ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 344

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
27 dicembre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità

1

 

*

Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE ( 1 )

15

 

*

Regolamento (CE) n. 2112/2005 del Consiglio, del 21 novembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità

23

 

*

Decisione n. 2113/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, recante modifica della decisione n. 2256/2003/CE al fine di prorogare a tutto il 2006 il programma per la diffusione delle buone prassi e il monitoraggio dell’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) ( 1 )

34

 

*

Direttiva 2005/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, che abroga la direttiva 90/544/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza designate per l’introduzione coordinata nella Comunità del servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre ( 1 )

38

 

*

Direttiva 2005/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, che modifica per la ventiduesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura)

40

 

*

Direttiva 2005/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto ( 1 )

44

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2005, relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 169,4-169,8125 MHz nella Comunità europea [notificata con il numero C(2005) 5503]  ( 1 )

47

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 255 del 30.9.2005)

52

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

27.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 344/1


REGOLAMENTO (CE) N. 2110/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2005

sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 179 e 181 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La prassi consistente nel vincolare gli aiuti, direttamente o indirettamente, all’acquisto nel paese donatore di beni e servizi acquistati mediante gli stessi aiuti ne riduce l’efficacia ed è contraria alla politica di sviluppo a favore dei poveri. Lo svincolo degli aiuti non rappresenta un obiettivo fine a sé stesso, bensì dovrebbe essere utilizzato come strumento per rafforzare altri elementi di lotta contro la povertà, come ad esempio la partecipazione dei beneficiari, l’integrazione regionale e il potenziamento delle capacità, ponendo particolare enfasi sull’obiettivo di rafforzare la posizione dei fornitori locali e regionali di beni e servizi nei paesi in via di sviluppo.

(2)

Nel marzo 2001 il Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) dell’Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (OCSE) ha adottato una raccomandazione sullo svincolo dell’aiuto pubblico allo sviluppo per i paesi meno sviluppati (3). Gli Stati membri hanno accolto tale raccomandazione e la Commissione ha adottato i relativi principi come quadro di riferimento per gli aiuti comunitari.

(3)

Il 14 marzo 2002 il Consiglio Affari generali, organizzato in concomitanza con il Consiglio europeo di Barcellona in vista della Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo (Monterrey, 18-22 marzo 2002), concludeva: «l’Unione europea si impegna ad attuare la raccomandazione del Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) di svincolare gli aiuti ai paesi meno sviluppati e proseguire le discussioni ai fini di un ulteriore svincolo dell’aiuto bilaterale. L’UE prenderà inoltre in considerazione iniziative volte a svincolare ulteriormente l’aiuto della Comunità mantenendo al tempo stesso il sistema attuale di preferenze di prezzo nel quadro delle relazioni UE-ACP».

(4)

Il 18 novembre 2002, la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «Svincolare gli aiuti per aumentarne l’efficacia», in cui presentava il proprio punto di vista sul tema in questione e le possibili alternative per l’attuazione del suddetto impegno di Barcellona nell’ambito del sistema di aiuti dell’UE.

(5)

Nelle sue conclusioni sullo svincolo degli aiuti del 20 maggio 2003 il Consiglio sottolineava la necessità di svincolare ulteriormente gli aiuti comunitari, approvava le modalità illustrate nella suddetta comunicazione e formulava le proprie decisioni in merito alle soluzioni proposte.

(6)

Il 4 settembre 2003 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla comunicazione della Commissione summenzionata (4) nella quale segnalava la necessità di svincolare ulteriormente gli aiuti comunitari, valutava in maniera favorevole le modalità illustrate nella suddetta comunicazione e approvava le soluzioni proposte. Inoltre, la risoluzione sottolineava l’esigenza di approfondire il dibattito sull’ulteriore svincolo sulla base di studi complementari e di proposte documentate e chiedeva esplicitamente una chiara preferenza per la cooperazione locale e regionale, ponendo in posizione prioritaria, in ordine d’importanza, i fornitori provenienti dal paese destinatario, dai paesi in via di sviluppo confinanti e da altri paesi in via di sviluppo, al fine di rafforzare gli sforzi dei paesi beneficiari volti a migliorare la propria produzione a livello nazionale, regionale, locale e familiare nonché le azioni miranti a migliorare la disponibilità e l’accessibilità al pubblico di prodotti alimentari e servizi di base, in modo coerente con le abitudini locali e i sistemi di produzione e di scambio.

(7)

Per definire l’accesso all’assistenza esterna della Comunità occorre tener conto di diversi elementi. Le norme sull’ammissibilità contenute nell’articolo 3 definiscono l’accesso delle persone. Le norme sull’origine contenute rispettivamente negli articoli 4 e 5 definiscono l’accesso delle forniture e dei materiali acquistati e degli esperti assunti da una persona ammissibile. L’articolo 6 definisce il principio di reciprocità e le relative modalità di attuazione. Le deroghe e l’attuazione delle stesse sono definite nell’articolo 7. L’articolo 8 contiene disposizioni specifiche riguardanti le operazioni finanziate attraverso un’organizzazione internazionale, un’organizzazione regionale, o cofinanziate da un paese terzo. L’articolo 9 contiene disposizioni specifiche relative agli aiuti umanitari.

(8)

L’accesso all’assistenza esterna della Comunità è definito negli atti di base che disciplinano tale assistenza, insieme alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5) (di seguito «il regolamento finanziario»). Le modifiche introdotte dal presente regolamento per l’accesso agli aiuti comunitari impongono l’emendamento di tutti questi strumenti. Tutte le modifiche degli atti di base in questione sono elencate nell’allegato I del presente regolamento.

(9)

Nell’aggiudicazione degli appalti nell’ambito di uno strumento comunitario, occorre prestare particolare attenzione al rispetto delle norme fondamentali in materia di lavoro stabilite a livello internazionale dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), ad esempio le convenzioni sulla libertà di associazione e sulla contrattazione collettiva, l’abolizione del lavoro forzato e obbligatorio, l’eliminazione di qualsiasi discriminazione in materia di assunzione e occupazione e l’abolizione del lavoro minorile.

(10)

Nell’aggiudicazione degli appalti nell’ambito di uno strumento comunitario, si presterà particolare attenzione al rispetto delle seguenti convenzioni in materia ambientale stabilite a livello internazionale: la Convenzione sulla biodiversità del 1992, il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza del 2000 e il Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1997,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme riguardanti l’accesso delle parti interessate agli strumenti dell’assistenza esterna della Comunità finanziati nell’ambito del bilancio generale dell’Unione europea elencati nell’allegato I.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini dell’interpretazione dei termini utilizzati nel presente regolamento si rimanda al regolamento finanziario e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6).

Articolo 3

Norme di ammissibilità

1.   La partecipazione all’assegnazione degli appalti o degli aiuti non rimborsabili finanziati nell’ambito di uno strumento comunitario è aperta a tutte le persone giuridiche stabilite in uno Stato membro della Comunità europea o in un paese candidato ufficiale riconosciuto come tale dalla Comunità europea oppure ad uno Stato membro dello Spazio economico europeo.

2.   La partecipazione all’assegnazione degli appalti o degli aiuti non rimborsabili finanziati nell’ambito di uno strumento comunitario con una portata tematica, quale definito nell’allegato I, parte A, è aperta a tutte le persone giuridiche stabilite in un paese in via di sviluppo, secondo la definizione contenuta nell’elenco del Comitato di aiuto allo sviluppo dell’OCSE di cui all’allegato II, oltre a quelle persone giuridiche già ammissibili in virtù del rispettivo strumento.

3.   La partecipazione all’assegnazione degli appalti o degli aiuti non rimborsabili finanziati nell’ambito di uno strumento comunitario con una portata geografica, quale definito nell’allegato I, parte B, è aperta a tutte le persone giuridiche stabilite in un paese in via di sviluppo secondo la definizione contenuta nell’elenco del Comitato di aiuto allo sviluppo dell’OCSE di cui all’allegato II ed espressamente definite ammissibili, come pure a quelle già menzionate come ammissibili dal rispettivo strumento.

4.   La partecipazione all’assegnazione degli appalti o degli aiuti non rimborsabili finanziati nell’ambito di uno strumento comunitario è aperta a tutte le persone giuridiche stabilite in un paese diverso da quelli citati nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, laddove l’accesso reciproco alla loro assistenza esterna è stato stabilito ai sensi dell’articolo 6.

5.   La partecipazione all’assegnazione degli appalti o degli aiuti non rimborsabili finanziati nell’ambito di uno strumento comunitario è aperta alle organizzazioni internazionali.

6.   Quanto sopra lascia impregiudicate la partecipazione delle categorie di organizzazioni ammissibili all’assegnazione di qualsivoglia tipo di contratto nonché la deroga prevista dall’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Articolo 4

Esperti

Tutti gli esperti ingaggiati dai concorrenti di cui agli articoli 3 e 8 possono essere di qualsiasi nazionalità. Il presente articolo lascia impregiudicati i requisiti qualitativi e finanziari stabiliti dalle norme comunitarie in materia di appalti.

Articolo 5

Norme di origine

Tutte le forniture e i materiali acquistati nell’ambito di un contratto finanziato mediante uno strumento comunitario devono essere originari della Comunità o di un paese ammissibile secondo la definizione di cui agli articoli 3 e 7 del presente regolamento. Ai fini del presente regolamento il termine «origine» è definito dalla legislazione comunitaria pertinente in materia di norme di origine per scopi doganali.

Articolo 6

Reciprocità con i paesi terzi

1.   L’accesso reciproco all’assistenza esterna della Comunità viene concesso ai paesi contemplati dall’articolo 3, paragrafo 4, a condizione che essi concedano l’ammissibilità alle stesse condizioni agli Stati membri e al paese beneficiario in questione.

2.   La concessione dell’accesso reciproco all’assistenza esterna della Comunità si basa su un confronto tra l’Unione europea e gli altri donatori e si svolge a livello settoriale, secondo la definizione delle categorie del Comitato di aiuto allo sviluppo dell’OCSE, o a livello di paese, sia esso un paese donatore o beneficiario. La decisione di concedere tale reciprocità ad un paese donatore si basa sulla trasparenza, la coerenza e la proporzionalità degli aiuti forniti da quest’ultimo, ivi compresa la qualità e l’entità di tali aiuti.

3.   L’accesso reciproco all’assistenza esterna della Comunità viene stabilito mediante una decisione specifica riguardante un determinato paese o un determinato gruppo regionale di paesi. Tale decisione viene adottata in conformità con la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7) nell’ambito delle procedure e del relativo comitato associato all’atto in questione. Il diritto del Parlamento europeo di essere regolarmente informato a norma all’articolo 7, paragrafo 3, di detta decisione è pienamente rispettato. Tale decisione rimane in vigore per almeno un anno.

4.   L’accesso reciproco all’assistenza esterna della Comunità nei paesi meno sviluppati quali indicati nell’allegato II viene concesso automaticamente ai paesi terzi che figurano nell’allegato III.

5.   I paesi beneficiari vengono consultati nell’ambito del processo descritto ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 7

Deroghe alle norme di ammissibilità e di origine

1.   In casi eccezionali e debitamente giustificati la Commissione può estendere l’ammissibilità alle persone giuridiche stabilite in un paese non ritenuto ammissibile a norma dell’articolo 3.

2.   In casi eccezionali e debitamente giustificati la Commissione può permettere l’acquisto di forniture e materiali originari di un paese non ritenuto ammissibile a norma dell’articolo 3.

3.   Le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere giustificate dalla mancanza dei prodotti e dei servizi nei mercati dei paesi interessati, per motivi di urgenza estrema o nei casi in cui le norme di ammissibilità impedirebbero o renderebbero estremamente difficile la realizzazione di un progetto, di un programma o di un’azione.

Articolo 8

Operazioni riguardanti le organizzazioni internazionali o il cofinanziamento

1.   Laddove il finanziamento comunitario riguarda un’operazione attuata attraverso un’organizzazione internazionale, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali è aperta a tutte le persone giuridiche ritenute ammissibili a norma dell’articolo 3 nonché a tutte le persone giuridiche ritenute ammissibili in base alle norme di tale organizzazione, assicurando che venga garantito un trattamento equo a tutti i donatori. Le stesse norme si applicano alle forniture, ai materiali e agli esperti.

2.   Laddove il finanziamento comunitario riguarda un’operazione cofinanziata da un paese terzo, con riserva della reciprocità secondo la definizione dell’articolo 6, o da un’organizzazione regionale, oppure da uno Stato membro, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali è aperta a tutte le persone giuridiche ritenute ammissibili a norma dell’articolo 3 nonché a tutte le persone giuridiche ammissibili in base alle norme di tale paese terzo, organizzazione regionale o Stato membro. Le stesse norme si applicano alle forniture, ai materiali e agli esperti.

3.   Per quanto riguarda le operazioni di aiuti alimentari, l’applicazione del presente articolo si limita alle operazioni di emergenza.

Articolo 9

Aiuti umanitari e ONG

1.   Ai fini degli aiuti umanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all’aiuto umanitario (8) e ai fini degli aiuti gestiti direttamente dalle ONG, ai sensi del regolamento (CE) n. 1658/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, relativo al cofinanziamento con le organizzazioni non governative di sviluppo (ONG) europee di azioni nei settori che interessano i paesi in via di sviluppo (9), le disposizioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento non si applicano ai criteri di ammissibilità stabiliti per la selezione dei beneficiari degli aiuti non rimborsabili.

2.   I beneficiari di tali aiuti non rimborsabili si attengono alle norme stabilite dal presente regolamento laddove l’attuazione dell’azione umanitaria promossa e degli aiuti gestiti direttamente dalle ONG, ai sensi del regolamento (CE) n. 1658/98, richiede l’assegnazione di appalti.

Articolo 10

Rispetto dei principi essenziali e rafforzamento dei mercati locali

1.   Per accelerare l’eliminazione della povertà mediante la promozione delle capacità, dei mercati e degli acquisti locali, occorre prestare particolare attenzione ad appalti locali e regionali nei paesi partner.

2.   Gli aggiudicatari di appalti rispettano le norme fondamentali sul lavoro stabilite a livello internazionale, quali ad esempio le norme fondamentali dell’OIL, le convenzioni sulla libertà di associazione e la contrattazione collettiva, l’abolizione del lavoro forzato e obbligatorio, l’eliminazione di qualsiasi discriminazione in materia di assunzione e occupazione e l’abolizione del lavoro minorile.

3.   L’accesso dei paesi in via di sviluppo all’assistenza esterna della Comunità è reso possibile mediante l’assistenza tecnica ritenuta necessaria.

Articolo 11

Attuazione del regolamento

Il presente regolamento modifica e disciplina le parti pertinenti di tutti gli strumenti comunitari in vigore elencati nell’allegato I. La Commissione potrà eventualmente ammendare gli allegati II, III e IV del presente regolamento per tenere conto di ogni qualsivoglia emendamento ai testi dell’OCSE.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 14 dicembre 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

C. CLARKE


(1)  GU C 157 del 28.6.2005, pag. 99.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 23 giugno 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 novembre 2005.

(3)  Relazione OCSE/CAS del 2001, 2002, volume 3, n. 1, pag. 46.

(4)  GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 474.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(9)  GU L 213 del 30.7.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.


