ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 347

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
30 dicembre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea

1

 

*

Regolamento (CE) n. 2174/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo all'attuazione dell'accordo concluso tra la Comunità europea ed il Giappone ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio in forma di scambio di lettere (GATT) 1994

7

 

*

Regolamento (CE) n. 2175/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo all’attuazione dell'accordo concluso in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per il ritiro delle concessioni specifiche connesso al ritiro degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, recante integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

9

 

*

Regolamento (CE) n. 2176/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, che fissa, per la campagna di pesca 2006, i prezzi di ritiro e di vendita comunitari dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

11

 

*

Regolamento (CE) n. 2177/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, che fissa, per la campagna di pesca 2006, i prezzi di vendita comunitari dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

19

 

*

Regolamento (CE) n. 2178/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2006

21

 

*

Regolamento (CE) n. 2179/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, che fissa, per la campagna 2006, l'ammontare dell'aiuto al riporto e del premio forfettario per taluni prodotti della pesca

25

 

*

Regolamento (CE) n. 2180/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, che stabilisce l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca durante la campagna di pesca 2006

27

 

*

Regolamento (CE) n. 2181/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 2006

28

 

*

Regolamento (CE) n. 2182/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

31

 

*

Regolamento (CE) n. 2183/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e il regolamento (CE) n. 795/2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

56

 

*

Regolamento (CE) n. 2184/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 recanti modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

61

 

*

Regolamento (CE) n. 2185/2005 della Commissione, del 27 dicembre 2005, recante apertura, per il 2006, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

70

 

*

Regolamento (CE) n. 2186/2005 della Commissione, del 27 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

74

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Giappone ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994

75

 

*

Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per il ritiro delle concessioni specifiche connesso al ritiro degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea

78

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea

80

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 15 novembre 2005, recante modifica del suo regolamento interno

83

 

*

Decisione del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera n. 2/2005, del 25 novembre 2005, recante modifica dell’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo

91

 

*

Decisione n. 1/2005 del Comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio dei prodotti agricoli, del 21 dicembre 2005, relativa alla modifica dell’appendice 6 dell’allegato 11 all’accordo agricolo

93

 

 

Documenti allegati al bilancio generale per l'Unione europea

 

*

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione per l’esercizio finanziario 2005

97

 

 

Rettifiche

 

 

Rettifica del regolamento (CE) n. 2163/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per i prodotti del settore delle carni bovine (GU L 342 del 24.12.2005)

99

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

30.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/1


REGOLAMENTO (CE) N. 2173/2005 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2005

relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno accolto con favore la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente un piano d’azione dell’Unione europea per l’applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale (FLEGT) come primo passo per affrontare l’urgente problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname.

(2)

Il piano d’azione pone l’accento sulle riforme nel campo del governo e dell’acquisizione di capacità, sostenute da azioni volte a sviluppare la cooperazione multilaterale e da misure complementari dal lato della domanda intese a ridurre il consumo di legname tagliato illegalmente, contribuendo al più ampio obiettivo della gestione sostenibile delle foreste nei paesi produttori di legname.

(3)

Il piano d’azione individua la predisposizione di un sistema di licenze quale misura volta ad assicurare che solo il legno e i prodotti derivati ottenuti legalmente in conformità della legislazione nazionale del paese produttore possano entrare nella Comunità e sottolinea che tale sistema di licenze non dovrebbe ostacolare il commercio legale.

(4)

Per attuare il sistema di licenze occorre assoggettare le importazioni nella Comunità di legno e di prodotti derivati ad una serie di verifiche e di controlli intesi a garantire la legalità di questi prodotti.

(5)

A tal fine, la Comunità dovrebbe concludere accordi volontari di partenariato con paesi e organizzazioni regionali che devono imporre ai paesi partner o alle organizzazioni regionali l’obbligo giuridicamente vincolante di attuare il sistema di licenze nell’ambito del programma stipulato in ogni accordo di partenariato.

(6)

Nell’ambito del sistema di licenze, taluni legni e prodotti derivati esportati da un paese partner e che entrano nella Comunità a qualsiasi valico doganale designato per la loro immissione in libera pratica dovrebbero essere coperti da una licenza rilasciata dal paese partner ove si attesti che il legno e i prodotti derivati sono stati ottenuti da legname di produzione nazionale legalmente tagliato o da legname legalmente importato in un paese partner in conformità della legislazione nazionale, come stabilito dal rispettivo accordo di partenariato. La conformità a tali norme dovrebbe essere soggetta al controllo di una terza parte.

(7)

Prima di immettere in libera pratica un carico nella Comunità, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero verificare che questo sia coperto da una licenza valida.

(8)

Ogni Stato membro dovrebbe determinare le sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento.

(9)

Il sistema di licenze dovrebbe coprire inizialmente una gamma limitata di legni e di prodotti derivati. Laddove concordato, la gamma dei prodotti potrebbe essere estesa ad altre categorie di prodotti.

(10)

È importante rivedere gli allegati che specificano i paesi e i prodotti coperti prontamente dal sistema di licenze. Queste revisioni dovrebbero tener conto del progresso nell’attuazione degli accordi di partenariato. Un paese partner può essere aggiunto all’allegato I allorquando notifica alla Commissione, e la Commissione conferma, che esso ha istituito tutti i controlli necessari per rilasciare licenze per tutti i prodotti elencati nell’allegato II. Un paese partner può essere tolto dall’allegato I presentando preavviso di un anno della sua intenzione di recedere dall’accordo di partenariato o con effetto immediato in caso di sospensione dell’accordo di partenariato.

(11)

L’allegato II può essere modificato quando la Commissione e tutti i paesi partner sono d’accordo sulla modifica. L’allegato III può essere modificato quando la Commissione e i paesi partner interessati sono d’accordo sulla modifica.

(12)

Le modifiche degli allegati I, II e III sarebbero misure d’attuazione di natura tecnica per semplificare e sveltire la procedura e la loro adozione dovrebbe essere affidata alla Commissione. Tali modifiche dovrebbero comprendere i codici di designazione delle merci, a quattro cifre a livello di voce o a sei cifre a livello di sottovoce, di cui all’attuale versione dell’allegato I del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.

(13)

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1), distinguendo fra le misure soggette alla procedura del comitato di regolamentazione e quelle soggette alla procedura del comitato di gestione. In determinati casi, per maggiore efficienza, la procedura del comitato di gestione è la più appropriata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

1.   Il presente regolamento istituisce un sistema comunitario di norme per l’importazione di taluni legni e prodotti derivati, inteso ad attuare il sistema di concessione di licenze FLEGT.

2.   Il sistema di concessione di licenze è attuato tramite accordi di partenariato con i paesi produttori di legname.

3.   Il presente regolamento si applica alle importazioni di legno e di prodotti derivati indicati negli allegati II e III provenienti dai paesi partner di cui all’allegato I.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«sistema di licenze per l’applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale» (di seguito «sistema di licenze FLEGT»): il rilascio di licenze per il legno ed i prodotti derivati per l’esportazione verso la Comunità da paesi partner e la sua attuazione nella Comunità, in particolare nelle disposizioni comunitarie sui controlli alle frontiere;

2)

«paese partner»: qualsiasi Stato od organizzazione regionale che aderisce ad un accordo di partenariato di cui all’allegato I;

3)

«accordo di partenariato»: un accordo tra la Comunità e un paese partner con cui la Comunità e il paese partner si impegnano a collaborare a sostegno del piano d’azione FLEGT e ad attuare il sistema di licenze FLEGT;

4)

«organizzazione regionale»: un’organizzazione costituita da Stati sovrani che hanno trasferito a questa organizzazione le competenze che le attribuiscono la capacità di aderire ad un accordo di partenariato a loro nome nelle questioni disciplinate dal sistema di licenze FLEGT, di cui all’allegato I;

5)

«licenza FLEGT»: un documento di formato standard, basato su un carico o su un soggetto commerciale, che deve essere non falsificabile, a prova di manomissione e verificabile e che si riferisce ad un carico conforme alle prescrizioni del sistema di licenze FLEGT, debitamente rilasciato e convalidato dall’autorità che rilascia le licenze di un paese partner. I sistemi per il rilascio, la registrazione e la trasmissione delle licenze possono, in funzione dei casi, essere basati su mezzi cartacei o su mezzi elettronici;

6)

«soggetto commerciale»: l’attore privato o pubblico che opera nel settore forestale, nella trasformazione o nel commercio di legno e di prodotti derivati;

7)

«autorità di rilascio delle licenze»: la o le autorità designate da un paese partner per rilasciare e convalidare le licenze FLEGT;

8)

«autorità competente/competenti»: la o le autorità designate dagli Stati membri per verificare le licenze FLEGT;

9)

«legno e prodotti derivati»: i prodotti di cui agli allegati II e III cui si applica il sistema di licenze FLEGT e che, quando sono importati nella Comunità, non possono essere definiti «merci prive di carattere commerciale» come stabilito nel punto 6 dell’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2);

10)

«legname prodotto legalmente»: il legno ed i prodotti derivati ottenuti da legname nazionale tagliato legalmente o da legname importato legalmente in un paese partner in conformità delle leggi nazionali stabilite da detto paese partner di cui all’accordo di partenariato;

11)

«importazione»: l’immissione in libera pratica di legno e di prodotti derivati ai sensi dell’articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (3);

12)

«carico»: un carico di legno e di prodotti derivati;

13)

«esportazione»: l’operazione mediante la quale il legno e i prodotti derivati lasciano materialmente o sono portati fuori da una qualsiasi zona del territorio geografico di un paese partner per introdurli nella Comunità;

14)

«monitoraggio da parte di terzi»: un sistema attraverso il quale un’organizzazione indipendente dalle autorità governative di un paese partner e dal suo settore forestale e del legname effettua controlli e redige relazioni sul funzionamento del sistema di licenze FLEGT.

CAPO II

SISTEMA DI LICENZE FLEGT

Articolo 3

1.   Il sistema di licenze FLEGT si applica unicamente alle importazioni provenienti dai paesi partner.

2.   Ciascun accordo di partenariato indica una scadenza concordata per dare attuazione agli impegni assunti nell’ambito di detto accordo.

Articolo 4

1.   È vietata l’importazione nella Comunità di legno e di prodotti derivati esportati dai paesi partner, a meno che il carico non sia coperto da una licenza FLEGT.

2.   Le licenze FLEGT possono basarsi su sistemi esistenti che garantiscono la legalità e la tracciabilità efficace del legno e dei prodotti derivati esportati dai paesi partner, a condizione che tali sistemi siano stati valutati e approvati secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 2, onde fornire le necessarie garanzie circa la legalità dei prodotti in questione.

3.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applicano al legno e ai prodotti derivati delle specie elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (4). Secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, la Commissione riesamina tale deroga entro il 30 dicembre 2010.

Articolo 5

1.   Una licenza FLEGT relativa a ciascun carico è messa a disposizione dell’autorità competente contestualmente alla presentazione della dichiarazione in dogana per detto carico ai fini dell’immissione in libera pratica nella Comunità. Le autorità competenti conservano una registrazione, in formato elettronico o cartaceo, dell’originale della licenza FLEGT e della dichiarazione in dogana corrispondente.

L’importazione di legno e di prodotti derivati ai sensi di una licenza FLEGT rilasciata ad un operatore del mercato è accettata per tutto il periodo di validità di detta licenza.

2.   Le autorità competenti consentono alla Commissione, oppure alle persone o agli organismi da questa designati, di accedere ai documenti e ai dati pertinenti nel caso in cui sorgano problemi che ostacolano il buon funzionamento del sistema di licenze FLEGT.

3.   Le autorità competenti consentono alle persone o agli organismi indicati dai paesi partner come responsabili per il monitoraggio da parte di terzi del sistema di licenze FLEGT di accedere ai documenti e ai dati pertinenti, ma le autorità competenti non sono tenute a fornire informazioni che non sono autorizzate a divulgare ai sensi della loro normativa nazionale.

4.   Le autorità competenti decidono in merito alla necessità di effettuare ulteriori verifiche dei carichi secondo un approccio basato sull’analisi del rischio.

5.   In caso di dubbi sulla validità della licenza, le autorità competenti possono chiedere alle autorità che rilasciano le licenze ulteriori verifiche e maggiori chiarimenti, come previsto dall’accordo di partenariato concluso con il paese partner di esportazione.

6.   Gli Stati membri possono riscuotere tasse a copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative ufficiali delle autorità competenti a fini di controllo a norma del presente articolo.

7.   Le autorità doganali possono sospendere l’immissione in libera pratica o trattenere il legno ed i prodotti derivati, qualora abbiano motivo di ritenere che la licenza potrebbe non essere valida. I costi sostenuti durante il completamento delle verifiche sono a carico dell’importatore, salvo decisione contraria dello Stato membro interessato.

8.   Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

9.   La Commissione adotta le modalità particolareggiate per l’applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 3.

Articolo 6

1.   Le autorità competenti, se stabiliscono che le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, non sono soddisfatte, agiscono secondo la normativa nazionale in vigore.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le informazioni relative a casi, anche passati, di elusione delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 7

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti preposte all’attuazione del presente regolamento e prendono contatti con la Commissione.

2.   La Commissione trasmette a tutte le autorità competenti degli Stati membri i nomi e le altre informazioni particolareggiate relative alle autorità di rilascio delle licenze designate dai paesi partner, i modelli autenticati dei timbri e delle firme che comprovano il legittimo rilascio di una licenza, nonché ogni altra informazione pertinente ricevuta in relazione alle licenze.

Articolo 8

1.   Gli Stati membri sono tenuti a presentare entro il 30 aprile una relazione annuale concernente l’anno civile precedente che riporti gli elementi seguenti:

a)

i quantitativi di legno e di prodotti derivati importati nello Stato membro nel quadro del sistema di licenze FLEGT, suddivisi per voce SA di cui agli allegati II e III, nonché per ciascun paese partner;

b)

il numero di licenze FLEGT ricevute, suddivise per voce SA di cui agli allegati II e III, nonché per ciascun paese partner;

c)

il numero dei casi e dei quantitativi di legno e di prodotti derivati interessati, laddove è stato applicato l’articolo 6, paragrafo 1.

2.   La Commissione definisce un modello delle relazioni annuali, al fine di facilitare il monitoraggio del sistema di licenze FLEGT.

3.   Entro il 30 giugno la Commissione prepara una relazione annuale di sintesi, basandosi sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri nelle loro relazioni annuali per l’anno civile precedente, e la rendono accessibile al pubblico a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5).

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 9

Due anni dopo l’entrata in vigore del primo accordo di partenariato la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull’attuazione del presente regolamento, basata in particolare sulle relazioni di sintesi di cui all’articolo 8, paragrafo 3, e sulle revisioni degli accordi di partenariato. Detta relazione è corredata, se del caso, di proposte di miglioramento del sistema di licenze FLEGT.

Articolo 10

1.   Secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, la Commissione può modificare l’elenco dell’allegato I che riporta i paesi partner nonché le autorità di rilascio delle licenze da questi designate.

2.   Secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, la Commissione può modificare l’elenco di legni e di prodotti derivati di cui all’allegato II, cui si applica il sistema di licenze FLEGT. Tali modifiche sono adottate dalla Commissione tenendo conto dell’attuazione degli accordi di partenariato FLEGT. Queste modifiche comprendono i codici di designazione delle merci, a quattro cifre a livello di voce o a sei cifre a livello di sottovoce, di cui all’attuale versione dell’allegato I del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.

3.   Secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, la Commissione può modificare l’elenco di legni e di prodotti derivati di cui all’allegato III, cui si applica il sistema di licenze FLEGT. Tali modifiche sono adottate dalla Commissione tenendo conto dell’attuazione dell’accordo di partenariato FLEGT. Queste modifiche comprendono i codici di designazione delle merci, a quattro cifre a livello di voce o a sei cifre a livello di sottovoce, di cui all’attuale versione dell’allegato I del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci e si applicano solo in relazione ai corrispondenti paesi partner di cui all’allegato III.

Articolo 11

1.   La Commissione è assistita dal comitato per l’applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale (FLEGT) (di seguito «comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5).

(3)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

(4)  GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1332/2005 della Commissione (GU L 215 del 19.8.2005, pag. 1).

(5)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.


ALLEGATO I

PAESI PARTNER E LORO AUTORITÀ DESIGNATE DI RILASCIO DELLE LICENZE


ALLEGATO II

Legno e prodotti derivati ai quali si applica il sistema di licenze FLEGT a prescindere dal paese partner

Voce SA

Descrizione

4403

Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili

4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

4412

Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato


ALLEGATO III

Legno e prodotti derivati ai quali si applica il sistema di licenze FLEGT solo in relazione ai paesi partner corrispondenti

Paese partner

Voce SA

Descrizione

 

 

 


30.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/7


REGOLAMENTO (CE) N. 2174/2005 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2005

relativo all'attuazione dell'accordo concluso tra la Comunità europea ed il Giappone ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio in forma di scambio di lettere (GATT) 1994

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

Con decisione 2005/958/CE, del 21 dicembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Giappone ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 (1), il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, il suddetto accordo, al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le aliquote del dazio di cui all'allegato del presente regolamento si applicano per il periodo indicato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

B. BRADSHAW


(1)  Cfr. pag. 75 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC quali esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, le concessioni sono determinate dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

Parte seconda

Tabella dei dazi

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota del dazio

3702 32 19

Pellicole fotografiche in rotoli; per la fotografia a colori; altre

Aliquota ridotta pari all'1,3 % (1)

8525 40 19

Videoapparecchi per la presa di immagini fisse; altri

Aliquota ridotta pari all'1,2 % (1)

8525 40 99

Videoapparecchi per la presa di immagini fisse; altri «camescopes»; altri

Aliquota ridotta pari al 12,5 % (1)


(1)  Le aliquote ridotte sopra riportate vanno applicate per quattro anni, o fino a quando l'applicazione dei risultati del programma di Doha per lo sviluppo porterà al raggiungimento del livello tariffario suindicato, se quest'ultima ipotesi si realizza prima.


30.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/9


REGOLAMENTO (CE) N. 2175/2005 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2005

relativo all’attuazione dell'accordo concluso in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per il ritiro delle concessioni specifiche connesso al ritiro degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, recante integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 (1) ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata «nomenclatura combinata», e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

(2)

Con decisione 2005/959/CE del 21 dicembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per il ritiro delle concessioni specifiche connesso al ritiro degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea (2), recante integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, gli accordi sopra menzionati al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 dovrebbe di conseguenza essere integrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 2658/87, l'allegato 7 «Contingenti tariffari OMC che devono essere aperti dalle competenti autorità comunitarie», della sezione III, parte tre dell'allegato I, è integrato con i volumi di cui all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

B. BRADSHAW


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).

(2)  GU L 347 del 30.12.2005, pag. 78.


ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC quali esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, le concessioni sono determinate dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

Codice NC

Designazione delle merci

Altri termini e condizioni

Numeri voci tariffarie

 

ex 0201 20 90

 

ex 0201 30 00

 

ex 0202 20 90

 

ex 0202 30

 

ex 0206 10 95

 

ex 0206 29 91

«carni bovine di alta qualità»; «tagli selezionati di carni refrigerate o congelate, ottenuti esclusivamente da animali allevati al pascolo, con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 325 chilogrammi; tali carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro e uniforme nonché uno strato esterno di grasso adeguato ma non eccessivo. Tutti i tagli devono essere imballati sotto vuoto e recare la dicitura “carni bovine di alta qualità”»

aumento di 1 000 t

Numero voce tariffaria 0204

Contingente per le carni ovine; «carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate»

aumento 1 154 t (peso carcassa) del contingente assegnato alla Nuova Zelanda

Numero voce tariffaria ex 0405 10

Burro di origine neozelandese di età non inferiore a sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto

aumento di 735 t del contingente assegnato alla Nuova Zelanda


30.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/11


REGOLAMENTO (CE) N. 2176/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2005

che fissa, per la campagna di pesca 2006, i prezzi di ritiro e di vendita comunitari dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, e l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 fissa, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento medesimo, un prezzo di ritiro e di vendita comunitario sulla base della freschezza, della dimensione o del peso e della presentazione del prodotto, applicando il coefficiente di conversione della categoria di prodotto considerata a un importo non eccedente il 90 % del prezzo d'orientamento.

(2)

Ai prezzi di ritiro possono essere applicati coefficienti correttivi nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità. I prezzi di orientamento per la campagna di pesca 2006 sono stati fissati, per l'insieme dei prodotti in causa, dal regolamento (CE) n. …/… del Consiglio (2).

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I fattori di conversione utilizzati per il calcolo dei prezzi di ritiro e di vendita comunitari di cui agli articoli 20 e 22 del regolamento (CE) n. 104/2000, applicabili durante la campagna di pesca 2006 ai prodotti elencati nell'allegato I di detto regolamento, figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

I prezzi comunitari di ritiro e di vendita validi per la campagna di pesca 2006 e i prodotti ai quali si riferiscono figurano all'allegato II.

Articolo 3

I prezzi di ritiro validi per la campagna di pesca 2006 nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità, nonché i prodotti ai quali essi si riferiscono, figurano all'allegato III.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

(2)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO I

Coefficienti di conversione di alcuni prodotti dell'allegato I, parti A, B ed C del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie

Dimensioni (1)

Coefficiente di conversione

Pesci eviscerati, con testa (1)

Pesci interi (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Aringhe della specie

Clupea harengus

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Sardine della specie

Sardina pilchardus

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Spinaroli

Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Gattucci

Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Sebasti

Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Merluzzi bianchi della specie

Gadus morhua

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Merluzzi carbonari

Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Eglefini

Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Merlani

Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Molve

Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Sgombri della specie

Scomber scombrus

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69


Specie

Dimensioni (2)

Coefficiente di conversione

Pesci eviscerati, con testa (2)

Pesci interi (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Sgombri cavallo della specie

Scomber japonicus

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Acciughe

Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Passere di mare

Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Naselli della specie

Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Rombo giallo

Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Limande

Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Passere artiche

Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Tonni bianchi o alalunga

Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Seppie

Sepia officinalis e Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Specie

Dimensioni (3)

Coefficiente di conversione

 

Pesci interi o eviscerati, con testa (3)

Pesci privi della testa (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Rana pescatrice

Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

 

3

0,78

0,68

 

4

0,65

0,60

 

5

0,36

0,43

 

 

 

Tutte presentazioni

 

Extra, A

Gamberetti grigi delle specie

Crangon crangon

1

0,59

 

2

0,27

 

 

 

Cotti in acqua

Freschi o refrigerati

 

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Gamberelli

Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

 

Interi (3)

 

Granchi porri

Cancer pagurus

1

0,72

 

2

0,54

 

 

 

Interi (3)

Code (3)

E' (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Scampi

Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Pesci eviscerati, con testa (3)

Pesci interi (3)

 

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Sogliole

Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

 

3

0,71

0,54

 

4

0,58

0,42

 

5

0,50

0,33

 


(1)  Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

(2)  Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

(3)  Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.


ALLEGATO II

Prezzi di ritiro e di vendita nella Comunità di prodotti dell'allegato I, parti A, B ed C del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie

Dimensioni (1)

Prezzi di ritiro (EUR/t)

Pesci eviscerati, con testa (1)

Pesci interi (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Aringhe della specie

Clupea harengus

1

0

125

2

0

191

3

0

180

4a

0

114

4b

0

114

4c

0

239

5

0

212

6

0

106

7a

0

106

7b

0

95

8

0

80

Sardine della specie

Sardina pilchardus

1

0

292

2

0

366

3

0

412

4

0

269

Spinaroli

Squalus acanthias

1

647

647

2

550

550

3

302

302

Gattucci

Scyliorhinus spp.

1

488

458

2

488

427

3

336

275

Sebasti

Sebastes spp.

1

0

920

2

0

920

3

0

772

Merluzzi bianchi della specie

Gadus morhua

1

1 180

852

2

1 180

852

3

1 115

656

4

885

492

5

623

361

Merluzzi carbonari

Pollachius virens

1

538

418

2

538

418

3

530

411

4

456

224

Eglefini

Melanogrammus aeglefinus

1

719

559

2

719

559

3

619

429

4

519

359


Specie

Dimensioni (2)

Prezzi di ritiro (EUR/t)

Pesci eviscerati, con testa (2)

Pesci interi (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Merlani

Merlangius merlangus

1

618

469

2

600

450

3

562

412

4

384

281

Molve

Molva spp.

1

813

670

2

789

646

3

718

574

Sgombri della specie

Scomber scombrus

1

0

233

2

0

229

3

0

223

Sgombri cavallo della specie

Scomber japonicus

1

0

226

2

0

226

3

0

185

4

0

138

Acciughe

Engraulis spp.

1

0

889

2

0

942

3

0

785

4

0

327

Passere di mare

Pleuronectes platessa

— dal 1o gennaio al 30 aprile 2006

1

806

440

2

806

440

3

773

440

4

558

365

— dal 1o maggio al 31 dicembre 2006

1

1 113

608

2

1 113

608

3

1 068

608

4

772

505

Naselli della specie

Merluccius merluccius

1

3 308

2 609

2

2 499

1 948

3

2 499

1 911

4

2 058

1 580

5

1 911

1 507

Rombo giallo

Lepidorhombus spp.

1

1 694

1 594

2

1 495

1 395

3

1 345

1 221

4

847

722

Limande

Limanda limanda

1

626

511

2

476

370


Specie

Dimensioni (3)

Prezzi di ritiro (EUR/t)

Pesci eviscerati, con testa (3)

Pesci interi (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Passere artiche

Platichtys flesus

1

343

301

2

260

218

Tonni bianchi o allunga

Thunnus alalunga

1

2 229

1 798

2

2 229

1 709

Seppie

Sepia officinalis and Rossia macrosoma

1

0

1 037

2

0

1 037

3

0

648

 

 

Pesci interi o eviscerati, con testa (3)

Pesci privi della testa (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Rana pescatrice

Lophius spp.

1

1 749

4 565

2

2 236

4 268

3

2 236

4 031

4

1 864

3 557

5

1 032

2 549

 

 

Tutte presentazioni

Extra, A (3)

Gamberetti grigi delle specie

Crangon crangon

1

1 432

2

655

 

 

Cotti in acqua

Freschi o refrigerati

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Gamberelli

Pandalus borealis

1

4 911

1 087

2

1 722


Specie

Dimensioni (4)

Prezzi di vendita (EUR/t)

 

Interi (4)

 

Granchi porri

Cancer pagurus

1

1 246

 

 

2

935

 

 

 

 

Interi (4)

Coda (4)

E' (4)

Extra, A (4)

Extra, A (4)

Scampi

Nephrops norvegicus

1

4 590

4 590

3 432

2

4 590

3 149

2 881

3

4 109

3 149

2 119

4

2 669

2 188

1 737

 

 

Pesci eviscerati, con testa (4)

Pesci interi (4)

 

Extra, A (4)

Extra, A (4)

Sogliole

Solea spp.

