ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 58 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
28.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 58/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 318/2006 DEL CONSIGLIO
del 20 febbraio 2006
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 36 e l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
considerato quanto segue:
(1) |
Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli dovrebbero andare di pari passo con l'instaurazione di una politica agricola comune che contempli, in particolare, un'organizzazione comune dei mercati che può assumere forme diverse a seconda del prodotto. |
(2) |
Il mercato dello zucchero nella Comunità si basa su principi che in passato hanno subito profonde riforme per altre organizzazioni comuni di mercato. Per conseguire gli obiettivi fissati dall'articolo 33 del trattato, in particolare per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola nel settore dello zucchero, è necessario sottoporre l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ad una revisione radicale. |
(3) |
In questo contesto, appare necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3) e sostituirlo con un nuovo regolamento. |
(4) |
È necessario fissare prezzi di riferimento per qualità tipo di zucchero bianco e di zucchero greggio. È opportuno che le qualità tipo corrispondano a qualità medie rappresentative degli zuccheri prodotti nella Comunità e siano definite in base a criteri in uso nel commercio dello zucchero. È altresì opportuno permettere la revisione delle qualità tipo per tener conto, in particolare, di esigenze commerciali e degli sviluppi tecnologici in materia di analisi. |
(5) |
Per ottenere informazioni attendibili sui prezzi del mercato comunitario dello zucchero, occorre istituire un sistema di rilevazione dei prezzi che permetta la determinazione dei livelli del prezzo di mercato dello zucchero bianco. |
(6) |
Al fine di garantire un tenore di vita equo ai produttori di barbabietole e di canna da zucchero della Comunità, è opportuno fissare un prezzo minimo delle barbabietole soggette a quota e rispondenti ad una qualità tipo da definire. |
(7) |
Per garantire un giusto equilibrio dei diritti e dei doveri tra le imprese produttrici di zucchero e i produttori di barbabietole da zucchero, è necessario dotarsi di strumenti specifici. È quindi opportuno stabilire disposizioni quadro che disciplinino le relazioni contrattuali tra gli acquirenti e i venditori di barbabietole da zucchero. Data la diversità delle condizioni naturali, economiche e tecniche, risulta difficile uniformare le condizioni d'acquisto delle barbabietole nella Comunità. Attualmente già esistono accordi interprofessionali tra le associazioni di bieticoltori e le imprese produttrici di zucchero, per cui è opportuno che le disposizioni quadro si limitino a definire le garanzie minime necessarie ai bieticoltori e agli industriali per il buon funzionamento del mercato dello zucchero, riservando agli accordi interprofessionali la possibilità di derogare a talune disposizioni. |
(8) |
I motivi che in passato hanno indotto la Comunità ad applicare un regime di quote di produzione per i settori dello zucchero, dell'isoglucosio e dello sciroppo di inulina rimangono tuttora validi. Gli sviluppi a cui si è assistito sia a livello comunitario che a livello internazionale rendono tuttavia necessario un adeguamento del sistema di produzione, al fine di istituire un nuovo regime e la riduzione delle quote. È opportuno prevedere che, in linea col precedente sistema delle quote, gli Stati membri assegnino le quote alle imprese stabilite sul loro territorio. Nella nuova organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero è necessario che le quote conservino il loro statuto giuridico nella misura in cui, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il regime delle quote costituisce un meccanismo di regolazione del mercato nel settore dello zucchero rispondente a obiettivi di pubblico interesse. |
(9) |
Alla luce delle recenti decisioni del panel dell'Organizzazione Mondiale Commercio e del suo organo di appello sulle sovvenzioni dell'UE all'esportazione di zucchero e per garantire agli operatori comunitari una transizione armoniosa dal precedente regime delle quote al nuovo regime, è opportuno che nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007 sia assegnata ai fabbricanti una quota supplementare, basata sul valore più basso dello zucchero C da essi prodotto. |
(10) |
Per controbilanciare gli effetti del crollo dei prezzi dello zucchero sull'isoglucosio e per evitare di penalizzare la produzione di determinate qualità di isoglucosio, è necessario attribuire una quota supplementare ai beneficiari attuali delle quote di isoglucosio. Inoltre, è opportuno che per gli adeguamenti del settore degli edulcoranti di alcuni Stati membri siano disponibili quote aggiuntive alle condizioni previste per l'assegnazione delle quote supplementari di zucchero. |
(11) |
Per pervenire ad una riduzione sufficiente della produzione comunitaria di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina, è opportuno autorizzare la Commissione ad adeguare le quote ad un livello sostenibile dopo la chiusura del fondo di ristrutturazione, nel 2010. |
(12) |
Data la necessità di consentire una certa flessibilità a livello nazionale per l'adattamento strutturale dell'industria di trasformazione e della coltura della barbabietola e della canna nel corso del periodo di applicazione delle quote, è opportuno autorizzare gli Stati membri a modificare le quote delle imprese, entro certi limiti, pur non limitando il funzionamento del fondo di ristrutturazione istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità europea (4) in quanto strumento. |
(13) |
Le quote di zucchero sono assegnate o ridotte in caso di fusione o cessione di imprese produttrici di zucchero e in caso di cessione o locazione di uno stabilimento. Occorre stabilire le condizioni alle quali gli Stati membri possono modificare le quote di tali imprese evitando che le modifiche delle quote delle imprese produttrici di zucchero danneggino gli interessi dei produttori di barbabietole o di canne. |
(14) |
Poiché l'attribuzione di quote di produzione alle imprese costituisce un mezzo per garantire che i coltivatori di barbabietola e di canna da zucchero percepiscano i prezzi comunitari e possano smerciare la loro produzione, si dovrebbe procedere ai trasferimenti di quote all'interno delle regioni di produzione prendendo in considerazione gli interessi di tutte le parti in causa, in particolare quelli dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero. |
(15) |
Per ampliare gli sbocchi dello zucchero, dell'isoglucosio e dello sciroppo di inulina sul mercato interno della Comunità è opportuno prevedere la possibilità di considerare lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina utilizzati nella Comunità per la fabbricazione di determinati prodotti, come i prodotti chimici e farmaceutici, l'alcole o il rum, come una produzione fuori quota, a condizioni da definirsi. |
(16) |
È opportuno permettere l'utilizzazione di una parte della produzione fuori quota per garantire l'adeguato approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche oppure prevedere la possibilità di esportarla nel quadro degli impegni assunti dalla Comunità nel contesto dell'OMC. |
(17) |
Qualora la produzione di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina superi le quote, è opportuno prevedere la possibilità di istituire un dispositivo che permetta di riportare le eccedenze di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina alla campagna di commercializzazione successiva, onde evitare ogni distorsione del mercato dello zucchero a causa di tali eccedenze. |
(18) |
Per la produzione fuori quota sono previsti determinati meccanismi. Nei casi in cui determinati quantitativi non soddisfino le condizioni in vigore è necessario imporre un prelievo sulle eccedenze per evitare l'accumulo di scorte pregiudizievoli per il mercato. |
(19) |
È opportuno istituire una tassa sulla produzione che contribuirà al finanziamento delle spese inerenti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. |
(20) |
Per un controllo efficace della produzione degli operatori che fabbricano zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina, è opportuno istituire un sistema di accreditamento degli operatori, disponendo l'obbligo, per questi ultimi, di comunicare informazioni dettagliate sulla loro produzione allo Stato membro in questione. |
(21) |
È opportuno mantenere in vigore un regime temporaneo e limitato di acquisto all'intervento per contribuire a stabilizzare il mercato nel caso in cui i prezzi di mercato di una data campagna di commercializzazione scendano al di sotto del prezzo di riferimento stabilito per la campagna successiva. |
(22) |
È opportuno istituire nuovi strumenti di mercato affidandone la gestione alla Commissione. Innanzitutto, se i prezzi di mercato scendono al di sotto del livello del prezzo di riferimento dello zucchero bianco è opportuno autorizzare gli operatori, a condizioni da definirsi dalla Commissione, ad accedere ad un regime di ammasso privato. In secondo luogo, per mantenere l'equilibrio strutturale dei mercati dello zucchero ad un livello di prezzo vicino al prezzo di riferimento, è opportuno autorizzare la Commissione a procedere al ritiro di zucchero dal mercato per il periodo necessario al ripristino dell'equilibrio del mercato. |
(23) |
La realizzazione di un mercato unico comunitario nel settore dello zucchero implica l'instaurazione di un regime di scambi alle frontiere esterne della Comunità. Tale regime degli scambi, che comprende un dispositivo di dazi all'importazione e di restituzioni all'esportazione, dovrebbe permettere, in linea di massima, di stabilizzare il mercato comunitario. Il regime degli scambi deve basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. |
(24) |
Per tenere sotto controllo il volume degli scambi di zucchero con i paesi terzi è opportuno prevedere un regime di titoli di importazione e di esportazione, abbinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti. |
(25) |
Nella misura necessaria al buon funzionamento di tale regime degli scambi, è opportuno disciplinare il ricorso al regime detto del traffico di perfezionamento attivo ed eventualmente vietarlo qualora la situazione del mercato lo richieda. |
(26) |
Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità. In circostanze eccezionali il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In una simile evenienza, per non lasciare il mercato comunitario indifeso contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno autorizzare la Comunità a prendere rapidamente tutte le misure necessarie, che dovranno essere conformi agli impegni internazionali assunti dalla Comunità. |
(27) |
I dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli nell'ambito degli accordi OMC sono fissati nella maggior parte dei casi nella tariffa doganale comune. Per alcuni prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento è necessario, data l'introduzione di meccanismi supplementari, prevedere la possibilità di adottare deroghe. |
(28) |
Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario conseguenti alle importazioni di determinati prodotti agricoli, è opportuno subordinare l'importazione di tali prodotti al pagamento di un dazio addizionale, purché sussistano determinati presupposti. |
(29) |
A determinate condizioni, è opportuno conferire alla Commissione la competenza di indire e gestire i contingenti tariffari previsti da accordi internazionali, conclusi in conformità del trattato, o da altri atti del Consiglio. |
(30) |
La Comunità ha concluso con i paesi terzi vari accordi in materia di accesso preferenziale al mercato, che permettono loro di esportare zucchero di canna a destinazione della Comunità a condizione di favore. È pertanto necessario valutare il fabbisogno delle raffinerie in zucchero destinato alla raffinazione e, a certe condizioni, riservare i titoli di importazione agli utilizzatori specializzati di notevoli quantitativi di zucchero di canna greggio di importazione, considerati come raffinerie della Comunità che operano a tempo pieno. |
(31) |
La possibilità di concedere, all'esportazione nei paesi terzi, restituzioni pari alla differenza tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti stabiliti dagli impegni assunti dalla Comunità in sede OMC, dovrebbe essere finalizzata a garantire l'eventuale partecipazione della Comunità al commercio internazionale dello zucchero. È necessario limitare, in termini di quantità e di spese di bilancio, le esportazioni sovvenzionate. |
(32) |
É opportuno accertarsi del rispetto delle limitazioni espresse in valore in sede di fissazione delle restituzioni all'esportazione attraverso il controllo dei pagamenti quale previsto dalla normativa del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Il controllo può essere agevolato dall'obbligo di fissare in anticipo le restituzioni all'esportazione, salva la possibilità, in caso di restituzioni differenziate, di modificare la specifica destinazione nell'ambito di una zona geografica a cui si applica un'aliquota unica di restituzione all'esportazione. In caso di modifica della destinazione, occorre versare la restituzione all'esportazione applicabile alla destinazione reale, limitandola all'importo in vigore per la destinazione prefissata. |
(33) |
É opportuno garantire il rispetto dei limiti quantitativi attraverso l'istituzione di un sistema di monitoraggio attendibile ed efficace. A tale scopo occorrerebbe subordinare la concessione delle restituzioni all'esportazione alla presentazione di un titolo di esportazione. Le restituzioni all'esportazione dovrebbero essere concesse, entro i limiti delle disponibilità, in funzione della particolare situazione di ciascun prodotto. Eventuali deroghe a tale regola potrebbero essere ammesse solo per i prodotti trasformati che non rientrano nell'allegato I del trattato, ai quali non si applicano limiti espressi in volume. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di derogare alle norme rigorose di gestione quando le esportazioni con restituzione non rischiano di superare i limiti quantitativi fissati. |
(34) |
La concessione di aiuti di Stato potrebbe mettere a repentaglio il corretto funzionamento del mercato unico, basato su prezzi comuni. Le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato dovrebbero pertanto applicarsi ai prodotti disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Tuttavia, allo scopo di attenuare gli effetti conseguenti alla riforma del settore dello zucchero, è opportuno permettere, in determinate circostanze, la concessione di taluni aiuti di Stato. |
(35) |
Negli Stati membri che presentano una significativa riduzione della quota di zucchero, i produttori di barbabietole da zucchero affronteranno problemi di adattamento particolarmente gravi. In tali casi l'aiuto transitorio erogato dalla Comunità ai produttori di barbabietole da zucchero non basterà a risolvere appieno le difficoltà dei bieticoltori. Pertanto, bisognerebbe autorizzare gli Stati membri che avranno ridotto la loro quota di oltre il 50 % ad accordare aiuti di Stato ai bieticoltori nel periodo per il quale viene erogato l'aiuto transitorio comunitario. Per evitare che gli Stati membri accordino aiuti di Stato superiori al fabbisogno dei loro produttori di barbabietole da zucchero, è opportuno che la determinazione dell'importo totale degli aiuti di Stato interessati sia soggetta all'approvazione della Commissione, eccetto nel caso dell'Italia in cui il fabbisogno massimo per l'adeguamento delle più produttive barbabietole da zucchero alle condizioni di mercato dopo la riforma può essere stimato a 11 EUR per tonnellata di barbabietole da zucchero prodotte. Inoltre, a causa dei particolari problemi che dovrebbero insorgere in Italia, bisognerebbe prevedere disposizioni che permettano ai bieticoltori di beneficiare direttamente o indirettamente degli aiuti di Stato accordati. |
(36) |
In Finlandia la bieticoltura è soggetta a particolari condizioni geografiche e climatiche che incideranno negativamente sulla coltura al di là degli effetti generali della riforma dello zucchero. È pertanto opportuno prevedere di autorizzare in modo permanente tale Stato membro ad accordare ai propri produttori di barbabietole da zucchero un adeguato importo di aiuti di Stato. |
(37) |
Quando il mercato della Comunità subisce o rischia di subire turbative a causa di forti aumenti o flessioni dei prezzi occorre prevedere la possibilità di prendere misure che possono consistere anche nell'apertura di un contingente tariffario a dazio ridotto per le importazioni di zucchero dal mercato mondiale, per il periodo necessario. |
(38) |
Data la costante evoluzione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, è necessario che gli Stati membri e la Commissione si tengano reciprocamente informati dei cambiamenti significativi. |
(39) |
È opportuno che le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento siano adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5). |
(40) |
È opportuno autorizzare la Commissione ad adottare le misure necessarie per risolvere problemi pratici specifici in caso di emergenza. |
(41) |
Date le sue peculiarità, la produzione di zucchero delle regioni ultraperiferiche della Comunità si distingue da quella del resto della Comunità. È quindi opportuno offrire un sostegno finanziario a questo settore erogando aiuti agli agricoltori stabiliti in tali regioni dopo l'entrata in vigore dei programmi di sostegno delle produzioni locali stabiliti dagli Stati membri in virtù del regolamento (CE) n. 247/2006 del 30 gennaio 2006 recante misure specifiche per l'agricoltura delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (6). Per lo stesso motivo è opportuno autorizzare la Francia ad accordare un importo fisso di aiuti di Stato alle sue regioni ultraperiferiche. |
(42) |
Le spese sostenute dagli Stati membri in ottemperanza agli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere finanziate dalla Comunità a norma del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (7) e, dal 1o gennaio 2007, a norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune. |
(43) |
La transizione dalla disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1260/2001 a quella prevista dal presente regolamento, nonché dalla situazione di mercato della campagna di commercializzazione 2005/2006 a quella della campagna 2006/2007 e per assicurare la conformità della Comunità con gli impegni internazionali da essa assunti riguardo allo zucchero C di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1260/2001, potrebbe dar luogo a difficoltà che il presente regolamento non affronta. Per far fronte a tali difficoltà è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare misure transitorie, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Campo d'applicazione
1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore zucchero istituita dal presente regolamento disciplina i seguenti prodotti:
NC Codice |
Descrizione |
|
a) |
1212 91 |
Barbabietole da zucchero |
1212 99 20 |
Canne da zucchero |
|
b) |
1701 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido |
c) |
1702 20 |
Zucchero e sciroppo d'acero |
1702 60 95 e 1702 90 99 |
Altri zuccheri allo stato solido e sciroppi di zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, esclusi il lattosio e il glucosio, la maltodestrina e l'isoglucosio |
|
1702 90 60 |
Succedanei del miele, anche misti con miele naturale |
|
1702 90 71 |
Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio |
|
2106 90 59 |
Sciroppi di zucchero, aromatizzanti o colorati, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina |
|
d) |
1702 30 10 1702 40 10 1702 60 10 1702 90 30 |
Isoglucosio |
e) |
1702 60 80 1702 90 80 |
Sciroppo di inulina |
f) |
1703 |
Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero |
g) |
2106 90 30 |
Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati |
h) |
2303 20 |
Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero |
2. La campagna di commercializzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 inizia il 1o ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.
