ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 345

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
28 dicembre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 2165/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo

1

 

*

Regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

5

 

*

Regolamento (CE) n. 2167/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/2004 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di polietilentereftalato (PET) originarie, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese

11

 

*

Regolamento (CE) n. 2168/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/94 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento del Fondo di coesione nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore

15

 

*

Direttiva 2005/92/CE del Consiglio, del 12 dicembre 2005, che modifica la direttiva 77/388/CEE in relazione alla durata di applicazione dell’aliquota normale minima dell'IVA

19

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili

21

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di bielorussia che modifica l’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia

23

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 23 dicembre 2005, relativa alla prosecuzione nel 2006 delle prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di Prunus domestica e Prunus persica (L) Batsch, Malus Mill. e Rubus idaeus L. a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio iniziate nel 2002, nel 2003 e nel 2004

28

 

*

Decisione della Commissione, del 23 dicembre 2005, che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto riguarda l’estensione dei piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d’emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in alcune zone degli Stati federali Renania Settentrionale-Vestfalia e Renania-Palatinato (Germania) [notificata con il numero C(2005) 5621]

30

 

 

Banca centrale europea

 

*

Indirizzo della Banca centrale europea, del 15 dicembre 2005, che modifica l’indirizzo BCE/2000/1 relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della Banca centrale europea (BCE/2005/15)

33

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002)

35

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

28.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/1


REGOLAMENTO (CE) N. 2165/2005 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1) vieta la sovrappressione delle uve e la pressatura delle fecce di vino per evitare che vengano prodotti vini di qualità scadente e dispone a tal fine la distillazione obbligatoria delle vinacce e delle fecce. Dal momento che le strutture di produzione e di mercato della zona viticola della Slovenia e della Slovacchia sono in grado di garantire il conseguimento degli obiettivi di tale disposizione, per i produttori di queste regioni è opportuno sostituire l’obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione con l’obbligo di ritiro controllato di questi sottoprodotti.

(2)

L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 dispone che al momento dell’adesione si decida se la Polonia debba essere classificata nella zona viticola A dell’allegato III del medesimo regolamento, che stabilisce la delimitazione in zone viticole delle superfici vitate degli Stati membri. Le autorità polacche hanno comunicato alla Commissione le informazioni sulle superfici vitate polacche e sulla loro situazione geografica. Tali informazioni consentono di classificare dette superfici vitate nella zona viticola A.

(3)

In seguito alla recente semplificazione della delimitazione delle aree viticole della Repubblica ceca che sono classificate nelle zone A e B di tale allegato III è opportuno adattare di conseguenza l’allegato introducendo le nuove denominazioni di tali zone viticole.

(4)

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/1999 contiene l’elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati per l’elaborazione dei vini. Numerose pratiche e numerosi trattamenti enologici non contemplati in tale allegato sono stati autorizzati in via sperimentale da alcuni Stati membri alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (2). In base ai risultati ottenuti, tali pratiche e trattamenti sono ritenuti in grado di garantire un migliore controllo della vinificazione e della conservazione dei prodotti in questione e non presentano rischi per la salute dei consumatori. Dette pratiche e trattamenti sperimentali in uso negli Stati membri sono già riconosciuti e ammessi dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino. È pertanto opportuno ammettere definitivamente a livello comunitario tali pratiche e trattamenti enologici.

(5)

A norma dell’allegato VI, sezione D, punto 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, i vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) possono essere ottenuti o elaborati soltanto da uve provenienti da varietà di vite che figurano nell’elenco dello Stato membro produttore, raccolte nella regione determinata. Tuttavia, a norma della sezione D, punto 2, dello stesso allegato, quando si tratta di una pratica tradizionale regolata da disposizioni particolari dello Stato membro produttore, quest’ultimo può consentire, a determinate condizioni, sino al 31 agosto 2005 al più tardi, con autorizzazioni esplicite e con riserva di un adeguato controllo, che un vino spumante di qualità prodotto in regioni determinate (v.s.q.p.r.d.) sia ottenuto correggendo il prodotto di base con l’aggiunta di uno o più prodotti vitivinicoli non originari della regione determinata di cui tale vino porta il nome.

(6)

L’Italia ha applicato tale deroga per l’elaborazione dei v.s.q.p.r.d. «Conegliano-Valdobbiadene» e «Montello e Colli Asolani». Per adeguare gli aspetti strutturali relativi alla pratica tradizionale di produzione di tali vini è opportuno prorogare la deroga fino al 31 dicembre 2007.

(7)

A norma dell’allegato III, punto 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1493/1999, la superficie vitata della Danimarca e della Svezia fa parte della zona viticola A. Oggi questi due Stati membri sono in grado di produrre vini da tavola con indicazione geografica. Occorre pertanto inserire nell’allegato VII, sezione A, punto 2, le menzioni «Lantvin» e «Regional vin».

(8)

È opportuno disporre che si applichino a Cipro le deroghe previste all’allegato VII, sezione D, punto 1, e all’allegato VIII, sezione F, lettera a), che consentono l’uso di una o più lingue ufficiali della Comunità nelle indicazioni figuranti sull’etichettatura.

(9)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1493/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 è modificato come segue:

1)

all’articolo 27, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Le persone fisiche o giuridiche ovvero le associazioni di persone che procedano alla trasformazione dell’uva raccolta nella zona viticola A, nella parte tedesca della zona viticola B o su superfici vitate nella Repubblica ceca, a Malta, in Austria, in Slovenia o in Slovacchia sono tenute a ritirare, previo controllo e a condizioni da determinare, i sottoprodotti ottenuti da tale trasformazione.»;

2)

gli allegati III, IV, VI, VII e VIII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia il punto 3 dell’allegato del presente regolamento è applicabile a partire dal 1o settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addi 20 dicembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2005 della Commissione (GU L 188 del 20.7.2005, pag. 3).


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono modificati come segue.

1)

L’allegato III, è modificato come segue:

a)

il punto 1 è modificato come segue:

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

in Belgio, in Danimarca, in Irlanda, nei Paesi Bassi, in Polonia, in Svezia e nel Regno Unito: l’area viticola di questi paesi;»

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

nella Repubblica ceca: l’area viticola Cechy.»;

b)

al punto 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

nella Repubblica ceca: l’area viticola Morava e le superfici coltivate a vigne che non sono incluse nel punto 1, lettera d);».

2)

L’allegato IV è modificato come segue:

a)

il punto 1 è modificato come segue:

la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

trattamento dei mosti e dei vini nuovi ancora in fermentazione con carbone per uso enologico entro certi limiti;»

alla lettera j), dopo il primo trattino è inserito il trattino seguente:

«—

sostanze proteiche di origine vegetale,»

è aggiunta la lettera seguente:

«s)

aggiunta di acido L-ascorbico entro certi limiti.»;

b)

il punto 3 è modificato come segue:

alla lettera m), dopo il primo trattino è inserito il trattino seguente:

«—

sostanze proteiche di origine vegetale,»

sono aggiunte le lettere seguenti:

«z quater)

aggiunta di dimetildicarbonato (DMDC) ai vini per garantirne la stabilizzazione microbiologica, entro certi limiti e a condizioni da determinare;

z quinquies)

aggiunta di mannoproteine di lieviti per garantire la stabilizzazione tartrica e proteica dei vini.»;

c)

al punto 4 è aggiunta la lettera seguente:

«e)

uso di pezzi di legno di quercia nella lavorazione dei vini.»

3)

All’allegato VI, sezione D, punto 2, primo comma, la data «31 agosto 2005» è sostituita dalla data «31 dicembre 2007».

4)

L’allegato VII è modificato come segue:

a)

alla sezione A, punto 2, lettera b), il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«—

una delle menzioni seguenti a condizioni da determinare: “Vino de la tierra”, “οίνος τοπικός”, “zemské víno”, “regional vin”, “Landwein”, “ονομασία κατά παράδοση”, “regional wine”, “vin de pays”, “indicazione geografica tipica”, “tájbor”, “inbid ta’ lokalità tradizzjonali,”, “landwijn”, “vinho regional”, “deželno vino PGO”, “deželno vino s priznano geografsko oznako”, “geograafilise tähistusega lauavein”, “lantvin”quando una tale menzione è usata i termini “vino da tavola” non sono richiesti.»;

b)

alla sezione D, punto 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Per i prodotti originari della Grecia e di Cipro le indicazioni di cui al secondo comma possono essere ripetute in una o più lingue ufficiali della Comunità.»

5)

All’allegato VIII, sezione F, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

le indicazioni seguenti sono redatte unicamente nella lingua ufficiale dello Stato membro sul cui territorio è stato elaborato il prodotto:

per i v.s.q.p.r.d., l’indicazione del nome della regione determinata di cui alla sezione B, punto 4, secondo trattino,

per i v.s.q.p.r.d. o per i vini spumanti di qualità, l’indicazione del nome di un’altra unità geografica di cui alla sezione E, punto 1.

Tuttavia, per i prodotti di cui al primo e al secondo trattino elaborati in Grecia o a Cipro tali indicazioni possono essere ripetute in una o più lingue ufficiali della Comunità;».


