ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 16

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
20 gennaio 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

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Regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

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Regolamento (CE) n. 52/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici

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*

Addendum al regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

20.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 16/1


REGOLAMENTO (CE) n. 51/2006 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2005

che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (2), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco (3), in particolare gli articoli 6 e 8,

visto il regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale (4), in particolare l'articolo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio provvede ad adottare le misure necessarie per assicurare l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

(2)

A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. Le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri e ai paesi terzi secondo i criteri di cui all'articolo 20 di detto regolamento.

(3)

Ai fini di un'efficace gestione dei TAC e dei contingenti occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

(4)

È opportuno stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera.

(5)

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce definizioni rilevanti ai fini dell'assegnazione delle possibilità di pesca.

(6)

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 occorre individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

(7)

Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli in materia di pesca, la Comunità ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con la Norvegia (5), le Isole Færøer (6), e la Groenlandia (7) e l'Islanda.

(8)

La Comunità è parte contraente di numerose organizzazioni regionali per la pesca. Tali organizzazioni hanno raccomandato per determinate specie la fissazione di limiti di cattura e altre norme di conservazione. È quindi opportuno che la Comunità dia attuazione a tali raccomandazioni.

(9)

Nella sua riunione annuale, tenuta nel giugno 2005, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato limiti di cattura per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato e misure tecniche in materia di trattamento delle catture accessorie. Benché la Comunità non faccia parte della IATTC, è necessario dare attuazione a tali misure per garantire una gestione sostenibile delle risorse che rientrano nella giurisdizione del citato organismo.

(10)

Nella sua riunione annuale del 2005 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato delle tabelle che indicano la sottoutilizzazione e la sovrautilizzazione delle possibilità di pesca delle parti contraenti della ICCAT. In tale contesto la ICCAT ha adottato una decisione in cui ha rilevato che nel 2004 la Comunità ha sottoutilizzato il suo contingente per vari stock.

(11)

Per conformarsi agli adeguamenti dei contingenti comunitari stabiliti dalla ICCAT è necessario che la sottoutilizzazione delle possibilità di pesca sia ripartita sulla base del contributo rispettivo di ciascuno Stato membro alla medesima, senza modificare i criteri di ripartizione fissati nel presente regolamento in merito all'assegnazione annua dei TAC.

(12)

L'utilizzazione delle possibilità di pesca dovrebbe essere conforme alla normativa comunitaria in materia, in particolare al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca (8), al regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture dei pesci da parte degli Stati membri (9), al regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (10), al regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie (11), al regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo (12), al regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (13), al regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (14), al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (15), al regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (16), al regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano (17), al regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco (18), al regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (19), al regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (20), al regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (21), al regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (22) e al regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (23).

(13)

Sulla base dei pareri del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), è necessario applicare un sistema temporaneo di gestione dei limiti di cattura delle acciughe nella sottozona VIII.

(14)

Sulla base dei pareri del CIEM è necessario applicare un sistema temporaneo di gestione dello sforzo della pesca dei cicerelli nella sottozona IV e nella divisione IIIa nord del CIEM.

(15)

In considerazione delle conoscenze scientifiche relative allo stato biologico degli stock di melù e a seguito di negoziati fra gli Stati costieri sulla gestione di detti stock, è necessario modificare le zone di gestione tenendo conto delle caratteristiche specifiche del tipo di pesca in questione.

(16)

Come misura transitoria alla luce dei più recenti pareri scientifici del CIEM, occorre ridurre ulteriormente lo sforzo di pesca di talune specie di acque profonde.

(17)

Conformemente al regolamento (CE) n. 423/2004, sono proposte soluzioni alternative per adeguare i limiti di sforzo nella pesca del merluzzo bianco e gestirli coerentemente con i TAC fissati, come sancito dall'articolo 8, paragrafo 3, del citato regolamento.

(18)

I pareri scientifici indicano che gli stock di passera del mare del Nord non sono pescati in maniera sostenibile e che i livelli di rigetti in mare sono molto elevati. Secondo i pareri scientifici e i pareri del Consiglio consultivo regionale per il Mare del Nord, occorre adeguare le opportunità di pesca in termini di sforzo di pesca delle navi che praticano la pesca della passera.

(19)

Per gli stock di sogliola nella Manica occidentale è necessario attuare un regime provvisorio di gestione dello sforzo. Per gli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica occidentale, nel Mare d'Irlanda e nelle acque della Scozia occidentale e per gli stock di nasello e di scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa il regime di gestione dello sforzo deve essere adattato.

(20)

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1434/98 non garantisce che le catture di aringhe siano contenute entro i limiti di cattura fissati per tale specie. È pertanto necessario introdurre misure transitorie atte ad assicurare un controllo e un conteggio adeguati delle aringhe presenti nelle catture non sottoposte a cernita.

(21)

Gli attuali metodi di pesca con reti da imbrocco praticati nelle acque profonde ad ovest della Scozia e dell'Irlanda prevedono l'utilizzo di reti di lunghezza eccessiva, che comportano tempi di immersione troppo lunghi e tassi di rigetti elevati. Reti perse o abbandonate che non vengono recuperate possono continuare a catturare pesci per vari anni. Indagini scientifiche hanno dimostrato che questo metodo di pesca costituisce una grave minaccia alle specie di acque profonde. Occorre pertanto prendere provvedimenti transitori che vietino questo tipo di pesca fino a quando siano adottate misure permanenti.

(22)

Al fine di assicurare uno sfruttamento sostenibile degli stock di nasello e di ridurre i rigetti è necessario applicare, come misure transitorie, i più recenti sviluppi in materia di attrezzi selettivi nelle sottodivisioni VIII a, b, d.

(23)

Nella sua riunione annuale del 2004 la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato una raccomandazione volta a limitare la pesca in determinate zone per proteggere gli habitat di acque profonde vulnerabili. È opportuno che la Comunità attui tale raccomandazione.

(24)

Per contribuire alla conservazione del polpo, e in particolare per proteggere il novellame, è necessario fissare nel 2006 una taglia minima per il polpo proveniente dalle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi situati nella zona COPACE, in attesa dell'adozione di un regolamento che modifichi il regolamento (CE) n. 850/98.

(25)

Nel novembre 2005 la NEAFC raccomandava di inserire un certo numero di navi nell'elenco delle navi di cui è stato accertato che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Occorre far sì che le raccomandazioni in parola siano recepite nell'ordinamento giuridico della Comunità.

(26)

Nella sua riunione annuale del 2005 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato una raccomandazione sulla gestione di taluni tipi di pesca che sfruttano le specie di acque profonde e una raccomandazione concernente l'istituzione di un registro CGPM delle navi di lunghezza superiore a 15 metri autorizzate ad operare nella zona CGPM. Poiché la Comunità è parte contraente della CGPM, tali raccomandazioni sono vincolanti per la Comunità ed è pertanto opportuno attuarle.

(27)

Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2006 vengano attuate alcune misure supplementari relative al controllo e alle condizioni tecniche delle attività di pesca.

(28)

Occorre introdurre alcune disposizioni circa l'utilizzo dei dati dei sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del monitoraggio, controllo e sorveglianza della gestione dello sforzo.

(29)

Per far sì che le catture di melù da parte di pescherecci di paesi terzi in acque comunitarie siano correttamente conteggiate, è necessario rafforzare le disposizioni di controllo relative a tali navi.

(30)

A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio decidere in merito alle condizioni associate ai limiti di cattura e/o dello sforzo di pesca. Secondo i pareri scientifici, ingenti catture in eccesso rispetto ai TAC convenuti arrecano pregiudizio alla sostenibilità delle operazioni di pesca. È pertanto opportuno introdurre condizioni associate che comportino una migliore utilizzazione delle possibilità di pesca concordate.

(31)

Nella sua riunione annuale del 2004 l'ICCAT ha adottato una serie di misure tecniche per alcuni stock di grandi migratori dell'Atlantico e del Mediterraneo, specificando tra l'altro una nuova dimensione minima per il tonno rosso, restrizioni alla pesca in zone e periodi determinati per proteggere il tonno obeso, misure riguardanti le attività di pesca sportiva e ricreativa nel Mare Mediterraneo, nonché un programma di campionamento per la stima della dimensione del tonno rosso in gabbia. Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario attuare tali misure nel 2006, in attesa dell'adozione del regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 973/2001.

(32)

Nella sua riunione annuale del 2005 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) ha adottato una misura che prevede, a partire dal 1o gennaio 2006, la presenza di osservatori scientifici a bordo di tutte le navi che operano nella zona della convenzione e pescano specie non soggette ai regimi di conservazione e gestione di altre competenti organizzazioni regionali per la pesca. Si tratta di una misura vincolante per la Commissione, cui occorre pertanto dare attuazione.

(33)

Nella sua 27ma riunione annuale, tenutasi dal 19 al 23 settembre 2005, l’Organizzazione per la pesca nell’Atlantico nordoccidentale (NAFO), ha adottato una serie di misure tecniche e di controllo. È necessario dare attuazione a tali misure.

(34)

Per ottemperare agli obblighi internazionali che incombono alla Comunità quale parte contraente della Convenzione sulla conservazione delle risorse marine viventi in Antartide (CCAMLR) e all'obbligo di applicare le misure adottate dalla commissione CCAMLR, i TAC adottati da quest'ultima per la campagna 2005-2006 e i corrispondenti limiti temporali dovrebbero essere applicati.

(35)

Alla sua XXIV riunione annuale del 2005 la CCAMLR ha adottato limiti di cattura per gli stock aperti a tipi di pesca consolidati da qualsiasi membro CCAMLR. La CCAMLR ha inoltre approvato la partecipazione delle navi comunitarie alla pesca sperimentale di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) e 58.4.3b) e ha fissato i limiti delle catture e catture accessorie per le relative attività di pesca, oltre ad alcune misure tecniche specifiche. Tali limiti e tali misure tecniche dovrebbero parimenti essere applicati.

(36)

Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità ed evitare di mettere in pericolo le risorse e di occasionare eventuali difficoltà dovute alla scadenza del regolamento CE n. 27/2005 del 22 dicembre 2004 che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (24) , è essenziale che questo tipo di pesca sia aperto il 1o gennaio 2006 e che alcune delle norme del suddetto regolamento siano mantenute in vigore nel mese di gennaio 2006. Data l'urgenza della questione, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I(3) del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, le possibilità di pesca per l'anno 2006 e le condizioni ad esse associate in cui tali possibilità di pesca possono essere utilizzate.

Esso fissa inoltre determinate limitazioni dello sforzo e le condizioni ad esse associate per il gennaio 2007 e nel caso di taluni stock antartici, esso fissa le possibilità di pesca e le condizioni specifiche per il periodo indicato all’allegato IE.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Ove non altrimenti disposto, il presente regolamento si applica:

a)

alle navi da pesca comunitarie («navi comunitarie») e

b)

alle navi da pesca battenti bandiera dei paesi terzi e registrate in tali paesi («navi dei paesi terzi») in acque comunitarie («acque CE»).

2.   In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'egida di uno Stato membro, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca in questione siano stati previamente informati.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si intende per:

a)

«totale ammissibile di catture», la quantità che può essere pescata da ciascuno stock ogni anno;

b)

«contingente», una proporzione fissa del TAC assegnato alla Comunità, agli Stati membri o ai paesi terzi;

c)

«acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

d)

«zona di regolamentazione NAFO», la parte della zona della convenzione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) non soggetta alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati costieri;

e)

«Skagerrak», la zona limitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino alla costa svedese;

f)

«Kattegat», la zona limitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, indi fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;

g)

«Golfo di Cadice», la zona della sottodivisione CIEM IXa a est della longitudine 7o23′48″ O.

Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

a)

zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) quali definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio. Se a una zona è aggiunta la menzione «acque CE», significa che ci si riferisce soltanto alle acque CE di tale zona;

b)

zone COPACE (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34) quali definite nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell'Atlantico settentrionale (25);

c)

zone NAFO (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale) quali definite nel regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (26);

d)

zone CCAMLR (Convenzione sulla conservazione delle risorse marine viventi in Antartide) quali definite nel regolamento (CE) n. 601/2004.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE PER LE NAVI COMUNITARIE

Articolo 5

Limiti di cattura e attribuzioni

1.   I limiti di cattura per le navi comunitarie nelle acque comunitarie o in alcune acque non comunitarie e la ripartizione di tali limiti fra gli Stati membri, nonché le condizioni ad essi associate conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, sono fissati nell'allegato I.

2.   Le navi comunitarie sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda, della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 10, 17 e 18.

3.   La Commissione dispone l'immediata cessazione delle attività di pesca dell'acciuga nella sottozona VIII se, secondo il parere dello CSTEP, la biomassa dei riproduttori al momento della riproduzione nel 2006 è inferiore a 28 000 tonnellate.

4.   La Commissione fissa i limiti di cattura finali per la pesca del cicerello nella divisione CIEM IIa (acque CE), IIIa e nella sottozona IV (acque CE) in conformità delle norme di cui al punto 6 dell'allegato IID.

5.   La Commissione fissa i limiti di cattura per il capelin nelle zone V, XIV (acque groenlandesi), a disposizione della Comunità, nella misura del 7,7 % della quota del TAC di capelin, non appena quest'ultimo sia stato adottato.

6.   I limiti di cattura per gli stock di rane pescatrici nelle zone IIa (acque CE) e IV (acque CE) e nelle zone Vb (acque CE) e VI, XII e XIV possono essere riveduti dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 a seguito dell'analisi dello CSTEP sui dati raccolti durante il primo trimestre del 2006 per quanto riguarda le catture, per unità di sforzo registrate.

7.   I limiti di cattura per lo stock di merluzzo norvegese nelle zone IIa (acque CE), IIIa e IV (acque CE) e per lo stock di spratto nelle zone IIa (acque CE) e IV (acque CE) possono essere riveduti dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE), n. 2371/2002 alla luce delle informazioni scientifiche raccolte durante il primo semestre del 2006.

Articolo 6

Disposizioni speciali e attribuzione

1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all'allegato I non pregiudica:

a)

gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b)

le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93;

c)

gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d)

i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e)

le detrazioni effettuate a norma dell' articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

2.   Ai fini del riporto di contingenti al 2007, l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 si applica, in deroga a quanto disposto dallo stesso regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitico.

Articolo 7

Limitazioni dello sforzo di pesca e condizioni ad esse associate per la gestione degli stock

1.   Dal 1o febbraio 2006 al 31 gennaio 2007, le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni ad esse associate di cui:

all’allegato IIA si applicano alla gestione di taluni stock nel Kattegat, nello Skagerrak, nella sottozona IV e nelle divisioni CIEM IIa (acque CE), IIIa, VIa, VIIa e VIId;

all'allegato IIB si applicano alla gestione del nasello nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice;

all’allegato IIC, si applicano alla gestione degli stock di sogliola nella divisione CIEM VIIe;

all'allegato IID si applicano alla gestione degli stock di cicerello nello Skagerrak, nella sottozona CIEM IV e nella divisione CIEM IIa (acque CE).

2.   Per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 gennaio 2006, per gli stock menzionati al paragrafo 1, lo sforzo di pesca e le condizioni associate di cui agli allegati IV bis, IV ter, IV quater e V del regolamento CE n. 27/2005 continuano ad applicarsi.

3.   Le navi che utilizzano tipi di attrezzi di cui al punto 4 dell'allegato IIA e ai punti 3, rispettivamente, degli allegati IIB e IIC e che svolgono attività di pesca nelle zone di cui al punto 2, dell'allegato IIA e ai punti 1, rispettivamente, degli allegati IIB e IIC devono detenere un permesso di pesca speciale rilasciato conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94, come previsto in tali allegati.

4.   La Commissione fissa lo sforzo di pesca definitivo per gli stock di cicerelli nel 2006 nelle divisioni CIEM IIa (acque CE), IIIa e nella sottozona IV sulla base delle norme di cui al punto 6 dell'allegato IID.

5.   Gli Stati membri garantiscono che, per il 2006, i livelli, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, dello sforzo di pesca messo in atto da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde non superino l'80% dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 durante le uscite per le quali erano titolari di permessi di pesca per acque profonde e sono state catturate specie di acque profonde di cui all’allegato I e al punto 15 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 2347/2002. Il presente paragrafo si applica unicamente alle sortite di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dalla specia argentina.

Articolo 8

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1.   Si possono conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura, solo nei seguenti casi:

a)

se le catture sono state effettuate dalle navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure

b)

se le catture rientrano in una quota a disposizione della Comunità che non è stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e se detta quota non è ancora esaurita.

2.   In deroga al paragrafo 1, i seguenti pesci possono essere conservati a bordo e sbarcati anche se uno Stato membro non dispone di contingenti o se i contingenti o le quote sono esauriti:

a)

tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, se

(i)

le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98, e

(ii)

le catture non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco;

oppure

b)

sgombri, se

(i)

le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine,

(ii)

gli sgombri non superano il 10 % del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo e

(iii)

le catture non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco.

3.   L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1434/98 non si applica alle aringhe catturate nella sottozona CIEM IV e nelle divisioni CIEM IIa (acque CE), IIIa e VIId.

4.   Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente oppure dalla quota della Comunità, ove questa non sia stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, salvo il caso di catture effettuate in virtù delle disposizioni del paragrafo 2.

5.   Quando uno Stato membro ha esaurito i limiti di cattura per le aringhe nelle sottozone CIEM II (acque CE) e IV e nelle sottodivisioni IIIa e VIId, alle navi che battono bandiera di tale Stato membro, che sono registrate nella Comunità e che operano in zone di pesca cui si applicano i pertinenti limiti di cattura, è fatto divieto di sbarcare catture non cernite e che contengono aringhe.

6.   Per determinare la percentuale delle catture accessorie e per procedere alla loro assegnazione si applicano gli articoli 4 e 11 del regolamento (CE) n. 850/98.

Articolo 9

Catture non sottoposte a cernita nella sottozona CIEM IV e nelle divisioni CIEM IIa (acque CE), IIIa e VIId

1.   Gli Stati membri provvedono ad attuare un adeguato programma di campionamento atto a consentire un controllo efficace degli sbarchi non sottoposti a cernita di specie catturate nella sottozona CIEM IV e nelle divisioni CIEM IIa (acque CE), IIIa e VIId.

2.   Le catture non sottoposte a cernita effettuate nella sottozona CIEM IV e nelle divisioni CIEM IIa (acque CE), IIIa e VIId sono sbarcate solo nei porti e luoghi di sbarco in cui sia in atto un programma di campionamento quale indicato al paragrafo 1.

Articolo 10

Limiti di accesso

Nessuna attività di pesca è consentita alle navi comunitarie nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. Tuttavia, le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia sono autorizzate a pescare fino a 4 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia.

Articolo 11

Misure tecniche e di controllo transitorie

Misure tecniche e di controllo transitorie per le navi comunitarie sono fissate all'allegato III.

CAPO III

LIMITI DI CATTURA E CONDIZIONI AD ESSI ASSOCIATE PER LE NAVI DEI PAESI TERZI

Articolo 12

Misure tecniche e di controllo transitorie

Misure tecniche e di controllo transitorie per le navi dei paesi terzi sono fissate all'allegato III.

Articolo 13

Autorizzazione

Le navi battenti bandiera di Barbados, della Guiana, del Giappone, della Corea del Sud, della Norvegia, del Suriname, di Trinidad e Tobago e del Venezuela, nonché le navi registrate nelle Isole Færøer, sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque comunitarie entro i limiti di cattura fissati nell'allegato I e nel rispetto delle condizioni previste agli articoli 14, 15 e 16 e da 19 a 25.

Articolo 14

Restrizioni geografiche

1.   Le attività di pesca delle navi battenti bandiera della Norvegia, o registrate nelle Isole Færøer, sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nella sottozona CIEM IV, nel Kattegat e nell'oceano Atlantico a nord di 43o00' di latitudine nord, fatta eccezione per la zona di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

2.   Le attività di pesca nello Skagerrak delle navi battenti bandiera della Norvegia sono autorizzate al largo di quattro miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca e della Svezia.

3.   Le attività di pesca delle navi battenti bandiera di Barbados, della Guiana, del Giappone, della Corea del Sud, di Suriname, di Trinidad e Tobago e del Venezuela sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base del dipartimento della Guiana francese.

Articolo 15

Transito in acque comunitarie

Le navi di paesi terzi che transitano in acque comunitarie devono riporre le loro reti in modo che non siano disponibili per un impiego immediato conformemente alle disposizioni seguenti:

a)

le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico;

b)

le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte sono saldamente fissate ad una parte della sovrastruttura.

Articolo 16

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura, a meno che le catture siano state effettuate dalle navi di un paese terzo che dispone di un contingente non ancora esaurito.

CAPO IV

REGIME DELLE LICENZE PER LE NAVI COMUNITARIE

Articolo 17

Licenze e condizioni associate

1.   Fatte salve le norme generali sulle licenze di pesca e sui permessi di pesca speciali di cui al regolamento (CE) n. 1627/94, la pesca da parte di navi comunitarie nelle acque dei paesi terzi è subordinata al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità del paese terzo interessato.

2.   Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica alle attività di pesca effettuate dalle seguenti navi comunitarie nelle acque norvegesi del Mare del Nord:

a)

navi di stazza pari o inferiore a 200 GT, oppure

b)

navi che pescano specie destinate al consumo umano diverse dallo sgombro, oppure

c)

navi battenti bandiera svedese secondo la prassi abituale.

3.   Il numero massimo di licenze e le altre condizioni ad esse associate sono fissati secondo le modalità di cui alla parte I dell'allegato IV. Le domande di licenza devono indicare i tipi di pesca praticati, nonché il nome e le caratteristiche delle navi comunitarie per le quali si chiede il rilascio delle licenze e devono essere indirizzate dalle autorità degli Stati membri alla Commissione. La Commissione trasmette tali domande alle autorità del paese terzo interessato.

4.   Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro (swap) nelle zone di pesca di cui alla parte I dell'allegato IV, tale operazione deve prevedere anche il necessario trasferimento di licenze e deve essere notificata alla Commissione. Non potrà tuttavia essere superato il numero totale di licenze previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nella parte I dell'allegato IV.

5.   Le navi comunitarie rispettano le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni vigenti nella zona in cui effettuano la loro attività.

Articolo 18

Isole Færøer

Le navi comunitarie provviste di licenza per la pesca diretta di una determinata specie nelle acque delle Færøer possono praticare la pesca diretta di un'altra specie previa notifica alle autorità delle Færøer.

CAPO V

REGIME DELLE LICENZE PER LE NAVI DEI PAESI TERZI

Articolo 19

Obbligo di possedere una licenza e un permesso di pesca speciale

1.   In deroga all'articolo 28 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93, le navi da pesca battenti bandiera norvegese di stazza inferiore a 200 GT sono esentate dall'obbligo di possedere una licenza e un permesso di pesca speciale.

2.   Le licenze e i permessi di pesca speciali devono essere tenuti a bordo. Tuttavia, le navi da pesca registrate nelle Isole Færøer o in Norvegia sono esentate da tale obbligo.

3.   Le navi da pesca dei paesi terzi autorizzate a pescare alla data del 31 dicembre 2005 possono continuare le loro operazioni dal 1o gennaio 2006 fino a quando non sia presentato alla Commissione, e da essa approvato, l'elenco delle navi autorizzate a pescare.

Articolo 20

Domanda di licenza o di permesso di pesca speciale

La domanda di licenza o di permesso di pesca speciale presentata dall'autorità di un paese terzo alla Commissione deve essere corredata dei seguenti dati:

a)

nome della nave;

b)

numero di registrazione;

c)

lettere e cifre esterne di identificazione,

d)

porto di registrazione;

e)

nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore;

f)

stazza lorda e lunghezza fuori tutto;

g)

potenza del motore;

h)

indicativo di chiamata e frequenza radio;

i)

metodo di pesca previsto;

j)

zona di pesca prevista;

k)

specie di pesci che si intendono catturare;

l)

periodo per il quale la licenza è richiesta.

Articolo 21

Numero di licenze

Il numero di licenze e le condizioni particolari ad esse associate sono fissati nella parte II dell'allegato IV.

Articolo 22

Annullamento e ritiro

1.   Le licenze e i permessi di pesca speciali possono essere annullati ai fini del rilascio di nuove licenze e di nuovi permessi di pesca speciali. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali da parte della Commissione. La validità delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali decorre dal giorno in cui sono rilasciati.

2.   Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati, in tutto o in parte, prima della loro scadenza in caso di esaurimento del contingente di cui all'allegato I per lo stock in questione.

3.   Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente regolamento.

Articolo 23

Mancato rispetto delle norme pertinenti

1.   Per un periodo massimo di 12 mesi non possono essere rilasciati licenze o permessi di pesca speciali alle navi da pesca di paesi terzi per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

2.   La Commissione comunica alle autorità del paese terzo interessato i nomi e le caratteristiche delle navi da pesca di quel paese che nel mese o nei mesi successivi non saranno autorizzate a pescare nella zona di pesca comunitaria a seguito di un'infrazione alle norme pertinenti.

Articolo 24

Obblighi del detentore della licenza

1.   Le navi da pesca dei paesi terzi rispettano le misure di conservazione e di controllo nonché le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca delle navi comunitarie nella zona in cui esse operano, in particolare i regolamenti (CEE) n. 1381/87, (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94, (CE) n. 88/98 (27), (CE) n. 850/98 e (CE) n. 1434/98.

2.   Le navi da pesca dei paesi terzi di cui al paragrafo 1 tengono un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui alla parte I dell'allegato V.

3.   Le navi da pesca dei paesi terzi, eccettuate le navi battenti bandiera norvegese che svolgono attività di pesca nella divisione CIEM IIIa, trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato VI secondo le disposizioni previste in detto allegato.

Articolo 25

Disposizioni specifiche concernenti il dipartimento della Guiana francese

1.   Il rilascio delle licenze di pesca nelle acque del dipartimento della Guiana francese è subordinato all'obbligo per l'armatore della nave del paese terzo interessato di permettere, su richiesta della Commissione, l'imbarco di un osservatore a bordo.

2.   Al momento dello sbarco dopo ogni bordata, il comandante di una nave di un paese terzo in possesso di una licenza per pesce a pinne o per tonni, che esercita l'attività di pesca nelle acque del dipartimento della Guiana francese, presenta alle autorità francesi una dichiarazione nella quale sono indicati i quantitativi di mazzancolle catturati e detenuti a bordo dopo l'ultima dichiarazione. Tale dichiarazione deve essere conforme al modello che figura nella parte III dell'allegato IV. Il comandante è responsabile della veridicità della dichiarazione. Le autorità francesi prendono tutti i provvedimenti appropriati per controllare la veridicità della dichiarazione confrontandola in particolare con il giornale di bordo di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Dopo il controllo, la dichiarazione è firmata dal funzionario competente. Entro la fine di ogni mese le autorità francesi notificano alla Commissione tutte le dichiarazioni relative al mese precedente.

3.   Le navi da pesca dei paesi terzi che effettuano attività di pesca nelle acque del dipartimento della Guiana francese tengono un giornale di bordo conforme al modello che figura nella parte II dell'allegato V. Una copia di detto giornale di bordo è trasmessa alla Commissione tramite le autorità francesi entro 30 giorni a decorrere dall'ultimo giorno di ciascuna bordata.

4.   Se per un mese la Commissione non riceve comunicazioni relative a una nave da pesca di un paese terzo in possesso di una licenza di pesca nelle acque del dipartimento della Guiana francese, tale licenza è ritirata.

CAPO VI

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI COMUNITARIE CHE PESCANO NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NAFO

SEZIONE 1

Partecipazione comunitaria

Articolo 26

Elenco delle navi

1.   Soltanto le navi comunitarie di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate, in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato dallo Stato membro di bandiera e inserite nello schedario NAFO della flotta, sono autorizzate, alle condizioni specificate nel permesso, a pescare, tenere a bordo, trasbordare e sbarcare risorse di pesca provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione, su supporto informatico e almeno 15 giorni prima che una nuova nave entri nella zona di regolamentazione della NAFO, in merito a ogni modifica dell'elenco di navi battenti la loro bandiera, registrate nella Comunità e autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.

3.   La comunicazione di cui al paragrafo 2 comprende le seguenti informazioni:

a)

il numero interno della nave, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (28);

b)

l'indicativo internazionale di chiamata;

c)

il noleggiatore della nave, se del caso;

d)

il tipo di nave.

4.   Per le navi che battono temporaneamente la bandiera di uno Stato membro (locazione a scafo nudo), tale comunicazione comprende le seguenti indicazioni:

a)

data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata a battere la bandiera dello Stato membro;

b)

data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata dallo Stato membro a esercitare l'attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO;

c)

Stato nel quale la nave è registrata, o era precedentemente registrata, e data a partire dalla quale non batte più bandiera di tale Stato;

d)

nome della nave;

e)

numero di iscrizione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti;

f)

porto di origine della nave dopo il trasferimento;

g)

nome dell'armatore o del noleggiatore;

h)

dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto un esemplare delle norme vigenti nella zona di regolamentazione NAFO;

i)

principali specie che la nave intende catturare nella zona di regolamentazione NAFO;

j)

sottozone in cui la nave intende operare.

SEZIONE 2

Misure tecniche

Articolo 27

Dimensione delle maglie delle reti

1.   È vietato l'uso di reti da traino aventi in qualsiasi loro parte maglie di dimensione inferiore a 130 mm per la pesca diretta alle specie demersali elencate nell'allegato VII. Tale dimensione può essere portata a un minimo di 60 mm per la pesca diretta al totano (Illex illecebrosus). Per la pesca diretta delle razze (Rajidae) tale dimensione può essere portata a un minimo di 280 mm nel sacco e a 220 mm in tutte le altre parti della rete.

2.   Le navi che pescano i gamberelli boreali (Pandalus borealis) utilizzano reti con maglia minima di 40 mm.

Articolo 28

Attacco di dispositivi alle reti

1.   È vietato l'uso di mezzi o dispositivi diversi da quelli descritti nel presente articolo che ostruiscano le maglie di una rete o ne riducano la dimensione.

2.   Teli, reti o altri materiali possono essere fissati al letto del sacco per ridurne o impedirne l'usura.

3.   Dispositivi speciali possono essere fissati al cielo del sacco, a condizione che non ne ostruiscano le maglie. L'uso di foderoni è limitato a quelli elencati nell'allegato VIII.

4.   Le navi che pescano i gamberelli boreali (Pandalus borealis) utilizzano griglie di selezione aventi uno spazio massimo tra le sbarre di 22 mm. Le navi che pescano gamberelli nella divisione 3L sono munite inoltre di catenelle distanziatrici di lunghezza non inferiore a 72 cm, come indicato nell'allegato IX.

Articolo 29

Catture accessorie

1.   Le navi non possono praticare la pesca diretta di specie soggette a limiti per le catture accessorie. Si considera pesca diretta di una specie quella in cui tale specie costituisce la più alta percentuale in peso delle specie catturate in una retata.

2.   Le catture accessorie delle specie per le quali la Comunità non abbia fissato alcun contingente in una parte della zona di regolamentazione NAFO, ed effettuate nella parte suddetta nel corso della pesca diretta a qualsiasi specie, non devono superare, per ciascuna specie a bordo, 2 500 kg oppure il 10 % in peso di tutto il pescato a bordo, se quest'ultimo quantitativo è superiore. Tuttavia, in una parte della zona di regolamentazione NAFO in cui sia vietata la pesca diretta di talune specie o sia stato utilizzato pienamente un contingente «altri», le catture accessorie di ciascuna delle specie elencate nell'allegato ID non devono superare, rispettivamente, 1 250 kg o il 5 %.

3.   Se, nel corso di un'operazione di pesca, i quantitativi totali catturati di una specie soggetta a limiti per le catture accessorie superano i limiti di cui al paragrafo 2 applicabili alla specie in questione, le navi si spostano immediatamente di almeno di 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala. Se nelle successive operazioni di pesca i quantitativi totali catturati di una specie soggetta a limiti per le catture accessorie superano tali limiti, ancora una volta le navi cambiano immediatamente zona di pesca e si spostano almeno di 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala per almeno 48 ore.

4.   Nel caso in cui la totalità delle catture accessorie di tutte le specie superi, in una delle cale, il 5 % del peso nella divisione 3M e il 2,5 % nella divisione 3L, le navi che pescano i gamberelli boreali (Pandalus borealis) devono spostarsi immediatamente di almeno 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala.

5.   Le catture di gamberelli non sono prese in considerazione nel calcolo del tasso delle catture accessorie di specie demersali.

Articolo 30

Taglia minima dei pesci

1.   I pesci provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO, la cui taglia sia inferiore alle dimensioni prescritte nell'allegato X, non possono essere trasformati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare.

2.   Se le catture di pesci la cui taglia sia inferiore alle dimensioni prescritte nell'allegato X superano in talune zone di pesca il 10 % del quantitativo totale, la nave si sposta di almeno 5 miglia nautiche dal luogo della cala prima di continuare la pesca. Ogni pesce trasformato appartenente a una specie per la quale si applicano le disposizioni in materia di taglia minima e che non raggiunge la taglia corrispondente stabilita nell'allegato X, è considerato proveniente da un pesce sotto misura.

SEZIONE 3

Misure di controllo

Articolo 31

Etichettatura del prodotto e stivaggio separato

1.   Tutti i pesci trasformati, catturati nella zona di regolamentazione NAFO, devono essere etichettati in modo tale che ciascuna specie e categoria di prodotto di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (29) siano identificabili. La marcatura deve inoltre indicare che la cattura è avvenuta nella zona di regolamentazione NAFO.

2.   La marcatura dei gamberelli catturati nella divisione 3L e degli ippoglossi neri catturati nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO deve indicare che la cattura è avvenuta in tali zone.

3.   In considerazione della responsabilità legale in materia di sicurezza e di navigazione del comandante della nave, si applica quanto segue:

le catture di una stessa specie devono essere stivate in modo da essere chiaramente distinte dalle catture di altre specie. Tutte le catture effettuate nella zona di regolamentazione NAFO devono essere stivate separatamente dalle catture effettuate al di fuori della stessa;

le catture possono essere collocate in una o più parti della stiva, ma devono essere stivate in modo tale da essere chiaramente distinte dalle catture di altre specie, utilizzando plastica, compensato, reti o altro materiale.

Articolo 32

Giornale di pesca, registro di produzione e piano di stivaggio

1.   I comandanti delle navi si conformano agli articoli 6, 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e annotano nel giornale di bordo le informazioni elencate nell'allegato XI del presente regolamento.

2.   Entro il giorno 15 di ogni mese gli Stati membri notificano alla Commissione, su supporto informatico, i quantitativi di stock di cui all'allegato XII sbarcati nel corso del mese precedente e comunicano tutte le informazioni ricevute ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

3.   Il comandante di una nave comunitaria tiene, per le catture delle specie elencate nell'allegato IC:

a)

un registro di produzione attestante la produzione complessiva, ripartita per specie presenti a bordo, espressa in peso per prodotto (in chilogrammi);

b)

un piano di stivaggio che indichi la collocazione delle diverse specie nella stiva.

4.   Il registro di produzione e il piano di stivaggio di cui al paragrafo 3 sono aggiornati quotidianamente con i dati del giorno precedente relativi al periodo compreso tra le ore 00.00 (UTC) e le ore 24.00 (UTC) e devono essere tenuti a bordo fino al completamento dello sbarco.

5.   I comandanti devono prestare l'assistenza necessaria per consentire la verifica dei quantitativi dichiarati nel registro di produzione e dei prodotti trasformati conservati a bordo.

6.   Ogni due anni gli Stati membri certificano l'esattezza dei piani di capacità di tutte le navi comunitarie autorizzate ad esercitare l'attività di pesca ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1. Il comandante della nave provvede affinché una copia di tale certificazione sia conservata a bordo per essere visionata da un ispettore, qualora quest'ultimo ne faccia richiesta.

Articolo 33

Reti

1.   Durante la pesca selettiva di una o più delle specie elencate nell'allegato VIII le navi comunitarie non possono tenere a bordo reti le cui maglie siano di dimensioni inferiori a quelle indicate all'articolo 27.

2.   Tuttavia, le navi comunitarie che nel corso della stessa bordata pescano in zone diverse dalla zona di regolamentazione NAFO possono tenere a bordo tali reti, purché queste siano correttamente fissate e riposte e non siano disponibili per un impiego immediato, ovvero:

a)

le reti devono essere staccate dai rispettivi pannelli, cavi e corde da traino o da strascico; nonché

b)

le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte devono essere fissate saldamente a una parte della sovrastruttura.

Articolo 34

Trasbordi

1.   Le navi comunitarie non procedono a operazioni di trasbordo nella zona di regolamentazione NAFO senza previa autorizzazione delle proprie autorità competenti.

2.   Le navi comunitarie non procedono a operazioni di trasbordo di pesce da o su una nave di parti non contraenti che è stata avvistata o in altro modo identificata mentre era impegnata in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO.

3.   Le navi comunitarie notificano alle proprie autorità competenti ciascun trasbordo effettuato nella zona di regolamentazione NAFO. Le navi cedenti effettuano la comunicazione con un preavviso di almeno 24 ore e le navi riceventi entro un'ora dal trasbordo.

4.   La comunicazione di cui al paragrafo 3 comprende l'ora, la posizione geografica, il peso totale arrotondato suddiviso per specie da scaricare o da caricare, in chilogrammi, nonché l'indicativo di chiamata delle navi che partecipano al trasbordo.

5.   La nave ricevente indica, oltre al totale delle catture presenti a bordo e al peso complessivo da scaricare, il nome del porto e l'ora di sbarco prevista con un preavviso di almeno 24 ore rispetto a qualsiasi sbarco.

6.   Gli Stati membri inviano sollecitamente le comunicazioni di cui ai paragrafi 3 e 5 alla Commissione, che a sua volta le trasmette senza indugio al segretariato della NAFO.

Articolo 35

Nolo di navi comunitarie

1.   Gli Stati membri possono consentire che una nave da pesca battente la loro bandiera e autorizzata a pescare nella zona di regolamentazione NAFO sia oggetto di un contratto di nolo per l'utilizzo, parziale o totale, di un contingente e/o di giorni di pesca assegnati ad un'altra parte contraente della NAFO. Non sono tuttavia permessi contratti di nolo riguardanti navi di cui è stato accertato dalla NAFO o da un'altra organizzazione regionale della pesca che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca «IUU»).