ALLEGATO I

Vengono apportate le seguenti modifiche agli strumenti comunitari elencati in appresso:

PARTE A — Strumenti comunitari con una portata tematica

1)

Regolamento (CE) n. 1568/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sul contributo alla lotta contro le malattie legate alla povertà (HIV/AIDS, tubercolosi e malaria) nei paesi in via di sviluppo (1):

all’articolo 5, paragrafo 3, è aggiunta la seguente frase:

«La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità (2).

l’articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8

1.   L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.

2.   L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

2)

Regolamento (CE) n. 1567/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sul sostegno alle politiche e alle azioni riguardanti la salute e i diritti riproduttivi e sessuali nei paesi in via di sviluppo (3):

all’articolo 5, paragrafo 3, è aggiunta la seguente frase:

«La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità (4).

l’articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8

1.   L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.

2.   L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

3)

Regolamento (CE) n. 1724/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, riguardante l’azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi in via di sviluppo (5):

all’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.   L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità (6).

all’articolo 8, paragrafo 2, è aggiunta la seguente frase:

«La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. 2110/2005.»

4)

Regolamento (CE) n. 2493/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, relativo a misure volte a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo (7):

all’articolo 5, paragrafo 3, è aggiunta la seguente frase:

«La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità (8).

all’articolo 8, il paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente:

«8.   L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

all’articolo 8, il paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente:

«9.   L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

5)

Regolamento (CE) n. 2494/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, relativo a misure volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e delle altre foreste nei paesi in via di sviluppo (9):

all’articolo 6, paragrafo 3, è aggiunta la seguente frase:

«La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità (10).

all’articolo 9, il paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente:

«8.   L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

all’articolo 9, il paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente:

«9.   L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

6)

Regolamento (CE) n. 975/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all’obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (11):

l’articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

L’ammissibilità a partecipare ai contratti relativi agli aiuti non rimborsabili viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità (12).

l’articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8

1.   L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.

2.   L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

7)

Regolamento (CE) n. 2836/98 del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativo all’integrazione delle questioni «di genere» nella cooperazione allo sviluppo (13):

all’articolo 5, paragrafo 4, è aggiunta la seguente frase:

«La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità (14).

all’articolo 7, il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

«6.   L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

all’articolo 7, il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

«7.   L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

8)

Regolamento (CE) n. 1658/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, relativo al cofinanziamento con le organizzazioni non governative di sviluppo (ONG) europee di azioni nei settori che interessano i paesi in via di sviluppo (15):

all’articolo 3, il paragrafo 1, secondo trattino, è sostituito dal testo seguente:

«—

essi devono avere la propria sede centrale in un paese ammissibile. Detta sede deve rappresentare il centro principale di tutte le decisioni relative alle azioni cofinanziate, secondo la definizione del regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità (16).

all’articolo 3, il paragrafo 1, terzo trattino, è sostituito dal testo seguente:

«—

La quota maggioritaria dei loro finanziamenti deve provenire da un paese ammissibile secondo la definizione del regolamento (CE) n. 2110/2005.»

all’articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

9)

Regolamento (CE) n. 2046/97 del Consiglio, del 13 ottobre 1997, relativo alla cooperazione nord-sud nel campo della lotta contro la droga e la tossicomania (17):

l’articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

I partner della cooperazione ammessi a beneficiare del sostegno finanziario nell’ambito del presente regolamento sono: le organizzazioni regionali ed internazionali, in particolare l’UNDCP, le organizzazioni non governative, le amministrazioni e le agenzie pubbliche nazionali, provinciali e locali, le organizzazioni delle comunità locali, gli istituti e gli operatori pubblici o privati. L’ammissibilità a partecipare ai contratti relativi agli aiuti non rimborsabili viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità (18).

all’articolo 6, paragrafo 5, è aggiunta la seguente frase:

«La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. 2110/2005.»

all’articolo 9, il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

«7.   L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

all’articolo 9, il paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente:

«8.   L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

10)

Regolamento (CE) n. 2258/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo ad azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo (19):

all’articolo 4, paragrafo 4, è aggiunta la seguente frase:

«La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità (20).

all’articolo 6, il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

«7.   L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

all’articolo 6, il paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente:

«8.   L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

11)

Regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell’aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare (21):

l’articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9

1.   I paesi ammessi a beneficiare degli aiuti comunitari per le operazioni previste dal presente regolamento sono elencati in allegato. In questo contesto, vengono privilegiate le fasce più povere della popolazione e i paesi a basso reddito e con un grave deficit alimentare.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare tale elenco.

L’ammissibilità a partecipare ai contratti relativi agli aiuti non rimborsabili viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità (22).

2.   Le organizzazioni non governative (ONG) senza fini di lucro ammesse a beneficiare di finanziamenti comunitari diretti o indiretti per la realizzazione delle operazioni previste dal presente regolamento devono soddisfare i seguenti criteri:

a)

devono essere organizzazioni autonome in un paese ammissibile in base alle leggi in vigore in tale paese;

b)

devono avere la propria sede centrale in un paese ammissibile. Detta sede deve rappresentare il centro effettivo di tutte le decisioni relative alle operazioni cofinanziate;

c)

devono dimostrare di essere in grado di eseguire in maniera proficua le operazioni di aiuti alimentari, in particolare attraverso:

la capacità di gestione amministrativa e finanziaria,

le capacità tecniche e logistiche relativamente all’azione prevista,

i risultati delle operazioni realizzate dalle relative ONG con i finanziamenti della Comunità o degli Stati membri,

la loro esperienza nel settore degli aiuti alimentari e della sicurezza alimentare,

la loro presenza nel paese beneficiario e la loro conoscenza di tale paese o dei paesi in via di sviluppo,

d)

devono impegnarsi a rispettare le condizioni fissate dalla Commissione per la distribuzione degli aiuti alimentari.

all’articolo 10, paragrafo 2, è aggiunta la seguente frase:

«La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. 2110/2005.»

all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.   I prodotti vengono mobilitati nel paese beneficiario o in uno dei paesi in via di sviluppo (elencati in allegato), possibilmente appartenente alla stessa regione geografica del paese beneficiario. L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

all’articolo 11, il paragrafo 3 è soppresso;

all’articolo 11, il paragrafo 4 diventa il paragrafo 3;

all’articolo 17, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

PARTE B — Strumenti comunitari con una portata geografica

12)

Regolamento (CE) n. 257/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 gennaio 2001, relativo alla realizzazione di interventi volti allo sviluppo economico e sociale della Turchia (23):

all’articolo 5, paragrafo 5, è aggiunta la seguente frase:

«In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, la partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita, inoltre, dal regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità (24).

all’articolo 6, paragrafo 7, è aggiunta la seguente frase:

«L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene ulteriormente definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

all’articolo 6, paragrafo 8, è aggiunta la seguente frase:

«L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene ulteriormente definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

13)

Regolamento (CE) n. 2130/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2001, relativo alle azioni nel settore degli aiuti alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell’America latina e dell’Asia (25):

all’articolo 7, paragrafo 3, è aggiunta la seguente frase:

«In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, la partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita, inoltre, dal regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità (26).

l’articolo 10, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«2.   Possono beneficiare dell’aiuto della Comunità i partner che abbiano la propria sede principale in un paese ammissibile ai sensi del presente regolamento, come pure ai sensi del regolamento (CE) n. 2110/2005, a condizione che detta sede costituisca il centro effettivo di gestione delle operazioni connesse alle loro attività. In via eccezionale, tale sede può trovarsi in un altro paese terzo.»

all’articolo 13, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:

«L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene ulteriormente definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

all’articolo 13, paragrafo 2, è aggiunta la seguente frase:

«L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene ulteriormente definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

14)

Regolamento (CE) n. 1726/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica (27):

all’articolo 7, il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

«6.   L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità (28).

all’articolo 7, il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

«7.   L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

15)

Regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio, dell’11 luglio 1994, relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica con la Cisgiordania e la striscia di Gaza (29):

all’articolo 2, paragrafo 4, è aggiunta la seguente frase:

«In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, la partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale è ulteriormente definita dal regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità (30).


(1)  GU L 224 del 6.9.2003, pag. 7.

(2)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1

(3)  GU L 224 del 6.9.2003, pag. 1.

(4)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1

(5)  GU L 234 dell’1.9.2001, pag. 1.

(6)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1

(7)  GU L 288 del 15.11.2000, pag. 1.

(8)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1

(9)  GU L 288 del 15.11.2000, pag. 6.

(10)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1

(11)  GU L 120 dell’8.5.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2240/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 3).

(12)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1

(13)  GU L 354 del 30.12.1998, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(14)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1

(15)  GU L 213 del 30.7.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(16)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1

(17)  GU L 287 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(18)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1

(19)  GU L 306 del 28.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(20)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1

(21)  GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(22)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1

(23)  GU L 39 del 9.2.2001, pag. 1.

(24)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1

(25)  GU L 287 del 31.10.2001, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 107/2005 (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 1).

(26)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1

(27)  GU L 198 del 4.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1934/2004 (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 1).

(28)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1

(29)  GU L 182 del 16.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 669/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 1).

(30)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1


ALLEGATO II

Elenco dei beneficiari degli aiuti stabilito dal comitato di aiuto allo sviluppo — 1o gennaio 2003

Parte I: paesi e territori in via di sviluppo

(aiuti pubblici allo sviluppo)

Parte II: paesi e territori in transizione

(aiuti pubblici)

Paesi meno sviluppati

Paesi a reddito basso (PIL pro capite < 745 USD nel 2001)

Paesi a reddito medio basso (PIL pro capite compreso tra 746 USD e 2 975 USD nel 2001)

Paesi a reddito medio alto (PIL pro capite compreso tra 2 976 USD e 9 205 USD nel 2001)

Paesi a reddito alto (PIL pro capite > 9 206 USD nel 2001)

Paesi dell’Europa centrale e orientale e nuovi Stati indipendenti dell’ex Unione sovietica

Paesi e territori in via di sviluppo più avanzati

Afghanistan

Angola

Bangladesh

Benin

Bhutan

Burkina-Faso

Burundi

Cambogia

Capo Verde

Ciad

Comore

Eritrea

Etiopia

Gambia

Gibuti

Guinea

Guinea-Bissau

Guinea equatoriale

Haiti

Kiribati

Laos

Lesotho

Liberia

Madagascar

Malawi

Maldive

Mali

Mauritania

Mozambico

Myanmar

Nepal

Niger

Repubblica centrafricana

Repubblica democratica del Congo

Ruanda

Isole Salomone

Samoa

São Tomé e Príncipe

Senegal

Sierra Leone

Somalia

Sudan

Tanzania

Timor orientale

Togo

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Yemen

Zambia

Armenia (1)

Azerbaigian (1)

Camerun

Repubblica del Congo

Repubblica di Corea

Repubblica democratica della Costa d’Avorio

Georgia (1)

Ghana

India

Indonesia

Kenya

Kirghizistan (1)

Moldova (1)

Mongolia

Nicaragua

Nigeria

Pakistan (1)

Papua Nuova Guinea

Tagikistan (1)

Uzbekistan

Vietnam

Zimbabwe

Albania (1)

Algeria

Belize

Bolivia

Bosnia-Erzegovina

Cina

Colombia

Cuba

Ecuador

Egitto

El Salvador

Figi

Filippine

Giamaica

Giordania

Guatemala

Guyana

Honduras

Iran

Iraq

Isole Marshall

Kazakastan (1)

Macedonia

Marocco

Stati federati di Micronesia

Namibia

Niue

Paraguay

Perù

Repubblica dominicana

Serbia e Montenegro

Siria

Sri Lanka

Sudafrica

Suriname

St. Vincent e Grenadine

Swaziland

Tailandia

Tokelau (2)

Tonga

Tunisia

Turkmenistan (1)

Turchia

Wallis e Futuna (2)

Zone sotto amministrazione palestinese

Botswana

Brasile

Cile

Isole Cook

Costa Rica

Croazia

Dominica

Gabon

Grenada

Libano

Malaysia

Maurizio

Mayotte (2)

Nauru

Panama

St. Elena (2)

St. Lucia

Venezuela

Bahrein

Bielorussia (1)

Bulgaria (1)

Estonia (1)

Lettonia (1)

Lituania (1)

Polonia (1)

Repubblica ceca (1)

Repubblica slovacca (1)

Romania (1)

Russia (1)

Ucraina (1)

Ungheria (1)

Antille olandesi (1)

Aruba (2)

Bahamas

Bermuda (2)

Brunei

Isole Caimans (2)

Cipro

Corea

Emirati arabi Uniti

Isole Falkland (2)

Gibraltar (2)

Hong Kong, Cina (2)

Israele

Kuwait

Libia

Macao (2)

Malta

Nuova Caledonia (2)

Polinesia francese (2)

Qatar

Singapore

Slovenia

Taipei cinese

Isole Vergini (2)

Soglia di accesso ai prestiti della Banca mondiale (5 185 USD nel 2001)

Anguilla (2)

Antigua e Barbuda

Arabia Saudita

Argentina

Barbados

Messico

Montserrat (2)

Oman

Palaos, Isole

Seicelle

St. Kitts e Nevis

Trinidad e Tobago

Turks e Isole Caicos (2)

Uruguay


(1)  Paesi dell’Europa centrale e orientale e nuovi Stati indipendenti dell’ex Unione sovietica.

(2)  Territorio.


Allegato III

ELENCO DEI MEMBRI DEL COMITATO DI AIUTO ALLO SVILUPPO DELL’OCSE

Australia, Austria, Belgio, Canada, Commissione europea, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera.


ALLEGATO IV

Estratti della raccomandazione del comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (OCSE/CAS), del marzo 2001, relativa allo svincolo dell’aiuto pubblico allo sviluppo per i paesi meno sviluppati

II.   Attuazione

a)   Campo di applicazione

7.

Lo svincolo degli aiuti è un processo complesso. Sono richieste diverse strategie per le varie categorie di aiuto pubblico allo sviluppo e gli interventi promossi dagli Stati membri per attuare la raccomandazione varieranno dal punto di vista della portata e dei tempi. Pertanto, i membri del CAS svincoleranno il più possibile il loro aiuto pubblico allo sviluppo a favore dei paesi meno sviluppati, conformemente ai criteri e alle procedure stabiliti nella presente raccomandazione:

i)

i membri del CAS decidono di svincolare, entro il 1o gennaio 2002, l’aiuto pubblico allo sviluppo a favore dei paesi meno sviluppati nei seguenti settori: sostegno alla bilancia dei pagamenti e all’adeguamento strutturale; remissione del debito; assistenza per i programmi settoriali e multisettoriali; aiuti ai progetti di investimento; sostegno all’importazione e ai prodotti di base; appalti per i servizi commerciali e aiuto pubblico allo sviluppo alle organizzazioni non governative per le attività legate agli appalti;

ii)

per quanto riguarda la cooperazione tecnica legata agli investimenti e le azioni indipendenti di cooperazione tecnica, si riconosce che le politiche dei membri del CAS possono essere guidate dall’importanza di mantenere un senso di partecipazione nazionale nei paesi donatori unitamente all’obiettivo di utilizzare le competenze dei paesi partner, tenendo conto degli obiettivi e dei principi della presente raccomandazione. La presente raccomandazione non si applica alle azioni indipendenti di cooperazione tecnica;

iii)

per quanto riguarda gli aiuti alimentari, si riconosce che le politiche dei membri del CAS possono essere guidate dalle discussioni e dagli accordi nelle altre sedi internazionali che gestiscono la fornitura degli aiuti alimentari, tenendo conto degli obiettivi e dei principi della presente raccomandazione.

8.

Questa raccomandazione si applica unicamente alle attività d’importo superiori a 700 000 DSP (130 000 DSP nel caso della cooperazione tecnica in materia di investimenti).


27.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 344/15


REGOLAMENTO (CE) N. 2111/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2005

relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’intervento della Comunità nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, in via prioritaria, a garantire ai passeggeri un elevato livello di protezione contro i rischi per la sicurezza. Inoltre, occorre tenere in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale.