Tuttavia, la campagna di commercializzazione 2006/2007 inizia il 1o luglio 2006 e termina il 30 settembre 2007.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
1) |
«zuccheri bianchi»: gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico; |
2) |
«zuccheri greggi»: gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico; |
3) |
«isoglucosio»: il prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri, di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % di fruttosio; |
4) |
«sciroppo di inulina»: il prodotto ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio ed espresso in equivalente zucchero/isoglucosio. Per evitare restrizioni sul mercato dei prodotti a basso potere dolcificante fabbricati da imprese di lavorazione della fibra di inulina senza quote di sciroppo di inulina, la presente definizione può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2. |
5) |
«zucchero di quota», «isoglucosio di quota» e «sciroppo di inulina di quota»: la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione entro i limiti della quota dell'impresa; |
6) |
«zucchero industriale»: la quantità di zucchero prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione superando il limite quantitativo di cui al punto 5), destinata alla produzione industriale di uno dei prodotti indicati all'articolo 13, paragrafo 2; |
7) |
«isoglucosio industriale»e «sciroppo di inulina industriale»: la quantità di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione, destinata alla produzione industriale di uno dei prodotti indicati all'articolo 13, paragrafo 2; |
8) |
«zucchero eccedente», «isoglucosio eccedente» e «sciroppo di inulina eccedente»: la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione superando i rispettivi limiti quantitativi di cui ai punti 5), 6) e 7); |
9) |
«barbabietole di quota»: le barbabietole trasformate in zucchero di quota; |
10) |
«contratto di fornitura»: il contratto stipulato tra il venditore e l'impresa per la fornitura di barbabietole destinate alla fabbricazione di zucchero; |
11) |
«accordo interprofessionale»:
|
12) |
«zucchero ACP/India»: zucchero di cui al codice NC 1701, originario degli Stati indicati nell'allegato VI ed importato nella Comunità in forza:
|
13) |
«raffineria a tempo pieno»: un'unità di produzione:
|
TITOLO II
MERCATO INTERNO
CAPO 1
Prezzi
Articolo 3
Prezzi di riferimento
1. Per lo zucchero bianco, i prezzi di riferimento sono pari a:
a) |
631,9 EUR/t per ciascuna delle campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008; |
b) |
541,5 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2008/2009; |
c) |
404,4 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2009/2010. |
2. Per lo zucchero greggio, i prezzi di riferimento sono pari a:
a) |
496,8 EUR/t per ciascuna delle campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008; |
b) |
448,8 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2008/2009; |
c) |
335,2 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2009/2010. |
3. I prezzi di riferimento di cui ai paragrafi 1 e 2 sono validi per merce non imballata, franco fabbrica. Essi si applicano allo zucchero bianco e allo zucchero greggio della qualità tipo descritta nell'allegato I.
Articolo 4
Rilevamento dei prezzi
La Commissione istituisce un sistema di informazione sui prezzi di mercato dello zucchero, che comprende un dispositivo di pubblicazione dei livelli dei prezzi del mercato dello zucchero.
Tale dispositivo si basa sulle informazioni presentate dalle imprese produttrici di zucchero bianco o da altri operatori attivi negli scambi commerciali di zucchero. Le informazioni sono trattate in modo riservato. La Commissione provvede affinché le informazioni pubblicate non permettano di identificare i prezzi praticati dalle singole imprese o dai singoli operatori.
Articolo 5
Prezzo minimo della barbabietola
1. Il prezzo minimo della barbabietola di quota è pari a:
a) |
32,86 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2006/2007; |
b) |
29,78 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2007/2008; |
c) |
27,83 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2008/2009; |
d) |
26,29 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2009/2010. |
2. Il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 si applica alla barbabietola da zucchero della qualità tipo descritta nell'allegato I.
3. Le imprese produttrici di zucchero che acquistano barbabietola di quota atta ad essere trasformata in zucchero e destinata alla produzione di zucchero di quota sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo, adattato applicando le maggiorazioni o le riduzioni corrispondenti alle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo.
4. Per i quantitativi di barbabietole da zucchero corrispondenti ai quantitativi di zucchero industriale o di zucchero eccedente soggetti al prelievo di eccedenza di cui all'articolo 15, le imprese produttrici di zucchero adeguano il prezzo di acquisto in modo da farlo corrispondere almeno al prezzo minimo delle barbabietole di quota.
Articolo 6
Accordi interprofessionali
1. Gli accordi interprofessionali e i contratti di fornitura sono conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 3 e alle condizioni di acquisto, di fornitura, di ricevimento e di pagamento delle barbabietole stabilite nell'allegato II.
2. Le condizioni di compravendita delle barbabietole e delle canna da zucchero sono disciplinate da accordi interprofessionali stipulati tra i produttori comunitari di queste materie prime e le imprese produttrici di zucchero comunitarie.
3. Nei contratti di fornitura si fa una distinzione tra le barbabietole a seconda che siano destinate a produrre quantitativi di:
— |
zucchero di quota o |
— |
zucchero fuori quota. |
4. Ogni impresa produttrice di zucchero comunica allo Stato membro nel cui territorio produce zucchero le seguenti informazioni:
a) |
i quantitativi di barbabietole di cui al paragrafo 3, primo trattino, per i quali ha stipulato contratti di fornitura prima della semina, nonché il tenore di zucchero previsto come base nel contratto, |
b) |
la resa corrispondente stimata. |
Gli Stati membri possono esigere informazioni supplementari.
5. Le imprese produttrici di zucchero che non abbiano stipulato, prima della semina, contratti di fornitura per un quantitativo di barbabietole corrispondente al loro zucchero di quota, al prezzo minimo delle barbabietole di quota, sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo delle barbabietole di quota per tutte le barbabietole da esse trasformate in zucchero.
6. Previa autorizzazione dello Stato membro interessato, gli accordi interprofessionali possono derogare ai paragrafi 3 e 4.
7. In assenza di accordi interprofessionali, lo Stato membro prende, nel quadro del presente regolamento, le misure necessarie per tutelare gli interessi delle parti.
CAPO 2
Produzione entro quota
Articolo 7
Ripartizione delle quote
1. Le quote di produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina sono fissate a livello nazionale e regionale nell'allegato III.
2. Gli Stati membri assegnano una quota ad ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina stabilita sul loro territorio e accreditata a norma dell'articolo 17.
Ad ogni impresa è assegnata una quota pari al totale delle quote A e B assegnate alla stessa impresa a norma del regolamento (CE) n. 1260/2001 per la campagna 2005/2006.
3. In caso di assegnazione di una quota ad un'impresa produttrice di zucchero che possiede più stabilimenti, gli Stati membri adottano le misure che ritengono necessarie per tenere adeguatamente conto degli interessi dei produttori di barbabietole e di canna da zucchero.
Articolo 8
Quota supplementare di zucchero
1. Entro il 30 settembre 2007 le imprese produttrici di zucchero possono chiedere allo Stato membro di stabilimento l'assegnazione di una quota supplementare di zucchero.
Le quote supplementari massime di zucchero per Stato membro sono indicate nell'allegato IV, punto I.
2. Sulla scorta delle domande, lo Stato membro stabilisce in base a criteri oggettivi e non discriminatori i quantitativi accettabili. Qualora la somma delle domande di quantitativi supplementari superi il quantitativo nazionale disponibile, lo Stato membro interessato procede ad una riduzione proporzionale dei quantitativi accettabili. I quantitativi risultanti sono la quota supplementare assegnata alle imprese interessate.
3. Le quote supplementari assegnate alle imprese a norma dei paragrafi 1 e 2 sono soggette ad un prelievo unico pari a 730 EUR, che è prelevato per tonnellata di quota supplementare assegnata.
4. Lo Stato membro addebita l'intero prelievo unico versato in virtù del paragrafo 3 alle imprese stabilite sul suo territorio a cui è stata assegnata una quota supplementare.
Le imprese produttrici di zucchero versano il prelievo unico entro un termine da stabilirsi dagli Stati membri, che non può essere posteriore al 28 febbraio 2008.
5. Le quote supplementari non si considerano assegnate alle imprese produttrici di zucchero che non abbiano versato il prelievo unico entro il 28 febbraio 2008.
Articolo 9
Quota supplementare e quota aggiuntiva di isoglucosio
1. Per la campagna di commercializzazione 2006/07 alla quota totale di isoglucosio fissata nell'allegato III è aggiunta una quota supplementare di 100 000 tonnellate di isoglucosio. Per ciascuna delle campagne di commercializzazione 2007/08 e 2008/09 alla quota totale di isoglucosio della campagna precedente è aggiunta una quota di isoglucosio di 100 000 tonnellate.
Gli Stati membri assegnano alle imprese le quote supplementari in proporzione alla quota di isoglucosio loro assegnata in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2.
2. L'Italia, la Lituania e la Svezia possono assegnare, a richiesta, alle imprese stabilite sui rispettivi territori una quota aggiuntiva di isoglucosio nel periodo a partire dalla campagna di commercializzazione 2006/2007 fino alla campagna 2009/2010. Le quote aggiuntive massime per Stato membro sono indicate nell'allegato IV, punto II.
3. Le quote assegnate alle imprese a norma del paragrafo 2 sono soggette ad un prelievo unico pari a 730 EUR, che è prelevato per tonnellata di quota supplementare assegnata.
Articolo 10
Gestione delle quote
1. Le quote fissate nell'allegato III sono adattate entro il 30 settembre 2006 per la campagna di commercializzazione 2006/2007 ed entro e non oltre la fine di febbraio della campagna precedente per ciascuna delle campagne di commercializzazione 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2. Gli adeguamenti risultano dell'applicazione degli articoli 8 e 9, del paragrafo 2 del presente articolo, dell'articolo 14 e dell'articolo 19 del presente regolamento e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006.
2. Tenendo conto dei risultati del regime di ristrutturazione di cui al regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, la Commissione decide entro la fine del febbraio 2010, secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, la percentuale comune necessaria per la riduzione delle quote esistenti di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina per Stato membro o per regione, allo scopo di evitare squilibri del mercato nelle campagne di commercializzazione a partire dal 2010/2011.
3. Gli Stati membri adeguano di conseguenza la quota assegnata alle imprese.
Articolo 11
Riassegnazione della quota nazionale
1. Uno Stato membro può ridurre la quota di zucchero o isoglucosio assegnata ad un'impresa stabilita nel proprio territorio,
— |
fino al 25 % per le campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008, nel rispetto della libertà delle imprese di partecipare ai meccanismi di cui al regolamento (CE) n. 320/2006 e |
— |
fino al 10 % per la campagna 2008/2009 e quelle seguenti. |
2. Gli Stati membri possono effettuare trasferimenti di quote tra le imprese secondo le regole stabilite nell'allegato V e prendendo in considerazione gli interessi di tutte le parti in causa, in particolare dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero.
3. Lo Stato membro in questione assegna i quantitativi ritirati a norma dei paragrafi 1 e 2 ad una o più imprese stabilite sul suo territorio, che detengano o meno quote.
CAPO 3
Produzione fuori quota
Articolo 12
Campo d'applicazione
Lo zucchero, l'isoglucosio o lo sciroppo di inulina prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 7:
a) |
può essere utilizzato per la trasformazione di alcuni prodotti indicati all'articolo 13, |
b) |
può essere riportato alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva, a norma dell'articolo 14, |
c) |
può essere utilizzato ai fini del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 247/2006, oppure |
d) |
può essere esportato, entro i limiti quantitativi fissati secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, nel rispetto degli impegni assunti nel quadro di accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. |
Gli altri quantitativi prodotti in eccesso sono soggetti al prelievo di eccedenza di cui all'articolo 15.
Articolo 13
Zucchero industriale
1. Lo zucchero industriale, l'isoglucosio industriale o lo sciroppo di inulina industriale sono riservati alla produzione di uno o più dei prodotti elencati al paragrafo 2 qualora:
a) |
siano oggetto di un contratto di fornitura concluso prima della fine della campagna di commercializzazione tra un produttore ed un utilizzatore entrambi accreditati a norma dell'articolo 17; e |
b) |
siano stati consegnati all'utilizzatore entro il 30 novembre della campagna di commercializzazione successiva. |
2. La Commissione redige l'elenco dei prodotti per la cui produzione è utilizzato zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2.
