ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Commissione |
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Decisione della Commissione, del 31 gennaio 2006, che modifica le decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE per quanto riguarda una proroga del periodo di applicazione [notificata con il numero C(2006) 187] ( 1 ) |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
8.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 206/2006 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'8 febbraio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 7 febbraio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
82,3 |
204 |
50,7 |
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212 |
113,2 |
|
624 |
111,0 |
|
999 |
89,3 |
|
0707 00 05 |
052 |
99,0 |
204 |
101,8 |
|
628 |
167,7 |
|
999 |
122,8 |
|
0709 10 00 |
220 |
63,9 |
999 |
63,9 |
|
0709 90 70 |
052 |
165,0 |
204 |
107,8 |
|
999 |
136,4 |
|
0805 10 20 |
052 |
50,4 |
204 |
54,7 |
|
212 |
41,3 |
|
220 |
39,9 |
|
448 |
47,8 |
|
624 |
64,1 |
|
999 |
49,7 |
|
0805 20 10 |
204 |
89,3 |
999 |
89,3 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
62,2 |
204 |
114,1 |
|
400 |
79,6 |
|
464 |
145,9 |
|
624 |
77,7 |
|
662 |
45,3 |
|
999 |
87,5 |
|
0805 50 10 |
052 |
48,6 |
999 |
48,6 |
|
0808 10 80 |
400 |
127,4 |
404 |
98,4 |
|
720 |
74,3 |
|
999 |
100,0 |
|
0808 20 50 |
388 |
92,1 |
400 |
88,5 |
|
528 |
111,0 |
|
720 |
45,5 |
|
999 |
84,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
8.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 207/2006 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2006
recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (1), in particolare l’articolo 122,
considerando quanto segue:
(1) |
Alcuni Stati membri o le loro autorità competenti hanno richiesto che siano apportate modifiche agli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72, secondo la procedura definita da tale regolamento. |
(2) |
Le modifiche proposte derivano da decisioni adottate dagli Stati membri interessati o dalle rispettive autorità competenti che designano le autorità incaricate di garantire che la legislazione in materia di sicurezza sociale sia applicata conformemente al diritto comunitario. |
(3) |
L'allegato 9 menziona i regimi da prendere in considerazione per il calcolo del costo medio annuale delle prestazioni in natura, conformemente alle disposizioni degli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72. |
(4) |
È stato ottenuto il parere unanime della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati da 1 a 5 e gli allegati da 7 a 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2006.
Per la Commissione
Vladimír ŠPIDLA
Membro della Commissione
(1) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 1).
ALLEGATO
1. |
L'allegato 1 è modificato come segue.
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2. |
L'allegato 2 è modificato come segue.
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3. |
L'allegato 3 è modificato come segue.
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4. |
L'allegato 4 è modificato come segue.
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5. |
L'allegato 5 è modificato come segue.
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6. |
L'allegato 7 è modificato come segue.
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7. |
L'allegato 8 è modificato come segue.
Al punto A, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:
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8. |
L'allegato 9 è modificato come segue.
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9. |
L'allegato 10 è modificato come segue.
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8.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/25 |
REGOLAMENTO (CE) N. 208/2006 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2006
che modifica gli allegati VI e VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme di trasformazione relative agli impianti di produzione di biogas e di compostaggio e i requisiti applicabili allo stallatico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce misure volte a garantire che lo stallatico e i prodotti da esso derivati vengano utilizzati o eliminati in modo da non comportare alcun rischio per la salute pubblica o degli animali. |
(2) |
L'allegato VI, capitolo II, del regolamento (CE) n. 1774/2002 fissa requisiti specifici per il riconoscimento degli impianti di produzione di biogas e degli impianti di compostaggio che utilizzano sottoprodotti di origine animale. |
(3) |
È opportuno, in seguito al parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 7 settembre 2005 sulla sicurezza in relazione ai rischi biologici posti dalle norme di trattamento dei sottoprodotti animali per la produzione di biogas e il compostaggio, modificare l'allegato VI, capitolo II, del regolamento (CE) n. 1774/2002, autorizzando altri parametri di trasformazione. |
(4) |
L'allegato VIII, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce requisiti applicabili allo stallatico, allo stallatico trasformato e ai prodotti trasformati a base di stallatico e definisce i parametri di trasformazione e di controllo da applicare allo stallatico in modo che siano soddisfatti i requisiti previsti per lo stallatico trasformato e i prodotti trasformati a base di stallatico. |
(5) |
In seguito al parere dell'EFSA del 7 settembre 2005 sulla sicurezza biologica del trattamento termico dello stallatico e per tenerne conto, è opportuno modificare i requisiti pertinenti dell'allegato VIII, capitolo III. |
(6) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1774/2002. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati VI e VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006. Tuttavia i requisiti di cui all'allegato VI, capitolo II, parte C, punto 13 bis, e all'allegato VIII, capitolo III, parte II, titolo A, punto 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1774/2002 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10).
