ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 65

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
7 marzo 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia

1

 

*

Regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota e che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'agenzia europea per la ricostruzione

5

 

 

Regolamento (CE) n. 390/2006 della Commissione, del 6 marzo 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

9

 

 

Regolamento (CE) n. 391/2006 della Commissione, del 6 marzo 2006, recante apertura della gara n. 56/2006 CE per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuove utilizzazioni industriali

11

 

*

Regolamento (CE) n. 392/2006 della Commissione, del 6 marzo 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario autonomo per le conserve di funghi a decorrere dal 1o aprile 2006

14

 

*

Regolamento (CE) n. 393/2006 della Commissione, del 6 marzo 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario autonomo per l’aglio a decorrere dal 1o aprile 2006

18

 

*

Direttiva 2006/26/CE della Commissione, del 2 marzo 2006, che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, le direttive del Consiglio 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE e 89/173/CEE relative ai trattori agricoli o forestali a ruote ( 1 )

22

 

*

Direttiva 2006/28/CE della Commissione, del 6 marzo 2006, che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 1 )

27

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 febbraio 2006, sulla posizione della Comunità in sede di Consiglio di associazione UE-Cile in merito alla modifica dell’allegato I dell’accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto del consolidamento delle preferenze tariffarie concesse al Cile nel quadro del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) della Comunità

30

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una deroga all’articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari

45

 

 

Commissione

 

*

Decisione n. 33/2005 del Comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, del 16 febbraio 2006, relativa all'inclusione di un organismo di valutazione della conformità nell'elenco di cui all'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica (CEM)

47

 

*

Decisione della Commissione, del 28 febbraio 2006, che modifica la decisione 2006/7/CE per quanto riguarda l’ampliamento dell’elenco dei paesi e la proroga del relativo periodo di applicazione [notificato con il numero C(2006) 619]  ( 1 )

49

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Azione Comune 2006/184/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2006, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

51

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

7.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/1


REGOLAMENTO (CE) N. 388/2006 DEL CONSIGLIO

del 23 febbraio 2006

che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Secondo i recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), gli stock di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb registrano, a seguito della mortalità per pesca, una diminuzione delle quantità di pesci adulti tale da poter compromettere la ricostruzione di questi stock mediante la riproduzione; essi rischiano quindi l'esaurimento.

(2)

È altresì necessario adottare misure per istituire un piano pluriennnale per la gestione dello stock di sogliole nel golfo di Biscaglia, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (2).

(3)

L'obiettivo del piano è assicurare uno sfruttamento della sogliola del golfo di Biscaglia che offra condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili.

(4)

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 prescrive, tra l'altro, che per conseguire tale obiettivo la Comunità applichi l'approccio precauzionale nell'adottare misure destinate a tutelare e conservare lo stock, in modo da disporne lo sfruttamento sostenibile e ridurre al minimo l'impatto della pesca sugli ecosistemi marini. Essa dovrebbe mirare ad attuare progressivamente un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e contribuire ad attività di pesca efficienti nel contesto di un'industria della pesca economicamente vitale e competitiva, che procuri un tenore di vita equo alle persone che dipendono dalla pesca della sogliola del golfo di Biscaglia e tenga conto degli interessi dei consumatori.

(5)

Per conseguire tale obiettivo, i livelli dei tassi di mortalità per pesca devono essere controllati in modo tale da comportare un'elevata probabilità di riduzione dei tassi di anno in anno.

(6)

Tale controllo dei tassi di mortalità per pesca può essere ottenuto definendo un metodo adeguato per fissare il livello dei totali ammissibili di catture (TAC) per gli stock interessati ed istituendo un regime che riduca, per tali stock, lo sforzo di pesca ad un livello tale da rendere improbabile il superamento del TAC.

(7)

Dal parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca si evince che la biomassa precauzionale per lo stock di sogliola del golfo di Biscaglia dovrebbe essere di 13 000 tonnellate.

(8)

Lo stock di sogliola del golfo di Biscaglia è prossimo ai livelli precauzionali di biomassa e conseguire tali livelli a breve termine non richiede l'applicazione del pieno regime di gestione dello sforzo. Tuttavia è opportuno fissare misure atte a limitare la capacità totale delle principali flotte che pescano tale stock, nella prospettiva di ridurre col tempo tale capacità, assicurare che la risorsa si ricostituisca e impedire che lo sforzo di pesca aumenti in futuro.

(9)

Per assicurare l'ottemperanza alle misure stabilite dal presente regolamento sono necessarie ulteriori misure di controllo oltre a quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E OBIETTIVI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamentto sostenibile dello stock di sogliola che vive nel golfo di Biscaglia (di seguito «sogliola del golfo di Biscaglia»).

2.   Ai fini del presente regolamento, per «golfo di Biscaglia» si intende la zona marittima definita come divisioni VIIIa e VIIIb dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).

Articolo 2

Obiettivo del piano

1.   Il piano è inteso a portare la biomassa dello stock di riproduzione della sogliola del golfo di Biscaglia al di sopra del livello precauzionale di 13 000 tonnellate nel 2008 o prima e, in seguito, ad assicurarne lo sfruttamento sostenibile.

2.   Tale obiettivo è conseguito riducendo gradatamente il tasso di mortalità per pesca di tale stock.

Articolo 3

Disposizioni normative e fissazione del TAC annuale

1.   Una volta che la biomassa dello stock di riproduzione sia stimata dal CIEM pari o superiore al livello precauzionale di 13 000 tonnellate, il Consiglio decide a maggioranza qualificata sulla base di una proposta della Commissione:

a)

il livello del tasso di mortalità per pesca da conseguire a lungo termine; e

b)

un tasso di riduzione del tasso di mortalità per pesca da applicare fintantoché il livello del tasso di mortalità da conseguire per pesca deciso a norma della lettera a) non sia stato raggiunto.

2.   Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, il TAC per la sogliola del golfo di Biscaglia per l'anno seguente.

CAPO II

TOTALI AMMISSIBILI DI CATTURE

Articolo 4

Procedura per la fissazione del TAC

1.   Qualora la biomassa dello stock di riproduzione della sogliola del golfo di Biscaglia sia stata stimata inferiore alle 13 000 tonnellate dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), alla luce della relazione più recente del CIEM, il Consiglio decide un TAC che, conformemente alla stima del CSTEP, non superi un livello di catture che comporti una riduzione del 10 % del tasso di mortalità per pesca nell'anno di applicazione rispetto al tasso di mortalità per pesca stimato per l'anno precedente.

2.   Qualora la biomassa dello stock di riproduzione della sogliola del golfo di Biscaglia sia stata stimata dal CSTEP, alla luce della relazione più recente del CIEM, pari o superiore a 13 000 tonnellate, il Consiglio decide un TAC che è fissato al livello di catture che, conformemente alla stima del CSTEP, è il più elevato tra:

a)

il TAC la cui applicazione corrisponde alla riduzione del tasso di mortalità per pesca deciso dal Consiglio in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b);

b)

il TAC la cui applicazione porterà al livello del tasso di mortalità per pesca da conseguire deciso dal Consiglio in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

3.   Qualora l'applicazione dei paragrafi 1 o 2 del presente articolo dia come risultato un TAC superiore di oltre il 15 % al TAC dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC superiore del 15 % al TAC di tale anno.

4.   Qualora l'applicazione dei paragrafi 1 o 2 dia come risultato un TAC inferiore di oltre il 15 % al TAC dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC inferiore del 15 % al TAC di tale anno.

CAPO III

LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

Articolo 5

Licenza speciale di pesca per la sogliola del golfo di Biscaglia

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le attività di pesca nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb per anno civile, effettuate da navi battenti le loro bandiere e immatricolate nei loro territori, durante le quali sono catturati e tenuti a bordo oltre 2 000 kg di sogliola siano subordinate al rilascio di una licenza di pesca per la sogliola del golfo di Biscaglia. Tale licenza è un permesso di pesca speciale rilasciato a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (4).

2.   All'interno delle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb è vietato catturare e tenere a bordo, trasbordare o sbarcare, per ogni uscita in mare, qualsiasi quantitativo di sogliola superiore a 100 kg, salvo che la nave in questione sia titolare di una licenza di pesca per la sogliola del golfo di Biscaglia.

3.   Ciascuno Stato membro calcola la capacità complessiva, espressa in tonnellate di stazza lorda, delle sue navi che nel 2002, 2003 o 2004 hanno sbarcato oltre 2 000 kg di sogliola del golfo di Biscaglia. Questo valore è comunicato alla Commissione.

4.   Su richiesta della Commissione, avanzata per iscritto, gli Stati membri trasmettono entro trenta giorni la documentazione relativa alle registrazioni delle catture effettuate dalle navi cui sono state rilasciate licenze di pesca per la sogliola del golfo di Biscaglia.

5.   Gli Stati membri calcolano ogni anno la capacità complessiva, espressa in tonnellate di stazza lorda, delle navi titolari di una licenza di pesca per la sogliola del golfo di Biscaglia che, dall'entrata in vigore del presente regolamento, hanno formato oggetto di una cessazione definitiva dalle attività di pesca fruendo di aiuti pubblici in virtù del disposto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (5).

6.   Ciascuno Stato membro rilascia licenze di pesca per la sogliola del golfo di Biscaglia alle sue navi soltanto se la capacità complessiva di queste ultime non è superiore alla differenza tra la capacità complessiva stabilita a norma del paragrafo 3 del presente articolo e la capacità delle navi che formano oggetto di una cessazione definitiva dell'attività di pesca stabilita in conformità del paragrafo 5.

7.   In deroga al paragrafo 6, laddove la Commissione abbia deciso, basandosi sui rapporti scientifici del CSTEP, che l'obiettivo riguardante il tasso di mortalità per pesca definito all'articolo 3, paragrafo 1, è stato conseguito, ciascuno Stato membro rilascia licenze di pesca per la sogliola del golfo di Biscaglia alle sue navi soltanto qualora la capacità complessiva di queste ultime non sia superiore alla capacità complessiva delle navi titolari di licenze di pesca per la sogliola del golfo di Biscaglia nell'anno precedente.

8.   Le licenze di pesca per la sogliola del golfo di Biscaglia hanno una validità di un anno e durante la campagna di pesca non è rilasciata alcuna nuova licenza di pesca.

9.   In deroga al paragrafo 8 del presente articolo, possono essere rilasciate nuove licenze a condizione che simultaneamente siano ritirate licenze ad una o più navi che fanno parte della stessa stazza lorda complessiva della nave o delle navi che ottengono le nuove licenze.

Articolo 6

Procedura alternativa per la gestione dello sforzo

1.   In deroga all'articolo 5, uno Stato membro il cui contingente per la sogliola del golfo di Biscaglia sia inferiore al 10 % del TAC può attuare un metodo diverso di gestione dello sforzo. Tale metodo fissa un livello di riferimento dello sforzo di pesca pari allo sforzo di pesca del 2005. Gli Stati membri interessati provvedono affinché tale sforzo di pesca non superi il livello di riferimento nel 2006 e negli anni successivi.

2.   La Commissione può chiedere agli Stati membri che hanno usufruito della deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo di presentare una relazione sull'attuazione di altri eventuali metodi di gestione dello sforzo. La Commissione trasmette tale relazione a tutti gli altri Stati membri.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lo sforzo di pesca è misurato come la somma, per anno civile, dei prodotti calcolati, per ciasuna nave interessata, della potenza motrice installata, misurata in kilowatt, moltiplicato per il numero di giorni di pesca nella zona in questione.

4.   Nel 2009 e, successivamente, ogni tre anni il Consiglio decide a maggioranza qualificata, sulla base di una proposta della Commissione, le revisioni dei livelli di riferimento fissati a norma del paragrafo 1. Tali revisioni hanno lo scopo di assicurare una ripartizione appropriata delle possibilità di pesca.

5.   A richiesta di uno Stato membro lo sforzo di pesca annuo massimo fissato a norma del paragrafo 1 può essere adeguato dalla Commissione, al fine di permettere a detto Stato membro di fruire pienamente delle sue possibilità di pesca della sogliola del golfo di Biscaglia. La richiesta è corredata di informazioni sui contingenti e lo sforzo disponibili. Le decisioni sono assunte dalla Commissione entro sei settimane dalla ricezione della richiesta, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

CAPO IV

CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA

Articolo 7

Margine di tolleranza

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (6), il margine di tolleranza consentito, nella stima dei quantitativi di sogliola del golfo di Biscaglia tenuti a bordo, espressi in chilogrammi di peso vivo, è pari all'8 % della cifra figurante nel giornale di bordo. Si applica il fattore di conversione adottato dallo Stato membro di bandiera della nave.

Articolo 8

Pesatura degli sbarchi

Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché, prima della vendita, i quantitativi di sogliola comune del golfo di Biscaglia superiori a 300 chilogrammi siano pesati con bilance del tipo usato nei centri di vendita all'asta.