L'elenco comprende in particolare:
a) |
bioetanolo, alcole, rum, lieviti vivi e i quantitativi di sciroppo da spalmare e quelli da trasformare in «Rinse appelstroop»; |
b) |
taluni prodotti industriali senza zucchero ma la cui lavorazione richiede l'impiego di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina; |
c) |
taluni prodotti dell'industria chimica o farmaceutica che contengono zucchero, isloglucosio o sciroppo di inulina. |
3. I prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e) possono beneficiare di una restituzione alla produzione qualora non siano disponibili zucchero o zucchero importato eccedenti, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente ad un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale per la fabbricazione dei prodotti di cui al paragrafo 2, lettere b) e c) del presente articolo.
La restituzione alla produzione è fissata tenendo conto, in particolare, delle spese che l'industria dovrebbe sostenere per lo zucchero importato, in caso di approvvigionamento sul mercato mondiale, e del prezzo dello zucchero eccedente disponibile sul mercato comunitario, oppure del prezzo di riferimento in assenza di zucchero eccedente.
Articolo 14
Riporto di zucchero eccedente
1. Ogni impresa può decidere di riportare alla produzione della campagna di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione di zucchero eccedente, di isoglucosio eccedente o di sciroppo di inulina eccedente. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, tale decisione è irrevocabile.
2. Le imprese che prendono la decisione di cui al paragrafo 1:
a) |
informano lo Stato membro interessato anteriormente ad una data da stabilirsi da tale Stato:
|
b) |
si impegnano ad immagazzinare detti quantitativi a proprie spese fino alla fine della campagna di commercializzazione in corso. |
3. Se la produzione definitiva della campagna di commercializzazione considerata è inferiore a quella stimata alla data della decisione di riporto di cui al paragrafo 1, entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione successiva il quantitativo riportato può essere adattato con efficacia retroattiva.
4. I quantitativi riportati si considerano i primi quantitativi prodotti della quota della campagna di commercializzazione successiva.
Articolo 15
Prelievo di eccedenza
1. I seguenti quantitativi sono soggetti ad un prelievo di eccedenza:
a) |
lo zucchero eccedente, l'isoglucosio eccedente e lo sciroppo di inulina eccedente prodotti in qualsiasi campagna di commercializzazione, esclusi i quantitativi riportati alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva ed immagazzinati a norma dell'articolo 14 e i quantitativi di cui all'articolo 12, lettere c) e d); |
b) |
lo zucchero industriale, l'isoglucosio industriale e lo sciroppo di inulina industriale di cui non sia stata comprovata, entro una data da stabilirsi, la trasformazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 2; |
c) |
lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina ritirati dal mercato a norma dell'articolo 19 e per i quali non siano adempiuti gli obblighi di cui all'articolo 19, paragrafo 3. |
2. Il prelievo di eccedenza è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2 ad un livello sufficientemente elevato per evitare l'accumulo dei quantitativi di cui al paragrafo 1.
3. Lo Stato membro addebita il prelievo di eccedenza, versato in virtù del paragrafo 1, alle imprese stabilite sul suo territorio in proporzione ai quantitativi di cui al paragrafo 1 da esse prodotti, determinati per dette imprese per la relativa campagna di commercializzazione.
CAPO 4
Gestione del mercato
Articolo 16
Tassa sulla produzione
1. A partire dalla campagna di commercializzazione 2007/08 è riscossa una tassa sulla produzione delle quote di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina detenute dalle imprese che producono tali prodotti.
2. La tassa sulla produzione è fissata a 12 EUR per tonnellata di zucchero di quota e sciroppo di inulina di quota. Per l'isoglucosio, la tassa sulla produzione è pari al 50 % della tassa applicabile allo zucchero.
3. Lo Stato membro addebita l'intero importo della tassa sulla produzione, versato in virtù del paragrafo 1, alle imprese stabilite sul suo territorio in proporzione alla quota da esse detenuta nel corso della rispettiva campagna di commercializzazione.
Le imprese effettuano i pagamenti entro la fine di febbraio della relativa campagna di commercializzazione.
4. Le imprese comunitarie produttrici di zucchero e di sciroppo di inulina hanno la facoltà di addebitare fino al 50 % della tassa sulla produzione ai produttori di barbabietole da zucchero o di canne da zucchero o ai fornitori di cicoria.
Articolo 17
Accreditamento degli operatori
1. A richiesta, gli Stati membri accreditano le imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ovvero le imprese che trasformano detti prodotti in uno dei prodotti elencati nell'articolo 13, paragrafo 2, a condizione che queste:
a) |
comprovino la propria capacità professionale di produzione; |
b) |
accettino di fornire le informazioni e di sottoporsi ai controlli correlati al presente regolamento; |
c) |
non siano oggetto di un provvedimento di sospensione o revoca dell'accreditamento. |
2. Le imprese accreditate forniscono le seguenti informazioni allo Stato membro nel cui territorio ha luogo il raccolto delle barbabietole o delle canne oppure la raffinazione:
a) |
i quantitativi di barbabietole o di canne per i quali è stato concluso un contratto di fornitura, nonché le corrispondenti rese stimate di barbabietola o di canna e di zucchero per ettaro; |
b) |
dati relativi alle consegne previste ed effettive di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero e di zucchero greggio, dati relativi alla produzione di zucchero e dichiarazioni delle scorte di zucchero; |
c) |
i quantitativi di zucchero bianco venduto, con indicazione del relativo prezzo e delle condizioni di vendita. |
Articolo 18
Ammasso privato e intervento
1. Se nel corso di un periodo rappresentativo il prezzo medio comunitario registrato si situa al di sotto del prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, tenendo conto della situazione del mercato, può essere concesso un aiuto per l'ammasso privato di zucchero bianco alle imprese a cui è stata assegnata una quota di zucchero.
2. Durante le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri produttori di zucchero acquistano, sino a concorrenza di un quantitativo totale di 600 000 tonnellate espresso in zucchero bianco per campagna di commercializzazione nella Comunità, lo zucchero bianco o lo zucchero greggio che viene loro offerto, purché tale zucchero:
— |
sia stato prodotto entro quota e fabbricato con barbabietole o canne raccolte nella Comunità; |
— |
sia oggetto di un contratto di magazzinaggio stipulato tra l'offerente e l'organismo di intervento. |
Gli organismi d'intervento acquistano all'80 % del prezzo di riferimento fissato all'articolo 3 per la campagna di commercializzazione successiva a quella in cui è presentata l'offerta. Se la qualità dello zucchero differisce dalla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo di riferimento, quest'ultimo è adattato applicando maggiorazioni o riduzioni di prezzo.
3. Gli organismi d'intervento possono procedere a vendite di zucchero soltanto ad un prezzo superiore al prezzo di riferimento fissato per la campagna di commercializzazione durante la quale ha luogo la vendita.
Tuttavia, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2 e nel rispetto degli impegni assunti nel quadro di accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, che gli organismi d'intervento:
a) |
pratichino un prezzo di vendita uguale o inferiore al prezzo di riferimento di cui al primo comma, quando lo zucchero è destinato:
|
b) |
mettano a disposizione di enti caritativi riconosciuti dallo Stato membro interessato, o dalla Commissione se detto Stato membro non ha accordato alcun riconoscimento, e operanti nell'ambito di operazioni specifiche di aiuti di emergenza, un quantitativo di zucchero facente parte delle loro scorte, tal quale, destinato alla distribuzione per il consumo umano nel mercato interno della Comunità, ad un prezzo inferiore al prezzo di riferimento corrente oppure gratuitamente. |
Articolo 19
Ritiro di zucchero dal mercato
1. Per salvaguardare l'equilibrio strutturale del mercato ad un livello di prezzo prossimo al prezzo di riferimento, in ottemperanza agli impegni della Comunità che scaturiscono da accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, può essere ritirata dal mercato una percentuale, uniforme per tutti gli Stati membri, di zucchero di quota, di isoglucosio di quota e di sciroppo di inulina di quota fino all'inizio della campagna di commercializzazione successiva.
In tal caso nella stessa campagna di commercializzazione il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di zucchero greggio di importazione destinato alla raffinazione, di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del presente regolamento, è ridotto della stessa percentuale.
2. La percentuale di ritiro di cui al paragrafo 1 è fissata entro il 31 ottobre della relativa campagna di commercializzazione in base alle tendenze del mercato stimate per la stessa campagna.
3. Le imprese detentrici di quote hanno l'obbligo di immagazzinare a proprie spese, nel corso del periodo di ritiro, i quantitativi di zucchero corrispondenti all'applicazione della percentuale di cui al paragrafo 1 alla propria produzione entro quota nel corso della relativa campagna di commercializzazione.
I quantitativi di zucchero ritirati dal mercato nel corso di una campagna di commercializzazione si considerano i primi quantitativi prodotti entro quota della campagna di commercializzazione successiva. Tuttavia, tenendo conto delle prevedibili tendenze del mercato, secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2 si può decidere di considerare, per la campagna di commercializzazione in corso e/o per la campagna successiva, tutto o parte dello zucchero, dell'isoglucosio o dello sciroppo di inulina ritirati come:
— |
zucchero eccedente, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente, atto a diventare zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale, oppure |
— |
una quota di produzione temporanea, parte della quale può essere riservata all'esportazione nel rispetto degli impegni assunti dalla Comunità nel quadro di accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. |
4. Se l'approvvigionamento di zucchero nella Comunità è inadeguato, secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2 si può decidere che un certo quantitativo di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina ritirati dal mercato possa essere venduto sul mercato comunitario prima della fine del periodo di ritiro.
Articolo 20
Ammasso secondo altri regimi
Lo zucchero ammassato in virtù di una delle misure di cui all'articolo 14, all'articolo 18 o all'articolo 19 nel corso di una campagna di commercializzazione non può essere soggetto ad ammasso privato o pubblico nell'ambito di altri regimi.
TITOLO III
SCAMBI CON I PAESI TERZI
CAPO 1
Disposizioni comuni sulle importazioni ed esportazioni
Articolo 21
Nomenclatura combinata
Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento è inserita nella tariffa doganale comune.
Articolo 22
Principi generali
Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
a) |
la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale; |
b) |
l'applicazione di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente. |
Articolo 23
Titoli di importazione e di esportazione
1. Le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, eccetto quelli indicati alla lettera h), sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione. Tuttavia, possono essere previste deroghe se per la gestione di determinate importazioni di zucchero non sono necessari titoli di importazione.
2. I titoli sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 28 e 32 del presente regolamento, dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (9) e l'applicazione degli accordi conclusi in forza dell'articolo 133 e dell'articolo 300 del trattato.
3. I titoli di importazione e di esportazione sono validi in tutta la Comunità.
Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'importazione o dell'esportazione dei prodotti nel corso del periodo di validità del titolo. Salvo forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se l'importazione o l'esportazione non sono realizzate entro il periodo di validità o lo sono solo parzialmente.
4. Il periodo di validità dei titoli è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2.
Articolo 24
Regime di perfezionamento attivo
Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, il ricorso al regime di perfezionamento attivo può essere totalmente o parzialmente vietato per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2.
Articolo 25
Misure di salvaguardia
1. Qualora per effetto delle importazioni o delle esportazioni il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, subisca o rischi di subire turbative gravi che possano compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato, si possono applicare agli scambi misure adeguate, nel rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Comunità, fintantoché sussista la suddetta turbativa o minaccia di turbativa.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle misure necessarie.
Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
Tali misure vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione a norma del paragrafo 2 entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce immediatamente e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o abrogare la misura di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli è stata deferita.
4. Tuttavia, le misure applicabili ai membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, adottate in virtù del presente articolo, si applicano in ottemperanza al regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio del 22 dicembre 2004 relativo al regime comune applicabile alle importazioni (10).
CAPO 2
Disposizioni applicabili alle importazioni
Articolo 26
Dazi all'importazione
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 si applicano le aliquote dei dazi all'importazione della tariffa doganale comune.
2. In deroga al paragrafo 1, per garantire l'adeguato approvvigionamento del mercato comunitario mediante l'importazione dai paesi terzi la Commissione può sospendere, in tutto o in parte, per determinati quantitativi, l'applicazione di dazi all'importazione sui seguenti prodotti:
— |
zucchero greggio destinato alla raffinazione, di cui ai codici NC 1701 11 10 e 1701 12 10, |
— |
melassi di cui al codice NC 1703. |
3. Al fine di garantire l'approvvigionamento necessario per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, la Commissione può sospendere, in tutto o in parte, per determinati quantitativi, l'applicazione dei dazi all'importazione sullo zucchero di cui al codice NC 1701 e sull'isoglucosio di cui ai codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.
Articolo 27
Gestione delle importazioni
1. Per evitare o reprimere eventuali effetti pregiudizievoli sui mercati comunitari imputabili alle importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'importazione di uno o più di questi prodotti all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune è soggetta al pagamento di un dazio all'importazione addizionale se sono soddisfatte le condizioni da stabilirsi dalla Commissione a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera e), tranne qualora le importazioni non rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
2. Le importazioni realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio («prezzo limite») possono essere assoggettate al versamento di un dazio addizionale all'importazione.
I prezzi all'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi di importazione cif della partita di cui trattasi.
I prezzi cif all'importazione sono verificati a tal fine in base ai prezzi rappresentativi del prodotto sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione dello stesso prodotto.
3. Può essere altresì imposto un dazio addizionale all'importazione se il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti pregiudizievoli di cui al paragrafo 1 supera un livello determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite come la percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti («volume limite»).
Articolo 28
Contingenti tariffari
1. I contingenti tariffari di importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto del Consiglio, sono aperti e gestiti dalla Commissione in base a modalità da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2 del presente regolamento.
2. I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:
a) |
un metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «primo arrivato, primo servito»); |
b) |
un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande (metodo dell'esame simultaneo); |
c) |
un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo detto «produttori tradizionali/nuovi arrivati»). |
3. I metodi di gestione adottati tengono conto, ove occorra, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio.
Articolo 29
Fabbisogno tradizionale di approvvigionamento per la raffinazione
1. In deroga all'articolo 19, paragrafo 1, è fissato un fabbisogno tradizionale comunitario di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione di 1 796 351 tonnellate per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco.
Nel corso delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento è ripartito come segue:
— |
296 627 tonnellate per la Francia; |
— |
291 633 tonnellate per il Portogallo; |
— |
19 585 tonnellate per la Slovenia; |
— |
59 925 tonnellate per la Finlandia; |
— |
1 128 581 tonnellate per il Regno Unito. |
2. Il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al paragrafo 1, primo comma, è aumentato di:
a) |
50 000 tonnellate nella campagna di commercializzazione 2007/2008 e 100 000 tonnellate a partire dalla campagna 2008/2009. Tali quantitativi sono accordati all'Italia nelle campagne di commercializzazione 2007/2008 e 2008/2009; |
b) |
30 000 tonnellate a partire dalla campagna di commercializzazione 2006/2007 e 35 000 tonnellate aggiuntive a decorrere dalla campagna di commercializzazione nel corso della quale la quota dello zucchero è stata ridotta almeno del 50 %. |
I quantitativi di cui alla lettera b) del primo comma interessano lo zucchero di canna greggio e sono riservati, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, all'unico impianto di lavorazione della barbabietola da zucchero funzionante nel 2005 in Portogallo. Detto impianto di lavorazione è considerato come una raffineria a tempo pieno.
