ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 19

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
24 gennaio 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 109/2006 della Commissione, del 23 gennaio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 110/2006 della Commissione, del 23 gennaio 2006, recante misure transitorie relative ai titoli di esportazione concernenti le esportazioni di olio d’oliva comunitario verso i paesi terzi

3

 

 

Regolamento (CE) n. 111/2006 della Commissione, del 23 gennaio 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

4

 

 

Regolamento (CE) n. 112/2006 della Commissione, del 23 gennaio 2006, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 93/2006

6

 

 

Regolamento (CE) n. 113/2006 della Commissione, del 23 gennaio 2006, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 94/2006

8

 

 

Regolamento (CE) n. 114/2006 della Commissione, del 23 gennaio 2006, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

10

 

*

Direttiva 2006/8/CE della Commissione, del 23 gennaio 2006, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi ( 1 )

12

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante modifica del suo regolamento interno

20

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 18 gennaio 2006, relativa a un programma comunitario di sorveglianza coordinata da effettuare nel 2006 per garantire il rispetto delle quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, nonché ai programmi nazionali di sorveglianza per il 2007 [notificata con il numero C(2006) 11]  ( 1 )

23

 

*

Decisione della Commissione, del 16 gennaio 2006, relativa alle condizioni particolari di importazione della carne equina e dei prodotti a base di carne equina originari del Messico e destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2006) 16]  ( 1 )

30

 

*

Decisione della Commissione, del 18 gennaio 2006, relativo alla proroga del termine massimo fissato per l'apposizione di marchi auricolari ai bovini [notificata con il numero C(2006) 43]  ( 1 )

32

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Posizione comune 2006/29/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2006, che abroga la posizione comune 96/184/PESC concernente le esportazioni di armi verso l'ex Jugoslavia

34

 

*

Posizione comune 2006/30/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2006, che proroga e integra le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio

36

 

*

Posizione comune 2006/31/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2006, che proroga le misure restrittive nei confronti della Liberia

38

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

24.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/1


REGOLAMENTO (CE) N. 109/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 gennaio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

109,2

204

68,8

212

95,5

624

107,9

999

95,4

0707 00 05

052

167,4

204

101,1

999

134,3

0709 10 00

220

88,5

999

88,5

0709 90 70

052

88,5

204

141,3

999

114,9

0805 10 20

052

47,3

204

55,9

212

50,5

220

49,3

624

58,2

999

52,2

0805 20 10

204

71,8

999

71,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

66,2

204

96,5

400

83,9

464

142,9

624

77,0

662

32,0

999

83,1

0805 50 10

052

49,8

220

60,5

999

55,2

0808 10 80

400

108,1

404

102,6

512

58,4

720

71,0

999

85,0

0808 20 50

388

101,1

400

82,9

720

54,7

999

79,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


24.1.2006   

IT

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L 19/3


REGOLAMENTO (CE) N. 110/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2006

recante misure transitorie relative ai titoli di esportazione concernenti le esportazioni di olio d’oliva comunitario verso i paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1345/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d’importazione nel settore dell’olio d’oliva (2), ha abrogato il regolamento (CE) n. 2543/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore dell’olio d’oliva (3), a decorrere dal 1o novembre 2005.

(2)

Alcuni titoli rilasciati a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2543/95 e la cui validità va oltre il 1o novembre 2005 non sono stati utilizzati o sono stati utilizzati solo parzialmente. Gli impegni derivanti dai titoli in questione devono essere rispettati, pena la perdita della cauzione per essi costituita. È necessario consentire che tali impegni, ormai divenuti privi di oggetto, siano revocati e che le cauzioni costituite siano svincolate.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’olio d’oliva e le olive da tavola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le cauzioni relative ai titoli di esportazione rilasciati sulla base del regolamento (CE) n. 2543/95 sono svincolate, su richiesta degli interessati, a condizione che:

la validità dei titoli non sia ancora scaduta al 1o novembre 2005,

a tale data i titoli siano stati utilizzati solo in parte o non siano stati affatto utilizzati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37.

(2)  GU L 212 del 17.8.2005, pag. 13.

(3)  GU L 260 del 31.10.1995, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 406/2004 (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 10).


24.1.2006   

IT

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L 19/4


REGOLAMENTO (CE) N. 111/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2006

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 105/2006 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

(3)  GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.

(4)  GU L 17 del 21.1.2006, pag. 11.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 24 gennaio 2006

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

35,94

0,50

1701 11 90 (1)

35,94

4,12

1701 12 10 (1)

35,94

0,37

1701 12 90 (1)

35,94

3,83

1701 91 00 (2)

34,05

8,21

1701 99 10 (2)

34,05

4,12

1701 99 90 (2)

34,05

4,12

1702 90 99 (3)

0,34

0,32


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


24.1.2006   

IT

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L 19/6


REGOLAMENTO (CE) N. 112/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2006

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 93/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Le restituzioni applicabili all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 93/2006 della Commissione (2).

(2)

Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 93/2006, è opportuno modificare tali restituzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate dal regolamento (CE) n. 93/2006 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 15 del 20.1.2006, pag. 37.


ALLEGATO

IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 24 GENNAIO 2006 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,2861

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

28,61

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

28,61

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

28,61

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,2861

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.


24.1.2006   

IT

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L 19/8


REGOLAMENTO (CE) N. 113/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2006

che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 94/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Le restituzioni applicabili all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 94/2006 della Commissione (2).

(2)

Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 94/2006, è opportuno modificare tali restituzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni da accordare ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CE) n. 1260/2001 esportati come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 94/2006 per la campagna 2005/2006 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 15 del 20.1.2006, pag. 39.


ALLEGATO

IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

28,61 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

28,61 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

54,36 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,2861 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

28,61 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,2861 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,2861 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,2861 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

28,61 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,2861 (4)

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00

:

Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(3)  Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(4)  L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(5)  L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


24.1.2006   

IT

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L 19/10


REGOLAMENTO (CE) N. 114/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2006

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 27, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1)

I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 20 gennaio 2006, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 90/2006 della Commissione (2).

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 90/2006 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 90/2006 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 15 del 20.1.2006, pag. 32.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 24 gennaio 2006 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

Codice NC

Denominazione

Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1701 99 10

Zucchero bianco

28,61

28,61


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.


24.1.2006   

IT

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L 19/12


DIRETTIVA 2006/8/CE DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2006

che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I preparati composti da più di una sostanza classificata come cancerogena, mutagena e/o tossica per la riproduzione all’allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (2) devono attualmente essere contrassegnati da frasi di rischio (frasi R) per indicarne la classificazione sia nella categoria 1 o 2 che nella categoria 3. L’indicazione di entrambe le frasi R invia però un messaggio contraddittorio. I preparati dovrebbero pertanto essere classificati ed etichettati soltanto in base alla categoria più elevata.