1

5 009

3 874

 

2

5 009

3 874

 

3

4 742

3 607

 

4

3 874

2 805

 

5

3 340

2 204

 


(1)  La categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

(2)  Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

(3)  Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

(4)  Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.


ALLEGATO III

Prezzi di ritiro nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo

Specie

Zona di sbarco

Coefficiente

Dimensioni (1)

Prezzi di ritiro (EUR/t)

Pesci sviscerati, con testa (1)

Pesci interi (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Aringhe della specie

Clupea harengus

Regioni costiere e isole dell'Irlanda

0,90

1

0

112

2

0

172

3

0

162

4a

0

103

Regione costiere dell'Inghilterra orientale da Berwick a Dover.

Regioni costiere della Scozia da Portpatrick a Eyemouth e isole situate ad ovest e a nord di tali regioni.

Regioni costiere della contea di Down (Irlanda del Nord)

0,90

1

0

112

2

0

172

3

0

162

4a

0

103

Sgombri della specie

Scomber scombrus

Regioni costiere e isole dell'Irlanda

0,96

1

0

223

2

0

220

3

0

214

Regioni costiere e isole delle contee di Cornwall e del Devon nel Regno Unito

0,95

1

0

221

2

0

218

3

0

212

Naselli della specie

Merluccius merluccius

Regioni costiere da Troon a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e isole situate ad ovest e a nord di tali regioni

0,75

1

2 481

1 957

2

1 874

1 461

3

1 874

1 433

4

1 544

1 185

5

1 433

1 130

Tonni bianchi o alalunga

Thunnus alalunga

Isole delle Azzorre e Madera

0,48

1

1 070

863

2

1 070

821

Sardine della specie

Sardina pilchardus

Isole Canarie

0,48

1

0

140

2

0

176

3

0

198

4

0

129

Regioni e isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito

0,74

1

0

216

2

0

271

3

0

305

4

0

199

Regioni costiere atlantiche del Portogallo

0,93

2

0

340

0,81

3

0

334


(1)  Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.


30.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/19


REGOLAMENTO (CE) N. 2177/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2005

che fissa, per la campagna di pesca 2006, i prezzi di vendita comunitari dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 25, paragrafi 1 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000, viene fissato, prima dell'inizio della campagna di pesca, un prezzo di vendita comunitario pari almeno al 70 % e non eccedente il 90 % del prezzo di orientamento.

(2)

I prezzi di orientamento relativi alla campagna di pesca 2006 sono stati fissati per l'insieme dei prodotti considerati dal regolamento (CE) n. …/… del Consiglio (2).

(3)

I prezzi sul mercato variano notevolmente a seconda delle specie e delle forme di presentazione commerciale dei prodotti, in particolare per i calamari e i naselli.

(4)

Per stabilire a quale livello si debba applicare la misura d'intervento di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre pertanto fissare dei coefficienti di adeguamento per le diverse specie e forme di presentazione dei prodotti congelati sbarcati nella Comunità.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di vendita comunitari di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, applicabili durante la campagna di pesca 2006 ai prodotti elencati nell'allegato II di detto regolamento, nonché le forme di presentazione e i coefficienti di conversione a cui si riferiscono, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

(2)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

PREZZI DI VENDITA E COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO

Specie

Presentazione

Coefficiente di adeguamento

Livello d’intervento

Prezzo di vendita

(in EUR/t)

Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

interi o eviscerati, con o senza testa

1,0

0,85

1 629

Naselli (Merluccius spp.)

interi o eviscerati, con o senza testa

1,0

0,85

1 043

filetti individuali

 

 

 

— spellati

1,0

0,85

1 261

— non spellati

1,1

0,85

1 388

Orate

(Dendex dentex e Pagellus spp.)

intere o eviscerate, con o senza testa

1,0

0,85

1 362

Pesce spada (Xiphias gladius)

intero o eviscerato, con o senza testa

1,0

0,85

3 467

Gamberetti Penaeidae

congelati

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

1,0

0,85

3 464

b)

Altri Penaeidae

1,0

0,85

6 886

Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola rondeletti)

congelate

1,0

0,85

1 654

Calamari (Loligo spp.)

 

 

 

 

a)

Loligo patagonica

— interi, non puliti

1,00

0,85

993

— puliti

1,20

0,85

1 191

b)

Loligo vulgaris

— interi, non puliti

2,50

0,85

2 482

— puliti

2,90

0,85

2 879

Polpi o piovre (Octopus spp.)

congelati

1,00

0,85

1 819

Totani (Illex argentinus)

— interi, non puliti

1,00

0,80

696

— eviscerati e decapitati

1,70

0,80

1 183

Forme di presentazione commerciale:

:

interi, non puliti

:

pesci che non hanno subito alcun trattamento

:

puliti

:

prodotti almeno eviscerati

:

eviscerati e decapitati

:

corpo di calamaro privo di viscere e capo.


30.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/21


REGOLAMENTO (CE) N. 2178/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2005

che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 29, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio prevede la possibilità di fissare annualmente, per categoria di prodotto, prezzi di riferimento validi nella Comunità per i prodotti per i quali sono stati sospesi i dazi doganali, secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La stessa possibilità è prevista per i prodotti che a titolo di un regime di riduzione tariffaria consolidato nell'ambito dell’OMC o di un altro regime preferenziale devono rispettare un prezzo di riferimento.

(2)

Per i prodotti elencati nell'allegato I, punti A e B, del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento è pari al prezzo di ritiro fissato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(3)

I prezzi comunitari di ritiro dei prodotti in oggetto sono stati fissati, per la campagna di pesca 2006, dal regolamento (CE) n. 2176/2005 della Commissione (2).

(4)

Il prezzo di riferimento per i prodotti diversi da quelli riportati negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000 è determinato in base alla media ponderata dei valori in dogana rilevati sui mercati o nei porti d'importazione degli Stati membri nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento.

(5)

Non è necessario fissare prezzi di riferimento per tutte le specie che rientrano nei criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 104/2000, in particolare se si tratta di specie il cui volume di importazione in provenienza dai paesi terzi è poco rilevante.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di riferimento per la campagna di pesca 2006 relativi ai prodotti della pesca, come da articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000, sono riportati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

(2)  Cfr. pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO (1)

1.   Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all’articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie

Dimensioni (2)

Prezzi di riferimento (in EUR/t)

Pesci eviscerati, con testa (2)

Pesci interi (2)

Codice aggiuntivo TARIC

Extra, A (2)

Codice aggiuntivo TARIC

Extra, A (2)

Aringhe della specie Clupea harengus

ex 0302 40 00

1

 

F011

125

2

F012

191

3

F013

180

4a

F016

114

4b

F017

114

4c

F018

239

5

F015

212

6

F019

106

7a

F025

106

7b

F026

95

8

F027

80

Scorfani o sebasti (Sebastes spp.)

ex 0302 69 31 e ex 0302 69 33

1

 

F067

920

2

F068

920

3

F069

772

Merluzzi della specie Gadus morhua

ex 0302 50 10

1

F073

1 180

F083

852

2

F074

1 180

F084

852

3

F075

1 115

F085

656

4

F076

885

F086

492

5

F077

623

F087

361

 

 

Cotti in acqua

Freschi o refrigerati

Codice aggiuntivo TARIC

Extra, A (2)

Codice aggiuntivo TARIC

Extra, A (2)

Gamberelli boreali (Pandalus borealis)

ex 0306 23 10

1

F317

4 911

F321

1 087

2

F318

1 722

2.   Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all’articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000

Prodotti

Codice aggiuntivo TARIC

Presentazione

Prezzo di riferimento

(in EUR/t)

1.   

Scorfani o sebasti (Sebastes spp.)

 

 

Interi:

 

ex 0303 79 35

ex 0303 79 37

F411

con o senza testa

941

ex 0304 20 35

ex 0304 20 37

 

Filetti:

 

F412

con lische («standard»)

1 915

F413

senza lische

2 075

F414

blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

2 262

2.   

Merluzzi (Gadus morhua, Gadus ogac et Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida

ex 0303 60 11, ex 0303 60 19, ex 0303 60 90, ex 0303 79 41

F416

Interi, con o senza testa

1 095

ex 0304 20 29

 

Filetti:

 

F417

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)

2 428

F418

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

2 664

F419

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle

2 602

F420

filetti individuali o completamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle

2 943

F421

blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

2 903

ex 0304 90 38

F422

Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi

1 406

3.   

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

ex 0304 20 31

 

Filetti:

 

F424

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)

1 488

F425

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

1 639

F426

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle

1 476

F427

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle

1 647

F428

blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

1 733

ex 0304 90 41

F429

Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi

967

4.   

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

ex 0304 20 33

 

Filetti:

 

F431

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)

2 264

F432

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

2 632

F433

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle

2 512

F434

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle

2 683

F435

blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

2 960

5.   

Merluzzo dell'Alasca (Theragra chalcogramma)

 

 

Filetti:

 

ex 0304 20 85

F441

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)

1 136

F442

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

1 298

6.   

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 

 

Filetti doppi di aringa

 

ex 0304 10 97

ex 0304 90 22

F450

di peso superiore a 80 g al pezzo

510

F450

di peso superiore a 80 g al pezzo

464


(1)  Per categorie diverse da quelle espressamente menzionate ai punti 1 e 2 dell'allegato, il codice aggiuntivo da indicare è il codice «F499: Altri».

(2)  Le categorie di freschezza, di dimensioni e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.


30.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/25


REGOLAMENTO (CE) N. 2179/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2005

che fissa, per la campagna 2006, l'ammontare dell'aiuto al riporto e del premio forfettario per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1),

visto il regolamento (CE) n. 2814/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione di un aiuto al riporto per taluni prodotti della pesca (2), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione, del 14 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell'aiuto forfetario per taluni prodotti della pesca (3), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede aiuti per i quantitativi di determinati prodotti freschi ritirati dal mercato che vengono trasformati per essere stabilizzati e immagazzinati oppure che vengono conservati.

(2)

Questi aiuti hanno come scopo d'incitare efficacemente le organizzazioni di produttori a trasformare o conservare i prodotti ritirati dal mercato, onde evitarne la distruzione.

(3)

L'ammontare dell'aiuto dovrebbe essere fissato in modo da non perturbare l'equilibrio del mercato dei prodotti in causa e da non falsare le condizioni di concorrenza.

(4)

L'ammontare degli aiuti non deve essere superiore alle spese tecniche e finanziarie inerenti alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione e il magazzinaggio constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2006, gli importi dell'aiuto al riporto di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000 e quelli dell'aiuto forfettario di cui all'articolo 24, paragrafo 4, dello stesso regolamento sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 326 del 22.12.2000, pag. 34.

(3)  GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.


ALLEGATO

1.   Ammontare dell'aiuto al riporto per i prodotti dell'allegato I, parti A e B, e per le sogliole (Solea spp.) dell'allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000

Metodi di trasformazione di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000

Ammontare dell'aiuto

(in EUR/t)

1

2

I.   

Congelamento e magazzinaggio dei prodotti interi, eviscerati con testa o tagliati

— Sardine della specie Sardina pilchardus

330

— Altre specie

270

II.

Filettatura, congelamento e magazzinaggio

350

III.

Salatura e/o essiccazione e magazzinaggio dei prodotti interi, eviscerati con testa, tagliati o filettati

260

IV.

Marinatura e magazzinaggio

240

2.   Ammontare dell'aiuto al riporto per gli altri prodotti dell'allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000

Metodi di trasformazione e/o di conservazione di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000

Prodotti

Ammontare dell'aiuto

(in EUR/t)

1

2

3

I.

Congelamento e magazzinaggio

Scampi

Nephrops norvegicus

300

Code di scampi

Nephrops norvegicus

225

II.

Decapitazione, congelamento e magazzinaggio

Scampi

Nephrops norvegicus

280

III.

Cottura, congelamento e magazzinaggio

Scampi

Nephrops norvegicus

300

Granchi

Cancer pagurus

225

IV.

Pastorizzazione e magazzinaggio

Granchi

Cancer pagurus

360

V.

Conservazione in vivaio o in gabbia

Granchi

Cancer pagurus

210

3.   Ammontare del premio forfettario per i prodotti dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 104/2000

Metodi di trasformazione

Ammontare dell'aiuto

(in EUR/t)

I.

Congelamento e magazzinaggio dei prodotti interi, eviscerati con testa o tagliati

270

II.

Filettatura, congelamento e magazzinaggio

350


30.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/27


REGOLAMENTO (CE) N. 2180/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2005

che stabilisce l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca durante la campagna di pesca 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1),

visto il regolamento (CE) n. 2813/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, che stabilisce le modalità per la concessione dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca (2), in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'importo dell'aiuto non dovrebbe superare l'importo delle spese tecniche e finanziarie constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.

(2)

Onde evitare di incoraggiare l'ammasso di lunga durata e nell'intento di abbreviare i termini di pagamento e di ridurre gli oneri dei controlli, occorre concedere l'aiuto all'ammasso privato in un'unica rata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2006, l’importo dell’aiuto all’ammasso privato di cui all’articolo 25 del regolamento (CE) n. 104/2000 è stabilito, per i prodotti elencati all’allegato II di tale regolamento, nel modo seguente:

:

primo mese

:

200 EUR per tonnellata

:

secondo mese

:

0 EUR per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 326 del 22.12.2000, pag. 30.


30.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/28


REGOLAMENTO (CE) N. 2181/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2005

che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 21, paragrafi 5 e 8,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano, a talune condizioni, ritiri dei prodotti di cui all'allegato I, parti A e B, del regolamento suddetto. Il valore della compensazione finanziaria deve essere diminuito del valore, fissato forfettariamente, dei prodotti destinati a fini diversi dal consumo umano.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2493/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca ritirati dal mercato (2), ha fissato le opzioni di smercio per i prodotti ritirati dal mercato. Occorre fissare forfettariamente il valore di tali prodotti per ciascuna delle destinazioni, prendendo in considerazione le entrate medie ottenute mediante tale smercio nei vari Stati membri.

(3)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2509/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relative alla concessione della compensazione finanziaria per il ritiro di taluni prodotti della pesca (3), sono previste modalità particolari affinché, qualora un’organizzazione di produttori o uno dei suoi soci metta in vendita i propri prodotti in uno Stato membro diverso da quello in cui l’organizzazione è stata riconosciuta, l'organismo incaricato della concessione della compensazione finanziaria venga avvertito delle suddette vendite. L’organismo succitato è quello dello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta. È pertanto opportuno che il valore forfettario detraibile sia quello applicato in tale Stato membro.

(4)

È opportuno applicare lo stesso metodo di calcolo all'anticipo sulla compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2509/2000.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il valore forfettario per il calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente per i prodotti della pesca ritirati dalle organizzazioni di produttori ed utilizzati a fini diversi dall'alimentazione umana, di cui all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 104/2000, è fissato per la campagna di pesca 2006 come indicato in allegato.

Articolo 2

Il valore forfettario detraibile dall'importo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente è quello applicato nello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 337 del 20.12.2001, pag. 20.

(3)  GU L 289 del 16.11.2000, pag. 11.


ALLEGATO

Valori forfettari

Destinazione dei prodotti ritirati

in EUR/t

1.   

Utilizzazione dopo la trasformazione in farina (alimentazione animale):

a)   

per le aringhe delle specie Clupea harengus e gli sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus:

Danimarca, Svezia

70

Regno Unito

50

altri Stati membri

17

Francia

1

b)   

per i gamberetti grigi delle specie Crangon crangon e i gamberelli (Pandalus borealis):

Danimarca, Svezia

0

altri Stati membri

10

c)   

per gli altri prodotti:

Danimarca

40

Svezia, Portogallo, Irlanda

17

Regno Unito

28

altri Stati membri

1

2.   

Utilizzazione allo stato fresco o conservato (alimentazione animale):

a)   

per le sardine delle specie Sardina pilchardus e le acciughe (Engraulis spp.):

tutti gli Stati membri

8

b)   

per gli altri prodotti:

Svezia

0

Francia

30

altri Stati membri

38

3.   

Utilizzazione come esche:

Francia

45

altri Stati membri

10

4.

Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione

0


30.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/31


REGOLAMENTO (CE) N. 2182/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare gli articoli 145 e 155,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 99, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l’ammontare dell’aiuto richiesto per le sementi non deve superare un massimale stabilito dalla Commissione. Qualora l’ammontare totale dell’aiuto richiesto superi il massimale stabilito, l’aiuto per agricoltore viene ridotto proporzionalmente.

(2)

Il capitolo 10 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione (2) stabilisce le condizioni di concessione dell’aiuto per le sementi. A norma dell’articolo 49 del medesimo regolamento, l’aiuto per le sementi è concesso solo a condizione che le sementi siano state commercializzate per la semina da parte del beneficiario entro il 15 giugno dell’anno successivo al raccolto.

(3)

La necessità di applicare un coefficiente di riduzione nel corso dello stesso anno complica considerevolmente l’attuazione del nuovo regime. Per evitare l’applicazione del coefficiente di riduzione suddetto, l’unica alternativa potrebbe essere quella di effettuare tutti i pagamenti in linea di massima quando tutte le sementi sono commercializzate, ossia quando è noto il quantitativo totale di sementi. Ciò comporterebbe tuttavia un notevole ritardo nei pagamenti agli agricoltori, creando loro problemi di ordine finanziario. Per evitare una simile situazione è opportuno istituire un sistema di anticipi per l’aiuto per le sementi.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1782/2003, quale modificato dal regolamento (CE) n. 864/2004 (3), definisce le norme relative agli aiuti accoppiati per il cotone, per l’olio d’oliva e per il tabacco greggio.

(5)

In particolare, il titolo IV, capitolo 10 bis, del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede la possibilità di concedere aiuti diretti per la produzione di cotone. È pertanto necessario stabilire le modalità di applicazione relative alla concessione di tale aiuto.

(6)

A norma dell’articolo 110 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il beneficio dell’aiuto per ettaro per il cotone è subordinato all’obbligo, per l’agricoltore, di utilizzare varietà autorizzate e di coltivare il cotone su terreni agricoli autorizzati dagli Stati membri. Occorre pertanto precisare i criteri di autorizzazione sia delle varietà che dei terreni agricoli idonei alla produzione di cotone.

(7)

Per beneficiare dell’aiuto per ettaro per il cotone, gli agricoltori hanno l’obbligo di seminare terreni autorizzati. È opportuno fissare un criterio per la definizione di semina. Un criterio oggettivo per stabilire se la semina è stata eseguita correttamente è costituito dalla fissazione, da parte degli Stati membri, della densità massima di impianto dei terreni, in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle specificità regionali.

(8)

Il superamento delle superfici di base nazionali stabilite per il cotone dall’articolo 110 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 implica una riduzione dell’importo dell’aiuto da versare per ettaro ammissibile. Per la Grecia è tuttavia opportuno precisare le modalità di calcolo dell’importo ridotto, per tener conto della suddivisione della superficie nazionale in sottosuperfici alle quali si applicano importi di aiuto diversi.

(9)

Gli Stati membri sono tenuti a riconoscere le organizzazioni interprofessionali di produttori di cotone in base a criteri obiettivi riguardanti le dimensioni di tali organizzazioni, i loro compiti e la loro organizzazione interna. La dimensione di un’organizzazione interprofessionale deve essere fissata tenendo conto della necessità che le imprese di sgranatura che ne fanno parte dispongano di una capacità sufficiente di ricezione di cotone non sgranato. Poiché la loro finalità principale è costituita dal miglioramento della qualità del cotone da consegnare, è necessario che le organizzazioni interprofessionali promuovano iniziative a questo scopo a favore dei loro membri.

(10)

Per semplificare la gestione del regime di aiuto, uno stesso produttore può essere membro di una sola organizzazione interprofessionale. Per lo stesso motivo, il produttore membro di un’organizzazione interprofessionale che si impegna a conferire il cotone che produce, può conferirlo esclusivamente ad un’impresa di sgranatura anch’essa membro della stessa organizzazione.

(11)

A norma dell’articolo 110 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003, le organizzazioni interprofessionali possono decidere di differenziare l’aiuto al quale hanno diritto i membri produttori. La tabella di differenziazione deve rispettare criteri relativi in particolare alla qualità del cotone da conferire, escluso ogni criterio connesso all’aumento della produzione. A tal fine, le organizzazioni interprofessionali devono determinare le categorie di parcelle in funzione, in particolare, di criteri relativi alla qualità del cotone prodotto su tali parcelle.

(12)

Per stabilire l’importo dell’aiuto da versare ai produttori membri delle organizzazioni interprofessionali di produttori di cotone, la tabella deve indicare il metodo di ripartizione dell’importo globale dell’aiuto differenziato tra le varie categorie di parcelle, nonché le procedure di valutazione e di classificazione di ogni parcella in una di tali categorie, le modalità di calcolo dell’importo dell’aiuto per ettaro ammissibile, in funzione del bilancio disponibile per ciascuna categoria, nonché il numero totale di ettari appartenenti ad ogni categoria.

(13)

Per la classificazione delle parcelle in una delle categorie definite in base alla tabella, il cotone conferito può essere analizzato in presenza delle parti interessate.

(14)

Il produttore membro, poiché non ha l’obbligo di conferire il cotone, deve avere diritto almeno alla parte non differenziata dell’aiuto in assenza di conferimento. La tabella di differenziazione deve prevedere questa situazione e fissare l’importo minimo dell’aiuto per ettaro ammissibile in assenza di conferimento.

(15)

Per l’applicazione della tabella e per semplificazione, è necessario considerare tutte le parcelle di uno stesso produttore come appartenenti alla stessa categoria di parcelle, che producono cotone della stessa qualità.

(16)

L’organismo pagatore, dopo aver ricevuto la comunicazione dell’organizzazione interprofessionale in merito all’importo dell’aiuto da versare ai produttori membri, è tenuto a procedere alle verifiche necessarie e al pagamento dell’aiuto.

(17)

La tabella di differenziazione deve essere approvata dallo Stato membro. Al fine di informare tempestivamente i membri produttori, è opportuno prevedere un termine entro il quale Stato membro deve adottare la decisione di approvazione della tabella presentata dall’organizzatore interprofessionale e delle sue eventuali modifiche successive. Visto che non ha l’obbligo di adottare una tabella di differenziazione, l’organizzazione interprofessionale deve avere facoltà di decidere di interrompere l’applicazione della tabella, previa informazione dello Stato membro.

(18)

Il regime di aiuto per il cotone richiede la trasmissione di determinate informazioni ai produttori di cotone, da parte dello Stato membro, relative alla coltivazione del cotone, ad esempio le varietà autorizzate, i criteri oggettivi che presiedono all’autorizzazione dei terreni agricoli e la densità minima di impianto. Al fine di informare tempestivamente gli agricoltori, è necessario che gli Stati membri siano tenuti a comunicare loro tali informazioni entro un dato termine.

(19)

La Commissione è responsabile del controllo del rispetto delle disposizioni relative all’applicazione dell’aiuto specifico per il cotone: è pertanto opportuno che gli Stati membri le trasmettano per tempo le stesse informazioni, insieme ad informazioni relative alle organizzazioni interprofessionali.

(20)

L’applicazione del regime di aiuto per il cotone previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 rende superflue le disposizioni del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità d’applicazione del regime di aiuti per il cotone (4). Appare quindi opportuno abrogare il suddetto regolamento.

(21)

Il titolo IV, capitolo 10 ter, del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede la possibilità di concessione di un aiuto diretto per gli oliveti. È pertanto necessario stabilire modalità d’applicazione relative alla concessione di tale aiuto.

(22)

A norma dell’articolo 110 decies del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri individuano cinque categorie al massimo di superficie olivicole e fissano un aiuto per ettaro SIG olivi per ciascuna di queste categorie. A tal fine, spetta alla Commissione definire un quadro comune di criteri ambientali e sociali, connessi alle caratteristiche dei paesaggi olivicoli e alle tradizioni sociali.

(23)

Per migliorare i controlli, è necessario che le informazioni relative all’appartenenza di ciascun agricoltore alle rispettive categorie di oliveti siano registrate nel sistema di informazione geografica degli oliveti. In caso di modifica delle condizioni ambientali e sociali, è opportuno prevedere la possibilità di adattare le categorie una volta all’anno.

(24)

L’aiuto per gli oliveti è concesso per ettaro SIG olivi. Di conseguenza, è necessario calcolare per ogni agricoltore la superficie ammissibile all’aiuto in base ad un metodo comune in cui l’unità di superficie è espressa in ettaro SIG olivi. Per agevolare le procedure amministrative, è opportuno prevedere deroghe sia per le parcelle aventi una dimensione minima, da stabilirsi dallo Stato membro, sia per le parcelle olivicole situate in un’entità amministrativa in cui lo Stato membro ha istituito un sistema alternativo al SIG degli oliveti.

(25)

Per quanto riguarda il pagamento dell’aiuto per ettaro SIG olivi, è opportuno, in una prima fase e per permettere l’informazione tempestiva degli agricoltori, che lo Stato membro fissi all’inizio di ogni anno un importo indicativo dell’aiuto per ettaro SIG olivi per ciascuna categoria di oliveto. Tale importo indicativo deve essere calcolato in base ai dati disponibili sul numero di agricoltori e sulle superfici che beneficiano dell’aiuto per gli oliveti; lo Stato membro fissa più tardi l’importo definitivo dell’aiuto, sulla scorta di dati più precisi.

(26)

In virtù di una delle condizioni di ammissibilità dell’aiuto per gli oliveti, il numero di olivi presenti nell’oliveto non deve variare di oltre il 10 % rispetto al numero registrato al 1o gennaio 2005. Per controllare il rispetto di tale dispositivo, gli Stati membri devono definire prima di questa data le informazioni necessarie per l’identificazione della parcella olivicola. Per la Francia e il Portogallo, è necessario prevedere un rinvio dei termini fissati per la determinazione delle informazioni relative alle parcelle olivicole, per poter tener conto delle superfici piantate ad olivi nell’ambito dei programmi approvati in virtù dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (5).

(27)

Per permettere alla Commissione di controllare la corretta applicazione delle disposizioni relative al pagamento dell’aiuto per gli oliveti, è opportuno che gli Stati membri comunichino regolarmente le informazioni relative alle superfici olivicole che beneficiano dell’aiuto e il livello dell’aiuto da erogare per ciascuna categoria di oliveti.