Articolo 9

Notifica preliminare

Il comandante di un peschereccio comunitario che ha operato nel golfo di Biscaglia e che intende trasbordare un quantitativo di sogliola tenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo comunica alle autorità competenti dello Stato di bandiera con un preavviso di almeno 24 ore, le seguenti informazioni:

a)

il nome del porto o del luogo di sbarco;

b)

l'ora prevista di arrivo in tale porto o luogo di sbarco;

c)

i quantitativi, espressi in chilogrammi di peso vivo, di tutte le specie di cui detiene a bordo quantitativi superiori a 50 kg.

Detta notifica può essere effettuata anche da un rappresentante del comandante del peschereccio.

Articolo 10

Stivaggio separato della sogliola comune

1.   È vietato tenere a bordo di un peschereccio comunitario quantitativi di sogliola comune mescolati con altre specie di organismi marini in un unico contenitore.

2.   I comandanti dei pescherecci comunitari prestano agli ispettori degli Stati membri l'assistenza necessaria per consentire loro di procedere ad un controllo incrociato tra i quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e le catture di sogliola comune detenute a bordo.

Articolo 11

Trasporto della sogliola comune

1.   Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di sogliola comune superiori a 300 kg pescati in una delle zone geografiche di cui all'articolo 1 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati prima di essere trasportati in un luogo diverso dal porto di primo sbarco.

2.   In deroga all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi di sogliola comune superiori a 300 kg trasportati in un luogo diverso dal luogo di sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento, indicante i quantitativi di sogliola trasportati. L'esenzione prevista dall'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento non si applica.

CAPO V

MONITORAGGIO

Articolo 12

Valutazione delle misure di gestione

La Commissione chiede il parere scientifico del CSTEP in merito al ritmo di conseguimento degli obiettivi del piano di gestione nel terzo anno di applicazione del presente regolamento e successivamente ogni tre anni. La Commissione propone, se del caso, misure pertinenti e il Consiglio decide a maggioranza qualificata su misure alternative finalizzate al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 2.

Articolo 13

Circostanze particolari

Qualora il CSTEP ritenga che le dimensioni dello stock di riproduzione della sogliola del golfo di Biscaglia subisca una riduzione della capacità riproduttiva, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, un TAC inferiore a quello contemplato all'articolo 4.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 2006.

Per il Consiglio

La presidente

E. GEHRER


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(3)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(4)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

(5)  GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 485/2005 (GU L 81 del 30.3.2005, pag. 1).

(6)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 10).


7.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/5


REGOLAMENTO (CE) N. 389/2006 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2006

che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota e che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'agenzia europea per la ricostruzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo ha ribadito a più riprese la sua netta preferenza per l'adesione di una Cipro riunificata. Finora, una soluzione globale non è ancora stata raggiunta.

(2)

Il Consiglio del 26 aprile 2004, tenuto conto del fatto che la comunità turco-cipriota ha chiaramente espresso il desiderio di un futuro nell'Unione europea, raccomandava che le risorse stanziate per la parte settentrionale di Cipro in caso di raggiungimento di una soluzione fossero utilizzate per porre fine all'isolamento di tale comunità e facilitare la riunificazione di Cipro incoraggiando lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota e ponendo nel contempo un particolare accento sull'integrazione economica dell'isola e sul miglioramento dei contatti tra le due comunità e con l’UE.

(3)

In seguito all'adesione di Cipro, l'applicazione dell’acquis è sospesa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 10 dell’atto di adesione del 2003 nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo (di seguito «le zone»).

(4)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo n. 10, nessun elemento di tale protocollo preclude misure volte a promuovere lo sviluppo economico delle zone.

(5)

Le misure che saranno finanziate ai sensi del presente regolamento hanno carattere eccezionale e transitorio e sono intese, in particolare, a preparare e facilitare, ove opportuno, la piena attuazione dell'acquis comunitario nelle zone in seguito alla soluzione della questione di Cipro.

(6)

Al fine di ripartire il sostegno finanziario nella maniera più efficiente e rapida possibile, è auspicabile disporre che l'assistenza possa essere fornita direttamente ai beneficiari.

(7)

Al fine di fornire l'aiuto conformemente ai principi di buona gestione finanziaria, la Commissione dovrebbe poter delegare all'agenzia europea per la ricostruzione l'attuazione dell'aiuto previsto nel quadro del presente regolamento. Pertanto, occorre modificare conformemente il regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio (1).

(8)

Lo sviluppo e la ristrutturazione delle infrastrutture, in particolare nei settori dell'energia e dei trasporti, dell'ambiente, delle telecomunicazioni e delle risorse idriche dovrebbero fondarsi, ove opportuno, su una pianificazione che comprenda l'intera isola.

(9)

Nell'attuazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento i diritti delle persone fisiche e giuridiche, inclusi i diritti di possesso e proprietà, dovrebbero essere rispettati.

(10)

Le disposizioni del presente regolamento non comportano il riconoscimento implicito, nelle zone, di autorità pubbliche diverse dal governo della Repubblica di Cipro.

(11)

In conformità dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2), le misure di attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate applicando la procedura di gestione prevista dall'articolo 4 di detta decisione.

(12)

Come indicato precedentemente, l'attuazione del presente regolamento contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Comunità. Tuttavia, per l'adozione del presente regolamento il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo generale e beneficiari

1.   La Comunità fornisce assistenza al fine di favorire la riunificazione di Cipro incoraggiando lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota, ponendo un particolare accento sull'integrazione economica dell'isola, sul miglioramento dei contatti tra le due comunità e con l’UE, nonché sui preparativi in vista dell'attuazione dell'acquis comunitario.

2.   L’assistenza è destinata, tra l'altro, agli enti locali, alle cooperative e ai rappresentanti della società civile, in particolare le organizzazioni delle parti sociali, le organizzazioni di sostegno alle imprese, gli organismi che operano nell'interesse generale nelle zone, le comunità locali o tradizionali, le associazioni, le fondazioni, le organizzazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non governative e le persone fisiche e giuridiche.

3.   Tale assistenza non comporta il riconoscimento implicito, nelle zone, di autorità pubbliche diverse dal governo della Repubblica di Cipro.

Articolo 2

Obiettivi

L'assistenza è utilizzata per promuovere, tra l'altro:

lo sviluppo economico e sociale compresa la ristrutturazione, con un particolare accento sullo sviluppo rurale, lo sviluppo delle risorse umane e lo sviluppo regionale,

lo sviluppo e la ristrutturazione delle infrastrutture, in particolare nei seguenti settori: energia, trasporti, ambiente, telecomunicazioni e risorse idriche,

le misure di riconciliazione, di rafforzamento del clima di fiducia e di sostegno alla società civile,

il ravvicinamento della comunità turco-cipriota all’Unione attraverso misure quali la divulgazione di informazioni sull’ordinamento politico e giuridico dell’Unione europea, la promozione dei contatti interpersonali e il conferimento di borse di studio comunitarie,

la preparazione dei testi giuridici in linea con l'acquis comunitario, affinché questi siano immediatamente applicabili al momento dell'entrata in vigore di una soluzione globale della questione di Cipro,

la preparazione per l'attuazione dell'acquis comunitario in vista della revoca della sua sospensione, ai sensi dell'articolo 1 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione.

Articolo 3

Gestione dell'assistenza

1.   La Commissione è responsabile della gestione dell'assistenza.

2.   La Commissione viene assistita dal comitato previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3906/89 (3), composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

3.   Il comitato formula il suo parere sui progetti di decisione di finanziamento, qualora il relativo importo sia superiore a 5 milioni di EUR. La Commissione può approvare, senza chiedere il parere del comitato, le decisioni di finanziamento riguardanti il sostegno alle attività di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento e le modifiche alle decisioni di finanziamento che sono conformi all'obiettivo del programma e che non superano il 15 % della dotazione finanziaria della decisione di finanziamento in questione.

4.   Qualora, in conformità con il paragrafo 3, il comitato non sia consultato in merito alle decisioni di finanziamento, la Commissione la informa al più tardi entro una settimana dall'adozione della decisione.

5.   Ai fini del presente regolamento, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, della stessa.

Articolo 4

Tipi di assistenza

1.   L'assistenza fornita ai sensi del presente regolamento può essere utilizzata per finanziare, tra l'altro, appalti, sovvenzioni, ivi compresi gli abbuoni d'interessi, i prestiti speciali, le garanzie sui prestiti e le misure di assistenza finanziaria.

2.   L'assistenza può essere finanziata in toto a valere sul bilancio, laddove ciò risulti giustificato e necessario per realizzare gli obiettivi del presente regolamento.

3.   L'assistenza può anche essere utilizzata per coprire in particolare le spese per il sostegno ad attività quali ad esempio gli studi preliminari e comparati, la formazione, le attività riguardanti la preparazione, la valutazione, la gestione, l'attuazione, il monitoraggio, il controllo e la valutazione dell'assistenza, le attività per l'informazione e la visibilità nonché le spese riguardanti il sostegno al personale, l'affitto dei locali e la fornitura delle attrezzature.

Articolo 5

Attuazione dell'assistenza

1.   Le azioni previste ai sensi del presente regolamento sono attuate in conformità delle norme previste dal titolo IV della parte 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4). I singoli impegni giuridici riguardanti l'assistenza di cui al presente regolamento sono conclusi entro tre anni dalla data dell’impegno di bilancio.

2.   Fatta salva ogni decisione adottata conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2667/2000, la Commissione può, nei limiti stabiliti dall'articolo 54 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, decidere di affidare funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche e in particolare funzioni di esecuzione, agli organismi di cui all’articolo 54, paragrafo 2, di detto regolamento. I criteri di selezione degli organismi elencati all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), sono i seguenti:

fama riconosciuta a livello internazionale,

conformità con i sistemi di gestione e controllo riconosciuti a livello internazionale, e

vigilanza ad opera di un'autorità pubblica di uno Stato membro o di un’organizzazione/istituzione internazionale.

3.   Le azioni previste ai sensi del presente regolamento possono essere attuate mediante gestione concorrente, in base alle norme di cui ai titoli I e II della parte 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Articolo 6

Nel regolamento (CE) n. 2667/2000, all'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   La Commissione può affidare all'agenzia l'attuazione degli aiuti intesi a sostenere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota nel quadro del regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota e che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'agenzia europea per la ricostruzione (5).

Articolo 7

Tutela dei diritti delle persone fisiche e giuridiche

1.   La Commissione garantisce, nell'attuazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, il rispetto dei diritti delle persone fisiche o giuridiche, inclusi i diritti di possesso e proprietà. In tale contesto la Commissione agisce conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

2.   Al fine di consentire agli Stati membri di comunicare alla Commissione qualsiasi informazione relativa ad eventuali violazioni dei diritti di proprietà, la Commissione sottopone ogni progetto di decisione di finanziamento che potrebbe incidere sui diritti di proprietà al comitato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, due mesi prima dell'adozione della decisione di finanziamento.

Articolo 8

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.   La Commissione garantisce che, in sede di attuazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, siano tutelati gli interessi finanziari della Comunità contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra irregolarità, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (6), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (7), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (8).

2.   Per le azioni comunitarie finanziate ai sensi del presente regolamento il concetto di irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 comprende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un'azione o da un'omissione di un operatore economico che a causa di una spesa indebita abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestiti.

3.   Ogni accordo con i beneficiari prevede espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, sui documenti e sul posto, di tutti i contraenti e subcontraenti che hanno beneficiato di fondi comunitari. Tali accordi autorizzano inoltre espressamente la Commissione ad eseguire le verifiche e ispezioni in loco in conformità delle disposizioni procedurali del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

4.   Tutti i contratti che risultano dall'attuazione dell'assistenza garantiscono, durante e dopo l'esecuzione degli stessi, i diritti della Commissione e della Corte dei conti di cui al paragrafo 3.

Articolo 9

Partecipazione agli appalti e ai contratti

1.   La partecipazione all'assegnazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati ai sensi del presente regolamento è aperta a:

tutte le persone fisiche o giuridiche degli Stati membri dell’Unione europea,

tutte le persone fisiche o giuridiche che sono cittadini di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo o che sono legalmente costituite nel territorio di tale Stato membro,

tutte le persone fisiche o giuridiche che sono cittadini dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea o che sono legalmente costituite nel territorio di tali paesi.

2.   La partecipazione all'assegnazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati ai sensi del presente regolamento è aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche che sono cittadini di un paese diverso da quelli di cui al paragrafo 1 o che sono legalmente costituite nel territorio di tale paese, qualora sia stato stabilito l'accesso reciproco alla loro assistenza esterna.

3.   La partecipazione all'assegnazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati ai sensi del presente regolamento è aperta alle organizzazioni internazionali.

4.   Tutte le forniture e i materiali acquistati nell'ambito di un contratto finanziato ai sensi del presente regolamento devono essere originari del territorio doganale della Comunità, delle zone o di un paese ammissibile secondo le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

5.   In casi eccezionali e debitamente giustificati la Commissione può, caso per caso, autorizzare la partecipazione di persone fisiche e giuridiche di altri paesi o l'impiego di forniture e materiali di origine diversa.

