ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 36

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
8 febbraio 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 206/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 207/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006, recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

3

 

*

Regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006, che modifica gli allegati VI e VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme di trasformazione relative agli impianti di produzione di biogas e di compostaggio e i requisiti applicabili allo stallatico ( 1 )

25

 

*

Regolamento (CE) n. 209/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006, che modifica i regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003 quanto alla proroga delle misure transitorie concernenti gli impianti di compostaggio e di produzione di biogas ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

32

 

*

Regolamento (CE) n. 210/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l’importo dell’aiuto per i pomodori destinati alla trasformazione

34

 

*

Regolamento (CE) n. 211/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006, che deroga al regolamento (CE) n. 1433/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all’aiuto finanziario

36

 

*

Direttiva 2006/16/CE della Commissione, del 7 febbraio 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva oxamil ( 1 )

37

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 30 gennaio 2006, che modifica e proroga la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle)

40

 

*

Decisione del Consiglio, del 30 gennaio 2006, che estende agli Stati membri non partecipanti l’applicazione della decisione 2006/75/CE che modifica ed estende la decisione 2001/923/CE, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle)

42

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 23 dicembre 2005, che istituisce un gruppo ad alto livello sulla competitività, l’energia e l’ambiente

43

 

*

Decisione della Commissione, del 31 gennaio 2006, relativa a un contributo finanziario della Comunità per l’attuazione di un'indagine epidemiologica e di misure di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini nell’ambito delle misure di emergenza prese per combattere questa malattia in Portogallo nel 2004 e nel 2005 [notificata con il numero C(2006) 166]

45

 

*

Decisione della Commissione, del 31 gennaio 2006, che modifica le decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE per quanto riguarda una proroga del periodo di applicazione [notificata con il numero C(2006) 187]  ( 1 )

48

 

*

Decisione della Commissione, del 1o febbraio 2006, che concede ad alcuni Stati membri la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali [notificata con il numero C(2006) 172]

50

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea (GU L 335 del 21.12.2005)

52

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

8.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/1


REGOLAMENTO (CE) N. 206/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 febbraio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

82,3

204

50,7

212

113,2

624

111,0

999

89,3

0707 00 05

052

99,0

204

101,8

628

167,7

999

122,8

0709 10 00

220

63,9

999

63,9

0709 90 70

052

165,0

204

107,8

999

136,4

0805 10 20

052

50,4

204

54,7

212

41,3

220

39,9

448

47,8

624

64,1

999

49,7

0805 20 10

204

89,3

999

89,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

62,2

204

114,1

400

79,6

464

145,9

624

77,7

662

45,3

999

87,5

0805 50 10

052

48,6

999

48,6

0808 10 80

400

127,4

404

98,4

720

74,3

999

100,0

0808 20 50

388

92,1

400

88,5

528

111,0

720

45,5

999

84,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


8.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/3


REGOLAMENTO (CE) N. 207/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2006

recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (1), in particolare l’articolo 122,

considerando quanto segue:

(1)

Alcuni Stati membri o le loro autorità competenti hanno richiesto che siano apportate modifiche agli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72, secondo la procedura definita da tale regolamento.

(2)

Le modifiche proposte derivano da decisioni adottate dagli Stati membri interessati o dalle rispettive autorità competenti che designano le autorità incaricate di garantire che la legislazione in materia di sicurezza sociale sia applicata conformemente al diritto comunitario.

(3)

L'allegato 9 menziona i regimi da prendere in considerazione per il calcolo del costo medio annuale delle prestazioni in natura, conformemente alle disposizioni degli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72.

(4)

È stato ottenuto il parere unanime della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da 1 a 5 e gli allegati da 7 a 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2006.

Per la Commissione

Vladimír ŠPIDLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 1).


ALLEGATO

1.

L'allegato 1 è modificato come segue.

a)

La rubrica «K. CIPRO» è sostituita dal testo seguente:

«K.   CIPRO:

1.

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministro del Lavoro e delle assicurazioni sociali), Nicosia;

2.

Υπουργός Υγείας (Ministro della Sanità), Nicosia;

3.

Yπουργός Οικονομικών (Ministro delle Finanze), Nicosia.»

b)

La rubrica «L. LETTONIA» è sostituita dal testo seguente:

«L.   LETTONIA:

1.

Labklājības ministrija, Rīga (Ministero dell’Assistenza sociale, Riga);

2.

Veselības ministrija, Rīga (Ministero della Sanità, Riga).»

c)

La rubrica «O. UNGHERIA» è sostituita dal testo seguente:

«O.   UNGHERIA:

1.

Egeszsegügyi Miniszterium (Ministero della Sanità), Budapest;

2.

Ifjúsági, Családügyi, Szociális es Eselyegyenlősegi Miniszterium (Ministero della Gioventù, della famiglia, degli affari sociali e delle pari opportunità), Budapest;

3.

Foglalkoztatáspolitikai es Munkaügyi Miniszterium (Ministero dell'Occupazione e del lavoro), Budapest;

4.

Penzügyminiszterium (Ministero delle finanze), Budapest.»

d)

La rubrica «Q. PAESI BASSI» è modificata come segue.

Il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministro della Sanità, del benessere e dello sport), L’Aja.»

e)

La rubrica «R. AUSTRIA» è sostituita dal testo seguente:

«R.   AUSTRIA:

1.

Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (Ministro federale della Sicurezza sociale, delle questioni riguardanti le varie generazioni e della tutela dei consumatori), Vienna;

2.

Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (Ministro federale dell'Economia e del lavoro), Vienna;

3.

Bundesminister für Gesundheit und Frauen (Ministro federale della Sanità e delle donne), Vienna;

4.

Per quanto riguarda i regimi speciali dei funzionari:

Bundeskanzler (Cancelliere federale), Vienna, o il governo del Land interessato.»

2.

L'allegato 2 è modificato come segue.

a)

La rubrica «J. ITALIA» è modificata come segue.

i)

Il punto 3.A è sostituito dal testo seguente:

«A.

Lavoratori subordinati:

a)

in generale:

Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali;

b)

per i lavoratori dello spettacolo:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Roma;

c)

per i giornalisti:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola”, Roma.»

ii)

Il punto 3.B è sostituito dal testo seguente:

«B.

Lavoratori autonomi:

a)

per i medici:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici;

b)

per i farmacisti:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti;

c)

per i veterinari:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari;

d)

per gli infermieri, gli assistenti sanitari e le vigilatrici d’infanzia:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (IPASVI);

e)

per gli ingegneri e gli architetti:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti;

f)

per i geometri:

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti;

g)

per gli avvocati e i procuratori:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense;

h)

per i dottori commercialisti:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti;

i)

per i ragionieri e i periti commerciali:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali;

j)

per i consulenti del lavoro:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro;

k)

per i notai:

Cassa nazionale notariato;

l)

per gli agenti doganali:

Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie (FASC);

m)

per i biologi:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi;

n)

per gli addetti e gli impiegati in agricoltura:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura;

o)

per gli agenti e i rappresentanti di commercio:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio;

p)

per i periti industriali:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali;

q)

per gli attuari, i chimici, gli agronomi, i forestali e i geologi:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi;

r)

per gli psicologi:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi;

s)

per i giornalisti:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola”.»

b)

La rubrica «K. CIPRO» è sostituita dal testo seguente:

«K.   CIPRO

1.

Prestazioni in natura:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία, (Ministero della Sanità, Nicosia);

2.

Prestazioni in denaro:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Servizi delle assicurazioni sociali, ministero del Lavoro e della sicurezza sociale, Nicosia);

3.

Prestazioni familiari:

Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Servizio sovvenzioni e prestazioni, ministero delle Finanze, Nicosia).»

c)

La rubrica «L. LETTONIA» è sostituita dal testo seguente:

«L.   LETTONIA

La competenza delle istituzioni è disciplinata dalle disposizioni della legislazione lettone, fatte salve le seguenti diverse indicazioni.

1.

In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di assistenza sanitaria in natura: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Agenzia statale delle assicurazioni sociali, Riga).

2.

Prestazioni di assistenza sanitaria in natura: Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Agenzia statale per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, Riga).»

d)

La rubrica «O. UNGHERIA» è modificata come segue.

Il punto 6 è sostituito dal testo seguente:

«6.

Prestazioni familiari

Prestazioni in denaro:

1.

Magyar Államkincstár (Tesoreria dello Stato dell’Ungheria);

2.

Országos Egeszsegbiztosítási Penztár (Fondo nazionale d’assicurazione malattia).»

e)

La rubrica «Q. PAESI BASSI» è modificata come segue.

Il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.

Malattia e maternità

a)

Prestazioni in natura:

per le persone tenute ad assicurarsi presso un organismo assicurativo in virtù dell’articolo 2 della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia): l’organismo assicuratore presso il quale l’interessato ha stipulato un’assicurazione malattia, ai sensi della legge sull’assicurazione malattia;

per le persone non comprese nella categoria indicata al trattino precedente che risiedono all’estero e che, in virtù del regolamento o dell’accordo SEE o dell’accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con la Svizzera, hanno diritto all’assistenza sanitaria nel loro paese di residenza in applicazione della legislazione olandese:

1.

per la registrazione e il prelievo dei contributi obbligatori: il College voor zorgverzekeringen, a Diemen,

2.

per la richiesta di prestazioni: CZ, Tilburg;

b)

Prestazioni in denaro:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituto di gestione delle assicurazioni per i lavoratori subordinati, Amsterdam);

c)

Prestazioni per assistenza sanitaria:

Belastingdienst Toeslagen, Utrecht (amministrazione delle imposte — sezione prestazioni, Utrecht).»

f)

La rubrica «R. AUSTRIA» è modificata come segue.

i)

Al punto 2, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b)

Ai fini dell’applicazione dell'articolo 45, paragrafo 6, del regolamento, se nessun periodo di contribuzione è stato compiuto sotto la legislazione austriaca, e ai fini della presa in considerazione dei periodi di servizio militare e civile, nonché dei periodi di educazione dei figli, non preceduti o seguiti da un periodo d'assicurazione in Austria:

Pensionsversicherungsanstalt (Istituto d’assicurazione pensioni), Vienna.»

ii)

Il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«4.