(28)

Il titolo IV, capitolo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede la possibilità di concessione di un aiuto diretto per la produzione di tabacco. È necessario pertanto stabilire le modalità di applicazione relative all’erogazione dell’aiuto.

(29)

Per motivi di chiarezza, è appropriato adottare alcune definizioni.

(30)

È necessario classificare le varietà di tabacco in gruppi a seconda del metodo di cura e dei costi di produzione, tenendo conto delle denominazioni utilizzate del commercio internazionale.

(31)

Tenendo conto del loro ruolo di parte contraente, è necessario riconoscere le imprese di prima trasformazione che sono autorizzate a firmare contratti di coltivazione. È opportuno che tale riconoscimento sia revocato in caso di mancata osservanza delle norme e che gli Stati membri stabiliscano le condizioni speciali relative alla trasformazione del tabacco.

(32)

A norma dell’articolo 110 duodecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ai fini della concessione dell’aiuto occorre fissare le zone di produzione riconosciute per ciascun gruppo di varietà di tabacco in base alle zone tradizionali di produzione. È opportuno autorizzare gli Stati membri a limitare le zone produzione, in particolare allo scopo di migliorare la qualità della produzione.

(33)

Per rendere possibili i controlli e gestire in modo efficace il pagamento dell’aiuto, è opportuno che la produzione di tabacco avvenga nell’ambito di contratti di coltivazione conclusi tra gli agricoltori e le imprese di prima trasformazione. È necessario definire gli elementi essenziali che devono figurare nei contratti di coltivazione per ciascuna campagna. Occorre altresì fissare le date limite per la conclusione e la registrazione dei contratti in modo da poter garantire fin dall’inizio dell’anno del raccolto uno sbocco stabile ai produttori per il loro futuro raccolto e un approvvigionamento regolare delle imprese di trasformazione.

(34)

Per l’efficacia dei controlli, se un contratto di coltivazione è concluso con un’associazione di produttori è necessario che siano comunicati i dati essenziali relativi ad ogni singolo produttore. Per prevenire distorsioni di concorrenza e difficoltà di controllo, è opportuno vietare alle associazioni di produttori di svolgere attività di prima trasformazione. Per rispettare la struttura del mercato, è opportuno disporre che un agricoltore può essere membro di una sola associazione.

(35)

Il tabacco greggio ammissibile all’aiuto deve essere di qualità sana, leale e mercantile ed esente da caratteristiche che ne impediscano la normale commercializzazione.

(36)

Date le peculiarità del regime di aiuto, occorre prendere disposizioni per dirimere eventuali controversie mediante il ricorso a commissioni paritetiche.

(37)

Per poter gestire in modo adeguato la dotazione finanziaria destinata al tabacco greggio, è opportuno che all’inizio dell’anno del raccolto gli Stati membri fissino un importo indicativo dell’aiuto per varietà o gruppo di varietà e l’importo definitivo dell’aiuto solo dopo che siano state effettuate tutte le consegne. L’importo definitivo dell’aiuto non dovrà essere superiore a livello del premio del 2005.

(38)

Per promuovere il miglioramento della qualità e del valore della produzione tabacco, è opportuno permettere agli Stati membri di differenziare l’importo dell’aiuto fissato per ogni varietà o gruppo di varietà in funzione della qualità del tabacco consegnato.

(39)

Il versamento dell’aiuto per il quantitativo di tabacco in foglia consegnato dall’agricoltore all’impresa di prima trasformazione deve essere subordinato al rispetto di determinati requisiti qualitativi minimi. È opportuno che l’aiuto sia adattato nei casi in cui il tasso di umidità del tabacco consegnato sia diverso da quello fissato per ciascun gruppo di varietà in base ad adeguati requisiti qualitativi. Per semplificare i controlli all’atto della consegna, è opportuno fissare i livelli e la frequenza di prelievo dei campioni e la modalità di calcolo del peso adattato ai fini della determinazione del tasso di umidità.

(40)

Occorre limitare il periodo di consegna del tabacco alle imprese di trasformazione onde impedire il riporto fraudolento da un raccolto all’altro. La prassi seguita da vari Stati membri è quella di effettuare i controlli sul luogo di consegna del tabacco anziché sul luogo in cui il tabacco è trasformato. Occorre stabilire i luoghi in cui il tabacco deve essere consegnato e precisare i controlli da effettuare. È necessario che gli Stati membri riconoscano i centri di acquisto.

(41)

Per prevenire le frodi, è opportuno definire le modalità di versamento dell’aiuto. Spetta tuttavia agli Stati membri stabilire modalità di gestione e di controllo più particolareggiate.

(42)

L’aiuto può essere versato solo previa esecuzione di un controllo sulle consegne volto ad accertare l’effettiva realizzazione delle operazioni. È tuttavia opportuno prevedere il versamento ai produttori di un anticipo pari al 50 % dell’importo indicativo dell’aiuto da corrispondere, purché sia costituita una cauzione di importo sufficiente.

(43)

Per ragioni amministrative, in ciascuno Stato membro l’aiuto deve essere concesso unicamente per i prodotti raccolti sul suo territorio. È opportuno prevedere la possibilità che il tabacco sia trasformato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato prodotto. In tal caso, il quantitativo di tabacco greggio deve essere imputato allo Stato membro di produzione, a beneficio dei produttori di tale Stato membro.

(44)

In esito alla riforma del settore del tabacco, il programma di riscatto delle quote di tabacco cesserà di applicarsi. Tuttavia, i produttori che hanno preso parte al programma nel 2002 e nel 2003 continueranno a percepire pagamenti per il riscatto delle loro quote rispettivamente fino al 2007 e al 2008. Attualmente il prezzo di riscatto corrisponde ad una percentuale del premio per il tabacco relativo ad un dato raccolto. A partire dal 1o gennaio 2006, cesserà di applicarsi l’attuale regime di premi per il tabacco, per cui è necessario fissare, in via transitoria, una nuova base di calcolo per il futuro prezzo di riscatto delle quote. I livelli del premio per il tabacco greggio non sono cambiati per i raccolti dal 2002 al 2005. Per ragioni di continuità è quindi opportuno basarsi sul livello del premio del 2005 per il calcolo del prezzo di riscatto delle quote.

(45)

In seguito all’abrogazione del limite di garanzia e del regime dei premi previsti dal regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio (6), il regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all’aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio (7), può essere abrogato. È opportuno anche abrogare, in quanto obsolete, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 85/93 della Commissione, del 19 gennaio 1993, recante modalità di applicazione relative alle agenzie di controllo nel settore del tabacco (8).

(46)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1973/2004.

(47)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è modificato come segue:

1)

all’articolo 1, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:

«q)

aiuto specifico per il cotone di cui al titolo IV, capitolo 10 bis, del suddetto regolamento;

r)

aiuto per gli oliveti di cui al titolo IV, capitolo 10 ter, del suddetto regolamento;

s)

aiuto per il tabacco di cui al titolo IV, capitolo 10 quater, del suddetto regolamento.»;

2)

all’articolo 3, primo comma, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a)

entro il 15 settembre dell’anno considerato: i dati disponibili relativi alle superfici o ai quantitativi nel caso del premio per i prodotti lattiero-caseari, dei pagamenti supplementari, delle sementi e del tabacco, di cui agli articoli 95, 96, 99 e 110 duodecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, per i quali è stata presentata domanda di aiuto nell’anno civile in questione, eventualmente suddivisi per sottosuperficie di base;»;

3)

all’articolo 21, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatto salvo l’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1782/2003, lo Stato membro sul cui territorio è situata l’azienda che conferisce le patate per la trasformazione in fecola versa l’aiuto per le patate da fecola a ciascun produttore una volta che i quantitativi di patate da lui prodotti nella campagna di commercializzazione considerata siano stati interamente consegnati alle fecolerie e nel termine di quattro mesi dalla data in cui è fornita la prova di cui all’articolo 20 del presente regolamento e sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 19 del presente regolamento.»;

4)

è inserito il seguente articolo 49 bis:

«Articolo 49 bis

Anticipi

Gli Stati membri possono concedere anticipi ai moltiplicatori di sementi a partire dal 1° dicembre della campagna di commercializzazione. L’anticipo è proporzionato alla quantità di sementi già commercializzate per la semina, ai sensi dell’articolo 49, purché siano rispettate tutte le condizioni previste al capitolo 10.»;

5)

è inserito il seguente capitolo:

«CAPITOLO 17 bis

PAGAMENTO SPECIFICO PER IL COTONE

Articolo 171 bis

Autorizzazione dei terreni agricoli per la produzione di cotone

Gli Stati membri stabiliscono criteri oggettivi in base ai quali possono essere autorizzati i terreni agricoli ai fini dell’aiuto specifico per il cotone previsto dall’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Tali criteri si basano su uno o più dei fattori seguenti:

a)

l’economia agricola delle regioni in cui la produzione di cotone riveste grande importanza;

b)

la situazione pedoclimatica delle superfici considerate;

c)

la gestione delle acque da irrigazione;

d)

le rotazioni e le tecniche colturali rispettose dell’ambiente.

Articolo 171 bis bis

Autorizzazione delle varietà destinate alla semina

Gli Stati membri procedono all’autorizzazione delle varietà figuranti nel catalogo comunitario e rispondenti al fabbisogno del mercato.

Articolo 171 bis ter

Condizioni di ammissibilità

La semina delle superfici di cui all’articolo 110 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si considera realizzata mediante l’ottenimento della densità minima di piante fissata dallo Stato membro in funzione delle condizioni pedoclimatiche ed eventualmente delle specificità regionali.

Articolo 171 bis quater

Pratiche agronomiche

Gli Stati membri sono autorizzati a fissare norme specifiche relative alle pratiche agronomiche necessarie per mantenere le colture in condizioni normali di crescita, ad esclusione delle operazioni di raccolta.

Articolo 171 bis quinquies

Calcolo dell’importo dell’aiuto per ettaro ammissibile

1.   Fatto salvo l’articolo 171 bis octies del presente regolamento, per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo, se la superficie di cotone ammissibile al beneficio dell’aiuto supera la superficie di base nazionale fissata all’articolo 110 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, all’importo dell’aiuto previsto al paragrafo 2 di detto articolo si applica un coefficiente di riduzione, ottenuto dividendo la superficie di base per la superficie ammissibile.

2.   Fatto salvo l’articolo 171 bis octies del presente regolamento, per quanto riguarda la Grecia, se la superficie di cotone ammissibile al beneficio dell’aiuto è superiore a 300 000 ettari, l’importo dell’aiuto da versare per ettaro si ottiene sommando il risultato del prodotto di 594 EUR per 300 000 ettari al prodotto di un importo complementare per la superficie che eccede 300 000 ettari e dividendo tale somma per la superficie totale ammissibile.

L’importo complementare di cui al primo comma è pari a:

342,85 EUR se la superficie ammissibile è superiore a 300 000 ettari e pari o inferiore a 370 000 mila ettari,

342,85 EUR moltiplicati per un coefficiente di riduzione pari a 70 000 diviso per il numero di ettari ammissibili che superano i 300 000, se la superficie ammissibile è superiore a 370 000 ettari.

Articolo 171 bis sexies

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Stati membri riconoscono, ai fini della semina dell’anno successivo, le organizzazioni produttori di cotone che ne fanno richiesta e che:

a)

raggruppano una superficie complessiva superiore ad un limite di almeno 10 000 ettari fissato dal Stato membro e rispondente ai criteri di riconoscimento di cui all’articolo 171 bis e comprendono almeno un’impresa di sgranatura;

b)

realizzano azioni specifiche destinate in particolare a:

sviluppare la valorizzazione del cotone non sgranato prodotto,

migliorare la qualità del cotone non sgranato rispondente alle esigenze dell’impresa di sgranatura,

avvalersi di metodi di produzione rispettosi dell’ambiente;

c)

hanno adottato regole interne di funzionamento relative in particolare:

alle condizioni di adesione e ai contributi dei membri, in conformità alle normative nazionale e comunitaria,

eventualmente una tabella di differenziazione dell’aiuto per categoria di parcelle, fissata in funzione della qualità del cotone non sgranato da consegnare.

Tuttavia, per il 2006, gli Stati membri riconoscono le organizzazioni interprofessionali di produttori di cotone entro il 28 febbraio 2006.

Articolo 171 bis septies

Obblighi dei produttori

1.   Uno stesso produttore non può essere membro di più di un’organizzazione interprofessionale.

2.   Il produttore membro di un’organizzazione interprofessionale ha l’obbligo di conferire il cotone che produce ad un’impresa di sgranatura appartenente alla stessa organizzazione.

3.   La partecipazione dei produttori ad un’organizzazione professionale riconosciuta è esito di adesione volontaria.

Articolo 171 bis octies

Differenziazione dell’aiuto

1.   La tabella di cui all’articolo 110 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003 (di seguito «la tabella»), che include la maggiorazione prevista all’articolo 110 septies, paragrafo 2, dello stesso regolamento, fissa:

a)

gli importi dell’aiuto per ettaro ammissibile che un produttore membro percepisce in funzione della classificazione delle parcelle che detiene nelle categorie fissate a norma del paragrafo 2;

b)

il metodo di ripartizione per categoria di parcelle, a norma del paragrafo 2, dell’importo complessivo riservato alla differenziazione dell’aiuto.

Ai fini dell’applicazione della lettera a), l’importo di base è pari almeno alla parte non differenziata dell’aiuto per ettaro ammissibile previsto all’articolo 110 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, adattato eventualmente a norma del paragrafo 3 dello stesso articolo.

Il calcolo di cui alla lettera a) prevede anche l’ipotesi di assenza di conferimento di cotone all’impresa di sgranatura. In tal caso l’importo minimo dell’aiuto per ettaro ammissibile che il produttore membro può percepire è pari almeno alla parte non differenziata dell’aiuto prezzo ammissibile previsto all’articolo 110 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, ritoccato eventualmente a norma del paragrafo 3 dello stesso articolo.

2.   Le parcelle sono classificate in categorie che vengono stabilite dalle organizzazioni interprofessionali di produttori in funzione di almeno uno dei seguenti criteri qualitativi:

a)

lunghezza della fibra del cotone prodotto;

b)

tasso di umidità del cotone prodotto;

c)

tasso medio di impurezze del cotone prodotto.

La tabella stabilisce le procedure che permettono di valutare ogni parcella in base ai criteri suddetti e classificarla nelle categorie stabilite.

La tabella non può in nessun caso comportare criteri connessi all’aumento della produzione e all’immissione del cotone sul mercato.

Ai fini dell’applicazione della tabella, tutte le parcelle di uno stesso produttore possono essere considerate come appartenenti ad una stessa categoria media di parcelle che producono cotone della stessa qualità.

3.   Se necessario, ai fini della classificazione delle parcelle per categoria nella tabella il cotone non sgranato è analizzato mediante il prelievo di campioni rappresentativi al momento della consegna all’impresa di sgranatura in presenza di tutte le parti interessate.

4.   L’organizzazione interprofessionale comunica all’organismo pagatore l’importo da versare a ciascun produttore membro, in applicazione della tabella. L’organismo pagatore procede al pagamento previa verifica della conformità e dell’ammissibilità degli importi di aiuto di cui trattasi.

Articolo 171 bis nonies

Approvazione e modifiche della tabella

1.   La tabella è comunicata per la prima volta allo Stato membro per approvazione anteriormente al 28 febbraio 2006 per quanto riguarda le semine dell’anno 2006.

A decorrere da tale comunicazione, lo Stato membro dispone di un mese per decidere in merito all’approvazione della tabella.

2.   Le organizzazioni interprofessionali riconosciute comunicano allo Stato membro anteriormente al 31 gennaio le modifiche apportate alla tabella per la semina dell’anno in corso.

Le modifiche apportate alla tabella si considerano approvate salvo se lo Stato membro presenta obiezioni entro un mese dalla data di cui al primo comma.

In caso di mancata approvazione delle modifiche della tabella, l’aiuto da versare è calcolato in base alla tabella quale precedentemente approvata.

3.   L’organizzazione interprofessionale informa lo Stato membro qualora decida di interrompere l’applicazione della tabella. L’interruzione acquista efficacia per la semina dell’anno successivo.

Articolo 171 bis decies

Comunicazioni ai produttori e alla Commissione

1.   Anteriormente al 31 gennaio dell’anno considerato, gli Stati membri comunicano agli agricoltori che producono cotone e alla Commissione:

a)

le varietà autorizzate; tuttavia, le varietà autorizzate a norma dell’articolo 171 bis bis dopo tale data devono essere comunicate agli agricoltori anteriormente al 15 marzo dello stesso anno;

b)

i criteri di autorizzazione dei terreni;

c)

la densità minima di piante di cotone di cui all’articolo 171 bis ter;

d)

le pratiche agronomiche richieste.

2.   In caso di revoca dell’autorizzazione di una varietà, gli Stati membri ne informano gli agricoltori entro il 31 gennaio per le semine dell’anno successivo.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

entro il 30 aprile dell’anno di cui trattasi, i nomi delle organizzazioni interprofessionali riconosciute e le loro principali caratteristiche con riferimento alla superficie, al potenziale di produzione, al numero di produttori membri, al numero di imprese di sgranatura e alle relative capacità di sgranatura;

b)

entro il 15 settembre dell’anno di cui trattasi, i dati relativi alle superfici seminate per le quali è stata presentata domanda di aiuto specifico per il cotone;

c)

entro il 31 luglio dell’anno successivo, i dati definitivi corrispondenti alle superfici seminate per le quali è stato effettivamente versato l’aiuto specifico per il cotone per l’anno di cui trattasi, previa deduzione eventuale delle riduzioni applicabili alle superfici, previste alla parte II, titolo IV, capitolo I, del regolamento (CE) n. 796/2004.»;

6)

è inserito il seguente capitolo:

«CAPITOLO 17 ter

AIUTI PER GLI OLIVETI

Articolo 171 ter

Categorie di oliveti

1.   Gli Stati membri identificano gli oliveti ammissibili all’aiuto di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003 e li classificano in cinque categorie al massimo sulla base di criteri selezionati tra i seguenti:

a)

criteri ambientali:

i)

difficoltà di accesso alle parcelle,

ii)

rischio di degrado fisico dei terreni,

iii)

oliveti particolari: presenza di olivi molto vecchi, di pregio culturale e paesaggistico, situati in pendenza, di varietà tradizionali, rare o situate in zone naturali protette;

b)

criteri sociali:

i)

zone a marcata dipendenza economica dall’olivicoltura,

ii)

zone tradizionalmente dedite all’olivicoltura,

iii)

zone caratterizzate da indicatori economici sfavorevoli,

iv)

aziende che rischiano di abbandonare la coltura degli oliveti,

v)

dimensione degli oliveti nell’azienda,

vi)

zone con caratteristiche distintive quali le produzioni a DOP, IGP, biologiche e integrate.

2.   Gli Stati membri stabiliscono, per ogni agricoltore, l’appartenenza di ciascuna parcella olivicola ammissibile all’aiuto alle categorie di cui al paragrafo 1. Questa informazione è registrata nel sistema di informazione geografica degli oliveti (SIG degli oliveti).

3.   Gli Stati membri possono adattare una volta l’anno le categorie di oliveti definite in applicazione del paragrafo 1.

Se l’adattamento delle categorie comporta una nuova classificazione degli oliveti, la nuova classificazione si applica a partire dall’anno successivo all’adattamento.

Articolo 171 ter bis

Calcolo delle superfici

1.   Gli Stati membri calcolano la superficie ammissibile all’aiuto per ogni produttore secondo il metodo comune definito nell’allegato XXIV.

Le superfici sono espresse in ettari SIG olivi con due decimali.

2.   In deroga al paragrafo 1, il metodo comune definito nell’allegato XXIV non si applica se:

a)

la parcella olivicola è di dimensioni minime, che lo Stato membro stabilisce al di sotto del limite di 0,1 ettari;

b)

la parcella olivicola è situata in un’entità amministrativa che non figura nella base grafica di riferimento del sistema di informazione geografica degli oliveti.

In tal caso, lo Stato membro determina la superficie olivicola secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori.

Articolo 171 ter ter

Importo dell’aiuto

1.   Anteriormente al 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri stabiliscono l’importo indicativo dell’aiuto per ettaro SIG olivi per ogni categoria di oliveto.

2.   Anteriormente al 31 ottobre dell’anno considerato, gli Stati membri fissano l’importo dell’aiuto per ettaro SIG olivi per ogni categoria di oliveto.

Tale importo è calcolato moltiplicando l’importo indicativo di cui al paragrafo 1 per un coefficiente che corrisponde all’importo massimo dell’aiuto, di cui all’articolo 110 decies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, tenendo conto, se del caso, della trattenuta prevista al paragrafo 4 dello stesso articolo, diviso per la somma degli importi ottenuti moltiplicando l’importo indicativo dell’aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fissato per ciascuna categoria, per la superficie corrispondente.

3.   Gli Stati membri possono applicare i paragrafi 1 e 2 a livello regionale.

Articolo 171 ter quater

Determinazione dei dati di base

1.   In base ai dati del SIG degli oliveti e alle dichiarazioni degli agricoltori, ai fini dell’applicazione dell’articolo 110 nonies, lettera c), del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri determinano al 1o gennaio 2005, per ciascuna parcella olivicola, il numero e l’ubicazione degli olivi ammissibili, il numero e l’ubicazione degli olivi non ammissibili, la superficie olivicola e la superficie ammissibile della parcella olivicola, nonché la categoria di appartenenza ai sensi dell’articolo 171 ter.

2.   Per le superfici piantate ad olivi nel quadro di programmi di nuovi impianti in Francia e in Portogallo, approvati dalla Commissione in virtù dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio (9) e registrate nel sistema di informazione geografica degli oliveti anteriormente al 1o gennaio 2007, gli Stati membri determinano le informazioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo, al 1o gennaio 2006 per le parcelle piantate nel 2005 e al 1o gennaio 2007 per le parcelle piantate nel 2006. Queste informazioni sono comunicate agli agricoltori al più tardi nel modulo di domanda unica del 2007.

Articolo 171 ter quinquies

Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione:

a)

entro il 15 settembre, i dati relativi alle superfici degli oliveti, suddivise per categoria, per le quali è stata presentata domanda di aiuto per l’anno in corso;

b)

entro il 31 ottobre:

i)

i dati relativi alle superfici di cui alla lettera a) considerate ammissibili all’aiuto, tenuto conto delle riduzioni o correzioni previste all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 796/2004,

ii)

il livello dell’aiuto da concedere per ciascuna categoria di oliveti;

c)

entro il 31 luglio, i dati definitivi corrispondenti alle superfici di oliveti, suddivise per categoria, per le quali è l’aiuto è stato effettivamente versato per l’anno precedente.

7)

è inserito il seguente capitolo:

«CAPITOLO 17 quater

AIUTI PER IL TABACCO

Articolo 171 quater

Definizioni

Ai fini del presente capitolo, valgono le seguenti definizioni:

a)

«consegna», ogni operazione che comporti, nel corso della stessa giornata, la fornitura del tabacco greggio ad un’impresa di trasformazione da parte di un produttore o di un’associazione di produttori in forza di un contratto di coltivazione;

b)

«attestato di controllo», il documento rilasciato dal competente organismo di controllo, con il quale si certifica la presa in consegna del quantitativo di tabacco da parte dell’impresa di prima trasformazione, l’avvenuta consegna di detto quantitativo nel quadro di un contratto registrato e la conformità delle operazioni con gli articoli 171 quater quinquies e 171 quater duodecies del presente regolamento;

c)

«impresa di prima trasformazione», una persona fisica o giuridica riconosciuta che procede alla prima trasformazione del tabacco greggio, in nome e per conto proprio, in uno o più stabilimenti di prima trasformazione dotati di impianti e attrezzature idonei;

d)

«prima trasformazione», la trasformazione del tabacco greggio consegnato da un agricoltore sotto forma di prodotto stabile, atto ad essere immagazzinato, condizionato in balle o in imballaggi di qualità conforme alle esigenze degli utilizzatori finali (manifatture);

e)

«associazione produttori», un’associazione che rappresenta gli agricoltori che producono tabacco.

Articolo 171 quater bis

Gruppi di varietà di tabacco greggio

Le varietà di tabacco greggio sono classificate nei seguenti gruppi:

a)

Flue cured: tabacchi essiccati in forni, con circolazione d’aria, temperatura e grado igrometrico sotto controllo;

b)

Light air cured: tabacchi essiccati all’aria, al coperto;

c)

Dark air cured: tabacchi essiccati all’aria, al coperto, fermentati prima della commercializzazione;

d)

Fire cured: tabacchi essiccati al fuoco;

e)

Sun cured: tabacchi essiccati al sole;

f)

Basma (sun cured);

g)

Katerini (sun cured);

h)

Kaba Koulac (classico) e simili (sun cured).

Le varietà di ciascun gruppo sono elencate nell’allegato XXV.

Articolo 171 quater ter

Imprese di prima trasformazione

1.   Gli Stati membri riconoscono le imprese di prima trasformazione stabilite sul loro territorio ed adottano le condizioni relative a tale riconoscimento.

Un’impresa di prima trasformazione riconosciuta è autorizzata a firmare contratti di coltivazione se vende, direttamente o indirettamente, senza trasformazione ulteriore, a manifatture di tabacco almeno il 60 % del tabacco di origine comunitaria che commercializza.

2.   Lo Stato membro revoca il riconoscimento se l’impresa di trasformazione non rispetta, deliberatamente o per negligenza grave, le disposizioni comunitarie o nazionali applicabili nel settore del tabacco greggio.

Articolo 171 quater quater

Zone di produzione

Le zone di produzione di cui all’articolo 110 duodecies, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003 corrispondono, per ciascun gruppo di varietà, a quelle elencate nell’allegato XXVI del presente regolamento.

Gli Stati membri possono stabilire zone di produzione più ristrette, basandosi in particolare su criteri qualitativi. Una zona di produzione ristretta non può avere una superficie superiore a quella di un comune amministrativo o, per la Francia, di un cantone.

Articolo 171 quater quinquies

Contratti di coltivazione

1.   Il contratto di coltivazione di cui all’articolo 110 duodecies, lettera c), del regolamento (CE) n. 1782/2003 è stipulato tra un’impresa di prima trasformazione del tabacco, da un lato, e un agricoltore o un’associazione di produttori che lo rappresenta, dall’altro, purché l’associazione di produttori sia riconosciuta dallo Stato membro.