Articolo 10

Relazioni

Ogni anno la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione dell'assistenza comunitaria ai sensi del presente strumento. La relazione contiene informazioni sulle azioni finanziate nel corso dell'anno e sui risultati del monitoraggio e fornisce una valutazione dei risultati raggiunti nell'attuazione dell'assistenza.

Articolo 11

Eventualità di una soluzione

Qualora venisse trovata una soluzione globale al problema di Cipro, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide all'unanimità i necessari adeguamenti al presente regolamento.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK


(1)  GU L 306 del 7.12.2000, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2068/2004 (GU L 358 del 3.12.2004, pag. 2).

(2)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(3)  Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale (GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2257/2004 (GU L 389 del 30.12.2004, pag. 1).

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 65 del 7.3.2006, pag. 5

(6)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(7)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(8)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.


7.3.2006   

IT

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L 65/9


REGOLAMENTO (CE) N. 390/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 marzo 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

83,0

204

45,5

212

139,7

624

92,6

999

90,2

0707 00 05

052

129,2

068

138,2

204

48,2

628

155,5

999

117,8

0709 10 00

220

57,6

624

102,5

999

80,1

0709 90 70

052

132,6

204

74,1

999

103,4

0805 10 20

052

65,8

204

43,3

212

43,3

220

39,5

400

61,8

448

41,1

512

33,1

624

63,9

999

49,0

0805 50 10

052

38,8

624

67,6

999

53,2

0808 10 80

400

133,1

404

106,0

528

75,0

720

83,3

999

99,4

0808 20 50

388

80,5

400

104,9

512

65,6

528

65,5

720

45,0

999

72,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


7.3.2006   

IT

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L 65/11


REGOLAMENTO (CE) N. 391/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2006

recante apertura della gara n. 56/2006 CE per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuove utilizzazioni industriali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2), stabilisce, fra l’altro, le modalità d’applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d’intervento.

(2)

Conformemente all’articolo 80 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno indire gare per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuove utilizzazioni industriali per ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e consentire la realizzazione, nella Comunità, di progetti industriali di dimensioni limitate o la trasformazione di tali scorte in merci destinate all’esportazione a scopi industriali. L’alcole vinico comunitario in giacenza negli Stati membri è costituito da quantità provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(3)

Dal 1o gennaio 1999 e ai sensi del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il nuovo regime agromonetario dell’euro (3), i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro ed i pagamenti debbono essere effettuati in euro.

(4)

È opportuno fissare i prezzi minimi per la presentazione delle offerte, differenziati in base alla categoria di utilizzazione finale.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita mediante gara n. 56/2006 CE di alcole di origine vinica destinato a nuove utilizzazioni industriali. L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dall’organismo d’intervento francese.

La vendita verte su un quantitativo di 109 970 ettolitri di alcole a 100 % vol. I numeri delle cisterne, la loro ubicazione e la rispettiva capacità sono indicate nell’allegato.

Articolo 2

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 3

1.   Le offerte sono presentate presso la sede dell’organismo d’intervento interessato, detentore dell’alcole oggetto dell’offerta, al seguente indirizzo:

Onivins-Libourne, Délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

Tel. (33-5) 57 55 20 00

Telex 57 20 25

Fax (33-5) 57 55 20 59,

oppure spedite all’indirizzo suddetto per raccomandata.

2.   Le offerte vanno poste in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta per la gara n. 56/2006 CE per nuove utilizzazioni industriali», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all’organismo d’intervento.

3.   Le offerte devono pervenire all’organismo d’intervento interessato entro il 24 marzo 2006 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

4.   Ogni offerta è corredata della prova della costituzione, presso l’organismo d’intervento detentore dell’alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro d’alcole a 100 % vol.

Articolo 4

I prezzi minimi per la presentazione delle offerte sono fissati a 11 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol destinato alla fabbricazione di lieviti da panificazione, 31 EUR per ettolitro d’alcole a 100 % vol destinato alla fabbricazione di prodotti chimici quali ammine e cloralio destinati all’esportazione, 37 EUR per ettolitro d’alcole a 100 % vol destinato alla fabbricazione di acqua di Colonia da esportazione e 11,5 EUR per ettolitro d’alcole a 100 % vol destinato ad altre utilizzazioni industriali.

Articolo 5

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il prezzo dei campioni è fissato a 10 EUR per litro.

L’organismo d’intervento fornisce tutte le informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli messi in vendita.

Articolo 6

La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2005 (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 8).

(3)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.


ALLEGATO

GARA PER LA VENDITA N. 56/2006 CE DI ALCOLE DESTINATO A NUOVE UTILIZZAZIONI INDUSTRIALI

Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro

Ubicazione

Numero delle cisterne

Volume in ettolitri di alcole a 100 % vol

Riferimento all’articolo del regolamento (CE) n. 1493/1999

Tipo di alcole

Titolo alcolometrico

(in % vol)

FRANCIA

Onivins-Longuefuye

F-53200 Longuefuye

6

22 535

27

greggio

+92

11

22 560

27

greggio

+92

15

22 480

28

greggio

+92

16

22 395

28

greggio

+92

Onivins-Port-La-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

F-11210 Port-La-Nouvelle

5

20 000

27

greggio

+92

Totale

 

109 970

 

 

 


7.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/14


REGOLAMENTO (CE) N. 392/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2006

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario autonomo per le conserve di funghi a decorrere dal 1o aprile 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1864/2004 della Commissione (1) ha aperto contingenti tariffari per l’importazione di conserve di funghi dai paesi terzi e ha fissato le relative modalità di gestione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1864/2004 ha previsto alcune misure transitorie atte a consentire agli importatori della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (di seguito «i nuovi Stati membri») di beneficiare dei contingenti. Le misure suddette sono intese a garantire che sia fatta una distinzione tra importatori tradizionali e nuovi importatori dei nuovi Stati membri e ad adeguare i quantitativi che possono essere oggetto di domande di titoli da parte di importatori tradizionali dei nuovi Stati membri, in modo da consentire a tali importatori di beneficiare del sistema.

(3)

Allo scopo di garantire la continuità di approvvigionamento del mercato della Comunità allargata, tenendo conto delle condizioni economiche di approvvigionamento esistenti nei nuovi Stati membri anteriormente alla loro adesione all’Unione europea, è opportuno aprire a titolo autonomo e temporaneo un contingente tariffario di importazione per le conserve di funghi del genere Agaricus dei codici NC 0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30.

(4)

Il nuovo contingente deve avere carattere transitorio e deve lasciare impregiudicato l’esito dei negoziati in corso presso l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in seguito all’adesione dei nuovi Stati membri.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   A decorrere dal 1o aprile 2006 è aperto un contingente tariffario autonomo di 1 200 tonnellate (peso netto sgocciolato) recante il numero d’ordine 09.4075 (di seguito «il contingente autonomo»), per le importazioni comunitarie di conserve di funghi del genere Agaricus dei codici NC 0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30.

2.   Il tasso del dazio ad valorem applicabile ai prodotti importati nell’ambito del contingente autonomo è del 12 % per i prodotti del codice NC 0711 51 00 e del 23 % per i prodotti dei codici 2003 10 20 e 2003 10 30

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, alla gestione del contingente autonomo si applica il regolamento (CE) n. 1864/2004.

Tuttavia le disposizioni dell’articolo 1, dell’articolo 5, paragrafi 2 e 5, dell’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, dell’articolo 7, dell’articolo 8, paragrafo 2, e degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1864/2004 non si applicano alla gestione del contingente autonomo.

Articolo 3

La validità dei titoli d’importazione rilasciati nell’ambito del contingente autonomo (di seguito «i titoli») è limitata al 30 giugno 2006.

I titoli recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell’allegato I.

Articolo 4

1.   Gli importatori possono inoltrare le domande di titoli presso le autorità competenti degli Stati membri nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Le domande di titoli devono recare nella casella 20 una delle diciture riportate nell’allegato II.

2.   Le domande di titoli presentate da un singolo importatore tradizionale non possono riferirsi a un quantitativo superiore al 9 % del contingente autonomo.

3.   Le domande di titoli presentate da un singolo nuovo importatore non possono riferirsi a un quantitativo superiore all’1 % del contingente autonomo.

Articolo 5

Il contingente autonomo è ripartito come segue:

95 % per gli importatori tradizionali,

5 % per i nuovi importatori.

Se il quantitativo assegnato a una delle categorie di importatori non è interamente utilizzato dalla stessa, il quantitativo residuo può essere assegnato all’altra categoria.

Articolo 6

1.   Il settimo giorno lavorativo successivo all’entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli.

2.   I titoli sono rilasciati il dodicesimo giorno lavorativo successivo all’entrata in vigore del presente regolamento, purché la Commissione non abbia adottato misure particolari in applicazione del paragrafo 3.

3.   La Commissione, qualora, sulla base delle comunicazioni pervenutele in applicazione del paragrafo 1, constati che le domande di titoli superano i quantitativi disponibili per una categoria di importatori in applicazione dell’articolo 5, stabilisce, mediante regolamento, un coefficiente uniforme di riduzione per le domande di cui trattasi.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 325 del 28.10.2004, pag. 30. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1995/2005 (GU L 320 dell’8.12.2005, pag. 34).


ALLEGATO I

Diciture di cui all’articolo 3

:

in spagnolo

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 392/2006 y válido únicamente desde el 1 abril de 2006 hasta el 30 de junio de 2006.

:

in ceco

:

Licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 392/2006 a platná pouze od 1. dubna 2006 do 30. června 2006.

:

in danese

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 392/2006 og kun gyldig fra 1. april 2006 til den 30. juni 2006.

:

in tedesco

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 392/2006 erteilt und nur vom 1. April 2006 bis zum 30. Juni 2006 gültig.

:

in estone

:

määruse (EÜ) nr 392/2006 kohaselt väljastatud litsents, alates 1. aprillist 2006 mis kehtib 30. juunini 2006.

:

in greco

:

Το πιστοποιητικό εκδόθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2006 και ισχύει μόνο από την 1η Απριλίου 2006 έως τις 30 Ιουνίου 2006.

:

in inglese

:

licence issued under Regulation (EC) No 392/2006 and valid only from 1 April 2006 until 30 June 2006.

:

in francese

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 392/2006 et valable seulement du 1er avril 2006 au 30 juin 2006.

:

in italiano

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 392/2006 e valida soltanto dal 1o aprile 2006 al 30 giugno 2006.

:

in lettone

:

atļauja, kas izdota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 392/2006 un ir derīga tikai no 2006. gada 1. aprīļa līdz 2006. gada 30. jūnijam.

:

in lituano

:

Licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 392/2006 nuostatas, galiojanti tik nuo 2006 m. balandžio 1 d. iki 2006 m. birželio 30 d.

:

in ungherese

:

a 392/2006/EK rendelet szerint kibocsátott engedély, csak 2006. április 1-től2006. június 30-ig érvényes.

:

in maltese

:

liċenzja maħruġa taħt ir-Regolament (KE) Nru 392/2006 u valida biss mill-1 ta’ April 2006 sat-30 ta' Ġunju 2006.

:

in neerlandese

:

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 392/2006 afgegeven certificaat dat slechts vanaf 1 april tot en met 30 juni 2006 geldig is.

:

in polacco

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 392/2006 i ważne wyłącznie od dnia 1 kwietnia 2006 do dnia 30 czerwca 2006 r.

:

in portoghese

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 392/2006 e eficaz somente de 1 de Abril de 2006 até 30 de Junho de 2006.

:

in slovacco

:

Licencia vydaná na základe nariadenia (ES) č. 392/2006 a platná len od 1. apríla 2006 do 30. júna 2006.

:

in sloveno

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 392/2006 in veljavno samo od 1. aprila 2006 do 30. junija 2006.

:

in finlandese

:

asetuksen (EY) N:o 392/2006 mukaisesti annettu todistus, joka on voimassa ainoastaan 1 päivästä huhtikuuta 200630 päivään kesäkuuta 2006.

:

in svedese

:

Licens utfärdad i enlighet med förordning (EG) nr 392/2006, giltig endast från och med den 1 april 2006 till och med den 30 juni 2006.


ALLEGATO II

Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 1

:

in spagnolo

:

Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 392/2006

:

in ceco

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 392/2006

:

in danese

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 392/2006

:

in tedesco

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 392/2006

:

in estone

:

määruse (EÜ) nr 392/2006 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

in greco

:

αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2006

:

in inglese

:

licence application under Regulation (EC) No 392/2006

:

in francese

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 392/2006

:

in italiano

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 392/2006

:

in lettone

:

licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 392/2006

:

in lituano

:

Prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 392/2006

:

in ungherese

:

a 392/2006/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

in maltese

:

applikazzjoni għal liċenzja taħt ir-Regolament (KE) Nru 392/2006

:

in neerlandese

:

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 392/2006 ingediende certificaataanvraag

:

in polacco

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 392/2006

:

in portoghese

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 392/2006

:

in slovacco

:

žiadosť o licenciu na základe nariadenia (ES) č. 392/2006

:

in sloveno

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 392/2006

:

in finlandese

:

asetuksen (EY) N:o 392/2006 mukainen todistushakemus

:

in svedese

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 392/2006.