Prestazioni familiari

a)

Prestazioni familiari ad eccezione del Kinderbetreuungsgeld (assegno per congedo parentale):

Finanzamt (amministrazione fiscale);

b)

Kinderbetreuungsgeld (assegno per congedo parentale):

la cassa d’assicurazione malattia cui il richiedente è affiliato o è stato affiliato da ultimo, ovvero la Gebietskrankenkasse (Cassa regionale di malattia) presso la quale la domande è stata presentata.»

g)

La rubrica «S. POLONIA» è modificata come segue.

i)

Al punto 2, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a)

per le persone che hanno esercitato recentemente un’attività dipendente o autonoma, ad eccezione degli agricoltori autonomi, e per i militari di carriera e i funzionari che hanno compiuto periodi di servizio diversi da quelli menzionati ai punti c) i), c) ii), d) i), d) ii), e) i) ed e) ii):

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) — agenzia regionale di Łódź — per le persone che hanno compiuto:

a)

periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti sul territorio della Spagna, dell’Italia, della Grecia, di Cipro o di Malta,

b)

periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Spagna, in Portogallo, in Italia, in Grecia, a Cipro o a Malta;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) — agenzia regionale di Nowy Sącz — per le persone che hanno compiuto:

a)

periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti sul territorio dell'Austria, della Repubblica ceca, dell’Ungheria, della Slovacchia o della Slovenia,

b)

periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Austria, in Repubblica ceca, in Ungheria, in Slovacchia o in Slovenia;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) — agenzia regionale di Opole — per le persone che hanno compiuto:

a)

periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti sul territorio della Germania,

b)

periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Germania;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) — agenzia regionale di Szczecin — per le persone che hanno compiuto:

a)

periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti sul territorio della Danimarca, della Finlandia, della Svezia, della Lituania, della Lettonia o dell’Estonia,

b)

periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Danimarca, in Finlandia, in Svezia, in Lituania, in Lettonia o in Estonia;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (ufficio I di Varsavia — ufficio centrale degli accordi internazionali) — per le persone che hanno compiuto:

a)

periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti sul territorio del Belgio, della Francia, dei Paesi Bassi, del Lussemburgo, dell’Irlanda o del Regno Unito,

b)

periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Belgio, in Francia, nei Paesi Bassi, in Lussemburgo, in Irlanda o nel Regno Unito.»

ii)

Al punto 3, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a)

Prestazioni in natura: Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa (Cassa nazionale d’assicurazione malattia, Varsavia).»

iii)

Al punto 3, la lettera b) ii) è sostituita dal seguente:

«ii)

invalidità o decesso della persona il cui lavoro costituisce la principale fonte di reddito della famiglia:

per le persone che esercitavano un’attività dipendente o autonoma (ad eccezione degli agricoltori autonomi) alla data di materializzazione del rischio e per i laureati disoccupati che effettuano una formazione o un tirocinio alla data della materializzazione del rischio:

i servizi di Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto d’assicurazione sociale) il cui elenco figura al punto 2, lettera a);

per le persone che esercitavano un’attività di agricoltori autonomi alla data di materializzazione del rischio:

i servizi di Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo d’assicurazione sociale nel settore agricolo) il cui elenco figura al punto 2, lettera b);

per i militari di carriera, se il rischio si materializza durante un periodo di servizio attivo:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Servizio delle pensioni militari a Varsavia);

per il personale di cui al punto 2, lettera d), se il rischio si materializza durante il periodo di destinazione a uno dei servizi il cui elenco figura al punto 2, lettera d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Servizio delle pensioni del ministero dell'Interno e dell'amministrazione a Varsavia);

per il personale penitenziario, se il rischio si materializza durante il periodo di servizio:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Servizio delle pensioni dell'amministrazione penitenziaria a Varsavia);

per i giudici e i pubblici ministeri:

i servizi specializzati del ministero della Giustizia.»

iv)

Al punto 4, le lettere c), d) ed e) sono sostituite dal testo seguente:

«c)

per i militari di carriera:

i servizi specializzati del ministero della Difesa nazionale;

d)

per il personale della polizia, gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco, le guardie di frontiera, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza interna, i funzionari dei servizi segreti e i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza governativa:

i servizi specializzati del ministero degli Affari interni e dell’amministrazione;

e)

per il personale penitenziario:

i servizi specializzati del ministero della Giustizia.»

v)

Al punto 4, la lettera g) è sostituita dal testo seguente:

«g)

per i pensionati:

che hanno il diritto di beneficiare del regime d’assicurazione sociale dei lavoratori subordinati e autonomi, ad eccezione degli agricoltori autonomi:

i servizi dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto d’assicurazione sociale) il cui elenco figura al punto 2, lettera a);

che hanno il diritto di beneficiare del regime d’assicurazione sociale degli agricoltori:

i servizi del Fondo d’assicurazione sociale nel settore agricolo (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) il cui elenco figura al punto 2, lettera b);

che hanno il diritto di beneficiare del regime pensionistico dei militari di carriera:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Servizio delle pensioni militari a Varsavia);

che hanno il diritto di beneficiare del regime pensionistico del personale di cui al punto 2, lettera d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Servizio delle pensioni del ministero dell'Interno e dell'amministrazione a Varsavia);

che hanno il diritto di beneficiare del regime pensionistico del personale penitenziario:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Servizio delle pensioni dell'amministrazione penitenziaria a Varsavia);

che sono ex giudici e pubblici ministeri:

i servizi specializzati del ministero della Giustizia.»

vi)

Il punto 6 è sostituito dal testo seguente:

«6.

Prestazioni familiari:

il centro regionale di assistenza sociale territorialmente competente per il luogo di residenza o di soggiorno dell’avente diritto.»

h)

La rubrica «X. SVEZIA» è modificata come segue.

Il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.

Per le prestazioni di disoccupazione:

a)

ai fini dell’applicazione degli articoli da 80 a 82 del regolamento d’attuazione:

la Cassa disoccupazione che sarebbe competente per la domanda d’indennità di disoccupazione in Svezia, o

l'autorità di vigilanza;

b)

ai fini dell’applicazione dell'articolo 83 del regolamento d’attuazione:

Inspekzioneen för arbetslöshetsförsäkringen (Ispettorato dell'assicurazione disoccupazione).»

3.

L'allegato 3 è modificato come segue.

a)

La rubrica «B. REPUBBLICA CECA» è modificata come segue.

Il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.

Prestazioni in natura:

a)

in generale:

la compagnia d'assicurazione malattia (a scelta);

b)

per i servizi di soccorso aereo:

Ministerstvo zdravotnictví (Ministero della Sanità).»

b)

La rubrica «J. ITALIA» è modificata come segue:

i)

Il punto 3.A è sostituito dal testo seguente:

«A.

Lavoratori subordinati:

a)

in generale:

Istituto nazionale della previdenza sociale, uffici provinciali;

b)

per i lavoratori dello spettacolo:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Roma;

c)

per i giornalisti:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola”, Roma.»

ii)

Il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«4.

Assegni in caso di morte:

 

Istituto nazionale della previdenza sociale, uffici provinciali;

 

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, uffici provinciali; IPSEMA.»

c)

La rubrica «K. CIPRO» è sostituita dal testo seguente:

«K.   CIPRO

1.

Prestazioni in natura:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία, (Ministero della Sanità, Nicosia).

2.

Prestazioni in denaro:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (servizi delle assicurazioni sociali, ministero del Lavoro e della sicurezza sociale, Nicosia).

3.

Prestazioni familiari:

Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Servizio sovvenzioni e prestazioni, ministero delle Finanze, Nicosia).»

d)

La rubrica «L. LETTONIA» è sostituita dal testo seguente:

«L.   LETTONIA

1.

In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di assistenza sanitaria in natura: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Agenzia statale delle assicurazioni sociali, Riga).

2.

Prestazioni di assistenza sanitaria in natura: Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Agenzia statale per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, Riga).»

e)

La rubrica «O. UNGHERIA» è modificata come segue.

i)

Il punto I.1 è sostituito dal testo seguente:

«1.

Malattia e maternità

Prestazioni in natura e prestazioni in denaro:

Országos Egeszsegbiztosítási Penztár es a megyei egeszsegbiztosítási penztárak (Fondo nazionale d’assicurazione malattia e Fondi regionali d’assicurazione malattia).»

ii)

Il punto I.6 è sostituito dal testo seguente:

«6.

Prestazioni familiari

Prestazioni in denaro:

1.

Magyar Államkincstár Budapesti es Pest megyei Regionális Igazgatósága (Direzione regionale di Budapest e del distretto di Pest della Tesoreria pubblica dell’Ungheria);

2.

Országos Egeszsegbiztosítási Penztár (Fondo nazionale d’assicurazione malattia).»

iii)

Il punto II.1 è sostituito dal testo seguente:

«1.

Malattia e maternità

Prestazioni in natura e prestazioni in denaro:

Országos Egeszsegbiztosítási Penztár es a megyei egeszsegbiztosítási penztárak (Fondo nazionale d’assicurazione malattia e Fondi regionali d’assicurazione malattia).»

iv)

Il punto II.6 è sostituito dal testo seguente:

«6.

Prestazioni familiari

Prestazioni in denaro:

1.

Magyar Államkincstár Budapesti es Pest megyei Regionális Igazgatósága (Direzione regionale di Budapest e del distretto di Pest della Tesoreria pubblica dell’Ungheria);

2.

Országos Egeszsegbiztosítási Penztár (Fondo nazionale d’assicurazione malattia).»

f)

La rubrica «Q. PAESI BASSI» è modificata come segue.

Al punto 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a)

Prestazioni in natura

i)

Istituzione del luogo di residenza:

CZ, Tilburg;

ii)

Istituzione del luogo di soggiorno:

Onderlinge Waarborgmaatschappij Agis Zorgverzekeringen u.a. (Società d'assicurazione malattia mutua Agis), Amersfoort.»

g)

La rubrica «R. AUSTRIA» è modificata come segue.

i)

Al punto 1, la lettera b) ii) è sostituita da quanto segue:

«ii)

in caso di trattamento in un ospedale che ricade nell’ambito di responsabilità di un Landesgesundheitsfonds (Fondo regionale per la salute), Landesgesundheitsfonds competente per il luogo di residenza o di soggiorno dell’interessato;»

ii)

Al punto 2, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b)

in tutti gli altri casi, con riserva dell'applicazione dell'articolo 53 del regolamento d’attuazione:

Pensionsversicherungsanstalt, Wien (Istituto d’assicurazione pensioni, Vienna);»

iii)

Al punto 3, la lettera a) ii) è sostituita dal testo seguente:

«ii)

in caso di trattamento in un ospedale che rientra nell’ambito di responsabilità di un Landesgesundheitsfonds (Fondo regionale per la salute), Landesgesundheitsfonds competente per il luogo di residenza o di soggiorno dell’interessato;»

iv)

Il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5.

Prestazioni familiari:

Finanzamt (amministrazione fiscale) competente per il luogo di residenza o di soggiorno dell’interessato.»

h)

La rubrica «S. POLONIA» è modificata come segue.

i)

Al punto 2, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a)

per le persone che hanno esercitato recentemente un’attività dipendente o autonoma, ad eccezione degli agricoltori autonomi, e per i militari di carriera e i funzionari che hanno compiuto periodi di servizio diversi da quelli menzionati alle lettere c), d) ed e):

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) — agenzia regionale di Łódź — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Cipro o Malta;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) — agenzia regionale di Nowy Sącz — per le persone che hanno compiuto:

a)

periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti sul territorio dell'Austria, della Repubblica ceca, dell’Ungheria, della Slovacchia o della Slovenia,

b)

periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Austria, Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia o Slovenia;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) — agenzia regionale di Opole — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Germania;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) — agenzia regionale di Szczecin — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Danimarca, Finlandia, Svezia, Lituania, Lettonia o Estonia;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (ufficio I di Varsavia — ufficio centrale degli accordi internazionali) — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Irlanda o Regno Unito.»

ii)

Al punto 2, la lettera g) è sostituita dal testo seguente:

«g)

per le persone che hanno compiuto esclusivamente periodi d’assicurazione nell’ambito di una legislazione estera:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) — agenzia regionale di Łódź — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Cipro o Malta;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) — agenzia regionale di Nowy Sącz — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Austria, Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia o Slovenia;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) — agenzia regionale di Opole — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Germania;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) — agenzia regionale di Szczecin — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Danimarca, Finlandia, Svezia, Lituania, Lettonia o Estonia;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (ufficio I di Varsavia — ufficio centrale degli accordi internazionali) — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Irlanda o Regno Unito.»

iii)

Al punto 3, la lettera b) ii) è sostituita da quanto segue:

«ii)

invalidità o decesso della persona il cui lavoro costituisce la principale fonte di reddito della famiglia:

per le persone che hanno svolto di recente attività subordinate o autonome (ad eccezione degli agricoltori autonomi):

le unità dell’Istituto delle assicurazioni sociali (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) di cui al punto 2, lettera a);

per le persone che hanno svolto di recente attività di agricoltore autonomo:

le unità del Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) di cui al punto 2, lettera b);

per i militari di carriera che hanno compiuto periodi di servizio in Polonia, se l’ultimo periodo corrisponde al periodo di servizio citato e a periodi assicurativi maturati all’estero:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio pensioni militari di Varsavia), qualora sia l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 3, lettera b) ii), terzo trattino;

per i funzionari di cui al punto 2, lettera d), che hanno compiuto periodi di servizio militare in Polonia, se l’ultimo periodo corrisponde al periodo di servizio in una delle formazioni elencate al punto 2, lettera d) e a periodi assicurativi maturati all’estero:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio per le pensioni del ministero degli Affari interni e dell'amministrazione di Varsavia), qualora sia l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 3, lettera b) ii), quarto trattino;

per gli appartenenti alla polizia penitenziaria che hanno compiuto periodi di servizio miliare in Polonia, se l’ultimo periodo corrisponde al periodo di servizio citato e periodi assicurativi maturati nell’ambito di una legislazione estera:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio per le pensioni del servizio penitenziario di Varsavia), qualora sia l'istituzione competente di cui all’allegato 2, punto 3, lettera b), punto ii), quinto trattino;

per i giudici e i pubblici ministeri:

enti specializzati del ministero della Giustizia;

per le persone che hanno maturato esclusivamente periodi assicurativi nell’ambito di una legislazione estera:

le unità dell’Istituto delle assicurazioni sociali (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) di cui al punto 2, lettera g).»

