli operatori commerciali devono soddisfare per ottenere la licenza. La Commissione ritiene che si debba distinguere tra le condizioni per la concessione della licenza, che le emittenti televisive devono rispettare in considerazione dell'interesse generale, e il conferimento da parte dello Stato di una missione d'interesse generale a un'impresa pubblica o privata (30). È chiaro che TV2 ha per legge l'obbligo esplicito di adempiere a una missione di servizio pubblico televisivo. Inoltre, le concorrenti di TV2 — ossia TV3, 3+ e TvDanmark1 — trasmettono tutte con licenza britannica: di conseguenza, a questi canali non si applica la normativa danese. Essa ha effetto soltanto su TvDanmark2. Va pure osservato che non è insolito che obblighi analoghi a quelli cui sono soggetti i canali che trasmettono in rete in Danimarca siano imposti in altri paesi, allo scopo di assicurare il rispetto di determinate esigenze minime attinenti all'etica e alla pubblica moralità. È chiaro che gli obblighi particolareggiati, stabiliti nello statuto di TV2, sono più ampi delle suddette esigenze minime.

(88)

Oltre all'obbligo di trasmettere, per radio e per televisione, programmi di servizio pubblico di determinato contenuto, la definizione di servizio pubblico di TV2 comprende anche l'obbligo di prestare altri servizi, via Internet e simili, in forma di notiziari, informazioni generali, programmi didattici, artistici e ricreativi.

(89)

I servizi della società dell'informazione hanno carattere diverso dai servizi televisivi, ma, come è indicato al punto 34 della comunicazione radio-TV, «la funzione di servizio pubblico può includere taluni servizi che non sono “programmi” nel senso tradizionale del termine, ad esempio servizi di informazione on-line, qualora siano volti a soddisfare — tenendo anche conto anche dello sviluppo e della diversificazione delle attività nell'era digitale — le stesse esigenze democratiche, sociali e culturali della società».

(90)

Nel caso in oggetto, la Commissione osserva che, come parte dei suoi compiti di servizio pubblico, TV2 ha attivato un sito Internet, nel quale informa gli utenti sui suoi programmi televisivi di servizio pubblico. Inoltre, TV2 gestisce un sito Internet commerciale, offrendo giochi, ecc.

(91)

La Commissione riconosce che il sito Internet di TV2, dedicato esclusivamente a informare gli utenti sui programmi televisivi di servizio pubblico, rientra nella funzione di servizio pubblico di TV2. Non è quindi un errore manifesto includere la gestione di questo sito tra i compiti di servizio pubblico.

(92)

Il servizio Internet commerciale di TV2, invece, va visto come un'attività puramente commerciale, poiché offre prodotti interattivi intesi a soddisfare una domanda individuale, quale giochi e «chat rooms», che non si distinguono dagli analoghi prodotti commerciali. Considerato che simili servizi non soddisfano le esigenze di tipo democratico, sociale e culturale della società, essi non possono costituire servizi d'interesse economico generale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE. Anche le autorità danesi hanno ritenuto che queste attività non rientrino nella funzione di servizio pubblico di TV2.

b)   Incarico

(93)

Perché possa loro applicarsi la disposizione di eccezione di cui all'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, la funzione di servizio pubblico deve essere stata conferita a TV2 mediante un atto giuridico ufficiale. La Commissione osserva che l'articolo 6, lettere a) e b), della legge radio-TV danese e lo statuto di TV2 le conferiscono formalmente compiti di servizio pubblico. Tuttavia, poiché dalla definizione presente nel testo di legge non è abbastanza chiaro quali altre forme di attività possono essere svolte a titolo di funzione di servizio pubblico, è necessario che in via preliminare si affidi formalmente a TV2 l'incarico di svolgere le attività supplementari che essa desideri intraprendere a titolo di servizio pubblico. La Commissione osserva che, nel periodo dell'indagine, TV2 non ha offerto altri servizi di questo tipo, tranne le sue attività televisive di servizio pubblico. In effetti, il sito Internet, con i giochi, ecc., era un servizio commerciale, ma il sito Internet dedicato unicamente a informare gli utenti sui programmi di servizio pubblico di TV2 può esser fatto rientrare nella funzione di servizio pubblico, poiché non lo si può separare dalle attività televisive. Di conseguenza, la Commissione conclude che nel periodo dell'indagine, la funzione di servizio pubblico era stata correttamente conferita a TV2.

(94)

Tuttavia, come è indicato ai punti 41-43 della comunicazione radio-TV, non è sufficiente che l'emittente sia stata formalmente incaricata della prestazione del servizio pubblico, ma è pure necessario che tale servizio pubblico venga effettivamente prestato come previsto nell'atto giuridico con il quale ne è stato conferito l'incarico all'impresa. Poiché non spetta alla Commissione valutare il rispetto delle esigenze qualitative, è auspicabile che vi sia un'autorità competente e che gli Stati membri scelgano in qual modo si possa assicurare una sorveglianza efficace, a condizione che la suddetta autorità competente sia indipendente dall'impresa alla quale è stato conferito l'incarico.

(95)

A tale riguardo, la Commissione osserva che nel 2000 la Corte dei conti danese ha proceduto a un'indagine speciale sul contenuto e il carattere della funzione di servizio pubblico di TV2, esaminando anche come tali obblighi erano stati soddisfatti nella prassi. Tale indagine non ha rivelato manchevolezze nell'adempimento degli obblighi di servizio pubblico da parte di TV2. Inoltre, tra il 2001 e il 2002 era operante un Consiglio del servizio pubblico, il cui compito era assicurare che TV2 rispettasse i suoi obblighi di servizio pubblico, ma nel suo breve periodo di attività questo Consiglio non ha pubblicato nessun rapporto a questo riguardo. La Commissione non ha trovato nessuna indicazione che TV2 non abbia adempiuto ai suoi obblighi o abbia operato in modo tale che le sue attività non potessero più essere considerate un servizio d'interesse economico generale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE.

(96)

Secondo l'accordo relativo ai media, concluso il 3 giugno 2002, TV2 non deve più presentare il bilancio ed i conti annuali delle sue attività di servizio pubblico. Il governo doveva invece concludere con TV2 un contratto di servizio pubblico, in base al quale TV2 sarebbe stata tenuta a presentare ogni anno un rendiconto dell'adempimento degli obblighi ivi previsti. I rendiconti annuali dovevano esser presentati, per approvazione, all'ente radiotelevisivo.

(97)

Per quanto riguarda il controllo finanziario delle attività televisive di servizio pubblico, la Commissione osserva che, in tutto il periodo dell'indagine, i conti di TV2 sono stati riveduti dalla Corte dei conti danese. Oggetto della revisione erano non soltanto la situazione finanziaria ma anche l'amministrazione, sebbene la Corte dei conti non avesse nessun potere d'impedire un eccesso di compensazione per i costi di servizio pubblico di TV2.

(98)

La Commissione ha invece il potere di valutare se vi sia stato eccesso di compensazione. Essa osserva che in Danimarca la direttiva sulla trasparenza è stata recepita. Inoltre, la Commissione ha ricevuto dalle autorità danesi dati abbastanza trasparenti per poter valutare se il finanziamento statale sia stato o no superiore ai costi netti supplementari delle attività di pubblico servizio.

c)   Proporzionalità

(99)

Nella direttiva sulla trasparenza (31) è previsto che gli Stati membri tengano conti separati, distinguendo tra quelli relativi rispettivamente alle attività di servizio pubblico e alle attività non rientranti nel servizio pubblico. Per ogni tipo di attività, si devono iscrivere correttamente le entrate e le spese, in base a principi obiettivi e ben definiti di contabilizzazione dei costi.

(100)

La Commissione ritiene che, nel settore televisivo, per quanto riguarda i costi la separazione contabile può essere difficile, se non addirittura impossibile, poiché si ha un input comune per le diverse attività. In questo settore, gli Stati membri possono considerare come facente parte della funzione di servizio pubblico l'intera programmazione delle emittenti, consentendone tuttavia, al tempo stesso, lo sfruttamento commerciale (32).

(101)

L'aiuto statale erogato come compensazione di un obbligo di servizio pubblico non può esser superiore ai costi netti dei relativi compiti. Nel calcolo dei costi netti, si deve tener conto anche di altre entrate dirette e indirette delle attività di servizio pubblico. Per valutare la proporzionalità dell'aiuto, si dovrà quindi considerare il profitto netto risultante dalle attività di servizio pubblico.

(102)

Inoltre, possono esservi distorsioni del mercato non dovute alle esigenze della funzione di servizio pubblico. Per esempio, se lo Stato copre la perdita d'introiti di un'emittente di servizio pubblico, questa può essere indotta a tener bassi i prezzi degli annunci pubblicitari o di altre attività commerciali non rientranti nella funzione di servizio pubblico, riducendo così i profitti dei concorrenti. Di conseguenza, la Commissione ritiene che, quando un'emittente di servizio pubblico cala i prezzi delle attività non facenti parte del servizio pubblico sino ad un livello inferiore a quello necessario per coprire i costi autonomi (stand alone) che un operatore commerciale efficiente avrebbe dovuto coprire, di norma, in una situazione analoga, ciò indica che vi è un eccesso di compensazione per gli obblighi di servizio pubblico.

(103)

La valutazione della proporzionalità che la Commissione deve effettuare presenta quindi due aspetti. Da un lato, la Commissione deve calcolare i costi netti della funzione di servizio pubblico conferita a TV2 ed accertare se la compensazione accordata sia stata eccessiva. D'altro lato, la Commissione deve esaminare tutte le informazioni disponibili le quali possano indicare che TV2 ha tenuto bassi i prezzi sui mercati commerciali come quello della pubblicità, nell'intento di ridurre i profitti delle concorrenti.

i)   Costi netti per gli obblighi di servizio pubblico — Eccesso di compensazione?

(104)

Per valutare la proporzionalità, anzitutto la Commissione deve determinare i costi dei servizi d'interesse economico generale. Poiché TV2 svolge anche attività commerciali, essa deve tenere conti separati per le sue diverse attività. Dal 2001, TV2 è tenuta a norma di legge a tenere conti separati rispettivamente per le sue attività di servizio pubblico e per le sue attività commerciali.

(105)

In secondo luogo, nel calcolare i costi netti la Commissione deve sottrarre dai costi lordi delle attività di pubblico servizio tutti i profitti netti dello sfruttamento commerciale di tali attività. Nel caso in oggetto, le autorità danesi hanno presentato cifre, relative ai risultati delle attività commerciali e delle attività di servizio pubblico di TV2, corrispondenti al metodo descritto al punto 56 della comunicazione radio-TV. Tali cifre mostrano che la massima parte delle attività commerciali di TV2 hanno avuto un input in comune con le attività di servizio pubblico (33). Di conseguenza, non è stata possibile nessuna imputazione significativa dei costi alle attività commerciali. In casi del genere, la Commissione detrae gli introiti netti dello sfruttamento commerciale, per ottenere i costi netti delle attività di servizio pubblico. Le attività commerciali via Internet sono le sole che si possono considerare distinte dalle attività di servizio pubblico. Le perdite registrate da TV2 in queste sue attività commerciali via Internet, dal loro inizio nel 1997, ammontano a 11,3 milioni di DKK.

(106)

Infine, la Commissione deve valutare se le misure statali, nella loro totalità, non siano superiori ai costi netti della prestazione di servizi d'interesse economico generale.

(107)

Nel caso in oggetto, quindi, la Commissione ha detratto gli introiti delle attività di servizio pubblico (entrate pubblicitarie e altre entrate commerciali) dai costi lordi di tali attività, per ottenere i costi netti del servizio pubblico. Ha poi detratto il finanziamento pecuniario dello Stato dai costi netti del servizio pubblico. Questi calcoli vengono mostrati nella tabella qui di seguito.

Tabella 1

Costi del servizio pubblico e misure di compensazione nel periodo 1995-2002 in base ai conti

(in milioni di DKK)

Anno

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Totale

Costi lordi del servizio pubblico

– 755,8

– 856,2

–1 415,2

–1 475,3

–1 439,1

–1 531,6

–1 518,5

–1 604,1

–10 595,8

Investimenti nella digitalizzazione (34)

0

0

0

0

–10,3

– 4

–56,7

–23,9

–94,9

Introiti pubblicitari netti

0

0

1 091,9

1 118,4

1 014,4

1 089,9

1 006,8

1 028,3

6 349,7

Altre entrate

83,2

121,6

97,3

76,3

50,9

65,4

58

73,8

626,5

Costi netti del servizio pubblico

– 672,6

– 734,6

– 226,0

– 280,6

– 384,1

– 380,3

– 510,4

– 525,9

–3 714,5

Canoni/Fondo TV2

730,4

694

328,5

357,5

414,6

449,2

537,3

556,2

4 067,7

Trasferimento al momento della liquidazione del Fondo radio

0

0

8

10

15

25

0

0

58

Trasferimento al momento della liquidazione del Fondo TV2

0

0

217

0

0

0

0

0

217

Differenza (costi netti meno la compensazione statale)

57,8

–40,6

327,5

86,9

45,5

93,9

26,9

30,3

628,2

(108)

Come si può vedere da questa tabella, i finanziamenti superano i costi per l'importo di 628,2 milioni di DKK (pari a 84,3 milioni di EUR).

(109)

La Commissione osserva che, secondo TvDanmark, nel calcolare l'eccesso di compensazione si deve tener conto anche delle altre misure a favore di TV2, quali l'esenzione dal pagamento degli interessi e dell'imposta e l'accesso a condizioni vantaggiose alla frequenza di trasmissione su tutto il territorio nazionale. Tali vantaggi sono compendiati nella tabella 2 qui di seguito.

Tabella 2

Stima dei vantaggi derivanti dall'esenzione fiscale e dallo sgravio degli interessi e del canone di frequenza

(in milioni di DKK)

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Totale

Esenzione dall'imposta sulle società

19,7

–13,8

54,6

30,1

16,7

29,7

18,5

3,9

159,4

Sgravio degli interessi sul prestito per l'avvio

44,5

39,2

36,9

41,3

37,5

45,1

51,7

45,6

341,8

Garanzia statale sul prestito per i costi di gestione

2,4

2,1

1,7

1,4

1,0

0,7

0,4

0,1

9,8

Canone per la frequenza (35)

 

 

2,3

7,9

12,6

21,4

26,0

 

70,2

Totale

66,6

27,5

95,5

80,7

67,8

96,9

96,6

49,6

581,2

(110)

La Commissione riconosce che nel caso in oggetto si deve tener conto di tali misure. Tuttavia, esse non vanno incluse nel calcolo dell'eccesso di compensazione riportato nella tabella 1. Secondo la posizione assunta dalla Commissione nel caso RAI (36), i vantaggi supplementari di questo genere vanno considerati quali compensazione di costi che, altrimenti, si sarebbero dovuti finanziare. Neanche per quanto riguarda la proporzionalità del finanziamento statale dei costi inerenti alla funzione di servizio pubblico, si deve tener conto nel calcolo di tali vantaggi supplementari poiché, se fosse stato necessario sostenere i relativi costi, ne sarebbe risultato un corrispondente aumento dei costi di avvio della funzione di servizio pubblico conferita a TV2. Non vi sarebbe nessun effetto sui risultati netti. Nondimeno, a questo stato dei fatti, ci si deve assicurare che dei vantaggi in questione abbiano beneficiato soltanto le attività di servizio pubblico e non anche le attività commerciali. Tale questione sarà trattata ai considerando 128-130.

(111)

Per giustificare l'eccesso di finanziamento, il governo danese presenta varie argomentazioni, sostenendo anzitutto che era necessario costituire un capitale per porre TV2 in grado di affrontare le oscillazioni degli introiti pubblicitari, assicurando così l'adempimento della funzione di servizio pubblico conferita a TV2. Inoltre, il governo danese ritiene che l'eccedenza nei versamenti rifletta un ragionevole margine di rendimento delle attività di TV2 e che, costituendo capitale proprio, tale emittente abbia agito come un investitore privato in un'economia di mercato, in quanto l'accumulazione di capitale serviva per ottimizzare la sua struttura finanziaria.

(112)

Come prima argomentazione, le autorità danesi fanno quindi valere che il capitale era necessario come riserva cautelativa contro eventuali oscillazioni degli introiti pubblicitari. Al riguardo, le autorità danesi osservano che, nella sua relazione del 1996, la Corte dei conti danese aveva indicato che TV2 doveva costituire un capitale proprio appunto per cautelarsi contro le oscillazioni degli introiti pubblicitari.