7.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/18


REGOLAMENTO (CE) N. 393/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2006

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario autonomo per l’aglio a decorrere dal 1o aprile 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) 1870/2005 della Commissione (1) sono stati aperti contingenti tariffari per l’aglio importato dai paesi terzi, sono state stabilite le modalità di gestione relative ed è stato istituito un regime di certificati d’origine.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1870/2005 prevede alcune misure transitorie atte a consentire agli importatori della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (di seguito «nuovi Stati membri») di beneficiare dei contingenti. Le misure suddette mirano a distinguere tra importatori tradizionali e nuovi importatori dei nuovi Stati membri e ad adeguare il concetto di quantitativo di riferimento, in modo da consentire a tali importatori di beneficiare del sistema.

(3)

Allo scopo di garantire la continuità di approvvigionamento del mercato della Comunità allargata, tenendo conto delle condizioni economiche di approvvigionamento esistenti nei nuovi Stati membri anteriormente alla loro adesione all’Unione europea, è opportuno aprire a titolo autonomo e temporaneo un contingente tariffario d’importazione per l’aglio fresco o refrigerato del codice NC 0703 20 00.

(4)

Il nuovo contingente deve avere carattere transitorio e deve lasciare impregiudicato l’esito dei negoziati in corso presso l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in seguito all’adesione dei nuovi Stati membri.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   A decorrere dal 1o aprile 2006, è aperto un contingente tariffario autonomo di 4 400 tonnellate recante il numero d’ordine 09.4066 (di seguito «contingente autonomo») per le importazioni comunitarie di aglio, fresco o refrigerato, del codice NC 0703 20 00.

2.   Il tasso del dazio ad valorem applicabile ai prodotti importati nell’ambito del contingente autonomo è del 9,6 %.

Articolo 2

Alla gestione del contingente autonomo soggetto alle disposizioni del presente regolamento si applica il regolamento (CE) n. 1870/2005.

Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 1, dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’articolo 6, dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafi 3 e 6, dell’articolo 9, primo comma, e dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1870/2005 non si applicano alla gestione del contingente autonomo.

Articolo 3

La validità dei titoli d’importazione rilasciati a titolo del contingente autonomo (di seguito «titoli») è limitata al 30 giugno 2006.

Ai fini del regolamento (CE) n. 1870/2005, i titoli sono considerati titoli «A».

I titoli recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell’allegato I.

Articolo 4

1.   Gli importatori possono inoltrare le domande di titoli presso le autorità competenti degli Stati membri nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Le domande di titoli recano nella casella 20 una delle diciture riportate nell’allegato II.

2.   Le domande di titoli presentate da un singolo importatore non possono riferirsi a un quantitativo superiore al 10 % del contingente autonomo.

Articolo 5

Il contingente autonomo è ripartito come segue:

70 % per gli importatori tradizionali,

30 % per i nuovi importatori.

Se il quantitativo assegnato a una delle categorie di importatori non è interamente utilizzato dalla stessa, il quantitativo residuo può essere assegnato all’altra categoria.

Articolo 6

1.   Il settimo giorno lavorativo successivo all’entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli.

2.   I titoli sono rilasciati il dodicesimo giorno lavorativo successivo all’entrata in vigore del presente regolamento, purché la Commissione non abbia adottato misure particolari in applicazione del paragrafo 3.

3.   Qualora la Commissione, sulla base delle comunicazioni pervenutele in applicazione del paragrafo 1, constati che le domande di titoli superano i quantitativi disponibili per una categoria di importatori in applicazione dell’articolo 5, stabilisce, mediante regolamento, un coefficiente uniforme di riduzione per le domande di cui trattasi.

In tal caso, i titoli sono rilasciati dalle autorità competenti il terzo giorno lavorativo successivo all’entrata in vigore del regolamento di cui al primo comma. L’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1870/2005 si applica per quanto compatibile.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 300 del 17.11.2005, pag. 19.


ALLEGATO I

Diciture di cui all’articolo 3

:

in spagnolo

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 393/2006 y válido únicamente desde el 1 abril de 2006 hasta el 30 de junio de 2006.

:

in ceco

:

Licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 393/2006 a platná pouze od 1. dubna 2006 do 30. června 2006.

:

in danese

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 393/2006 og kun gyldig fra 1. april 2006 til den 30. juni 2006.

:

in tedesco

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 393/2006 erteilt und nur vom 1. April 2006 bis zum 30. Juni 2006 gültig.

:

in estone

:

määruse (EÜ) nr 393/2006 kohaselt väljastatud litsents, alates 1. aprillist 2006 mis kehtib 30. juunini 2006.

:

in greco

:

Το πιστοποιητικό εκδόθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 393/2006 και ισχύει μόνο από την 1η Απριλίου 2006 έως τις 30 Ιουνίου 2006.

:

in inglese

:

licence issued under Regulation (EC) No 393/2006 and valid only from 1 April 2006 until 30 June 2006.

:

in francese

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 393/2006 et valable seulement du 1er avril 2006 au 30 juin 2006.

:

in italiano

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 393/2006 e valida soltanto dal 1o aprile 2006 al 30 giugno 2006.

:

in lettone

:

atļauja, kas izdota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 393/2006 un ir derīga tikai no 2006. gada 1. aprīļa līdz 2006. gada 30. jūnijam.

:

in lituano

:

Licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 393/2006 nuostatas, galiojanti tik nuo 2006 m. balandžio 1 d. iki 2006 m. birželio 30 d.

:

in ungherese

:

a 393/2006/EK rendelet szerint kibocsátott engedély, csak 2006. április 1-től2006. június 30-ig érvényes.

:

in maltese

:

liċenzja maħruġa taħt ir-Regolament (KE) Nru 393/2006 u valida biss mill-1 ta’ April 2006 sat-30 ta' Ġunju 2006.

:

in olandese

:

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 393/2006 afgegeven certificaat dat slechts vanaf 1 april tot en met 30 juni 2006 geldig is.

:

in polacco

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 393/2006 i ważne wyłącznie od dnia 1 kwietnia 2006 do dnia 30 czerwca 2006 r.

:

in portoghese

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 393/2006 e eficaz somente de 1 de Abril de 2006 até 30 de Junho de 2006.

:

in slovacco

:

Licencia vydaná na základe nariadenia (ES) č. 393/2006 a platná len od 1. apríla 2006 do 30. júna 2006.

:

in sloveno

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 393/2006 in veljavno samo od 1. aprila 2006 do 30. junija 2006.

:

in finlandese

:

asetuksen (EY) N:o 393/2006 mukaisesti annettu todistus, joka on voimassa ainoastaan 1 päivästä huhtikuuta 200630 päivään kesäkuuta 2006.

:

in svedese

:

Licens utfärdad i enlighet med förordning (EG) nr 393/2006, giltig endast från och med den 1 april 2006 till och med den 30 juni 2006.


ALLEGATO II

Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 1

:

in spagnolo

:

Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 393/2006

:

in ceco

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 393/2006

:

in danese

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 393/2006

:

in tedesco

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 393/2006

:

in estone

:

määruse (EÜ) nr 393/2006 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

in greco

:

αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 393/2006

:

in inglese

:

licence application under Regulation (EC) No 393/2006

:

in francese

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 393/2006

:

in italiano

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 393/2006

:

in lettone

:

licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 393/2006

:

in lituano

:

Prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 393/2006

:

in ungherese

:

a 393/2006/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

in maltese

:

applikazzjoni għal liċenzja taħt ir-Regolament (KE) Nru 393/2006

:

in olandese

:

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 393/2006 ingediende certificaataanvraag

:

in polacco

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 393/2006

:

in portoghese

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 393/2006

:

in slovacco

:

žiadosť o licenciu na základe nariadenia (ES) č. 393/2006

:

in sloveno

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 393/2006

:

in finlandese

:

asetuksen (EY) N:o 393/2006 mukainen todistushakemus

:

in svedese

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 393/2006.


7.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/22


DIRETTIVA 2006/26/CE DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2006

che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, le direttive del Consiglio 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE e 89/173/CEE relative ai trattori agricoli o forestali a ruote

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

vista la direttiva 74/151/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (2), in particolare l’articolo 4,

vista la direttiva 77/311/CEE del Consiglio, del 29 marzo 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro all’orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote (3), in particolare l’articolo 5,

vista la direttiva 78/933/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (4), in particolare l’articolo 5,

vista la direttiva 89/173/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (5), in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

I requisiti introdotti dalla direttiva 74/151/CEE riguardo al peso massimo ammissibile a pieno carico e per asse dei trattori agricoli o forestali a ruote vanno adeguati ai trattori moderni, dati i progressi tecnologici registrati sotto il profilo dell’aumento della produttività e della sicurezza.

(2)

Per agevolare l’attività internazionale dell’industria comunitaria è necessario allineare le norme tecniche comunitarie alle corrispondenti norme vigenti a livello internazionale. Riguardo ai limiti massimi fissati dalla direttiva 77/311/CEE per il livello sonoro all’orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote, la velocità di prova stabilita negli allegati I e II di tale direttiva va armonizzata con la velocità di prova prescritta da regolamenti o da norme tecniche internazionali ed in particolare dal codice 5 dell’OCSE e dalla norma ISO 5131:1996 (6).

(3)

È opportuno aggiornare i requisiti introdotti dalla direttiva 78/933/CEE riguardo all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote, al fine di soddisfare le esigenze attuali di semplicità del disegno e qualità dell’illuminazione.

(4)

I requisiti stabiliti nella direttiva 89/173/CEE relativamente alla vetratura e al collegamento dei trattori agricoli o forestali a ruote vanno adeguati ai più recenti sviluppi tecnologici. Occorre in particolare permettere l’uso di policarbonati e plastica nei vetri diversi dal parabrezza, per una migliore protezione degli occupanti contro la penetrazione di oggetti estranei nella cabina di guida. I requisiti dei collegamenti meccanici vanno allineati alla norma ISO 6489-1. Inoltre, per ridurre il numero e la gravità degli infortuni ed aumentare la sicurezza sul lavoro, è opportuno stabilire ulteriori disposizioni sulle superfici calde nonché provvedimenti sulla copertura dei morsetti della batteria e sulla prevenzione dello sganciamento involontario.

(5)

Le direttive 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE e 89/173/CEE devono pertanto essere modificate di conseguenza.

(6)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 74/151/CEE

La direttiva 74/151/CEE è modificata conformemente all’allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Modifica della direttiva 77/311/CEE

La direttiva 77/311/CEE è modificata conformemente all’allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Modifica della direttiva 78/933/CEE

La direttiva 78/933/CEE è modificata conformemente all’allegato III della presente direttiva.

Articolo 4

Modifica della direttiva 89/173/CEE

La direttiva 89/173/CEE è modificata conformemente all’allegato IV della presente direttiva.

Articolo 5

Disposizioni transitorie

1.   Dal 1o gennaio 2007, riguardo ai veicoli che soddisfano i requisiti fissati dalle direttive 74/151/CEE, 78/933/CEE, 77/311/CEE e 89/173/CEE modificate dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi inerenti alla materia disciplinata da tali direttive:

a)

non possono negare l’omologazione CE o l’omologazione nazionale;

b)

non possono proibire l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio.

2.   Dal 1o luglio 2007, riguardo ai veicoli che non soddisfano i requisiti fissati dalle direttive 74/151/CEE, 78/933/CEE, 77/311/CEE e 89/173/CEE modificate dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi inerenti alla materia disciplinata da tali direttive:

a)

non possono più rilasciare l’omologazione CE;

b)

possono negare l’omologazione nazionale.

3.   Dal 1o luglio 2009, riguardo ai veicoli che non soddisfano i requisiti fissati dalle direttive 74/151/CEE, 78/933/CEE, 77/311/CEE e 89/173/CEE modificate dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi inerenti alla materia disciplinata da tali direttive:

a)

cessano di considerare validi, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE, i certificati di idoneità che accompagnano i veicoli nuovi ai sensi della stessa direttiva;

b)

possono negare l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di tali veicoli nuovi.

Articolo 6

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/67/CE della Commissione (GU L 273 del 19.10.2005, pag. 17).

(2)  GU L 84 del 28.3.1974, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/38/CE della Commissione (GU L 170 del 16.6.1998, pag. 13).

(3)  GU L 105 del 28.4.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24).

(4)  GU L 325 del 20.11.1978, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/56/CE della Commissione (GU L 146 dell’11.6.1999, pag. 31).

(5)  GU L 67 del 10.3.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(6)  Questi documenti sono reperibili nelle pagine web http://www.oecd.org/dataoecd/35/19/34733683.PDF e http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=20842&ICS1=17&ICS2=140&ICS3=20


ALLEGATO I

Nell’allegato I della direttiva 74/151/CEE, il punto 1.2. è sostituito dal seguente:

«1.2.

il peso massimo ammissibile a pieno carico e il peso massimo ammissibile per asse a seconda della categoria del veicolo, non superi i valori dati nella tabella 1.