2.   Alla data della conclusione di un contratto di nolo lo Stato membro di bandiera trasmette i seguenti dati alla Commissione, che a sua volta li invia al segretario esecutivo della NAFO:

a)

il proprio consenso al contratto di nolo;

b)

le specie oggetto del nolo e le possibilità di pesca assegnate in base al contratto di nolo;

c)

la durata del contratto di nolo;

d)

il nome del noleggiatore;

e)

la parte contraente che ha noleggiato la nave;

f)

i provvedimenti adottati dallo Stato membro per garantire il rispetto delle misure di conservazione e di attuazione della NAFO per la durata del contratto di nolo da parte delle navi noleggiate battenti la propria bandiera.

3.   Alla conclusione del contratto di nolo lo Stato membro di bandiera informa la Commissione, che trasmette sollecitamente tale informazione al segretario esecutivo della NAFO.

4.   Lo Stato membro di bandiera provvede affinché:

a)

la nave non sia autorizzata, durante il periodo del nolo, a pescare nell'ambito delle possibilità di pesca assegnate allo Stato membro di bandiera;

b)

la nave non sia autorizzata a pescare, durante lo stesso periodo, nell'ambito di più contratti di nolo;

c)

la nave rispetti le misure di conservazione e di attuazione della NAFO per la durata del nolo;

d)

tutte le catture e le catture accessorie effettuate nell'ambito del contratto di nolo notificato siano registrate nel giornale di bordo dalla nave noleggiata separatamente dagli altri dati relativi alle catture.

5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le catture e le catture accessorie di cui al paragrafo 4, lettera d), separatamente rispetto agli altri dati nazionali relativi alle catture. La Commissione trasmette sollecitamente tali dati al segretario esecutivo della NAFO.

Articolo 36

Controllo dello sforzo di pesca

1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi sia commisurato alle possibilità di pesca disponibili per tale Stato membro nella zona di regolamentazione NAFO.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il piano di pesca delle loro navi che effettuano la pesca di specie nella zona di regolamentazione NAFO al più tardi entro il 31 gennaio 2006 o, successivamente, almeno 30 giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività. Il piano di pesca identifica, tra l'altro, la nave o le navi che effettueranno questa attività e il previsto numero di giorni di pesca che tali navi trascorreranno all'interno della zona di regolamentazione NAFO.

3.   Gli Stati membri informano la Commissione, su base indicativa, delle attività di pesca che le navi intendono effettuare in altre zone.

4.   Il piano di pesca rappresenta lo sforzo di pesca totale che verrà messo in atto nella zona di regolamentazione NAFO rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone lo Stato membro che effettua la comunicazione.

5.   Entro il 31 dicembre 2006 gli Stati membri trasmettono alla Commissione, una relazione sull'attuazione dei rispettivi piani di pesca, in cui vengono indicati il numero di navi effettivamente impegnate in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO, le catture di ogni nave e il numero totale di giorni di pesca che ogni nave ha trascorso in tale zona. Le attività delle navi che pescano il gambero nelle divisioni 3M e 3L sono comunicate separatamente per ciascuna divisione.

SEZIONE 4

Disposizioni speciali per la raccolta dei dati

Articolo 37

Raccolta dei dati

1.   Gli Stati membri attuano, ove possibile, disposizioni speciali per la raccolta dei dati relativi alle loro navi che pescano nelle seguenti zone:

Zona

Coordinata 1

Coordinata 2

Coordinata 3

Coordinata 4

Orphan Knoll

50.00.30

47.00.30

51.00.30

45.00.30

51.00.30

47.00.30

50.00.30

45.00.30

Corner

Seamounts

35.00.00

48.00.00

36.00.00

48.00.00

36.00.00

52.00.00

35.00.00

52.00.00

Newfoundland

Seamounts

43.29.00

43.20.00

44.00.00

43.20.00

44.00.00

46.40.00

43.29.00

46.40.00

New England

Seamounts

35.00.00

57.00.00

39.00.00

57.00.00

39.00.00

64.00.00

35.00.00

64.00.00

2.   I dati di cui al paragrafo 1 sono raccolti per cala e, nella misura del possibile, comprendono:

a)

la composizione per specie in numero e in peso;

b)

le frequenze delle lunghezze;

c)

gli otoliti;

d)

la posizione della cala, le latitudini e longitudini;

e)

gli attrezzi da pesca;

f)

la profondità di pesca;

g)

l'ora del giorno;

h)

la durata della cala;

i)

l'apertura della rete (per gli attrezzi mobili);

j)

altri campionamenti biologici, relativi ad esempio alla maturità, ove possibile.

3.   I dati raccolti in conformità del paragrafo 1 sono inviati alle autorità competenti degli Stati membri, che a loro volta li trasmettono al segretariato della NAFO non appena possibile al termine di ogni bordata.

SEZIONE 5

Disposizioni speciali per la pesca del gamberello boreale

Articolo 38

Pesca del gamberello boreale

Ogni Stato membro comunica giornalmente alla Commissione i quantitativi di gamberelli boreali (Pandalus borealis) catturati nella divisione 3L della zona di regolamentazione NAFO da navi battenti la sua bandiera e registrate nella Comunità. Tutte le attività di pesca sono effettuate a una profondità superiore a 200 metri e sono limitate a una nave per Stato membro alla volta.

SEZIONE 6

Disposizioni speciali per la pesca dello scorfano

Articolo 39

Pesca dello scorfano

1.   Un lunedì su due il comandante di una nave comunitaria che pesca lo scorfano nella sottozona 2 e nelle divisioni IF, 3K e 3M della zona di regolamentazione NAFO notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui la nave batte la bandiera o nel quale essa è registrata i quantitativi di scorfano pescati nelle zone in questione nel periodo di 2 settimane che si conclude alle ore 24.00 della domenica precedente.

Quando le catture accumulate ammontano al 50 % del TAC, la notifica è effettuata ogni settimana di lunedì.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12.00 di un martedì su due per la quindicina che si è conclusa alle ore 24.00 della domenica precedente, i quantitativi di scorfano catturati nella sottozona 2 e nelle divisioni IF, 3K e 3M della zona di regolamentazione NAFO dalle navi battenti la loro bandiera e registrate sul loro territorio.

Quando le catture accumulate ammontano al 50 % del TAC, la notifica dovrà avvenire una volta alla settimana.

CAPO VII

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA CCAMLR

SEZIONE 1

Restrizioni e informazioni relative alle navi

Articolo 40

Divieti e limiti di cattura

1.   La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato XIII è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati.

2.   Per le attività di pesca nuove e sperimentali si applicano i limiti delle catture e delle catture accessorie di cui all'allegato XIV nelle sottozone in esso indicate.

Articolo 41

Informazioni relative alle navi autorizzate a pescare nella zona della CCAMLR

1.   Oltre alle informazioni relative alle navi autorizzate di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 601/2004, gli Stati membri, a decorrere dal 1o agosto 2006, comunicano alla Commissione anche le seguenti informazioni in relazione alle navi di cui trattasi:

a)

numero IMO (se assegnato);

b)

precedente bandiera (se del caso);

c)

indicativo internazionale di chiamata;

d)

nome e indirizzo dell'armatore o degli armatori della nave ed eventuali beneficiari effettivi, se conosciuti;

e)

tipo di nave;

f)

luogo e data di costruzione;

g)

lunghezza;

h)

fotografia a colori della nave consistente di:

i)

una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 x 7 cm del lato di tribordo della nave che mostri la lunghezza fuori tutto della nave comprensiva delle caratteristiche strutturali;

(ii)

una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 x 7 cm del lato di babordo della nave che mostri la lunghezza fuori tutto della nave comprensiva delle caratteristiche strutturali;

(iii)

una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 x 7 cm della poppa presa direttamente da poppa;

i)

le misure adottate per garantire il funzionamento a prova di manomissione delle apparecchiature per il controllo via satellite montate a bordo.

2.   A decorrere dal 1o agosto 2006 gli Stati membri, nella misura del possibile, comunicano inoltre alla Commissione le seguenti informazioni relative alle navi autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona della CCAMLR:

a)

nome e indirizzo dell'operatore, se differente dall'armatore o dagli armatori;

b)

nome e nazionalità del capitano e, se del caso, del capopesca;

c)

metodo o metodi di pesca;

d)

larghezza (m);

e)

stazza lorda (t);

f)

sistema di comunicazione utilizzato dalla nave e relativi numeri (numeri INMARSAT A, B e C);

g)

equipaggio normalmente presente a bordo;

h)

potenza del motore o dei motori principali (kW);

i)

capacità di carico (tonnellate), numero di stive per pesci e relativa capacità (m3;

j)

qualsiasi altra informazione ritenuta appropriata (ad es., classificazione del ghiaccio).

SEZIONE 2

Pesca sperimentale

Articolo 42

Partecipazione alla pesca sperimentale

1.   Le navi da pesca battenti bandiera spagnola e registrate in Spagna e notificate alla CCAMLR ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 601/2004 possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di Dissostichus spp. nelle sottozone 88.1 e 88.2 della FAO e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale e 58.4.3b) al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale.

2.   Nelle divisioni 58.4.3a) e 58.4.3b) le attività di pesca sono consentite a una sola nave da pesca per volta.

3.   Per quanto riguarda le sottozone 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2, i limiti totali delle catture e delle catture accessorie per sottozone e divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (SSRU) all'interno di ciascuna di esse sono indicati nell'allegato XIV. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è interrotta quando le catture riportate raggiungono il limite fissato e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

4.   Le operazioni di pesca devono svolgersi in una zona geografica e batimetrica più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca nonché a evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 la pesca è proibita a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 43

Sistemi di notifica

Le navi da pesca che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 42 sono soggette ai seguenti sistemi di notifica delle catture e dello sforzo di pesca:

a)

il sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo per periodo di 5 giorni, di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 601/2004, con l'eccezione che gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni sulle catture e lo sforzo di pesca entro due giorni lavorativi dopo il termine di ciascun periodo perché siano immediatamente trasmesse alla CCAMLR. Nelle sottozone 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 le comunicazioni saranno effettuate dalle piccole unità di ricerca.

b)

il sistema di dichiarazione mensile dei dati biologici e dei dati di sforzo, di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 601/2004;

c)

la dichiarazione del numero e peso totale di esemplari di Dissostichus eleginoides e Dissostichus mawsoni rigettati, compresi gli esemplari con carne di aspetto gelatinoso.

Articolo 44

Disposizioni speciali

1.   Le attività di pesca sperimentale di cui all'articolo 42 devono svolgersi in conformità con le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 600/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (30) per quanto riguarda le misure applicabili per ridurre la mortalità accidentale degli uccelli marini dovuta alla pesca con palangari. Oltre alle misure citate:

a)

il rigetto in mare delle frattaglie è vietato nelle attività di pesca in questione;

b)

le navi partecipanti alla pesca sperimentale nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 e conformi ai protocolli della CCAMLR (A, B o C) sul peso dei palangari sono dispensate dall'obbligo di calare i palangari durante le ore notturne; tuttavia, le navi che catturino in totale tre (3) uccelli marini sono immediatamente riassoggettate al divieto di pesca diurna, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 601/2004;

c)

le navi che praticano la pesca sperimentale nelle sottozone 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.3a) e 58.4.3b) e che catturino in totale tre (3) uccelli marini cessano immediatamente le attività di pesca e non possono praticare la pesca al di fuori della normale campagna di pesca per il periodo restante della campagna 2005/2006.

2.   Le navi che praticano la pesca sperimentale nelle sottozone 88.1 e 88.2 della FAO sono inoltre soggette ai seguenti requisiti supplementari:

a)

le navi hanno il divieto di scaricare in mare:

i)

olio o prodotti combustibili o residui di oli, fatta eccezione per quanto consentito dall'allegato I della convenzione MARPOL 73/78 (Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi);

ii)

immondizie;

iii)

residui alimentari che non riescano a passare per un apertura non superiore a 25 mm;

iv)

pollame intero o in pezzi (compresi i gusci d'uovo);

v)

acque reflue a meno di 12 miglia nautiche dalla costa o dalle banchise o quando la nave viaggia a una velocità inferiore a 4 nodi; oppure

vi)

ceneri di incenerimento;

b)

nessun tipo di pollame o di uccelli vivi può essere introdotto nelle sottozone 88.1 e 88.2 e il pollame pronto per il consumo non utilizzato non può essere scaricato in mare nelle stesse sottozone;

c)

la pesca di Dissostichus spp. nelle sottozone 88.1 e 88.2 è proibita nel raggio di 10 miglia nautiche dalla costa delle isole Balleny.

Articolo 45

Definizione di cala

1.   Ai fini della presente sezione, si intende per cala la posa di uno o più palangari in uno stesso punto. Ai fini delle relazioni sulle catture e lo sforzo di pesca, la precisa collocazione geografica della cala è data dal centro del palangaro o dei palangari utilizzati.

2.   Per essere designate come cale di ricerca:

a)

ciascuna cala deve essere separata di almeno cinque miglia nautiche da un'altra cala di ricerca e tale distanza deve essere misurata dal punto di equidistanza geografico di ciascuna cala di ricerca;

b)

ciascuna cala deve comprendere tra 3 500 e 10 000 ami; ciò può essere realizzato con un numero di palangari separati collocati nel medesimo punto;

c)

per ciascuna cala di palangaro il tempo di immersione non deve essere inferiore a sei ore, misurate dal completamento della cala dei palangari fino all'inizio del recupero dei medesimi.

Articolo 46

Piani di ricerca

Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 42 attuano piani di ricerca in ciascuna delle SSRU in cui sono suddivise le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2. Il piano di ricerca deve essere attuato con le modalità seguenti:

a)

al primo ingresso nella SSRU, le prime 10 cale, designate come «prima serie», sono considerate «cale di ricerca» e devono soddisfare i criteri di cui all'articolo 45, paragrafo 2;

b)

le successive 10 cale, o 10 tonnellate di catture, se ciò avviene prima di portare a termine le 10 cale, sono designate come «seconda serie». Le cale della seconda serie possono, a discrezione del comandante, essere realizzate come parte delle normali attività di pesca sperimentale; tuttavia, se soddisfano i requisiti dell'articolo 45, paragrafo 2, anche le cale in questione possono essere designate come cale di ricerca;

c)

una volta completate la prima e la seconda serie di cale, se il comandante vuole continuare a pescare all'interno della SSRU, la nave deve effettuare una «terza serie», che darà come risultato un totale di 20 cale di ricerca sulle tre serie. La terza serie di cale deve avvenire nel corso della stessa permanenza all'interno della SSRU in cui sono state effettuate la prima e la seconda serie di cale;

d)

una volta concluse le 20 cale di ricerca della terza serie, la nave può continuare a pescare all'interno della SSRU;

e)

nelle SSRU A, B, C, E e G nelle sottozone 88.1 e 88.2, in cui la superficie dei fondali marini adatta alla pesca è inferiore a 15 000 km2, non si applicano le lettere b), c) e d) e, una volta concluse le 10 cale di ricerca, la nave può continuare a pescare all'interno della SSRU.

Articolo 47

Piani di raccolta dei dati

1.   Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 42 attuano piani di raccolta dei dati in ciascuna delle SSRU in cui sono suddivise le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2. Il piano di raccolta dei dati deve comprendere i seguenti dati:

a)

posizione e profondità del fondale a ciascuna estremità del palangaro;

b)

i tempi di innesco, di immersione e di salpamento;

c)

il numero e specie di pesci persi in superficie;

d)

il numero di ami innescati;

e)

il tipo di esca;

f)

il tasso di adescamento (in percentuale);

g)

il tipo di amo; nonché

h)

le condizioni del mare, la nuvolosità e la fase lunare al momento della cala.

2.   Tutti i dati indicati al paragrafo 1 sono raccolti per ogni cala di ricerca; in particolare, devono essere misurati tutti i pesci di una cala di ricerca fino a un massimo di 100 pesci e almeno 30 devono essere selezionati come campioni per ricerche biologiche. Qualora siano pescati più di 100 pesci, deve essere applicato un metodo di sottocampionamento casuale.

Articolo 48

Programma di marcatura

Ciascuna nave partecipante alla pesca sperimentale secondo le modalità di cui all'articolo 42 attua un programma di marcatura secondo le seguenti modalità:

a)

per quanto riguarda il Dissostichus spp. deve essere marcato e liberato un esemplare per tonnellata di pesce vivo per tutta la durata della campagna, conformemente al protocollo di marcatura della CCAMLR. Le navi possono interrompere la marcatura solo dopo aver marcato almeno 500 esemplari o, se interrompono la pesca, un esemplare per tonnellata di pesce vivo catturato.

b)

il programma deve indirizzarsi agli esemplari di tutte le taglie per rispettare le disposizioni in materia di marcatura che prevedono un esemplare per tonnellata di pesce vivo catturato. Tutti gli esemplari rilasciati in mare devono recare una doppia marcatura ed essere liberati in una zona geografica più ampia possibile;

c)

tutti i marchi devono essere chiaramente impressi con un unico numero di serie e un indirizzo di riferimento, in modo da poter risalire alle origini del marchio nel caso in cui l'esemplare marcato venga nuovamente catturato;

d)

tutti gli esemplari marcati che vengono ricatturati (ad esempio, un pesce catturato che presenti una marcatura apposta in precedenza) non devono essere rilasciati anche quando sono stati in libertà soltanto per un periodo breve;

e)

tutti gli esemplari marcati ricatturati devono essere oggetto di campionamento biologico (lunghezza, peso, sesso, maturazione delle gonadi), ne deve essere fatta, se possibile, una fotografia digitale, ne devono essere ricuperati gli otoliti e rimossa la marcatura;

f)

tutti i dati attinenti alla marcatura e quelli attinenti agli esemplari marcati ricatturati sono trasmessi su supporto informatico alla CCAMLR (nel formato della CCAMLR) entro tre mesi dal termine delle attività di pesca della nave;

g)

tutti i dati attinenti alla marcatura e quelli attinenti agli esemplari marcati ricatturati, nonché campioni degli esemplari ricatturati, sono trasmessi su supporto informatico nel formato della CCAMLR al pertinente archivio regionale di raccolta dei dati sulla marcatura, come specificato nel protocollo di marcatura della CCAMLR.

Articolo 49

Osservatori scientifici

Ogni nave da pesca che partecipa alle attività di pesca sperimentali di cui all'articolo 42 ha a bordo almeno due osservatori scientifici, uno dei quali è designato secondo il programma di osservazione scientifica internazionale della CCAMLR, per l'intera durata delle attività di pesca della campagna.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 50

Trasmissione dei dati

Ai fini dell'invio alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, e dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 51

Entrata i.n vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Qualora i TAC relativi alla zona CCAMLR siano fissati per periodi anteriori al 1o gennaio 2006, l'articolo 40 si applica a decorrere dall'inizio di ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione dei TAC.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 22 dicembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

B. BRADSHAW


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(3)  GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.

(4)  GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)  GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48.

(6)  GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12.

(7)  GU L 29 dell'1.2.1985, pag. 9.

(8)  GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

(9)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 10).

(10)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(11)  GU L 289 del 7.11.2001, pag. 1.

(12)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 813/2004 (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 32).

(13)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

(14)  GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16.

(15)  GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1568/2005 (GU L 252 dell'28.9.2005, pag. 2).

(16)  GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/2005 (GU L 74 del 19.3.2005, pag. 5).

(17)  GU L 191 del 7.7.1998, pag. 10.

(18)  GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.

(19)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

(20)  GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11).

(21)  GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 831/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 33).

(22)  GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6, Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2269/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 1).

(23)  GU L 396 del 31.12.2004, pag. 4 Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 860/2005 (GU L 134 del 8.6.2005, pag.  1).

(24)  GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1936/2005 (GU L 311 del 26.11.2005, pag. 1).

(25)  GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(26)  GU L 186 del 28.7.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(27)  Regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund (GU L 9 del 15.1.1998, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 284/2005 (GU L 49 del 22.2.2005, pag. 1).

(28)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25.

(29)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'Atto di adesione del 2003.

(30)  GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO I

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI COMUNITARIE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI LIMITI DI CATTURA E PER LE NAVI DI PAESI TERZI CHE OPERANO NELLE ACQUE COMUNITARIE, SECONDO LA SPECIE E LA ZONA (IN TONNELLATE DI PESO VIVO, SALVO INDICAZIONE CONTRARIA)

Tutti i limiti di cattura fissati nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell'articolo 5 del presente regolamento e sono pertanto soggetti alle norme fissate dal regolamento (CE) n. 2847/93, in particolare agli articoli 14 e 15.

All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. In appresso è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati ai fini del presente regolamento.

Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Nome comune

Ammodytidae

SAN

Cicerelli

Anarhichas lupus

CAT

Lupo di mare

Anarhichas lupus

BSF

Pesce sciabola nero

Argentina silus

ARU

Argentina

Beryx spp.

ALF

Berici

Boreogadus saida

POC

Merluzzo artico

Brosme brosme

USK

Brosmio

Centrophorus squamosus

GUQ

Sagrì

Centroscymnus coelolepis

CYO

Pailona

Cetorhinus maximus

BSK

Squalo elefante

Chaenocephalus aceratus

SSI

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

ANI

Pesce del ghiaccio

Channichthys rhinoceratus

LIC

Pesce del ghiaccio

Chionoecetes spp.

PCR

Grancevola artica

Clupea harengus

HER

Aringa

Coryphaenoides rupestris

RNG

Granatiere

Dalatias licha

SCK

Zigrino

Deania calcea

DCA

Deania

Dissostichus eleginoides

TOP

Austromerluzzo

Engraulis encrasicolus

ANE

Acciuga

Etmopterus princeps

ETR

Pesce diavolo maggiore

Etmopterus pusillus

ETP

Pesce diavolo minore

Etmopterus spinax

ETX

Sagrì nero

Euphausia superba

KRI

Krill antartico

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Galeorhinus galeus

GAG

Canesca

Germo alalunga

ALB

Tonno bianco

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Passera lingua di cane

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Nototenia

Hippoglossoides platessoides

PLA

Passera canadese

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Ippoglosso atlantico

Hoplostethus atlanticus

ORY

Pesce specchio atlantico

Illex illecebrosus

SQI

Totano

Lamna nasus

POR

Smeriglio

Lampanyctus achirus

LAC

Pesce lanterna

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Nototenia

Lepidorhombus spp.

LEZ

Lepidorombi

Limanda ferruginea

YEL

Limanda

Limanda limanda

DAB

Limanda

Lophiidae

ANF

Rana pescatrice

Macrourus berglax

RHG

Granatiere

Macrourus spp.

GRV

Granatiere

Makaira nigricans

BUM

Marlin azzurro

Mallotus villosus

CAP

Capelin

Martialia hyadesi

SQS

Calamari

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Eglefino

Merlangius merlangus

WHG

Merlano

Merluccius merluccius

HKE

Nasello

Micromesistius poutassou

WHB

Melù

Microstomus kitt

LEM

Limanda

Molva dypterigia

BLI

Molva azzurra

Molva macrophthalmus

SLI

Molva occhiona

Molva molva

LIN

Molva

Nephrops norvegicus

NEP

Scampo

Notothenia rossii

NOR

Nototenia

Pagellus bogaraveo

SBR

Occhialone

Pandalus borealis

PRA

Gamberello boreale

Paralomis spp.

PAI

Granchio di mare

Penaeus spp.

PEN

Mazzancolle

Phycis spp.

FOX

Musdee

Platichthys flesus

FLX

Passera pianuzza

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Pleuronectiformes

FLX

Pleuronettiformi

Pollachius pollachius

POL

Merluzzo giallo

Pollachius virens

POK

Merluzzo carbonaro

Psetta maxima

TUR

Rombo chiodato

Pseudochaenichthus georgianus

SGI

Pesce del ghiaccio

Rajidae

SRX-RAJ

Razze

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Ippoglosso nero

Salmo salar

SAL

Salmone atlantico

Scomber scombrus

MAC

Sgombro

Scopthalmus rhombus

BLL

Rombo liscio

Sebastes spp.

RED

Scorfani

Solea solea

SOL

Sogliola

Solea spp.

SOX

Sogliole

Squalus acanthias

DGS

Spinarolo/gattuccio

Tetrapturus alba

WHM

Marlin bia

Thunnus alalunga

ALB

Tonno bianco

Thunnus albacares

YFT

Tonno albacora

Thunnus obesus

BET

Tonno obeso

Thunnus thynnus

BFT

Tonno rosso

Trachurus spp.

JAX

Sugarello

Trisopterus esmarki

NOP

Busbana norvegese

Urophycis tenuis

HKW

Musdea americana

Xiphias gladius

SWO

Pesce spada

ALLEGATO IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, MARE DEL NORD E ACQUE COMUNITARIE OCCIDENTALI Zone CIEM Vb (acque CE), VI, VII, VIII, IX, X, COPACE (acque CE) e Guiana francese

Specie:

Cicerelli

Ammodytidae

Zona:

IV (Norwegian waters)

SAN/04-N.

Danimarca

0 (1)

 

Regno Unito

0 (1)

 

CE

0 (1)

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Cicerelli

Ammodytidae

Zona:

IIa (acque CE) (2), IIIa, IV (acque CE) (2)

SAN/2A3A4.

Danimarca

Non fissato

 

Regno Unito

Non fissato

 

Tutti gli Stati membri

Non fissato (3)

 

CE

Non fissato

 

Norvegia

0 (4)  (5)

 

TAC

Non fissato

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I e II

ARU/1/2.

Germania

31

 

Francia

10

 

Paesi Bassi

25

 

Regno Unito

50

 

CE

116

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone III e IV

ARU/3/4.

Danimarca

1 180

 

Germania

12

 

Francia

8

 

Irlanda

8

 

Paesi Bassi

55

 

Svezia

46

 

Regno Unito

21

 

CE

1 331

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone V, VI e VII

ARU/567.

Germania

405

 

Francia

9

 

Irlanda

375

 

Paesi Bassi

4 225

 

Regno Unito

297

 

CE

5 310

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Tusk

Brosme brosme

Zona:

Acque CE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII

USK/2A47-C

CE

Non pertinente (6)

 

Norvegia

4 000 (7)  (8)

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Brosmio

Brosme brosme

Zona:

IV (acque norvegesi)

USK/04-N.

Belgio

1

 

Danimarca

191

 

Germania

1

 

Francia

1

 

Paesi Bassi

1

 

Regno Unito

5

 

CE

200

 

TAC

Non pertinente

TAC precauzionale.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Squalo elefante

Cetorhinus maximus

Zona:

Acque CE delle zone IV, VI e VII

BSK/467.

CE

0

 

TAC

0

TAC precauzionale.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa (9)

Clupea harengus

Zona:

IIIa

HER/03A.

Danimarca

34 052

 

Germania

545

 

Svezia

35 620

 

CE

70 217

 

Isole Færøer

500 (10)

 

TAC

81 600

TAC analitico..Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa (11)

Clupea harengus

Zona:

IV a nord di 53o30' N

HER/04A., HER/04B.

Danimarca

76 348

 

Germania

47 836

 

Francia

22 769

 

Paesi Bassi

57 938

 

Svezia

4 627

 

Regno Unito

63 333

 

CE

272 851

 

Norvegia

50 000 (12)

 

TAC

454 751

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi a sud di 62o N (HER/*04N-)

CE

50 000


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62o N

HER/04-N.

Svezia

963 (13)

 

CE

963

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Aringa (14)

Clupea harengus

Zona:

IIIa (by-catches)

HER/03A-BC

Danimarca

17 547

 

Germania

156

 

Svezia

2 825

 

CE

20 528

 

TAC

20 528

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa (15)

Clupea harengus

Zona:

IIa (acque CE), IV, VIId (catture accessorie)

HER/2A47DX

Belgio

211

 

Danimarca

40 684

 

Germania

211

 

Francia

211

 

Paesi Bassi

211

 

Svezia

199

 

Regno Unito

773

 

CE

42 500

 

TAC

42 500

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa (16)

Clupea harengus

Zona:

IVc (17), VIId

HER/4CXB7D

Belgio

9 122 (18)

 

Danimarca

1 088 (18)

 

Germania

682 (18)

 

Francia

12 347 (18)

 

Paesi Bassi

21 998 (18)

 

Regno Unito

4 786 (18)

 

CE

50 023

 

TAC

454 751

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Vb, VIaN (19)(acque CE), VIb

HER/5B6ANB

Germania

3 727

 

Francia

705

 

Irlanda

5 036

 

Paesi Bassi

3 727

 

Regno Unito

20 145

 

CE

33 340

 

Isole Færøer

660 (20)

 

TAC

34 000

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

VIaS (21),VIIbc

HER/6AS7BC

Irlanda

14 000

 

Paesi Bassi

1 400

 

CE

15 400

 

TAC

15 400

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

VIa Clyde (22)

HER/06ACL.

Regno Unito

800

 

CE

800

 

TAC

 

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

VIIa (23)

HER/07A/MM

Irlanda

1 250

 

Regno Unito

3 550

 

CE

4 800

 

TAC

4 800

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

VIIe, f

HER/7EF.

Francia

500

 

Regno Unito

500

 

CE

1 000

 

TAC

1 000

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

VIIg, h,j, k (24)

HER/7G-K.

Germania

123

 

Francia

682

 

Irlanda

9 549

 

Paesi Bassi

682

 

Regno Unito

14

 

CE

11 050

 

TAC

11 050

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona:

VIII

ANE/08.

Spagna

4 500 (25)

 

Francia

500 (25)

 

CE

5 000 (25)

 

TAC

5 000 (25)

TAC precauzionale.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona:

IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)

ANE/9/3411

Spagna

3 826

 

Portogallo

4 174

 

CE

8 000

 

TAC

8 000

TAC precauzionale.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Skagerrak

COD/03AN.

Belgio

8

 

Danimarca

2 652

 

Germania

66

 

Paesi Bassi

17

 

Svezia

464

 

CE

3 207

 

TAC

3 315

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Kattegat

COD/03AS.

Danimarca

524

 

Germania

11

 

Svezia

315

 

CE

850

 

TAC

850

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

IIa (acque CE), IV

COD/2AC4.

Belgio

686

 

Danimarca

3 940

 

Germania

2 498

 

Francia

847

 

Paesi Bassi

2 226

 

Svezia

26

 

Regno Unito

9 037

 

CE

19 260

 

Norvegia

3 945 (26)

 

TAC

23 205

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi (COD/*04N-)

CE

16 740


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62o N

COD/04-N.

Svezia

382

 

CE

382

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Vb ((acque CE), VI, XII, XIV

COD/561214

Belgio

1

 

Germania

9

 

Francia

97

 

Irlanda

138

 

Regno Unito

368

 

CE

613

 

TAC

613

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Vb (zona CE), VIa (COD/*5BC6A)

Belgio

1

Germania

9

Francia

93

Irlanda

132

Regno Unito

353

CE

588


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

VIIa

COD/07A.

Belgio

24

 

Francia

67

 

Irlanda

1 204

 

Paesi Bassi

6

 

Regno Unito

527

 

CE

1 828

 

TAC

1 828

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

VIIb-k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)

COD/7X7A34

Belgio

236

 

Francia

4 053

 

Irlanda

818

 

Paesi Bassi

34

 

Regno Unito

439

 

CE

5 580

 

TAC

5 580

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

IIa (acque CE), IV (acque CE)

LEZ/2AC4-C

Belgio

5

 

Danimarca

4

 

Germania

4

 

Francia

28

 

Paesi Bassi

22

 

Regno Unito

1 677

 

CE

1 740

 

TAC

1 740

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

Vb (acque CE), VI, XII e XIV

LEZ/561214

Spagna

327

 

Francia

1 277

 

Irlanda

373

 

Regno Unito

903

 

CE

2 880

 

TAC

2 880

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

VII

LEZ/07.

Belgio

494

 

Spagna

5 490

 

Francia

6 663

 

Irlanda

3 029

 

Regno Unito

2 624

 

CE

18 300

 

TAC

18 300

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

VIIIabde

LEZ/8ABDE.

Spagna

1 176

 

Francia

949

 

CE

2 125

 

TAC

2 125

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

VIIIc, IX, X e COPACE 34.1.1 (acque CE)

LEZ/8C3411

Spagna

1 171

 

Francia

59

 

Portogallo

39

 

CE

1 269

 

TAC

1 269

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Limanda e passera pianuzza

Limanda limanda and Platichthys flesus

Zona:

IIa (acque CE), IV (acque CE)

D/F/2AC4-C

Belgio

466

 

Danimarca

1 752

 

Germania

2 627

 

Francia

182

 

Paesi Bassi

10 594

 

Svezia

6

 

Regno Unito

1 473

 

CE

17 100

 

TAC

17 100

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

IIa (acque CE), IV (acque CE)

ANF/2AC4-C

Belgio

365

 

Danimarca

804

 

Germania

393

 

Francia

75

 

Paesi Bassi

276

 

Svezia

9

 

Regno Unito

8 392

 

CE

10 314 (27)

 

TAC

10 314 (27)

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

IV (acque norvegesi)

ANF/04-N.

Belgio

53

 

Danimarca

1 343

 

Germania

21

 

Paesi Bassi

19

 

Regno Unito

314

 

CE

1 750

 

TAC

Non pertinente

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

Vb (acque CE), VI, XII e XIV

NF/561214

Belgio

168

 

Germania

192

 

Spagna

180

 

Francia

2 073

 

Irlanda

469

 

Paesi Bassi

162

 

Regno Unito

1 442

 

CE

4 686 (28)

 

TAC

4 686 (28)

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

VII

ANF/07.

Belgio

2 445 (29)

 

Germania

273 (29)

 

Spagna

971 (29)

 

Francia

15 688 (29)

 

Irlanda

2 005 (29)

 

Paesi Bassi

317 (29)

 

Regno Unito

4 757 (29)

 

CE

26 456 (29)

 

TAC

26 456 (29)

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

VIIIa, b,d, e

ANF/8ABDE.

Spagna

1 137

 

Francia

6 325

 

CE

7 462

 

TAC

7 462

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

VIIIc, IX, X e COPACE 34.1.1 (acque CE)

ANF/8C3411

Spagna

1 629

 

Francia

2

 

Portogallo

324

 

CE

1 955

 

TAC

1 955

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

IIIa, IIIbcd (acque CE)

HAD/3A/BCD

Belgio

15

 

Danimarca

2 468

 

Germania

157

 

Paesi Bassi

3

 

Svezia

292

 

CE

2 935 (30)

 

TAC

3 189

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

IIa (acque CE), IV

HAD/2AC4.

Belgio

472

 

Danimarca

3 248

 

Germania

2 067

 

Francia

3 602

 

Paesi Bassi

354

 

Svezia

229

 

Regno Unito

34 574

 

CE

44 546 (31)

 

Norvegia

7 016

 

TAC

51 850

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi (HAD/*04N-)

CE

33 350


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62o N

HAD/04-N.

Svezia

707

 

CE

707

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

VIb, XII, XIV

HAD/6B1214

Belgio

1

 

Germania

2

 

Francia

66

 

Irlanda

47

 

Regno Unito

481

 

CE

597

 

TAC

597

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Vb, VIa (acque CE)

HAD/5BC6A.

Belgio

18

 

Germania

21

 

Francia

862

 

Irlanda

615

 

Regno Unito

6 294

 

CE

7 810

 

TAC

7 810

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)

HAD/7/3411

Belgio

128

 

Francia

7 680

 

Irlanda

2 560

 

Regno Unito

1 152

 

CE

11 520

 

TAC

11 520

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle divisioni non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

VIIa (HAD/*07A.):

Belgio

20

Francia

92

Irlanda

552

Regno Unito

611

CE

1 275

Nelle comunicazioni alla Commissione relativamente al consumo dei contingenti, gli Stati membri devono specificare i quantitativi prelevati nella divisione VIIa. Gli sbarchi di eglefino catturato nella divisione VIIa non sono autorizzati quando il loro totale supera 1 275 t.


Specie:

Merlano

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

IIIa

WHG/03A.

Danimarca

819

 

Paesi Bassi

3

 

Svezia

88

 

CE

910 (32)

 

TAC

1 500

TAC precauzionale.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merlano

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

IIa (acque CE), IV

WHG/2AC4.

Belgio

531

 

Danimarca

2 297

 

Germania

597

 

Francia

3 452

 

Paesi Bassi

1 328

 

Svezia

3

 

Regno Unito

9 162

 

CE

17 370 (33)

 

Norvegia

2 380 (34)

 

TAC

23 800

TAC precauzionale.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi (WHG/*04N-)

CE

14 512


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

Vb (acque CE), VI, XII e XIV

WHG/561214

Germania

8

 

Francia

166

 

Irlanda

406

 

Regno Unito

780

 

CE

1 360

 

TAC

1 360

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

VIIa

WHG/07A.

Belgio

1

 

Francia

15

 

Irlanda

252

 

Paesi Bassi

0

 

Regno Unito

169

 

CE

437

 

TAC

437

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

VIIb-k

WHG/7X7A.

Belgio

195

 

Francia

11 964

 

Irlanda

5 544

 

Paesi Bassi

97

 

Regno Unito

2 140

 

CE

19 940

 

TAC

19 940

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

VIII

WHG/08.

Spagna

1 440

 

Francia

2 160

 

CE

3 600

 

TAC

3 600

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)

WHG/9/3411

Portogallo

653

 

CE

653

 

TAC

653

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merlano e merluzzo giallo

Merlangius merlangus and Pollachius pollachius

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62o N

W/P/04-N.

Svezia

190

 

CE

190

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

IIIa, IIIbcd (acque CE)

HKE/3A/BCD

Danimarca

1 219

 

Svezia

104

 

CE

1 323

 

TAC

1 323 (35)

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

IIa (acque CE), IV (acque CE)

HKE/2AC4-C

Belgio

22

 

Danimarca

891

 

Germania

102

 

Francia

197

 

Paesi Bassi

51

 

Regno Unito

278

 

CE

1 541

 

TAC

1 541 (36)

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

Vb (acque CE), VI, VII, XII e XIV

HKE/571214

Belgio

226

 

Spagna

7 257

 

Francia

11 206

 

Irlanda

1 358

 

Paesi Bassi

146

 

Regno Unito

4 424

 

CE

24 617

 

TAC

24 617 (37)

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

VIIIabde (HKE/*8ABDE)

Belgio

29

Spagna

1 171

Francia

1 171

Irlanda

146

Paesi Bassi

15

Regno Unito

658

CE

3 190


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

VIIIa, b,d, e

HKE/8ABDE.

