ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 21

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
25 gennaio 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 115/2006 del Consiglio, del 23 gennaio 2006, relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005-17 gennaio 2011

1

 

 

Regolamento (CE) n. 116/2006 della Commissione, del 24 gennaio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

3

 

*

Regolamento (CE) n. 117/2006 della Commissione, del 24 gennaio 2006, recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

5

 

*

Regolamento (CE) n. 118/2006 della Commissione, del 24 gennaio 2006, recante fissazione, per l’esercizio contabile 2006, della retribuzione forfettaria per scheda aziendale prevista nell’ambito della rete d’informazione contabile agricola

12

 

 

Regolamento (CE) n. 119/2006 della Commissione, del 24 gennaio 2006, che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

13

 

 

Regolamento (CE) n. 120/2006 della Commissione, del 24 gennaio 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

15

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 16 gennaio 2006, che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o febbraio, 1o marzo, 1o aprile, 1o maggio e 1o giugno 2005 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi nonché di parte dei funzionari che restano in servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi successivo all'adesione (articolo 33, paragrafo 4, del trattato di adesione dei dieci nuovi Stati membri)

17

 

*

Decisione della Commissione, del 20 gennaio 2006, che istituisce un gruppo di esperti di alto livello sull’integrazione sociale delle minoranze etniche e sulla loro piena partecipazione al mercato del lavoro

20

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

25.1.2006   

IT

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L 21/1


REGOLAMENTO (CE) N. 115/2006 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2006

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005-17 gennaio 2011

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Nell’ambito dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle (2), le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell’accordo medesimo al termine del periodo di applicazione del relativo protocollo.

(2)

In seguito a tali negoziati, il 23 settembre 2004 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da detto accordo per il periodo dal 18 gennaio 2005 al 17 gennaio 2011.

(3)

È nell’interesse della Comunità approvare tale protocollo.

(4)

Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri sulla base della ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell’ambito dell’accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005-17 gennaio 2011.

l testo del protocollo è accluso al presente regolamento (3).

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

:

tonniere con reti a circuizione

:

Spagna

:

22 unità,

Francia

:

17 unità,

Italia

:

1 unità,

:

pescherecci con palangari di superficie

:

Spagna

:

2 unità,

Francia

:

5 unità,

Portogallo

:

5 unità.

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito del protocollo sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturato nella zona di pesca delle Seicelle secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (4).

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 gennaio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  Parere del 15 dicembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 119 del 7.5.1987, pag. 26.

(3)  GU L 348 del 30.12.2005, pag. 4.

(4)  GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.


25.1.2006   

IT

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L 21/3


REGOLAMENTO (CE) N. 116/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 gennaio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

112,0

204

54,8

212

97,4

624

120,2

999

96,1

0707 00 05

052

136,4

204

101,5

999

119,0

0709 10 00

220

77,3

999

77,3

0709 90 70

052

115,9

204

136,2

999

126,1

0805 10 20

052

51,0

204

56,8

212

50,0

220

50,0

624

58,5

999

53,3

0805 20 10

204

77,7

999

77,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,2

204

100,4

400

88,1

464

148,0

624

72,6

662

32,0

999

84,7

0805 50 10

052

44,9

220

60,5

999

52,7

0808 10 80

400

123,8

404

102,3

720

67,7

999

97,9

0808 20 50

388

104,4

400

80,2

720

47,4

999

77,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


25.1.2006   

IT

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L 21/5


REGOLAMENTO (CE) N. 117/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2006

recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2), stabilisce, tra l’altro, le modalità d’applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3), e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d’intervento.

(2)

A norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000 è opportuno procedere a una vendita pubblica di alcole di origine vinica da utilizzare esclusivamente nel settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo nella Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire la continuità dell’approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all’articolo 92 del medesimo regolamento.

(3)

A partire dal 1o gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/1998 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (4), i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Nell’ambito della gara n. 4/2006 CE si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità.

L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi di intervento degli Stati membri.