Tabella 1

Peso massimo ammissibile a pieno carico e peso massimo ammissibile per asse a seconda della categoria del veicolo

Categoria del veicolo

Numero di assi

Peso massimo ammissibile

(t)

Peso massimo ammissibile per asse

Asse sterzante

(t)

Asse non sterzante

(t)

T1, T2, T4.1

2

18 (carico)

11,5

10

3

24 (carico)

11,5

10

T3

2, 3

0,6 (scarico)

 (1)

 (1)

T4.3

2, 3, 4

10 (carico)

 (1)

 (1)


(1)  Non è necessario fissare un limite per asse per veicoli delle categorie T3 e T4.3, in quanto possiedono, per definizione, limiti al peso massimo ammissibile carico e/o scarico.»


ALLEGATO II

La direttiva 77/311/CEE è modificata come segue:

1)

l’allegato I è modificato come segue:

i)

al punto 3.2.2, «7,25 km/h» è sostituito da «7,5 km/h»;

ii)

al punto 3.3.1, «7,25 km/h» è sostituito da «7,5 km/h»;

2)

nell’allegato II, al punto 3.2.3, «7,25 km/h» è sostituito da «7,5 km/h».


ALLEGATO III

L’allegato I della direttiva 78/933/CEE è modificato come segue:

1)

al punto 4.5.1, è aggiunta la seguente frase:

«Indicatori di direzione supplementari: facoltativi.»;

2)

il punto 4.5.4.2 è sostituito dal seguente:

«4.5.4.2.

In altezza

Dal suolo:

minimo 500 mm per gli indicatori di direzione della categoria 5,

minimo 400 mm per gli indicatori di direzione delle categorie 1 e 2,

massimo 1 900 mm per tutte le categorie.

Se la struttura del trattore non consente di rispettare tale limite massimo, il punto più alto della superficie illuminante potrà trovarsi a 2 300 mm per gli indicatori di direzione della categoria 5, per quelli delle categorie 1 e 2 dello schema A, per quelli delle categorie 1 e 2 dello schema B e per quelli delle categorie 1 e 2 dello schema D; a 2 100 mm per quelli delle categorie 1 e 2 degli altri schemi,

fino a 4 000 mm per gli indicatori di direzione facoltativi.»;

3)

al punto 4.7.4.2, il valore «2 100 mm» è sostituito dal valore «2 300 mm»;

4)

al punto 4.10.4.2, il valore «2 100 mm» è sostituito dal valore «2 300 mm»;

5)

al punto 4.14.5.2.2, il valore «2 100 mm» è sostituito dal valore «2 300 mm»;

6)

il punto 4.15.7, è sostituito dal seguente:

«4.15.7.

Può essere “raggruppato”».


ALLEGATO IV

La direttiva 89/173/CEE è modificata come segue.

1)

L’allegato II è modificato come segue:

a)

al punto 2.2 sono aggiunti i punti seguenti:

«2.2.6.

Per “funzionamento normale” s’intende un uso del trattore per gli scopi voluti dal produttore e da parte di un operatore che conosce le caratteristiche del trattore e segue le informazioni per l’uso, la manutenzione e le pratiche sicure, specificate dal manuale dell’operatore e dalle segnalazioni sul trattore.

2.2.7.

Per “contatto involontario” s’intende il contatto non programmato tra una persona e una posizione a rischio dovuta all’attività della persona durante il funzionamento normale e la manutenzione del trattore.»;

b)

al punto 2.3.2 sono aggiunti i punti seguenti:

«2.3.2.16.

Superfici calde

Le superfici calde che l’operatore può raggiungere durante il funzionamento normale del trattore vanno coperte o isolate. Ciò vale per superfici calde vicine a gradini, corrimani, maniglie e parti integranti del trattore, usate come appigli per salire e che possono essere involontariamente toccate.

2.3.2.17.

Copertura dei morsetti della batteria

I morsetti non collegati a terra vanno protetti da cortocircuiti involontari.»

2)

Nell’allegato III A, al punto 1 è aggiunto il punto seguente:

«1.1.3.

La plastica rigida è permessa per i vetri diversi dal parabrezza, approvati dalla direttiva 92/22/CEE del Consiglio (1) o dal regolamento UNECE n. 43, allegato 14.

3)

L’allegato IV è modificato come segue:

a)

al punto 1.1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

gancio a uncino (vedi figura 1 “Dimensioni del gancio” in ISO 6489-1:2001),»;

b)

al punto 2, è aggiunto il punto seguente:

«2.9.

Per impedire lo sganciamento involontario dall’anello trainato, la distanza tra la punta del gancio a uncino e il giunto di chiusura (dispositivo di bloccaggio) non deve essere superiore a 10 mm al carico massimo di progetto.»;

c)

nell’appendice 1, la figura 3 ed il relativo testo sono soppressi.


(1)  GU L 129 del 14.5.1992, pag. 11


7.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/27


DIRETTIVA 2006/28/CE DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2006

che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 72/245/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1972, relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli (2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 72/245/CEE è una delle direttive particolari a norma della procedura di omologazione stabilita dalla direttiva 70/156/CEE.

(2)

Per migliorare la sicurezza dei veicoli, sviluppando l'uso di tecnologie basate su apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli, la Commissione ha armonizzato con la decisione 2004/545/CE dell'8 luglio 2004 relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 79 GHz ai fini dell'uso di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità (3) e con la decisione 2005/50/CE del 17 gennaio il 2005 relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità, l'uso delle due bande di frequenza dello spettro radio (4).

(3)

In conformità con la decisione 2005/50/CE, l’utilizzo di apparecchiature radio a corto raggio da 24 GHz è limitata nel tempo e gli Stati membri hanno istituito un sistema di controllo che verifichi il numero di veicoli dotati di apparecchiature radar a corto raggio nella banda 24 GHz immatricolati nel loro territorio.

(4)

La direttiva 72/245/CEE, modificata dalla direttiva 2005/49/CE della Commissione (5), fornisce agli Stati membri i mezzi adeguati per effettuare tale controllo. La direttiva 70/156/CEE è stata modificata di conseguenza dalla suddetta direttiva.

(5)

È ora evidente che le modalità per fornire dati relativi alle apparecchiature radar a corto raggio nella banda da 24 GHz possono essere semplificate, di conseguenza non è necessario richiedere dati relativi all’utilizzo delle apparecchiature radar a corto raggio nella banda da 79 GHz per motivi di controllo nel certificato di conformità (CoC) oltre alle informazioni relative alle apparecchiature da 24 GHz, dal momento che la banda da 79 GHz non interferisce con altre applicazioni e il suo uso non è limitato. È necessario quindi modificare i requisiti relativi all’uso dell’apparecchiatura radar a corto raggio da 24 GHz ed eliminare i requisiti relativi all’utilizzo dell’apparecchiatura radar a corto raggio da 79 GHz nella direttiva 72/245/CEE. La presente direttiva non altera la validità dell’omologazione dei veicoli non dotati di un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz.

(6)

Solo i servizi tecnici emettono omologazioni secondo il modello di cui all’allegato III C della direttiva 72/245/CEE. Nessun’altra autorità o amministrazione è coinvolta nella procedura. Quindi l’ulteriore timbro dell’attestazione ora richiesto è superfluo e sarà eliminato.

(7)

La direttiva 72/245/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(8)

Le modifiche alla direttiva 72/245/CEE si riflettono sulla direttiva 70/156/CEE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 70/156/CEE.

(9)

I provvedimenti messi in atto dalla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, espresso nell’articolo 13 della direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 72/245/CEE

La direttiva 72/245/CEE è così modificata:

1)

All’allegato I, il punto 2.1.14 è soppresso.

2)

L'allegato II A è modificato come segue:

a)

il punto 12.7.1 è sostituito dal seguente:

«12.7.1.

veicolo equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: sì/no/facoltativo (cancellare la menzione inutile)»;

b)

il punto 12.7.2 è soppresso;

3)

L'appendice dell'allegato III A è modificata nel modo seguente.

a)

il punto 1.3.1 è sostituito dal seguente:

«1.3.1.

veicolo equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: sì/no/facoltativo (cancellare la menzione inutile)»;

b)

il punto 1.3.2 è soppresso.

4)

All’allegato III C, le parole «Timbro dell'amministrazione» compresa la casella sono soppresse.

Articolo 2

Modifica della direttiva 70/156/CEE

La direttiva 70/156/CEE è così modificata:

1)

L'allegato I è così modificato:

a)

il punto 12.7.1 è sostituito dal seguente:

«12.7.1.

veicolo equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: sì/no/facoltativo (cancellare la menzione inutile)»;

b)

il punto 12.7.2 è soppresso.

2)

All'allegato III, parte I, la sezione A è modificata nel modo seguente:

a)

il punto 12.7.1 è sostituito dal seguente:

«12.7.1.

veicolo equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: sì/no/facoltativo (cancellare la menzione inutile)»;

b)

il punto 12.7.2 è soppresso.

3)

Nell’allegato IX, alla pagina 2 di tutti i modelli del certificato di conformità (COC) inserire le seguenti modifiche:

a)

la voce 50 è sostituita da quanto segue con l’inserimento di una nota:

«50.

Osservazioni (6)

b)

i punti 50.1, 50.2 e 50.3 sono soppressi.

Articolo 3

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Membro della Commissione


(1)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10).

(2)  GU L 152 del 6.7.1972, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 2005/83/CE (GU L 305 del 24.11.2005, pag. 32).

(3)  GU L 241 del 13.7.2004, pag. 66.

(4)  GU L 21 del 25.1.2005, pag. 15.

(5)  GU L 194 del 26.7.2005, pag. 12.

(6)  Se il veicolo è equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz secondo la decisione 2005/50/CE il fabbricante deve indicare: “Veicolo equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz” »;


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

7.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/30


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2006

sulla posizione della Comunità in sede di Consiglio di associazione UE-Cile in merito alla modifica dell’allegato I dell’accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto del consolidamento delle preferenze tariffarie concesse al Cile nel quadro del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) della Comunità

(2006/180/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire agli operatori economici chiarezza, previsioni economiche a lungo termine e certezza giuridica, è opportuno consolidare nel loro accordo bilaterale di libero scambio le preferenze tariffarie concesse al Cile nel quadro del sistema comunitario delle preferenze tariffarie generalizzate ma non ancora incluse nelle concessioni tariffarie comunitarie elencate nell’allegato I dell’accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (1), firmato a Bruxelles il 18 novembre 2002.

(2)

Quale paese attualmente beneficiario in forza del sistema comunitario delle preferenze tariffarie generalizzate, il Cile si avvarrà, con l’acclusa decisione del Consiglio di associazione, di un accordo commerciale che riconosce un trattamento preferenziale comprendente tutte le preferenze previste dal regime tariffario istituito dal regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (2),

DECIDE:

Articolo unico

La posizione che dev'essere adottata dalla Comunità in sede di Consiglio di associazione in merito alla modifica dell'allegato I dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto del consolidamento delle preferenze tariffarie concesse al Cile nel quadro del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) della Comunità, è basata sul progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK


(1)  GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3.

(2)  GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.


ALLEGATO

PROGETTO DI DECISIONE N. …/2006 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-CILE

del

in merito alla modifica dell'allegato I dell’accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto del consolidamento delle preferenze tariffarie concesse al Cile nel quadro del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) della Comunità

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, firmato a Bruxelles il 18 novembre 2002 (in seguito denominato «accordo di associazione»), in particolare l’articolo 60, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire agli operatori economici chiarezza, previsioni economiche a lungo termine e certezza giuridica, le parti hanno convenuto di consolidare nel loro accordo bilaterale di libero scambio le restanti preferenze tariffarie concesse al Cile nel quadro del sistema comunitario delle preferenze tariffarie generalizzate (SPG) ma non ancora incluse nelle concessioni tariffarie comunitarie elencate nell’allegato I dell’accordo di associazione.

(2)

L’articolo 60, paragrafo 5, dell’accordo di associazione autorizza il Consiglio di associazione a prendere decisioni volte a ridurre i dazi doganali a un ritmo più rapido di quello previsto agli articoli 65, 68 e 71 o comunque a migliorare le condizioni di accesso ivi specificate.

(3)

La presente decisione sostituisce le disposizioni di cui agli articoli 65, 68 e 71 per i prodotti in questione.

(4)

È auspicabile garantire una transizione agevole dal SPG al regime commerciale bilaterale preferenziale istituito dall’accordo di associazione autorizzando, per un periodo determinato, la presentazione di prove dell’origine del SPG (certificato di origine modulo A o dichiarazione su fattura),

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo di associazione è modificato a norma delle disposizioni di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione sostituisce le disposizioni di cui agli articoli 65, 68 e 71 dell’accordo di associazione applicabili alle importazioni nella Comunità dei prodotti in questione.

Articolo 3

Le prove dell’origine debitamente rilasciate in Cile nel quadro del sistema comunitario delle preferenze tariffarie generalizzate (SPG) sono accettate nella Comunità europea come prove valide dell’origine nell’ambito del regime commerciale bilaterale preferenziale istituito dall’accordo di associazione, a condizione che:

i)

la prova dell’origine sia presentata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione;

ii)

la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente a quello dell'entrata in vigore della presente decisione;

iii)

la prova dell’origine sia presentata all’atto dell’importazione nella Comunità europea per fruire delle preferenze tariffarie concesse in precedenza nel quadro del SPG e consolidate dalla presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2006 oppure il giorno della sua adozione, se quest’ultima è posteriore al 1o gennaio 2006.