ALLEGATO
Gli allegati VI e VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati come segue.
1) |
Nell'allegato VI, il capitolo II è modificato come segue:
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2) |
Nell'allegato VIII, capitolo III, parte II, titolo A, il punto 5 è sostituito dal seguente:
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8.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/32 |
REGOLAMENTO (CE) N. 209/2006 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2006
che modifica i regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003 quanto alla proroga delle misure transitorie concernenti gli impianti di compostaggio e di produzione di biogas ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Tenuto conto del carattere rigoroso di tali norme, sono state previste misure transitorie. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 809/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, relativo a misure transitorie, ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti le norme sulla trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio (2), prevede alcune misure transitorie applicabili entro il 31 dicembre 2005, affinché le industrie abbiano il tempo necessario per adeguarsi e mettere a punto norme alternative di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 810/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relative alle norme di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati in impianti di produzione di biogas (3), prevede alcune misure transitorie applicabili entro il 31 dicembre 2005, affinché le industrie abbiano il tempo necessario per adeguarsi e mettere a punto norme alternative di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio. |
(4) |
I parametri da imporre in base al parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 7 settembre 2005 sono diversi dalle norme di trasformazione che gli Stati membri possono autorizzare fino al 31 dicembre 2005 a norma dei regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003. Occorrerà inoltre del tempo per l'applicazione, da parte degli Stati membri, della nuova procedura di convalida prevista dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006, che modifica gli allegati VI e VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme di trasformazione relative agli impianti di produzione di biogas e di compostaggio e i requisiti applicabili allo stallatico (4). |
(5) |
Occorre pertanto prorogare ulteriormente la validità delle misure transitorie di cui ai regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003, in modo che Stati membri possano autorizzare gli operatori del settore a continuare ad applicare le disposizioni nazionali in materia di norme di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio e di produzione del biogas. |
(6) |
Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 809/2003 la data del «31 dicembre 2005» è sostituita dalla data del «31 dicembre 2006».
Articolo 2
All'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 810/2003 la data del «31 dicembre 2005» è sostituita dalla data del «31 dicembre 2006».
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10).
(2) GU L 117 del 13.5.2003, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 12/2005 (GU L 5 del 7.1.2005, pag. 3).
(3) GU L 117 del 13.5.2003, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 12/2005.
(4) Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.
8.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/34 |
REGOLAMENTO (CE) N. 210/2006 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2006
che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l’importo dell’aiuto per i pomodori destinati alla trasformazione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
In forza dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), la Commissione pubblica entro il 31 gennaio l’importo dell’aiuto applicabile ai pomodori destinati alla trasformazione. |
(2) |
Per gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, l’accertamento del rispetto dei limiti comunitari e nazionali di trasformazione dei pomodori, cui fa riferimento l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, è stabilito sulla base dei quantitativi ammessi a beneficiare di un aiuto nelle ultime tre campagne per le quali sono disponibili dati definitivi per tutti gli Stati membri di cui trattasi. |
(3) |
In forza dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 416/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, concernente misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1535/2003 a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea (3), per gli Stati membri che hanno aderito all’Unione il 1o maggio 2004 l’accertamento del rispetto dei limiti comunitari e nazionali di trasformazione dei pomodori è stabilito sulla base dei quantitativi effettivamente ammessi a beneficiare di un aiuto per la campagna di commercializzazione 2004/2005 e dei quantitativi su cui vertono le domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2005/2006. |
(4) |
Il quantitativo di pomodori trasformati nell’ambito del regime di aiuto da prendere in considerazione per l’accertamento del rispetto dei limiti comunitari e nazionali supera di 978 544 tonnellate il limite comunitario. Per gli Stati membri nei quali è stato superato il limite di trasformazione occorre pertanto modificare l’importo dell’aiuto per i pomodori destinati alla trasformazione per la campagna 2006/2007 rispetto al livello fissato all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, in conformità alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 416/2004. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l’importo dell’aiuto per i pomodori previsto all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato come segue:
a) |
in Grecia, Francia, Portogallo, Repubblica ceca, Cipro, Ungheria, Malta, Polonia e Slovacchia: 34,50 EUR/t; |
b) |
in Italia: 30,43 EUR/t; |
c) |
in Spagna:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).