(2)

È opportuno portare a conoscenza dei passeggeri un elenco comunitario dei vettori aerei che non soddisfano i pertinenti requisiti in materia di sicurezza, al fine di assicurare la massima trasparenza. Tale elenco dovrebbe essere basato su criteri comuni elaborati a livello comunitario.

(3)

I vettori aerei che figurano sull’elenco comunitario dovrebbero essere oggetto di un divieto operativo. I divieti operativi figuranti nell’elenco comunitario dovrebbero essere applicati sul territorio degli Stati membri cui si applica il trattato.

(4)

I vettori aerei che non godono di diritti di traffico in uno o più Stati membri possono nondimeno volare da e verso la Comunità, se i loro aeromobili, con o senza equipaggio, sono noleggiati da compagnie che godono di tali diritti. È opportuno prevedere una disposizione in base alla quale un divieto operativo figurante sull’elenco comunitario si applichi anche a tali vettori aerei, poiché essi potrebbero altrimenti operare nella Comunità pur non rispettando le pertinenti norme sulla sicurezza.

(5)

Ad un vettore aereo oggetto di un divieto operativo potrebbe essere consentito di esercitare diritti di traffico, se prende in leasing un velivolo con equipaggio (wet lease) presso un vettore che non è oggetto di un divieto operativo, purché siano rispettate le pertinenti norme sulla sicurezza.

(6)

La procedura di aggiornamento dell’elenco comunitario dovrebbe consentire l’adozione rapida delle decisioni per poter fornire ai passeggeri del trasporto aereo informazioni adeguate e aggiornate in materia di sicurezza e garantire che i vettori aerei che hanno posto rimedio alle carenze in termini di sicurezza siano cancellati dall’elenco appena possibile. Le procedure dovrebbero, nel contempo, rispettare il diritto del vettore aereo a difendersi, fatti salvi gli accordi e le convenzioni internazionali dei quali gli Stati membri o la Comunità sono parti, in particolare la Convenzione di Chicago del 1944 sull’aviazione civile internazionale. Le misure di attuazione in materia di procedure, che saranno adottate dalla Commissione, dovrebbero considerare specificatamente tali requisiti.

(7)

Quando ad un vettore aereo è stato imposto un divieto operativo, si dovrebbero prevedere delle misure, al fine di aiutare il vettore in questione a rimediare alle carenze che hanno dato luogo all’imposizione di tale divieto.

(8)

In casi eccezionali, dovrebbe essere consentito agli Stati membri di adottare misure unilaterali. In caso d’urgenza e se posti di fronte a problemi di sicurezza imprevisti, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di imporre immediatamente un divieto operativo per il proprio territorio. Inoltre, qualora la Commissione abbia deciso di non inserire un vettore aereo nell’elenco comunitario, gli Stati membri dovrebbero poter imporre o mantenere un divieto operativo in relazione ad un problema di sicurezza che non esiste negli altri Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi in modo restrittivo di tali possibilità, tenendo conto degli interessi comunitari e in vista della presentazione di un approccio comune in materia di sicurezza aerea, fatto salvo l’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (3), e l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (4).

(9)

Occorre assicurare una pubblicità efficace alle informazioni relative alla sicurezza dei vettori aerei, ad esempio ricorrendo a Internet.

(10)

Per fare in modo che le compagnie aeree e i passeggeri possano trarre i massimi benefici dalla concorrenza nel trasporto aereo, è importante che i consumatori ricevano le informazioni necessarie per compiere scelte consapevoli.

(11)

L’identità del vettore o dei vettori aerei che forniscono effettivamente il servizio è un elemento essenziale dell’informazione. Tuttavia, i consumatori che concludono un contratto di trasporto, che potrebbe comprendere un volo sia di andata che di ritorno, non sono sempre informati sull’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi del volo o dei voli in questione.

(12)

La direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso» (5), stabilisce che determinate informazioni devono essere messe a disposizione dei consumatori, ma che tali informazioni non includono l’identità del vettore aereo effettivo del volo.

(13)

Il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (CRS) (6), riconosce ai consumatori che prenotano un volo tramite un sistema telematico di prenotazione il diritto di essere informati circa l’identità del vettore aereo effettivo. Tuttavia, anche nel trasporto aereo di linea esistono alcune prassi, tra le quali il cosiddetto «wet lease» (leasing dell’apparecchio con equipaggio) o la condivisione di codici per i posti prenotati senza un CRS, in cui il vettore aereo che ha venduto il biglietto a proprio nome in realtà non effettua il volo in questione. Attualmente ai passeggeri non è formalmente riconosciuto per legge il diritto di essere informati circa l’identità del vettore aereo effettivo del servizio.

(14)

Le menzionate prassi aumentano la flessibilità e permettono di fornire servizi migliori ai passeggeri. Inoltre, è indispensabile apportare, in particolare per motivi tecnici, modifiche dell’ultimo minuto che contribuiscono alla sicurezza del trasporto aereo. Tuttavia, questa flessibilità dovrebbe trovare riscontro nella verifica del fatto che le compagnie che in realtà effettuano i voli rispondano ai requisiti di sicurezza e nella trasparenza nei confronti dei consumatori, al fine di garantire loro il diritto di fare una scelta informata. Si dovrebbe mirare a raggiungere un giusto equilibrio tra la vitalità commerciale dei vettori aerei e l’accesso dei passeggeri all’informazione.

(15)

I vettori aerei dovrebbero perseguire una politica di trasparenza nei confronti dei passeggeri per quanto riguarda le informazioni connesse alla sicurezza. La pubblicazione di tali informazioni contribuirebbe alla conoscenza da parte dei passeggeri del livello di affidabilità dei vettori aerei.

(16)

I vettori aerei sono tenuti a riferire alle autorità nazionali di sicurezza aerea in merito a carenze di sicurezza nonché a rimediare senza indugio a tali carenze. Il personale di bordo e di terra è tenuto ad intervenire in modo adeguato, qualora riscontri carenze a livello di sicurezza. Sarebbe contrario agli interessi della sicurezza aerea se il personale venisse penalizzato per ciò, come si evince dall’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile (7).

(17)

Oltre alle situazioni disciplinate dal regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (8), ai passeggeri dovrebbe essere concesso il diritto di essere rimborsati o reinstradati, in determinate altre situazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, qualora esista un collegamento abbastanza vicino con la Comunità.

(18)

Oltre alle norme fissate dal presente regolamento, le implicazioni connesse ai cambi di identità del vettore effettivo per l’espletamento del contratto di trasporto dovrebbero essere disciplinate dalle leggi degli Stati membri applicabili ai contratti e dalla pertinente normativa comunitaria, in particolare dalla direttiva 90/314/CEE e dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (9).

(19)

Il presente regolamento fa parte di un processo legislativo che persegue un’impostazione efficiente e coerente ai fini del miglioramento della sicurezza aerea nella Comunità. In tale processo l’Agenzia europea per la sicurezza aerea svolge un ruolo importante che, nel quadro del presente regolamento, potrebbe essere ulteriormente ampliato con un’estensione delle competenze della medesima, ad esempio in relazione agli aeromobili di paesi terzi. Sarebbe inoltre opportuno prestare particolare attenzione a misure volte a migliorare ulteriormente la qualità e la quantità delle ispezioni di sicurezza degli aeromobili nonché ad armonizzarle.

(20)

Quando esiste un rischio per la sicurezza che non è stato adeguatamente risolto dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, la Commissione dovrebbe poter adottare misure immediate su base provvisoria. In questo caso, il comitato che assiste la Commissione nel suo lavoro ai sensi del presente regolamento dovrebbe agire conformemente alla procedura consultiva prevista all’articolo 3 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10).

(21)

In tutti gli altri casi, il comitato che assiste la Commissione nel suo lavoro ai sensi del presente regolamento dovrebbe agire conformemente alla procedura regolamentare prevista all’articolo 5 della decisione 1999/468/CE.

(22)

Poiché la relazione esistente tra il presente regolamento e l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (11), risulterebbe altrimenti poco chiara, l’articolo succitato dovrebbe essere abrogato ai fini della certezza del diritto.

(23)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del capo III del presente regolamento e garantirne l’applicazione. Tali sanzioni, che possono essere di natura civile o amministrativa, dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(24)

La Commissione dovrebbe analizzare l’applicazione del presente regolamento e, trascorso un periodo sufficientemente lungo, presentare una relazione sull’efficacia delle disposizioni adottate.

(25)

Qualunque competente autorità dell’aviazione civile nella Comunità può decidere che i vettori aerei, compresi quelli non operanti nel territorio degli Stati membri cui si applica il trattato, possono presentare alla medesima autorità la richiesta di sottoporre il vettore aereo in questione ad ispezioni sistematiche, al fine di accertare la sua capacità di rispettare le pertinenti norme di sicurezza.

(26)

Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di introdurre un sistema di etichettatura di qualità per i vettori aerei a livello nazionale, basato su criteri che possono comprendere considerazioni diverse dai requisiti minimi di sicurezza, conformemente al diritto comunitario.

(27)

Il Regno di Spagna e il Regno Unito, in una dichiarazione comune concordata il 2 dicembre 1987 a Londra dai ministri degli Affari esteri dei due paesi, hanno stipulato degli accordi in vista di una maggiore cooperazione sull’uso dell’aeroporto di Gibilterra, i quali a tutt’oggi non sono ancora operativi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce le norme:

a)

sulla definizione e pubblicazione di un elenco comunitario, basato su criteri comuni, dei vettori aerei che per motivi di sicurezza sono soggetti a un divieto operativo nella Comunità;

e

b)

sulle informazioni destinate ai passeggeri aerei circa l’identità del vettore aereo effettivo dei voli da essi utilizzati.

2.   L’applicazione del presente regolamento all’aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato tale aeroporto.

3.   L’applicazione del presente regolamento all’aeroporto di Gibilterra resta sospesa fino al momento in cui sarà attuata l’intesa contenuta nella dichiarazione comune dei ministri degli Esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. I governi del Regno di Spagna e del Regno Unito informeranno il Consiglio in merito a tale data di messa in applicazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«vettore aereo», un’impresa di trasporto aereo titolare di una valida licenza di esercizio o di un’autorizzazione equivalente;

b)

«contratto di trasporto», un contratto di trasporto aereo o comprendente servizi di trasporto aereo, incluso il trasporto composto di due o più voli effettuati dallo stesso o da diversi vettori aerei;

c)

«contraente di trasporto aereo», il vettore che conclude un contratto di trasporto con un passeggero o, se il contratto comprende un servizio tutto compreso, il tour operator. Ogni venditore di biglietti è anch’esso considerato come contraente di trasporto aereo;

d)

«venditore di biglietti», un venditore di biglietti aerei, diverso da un vettore aereo o da un tour operator, che funge da intermediario per la conclusione di un contratto di trasporto con un passeggero per un volo semplice o per un volo nel quadro di un servizio tutto compreso;

e)

«vettore effettivo», il vettore aereo che effettua o intende effettuare un volo in base a un contratto di trasporto con un passeggero ovvero per conto di un’altra persona fisica o giuridica che abbia concluso un contratto di trasporto con tale passeggero;

f)

«licenza di esercizio o permesso tecnico», atto legislativo o amministrativo con cui uno Stato membro autorizza un vettore ad effettuare servizi di trasporto aereo nei propri aeroporti o nel proprio spazio aereo o ad esercitare diritti di traffico;

g)

«divieto operativo», il rifiuto, la sospensione, la revoca o la restrizione della licenza di esercizio o del permesso tecnico di un vettore aereo, motivati da ragioni di sicurezza, od ogni altra equivalente misura di sicurezza nei confronti di un vettore aereo non avente diritti di traffico nella Comunità, ma i cui aeromobili potrebbero operare nella Comunità in base a un contratto di leasing;

h)

«servizio tutto compreso», i servizi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 90/314/CEE;

i)

«prenotazione», il fatto che il passeggero sia in possesso di un biglietto o di altra prova, indicante che la prenotazione è stata accettata e registrata dal contraente di trasporto aereo;

j)

«pertinenti standard di sicurezza», gli standard di sicurezza internazionali contenuti nella Convenzione di Chicago e i relativi allegati nonché, se del caso, quelli pertinenti del diritto comunitario.

CAPO II

ELENCO COMUNITARIO

Articolo 3

Definizione dell’elenco comunitario

1.   Per rafforzare la sicurezza aerea si definisce un elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo nella Comunità (di seguito «elenco comunitario»). Ogni Stato membro applica sul proprio territorio i divieti operativi inclusi nell’elenco comunitario ai vettori aerei oggetto di tali divieti.

2.   I criteri comuni da applicare, basati sulle pertinenti norme di sicurezza, per imporre un divieto operativo al vettore aereo sono stabiliti nell’allegato (di seguito «criteri comuni»). La Commissione può modificare l’allegato, in particolare per tener conto degli sviluppi scientifici e tecnici, conformemente alla procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 3.

3.   Ai fini dell’istituzione dell’elenco comunitario, ogni Stato membro, entro il 16 febbraio 2006, comunica alla Commissione l’identità dei vettori aerei oggetto di un divieto operativo sul proprio territorio, nonché le ragioni che hanno indotto all’adozione di tale divieto e qualsiasi altra informazione pertinente. La Commissione informa gli altri Stati membri di tali divieti operativi.

4.   Entro un mese a decorrere dal ricevimento delle informazioni comunicate dagli Stati membri, la Commissione, in base ai criteri comuni, stabilisce l’imposizione di un divieto operativo relativamente ai vettori aerei interessati e definisce l’elenco comunitario dei vettori aerei sottoposti al divieto operativo, conformemente alla procedura definita all’articolo 15, paragrafo 3.

Articolo 4

Aggiornamento dell’elenco comunitario

1.   L’elenco comunitario è aggiornato:

a)

per imporre un divieto operativo a un vettore aereo e inserire tale vettore aereo nell’elenco comunitario in base ai criteri comuni;

b)

per cancellare un vettore aereo dall’elenco comunitario, se ha ovviato alla carenza o alle carenze in materia di sicurezza che avevano dato luogo all’inserimento del vettore aereo nell’elenco comunitario e se non esistano altre ragioni, in base ai criteri comuni, di mantenere questo vettore aereo nell’elenco comunitario;

c)

per modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo che figura nell’elenco comunitario.

2.   La Commissione, agendo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, decide di aggiornare l’elenco comunitario appena se ne verifica la necessità a norma del paragrafo 1, secondo la procedura definita all’articolo 15, paragrafo 3, e in base a criteri comuni. Ogni tre mesi almeno la Commissione verifica se occorra aggiornare l’elenco comunitario.

3.   Ogni Stato membro e l’Agenzia europea per la sicurezza aerea comunicano alla Commissione tutte le informazioni che possono essere utili nel contesto dell’aggiornamento dell’elenco comunitario. La Commissione comunica tutte le informazioni pertinenti agli altri Stati membri.

Articolo 5

Misure provvisorie concernenti l’aggiornamento dell’elenco comunitario

1.   Quando risulti che il proseguimento dell’attività di un vettore aereo nella Comunità può rappresentare un grave rischio per la sicurezza e che questo rischio non è stato risolto in modo soddisfacente attraverso misure d’urgenza da parte dello Stato membro interessato, o degli Stati membri interessati, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, la Commissione può provvisoriamente adottare le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) o c), secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

2.   Appena possibile e comunque non oltre 10 giorni lavorativi, la Commissione trasmette la questione al comitato di cui all’articolo 15, paragrafo 1, e decide di confermare, modificare, revocare o estendere la misura adottata in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, agendo secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 3.

Articolo 6

Misure eccezionali

1.   In caso d’urgenza, il presente regolamento non impedisce a uno Stato membro di reagire a un problema di sicurezza imprevisto adottando un divieto operativo immediato sul proprio territorio, tenendo conto dei criteri comuni.