Fatto a …, addì

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

ALLEGATO

CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DELLA COMUNITÀ

(di cui agli articoli 60, 65 e 71 dell’accordo di associazione)

(I)

Dazio doganale sulle importazioni nella Comunità di prodotti originari del Cile. Tale dazio risulta dal consolidamento nell'accordo di associazione del dazio del SPG applicato al Cile.

(II)

Tale dazio doganale si applica esclusivamente alle importazioni fuori contingente.


HS heading

Description

Base

Category

0302

Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304

 

 

 

– Salmonidae, excluding livers and roes

 

 

0302 69

– – Other

 

 

 

– – – Saltwater fish

 

 

 

– – – – Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – Hake of the genus Merluccius

 

 

0302 69 66

– – – – – – Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus)

11,50 % (I) (II)

TQ (4a)

0302 69 67

– – – – – – Southern hake (Merluccius australis)

11,50 % (I) (II)

TQ (4a)

0302 69 68

– – – – – – Other

11,50 % (I) (II)

TQ (4a)

0302 69 69

– – – – – Hake of the genus Urophycis

11,50 % (I) (II)

TQ (4a)

0305

Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption

 

 

0305 30

– Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked

 

 

0305 30 30

– – Of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar), and Danube salmon (Hucho hucho), salted or in brine

11,50 % (I) (II)

TQ (4b)

 

– Smoked fish, including fillets

 

 

0305 41 00

– – Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)

9,50 % (I) (II)

TQ (4b)

0704

Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled

 

 

ex ex 0704 10 00

– Cauliflowers and headed broccoli (1/12 to 14/4)

6,1 % (I)

 

ex ex 0704 10 00

– Cauliflowers and headed broccoli (15/4 to 30/11)

10,1 % (I)

 

0704 90

– Other

 

 

0704 90 10

– – White cabbages and red cabbages

8,5 % (I)

 

0705

Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled

 

 

 

– Lettuce

 

 

ex ex 0705 11 00

– – Cabbage lettuce (head lettuce) (01/12 to 31/03)

6,9 % (I)

 

ex ex 0705 11 00

– – Cabbage lettuce (head lettuce) (01/04 to 30/11)

8,5 % (I)

 

0708

Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled

 

 

ex ex 0708 20 00

– Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) (1/10 to 30/06)

6,9 % (I)

 

ex ex 0708 20 00

– Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) (1/07 to 30/09)

10,1 % (I)

 

0710

Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen

 

 

0710 40 00

– Sweetcorn

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (I)

 

0711

Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption

 

 

 

– Mushrooms and truffles

 

 

0711 51 00

– – Mushrooms of the genus Agaricus

6,1 % + 191 EUR/100 kg/net eda (I)

 

0711 90

– Other vegetables; mixtures of vegetables

 

 

 

– – Vegetables

 

 

0711 90 30

– – – Sweetcorn

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (I)

 

0714

Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith

 

 

0714 20

– Sweet potatoes

 

 

0714 20 90

– – Other

4,4 EUR/100 kg/net (I)

 

0811

– Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

 

 

0811 20

– Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black-, white- or redcurrants and gooseberries

 

 

 

– – Containing added sugar or other sweetening matter

 

 

0811 20 11

– – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

17,3 % + 8,4 EUR/100 kg (I)

 

0811 90

– Other

 

 

 

– – Containing added sugar or other sweetening matter

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

 

 

0811 90 11

– – – – Tropical fruit and tropical nuts

9,5 % + 5,3 EUR/100 kg

 

0811 90 19

– – – – Other

17,3 % + 8,4 EUR/100 kg (I) (II)

 

1008

Buckwheat, millet and canary seed; other cereals

 

 

1008 90

– Other cereals

 

 

ex ex 1008 90 90

– – Quinoa

25,9 EUR/1 000 kg (I)

 

1604

Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs

 

 

 

– Fish, whole or in pieces, but not minced

 

 

1604 14

– – Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.)

 

 

 

– – – Tunas and skipjack

 

 

1604 14 11

– – – – In vegetable oil

20,5 % (I) (II)

TQ(5)

 

– – – – Other

 

 

1604 14 16

– – – – – Fillets known as «loins»

20,5 % (I)

 

1604 14 18

– – – – – Other

20,5 % (I) (II)

TQ(5)

1604 19

– – Other:

 

 

 

– – – Fish of the genus Euthynnus, other than skipjack (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

 

 

1604 19 31

– – – – Fillets known as «loins»

20,5 % (I)

1604 19 39

– – – – Other

20,5 % (I) (II)

TQ(5)

1604 20

– Other prepared or preserved fish

 

 

 

– – Other

 

 

1604 20 70

– – – Of tunas, skipjack or other fish of the genus Euthynnus

20,5 % (I) (II)

TQ(5)

1702

Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel

 

 

1702 50 00

– Chemically pure fructose

12,5 % + 50,7 EUR/100 kg/net mas (I)

 

1702 90

– Other, including invert sugar and other sugar and sugar syrup blends containing in the dry state 50 % by weight of fructose

 

 

1702 90 10

– – Chemically pure maltose

8,9 % (I)

 

1902

Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared

 

 

1902 20

– Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared

 

 

1902 20 30

– – Containing more than 20 % by weight of sausages and the like, of meat and meat offal of any kind, including fats of any kind or origin

38 EUR/100 kg (I)

 

2001

Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid

 

 

2001 90

– Other

 

 

2001 90 30

– – Sweetcorn (Zea mays var. saccharata)

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (I)

 

2003

Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid

 

 

2003 10

– Mushrooms of the genus Agaricus

 

 

2003 10 20

– – Provisionally preserved, completely cooked

14,9 % + 191 EUR/100 kg/net eda (I) (II)

TQ (2d)

2003 10 30

– – Other

14,9 % + 222 EUR/100 kg/net eda (I) (II)

TQ (2d)

2004

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading 2006

 

 

2004 90

– Other vegetables and mixtures of vegetables

 

 

2004 90 10

– – Sweetcorn (Zea mays var. saccharata)

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (I)

 

2006 00

Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised)

 

 

 

– Other

 

 

 

– – With a sugar content exceeding 13 % by weight

 

 

2006 00 31

– – – Cherries

16,5 % + 23,9 EUR/100 kg (I)

 

2006 00 35

– – – Tropical fruit and tropical nuts

9 % + 15 EUR/100 kg (I)

 

2006 00 38

– – – Other

16,5 % + 23,9 EUR/100 kg (I)

 

2007

Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

 

 

2007 10

– Homogenised preparations

 

 

2007 10 10

– – With a sugar content exceeding 13 % by weight

20,4 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

 

– Other

 

 

2007 91

– – Citrus fruit

 

 

2007 91 10

– – – With a sugar content exceeding 30 % by weight

16,5 % + 23 EUR/100 kg (I)

 

2007 91 30

– – – With a sugar content exceeding 13 % but not exceeding 30 % by weight

16,5 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2007 99

– – Other

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 30 % by weight

 

 

2007 99 20

– – – – Chestnut purée and paste

20,5 % + 19,7 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – – Other

 

 

2007 99 31

– – – – – Of cherries

20,5 % + 23 EUR/100 kg (I)

 

2007 99 33

– – – – – Of strawberries

20,5 % + 23 EUR/100 kg (I)

 

2007 99 35

– – – – – Of raspberries

20,5 % + 23 EUR/100 kg (I)

 

2007 99 39

– – – – – Other

20,5 % + 23 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – With a sugar content exceeding 13 % but not exceeding 30 % by weight

 

 

2007 99 55

– – – – Apple purée, including compotes

20,5 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2007 99 57

– – – – Other

20,5 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2008

Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included

 

 

2008 20

– Pineapples

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – In immediate packings of a net content exceeding 1 kg

 

 

2008 20 11

– – – – With a sugar content exceeding 17 % by weight

22,1 % + 2,5 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg

 

 

2008 20 31

– – – – With a sugar content exceeding 19 % by weight

22,1 % + 2,5 EUR/100 kg (I)

 

2008 30

– Citrus fruit

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

2008 30 19

– – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2008 50

– Apricots

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – In immediate packings of a net content exceeding 1 kg

 

 

 

– – – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

 

 

2008 50 19

– – – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg

 

 

2008 50 51

– – – – With a sugar content exceeding 15 % by weight

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2008 60

– Cherries

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

2008 60 19

– – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I) (II)

TQ (2e)

2008 80

– Strawberries

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

2008 80 19

– – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2008 92

– Other, including mixtures other than those of subheading 2008 19

 

 

 

– – Mixtures

 

 

 

– – – Containing added spirit

 

 

 

– – – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

 

– – – – – Other

 

 

2008 92 16

– – – – – – Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit)

12,5 % + 2,6 EUR/100 kg (I)

 

2008 92 18

– – – – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2008 99

– – Other

 

 

 

– – – Containing added spirit

 

 

 

– – – – Grapes

 

 

2008 99 21

– – – – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

22,1 % + 3,8 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – – Other:

 

 

 

– – – – – With a sugar content exceeding 9 % by weight:

 

 

 

– – – – – – Other:

 

 

2008 99 32

– – – – – – – Passion fruit and guavas

12,5 % + 2,6 EUR/100 kg (I)

 

2008 99 33

– – – – – – – Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya

12,5 % + 2,6 EUR/100 kg (I)

 

2008 99 34

– – – – – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2009

Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

 

 

 

– Orange juice

 

 

2009 11

– – Frozen

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 11 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Of a Brix value not exceeding 67

 

 

2009 11 91

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

2009 19

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 19 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

2009 19 91

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

2009 29

– – Other:

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 29 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

2009 29 91

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

8,5 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

2009 39

– – Other:

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 39 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

 

 

 

– – – – – Lemon juice

 

 

2009 39 51

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

10,9 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – – – Other citrus fruit juices

 

 

2009 39 91

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

10,9 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– Pineapple juice

 

 

2009 49

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 49 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Other:

 

 

2009 49 91

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– Grape juice (including grape must)

 

 

2009 61

– – Of a Brix value not exceeding 30

 

 

2009 61 90

– – – Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight

18,9 % + 27 EUR/hl (I)

 

2009 69

– – Other:

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67:

 

 

2009 69 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

36,5 % + 121 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 30 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight

 

 

 

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

 

 

2009 69 71

– – – – – – Concentrated

18,9 % + 131 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

2009 69 79

– – – – – – Other

18,9 % + 27 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

2009 69 90

– – – – – Other

18,9 % + 27 EUR/hl (I)

 

2009 79

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 79 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

26,5 % + 18,4 EUR/100 kg (I)

 

 

– – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Other

 

 

2009 79 91

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

14,5 % + 19,3 EUR/100 kg (I)

 

2009 80

– Juice of any other single fruit or vegetable

 

 

 

– – Of a Brix value exceeding 67

 

 

 

– – – Pear juice

 

 

2009 80 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Other

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

 

 

2009 80 32

– – – – – Juices of passion fruit and guavas

17,5 % + 12,9 EUR/100 kg (I)

 

2009 80 33

– – – – – Juices of mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya

17,5 % + 12,9 EUR/100 kg (I)

 

2009 80 35

– – – – – Other

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – Of a Brix value not exceeding 67:

 

 

 

– – – Pear juice:

 

 

 

– – – – Other

 

 

2009 80 61

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

15,7 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Other

 

 

 

– – – – Other

 

 

 

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

 

 

2009 80 83

– – – – – – Juices of passion fruit and guavas

7 % + 12,9 EUR/100 kg (I)

 

2009 80 84

– – – – – – Juices of mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya

7 % + 12,9 EUR/100 kg (I)

 

2009 80 86

– – – – – – Other

13,3 % + 20,6 EUR/100 kg

 

2009 90

– Mixtures of juices

 

 

 

– – Of a Brix value exceeding 67

 

 

 

– – – Mixtures of apple and pear juice

 

 

2009 90 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Other

 

 

2009 90 21

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – Of a Brix value not exceeding 67

 

 

 

– – – Mixtures of apple and pear juice

 

 

2009 90 31

– – – – Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

16,5 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Other

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

 

 

 

– – – – – Mixtures of citrus fruit juices and pineapple juice

 

 

2009 90 71

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – – – Other

 

 

 

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight:

 

 

2009 90 92

– – – – – – – Mixtures of juices of tropical fruit

7 % + 12,9 EUR/100 kg (I)

 

2009 90 94

– – – – – – – Other

13,3 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

2102

Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 3002); prepared baking powders

 

 

2102 10

– Active yeasts

 

 

2102 10 10

– – Culture yeast

7,4 % (I)

 

 

– – Bakers' yeast

 

 

2102 10 31

– – – Dried

8,5 % (I)

 

2106

Food preparations not elsewhere specified or included

 

 

2106 90

– Other

 

 

2106 90 10

– – Cheese fondues

24,5 EUR/100 kg (I)

 

2106 90 20

– – Compound alcoholic preparations, other than those based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages

12,1 % (I)