(2) GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1663/2005 (GU L 267 del 12.10.2005, pag. 22).
(3) GU L 68 del 6.3.2004, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 550/2005 (GU L 93 del 12.4.2005, pag. 3).
8.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/36 |
REGOLAMENTO (CE) N. 211/2006 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2006
che deroga al regolamento (CE) n. 1433/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all’aiuto finanziario
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 48,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma degli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione (2), entro il 15 dicembre la competente autorità nazionale decide rispettivamente in merito ai programmi e ai fondi o alle loro modifiche, previa presentazione da parte delle organizzazioni di produttori ai sensi dell’articolo 11 e dell’articolo 14 del succitato regolamento. Tuttavia, per motivi debitamente giustificati, gli Stati membri possono rimandare la decisione dal 15 dicembre al 20 gennaio dell’anno successivo alla domanda. |
(2) |
Si constata che alcuni Stati membri, a causa della complessità amministrativa di tale compito, pur avvalendosi della possibilità di rinviare il termine al 20 gennaio non sono in grado di ottemperare all’obbligo di provvedere entro tale data all’istruzione delle domande per l’esercizio in corso. È pertanto opportuno prevedere, con riguardo all’esercizio 2006, la possibilità di derogare ad alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1433/2003. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. In deroga all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1433/2003 e limitatamente ai programmi operativi del 2006, gli Stati membri possono, per motivi debitamente giustificati, deliberare in merito ai programmi operativi e ai fondi entro il 10 febbraio successivo alla domanda.
2. In deroga all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1433/2003 e limitatamente ai programmi operativi del 2006, gli Stati membri possono, per motivi debitamente giustificati, decidere in merito alle domande di modifica dei programmi operativi entro il 10 febbraio successivo alla domanda.
3. In deroga all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1433/2003 e limitatamente ai programmi operativi del 2006, l’esecuzione di un programma operativo approvato in applicazione delle deroghe di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo inizia al più tardi il 15 febbraio successivo alla sua approvazione.
4. In deroga all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1433/2003 e limitatamente ai programmi operativi del 2006, qualora si applichino le deroghe di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, gli Stati membri notificano l’importo approvato dell’aiuto alle organizzazioni di produttori entro il 10 febbraio e comunicano alla Commissione entro il 15 febbraio l’importo complessivo dell’aiuto approvato per l’insieme dei programmi operativi.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 203 del 12.8.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2190/2004 (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 21).
8.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/37 |
DIRETTIVA 2006/16/CE DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2006
che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva oxamil
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) stabiliscono le modalità d’attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende l’oxamil. |
(2) |
Gli effetti dell’oxamil sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) i pertinenti rapporti di valutazione e le raccomandazioni, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per l’oxamil lo Stato membro relatore era l’Irlanda e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 25 agosto 2003. |
(3) |
Il rapporto di valutazione è stato esaminato con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA in seno al gruppo di lavoro «valutazione» e presentato alla Commissione il 14 gennaio 2005 sotto forma di rapporto scientifico dell’EFSA per l’oxamil (4). Tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed ultimato il 15 luglio 2005 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per l’oxamil. |
(4) |
Dalle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti oxamil possano ottemperare in linea di massima alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere l’oxamil nell'allegato I affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di tale direttiva. |
(5) |
Fatte salve queste conclusioni, occorre ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CE l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere subordinata a condizioni. È pertanto opportuno richiedere che l’oxamil sia sottoposto ad ulteriori esami al fine di confermare la valutazione del rischio per alcuni aspetti e che tali studi siano presentati dal notificante. |
(6) |
Le esperienze acquisite con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (5) hanno dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione degli obblighi di chi detiene autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva stessa. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate e che modificano l'allegato I. |
(7) |
È opportuno accordare un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell'allegato I onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'iscrizione. |
(8) |
Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE come conseguenza dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'iscrizione affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti oxamil in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle pertinenti condizioni elencate nell'allegato I. Gli Stati membri dovrebbero modificare o ritirare, se del caso, le autorizzazioni esistenti o rilasciare nuove autorizzazioni conformi alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine di cui sopra, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo previsto dall'allegato III relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE di conseguenza. |
(10) |
I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 gennaio 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o febbraio 2007.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
1. A norma della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri, se del caso, modificano o ritirano le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva l’oxamil entro il 31 gennaio 2007.
Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda l’oxamil, ad eccezione di quelle della parte B dell'iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano inoltre che il titolare dell'autorizzazione possegga o possa accedere ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13 della direttiva stessa.