2.   Una decisione della Commissione di non inserire un vettore aereo nell’elenco comunitario ai sensi della procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 4, o all’articolo 4, paragrafo 2, non osta a che uno Stato membro imponga o mantenga un divieto operativo per il vettore aereo interessato a seguito di un problema di sicurezza che riguardi specificatamente quello Stato membro.

3.   Nelle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione, la quale, a sua volta, informa gli altri Stati membri. Nella situazione di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato trasmette immediatamente alla Commissione una richiesta di aggiornamento dell’elenco comunitario, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 7

Diritto di difesa

Allorché la Commissione adotta decisioni a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 5, essa garantisce che al vettore aereo interessato sia data la possibilità di essere ascoltato, tenendo conto della necessità, in alcuni casi, di una procedura d’urgenza.

Articolo 8

Misure di esecuzione

1.   La Commissione, agendo secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 3, stabilisce, se del caso, misure di esecuzione per definire norme particolareggiate concernenti le procedure di cui al presente capo.

2.   Approvando queste misure, la Commissione tiene debito conto della necessità di statuire rapidamente sull’aggiornamento dell’elenco comunitario e, se del caso, prevede la possibilità di una procedura d’urgenza.

Articolo 9

Pubblicazione

1.   L’elenco comunitario e qualsiasi modifica dello stesso sono pubblicati immediatamente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   La Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare l’accesso del pubblico all’elenco comunitario nella sua versione più recente, in particolare tramite Internet.

3.   I contraenti di trasporto aereo, le autorità nazionali dell’aviazione civile, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea e gli aeroporti siti nel territorio degli Stati membri rendono noto l’elenco comunitario ai passeggeri sia attraverso i loro siti web sia, eventualmente, nei loro edifici.

CAPO III

INFORMAZIONI AI PASSEGGERI

Articolo 10

Ambito di applicazione

1.   Le disposizioni del presente capo si applicano al trasporto aereo di passeggeri ogniqualvolta il volo fa parte di un contratto di viaggio e tale viaggio è iniziato nella Comunità e se:

a)

il volo parte da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro cui si applica il trattato;

o

b)

il volo parte da un aeroporto situato in un paese terzo e arriva a un aeroporto situato nel territorio di uno Stato cui si applica il trattato;

o

c)

il volo parte da un aeroporto situato in un paese terzo e arriva a qualsiasi aeroporto di un tale paese.

2.   Le disposizioni del presente capo si applicano indipendentemente dal fatto che un volo sia o no un volo di linea o che faccia parte o meno di un servizio tutto compreso.

3.   Le disposizioni del presente capo non incidono sui diritti dei passeggeri di cui alla direttiva 90/314/CEE e al regolamento (CEE) n. 2299/89.

Articolo 11

Informazione sull’identità del vettore aereo effettivo

1.   Al momento della prenotazione il contraente del trasporto aereo comunica ai passeggeri l’identità del vettore effettivo o dei vettori effettivi, indipendentemente dai mezzi utilizzati per fare la prenotazione.

2.   Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno probabilmente in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata.

3.   Se il vettore contraente o i vettori contraenti vengono cambiati dopo la prenotazione, qualunque ne sia la ragione, il contraente del trasporto aereo adotta immediatamente tutte le misure necessarie per assicurare che i passeggeri siano informati quanto prima del cambiamento. In tutti i casi, i passeggeri vengono informati al check-in oppure al momento dell’imbarco qualora, in caso di coincidenza con un altro volo, il check-in non sia previsto.

4.   Il vettore aereo o il tour operator, a seconda dei casi, assicurano che il contraente del trasporto aereo competente sia informato dell’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non appena questa sia nota, in particolare in caso di cambiamento di identità.

5.   Se il venditore dei biglietti non è stato informato in merito all’identità del vettore aereo effettivo, non sarà responsabile del mancato rispetto degli obblighi previsti nel presente articolo.

6.   Il dovere d’informazione dei passeggeri da parte del contraente di trasporto aereo circa l’identità del vettore o dei vettori effettivi è specificato nelle condizioni generali di vendita applicabili al contratto di trasporto.

Articolo 12

Diritto al rimborso o alla partenza su un volo alternativo

1.   Il presente regolamento non pregiudica il diritto al rimborso o alla partenza su un volo alternativo previsto dal regolamento (CE) n. 261/2004.

2.   Nei casi in cui il regolamento (CE) n. 261/2004 non si applica e:

a)

il vettore aereo effettivo notificato al passeggero è stato inserito nell’elenco comunitario ed è soggetto ad un divieto operativo che ha condotto alla cancellazione del volo in questione, o che avrebbe condotto alla sua cancellazione qualora fosse stato effettuato nella Comunità,

o

b)

il vettore aereo effettivo notificato al passeggero è stato sostituito da un altro vettore effettivo che è stato inserito nell’elenco comunitario e che è soggetto ad un divieto operativo che ha condotto alla cancellazione del volo in questione, o che avrebbe condotto alla sua cancellazione qualora fosse stato effettuato nella Comunità,

il contraente di trasporto aereo firmatario del contratto di trasporto garantisce al passeggero il diritto al rimborso o alla partenza su un volo alternativo, di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 261/2004, a condizione che, se il volo non è stato cancellato, il passeggero abbia scelto di non prenderlo.

3.   L’applicazione del paragrafo 2 del presente articolo fa salvo l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 261/2004.

Articolo 13

Sanzioni

Gli Stati membri garantiscono il rispetto delle norme del presente capo e stabiliscono sanzioni in caso di loro violazione. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Informazione e modifica

Entro il 16 gennaio 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. La relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica del presente regolamento.

Articolo 15

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato di cui all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/91 (di seguito «comitato»).

2.   Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 8 di quest’ultima.

3.   Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 8 di quest’ultima.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4.   La Commissione può consultare il comitato su qualsiasi altra questione concernente l’applicazione del presente regolamento.

5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 16

Abrogazione

L’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE è abrogato.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli articoli 10, 11 e 12 si applicano dal 16 luglio 2006 e l’articolo 13 dal 16 gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 14 dicembre 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

C. CLARKE


(1)  Parere del 28 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo del 16 novembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 dicembre 2005.

(3)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2871/2000 della Commissione (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 47).

(4)  GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).

(5)  GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

(6)  GU L 220 del 29.7.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 323/1999 (GU L 40 del 13.2.1999, pag. 1).

(7)  GU L 167 del 4.7.2003, pag. 23.

(8)  GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1.

(9)  GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

(10)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(11)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76.


ALLEGATO

Criteri comuni per la valutazione dell’opportunità di un divieto operativo per motivi di sicurezza a livello comunitario

Le decisioni su un’azione a livello comunitario vengono prese in base al merito di ciascun singolo caso. In base al merito di ciascun caso, un vettore o tutti i vettori certificati in un medesimo Stato possono essere soggetti ad un’azione a livello comunitario.

Nel vagliare l’opportunità di divieto totale o parziale di un vettore aereo, si valuta se esso rispetti le norme di sicurezza pertinenti, tenendo conto dei seguenti elementi.

1.

Gravi e comprovate carenze per quanto riguarda la sicurezza del vettore aereo:

rapporti indicanti gravi carenze in materia di sicurezza, o mancanze continuate da parte del vettore nel porre rimedio alle carenze rilevate dalle ispezioni a terra effettuate nell’ambito del programma SAFA precedentemente comunicate al vettore,

gravi carenze in materia di sicurezza, individuate nell’ambito delle disposizioni relative alla raccolta di informazioni di cui all’articolo 3 della direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi,

divieto operativo imposto ad un vettore da parte di un paese terzo a motivo di carenze comprovate in relazione alle norme internazionali in materia di sicurezza,

informazioni circostanziate relative a un incidente o ad un incidente grave, indicanti carenze sistemiche latenti in materia di sicurezza.

2.

Mancanza di capacità e/o volontà di un vettore aereo di porre rimedio alle carenze in materia di sicurezza, dimostrata da:

mancanza di trasparenza o di una comunicazione adeguata e tempestiva da parte di un vettore aereo in seguito ad una richiesta d’informazioni dell’autorità di aviazione civile di uno Stato membro riguardo alla sicurezza della sua attività,

piano d’azione correttivo inadeguato o insufficiente presentato in seguito al rilevamento di una grave carenza in materia di sicurezza.

3.

Mancanza di capacità e/o volontà delle autorità responsabili della supervisione di un vettore aereo di porre rimedio alle carenze in materia di sicurezza, dimostrata da:

mancanza di cooperazione con l’autorità di aviazione civile di uno Stato membro da parte delle autorità competenti di un altro Stato, nel caso in cui siano emerse preoccupazioni circa la sicurezza dell’attività di un vettore al quale sia stata rilasciata una licenza o certificazione in quello Stato,

insufficiente capacità delle autorità responsabili della supervisione regolamentare del vettore di attuare e far rispettare le norme di sicurezza pertinenti. Occorre tenere conto in particolare degli elementi seguenti:

a)

ispezioni e relativi piani d’azione correttivi stabiliti in conformità del Programma ispettivo universale di monitoraggio della sicurezza dell’ICAO o di una norma comunitaria applicabile;

b)

se l’autorizzazione ad operare o il permesso tecnico di qualunque vettore aereo sotto la sorveglianza di quello Stato sia precedentemente stato rifiutato o revocato da un altro Stato;

c)

il certificato dell’operatore aereo non è stato rilasciato dall’autorità competente dello Stato in cui il vettore ha la sua sede principale di attività;

insufficiente capacità delle autorità competenti dello Stato in cui l’aeromobile utilizzato dal vettore aereo è registrato di sorvegliare l’aeromobile utilizzato dal vettore, in conformità degli obblighi derivanti dalla Convenzione di Chicago.


27.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 344/23


REGOLAMENTO (CE) N. 2112/2005 DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2005

sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 181A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La prassi consistente nel vincolare gli aiuti, direttamente o indirettamente, all’acquisto nel paese donatore di beni e servizi acquistati mediante gli stessi aiuti ne riduce l’efficacia ed è contraria alla politica di sviluppo a favore dei poveri. Lo svincolo degli aiuti non rappresenta un obiettivo fine a se stesso, bensì dovrebbe essere utilizzato come strumento per rafforzare altri elementi di lotta contro la povertà, come ad esempio la partecipazione dei beneficiari, l’integrazione regionale e il potenziamento delle capacità, ponendo particolare enfasi sull’obiettivo di rafforzare la posizione dei fornitori locali e regionali di beni e servizi nei paesi in via di sviluppo.

(2)

Nel marzo 2001, il Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) dell’Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (OCSE) ha adottato una raccomandazione sullo svincolo dell’aiuto pubblico allo sviluppo per i paesi meno sviluppati (2). Gli Stati membri hanno accolto tale raccomandazione e la Commissione ha adottato i relativi principi come quadro di riferimento per gli aiuti comunitari.

(3)

Il 14 marzo 2002, il Consiglio Affari generali, organizzato in concomitanza con il Consiglio europeo di Barcellona in vista della Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo (Monterrey, 18-22 marzo 2002), concludeva: «l’Unione europea si impegna ad attuare la raccomandazione del Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) di svincolare gli aiuti ai paesi meno sviluppati e proseguire le discussioni ai fini di un ulteriore svincolo dell’aiuto bilaterale. L’UE prenderà inoltre in considerazione iniziative volte a svincolare ulteriormente l’aiuto della Comunità mantenendo al tempo stesso il sistema attuale di preferenze di prezzo nel quadro delle relazioni UE-ACP».

(4)

Il 18 novembre 2002, la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «Svincolare gli aiuti per aumentarne l’efficacia», in cui presentava il proprio punto di vista sul tema in questione e le possibili alternative per l’attuazione del suddetto impegno di Barcellona nell’ambito del sistema di aiuti dell’UE.

(5)

Nelle sue conclusioni sullo svincolo degli aiuti del 20 maggio 2003, il Consiglio sottolineava la necessità di svincolare ulteriormente gli aiuti comunitari, approvava le modalità illustrate nella suddetta comunicazione e formulava le proprie decisioni in merito alle soluzioni proposte.

(6)

Il 4 settembre 2003, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla comunicazione della Commissione summenzionata (3) nella quale segnalava la necessità di svincolare ulteriormente gli aiuti comunitari, valutava in maniera favorevole le modalità illustrate nella suddetta comunicazione e approvava le soluzioni proposte. Inoltre, la risoluzione sottolineava l’esigenza di approfondire il dibattito sull’ulteriore svincolo sulla base di studi complementari e di proposte documentate e chiedeva esplicitamente una chiara preferenza per la cooperazione locale e regionale, ponendo in posizione prioritaria, in ordine d’importanza, i fornitori provenienti dal paese destinatario, dai paesi in via di sviluppo confinanti e da altri paesi in via di sviluppo, al fine di rafforzare gli sforzi dei paesi destinatari volti a migliorare la propria produzione a livello nazionale, regionale, locale e famigliare nonché le azioni miranti a migliorare la disponibilità e l’accessibilità al pubblico di prodotti alimentari e servizi di base, in modo coerente con le abitudini locali e i sistemi di produzione e di scambio.

(7)

Per definire l’accesso all’assistenza esterna della Comunità, occorre tener conto di diversi elementi. Le norme sull’ammissibilità che disciplinano l’accesso delle persone sono contenute nell’articolo 3. Le norme che disciplinano l’ingaggio di esperti e l’origine delle forniture e dei materiali acquistati dai soggetti ammissibili sono contenute rispettivamente negli articoli 4 e 5. La definizione del principio di reciprocità e le relative modalità di attuazione sono stabilite nell’articolo 6. Le deroghe e l’attuazione delle stesse sono definite nell’articolo 7. L’articolo 8 contiene disposizioni specifiche riguardanti le operazioni finanziate attraverso un’organizzazione internazionale, un’organizzazione regionale, o cofinanziate da un paese terzo. L’articolo 9 contiene disposizioni specifiche relative agli aiuti umanitari.

(8)

L’accesso all’assistenza esterna della Comunità è definito negli atti di base che disciplinano tale assistenza, insieme alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) (di seguito «regolamento finanziario»). Le modifiche introdotte dal presente regolamento per l’accesso agli aiuti comunitari impongono l’emendamento di tutti questi strumenti. Tutte le modifiche degli atti di base in questione sono elencate nell’allegato I del presente regolamento.

(9)

Nell’aggiudicazione degli appalti nell’ambito di uno strumento comunitario, occorre prestare particolare attenzione al rispetto delle norme fondamentali in materia di lavoro stabilite a livello internazionale dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), ad esempio le convenzioni sulla libertà di associazione e sulla contrattazione collettiva, l’abolizione del lavoro forzato e obbligatorio, l’eliminazione di qualsiasi discriminazione in materia di assunzione e occupazione e l’abolizione del lavoro minorile.

(10)

Nell’aggiudicazione degli appalti nell’ambito di uno strumento comunitario, si presterà particolare attenzione al rispetto delle seguenti convenzioni in materia ambientale stabilite a livello internazionale: la Convenzione sulla biodiversità del 1992, il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza del 2000 e il Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme riguardanti l’accesso delle parti interessate agli strumenti dell’assistenza esterna della Comunità finanziati nell’ambito del bilancio generale dell’Unione europea elencati nell’allegato I.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini dell’interpretazione dei termini utilizzati nel presente regolamento, si rimanda al regolamento finanziario e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5).

Articolo 3

Norme di ammissibilità

1.   La partecipazione all’assegnazione degli appalti o degli aiuti non rimborsabili finanziati nell’ambito di uno strumento comunitario è aperta a tutte le persone giuridiche stabilite in uno Stato membro della Comunità europea o in un paese riconosciuto come candidato ufficiale dalla Comunità europea oppure in uno Stato membro dello Spazio economico europeo.