(2)

Attualmente, nel caso di sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico (classificate come N) contrassegnate dalle frasi R50 o R50/53 si applicano limiti specifici di concentrazione per le sostanze elencate all’allegato I della direttiva 67/548/CEE, al fine di evitare sottovalutazioni del pericolo. Questa misura crea differenze tra i preparati che contengono sostanze elencate all’allegato I della direttiva 67/548/CEE, cui si applicano i limiti specifici di concentrazione, e i preparati contenenti sostanze non ancora inserite all’allegato I ma classificate ed etichettate provvisoriamente in conformità dell’articolo 6 della direttiva 67/548/CEE, cui non si applicano limiti specifici di concentrazione. È pertanto necessario garantire l’applicazione uniforme di limiti specifici di concentrazione a tutti i preparati contenenti sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico.

(3)

Il 6 agosto 2001 la Commissione ha adottato la direttiva 2001/59/CE (3), che adegua al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. La direttiva 2001/59/CE modifica i criteri dell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura delle sostanze che riducono lo strato di ozono. L’allegato III modificato prescrive soltanto di aggiungere il simbolo N alla frase R59.

(4)

La terminologia utilizzata per descrivere i requisiti relativi all’imballaggio e all’etichettatura di cui all’allegato V della direttiva 1999/45/CE ha sollevato delle preoccupazioni a causa della mancanza di coerenza. È pertanto opportuno modificare la formulazione dell’allegato V della direttiva 1999/45/CE, per renderla più accurata.

(5)

Gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

(6)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle direttive concernenti l’eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di sostanze e preparati pericolosi istituito in base all’articolo 20 della direttiva 1999/45/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva entro il 1o marzo 2007 al più tardi. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).

(2)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1.


ALLEGATO

La direttiva 1999/45/CE è modificata come segue:

1)

L’allegato II è modificato come segue:

a)

La tabella VI è sostituita dalla tabella seguente:

«Tabella VI

Classificazione della sostanza

Classificazione del preparato

Categorie 1 e 2

Categoria 3

Sostanze cancerogene di categoria 1 o 2 con R45 o R49

Concentrazione ≥ 0,1 %

cancerogeno

R45, R49 obbligatorie, secondo il caso

 

Sostanze cancerogene di categoria 3 con R40

 

Concentrazione ≥ 1 %

cancerogeno

R40 obbligatoria [se non è già stata attribuita la R45  (1)]

Sostanze mutagene di categoria 1 o 2 con R46

Concentrazione ≥ 0,1 %

mutageno

R46 obbligatoria

 

Sostanze mutagene di categoria 3 con R68

 

Concentrazione ≥ 1 %

mutageno

R68 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R46)

Sostanze “tossiche per la riproduzione” di categoria 1 o 2 con R60 (fertilità)

Concentrazione ≥ 0,5 %

tossico per la riproduzione (fertilità)

R60 obbligatoria

 

Sostanze “tossiche per la riproduzione” di categoria 3 con R62 (fertilità)

 

Concentrazione ≥ 5 %

tossico per la riproduzione (fertilità)

R62 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R60)

Sostanze “tossiche per la riproduzione” di categoria 1 o 2 con R61 (sviluppo)

Concentrazione ≥ 0,5 %

tossico per la riproduzione (sviluppo)

R61 obbligatoria

 

Sostanze “tossiche per la riproduzione” di categoria 3 con R63 (sviluppo)

 

Concentrazione ≥ 5 %

tossico per la riproduzione (sviluppo)

R63 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R61)

b)

La tabella VI A è sostituita dalla tabella seguente:

«Tabella VI A

Classificazione della sostanza

Classificazione del preparato

Categorie 1 e 2

Categoria 3

Sostanze cancerogene di categoria 1 o 2 con R45 o R49

Concentrazione ≥ 0,1 %

cancerogeno

R45, R49 obbligatorie, secondo il caso

 

Sostanze cancerogene di categoria 3 con R40

 

Concentrazione ≥ 1 %

cancerogeno

R40 obbligatoria [se non è già stata attribuita la R45  (2)]

Sostanze mutagene di categoria 1 o 2 con R46

Concentrazione ≥ 0,1 %

mutageno

R46 obbligatoria

 

Sostanze mutagene di categoria 3 con R68

 

Concentrazione ≥ 1 %

mutageno

R68 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R46)

Sostanze “tossiche per la riproduzione” di categoria 1 o 2 con R60 (fertilità)

Concentrazione ≥ 0,2 %

tossico per la riproduzione (fertilità)

R60 obbligatoria

 

Sostanze “tossiche per la riproduzione” di categoria 3 con R62 (fertilità)

 

Concentrazione ≥ 1 %

tossico per la riproduzione (fertilità)

R62 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R60)

Sostanze “tossiche per la riproduzione” di categoria 1 o 2 con R61 (sviluppo)

Concentrazione ≥ 0,2 %

tossico per la riproduzione (sviluppo)

R61 obbligatoria

 

Sostanze “tossiche per la riproduzione” di categoria 3 con R63 (sviluppo)

 

Concentrazione ≥ 1 %

tossico per la riproduzione (sviluppo)

R63 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R61)

2)

L’allegato III è modificato come segue:

a)

Nella parte A, sezione b) 1) I), il punto 2 è cancellato;

b)

Nella parte B, la tabella 1 è sostituita dalle tabelle seguenti:

«Tabella 1a

Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine

Classificazione della sostanza

Classificazione del preparato

N, R50-53

N, R51-53

R52-53

N, R50-53

Cfr. tabella 1b

Cfr. tabella 1b

Cfr. tabella 1b

N, R51-53

 

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn < 25 %

R52-53

 

 

Cn ≥ 25 %

Per i preparati contenenti una sostanza classificata con N, R50-53, si applicano i limiti di concentrazione e la conseguente classificazione di cui alla tabella 1b.

Tabella 1b

Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine delle sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico

Valore LC50 o EC50 [“L(E)C50”] della sostanza classificata come N, R50-53 (mg/l)

Classificazione del preparato

N, R50-53

N, R51-53

R52-53

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn < 25 %

0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %

0,000025 % ≤ Cn < 0,00025 %

Per i preparati contenenti sostanze con un valore LC50 o EC50 inferiore a 0,00001 mg/l, i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10).»

c)

Nella parte B, la tabella 2 è sostituita dalla tabella seguente:

«Tabella 2

Tossicità acquatica acuta

Valore LC50 o EC50 [“L(E)C50”] della sostanza classificata come N, R50 o come N, R50-53 (mg/l)

Classificazione del preparato N, R50

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

Per i preparati contenenti sostanze con un valore LC50 o EC50 inferiore a 0,00001 mg/l, i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10).»

d)

Nella parte B, punto II, la tabella 5 è sostituita dalla tabella seguente:

«Tabella 5

Pericoloso per lo strato di ozono

Classificazione della sostanza

Classificazione del preparato N, R59

N con R59

Cn ≥ 0,1 %»

3)

L’allegato V è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO V

DISPOSIZIONI SPECIALI CONCERNENTI L’ETICHETTATURA DI TALUNI PREPARATI

A.   Preparati classificati come pericolosi ai sensi degli articoli 5, 6 e 7

1.   Preparati venduti al pubblico

1.1.

L’etichetta sull’imballaggio che contiene tali preparati deve riportare, oltre agli specifici consigli di prudenza, appropriati consigli di prudenza S1, S2, S45 o S46 secondo i criteri stabiliti nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

1.2.