3. I titoli d'importazione di zucchero destinato alla raffinazione sono rilasciati esclusivamente alle raffinerie a tempo pieno per quantitativi non superiori a quelli che possono essere importati nel quadro del fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui ai paragrafi 1 e 2. I titoli sono trasferibili solo tra raffinerie a tempo pieno e sono validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati.
Il presente paragrafo si applica per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 e per i primi tre mesi di ciascuna delle campagne di commercializzazione successive.
4. L'applicazione di dazi all'importazione sullo zucchero di canna destinato alla raffinazione di cui al codice NC 1701 11 10, originario degli Stati elencati nell'allegato VI, è sospesa per il quantitativo complementare necessario a permettere l'adeguato approvvigionamento delle raffinerie a tempo pieno in ciascuna delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009.
Il quantitativo complementare è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, in base al bilancio tra il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo e la stima del fabbisogno di zucchero destinato alla raffinazione per la relativa campagna di commercializzazione. Tale bilancio può essere rivisto secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, nel corso della campagna di commercializzazione e può basarsi sulle stime storiche forfettarie dello zucchero greggio destinato al consumo.
Articolo 30
Prezzo garantito
1. I prezzi garantiti fissati per lo zucchero ACP/India si applicano alle importazioni di zucchero bianco e zucchero greggio della qualità tipo proveniente:
a) |
dai paesi meno sviluppati nell'ambito del regime di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 980/2005; |
b) |
dagli Stati di cui all'allegato VI del presente regolamento per il quantitativo complementare di cui all'articolo 29, paragrafo 4. |
2. Le domande di titoli di importazione per lo zucchero che beneficia di un prezzo garantito sono accompagnate da un titolo di esportazione rilasciato dalle autorità del paese esportatore che certifica che lo zucchero risponde alle norme previste dal regime applicabile.
Articolo 31
Impegni nell'ambito del Protocollo sullo zucchero
Secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, possono essere adottate misure per garantire che lo zucchero ACP/India sia importato nella Comunità nel rispetto delle condizioni stabilite nel Protocollo n. 3 dell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE e dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna. Se necessario, tali misure possono derogare all'articolo 29 del presente regolamento.
CAPO 3
Disposizioni applicabili alle esportazioni
Articolo 32
Campo di applicazione delle restituzioni all'esportazione
1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), tal quali o sotto forma di prodotti trasformati elencati nell'allegato VII, sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per lo zucchero ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi in forza dell'articolo 300 del trattato, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
2. Può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d) e g), come tali o sotto forma di prodotti trasformati elencati nell'allegato VII.
In tal caso, l'ammontare della restituzione è fissato, per tonnellata di sostanza secca, tenuto conto in particolare di quanto segue:
a) |
della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui al codice NC 1702 30 91; |
b) |
della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c); |
c) |
degli aspetti economici delle esportazioni previste. |
3. La restituzione concessa per lo zucchero greggio della qualità tipo definita nell'allegato I non può essere superiore al 92 % di quella concessa per lo zucchero bianco. Tuttavia questo limite non si applica alle restituzioni da fissare per lo zucchero candito.
4. La restituzione all'esportazione di prodotti trasformati elencati nell'allegato VII non può essere superiore a quella applicata agli stessi prodotti esportati come tali.
Articolo 33
Fissazione della restituzione all'esportazione
1. I quantitativi che possono essere esportati col beneficio di una restituzione sono assegnati secondo il metodo:
a) |
più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato, che consente l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e che tiene conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni comunitarie, senza creare discriminazioni fra gli operatori, in particolare fra piccoli e grandi operatori, |
b) |
meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenuto conto delle esigenze di gestione. |
2. La restituzione all'esportazione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario.
La restituzione all'esportazione è fissata secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2.
La restituzione può essere fissata:
a) |
periodicamente, |
b) |
mediante gara per i prodotti per i quali tale procedura era applicata in passato. |
Le restituzioni all'esportazione fissate periodicamente possono, in caso di necessità, essere modificate nell'intervallo dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.
3. Per i prodotti di cui all'articolo 32, paragrafi 1 e 2, esportati come tali, la restituzione all'esportazione è concessa soltanto a richiesta e su presentazione di un titolo d'esportazione.
L'importo della restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 32, paragrafi 1 e 2, esportati come tali è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile a tale data:
a) |
alla destinazione indicata sul titolo; o, in alternativa: |
b) |
se del caso, per l'effettiva destinazione qualora sia diversa dalla destinazione indicata sul titolo; in questo caso l'importo applicabile non è superiore all'importo applicabile alla destinazione indicata sul titolo. |
4. L'applicazione del disposto del paragrafo 3 può essere estesa ai prodotti esportati sotto forma di prodotti trasformati elencati nell'allegato VII, secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio del 6 dicembre 1993 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (11). Le relative modalità di applicazione sono adottate secondo la medesima procedura.
Articolo 34
Limiti delle esportazioni
Il rispetto degli impegni in termini di volume risultanti dagli accordi conclusi in forza dell'articolo 300 del trattato è garantito sulla scorta dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento applicabili ai prodotti di cui trattasi.
Articolo 35
Restrizioni alle esportazioni
1. Qualora sul mercato mondiale i corsi o i prezzi di uno o più dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, raggiungano un livello che perturbi o minacci di perturbare l'approvvigionamento del mercato comunitario e tale situazione rischi di persistere e di aggravarsi, possono essere adottate misure appropriate in situazioni di grave emergenza.
2. Le misure adottate a norma del presente articolo si applicano tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi in forza dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI GENERALI TRANSITORIE E FINALI
CAPO 1
Disposizioni generali
Articolo 36
Aiuti di Stato
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato, ad esclusione degli aiuti di Stato di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. Gli Stati membri che riducono la loro quota di zucchero di oltre il 50 % possono accordare aiuti di Stato temporanei nel periodo per il quale viene erogato l'aiuto transitorio a favore dei bieticoltori in conformità del capo 10 septies del regolamento (CE) n. 319/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006 recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (12). La Commissione decide, sulla base della domanda presentata dallo Stato membro interessato, l'importo totale degli aiuti di Stato disponibili per tale misura.
Per quanto concerne l'Italia, l'aiuto temporaneo di cui al primo comma non supera un totale di 11 EUR per campagna di commercializzazione per tonnellata di barbabietole da zucchero da accordare ai bieticoltori e per il trasporto delle barbabietole.
3. La Finlandia può accordare un aiuto fino ad un massimo di 350 EUR/ha per campagna di commercializzazione a favore dei bieticoltori.
4. Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascuna campagna di commercializzazione, gli Stati membri interessati informano la Commissione dell'ammontare degli aiuti di Stato effettivamente concessi nel corso della campagna in questione.
Articolo 37
Turbative del mercato
In caso di incremento significativo o riduzione significativa dei prezzi registrati sul mercato comunitario e qualora:
— |
siano già state adottate tutte le misure previste dagli altri articoli del presente regolamento, e |
— |
la situazione rischi di continuare a perturbare o a minacciare di perturbare il mercato, |
possono essere adottate ulteriori misure necessarie.
Articolo 38
Comunicazioni
Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento e per il rispetto degli impegni internazionali relativi ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
Articolo 39
Comitato di gestione per lo zucchero
1. La Commissione è assistita da un comitato, il comitato di gestione per lo zucchero (in seguito denominato «il comitato»).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 40
Modalità di applicazione
1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, sono adottate modalità di applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2. Esse comprendono in particolare:
a) |
le modalità di applicazione degli articoli da 3 a 6, in particolare quelle relative alle maggiorazioni e riduzioni dei prezzi da applicare per differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per il prezzo di riferimento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e per il prezzo minimo di cui all'articolo 5, paragrafo 3; |
b) |
le modalità di applicazione degli articoli da 7 a 10; |
c) |
le modalità di applicazione degli articoli 12, 13, 14 e 15, in particolare le condizioni di concessione delle restituzioni alla produzione, i loro importi e i quantitativi ammissibili; |
d) |
le modalità di applicazione relative alla fissazione e alla comunicazione degli importi di cui agli articoli 8, 9, 15 e 16; |
e) |
le modalità di applicazione degli articoli 26, 27 e 28. Tali modalità possono riguardare, in particolare,
|
f) |
le modalità di applicazione degli articoli 36 e 38; |
g) |
le modalità di applicazione del capo 3 del titolo III, che possono comprendere in particolare:
|
2. Inoltre possono essere adottati, secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2:
a) |
i criteri per la ripartizione tra i venditori di barbabietola, da parte delle imprese produttrici di zucchero, dei quantitativi di barbabietola che devono formare oggetto prima della semina di contratti di fornitura, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 4; |
b) |
modifiche degli allegati I e II; |
c) |
una deroga alle date di cui all'articolo 14, paragrafo 2; |
d) |
le modalità di applicazione degli articoli da 16 a 19, in particolare:
|
e) |
le regole per l'applicazione della deroga di cui all'articolo 23, paragrafo 1; |
f) |
le modalità di applicazione degli articoli 29 e 30 e, in particolare, per rispettare gli impegni internazionali:
|
g) |
misure adottate in applicazione dell'articolo 37. |
Articolo 41
Modifiche del regolamento (CE) n. 247/2006
Il regolamento (CE) n. 247/2006 è modificato come segue:
1. |
All'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. La Francia può accordare un aiuto nazionale per il settore dello zucchero nelle regioni ultraperiferiche francesi fino ad un massimo di 60 milioni di EUR per la campagna di commercializzazione 2005/2006 e di 90 milioni di EUR dalla campagna di commercializzazione 2006/2007 in poi. Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano all'aiuto di cui al presente paragrafo. Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascuna campagna di commercializzazione, la Francia informa la Commissione dell'importo dell'aiuto effettivamente concesso.» |
2. |
All'articolo 23 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La Comunità finanzia le misure di cui ai titoli II e III del presente regolamento per un importo annuo pari a:
|
Articolo 42
Misure specifiche
Le misure necessarie e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, problemi pratici e specifici sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2.
Tali misure possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per quanto strettamente necessario.
Articolo 43
Disposizioni finanziarie
Il regolamento (CE) n. 1258/1999 e, a decorrere dal 1o gennaio 2007, il regolamento (CE) n. 1290/2005 nonché le disposizioni adottate per la loro attuazione si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri nell'adempimento degli obblighi loro incombenti in virtù del presente regolamento.
CAPO 2
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 44
Misure transitorie
Secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, possono essere adottate misure:
a) |
per agevolare la transizione dalla situazione di mercato della campagna di commercializzazione 2005/2006 a quella della campagna 2006/2007, riducendo in particolare la quantità che può essere prodotta entro quota, e la transizione dalla disciplina prevista dal regolamento (CE) n. 1260/2001 a quella definita dal presente regolamento e |
b) |
per assicurare la conformità della Comunità con gli obblighi internazionali da essa assunti riguardo allo zucchero C di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1260/2001, evitando al contempo di perturbare il mercato dello zucchero nella Comunità. |
Articolo 45
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1260/2001 è abrogato.
Articolo 46
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla campagna 2006/2007. Tuttavia, gli articoli 39, 40, 41 e 44 si applicano dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il titolo II si applica fino alla fine della campagna 2014/2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL
(1) Parere espresso il 19 gennaio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere espresso il 26 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(4) Vedi pagina 42 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(6) GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.
(7) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1290/2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).
(8) GU L 190 del 23.7.1975, pag. 36.
(9) GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.
(10) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1).
(11) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).