2.   La partecipazione all’assegnazione degli appalti o degli aiuti non rimborsabili finanziati nell’ambito di uno strumento comunitario con una portata tematica, quale definito nell’allegato I, parte A, è aperta a tutte le persone giuridiche stabilite in un paese in via di sviluppo, secondo la definizione contenuta nell’elenco del Comitato di aiuto allo sviluppo dell’OCSE di cui all’allegato II, oltre a quelle persone giuridiche già ammissibili in virtù dello strumento in questione.

3.   La partecipazione all’assegnazione degli appalti o degli aiuti non rimborsabili finanziati nell’ambito di uno strumento comunitario con una portata geografica, quale definito nell’allegato I, parte B, è aperta a tutte le persone giuridiche stabilite in un paese in via di sviluppo secondo la definizione contenuta nell’elenco del Comitato di aiuto allo sviluppo dell’OCSE di cui all’allegato II ed espressamente definite ammissibili, come pure a quelle già menzionate come ammissibili dallo strumento in questione.

4.   La partecipazione all’assegnazione degli appalti o degli aiuti non rimborsabili finanziati nell’ambito di uno strumento comunitario è aperta a tutte le persone giuridiche stabilite in un paese diverso da quelli citati nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, laddove l’accesso reciproco alla loro assistenza esterna è stato stabilito ai sensi dell’articolo 6.

5.   La partecipazione all’assegnazione degli appalti o degli aiuti non rimborsabili finanziati nell’ambito di uno strumento comunitario è aperta alle organizzazioni internazionali.

6.   Quanto sopra lascia impregiudicate la partecipazione delle categorie di organizzazioni ammissibili all’assegnazione di qualsivoglia contratto nonché la deroga prevista dall’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Articolo 4

Esperti

Tutti gli esperti ingaggiati dai concorrenti di cui agli articoli 3 e 8 possono essere di qualsiasi nazionalità. Il presente articolo lascia impregiudicati i requisiti qualitativi e finanziari stabiliti dalle norme comunitarie in materia di appalti.

Articolo 5

Norme di origine

Tutte le forniture e i materiali acquistati nell’ambito di un contratto finanziato mediante uno strumento comunitario devono essere originari della Comunità o di un paese ammissibile secondo la definizione di cui agli articoli 3 e 7 del presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, il termine «origine» è definito dalla legislazione comunitaria pertinente in materia di norme di origine per scopi doganali.

Articolo 6

Reciprocità con i paesi terzi

1.   L’accesso reciproco all’assistenza esterna della Comunità è concesso ai paesi contemplati dall’articolo 3, paragrafo 4, a condizione che essi concedano l’ammissibilità alle stesse condizioni agli Stati membri e al paese destinatario in questione.

2.   La concessione dell’accesso reciproco all’assistenza esterna della Comunità si basa su un confronto tra l’Unione europea e gli altri donatori e si svolge a livello settoriale, secondo le categorie definite dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell’OCSE, o a livello di paese, sia esso un paese donatore o destinatario. La decisione di concedere tale reciprocità ad un paese donatore si basa sulla trasparenza, la coerenza e la proporzionalità degli aiuti forniti da quest’ultimo, ivi compresa la qualità e l’entità di tali aiuti.

3.   L’accesso reciproco all’assistenza esterna della Comunità è stabilito mediante una decisione specifica riguardante un determinato paese o un determinato gruppo regionale di paesi. Tale decisione viene adottata a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6) nell’ambito delle procedure e del relativo comitato associato all’atto in questione. Il diritto del Parlamento europeo di essere regolarmente informato a norma all’articolo 7, paragrafo 3, di detta decisione è pienamente rispettato. Tale decisione rimane in vigore per almeno un anno.

4.   L’accesso reciproco all’assistenza esterna della Comunità nei paesi meno sviluppati quali indicati nell’allegato II è concesso automaticamente ai paesi terzi che figurano nell’allegato III.

5.   I paesi destinatari sono consultati nell’ambito della procedura descritta ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 7

Deroghe alle norme di ammissibilità e di origine

1.   In casi eccezionali e debitamente giustificati, la Commissione può estendere l’ammissibilità alle persone giuridiche stabilite in un paese non ammissibile a norma dell’articolo 3.

2.   In casi eccezionali e debitamente giustificati, la Commissione può permettere l’acquisto di forniture e materiali originari di un paese non ammissibile a norma dell’articolo 3.

3.   Le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere motivate dall’indisponibilità dei prodotti e dei servizi nei mercati dei paesi interessati, per motivi di urgenza estrema o nei casi in cui le norme di ammissibilità impedirebbero o renderebbero estremamente difficile la realizzazione di un progetto, di un programma o di un’azione.

Articolo 8

Operazioni riguardanti le organizzazioni internazionali o il cofinanziamento

1.   Laddove il finanziamento comunitario riguarda un’operazione attuata attraverso un’organizzazione internazionale, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali è aperta a tutte le persone giuridiche ammissibili a norma dell’articolo 3 nonché a tutte le persone giuridiche ammissibili in base alle norme di tale organizzazione, assicurando che venga garantito un trattamento equo a tutti i donatori. Le stesse norme si applicano alle forniture, ai materiali e agli esperti.

2.   Laddove il finanziamento comunitario riguarda un’operazione cofinanziata da un paese terzo, con riserva della reciprocità secondo la definizione dell’articolo 6, o da un’organizzazione regionale, oppure da uno Stato membro, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali è aperta a tutte le persone giuridiche ammissibili a norma dell’articolo 3 nonché a tutte le persone giuridiche ammissibili in base alle norme di tale paese terzo, organizzazione regionale o Stato membro. Le stesse norme si applicano alle forniture, ai materiali e agli esperti.

3.   Per quanto riguarda le operazioni di aiuti alimentari, l’applicazione del presente articolo si limita alle operazioni di emergenza.

Articolo 9

Aiuti umanitari e ONG

1.   Ai fini dell’aiuto umanitario di cui al regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all’aiuto umanitario (7), e ai fini degli aiuti gestiti direttamente dalle ONG di cui al regolamento (CE) n. 1658/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, relativo al cofinanziamento con le organizzazioni non governative di sviluppo (ONG) europee di azioni nei settori che interessano i paesi in via di sviluppo (PVS) (8), le disposizioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento non si applicano ai criteri di ammissibilità stabiliti per la selezione dei beneficiari degli aiuti non rimborsabili.

2.   I beneficiari di tali aiuti non rimborsabili si attengono alle norme stabilite dal presente regolamento laddove l’attuazione dell’azione umanitaria promossa e degli aiuti gestiti direttamente dalle ONG, ai sensi del regolamento (CE) n. 1658/98, richiede l’assegnazione di appalti.

Articolo 10

Rispetto dei principi essenziali e rafforzamento dei mercati locali

1.   Per accelerare l’eliminazione della povertà mediante la promozione delle capacità, dei mercati e degli acquisti locali, occorre prestare particolare attenzione ad appalti locali e regionali nei paesi partner.

2.   Gli aggiudicatari di appalti rispettano le norme fondamentali sul lavoro stabilite a livello internazionale, quali ad esempio le norme fondamentali dell’OIL, le convenzioni sulla libertà di associazione e la contrattazione collettiva, l’abolizione del lavoro forzato e obbligatorio, l’eliminazione di qualsiasi discriminazione in materia di assunzione e occupazione e l’abolizione del lavoro minorile.

3.   L’accesso dei paesi in via di sviluppo all’assistenza esterna della Comunità è reso possibile mediante l’assistenza tecnica ritenuta necessaria.

Articolo 11

Attuazione del regolamento

Il presente regolamento modifica e disciplina le parti pertinenti di tutti gli strumenti comunitari in vigore elencati nell’allegato I. La Commissione potrà eventualmente modificare gli allegati II, III e IV del presente regolamento per tenere conto di ogni emendamento ai testi dell’OCSE.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU C 157 del 28.6.2005, pag. 99.

(2)  Relazione OCSE/CAS del 2001, 2002, volume 3, n. 1, pag. 46.

(3)  GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 474.

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(8)  GU L 213 del 30.7.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.


ALLEGATO I

Vengono apportate le seguenti modifiche agli strumenti comunitari elencati in appresso.

PARTE A — Strumenti comunitari con una portata tematica

1)

Regolamento (CE) n. 1725/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo (1):

all'articolo 4, il paragrafo 2 viene sostituito dal seguente:

«2.   L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di ammissibilità e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2112/2005 del Consiglio, del 21 novembre, sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità (2).

all'articolo 7, paragrafo 3, viene aggiunta la seguente frase:

«La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un'organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. 2112/2005.»

2)

Regolamento (CE) n. 976/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi (3):

all'articolo 5, paragrafo 1, viene aggiunta la seguente frase:

«In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, l'ammissibilità a partecipare ai contratti relativi agli aiuti non rimborsabili risponde anche alle norme di ammissibilità e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2112/2005 del Consiglio, del 21 novembre 2005, sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità (4).

l'articolo 6 viene sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Per essere ammessi a beneficiare degli aiuti comunitari, i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, devono avere la propria sede centrale in uno dei paesi ammessi a beneficiare degli aiuti comunitari nell'ambito di questo regolamento così come nell'ambito del regolamento (CE) n. 2112/2005. Detta sede deve rappresentare il centro effettivo di tutte le decisioni relative alle azioni finanziate in base al presente regolamento. A titolo eccezionale, tale sede può essere situata in un altro paese terzo.»

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1.   L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di ammissibilità e alle relative deroghe, contenute in questo regolamento come nel regolamento (CE) n. 2112/2005.

2.   In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, l'origine delle forniture e dei materiali acquistati nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2112/2005.»

PARTE B — Strumenti comunitari con una portata geografica

3)

Regolamento (CE) n. 2500/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativo all'assistenza finanziaria preadesione per la Turchia (5):

all'articolo 8, paragrafo 7, primo comma, viene aggiunta la seguente frase:

«L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene ulteriormente definita in base alle norme di ammissibilità e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2112/2005 del Consiglio, del 21 novembre 2005, sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità (6).

all'articolo 8, paragrafo 7, secondo comma, viene aggiunta la seguente frase:

«La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un'organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è ulteriormente definita dal regolamento (CE) n. 2112/2005.»

all'articolo 8 viene aggiunto il seguente paragrafo:

«8.   L'origine delle forniture e dei materiali acquistati nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2112/2005.»

4)

Regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (7):

all'articolo 7, paragrafo 3, viene aggiunta la seguente frase:

«L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene ulteriormente definita in base alle norme di ammissibilità e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2112/2005 del Consiglio, del 21 novembre 2005, sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità (8).

all'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

«4.   La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un'organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. 2112/2005.»

5)

Regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio, del 29 dicembre 1999, relativo alla prestazione di assistenza agli Stati partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale (9):

all'articolo 11, paragrafo 3, viene aggiunta la seguente frase:

«In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, l'origine delle forniture e dei materiali acquistati nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2112/2005 del Consiglio, del 21 novembre 2005, sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità (10).

all'articolo 11, paragrafo 4, viene aggiunta la seguente frase:

«L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene ulteriormente definita in base alle norme di ammissibilità e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2112/2005»

all'articolo 11, paragrafo 5, viene aggiunta la seguente frase:

«In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, la partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un'organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è ulteriormente definita dal regolamento (CE) n. 2112/2005.»

6)

Regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (11):

all'articolo 6 bis, paragrafo 1, viene aggiunta la frase seguente:

«L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene ulteriormente definita in base alle norme di ammissibilità e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2112/2005 del Consiglio, del 21 novembre 2005, sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità (12).

all'articolo 6 bis, paragrafo 2, viene aggiunto il seguente comma:

«La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un'organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è ulteriormente definita dal regolamento (CE) n. 2112/2005.»

7)

Regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (13):

all'articolo 3, paragrafo 3, viene aggiunta la seguente frase:

«L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di ammissibilità e alle relative deroghe, contenute nel presente regolamento come pure nel regolamento (CE) n. 2112/2005 del Consiglio, del 21 novembre 2005, sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità (14).

8)

Regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo (15):

all'articolo 8, paragrafo 1, viene aggiunta la seguente frase:

«L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di ammissibilità e alle relative deroghe, contenute nel presente regolamento come pure nel regolamento (CE) n. 2112/2005 del Consiglio, del 21 novembre 2005, sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità (16).

all'articolo 8, paragrafo 8, viene aggiunta la seguente frase:

«La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un'organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. 2112/2005.»

9)

Regolamento (CEE) n. 1762/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei (17):

all'articolo 2, paragrafo 1, viene aggiunto il seguente comma:

«In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, la partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un'organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è ulteriormente definita dal regolamento (CE) n. 2112/2005 del Consiglio, del 21 novembre 2005, sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità (18).

10)

Regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi (19):

all'articolo 9 viene aggiunto il seguente comma:

«In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, la partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un'organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è ulteriormente definita dal regolamento (CE) n. 2112/2005 del Consiglio, del 21 novembre 2005, sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità (20).

all'articolo 13 viene aggiunto il seguente comma:

«In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, l'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene ulteriormente definita in base alle norme di ammissibilità e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2112/2005.»


(1)  GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 6.

(2)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23

(3)  GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2242/2004 (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 21).

(4)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23

(5)  GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 850/2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 1).

(6)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23

(7)  GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2257/2004 (GU L 389 del 30.12.2004, pag. 1).

(8)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23

(9)  GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1.

(10)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23

(11)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2257/2004.

(12)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23

(13)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2257/2004.

(14)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23

(15)  GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2698/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 1).

(16)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23

(17)  GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 1.

