ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 70

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
9 marzo 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 398/2006 della Commissione, dell'8 marzo 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 399/2006 della Commissione, del 7 marzo 2006, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

3

 

*

Regolamento (CE) n. 400/2006 della Commissione, dell’8 marzo 2006, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

9

 

*

Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari ( 1 )

12

 

*

Regolamento (CE) n. 402/2006 della Commissione, dell’8 marzo 2006, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( 1 )

35

 

 

Regolamento (CE) n. 403/2006 della Commissione, dell’8 marzo 2006, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine

40

 

 

Regolamento (CE) n. 404/2006 della Commissione, dell'8 marzo 2006, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni suine

44

 

 

Regolamento (CE) n. 405/2006 della Commissione, dell'8 marzo 2006, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

46

 

 

Regolamento (CE) n. 406/2006 della Commissione, dell’8 marzo 2006, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame

48

 

*

Direttiva 2006/29/CE della Commissione, dell’8 marzo 2006, che modifica la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione di taluni enti nel campo di applicazione di tale direttiva o la loro esclusione da esso

50

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione n. 5/2004 del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 17 dicembre 2004, relativa al regolamento finanziario del Centro per lo sviluppo delle imprese

52

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 1o marzo 2006, recante norme sull’utilizzo del logo EMAS in casi eccezionali di imballaggio per il trasporto e imballaggio terziario ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 306]  ( 1 )

63

 

*

Decisione della Commissione, del 2 marzo 2006, che introduce un questionario relativo alla direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) [notificata con il numero C(2006) 598]  ( 1 )

65

 

*

Decisione della Commissione, del 2 marzo 2006, concernente l'aiuto finanziario della Comunità all'espletamento dei compiti di alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (residui) per l’anno 2006 [notificata con il numero C(2006) 604]

78

 

*

Decisione della Commissione, del 3 marzo 2006, che modifica l’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003 riguardo ad alcuni stabilimenti dei settori delle carni e del latte in Polonia [notificata con il numero C(2006) 609]  ( 1 )

80

 

*

Decisione della Commissione, del 3 marzo 2006, che autorizza l’immissione sul mercato di alimenti contenenti, consistenti di, ovvero prodotti a partire da granoturco geneticamente modificato della linea 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

82

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

9.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/1


REGOLAMENTO (CE) N. 398/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 marzo 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

105,7

204

52,2

212

102,0

624

92,6

999

88,1

0707 00 05

052

152,0

204

59,0

999

105,5

0709 10 00

220

46,4

624

102,5

999

74,5

0709 90 70

052

130,2

204

62,6

999

96,4

0805 10 20

052

56,4

204

44,3

212

42,3

220

39,2

400

61,3

448

41,1

512

33,1

624

65,9

999

48,0

0805 50 10

052

74,2

624

68,8

999

71,5

0808 10 80

400

124,3

404

90,2

512

71,5

524

62,6

528

72,0

720

78,2

999

83,1

0808 20 50

388

80,9

400

74,8

512

65,4

528

70,8

720

45,0

999

67,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


9.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/3


REGOLAMENTO (CE) N. 399/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2006

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

(2)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).


ALLEGATO

Rubrica

Designazione delle merci

Livello dei valori unitari/100 kg netto

Merci, varietà, codici NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Patate di primizia

0701 90 50

37,30

21,44

1 063,95

278,34

583,64

9 492,14

128,79

25,96

16,01

141,80

8 933,73

1 386,13

352,88

25,55

 

 

 

 

1.30

Cipolle, diverse dalle cipolle da semina

0703 10 19

32,33

18,58

922,15

241,24

505,85

8 227,02

111,63

22,50

13,88

122,90

7 743,03

1 201,38

305,85

22,15

 

 

 

 

1.40

Agli

0703 20 00

175,09

100,63

4 994,14

1 306,50

2 739,59

44 555,58

604,56

121,86

75,17

665,61

41 934,46

6 506,41

1 656,42

119,94

 

 

 

 

1.50

Porri

ex 0703 90 00

73,93

42,49

2 108,59

551,62

1 156,69

18 811,90

255,25

51,45

31,74

281,03

17 705,23

2 747,08

699,36

50,64

 

 

 

 

1.60

Cavolfiori

0704 10 00

1.80

Cavoli bianchi e cavoli rossi

0704 90 10

46,87

26,94

1 336,87

349,73

733,36

11 927,01

161,83

32,62

20,12

178,18

11 225,36

1 741,69

443,40

32,11

 

 

 

 

1.90

Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Cavoli cinesi

ex 0704 90 90

101,11

58,11

2 883,96

754,46

1 582,03

25 729,46

349,11

70,37

43,41

384,37

24 215,85

3 757,25

956,53

69,26

 

 

 

 

1.110

Lattughe a cappuccio

0705 11 00

1.130

Carote

ex 0706 10 00

47,87

27,51

1 365,40

357,20

749,00

12 181,48

165,29

33,32

20,55

181,98

11 464,86

1 778,85

452,86

32,79

 

 

 

 

1.140

Ravanelli

ex 0706 90 90

80,59

46,32

2 298,73

601,36

1 260,99

20 508,30

278,27

56,09

34,60

306,37

19 301,83

2 994,81

762,43

55,21

 

 

 

 

1.160

Piselli (Pisum sativum)

0708 10 00

363,62

208,97

10 371,63

2 713,29

5 689,47

92 531,25

1 255,52

253,08

156,10

1 382,31

87 087,80

13 512,25

3 439,99

249,08

 

 

 

 

1.170

Fagioli:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

120,53

69,27

3 437,79

899,35

1 885,84

30 670,48

416,16

83,89

51,74

458,18

28 866,19

4 478,78

1 140,22

82,56

 

 

 

 

1.170.2

Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. compressus Savi)

ex 0708 20 00

202,00

116,09

5 761,65

1 507,28

3 160,61

51 402,94

697,47

140,59

86,72

767,90

48 379,00

7 506,32

1 910,98

138,37

 

 

 

 

1.180

Fave

ex 0708 90 00

1.190

Carciofi

0709 10 00

1.200

Asparagi:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

verdi

ex 0709 20 00

287,72

165,35

8 206,75

2 146,94

4 501,90

73 217,10

993,45

200,26

123,52

1 093,78

68 909,87

10 691,82

2 721,95

197,09

 

 

 

 

1.200.2

altri

ex 0709 20 00

491,72

282,59

14 025,26

3 669,10

7 693,71

125 127,40

1 697,80

342,24

211,09

1 869,26

117 766,39

18 272,23

4 651,80

336,83

 

 

 

 

1.210

Melanzane

0709 30 00

163,50

93,96

4 663,51

1 220,00

2 558,22

41 605,85

564,53

113,80

70,19

621,55

39 158,25

6 075,66

1 546,76

112,00

 

 

 

 

1.220

Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

61,51

35,35

1 754,39

458,96

962,39

15 651,92

212,37

42,81

26,41

233,82

14 731,14

2 285,63

581,88

42,13

 

 

 

 

1.230

Funghi galletti o gallinacci

0709 59 10

334,34

192,15

9 536,38

2 494,78

5 231,28

85 079,50

1 154,41

232,70

143,53

1 270,99

80 074,43

12 424,07

3 162,96

229,02

 

 

 

 

1.240

Peperoni

0709 60 10

179,16

102,97

5 110,31

1 336,89

2 803,31

45 591,96

618,62

124,70

76,92

681,09

42 909,87

6 657,75

1 694,95

122,73

 

 

 

 

1.250

Finocchi

0709 90 50

1.270

Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)

0714 20 10

108,61

62,42

3 098,01

810,46

1 699,45

27 639,13

375,02

75,60

46,63

412,90

26 013,17

4 036,11

1 027,53

74,40

 

 

 

 

2.10

Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, freschi

ex 0804 30 00

64,85

37,27

1 849,85

483,93

1 014,76

16 503,60

223,93

45,14

27,84

246,55

15 532,72

2 410,00

613,55

44,43

 

 

 

 

2.40

Avocadi, freschi

ex 0804 40 00

183,60

105,51

5 236,79

1 369,88

2 872,70

46 720,41

633,93

127,78

78,82

697,95

43 971,94

6 822,54

1 736,90

125,77

 

 

 

 

2.50

Guaiave e manghi, freschi

ex 0804 50

2.60

Arance dolci, fresche:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguigne e semisanguigne

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.2

Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.3

altre

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.70

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilking e ibridi di agrumi, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clementine

ex 0805 20 10

82,40

47,35

2 350,26

614,84

1 289,26

20 968,05

284,51

57,35

35,37

313,24

19 734,54

3 061,94

779,52

56,44

 

 

 

 

2.70.2

Monreal e satsuma

ex 0805 20 30

131,58

75,62

3 753,06

981,82

2 058,78

33 483,16

454,32

91,58

56,49

500,20

31 513,41

4 889,51

1 244,79

90,13

 

 

 

 

2.70.3

Mandarini e wilking

ex 0805 20 50

55,49

31,89

1 582,75

414,06

868,23

14 120,59

191,60

38,62

23,82

210,95

13 289,90

2 062,02

524,95

38,01

 

 

 

 

2.70.4

Tangerini e altri

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

57,91

33,28

1 651,75

432,11

906,09

14 736,21

199,95

40,30

24,86

220,14

13 869,30

2 151,91

547,84

39,67

 

 

 

 

2.85

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche

0805 50 90

81,87

47,05

2 335,05

610,86

1 280,92

20 832,34

282,67

56,98

35,14

311,21

19 606,81

3 042,13

774,47

56,08

 

 

 

 

2.90

Pompelmi e pomeli, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

bianchi

ex 0805 40 00

65,73

37,77

1 874,73

490,44

1 028,40

16 725,52

226,94

45,75

28,22

249,86

15 741,59

2 442,41

621,80

45,02

 

 

 

 

2.90.2

rosei

ex 0805 40 00

81,29

46,72

2 318,65

606,57

1 271,92

20 685,97

280,68

56,58

34,90

309,03

19 469,05

3 020,75

769,03

55,68

 

 

 

 

2.100

Uva da tavola

0806 10 10

152,10

87,41

4 338,43

1 134,96

2 379,89

38 705,65

525,18

105,86

65,30

578,22

36 428,67

5 652,15

1 438,94

104,19

 

 

 

 

2.110

Cocomeri

0807 11 00

59,49

34,19

1 696,83

443,90

930,82

15 138,42

205,41

41,41

24,54

226,15

14 247,86

2 210,65

562,79

40,75

 

 

 

 

2.120

Meloni:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

66,18

38,03

1 887,58

493,80

1 035,45

16 840,21

228,50

46,06

28,41

251,57

15 849,54

2 459,16

626,06

45,33

 

 

 

 

2.120.2

altri

ex 0807 19 00

62,76

36,07

1 790,22

468,33

982,05

15 971,61

216,71

43,68

26,94

238,60

15 032,03

2 332,32

593,77

42,99

 

 

 

 

2.140

Pere:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia),

Pere — Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

altre

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Albicocche

0809 10 00

149,08

85,68

4 252,21

1 112,41

2 332,60

37 936,39

514,74

103,76

64,00

566,73

35 704,66

5 539,81

1 410,34

102,12

 

 

 

 

2.160

Ciliege

0809 20 05

0809 20 95

137,39

78,96

3 918,77

1 025,18

2 149,69

34 961,63

474,39

95,62

58,98

522,29

32 904,90

5 105,41

1 299,75

94,11

 

 

 

 

2.170

Pesche

0809 30 90

121,07

69,58

3 453,15

903,37

1 894,26

30 807,54

418,01

84,26

51,97

460,23

28 995,19

4 498,79

1 145,32

82,93

 

 

 

 

2.180

Pesche noci

ex 0809 30 10

132,53

76,17

3 780,20

988,92

2 073,67

33 725,32

457,61

92,24

56,90

503,82

31 741,32

4 924,87

1 253,79

90,78

 

 

 

 

2.190

Prugne

0809 40 05

151,05

86,81

4 308,38

1 127,10

2 363,41

38 437,57

521,54

105,13

64,85

574,21

36 176,36

5 613,00

1 428,97

103,47

 

 

 

 

2.200

Fragole

0810 10 00

235,92

135,58

6 729,05

1 760,36

3 691,29

60 033,67

814,57

164,20

101,28

896,84

56 502,00

8 776,66

2 231,84

161,60

 

 

 

 

2.205

Lamponi

0810 20 10

530,81

305,06

15 140,29

3 960,80

8 305,37

135 075,22

1 832,78

369,44

227,88

2 017,87

127 128,99

19 724,90

5 021,62

363,60

 

 

 

 

2.210

Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

978,68

562,45

27 914,89

7 302,71

15 313,01

249 044,70

3 379,19

681,16

420,15

3 720,45

234 393,86

36 367,75

9 258,61

670,40

 

 

 

 

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

178,63

102,66

5 095,06

1 332,90

2 794,95

45 455,98

616,77

124,33

76,69

679,06

42 781,89

6 637,89

1 689,89

122,36

 

 

 

 

2.230

Melagrane

ex 0810 90 95

184,95

106,26

5 275,33

1 380,06

2 893,84

47 064,23

638,60

128,73

79,40

703,09

44 295,52

6 872,74

1 749,68

126,69

 

 

 

 

2.240

Kaki (compresi Sharon)

ex 0810 90 95

161,38

92,75

4 603,14

1 204,21

2 525,10

41 067,26

557,22

112,32

69,28

613,50

38 651,35

5 997,01

1 526,74

110,55

 

 

 

 

2.250

Litchi

ex 0810 90


9.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/9


REGOLAMENTO (CE) N. 400/2006 DELLA COMMISSIONE

dell’8 marzo 2006

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2006.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 267/2006 (GU L 47 del 17.2.2006, pag. 1).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Assortimento condizionato per la vendita al dettaglio, composto da:

un apparecchio digitale portatile a batteria per la registrazione e la riproduzione del suono, comprendente in un unico involucro le seguenti componenti: sistema elettronico di segnalazione con convertitore digitale/analogico, memoria flash, tasti di controllo, alloggiamento per la batteria, spina USB e connettore per gli auricolari,

un apparecchio ricevente per la radiodiffusione a batteria con auricolari e cavo di connessione,

un cavo USB,

un CD-ROM, e

un manuale.

L’apparecchio digitale per la registrazione e la riproduzione del suono registra il suono nel formato MP3 e può essere collegato ad una macchina per l’elaborazione automatica delle informazioni attraverso una porta USB per scaricare o caricare MP3 o altri formati. Può anche registrare la voce.

La capacità di stoccaggio è di 128 MB.

L’apparecchio ricevente per la radiodiffusione può funzionare indipendentemente.

8520 90 00

Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8520 e 8520 90 00.

L’apparecchio digitale per la registrazione e la riproduzione del suono conferisce all’assortimento il suo carattere essenziale.

2.

Apparecchio ricevente per la radiodiffusione portatile, a batteria, con apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono integrato. Contiene i seguenti elementi:

memoria flash,

microprocessore sotto forma di circuiti integrati («chip»),

sistema elettronico, con amplificatore a bassa frequenza,

schermo LCD,

sintonizzatore, e

tasti di controllo.

Il microprocessore è programmato per l’utilizzazione del formato MP3.

L’apparecchio è munito di connettori stereo, connettori per cuffie e auricolari e di un connettore per il telecomando.

Può essere collegato ad una macchina per l’elaborazione automatica delle informazioni attraverso una porta USB per scaricare o caricare MP3 o altri formati. Può anche registrare la voce.

La capacità di stoccaggio è di 128 MB.

8527 13 99

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8527, 8527 13 e 8527 13 99.

La classificazione si basa sul testo della voce 8527: apparecchio per la radiodiffusione, anche combinato, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono.

3.

Carrello da golf elettrico, con telaio tubolare in acciaio, su ruote, dotato di un sedile che può essere utilizzato quando il carrello non è in movimento e di un manubrio. Può essere condotto da una persona a piedi.

I comandi per azionare il carrello da golf si trovano sul manubrio.

Ha una velocità massima di 6,5 km/h ed è dotato di un motore alimentato da una batteria a 24 V.

Il carrello da golf può trasportare una sacca di mazze da golf.

(Vedi foto) (1)

8704 90 00

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8704 e 8704 90 00.

Il carrello da golf è escluso dalla voce 8703 perché non può trasportare delle persone.

Inoltre è escluso dalla voce 8709 poiché non fa parte dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze.

Esso viene impiegato esclusivamente sui campi da golf come veicolo per il trasporto di sacche da golf.

4.

Apparecchio multifunzionale in grado di svolgere le seguenti funzioni:

scansione,

stampa laser,

copia laser (procedimento indiretto).

L’apparecchio, fornito di vari cassetti per la carta, è in grado di fotocopiare fino a 40 pagine A4 al minuto.

L’apparecchio funziona in maniera autonoma (come fotocopiatrice) o collegato a un computer o a una rete di computer (come stampante, scanner e fotocopiatrice).

9009 12 00

Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 c), e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 5 E) del capitolo 84 e del testo dei codici NC 9009 e 9009 12 00.

L’apparecchio ha diverse funzioni, nessuna delle quali si ritiene conferisca al prodotto il suo carattere essenziale.

Image


(1)  La fotografia ha valore puramente informativo.


9.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/12


REGOLAMENTO (CE) N. 401/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2006

relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell’8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari (2) fissa i tenori massimi di varie micotossine in alcuni prodotti alimentari.

(2)

Il campionamento svolge un ruolo cruciale per quanto concerne la precisione della determinazione dei tenori di micotossine, che sono distribuite in modo estremamente eterogeneo in una partita. Occorre quindi fissare i criteri generali ai quali si deve conformare il metodo di campionamento.

(3)

Occorre inoltre fissare i criteri generali ai quali si deve conformare il metodo di analisi per far sì che i laboratori utilizzino metodi d’analisi con livelli di prestazione comparabili.

(4)

La direttiva 98/53/CE della Commissione, del 16 luglio 1998, che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d’analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari (3) stabilisce metodi di campionamento e criteri di rendimento per i metodi di analisi da utilizzare per il controllo ufficiale dei tenori di aflatossine nei prodotti alimentari.

(5)

Analogamente, la direttiva 2002/26/CE della Commissione, del 13 marzo 2002, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di ocratossina A nei prodotti alimentari (4), la direttiva 2003/78/CE della Commissione, dell’11 agosto 2003, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari (5) e la direttiva 2005/38/CE della Commissione, del 6 giugno 2005, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di tossine di Fusarium nei prodotti alimentari (6) stabiliscono metodi di campionamento e criteri di rendimento relativi rispettivamente all’ocratossina A, alla patulina e alle tossine di Fusarium.

(6)

Ove possibile, è opportuno applicare allo stesso prodotto lo stesso metodo di campionamento per il controllo delle micotossine. I metodi di campionamento e i criteri di rendimento dei metodi di analisi da utilizzare per il controllo ufficiale di tutte le micotossine devono quindi essere riuniti in un unico atto giuridico al fine di facilitarne l’applicazione.

(7)

Le aflatossine sono distribuite in modo estremamente eterogeneo in una partita, soprattutto nelle partite di prodotti alimentari con particelle di grandi dimensioni, come i fichi secchi o le arachidi. Al fine di ottenere la stessa rappresentatività, il peso del campione globale per le partite di prodotti alimentari con particelle di grandi dimensioni deve essere superiore al peso del campione globale nel caso di partite di prodotti alimentari caratterizzati da particelle più fini. Poiché la distribuzione delle micotossine nei prodotti trasformati è in genere meno eterogenea che nei prodotti non trasformati a base di cereali, è opportuno prevedere disposizioni di campionamento più semplici per i prodotti trasformati.

(8)

Le direttive 98/53/CE, 2002/26/CE, 2003/78/CE e 2005/38/CE vanno pertanto abrogate.

(9)

È opportuno che la data di applicazione del presente regolamento coincida con la data di applicazione del regolamento (CE) n. 856/2005 della Commissione, del 6 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda le Fusarium-tossine (7).

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il campionamento destinato al controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari viene effettuato con le modalità indicate nell’allegato I.

Articolo 2

La preparazione dei campioni e i metodi di analisi utilizzati per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari rispettano i criteri indicati nell’allegato II.

Articolo 3

Le direttive 98/53/CE, 2002/26/CE, 2003/78/CE e 2005/38/CE sono abrogate.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

(2)  GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 199/2006 (GU L 32 del 4.2.2006, pag. 34).

(3)  GU L 201 del 17.7.1998, pag. 93. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/43/CE (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 14).

(4)  GU L 75 del 16.3.2002, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/5/CE (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 38).

(5)  GU L 203 del 12.8.2003, pag. 40.

(6)  GU L 143 del 7.6.2005, pag. 18.

(7)  GU L 143 del 7.6.2005, pag. 3.


ALLEGATO I (1)

METODI DI CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEI TENORI DI MICOTOSSINE NEI PRODOTTI ALIMENTARI

A.   DISPOSIZIONI GENERALI

I controlli ufficiali vengono effettuati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004. Le seguenti disposizioni generali si applicano fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004.

A.1.   Oggetto e campo di applicazione

I campioni destinati al controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari vengono prelevati con le modalità indicate nel presente allegato. I campioni globali così ottenuti sono considerati rappresentativi delle partite. La conformità ai tenori massimi fissati nel regolamento (CE) n. 466/2001 viene determinata sulla base dei tenori rilevati nei campioni di laboratorio.

A.2.   Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

A.2.1.

«partita»: quantitativo identificabile di prodotto alimentare, consegnato in una sola volta, per il quale è accertata dall’addetto al controllo ufficiale la presenza di caratteristiche comuni quali l’origine, la varietà, il tipo d’imballaggio, l’imballatore, lo speditore o la marcatura;

A.2.2.

«sottopartita»: porzione di una grande partita designata per essere sottoposta a campionamento; ciascuna sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile;

A.2.3.

«campione elementare»: quantitativo di materiale prelevato in un solo punto della partita o della sottopartita;

A.2.4.

«campione globale»: campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita;

A.2.5.

«campione di laboratorio»: campione destinato al laboratorio.

A.3.   Disposizioni generali

A.3.1.   Personale

Il prelievo deve essere effettuato da personale qualificato, secondo le norme vigenti nello Stato membro.

A.3.2.   Prodotto da campionare

Ciascuna partita da analizzare è oggetto di campionamento separato. Conformemente alle disposizioni specifiche di campionamento per le diverse micotossine, le grandi partite devono essere suddivise in sottopartite, che sono oggetto di campionamento separato.

A.3.3.   Precauzioni necessarie

Nel corso del prelievo e della preparazione dei campioni occorre adottare alcune precauzioni per evitare qualsiasi alterazione che possa:

modificare il tenore di micotossine e compromettere le analisi o la rappresentatività del campione globale,

compromettere la sicurezza alimentare delle partite da campionare.

Occorre inoltre prendere tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza del personale che procede al prelievo dei campioni.

A.3.4.   Campioni elementari

I campioni elementari devono essere prelevati per quanto possibile in vari punti distribuiti nell’insieme della partita o della sottopartita. Qualsiasi deroga a tale norma va segnalata nel verbale di cui al punto A.3.8 del presente allegato.

A.3.5.   Preparazione del campione globale

Il campione globale viene ottenuto mescolando i campioni elementari.

A.3.6.   Campioni replicati

I campioni replicati in esecuzione di provvedimenti amministrativi o giudiziari, a fini commerciali o per procedure arbitrali sono prelevati dal campione globale omogeneizzato, a condizione che tale procedura sia conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in materia di diritti degli operatori del settore alimentare.