(12) Vedi pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO I
QUALITÀ TIPO
PUNTO I
Qualità tipo delle barbabietole
Le barbabietole della qualità tipo possiedono le seguenti caratteristiche:
a) |
qualità sana, leale e mercantile; |
b) |
contenuto in zucchero del 16 % all'atto del ricevimento. |
PUNTO II
Qualità tipo dello zucchero bianco
1. |
Lo zucchero bianco della qualità tipo possiede le seguenti caratteristiche:
|
2. |
Si ha un punto:
|
3. |
I metodi per la determinazione degli elementi di cui al paragrafo 1 sono identici a quelli utilizzati per la determinazione degli stessi elementi nel quadro delle misure di intervento. |
PUNTO III
Qualità tipo dello zucchero greggio
1. |
Lo zucchero greggio della qualità tipo è uno zucchero che ha un rendimento del 92 %. |
2. |
Il rendimento dello zucchero greggio di barbabietola viene calcolato sottraendo dal suo grado di polarizzazione:
|
3. |
Il rendimento dello zucchero greggio di canna viene calcolato diminuendo di 100 il doppio del suo grado di polarizzazione. |
ALLEGATO II
CONDIZIONI DI ACQUISTO DELLE BARBABIETOLE
PUNTO I
Ai fini del presente allegato per «parti contraenti» si intendono:
a) |
l'impresa produttrice di zucchero, in appresso denominata «il fabbricante»; |
b) |
il venditore di barbabietole, in appresso denominato «il venditore». |
PUNTO II
1. |
Il contratto di fornitura è stipulato per iscritto per un determinato quantitativo di barbabietole di quota. |
2. |
Il contratto di fornitura precisa se e a quali condizioni può essere fornito un quantitativo supplementare di barbabietole. |
PUNTO III
1. |
Nel contratto di fornitura sono indicati i prezzi di acquisto per i quantitativi di barbabietole di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo trattino e, se del caso, secondo trattino. Per i quantitativi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo trattino, i prezzi non possono essere inferiori al prezzo minimo delle barbabietole di quota di cui all'articolo 5, paragrafo 1. |
2. |
Il contratto di fornitura specifica per le barbabietole un determinato tenore di zucchero e contiene una scala di conversione con l'indicazione dei vari tenori di zucchero e dei coefficienti con cui i quantitativi di barbabietole forniti sono convertiti in quantitativi corrispondenti al tenore di zucchero precisato nel contratto. La scala è elaborata in base ai rendimenti corrispondenti ai vari tenori di zucchero. |
3. |
Qualora un venditore abbia stipulato con un fabbricante un contratto per la fornitura di barbabietole come previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, primo trattino, tutte le sue forniture, convertite a norma del paragrafo 2 del presente punto, sono considerate forniture ai sensi di detto articolo 6, paragrafo 3, primo trattino, sino a concorrenza del quantitativo di barbabietole specificato nel contratto di fornitura. |
4. |
Il fabbricante che, con le barbabietole per le quali aveva stipulato contratti di fornitura prima della semina a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, primo trattino, produca un quantitativo di zucchero inferiore alle sue barbabietole di quota, è tenuto a ripartire il quantitativo di barbabietole corrispondente alla sua eventuale produzione supplementare, sino a concorrenza della quota che detiene, tra i venditori con cui prima della semina aveva stipulato un contratto di fornitura ai sensi di detto articolo 6, paragrafo 3, primo trattino. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione. |
PUNTO IV
1. |
Il contratto di fornitura prevede disposizioni sulla durata normale e sullo scaglionamento delle consegne delle barbabietole. |
2. |
Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono quelle in vigore durante la campagna precedente, tenuto conto del livello della produzione effettiva; gli accordi interprofessionali possono derogare a tali disposizioni. |
PUNTO V
1. |
Il contratto di fornitura indica i centri di raccolta delle barbabietole. |
2. |
Per il venditore che aveva già stipulato un contratto di fornitura con il fabbricante per la campagna di commercializzazione precedente, restano validi i centri di raccolta convenuti per le consegne da effettuarsi durante detta campagna. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione. |
3. |
Il contratto di fornitura prevede che le spese di carico e di trasporto dai centri di raccolta siano a carico del fabbricante, salvo accordi specifici conformi alle norme o agli usi locali in vigore prima della campagna saccarifera precedente. |
4. |
Tuttavia quando in Danimarca, in Finlandia, in Grecia, in Irlanda, in Portogallo, nel Regno Unito e in Spagna le barbabietole sono consegnate franco zuccherificio, il contratto prevede una partecipazione del fabbricante alle spese di carico e di trasporto e ne determina la percentuale o gli importi. |
PUNTO VI
1. |
Il contratto di fornitura indica i luoghi di ricevimento delle barbabietole. |
2. |
Per il venditore che aveva già stipulato un contratto di fornitura con il fabbricante per la campagna di commercializzazione precedente, restano validi i luoghi di ricevimento convenuti per le consegne da effettuarsi durante detta campagna. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione. |
PUNTO VII
1. |
Il contratto di fornitura prevede che l'accertamento del tenore di zucchero venga effettuato secondo il metodo polarimetrico. I campioni di barbabietole sono prelevati all'atto del ricevimento. |
2. |
Un accordo interprofessionale può prevedere un altro stadio per il prelievo dei campioni. In questo caso, il contratto prevede una correzione al fine di compensare un'eventuale diminuzione del tenore di zucchero nell'intervallo tra il ricevimento delle barbabietole e il prelievo dei campioni. |
PUNTO VIII
Il contratto di fornitura prevede che la determinazione del peso lordo, della tara e del tenore di zucchero sia effettuata in uno dei modi seguenti:
a) |
insieme dal fabbricante e dall'organizzazione professionale dei produttori di barbabietole, ove ciò sia previsto da un accordo interprofessionale; |
b) |
dal fabbricante, sotto il controllo dell'organizzazione professionale dei produttori di barbabietole; |
c) |
dal fabbricante, sotto il controllo di un esperto a tal fine autorizzato dallo Stato membro, se il venditore assume a proprio carico le spese di controllo. |
PUNTO IX
1. |
Il contratto di fornitura prevede uno o più degli obblighi sottoindicati per il fabbricante, per l'intero quantitativo delle barbabietole fornite:
Quando parte del quantitativo di barbabietole fornite è destinata a subire trattamenti diversi, il contratto di fornitura impone più di un obbligo tra quelli previsti al primo comma. |
2. |
Un accordo interprofessionale può prevedere, per la fornitura delle polpe, uno stadio diverso da quello indicato al paragrafo 1, lettere a), b) e c). |
PUNTO X
1. |
I contratti di fornitura fissano i termini di versamento degli eventuali acconti e del saldo del prezzo d'acquisto delle barbabietole. |
2. |
I termini di cui al paragrafo 1 corrispondono a quelli in vigore durante la campagna precedente. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione. |
PUNTO XI
Quando un contratto di fornitura precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente allegato, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non possono essere in contrasto con quelle del presente allegato.
PUNTO XII
1. |
L'accordo interprofessionale di cui all'articolo 2, punto 10, lettera b), prevede una clausola di arbitraggio. |
2. |
Quando un accordo interprofessionale comunitario, regionale o locale precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente regolamento, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non possono essere in contrasto con quelle del presente allegato. |
3. |
Gli accordi di cui al paragrafo 2 stabiliscono in particolare:
|
PUNTO XIII
In caso di mancato accordo, tramite accordi interprofessionali, sulla ripartizione tra i venditori dei quantitativi di barbabietole che il fabbricante decide di acquistare prima della semina per la fabbricazione di zucchero entro i limiti della quota, lo Stato membro interessato può prevedere norme per la ripartizione.
Tali norme possono inoltre dare ai venditori che conferiscono tradizionalmente barbabietole ad una cooperativa diritti di fornitura diversi da quelli di cui beneficerebbero se appartenessero a detta cooperativa.
ALLEGATO III
QUOTE NAZIONALI E REGIONALI
(in tonnellate) |
|||
Stati membri o regioni (1) |
Zucchero (2) |
Isoglucosio (3) |
Sciroppo di inulina (4) |
Belgio |
819 812 |
71 592 |
215 247 |
Repubblica ceca |
454 862 |
— |
— |
Danimarca |
420 746 |
— |
— |
Germania |
3 416 896 |
35 389 |
— |
Grecia |
317 502 |
12 893 |
— |
Spagna |
996 961 |
82 579 |
— |
Francia (metropolitana) |
3 288 747 |
19 846 |
24 521 |
Dipartimenti francesi d'oltremare |
480 245 |
— |
— |
Irlanda |
199 260 |
— |
— |
Italia |
1 557 443 |
20 302 |
— |
Lettonia |
66 505 |
— |
— |
Lituania |
103 010 |
— |
— |
Ungheria |
401 684 |
137 627 |
— |
Paesi Bassi |
864 560 |
9 099 |
80 950 |
Austria |
387 326 |
— |
— |
Polonia |
1 671 926 |
26 781 |
— |
Portogallo (continentale) |
69 718 |
9 917 |
— |
Regione autonoma delle Azzorre |
9 953 |
— |
— |
Slovacchia |
207 432 |
42 547 |
— |
Slovenia |
52 973 |
— |
— |
Finlandia |
146 087 |
11 872 |
— |
Svezia |
368 262 |
— |
— |
Regno Unito |
1 138 627 |
27 237 |
— |
Totale |
17 440 537 |
507 680 |
320 718 |
ALLEGATO IV
PUNTO I
QUOTE SUPPLEMENTARI PER LO ZUCCHERO
(tonnellate) |
|
Stati membri |
Quota supplementare |
Belgio |
62 489 |
Repubblica ceca |
20 070 |
Danimarca |
31 720 |
Germania |
238 560 |
Grecia |
10 000 |
Spagna |
10 000 |
Francia (metropolitana) |
351 695 |
Irlanda |
10 000 |
Italia |
10 000 |
Lettonia |
10 000 |
Lituania |
8 985 |
Ungheria |
10 000 |
Paesi Bassi |
66 875 |
Austria |
18 486 |
Polonia |
100 551 |
Portogallo (continentale) |
10 000 |
Slovacchia |
10 000 |
Slovenia |
10 000 |
Finlandia |
10 000 |
Svezia |
17 722 |
Regno Unito |
82 847 |
Totale |
1 100 000 |
PUNTO II
QUOTE AGGIUNTIVE PER L'ISOGLUCOSIO
(tonnellate) |
|
Stati membri |
Quota aggiuntiva |
Italia |
60 000 |
Lituania |
8 000 |
Svezia |
35 000 |
ALLEGATO V
MODALITÀ PER I TRASFERIMENTI DI QUOTE DI ZUCCHERO O DI ISOGLUCOSIO
PUNTO I
Ai fini del presente allegato si intende per:
a) |
fusione di imprese: l'unificazione di due o più imprese in un'unica impresa; |
b) |
cessione di un'impresa: il trasferimento o l'assorbimento del patrimonio di un'impresa che detiene quote a beneficio di una o più imprese; |
c) |
cessione di uno stabilimento: il trasferimento della proprietà di un'unità tecnica che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione del prodotto considerato a una o più imprese, con parziale o totale assorbimento della produzione dell'impresa che trasferisce la proprietà; |
d) |
affitto di uno stabilimento: il contratto di affitto di un'unità tecnica che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione dello zucchero, ai fini del suo esercizio, concluso per una durata di almeno tre campagne di commercializzazione consecutive ed al quale le parti si impegnano a non porre fine prima del termine della terza campagna, con un'impresa stabilita nello stesso Stato membro in cui si trova lo stabilimento in causa, se dopo l'entrata in vigore dell'affitto l'impresa che prende in affitto tale stabilimento può essere considerata per tutta la sua produzione come un'unica impresa che produce zucchero. |
PUNTO II
1. |
Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, in caso di fusione o di cessione di imprese produttrici di zucchero e in caso di cessione di stabilimenti produttori di zucchero, le quote sono modificate come segue:
|
2. |
Se una parte dei produttori di barbabietole o di canne direttamente interessati da una delle operazioni di cui al paragrafo 1 dichiara esplicitamente di voler consegnare le sue barbabietole o canne a un'impresa produttrice di zucchero che non partecipa a tali operazioni, lo Stato membro può effettuare l'assegnazione in funzione dei quantitativi di produzione assorbiti dall'impresa alla quale tali produttori intendono consegnare le loro barbabietole o canne. |
3. |
In caso di cessazione di attività in condizioni diverse da quelle contemplate dal paragrafo:
lo Stato membro può assegnare le quote inerenti a tale cessazione a una o più imprese produttrici di zucchero. Nel caso di cui al primo comma, lettera b), qualora una parte dei produttori interessati dichiari esplicitamente di voler consegnare le proprie barbabietole o canne ad una determinata impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro può anche assegnare la parte delle quote corrispondente alle barbabietole o alle canne da zucchero in causa all'impresa alla quale intendono consegnare queste ultime. |
4. |
In caso di applicazione della deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 6, lo Stato membro può chiedere ai produttori di barbabietole e alle imprese produttrici di zucchero interessati da tale deroga di prevedere nei loro accordi interprofessionali clausole particolari che permettano allo stesso Stato membro di applicare i paragrafi 2 e 3 del presente punto. |
5. |
In caso di affitto di uno stabilimento appartenente ad un'impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro può diminuire le quote dell'impresa che dà in affitto tale stabilimento e attribuire la parte detratta della quota all'impresa che lo prende in affitto per la produzione di zucchero. Se l'affitto termina durante il periodo di tre campagne di commercializzazione di cui al punto I, lettera d), l'adeguamento della quota effettuato a norma del primo comma del presente paragrafo è annullato dallo Stato membro retroattivamente alla data in cui ha preso effetto. Tuttavia, se l'affitto termina per motivi di forza maggiore, lo Stato membro non ha l'obbligo di annullare l'adeguamento. |
6. |
Quando un'impresa produttrice di zucchero non è più in grado di rispettare gli obblighi impostile dalla normativa comunitaria nei confronti dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero e tale situazione viene constatata dalle autorità nazionali competenti, lo Stato membro in causa può assegnare per una o più campagne di commercializzazione la parte delle relative quote ad una o più imprese produttrici di zucchero, proporzionalmente ai quantitativi di produzione assorbiti. |
7. |
Lo Stato membro che concede ad un'impresa produttrice di zucchero garanzie di prezzi e di smercio per la trasformazione della barbabietola da zucchero in alcole etilico può, d'intesa con tale impresa ed i produttori di barbabietole interessati, assegnare per una o più campagne di commercializzazione la totalità od una parte delle quote ad una o più imprese diverse per la produzione di zucchero. |
PUNTO III
In caso di fusione o cessione di imprese produttrici di isoglucosio o di cessione di uno stabilimento produttore di isoglucosio, lo Stato membro può assegnare le quote rispettive per la produzione d'isoglucosio a una o più imprese che detengano o no una quota di produzione.
PUNTO IV
Le misure decise ai sensi dei punti II e III possono essere applicate soltanto se:
a) |
sono presi in considerazione gli interessi di ognuna delle parti interessate; |
b) |
lo Stato membro interessato le considera idonee a migliorare la struttura dei settori della produzione della barbabietola o della canna e della fabbricazione dello zucchero; |
c) |
riguardano imprese stabilite nello stesso territorio per il quale è fissata la quota nell'allegato II. |
PUNTO V
Se la fusione o la cessione hanno luogo tra il 1o ottobre e il 30 aprile dell'anno successivo, le misure previste ai punti II e III producono effetti per la campagna di commercializzazione in corso.
Se la fusione o la cessione hanno luogo tra il 1o maggio e il 30 settembre dello stesso anno, le misure previste ai punti II e III producono effetti per la campagna di commercializzazione successiva.
PUNTO VI
In caso di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, gli Stati membri assegnano le quote modificate entro la fine del mese di febbraio, affinché siano applicate nella campagna di commercializzazione successiva.
PUNTO VII
In caso di applicazione dei punti II e III, gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi quindici giorni dopo, la scadenza dei termini di cui al Punto V, le quote modificate.