Belgio

7

 

Spagna

5 052

 

Francia

11 345

 

Paesi Bassi

15

 

CE

16 419

 

TAC

16 419 (38)

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Vb (acque CE), VI, VII, XII, XIV (HKE/*57-14)

Belgio

1

Spagna

1 463

Francia

2 635

Paesi Bassi

4

CE

4 103


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

VIIIc, IX, X e COPACE 34.1.1 (acque CE)

HKE/8C3411

Spagna

4 263

 

Francia

409

 

Portogallo

1 989

 

CE

6 661

 

TAC

6 661

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

IV (acque norvegesi)

WHG/04N

Danimarca

18 050

 

Regno Unito

950

 

CE

19 000

 

TAC

2 000 000

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIabde, XII e XIV (acque CE e acque internazionali)

WHB/1 X 14

Danimarca

52 529 (43)

 

Germania

20 424 (43)

 

Spagna

44 533 (43)

 

Francia

36 556 (43)

 

Irlanda

40 677 (43)

 

Paesi Bassi

64 053 (43)

 

Portogallo

4 137 (43)

 

Svezia

12 994 (43)

 

Regno Unito

68 161 (43)

 

CE

344 063 (43)

 

Norvegia

152 442 (39)  (40)

 

Isole Færøer

45 000 (41)  (42)

 

TAC

2 000 000

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

VIIIc, IX, X, CCEAF 34.1.1 (acque CE)

WHB/8C3411

Spagna

46 795 (44)

 

Portogallo

11 699 (44)

 

CE

58 494 (44)

 

TAC

2 000 000

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque CE delle zone II, IVa (46), V, VI (47), VII (48)

WHB/24A567

Norvegia

320 189 (45)

 

TAC

2 000 000

 


Specie:

Limanda e passera lingua di cane

Microstomus kitt and Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

IIa (acque CE), IV (acque CE)

L/W/2AC4-C

Belgio

334

 

Danimarca

921

 

Germania

118

 

Francia

252

 

Paesi Bassi

767

 

Svezia

10

 

Regno Unito

3 773

 

CE

6 175

 

TAC

6 175

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterigia

Zona:

IIa, IV, Vb, VI e VII (acque CE)

BLI/2A47-C

CE

Non pertinente (49)

 

Norvegia

200

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterigia

Zona:

Acque CE delle zone VIa (a nord di 56o 30' N) e VIb

BLI/6AN6B.

Isole Færøer

400 (50)

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I e II

LIN/1/2.

Danimarca

10

 

Germania

10

 

Francia

10

 

Regno Unito

10

 

Altri (51)

5

 

CE

45

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

III (acque CE)

LIN/03.

Belgio

10

 

Danimarca

76

 

Germania

10

 

Svezia

30

 

Regno Unito

10

 

CE

136

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

IV (acque CE)

LIN/04.

Belgio

25

 

Danimarca

397

 

Germania

246

 

Francia

221

 

Paesi Bassi

8

 

Svezia

17

 

Regno Unito

3 052

 

CE

3 966

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

V (acque comunitarie e acque internazionali)

LIN/05.

Belgio

12

 

Danimarca

9

 

Germania

9

 

Francia

9

 

Regno Unito

9

 

CE

48

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

LIN/6X14.

Belgio

56

 

Danimarca

10

 

Germania

204

 

Spagna

4 124

 

Francia

4 397

 

Irlanda

1 102

 

Portogallo

10

 

Regno Unito

5 063

 

CE

14 966

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque CE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII

LIN/2A47-C

CE

Non pertinente (52)

 

Norvegia

6 800 (53)  (54)

 

Isole Færøer

300 (55)  (56)

 

TAC

Non pertinente

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

IV (acque norvegesi)

LIN/04-N.

Belgio

7

 

Danimarca

878

 

Germania

25

 

Francia

10

 

Paesi Bassi

1

 

Regno Unito

79

 

CE

1 000

 

TAC

Non pertinente

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

IIIa (acque CE), IIIbcd (acque CE)

NEP/3A/BCD

Danimarca

3 800

 

Germania

11

 

Svezia

1 359

 

CE

5 170

 

TAC

5 170

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

IIa (acque CE), IV (acque CE)

NEP/2AC4-C

Belgio

1 472

 

Danimarca

1 472

 

Germania

22

 

Francia

43

 

Paesi Bassi

758

 

Regno Unito

24 380

 

CE

28 147

 

TAC

28 147

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

IV (acque norvegesi)

NEP/04-N.

Danimarca

1 230

 

Germania

1

 

Regno Unito

69

 

CE

1 300

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

Vb (acque CE), VI

NEP/5BC6.

Spagna

36

 

Francia

143

 

Irlanda

239

 

Regno Unito

17 257

 

CE

17 675

 

TAC

17 675

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

VII

NEP/07.

Spagna

1 290

 

Francia

5 228

 

Irlanda

7 928

 

Regno Unito

7 052

 

CE

21 498

 

TAC

21 498

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

VIIIa, b,d, e

NEP/8ABDE.

Spagna

242

 

Francia

3 788

 

CE

4 030

 

TAC

4 030

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

VIIIc

NEP/08C.

Spagna

140

 

Francia

6

 

CE

146

 

TAC

146

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)

NEP/9/3411

Spagna

122

 

Portogallo

364

 

CE

486

 

TAC

486

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

IIIa

PRA/03A.

Danimarca

3 887

 

Svezia

2 094

 

CE

5 981

 

TAC

11 200

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

IIa (acque CE), IV (acque CE)

PRA/2AC4-C

Danimarca

3 700

 

Paesi Bassi

35

 

Svezia

149

 

Regno Unito

1 096

 

CE

4 980

 

TAC

4 980

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62o N

PRA/04-N.

Danimarca

900

 

Svezia

158 (57)

 

CE

1 058

 

TAC

Non pertinente

TAC precauzionale.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Mazzancolle

Penaeus spp

Zona:

Guiana francese

PEN/FGU.

Francia

4 000 (58)

 

CE

4 000 (58)

 

Barbados

24 (58)

 

Guiana

24 (58)

 

Suriname

0 (58)

 

Trinidad e Tobago

60 (58)

 

TAC

4 108 (58)

TAC precauzionale.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Skagerrak

PLE/03AN.

Belgio

46

 

Danimarca

5 979

 

Germania

31

 

Paesi Bassi

1 150

 

Svezia

320

 

CE

7 526

 

TAC

7 680

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Kattegat

PLE/03AS.

Danimarca

1 709

 

Germania

19

 

Svezia

192

 

CE

1 920

 

TAC

1 920

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

IIa (acque CE), IV

PLE/2AC4.

Belgio

3 435

 

Danimarca

11 164

 

Germania

3 220

 

Francia

644

 

Paesi Bassi

21 470

 

Regno Unito

15 887

 

CE

55 820

 

Norvegia

1 621

 

TAC

57 441

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi (PLE/*04N-)

CE

22 905


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Vb (acque CE), VI, XII e XIV

PLE/561214

Francia

22

 

Irlanda

287

 

Regno Unito

477

 

CE

786

 

TAC

786

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIa

PLE/07A.

Belgio

41 (59)

 

Francia

18 (59)

 

Irlanda

1 051 (59)

 

Paesi Bassi

13 (59)

 

Regno Unito

485 (59)

 

CE

1 608 (59)

 

TAC

1 608 (59)

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIb,c

PLE/7BC.

Francia

29

 

Irlanda

115

 

CE

144

 

TAC

144

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIId, e

PLE/7DE.

Belgio

843

 

Francia

2 810

 

Regno Unito

1 498

 

CE

5 151

 

TAC

5 151

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIf, g

PLE/7FG.

Belgio

118

 

Francia

213

 

Irlanda

33

 

Regno Unito

112

 

CE

476

 

TAC

476

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIh, j,k

PLE/7HJK.

Belgio

25

 

Francia

50

 

Irlanda

172

 

Paesi Bassi

99

 

Regno Unito

50

 

CE

396

 

TAC

396

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)

PLE/8/3411

Spagna

75

 

Francia

298

 

Portogallo

75

 

CE

448

 

TAC

448

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

Vb (acque CE), VI, XII, XIV

POL/561214

Spagna

6

 

Francia

216

 

Irlanda

63

 

Regno Unito

165

 

CE

450

 

TAC

450

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

VII

POL/07.

Belgio

476

 

Spagna

29

 

Francia

10 959

 

Irlanda

1 168

 

Regno Unito

2 668

 

CE

15 300

 

TAC

15 300

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

VIIIa, b,d, e

POL/8ABDE.

Spagna

286

 

Francia

1 394

 

CE

1 680

 

TAC

1 680

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

VIIIc

POL/08C.

Spagna

236

 

Francia

26

 

CE

262

 

TAC

262

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

IX, X, CCEAF 34.1.1 (acque CE)

POL/9/3411

Spagna

278

 

Portogallo

10

 

CE

288

 

TAC

288

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

IIa (acque CE), IIIa, IIIbcd (acque CE), IV

POK/2A34.

Belgio

43

 

Danimarca

5 111

 

Germania

12 906

 

Francia

30 374

 

Paesi Bassi

129

 

Svezia

702

 

Regno Unito

9 895

 

CE

59 160

 

Norvegia

64 090 (60)

 

TAC

123 250

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Vb (acque CE), VI, XII e XIV

POK/561214

Germania

798

 

Francia

7 930

 

Irlanda

467

 

Regno Unito

3 592

 

CE

12 787

 

TAC

12 787

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)

POK/7X1034

Belgio

12

 

Francia

2 666

 

Irlanda

1 333

 

Regno Unito

727

 

CE

4 738

 

TAC

4 738

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Rombo chiodato e rombo liscio

Psetta maxima e Scopthalmus rhombus

Zona:

IIa (acque CE), IV (acque CE)

T/B/2AC4-C

Belgio

317

 

Danimarca

677

 

Germania

173

 

Francia

82

 

Paesi Bassi

2 401

 

Svezia

5

 

Regno Unito

668

 

CE

4 323

 

TAC

4 323

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Razze

Rajidae

Zona:

IIa (acque CE), IV (acque CE)

SRX/2AC4-C

Belgio

461

 

Danimarca

18

 

Germania

23

 

Francia

72

 

Paesi Bassi

393

 

Regno Unito

1 770

 

CE

2 737

 

TAC

2 737

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

IIa (acque CE), IV, VI (acque CE e acque internazionali)

GHL/2A-C46

Danimarca

8

 

Germania

14

 

Estonia

8

 

Spain

8

 

Francia

130

 

Irlanda

8

 

Lithuania

8

 

Poland

8

 

Regno Unito

510

 

CE

1 052 (61)

 

TAC

Non pertinente

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

IIa (acque CE), IIIa, IIIb, c,d (acque CE), IV

MAC/2A34.

Belgio

154

 

Danimarca

12 287

 

Germania

160

 

Francia

483

 

Paesi Bassi

487

 

Svezia

3 599 (62)  (63)

 

Regno Unito

451

 

CE

17 621 (62)

 

Norvegia

30 178 (64)

 

TAC

415 824 (65)

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

IIIa MAC/*03A

IIIa, IVb,c MAC/*3A4BC

IVb MAC/*04B.

IVc MAC/*04C

IIa (acque non CE), VI, dal 1o gennaio al 31 marzo 2006MAC/*2A6

Danimarca

 

4 130

 

 

4 020

Francia

 

467

 

 

 

Paesi Bassi

 

470

 

 

 

Svezia

 

 

390

10

 

Regno Unito

 

435

 

 

 

Norvegia

3 000

 

 

 

 


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

IIa (acque non CE), Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa, b,d, e, XII e XIV

MAC/2CX14

Germania

14 369

 

Spagna

20

 

Estonia

119

 

Francia

9 580

 

Irlanda

47 894

 

Lettonia

88

 

Lituania

88

 

Paesi Bassi

20 954

 

Polonia

1 012

 

Regno Unito

131 713

 

CE

225 837

 

Norvegia

9 000 (66)

 

Isole Færøer

3 496 (67)

 

TAC

415 824 (68)

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, e soltanto dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.

 

IVa (acque CE) MAC/*04A-C

Germania

4 336

Francia

2 891

Irlanda

14 453

Paesi Bassi

6 323

Regno Unito

39 748

CE

67 751

Isole Færøer

9 000

Norvegia

1 055 ()

()  A nord di 59o N (zona CE) dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

VIIIc, IX, X, CCEAF 34.1.1 (acque CE)

MAC/8C3411

Spagna

21 574 (70)

 

Francia

143 (70)

 

Portogallo

4 459 (70)

 

CE

26 176

 

TAC

26 176

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

VIIIb (MAC/*08B.)

Spagna

1 812

Francia

12

Portogallo

374


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

IIIa, IIIbcd (acque CE)

SOL/3A/BCD

Danimarca

755

 

Germania

44

 

Paesi Bassi

73

 

Svezia

28

 

CE

900

 

TAC

900

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

II, IV (CE waters)

SOL/24.

Belgio

1 456

 

Danimarca

666

 

Germania

1 165

 

Francia

291

 

Paesi Bassi

13 143

 

Regno Unito

749

 

CE

17 470

 

Norvegia

200

 

TAC

17 670

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

Vb (acque CE), VI, XII, XIV

SOL/561214

Irlanda

54

 

Regno Unito

14

 

CE

68

 

TAC

68

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIIa

SOL/07A.

Belgio

474

 

Francia

6

 

Irlanda

117

 

Paesi Bassi

150

 

Regno Unito

213

 

CE

960

 

TAC

960

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIIb,c

SOL/7BC.

Francia

10

 

Irlanda

54

 

CE

64

 

TAC

64

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIId

SOL/07D.

Belgio

1 540

 

Francia

3 080

 

Regno Unito

1 100

 

CE

5 720

 

TAC

5 720

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIIe

SOL/07E.

Belgio

33

 

Francia

354

 

Regno Unito

553

 

CE

940

 

TAC

940

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIIf, g

SOL/7FG.

Belgio

594

 

Francia

59

 

Irlanda

30

 

Regno Unito

267

 

CE

950

 

TAC

950

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIIh, j,k

SOL/7HJK.

Belgio

54

 

Francia

108

 

Irlanda

293

 

Paesi Bassi

87

 

Regno Unito

108

 

CE

650

 

TAC

650

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Spratto

Sprattotus sprattus

Zona:

IIIa

SPR/03A.

Danimarca

34 843

 

Germania

73

 

Svezia

13 184

 

CE

48 100

 

TAC

52 000

TAC precauzionale.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Spratto

Sprattotus sprattus

Zona:

IIa (acque CE), IV (acque CE)

SPR/2AC4-C

Belgio

3 033

 

Danimarca

240 068

 

Germania

3 033

 

Francia

3 033

 

Paesi Bassi

3 033

 

Svezia

1 330 (71)

 

Regno Unito

10 010

 

CE

263 540

 

Norvegia

10 000 (72)

 

Isole Færøer

9 160 (73)

 

TAC

282 700 (74)

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Spratto

Sprattotus sprattus

Zona:

VIIde

SPR/7DE.

Belgio

31

 

Danimarca

1 997

 

Germania

31

 

Francia

430

 

Paesi Bassi

430

 

Regno Unito

3 226

 

CE

6 144

 

TAC

6 144

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Spinarolo/gattuccio

Squalus acanthias

Zona:

IIa (acque CE), IV (acque CE)

DGS/2AC4-C

Belgio

16

 

Danimarca

93

 

Germania

17

 

Francia

30

 

Paesi Bassi

26

 

Svezia

1

 

Regno Unito

778

 

CE

691

 

Norvegia

90 (75)

 

TAC

1 051

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sugarello

Trachurus spp.

Zona:

IIa (acque CE), IV (acque CE)

JAX/2AC4-C

Belgio

64

 

Danimarca

27 784

 

Germania

2 095

 

Francia

44

 

Irlanda

1 612

 

Paesi Bassi

4 507

 

Svezia

750

 

Regno Unito

4 101

 

CE

40 957

 

Norvegia

1 600 (76)

 

Isole Færøer

713 (77)

 

TAC

42 727

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sugarello

Trachurus spp.

Zona:

Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV

JAX/578/14

Danimarca

12 273

 

Germania

9 809

 

Spagna

13 396

 

Francia

6 482

 

Irlanda

31 934

 

Paesi Bassi

46 801

 

Portogallo

1 296

 

Regno Unito

13 266

 

CE

135 257

 

Isole Færøer

2 287 (78)  (79)

 

TAC

137 000

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sugarello

Trachurus spp.

Zona:

VIIIc, IX

JAX/8C9.

Spagna

29 587 (80)

 

Francia

377 (80)

 

Portogallo

25 036 (80)

 

CE

55 000

 

TAC

55 000

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sugarello

Trachurus spp.

Zona:

X, COPACE (81)

JAX/X34PRT

Portogallo

3 200 (82)

 

CE

3 200

 

TAC

3 200

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sugarello

Trachurus spp.

Zona:

COPACE (acque CE) (83)

JAX/341PRT

Portogallo

1 280 (84)

 

CE

1 280

 

TAC

1 280

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sugarello

Trachurus spp.

Zona:

COPACE (acque CE) (85)

JAX/341SPN

Spagna

1 280

 

CE

1 280

 

TAC

1 280

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Busbana norvegese

Trisopterus esmarki

Zona:

IIa (acque CE), IIIa, IV (acque CE)

NOP/2A3A4.

Danimarca

0

 

Germania

0

 

Paesi Bassi

0

 

CE

0

 

Norvegia

1 000 (86)

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Busbana norvegese

Trisopterus esmarki

Zona:

IV (acque norvegesi)

NOP/04-N.

Danimarca

4 750 (87)  (88)

 

Regno Unito

250 (87)  (88)

 

CE

5 000 (87)  (88)

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce industriale

Zona:

IV (acque norvegesi)

I/F/04-N.

Svezia

800 (89)  (90)

 

CE

800

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Contingente combinato

Zona:

Acque CE delle zone Vb, VI e VII

R/G/5B67-C

CE

Non pertinente

 

Norvegia

140 (91)

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Altre specie

Zona:

IV (acque norvegesi)

OTH/04-N.

Belgio

38

 

Danimarca

3 500

 

Germania

395

 

Francia

162

 

Paesi Bassi

280

 

The Svezia

Non pertinente (92)

 

Regno Unito

2 625

 

CE

7 000 (93)

 

TAC

Non pertinente

TAC precauzionale.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Altre specie

Zona:

Acque CE delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56o30'N

OTH/2A46AN

CE

Non pertinente

 

Norvegia

4 720 (94)  (96)

 

Isole Færøer

400 (95)

 

TAC

Non pertinente

 


(1)  Soggetto a riesame nel 2006

(2)  Escluse le acque entro 6 miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle isole Shetland, Fair e Foula.

(3)  Eccetto Danimarca e Regno Unito.

(4)  Da prelevare nel mare del Nord.

(5)  Soggetto a riesame nel 2006.

(6)  Specificato nel regolamento (CE) n. 2270/2004.

(7)  Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento, nella divisione Vb e nelle sottozone VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca su un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nella divisione Vb e nelle sottozone VI e VII non può superare 3 000 t.

(8)  Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia sono di 6 800 t per la molva e 4 000 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nella divisione Vb e nelle sottozone VI e VII.

(9)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm.

(10)  Da prelevare nello Skagerrak. Zona limitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tislarna, e da qui fino al punto più vicino alla costa svedese.

(11)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le divisioni CIEM IVa e IVb.

(12)  Può essere prelevato nelle acque CE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi a sud di 62o N (HER/*04N-)

CE

50 000

(13)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

(14)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.

(15)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.

(16)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm.

(17)  Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una linea che dal Landguard Point (51o 56' N, 1o19.1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51o33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

(18)  È possibile trasferire alla divisione CIEM IVb fino al 50 % di tale contingente. Tuttavia, questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione (HER/*04B).

(19)  Si tratta della popolazione di aringhe della divisione VIa, a nord di 56o00' N e nella parte della divisione VIa situata ad est di 07o00' O e a nord di 55o00' N, escluso lo stock di Clyde.

(20)  Contingente da prelevare esclusivamente nella divisione VIa a nord di 56o 30' N.

(21)  Si tratta della popolazione di aringhe nella divisione CIEM VIa, a sud di 56o00' N e a ovest di 07o 00' O.

(22)  Stock di Clyde: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una lossodromia tracciata tra Mull of Kintyre e Corsewall Point.

(23)  Dalla divisione VIIa è sottratta la zona aggiunta alle divisioni VIIg,h,j,k, delimitata:

a nord da 52o 30' latitudine nord,

a sud da 52o 00' latitudine nord,

a ovest dalla costa dell'Irlanda,

a est dalla costa del Regno Unito.

(24)  Le divisioni VIIg, h,j, k aumentate della zona delimitata:

a nord da 52o 30' latitudine nord,

a sud da 52o 00' latitudine nord,

a ovest dalla costa dell'Irlanda,

a est dalla costa del Regno Unito.

(25)  Non può essere pescata anteriormente al 1° marzo 2006. Il TAC può essere riesaminato sulla scorta del nuovo parere scientifico nel 2006.

(26)  Può essere prelevato nelle acque CE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi (COD/*04N-)

CE

16 740

(27)  TAC preliminare: Il TAC definitivo verrà stabilito alla luce dei nuovi pareri scientifici nel corso del primo semestre 2006.

(28)  TAC preliminare: Il TAC definitivo verrà stabilito alla luce dei nuovi pareri scientifici nel corso del primo semestre 2006.

(29)  Di cui fino al 5% può essere pescato nella Zona VIII a,b,d,e

(30)  Tranne un quantitativo stimato di 120 t di catture accessorie industriali.

(31)  Tranne un quantitativo stimato di 289 t di catture accessorie industriali.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi (HAD/*04N-)

CE

33 350

(32)  Tranne un quantitativo stimato di 563 t di catture accessorie industriali.

(33)  Tranne un quantitativo stimato di 4 050 t di catture accessorie industriali.

(34)  Può essere prelevato nelle acque CE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi (WHG/*04N-)

CE

14 512

(35)  Nei limiti di un TAC complessivo di 43 900 t per lo stock settentrionale di nasello.

(36)  Nei limiti di un TAC complessivo di 43 900 t per lo stock settentrionale di nasello.

(37)  Nei limiti di un TAC complessivo di 43 900 t per lo stock settentrionale di nasello.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

VIIIabde (HKE/*8ABDE)

Belgio

29

Spagna

1 171

Francia

1 171

Irlanda

146

Paesi Bassi

15

Regno Unito

658

CE

3 190

(38)  Nei limiti di un TAC complessivo di 43 900 t per lo stock settentrionale di nasello.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Vb (acque CE), VI, VII, XII, XIV (HKE/*57-14)

Belgio

1

Spagna

1 463

Francia

2 635

Paesi Bassi

4

CE

4 103

(39)  Pesca autorizzata nelle acque CE nelle zone II, IVa, VIa a nord di 56°30'N, VIb e VII a ovest di 12°O.

(40)  Di cui fino ad un massimo di 500 t può essere costituito da argentina (Argentina spp.).

(41)  Le catture di melù possono comprendere le catture accessorie inevitabili di argentina (Argentina spp.).

(42)  Pesca autorizzata nelle acque CE nelle zone VIa a nord di 56°30'N, VIb e VII a ovest di 12°O.

(43)  Di cui fino al 61% può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen.

(44)  Di cui fino al 61% può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen.

(45)  Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.

(46)  Le catture nella zona IVa non devono superare 80 047 tonnellate.

(47)  A nord di 56°30'N

(48)  A ovest di 12°O

(49)  Specificato nel regolamento (CE) n. 2270/2004.

(50)  Da catturare con reti da traino; le catture accessorie di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente.

(51)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca selettiva.

(52)  Specificato nel regolamento (CE) n. 2270/2004.

(53)  Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento, nelle sottozone Vb, VI e VII. Tuttavia, questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca su un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nelle sottozone Vb, VI e VII non può superare 3 000 t.

(54)  Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono di 6 800 t per la molva e 4 000 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nella divisione CIEM Vb e nelle sottozone VI e VII.

(55)  Compresi la molva azzurra e il brosmio. Da catturare esclusivamente con palangari nelle divisioni VIa (a nord di 56o 30' N) e VIb.

(56)  Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento, nella sottozona VI. Tuttavia, questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca su un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nella sottozona VI non può superare 75 t.

(57)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(58)  La pesca dei gamberoni Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 m.

(59)  Può essere pescato il 15% in più tra il 1° giugno e il 30 settembre.

(60)  Da prelevare solamente nella zona IV (acque CE) e nella zona IIIa. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

(61)  Di cui 350 t assegnate alla Norvegia, da prelevare nelle acque CE della divisione IIa e della sottozona VI. Nella sottozona VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari.

(62)  Comprese 275 t da prelevare nelle acque norvegesi della sottozona CIEM IV (MAC/*04N-).

(63)  Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(64)  Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato soltanto nella divisione IVa, eccetto per 3 000 t che possono essere pescate nella divisione IIIa.

(65)  TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

IIIa MAC/*03A

IIIa, IVb,c MAC/*3A4BC

IVb MAC/*04B.

IVc MAC/*04C

IIa (acque non CE), VI, dal 1o gennaio al 31 marzo 2006MAC/*2A6

Danimarca

 

4 130

 

 

4 020

Francia

 

467

 

 

 

Paesi Bassi

 

470

 

 

 

Svezia

 

 

390

10

 

Regno Unito

 

435

 

 

 

Norvegia

3 000

 

 

 

 

(66)  Pesca autorizzata soltanto nelle divisioni IIa, VIa (a nord di 56o 30' N), IVa, VIId, e, f, h.

(67)  Di cui 1 055 t possono essere pescate nella divisione CIEM IVa a nord di 59o N (zona CE) dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre. Un quantitativo di 2 908 t del contingente delle Isole Færøer può essere pescato nella divisione CIEM VIa (a nord di 56o30'N) nel corso di tutto l'anno e/o nelle divisioni CIEM VIIe, f,h, e/o nella divisione CIEM IVa.

(68)  TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, e soltanto dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.

 

IVa (acque CE) MAC/*04A-C

Germania

4 336

Francia

2 891

Irlanda

14 453

Paesi Bassi

6 323

Regno Unito

39 748

CE

67 751

Isole Færøer

9 000

Norvegia

1 055 ()

()  A nord di 59o N (zona CE) dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.

(69)  A nord di 59o N (zona CE) dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.

(70)  I quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati, fino ad un limite del 25 % del contingente dello Stato membro cedente, nella zona CIEM VIIIa, b,d (MAC/*8ABD.).

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

VIIIb (MAC/*08B.)

Spagna

1 812

Francia

12

Portogallo

374

(71)  Compresi i cicerelli.

(72)  Pesca autorizzata soltanto nella sottozona IV (acque CE).

(73)  Tale quantitativo può essere pescato nelle zone IV e VIa a nord di 56o30'N. Il contingente comprende un quantitativo massimo di 1 832 t di catture accessorie di aringhe. Se tale contingente di catture accessorie è esaurito, la pesca da parte delle Isole Færøer con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm è vietata nelle acque comunitarie. Le catture accessorie di melù sono da imputare al contingente di melù stabilito per le zone di pesca VIa, VIb e VII.

(74)  TAC preliminare. Il TAC definitivo verrà stabilito alla luce dei nuovi pareri scientifici nel corso del primo semestre 2006.

(75)  Incluse catture con palangari di canesca, sagrì nero, deania, sagrì, pesce diavolo maggiore, pesce diavolo minore, pailona. Tale contingente può essere prelevato solamente nelle sottozone CIEM IV, VI e VII.

(76)  Pesca autorizzata soltanto nella sottozona IV (acque CE).

(77)  Nell'ambito di un contingente globale di 3 000 t per le sottozone CIEM IV, VIa (a nord di 56o30'N) e VII e,f,h.

(78)  Contingente da prelevare esclusivamente nelle zone CIEM IV, VIa (a nord di 56o 30' N) e VIIe, f, h.

(79)  Nell'ambito di un contingente globale di 3 000 t per le sottozone CIEM IV, VIa (a nord di 56o30'N) e VII e, f,h.

(80)  Di cui fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di dimensioni comprese tra 12 e 14 cm, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di 1,2.

(81)  Acque circostanti le isole Azzorre soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo.

(82)  Di cui fino a un massimo del 5% può consistere di sugarelli di dimensioni comprese tra 12 e 14 cm, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di 1,2.

(83)  Acque circostanti Madeira soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo.

(84)  Di cui fino a un massimo del 5% può consistere di sugarelli di dimensioni comprese tra 12 e 14 cm, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di 1,2.

(85)  Acque circostanti le isole Canarie soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.

(86)  Contingente da prelevare nella divisione CIEM VIa a nord di 56o 30' N.

(87)  Compreso il sugarello mischiato in modo inestricabile.

(88)  Esclusivamente come catture accessorie.

(89)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(90)  Di cui non oltre 400 t di sugarello.

(91)  Da prelevare esclusivamente con palangari; incluso il pesce sorcio, la mora-mora e la mustella.

(92)  Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

(93)  Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezionali possono essere introdotte dopo consultazioni.

(94)  Limitatamente alle divisioni IIa e IV. Inclusa pesca non specificata.

(95)  Limitatamente alle catture accessorie di lattario nelle divisioni IV e VIa.

(96)  Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezionali possono essere introdotte dopo consultazioni.

ALLEGATO IB

ATLANTICO NORDORIENTALE E GROENLANDIA

Zone CIEM I, II, IIIa, IV, V, XII, XIV e NAFO 0, 1 (acque della Groenlandia)

Specie:

Grancevole artiche

Chionoecetes spp.

Zona:

NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)

PCR/ N01GRN

Irlanda

125

 

Spagna

875

 

CE

1 000

 

TAC

Non pertinente

TAC precauzionale.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.

Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca (per conto delle Isole Færøer e della Groenlandia) in materia di pesca per il 2006.


Specie:

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Zona:

NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)

RNG/N01GRN

Germania

0

 

CE

192 (1)

 

TAC

Non pertinente

TAC precauzionale.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Zona:

V, XIV (acque della Groenlandia)

RNG/514GRN

Germania

0

 

Regno Unito

0

 

CE

285 (2)

 

TAC

Non pertinente

TAC precauzionale.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I e II

HER/1/2.

Belgio

22

 

Danimarca

21 243

 

Germania

3 720

 

Spagna

70

 

Francia

917

 

Irlanda

5 499

 

Paesi Bassi

7 602

 

Polonia

1 075

 

Portogallo

70

 

Finlandia

329

 

Svezia

7 872

 

Regno Unito

13 581

 

CE

62 000

 

TAC

non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

I, II (acque norvegesi)

COD/1N2AB.

Germania

2 286

 

Grecia

283

 

Spagna

2 550

 

Irlanda

283

 

Francia

2 098

 

Portogallo

2 550

 

Regno Unito

8 869

 

CE

18 920

 

TAC

457 000

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 0, 1 (comprese le zone V e XIV (acque della Groenlandia))

COD/N01514

Germania

0

 

Regno Unito

0

 

CE

0

 

TAC

0

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

I, II b

COD/1/2B.

Germania

3 023

 

Spagna

7 814

 

Francia

1 290

 

Polonia

1 417

 

Portogallo

1 650

 

Regno Unito

1 936

 

Tutti gli Stati membri

100 (3)

 

CE

17 229 (4)

 

TAC

457 000

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco ed eglefino

Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Vb (acque delle isole Faerøer)

C/H/05B-F.

Germania

10

 

Francia

60

 

Regno Unito

430

 

CE

500

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

Zona:

V, XIV (acque della Groenlandia)

HAL/514GRN

Portogallo

800

 

CE

1 000 (5)  (6)

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

Zona:

NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)

HAL/N01GRN

CE

200 (7)  (8)

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

IIb

CAP/02B.

CE

0

 

TAC

0

 


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

V, XIV (acque della Groenlandia)

CAP/514GRN

Tutti gli Stati membri

0

 

CE

0

 

TAC

Non partinente

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

I, II (acque norvegesi)

HAD/1N2AB.

Germania

591

 

Francia

355

 

Regno Unito

1 814

 

CE

2 760

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

I, II, (acque norvegesi)

WHB/1/2-N

Germania

500

 

Francia

500

 

CE

1 000

 

TAC

2 000 000

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

I, II (acque norvegesi)

WHB/05B-F.

Danimarca

7 040

 

Germania

480

 

Francia

768

 

Paesi Bassi

672

 

Regno Unito

7 040

 

CE

16 000

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Molva e molva azzurra

Molva molva and Molva dypterigia

Zona:

Vb (acque delle isole Færøer)

B/L/05B-F.

Germania

898 (9)

 

Francia

1 992 (9)

 

Regno Unito

175 (9)

 

CE

3 065 (9)

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

V, XIV (acque della Groenlandia)

PRA/514GRN

Danimarca

887

 

Francia

887

 

CE

5 675 (10)

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)

PRA/ N01GRN

Danimarca

2 000

 

Francia

2 000

 

CE

4 000

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

I, II (acque norvegesi)

POK/1N2AB.

Germania

2 880

 

Francia

463

 

Regno Unito

257

 

CE

3 600

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

I, II (acque internazionali)

POK/1/2INT

CE

0

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Vb (acque delle Isole Færøer)

POK/05B-F.

Belgio

56

 

Germania

347

 

Francia

1 691

 

Paesi Bassi

56

 

Regno Unito

650

 

CE

2 800

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

I, II (acque norvegesi)

GHL/1N2AB.

Germania

37

 

Regno Unito

37

 

CE

75

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

I, II (acque internazionali)

GHL/1/2INT

CE

0

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

V, XIV (acque della Groenlandia)

GHL/514GRN

Germania

5 154

 

Regno Unito

271

 

CE

6 300 (11)

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)

GHL/N01GRN

Germania

550

 

CE

1 500 (12)

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

IIa (acque norvegesi)

MAC/02A-N.

Danimarca

9 000 (13)

 

CE

9 000 (13)

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

Vb (acque delle isole Færøer)

MAC/05B-F.

Danimarca

2 908 (14)

 

CE

2 908

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

V, XII, XIV (15)  (16)

RED/51214.

Estonia

284 (16)  (17)

 

Germania

5 772 (16)  (17)

 

Spagna

1 014 (16)  (17)

 

Francia

539 (16)  (17)

 

Irlanda

2 (16)  (17)

 

Lettonia

103 (16)  (17)

 

Paesi Bassi

3 (16)  (17)

 

Polonia

520 (16)  (17)

 

Portogallo

1 212 (16)  (17)

 

Regno Unito

14 (16)  (17)

 

CE

9 463 (16)

 

TAC

62 416

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

I, II (acque norvegesi)

RED/1N2AB.

Germania

766 (18)

 

Spagna

95 (18)

 

Francia

84 (18)

 

Portogallo

405 (18)

 

Regno Unito

150 (18)

 

CE

1 500 (18)

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

V, XIV (acque della Groenlandia)

RED/514GRN

Germania

9 356

 

Francia

47

 

Regno Unito

66

 

CE

13 229 (19)  (20)  (21)

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Va (acque islandesi)

RED/05A-IS

Belgio

0 (22)  (23)  (24)

 

Germania

0 (22)  (23)  (24)

 

Francia

0 (22)  (23)  (24)

 

Regno Unito

0 (22)  (23)  (24)

 

CE

0 (22)  (23)  (24)

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Vb (acque delle isole Færøer)

RED/05B-F.

Belgio

21

 

Germania

2 761

 

Francia

186

 

Regno Unito

32

 

CE

3 000

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Catture accessorie

Zona:

NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)

XBC/N01GRN

CE

2 000 (25)

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Altre specie (26)

Zona:

I, II (acque norvegesi)

OTH/1N2AB.

Germania

150 (26)

 

Francia

60 (26)

 

Regno Unito

240 (26)

 

CE

450 (26)

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Altre specie (27)

Zona:

Vb (acque delle isole Færøer)

OTH/05B-F.

Germania

305

 

Francia

275

 

Regno Unito

180

 

CE

760

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pleuronettiformi

Zona:

Vb (acque delle isole Færøer)

FLX/05B-F.

Germania

81

 

Francia

63

 

Regno Unito

306

 

CE

450

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  Di cui 192 t assegnate alla Norvegia.

(2)  Di cui 285 t assegnate alla Norvegia.

(3)  Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

(4)  L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre la Comunità nella zona delle Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(5)  Di cui 200 t, da pescare esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia.

(6)  Se, durante la pesca al traino di merluzzo bianco e di scorfano di Norvegia, le catture accessorie di ippoglosso atlantico determinano il superamento del relativo contingente, le autorità della Groenlandia individueranno soluzioni atte a consentire che la pesca di merluzzo bianco e di scorfano di Norvegia da parte di navi comunitarie possa comunque continuare fino ad esaurimento dei rispettivi contingenti.

(7)  Di cui 200 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia.

(8)  Se, durante la pesca al traino di merluzzo bianco e di scorfano di Norvegia, le catture accessorie di ippoglosso atlantico determinano il superamento del relativo contingente, le autorità della Groenlandia individueranno soluzioni atte a consentire che la pesca di merluzzo bianco e di scorfano di Norvegia da parte di navi comunitarie possa comunque continuare fino ad esaurimento dei rispettivi contingenti.

(9)  Le catture accessorie fino a 1 080 t di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente.

(10)  Di cui 2 750 t assegnate alla Norvegia e 1 150 t alle Isole Færøer.

(11)  Di cui 800 t assegnate alla Norvegia e 75 t alle Isole Færøer.

(12)  Di cui 800 t assegnate alla Norvegia e 150 t alle Isole Færøer.

(13)  Pesca autorizzata anche nella sottozona IV (acque norvegesi) e nella divisione IIa (acque internazionali) (MAC/*4N-2A).

(14)  Pesca autorizzata nella divisione IVa (acque CE)(MAC/*04A.).

(15)  Acque CE e acque internazionali.