A.3.7.   Confezionamento ed invio dei campioni

Ogni campione è collocato in un recipiente pulito, di materiale inerte, che lo protegga adeguatamente da qualsiasi fattore di contaminazione e dai danni che potrebbero essere causati dal trasporto. Sono prese tutte le precauzioni necessarie ad evitare alterazioni della composizione del campione durante il trasporto o la conservazione.

A.3.8.   Sigillatura ed etichettatura dei campioni

Ogni campione ufficiale viene sigillato sul luogo del prelievo e identificato secondo le prescrizioni vigenti nello Stato membro.

Per ciascun prelievo di campione è redatto un verbale di campionamento che consenta di identificare con certezza la partita campionata e che indichi la data e il luogo del campionamento, nonché qualsiasi informazione supplementare utile all’analista.

A.4.   Diversi tipi di partite

I prodotti alimentari possono essere commercializzati sfusi, in contenitori, in imballaggi singoli (sacchi, confezioni al dettaglio, ecc.). Il metodo di campionamento può essere applicato alle varie forme nelle quali i prodotti vengono immessi in commercio.

Fatte salve le disposizioni specifiche di altre parti del presente allegato, come guida per il campionamento delle partite commercializzate in imballaggi singoli (sacchi o confezioni al dettaglio) può essere usata la seguente formula.

Formula

peso: espresso in kg

frequenza di campionamento: ogni n confezioni singole è prelevato un campione elementare (i numeri decimali sono approssimati all’unità più vicina).

B.   METODO DI CAMPIONAMENTO PER I CEREALI E I PRODOTTI DERIVATI

Si applica questo metodo di campionamento per il controllo ufficiale dei tenori massimi stabiliti per l’aflatossina B1, le aflatossine totali, l’ocratossina A e le tossine di Fusarium nei cereali e nei prodotti derivati.

B.1.   Peso del campione elementare

Il peso del campione elementare è di circa 100 grammi, a meno che esso non sia definito diversamente in questa parte B del presente allegato.

Nel caso di partite che si presentano in confezioni al dettaglio, il peso del campione elementare dipende dal peso della confezione stessa.

Per le confezioni al dettaglio con un peso superiore a 100 grammi i campioni globali pesano più di 10 kg. Se il peso di una singola confezione al dettaglio supera di molto i 100 grammi, da ciascuna di tali confezioni si ritirano 100 grammi per costituire un campione elementare. Questa operazione può essere effettuata al momento del prelievo del campione o in laboratorio. Nei casi in cui non è possibile applicare le modalità di prelievo sopra descritte senza causare effetti commerciali inaccettabili dovuti al danneggiamento della partita (a causa delle forme d’imballaggio o dei mezzi di trasporto ecc.) si può tuttavia ricorrere a un metodo di campionamento alternativo. Ad esempio, se un prodotto di valore viene commercializzato in confezioni al dettaglio da 500 grammi o da 1 kg, il campione globale può essere ottenuto unendo un numero di campioni elementari inferiore al numero indicato nelle tabelle 1 e 2, purché il suo peso sia pari al peso richiesto per il campione globale citato in dette tabelle.

Se il peso della confezione al dettaglio è inferiore a 100 grammi e la differenza non è considerevole, una confezione al dettaglio viene considerata equivalente a un campione elementare e il campione globale che ne risulta è inferiore a 10 kg. Se la confezione al dettaglio pesa molto meno di 100 grammi, un campione elementare è costituito da due o più confezioni al dettaglio in modo che il suo peso si avvicini il più possibile a 100 grammi.

B.2.   Riepilogo del metodo di campionamento per i cereali e i prodotti derivati

Tabella 1

Suddivisione delle partite in sottopartite in funzione del prodotto e del peso della partita

Prodotto

Peso della partita (t)

Peso o numero delle sottopartite

Numero di campioni elementari

Peso del campione globale (kg)

Cereali e prodotti derivati

≥ 1 500

500 t

100

10

> 300 e < 1 500

3 sottopartite

100

10

≥ 50 e ≤ 300

100 t

100

10

< 50

3-100 (2)

1-10

B.3.   Metodo di campionamento per i cereali e i prodotti derivati (partite ≥ 50 tonnellate)

Sempreché le sottopartite possano essere separate fisicamente, ciascuna partita deve essere suddivisa in sottopartite conformemente alla tabella 1. Dato che il peso delle partite non è sempre un multiplo esatto di quello delle sottopartite, quest’ultimo può superare il peso indicato al massimo del 20 %. Se la partita non è o non può essere suddivisa fisicamente in sottopartite, da essa si preleva un minimo di 100 campioni elementari.

Ciascuna sottopartita deve essere oggetto di campionamento separato.

Numero di campioni elementari: 100. Peso del campione globale = 10 kg.

Nei casi in cui non è possibile applicare le modalità di prelievo qui descritte senza causare effetti commerciali inaccettabili dovuti al danneggiamento della partita (ad esempio a causa delle forme d’imballaggio o dei mezzi di trasporto), si può ricorrere a un metodo alternativo, a condizione che il campionamento sia il più rappresentativo possibile e che il metodo applicato sia chiaramente descritto e debitamente documentato. Si può ricorrere a un metodo alternativo di campionamento anche nei casi in cui risulta praticamente impossibile applicare il metodo summenzionato. Ciò si verifica ad esempio quando grandi partite di cereali sono conservate in magazzini o quando i cereali sono immagazzinati in sili (3).

B.4.   Metodo di campionamento per i cereali e i prodotti derivati (partite < 50 tonnellate)

Per le partite di cereali e prodotti derivati inferiori a 50 tonnellate si applica un piano di campionamento proporzionato al peso della partita e comprendente da 10 a 100 campioni elementari, riuniti in un campione globale di 1-10 kg. In caso di partite molto piccole (≤ 0,5 t) si può prelevare un numero inferiore di campioni elementari, ma il campione globale che riunisce tutti i campioni elementari deve comunque pesare almeno 1 kg.

Per determinare il numero di campioni elementari da prelevare è possibile basarsi sulle cifre della tabella 2.

Tabella 2

Numero di campioni elementari da prelevare in funzione del peso della partita di cereali e di prodotti derivati

Peso della partita (t)

Numero di campioni elementari

Peso del campione globale

(kg)

≤ 0,05

3

1

> 0,05-≤ 0,5

5

1

> 0,5-≤ 1

10

1

> 1-≤ 3

20

2

> 3-≤ 10

40

4

> 10-≤ 20

60

6

> 20-≤ 50

100

10

B.5.   Campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio

Il prelievo di campioni nella fase della distribuzione al dettaglio deve essere conforme, nella misura del possibile, alle disposizioni di questa parte B del presente allegato.

Qualora ciò non sia possibile, si può ricorrere a un metodo alternativo di campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio purché il campione globale sia sufficientemente rappresentativo della partita campionata e il metodo sia chiaramente descritto e debitamente documentato. Il campione globale deve comunque pesare almeno 1 kg (4).

B.6.   Accettazione di una partita o sottopartita

Accettazione se il campione di laboratorio non supera il limite massimo, tenendo conto dell’incertezza della misura e della correzione per recupero.

Rifiuto se il campione di laboratorio supera il limite massimo oltre ogni ragionevole dubbio, tenendo conto dell’incertezza della misura e della correzione per recupero.

C.   METODO DI CAMPIONAMENTO PER LA FRUTTA SECCA, COMPRESE LE UVE SECCHE E I PRODOTTI DERIVATI ED ESCLUSI I FICHI SECCHI

Si applica questo metodo di campionamento per il controllo ufficiale dei tenori massimi stabiliti per:

l’aflatossina B1 e le aflatossine totali nella frutta secca, esclusi i fichi secchi, e

l’ocratossina A nelle uve secche (uva di Corinto, uva passa e uva sultanina).

C.1.   Peso del campione elementare

Il peso del campione elementare è di circa 100 grammi, a meno che esso non sia definito diversamente in questa parte C del presente allegato.

Nel caso di partite che si presentano in confezioni al dettaglio, il peso del campione elementare dipende dal peso della confezione stessa.

Per le confezioni al dettaglio con un peso superiore a 100 grammi i campioni globali pesano più di 10 kg. Se il peso di una singola confezione al dettaglio supera di molto i 100 grammi, da ciascuna di tali confezioni si ritirano 100 grammi per costituire un campione elementare. Questa operazione può essere effettuata al momento del prelievo del campione o in laboratorio. Nei casi in cui non è possibile applicare le modalità di prelievo sopra descritte senza causare effetti commerciali inaccettabili dovuti al danneggiamento della partita (ad esempio a causa delle forme d’imballaggio o dei mezzi di trasporto) si può tuttavia ricorrere a un metodo di campionamento alternativo. Ad esempio, se un prodotto di valore viene commercializzato in confezioni al dettaglio da 500 grammi o da 1 kg, il campione globale può essere ottenuto unendo un numero di campioni elementari inferiore al numero indicato nelle tabelle 1 e 2, purché il suo peso corrisponda al peso richiesto per il campione globale citato in dette tabelle.

Se il peso della confezione al dettaglio è inferiore a 100 grammi e la differenza non è considerevole, una confezione al dettaglio viene considerata equivalente a un campione elementare e il campione globale che ne risulta è inferiore a 10 kg. Se la confezione al dettaglio pesa molto meno di 100 grammi, un campione elementare è costituito da due o più confezioni al dettaglio in modo che il suo peso si avvicini il più possibile ai 100 grammi.

C.2.   Riepilogo del metodo di campionamento per la frutta secca esclusi i fichi

Tabella 1

Suddivisione delle partite in sottopartite in funzione del prodotto e del peso della partita

Prodotto

Peso della partita (t)

Peso o numero delle sottopartite

Numero di campioni elementari

Peso del campione globale (kg)

Frutta secca

≥ 15

15-30 t

100

10

< 15

10-100 (5)

1-10

C.3.   Metodo di campionamento per la frutta secca (partite ≥ 15 tonnellate), esclusi i fichi

Sempreché le sottopartite possano essere separate fisicamente, ciascuna partita deve essere suddivisa in sottopartite conformemente alla tabella 1. Dato che il peso delle partite non è sempre un multiplo esatto di quello delle sottopartite, quest’ultimo può superare il peso indicato al massimo del 20 %.

Ciascuna sottopartita deve essere oggetto di campionamento separato.

Numero di campioni elementari: 100. Peso del campione globale = 10 kg.

Nei casi in cui non è possibile applicare le modalità di prelievo sopra descritte senza causare effetti commerciali inaccettabili dovuti al danneggiamento della partita (ad esempio a causa delle forme d’imballaggio o dei mezzi di trasporto), si può ricorrere a un metodo alternativo, a condizione che il campionamento sia il più rappresentativo possibile e che il metodo applicato sia chiaramente descritto e debitamente documentato.

C.4.   Metodo di campionamento per la frutta secca (partite < 15 tonnellate), esclusi i fichi

Per le partite di frutta secca, esclusi i fichi, inferiori a 15 tonnellate si applica un piano di campionamento proporzionato al peso della partita e comprendente da 10 a 100 campioni elementari, riuniti in un campione globale di 1-10 kg.

Per determinare il numero di campioni elementari da prelevare è possibile basarsi sulle cifre della tabella seguente.

Tabella 2

Numero di campioni elementari da prelevare in funzione del peso della partita di frutta secca

Peso della partita (t)

Numero di campioni elementari

Peso del campione globale (kg)

≤ 0,1

10

1

> 0,1-≤ 0,2

15

1,5

> 0,2-≤ 0,5

20

2

> 0,5-≤ 1,0

30

3

> 1,0-≤ 2,0

40

4

> 2,0-≤ 5,0

60

6

> 5,0-≤ 10,0

80

8

> 10,0-≤ 15,0

100

10

C.5.   Campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio

Il prelievo di campioni nella fase della distribuzione al dettaglio deve essere conforme, nella misura del possibile, alle disposizioni di cui alla presente parte dell’allegato I.

Qualora ciò non sia possibile, si può ricorrere a un metodo alternativo di campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio purché il campione globale sia sufficientemente rappresentativo della partita campionata e il metodo sia chiaramente descritto e debitamente documentato. Il campione globale deve comunque pesare almeno 1 kg (6).

C.6.   Disposizioni specifiche di campionamento per la frutta secca, esclusi i fichi secchi, commercializzata in confezioni sotto vuoto

Per le partite il cui peso è pari o superiore a 15 tonnellate si prelevano almeno 25 campioni elementari in modo da costituire un campione globale di 10 kg. Per le partite inferiori alle 15 tonnellate si preleva il 25 % del numero di campioni elementari indicato nella tabella 2, il che costituisce un campione globale il cui peso corrisponde al peso della partita campionata (cfr. tabella 2).

C.7.   Accettazione di una partita o sottopartita

Accettazione se il campione di laboratorio non supera il limite massimo, tenendo conto dell’incertezza della misura e della correzione per recupero.

Rifiuto se il campione di laboratorio supera il limite massimo oltre ogni ragionevole dubbio, tenendo conto dell’incertezza della misura e della correzione per recupero.

D.   METODO DI CAMPIONAMENTO PER I FICHI SECCHI, LE ARACHIDI E LA FRUTTA A GUSCIO

Si applica questo metodo di campionamento per il controllo ufficiale dei tenori massimi stabiliti per l’aflatossina B1 e le aflatossine totali nei fichi secchi, nelle arachidi e nella frutta a guscio.

D.1.   Peso del campione elementare

Il peso del campione elementare è di circa 300 grammi, a meno che esso non sia definito diversamente in questa parte D del presente allegato.

Nel caso di partite che si presentano in confezioni al dettaglio, il peso del campione elementare dipende dal peso della confezione stessa.

Per le confezioni al dettaglio con un peso superiore a 300 grammi i campioni globali pesano più di 30 kg. Se il peso di una singola confezione al dettaglio supera di molto i 300 grammi, da ciascuna di tali confezioni si ritirano 300 grammi per costituire un campione elementare. Questa operazione può essere effettuata al momento del prelievo del campione o in laboratorio. Nei casi in cui non è possibile applicare le modalità di prelievo sopra descritte senza causare effetti commerciali inaccettabili dovuti al danneggiamento della partita (ad esempio a causa delle forme d’imballaggio o dei mezzi di trasporto) si può tuttavia ricorrere a un metodo di campionamento alternativo. Ad esempio, se un prodotto di valore viene commercializzato in confezioni al dettaglio da 500 grammi o da 1 kg, il campione globale può essere ottenuto unendo un numero di campioni elementari inferiore al numero indicato nelle tabelle 1, 2 e 3, purché il suo peso corrisponda al peso richiesto per il campione globale citato in dette tabelle.

Se il peso della confezione al dettaglio è inferiore a 300 grammi e la differenza non è considerevole, una confezione al dettaglio viene considerata equivalente a un campione elementare e il campione globale che ne risulta è inferiore a 30 kg. Se la confezione al dettaglio pesa molto meno di 300 grammi, un campione elementare è costituito da due o più confezioni al dettaglio in modo che il suo peso si avvicini il più possibile ai 300 grammi.

D.2.   Riepilogo del metodo di campionamento per i fichi secchi, le arachidi e la frutta a guscio

Tabella 1

Suddivisione delle partite in sottopartite in funzione del prodotto e del peso della partita

Prodotto

Peso della partita (t)

Peso o numero delle sottopartite

Numero di campioni elementari

Peso del campione globale (kg)

Fichi secchi

≥ 15

15-30 t

100

30

< 15

10-100 (7)

≤ 30

Arachidi, pistacchi, noci del Brasile e altra frutta a guscio

≥ 500

100 t

100

30

> 125 e < 500

5 sottopartite

100

30

≥ 15 e ≤ 125

25 t

100

30

< 15

10-100 (7)

≤ 30

D.3.   Metodo di campionamento per i fichi secchi, le arachidi e la frutta a guscio (partite ≥ 15 tonnellate)

Sempreché le sottopartite possano essere separate fisicamente, ciascuna partita deve essere suddivisa in sottopartite conformemente alla tabella 1. Dato che il peso delle partite non è sempre un multiplo esatto di quello delle sottopartite, quest’ultimo può superare il peso indicato al massimo del 20 %.

Ciascuna sottopartita deve essere oggetto di campionamento separato.

Numero di campioni elementari: 100.

Peso del campione globale = 30 kg, da mescolare e suddividere in tre campioni di laboratorio uguali di 10 kg prima della macinatura (nel caso di arachidi e di frutta a guscio, tale suddivisione non è necessaria se destinate ad essere selezionate o a subire altri trattamenti fisici, oppure se si dispone di un’apparecchiatura in grado d’omogeneizzare un campione di 30 kg).

Ciascun campione di laboratorio di 10 kg viene macinato separatamente e finemente e mescolato con cura per ottenere un’omogeneizzazione completa, in conformità delle disposizioni di cui all’allegato II.

Nei casi in cui non è possibile applicare le modalità di prelievo sopra descritte senza causare effetti commerciali inaccettabili dovuti al danneggiamento della partita (ad esempio a causa delle forme d’imballaggio o dei mezzi di trasporto), si può ricorrere a un metodo alternativo, a condizione che il campionamento sia il più rappresentativo possibile e che il metodo applicato sia chiaramente descritto e debitamente documentato.

D.4.   Metodo di campionamento per i fichi secchi, le arachidi e la frutta a guscio (partite < 15 tonnellate)

Il numero di campioni elementari da prelevare dipende dal peso della partita ed è compreso tra un minimo di 10 e un massimo di 100.

Per determinare il numero di campioni elementari da prelevare e la suddivisione del campione globale, è possibile basarsi sulle cifre della tabella seguente.

Tabella 2

Numero di campioni elementari da prelevare in funzione del peso della partita e numero di suddivisioni del campione globale

Peso della partita (t)

Numero di campioni elementari

Peso del campione globale (kg) (in caso di confezioni al dettaglio il peso del campione globale può variare — cfr. punto D.1)

Numero di campioni di laboratorio a partire dal campione globale

≤ 0,1

10

3

1 (nessuna divisione)

> 0,1-≤ 0,2

15

4,5

1 (nessuna divisione)

> 0,2-≤ 0,5

20

6

1 (nessuna divisione)

> 0,5-≤ 1,0

30

9 (– < 12 kg)

1 (nessuna divisione)

> 1,0-≤ 2,0

40

12

2

> 2,0-≤ 5,0

60

18 (– < 24 kg)

2

> 5,0-≤ 10,0

80

24

3

> 10,0-≤ 15,0

100

30

3

Peso del campione globale ≤ 30 kg, da mescolare e suddividere in due o tre campioni di laboratorio di ≤ 10 kg prima della macinatura (nel caso di fichi secchi, arachidi e frutta a guscio, tale suddivisione non è necessaria se destinati ad essere selezionati o a subire altri trattamenti fisici, oppure se si dispone di un’apparecchiatura in grado d’omogeneizzare campioni di 30 kg).

Se pesa meno di 30 kg, il campione globale viene suddiviso in campioni di laboratorio secondo le seguenti modalità:

< 12 kg: nessuna suddivisione in campioni di laboratorio,

≥ 12-< 24 kg: suddivisione in due campioni di laboratorio,

24 kg: suddivisione in tre campioni di laboratorio.

Ciascun campione di laboratorio viene macinato separatamente e finemente e mescolato con cura per ottenere un’omogeneizzazione completa, in conformità delle disposizioni di cui all’allegato II.

Nei casi in cui non è possibile applicare le modalità di prelievo sopra descritte senza causare effetti commerciali inaccettabili dovuti al danneggiamento della partita (ad esempio a causa delle forme d’imballaggio o dei mezzi di trasporto), si può ricorrere a un metodo alternativo, a condizione che il campionamento sia il più rappresentativo possibile e che il metodo applicato sia chiaramente descritto e debitamente documentato.

D.5.   Metodo di campionamento per i prodotti derivati e gli alimenti composti da più ingredienti

D.5.1.   Prodotti derivati che presentano particelle molto fini, quali farina e burro d’arachidi (distribuzione omogenea della contaminazione da aflatossine)

Numero di campioni elementari: 100; per partite il cui peso è inferiore a 50 tonnellate il numero di campioni elementari è compreso fra 10 e 100, in funzione del peso della partita (cfr. tabella 3).

Tabella 3

Numero di campioni elementari da prelevare in funzione del peso della partita

Peso della partita (t)

Numero di campioni elementari

Peso del campione globale (kg)

≤ 1

10

1

> 1-≤ 3

20

2

> 3-≤ 10

40

4

> 10-≤ 20

60

6

> 20-≤ 50

100

10

Il peso del campione elementare è di circa 100 grammi. Nel caso di partite che si presentano in confezioni al dettaglio, il peso del campione elementare dipende dal peso della confezione stessa.

Peso del campione globale (sufficientemente mescolato) = 1-10 kg.

D.5.2.   Altri prodotti derivati che presentano particelle relativamente grandi (distribuzione eterogenea della contaminazione da aflatossine)

Metodo di campionamento e criteri di accettazione analoghi a quelli utilizzati per i fichi secchi, le arachidi e la frutta a guscio (cfr. D.3 e D.4).

D.6.   Campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio

Il prelievo di campioni nella fase della distribuzione al dettaglio deve essere conforme, nella misura del possibile, alle disposizioni di cui alla presente parte dell’allegato I.

Qualora ciò non sia possibile, si può ricorrere ad altri metodi efficaci di campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio purché il campione globale sia sufficientemente rappresentativo della partita campionata e il metodo utilizzato sia chiaramente descritto e debitamente documentato. Il campione globale deve comunque pesare almeno 1 kg (8).

D.7.   Metodo specifico di campionamento per le arachidi, la frutta a guscio, i fichi secchi e i prodotti derivati commercializzati in confezioni sotto vuoto

D.7.1.   Pistacchi, arachidi, noci del Brasile e fichi secchi

Per le partite il cui peso è pari o superiore a 15 tonnellate si prelevano almeno 50 campioni elementari in modo da costituire un campione globale di 30 kg. Per le partite inferiori alle 15 tonnellate si preleva il 50 % del numero di campioni elementari indicato nella tabella 2, il che costituisce un campione globale il cui peso corrisponde al peso della partita campionata (cfr. tabella 2).

D.7.2.   Frutta a guscio diversa dai pistacchi e dalle noci del Brasile

Per le partite il cui peso è pari o superiore a 15 tonnellate si prelevano almeno 25 campioni elementari in modo da costituire un campione globale di 30 kg. Per le partite inferiori alle 15 tonnellate si preleva il 25 % del numero di campioni elementari indicato nella tabella 2, il che costituisce un campione globale il cui peso è pari al peso della partita campionata (cfr. tabella 2).

D.7.3.   Prodotti derivati dalla frutta a guscio, dai fichi e dalle arachidi con particelle di piccole dimensioni

Per le partite il cui peso è pari o superiore a 50 tonnellate si prelevano almeno 25 campioni elementari in modo da costituire un campione globale di 10 kg. Per le partite inferiori alle 50 tonnellate si preleva il 25 % del numero di campioni elementari indicato nella tabella 3, il che costituisce un campione globale il cui peso corrisponde al peso della partita campionata (cfr. tabella 3).

D.8.   Accettazione di una partita o sottopartita

Per i fichi secchi, le arachidi e la frutta a guscio sottoposti a selezione o ad altri trattamenti fisici:

accettazione se il campione globale o la media dei campioni di laboratorio non supera il limite massimo, tenendo conto dell’incertezza della misura e della correzione per recupero;

rifiuto se il campione globale o la media dei campioni di laboratorio supera il limite massimo oltre ogni ragionevole dubbio, tenendo conto dell’incertezza della misura e della correzione per recupero.