(113)

La Commissione riconosce che, per le imprese, può essere necessario disporre di una simile riserva per poter essere sicure di adempiere alla propria funzione di servizio pubblico. Tuttavia, una simile riserva deve essere destinata a uno scopo preciso, e deve essere inoltre regolarizzata a scadenze precise, rimborsandola se viene constatato un eccesso di compensazione. In tal modo, si assicurerà che le attività televisive di servizio pubblico non beneficino di un vantaggio indebito. La Commissione osserva che, nel caso in oggetto, si tratta non del costituirsi di simili riserve specifiche, ma di accumulazione di capitale proprio, il quale può essere destinato a qualsiasi scopo e non deve essere utilizzato per assicurare l'adempimento della funzione di servizio pubblico.

(114)

A titolo d'esempio, le autorità danesi fanno notare che TV2 non sarebbe stata in grado di far fronte a improvvisi e ingenti cali degli introiti pubblicitari, come quello verificatosi nel 1999, quando le entrate di TV2 per questa voce si ridussero di 104 milioni di DKK, ossia del 9,3 % rispetto all'anno precedente. Tuttavia, la Commissione osserva che, nello stesso 1996, le entrate provenienti dal canone aumentarono di 57 milioni di DKK, ossia del 16 % rispetto all'anno precedente. TV2 ridusse anche i suoi costi di programmazione, come avrebbe dovuto fare ogni emittente commerciale che registrasse un calo delle entrate. In totale, l'eccedenza annuale di TV2 diminuì, ma la società rimaneva in eccedenza e non si trovò mai nella necessità di attingere dalle sue riserve. Dunque, il capitale costituito non si è mai rivelato necessario, in concreto, per TV2.

(115)

La Commissione ritiene quindi che l'eccedenza accumulata non fosse necessaria perché TV2 potesse operare secondo il previsto. Inoltre, una maniera adeguata di costituire una riserva cautelativa contro eventuali cali degli introiti pubblicitari sarebbe stata quella di procedere a un accantonamento trasparente, e non lasciare semplicemente che si accumulasse un'eccedenza. Di conseguenza, la Commissione non può accettare la prima argomentazione delle autorità danesi.

(116)

Come seconda argomentazione, le autorità danesi indicano di aver reinvestito l'eccedenza annuale di TV2, nella loro qualità di azioniste, e sostengono che l'eccedenza riflette un ragionevole margine di rendimento delle attività di TV2.

(117)

In base alla giurisprudenza costante, la Commissione deve determinare sino a che punto si possa concepire che un investitore privato di dimensioni corrispondenti a quelle degli organi amministrativi del settore pubblico procedesse ad apporti di capitale della medesima entità (37).

(118)

La Commissione osserva anzitutto che fu lo Stato danese a decidere di costituire TV2 mediante un prestito, invece che con capitale proprio. In seguito, lo Stato danese ha anche accordato a TV2 prestiti per i costi di gestione. Poiché, nel caso in oggetto, la Danimarca è l'unica azionista della società, lo Stato danese è anche il primo e l'ultimo creditore che deve essere rimborsato in caso di liquidazione. Dal punto di vista di un investitore, lo Stato danese poteva quindi cercare di conseguire il massimo profitto possibile dal suo investimento, esigendo una remunerazione in forma d'interessi sul prestito o di un reddito proveniente dal capitale apportato.

(119)

La Commissione osserva che, in tutto il periodo dell'indagine, la Danimarca ha rinunciato al suo diritto di percepire interessi e ha consentito che i prestiti non fossero rimborsati. Anzi, TV2 si è trovata in grado di costituire capitale proprio, continuando al tempo stesso a beneficiare del prestito esente da interessi e rimborsi, con il risultato di una considerevole eccedenza in conto capitale, che non è stata stanziata per nessuno scopo particolare. Inoltre, lo Stato danese non ha mai chiesto di percepire nessun reddito sul capitale così accumulato. In concreto, la Danimarca non ha voluto ottenere dai suoi investimenti il rendimento che, di norma, esigerebbe il proprietario di una società o un creditore.

(120)

Le autorità danesi non hanno indicato nessun motivo secondo cui, sotto il profilo strategico, fosse ragionevole reinvestire l'eccedenza nella stessa TV2, invece che esigere una remunerazione in forma d'interessi o di reddito. Normalmente, avrebbe deciso in tal senso soltanto un investitore il quale ritenesse, reinvestendo, d'incrementare il valore del suo investimento iniziale. Nel caso in oggetto, le autorità danesi non hanno fatto valere che vi fosse un piano o una strategia commerciale chiara e definita, atta a comprovare una simile situazione. Né vi sono altre indicazioni secondo cui TV2 intendesse sviluppare le proprie attività per ottenere un simile aumento di valore.

(121)

La Commissione osserva che il Fondo TV2 è stato liquidato nel 1997 e che TV2 è stata autorizzata a detenere l'eccedenza. La Commissione non concorda nel ritenere che la decisione del ministro della Cultura di conferire a TV2 una maggiore libertà finanziaria possa equivalere a una decisione esplicita da parte dello Stato, in quanto investitore, di reinvestire nella stessa TV2 le eventuali eccedenze.

(122)

Di conseguenza, la Commissione ritiene che, nel caso in oggetto, non vi sia stato nessun investitore che dovesse ottenere una remunerazione, né ritiene necessario tener conto di redditi in conto capitale nel calcolare i costi netti di TV2.

(123)

La Commissione non può accettare i punti di riferimento di cui si servono le autorità danesi per dimostrare che, reinvestendo ogni anno le eccedenze nella stessa TV2, esse hanno agito come un investitore privato. Le autorità danesi utilizzano il profitto delle operazioni commerciali come punto di riferimento per valutare i risultati di TV2. Nel caso in oggetto, si deve rilevare che già dall'inizio il governo danese è stato il finanziatore di TV2, mettendole a disposizione ingenti risorse per coprire una parte dei suoi costi di gestione. L'entità di tali risorse ha un effetto diretto sui risultati che TV2 è in grado di conseguire. È dubbio che un'analisi degli indici possa dare un qualche significato ai casi nei quali lo Stato agisce al tempo stesso come finanziatore e investitore. Poiché l'entità del finanziamento statale non dipende dai costi, sarà sempre possibile migliorare tali indici semplicemente aumentando l'entità delle risorse statali apportate. Tuttavia, un finanziamento eccessivo di norma conduce anche all'inefficienza, il che comporta maggiore pressione sull'erario: è quindi tutt'altro che sicuro che ad un aumento del finanziamento corrispondano risultati migliori.

(124)

Secondo la Commissione, non si può quindi ritenere che le autorità danesi abbiano agito come un investitore privato in un'economia di mercato. Non si può ritenere che le autorità danesi abbiano esaminato e analizzato attentamente con quali investimenti potessero ottenere il massimo profitto. Inoltre, l'eccedenza non è stata trasferita al capitale proprio di TV2 in condizioni di trasparenza, previa una decisione esplicita e per uno scopo determinato secondo le norme relative agli apporti di capitale. Come già si è indicato, le autorità danesi non hanno mai perseguito un reddito dei loro investimenti, né vi era una strategia propria di un investitore in un'economia di mercato alla base dei reinvestimenti delle eccedenze annuali di TV2 effettuati dallo Stato danese.

(125)

L'unica eccezione è l'apporto di capitale destinato all'investimento per la digitalizzazione degli impianti di produzione di TV2. La Commissione osserva che, secondo le autorità danesi, non si trattava di capitale disponibile. Secondo i conti annuali di TV2 per il 1997, il comitato dei media (Medieforliget) aveva deciso che TV2 digitalizzasse i propri impianti di produzione entro il 2000. Per la digitalizzazione di TV2 e delle stazioni regionali era stato stanziato l'importo di 300 milioni di DKK e, nel 1997, furono trasferiti a TV2, a tale scopo, 167 milioni di DKK. La Commissione riconosce quindi che tale trasferimento era basato su una decisione chiara e aveva uno scopo specifico.

(126)

In ultima analisi, tuttavia, questa riserva è stata utilizzata soltanto in parte secondo la decisione adottata. A fine 2000, quando la digitalizzazione doveva essere ormai compiuta, TV2 aveva investito soltanto 14,3 milioni di DKK dei 167 milioni trasferitile. Al termine del periodo dell'indagine, di fatto erano stati investiti nella digitalizzazione degli impianti soltanto 95 milioni di DKK. Dal 1o gennaio 2003, i rimanenti 72 milioni di DKK di tale riserva sono stati liberati e messi a disposizione di TV2, che quindi può servirsene per qualsiasi scopo essa desideri. Di conseguenza, la Commissione ritiene che l'importo rimanente, il quale in concreto può compararsi a qualsiasi altra fonte di finanziamento pecuniario delle spese di gestione di TV2, possa risultare in un eccesso di compensazione. Questo saldo è stato quindi incluso nel relativo calcolo.

(127)

Per quanto riguarda il primo elemento della valutazione della proporzionalità, in base a quanto si è detto sinora la Commissione conclude che, di fatto, TV2 ha ricevuto un eccesso di compensazione dell'importo di 628,2 milioni di DKK (pari a 84,3 milioni di EUR).

(128)

Come si è detto nell'introduzione, TV2 esercita anche una serie di attività commerciali, che peraltro restano marginali considerando il complesso delle sue attività. I costi di tali attività commerciali sono stati ripartiti secondo il metodo stabilito nella comunicazione radio-TV e quindi non si è proceduto a una ripartizione completa. Per quanto riguarda il vantaggio che costituisce per TV2 l'accesso alla frequenza di trasmissione, la Commissione osserva che esso è intrinsecamente correlato alla funzione di servizio pubblico. Ai sensi della comunicazione radio-TV, la Commissione ritiene inoltre che i costi di finanziamento (sgravio dagli interessi) possano attribuirsi integralmente alle attività di servizio pubblico.

(129)

Per neutralizzare l'effetto dell'esenzione fiscale della quale hanno beneficiato le attività di servizio pubblico, deve essere trasferito a tali attività il 30 % dei profitti realizzati mediante le attività commerciali. Ciò avviene soltanto dal 2001. La Commissione riconosce quindi che può esservi stata distorsione del mercato televisivo nella misura in cui TV2 non doveva tener conto delle agevolazioni fiscali nel fissare i suoi prezzi commerciali. Tuttavia, non si può ritenere che in futuro il vantaggio sussisterà ancora, poiché, come conseguenza di tale «dispositivo di neutralizzazione», la quota trasferita corrisponde all'aliquota fiscale effettiva. Per il passato, non vi sono problemi per calcolare l'entità dell'eccesso di compensazione, in quanto tutti i proventi delle attività commerciali sono stati utilizzati per ridurre i costi netti delle attività di servizio pubblico.

(130)

TV2 ha registrato perdite nelle sue attività commerciali via Internet. Poiché tali attività non rientrano nella funzione di servizio pubblico, non possono beneficiare di nessun finanziamento statale. Inoltre, poiché nessun'altra attività commerciale è stata esercitata a titolo di «stand alone», non vi è nessun profitto proveniente da attività commerciali che possa coprire le perdite risultanti dalle attività via Internet.

ii)   Comportamento restrittivo della concorrenza sui mercati commerciali

(131)

Come è precisato nella comunicazione radio-TV, la Commissione ritiene che un comportamento restrittivo della concorrenza da parte di emittenti radiofoniche e televisive di servizio pubblico non possa considerarsi necessario per assolvere la loro funzione di servizio pubblico. Al punto 58 della comunicazione è indicato che «se le minori entrate sono compensate da aiuti di Stato, un'emittente di servizio pubblico potrebbe, per esempio, essere indotta a tenere bassi i prezzi sul mercato degli spazi pubblicitari e delle altre attività non di servizio pubblico, per ridurre le entrate dei concorrenti. (...) Ogniqualvolta l'emittente pubblica riduca i prezzi delle attività estranee al servizio pubblico al di sotto di quanto necessario per recuperare le spese autonome (stand-alone costs) che un operatore commerciale efficiente, nelle medesime condizioni, dovrebbe di norma recuperare, tale pratica denota la presenza di una compensazione eccessiva degli obblighi di servizio pubblico. (…)».

(132)

TvDanmark ha informato che essa non può coprire i propri costi stand alone delle sue attività televisive praticando i medesimi prezzi di TV2. TvDanmark compara i propri costi con i prezzi che TV2 pratica per i TRP 21-50.

(133)

Per considerare valido tale raffronto, la Commissione deve determinare anzitutto se possa ritenersi che TvDanmark si trovi in situazione analoga a TV2 e se essa sia o no un operatore efficiente.

(134)

In primo luogo, la Commissione deve dunque valutare se TvDanmark si trovi in situazione analoga a TV2. A tale riguardo, la Commissione osserva che TV2 ha una quota di audience dell'ordine del 35 %, mentre la quota corrispondente di TvDanmark è di circa il 15 %. Inoltre, è considerevole la differenza tra le quote del mercato pubblicitario: TV2 ne detiene più o meno il 60 %, mentre la quota di TvDanmark è di circa l'8 %. Il fatturato delle attività pubblicitarie di TV2 è quasi il quintuplo di quello di TvDanmark. Inoltre, TV2 è l'unica emittente che possa raggiungere il 100 % della popolazione, mentre TvDanmark2 ha una copertura del 77 % e TvDanmark1 una copertura ancora inferiore. In considerazione di ciò, non è possibile una comparazione diretta tra TvDanmark e TV2.

(135)

In secondo luogo, la Commissione deve giudicare se TvDanmark sia un operatore efficiente sul mercato. Che un'impresa sia un operatore efficiente, può risultare da un'analisi degli indici generalmente utilizzati e da un raffronto dei risultati di tale operatore con i risultati conseguiti in media nello Stato membro in questione. Nella suddetta analisi, si deve tener conto delle diverse dimensioni delle imprese e della loro specifica strutturazione dei costi. Tuttavia, come già si è osservato, non si può dire che sul mercato danese la situazione degli operatori sia comparabile al punto da consentire un raffronto diretto tra gli indici basati sui risultati contabili. Di conseguenza, la Commissione ritiene che nella fattispecie non è opportuno procedere all'analisi di simili indici.

(136)

La Commissione ha analizzato invece i dati relativi ai risultati di TvDanmark e di SBS Broadcasting, senza tuttavia poter determinare con sicurezza se le perdite subite siano dovute al fatto che, all'inizio, TvDanmark ha dovuto sostenere costi elevati di avviamento, che non ha ancora potuto recuperare, oppure se, in effetti, TvDanmark non sia efficiente nelle sue operazioni. Pur avendoli sollecitati a più riprese, la Commissione non è riuscita a ottenere dati sulla terza emittente, TV3, e non ha quindi potuto procedere a un raffronto con questo terzo operatore sul mercato. Di conseguenza, la Commissione non può determinare con sicurezza se le perdite di TvDanmark risultino dal comportamento di TV2 in materia di prezzi, oppure siano dovute ad altri fattori sui quali può influire la stessa TvDanmark.

(137)

Non si può quindi determinare con sicurezza se TvDanmark sia un operatore efficiente e, poiché non è possibile un raffronto diretto tra i due operatori, la Commissione ritiene che la valutazione summenzionata non porti a nessun risultato decisivo nel caso in oggetto. Si è proceduto dunque a un'analisi più approfondita del sistema di determinazione dei prezzi di TV2 e dei dati disponibili relativi al mercato della pubblicità, per poter accertare se, nel periodo dell'indagine, TV2 abbia agito nell'intento di massimizzare i propri introiti pubblicitari.

(138)

Anzitutto, la Commissione ha raffrontato i prezzi dei due operatori ed ha esaminato il sistema di determinazione dei prezzi di TV2. L'analisi si è incentrata sugli anni 1998–2002, ossia gli anni nei quali, secondo la denunciante, TV2 ha iniziato il «dumping» dei prezzi sul mercato della pubblicità. Si sono poi analizzate le spese per la pubblicità in Danimarca rispetto all'UE e, in particolare, rispetto agli altri paesi scandinavi, e infine si sono comparati i prezzi intrasettoriali in tutti i paesi scandinavi e per i tutti i media.

(139)

Le autorità danesi garanti della concorrenza stanno indagando sul comportamento di TV2 sul mercato della pubblicità. La valutazione a cui si procede qui di seguito non costituisce affatto un'anticipazione dell'esito di tale indagine.

(140)

Le quote e la composizione dell'audience, il contenuto dei programmi, le regole relative ai tempi della pubblicità ed i dispositivi di finanziamento dei vari canali sono tutti fattori che influiscono sulla concorrenza sul mercato della pubblicità. Di conseguenza, i prezzi sono diversi per le diverse emittenti. Inoltre, le emittenti vendono anche una serie di prodotti differenziati, i cui prezzi sono differenti (38).

(141)

I prezzi praticati dalle emittenti comprendono sconti considerevoli: non è quindi pertinente un raffronto tra i listini di prezzo della pubblicità televisiva. In massima parte (circa il 90 % degli annunci trasmessi su tutto il territorio nazionale), la pubblicità televisiva forma oggetto di contratti annuali, in base ai quali i canali televisivi offrono sconti annui. Vengono concessi inoltre una serie di altri sconti (per nuovi inserzionisti, per slot pubblicitari meno attraenti, sconti speciali in considerazione della quantità, ecc.). Sono le cosiddette agenzie dei mass media a negoziare tali contratti, fungendo da intermediarie.