Se tali preparati sono classificati molto tossici (T+), tossici (T) o corrosivi (C) ed è materialmente impossibile fornire una simile informazione sull’imballaggio stesso, l’imballaggio che contiene tali preparati deve essere corredato da istruzioni per l’uso precise e comprensibili a tutti e comprendenti, se necessario, informazioni relative alla distruzione dell’imballaggio vuoto.

2.   Preparati destinati ad essere utilizzati mediante nebulizzazione

L’etichetta sull’imballaggio contenente tali preparati deve obbligatoriamente riportare il consiglio di prudenza S23 accompagnato da uno dei consigli di prudenza S38 o S51 scelto secondo i criteri di applicazione stabiliti nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

3.   Preparati contenenti una sostanza contrassegnata dalla frase R33: Pericolo di effetti cumulativi

Se un preparato contiene almeno una sostanza contrassegnata dalla frase R33, l’etichetta sull’imballaggio del preparato deve riportare il testo di tale frase, come indicato nell’allegato III della direttiva 67/548/CEE, qualora la sostanza sia presente nel preparato in concentrazione pari o superiore all’1 %, a meno che nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE siano indicati valori diversi.

4.   Preparati contenenti una sostanza contrassegnata dalla frase R64: Possibile rischio per i neonati nutriti con latte materno

Se un preparato contiene almeno una sostanza contrassegnata dalla frase R64, l’etichetta sull’imballaggio del preparato deve riportare il testo di tale frase, come indicato nell’allegato III della direttiva 67/548/CEE, qualora la sostanza sia presente nel preparato in concentrazione pari o superiore all’1 %, a meno che nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE siano indicati valori diversi.

B.   Altri preparati indipendentemente dalla loro classificazione ai sensi degli articoli 5, 6 e 7

1.   Preparati contenenti piombo

1.1.   Pitture e vernici

L’etichettatura sull’imballaggio di pitture e vernici, il cui tenore in piombo determinato secondo la norma ISO 6503-1984 è superiore a 0,15 % (espresso in peso di metallo) del peso totale del preparato, deve recare le seguenti indicazioni:

“Contiene piombo. Da non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini”.

Per gli imballaggi il cui contenuto è inferiore a 125 ml, deve essere riportata la frase seguente:

“Attenzione! Contiene piombo”.

2.   Preparati contenenti cianoacrilati

2.1.   Adesivi

L’etichetta sull’imballaggio contenente direttamente colle a base di cianoacrilato deve riportare le seguenti indicazioni:

 

“Cianoacrilato

Pericolo

Si incolla alla pelle e agli occhi in pochi secondi.

Tenere fuori dalla portata dei bambini”.

Adeguati consigli di prudenza devono essere uniti all’imballaggio.

3.   Preparati contenenti isocianati

L’etichetta sull’imballaggio dei preparati contenenti isocianati (monomeri, oligomeri, prepolimeri, ecc., tal quali o in miscuglio) deve riportare le seguenti indicazioni:

 

“Contiene isocianati.

Leggere le informazioni fornite dal fabbricante”.

4.   Preparati contenenti resine epossidiche di peso molecolare medio < = 700

L’etichetta sull’imballaggio dei preparati contenenti resine epossidiche di peso molecolare medio < = 700 deve riportare le seguenti indicazioni:

 

“Contiene resine epossidiche.

Leggere le informazioni fornite dal fabbricante”.

5.   Preparati contenenti cloro attivo venduti al pubblico

L’etichetta sull’imballaggio dei preparati contenenti più dell’1 % di cloro attivo deve riportare le seguenti indicazioni:

“Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro)”.

6.   Preparati contenenti cadmio (leghe) e destinati ad essere utilizzati per la brasatura e la saldatura

L’etichetta sull’imballaggio di tali preparati deve recare in forma leggibile ed indelebile le seguenti menzioni:

 

“Attenzione! Contiene cadmio.

Durante l’utilizzazione si sviluppano fumi pericolosi.

Leggere le informazioni fornite dal fabbricante.

Rispettare le disposizioni di sicurezza”.

7.   Preparati disponibili sotto forma di aerosol

Fatte salve le disposizioni della presente direttiva, anche ai preparati disponibili sotto forma di aerosol si applicano le disposizioni di etichettatura di cui ai punti 2.2 e 2.3 dell’allegato della direttiva 75/324/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 94/1/CE.

8.   Preparati contenenti sostanze non ancora completamente testate

Se un preparato contiene almeno una sostanza che, in base all’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 67/548/CEE reca la menzione “Attenzione — sostanza non ancora completamente testata”, l’etichetta sull’imballaggio del preparato deve recare la menzione “Attenzione — questo preparato contiene una sostanza non ancora completamente testata”, qualora questa sostanza sia presente in concentrazione pari o superiore all’1 %.

9.   Preparati non classificati come sensibilizzanti ma contenenti almeno una sostanza sensibilizzante

L’etichetta sull’imballaggio dei preparati contenenti almeno una sostanza classificata come sensibilizzante presente in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % o in concentrazione pari o superiore a quella specificata in una nota specifica per la sostanza dall’allegato I della direttiva 67/548/CEE, deve recare l’indicazione:

“Contiene (nome della sostanza sensibilizzante): può provocare una reazione allergica”.

10.   Preparati liquidi contenenti idrocarburi alogenati

L’etichetta sull’imballaggio dei preparati liquidi che non presentano un punto d’infiammabilità o presentano un punto d’infiammabilità superiore a 55 °C e contengono un idrocarburo alogenato e sostanze infiammabili o facilmente infiammabili in concentrazione superiore al 5 % deve recare, se del caso, la seguente indicazione:

“Può diventare facilmente infiammabile durante l’uso” o “Può diventare infiammabile durante l’uso”.

11.   Preparati contenenti una sostanza contrassegnata dalla frase R67: L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Se un preparato contiene una o più sostanze contrassegnate dalla frase R67, l’etichetta sull’imballaggio del preparato deve riportare il testo di tale frase, come stabilito dall’allegato III della direttiva 67/548/CEE, qualora le sostanze siano presenti nel preparato in concentrazione pari o superiore al 15 %, a meno che:

il preparato sia già classificato con le frasi R20, R23, R26, R68/20, R39/23 o R39/26,

il preparato sia in una confezione non superiore ai 125 ml.

12.   Cementi e preparati di cemento

L’etichetta sull’imballaggio dei cementi e dei preparati di cemento contenenti più dello 0,0002 % di cromo VI idrosolubile sul peso totale a secco del cemento deve recare l’indicazione:

“Contiene cromo VI. Può provocare una reazione allergica”

a meno che il preparato sia già classificato ed etichettato come sensibilizzante da una frase R43.

C.   Preparati non classificati ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 ma contenenti almeno una sostanza pericolosa

1.   Preparati non destinati alla vendita al pubblico

L’etichetta sull’imballaggio dei preparati di cui al paragrafo 2, punto 1, lettera b), dell’articolo 14 deve recare l’indicazione seguente:

“Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali”.»