2.   La vendita verte su un quantitativo di 666 095,04 ettolitri di alcole a 100 % vol suddivisi nel modo seguente:

a)

una partita numerata 31/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

b)

una partita numerata 32/2006 CE di un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

c)

una partita numerata 33/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

d)

una partita numerata 34/2006 CE di un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

e)

una partita numerata 35/2006 CE di un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

f)

una partita numerata 36/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

g)

una partita numerata 37/2006 CE di un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

h)

una partita numerata 38/2006 CE di un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

i)

una partita numerata 39/2006 CE di un quantitativo di 16 095,04 ettolitri di alcole a 100 % vol.

3.   Nell’allegato I figurano l’ubicazione e i riferimenti delle cisterne che compongono le partite, il quantitativo di alcole contenuto in ogni cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell’alcole.

4.   Possono partecipare alla gara solo le imprese riconosciute a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 2

La vendita avviene nel rispetto delle disposizioni degli articoli 93, 94, 94 ter, 94 quater, 94 quinquies, da 95 a 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 3

1.   Le offerte sono presentate presso gli organismi di intervento che detengono l’alcole, indicati nell’allegato II, oppure spedite ai rispettivi indirizzi per lettera raccomandata.

2.   2. Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta per la gara n. 4/2006 CE, utilizzazione di alcole sotto forma di bioetanolo nella Comunità», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all’organismo di intervento destinatario.

3.   Le offerte devono pervenire all’organismo d’intervento destinatario entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 1o marzo 2006.

Articolo 4

1.   Per essere ricevibile l’offerta deve essere conforme agli articoli 94 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

2.   Per essere ricevibile, al momento della presentazione l’offerta deve contenere:

a)

la prova della costituzione, presso l’organismo d’intervento detentore dell’alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol;

b)

il nome e l’indirizzo del concorrente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;

c)

l’impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni concernenti la gara;

d)

una dichiarazione con cui il concorrente:

i)

rinuncia a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del prodotto eventualmente assegnato;

ii)

accetta qualsiasi controllo sulla destinazione e sull’utilizzazione dell’alcole;

iii)

riconosce che gli incombe l’onere della prova dell’utilizzazione dell’alcole conforme alle condizioni fissate nel pertinente bando di gara.

Articolo 5

Le comunicazioni previste all’articolo 94 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000 in merito alla gara indetta dal presente regolamento sono trasmesse alla Commissione all’indirizzo indicato nell’allegato III.

Articolo 6

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

L’organismo d’intervento fornisce informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli posti in vendita.

Gli interessati possono rivolgersi all’organismo d’intervento per ottenere campioni dell’alcole posto in vendita, che vengono prelevati da un rappresentante dello stesso organismo di intervento.

Articolo 7

1.   Gli organismi d’intervento degli Stati membri che detengono l’alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale. A tal fine essi possono:

a)

avvalersi, mutatis mutandis, delle disposizioni dell’articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000;

b)

procedere a un controllo a campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale.

2.   Le spese di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 sono a carico delle imprese cui l’alcole è venduto.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2005 (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 8).

(3)  GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

(4)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.


ALLEGATO I

Stato membro e numero della partita

Ubicazione

Numero delle cisterne

Quantitativo d’alcole espresso in hl (100 % vol)

Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 (articoli)

Riferimenti al regolamento (CEE) n. 822/87 (articoli)

Tipo di alcole

Spagna

Partita n. 31/2006 CE

Tarancón

C-5

24 831

30

 

Greggio

C-6

25 169

30

 

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

 

Spagna

Partita n. 32/2006 CE

Tarancón

C-1

25 117

27

 

Greggio

C-2

24 998

27

 

 

D-3

25 159

27

 

 

D-4

24 726

27

 

Greggio

 

Totale

 

100 000

 

 

 

Francia

Partita n. 33/2006 CE

Onivins — Longuefuye

53200 Longuefuye

10

22 420

28

 

Greggio

12

22 440

28

 

Greggio

18

5 140

28

 

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

 

Francia

Partita n. 34/2006 CE

Onivins — Port-La-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Av. Adolphe Turrel, BP 62

11210 Port-La-Nouvelle

10

7 205

27

 

Greggio

9

22 280

27

 

Greggio

26

12 370

30

 

Greggio

25

12 245

27

 

Greggio

24

12 515

27

 

Greggio

23

780

28

 