(142)

Per poter comparare le varie emittenti, si deve calcolare la media dei diversi prezzi praticati. La tabella qui di seguito mostra i prezzi medi per la fascia di pubblico dei TRP 21-50. Si sono ottenute tali cifre dividendo il fatturato degli spot pubblicitari trasmessi su tutto il territorio nazionale, realizzato dalle varie emittenti, per il numero di TRP 21-50 da esse fornito (39).

Tabella 3

 

1998

1999

2000

2001

2002

TVDanmark (EUR)

283

270

252

251

211

TV2 (EUR)

480

409

364

381

325

Differenza (EUR)

197

139

112

130

114

CCP di TVDanmark come % del CCP di TV2 (40)

58,9 %

66,0 %

69,3 %

65,9 %

64,9 %

CCP medio di TV2 per i TRP 21-50, ponderato secondo la copertura (0,7) (EUR)

336

286

255

267

228

CCP di TVDanmark come % del CCP ponderato di TV2

84,2 %

94,3 %

99,0 %

94,1 %

92,7 %

(143)

Secondo i dati sopra riportati, i prezzi praticati da TvDanmark per i TRP 21-50 erano inferiori di circa il 30-40 % a quelli di TV2. Come ha stabilito la Commissione nella decisione riguardante l'aiuto di Stato a favore di France 2 e France 3, sul mercato della pubblicità televisiva vi è una relazione positiva tra il numero medio di mass media e il prezzo medio per ognuno di essi (41). La differenza di prezzo tra due emittenti si può quindi spiegare con la loro capacità relativa di attirare audience. In una simile situazione, è importante accertare se la differenza effettiva tra i prezzi rifletta le condizioni del mercato.

(144)

Contrariamente al caso francese, nel caso in oggetto è possibile soltanto analizzare le osservazioni dei due operatori interessati. L'inclinazione della retta di regressione lineare va quindi calcolata in base ai prezzi di questi due operatori, e avrà scarsa importanza statistica. Di conseguenza, non sarà possibile trarre nessuna conclusione riguardo all'esattezza o no dell'inclinazione della retta.

(145)

Per esaminare se l'effettiva differenza di prezzi tra i due operatori sia tale da riflettere le condizioni di mercato, ci si è serviti di un fattore correttivo, nell'intento di neutralizzare la posizione superiore che TV2 detiene sul mercato. Il fattore di ponderazione è stato attinto da calcoli delle agenzie di mass media e riflette la differenza di copertura raggiungibile nel gruppo target desiderato, comprando 100 TRP 21-50 rispettivamente presso TvDanmark e presso TV2. In media, TvDanmark si situa poco al di sotto del 70 % della portata di penetrazione di TV2 (se si acquistano 100 TRP 21-50). Se s'include il fattore di ponderazione, i prezzi mostrano maggiore convergenza, ma si constata che i prezzi di TV2 sono pur sempre di poco superiori a quelli di TvDanmark. Sembra quindi che la differenza tra i prezzi rifletta le condizioni di mercato, ma tale conclusione va presa con cautela, perché non si deve dimenticare che è impossibile che in un simile fattore di ponderazione si tenga conto di tutte le differenze tra le emittenti.

(146)

La Commissione osserva inoltre che, secondo la denunciante, la concorrenza effettiva sul mercato della pubblicità televisiva non si riflette né sul listino dei prezzi né sui prezzi medi GRP o TRP indicati più sopra, ma si esercita sui cosiddetti prezzi marginali. TvDanmark ritiene che la posizione dominante che TV2 detiene sul mercato sia dovuta proprio ai prezzi marginali. Infatti, per poter conseguire l'obiettivo della loro campagna, gli inserzionisti devono acquistare, esclusivamente da TV2, una certa quota di rating points. Per queste unità cosiddette inframarginali non vi è stata concorrenza: dunque, TV2 ha potuto realizzare un superprofitto. Gli operatori si sono allora fatti concorrenza per i rating points rimanenti e, quindi, con i prezzi marginali. TvDanmark sostiene che tali prezzi erano ancora inferiori ai prezzi medi indicati nelle tabelle figuranti più sopra.

(147)

Lasciando da parte la questione se tale asserzione sia esatta, secondo la Commissione un simile comportamento sarebbe stato possibile, data la forte posizione di TV2 sul mercato. Tuttavia, nel caso in oggetto si tratta di determinare se il comportamento di TV2 sul mercato della pubblicità fosse teso a cercare di massimizzare le proprie entrate. A tale riguardo, non si può escludere che TV2 abbia tenuti bassi i suoi prezzi per continuare a detenere una quota elevata del mercato, ma ciò non vuol dire che essa non abbia cercato di massimizzare le proprie entrate.

(148)

In base a quanto si è esposto, si può stabilire che nel periodo dell'indagine i prezzi praticati da TV2 erano superiori a quelli di TvDanmark. È anche evidente che il livello effettivo dei prezzi era in calo in quel periodo, sebbene fossero aumentati i prezzi di listino. TV2 maggiorò in misura considerevole i suoi sconti.

(149)

Tuttavia, in base all'analisi dei prezzi non si può determinare se il loro andamento abbia effettivamente contribuito a ridurre il totale degli introiti pubblicitari e quindi ad accrescere il fabbisogno di finanziamento statale. Per rispondere a tale interrogativo, la Commissione ha analizzato il sistema di determinazione dei prezzi di TV2 e l'influsso che questo ha esercitato sul totale degli introiti pubblicitari realizzati dalla stessa TV2.

(150)

Come si espone al punto seguente, nel periodo dell'indagine TV2 ha proceduto a una serie di aumenti dei prezzi e di riduzioni (concedendo maggiori sconti). La tabella qui di seguito mostra l'andamento del totale degli introiti pubblicitari di TV2 nel periodo 1998-2002, ossia il periodo nel quale, secondo la denunciante, TV2 ha compresso i prezzi sul mercato danese.

Tabella 4

(in milioni di DKK)

 

1998

1999

2000

2001

2002

Introiti della pubblicità trasmessa su tutto il territorio danese

1 008

884

(– 11,3 %)

959

(+ 8,5 %)

879

(– 8,3 %)

884

(– 0,6 %)

(151)

Nel 1997, TV2 adottò la decisione strategica di non accrescere l'utilizzo della propria capacità e di aumentare invece i prezzi nel 1998. Un altro aumento vi fu nel 1999. Le autorità danesi sostengono che, nel 1999, la concorrenza fu così aspra che TV2 ebbe problemi a causa del suo aumento dei prezzi, con la conseguenza che i suoi introiti pubblicitari calarono di circa il 10 % rispetto all'anno precedente.

(152)

Nel 2000, prevedendo un considerevole intensificarsi della concorrenza, TV2 non rialzò i prezzi. Con il nuovo sistema di sconti da essa introdotto, si ridussero addirittura anche i prezzi effettivi, con il risultato che TV2 accrebbe del 33 % la sua capacità rispetto all'anno precedente. Nondimeno, il sistema di determinazione dei prezzi portò a un incremento dell'8,4 % degli introiti di TV2 per la pubblicità su tutto il territorio nazionale. Nel 2001, TV2 aumentò ancora i suoi prezzi, ma nonostante ciò i suoi introiti pubblicitari e l'utilizzo della sua capacità diminuirono, tornando ai livelli del 1999. Nel 2002, TV2 abbassò di nuovo i suoi prezzi e registrò un minor calo del suo fatturato totale, ma sul mercato della pubblicità nel suo complesso il fatturato registrò una riduzione ancora maggiore.

(153)

Da quanto si è detto si può dedurre che, applicando ampi sconti, si può avere come risultato un calo del livello dei prezzi effettivi. TV2 è stata in grado di compensare la riduzione dei prezzi accrescendo l'utilizzo della sua capacità. Poiché le concorrenti non disponevano di una tale riserva di capacità, non hanno avuto una tale possibilità. Per sopravvivere sul mercato, le concorrenti hanno dovuto seguire l'esempio di TV2. Negli anni in cui aveva rialzato i prezzi, TV2 registrò un calo del fatturato, mentre quando ribassò i prezzi accrebbe il suo fatturato complessivo. La Commissione conclude quindi che la riduzione dei prezzi applicata da TV2 è risultata, di fatto, nella maggiorazione degli introiti complessivi: non si può quindi ritenere che il comportamento di TV2 non fosse teso a massimizzare i propri introiti.

(154)

Il raffronto tra i prezzi degli operatori danesi e l'analisi del comportamento di TV2 in materia di prezzi non indicano in alcun modo se sul mercato danese della pubblicità televisiva il livello dei prezzi fosse o no troppo basso. Un simile basso livello dei prezzi poteva derivare dal fatto che TV2 aveva approfittato della sua posizione di superiorità per portare il totale delle spese per la pubblicità televisiva al di sotto del livello a cui si sarebbe trovato in condizioni di normale concorrenza.

(155)

Per chiarire questo punto, la Commissione ha analizzato i dati economici riguardanti i mercati della pubblicità in tutti gli Stati UE e li ha comparati con quelli della Danimarca. Poiché il mercato danese della pubblicità televisiva si presta meglio ad essere raffrontato con quello degli altri paesi del nord europeo, la Commissione ha anche comparato i dati relativi alla Danimarca con quelli degli altri paesi nordici (Finlandia, Svezia e Norvegia) (42). Gli indici delle spese per la pubblicità televisiva che hanno formato oggetto dell'analisi sono: 1) le spese per la pubblicità televisiva come percentuale del totale delle spese per la pubblicità; 2) le spese pro capite per la pubblicità televisiva; 3) le spese per la pubblicità televisiva come percentuale del PNL. I dati relativi a tali indici figurano nella tabella qui di seguito (43).

Tabella 5

Indici relativi alle spese per la pubblicità televisiva in Danimarca, nell'UE e negli altri paesi nordici

 

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Spese per la pubblicità televisiva come percentuale del totale delle spese per la pubblicità (%)

DK

UE

Nord

27

35

24

29

37

25

29

37

26

30

37

27

28

37

27

27

37

27

27

37

26

Spese pro capite per la pubblicità televisiva (in EUR)

DK

UE

Nord

39

37

32

44

40

36

48

45

41

51

49

44

46

53

45

47

60

54

44

58

49

Spese per la pubblicità televisiva come percentuale del PNL ( ‰)

DK

UE

Nord

1,49

2,20

1,45

1,61

2,34

1,51

1,70

2,46

1,62

1,77

2,58

1,72

1,51

2,70

1,66

1,45

2,88

1,73

1,34

2,71

1,55

Fonte: Osservatorio audiovisivo europeo, Eurostat

(156)

Da questa tabella si può constatare che in Danimarca la percentuale della pubblicità televisiva sul totale delle spese per la pubblicità (27 %) era inferiore alla media UE (37 %). Tuttavia, i dati disponibili mostrano una chiara linea di demarcazione tra il nord e il sud europei (44). Negli Stati membri del sud, le spese per la pubblicità televisiva sono molto più elevate che negli Stati membri del nord (45). La medesima situazione si constata per quanto riguarda le spese per la pubblicità televisiva come percentuale del PNL (46). Anche le spese pro capite per la pubblicità televisiva mostrano una forte differenza tra gli Stati membri (47). Comparando questi indici con quelli relativi al nord europeo, risulta che la situazione danese corrisponde a quello degli altri paesi nordici.

(157)

Ciò considerato, la Commissione conclude che non vi è nessuna prova chiara e univoca che il mercato danese della pubblicità televisiva fosse stato represso in forma sistematica e coerente dal comportamento di TV2 in materia di prezzi.

(158)

La denunciante ha presentato anche dati relativi alle comparazioni tra i prezzi intrasettoriali (calcolati in CPM (48), ossia i prezzi praticati tra Stati diversi per ciascun tipo di media e per tutti i tipi di media all'interno di un determinato Stato. I dati forniti dalla denunciante comparano le spese necessarie per raggiungere mille persone con un annuncio pubblicitario tramite la stampa o la televisione in Danimarca, Norvegia e Svezia (49).

(159)

Questi dati mostrano che in Danimarca la pubblicità televisiva non è così costosa come in Svezia e in Norvegia (50), mentre si constata il contrario per la stampa (51).

(160)

Tuttavia, non essendo disponibili dati ufficiali, la Commissione non può accertare l'affidabilità dei dati ad essa forniti. Si tratta di dati alquanto limitati, che non tengono conto di eventuali differenze culturali. Di conseguenza, la Commissione non è in grado di trarre conclusioni valide riguardo al livello dei prezzi intrasettoriali relativi ai diversi mass media negli Stati scandinavi.

(161)

La Commissione conclude quindi che, nel periodo dell'indagine, sul mercato danese TV2 applicava per l'attività pubblicitaria i prezzi più elevati, poiché poteva fissare per i suoi prodotti prezzi superiori del 15-40 %, a seconda della sua capacità di penetrazione nel rispettivo target. In Svezia e Norvegia i prezzi sono inferiori a quelli danesi di circa il 20 %.

(162)

In base all'analisi da essa effettuata, la Commissione conclude che, per quanto riguarda gli aiuti di Stato, allo stadio attuale non vi sono prove concludenti per negare che TV2 abbia cercato di massimizzare i propri introiti pubblicitari e che da questo suo comportamento sia risultato un maggiore fabbisogno di finanziamento statale. In ogni caso, la Commissione ritiene che, anche nell'ipotesi che TV2 abbia registrato perdite nelle sue attività pubblicitarie, tali perdite non sono superiori alla già constatata compensazione eccessiva.

VI.   CONCLUSIONE

(163)

Per i motivi suddetti, la Commissione conclude che l'aiuto formante oggetto dell'indagine ha comportato un eccesso di compensazione a favore di TV2 per l'importo di 628,2 milioni di DKK (pari a 84,3 milioni di EUR) e che tale importo non è quindi compatibile con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, e deve essere recuperato. Riguardo alla questione di chi sia tenuto a rimborsare tale importo, la Commissione prende atto che, nel dicembre 2003, TV2 ha modificato la sua situazione giuridica, divenendo la società per azioni TV2/Danmark A/S (di seguito «TV2 A/S»), e che l'importo totale corrispondente al vantaggio ricevuto è stato trasferito a TV2 A/S. Di conseguenza, dell'importo totale della compensazione eccessiva beneficia ora TV2 A/S e il recupero va effettuato presso tale società. L'importo della compensazione eccessiva è stato calcolato su base annuale, sulla scorta della situazione al termine di ogni esercizio (al 31 dicembre). È questa la data di base per il calcolo degli interessi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto concesso negli anni dal 1995 al 2002 a TV2/Danmark, in forma di entrate provenienti dal canone e delle altre misure descritte nella presente decisione, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, ad eccezione di un importo di 628,2 milioni di DKK.

Articolo 2

1.   La Danimarca adotta tutte le misure necessarie per recuperare presso TV2 A/S il suddetto importo di 628,2 milioni di DKK.

2.   Il recupero va effettuato senza indugio, secondo le procedure del diritto nazionale, purché queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

3.   L'importo da recuperare è gravato d'interessi per l'intero periodo decorrente dalla data alla quale le sue varie quote sono state messe a disposizione della beneficiaria dell'aiuto, sino al suo rimborso. Gli interessi vengono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, con decorrenza dal primo anno per il quale è stata erogata per la prima volta la compensazione eccessiva. Per gli esercizi successivi, si applicano gli interessi corrispondenti a ciascun importo complementare che abbia costituito una compensazione eccessiva nell'anno in questione.

4.   Gli interessi da esigere ai sensi del precedente paragrafo 3 vengono calcolati secondo la procedura stabilita agli articoli 9 e 11 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (52).

Articolo 3

Al più tardi due mesi dopo la comunicazione della presente decisione, il Regno di Danimarca informa la Commissione riguardo alle misure previste o già attuate per conformarvisi. Tali informazioni vanno presentate compilando il modulo figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 4

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2004.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione


(1)  GU C 59 del 14.3.2003, pag. 2.

(2)  GU C 320 del 15.11.2001, pag. 5.

(3)  Cfr. nota 2.

(4)  Con la legge 4 giugno 1986, n. 335, entrata in vigore il 1o luglio 1986.

(5)  Legge 24 giugno 1994, n. 578, modificata dalle seguenti leggi: 5 luglio 1996, n. 666; 29 gennaio 1997, n. 75; 19 febbraio 1998, n. 138; 6 aprile 1999, n. 208; 20 giugno 2000, n. 551; 22 marzo 2001, n. 203; 15 luglio 2001, n. 701; 17 dicembre 2002, n. 1052.

