ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 337

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
22 dicembre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 2103/2005 del Consiglio, del 12 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi

1

 

*

Regolamento (CE, Euratom) n. 2104/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che adegua a decorrere dal 1o luglio 2005 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

7

 

 

Regolamento (CE) n. 2105/2005 della Commissione, del 21 dicembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

14

 

*

Regolamento (CE) n. 2106/2005 della Commissione, del 21 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 39 ( 1 )

16

 

*

Regolamento (CE) n. 2107/2005 della Commissione, del 21 dicembre 2005, che modifica i regolamenti (CE) n. 174/1999, (CE) n. 2771/1999, (CE) n. 2707/2000, (CE) n. 214/2001 e (CE) n. 1898/2005 nel settore del latte

20

 

*

Regolamento (CE) n. 2108/2005 della Commissione, del 21 dicembre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 923/2005 relativo al trasferimento e alla vendita sul mercato portoghese di 80000 tonnellate di frumento tenero, di 80000 tonnellate di granturco e di 40000 tonnellate di orzo detenute dall’organismo d’intervento ungherese

23

 

*

Regolamento (CE) n. 2109/2005 della Commissione, del 21 dicembre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito

25

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2005, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, del protocollo Difesa del suolo, del protocollo Energia e del protocollo Turismo della Convenzione delle Alpi

27

Protocollo di attuazione della convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito della difesa del suolo

29

Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito dell’energia

36

Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito del turismo

43

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2005, sull’elenco dei paesi beneficiari ammissibili al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo come disposto dall’articolo 26, lettera e) del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

50

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 14 dicembre 2005, sul programma coordinato di controlli nel settore dell’alimentazione animale per l’anno 2006 in conformità della direttiva 95/53/CE del Consiglio

51

 

*

Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2005, che introduce misure integrative di lotta contro le infezioni da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e abroga la decisione 2004/666/CE [notificata con il numero C(2005) 5566]  ( 1 )

60

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2005/927/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2005, che applica la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure definite a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)

71

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

22.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/1


REGOLAMENTO (CE) N. 2103/2005 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 14, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

considerando quanto segue:

(1)

I dati statistici da utilizzare per l’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea devono essere forniti dalla Commissione. La Commissione non compila direttamente tali dati, ma fa affidamento sui dati compilati e trasmessi dalle autorità nazionali a norma dell’articolo 3 di tale protocollo.

(2)

In tale contesto, il ruolo della Commissione quale autorità statistica è esercitato in maniera specifica per conto di questa da Eurostat. In qualità di servizio della Commissione responsabile dell’esecuzione dei compiti ad essa affidati nel settore della produzione di statistiche comunitarie, Eurostat è tenuto a espletare i propri compiti nel rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, economicità, riservatezza statistica e trasparenza, come specificato nella decisione della Commissione 97/281/CE del 21 aprile 1997 sul ruolo di Eurostat riguardo alla produzione di statistiche comunitarie (3). L’applicazione della raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005, relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria, da parte delle autorità statistiche nazionali e comunitarie dovrebbe potenziare il principio di indipendenza professionale, adeguatezza delle risorse e qualità dei dati statistici.

(3)

Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (4) contiene le pertinenti definizioni ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi e fissa un calendario per la trasmissione alla Commissione dei dati annui sul disavanzo e sul debito pubblico e degli altri dati annui relativi alle amministrazioni pubbliche. Nell’attuale formulazione il regolamento non contiene disposizioni in merito alla valutazione della qualità dei dati trasmessi dagli Stati membri o alla fornitura di dati da parte della Commissione.

(4)

Facendo seguito a una proposta della Commissione, il Consiglio Ecofin ha adottato il 18 febbraio 2003 un codice di buone pratiche per la compilazione e la trasmissione di dati ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi, nell’intento di precisare e di semplificare le procedure da seguire, a livello sia di Stati membri che di Commissione, nella compilazione e nella trasmissione dei dati sui conti pubblici nel quadro del Sistema europeo dei conti del 1995 (SEC 95) (5), in particolare di quelli relativi al disavanzo e al debito pubblico ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

(5)

La revisione delle scadenze per la trasmissione dei dati ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbe assicurare piena coerenza con le scadenze relative al programma di trasmissione del SEC (6) sulle entrate e spese delle pubbliche amministrazioni, conti patrimoniali finanziari, operazioni finanziarie e debito pubblico con frequenza trimestrale e annuale. La revisione delle scadenze per la trasmissione dei dati è volta a semplificare gli obblighi degli Stati membri in materia di trasmissione, comportando nel contempo, in futuro, alcune modifiche al programma di trasmissione del SEC 95, che dovranno essere apportate mediante un regolamento della Commissione.