2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente oxamil come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 30 luglio 2006, è oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della suddetta direttiva e tenendo conto della parte B dell'iscrizione nell'allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda l’oxamil. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:
a) |
nel caso di un prodotto contenente oxamil come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 luglio 2010; oppure |
b) |
nel caso di un prodotto contenente oxamil come una di più sostanze attive, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 luglio 2010 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il 1o agosto 2006.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/6/CE (GU L 12 del 18.1.2006, pag. 21).
(2) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).
(3) GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.
(4) Rapporto scientifico EFSA (2005) 26, 1-78, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Oxamyl (ultimato il 14 gennaio 2005).
(5) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27).
ALLEGATO
Sostanze da inserire in fondo alla tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
N. |
Nome comune, Numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Entrata in vigore |
Scadenza dell'iscrizione |
Disposizioni specifiche |
||||
«117 |
Oxamil CAS n. 23135-22-0 CIPAC n. 342 |
N-metilcarbammato di N’,N’-dimetilcarbammoil(metiltio)metilenamina |
970 g/kg |
1o agosto 2006 |
31 luglio 2016 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come nematicida e insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell’oxamil, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 luglio 2005. In tale valutazione globale,
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, provvedimenti di attenuazione dei rischi.
Gli Stati membri interessati chiedono che vengano presentati ulteriori studi al fine di confermare la valutazione del rischio per quanto riguarda la contaminazione delle acque sotterranee in terreni acidi e per volatili, mammiferi e lombrichi. Essi garantiscono che i notificanti su richiesta dei quali l’oxamil è stato iscritto nel presente allegato forniscano tali studi alla Commissione entro 2 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva.» |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
8.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/40 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 30 gennaio 2006
che modifica e proroga la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle»)
(2006/75/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 123, paragrafo 4, terza frase,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere della Banca centrale europea (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della decisione 2001/923/CE del Consiglio (3), la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio «entro il 30 giugno 2005 una relazione di valutazione indipendente rispetto al gestore del programma sulla pertinenza, l’efficienza e l’efficacia del programma, nonché una comunicazione sull’opportunità di proseguire e adeguare il presente programma, corredata di una proposta appropriata». |
(2) |
La relazione di valutazione di cui all’articolo 13 della suddetta decisione è stata pubblicata il 30 novembre 2004. Essa conclude che il programma sta realizzando gli obiettivi prefissi e raccomanda la prosecuzione del programma. |
(3) |
Fatte salve le competenze dell’autorità di bilancio definite dal trattato, nella presente decisione è inserito, per tutta la durata del programma, un importo di riferimento finanziario, ai sensi del punto 34 dell’accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (4). |
(4) |
La continuazione del programma riflette la necessità di proseguire le attività di sorveglianza, formazione e assistenza tecnica che sono fondamentali per mantenere la protezione dell’euro contro la contraffazione. |
(5) |
È possibile accrescere l’efficacia del programma ai fini della protezione dell’euro ampliando l’assistenza tecnica fino ad offrire, grazie alla partecipazione dell’Europol, anche l’assistenza finanziaria per la cooperazione nelle operazioni transfrontaliere. Il programma può altresì beneficiare, in casi debitamente giustificati, di una maggiore flessibilità nella percentuale dei costi a carico della Comunità e nel numero di progetti che uno Stato membro può presentare. |
(6) |
La decisione 2001/923/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, |
DECIDE:
Articolo 1
Modifiche
La decisione 2001/923/CE è modificata come segue:
1) |
all’articolo 1, paragrafo 2, l’ultima frase è sostituita dalla seguente: «Il suo periodo di applicazione ha inizio il 1o gennaio 2002 e si conclude il 31 dicembre 2006.»; |
2) |
all’articolo 2, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:
|
3) |
all’articolo 3, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera d):
|
4) |
all’articolo 6, il primo comma è sostituito dal seguente: «L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del programma d’azione comunitario per il periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 ammonta a 4 milioni di EUR. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del programma d’azione comunitario per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 ammonta a 1 milione di EUR.»; |
5) |
all’articolo 10, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «In casi debitamente giustificati la Comunità si fa carico, mediante cofinanziamento, di una quota fino all’80 %, delle spese per il sostegno operativo di cui all’articolo 3, in particolare:»; |
6) |
all’articolo 11 «70 %» è sostituito da «80 %»; |
7) |
l’articolo 12 è modificato come segue:
|
Articolo 2
Applicabilità
La presente decisione si applica negli Stati membri partecipanti come definiti all’articolo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, sull’introduzione dell’euro (5).
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 2006.
Per il Consiglio
La presidente
U. PLASSNIK
(1) Parere espresso il 13 ottobre 2005 in seguito a consultazione non obbligatoria (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 161 dell’1.7.2005, pag. 11.