ALLEGATO VI
STATI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PUNTO 12
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Barbados |
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Belize |
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Costa d'Avorio |
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Repubblica del Congo |
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Fiji |
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Guyana |
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India |
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Giamaica |
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Kenia |
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Madagascar |
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Malawi |
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Mauritius |
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Mozambico |
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Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis — Anguilla |
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Suriname |
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Swaziland |
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Tanzania |
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Trinidad e Tobago |
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Uganda |
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Zambia |
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Zimbabwe |
ALLEGATO VII
PRODOTTI TRASFORMATI
Codice NC |
Designazione delle merci |
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ex 0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: |
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0403 10 |
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da 0403 10 51 a 0403 10 99 |
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0403 90 |
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da 0403 90 71 a 0403 90 99 |
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ex 0710 |
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0710 40 00 |
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ex 0711 |
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0711 90 |
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0711 90 30 |
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1702 50 00 |
Fruttosio chimicamente puro |
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ex 1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia della sottovoce 1704 90 10 |
||
1806 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
||
ex 1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |
||
1901 10 00 |
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1901 20 00 |
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1901 90 |
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1901 90 99 |
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ex 1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |
||
1902 20 |
|
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1902 20 91 |
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1902 20 99 |
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1902 30 |
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1902 40 |
|
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1902 40 90 |
|
||
1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (esclusi farine e semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |
||
ex 1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: |
||
1905 10 00 |
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1905 20 |
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1905 31 |
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1905 32 |
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1905 40 |
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1905 90 |
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1905 90 45 |
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1905 90 55 |
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1905 90 60 |
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1905 90 90 |
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ex 2001 |
Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: |
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2001 90 |
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2001 90 30 |
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2001 90 40 |
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ex 2004 |
Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: |
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2004 10 |
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2004 10 91 |
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2004 90 |
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2004 90 10 |
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ex 2005 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: |
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2005 20 |
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2005 20 10 |
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2005 80 00 |
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ex 2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: |
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2101 12 98 |
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2101 20 98 |
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2101 30 19 |
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2101 30 99 |
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2105 00 |
Gelati, anche contenenti cacao |
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ex 2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
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2106 90 |
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2106 90 10 |
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2106 90 92 |
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2106 90 98 |
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2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 |
||
2205 |
Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche |
||
ex 2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: |
||
2208 20 |
|
||
da 2208 50 91 a 2208 50 99 |
Acquavite di ginepro (genièvre) |
||
2208 70 |
Liquori |
||
da 2208 90 41 a 2208 90 78 |
|
||
2905 43 00 |
Mannitolo |
||
2905 44 |
D-glucitolo (sorbitolo) |
||
ex 3302 |
Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: |
||
3302 10 |
|
||
|
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3302 10 29 |
altre |
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ex Capitolo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche: |
||
3824 60 |
Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 |
28.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 58/32 |
REGOLAMENTO (CE) N. 319/2006 DEL CONSIGLIO
del 20 febbraio 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3), prevede un’importante riforma di questa organizzazione di mercato. Tra le misure introdotte dal regolamento figura una riduzione significativa del prezzo di sostegno istituzionale applicabile allo zucchero comunitario, da realizzare a tappe. |
(2) |
A seguito della riduzione del sostegno al mercato nel settore dello zucchero il sostegno del reddito degli agricoltori andrebbe aumentato. Tale misura dovrebbe assumere la forma di un pagamento a favore di tali produttori. Il livello globale del pagamento dovrebbe evolvere parallelamente alla graduale riduzione dei sostegni al mercato. |
(3) |
Il disaccoppiamento del sostegno diretto ai produttori e l'introduzione del regime di pagamento unico sono elementi chiave del processo di riforma della politica agricola comune, il cui obiettivo è quello di garantire il passaggio da una politica di sostegno dei prezzi e della produzione ad una politica di sostegno dei redditi degli agricoltori. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 (4) ha introdotto tali elementi per tutta una serie di prodotti agricoli. |
(4) |
Per conseguire gli obiettivi alla base della riforma della politica agricola comune, il sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina deve essere disaccoppiato e integrato nel regime del pagamento unico. |
(5) |
Occorre quindi adattare le norme sui regimi di sostegno diretto stabilite nel regolamento (CE) n. 1782/2003. |
(6) |
Al fine di ammortizzare gli effetti del processo di ristrutturazione negli Stati membri che hanno concesso l'aiuto alla ristrutturazione previsto dal regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (5) per il 50 % almeno della quota stabilita dal regolamento (CE) n. 318/2006 ai produttori di barbabietole da zucchero e canna da zucchero dovrebbe essere concesso un aiuto per un massimo di cinque anni consecutivi. |
(7) |
Il livello del sostegno al reddito individuale dovrebbe essere calcolato sulla base del sostegno del quale l'agricoltore ha beneficiato nel contesto dell'organizzazione comune del mercato nel settore dello zucchero per una o più campagne di commercializzazione da stabilirsi da parte degli Stati membri. |
(8) |
Per garantire la corretta applicazione del regime di sostegno e per motivi di controllo finanziario, occorre provvedere a che l’importo globale del sostegno al reddito resti entro il limite delle dotazioni nazionali calcolate sulla base dell’anno di riferimento storico e tenendo conto, nei primi quattro anni, degli importi supplementari risultanti dai prezzi derivati. |
(9) |
I produttori di barbabietola da zucchero e di cicoria dei nuovi Stati membri hanno beneficiato dall’adesione di un sostegno ai prezzi nell’ambito del regolamento (CE) n. 1260/2001, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (6). Pertanto il pagamento per lo zucchero e le componenti relative allo zucchero e alla cicoria nel regime di pagamento unico non dovrebbero essere soggetti all’applicazione della tabella degli incrementi di cui all’articolo 143 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003. Per gli stessi motivi, gli Stati che applicano il regime di pagamento unico per superficie dovrebbero inoltre avere la possibilità di concedere il sostegno risultante dalla riforma del settore dello zucchero sotto forma di un pagamento diretto distinto al di fuori di tale regime. |
(10) |
Per garantire la corretta applicazione del regime di pagamento unico nei nuovi Stati membri, occorre adottare misure riguardanti i problemi specifici che possono sorgere in seguito alla transizione dal regime di pagamento unico per superficie al regime di pagamento unico. |
(11) |
Gli Stati membri che hanno optato o opteranno per l’applicazione del regime di pagamento unico solo a decorrere dal 1o gennaio 2007 dovrebbero essere autorizzati a concedere nel 2006 un sostegno al reddito ai produttori di barbabietole da zucchero, canna da zucchero e cicoria destinate alla produzione di zucchero e di sciroppo di inulina sotto forma di un pagamento basato sul numero di ettari coltivati a barbabietole da zucchero e canna da zucchero o cicoria oggetto di un contratto di consegna. Per quanto riguarda il calcolo della componente relativa alla barbabietola da zucchero e alla cicoria nel regime di pagamento unico, gli Stati membri hanno la possibilità di stabilire le campagne di commercializzazione da prendere in considerazione su base rappresentativa. |
(12) |
Per risolvere eventuali problemi derivanti dal passaggio dal regime attuale al regime di pagamento unico, occorre autorizzare la Commissione ad adottare le opportune norme transitorie mediante modifica dell’articolo 155 del regolamento (CE) n. 1782/2003. |
(13) |
Affinché determinati pagamenti recentemente introdotti possano essere concessi sotto forma di pagamenti diretti, occorre adeguare l’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003. |
(14) |
Per tenere conto dell’importo del sostegno al reddito previsto con riguardo al pagamento per lo zucchero, occorre adattare i massimali nazionali riportati negli allegati II, VIII e VIII bis del regolamento (CE) n. 1782/2003. |
(15) |
Sono state riscontrate difficoltà nell'attuazione delle disposizioni relative all'aiuto per le colture energetiche. Occorre perciò modificare l'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1782/2003. |
(16) |
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1782/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è così modificato:
1) |
All'articolo 33, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita da quanto segue:
|
2) |
All'articolo 37, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria utilizzate per la produzione di zucchero o di sciroppo di inulina l'importo di riferimento è calcolato e adattato a norma del punto K dell'allegato VII.» |
3) |
All'articolo 40, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Se il caso di forza maggiore o le circostanze eccezionali interessano l'intero periodo di riferimento, lo Stato membro calcola l'importo di riferimento sulla base del periodo 1997-1999, o, per quanto riguarda la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, sulla base della campagna di commercializzazione più vicina all'inizio del periodo rappresentativo scelto in conformità del punto K dell'allegato VII. In questo caso, il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis.» |
4) |
L'articolo 41 è così modificato:
|
5) |
All'articolo 43, la lettera a) del paragrafo 2, è sostituita dalla seguente:
. |
6) |
All'articolo 63, paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, con riguardo all’inclusione nel regime di pagamento unico della componente relativa ai pagamenti per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, gli Stati membri possono decidere entro il 30 aprile 2006 di applicare la deroga prevista dal primo comma.» |
7) |
All'articolo 71 bis è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Ogni nuovo Stato membro che abbia applicato il regime di pagamento unico per superficie può prevedere che, in aggiunta alle condizioni di ammissibilità stabilite dall'articolo 44, paragrafo 2, si intenda per “ettari ammissibili” qualsiasi superficie agricola dell'azienda che è stata mantenuta in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, a prescindere dal fatto che sia in produzione o meno a tale data. I nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie possono inoltre prevedere che la dimensione minima della superficie ammissibile per azienda per la quale sono stabiliti diritti di pagamento e per la quale sono concessi pagamenti sia la dimensione minima della superficie ammissibile dell'azienda fissata in conformità del secondo comma dell'articolo 143 ter, paragrafo 5.» |
8) |
L'articolo 71 quater è sostituito dal seguente: «Articolo 71 quater Massimali I massimali nazionali dei nuovi Stati membri sono elencati nell'allegato VIII bis. Eccetto che per la componente relativa al foraggio essiccato, allo zucchero e alla cicoria, i massimali sono calcolati tenendo conto della tabella degli incrementi di cui all’articolo 143 bis e pertanto non è necessario ridurli. Il paragrafo 1 bis dell'articolo 41, si applica mutatis mutandis.» |
9) |
All'articolo 71 quinquies il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I nuovi Stati membri procedono ciascuno ad una riduzione percentuale lineare dei rispettivi massimali nazionali al fine di costituire una riserva nazionale. Detta riduzione non supera il 3 %, fatta salva l'applicazione dell'articolo 71 ter, paragrafo 3. Può tuttavia superare il 3 % purché sia necessaria una più consistente riduzione ai fini dell'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo.» |
10) |
All'articolo 71 quinquies, il primo comma del paragrafo 6 è sostituito dal paragrafo seguente: «6. Tranne in caso di trasferimento per via ereditaria effettiva o anticipata e di applicazione del paragrafo 3 e in deroga all'articolo 46, i diritti fissati utilizzando la riserva nazionale non sono trasferibili per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione.» |
11) |
All'articolo 71 quinquies è aggiunto il seguente paragrafo: «7. I nuovi Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per calcolare, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, gli importi di riferimento per gli agricoltori in superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento al fine di evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori in tali superfici.» |
12) |
All'articolo 71 sexies, al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia i nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie possono essere considerati una regione unica.» |
13) |
Nel capitolo VI del titolo III è aggiunto l'articolo seguente: «Articolo 71 quaterdecies Agricoltori privi di ettari ammissibili In deroga agli articoli 36 e 44, paragrafo 2, l'agricoltore che abbia ottenuto i pagamenti di cui all'articolo 47 o che abbia operato in uno dei settori di cui all'articolo 47 e al quale siano concessi diritti di pagamento in conformità dell'articolo 71quinquies ma che non possegga ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2 nel primo anno di attuazione del regime di pagamento unico è autorizzato dallo Stato membro a derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero di diritti, a condizione che mantenga almeno il 50 % dell'attività agricola svolta prima del passaggio al regime di pagamento unico espressa in unità di bestiame adulto (UBA). In caso di trasferimento dei diritti di pagamento, il cessionario può beneficiare di tale deroga soltanto se tutti i diritti di pagamento soggetti a deroga sono trasferiti.» |
14) |
All'articolo 90 il primo paragrafo è sostituito dal seguente: «L'aiuto è concesso soltanto per le superfici la cui produzione forma oggetto di un contratto stipulato tra l'agricoltore e l'industria di trasformazione o di un contratto stipulato tra l'agricoltore e il collettore, salvo nel caso in cui la trasformazione sia effettuata dall'agricoltore stesso nell'azienda.» |
15) |
Nel titolo IV sono aggiunti i seguenti capitoli: «CAPITOLO 10 sexies PAGAMENTO PER LO ZUCCHERO Articolo 110 septdecies Pagamento transitorio per lo zucchero 1. In caso di applicazione dell’articolo 71, gli agricoltori possono beneficiare per il 2006 di un pagamento transitorio per lo zucchero. Tale pagamento è concesso entro i limiti degli importi stabiliti al punto K dell'allegato VII. 2. Fatto salvo il disposto dell’articolo 71, paragrafo 2, l ’importo del pagamento transitorio per lo zucchero per agricoltore è determinato dagli Stati membri in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali:
e per un periodo rappresentativo che potrebbe essere diverso per ciascun prodotto di una o più delle campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, da stabilirsi da parte degli Stati membri anteriormente al 30 aprile 2006. Tuttavia, qualora il periodo rappresentativo comprenda la campagna di commercializzazione 2006/2007, quest'ultima è sostituita dalla campagna di commercializzazione 2005/2006 per gli agricoltori interessati da una rinuncia alla quota nella campagna di commercializzazione 2006/2007 come previsto dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006 relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (7). Qualora venga scelta la campagna di commercializzazione 2006/2007, i riferimenti all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 contenuti nel primo comma sono sostituiti da riferimenti all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (8). 3. Gli articoli 143 bis e 143 quater non si applicano al pagamento transitorio per lo zucchero. CAPITOLO 10 septies AIUTO COMUNITARIO PER I PRODUTTORI DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E CANNA DA ZUCCHERO Articolo 110 octodecies Campo d'applicazione 1. Negli Stati membri che hanno concesso l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50 % almeno della quota di zucchero di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006, l'aiuto comunitario è concesso ai produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero. 2. L'aiuto è concesso per un periodo massimo di cinque anni consecutivi a decorrere dalla campagna di commercializzazione in cui è stato raggiunto il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 ma al più tardi per la campagna di commercializzazione 2013/2014. Articolo 110 novodecies Condizioni di ammissibilità L'aiuto è concesso per la quantità di zucchero di quota ottenuto da barbabietole da zucchero o canna da zucchero fornite in base a contratti conclusi in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006. Articolo 110 vicies Importo dell'aiuto L'aiuto è espresso in tonnellate di zucchero bianco di qualità standard. L'importo dell'aiuto è pari a metà dell'importo ottenuto dividendo il massimale di cui al punto 2 del punto K dell'allegato VII attribuito per l'anno corrispondente allo Stato membro interessato per il totale della quota di zucchero e di sciroppo di inulina stabilita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006. |
16) |
All'articolo 143 ter, l'ultimo trattino del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
|
17) |
Dopo l'articolo 143 ter è aggiunto il seguente articolo: «Articolo 143 ter bis Pagamento distinto per lo zucchero 1. In deroga all'articolo 143 ter, i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere entro il 30 aprile 2006 di concedere, in relazione agli anni 2006, 2007 e 2008, un pagamento distinto per lo zucchero agli agricoltori ammissibili nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie. Tale importo è concesso in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali:
e per un periodo rappresentativo che potrebbe essere diverso per ciascun prodotto di una o più delle campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, da stabilirsi da parte degli Stati membri anteriormente al 30 aprile 2006. Tuttavia qualora il periodo rappresentativo comprende la campagna di commercializzazione 2006/2007, quest'ultima è sostituita dalla campagna di commercializzazione 2005/2006 per gli agricoltori interessati da una rinuncia alla quota nella campagna di commercializzazione 2006/2007 come previsto dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006. Qualora venga scelta la campagna di commercializzazione 2006/2007, i riferimenti all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 contenuti nel primo comma sono sostituiti da riferimenti all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006. 2. Il pagamento distinto per lo zucchero è concesso entro i limiti dei massimali stabiliti al punto K dell'allegato VII. 3. In deroga al paragrafo 2, ogni nuovo Stato membro interessato può decidere entro il 31 marzo 2006, in base a criteri oggettivi, di applicare per il pagamento distinto per lo zucchero un massimale più basso di quello indicato al punto K dell'allegato VII. 4. I fondi resi disponibili per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3, non sono inclusi nella dotazione finanziaria annuale di cui all'articolo 143 ter, paragrafo 3. In caso di applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, il differenziale tra il massimale indicato al punto K dell'allegato VII e quello effettivamente applicato sarà incluso nella dotazione finanziaria annuale di cui all'articolo 143 ter, paragrafo 3. 5. Gli articoli 143 bis e 143 quater non si applicano al pagamento distinto per lo zucchero.» |
18) |
All'articolo 145, dopo la lettera d) bis è inserita la seguente lettera:
|
19) |
L'articolo 155 è sostituito dal seguente: «Articolo 155 Altre disposizioni transitorie Possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, del presente regolamento, ulteriori disposizioni intese ad agevolare la transizione dalle misure previste nei regolamenti citati negli articoli 152 e 153 e nel regolamento (CE) n. 1260/2001 alle misure istituite dal presente regolamento, in particolare quelle relative all'applicazione degli articoli 4 e 5 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 1259/1999 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1251/1999, nonché dalle disposizioni relative ai piani di miglioramento previsti dal regolamento (CEE) n. 1035/72 a quelle di cui agli articoli da 83 a 87 del presente regolamento. I regolamenti e gli articoli citati agli articoli 152 e 153 continuano ad applicarsi ai fini della fissazione degli importi di riferimento di cui all'allegato VII.» |
20) |
Gli allegati sono modificati in conformità dell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL
(1) Parere espresso il 19 gennaio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere espresso il 26 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2183/2005 della Commissione (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 56).