Greggio

23

11 340

30

 

Greggio

23

140

30

 

Greggio

22

11 090

28

 

Greggio

22

1 330

30

 

Greggio

36

8 705

27

 

Greggio

 

Totale

 

100 000

 

 

 

Francia

Partita n. 35/2006 CE

Deulep — PSL

13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône

B1

42 640

27

 

Greggio

Deulep

Bld Chanzy

30800 Saint-Gilles

72

38 690

30

 

Greggio

72

6 890

30

 

Greggio

72

470

27

 

Greggio

73

11 310

30

 

Greggio

 

Totale

 

100 000

 

 

 

Italia

Partita n. 36/2006 CE

Bertolino — Partinico (PA)

3A-33A-34A

27 100

27 + 30

 

Greggio

Trapas — Petrosino (TP)

20A

8 500

30

 

Greggio

Enodistil

22A

2 700

30

 

Greggio

S.V.M. — Sciacca (AG)

4A-30A-32A-35A

2 200

27

 

Greggio

GE.DIS. — Marsala (TP)

88-10B

9 500

30

 

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

 

Italia

Partita n. 37/2006 CE

S.V.A. — Ortona (CH)

20A

2 000

27

 

Greggio

Bonollo — Paduni-Anagni (FR)

15A-35A-49A-51A

35 000

27 + 30

 

Greggio

Deta — Barberino Val d’Elsa (FI)

5A

1 500

27

 

Greggio

Balice Distill. — San Bastilio Motolla (TA)

2A

1 000

27

 

Greggio

D’Auria — Ortona (CH)

17A-19A-21A-22A-41A

12 000

27

 

Greggio

De Luca — Novoli (LE)

7A-16A

9 950,62

27

 

Greggio

Di Lorenzo — Ponte Valleceppi (PG)

26A

6 929,30

30

 

Greggio

Di Lorenzo — Pontenuovo di Torgiano (PG)

1B

 

27

 

Greggio

Balice S.n.c. — Valenano (BA)

11A-46A-49A-50A-51A

14 500

27

 

Greggio

D.C.A. — Ascoli Piceno (AP)

101-81-17-103-44

1 306,93

 

35 + 36

Greggio/Neutro

Distill. Del Sud — Rutigliano (BA)

18 + 23 + 36 + 72 + 73

7 242,45

 

36

neutro

Caviro — Carapelle (FG)

5C

8 570,70

27

 

Greggio

 

Totale

 

100 000

 

 

 

Italia

Partita n. 38/2006 CE

Caviro — Faenza (RA)

3A-12A-13A-14A

25 429,30

27 + 30

 

Greggio

Di Lorenzo — Pontenuovo di Torgiano (PG)

1B

8 570,70

27

 

Greggio

Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)

5A-6A

34 000

27

 

Greggio

Dister — Faenza (RA)

121A-124A

7 000

27 + 30

 

Greggio

I.C.V. — Borgoricco (PD)

5A

2 000

27

 

Greggio

Tampieri — Faenza (RA)

15A-17A-18A-19A

3 000

27

 

Greggio

Villapana — Faenza (RA)

6A-8A

11 000

27

 

Greggio

Cipriani — Chizzola di Ala (TN)

2A-3A-24A-30A

9 000

27

 

Greggio

 

Totale

 

100 000

 

 

 

Ungheria

Partita n. 39/2006 CE

Miskolci Likőrgyár Rt.

3527 Miskolc, Vitéz u. 13.

Hrsz.: 4686/5, 4686/2

I/3

129,11

27

 

Greggio

I/4

139,57

27

 

Greggio

I/5

136,19

27

 

Greggio

I/6

136,84

27

 

Greggio

I/7

123,37

27

 

Greggio

I/8

140,10

27

 

Greggio

I/9

136,15

27

 

Greggio

I/10

137,61

27

 

Greggio

I/11

123,42

27

 

Greggio

I/12

137,57

27

 

Greggio

III/31

129,11

27

 

Greggio

III/32

129,11

27

 

Greggio

III/33

129,11

27

 

Greggio

III/34

129,11

27

 

Greggio

Tokaj Kereskedőház Rt.