(6)

La credibilità della sorveglianza di bilancio dipende in misura cruciale dalla disponibilità di statistiche di bilancio affidabili. Riveste fondamentale importanza il fatto che i dati trasmessi dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 3605/93 e forniti dalla Commissione al Consiglio conformemente al protocollo siano di qualità elevata.

(7)

È necessario delineare misure volte a migliorare la qualità dei dati effettivi sui conti pubblici trasmessi ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi, che si fondino sulle migliori pratiche esistenti e che consentano al Consiglio e alla Commissione di espletare i compiti ad essi attribuiti dal trattato. Gli elementi chiave per valutare la qualità sono fissati nella dichiarazione sulla qualità del sistema delle statistiche europee, adottata dal comitato del programma statistico nel settembre del 2001.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo di miglioramento del monitoraggio statistico della qualità dei dati trasmessi ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi si limitano a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza del principio di proporzionalità enunciato nell’articolo 5 del trattato.

(9)

La compilazione delle statistiche di bilancio è disciplinata dai principi fissati nel regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (7), più in particolare dai principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza e trasparenza.

(10)

Eurostat ha la responsabilità, per conto della Commissione, di valutare la qualità dei dati e di fornire i dati da utilizzare ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi, secondo la decisione 97/281/CE della Commissione.

(11)

Dovrebbe essere istituito un dialogo permanente tra la Commissione e le autorità statistiche degli Stati membri al fine di assicurare la qualità sia dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri sia dei conti pubblici settoriali sottostanti compilati a norma del SEC 95. A questo fine possono essere effettuate dalla Commissione sia visite di dialogo periodiche sia eventuali visite metodologiche, migliorando così il monitoraggio dei dati trasmessi e fornendo una costante garanzia sulla qualità dei dati. Gli Stati membri devono consentire alla Commissione un pronto accesso alle informazioni. Le visite di dialogo dovrebbero costituire la regola. Le visite metodologiche dovrebbero essere effettuate solo qualora la Commissione (Eurostat) ravvisasse rischi sostanziali o problemi potenziali nella qualità dei dati, soprattutto per quanto riguarda i metodi, i concetti e le classificazioni applicate ai dati che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere. L’effettuazione di queste eventuali visite metodologiche si baserà sullo scambio di informazioni tra tutti i soggetti interessati, in particolare il Comitato economico e finanziario.

(12)

Gli Stati membri devono fornire alla Commissione, tenere aggiornati e rendere pubblici inventari dettagliati dei metodi, delle procedure e delle fonti utilizzati per la compilazione dei dati effettivi sul disavanzo e sul debito e sui conti pubblici settoriali sottostanti compilati a norma del SEC 95.

(13)

È necessario che la Commissione (Eurostat) adotti rapidamente decisioni sul corretto trattamento contabile di un’operazione conformemente al regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio qualora esistano dubbi circa il corretto trattamento contabile di un’operazione delle amministrazioni pubbliche o in casi complessi o di interesse generale.

(14)

Le disposizioni che disciplinano la fornitura dei dati da parte della Commissione (Eurostat) devono essere chiarite con riguardo alle scadenze di tale fornitura e a eventuali riserve ed emendamenti.

(15)

Il campo d’applicazione della trasmissione dei dati dev’essere armonizzato con i dati attualmente trasmessi dagli Stati membri. Più in generale il regolamento (CE) n. 3605/93 dev’essere aggiornato alla luce dell’esperienza ottenuta con l’applicazione del codice di buone pratiche.

(16)

Il regolamento (CE) n. 3605/93 andrebbe pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3605/93 è così modificato:

1)

L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Le cifre relative all’ammontare previsto del disavanzo pubblico e del debito pubblico per l’anno in corso sono le cifre determinate dagli Stati membri. Esse rispecchiano le previsioni ufficiali più recenti, tenuto conto delle ultime decisioni in materia di bilancio e delle prospettive e degli sviluppi economici. Esse dovrebbero essere presentate quanto più possibile a ridosso della scadenza fissata per la trasmissione.

2.   Per cifre relative all’ammontare effettivo del debito e del disavanzo pubblico si intendono i risultati stimati, provvisori, semidefinitivi o definitivi per un anno passato. I dati di previsione insieme ai dati effettivi devono costituire una serie temporale coerente per quanto riguarda le definizioni e i concetti.»

2)

All’articolo 4 i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   A decorrere dall’inizio del 1994 gli Stati membri comunicano alla Commissione due volte l’anno, la prima entro il 1o aprile dell’anno corrente (anno n) e la seconda entro il 1o ottobre dell’anno n, l’ammontare previsto ed effettivo del disavanzo pubblico e del debito pubblico.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione quali autorità nazionali sono responsabili della procedura di comunicazione per i disavanzi eccessivi.