(16)  Possono essere prelevati nella sottozona 2 e nelle divisioni IF e 3K della zona di regolamentazione NAFO ma saranno imputati al contingente per le zone V, XII, XIV nell'ambito di un contingente complessivo di 15 675 t (RED/*N1F3K).

(17)  Fino all'80 % del contingente può essere prelevato anteriormente al 1o luglio 2006.

(18)  Esclusivamente come catture accessorie.

(19)  Può essere pescato con reti da traino pelagiche. Le catture effettuate con reti a strascico e con reti da traino pelagiche vanno registrate separata mente. Può essere pescato a est o ovest.

(20)  3 500 t da pescare con reti da traino pelagiche sono assegnate alla Norvegia.

(21)  260 t sono assegnate alle Isole Færøer. Le catture effettuate con reti a strascico e con reti da traino pelagiche vanno registrate separatamente.

(22)  Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).

(23)  Da pescare tra luglio e dicembre.

(24)  Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con l'Islanda in materia di pesca per il 2006.

(25)  Fa riferimento alle catture accessorie combinate di merluzzo bianco, lupo di mare, razza, molva e brosmio. Le catture accessorie di merluzzo bianco non devono superare 100 t. Può essere pescato a est o ovest.

(26)  Esclusivamente come catture accessorie.

(27)  Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

ALLEGATO IC

ZONA NAFO

DELL'ATLANTICO NORDOCCIDENTALE

Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell'ambito della NAFO.

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 2J3KL

COD/N2J3KL

CE

0 (1)

 

TAC

0 (1)

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 3NO

COD/N3NO.

CE

0 (2)

 

TAC

0 (2)

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 3M

COD/N3M.

CE

0 (3)

 

TAC

0 (3)

 


Specie:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

NAFO 2J3KL

WIT/N2J3KL

CE

0 (4)

 

TAC

0 (4)

 


Specie:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

NAFO 3NO

WIT/N3NO.

CE

0 (5)

 

TAC

0 (5)

 


Specie:

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

Zona:

NAFO 3M

PLA/N3M.

CE

0 (6)

 

TAC

0 (6)

 


Specie:

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

Zona:

NAFO 3LNO

PLA/N3LNO.

CE

0 (7)

 

TAC

0 (7)

 


Specie:

Totano

Illex illecebrosus

Zona:

sottozone NAFO 3 e 4

SQI/N34.

Estonia

128 (9)

 

Lettonia

128 (9)

 

Lituania

128 (9)

 

Polonia

227 (9)

 

CE

 (8)  (9)

 

TAC

34 000

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96


Specie:

Limanda

Limanda ferruginea

Zona:

NAFO 3LNO

YEL/N3LNO.

Estonia

pm

 

Lettonia

pm

 

Lituania

pm

 

Polonia

pm

 

CE

0 (10)  (11)

 

TAC

15 000

 


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

NAFO 3NO

CAP/N3NO.

CE

0 (12)

 

TAC

0 (12)

 


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

NAFO 3L (13)

PRA/N3L.

Estonia

245 (14)

 

Lettonia

245 (14)

 

Lituania

245 (14)

 

Polonia

245 (14)

 

CE

245 (14)  (15)

 

TAC

22 000

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

NAFO 3M (16)

PRA/N3M.

TAC

pm (17)

 


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

NAFO 3LMNO

GHL/N3LMNO

Estonia

371

 

Germania

378

 

Lettonia

52

 

Lituania

26

 

Spagna

5 072

 

Portogallo

2 139

 

CE

8 038

 

TAC

13 079

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Razza

Rajidae

Zona:

NAFO 3LNO

SRX/N3LNO.

Spagna

6 561

 

Portogallo

1 274

 

Estonia

546

 

Lituania

119

 

CE

8 500

 

TAC

13 500

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3LN

RED/N3LN.

CE

0 (18)

 

TAC

0 (18)

 


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3M

RED/N3M.

Estonia

1 571 (19)

 

Germania

513 (19)

 

Spagna

233 (19)

 

Lettonia

1 571 (19)

 

Lituania

1 571 (19)

 

Portogallo

2 354 (19)

 

CE

7 813 (19)

 

TAC

5 000 (19)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3O

RED/N3O.

Spagna

1 771

 

Portogallo

5 229

 

CE

7 000

 

TAC

20 000

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Sottozona NAFO 2 , divisioni IF e 3K

RED/N1F3K.

Lettonia

364

 

Lituania

3 019

 

TAC

3 383

 


Specie:

Musdea americana

Urophycis tenuis

Zona:

NAFO 3NO

HKW/N3NO.

Spagna

2 165

 

Portogallo

2 835

 

CE

5 000

 

TAC

8 500

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 29.

(2)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 29.

(3)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 29.

(4)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 29.

(5)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 29.

(6)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 29.

(7)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 29.

(8)  Quota spettante alla Comunità non specificata; un quantitativo di 29 467 t è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri della Comunità, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

(9)  Da pescare tra il 1° luglio e il 31 dicembre.

(10)  Nonostante la Comunità benefici di un contingente condiviso di 76 t, è stato deciso di fissare a 0 il quantitativo in questione. È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 29.

(11)  Le catture effettuate dalle navi nell'ambito di tale contingente devono essere comunicate allo Stato membro di bandiera e trasmesse al segretario della NAFO per il tramite della Commissione a intervalli di 48 ore.

(12)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 29.

(13)  Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto N.

Latitudine N

Longitudine O

1

47o20'0

46o40'0

2

47o20'0

46o30'0

3

46o00'0

46o30'0

4

46o00'0

46o40'0

(14)  Da pescare dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° luglio al 14 settembre e dal 1° dicembre al 31 dicembre.

(15)  Tutti gli Stati membri tranne Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

(16)  I pescherecci possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nell'area delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto N.

Latitudine N

Longitudine O

1

47°20'0

46°40'0

2

47°20'0

46°30'0

3

46°00'0

46°30'0

4

46°00'0

46°40'0

Le navi che pescano gamberelli in quest'area, a prescindere se attraversano o no la linea che separa le divisioni NAFO 3L e 3M, compilano una relazione ai sensi del punto 1.3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 189/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, che stabilisce le modalità d'applicazione di talune misure di controllo adottate dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (GU L 21 del 30.1.1992, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1048/97 (GU L 154 del 12.6.1997, pag. 1)).

Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1o giugno al 31 dicembre 2006 nell'area delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto N.

Latitudine N

Longitudine O

1

47°55'0

45°00'0

2

47°30'0

44°15'0

3

46°55'0

44°15'0

4

46°35'0

44°30'0

5

46°35'0

45°40'0

6

47°30'0

45°40'0

7

47°55'0

45°00'0

(17)  Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano permessi di pesca speciali per le navi che effettueranno questo tipo di pesca, notificando tale rilascio alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94. In deroga all'articolo 8 di detto regolamento, i permessi sono validi soltanto se la Commissione non formula obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla loro notifica.

Il numero massimo di navi e di giorni di pesca autorizzati è:

Stato membro

Numero massimo di navi

Numero massimo di giorni di pesca

Danimarca

2

131

Estonia

8

1667

Spagna

10

257

Lettonia

4

490

Lituania

7

579

Polonia

1

100

Portogallo

1

69

Ogni Stato membro comunica mensilmente alla Commissione, entro 25 giorni dal mese civile in cui le catture sono state effettuate, i giorni di pesca nella divisione 3M e nell'area definita alla nota (1).

(18)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 29.

(19)  Questo contingente deve rispettare il TAC di 5 000 t stabilito per tale stock. Una volta esaurito il TAC, la pesca diretta a questo stock deve cessare, indipendentemente dal livello delle catture.

ALLEGATO ID

SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE — Tutte le zone

I TAC per la zona in questione sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT e la IATTC.

Specie:

Tonno rosso

Thunnus thynnus

Zona:

Oceano Atlantico, a est di 45o di longitudine O, e Mediterraneo

BFT/AE045W

Cipro

 (1)

 

Grecia

323

 

Spagna

6 266

 

Francia

6 182

 

Italia

4 880

 

Malta

 (1)

 

Portogallo

590

 

Tutti gli Stati membri

60 (2)

 

CE

18 301

 

TAC

32 000

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5o di latitudine N

SWO/AN05N

Spagna

5 565

 

Portogallo

1 010

 

Tutti gli Stati membri

185,5 (3)

 

CE

6 760,5

 

TAC

14 000

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5o di latitudine N

SWO/AS05N

Spagna

5 422,8

 

Portogallo

357,2

 

CE

5 780

 

TAC

16 055

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Alalunga

Germo alalunga

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5o di latitudine N

ALB/AN05N

Irlanda

5 678,7 (4)  (6)

 

Spagna

24 282,5 (4)  (6)

 

Francia

7 784,9 (4)  (6)

 

Regno Unito

402,1 (4)  (6)

 

Portogallo

2 672,3 (4)  (6)

 

CE

40 820,5 (4)  (5)

 

TAC

34 500

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Alalunga australe

Germo alalunga

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5o di latitudine N

ALB/AS05N

Spagna

943,7

 

Francia

311

 

Portogallo

660

 

CE

1 914,7

 

TAC

30 915

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Tonno obeso

Thunnus obesus

Zona:

Oceano Atlantico

BET/ATLANT

Spagna

24 616,1

 

Francia

11 018,3

 

Portogallo

10 873,3

 

CE

46 507,7

 

TAC

90 000

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Marlin azzurro

Makaira nigricans

Zona:

Oceano Atlantico

BUM/ATLANT

CE

103

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Marlin bianco

Tetrapturus alba

Zona:

Oceano Atlantico

WHM/ATLANT

CE

46,5

 

TAC

Non pertinente

 


(1)  Cipro e Malta possono pescare nell'ambito del contingente «Altre» dell'ICCAT, conformemente alle tabelle di concordanza adottate nella riunione annuale dell' ICCAT del 2003.

(2)  Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.

(3)  Eccetto Spagna e Portogallo, e unicamente come catture accessorie.

(4)  È proibito usare le reti da imbrocco, le reti da posta ancorate, i tramagli e le reti da posta impiglianti.

(5)  Il numero di navi comunitarie che pescano l'alalunga come specie bersaglio è fissato a 1 253 unità, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 973/2001.

(6)  Conformemente all'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 973/2001, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti la bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga come specie bersaglio è la seguente:

Stato membro

Numero massimo di navi

Irlanda

50

Spagna

730

Francia

151

Regno Unito

12

Portogallo

310

CE

1 253

ALLEGATO IE

ANTARTICO —

Zona della CCAMLR

Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante alla Comunità non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che comunica la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:

Pesce del ghiaccio

Chaenocephalus aceratus

Zona:

FAO 48.3 Antartico

SSI/F483.

TAC

2 200 (1)

 


Specie:

Pesce del ghiaccio

Channichthys rhinoceratus

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

LIC/F5852.

TAC

150 (2)

 


Specie:

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

Zona:

FAO 48.3 Antartico

ANI/F483.

TAC

2 244 (3)

 


Specie:

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico (4)

ANI/F5852.

TAC

1 210 (5)

 


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

FAO 48.3 Antartico

TOP/F483.

TAC

3 556 (6)  (7)

 

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Zona di gestione A: da 48° O a 43° 30' O – da 52° 30' S a 56° S (TOP/*F483A)

0

 

Zona di gestione B: da 43° 30' O a 40 O – da 52° 30' S a 56° S (TOP/*F483B)

1 067

 

Zona di gestione C: da 40° O a 33° 30' O – da 52° 30' S a 56° S (TOP/*F483C)

2 489

 


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

FAO 48.4 Antartico

TOP/F484.

TAC

100 (8)  (9)  (10)

 


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

TOP/F5852.

TAC

2 584 (11)  (12)

 


Specie:

Krill antartico

Euphausia superba

Zona:

FAO 48

KRI/F48.

TAC

4 000 000 (13)

 

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Sottozona 48.1 (KRI/F481.)

1 008 000

 

Sottozona 48.2 (KRI/*F482.)

1 104 000

 

Sottozona 48.3 (KRI/*F483.)

1 056 000

 

Sottozona 48.4 (KRI/*F484.)

832 000

 


Specie:

Krill antartico

Euphausia superba

Zona:

FAO 58.4.1 Antartico

KRI/F5841.

TAC

440 000 (14)

 

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.1 a ovest di 115° E (KRI/F5841W)

277 000

 

Divisione 58.4.1 a est di 115° E KRI/F5841E)

163 000

 


Specie:

Krill antartico

Euphausia superba

Zona:

FAO 58.4.2 Antartico

KRI/F5842.

TAC

450 000 (15)

 


Specie:

Nototenia

Gobionotothen gibberifrons

Zona:

FAO 48.3 Antartico

NOG/F483.

TAC

1 470 (16)

 


Specie:

Nototenia

Lepidonotothen squamifrons

Zona:

FAO 48.3 Antartico

NOS/F483.

TAC

300 (17)

 


Specie:

Nototenia

Lepidonotothen squamifrons

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

NOS/F5852.

TAC

80 (18)

 


Specie:

Nototenia

Notothenia rossii

Zona:

FAO 48.3 Antartico

NOR/F483.

TAC

300 (19)

 


Specie:

Granchio di mare

Paralomis spp.

Zona:

FAO 48.3 Antartico

PAI/F483.

TAC

1 600 (20)

 


Specie:

Pesce del ghiaccio

Pseudochaenichthus georgianus

Zona:

FAO 48.3 Antartico

SGI/F483.

TAC

300 (21)

 


Specie:

Granatiere

Macrourus spp.

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

GRV/F5852.

TAC

360 (22)

 


Specie:

Altre specie

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

OTH/F5852.

TAC

50 (23)

 


Specie:

Razze

Rajidae

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

SRX/F5852.

TAC

120 (24)  (25)

 


Specie:

Calamaro

Martialia hyadesi

Zona:

FAO 48.3 Antartico

SQS/F483.

TAC

2 500 (26)

 


(1)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

(2)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate nella pesca di Dissostichus eleginoides e di Champsocephalus gunnari. La pesca di tali specie deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

(3)  TAC per il periodo dal 15 novembre 2005 al 14 novembre 2006. La pesca di questo stock nel periodo dal 1o marzo al 31 maggio 2006 deve essere limitata a 561 tonnellate.

(4)  Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è definita come la parte della divisione statistica della FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:

(a)

parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72o15'E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53o25'S;

(b)

procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74oE;

(c)

procede quindi verso nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52o40'S e del meridiano di longitudine 76oE;

(d)

procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52oS;

(e)

procede quindi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51oS con il meridiano di longitudine 74o30'E; e

(f)

procede quindi verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

(5)  TAC per il periodo dal 1o dicembre 2005 al 30 novembre 2006.

(6)  TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 1o maggio al 31 agosto 2006 e alla pesca con nasse dal 1o dicembre 2005 al 30 novembre 2006.

(7)  Incluse 177 t di razze e 177 t di Macrorus spp. come catture accessorie.

(8)  Da pescare esclusivamente con palangari.

(9)  TAC applicabile durante la campagna di pesca, definita come quella effettuata nella sottozona 48.3, o come quella che ha termine al raggiungimento dei limiti di cattura di Dissostichus eleginoides nella sottozona 48.4, o come quella che ha termine al raggiungimento dei limiti di cattura di Dissostichus eleginoides nella sottozona 48.3, quale sopraspecificata, a seconda di quale di queste possibilità si verifichi per prima.

(10)  Ciascuna nave partecipante alla pesca attua un programma di marcatura conformemente al protocollo di marcatura della CCAMLR.

(11)  TAC applicabile alla pesca al traino e alla pesca con nasse nel periodo dal 1o dicembre 2005 al 30 novembre 2006 nonché alla pesca con palangari dal 1o maggio al 31 agosto 2006.

(12)  Il presente TAC è applicabile esclusivamente a ovest di 79o20'E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano (cfr. allegato XIII)

(13)  TAC per il periodo dal 1o dicembre 2005 al 30 novembre 2006.

(14)  TAC per il periodo dal 1o dicembre 2005 al 30 novembre 2006.

(15)  TAC per il periodo dal 1o dicembre 2005 al 30 novembre 2006.

(16)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

(17)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

(18)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

(19)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

(20)  TAC per il periodo dal 1o dicembre 2005 al 30 novembre 2006.

(21)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

(22)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate nella pesca di Dissostichus eleginoides e di Champsocephalus gunnari. La pesca di tali specie deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

(23)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate nella pesca di Dissostichus eleginoides e di Champsocephalus gunnari. La pesca di tali specie deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

(24)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate nella pesca di Dissostichus eleginoides e di Champsocephalus gunnari. La pesca di tali specie deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

(25)  Ai fini del TAC in questione tutti i tipi di razze vengono conteggiati come un'unica specie.

(26)  TAC per il periodo dal 1o dicembre 2005 al 30 novembre 2006.


ALLEGATO II

ALLEGATO IIA

SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK

1.   Campo di applicazione

Alle navi comunitarie di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 e presenti nella zona IV e nelle divisioni IIa (acque CE), IIIa, VIa, VIIa e VIId, si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato. Ai fini del presente allegato, con il riferimento all'anno 2006 s'intende il periodo dal 1° febbraio 2006 al 31 gennaio 2007.

2.   Definizioni di zone geografiche

2.1.

Ai fini del presente allegato vale la seguente definizione di zona geografica, comprendente tutte le zone elencate in appresso:

a.

Kattegat;

b.

Skagerrak, zona IV, divisioni IIa (acque CE) e VIId;

c.

Divisione VIIa;

d.

Divisione VIa.

2.2.

Per le navi notificate alla Commissione come navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, si applica la seguente definizione della divisione CIEM VIa:

la divisione VIa esclusa la parte che si trova ad ovest di una linea tracciata congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:

 

60o00’N, 04o00’O

 

59o45’N, 05o00’O

 

59o30’N, 06o00’O

 

59o00’N, 07o00’O

 

58o30’N, 08o00’O

 

58o00’N, 08o00’O

 

58o00’N, 08o30’O

 

56o00’N, 08o30’O

 

56o00’N, 09o00’O

 

55o00’N, 09o00’O

 

55o00’N, 10o00’O

 

54o30’N, 10o00’O.

3.   Definizione di giornate di presenza in una zona

Ai fini del presente allegato si intende per «giornata di presenza in una zona» qualsiasi periodo di 24 ore durante il quale una nave si trova in ogni momento in una delle zone di cui al punto 2 ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo di 24 ore è a scelta dello Stato membro di bandiera della nave in questione.

4.   Definizione di attrezzi da pesca

Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca:

a.

Reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensione:

i.

pari o superiore a 16 mm e inferiore a 32 mm;

ii.

pari o superiore a 70 mm e inferiore a 90 mm;

iii.

pari o superiore a 90 mm e inferiore a 100 mm;

iv.

pari o superiore a 100 mm e inferiore a 120 mm;

v.

pari o superiore a 120 mm.

b.

Sfogliare aventi maglie di dimensione:

i.

pari o superiore a 80 mm e inferiore a 90 mm;

ii.

pari o superiore a 90 mm e inferiore a 100 mm;

iii.

pari o superiore a 100 mm e inferiore a 120 mm;

iv.

pari o superiore a 120 mm.

c.

Reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, ad eccezione dei tramagli, aventi maglie di dimensione:

i.

inferiore a 110 mm;

ii.

pari o superiore a 110 mm e inferiore a 220 mm;

iii.

pari o superiore a 220 mm.

d.

Tramagli.

e.

Palangari.

ATTUAZIONE DELLE LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

5.   Obblighi degli Stati membri

Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nella Comunità, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca definiti al punto 4, si trovino in una delle zone di cui al punto 2 per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 8.

6.   Livelli dello sforzo di pesca

6.1.

Uno Stato membro non può consentire la pesca con uno degli attrezzi di cui al punto 4 in una delle zone di cui al punto 2 a una nave battente la sua bandiera che non abbia un'attività comprovata di quel tipo di pesca nel 2001, 2002, 2003 2004 o 2005 nella zona in questione, escluse le attività di pesca risultanti dal trasferimento di giornate tra navi a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

Tuttavia, una nave con un'attività comprovata di pesca utilizzando un attrezzo di cui al punto 4 può essere autorizzata a utilizzare un attrezzo differente definito al punto 4, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

6.2

Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti in una delle zone di cui al punto 2 non è autorizzata a pescare con uno degli attrezzi di cui al punto 4 in tale zona, a meno che le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento autorizzato ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) 2371/2002 e le siano concessi giorni in mare conformemente al punto 15 del presente allegato.

7.   Calcolo dello sforzo di pesca

Uno Stato membro non può imputare alle giornate di presenza in una zona assegnate a una nave battente la sua bandiera ai sensi del presente allegato i giorni in cui la nave era presente in una zona ma non è stata in grado di pescare perché impegnata ad aiutare un'altra nave in situazione di emergenza o a trasportare una persona ferita bisognosa di assistenza medica urgente. Entro un mese dalle decisioni prese in merito, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una giustificazione delle stesse nonché la prova dell'emergenza quale risulta da una relazione delle autorità competenti.

8.   Numero massimo di giorni

8.1.

Per determinare il numero massimo di giorni in cui una nave può essere presente in una zona, si applicano le seguenti condizioni speciali: conformemente alla tabella I

a.

La nave deve rispettare le condizioni fissate nell’appendice 1;

b.

La nave deve rispettare le condizioni fissate nell’appendice 2;

c.

Gli sbarchi totali di merluzzo bianco effettuati nel 2002 dalla nave, oppure da una o più navi che utilizzano attrezzi simili e sono ammissibili mutatis mutandis alla presente condizione speciale, e da essa sostituiti in conformità della normativa comunitaria devono rappresentare meno del 5 % degli sbarchi totali di tutte le specie effettuati dalla nave nel corso dello stesso anno, sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di bordo comunitario;

d.

Gli sbarchi totali di merluzzo bianco, sogliola e passera di mare effettuati nel 2002 dalla nave, oppure da una o più navi che utilizzano attrezzi simili e sono ammissibili mutatis mutandis alla presente condizione speciale, e da essa sostituiti in conformità della normativa comunitaria devono rappresentare meno del 5 % degli sbarchi totali di tutte le specie effettuati dalla nave nel corso dello stesso anno, sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di bordo comunitario;

e.

Gli sbarchi totali effettuati nel 2002 dalla nave, oppure da una o più navi che utilizzano attrezzi simili e sono ammissibili mutatis mutandis alla presente condizione speciale, e da essa sostituiti in conformità della normativa comunitaria devono rappresentare meno del 5 %, per il merluzzo bianco, e più del 60 %, per la passera di mare, degli sbarchi totali di tutte le specie effettuati dalla nave nel corso dello stesso anno, sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di bordo comunitario

f.

Gli sbarchi totali effettuati nel 2002 dalla nave, oppure da una o più navi che utilizzano attrezzi simili e sono ammissibili mutatis mutandis alla presente condizione speciale, e da essa sostituiti in conformità della normativa comunitaria devono rappresentare meno del 5 %, per il merluzzo bianco, e più del 5 %, per il rombo e il ciclottero, degli sbarchi totali di tutte le specie effettuati dalla nave nel corso dello stesso anno, sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di bordo comunitario;

g.

La nave deve essere equipaggiata con un tramaglio avente maglie inferiori o uguali a 110 mm ed essere fuori dal porto per non più di 24 ore alla volta;

h.

La nave deve essere immatricolata in uno Stato membro, del quale deve battere bandiera, che abbia istituito un sistema di sospensione automatica delle licenze di pesca, approvato dalla Commissione, in caso di infrazioni da parte di navi ammissibili alla presente condizione speciale;

i.

La nave deve essere stata presente nella zona negli anni 2003, 2004 o 2005 detenendo a bordo attrezzi di cui al punto 4; inoltre, nel 2006 i quantitativi di merluzzo bianco detenuti a bordo devono rappresentare meno del 5% degli sbarchi totali di tutte le specie effettuati dalla nave sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di bordo comunitario. In un periodo di gestione durante il quale una nave si avvale della presente disposizione, essa non può in nessun momento avere a bordo attrezzi da pesca diversi da quelli specificati nel punto 4.b.iii o nel punto 4.b.iv;

j.

La nave deve rispettare le condizioni fissate nell’appendice 3;

k.

Gli sbarchi totali effettuati nel 2002 dalla nave o dalle navi che utilizzano attrezzi simili e sono ammissibili mutatis mutandis alla presente condizione speciale, e da essa sostituiti in conformità della normativa comunitaria devono rappresentare meno del 5%, per il merluzzo bianco, e più del 60%, per la passera di mare, degli sbarchi totali in peso vivo registrati nel giornale di bordo comunitario nel periodo maggio-ottobre. Nella zona a est di 4°30'O, nei mesi da maggio a ottobre compresi si applica almeno il 55% del numero massimo di giorni disponibili a norma della presente condizione speciale.

8.2.

Il numero massimo di giorni all'anno in cui una nave può trovarsi in una delle zone di cui al punto 2 detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 è indicato nella tabella I.

8.3.

Il numero massimo di giorni all'anno in cui una nave può trovarsi in una qualsiasi combinazione delle zone di cui al punto 2 non può essere superiore al numero di giorni più elevato assegnato per una delle zone che la compongono.

8.4.

Anche una giornata di presenza in una delle zone di cui al punto 2 del presente allegato è dedotta dal totale delle giornate di presenza in una delle zone di cui al punto 1 dell'Allegato IIC per una nave che opera con le stesse categorie di attrezzi.

8.5.

Quando una nave passa per due o più zone nel corso di una bordata di pesca, il giorno è imputato alla zona in cui la nave ha trascorso la maggior parte del tempo nel giorno considerato.

9.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

9.1.

La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 3, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca a decorrere dal 1° gennaio 2004, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Possono essere prese in considerazione anche le navi per le quali venga dimostrato il ritiro definitivo dalla zona. Il numero aggiuntivo di giorni assegnato alle navi con una data categoria di attrezzi sarà direttamente proporzionale allo sforzo del 2003 espresso in chilowatt-giorni delle navi ritirate che utilizzavano gli attrezzi in questione, rapportato al livello comparabile dello sforzo di pesca messo in atto nel 2003 da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Questo punto non si applica quando una nave è stata sostituita ai sensi del punto 5.2.

9.2.

Gli Stati membri che desiderano beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 devono presentare una richiesta in tal senso alla Commissione, allegando informazioni dettagliate relative alle cessazioni definitive delle attività di pesca in questione.

9.3.

Sulla base di tale domanda, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 7.2. per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

10.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

10.1.

La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca a decorrere dal 1o gennaio 2002, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (1) oppure risultanti da altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Lo sforzo del 2001, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione viene rapportato al livello comparabile dello sforzo di pesca messo in atto nel 2001 da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Questo punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 6.2.

10.2.

Gli Stati membri che desiderano beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 10.1 devono presentare una richiesta in tal senso alla Commissione, allegando informazioni dettagliate relative alle cessazioni definitive delle attività di pesca in questione.

10.3.

Sulla base di tale domanda, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 8.2. per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

10.4.

L’eventuale numero aggiuntivo di giorni risultante dalla cessazione definitiva delle attività concesso precedentemente dalla Commissione rimane assegnato nel 2006.

11.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per maggiore presenza di osservatori

11.1.

Nel 2006 la Commissione può assegnare tre giorni aggiuntivi in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4, sulla base di un programma rafforzato di presenza di osservatori in collaborazione tra scienziati e industria della pesca. Tale programma deve concentrarsi in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture.

11.2.

Gli Stati membri che desiderano beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 11.1 devono presentare una descrizione del loro programma rafforzato di presenza di osservatori.

11.3.

Sulla base di tale descrizione e previa consultazione del CSTEP, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 8.2 per lo Stato membro, la zona e la categoria di attrezzi in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 .

12.   Condizioni relative alle deroghe dall’assegnazione normale di giorni

12.1

Il permesso di pesca speciale di cui all’articolo 7, paragrafo 3 per ogni nave che benefici di una delle condizioni speciali di cui al punto 8.1 deve specificare tali condizioni.

12.2.

Se a una nave viene concesso un numero aggiuntivo di giorni perché soddisfa una qualsiasi delle condizioni speciali di cui ai punti 8.1 b), c), d), e), f) o k), le catture effettuate da tale nave e detenute a bordo non devono superare le percentuali delle specie citate in detti punti. La nave non può trasbordare pesce verso altre navi. Se una nave non soddisfa una di tali condizioni, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni subordinata al rispetto delle condizioni speciali.

13.

Tabella I:

Numero massimo di giornate di presenza di una nave in una zona, per attrezzo da pesca, nel 2006

 

Zone di cui al punto:

Gruppo di attrezzi Punto 4

Condizione speciale Punto 8

Denominazione (2)

2.a

Kattegat

2.b

1 — Skaggerak

2 — II, IVa, b, c,

3 — VIId

2.c

VIIa

2.d

VIa

1

2

3

4.a.i

 

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 16 e < 32 mm

228 (3)

228 (3)

228

228

4.a.ii

 

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 70 e < 90 mm

n.p.

n.p.

227

227

227

4.a.iii

 

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 90 e < 100 mm

103

103

227

227

227

4.a.iv

 

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm

103

103

114

91

4.a.v

 

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥120 mm

103

103

114

91

4.a.iii

8.1.a)

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 90 e < 100 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 120 mm

137

137

227

227

227

4.a.iv

8.1.a)

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 120 mm

137

137

103

114

91

4.a.v

8.1.a)

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥120 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 120 mm

137

137

103

114

91

4.a.v

8.1.j)

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥120 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 140 mm

149

149

115

126

103

4.a.ii

8.1.b)

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 70 e < 90 mm conformi alle condizioni fissate nell’appendice 2

Illimitato

Illimitato

Ill

Ill

4.a.iii

8.1.b)

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 90 e < 100 mm conformi alle condizioni fissate nell’appendice 2

Illimitato

Illimitato

Ill.

Ill.

4.a.iv

8.1.c)

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5% di merluzzo bianco

148

148

148

148

4.a.v

8.1. c)

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5% di merluzzo bianco

160

160

160

160

4.a.iv

8.1. k)

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5% di merluzzo bianco e più del 60% di passera di mare

n.p.

n.p.

166

n.p.

4.a.v

8.1. k)

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5% di merluzzo bianco e più del 60% di passera di mare

n.p.

n.p.

178

n.p.

4.a.v

8.1. h)

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm operanti in base a un sistema di sospensione automatica delle licenze di pesca

115

115

126

103

4.a.ii

8.1. d)

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 70 e < 90 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5% di merluzzo bianco, sogliola e passera di mare

280

280

280

280

4.a.iii

8.1.d)

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 90 e < 100 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco, sogliola e passera di mare

Illimitato

Ill.

280

280

280

4.a.iv

8.1.d)

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5% di merluzzo bianco, sogliola e passera di mare

Illimitato

Illimitato

Ill.

Ill.

4.a.v

8.1.d)

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5% di merluzzo bianco, sogliola e passera di mare

Illimitato

Illimitato

Ill.

Ill.

4.b.i

 

Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 80 e < 90 mm

n.p.

143 (3)

Ill.

143

143 (3)

4.b.ii

 

Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 90 e < 100 mm

n.p.

143 (3)

Ill.

143

143 (3)

4.b.iii

 

Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm

n.p.

143

Unl.

143

143

4.b.iv

 

Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm

n.p.

143

Ill.

143

143

4.b.iii

8.1.c)

Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5% di merluzzo bianco

n.p.

155

Ill.

155

155

4.b.iii

8.1.i)

Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm per le navi che hanno utilizzato sfogliare aventi maglie di dimensione < 100 mm nel 2003, 2004 o 2005

n.p.

155

Ill.

155

155

4.b.iv

8.1.c)

Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5% di merluzzo bianco

n.p.

155

III

155

155

4.b.iv

8.1.i)

Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm per le navi che hanno utilizzato sfogliare aventi maglie di dimensione < 100 mm nel 2003, 2004 o 2005

n.p.

155

III

155

155

4.b.iv

8.1.e)

Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5% di merluzzo bianco e più del 60% di passera di mare

n.p.

155

III

155

155

4.c.i

 

Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti aventi maglie di dimensione < 110 mm

140

140

140

140

.c.ii

 

Rti da imbrocco e reti da posta impiglianti aventi maglie di dimensione ≥ 110 e < 220 mm

140

140

140

140

4.c.iii

8.1.f)

Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti aventi maglie di dimensione ≥ 220 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5% di merluzzo bianco e più del 5 % di rombo e ciclottero

162

140

162

140

140

140

4.d

 

Tramagli

140

140

140

140

4.d

8.1.g)

Tramagli aventi maglie di dimensione ≤ 110 mm; la nave non può essere fuori dal porto per più di 24 ore

140

140

205

140

140

4.e

 

Palangari

173

173

173

173

n.p.: non pertinente

SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA E DI GIORNATE DI PRESENZA IN UNA ZONA

14.   Trasferimento di giornate tra navi battenti la bandiera di uno Stato membro

14.1.

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 6, uno Stato membro può consentire alle navi battenti la sua bandiera di trasferire giornate di presenza in una delle zone di cui al punto 2, alle quali è ammissibile, a un'altra nave battente la sua bandiera, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave moltiplicato per la sua potenza motrice installata, espressa in chilowatt-giorni, sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave. La potenza motrice installata in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nello schedario comunitario delle navi da pesca.

14.2.

Il numero totale di giornate di presenza in una delle zone di cui al punto 2 in virtù del punto 14.1, moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate di attività comprovata della nave cedente in tale zona, esclusi i trasferimenti da altre navi, verificata in base al giornale di bordo comunitario, negli anni 2001, 2002, 2003 e 2004, moltiplicata per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave. Allorché una nave cedente utilizza la definizione di zona della Scozia occidentale di cui al punto 2.2, il calcolo della sua attività comprovata si baserà su tale definizione di zona.

Ai fini del presente punto, si considera che la nave ricevente abbia utilizzato le proprie giornate assegnate prima di qualsiasi trasferimento di giornate. Le giornate trasferite utilizzate dalla nave ricevente sono imputate all'attività comprovata della nave cedente.

14.3.

Ai fini del presente allegato e tenuto conto delle zone definite al punto 2 e dei gruppi di attrezzi definiti al punto 4, si applicano le seguenti definizioni dei gruppi di trasferimento:

(a)

raggruppamenti di attrezzi da pesca 4.a.i in qualsiasi zona;

(b)

raggruppamenti di attrezzi da pesca 4.a.ii in qualsiasi zona e 4.a.iii nella zona IV e nelle divisioni IIa (acque CE), VIa, VIIa e VIId;

(c)

raggruppamenti di attrezzi da pesca 4.a.iii nel Kattegat e nello Skagerrak, 4.a.iv e 4.a.v in qualsiasi zona;

(d)

raggruppamenti di attrezzi da pesca 4.b.i, 4.b.ii, 4.b.iii, e 4.b.iv in qualsiasi zona;

(e)

raggruppamenti di attrezzi da pesca 4.c.i, 4.c.ii e 4.c.iii in qualsiasi zona;

(f)

raggruppamenti di attrezzi da pesca 4.d in qualsiasi zona;

(g)

raggruppamenti di attrezzi da pesca 4.e in qualsiasi zona;

14.4.

Il trasferimento di giornate di cui al punto 14.1 è consentito solo tra navi che operano con lo stesso gruppo di trasferimento e durante lo stesso periodo di gestione. Uno Stato membro può concedere un trasferimento di giornate se una nave cedente titolare di licenza ha temporaneamente cessato la sua attività senza aiuti pubblici.

14.5.

Non è ammesso alcun trasferimento di giornate dalle navi che beneficiano dell'assegnazione di cui ai punti 8.1 e 17.

14.6.

A richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giornate effettuati.

15.   Trasferimento di giornate tra navi battenti la bandiera di Stati membri diversi

Stati membri diversi possono autorizzare il trasferimento di giornate in una zona, per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona, tra navi battenti la loro bandiera, purché siano applicate le stesse disposizioni stabilite ai punti 6.1., 6.2, 7 e 14. Qualora gli Stati membri decidano di autorizzare tale trasferimento, essi comunicano preliminarmente alla Commissione il trasferimento effettuato, espresso in numero di giorni e in sforzo di pesca, nonché i contingenti corrispondenti.

UTILIZZAZIONE DEGLI ATTREZZI DA PESCA

16.   Notifica degli attrezzi da pesca

Anteriormente al giorno d'inizio di ciascun periodo di gestione, il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica alle autorità dello Stato membro di bandiera l'attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare durante il successivo periodo di gestione. Fino a quando tale notifica non viene effettuata, la nave non può esercitare attività di pesca nelle zone di cui al punto 2 con alcuno degli attrezzi di cui al punto 4.

17.   Uso di più di un raggruppamento di attrezzi da pesca

17.1.

Una nave può utilizzare attrezzi appartenenti a più di un raggruppamento di attrezzi da pesca di cui al punto 4 nel corso di un periodo di gestione.

17.2.

Quando il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica l'uso di più raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 4, il numero complessivo di giorni disponibili durante il successivo periodo di gestione non deve essere superiore alla media aritmetica dei giorni di cui la nave può fruire per ogni attrezzo, arrotondata al giorno intero più vicino. Non è consentito utilizzare alcuno degli attrezzi in questione per un numero di giorni superiore a quello stabilito per tale attrezzo nella tabella 1 per la zona in questione.

17.3.

L'uso di più di un attrezzo è possibile solo se sono soddisfatte le seguenti disposizioni supplementari di sorveglianza:

a)

Nel corso di una determinata uscita in mare, la nave può detenere a bordo o utilizzare uno soltanto degli attrezzi da pesca di cui al punto 4, ad eccezione di quanto disposto al punto 19.2;

b)

prima di ogni uscita in mare, il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica preliminarmente alle autorità competenti il tipo di attrezzo da pesca che sarà detenuto a bordo o utilizzato, a meno che il tipo di attrezzo non sia cambiato rispetto a quello notificato per l'uscita precedente.

17.4.

Le autorità competenti effettuano ispezioni e sorveglianze in mare e nei porti per verificare l'osservanza delle due condizioni succitate. Se una nave non osserva tali condizioni, non sarà più autorizzata, con effetto immediato, a utilizzare due raggruppamenti di attrezzi da pesca.