 

 

– – Other

 

 

2106 90 92

– – – Containing no milkfats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing, by weight, less than 1,5 % milkfat, 5 % sucrose or isoglucose, 5 % glucose or starch

8,9 % (I)

 

2106 90 98

– – – Other

5,5 % + EA (I)

 

2205

Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances

 

 

2205 10

– In containers holding 2 litres or less:

 

 

2205 10 10

– – Of an actual alcoholic strength by volume of 18 % vol or less

7,6 EUR/hl (I)

 

2205 10 90

– – Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol

0 EUR/% vol/hl + 4,4 EUR/hl (I)

 

2205 90

– Other

 

 

2205 90 10

– – Of an actual alcoholic strength by volume of 18 % vol or less

6,3 EUR/hl (I)

 

2205 90 90

– – Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol

0 EUR/% vol/hl (I)

 

2206 00

Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included

 

 

2206 00 10

– Piquette

0 % (I)

 

 

– Other

 

 

 

– – Sparkling

 

 

2206 00 31

– – – Cider and perry

13,4 EUR/hl (I)

 

2206 00 39

– – – Other

13,4 EUR/hl (I)

 

 

– – Still, in containers holding

 

 

 

– – – 2 litres or less

 

 

2206 00 51

– – – – Cider and perry

5,3 EUR/hl (I)

 

2206 00 59

– – – – Other

5,3 EUR/hl (I)

 

 

– – – More than 2 litres

 

 

2206 00 81

– – – – Cider and perry

4 EUR/hl (I)

 

2206 00 89

– – – – Other

4 EUR/hl (I)

 

2208

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages

 

 

2208 90

– Other

 

 

 

– – Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol, in containers holding

 

 

2208 90 91

– – – 2 litres or less

0,7 EUR/% vol/hl + 4,4 EUR/hl (I)

 

2208 90 99

– – – More than 2 litres

0,7 EUR/% vol/hl (I)

 

2209 00

Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid

 

 

 

– Wine vinegar, in containers holding

 

 

2209 00 11

– – 2 litres or less

4,4 EUR/hl (I)

 

2209 00 19

– – More than 2 litres

3,3 EUR/hl (I)

 

 

– Other, in containers holding

 

 

2209 00 91

– – 2 litres or less

3,5 EUR/hl (I)

 

2209 00 99

– – More than 2 litres

2,6 EUR/hl (I)

 

2307 00

Wine lees; argol

 

 

 

– Wine lees

 

 

2307 00 19

– – Other

0,0 % (I)

 

2308 00

Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included

 

 

 

– Grape marc

 

 

2308 00 19

– – Other

0,0 % (I)

 

2401

Unmanufactured tobacco; tobacco refuse

 

 

2401 10

– Tobacco, not stemmed/stripped

 

 

 

– – Flue-cured Virginia type and light air-cured Burley type tobacco (including Burley hybrids); light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco

 

 

2401 10 10

– – – Flue-cured Virginia type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

2401 10 20

– – – Light air-cured Burley type (including Burley hybrids)

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

2401 10 30

– – – Light air-cured Maryland type

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Fire-cured tobacco

 

 

2401 10 41

– – – – Kentucky type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

2401 10 49

– – – – Other

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

 

– – Other

 

 

2401 10 50

– – – Light air-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 10 60

– – – Sun-cured Oriental type tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 10 70

– – – Dark air-cured tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 10 80

– – – Flue-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 10 90

– – – Other tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 20

– Tobacco, partly or wholly stemmed/stripped

 

 

 

– – Flue-cured Virginia type and light air-cured Burley type tobacco (including Burley hybrids); light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco

 

 

2401 20 10

– – – Flue-cured Virginia type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

2401 20 20

– – – Light air-cured Burley type (including Burley hybrids)

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

2401 20 30

– – – Light air-cured Maryland type

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Fire-cured tobacco

 

 

2401 20 41

– – – – Kentucky type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

2401 20 49

– – – – Other

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

 

– – Other

 

 

2401 20 50

– – – Light air-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 20 60

– – – Sun-cured Oriental type tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 20 70

– – – Dark air-cured tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 20 80

– – – Flue-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 20 90

– – – Other tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 30 00

– Tobacco refuse

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

3823

Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols

 

 

3823 70 00

– Industrial fatty alcohols

0 % (I)

 


7.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/45


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2006

che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una deroga all’articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(2006/181/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l’articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 4 ottobre 2004, il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto di essere autorizzato ad introdurre una misura particolare di deroga all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE.

(2)

Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, con lettera del 1o dicembre 2004 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta del Regno dei Paesi Bassi e ha comunicato a quest’ultimo, con lettera del 2 dicembre 2004, di disporre di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.

(3)

La deroga mira ad impedire l’elusione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) attraverso la sottovalutazione di alcune prestazioni di servizi tra parti collegate, il destinatario delle quali non è autorizzato a dedurre l’IVA, o lo è soltanto in parte. Essa è intesa a contrastare pratiche abusive in materia di cessione di beni d’investimento e prestazioni di servizi relativi a tale tipo di beni, come ad esempio la concessione in uso o la locazione o qualsiasi altro accordo attraverso il quale i beni vengono messi a disposizione del destinatario. Dato che esiste una relazione tra le parti, il corrispettivo viene spesso fissato a un prezzo inferiore al valore normale, con ingenti perdite di gettito IVA.

(4)

La misura particolare dovrebbe essere applicata soltanto quando l’amministrazione sia in grado di stabilire che l’esistenza di una relazione tra le parti ha influito sulla base imponibile determinata conformemente all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE. In ogni caso, questa conclusione deve essere basata su fatti comprovati e non su presunzioni.

(5)

È pertanto opportuno e adeguato consentire al Regno dei Paesi Bassi di considerare il valore normale di tali cessioni o prestazioni come base imponibile.

(6)

Le deroghe ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE volte a combattere l’elusione dell’IVA legata alla base imponibile delle cessioni o prestazioni tra parti collegate figurano in una proposta di direttiva che razionalizza alcune deroghe concesse a norma di tale articolo. Occorre pertanto limitare il periodo d’applicazione della presente deroga fino all’entrata in vigore di tale direttiva.

(7)

La misura di deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato ad utilizzare il valore normale delle operazioni, quale definito all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE, come base imponibile per la cessione di beni d’investimento o qualsiasi altra prestazione di servizi attraverso le quali il bene d’investimento viene messo a disposizione del destinatario, quando siano soddisfatte le condizioni seguenti:

1)

il destinatario non ha totalmente o parzialmente diritto a detrazione;

2)

il fornitore o prestatore e il destinatario sono persone collegate direttamente o indirettamente conformemente alla legislazione nazionale;

3)

dall’esame del caso emergono alcuni elementi che permettono di concludere che la relazione tra le parti collegate ha influito sulla base imponibile determinata in conformità dell’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE.

Ai fini del presente articolo, per beni d’investimento si intendono i beni definiti dal Regno dei Paesi Bassi in conformità delle disposizioni dell’articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 77/388/CEE e, qualora non rientrino in tale definizione, i servizi di valore elevato che possono essere ammortizzati.

Articolo 2

L’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 1 scade alla data di entrata in vigore della direttiva che razionalizza le deroghe concesse ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE volte a combattere l’elusione dell’IVA in relazione alla base imponibile, o il 31 dicembre 2009, se quest’ultima data è anteriore.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK


(1)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/92/CE (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 19).


Commissione

7.3.2006   

IT

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L 65/47


DECISIONE N. 33/2005 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO AI SENSI DELL'ACCORDO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI D'AMERICA

del 16 febbraio 2006

relativa all'inclusione di un organismo di valutazione della conformità nell'elenco di cui all'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica (CEM)

(2006/182/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il Comitato misto deve prendere una decisione al fine di includere uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1.

L'organismo di valutazione della conformità che figura nell'allegato è aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità di cui alla sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica.

2.

La portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell’inclusione in detto elenco dell'organismo di valutazione della conformità indicato nell'allegato è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del Comitato misto autorizzati ad agire per conto delle parti al fine di modificare l’accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui è apposta l'ultima firma.

Fatto a Washington DC, il 6 febbraio 2006.

Per gli Stati Uniti d'America

James C. SANFORD

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2006.

Per la Comunità europea

Andra KOKE


Allegato A

Organismo CE di valutazione della conformità aggiunto all’elenco degli organismi di valutazione della conformità di cui alla sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica

IMQ — Istituto Italiano del Marchio di Qualità

Via Quintiliano, 43

I-20138 MILANO

Tel.: (39) 02 50 73 39 2

Fax: (39) 02 50 99 15 09


7.3.2006   

IT

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L 65/49


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2006

che modifica la decisione 2006/7/CE per quanto riguarda l’ampliamento dell’elenco dei paesi e la proroga del relativo periodo di applicazione

[notificato con il numero C(2006) 619]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/183/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e degli altri volatili che provoca mortalità e turbative e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti. Vi è il rischio che l'agente patogeno possa venire introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti derivati dal pollame, tra cui le piume non trattate.

(2)

In seguito all’insorgere di una gravissima epidemia di influenza aviaria, causata dal ceppo virale altamente patogeno H5N1, verificatasi nel dicembre 2003 in numerosi paesi del sud-est asiatico, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione contro l’influenza aviaria, tenendo conto che questa malattia presenta anche un considerevole rischio per la salute pubblica.

(3)

In conformità della decisione 2006/7/CE della Commissione, del 9 gennaio 2006, recante alcune misure di protezione relative all'importazione di piume da determinati paesi terzi (2), sono state sospese le importazioni di piume non trattate e di parti delle stesse provenienti da diversi paesi terzi. Detti paesi sono elencati nell'allegato della decisione 2006/7/CE. La decisione si applica fino al 30 aprile 2006.

(4)

Recentemente è aumentato il numero dei paesi che hanno registrato focolai, o sospetti focolai, di influenza aviaria. Sembra che la malattia sia stata diffusa in tali paesi dagli uccelli migratori.

(5)

Nel parere scientifico relativo agli aspetti della salute e del benessere degli animali interessati dall’influenza aviaria, adottato il 13-14 settembre 2005, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha concluso che al fine di ridurre il possibile rischio di diffusione dell’influenza aviaria, sia a bassa che ad alta patogenicità, attraverso le piume, è opportuno che queste ultime vengano adeguatamente trattate prima di essere commercializzate. Il parere è stato pubblicato prima che il virus altamente patogeno dell’influenza aviaria H5N1 avesse mostrato la tendenza a diffondersi su scala mondiale.

(6)

Considerati il parere dell’EFSA e l’emergenza attuale, la Commissione intende riesaminare le misure comunitarie permanenti in vigore relative alle importazioni di piume, in particolare le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (3), che definiscono le condizioni alle quali i sottoprodotti di origine animale possono essere importati da paesi terzi senza presentare rischi per la salute dell’uomo o degli animali nella Comunità. Il capitolo VIII dell’allegato VIII di tale regolamento stabilisce le prescrizioni applicabili alla commercializzazione delle piume e delle parti di piume. Per completare l’armonizzazione a livello comunitario in questo settore occorre tuttavia prevedere anche certificati sanitari per le piume e le parti di piume, nonché l’elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di detti sottoprodotti animali.

(7)

Data la rapida diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità del ceppo H5N1 nel corso degli ultimi mesi e il rischio di introdurre l’influenza aviaria nella Comunità attraverso le piume non trattate, è opportuno che la decisione 2006/7/CE si applichi fino al 31 luglio 2006, ai fini di una maggiore tutela sanitaria del personale che manipola le partite importate di piume non trattate, in attesa della revisione del capitolo VIII dell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002. È inoltre necessario sospendere temporaneamente le importazioni da tutti i paesi terzi di piume non trattate e di parti delle stesse, fatte salve tutte le restrizioni comunitarie all’importazione già in vigore a causa dell’influenza aviaria ad alta patogenicità.

(8)

La decisione 2006/7/CE va quindi modificata di conseguenza.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1)

All’articolo 4, la data «30 aprile 2006» è sostituita da quella del «31 luglio 2006».

2)

L'allegato è modificato in conformità dell'allegato di cui alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

(2)  GU L 5 del 10.1.2006, pag. 17.

(3)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione (GU L 36 dell’8.2.2006, pag. 25).


ALLEGATO

L'allegato della decisione 2006/7/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

Paesi di cui agli articoli 1 e 2 della presente decisione:

 

Tutti i paesi terzi»


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

7.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/51


AZIONE COMUNE 2006/184/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2006

a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003, il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, che nel capitolo III contiene un elenco di misure atte a combattere tale proliferazione.

(2)

L'UE sta attivamente attuando la summenzionata strategia dell'UE nonché le misure elencate nel relativo capitolo III, in particolare quelle connesse con il rafforzamento della convenzione sulle armi batteriologiche e tossiniche (Biological and Toxin Weapons Convention — BTWC), compreso il sostegno all'attuazione, a livello nazionale, della BTWC, e il proseguimento della riflessione sui meccanismi di verifica.