4.

L'allegato 4 è modificato come segue.

a)

La rubrica «K. CIPRO» è sostituita dal testo seguente:

«K.   CIPRO

1.

Prestazioni in natura:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία, (Ministero della Sanità, Nicosia).

2.

Prestazioni in denaro:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Servizi delle assicurazioni sociali, ministero del Lavoro e della sicurezza sociale, Nicosia).

3.

Prestazioni familiari:

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Servizio sovvenzioni e prestazioni, ministero delle Finanze, Nicosia).»

b)

La rubrica «L. LETTONIA» è sostituita dal testo seguente:

«L.   LETTONIA

1.

In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di assistenza sanitaria in natura: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Agenzia statale delle assicurazioni sociali, Riga).

2.

Prestazioni di assistenza sanitaria in natura: Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Agenzia statale per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, Riga).»

c)

La rubrica «O. UNGHERIA» è modificata come segue.

i)

Il punto 6 è sostituito dal testo seguente:

«6.

Prestazioni familiari

Prestazioni in denaro:

1.

Magyar Államkincstár (Tesoreria pubblica dell’Ungheria);

2.

Országos Egeszsegbiztosítási Penztár (Fondo nazionale d’assicurazione malattia).»

Assegno di maternità e assegno di congedo parentale:

Országos Egeszsegbiztosítási Penztár (Fondo nazionale d’assicurazione malattia).

d)

La rubrica «Q. PAESI BASSI» è modificata come segue.

Il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.

Malattia, maternità, invalidità, infortuni sul lavoro, malattie professionali e disoccupazione

a)

Prestazioni in natura:

College voor zorgverzekeringen (Consiglio delle casse malattia), Diemen.

b)

Prestazioni in denaro:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Istituto di gestione delle assicurazioni per i lavoratori subordinati), Amsterdam.

c)

Assegni per cure sanitarie:

Belastingdienst Toeslagen, Utrecht (amministrazione delle imposte — sezione prestazioni, Utrecht.»

e)

La rubrica «R. AUSTRIA» è modificata come segue:

Il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.

Prestazioni familiari

a)

Prestazioni familiari ad eccezione del Kinderbetreuungsgeld (assegno per congedo parentale):

Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generazioneen und Konsumentenschutz (Ministero federale della Sicurezza sociale, delle questioni riguardanti le varie generazioni e della tutela dei consumatori), Vienna.

b)

Kinderbetreuungsgeld (assegno per congedo parentale):

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (Cassa regionale di malattia della Bassa Austria) — centro competente per il Kinderbetreuungsgeld.»

f)

La rubrica «V. SLOVACCHIA» è modificata come segue.

Il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.

Prestazioni in natura:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Autorità di controllo delle cure sanitarie), Bratislava.»

g)

La rubrica «W. FINLANDIA» è sostituita dal testo seguente:

«W.   FINLANDIA

1.

Assicurazione malattia e maternità, pensioni nazionali, assegni familiari, assegni di disoccupazione e pensioni professionali:

Kansaneläkelaitos — Folkpensionianstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki.

2.

Pensioni professionali:

Eläketurvakeskus/Pensioniskyddscentralen, Helsinki.

3.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto — Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione infortuni), Helsinki.»

5.

L'allegato 5 è modificato come segue.

a)

La rubrica «67. DANIMARCA — FINLANDIA» è sostituita dal testo seguente:

«67.   DANIMARCA — FINLANDIA

Articolo 15 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente agli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e a maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici).»

b)

La rubrica «130. SPAGNA — FRANCIA» è sostituita dal testo seguente:

«130.   SPAGNA — FRANCIA

Accordo del 17 maggio 2005 che fissa le modalità specifiche di gestione e di regolamento dei crediti reciproci di cure sanitarie in applicazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.»

c)

La rubrica «142. SPAGNA — PORTOGALLO» è sostituita dal testo seguente:

«142.   SPAGNA — PORTOGALLO

a)

Articoli 42, 43 e 44 dell'accordo amministrativo del 22 maggio 1970;

b)

accordo del 2 ottobre 2002 tra Spagna e Portogallo che fissa le modalità specifiche di gestione e di regolamento dei crediti reciproci di cure sanitarie in applicazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 al fine di facilitare e accelerare il pagamento di tali crediti, conformemente agli articoli 93, 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72.»

d)

La rubrica «146. SPAGNA — SVEZIA» è sostituita dal testo seguente:

«146.   SPAGNA — SVEZIA

Accordo del 1o dicembre 2004 sul rimborso dei costi delle prestazioni in natura erogato in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.»

e)

La rubrica «290. PORTOGALLO — REGNO UNITO» è sostituita dal testo seguente:

«290.   PORTOGALLO — REGNO UNITO

Accordo dell’8 giugno 2004, conformemente agli articoli 36, paragrafo 3, e 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71, che fissa altri metodi di rimborso dei costi delle prestazioni in natura erogate in virtù di tale regolamento nei due paesi a decorrere dal 1o gennaio 2003.»

f)

La rubrica «298. FINLANDIA — SVEZIA» è sostituita dal testo seguente:

«298.   FINLANDIA — SVEZIA

Articolo 15 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, d'infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici).»

6.

L'allegato 7 è modificato come segue.

a)

La rubrica «G. Spagna» è sostituita dal testo seguente:

«G.   SPAGNA

Banco Popular, Madrid.»

b)

La rubrica «W. FINLANDIA» è sostituita dal testo seguente:

«W.   FINLANDIA

Nessuno.»

7.

L'allegato 8 è modificato come segue.

Al punto A, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a)

con un periodo di riferimento di un mese di calendario nei rapporti tra:

il Belgio e la Repubblica ceca,

il Belgio e la Germania,

il Belgio e la Grecia,

il Belgio e la Spagna,

il Belgio e la Francia,

il Belgio e l'Irlanda,

il Belgio e la Lituania,

il Belgio e il Lussemburgo,

il Belgio e l'Austria,

il Belgio e la Polonia,

il Belgio e il Portogallo,

il Belgio e la Slovacchia,

il Belgio e la Finlandia,

il Belgio e la Svezia,

il Belgio e il Regno Unito,

la Repubblica ceca e la Danimarca,

la Repubblica ceca e la Germania,

la Repubblica ceca e la Grecia,

la Repubblica ceca e la Spagna,

la Repubblica ceca e la Francia,

la Repubblica ceca e l’Irlanda,

la Repubblica ceca e la Lettonia,

la Repubblica ceca e la Lituania,

la Repubblica ceca e il Lussemburgo,

la Repubblica ceca e l’Ungheria,

la Repubblica ceca e Malta,

la Repubblica ceca e i Paesi Bassi,

la Repubblica ceca e l’Austria,

la Repubblica ceca e la Polonia,

la Repubblica ceca e il Portogallo,

la Repubblica ceca e la Slovenia,

la Repubblica ceca e la Slovacchia,

la Repubblica ceca e la Finlandia,

la Repubblica ceca e la Svezia,

la Repubblica ceca e il Regno Unito,

la Danimarca e la Lituania,

la Danimarca e la Polonia,

la Danimarca e la Slovacchia,

la Germania e la Grecia,

la Germania e la Spagna,

la Germania e la Francia,

la Germania e l'Irlanda,

la Germania e la Lituania,

la Germania e il Lussemburgo,

la Germania e l'Austria,

la Germania e la Polonia,

la Germania e la Slovacchia,

la Germania e la Finlandia,

la Germania e la Svezia,

la Germania e il Regno Unito,

la Grecia e la Lituania,

la Grecia e la Polonia,

la Grecia e la Slovacchia,

la Spagna e la Lituania,

la Spagna e l'Austria,

la Spagna e Polonia,

la Spagna e la Slovenia,

la Spagna e la Slovacchia,

la Spagna e la Finlandia,

la Spagna e la Svezia,

la Francia e la Lituania,

la Francia e il Lussemburgo,

la Francia e l'Austria,

la Francia e la Polonia,

la Francia e il Portogallo,

la Francia e la Slovenia,

la Francia e la Slovacchia,

la Francia e la Finlandia,

la Francia e la Svezia,

l’Irlanda e la Lituania,

l'Irlanda e l'Austria,

l’Irlanda e Polonia,

l’Irlanda e il Portogallo,

l’Irlanda e la Slovacchia,

l'Irlanda e la Svezia,

la Lettonia e la Lituania,

la Lettonia e il Lussemburgo,

la Lettonia e l’Ungheria,

la Lettonia e la Polonia,

la Lettonia e la Slovenia,

la Lettonia e la Slovacchia,

la Lettonia e la Finlandia,

la Lituania e il Lussemburgo,

la Lituania e l’Ungheria,

la Lituania e i Paesi Bassi,

la Lituania e l’Austria,

la Lituania e il Portogallo,

la Lituania e la Slovenia,

la Lituania e la Slovacchia,

la Lituania e la Finlandia,

la Lituania e la Svezia,

la Lituania e il Regno Unito,

il Lussemburgo e l'Austria,

il Lussemburgo e la Polonia,

il Lussemburgo e il Portogallo,

il Lussemburgo e la Slovenia,

il Lussemburgo e la Slovacchia,

il Lussemburgo e la Finlandia,

il Lussemburgo e la Svezia,

l’Ungheria e l'Austria,

l’Ungheria e la Polonia,

l’Ungheria e la Slovenia,

l’Ungheria e la Slovacchia,

Malta e la Slovacchia,

i Paesi Bassi e l'Austria,

i Paesi Bassi e la Polonia,

i Paesi Bassi e la Slovacchia,

i Paesi Bassi e la Finlandia,

i Paesi Bassi e la Svezia,

l’Austria e la Polonia,

l’Austria e il Portogallo,

l’Austria e la Slovenia,

l’Austria e la Slovacchia,

l’Austria e la Finlandia,

l’Austria e la Svezia,

l’Austria e il Regno Unito,

la Polonia e il Portogallo,

la Polonia e la Slovenia,

la Polonia e la Slovacchia,

la Polonia e la Finlandia,

la Polonia e la Svezia,

la Polonia e il Regno Unito,

il Portogallo e la Slovenia,

il Portogallo e la Slovacchia,

il Portogallo e la Finlandia,

il Portogallo e la Svezia,

il Portogallo e il Regno Unito,

la Slovenia e la Slovacchia,

la Slovenia e la Finlandia,

la Slovenia e il Regno Unito,

la Slovacchia e la Finlandia,

la Slovacchia e la Svezia,

la Slovacchia e il Regno Unito,

la Finlandia e la Svezia,

la Finlandia e il Regno Unito,

la Svezia e il Regno Unito.»