18.   Uso combinato di attrezzi da pesca regolamentati e non regolamentati

Nel caso di una nave che voglia combinare l'uso di uno o più degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 (attrezzi regolamentati) con altri attrezzi non menzionati al punto 4 (attrezzi non regolamentati), l'uso di attrezzi non regolamentati non è oggetto di restrizioni. Le navi in questione devono notificare anticipatamente quando intendono utilizzare gli attrezzi regolamentati. Senza tale notifica nessuno degli attrezzi di cui al punto 4 può essere tenuto a bordo. Tali navi devono essere autorizzate ed equipaggiate per praticare l'attività di pesca alternativa.

19.   Divieto di detenere a bordo più di un attrezzo da pesca regolamentato

19.1.

Una nave che si trova in una delle zone di cui al punto 2 e che detiene a bordo uno degli attrezzi da pesca appartenenti ad uno dei raggruppamenti di attrezzi di cui al punto 4 non può simultaneamente detenere a bordo un altro attrezzo appartenente ad uno degli altri raggruppamenti di attrezzi da pesca menzionati al punto 4.

19.2.

In deroga al punto 19.1 una nave può detenere a bordo in una delle zone di cui al punto 2 attrezzi da pesca appartenenti a raggruppamenti di attrezzi diversi se il numero di giorni assegnato a tali raggruppamenti in quella zona è identico.

ATTIVITÀ DIVERSE DALLA PESCA E TRANSITO

20.   Attività diverse dalla pesca

In un qualsiasi periodo di gestione una nave può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo per esse impiegato sia imputato ai giorni ad essa assegnati di cui al punto 8, purché detta nave notifichi preliminarmente allo Stato membro di bandiera la sua intenzione in tal senso, la natura della sua attività e purché rinunci alla sua licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo la nave non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci.

21.   Transito

Una nave può transitare in detta zona purché non abbia un permesso di pesca per operare nella zona o abbia preliminarmente notificato alle sue autorità la sua intenzione in tal senso. Mentre detta nave si trova nella zona, qualsiasi attrezzo da pesca detenga a bordo deve essere fissato e riposto nella stiva secondo le condizioni di cui all' articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

OBBLIGHI RELATIVI AI SISTEMI DI CONTROLLO DEI PESCHERECCI VIA SATELLITE

22.   Registrazione dei dati

Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti dati ricevuti ai sensi dell’articolo 8, dell’articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione siano registrati su supporto informatico:

a)

entrata e uscita dal porto;

b)

ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse.

23.   Controlli incrociati

Gli Stati membri verificano per mezzo dei dati VMS la presentazione dei giornali di bordo e le informazioni ivi registrate. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati e resi accessibili alla Commissione su richiesta.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

24.   Raccolta dei dati

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione delle giornate di assenza dal porto e di presenza nelle zone indicate al presente allegato, raccolgono per ciascun trimestre le informazioni relative allo sforzo totale di pesca esercitato nelle zone di cui al punto 2 per gli attrezzi trainati, gli attrezzi fissi e i palangari demersali e allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nelle zone di cui al presente allegato.

25.   Trasmissione dei dati

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, mediante fogli elettronici, i dati di cui al punto 24 nel formato indicato alle tabelle II e III, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri.

Tabella II

Modello di dichiarazione

Paese

CFR

Marcatura esterna

Zona di pesca

Durata del periodo di gestione

Tipo/tipi di attrezzi notificati

Condizioni speciali applicabili

Giorni ammissibili per attrezzo

Giorni di utilizzo dell'attrezzo

Trasferimento di giorni

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)


Tabella III

Formato dei dati

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Definizione e osservazioni

(1)

Paese

3

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Si tratta sempre del paese dichiarante.

(2)

CFR

12

(Community Fleet Register Number — Numero del registro comunitario della flotta).

Numero unico di identificazione di una nave.

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.

(3)

Marcatura esterna

14

Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione

(4)

Zona

1

Indica che la nave ha esercitato attività di pesca nella zona a, b, c o d di cui al punto 2.1 del presente allegato

(5)

Durata del periodo di gestione

3

Numero di giorni di ciascun periodo di gestione assegnato a una data nave. Periodi di gestione separati nei quali lo stesso gruppo di attrezzi o combinazione di gruppi di attrezzi possono essere raggruppati.

(6)

Tipo/tipi di attrezzi notificati

5

Indicazione dei tipi di attrezzi notificati conformemente al punto 4 del presente allegato, p. es. a.i - e.

(7)

Condizioni speciali applicabili

1

Indicazione delle condizioni speciali a — k, di cui al punto 8.1, eventualmente applicabili.

(8)

Giorni ammissibili per attrezzo

3

Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi del presente allegato in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati.

(9)

Giorni di utilizzo dell'attrezzo

3

Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona conformemente al presente allegato.

(10)

Trasferimento di giorni

3

Per i giorni trasferiti indicare «- numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»


(1)  GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 485/2005 (GU L 81 del 30.3.2005, pag. 1)

(2)  Si utilizzano unicamente le denominazioni di cui ai punti 4 e 8.

(3)  Applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 in caso di restrizioni.

Allegato IIA, Appendice 1

1.

Una copia del permesso di pesca speciale di cui al punto 12.1 del presente allegato è tenuta a bordo della nave.

2.

Se è titolare di un permesso di pesca speciale, la nave deve detenere a bordo e utilizzare solo una rete da traino con una finestra di fuga come specificato al punto 4 del presente allegato. L’attrezzo deve essere approvato dagli ispettori nazionali prima dell’inizio della pesca.

3.

Finestra di fuga

3.1.

La finestra è inserita nella sezione cilindrica, con una circonferenza di almeno 80 maglie aperte. La finestra deve essere inserita nel pannello superiore della rete e coprirlo per metà. Non ci devono essere più di due maglie a diamante aperte tra la fila posteriore di maglie a lato della finestra e la relinga laterale adiacente. La finestra deve terminare a non più di sei metri dalla sagola di chiusura. Il rapporto di intreccio è di due maglie a diamante e una maglia quadrata.

3.2.

La finestra deve essere lunga almeno tre metri. Le maglie devono avere un'apertura minima di 120 mm. Le maglie devono essere quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco.

3.3.

La pezza della sezione a maglie quadrate deve essere di filo ritorto singolo senza nodi. La finestra deve essere inserita in modo tale che le maglie restino sempre completamente aperte durante la pesca. La finestra non deve essere in alcun modo ostruita con accessori interni o esterni.

Allegato IIA, Appendice 2

1.

Una copia del permesso di pesca speciale di cui al punto 12.1 è tenuta a bordo della nave.

2.

Se è titolare di un permesso di pesca speciale, la nave deve detenere a bordo e utilizzare solo una rete da traino dotata di una griglia destinata a separare lo scampo dal pesce tondo come specificato al punto 4 del presente allegato o altri dispositivi che possiedano proprietà selettive analoghe comprovate. L’attrezzo deve essere approvato dagli ispettori nazionali prima dell’inizio della pesca.

3.

Griglia

3.1.

La griglia deve essere rettangolare. Le sbarre della griglia devono essere parallele all’asse longitudinale della griglia. Lo spazio tra le sbarre della griglia non deve superare i 35 mm. È consentito utilizzare una o più cerniere per agevolarne l’avvolgimento sul tamburo.

3.2.

La griglia viene montata diagonalmente nella rete da traino, rivolta verso l’alto e all’indietro, in un qualsiasi punto tra l’imboccatura del sacco e 10 metri all’interno dell’avansacco. Tutti i lati della griglia sono fissati alla rete da traino.

3.3.

Nel pannello superiore della rete, a contatto diretto con il bordo superiore della griglia, deve trovarsi un varco, libero da ostacoli, per l’uscita dei pesci. L’apertura del varco deve presentare la stessa larghezza, nel lato posteriore, di quella della griglia e deve restringersi fino a formare una punta nella parte anteriore, lungo i lati di maglia, su entrambi i lati della griglia.

3.4.

È consentito fissare un imbuto davanti alla griglia allo scopo di incanalare i pesci verso il letto della rete e verso la griglia. La dimensione minima delle maglie dell’imbuto deve corrispondere alla dimensione minima delle maglie del sacco. L’apertura verticale minima dell’imbuto di canalizzazione verso la griglia deve essere di 30 cm. La larghezza dell’imbuto di canalizzazione verso la griglia deve corrispondere alla larghezza della griglia stessa.

4.

Per le navi titolari di un permesso di pesca speciale di cui al punto 12.1 del presente allegato, le catture detenute a bordo devono rappresentare meno del 5% di merluzzo bianco e più del 70% di scampo.

Allegato IIA, Appendice 3

1.

Una copia del permesso di pesca speciale di cui al punto 12.1 del presente allegato è tenuta a bordo della nave.

2.

Se è titolare di un permesso di pesca speciale, la nave deve detenere a bordo e utilizzare solo una rete da traino con una finestra di fuga come specificato al punto 4 del presente allegato. L’attrezzo deve essere approvato dagli ispettori nazionali prima dell’inizio della pesca.

3.

Finestra di fuga

3.1.

La finestra è inserita nella sezione cilindrica, con una circonferenza di almeno 80 maglie aperte. La finestra deve essere inserita nel pannello superiore della rete. Non ci devono essere più di due maglie a diamante aperte tra la fila posteriore di maglie a lato della finestra e la relinga laterale adiacente. La finestra deve terminare a non più di 6 metri dalla sagola di chiusura. Il rapporto di intreccio è di due maglie a diamante e una maglia quadrata.

3.2.

La finestra deve essere lunga almeno tre metri. Le maglie devono avere un'apertura minima di 140 mm. Le maglie devono essere quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco.

3.3.

La pezza della sezione a maglie quadrate deve essere di filo ritorto singolo senza nodi. La finestra deve essere inserita in modo tale che le maglie restino sempre completamente aperte durante la pesca. La finestra non deve essere in alcun modo ostruita con accessori interno o esterni.

ALLEGATO IIB

SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO

1.   Campo di applicazione

Alle navi comunitarie di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo gli attrezzi trainati e fissi di cui al punto 3 e che si trovano nelle divisioni VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato. Ai fini del presente allegato, un riferimento all'anno 2006 indica il periodo dal 1° febbraio 2006 al 31 gennaio 2007.

2.   Definizione di giornate di presenza in una zona

Ai fini del presente allegato si intende per «giornata di presenza in una zona» qualsiasi periodo di 24 ore durante il quale una nave si trova in ogni momento in una delle zone di cui al punto 1 ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo di 24 ore è a scelta dello Stato membro di bandiera della nave in questione.

3.   Definizione di attrezzi da pesca

Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca:

a)

Reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo aventi maglie di dimensione:

i)

pari o superiore a 32 mm e inferiore a 55 mm;

ii)

pari o superiore a 55 mm;

b)

Reti da imbrocco con maglie di dimensioni:

i)

pari o superiore a 60 mm e inferiore a 80 mm;

ii)

pari o superiore a 80 mm;

c)

Palangari di fondo.

ATTUAZIONE DELLE LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

4.   Obblighi degli Stati membri

Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nella Comunità, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca definiti al punto 3, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 7.

5.   Livelli dello sforzo di pesca

5.1.

Uno Stato membro non può consentire la pesca con uno degli attrezzi di cui al punto 3 a una nave battente la sua bandiera che non abbia un'attività registrata in quel tipo di pesca nel 2002, 2003, 20042004 o 2005 nella zona in questione, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

Tuttavia, una nave con un'attività comprovata di pesca utilizzando un attrezzo di cui al punto 3 può essere autorizzata a utilizzare un attrezzo differente definito al punto 3, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

5.2.

Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti in una delle zone di cui al punto 1 non è autorizzata a pescare con uno degli attrezzi di cui al punto 3 in tale zona, a meno che le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento autorizzato ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e le siano concessi giorni in mare conformemente al punto 13 del presente allegato.

6.   Calcolo dello sforzo di pesca

Uno Stato membro non può imputare ai giorni assegnati a una sua nave ai sensi del presente allegato i giorni in cui la nave è stata presente nella zona ma non è stata in grado di pescare perché impegnata ad aiutare un'altra nave in situazione di emergenza o a trasportare una persona ferita bisognosa di assistenza medica urgente. Entro un mese dalle decisioni prese in merito, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una giustificazione delle stesse nonché la prova dell'emergenza quale risulta da una relazione delle autorità competenti.

NUMERO DI GIORNATE DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATE ALLE NAVI

7.   Numero massimo di giorni

7.1.

Per determinare il numero massimo di giorni in cui una nave può essere presente nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:

(a)

Gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave nel 2001, 2002 o 2003 oppure dalla nave o dalle navi che impiegano attrezzi simili e che hanno il diritto di beneficiare di questa condizione speciale, mutatis mutandis, che sono state sostituite conformemente alla legislazione comunitaria devono rappresentare meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di bordo comunitario, e

(b)

Gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave nel 2001, 2002 o 2003 oppure dalla nave o dalle navi che impiegano attrezzi simili e che hanno il diritto di beneficiare di questa condizione speciale, mutatis mutandis, che sono state sostituite conformemente alla legislazione comunitaria devono rappresentare meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di bordo comunitario.

7.2.

Il numero massimo di giorni per anno in cui una nave può essere presente nella zona detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 3 è indicato nella tabella I.

8.   Periodi di gestione

8.1.

Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi di calendario.

8.2.

Il numero di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato.

8.3.

In un qualsiasi periodo di gestione una nave può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo per esse impiegato sia imputato ai giorni ad essa assegnati di cui al punto 7, purché detta nave notifichi preliminarmente allo Stato membro di bandiera la sua intenzione in tal senso, la natura della sua attività e purché restituisca la sua licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo la nave non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci.

9.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

9.1.

La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 3, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca a decorrere dal 1o gennaio 2004, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Possono essere prese in considerazione anche le navi per le quali venga dimostrato il ritiro definitivo dalla zona. Il numero aggiuntivo di giorni assegnato alle navi con una data categoria di attrezzi sarà direttamente proporzionale allo sforzo del 2003 espresso in chilowatt-giorni delle navi ritirate che utilizzavano gli attrezzi in questione, rapportato al livello comparabile dello sforzo di pesca messo in atto nel 2003 da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Questo punto non si applica quando una nave è stata sostituita ai sensi del punto 5.2.

9.2.

Gli Stati membri che desiderano beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 devono presentare una richiesta in tal senso alla Commissione, allegando informazioni dettagliate relative alle cessazioni definitive delle attività di pesca in questione.

9.3.

Sulla base di tale domanda, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 7.2. per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

10.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per una copertura di osservazione rafforzata

10.1.

Nel 2006 la Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4, sulla base di un programma rafforzato di copertura di osservazione, in partenariato tra ricercatori scientifici e l'industria della pesca. Tale programma si incentrerà in particolare sui livelli degli scarti e sulla composizione delle catture.

10.2.

Gli Stati membri che desiderano beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 10.1 devono presentare una descrizione del loro programma rafforzato di copertura di osservazione.

10.3.

Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 8.2. per lo Stato membro in questione e per la zona e il raggruppamento di attrezzi interessato secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

11.   Condizioni relative alle deroghe dall’assegnazione normale di giorni

11.1.

Se ad una nave viene concesso un numero aggiuntivo di giorni perché soddisfa le condizioni speciali di cui ai punti 7.1 a) e 7.1 b), gli sbarchi della nave non possono superare, nel 2006, 5 tonnellate di peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate di peso vivo di scampo.

11.2.

La nave non può trasbordare pesce in mare verso altre navi.

11.3.

Se una nave non soddisfa una di tali condizioni, non ha più diritto, con effetto immediato, ai giorni aggiuntivi.

Tabella I Numero massimomassimo annuale di giornate di presenza di una nave nella zona, per attrezzo da pesca

Gruppo di attrezzi Punto 3

Condizioni speciali Punto 7

Denominazione (1)

Numero massimo di giorni

3.a.i

 

Reti a strascico aventi maglie di dimensione ≥ 32 e < 55 mm

240

3.a.ii

 

Reti a strascico aventi maglie di dimensione pari o superiore a 55 mm

240

3.b.i

 

Reti da imbrocco con maglie di dimensioni ≥ 60 e < 80 mm

240

3.c

 

Palangari di fondo

240

3.a.i

7.1(a) e 7.1(b)

Reti a strascico aventi maglie di dimensione ≥ 32 e < 55 mm

illimitato

3.a.ii

7.1(a) e 7.1(b)

Reti a strascico aventi maglie di dimensione ≥ 55 mm

illimitato

3.b.i

7.1(a)

Reti da imbrocco con maglie di dimensioni ≥ 60 e < 80 mm

illimitato

3.c

7.1(a)

Palangari di fondo

illimitato

SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA E DI GIORNATE DI PRESENZA NELLA ZONA

12.   Trasferimento di giornate tra navi battenti la bandiera di uno Stato membro

12.1.

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 5, uno Stato membro può consentire a qualsiasi nave battente la sua bandiera di trasferire giornate di presenza nella zona, alle quali è ammissibile, a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave moltiplicato per la sua potenza motrice installata, espressa in chilowatt-giorni, sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente e la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave. La potenza motrice installata in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nello schedario comunitario delle navi da pesca.

12.2.

Il numero totale di giornate di presenza nella zona trasferite in virtù del punto 12.1, moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate di attività comprovata della nave cedente in tale zona, verificata in base al giornale di bordo comunitario, negli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 moltiplicata per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave.

12.3.

Il trasferimento di giornate di cui al punto 12.1 è consentito solo tra navi che operano con lo stesso gruppo di attrezzi e durante lo stesso periodo di gestione.

12.4.

Non è ammesso alcun trasferimento di giornate dalle navi che beneficiano dell'assegnazione di cui al punto 3.

12.5.

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giornate effettuati.

13.   Trasferimento di giornate tra navi battenti la bandiera di Stati membri diversi

Gli Stati membri possono consentire il trasferimento di giornate di presenza nella zona di cui al punto 1 per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, a condizione che siano rispettate le stesse disposizioni stabilite ai punti 5.1., 5.2., 6 e 12. Qualora gli Stati membri decidano di autorizzare tale trasferimento, essi comunicano preliminarmente alla Commissione il trasferimento effettuato, espresso in numero di giorni e in sforzo di pesca, nonché i relativi contingenti di pesca concordati.

UTILIZZAZIONE DEGLI ATTREZZI DA PESCA

14.   Notifica degli attrezzi da pesca

14.1.

Anteriormente al giorno d'inizio di ciascun periodo di gestione, il comandante della nave o il suo rappresentante comunica alle autorità dello Stato membro di bandiera l'attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare durante il successivo periodo di gestione. Fino a quando tale notifica non viene effettuata, la nave non può esercitare attività di pesca nella zona con nessuno degli attrezzi di cui al punto 3.

14.2.

Il punto 14.1 non si applica alle navi autorizzate da uno Stato membro a impiegare solo uno dei tipi di attrezzi di cui al punto 3.

15.   Uso combinato di attrezzi da pesca regolamentati e non regolamentati

Nel caso di una nave che voglia combinare l'uso di uno o più degli attrezzi da pesca di cui al punto 3 (attrezzi regolamentati) con altri attrezzi non menzionati al punto 3 (attrezzi non regolamentati), l'uso di attrezzi non regolamentati non è oggetto di restrizioni. Le navi in questione devono notificare anticipatamente quando intendono utilizzare gli attrezzi regolamentati. Senza tale notifica nessuno degli attrezzi di cui al punto 3 può essere tenuto a bordo. Tali navi devono essere autorizzate ed equipaggiate per praticare l'attività di pesca alternativa.

16.   Transito

Una nave può transitare in detta zona purché non abbia un permesso di pesca per operare nella zona o abbia preliminarmente notificato alle sue autorità la sua intenzione in tal senso. Mentre detta nave si trova nella zona, qualsiasi attrezzo da pesca detenga a bordo deve essere fissato e riposto nella stiva secondo le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA

17.   Registrazione dei dati

Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti dati ricevuti a norma dell’articolo 8, dell’articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, siano registrati su supporto informatico:

a)

entrata e uscita dal porto;

b)

ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse.

18.   Controlli incrociati

Gli Stati membri verificano per mezzo dei dati VMS la presentazione dei giornali di bordo e le informazioni ivi registrate. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati e resi accessibili alla Commissione su richiesta.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

19.   Raccolta dei dati

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione delle giornate di presenza nella zona indicata al presente allegato, raccolgono per ciascun trimestre le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona di cui al punto 1 per gli attrezzi trainati, gli attrezzi fissi e i palangari e allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nelle zone di cui al presente allegato.

20.   Trasmissione dei dati

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, mediante fogli elettronici, i dati di cui al punto 19 nel formato indicato alle tabelle II e III, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri.

Tabella II Modello di dichiarazione

Paese

CFR

Marcatura esterna

Durata del periodo di gestione

Tipo/tipi di attrezzi notificati

Condizioni speciali applicabili

Giorni ammissibili per attrezzo

Giorni di utilizzo dell'attrezzo

Trasferimento di giorni

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Tabella III Formato dei dati

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Definizione e osservazioni

(1) Paese

3

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio. Si tratta sempre del paese dichiarant

(2) CFR

12

(Community Fleet Register Number - Numero del registro comunitario della flotta). Numero unico di identificazione di una nave. Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.

(3) Marcatura esterna

14

Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione

(4) Durata del periodo di gestione

3

Numero di giorni di ciascun periodo di gestione assegnato a una data nave. Periodi di gestione separati nei quali lo stesso gruppo di attrezzi o combinazione di gruppi di attrezzi notificati possono essere raggruppati.

(5) Tipo/tipi di attrezzi notificati

5

Indicazione dei tipi di attrezzi notificati conformemente al punto 3 del presente allegato, p. es. a.i, a.ii, b.i, b.ii o c.

(6) Condizioni speciali applicabili

1

Indicazione delle condizioni speciali a e/o b, di cui al punto 7.1, eventualmente applicabili.

(7) Giorni ammissibili per attrezzo

3

Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi del presente allegato in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati.

(8) Giorni di utilizzo dell'attrezzo

3

Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona conformemente al presente allegato.

(9) Trasferimento di giorni

3

Per i giorni trasferiti indicare «- numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»


(1)  Si utilizzano unicamente le denominazioni di cui ai punti 3 e 7

ALLEGATO IIC

SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE

1.   Campo di applicazione

Alle navi comunitarie di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 3 e si trovano nella divisione VIIe, si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato. Ai fini del presente allegato, un riferimento all'anno 2006 indica il periodo dal 1° febbraio 2006 al 31 gennaio 2007.

Le navi che utilizzano reti fisse con maglie di dimensioni superiori a 120 mm e con un'attività comprovata di pesca nel 2004 inferiore a 300 kg di sogliole sono esenti dalle disposizioni del presente allegato a condizione che:

a)

tali navi catturino meno di 300 kg nel 2006 e

b)

ogni Stato membro interessato trasmetta una relazione alla Commissione entro il 31 luglio 2006 e il 31 gennaio 2007 sulle catture di sogliole effettuate da tali navi nel 2006.

2.   Definizione di giornate di presenza nella zona

Ai fini del presente allegato si intende per «giornata di presenza in una zona» qualsiasi periodo di 24 ore durante il quale una nave si trova in ogni momento in una delle zone di cui al punto 1 ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo di 24 ore è a scelta dello Stato membro di bandiera della nave in questione.

3.   Definizione di attrezzi da pesca

Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca:

a)

Sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm;

b)

Reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi maglie di dimensione inferiore a 220 mm.

ATTUAZIONE DELLE LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

4.   Obblighi degli Stati membri

Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nella Comunità, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca definiti al punto 3, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 7.

5.   Livelli dello sforzo di pesca

5.1.

Uno Stato membro non può consentire la pesca con uno degli attrezzi di cui al punto 3 a una sua nave che non abbia un'attività registrata in quel tipo di pesca nel 2002, 2003, 2004 o 2005 nella zona in questione, escludendo le attività di pesca comprovate derivanti dal trasferimento di giornate tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

Tuttavia, una nave con un'attività comprovata di pesca utilizzando un attrezzo di cui al punto 3, può essere autorizzata a utilizzare un attrezzo differente definito al punto 3, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

5.2.

Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti in una delle zone di cui al punto 1 non è autorizzata a pescare con uno degli attrezzi di cui al punto 3 in tale zona, a meno che le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento autorizzato ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e le siano concessi giorni in mare conformemente al punto 12 del presente allegato.

6.   Calcolo dello sforzo di pesca

Uno Stato membro non può imputare ai giorni assegnati a una sua nave ai sensi del presente allegato i giorni in cui la nave è stata presente nella zona ma non è stata in grado di pescare perché impegnata ad aiutare un'altra nave in situazione di emergenza o a trasportare una persona ferita bisognosa di assistenza medica urgente. Entro un mese dalle decisioni prese in merito, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una giustificazione delle stesse nonché la prova dell'emergenza quale risulta da una relazione delle autorità competenti.

NUMERO DI GIORNATE DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATE ALLE NAVI

7.   Numero massimo di giorni

7.1.

Per determinare il numero massimo di giorni in cui una nave può essere presente nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, in conformità della tabella I:

a)

dei raggruppamenti di attrezzi di cui al punto 3, la nave detiene a bordo o utilizza solo l'attrezzo di cui al punto 3.b;

b)

gli sbarchi totali di peso vivo di sogliola effettuati dalla nave nel 2004 registrati nel giornale di bordo comunitario devono essere inferiori a 300 kg.

7.2.

Il numero massimo di giorni all'anno in cui una nave può essere presente nella zona detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 3 è indicato nella tabella I.

7.3.

Il numero di giorni in cui una nave è nella zona totale di cui al presente allegato e all’allegato IIA non deve superare il numero indicato nella tabella I del presente allegato. Tuttavia il numero di giorni in cui la nave si trova nelle zone di cui all'allegato IIA non deve superare il numero massimo fissato in conformità dell'allegato IIA.

8.   Periodi di gestione

8.1.

Gli Stati membri possono suddividere le giornate di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di uno o più mesi civili.

8.2.

Il numero di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è deciso dagli Stati membri.

8.3

In un qualsiasi periodo di gestione, una nave che abbia utilizzato il numero di giornate di presenza nella zona cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori della zona, per i giorni restanti del periodo di gestione, a meno che non utilizzi un attrezzo per il quale non è stato fissato un numero massimo di giorni.

9.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

9.1.

La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 3, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca a decorrere dal 1° gennaio 2004 conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Il numero aggiuntivo di giorni assegnato alle navi con una data categoria di attrezzi sarà direttamente proporzionale allo sforzo di pesca del 2003, espresso in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che utilizzavano gli attrezzi in questione, rapportato al livello comparabile dello sforzo di pesca messo in atto nel 2003 da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Questo punto non si applica se una nave è stata sostituita in conformità del punto 5.2.

9.2.

Gli Stati membri che desiderano beneficiare di tale assegnazione devono presentare una richiesta in tal senso alla Commissione, allegando informazioni dettagliate relative alle cessazioni definitive delle attività di pesca in questione.

9.3.

Sulla base di tale domanda, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 7.1. per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

10.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per una copertura di osservazione rafforzata

10.1.

Nel 2006 la Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4, sulla base di un programma rafforzato di copertura di osservazione in partenariato tra ricercatori scientifici e l'industria della pesca. Tale programma si incentrerà in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture.

10.2.

Gli Stati membri che desiderano beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 10.1 devono presentare una descrizione del loro programma rafforzato di copertura di osservazione.

10.3.

Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 8.2 per lo Stato membro in questione e per la zona e il raggruppamento di attrezzi interessato secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

11.   Condizioni relative alle deroghe dall'assegnazione normale di giorni

11.1.

Se ad una nave viene concesso un numero aggiuntivo di giorni perché soddisfa le condizioni speciali di cui al punto 7.1, gli sbarchi della nave non possono superare 300 kg di peso vivo di sogliola.

11.2.

La nave non può trasbordare pesce in mare verso altre navi.

11.3.

Se una nave non soddisfa una di tali condizioni, non ha più diritto, con effetto immediato, ai giorni aggiuntivi.

Tabella I

Numero massimo annuale di giornate di presenza di una nave nella zona, per attrezzo da pesca, nel 2006

Gruppo di attrezzi punto 3

Condizioni speciali punto 7

Denominazione (1)

Manica occidentale

3.a

 

Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 80 mm

216

3.b

 

Reti fisse aventi maglie di dimensione < 220 mm

216

3.b.

7.1

Reti fisse aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm;

Meno di 300 kg di sogliola all'anno

Illimitato

SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA E DI GIORNATE DI PRESENZA NELLA ZONA

12.   Trasferimento di giornate tra navi battenti la bandiera di uno Stato membro

12.1.

Uno Stato membro può consentire a qualsiasi nave battente la sua bandiera di trasferire giornate di presenza nella zona, alle quali è ammissibile, a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave e la sua potenza motrice installata, espressa in chilowatt-giorni, sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente e la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave. La potenza motrice installata in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nello schedario comunitario delle navi da pesca.

12.2.

Il numero totale di giornate di presenza nella zona trasferite in virtù del punto 12,1, moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate di attività comprovata della nave cedente, verificata in base al giornale di bordo comunitario, negli anni 2001, 2002, 2003 e 2004, moltiplicata per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave.

12.3.

Il trasferimento di giornate di cui al punto 12.1 è consentito solo tra navi che operano con lo stesso gruppo di attrezzi di cui al punto 3 e durante lo stesso periodo di gestione.

12.4.

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giornate effettuati.

13.   Trasferimento di giornate tra navi battenti la bandiera di Stati membri diversi

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera purché siano rispettate le stesse disposizioni stabilite ai punti 5.1., 5.2, 6. e 12. Qualora gli Stati membri decidano di autorizzare tale trasferimento, essi comunicano preliminarmente alla Commissione il trasferimento effettuato, espresso in numero di giorni e in sforzo di pesca, nonché i relativi contingenti concordati.

UTILIZZAZIONE DEGLI ATTREZZI DA PESCA

14.   Notifica degli attrezzi da pesca

Anteriormente al giorno d'inizio di ciascun periodo di gestione, il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica alle autorità dello Stato membro di bandiera l'attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare durante il successivo periodo di gestione. Fino a quando tale notifica non viene effettuata, la nave non può esercitare attività di pesca nelle zone di cui al punto 1 con nessuno degli attrezzi di cui al punto 3.

15.   Attività diverse dalla pesca

In un qualsiasi periodo di gestione una nave può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo per esse impiegato sia imputato ai giorni ad essa assegnati di cui al punto 7, purché detta nave notifichi preliminarmente allo Stato membro di bandiera la sua intenzione in tal senso, la natura della sua attività e purché restituisca la licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo la nave non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci.

16.   Transito

Una nave può transitare in detta zona purché non abbia un permesso di pesca per operare nella zona o abbia preliminarmente notificato alle sue autorità la sua intenzione in tal senso. Mentre detta nave si trova nella zona, qualsiasi attrezzo da pesca detenga a bordo deve essere fissato e riposto nella stiva secondo le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA

17.   Comunicazioni sullo sforzo di pesca

Gli articoli 19 ter, quater, quinquies, sexies e dodecies del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano alle navi che impiegano gli attrezzi da pesca specificati al punto 3 e operanti nella zona specificata al punto 1. Le navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, e quelle che operano secondo la definizione di giorno di cui al punto 2 sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail.

18.   Registrazione dei dati

Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti dati ricevuti a norma dell’articolo 8, dell’articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2244/2003 siano registrati su supporto informatico:

a)

entrata e uscita dal porto;

b)

ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse.

19.   Controlli incrociati

Gli Stati membri verificano per mezzo dei dati VMS la presentazione dei giornali di bordo e le informazioni ivi registrate. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati e resi disponibili alla Commissione, su richiesta.

20.   Misure di controllo alternative

Gli Stati membri possono attuare misure di controllo alternative per garantire la conformità con gli obblighi di cui al punto 17 del presente allegato, purché esse garantiscano la medesima efficacia e trasparenza. Prima di essere attuate, tali misure alternative sono notificate alla Commissione.

21.   Notifica preliminare dei trasbordi e degli sbarchi

Il comandante di una nave comunitaria o il suo rappresentante che intende trasbordare un quantitativo detenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo notifica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera le informazioni indicate al paragrafo 19 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93 con un preavviso di almeno 24 ore.

22.   Margine di tolleranza nella stima dei quantitativi registrati nel giornale di bordo

In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, la tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo ed espresso in kg, di cui al punto 17, è pari a un margine massimo dell'8 % del dato registrato nel giornale di bordo. Qualora nella legislazione comunitaria non siano indicati fattori di conversione, si applicano i fattori di conversione adottati dagli Stati membri di cui la nave batte bandiera.

23.   Stivaggio separato

Quando a bordo della nave sono stivati quantitativi superiori a 50 kg di sogliola, è vietato detenere a bordo della nave, quale che sia il contenitore, quantitativi di sogliola mescolati con altre specie di organismi marini. I comandanti delle navi comunitarie prestano agli ispettori degli Stati membri l'assistenza necessaria per consentire loro di procedere ad un controllo incrociato tra i quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e le catture di sogliola detenute a bordo.

24.   Pesatura

24.1.

Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché, prima della vendita, i quantitativi di sogliola superiori a 300 kg pescati nella zona siano pesati con bilance del tipo usato nei centri di vendita all'asta.

24.2.

Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi superiori a 300 kg di sogliola pescati nella zona e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di ispettori prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco.

25.   Trasporto

In deroga all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi superiori a 50 kg di qualsiasi specie ittica di cui all'articolo 7 del presente regolamento, trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione, sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni previste dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93 indicante i quantitativi delle specie trasportate. L'esenzione prevista dall'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2847/93 non si applica.

26.   Programma di controllo specifico

In deroga all'articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo specifici per gli stock ittici nelle zone di cui all'articolo 7 possono avere una durata superiore a due anni dalla loro entrata in vigore.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

27.   Raccolta dei dati

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione delle giornate di presenza nella zona indicata al presente allegato, raccolgono per ciascun trimestre le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi e allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona di cui al presente allegato.

28.   Trasmissione dei dati

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, mediante fogli elettronici, i dati di cui al punto 26 nel formato indicato alle tabelle II e III, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri.

Tabella II Modello di dichiarazione

Paese

CFR

Marcatura esterna

Durata del periodo di gestione

Tipo/tipi di attrezzi notificati

Condizioni speciali applicabili

Giorni ammissibili per attrezzo

Giorni di utilizzo dell'attrezzo

Trasferimento di giorni

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Tabella III Formato dei dati

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Definizione e osservazioni

(1) Paese

3

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio. Si tratta sempre del paese dichiarante.

(2) CFR

12

(Community Fleet Register Number – Numero del registro comunitario della flotta). Numero unico di identificazione di una nave.Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.

(3) Marcatura esterna

14

Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione

(4) Durata del periodo di gestione

3

Numero di giorni di ciascun periodo di gestione assegnato a una data nave. Periodi di gestione separati nei quali lo stesso gruppo di attrezzi o combinazione di gruppi di attrezzi notificati possono essere raggruppati.

(5) Tipo/tipi di attrezzi notificati

5

Indicazione dei tipi di attrezzi notificati conformemente al punto 3 del presente allegato, p. es. a. o b.

(6) Condizioni speciali applicabili

1

Indicazione delle condizioni speciali di cui al punto 7.1, eventualmente applicabili.

(7) Giorni ammissibili per attrezzo

3

Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi del presente allegato in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati.

(8) Giorni di utilizzo dell'attrezzo

3

Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona conformemente al presente allegato.

(9) Trasferimento di giorni

3

Per i giorni trasferiti indicare «- numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»


(1)  Si applicano unicamente le denominazioni di cui ai punti 3 e 7.

ALLEGATO IID

SFORZO DI PESCA PER LE NAVI CHE PRATICANO LA PESCA DEL CICERELLO NELLA SOTTOZONA IV E NELLE DIVISIONI IIA E IIIA

1.

Le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi della Comunità che pescano nella divisione IIIa, nella divisione IIa (acque CE) e nella sottozona IV con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm.

2.

Ai fini del presente allegato si intende per «giornata all'interno della zona»:

(a)

il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00: 00 di un giorno civile e le ore 24: 00 del medesimo giorno civile o una parte di detto periodo;

(b)

qualsiasi periodo continuo di 24 ore quale registrato nel giornale di bordo comunitario tra la data e l'ora di partenza e la data e l'ora di arrivo e qualsiasi parte di uno di questi periodi.

3.

Entro il 1o marzo 2006, ogni Stato membro interessato istituisce una base dati contenente per quanto riguarda la sottozona IV e la divisione IIIa negli anni 2002, 2003 e 2004 e per ogni nave battente la sua bandiera o immatricolata nella Comunità che abbia svolto attività di pesca utilizzando reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm, le seguenti informazioni:

(a)

il nome e il numero di immatricolazione internazionale del peschereccio;

(b)

la potenza motrice installata della nave in chilowatt, misurata conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86;

(c)

il numero di giornate all'interno della zona in attività di pesca con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm;

(d)

i chilowatt-giorni risultanti dal prodotto del numero di giorni all'interno della zona per la potenza motrice installata in chilowatt.

4.

Ogni Stato membro deve calcolare i seguenti aspetti:

(a)

i chilowatt-giorni totali per ogni anno risultanti dalla somma dei chilowatt-giorni calcolati al punto 3, lettera d);

(b)

la media dei chilowatt-giorni per il periodo 2002-2004.

5.

Ogni Stato membro deve garantire che il numero di chilowatt-giorni nel 2006 per le navi battenti la sua bandiera o immatricolate nella Comunità non superi del 20 % quello del 2004, come calcolato al punto 4, lettera a).

6.

Il numero massimo di chilowatt-giorni di cui al punto 5, nonché il TAC e i contingenti per il cicerello nelle zone IIa (acque CE), IIIa e IV (acque CE) di cui all’allegato I del presente regolamento, vengono riesaminati dalla Commissione quanto prima sulla base del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) relativo alla consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2005, in conformità delle seguenti norme:

(a)

se il CSTEP ritiene che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2005 sia pari o superiore a 500 000 milioni di esemplari a età 0, non sarà applicata alcuna limitazione di chilowatt-giorni per il resto del 2006 e il TAC per il 2006 sarà fissato a 600 000 tonnellate;

(b)

se il CSTEP ritiene che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2005 sia compresa tra 300 000 milioni e 500 000 milioni di esemplari a età 0, il numero di chilowatt-giorni non potrà superare il livello del 2003, quale calcolato al punto 4, lettera a) e il TAC per il 2006 sarà fissato a 300 000 tonnellate;

(c)

se il CSTEP ritiene che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2005 sia inferiore a 300 000 milioni di esemplari a età 0, la pesca con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm sarà vietata per il resto del 2006. Sarà tuttavia consentita una limitata attività di pesca ai fini del controllo dello stock di cicerello nella divisione CIEM IIIa e nella sottozona IV e degli effetti della chiusura. A tal fine gli Stati membri interessati elaborano, in cooperazione con la Commissione, un piano per le attività di pesca a fini di controllo.