(3)

La presentazione di misure miranti a rafforzare la fiducia (Confidence Building Measures — CBM) costituisce un elemento importante per aumentare la trasparenza nell'attuazione della BTWC; è stato approvato un piano d'azione dell'UE per migliorare il numero di CBM presentate dagli Stati membri e incoraggiare tutti gli Stati membri a sottoporre al segretario generale delle Nazioni Unite elenchi di esperti e di laboratori appropriati; i risultati di detto piano potrebbero servire per definire i contenuti di ulteriori azioni comuni in questo campo.

(4)

La conferenza di revisione della BTWC che si terrà nel 2006 sarà una buona occasione per concordare misure specifiche, concrete e realistiche intese a rafforzare sia la convenzione che il rispetto della medesima. In proposito, l'Unione europea mantiene il suo impegno a sviluppare misure per la verifica dell'ottemperanza alla BTWC. In mancanza di negoziati su tale meccanismo di verifica, tuttavia, deve essere ancora svolto molto lavoro utile nell'ambito del programma di lavoro intersessionale della BTWC.

(5)

La Commissione è incaricata di sorvegliare la corretta attuazione del contributo finanziario dell'UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1.   Al fine di dare attuazione immediata e pratica ad alcuni elementi della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l'Unione europea sostiene la BTWC con i seguenti obiettivi:

promozione del carattere universale della BTWC,

sostegno all'attuazione della BTWC da parte degli Stati contraenti.

2.   I progetti che corrispondono a misure della strategia dell'UE sono quelli volti a rafforzare:

la promozione dell'universalità della BTWC mediante attività, compresi workshop e seminari regionali e subregionali, al fine di incrementare l'adesione alla BTWC,

l'assistenza agli Stati contraenti per l'attuazione nazionale della BTWC, affinché gli Stati contraenti traducano gli obblighi internazionali di detta convenzione nella legislazione e nelle misure amministrative nazionali.

Una descrizione particolareggiata dei progetti suesposti figura nell'allegato.

Articolo 2

1.   La presidenza è responsabile dell'attuazione dell'azione comune in piena associazione con la Commissione, che controlla la corretta attuazione del contributo finanziario di cui all'articolo 3.

2.   Al fine di realizzare gli obiettivi precisati all'articolo 1, paragrafo 1, la presidenza è assistita dal segretario generale/alto rappresentante per la PESC (SG/AR) che è responsabile del coordinamento politico dell'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3.   L'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata all'Istituto universitario di alti studi internazionali di Ginevra, che assolve i suoi compiti sotto la responsabilità della presidenza e sotto il controllo dell'SG/AR.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per i due progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è di 867 000 EUR.

2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme della Comunità europea applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, con l'eccezione che eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.

3.   Ai fini dell'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione conclude un accordo di finanziamento con l'Istituto universitario di alti studi internazionali di Ginevra, di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

Articolo 4

La presidenza, assistita dall’SG/AR riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente azione comune sulla base delle regolari relazioni elaborate dall'Istituto universitario di alti studi internazionali di Ginevra. La Commissione è pienamente associata a tali compiti e fornisce informazioni sull'attuazione finanziaria dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa scade 18 mesi dopo la sua adozione.

Articolo 6

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK


ALLEGATO

1.   Obiettivo

Obiettivo generale: sostenere la diffusione universale della BTWC e, in particolare, promuovere l'adesione ad essa degli Stati che ancora non sono parti contraenti (sia Stati firmatari sia Stati non firmatari) e sostenere l'attuazione della BTWC da parte degli Stati contraenti.

Descrizione: l'assistenza dell'UE alla BTWC sarà incentrata sui seguenti settori che secondo gli Stati europei contraenti della BTWC richiedono interventi urgenti:

i)

promozione del carattere universale della BTWC;

ii)

sostegno all'attuazione della BTWC da parte degli Stati contraenti.

I progetti elencati in appresso beneficeranno esclusivamente del sostegno dell'UE.

2.   Descrizione dei progetti

2.1.   Progetto 1: Promozione del carattere universale della BTWC

 

Scopo del progetto

Più ampia adesione alla BTWC mediante workshop regionali e subregionali. Scopo dei workshop sarà incoraggiare una maggiore adesione e quindi una più ampia attuazione della BTWC in queste regioni, nonché spiegare i benefici e le conseguenze dell'adesione alla BTWC, comprendere le esigenze degli Stati che non sono parti contraenti della BTWC, al fine di aiutarli ad aderire alla convenzione, e offrire l'assistenza tecnica e redazionale dell'UE agli Stati che la necessitino.

 

Risultati del progetto

i)

Più ampia adesione alla BTWC in varie regioni geografiche (Africa occidentale e centrale, Africa orientale e meridionale, Medio Oriente, Asia centrale e Caucaso, Asia e isole del Pacifico, America latina e Caraibi);

ii)

rafforzamento della rete regionale con il coinvolgimento delle organizzazioni e delle reti subregionali in vari settori interessati dalla BTWC.

 

Descrizione del progetto

Il progetto prevede l'organizzazione di workshop regionali nel 2006-2007 in tre fasi successive. La prima fase preparatoria consiste nello stabilire i contatti con i pertinenti attori (diplomatici e comunità degli esperti), nel tenere riunioni preparatorie e elaborare pacchetti di informazione, effettuando revisioni dello status di ricerca e attuazione in paesi mirati e creando un sistema di gestione del progetto in materia di collaborazione e informazioni basato su Internet. La seconda fase ha lo scopo di accrescere la consapevolezza della pertinenza della BTWC nella comunità diplomatica e a un livello più ampio nelle amministrazioni nazionali di paesi selezionati e trovare le basi per un'effettiva partecipazione dei paesi interessati alla terza fase del progetto. A tal fine, la serie di riunioni con diplomatici di paesi selezionati sarà organizzata a Bruxelles, Ginevra, L'Aia e New York, dove generalmente si svolgono le attività diplomatiche relative alla BTWC. Si prevedono cinque workshop regionali nella terza fase del progetto:

a)

workshop sulla BTWC per gli Stati firmatari e gli Stati non contraenti dell'Africa occidentale e centrale, per permettere la partecipazione di decisori e organizzazioni regionali (per es. Unione Africana). Saranno invitati rappresentanti di Camerun, Repubblica centrafricana, Ciad, Costa d'Avorio, Gabon, Guinea, Liberia e Mauritania. Vari conferenzieri dell'UE informeranno i partecipanti sull'importanza e sui vantaggi dell'adesione alla BTWC, nonché sulle iniziative dell'UE in materia di non proliferazione e disarmo. Sarà invitato a partecipare al workshop anche uno Stato contraente della BTWC appartenente a tale regione;

b)

workshop sulla BTWC per gli Stati firmatari e gli Stati non contraenti dell'Africa orientale e meridionale, per permettere la partecipazione di decisori e organizzazioni regionali (per es. Unione Africana). Saranno invitati rappresentanti di Angola, Burundi, Comore, Gibuti, Eritrea, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Somalia, Tanzania e Zambia. Vari conferenzieri dell'UE informeranno i partecipanti sull'importanza e sui vantaggi dell'adesione alla BTWC, nonché sulle iniziative dell'UE in materia di non proliferazione e disarmo. Sarà invitato a partecipare al workshop anche uno Stato contraente della BTWC appartenente a tale regione;

c)

workshop sulla BTWC per gli Stati firmatari e gli Stati non contraenti del Medio Oriente. Saranno invitati rappresentanti di Egitto, Israele, Siria ed Emirati arabi uniti. Vari conferenzieri dell'UE informeranno i partecipanti sull'importanza e sui vantaggi dell'adesione alla BTWC, nonché sulle iniziative dell'UE in materia di non proliferazione e disarmo. Sarà invitato a partecipare al workshop anche uno Stato contraente della BTWC appartenente a tale regione;

d)

workshop sulla BTWC per gli Stati firmatari e gli Stati non contraenti dell'Asia e delle isole del Pacifico. Saranno invitati rappresentanti delle Isole Cook, delle Isole Marshall e di Kiribati, Micronesia, Myanmar, Nauru, Nepal, Niue, Samoa e Tuvalu. Vari conferenzieri dell'UE informeranno i partecipanti sull'importanza e sui vantaggi dell'adesione alla BTWC, nonché sulle iniziative dell'UE in materia di non proliferazione e disarmo. Sarà invitato a partecipare al workshop anche uno Stato contraente della BTWC appartenente a tale regione;

e)

workshop sulla BTWC per gli Stati firmatari e gli Stati non contraenti dell'America latina e regione dei Caraibi. Saranno invitati rappresentanti di Haiti, Guyana e Trinidad e Tobago. Vari conferenzieri dell'UE informeranno i partecipanti sull'importanza e sui vantaggi dell'adesione alla BTWC, nonché sulle iniziative dell'UE in materia di non proliferazione e disarmo. Sarà invitato a partecipare al workshop anche uno Stato contraente della BTWC appartenente a tale regione.

 

Costo stimato: 509 661 EUR

2.2.   Progetto 2: Assistenza agli Stati contraenti per l'attuazione nazionale della BTWC

 

Scopo del progetto

Far sì che gli Stati contraenti traspongano gli obblighi internazionali della BTWC nella legislazione e nelle misure amministrative nazionali.

 

Risultati del progetto

Conformemente a quanto stabilito dagli Stati contraenti nell'ambito del processo intersessionale della BTWC, l'approccio di attuazione nazionale deve comprendere tre elementi comuni:

i)

adozione della legislazione nazionale, inclusa la legislazione penale, comprendente la totalità dei divieti della convenzione;

ii)

regolamentazione o legislazione efficaci per controllare e verificare i trasferimenti delle pertinenti tecnologie a duplice uso;

iii)

attuazione e applicazione efficaci per prevenire le violazioni e sanzionare le infrazioni.

 

Descrizione del progetto

Il progetto ha lo scopo di colmare il divario esistente nell'attuazione della BTWC, quale la mancanza di una rete di consulenza giuridica o il piano d'azione sull'attuazione, l'inesistenza di punti focali nazionali per l'attuazione della BTWC, l'insicurezza quanto agli standard minimi di attuazione nazionale della BTWC. Per far fronte a queste mancanze, il progetto prevede la fase preparatoria che include la costituzione del gruppo di esperti giuridici dell'UE e attività di ricerca e consultazione. In una fase successiva verranno avviate ulteriori azioni di sostegno dell'attuazione.

a)

Sarà organizzata una conferenza nell'ambito della preparazione della conferenza di revisione della BTWC del 2006 per appurare le esigenze specifiche di Stati contraenti richiedenti che devono ancora ottemperare agli obblighi derivanti dalla BTWC.

b)

Saranno organizzate visite di assistenza su aspetti giuridici e tecnici per rispondere a esigenze specifiche di Stati contraenti. Le visite affronteranno la stesura della legislazione nazionale per garantire che gli obblighi della BTWC siano realmente tradotti in una serie di norme e misure nazionali, comprese disposizioni penali adeguate. L'UE assisterà anche questi Stati nell'adottare misure che garantiscano un'adeguata protezione fisica degli agenti biologici e tossinici, nonché del materiale e delle attrezzature correlati. La durata di ciascuna visita sarà di circa 5 giorni. A ciascuna visita non parteciperanno più di tre esperti; saranno invitati esperti degli Stati membri dell'UE.

c)

Inoltre, in base ai progetti saranno fornite traduzioni della BTWC, se del caso, che saranno successivamente rese disponibili su Internet.

 

Costo stimato: 277 431 EUR

3.   Durata

La durata totale stimata per l'attuazione della presente azione comune è di 18 mesi.

4.   Beneficiari

I beneficiari delle attività riguardanti la diffusione universale sono Stati che non sono parti contraenti della BTWC (Stati firmatari e Stati non firmatari). I beneficiari delle attività connesse all'attuazione sono Stati contraenti della BTWC.

5.   Ente incaricato dell'attuazione del progetto

L'Istituto universitario di alti studi internazionali di Ginevra [mediante il suo progetto di prevenzione delle armi biologiche (BWPP), direttore Dr. Zanders] è incaricato dell'attuazione tecnica di entrambi i progetti, nel quadro del coordinamento politico effettuato dal segretario generale/alto rappresentante attraverso il suo rappresentante personale sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa. I workshop e le consultazioni regionali previsti saranno organizzati con il sostegno dell'Istituto per gli studi sulla sicurezza dell'UE. Nello svolgimento delle attività del BWPP è prevista, se del caso, la cooperazione con le missioni locali degli Stati membri e della Commissione.

6.   Stima dei mezzi necessari

Il contributo dell'UE coprirà il 100 % dell'attuazione dei progetti di cui al presente allegato. I costi stimati sono i seguenti:

progetto 1

509 661 EUR

progetto 2

277 431 EUR

Costi amministrativi (7 % dei costi diretti)

55 096 EUR

COSTO TOTALE (imprevisti esclusi):

842 188 EUR

È inoltre inclusa una riserva per imprevisti pari al 3 % circa dei costi ammissibili (24 812 EUR).

COSTO TOTALE (imprevisti compresi):

867 000 EUR

7.   Importo di riferimento finanziario per coprire i costi del progetto

Il costo totale del progetto è pari a 867 000 EUR.