(1)  Nei casi in cui al preparato sono assegnate la R49 e la R40, entrambe le frasi R devono essere mantenute, perché la R40 non distingue tra le vie di esposizione, mentre la R49 viene assegnata solo per l’inalazione.»

(2)  Nei casi in cui al preparato sono assegnate la R49 e la R40, entrambe le frasi R devono essere mantenute, perché la R40 non distingue tra le vie di esposizione, mentre la R49 viene assegnata solo per l’inalazione.»


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

24.1.2006   

IT

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L 19/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2005

recante modifica del suo regolamento interno

(2006/25/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea per l’energia atomica, in particolare l’articolo 131,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 1,

DECIDE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Le disposizioni della Commissione che istituiscono il sistema generale di allarme rapido «ARGUS», il cui testo è allegato alla presente decisione, sono aggiunte al regolamento interno della Commissione (1) in qualità di allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 308 dell’8.12.2000, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2005/960/CE della Commissione (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 83).


ALLEGATO

DISPOSIZIONI DELLA COMMISSIONE CHE ISTITUISCONO IL SISTEMA GENERALE DI ALLARME RAPIDO «ARGUS»

Considerando quanto segue:

(1)

È opportuno che la Commissione istituisca un sistema generale di allarme rapido che le consenta di potenziare la propria capacità di reazione rapida, efficace e coordinata negli ambiti di sua competenza in situazioni di crisi di natura multisettoriale, indipendentemente dalla causa, che interessano vari settori e richiedono un’azione a livello comunitario.

(2)

In una prima fase il sistema deve essere basato su una rete di comunicazione interna che consenta alle direzioni generali e ai servizi della Commissione di procedere allo scambio di informazioni fondamentali in caso di crisi.

(3)

Tale sistema è riesaminato alla luce dell’esperienza acquisita e dell’evoluzione tecnologica, al fine di garantire l’interconnessione e il coordinamento delle reti specializzate esistenti.

(4)

È necessario definire una procedura di coordinamento adeguata, ai fini del processo decisionale e della gestione di un intervento rapido coordinato e coerente della Commissione in caso di gravi situazioni di crisi multisettoriali e/o multidimensionali, garantendo al contempo sufficiente flessibilità e adattabilità alle esigenze e alle circostanze specifiche di ciascuna crisi e rispettando gli strumenti politici istituiti per reagire a crisi specifiche.

(5)

Il sistema deve rispettare le caratteristiche, la perizia, i dispositivi e gli ambiti di competenza di ciascuno dei sistemi settoriali di allarme rapido che la Commissione ha istituito e che permettono ai suoi servizi di intervenire in caso di crisi specifiche in vari settori dell’attività comunitaria. Esso rispetta inoltre il principio generale di sussidiarietà.

(6)

Poiché la comunicazione è un elemento fondamentale della gestione delle crisi, è necessario prestare particolare attenzione all’informazione del pubblico e alla comunicazione efficace con i cittadini, attraverso la stampa e i vari mezzi di comunicazione e punti di contatto della Commissione, da Bruxelles e/o qualunque altro luogo,

Articolo 1

Il sistema ARGUS

1.   È istituito un sistema generale di allarme e reazione rapidi, al fine di potenziare la capacità della Commissione di fornire una reazione rapida, efficace e coerente in caso di gravi situazioni di crisi di natura multisettoriale che interessano vari settori e richiedono un'azione a livello comunitario, indipendentemente dalla causa di tali crisi.

2.   Il sistema ARGUS è composto di

a)

una rete interna di comunicazione;

b)

una procedura specifica che deve essere avviata in caso di situazione grave di crisi multisettoriale.

3.   Tali disposizioni non pregiudicano la decisione 2003/246/CE, Euratom della Commissione sulle procedure operative per la gestione delle crisi.

Articolo 2

La rete di informazione ARGUS

1.   La rete di comunicazione interna costituisce una piattaforma permanente che consente alle direzioni generali e ai servizi della Commissione di condividere in tempo reale informazioni utili sulle crisi multisettoriali e/o multidimensionali emergenti, o su una minaccia prevedibile o imminente di tali crisi, e di coordinare un intervento adeguato negli ambiti di competenza della Commissione.

2.   I principali membri della rete sono: il Segretariato generale; la DG Stampa e comunicazione, compreso il servizio del portavoce; la DG Ambiente; la DG Salute e tutele dei consumatori; la DG Giustizia, libertà e sicurezza; la DG Relazioni esterne; la DG Aiuto umanitario; la DG Personale e amministrazione; la DG Commercio; la DG Informatica; la DG Fiscalità e unione doganale; il Centro comune di ricerca e il Servizio giuridico.

3.   Qualunque altra direzione generale e qualunque altro servizio della Commissione possono essere integrati nella rete, su loro richiesta, purché soddisfino i requisiti minimi di cui al paragrafo 4.

4.   Le direzioni generali e i servizi membri della rete nominano un corrispondente ARGUS e istituiscono un sistema di permanenza adeguato, affinché il servizio possa essere contattato rapidamente e possa reagire tempestivamente in caso di crisi che giustifichi il suo intervento. Il sistema è concepito in modo da consentire l’attuazione di tale misura nel quadro dell’attuale dotazione di risorse umane.

Articolo 3

Procedura di coordinamento da avviare in caso di grave situazione di crisi

1.   In caso di grave situazione di crisi multisettoriale ovvero di minaccia prevedibile o imminente di una tale crisi, il presidente può, di sua iniziativa dopo essere stato avvertito o su richiesta di un membro della Commissione, decidere di avviare una procedura specifica di coordinamento. Il presidente designa inoltre la persona cui sarà affidata la responsabilità politica dell’intervento della Commissione nei confronti di tale crisi: può decidere di assumere egli stesso tale responsabilità o di conferirla a un altro membro della Commissione.

2.   Tale responsabilità implica la direzione e il coordinamento dell’intervento in caso di crisi, la rappresentanza della Commissione nei confronti di altre istituzioni e la comunicazione con il pubblico. Ciò non comporta alcuna modifica delle competenze e dei mandati esistenti in seno al collegio.

3.   Il Segretariato generale, sotto l’autorità del presidente o del membro della Commissione designato responsabile, attiva la struttura operativa per la gestione delle crisi denominata comitato di coordinamento di crisi e descritta all'articolo 4.

Articolo 4

Comitato di coordinamento di crisi

1.   Il comitato di coordinamento di crisi è una struttura operativa specifica per la gestione delle crisi, istituita al fine di dirigere e coordinare l’intervento in caso di crisi, che raggruppa i rappresentanti di tutte le direzioni generali e di tutti i servizi competenti della Commissione. In generale, sono rappresentati in seno al comitato di coordinamento di crisi le direzioni generali e i servizi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, nonché le altre direzioni generali e i servizi interessati dalla crisi in questione. Il comitato di coordinamento di crisi si avvale delle risorse e dei mezzi di cui dispongono i servizi.

2.   Il comitato di coordinamento di crisi è presieduto dal segretario generale aggiunto incaricato del coordinamento delle politiche.