ALLEGATO III

MISURE TECNICHE E DI CONTROLLO TRANSITORIE

Parte A

Atlantico settentrionale, compreso il Mare del Nord, lo Skagerrak e il Kattegat

1.   Procedure di sbarco e pesatura per le aringhe, gli sgombri e i sugarelli

1.1   Campo di applicazione

1.1.1.

Le seguenti procedure si applicano agli sbarchi effettuati nella Comunità europea da navi comunitarie e di paesi terzi, in quantitativi superiori a 10 tonnellate per sbarco di aringhe, sgombri e sugarelli, o a una combinazione degli stessi, catturati:

a)

per le aringhe, nelle sottozone CIEM I, II, IV, VI e VII e nelle divisioni IIIa e Vb;

b)

per gli sgombri e i sugarelli, nelle sottozone CIEM III, IV, VI e VII e nella divisione IIa.

1.2.   Porti designati

1.2.1.

Gli sbarchi di cui al punto 1.1 sono consentiti solo nei porti designati.

1.2.2.

Ciascuno Stato membro interessato comunica alla Commissione le modifiche apportate all'elenco, trasmesso nel 2004, dei porti designati nei quali possono essere effettuati sbarchi di aringhe, sgombri e sugarelli, nonché le modifiche apportate alle procedure di ispezione e sorveglianza per tali porti, inclusi i termini e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi delle specie e degli stock di cui al punto 1.1.1 nell'ambito di ciascuno sbarco. Le modifiche devono essere trasmesse almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore. La Commissione trasmette tali informazioni, nonché l'elenco dei porti designati da paesi terzi, a tutti gli Stati membri interessati.

1.3.   Ingresso nel porto

1.3.1.

Il comandante di una nave di cui al punto 1.1.1, o il suo rappresentante, comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere effettuato lo sbarco, almeno 4 ore prima di entrare nel porto di sbarco dello Stato membro interessato, le informazioni seguenti:

a)

il porto in cui intende entrare, il nome della nave e il suo numero di registrazione;

b)

l'ora di arrivo prevista nel porto suddetto;

c)

i quantitativi delle specie detenute a bordo, in chilogrammi di peso vivo;

d)

la zona di gestione, conformemente all’allegato I del presente regolamento, in cui è stata effettuata la cattura.

1.4.   Sbarco

1.4.1.

Le autorità competenti dello Stato membro interessato richiedono che le operazioni di sbarco non inizino prima che sia stata data l'autorizzazione.

1.5.   Giornale di bordo

1.5.1.

In deroga alle disposizioni di cui al punto 4.2 dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2807/83, il comandante di una nave presenta immediatamente, all'arrivo in porto, la pagina o le pagine pertinenti del giornale di bordo all'autorità competente presso il porto di sbarco.

I quantitativi detenuti a bordo, notificati prima dello sbarco come indicato al punto 1.3.1, lettera c), corrispondono ai quantitativi registrati nel giornale di bordo una volta completato.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2807/83, il margine di tolleranza consentito nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo, quale inserita nel giornale di bordo e espressa in kg, è pari all’8 %.

1.6.   Pesatura del pesce fresco

1.6.1.

Tutti gli acquirenti di pesce fresco devono assicurarsi che tutti i quantitativi ricevuti siano pesati con sistemi autorizzati dalle autorità competenti. La pesatura deve avvenire prima che il pesce sia smistato, trasformato, immagazzinato, portato via dal porto di sbarco o rivenduto. I risultati della pesatura sono utilizzati per compilare le dichiarazioni di sbarco, le distinte di vendita e le dichiarazioni di assunzione in carico.

1.6.2.

Nel determinare il peso, le eventuali detrazioni per il tenore in acqua non devono superare il 2 %.

1.7.   Pesatura del pesce fresco dopo il trasporto

1.7.1.

In deroga al punto 1.6.1, gli Stati membri possono consentire la pesatura del pesce fresco dopo il trasporto dal porto di sbarco, purché il pesce sia destinato a una località situata sul territorio dello Stato membro e distante non più di 100 chilometri dal porto di sbarco e a condizione che:

a)

sulla nave in cui è trasportato il pesce sia presente un ispettore dal porto di sbarco fino al luogo in cui il pesce è pesato, oppure

b)

le autorità competenti del porto di sbarco autorizzino il trasporto del pesce, fatte salve le seguenti disposizioni:

i)

immediatamente prima che la nave lasci il porto di sbarco, l«acquirente o un suo rappresentante forniscono alle autorità competenti una dichiarazione scritta indicante le specie di pesce e il nome della nave da cui devono essere sbarcate, il numero unico di identificazione della nave e informazioni sul luogo di destinazione in cui sarà pesato il pesce e sull’ora di arrivo stimata della nave nel porto di destinazione;

ii)

una copia della dichiarazione di cui al punto i) deve essere conservata dal conducente durante il trasporto del pesce e trasmessa al consegnatario del pesce nel luogo di destinazione.

1.8.   Pesatura del pesce surgelato

1.8.1.

Tutti gli acquirenti o i detentori di pesce surgelato devono assicurarsi che i quantitativi sbarcati siano pesati prima che il pesce sia trasformato, immagazzinato, portato via dal porto di sbarco o rivenduto. La tara corrispondente al peso delle casse, dei contenitori di plastica o di altro tipo in cui è contenuto il pesce da pesare può essere detratta dal peso di tutti i quantitativi sbarcati.

1.8.2.

In alternativa, il peso del pesce surgelato contenuto in casse può essere determinato moltiplicando il peso medio di un campione rappresentativo calcolato in base al peso del contenuto rimosso dalla cassa e senza imballaggio plastico, prima o dopo lo scioglimento del ghiaccio sulla superficie del pesce. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per approvazione, gli eventuali cambiamenti apportati alla loro metodologia di campionamento approvata dalla Commissione nel 2004. I cambiamenti sono approvati dalla Commissione. I risultati della pesatura sono utilizzati per compilare le dichiarazioni di sbarco, le distinte di vendita e le dichiarazioni di assunzione in carico.

1.9.   Distinta di vendita e dichiarazione di assunzione in carico

1.9.1.

Oltre a rispettare le disposizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2847/93, il trasformatore o l’acquirente di tutto il pesce sbarcato devono presentare alle autorità competenti dello Stato membro interessato, su richiesta ma comunque non oltre 48 ore dopo il completamento della pesatura, una copia della distinta di vendita o della dichiarazione di assunzione in carico.

1.10.   Sistemi di pesatura

1.10.1.

Qualora siano usati sistemi di pesatura pubblici, i responsabili della pesatura rilasciano all’acquirente una ricevuta indicante la data e l’ora della pesatura e il numero di identificazione della nave. Una copia della ricevuta deve essere acclusa alla distinta di vendita o alla dichiarazione di presa in carico.

1.10.2.

Nei casi in cui siano utilizzati sistemi di pesatura privati, tali sistemi devono essere approvati, calibrati e sigillati dalle autorità competenti e soggetti alle seguenti disposizioni:

a)

chi effettua la pesatura deve tenere un registro impaginato indicante:

i)

il nome e il numero di registrazione della nave da cui il pesce è stato sbarcato,

ii)

il numero di identificazione della nave nei casi in cui il pesce sia stato trasportato dal porto di sbarco prima della pesatura,

iii)

le specie di pesce,

iv)

il peso di ciascuno sbarco,

v)

la data e l’ora dell’inizio e della fine della pesatura;

b)

se la pesatura è effettuata su un nastro trasportatore, quest’ultimo deve essere provvisto di un contatore visibile che registri il totale cumulato del peso. Il totale cumulato è poi riportato nel registro di cui al punto a);

c)

il registro con i dati della pesatura e le dichiarazioni scritte di cui al punto 1.7.1, lettera b, punto ii) devono essere conservati per tre anni.

1.11.   Accesso da parte delle autorità competenti

Le autorità competenti devono avere pieno accesso ai sistemi di pesatura, al registro, alle dichiarazioni scritte e a tutte le strutture in cui il pesce è trasformato e conservato.

1.12.   Controlli incrociati

1.12.1.

Le autorità competenti effettuano controlli amministrativi incrociati su tutti gli sbarchi. Detti controlli hanno per oggetto:

a)

i quantitativi per specie indicati nel preavviso di sbarco, di cui al punto 1.3.1, e i quantitativi registrati nel giornale di bordo della nave;

b)

i quantitativi per specie registrati nel giornale di bordo della nave e i quantitativi indicati nella dichiarazione di sbarco;

c)

i quantitativi per specie indicati nella dichiarazione di sbarco e i quantitativi indicati nella dichiarazione di assunzione in carico o nella distinta di vendita.

1.13.   Ispezione completa

1.13.1.

Le autorità competenti di uno Stato membro garantiscono che almeno il 15 % dei quantitativi di pesce sbarcato e almeno il 10 % degli sbarchi di pesce siano oggetto di un'ispezione completa, comprendente almeno quanto segue:

a)

controllo del peso delle catture prelevate dalla nave, suddivise per specie. Nel caso delle navi che pompano a riva le catture deve essere pesato l'intero carico delle navi selezionate per l'ispezione. Nel caso dei pescherecci da traino congelatori vengono contate tutte le casse. Viene pesato un campione rappresentativo di casse/palette al fine di determinare il peso medio delle stesse. Viene inoltre effettuato un campionamento delle casse secondo una metodologia approvata per determinare il peso netto medio dei pesci (senza imballaggi, ghiaccio);

b)

in aggiunta ai controlli incrociati di cui al punto 1.12, verifiche incrociate riguardanti:

i)

i quantitativi per specie indicati nel registro di pesatura e quelli indicati nella dichiarazione di assunzione in carico o nella distinta di vendita;

ii)

le dichiarazioni scritte ricevute dalle autorità competenti ai sensi del punto 1.7.1, lettera b), punto i) e le dichiarazioni scritte in possesso del consegnatario del pesce di cui al punto 1.7.1, lettera b), punto ii);

iii)

i numeri di identificazione delle navi riportati nelle dichiarazioni scritte di cui al punto 1.7.1, lettera b), punto i) e i registri di pesatura;

c)

se lo sbarco viene interrotto, per poterlo riprendere deve essere chiesta l'autorizzazione;

d)

la verifica che tutto il pesce sia stato scaricato dalla nave una volta concluse le operazioni di sbarco.

1.14.   Documentazione

1.14.1.

Tutte le attività ispettive di cui al punto 1 devono essere documentate e la relativa documentazione deve essere conservata per tre anni.

2.   Pesca dell'aringa nella divisione CIEM IIa (acque CE)

È proibito sbarcare o tenere a bordo aringhe catturate nella divisione IIa (acque CE) nei periodi dal 1o gennaio al 28 febbraio e dal 16 maggio al 31 dicembre.

3.   Misure tecniche di conservazione nello Skagerrak e nel Kattegat

In deroga alle disposizioni di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/98 si applicano le disposizioni di cui all'appendice 1 del presente allegato.

4.   Restrizioni per la pesca del merluzzo bianco

4.1.   Divisione CIEM VIa

Fino al 31 dicembre 2006 è proibita ogni attività di pesca nelle zone ottenute congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:

 

59o 05' N, 06o 45' O

 

59o 30' N, 06o 00' O

 

59o 40' N, 05o 00' O

 

60o 00' N, 04o 00' O

 

59o 30' N, 04o 00' O

 

59o 05' N, 06o 45' O.

4.2.   Divisioni CIEM VII f e g

Dal 1o febbraio 2006 al 31 marzo 2006 è proibita ogni attività di pesca nei seguenti rettangoli CIEM: 30E4, 31E4, 32E3. Il divieto non si applica entro il limite di 6 miglia nautiche dalla linea di base.

4.3.   In deroga al punto 4.1 e 4.2 sono permesse le attività di pesca con l’impiego di nasse nelle zone e nei periodi specificati, purché:

i)

non siano tenuti a bordo attrezzi di pesca diversi dalle nasse, e

ii)

non sia tenuto a bordo pesce diverso dai molluschi e dai crostacei.

4.4.   In deroga ai punti 4.1 e 4.2 sono permesse le attività di pesca nelle zone ivi indicate utilizzando reti con maglie inferiori a 55 mm, purché:

i)

non siano tenute a bordo reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 55 mm, e

ii)

non siano tenuti a bordo pesci che non siano aringhe, sgombri, sardine, alacce, sugarelli, spratti, melù e argentine.

5.   Chiusura di una zona per la pesca dei cicerelli

5.1.

È proibito sbarcare o tenere a bordo cicerelli catturati nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell'Inghilterra e della Scozia e dalle lossodromie che uniscono in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84:

la costa orientale dell'Inghilterra alla latitudine 55o 30' N,

latitudine 55o 30' N, longitudine 1o 00' O,

latitudine 58o 00' N, longitudine 1o 00' O,

latitudine 58o 00' N, longitudine 2o 00' O,

la costa orientale della Scozia alla longitudine 2o 00' O.

5.2.

La pesca condotta per motivi di ricerca scientifica sarà autorizzata al fine di controllare lo stock di cicerelli nella zona e gli effetti della chiusura.

6.   Zona di protezione dell'eglefino di Rockall

È proibita ogni attività di pesca, eccetto quella con palangari, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti, misurati in base al sistema di coordinate WGS84:

Punto n.

Latitudine

Longitudine

1

57o00'N

15o00'O

2

57o00'N

14o00'O

3

56o30'N

14o00'O

4

56o30'N

15o00'O

7.   Misure tecniche di conservazione nel Mare d'Irlanda

Le misure tecniche di conservazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 254/2002 del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) applicabili nel 2002 (1), si applicano temporaneamente nel 2006.

8.   Uso di reti da imbrocco nelle divisioni CIEM VI a, b e VII b, c, j, k e nella sottozona XII

8.1.

Ai fini del presente allegato, per “reti da imbrocco” e “reti da posta impiglianti” si intendono attrezzi costituiti da un’unica pezza di rete e mantenuti verticalmente in acqua da piombi e galleggianti. Essi catturano organismi acquatici vivi che restano impigliati nelle loro maglie.

8.2.

Ai fini del presente allegato, per “tramagli” si intendono attrezzi costituiti da due o più pezze di rete fissate insieme in parallelo su un’unica relinga e mantenute verticalmente in acqua.

8.3.

Ai pescherecci comunitari è fatto divieto di utilizzare reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a 200 metri nelle zone in appresso specificate:

a)

divisioni CIEM VIa, b e VII b, c, j, k

b)

sottozona CIEM XII ad est di 27o O.

8.4.

Tutte le reti di cui ai punti 8.1. e 8.2. devono essere ritirate dalle zone di cui al punto 8.3. entro il 1o febbraio 2006.

9.   Condizioni di utilizzo di determinati attrezzi da traino autorizzati nel golfo di Guascogna

In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 494/2002 della Commissione, del 19 marzo 2002, che istituisce misure tecniche supplementari per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e (2), è permesso praticare attività di pesca utilizzando reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi analoghi, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensioni comprese tra 70 e 99 mm nella zona definita all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 494/2002, purché l’attrezzo sia dotato di una finestra a maglie quadrate conformemente all’appendice 3 del presente allegato.

10.   Sforzo di pesca per gli stock di acque profonde

In deroga al regolamento (CE) n. 2347/2002, nel 2006 si applicano le seguenti disposizioni.

10.1.

Gli Stati membri provvedono affinché le attività di pesca durante le quali sono catturate e conservate a bordo per ogni anno civile oltre 10 tonnellate di specie di acque profonde e di ippoglosso nero da pescherecci battenti la loro bandiera o immatricolati nel loro territorio siano soggette ad un permesso di pesca per acque profonde.

10.2.

È comunque proibito catturare e tenere a bordo, trasbordare o sbarcare quantitativi di specie di acque profonde e di ippoglosso nero che superino complessivamente 100 kg per ogni uscita in mare, tranne qualora la nave in questione sia in possesso di un permesso di pesca per acque profonde.

11.   Misure provvisorie per la protezione degli habitat vulnerabili in acque profonde

È vietata la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari, nelle zone ottenute congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:

 

Montagne marine di Hecate:

52o 21.2866' N, 31o 09.2688' O

52o 20.8167' N, 30o 51.5258' O

52o 12.0777' N, 30o 54.3824' O

52o 12.4144' N, 31o 14.8168' O

52o 21.2866' N, 31o 09.2688' O

 

Montagne marine di Faraday:

50o 01.7968' N, 29o 37.8077' O

49o 59.1490' N, 29o 29.4580' O

49o 52.6429' N, 29o 30.2820' O

49o 44.3831' N, 29o 02.8711' O

49o 44.4186' N, 28o 52.4340' O

49o 36.4557' N, 28o 39.4703' O

49o 29.9701' N, 28o 45.0183' O

49o 49.4197' N, 29o 42.0923' O

50o 01.7968' N, 29o 37.8077' O

 

Parte della dorsale di Reykyanes:

55o 04.5327' N, 36o 49.0135' O

55o 05.4804' N, 35o 58.9784' O

54o 58.9914' N, 34o 41.3634' O

54o 41.1841' N, 34o 00.0514' O

54o 00.0'N, 34o 00.0' O

53o 54.6406' N, 34o 49.9842' O

53o 58.9668' N, 36o 39.1260' O

55o 04.5327' N, 36o 49.0135' O

 

Montagne marine di Altair:

44o 50.4953' N, 34o 26.9128' O

44o 47.2611' N, 33o 48.5158' O

44o 31.2006' N, 33o 50.1636' O

44o 38.0481' N, 34o 11.9715' O

44o 38.9470' N, 34o 27.6819' O

44o 50.4953' N, 34o 26.9128' O

 

Montagne marine di Antialtair:

43o 43.1307' N, 22o 44.1174' O

43o 39.5557' N, 22o 19.2335' O

43o 31.2802' N, 22o 08.7964' O

43o 27.7335' N, 22o 14.6192' O

43o 30.9616' N, 22o 32.0325' O

43o 40.6286' N, 22o 47.0288' O

43o 43.1307' N, 22o 44.1174' O

12.   COPACE

La taglia minima per il polpo (Octopus vulgaris) proveniente dalle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi situati nella zona COPACE è di 450 grammi (eviscerato). I polpi di dimensioni inferiori alla taglia minima di 450 grammi (eviscerati) non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare.

13.   Pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nell’Atlantico nord-orientale

13.1.

I pescherecci che la Commissione della pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha inserito nell’elenco delle navi per le quali è stata accertata la partecipazione ad attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pescherecci IUU) sono riportati nell’appendice 4. Ai pescherecci in questione si applicano le seguenti misure:

a)

i pescherecci IUU che entrano nei porti non sono autorizzati a operare sbarchi o trasbordi e sono ispezionati dalle autorità competenti. Le ispezioni interessano i documenti del peschereccio, i giornali di bordo, gli attrezzi da pesca, le catture a bordo e ogni altro aspetto relativo alle attività del peschereccio nella zona di regolamentazione della NEAFC. I risultati delle ispezioni sono comunicati immediatamente alla Commissione;

b)

i pescherecci, le navi ausiliarie, le navi da rifornimento, le navi madri e le navi cargo battenti bandiera di uno Stato membro non devono in alcun modo prestare assistenza ai pescherecci IUU o partecipare ad attività di trasbordo o ad attività di pesca congiunte con i pescherecci riportati nell’elenco in questione;

c)

nei porti non devono essere forniti ai pescherecci IUU provviste, carburante o altri servizi;

d)

i pescherecci IUU non sono autorizzati a pescare nelle acque comunitarie e non possono essere noleggiati;

e)

è proibita l’importazione di pesce proveniente da pescherecci IUU;

f)

gli Stati membri rifiutano di concedere la propria bandiera ai pescherecci IUU e incoraggiano gli importatori, i trasportatori e altri settori interessati a non negoziare o trasbordare pesce catturato da tali pescherecci.

13.2.

La Commissione modificherà l’elenco conformemente all’elenco NEAFC, non appena quest’ultima adotterà un nuovo elenco.

14.   Pesca con sistemi elettrici

In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/98 la pesca con sfogliare con impiego di corrente elettrica è autorizzata alle condizioni stabilite dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 sulla scorta del parere del CSTEP.

Parte B

Mediterraneo

15.   Misura temporanea relativa alla dimensione delle maglie e alle attività di pesca

La pesca attualmente effettuata in virtù delle deroghe di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 1 bis e all'articolo 6, paragrafi 1 e 1 bis del regolamento (CE) n. 1626/94, può continuare a titolo temporaneo nel 2006.

16.   Draghe e reti da traino nella pesca in acque profonde

È proibito l’uso di draghe trainate e reti da traino a più di 1 000 metri di profondità.

17.   Creazione di un registro CGPM delle navi di lunghezza superiore a 15 metri

17.1.

Anteriormente al 1o luglio 2006, ogni Stato membro trasmette alla Commissione, tramite il supporto informatico abituale, un elenco delle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri, battenti la sua bandiera e registrate nel suo territorio, autorizzate a pescare nella zona CGPM tramite il rilascio di una licenza di pesca.

17.2.

L’elenco di cui al paragrafo 17.1 comprende in particolare le seguenti informazioni:

a)

il numero di registro della flotta comunitaria e la marcatura esterna quale definita all’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004;

b)

il periodo autorizzato per la pesca e/o il trasbordo;

c)

gli attrezzi da pesca utilizzati.

17.3.

La Commissione trasmette l’elenco al segretariato esecutivo della CGPM anteriormente al 1o luglio 2006, affinché queste navi possano essere iscritte nel registro CGPM delle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri autorizzate a pescare nella zona coperta dall’accordo CGPM (di seguito denominato “registro CGPM”).

17.4.

Qualsiasi modifica da apportare all’elenco di cui al punto 17.1 è comunicata alla Commissione, per trasmissione al segretariato esecutivo della CGPM secondo la stessa procedura, con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data in cui le navi intraprendono le attività di pesca nella zona CGPM.

17.5.

Ai pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri non figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 17.1 è vietato pescare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare qualsiasi tipo di pesce o di mollusco all’interno della zona CGPM.

17.6.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che:

a)

solo le navi battenti la loro bandiera che figurano nell’elenco di cui al paragrafo 17.1 e che detengono a bordo un permesso di pesca da essi rilasciato siano autorizzate, alle condizioni indicate nel permesso, a svolgere attività di pesca nella zona CGPM;

b)

nessun permesso di pesca venga concesso alle navi che hanno svolto attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca IUU) nella zona CGPM o altrove, a meno che i nuovi armatori non forniscano prove documentarie adeguate che dimostrino che gli armatori e operatori precedenti non possiedono più alcun interesse giuridico, beneficiario o finanziario connesso alle navi suddette, né esercitano alcuna forma di controllo su di esse, o che le loro navi non partecipano né sono associate ad attività di pesca IUU;

c)

nella misura del possibile, la loro legislazione nazionale proibisca agli armatori e operatori di navi battenti la loro bandiera incluse nell’elenco di cui al paragrafo 17.1 di partecipare o essere associate ad attività di pesca esercitate nella zona coperta dall’accordo CGPM da pescherecci che non figurano nel registro CGPM;

d)

nella misura del possibile, la loro legislazione nazionale richieda che gli armatori di navi battenti la loro bandiera incluse nell'elenco di cui al paragrafo 17.1 siano cittadini o soggetti giuridici dello Stato membro di bandiera;

e)

le loro navi siano conformi all'insieme delle norme pertinenti della CGPM in materia di conservazione e di gestione.

17.7.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di pesci e molluschi catturati nella zona CGPM da navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri che non figurano nel registro CGPM.

17.8.

Gli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione ogni informazione che indichi che esistono fondati motivi di sospettare che navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri che non figurano nel registro CGPM svolgono attività di pesca e/o di trasbordo di pesci e molluschi nella zona coperta dall’accordo CGPM.

Parte C

Oceano Pacifico orientale

18.   Reti da circuizione nella zona di regolamentazione della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC)

18.1.

La pesca con navi dotate di reti da circuizione del tonno albacora (Thunnus albacora), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) è proibita dal 1o agosto all'11 settembre 2006, o dal 20 novembre al 31 dicembre 2006, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

le coste americane del Pacifico,

la longitudine 150o O,

la latitudine 40o N,

la latitudine 40o S.

18.2.

Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione entro il 1o luglio 2006 il periodo di divieto della pesca per cui hanno optato. Nel periodo in cui vige il divieto, tutte le navi degli Stati membri munite di reti da circuizione devono interrompere la pesca praticata con tali reti nella zona in questione.

18.3.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le navi con reti da circuizione per la pesca del tonno nella zona di regolamentazione della IATTC devono tenere a bordo e quindi sbarcare tutti gli esemplari di tonno obeso, tonnetto striato e tonno albacora catturati, ad eccezione di quelli ritenuti inadatti al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia. Sarà fatta eccezione unicamente per l'ultima retata di una bordata, quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata.

18.4.

Le navi con reti da circuizione rilasciano rapidamente e, per quanto possibile, senza arrecare danni tutte le tartarughe marine, gli squali, i pesci vela, le razze, i dorado e le altre specie non bersaglio. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di tutti questi animali.

19.   Le seguenti misure specifiche vanno applicate se una tartaruga marina è finita nella rete o è rimasta impigliata:

a)

se una tartaruga marina è avvistata nella rete occorre fare il possibile per liberarla prima che rimanga impigliata ricorrendo, se necessario, all'impiego di un motoscafo;

b)

se una tartaruga è impigliata nella rete, il sollevamento della rete andrebbe interrotto non appena la tartaruga emerge dall'acqua e non dovrebbe essere ripreso finché la tartaruga non sia stata liberata e rimessa in acqua;

c)

se una tartaruga è issata a bordo della nave, occorre impiegare tutti i mezzi necessari per rianimarla prima di rimetterla in acqua;

d)

è necessario proibire alle tonniere di smaltire sacchi di sale o altri tipi di rifiuti di plastica in mare;

e)

è incoraggiato, laddove possibile, il rilascio delle tartarughe marine impigliate in dispositivi di concentrazione dei pesci e in altri dispositivi;

f)

è incoraggiato inoltre il recupero dei dispositivi di concentrazione dei pesci che non vengono utilizzati.

Parte D

Specie altamente migratorie nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

20.   Taglia minima per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

20.1.

In deroga alle disposizioni dell’articolo 6 e dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 973/2001, la taglia minima per il tonno rosso pescato nel Mediterraneo è di 10 kg o di 80 cm.

20.2.

In deroga alle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 973/2001, non è concesso alcun margine di tolleranza per il tonno rosso pescato nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

21.   Taglia minima per il tonno obeso

In deroga alle disposizioni dell’articolo 6 e dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 973/2001, la taglia minima per il tonno obeso è soppressa.

22.   Restrizioni relative all’impiego di alcuni tipi di imbarcazioni e di attrezzi

22.1.

Al fine di proteggere lo stock di tonno obeso, in particolare il novellame, è vietata la pesca con pescherecci che utilizzano reti da circuizione o lenze e canne (con esca) nel corso del periodo e nella zona indicati ai seguenti punti a) e b).

a)

Delimitazione della zona:

 

limite meridionale: parallelo di latitudine 0o S

 

limite settentrionale: parallelo di latitudine 5o N

 

limite occidentale: meridiano di longitudine 20o O

 

limite orientale: meridiano di longitudine 10o O

b)

Il periodo di applicazione del divieto si estende dal 1o al 30 novembre di ogni anno.

22.2.

In deroga alle disposizioni dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 973/2001, le navi comunitarie sono autorizzate a pescare senza restrizioni quanto all’uso di determinati tipi di imbarcazioni e di attrezzi nella zona di cui all’articolo 3, paragrafo 2 e nel corso del periodo indicato all’articolo 3, paragrafo 1 del suddetto regolamento.

23.   Misure relative alle attività di pesca sportiva e ricreativa nel Mediterraneo

23.1.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l’impiego, nel quadro della pesca sportiva e ricreativa, di reti trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da imbrocco, tramagli e palangari per la pesca di tonnidi e specie affini, segnatamente tonni rossi, nel mar Mediterraneo.

23.2.

Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonnidi e specie affini effettuate nel mar Mediterraneo nel quadro della pesca sportiva e ricreativa non siano commercializzate.

24.   Piano di campionamento per il tonno rosso

In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 973/2001, gli Stati membri stabiliscono un programma di campionamento per la valutazione del numero, in base alla taglia, dei tonni rossi catturati; ciò richiede segnatamente che il campionamento in base alla taglia nelle gabbie sia effettuato su un campione (=100 esemplari) ogni 100 tonnellate di pesce vivo. I campioni in base alla taglia sono ottenuti durante la raccolta (3) nell'allevamento, conformemente alla metodologia ICCAT nel quadro del compito II. Il campionamento deve essere effettuato nel corso di ogni raccolta e deve riguardare tutte le gabbie. I dati devono essere trasmessi all’ICCAT entro il 1o maggio 2006 per i campionamenti effettuati l’anno precedente.

Parte E

Atlantico sud-orientale

25.   SEAFO

25.1.

A partire dal 1o gennaio 2006, tutti i pescherecci comunitari operanti nella zona della convenzione dell’Organizzazione per la pesca nell’Atlantico sud-orientale (SEAFO) e dediti alla cattura di specie non soggette ai regimi di conservazione e di gestione di altre organizzazioni regionali della pesca competenti, ospiteranno a bordo osservatori scientifici qualificati.

25.2.

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per designare osservatori scientifici e assicurarne l’imbarco a bordo di tutte le navi battenti la loro bandiera o immatricolate sul loro territorio che si accingono ad esercitare attività di pesca nella zona della convenzione SEAFO. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché gli osservatori scientifici regolarmente designati restino a bordo delle navi da pesca a cui sono stati assegnati fino a quando non vengano sostituiti da altri osservatori scientifici.

25.3.

Il comandante di una nave comunitaria operante nella zona della convenzione SEAFO dal 1o gennaio 2006 accoglie l’osservatore e collabora con lui nell»espletamento delle sue funzioni per tutto il corso della sua permanenza a bordo.

25.4.

Gli Stati membri trasmettono al segretariato del SEAFO, al più tardi entro il 1o maggio di ogni anno, una relazione completa (in un formato che sarà definito dal comitato scientifico del SEAFO) che valuti il contenuto delle relazioni degli osservatori scientifici assegnati alle navi da pesca battenti la loro bandiera. La stessa relazione viene trasmessa simultaneamente alla Commissione.


(1)  GU L 41 del 13.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 77 del 20.3.2002, pagg. 8-10.

(3)  Per il pesce allevato per più di un anno si dovrebbero stabilire metodi di campionamento supplementari.

Allegato III, appendice 1

ATTREZZI TRAINATI: Skagerrak e Kattegat

Forcelle di dimensioni delle maglie, specie bersaglio e percentuali minime di catture applicabili all'impiego delle varie forcelle di dimensioni delle maglie

Specie

Forcelle di dimensioni delle maglie (mm)

<16

16-31

32-69

35-69

70‐89 (5)

≥ 90

Percentuale minima di specie bersaglio

50 % (6)

50 % (6)

20 % (6)

50 % (6)

20 % (6)

20 % (7)

30 % (8)

nessuna

Cicerelli (Ammodytidae) (3)

x

x

x

x

x

x

x

x

Cicerelli (Ammodytidae) (4)

 

x

 

x

x

x

x

x

Busbana norvegese (Trisopterus esmarkii)

 

x

 

x

x

x

x

x

Melù (Micromesistius poutassou)

 

x

 

x

x

x

x

x

Tracina drago (Trachinus draco) (1)

 

x

 

x

x

x

x

x

Molluschi (eccetto Seppia) (1)

 

x

 

x

x

x

x

x

Aguglia (Belone belone) (1)

 

x

 

x

x

x

x

x

Capone gorno (Eutrigla gurnardus) (1)

 

x

 

x

x

x

x

x

Argentine (Argentina spp.)

 

 

 

x

x

x

x

x

Spratto (Sprattus sprattus)

 

x

 

x

x

x

x

x

Anguilla (Anguilla, anguilla)

 

 

x

x

x

x

x

x

Gamberetti (Crangon spp., Palaemon adspersus) (2)

 

 

x

x

x

x

x

x

Sgombro (Scomber spp.)

 

 

 

x

 

 

x

x

Sugarello (Trachurus spp.)

 

 

 

x

 

 

x

x

Aringa (Clupea harengus)

 

 

 

x

 

 

x

x

Gamberello boreale (Pandalus borealis)

 

 

 

 

 

x

x

x

Gamberetti (Crangon spp., Palaemon adspersus) (1)

 

 

 

 

x

 

x

x

Merlano (Merlangius merlangus)

 

 

 

 

 

 

x

x

Scampo (Nephrops norvegicus)

 

 

 

 

 

 

x

x

Tutti gli altri organismi marini

 

 

 

 

 

 

 

x


(1)  Solamente all'interno di 4 miglia dalle linee di base.

(2)  4 miglia al di fuori dalle linee di base.

(3)  Dal 1o marzo al 31 ottobre nello Skagerrak e dal 1o marzo al 31 luglio nel Kattegat.

(4)  Dal 1o novembre all'ultimo giorno di febbraio nello Skagerrak e dal 1o agosto all'ultimo giorno di febbraio nel Kattegat.

(5)  Quando si usano maglie di queste dimensioni, il sacco deve essere costituito da pezze a maglie quadrate con una griglia di selezione, conformemente all’appendice 2 del presente allegato.

(6)  Le catture detenute a bordo non devono superare il 10 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, sgombro, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice.

(7)  Le catture detenute a bordo non devono superare il 50 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, aringa, sgombro, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice.

(8)  Le catture detenute a bordo non devono superare il 60 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro e astice.

Allegato III, appendice 2

Caratteristiche della griglia di selezione per la pesca con reti da traino con maglia di 70 mm nello Skagerrak e nel Kattegat

a)

La griglia di selezione delle specie deve essere fissata alle reti da traino con sacco a maglie quadrate la cui apertura di maglia è pari o superiore a 70 mm e inferiore a 90 mm. La lunghezza minima del sacco deve essere di 8 metri. È vietato utilizzare reti da traino con più di 100 maglie quadrate su qualsiasi circonferenza del sacco ad eccezione della giuntura o delle ralinghe.

b)

La griglia deve essere rettangolare. Le sbarre della griglia devono essere parallele all’asse longitudinale della griglia. Lo spazio tra le sbarre della griglia non deve superare i 35 mm. È consentito utilizzare una o più cerniere per facilitarne l’avvolgimento sul tamburo.

c)

La griglia viene montata diagonalmente nella rete da traino, rivolta verso l’alto e all’indietro, in un qualsiasi punto tra l’imboccatura del sacco e 10 metri all’interno dell’avansacco. Tutti i lati della griglia sono fissati alla rete da traino.

d)

Nel pannello superiore della rete, a contatto diretto con il bordo superiore della griglia, deve trovarsi un varco, libero da ostacoli, per l’uscita dei pesci. L’apertura del varco deve presentare la stessa larghezza, nel lato posteriore, di quella della griglia e deve restringersi fino a formare una punta nella parte anteriore, lungo i lati di maglia, su entrambi i lati della griglia.

e)

È consentito fissare un imbuto davanti alla griglia allo scopo di incanalare i pesci verso il letto della rete e verso la griglia. La dimensione minima delle maglie dell’imbuto deve essere di 70 mm. L’apertura verticale minima dell’imbuto di incanalamento verso la griglia deve essere di 30 cm. La larghezza dell’imbuto di incanalamento verso la griglia deve corrispondere alla larghezza della griglia stessa.

Image

Schema di una rete da traino selettiva per taglia e per specie. All'entrata, i pesci sono diretti verso il letto della rete e verso la griglia per mezzo di un imbuto di incanalamento. I pesci più grandi sono quindi condotti fuori dalla rete tramite la griglia, mentre i pesci più piccoli e gli scampi passano attraverso la griglia ed entrano nel sacco. Il sacco a maglie quadrate consente la fuga ai pesci piccoli e agli scampi di taglia inferiore a quella autorizzata.

Allegato III, appendice 3

Condizioni di utilizzo di determinati attrezzi da traino autorizzati nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII e nelle divisioni CIEM VIII a, b, c, e

Caratteristiche della finestra di fuga superiore a maglie quadrate

Finestra a maglie quadrate di 100 mm (apertura del diametro interno), situata all’estremità posteriore della parte conica di reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm e inferiori a 100 mm.

La finestra consiste in una pezza di rete rettangolare. Essa deve essere unica e non può essere in alcun modo ostruita da dispositivi interni o esterni del sacco

Collocazione della finestra

La finestra è inserita al centro del pannello superiore, all’estremità posteriore della parte conica della rete da traino, proprio davanti alla parte cilindrica costituita dall’avansacco e dal sacco.

Essa termina a non più di 5 maglie di distanza dalla fila di maglie intrecciate a mano situata tra l’avansacco e l’estremità posteriore della parte conica della rete da traino.

Dimensioni della finestra

La finestra ha una lunghezza minima di 2 metri e una larghezza minima di 1 metro.

Pezza di rete della finestra

Le maglie della finestra presentano un'apertura minima di 100 millimetri. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo.

La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari all’asse longitudinale del sacco.

Il filo utilizzato è filo ritorto semplice, di spessore non superiore a 4 mm.

Collocazione della finestra nella pezza di rete con maglie a diamante

È consentito fissare sui quattro lati della finestra una relinga di diametro non superiore a 12 mm.

La lunghezza della finestra, tirata, è pari alla lunghezza delle maglie a diamante, tirate, fissate sul lato longitudinale della finestra medesima.

Il numero di maglie a diamante del pannello superiore fissato sul lato più corto della finestra (vale a dire il lato di un metro che è perpendicolare all'asse longitudinale del sacco) dev'essere come minimo pari al numero delle maglie a diamante fissate sul lato longitudinale della finestra diviso per 0,7.