28.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/5


REGOLAMENTO (CE) N. 2166/2005 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2005

che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Secondo i recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), gli stock di nasello e di scampo nelle acque delle divisioni CIEM VIIIc e IXa registrano, a seguito della mortalità alieutica, una diminuzione delle quantità di pesci adulti tale da poter compromettere la ricostituzione di questi stock mediante la riproduzione; essi rischiano quindi l’esaurimento.

(2)

È necessario adottare misure per l’attuazione di piani pluriennali finalizzati alla ricostituzione di tali stock, conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (2).

(3)

L’obiettivo di tali piani dovrebbe essere la ricostituzione degli stock entro limiti di sicurezza biologica in un arco di tempo di dieci anni.

(4)

L’obiettivo dovrebbe ritenersi conseguito quando gli stock sono considerati entro limiti di sicurezza biologica dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), alla luce del parere più recente del CIEM.

(5)

Per conseguire questo obiettivo, il livello della mortalità alieutica dovrebbe essere gestito in modo tale da essere ridotto di anno in anno.

(6)

Tale contenimento del tasso di mortalità alieutica può essere ottenuto mediante un metodo adeguato per stabilire il livello dei totali ammissibili di catture (TAC) degli stock interessati ed un sistema che preveda zone di divieto e limitazioni dei chilowatt-giorni, limitando lo sforzo di pesca su tali stock in modo da rendere impossibile il superamento dei TAC.

(7)

Una volta conseguito l’obiettivo della ricostituzione, è opportuno che il Consiglio decida, su proposta della Commissione, le misure di gestione da attuare in conformità dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

(8)

Per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento sono necessarie ulteriori misure di controllo oltre a quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (3).

(9)

Ai fini della ricostituzione degli stock di scampo, alcune zone di riproduzione di questa specie devono essere protette dalla pesca. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E OBIETTIVO

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un piano per la ricostituzione dei seguenti stock (di seguito «gli stock»):

a)

lo stock di nasello delle divisioni VIIIc e IXa definite dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM);

b)

lo stock di scampo della divisione CIEM VIIIc;

c)

lo stock di scampo della divisione CIEM IXa.

Articolo 2

Obiettivo del piano di ricostituzione

Il piano di ricostituzione è inteso a ricostituire gli stock entro limiti di sicurezza biologica, in conformità delle informazioni fornite dal CIEM. Pertanto:

a)

per quanto riguarda lo stock di cui all’articolo 1, lettera a), esso dovrà raggiungere una biomassa dei riproduttori pari a 35 000 tonnellate nel corso di due anni consecutivi, in base alle relazioni scientifiche disponibili, o aumentare i quantitativi di individui maturi entro un periodo di dieci anni in modo da raggiungere valori pari o superiori a 35 000 tonnellate. Tale valore è adeguato alla luce dei nuovi dati scientifici trasmessi dal CSTEP;

b)

per quanto riguarda gli stock di cui all’articolo 1, lettere b) e c), essi dovranno essere ricostituiti entro limiti di sicurezza biologica nell’arco di un periodo di dieci anni.

Articolo 3

Valutazione delle misure di ricostituzione

1.   Nel secondo anno di applicazione del presente regolamento e in ciascuno degli anni successivi la Commissione, sulla base del parere del CIEM e del CSTEP, valuta l’impatto delle misure di ricostituzione sugli stock e sulle attività di pesca ad essi correlate.

2.   Quando, a seguito della valutazione annuale, la Commissione constata che per uno stock è stato conseguito l’obiettivo di cui all’articolo 2, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, di sostituire per quello stock il piano di ricostituzione previsto dal presente regolamento con un piano di gestione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

3.   Quando, a seguito della valutazione annuale, la Commissione constata che uno stock non presenta segni di recupero, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, l’adozione di misure supplementari e/o alternative intese ad assicurare la ricostituzione dello stock.

CAPO II

TOTALI AMMISSIBILI DI CATTURE

Articolo 4

Fissazione dei TAC

1.   Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, il TAC relativo all’anno successivo per gli stock interessati.

2.   Il TAC per lo stock di cui all’articolo 1, lettera a), è fissato conformemente all’articolo 5.

3.   I TAC per gli stock di cui all’articolo 1, lettere b) e c), sono fissati conformemente all’articolo 6.

Articolo 5

Procedimento per la fissazione del TAC per lo stock di nasello

1.   Ove il tasso di mortalità alieutica dello stock di cui all’articolo 1, lettera a), sia stato stimato dal CSTEP, alla luce della più recente relazione del CIEM, superiore allo 0,3 % annuo, il TAC non supera il livello indicato dalla valutazione scientifica del CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, come necessario per ottenere una riduzione del 10 % del tasso di mortalità alieutica nell’anno di applicazione rispetto al tasso stimato per l’anno precedente.

2.   Ove il tasso di mortalità alieutica dello stock di cui all’articolo 1, lettera a), sia stato stimato dal CSTEP, alla luce della più recente relazione del CIEM, pari o inferiore allo 0,3 % annuo, il TAC è fissato al livello indicato dalla valutazione scientifica del CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, come necessario per ottenere un tasso annuo di mortalità alieutica dello 0,27 % nell’anno di applicazione.

3.   Ove il CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, sia in grado di calcolare un livello di catture corrispondente ai tassi di mortalità specificati ai paragrafi 1 e 2 soltanto per una parte delle divisioni CIEM VIIIc e IXa, il TAC è fissato ad un livello che sia compatibile con:

a)

il livello di catture corrispondente al tasso di mortalità indicato nella zona oggetto dei pareri scientifici; e

b)

il mantenimento di un rapporto costante di catture tra la zona oggetto dei pareri scientifici e l’insieme delle divisioni VIIIc e IXa. Il rapporto è calcolato sulla base delle catture nel corso dei tre anni precedenti a quello in cui è adottata la decisione.

Il metodo di calcolo utilizzato è fornito nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 6

Procedimento per la fissazione dei TAC per gli stock di scampo

I TAC per gli stock di cui all’articolo 1, lettere b) e c), sono fissati, sulla base della valutazione scientifica più recente del CSTEP, al livello considerato necessario per indurre lo stesso cambiamento relativo nel tasso di mortalità conseguito per lo stock di cui all’articolo 1, lettera a), in applicazione dell’articolo 5.

Articolo 7

Limiti alla variazione dei TAC

A decorrere dal primo anno di applicazione del presente regolamento si applicano le seguenti norme:

a)

qualora l’applicazione dell’articolo 5 o dell’articolo 6 dia come risultato un TAC superiore di oltre il 15 % a quello dell’anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non superi di oltre il 15 % quello dell’anno interessato;

b)

qualora l’applicazione dell’articolo 5 o dell’articolo 6 dia come risultato un TAC inferiore di oltre il 15 % a quello dell’anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non sia inferiore di oltre il 15 % a quello dell’anno interessato.

CAPO III

LIMITAZIONE DELLO SFORZO DI PESCA

Articolo 8

Limitazione dello sforzo

1.   I TAC di cui al capo II sono integrati da un regime di limitazione dello sforzo di pesca, basato sui bacini geografici e sui gruppi di attrezzi da pesca, nonché sulle condizioni associate per l’utilizzazione di queste possibilità di pesca specificate nell’allegato IVb del regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (5).

2.   Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, sulla base di una proposta della Commissione, sugli adeguamenti del numero massimo di giorni di pesca disponibili per le navi soggette al regime di limitazione dello sforzo di pesca di cui al paragrafo 1. L’adeguamento è in proporzione diretta all’adeguamento annuo della mortalità alieutica stimato dal CIEM e dal CSTEP coerentemente con l’applicazione dei tassi di mortalità alieutica stabiliti secondo il metodo descritto all’articolo 5.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, ciascuno Stato membro interessato può attuare un metodo diverso di gestione dello sforzo nella parte della divisione IXa situata ad est di 7°23′48″ di longitudine ovest misurati secondo la norma WGS84. Tale metodo fissa un livello di riferimento dello sforzo di pesca pari allo sforzo di pesca compiuto nel 2005. Per il 2006 e gli anni successivi lo sforzo di pesca è adeguato di un quantitativo che sarà deciso a maggioranza qualificata dal Consiglio sulla base di una proposta della Commissione. Tale adeguamento è proposto dopo aver esaminato i pareri più recenti del CSTEP ed alla luce della relazione più recente del CIEM. In mancanza di una decisione del Consiglio, gli Stati membri interessati garantiscono che lo sforzo di pesca non oltrepassi il livello di riferimento.

4.   La Commissione può chiedere agli Stati membri che hanno usufruito della deroga di cui al paragrafo 3 di fornire una relazione sull’attuazione di eventuali altri metodi di gestione dello sforzo. La Commissione trasmette tale relazione a tutti gli altri Stati membri.

5.   Ai fini del paragrafo 3 lo sforzo di pesca è misurato come la somma, per anno civile, dei prodotti tra la potenza motrice totale installata misurata in chilowatt e il numero di giorni di pesca nella zona in questione ottenuti per tutte le navi interessate.

CAPO IV

CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA

Articolo 9

Margine di tolleranza

1.   In deroga all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (6), la tolleranza nella stima del quantitativo degli stock interessati, espresso in chilogrammi, è pari all’8 % del quantitativo registrato nel giornale di bordo. Nel caso in cui la normativa comunitaria non stabilisca un fattore di conversione, si applica il fattore di conversione adottato dallo Stato membro di cui il peschereccio batte bandiera.