3.   Il comitato di coordinamento di crisi è incaricato, in particolare, di valutare e di controllare l’evoluzione della situazione, di identificare i problemi e le possibili soluzioni, al fine di adottare decisioni e misure, di verificare l’esecuzione di tali decisioni e misure e di garantire la coerenza dell’intervento.

4.   Le decisioni concordate in seno al comitato di coordinamento di crisi sono adottate secondo le normali procedure decisionali della Commissione e sono attuate dai servizi e dai sistemi di allarme rapido.

5.   I servizi della Commissione assolvono scrupolosamente, nei rispettivi ambiti di competenza, la gestione dei compiti in relazione all'intervento.

Articolo 5

Manuale delle procedure operative

Il manuale delle procedure operative definisce le modalità di attuazione della presente decisione.

Articolo 6

La Commissione riesamina la presente decisione alla luce dell’esperienza acquisita e degli sviluppi tecnologici entro un anno a decorrere dalla sua entrata in vigore e, se necessario, adotta misure complementari in ordine al funzionamento di ARGUS.


24.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/23


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2006

relativa a un programma comunitario di sorveglianza coordinata da effettuare nel 2006 per garantire il rispetto delle quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, nonché ai programmi nazionali di sorveglianza per il 2007

[notificata con il numero C(2006) 11]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/26/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, lettera b),

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE prevedono che la Commissione si adoperi ai fini di una graduale introduzione di un sistema che consenta di valutare l'esposizione agli antiparassitari dovuta alla dieta alimentare. Per poter formulare stime realistiche, si dovrebbe disporre di dati sulla sorveglianza dei residui di antiparassitari in una serie di prodotti alimentari che costituiscono i principali componenti della dieta europea. Viene generalmente riconosciuto che circa 20-30 prodotti alimentari costituiscano i principali componenti della dieta europea. Gli Stati membri, date le risorse disponibili a livello nazionale per la sorveglianza dei residui di antiparassitari, sono in grado di analizzare annualmente campioni di appena otto prodotti nel quadro di un programma di sorveglianza coordinata. L'impiego degli antiparassitari presenta variazioni nell'arco di periodi triennali. Ciascun antiparassitario dovrebbe pertanto essere in genere sottoposto a sorveglianza in 20-30 prodotti alimentari nell'arco di vari periodi triennali.

(2)

I residui di tutti gli antiparassitari oggetto della presente raccomandazione dovrebbero essere controllati nel 2006, in modo da poter utilizzare i dati per valutare la reale esposizione a tali antiparassitari dovuta alla dieta alimentare.

(3)

Occorre un approccio statistico sistematico quanto al numero di campioni da prelevare nell'ambito di ciascun programma di sorveglianza coordinata. Tale approccio è stato definito dalla commissione del Codex Alimentarius (3). In base a una distribuzione di probabilità binomiale, si può calcolare che l'esame di 613 campioni consenta di individuare, con un'affidabilità superiore al 99 %, un campione contenente residui di antiparassitari in quantità superiore al limite di rilevabilità (LoD), a condizione che meno dell'1 % dei prodotti di origine vegetale contenga residui in quantità superiore a detto limite. La raccolta di questi campioni dovrebbe essere ripartita tra gli Stati membri in base alla popolazione e al numero dei consumatori, con un minimo di 12 campioni l'anno per prodotto.

(4)

Linee direttrici per i procedimenti di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari sono pubblicate nel sito Internet della Commissione (4). Resta inteso che tali linee direttrici dovrebbero essere per quanto possibile applicate dai laboratori analitici degli Stati membri ed essere oggetto di un riesame costante alla luce dell'esperienza acquisita con i programmi di sorveglianza.

(5)

La direttiva 2002/63/CE della Commissione (5) stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale. I metodi e le procedure di campionamento previsti dalla direttiva comprendono quelli raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.

(6)

Le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE impongono agli Stati membri di specificare i criteri applicati nell'elaborazione dei programmi di sorveglianza nazionali. Dovrebbero tra l'altro essere precisati i criteri applicati per stabilire il numero di campioni da prelevare e di analisi da effettuare, i limiti di riferimento applicati e i criteri della loro fissazione, nonché le informazioni concernenti l'accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (6). Dovrebbero essere indicati anche il numero e la tipologia delle infrazioni nonché i provvedimenti adottati.

(7)

I residui massimi per quanto concerne gli alimenti per l'infanzia sono stati fissati conformemente all'articolo 6 della direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (7), e all'articolo 6 della direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (8).

(8)

Le informazioni sui risultati dei programmi di sorveglianza si prestano particolarmente al trattamento, alla memorizzazione e alla trasmissione con sistemi elettronici/informatici. Sono stati elaborati schemi che consentono agli Stati membri di inviare i dati per posta elettronica. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere in grado di trasmettere alla Commissione le relazioni secondo il formato standard. L'elaborazione di orientamenti della Commissione è il modo più efficace per garantire un ulteriore sviluppo di questo formato standard.

(9)

Le misure di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

RACCOMANDA:

1)

Gli Stati membri sono invitati a raccogliere e analizzare nel corso del 2006 campioni delle combinazioni prodotto/residuo di antiparassitario di cui all'allegato I, in base al numero di campioni di ciascun prodotto assegnato a ogni Stato membro nell'allegato II, in modo tale che venga rispecchiata la composizione del mercato dello Stato membro in termini di quote nazionale, comunitaria e non comunitaria.

La procedura di campionamento, compreso il numero delle unità che compongono il campione, dovrebbe essere conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE.

2)

Per gli antiparassitari che presentino un rischio acuto, ovvero laddove sia stabilita una dose acuta di riferimento (ad esempio esteri organofosfati, endosulfan e N-metilcarbammati), il campionamento dovrebbe avvenire in modo tale da consentire la scelta di due campioni di laboratorio. Qualora nel primo campione di laboratorio venisse riscontrato un residuo rilevabile dell'antiparassitario in questione, le unità del secondo campione dovrebbero essere analizzate individualmente. Ciò si applica ai seguenti prodotti:

melanzane,

uve (9),

banane,

peperoni.

Un numero ragionevole di campioni di questi prodotti dovrebbe essere sottoposto anche ad analisi individuale delle singole unità comprese nel secondo campione di laboratorio nel caso di rilevamento dei suddetti antiparassitari nel primo campione e in particolare nel caso di prodotti di un unico produttore.

3)

All'interno del numero complessivo di campioni indicato negli allegati I e II, ogni Stato membro dovrebbe prelevare e analizzare:

a)

perlomeno dieci campioni di alimenti per l'infanzia a base principalmente di verdura, frutta o cereali;

b)

un numero di campioni (almeno un campione laddove disponibile) di prodotti dell'agricoltura biologica che rifletta la quota di mercato dei prodotti biologici in ciascuno Stato membro.

4)

Gli Stati membri sono invitati a trasmettere entro il 31 agosto 2007 i risultati delle analisi dei campioni esaminati per le combinazioni prodotto/residuo di antiparassitari di cui all'allegato I indicando:

a)

i metodi analitici utilizzati e i limiti di riferimento, in conformità alle procedure di controllo della qualità enunciate nelle «Linee direttrici per i procedimenti di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari»;

b)

il numero e la tipologia delle infrazioni nonché i provvedimenti adottati.