2.   Il contratto di coltivazione è stipulato per varietà o per gruppo di varietà. Esso obbliga l’impresa di prima trasformazione a prendere in consegna il quantitativo di tabacco in foglia previsto nel contratto e l’agricoltore o l’associazione di produttori che lo rappresenta a consegnare all’impresa di prima trasformazione detto quantitativo, entro i limiti della sua produzione effettiva.

3.   Per ogni raccolto, il contratto di coltivazione contiene almeno i seguenti dati:

a)

il nome, il cognome e l’indirizzo delle parti contraenti;

b)

la varietà o il gruppo di varietà di tabacco oggetto del contratto;

c)

il quantitativo massimo da consegnare;

d)

il luogo esatto in cui è coltivato il tabacco, ossia la zona di produzione di cui all’articolo 171 quater quater, la provincia, il comune e gli estremi della parcella in base al sistema integrato di controllo;

e)

la superficie della parcella, escluse strade aziendali o recinzioni;

f)

il prezzo d’acquisto per grado qualitativo, escluso l’importo dell’aiuto, le eventuali spese di servizio e le tasse;

g)

i requisiti qualitativi minimi convenuti per grado qualitativo, con un minimo di tre gradi in funzione della posizione delle foglie sul fusto, nonché l’impegno del produttore a consegnare all’impresa di trasformazione tabacco greggio selezionato per grado qualitativo e rispondente almeno ai suddetti requisiti di qualità;

h)

l’impegno dell’impresa di prima trasformazione a versare all’agricoltore il prezzo di acquisto secondo il grado di qualità;

i)

il termine per il pagamento del prezzo d’acquisto, che non può essere superiore a trenta giorni dalla data della consegna;

j)

l’impegno dell’agricoltore a trapiantare il tabacco sulla parcella di cui trattasi entro il 20 giugno dell’anno del raccolto.

4.   Qualora un ritardo nel trapianto porti a superare la data del 20 giugno, l’agricoltore è tenuto ad informarne entro tale data l’impresa di trasformazione e le autorità competenti dello Stato membro mediante lettera raccomandata precisando il motivo del ritardo e fornendo le informazioni relative ad eventuali cambiamenti di parcella.

5.   Le parti contraenti di un contratto di coltivazione possono aumentare i quantitativi inizialmente precisati nel contratto mediante clausola aggiuntiva scritta. La clausola aggiuntiva è trasmessa per registrazione all’autorità competente entro il quarantesimo giorno successivo al termine previsto per la conclusione dei contratti di coltivazione dall’articolo 171 quater sexies, paragrafo 1.

Articolo 171 quater sexies

Conclusione e registrazione dei contratti

1.   Salvo forza maggiore, i contratti di coltivazione sono stipulati entro il 30 aprile dell’anno del raccolto. Gli Stati membri possono stabilire una data anteriore.

2.   Salvo forza maggiore, i contratti di coltivazione stipulati sono trasmessi per registrazione all’organismo competente entro 15 giorni dal termine fissato per la loro conclusione, a norma del paragrafo 1.

L’organismo competente è quello dello Stato membro in cui è effettuata la trasformazione.

Se la trasformazione è effettuata in uno Stato membro diverso da quello in cui è coltivato il tabacco, l’organismo competente dello Stato membro di trasformazione invia immediatamente copia del contratto registrato all’organismo competente dello Stato membro di produzione. Tale organismo, se non esegue esso stesso i controlli del regime di aiuto, invia copia dei contratti registrati al servizio di controllo competente.

3.   Se il termine per la firma del contratto, di cui al paragrafo 1, o per la trasmissione del contratto di coltivazione, di cui al paragrafo 2, è superato di non oltre quindici giorni, l’aiuto da erogare è ridotto del 20 %.

Articolo 171 quater septies

Contratti stipulati con un’associazione di produttori

1.   Il contratto di coltivazione stipulato tra un’impresa di prima trasformazione e un’associazione di produttori è corredato di un elenco nominativo degli agricoltori e dei relativi quantitativi massimi da consegnare, con l’ubicazione esatta delle parcelle e della loro superficie, come previsto all’articolo 171quater quinquies, paragrafo 3, lettere c), d) e e).

L’elenco è presentato per registrazione all’autorità competente entro il 15 maggio dell’anno del raccolto.

2.   L’associazione di produttori di cui al paragrafo 1 non può esercitare l’attività di prima trasformazione del tabacco.

3.   Gli agricoltori che producono tabacco non possono appartenere a più di un’associazione di produttori.

Articolo 171 quater octies

Requisiti qualitativi minimi

Il tabacco consegnato all’impresa di trasformazione è di qualità sana, leale e mercantile ed esente dalle caratteristiche elencate nell’allegato XXVII. Gli Stati membri o le parti contraenti possono fissare requisiti qualitativi più rigorosi.

Articolo 171 quater nonies

Controversie

Gli Stati membri possono prevedere che le controversie sulla qualità del tabacco consegnato all’impresa di prima trasformazione siano sottoposte ad un organo d’arbitrato. Gli Stati membri stabiliscono le modalità relative alla composizione e alle deliberazioni di tali organismi. Gli organismi di arbitrato includono un ugual numero di rappresentanti dei produttori e delle imprese di trasformazione.

Articolo 171 quater decies

Ammontare dell’aiuto

In applicazione dell’articolo 110 duodecies, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri fissano un importo indicativo, per kg, dell’aiuto per varietà o gruppo di varietà di tabacco anteriormente al 15 marzo dell’anno del raccolto. Gli Stati membri possono differenziare il livello dell’aiuto in funzione della qualità del tabacco consegnato. Per ogni varietà o gruppo di varietà, il livello dell’aiuto non può essere superiore all’importo del premio per gruppo di varietà fissato per il raccolto 2005 dal regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio (10).

Gli Stati membri fissano un importo definitivo dell’aiuto, per kg, per varietà o gruppo di varietà di tabacco, entro 15 giorni lavorativi dalla data di conclusione della consegna di tutto il tabacco per il raccolto considerato. Se l’importo complessivo dell’aiuto chiesto in uno Stato membro supera il massimale nazionale fissato all’articolo 110 terdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ritoccato a norma dell’articolo 110 quaterdecies del medesimo regolamento, lo Stato membro applica una riduzione lineare agli importi versati ad ogni agricoltore.

Articolo 171 quater undecies

Calcolo dell’aiuto

1.   L’aiuto da versare agli agricoltori è calcolato in base al peso del tabacco in foglia della varietà o del gruppo di varietà di cui trattasi, corrispondente alla qualità minima richiesta e preso in consegna dall’impresa di prima trasformazione.

2.   Se il tasso di umidità è superiore o inferiore alla percentuale indicata nell’allegato XXVIII per la varietà di cui trattasi, il peso viene adeguato, per ogni punto percentuale di differenza, entro i limiti di tolleranza di cui allo stesso allegato.

3.   I metodi per determinare il tasso di umidità, i livelli e la frequenza del prelievo di campioni e la modalità di calcolo del peso adeguato sono indicati nell’allegato XXIX.

Articolo 171 quater duodecies

Consegna

1.   Salvo forza maggiore, gli agricoltori consegnano l’intera produzione all’impresa di prima trasformazione entro il 30 aprile dell’anno successivo all’anno del raccolto, pena la perdita del diritto all’aiuto. Gli Stati membri possono stabilire una data anteriore.

2.   La consegna è effettuata direttamente nel luogo in cui il tabacco sarà trasformato, oppure, se lo Stato membro l’autorizza, in un centro d’acquisto riconosciuto. L’organismo di controllo riconosce i centri di acquisto, che devono disporre di infrastrutture, di strumenti di pesatura e di locali adeguati.

3.   Qualora il tabacco non trasformato non sia stato consegnato nei luoghi menzionati al paragrafo 2, oppure se il trasportatore non possieda l’autorizzazione di trasporto per il trasferimento di quantitativi distinti di tabacco dal centro d’acquisto allo stabilimento di trasformazione, l’impresa di prima trasformazione che ha preso in consegna il tabacco contravvenendo alle norme è tenuta a versare allo Stato membro una somma pari all’importo degli aiuti corrispondenti al quantitativo di tabacco in causa. Tale somma è accreditata al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Articolo 171 quater terdecies

Pagamento

L’organismo competente dello Stato membro versa l’aiuto all’agricoltore sulla scorta di un attestato di controllo rilasciato dal competente organismo di controllo che certifica l’avvenuta consegna del tabacco.

Articolo 171 quater quaterdecies

Anticipi

1.   In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004, gli Stati membri possono prevedere un sistema di anticipi del pagamento dell’aiuto per il tabacco agli agricoltori.

2.   Gli agricoltori possono presentare una domanda di anticipo dopo il 16 settembre dell’anno del raccolto. Salvo disposizioni contrarie dello Stato membro che ne fosse già in possesso, alla domanda di anticipo sono acclusi i documenti seguenti:

a)

copia del contratto di coltivazione con il rispettivo numero di registrazione;

b)

una dichiarazione scritta dell’agricoltore in cui sono indicati i quantitativi di tabacco che è in grado di consegnare nel raccolto in corso.

3.   Il versamento dell’anticipo, di importo pari al 50 % dell’aiuto da corrispondere al produttore in base a livello indicativo dell’aiuto fissato a norma dell’articolo 171 quater decies, è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari all’importo dell’anticipo stesso maggiorato del 15 %.

Una volta versato l’intero importo dell’aiuto, la cauzione è svincolata a norma dell’articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

4.   L’anticipo è versato a decorrere dal 16 ottobre dell’anno del raccolto ed entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al paragrafo 2 e della prova dell’avvenuta costituzione della cauzione di cui al paragrafo 3.

L’anticipo versato è dedotto dall’importo dell’aiuto per il tabacco di cui all’articolo 171 quater terdecies.

5.   Gli Stati membri determinano le condizioni complementari per il versamento degli anticipi, in particolare il termine ultimo per la presentazione delle domande. Gli agricoltori non possono presentare domanda di anticipo dopo aver iniziato le consegne.

Articolo 171 quater quindecies

Trasformazione del tabacco in un altro Stato membro

1.   L’aiuto è versato o anticipato dallo Stato membro in cui il tabacco è stato coltivato.

2.   Se il tabacco è trasformato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato coltivato, lo Stato membro in cui ha luogo la trasformazione comunica allo Stato membro di produzione, dopo aver espletato i controlli necessari, tutti i dati necessari per il versamento dell’aiuto e per lo svincolo delle cauzioni.

Articolo 171 quater sexdecies

Comunicazioni alla Commissione

1.   Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione entro il 31 gennaio dell’anno del raccolto:

a)

nome e indirizzo degli organismi competenti della registrazione dei contratti di coltivazione;

b)

nome e indirizzo delle imprese di prima trasformazione riconosciute.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, l’elenco degli organismi competenti della registrazione dei contratti di coltivazione e delle imprese di prima trasformazione riconosciute.

2.   Lo Stato membro interessato comunica senza indugio alla Commissione le misure nazionali adottate per l’applicazione del presente capitolo.

Articolo 171 quater sepdecies

Misure transitorie

Fatte salve future modifiche, i produttori di tabacco le cui quote sono state riscattate durante i raccolti 2002 e 2003 a norma dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2075/92 hanno diritto, a decorrere dal 1o gennaio 2006 per i rimanenti cinque raccolti successivi a quello del riscatto delle loro quote, di ricevere ogni anno un importo pari a una percentuale del premio erogato per il raccolto 2005, indicata nelle tabelle di cui all’allegato XXX. Tali importi sono versati anteriormente al 31 maggio di ogni anno.

8)

l’articolo 172 è modificato come segue:

a)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

«3 bis.   Il regolamento (CE) n. 1591/2001 è abrogato. Esso continua tuttavia ad applicarsi per la campagna di commercializzazione 2005/2006.

3 ter.   I regolamenti (CEE) n. 85/93 e (CE) n. 2848/98 sono abrogati a decorrere dal 1 gennaio 2006. Essi continuano tuttavia ad applicarsi per il raccolto 2005.»;

b)

il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I rinvii ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento, escluso il regolamento (CEE) n. 85/93.»;

9)

sono aggiunti gli allegati da XXIV a XXX figuranti nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006, ad eccezione dell’articolo 1, punto 4), che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).

(2)  GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2005 (GU L 172 del 5.7.2005, pag. 76).

(3)  GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 20.

(4)  GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).

(5)  GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37).

(6)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1679/2005 (GU L 271, del 15.10.2005, pag. 1).

(7)  GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1809/2004 (GU L 318 del 19.10.2004, pag. 18).

(8)  GU L 12 del 20.1.1993, pag. 9.

(9)  GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37).»;

(10)  GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4.»;


ALLEGATO

«

ALLEGATO XXIV

Metodo comune di calcolo della superficie olivicola in ettari SIG olivi

Il metodo comune si basa su un algoritmo (1), che determina la superficie olivicola a partire dalla posizione degli alberi ammissibili attraverso un procedimento automatico basato sul Sistema di informazione geografica (SIG).

1.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato, si intende per:

a)

“parcella oleicola”: una porzione continua di terreno che comprende olivi ammissibili in produzione, che hanno tutti un olivo ammissibile vicino, situato ad una distanza massima definita;

b)

“olivo ammissibile”: un olivo piantato anteriormente al 1o maggio 1998, oppure per Cipro e Malta, anteriormente al 31 dicembre 2001, oppure un olivo di sostituzione o qualsiasi altro olivo piantato nell’ambito di un programma approvato dalla Commissione in virtù dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98, la cui esistenza è registrata nel SIG;

c)

“olivo sparso ammissibile”: un olivo ammissibile in produzione che non soddisfa le condizioni richieste per l’appartenenza ad una parcella olivicola;

d)

“olivo ammissibile in produzione”: un olivo ammissibile di una specie domestica, vivo, a dimora, in qualsiasi stato, formato eventualmente da più tronchi distanti gli uni dagli altri meno di 2 m alla base.

2.   TAPPE DELL’ALGORITMO PER L’AIUTO AGLI OLIVETI

Tappa 1: analisi di vicinanza

Il parametro dell’analisi di vicinanza (P1) definisce una distanza massima di prossimità tra gli olivi ammissibili, precisando se si tratta di alberi sparsi o appartenenti alla medesima parcella olivicola. Il valore P1 rappresenta il raggio che parte da un olivo ammissibile e descrive un cerchio in cui devono rientrare altri olivi ammissibili per poter essere considerati appartenenti allo stesso “perimetro olivicolo”.

Il valore P1 è fissato in 20 m, distanza che corrisponde ad un valore agronomico massimo per la maggior parte delle regioni. In determinate regioni a coltura estensiva, da definirsi dallo Stato membro, in cui le distanze medie di impianto sono superiori a 20 m, lo Stato membro può decidere di fissare il valore P1 al doppio della distanza media regionale di impianto. In tal caso, lo Stato membro conserva i documenti che giustificano l’applicazione di tale eccezione.

Gli olivi ammissibili appartenenti ad oliveti con una distanza di impianto superiore a P1 si considerano olivi sparsi ammissibili.

In un primo tempo, il parametro P1 determina la prossimità degli olivi ammissibili. Si applica quindi una zona cuscinetto attorno a ciascun punto (baricentro degli olivi), i poligoni generati sono fusi e infine una ricerca sulla dimensione dei poligoni determina gli olivi sparsi ammissibili.

Tappa 2: attribuzione di una superficie uniforme agli olivi sparsi ammissibili

Dopo avere applicato P1, gli olivi ammissibili sono suddivisi in due categorie:

olivi ammissibili appartenenti ad un perimetro olivicolo,

olivi sparsi ammissibili.

La superficie attribuita ad un olivo sparso ammissibile (P2) è fissata a 100 m2, ossia un cerchio di raggio pari a 5,64 m il cui centro corrisponde all’olivo sparso ammissibile.

Tappa 3: applicazione della zona cuscinetto interna P3

Occorre attribuire una superficie al perimetro olivicolo e stabilire un poligono la cui forma rappresenta l’oliveto.

Dapprima si crea una rete di linee che collegano tutti gli olivi ammissibili del gruppo distanti l’uno dall’altro meno della distanza P1.

Si sovrappone quindi ad ognuna di queste linee una superficie detta “cuscinetto interno”. Il cuscinetto interno è definito come la serie di punti la cui distanza dalle linee della rete è uguale o inferiore al valore della “larghezza del cuscinetto interno”. Per evitare la formazione di isole che sarebbero classificate come “non olivicole” in un oliveto uniforme, la larghezza del cuscinetto interno deve essere pari alla metà della distanza P1.

La combinazione di tutti i cuscinetti interni costituisce una prima approssimazione della superficie da attribuire al gruppo di olivi, vale a dire la superficie dell’oliveto.

Tappa 4: applicazione della zona cuscinetto esterna P4

La superficie definitiva dell’oliveto e la forma definitiva del poligono che rappresenta detta superficie si ottengono applicando una seconda zona cuscinetto, detta “cuscinetto esterno”.

All’esterno della rete costituita dalle linee che uniscono tutti gli olivi ammissibili piantati lungo i confini dell’oliveto si applica un “cuscinetto esterno”. Il cuscinetto esterno è la serie di punti la cui distanza dalla linea di confine della rete è uguale o inferiore al valore della “larghezza del cuscinetto esterno”. Il cuscinetto esterno si applica solo esternamente a ciascuna linea di confine della rete, mentre il cuscinetto interno si applica internamente ad essa.

Il cuscinetto “esterno” corrisponde alla metà della distanza media di impianto della parcella olivicola (δ), con una soglia minima di 2,5 m.

Questa distanza media di impianto tra gli olivi ammissibili è calcolata con la seguente formula:

Distanza media di impianto Formula

dove A = superficie del gruppo di olivi e N = numero degli olivi.

La distanza media di impianto è determinata per iterazione effettuando i seguenti calcoli:

la prima distanza media di impianto δ1 è calcolata utilizzando la superficie (A1) ottenuta applicando solo P3 (cuscinetto interno),

si calcola quindi una nuova superficie A2 applicando il cuscinetto esterno δ2= δ1/2,

infine, quando la differenza tra An-1 e An non è più significativa, sarà stabilita la superficie An.

Si ottiene dunque il valore finale P4:

P4 = max [2,5 m; 1/2 δn]

dove Formula

Tappa 5: determinazione della superficie olivicola

—   Tappa 5 a: determinazione del poligono di Voronoi

Le zone cuscinetto interna ed esterna (P3 e P4) sono combinate per ottenere il risultato finale. Il risultato è un grafico in cui figurano il perimetro olivicolo e la superficie olivicola da registrare nella banca dati del SIG degli oliveti.

Tale grafico può essere convertito in poligoni di Voronoi, che attribuiscono una superficie a ciascun olivo ammissibile. Un poligono di Voronoi è un poligono formato da tutti i punti di un piano più prossimi ad un determinato punto del reticolo rispetto a qualsiasi altro punto.

—   Tappa 5 b: esclusione delle parti che oltrepassano il confine della parcella di riferimento

Innanzitutto, occorre sovrapporre i perimetri olivicoli ai confini delle parcelle di riferimento.

In seguito si eliminano le parti dei perimetri olivicoli che oltrepassano i confini della parcella di riferimento.

—   Tappa 5 c: accorpamento delle isole di superficie inferiore a 100 m2

Occorre applicare una tolleranza attraverso un valore soglia alla dimensione delle “isole” (ossia parti di appezzamenti non coperte da olivi ammissibili, dopo applicazione del metodo), onde evitare la formazione di “isole” insignificanti. Tutte le isole inferiori a 100 m2 possono essere accorpate. Le “isole” da considerare sono:

le “isole interne” (comprese all’interno del perimetro olivicolo generato da OLIAREA) ottenute applicando i parametri P1 e P3,

le “isole esterne” (all’interno della parcella di riferimento ma all’esterno della parcella olivicola) ottenute dall’applicazione di P4 e dall’intersezione tra parcelle di riferimento e perimetri olivicoli.

Tappa 6: esclusione degli olivi non ammissibili

In presenza di olivi non ammissibili nella parcella olivicola, la superficie ottenuta dopo la tappa 5 deve essere moltiplicata per il numero di olivi ammissibili e divisa per il totale degli olivi della parcella olivicola. La superficie così calcolata costituisce la superficie olivicola ammissibile agli aiuti per gli oliveti.

3.   TAPPE DELL’ALGORITMO PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

Per determinare il numero di ettari da prendere in considerazione ai fini dell’articolo 43, paragrafo 1, e dell’allegato VII, punto H, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (fissazione dei diritti all’aiuto), si applicano le tappe da 1 a 5 dell’algoritmo sopra descritto e non si applica la tappa 6. Tuttavia non può essere presa in considerazione la superficie degli olivi sparsi di cui alla tappa 2.

In tal caso, al termine della tappa 5, gli Stati membri possono decidere di accorpare alla superficie olivicola le isole di oltre 100 m2 costituite da terreni agricoli che non hanno dato diritto, nel corso del periodo di riferimento, a pagamenti diretti elencati nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003, escluse le superfici occupate da colture permanenti e da foreste. Qualora lo Stato membro si avvalga di tale opzione, essa si applica a tutti gli agricoltori del suo territorio.

Gli Stati membri conservano traccia di tale deroga e dei controlli eseguiti nel SIG degli oliveti.

Lo stesso vale per il calcolo del numero di ettari ammissibili ai fini dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (uso dei diritti all’aiuto).

4.   ATTUAZIONE

Gli Stati membri inseriscono l’algoritmo sopra descritto tra le funzioni del SIG degli oliveti, adattandolo al rispettivo ambiente informatico. I risultati di ogni tappa dell’algoritmo devono essere registrati nel SIG degli oliveti per ogni parcella.

ALLEGATO XXV

CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETÀ DI TABACCO

di cui all’articolo 171 quater bis

I.   FLUE-CURED

 

Virginia

 

Virgin D e ibridi derivati

 

Bright

 

Wiślica

 

Virginia SCR IUN

 

Wiktoria

 

Wiecha

 

Wika

 

Wala

 

Wisła

 

Wilia

 

Waleria

 

Watra

 

Wanda

 

Weneda

 

Wenus

 

DH 16

 

DH 17

II.   LIGHT AIR-CURED

 

Burley

 

Badischer Burley e ibridi derivati

 

Maryland

 

Bursan

 

Bachus

 

Bożek

 

Boruta

 

Tennessee 90

 

Baca

 

Bocheński

 

Bonus

 

NC 3

 

Tennessee 86

III.   DARK AIR-CURED

 

Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso

 

Paraguay e ibridi derivati

 

Dragon Vert e ibridi derivati

 

Philippin

 

Petit Grammont (Flobecq)

 

Semois

 

Appelterre

 

Nijkerk

 

Misionero e ibridi derivati

 

Rio Grande e ibridi derivati

 

Forchheimer Havanna IIc

 

Nostrano del Brenta

 

Resistente 142

 

Gojano

 

Ibridi di Geudertheimer

 

Beneventano

 

Brasile Selvaggio e varietà simili

 

Burley fermentato

 

Havana

 

Prezydent

 

Mieszko

 

Milenium

 

Małopolanin

 

Makar

 

Mega

IV.   FIRE-CURED

 

Kentucky e ibridi derivati

 

Moro di Cori

 

Salento

 

Kosmos

V.   SUN-CURED

 

Xanti-Yakà

 

Perustitza

 

Samsun

 

Erzegovina e varietà simili

 

Myrodata Smyrna, Trapezous e Phi 1

 

Kaba Koulak non classico

 

Tsebelja

 

Mavra

VI.   BASMAS

VII.   KATERINI E VARIETÀ SIMILI

VIII.   KABA KOULAK CLASSICO

 

Elassona

 

Myrodata di Agrinion

 

Zichnomyrodata

ALLEGATO XXVI

ZONE DI PRODUZIONE RICONOSCIUTE

di cui all’articolo 171 quater quater

Gruppo di varietà secondo l’allegato I

Stato membro

Zone di produzione

I.

Flue cured

Germania

Schleswig-Holstein, Bassa Sassonia, Baviera, Renania-Palatinato, Baden-Würtemberg, Assia, Saar, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia

Grecia

 

Francia

Aquitania, Midi-Pirenei, Alvernia-Limosino, Champagne-Ardenne, Alsazia-Lorena, Rodano-Alpi, Franca Contea, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Paese della Loira, Centro, Poitou-Charente, Bretagna, Linguadoca-Rossiglione, Normandia, Borgogna, Nord-Pas-de-Calais, Picardia e Île-de-France

Italia

Friuli, Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria

Spagna

Estremadura, Andalusia, Castiglia-Léon e Castiglia-Mancia

Portogallo

Beiras, Ribatejo Oeste, Alentejo e regione autonoma delle Azzorre

Austria

 

II.

Light air-cured

Belgio

 

Germania

Renania-Palatinato, Baden-Würtemberg, Assia, Saar, Baviera, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia

Grecia

 

Francia

Aquitania, Midi-Pirenei, Linguadoca-Rossiglione, Alvernia, Limosino, Poitou-Charente, Bretagna, Paese della Loira, Centro, Rodano-Alpi, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Franca Contea, Alsazia-Lorena, Champagne-Ardenne, Picardia, Nord-Pas-de-Calais, Alta Normandia, Bassa Normandia, Borgogna, isola della Riunione, Île-de-France

Italia

Veneto, Lombardia, Piemonte, Umbria, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Friuli, Toscana e Marche

Spagna

Estremadura, Andalusia, Castiglia-Léon e Castiglia-Mancia

Portogallo

Beiras, Ribatejo Oeste, Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes e regione autonoma delle Azzore

Austria

 

III.

Dark air-cured

Belgio

 

Germania

Renania-Palatinato, Baden-Würtemberg, Assia, Saar, Baviera, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia

Francia

Aquitania, Midi-Pirenei, Linguadoca-Rossiglione, Alvernia, Limosino, Poitou-Charente, Bretagna, Paese della Loira, Centro, Rodano-Alpi, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Franca Contea, Alsazia, Lorena, Champagne-Ardenne, Picardia, Nord-Pas-de-Calais, Alta Normandia, Bassa Normandia Borgogna, isola della Riunione

Italia

Friuli, Trentino, Veneto, Toscana, Lazio, Molise, Campania e Sicilia

Spagna

Estremadura, Andalusia, Castiglia-Léon, Castiglia-Mancia, Comunità valenciana, Navarra, Rioja, Catalogna, Madrid, Galizia, Asturie, Cantabria, zona di Campezo nelle Province basche e La Palma (isole Canarie)

Austria

 

IV.

Fire-cured

Italia

Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Marche

Spagna

Estremadura e Andalusia

V.

Sun-cured

Grecia

 

Italia

Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Sicilia

VI.

Basmas

Grecia

 

VII.