(18)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23

(19)  GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(20)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23


ALLEGATO II

Elenco dei beneficiari degli aiuti stabilito dal comitato di aiuto allo sviluppo — 1o gennaio 2003

Parte I: paesi e territori in via di sviluppo

(aiuti pubblici allo sviluppo)

Parte II: paesi e territori in transizione

(aiuti pubblici)

Paesi meno sviluppati

Paesi a reddito basso (PIL pro capite < 745 USD nel 2001)

Paesi a reddito medio basso (PIL pro capite compreso tra 746 USD e 2 975 USD nel 2001)

Paesi a reddito medio alto (PIL pro capite compreso tra 2 976 USD e 9 205 USD nel 2001)

Paesi a reddito alto (PIL pro capite > 9 206 USD nel 2001)

Paesi dell’Europa centrale e orientale e nuovi Stati indipendenti dell’ex Unione sovietica

Paesi e territori in via di sviluppo più avanzati

Afghanistan

Angola

Bangladesh

Benin

Bhutan

Burkina-Faso

Burundi

Cambogia

Capo Verde

Ciad

Comore

Eritrea

Etiopia

Gambia

Gibuti

Guinea

Guinea-Bissau

Guinea equatoriale

Haiti

Kiribati

Laos

Lesotho

Liberia

Madagascar

Malawi

Maldive

Mali

Mauritania

Mozambico

Myanmar

Nepal

Niger

Repubblica centrafricana

Repubblica democratica del Congo

Ruanda

Isole Salomone

Samoa

São Tomé e Príncipe

Senegal

Sierra Leone

Somalia

Sudan

Tanzania

Timor orientale

Togo

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Yemen

Zambia

Armenia (1)

Azerbaigian (1)

Camerun

Repubblica del Congo

Repubblica di Corea

Repubblica democratica della Costa d’Avorio

Georgia (1)

Ghana

India

Indonesia

Kenya

Kirghizistan (1)

Moldova (1)

Mongolia

Nicaragua

Nigeria

Pakistan (1)

Papua Nuova Guinea

Tagikistan (1)

Uzbekistan

Vietnam

Zimbabwe

Albania (1)

Algeria

Belize

Bolivia

Bosnia-Erzegovina

Cina

Colombia

Cuba

Ecuador

Egitto

El Salvador

Figi

Filippine

Giamaica

Giordania

Guatemala

Guyana

Honduras

Iran

Iraq

Isole Marshall

Kazakastan (1)

Macedonia

Marocco

Stati federati di Micronesia

Namibia

Niue

Paraguay

Perù

Repubblica dominicana

Serbia e Montenegro

Siria

Sri Lanka

Sudafrica

Suriname

St. Vincent e Grenadine

Swaziland

Tailandia

Tokelau (2)

Tonga

Tunisia

Turkmenistan (1)

Turchia

Wallis e Futuna (2)

Zone sotto amministrazione palestinese

Botswana

Brasile

Cile

Isole Cook

Costa Rica

Croazia

Dominica

Gabon

Grenada

Libano

Malaysia

Maurizio

Mayotte (2)

Nauru

Panama

St. Elena (2)

St. Lucia

Venezuela

Bahrein

Bielorussia (1)

Bulgaria (1)

Estonia (1)

Lettonia (1)

Lituania (1)

Polonia (1)

Repubblica ceca (1)

Repubblica slovacca (1)

Romania (1)

Russia (1)

Ucraina (1)

Ungheria (1)

Antille olandesi (1)

Aruba (2)

Bahamas

Bermuda (2)

Brunei

Isole Caimans (2)

Cipro

Corea

Emirati arabi Uniti

Isole Falkland (2)

Gibraltar (2)

Hong Kong, Cina (2)

Israele

Kuwait

Libia

Macao (2)

Malta

Nuova Caledonia (2)

Polinesia francese (2)

Qatar

Singapore

Slovenia

Taipei cinese

Isole Vergini (2)

Soglia di accesso ai prestiti della Banca mondiale (5 185 USD nel 2001)

Anguilla (2)

Antigua e Barbuda

Arabia Saudita

Argentina

Barbados

Messico

Montserrat (2)

Oman

Palaos, Isole

Seicelle

St. Kitts e Nevis

Trinidad e Tobago

Turks e Isole Caicos (2)

Uruguay


(1)  Paesi dell’Europa centrale e orientale e nuovi Stati indipendenti dell’ex Unione sovietica.

(2)  Territorio.


ALLEGATO III

ELENCO DEI MEMBRI DEL COMITATO DI AIUTO ALLO SVILUPPO DELL’OCSE

Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Commissione europea, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti.


ALLEGATO IV

Estratti della raccomandazione del Comitato per l’assistenza allo sviluppo dell’Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (OCSE/CAS), del marzo 2001, relativa allo svincolo dell’aiuto pubblico allo sviluppo per i paesi meno sviluppati

II.   Attuazione

a)   Campo di applicazione

7.

Lo svincolo degli aiuti è un processo complesso. Sono richieste diverse strategie per le varie categorie di APS e gli interventi promossi dagli Stati membri per attuare la raccomandazione varieranno dal punto di vista della portata e dei tempi. Pertanto, i membri del CAS svincoleranno il più possibile il loro APS a favore dei paesi meno sviluppati, conformemente ai criteri e alle procedure stabiliti nella presente raccomandazione:

i)

i membri del CAS decidono di svincolare, entro il 1o gennaio 2002, l’APS a favore dei paesi meno sviluppati nei seguenti settori: sostegno alla bilancia dei pagamenti e all’adeguamento strutturale; remissione del debito; assistenza per i programmi settoriali e multisettoriali; aiuti ai progetti di investimento; sostegno all’importazione e ai prodotti di base; appalti per i servizi commerciali e APS alle organizzazioni non governative per le attività legate agli appalti;

ii)

per quanto riguarda la cooperazione tecnica legata agli investimenti e le azioni indipendenti di cooperazione tecnica, si riconosce che le politiche dei membri del CAS possono essere guidate dall’importanza di mantenere un senso di partecipazione nazionale nei paesi donatori unitamente all’obiettivo di utilizzare le competenze dei paesi partner, tenendo conto degli obiettivi e dei principi della presente raccomandazione. La presente raccomandazione non si applica alle azioni indipendenti di cooperazione tecnica;

iii)

per quanto riguarda gli aiuti alimentari, si riconosce che le politiche dei membri del CAS possono essere guidate dalle discussioni e dagli accordi nelle altre sedi internazionali che gestiscono la fornitura degli aiuti alimentari, tenendo conto degli obiettivi e dei principi della presente raccomandazione.

8.

Questa raccomandazione si applica unicamente alle attività d’importo superiore a 700 000 DSP (130 000 DSP nel caso della cooperazione tecnica in materia di investimenti).


27.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 344/34


DECISIONE N. 2113/2005/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2005

recante modifica della decisione n. 2256/2003/CE al fine di prorogare a tutto il 2006 il programma per la diffusione delle buone prassi e il monitoraggio dell’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 2256/2003/CE (3) ha istituito il programma MODINIS per il monitoraggio del piano d’azione eEurope 2005, la diffusione delle buone prassi e il miglioramento della sicurezza delle reti e dell’informazione per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2005.

(2)

La decisione n. 2256/2003/CE è stata modificata dalla decisione n. 787/2004/CE, al fine di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell’allargamento dell’Unione europea.

(3)

Nella risoluzione del 9 dicembre 2004 sull’avvenire delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) (4), il Consiglio ha invitato la Commissione ad avviare i lavori preparatori per dare un seguito al piano d’azione eEurope 2005, che sia parte rilevante nella nuova Agenda per la società dell’informazione oltre il 2005.

(4)

La comunicazione della Commissione del 19 novembre 2004, intitolata «Le sfide per la società dell’informazione europea oltre il 2005», analizza le sfide che deve affrontare una strategia europea della società dell’informazione fino al 2010. La comunicazione propugna la diffusione dell’uso delle TIC e un’attenzione politica costante per le questioni legate alle TIC, da cui deriva la necessità del monitoraggio e dello scambio di buone prassi. Tale comunicazione ha costituito il punto di partenza di un processo di riflessione che ha portato, nel 2005, ad una nuova iniziativa per la società dell’informazione che prenderà il via nel 2006.

(5)

La nuova iniziativa, intitolata «i2010: società europea dell’informazione», è stata annunciata nella comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2005 al Consiglio europeo di primavera, intitolata «Lavorare insieme per la crescita e l’occupazione», che mira a stimolare l’adozione delle TIC.

(6)

La comunicazione della Commissione del 1o giugno 2005, intitolata «i2010 — Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione», delinea le grandi priorità di una strategia quinquennale volta a promuovere un’economia digitale aperta e competitiva. La promozione dello scambio di buone prassi e il monitoraggio dell’adozione di servizi basati sulle TIC continueranno a fornire sostegno al dialogo con i soggetti interessati e con gli Stati membri, in particolare nel contesto del metodo aperto di coordinamento.

(7)

Nella proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013), si propone un programma quadro d’azione comunitaria nel campo della competitività e dell’innovazione per il periodo 2007-2013 che riunisce specifiche misure comunitarie volte a favorire l’imprenditorialità, le PMI, la competitività in campo industriale, l’innovazione, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, le tecnologie ambientali e l’energia intelligente, comprese le misure di cui alla decisione n. 2256/2003/CE.

(8)

Il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione (5), istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla società dell’informazione. Tali statistiche comprendono le informazioni necessarie per il processo di valutazione comparativa di eEurope, sono pertinenti per gli indicatori strutturali utilizzati per il monitoraggio delle prestazioni degli Stati membri e sono necessarie per disporre di una base uniforme di analisi della società dell’informazione.

(9)

Nei 12 mesi che intercorrono tra la conclusione del piano d’azione eEurope 2005 e l’avvio anticipato del programma quadro all’inizio del 2007, è necessario monitorare e sostenere l’adozione delle TIC in tutti i settori dell’economia portando avanti le analisi comparative e statistiche, basate sugli indicatori strutturali, e lo scambio di buone prassi. Le azioni intraprese nel 2006 nell’ambito del programma in materia di valutazione comparativa, buone prassi e coordinamento strategico contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi contenuti nelle summenzionate comunicazioni della Commissione del 2 febbraio 2005 e del 1o giugno 2005.

(10)

Per conseguire gli obiettivi della comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2005, che promuove l’adozione delle TIC sulla scia del programma eEurope, e gli obiettivi della comunicazione della Commissione del 1o giugno 2005, occorre mantenere in vita nel corso del 2006 i meccanismi istituiti per il monitoraggio e lo scambio di buone prassi, le attività di valutazione comparativa, la diffusione di buone prassi e l’analisi delle conseguenze economiche e sociali della società dell’informazione.

(11)

La decisione n. 2256/2003/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 2256/2003/CE è modificata come segue:

1)

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 1 bis

1.   Il programma per il 2006 prosegue il monitoraggio dell’adozione e dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) in tutti i settori dell’economia, nonché la diffusione di buone prassi e si prefigge i seguenti obiettivi:

a)

sorvegliare le prestazioni degli e negli Stati membri e raffrontarle alle migliori prestazioni nel mondo utilizzando, nei limiti del possibile, statistiche ufficiali;

b)

sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per stimolare l’uso delle TIC a livello nazionale, regionale o locale, attraverso l’analisi delle buone prassi e l’elaborazione congiunta di meccanismi per lo scambio di esperienze;

c)

analizzare le conseguenze economiche e sociali della società dell’informazione, al fine di agevolare le discussioni politiche in particolare in termini di competitività, crescita e occupazione, nonché in termini di inclusione sociale.

2.   Il programma prevede attività di tipo intersettoriale complementari alle azioni avviate dalla Comunità in altri campi. Esse non devono sovrapporsi ad attività svolte negli stessi campi nell’ambito di altri programmi comunitari. Le azioni svolte nel quadro del programma sulla valutazione comparativa, le buone prassi e il coordinamento delle politiche devono essere dirette a realizzare gli obiettivi della comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2005 al Consiglio europeo di primavera intitolata “Lavorare insieme per la crescita e l’occupazione — Il rilancio della strategia di Lisbona”, che mira a stimolare l’adozione delle TIC sulla scia del programma eEurope, e in particolare a promuovere la banda larga, la pubblica amministrazione in linea (eGovernment), il commercio elettronico (eBusiness), la salute (eHealth) e l’apprendimento (eLearning) in linea, nonché gli obiettivi fissati nella comunicazione della Commissione del 1o giugno 2005, intitolata “i2010 — Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione, promuovere un’economia digitale aperta e competitiva”.

3.   Il programma costituisce inoltre un quadro comune che favorisce sinergie complementari a livello europeo tra i vari livelli nazionali, regionali e locali.»

2)

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 2 bis

Per realizzare gli obiettivi stabiliti all’articolo 1 bis, il programma prevede l’esecuzione delle seguenti categorie di azioni:

a)

Azione 1

Sorveglianza e raffronto delle prestazioni:

raccolta e analisi dei dati sulla base degli indicatori di valutazione comparativa definiti nella risoluzione del Consiglio del 18 febbraio 2003 relativa all’attuazione del piano d’azione eEurope 2005, contenenti, ove opportuno, indicatori di tipo regionale, e nel regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione (6).

b)

Azione 2

Diffusione delle buone prassi:

studi finalizzati ad individuare le buone prassi a livello nazionale, regionale e locale che agevolano l’adozione delle TIC in tutti i settori dell’economia,

sostegno all’organizzazione di conferenze, seminari o workshop mirati, nonché attività di diffusione, informazione e comunicazione a sostegno degli obiettivi della comunicazione del 2 febbraio 2005 al Consiglio europeo di primavera, intitolata “Lavorare insieme per la crescita e l’occupazione — Il rilancio della strategia di Lisbona”, che mira a stimolare l’adozione delle TIC sulla scia del programma eEurope e della comunicazione della Commissione del 1ogiugno 2005, intitolata “i2010 — Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione, promuovere un’economia digitale aperta e competitiva”, al fine di promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze e di buone prassi come previsto all’articolo 1 bis, paragrafo 1, lettera b).

c)

Azione 3

Analisi e discussione strategica:

sostegno al lavoro degli esperti in questioni sociali ed economiche, al fine di fornire alla Commissione informazioni per quanto riguarda l’analisi delle future politiche.

3)

All’articolo 4, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Il programma copre il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2006.

La dotazione finanziaria per l’esecuzione del presente programma è pari a 30 160 000 EUR.»

4)

L’allegato è sostituito dal testo contenuto nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, addì 14 dicembre 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

C. CLARKE


(1)  Parere espresso il 27 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo del 15 novembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 1o dicembre 2005.

(3)  GU L 336 del 23.12.2003, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 787/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag 12).

(4)  GU C 62 del 12.3.2005, pag. 1.

(5)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 49.

(6)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 49


ALLEGATO

«ALLEGATO

Programma pluriennale per il monitoraggio di eEurope, la diffusione delle buone prassi e il miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione (MODINIS)

Ripartizione indicativa della spesa 2003-2005

percentuali del bilancio totale per categorie e anni

 

2003

2004

2005

Totale 2003-2005

Azione 1 - sorveglianza e raffronto delle prestazioni

12 %

14 %

14 %

40 %

Azione 2 - diffusione delle buone prassi

8 %

10 %

12 %

30 %

Azione 3 - analisi e discussione strategica

2 %

3 %

3 %

8 %

Azione 4 - miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione

17 %

5 %

0 %

22 %

Percentuale del totale

39 %

32 %

29 %

100 %


Ripartizione indicativa della spesa 2006

percentuali del bilancio totale per categorie e anni

 

2006

Azione 1 - sorveglianza e raffronto delle prestazioni

55 %

Azione 2 - diffusione delle buone prassi

30 %

Azione 3 - analisi e discussione strategica

15 %

Azione 4 - miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione

0 %

Percentuale del totale

100 %»


27.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 344/38


DIRETTIVA 2005/82/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2005

che abroga la direttiva 90/544/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza designate per l’introduzione coordinata nella Comunità del servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 90/544/CEE (4) imponeva agli Stati membri di designare, entro il 31 dicembre 1992, quattro canali nella banda dello spettro radio 169,4-169,8 MHz per il servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre (di seguito «ERMES») e di predisporre, quanto prima, piani per consentire al servizio pubblico paneuropeo di radioavviso di occupare l’intera banda 169,4-169,8 MHz a seconda della domanda del mercato.

(2)

L’utilizzo della banda 169,4-169,8 MHz per ERMES nella Comunità si è ridotto o è addirittura cessato, pertanto questa banda non è più utilizzata in modo efficiente da ERMES e potrebbe essere meglio impiegata per rispondere ad altre esigenze politiche comunitarie.

(3)

La decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (5), ha istituito un quadro comunitario politico e giuridico per assicurare il coordinamento delle strategie politiche e, ove necessario, condizioni armonizzate in merito alla disponibilità e all’uso efficiente della banda dello spettro necessaria per l’istituzione e il funzionamento del mercato interno. Tale decisione consente alla Commissione di adottare misure tecniche di attuazione per assicurare condizioni armonizzate riguardo alla disponibilità e all’uso efficace dello spettro radio.

(4)

Dato che la banda 169,4-169,8 MHz è adeguata per le applicazioni che offrono vantaggi alle persone audiolese o disabili e tenuto conto che la promozione di tali applicazioni è un obiettivo politico della Comunità in aggiunta all’obiettivo generale di assicurare il funzionamento del mercato interno, la Commissione, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione spettro radio ha conferito un mandato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (di seguito «CEPT») incaricandola di esaminare, tra l’altro, le applicazioni destinate ad aiutare le persone disabili.