(6)  Legge radio-TV, articolo 18, paragrafo 1.

(7)  Legge radio-TV, articolo 6, lettera a), paragrafo 2.

(8)  Decreto 18 dicembre 2000, n. 1346.

(9)  Decreto 9 dicembre 1998, n. 874, sulla diffusione radiofonica e televisiva via satellite o via cavo; decreto 18 dicembre 2000, n. 1349, sulle emittenti radiofoniche e televisive locali.

(10)  Legge radio-TV, articolo 6, lettera e), paragrafo 5.

(11)  Decreto 21 agosto 2001, n. 740, sulla contabilizzazione distinta tra le attività di servizio pubblico e le altre attività di DR e di TV2, con il quale è stata recepita la direttiva 2000/52/CE della Commissione (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 75).

(12)  Legge radio-TV, articoli 61-63.

(13)  Articolo 38 della legge sulla radiocomunicazione e sulla ripartizione delle frequenze radiofoniche e articolo 48 della legge sulle frequenze radiofoniche.

(14)  Accordo 1997-2000 sui media.

(15)  Regime introdotto dalla legge 27 dicembre 1996, n. 1208, e inserito nell'articolo 60, lettera a), della versione 1997 della legge radio-TV. È stato abrogato dal 1o gennaio 2002, con la legge 8 maggio 2002, n. 259. L'importo del canone è stato stabilito per abitante del territorio locale coperto dal canone, e aumentato ogni anno.

(16)  Gli inserzionisti possono acquistare slot pubblicitari sulle emittenti televisive danesi secondo due modalità: in base ai Gross Rating Points (GRP), punti di valutazione lorda, che sono calcolati sul numero totale di spettatori di età superiore a 12 anni, oppure in base ai Target Rating Points (TRP), punti di valutazione del target, che sono calcolati su un più ristretto numero di spettatori. TV2 è l'unica emittente danese a vendere anche in base ai GRP.

(17)  Sentenza del 13 marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra AG contro Schleswag AG, Racc. 2001, pag. I-2099, in particolare il punto 61.

(18)  Sentenza del 16 maggio 2000, causa C-83/98, Repubblica francese contro Ladbroke Racing Ltd e Commissione delle Comunità europee, Racc. 2000, pag. I-3271, punto 50.

(19)  Punto 17 della comunicazione radio-TV e decisione della Commissione del 22.5.2002 sul caso N 631/2001, Canone BBC.

(20)  PreussenElektra, cit., in particolare il punto 58.

(21)  Punto 10 della comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3).

(22)  Punto 2.1.2 della comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE concessi sotto forma di garanzie (GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 7).

(23)  Caso NN 70/98, «Aiuto di Stato ai canali televisivi pubblici Kinderkanal e Phoenix» (GU C 238 del 21.8.1999, pag. 3).

(24)  Sentenza del 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, in presenza di Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, Racc. 2003, pag. I-7747.

(25)  Sentenza del 13 luglio 1988, causa 102/87, Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee, Racc. 1988, pag. 4067; ordinanza del presidente della Corte del 17 marzo 1989, causa 303/88, Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee, Racc. 1989, pag. 801.

(26)  Sentenza del tribunale di primo grado dell'8 ottobre 2002, cause congiunte T-185/00, T-216/00, T-299/00 e T-300/00, Métropole Télévision SA (M6) (T-185/00), Antena 3 de Televisión, SA (T-216/00), Gestevisión Telecinco, SA (T-299/00) e SIC — Sociedade Independente de Comunicação, SA (T-300/00) contro Commissione delle Comunità europee, Racc. 2002, pag. II-3805.

(27)  Sentenza del 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris Holland BV contro Commissione delle Comunità europee, Racc. 1980, pag. 2671, punto 11; sentenza del 21 marzo 1991, causa C303/88, Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee, Racc. 1991, pag. I-1433, punto 17; sentenza del 19 settembre 2000, causa C-156/98, Germania contro Commissione delle Comunità europee, Racc. 2000, pag. I-6857, punto 33.

(28)  Altmark, cit., punti 101-109.

(29)  Sentenza del 27 marzo 1974, causa 127/73, Belgische Radio en Televisie contro SV SABAM e NV Fonior, Racc. 1974, pag. 313, punti 19-22.

(30)  Considerando 14 della decisione 97/606/CE della Commissione, del 26 giugno 1997, a norma dell'articolo 90, paragrafo 3, del trattato CE riguardante il diritto esclusivo di trasmettere pubblicità televisiva nelle Fiandre (GU L 244 del 6.9.1997, pag. 18).

(31)  Direttiva 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 75).

(32)  Comunicazione radio-TV, punto 53.

(33)  Per esempio, il margine di profitto è stato del 100 % per il noleggio di antenne, tra il 53,5 % e il 100 % per il merchandising, tra l'85,7 % e il 92,3 % per la vendita di programmi, tra il 62 % e il 75 % per altre voci di entrate.

(34)  Il capitale trasferito a TV2 per la digitalizzazione figura nel 1997 come entrata. Le corrispondenti riduzioni sono state incluse nei costi quando si è effettuato l'investimento. Per evitare d'iscrivere due volte i medesimi costi, si è detratta dai costi lordi delle attività di servizio pubblico la riduzione di capitale corrispondente all'investimento.

Fonte: Conti annuali profitti e perdite di TV2.

(35)  Differenza tra il canone pagato da TV2 per l'utilizzo della frequenza e il canone pagato da TvDanmark per l'utilizzo della rete.

(36)  Decisione 2004/339/CE della Commissione, del 15 ottobre 2003, sulle misure attuate dall'Italia in favore di RAI SpA (GU L 119 del 23.4.2004, pag. 1).

(37)  Sentenza del 3 ottobre 1991, causa C-261/89, Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee, Racc. 1991, pag. I-4437; sentenza del 14 settembre, cause riunite C-278/92 — C-280/92, Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee, Racc. 1994, pag. I-4103.

(38)  Categorie diverse di «rating points», campagne di spot, ecc.

(39)  Il sistema Gallup Meter registra quanti Gross Rating Points ogni emittente fornisce di fatto. La cifra è stata aggiustata dall'emittente, per riflettere il numero di TRP forniti.

(40)  CPP = costo per punto, ossia i prezzi della pubblicità per «rating point» (GRP o TRP).

(41)  Aiuto di Stato C 60/99 (ex NN 167/95), Francia, Aiuto di Stato a favore di France 2 e France 3, decisione del 10 dicembre 2003.

(42)  Le autorità danesi e anche la denunciante ritengono che i prezzi danesi si prestino meglio ad essere comparati con quelli degli altri paesi nordici, poiché le condizioni di mercato sono più o meno le medesime (in termini di dimensioni e di abitudini dell'audience).

(43)  Non sono ancora disponibili i dati relativi al 2002.

(44)  Uno dei motivi fondamentali è che nei paesi nordici si passa meno tempo davanti al televisore: nel 2002 la media giornaliera in Danimarca era di 156 minuti pro capite, rispetto a 192 minuti nell'UE.

(45)  Nel 2001 le percentuali più elevate si riscontravano negli Stati membri del Sud europeo: Portogallo (60 %), Italia (54 %) e Grecia (49 %), mentre nei Paesi Bassi (23 %), Finlandia (24 %), Austria (26 %), Irlanda (26 %) le percentuali erano inferiori a quella danese. La Svezia era al medesimo livello della Danimarca.

(46)  La percentuale delle spese per la pubblicità televisiva rispetto al PNL era elevata negli Stati membri del Sud europeo: Portogallo (6,66 ‰), Grecia (4,04 ‰), Italia (3,22 ‰), Spagna (3,21 ‰).

(47)  Nel 2001, le spese pro capite per la pubblicità televisiva erano inferiori in Finlandia (42 EUR) e Svezia (43 EUR) e si situavano più o meno al medesimo livello nei Paesi Bassi (45 EUR). Le cifre più elevate si riscontravano nel Regno Unito (90 EUR), Portogallo (80 EUR), Belgio (73 EUR).

(48)  Il CPM (costo per mille, ossia mille destinatari della pubblicità) indica le spese necessarie per produrre mille esemplari all'interno di un gruppo oppure per raggiungere mille persone diverse del medesimo gruppo.

(49)  I prezzi televisivi intrasettoriali in Norvegia e Danimarca sono stati stimati in base alle informazioni fornite dalla locale stazione SBS, mentre le stime relative ai prezzi della pubblicità a mezzo stampa provengono dall'agenzia per i mass media.

(50)  Per la televisione, il CPM si situava a 13 in Danimarca, 14 in Svezia e 18 in Norvegia.

(51)  Per la stampa, il CPM si situava a 21 in Danimarca, 17 in Svezia e 12 in Norvegia.

(52)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Informazioni sull'esecuzione della decisione 2005/217/CE della Commissione

1.   CALCOLO DELL'IMPORTO DA RECUPERARE

1.1.

Indicare i seguenti dati relativi all'importo dell'aiuto illegittimo accordato al beneficiario:

Data (1)

Importo dell'aiuto (2)

Moneta

Identità e indirizzo del beneficiario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazioni:

1.2.

Spiegare particolareggiatamente come saranno calcolati gli interessi da applicare all'aiuto da recuperare.

2.   MISURE PREVISTE O GIÀ ATTUATE PER IL RECUPERO DELL'AIUTO

2.1.

Descrivere particolareggiatamente le misure previste o già attuate per assicurare il recupero rapido ed effettivo dell'aiuto. Se pertinente, indicare anche la base giuridica di tali misure.

2.2.

Quando sarà ultimato il recupero?

3.   IMPORTI GIÀ RECUPERATI

3.1.

Fornire indicazioni riguardo agli importi già recuperati presso il beneficiario dell'aiuto:

Data (3)

Importo recuperato

Moneta

Identità e indirizzo del beneficiario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Allegare la documentazione relativa al versamento degli importi indicati nella tabella al punto 3.1.


(1)  Le date alle quali l'aiuto (o gli aiuti) è stato messo a disposizione del beneficiario.

(2)  L'importo dell'aiuto messo a disposizione del beneficiario (in equivalente sovvenzione lordo).

(3)  Data del versamento.


23.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 85/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2005

relativa al regime di aiuti cui l'Italia intende dare esecuzione per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati in Calabria

[notificata con il numero C(2005) 1814]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2006/218/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a detto articolo,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 20 gennaio 2000, protocollata il 25 gennaio 2000, la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione un disegno di legge che prevede l'istituzione di norme per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati, in ottemperanza all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(2)

Con lettera del 14 marzo 2000, i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità italiane un complemento di informazioni sugli aiuti previsti dal disegno di legge dianzi citato.

(3)

Con lettera del 15 marzo 2000, protocollata il 28 marzo 2000, la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione un estratto della Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, da cui si desume che il succitato disegno di legge era stato pubblicato come legge n. 39 del 25 febbraio 2000 (di seguito «legge n. 39»), nonché una nota nella quale le autorità italiane spiegano che la concessione degli aiuti previsti era subordinata all'approvazione della Commissione.

(4)

Con successiva lettera del 5 giugno 2000, protocollata il giorno 9 dello stesso mese, la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione il complemento di informazioni chiesto alle autorità italiane nella nota del 14 marzo 2000.

(5)

Dopo aver esaminato i nuovi elementi, i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità italiane ulteriori informazioni con lettera del 28 giugno 2000.

(6)

Con lettera del 17 luglio 2000, protocollata il 25 luglio 2000, la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea ha inviato alla Commissione la risposta delle autorità italiane alla sopra citata lettera del 28 giugno 2000.

(7)

Con lettera del 6 ottobre 2000, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato in relazione agli aiuti di cui alla legge n. 39 (la decisione stessa era stata adottata dalla Commissione in occasione della riunione del 20 settembre 2000).

(8)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (1). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sugli aiuti di cui trattasi.

(9)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito da parte di eventuali interessati.

II.   DESCRIZIONE

(10)

L'articolo 4 della legge n. 39 prevede la concessione di contributi finanziari in relazione alle superfici coltivate e ai quantitativi di bergamotto effettivamente conferiti, da erogarsi alle imprese agricole, agli agricoltori singoli o associati e ad altri soggetti che coltivano il bergamotto. Le modalità e le procedure di concessione degli aiuti saranno fissate con decreto del ministro delle Politiche agricole e forestali, sentita la Regione Calabria, il Consorzio del bergamotto, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, la Stazione sperimentale delle essenze e dei derivati agrumari di Reggio Calabria e l'Istituto sperimentale agrumicolo di Acireale. La dotazione finanziaria prevista per il finanziamento di questi aiuti è di 2 miliardi di ITL (1 032 914 EUR).

(11)

L'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della legge n. 39 prevede la concessione di contributi finanziari per la realizzazione di interventi relativi:

a)

all'espansione della coltura del bergamotto in sostituzione di altre specie di agrumi;

b)

ad operazioni di diradamento e di reinnesto con o senza diradamento;

c)

allo sviluppo di vivai e della meccanizzazione delle aziende;

d)

alla costruzione di fabbricati rurali;

e)

alla realizzazione di opere infrastrutturali di piccola o media entità per ridurre i costi di produzione e favorire la ripresa della coltura;

f)

alla realizzazione di impianti di trasformazione e commercializzazione;

g)

alla realizzazione di studi e ricerche e all'attività di assistenza tecnica;

h)

alla realizzazione di attività promozionale nel settore commerciale.

(12)

I piani relativi a tali interventi possono essere presentati dal Consorzio del bergamotto, dai comuni siti nelle zone citate nel catasto delle superfici coltivate a bergamotto nonché dagli agricoltori individuali o associati che si trovano nelle stesse zone.

(13)

Gli aiuti, che assumono la forma di contributi in conto capitale, possono essere concessi nella misura massima del 75 % delle spese ammissibili, con un limite di spesa complessivo di 6 miliardi di ITL (3 098 742 EUR) per il 2000 e di 3 miliardi di ITL (1 549 371 EUR) per ciascuno degli anni dal 2001 al 2004.

(14)

L'articolo 6, paragrafo 3, della legge n. 39 prevede altresì aiuti per la realizzazione di progetti di elettrificazione delle zone interessate alla coltura e progetti di recupero viario su strade comunali e vicinali presentati dai comuni nel cui territorio sono comprese strade di accesso alle aziende agricole a prevalente indirizzo bergamotticolo, onde facilitare l'accesso a queste ultime e favorire la meccanizzazione delle colture.

(15)

La dotazione finanziaria prevista per il finanziamento di questi aiuti è di 4 miliardi di ITL (2 065 828 EUR) per il 2000 e di 2 miliardi di ITL (1 032 914 EUR) per ciascuno degli anni dal 2001 al 2004.

III.   AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO

(16)

La Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, in quanto nutriva dubbi circa la compatibilità delle misure previste con il mercato comune. I dubbi vertono sui punti di seguito esposti.

(17)

In termini generali, le autorità italiane, anziché fornire risposte alle domande precise che erano state loro rivolte, si sono limitate ad affermare che gli unici interventi che avrebbero potuto beneficiare di aiuti sarebbero stati quelli previsti dal piano operativo regionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (2), nella versione approvata dagli organismi comunitari. Tuttavia, al momento in cui esse avevano fornito tali indicazioni, l'esame del piano di cui trattasi era ancora in corso ed era impossibile prevedere quale sarebbe stato il contenuto del piano operativo regionale approvato in via definitiva.

(18)

Per quanto attiene all'articolo 4 della legge in questione:

a)

l'aiuto concesso in base ai quantitativi di bergamotto conferiti costituisce manifestamente un aiuto al funzionamento incompatibile con il mercato comune, come peraltro indica il punto 3.5 degli «orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo» (3); tuttavia le autorità italiane non si erano mai esplicitamente impegnate a revocarlo, malgrado la richiesta formulata in tal senso dalla Commissione nella sua lettera del 14 marzo 2000;

b)

l'aiuto concesso in base alle superfici coltivate è stato presentato sotto il profilo agroambientale; al riguardo, tuttavia, le autorità italiane non hanno fornito alcuna indicazione che dimostri l'effettiva osservanza delle disposizioni degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (4), degli articoli da 12 a 20 del regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (5), e del punto 5.3 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.