3934 Tolcsva, Petőfi Sándor u. 32. Hrsz.: 142/1

2214440

4 819,02

27

 

Greggio

2214450

3 962,76

27

 

Greggio

Tokaj Kereskedőház Rt.

3943 Bodrogolaszi, Ország út 19. Hrsz.: 196-198, 200-202

SZ/I

1 832,10

27

 

Greggio

SZ/II

1 842,46

27

 

Greggio

SZ/III

1 782,33

27

 

Greggio

 

Totale

 

16 095,04

 

 

 


ALLEGATO II

Organismi di intervento che detengono l’alcole di cui all’articolo 3

Onivins — Libourne—

FEGA—

AGEA—

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal—


ALLEGATO III

Indirizzo di cui all’articolo 5

Commissione europea

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, unità D-2

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 298 55 28

E-mail: agri-market-tenders@cec.eu.int


25.1.2006   

IT

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L 21/12


REGOLAMENTO (CE) N. 118/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2006

recante fissazione, per l’esercizio contabile 2006, della retribuzione forfettaria per scheda aziendale prevista nell’ambito della rete d’informazione contabile agricola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (1),

visto il regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83, prevede la fissazione dell’importo della retribuzione forfettaria che la Commissione deve pagare agli Stati membri per ogni scheda aziendale debitamente compilata trasmessale entro i termini di cui all’articolo 3 dello stesso regolamento.

(2)

Per l’esercizio contabile 2005, il regolamento (CE) n. 2189/2004 della Commissione (3) ha fissato a 142 EUR l’importo della retribuzione forfettaria per ogni scheda aziendale. L’andamento dei costi e le sue ripercussioni sulle spese di compilazione della scheda aziendale giustificano una revisione di tale importo.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La retribuzione forfettaria di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 è fissata a 145 EUR.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica per l’esercizio contabile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 97).

(2)  GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1192/2005 (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 3).

(3)  GU L 373 del 21.12.2004, pag. 20.


25.1.2006   

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L 21/13


REGOLAMENTO (CE) N. 119/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2006

che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1702/2005 della Commissione (3) ha fissato i quantitativi indicativi per i quali possono essere rilasciati titoli di esportazione del sistema B.

(2)

Per i titoli del sistema B richiesti dal 16 novembre 2005 al 16 gennaio 2006 occorre fissare, per quanto concerne i pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola e le mele, il tasso di restituzione definitivo al livello del tasso indicativo e fissare la percentuale di rilascio per i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali di rilascio e i tassi di restituzione applicabili, per le domande di titoli di esportazione del sistema B presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1702/2005 dal 16 novembre 2005 al 16 gennaio 2006, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello svilippo rurale


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

(3)  GU L 273 del 19.10.2005, pag. 9.


ALLEGATO

Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi di restituzione applicabili ai titoli del sistema B richiesti dal 16 novembre 2005 al 16 gennaio 2006 (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

Prodotto

Tasso di restituzione

(EUR/t peso netto)

Percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti

Pomodori

30

100 %

Arance

38

100 %

Limoni

60

100 %

Uve da tavola

22

100 %

Mele

35

100 %


25.1.2006   

IT

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L 21/15


REGOLAMENTO (CE) N. 120/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2006

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 111/2006 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

(3)  GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.

(4)  GU L 19 del 24.1.2006, pag. 4.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 25 gennaio 2006

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

34,28

1,00

1701 11 90 (1)

34,28

4,62

1701 12 10 (1)

34,28

0,87

1701 12 90 (1)

34,28

4,32

1701 91 00 (2)

32,27

9,10

1701 99 10 (2)

32,27

4,66

1701 99 90 (2)

32,27

4,66

1702 90 99 (3)

0,32

0,34


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

25.1.2006   

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L 21/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2006

che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o febbraio, 1o marzo, 1o aprile, 1o maggio e 1o giugno 2005 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi nonché di parte dei funzionari che restano in servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi successivo all'adesione (articolo 33, paragrafo 4, del trattato di adesione dei dieci nuovi Stati membri)

(2006/32/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare l'allegato X, articolo 13, secondo comma,

visto il trattato di adesione dei dieci nuovi Stati membri, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE, Euratom) n. 257/2005 del Consiglio (2) sono stati stabiliti, in applicazione dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 2004 alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui prestano servizio a funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi.