2.   Il paragrafo 1 non si applica se il quantitativo degli stock interessati a bordo è inferiore a 50 kg.

Articolo 10

Pesatura degli sbarchi

Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché, prima della vendita, i quantitativi dello stock di cui all’articolo 1, lettera a), superiori a 300 kg e/o i quantitativi dello stock di cui all’articolo 1, lettera b) e/o c), superiori a 150 kg pescati in una delle zone di cui all’articolo 1 siano pesati con bilance del tipo usato nei centri di vendita all’asta.

Articolo 11

Notifica preliminare

Il comandante di un peschereccio comunitario che ha operato nelle zone di cui all’articolo 1 e che intende trasbordare un quantitativo detenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo comunica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, con un preavviso di almeno 24 ore, le seguenti informazioni:

il nome del porto o del luogo di scarico,

l’ora prevista di arrivo in tale porto o luogo di scarico,

i quantitativi espressi in chilogrammi di peso vivo di tutte le specie di cui detiene a bordo un quantitativo superiore a 50 kg.

Detta notifica può essere effettuata anche da un rappresentante del comandante del peschereccio.

Articolo 12

Stivaggio separato del nasello e dello scampo

1.   Allorché quantitativi dello stock di cui all’articolo 1, lettera a), superiori a 50 kg sono stivati a bordo di una nave, è vietato detenere a bordo di un peschereccio comunitario quantitativi degli stock di cui all’articolo 1 mescolati con altre specie di organismi marini in un recipiente.

2.   I comandanti dei pescherecci comunitari prestano agli ispettori degli Stati membri l’assistenza necessaria per consentire loro di procedere ad un controllo incrociato tra i quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e le catture degli stock interessati detenute a bordo.

Articolo 13

Trasporto del nasello e dello scampo

1.   Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi dello stock di cui all’articolo 1, lettera a), superiori a 300 kg o degli stock di cui all’articolo 1, lettera b) e/o c), superiori a 150 kg pescati in una delle zone geografiche di cui all’articolo 1 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati prima di essere trasportati in un luogo diverso dal porto di primo sbarco.

2.   In deroga all’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi dello stock di cui all’articolo 1, lettera a), superiori a 300 kg trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni previste all’articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento, indicante i quantitativi trasportati di queste specie. L’esenzione prevista dall’articolo 13, paragrafo 4, lettera b), dello stesso regolamento non si applica.

Articolo 14

Programma di controllo specifico

In deroga all’articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il programma di controllo specifico per gli stock può avere una durata superiore a due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore.

CAPO V

MODIFICHE AL REGOLAMENTO (CE) N. 850/98

Articolo 15

Restrizioni per la pesca dello scampo

Nel regolamento (CE) n. 850/98 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 29 ter

Restrizioni per la pesca dello scampo

1.   Durante i periodi di seguito riportati la pesca con:

i)

reti a strascico o reti da traino di tipo analogo operanti a contatto con il fondo marino; e

ii)

nasse, è vietata nelle zone geografiche delimitate da una lossodromia compresa tra i seguenti punti, misurati secondo la norma WGS84:

a)

dal 1o giugno al 31 agosto compreso:

 

42°23′ latitudine nord e 08°57′ longitudine ovest

 

42°00′ latitudine nord e 08°57′ longitudine ovest

 

42°00′ latitudine nord e 09°14′ longitudine ovest

 

42°04′ latitudine nord e 09°14′ longitudine ovest

 

42°09′ latitudine nord e 09°09′ longitudine ovest

 

42°12′ latitudine nord e 09°09′ longitudine ovest

 

42°23′ latitudine nord e 09°15′ longitudine ovest

 

42°23′ latitudine nord e 08°57′ longitudine ovest

b)

dal 1o maggio al 31 agosto compreso:

 

37°45′ latitudine nord e 009°00′ longitudine ovest

 

38°10′ latitudine nord e 009°00′ longitudine ovest

 

38°10′ latitudine nord e 009°15′ longitudine ovest

 

37°45′ latitudine nord e 009°20′ longitudine ovest

2.   In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, la pesca con reti a strascico o reti da traino di tipo analogo operanti a contatto con il fondo marino nella zona geografica e nel periodo di cui al paragrafo 1, lettera b), è autorizzata a condizione che la cattura accessoria di scampi non superi il 2 % del peso totale della cattura.

3.   In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, la pesca con nasse che non catturano gli scampi è autorizzata nella zona geografica e nel periodo di cui al paragrafo 1, lettera b).

4.   Nelle zone geografiche e al di fuori dei periodi di cui al paragrafo 1, le catture accessorie di scampi non possono superare il 5 %.

5.   Nelle zone e al di fuori dei periodi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono che i livelli dello sforzo di pesca dei pescherecci che utilizzano reti a strascico o reti da traino di tipo analogo operanti a contatto con il fondo marino non superino i livelli dello sforzo di pesca dei pescherecci di quello Stato membro nei periodi equivalenti e nelle stesse zone nel 2004.

6.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure da essi messe in atto per adempiere all’obbligo di cui al paragrafo 5. Se la Commissione ritiene che le misure di uno Stato membro non adempiano tale obbligo, può proporre di modificarle. In assenza di accordo sulle misure tra la Commissione e lo Stato membro interessato, la Commissione può adottare misure secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (7).

Articolo 16

Relazione sul piano di ricostituzione

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente le conclusioni relative all’applicazione del piano di ricostituzione per gli stock interessati, compresi i dati socioeconomici disponibili attinenti al piano. La relazione è presentata entro il 17 gennaio 2010.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)  Parere espresso il 14 aprile 2005 (Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(3)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(4)  GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1568/2005 (GU L 252 del 28.9.2005, pag. 2).

(5)  GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1936/2005 (GU L 311 del 26.11.2005, pag. 1).

(6)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 10).

(7)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59


ALLEGATO

Metodo per il calcolo di un TAC per le divisioni VIIIc e IXa per il nasello qualora siano disponibili previsioni scientifiche sulle catture soltanto per una parte della zona

Se le previsioni scientifiche sulle catture in una sottozona all’interno delle divisioni VIIIc e IXa corrispondenti al tasso di mortalità alieutica di cui all’articolo 5 indicano un valore pari a x tonnellate, la media delle catture per tale sottozona nei tre anni precedenti è di y tonnellate e la media delle catture per tutte le divisioni VIIIc e IXa nei tre anni precedenti è di z tonnellate, il TAC è calcolato come zx/y tonnellate.


28.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/11


REGOLAMENTO (CE) N. 2167/2005 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/2004 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di polietilentereftalato («PET») originarie, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Le misure attualmente in vigore sulle importazioni nella Comunità di polietilentereftalato («PET») originarie, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese («RPC») consistono in dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1467/2004 del Consiglio (2). Ai sensi dello stesso regolamento, sono stati istituiti dazi antidumping anche sulle importazioni di PET originarie dell’Australia.

B.   INCHIESTA ATTUALE

1.   Domanda di riesame

(2)

Dopo l’istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni di PET originarie della RPC, la Commissione ha ricevuto una richiesta di avviare un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1467/2004, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, dalla società Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd. («il richiedente»). Il richiedente affermava di non essere collegato ad alcun produttore esportatore della RPC soggetto alle misure antidumping in vigore per il PET. Esso dichiarava inoltre di non aver esportato PET verso la Comunità nel periodo dell’inchiesta iniziale («PI iniziale», vale a dire dal 1o aprile 2002 al 31 marzo 2003) e di aver iniziato ad esportare PET verso Comunità dopo questo periodo.

2.   Avvio del riesame relativo al nuovo esportatore

(3)

La Commissione ha esaminato le prove presentate dal richiedente e le ha ritenute sufficienti per giustificare l’avvio di un riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e aver dato all’industria comunitaria interessata l’opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con il regolamento (CE) n. 523/2005 (3), un riesame del regolamento (CE) n. 1467/2004 in relazione al richiedente e ha iniziato l’inchiesta.

(4)

Con il regolamento della Commissione che avvia il riesame è stato abrogato il dazio antidumping di 184 EUR/t istituito dal regolamento (CE) n. 1467/2004 sulle importazioni di PET prodotto dal richiedente. Contestualmente, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è stato chiesto alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare tali importazioni.

3.   Prodotto in esame

(5)

Il prodotto oggetto dell’attuale riesame è lo stesso dell’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore sulle importazioni di PET originarie della RPC («l’inchiesta iniziale»), vale a dire PET avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5, classificato al codice NC 3907 60 20.

4.   Parti interessate

(6)

La Commissione ha informato ufficialmente dell’avvio del riesame il richiedente e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione.

(7)

La Commissione ha inoltre inviato al richiedente un modulo di richiesta del trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») e un questionario, ricevendo risposte entro i termini stabiliti. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, compresa la richiesta di TEM, e ha effettuato una visita di verifica presso la sede del richiedente.

5.   Periodo dell’inchiesta

(8)

L’inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo dal 1o ottobre 2003 al 31 dicembre 2004 («periodo dell’inchiesta» o «PI»).

C.   ESITO DELL’INCHIESTA

1.   Qualifica di «nuovo esportatore»

(9)

L’inchiesta ha confermato che il richiedente non aveva esportato il prodotto in esame durante il PI iniziale e che aveva cominciato ad esportarlo nella Comunità dopo questo periodo.