(19)

In merito all'articolo 6, paragrafi 1 e 2:

a)

in assenza di precisazioni circa la natura delle spese che possono beneficiare dei contributi pubblici, non è escluso che taluni contributi costituiscano aiuti al funzionamento;

b)

la percentuale del 75 % prevista dalla legge è eccessivamente elevata per le misure di aiuto relative alla produzione del bergamotto; inoltre, non è stata dimostrata l'osservanza del punto 4.1 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo per quanto attiene alla redditività delle imprese agricole e all'esistenza di sbocchi;

c)

le infrastrutture menzionate non sono definite con sufficiente precisione: alcune di esse potrebbero riguardare aziende individuali ed essere soggette alle disposizioni del punto 4.1 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo che prevedono percentuali di aiuto inferiori al 75 %;

d)

per quanto attiene alla trasformazione del bergamotto e alla commercializzazione dell'olio essenziale (prodotto non compreso nell'allegato I del trattato), non è stata dimostrata l'osservanza delle percentuali di aiuto e di altre disposizioni stabilite dagli «orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale» (6) e dalla «disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese» (7);

e)

per quanto attiene alla ricerca e all'assistenza tecnica, non è dimostrato che sono stati osservati i punti 13 e 14 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo né gli «orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo» (8), modificati dalla comunicazione della Commissione del 1998 (9)(la percentuale del 75 % potrebbe rivelarsi eccessivamente elevata ove non fossero rispettate alcune condizioni indicate in questi ultimi due testi);

f)

per quanto attiene alla promozione dell'olio di bergamotto (prodotto non compreso nell'allegato I del trattato), non è stata dimostrata l'osservanza delle disposizioni previste al riguardo dai citati «orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale».

(20)

Infine, per quanto attiene all'articolo 6, paragrafo 3, le autorità italiane non avevano fornito alcuna precisazione in ordine alla percentuale di aiuto prevista né alle modalità di accesso agli aiuti, nonostante le richieste di chiarimenti ad esse rivolte in proposito dalla Commissione nella sua lettera del 14 marzo 2000.

IV.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ ITALIANE

(21)

Con lettera del 26 ottobre 2000, protocollata il 27 ottobre 2000, la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione una lettera delle autorità italiane nella quale queste ultime, in risposta alla lettera del 6 ottobre 2000 che annunciava l'avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, hanno osservato di aver sospeso i dispositivi di concessione delle risorse finanziarie previste dalla legge n. 39.

(22)

Con lettera del 29 novembre 2000, protocollata il 30 novembre 2000, la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea ha comunicato alla Commissione una lettera delle autorità italiane contenente la risposta di queste ultime alle osservazioni mosse dalla Commissione in occasione dell'apertura del procedimento.

(23)

Con lettera del 14 febbraio 2001, protocollata il 19 febbraio 2001, la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione una nota delle autorità italiane in cui queste ultime hanno completato la risposta di cui al considerando 22.

(24)

Con lettera del 21 settembre 2001, protocollata il 24 settembre 2001, la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea ha comunicato alla Commissione un nuovo complemento di risposta da parte delle autorità italiane.

(25)

Con lettera del 23 aprile 2002, protocollata il 25 aprile 2002, la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione il testo di un progetto di decreto che definisce le modalità di applicazione della legge n. 39 e tiene conto degli elementi di risposta forniti nelle lettere delle autorità italiane citate nei considerando 22, 23 e 24.

(26)

Con lettera del 5 novembre 2003, protocollata il 7 novembre 2003, la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione una lettera delle autorità italiane nella quale queste ultime affermavano espressamente che, considerato il notevole lasso di tempo intercorso dall'invio della loro ultima comunicazione in merito alle misure di aiuto in oggetto, esse avevano motivo di ritenere che ci si potesse trovare in presenza di una forma di silenzio‐assenso, che autorizzasse l'attuazione della normativa così come modificata a seguito dei rilievi della Commissione.

(27)

Con lettera del 26 novembre 2003, i servizi della Commissione hanno indicato alle autorità italiane che tale metodo poteva essere adottato solo per le pratiche di aiuto notificate e non per quelle oggetto del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, ma che, se lo desideravano, esse potevano chiedere alla Commissione di adottare una decisione entro due mesi a norma delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 (ora articolo 88) del trattato (10). I servizi della Commissione avevano altresì precisato che, dopo aver ricevuto tale domanda, la Commissione avrebbe deliberato entro i termini stabiliti, come prevedono le sopra citate disposizioni.

(28)

Con lettera del 6 maggio 2005, protocollata l'11 maggio 2005, la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione una lettera delle autorità italiane nella quale queste ultime hanno invocato le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 659/1999 per chiedere alla Commissione di adottare una decisione definitiva entro due mesi. La Commissione deve quindi deliberare sulla base delle informazioni di cui dispone, come prevedono le stesse disposizioni.

(29)

L'articolo 2 del progetto di decreto prevede la concessione di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole in base alle seguenti percentuali e condizioni:

Spese

Zone svantaggiate (11)

Altre zone (12)

Requisiti

Costruzione, acquisizione* o modernizzazione di beni immobili

50 %

40 %

*

Calcolo sulla base del valore del bene immobile ad esclusione delle spese di avviamento

Macchinari ed attrezzature, compresi i programmi informatici

50 %

40 %

Per il materiale di occasione cfr. (13)

Spese generali (onorari di architetti, di ingegneri e di consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e di licenze)

50 %

40 %

12 % del costo complessivo del progetto

Investimenti nel settore della tutela dei paesaggi tradizionali (14)

Fino al 75 %

Fino al 60 %

Senza aumento della capacità di produzione

 

50 % + 100 % delle spese supplementari

40 % + 100 % delle spese supplementari

Con aumento della capacità di produzione (15)

(30)

Possono beneficiare di aiuti soltanto le aziende agricole individuali od associate:

la cui redditività è dimostrata in quanto l'introito netto per unità di lavoro è pari almeno al 60 % del reddito di riferimento determinato dall'ISTAT, conformemente alle disposizioni del programma operativo regionale della Calabria,

che soddisfano ai requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali,

i cui conduttori possiedono le conoscenze e le competenze professionali necessarie,

che si impegnano ad utilizzare gli investimenti ai fini previsti dal progetto di decreto durante dieci anni per i beni immobili e cinque anni per i beni mobili.

(31)

Sono esclusi dal beneficio degli aiuti gli investimenti finalizzati ad un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi sui mercati o che contravvengono ad eventuali restrizioni alla produzione o a limitazioni del sostegno comunitario stabilite nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato.

(32)

L'articolo 3 del progetto di decreto prevede la concessione di aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione. Le percentuali di aiuto e le condizioni di concessione sono le seguenti:

Spese ammissibili

Intensità massima dell'aiuto

Costruzione, acquisizione (16) o modernizzazione di beni immobili

50 %

Macchinari ed attrezzature, compresi i programmi informatici (17)

50 %

Spese generali (onorari di architetti, di ingegneri e di consulenti; studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e di licenze)

50 %

(33)

Possono beneficiare di aiuti soltanto le aziende di trasformazione e di commercializzazione:

la cui redditività è dimostrata in quanto il rendimento del capitale investito (rapporto tra il reddito operativo e il capitale investito) equivale a quella dei singoli settori di attività (per le nuove imprese, la redditività va dimostrata al momento in cui le attività avranno raggiunto un regime normale, conformemente alle indicazioni del programma operativo regionale, POR, della Calabria),

che soddisfano ai requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali,

che garantiscono effetti economici ai produttori di base tramite contratti di fornitura della durata di almeno tre anni a decorrere dalla data di completamento degli investimenti,

che si impegnano a garantire l'assegnazione degli investimenti ai fini previsti durante dieci anni per gli investimenti in beni immobili e durante cinque anni per gli altri investimenti.

(34)

Se i beneficiari sono essi stessi produttori, almeno il 60 % della materia prima dovrà provenire dall'esterno dell'azienda.

(35)

Sono esclusi dal beneficio dell'aiuto gli investimenti:

finalizzati ad un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi sui mercati o che contravvengono ad eventuali restrizioni alla produzione o a limitazioni del sostegno comunitario stabilite nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati,

che riguardano il commercio al minuto.

(36)

L'articolo 4 del progetto di decreto prevede alcune disposizioni relative all'introduzione e al mantenimento di metodi di coltura biologica, nel rispetto delle condizioni definite nel programma operativo regionale della Calabria approvato dalla Commissione (18). Esso prevede che l'erogazione degli aiuti sia subordinata alle seguenti condizioni:

conclusione, con la Regione, di un contratto che preveda l'applicazione di metodi di coltura biologica sull'intera superficie coltivata annualmente, nonché la tenuta dei registri dell'azienda previsti dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2092/91 (19) e (CE) n. 1804/1999 (20),

obbligo, per il beneficiario, di seguire le buone pratiche agricole sulle superfici e per le colture non incluse nel succitato contratto.

(37)

La dotazione finanziaria prevista nell'ambito di tale misura proviene dalle risorse disponibili del programma operativo regionale della Calabria.

(38)

L'articolo 5 del progetto di decreto prevede la concessione di aiuti ai nuovi consorzi ed alle associazioni che rappresentano i produttori di bergamotti desiderosi di esercitare un'attività nel settore delle produzioni di qualità contemplate dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2081/92 (21) e (CEE) n. 2092/91, nel rispetto delle disposizioni degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo. Questi stessi consorzi ed associazioni possono altresì beneficiare di aiuti finalizzati all'introduzione di sistemi di qualità e alla certificazione dei prodotti DOP e biologici.

(39)

Le modalità di concessione degli aiuti a favore dell'avviamento e dell'ampliamento di attività di cui al considerando 38 sono le seguenti:

Avviamento o ampliamento dell'attività (22) Spese ammissibili

Intensità massima dell'aiuto

Affitto dei locali (23)

Acquisto di attrezzature da ufficio (compreso il materiale informatico)

Costi del personale

Costi di esercizio

Spese amministrative

L'aiuto è concesso per un periodo massimo di cinque anni, non può superare nel primo anno il 100 % delle spese sostenute ed è ridotto del 20 % per ciascun anno di esercizio.

(40)

Le modalità di concessione degli aiuti all'introduzione di sistemi di qualità ed alla certificazione dei prodotti DOP e biologici, di cui al considerando 38, sono le seguenti:

Spese ammissibili

Intensità massima dell'aiuto

Norme ISO e HACCP: Spese connesse all'introduzione di norme di assicurazione della qualità e di sistemi di audit ambientale; formazione impartita alle persone che dovranno applicare tali norme.

100 % delle spese attestate [l'importo complessivo dell'aiuto non può superare 100 000 EUR per beneficiario e per periodo di tre anni (24)]

Messa a punto di sistemi di controllo e certificazione di sistemi di qualità [regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CEE) n. 2092/91]

100 % delle spese attestate il primo anno, quindi riduzione annua del 16,7 % circa fino ad estinzione (dopo sei anni)

Spese a copertura dei contributi richiesti dagli organismi riconosciuti di certificazione, per la certificazione iniziale dell'assicurazione della qualità e di sistemi analoghi

100 % delle spese attestate il primo anno, quindi riduzione annua del 16,7 % circa fino ad estinzione (dopo sei anni)

Controllo e certificazione dei metodi di coltura biologica

100 % delle spese attestate

(41)

L'articolo 6 del progetto di decreto prevede la concessione di aiuti per la realizzazione di progetti di recupero viario su strade comunali e vicinali (onde facilitare l'accesso dei macchinari alle aziende) nonché di progetti di elettrificazione delle zone di coltura del bergamotto.

(42)

Le modalità di concessione degli aiuti di cui al considerando 41 sono le seguenti:

Tipo di investimento e beneficiari

Intensità massima dell'aiuto

Investimenti per la realizzazione di infrastrutture realizzate dagli organismi pubblici: rete stradale rurale ed elettrificazione

100 %

Investimenti per la realizzazione di strade rurali (25), con la partecipazione di privati

75 %

(43)

L'articolo 7 del progetto di decreto prevede la concessione di aiuti alla ricerca a favore dei nuovi consorzi e/o degli enti che rappresentano i produttori agricoli.

(44)

Le modalità di concessione degli aiuti di cui al considerando 43 sono le seguenti:

Per il frutto di bergamotto

Ricerca e sviluppo

Intensità massima dell'aiuto

Spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca)

Costo di strumenti, attrezzature, terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca (salvo in caso di cessione a condizioni commerciali)

Costo dei servizi di consulenza e simili, utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di know‐how, di brevetti, di diritti di licenza, ecc.

Spese generali addizionali direttamente imputabili all'attività di ricerca

Altri costi di esercizio (ad esempio costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca

100 % delle spese ammissibili nel rispetto delle condizioni della comunicazione della Commissione 98/C 48/2 (26)


Per l'essenza di bergamotto

Ricerca e sviluppo (GU C 45 del 17.10.1996)

Intensità massima dell'aiuto e spese ammissibili (27)

Ricerca industriale e studi di fattibilità tecnica precedenti la ricerca industriale

Fino al 50 % delle spese ammissibili

Attività precompetitive

Fino al 25 % delle spese ammissibili

(45)

L'articolo 8 del progetto di decreto prevede la concessione di aiuti per la realizzazione di azioni di promozione (28) a favore del bergamotto e dei suoi derivati. I beneficiari sono le associazioni di produttori riconosciute oppure i consorzi e/o gli organismi che rappresentano i produttori, operanti nel settore delle produzioni DOP. Le modalità di concessione degli aiuti sono le seguenti:

Campagne pubblicitarie

Le associazioni e gli organismi che rappresentano i produttori debbono garantire l'accesso di tutti i produttori alle azioni pubblicitarie, senza alcuna discriminazione.

Per pubblicità si intende qualsiasi operazione intesa a stimolare gli operatori economici ovvero i consumatori ad acquistare un determinato prodotto, qualsiasi materiale distribuito direttamente ai consumatori agli stessi scopi nonché le azioni pubblicitarie indette dai consumatori presso i punti vendita. Non sono considerate pubblicitarie le azioni di promozione, ai sensi del punto 8 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non contenuti in detto allegato (30).

Le azioni pubblicitarie realizzate su un tema comune, dotate di un bilancio annuo superiore a 5 milioni di EUR e che vertono su nuovi sistemi di controllo della qualità o nuovi marchi, ovvero si riferiscono all'origine nazionale o regionale dei prodotti, dovranno essere obbligatoriamente notificate alla Commissione europea.

Debbono essere rispettate le disposizioni dell'articolo 2 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (29).

Debbono essere rispettate le disposizioni della normativa comunitaria applicabili ai prodotti considerati, secondo quanto stabilito al punto 25 dei sopra citati orientamenti.

Per quanto concerne i prodotti contrassegnati da marchi di qualità, è garantito il rispetto delle seguenti condizioni: accesso al marchio a tutti i produttori della Comunità senza limitazione geografica sull'origine dei prodotti e senza riferimento geografico del marchio; riconoscimento in base all'equivalenza dei controlli di qualità effettuati da organismi riconosciuti da altri Stati membri; carattere secondario dell'origine nel messaggio pubblicitario (questo principio vale anche per i prodotti privi di marchio).


Tipo di aiuto

Intensità massima dell'aiuto

Pubblicità a favore di prodotti di alta qualità, nel rispetto del disposto dell'articolo 28 del trattato.

Pubblicità a favore dei prodotti a denominazione d'origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Pubblicità a favore dei prodotti biologici ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Fino al 50 % delle spese ammissibili con possibilità di maggiorazione fino al 75 % per le PMI (31) delle zone dell'obiettivo 1.

In ogni caso:

gli aiuti a singole imprese saranno esclusi,

le aziende che realizzeranno le campagne pubblicitarie saranno selezionate in base ad una procedura conforme alle disposizioni della direttiva 92/50/CEE ovvero, se tale direttiva non è applicabile, in base ad altre procedure trasparenti e non discriminatorie,

ad ogni modo, le campagne saranno conformi ad almeno uno dei criteri positivi previsti, poiché verteranno su prodotti biologici o di alta qualità oppure a denominazione d'origine protetta.

Promozione e diffusione di informazioni generali

Tipo di aiuto

Intensità massima dell'aiuto

Organizzazione di concorsi, mostre e fiere

Studi di mercato

Diffusione di informazioni

Fino a 100 000 EUR per beneficiario (33) e per periodo di tre anni oppure, nel caso delle PMI (34), 50 % delle spese ammissibili, con applicazione dell'importo più elevato

(46)

L'articolo 9 del progetto di decreto prevede che gli aiuti, la cui durata è indeterminata, siano cumulabili nel rispetto delle intensità massime riportate nelle precedenti tabelle.

(47)

L'articolo 11 del progetto di decreto stabilisce le dotazioni disponibili per il finanziamento degli aiuti descritti in precedenza. Tali dotazioni sono le seguenti:

2 miliardi di ITL (1 032 914 EUR) per le misure previste dall'articolo 4 (in applicazione dell'articolo 4 della legge n. 39),

6 miliardi di ITL (3 098 742 EUR) per le misure previste dagli articoli 2, 3, 5, 7 e 8 (in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, della legge n. 39),

4 miliardi di ITL (2 065 828 EUR) per le misure previste dall'articolo 6 (in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della legge n. 39).