Altre caratteristiche

L’inserimento della finestra nella rete da traino è illustrato nella figura seguente.

Image

Allegato III, appendice 4

Elenco delle navi per le quali la NEAFC ha confermato

la partecipazione ad attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

Nome della nave

Stato di bandiera

Numero IMO (1)di identificazione della nave

FONTENOVA

Panama

p.m.

IANNIS

Panama

p.m.

LANNIS I

Panama

p.m.

LISA

Commonwealth della Dominica

8606836

KERGUELEN

Guinea Conakry

p.m.

OKHOTINO

Commonwealth della Dominica

8522169

OLCHAN

Commonwealth della Dominica

8422838

OSTROE

Commonwealth della Dominica

8522042

OSTROVETS

Commonwealth della Dominica

8522030

OYRA

Commonwealth della Dominica

8522119

OZHERELYE

Commonwealth della Dominica

8422876

SUNNY JANE

Belize

7347407

PAVLOVSK

Commonwealth della Dominica

8326319

DOLPHIN

Georgia

p.m.

ICE BAY

Cambogia

8028424

TURICIA

Panama

7700104

GRAND SOL

Panama

p.m.

MURTOSA

Togo

7385174


(1)  Organizzazione marittima internazionale.


ALLEGATO IV

PARTE I

Limitazioni quantitative delle licenze e dei permessi di pesca per le navi comunitarie che operano in acque di paesi terzi

Zona di pesca

Attività di pesca

Numero di licenze

Ripartizione delle licenze tra gli Stati membri

Numero massimo di navi presenti allo stesso momento

Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

Aringa, a nord di 62o00' N

 

 

 

Specie demersali, a nord di 62o00' N

80

FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1

50

Sgombro, a sud di 62o00'N, pesca con ciancioli

11

DE: 1 (1), DK: 26 (1), FR: 2 (1), NL: 1 (1)

Non pertinente

Sgombro, a sud di 62o00'N, pesca al traino

19

Non pertinente

Sgombro, a nord di 62o00'N, pesca con ciancioli

11 (2)

DK: 11

Non pertinente

Specie industriali, a sud di 62o00' N

480

DK: DK: 450, UK: 30

150

Acque delle isole Færøer

Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer

26

BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

13

Pesca diretta al merluzzo bianco e all'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62o28' N e ad est di 6o30' O

8 (3)

 

4

 

Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer. Nei periodi dal 1o marzo al 31 maggio e dal 1o ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61o20' N e 62o00'N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.

70

BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

26

Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61o30' N e ad ovest di 9o00' O, nella zona tra 7o00' O e 9o00' O a sud di 60o30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60o30' N, 7o00' O e 60o00' N, 6o00' O.

70

DE: 8 (4), FR: 12 (4), UK: 0 (4)

20 (5)

 

Pesca diretta al merluzzo carbonaro al traino con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco.

70

 

22 (5)

Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù».

34

DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

20

Pesca con palangari

10

UK: 10

6

Pesca dello sgombro

12

DK: 12

12

Pesca dell'aringa a nord di 62oN

21

DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3

21

Acque della Federazione russa

Tutte le attività di pesca

pm

 

pm

Pesca del merluzzo bianco

7 (6)

 

pm

Pesca dello spratto

pm

 

pm

PARTE II

Limitazioni quantitative delle licenze e dei permessi di pesca per le navi di paesi terzi che operano in acque comunitarie

Stato di bandiera

Attività di pesca

Numero di licenze

Numero massimo di navi presenti allo stesso momento

Norvegia

Aringa, a nord di 62o00' N

18

18

Isole Færøer

Sgombro, VIa (a nord di 56o 30' N), VIIe, f; h, sugarello, IV, VIa (a nord di 56o 30' N), VIIe, f,h; aringa, VIa (a nord di 56o 30' N)

14

14

Aringa, a nord di 62o00' N

21

21

Aringa, IIIa

4

4

Pesca industriale di busbana norvegese e spratto, IV, Via (a nord di 56o30′N): cicerello, IV (incluse le inevitabili catture accessorie di melù)

15

15

Molva e brosmio

20

10

Melù, VIa (a nord di 56o 30' N), VIb, VII (a ovest di 12o 00' O)

20

20

Molva azzurra

16

16

Federazione russa

Aringa, IIId (acque della Svezia)

pm

pm

Aringa, IIId (acque della Svezia, navi madri non da pesca)

pm

pm

Spratto

4 (7)

pm

Barbados

Mazzancolle (8) (acque della Guiana francese)

5

pm (9)

Lutiani (10) (acque della Guiana francese)

5

pm

Guyana

Mazzancolle (11) (acque della Guiana francese)

pm

pm (12)

Suriname

Mazzancolle (11) (acque della Guiana francese)

5

pm (13)

Trinidad e Tobago

Mazzancolle (11) (acque della Guiana francese)

8

pm (14)

Giappone

Tonno (15) (acque della Guiana francese)

pm

 

Corea

Tonno (16) (acque della Guiana francese)

pm

pm (12)

Venezuela

Lutiani (11) (acque della Guiana francese)

41

pm

Squali (11) (acque della Guiana francese)

4

pm

PARTE III

Dichiarazione presentata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2

Image


(1)  Questa ripartizione vale per la pesca con reti da traino e da circuizione.

(2)  Da scegliere tra le 11 licenze per la pesca allo sgombro con ciancioli a sud di 62o00'N

(3)  Sulla base del verbale concordato 1999 i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce «Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer»

(4)  Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti allo stesso momento.

(5)  Questi dati sono inseriti tra i dati della voce «Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer»

(6)  Si applica esclusivamente alle navi battenti bandiera lettone.

(7)  Si applica esclusivamente alla zona lettone delle acque CE.

(8)  Le licenze per la pesca delle mazzancolle nelle acque del dipartimento francese della Guiana sono rilasciate sulla base di un piano di pesca presentato dalle autorità del paese terzo interessato, approvato dalla Commissione. Il periodo di validità delle licenze è limitato al periodo di pesca previsto nel piano di pesca sulla base del quale è stata rilasciata la licenza.

(9)  Il numero annuo di giorni in mare è limitato a 200.

(10)  Da pescare esclusivamente con palangari o trappole (lutiani) o con palangari o reti con maglie di dimensione minima di 100 mm, a una profondità superiore a 30 m (squali). Per il rilascio di queste licenze è necessario fornire le prove dell’esistenza di un contratto che vincoli l’armatore che richiede la licenza ad un’impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l’obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75% delle catture di lutiani o il 50% delle catture di squali effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa.

Il contratto summenzionato deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell’impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell’economia della Guiana. Copia di questo contratto deve essere aggiunta alla domanda di licenza.

Qualora la vidimazione di cui sopra venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.

(11)  Valido dal 1° gennaio al 30 aprile 2006.

(12)  In attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2006 con la Norvegia.

(13)  Il numero annuo di giorni in mare è limitato a pm.

(14)  Il numero annuo di giorni in mare è limitato a 350.

(15)  Da catturarsi esclusivamente con palangari.

(16)  Di cui, in qualunque momento, solo un massimo di 10 imbarcazioni da pesca dirette al merluzzo bianco con reti da imbocco.


ALLEGATO V

PARTE I

Informazioni da registrare nel giornale di bordo

Quando si effettua la pesca entro la zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati, subito dopo ciascuna delle operazioni in appresso indicate.

Dopo ogni operazione di pesca:

1.1.

i quantitativi catturati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo;

1.2.

la data e l’ora dell'operazione di pesca;

1.3.

la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;

1.4.

il metodo di pesca utilizzato.

Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra:

2.1.

l’indicazione «ricevuto da» o «trasbordato su»;

2.2.

i quantitativi trasbordati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo;

2.3.

il nome, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo;

2.4.

l'indicazione che è vietato il trasbordo di merluzzo bianco.

Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità:

3.1.

il nome del porto;

3.2.

i quantitativi sbarcati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo.

Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee:

4.1.

la data e l’ora della comunicazione;

4.2.

il tipo di messaggio: «catture in entrata», «catture in uscita», «catture», «trasbordo»;

4.3.

nel caso di una comunicazione radio: il nome della stazione radio.

PARTE II

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ALLEGATO VI

CONTENUTO E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI DESTINATE ALLA COMMISSIONE

1.

Le informazioni da trasmettere alla Commissione delle Comunità europee e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti:

1.1.

Ogni qualvolta una nave inizia una bordata di pesca (1) nelle acque comunitarie, invia un messaggio «catture in entrata» con le seguenti informazioni:

SR

o (2)

(= inizio della registrazione)

AD

o

XEU (= alla Commissione delle Comunità europee)

SQ

o

(numero di serie del messaggio nell'anno in corso)

TM

o

COE (= «catture in entrata»)

RC

o

(indicativo internazionale di chiamata della nave)

TN

f (3)

(numero di serie della bordata di pesca nell'anno in corso)

NA

f

(nome della nave)

IR

o

(Stato di bandiera con il codice ISO-3 del paese, se del caso seguito dal numero di riferimento individuale assegnato in tale Stato)

XR

o

(lettere di identificazione esterna; numero riportato sulla fiancata della nave)

LT (4)

f (5)

(latitudine della nave al momento della trasmissione)

LG (4)

f (5)

(longitudine della nave al momento della trasmissione)

LI

f

(latitudine stimata, in gradi e primi, del luogo dove il comandante intende iniziare la pesca)

LN

f

(longitudine stimata, in gradi e primi, del luogo dove il comandante intende iniziare la pesca)

RA

o

(zona CIEM pertinente)

OB

o

(quantitativi, ripartiti per specie, che si trovano nelle stive, in coppia se necessario:

 

 

Codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100)

DA

o

(data di trasmissione, in formato aaaammgg)

TI

o

(ora di trasmissione, in formato oomm)

MA

o

(nome del comandante della nave)

ER

o

(= fine della registrazione)

1.2.

Ogni qualvolta una nave termina una bordata di pesca (1) nelle acque comunitarie, invia un messaggio «catture in uscita» con le seguenti informazioni:

SR

o

(= inizio della registrazione)

AD

o

XEU (= alla Commissione delle Comunità europee)

SQ

o

(numero di serie del messaggio per la nave nell'anno in corso)

TM

o

COX (= «catture in uscita»)

RC

o

(indicativo internazionale di chiamata della nave)

TN

f

(numero di serie della bordata di pesca nell'anno in corso)

NA

f

(nome della nave)

IR

o

(Stato di bandiera con il codice ISO-3 del paese, se del caso seguito dal numero di riferimento individuale assegnato in tale Stato)

XR

o

(lettere di identificazione esterna; numero riportato sulla fiancata della nave)

LT (6)

f (7)

(latitudine della nave al momento della trasmissione)

LG (6)

f (7)

(longitudine della nave al momento della trasmissione)

RA

o

(zona CIEM pertinente in cui sono state effettuate le catture)

CA

o

(quantitativi delle catture effettuate dall'ultima dichiarazione, ripartiti per specie, in coppia, se necessario: Codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100)

OB

f

(quantitativi, ripartiti per specie, che si trovano nelle stive, in coppia se necessario: Codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100)

DF

f

(giorni di pesca dall'ultima dichiarazione)

DA

o

(data di trasmissione, in formato aaaammgg)

TI

o

(ora di trasmissione, in formato oomm)

MA

o

(nome del comandante della nave)

ER

o

(= fine della registrazione)

1.3.

Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nelle zone di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa e dello sgombro, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nelle zone di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie, la nave invia un messaggio «dichiarazione delle catture» con le seguenti informazioni:

SR

o

(= inizio della registrazione)

AD

o

XEU (= alla Commissione delle Comunità europee)

SQ

o

(numero di serie del messaggio per la nave nell'anno in corso)

TM

o

CAT (= «dichiarazione delle catture»)

RC

o

(indicativo internazionale di chiamata della nave)

TN

f

(numero di serie della bordata di pesca nell'anno in corso)

NA

f

(nome della nave)

IR

o

(Stato di bandiera con il codice ISO-3 del paese, se del caso seguito dal numero di riferimento individuale assegnato in tale Stato)

XR

o

(lettere di identificazione esterna; numero riportato sulla fiancata della nave)

LT (6)

f (7)

(latitudine della nave al momento della trasmissione)

LG (6)

f (7)

(longitudine della nave al momento della trasmissione)

RA

o

(zona CIEM pertinente in cui sono state effettuate le catture)

CA

o

(quantitativi delle catture effettuate dall'ultima dichiarazione, ripartiti per specie, in coppia, se necessario: Codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100)

OB

f

(quantitativi, ripartiti per specie, che si trovano nelle stive, in coppia se necessario: Codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100)

DF

f

(giorni di pesca dall'ultima dichiarazione)

DA

o

(data di trasmissione, in formato aaaammgg)

TI

o

(ora di trasmissione, in formato oomm)

MA

o

(nome del comandante della nave)

ER

o

(= fine della registrazione)

1.4.

Ogni qualvolta è previsto un trasbordo tra i messaggi «catture in entrata» e «catture in uscita», occorre inviare almeno 24 ore prima, indipendentemente dai messaggi di «dichiarazione delle catture», un messaggio supplementare «trasbordo» con le seguenti informazioni:

SR

o

(= inizio della registrazione)

AD

o

XEU (= alla Commissione delle Comunità europee)

SQ

o

(numero di serie del messaggio per la nave nell'anno in corso)

TM

o

TRA (= «trasbordo»)

RC

o

(indicativo internazionale di chiamata della nave)

TN

f

(numero di serie della bordata di pesca nell'anno in corso)

NA

f

(nome della nave)

IR

o

(Stato di bandiera con il codice ISO-3 del paese, se del caso seguito dal numero di riferimento individuale assegnato in tale Stato)

XR

o

(lettere di identificazione esterna; numero riportato sulla fiancata dellanave)

KG

o

(quantitativi, ripartiti per specie, imbarcati o sbarcati, in coppia se necessario: Codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100)

TT

o

(indicativo internazionale di chiamata della nave ricevente)

TF

o

(indicativo internazionale di chiamata della nave che trasborda)

LT (8)

o/f (9), (10)

(posizione prevista della nave in latitudine dove è programmato il trasbordo)

LG (8)

o/f (9), (10)

(posizione prevista della nave in longitudine dove è programmato il trasbordo)

PD

o

(data in cui è previsto il trasbordo)

PT

o

(ora in cui è previsto il trasbordo)

DA

o

(data di trasmissione, in formato aaaammgg)

TI

o

(ora di trasmissione, in formato oomm)

MA

o

(nome del comandante della nave)

ER

o

(= fine della registrazione)

2.

Forma delle comunicazioni

Se non si applica il punto 3.3 (vedi sotto), le informazioni di cui al precedente punto 1 sono trasmesse rispettando i codici e organizzando i dati come sopra indicato; in particolare:

il testo «VRONT» va inserito nella linea oggetto del messaggio;

ciascun dato va inserito su una linea distinta;

i dati sono preceduti dal codice specifico, separati l'uno dall'altro da uno spazio.

Esempio (con dati fittizi):

SR

 

AD

XEU

SQ

1

TM

COE

RC

IRCS

TN

1

NA

NOME DELLA NAVE ESEMPIO

IR

NOR

XR

PO 12345

LT

+65.321

LO

-21.123

RA

04A.

OB

COD 100 HAD 300

DA

20051004

MA

NOME DEL COMANDANTE ESEMPIO

TI

1315

ER

 

3.

Schema di comunicazione

3.1.

Le informazioni di cui al punto 1 sono trasmesse dalla nave alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles a mezzo telex by Telex (SAT COM C 420599543 FISH), o con posta elettronica (FISHERIES-telecom@cec.eu.int) oppure tramite una delle stazioni radio elencate al punto 4 e nella forma indicata al punto 2.

3.2.

Se, per motivi di forza maggiore, le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

3.3.

Se lo Stato di bandiera dispone delle capacità tecniche per inviare tutti i dati e le informazioni di cui sopra nel formato denominato NAF per conto delle proprie navi da pesca in attività, esso può — previo accordo bilaterale con la Commissione — trasmettere le informazioni tramite un protocollo di trasmissione sicura alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles. In tal caso verranno aggiunti alla trasmissione alcuni dati a titolo di informazione supplementare (dopo l'informazione AD).

FR

o

(mittente; codice ISO Alpha 3 del paese)

RN

o

(numero di serie della registrazione per l'anno in causa)

RD

o

(data di trasmissione, in formato aaaammgg)

RT

o

(ora di trasmissione, in formato oomm)

Esempio (con i dati summenzionati)

//SR//AD/XEU//FR/NOR//RN/5//RD/20051004//RT/1320//SQ/1//TM/COE//RC/IRCS//TN/1//NA/NOME DELLA NAVE ESEMPIO//IR/NOR//XR/PO 12345//LT/+65.321//LG/-21.123//RA/04A.//OB/COD 100 HAD 300//DA/20051004//TI/1315//MA/NOME DEL COMANDANTE ESEMPIO//ER//

Lo Stato di bandiera riceverà un «messaggio di avvenuta ricezione» con le seguenti informazioni:

SR

o

(= inizio della registrazione)

AD

o

(codice ISO-3 dello Stato di bandiera)

FR

o

XEU (= alla Commissione delle Comunità europee)

RN

o

(numero di serie del messaggio nell'anno in corso per il quale è inviato un «messaggio di avvenuta ricezione»)

TM

o

RET (= «avvenuta ricezione»)

SQ

o

(numero di serie del messaggio originale per la nave nell'anno in corso)

RC

o

(indicativo internazionale di chiamata della nave menzionato nel messaggio originale)

RS

o

(stato di ricezione — ACK o NAK)

RE

o

(notifica di un codice di errore)

DA

o

(data di trasmissione, in formato aaaammgg)

TI

o

(ora di trasmissione, in formato oomm)

ER

o

(= fine della registrazione)

4.

Nome della stazione radio

Nome della stazione radio

Indicativo di chiamata della stazione radio

Lyngby

OXZ

Land's End

GLD

Valentia

EJK

Malin Head

EJM

Torshavn

OXJ

Bergen

LGN

Farsund

LGZ

Florø

LGL

Rogaland

LGQ

Tjøme

LGT

Ålesund

LGA

Ørlandet

LFO

Bodø

LPG

Svalbard

LGS

Gryt

GRYT RADIO

Göteborg

SOG

Turku

OFK

5.

Codice per la comunicazione delle specie

Berici (Beryx spp.)

ALF

Passera canadese (Hippoglossoides platessoides)

PLA

Acciuga (Engraulis encrasicholus)

ANE

Rana pescatrice (Lophius spp.)

MNZ

Argentina (Argentina silus)

ARG

Pesce castagna (Brama brama)

POA

Squalo elefante (Cetorinhus maximus)

BSK

Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo)

BSF

Molva azzurra (Molva dypterygia)

BLI

Melù (Micromesistius poutassou)

WHB

Gambero barbato (Xyphopenaeus kroyerii)

BOB

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

COD

Gamberetto grigio (Crangon crangon)

CSH

Calamari (Loligo spp.)

SQC

Spinaroli (Squalus acanthias)

DGS

Musdee (Phycis spp.)

FOR

Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

GHL

Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

HAD

Nasello (Merluccius merluccius)

HKE

Ippoglosso atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

HAL

Aringa (Clupea harengus)

HER

Sugarello (Trachurus trachurus)

HOM

Molva (Molva molva)

LIN

Sgombro (Scomber Scombrus)

MAC

Lepidorombi (Lepidorhombus spp.)

LEZ

Gamberello boreale (Pandalus borealis)

PRA

Scampo (Nephrops norvegicus)

NEP

Busbana norvegese (Trisopterus esmarkii)

NOP

Pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus)

ORY

Altri

OTH

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

PLE

Merluzzo giallo (Pollachius pollachius)

POL

Smeriglio (Lamma nasus)

POR

Scorfani (Sebastes spp.)

RED

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

SBR

Granatiere (Coryphaenoides rupestris)

RNG

Merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

POK

Salmone atlantico (Salmo Salar)

SAL

Cicerelli (Ammodytes spp.)

SAN

Sardina (Sardina pilchardus)

PIL

Squalo (Selachii, Pleurotremata)

SKH

Mazzancolle (Penaeidae)

PEZ

Spratto (Sprattus sprattus)

SPR

Totani (Illex spp.)

SQX

Tonni (Thunnidae)

TUN

Brosmio (Brosme brosme)

USK

Merlano (Merlangus merlangus)

WHG

Limanda (Limanda ferruginea)

YEL

6.

Codici da utilizzare nella zona pertinente

02A.

Divisione CIEM IIa — Mare di Norvegia

02B.

Divisione CIEM IIb — Spitzberg e isola degli Orsi

03A.

Divisione CIEM IIIa — Skagerrak e Kattegat

03B.

Divisione CIEM IIIb

03C.

Divisione CIEM IIIc

03D.

Divisione CIEM IIId — Mar Baltico

04A.

Divisione CIEM IVa — Mare del Nord settentrionale

04B.

Divisione CIEM IVb — Mare del Nord centrale

04C.

Divisione CIEM IVc — Mare del Nord meridionale

05A.

Divisione CIEM Va — Fondali dell'Islanda

05B.

Divisione CIEM Vb — Fondali delle isole Færøer

06A.

Divisione CIEM VIa — Costa nordoccidentale della Scozia e Irlanda del Nord

06B.

Divisione CIEM VIb — Rockall

07A.

Divisione CIEM VIIa — Mare d' Irlanda

07B.

Divisione CIEM VIIb — West of Ireland

07C.

ICES division VIIc — Porcupine Bank

07D.

Divisione CIEM VIId — Manica orientale

07E.

Divisione CIEM VIIe — Manica occidentale

07F.

Divisione CIEM VIIf — Canale di Bristol

07G.

Divisione CIEM VIIg — Mar Celtico settentrionale

07H.

Divisione CIEM VIIh — Mar Celtico meridionale

07J.

Divisione CIEM VIIj — Acque sudoccidentali dell'Irlanda — est

07K.

ICES division VIIk — Acque sudoccidentali dell'Irlanda — ovest

08A.

Divisione CIEM VIIIc — Golfo di Guascogna — nord

08B.

Divisione CIEM VIIIc — Golfo di Guascogna — centro

08C.

Divisione CIEM VIIIc — Golfo di Guascogna — sud

08D.

Divisione CIEM VIIIc — Acque al largo del Golfo di Guascogna

08E.

Divisione CIEM VIIIc — Acque occidentali del Golfo di Guascogna

09A.

Divisione CIEM IXa — Acque portoghesi — est

09B.

Divisione CIEM IXb — Acque portoghesi — ovest

14A.

Divisione CIEM XIVa — Groenlandia nordorientale

14B.

Divisione CIEM XIVb — Groenlandia sudorientale

7.

Oltre alle disposizioni di cui ai punti da 1 a 6, alle navi da pesca di paesi terzi che intendono pescare il melù nelle acque comunitarie si applicano le seguenti disposizioni:

a)

le navi che detengono già catture a bordo possono iniziare le loro bordate di pesca soltanto previa autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro costiero interessato. Almeno quattro ore prima di entrare nelle acque comunitarie il comandante della nave trasmette una comunicazione, a seconda dei casi, a uno dei seguenti centri di controllo della pesca:

i)

Regno Unito (Edimburgo) mediante posta elettronica all'indirizzo: ukfcc@scotland.gsi.gov.uk o per telefono al numero (+44 131271 9700), oppure,

ii)

Irlanda (Haulbowline) mediante posta elettronica all'indirizzo: nscstaff@eircom.net o per telefono al numero (+353 87236 5998).

La comunicazione specifica il nome, l'indicativo internazionale di chiamata della nave e le cifre e lettere d'identificazione («port letters and number» — PLN) della nave, i quantitativi totali delle specie detenute a bordo e la posizione stimata (longitudine/latitudine) del luogo in cui il comandante intende entrare nelle acque comunitarie e della zona in cui intende iniziare la pesca. La nave non inizia la pesca finché il comandante non abbia ricevuto la conferma di ricezione della comunicazione e l'istruzione di sottoporre o meno la nave a ispezione.

Ciascuna conferma reca un unico numero di autorizzazione che il comandante conserva fino al termine della bordata di pesca. Senza pregiudizio delle ispezioni che possono essere effettuate in mare, le autorità competenti possono richiedere al comandante, in circostanze debitamente giustificate, di sottoporre la nave a ispezione in porto.

b)

Le navi che entrano nelle acque comunitarie senza detenere catture a bordo sono esonerate dalle prescrizioni di cui alla lettera a).

c)

In deroga a quanto disposto al punto 1.2, si considera che le bordate di pesca siano concluse quando la nave lascia le acque comunitarie o entra in un porto comunitario dove effettua lo scarico completo delle catture.

Le navi lasciano le acque comunitarie soltanto dopo aver attraversato una delle seguenti rotte di controllo:

A.

rettangolo CIEM 48 E2 nella divisione VIa

B.

rettangolo CIEM 46 E6 nella divisione IVa

C.

rettangoli CIEM 48 E8, 49 E8 o 50 E8 nella divisione IVa.

Il comandante della nave comunica almeno quattro ore prima l'attraversamento di una delle succitate rotte di controllo al centro di controllo della pesca di Edimburgo per posta elettronica o per telefono, come previsto al punto 1. La comunicazione specifica il nome, l'indicativo internazionale di chiamata della nave e le cifre e lettere d'identificazione (PLN) della nave, i quantitativi totali delle specie detenute a bordo e la rotta di controllo attraverso cui la nave intende passare.

La nave non lascia la zona situata all'interno della rotta di controllo finché il comandante non abbia ricevuto la conferma di ricezione della comunicazione e l'istruzione di sottoporre o meno la nave a ispezione. Ciascuna conferma reca un unico numero di autorizzazione che il comandante conserva fino a quando la nave non lascia le acque comunitarie.

Senza pregiudizio delle ispezioni che possono essere effettuate in mare le autorità competenti possono richiedere al comandante, in circostanze debitamente giustificate, di sottoporre la nave a ispezione nei porti di Lerwick o Scrabster.

d)

Le navi che transitano nelle acque comunitarie devono sistemare le reti in modo da non risultare agevolmente utilizzabili, rispettando le seguenti condizioni:

i)

le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde di armamenti o di traino;

ii)

le reti tenute sul ponte sono solidamente assicurate ad una parte della sovrastruttura.


(1)  Per bordata di pesca si intende il viaggio che ha inizio quando una nave che intende pescare entra nella zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca e che termina quando la nave lascia tale zona.

(2)  o = obbligatorio

(3)  f = facoltativo

(4)  LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con tre cifre dopo il punto; fino al 31 dicembre 2006 è ancora ammesso l’impiego di LA e LO espresse in gradi e primi.

(5)  Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.

(6)  LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con tre cifre dopo il punto; fino al 31 dicembre 2006 è ancora ammesso l’impiego di LA e LO espresse in gradi e primi.

(7)  Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.

(8)  LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con tre cifre dopo il punto; fino al 31 dicembre 2006 è ancora ammesso l’impiego di LA e LO espresse in gradi e primi.

(9)  Facoltativo se la nave ė soggetta a controllo satellitare.

(10)  Facoltativo per la nave ricevente.


ALLEGATO VII

ELENCO DI SPECIE

Nome comune

Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Pesci demersali

 

 

Merluzzo bianco

Gadus morhua

COD

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Scorfani

Sebastes spp.

RED

Scorfano di Norvegia

Sebastes marinus

REG

Sebaste (di acqua profonda)

Sebastes mentella

REB

Sebaste

Sebastes fasciatus

REN

Nasello atlantico

Merluccius bilinearis

HKS

Musdea atlantica (1)

Urophycis chuss

HKR

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

POK

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

PLA

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Limanda

Limanda ferruginea

YEL

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Limanda americana

Pseudopleuronectes americanus

FLW

Rombo dentato

Paralichthys dentatus

FLS

Rombo canadese

Scophthalmus aquosus

FLD

Pleuronettiformi (NS)

Pleuronectiformes

FLX

Rana pescatrice americana

Lophius americanus

ANG

Caponi americani

Prionotus spp.

SRA

Tomcod

Microgadus tomcod

TOM

Antimora blu

Antimora rostrata

ANT

Melù

Micromesistius poutassou

WHB

Tordo americano

Tautogolabrus adspersus

CUN

Brosmio

Brosme brosme

USK

Merluzzo bianco groenlandese

Gadus ogac

GRC

Molva azzurra

Molva dypterygia

BLI

Molva

Molva molva

LIN

Ciclottero

Cyclopterus lumpus

LUM

Ombrina americana

Menticirrhus saxatilis

KGF

Pesce palla maculato

Sphaeroides maculatus

PUF

Licodi (NS)

Lycodes spp.

ELZ

Blennio viviparo americano

Macrozoarces americanus

OPT

Merluzzo artico

Boreogadus saida

POC

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

RNG

Granatiere

Macrourus berglax

RHG

Cicerelli

Ammodytes spp.

SAN

Scazzoni

Myoxocephalus spp.

SCU

Sarago americano

Stenotomus chrysops

SCP

Tautoga

Tautoga onitis

TAU

Tile gibboso

Lopholatilus chamaeleonticeps

TIL

Musdea americana (1)

Urophycis tenuis

HKW

Bavose lupe (NS)

Anarhicas spp.

CAT

Lupo di mare

Anarhichas lupus

CAA

Bavosa lupa

Anarhichas minor

CAS

Pesci demersali (NS)

 

GRO

Pesci pelagici

 

 

Aringa

Clupea harengus

HER

Sgombro

Scomber scombrus

MAC

Fieto americano

Peprilus triacanthus

BUT

Alaccia americana

Brevoortia tyrannus

MHA

Costardella

Scomberesox saurus

SAU

Sardoncino americano

Anchoa mitchilli

ANB

Pesce serra

Pomatomus saltatrix

BLU

Carongo cavallo

Caranx hippos

CVJ

Tombarello

Auxis thazard

FRI

Maccarello reale

Scomberomourus cavalla

KGM

Maccarello reale maculato

Scomberomourus maculatus

SSM

Pesce vela del Pacifico

Istiophorus platypterus

SAI

Marlin bianco

Tetrapturus albidus

WHM

Marlin azzurro

Makaira nigricans

BUM

Pesce spada

Xiphias gladius

SWO

Tonno bianco

Thunnus alalunga

ALB

Palamita

Sarda sarda

BON

Tonnetto

Euthynnus alleteratus

LTA

Tonno obeso

Thunnus obesus

BET

Tonno rosso

Thunnus thynnus

BFT

Tonnetto striato

Katsuwonus pelamis

SKJ

Tonno albacora

Thunnus albacares

YFT

Sgombri (NS)

Scombridae

TUN

Pesci ossei pelagici (NS)

 

PEL

Invertebrati

 

 

Calamaro (Loligo)

Loligo pealei

SQL

Totano (Illex)

Illex illecebrosus

SQI

Calamari (NS)

Loliginidae, Ommastrephidae

SQU

Cannolicchio dell'Atlantico

Ensis directus

CLR

Cappa dura

Mercenaria mercenaria

CLH

Cappa artica

Arctica islandica

CLQ

Cappa molle

Mya arenaria

CLS

Cappa americana

Spisula solidissima

CLB

Cappa

Spisula polynyma

CLT

Bivalvi (NS)

Prionodesmacea, Teleodesmacea

CLX

Canestrello americano

Argopecten irradians

SCB

Canestrello calico

Argopecten gibbus

SCC

Canestrello d'Islanda

Chylamys islandica

ISC

Cappasanta americana

Placopecten magellanicus

SCA

Pettinidi (NS)

Pectinidae

SCX

Ostrica della Virginia

Crassostrea virginica

OYA

Mitilo comune

Mytilus edulis

MUS

Busici (NS)

Busycon spp.

WHX

Chiocciole di scogliera (NS)

Littorina spp.

PER

Molluschi marini (NS)

Mollusca

MOL

Granciporro atlantico giallo

Cancer irroratus

CRK

Granchio nuotatore

Callinectes sapidus

CRB

Granchio comune

Carcinus maenas

CRG

Granciporro atlantico rosso

Cancer borealis

CRJ

Grancevola artica

Chionoecetes opilio

CRQ

Granchio rosso di fondale

Geryon quinquedens

CRR

Granchio reale

Lithodes maia

KCT

Crostacei reptanti (NS)

Reptantia

CRA

Astice americano

Homarus americanus

LBA

Gamberello boreale

Pandalus borealis

PRA

Gamberetto rosa

Pandalus montagui

AES

Mazzancolle (NS)

Penaeus spp.

PEN

Gobetti del Pacifico

Pandalus spp.

PAN

Crostacei di mare (NS)

Crustacea

CRU

Ricci di mare

Strongylocentrotus spp.

URC

Polichetti (NS)

Polycheata

WOR

Limule

Limulus polyphemus

Limulo HSC

Invertebrati acquatici (NS)

Invertebrata

INV

Altri pesci

 

 

Falsa aringa atlantica

Alosa pseudoharengus

ALE

Ricciole

Seriola sp.

AMX

Grongo americano

Conger oceanicus

COA

Anguilla americana

Anguilla rostrata

ELA

Missina

Myxine glutinosa

MYG

Alaccia americana

Alosa sapidissima

SHA

Argentine (NS)

Argentina spp.

ARG

Ombrina

Micropogonias undulatus

CKA

Aguglia americana

Strongylura marina

NFA

Salmone atlantico

Salmo salar

SAL

Latterino menidia

Menidia menidia

SSA

Alaccia vessillifera

Opisthonema oglinum

THA

Alepocefalo

Alepocephalus bairdii

ALC

Ombrina nera

Pogonias cromis

BDM

Perchia nera

Centropristis striata

BSB

Alosa canadese

Alosa aestivalis

BBH

Capelin

Mallotus villosus

CAP

Salmerini (NS)

Salvelinus spp.

CHR

Cobia

Rachycentron canadum

CBA

Leccia dei Caraibi

Trachinotus carolinus

POM

Alosa americana

Dorosoma cepedianum

SHG

Bum (NS)

Pomadasyidae

GRX

Alosa

Alosa mediocris

SHH

Pesce lanterna

Notoscopelus spp.

LAX

Muggini (NS)

Mugilidae

MUL

Fieto americano

Peprilus alepidotus (=paru)

HVF

Pesce burro maculato

Orthopristis chrysoptera

PIG

Sperlano

Osmerus mordax

SMR

Ombrina ocellata

Sciaenops ocellatus

RDM

Pagro

Pagrus pagrus

RPG

Suro americano

Trachurus lathami

RSC

Perchia americana

Diplectrum formosum

PES

Sarago americano

Archosargus probatocephalus

SPH

Corvina striata

Leiostomus xanthurus

SPT

Ombrina dentata

Cynoscion nebulosus

SWF

Ombrina dentata

Cynoscion regalis

STG

Persicospigola striata

Morone saxatilis

STB

Storioni (NS)

Acipenseridae

STU

Tarpon

Tarpon (=megalops) atlanticus

TAR

Trote (NS)

Salmo spp.

TRO

Persicospigola americana

Morone americana

PEW

Berici (NS)

Beryx spp.

ALF

Spinarolo

Squalus acantias

DGS

Spinaroli (NS)

Squalidae

DGX

Squalo toro

Odontaspis taurus

CCT

Smeriglio

Lamna nasus

POR

Squalo mako

Isurus oxyrinchus

SMA

Squalo grigio

Carcharhinus obscurus

DUS

Verdesca

Prionace glauca

BSH

Squaliformi (NS)

Squaliformes

SHX

Squalo musoguzzo

Rhizoprionodon terraenova

RHT

Sagrì nero

Centroscyllium fabricii

CFB

Squalo di Groenlandia

Somniosus microcephalus

GSK

Squalo elefante

Cetorhinus maximus

BSK

Razze (NS)

Raja spp.

SKA

Razza

Leucoraja erinacea

RJD

Razza

Amblyraja hyperborea

RJG

Razza

Dipturus laevis

RJL

Razza occhiata

Leucoraja ocellata

RJT

Razza stellata

Amblyraja radiata

RJR

Razza

Malcoraja senta

RJS

Razza

Bathyraja spinicauda

RJO

Pesci ossei (NS)

 

FIN


(1)  Conformemente alla raccomandazione adottata dal comitato permanente per la ricerca e le statistiche (SCRS) nella sua riunione annuale del 1970 (ICNAF Redbook 1970, parte I, pag. 67), i naselli del genere Urophycis ai fini delle relazioni statistiche sono designati come segue: a) quando si fa riferimento alle sottozone 1, 2 e 3 e alle divisioni 4R, S, T e V, come Musdea americana, Urophycis tenuis; b) quando sono catturati con palangari o hanno lunghezza superiore a quella standard di 55 cm, a prescindere dalle modalità di cattura, e la cattura avviene nelle divisioni 4W e X, nella sottozona 5 e nella zona statistica 6, come Musdea americana, Urophycis tenuis; c) fatta eccezione per quanto indicato alla lettera b), altri naselli del genere Urophycis catturati nelle divisioni 4W e X, nella sottozona 5 e nella zona statistica 6 sono designati come Musdea atlantica, Urophycis chuss.


ALLEGATO VIII

FODERONI AUTORIZZATI

1.   Foderone superiore tipo ICNAF

Il foderone superiore di tipo ICNAF è una pezza di rete rettangolare da fissare al cielo del sacco di una rete da traino per ridurne o impedirne l'usura, purché risponda ai requisiti seguenti:

(a)

le maglie della pezza devono avere dimensioni non inferiori a quelle prescritte per il sacco all'articolo 27;

(b)

la pezza deve essere fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore e i bordi laterali, in modo che la pezza stessa non si estenda più di 4 maglie oltre la corda divisoria di fondo e termini non meno di 4 maglie prima della maglia iniziale del sacco; in mancanza di corda divisoria di fondo, la pezza non deve occupare più di un terzo della superficie del sacco della rete, misurata a partire da almeno 4 maglie dalla maglia iniziale del sacco;

c)

la larghezza della pezza deve essere pari ad almeno una volta e mezza la larghezza coperta del sacco, misurata ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco.