(10)

Inoltre, il richiedente è stato in grado di dimostrare di non essere collegato con nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping in vigore sulle importazioni di PET originarie della RPC.

(11)

In tale contesto, si conferma che il richiedente deve essere considerato «nuovo esportatore» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(12)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo nel caso dei produttori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, ovvero quando è dimostrata la prevalenza di condizioni dell’economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. I criteri suddetti sono riportati di seguito in forma sintetica:

le decisioni delle imprese vengono prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative ingerenze statali, e i costi rispecchiano i valori di mercato;

le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e d’applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità (international accounting standards o «principi IAS»);

non vi sono distorsioni derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità;

le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(13)

La Commissione ha raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie e verificato presso la sede della società in questione tutte le informazioni presentate nel modulo di richiesta di TEM.

(14)

Dall’inchiesta è risultato che i cinque criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base erano integralmente soddisfatti del richiedente. Si è pertanto deciso di concedere al richiedente il TEM.

3.   Dumping

(15)

Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, i servizi della Commissione hanno in primo luogo stabilito se le vendite complessive del prodotto in questione effettuate dal richiedente sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle sue vendite all’esportazione verso la Comunità. In conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite effettuate sul mercato interno sono considerate rappresentative quando il loro volume totale corrisponde ad almeno il 5 % del volume complessivo delle esportazioni verso la Comunità. I servizi della Commissione hanno stabilito che il volume complessivo delle vendite di PET effettuate dal richiedente sul mercato interno era rappresentativo.

(16)

Non è stata fatta distinzione tra i vari tipi del prodotto in esame. Pertanto non è stato necessario procedere ad un ulteriore esame per stabilire se le vendite di ciascun tipo di prodotto sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.

(17)

È stato inoltre esaminato se le vendite interne di quantitativi rappresentativi di PET potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, stabilendo la percentuale delle vendite remunerative del prodotto in questione ad acquirenti indipendenti. Poiché le vendite remunerative di PET erano superiori all’80 % del volume totale delle vendite del prodotto sul mercato interno, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite, anche non remunerative, del prodotto effettuate sul mercato interno durante il PI.

(18)

Di conseguenza, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base ai prezzi pagati o pagabili sul mercato interno della RPC.

(19)

Il prodotto in esame è stato esportato direttamente verso acquirenti indipendenti della Comunità. Pertanto, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in base ai prezzi all’esportazione effettivamente pagati o pagabili.

(20)

Il valore normale e i prezzi all’esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Opportuni adeguamenti sono stati concessi ogniqualvolta è stato accertato che essi fossero ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova sottoposti a verifica.

(21)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione del prodotto in esame.

(22)

Dal confronto è emersa l’esistenza di pratiche di dumping. Il margine di dumping espresso in percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per la società Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd., risulta del 5,6 %.

D.   MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME

(23)

Considerate le risultanze dell’inchiesta, si ritiene opportuno applicare al richiedente un dazio antidumping definitivo pari al livello del margine di dumping accertato.

(24)

È stato ritenuto che il dazio antidumping modificato dovesse assumere la stessa forma dei dazi istituiti dal regolamento (CE) n. 1467/2004. È stato stabilito che i prezzi del PET possono oscillare secondo l’andamento dei prezzi del greggio. Si è pertanto ritenuto opportuno istituire dazi sotto forma di un importo specifico per tonnellata. Di conseguenza, il dazio antidumping, calcolato in base al margine di dumping espresso in percentuale, applicato alle importazioni di PET provenienti dalla Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd., è pari a 45 EUR/t.

(25)

Il margine di dumping del 5,6 % stabilito per il PI è inferiore al livello di eliminazione del pregiudizio del 27,3 %, fissato su scala nazionale per la RPC nell’ambito dell’inchiesta iniziale. Si propone pertanto di istituire un dazio di 45 EUR/t, fondato su un margine di dumping del 5,6 %, e di modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1467/2004.

E.   RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

(26)

Alla luce delle risultanze sopraesposte, il dazio antidumping applicabile al richiedente è riscosso a titolo retroattivo sulle importazioni del prodotto in esame assoggettate a registrazione a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 523/2005.

F.   COMUNICAZIONI

(27)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva istituire un dazio antidumping definitivo modificato sulle importazioni di PET provenienti dal richiedente e riscuotere tale dazio a titolo retroattivo sulle importazioni del prodotto in esame assoggettate a registrazione. Le loro osservazioni sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

(28)

Il presente riesame non incide sulla data in cui scadranno, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure istituite dal regolamento (CE) n. 1467/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   La tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/2004 è modificata con l’aggiunta del testo seguente:

«Paese

Impresa

Dazio

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co. Ltd

45 EUR/t

A510»

2.   Il dazio istituito è inoltre riscosso retroattivamente sulle importazioni del prodotto in questione registrate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 523/2005.

Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni, originarie della Repubblica popolare cinese, del prodotto in questione fabbricato dalla Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd.

3.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

B. BRADSHAW


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 271 del 19.8.2004, pag. 1.

(3)  GU L 84 del 2.4.2005, pag. 9.


28.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/15


REGOLAMENTO (CE) N. 2168/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1831/94 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento del Fondo di coesione nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1164/1994 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/1994 della Commissione (2) si applica a tutte le iniziative ammissibili previste all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1164/94.

(2)

Occorre aggiornare il regolamento (CE) n. 1831/94 per rendere più efficace il sistema di comunicazione delle irregolarità.

(3)

È opportuno precisare che la definizione di «irregolarità» di cui al regolamento (CE) n. 1681/94 è tratta dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (3).

(4)

È necessario precisare il concetto di «sospetto di frode» tenendo conto della definizione di frode contenuta nella convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (4).

(5)

È opportuno allineare la definizione di «primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario» a quella del regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell’11 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all’organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore (5).

(6)

È altresì necessario precisare il concetto «fallimento», nonché la nozione di «operatore economico».

(7)

Al fine di rafforzare il valore aggiunto del sistema delle comunicazioni, è opportuno precisare l’obbligo di comunicare i casi di sospetto di frode ai fini di un’analisi del rischio e, a questo titolo, la qualità delle informazioni trasmesse deve essere garantita.

(8)

È opportuno precisare che il regolamento (CE) n. 1831/94 continua ad applicarsi ai casi già notificati di irregolarità riguardanti importi inferiori a 10 000 EUR.

(9)

È necessario precisare quali sono le informazioni ritenute necessarie per permettere il trattamento dei casi in cui il recupero non può essere effettuato o previsto.

(10)

Per ridurre l’onere degli Stati membri risultante dalle comunicazioni e per una maggiore efficacia, è opportuno aumentare la soglia minima a partire dalla quale i casi di irregolarità devono essere comunicati dagli Stati membri, nonché precisare i casi in cui sono previste eccezioni.

(11)

Il regolamento (CE) n. 1831/94 deve applicarsi fatto salvo l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1386/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, recante dettagliate modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, riguardo ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi dal Fondo di coesione, nonché alla procedura per le rettifiche finanziarie (6).

(12)

Occorre tener conto degli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7), e dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (8).

(13)

Occorre stabilire tassi di conversione per gli Stati membri che non partecipano alla zona euro.

(14)

Il regolamento (CE) n. 1831/94 deve pertanto essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1831/94 è modificato come segue:

1)

È aggiunto il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1)

“irregolarità”: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario, derivante dall’azione o dall’omissione di un operatore economico, che ha o potrebbe avere l’effetto di arrecare un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee attraverso l’imputazione al bilancio comunitario di una spesa indebita;

2)

“operatore economico”: qualsiasi soggetto che partecipa alla realizzazione di un intervento dei Fondi, ad eccezione degli Stati membri nell’esercizio delle loro prerogative di diritto pubblico;

3)

“primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario”: una prima valutazione scritta stilata da un’autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti accerta l’esistenza di un’irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario;

4)

“sospetto di frode”: irregolarità che a livello nazionale determina l’inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l’esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punto a), della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

5)

“fallimento”: le procedure concorsuali di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio (9).

2)

L’articolo 2 è soppresso.

3)

All’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1.   Entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre, gli Stati membri beneficiari trasmettono alla Commissione un elenco delle irregolarità oggetto di un primo atto di accertamento amministrativo e/o giudiziario. A tal fine essi forniscono, in ogni caso, le precisazioni seguenti:

a)

l’identificazione del progetto o dell’azione interessata e il numero del progetto o il codice CCI (Codice comune d’identificazione);

b)

la disposizione violata;

c)

la data e la fonte della prima informazione che ha fatto sospettare l’esistenza di una frode;

d)

le pratiche utilizzate per commettere l’irregolarità;

e)

eventualmente, se la pratica in questione fa sospettare l’esistenza di una frode;

f)

il modo in cui l’irregolarità è stata scoperta;

g)

eventualmente, gli Stati membri e i paesi terzi interessati;

h)

il momento o il periodo in cui è stata commessa l’irregolarità;

i)

i servizi o organismi nazionali che hanno proceduto all’accertamento dell’irregolarità e i servizi cui spettano gli ulteriori provvedimenti amministrativi e/o giudiziari;

j)

la data del primo atto d’accertamento amministrativo o giudiziario dell’irregolarità;

k)

l’identità delle persone fisiche e/o giuridiche implicate o di altri soggetti partecipanti, a meno che tale indicazione risulti inutile, tenuto conto del tipo di irregolarità, ai fini della lotta contro le irregolarità;

l)

l’importo complessivo dello stanziamento approvato per l’operazione e la ripartizione del relativo cofinanziamento, tra contributo comunitario, nazionale e privato;

m)

l’importo interessato dall’irregolarità e la sua ripartizione tra contributo comunitario, nazionale e privato; se non è stato eseguito alcun pagamento relativo al contributo pubblico a favore delle persone o dei soggetti di cui alla lettera k), gli importi che sarebbero stati versati indebitamente ove non si fosse accertata l’irregolarità;

n)

l’eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero;

o)

la natura della spesa irregolare.