V.   VALUTAZIONE

(48)

A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(49)

Le misure previste prima dalla legge n. 39, quindi dal progetto di decreto comunicato dalle autorità italiane con lettera del 23 aprile 2002, rispondono in quasi tutti i casi a tale definizione (per le eccezioni, cfr. il seguito dell'analisi), poiché sono finanziate attraverso risorse pubbliche, favoriscono alcune produzioni (la produzione di bergamotti e dei loro derivati) e possono incidere sugli scambi in considerazione della posizione che l'Italia occupa nel segmento in questione (l'Italia è il maggiore produttore di bergamotti e di essenza di bergamotti dell'Unione ed una parte della produzione è esportata verso altri Stati membri).

(50)

Determinate misure possono tuttavia essere considerate compatibili con il mercato comune, in via derogativa, nei casi previsti dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato.

(51)

Nel caso in esame, tenuto conto delle misure sopra descritte, l'unica deroga che possa essere applicata è quella prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, secondo la quale possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(52)

Tenuto conto del tipo di progetto di decreto comunicato dalle autorità italiane, l'applicabilità della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato va esaminata alla luce delle seguenti norme:

per gli aiuti previsti dagli articoli 2, 4, 5, 6 e 8 (relativamente alla promozione in senso lato) del progetto di decreto: gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo (35) [nella fattispecie, la valutazione non può essere effettuata in base alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (36), dal momento che, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del medesimo, in caso di non conformità con le disposizioni ivi contenute, la Commissione deve esaminare le notifiche pendenti al momento della sua entrata in vigore alla luce degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e che, nel caso in specie, il progetto di decreto non consente di escludere che imprese diverse dalle PMI possano ugualmente beneficiare di aiuti],

per gli aiuti previsti dall'articolo 3 del progetto di decreto: gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (37) e il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (38), che, in forza dell'articolo 9 bis, paragrafo 1 (39), si applica alle notifiche pendenti di aiuti non destinati alla ricerca e allo sviluppo,

per gli aiuti di cui all'articolo 7 del progetto di decreto: la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo (40) e la comunicazione della Commissione del 1998, relativa alla modifica della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo (41);

per gli aiuti alla promozione e alla pubblicità di cui all'articolo 8 del progetto di decreto:

* gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato (42), nel caso in cui le misure pubblicitarie riguardino il frutto di bergamotto, e gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, nel caso in cui le misure pubblicitarie riguardino l'essenza di bergamotto,

* gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, per le azioni di promozione/assistenza tecnica a favore dei produttori di bergamotti, e gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale nonché il regolamento (CE) n. 70/2001, per le azioni di promozione/assistenza tecnica a favore dei produttori di olio essenziale di bergamotto.

(53)

Gli aiuti previsti da tale articolo sono aiuti agli investimenti nelle aziende agricole e, in quanto tali, sono disciplinati dal punto 4.1 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, il quale prevede:

un'intensità massima dell'aiuto pari al 40 % delle spese ammissibili per gli investimenti nelle zone non svantaggiate e al 50 % per gli investimenti nelle zone svantaggiate, elevabile rispettivamente al 45 % e al 55 % per gli investimenti effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento (laddove le intensità di aiuto rappresentano l'equivalente di sovvenzione lordo);

un elenco delle spese ammissibili in cui figurano l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili, l'acquisizione di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici (l'acquisto di materiale usato può essere considerato spesa ammissibile allorché siano soddisfatte le quattro condizioni seguenti: una dichiarazione del venditore deve attestare l'esatta origine del materiale e confermare che lo stesso non ha già beneficiato di un contributo nazionale o comunitario; l'acquisto di tale materiale deve rappresentare un vantaggio particolare per il programma o il progetto o essere reso necessario da circostanze eccezionali quali la mancanza di materiale nuovo disponibile in tempo utile; riduzione del costo, e quindi dell'importo del contributo, rispetto al costo dello stesso materiale acquistato nuovo, mantenendo un buon rapporto costi-benefici per l'operazione; le caratteristiche tecniche e/o tecnologiche del materiale usato devono essere adeguate alle esigenze del progetto) e le spese generali (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, ecc.) fino a concorrenza del 12 % delle due voci di spesa precedentemente citate,

le aziende beneficiarie devono essere di provata redditività, sulla base di una valutazione delle loro prospettive e devono rispettare requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

(54)

Tali disposizioni sono integrate da un'altra, di più ampia portata, secondo la quale in tutti i regimi di aiuto deve essere vietata la concessione di aiuti a favore di lavori già iniziati o di attività intraprese prima che la domanda di aiuto sia stata debitamente presentata all'autorità competente, in quanto un aiuto concesso con effetto retroattivo per attività già intraprese dal beneficiario non presenterebbe quella componente di incentivo che deve caratterizzare le misure di aiuto di natura non compensativa per poter essere considerate compatibili con il mercato comune (43).

(55)

In base alle disposizioni richiamate nei considerando da 29 a 31, la Commissione constata che sono rispettate tutte le condizioni di cui ai considerando 53 e 54, a condizione che le intensità di aiuto indicate nel progetto rappresentino l'equivalente di sovvenzione lordo e che gli aiuti comportino sempre un elemento di stimolo e non siano retroattivi, ovverosia concessi per lavori intrapresi prima dell'introduzione di una domanda in debita forma.

(56)

In tale contesto, la Commissione, chiamata a pronunciarsi sulla base delle informazioni di cui dispone, constata che gli aiuti previsti sono compatibili con il mercato comune, se essi sono riservati a beneficiari che danno l'avvio ai lavori soltanto successivamente all'introduzione della domanda di aiuto presso la competente autorità e se le intensità di aiuto previste nel progetto di decreto rappresentano l'equivalente di sovvenzione lordo.

(57)

In occasione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato in merito agli aiuti previsti dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della legge n. 39 per la trasformazione dei bergamotti e la commercializzazione dell'olio essenziale così ottenuto, è stato sottolineato il fatto che non risultava dimostrata l'osservanza dell'intensità massima dell'aiuto e di altre disposizioni definite dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese.

(58)

L'articolo 3 del progetto di decreto apporta indubbiamente alcune precisazioni circa il tasso di finanziamento delle misure previste.

(59)

Pertanto, l'intensità d'aiuto indicata (50 %) è ammissibile, poiché corrisponde, qualunque sia l'equivalente di sovvenzione considerato, a quello approvato dalla Commissione per la Calabria nell'ambito dell'esame della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale dell'Italia (44) e la natura delle spese ammissibili descritte indica che si tratta di un aiuto all'investimento iniziale, ai sensi del punto 4.4 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

(60)

Considerazioni analoghe valgono anche se si considerano gli aiuti alla luce del regolamento (CE) n. 70/2001. Tuttavia, e indipendentemente dal testo comunitario d'applicazione, la Commissione non è in grado di determinare se la domanda di aiuto precederà l'inizio dell'esecuzione dei progetti di investimento.

(61)

In tale contesto, la Commissione può sciogliere le riserve già espresse sulla compatibilità con il mercato comune degli aiuti alla trasformazione ed alla commercializzazione presi in esame, soltanto se gli aiuti sono concessi unicamente a coloro i quali avranno presentato domanda di aiuto prima di iniziare ad effettuare gli investimenti.

(62)

La Commissione constata, alla luce delle indicazioni riportate nel considerando 36, che gli interventi finanziari pubblici previsti costituiscono la partecipazione finanziaria dello Stato membro al cofinanziamento di misure di sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999 (45) e pertanto non rappresentano, in virtù del medesimo articolo, aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(63)

Per quanto concerne gli aiuti all'avviamento concessi secondo le modalità illustrate nel considerando 39, la Commissione constata che il testo del progetto di decreto comporta un esplicito impegno quanto al rispetto delle disposizioni degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo (cfr. considerando 38). Tuttavia occorre chiarire, da un lato, che gli aiuti dovranno rispettare, in particolare, il punto 10.3 degli orientamenti, che definiscono le norme che devono essere applicate dalle associazioni di produttori per l'ammissibilità agli aiuti e, dall'altro, che le intensità previste nella tabella B.I. del progetto, che menziona una diminuzione dell'aiuto pari al 20 % all'anno, dovranno essere calcolate conformemente al punto 10.5 degli orientamenti, con una diminuzione annua di 20 punti percentuale e non riducendo del 20 % la percentuale applicabile l'anno precedente.

(64)

Per quanto riguarda gli aiuti all'introduzione di sistemi di qualità ed alla certificazione dei prodotti DOP e biologici concessi secondo le modalità illustrate nel considerando 40, la Commissione constata che le pertinenti disposizioni degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo (nel caso in specie, quelle del punto 13) sono completamente rispettate. Gli aiuti relativi al controllo ed alla certificazione dei metodi di coltura biologica sono conformi alle disposizioni del punto 13.4, terzo comma, degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e possono, quindi, beneficiare della deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, così come gli aiuti all'istituzione di sistemi di controllo e alla certificazione di sistemi di qualità ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, che sono decrescenti durante un periodo adeguato fino a scomparire completamente, come prevede il punto 13.4.

(65)

Analogamente, gli aiuti destinati a coprire le spese relative all'introduzione di programmi di assicurazione della qualità ISO e HACCP sono conformi alla maggior parte dei requisiti di cui al punto 13.2 degli orientamenti. Tuttavia, il massimale di 100 000 EUR per beneficiario e per triennio, previsto dal terzo comma di detto punto, rappresenta la somma degli aiuti erogabili per diverse voci di spesa, tra le quali figurano i costi legati all'introduzione di norme di assicurazione della qualità e di sistemi di audit ambientale nonché la copertura dei contributi chiesti dagli organismi riconosciuti di certificazione. Ora, dalla tabella B.II, acclusa all'articolo 5 del progetto di decreto, si desume che il sopra citato massimale si applica soltanto alle spese connesse all'introduzione di norme di assicurazione della qualità e dei sistemi di audit in materia ambientale, mentre la copertura dei diversi contributi richiesti dagli organismi riconosciuti di certificazione non è soggetta ad alcun limite; in questo modo sommando gli aiuti relativi alle due voci di spesa è possibile un superamento del massimale di 100 000 EUR. È opportuno, quindi, subordinare l'approvazione dell'aiuto alla condizione che la totalità degli aiuti in questione rispetti effettivamente tale massimale.

(66)

Tenuto conto di tutti questi elementi, la Commissione deve concludere che gli aiuti relativi al controllo e alla certificazione dei metodi di coltivazione biologica, nonché gli aiuti all'istituzione di sistemi di controllo e alla certificazione di sistemi di qualità in virtù del regolamento (CEE) n. 2081/92, possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, purché sia rispettato il massimale di cui al punto 13.2, terzo comma, degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.

(67)

Dai dati della tabella acclusa all'articolo 6 si desume che gli interventi finanziari pubblici verteranno unicamente su infrastrutture di interesse generale.

(68)

Si può quindi ritenere che i suddetti interventi non costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(69)

Per quanto riguarda gli aiuti alla ricerca relativi al frutto di bergamotto, la Commissione constata, alla luce della tabella allegata all'articolo 7, che le condizioni stabilite dalla comunicazione della Commissione del 1998, relativa alla modifica della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, sono soddisfatte. Pertanto detti aiuti possono beneficiare della deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza in misura contraria al comune interesse.

(70)

Per quanto riguarda gli aiuti alla ricerca relativi all'essenza di bergamotto, la Commissione constata, basandosi sulla tabella acclusa all'articolo 7, che le spese ammissibili e l'intensità dell'aiuto corrispondono a quelle stabilite dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo. Le nozioni di ricerca industriale e di attività precompetitive non sono definite, ma la tabella comporta un riferimento alla disciplina comunitaria. Per maggiore chiarezza occorre stabilire che gli aiuti alla ricerca previsti per l'essenza di bergamotto possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, se le nozioni di ricerca industriale e di attività precompetitive corrispondono a quelle che figurano nell'allegato I della sopra citata disciplina.

(71)

Per quanto riguarda le azioni pubblicitarie, la Commissione osserva che gli aiuti previsti saranno concessi sia per il frutto di bergamotto sia per i suoi derivati (ossia, l'essenza di bergamotto).

(72)

Per quanto riguarda la pubblicità relativa al frutto di bergamotto, gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato alla pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato stabiliscono un certo numero di condizioni, affinché gli aiuti possano beneficiare della deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato: la campagna pubblicitaria prevista non deve rispondere a nessuno dei criteri negativi enunciati (pubblicità che metta eccessivamente in evidenza l'origine dei prodotti, pubblicità a favore di singole imprese, campagna contraria al diritto comunitario derivato) e deve rispondere ad almeno uno dei criteri positivi previsti (nel settore agricolo, pubblicità imperniata su prodotti eccedentari o specie sottoutilizzate, su nuovi prodotti o prodotti sostitutivi non ancora eccedentari, su prodotti di qualità pregiata, compresi quelli fabbricati od ottenuti con metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, come i prodotti biologici, sullo sviluppo di determinate regioni, sullo sviluppo delle piccole e medie imprese). Inoltre, l'intensità massima dell'aiuto deve essere pari al 50 % dei costi e, in base alla rilevanza di taluni fattori inerenti ai criteri positivi citati, può essere portata al 75 % delle spese, nel caso di pubblicità di prodotti delle PMI in zone che possono beneficiare di aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

(73)

La Commissione constata che gli aiuti saranno concessi nel rispetto di almeno uno dei criteri positivi (pubblicità a favore di prodotti biologici) enunciati negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato, senza che ricorra alcuno dei fattori inerenti ai criteri negativi enunciati nei medesimi orientamenti (il carattere secondario dell'origine nel messaggio diffuso, l'esclusione di qualsiasi pubblicità a favore di singole imprese, il rispetto delle normative applicabili ai prodotti di cui trattasi nonché della direttiva 2000/13/CE). Anche l'intensità dell'aiuto, pari al 50 %, corrisponde a quella prevista dalla normativa così come il rialzo al 75 % per le piccole o medie imprese, visto che la Calabria è una regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

(74)

In considerazione di quanto precede, la Commissione giunge alla conclusione che gli aiuti alla pubblicità previsti per il frutto di bergamotto possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(75)

Per quanto riguarda la pubblicità relativa all'essenza di bergamotto, la Commissione aveva sottolineato, in occasione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, che il rispetto delle disposizioni degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale non era stato dimostrato [cfr. considerando 19, lettera f)]. Va osservato che l'essenza di bergamotto è un prodotto non compreso nell'allegato I, che contiene tuttavia una parte preponderante di prodotti che figurano nell'allegato I. Pertanto, essa è altresì contemplata dagli orientamenti comunitari applicabili agli aiuti di Stato alla pubblicità dei prodotti che figurano nell'allegato I del trattato e di taluni prodotti che non rientrano nell'allegato I, conformemente al punto 9 di tali orientamenti.

(76)

Poiché il progetto di decreto presentato dalle autorità italiane prevede, per l'essenza di bergamotto, aiuti identici a quelli previsti per il frutto di bergamotto, la Commissione conclude che gli aiuti alla pubblicità relativamente all'essenza di bergamotto possono altresì beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(77)

Per quanto riguarda gli aiuti alla diffusione di informazioni di carattere generale, la Commissione constata che i beneficiari possono essere sia produttori di bergamotti sia produttori di olio essenziale di bergamotto.

(78)

La Commissione osserva che le prestazioni di cui trattasi rientrano nel punto 14 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo (46). Essa constata altresì, in base alla tabella allegata all'articolo 8 del progetto di decreto, che sono soddisfatte tutte le pertinenti condizioni di detto punto (intensità od importo dell'aiuto, accessibilità dei servizi).

(79)

I suddetti aiuti possono quindi beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(80)

La Commissione osserva che la tabella E allegata all'articolo 8 del progetto di decreto si basa sulle disposizioni degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, anche nei casi in cui gli aiuti riguardano i produttori di olio essenziale di bergamotto. Ora, come segnalato in precedenza, l'olio essenziale di bergamotto non figura nell'allegato I del trattato e gli aiuti ad esso relativi, indipendentemente dalla loro forma, non possono rientrare nell'ambito degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, ma sono soggetti alle disposizioni di cui al considerando 52, quarto trattino.

(81)

A tal proposito, la Commissione constata che gli aiuti alla promozione a favore dei produttori di olio essenziale di bergamotto possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, allorché il beneficiario è una piccola o media impresa, purché esse soddisfino alle condizioni dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001, in forza del quale:

per i servizi prestati da consulenti esterni, l'aiuto non deve eccedere il 50 % dei costi relativi ai suddetti servizi; i servizi in questione non debbono costituire un'attività permanente o periodica e non debbono essere in relazione con le normali spese di funzionamento dell'impresa, quali servizi regolari di consulenza fiscale o giuridica, ovvero pubblicità,

per la partecipazione a fiere e mostre, l'aiuto lordo non deve eccedere il 50 % dei costi supplementari derivanti dal noleggio, dalla sistemazione e dalla gestione dello stand (tale esenzione è valida unicamente per la prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra).