Per i fichi secchi, le arachidi e la frutta a guscio direttamente destinati all’alimentazione umana:

accettazione se nessuno dei campioni di laboratorio supera il limite massimo, tenendo conto dell’incertezza della misura e della correzione per recupero;

rifiuto se uno o più campioni di laboratorio superano il limite massimo oltre ogni ragionevole dubbio, tenendo conto dell’incertezza della misura e della correzione per recupero.

Nei casi in cui il campione globale è di 12 kg o meno:

accettazione se il campione di laboratorio non supera il limite massimo, tenendo conto dell’incertezza della misura e della correzione per recupero;

rifiuto se il campione di laboratorio supera il limite massimo oltre ogni ragionevole dubbio, tenendo conto dell’incertezza della misura e della correzione per recupero.

E.   METODO DI CAMPIONAMENTO PER LE SPEZIE

Si applica questo metodo di campionamento per il controllo ufficiale dei tenori massimi stabiliti per l’aflatossina B1 e per le aflatossine totali nelle spezie.

E.1.   Peso del campione elementare

Il peso del campione elementare è di circa 100 grammi, a meno che esso non sia definito diversamente in questa parte E del presente allegato.

Nel caso di partite che si presentano in confezioni al dettaglio, il peso del campione elementare dipende dal peso della confezione stessa.

Per le confezioni al dettaglio con un peso superiore a 100 grammi i campioni globali pesano più di 10 kg. Se il peso di una singola confezione al dettaglio supera di molto i 100 grammi, da ciascuna di tali confezioni si ritirano 100 grammi per costituire un campione elementare. Questa operazione può essere effettuata al momento del prelievo del campione o in laboratorio. Nei casi in cui non è possibile applicare le modalità di prelievo sopra descritte senza causare effetti commerciali inaccettabili dovuti al danneggiamento della partita (ad esempio a causa delle forme d’imballaggio o dei mezzi di trasporto) si può tuttavia ricorrere a un metodo di campionamento alternativo. Ad esempio, se un prodotto di valore viene commercializzato in confezioni al dettaglio da 500 grammi o da 1 kg, il campione globale può essere ottenuto unendo un numero di campioni elementari inferiore al numero indicato nelle tabelle 1 e 2, purché il suo peso corrisponda al peso richiesto per il campione globale citato in dette tabelle.

Se il peso della confezione al dettaglio è inferiore a 100 grammi e la differenza non è considerevole, una confezione al dettaglio viene considerata equivalente a un campione elementare e il campione globale che ne risulta è inferiore a 10 kg. Se la confezione al dettaglio pesa molto meno di 100 grammi, un campione elementare è costituito da due o più confezioni al dettaglio in modo che il suo peso si avvicini il più possibile ai 100 grammi.

E.2.   Riepilogo del metodo di campionamento per le spezie

Tabella 1

Suddivisione delle partite in sottopartite in funzione del prodotto e del peso della partita

Prodotto

Peso della partita (t)

Peso o numero delle sottopartite

Numero di campioni elementari

Peso del campione globale (kg)

Spezie

≥ 15

25 tonnellate

100

10

< 15

5-100 (9)

0,5-10

E.3.   Metodo di campionamento per le spezie (partite ≥ 15 tonnellate)

Sempreché le sottopartite possano essere separate fisicamente, ciascuna partita deve essere suddivisa in sottopartite conformemente alla tabella 1. Dato che il peso delle partite non è sempre un multiplo esatto di quello delle sottopartite, quest’ultimo può superare il peso indicato al massimo del 20 %.

Ciascuna sottopartita deve essere oggetto di campionamento separato.

Numero di campioni elementari: 100. Peso del campione globale = 10 kg.

Nei casi in cui non è possibile applicare le modalità di prelievo sopra descritte senza causare effetti commerciali inaccettabili dovuti al danneggiamento della partita (ad esempio a causa delle forme d’imballaggio o dei mezzi di trasporto), si può ricorrere a un metodo alternativo, a condizione che il campionamento sia il più rappresentativo possibile e che il metodo applicato sia chiaramente descritto e debitamente documentato.

E.4.   Metodo di campionamento per le spezie (partite < 15 tonnellate)

Per le partite di spezie inferiori a 15 tonnellate si applica un piano di campionamento proporzionato al peso della partita e comprendente da 5 a 100 campioni elementari, riuniti in un campione globale di 0,5-10 kg.

Per determinare il numero di campioni elementari da prelevare, è possibile basarsi sulle cifre della tabella seguente.

Tabella 2

Numero di campioni elementari da prelevare in funzione del peso della partita di spezie

Peso della partita (t)

Numero di campioni elementari

Peso del campione globale (kg)

≤ 0,01

5

0,5

> 0,01-≤ 0,1

10

1

> 0,1-≤ 0,2

15

1,5

> 0,2-≤ 0,5

20

2

> 0,5-≤ 1,0

30

3

> 1,0-≤ 2,0

40

4

> 2,0-≤ 5,0

60

6

> 5,0-≤ 10,0

80

8

> 10,0-≤ 15,0

100

10

E.5.   Campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio

Il prelievo di campioni nella fase della distribuzione al dettaglio deve essere conforme, nella misura del possibile, alle disposizioni di campionamento di cui alla presente parte dell’allegato I.

Qualora ciò non sia possibile, si può ricorrere a un metodo alternativo di campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio purché il campione globale sia sufficientemente rappresentativo della partita campionata e il metodo sia chiaramente descritto e debitamente documentato. Il campione globale deve comunque pesare almeno 0,5 kg (10).

E.6.   Metodo specifico di campionamento per le spezie commercializzate in confezioni sotto vuoto

Per le partite il cui peso è pari o superiore a 15 tonnellate si prelevano almeno 25 campioni elementari in modo da costituire un campione globale di 10 kg. Per le partite inferiori alle 15 tonnellate si preleva il 25 % del numero di campioni elementari indicato nella tabella 2, il che costituisce un campione globale il cui peso corrisponde al peso della partita campionata (cfr. tabella 2).

E.7.   Accettazione di una partita o sottopartita

Accettazione se il campione di laboratorio non supera il limite massimo, tenendo conto dell’incertezza della misura e della correzione per recupero.

Rifiuto se il campione di laboratorio supera il limite massimo oltre ogni ragionevole dubbio, tenendo conto dell’incertezza della misura e della correzione per recupero.

F.   METODO DI CAMPIONAMENTO PER IL LATTE E I PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, GLI ALIMENTI PER LATTANTI E GLI ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO, COMPRESI IL LATTE PER LATTANTI E IL LATTE DI PROSEGUIMENTO

Si applica questo metodo di campionamento per il controllo ufficiale dei tenori massimi stabiliti per l’aflatossina M1 nel latte, nei prodotti lattiero-caseari, negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento, compresi il latte per lattanti, il latte di proseguimento e gli alimenti dietetici (latte e prodotti lattiero-caseari) a fini medici speciali destinati specificatamente ai lattanti.

F.1.   Metodo di campionamento per il latte, i prodotti lattiero-caseari, gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, compresi il latte per lattanti e il latte di proseguimento

Il campione globale deve essere di almeno 1 kg o 1 litro, salvo i casi in cui ciò non risulti possibile, ad esempio nel caso in cui il campione sia una bottiglia.

Il numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita è indicato nella tabella 1. Il numero di campioni elementari è determinato in funzione della forma abituale in cui i relativi prodotti vengono commercializzati. Nel caso di prodotti liquidi sfusi la partita deve essere accuratamente mescolata, per quanto ciò risulti possibile e a condizione che non venga compromessa la qualità del prodotto stesso, con mezzi manuali o meccanici, immediatamente prima del prelievo. In tal caso si può presumere che l’aflatossina M1 sia distribuita omogeneamente in una determinata partita. Pertanto è sufficiente prelevare tre campioni elementari da una partita per formare il campione globale.

I campioni elementari, spesso bottiglie o brik, sono di peso analogo. Ciascun campione elementare deve pesare almeno 100 grammi per formare un campione globale di almeno 1 kg o 1 litro. Qualsiasi deroga a tale metodo va segnalata nel verbale di cui al punto A.3.8 del presente allegato.

Tabella 1

Numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita

Forma di commercializzazione

Volume o peso della partita (l o kg)

Numero minimo di campioni elementari da prelevare

Volume o peso minimo del campione globale (l o kg)

Alla rinfusa

3-5

1

Bottiglie/brik

≤ 50

3

1

Bottiglie/brik

50-500

5

1

Bottiglie/brik

> 500

10

1

F.2.   Campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio

Il prelievo di campioni nella fase della distribuzione al dettaglio deve essere conforme, nella misura del possibile, alle disposizioni di cui alla presente parte dell’allegato I.

Qualora ciò non sia possibile, si può ricorrere a un metodo alternativo di campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio purché il campione globale sia sufficientemente rappresentativo della partita campionata e il metodo sia chiaramente descritto e debitamente documentato (11).

F.3.   Accettazione di una partita o sottopartita

Accettazione se il campione di laboratorio non supera il limite massimo, tenendo conto dell’incertezza della misura e della correzione per recupero (o del limite di decisione — cfr. allegato II, punto 4.4).

Rifiuto se il campione di laboratorio supera il limite massimo oltre ogni ragionevole dubbio, tenendo conto dell’incertezza della misura e della correzione per recupero (o del limite di decisione — cfr. allegato II, punto 4.4).

G.   METODO DI CAMPIONAMENTO PER IL CAFFÈ E I PRODOTTI A BASE DI CAFFÈ

Si applica questo metodo di campionamento per il controllo ufficiale dei tenori massimi stabiliti per l’ocratossina A nel caffè torrefatto in grani, nel caffè torrefatto macinato e nel caffè solubile.

G.1.   Peso del campione elementare

Il peso del campione elementare è di circa 100 grammi, a meno che esso non sia definito diversamente in questa parte G del presente allegato.

Nel caso di partite che si presentano in confezioni al dettaglio, il peso del campione elementare dipende dal peso della confezione stessa.

Per le confezioni al dettaglio con un peso superiore a 100 grammi i campioni globali pesano più di 10 kg. Se il peso di una singola confezione al dettaglio supera di molto i 100 grammi, da ciascuna di tali confezioni si ritirano 100 grammi per costituire un campione elementare. Questa operazione può essere effettuata al momento del prelievo del campione o in laboratorio. Nei casi in cui non è possibile applicare le modalità di prelievo sopra descritte senza causare effetti commerciali inaccettabili dovuti al danneggiamento della partita (ad esempio a causa delle forme d’imballaggio o dei mezzi di trasporto) si può tuttavia ricorrere a un metodo di campionamento alternativo. Ad esempio, se un prodotto di valore viene commercializzato in confezioni al dettaglio da 500 grammi o da 1 kg, il campione globale può essere ottenuto unendo un numero di campioni elementari inferiore al numero indicato nelle tabelle 1 e 2, purché il suo peso corrisponda al peso richiesto per il campione globale citato in dette tabelle.

Se il peso della confezione al dettaglio è inferiore a 100 grammi e la differenza non è considerevole, una confezione al dettaglio viene considerata equivalente a un campione elementare e il campione globale che ne risulta è inferiore a 10 kg. Se la confezione al dettaglio pesa molto meno di 100 grammi, un campione elementare è costituito da due o più confezioni al dettaglio in modo che il suo peso si avvicini il più possibile ai 100 grammi.

G.2.   Riepilogo del metodo di campionamento per il caffè torrefatto

Tabella 1

Suddivisione delle partite in sottopartite in funzione del prodotto e del peso della partita

Prodotto

Peso della partita (t)

Peso o numero delle sottopartite

Numero di campioni elementari

Peso del campione globale (kg)

Caffè torrefatto in grani, caffè torrefatto macinato e caffè solubile

≥ 15

15-30 t

100

10

< 15

10-100 (12)

1-10

G.3.   Metodo di campionamento per il caffè torrefatto in grani, il caffè torrefatto macinato e il caffè solubile (partite ≥ 15 tonnellate)

Sempreché le sottopartite possano essere separate fisicamente, ciascuna partita deve essere suddivisa in sottopartite conformemente alla tabella 1. Dato che il peso delle partite non è sempre un multiplo esatto di quello delle sottopartite, quest’ultimo può variare al massimo di 20 % rispetto al peso indicato.

Ciascuna sottopartita deve essere oggetto di campionamento separato.

Numero di campioni elementari: 100.

Peso del campione globale = 10 kg

Nei casi in cui non è possibile applicare le modalità di prelievo sopra descritte senza causare effetti commerciali inaccettabili dovuti al danneggiamento della partita (ad esempio a causa delle forme d’imballaggio o dei mezzi di trasporto), si può ricorrere a un metodo alternativo, a condizione che il campionamento sia il più rappresentativo possibile e che il metodo applicato sia chiaramente descritto e debitamente documentato.

G.4.   Metodo di campionamento per il caffè torrefatto in grani, il caffè torrefatto macinato e il caffè solubile (partite < 15 tonnellate)

Per le partite di caffè torrefatto in grani, caffè torrefatto macinato e caffè solubile inferiori a 15 tonnellate si applica un piano di campionamento proporzionato al peso della partita e comprendente da 10 a 100 campioni elementari, riuniti in un campione globale di 1-10 kg.

Per determinare il numero di campioni elementari da prelevare, è possibile basarsi sulle cifre della tabella seguente.

Tabella 2

Numero di campioni elementari da prelevare in funzione del peso della partita di caffè torrefatto in grani, caffè torrefatto macinato, caffè solubile

Peso della partita (t)

Numero di campioni elementari

Peso del campione globale (kg)

≤ 0,1

10

1

> 0,1-≤ 0,2

15

1,5

> 0,2-≤ 0,5

20

2

> 0,5-≤ 1,0

30

3

> 1,0-≤ 2,0

40

4

> 2,0-≤ 5,0

60

6

> 5,0-≤ 10,0

80

8

> 10,0-≤ 15,0

100

10

G.5.   Metodo di campionamento per il caffè torrefatto in grani, il caffè torrefatto macinato e il caffè solubile commercializzato in confezioni sotto vuoto

Per le partite il cui peso è pari o superiore a 15 tonnellate si prelevano almeno 25 campioni elementari in modo da costituire un campione globale di 10 kg. Per le partite inferiori alle 15 tonnellate si preleva il 25 % del numero di campioni elementari indicato nella tabella 2, il che costituisce un campione globale il cui peso corrisponde al peso della partita campionata (cfr. tabella 2).

G.6.   Campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio

Il prelievo di campioni nella fase della distribuzione al dettaglio deve essere conforme, nella misura del possibile, alle disposizioni di campionamento di cui alla presente parte dell’allegato I.

Qualora ciò non sia possibile, si può ricorrere a un metodo alternativo di campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio purché il campione globale sia sufficientemente rappresentativo della partita campionata e il metodo sia chiaramente descritto e debitamente documentato. Il campione globale deve comunque pesare almeno 1 kg (13).

G.7.   Accettazione di una partita o sottopartita

Accettazione se il campione di laboratorio non supera il limite massimo, tenendo conto dell’incertezza della misura e della correzione per recupero.

Rifiuto se il campione di laboratorio supera il limite massimo oltre ogni ragionevole dubbio, tenendo conto dell’incertezza della misura e della correzione per recupero.

H.   METODO DI CAMPIONAMENTO PER I SUCCHI DI FRUTTA, COMPRESI I SUCCHI D’UVA, I MOSTI D’UVA, IL SIDRO E IL VINO

Si applica questo metodo di campionamento per il controllo ufficiale dei tenori massimi stabiliti per:

l’ocratossina A nel vino, nei succhi d’uva e nei mosti d’uva, e per

la patulina nei succhi di frutta, nel nettare di frutta, nelle bevande alcoliche, nel sidro e in altre bevande fermentate derivati dalle mele o contenenti succo di mele.

H.1.   Metodo di campionamento

Il campione globale deve essere di almeno 1 litro, salvo i casi in cui ciò non risulti possibile, ad esempio quando il campione è una bottiglia.

Il numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita è indicato nella tabella 1. Il numero di campioni elementari è determinato in funzione della forma abituale in cui i relativi prodotti vengono commercializzati. Nel caso di prodotti liquidi sfusi la partita deve essere accuratamente mescolata, per quanto ciò risulti possibile e a condizione che non venga compromessa la qualità del prodotto stesso, con mezzi manuali o meccanici, immediatamente prima del prelievo. In tal caso si può presumere che l’ocratossina A e la patulina siano distribuite omogeneamente in una partita. Pertanto è sufficiente prelevare tre campioni elementari da una partita per formare il campione globale.

I campioni elementari, spesso bottiglie o brik, sono di peso analogo. Ciascun campione elementare deve pesare almeno 100 grammi per formare un campione globale di almeno 1 litro. Qualsiasi deroga a tale metodo va segnalata nel verbale di cui al punto A.3.8 del presente allegato.

Tabella 1

Numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita

Forma di commercializzazione

Volume della partita (l)

Numero minimo di campioni elementari da prelevare

Volume minimo del campione globale (l)

Alla rinfusa (succhi di frutta, bevande alcoliche, sidro, vino)

3

1

Bottiglie/brik (succhi di frutta, bevande alcoliche, sidro)

≤ 50

3

1

Bottiglie/brik (succhi di frutta, bevande alcoliche, sidro)

50-500

5

1

Bottiglie/brik (succhi di frutta, bevande alcoliche, sidro)

> 500

10

1

Bottiglie/brik di vino

≤ 50

1

1

Bottiglie/brik di vino

50-500

2

1

Bottiglie/brik di vino

> 500

3

1

H.2.   Campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio

Il prelievo di campioni nella fase della distribuzione al dettaglio deve essere conforme, nella misura del possibile, alle disposizioni di cui alla presente parte dell’allegato I (14).

Qualora ciò non sia possibile, si può ricorrere a un metodo alternativo di campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio purché il campione globale sia sufficientemente rappresentativo della partita campionata e il metodo sia chiaramente descritto e debitamente documentato.

H.3.   Accettazione di una partita o sottopartita

Accettazione se il campione di laboratorio non supera il limite massimo, tenendo conto dell’incertezza della misura e della correzione per recupero.

Rifiuto se il campione di laboratorio supera il limite massimo oltre ogni ragionevole dubbio, tenendo conto dell’incertezza della misura e della correzione per recupero.

I.   METODO DI CAMPIONAMENTO PER I PRODOTTI SOLIDI A BASE DI MELA, IL SUCCO DI MELA E I PRODOTTI SOLIDI A BASE DI MELA DESTINATI AI LATTANTI E ALLA PRIMA INFANZIA

Si applica questo metodo di campionamento per il controllo ufficiale dei tenori massimi stabiliti per la patulina nei prodotti solidi a base di mela, nel succo di mela e nei prodotti solidi a base di mela destinati ai lattanti e alla prima infanzia.

I.1.   Metodo di campionamento

Il campione globale deve pesare almeno 1 kg, salvo i casi in cui ciò non risulti possibile, ad esempio nel caso in cui i campioni siano prelevati da un’unica confezione.

Il numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita è indicato nella tabella 1. Nel caso di prodotti liquidi la partita deve essere accuratamente mescolata, per quanto ciò risulti possibile, con mezzi manuali o meccanici, immediatamente prima del prelievo. In tal caso si può presumere che la patulina sia distribuita omogeneamente in una partita. Pertanto è sufficiente prelevare tre campioni elementari da una partita per formare il campione globale.

I campioni elementari sono di peso analogo. Ciascun campione elementare deve pesare almeno 100 grammi per formare un campione globale di almeno 1 kg. Qualsiasi deroga a tale metodo va segnalata nel verbale di cui al punto A.3.8 del presente allegato.

Tabella 1

Numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita

Peso della partita (kg)

Numero minimo di campioni elementari da prelevare

Peso del campione globale (kg)

< 50

3

1

50-500

5

1

> 500

10

1

Se la partita è costituita da confezioni singole il numero di confezioni che va prelevato per formare il campione globale è indicato nella tabella 2.

Tabella 2

Numero di confezioni (campioni elementari) da prelevare per formare il campione globale se la partita è costituita da confezioni singole

Numero di confezioni o unità della partita

Numero di confezioni o unità da prelevare

Peso del campione globale (kg)

1-25

1 confezione o unità

1

26-100

circa il 5 %, almeno 2 confezioni o unità

1

> 100

circa il 5 %, massimo 10 confezioni o unità

1

I.2.   Campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio

Il prelievo di campioni nella fase della distribuzione al dettaglio deve essere conforme, nella misura del possibile, alle disposizioni di campionamento di cui alla presente parte dell’allegato.

Qualora ciò non sia possibile, si può ricorrere a un metodo alternativo di campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio purché il campione globale sia sufficientemente rappresentativo della partita campionata e il metodo sia chiaramente descritto e debitamente documentato (15).

I.3.   Accettazione di una partita o sottopartita

Accettazione se il campione di laboratorio non supera il limite massimo, tenendo conto dell’incertezza della misura e della correzione per recupero.

Rifiuto se il campione di laboratorio supera il limite massimo oltre ogni ragionevole dubbio, tenuto conto dell’incertezza della misura e della correzione per recupero.

J.   METODO DI CAMPIONAMENTO PER GLI ALIMENTI PER BAMBINI E PER GLI ALIMENTI TRASFORMATI A BASE DI CEREALI DESTINATI AI LATTANTI E ALLA PRIMA INFANZIA

Si applica questo metodo di campionamento per il controllo ufficiale dei tenori massimi stabiliti per:

le aflatossine, l’ocratossina A e le tossine di Fusarium negli alimenti per bambini e negli alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e alla prima infanzia,

le aflatossine e l’ocratossina A negli alimenti dietetici a fini medici speciali (diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari) destinati specificatamente ai lattanti,

la patulina negli alimenti per bambini diversi dagli alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e alla prima infanzia. Per il controllo dei tenori massimi stabiliti per la patulina nel succo di mela e nei prodotti solidi a base di mela destinati ai lattanti e alla prima infanzia si applica il metodo di campionamento di cui alla parte I del presente allegato.

J.1.   Metodo di campionamento

Agli alimenti destinati ai lattanti e alla prima infanzia si applica il metodo di campionamento per i cereali e i prodotti derivati di cui al punto B.4 del presente allegato. Il numero di campioni elementari da prelevare dipende quindi dal peso della partita ed è compreso fra un minimo di 10 e un massimo di 100, conformemente alla tabella 2 di cui al punto B.4 del presente allegato. Per partite molto piccole (≤ 0,5 tonnellate) si può prelevare un numero inferiore di campioni elementari, ma anche in questo caso il campione globale che riunisce tutti i campioni elementari deve pesare almeno 1 kg.

Il peso del campione elementare è di circa 100 grammi. Nel caso di partite che si presentano in confezioni al dettaglio, il peso del campione elementare dipende dal peso della confezione stessa. Nel caso di partite molto piccole (≤ 0,5 tonnellate) il peso del campione elementare dev’essere tale che il peso del campione globale ottenuto riunendo i campioni elementari sia pari ad almeno 1 kg. Qualsiasi deroga rispetto a tale modalità di prelievo va segnalata nel verbale di cui al punto A.3.8.

Peso del campione globale (sufficientemente mescolato) = 1-10 kg.

J.2.   Campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio

Il prelievo di campioni nella fase della distribuzione al dettaglio deve essere conforme, nella misura del possibile, alle disposizioni di cui alla presente parte dell’allegato I.

Qualora ciò non sia possibile, si può ricorrere a un metodo alternativo di campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio purché il campione globale sia sufficientemente rappresentativo della partita campionata e il metodo sia chiaramente descritto e debitamente documentato (16).