(3) GU L 339 del 21.12.2001, pag. 50.
(4) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.
(5) GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2169/2005 (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 1).
8.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/42 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 30 gennaio 2006
che estende agli Stati membri non partecipanti l’applicazione della decisione 2006/75/CE che modifica ed estende la decisione 2001/923/CE, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle»)
(2006/76/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Quando ha adottato la decisione 2006/75/CE (2), il Consiglio ha indicato che essa si applica negli Stati membri partecipanti quali definiti dall'articolo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (3). |
(2) |
Tuttavia, lo scambio di informazioni e di personale, nonché le misure di assistenza e formazione realizzate nel quadro del programma Pericle dovrebbero essere uniformi a livello comunitario; occorre pertanto prendere le misure necessarie per garantire lo stesso livello di protezione dell’euro negli Stati membri che non hanno l’euro come moneta ufficiale, |
DECIDE:
Articolo 1
L’applicazione della decisione 2006/75/CE è estesa agli Stati membri diversi dagli Stati membri partecipanti quali definiti all'articolo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 974/98.
Articolo 2
La decisione prende effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 2006.
Per il Consiglio
La presidente
U. PLASSNIK
(1) Parere espresso il 13 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Cfr. la pagina 40 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2169/2005 (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 1).
Commissione
8.2.2006 |
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L 36/43 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2005
che istituisce un gruppo ad alto livello sulla competitività, l’energia e l’ambiente
(2006/77/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea conferisce alla Comunità e agli Stati membri il compito di promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell’ambiente e il miglioramento della qualità di quest’ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri. |
(2) |
In linea con la comunicazione della Commissione intitolata «Attuare il programma comunitario di Lisbona: un quadro politico per rafforzare l’industria manifatturiera dell’UE — Verso un’impostazione più integrata della politica industriale» (1), la Commissione ha annunciato l'intenzione di avvalersi della consulenza di un gruppo ad alto livello sulla competitività, l'energia e l'ambiente, in particolare per quanto concerne le industrie dei prodotti di base e intermedi. |
(3) |
Il gruppo ad alto livello dovrebbe avere il compito di contribuire ad esaminare le correlazioni tra le politiche industriale, energetica e ambientale e ad assicurare la coerenza delle singole iniziative, migliorando nel contempo sia la sostenibilità che la competitività; esso dovrebbe inoltre contribuire, grazie alla partecipazione equilibrata delle parti interessate, a costituire un quadro normativo stabile e prevedibile all’interno del quale gli aspetti della competitività, dell’energia e dell’ambiente vadano di pari passo, valorizzando in particolare i contributi delle ricerche condotte in tale ambito. |
(4) |
Il gruppo ad alto livello dovrebbe riunire rappresentanti della Commissione, degli Stati membri, del Parlamento europeo e delle parti interessate, in particolare l’industria e la società civile, tra l’altro, i consumatori, i sindacati, le ONG e il mondo accademico e della ricerca. |
(5) |
Va quindi istituito il gruppo ad alto livello sulla competitività, l’energia e l’ambiente definendone il mandato e la struttura, |
DECIDE:
Articolo 1
La Commissione istituisce un gruppo ad alto livello (di seguito «il gruppo»).
Articolo 2
Mandato
Il mandato del gruppo consiste nell’affrontare le tematiche che presentino una correlazione tra le politiche della concorrenza, dell’energia e dell’ambiente. Il mandato è conferito per due anni: può essere prorogato con decisione della Commissione.
Il gruppo fornisce consulenze, nel formato più appropriato, ai decisori politici a livello comunitario e nazionale, al mondo dell’industria e alle organizzazioni della società civile.
Articolo 3
Composizione — Nomina
1. I membri del gruppo sono nominati dalla Commissione tra personalità ad alto livello aventi competenze e responsabilità negli ambiti dell’industria, dell’energia e dell’ambiente.
2. Il gruppo è composto di un massimo di 28 membri.
3. Si applicano le seguenti norme:
— |
i membri sono designati ad personam in base alla loro esperienza. Ciascun membro del gruppo nomina un suo rappresentante personale che partecipa a un sottogruppo preparatorio (di seguito «sottogruppo sherpa»), |
— |
i membri del gruppo rimangono in carica fino a quando non presentino le dimissioni, non vengano sostituiti o fino alla scadenza del loro mandato, |
— |
i membri non più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del gruppo, i membri dimissionari o coloro che non rispettino le condizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo o all’articolo 287 del trattato che istituisce la Comunità europea possono essere sostituiti per il periodo rimanente del loro mandato, |
— |
i nominativi dei membri designati individualmente sono pubblicati sul sito Internet della DG Imprese e industria e/o nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. I nomi dei membri sono raccolti, trattati e pubblicati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2). |
Articolo 4
Funzionamento
1. Il gruppo è presieduto dalla Commissione.
2. Il sottogruppo sherpa prepara le discussioni, i documenti di sintesi e i suggerimenti di interventi e/o misure politiche che vanno approvate dal gruppo; esso opera in stretto contatto con i servizi della Commissione.