(82)

Indipendentemente dalle dimensioni del beneficiario, la misura non va considerata un aiuto di Stato, qualora siano rispettate tutte le condizioni materiali e formali stabilite dal regolamento (CE) n. 69/2001.

VI.   CONCLUSIONI

(83)

Dall'analisi effettuata si desume che:

gli aiuti previsti dall'articolo 2 del progetto di decreto sono compatibili con il mercato comune, a condizione che essi siano riservati a beneficiari che danno l'avvio ai lavori soltanto successivamente alla presentazione della domanda di aiuto presso l'autorità competente e soltanto se l'intensità dell'aiuto prevista rappresenti l'equivalente di sovvenzione lordo,

gli aiuti previsti dall'articolo 3 del progetto di decreto sono compatibili con il mercato comune, purché siano concessi unicamente a quanti avranno presentato domanda di aiuto prima di dare il via ai propri investimenti,

gli aiuti previsti dall'articolo 4 del progetto di decreto non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato,

gli aiuti previsti dall'articolo 5 del progetto di decreto per i controlli effettuati nel settore dei prodotti biologici nonché per l'istituzione di sistemi di controllo e la certificazione di sistemi di qualità a norma del regolamento (CEE) n. 2081/92 sono compatibili con il mercato comune,

gli aiuti previsti dall'articolo 5 del progetto di decreto per l'avviamento o l'ampliamento delle attività delle associazioni di produttori e gli aiuti previsti dallo stesso articolo a copertura dei contributi chiesti dagli organismi di certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale di sistemi di assicurazione della qualità e di sistemi analoghi sono compatibili con il mercato comune purché l'insieme degli aiuti destinati a coprire le spese relative all'introduzione di programmi di assicurazione della qualità ISO e HACCP ed i contributi chiesti da organismi di certificazione siano limitati a 100 000 EUR per beneficiario e per triennio,

gli aiuti previsti dall'articolo 6 del progetto di decreto non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato,

gli aiuti previsti dall'articolo 7 del progetto di decreto per il frutto di bergamotto sono compatibili con il mercato comune,

gli aiuti previsti dall'articolo 7 del progetto di decreto per l'essenza di bergamotto sono compatibili con il mercato comune, purché le nozioni di ricerca industriale e di attività precompetitive ivi contemplate corrispondano a quelle indicate nell'allegato I della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo,

gli aiuti previsti dall'articolo 8 del progetto di decreto per la pubblicità a favore del frutto di bergamotto e dell'essenza di bergamotto sono compatibili con il mercato comune,

gli aiuti previsti dall'articolo 8 del progetto di decreto per la promozione e la diffusione di informazioni generali a favore dei produttori di bergamotti sono compatibili con il mercato comune,

gli aiuti previsti dall'articolo 8 del progetto di decreto per la promozione e la diffusione di informazioni generali a favore dei produttori di olio essenziale di bergamotto rientranti nella definizione comunitaria di piccola o media impresa sono compatibili con il mercato comune, purché le condizioni definite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione siano soddisfatte,

indipendentemente dalle dimensioni del beneficiario, gli aiuti previsti dall'articolo 8 del progetto di decreto per la promozione e la diffusione di informazioni generali a favore dei produttori di olio essenziale di bergamotto non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, purché siano rispettate tutte le condizioni materiali e formali stabilite dal regolamento (CE) n. 69/2001.

(84)

Poiché le autorità italiane hanno annunciato di aver sospeso i dispositivi di concessione delle risorse finanziarie di cui alla legge n. 39 (cfr. considerando 21), non occorre prevedere il recupero di aiuti indebitamente percepiti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti previsti dall'articolo 4 della legge n. 39 del 25 febbraio 2000 e dettagliati nell'articolo 4 del progetto di decreto comunicato dalle autorità italiane il 23 aprile 2002 (di seguito «progetto di decreto»), non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 2

Gli aiuti previsti dall'articolo 6 della legge n. 39 del 25 febbraio 2000 e dettagliati nell'articolo 2 del progetto di decreto sono compatibili con il mercato comune, purché essi siano riservati a beneficiari che inizino i lavori soltanto successivamente all'introduzione della domanda di aiuto presso l'autorità competente e sempre che l'intensità d'aiuto prevista nel progetto di decreto rappresenti l'equivalente di sovvenzione lordo.

Articolo 3

Gli aiuti previsti dall'articolo 6 della legge n. 39 del 25 febbraio 2000 e dettagliati nell'articolo 3 del progetto di decreto sono compatibili con il mercato comune, purché essi siano concessi unicamente a coloro i quali avranno presentato domanda di aiuto prima di iniziare gli investimenti.

Articolo 4

Gli aiuti previsti dall'articolo 6 della legge n. 39 del 25 febbraio 2000 e dettagliati nell'articolo 5 del progetto di decreto, sono compatibili con il mercato comune, purché la totalità degli aiuti destinati a coprire le spese relative all'introduzione di programmi di assicurazione della qualità ISO e HACCP ed i contributi chiesti dagli organismi di certificazione siano limitati a 100 000 EUR per beneficiario e per triennio.

Articolo 5

Gli aiuti previsti dall'articolo 4 della legge n. 39 del 25 febbraio 2000 e dettagliati nell'articolo 6 del progetto di decreto non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 6

1.   Gli aiuti previsti dall'articolo 6 della legge n. 39 del 25 febbraio 2000 e dettagliati nell'articolo 7 del progetto di decreto sono compatibili con il mercato comune allorché essi riguardano il frutto di bergamotto.

2.   Gli aiuti previsti dall'articolo 6 della legge n. 39 del 25 febbraio 2000 e dettagliati nell'articolo 7 del progetto di decreto sono compatibili con il mercato comune allorché essi riguardano l'essenza di bergamotto, purché le nozioni di ricerca industriale e di attività precompetitive corrispondano a quelle indicate nell'allegato I della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo.

Articolo 7

1.   Gli aiuti previsti dall'articolo 6 della legge n. 39 del 25 febbraio 2000 e dettagliati nell'articolo 8 del progetto di decreto sono compatibili con il mercato comune allorché essi riguardano le misure di pubblicità.

2.   Gli aiuti previsti dall'articolo 6 della legge n. 39 del 25 febbraio 2000 e dettagliati nell'articolo 8 del progetto di decreto sono compatibili con il mercato comune allorché essi riguardano le misure di promozione e di diffusione di informazioni generali a favore dei produttori di bergamotto.

3.   Gli aiuti previsti dall'articolo 6 della legge n. 39 del 25 febbraio 2000 e dettagliati nell'articolo 8 del progetto di decreto sono compatibili con il mercato comune allorché essi riguardano le misure di promozione e di diffusione di informazioni generali a favore dei produttori di olio essenziale di bergamotto rientranti nella definizione comunitaria di piccola o media impresa, purché le condizioni dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 siano soddisfatte.

4.   Indipendentemente dall'importanza del beneficiario, gli aiuti previsti dall'articolo 6 della legge n. 39 del 25 febbraio 2000 e dettagliati nell'articolo 8 del progetto di decreto per la promozione e la diffusione di informazioni generali a favore dei produttori di olio essenziale di bergamotto non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, purché siano rispettate tutte le condizioni materiali e formali stabilite dal regolamento (CE) n. 69/2001.

Articolo 8

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l'Italia informa la Commissione, circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 9

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU C 380 del 30.12.2000, pag. 2.

(2)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3)

(3)  GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.

(4)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2223/2004 (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 1).

(5)  GU L 214 del 13.8.1999, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1763/2001 (GU L 239 del 7.9.2001, pag. 10).

(6)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(7)  GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4.

(8)  GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

(9)  GU C 48 del 13.2.1998, pag. 2.

(10)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(11)  Fino al 55 % per i giovani agricoltori, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/1999, che realizzano gli investimenti nei cinque anni successivi al loro insediamento.

(12)  Fino al 45 % per i giovani agricoltori, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/1999, che realizzano gli investimenti nei cinque anni successivi al loro insediamento.

(13)  Le condizioni seguenti devono essere rispettate: è necessaria una dichiarazione da parte del venditore che attesti l'origine del materiale e la non percezione di aiuti ad esso relativi; occorre dimostrare che l'acquisto procuri un vantaggio particolare per la realizzazione del progetto ovvero sia giustificato da circostanze eccezionali; vi deve essere riduzione dei costi e mantenimento di un buon rapporto costi-benefici; il materiale deve presentare le caratteristiche tecniche o tecnologiche conformi alle esigenze del progetto.

(14)  Sono ammissibili anche le piccole infrastrutture destinate a tutelare le aziende dall'erosione, nonché le opere necessarie alla gestione delle acque e per le quali occorrono lavori di ingegneria.

(15)  Le percentuali del 40 % e del 50 % possono essere aumentate del 5 % per i giovani agricoltori. Le spese supplementari sono quelle dovute all'utilizzo di materiali tradizionali.

(16)  Calcolo sulla base del valore del bene immobile, ad esclusione delle spese di avviamento.

(17)  In caso di leasing con opzione di acquisto della proprietà, l'acquisto deve avvenire entro il termine di quattro anni e comunque prima dello scadere del termine di realizzazione degli investimenti.

(18)  Decisione C(2000) 1600 del 15 giugno 2001.

(19)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

(20)  GU L 222 del 24.8.1999, pag. 1.

(21)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

(22)  Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo sette anni dal riconoscimento dell'organizzazione di produttori. In caso di ampliamento significativo dell'attività, sono ammissibili solo spese derivanti dai compiti aggiuntivi svolti dal beneficiario. L'adesione di nuovi membri non è considerata un ampliamento significativo dell'attività a meno che non dia luogo ad un'espansione quantitativa dell'attività pari almeno al 30 %.

(23)  In caso di acquisto le spese ammissibili sono limitate al costo della locazione a prezzi di mercato.

(24)  Il beneficiario è il destinatario del servizio. In caso di fornitura di servizi da parte delle associazioni, tali servizi debbono essere accessibili a tutti gli interessati.

(25)  Intervento di interesse generale (infrastrutture accessibili al pubblico).

(26)  Il progetto deve essere di interesse generale per il settore e non deve provocare distorsioni di concorrenza; l'informazione è resa nota in pubblicazioni adeguate con diffusione almeno regionale; ogni operatore deve essere informato in tempo reale circa i risultati della ricerca; i risultati della ricerca devono essere messi a disposizione per essere utilizzati da tutte le parti interessate, senza discriminazioni in termini di costo e di tempo; gli aiuti sono conformi alle condizioni pertinenti dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

(27)  Spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente alla attività di ricerca); costi di strumenti, attrezzature, terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca (salvo che si tratti di cessione a condizioni commerciali); costo dei servizi di consulenza e simili, utilizzati per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di know‐how, di brevetti, di diritti di licenza, ecc.; spese generali addizionali direttamente imputabili all'attività di ricerca; altri costi di esercizio (ad esempio costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca.

(28)  Infatti, come dimostrano le tabelle allegate dell'articolo 8, si tratta al tempo stesso di misure di promozione e di misure a carattere pubblicitario.

(29)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

(30)  Non sono quindi contemplate le operazioni quali la diffusione delle conoscenze scientifiche, l'organizzazione di fiere e mostre né la partecipazione a manifestazioni analoghe od altre iniziative di relazioni pubbliche, compresi i sondaggi di opinione e gli studi di mercato.

(31)  PMI rispondenti alla definizione del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ().

(32)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 364/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22)

(33)  Il beneficiario è il destinatario del servizio. I servizi forniti da organismi che rappresentano i produttori debbono essere accessibili a tutti gli agricoltori.

(34)  PMI rispondenti alla definizione del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

(35)  Cfr. nota 3.

(36)  GU L 1 del 3.1.2004, pag. 1.

(37)  Cfr. nota 6.

(38)  Cfr. nota 17.

(39)  Inserito dall'articolo 1, punto 9, del regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22).

(40)  Cfr. nota 8. La disciplina comunitaria resta applicabile nel caso in specie, poiché il regolamento (CE) n. 364/2004 prevede esplicitamente, inserendo un nuovo articolo 9 bis nel regolamento (CE) n. 70/2001, che le notifiche relative agli aiuti alla ricerca e allo sviluppo pendenti il 19 marzo 2004 (caso in specie) continuano ad essere valutate tenendo conto della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo.

(41)  Cfr. note 9 e 23.

(42)  GU C 252 del 12.9.2001, pag. 5.

(43)  Cfr. punto 3.6 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.

(44)  GU C 175 del 24.6.2000, pag. 11.

(45)  Cfr. nota 4.

(46)  In linea di massima, gli aiuti alla realizzazione di studi di mercato rientrano nel punto 13 degli orientamenti, che si occupa degli aiuti a favore dei prodotti di qualità. Tuttavia, nel caso in specie, si tratta effettivamente di una voce di spesa che si inserisce in un complesso di misure di promozione ed esse possono essere quindi analizzate sulla stessa base delle altre prestazioni previste nella tabella allegata dell'articolo 8 del progetto di decreto, le quali si fondano tutte sul punto 14 degli orientamenti.


23.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 85/36


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2005

relativa all'aiuto di Stato cui la Francia ha dato esecuzione a favore di due navi da crociera per lo sviluppo della Polinesia francese

[notificata con il numero C(2005) 2731]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/219/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale (1),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma di detti articoli (2), e tenuto conto di dette osservazioni,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

La Commissione ha autorizzato, mediante la decisione 1999/719/CE (3), un aiuto allo sviluppo per la costruzione di due navi da crociera, R3 e R4. La Commissione aveva autorizzato l'aiuto a condizione che le navi fossero messe in servizio unicamente nella Polinesia francese per un periodo di almeno cinque anni.

(2)

Con lettera del 3 ottobre 2002, la Francia ha informato la Commissione che le autorità francesi avevano accettato che le due navi potessero, in certa misura, essere utilizzate al di fuori della Polinesia francese.

(3)

Con lettera del 2 aprile 2003, la Commissione ha informato la Francia della propria decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti dell'aiuto in questione.

(4)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto.

(5)

La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di un terzo interessato e le ha trasmesse alla Francia che vi ha replicato con lettera del 15 settembre 2003.

(6)

La Commissione ha ricevuto dalla Francia altre lettere datate rispettivamente 11 giugno 2003, 13 ottobre 2003, 10 febbraio 2004, 24 marzo 2004, 3 giugno 2004 e 10 maggio 2005.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

(7)

Le due navi da crociera quasi identiche R3 e R4, consegnate rispettivamente in maggio e settembre 1999, sono state costruite in Francia, presso il cantiere navale «Chantiers de l'Atlantique». Le due navi potevano beneficiare di un aiuto francese allo sviluppo dato che erano destinate a sostenere il turismo nella Polinesia francese, territorio ammesso a beneficiare di aiuti allo sviluppo in base alle norme OCSE e UE applicabili alla costruzione navale.

(8)

I proprietari iniziali delle navi R3 e R4 erano investitori privati francesi, che hanno beneficiato di una detrazione fiscale per il loro investimento nelle navi, conformemente ad un regime di aiuti fiscali a favore di investimenti nei dipartimenti e territori francesi di oltremare (5) denominata «legge Pons». Nella decisione 1999/719/CE, l'elemento di aiuto era stato stimato pari al 41,6 % del valore delle navi.

(9)

Nell'ambito del regime istituito dalla legge Pons, i proprietari di R3 e R4 si erano impegnati a cedere in locazione le navi per una cifra interessante all'impresa Renaissance Financial, cui, dopo cinque anni, le avrebbero vendute a un prezzo inferiore a quello di mercato.

(10)

L'aiuto alla società incaricata della gestione delle navi doveva quindi essere concesso per il tramite dei proprietari, sia su base annuale sia sotto forma di un guadagno unico allo scadere del periodo di cinque anni. La condizione, cui era subordinata l'autorizzazione dell'aiuto nella decisione 1999/719/CE, prevedeva che per assicurare la finalità di «sviluppo» dell'aiuto, le navi fossero messe in servizio esclusivamente nella Polinesia francese per almeno cinque anni. Tale condizione è scaduta rispettivamente nel maggio e nel settembre 2004.

(11)

Renaissance Financial è fallita nel settembre 2001. Con il consenso dei proprietari (gli investitori privati francesi), l'accordo stipulato tra Renaissance Financial e gli armatori in relazione alle navi R3 e R4, è stato rescisso alla fine del 2001.

(12)

I proprietari delle navi dovevano quindi trovare un nuovo operatore. La società P&O Princess Cruises (di seguito «P&O PC») è stata l'unica a presentare un'offerta per le due navi da crociera. Di conseguenza, nell'agosto 2002, i proprietari hanno firmato con P&O PC un accordo in base al quale quest'ultima avrebbe noleggiato le navi per tre anni e in seguito le avrebbe riacquistate. A quell'epoca P&O PC era una società indipendente quotata in borsa, ma nell'aprile 2004 è stata rilevata da Carnival Corporation e scissa in due affiliate (P&O Cruises e Princess Cruises).