(2)

In conformità dell'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X, è opportuno adeguare, con effetto dal 1o febbraio, 1o marzo, 1o aprile, 1o maggio e 1o giugno 2005, taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con efficacia dal 1o febbraio, 1o marzo, 1o aprile, 1o maggio e 1o giugno 2005, i coefficienti correttori, applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi nonché di parte dei funzionari che restano in servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi successivo all'adesione, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2006.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2104/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 7).

(2)  GU L 46 del 17.2.2005, pag. 1.


ALLEGATO

Sedi di servizio

Coefficienti correttori febbraio 2005

Arabia Saudita

81,0

Bolivia

46,6

Eritrea

45,0

Gambia

43,0

Georgia

90,2

Guinea

71,7

Kenya

72,5

Madagascar

70,5

Malawi

70,7

Pakistan

47,5

Filippine

46,8

Repubblica dominicana

76,7

Rwanda

78,2

Sudan

39,3

Serbia e Montenegro

59,4

Sri Lanka

54,4

Turchia

86,0

Vietnam

49,7

Zambia

46,9

Zimbabwe

65,5


Sedi di servizio

Coefficienti correttori marzo 2005

Angola

108,6

Corea del Sud

100,3

Egitto

50,8

Nicaragua

61,7

Nigeria

74,9

Paraguay

57,6

Repubblica centrafricana

115,4

Siria

63,1


Sedi di servizio

Coefficienti correttori aprile 2005

Bangladesh

49,9

Barbados

111,4

Benin

92,8

Eritrea

46,1

Etiopia

66,2

Figi

74,5

Lesotho

71,8

Malawi

72,9

Mauritania

65,1

Siria

64,4

Zimbabwe

69,4


Sedi di servizio

Coefficienti correttori maggio 2005

Brasile

65,9

Burkina-Faso

86,6

Costa Rica

66,9

Cuba

88,6

Gambia

46,7

Guinea

60,5

Guyana

57,1

Haiti

91,9

Laos

71,1

Madagascar

71,1

Nepal

68,0

Niger

93,0

Nigeria

79,8

Pakistan

50,1

Sierra Leone

68,5

Slovenia

78,2

Swaziland

71,3

Zimbabwe

74,8


Sedi di servizio

Coefficienti correttori giugno 2005

Etiopia

75,5

Indonesia

75,9

Isole Salomone

82,1

Kenya

81,4

Venezuela

58,0

Zimbabwe

60,5


25.1.2006   

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L 21/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2006

che istituisce un gruppo di esperti di alto livello sull’integrazione sociale delle minoranze etniche e sulla loro piena partecipazione al mercato del lavoro

(2006/33/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea conferisce alla Comunità il potere di adottare provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

(2)

Conformemente alla comunicazione della Commissione intitolata «Una strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti» (1) adottata il 1o giugno 2005, che evidenzia la necessità per l'Unione europea allargata di mettere a punto un approccio coerente ed efficace mirante a permettere l'integrazione sociale delle minoranze etniche e la loro piena partecipazione al mercato del lavoro, la Commissione desidera avvalersi della consulenza di specialisti del settore, riuniti in seno a un gruppo consultivo.

(3)

Il gruppo sarà incaricato di contribuire alla definizione di un approccio coerente ed efficace mirante a permettere l’integrazione sociale delle minoranze etniche svantaggiate e la loro piena partecipazione al mercato del lavoro.

(4)

Il gruppo dovrà essere composto da esperti provenienti dalla società civile, dal mondo della ricerca, dalle imprese, dalle autorità nazionali e locali nonché dalle minoranze etniche e da altre parti interessate. La sua composizione dovrà essere equilibrata, segnatamente sulla base dei criteri seguenti: paese d’origine, genere, origine etnica, settore d’attività e di consulenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È istituito, in seno alla Commissione, un gruppo consultivo di esperti di alto livello sull’integrazione sociale delle minoranze etniche e sulla loro piena partecipazione al mercato del lavoro, di seguito denominato «gruppo».