(5)

In ossequio al mandato, la CEPT ha elaborato un nuovo piano delle frequenze e una nuova disposizione dei canali che consente la condivisione della banda da parte di sei tipi di applicazioni selezionate, al fine di rispondere a varie esigenze politiche comunitarie.

(6)

Per tali ragioni e conformemente agli obiettivi della decisione spettro radio, è opportuno abrogare la direttiva 90/544/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 90/544/CEE è abrogata con effetto dal 27 dicembre 2005.

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 14 dicembre 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

C. CLARKE


(1)  Parere espresso il 27 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere espresso, in seguito a consultazione non obbligatoria, il 17 novembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Parere del Parlamento europeo del 15 novembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 1o dicembre 2005.

(4)  GU L 310 del 9.11.1990, pag. 28.

(5)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.


27.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 344/40


DIRETTIVA 2005/84/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2005

che modifica per la ventiduesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 14 del trattato istituisce uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

(2)

Le iniziative concernenti il mercato interno dovrebbero migliorare la qualità della vita, la tutela della salute e la sicurezza dei consumatori. La presente direttiva è conforme agli obblighi di garantire un livello elevato di protezione della salute e di tutela dei consumatori in sede di definizione e attuazione di tutte le politiche e attività comunitarie.

(3)

L’impiego di certi ftalati in giocattoli o articoli di puericultura fabbricati in materiale plastificato o contenenti parti fabbricate in materiale plastificato dovrebbe essere vietato in quanto la presenza di certi ftalati comporta rischi effettivi o potenziali per la salute dei bambini. I giocattoli e gli articoli di puericultura che, benché a ciò non destinati, possono essere messi in bocca sono suscettibili, in determinate circostanze, di comportare un rischio per la salute dei bambini piccoli se sono composti da materiale plastificato, o comprendono parti fabbricate con tale materiale, il quale contiene certi ftalati.

(4)

Il Comitato scientifico della tossicità, dell’ecotossicità e dell’ambiente (CSTEA), previamente consultato dalla Commissione, ha espresso pareri sui rischi sanitari da tali ftalati.

(5)

La raccomandazione 98/485/CE della Commissione, del 1o luglio 1998, relativa agli articoli di puericultura ed ai giocattoli destinati ad essere messi in bocca da parte di bambini di età inferiore a tre anni, fabbricati in PVC morbido contenente determinati ftalati (4), ha esortato gli Stati membri a adottare misure necessarie per garantire un livello elevato di protezione della salute dei bambini in riferimento a questi prodotti.

(6)

Dal 1999 l’impiego di sei ftalati in giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini di età inferiore a tre anni è oggetto di un divieto provvisorio in tutta l’Unione europea in seguito all’adozione della decisione 1999/815/CE della Commissione (5) nell’ambito della direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (6). Detta decisione è sottoposta periodicamente a rinnovo.

(7)

Le disposizioni limitative già adottate da taluni Stati membri circa l’immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura contenenti ftalati influiscono direttamente sul completamento e il funzionamento del mercato interno. È pertanto necessario ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in questo campo e, di conseguenza, modificare l’allegato I della direttiva 76/769/CEE (7).

(8)

Ove la valutazione scientifica non consenta di determinare i rischi con sufficiente certezza, andrebbe applicato il principio di precauzione al fine di assicurare un elevato grado di protezione della salute, specialmente riguardo ai bambini.

(9)

Essendo organismi in fase di sviluppo, i bambini sono particolarmente sensibili alle sostanze tossiche per la riproduzione. Per tale motivo, dovrebbe essere ridotta nella misura del possibile l’esposizione dei bambini a qualsiasi fonte concretamente evitabile di emissioni contenenti queste sostanze, specialmente ad articoli che i bambini introducono in bocca.

(10)

Contestualmente alle valutazioni dei rischi e/o nell’ambito della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (8), lo ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP), lo ftalato di dibutile (DBP) e lo ftalato di butilbenzile (BBP) sono stati individuati come sostanze tossiche per la riproduzione e, pertanto, sono state classificate come tali nella categoria 2.

(11)

Le informazioni scientifiche relative allo ftalato di diisononile (DINP), allo ftalato di diisodecile (DIDP) e allo ftalato di diottile (DNOP) sono insufficienti o contraddittorie, ma non può escludersi che tali sostanze siano potenzialmente rischiose se impiegate in giocattoli e articoli di puericultura la cui produzione è destinata per definizione ai bambini.

(12)

Date le incertezze nella valutazione dell’esposizione a questi ftalati, ad esempio riguardo ai tempi di introduzione in bocca e all’esposizione ad emissioni da altre fonti, occorre tenere conto di valutazioni di carattere cautelativo. Andrebbero pertanto introdotte restrizioni all’impiego di detti ftalati in giocattoli e articoli di puericultura e all’immissione sul mercato di siffatti articoli. Tuttavia, le restrizioni applicate ai DINP, DIDP e DNOP dovrebbero essere meno rigorose di quelle proposte per i DEHP, DBP e BBP per motivi di proporzionalità.

(13)

La Commissione dovrebbe valutare altre applicazioni di articoli fabbricati in tutto o in parte con materiale plastificato suscettibili di comportare rischi per le persone, con particolare riferimento a quelli utilizzati nelle apparecchiature mediche.

(14)

Conformemente alla comunicazione della Commissione sul principio di precauzione, le misure basate su questo principio dovrebbero essere soggette a revisione, alla luce dei nuovi dati scientifici.

(15)

La Commissione, in collaborazione con le autorità degli Stati membri preposte al controllo del mercato e all’applicazione della legge nel settore dei giocattoli e degli articoli di puericultura, e in consultazione con le pertinenti organizzazioni di produttori e importatori, sorveglia l’impiego di ftalati e altre sostanze presenti come plastificanti in giocattoli e articoli di puericultura.

(16)

È necessario definire, ai fini della direttiva 76/769/CEE, il termine «articoli di puericultura».

(17)

A norma del punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (9), è opportuno incoraggiare gli Stati membri a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(18)

La Commissione riesaminerà l’impiego degli ftalati elencati nell’allegato I della direttiva 76/769/CEE in altri prodotti, una volta conclusa la valutazione dei rischi prevista dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (10).

(19)

La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni legislative comunitarie che stabiliscono i requisiti minimi in materia di protezione dei lavoratori di cui alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (11), e ad altre direttive da essa derivate, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (12) e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (13),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/769/CEE è modificata come segue:

1.

all’articolo 1, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera:

«c)

“articoli di puericultura”: qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini.»

2.

L’allegato I è modificato come indicato nell’allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

La Commissione riesamina entro il 16 gennaio 2010 le misure previste dalla direttiva 76/769/CEE, come modificata dalla presente direttiva, alla luce di nuovi dati scientifici riguardanti le sostanze descritte nell’allegato della presente direttiva e loro sostituti e, se del caso, dette misure sono modificate conseguentemente.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 16 luglio 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 16 gennaio 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a, Strasburgo, addì 14 dicembre 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

C. CLARKE


(1)  GU C 116 E del 26.4.2000, pag. 14.

(2)  GU C 117 del 26.4.2000, pag. 59.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2000 (GU C 121 del 24.4.2001, pag. 410), posizione comune del Consiglio del 4 aprile 2005 (GU C 144 E del 14.6.2005, pag. 24), posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 novembre 2005.

(4)  GU L 217 del 5.8.1998, pag. 35.

(5)  GU L 315 del 9.12.1999, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/781/CE (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 35).

(6)  GU L 228 dell’11.8.1992, pag. 24. Direttiva abrogata dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

(7)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/98/CE della Commissione (GU L 305 dell’1.10.2004, pag. 63).

(8)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1).

(9)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(10)  GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(11)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(12)  GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva abrogata dalla direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

(13)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.


ALLEGATO

All’allegato I della direttiva 76/769/CEE sono aggiunti i seguenti punti:

«[XX] I seguenti ftalati (o altri numeri CAS e EINECS che contengono la sostanza):

 

ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP)

CAS n. 117-81-7

EINECS n. 204-211-0

 

ftalato di dibutile (DBP)

CAS n. 84-74-2

EINECS n. 201-557-4

 

ftalato di butilbenzile (BBP)

CAS n. 85-68-7

EINECS n. 201-622-7

Non possono essere utilizzati come sostanze o costituenti di preparati a concentrazioni superiori allo 0,1 % della massa del materiale plastificato nei giocattoli e negli articoli di puericultura.

I giocattoli e articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore al limite summenzionato non possono essere immessi sul mercato.

[XXbis.] I seguenti ftalati (o altri numeri CAS e EINECS che contengono la sostanza):

 

ftalato di diisononile (DINP)

CAS n. 28553-12-0 e 68515-48-0

EINECS n. 249-079-5 e 271-090-9

 

ftalato di diisodecile (DIDP)

CAS n. 26761-40-0 e 68515-49-1

EINECS n. 247-977-1 e 271-091-4

 

ftalato di diottile (DNOP)

CAS n. 117-84-0

EINECS n. 204-214-7

Non possono essere utilizzati come sostanze o costituenti di preparati a concentrazioni superiori allo 0,1 % della massa del materiale plastificato nei giocattoli e negli articoli di puericultura che possono essere messi in bocca dai bambini.

I giocattoli e articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore al limite summenzionato non possono essere immessi sul mercato.»


27.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 344/44


DIRETTIVA 2005/88/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2005

che modifica la direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è stata oggetto di un esame da parte del gruppo di lavoro sulle macchine destinate a funzionare all’aperto istituito dalla Commissione.

(2)

Nella relazione dell’8 luglio 2004, tale gruppo di lavoro ha concluso che non era tecnicamente possibile soddisfare alcuni dei valori limite fissati per la fase II e da applicare obbligatoriamente dal 3 gennaio 2006. D’altra parte, non vi è mai stata l’intenzione di limitare la commercializzazione o la messa in servizio di tali macchine per meri motivi di attuabilità tecnica.

(3)

Occorre pertanto fare in modo che sia possibile la commercializzazione e/o la messa in servizio a decorrere dal 3 gennaio 2006 di certi tipi di macchine e attrezzature che sono elencati nell’articolo 12 della direttiva 2000/14/CE e che, per motivi meramente tecnici, non possono essere resi conformi ai valori limite della fase II da tale data.

(4)

L’esperienza acquisita durante i primi cinque anni di applicazione della direttiva 2000/14/CE ha dimostrato che occorre più tempo del previsto per adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 16 e dall’articolo 20 e per la necessità di riesaminare la direttiva al fine di un’eventuale modifica, in particolare per quanto riguarda i valori limite della fase II. È pertanto necessario prorogare di due anni il termine entro il quale deve essere presentata, secondo quanto previsto dall’articolo 20, paragrafo 1, la relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sull’esperienza maturata dalla Commissione in sede di applicazione e amministrazione di detta direttiva.

(5)

L’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2000/14/CE prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione relativa al se e fino a che punto il progresso tecnico consenta di ridurre i valori limite per i tosaerba e per i tagliaerba elettrici/tagliabordi elettrici. Dato che l’articolo 20, paragrafo 1, di tale direttiva è più prescrittivo dell’articolo 20, paragrafo 3, e al fine di evitare duplicazioni, è opportuno inserire tali tipi di macchine e attrezzature nella relazione generale di cui all’articolo 20, paragrafo 1 di detta direttiva. Conseguentemente, l'obbligo di presentare una relazione distinta di cui all’articolo 20, paragrafo 3, andrebbe soppresso.

(6)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva – vale a dire, far sì che il mercato interno continui a funzionare esigendo che le macchine e attrezzature usate all’aperto siano conformi alle disposizioni armonizzate in materia di rumore ambientale – non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può pertanto, a causa della portata e degli effetti dell'azione proposta, essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità, stabilito dallo stesso articolo giacchè essa riguarda soltanto quei tipi di macchine e attrezzature per i quali il rispetto dei valori limite della fase II è attualmente impossibile per ragioni tecniche.

(7)

In conformità del punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (4), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(8)

La direttiva 2000/14/CE dovrebbe dunque essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2000/14/CE è modificata come segue:

1)

La tabella di cui all’articolo 12 è sostituita dalla seguente:

«Tipo di macchina e attrezzatura

Potenza netta installata P in kW

Potenza elettrica Pel in kW (5)

Massa dell’apparecchio m in kg

Ampiezza di taglio L in cm

Livello ammesso di potenza sonora in dB/1 pW

 

 

Fase I A partire dal 3 gennaio 2002

Fase II A partire dal 3 gennaio 2006

Mezzi di compattazione (rulli vibranti, piastre vibranti e vibrocostipatori)

P ≤ 8

108

105 (6)

8 < P ≤ 70

109

106 (6)

P > 70

89 + 11 lg P

86 + 11 lg P (6)

Apripista, pale caricatrici e terne cingolati

P ≤ 55

106

103 (6)

P > 55

87 + 11 lg P

84 + 11 lg P (6)

Apripista, pale caricatrici e terne gommati; dumper; compattatori di rifiuti con pala caricatrice; carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo; gru mobili; mezzi di compattazione (rulli statici); vibrofinitrici; compressori idraulici

P ≤ 55

104

101 (6)  (7)

P > 55

85 + 11 lg P

82 + 11 lg P (6)  (7)

Escavatori, montacarichi per materiali da cantiere, argani, motozappe

P ≤ 15

96

93

P > 15

83 + 11 lg P

80 + 11 lg P

Martelli demolitori tenuti a mano

m ≤ 15

107

105

15 < m < 30

94 + 11 lg m

92 + 11 lg m (6)

m ≥ 30

96 + 11 lg m

94 + 11 lg m

Gru a torre

 

98 + lg P

96 + lg P

Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di saldatura

Pel ≤ 2

97 + lg Pel

95 + lg Pel

2 < Pel ≤ 10

98 + lg Pel

96 + lg Pel

10 > Pel

97 + lg Pel

95 + lg Pel

Motocompressori

P ≤ 15

99

97

P > 15

97 + 2 lg P

95 + 2 lg P

Tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici

L ≤50

96

94 (6)

50 < L ≤ 70

100

98

70 < L ≤ 120

100

98 (6)

L > 120

105

103 (6)

Nel verificare il rispetto del livello di potenza sonora ammesso, il livello di potenza sonora misurato deve essere approssimato al numero intero (se la differenza è inferiore a 0,5, arrotondare per difetto; se la differenza è superiore o uguale a 0,5, arrotondare per eccesso).»

2)

L’articolo 20 è modificato nel modo seguente:

a)

al paragrafo 1, prima frase le parole «Entro il 3 gennaio 2005» sono sostituite da «Entro il 3 gennaio 2007»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore, entro il 31 dicembre 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni dal 3 gennaio 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

C. CLARKE


(1)  Parere reso il 27 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo del 26 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 dicembre 2005.

(3)  GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1.

(4)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(5)  Pel per gruppi elettrogeni di saldatura: corrente convenzionale di saldatura moltiplicata per la tensione convenzionale a carico relativa al valore più basso del fattore di utilizzazione del tempo indicato dal fabbricante.

Pel per gruppi elettrogeni: potenza principale conformemente a ISO 8528-1:1993, punto 13.3.2.

(6)  I valori della fase II sono meramente indicativi per i seguenti tipi di macchine e attrezzature:

rulli vibranti con operatore a piedi;

piastre vibranti (> 3 kW);

vibrocostipatori;

apripista (muniti di cingoli d’acciaio);

pale caricatrici (munite di cingoli d’acciaio > 55 kW);

carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo;

vibrofinitrici dotate di rasiera con sistema di compattazione;

martelli demolitori con motore a combustione interna tenuti a mano (15 < m < 30)

tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici.