In deroga al primo comma, non vanno comunicati i casi seguenti:

casi in cui la sola irregolarità consista nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un’operazione cofinanziata dal bilancio comunitario in seguito al fallimento del beneficiario finale o del destinatario ultimo. Sono invece comunicate le irregolarità precedenti il fallimento e qualsiasi sospetto di frode,

casi segnalati all’autorità amministrativa da parte dell’agenzia esecutiva o dal destinatario finale spontaneamente o prima che l’autorità competente li scopra, prima o dopo la concessione del contributo pubblico,

casi in cui l’autorità amministrativa abbia rilevato un errore riguardo all’ammissibilità del progetto finanziato e proceda alla correzione dell’errore prima che sia stato versato il contributo pubblico.»

4)

L’articolo 5 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente testo:

«Gli Stati membri beneficiari comunicano alla Commissione le decisioni amministrative o giudiziarie, o i loro elementi essenziali, relative alla conclusione di tali procedimenti, indicando in particolare se i fatti accertati facciano o meno sorgere un sospetto di frode.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2.   Lo Stato membro beneficiario che ritenga che non si possa eseguire o prevedere il recupero di un importo, comunica alla Commissione, mediante una comunicazione speciale, l’entità dell’importo non recuperato e i motivi per i quali ritiene che tale somma sia a carico della Comunità o dello stesso Stato membro.

Dette informazioni devono essere sufficientemente dettagliate per consentire alla Commissione di decidere nel più breve tempo possibile, di concerto con le autorità dello Stato membro interessato, circa l’imputabilità delle conseguenze finanziarie a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, terzo capoverso, del regolamento (CE) n. 1164/94.

La comunicazione contiene almeno:

a)

la data dell’ultimo pagamento all’agenzia di esecuzione e/o al destinatario finale;

b)

una copia dell’ordine di recupero;

c)

all’occorrenza, una copia del documento attestante l’insolvibilità del beneficiario finale o destinatario ultimo;

d)

una descrizione sommaria dei provvedimenti adottati dallo Stato membro per recuperare le somme in questione, con indicazione delle date dei provvedimenti in questione.»

5)

È aggiunto il seguente articolo 6 bis:

«Articolo 6 bis

Le informazioni di cui agli articoli 3 e 4, nonché all’articolo 5, paragrafo 1, sono trasmesse, per quanto possibile, per via elettronica, utilizzando il modulo elaborato a tal fine dalla Commissione, mediante una connessione protetta.»

6)

È aggiunto il seguente articolo 8 bis:

«Articolo 8 bis

La Commissione può utilizzare tutte le informazioni di natura generale o operativa comunicate dagli Stati membri a norma del presente regolamento, al fine di effettuare analisi dei rischi per mezzo degli opportuni strumenti informatici e al fine di elaborare, sulla base delle informazioni ottenute, relazioni e dispositivi d’allarme destinati a consentire una migliore valutazione dei rischi identificati.»

7)

All’articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

«3.   Nel sottoporre a trattamento dati personali in applicazione del presente regolamento, la Commissione e gli Stati membri vigilano affinché siano rispettate le disposizioni comunitarie e nazionali relative alla protezione dei dati in questione, in particolare le disposizioni di cui alla direttiva 95/46/CE e, se del caso, al regolamento (CE) n. 45/2001.»

8)

L’articolo 12 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 12

1.   In caso di irregolarità relative a importi inferiori a 10 000 EUR a carico del bilancio comunitario, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui agli articoli 3 e 5 soltanto in seguito a esplicita richiesta della Commissione stessa.

2.   Gli Stati membri beneficiari che, alla data dell’accertamento dell’irregolarità, non hanno adottato l’euro come valuta devono convertire in euro l’importo delle spese interessate espresso in valuta nazionale. La conversione in euro viene effettuata utilizzando il tasso contabile mensile della Commissione relativo al mese durante il quale la spesa è o sarebbe stata registrata nei conti dell’autorità di pagamento del programma operativo in questione. Questo tasso è pubblicato ogni mese dalla Commissione per via elettronica.»

Articolo 2

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/94, quale applicabile prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, continua ad applicarsi ai casi relativi a importi inferiori a 10 000 EUR notificati prima del 28 febbraio 2006.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 191 del 27.7.2004, pag. 9.

(3)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(4)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

(5)  GU L 178 del 12.7.1994, pag. 43. Regolamento modificato dal regolamento (CE) 2035/2005 (GU L 328 del 15.12.2005, pag. 8).

(6)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 5.

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(8)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(9)  GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003».


28.12.2005   

IT

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L 345/19


DIRETTIVA 2005/92/CE DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2005

che modifica la direttiva 77/388/CEE in relazione alla durata di applicazione dell’aliquota normale minima dell'IVA

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), secondo comma della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (2), il Consiglio fissa il livello dell’aliquota normale da applicare dopo il 31 dicembre 2005.

(2)

L’aliquota normale dell’imposta sul valore aggiunto attualmente vigente negli Stati membri, in combinazione con i meccanismi del regime transitorio, assicura un funzionamento sostenibile di tale regime. È opportuno tuttavia evitare che divergenze sempre più accentuate tra le aliquote normali dell’IVA applicate dagli Stati membri provochino squilibri strutturali all’interno della Comunità e distorsioni della concorrenza in alcuni settori dell’economia.

(3)

Appare pertanto opportuno che l’aliquota normale minima del 15 % sia mantenuta per un altro periodo sufficientemente lungo al fine di consentire il proseguimento dell’attuazione della strategia di semplificazione e di ammodernamento della normativa comunitaria attualmente in vigore in materia di IVA.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 77/388/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All’articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, il primo e secondo comma sono sostituiti dal testo seguente:

«L’aliquota normale dell’imposta sul valore aggiunto è fissata da ciascuno Stato membro in una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi. A partire dal 1o gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2010 l’aliquota normale non può essere inferiore al 15 %.

A norma dell’articolo 93 del trattato, il Consiglio fissa il livello dell’aliquota normale da applicare dopo il 31 dicembre 2010.»

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto al 1o gennaio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2.   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

28.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/21


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2005

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili

(2005/948/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo bilaterale che proroga di un anno l’accordo bilaterale in vigore sul commercio dei prodotti tessili con la Repubblica di Bielorussia, nonché i relativi protocolli, e che introduce una serie di adeguamenti nei limiti quantitativi.

(2)

Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo dovrebbe essere firmato a nome della Comunità.

(3)

È opportuno applicare detto accordo bilaterale in via provvisoria a partire dal 1o gennaio 2006, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione e fatta salva l’applicazione provvisoria reciproca da parte della Repubblica di Bielorussia,

DECIDE:

Articolo 1

Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Bielorussia che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili (di seguito «l’accordo»).

Articolo 2

L’accordo verrà applicato in via provvisoria, in attesa della sua conclusione ufficiale e fatta salva l’applicazione reciproca provvisoria dell’accordo da parte della Repubblica di Bielorussia, a partire dal 1o gennaio 2006.

Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 3

1.   Qualora la Bielorussia non ottemperi agli obblighi di cui al paragrafo 2, punto 4 dell'accordo, il contingente per il 2006 verrà ridimensionato ai livelli applicabili al 2005.

2.   La decisione di attuare le disposizioni di cui al paragrafo 1 viene presa secondo le procedure di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)  GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1478/2005 (GU L 236 del 13.9.2005, pag. 3).


ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e la Repubblica di bielorussia che modifica l’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia

Egregio signore,

1.   Mi pregio fare riferimento all’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato il 1o aprile 1993, modificato e prorogato da ultimo dall’accordo in forma di scambio di lettere siglato il 29 novembre 2004 (di seguito «l’accordo»).

2.   Dato che l’accordo scade il 31 dicembre 2005, la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia concordano, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1 del medesimo accordo, che esso venga mantenuto in vigore per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:

2.1.

La seconda e la terza frase dell’articolo 19, paragrafo 1 dell’accordo sono sostituite dal testo seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 2006.».

2.2.

L’allegato II, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea, è sostituito dall’appendice 1 della presente lettera.

2.3.

L’allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea previe operazioni di TPP nella Repubblica di Bielorussia, è sostituito, per il periodo che va dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, dall’appendice 2 della presente lettera.

2.4.

I dazi doganali che si applicheranno nel 2006 alle importazioni in Bielorussia di prodotti tessili e dell’abbigliamento provenienti dalla Comunità europea non superano le aliquote previste per il 2003, di cui all’appendice 4 dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato l’11 novembre 1999.