(5) Cfr. pagina 42 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(7) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.
(8) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.»
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono così modificati:
1) |
Nell’allegato I dopo la riga relativa al luppolo sono inserite le seguenti righe:
. |
2) |
L'allegato II è sostituito dal seguente: «ALLEGATO II Massimali nazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 2
|
3) |
All'allegato VI è aggiunta la seguente riga:
. |
4) |
All'allegato VII è aggiunto il punto che segue:
|
5) |
L'allegato VIII è sostituito dal seguente: «ALLEGATO VIII Massimali nazionali di cui all'articolo 41
|
6) |
L'allegato VIII bis è sostituito dal seguente: «ALLEGATO VIII bis Massimali nazionali di cui all'articolo 71 quater
|
(1) GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1260/2001.»
28.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 58/42 |
REGOLAMENTO (CE) N. 320/2006 DEL CONSIGLIO
del 20 febbraio 2006
relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 36 e l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
L’industria comunitaria dello zucchero attraversa difficoltà strutturali, dovute alla congiuntura a livello comunitario e internazionale, che rischiano di compromettere la competitività e persino la redditività economica dell’intero settore. Questi problemi non possono essere risolti efficacemente con i soli strumenti di gestione del mercato offerti dall’organizzazione comune del mercato dello zucchero. Per adeguare il sistema comunitario di produzione e commercio dello zucchero ai requisiti internazionali e garantirne la futura competitività, è necessario avviare un profondo processo di ristrutturazione in grado di ridurre drasticamente la capacità di produzione non redditizia esistente nella Comunità. A questo fine, e come premessa all’instaurazione di una nuova, efficiente organizzazione comune del mercato dello zucchero, occorrerebbe istituire un regime temporaneo, distinto e autonomo, per la ristrutturazione dell’industria saccarifera comunitaria. Questo regime comporterebbe una riduzione delle quote tale da rispettare gli interessi legittimi dell'industria saccarifera, dei coltivatori di barbabietola da zucchero di canna da zucchero e di cicoria e dei consumatori della Comunità. |
(2) |
Occorrerebbe creare un fondo di ristrutturazione temporaneo per finanziare le misure di ristrutturazione dell’industria saccarifera comunitaria. Per motivi di sana gestione finanziaria, questo fondo dovrebbe essere integrato nella sezione Garanzia del FEAOG e quindi essere soggetto alle procedure e ai meccanismi previsti dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3) e, dal 1o gennaio 2007, nel Fondo europeo agricolo di garanzia istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4). |
(3) |
Poiché le regioni ultraperiferiche sono attualmente oggetto di programmi di sviluppo intesi ad accrescere la competitività della loro produzione di zucchero greggio e inoltre producono zucchero greggio di canna in concorrenza con i paesi terzi, i quali non sono soggetti al contributo temporaneo per la ristrutturazione, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle imprese delle regioni ultraperiferiche. |
(4) |
Le misure di ristrutturazione previste dal presente regolamento dovrebbero essere finanziate mediante contributi temporanei riscossi dai produttori di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina che beneficeranno in ultima analisi del processo di ristrutturazione. Poiché tale contributo non rientra tra i normali oneri previsti dall’Organizzazione comune del mercato dello zucchero, il relativo gettito dovrebbe essere considerato un «entrata con destinazione specifica» ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5). |
(5) |
Sarebbe necessario introdurre un incentivo economico sostanziale sotto forma di congruo aiuto alla ristrutturazione, per indurre le imprese meno produttive ad abbandonare la produzione entro quota. A questo scopo occorrerebbe istituire un aiuto alla ristrutturazione che costituisca un incentivo a cessare la produzione di zucchero entro quota e a rinunciare alle quote corrispondenti e che consenta nel contempo di tenere in debito conto gli impegni sociali ed ambientali connessi all’abbandono della produzione. L’aiuto dovrebbe essere erogato durante quattro campagne di commercializzazione al fine di ridurre la produzione nella misura necessaria a riequilibrare il mercato comunitario. |
(6) |
Al fine di fornire sostegno ai coltivatori di barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria che devono cessare la produzione a causa della chiusura degli zuccherifici che erano soliti rifornire, una parte dell'aiuto alla ristrutturazione dovrebbe essere messa a disposizione di tali coltivatori nonché dei fornitori di macchinari che hanno lavorato per loro al fine di compensare le perdite risultanti da tali chiusure e in particolare la perdita di valore degli investimenti in macchinari specializzati. |
(7) |
Poiché i pagamenti del contributo di ristrutturazione al fondo di ristrutturazione temporaneo sono effettuati per un determinato periodo di tempo, è necessario che i pagamenti dell'aiuto alla ristrutturazione siano scaglionati nel tempo. |
(8) |
La decisione relativa alla concessione dell'aiuto alla ristrutturazione dovrebbe essere adottata dallo Stato membro interessato. Le imprese disposte a rinunciare alle loro quote dovrebbero presentare una domanda a tale Stato membro fornendogli tutte le informazioni pertinenti per consentirgli di prendere una decisione sull'aiuto. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di imporre taluni requisiti sociali e ambientali per tener conto delle specificità del caso presentato purché detti requisiti non limitino lo svolgimento del processo di ristrutturazione. |
(9) |
La domanda relativa all'aiuto alla ristrutturazione dovrebbe contenere un piano di ristrutturazione. Quest'ultimo dovrebbe fornire allo Stato membro interessato tutte le informazioni tecniche, sociali, ambientali e finanziarie pertinenti che gli consentano di decidere in merito alla concessione dell'aiuto alla ristrutturazione. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per esercitare il controllo indispensabile sull'attuazione di tutti gli elementi della ristrutturazione. |
(10) |
Nelle regioni interessate dal processo di ristrutturazione potrebbe risultare opportuno promuovere attività alternative alla bieticoltura alla coltivazione della canna da zucchero e alla produzione di zucchero. A tal fine gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di destinare una certa aliquota delle risorse del fondo di ristrutturazione a misure di diversificazione. Tali misure, stabilite nell'ambito del piano di ristrutturazione nazionale, possono assumere la forma di misure identiche a talune misure sostenute ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno dello sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (6), o a misure conformi alla normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato. |
(11) |
Allo scopo di accelerare il processo di ristrutturazione, l'aiuto disponibile per la diversificazione dovrebbe essere aumentato se le quote rinunciate vanno oltre determinati livelli. |
(12) |
Le raffinerie a tempo pieno dovrebbero avere la possibilità di adattare la loro situazione alla ristrutturazione dell'industria dello zucchero. L'adattamento dovrebbe essere sostenuto da un aiuto proveniente dal fondo di ristrutturazione purché lo Stato membro approvi il piano aziendale che prevede l'adattamento. Gli Stati membri interessati dovrebbero assicurare un'equa ripartizione dell'aiuto disponibile tra le raffinerie a tempo pieno situate nel loro territorio. |
(13) |
Si dovrebbe tener conto di alcune situazioni specifiche in taluni Stati membri mediante un aiuto proveniente dal fondo di ristrutturazione, purché esso rientri nel programma di ristrutturazione nazionale. |
(14) |
Il fondo di ristrutturazione, dovendo essere finanziato per un periodo di tre anni, non dispone sin dall'inizio di tutti i mezzi finanziari necessari. Occorrerebbe pertanto definire norme relative alla limitazione della concessione dell'aiuto. |
(15) |
Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7). |
(16) |
La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare le misure necessarie per risolvere specifici problemi pratici in caso di emergenza. |
(17) |
Il fondo di ristrutturazione finanzierà misure che, per la natura stessa del meccanismo di ristrutturazione, non rientrano nelle categorie di spesa di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1290/2005. È dunque necessario modificare di conseguenza questo regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Fondo di ristrutturazione temporaneo
1. È istituito il fondo temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (in appresso denominato «fondo di ristrutturazione»).
Il fondo di ristrutturazione fa parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione Garanzia. A decorrere dal 1o gennaio 2007 fa parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).
2. Il fondo di ristrutturazione finanzia le spese derivanti dalle misure di cui agli articoli 3, 6, 7, 8 e 9.
3. Il contributo temporaneo per la ristrutturazione di cui all’articolo 11 è un’entrata destinata al fondo di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
Gli eventuali importi residui di cui il fondo di ristrutturazione disponga dopo aver finanziato le spese di cui al paragrafo 2 sono assegnati al FEAGA.
4. Il presente regolamento non si applica alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) |
«isoglucosio»: il prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri, di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % di fruttosio; |
2) |
«sciroppo di inulina»: il prodotto ottenuto immediatamente dall’idrolisi di inulina o di oligofruttosio, di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio ed espresso in equivalente zucchero/isoglucosio; |
3) |
«accordo interprofessionale»:
|
4) |
«campagna di commercializzazione»: il periodo che inizia il 1o ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo. In via eccezionale la campagna di commercializzazione 2006/2007 ha inizio il 1o luglio 2006; |
5) |
«raffineria a tempo pieno»: un'unità di produzione:
|
6) |
«quota»: qualsiasi quota per la produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina assegnata a un'impresa conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 318/2006 del 20 febbraio 2006 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (8). |
Articolo 3
Aiuto alla ristrutturazione
1. Ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina, alla quale sia stata assegnata una quota entro il 1o luglio 2006 può beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione per tonnellata di quota rinunciata, a condizione che in una delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 o 2009/2010:
a) |
rinunci alla quota che ha destinato ad uno o più dei suoi zuccherifici e smantelli completamente gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati, o |
b) |
rinunci alla quota che ha destinato ad uno o più dei suoi zuccherifici, smantelli parzialmente gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati e non utilizzi i restanti impianti di produzione degli zuccherifici interessati per la produzione di prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, o |
c) |
rinunci a una parte della quota che ha destinato ad uno o più dei suoi zuccherifici e non utilizzi gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati per la raffinazione di zucchero greggio. Quest'ultima condizione non si applica:
esistenti il 1o gennaio 2006. |
Ai fini del presente articolo, si considera che lo smantellamento degli impianti di produzione durante la campagna 2005/2006 sia effettuato nella campagna 2006/2007.
2. L'aiuto alla ristrutturazione è concesso per la campagna nel corso della quale si è proceduto alla rinuncia delle quote a norma del paragrafo 1 e soltanto per la quantità di quota alla quale si è rinunciato e che non è stata riassegnata.
Si può rinunciare alla quota soltanto previe consultazioni nel quadro del pertinente accordo interprofessionale.
3. Il completo smantellamento degli impianti di produzione richiede:
a) |
la cessazione completa e definitiva della produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina da parte degli impianti di produzione interessati, |
b) |
la chiusura dello zuccherificio o degli zuccherifici e lo smantellamento dei relativi impianti di produzione nel termine di cui alla lettera d) dell'articolo 4, paragrafo 2, e |
c) |
il ripristino di buone condizioni ambientali nel sito dismesso e l’agevolazione del reimpiego della manodopera nel termine di cui alla lettera f) dell'articolo 4, paragrafo 2. Gli Stati membri possono prescrivere alle imprese di cui al paragrafo 1 di assumere impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori minimi previsti dalla normativa comunitaria. Tali impegni, tuttavia, non limitano il funzionamento del fondo di ristrutturazione in quanto strumento. |
4. Lo smantellamento parziale degli impianti di produzione richiede:
a) |
la cessazione completa e definitiva della produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina da parte degli impianti di produzione interessati, |
b) |
lo smantellamento degli impianti di produzione che non saranno più usati per la nuova produzione e che erano destinati alla produzione dei prodotti di cui alla lettera a) e utilizzati a tal fine nel termine di cui alla lettera e) dell'articolo 4, paragrafo 2, |
c) |
il ripristino di buone condizioni ambientali nel sito dismesso e l’agevolazione del reimpiego della manodopera nel termine di cui alla lettera f) dell'articolo 4, paragrafo 2, per quanto necessario a motivo della cessazione della fabbricazione dei prodotti di cui alla lettera a). Gli Stati membri possono prescrivere alle imprese di cui al paragrafo 1 di assumere impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori minimi previsti dalla normativa comunitaria. Tali impegni, tuttavia, non limitano il funzionamento del fondo di ristrutturazione in quanto strumento. |
5. L’importo dell’aiuto alla ristrutturazione per tonnellata di quota rinunciata è
a) |
nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a) di
|
b) |
nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b) di
|
c) |
nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c) di
|
6. Un importo di almeno il 10 % dell'aiuto alla ristrutturazione stabilito al paragrafo 5 è riservato per:
— |
i coltivatori di barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria che hanno fornito tali prodotti nel termine che precede quello indicato al paragrafo 2 per la produzione di zucchero o sciroppo di inulina a titolo della quota pertinente alla quale si è rinunciato, e |
— |
i fornitori di macchinari, privati o imprese, che hanno lavorato sotto contratto con i loro macchinari agricoli per i coltivatori, per i prodotti e nel termine di cui al primo trattino. |
Previa consultazione con le parti interessate, gli Stati membri fissano la percentuale applicabile nonché il termine di cui al primo comma, purché sia assicurato un equilibrio valido sotto il profilo economico tra gli elementi del piano di ristrutturazione come previsto all'articolo 4, paragrafo 3.
Gli Stati membri concedono l'aiuto secondo criteri oggettivi e non discriminatori, tenendo conto delle perdite risultanti dal processo di ristrutturazione.
L'importo risultante dall'applicazione del primo e secondo comma è detratto dall'importo applicabile indicato al paragrafo 5.
