ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
10.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 226/2006 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 9 febbraio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
88,1 |
204 |
45,7 |
|
212 |
93,4 |
|
624 |
106,4 |
|
999 |
83,4 |
|
0707 00 05 |
052 |
122,9 |
204 |
101,8 |
|
628 |
167,7 |
|
999 |
130,8 |
|
0709 10 00 |
220 |
66,1 |
624 |
101,9 |
|
999 |
84,0 |
|
0709 90 70 |
052 |
154,7 |
204 |
87,3 |
|
999 |
121,0 |
|
0805 10 20 |
052 |
53,0 |
204 |
51,9 |
|
212 |
40,0 |
|
220 |
41,6 |
|
448 |
47,7 |
|
624 |
61,7 |
|
999 |
49,3 |
|
0805 20 10 |
204 |
89,6 |
999 |
89,6 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
64,0 |
204 |
107,6 |
|
400 |
79,6 |
|
464 |
141,7 |
|
624 |
73,7 |
|
662 |
45,3 |
|
999 |
85,3 |
|
0805 50 10 |
052 |
49,2 |
999 |
49,2 |
|
0808 10 80 |
400 |
100,9 |
404 |
105,2 |
|
720 |
67,2 |
|
999 |
91,1 |
|
0808 20 50 |
388 |
86,0 |
400 |
84,1 |
|
528 |
106,0 |
|
720 |
66,9 |
|
999 |
85,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
10.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 227/2006 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2006
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2006.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2175/2005 (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 9).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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1701 99 90 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 1701, 1701 99, 1701 99 90. Il prodotto non può considerarsi zucchero greggio ai sensi della nota complementare 1 del capitolo 17 della NC. Il prodotto deve essere classificato come altri zuccheri nella sottovoce NC 1701 99 90. |
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1701 99 90 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 1701, 1701 99, 1701 99 90. Il prodotto non può considerarsi zucchero bianco ai sensi della nota complementare 3 del capitolo 17 della NC. Il prodotto deve essere classificato come altri zuccheri nella sottovoce NC 1701 99 90. |
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1701 99 90 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 1701, 1701 99, 1701 99 90. Il prodotto non può considerarsi zucchero bianco ai sensi della nota complementare 3 del capitolo 17 della NC. Il prodotto deve essere classificato come altri zuccheri nella sottovoce NC 1701 99 90. |
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1701 99 90 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 1701, 1701 99, 1701 99 90. Il prodotto non può considerarsi zucchero bianco ai sensi della nota complementare 3 del capitolo 17 della NC. Il prodotto deve essere classificato come altri zuccheri nella sottovoce NC 1701 99 90. |
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2106 90 98 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 98. Il prodotto è una preparazione alimentare destinata al consumo umano e si presenta in forma di polvere appiccicosa (note esplicative del SA relative alla voce 2106, lettera B). |
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2106 90 98 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 98. Il prodotto è una preparazione alimentare destinata al consumo umano e si presenta in forma di cristalli appiccicosi (note esplicative del SA relative alla voce 2106, lettera B). |
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1701 99 90 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 1701, 1701 99, 1701 99 90. Il prodotto non può considerarsi zucchero greggio ai sensi della nota complementare 1 al capitolo 17 della NC. Il prodotto deve essere classificato come altri zuccheri nella sottovoce NC 1701 99 90, poiché la quantità di burro di cacao non è sufficiente ad alterarne le caratteristiche di zucchero. |
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1701 99 90 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 1701, 1701 99, 1701 99 90. Il prodotto è costituito da una miscela di saccarosio in forma di cristalli e di cloruro di sodio. Non può essere considerato zucchero greggio ai sensi della nota complementare 1 del capitolo 17 della NC. Il prodotto deve essere classificato come altri zuccheri nella sottovoce NC 1701 99 90. La presenza di una piccola quantità di cloruro di sodio (2,3 %) non fa cambiare le caratteristiche essenziali dello zucchero al prodotto del capitolo 17 della NC. |
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2106 90 98 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 2106, 2106 90, 2106 90 98. Il prodotto è una preparazione alimentare destinata al consumo umano e deve essere classificato alla sottovoce 2106 90 98. |
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1701 99 90 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 1701, 1701 99, 1701 99 90. Il prodotto deve essere classificato come altri zuccheri nella sottovoce NC 1701 99 90 perché il contenuto di lattosio non altera le caratteristiche del prodotto come zucchero del capitolo 17 della NC. |
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1701 91 00 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 1701, 1701 91, 1701 91 00. Il prodotto deve essere classificato come zucchero aromatizzato nella sottovoce NC 1701 91 00 (note esplicative del SA relative al capitolo 17, considerazioni generali, primo comma, seconda frase, e relative alla voce 1701, quinto paragrafo). La presenza di una piccola quantità d’estratto di liquirizia non altera le caratteristiche del prodotto come zucchero del capitolo 17 della NC. |
10.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 228/2006 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 2257/94 che stabilisce norme di qualità per le banane
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), in particolare l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2257/94 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 per quanto riguarda le norme di qualità per le banane. |
(2) |
Le ultime ricerche sulle varietà di banane hanno portato alla creazione di diversi ibridi. È questo il caso della varietà Flhorban 920, un ibrido triploide tra Musa balbisiana X Musa acuminata, che rientra nel gruppo AAA. Con decisione n. 13757 dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali, del 19 luglio 2004, detta varietà ha ottenuto la protezione comunitaria. Gli ibridi devono pertanto rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2257/94. |
(3) |
Viste le particolari condizioni climatiche esistenti a Madera, nelle Azzorre, in Algarve, a Creta e in Laconia, il regolamento (CE) n. 2257/94 consente che le banane ivi prodotte, se classificate nella categoria II, siano commercializzate nella Comunità anche se non raggiungono la lunghezza minima di 14 cm. È opportuno prevedere la stessa deroga per le banane prodotte a Cipro, regione che presenta condizioni climatiche analoghe. |
(4) |
Tenuto conto della domanda del mercato comunitario e della norma del Codex alimentarius relativa alle banane (Codex Stan 205-1997), occorre prendere disposizioni atte a consentire la commercializzazione delle banane sotto forma di frutti individuali. |
(5) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2257/94. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2257/94 è modificato come segue.