3. Il gruppo richiede il contributo di esperti e di parti interessate mediante accordi ad hoc e può istituire un numero limitato di gruppi ad hoc per esaminare questioni specifiche entro i termini del mandato che il gruppo stesso stabilisce; i gruppi ad hoc sono sciolti non appena espletato il loro mandato.
4. La Commissione può invitare esperti od osservatori, aventi competenze specifiche su una tematica all’ordine del giorno, a partecipare alle deliberazioni del gruppo o a quelle dei gruppi ad hoc, ove ciò sia ritenuto utile e/o necessario.
5. Le informazioni riservate cui si sia avuto accesso partecipando alle deliberazioni del gruppo o a quelle dei gruppi ad hoc non devono essere divulgate.
6. Il gruppo, il sottogruppo sherpa e i gruppi ad hoc si riuniscono di norma presso la sede della Commissione secondo le modalità e il calendario fissati dalla Commissione. Quest'ultima assicura i servizi di segreteria.
7. Il gruppo decide gli argomenti da mettere all’ordine del giorno per discussione.
8. La Commissione ha facoltà di pubblicare, nella lingua originale del documento in questione, riassunti, conclusioni o conclusioni parziali ovvero documenti di lavoro del gruppo.
Articolo 5
Spese di riunione
La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di vitto e alloggio per i membri, gli sherpa, gli esperti e gli osservatori, sostenute in relazione alle attività del gruppo conformemente alle disposizioni in vigore all’interno della Commissione. I membri del gruppo, del sottogruppo sherpa e dei gruppi ad hoc non sono pagati per l’esercizio delle loro funzioni.
Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti degli stanziamenti assegnati ai servizi interessati nell’ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
Articolo 6
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) COM(2005) 474 def. del 5.10.2005.
(2) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
8.2.2006 |
IT |
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L 36/45 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2006
relativa a un contributo finanziario della Comunità per l’attuazione di un'indagine epidemiologica e di misure di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini nell’ambito delle misure di emergenza prese per combattere questa malattia in Portogallo nel 2004 e nel 2005
[notificata con il numero C(2006) 166]
(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)
(2006/78/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il 24 novembre 2004 sono comparsi casi di febbre catarrale degli ovini in Portogallo. La comparsa di questa malattia potrebbe rappresentare un rischio grave per il bestiame comunitario. |
(2) |
Al fine di prevenire al più presto la propagazione della malattia è opportuno che la Comunità partecipi con un contributo finanziario alle spese rimborsabili sostenute dal Portogallo nel contesto delle misure di emergenza prese per combattere la malattia, conformemente alla decisione 90/424/CEE. Il 15 settembre 2005 è stata quindi adottata la decisione 2005/660/CE della Commissione, riguardante un contributo finanziario della Comunità nel quadro delle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini in Portogallo nel 2004 e nel 2005 (2). |
(3) |
La Commissione ha adottato diverse decisioni al fine di demarcare le zone di protezione e di sorveglianza e stabilire le condizioni che regolamentano i movimenti di animali da queste zone, di cui la più recente è la decisione 2005/393/CE, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone (3). |
(4) |
Dall’autunno del 2004 la penuria eccezionale di pioggia in Portogallo ha avuto serie ripercussioni sulla disponibilità di foraggi e di conseguenza sulle possibilità di alimentare gli animali, provocando ulteriori costi per gli agricoltori. Questa situazione ha conseguenze particolari in Portogallo, poiché le aziende specializzate nella riproduzione di bovini e ovini sono ubicate nelle zone oggetto delle restrizioni sui movimenti degli animali, mentre quelle specializzate nell'ingrasso, che sono lo sbocco naturale per gli animali allevati in tali aziende, sono ubicate all'esterno di queste zone. |
(5) |
Altri provvedimenti sono stati presi dal Portogallo in collaborazione con la Spagna per controllare l’epidemia mediante l’esecuzione di indagini epidemiologiche e misure di sorveglianza della malattia, inclusi test di laboratorio per la sorveglianza sierologica e virologica, nell’ambito dei test degli animali prima dello spostamento, e per la sorveglianza entomologica. |