Articolo 4
Domanda per l'aiuto alla ristrutturazione
1. Le domande per l'aiuto alla ristrutturazione sono sottoposte allo Stato membro interessato entro il 31 gennaio che precede la campagna di commercializzazione nel corso della quale si deve rinunciare alla quota.
Tuttavia, le domande per la campagna di commercializzazione 2006/2007 sono presentate entro il 31 luglio 2006.
2. Le domande per l'aiuto alla ristrutturazione comprendono:
a) |
un piano di ristrutturazione; |
b) |
una conferma che il piano di ristrutturazione è stato elaborato in consultazione con i coltivatori di barbabietola da zucchero di canna da zucchero e di cicoria; |
c) |
un impegno a rinunciare alla quota pertinente nella campagna di commercializzazione interessata; |
d) |
nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), un impegno a smantellare completamente gli impianti di produzione entro i termini che lo Stato membro interessato deve stabilire; |
e) |
nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), un impegno a smantellare parzialmente gli impianti di produzione entro i termini che lo Stato membro interessato deve stabilire e a non utilizzare il sito di produzione e i restanti impianti di produzione per la produzione di prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero; |
f) |
nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), un impegno a rispettare i requisiti fissati rispettivamente all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c) e all'articolo 3, paragrafo 4, lettera c) entro i termini che lo Stato membro interessato deve stabilire; |
g) |
nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), se applicabile, un impegno a non utilizzare gli impianti di produzione per la raffinazione dello zucchero greggio. |
Il rispetto degli impegni di cui alle lettere da c) a g) è subordinato alla decisione di concessione dell’aiuto, secondo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 1.
3. Il piano di ristrutturazione previsto al paragrafo 2, lettera a) include almeno i seguenti elementi:
a) |
una presentazione dei fini e delle azioni previsti, che mostri tra di essi un valido equilibrio sotto il profilo economico e coerenza con gli obiettivi del fondo di ristrutturazione e della politica di sviluppo rurale nella regione interessata come approvato dalla Commissione, |
b) |
l'aiuto da concedere ai coltivatori di barbabietola da zucchero, canna da zucchero o cicoria e, se del caso, ai fornitori di macchinari, conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, |
c) |
una descrizione tecnica completa degli impianti di produzione interessati, |
d) |
un piano aziendale che elenchi le modalità, il calendario e i costi di chiusura dello zuccherificio o degli zuccherifici e lo smantellamento completo o parziale degli impianti di produzione, |
e) |
gli eventuali investimenti previsti, |
f) |
un piano sociale che descriva le azioni previste in materia di riconversione professionale, ridistribuzione e prepensionamento dei lavoratori interessati e, se applicabile, requisiti nazionali specifici fissati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera c) o dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), |
g) |
un piano ambientale che descriva le azioni previste in materia di obblighi ambientali e, se applicabile, requisiti nazionali specifici fissati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera c) o dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), |
h) |
un piano finanziario che descriva tutti i costi per quanto riguarda il piano di ristrutturazione. |
Articolo 5
Decisione sull'aiuto alla ristrutturazione e sui controlli
1. Entro la fine del mese di febbraio precedente la campagna di commercializzazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri decidono in merito alla concessione dell’aiuto alla ristrutturazione. Tuttavia, la decisione relativa alla campagna di commercializzazione 2006/2007 è adottata entro il 30 settembre 2006.
2. L'aiuto alla ristrutturazione è concesso se lo Stato membro ha stabilito, previa accurata verifica, che:
— |
la domanda contiene gli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 2; |
— |
il piano di ristrutturazione contiene gli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 3; |
— |
le misure e le azioni descritte nel piano di ristrutturazione sono conformi alla pertinente legislazione comunitaria e nazionale; e |
— |
le risorse finanziarie necessarie sono disponibili nel fondo di ristrutturazione, sulla base delle informazioni ricevute dalla Commissione. |
3. Se una o più delle condizioni previste nei primi tre trattini del paragrafo 2 non sono rispettate, la domanda per l'aiuto alla ristrutturazione è rinviata all'interessato, il quale è informato delle condizioni che non sono rispettate. Egli può in seguito ritirare o completare la domanda.
4. Fermi restando gli obblighi di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005, gli Stati membri procedono al monitoraggio, al controllo e alla verifica dell'attuazione del piano di ristrutturazione, quale è stato approvato.
Articolo 6
Aiuto alla diversificazione
1. Un aiuto per interventi di diversificazione nelle regioni colpite dalla ristrutturazione dell'industria dello zucchero può essere concesso in uno Stato membro per quanto riguarda la quota di zucchero alla quale hanno rinunciato le imprese stabilite nel suddetto Stato membro in una delle seguenti campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010.
2. L'importo totale dell'aiuto disponibile nei confronti di uno Stato membro è stabilito sulla base di:
— |
109,50 EUR per tonnellata di quota di zucchero rinunciata nella campagna di commercializzazione 2006/2007, |
— |
109,50 EUR per tonnellata di quota di zucchero rinunciata nella campagna di commercializzazione 2007/2008, |
— |
93,80 EUR per tonnellata di quota di zucchero rinunciata nella campagna di commercializzazione 2008/2009, |
— |
78,00 EUR per tonnellata di quota di zucchero rinunciata nella campagna di commercializzazione 2009/2010. |
3. Gli Stati membri che decidono di concedere l'aiuto alla diversificazione di cui al paragrafo 1 o l'aiuto transitorio di cui all'articolo 9 elaborano programmi di ristrutturazione nazionali che descrivono gli interventi di diversificazione che devono essere effettuati nelle regioni interessate ed informano la Commissione di tali programmi.
4. Fatto salvo il paragrafo 5, per essere ammessi a beneficiare dell'aiuto di cui al paragrafo 1, gli interventi di diversificazione corrispondono a uno o più interventi previsti a titolo dell'asse 1 e dell'asse 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005.
Gli Stati membri fissano i criteri per distinguere gli interventi per i quali può essere concesso un aiuto alla diversificazione dagli interventi per i quali il sostegno della Comunità può essere concesso a titolo del regolamento (CE) n. 1698/2005.
L'aiuto di cui al paragrafo 1 non è superiore ai massimali previsti per la partecipazione del FEASR di cui all'articolo 70, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1698/2005.
5. Interventi di diversificazione che differiscono dagli interventi previsti a titolo dell'asse 1 e dell'asse 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono ammessi a beneficiare dell'aiuto di cui al paragrafo 1 a condizione che siano conformi ai criteri indicati all'articolo 87, paragrafo 3 del trattato e in particolare alle intensità di aiuto e ai criteri di ammissibilità stabiliti negli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato nel settore dell'agricoltura.
6. Gli Stati membri non concedono un aiuto nazionale per quanto riguarda gli interventi di diversificazione previsti al presente articolo. Tuttavia, se i massimali di cui al paragrafo 4, terzo comma permettessero la concessione di un aiuto alla diversificazione del 100 %, lo Stato membro interessato contribuirebbe almeno nella misura del 20 % della spesa ammissibile. In tal caso gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano.
Articolo 7
Aiuto supplementare alla diversificazione
1. L'importo totale di aiuto disponibile nei confronti di uno Stato membro a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 è aumentato:
— |
del 50 % a seguito della rinuncia alla quota nazionale di zucchero fissata nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 da parte del suddetto Stato membro nella misura di almeno il 50 % ma meno del 75 %; |
— |
di un altro 25 % a seguito della rinuncia alla quota nazionale di zucchero fissata nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 da parte del suddetto Stato membro nella misura di almeno il 75 % ma meno del 100 %; |
— |
di un altro 25 % a seguito della completa rinuncia alla quota nazionale di zucchero fissata nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 da parte del suddetto Stato membro. |
L'aumento è disponibile nella campagna di commercializzazione nel corso della quale la quantità di quota nazionale di zucchero alla quale si è rinunciato raggiunge, secondo i casi, il 50, il 75 o il 100 %.
2. Lo Stato membro interessato decide se l'aiuto relativo all'aumento previsto al paragrafo 1 è concesso per gli interventi di diversificazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1 e/o ai coltivatori di barbabietola da zucchero o di canna da zucchero che cessano la produzione nelle regioni colpite dalla ristrutturazione. L'aiuto ai coltivatori è concesso sulla base di criteri obbiettivi e non discriminatori.
Articolo 8
Aiuto transitorio per le raffinerie a tempo pieno
1. Un aiuto transitorio è concesso alle raffinerie a tempo pieno per permettere loro di adattarsi alla ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità.
2. A questo fine un importo di 150 milioni di EUR è reso disponibile per l'insieme delle quattro campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010.
L'importo fissato al primo comma è suddiviso come segue:
— |
94,3 milioni di EUR per le raffinerie a tempo pieno nel Regno Unito, |
— |
24,4 milioni di EUR per le raffinerie a tempo pieno in Portogallo, |
— |
5,0 milioni di EUR per le raffinerie a tempo pieno in Finlandia, |
— |
24,8 milioni di EUR per le raffinerie a tempo pieno in Francia, |
— |
1,5 milioni di EUR per le raffinerie a tempo pieno in Slovenia. |
3. L'aiuto è concesso sulla base di un piano aziendale approvato dagli Stati membri relativo all'adattamento della situazione della raffineria a tempo pieno interessata alla ristrutturazione dell'industria dello zucchero.
Gli Stati membri concedono l'aiuto sulla base di criteri obiettivi e non discriminatori.
Articolo 9
Aiuto transitorio a taluni Stati membri
Nel contesto del programma di ristrutturazione nazionale di cui all'articolo 6, paragrafo 3:
a) |
un aiuto non superiore a 9 milioni di EUR è concesso all'Austria per gli investimenti in centri di raccolta della barbabietola da zucchero e di altre infrastrutture logistiche rese necessarie in conseguenza della ristrutturazione. |
b) |
un aiuto non superiore a 5 milioni di EUR è concesso in Svezia a vantaggio diretto o indiretto dei bieticoltori di Gotland e Öland che rinunciano alla produzione di zucchero nell'ambito del processo nazionale di ristrutturazione. |
Articolo 10
Limiti finanziari
1. L'aiuto di cui agli articoli 3, 6, 7, 8 e 9 richiesto per una delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 è concesso unicamente nei limiti degli stanziamenti disponibili a titolo del fondo di ristrutturazione.
2. Qualora, sulla base delle domande presentate per una campagna di commercializzazione e considerate ammissibili dallo Stato membro interessato, l’importo complessivo dell’aiuto da accordare oltrepassi il limite per la suddetta campagna, l'aiuto sarà concesso secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande di aiuto (secondo il principio «primo arrivato primo servito»).
3. Gli aiuti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 sono indipendenti dall'aiuto di cui all'articolo 3.
4. L'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 è pagato in due rate:
— |
il 40 % nel giugno della campagna di commercializzazione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3, e |
— |
il 60 % nel febbraio della campagna di commercializzazione successiva. |
Tuttavia la Commissione può decidere di suddividere la rata di cui al secondo dei precedenti trattini in due pagamenti:
— |
un primo pagamento nel febbraio della campagna di commercializzazione successiva, e |
— |
un secondo pagamento in una fase successiva, allorché le risorse finanziarie necessarie saranno state versate al fondo di ristrutturazione. |
5. La Commissione può decidere di rinviare il pagamento degli aiuti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 finché le risorse finanziarie necessarie saranno state versate al fondo di ristrutturazione.
Articolo 11
Contributo temporaneo per la ristrutturazione
1. Un contributo temporaneo per la ristrutturazione è versato per campagna di commercializzazione per tonnellata di quota dalle imprese a cui è stata assegnata una quota.
Le quote alle quali un'impresa ha rinunciato a partire da una data campagna di commercializzazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, non sono soggette al pagamento del contributo temporaneo per la ristrutturazione né per tale campagna né per le campagne successive.
2. L’importo del contributo temporaneo per la ristrutturazione per lo zucchero e lo sciroppo di inulina è fissato a:
— |
126,40 EUR per tonnellata di quota per la campagna di commercializzazione 2006/2007, |
— |
173,8 EUR per tonnellata di quota per la campagna di commercializzazione 2007/2008, |
— |
113,3 EUR per tonnellata di quota per la campagna di commercializzazione 2008/2009. |
Il contributo temporaneo per la ristrutturazione per campagna di commercializzazione per l'isoglucosio è fissato a un importo pari al 50 % degli importi fissati nel primo comma.
3. Gli Stati membri sono responsabili nei confronti della Comunità della riscossione dell'importo del contributo temporaneo per la ristrutturazione sul loro territorio.
Gli Stati membri versano l'importo del contributo temporaneo per la ristrutturazione al fondo di ristrutturazione in due rate:
— |
il 60 % entro il 31 marzo della campagna di commercializzazione considerata; |
— |
il 40 % entro il 30 novembre della campagna di commercializzazione successiva. |
4. Se l'importo del contributo temporaneo per la ristrutturazione non è versato entro la data stabilita, la Commissione, previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli, trattiene un importo equivalente a quello del contributo non versato dagli anticipi mensili sull’imputazione delle spese effettuate dallo Stato membro in questione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1 e dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005. Prima di prendere tale decisione, la Commissione offre allo Stato membro la possibilità di formulare osservazioni entro un termine di due settimane. Le disposizioni dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio (9) non si applicano.
5. Gli Stati membri ripartiscono la totalità degli importi dei contributi temporanei per la ristrutturazione dovuti ai sensi del paragrafo 3 tra le imprese operanti sul loro territorio in funzione della quota assegnata nella campagna di commercializzazione considerata.
Le imprese versano il contributo temporaneo per la ristrutturazione in due rate:
— |
il 60 % entro fine febbraio della campagna di commercializzazione considerata; |
— |
il 40 % entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione successiva. |
Articolo 12
Modalità di applicazione
Le modalità di applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo ai requisiti stabiliti all’articolo 3 e ai provvedimenti necessari per ovviare a difficoltà transitorie, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1258/1999, o, a decorrere dal 1o gennaio 2007, di cui all'articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1290/2005.
Articolo 13
Misure specifiche
In caso di emergenza, le misure necessarie e giustificate per risolvere particolari problemi d’ordine pratico sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1258/1999 o, a decorrere dal 1o gennaio 2007, di cui all'articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1290/2005.
Tali misure possono derogare a determinate disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura e per la durata strettamente necessarie.
Articolo 14
Modifiche del regolamento (CE) n. 1290/2005
Il regolamento (CE) n. 1290/2005 è così modificato:
1) |
All’articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:
|
2) |
L’articolo 34 è così modificato:
|
Articolo 15
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006. Tuttavia gli articoli 12 e 13 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL
(1) Parere espresso il 19 gennaio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere espresso il 26 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1290/2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).
(4) GU L 209 del 11.8.2005, pag. 1
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(6) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.
(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(8) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta.
(9) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27.
(10) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.»