(13)

La nave da crociera R3 è stata ribattezzata Pacific Princess ed è utilizzata nell'Oceano Pacifico, Australia e Alaska comprese. La nave da crociera R4 è stata ribattezzata Tahitian Princess ed è stazionata a Tahiti, nella Polinesia francese. La nave effettua la maggior parte delle sue crociere tra le isole della Polinesia francese, ma naviga anche in altre regioni, tra cui le Isole Cook e le Isole Samoa. Entrambe le navi sono gestite da Princess Cruises.

(14)

Benché, contrariamente alla condizione imposta nella decisione 1999/719/CE, questi nuovi accordi prevedessero l'utilizzazione delle navi da crociera al di fuori della Polinesia francese, le autorità fiscali francesi hanno autorizzato tale soluzione decidendo che le agevolazioni fiscali accordate in virtù della legge Pons potessero essere mantenute.

(15)

Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (6), la Commissione può, nei casi di aiuti attuati in modo abusivo, avviare il procedimento di indagine formale. La Commissione ha informato la Francia di tale possibilità con lettera del 18 ottobre 2002, ma la Francia non ha reagito.

(16)

Tenuto conto delle chiare condizioni imposte dalla Commissione nella decisione 1999/719/CE e del fatto che è emerso che le due navi da crociera erano almeno parzialmente utilizzate al di fuori della Polinesia francese, la Commissione ha ritenuto, nella decisione di avvio del procedimento formale di indagine, che la condizione enunciata nella sua decisione del 1999 non fosse più soddisfatta, il che l'ha indotta a supporre un'eventuale applicazione abusiva dell'aiuto di Stato.

III.   OSSERVAZIONI COMUNICATE DAGLI INTERESSATI

(17)

La società per azioni European Corporate Partners (ECP), comproprietario della nave da crociera R3, ha presentato osservazioni con lettera del 16 luglio 2003. ECP ritiene che, malgrado il cambiamento intervenuto nell'utilizzazione delle navi, continuino ad essere soddisfatte le condizioni cui ne era subordinata la gestione. Princess Cruises si è impegnata ad autorizzare spese locali ammontanti a 4 milioni di dollari USA per sviluppare il turismo e ad impiegare, nella misura del possibile, manodopera locale. La Polinesia francese ne trarrà, secondo ECP, un vantaggio finanziario annuo ammontante a 30 milioni di EUR. ECP ha inoltre dichiarato che Princess Cruises copre un segmento di mercato superiore a quello nel quale operava Renaissance Financial, il che dovrebbe consentire un aumento delle spese locali. ECP sostiene inoltre che occorre applicare un fattore moltiplicatore di 2,5 per misurare l'effetto positivo totale per la Polinesia francese. Infine, per quanto concerne la componente sviluppo, ECP sottolinea che per stimare l'effetto di sviluppo globale delle navi da crociera, occorre tener conto delle spese effettuate al di fuori della Polinesia francese, in regioni che sono, del pari, ammesse a beneficiare di aiuti allo sviluppo.

(18)

ECP sostiene infine che è per una ragione di forza maggiore (avvenimenti dell'11 settembre 2001) che è stato necessario cambiare operatore e modificare le condizioni di gestione delle navi. Infine essa considera che il principio di proporzionalità dovrebbe permettere alla Commissione di concludere che la soluzione trovata con P&O PC era la migliore, viste le difficili circostanze.

IV.   OSSERVAZIONI DELLA FRANCIA

(19)

La Francia ritiene, sostanzialmente, che le condizioni imposte nella decisione 1999/719/CE siano rispettate anche nel contesto della nuova utilizzazione delle navi, dato che l'effetto di sviluppo, per la Polinesia francese in particolare e per altre regioni ammesse a beneficiare di aiuti allo sviluppo in generale, è conforme agli obiettivi fondamentali della decisione. La Francia ritiene inoltre che sia essenziale, benché si differenzino ormai per utilizzazione, che le due navi da crociera formino oggetto di una valutazione comune.

(20)

La Francia giustifica inoltre il fatto di aver autorizzato la nuova utilizzazione delle navi in base ai seguenti argomenti.

(21)

Il numero di scali in zone ammesse a beneficiare di aiuti allo sviluppo è globalmente identico a quello che era nel contesto della utilizzazione prevista inizialmente.

(22)

L'effetto di sviluppo totale prodotto nel quadro della nuova utilizzazione è molto simile a quello che era stato previsto all'origine per la Polinesia francese.

(23)

La perdita di effetti di sviluppo derivante dall'anno di inutilizzazione delle navi in seguito al fallimento di Renaissance Financial non deve essere obbligatoriamente compensata da una proroga delle condizioni relative all'utilizzazione delle navi, dato che il fallimento era connesso ad una ragione di forza maggiore (gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001).

(24)

Per compensare in certo qual modo il tempo perduto durante il lungo periodo di immobilizzazione delle navi, la Francia ha imposto una proroga dell'obbligo di utilizzazione delle due navi, rispettivamente di quattro e di cinque mesi, fino a metà del 2005, condizione che è stata accettata dal proprietario.

(25)

Princess Cruises ha deciso di continuare ad utilizzare almeno una delle navi nella Polinesia francese fino all'aprile 2006 ed è attualmente in contatto con il governo della Polinesia francese per una nuova proroga della sua presenza in loco.

(26)

Nelle sue ulteriori comunicazioni, la Francia stima le spese connesse alla gestione delle due navi in regioni ammesse a beneficiare di aiuti allo sviluppo pari a 28,9 milioni di EUR all'anno, di cui il 78 %, ossia 22,5 milioni di EUR all'anno, nella Polinesia francese. Le spese totali generate nella Polinesia francese dalla nuova utilizzazione delle navi da crociera ammonterebbero quindi a 175,5 milioni di EUR (cfr. tabella).

Tabella

Stima delle spese connesse alle navi Pacific Princess (ex R3) e Tahitian Princess (ex R4) nella Polinesia francese

(in milioni di EUR)

Operatore

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Totale

Renaissance Financial

5,8

44

34,5

 

 

 

 

 

84,3

Proprietari (7)

 

 

 

8,5

 

 

 

 

8,5

Princess Cruises

 

 

 

7,8

22,5

22,5

22,5

7,4

82,7

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

175,5

(27)

Infine la Francia condivide le osservazioni presentate da ECP.

V.   VALUTAZIONE

(28)

L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato dichiara incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza a meno che non rientrino nel campo di applicazione delle deroghe disposte dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato.

(29)

Per quanto concerne l'articolo 87, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio ha adottato la direttiva 90/684/CEE, del 21 dicembre 1990, relativa agli aiuti alla costruzione navale (8), in base alla quale era stato inizialmente notificato e autorizzato l'aiuto di cui trattasi. In virtù dell'articolo 4, paragrafo 7, di detta direttiva, gli aiuti concessi come aiuti allo sviluppo ad un paese in via di sviluppo non sono soggetti al massimale applicabile agli aiuti al funzionamento. Per valutare la compatibilità dell'aiuto allo sviluppo con il mercato comune, la Commissione:

verifica che l'aiuto soddisfi le condizioni stabilite dal gruppo di lavoro n. 6 dell'OCSE nell'accordo concernente l'interpretazione degli articoli 6, 7 e 8 dell'accordo sui crediti alle esportazioni di navi,

verifica la specifica finalità di «sviluppo» dell'aiuto previsto (9).

(30)

Per autorizzare l'aiuto, la Commissione ha quindi verificato la componente «sviluppo». Nella decisione 1999/719/CE di autorizzazione dell'aiuto, la Commissione ha affermato quanto segue:

«È evidente che se le navi non sono gestite nella Polinesia francese non produrranno alcuno sviluppo economico in questo territorio. Di conseguenza è essenziale che l'aiuto sia legato alla condizione che queste navi siano messe in servizio nella Polinesia francese. La Francia si è impegnata affinché siano gestite esclusivamente in questo territorio per almeno cinque anni. La Commissione ha deciso di subordinare l'approvazione dell'aiuto a questa condizione affinché la finalità di “sviluppo” del progetto non sia rimessa in discussione.»

(31)

Nella sua decisione del 2003 di avviare il procedimento di indagine formale, la Commissione ha osservato che la Francia aveva ammesso che una delle navi, la Pacific Princess, ex R3, operava in maniera permanente al di fuori della Polinesia francese e che l'altra, la Tahitian Princess, ex R4, pur essendo stazionata a Papeete, capoluogo della Polinesia francese, era del pari occasionalmente utilizzata in regioni che non fanno parte della Polinesia francese.

(32)

Sulla base di tale osservazione, tenuto conto delle chiare condizioni imposte dalla Commissione nella decisione 1999/719/CE, nonché del fatto che le due navi erano almeno parzialmente utilizzate al di fuori della Polinesia francese, la Commissione ha considerato che la condizione imposta nella sua decisione del 1999 non fosse più rispettata, ragione per cui supponeva un'eventuale applicazione abusiva dell'aiuto di Stato.

(33)

Le regole relative all'applicazione abusiva di un aiuto di Stato sono enunciate all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 659/1999, il quale fa riferimento alle regole normali concernenti la procedura formale di indagine e alle procedure applicabili agli aiuti illegali.

(34)

Di conseguenza, la presente valutazione verterà sulla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune, sulla base della decisione 1999/719/CE e delle disposizioni relative agli aiuti allo sviluppo contenute nelle norme sugli aiuti di Stato applicabili alla costruzione navale.

(35)

Innanzitutto, la Commissione osserva che è accertato che le navi in questione non sono mai state utilizzate conformemente alla decisione 1999/719/CE.

(36)

La Commissione esaminerà quindi se l'aiuto accordato nel 1999 possa ciononostante essere considerato compatibile con il mercato comune alla luce dei fatti nuovi constatati nel quadro della presente indagine e sulla base dell'obiettivo iniziale di detto aiuto, ossia l'effetto di sviluppo economico particolare nella Polinesia francese.

(37)

I due principali aspetti da valutare sono l'incidenza degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 e l'effetto di sviluppo economico particolare nella Polinesia francese.

(38)

In numerose decisioni in materia di aiuti di Stato (10), la Commissione ha riconosciuto che gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 dovevano essere considerati come circostanze eccezionali per il settore delle crociere marittime. La Commissione ritiene quindi di poter accettare l'argomento invocato dalla Francia e da ECP secondo il quale detti avvenimenti hanno creato una situazione di forza maggiore.

(39)

La Commissione ritiene che, nella fattispecie, gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 abbiano avuto un duplice impatto.

(40)

Innanzitutto, hanno contribuito al fallimento di Renaissance Financial. Pur essendo vero che Renaissance Financial incontrava già difficoltà finanziarie prima dell'11 settembre 2001, gli attentati terroristici, data la loro incidenza sul mercato delle crociere, sono stati determinanti, in quanto i potenziali investitori hanno ritirato ogni sostegno alla società. Tenuto conto delle difficoltà incontrate per trovare un nuovo operatore interessato nonché della complessità dei problemi giuridici che dovevano essere risolti tra l'amministratore di Renaissance Financial, i proprietari, il governo francese e il nuovo operatore, è trascorso quasi un anno prima che le navi potessero essere rimesse in servizio. Di conseguenza, il fatto che le navi non siano state utilizzate per quasi un anno e la perdita di sviluppo che ne è conseguita per la Polinesia francese possono essere messi in relazione con la situazione di forza maggiore, creata dagli avvenimenti dell'11 settembre 2001.

(41)

L'11 settembre 2001, come secondo effetto, ha influito nel breve e medio periodo sull'industria delle crociere, da un lato obbligando le società a ridurre i prezzi per mantenere la clientela e, dall'altro, rendendo i potenziali clienti meno inclini a viaggiare in aereo su lunghe distanze. Data la lontananza della Polinesia francese dagli Stati Uniti e dall'Europa, era diventato più difficile, da un punto di vista finanziario, gestirvi navi da crociera. Tale effetto attualmente può essere considerato superato, ma è stato evidente fino al 2003.

(42)

Sulla base delle osservazioni di cui sopra, la Commissione ritiene che il periodo di immobilizzo delle navi imputabile alle circostanze connesse agli attentati terroristici non debba essere compensato e possa quindi essere detratto dall'effetto di sviluppo richiesto per giustificare l'aiuto.

(43)

La Commissione ha valutato gli effetti di sviluppo dell'utilizzazione delle navi e li ha raffrontati a quanto era stato previsto inizialmente.

(44)

La Commissione accoglie la richiesta della Francia, secondo la quale gli effetti di sviluppo delle due navi da crociera dovrebbero essere valutati congiuntamente dal momento che le due navi hanno formato oggetto di una valutazione comune nella decisione 1999/719/CE. Inoltre, sotto il profilo dello sviluppo, è importante l'effetto totale e non la questione di stabilire a quale delle due navi sia imputabile.

(45)

Tuttavia la Commissione non ritiene che si debba tener conto degli effetti di sviluppo in tutte le regioni ammesse a beneficiare di un aiuto allo sviluppo, dal momento che la decisione iniziale riguardava unicamente gli effetti di sviluppo nella Polinesia francese. Il fatto di prendere in considerazione effetti in altre regioni o paesi equivarrebbe a modificare l'obiettivo inizialmente assegnato all'aiuto.

(46)

Nella sua decisione iniziale, la Commissione aveva basato l'autorizzazione dell'aiuto su spese annue stimate pari a circa 44 milioni di EUR per le due navi, ossia cinque volte 44 = 220 milioni di EUR per un periodo di cinque anni.

(47)

Se si deduce il tempo perso in seguito agli avvenimenti dell'11 settembre 2001 (un anno), gli effetti di sviluppo che sarebbero necessari perché la decisione finale sia rispettata sarebbero i seguenti: 4 anni x 44 = 176 milioni di EUR. Le spese generate nella Polinesia francese dalla gestione delle navi, calcolate attualmente pari a 175,5 milioni di EUR, equivalgono praticamente a tale importo.

(48)

Si può pertanto concludere che tenuto conto della situazione di forza maggiore creata dagli attentati dell'11 settembre 2001, le navi abbiano generato, nel quadro della loro gestione passata e futura attualmente nota, un effetto di sviluppo analogo a quello previsto inizialmente.

(49)

La Commissione considera pertanto che l'effetto di sviluppo particolare dell'aiuto è garantito, che le condizioni di autorizzazione dell'aiuto sono quindi rispettate e che, di conseguenza, l'aiuto non forma oggetto di applicazione abusiva.

VI.   CONCLUSIONE

(50)

La Commissione constata che la Francia ha modificato illegalmente le condizioni applicabili all'aiuto allo sviluppo autorizzato a favore della costruzione di due navi da crociera, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, dato che gli effetti di sviluppo per la Polinesia francese, tenuto conto del tempo perso per ragioni di forza maggiore, equivalgono a ciò che era stato previsto inizialmente, l'aiuto è compatibile con il mercato comune e in particolare con le regole applicabili all'aiuto allo sviluppo a favore del settore della costruzione navale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato, cui la Francia ha dato esecuzione a titolo di aiuto allo sviluppo per la costruzione delle navi da crociera Pacific Princess (ex R3) e Tahitian Princess (ex R4), sotto forma di sgravi fiscali, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera e), del trattato.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2005.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1.

(2)  GU C 105 dell'1.5.2003, pag. 30.

(3)  GU L 292 del 13.11.1999, pag. 23.

(4)  Cfr. nota 2.

(5)  La legge dell'11 luglio 1986, quale modificata, relativa agli investimenti produttivi nei dipartimenti e territori di oltremare.

(6)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

(7)  Benché le navi non siano state utilizzate durante un intero anno, la loro manutenzione è proseguita ad un costo, secondo la Francia, di circa 8,5 milioni di EUR di spese locali nella Polinesia francese, sotto forma di spese per l'equipaggio (anche se è ferma la nave ha bisogno di un equipaggio per poter continuare ad essere idonea a navigare), di carburante, manutenzione tecnica, spese portuali, ecc.

(8)  GU L 380 del 31.12.1990, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/73/CE (GU L 351 del 31.12.1994, pag. 10).

(9)  La stessa disposizione figura nel regolamento (CE) n. 1540/98, che ha sostituito la direttiva 90/684/CEE, e nella disciplina degli aiuti alla costruzione navale della Commissione (GU C 317 del 30.12.2003, pag. 11), che si applica dal 1o gennaio 2004, essendo scaduto il regolamento (CE) n. 1540/98.

(10)  In particolare la decisione nel caso N 843/01 concernente Meyer Werft Papenburg (GU C 238 del 3.10.2002, pag. 10).