5)

La relazione dovrebbe essere presentata in un formato, compreso quello elettronico, conforme agli orientamenti sull'attuazione delle raccomandazioni della Commissione relative ai programmi comunitari di sorveglianza coordinata forniti agli Stati membri dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

I risultati relativi ai campioni di alimenti destinati alla prima infanzia e ai campioni prelevati da prodotti dell'agricoltura biologica dovrebbero essere comunicati su schede separate.

6)

Gli Stati membri sono invitati a trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 agosto 2006 tutte le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 86/362/CEE e all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 90/642/CEE riguardanti il programma di controlli da effettuare nel 2005 per garantire, almeno attraverso i controlli a campione, il rispetto delle quantità massime di residui di antiparassitari, e concernenti in particolare:

a)

i risultati dei programmi nazionali sui residui di antiparassitari;

b)

informazioni sulle procedure di controllo della qualità applicati dai loro laboratori, segnatamente sugli aspetti delle linee direttrici per i procedimenti di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari che non è stato possibile applicare o la cui applicazione è risultata particolarmente difficile;

c)

informazioni relative all'accreditamento, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004, dei laboratori che effettuano le analisi (con indicazione della portata dell'accreditamento, dell'organismo di accreditamento e copia del certificato di accreditamento);

d)

informazioni sui proficiency test e sui ring test cui il laboratorio ha partecipato.

7)

Gli Stati membri sono invitati a trasmettere alla Commissione entro il 30 settembre 2006 il programma nazionale previsto per il 2007 in materia di sorveglianza delle quantità massime di residui di antiparassitari fissate dalle direttive 90/642/CEE e 86/362/CEE, in particolare informazioni riguardanti:

a)

i criteri applicati per stabilire il numero di campioni da prelevare e le analisi da effettuare;

b)

i limiti di riferimento applicati e i criteri relativi alla loro fissazione;

c)

l'accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 dei laboratori che effettuano le analisi.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/76/CE della Commissione (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 14).

(2)  GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/76/CE.

(3)  Codex Alimentarius, Pesticide Residues in Foodstuffs, Roma 1994, ISBN 92-5-203271-1; Vol. 2, pag. 372.

(4)  Documento SANCO/10476/2003 (http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf).

(5)  GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30.

(6)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

(7)  GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/14/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 37).

(8)  GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33).

(9)  Per le uve, l'unità considerata (ovvero il grappolo standard) ha una dimensione di circa 500 g.


ALLEGATO I

COMBINAZIONI DI PRODOTTO/ANTIPARASSITARIO DA SOTTOPORRE A SORVEGLIANZA

Residui di antiparassitari da ricercare

 

2006

2007 (1)

2008 (1)

Acefato

b)

c)

a)

Acetamiprid

 

c)

a)

Aldicarb

b)

c)

a)

Azinfos-metile

b)

c)

a)

Azossistrobina

b)

c)

a)

Gruppo benomil

b)

c)

a)

Bifentrin

b)

c)

a)

Bromopropilato

b)

c)

a)

Bupirimate

b)

c)

a)

Buprofezin

 

c)

a)

Captan + Folpet

Captan

Folpet

b)

c)

a)

Carbaril

b)

c)

a)

Clormequat (2)

b)

c)

a)

Clorotalonil

b)

c)

a)

Clorprofam

b)

c)

a)

Clorpyrifos

b)

c)

a)

Clorpyrifos-metile

b)

c)

a)

Cipermetrina

b)

c)

a)

Ciprodinil

b)

c)

a)

Deltametrina

b)

c)

a)

Diazinone

b)

c)

a)

Diclofluanide

b)

c)

a)

Diclorvos

 

c)

a)

Dicofol

b)

c)

a)

Dimetoato + ometoato

Dimetoato

Ometoato

b)

c)

a)

Difenilammina

b)

c)

a)

Endosulfan

b)

c)

a)

Fenexamide

b)

c)

a)

Fenitrotion

 

c)

a)

Fludioxonil

b)

c)

a)

Exitiazox

 

c)

a)

Imazalil

b)

c)

a)

Imidacloprid

b)

c)

a)

Indoxacarb

 

c)

a)

Iprodione

b)

c)

a)

Iprovalicarb

 

c)

a)

Kresoxim-metile

b)

c)

a)

Lambda-cialotrina

b)

c)

a)

Malation

b)

c)

a)

Gruppo maneb

b)

c)

a)

Mepanipyrim

 

c)

a)

Metalaxil

b)

c)

a)

Metamidofos

b)

c)

a)

Metidation

b)

c)

a)

Metiocarb

b)

c)

a)

Metomil

b)

c)

a)

Miclobutanil

b)

c)

a)

Ossidemeton-metile

b)

c)

a)

Paration

b)

c)

a)

Penconazolo

 

c)

a)

Fosalone

b)

c)

a)

Pirimicarb

b)

c)

a)

Pirimifos-metile

b)

c)

a)

Procloraz

 

c)

a)

Procimidone

b)

c)

a)

Profenofos

 

c)

a)

Propargite

b)

c)

a)

Piretrine

b)

c)

a)

Pirimetanil

b)

c)

a)

Piriproxifen

 

c)

a)

Quinoxifen

 

c)

a)

Spiroxamina

b)

c)

a)

Tebuconazolo

 

c)

a)

Tebufenozide

 

c)

a)

Tiabendazolo

b)

c)

a)

Tolcloflos-metile

b)

c)

a)

Tolilfluanide

b)

c)

a)

Triadimefon + Triadimenol

Triadimefon

Triadimenol

b)

c)

a)

Vinclozolin

b)

c)

a)

a)

Fagioli (freschi o congelati), carote, cetrioli, arance o mandarini, pere, patate, riso, spinaci (freschi o congelati).

b)

Melanzane, banane, cavolfiori, uve, succo d'arancia (), piselli (freschi/congelati, sgranati), peperoni, frumento.

c)

Mele, cavoli cappucci, porro, insalata, pomodori, pesche, comprese le pesche noci e ibridi simili; segale o avena, fragole.


(1)  Indicazione di massima per il 2007 e 2008, subordinata ai programmi che saranno raccomandati per quegli anni.

(2)  Il Clormequat dovrebbe essere ricercato nei cereali, nelle carote, negli ortaggi a frutto e nelle pere.

(3)  Per il succo d'arancia, gli Stati membri devono precisare come sia ottenuto (da concentrato o da frutta fresca).


ALLEGATO II

Numero di campioni di ciascun prodotto che ogni Stato membro dovrebbe prelevare e analizzare.

Codice paese

Campioni

AT

12 (1)

15 (2)

BE

12 (1)

15 (2)

CY

12 (1)

15 (2)

CZ

12 (1)

15 (2)

DE

93

DK

12 (1)

15 (2)

ES

45

EE

12 (1)

15 (2)

EL

12 (1)

15 (2)

FR

66

FI

12 (1)

15 (2)

HU

12 (1)

15 (2)

IT

65

IE

12 (1)

15 (2)

LU

12 (1)

15 (2)

LT

12 (1)

15 (2)

LV

12 (1)

15 (2)

MT

12 (1)

15 (2)

NL

17

PT

12 (1)

15 (2)

PL

45

SE

12 (1)

15 (2)

SI

12 (1)

15 (2)

SK

12 (1)

15 (2)

UK

66

Numero minimo di campioni: totale 613


(1)  Numero minimo dei campioni per metodiche monoresiduo.