J.3.   Accettazione di una partita o sottopartita

Accettazione se il campione di laboratorio non supera il limite massimo, tenendo conto dell’incertezza della misura e della correzione per recupero.

Rifiuto se il campione di laboratorio supera il limite massimo oltre ogni ragionevole dubbio, tenendo conto dell’incertezza della misura e della correzione per recupero.


(1)  Una guida destinata alle autorità competenti per il controllo del rispetto della legislazione comunitaria in materia di aflatossine è disponibile al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/aflatoxin_guidance_it.pdf. La guida fornisce ulteriori informazioni pratiche, che tuttavia sono subordinate alle disposizioni del presente regolamento.

(2)  In funzione del peso della partita — cfr. tabella 2.

(3)  Si forniranno orientamenti relativi al campionamento di questo tipo di partite in una guida che sarà disponibile a partire dal 1o luglio 2006 sul seguente sito web: http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/index_en.htm

(4)  Qualora la porzione da campionare sia troppo piccola per ottenere un campione globale di 1 kg, il peso di quest’ultimo può essere inferiore a 1 kg.

(5)  In funzione del peso della partita — cfr. tabella 2 di questa parte dell’allegato.

(6)  Qualora la porzione da campionare sia troppo piccola per ottenere un campione globale di 1 kg, il peso di quest’ultimo può essere inferiore a 1 kg.

(7)  In funzione del peso della partita — cfr. tabella 2 di questa parte dell’allegato.

(8)  Qualora la porzione da campionare sia troppo piccola per ottenere un campione globale di 1 kg, il peso di quest’ultimo può essere inferiore a 1 kg.

(9)  In funzione del peso della partita — cfr. tabella 2 di questa parte dell’allegato.

(10)  Qualora la porzione da campionare sia troppo piccola per ottenere un campione globale di 0,5 kg, il peso di quest’ultimo può essere inferiore a 0,5 kg.

(11)  Qualora la porzione da campionare sia troppo piccola per ottenere un campione globale di 1 kg, il peso di quest’ultimo può essere inferiore a 1 kg.

(12)  In funzione del peso della partita — cfr. tabella 2 del presente allegato.

(13)  Qualora la porzione da campionare sia troppo piccola per ottenere un campione globale di 1 kg, il peso di quest’ultimo può essere inferiore a 1 kg.

(14)  Qualora la porzione da campionare sia troppo piccola per ottenere un campione globale di 1 litro, il volume di quest’ultimo può essere inferiore a 1 litro.

(15)  Qualora la porzione da campionare sia troppo piccola per ottenere un campione globale di 1 kg, il peso di quest’ultimo può essere inferiore a 1 kg.

(16)  Qualora la porzione da campionare sia troppo piccola per ottenere un campione globale di 1 kg, il peso di quest’ultimo può essere inferiore a 1 kg.


ALLEGATO II

CRITERI DA APPLICARE ALLA PREPARAZIONE DEI CAMPIONI E AI METODI DI ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEI TENORI DI MICOTOSSINE NEI PRODOTTI ALIMENTARI

1.   INTRODUZIONE

1.1.   Precauzioni

Poiché in genere la distribuzione delle micotossine non è omogenea, i campioni devono essere preparati (e soprattutto omogeneizzati) con la massima cura.

Qualora l’omogeneizzazione sia effettuata dal laboratorio, quest’ultimo utilizza il campione completo ricevuto dopo averlo omogeneizzato.

Per l’analisi delle aflatossine è opportuno evitare il più possibile la luce del giorno durante l’operazione, dato che l’aflatossina si decompone gradualmente sotto l’influenza della luce ultravioletta.

1.2.   Calcolo della proporzione di guscio/parte commestibile nei frutti a guscio interi

I limiti fissati per le aflatossine dal regolamento (CE) n. 466/2001 si applicano alla parte commestibile. Il tenore di aflatossine nella parte commestibile può essere determinato come segue:

i campioni di frutti a guscio interi possono essere sgusciati e il tenore di aflatossine viene determinato nella parte commestibile,

il metodo di preparazione del campione può applicarsi alla totalità del frutto a guscio. Il metodo di campionamento e di analisi calcola il peso della parte commestibile nel campione globale. Quest’ultimo viene valutato mediante un fattore che tiene conto della proporzione tra guscio e parte commestibile nel frutto intero. Questa proporzione viene utilizzata per determinare la quantità di parte commestibile nel campione globale utilizzato per la preparazione e il metodo di analisi del campione.

A tale scopo circa 100 frutti a guscio interi vengono prelevati a caso dalla partita o da ciascun campione globale. Per ogni campione di laboratorio la proporzione può essere ottenuta pesando i frutti interi, togliendo il guscio e pesando le porzioni di guscio e di parte commestibile.

Il laboratorio può tuttavia determinare la proporzione di guscio rispetto alla parte commestibile a partire da un determinato numero di campioni e utilizzarla nelle successive analisi. Ma se un campione di laboratorio risulta non conforme ai limiti stabiliti, tale proporzione deve essere determinata, per il campione in questione, utilizzando il centinaio di frutti a guscio tenuti da parte.

2.   TRATTAMENTO DEL CAMPIONE RICEVUTO IN LABORATORIO

Ciascun campione di laboratorio viene macinato finemente e accuratamente mescolato, utilizzando un metodo che garantisca un’omogeneizzazione completa.

Se il tenore massimo si riferisce alla materia secca, il contenuto di materia secca del prodotto è determinato su una parte del campione omogeneizzato, utilizzando un metodo che si sia dimostrato in grado di determinare con precisione il contenuto di materia secca.

3.   CAMPIONI REPLICATI

I campioni replicati in esecuzione di provvedimenti amministrativi o giudiziari, a fini commerciali o per procedure arbitrali sono prelevati dal prodotto omogeneizzato, a condizione che tale procedura sia conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in materia di diritti degli operatori del settore alimentare.

4.   METODO D’ANALISI CHE I LABORATORI DEVONO UTILIZZARE E NORME RELATIVE AI CONTROLLI DI LABORATORIO

4.1.   Definizioni

Alcune delle definizioni più comuni che i laboratori devono applicare sono riportate qui di seguito.

r

=

ripetibilità, valore al di sotto del quale ci si aspetta che la differenza assoluta tra i risultati di due prove singole ottenuti in condizioni di ripetibilità (stesso campione, stesso operatore, stessa apparecchiatura, stesso laboratorio e breve intervallo di tempo) rientri nell’ambito di una probabilità specifica (normalmente del 95 %), per cui r = 2,8 × sr.

sr

=

deviazione standard, calcolata a partire dai risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità.

RSDr

=

deviazione standard relativa, calcolata a partire dai risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità [(sr /

Image

) × 100].

R

=

riproducibilità, valore al di sotto del quale ci si aspetta che la differenza assoluta tra i risultati di prove singole ottenuti in condizioni di riproducibilità (ossia su materiale identico ottenuto dagli operatori in diversi laboratori che usano il metodo di prova normalizzato) rientri nell’ambito di una certa probabilità (normalmente del 95 %), per cui R = 2,8 × sR.

sR

=

deviazione standard, calcolata a partire da risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità.

RSDR

=

deviazione standard relativa, calcolata a partire dai risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità [(sR /

Image

) × 100].

4.2.   Prescrizioni generali

I metodi di analisi utilizzati per il controllo alimentare devono essere conformi alle disposizioni dei punti 1 e 2 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 882/2004.

4.3.   Prescrizioni specifiche

4.3.1.   Criteri di rendimento

Se a livello comunitario non è prescritto alcun metodo specifico per la determinazione dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari, i laboratori sono liberi di applicare il metodo di loro scelta, a condizione che esso rispetti i criteri seguenti.

a)

Criteri di rendimento per le aflatossine

Criterio

Intervallo di concentrazione

Valore raccomandato

Valore massimo consentito

Bianchi

Tutti

Trascurabile

Recupero — Aflatossina M1

0,01-0,05 μg/kg

60-120 %

 

> 0,05 μg/kg

70-110 %

 

Recupero — Aflatossine B1, B2, G1, G2

< 1,0 μg/kg

50-120 %

 

1-10 μg/kg

70-110 %

 

> 10 μg/kg

80-110 %

 

Precisione RSDR

Tutti

Derivato dall’equazione di Horwitz

2 volte il valore derivato dall’equazione di Horwitz

La precisione RSDr può essere calcolata moltiplicando per 0,66 la precisione RSDR alla concentrazione di interesse.

Valori da applicare tanto a B1, quanto alla somma di B1 + B2 + G1 + G2.

Se le somme delle aflatossine singole B1 + B2 + G1 + G2 devono essere registrate, la riposta di ciascuna di esse al metodo d’analisi deve essere nota o equivalente.

b)

Criteri di rendimento per l’ocratossina A

Tenore μg/kg

Ocratossina A

RSDr %

RSDR %

Recupero %

< 1

≤ 40

≤ 60

50-120

1-10

≤ 20

≤ 30

70-110

c)

Criteri di rendimento per la patulina

Tenore μg/kg

Patulina

RSDr %

RSDR %

Recupero %

< 20

≤ 30

≤ 40

50-120

20-50

≤ 20

≤ 30

70-105

> 50

≤ 15

≤ 25

75-105

d)

Criteri di rendimento per il desossinivalenol

Tenore μg/kg

Desossinivalenol

RSDr %

RSDR %

Recupero %

> 100-≤ 500

≤ 20

≤ 40

60-110

> 500

≤ 20

≤ 40

70-120

e)

Criteri di rendimento per lo zearalenone

Tenore μg/kg

Zearalenone

RSDr %

RSDR %

Recupero %

≤ 50

≤ 40

≤ 50

60-120

> 50

≤ 25

≤ 40

70-120

f)

Criteri di rendimento per le fumonisine B1 e B2

Tenore μg/kg

Fumonisine B1 or B2

RSDr %

RSDR %

Recupero %

≤ 500

≤ 30

≤ 60

60-120

> 500

≤ 20

≤ 30

70-110

g)

Criteri di rendimento per le tossine T-2 e HT-2

Tenore μg/kg

Tossina T-2

RSDr %

RSDR %

Recupero %

50-250

≤ 40

≤ 60

60-130

> 250

≤ 30

≤ 50

60-130


Tenore μg/kg

Tossina HT-2

RSDr %

RSDR %

Recupero %

100-200

≤ 40

≤ 60

60-130

> 200

≤ 30

≤ 50

60-130

h)

Note relative ai criteri di rendimento per le micotossine

I limiti di rilevazione dei metodi impiegati non sono indicati, dato che i valori di precisione sono espressi per le concentrazioni che presentano interesse.

I valori di precisione sono calcolati partendo dall’equazione di Horwitz, ovvero:

RSDR = 2(1-0,5logC)

dove:

RSDR è la deviazione standard relativa, calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità [(sR/Image) × 100]

C è il tasso di concentrazione (ovvero 1 = 100g/100g, 0,001 = 1 000 mg/kg)

Si tratta di un’equazione generale di precisione che si è dimostrata indipendente dagli analiti e dalla matrice e dipendente unicamente dalla concentrazione per la maggior parte dei metodi d’analisi consueti.

4.3.2.   Criterio dell’idoneità allo scopo

Qualora il numero di metodi di analisi pienamente convalidati sia limitato, può essere applicato in alternativa, per valutare l’accettabilità dei metodi di analisi, un criterio di idoneità allo scopo che definisca un solo parametro, una funzione di idoneità. Una funzione di idoneità è una funzione di incertezza che specifica i livelli massimi di incertezza considerati idonei allo scopo.

Dato il numero limitato dei metodi di analisi pienamente convalidati da prove interlaboratorio, in particolare per la determinazione delle tossine T-2 e HT-2, per valutare l’adeguatezza (l’idoneità allo scopo) del metodo di analisi che il laboratorio deve adottare può anche essere applicato il criterio della funzione di incertezza, che specifica l’incertezza massima accettabile. Il laboratorio può usare un metodo che produca risultati nell’ambito di un’incertezza massima standard. L’incertezza massima standard può essere calcolata utilizzando la seguente formula:

Formula

dove:

Uf è l’incertezza massima standard (μg/kg)

LOD è il limite di rilevazione del metodo (μg/kg)

α è una costante, un fattore numerico da utilizzare in funzione del valore di C. I valori da utilizzare sono riportati nella tabella che segue

C è la concentrazione d’interesse (μg/kg).

Se un metodo d’analisi dà risultati d’incertezza inferiori all’incertezza massima standard, esso sarà valido quanto un altro metodo che soddisfi i criteri di rendimento di cui al punto 4.3.1.

Tabella

Valori numerici corrispondenti alla costante α nella formula di cui sopra, in funzione della concentrazione di interesse

C (μg/kg)

α

≤ 50

0,2

51-500

0,18

501-1 000

0,15

1 001-10 000

0,12

> 10 000

0,1

4.4.   Stima dell’incertezza della misura, calcolo del tasso di recupero ed espressione dei risultati (1)

Il risultato analitico viene riportato in forma corretta o meno per il recupero. Devono essere indicati il modo in cui è stato espresso il risultato analitico e il livello di recupero. Il risultato analitico corretto per il recupero è utilizzato per verificare la conformità.

Il risultato analitico deve essere riportato come x +/– U, dove x è il risultato analitico e U l’incertezza di misura estesa.

U è l’incertezza di misura estesa, calcolata utilizzando un fattore di copertura 2 corrispondente ad un livello di fiducia del 95 % circa.

Per gli alimenti di origine animale è possibile tenere conto dell’incertezza di misura anche stabilendo il limite di decisione (CCα) conformemente della decisione 2002/657/CE della Commissione (2) (punto 3.1.2.5 dell’allegato — caso di sostanze per le quali è stabilito un limite consentito).

Tali norme di interpretazione del risultato analitico ai fini dell’accettazione o del rifiuto della partita si applicano al risultato analitico ottenuto sul campione destinato al controllo ufficiale. Nel caso di analisi a fini di ricorso o arbitraggio si applica la normativa nazionale.

4.5.   Norme di qualità applicabili ai laboratori

I laboratori devono rispettare le disposizioni dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3).


(1)  Per maggiori dettagli sulle procedure relative alla stima dell’incertezza della misura e alla valutazione del tasso di recupero si rinvia alla relazione «Report on the relationship between analytical results, measurement uncertainty, recovery factors and the provisions of EU food and feed legislation» — http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/report-sampling_analysis_2004_en.pdf

(2)  GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/25/CE (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 38).

(3)  Cfr. anche le disposizioni transitorie di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).


9.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/35


REGOLAMENTO (CE) N. 402/2006 DELLA COMMISSIONE

dell’8 marzo 2006

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

(1)

Tenuto conto dell’esperienza acquisita dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 89/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), è necessario precisare i metodi per la determinazione del peso netto delle banane fresche. Questi metodi dovrebbero includere la pesatura delle banane fresche, al fine di determinarne il peso netto, e l’emissione di note di pesatura delle banane attestanti tale peso da parte di operatori economici autorizzati dalle autorità doganali. Il peso netto delle banane fresche dovrebbe essere determinato per ogni partita di banane fresche, quale che sia il mezzo di trasporto con cui è stata inoltrata.

(2)

Affinché gli Stati membri e gli operatori economici dispongano del tempo sufficiente per predisporre l’autorizzazione di pesatori, è opportuno che le misure relative alla pesatura delle banane fresche e all'emissione delle note di pesatura delle banane si applichino dal 1o giugno 2006.

(3)

Per quanto concerne le importazioni di alcuni circuiti elettronici che rientrano nei capitoli 84 e 85 della nomenclatura combinata, sono stati istituiti dazi compensativi a norma del regolamento (CE) n. 1480/2003 del Consiglio, dell'11 agosto 2003, che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni microcircuiti elettronici, detti DRAM (Dynamic Random Access Memories — Memorie dinamiche ad accesso casuale), originarie della Repubblica di Corea (3). Al fine di garantire l’applicazione uniforme di tali dazi compensativi, è necessaria una norma di origine specifica per i prodotti contemplati da detto regolamento.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4).

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue.

1)

Dopo l'articolo 290 è inserito il testo seguente:

2)

L’articolo 290 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 290 bis

Ai fini del presente capitolo e degli allegati 38 ter e 38 quater, si applicano le seguenti definizioni:

a)

“pesatore autorizzato”: qualsiasi operatore economico autorizzato da un ufficio doganale ad effettuare la pesatura di banane fresche;

b)

“documentazione del richiedente”: qualsiasi documento inerente alla pesatura di banane fresche;

c)

“peso netto delle banane fresche”: peso delle banane senza materiale d’imballaggio e contenitori di imballaggio di qualsiasi tipo;

d)

“partita di banane fresche”: partita costituita dal quantitativo totale di banane fresche inoltrate tramite uno stesso mezzo di trasporto e spedite da uno stesso esportatore a uno o più destinatari;

e)

“luogo di scarico”: ogni luogo in cui una partita di banane fresche può essere scaricata o inoltrata in base a un regime doganale, oppure, in caso di traffico containerizzato, ogni luogo in cui il contenitore è estratto dalla nave, dall’aereo o da altro mezzo di trasporto principale, o in cui le banane sono prelevate dal contenitore.»

3)

È inserito il seguente articolo 290 ter:

«Articolo 290 ter

1.   Ogni ufficio doganale conferisce su richiesta lo status di pesatore autorizzato agli operatori economici coinvolti nell’importazione, nel trasporto, nello stoccaggio o nella movimentazione di banane fresche, purché siano rispettati i requisiti seguenti:

a)

il richiedente offra tutte le garanzie necessarie per garantire il regolare svolgimento della pesatura;

b)

il richiedente disponga di un impianto di pesatura adeguato;

c)

la documentazione fornita dal richiedente consenta alle autorità doganali di svolgere controlli efficaci.

L’ufficio doganale nega lo status di pesatore autorizzato al richiedente che abbia violato la normativa doganale in modo grave o ripetuto.

L’autorizzazione è limitata alla pesatura di banane fresche effettuata nel luogo controllato dall’ufficio doganale che ha autorizzato l’operatore.

2.   Lo status di pesatore autorizzato va revocato dall’ufficio doganale che ha rilasciato l’autorizzazione qualora il titolare non soddisfi più i requisiti di cui al paragrafo 1.»

4)

È inserito il seguente articolo 290 quater:

«Articolo 290 quater

1.   Per controllare il peso netto delle banane fresche di cui al codice NC 0803 00 19 importate nella Comunità, le dichiarazioni di immissione in libera pratica sono accompagnate da una nota di pesatura delle banane attestante il peso netto della partita di banane fresche in causa per tipo di imballaggio e origine.

La nota di pesatura delle banane è emessa secondo la procedura di cui all’allegato 38 ter e redatta in conformità del modello figurante all’allegato 38 quater da un pesatore autorizzato.

La nota può essere trasmessa alle autorità doganali in forma elettronica alle condizioni previste da tali autorità.

2.   Il pesatore autorizzato comunica preventivamente alle autorità doganali la pesatura di una partita di banane fresche ai fini dell’emissione di una nota di pesatura delle banane, precisando tipo di imballaggio e origine, nonché data e luogo della pesatura.

3.   L’ufficio doganale verifica, in base a un’analisi del rischio e su almeno il 5 % del numero totale di note di pesatura delle banane presentate ogni anno, il peso netto delle banane fresche indicato in tali note assistendo alla pesatura di un campione rappresentativo delle banane effettuata dal pesatore autorizzato o procedendo esso stesso a tale pesatura secondo la procedura di cui all’allegato 38 ter, punti 1, 2 e 3.»

5)

È inserito il seguente articolo 290 quinquies:

«Articolo 290 quinquies

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco dei pesatori autorizzati e ogni sua eventuale modifica.

La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.»

6)

L'allegato 11 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

7)

L'allegato 38 ter è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento.

8)

È inserito l'allegato 38 quater conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia i punti 4), 7) e 8) dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2006.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

(2)  GU L 17 del 21.1.1997, pag. 28.

(3)  GU L 212 del 22.8.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2116/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 7).

(4)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 215/2006 (GU L 38 del 9.2.2006, pag. 11).


ALLEGATO I

L'allegato 11 è modificato come segue:

a)

tra le voci relative ai prodotti di cui ai codici NC «ex 7117» ed «ex 8482» è inserito il testo seguente:

«ex 8473 30 10 ed ex 8473 50 10

Circuiti elettronici integrati noti come memorie dinamiche ad accesso casuale (Dynamic Random Access Memories — DRAM)

Fabbricazione nel caso in cui il valore acquisito grazie alla lavorazione e alla trasformazione, nonché eventualmente all'incorporazione di pezzi originari del paese di fabbricazione, rappresenti almeno il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Se non è raggiunta la percentuale del 45 %, le DRAM sono considerate originarie del paese in cui ha origine la maggior parte in valore dei materiali usati.»

b)

tra le voci relative ai prodotti di cui ai codici NC «ex 8542» ed «ex 9009» è inserito il testo seguente:

«ex 8548 90 10

Circuiti elettronici integrati noti come memorie dinamiche ad accesso casuale (Dynamic Random Access Memories — DRAM)

Fabbricazione nel caso in cui il valore acquisito grazie alla lavorazione e alla trasformazione, nonché eventualmente all'incorporazione di pezzi originari del paese di fabbricazione, rappresenti almeno il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Se non è raggiunta la percentuale del 45 %, le DRAM sono considerate originarie del paese in cui ha origine la maggior parte in valore dei materiali usati.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO 38 ter

Procedura di cui all'articolo 290 quater, paragrafo 1

Ai fini dell’articolo 290 quater, il peso netto di ciascuna partita di banane fresche è determinato dal pesatore autorizzato in qualsiasi luogo di scarico conformemente alla procedura seguente.

1)

Per ciascun tipo di imballaggio e per ciascuna origine è selezionato un campione di unità di imballaggio di banane. Il campione delle unità di imballaggio di banane da pesare dev'essere rappresentativo della partita di banane fresche e rispettare i quantitativi minimi indicati nella tabella seguente:

Numero di unità di imballaggio di banane

(per tipo di imballaggio e origine)

Numero di unità di imballaggio di banane da esaminare

— fino a 400

5

— da 401 a 700

7

— da 701 a 1 000

10

— da 1 001 a 2 000

13

— da 2 001 a 4 000

15

— da 4 001 a 6 000

18

— oltre 6 000

21

2)

Il peso netto è determinato nel modo seguente:

a)

pesando ogni unità di imballaggio di banane da esaminare (peso lordo);

b)

aprendo almeno un’unità di imballaggio di banane, per determinare il peso dell’imballaggio;

c)

il peso dell'imballaggio sarà ritenuto valido per tutti gli imballaggi di tipo e origine identici e verrà detratto da tutte le unità di imballaggio di banane pesate;

d)

il peso netto medio così determinato per unità di imballaggio di banane per ciascun tipo e origine, in funzione del peso del campione controllato, sarà ammesso come base per determinare il peso netto della partita di banane fresche.

3)

Ove non provvedano a controllare contestualmente le note di pesatura delle banane, le autorità doganali saranno tenute ad accettare il peso netto dichiarato nelle note, purché la differenza tra il peso netto dichiarato e il peso netto medio determinato dalle autorità doganali non sia superiore o inferiore all’1 %.

4)

La nota di pesatura delle banane è presentata all’ufficio doganale presso il quale è depositata la dichiarazione di immissione in libera pratica. Le autorità doganali applicano i risultati del campionamento indicato nella nota di pesatura delle banane all’intera partita di banane fresche cui la nota si riferisce.»