1) |
L’allegato I è modificato come segue:
|
2) |
Nell’allegato II, gruppo AAA, nel sottogruppo Gros Michel è inserita la seguente riga:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(2) GU L 245 del 20.9.1994, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/97 (GU L 60 dell’1.3.1997, pag. 53).
10.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 229/2006 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2006
che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate per il contingente di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dal regolamento (CE) n. 2172/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 2172/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2172/2005 ha fissato a 4 600 capi il quantitativo del contingente annuale per il quale gli importatori comunitari possono presentare domanda di diritti d'importazione ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento. |
(2) |
Dato che i diritti d'importazione superano il quantitativo disponibile di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2172/2005, occorre fissare una percentuale unica di riduzione delle quantità richieste, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ogni domanda di diritti d'importazione presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2172/2005 per il periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2006 è soddisfatta a concorrenza del 64,5161 % dei diritti d'importazione richiesti.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160, del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 346 del 29.12.2005, pag. 10.
10.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 230/2006 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2006
che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione (2), ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli. |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico, i prodotti esportati dalla Comunità possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. |
(3) |
Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario curare che non siano perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, in base alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3). Tali quantitativi devono essere suddivisi tenendo conto della natura più o meno deperibile dei prodotti in causa. |
(4) |
A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate. |
(5) |
A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione. |
(6) |
La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso. |
(7) |
I pomodori, le arance, i limoni e le mele delle categorie Extra, I e II, delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico. |
(8) |
Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno fissare le restituzioni all'esportazione secondo i sistemi A1 e B. |
(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Per il sistema A1, i tassi di restituzione, il periodo di domanda della restituzione e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento. Per il sistema B, i tassi di restituzione indicativi, il periodo di presentazione delle domande dei titoli e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento.
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
(3) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2091/2005 (GU L 343 del 24.12.2005, pag. 1).
(4) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1856/2005 (GU L 297 del 15.11.2005, pag. 7).
ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 9 febbraio 2006, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)
Codice del prodotto (1) |
Destinazione (2) |
Sistema A1 Periodo di domanda della restituzione: 10.3.2006-8.5.2006 |
Sistema B Periodo di presentazione delle domande dei titoli: 17.3.2006-15.5.2006 |
||
Tasso di restituzione (EUR/t nette) |
Quantità previste (t) |
Tasso di restituzione indicativo (EUR/t nette) |
Quantità previste (t) |
||
0702 00 00 9100 |
F08 |
30 |
|
30 |
5 774 |
0805 10 20 9100 |
A00 |
37 |
|
37 |
40 920 |
0805 50 10 9100 |
A00 |
60 |
|
60 |
8 245 |
0808 10 80 9100 |
F09 |
33 |
|
33 |
53 622 |
(1) I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
(2) I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
F03 |
: |
Tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera. |
||||||
F04 |
: |
Sri Lanka, Hong Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica e Giappone. |
||||||
F08 |
: |
Tutte le destinazioni diverse dalla Bulgaria. |
||||||
F09 |
: |
Le seguenti destinazioni:
|
10.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 231/2006 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2006
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione (2), ha stabilito le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati. |
(2) |
A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, nella misura necessaria per consentire l'esportazione di quantitativi economicamente rilevanti, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento possono essere oggetto di restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. L'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 stabilisce che qualora la restituzione per gli zuccheri incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), risulti insufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti medesimi, è applicabile la restituzione fissata conformemente all'articolo 17 dello stesso regolamento. |
(3) |
Conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, occorre fare in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3). |
(4) |
A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, le restituzioni sono stabilite prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità, nonché, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Occorre inoltre tener conto dei costi di commercializzazione e di trasporto, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste. |
(5) |
Conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/96, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione. |
(6) |
La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto in questione. |
(7) |
Le ciliegie temporaneamente conservate, i pomodori pelati, le ciliegie candite, le nocciole preparate e taluni succhi d'arancia possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico. |
(8) |
Occorre stabilire di conseguenza il tasso delle restituzioni e i quantitativi previsti. |
(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I tassi di restituzione all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, il periodo di presentazione delle domande di titoli, il periodo di rilascio dei titoli e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2004 (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 20).