8.

L'allegato 9 è modificato come segue.

a)

La rubrica «L. LETTONIA» è sostituita dal testo seguente:

«L.   LETTONIA

Il costo medio annuo delle prestazioni è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni in natura (servizi sanitari) amministrati dall’Ufficio nazionale d’assicurazione malattia obbligatoria.»

b)

La rubrica «R. AUSTRIA» è modificata come segue.

Il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.

Ospedali che rientrano nell’ambito di responsabilità di un Landesgesundheitsfonds (Fondo regionale per la sanità);»

9.

L'allegato 10 è modificato come segue.

a)

La rubrica «A. BELGIO» è modificata come segue:

i)

Il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.

Ai fini dell’applicazione dell'articolo 14 del regolamento nonché dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, e degli articoli 12 bis, 13 e 14 del regolamento d'attuazione:

Office national de sécurité sociale, Bruxelles/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Brussel (Ufficio nazionale di sicurezza sociale).»

ii)

Il punto 3 ter è sostituito dal testo seguente:

«3 ter.

Ai fini dell’applicazione degli articoli 14 sexies e 14 septies del regolamento e dell'articolo 12 ter del regolamento d’attuazione:

Service public fédéral de sécurité sociale, Bruxelles/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Brussel (Servizio pubblico federale di sicurezza sociale).»

iii)

Il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«4.

Ai fini dell’applicazione de l'articolo 17 del regolamento e:

dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento d’attuazione:

a)

unicamente i casi individuali di deroga:

Office national de sécurité sociale, Bruxelles/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Brussel (Ufficio nazionale per la sicurezza sociale);

b)

eccezioni a favore di talune categorie di lavoratori subordinati:

Service public fédéral de sécurité sociale, direction générale Politique sociale, Bruxelles/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Sociaal Beleid, Brussel (Servizio pubblico federale di sicurezza sociale, direzione generale politica sociale);

dell’articolo 11 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento d’attuazione:

Service public fédéral de sécurité sociale, direction générale Indépendants, Bruxelles/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Zelfstandigen, Brussel. (Servizio pubblico federale di sicurezza sociale, direzione generale lavoratori autonomi).»

iv)

Il punto 4 bis è sostituito dal testo seguente:

«4 bis.

Ai fini dell’applicazione dell'articolo 17 del regolamento quando si tratta di un regime speciale per i funzionari pubblici:

Service public fédéral de sécurité sociale, Bruxelles/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Brussel (Servizio pubblico federale di sicurezza sociale).»

b)

La rubrica «D. GERMANIA» è modificata come segue.

Il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.

Ai fini dell’applicazione:

dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 14 ter, paragrafo 1, del regolamento e delle convenzioni di cui all'articolo 17 del regolamento, in relazione all'articolo 11 del regolamento d'attuazione;

dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 14 ter, paragrafo 2, del regolamento e delle convenzioni di cui all'articolo 17 del regolamento, in relazione all'articolo 11 bis del regolamento d'attuazione;

dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b); dell'articolo 14, paragrafo 3; dell'articolo 14 bis, paragrafi da 2 a 4, e dell'articolo 14 quater, lettera a), del regolamento e delle convenzioni di cui all'articolo 17 del regolamento, in relazione all'articolo 12 bis del regolamento d’attuazione:

i)

persone iscritte all'assicurazione malattia:

l’istituzione alla quale sono iscritte per questa assicurazione, nonché le autorità doganali per quanto riguarda i controlli;

ii)

persone non iscritte all'assicurazione malattia:

impiegati:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Ufficio federale di assicurazione degli impiegati), Berlino, nonché le autorità doganali per quanto riguarda i controlli,

operai:

l’istituzione competente d'assicurazione degli operai, nonché le autorità doganali per quanto riguarda i controlli.»

c)

La rubrica «G. SPAGNA» è sostituita dal testo seguente:

«G.   SPAGNA

1.

Ai fini dell’applicazione dell'articolo 17 del regolamento a casi singoli e per quella dell'articolo 6, paragrafo 1 (ad eccezione della convenzione speciale tra i lavoratori marittimi e l’Istituto sociale della Marina), dell'articolo 11, paragrafo 1, degli articoli 11 bis e 12 bis, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 109 del regolamento d’attuazione:

Tesorería General de la Seguridad Social (Tesoreria generale della sicurezza sociale), Madrid.

2.

Ai fini dell’applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 (salvo per quanto riguarda i lavoratori del mare e le indennità di disoccupazione), dell'articolo 110 (salvo per quanto riguarda i lavoratori del mare) e dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione:

Instituto Nacional de la Seguridad Social (Istituto nazionale della sicurezza sociale), Madrid.

3.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2, per quanto riguarda i lavoratori del mare (salvo per quanto riguarda le indennità di disoccupazione) e dell’articolo 110 del regolamento d’attuazione:

Instituto Social de la Marina (Istituto sociale della Marina), Madrid.

4.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 38, paragrafo 1, dell’articolo 70, paragrafo 1, dell’articolo 85, paragrafo 2, e dell’articolo 86, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione, salvo per quanto riguarda i lavoratori del mare e, ai fini dell’applicazione dei due ultimi articoli citati, salvo per le persone soggette al regime speciale per il personale militare:

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Direzioni provinciali dell'Istituto nazionale della sicurezza sociale).

5.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1 (convenzione speciale per i lavoratori del mare), dell’articolo 38, paragrafo 1 (per quanto riguarda i lavoratori del mare), dell’articolo 70, paragrafo 1, dell’articolo 80, paragrafo 2, dell’articolo 81, dell’articolo 82, paragrafo 2, dell’articolo 85, paragrafo 2, e dell’articolo 86, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione:

Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (Direzioni provinciali dell’Istituto sociale della Marina).

6.

Ai fini dell’applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2, per quanto riguarda le indennità di disoccupazione:

Servicio Público de Empleo Estatal (Servizio pubblico statale per l’occupazione), INEM, Madrid.

7.

Ai fini dell’applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81 e dell'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione per quanto riguarda le indennità di disoccupazione, salvo per quanto riguarda i lavoratori del mare:

Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal (Direzioni provinciali del servizio pubblico statale per l’occupazione), INEM, Madrid.

8.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 2, e dell’articolo 86, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione riguardo agli assegni familiari per le persone soggette al regime speciale per il personale militare:

Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa (Direzione generale del personale del ministero della Difesa), Madrid.

9.

Regime speciale dei funzionari civili dello Stato: ai fini dell’applicazione degli articoli 14 sexies, 14 septies e 17 del regolamento e dell'articolo 12 bis del regolamento d’attuazione:

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Servicios Centrales (Mutualità generale dei funzionari dello Stato, servizi centrali), Madrid.

10.

Regime speciale del personale militare: ai fini dell’applicazione degli articoli 14 sexies, 14 septies e 17 del regolamento e dell'articolo 12 bis del regolamento d’attuazione:

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Istituto di assicurazioni sociali delle forze armate), Madrid.

11.

Regime speciale dei funzionari dell'amministrazione della giustizia: ai fini dell’applicazione degli articoli 14 sexies, 14 septies e 17 del regolamento e dell'articolo 12 bis del regolamento d’attuazione:

Mutualidad General Judicial (Mutualità generale giudiziaria), Madrid.»

d)

La rubrica «J. ITALIA» è modificata come segue.

i)

Il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.

Ai fini dell’applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento d’attuazione:

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Roma.»

ii)

Il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.

Ai fini dell’applicazione degli articoli 11 bis e 12 del regolamento d’attuazione:

 

per i medici:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici;

 

per i farmacisti:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti;

 

per i veterinari:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari;

 

per gli infermieri, gli assistenti sanitari e le vigilatrici d'infanzia:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia;

 

per gli agenti e i rappresentanti di commercio:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio;

 

per i biologi:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi;

 

per i periti industriali:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali;

 

per gli psicologi:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi;

 

per i giornalisti:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola”;

 

per gli attuari, chimici, agronomi, forestali e geologi:

Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi;

 

per gli addetti e gli impiegati in agricoltura:

Ente Nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura;

 

per gli ingegneri e gli architetti:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti;

 

per i geometri:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri;

 

per gli avvocati e i procuratori:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense;

 

per i commercialisti:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti;

 

per i ragionieri e periti commerciali:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali;

 

per i consulenti del lavoro:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro;

 

per i notai:

Cassa nazionale notariato;

 

per gli agenti doganali:

Fondo di previdenza a favore degli spedizionieri doganali.»

e)

La rubrica «K. CIPRO» è sostituita dal testo seguente:

«K.   CIPRO

1.

Ai fini dell’applicazione dell'articolo 14 quater, dell'articolo 14 quinquies, paragrafo 3, e dell'articolo 17 del regolamento, dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 10 ter, dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, dell'articolo 12 bis, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81, dell'articolo 82, paragrafo 2, dell'articolo 85, paragrafo 2, dell'articolo 86, paragrafo 2, dell'articolo 91, paragrafo 2, e dell'articolo 109 del regolamento d’attuazione:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Servizi delle assicurazioni sociali, ministero del Lavoro e della sicurezza sociale, Nicosia);

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Servizio sovvenzioni e prestazioni, ministero delle Finanze, Nicosia).

2.

Ai fini dell’applicazione dell'articolo 8, dell'articolo 102, paragrafo 2, e dell'articolo 110 del regolamento d’attuazione (per le prestazioni in denaro):

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Servizi delle assicurazioni sociali, ministero del Lavoro e della sicurezza sociale, Nicosia);

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Servizio sovvenzioni e prestazioni, ministero delle Finanze, Nicosia).

3.

Ai fini dell’applicazione dell'articolo 8, dell'articolo 102, paragrafo 2, dell'articolo 110 e dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione (per le prestazioni in natura) e degli articoli 36 e 63 del regolamento:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία (Ministero della Sanità, Nicosia).»

f)

La rubrica «L. LETTONIA» è sostituita dal testo seguente:

«L.   LETTONIA

Ai fini dell’applicazione:

a)

dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 14 bis, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 14 ter, paragrafo 1, dell'articolo 14 quinquies, paragrafo 3, e dell'articolo 17 del regolamento:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Ufficio nazionale d’assicurazione sociale, Riga);

b)

dell'articolo 10 ter, dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 82, paragrafo 2, e dell'articolo 109 del regolamento d’attuazione:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Ufficio nazionale d’assicurazione sociale, Riga);

c)

dell'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione (in collegamento con gli articoli 36 e 63 del regolamento):

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Ufficio nazionale d’assicurazione malattia obbligatoria, Riga);

d)

dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Ufficio nazionale d’assicurazione sociale, Riga).»

g)

La rubrica «Q. PAESI BASSI» è modificata come segue.

Il punto 2 è soppresso. L’attuale punto 3 diviene il punto 2 e l’attuale punto 4 diviene il punto 3.

h)

La rubrica «S. POLONIA» è modificata come segue.

i)

Il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.

Ai fini dell’applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 10 ter, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 14 del regolamento d’attuazione:

a)

Prestazioni in natura:

Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa (Cassa nazionale d’assicurazione malattia, Varsavia);

b)

altre prestazioni:

i)

per i lavoratori subordinati e autonomi ad eccezione degli agricoltori autonomi:

gli uffici del Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Istituto d’assicurazione sociale) aventi competenza territoriale sulla sede del datore di lavoro della persona assicurata (o del lavoratore autonomo),

ii)

per gli agricoltori autonomi:

gli uffici regionali della Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS — Fondo d’assicurazione sociale nel settore agricolo) aventi competenza territoriale sul luogo d'assicurazione dell’agricoltore.»

ii)

È aggiunto il seguente nuovo punto 13:

«13.