2.   Anteriormente al 1o aprile dell’anno n gli Stati membri:

comunicano alla Commissione il disavanzo pubblico previsto per l’anno n, la stima aggiornata del disavanzo pubblico effettivo per l’anno n-1 e i disavanzi pubblici effettivi per gli anni n-2, n-3 e n-4,

forniscono simultaneamente alla Commissione i dati di previsione per l’anno n e i dati effettivi per gli anni n-1, n-2, n-3 e n-4 del rispettivo disavanzo dei conti pubblici, secondo la definizione più usata a livello nazionale, e le cifre che illustrano il raccordo fra detto disavanzo e il disavanzo pubblico per il sottosettore S.1311,

forniscono simultaneamente alla Commissione i dati effettivi per gli anni n-1, n-2, n-3 ed n-4 del rispettivo saldo operativo e le cifre che illustrano il raccordo tra i saldi operativi di ciascun sottosettore delle amministrazioni pubbliche e il disavanzo pubblico dei sottosettori S.1312, S.1313 e S.1314,

comunicano alla Commissione l’ammontare previsto del debito pubblico alla fine dell’anno n e l’ammontare effettivo del debito pubblico alla fine degli anni n-1, n-2, n-3 e n-4,

forniscono simultaneamente alla Commissione, per gli anni n-1, n-2, n-3 e n-4, le cifre che illustrano il contributo del disavanzo pubblico e di altri fattori pertinenti alla variazione dell’ammontare del debito pubblico per sottosettore.

3.   Anteriormente al 1o ottobre dell’anno n gli Stati membri:

comunicano alla Commissione il disavanzo pubblico previsto aggiornato per l’anno n e il disavanzo pubblico effettivo per gli anni n-1, n-2, n-3 e n-4 e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, secondo e terzo trattino,

comunicano alla Commissione l’ammontare previsto aggiornato del debito pubblico alla fine dell’anno n e l’ammontare effettivo del debito pubblico alla fine degli anni n-1, n-2, n-3 e n-4 e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, quinto trattino.»

3)

Gli articoli 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 7

1.   Gli Stati membri informano la Commissione di ogni revisione importante dei dati relativi al debito pubblico e al disavanzo pubblico previsti ed effettivi già trasmessi, non appena tali dati sono disponibili.

2.   Le revisioni importanti dei dati effettivi sul disavanzo e sul debito già trasmessi sono adeguatamente documentate. Le revisioni devono essere comunque comunicate ed adeguatamente documentate se comportano un superamento dei valori di riferimento riportati nel pertinente protocollo allegato al trattato o se implicano che i dati di uno Stato membro non superano più i valori di riferimento.

Articolo 8

Gli Stati membri rendono pubblici i dati effettivi sul disavanzo e sul debito e gli altri dati per gli anni passati trasmessi alla Commissione a norma degli articoli 4, 5, 6 e 7.»

4)

Dopo l’articolo 8 viene inserito quanto segue:

«SEZIONE 2 bis

QUALITÀ DEI DATI

Articolo 8 bis

1.   La Commissione (Eurostat) valuta periodicamente la qualità sia dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri sia dei conti pubblici settoriali sottostanti compilati a norma del SEC 95 (qui di seguito denominati “conti pubblici”). Per qualità dei dati effettivi si intende che essi ottemperano alle norme contabili e che sono dati statistici completi, affidabili, tempestivi e coerenti. La valutazione si incentra sugli ambiti individuati negli inventari degli Stati membri quali la delimitazione del settore delle amministrazioni pubbliche, la classificazione delle operazioni e delle passività pubbliche e la data di registrazione.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat), quanto prima possibile, le pertinenti informazioni statistiche necessarie per la valutazione della qualità dei dati, fatte salve le disposizioni relative al segreto statistico di cui al regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio.

Le “informazioni statistiche” di cui al primo comma dovrebbero limitarsi alle informazioni strettamente necessarie per verificare l’ottemperanza alle norme SEC. In particolare, per informazioni statistiche si intendono:

dati provenienti dalla contabilità nazionale

inventari

tabelle relative alla notifica della procedura per i disavanzi eccessivi

questionari e chiarimenti supplementari relativi alla notifica.

Il formato dei questionari sarà definito dalla Commissione (Eurostat) previa consultazione del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (in seguito denominato “CMFB”) istituito con la decisione 91/115/CEE del Consiglio (8).

3.   La Commissione (Eurostat) riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sulla qualità dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri. La relazione verte sulla valutazione globale dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri per quanto concerne il rispetto delle norme contabili, e la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati.