ALLEGATO III

È inserito il seguente allegato 38 quater:

«ALLEGATO 38 quater

Image


9.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/40


REGOLAMENTO (CE) N. 403/2006 DELLA COMMISSIONE

dell’8 marzo 2006

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all’articolo 1 del medesimo regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

I regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82 (2), (CEE) n. 1964/82 (3), (CEE) n. 2388/84 (4), (CEE) n. 2973/79 (5) e (CE) n. 2051/96 (6) stabiliscono le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne e le modalità di applicazione del regime di assistenza all’esportazione per determinate destinazioni.

(3)

La penuria crescente di carni bovine sul mercato comunitario ha comportato un aumento dei prezzi che va decisamente oltre il prezzo di base di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, che rappresenta il livello di sostegno auspicato sul mercato comunitario.

(4)

L’opinione pubblica è sempre più preoccupata del benessere degli animali che vengono esportati su distanze particolarmente lunghe e per i quali non è possibile garantire completamente che sia riservato loro un trattamento umano, in particolare dopo la consegna nei paesi terzi. Per quanto riguarda il trasporto, benché le condizioni di trasporto degli animali vivi siano soggette ad un gran numero di requisiti, materiali, procedurali e in materia di controllo, che sono stati ulteriormente intensificati nel 2003, dall’esperienza emerge che il benessere degli animali non è sempre garantito. Inoltre, le norme relative al benessere degli animali vigenti nei paesi di destinazione sono spesso meno rigorose di quelle comunitarie.

(5)

L’esportazione di animali vivi destinati alla macellazione rappresentano un valore aggiunto piuttosto basso per la Comunità e le restituzioni all’esportazione concesse per l’esportazione di tali animali comportano un aumento dei costi connessi alla sorveglianza e al controllo delle condizioni di benessere degli animali. Per garantire l’equilibrio del mercato, l’evoluzione naturale dei prezzi e degli scambi sul mercato interno e il benessere degli animali, si ravvisa quindi l’opportunità di cessare di incoraggiare le esportazioni di animali vivi destinati alla macellazione nei paesi terzi con la concessione di restituzioni all’esportazione.

(6)

Per quanto riguarda gli animali vivi da riproduzione, allo scopo di prevenire eventuali abusi, le restituzioni all’esportazione per gli animali riproduttori di razza pura devono essere limitate alle giovenche e alle vacche di età non superiore a trenta mesi.

(7)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 2147/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine (7).

(8)

Per permettere lo smercio sul mercato internazionale di alcuni prodotti comunitari del settore delle carni bovine, devono essere concesse restituzioni alle esportazioni per determinate destinazioni relativamente ad alcuni prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202 e 1602 50.

(9)

Il livello di utilizzazione delle restituzioni all’esportazione per alcune categorie di prodotti del settore delle carni bovine risulta irrilevante. Ciò vale anche per determinate destinazioni molto vicine al territorio comunitario. In questi casi non devono essere più fissate restituzioni all’esportazione.

(10)

Le restituzioni previste dal presente regolamento sono fissate sulla base dei codici dei prodotti come definiti nella nomenclatura adottata con il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione (8).

(11)

Gli importi delle restituzioni per l’insieme delle carni congelate devono essere allineati su quelli concessi per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti.

(12)

È opportuno intensificare i controlli sui prodotti del codice NC 1602 50 stabilendo che questi prodotti possono beneficiare di restituzioni soltanto se elaborati nell’ambito del regime previsto dall’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (9).

(13)

È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità. Occorre pertanto stabilire che, per beneficiare di una restituzione, i prodotti devono recare il bollo sanitario, come previsto rispettivamente dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (10), dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (11) e dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all’immissione sul mercato di carne macinate e di preparazioni di carni (12).

(14)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, la restituzione particolare viene ridotta se la quantità di carni disossate destinate all’esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all’85 %, della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento.

(15)

I negoziati condotti nell’ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e la Romania e la Bulgaria sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell’organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per questi due paesi. La soppressione delle restituzioni non deve tuttavia portare ad una restituzione differenziata per le esportazioni verso altri paesi.

(16)

Il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere entro nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L’elenco dei prodotti alla cui esportazione sono concesse le restituzioni di cui all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, i rispettivi importi e le destinazioni sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

2.   I prodotti debbono soddisfare le condizioni relative al bollo sanitario previste rispettivamente:

nell’allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE,

nell’allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE,

nell’allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE.

Articolo 2

Nel caso previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, l’importo della restituzione per i prodotti del codice NC 0201 30 00 9100 è ridotto di 10 EUR/100 kg.

Articolo 3

La non fissazione di una restituzione all’esportazione per la Romania e la Bulgaria non si considera costituire una restituzione differenziata.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 2147/2005 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 4 dell’8.1.1982, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2000 (GU L 89 dell’11.4.2000, pag. 3).

(3)  GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/2000 (GU L 321 del 19.12.2000, pag. 35).

(4)  GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92 (GU L 370 del 19.12.1992, pag. 16).

(5)  GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3434/87 (GU L 327 del 18.11.1987, pag. 7).

(6)  GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2333/96 (GU L 317 del 6.12.1996, pag. 13).

(7)  GU L 342 del 24.12.2005, pag. 12.

(8)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/2005 (GU L 94 del 13.4.2005, pag. 22).

(9)  GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 della Commissione (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3).

(10)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(11)  GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(12)  GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, dell'8 marzo 2006, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

33,3

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

33,3

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

47,1

B03

EUR/100 kg peso netto

27,7

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

62,8

B03

EUR/100 kg peso netto

37,0

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

62,8

B03

EUR/100 kg peso netto

37,0

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

47,1

B03

EUR/100 kg peso netto

27,7

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

78,5

B03

EUR/100 kg peso netto

46,2

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

47,1

B03

EUR/100 kg peso netto

27,7

0201 30 00 9050

US (3)

EUR/100 kg peso netto

15,2

CA (4)

EUR/100 kg peso netto

15,2

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg peso netto

29,1

B03

EUR/100 kg peso netto

9,7

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg peso netto

109,1

B03

EUR/100 kg peso netto

64,2

EG

EUR/100 kg peso netto

133,1

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg peso netto

65,4

B03

EUR/100 kg peso netto

38,5

EG

EUR/100 kg peso netto

79,8

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

20,9

B03

EUR/100 kg peso netto

7,0

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg peso netto

20,9

B03

EUR/100 kg peso netto

7,0

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg peso netto

20,9

B03

EUR/100 kg peso netto

7,0

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

20,9

B03

EUR/100 kg peso netto

7,0

0202 30 90 9100

US (3)

EUR/100 kg peso netto

15,2

CA (4)

EUR/100 kg peso netto

15,2

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg peso netto

29,1

B03

EUR/100 kg peso netto

9,7

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

55,1

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

49,0

1602 50 39 9125 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

55,1

1602 50 39 9325 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

49,0

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici alfanumerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità) ad eccezione della Romania e della Bulgaria.

B02

:

B04 e destinazione EG.

B03

:

Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), modificato].

B04

:

Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Tailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Repubblica sudafricana, Lesotho.


(1)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82, modificato.

(2)  La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82, modificato.

(3)  Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79, modificato.

(4)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96, modificato.

(5)  La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2388/84, modificato.

(6)  Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39). Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

(7)  In virtù dell'articolo 33, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1254/1999 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici alfanumerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità) ad eccezione della Romania e della Bulgaria.

B02

:

B04 e destinazione EG.

B03

:

Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), modificato].

B04

:

Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Tailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Repubblica sudafricana, Lesotho.


9.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/44


REGOLAMENTO (CE) N. 404/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2006

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1 del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni suine occorre procedere alla fissazione di restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dall’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

(3)

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2759/75, la restituzione per i prodotti indicati all’articolo 1 del medesimo regolamento può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché questo sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che recano il bollo sanitario previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). È necessario che detti prodotti soddisfino i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3) e dal regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4).

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti fissati dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di bollo sanitario indicati nell’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

(3)  GU L 139, del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina applicabili a partire dal 9 marzo 2006

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0210 11 31 9110

P08

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

P08

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

P08

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

P08

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

P08

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

P08

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

P08

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

P08

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

P08

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

P08

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

P08

EUR/100 kg

17,10

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

P08

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria e della Romania.


9.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/46


REGOLAMENTO (CE) N. 405/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2006

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (4), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3)

È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(3)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

(4)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 224/2006 (GU L 38 del 9.2.2006, pag. 32).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'8 marzo 2006 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

108,2

3

01

95,8

7

02

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

190,7

35

01

221,6

24

02

277,8

7

03

0207 25 10

Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate

170,0

0

01

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

247,4

15

01

261,8

11

03

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli e di galline

179,7

34

01

167,9

40

02


(1)  Origine delle importazioni:

01

Brasile

02

Argentina

03

Cile.»


9.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/48


REGOLAMENTO (CE) N. 406/2006 DELLA COMMISSIONE

dell’8 marzo 2006

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere compensata mediante una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame, è necessario che siano fissate restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dall’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75.

(3)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2777/75, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché questo sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che recano il marchio di identificazione previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). È inoltre necessario che tali prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3).

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchio di identificazione indicati nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 9 marzo 2006

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

1,60

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

1,60

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 14 20 9900

V03

EUR/100 kg

20,00

0207 14 60 9900

V03

EUR/100 kg

20,00

0207 14 70 9190

V03

EUR/100 kg

20,00

0207 14 70 9290

V03

EUR/100 kg

20,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V03

A24, Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.


9.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/50


DIRETTIVA 2006/29/CE DELLA COMMISSIONE

dell’8 marzo 2006

che modifica la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione di taluni enti nel campo di applicazione di tale direttiva o la loro esclusione da esso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (1), in particolare l’articolo 60, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

All’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE figura l’elenco degli enti che sono esplicitamente esclusi dal campo di applicazione della direttiva.

(2)

Il ministero degli Affari economici e il ministero dell’Interno e della sanità danesi hanno chiesto che l’Associazione di credito ipotecario dei comuni (KommuneKredit) sia inserita nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE, in modo da escluderla dal campo di applicazione della direttiva. Dall’esame dello status giuridico e della struttura particolare della KommuneKredit è risultato che l’inclusione nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, è giustificata.

(3)

Il ministero delle Finanze finlandese ha rinnovato la propria richiesta di sostituire Kera OY/Kera Ab con FinnveraOyj/Finnvera Abp nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3. Finnvera Plc è il prodotto della fusione tra Kera Plc e il Guarantee Board finlandese. Finnvera Plc svolge le stesse attività del suo predecessore Kera Plc.

(4)

Il ministero dell’Economia e della finanza greco ha chiesto la cancellazione di Elliniki Trapeza Viomichanikis Anaptyxeos e Tachidromiko Tamieftirio dall’elenco delle esclusioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3. Il primo ha cessato di esistere dopo la fusione con una banca commerciale e il secondo opererà come ente creditizio autorizzato a norma della direttiva 2000/12/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’articolo 2, paragrafo 3, quarto trattino, della direttiva 2000/12/CE è sostituito dal seguente:

«—

in Danimarca: dal “Dansk Eksportfinansieringsfond”, dal “Danmarks Skibskreditfond”, dal “Dansk Landbrugs Realkreditfond” e dalla “KommuneKredit”;».

Articolo 2

L’articolo 2, paragrafo 3, sesto trattino, della direttiva 2000/12/CE è sostituito dal seguente:

«—

in Grecia: dal “Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων” (Tamio Parakatathikon kai Danion);».

Articolo 3

L’articolo 2, paragrafo 3, quattordicesimo trattino, della direttiva 2000/12/CE è sostituito dal seguente:

«—

in Finlandia: dalla “Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB” e dalla “Finnvera Oyj/Finnvera Abp”;».

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2006.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

9.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/52


DECISIONE N. 5/2004 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CE

del 17 dicembre 2004

relativa al regolamento finanziario del Centro per lo sviluppo delle imprese

(2006/192/CE)

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CE,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) (di seguito «accordo»), in particolare l’articolo 2, paragrafo 6, dell’allegato III,

visto l’accordo interno del 12 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell’accordo,

visto il regolamento finanziario per il nono Fondo europeo di sviluppo (9o FES),

considerando quanto segue:

(1)

Dopo la firma dell’accordo il Comitato degli ambasciatori dovrebbe stabilire il regolamento finanziario del Centro per lo sviluppo delle imprese (di seguito «Centro»).

(2)

Il Comitato degli ambasciatori dovrebbe stabilire le procedure per l’adozione del bilancio del Centro,

DECIDE:

I.   PRINCIPI GENERALI

PRINCIPI DELL’UNITÀ, DELLA VERITÀ DEL BILANCIO, DEL PAREGGIO E DELL’UNITÀ DI CONTO

Articolo 1

1.   Tutte le entrate e le spese del Centro sono incluse in previsioni basate su un programma di lavoro annuale con stima dei costi elaborato per ciascun esercizio finanziario e figurano nel bilancio.

2.   Le entrate e le spese figuranti nel bilancio sono in pareggio.

Articolo 2

Il bilancio è compilato ed eseguito in euro e i conti sono presentati in euro. Tuttavia, ai fini dei flussi di cassa, il contabile e, per le casse di anticipi, gli amministratori sono autorizzati ad effettuare operazioni nelle monete nazionali dei paesi ACP e dell’Unione europea.

Articolo 3

1.   Le entrate comprendono il contributo del FES, l’importo proveniente dalle imposte sugli stipendi, sui salari e su altre retribuzioni pagati dal Centro, e altri introiti vari.

2.   Le entrate comprendono contributi di altri donatori a favore del bilancio del Centro.

3.   Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del suo statuto e regolamento interno, il Centro può anche gestire per conto terzi risorse destinate alla realizzazione di attività previste nell’accordo. Le disposizioni finanziarie applicabili alla gestione di tali risorse sono esposte nell’articolo 37 del presente regolamento finanziario.

Articolo 4

Le previsioni di spesa comprendono le spese di gestione e le spese di intervento, chiaramente distinte.

PRINCIPIO DELL’ANNUALITÀ

Articolo 5

1.   L’esercizio finanziario ha inizio il 1o gennaio e si conclude il 31 dicembre.

2.   Gli stanziamenti iscritti in bilancio sono autorizzati per un periodo di un esercizio finanziario.

a)

Tuttavia, gli stanziamenti debitamente impegnati nel corso di un esercizio finanziario ma non pagati al 31 dicembre dello stesso esercizio sono automaticamente riportati soltanto all’esercizio successivo. Gli stanziamenti così riportati sono chiaramente identificati nei conti dell’esercizio corrente.

b)

A determinate condizioni applicabili ai progetti a lungo termine, il direttore può approvare il riporto degli stanziamenti per un secondo esercizio consecutivo. Gli stanziamenti così riportati sono identificati nella contabilità. Tuttavia, il direttore informa della sua decisione il consiglio d’amministrazione nella riunione successiva.

c)

Al termine di ciascun protocollo finanziario dell’accordo, gli eventuali stanziamenti impegnati ma non ancora pagati sono automaticamente riportati al successivo protocollo finanziario dell’accordo. Gli stanziamenti impegnati ma non ancora pagati al termine dell’accordo sono riportati, ma soltanto per il periodo transitorio tra il presente accordo e l’accordo successivo o, se del caso, per i dodici mesi del periodo di chiusura.

d)

Conformemente alle regole relative alla compilazione del bilancio, gli stanziamenti che sono annullati al termine di un esercizio finanziario sono nuovamente disponibili per i bilanci successivi.

3.   Se, all’inizio di un esercizio finanziario, il bilancio relativo allo stesso esercizio non è stato adottato in via definitiva, il direttore, al fine di garantire la continuità del funzionamento del Centro, autorizza l’impegno, l’ordinazione e il pagamento delle spese amministrative e di gestione mensili secondo le procedure stabilite nel presente regolamento finanziario. Tali spese mensili per l’esercizio corrente non possono tuttavia superare un dodicesimo dei corrispondenti stanziamenti, articolo per articolo, approvati nel bilancio dell’esercizio precedente.

PRINCIPIO DELLA SANA GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 6

1.   Gli stanziamenti in bilancio sono impiegati secondo il principio della sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia.

2.   Secondo il principio dell’economia, i mezzi impiegati dal Centro per la realizzazione delle sue attività sono resi disponibili in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate ed al prezzo migliore.

Secondo il principio dell’efficienza, deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati ed i risultati conseguiti.

Secondo il principio dell’efficacia, gli obiettivi specifici fissati devono essere raggiunti e devono essere conseguiti i risultati attesi.

3.   Per tutti i settori di attività coperti dal bilancio sono fissati obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e programmati. La realizzazione di tali obiettivi è sottoposta a monitoraggio mediante indicatori di esecuzione per ciascuna attività e il direttore informa al riguardo il consiglio d’amministrazione. Le pertinenti informazioni sono fornite annualmente al più tardi nei documenti che accompagnano il progetto preliminare di bilancio e dovrebbero essere accluse ai documenti forniti alla Commissione delle Comunità europee (di seguito «Commissione») per giustificare l’importo annuo richiesto dal Centro sulle risorse del FES.

4.   Al fine di migliorare l’iter decisionale, il Centro effettua periodicamente valutazioni ex ante ed ex post dei programmi o delle attività secondo un programma di valutazione pluriennale fissato di concerto con la Commissione. I risultati delle valutazioni sono inclusi nei documenti forniti alla Commissione per giustificare l’importo annuo richiesto dal Centro sulle risorse del FES.

II.   STESURA DEL BILANCIO

Articolo 7

1.   Entro i limiti delle risorse complessive assegnate al Centro dal protocollo finanziario, aumentate degli eventuali contributi di altri donatori, e sulla base degli orientamenti definiti dalla strategia approvata dal comitato, il direttore redige un progetto di programma di lavoro annuale e del relativo bilancio. Il progetto viene trasmesso al consiglio d’amministrazione non oltre il 15 luglio dell’anno precedente quello di esecuzione.

Il programma di lavoro annuale e il relativo bilancio sono approvati dal consiglio d’amministrazione entro il 31 luglio e sottoposti al Comitato degli ambasciatori per l’adozione. Il bilancio viene trasmesso alla Commissione che avvia le vigenti procedure comunitarie relative al contributo richiesto sul FES, sulla base della dotazione separata prevista a tal fine.

2.   Le risorse possono essere impegnate soltanto a decorrere dalla data alla quale la competente autorità comunitaria adotta la decisione di finanziamento relativa al contributo richiesto sul FES. Il Centro è informato di tale decisione.

3.   Le condizioni e le modalità applicabili al contributo del FES sono fissate in una convenzione di finanziamento firmata tra il Centro e la Commissione.

4.   Il bilancio comprende una corretta previsione delle entrate provenienti da altri donatori.

Articolo 8

1.   Le date per il versamento del contributo del FES sono fissate nella convenzione di finanziamento di cui all’articolo 7, paragrafo 3. Il contributo di esercizi finanziari precedenti che rappresenta stanziamenti annullati viene detratto.

2.   Il bilancio è suddiviso in titoli (linee di bilancio), capitoli, articoli e voci in base alla natura o alla finalità delle entrate o delle spese.

Articolo 9

Se necessario, il direttore presenta un progetto di bilancio suppletivo o rettificativo, che è esaminato e approvato nella forma e secondo le stesse procedure previste per il bilancio contenente le previsioni originarie.

III.   ESECUZIONE DEL BILANCIO

Articolo 10

1.   Il direttore dà esecuzione al bilancio sotto la propria responsabilità, secondo i principi di cui alla sezione I ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati. Egli riferisce al consiglio d’amministrazione sulla gestione del bilancio.

2.   Gli stanziamenti autorizzati sono utilizzati soltanto conformemente ai principi e alle regole stabiliti nel presente regolamento finanziario e, in particolare, al principio della sana gestione finanziaria quale definito nell’articolo 6.

Articolo 11

1.   La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo con imputazione ad un articolo del bilancio.

Nessuna spesa può essere impegnata né essere oggetto di un ordine di pagamento in eccedenza rispetto agli stanziamenti autorizzati per l’esercizio finanziario in questione o agli stanziamenti riportati da precedenti esercizi finanziari.

2.   Le entrate e le spese sono iscritte nei conti senza contrazione fra di esse.

In deroga a tale disposizione, sono detratti dagli importi autorizzati i seguenti importi:

a)

le ammende applicate ad una parte di un contratto;

b)

gli importi pagati per errore, che possono essere detratti quando viene effettuata una successiva liquidazione relativa al capitolo, all’articolo e all’esercizio finanziario in relazione ai quali è stato effettuato il pagamento eccedente;

c)

il valore di veicoli, attrezzature e installazioni, oggetto di scambio parziale all’acquisto di nuovi beni dello stesso tipo; il prezzo netto di acquisto è contabilizzato come costo storico per la valutazione inventariale.

In deroga alla stessa disposizione, possono essere reimpiegati i seguenti importi:

a)

rimborsi di importi pagati per errore;

b)

importo delle indennità di assicurazione riscosse;

c)

proventi della vendita di veicoli, attrezzature e installazioni alienati in occasione della loro sostituzione;

d)

proventi della vendita delle pubblicazioni del Centro.

Articolo 12

1.   Eventuali storni da titolo a titolo sono decisi dal direttore, fatta eccezione per gli storni da o verso articoli relativi alle retribuzioni del personale. Il direttore informa delle sue decisioni il consiglio d’amministrazione nella riunione successiva.

Eventuali storni da titolo a titolo, che interessino articoli relativi alle retribuzioni del personale, sono decisi dal consiglio d’amministrazione, sulla base di una proposta del direttore.

2.   Eventuali storni da capitolo a capitolo e all’interno dei capitoli sono decisi dal direttore, che ne informa il consiglio d’amministrazione.

Articolo 13

Le entrate del Centro sono versate in uno o più conti intestati al Centro.

IV.   CONTROLLO FINANZIARIO

Articolo 14

1.   Il controllo finanziario è composto da un controllore finanziario e, se necessario, da uno o più controllori subalterni, che devono tutti essere esperti in materia di regolamenti finanziari delle organizzazioni internazionali.

2.   Il controllore riferisce a fini amministrativi direttamente al direttore e i controllori subalterni riferiscono direttamente al controllore.

3.   Il controllore e i controllori subalterni sono nominati dal consiglio d’amministrazione e sono soggetti allo statuto del personale vigente. Tuttavia, eventuali misure disciplinari, provvedimenti di sospensione, provvedimenti di cessazione del rapporto di lavoro o azioni legali devono essere approvati dal consiglio d’amministrazione, sulla base di una proposta del direttore debitamente motivata.

4.   Prima che un’operazione sia autorizzata da un ordinatore, i suoi aspetti operativi e finanziari sono verificati dal controllo finanziario. Lo scopo di tale verifica è di accertare che:

a)

la spesa sia regolare e conforme alle pertinenti disposizioni;

b)

sia stato applicato il principio della sana gestione finanziaria di cui all’articolo 6.

La verifica si conclude con la concessione o il rifiuto del visto.

Il controllo finanziario rifiuta il visto se ritiene che le condizioni suindicate non siano soddisfatte. Ogni volta che il visto viene rifiutato, il controllo finanziario redige una dichiarazione scritta in cui sono esposte tutte le ragioni del rifiuto e ne informa il direttore.

Salvo i casi in cui vi siano dubbi quanto alla disponibilità degli stanziamenti, il direttore, con una decisione debitamente motivata e sotto la sua sola responsabilità, può non tenere conto del rifiuto di visto. Tale decisione è definitiva e vincolante ed è comunicata, per conoscenza, al controllo finanziario. Il direttore informa per iscritto di tutte queste decisioni il consiglio d’amministrazione nella riunione successiva.