Ai fini dell’applicazione dell'articolo 109 del regolamento d’attuazione:

gli uffici del Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto d’assicurazione sociale) competenti per il luogo di residenza del lavoratore dipendente.»

i)

La rubrica «V. SLOVACCHIA» è modificata come segue.

Il punto 12 è sostituito dal testo seguente:

«12.

Ai fini dell’applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione:

a)

in collegamento con i rimborsi a titolo degli articoli 36 e 63 del regolamento:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Autorità di controllo delle cure sanitarie), Bratislava;

b)

in collegamento con il rimborso a titolo dell’articolo 70 del regolamento:

Sociálna poisťovňa (Cassa d’assicurazione sociale), Bratislava.»

j)

La rubrica «X. SVEZIA» è modificata come segue.

Il punto 7 è sostituito dal testo seguente:

«7.

Ai fini dell’applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione:

a)

Försäkringskassan (Cassa d’assicurazione sociale);

b)

Inspekzioneen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (Ispettorato dell’assicurazione disoccupazione).»


8.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/25


REGOLAMENTO (CE) N. 208/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2006

che modifica gli allegati VI e VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme di trasformazione relative agli impianti di produzione di biogas e di compostaggio e i requisiti applicabili allo stallatico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce misure volte a garantire che lo stallatico e i prodotti da esso derivati vengano utilizzati o eliminati in modo da non comportare alcun rischio per la salute pubblica o degli animali.

(2)

L'allegato VI, capitolo II, del regolamento (CE) n. 1774/2002 fissa requisiti specifici per il riconoscimento degli impianti di produzione di biogas e degli impianti di compostaggio che utilizzano sottoprodotti di origine animale.

(3)

È opportuno, in seguito al parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 7 settembre 2005 sulla sicurezza in relazione ai rischi biologici posti dalle norme di trattamento dei sottoprodotti animali per la produzione di biogas e il compostaggio, modificare l'allegato VI, capitolo II, del regolamento (CE) n. 1774/2002, autorizzando altri parametri di trasformazione.

(4)

L'allegato VIII, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce requisiti applicabili allo stallatico, allo stallatico trasformato e ai prodotti trasformati a base di stallatico e definisce i parametri di trasformazione e di controllo da applicare allo stallatico in modo che siano soddisfatti i requisiti previsti per lo stallatico trasformato e i prodotti trasformati a base di stallatico.

(5)

In seguito al parere dell'EFSA del 7 settembre 2005 sulla sicurezza biologica del trattamento termico dello stallatico e per tenerne conto, è opportuno modificare i requisiti pertinenti dell'allegato VIII, capitolo III.

(6)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1774/2002.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati VI e VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006. Tuttavia i requisiti di cui all'allegato VI, capitolo II, parte C, punto 13 bis, e all'allegato VIII, capitolo III, parte II, titolo A, punto 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1774/2002 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10).


ALLEGATO

Gli allegati VI e VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati come segue.

1)

Nell'allegato VI, il capitolo II è modificato come segue:

a)

I punti 1 e 2 della parte A sono sostituiti dai seguenti:

«1.

Gli impianti di produzione di biogas devono essere muniti di:

a)

un'unità obbligatoria di pastorizzazione/igienizzazione che deve essere dotata di:

i)

installazioni per il controllo dell'andamento della temperatura nel tempo;

ii)

dispositivi di registrazione continua dei risultati delle misurazioni di cui alla lettera i);

iii)

un adeguato sistema di sicurezza che impedisca un riscaldamento insufficiente;

b)

attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione dei veicoli e contenitori in uscita dall'impianto di produzione di biogas.

Un'unità di pastorizzazione/igienizzazione non è tuttavia obbligatoria per gli impianti di produzione di biogas che trasformano unicamente:

i)

sottoprodotti di origine animale che sono stati sottoposti al metodo di trasformazione 1;

ii)

materiali di categoria 3 che sono stati sottoposti altrove a pastorizzazione/igienizzazione;

iii)

sottoprodotti di origine animale che possono essere utilizzati come materia prima senza trasformazione.

Se l'impianto di produzione di biogas è situato in un'area in cui vengono tenuti animali di allevamento e non utilizza soltanto stallatico prodotto da tali animali, l'impianto deve essere situato a una distanza adeguata dalla zona in cui sono tenuti gli animali e, in ogni caso, vi deve essere una totale separazione fisica tra l'impianto, da un lato, e gli animali, il mangime e le lettiere, dall'altro, prevedendo se necessario recinzioni.

2.

Gli impianti di compostaggio devono essere dotati:

a)

obbligatoriamente di un reattore di compostaggio chiuso munito di:

i)

installazioni per il controllo dell'andamento della temperatura nel tempo;

ii)

dispositivi per la registrazione, eventualmente continua, dei risultati delle misurazioni di cui alla lettera i);

iii)

un adeguato sistema di sicurezza che impedisca un riscaldamento insufficiente;

b)

di attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione dei veicoli e contenitori adibiti al trasporto dei sottoprodotti di origine animale non trattati.

Possono tuttavia essere consentiti altri tipi di sistemi di compostaggio purché:

i)

garantiscano adeguate misure di lotta contro i parassiti;

ii)

siano gestiti in modo che tutto il materiale all'interno del sistema raggiunga i parametri di tempo e di temperatura previsti, prevedendo, se del caso, un loro controllo continuo;

iii)

soddisfino tutte le altre prescrizioni del presente regolamento.

Se l'impianto di compostaggio è situato in un'area in cui vengono tenuti animali di allevamento e non utilizza soltanto stallatico prodotto da tali animali, l'impianto deve essere situato ad una distanza adeguata dalla zona in cui sono tenuti gli animali e, in ogni caso, vi deve essere una totale separazione fisica tra l'impianto, da un lato, e gli animali, il mangime e le lettiere, dall'altro, prevedendo se necessario recinzioni.»

b)

Nella parte B, il punto 11 è sostituito dal seguente:

«11.

I residui di digestione e il compost devono essere manipolati e immagazzinati rispettivamente nell'impianto di produzione di biogas o in quello di compostaggio in modo da impedirne la ricontaminazione.»

c)

Nella parte C, il punto 12 è sostituito dal seguente:

«12.

I materiali di categoria 3 utilizzati come materie prime in un impianto di produzione di biogas munito di un'unità di pastorizzazione/igienizzazione devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:

a)

dimensione massima delle particelle al momento dell'ingresso nell'unità: 12 mm;

b)

temperatura minima di tutto il materiale nell'unità: 70 °C;

c)

durata minima di permanenza ininterrotta nell'unità: 60 minuti.

Il latte, il colostro e i prodotti a base di latte definiti come materiali di categoria 3 possono essere impiegati come materia prima in un impianto di produzione di biogas senza essere sottoposti a pastorizzazione/igienizzazione qualora l'autorità competente ritenga che non comportino rischi di diffusione di gravi malattie trasmissibili.»

d)

Nella parte C, il punto 13 è sostituito dal seguente:

«13.

I materiali di categoria 3 utilizzati come materie prime in un impianto di compostaggio devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:

a)

dimensione massima delle particelle prima dell'ingresso nel reattore di compostaggio: 12 mm;

b)

temperatura minima di tutto il materiale nel reattore: 70 °C;

c)

durata minima di permanenza nel reattore a 70 °C (tutto il materiale): 60 minuti.»

e)

Nella parte C, è inserito il seguente punto 13 bis:

«13 bis.

L'autorità competente può comunque autorizzare l'impiego di altri parametri di trasformazione standardizzati, purché il richiedente dimostri che tali parametri assicurano la riduzione al minimo dei rischi biologici. Tale dimostrazione prevede una convalida che deve essere condotta secondo quanto descritto nei punti da a) a f):

a)

individuazione e analisi dei rischi possibili, compresa l'incidenza del materiale utilizzato, sulla base di una definizione completa delle condizioni di trasformazione;

b)

una valutazione di rischio, che determini come le specifiche condizioni di trasformazione di cui alla lettera a) vengano concretamente raggiunte in situazioni normali e atipiche;

c)

convalida del processo previsto mediante una misurazione della riduzione della vitalità/infettività:

i)

degli organismi indicatori endogeni durante il processo, qualora l'indicatore:

sia stabilmente presente nella materia prima in quantità elevata,

non presenti una resistenza termica alla letalità del trattamento termico inferiore, ma neppure significativamente superiore, rispetto agli agenti patogeni per il cui monitoraggio è utilizzato,

sia relativamente facile da quantificare, da individuare e confermare;

oppure

ii)

(durante il processo) di un virus o di organismo per il saggio ben caratterizzato introdotto attraverso un supporto idoneo nel materiale di partenza;

d)

convalida del processo di cui alla lettera c) deve dimostrare che il processo perviene alla seguente riduzione complessiva del rischio:

i)

nel caso dei processi termochimici mediante:

una riduzione di 5 log10 dell'Enterococcus faecalis o della Salmonella Senftenberg (775W, H2S negativa),

una riduzione di almeno 3 log10 del titolo infettante dei virus termoresistenti come il parvovirus, ogniqualvolta essi vengano riconosciuti come un rischio pertinente;

nonché

ii)

nel caso dei processi chimici anche mediante:

una riduzione di almeno il 99,9 % (3 log10) dei parassiti resistenti, quali le uova di ascaris sp., in fase vitale;

e)

elaborazione di un programma di controllo completo che preveda procedure di monitoraggio del funzionamento del processo descritto alla lettera c);

f)

misure che garantiscano, durante il funzionamento dell'impianto, il controllo e la vigilanza continui dei parametri di processo pertinenti stabiliti nel programma di controllo.

I dati relativi ai parametri di processo pertinenti impiegati in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio e altri punti critici di controllo devono essere registrati e conservati in modo da consentire al proprietario, al gestore o al loro rappresentante e all'autorità competente di controllare il funzionamento dell'impianto. I dati devono essere messi a disposizione dell'autorità competente che ne faccia richiesta.

Le informazioni relative a un processo autorizzato in base al presente punto devono essere messe a disposizione della Commissione, qualora essa ne faccia richiesta.»

f)

Nella parte C, punto 14, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

ritiene che i residui o il compost siano materiale non trasformato.»

g)

Nella parte D, il punto 15 è sostituito dal seguente:

«15.

I campioni rappresentativi dei residui di digestione o del compost, prelevati — ai fini del controllo del processo — nel corso o al termine della trasformazione nell'impianto di produzione di biogas o di compostaggio, devono rispettare le norme seguenti:

Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 in 1 g;

oppure

Enterococcaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 in 1 g;

e

i campioni rappresentativi dei residui di digestione o del compost prelevati nel corso o al termine dell'immagazzinamento presso l'impianto di produzione di biogas o di compostaggio devono rispettare le norme seguenti:

Salmonella: assenza in 25 g: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0

dove:

n

=

numero di campioni da esaminare;

m

=

valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;

M

=

valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M;

c

=

numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m.

I residui di digestione o il compost non conformi ai requisiti del presente capitolo devono essere sottoposti a nuova trasformazione; nel caso di presenza della Salmonella, devono essere manipolati o eliminati secondo le istruzioni dell'autorità competente.»