(3) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2091/2005 (GU L 343 del 24.12.2005, pag. 1).
(4) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 17).
ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 9 febbraio 2006, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)
Periodo di presentazione delle domande di titoli: dal 24 febbraio al 23 giugno 2006.
Periodo di assegnazione dei titoli: da febbraio a giugno 2006.
Codice del prodotto (1) |
Codice di destinazione (2) |
Tasso di restituzione (EUR/t netta) |
Quantitativi previsti (in t) |
0812 10 00 9100 |
F06 |
50 |
2 853 |
2002 10 10 9100 |
F10 |
45 |
42 477 |
2006 00 31 9000 2006 00 99 9100 |
F06 |
153 |
287 |
2008 19 19 9100 2008 19 99 9100 |
A00 |
59 |
344 |
2009 11 99 9110 2009 12 00 9111 2009 19 98 9112 |
A00 |
5 |
300 |
2009 11 99 9150 2009 19 98 9150 |
A00 |
29 |
301 |
(1) I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
(2) I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
F06 |
Tutte le destinazioni tranne i paesi dell'America settentrionale. |
F10 |
Tutte le destinazioni tranne gli Stati Uniti d'America e la Bulgaria. |
10.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 232/2006 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2006
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 225/2006 della Commissione (4). |
(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).
(3) GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.
(4) GU L 38 del 9.2.2006, pag. 34.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 10 febbraio 2006
(EUR) |
||
Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
38,37 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
38,37 |
3,39 |
1701 12 10 (1) |
38,37 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
38,37 |
3,10 |
1701 91 00 (2) |
37,33 |
6,57 |
1701 99 10 (2) |
37,33 |
3,14 |
1701 99 90 (2) |
37,33 |
3,14 |
1702 90 99 (3) |
0,37 |
0,30 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
10.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 233/2006 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2006
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 2094/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2094/2005 della Commissione (2). |
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere di non dar seguito alla gara. |
(3) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 3 al 9 febbraio 2006 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 2094/2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 335 del 21.12.2005, pag. 4.
(3) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).
10.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 234/2006 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2006
che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2093/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2093/2005 della Commissione (2). |
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione. |
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 3 al 9 febbraio 2006 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2093/2005, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 30,95 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 70 500 t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 335 del 20.12.2005, pag. 3.
(3) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).
10.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 235/2006 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2006
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1809/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1809/2005 della Commissione (2). |
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere di non dar seguito alla gara. |
(3) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 3 al 9 febbraio 2006 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1809/2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 291 del 5.11.2005, pag. 4.
(3) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).
10.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/20 |
REGOLAMENTO (CE) N. 236/2006 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2006
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2). |
(3) |
Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95. |
(4) |
La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione. |
(5) |
La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio. |
(6) |
L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 9 febbraio 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
|||
1001 10 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1001 10 00 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1001 90 91 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1001 90 99 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1002 00 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1003 00 10 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1003 00 90 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1004 00 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1004 00 00 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1005 10 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1005 90 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1007 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1008 20 00 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1101 00 11 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1101 00 15 9100 |
C01 |
EUR/t |
4,11 |
|||
1101 00 15 9130 |
C01 |
EUR/t |
3,84 |
|||
1101 00 15 9150 |
C01 |
EUR/t |
3,54 |
|||
1101 00 15 9170 |
C01 |
EUR/t |
3,27 |
|||
1101 00 15 9180 |
C01 |
EUR/t |
3,06 |
|||
1101 00 15 9190 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1101 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1102 10 00 9500 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1102 10 00 9700 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1102 10 00 9900 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1103 11 10 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1103 11 10 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1103 11 10 9900 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1103 11 90 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1103 11 90 9800 |
— |
EUR/t |
— |
|||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
|
10.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 237/2006 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2006
che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1058/2005 della Commissione (2). |
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima. |
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 3 al 9 febbraio 2006 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 2,95 EUR/t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 174 del 7.7.2005, pag. 12.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
10.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/23 |
REGOLAMENTO (CE) N. 238/2006 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2006
che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1059/2005 della Commissione (2). |
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima. |
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 3 al 9 febbraio 2006 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 3,00 EUR/t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 174 del 7.7.2005, pag. 15.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).