Qualora dette aliquote non vengano applicate, la Comunità ha il diritto di ripristinare su base proporzionale, per il periodo rimanente di validità dell’accordo, i livelli delle restrizioni quantitative applicabili nel 2005 precisati nello scambio di lettere siglato il 29 novembre 2004.

3.   Qualora la Repubblica di Bielorussia diventasse membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima della scadenza del presente accordo, gli accordi e le norme dell’OMC verranno applicati a partire dalla data di adesione della Repubblica di Bielorussia all’OMC.

4.   La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo su quanto precede. In caso affermativo, il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l’accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2006, fatta salva la necessaria reciprocità.

Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.

Per il Consiglio dell’Unione europea

Appendice 1

«ALLEGATO II

Bielorussia

Categoria

Unità

Contingente dal 1o gennaio 2006

Gruppo IA

1

tonnellate

1 585

2

tonnellate

6 000

3

tonnellate

242

Gruppo IB

4

M pezzi

1 672

5

M pezzi

1 105

6

M pezzi

1 550

7

M pezzi

1 252

8

M pezzi

1 160

Gruppo IIA

9

tonnellate

363

20

tonnellate

329

22

tonnellate

524

23

tonnellate

255

39

tonnellate

241

Gruppo IIB

12

M paia

5 959

13

M pezzi

2 651

15

M pezzi

1 569

16

M pezzi

186

21

M pezzi

930

24

M pezzi

844

26/27

M pezzi

1 117

29

M pezzi

468

73

M pezzi

329

83

tonnellate

184

Gruppo IIIA

33

tonnellate

387

36

tonnellate

1 309

37

tonnellate

463

50

tonnellate

207

Gruppo IIIB

67

tonnellate

356

74

M pezzi

377

90

tonnellate

208

Gruppo IV

115

tonnellate

95

117

tonnellate

2 100

118

tonnellate

471

M pezzi: migliaia di pezzi»

Appendice 2

«ALLEGATO DEL PROTOCOLLO C

Categoria

Unità

A partire dal 1o gennaio 2006

4

1 000 pezzi

5 055

5

1 000 pezzi

7 047

6

1 000 pezzi

9 398

7

1 000 pezzi

7 054

8

1 000 pezzi

2 402

12

1 000 pezzi

4 749

13

1 000 pezzi

744

15

1 000 pezzi

4 120

16

1 000 pezzi

839

21

1 000 pezzi

2 741

24

1 000 pezzi

706

26/27

1 000 pezzi

3 434

29

1 000 pezzi

1 392

73

1 000 pezzi

5 337

83

tonnellate

709

74

1 000 pezzi

931»

Egregio signore

Mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del …, così redatta:

1.   Mi pregio fare riferimento all’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato il 1o aprile 1993, modificato e prorogato da ultimo dall’accordo in forma di scambio di lettere siglato il 29 novembre 2004 (di seguito “l’accordo”).

2.   Dato che l’accordo scade il 31 dicembre 2005, la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia concordano, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1 del medesimo accordo, che esso venga mantenuto in vigore per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:

2.1.

La seconda e la terza frase dell’articolo 19, paragrafo 1 dell’accordo sono sostituite dal testo seguente:

“Esso si applica fino al 31 dicembre 2006.”

2.2.

L’allegato II, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea, è sostituito dall’appendice 1 della presente lettera.

2.3.

L’allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea previe operazioni di TPP nella Repubblica di Bielorussia, è sostituito, per il periodo che va dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, dall’appendice 2 della presente lettera.

2.4.

I dazi doganali che si applicheranno nel 2006 alle importazioni in Bielorussia di prodotti tessili e dell’abbigliamento provenienti dalla Comunità europea non superano le aliquote previste per il 2003, di cui all’appendice 4 dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato l’11 novembre 1999.

Qualora dette aliquote non vengano applicate, la Comunità ha il diritto di ripristinare su base proporzionale, per il periodo rimanente di validità dell’accordo, i livelli delle restrizioni quantitative applicabili nel 2005 precisati nello scambio di lettere siglato il 29 novembre 2004.

3.   Qualora la Repubblica di Bielorussia diventasse membro dell’Organizzazione mondiale del commercio prima della scadenza del presente accordo, le restrizioni in vigore verranno progressivamente abolite nel quadro dell’accordo OMC sui tessili e sull’abbigliamento e del protocollo di adesione della Bielorussia all’OMC.

4.   La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo su quanto precede. In caso affermativo, il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le Parti si saranno notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l’accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2006, fatta salva la necessaria reciprocità.»

Mi pregio confermarLe l’accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica di Bielorussia


Commissione

28.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2005

relativa alla prosecuzione nel 2006 delle prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di Prunus domestica e Prunus persica (L) Batsch, Malus Mill. e Rubus idaeus L. a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio iniziate nel 2002, nel 2003 e nel 2004

(2005/949/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (1),

vista la decisione 2001/896/CE della Commissione, del 12 dicembre 2001, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di piante da frutto a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio (2), in particolare l'articolo 2,

vista la decisione 2002/745/CE della Commissione, del 5 settembre 2002, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di piante da frutto a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio (3), in particolare l'articolo 3,

vista la decisione 2003/894/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2003, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di Prunus persica (L) Batsch, Malus Mill. e Rubus idaeus L. a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio (4), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2001/896/CE reca disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative a norma della direttiva 92/34/CEE sul Prunus domestica nel corso del periodo dal 2002 al 2006.

(2)

Le prove e le analisi effettuate dal 2002 al 2005 devono essere proseguite nel 2006.

(3)

La decisione 2002/745/CE reca disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative a norma della direttiva 92/34/CEE sul Prunus domestica nel corso del periodo dal 2003 al 2007.

(4)

Le prove e le analisi effettuate dal 2003 al 2005 vanno proseguite nel 2006.

(5)

La decisione 2003/894/CE reca disposizioni per l'esecuzione di prove e analisi comparative comunitarie a norma della direttiva 92/34/CEE per quanto riguarda Prunus persica (L) Batsch, Malus Mill. e Rubus idaeus L. dal 2004 al 2008.

(6)

Le prove e le analisi effettuate dal 2004 al 2005 vanno proseguite nel 2006,

DECIDE:

Articolo unico

Le prove e le analisi comparative comunitarie iniziate nel 2002 e nel 2003 sui materiali di moltiplicazione e su piantine di Prunus domestica vengono proseguite nel 2006 in conformità delle decisioni 2001/896/CE e 2002/745/CE.

Le prove e le analisi comparative comunitarie iniziate nel 2004 sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di piante di Prunus persica (L) Batsch, Malus Mill. e Rubus idaeus L. vengono proseguite nel 2006 in conformità della decisione 2003/894/CE.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 157 del 10.6.1992, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/54/CE della Commissione (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 16).

(2)  GU L 331 del 15.12.2001, pag. 95.

(3)  GU L 240 del 7.9.2002, pag. 65.

(4)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 88.


28.12.2005   

IT

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L 345/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2005

che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto riguarda l’estensione dei piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d’emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in alcune zone degli Stati federali Renania Settentrionale-Vestfalia e Renania-Palatinato (Germania)

[notificata con il numero C(2005) 5621]

(I testi in lingua tedesca e francese sono i soli facenti fede)

(2005/950/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio (1), del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica, in particolare l’articolo 16, paragrafo 1, e l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2003/135/CE della Commissione, del 27 febbraio 2003, che approva i piani per l’eradicazione della peste suina classica e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in Germania, negli Stati federali della Bassa Sassonia, della Renania settentrionale-Vestfalia, della Renania-Palatinato e della Saar (2), è stata adottata come uno dei provvedimenti di lotta contro la peste suina classica.

(2)

La malattia è stata eradicata con successo nello Stato federale della Renania Settentrionale-Vestfalia e al piano di eradicazione approvato e adottato per alcune zone di detto Stato federale è stato posto fine con la decisione 2005/58/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto riguarda il termine dei piani di eradicazione e di vaccinazione negli Stati federali della Bassa Sassonia e della Renania settentrionale-Vestfalia e il piano di eradicazione nello Stato federale della Saar (Germania) (3).

(3)

Le autorità tedesche hanno informato la Commissione della recrudescenza della malattia nell’ottobre del 2005 nei suini selvatici di alcuni zone della Renania Settentrionale-Vestfalia e hanno modificato di conseguenza i piani per l’eradicazione della peste suina classica e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro tale malattia, notificandolo alla Commissione.

(4)

Alla luce delle informazioni epidemiologiche, il piano di eradicazione della Germania va esteso a zone del distretto di Euskirchen nella Renania Settentrionale-Vestfalia e dei distretti di Ahrweiler e di Daun nella Renania-Palatinato. Il piano per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica va modificato per includere le suddette zone.

(5)

Occorre pertanto modificare la decisione 2003/135/CE.

(6)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2003/135/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sono destinatarie della presente ecisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 53 del 28.2.2003, pag. 47. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/236/CE (GU L 72 del 18.3.2005, pag. 44).

(3)  GU L 24 del 27.1.2005, pag. 45.