2)

Nell'allegato VIII, capitolo III, parte II, titolo A, il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Lo stallatico trasformato e i prodotti trasformati a base di stallatico sono immessi sul mercato alle condizioni enunciate alle lettere da a) a e):

a)

devono provenire da un impianto tecnico, da un impianto di produzione di biogas o da un impianto di compostaggio riconosciuto dall'autorità competente in conformità al presente regolamento;

b)

devono essere stati sottoposti a trattamento termico ad almeno 70 °C per almeno 60 minuti e a un trattamento di riduzione della sporulazione e della tossinogenesi;

c)

l'autorità competente può comunque autorizzare l'impiego di altri parametri di trasformazione standardizzati diversi da quelli descritti alla lettera b), purché il richiedente dimostri che tale parametri assicurano la riduzione al minimo dei rischi biologici. Tale dimostrazione prevede una convalida che deve essere condotta secondo quanto segue:

i)

individuazione e analisi dei rischi possibili, compresa l'incidenza del materiale utilizzato, sulla base di una definizione completa delle condizioni di trasformazione, nonché una valutazione di rischio, che determini come le specifiche condizioni di trasformazione vengano concretamente raggiunte in situazioni normali e atipiche;

ii)

convalida del processo previsto

ii-1)

mediante una misurazione della riduzione della vitalità/infettività degli organismi indicatori endogeni durante il processo, qualora l'indicatore:

sia stabilmente presente nella materia prima in quantità elevata,

non presenti una resistenza termica alla letalità del trattamento termico inferiore, ma neppure significativamente superiore, rispetto agli agenti patogeni per il cui monitoraggio è utilizzato,

sia relativamente facile da quantificare, da individuare e confermare;

oppure

ii-2)

mediante una misurazione della riduzione della vitalità/infettività — durante il processo — di un virus o di un organismo per il saggio ben caratterizzato introdotto attraverso un supporto idoneo nel materiale di partenza;

iii)

la convalida del processo di cui al punto ii) deve dimostrare che il processo perviene alla seguente riduzione complessiva del rischio:

nel caso dei processi termochimici mediante una riduzione di almeno 5 log10 dell'Enterococcus faecalis e mediante una riduzione di almeno 3 log10 del titolo infettante dei virus termoresistenti come il parvovirus qualora essi vengano riconosciuti come un rischio pertinente,

nel caso del processi chimici anche mediante una riduzione di almeno il 99,9 % (3 log10) dei parassiti resistenti, quali le uova di ascaris sp., in fase vitale;

iv)

elaborazione di un programma di controllo completo che preveda procedure di monitoraggio del processo;

v)

misure che garantiscano, durante il funzionamento dell'impianto, il controllo e la vigilanza continui dei parametri di processo pertinenti stabiliti nel programma di controllo.

I dati relativi ai parametri di processo pertinenti impiegati in un impianto e altri punti critici di controllo devono essere registrati e conservati in modo da consentire al proprietario, al gestore o al loro rappresentante e all'autorità competente di controllare il funzionamento dell'impianto. I dati devono essere messi a disposizione dell'autorità competente che ne faccia richiesta.

Le informazioni relative a un processo autorizzato in base al presente punto devono essere messe a disposizione della Commissione, qualora essa ne faccia richiesta;

d)

i campioni rappresentativi dello stallatico, prelevati ai fini del controllo del processo nel corso o al termine della trasformazione nell'impianto, devono rispettare le norme seguenti:

Escherichia coli: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 in 1 g;

oppure

Enterococcaceae: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 in 1 g;

e

i campioni rappresentativi dello stallatico prelevati nel corso o al termine dell'immagazzinamento presso l'impianto tecnico, di produzione di biogas o di compostaggio devono rispettare le norme seguenti:

Salmonella: assenza in 25 g: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0

dove:

n

=

numero di campioni da esaminare;

m

=

valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;

M

=

valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M;

c

=

numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m.

Lo stallatico trasformato e i prodotti trasformati a base di stallatico non conformi ai requisiti di cui sopra devono essere considerati come non trasformati;

e)

devono essere conservati in modo tale da ridurre al minimo la contaminazione o l'infezione secondaria e l'umidificazione dopo la trasformazione. Devono pertanto essere immagazzinati:

i)

in silos ben chiusi e isolati;

ii)

in imballaggi ben chiusi (sacchi di plastica o sacchi “big bag”).»


8.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/32


REGOLAMENTO (CE) N. 209/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2006

che modifica i regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003 quanto alla proroga delle misure transitorie concernenti gli impianti di compostaggio e di produzione di biogas ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Tenuto conto del carattere rigoroso di tali norme, sono state previste misure transitorie.

(2)

Il regolamento (CE) n. 809/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, relativo a misure transitorie, ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti le norme sulla trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio (2), prevede alcune misure transitorie applicabili entro il 31 dicembre 2005, affinché le industrie abbiano il tempo necessario per adeguarsi e mettere a punto norme alternative di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio.

(3)

Il regolamento (CE) n. 810/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relative alle norme di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati in impianti di produzione di biogas (3), prevede alcune misure transitorie applicabili entro il 31 dicembre 2005, affinché le industrie abbiano il tempo necessario per adeguarsi e mettere a punto norme alternative di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio.

(4)

I parametri da imporre in base al parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 7 settembre 2005 sono diversi dalle norme di trasformazione che gli Stati membri possono autorizzare fino al 31 dicembre 2005 a norma dei regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003. Occorrerà inoltre del tempo per l'applicazione, da parte degli Stati membri, della nuova procedura di convalida prevista dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006, che modifica gli allegati VI e VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme di trasformazione relative agli impianti di produzione di biogas e di compostaggio e i requisiti applicabili allo stallatico (4).

(5)

Occorre pertanto prorogare ulteriormente la validità delle misure transitorie di cui ai regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003, in modo che Stati membri possano autorizzare gli operatori del settore a continuare ad applicare le disposizioni nazionali in materia di norme di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio e di produzione del biogas.

(6)

Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 809/2003 la data del «31 dicembre 2005» è sostituita dalla data del «31 dicembre 2006».

Articolo 2

All'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 810/2003 la data del «31 dicembre 2005» è sostituita dalla data del «31 dicembre 2006».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10).

(2)  GU L 117 del 13.5.2003, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 12/2005 (GU L 5 del 7.1.2005, pag. 3).

(3)  GU L 117 del 13.5.2003, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 12/2005.

(4)  Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.


8.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/34


REGOLAMENTO (CE) N. 210/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2006

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l’importo dell’aiuto per i pomodori destinati alla trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In forza dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), la Commissione pubblica entro il 31 gennaio l’importo dell’aiuto applicabile ai pomodori destinati alla trasformazione.

(2)

Per gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, l’accertamento del rispetto dei limiti comunitari e nazionali di trasformazione dei pomodori, cui fa riferimento l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, è stabilito sulla base dei quantitativi ammessi a beneficiare di un aiuto nelle ultime tre campagne per le quali sono disponibili dati definitivi per tutti gli Stati membri di cui trattasi.

(3)

In forza dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 416/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, concernente misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1535/2003 a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea (3), per gli Stati membri che hanno aderito all’Unione il 1o maggio 2004 l’accertamento del rispetto dei limiti comunitari e nazionali di trasformazione dei pomodori è stabilito sulla base dei quantitativi effettivamente ammessi a beneficiare di un aiuto per la campagna di commercializzazione 2004/2005 e dei quantitativi su cui vertono le domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2005/2006.

(4)

Il quantitativo di pomodori trasformati nell’ambito del regime di aiuto da prendere in considerazione per l’accertamento del rispetto dei limiti comunitari e nazionali supera di 978 544 tonnellate il limite comunitario. Per gli Stati membri nei quali è stato superato il limite di trasformazione occorre pertanto modificare l’importo dell’aiuto per i pomodori destinati alla trasformazione per la campagna 2006/2007 rispetto al livello fissato all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, in conformità alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 416/2004.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l’importo dell’aiuto per i pomodori previsto all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato come segue:

a)

in Grecia, Francia, Portogallo, Repubblica ceca, Cipro, Ungheria, Malta, Polonia e Slovacchia: 34,50 EUR/t;

b)

in Italia: 30,43 EUR/t;

c)

in Spagna:

i)

34,50 EUR/t per i pomodori destinati alla trasformazione in pomodori pelati interi;

ii)

23,35 EUR/t per i pomodori destinati ad altre trasformazioni.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

(2)  GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1663/2005 (GU L 267 del 12.10.2005, pag. 22).

(3)  GU L 68 del 6.3.2004, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 550/2005 (GU L 93 del 12.4.2005, pag. 3).


8.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/36


REGOLAMENTO (CE) N. 211/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2006

che deroga al regolamento (CE) n. 1433/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all’aiuto finanziario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 48,

considerando quanto segue:

(1)

A norma degli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione (2), entro il 15 dicembre la competente autorità nazionale decide rispettivamente in merito ai programmi e ai fondi o alle loro modifiche, previa presentazione da parte delle organizzazioni di produttori ai sensi dell’articolo 11 e dell’articolo 14 del succitato regolamento. Tuttavia, per motivi debitamente giustificati, gli Stati membri possono rimandare la decisione dal 15 dicembre al 20 gennaio dell’anno successivo alla domanda.

(2)

Si constata che alcuni Stati membri, a causa della complessità amministrativa di tale compito, pur avvalendosi della possibilità di rinviare il termine al 20 gennaio non sono in grado di ottemperare all’obbligo di provvedere entro tale data all’istruzione delle domande per l’esercizio in corso. È pertanto opportuno prevedere, con riguardo all’esercizio 2006, la possibilità di derogare ad alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1433/2003.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   In deroga all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1433/2003 e limitatamente ai programmi operativi del 2006, gli Stati membri possono, per motivi debitamente giustificati, deliberare in merito ai programmi operativi e ai fondi entro il 10 febbraio successivo alla domanda.

2.   In deroga all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1433/2003 e limitatamente ai programmi operativi del 2006, gli Stati membri possono, per motivi debitamente giustificati, decidere in merito alle domande di modifica dei programmi operativi entro il 10 febbraio successivo alla domanda.

3.   In deroga all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1433/2003 e limitatamente ai programmi operativi del 2006, l’esecuzione di un programma operativo approvato in applicazione delle deroghe di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo inizia al più tardi il 15 febbraio successivo alla sua approvazione.

4.   In deroga all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1433/2003 e limitatamente ai programmi operativi del 2006, qualora si applichino le deroghe di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, gli Stati membri notificano l’importo approvato dell’aiuto alle organizzazioni di produttori entro il 10 febbraio e comunicano alla Commissione entro il 15 febbraio l’importo complessivo dell’aiuto approvato per l’insieme dei programmi operativi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 203 del 12.8.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2190/2004 (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 21).


8.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/37


DIRETTIVA 2006/16/CE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2006

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva oxamil

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) stabiliscono le modalità d’attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende l’oxamil.

(2)

Gli effetti dell’oxamil sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) i pertinenti rapporti di valutazione e le raccomandazioni, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per l’oxamil lo Stato membro relatore era l’Irlanda e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 25 agosto 2003.

(3)

Il rapporto di valutazione è stato esaminato con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA in seno al gruppo di lavoro «valutazione» e presentato alla Commissione il 14 gennaio 2005 sotto forma di rapporto scientifico dell’EFSA per l’oxamil (4). Tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed ultimato il 15 luglio 2005 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per l’oxamil.

(4)

Dalle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti oxamil possano ottemperare in linea di massima alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere l’oxamil nell'allegato I affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di tale direttiva.

(5)

Fatte salve queste conclusioni, occorre ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CE l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere subordinata a condizioni. È pertanto opportuno richiedere che l’oxamil sia sottoposto ad ulteriori esami al fine di confermare la valutazione del rischio per alcuni aspetti e che tali studi siano presentati dal notificante.

(6)

Le esperienze acquisite con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (5) hanno dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione degli obblighi di chi detiene autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva stessa. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate e che modificano l'allegato I.

(7)

È opportuno accordare un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell'allegato I onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'iscrizione.