Image

2.   Foderone superiore a fascia multipla

Il foderone superiore a fascia multipla è definito come le pezze di rete le cui maglie, indipendentemente dal fatto che le pezze siano bagnate o asciutte, hanno dimensioni non inferiori a quelle del sacco, a condizione che:

(i)

ogni pezza:

a)

sia fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore, ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco;

b)

abbia una larghezza almeno pari a quella del sacco (misurata ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco, nel punto d'attacco);

c)

non sia più lunga di dieci maglie;

(ii)

la lunghezza complessiva di tutte le pezze fissate al sacco non superi i due terzi della lunghezza del sacco stesso.

Image

FODERONE DI TIPO POLACCO

3.   Foderone superiore a maglie larghe (tipo polacco modificato)

Il foderone superiore a maglie larghe consiste di una pezza di rete rettangolare fatta dello stesso filo ritorto del sacco o di un filo ritorto semplice, spesso, senza nodi, fissata alla parte posteriore del cielo del sacco, che ricopre totalmente o parzialmente il cielo stesso e le cui maglie hanno dimensioni doppie di quelle del sacco se misurate bagnate. La pezza è fissata al sacco soltanto lungo i bordi anteriore, laterale e posteriore, in modo da far coincidere esattamente ogni maglia della pezza stessa con 4 maglie del sacco.

Image


ALLEGATO IX

CATENELLE DISTANZIATRICI PER RETI DA TRAINO PELAGICHE PER GAMBERETTI: ZONA NAFO

Le catenelle distanziatrici sono catene o corde, o una combinazione delle due, che collegano la lima da piombo alla lima di armamento o alla lima di supporto a intervalli variabili. I termini «lima di armamento» o «lima di supporto» sono intercambiabili. Alcune navi usano esclusivamente una lima di armamento; altre utilizzano sia la lima di armamento che la lima di supporto, come mostrato nel disegno. La lunghezza della catenella distanziatrice si misura dal centro della catena o filo che passa attraverso la lima da piombo (centro della lima da piombo) alla parte inferiore della lima di armamento.

Il disegno allegato mostra come misurare la lunghezza della catenella distanziatrice.

Image


ALLEGATO X

TAGLIA MINIMA DEI PESCI (1)

Specie

Pesci senza visceri né branchie, anche spellati,

freschi, refrigerati, congelati o salati

Interi

Decapitati

Decapitati e senza coda

Decapitati e sezionati

Merluzzo bianco

41 cm

27 cm

22 cm

27/25 cm (2)

Ippoglosso nero

30 cm

N/A

N/A

N/A

Passera canadese

25 cm

19 cm

15 cm

N/A

Limanda

25 cm

19 cm

15 cm

N/A


(1)  Per il merluzzo bianco la taglia fa riferimento alla lunghezza della pinna; per le altre specie alla lunghezza totale.

(2)  Taglia inferiore per i pesci freschi salati.


ALLEGATO XI

REGISTRAZIONE DELLE CATTURE (ANNOTAZIONI NEL GIORNALE DI BORDO)

ANNOTAZIONI NEL GIORNALE DI PESCA

Tipo di informazione

Codice standard

Nome della nave

01

Nazionalità della nave

02

Numero di registrazione della nave

03

Porto di registrazione

04

Tipi di attrezzi utilizzati (annotazioni distinte per tipi differenti di attrezzi)

10

Tipo di attrezzo

 

Data

 

giorno

20

mese

21

anno

22

Posizione

 

latitudine

31

longitudine

32

zona statistica

33

N. di cale nel periodo di 24 ore (1)

40

N. di ore di utilizzo degli attrezzi nel periodo di 24 ore (1)

41

Nomi delle specie (allegato I)

 

Catture quotidiane di ciascuna specie (in tonnellate di peso vivo)

50

Catture quotidiane per specie destinate al consumo umano in forma di pesce

61

Catture quotidiane di ciascuna specie destinata alla trasformazione

62

Rigetti quotidiani di ciascuna specie

63

Luogo di trasbordo

70

Data o date di trasbordo

71

Firma del comandante

80

CODICI DEGLI ATTREZZI

Categoria di attrezzi

Abbreviazione standard Codice

Reti da circuizione

 

Rete da circuizione a chiusura

PS

Reti da circuizione azionate da un natante

PS1

Reti da circuizione azionate da due natanti

PS2

Rete da circuizione senza chiusura (lampara)

LA

Sciabiche

SB

Sciabiche da natante

SV

Sciabica danese

SDN

Sciabica scozzese

SSC

Sciabica a coppia

SPR

Sciabiche (non specificato)

SX

Reti da traino

 

Nasse

FPO

Reti a strascico

 

Sfogliare

TBB

Reti a strascico a divergenti (2)

OTB

Rete a strascico a coppia

PTB

Reti a strascico per scampi

TBN

Reti da traino pelagiche per gamberetti

TBS

Reti a strascico (non specificato)

TB

Reti da traino pelagiche

 

Rete da traino pelagica a divergenti

OTM

Rete a strascico a coppia

PTM

Reti da traino pelagiche per gamberetti

TMS

Reti da traino pelagiche (non specificato)

TM

Reti da traino gemelle a divergenti (1 natante)

OTT

Reti da traino a divergenti (non specificato)

OT

Reti a traino a coppia (non specificato)

PT

Altre reti da traino (non specificato)

TX

Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti

 

Reti da posta (ancorate)

GNS

Reti da posta derivanti

GND

Reti da posta circuitanti

GNC

Reti da posta a pali

GNF

Tremagli

GTR

Reti combinate (da imbrocco-tremagli)

GTN

Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti (non specificato)

GEN

Reti da imbrocco (non specificate)

GN

Trappole

 

Trappole (reti trappola non coperte)

FPN

Cogolli

FYK

Reti fisse a corrente

FSN

Barriere, reti fisse, lavorieri, ecc.

FWR

Trappole di superficie

FAR

Trappole (non specificato)

FIX

Ami e palangari

 

Lenze a mano (3)

LHP

Lenze a canna meccanizzate (3)

LHM

Palangari fissi

LLS

Palangari derivanti

LLD

Palangari (non specificato)

LL

Lenze al traino

LTL

Ami e palangari (non specificato) (4)

LX

Rampini e arponi

 

Arponi

HAR

Draghe

 

Draghe tirate da natanti

DRB

Draghe a mano

DRH

Reti da raccolta

 

Reti da raccolta portatili (bilance)

LNP

Reti da raccolta manovrate da natanti

LNB

Reti da raccolta fisse manovrate da terra

LNS

Reti da raccolta (non specificato)

LN

Reti da lancio

 

Giacchi

FCN

Reti da lancio (non specificato)

FG

Macchine per la raccolta

 

Pompe

HMP

Draghe automatiche

HMD

Macchine per la raccolta (non specificato)

HMX

Attrezzi diversi  (5)

MIS

Attrezzi per la pesca sportiva

RG

Attrezzi non noti o non specificati

NK

CODICI DELLE NAVI

A.

Tipi principali di navi

Codice FAO

Tipo di nave

BO

Nave guardapesca

CO

Nave per la formazione alla pesca

DB

Nave draga (non continua)

DM

Nave draga (continua)

DO

Nave da traino a sfogliara

DOX

Nave draga n.s.a.

FO

Nave per trasporto di pesce

FX

Nave da pesca n.s.a.

GO

Peschereccio con reti a circuizione

HOX

Nave madre n.s.a.

HSF

Nave madre officina

KO

Nave ospedale

LH

Peschereccio con lenze a mano

LL

Peschereccio a palangari

LO

Peschereccio con lenze

LP

Peschereccio con lenze e canne

LT

Peschereccio con lenze trainate

MO

Navi polivalenti

MSN

Peschereccio con rete a circuizione e lenze a mano

MTG

Peschereccio per traino a reti derivanti

MTS

Peschereccio per traino e circuizione

NB

Peschereccio con un'unica rete da raccolta

NO

Peschereccio con reti da raccolta

NOX

Peschereccio con reti da raccolta n.s.a.

PO

Nave con ittiopompe

SN

Peschereccio con sciabica danese

SO

Peschereccio per rete a circuizione

SOX

Peschereccio per rete a circuizione n.s.a.

SP

Peschereccio a cianciolo

SPE

Peschereccio a cianciolo di tipo europeo

SPT

Peschereccio con reti a circuizione per tonni

TO

Peschereccio per traino

TOX

Pescherecci per traino n.s.a.

TS

Peschereccio da traino laterale

TSF

Peschereccio da traino laterale congelatore

TSW

Peschereccio da traino laterale per pesce fresco

TT

Peschereccio per traino poppiero

TTF

Peschereccio congelatore per traino poppiero

TTP

Nave officina per traino poppiero

TU

Peschereccio per rete da traino con buttafuori

WO

Natante posa trappole

WOP

Natante posa nasse

WOX

Natante posa trappole n.s.a.

ZO

Nave da ricerca alieutica

DRN

Peschereccio con reti da posta derivanti

N.S.A. = non specificato altrove

B.

Principali attività delle navi

Codice Alfa

Categoria

ANC

Cala

DRI

Pesca con rete derivante

FIS

Pesca

HAU

Salpamento

PRO

Trattamento

STE

Trattamento con vapore

TRX

Trasbordo (carico o scarico)

OTH

Altre (da specificare)


(1)  Qualora due o più tipi di attrezzi vengano usati nello stesso periodo di 24 ore, le annotazioni dovranno essere distinte per tipo di attrezzo.

(2)  Le organizzazioni di pesca possono indicare se si tratta di rete da traino laterale o a poppiera o di rete da traino pelagica laterale o poppiera utilizzando rispettivamente i codici OTB-1 e OTB-2 e OTM-1 e OTM-2.

(3)  Inclusa la tecnica detta «jigging».

(4)  Il codice LDV per i palangari manovrati dai dory è mantenuto per la registrazione dei dati storici.

(5)  Questo punto comprende: guadini, reti a mano, reti drive-in, la raccolta a mano senza uso di attrezzi e con o senza equipaggiamento da immersione, veleni ed esplosivi, animali addestrati, pesca elettrica.


ALLEGATO XII

ZONA NAFO

Il seguente è un elenco parziale degli stock che devono essere comunicati ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2

ANG/N3NO

Lophius americanus

Rana pescatrice americana

CAA/N3LMN

Anarhichas lupus

Lupo di mare

CAP/N3LM

Mallotus villosus

Capelin

CAT/N3LMN

Anarhichas spp.

Bavose lupe

HAD/N3NO

Melanogrammus aeglefinus

Eglefino

HAL/N23KL

Hippoglossus hippoglossus

Ippoglosso atlantico

HAL/N3M

Hippoglossus hippoglossus

Ippoglosso atlantico

HAL/N3NO

Hippoglossus hippoglossus

Ippoglosso atlantico

HER/N3L

Clupea harengus

Aringa

HKR/N2J3KL

Urophycis chuss

Musdea atlantica

HKR/N3MNO

Urophycis chuss

Musdea atlantica

HKS/N3NLMO

Merluccius bilinearis

Nasello atlantico

RNG/N23

Coryphaenoides rupestris

Granatiere

HKW/N2J3KL

Urophycis tenuis

Musdea americana

POK/N3O

Pollachius virens

Merluzzo carbonaro

RHG/N23

Macrourus berglax

Granatiere

SKA/N2J3KL

Raja spp.

Razze

SKA/N3M

Raja spp.

Razze

SQI/N56

Illex illecebrosus

Totano

VFF/N3LMN

Pesci non sottoposti a cernita, non identificati

WIT/N3M

Glyptocephalus cynoglossus

Passera lingua di cane

YEL/N3M

Limanda ferruginea

Limanda


ALLEGATO XIII

DIVIETO DI PESCA SELETTIVA NELLA ZONA DELLA CCAMLR

Specie bersaglio

Zona

Periodo di divieto

Notothenia rossii

FAO 48.1 Antartico, nella zona peninsulare

FAO 48.2 Antartico, intorno alle Orcadi del Sud

FAO 48.3 Antartico, intorno alla Georgia del Sud

Tutto l'anno

Pesci a pinne

FAO 48.1 Antartico (1)

FAO 48.2 Antartico (1)

Tutto l'anno

Gobionotothen gibberifrons

Chaenocephalus aceratus

Pseudochaenichthys georgianus

Lepidonotothen squamifrons

Patagonotothen guntheri

FAO 48.3

Tutto l'anno

Dissostichus spp.

FAO 48.5 Antartico

Dall'1.12.2005 al 30.11.2006

Dissostichus spp.

FAO 88,3 Antartico (1)

FAO 58.5.1 Antartico (1)  (2)

FAO 58.5.2 Antartico a est di 79o20'E e al di fuori della ZEE a ovest di 79o20'E (1)

FAO 88.2 Antartico a nord di 65o S (1)

FAO 58.4.4 Antartico (1)

FAO 58.6 Antartico (1)

FAO 58.7 Antartico (1)

Tutto l'anno

Lepidonotothen squamifrons

FAO 58.4.4 (1)

Tutto l'anno

Tutte le specie tranne Champsocephalus gunnari e Dissostichus eleginoides

FAO 58.5.2 Antartico

Dall'1.12.2005 al 30.11.2006

Dissostichus mawsoni

FAO 48.4 Antartico (1)

Tutto l'anno


(1)  Tranne per scopi di ricerca scientifica.

(2)  Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).


ALLEGATO XIV

LIMITI DELLE CATTURE E DELLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA NUOVE E SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CCAMLR NEL 2005/2006

Sottozona/Divisione

Regione

Campagna

SSRU

Dissostichus spp. Limiti di cattura (tonnellate)

Limite delle catture accessorie (tonnellate)

Razze

Macrourus spp.

Altre specie

58.4.1

Tutte le divisioni

Dall’ 1.12.2005 al 30.11.2006

A

B

C

D

E

F

G

H

Totale sottozone

0

0

200

0

200

0

200

0

600

Tutte le divisioni:

50

Tutte le divisioni:

96

Tutte le divisioni:

20

58.4.2

Tutte le divisioni

Dall’ 1.12.2005 al 30.11.2006

A

B

C

D

E

Totale sottozone

260

0

260

0

260

780

Tutte le divisioni:

50

Tutte le divisioni:

124

Tutte le divisioni:

20

58.4.3a)

Tutte le divisioni al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale

Dall’ 1.05.2005 al 31.08.2006

N/A

250

Tutte le divisioni:

50

Tutte le divisioni:

26

Tutte le divisioni:

20

58.4.3b)

Tutte le divisioni al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale

Dall’ 1.05.2005 al 31.08.2006

N/A

300

Tutte le divisioni:

50

Tutte le divisioni:

159

Tutte le divisioni:

20

88.1

Tutte le sottozone

Dall’ 1.12.2005 al 31.08.2006

A

B, C, G

D

E

F

H, I, K

J

L

Totale sottozone

0

348 (1)

0

0

0

1 893 (1)

551 (1)

172 (1)

2 964 (1)

0

50 (1)

0

0

0

95 (1)

50 (1)

50 (1)

148 (1)

0

56 (1)

0

0

0

303 (1)

88 (1)

28 (1)

474 (1)

0

60 (1)

0

0

0

60 (1)

20 (1)

20 (1)

0

88.2

Tutte le sottozone

Dall’ 1.12.2005 al 31.08.2006

A

B

C, D, F, G

E

Totale sottozone

0

0

214 (1)

273 (1)

487 (1)

0

0

50 (1)

50 (1)

50 (1)

0

0

34 (1)

44 (1)

78 (1)

0

0

20 (1)

20 (1)

0


(1)  Norme relative ai limiti di cattura delle specie accessorie per SSRU applicabili entro i limiti totali delle catture accessorie per sottozona:

Razze:

5 % dei limiti di cattura di Dissostichus spp. o 50 tonnellate, a seconda di quale dato è superiore

Macrourus spp.:

16 % dei limiti di cattura di Dissostichus spp.

Altre specie:

20 tonnellate per SSRU.


20.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 16/184


REGOLAMENTO (CE) N. 52/2006 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2005

che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (2), in particolare l’articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio adotta le misure necessarie per assicurare l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.

(2)

A norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio fissare i limiti di cattura per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca nonché la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri.

(3)

Ai fini di un’efficace gestione delle possibilità di pesca, occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

(4)

Occorre stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, affinché gli Stati membri possano provvedere alla gestione dei pescherecci battenti la loro bandiera.

(5)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 contiene definizioni pertinenti per la ripartizione delle possibilità di pesca.

(6)

Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

(7)

Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate in conformità della pertinente legislazione comunitaria, e segnatamente del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (3), del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (4), del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (5), del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (6), del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (7), del regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (8), nonché del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund (9).

(8)

Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2006 vengano attuate alcune misure supplementari relative al controllo e alle condizioni tecniche delle attività di pesca.

(9)

Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità ed evitare di mettere in pericolo le risorse ed eventuali difficoltà dovute alla caducità del regolamento (CE) n. 27/2005, è importante che le zone di pesca vengano aperte il 1o gennaio 2006. Data l’urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I(3) del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici del Mar Baltico, le possibilità di pesca per il 2006 e le condizioni specifiche cui è subordinato il loro utilizzo.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari e ai pescherecci battenti bandiera dei paesi terzi e registrati in tali paesi, operanti nel Mar Baltico.

2.   In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l’egida di uno Stato membro, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati.

Articolo 3

Definizioni

Oltre alle definizioni che figurano nell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«Zone del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM)»: le zone definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91;

b)

«Mar Baltico»: le divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId;

c)

«totale ammissibile di catture (TAC)»: il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;

d)

«contingente»: la quota del TAC assegnata alla Comunità, a uno Stato membro o a un paese terzo.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI ASSOCIATE

Articolo 4

Limiti di cattura e loro ripartizione

I limiti di cattura, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni supplementari applicabili ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 sono stabiliti nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

1.   La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti di cattura di cui all’allegato I non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b)

le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93;

c)

gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d)

i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e)

le detrazioni effettuate a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

2.   Ai fini del riporto dei contingenti al 2007, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 si applica, in deroga al medesimo regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitici.

Articolo 6

Condizioni applicabili alle catture principali e accessorie

1.   La conservazione a bordo e lo sbarco di catture provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono autorizzati solo nei seguenti casi:

a)

catture effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito;

b)

catture che rientrano in un contingente a disposizione della Comunità non ancora esaurito;

c)

nel caso di specie diverse dall’aringa e dallo spratto mescolate ad altre specie, catture effettuate con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia inferiori a 32 mm e non sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco.

2.   Tutti gli sbarchi sono dedotti dal rispettivo contingente, fatta eccezione per le catture effettuate ai sensi del paragrafo 1, lettera c.

3.   In caso di esaurimento del contingente di aringa assegnato a uno Stato membro, i pescherecci battenti bandiera di tale Stato membro registrati nella Comunità e operanti nelle zone di pesca in cui si applica il contingente in questione non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.

Articolo 7

Limitazioni dello sforzo di pesca

Nell’allegato II sono fissate le limitazioni dello sforzo di pesca.

Articolo 8

Misure tecniche e di controllo transitorie

L’allegato III stabilisce misure tecniche e di controllo transitorie.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 22 dicembre 2005

Per il Consiglio

Il presidente

B. BRADSHAW


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(3)  GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

(4)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1805/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 10).

(5)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(6)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

(7)  GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11).

(8)  GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/2005 della Commissione (GU L 74 del 19.3.2005, pag. 5).

(9)  GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.


ALLEGATO I

Limitazioni degli sbarchi e condizioni associate per la gestione annuale dei limiti di cattura applicabili ai pescherecci comunitari in zone in cui sono imposti limiti di cattura per specie e per zona

Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione), la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni associate per la gestione annuale dei contingenti.

Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisioni 30-31

HER/3D30; HER/3D31.

Finlandia

75 099

 

Svezia

16 501

 

CE

91 600

 

TAC

91 600

TAC analitico.Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisioni 22-24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danimarca

6 658

 

Germania

26 207

 

Finlandia

3

 

Polonia

6 181

 

Svezia

8 451

 

CE

47 500

 

TAC

47 500

TAC analitico.Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Danimarca

2 548

 

Germania

676

 

Estonia

13 015

 

Finlandia

25 404

 

Lettonia

3 212

 

Lituania

3 382

 

Polonia

28 861

 

Svezia

38 744

 

CE

115 842

 

TAC

128 000

TAC analitico.Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisione 28.1

HER/03D.RG

Estonia

18 472

 

Lettonia

21 528

 

CE

40 000

 

TAC

40 000

TAC analitico.Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Sottodivisioni 25-32 (acque CE)

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danimarca

10 415

 

Germania

4 143

 

Estonia

1 015

 

Finlandia

797

 

Lettonia

3 873

 

Lituania

2 551

 

Polonia

11 993

 

Svezia

10 552

 

CE

45 339

 

TAC

49 220

TAC analitico.Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Sottodivisioni 22-24 (acque CE)

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danimarca

12 395

 

Germania

6 061

 

Estonia

275

 

Finlandia

244

 

Lettonia

1 026

 

Lituania

665

 

Polonia

3 317

 

Svezia

4 417

 

CE

28 400

 

TAC

28 400

TAC analitico.Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

III bcd (acque CE)

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danimarca

2 698

 

Germania

300

 

Svezia

203

 

Polonia

565

 

CE

3 766

 

TAC

Non pertinente

TAC precauzionale.Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona:

IIIbcd (acque CE), esclusa la sottodivisione 32

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danimarca

93 512 (1)

 

Germania

10 404 (1)

 

Estonia

9 504 (1)

 

Finlandia

116 603 (1)

 

Lettonia

59 478 (1)

 

Lituania

6 992 (1)

 

Polonia

28 368 (1)

 

Svezia

126 399 (1)

 

CE

451 260 (1)

 

TAC

460 000 (1)

TAC analitico.Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona:

Sottodivisione 32

SAL/3D32.

Estonia

1 581 (2)

 

Finlandia

13 838 (2)

 

CE

15 419 (2)

 

TAC

17 000 (2)

TAC analitico.Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

III bcd (acque CE)

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danimarca

41 512

 

Germania

26 299

 

Estonia

48 204

 

Finlandia

21 730

 

Lettonia

58 219

 

Lituania

21 060

 

Polonia

123 552

 

Svezia

80 250

 

CE

420 826

 

TAC

468 000

TAC analitico.Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  Numero di individui.

(2)  Numero di individui.


ALLEGATO II

LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

1.

La pesca con reti da traino, sciabiche o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi è vietata:.

a)

dal 15 marzo al 14 maggio nelle sottodivisioni 22-24, e

b)

dal 15 giugno al 14 settembre nelle sottodivisioni 25-27.

2.

Per i pescherecci che battono le rispettive bandiere, gli Stati membri provvedono affinché la pesca con reti da traino, sciabiche o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi sia vietata dalle ore 23.00 UTC di ogni sabato alle ore 23.00 UTC della domenica successiva:

a)

per 30 giorni di calendario nelle sottodivisioni 22-24, escluso il periodo dal 15 marzo al 14 maggio, e

b)

per 27 giorni di calendario nelle sottodivisioni 25-27, escluso il periodo dal 15 giugno al 14 settembre.

3.

A richiesta della Commissione, gli Stati membri forniscono una descrizione del sistema applicato per ottemperare al punto 2.

4.

In deroga ai punti 1 e 2, i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri sono autorizzati a trattenere a bordo e sbarcare fino al 10 % in peso vivo delle catture di merluzzo se pescato con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 110 mm.


ALLEGATO III

MISURE TECNICHE E DI CONTROLLO TRANSITORIE

1.

Restrizioni applicabili alla pesca

1.1.

È proibita ogni attività di pesca nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti, misurati in base al sistema di coordinate WGS84 dal 1o maggio al 31 ottobre.

Zona 1:

55o45’N, 15o30’E

55o45’N, 16o30’E

55o00’N, 16o30’E

55o00’N, 16o00’E

55o15’N, 16o00’E

55o15’N, 15o30’E

55o45’N, 15o30’E

Zona 2:

55o00’N, 19o14’E

54o48’N, 19o20’E

54o45’N, 19o19’E

54o45’N, 18o55’E

55o00’N, 19o14’E

Zona 3:

56o13’N, 18o27’E

56o13’N, 19o31’E

55o59’N, 19o13’E

56o03’N, 19o06’E

56o00’N, 18o51’E

55o47’N, 18o57’E

55o30’N, 18o34’E

56o13’N, 18o27’E

1.2.

In deroga al punto 1.1. è autorizzata la pesca con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 157 mm o con lenze. I merluzzi pescati con lenze non devono essere trattenuti a bordo.

2.

Attività di controllo, ispezione e sorveglianza nel contesto della ricostituzione degli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico

2.1.

Permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico

2.1.1.

In deroga all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (1), tutti i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 8 m che abbiano a bordo o utilizzino attrezzi autorizzati per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico e nell'Øresund ai sensi del regolamento (CEE) n. 2187/2005 sono in possesso di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico.

2.1.2.

Gli Stati membri possono rilasciare il permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco di cui al punto 2.1.1 solo a pescherecci comunitari titolari nel 2005 di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico in conformità del punto 6.2.1 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2). Tuttavia gli Stati membri possono rilasciare un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco a pescherecci comunitari battenti la loro bandiera non titolari, nel 2005, di un permesso di pesca speciale, purché provvedano al ritiro di una capacità equivalente, espressa in chilowatt (kW), dello sforzo di pesca esercitato nel Mar Baltico con gli attrezzi di cui al punto 2.1.1.

2.1.3.

Ogni Stato membro stabilisce e mantiene un elenco dei pescherecci titolari di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico e lo rende accessibile, nel proprio sito Internet, alla Commissione e agli Stati membri che si affacciano sul Mar Baltico.

2.1.4.

Il comandante del peschereccio comunitario al quale uno Stato membro ha rilasciato un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico, o un suo rappresentante autorizzato, conserva a bordo una copia di tale permesso.

2.2.

Giornali di bordo

In deroga all’articolo 6, paragrafo 4, regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (3), i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 8 m tengono un giornale di bordo delle attività effettuate, secondo il disposto dell’articolo 6 di tale regolamento.

2.3.

Margine di tolleranza

In deroga all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (4), la tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo dei pescherecci comunitari, espresso in chilogrammi, è pari all’8 % del quantitativo registrato nel giornale di bordo.

Tuttavia, per le catture sbarcate senza essere sottoposte a cernita, la tolleranza nella stima del quantitativo è pari all'8 % del quantitativo totale sbarcato.

2.4.

Notifica preliminare

2.4.1.

I pescherecci che pescano nelle acque comunitarie della sottodivisione 22-24 (zona A) o nella sottodivisione 25-32 (zona B) devono soddisfare le seguenti condizioni:

(a)

all'inizio della pesca nella zona A o nella zona B, il peschereccio detiene a bordo un quantitativo di merluzzo bianco inferiore a 100 kg;

(b)

se il peschereccio detiene a bordo un quantitativo di merluzzo bianco superiore a 300 kg quando esce dalla zona A o dalla zona B e in deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/1993, il comandante del peschereccio notifica alle autorità competenti dello Stato di bandiera, un'ora prima di uscire dalla zona:

(i)

l'ora e il punto di uscita,

(ii)

i quantitativi in peso vivo delle catture di ogni specie detenute a bordo,

(iii)

il nome del luogo di sbarco e l'ora di arrivo prevista in detto luogo di sbarco;

(c)

il peschereccio recante a bordo, a pesca terminata, un quantitativo di merluzzo bianco superiore a 100 kg

(i)

si dirige direttamente al porto nella zona in cui ha pescato e sbarca il pescato, oppure

(ii)

si dirige direttamente al porto fuori dalla zona in cui ha pescato e sbarca il pescato. Quando esce dalla zona in cui ha pescato, le reti sono riposte in modo che non siano disponibili per un impiego immediato conformemente alle disposizioni seguenti:

le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico;

le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte sono saldamente fissate ad una parte della sovrastruttura.

(d)

I pescherecci di cui alla lettera b) danno inizio alle operazioni di scarico solo se autorizzati dalle autorità competenti.

2.4.2.

Il punto 2.4.1 non si applica ai pescherecci equipaggiati con sistemi di controllo satellitare conformi con gli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003. I suddetti pescherecci sottostanno tuttavia all'obbligo di notifica giornaliera ai centri di sorveglianza della pesca dei rispettivi Stati membri di bandiera, di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2847/93, per inserire tali dati nella base di dati informatizzata.

2.5.

Porti designati

2.5.1.

I pescherecci recanti a bordo un quantitativo di merluzzo bianco superiore a 750 kg di peso vivo possono sbarcare le loro catture di merluzzo bianco esclusivamente nei porti designati.

2.5.2.

Ogni Stato membro può designare i porti in cui vengono sbarcati i quantitativi di merluzzo bianco del Baltico superiori a 750 kg.

2.5.3.

Entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, ogni Stato membro che ha stabilito un elenco dei porti designati lo mantiene e lo rende accessibile, nel proprio sito Internet ufficiale, alla Commissione e agli altri Stati membri che si affacciano sul Mar Baltico. L’elenco comprende il nome e il recapito degli organismi cui devono essere trasmessi i giornali di bordo e le dichiarazioni di cattura all’atto dello sbarco nello Stato membro considerato.

2.6.

Pesatura del merluzzo bianco sbarcato per la prima volta

2.6.1.

Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di merluzzo bianco pescati nel Mar Baltico e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di ispettori prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco.

2.6.2.

Ogni Stato membro stabilisce parametri specifici in materia di ispezione. Tali parametri sono soggetti a revisione periodica in funzione dei risultati conseguiti. I parametri per l’ispezione sono progressivamente adeguati fino al raggiungimento dei parametri di riferimento definiti nell’appendice 1.

2.7.

Comunicazioni VMS

2.7.1.

Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti dati ricevuti ai sensi dell’articolo 8, dell’articolo 10, paragrafo 1, e dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2244/2003 siano registrati su supporto informatico:

a)

ogni entrata o uscita dal porto;

b)

ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse.

2.7.2.

Gli Stati membri verificano per mezzo dei dati VMS la presentazione dei giornali di bordo e le informazioni ivi registrate. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati e resi accessibili alla Commissione su richiesta.

2.8.

Divieto di transito e di trasbordo

2.8.1.

Il transito nelle zone chiuse alla pesca del merluzzo bianco è consentito unicamente a condizione che gli attrezzi da pesca presenti a bordo siano correttamente fissati e riposti nella stiva in conformità di quanto previsto all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

2.8.2.

È vietato il trasbordo di merluzzo bianco.

2.9.

Trasporto del merluzzo bianco del Baltico

In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, le catture di merluzzo bianco del Baltico di peso superiore a 50 kg sbarcate, ai fini del trasporto, da pescherecci comunitari aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 8 m devono essere accompagnate da una dichiarazione di sbarco ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento.

2.10.

Sorveglianza congiunta e scambio di ispettori

2.10.1.

Gli Stati membri effettuano operazioni congiunte di ispezione e sorveglianza e istituiscono a tal fine procedure operative congiunte.

2.10.2.

Gli Stati membri impegnati in operazioni congiunte di ispezione e sorveglianza provvedono affinché siano invitati a prendervi parte ispettori di ciascuno degli Stati membri partecipanti.

2.10.3.

Alle operazioni congiunte di ispezione e sorveglianza possono partecipare ispettori della Commissione.

2.10.4.

Ai fini del coordinamento del programma congiunto di ispezione e sorveglianza per il 2006 la Commissione convoca, anteriormente al 31 gennaio 2006, una riunione delle competenti autorità nazionali di ispezione.

2.11.

Programmi nazionali di controllo

2.11.1.

Gli Stati membri interessati elaborano un programma nazionale di controllo per il Mar Baltico in conformità dell’appendice 2.

2.11.2.

Anteriormente al 31 gennaio 2006, gli Stati membri interessati mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri che si affacciano sul Mar Baltico, nel proprio sito Internet ufficiale, il programma nazionale di controllo di cui al punto 2.11.1 e il relativo calendario di attuazione.

2.11.3.

La Commissione convoca una riunione del comitato di gestione per la pesca e l’acquacoltura al fine di valutare l’attuazione e i risultati dei programmi nazionali di controllo degli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico.

3.

Restrizioni applicabili alla pesca della passera artica e del rombo chiodato

3.1.

È vietata la detenzione a bordo delle seguenti specie di pesci catturati nelle zone geografiche e durante i periodi sottoindicati:

Specie

Zona geografica

Periodo

Passera artica (Platichthys flesus)

Sottodivisioni da 26 a 28, 29 a sud di 59o30'N

Sottodivisione 32

dal 15 febbraio al 15 maggio

dal 15 febbraio al 31 maggio

Rombo chiodato (Psetta maxima)

Sottodivisioni 25-26, 28 a sud di 58o50'N

dal 1o giugno al 31 luglio

3.2.

In deroga al punto 3.1., nell'ambito della pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 105 mm o con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm, le catture accessorie di passera artica e rombo chiodato possono essere detenute a bordo e sbarcate entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture detenute a bordo e sbarcate durante i periodi di divieto di cui al suddetto punto.


(1)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

(2)  GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1936/2005 (GU L 311 del 26.11.2005, pag. 1).

(3)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(4)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 10).

Allegato III, appendice 1

Norme comuni applicabili ai programmi nazionali di controllo

Obiettivo

1.

Ogni Stato membro stabilisce parametri specifici in materia di ispezione in conformità degli obiettivi della presente appendice.

Strategia

2.

L’attività di ispezione e sorveglianza è incentrata sui pescherecci presumibilmente dediti alla pesca del merluzzo bianco. Per verificare l’efficacia delle attività di ispezione e sorveglianza vengono inoltre effettuate, a titolo di controllo incrociato, ispezioni casuali delle operazioni di trasporto e commercializzazione del merluzzo bianco.

Priorità

3.

I vari tipi di attrezzi sono soggetti a diversi livelli di ispezione, in funzione della misura in cui le flotte sono interessate dalle limitazioni delle possibilità di pesca. Spetta pertanto a ogni Stato membro stabilire priorità specifiche.

Parametri di riferimento

4.

Entro un mese dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri applicano i rispettivi programmi di ispezione al fine di raggiungere gli obiettivi di seguito indicati.

a)

Livello di ispezione nei porti

In linea generale le ispezioni mirano a coprire il 20 % in peso degli sbarchi di merluzzo bianco per l’insieme dei luoghi di sbarco.

In alternativa:

i)

le ispezioni sono effettuate con una frequenza atta a garantire che nel corso di un trimestre sia ispezionato, almeno una volta, un numero di pescherecci comunitari le cui catture rappresentino almeno il 20 % in peso degli sbarchi di merluzzo bianco,

ii)

ci si puó basare su un campionamento casuale semplice o avvalere di un piano di campionamento appropriato che raggiunga almeno lo stesso livello di accuratezza.

b)

Livello di ispezione nella fase di commercializzazione

Ispezione del 5 % dei quantitativi di merluzzo bianco messi in vendita nelle aste.

c)

Livello di ispezione in mare

Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca in ciascuna zona. I parametri per le attività di ispezione in mare sono riferiti al numero di giorni di pattugliamento in mare nella zona di gestione degli stock di merluzzo bianco; un parametro distinto può essere stabilito per i giorni di pattugliamento di zone specifiche.

d)

Livello di sorveglianza aerea

Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca praticata in ciascuna zona, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro.

Allegato III, appendice 2

Contenuto dei programmi nazionali di controllo

I programmi nazionali di controllo mirano, tra l’altro, a specificare gli elementi di seguito indicati.

1.   MEZZI DI CONTROLLO

Risorse umane

1.1.

Il numero di ispettori operanti a terra e in mare, con indicazione dei periodi e delle zone che sono loro assegnati.

Risorse tecniche

1.2.

Il numero di navi e di aeromobili di sorveglianza, con indicazione dei periodi e delle zone che sono loro assegnati.

Risorse finanziarie

1.3.

La dotazione di bilancio per la messa a disposizione di risorse umane, navi e aeromobili di sorveglianza.

2.   PORTI DESIGNATI

Ove pertinente, un elenco dei porti designati per gli sbarchi di merluzzo bianco in conformità del punto 2.5.3 dell’allegato III.

3.   NOTIFICA PRELIMINARE

Descrizione delle procedure applicate per garantire l’osservanza delle disposizioni del punto 2.4 dell’allegato III.

4.   CONTROLLO DEGLI SBARCHI

Descrizione delle strutture e/o delle procedure applicate per garantire l’osservanza delle disposizioni dei punti 2.3, 2.5 e 2.6 dell’allegato III.

5.   PROCEDURE DI ISPEZIONE

I programmi nazionali di controllo specificano le procedure da seguire:

a)

nella conduzione di ispezioni, in mare e a terra;

b)

per la comunicazione con le autorità responsabili del programma nazionale di controllo per il merluzzo bianco designate da altri Stati membri.

c)

per la sorveglianza congiunta e lo scambio di ispettori, con indicazione dei poteri e dell’autorità conferiti agli ispettori operanti nelle acque di altri Stati membri.


20.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 16/200


Addendum al regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

Articolo 24, paragrafo 1:

a)

anziché:

«… i regolamenti (CEE) n. 1381/87, (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94, (CE) n. 88/98 (1), (CE) n. 850/98 e (CE) n. 1434/98»,

leggi:

«… i regolamenti (CEE) n. 1381/87, (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94, (CE) n. 850/98, (CE) n. 1434/98 e (CE) n. 2187/2005 (1)»;

b)

la nota 1 è sostituita dalla seguente:

«(1)

Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).»

Allegato I A:

a)

a pagina 62,

prima della tabella relativa a «Specie: Merluzzo carbonaro/Pollachius virens» nella «Zona Vb (acque CE), VI, XII e XIV POK/561214» è inserito quanto segue:

«Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62o N

POK/04-N.

Svezia

880

 

CE

880

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.»

b)

a pagina 69,

tra la tabella relativa a «Specie: Sogliola/Solea solea» nella «Zona: VIIh, j,k, SOL/7HJK.» e la tabella relativa a «Specie: Spratto/Sprattus sprattus» nella «Zona: IIIa SPR/03A.» è inserito quanto segue:

«Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIIIa, b

SOL/8AB.

Belgio

50

 

Spagna

9

 

Francia

3 722

 

Paesi Bassi

279

 

CE

4 060

 

TAC

4 060

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sogliole

Solea spp.

Zona:

VIIIc, d,e, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)

SOX/8CDE34

Spagna

458

 

Portogallo

758

 

CE

1 216

 

TAC

1 216

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.»