ALLEGATO

«ALLEGATO

1.   ZONE NELLE QUALI SONO ATTUATI PIANI DI ERADICAZIONE

A.   Renania-Palatinato:

a)

i distretti: Bad Dürkheim, Donnersbergkreis e Südliche Weinstraße;

b)

le città: Spira, Landau, Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens e Kaiserslautern;

c)

nel distretto di Alzey-Worms: le località Stein-Bockenheim, Wonsheim, Siefersheim, Wöllstein, Gumbsheim, Eckelsheim, Wendelsheim, Nieder-Wiesen, Nack, Erbes-Büdesheim, Flonheim, Bornheim, Lonsheim, Bermershein vor der Höhe, Albig, Bechenheim, Offenheim, Mauchenheim, Freimersheim, Wahlheim, Kettenheim, Esselborn, Dintesheim, Flomborn, Eppelsheim, Ober-Flörsheim, Hangen-Weisheim, Gundersheim, Bermersheim, Gundheim, Framersheim, Gau-Heppenheim, Monsheim e Alzey;

d)

nel distretto di Bad Kreuznach: le località Becherbach, Reiffelbach, Schmittweiler, Callbach, Meisenheim, Breitenheim, Rehborn, Lettweiler, Abtweiler, Raumbach, Bad Sobernheim, Odernheim a. Glan, Staudernheim, Oberhausen a. d. Nahe, Duchroth, Hallgarten, Feilbingert, Hochstätten, Niederhausen, Norheim, Bad Münster a. Stein-Ebernburg, Altenbamberg, Traisen, Fürfeld, Tiefenthal, Neu-Bamberg, Frei-Laubersheim, Hackenheim, Volxheim, Pleitersheim, Pfaffen-Schwabenheim, Biebelsheim, Guldental, Bretzenheim, Langenlonsheim, Laubenheim, Dorsheim, Rümmelsheim, Windesheim, Stromberg, Waldlaubersheim, Warmsroth, Schweppenhausen, Eckenroth, Roth, Boos, Hüffelsheim, Schloßböckelheim, Rüdesheim, Weinsheim, Oberstreit, Waldböckelheim, Mandel, Hargesheim, Roxheim, Gutenberg e Bad Kreuznach;

e)

nel distretto di Germersheim: i comuni di Lingenfeld, Bellheim e Germersheim;

f)

nel distretto di Kaiserslautern: i comuni di Weilerbach, Otterbach, Otterberg, Enkenbach-Alsenborn, Hochspeyer, Kaiserslautern-Süd, Landstuhl e Bruchmühlbach-Miesau e le località Ramstein-Miesenbach, Hütschenhausen, Steinwenden e Kottweiler-Schwanden;

g)

nel distretto di Kusel: le località Odenbach, Adenbach, Cronenberg, Ginsweiler, Hohenöllen, Lohnweiler, Heinzenhausen, Nussbach, Reipoltskirchen, Hefersweiler, Relsberg, Einöllen, Oberweiler-Tiefenbach, Wolfstein, Kreimbach-Kaulbach, Rutsweiler a.d. Lauter, Rothselberg, Jettenbach e Bosenbach;

h)

nel distretto di Rhein-Pfalz: i comuni di Dudenhofen, Waldsee, Böhl-Iggelheim, Schifferstadt, Römerberg e Altrip;

i)

nel distretto di Südwestpfalz: i comuni di Waldfischbach-Burgalben, Rodalben, Hauenstein, Dahner-Felsenland, Pirmasens-Land e Thaleischweiler-Fröschen e le località Schmitshausen, Herschberg, Schauerberg, Weselberg, Obernheim-Kirchenarnbach, Hettenhausen, Saalstadt, Wallhalben e Knopp-Labach;

j)

nel distretto di Ahrweiler: i comuni di Adenau e Ahrweiler;

k)

nel distretto di Daun: i comuni di Nohn e Üxheim.

B.   Renania Settentrionale-Vestfalia:

nel distretto di Euskirchen: la città di Bad Münstereifel, il comune di Blankenheim (località Lindweiler, Lommersdorf e Rohr), la città di Euskirchen (località Billig, Euenheim, Flamersheim, Kirchheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Rheder, Schweinheim, Stotzheim e Wißkirchen), la città di Mechernich (località Antweiler, Harzheim, Holzheim, Lessenich, Rissdorf, Wachendorf e Weiler am Berge), il comune di Nettersheim (località Bouderath, Buir, Egelgau, Frohngau, Holzmühlheim, Pesch, Roderath e Tondorf).

2.   ZONE NELLE QUALI SI APPLICA IL PIANO PER LA VACCINAZIONE DI EMERGENZA

A.   Renania-Palatinato:

a)

i distretti: Bad Dürkheim, Donnersbergkreis e Südliche Weinstraße;

b)

le città: Spira, Landau, Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens e Kaiserslautern;

c)

nel distretto di Alzey-Worms: le località Stein-Bockenheim, Wonsheim, Siefersheim, Wöllstein, Gumbsheim, Eckelsheim, Wendelsheim, Nieder-Wiesen, Nack, Erbes-Büdesheim, Flonheim, Bornheim, Lonsheim, Bermersheim vor der Höhe, Albig, Bechenheim, Offenheim, Mauchenheim, Freimersheim, Wahlheim, Kettenheim, Esselborn, Dintesheim, Flomborn, Eppelsheim, Ober-Flörsheim, Hangen-Weisheim, Gundersheim, Bermersheim, Gundheim, Framersheim, Gau-Heppenheim, Monsheim e Alzey;

d)

nel distretto di Bad Kreuznach: le località Becherbach, Reiffelbach, Schmittweiler, Callbach, Meisenheim, Breitenheim, Rehborn, Lettweiler, Abtweiler, Raumbach, Bad Sobernheim, Odernheim a. Glan, Staudernheim, Oberhausen a. d. Nahe, Duchroth, Hallgarten, Feilbingert, Hochstätten, Niederhausen, Norheim, Bad Münster a. Stein-Ebernburg, Altenbamberg, Traisen, Fürfeld, Tiefenthal, Neu-Bamberg, Frei-Laubersheim, Hackenheim, Volxheim, Pleitersheim, Pfaffen-Schwabenheim, Biebelsheim, Guldental, Bretzenheim, Langenlonsheim, Laubenheim, Dorsheim, Rümmelsheim, Windesheim, Stromberg, Waldlaubersheim, Warmsroth, Schweppenhausen, Eckenroth, Roth, Boos, Hüffelsheim, Schloßböckelheim, Rüdesheim, Weinsheim, Oberstreit, Waldböckelheim, Mandel, Hargesheim, Roxheim, Gutenberg e Bad Kreuznach;

e)

nel distretto di Germersheim: i comuni di Lingenfeld, Bellheim e Germersheim;

f)

nel distretto di Kaiserslautern: i comuni di Weilerbach, Otterbach, Otterberg, Enkenbach-Alsenborn, Hochspeyer, Kaiserslautern-Süd, Landstuhl e Bruchmühlbach-Miesau e le località Ramstein-Miesenbach, Hütschenhausen, Steinwenden e Kottweiler-Schwanden;

g)

nel distretto di Kusel: le località Odenbach, Adenbach, Cronenberg, Ginsweiler, Hohenöllen, Lohnweiler, Heinzenhausen, Nussbach, Reipoltskirchen, Hefersweiler, Relsberg, Einöllen, Oberweiler-Tiefenbach, Wolfstein, Kreimbach-Kaulbach, Rutsweiler a.d. Lauter, Rothselberg, Jettenbach e Bosenbach;

h)

nel distretto di Rhein-Pfalz: i comuni di Dudenhofen, Waldsee, Böhl-Iggelheim, Schifferstadt, Römerberg e Altrip;

i)

nel distretto di Südwestpfalz: i comuni di Waldfischbach-Burgalben, Rodalben, Hauenstein, Dahner-Felsenland, Pirmasens-Land e Thaleischweiler-Fröschen e le località Schmitshausen, Herschberg, Schauerberg, Weselberg, Obernheim-Kirchenarnbach, Hettenhausen, Saalstadt, Wallhalben e Knopp-Labach;

j)

nel distretto di Ahrweiler: i comuni di Adenau e Ahrweiler;

k)

nel distretto di Daun: i comuni di Nohn e Üxheim.

B.   Renania Settentrionale-Vestfalia:

nel distretto di Euskirchen: la città di Bad Münstereifel, il comune di Blankenheim (località Lindweiler, Lommersdorf e Rohr), la città di Euskirchen (località Billig, Euenheim, Flamersheim, Kirchheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Rheder, Schweinheim, Stotzheim e Wißkirchen), la città di Mechernich (località Antweiler, Harzheim, Holzheim, Lessenich, Rissdorf, Wachendorf e Weiler am Berge), il comune di Nettersheim (località Bouderath, Buir, Egelgau, Frohngau, Holzmühlheim, Pesch, Roderath e Tondorf).»


Banca centrale europea

28.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/33


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 15 dicembre 2005

che modifica l’indirizzo BCE/2000/1 relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della Banca centrale europea

(BCE/2005/15)

(2005/951/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare il terzo trattino dell’articolo 105, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, il terzo trattino dell’articolo 3.1 e gli articoli 12.1, 14.3 e 30.6 dello stesso,

considerando quanto segue:

(1)

L’indirizzo BCE/2000/1 del 3 febbraio 2000 relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto le attività in valuta della Banca centrale europea (1) stabilisce, tra l’altro, quale documentazione legale dovrebbe essere utilizzata per dette operazioni.