(2)  Numero minimo dei campioni per metodiche multiresiduo.


24.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2006

relativa alle condizioni particolari di importazione della carne equina e dei prodotti a base di carne equina originari del Messico e destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2006) 16]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/27/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (2), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 97/78/CE e del regolamento (CE) n. 178/2002, occorre prendere i provvedimenti necessari in merito alle importazioni da paesi terzi di prodotti che possono costituire un grave pericolo per la salute umana e degli animali o in cui tale pericolo si sta diffondendo.

(2)

La direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (3), vieta le importazioni da paesi terzi di animali ai quali siano state somministrate le suddette sostanze, nonché della carne e dei prodotti a base di carne ottenuti da tali animali, salvo in caso di somministrazione effettuata per scopi terapeutici o a fini di trattamento zootecnico.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (4), stabilisce un elenco di sostanze che non vanno impiegate nella produzione di carne e un elenco di sostanze per le quali sono stati fissati limiti massimi di residui. Il regolamento stabilisce inoltre un elenco di medicinali veterinari per i quali sono stati fissati limiti massimi di residui provvisori. Tali prodotti potrebbero essere presenti nella carne equina.

(4)

L’ultima ispezione comunitaria in Messico ha evidenziato gravi carenze nella capacità delle autorità messicane di effettuare controlli affidabili sulla carne equina e in particolare di rilevare le sostanze vietate dalla direttiva 96/22/CE.

(5)

Dall’ispezione sono inoltre emerse notevoli carenze nei controlli del mercato dei medicinali veterinari, compresi quelli non autorizzati. Tali carenze consentono un facile impiego delle sostanze vietate nella produzione di carne equina. È quindi possibile che le suddette sostanze siano presenti nella carne equina e nei prodotti a base di carne equina destinati al consumo umano. La presenza di tali sostanze negli alimenti costituisce un potenziale rischio per la salute umana.

(6)

Occorre che gli Stati membri effettuino adeguati controlli sulla carne equina e sui prodotti a base di carne equina importati dal Messico all’arrivo alla frontiera comunitaria, al fine di evitare la commercializzazione della carne e dei prodotti a base di carne non idonei al consumo umano.

(7)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 istituisce un sistema di allarme rapido di cui è opportuno avvalersi per applicare la norma relativa all’informazione reciproca di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 97/78/CE. Occorre inoltre che gli Stati membri tengano informata la Commissione mediante relazioni periodiche riguardanti tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di carne equina e di prodotti a base di carne equina originarie del Messico.

(8)

La presente decisione va riesaminata alla luce delle garanzie fornite dalle competenti autorità messicane e in base ai risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri.

(9)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione si applica alla carne equina e ai prodotti a base di carne equina importati dal Messico e destinati al consumo umano (di seguito «carne equina e prodotti a base di carne equina»).

Articolo 2

Controlli ufficiali

1.   Gli Stati membri, avvalendosi di idonei piani di campionamento e metodi di individuazione, assicurano a norma della direttiva 96/22/CE che ogni partita di carne equina e di prodotti a base di carne equina sia sottoposta a controlli ufficiali basati sul rischio, relativi in particolare alla presenza di determinate sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ß-agoniste, impiegate al fine di stimolare la crescita.

2.   Gli Stati membri presentano ogni tre mesi alla Commissione una relazione su tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di prodotti di cui al paragrafo 1. La relazione è trasmessa nel mese successivo a ciascun trimestre (aprile, luglio, ottobre e gennaio).

Articolo 3

Imputazione delle spese

Tutte le spese sostenute per l'applicazione della presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro rappresentante.

Articolo 4

Conformità

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dei provvedimenti presi per conformarsi alla presente direttiva.

Articolo 5

Riesame

La presente decisione viene riesaminata alla luce della garanzie fornite dalle competenti autorità messicane e in base ai risultati dei controlli ufficiali di cui all'articolo 2.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

(2)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

(3)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 17).

(4)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1518/2005 della Commissione (GU L 244 del 20.9.2005, pag. 11).


24.1.2006   

IT

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L 19/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2006

relativo alla proroga del termine massimo fissato per l'apposizione di marchi auricolari ai bovini

[notificata con il numero C(2006) 43]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/28/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

viste le domande presentate dagli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

Alcuni Stati membri, in virtù del regolamento (CE) n. 1760/2000, hanno richiesto una proroga a sei mesi del termine massimo fissato per l'apposizione di marchi auricolari ai bovini, qualora gli animali vengano tenuti in determinate condizioni di allevamento e qualora le difficoltà naturali caratteristiche dell’area, nonché il comportamento altamente aggressivo degli animali, rendano difficoltoso se non addirittura pericoloso apporre i marchi auricolari entro 20 giorni dalla nascita dell’animale.

(2)

La proroga del termine massimo fissato per l'apposizione di marchi auricolari ai bovini dovrebbe essere concessa in presenza di dette circostanze, a condizione tuttavia che siano rispettate alcune ulteriori condizioni. In particolare si dovrebbero scongiurare ripercussioni negative sulla qualità delle informazioni trasmesse dalla base dati relativa ai bovini nonché lo spostamento di animali cui non sono stati applicati marchi auricolari.

(3)

La presente proroga è applicabile solo alle aziende singolarmente autorizzate dallo Stato membro interessato in base a criteri chiaramente definiti.

(4)

Giacché le misure previste dalla presente decisione si applicano a tutti gli Stati membri, è opportuno abrogare la decisione 98/589/CE della Commissione, del 12 ottobre 1998, relativa ad una proroga del termine previsto per l'apposizione di marchi auricolari su taluni bovini del patrimonio zootecnico spagnolo (2), che prevede disposizioni specifiche per la Spagna.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Autorizzazione alla proroga del termine per l'apposizione dei marchi

Gli Stati membri possono autorizzare le aziende a prorogare a sei mesi il termine massimo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1760/2000 per l'apposizione di marchi auricolari ai vitelli di vacche nutrici non usate per la produzione di latte, premesso che siano rispettate le condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.

Articolo 2

Requisiti per la concessione di autorizzazioni

1.   Gli Stati membri possono concedere le autorizzazioni di cui all’articolo 1, se sono certi che siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

l’azienda pratica l’allevamento all’aperto e le vacche nutrici vengono allevate in maniera estensiva;

b)

l’area in cui vengono tenuti gli animali è caratterizzata da considerevoli svantaggi naturali, e conseguentemente i contatti fisici con gli esseri umani sono ridotti;

c)

gli animali non sono abituati a contatti regolari con gli esseri umani e si comportano in maniera fortemente aggressiva;

d)

una volta apposti i marchi auricolari ciascun vitello può essere chiaramente assegnato alla rispettiva madre.