I valori definitivi dipenderanno dall’eventuale modifica della direttiva a seguito della relazione di cui all’articolo 20, paragrafo 1. Qualora la direttiva non subisse alcuna modifica, i valori della fase I si applicheranno anche nella fase II.

(7)  Per le gru mobili dotate di un solo motore, i valori della fase I si applicano fino al 3 gennaio 2008. Dopo tale data si applicano i valori della fase II.

Nel verificare il rispetto del livello di potenza sonora ammesso, il livello di potenza sonora misurato deve essere approssimato al numero intero (se la differenza è inferiore a 0,5, arrotondare per difetto; se la differenza è superiore o uguale a 0,5, arrotondare per eccesso).»


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

27.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 344/47


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2005

relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 169,4-169,8125 MHz nella Comunità europea

[notificata con il numero C(2005) 5503]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/928/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 90/544/CEE, del 9 ottobre 1990, sulle bande di frequenza designate per l’introduzione coordinata nella Comunità del servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre (direttiva ERMES) (2) è stata abrogata il 27 dicembre 2005 tramite direttiva 2005/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La direttiva faceva obbligo agli Stati membri di designare quattro canali nella banda dello spettro radio 169,4 – 169,8 MHz per il servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre (di seguito denominato «ERMES») e di predisporre, quanto prima, piani per consentire al servizio ERMES di occupare l’intera banda 169,4 – 169,8 MHz a seconda della domanda del mercato.

(2)

L’utilizzo della banda dello spettro radio 169,4 – 169,8 MHz per i servizi ERMES nella Comunità si è ridotto in modo significativo se non addirittura cessato completamente; ne deriva che questa banda non è più utilizzata in modo efficiente da ERMES e che pertanto potrebbe essere impiegata meglio per rispondere ad altre esigenze delle politiche comunitarie.

(3)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della Decisione spettro radio, il 7 luglio 2003 la Commissione ha incaricato la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (di seguito «la CEPT») di raccogliere informazioni sulle attuali e future possibili applicazioni della banda 169,4 – 169,8 MHz, di individuare un elenco di opzioni alternative per l’utilizzo di detta banda dello spettro radio, segnatamente quelle non esclusivamente connesse alle tradizionali comunicazioni elettroniche. La CEPT è stata incaricata di valutare, per ciascuna possibile applicazione, le modalità di coesistenza tra le varie applicazioni e la possibilità di utilizzare bande dello spettro radio alternative, conformemente ai principi enunciati dalla direttiva quadro. La banda di frequenze in questione, che è già parzialmente armonizzata, è adatta per alcune applicazioni relative all’instaurazione e al funzionamento del mercato interno in diversi settori delle politiche comunitarie, alcune delle quali possono contribuire ad aiutare i disabili o coadiuvare la collaborazione nei settori della giustizia e degli affari interni nell’Unione europea.

(4)

L’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (4) fa obbligo agli Stati membri di promuovere gli interessi dei cittadini dell’Unione europea, tra l’altro, prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare delle persone audiolese e le persone che necessitano urgentemente di assistenza.

(5)

Sulla scorta delle ricerche tecniche e delle informazioni raccolte, la CEPT ha confermato che nonostante l’adozione della direttiva 90/544/CEE, l’utilizzo di questo spettro radio per ERMES è rimasto molto limitato e che le esigenze relative ai sistemi di radiomessaggeria o di radioavviso sono cambiate in Europa giacché tali funzioni sono state sostituite da altre tecnologie quali i servizi di messaggeria breve (SMS) su rete GSM.

(6)

Conseguentemente si rende necessario modificare l’attribuzione dei diversi componenti della banda di frequenze 169,4 – 169,8 MHz dello spettro radio riservato ai servizi ERMES al fine di assicurare un utilizzo più efficiente di tale spettro radio pur preservandone il carattere armonizzato.

(7)

In ossequio al mandato la CEPT ha elaborato un nuovo piano delle frequenze e una nuova disposizione dei canali che consente la condivisione della banda dello spettro radio 169,4 – 169,8 MHz da parte di sei tipi di applicazioni selezionate, al fine di rispondere a varie esigenze delle politiche comunitarie. Tali esigenze riguardano l’assistenza tramite l’utilizzo di apparecchi acustici per le persone che soffrono di deficit uditivo, per le quali l’esistenza di una banda di frequenze armonizzata nella Comunità migliorerebbe le condizioni di spostamento tra gli Stati membri e ridurrebbe i prezzi degli apparecchi grazie alle economie di scala; lo sviluppo del mercato interno dei sistemi di telesoccorso che consentono alle persone anziane o disabili di inviare richieste di aiuto in situazioni di emergenza; i sistemi di tracciabilità e rintracciabilità che consentono di localizzare e recuperare nella Comunità beni rubati; i sistemi di telerilevamento di contatori da parte delle aziende di erogazione idrica e elettrica; e i sistemi di radiomessaggeria esistenti, quali i servizi ERMES e i sistemi di radiocomunicazione mobile privata (PMR) utilizzati temporaneamente per coprire speciali manifestazioni di durata limitata, che può variare da qualche giorno a qualche mese.

(8)

I risultati dei lavori svolti nell’ambito del mandato conferito alla CEPT, che la Commissione giudica soddisfacenti, devono essere resi applicabili nella Comunità e attuati dagli Stati membri. Le rimanenti autorizzazioni relative ai servizi ERMES e/o PMR che non sono conformi al nuovo piano delle frequenze e alle disposizioni sui canali devono conservare loro validità fino alla loro scadenza o fino a che le applicazioni ERMES e/o PMR in questione possano essere trasferite verso altre idonee bande di frequenza dello spettro radio senza oneri eccessivi.

(9)

Nel concedere l’accesso allo spettro radio si deve applicare il sistema di autorizzazioni meno oneroso, conformemente alla direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (5), compresa l’assenza di diritti d’uso individuali.

(10)

Fatte salve le esigenze in materia di spettro di alcune politiche specifiche che possono richiedere l’attribuzione esclusiva di frequenze, in linea generale è opportuno proporre delle distribuzioni il più possibile generiche per le bande dello spettro radio in modo da poter orientarne l’utilizzo unicamente in base agli specifici limiti d’uso, quali il coefficiente di utilizzo o i livelli di potenza, e garantire, con l’applicazione di norme armonizzate riconosciute conformemente alla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (6), che le apparecchiature operanti sulle frequenze attribuite dello spettro radio rendano minimo il consumo delle risorse di tale spettro in modo da evitare interferenze nocive.

(11)

Il coordinamento dei canali tra paesi confinanti con riferimento alla fascia di alta potenza della banda 169,4 – 169,8125 MHz sarà assicurato tramite accordi bilaterali o multilaterali.

(12)

Per assicurare anche nel lungo periodo un utilizzo efficiente della banda 169,4 – 169,8125 MHz le amministrazioni devono continuare a studiare le possibilità di incrementare l’efficienza, in particolare l’utilizzo della banda di sicurezza.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sullo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

Oggetto della presente decisione è l’armonizzazione delle condizioni relative alla disponibilità e all’utilizzo efficiente della banda di frequenze 169,4 – 169,8125 MHz dello spettro radio nella Comunità.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

a)

«apparecchio acustico» un sistema di comunicazioni radio che solitamente include uno o più radiotrasmettitori e una o più riceventi e consente alle persone affette da deficit uditivo di aumentare la loro capacità uditiva;

b)

«sistema di telesoccorso», un sistema e la rete di comunicazioni radio affidabili che comprende un apparecchio portatile che consente a una persona bisognosa d’aiuto, in uno spazio limitato, di trasmettere una richiesta di assistenza con un semplice gesto;

c)

«sistemi di telelettura per contatori», un sistema che consente il monitoraggio a distanza dello stato, la telemisurazione e i comandi di servizio attraverso l’uso di dispositivi di radiocomunicazione;

d)

«sistemi di tracciabilità e rintracciabilità di beni», un sistema che consente di tracciare e localizzare beni patrimoniali in vista del loro recupero, consistenti generalmente in un radiotrasmettitore posto sull’oggetto da proteggere e in un ricevitore e che possono comprendere anche un allarme;

e)

«sistema di radioavviso», un sistema che consente comunicazioni radio unidirezionali tra l’emittente e il destinatario utilizzando una stazione base e un dispositivo portatile come ricevitore;

f)

«comunicazioni radio mobili private (PMR)», un servizio di comunicazioni mobili terrestre che utilizza le modalità simplex, semi-duplex e eventualmente duplex completo a livello del terminale per assicurare le comunicazioni tra un gruppo chiuso di utenti.

Articolo 3

Applicazioni armonizzate

1.   La banda dello spettro radio 169,4 – 169,8125 MHz è suddivisa in una fascia di bassa potenza e una fascia di alta potenza. Il relativo piano delle frequenze e le disposizioni concernenti i canali sono riportati nell’allegato alla presente decisione.

2.   La fascia di bassa potenza dello spettro radio 169,4 – 169,8125 MHz è occupata dalle seguenti applicazioni privilegiate:

a)

utilizzo esclusivo per apparecchi acustici;

b)

utilizzo esclusivo per sistemi di telesoccorso;

c)

utilizzo non esclusivo per sistemi di telerilevamento contatori;

d)

utilizzo non esclusivo per trasmittenti di bassa potenza dei sistemi di tracciabilità e rintracciabilità.

3.   La fascia di alta potenza della banda 169,4 – 169,8 MHz è occupata dalle seguenti applicazioni privilegiate:

a)

trasmittenti di alta potenza per sistemi di tracciabilità e rintracciabilità;

b)

sistemi di radioavviso esistenti o sistemi di radioavviso trasferiti da altri canali della banda dello spettro radio.

4.   La banda dello spettro radio 169,4 – 169,8125 MHz può essere utilizzata per applicazioni alternative a condizione che non impediscano l’attuazione armonizzata delle applicazioni privilegiate. Dette applicazioni alternative sono:

a)

apparecchi acustici, per la parte non esclusiva di bassa potenza della banda dello spettro radio;

b)

i sistemi di tracciabilità e rintracciabilità, di radiovviso, oppure l’uso temporaneo o le comunicazioni radio mobili private su base nazionale nella fascia di alta potenza della banda.

5.   La potenza irradiata massima nella fascia di bassa potenza dello spettro radio 169,4 – 169,8125 MHz è limitata a 0,5 watt di potenza effettiva irradiata (ERP). I coefficienti di utilizzo massimo per i sistemi di telelettura contatori e dei sistemi di tracciabilità e rintracciabilità nella fascia di bassa potenza dello spettro radio 169,4 – 169,8125 MHz sono, rispettivamente, inferiori a 10 % e a 1 %.

6.   Può proseguire l’utilizzo della banda di frequenze 169,4 – 169,8125 MHz dello spettro radio da parte dei sistemi di radioavviso e delle comunicazioni radio mobili private autorizzato alla data di notificazione della presente decisone e non conforme alle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi da 1 a 5, fintanto che rimangono valide le autorizzazioni per detti servizi, esistenti alla data di notificazione della presente decisione.

Articolo 4

Attuazione dell’articolo 3

L’articolo 3 si applica a decorrere dal 27 dicembre 2005.

Articolo 5

Monitoraggio

Gli Stati membri provvedono a monitorare l’utilizzo della banda 169,4 – 169,8125 MHz dello spettro radio al fine di assicurarne un uso efficiente e trasmettono i loro risultati alla Commissione.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 20 dicembre 2005.

Per la Commissione

Viviane Reding

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  GU L 310 del 9.11.1990, pag. 28.

(3)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 38.

(4)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(5)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

(6)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO

Piano di frequenze della banda 169,4 – 169,8125 MHz dello spettro radio

Applicazioni di bassa potenza

Banda di sicurezza

Applicazioni di alta potenza

Applicazioni specifiche di bassa potenza

Telesoccorso

Apparecchi acustici

Telesoccorso

Sistemi di tracciabilità e rintracciabilità

Radio avviso

Radio avviso

Radio avviso

Sistemi di tracciabilità e rintracciabilità

Sistemi di tracciabilità e rintracciabilità

Sistemi di radioavviso

Sistemi di tracciabilità e rintracciabilità

Apparecchi acustici

Utilizzo esclusivo

Questi canali possono essere usati su base nazionale per applicazioni di alta potenza quali i sistemi di radioavviso, rintracciabilità, utilizzo temporaneo o PMR.

12,5

12,5

50

12,5

12,5 (1)

1a

1b

2a

2b

3a

3b

4a

4b+5+6a

6b+7+8a

8b

9a

9b

10a

10b

11a

11b

12a

12b

13a

13b

14a

14b

15a

15b

16a

16b

Legenda:

Prima riga: categoria di applicazioni, vale a dire applicazioni di bassa potenza o applicazioni di alta potenza;

Seconda riga: applicazioni privilegiate:

Applicazioni specifiche di bassa potenza: cfr. articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d).

Telesoccorso: cfr. articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

Apparecchi acustici: cfr. articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

Sistema di tracciabilità e di rintracciabilità (parte di alta potenza): cfr. articolo 3, paragrafo 3, lettera a).

Sistemi di radioavviso: cfr. articolo 3, paragrafo 3, lettera b).

Terza riga: applicazioni alternative: cfr. articolo 3, paragrafo 4;

Quarta e quinta riga: griglia dei canali (in kHz) e numeri dei canali.


Disposizione dei canali per la banda di frequenze 169,4 – 169,8125 MHz

Larghezza di banda 12,5 kHz

Larghezza di banda 25 kHz

Larghezza di banda 50 kHz

Numero del canale

Frequenza centrale

Numero del canale

Frequenza centrale

Numero del canale

Frequenza centrale

1a

169,406250

1

169,412500

 

 

1b

169,418750

«0»

169,437500

2a

169,431250

2

169,437500

2b

169,443750

3a

169,456250

3

169,462500

3b

169,468750

 

 

4a

169,481250

4

169,487500

4b

169,493750

«1»

169,512500

5a

169,506250

5

169,512500

5b

169,518750

6a

169,531250

6

169,537500

6b

169,543750

«2»

169,562500

7a

169,556250

7

169,562500

7b

169,568750

8a

169,581250

8

169,587500

8b

169,593750

 

 

«Banda di sicurezza» 12,5 kHz

9a

169,618750

9

169,62500

9b

169,631250

10a

169,643750

10

169,65000

10b

169,656250

11a

169,668750

11

169,67500

11b

169,681250

12a

169,693750

12

169,70000

12b

169,706250

13a

169,718750

13

169,72500

13b

169,731250

14a

169,743750

14

169,75000

14b

169,756250

15a

169,768750

15

169,77500

15b

169,781250

16a

169,793750

16

169,80000

16b

169,806250


(1)  In considerazione della possibilità di utilizzare qualsiasi canale di alta potenza per le applicazioni destinate all’utilizzo temporaneo. Tuttavia, per agevolare il coordinamento transfrontaliero, i sistemi che utilizzano i canali di 25 kHz devono rispettare la griglia dei canali a partire dal limite inferiore del canale 9.


Rettifiche

27.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 344/52


Rettifica della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 255 del 30 settembre 2005 )

A pagina 155, articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e c):

anziché:

«2.

[…] Tale definizione è effettuata in conformità con il seguente calendario:

a)

orientamenti RIS: entro il 20 giugno 2006;

b)

[…]

c)

specifiche tecniche relative ai sistemi di localizzazione e di monitoraggio delle navi: entro il 20 dicembre 2006.»

leggi:

«2.

[…] Tale definizione è effettuata in conformità con il seguente calendario:

a)

orientamenti RIS: entro il 20 luglio 2006;

b)

[…]

c)

specifiche tecniche relative ai sistemi di localizzazione e di monitoraggio delle navi: entro il 20 gennaio 2007.»