Articolo 2

Compito

Questo gruppo avrà il compito:

di studiare i mezzi per raggiungere una migliore integrazione sociale delle minoranze etniche e la loro piena partecipazione al mercato del lavoro nell'Unione europea,

di presentare, entro la fine dell'Anno europeo delle pari opportunità per tutti 2007, una relazione contenente raccomandazioni sulle politiche da attuare a questo riguardo.

Il gruppo s’ispirerà alle buone pratiche esistenti in materia e si interesserà in particolare alle questioni seguenti:

la situazione socioeconomica delle minoranze etniche nell'Unione europea di oggi,

le diverse situazioni e necessità dei gruppi minoritari, compresi i migranti di recente arrivo, le minoranze etniche già insediate, le minoranze nazionali, i rom e gli apolidi,

l'impatto della discriminazione multipla e l'influenza di fattori quali l'età, il sesso, la disabilità e la religione, nonché le conseguenze dell'isolamento geografico e del livello d'istruzione,

il contributo delle politiche e dei programmi dell'Unione europea all'integrazione sociale delle minoranze etniche ed alla loro piena partecipazione al mercato del lavoro,

l'impatto delle evoluzioni future, fra cui le possibili nuove ondate di adesione all'Unione europea (Romania, Bulgaria, Turchia, Balcani occidentali).

Il presidente del gruppo può indicare alla Commissione l’opportunità di consultare il gruppo in merito ad una questione specifica.

Articolo 3

Composizione — Nomina

1.   I membri del gruppo sono designati dalla Commissione scegliendo tra specialisti di alto livello competenti nei settori di cui all’articolo 2.

2.   Il gruppo comprende un massimo di 10 membri.

3.   Si applicano le seguenti disposizioni:

i membri sono nominati a titolo personale e hanno l’incarico di fornire consulenze alla Commissione indipendentemente da qualsiasi suggerimento esterno,

essi restano in carica fino alla loro sostituzione o al termine del mandato,

i membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che presentano le dimissioni o che non rispettano gli obblighi di cui al primo o al secondo trattino del presente articolo o all’articolo 287 del trattato, possono essere sostituiti per la parte restante del mandato,

i membri dichiarano ogni anno per iscritto che si impegnano ad agire al servizio dell'interesse pubblico e confermano altresì l'assenza di qualsiasi interesse che potrebbe compromettere la loro indipendenza,

i nomi dei membri sono pubblicati sul sito Internet della DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità nonché sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. La raccolta, la gestione e la pubblicazione dei nomi dei membri sono effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) relative alla tutela e al trattamento dei dati personali.

Articolo 4

Funzionamento

1.   La Commissione nomina il presidente del gruppo.

2.   Il rappresentante della Commissione può invitare, ove sia utile e/o necessario, esperti od osservatori con particolari competenze su un argomento iscritto all’ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo.

3.   Non possono essere divulgate le informazioni ottenute nell’ambito della partecipazione ai lavori del gruppo, qualora la Commissione ne precisi la natura riservata.

4.   Il gruppo si riunisce di norma presso una delle sedi della Commissione e dei suoi servizi, secondo le modalità e il calendario da essa stabiliti. Le funzioni di segreteria sono assicurate dai servizi della Commissione. A tali riunioni possono partecipare eventuali altri funzionari della Commissione interessati.

5.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno sulla base di un modello di regolamento interiore adottato dalla Commissione (3).

6.   I servizi della Commissione possono pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento in questione, qualsiasi conclusione, sintesi, parte di conclusione o documento di lavoro del gruppo.

Articolo 5

Spese di riunione

Le spese di viaggio e, se del caso, di soggiorno sostenute dai membri, esperti ed osservatori nell’ambito delle attività del gruppo sono rimborsate dalla Commissione in conformità delle disposizioni vigenti in seno a quest’ultima. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Le spese di riunione sono rimborsate nei limiti dei fondi disponibili assegnati ai servizi interessati nell’ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa resta in vigore fino al 31 dicembre 2007. La Commissione decide prima di tale data una sua eventuale proroga.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2006.

Per la Commissione

Vladimír ŠPIDLA

Membro della Commissione


(1)  COM(2005) 224 def.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(3)  GU C 38 del 6.2.2001, pag. 3.