Katerini e varietà simili

Grecia

 

Italia

Lazio, Abruzzo, Campania e Basilicata

VIII.

Kaba Koulak Classico

Myrodata di Agrinion Zichnomyrodata

Grecia

 

ALLEGATO XXVII

REQUISITI QUALITATIVI MINIMI

di cui all’articolo 171 quater octies

Può beneficiare dell’aiuto di cui all’articolo 171 quater decies il tabacco di qualità sana, leale e mercantile, tenuto conto delle caratteristiche tipiche delle varietà di cui trattasi, che non presenti le seguenti caratteristiche:

a)

frammenti di foglie;

b)

foglie molto danneggiate dalla grandine;

c)

foglie che presentano gravi difetti d’integrità con la superficie fogliare danneggiata per più di un terzo;

d)

foglie colpite per più del 25 % della loro superficie da malattie o da alterazioni provocate da parassiti;

e)

foglie che presentano residui di antiparassitari;

f)

foglie immature o di colore verde carico;

g)

foglie placcate;

h)

foglie ammuffite o marcite;

i)

foglie con nervature non essiccate, umide o attaccate da marciume o con costole umide e accentuate;

j)

foglie di germogli;

k)

foglie aventi un odore estraneo alla varietà di cui trattasi;

l)

foglie sporche con terra aderente;

m)

foglie il cui tasso d’umidità supera i limiti di tolleranza di cui all’allegato XXVIII.

ALLEGATO XXVIII

TASSI DI UMIDITÀ

di cui all’articolo 171 quater undecies

Gruppo di varietà

Tasso di umidità (in %)

Tolleranza (in %)

I.

Flue cured

16

4

II.   

Light air-cured

Germania, Francia, Belgio, Austria, Portogallo e regione autonoma delle Azzorre

22

4

Altri Stati membri e altre zone di produzione riconosciute del Portogallo

20

6

III.   

Dark air-cured

Belgio, Germania, Francia, Austria

 

 

Altri Stati membri

26

4

IV.

Fire-cured

22

6

V.

Sun cured

22

4

VI.

Basmas

16

4

VII.

Katerini

16

4

VIII.   

Kaba Koulak classico,

Elassona, Myrodata

16

4

d’Agrinion, Zichnomyrodata

16

4

ALLEGATO XXIX

METODI COMUNITARI PER ACCERTARE IL TASSO DI UMIDITÀ DEL TABACCO GREGGIO

di cui all’articolo 171 quater undecies

I.   PROCEDIMENTI DA UTILIZZARE

A.   Sistema Beaudesson

1.   Apparecchiatura

Essiccatoio Beaudesson EM 10

Essiccatoio elettrico ad aria calda, nel quale l’aria attraversa il campione da essiccare mediante convenzione forzata dell’aria per mezzo di apposito ventilatore. Il tasso d’umidità viene accertato tramite pesatura prima e dopo l’essiccazione; la bilancia deve essere graduata in modo che l’indicazione fornita per la massa di 10 g sulla quale si opera corrisponda direttamente al valore del tasso d’umidità in percentuale.

2.   Procedimento

Deporre una dose di 10 g in una coppella a fondo perforato e introdurla nella colonna di essiccazione, dove viene mantenuta da una ghiera. Azionare l’essiccatoio per 5 minuti, durante i quali l’aria calda provoca l’essiccamento del campione ad una temperatura prossima a 100 °C.

Al termine dei 5 minuti, il processo si arresta grazie ad un interruttore a tempo automatico. Controllare per mezzo del termometro incorporato nell’apparecchio la temperatura raggiunta dall’aria alla fine del processo di essiccamento. Pesare il campione: l’umidità in esso contenuta può essere accertata direttamente e, se necessario, corretta di qualche decimo in più o in meno, secondo la temperatura rilevata, in base a una tabella fissata all’apparecchio.

B.   Sistema Brabender

1.   Apparecchiatura

Essiccatoio Brabender

Essiccatoio elettrico costituito da un contenitore cilindrico termoregolato e ventilato mediante convenzione forzata, nel quale si depongono simultaneamente 10 coppelle metalliche, riempite ciascuna di 10 g di tabacco. Queste coppelle vengono poste su un disco rotante a 10 scomparti, che dopo l’essiccazione, grazie a un volano di manovra centrale, conduce tutte le coppelle, una dopo l’altra, ad un apparecchio di pesatura incorporato nell’essiccatoio. Mediante un sistema di leve, ogni coppella viene depositata sul giogo di una bilancia incorporata, senza che sia necessario estrarre i campioni dal contenitore. Trattasi di una bilancia a indicatore ottico, che consente una lettura diretta del tasso d’umidità.

L’essiccatoio comporta pure una seconda bilancia, che serve unicamente alla preparazione delle dosi iniziali.

2.   Procedimento

Regolazione del termometro a 110 °C.

Preriscaldamento del contenitore, 15 minuti al minimo.

Preparazione di 10 dosi da 10 g cadauna.

Riempimento dell’essiccatoio.

Essiccamento per 50 minuti.

Lettura dei pesi per accertare i tassi d’umidità lordi.

C.   Altri metodi

Gli Stati membri possono applicare altri metodi basati, in particolare, sulla determinazione della resistenza elettrica o sulle proprietà dielettriche del lotto in questione, purché i relativi risultati siano rapportati all’esame di un campione rappresentativo effettuato con uno dei metodo di cui alle lettere A e B.

II.   CAMPIONAMENTO

Il campionamento dei tabacchi in foglia onde accertarne il tasso di umidità secondo uno dei metodi di cui ai punti A e B si effettua come segue:

1.   Stratificazione della partita

Prelevare da ogni collo un numero di foglie proporzionato al peso rispettivo. Il numero delle foglie deve essere sufficiente, in modo da rappresentare correttamente il collo di provenienza.

Occorre prelevare un numero uguale di foglie esterne, di foglie interne e di foglie mediane.

2.   Omogeneizzazione

Mescolare tutte le foglie prelevate in un sacco di materia plastica e sminuzzare alcuni chilogrammi (lunghezza di taglio da 0,4 a 2 mm).

3.   Sottocampionamento

Dopo la trinciatura, mescolare accuratamente il tabacco sminuzzato e prelevare un campione rappresentativo.

4.   Misurazioni

Le misurazioni devono essere effettuate sulla totalità del prelievo sminuzzato, avendo cura che:

non vi siano variazioni di umidità (recipiente o sacco impermeabile),

l’omogeneità non vada perduta per via di decantazione (avanzi).

III.   LIVELLI E FREQUENZA DEL CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI CALCOLO DEL PESO ADEGUATO

I campioni da prelevare da ciascuna consegna per determinare il tasso d’umidità del tabacco greggio devono essere almeno tre per produttore e per ciascun gruppo di varietà. All’atto della consegna del tabacco, il produttore e l’impresa di prima trasformazione possono chiedere di aumentare il numero di campioni da prelevare.

Il peso del tabacco consegnato in una stessa giornata per gruppo di varietà è adeguato in base al tasso medio di umidità misurato. Il peso per il quale è corrisposto l’aiuto non viene adeguato se il tasso medio di umidità si scosta di meno di un punto percentuale in più o in meno dal tasso di umidità di riferimento.

Il peso adeguato è pari al peso totale netto dal tabacco consegnato in una giornata per gruppo di varietà × (100 — tasso di umidità medio)/(100 — tasso di umidità di riferimento per la varietà in questione). Il tasso di umidità dev’essere espresso come numero intero, arrontondando per difetto i decimali tra 0,01 e 0,49 e per eccesso i decimali tra 0,50 e 0,99.

ALLEGATO XXX

RISCATTO DI QUOTE A TITOLO DEI RACCOLTI 2002 E 2003

di cui all’articolo 171 quater septdecies

Produttori con una quota di produzione inferiore a 10 tonnellate

Gruppo di varietà

Anni

I

II

III

IV

V

Quote del gruppo I

25 %

25 %

25 %

15 %

10 %

Quote del gruppo II

25 %

25 %

25 %

15 %

10 %

Quote del gruppo III

— raccolto 2002

40 %

40 %

25 %

25 %

20 %

— raccolto 2003

75 %

75 %

50 %

25 %

25 %

Quote del gruppo IV

25 %

25 %

25 %

15 %

10 %

Quote del gruppo V

100 %

100 %

75 %

50 %

50 %

Quote del gruppo VI

25 %

25 %

25 %

15 %

10 %

Quote del gruppo VII

25 %

25 %

25 %

15 %

10 %

Quote del gruppo VIII

25 %

25 %

25 %

15 %

10 %


Produttori con una quota di produzione uguale o superiore a 10 tonnellate e inferiore a 40 tonnellate

Gruppo di varietà

Anni

I

II

III

IV

V

Quote del gruppo I

25 %

25 %

20 %

10 %

10 %

Quote del gruppo II

25 %

25 %

20 %

10 %

10 %

Quote del gruppo III

— raccolto 2002

35 %

35 %

20 %

20 %

20 %

— raccolto 2003

75 %

50 %

40 %

20 %

20 %

Quote del gruppo IV

25 %

25 %

20 %

10 %

10 %

Quote del gruppo V

90 %

90 %

50 %

50 %

50 %

Quote del gruppo VI

25 %

25 %

20 %

10 %

10 %

Quote del gruppo VII

25 %

25 %

20 %

10 %

10 %

Quote del gruppo VIII

25 %

25 %

20 %

10 %

10 %


Produttori con una quota di produzione uguale o superiore a 40 tonnellate

Gruppo di varietà

Anni

I

II

III

IV

V

Quote del gruppo I

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

Quote del gruppo II

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

Quote del gruppo III

— raccolto 2002

30 %

30 %

20 %

15 %

15 %

— raccolto 2003

65 %

65 %

20 %

20 %

20 %

Quote del gruppo IV

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

Quote del gruppo V

75 %

75 %

40 %

40 %

40 %

Quote del gruppo VI

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

Quote del gruppo VII

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

Quote del gruppo VIII

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

»

(1)  Metodo OLIAREA messo a punto dal Centro comune di ricerca della Commissione europea.


30.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/56


REGOLAMENTO (CE) N. 2183/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e il regolamento (CE) n. 795/2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 145, lettere c), h), i) ed s), e l’articolo 155,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione (2) reca le modalità di applicazione del regime di pagamento unico con effetto a decorrere dal 2005.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1782/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 864/2004 (3), stabilisce le norme relative ai regimi di sostegno accoppiato per il cotone, l’olio d’oliva, il tabacco greggio e il luppolo, nonché quelle relative al sostegno disaccoppiato e all’integrazione dei suddetti settori nel regime di pagamento unico.

(3)

Ai fini della determinazione dell’importo e dei diritti al pagamento nel contesto dell’integrazione dei regimi di sostegno per il tabacco, l’olio d’oliva, il cotone e il luppolo nel regime di pagamento unico, occorre introdurre norme specifiche in ordine ai massimali nazionali di cui all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e a vari aspetti della riserva nazionale di cui all’articolo 42, paragrafi 1 e 8, dello stesso regolamento.

(4)

Negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico nel 2005, nei confronti degli agricoltori ai quali sono stati assegnati diritti al pagamento o che hanno acquistato o ricevuto tali diritti entro il termine utile per la richiesta di determinazione dei diritti al pagamento per il 2006, il valore e il numero dei loro diritti al pagamento devono essere ricalcolati in funzione degli importi e degli ettari di riferimento conseguenti all’integrazione dei pagamenti per tabacco, olio d’oliva e cotone. I diritti di ritiro non vanno ricompresi in questo calcolo.

(5)

È opportuno autorizzare l’inserimento o la modifica, nei contratti di affitto, della clausola relativa ai contratti privati di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 795/2004 fino al termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento unico per il 2006.

(6)

Negli Stati membri che applicano la regionalizzazione prevista all’articolo 59, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, tutti i diritti al pagamento devono essere maggiorati di un importo supplementare in funzione degli importi di riferimento conseguenti all’integrazione dei pagamenti per tabacco, olio d’oliva, cotone e luppolo.

(7)

In virtù dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, Malta e la Slovenia hanno deciso di applicare il regime di pagamento unico nel 2007. Ai sensi del terzo comma del citato articolo 71, paragrafo 1, il periodo transitorio non si applica per il cotone, l’olio d’oliva, le olive da tavola e il tabacco, mentre per il luppolo esso si applica solo fino al 31 dicembre 2005. Malta e la Slovenia sarebbero quindi costrette ad applicare il regime di pagamento unico soltanto per i suddetti settori e ad integrare tutti gli altri settori nel 2007. Allo scopo di agevolare il passaggio al regime di pagamento unico, è pertanto opportuno introdurre disposizioni transitorie che autorizzino questi due paesi a mantenere in applicazione, nel 2006, i regimi vigenti per gli oliveti a Malta e in Slovenia e per il luppolo in Slovenia, gli unici due settori interessati in questi Stati membri. Malta e la Slovenia potrebbero così procedere all’applicazione del regime di pagamento unico per tutti i settori nel 2007.

(8)

Ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1782/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 864/2004, l’importo di riferimento spettante ai singoli agricoltori è la media quadriennale degli importi dei pagamenti complessivamente percepiti da un agricoltore nell’ambito del regime di sostegno alla produzione di olio d’oliva nel corso delle campagne di commercializzazione 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003, calcolata e adattata a norma dell’allegato VII del medesimo regolamento. Al momento in cui è stato adottato il regolamento (CE) n. 864/2004, la Commissione non aveva ancora fissato l’importo definitivo dell’aiuto per la campagna 2002/2003. È opportuno modificare il punto H dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003 in modo da tenere conto dell’importo unitario dell’aiuto alla produzione di olive per la campagna 2002/2003, fissato nel regolamento (CE) n. 1299/2004 della Commissione (4).

(9)

Ai sensi dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003, il numero totale dei diritti al pagamento è uguale al numero medio di ettari per i quali sono stati erogati i pagamenti diretti nel corso del periodo di riferimento. Per il settore dell’olio d’oliva, il numero di ettari deve essere calcolato secondo il metodo comune di cui all’allegato VII, punto H, del predetto regolamento. È necessario definire il metodo comune per determinare il numero di ettari, i diritti al pagamento e l’uso di questi ultimi nel settore olivicolo.

(10)

Ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono ammissibili al regime di pagamento unico gli oliveti piantati successivamente al 1o maggio 1998 nell’ambito di programmi di impianto autorizzati. Tali impianti possono essere considerati investimenti ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 795/2004. La scadenza per gli impianti autorizzati nell’ambito dei suddetti programmi è stata fissata al 31 dicembre 2006. È necessario fissare un termine ulteriore per gli investimenti relativi all’impianto di olivi.

(11)

Occorre quindi modificare i regolamenti (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 795/2004.

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue.

1)

L’allegato I è modificato come segue:

a)

la riga relativa all’olio d’oliva è sostituita dal testo seguente:

Settore

Base giuridica

Note

«Olio d’oliva

Titolo IV, capitolo 10 ter, del presente regolamento

Aiuto alla superficie

Articolo 48 bis, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione (5)

Per Malta e Slovenia nel 2006

b)

la riga relativa al luppolo è sostituita dal testo seguente:

Settore

Base giuridica

Note

«Luppolo

Titolo IV, capitolo 10 quinquies, del presente regolamento (***)(*****)

Aiuto alla superficie

Articolo 48 bis, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione

Per la Slovenia nel 2006»

2)

Nell’allegato VII, punto H, primo paragrafo, il riferimento «(CE) n. 1794/2003» e la corrispondente nota sono sostituiti dal testo seguente:

«(CE) n. 1299/2004 (6)

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 795/2004 è modificato come segue.

1)

All’articolo 21, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, per gli investimenti consistenti nell’impianto di olivi nell’ambito di programmi approvati dalla Commissione, il termine di cui al primo comma è il 31 dicembre 2006.»

2)

All’articolo 21, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, per gli investimenti di cui al paragrafo 1, secondo comma, l’attuazione del piano o del programma termina al più tardi il 31 dicembre 2006.»

3)

Al capitolo 4 è aggiunto il seguente articolo 31 ter:

«Articolo 31 ter

Determinazione e uso dei diritti nel settore dell’olio d’oliva

1.   Gli Stati membri calcolano il numero di ettari, da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei diritti all’aiuto di cui all’articolo 43 e all’allegato VII, punto H, del regolamento (CE) n. 1782/2003, in ettari SIG olivi secondo il metodo comune indicato nell’allegato XXIV del regolamento (CE) n. 1973/2004.

2.   Per le particelle coltivate in parte a olivo, in parte ad altre colture rientranti nel regime di pagamento unico, compreso il terreno ritirato dalla produzione, la superficie occupata dagli olivi è calcolata secondo il metodo di cui al paragrafo 1. La superficie della particella occupata dalle altre colture coperte dal regime di pagamento unico è calcolata per mezzo del sistema integrato di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

L’applicazione di questi due diversi metodi di calcolo non deve dare come risultato una superficie maggiore della superficie agricola della particella.

3.   In deroga al paragrafo 1, il metodo comune di cui all’allegato XXIV del regolamento (CE) n. 1973/2004 non si applica quando:

a)

la particella a oliveto corrisponde a una dimensione minima, determinata dallo Stato membro, non superiore a 0,1 ettaro;

b)

la particella a oliveto è situata in un’unità amministrativa per la quale lo Stato membro ha istituito un sistema alternativo di SIG oleicolo.

In questi casi, lo Stato membro determina la superficie ammissibile all’aiuto sulla base di criteri obiettivi e in modo tale da garantire parità di trattamento a tutti gli agricoltori.

4.   La superficie da prendere in considerazione per l’uso dei diritti all’aiuto ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è calcolata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.»

4)

All’articolo 48 bis sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«10.   Malta e la Slovenia possono concedere, nel 2006, un aiuto agli oliveti per ettaro SIG olivi fino ad un massimo di cinque categorie di superfici olivicole ai sensi dell’articolo 110 decies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e nel limite degli importi massimi stabiliti al paragrafo 3 di detto articolo, sulla base di criteri obiettivi e in modo tale da garantire parità di trattamento a tutti gli agricoltori.

11.   Gli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio (7) e il regolamento (CE) n. 1098/98 del Consiglio (8) continuano ad applicarsi alla Slovenia, rispettivamente per il raccolto 2006 e fino al 31 dicembre 2006.

5)

È inserito il seguente capitolo:

«CAPITOLO 6 ter

INTEGRAZIONE DEI PAGAMENTI PER IL TABACCO, L’OLIO D’OLIVA, IL COTONE E IL LUPPOLO NEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

Articolo 48 quater

Disposizioni generali

1.   Se uno Stato membro si avvale dell’opzione di cui all’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e decide di applicare il regime di pagamento unico nel 2006, si applicano le disposizioni del titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e quelle dei capitoli da 1 a 6 del presente regolamento.

2.   Fatto salvo il disposto dell’articolo 71, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, se uno Stato membro ha applicato il regime di pagamento unico nel 2005, ai fini della determinazione dell’importo e dei diritti al pagamento nel 2006, in seguito all’integrazione dei pagamenti per il tabacco, l’olio d’oliva e il cotone nel regime di pagamento unico, si applicano gli articoli 37 e 43 del suddetto regolamento in combinato disposto con l’articolo 48 quinquies del presente regolamento e, se lo Stato membro si è avvalso dell’opzione di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con l’articolo 48 sexties del presente regolamento.

3.   Se uno Stato membro ha applicato il regime di pagamento unico nel 2005, esso assicura il rispetto del massimale nazionale fissato all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003.

4.   Se del caso, l’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica al valore di tutti i diritti al pagamento esistenti nel 2006, prima dell’integrazione dei pagamenti per tabacco, olio d’oliva, cotone e/o prodotti lattiero-caseari, nonché agli importi di riferimento calcolati in relazione ai pagamenti per tabacco, olio d’oliva, cotone e/o prodotti lattiero-caseari.

5.   Se uno Stato membro ha applicato il regime di pagamento unico nel 2005, la percentuale di riduzione fissata dagli Stati membri a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica nel 2006 agli importi di riferimento per tabacco, olio d’oliva e cotone da integrare nel regime di pagamento unico.

6.   Il periodo quinquennale di cui all’articolo 42, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1782/2003 non ricomincia a decorrere per i diritti al pagamento provenienti dalla riserva nazionale, il cui importo è stato ricalcolato o maggiorato ai sensi degli articoli 48 quinquies e 48 sexties del presente regolamento.

7.   Ai fini della determinazione dei diritti al pagamento per il tabacco, l’olio d’oliva e il cotone, il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico di cui all’articolo 7, paragrafo 1, agli articoli da 12 a 17 e all’articolo 20 è il 2006.

Articolo 48 quinquies

Disposizioni specifiche

1.   Se un agricoltore non ha acquistato o non gli sono stati assegnati diritti al pagamento entro il termine utile per la richiesta di determinazione dei diritti al pagamento per il 2006, egli riceve diritti al pagamento calcolati a norma degli articoli 37 e 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003 in relazione ai pagamenti per tabacco, olio d’oliva e cotone.

Il primo comma si applica anche se l’agricoltore ha preso in affitto diritti al pagamento per il 2005 e/o il 2006.

2.   Se un agricoltore ha acquistato o ricevuto, o gli sono stati assegnati, diritti al pagamento entro il termine utile per la richiesta di determinazione dei diritti al pagamento per il 2006, il valore e il numero dei suoi diritti al pagamento sono ricalcolati nel modo seguente:

a)

il numero dei diritti al pagamento è uguale al numero dei diritti al pagamento che egli possiede, maggiorati del numero di ettari determinato a norma dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003 in relazione ai pagamenti per tabacco, olio d’oliva e cotone erogati durante il periodo di riferimento;

b)

il valore è ottenuto dividendo la somma del valore dei diritti al pagamento che egli possiede, più l’importo di riferimento calcolato a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1782/2003 in relazione alle superfici che hanno beneficiato di pagamenti per tabacco, olio d’oliva e cotone nel periodo di riferimento, per il numero determinato secondo il disposto della lettera a) del presente paragrafo.

I diritti di ritiro non sono ricompresi nel calcolo di cui al primo comma.

3.   In deroga all’articolo 27, la clausola relativa ai contratti privati prevista da tale articolo può essere inserita o modificata nei contratti di affitto entro il termine utile per la presentazione delle domande di pagamento unico per il 2006.

4.   I diritti al pagamento ceduti in affitto prima del termine per la presentazione delle domande di pagamento unico per il 2006 sono presi in considerazione nel calcolo di cui al paragrafo 2. Tuttavia, i diritti al pagamento ceduti in affitto prima del 15 maggio 2004 in forza di una clausola relativa ai contratti privati di cui all’articolo 27 sono presi in considerazione nel calcolo di cui al paragrafo 2 solo se le condizioni di affitto possono essere aggiornate.

Articolo 48 sexies

Regionalizzazione

1.   Negli Stati membri che si avvalgono dell’opzione prevista all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, tutti i diritti al pagamento sono maggiorati di un importo supplementare pari all’aumento del massimale regionale nel 2006, diviso per il numero totale di diritti al pagamento assegnati nel 2005.

2.   Negli Stati membri che si avvalgono dell’opzione prevista all’articolo 59, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, fatto salvo l’articolo 48 del medesimo regolamento, l’agricoltore riceve un importo supplementare per ogni diritto al pagamento.

Detto importo supplementare è dato dalla somma dei seguenti valori:

a)

la parte corrispondente della maggiorazione del massimale regionale divisa per il numero totale di diritti al pagamento assegnati nel 2005;

b)

l’importo di riferimento corrispondente, per ciascun agricoltore, alla parte residua della maggiorazione del massimale regionale, divisa per il numero di diritti al pagamento che l’agricoltore possiede alla data di presentazione della domanda di pagamento unico per il 2006.

Per i diritti di ritiro, tuttavia, l’agricoltore riceve unicamente l’importo supplementare calcolato secondo il disposto della lettera a) per ciascun diritto di ritiro.»

6)

È inserito il seguente articolo 49 bis:

«Articolo 49 bis

Integrazione del tabacco, del cotone, dell’olio d’oliva e del luppolo

1.   Se uno Stato membro si avvale dell’opzione prevista all’articolo 59, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, esso comunica alla Commissione, entro il 1o ottobre 2005, la giustificazione della divisione parziale della maggiorazione del massimale.

2.   Lo Stato membro comunica alla Commissione, entro il 1o ottobre 2005, la decisione presa entro il 1o agosto in merito alle opzioni previste all’articolo 68 bis, all’articolo 69 e all’allegato VII, punti H e I, del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda il cotone, il tabacco, l’olio d’oliva e il luppolo.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Tuttavia, l’articolo 2, punto 6), del presente regolamento e l’articolo 48 quater, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 795/2004, inserito dall’articolo 2, punto 5), del presente regolamento, si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).

(2)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2005 (GU L 273 del 19.10.2005, pag. 6).

(3)  GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 20.

(4)  GU L 244 del 16.7.2004, pag. 16.

(5)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1

(6)  GU L 244 del 16.7.2004, pag. 16

(7)  GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1.

(8)  GU L 157 del 30.5.1998, pag. 7


30.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/61


REGOLAMENTO (CE) N. 2184/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2005

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 recanti modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 24, paragrafo 1 e l’articolo 145, lettere c), l), m), n), p) e r),

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all’introduzione dei regimi di sostegno per il cotone, l’olio d’oliva e il tabacco nel regime di pagamento unico è necessario modificare il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (2), in particolare per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande e le misure di controllo relative a tali regimi di aiuto. È altresì opportuno chiarire alcuni aspetti delle disposizioni dello stesso regolamento.

(2)

Ai fini dell’applicazione del regolamento (CE) n. 796/2004 appare necessario chiarire il concetto di «parcella agricola» precisando che viene fatto riferimento ad una porzione continua di terreno sulla quale è coltivato un solo gruppo di colture da un solo agricoltore. È necessario tuttavia che tale definizione, letta in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafo 3 dello stesso regolamento, indichi chiaramente che sulla stessa superficie continua di terreno possono essere coltivati prodotti appartenenti a gruppi di prodotti diversi qualora lo permettano i diversi regimi di aiuto. In tal caso la stessa superficie dovrebbe essere considerata come costituita da più parcelle agricole.

(3)

Date le peculiarità delle parcelle olivicole è necessario adottare per esse un’apposita definizione.