(6) |
Il Portogallo e la Spagna hanno fornito le prove della cooperazione tra i due Stati membri volta ad evitare la propagazione della malattia mediante l'applicazione di misure di sorveglianza della malattia. |
(7) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), sono finanziate le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie, nel quadro della sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. La revisione di tali provvedimenti rientra negli articoli 8 e 9 di detto regolamento. |
(8) |
Il pagamento del contributo finanziario della Comunità deve essere subordinato all'effettiva esecuzione delle azioni programmate e alla presentazione da parte delle autorità di tutte le informazioni necessarie entro i termini stabiliti. |
(9) |
Il 25 febbraio 2005 il Portogallo ha presentato una stima provvisoria delle spese sostenute nell’ambito delle misure di emergenza, incluse le misure di sorveglianza epidemiologica, prese per combattere la malattia. La stima delle misure di sorveglianza epidemiologica ammonta a 4 303 336 EUR. |
(10) |
In attesa dei controlli in loco da parte della Commissione è attualmente necessario stabilire la prima rata del contributo finanziario della Comunità, che dovrebbe essere pari al 50 % del contributo comunitario, stabilito sulla base della stima delle spese rimborsabili relative alla misure di sorveglianza epidemiologica. È inoltre opportuno fissare gli importi massimi rimborsabili per il costo dei test e delle esche nell’ambito di tali misure. |
(11) |
Il Portogallo ha adempiuto tutte gli obblighi tecnici ed amministrativi riguardanti le misure di cui all’articolo 3 della decisione 90/424/CEE. |
(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Concessione di un contributo finanziario della Comunità al Portogallo
1. Nell’ambito delle misure di emergenza prese per combattere la febbre catarrale degli ovini nel 2004 e nel 2005 il Portogallo ha diritto a un contributo finanziario della Comunità pari al 50 % delle spese sostenute per i costi di test di laboratorio per la sorveglianza sierologica e virologica e per i costi della sorveglianza entomologica, incluso l'acquisto di esche.
2. Il rimborso massimo delle spese da versare al Portogallo per i test e le esche di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:
a) |
per la sorveglianza sierologica, test Elisa: 2,5 EUR per test; |
b) |
per la sorveglianza virologica, test RT.PCR: 15 EUR per test; |
c) |
per la sorveglianza entomologica, esca; 160 EUR per esca. |
3. Il contributo finanziario della Comunità esclude l’imposta sul valore aggiunto.
Articolo 2
Modalità di pagamento
Subordinatamente ai risultati dei controlli in loco effettuati conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE, una prima rata di 600 000 EUR sarà versata a titolo del contributo finanziario della Comunità di cui all’articolo 1.
Tale pagamento sarà effettuato in base ai documenti giustificativi presentati dal Portogallo riguardanti i test di laboratorio e l’acquisto delle esche di cui all’articolo 1, paragrafo 1.
Articolo 3
Condizioni di pagamento e documenti giustificativi
1. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 sarà versato sulla base dei seguenti elementi:
a) |
una domanda contenente i dati specificati nell’allegato presentata entro il termine ultimo di cui al paragrafo 2 del presente articolo; |
b) |
i documenti giustificativi di cui all’articolo 2, inclusa una relazione epidemiologica e un rapporto finanziario; |
c) |
i risultati di qualsiasi controllo in loco effettuato conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE. |
I documenti di cui alla lettera b) devono essere messi a disposizione ai fini dei controlli in loco di cui alla lettera c).
2. La domanda di cui al paragrafo 1, lettera a), deve essere presentata con un modulo informatizzato entro sessanta giorni di calendario dalla data di notifica della presente decisione. In caso di mancato rispetto di tale termine, il contributo finanziario della Comunità sarà ridotto del 25 % per ciascun mese di ritardo.
Articolo 4
Destinatario
La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 244 del 20.9.2005, pag. 28.
(3) GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/828/CE (GU L 311 del 26.11.2005, pag. 37).