(8)

Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE come conseguenza dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'iscrizione affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti oxamil in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle pertinenti condizioni elencate nell'allegato I. Gli Stati membri dovrebbero modificare o ritirare, se del caso, le autorizzazioni esistenti o rilasciare nuove autorizzazioni conformi alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine di cui sopra, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo previsto dall'allegato III relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(9)

È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE di conseguenza.

(10)

I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 gennaio 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o febbraio 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1.   A norma della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri, se del caso, modificano o ritirano le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva l’oxamil entro il 31 gennaio 2007.

Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda l’oxamil, ad eccezione di quelle della parte B dell'iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano inoltre che il titolare dell'autorizzazione possegga o possa accedere ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13 della direttiva stessa.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente oxamil come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 30 luglio 2006, è oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della suddetta direttiva e tenendo conto della parte B dell'iscrizione nell'allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda l’oxamil. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente oxamil come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 luglio 2010; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente oxamil come una di più sostanze attive, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 luglio 2010 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o agosto 2006.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/6/CE (GU L 12 del 18.1.2006, pag. 21).

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

(3)  GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

(4)  Rapporto scientifico EFSA (2005) 26, 1-78, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Oxamyl (ultimato il 14 gennaio 2005).

(5)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27).


ALLEGATO

Sostanze da inserire in fondo alla tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

N.

Nome comune, Numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizioni specifiche

«117

Oxamil

CAS n. 23135-22-0

CIPAC n. 342

N-metilcarbammato di N’,N’-dimetilcarbammoil(metiltio)metilenamina

970 g/kg

1o agosto 2006

31 luglio 2016

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come nematicida e insetticida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell’oxamil, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 luglio 2005. In tale valutazione globale,

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di volatili, mammiferi, lombrichi, organismi acquatici, acque superficiali e acque sotterranee in situazioni vulnerabili.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, provvedimenti di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, provvedimenti di protezione.

Gli Stati membri interessati chiedono che vengano presentati ulteriori studi al fine di confermare la valutazione del rischio per quanto riguarda la contaminazione delle acque sotterranee in terreni acidi e per volatili, mammiferi e lombrichi. Essi garantiscono che i notificanti su richiesta dei quali l’oxamil è stato iscritto nel presente allegato forniscano tali studi alla Commissione entro 2 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

8.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/40


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 2006

che modifica e proroga la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle»)

(2006/75/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 123, paragrafo 4, terza frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della decisione 2001/923/CE del Consiglio (3), la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio «entro il 30 giugno 2005 una relazione di valutazione indipendente rispetto al gestore del programma sulla pertinenza, l’efficienza e l’efficacia del programma, nonché una comunicazione sull’opportunità di proseguire e adeguare il presente programma, corredata di una proposta appropriata».

(2)

La relazione di valutazione di cui all’articolo 13 della suddetta decisione è stata pubblicata il 30 novembre 2004. Essa conclude che il programma sta realizzando gli obiettivi prefissi e raccomanda la prosecuzione del programma.

(3)

Fatte salve le competenze dell’autorità di bilancio definite dal trattato, nella presente decisione è inserito, per tutta la durata del programma, un importo di riferimento finanziario, ai sensi del punto 34 dell’accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (4).

(4)

La continuazione del programma riflette la necessità di proseguire le attività di sorveglianza, formazione e assistenza tecnica che sono fondamentali per mantenere la protezione dell’euro contro la contraffazione.

(5)

È possibile accrescere l’efficacia del programma ai fini della protezione dell’euro ampliando l’assistenza tecnica fino ad offrire, grazie alla partecipazione dell’Europol, anche l’assistenza finanziaria per la cooperazione nelle operazioni transfrontaliere. Il programma può altresì beneficiare, in casi debitamente giustificati, di una maggiore flessibilità nella percentuale dei costi a carico della Comunità e nel numero di progetti che uno Stato membro può presentare.

(6)

La decisione 2001/923/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

DECIDE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione 2001/923/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 1, paragrafo 2, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Il suo periodo di applicazione ha inizio il 1o gennaio 2002 e si conclude il 31 dicembre 2006.»;

2)

all’articolo 2, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

«e)

un obiettivo di pubblicazione dei risultati conseguiti, come parte dello scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche.»;

3)

all’articolo 3, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera d):

«d)

a titolo secondario l’assistenza finanziaria per la cooperazione nelle operazioni transfrontaliere, quando essa non sia fornita da altre istituzioni e altri organismi europei.»;

4)

all’articolo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del programma d’azione comunitario per il periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 ammonta a 4 milioni di EUR.

L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del programma d’azione comunitario per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 ammonta a 1 milione di EUR.»;

5)

all’articolo 10, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«In casi debitamente giustificati la Comunità si fa carico, mediante cofinanziamento, di una quota fino all’80 %, delle spese per il sostegno operativo di cui all’articolo 3, in particolare:»;

6)

all’articolo 11 «70 %» è sostituito da «80 %»;

7)

l’articolo 12 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri possono presentare uno o, in via eccezionale, due progetti all’anno riguardanti i workshop, gli incontri e i seminari di cui all’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, fatta salva la presentazione di progetti supplementari a titolo di tirocini e scambi o di assistenza»;

b)

al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Nel caso in cui uno Stato membro presenti più di un progetto, il coordinamento viene effettuato dall’autorità nazionale competente ai sensi della definizione di cui all’articolo 2, lettera b), quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1338/2001.»;

c)

al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

l’intrinseca qualità del progetto in termini di ideazione, organizzazione, presentazione, obiettivi e rapporto costi/benefici»;

d)

al paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

«h)

compatibilità con i lavori in corso di svolgimento o programmati nel quadro dell’azione dell’UE nell’ambito della lotta alla contraffazione monetaria».

Articolo 2

Applicabilità

La presente decisione si applica negli Stati membri partecipanti come definiti all’articolo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, sull’introduzione dell’euro (5).

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK


(1)  Parere espresso il 13 ottobre 2005 in seguito a consultazione non obbligatoria (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 161 dell’1.7.2005, pag. 11.

(3)  GU L 339 del 21.12.2001, pag. 50.

(4)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

(5)  GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2169/2005 (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 1).


8.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/42


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 2006

che estende agli Stati membri non partecipanti l’applicazione della decisione 2006/75/CE che modifica ed estende la decisione 2001/923/CE, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle»)

(2006/76/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Quando ha adottato la decisione 2006/75/CE (2), il Consiglio ha indicato che essa si applica negli Stati membri partecipanti quali definiti dall'articolo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (3).

(2)

Tuttavia, lo scambio di informazioni e di personale, nonché le misure di assistenza e formazione realizzate nel quadro del programma Pericle dovrebbero essere uniformi a livello comunitario; occorre pertanto prendere le misure necessarie per garantire lo stesso livello di protezione dell’euro negli Stati membri che non hanno l’euro come moneta ufficiale,

DECIDE:

Articolo 1

L’applicazione della decisione 2006/75/CE è estesa agli Stati membri diversi dagli Stati membri partecipanti quali definiti all'articolo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 974/98.

Articolo 2

La decisione prende effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK


(1)  Parere espresso il 13 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Cfr. la pagina 40 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2169/2005 (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 1).


Commissione

8.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/43


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2005

che istituisce un gruppo ad alto livello sulla competitività, l’energia e l’ambiente

(2006/77/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea conferisce alla Comunità e agli Stati membri il compito di promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell’ambiente e il miglioramento della qualità di quest’ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.

(2)

In linea con la comunicazione della Commissione intitolata «Attuare il programma comunitario di Lisbona: un quadro politico per rafforzare l’industria manifatturiera dell’UE — Verso un’impostazione più integrata della politica industriale» (1), la Commissione ha annunciato l'intenzione di avvalersi della consulenza di un gruppo ad alto livello sulla competitività, l'energia e l'ambiente, in particolare per quanto concerne le industrie dei prodotti di base e intermedi.

(3)

Il gruppo ad alto livello dovrebbe avere il compito di contribuire ad esaminare le correlazioni tra le politiche industriale, energetica e ambientale e ad assicurare la coerenza delle singole iniziative, migliorando nel contempo sia la sostenibilità che la competitività; esso dovrebbe inoltre contribuire, grazie alla partecipazione equilibrata delle parti interessate, a costituire un quadro normativo stabile e prevedibile all’interno del quale gli aspetti della competitività, dell’energia e dell’ambiente vadano di pari passo, valorizzando in particolare i contributi delle ricerche condotte in tale ambito.

(4)

Il gruppo ad alto livello dovrebbe riunire rappresentanti della Commissione, degli Stati membri, del Parlamento europeo e delle parti interessate, in particolare l’industria e la società civile, tra l’altro, i consumatori, i sindacati, le ONG e il mondo accademico e della ricerca.

(5)

Va quindi istituito il gruppo ad alto livello sulla competitività, l’energia e l’ambiente definendone il mandato e la struttura,

DECIDE:

Articolo 1

La Commissione istituisce un gruppo ad alto livello (di seguito «il gruppo»).

Articolo 2

Mandato

Il mandato del gruppo consiste nell’affrontare le tematiche che presentino una correlazione tra le politiche della concorrenza, dell’energia e dell’ambiente. Il mandato è conferito per due anni: può essere prorogato con decisione della Commissione.

Il gruppo fornisce consulenze, nel formato più appropriato, ai decisori politici a livello comunitario e nazionale, al mondo dell’industria e alle organizzazioni della società civile.

Articolo 3

Composizione — Nomina

1.   I membri del gruppo sono nominati dalla Commissione tra personalità ad alto livello aventi competenze e responsabilità negli ambiti dell’industria, dell’energia e dell’ambiente.

2.   Il gruppo è composto di un massimo di 28 membri.

3.   Si applicano le seguenti norme:

i membri sono designati ad personam in base alla loro esperienza. Ciascun membro del gruppo nomina un suo rappresentante personale che partecipa a un sottogruppo preparatorio (di seguito «sottogruppo sherpa»),

i membri del gruppo rimangono in carica fino a quando non presentino le dimissioni, non vengano sostituiti o fino alla scadenza del loro mandato,

i membri non più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del gruppo, i membri dimissionari o coloro che non rispettino le condizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo o all’articolo 287 del trattato che istituisce la Comunità europea possono essere sostituiti per il periodo rimanente del loro mandato,

i nominativi dei membri designati individualmente sono pubblicati sul sito Internet della DG Imprese e industria e/o nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. I nomi dei membri sono raccolti, trattati e pubblicati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2).

Articolo 4

Funzionamento

1.   Il gruppo è presieduto dalla Commissione.

2.   Il sottogruppo sherpa prepara le discussioni, i documenti di sintesi e i suggerimenti di interventi e/o misure politiche che vanno approvate dal gruppo; esso opera in stretto contatto con i servizi della Commissione.

3.   Il gruppo richiede il contributo di esperti e di parti interessate mediante accordi ad hoc e può istituire un numero limitato di gruppi ad hoc per esaminare questioni specifiche entro i termini del mandato che il gruppo stesso stabilisce; i gruppi ad hoc sono sciolti non appena espletato il loro mandato.

4.   La Commissione può invitare esperti od osservatori, aventi competenze specifiche su una tematica all’ordine del giorno, a partecipare alle deliberazioni del gruppo o a quelle dei gruppi ad hoc, ove ciò sia ritenuto utile e/o necessario.

5.   Le informazioni riservate cui si sia avuto accesso partecipando alle deliberazioni del gruppo o a quelle dei gruppi ad hoc non devono essere divulgate.

6.   Il gruppo, il sottogruppo sherpa e i gruppi ad hoc si riuniscono di norma presso la sede della Commissione secondo le modalità e il calendario fissati dalla Commissione. Quest'ultima assicura i servizi di segreteria.