2.   Gli Stati membri possono fissare criteri supplementari, segnatamente per restringere le autorizzazioni di cui all’articolo 1 a particolari aree geografiche o a specifiche razze vaccine.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione se applicano la presente direttiva e la informano di qualsiasi criterio supplementare previsto in virtù del paragrafo 2.

Articolo 3

Apposizione dei marchi

Presso le aziende autorizzate in virtù dell’articolo 1 l’apposizione dei marchi auricolari avviene al più tardi quando il vitello:

raggiunge l’età di sei mesi,

viene separato dalla madre,

lascia l’allevamento.

Articolo 4

Base dati informatizzata

1.   L’autorità competente inserisce nella base dati informatizzata relativa ai bovini, di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000, le autorizzazioni concesse in virtù dell’articolo 1 della presente decisione, specificando gli allevamenti cui sono concesse.

2.   Nel comunicare la nascita di ciascun animale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000, i detentori forniscono all’autorità competente le informazioni relative a tutti gli animali cui, in virtù della presente direttiva, non sono stati ancora apposti i marchi auricolari.

3.   Gli animali cui, al momento di comunicarne la nascita, non sono stati apposti i marchi auricolari, vengono inseriti dall’autorità competente nella base dati informatizzata relativa ai bovini come animali privi di marchio.

Articolo 5

Controlli

L’autorità competente svolge almeno una visita d’ispezione annuale presso ciascuna azienda cui è stata concessa un’autorizzazione in virtù dell’articolo 1. L’autorizzazione viene revocata qualora non siano più soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2.

Articolo 6

Abrogazione

La decisione 98/589/CE è abrogata.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 283 del 21.10.1998, pag. 19. Decisione modificata dalla decisione 1999/520/CE (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 72).


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

24.1.2006   

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L 19/34


POSIZIONE COMUNE 2006/29/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2006

che abroga la posizione comune 96/184/PESC concernente le esportazioni di armi verso l'ex Jugoslavia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 febbraio 1996 il Consiglio ha adottato la posizione comune 96/184/PESC (1) concernente le esportazioni di armi verso l'ex Iugoslavia, che è stata modificata a più riprese. Di conseguenza, l'embargo sulle armi imposto nel 1996 si applica soltanto alla Bosnia-Erzegovina.

(2)

Gli sviluppi in Bosnia-Erzegovina, compreso il fatto che la Bosnia-Erzegovina ha ora adottato e sta attuando una legislazione in materia di esportazioni, importazioni e transito di armi conforme alle pertinenti norme dell'UE, giustificano la revoca delle misure restrittive adottate nei confronti di tale Stato in applicazione della posizione comune 96/184/PESC.

(3)

Inoltre, il 21 novembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Bosnia-Erzegovina in vista di un accordo di stabilizzazione e di associazione.

(4)

La posizione comune 96/184/PESC dovrebbe pertanto essere abrogata, con l'intendimento che gli Stati membri applichino rigorosamente il codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi adottato l'8 giugno 1998 e, per quanto riguarda le esportazioni verso l'ex Iugoslavia, tengano conto degli obiettivi della politica dell'UE in quella regione, miranti essenzialmente alla sua pacificazione e alla sua stabilità e, in particolare, della necessità di limitare e ridurre al minimo gli armamenti, nonché di introdurre misure volte a ripristinare la fiducia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 96/184/PESC è abrogata.

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data dell'adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 23 gennaio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  GU L 58 del 7.3.1996, pag. 1. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2001/719/PESC (GU L 268 del 9.10.2001, pag. 49).


24.1.2006   

IT

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L 19/36


POSIZIONE COMUNE 2006/30/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2006

che proroga e integra le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 dicembre 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/852/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (1) al fine di attuare le misure nei confronti della Costa d'Avorio imposte dalla risoluzione 1572(2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Conformemente a detta risoluzione tali misure erano applicabili fino al 15 dicembre 2005.

(2)

Alla luce dei recenti sviluppi in Costa d'Avorio, il 15 dicembre 2005 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1643(2005) che proroga le misure restrittive imposte dalla risoluzione 1572(2004) dello steso per ulteriori 12 mesi.

(3)

Le misure imposte dalla posizione comune 2004/852/PESC dovrebbero pertanto essere prorogate per ulteriori 12 mesi a decorrere dal 16 dicembre 2005, in applicazione della risoluzione 1643(2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(4)

Oltre a tali misure, il punto 6 della risoluzione 1643(2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite prescrive l'adozione di misure volte a vietare l'importazione di tutti i diamanti grezzi provenienti dalla Costa d'Avorio, che la Comunità sta già applicando ai sensi del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Le misure imposte dalla posizione comune 2004/852/PESC si applicano per ulteriori 12 mesi, salvo diversa decisione del Consiglio in conformità di un'eventuale futura risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite al riguardo.

Articolo 2

Oltre alle misure di cui all'articolo 1, è vietata l'importazione diretta o indiretta di tutti i diamanti grezzi dalla Costa d'Avorio nella Comunità, siano essi originari o meno della Costa d'Avorio, conformemente alla risoluzione 1643(2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 3

La presente posizione comune ha effetto il giorno della sua adozione.

Essa si applica dal 16 dicembre 2005 fino al 15 dicembre 2006.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2006.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PRÖLL


(1)  GU L 368 del 15.12.2004, pag. 50.

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1574/2005 della Commissione (GU L 253 del 29.9.2005, pag. 11).


24.1.2006   

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L 19/38


POSIZIONE COMUNE 2006/31/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2006

che proroga le misure restrittive nei confronti della Liberia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/137/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia (1) al fine di attuare le misure nei confronti della Liberia imposte dalla risoluzione 1521(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2)

Il 22 dicembre 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/902/PESC (2) che proroga la posizione comune 2004/137/PESC per 12 mesi, in conformità della risoluzione 1579(2004) dello stesso.

(3)

Alla luce degli sviluppi in Liberia il 20 dicembre 2005 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1647(2005) che proroga le misure restrittive imposte sulle armi e sugli spostamenti della risoluzione 1521(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per ulteriori 12 mesi e che proroga le misure restrittive imposte sui diamanti e sul legname della risoluzione 1521(2003) del Consiglio di sicurezza per ulteriori 6 mesi.

(4)

Le misure imposte dalla posizione comune 2004/137/PESC dovrebbero pertanto essere prorogate a decorrere dal 23 dicembre 2005, in applicazione della risoluzione 1647(2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1.   Le misure imposte dagli articoli 1 e 2 della posizione comune 2004/137/PESC si applicano per ulteriori 12 mesi, salvo diversa decisione del Consiglio in conformità di un'eventuale futura risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite al riguardo.

2.   Le misure imposte dagli articoli 3 e 4 della posizione comune 2004/137/PESC si applicano per ulteriori 6 mesi, salvo diversa decisione del Consiglio in conformità di un'eventuale futura risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite al riguardo.

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto il giorno della sua adozione.

Essa si applica dal 23 dicembre 2005 fino al 22 dicembre 2006.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addi 23 gennaio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  GU L 40 del 12.2.2004, pag. 35.

(2)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 113.