(4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
ALLEGATO
Dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a)
Spese sostenute |
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Natura dell’azione |
Numero |
Importo (IVA esclusa) |
Test ELISA |
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Test RT.PCR |
|
|
Altri test virologici |
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|
Esche |
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|
Totale |
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8.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/48 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2006
che modifica le decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE per quanto riguarda una proroga del periodo di applicazione
[notificata con il numero C(2006) 187]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/79/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 18, paragrafo 7,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,
visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE (4), in particolare l’articolo 18,
considerando quanto segue:
(1) |
L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Vi è il rischio che l’agente della malattia sia introdotto mediante il commercio internazionale di volatili vivi diversi dal pollame, ivi compresi i volatili al seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia). |
(2) |
A seguito dell’insorgenza di un’epidemia d’influenza aviaria, causata dal ceppo virale altamente patogeno H5N1, verificatasi nel dicembre 2003 nel sud-est asiatico, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione in relazione all’epidemia d’influenza aviaria. Detti provvedimenti comprendono in particolare la decisione 2005/759/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni paesi terzi e al movimento da paesi terzi di volatili al seguito dei rispettivi proprietari (5), e la decisione 2005/760/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi terzi per quanto concerne l’importazione di volatili in cattività (6). |
(3) |
Poiché sono stati denunciati nuovi casi d’influenza aviaria in alcuni paesi membri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), occorre prorogare le restrizioni relative agli spostamenti di uccelli da compagnia e alle importazioni di altri volatili da alcune zone a rischio. È quindi opportuno prorogare l’applicazione delle decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE. |
(4) |
È opportuno modificare conseguentemente il testo delle decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 5 della decisione 2005/759/CE la data del «31 gennaio 2006» è sostituita da quella del «31 maggio 2006».
Articolo 2
All’articolo 6 della decisione 2005/760/CE la data del «31 gennaio 2006» è sostituita da quella del «31 maggio 2006».
Articolo 3
Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(2) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).
(4) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 18/2006 della Commissione (GU L 4 del 7.1.2006, pag. 3).
(5) GU L 285 del 28.10.2005, pag. 52. Decisione modificata dalla decisione 2005/862/CE (GU L 317 del 3.12.2005, pag. 19).
(6) GU L 285 del 28.10.2005, pag. 60. Decisione modificata dalla decisione 2005/862/CE.
8.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/50 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 1o febbraio 2006
che concede ad alcuni Stati membri la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali
[notificata con il numero C(2006) 172]
(I testi in lingua ceca, francese, italiana, polacca, portoghese e slovacca sono i soli facenti fede)
(2006/80/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE permette di autorizzare gli Stati membri ad escludere dall’elenco dei detentori di animali, previsto all'articolo 3, paragrafo 1, le persone fisiche che detengono un unico suino destinato all’uso o al consumo personale o per tener conto di circostanze particolari, purché tale animale sia sottoposto, prima di ogni movimento, ai controlli stabiliti in detta direttiva. |
(2) |
Le autorità della Repubblica ceca, della Francia, della Polonia e della Slovacchia hanno chiesto tale autorizzazione per i detentori di non più di un suino e hanno dato adeguate garanzie riguardo ai controlli veterinari. |
(3) |
La Repubblica ceca, la Francia, la Polonia e la Slovacchia possono perciò essere autorizzate ad applicare la deroga. |
(4) |
La decisione 95/80/CE (2) della Commissione concede al Portogallo la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE. |
(5) |
La decisione 2005/458/CE (3) della Commissione concede all’Italia la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE. |
(6) |
È opportuno elencare in un’unica decisione gli Stati membri cui è stata concessa la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE. |
(7) |
Le decisioni 95/80/CE e 2005/458/CE vanno pertanto abrogate e sostituite dalla presente decisione. |
(8) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri elencati nell’allegato della presente decisione sono autorizzati ad applicare la deroga prevista all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino.
Articolo 2
Le decisioni 95/80/CE e 2005/458/CE sono abrogate.
Articolo 3
La Repubblica ceca, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese e la Repubblica slovacca sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).
(2) GU L 65 del 23.3.1995, pag. 32.
(3) GU L 160 del 23.6.2005, pag. 31.
ALLEGATO
Stati membri autorizzati ad applicare la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino
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Repubblica ceca |
|
Francia |
|
Italia |
|
Polonia |
|
Portogallo |
|
Slovacchia |
Rettifiche
8.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/52 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 335 del 21 dicembre 2005 )
A pagina 16, articolo 3 — Certificazione, paragrafo 1:
anziché:
«1. Ai fini della certificazione necessaria per fornire servizi di navigazione aerea, e fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 550/2004, i fornitori di servizi di navigazione aerea soddisfano i requisiti comuni stabiliti negli allegati da II a V del presente regolamento, a seconda del tipo di servizio offerto, salve le deroghe di cui all’articolo 4.»,
leggi:
«1. Ai fini della certificazione necessaria per fornire servizi di navigazione aerea, e fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 550/2004, i fornitori di servizi di navigazione aerea soddisfano i requisiti generali comuni di cui all’allegato I, nonché i requisiti specifici supplementari di cui agli allegati da II a V del presente regolamento, a seconda del tipo di servizio offerto, salve le deroghe di cui all’articolo 4.»