7.   Il gruppo decide gli argomenti da mettere all’ordine del giorno per discussione.

8.   La Commissione ha facoltà di pubblicare, nella lingua originale del documento in questione, riassunti, conclusioni o conclusioni parziali ovvero documenti di lavoro del gruppo.

Articolo 5

Spese di riunione

La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di vitto e alloggio per i membri, gli sherpa, gli esperti e gli osservatori, sostenute in relazione alle attività del gruppo conformemente alle disposizioni in vigore all’interno della Commissione. I membri del gruppo, del sottogruppo sherpa e dei gruppi ad hoc non sono pagati per l’esercizio delle loro funzioni.

Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti degli stanziamenti assegnati ai servizi interessati nell’ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  COM(2005) 474 def. del 5.10.2005.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


8.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/45


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2006

relativa a un contributo finanziario della Comunità per l’attuazione di un'indagine epidemiologica e di misure di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini nell’ambito delle misure di emergenza prese per combattere questa malattia in Portogallo nel 2004 e nel 2005

[notificata con il numero C(2006) 166]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2006/78/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 novembre 2004 sono comparsi casi di febbre catarrale degli ovini in Portogallo. La comparsa di questa malattia potrebbe rappresentare un rischio grave per il bestiame comunitario.

(2)

Al fine di prevenire al più presto la propagazione della malattia è opportuno che la Comunità partecipi con un contributo finanziario alle spese rimborsabili sostenute dal Portogallo nel contesto delle misure di emergenza prese per combattere la malattia, conformemente alla decisione 90/424/CEE. Il 15 settembre 2005 è stata quindi adottata la decisione 2005/660/CE della Commissione, riguardante un contributo finanziario della Comunità nel quadro delle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini in Portogallo nel 2004 e nel 2005 (2).

(3)

La Commissione ha adottato diverse decisioni al fine di demarcare le zone di protezione e di sorveglianza e stabilire le condizioni che regolamentano i movimenti di animali da queste zone, di cui la più recente è la decisione 2005/393/CE, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone (3).

(4)

Dall’autunno del 2004 la penuria eccezionale di pioggia in Portogallo ha avuto serie ripercussioni sulla disponibilità di foraggi e di conseguenza sulle possibilità di alimentare gli animali, provocando ulteriori costi per gli agricoltori. Questa situazione ha conseguenze particolari in Portogallo, poiché le aziende specializzate nella riproduzione di bovini e ovini sono ubicate nelle zone oggetto delle restrizioni sui movimenti degli animali, mentre quelle specializzate nell'ingrasso, che sono lo sbocco naturale per gli animali allevati in tali aziende, sono ubicate all'esterno di queste zone.

(5)

Altri provvedimenti sono stati presi dal Portogallo in collaborazione con la Spagna per controllare l’epidemia mediante l’esecuzione di indagini epidemiologiche e misure di sorveglianza della malattia, inclusi test di laboratorio per la sorveglianza sierologica e virologica, nell’ambito dei test degli animali prima dello spostamento, e per la sorveglianza entomologica.

(6)

Il Portogallo e la Spagna hanno fornito le prove della cooperazione tra i due Stati membri volta ad evitare la propagazione della malattia mediante l'applicazione di misure di sorveglianza della malattia.

(7)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), sono finanziate le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie, nel quadro della sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. La revisione di tali provvedimenti rientra negli articoli 8 e 9 di detto regolamento.

(8)

Il pagamento del contributo finanziario della Comunità deve essere subordinato all'effettiva esecuzione delle azioni programmate e alla presentazione da parte delle autorità di tutte le informazioni necessarie entro i termini stabiliti.

(9)

Il 25 febbraio 2005 il Portogallo ha presentato una stima provvisoria delle spese sostenute nell’ambito delle misure di emergenza, incluse le misure di sorveglianza epidemiologica, prese per combattere la malattia. La stima delle misure di sorveglianza epidemiologica ammonta a 4 303 336 EUR.

(10)

In attesa dei controlli in loco da parte della Commissione è attualmente necessario stabilire la prima rata del contributo finanziario della Comunità, che dovrebbe essere pari al 50 % del contributo comunitario, stabilito sulla base della stima delle spese rimborsabili relative alla misure di sorveglianza epidemiologica. È inoltre opportuno fissare gli importi massimi rimborsabili per il costo dei test e delle esche nell’ambito di tali misure.

(11)

Il Portogallo ha adempiuto tutte gli obblighi tecnici ed amministrativi riguardanti le misure di cui all’articolo 3 della decisione 90/424/CEE.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Concessione di un contributo finanziario della Comunità al Portogallo

1.   Nell’ambito delle misure di emergenza prese per combattere la febbre catarrale degli ovini nel 2004 e nel 2005 il Portogallo ha diritto a un contributo finanziario della Comunità pari al 50 % delle spese sostenute per i costi di test di laboratorio per la sorveglianza sierologica e virologica e per i costi della sorveglianza entomologica, incluso l'acquisto di esche.

2.   Il rimborso massimo delle spese da versare al Portogallo per i test e le esche di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a)

per la sorveglianza sierologica, test Elisa: 2,5 EUR per test;

b)

per la sorveglianza virologica, test RT.PCR: 15 EUR per test;

c)

per la sorveglianza entomologica, esca; 160 EUR per esca.

3.   Il contributo finanziario della Comunità esclude l’imposta sul valore aggiunto.

Articolo 2

Modalità di pagamento

Subordinatamente ai risultati dei controlli in loco effettuati conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE, una prima rata di 600 000 EUR sarà versata a titolo del contributo finanziario della Comunità di cui all’articolo 1.

Tale pagamento sarà effettuato in base ai documenti giustificativi presentati dal Portogallo riguardanti i test di laboratorio e l’acquisto delle esche di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

Condizioni di pagamento e documenti giustificativi

1.   Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 sarà versato sulla base dei seguenti elementi:

a)

una domanda contenente i dati specificati nell’allegato presentata entro il termine ultimo di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

b)

i documenti giustificativi di cui all’articolo 2, inclusa una relazione epidemiologica e un rapporto finanziario;

c)

i risultati di qualsiasi controllo in loco effettuato conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE.

I documenti di cui alla lettera b) devono essere messi a disposizione ai fini dei controlli in loco di cui alla lettera c).

2.   La domanda di cui al paragrafo 1, lettera a), deve essere presentata con un modulo informatizzato entro sessanta giorni di calendario dalla data di notifica della presente decisione. In caso di mancato rispetto di tale termine, il contributo finanziario della Comunità sarà ridotto del 25 % per ciascun mese di ritardo.

Articolo 4

Destinatario

La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 244 del 20.9.2005, pag. 28.

(3)  GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/828/CE (GU L 311 del 26.11.2005, pag. 37).

(4)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.


ALLEGATO

Dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Spese sostenute

Natura dell’azione

Numero

Importo (IVA esclusa)

Test ELISA

 

 

Test RT.PCR

 

 

Altri test virologici

 

 

Esche

 

 

Totale

 


8.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/48


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2006

che modifica le decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE per quanto riguarda una proroga del periodo di applicazione

[notificata con il numero C(2006) 187]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/79/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE (4), in particolare l’articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)

L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Vi è il rischio che l’agente della malattia sia introdotto mediante il commercio internazionale di volatili vivi diversi dal pollame, ivi compresi i volatili al seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia).

(2)

A seguito dell’insorgenza di un’epidemia d’influenza aviaria, causata dal ceppo virale altamente patogeno H5N1, verificatasi nel dicembre 2003 nel sud-est asiatico, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione in relazione all’epidemia d’influenza aviaria. Detti provvedimenti comprendono in particolare la decisione 2005/759/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni paesi terzi e al movimento da paesi terzi di volatili al seguito dei rispettivi proprietari (5), e la decisione 2005/760/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi terzi per quanto concerne l’importazione di volatili in cattività (6).

(3)

Poiché sono stati denunciati nuovi casi d’influenza aviaria in alcuni paesi membri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), occorre prorogare le restrizioni relative agli spostamenti di uccelli da compagnia e alle importazioni di altri volatili da alcune zone a rischio. È quindi opportuno prorogare l’applicazione delle decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE.

(4)

È opportuno modificare conseguentemente il testo delle decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 5 della decisione 2005/759/CE la data del «31 gennaio 2006» è sostituita da quella del «31 maggio 2006».

Articolo 2

All’articolo 6 della decisione 2005/760/CE la data del «31 gennaio 2006» è sostituita da quella del «31 maggio 2006».

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

(4)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 18/2006 della Commissione (GU L 4 del 7.1.2006, pag. 3).

(5)  GU L 285 del 28.10.2005, pag. 52. Decisione modificata dalla decisione 2005/862/CE (GU L 317 del 3.12.2005, pag. 19).

(6)  GU L 285 del 28.10.2005, pag. 60. Decisione modificata dalla decisione 2005/862/CE.


8.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/50


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2006

che concede ad alcuni Stati membri la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali

[notificata con il numero C(2006) 172]

(I testi in lingua ceca, francese, italiana, polacca, portoghese e slovacca sono i soli facenti fede)

(2006/80/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE permette di autorizzare gli Stati membri ad escludere dall’elenco dei detentori di animali, previsto all'articolo 3, paragrafo 1, le persone fisiche che detengono un unico suino destinato all’uso o al consumo personale o per tener conto di circostanze particolari, purché tale animale sia sottoposto, prima di ogni movimento, ai controlli stabiliti in detta direttiva.

(2)

Le autorità della Repubblica ceca, della Francia, della Polonia e della Slovacchia hanno chiesto tale autorizzazione per i detentori di non più di un suino e hanno dato adeguate garanzie riguardo ai controlli veterinari.

(3)

La Repubblica ceca, la Francia, la Polonia e la Slovacchia possono perciò essere autorizzate ad applicare la deroga.

(4)

La decisione 95/80/CE (2) della Commissione concede al Portogallo la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE.

(5)

La decisione 2005/458/CE (3) della Commissione concede all’Italia la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE.

(6)

È opportuno elencare in un’unica decisione gli Stati membri cui è stata concessa la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE.

(7)

Le decisioni 95/80/CE e 2005/458/CE vanno pertanto abrogate e sostituite dalla presente decisione.

(8)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri elencati nell’allegato della presente decisione sono autorizzati ad applicare la deroga prevista all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino.

Articolo 2

Le decisioni 95/80/CE e 2005/458/CE sono abrogate.

Articolo 3

La Repubblica ceca, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese e la Repubblica slovacca sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

(2)  GU L 65 del 23.3.1995, pag. 32.

(3)  GU L 160 del 23.6.2005, pag. 31.


ALLEGATO

Stati membri autorizzati ad applicare la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino

 

Repubblica ceca

 

Francia

 

Italia

 

Polonia

 

Portogallo

 

Slovacchia


Rettifiche

8.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/52


Rettifica del regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 335 del 21 dicembre 2005 )

A pagina 16, articolo 3 — Certificazione, paragrafo 1:

anziché:

«1.   Ai fini della certificazione necessaria per fornire servizi di navigazione aerea, e fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 550/2004, i fornitori di servizi di navigazione aerea soddisfano i requisiti comuni stabiliti negli allegati da II a V del presente regolamento, a seconda del tipo di servizio offerto, salve le deroghe di cui all’articolo 4.»,

leggi:

«1.   Ai fini della certificazione necessaria per fornire servizi di navigazione aerea, e fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 550/2004, i fornitori di servizi di navigazione aerea soddisfano i requisiti generali comuni di cui all’allegato I, nonché i requisiti specifici supplementari di cui agli allegati da II a V del presente regolamento, a seconda del tipo di servizio offerto, salve le deroghe di cui all’articolo 4.»