Il controllo finanziario ha accesso a tutti i documenti giustificativi e a qualsiasi altro documento relativo alle spese e alle entrate da verificare. Esso può effettuare verifiche in loco.

5.   Nello svolgimento delle loro funzioni il controllore e i controllori subalterni godono di totale indipendenza. Non ricevono istruzioni né sono soggetti a restrizioni riguardo allo svolgimento delle funzioni loro assegnate ai sensi del regolamento finanziario a seguito della loro nomina.

6.   Il direttore può chiedere il parere del controllo finanziario su questioni relative all’analisi, all’organizzazione o al miglioramento delle procedure interne del Centro. Il direttore può anche chiedere al controllo finanziario di effettuare verifiche di documenti e, se del caso, verifiche in loco per controllare che operazioni finanziate sul bilancio siano state correttamente eseguite.

7.   Al termine di ciascun esercizio finanziario, ed entro il 30 aprile dell’esercizio successivo, il controllo finanziario elabora una relazione di attività in cui dà il suo parere sulla gestione finanziaria e sull’esecuzione del bilancio. Esso presenta la relazione al direttore, che la trasmette, eventualmente corredata delle proprie osservazioni, al consiglio d’amministrazione nella riunione successiva.

Articolo 15

I revisori esterni di cui all’articolo 27 esprimono un parere indipendente sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo.

V.   GESTIONE DEL BILANCIO

Articolo 16

1.   Il bilancio del Centro è gestito conformemente al principio secondo il quale gli ordinatori e i contabili sono individui diversi.

2.   Le funzioni di ordinatore, controllore e contabile sono incompatibili tra di loro.

3.   Gli stanziamenti sono gestiti dall’ordinatore, che è l’unico soggetto autorizzato ad assumere impegni in relazione alle spese, a determinare i diritti da recuperare e ad emettere ordini di riscossione e di pagamento. Le operazioni di riscossione e di pagamento sono effettuate dal contabile.

Articolo 17

1.   Tutte le misure che possono dar luogo a spese che devono essere pagate dal Centro sono precedute da una proposta di impegno dell’ordinatore. La proposta, corredata dei documenti giustificativi originali, è inviata al controllo finanziario ai fini di una verifica preventiva.

2.   Può essere assunto un impegno provvisorio per spese ricorrenti.

3.   Gli impegni e gli ordini di pagamento sono contabilizzati.

Articolo 18

1.   La liquidazione delle spese da parte dell’ordinatore ha lo scopo di:

a)

verificare l’esistenza dei diritti del creditore;

b)

determinare o verificare l’esistenza e l’importo del credito;

c)

verificare le condizioni di esigibilità del credito.

2.   La liquidazione di una spesa è subordinata alla presentazione di documenti giustificativi che attestano i diritti del creditore e, se del caso, il servizio reso.

Articolo 19

1.   L’ordinazione è l’atto con il quale l’ordinatore dà al contabile, mediante l’emissione di un ordine di pagamento, l’istruzione di pagare una spesa di cui ha effettuato la liquidazione.

2.   L’ordine di pagamento è accompagnato dai documenti giustificativi originali, recanti o corredati del visto dell’ordinatore comprovante che gli importi da pagare sono corretti, che i beni sono stati ricevuti o i servizi prestati.

3.   In alcuni casi, al posto degli originali possono essere accettate copie dei documenti giustificativi, autenticate dall’ordinatore.

4.   Gli ordini di pagamento sono trasmessi al controllo finanziario per verifica preventiva.

Articolo 20

1.   Il pagamento è l’azione finale con la quale il Centro assolve i suoi obblighi nei confronti dei suoi creditori.

2.   Il pagamento è effettuato dal contabile nei limiti dei fondi disponibili.

3.   In caso di errore sostanziale o di contestazione della validità dell’adempimento o di mancata osservanza delle formalità prescritte dal presente regolamento finanziario, il contabile informa immediatamente l’ordinatore e il controllo finanziario. Il direttore può imporre per iscritto, sotto la propria responsabilità, che il pagamento venga effettuato. Il direttore informa per iscritto di tutte queste decisioni il consiglio d’amministrazione nella riunione successiva.

Articolo 21

1.   I pagamenti sono, di regola, effettuati tramite un conto bancario, di preferenza mediante bonifico o, se esistono motivi validi, mediante assegno. Le operazioni sono denominate in euro. In casi eccezionali, e se opportuno, può essere usata un’altra moneta.

2.   Gli assegni e gli ordini di bonifico devono recare due firme, una delle quali deve essere quella del contabile.

3.   Per ragioni debitamente comprovate il direttore può autorizzare pagamenti in contanti. Per tali pagamenti viene rilasciata una ricevuta.

4.   In assenza degli effettivi tassi di cambio utilizzati, i tassi di conversione da utilizzare per il calcolo in euro dei pagamenti da effettuare o delle entrate da riscuotere in valute ACP locali sono i tassi in vigore il primo giorno lavorativo del mese in cui cade la data effettiva dell’operazione, quali registrati dalla Banca centrale europea.

Articolo 22

1.   Per il pagamento di talune categorie di spese, possono essere create casse di anticipi conformemente alle condizioni stabilite dal Centro.

2.   Ciascuna decisione di accordare una cassa di anticipi è presa dal direttore sulla base di una proposta del membro del personale competente. Prima della presentazione al direttore, ogni proposta deve essere approvata dal contabile e accettata dal controllo finanziario.

3.   Ciascuna decisione specifica:

il nome dell’amministratore degli anticipi,

le responsabilità dell’amministratore così designato,

l’importo massimo dell’anticipo,

la durata dell’utilizzazione dell’anticipo,

modalità e termine di presentazione dei documenti giustificativi,

natura e importo massimo di ciascuna spesa.

4.   Ciascun pagamento di un anticipo deve essere preceduto da un impegno.

5.   L’ordinatore e il contabile adottano le misure necessarie per garantire che le autorizzazioni relative agli anticipi concessi siano emesse per gli importi esatti ed entro un periodo di tempo appropriato.

Articolo 23

1.   L’ordinatore per gli stanziamenti iscritti nel bilancio del Centro è il direttore.

2.   Il direttore può delegare alcune delle sue funzioni a membri del personale sotto la sua autorità. Ciascuna decisione di delega di poteri precisa la durata e la portata del conferimento della facoltà di agire in qualità di ordinatore.

3.   Il direttore può delegare alcune funzioni di esecuzione a terzi idonei attentamente selezionati.

Articolo 24

1.   Il contabile è nominato dal direttore con il benestare del consiglio d’amministrazione.

2.   Egli è incaricato, presso il Centro, di quanto segue:

a)

provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all’incasso delle entrate ed al recupero dei crediti accertati;

b)

preparare e presentare i conti, a norma dell’articolo 26;

c)

tenere la contabilità a norma dell’articolo 26;

d)

attuare, a norma dell’articolo 26, le norme e i metodi contabili nonché il piano contabile in conformità alle disposizioni adottate dal contabile della Commissione;

e)

definire e convalidare i sistemi contabili e, se necessario, convalidare i sistemi stabiliti dall’ordinatore e destinati a fornire o a giustificare informazioni contabili;

f)

provvedere alla gestione della tesoreria.

3.   Il contabile ottiene dall’ordinatore, che ne garantisce l’affidabilità, tutte le informazioni necessarie all’elaborazione di conti che forniscano un quadro esatto delle attività finanziarie del Centro e dell’esecuzione del bilancio.

4.   Fatti salvi il paragrafo 5 del presente articolo e l’articolo 22, solamente il contabile è autorizzato a maneggiare fondi e valori. Egli è responsabile della custodia dei medesimi.

5.   Qualora l’esercizio dei suoi compiti lo richieda, il contabile può delegare alcune delle proprie funzioni ad agenti soggetti allo statuto del personale, posti sotto la sua responsabilità gerarchica.

6.   L’atto di delegazione definisce i compiti affidati ai subalterni nonché i loro diritti e obblighi.

Articolo 25

1.   Il recupero di qualsiasi somma dovuta al Centro dà luogo all’emissione di un ordine di riscossione da parte dell’ordinatore. Gli ordini di riscossione sono sottoposti all’organo di controllo interno per verifica preventiva.

2.   Il contabile è responsabile degli ordini di riscossione che gli sono trasmessi dall’ordinatore.

3.   Per tutti i pagamenti in contanti effettuati al contabile o all’amministratore degli anticipi viene rilasciata una ricevuta.

VI.   CONTABILITÀ, STATI FINANZIARI, REVISIONE, CORTE DEI CONTI, OLAF

Articolo 26

1.   La contabilità è tenuta in euro, secondo il metodo della partita doppia e sulla base dell’anno civile. Essa presenta tutte le entrate e le spese dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno e comprende i documenti giustificativi originali.

I conti sono chiusi alla fine dell’esercizio finanziario per consentire la stesura degli stati finanziari del Centro.

2.   Le scritture sono tenute sulla base di un sistema contabile comprendente una nomenclatura delle voci di bilancio che fa una netta distinzione tra i conti che consentono la stesura del bilancio finanziario e quelli che consentono la stesura del conto delle entrate e delle spese. Queste scritture possono essere registrate in un sistema informatico, il che consente di compilare un rendiconto generale dei conti mensili. Tutti gli anticipi sono iscritti in un conto provvisorio e liquidati entro la fine del successivo esercizio finanziario, tranne in caso di anticipi permanenti.

3.   Se l’ordinatore, il controllore e il contabile convengono che il sistema offra garanzie di sicurezza rispondenti ai requisiti in materia, il Centro può avvalersi dell’elaborazione elettronica.

4.   I conti separati tenuti per le risorse gestite per conto terzi, ai sensi dell’articolo 37, sono consolidati nel bilancio finanziario e nel conto delle entrate e delle spese del Centro.

5.   Il Centro compila un bilancio finanziario e un conto delle entrate e delle spese entro il 31 marzo dell’esercizio n + 1.

Il bilancio finanziario presenta le attività e le passività del Centro al 31 dicembre dell’esercizio n.

Il conto delle entrate e delle spese comprende:

a)

una tabella «Entrate» che presenta:

le entrate provenienti dal FES previste sulla base degli impegni approvati per l’esercizio corrente e di quelli riportati dagli esercizi precedenti,

le entrate effettive provenienti dalle imposte sugli stipendi e dagli interessi attivi,

altre entrate effettive;

b)

una tabella «Spese» che presenta:

pagamenti effettivi su impegni dell’esercizio riportati da esercizi finanziari precedenti,

pagamenti o impegni effettivi imputati al bilancio dell’esercizio n,

una tabella riassuntiva dei pagamenti effettivi relativi a mobilio, attrezzature e altri beni inventariali,

impegni autorizzati da riportare all’esercizio finanziario successivo;

c)

note sugli stati finanziari comprendenti:

i principi contabili applicati,

tabelle riassuntive degli stanziamenti impegnati, pagati, annullati o riportati in relazione agli esercizi precedenti e all’esercizio corrente,

note e calcoli dettagliati a sostegno delle voci figuranti negli stati finanziari.

6.   Trimestralmente viene compilato un rendiconto dello stato di esecuzione del bilancio corrente e di utilizzazione degli stanziamenti riportati; tale rendiconto viene vidimato dal controllo finanziario e trasmesso al consiglio d’amministrazione.

Articolo 27

1.   Il consiglio d’amministrazione nomina per un periodo di tre anni una società di revisione di fama internazionale da un elenco di almeno tre società proposte, incaricata di verificare gli stati finanziari del Centro. Tuttavia, la stessa società non può essere nominata per più di tre anni consecutivi.

2.   I revisori controllano i libri e i contanti tenuti presso il Centro, verificano che gli inventari e i bilanci finanziari siano stati compilati correttamente e in buona fede, secondo le appropriate procedure contabili, e assicurano che le informazioni relative ai conti del Centro siano esatte.

Scopo della revisione è verificare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese e controllare la sana gestione finanziaria.

I revisori certificano che gli stati finanziari sono stati compilati in modo regolare secondo le norme contabili internazionali e che rappresentano un quadro reale e corretto della situazione finanziaria del Centro.

3.   I revisori consigliano il Centro riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria.

I revisori sono incaricati di quanto segue:

a)

verificare l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché l’efficienza del Centro nella realizzazione dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati; e

b)

valutare l’adeguatezza e la qualità dei sistemi di controllo interni relativi a tutte le operazioni di esecuzione del bilancio.

4.   I revisori svolgono le proprie funzioni sull’insieme delle attività e delle unità del Centro. Essi possono accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l’esercizio delle loro funzioni.

5.   Dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario i revisori redigono, entro il 30 giugno, una relazione. Tale relazione viene trasmessa al direttore, che a sua volta la trasmette, eventualmente corredata delle proprie osservazioni, al consiglio d’amministrazione. Quest’ultimo la trasmette poi al Comitato con le proprie raccomandazioni.

Sulla base di tale relazione e degli stati finanziari il Comitato concede al direttore il discarico per l’esecuzione del bilancio.

Articolo 28

La Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF possono effettuare controlli sui finanziamenti del FES ricevuti dal Centro ai sensi del regolamento finanziario per il FES. La Corte dei conti può verificare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese e il rispetto delle disposizioni dell’accordo e del regolamento finanziario del 9o FES.

VII.   RESPONSABILITÀ DEGLI ORDINATORI, DEL CONTABILE, DEI CONTABILI SUBALTERNI E DEGLI AMMINISTRATORI DI ANTICIPI

Articolo 29

Gli ordinatori che nell’accertare i diritti da recuperare, nell’emettere ordini di riscossione, nell’impegnare una spesa o nel firmare un ordine di pagamento violano il presente regolamento finanziario rispondono personalmente sotto il profilo disciplinare e, se del caso, patrimoniale. Ciò vale anche quando trascurano di compilare un atto che dia luogo ad un credito o quando trascurano o ritardano, senza giustificazione, l’emissione di ordini di riscossione. Tale responsabilità può essere fatta valere soltanto in caso di violazione intenzionale o dovuta a grave negligenza da parte loro.

Articolo 30

1.   Il contabile e i contabili subalterni rispondono personalmente sotto il profilo disciplinare e, se del caso, patrimoniale dei pagamenti da loro effettuati in violazione dell’articolo 19.

Essi rispondono personalmente sotto il profilo disciplinare e patrimoniale della perdita o del deterioramento di fondi, valori e documenti che hanno in custodia, se la perdita o il deterioramento sono causati intenzionalmente o sono dovuti a grave negligenza da parte loro.

Alle stesse condizioni, sono responsabili della corretta esecuzione degli ordini da loro ricevuti in relazione all’impiego e alla gestione dei conti bancari, in particolare:

a)

se riscuotono o pagano importi non conformi ai corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento;

b)

se effettuano pagamenti a soggetti non aventi diritto.

2.   Gli amministratori di anticipi rispondono personalmente sotto il profilo disciplinare e, se del caso, patrimoniale nei seguenti casi:

a)

se non possono giustificare con documenti regolari i pagamenti eseguiti;

b)

se effettuano pagamenti a soggetti non aventi diritto.

Gli amministratori di anticipi rispondono personalmente sotto il profilo disciplinare e patrimoniale della perdita o del deterioramento di fondi, valori e documenti che hanno in custodia, se la perdita o il deterioramento sono causati intenzionalmente o sono dovuti a grave negligenza da parte loro.

Articolo 31

1.   Il contabile, i contabili subalterni e gli amministratori di anticipi sono assicurati contro i rischi inerenti alle rispettive funzioni.

I pertinenti costi di assicurazione sono coperti dal Centro. Esso specifica le categorie dei membri del personale che esercitano le funzioni di contabile, contabile subalterno e amministratore di anticipi, nonché le condizioni alle quali copre i costi sostenuti da detti membri del personale per assicurarsi contro i rischi inerenti alle loro rispettive funzioni.

2.   Il contabile, i contabili subalterni e gli amministratori di anticipi ricevono speciali indennità, la cui entità è stabilita da un regolamento redatto dal Centro. Gli importi corrispondenti a tali indennità sono accreditati ogni mese su conti aperti dal Centro a nome di ciascuno dei suddetti membri del personale, al fine di costituire fondi di garanzia mediante i quali coprire le eventuali perdite che impegnino la responsabilità della persona interessata, nella misura in cui non siano state indennizzate dalle società di assicurazione.

Il saldo attivo dei conti di garanzia viene corrisposto alle persone interessate dopo la fine del loro incarico di contabile, contabile subalterno o amministratore di anticipi e dopo la concessione alle stesse del discarico definitivo per la loro gestione.

3.   Il discarico al contabile, ai contabili subalterni e agli amministratori di anticipi viene concesso dal direttore, sulla base delle relazioni dei revisori esterni entro due anni dalla chiusura dell’esercizio finanziario in questione.

Articolo 32

La responsabilità disciplinare e patrimoniale dell’ordinatore, dei contabili subalterni e degli amministratori di anticipi è determinata conformemente allo statuto del personale del Centro.

VIII.   PROCEDURE D’APPALTO E ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 33

L’aggiudicazione degli appalti di forniture e di servizi da parte del Centro è disciplinata dalle disposizioni del presente articolo, integrate se necessario dalle disposizioni dell’accordo e dalle norme generali adottate in base all’accordo dal Consiglio dei ministri ACP-CE nonché dalle norme in materia di aggiudicazione dei contratti figuranti nel regolamento finanziario per il FES; i candidati devono essere cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati ACP, tranne in casi debitamente motivati accettati dal direttore.

In caso di conflitto, si applicano le norme di cui alla lettera A.

Ai fini del presente articolo si intende per:

1)

«trattativa privata»:

la procedura nella quale il Centro consulta il candidato di sua scelta e negozia con lo stesso le condizioni del contratto;

2)

«procedura semplificata»:

la procedura senza pubblicazione preventiva di un bando e di condizioni di riferimento nella quale possono presentare offerte soltanto i candidati (almeno tre) invitati dal Centro;

3)

«procedura negoziata»:

la procedura senza pubblicazione preventiva di un bando di gara e di condizioni di riferimento nella quale il Centro consulta il o i candidati di sua scelta e negozia le condizioni del contratto con uno o più di essi. Deve essere presente una o più delle condizioni di cui alla seguente parte C, punto 1, lettera e);

4)

«procedura ristretta senza pubblicazione di un bando di gara»:

la procedura nella quale soltanto i candidati invitati dal Centro sulla base del suo schedario di imprese possono presentare un’offerta in risposta alle condizioni di riferimento elaborate dal Centro;

5)

«procedura ristretta con pubblicazione di un bando di gara»:

la procedura nella quale soltanto i candidati invitati dal Centro possono presentare un’offerta in risposta al bando e alle condizioni di riferimento pubblicati dal Centro;

6)

«procedura aperta»:

la procedura nella quale qualsiasi persona fisica o giuridica o gruppo di persone può presentare un’offerta in risposta al bando e alle condizioni di riferimento pubblicati dal Centro.

1)

Contratti di fornitura

a)

I contratti aventi per oggetto l’acquisto o la locazione di forniture, attrezzature o beni mobili sono conclusi mediante procedura aperta. I candidati devono essere cittadini di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato ACP, tranne in casi debitamente motivati accettati dal direttore.

b)

I contratti possono essere conclusi mediante trattativa privata (una sola offerta) se l’importo totale del contratto non supera 4 999 EUR.

c)

Essi sono conclusi mediante procedura semplificata, con consultazione di almeno tre fornitori, se l’importo totale del contratto è compreso tra 5 000 e 29 999 EUR.

d)

Essi sono conclusi mediante procedura ristretta senza pubblicazione di un bando di gara, con almeno tre candidati invitati a presentare offerte, se l’importo totale del contratto è compreso tra 30 000 e 149 999 EUR.

e)

Possono essere conclusi mediante procedura negoziata, previo consenso del direttore e con debita giustificazione, se l’importo del contratto è superiore a 4 999 EUR ed è presente una o più delle seguenti condizioni:

ragioni di urgenza non imputabili al Centro,

ragioni specificamente tecniche e debitamente comprovate,

contratto relativo a forniture, servizi o lavori accessori che, per motivi tecnici, non possono essere separati dal contratto principale,

insuccesso della procedura di gara.

Le condizioni alle quali le deroghe di cui alla lettera e) possono essere approvate sono specificate in una direttiva interna redatta dal consiglio d’amministrazione, che è informato immediatamente di siffatte decisioni.

2)

Appalti di servizi

a)

I contratti aventi per oggetto la prestazione di servizi sono conclusi mediante procedura ristretta, con almeno tre candidati invitati a presentare offerte. I candidati devono essere cittadini di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato ACP, tranne in casi debitamente motivati accettati dal direttore.

b)

I contratti possono essere conclusi mediante trattativa privata se il costo totale dei servizi destinati al Centro non è superiore a 4 999 EUR.

c)

I contratti sono conclusi mediante procedura semplificata, con consultazione di almeno tre prestatori, se il costo totale dei servizi destinati al Centro è compreso tra 5 000 e 199 999 EUR. Tuttavia, per i contratti di costo compreso tra 150 000 e 199 999 EUR la consultazione ha luogo sulla base di condizioni di riferimento dettagliate.

d)

I contratti sono conclusi mediante procedura negoziata, previo consenso del direttore e con debita giustificazione, se l’importo del contratto è superiore a 4 999 EUR ed è presente una o più delle condizioni di cui alla parte C, punto 1, lettera e).

3)

Il contraente viene scelto in base al prezzo indicato, agli elementi comprovanti la competenza professionale, l’esperienza e la solidità finanziaria e al termine proposto per l’esecuzione del contratto.

4)

I contratti sono compilati esclusivamente in euro.

5)

Qualora i servizi di cui ai punti 1 e 2 siano ripartiti tra diversi contratti, ai fini del presente articolo deve essere preso in considerazione il costo totale dei servizi.

6)

In casi specifici, il Centro può delegare l’organizzazione delle procedure semplificate e delle gare a un ente esterno, purché la scelta delle imprese contattate, le condizioni di riferimento e la selezione del contraente rimangano di sua esclusiva competenza o, in caso di cofinanziamento, di competenza congiunta del Centro e degli altri cofinanziatori.

Articolo 34

Il Centro può fornire contributi finanziari a iniziative di imprese, imprenditori, intermediari e prestatori di servizi, nel modo seguente:

1)

il Centro può contribuire al costo di servizi relativi a progetti ammissibili per i quali la responsabilità finanziaria e gestionale spetta ad una persona fisica o giuridica di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato ACP, la quale ha presentato una richiesta di assistenza al Centro;

2)

il Centro valuta il costo dei servizi, la scelta dei prestatori, gli elementi comprovanti la competenza professionale, l’esperienza e la solidità finanziaria, il termine di esecuzione del lavoro e l’impatto previsto del programma proposto dal beneficiario. A tal fine, esso utilizza un elenco preparato di criteri analoghi a quello che usa la Commissione per la gestione del FES adeguato agli obiettivi del Centro;

3)

qualora ricorra al subappalto, il beneficiario osserva le disposizioni dell’articolo 33;

4)

gli accordi sono compilati esclusivamente in euro;

5)

i metodi di applicazione dei contributi sono stabiliti in una direttiva interna.

Articolo 35

1.   Viene tenuto un inventario permanente dei beni mobili e immobili appartenenti al Centro. Soltanto i beni mobili di valore pari o superiore a 350 EUR sono inventariati. Il numero di inventario viene indicato su ciascuna fattura prima che venga pagata.