(4)

A norma dell’articolo 66, paragrafo 2, per del regolamento (CE) n. 796/2004, la mancata osservanza di vari obblighi in materia di condizionalità che rientrano tutti nello stesso campo di condizionalità, ai sensi dell’articolo 2, punto 31, dello stesso regolamento, è considerata un unico caso di infrazione ai fini della fissazione delle sanzioni applicabili. Occorre chiarire che la mancata osservanza degli obblighi dei singoli agricoltori in merito alla manutenzione dei terreni investiti a pascolo permanente, di cui all’articolo 4 del medesimo regolamento, rientra nello stesso campo di condizionalità del rispetto delle «buone condizioni agronomiche e ambientali». È a tal fine opportuno adattare le rispettive definizioni.

(5)

È opportuno che i dati specifici relativi alla produzione di cotone, di olio di oliva e di tabacco siano indicati tutti nella domanda unica.

(6)

Agli agricoltori sono forniti i moduli prestampati di domanda e il materiale grafico. Qualora il materiale prestampato non sia esatto, gli agricoltori hanno l’obbligo di indicare le dimensioni esatte della superficie, ma ciò è molto difficile nel caso delle dimensioni della superficie risultante dalla modifica dell’ubicazione degli olivi. Per quanto riguarda l’obbligo di indicare ogni modifica dell’ubicazione degli olivi, si ritiene sufficiente che l’agricoltore trasmetta alla competente autorità le informazioni necessarie per ricalcolare le dimensioni esatte della superficie che ne risulta.

(7)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 796/2004, gli Stati membri possono derogare a talune disposizioni relative alla domanda unica nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. È opportuno che tale deroga si applichi anche nel caso in cui nel regime di pagamento unico siano introdotti elementi nuovi.

(8)

È opportuno estendere i controlli incrociati da eseguire sulle domande uniche a determinati controlli particolari relativi alle condizioni che l’agricoltore è tenuto rispettare per la domanda di pagamento specifico per il cotone.

(9)

Un errore frequente che emerge dai controlli incrociati è una lieve sovradichiarazione della superficie agricola totale all’interno di una parcella di riferimento. Per semplificazione, se la stessa parcella di riferimento è oggetto di una domanda di aiuto presentata da due o più agricoltori che chiedono l’aiuto in virtù dello stesso regime e se la superficie complessiva dichiarata è superiore alla superficie agricola e la differenza rientra nella tolleranza definita a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare una riduzione proporzionale delle superfici in oggetto. È opportuno tuttavia dare all’agricoltore la facoltà, in certi casi, di ricorrere contro questa decisione.

(10)

Per garantire l’efficacia dei controlli sul regime di aiuto per il tabacco, previsto al titolo IV, capitolo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno prevedere che durante i controlli in loco sia fornito un campione di controllo.

(11)

Dall’esperienza è emerso che si possono apportare alcune modifiche al campione minimo da selezionare per i controlli in loco per gli agricoltori che presentano domanda di pagamento per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(12)

Per quanto riguarda i pagamenti dell’aiuto per il tabacco previsto dal titolo IV, capitolo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è necessario prevedere un campione di controllo per la selezione delle imprese di prima trasformazione da sottoporre a controllo in loco nella fase della prima trasformazione e del condizionamento.

(13)

Poiché le disposizioni relative alla selezione del campione previste dal regolamento (CE) n. 796/2004 non riguardano esclusivamente gli agricoltori, appare opportuno modificare l’articolo 27 del medesimo regolamento.

(14)

È necessario che gli elementi da prendere in considerazione nell’analisi del rischio all’atto della selezione dei campioni di controllo per l’esecuzione dei controlli in loco siano estesi ai nuovi regimi di aiuto che dovranno essere sottoposti a controllo in virtù del regolamento (CE) n. 796/2004.

(15)

È opportuno che la relazione di controllo da stendere dopo ogni controllo in loco contenga le informazioni pertinenti relative agli oliveti.

(16)

Date le peculiarità dei regimi di aiuto per il cotone, l’olio di oliva e il tabacco, di cui al titolo IV, capitoli 10 bis, 10 ter e 10 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno adottare disposizioni specifiche in materia di controllo.

(17)

Data l’introduzione di organizzazioni interprofessionali riconosciute nella filiera della produzione di cotone, è opportuno adottare condizioni specifiche per i controlli in loco.

(18)

A norma dell’articolo 110 duodecies, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 1782/2003, la concessione dell’aiuto per il tabacco è subordinata alla condizione che il tabacco greggio provenga da una zona di produzione determinata e sia consegnato sulla scorta di un contratto di coltivazione. L’aiuto per la produzione di tabacco può essere versato solo dopo un controllo delle consegne volto ad accertare l’effettiva realizzazione delle operazioni. La prassi seguita da vari Stati membri è quella di effettuare i controlli sul luogo di consegna del tabacco anziché sul luogo in cui il tabacco è trasformato. Per prevenire le irregolarità è opportuno specificare i controlli da effettuare in tali luoghi e le condizioni per il trasferimento del tabacco greggio.

(19)

Per garantire l’efficacia dei controlli nella fase della prima trasformazione e del condizionamento, è necessario che il tabacco greggio sia posto sotto controllo al momento in cui l’agricoltore lo consegna all’impresa di prima trasformazione. Per questo motivo è necessario che sia il tabacco comunitario che quello originario dei paesi terzi rimangano sotto controllo sino al termine della prima trasformazione e del condizionamento.

(20)

Per quanto riguarda la base di calcolo delle superfici dichiarate, nonché delle riduzioni e delle esclusioni, è necessario adottare disposizioni particolari per tener conto delle peculiarità delle domande presentate nell’ambito dei regimi di aiuto per il tabacco e il cotone.

(21)

È necessario adottare disposizioni specifiche per l’erogazione di pagamenti supplementari nel caso dell’attuazione facoltativa di tipi specifici di agricoltura e di produzione di qualità.

(22)

Rientrano nel regime dei pagamenti diretti anche i regimi di aiuti che non sono stabiliti dai titoli III o IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, ma sono elencati nell’allegato I del medesimo regolamento. La condizionalità si applica quindi anche a tali aiuti ed è opportuno sottoporre a campionamento anche le domande di aiuto presentate per questi regimi.

(23)

Date le peculiarità del regime di aiuto per il cotone e il tabacco, di cui al titolo IV, capitoli 10 bis e 10 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare sanzioni specifiche.

(24)

Dall’esperienza emerge la necessità di chiarire e precisare le informazioni che devono essere comunicate alla Commissione.

(25)

L’articolo 171 bis sexies del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (3) stabilisce le procedure di riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali di agricoltori che producono cotone di cui all’articolo 110 quinquies del regolamento (CE) n. 1782/2003. È opportuno prevedere le disposizioni applicabili qualora l’organizzazione interprofessionale riconosciuta non soddisfi più i criteri stabiliti.

(26)

È quindi opportuno modificare in conformità i regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004.

(27)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 796/2004 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è modificato come segue:

a)

dopo il punto 1 sono inseriti i seguenti punti:

«1 bis)

“parcella agricola”: una porzione continua di terreno sulla quale è coltivato un solo gruppo di colture da un solo agricoltore;

1 ter)

“parcella olivicola”: una parcella agricola coltivata ad olivi secondo la definizione di cui al punto 1, lettera a), dell’allegato XXIV del regolamento (CE) n. 1973/2004 (4);

b)

il testo del punto 31 è sostituito dal seguente:

«31)

“campi di condizionalità”: i vari settori a cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all’articolo 5 dello stesso regolamento;»

c)

il testo del punto 33 è sostituito dal seguente:

«33)

“norma”: le norme definite dagli Stati membri in conformità dell’articolo 5 e dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché gli obblighi relativi ai pascoli permanenti, di cui all’articolo 4 del presente regolamento;»

d)

il testo del punto 35 è sostituito dal seguente:

«35)

“infrazione”: qualsiasi inottemperanza ai requisiti e alle norme;»

2)

l’articolo 12 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il testo della lettera e) è sostituito dal seguente:

«e)

ove applicabile, la superficie olivicola espressa in ettari SIG olivi conformemente all’allegato XXIV, punti 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1973/2004;

f)

una dichiarazione dell’agricoltore di aver preso atto delle condizioni inerenti al regime di aiuto in questione.»;

b)

al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

c)

il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Ai fini dell’identificazione di tutte le parcelle agricole dell’azienda ai sensi del paragrafo 1, lettera d), i moduli prestampati distribuiti agli agricoltori a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 recano la superficie massima ammissibile per parcella di riferimento stabilita agli effetti del regime di pagamento unico. Inoltre, il materiale grafico fornito all’agricoltore ai sensi della stessa disposizione indica i confini delle parcelle di riferimento e la loro identificazione unica, mentre l’agricoltore indica l’ubicazione di ciascuna parcella agricola.

Per quanto riguarda le parcelle olivicole, il materiale grafico fornito agli agricoltori comprende, per ogni parcella olivicola, il numero di olivi ammissibili e la loro ubicazione all’interno della parcella, nonché la superficie olivicola espressa in ettari SIG olivi conformemente al punto 3 dell’allegato XXIV del regolamento (CE) n. 1973/2004.

Nel caso di una domanda di aiuto per gli oliveti di cui al titolo IV, capitolo 10 ter, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il materiale grafico fornito agli agricoltori comprende, per ciascuna parcella olivicola:

a)

il numero di olivi non ammissibili e la loro ubicazione all’interno della parcella;

b)

la superficie olivicola espressa in ettari SIG olivi, conformemente al punto 2 dell’allegato XXIV del regolamento (CE) n. 1973/2004;

c)

la categoria di superficie olivicola per la quale è presentata domanda di aiuto a norma dell’articolo 110 decies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

d)

ove applicabile, l’indicazione secondo cui la parcella rientra in un programma approvato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98 (5), con il numero di olivi e la loro ubicazione nella parcella.

4.   Al momento della presentazione della domanda, l’agricoltore corregge il modulo prestampato di cui ai paragrafi 2 e 3 qualora siano intervenuti cambiamenti, in particolare trasferimenti di diritti all’aiuto ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1782/2003, oppure qualora il modulo prestampato contenga informazioni errate.

Se la correzione riguarda le dimensioni della superficie, l’agricoltore indica la reale dimensione della superficie. Tuttavia, se l’ubicazione degli olivi indicata nel materiale grafico è errata, l’agricoltore non è tenuto ad indicare l’esatta dimensione della superficie che ne risulta, espressa in ettari SIG olivi, ma si limita ad indicare la reale posizione di olivi.

3)

all’articolo 13 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«10.   Nel caso di una domanda di aiuto specifico per il cotone di cui al titolo IV, capitolo 10 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica reca:

a)

il nome della varietà di sementi di cotone utilizzata;

b)

ove applicabile, il nome e l’indirizzo dell’organizzazione interprofessionale riconosciuta a cui appartiene l’agricoltore.

11.   Nel caso di una domanda di aiuto per gli oliveti, di cui al titolo IV, capitolo 10 ter, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica indica, per ogni parcella olivicola, il numero e l’ubicazione nella parcella:

a)

degli olivi espiantati e sostituiti;

b)

degli olivi espiantati e non sostituiti;

c)

degli olivi supplementari piantati.

12.   Nel caso di una domanda di aiuto il tabacco, di cui al titolo IV, capitolo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica reca:

a)

copia del contratto di coltivazione di cui all’articolo 110 duodecies, lettera c), del regolamento (CE) n. 1782/2003, oppure il riferimento al relativo numero di registrazione;

b)

l’indicazione della varietà di tabacco coltivata su ciascuna parcella agricola;

c)

una copia del certificato di controllo rilasciato dalla competente autorità che attesta il quantitativo, in kg, di tabacco essiccato in foglie consegnato all’impresa di prima trasformazione.

Gli Stati membri possono tuttavia disporre che l’informazione di cui alla lettera c) possa essere trasmessa a parte in data ulteriore, ma comunque entro il 15 maggio dell’anno successivo al raccolto.»

4)

all’articolo 14, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«La deroga di cui al primo comma si applica anche nel primo anno in cui nel regime di pagamento unico sono inseriti nuovi settori e i diritti all’aiuto non sono ancora definitivamente stabiliti per gli agricoltori di tali settori.»

5)

l’articolo 24 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1 sono aggiunte le lettere seguenti:

«i)

tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e le parcelle autorizzate dagli Stati membri per la produzione di cotone in virtù dell’articolo 110 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003;

j)

tra le dichiarazioni degli agricoltori nell’ambito della domanda unica di appartenere ad un’organizzazione interprofessionale riconosciuta, l’informazione prevista dall’articolo 13, paragrafo 10, lettera b), del presente regolamento e le informazioni trasmesse dall’organizzazione interprofessionale riconosciuta, in modo da verificare l’ammissibilità alla maggiorazione dell’aiuto prevista dall’articolo 110 septies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»

b)

al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«Se la stessa parcella di riferimento è oggetto di una domanda di aiuto presentata da due o più agricoltori che chiedono l’aiuto in virtù dello stesso regime e se la superficie complessiva dichiarata è superiore alla superficie agricola e la differenza rientra nella tolleranza di misurazione definita a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di applicare una riduzione proporzionale alle superfici in oggetto. In tal caso, gli agricoltori possono ricorrere contro la decisione di riduzione se ritengano di subire un pregiudizio a causa della sovradichiarazione delle superfici, oltre la tolleranza ammessa, imputabile ad uno o più altri agricoltori interessati.»

6)

all’articolo 26, il paragrafo 1 è modificato come segue:

a)

il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

il 5 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto per il tabacco, a norma del titolo IV, capitolo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

d)

il 10 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto per la frutta a guscio a norma del titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 laddove uno Stato membro si avvalga della possibilità di non introdurre nel SIG l’informazione concernente lo strato di dati supplementari a norma dell’articolo 6, paragrafo 3 del presente regolamento;

per quanto riguarda tutti gli altri Stati membri, in relazione al 2006, il 10 % almeno degli agricoltori che presentano domanda di aiuto per la frutta a guscio a norma del titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 se lo strato di dati supplementare del SIG previsto dall’articolo 6, paragrafo 3 del presente regolamento non offre il livello di garanzia e di attuazione necessario per la corretta gestione del regime di aiuto.»;

b)

il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

«Ove il campione di controllo di cui al primo comma contenga già richiedenti degli aiuti di cui al secondo comma, lettere a), b), c) e d), tali richiedenti possono rientrare nel calcolo delle percentuali di controllo ivi previste.»;

c)

al paragrafo 2 sono aggiunte le lettere seguenti:

«f)

per le domande di pagamento specifico per il cotone, a norma del titolo IV, capitolo 10 bis, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il 20 % delle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell’articolo 110 quinquies dello stesso regolamento di cui gli agricoltori si dichiarano membri nella domanda unica;

g)

per le domande di aiuto per il tabacco, a norma del titolo IV, capitolo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il 5 % delle imprese di prima trasformazione per quanto riguarda i controlli nella fase della prima trasformazione e del condizionamento;».

7)

l’articolo 27 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«1. L’autorità competente seleziona i campioni di controllo per i controlli in loco da realizzare nell’ambito del presente regolamento in base ad un’analisi dei rischi e alla rappresentatività delle domande di aiuto presentate. L’efficacia dei parametri utilizzati per l’analisi dei rischi negli anni precedenti è valutata su base annua.»;

b)

al paragrafo 2, il testo della lettera k) è sostituito dal seguente:

«k)

nel caso di una domanda di aiuto per il tabacco, di cui al titolo IV, capitolo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003, dei quantitativi di tabacco greggio, per varietà, coperti da contratti di coltivazione in relazione alle superfici dichiarate a tabacco;

l)

nel caso dei controlli sulle imprese di prima trasformazione in relazione a domande di aiuto il tabacco di cui al titolo IV, capitolo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003, delle diverse dimensioni delle imprese;

m)

di altri parametri definiti dagli Stati membri.»;

8)

all’articolo 28, paragrafo 1, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

il numero di parcelle agricole visitate e di quelle misurate, compreso ove applicabile il numero di olivi e la loro ubicazione nella parcella, i risultati delle misurazioni per parcella misurata e le tecniche di misurazione impiegate;».

9)

all’articolo 30, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La determinazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo appropriato definito dalla competente autorità e atto a garantire una precisione di misurazione almeno equivalente a quella richiesta dalle disposizioni nazionali per le misurazioni ufficiali. L’autorità competente può definire una tolleranza di misurazione non superiore a:

a)

per parcelle di superficie inferiore a 0,1 ha, una zona cuscinetto di 1,5 metri da applicare al perimetro della parcella agricola;

b)

per le altre parcelle, 5 % della superficie della parcella agricola o una zona cuscinetto di 1,5 metri da applicare al perimetro della parcella agricola. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può comunque essere superiore a 1,0 ha.

La tolleranza di cui al primo comma non si applica alle parcelle olivicole la cui superficie è espressa in ettari SIG olivi, conformemente ai punti 2 e 3 dell’allegato XXIV del regolamento (CE) n. 1973/2004.»

10)

dopo l’articolo 31 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 31 bis

Controlli in loco sulle organizzazioni interprofessionali riconosciute

I controlli in loco sulle organizzazioni interprofessionali riconosciute, per quanto riguarda l’aiuto specifico per il cotone previsto dal titolo IV, capitolo 10 bis, del regolamento (CE) n. 1782/2003, verificano il rispetto dei criteri di riconoscimento delle organizzazioni, l’elenco dei soci e la tabella di cui all’articolo 110 sexies del medesimo regolamento.»

11)

nella sezione II del capitolo II del titolo III è inserita la seguente sottosezione:

«Sottosezione II ter

Controlli in loco relativi alle domande di aiuto per il tabacco

Articolo 33 ter

Controlli delle consegne

1.   Per quanto riguarda le domande di aiuto per il tabacco, di cui al titolo IV, capitolo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono controllate tutte le consegne. Ogni consegna è autorizzata dall’autorità competente, la quale deve essere precedentemente informata in modo da poter identificare la data della consegna. Nel corso del controllo l’autorità competente accerta l’avvenuta autorizzazione della consegna.

2.   Se la consegna è effettuata ad un centro d’acquisto riconosciuto di cui all’articolo 171 quater duodecies del regolamento (CE) n. 1973/2004, dopo il controllo il tabacco non trasformato può lasciare il centro d’acquisto soltanto per essere trasferito allo stabilimento di trasformazione. Dopo i controlli, il tabacco è raggruppato in quantitativi distinti.

Il trasferimento di tali quantitativi allo stabilimento di trasformazione è autorizzato per iscritto dall’autorità competente, che deve essere stata precedentemente informata in modo da poter identificare esattamente il mezzo di trasporto utilizzato, il tragitto, l’ora di partenza e di arrivo, nonché i quantitativi distinti di tabacco trasportati.

3.   All’atto del ricevimento del tabacco nello stabilimento di trasformazione, il competente organismo di controllo accerta, in particolare tramite pesatura, che la consegna sia effettivamente costituita dai quantitativi distinti controllati nei centri d’acquisto.

L’autorità competente può stabilire le condizioni specifiche ritenute necessarie per il controllo delle operazioni.

Articolo 33 quater

Assoggettamento a controllo e verifiche nella fase di prima trasformazione e condizionamento

1.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a garantire che il tabacco greggio sia posto sotto controllo al momento in cui l’agricoltore lo conferisce all’impresa di prima trasformazione.

L’assoggettamento del tabacco greggio a controllo garantisce che il tabacco non venga sottratto al controllo prima del completamento delle operazioni di prima trasformazione e condizionamento e che nessun quantitativo di tabacco greggio possa essere presentato più volte al controllo.

2.   I controlli nella fase di prima trasformazione e condizionamento del tabacco sono intesi a verificare il rispetto delle disposizioni dell’articolo 171 quater ter del regolamento (CE) n. 1973/2004, relative in particolare ai quantitativi di tabacco greggio da controllare in ciascuna impresa, distinguendo tra tabacco greggio prodotto nella Comunità e tabacco greggio originario o proveniente da paesi terzi. A tal fine, i controlli suddetti comportano:

a)

controlli delle scorte detenute dall’impresa di trasformazione;

b)

controlli all’uscita dal luogo in cui il tabacco ha subito le operazioni di prima trasformazione e condizionamento;

c)

tutte le misure di controllo supplementari che lo Stato membro ritenga necessarie, in particolare allo scopo di evitare che vengano versati premi per il tabacco greggio originario o proveniente da paesi terzi.

3.   I controlli ai sensi del presente articolo sono realizzati nel luogo di trasformazione del tabacco greggio. Le imprese interessate comunicano per iscritto agli organismi competenti da cui dipendono, entro un termine fissato dallo Stato membro, i luoghi in cui avverrà la trasformazione. A questo scopo, gli Stati membri possono specificare altre informazioni che le imprese di prima trasformazione sono tenute a comunicare agli organismi competenti.

4.   I controlli previsti dal presente articolo sono sempre effettuati senza preavviso.»

12)

l’articolo 38 è sostituito dal seguente:

«Articolo 38

Disposizioni speciali relative ai pagamenti supplementari

Per quanto riguarda i pagamenti supplementari da erogare per tipi specifici di agricoltura e per la produzione di qualità, di cui all’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, e i pagamenti supplementari previsti dagli articoli 119 e 113 del medesimo regolamento, gli Stati membri applicano, se del caso, le disposizioni di cui al presente titolo. Nel caso in cui non sia opportuno applicare tali disposizioni a causa della struttura del regime di aiuti di cui trattasi, gli Stati membri prevedono controlli che garantiscano un livello di controllo equivalente a quello disposto dal presente titolo.»

13)

all’articolo 44, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«1. In relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l’autorità di controllo competente effettua controlli almeno sull’1 % degli agricoltori che presentano domande di pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno del reddito, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003, dei quali detta autorità di controllo è responsabile.»

14)

l’articolo 50 è modificato come segue:

a)

il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per le domande di aiuto a titolo dei regimi di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola, le sementi e il tabacco, come stabilito rispettivamente ai capitoli 6, 9 e 10 quater del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto, l’importo dell’aiuto viene calcolato sulla base della superficie dichiarata.»;

b)

il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni conformemente agli articoli 51 e 53, nel caso di domande di aiuto a titolo dei regimi di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola, le sementi e il tabacco, come stabilito rispettivamente ai capitoli 6, 9 e 10 quater del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualora si constati che la superficie dichiarata nella domanda unica è superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l’importo dell’aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture.»

15)

l’articolo 51 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Qualora, in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata ai fini di qualsiasi regime di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola, le sementi e il tabacco, come stabilito rispettivamente ai capitoli 6, 9 e 10 quater del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, sia superiore alla superficie determinata in conformità dell’articolo 50, paragrafi da 3 a 5 del presente regolamento, l’importo dell’aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, da cui è sottratta due volte l’eccedenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari ma inferiore al 20 % della superficie determinata.»;

b)

al paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«2. Qualora, relativamente alla superficie globale determinata oggetto di una domanda unica, fatta eccezione per le patate da fecola, le sementi e il tabacco come stabilito rispettivamente dai capitoli 6, 9 e 10 quater del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, la superficie dichiarata superi di oltre il 30 % la superficie determinata in conformità dell’articolo 50, paragrafi da 3 a 5 del presente regolamento, l’aiuto a cui l’agricoltore avrebbe avuto diritto nel quadro dei regimi di aiuto in questione ai sensi dell’articolo 50, paragrafi da 3 a 5, del presente regolamento non è concesso per l’anno civile considerato.»

16)

l’articolo 52 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 52

Riduzioni in caso di irregolarità relative alle dimensioni della superficie dichiarata ai fini del pagamento dell’aiuto per le patate da fecola, le sementi e il tabacco»

b)

il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:

«1.   Qualora si constati che la superficie effettivamente coltivata a patate o a tabacco è inferiore di oltre il 10 % a quella dichiarata ai fini del pagamento degli aiuti per le patate da fecola o per il tabacco, previsti rispettivamente al capitolo 6 e al capitolo 10 quater del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, l’aiuto da erogare viene ridotto di due volte la differenza constatata.

2.   Qualora si constati che la superficie effettivamente coltivata a sementi è inferiore di oltre il 10 % a quella dichiarata ai fini del pagamento dell’aiuto per le sementi previsto al capitolo 9 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, l’aiuto da erogare viene ridotto di due volte la differenza constatata.»

17)

dopo l’articolo 54 sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 54 bis

Riduzioni ed esclusioni in relazione alle domande di aiuto per il tabacco

Ferme restando le riduzioni ed esclusioni applicabili in virtù degli articoli 51 o 53, qualora si constati che il tabacco non è stato trapiantato sulla parcella indicata nel contratto di coltivazione entro il 20 giugno dell’anno del raccolto:

a)

il 50 % dell’aiuto relativo al raccolto dello stesso anno è rifiutato se il trapianto è effettuato entro il 30 giugno;

b)

il diritto dell’aiuto per il raccolto dello stesso anno è rifiutato se il trapianto è effettuato oltre il 30 giugno.

Tuttavia, le riduzioni ed esclusioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma non si applicano se l’agricoltore è in grado di giustificare il ritardo, con soddisfazione dell’autorità competente, come previsto dall’articolo 171 quater quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1973/2004.

Se si riscontra che la parcella su cui è coltivato il tabacco è diversa dalla parcella indicata nel contratto di coltivazione, l’aiuto da versare all’agricoltore nell’anno in corso è ridotto del 5 %.

Articolo 54 ter

Riduzioni ed esclusioni in relazione al pagamento specifico per il cotone

Ferme restando le riduzioni ed esclusioni applicabili in virtù degli articoli 51 o 53, qualora si constati che non rispetta gli obblighi che gli incombono in virtù dell’articolo 171 bis septies, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1973/2004, l’agricoltore perde il diritto alla maggiorazione dell’aiuto prevista dall’articolo 110 septies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Inoltre, l’aiuto per il cotone per ettaro ammissibile ai sensi dell’articolo 110 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003 è ridotto di un importo pari alla maggiorazione prevista dall’articolo 110 septies, paragrafo 2, del medesimo regolamento.»

18)

l’articolo 63 è sostituito dal seguente:

«Articolo 63

Accertamenti relativi ai pagamenti supplementari

Per quanto riguarda i pagamenti supplementari da erogare per tipi specifici di agricoltura e per la produzione di qualità, di cui all’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, e i pagamenti supplementari previsti dagli articoli 119 e 113 del medesimo regolamento, gli Stati membri prevedono riduzioni ed esclusioni equivalenti, nella sostanza, a quelle previste dal presente titolo.»

19)

all’articolo 64, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora, nel caso di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1973/2004, la persona interessata non riprenda la produzione entro il termine fissato per la presentazione della domanda, il quantitativo di riferimento individuale determinato è considerato pari a zero. In tal caso, la domanda di aiuto della persona interessata per l’anno in questione è respinta. Un importo pari a quello della domanda respinta è detratto dai pagamenti di aiuti relativi ad uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 a cui l’agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dell’anno civile successivo a quello dell’accertamento.»