(2)

L’indirizzo BCE/2000/1 è stato modificato l’11 marzo 2005 al fine di rispecchiare la decisione della BCE di utilizzare il contratto quadro per le operazioni finanziarie (edizione 2004) della Federazione bancaria dell’Unione europea (Fédération Bancaire Européenne) (FBE) per le operazioni in contropartita di strumenti finanziari e per le operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della BCE con controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di talune giurisdizioni europee.

(3)

Per quanto riguarda le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto svedese, la BCE ritiene adesso che sarebbe appropriato utilizzare il contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004):

i)

per tutte le operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della BCE con tali controparti; e

ii)

allo scopo di documentare i depositi aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della BCE con tali controparti purché esse siano atte a ricevere depositi, così come operazioni di pronti contro termine e/o operazioni in valuta.

(4)

L’indirizzo BCE/2000/1 dovrebbe pertanto essere modificato in modo da prevedere l’utilizzo del contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (Edizione 2004) per le operazioni in strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati e per i depositi con controparti riconosciute o costituite secondo il diritto svedese e, conseguentemente, da tener conto della decisione della BCE di non ricorrere più all’accordo quadro di compensazione della BCE con tali controparti.

(5)

In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

L’indirizzo BCE/2000/1 è modificato come segue:

1)

L’articolo 3, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«Con ciascuna controparte viene stipulato un accordo quadro di compensazione in una delle forme riportate nell’allegato 2 al presente indirizzo, ad eccezione delle controparti con cui la BCE ha concluso un contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (Edizione 2004) e che sono riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle seguenti giurisdizioni: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito (esclusivamente Inghilterra e Galles) o Svizzera».

2)

Il titolo dell’allegato 2a è sostituito dal seguente:

«Accordo quadro di compensazione regolato dal diritto inglese e redatto in lingua inglese (ad uso di tutte le controparti ad eccezione delle controparti:

i)

con sede legale negli Stati Uniti d’America; o

ii)

con sede legale in Francia e in Germania che sono idonee unicamente a ricevere depositi; o

iii)

con cui la BCE ha concluso un contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004) e che sono riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle seguenti giurisdizioni: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito (esclusivamente Inghilterra e Galles) o Svizzera».

3)

Il paragrafo 2, lettera a) dell’allegato 3 è sostituito dal seguente:

«il contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004) per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle seguenti giurisdizioni: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito (esclusivamente Inghilterra e Galles) o Svizzera».

4)

Il paragrafo 3 dell’allegato 3 è sostituito dal seguente:

«Tutti i depositi aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della BCE con le controparti che sono idonee ad effettuare le operazioni in contropartita di strumenti finanziari di cui al paragrafo 1 e/o le operazioni in strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati di cui al paragrafo 2 e che sono riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle seguenti giurisdizioni, devono essere regolati dal contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004) nelle forme di volta in volta approvate o modificate dalla BCE: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito (esclusivamente Inghilterra e Galles) o Svizzera».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore il 15 marzo 2006.

Articolo 3

Destinatari

Le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 dicembre 2005.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 207 del 17.8.2000, pag. 24. Indirizzo modificato da ultimo dall’indirizzo BCE/2005/6 (GU L 109 del 29.4.2005, pag. 107).


Rettifiche

28.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/35


Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 357 del 31 dicembre 2002 )

A pagina 33, articolo 122, paragrafo 3, prima frase:

anziché:

«In una procedura negoziata, le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli offerenti di loro scelta, conformi ai criteri di selezione di cui all'articolo 135, e pattuiscono con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.»,

leggi:

«In una procedura negoziata, le amministrazioni aggiudicatrici consultano i candidati di loro scelta, conformi ai criteri di selezione di cui all'articolo 135, e pattuiscono con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.»

A pagina 62, articolo 241, paragrafo 1, lettera a):

anziché:

«a)

appalti di valore pari o superiore a 200 000 EUR: procedura ristretta internazionale a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 240, paragrafo 2, lettera a);»,

leggi:

«a)

appalti di valore pari o superiore a 200 000 EUR: procedura ristretta internazionale a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, secondo comma, e dell'articolo 240, paragrafo 2, lettera a);».

A pagina 62, articolo 241, paragrafo 3, secondo comma:

anziché:

«L'apertura e la valutazione delle offerte sono effettuate da una commissione giudicatrice che vanta la competenza tecnica ed amministrativa necessaria. I suoi membri devono firmare una dichiarazione d'imparzialità.»,

leggi:

«L'apertura e la valutazione delle offerte sono effettuate da un comitato di valutazione che vanta la competenza tecnica ed amministrativa necessaria. I suoi membri devono firmare una dichiarazione d'imparzialità.»

A pagina 62, articolo 241, paragrafo 4, ultimo comma:

anziché:

«Se la documentazione di gara prevede colloqui, la commissione giudicatrice può procedere ad un colloquio con i principali rappresentanti del gruppo degli esperti proposti da ciascun offerente fra le offerte tecnicamente accettabili, dopo avere formulato le conclusioni provvisorie scritte e prima di concludere definitivamente la valutazione delle offerte tecniche. In questo caso, gli esperti, di preferenza collettivamente se si tratta di un gruppo, sono interrogati dalla commissione, ad intervalli di tempo ravvicinati per permettere raffronti. Gli incontri si svolgono in base ad un profilo di colloquio precedentemente convenuto dalla commissione giudicatrice ed applicato ai diversi esperti o gruppi convocati. Il giorno e l'ora del colloquio devono essere comunicati agli offerenti con almeno dieci giorni di calendario di anticipo. In caso di forza maggiore, che impedisce all'offerente di essere presente al colloquio, gli viene trasmessa una nuova convocazione.»,

leggi:

«Se la documentazione di gara prevede colloqui, il comitato di valutazione può procedere ad un colloquio con i principali rappresentanti del gruppo degli esperti proposti da ciascun offerente fra le offerte tecnicamente accettabili, dopo avere formulato le conclusioni provvisorie scritte e prima di concludere definitivamente la valutazione delle offerte tecniche. In questo caso, gli esperti, di preferenza collettivamente se si tratta di un gruppo, sono interrogati dal comitato di valutazione, ad intervalli di tempo ravvicinati per permettere raffronti. Gli incontri si svolgono in base ad un profilo di colloquio precedentemente convenuto dal comitato di valutazione ed applicato ai diversi esperti o gruppi convocati. Il giorno e l'ora del colloquio devono essere comunicati agli offerenti con almeno dieci giorni di calendario di anticipo. In caso di forza maggiore, che impedisce all'offerente di essere presente al colloquio, gli viene trasmessa una nuova convocazione.»

A pagina 63, articolo 242, paragrafo 2:

anziché:

«b)

prestazioni addizionali consistenti nella ripetizione di servizi simili affidati al prestatore titolare di un primo appalto a condizione che la prima prestazione sia stato oggetto della pubblicazione di un bando di gara e che la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata per le nuove prestazioni progettate e le spese stimate siano state chiaramente indicate nel bando di gara della prima prestazione.

È possibile una sola estensione dell'appalto per un valore ed una durata pari, al massimo, al valore ed alla durata dell'appalto iniziale.»,

leggi:

«b)

prestazioni addizionali consistenti nella ripetizione di servizi simili affidati al prestatore titolare di un primo appalto a condizione che la prima prestazione sia stata oggetto della pubblicazione di un bando di gara e che la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata per le nuove prestazioni progettate e le spese stimate siano state chiaramente indicate nel bando di gara della prima prestazione. È possibile una sola estensione dell'appalto per un valore ed una durata pari, al massimo, al valore ed alla durata dell'appalto iniziale.»

A pagina 63, articolo 243, paragrafo 2, secondo comma:

anziché:

«L'apertura e la valutazione delle offerte sono effettuate da una commissione giudicatrice che vanta la competenza tecnica ed amministrativa necessaria. I suoi membri devono firmare una dichiarazione d'imparzialità.»,

leggi:

«L'apertura e la valutazione delle offerte sono effettuate da un comitato di valutazione che vanta la competenza tecnica ed amministrativa necessaria. I suoi membri devono firmare una dichiarazione d'imparzialità.»

A pagina 64, articolo 245, paragrafo 2, secondo comma:

anziché:

«L'apertura e la valutazione delle offerte sono effettuate da una commissione giudicatrice che vanta la competenza tecnica ed amministrativa necessaria. I suoi membri devono firmare una dichiarazione d'imparzialità.»,

leggi:

«L'apertura e la valutazione delle offerte sono effettuate da un comitato di valutazione che vanta la competenza tecnica ed amministrativa necessaria. I suoi membri devono firmare una dichiarazione d'imparzialità.»

A pagina 66, articolo 249, paragrafo 3, lettera h), punto ii):

anziché:

«ii)

i pagamenti di anticipi;»,

leggi:

«ii)

i pagamenti di prefinanziamenti;».

A pagina 68, articolo 255, titolo dell'articolo:

anziché:

«(Articolo 61 del regolamento finanziario)»,

leggi:

«(Articolo 62 del regolamento finanziario)».