2.   La vendita di beni mobili e attrezzature il cui valore d’acquisto unitario sia superiore a 1 000 EUR è adeguatamente pubblicizzata, conformemente ad una direttiva interna che deve essere redatta dal direttore.

3.   Ogniqualvolta un bene o un articolo dell’inventario venga alienato, eliminato o risulti mancante a seguito di perdita o furto o per qualsiasi altra ragione, viene redatta una nota firmata sia dal direttore che dalla persona responsabile dell’attrezzatura e vidimata dal controllo interno.

4.   Il Centro tiene un inventario fisico e un inventario contabile, che vengono periodicamente riconciliati. La riconciliazione è approvata dall’organo di controllo interno.

Articolo 36

Il presente regolamento finanziario è interamente applicabile alle strutture decentrate del Centro.

IX.   GESTIONE PER CONTO TERZI

Articolo 37

1.   Il Centro può anche gestire per conto terzi risorse destinate alla realizzazione di attività previste nell’accordo. L’elenco di tali risorse figura in un allegato del bilancio del Centro.

2.   Il presente regolamento finanziario è applicabile alla gestione di tali risorse.

Tuttavia, la gestione delle altre risorse fornite dalla Commissione è disciplinata dalle disposizioni finanziarie definite nella convenzione firmata dalla Commissione e dal Centro. In assenza di tali disposizioni, rimane applicabile il presente regolamento finanziario.

3.   Previsioni corrette delle spese che saranno finanziate con tali risorse sono allegate al bilancio del Centro, con una chiara distinzione tra spese di gestione e spese di intervento.

4.   La gestione di tali risorse per conto terzi è oggetto di una contabilità separata.

5.   Gli stati finanziari di ciascun fondo gestito dal Centro per conto terzi comprendono un bilancio finanziario e un conto delle entrate e delle spese, indicanti la situazione al 31 dicembre dell’esercizio finanziario in questione. Essi sono vidimati ai sensi delle disposizioni della convenzione firmata tra il Centro e il donatore.

In assenza di tali disposizioni, la vidimazione è effettuata dal controllo finanziario del Centro.

6.   Tali stati finanziari sono acclusi a titolo di allegato agli stati finanziari del Centro.

Articolo 38

Gli Stati ACP, gli Stati membri e la Comunità devono adottare, ciascuno per quanto lo concerne, le misure necessarie all’esecuzione della presente decisione.

Articolo 39

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2005.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2004.

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-CE

Il presidente

T. J. A. M. de BRUIJN


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.


Commissione

9.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/63


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2006

recante norme sull’utilizzo del logo EMAS in casi eccezionali di imballaggio per il trasporto e imballaggio terziario ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 306]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/193/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il logo EMAS segnala al pubblico e alle altre parti interessate che un’organizzazione detentrice di una registrazione EMAS ha istituito un sistema di gestione ambientale in conformità con le disposizioni del regolamento (CE) n. 761/2001.

(2)

Il logo EMAS non può essere apposto sui prodotti o i loro imballaggi e in associazione con asserzioni comparative relative a altri prodotti, attività o servizi. Tuttavia, nell’ambito dell’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 761/2001, la Commissione può valutare in quali circostanze eccezionali può essere utilizzato il logo EMAS.

(3)

Alcune organizzazioni detentrici di una registrazione EMAS hanno manifestato il proprio interesse a apporre il logo EMAS sugli imballaggi per il trasporto e gli imballaggi terziari, in quanto modalità efficace per comunicare informazioni ambientali alle parti interessate.

(4)

La valutazione in merito all’uso, al riconoscimento e all’interpretazione del logo, effettuata dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 761/2001, è giunta alla conclusione che i casi di imballaggio per il trasporto e imballaggio terziario, quali definiti dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (2), costituiscono circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 761/2001, poiché tali imballaggi non sono direttamente correlati ai prodotti e pertanto l’uso del logo EMAS su tali imballaggi è ammissibile.

(5)

Inoltre, per evitare qualsiasi confusione con l’etichettatura ecologica dei prodotti e per segnalare chiaramente al pubblico e alle altre parti interessate che l’utilizzo del logo non si riferisce in alcun modo ai prodotti o alle caratteristiche dei prodotti contenuti nell’imballaggio per il trasporto o nell’imballaggio terziario, bensì al sistema di gestione ambientale utilizzato dall’organizzazione detentrice di una registrazione EMAS, al logo dovrebbero essere aggiunte informazioni complementari.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 761/2001,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le organizzazioni detentrici di una registrazione EMAS possono utilizzare le due versioni del logo EMAS, di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 761/2001, sui propri imballaggi per il trasporto o imballaggi terziari, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE.

In tali casi, il logo EMAS deve essere corredato del seguente testo: «[Nome dell’organizzazione detentrice di una registrazione EMAS]» è un’organizzazione registrata in base al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 196/2006 della Commissione (GU L 32 del 4.2.2006, pag. 4).

(2)  GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/20/CE (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 17).


9.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/65


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2006

che introduce un questionario relativo alla direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC)

[notificata con il numero C(2006) 598]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/194/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il questionario che gli Stati membri devono utilizzare per redigere le relazioni sull’attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento deve servire ad ottenere un resoconto dettagliato dell’applicazione da parte degli Stati membri delle principali misure previste nella direttiva.

(2)

In considerazione dell’esperienza maturata nell’attuazione della direttiva 96/61/CE e nell’utilizzo dei questionari precedenti, a norma della decisione 1999/391/CE della Commissione, del 31 maggio 1999, concernente il questionario sull’attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) (2) (attuazione della direttiva 91/692/CEE del Consiglio), il questionario relativo al periodo 2006-2008 deve essere adattato. Ai fini di maggior chiarezza, è necessario sostituire la decisione 1999/391/CE.

(3)

Le misure della presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 91/692/CEE (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il questionario relativo alla direttiva 96/61/CE, come riportato nell’allegato della presente decisione.

Gli Stati membri utilizzano il questionario come base per redigere la relazione da presentare alla Commissione, conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 96/61/CE, relativa al periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2008.

Articolo 2

La decisione 1999/391/CE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

(2)  GU L 148 del 15.6.1999, pag. 39. Decisione modificata dalla decisione 2003/241/CE (GU L 89 del 5.4.2003, pag. 17).

(3)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO

PARTE 1

QUESTIONARIO SULL’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/61/CE SULLA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE INTEGRATE DELL’INQUINAMENTO (IPPC)

Osservazioni generali

Il presente terzo questionario introdotto ai sensi della direttiva 96/61/CE è riferito al periodo 2006-2008. In considerazione dell’esperienza maturata nell’attuazione della direttiva e delle informazioni già raccolte mediante il primo questionario e completate mediante il secondo, il presente questionario verte sui cambiamenti e sui progressi realizzati dagli Stati membri nell’effettiva attuazione della direttiva. Per quanto riguarda gli aspetti relativi al recepimento, la Commissione adotterà tutte le misure necessarie per garantire il pieno e corretto recepimento della direttiva nelle legislazioni nazionali, garantendo in particolare il seguito delle procedure di infrazione.

Per le domande identiche a quelle dei questionari precedenti, è possibile fare riferimento alle risposte precedenti se la situazione è rimasta immutata; ovviamente, tale opzione non è applicabile agli Stati membri che redigono la relazione per la prima volta. Se si sono verificati sviluppi nella situazione nazionale, gli avvenuti cambiamenti devono essere descritti in una nuova risposta. Tuttavia, per facilitare la lettura della relazione, in caso di rinvio ad una risposta precedente si prega di completare il questionario riproducendo il testo di tale risposta, sempre che non ostino ragioni di natura pratica.

Per le domande specifiche concernenti disposizioni generali vincolanti od orientamenti ufficiali emanati da organismi amministrativi, si prega di fornire informazioni di massima sul tipo delle disposizioni o degli orientamenti e di indicare gli indirizzi Internet o le altre modalità per accedervi, secondo il caso.

1.   Descrizione generale

1.1.

Rispetto al periodo di riferimento dell’ultima relazione (2003-2005), sono state apportate modifiche significative alla legislazione nazionale o regionale e al sistema o ai sistemi di autorizzazione che danno attuazione alla direttiva 96/61/CE? In caso affermativo, descrivete le modifiche e le motivazioni che le hanno giustificate e indicate i riferimenti della nuova legislazione.

1.2.

Nell’attuazione della direttiva 96/61/CE, gli Stati membri hanno incontrato difficoltà connesse alla disponibilità e alla capacità del personale impiegato? In caso affermativo, descrivete le difficoltà incontrate, illustrandole secondo il caso con dati sulle attuali risorse di personale. Descrivete le misure eventualmente previste per risolvere dette difficoltà (ad esempio aumento della capacità del personale impiegato).

2.   Numero di impianti e di autorizzazioni (articolo 2, paragrafi 3 e 4, e articolo 4)

2.1.

Fornite dettagli circa il numero di impianti nuovi ed esistenti ai sensi della direttiva 96/61/CE (impianti IPPC) e il numero di autorizzazioni per tipo di attività, riferendosi al modello e alle note riportate nella parte 2.

3.   Impianti esistenti (articolo 5)

3.1.

Descrivete le misure giuridicamente vincolanti o i piani amministrativi stabiliti per garantire il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, entro il 30 ottobre 2007. Gli esercenti avevano l’obbligo di presentare domanda di autorizzazione a tale scopo o le autorità competenti avevano facoltà di imporre agli esercenti la presentazione di tali domande?

4.   Domande di autorizzazione (articolo 6)

4.1.

Descrivete le disposizioni vincolanti generali, i documenti di orientamento o moduli di domanda eventualmente elaborati al fine di garantire che le domande contengano tutte le informazioni richieste all’articolo 6, in generale o in relazione ad aspetti specifici (ad esempio la metodologia utilizzata per valutare le emissioni significative dagli impianti).

5.   Coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione (articoli 7 e 8)

5.1.

Descrivete le modifiche eventualmente apportate, dopo il periodo di riferimento dell’ultima relazione, nell’organizzazione delle procedure di autorizzazione (livelli di autorità, ripartizione delle competenze, ecc.).

5.2.

Si incontrano difficoltà particolari nel garantire, conformemente alle disposizioni dell’articolo 7, il pieno coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione quando sono coinvolte più autorità competenti? Descrivete le disposizioni legislative o i documenti di orientamento eventualmente pubblicati a tale riguardo.

5.3.

Quali sono le disposizioni legislative, le procedure o gli orientamenti applicati al fine di garantire che le autorità competenti neghino il rilascio di un’autorizzazione quando un impianto non è conforme alle prescrizioni della direttiva 96/61/CE? Se disponibili, fornite le informazioni riguardanti il numero dei casi e le circostanze nelle quali le autorizzazioni sono state negate.

6.   Idoneità e adeguatezza delle condizioni di autorizzazione [articolo 3, lettere d) e f), articolo 9, articolo 16, paragrafi 1 e 2]

6.1.

Descrivete le disposizioni vincolanti generali o gli orientamenti specifici emanati ad uso delle autorità competenti con riferimento alle questioni seguenti:

1)

le procedure e i criteri utilizzati per stabilire i valori limite di emissione e le altre condizioni di autorizzazione;

2)

i principi generali applicati per determinare le migliori tecniche disponibili;

3)

l’attuazione dell’articolo 9, paragrafo 4.

6.2.

Questioni relative ai documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) elaborati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE.

1)

In termini generali, nel determinare le migliori tecniche disponibili, come si tiene conto, in generale o in casi specifici, delle informazioni pubblicate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2? Come sono concretamente utilizzati i documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per stabilire le condizioni di autorizzazione? I documenti BREF sono tradotti (o parzialmente tradotti)?

2)

Che utilità hanno le informazioni pubblicate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, come fonte di informazione per determinare i valori limite di emissione, i parametri equivalenti e le misure tecniche, basate sulle migliori tecniche disponibili? Come possono essere migliorate?

6.3.

Altre questioni relative alle condizioni dell’autorizzazione.

1)

I sistemi di gestione ambientale sono stati presi in considerazione al fine di stabilire le condizioni di autorizzazione? In caso affermativo, come?

2)

Quali tipi di condizioni di autorizzazione o altre misure sono stati generalmente applicati ai fini dell’articolo 3, lettera f) (ripristino del sito al momento della cessazione definitiva delle attività), e come sono stati attuati nella pratica?

3)

Quali tipi di condizioni di autorizzazione sono stati generalmente stabiliti con riferimento all’efficienza energetica [articolo 3, lettera d)]? Ci si è avvalsi della facoltà prevista all’articolo 9, paragrafo 3, di non imporre prescrizioni in materia di efficienza energetica?

7.   Dati rappresentativi disponibili (articolo 16, paragrafo 1)

7.1.

Fornite i dati rappresentativi disponibili sui valori limite e le prestazioni ambientali stabiliti per ciascuna specifica categoria di attività in conformità dell’allegato I della direttiva 96/91/CE e, se opportuno, le migliori tecniche disponibili in base alle quali sono ricavati detti valori. Descrivete in che maniera questi dati sono stati scelti e raccolti. La Commissione proporrà, prima o durante il periodo contemplato dalla relazione, orientamenti per rispondere a questa domanda al fine di individuare due settori determinati. I dati comunicati (riguardanti i valori limite di emissione e le prestazioni ambientali) saranno valutati per comparare, per quanto possibile, i valori limite fissati e le prestazioni realizzate. Si potrà quindi procedere ad un raffronto con i livelli di emissione connessi alle migliori tecniche disponibili nei documenti BREF.

8.   Disposizioni vincolanti generali (articolo 9, paragrafo 8)

8.1.

Per quali categorie di impianti e, eventualmente, con riferimento a quali obblighi sono state stabilite disposizioni vincolanti generali, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 8? Indicate i riferimenti delle disposizioni vincolanti generali. In che forma si presentano tali disposizioni (ad esempio da chi sono emanate e quale status giuridico hanno)? Nell’applicazione di dette disposizioni, sono sempre adottati accorgimenti atti a prendere in considerazione i fattori locali (ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4)?

8.2.

Se disponibile, indicate il numero degli impianti (in cifre assolute o in percentuale) soggetti a dette disposizioni alla fine del periodo considerato.

9.   Norme di qualità ambientale (articolo 10)

9.1.

Si sono verificati casi in cui l’articolo 10 era applicabile e l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili non era sufficiente a rispettare una norma di qualità ambientale fissata nella normativa comunitaria (ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7)? In caso affermativo, fornite esempi di tali casi e delle misure supplementari che sono state adottate.

10.   Sviluppi delle migliori tecniche disponibili (articolo 11)

10.1.

Sono state prese iniziative per garantire che, a norma dell’articolo 11, le autorità competenti si tengano informate o siano informate sugli sviluppi delle migliori tecniche disponibili? In caso affermativo, si prega di fornire ragguagli. In caso di risposta negativa, quali piani esistono per conformarsi a questa prescrizione?

11.   Modifiche apportate agli impianti (articolo 12 e articolo 2, paragrafo 10)

11.1.

In che modo le autorità competenti decidono in pratica, ai sensi dell’articolo 12, se la «modifica dell’impianto» è tale da produrre conseguenze sull’ambiente [articolo 2, paragrafo 10, lettera a)] e se detta modifica è una «modifica sostanziale» che potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o l’ambiente [articolo 2, paragrafo 10, lettera b)]? Indicate i riferimenti delle disposizioni giuridiche, degli orientamenti o delle procedure pertinenti.

11.2.

Quante domande di «modifiche sostanziali» sono state determinate nel corso del periodo considerato? Fornite i dati per tipo di attività, riferendosi al modello e alle note riportate nella parte 2.

12.   Verifica e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione (articolo 13)

12.1.

La periodicità del riesame e, se del caso, dell’aggiornamento delle condizioni di autorizzazione (articolo 13) è precisata nella legislazione nazionale o regionale, o determinata in altro modo, ad esempio con la previsione di scadenze delle autorizzazioni? In caso affermativo, quali sono questi altri modi? Indicate i riferimenti della legislazione, degli orientamenti o delle procedure pertinenti.

12.2.

Qual è la frequenza rappresentativa (o la frequenza rappresentativa prevista) per il riesame delle condizioni dell’autorizzazione? In caso di differenze tra gli impianti o tra i settori, fornite le informazioni indicative disponibili.

12.3.

In che cosa consiste la procedura di riesame e di aggiornamento delle condizioni di autorizzazione? Come è attuata la disposizione volta a riesaminare le condizioni dell’autorizzazione in caso di modifiche sostanziali delle migliori tecniche disponibili? Indicate i riferimenti della legislazione, degli orientamenti o delle procedure pertinenti.

13.   Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione (articolo 14)

13.1.

Come viene attuata, in pratica, la disposizione di cui all’articolo 14, secondo la quale gli esercenti informano regolarmente le autorità dei risultati del monitoraggio dei rifiuti del loro impianto? Indicare i riferimenti delle eventuali disposizioni legislative, procedure od orientamenti ad uso delle autorità competenti a questo riguardo. Gli esercenti presentano un rapporto di controllo periodico? Fornite informazioni sulla frequenza rappresentativa di presentazione di tali informazioni. In caso di differenze tra i settori, fornite le informazioni indicative disponibili.

13.2.

Per quanto possibile e sempre che questi dati non siano stati già trasmessi nelle relazioni elaborate nell’ambito della raccomandazione che prevede criteri minimi applicabili alle ispezioni ambientali negli Stati membri, fornite informazioni rappresentative sui punti seguenti, con riferimento agli impianti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE:

svolgimento di ispezioni in loco e prelievo di campioni (tipo, numero, frequenza),

tipo e numero delle misure (ad esempio sanzioni o altre misure) adottate, degli incidenti e dei casi di inosservanza delle condizioni dell’autorizzazione.

14.   Informazione e partecipazione del pubblico (articoli 15 e 15 bis)

14.1.

Quali modifiche significative sono state eventualmente introdotte, dopo il periodo di riferimento contemplato nell’ultima relazione, per quanto riguarda il recepimento della legislazione sull’informazione e la partecipazione del pubblico in occasione della procedura di autorizzazione, conformemente alle disposizioni della direttiva 96/61/CE (articoli 15 e 15 bis) modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1)? Quale effetto ha avuto la modifica di tali disposizioni sulle autorità competenti, sui richiedenti di un’autorizzazione e sul pubblico interessato?

15.   Cooperazione transfrontaliera (articolo 17)

15.1.

Vi sono stati casi, nel corso del periodo interessato, in cui si è fatto ricorso agli obblighi stabiliti dall’articolo 17 per quanto riguarda l’informazione e la cooperazione transfrontaliere? Fornite esempi che illustrino le procedure generali utilizzate.

16.   Relazioni con altri strumenti comunitari

16.1.

In generale, come giudicano gli Stati membri l’efficacia della direttiva 96/91/CE, anche rispetto ad altri strumenti ambientali della Comunità? Secondo gli studi e le analisi pertinenti disponibili, quali sono stati i costi e i vantaggi presunti dell’attuazione della direttiva 96/61/CE per l’ambiente (compresi i costi amministrativi e i costi di messa in conformità)? Indicate i riferimenti di questi studi e analisi.

16.2.

Qual è la vostra esperienza pratica per quanto riguarda l’interfaccia tra le condizioni di rilascio dell’autorizzazione previste dalla direttiva 96/61/CE e dagli altri strumenti comunitari applicabili agli impianti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE? Quali misure sono state adottate, nell’ambito della legislazione nazionale o regionale o di accordi amministrativi, per garantire la coerenza tra l’attuazione della direttiva 96/61/CE e quella degli altri strumenti comunitari? Gli altri strumenti comunitari che possono essere pertinenti a tal fine comprendono, ad esempio:

la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (2),

la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (3),

la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell’11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (4),

la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (5),

la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (6),

la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti (7),

la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (8),

la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (9),

il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

16.3.

Sono stati adottati provvedimenti a livello nazionale o regionale per razionalizzare la presentazione delle relazioni che gli esercenti devono presentare alle autorità competenti ai sensi della direttiva 96/61/CE e degli altri strumenti comunitari? Fornite i riferimenti di tali provvedimenti, se disponibili, e indicate le possibilità esistenti, a vostro giudizio, per migliorare le disposizioni dell’UE in questo settore.

17.   Osservazioni generali

17.1.

Ci sono particolari problemi di attuazione che causano preoccupazione nel vostro Stato membro? In caso affermativo, si prega di specificare.

PARTE 2

MODELLO PER LA RISPOSTA ALLA DOMANDA 2.1

Note

Nota generale: Il presente modello è destinato alla raccolta di dati relativi al numero di «impianti» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, e al numero di «autorizzazioni» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9. Il numero di impianti non è necessariamente identico al numero di autorizzazioni poiché, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, un'autorizzazione può valere per parte di un impianto, un impianto intero, o molti impianti. Le seguenti note da 1 a 9 forniscono orientamenti e spiegazioni complementari sui dati richiesti nelle tabelle 1 e 2. Gli Stati membri possono anche voler aggiungere eventuali osservazioni supplementari (sul ripristino di un sito, ad esempio), a sostegno e chiarimento dei dati indicati nelle tabelle 1 e 2. Il numero di autorizzazioni dovrebbe includere tutte le autorizzazioni rilasciate dalla data di recepimento della direttiva 96/61/CE (30 ottobre 1999) per impianti ancora in esercizio alla fine del 2008.

1.

Per ciascuna colonna numerata da 1 a 10, la tabella fornisce un modello per la raccolta dei dati, basato sull'attività principale svolta dall'impianto come descritto nell'allegato I. Possibilmente, le informazioni dovrebbero essere fornite a livello delle sottorubriche dell'allegato I [1.1, 2.3.a), 6.4.b), ecc.]. La colonna di sinistra indica quindi i numeri delle sottorubriche dell'allegato I e riporta brevemente la descrizione dell'attività interessata (cfr. allegato I della direttiva 96/61/CE per le descrizioni complete e le relative soglie). Nel compilare la tabella 1, si deve prestare attenzione ad evitare di contabilizzare più di una volta lo stesso impianto o la stessa autorizzazione, anche se riferita a molte attività. Di conseguenza, quando un impianto o un'autorizzazione sono riferite ad attività che rientrano in due o più categorie dell'allegato I, deve essere citata soltanto in una delle categorie dell'allegato I (ad esempio quella che descrive meglio l'impianto o l'autorizzazione).

2.

Le colonne 1 e 3 indicano rispettivamente, per ogni tipo d'attività principale dell'allegato I, il numero di impianti nuovi e il numero di impianti esistenti che erano in esercizio alla fine del periodo contemplato dalla relazione. Gli «impianti esistenti» sono gli impianti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 96/61/CE e gli «impianti nuovi» sono tutti gli altri. La colonna 8 rappresenta semplicemente la somma dei numeri indicati nelle colonne 1 e 3.

3.

La colonna 2 indica il numero di autorizzazioni rilasciate ad impianti nuovi ai sensi dell'articolo 4 alla fine del periodo interessato. Come segnalato nella nota generale, questo numero non è necessariamente identico al numero di impianti, anche se tutti gli impianti nuovi sono stati pienamente autorizzati.

4.