20)

all’articolo 76, il paragrafo 1 è modificato come segue:

a)

il testo delle lettere b) e c) è sostituito dal seguente:

«b)

il numero di domande, la superficie complessiva, il totale degli animali e il totale dei quantitativi, ripartiti per singoli regimi di aiuto;

c)

il numero di domande, la superficie complessiva, il totale degli animali e il totale dei quantitativi oggetto di controlli;»

b)

il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Contemporaneamente alle comunicazioni di cui al primo comma relative ai premi per animali, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero totale di beneficiari che hanno ricevuto aiuti nel quadro dei regimi contemplati dal sistema integrato e i risultati dei controlli relativi alla condizionalità compiuti a norma del capitolo III del titolo III.»

Articolo 2

Nel regolamento (CE) n. 1973/97, il testo dell’articolo 171 bis sexies è sostituito dal seguente:

«Articolo 171 bis sexies

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

1.   Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri riconoscono, ai fini della semina dell’anno successivo, le organizzazioni produttori di cotone che ne fanno richiesta e che:

a)

raggruppano una superficie complessiva superiore ad un limite di almeno 10 000 ettari fissato dal Stato membro e rispondente ai criteri di riconoscimento di cui all’articolo 171 bis e comprendono almeno un’impresa di sgranatura;

b)

realizzano azioni specifiche destinate in particolare a:

sviluppare la valorizzazione del cotone non sgranato prodotto,

migliorare la qualità del cotone non sgranato rispondente alle esigenze dell’impresa di sgranatura,

avvalersi di metodi di produzione rispettosi dell’ambiente;

c)

hanno adottato regole interne di funzionamento relative in particolare:

alle condizioni di adesione e ai contributi dei membri, in conformità alle normative nazionale e comunitaria;

eventualmente una tabella di differenziazione dell’aiuto per categoria di parcelle, fissata in funzione della qualità del cotone non sgranato da consegnare.

Tuttavia, per il 2006 gli Stati membri riconoscono le organizzazioni interprofessionali di produttori di cotone entro il 28 febbraio 2006.

2.   Qualora si constati che un’organizzazione interprofessionale riconosciuta non rispetta i criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 1, lo Stato membro revoca il riconoscimento a meno che non venga posto rimedio al mancato rispetto dei criteri entro un periodo ragionevole di tempo. Qualora intenda revocare il riconoscimento, lo Stato membro comunica tale intenzione all’organizzazione interprofessionale insieme ai motivi della revoca. Lo Stato membro dà all’organizzazione interprofessionale la possibilità di presentare osservazioni entro un determinato termine. In caso di revoca del riconoscimento, gli Stati membri prevedono l’applicazione di sanzioni idonee.

Gli agricoltori membri di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta alla quale sia stato revocato il riconoscimento a norma del primo comma perdono il diritto alla maggiorazione dell’aiuto prevista dall’articolo 110 septies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle domande di aiuto presentate in riferimento agli anni o ai periodi di erogazione dei premi che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).

(2)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2005 (GU L 314 del 30.11.2005, pag. 10).

(3)  GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2182/2005 (Cfr. pag. 31 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1

(5)  GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32


30.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/70


REGOLAMENTO (CE) N. 2185/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2005

recante apertura, per il 2006, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno disporre l'apertura di contingenti tariffari comunitari di carni ovine e caprine per il 2006. I dazi e i quantitativi di cui al regolamento (CE) n. 2529/2001 devono essere fissati in conformità dei rispettivi accordi internazionali in vigore nel 2006.

(2)

Il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (2), ha previsto l'apertura di un contingente tariffario bilaterale supplementare di 2 000 tonnellate, che aumenterà ogni anno del 10 % del quantitativo iniziale, per il codice prodotto 0204, a decorrere dal 1o febbraio 2003. Tale contingente è stato sommato al contingente GATT/OMC di cui dispone il Cile ed è necessario continuare a gestire entrambi i contingenti con le stesse modalità nel corso del 2006. Inoltre, nell'assegnazione del suddetto contingente per il 2005 a titolo del regolamento (CE) n. 2202/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, recante apertura, per il 2005, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine (3), è stato commesso un errore di calcolo per cui è stato assegnato un quantitativo di 5 417 tonnellate anziché di 5 400 tonnellate. Occorre pertanto detrarre dal quantitativo disponibile per il 2006 un quantitativo di 17 tonnellate.

(3)

Il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia (4), come modificato dal regolamento (CE) n. 1329/2003 (5), prevede concessioni commerciali bilaterali supplementari relative a taluni prodotti agricoli.

(4)

Il regolamento (CE) n. 2175/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo all’attuazione degli accordi conclusi dalla CE in seguito ai negoziati condotti a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994 e recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (6), prevede la concessione di un contingente tariffario addizionale di 1 154 tonnellate per la Nuova Zelanda, a decorrere dal 1o gennaio 2006, da aggiungere al quantitativo disponibile per il 2006.

(5)

Nell’ambito dell'accordo di Cotonou, sono stati concessi alcuni contingenti tariffari agli Stati ACP per prodotti a base di carni ovine e caprine (7).

(6)

Sono stabiliti alcuni contingenti tariffari per il periodo che va dal 1o luglio di un dato anno al 30 giugno dell'anno successivo. Poiché le importazioni a norma del presente regolamento devono essere gestite sulla base di un anno civile, i quantitativi che devono essere fissati per il 2006 corrispondono alla metà del quantitativo relativo al periodo dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006 sommato alla metà del quantitativo relativo al periodo dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007.

(7)

Per garantire il corretto funzionamento dei contingenti tariffari comunitari, occorre stabilire un equivalente peso carcassa. Inoltre, poiché alcuni contingenti tariffari consentono di scegliere tra l'importazione di animali vivi o di carni, è necessario un fattore di conversione.

(8)

L'esperienza maturata nel 2005 con la gestione dei contingenti tariffari comunitari secondo il principio «primo arrivato, primo servito» nel settore delle carni ovine e caprine è stata positiva. Di conseguenza, i contingenti relativi a tali prodotti devono essere gestiti in conformità all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2529/2001, in deroga al regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine (8). Ciò deve avvenire in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (9).

(9)

Per evitare discriminazioni tra i paesi esportatori e poiché negli ultimi due anni i contingenti tariffari equivalenti non sono stati esauriti rapidamente, i contingenti tariffari cui si riferisce il presente regolamento devono essere inizialmente considerati come non critici ai sensi dell'articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, quando sono gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito». Pertanto le autorità doganali devono essere autorizzate a rinunciare a richiedere la costituzione della cauzione per le merci inizialmente importate nell'ambito dei suddetti contingenti, in conformità agli articoli 308 quater, paragrafo 1, e 248, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Date le particolarità del passaggio da un sistema di gestione ad un altro, non si applica l'articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.

(10)

È necessario specificare il tipo di prova che deve presentare l'operatore per attestare l'origine dei prodotti e poter beneficiare dei contingenti tariffari gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito».

(11)

Al momento in cui i prodotti a base di carni ovine sono presentati dall’operatore alle autorità doganali per l'importazione, è difficile per queste ultime stabilire se provengono da ovini di specie domestiche o da altri ovini, distinzione che determina l'applicazione di aliquote diverse del dazio. È pertanto opportuno prevedere che la prova dell'origine contenga una precisazione al riguardo.

(12)

A norma del capo II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (10), e della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (11), possono essere autorizzate soltanto le importazioni di prodotti che soddisfano i requisiti relativi ai controlli, alle regole e alle procedure applicabili alla catena alimentare in vigore nella Comunità.

(13)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento dispone l'apertura di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine relativamente al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006.

Articolo 2

I dazi all'importazione nella Comunità di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90, 0210 99 21, 0210 99 29 e 0204 originari dei paesi indicati nell'allegato sono sospesi o ridotti in conformità al presente regolamento.

Articolo 3

1.   I quantitativi, espressi in equivalente peso carcassa, per le importazioni di carni del codice NC 0204 e di animali vivi dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90, nonché i dazi applicabili, sono indicati nell'allegato.

2.   Per calcolare i quantitativi di «equivalente peso carcassa» di cui al paragrafo 1, il peso netto dei prodotti ovini e caprini è moltiplicato per i seguenti coefficienti:

a)

per animali vivi: 0,47;

b)

per carni di agnello o di capretto disossate: 1,67;

c)

per carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate e loro combinazioni: 1,81;

d)

per prodotti non disossati: 1,00.

Per «capretto» si intende un animale della specie caprina fino ad un anno di età.

Articolo 4

In deroga a quanto disposto al titolo II, parti A e B, del regolamento (CE) n. 1439/95, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 i contingenti tariffari fissati nell'allegato del presente regolamento devono essere gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non si applica l'articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento. Non sono richiesti titoli d'importazione.

Articolo 5

1.   Per beneficiare dei contingenti tariffari fissati nell'allegato, deve essere presentata alle autorità doganali comunitarie una prova di origine valida, rilasciata dalle autorità competenti del paese terzo, accompagnata da una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci di cui trattasi. L'origine dei prodotti soggetti a contingenti tariffari diversi da quelli che risultano da accordi tariffari preferenziali è determinata secondo le disposizioni in vigore nella Comunità.

2.   La prova di origine di cui al paragrafo 1 è la seguente:

a)

nel caso di contingenti tariffari che fanno parte di un accordo tariffario preferenziale, la prova di origine è quella specificata in detto accordo;

b)

nel caso di altri contingenti tariffari, si tratta di una prova stabilita in conformità all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e, in aggiunta agli elementi specificati in detto articolo, dei dati seguenti:

il codice NC (almeno le prime quattro cifre),

il numero d’ordine o i numeri d’ordine del contingente di cui trattasi,

il peso netto totale per ciascuna categoria di coefficiente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento;

c)

se i contingenti di un paese rientrano nei casi indicati alle lettere a) e b) e sono raggruppati, la prova è quella indicata alla lettera a).

La prova di origine di cui alla lettera b), se presentata come documento giustificativo per una sola dichiarazione d'immissione in libera pratica, può contenere più numeri d'ordine. In tutti gli altri casi essa deve contenere un solo numero d'ordine.

3.   Per beneficiare del contingente tariffario fissato nell'allegato per il gruppo di paesi n. 4, per i prodotti dei codici NC ex 0204, ex 0210 99 21 e ex 0210 99 29 la prova di origine reca, nella casella riguardante la designazione dei prodotti, una delle seguenti indicazioni:

a)

«prodotto/i a base di carni di ovini della specie ovina domestica»;

b)

«prodotto/i a base di carni di specie diverse dalla specie ovina domestica».

Tali indicazioni devono corrispondere alle indicazioni che figurano nel certificato veterinario che accompagna tali prodotti.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 305/2005 della Commissione (GU L 52 del 25.2.2005, pag. 6).

(3)  GU L 374 del 22.12.2004, pag. 31.

(4)  GU L 101 del 4.5.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1920/2004 (GU L 331 del 5.11.2004, pag. 1).

(5)  GU L 187 del 26.7.2003, pag. 1.

(6)  Cfr. pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale.

(7)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(8)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 272/2001 (GU L 41 del 10.2.2001, pag. 3).

(9)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5).

(10)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(11)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).


ALLEGATO

CARNI OVINE E CAPRINE [in tonnellate (t) di equivalente peso carcassa] CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI PER IL 2006

Gruppo di paesi n.

Codici NC

Dazi ad valorem

%

Dazi specifici

EUR/100 kg

Numero d’ordine in base al principio «primo arrivato, primo servito»

Origine

Volume annuo tonnellate di equivalente peso carcassa

Animali vivi

(Coefficiente = 0,47)

Carne di agnello disossata (1)

(Coefficiente = 1,67)

Carne di montone e di pecora disossata (2)

(Coefficiente = 1,81)

Carne non disossata e carcasse

(Coefficiente = 1,00)

1

0204

Zero

Zero

09.2101

09.2102

09.2011

Argentina

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Australia

18 650

09.2109

09.2110

09.2013

Nuova Zelanda

227 854

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Cile

5 600

09.2119

09.2120

09.0790

Islanda

1 350

2

0204

Zero

Zero

09.2121

09.2122

09.0781

Norvegia

300

3

0204

Zero

Zero

09.2125

09.2126

09.0693

Groenlandia

100

09.2129

09.2130

09.0690

Isole Færøer

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turchia

200

4

0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90

Solo per le specie «diverse dalla specie ovina domestica»: ex 0204, ex 0210 99 21 e ex 0210 99 29

Zero

Zero

09.2141

09.2145

09.2149

09.1622

Stati ACP

100

Solo per le specie «diverse dalla specie ovina domestica»: ex 0204, ex 0210 99 21 e ex 0210 99 29

Zero

Riduzione del 65 % dei dazi specifici

09.2161

09.2165

09.1626

Stati ACP

500

5 (3)

0204

Zero

Zero

09.2171

09.2175

09.2015

Altri

200

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

Zero

09.2181

09.2019

Altri

49


(1)  E carni di capretto.

(2)  E carni caprine diverse da quelle di capretto.

(3)  «Altri» si riferisce a tutte le origini comprese quelle ACP, escludendo gli altri paesi menzionati nella presente tabella.


30.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/74


REGOLAMENTO (CE) N. 2186/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2005/959/CE del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Giappone e tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda (1), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione (2) prevede l’apertura e le modalità di gestione, su base pluriennale, di alcuni contingenti di carni bovine di alta qualità.

(2)

In esito ai negoziati svoltisi tra la Comunità e la Nuova Zelanda in conformità all’articolo XXIV, paragrafo 6, e all’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica delle concessioni previste negli elenchi della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia nell’ambito della loro adesione all’Unione europea, la Comunità ha deciso di inserire nel suo elenco per tutti gli Stati membri un aumento di 1 000 tonnellate del contingente tariffario annuo di importazione per le carni bovine di alta qualità.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 936/97.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 936/97 è modificato come segue:

1)

L’articolo 1, paragrafo 1, è modificato come segue:

a)

al primo comma, primo trattino, le parole «59 100 tonnellate» sono sostituite dalle parole «60 100 tonnellate»;

b)

il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, per l’anno di importazione 2005/2006 il volume totale dei contingenti tariffari è di 59 600 tonnellate.»

2)

All’articolo 2, il testo della lettera e) è modificato come segue:

a)

al primo comma, le parole «300 tonnellate» sono sostituite dalle parole «1 300 tonnellate»;

b)

è aggiunto il seguente terzo comma:

«Tuttavia, per l’anno di importazione 2005/2006 il contingente tariffario è di 800 tonnellate, espresse in peso del prodotto, per le carni dei codici NC di cui al primo comma, conformi alla definizione di cui al secondo comma.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  Cfr. pag. 78 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

30.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/75


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2005

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Giappone ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994

(2005/958/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 marzo 2004, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell’OMC ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994, nel corso del processo di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

(2)

La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il comitato istituito ai sensi dell’articolo 133 del trattato e in conformità delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

(3)

La Commissione ha portato a termine i negoziati per la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Giappone ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994. È opportuno approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Giappone ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per il ritiro di concessioni specifiche connesso al ritiro degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea.

Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona(e) abilitata(e) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità (1).

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

B. BRADSHAW


(1)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


TRADUZIONE

Negoziati tra la Comunità europea e il Giappone ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT relativi alla modifica di concessioni degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea.

Bruxelles, addì 21 dicembre 2005

Egregio signore,

Mi pregio far riferimento ai recenti negoziati tra le Comunità europee (CE) e il governo del Giappone ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 relativi alla modifica di concessioni degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea, che sono stati avviati dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT.

Ho inoltre l’onore di comunicarle che, a parere della Comunità europea, i negoziati in causa sono sfociati nei seguenti risultati:

 

85254099: aliquota ridotta pari al 12,5 %,

 

37023219: aliquota ridotta pari all’1,3 %,

 

85254019: aliquota ridotta pari all’1,2 %.

Le aliquote ridotte sopra indicate devono essere applicate per quattro anni o fino a quando l’applicazione dei risultati del programma di Doha per lo sviluppo porterà al raggiungimento del livello tariffario suindicato, se quest’ultima ipotesi si realizza per prima. Il periodo di quattro anni di cui sopra decorre dalla data di attuazione delle misure esposte nella presente lettera.

La CE integrerà nel suo elenco per il territorio doganale della CE 25 le concessioni contenute nel suo precedente elenco.

Quando la CE e il governo del Giappone avranno confermato la loro intesa sui risultati dei negoziati summenzionati, dopo averli esaminati secondo le rispettive procedure, la CE applicherà i risultati in causa quanto prima possibile, nel rispetto delle proprie procedure interne, e comunque entro e non oltre il 1o gennaio 2006.

La prego di confermare che il governo del Giappone condivide il parere sopra espresso.

Voglia accogliere i sensi della mia alta considerazione.

A nome della Comunità europea

Bruxelles, addì 21 dicembre 2005

Egregio signore,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«Negoziati tra la Comunità europea e il Giappone ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT relativi alla modifica di concessioni degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea.

Egregio signore,

Mi pregio far riferimento ai recenti negoziati tra le Comunità europee (CE) e il governo del Giappone ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 relativi alla modifica di concessioni degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea, che sono stati avviati dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT.

Ho inoltre l’onore di comunicarle che, a parere della Comunità europea, i negoziati in causa sono sfociati nei seguenti risultati:

 

85254099: aliquota ridotta pari al 12,5 %,

 

37023219: aliquota ridotta pari all’1,3 %,

 

85254019: aliquota ridotta pari all’1,2 %.

Le aliquote ridotte sopra indicate devono essere applicate per quattro anni o fino a quando l’applicazione dei risultati del programma di Doha per lo sviluppo porterà al raggiungimento del livello tariffario suindicato, se quest’ultima ipotesi si realizza per prima. Il periodo di quattro anni di cui sopra decorre dalla data di attuazione delle misure esposte nella presente lettera.

La CE integrerà nel suo elenco per il territorio doganale della CE 25 le concessioni contenute nel suo precedente elenco.

Quando la CE e il governo del Giappone avranno confermato la loro intesa sui risultati dei negoziati summenzionati, dopo averli esaminati secondo le rispettive procedure, la CE applicherà i risultati in causa quanto prima possibile, nel rispetto delle proprie procedure interne, e comunque entro e non oltre il 1o gennaio 2006.»

Mi pregio di informarLa che il governo del mio paese concorda con l'opinione della Comunità europea e che non sono necessarie ulteriori procedure interne da parte del governo giapponese. Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.

Per il governo del Giappone


30.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/78


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2005

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per il ritiro delle concessioni specifiche connesso al ritiro degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea

(2005/959/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 marzo 2004, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell’OMC ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994 nel corso del processo di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

(2)

La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il comitato istituito ai sensi dell’articolo 133 del trattato e in conformità delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

(3)

La Commissione ha portato a termine i negoziati per la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda. È opportuno approvare detto accordo.

(4)

Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1),

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6 e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per il ritiro delle concessioni specifiche connesso al ritiro degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea per il ritiro di concessioni specifiche connesso al ritiro degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione adotta le modalità di applicazione dell’accordo in forma di scambio di lettere conformemente alla procedura di cui all’articolo 3 della presente decisione.

Articolo 3

1.   La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, sull’organizzazione comune del mercato dei cereali (2) o dal comitato competente istituito dal corrispondente articolo del regolamento recante organizzazione comune dei mercati per il prodotto interessato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3.   Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona(e) abilitata(e) a firmare l’accordo (3).

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

B. BRADSHAW


(1)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(3)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea

Bruxelles,

Egregio signore,

A seguito dell’avvio dei negoziati tra le Comunità europee (CE) e la Nuova Zelanda ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea, la CE e la Nuova Zelanda convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 all’OMC in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

 

La CE conviene di integrare nel suo elenco per il territorio doganale della CE 25 le concessioni contenute nel suo elenco precedente.

 

La CE conviene di integrare nel suo elenco per la CE 25 le concessioni contenute nell’allegato del presente accordo.

 

La Nuova Zelanda accetta gli elementi di base dell’approccio seguito dalla CE per adeguare gli obblighi GATT della CE 15 e quelli della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca a seguito del recente allargamento della CE: calcolo sulla base netta degli impegni all’esportazione; calcolo sulla base netta dei contingenti tariffari; aggregazione degli impegni per gli aiuti nazionali. Le modalità giuridiche di attuazione si ispireranno a quelle applicate nel precedente allargamento dell’Unione europea.

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui la CE riceve la lettera con la quale la Nuova Zelanda conferma la sua approvazione, dopo che le parti lo avranno esaminato conformemente alle rispettive procedure. La CE si impegna a fare tutto il possibile affinché le disposizioni di applicazione opportune siano messe in atto quanto prima possibile, e comunque entro e non oltre il 1o gennaio 2006.

Su richiesta di una delle parti, possono essere avviate consultazioni in qualsiasi momento su ogni aspetto contemplato dal presente accordo.

Voglia accogliere i sensi della mia alta considerazione.

A nome della Comunità europea

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ALLEGATO

aumento di 1 154 tonnellate (peso carcassa) della quantità attribuita alla Nuova Zelanda nell’ambito del contingente tariffario comunitario per le carni ovine; «carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate»,

aumento di 735 tonnellate della quantità attribuita alla Nuova Zelanda nell’ambito del contingente tariffario comunitario per il burro; «burro originario della Nuova Zelanda di almeno 6 settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all’80 % ma inferiore all’82 %, ottenuto direttamente da latte o crema di latte»,

aumento di 1 000 tonnellate del contingente tariffario per le carni bovine di «alta qualità»; «tagli selezionati di carni refrigerate o congelate, ottenuti esclusivamente da animali allevati al pascolo, con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 325 chilogrammi; tali carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro e uniforme nonché uno strato esterno di grasso adeguato ma non eccessivo. Tutti i tagli devono essere imballati sotto vuoto e recare la dicitura “carni bovine di alta qualità”».

Bruxelles,

Egregio signore

con riferimento alla Sua lettera così redatta:

«A seguito dell’avvio dei negoziati tra le Comunità europee (CE) e la Nuova Zelanda ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea, la CE e la Nuova Zelanda convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 all’OMC in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

 

La CE conviene di integrare nel suo elenco per il territorio doganale della CE 25 le concessioni contenute nel suo elenco precedente.

 

La CE conviene di integrare nel suo elenco per la CE 25 le concessioni contenute nell’allegato del presente accordo.

 

La Nuova Zelanda accetta gli elementi di base dell’approccio seguito dalla CE per adeguare gli obblighi GATT della CE 15 e quelli della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca a seguito del recente allargamento della CE: calcolo sulla base netta degli impegni all’esportazione; calcolo sulla base netta dei contingenti tariffari; aggregazione degli impegni per gli aiuti nazionali. Le modalità giuridiche di attuazione si ispireranno a quelle applicate nel precedente allargamento dell’Unione europea.

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui la CE riceve la lettera con la quale la Nuova Zelanda conferma la sua approvazione, dopo che le parti lo avranno esaminato conformemente alle rispettive procedure. La CE si impegna a fare tutto il possibile affinché le disposizioni di applicazione opportune siano messe in atto quanto prima possibile, e comunque entro e non oltre il 1o gennaio 2006.

Su richiesta di una delle parti, possono essere avviate consultazioni in qualsiasi momento su ogni aspetto contemplato dal presente accordo.»

Mi pregio confermarLe l’accordo del mio governo.

Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.

A nome del governo della Nuova Zelanda

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Commissione

30.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/83


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2005

recante modifica del suo regolamento interno

(2005/960/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 131,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1 e l’articolo 41, paragrafo 1,

DECIDE:

Articolo 1

Gli articoli da 1 a 28 del regolamento interno della Commissione (1) sono sostituiti dal testo allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2006.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2005.

Per la Commissione

José Manuel BARROSO

Presidente


(1)  GU L 308 dell’8.12.2000, pag. 26. Regolamento interno modificato da ultimo dalla decisione 2004/563/CE, Euratom della Commissione (GU L 251 del 27.7.2004, pag. 9).


ALLEGATO

«CAPO I

LA COMMISSIONE

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 1

Collegialità

La Commissione agisce come organo collegiale, secondo le disposizioni del presente regolamento interno e nel rispetto degli indirizzi politici definiti dal presidente.

Articolo 2

Priorità e programma di lavoro

Nel rispetto degli indirizzi politici definiti dal presidente, la Commissione fissa gli obiettivi strategici pluriennali e la strategia politica annuale, in base ai quali adotta il suo programma di lavoro annuale, nonché il progetto preliminare di bilancio per l’anno successivo.

Articolo 3

Il presidente

1.   Il presidente può assegnare ai membri della Commissione particolari settori di attività, per i quali essi sono specificamente responsabili della preparazione dei lavori della Commissione, nonché dell’attuazione delle decisioni prese.

Egli può modificare dette attribuzioni in qualsiasi momento.

2.   Il presidente può costituire fra i membri della Commissione gruppi permanenti o ad hoc, dei quali designa il presidente e stabilisce la composizione. Fissa il mandato di detti gruppi e approva le relative modalità di funzionamento.

3.   Il presidente rappresenta la Commissione. Egli designa i membri della Commissione incaricati di assisterlo in detta funzione.

Articolo 4

Procedure decisionali

Le decisioni della Commissione sono prese:

a)

in riunione della Commissione, con procedura orale;

oppure

b)

con la procedura scritta di cui all’articolo 12;

oppure

c)

con la procedura di abilitazione di cui all’articolo 13;

oppure

d)

con la procedura di delega di cui all’articolo 14.

SEZIONE 2

Riunioni della Commissione

Articolo 5

Convocazione

1.   Le riunioni della Commissione sono convocate dal presidente.

2.   La Commissione si riunisce, di norma, almeno una volta alla settimana. Si riunisce inoltre ogni volta che se ne presenti la necessità.

3.   I membri della Commissione sono tenuti ad assistere a tutte le riunioni. Spetta al presidente valutare le circostanze che possono impedire il rispetto di tale obbligo.

Articolo 6

Ordine del giorno delle riunioni della Commissione

1.   Il presidente stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni della Commissione.

2.   Fatto salvo il potere del presidente di stabilire l’ordine del giorno, qualsiasi proposta che comporti spese rilevanti è presentata di concerto con il membro della Commissione responsabile del bilancio.

3.   Ogni argomento di cui un membro della Commissione proponga l’iscrizione all’ordine del giorno è comunicato al presidente, nel rispetto delle condizioni fissate dalla Commissione nelle modalità d’applicazione di cui all’articolo 28 (di seguito «modalità d’applicazione»).

4.   L’ordine del giorno e i documenti necessari sono comunicati ai membri della Commissione nel rispetto delle condizioni fissate dalla Commissione a norma delle modalità d’applicazione.

5.   Ogni argomento di cui un membro della Commissione chieda il ritiro dall’ordine del giorno è rinviato, col consenso del presidente, alla riunione successiva.

6.   Su proposta del presidente, la Commissione può decidere di deliberare su un argomento non iscritto all’ordine del giorno o per il quale i necessari documenti di lavoro siano stati distribuiti in ritardo. Essa può decidere di non deliberare su un argomento iscritto all’ordine del giorno.

Articolo 7

Quorum

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri previsti dal trattato.

Articolo 8

Adozione delle decisioni

1.   La Commissione decide su proposta di uno o più membri.

2.   A domanda di uno dei membri, la Commissione procede a votazione. La votazione riguarda il progetto iniziale o un progetto modificato dal membro o dai membri responsabili dell’iniziativa, ovvero dal presidente.

3.   Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza dei membri previsti dal trattato.

4.   Il presidente constata l’esito delle deliberazioni, che è riportato nel verbale della riunione, a norma dell’articolo 11.

Articolo 9

Riservatezza

Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Le discussioni hanno carattere riservato.

Articolo 10

Presenza dei funzionari e di altre persone

1.   Salvo decisione contraria della Commissione, il segretario generale e il capo di gabinetto del presidente assistono alle riunioni. Le modalità d’applicazione stabiliscono le condizioni alle quali altre persone sono autorizzate ad assistere alle riunioni.

2.   In caso di assenza di un membro della Commissione, il suo capo di gabinetto può assistere alla riunione e, su invito del presidente, esporre l’opinione del membro assente.

3.   La Commissione può decidere di ascoltare qualunque altra persona.

Articolo 11

Verbali

1.   Di ogni riunione della Commissione è redatto verbale.

2.   I progetti di verbale sono approvati dalla Commissione nel corso di una riunione successiva. I verbali approvati sono autentificati dalle firme del presidente e del segretario generale.

SEZIONE 3

Altre procedure decisionali

Articolo 12

Decisioni adottate con procedura scritta

1.   L’accordo dei membri della Commissione su un progetto proposto da uno o più di loro può essere constatato con procedura scritta, purché abbia preventivamente ottenuto il parere favorevole del servizio giuridico, nonché l’accordo dei servizi debitamente consultati a norma dell’articolo 23.

Il parere favorevole o gli accordi necessari possono essere sostituiti da un accordo tra i capi di gabinetto, nel quadro della procedura di finalizzazione definita nelle modalità d’applicazione.

2.   Il testo del progetto è comunicato per iscritto a tutti i membri della Commissione, alle condizioni da essa stabilite nelle modalità d’applicazione, nel termine impartito per comunicare riserve o eventuali modifiche in ordine al progetto.

3.   Ogni membro della Commissione può chiedere, nel corso della procedura scritta, che la proposta sia discussa in riunione. Egli indirizza al presidente richiesta motivata in tal senso.

4.   Si intende approvato il progetto in ordine al quale nessun membro della Commissione abbia formulato o mantenuto domanda di sospensione allo scadere del termine impartito per la procedura scritta.

Articolo 13

Decisioni adottate con procedura di abilitazione

1.   Nel pieno rispetto del principio di responsabilità collegiale, la Commissione può abilitare uno o più dei suoi membri ad adottare in suo nome provvedimenti di gestione o di amministrazione, nei limiti e alle condizioni da essa stessa fissati.

2.   La Commissione può inoltre incaricare uno o più membri, di concerto con il presidente, di adottare il testo definitivo di un atto o di una proposta da sottoporre alle altre istituzioni, il cui contenuto sostanziale sia stato definito in riunione.

3.   Le competenze così conferite possono essere subdelegate ai direttori generali e ai capi servizio, salvo espressa disposizione contraria nella decisione di abilitazione.

4.   Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatte salve le disposizioni relative alle deleghe in materia finanziaria e ai poteri devoluti all’autorità che dispone del potere di nomina, nonché all’autorità abilitata a stipulare i contratti di assunzione.

Articolo 14

Decisioni adottate con procedura di delega

Nel pieno rispetto dei principi di responsabilità collegiale, la Commissione può delegare ai direttori generali e ai capi servizio la competenza di adottare, in suo nome, provvedimenti di gestione o di amministrazione, nei limiti e alle condizioni da essa fissati.

Articolo 15

Subdelegazione di decisioni concessive di sovvenzioni e di aggiudicazione di appalti

Il direttore generale o il capo del servizio cui sia stata delegata o subdelegata, a norma degli articoli 13 e 14, la competenza di adottare decisioni di finanziamento, può decidere di subdelegare determinate decisioni concessive di sovvenzioni e di aggiudicazione di appalti al direttore competente o, di concerto con il membro della Commissione responsabile, al capo unità competente, nei limiti e alle condizioni fissate nelle modalità di applicazione.

Articolo 16

Informazione sulle decisioni prese

Delle decisioni adottate con procedura scritta, con procedura di abilitazione o con procedura di delega si dà atto in una nota giornaliera, menzionata nel verbale della più vicina riunione della Commissione.

SEZIONE 4

Disposizioni comuni alle procedure decisionali

Articolo 17

Autentificazione degli atti adottati dalla Commissione

1.   Gli atti adottati in riunione sono acclusi in modo indissociabile, nella lingua o nelle lingue in cui fanno fede, a una nota riepilogativa, stilata al termine della riunione della Commissione nel corso della quale sono stati adottati. Sono autentificati dalle firme del presidente e del segretario generale apposte in calce alla nota riepilogativa.

2.   Gli atti adottati con procedura scritta e con procedura di abilitazione, a norma dell'articolo 12 e dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, sono acclusi in modo indissociabile, nella o nelle lingue in cui fanno fede, alla nota giornaliera di cui all’articolo 16. Detti atti sono autentificati dalla firma del segretario generale apposta in calce alla nota giornaliera.

3.   Gli atti adottati con procedura di delega o di subdelega sono acclusi in modo indissociabile, nella o nelle lingue in cui fanno fede, alla nota giornaliera di cui all’articolo 16. Detti atti sono autentificati da una dichiarazione di autocertificazione firmata dal funzionario delegato o subdelegato, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3 e degli articoli 14 e 15.

4.   Si intendono per «atti», ai sensi del presente regolamento interno, gli atti che assumono una delle forme di cui all’articolo 249 del trattato CE e all’articolo 161 del trattato Euratom.

5.   Sono «lingue facenti fede», ai sensi del presente regolamento interno, tutte le lingue ufficiali delle Comunità, fatta salva l’applicazione del regolamento (CE) n. 930/2004 del Consiglio (1), ove si tratti di atti di portata generale, nonché le lingue dei loro destinatari per ogni altro atto.

SEZIONE 5

Preparazione ed esecuzione delle decisioni della Commissione

Articolo 18

Gruppi di membri della Commissione

I gruppi di membri della Commissione contribuiscono a preparare i lavori della Commissione stessa, nel quadro degli obiettivi e delle priorità strategiche che essa ha stabilito e in base al mandato e agli indirizzi politici definiti dal presidente.

Articolo 19

Gabinetti dei commissari e relazioni con i servizi

1.   Ogni membro della Commissione dispone di un gabinetto incaricato di assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti e nella preparazione delle decisioni della Commissione. Le norme relative alla composizione dei gabinetti sono stabilite dal presidente.

2.   Il membro della Commissione approva le modalità di lavoro con i servizi posti sotto la sua responsabilità. Dette modalità precisano in particolare il modo in cui il membro della Commissione impartisce istruzioni ai servizi interessati, dai quali riceve regolarmente ogni informazione relativa al suo settore d’attività e necessaria all’esercizio delle sue responsabilità.

Articolo 20

Il segretario generale

1.   Il segretario generale assiste il presidente nella preparazione dei lavori e delle riunioni della Commissione. Egli assiste altresì i presidenti dei gruppi di membri, costituiti a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, nella preparazione e nello svolgimento delle loro riunioni.

2.   Il segretario generale cura l’attuazione delle procedure decisionali e vigila sull’esecuzione delle decisioni di cui all’articolo 4.

3.   Il segretario generale contribuisce a garantire il necessario coordinamento fra i servizi nel corso dei lavori preparatori, conformemente alle disposizioni dell’articolo 23, e vigila sulla qualità sostanziale e sul rispetto dei requisiti formali dei documenti sottoposti alla Commissione.

4.   Salvo casi specifici, prende i necessari provvedimenti per garantire che gli atti della Commissione siano notificati e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, nonché per trasmettere alle altre istituzioni delle Comunità europee i documenti della Commissione e dei suoi servizi.

5.   Il segretario generale cura i rapporti ufficiali con le altre istituzioni delle Comunità europee, fatte salve le competenze che la Commissione decide di esercitare direttamente o di attribuire ai propri membri o ai servizi. Egli segue i lavori delle altre istituzioni delle Comunità europee e ne informa la Commissione.

CAPO II

SERVIZI DELLA COMMISSIONE

Articolo 21

Struttura dei servizi

Per preparare e realizzare la propria azione, la Commissione dispone di un complesso di servizi strutturati in direzioni generali e servizi assimilati.

Di norma, le direzioni generali e i servizi assimilati sono articolati in direzioni, e queste in unità.

Articolo 22

Funzioni e strutture specifiche

Per rispondere a esigenze particolari, la Commissione può istituire funzioni e strutture specifiche, con precisi compiti, di cui provvede a definire le competenze e le modalità di funzionamento.

Articolo 23

Cooperazione e coordinamento fra i servizi

1.   Per garantire l’efficacia dell’azione della Commissione, gli uffici operano in stretta cooperazione e in modo coordinato fin dalle prime fasi di elaborazione o attuazione delle decisioni.

2.   Il servizio responsabile della preparazione di un’iniziativa, fin dall’avvio dei lavori preparatori, ha cura di garantire l’effettivo coordinamento di tutti i servizi che abbiano un interesse legittimo all’iniziativa stessa, in funzione dei settori di competenza, delle funzioni assegnate o della particolare natura di un argomento.

3.   Prima di sottoporre un documento alla Commissione, il servizio responsabile procede per tempo a consultare i servizi che hanno un interesse legittimo al progetto stesso, a norma delle modalità d’applicazione.

4.   La consultazione del servizio giuridico è obbligatoria per tutti i progetti e le proposte di atti giuridici di qualsiasi tipo, nonché per tutti i documenti che possono avere effetti giuridici.

Essa è richiesta invariabilmente per l’avvio delle procedure decisionali di cui agli articoli 12, 13 e 14, escluse le decisioni relative ad atti ripetitivi sui quali il servizio giuridico abbia preventivamente espresso il proprio accordo. Non è richiesta per le decisioni di cui all’articolo 15.

5.   La consultazione del segretariato generale è obbligatoria per tutte le iniziative:

a)

di rilevanza politica;

b)

inserite nel programma di lavoro annuale della Commissione nonché nello strumento di programmazione in vigore;

c)

vertenti su aspetti istituzionali;

d)

soggette ad analisi d’impatto o a pubblica consultazione.

6.   Ad eccezione delle decisioni di cui all’articolo 15, la consultazione delle direzioni generali competenti in materia di bilancio, di personale e di amministrazione è obbligatoria per tutti i documenti che presentino un’eventuale incidenza in materia, rispettivamente, di bilancio, di finanze, di personale e di amministrazione. Per quanto necessario, la stessa regola vale per il servizio preposto alla lotta contro le frodi.

7.   Il servizio responsabile si adopera per elaborare una proposta che ottenga l’assenso dei servizi consultati. Fatto salvo l’articolo 12, in caso di dissenso il servizio responsabile allega alla proposta i pareri difformi dei servizi consultati.

CAPO III

SUPPLENZE

Articolo 24

Continuità del servizio

I membri della Commissione e i servizi hanno cura di adottare ogni misura utile al fine di garantire la continuità del servizio, nel rispetto delle disposizioni adottate a tal fine dalla Commissione o dal presidente.

Articolo 25

Supplenza del presidente

Le funzioni del presidente, in caso di impedimento, sono esercitate da un vicepresidente o da un membro in base all’ordine stabilito dal presidente.

Articolo 26

Supplenza del segretario generale

Le funzioni del segretario generale, in caso di impedimento, sono esercitate dal vicesegretario generale presente con maggiore anzianità di servizio e, in caso di pari anzianità di servizio, da quello più anziano di età, oppure da un funzionario designato dalla Commissione.

In assenza di un vicesegretario generale o in caso di mancata designazione di un funzionario da parte della Commissione, la supplenza è esercitata dal funzionario del servizio presente con maggiore anzianità di servizio e, in caso di pari anzianità di servizio, dal funzionario più anziano di età, della categoria e del grado più elevati.

Articolo 27

Supplenza dei superiori gerarchici

1.   In caso di impedimento di un direttore generale la supplenza è esercitata dal vicedirettore generale presente con maggiore anzianità di servizio, e in caso di pari anzianità di servizio da quello più anziano di età, oppure da un funzionario designato dalla Commissione.

In assenza di un vicedirettore generale o in caso di mancata designazione di un funzionario da parte della Commissione, la supplenza è esercitata dal funzionario del servizio presente con maggiore anzianità di servizio e, in caso di pari anzianità di servizio, dal funzionario più anziano di età, della categoria e del grado più elevati.

2.   In caso di impedimento del capo unità la supplenza è esercitata dal vice capo unità o da un funzionario designato dal direttore generale.

In assenza di un vice capo unità o in caso di mancata designazione di un funzionario da parte del direttore generale, la supplenza è esercitata dal funzionario del servizio presente con maggiore anzianità di servizio e, in caso di pari anzianità di servizio, dal funzionario più anziano di età, della categoria e del grado più elevati.

3.   In caso di impedimento di qualsiasi altro superiore gerarchico, la supplenza è esercitata da un funzionario designato dal direttore generale, di concerto con il membro della Commissione responsabile. In assenza di siffatta designazione, la supplenza è esercitata dal funzionario del servizio presente con maggiore anzianità di servizio e, in caso di pari anzianità di servizio, dal funzionario più anziano di età, della categoria e del grado più elevati.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Modalità di applicazione e provvedimenti ulteriori

La Commissione stabilisce, per quanto necessario, le modalità di esecuzione del presente regolamento interno.

Essa può adottare ulteriori provvedimenti in ordine al funzionamento della Commissione e dei suoi servizi, tenendo conto degli sviluppi tecnologici e informatici.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2006.»


(1)  GU L 169 dell’1.5.2004, pag. 1.


30.12.2005   

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L 347/91


DECISIONE DEL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA N. 2/2005

del 25 novembre 2005

recante modifica dell’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo

(2005/961/CE)

IL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA,

visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in materia di aviazione civile) dell’allegato all’accordo, dopo il riferimento alla direttiva (CE) n. 93/104 del Consiglio, così come inserito dall’articolo 1, paragrafo 3, della decisione n. 3/2004 del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera (1), è aggiunto il seguente testo:

«n. 437/2003

Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta».

2.   Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in materia di aviazione civile) dell’allegato all’accordo, dopo il testo inserito dall’articolo 1, primo comma, della presente decisione, è aggiunto il seguente testo:

«n. 1358/2003

Regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso».

3.   Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in materia di aviazione civile) dell’allegato all’accordo, dopo il testo inserito dall’articolo 1, secondo comma, della presente decisione, è aggiunto il seguente testo:

«N. 785/2004

Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili».

Articolo 2

1.   Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in materia di aviazione civile) dell’allegato all’accordo, dopo il riferimento al regolamento (CEE) n. 2408/98 del Consiglio, è aggiunto il seguente testo:

«[Si applicano le modifiche dell’allegato I, derivanti dall’allegato II, capitolo 8 (Politica dei trasporti), sezione G (Trasporto aereo), numero 1 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea]».

2.   Al punto 3 (Armonizzazione tecnica) dell’allegato all’accordo, dopo il riferimento al regolamento (CEE) n. 93/65 del Consiglio, è aggiunto il seguente testo:

«[Si applicano le modifiche dell’allegato I, derivanti dall’allegato II, capitolo 8 (Politica dei trasporti), sezione G (Trasporto aereo), numero 2 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea]».

3.   Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in materia di aviazione civile) dell’allegato all’accordo, dopo il riferimento alla direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, inserita dall’articolo 1, primo comma, della decisione n. 3/2004 del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, è aggiunto il seguente testo:

«[Si applicano le modifiche dell’allegato I, derivanti dall’allegato II, capitolo 8 (Politica dei trasporti), sezione G (Trasporto aereo), numero 2 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea]».

Articolo 3

Al punto 4 (Sicurezza aerea) dell’allegato all’accordo, dopo il riferimento al regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, si aggiunge il seguente testo:

«n. 36/2004

Direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari.

(Articoli da 1 a 9 e da 11 a 14)».

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nella Raccolta ufficiale delle leggi federali della Confederazione svizzera. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2005.

Per la Commissione mista

Il capo della delegazione comunitaria

Daniel CALLEJA CRESPO

Il capo della delegazione svizzera

Raymond CRON


(1)  GU L 151 del 30.4.2004, pag. 9; rettifica nella GU L 208 del 10.6.2004, pag. 7.


30.12.2005   

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L 347/93


DECISIONE N. 1/2005 DEL COMITATO MISTO VETERINARIO ISTITUITO DALL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DEI PRODOTTI AGRICOLI

del 21 dicembre 2005

relativa alla modifica dell’appendice 6 dell’allegato 11 all’accordo agricolo

(2005/962/CE)

IL COMITATO,

visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio dei prodotti agricoli (di seguito «accordo agricolo»), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, dell’allegato 11,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo agricolo è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

Le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell’accordo agricolo sono state modificate una prima volta con decisione n. 2/2003 del comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 25 novembre 2003, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’allegato 11 dell’accordo (1).

(3)

Le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’allegato 11 all’accordo agricolo sono state modificate da ultimo con decisione n. 2/2004 del Comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 9 dicembre 2004, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’allegato 11 all’accordo (2).

(4)

La Confederazione svizzera si è impegnata a recepire nella propria legislazione le disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (3), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (4), del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (5) e del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare le conformità alle normative in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (6).

(5)

Le misure sanitarie previste dalla legislazione Svizzera sono riconosciute come equivalenti ai fini commerciali per il latte e i prodotti lattiero-caseari della specie bovina destinati al consumo umano.

(6)

Le disposizioni dell’appendice 6 dell’allegato 11 all’accordo agricolo, e le loro conseguenze sui controlli, saranno riesaminate in sede di comitato misto veterinario al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore della presente decisione, alfine di verificare l’equivalenza per tutti i prodotti di origine animale destinati al consumo umano diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari della specie bovina, conformemente alle disposizioni del capitolo III dell’appendice 6 di tale allegato.

(7)

È opportuno modificare il testo dell’appendice 6 dell’allegato 11 a tale accordo per tener conto dei cambiamenti intervenuti nelle legislazioni comunitaria e Svizzera in vigore il 1o gennaio 2006,

DECIDE:

Articolo 1

La prima tabella (prodotti: latte e prodotti lattiero-caseari della specie bovina destinati al consumo umano) del capitolo 1 dell’appendice 6 dell’allegato 11 all’accordo agricolo è sostituita dal testo dell’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

L’equivalenza delle misure sanitarie previste dalla legislazione Svizzera per tutti i prodotti di origine animale destinati al consumo umano diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari della specie bovina viene esaminata in sede di comitato misto veterinario per essere riconosciuta ai fini commerciali al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o altre persone autorizzate ad agire a nome delle parti.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa entra in vigore il 1o gennaio 2006.

Firmato a Bruxelles, il 21 dicembre 2005.

Per il comitato misto veterinario

Il capo della delegazione della Confederazione Svizzera

Hans WYSS

Il capo della delegazione della Comunità europea

Jaana HUSU-KALLIO


(1)  GU L 23 del 28.1.2004, pag. 27.

(2)  GU L 17 del 20.1.2005, pag. 1.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

(5)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83

(6)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.


ALLEGATO

«Prodotti: Prodotti di origine animale destinati al consumo umano

 

Esportazioni dalla Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Norme CE

Norme Svizzere

 

Regolamenti (CE) n. 852/2004 n. 853/2004 n. 854/2004 n. 882/2004

Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari), modificata da ultimo il 18 giugno 2004 (RS 817.0)

Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali (OPAn), modificata da ultimo il 27 giugno 2001 (RS 455.1)

Ordinanza del 1o marzo 1995 sulla formazione degli organi di controllo dell’igiene delle carni (OFIgC) (RS 817.191.54)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 18 agosto 2004 (RS 916.401)

Ordinanza del 23 novembre 2005 sulla produzione primaria (RS 916.020)

Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione di animali e il controllo delle carni (OMCC) (RS 817.190)

Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) (RS 817.02)

Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21)

Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella produzione primaria (RS 916.020.1)

Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui requisiti igienici (ORI) (RS 817.024.1)

Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella macellazione di animali (OIgM) (RS 817.190.1)

Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108)

a condizioni speciali

Nell’ambito della presente appendice e tenuto conto dell’evoluzione della legislazione comunitaria in materia (testi di applicazione) e della legislazione comunitaria relativa al controllo delle importazioni provenienti da paesi terzi, le autorità Svizzere si impegnano a modificare la legislazione nazionale affinché vengano adottate norme equivalenti ai fini commerciali. A questo scopo le autorità Svizzere hanno messo a punto e sottoposto a consultazione progetti di ordinanza.

Le disposizioni della presente appendice saranno riesaminate in sede di Comitato misto veterinario al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica, al fine di verificare l’equivalenza per tutti i prodotti di origine animale destinati al consumo umano diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari della specie bovina, conformemente alle disposizioni del capitolo III della presente appendice.

In attesa che venga effettuata la pertinente modifica della presente appendice, a tutti i prodotti di origine animale diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari della specie bovina e dai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, compresi il latte e i prodotti lattiero-caseari della specie bovina non destinati al consumo umano, continua ad applicarsi il capitolo II della presente appendice.

Latte e prodotti lattiero-caseari della specie bovina

Sanità animale

Bovini

Direttiva 64/432/CEE

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 47, 61, 65, 101, 155, 163, 169, 173, 177, 224 e 295.

 

Sanità pubblica

Bovini

Regolamenti (CE) n. 852/2004 n. 853/2004 n. 854/2004 n. 882/2004

Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) (RS 817.02)

Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente l’assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell’economia lattiera (Ordinanza sulla qualità del latte, OQL) (RS 916.351.0)

Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108)

Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui requisiti igienici (ORI) (RS 817.024.1)

Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella produzione lattiera (OIgPL) (RS 916.351.021.1)

La circolazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari della specie bovina destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera è soggetta alle stesse condizioni di quella del latte e dei prodotti lattiero-caseari della specie bovina destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità.

Le disposizioni della legislazione Svizzera concernenti in particolare i procedimenti e trattamenti termici utilizzati per il latte e per i prodotti lattiero-caseari, con le relative conseguenze in materia di etichettatura, non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea, né ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

La Svizzera redige un elenco dei propri stabilimenti riconosciuti, in conformità delle disposizioni dell’articolo 31 (registrazione/riconoscimento degli stabilimenti) del regolamento (CE) n. 882/2004.»


Documenti allegati al bilancio generale per l'Unione europea

30.12.2005   

IT

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L 347/97


Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione per l’esercizio finanziario 2005

(2005/963/CE)

STATO DELLE ENTRATE

Titolo

Denominazione

Stanziamenti 2003

(EUR)

Stanziamenti 2004

(EUR)

Stanziamenti 2005

(EUR)

Osservazioni

1

Sovvenzione della Comunità europea

3 500 000

6 800 000

Sovvenzione totale della Comunità europea

2

Contributi di paesi terzi

p.m.

Contributi di paesi terzi

3

Altri contributi

p.m.

Sovvenzione del governo greco

4

Gestione amministrativa

p.m.

Altri redditi attesi

 

Totale generale

3 500 000

6 800 000

 


STATO DELLE SPESE

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esecuzione 2003

(EUR)

Esecuzione 2004

(EUR)

Esecuzione 2005

(EUR)

 

1

Personale

1 620 000

3 060 000

Finanziamenti totali a copertura dei costi per il personale

2

Immobili, materiale e spese varie di funzionamento

1 380 000

2 430 000

Finanziamenti totali a copertura dei costi amministrativi generali

3

Spese operative

500 000

1 310 000

Finanziamenti totali per spese operative

 

Totale generale

3 500 000

6 800 000

 

1

Personale

 

 

 

 

1 1

Personale in attività

 

 

 

 

 

Capitolo 1 1

2 068 307

 

1 2

Spese di assunzione

 

 

 

 

 

Capitolo 1 2

564 804

 

1 3

Servizi e formazione sociali e medici

 

 

 

 

 

CAPITOLO 1 3

63 000

 

1 4

Agenti temporanei

 

 

 

 

 

Capitolo 1 4

363 889

 

 

Totale del titolo 1

3 060 000

 

2

Funzionamento dell’agenzia

 

 

 

 

2 0

Immobili e costi associati

 

 

 

 

 

Capitolo 2 0

804 430

 

2 1

Beni mobili e spese accessorie

 

 

 

 

 

Capitolo 2 1

340 000

 

2 2

Spese di funzionamento amministrativo

 

 

 

 

 

Capitolo 2 2

189 436

 

2 3

TCI

 

 

 

 

 

Capitolo 2 3

600 000

 

2 4 0

Consiglio di amministrazione

 

 

 

 

 

Capitolo 2 4

438 134

 

2 5 0

CDT (Lussemburgo)

 

 

 

 

 

Capitolo 2 5

58 000

 

 

Totale del titolo 2

2 430 000

 

3

Spese operative

 

 

 

 

3 0

Attività di gruppo

 

 

 

 

 

Capitolo 3 0

571 561

 

3 1

Attività operative

 

 

 

 

 

Capitolo 3 1

688 439

 

3 4

Funzione di audit interno

 

 

 

 

 

Capitolo 3 4

50 000

 

 

Titolo 3

1 310 000

 

 

Totale generale

6 800 000

 


Rettifiche

30.12.2005   

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L 347/99


Rettifica del regolamento (CE) n. 2163/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per i prodotti del settore delle carni bovine

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 342 del 24 dicembre 2005 )

In copertina, nel titolo, e a pagina 70, nel titolo e alla data di adozione:

anziché:

«22 dicembre 2005»,

leggi:

«23 dicembre 2005».