Le colonne da 4 a 6 riprendono i vari modi in cui gli impianti esistenti possono essere oggetto di un'autorizzazione giudicata conforme alla direttiva:

a)

l'autorizzazione è rilasciata secondo la procedura definita dagli articoli 6 e 8. Essa è riportata nella colonna 4 sotto la denominazione «nuova autorizzazione». Le cifre di questa colonna comprendono anche le nuove autorizzazioni rilasciate a seguito di una proposta di «modifica sostanziale»;

b)

in alternativa alla procedura di cui agli articoli 6 e 8, l'articolo 5, paragrafo 1 permette alle autorità competenti di garantire la messa in conformità di un impianto esistente «mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento» delle condizioni alle quali l'impianto era già sottoposto, in virtù ad esempio di ciò che si potrebbe designare un’autorizzazione pre-IPPC (cioè un'autorizzazione rilasciata in applicazione di un atto legislativo precedente all'entrata in vigore della direttiva 96/61/CE). La colonna 5 riporta i casi nei quali le condizioni di tale autorizzazione pre-IPPC sono state riesaminate, ma non aggiornate poiché ritenute già conformi alle prescrizioni della direttiva 96/61/CE;

c)

analogamente, la colonna 6 indica i casi nei quali le condizioni di «autorizzazione pre-IPPC» sono state riesaminate e successivamente aggiornate per renderle conformi alla direttiva. Ciò include tutte le autorizzazioni le cui condizioni sono state riesaminate e aggiornate a seguito di una proposta di «modifica sostanziale».

5.

La colonna 7 indica le autorizzazioni per impianti esistenti che, alla fine del periodo interessato, devono ancora essere rilasciate o riesaminate e se del caso aggiornate, in contrasto con le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1. Gli Stati membri sono invitati a descrivere le modalità di trattamento di tali obblighi relativi ad autorizzazioni in attesa di rilascio.

6.

La colonna 9 indica il numero di domande di autorizzazioni (o aggiornamenti di autorizzazioni) presentate da esercenti di impianti esistenti o di impianti nuovi con riferimento a una proposta di «modifica sostanziale» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), nel corso del periodo interessato. Ciò include le modifiche sostanziali apportate ad impianti già resi conformi alla direttiva 96/61/CE.

7.

La colonna 10 indica le autorizzazioni per impianti esistenti che, alla fine del mese di ottobre 2007, devono ancora essere rilasciate o riesaminate e se necessario aggiornate, in contrasto con l'articolo 5, paragrafo 1. Gli Stati membri sono invitati a descrivere le modalità di trattamento di tali obblighi relativi ad autorizzazioni in attesa di rilascio.

8.

Benché gli Stati membri siano invitati, generalmente, a comunicare per quanto possibile i dati secondo il tipo d'attività principale indicato nella tabella 1, si deve riconoscere che il settore chimico è particolarmente complesso in questo senso e che molti impianti chimici svolgono diverse delle attività elencate nelle sottorubriche del titolo 4. Gli Stati membri sono pertanto invitati a comunicare i dati per ciascuna sottorubrica, se disponibili, o di indicare soltanto le cifre complessive per il titolo 4 «industria chimica» nel caso contrario (quindi senza indicare cifre per le singole sottorubriche).

9.

La tabella 2 indica il numero totale di autorizzazioni giudicate conformi o di autorizzazioni in attesa di rilascio alla fine del periodo considerato. La prima linea è la somma dei totali delle colonne 2, 4, 5 e 6 della tabella 1. La seconda linea è il totale della colonna 7 della tabella 1.

Tabella 1

Tipo di impianti sulla base delle categorie di attività enunciate nell'allegato I della direttiva 96/61/EC (cfr. nota 1)

Autorizzazione per NUOVI IMPIANTI (articolo 4)

Autorizzazione per IMPIANTI ESISTENTI (articolo 5, paragrafo 1)

 

 

 

 

1.

Numero di impianti nuovi in esercizio alla fine del 2008 (cfr. nota 2)

2.

Numero di autorizzazioni rilasciate entro fine 2008 (cfr. nota 3)

3.

Numero di impianti esistenti in esercizio alla fine del 2008 (cfr. nota 2)

4.

Numero di nuove autorizzazioni rilasciate in base agli articoli 6 e 8 entro fine 2008 [cfr. nota 4.a)]

5.

Numero di autorizzazioni pre-IPPC riesaminate ma non aggiornate entro fine 2008 [cfr. nota 4.b]

6.

Numero di autorizzazioni pre-IPPC riesaminate e aggiornate entro fine 2008 [cfr. nota 4.c)]

7.

Numero, eventuale, di autorizzazioni in attesa di rilascio alla fine del 2008 (in contrasto con la direttiva) (cfr. nota 5)

8.

Numero di impianti (1 + 3)

9.

Numero di richieste di «modifiche sostanziali» nel periodo di riferimento (cfr. nota 6)

10.

Numero, eventuale, di autorizzazioni in attesa di rilascio alla fine di ottobre 2007 (in contrasto con la direttiva) (cfr. nota 7)

1.   

Energia

1.1.

Combustione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Raffinerie di petrolio e di gas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Cokerie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Gassificazione e liquefazione del carbone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   

Metalli ferrosi

2.1.

Arrostimento o sinterizzazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Produzione di ghisa o acciaio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.a)

Laminazione a caldo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.b)

Forgiatura con magli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.c)

Applicazione di strati protettivi di metallo fuso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Fonderie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.a)

Produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.b)

Fusione e lega di metalli non ferrosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.

Trattamento di superficie di metalli e materie plastiche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   

Prodotti minerali

3.1.

Produzione di clinker (cemento)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Produzione di amianto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

Fabbricazione del vetro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

Fusione di sostanze minerali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.

Fabbricazione di prodotti ceramici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   

Industria chimica (cfr. nota 8)

4.1.

Fabbricazione di prodotti chimici organici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

Fabbricazione di prodotti chimici inorganici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

Fabbricazione di fertilizzanti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.

Fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.

Fabbricazione di prodotti farmaceutici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.

Fabbricazione di esplosivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   

Rifiuti

5.1.

Eliminazione o ricupero di rifiuti pericolosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.

Incenerimento dei rifiuti urbani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.

Eliminazione o ricupero dei rifiuti non pericolosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.

Discariche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   

Altre attività

6.1.a)

Fabbricazione di pasta per carta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.b)

Fabbricazione di carta e cartoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.

Pretrattamento o tintura di fibre o di tessili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.

Concia delle pelli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.a)

Macelli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.b)

Trasformazione e fabbricazione di prodotti alimentari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.c)

Trattamento e trasformazione del latte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.

Eliminazione o ricupero di carcasse e di residui di animali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.a)

Allevamento intensivo di pollame

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.b)

Allevamento intensivo di suini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.c)

Allevamento intensivo di scrofe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.

Trattamento di superficie utilizzando solventi organici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8.

Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 2

 

Totali (cfr. nota 9)

Numero totale di autorizzazioni considerate conformi

(tabella 1, colonne 2 + 4 + 5 + 6)

 

Numero totale, eventualmente, di autorizzazioni in attesa di rilascio alla fine del 2008 (in contrasto con la direttiva)

(tabella 1, colonna 7)

 


(1)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

(2)  GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

(3)  GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

(4)  GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1.

(5)  GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

(6)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(7)  GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

(8)  GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.

(9)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.


9.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/78


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2006

concernente l'aiuto finanziario della Comunità all'espletamento dei compiti di alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (residui) per l’anno 2006

[notificata con il numero C(2006) 604]

(I testi in lingua francese, italiana, tedesca e olandese sono i soli facenti fede)

(2006/195/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE stabilisce che la Comunità contribuisca a rendere più efficace il sistema dei controlli veterinari mediante la concessione di un aiuto finanziario ai laboratori di riferimento. Qualsiasi laboratorio di riferimento designato tale in conformità della normativa veterinaria comunitaria può beneficiare di un aiuto comunitario a certe condizioni.

(2)

Il regolamento (CE) n. 156/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, relativo all'assistenza finanziaria della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento a norma dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE (2), dispone che il contributo finanziario della Comunità è concesso allorché i programmi di lavoro approvati siano stati efficacemente condotti a termine e che i beneficiari abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro certe scadenze.

(3)

La Commissione ha esaminato i programmi di lavoro e le corrispondenti stime di bilancio presentati dai laboratori comunitari di riferimento per l'anno 2006.

(4)

Il contributo finanziario della Comunità va di conseguenza accordato ai laboratori comunitari di riferimento designati ad espletare le funzioni e i compiti di cui alla direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (3).

(5)

Un ulteriore aiuto andrebbe garantito per l'organizzazione di seminari negli ambiti di responsabilità dei laboratori comunitari di riferimento.

(6)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate nell'ambito della sezione Garanzia del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola. Ai fini del controllo finanziario si applicano alla presente decisione gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Per espletare le funzioni e i compiti di cui all’allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE, la Comunità accorda alla Germania un aiuto finanziario destinato al Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit [ex Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BGVV)] di Berlino per l’individuazione di residui in talune sostanze.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 425 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

2.   Al di là del massimale di cui al paragrafo 1 la Comunità accorda un aiuto finanziario alla Germania per l’organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L’importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.

Articolo 2

1.   Per espletare le funzioni e i compiti di cui all’allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE, la Comunità accorda alla Francia un aiuto finanziario destinato al Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants de L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments [ex Laboratoire des médicaments vétérinaires (CNEVA-LMV)] di Fougères per l’individuazione di residui in talune sostanze.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 425 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

2.   Al di là del massimale di cui al paragrafo 1 la Comunità accorda un aiuto finanziario alla Francia per l’organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L’importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.

Articolo 3

1.   Per espletare le funzioni e i compiti di cui all’allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE, la Comunità accorda all’Italia un aiuto finanziario destinato all’Istituto Superiore di Sanità di Roma per l’individuazione di residui in talune sostanze.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 255 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

2.   Al di là del massimale di cui al paragrafo 1 la Comunità accorda un aiuto finanziario all’Italia per l’organizzazione di un seminario ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L’importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.

Articolo 4

1.   Per espletare le funzioni e i compiti di cui all’allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE, la Comunità accorda ai Paesi Bassi un aiuto finanziario destinato al Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) di Bilthoven per l’individuazione di residui in talune sostanze.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 425 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

2.   Al di là del massimale di cui al paragrafo 1 la Comunità accorda un aiuto finanziario ai Paesi Bassi per l’organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L’importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

(2)  GU L 27 del 30.1.2004, pag. 5.

(3)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

(4)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.


9.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/80


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2006

che modifica l’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003 riguardo ad alcuni stabilimenti dei settori delle carni e del latte in Polonia

[notificata con il numero C(2006) 609]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/196/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’allegato XII, capitolo 6, sezione B, sottosezione I, punto 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

Alla Polonia sono stati concessi periodi transitori per alcuni stabilimenti elencati nell’allegato XII, appendice B (1), dell’atto di adesione del 2003.

(2)

L’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione 2003 è stato modificato dalle decisioni della Commissione 2004/458/CE (2), 2004/471/CE (3), 2004/474/CE (4), 2005/271/CE (5), 2005/591/CE (6) 2005/854/CE (7) e 2006/14/CE (8).

(3)

Secondo una dichiarazione ufficiale dell'autorità polacca competente, alcuni stabilimenti dei settori delle carni e del latte hanno completato il processo di ammodernamento e sono ora pienamente conformi alla normativa comunitaria. Alcuni di essi hanno inoltre cessato l’attività. Occorre pertanto cancellare questi stabilimenti dall'elenco degli stabilimenti in regime transitorio.

(4)

Per questi motivi è opportuno modificare di conseguenza l’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono state comunicate al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli stabilimenti elencati nell’allegato della presente decisione sono cancellati dall’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU C 227 E del 23.9.2003, pag. 1392.

(2)  GU L 156 del 30.4.2004, pag. 53; rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 39.

(3)  GU L 160 del 30.4.2004, pag. 56; rettifica nella GU L 212 del 12.6.2004, pag. 31.

(4)  GU L 160 del 30.4.2004, pag. 73; rettifica nella GU L 212 del 12.6.2004, pag. 44.

(5)  GU L 86 del 5.4.2005, pag. 13.

(6)  GU L 200 del 30.7.2005, pag. 96.

(7)  GU L 316 del 2.12.2005, pag. 17.

(8)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 66.


ALLEGATO

Elenco degli stabilimenti da cancellare dall’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003

Stabilimenti di produzione delle carni

Elenco iniziale

N.

veterinario

Nome dello stabilimento

35.

08040206

AGROMAS Sp. z o.o.

71.

12160208

Wojnickie Zakłady Mięsne

«MEAT COMPANY»

99.

14370101

Ubojnia Trzody i Bydła «WILPOL»

155.

24610323

«Basco» s.c.

181.

24170301

Zakład Przetwórstwa

Mięsnego B.Wisniewska

186.

26040209

«Wir» Szproch I

Przetwórstwo Mięsa SJ.

209.

30090103

Firma Handlowo

Usługowa – Andrzej Mejsner

239.

30280102

PHU ROMEX Grażyna Pachela, Ubojnia Bydła

243.

30290201

Rzeźnictwo Kujawa,

Maik s.j.

246.

30300112

Ubój Trzody

Mariusz Marciniak


Carni di volatili

Elenco iniziale

N.

veterinario

Nome dello stabilimento

31.

18630501

Jedynka Spółka z o.o.

Zakład Produkcyjny

34.

24610602

Szerwal 2000 Sp. z o.o.


Settore del latte

Elenco iniziale

N.

veterinario

Nome dello stabilimento

57.

20111601

OSM Dąbrowa Białostocka

66.

24781601

OSM w Zabrzu

68.

24061602

OSM Krzepice

74.

24161602

OSM «Rokitnianka» w

Szczekocinach

101.

30151601

OSM «Top-Tomyśl»

103.

30201601

OSM Kowalew – Dobrzyca

Zakład Kowalew

107.

30231601

SM Udziałowców

110.

30281601

ZPM «Mlecz» Wolsztyn, Oddział Damasławek

111.

30301601

SM Września


9.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/82


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2006

che autorizza l’immissione sul mercato di alimenti contenenti, consistenti di, ovvero prodotti a partire da granoturco geneticamente modificato della linea 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2006/197/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 febbraio 2001 la Pioneer Overseas Corporation e la Dow AgroSciences Europe hanno presentato congiuntamente alle competenti autorità dei Paesi Bassi una richiesta, conformemente alle disposizioni dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (2), relativa alla commercializzazione di alimenti e ingredienti alimentari derivati dal granoturco della linea geneticamente modificata 1507 in qualità di nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari (di seguito «i prodotti»).

(2)

Nella relazione di valutazione iniziale del 4 novembre 2003, le autorità olandesi competenti per la valutazione sono giunte alla conclusione che i prodotti sono altrettanto sicuri degli alimenti o degli ingredienti alimentari derivati da linee di granoturco di tipo tradizionale e che quindi possono essere utilizzati nello stesso modo.

(3)

Il 10 novembre 2003 la Commissione ha trasmesso a tutti gli Stati membri la relazione di valutazione iniziale. Entro il termine di 60 giorni stabilito all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97, sono state mosse obiezioni motivate a norma della disposizione summenzionata e in merito alla commercializzazione del prodotto in questione. È richiesta pertanto un’ulteriore relazione di valutazione.

(4)

L’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 (di seguito «il regolamento») dispone che le richieste presentate a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 prima della data d’applicazione del regolamento, vale a dire prima del 18 aprile 2004, siano trattate in qualità di richieste presentate in virtù del capo II, sezione 1, del regolamento nei casi in cui si richiede un’ulteriore relazione di valutazione conformemente a quanto disposto nell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 258/97.

(5)

Il campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 258/97 si limita all’immissione sul mercato nel territorio comunitario di nuovi alimenti o nuovi ingredienti alimentari, pertanto la presente decisione non riguarda la commercializzazione di mangimi contenenti, composti da o prodotti a partire dal granoturco della linea 1507.

(6)

In particolare, l’immissione sul mercato di granturco geneticamente modificato della linea 1507 in qualità di prodotto o in alcuni prodotti, compresi i mangimi contenenti o consistenti di questo tipo di granturco, è subordinata alla decisione 2005/772/CE della Commissione, del 3 novembre 2005, relativa all’immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato, resistente a determinati lepidotteri e tollerante all’erbicida glufosinato ammonio (3).

(7)

Mangimi prodotti a partire da granoturco della linea 1507 sono stati immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del regolamento, vale a dire prima del 18 aprile 2004. Sono pertanto soggetti ai requisiti di cui all’articolo 20 del regolamento e possono essere commercializzati e utilizzati secondo le condizioni indicate nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.

(8)

Il 3 marzo 2005 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha emesso un parere conformemente all’articolo 6 del regolamento, dichiarando che non esistono prove che dimostrino che i prodotti possano causare effetti nocivi sulla salute umana o animale o essere dannosi per l’ambiente (4). Nel formulare il proprio parere l’Autorità ha preso in considerazione tutte le questioni specifiche e le preoccupazioni sollevate dagli Stati membri.

(9)

L’Autorità ha disposto quindi che non sono necessari requisiti specifici relativi all’etichettatura diversi da quelli previsti all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento, che non è necessario imporre condizioni o restrizioni specifiche alla commercializzazione, all’uso o alla manipolazione, compresi i requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione sul mercato e condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, secondo quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 5, lettera e), del regolamento.

(10)

Nel suo parere, l’Autorità giunge alla conclusione che il piano di monitoraggio ambientale, consistente in un piano generale di sorveglianza, presentato dal richiedente, è conforme all’uso previsto per i prodotti.

(11)

Alle luce delle considerazioni esposte, l’autorizzazione deve essere concessa.

(12)

Un identificatore unico deve essere assegnato al granoturco della linea 1507 secondo quanto disposto nel regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (5).

(13)

Le informazioni riportate nell’allegato della presente decisione in merito all’autorizzazione dei prodotti devono essere inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati secondo quanto disposto dal regolamento.

(14)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, le condizioni per l’autorizzazione del prodotto sono vincolanti per tutti coloro che lo commercializzano.

(15)

La presente decisione deve essere notificata tramite il centro di scambio d’informazioni sulla biosicurezza alle parti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (6).

(16)

Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere e il 5 ottobre 2005 la Commissione ha quindi presentato al Consiglio una proposta a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, della decisione 1999/468/CE del Consiglio (7) in base alla quale il Consiglio è tenuto a deliberare entro tre mesi.

(17)

Il Consiglio non ha deliberato entro il termine previsto e la Commissione deve pertanto adottare una decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Prodotti

La presente decisione riguarda gli alimenti e ingredienti alimentari composti da, prodotti a partire da o contenenti il granoturco geneticamente modificato (Zea mays L.) della linea 1507, indicato più specificamente nell’allegato della presente decisione (di seguito «i prodotti»), cui è stato attribuito l’identificatore unico DAS-Ø15Ø7-1, secondo quanto disposto nel regolamento (CE) n. 65/2004.

Articolo 2

Immissione sul mercato

La commercializzazione dei prodotti, conformemente alle condizioni indicate nella presente decisione e nel suo allegato, è autorizzata secondo quanto disposto all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 3

Etichettatura

Per quanto riguarda i requisiti specifici relativi all’etichettatura, indicati all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003, si indicherà come «nome dell’organismo»«granoturco».

Articolo 4

Monitoraggio delle ripercussioni ambientali

1.   I titolari dell’autorizzazione garantiscono la realizzazione e l’attuazione del piano di monitoraggio per le conseguenze ambientali, come specificato nell’allegato alla presente decisione.

2.   I titolari dell’autorizzazione presentano alla Commissione relazioni annuali sull’attuazione e i risultati delle attività di monitoraggio.

Le relazioni indicano chiaramente quali parti del testo vanno considerate riservate, fornendo al riguardo una motivazione verificabile conformemente all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Le parti riservate delle relazioni in questione sono presentate in documenti distinti.

Articolo 5

Registro comunitario

Le informazioni riportate nell’allegato della presente decisione sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, secondo quanto disposto all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 6

Titolare dell’autorizzazione

I titolari dell’autorizzazione sono:

a)

Pioneer Overseas Corporation, Belgio, in rappresentanza della Pioneer Hi-Bred International, USA; e

b)

Dow AgroSciences Europe, Regno Unito, in rappresentanza della Mycogen Seeds, USA,

entrambi responsabili dell’adempimento dei doveri dei titolari di autorizzazione di cui alla presente decisione e al regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 7

Validità

La presente decisione è valida per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(3)  GU L 291 del 5.11.2005, pag. 42.

(4)  http://www.efsa.eu.int/science/gmo/gm_ff_applications/more_info/503/op_gm07_ej182_1507_opinion_nl_doc2_en1.pdf

(5)  GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5.

(6)  GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


ALLEGATO

a)

   Richiedenti e titolari dell’autorizzazione

Nome: Pioneer Overseas Corporation

Indirizzo: Avenue des Arts 44, B-1040 Bruxelles, Belgio

per conto di Pioneer Hi-Bred International, Inc., 400 Locus Street, Suite 800, Des Moines, IA50309, USA,

e

Nome: Dow AgroSciences Europe Ltd

Indirizzo: European Development Centre, 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Regno Unito

per conto di Mycogen Seeds c/o Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1054, USA.

b)

   Designazione e specifiche del prodotto Alimenti e ingredienti alimentari composti da, prodotti a partire da o contenenti granoturco geneticamente modificato (Zea mays L.) linea 1507 descritto nella domanda, identificatore unico DAS-Ø15Ø7-1, resistente alla piralide del granoturco (Ostrinia nubilalis) e ad alcuni altri lepidotteri e che presenta tolleranza all’erbicida glufosinato-ammonio. Il granoturco geneticamente modificato DAS-Ø15Ø7-1 contiene le seguenti sequenze di DNA in due cassette.

Una versione sintetica del gene troncato cry1F derivato dal Bacillus thuringiensis, sottospecie aizawai, che conferisce resistenza alla piralide del granoturco (Ostrinia nubilalis) e ad altri lepidotteri, regolato dal promotore dell’ubiquitina ubiZM1(2) derivato da Zea mays L. e dalla sequenza di terminazione ORF25PolyA dell’Agrobacterium tumefaciens pTi15955.

Una versione sintetica del gene pat derivato dal ceppo Tü494 di Streptomyces viridochromogenes, che conferisce tolleranza all’erbicida glufosinato-ammonio, regolato dalle sequenze di promozione e di terminazione del virus mosaico del cavolfiore 35S.

c)

   Etichettatura Non sono previsti requisiti specifici diversi da quanto disposto all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Per quanto riguarda l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003, all’indicazione «nome dell’organismo», corrisponde la dicitura «granoturco».

d)

   Metodo d’individuazione

Metodo quantitativo in tempo reale PCR, specifico per l’evento, per granoturco geneticamente modificato DAS-Ø15Ø7-1.

Convalidato dal laboratorio comunitario di riferimento istituito in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato all’indirizzo http://gmo-crl.jrc.it/detectionmethods/TC1507-WEB-Protocol-Validation.pdf

Materiale di riferimento: ERM®-BF418 accessibile tramite il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea, l’Istituto dei materiali e misure di riferimento (IMMR) all’indirizzo http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/index.htm

e)

   Identificatore unico

DAS-Ø15Ø7-1

f)

   Informazioni richieste ai sensi dell’allegato II al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica Centro di scambio d’informazioni sulla biosicurezza, Record ID: cfr. decisione 2006/197/CE.

g)

   Condizioni o restrizioni per la commercializzazione, l’utilizzazione o la manipolazione dei prodotti Non applicabile.

h)

   Piano di monitoraggio Piano di monitoraggio per le conseguenze ambientali, conformemente a quanto disposto nell’allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Link: http://gmo-crl.jrc.it/detectionmethods/TC1507-WEB-Protocol-Validation.pdf]

i)

   Requisiti sul monitoraggio successivo alla commercializzazione in vista dell’utilizzazione per il consumo umano Non applicabile.

Nota: i link ai vari documenti potrebbero venire modificati in futuro. Le modifiche saranno comunicate al pubblico attraverso l’aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.