Articolo 8 ter

1.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) un inventario dettagliato dei metodi, delle procedure e delle fonti utilizzati per compilare i dati effettivi sul disavanzo e sul debito e i conti pubblici sottostanti.

2.   Gli inventari sono predisposti secondo gli orientamenti adottati dalla Commissione (Eurostat) previa consultazione CMFB.

3.   Gli inventari sono aggiornati in seguito a revisioni dei metodi, delle fonti e delle procedure adottati dagli Stati membri per compilare i dati statistici.

4.   Gli Stati membri rendono pubblici i propri inventari.

5.   Le questioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possono essere trattate nel corso delle visite menzionate all’articolo 8 quinquies.

Articolo 8 quater

1.   In caso di dubbio circa la corretta attuazione delle norme contabili del SEC 95, lo Stato membro interessato chiede chiarimenti alla Commissione (Eurostat). La Commissione (Eurostat) esamina senza indugi la questione e comunica i chiarimenti allo Stato membro interessato e, se del caso, al CMFB.

2.   Se, secondo il parere della Commissione o dello Stato membro interessato, le questioni sono complesse o di interesse generale, la Commissione (Eurostat) adotta una decisione previa consultazione del CMFB. La Commissione (Eurostat) rende pubbliche le decisioni unitamente al parere del CMFB, fatte salve le disposizioni relative al segreto statistico di cui al regolamento (CE) n. 322/97.

Articolo 8 quinquies

La Commissione (Eurostat) provvede a un dialogo permanente con le autorità statistiche degli Stati membri. A tal fine la Commissione (Eurostat) effettua in tutti gli Stati membri visite di dialogo periodiche e eventuali visite metodologiche. Le visite metodologiche sono effettuate solo qualora siano stati individuati rischi sostanziali o problemi potenziali nella qualità dei dati, soprattutto per quanto riguarda i metodi, i concetti e le classificazioni applicate ai dati che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere.

Le visite di dialogo sono intese a verificare i dati trasmessi, esaminare le questioni metodologiche, discutere i procedimenti statistici e le fonti illustrati negli inventari e valutare l’ottemperanza alle norme contabili. Dette visite dovrebbero essere sfruttate per individuare i rischi o potenziali problemi circa la qualità dei dati trasmessi. Le visite metodologiche sono intese a verificare i procedimenti e i conti pubblici che comprovano i dati effettivi trasmessi e a trarre conclusioni dettagliate circa la qualità dei dati trasmessi di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1. Le visite metodologiche non dovrebbero esulare dal campo puramente statistico. Ciò dovrebbe rispecchiarsi nella composizione delle delegazioni di cui all’articolo 8 sexies.

Quando effettua le visite di dialogo e le visite metodologiche, la Commissione (Eurostat) trasmette i risultati provvisori agli Stati membri interessati affinché formulino osservazioni in merito.

Articolo 8 sexies

1.   Quando effettua una visita metodologica negli Stati membri, la Commissione (Eurostat) può chiedere l’assistenza di esperti contabili nazionali, proposti da altri Stati membri su base volontaria, e di funzionari di altri servizi della Commissione.

L’elenco degli esperti contabili nazionali la cui assistenza la Commissione può richiedere sarà elaborato in base alle proposte inviate alla Commissione dalle autorità nazionali responsabili della procedura di comunicazione per i disavanzi eccessivi.

2.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie a facilitare le visite metodologiche. Dette visite dovrebbero limitarsi alle autorità nazionali che svolgono un ruolo nella trasmissione dei dati ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi. Gli Stati membri assicurano tuttavia che i servizi che intervengono direttamente o indirettamente nella produzione dei conti pubblici e del debito, e se necessario le autorità nazionali cui incombe una responsabilità funzionale di controllo dei conti pubblici, forniscano ai funzionari della Commissione o agli altri esperti di cui al paragrafo 1, l’assistenza necessaria all’esercizio delle loro funzioni, inclusa la messa a disposizione di documenti per comprovare i dati effettivi sul disavanzo e sul debito trasmessi e i conti pubblici sottostanti. Le rilevazioni riservate del sistema statistico nazionale dovrebbero essere fornite solo alla Commissione (Eurostat).

Fatto salvo l’obbligo generale degli Stati membri di porre in essere tutte le misure necessarie per facilitare le visite metodologiche, gli interlocutori di Eurostat per le visite metodologiche di cui al primo comma sono, in ciascuno Stato membro, i servizi responsabili della procedura di comunicazione per i disavanzi eccessivi.

3.   La Commissione (Eurostat) assicura che i funzionari e gli esperti che partecipano a tali visite offrano piena garanzia di competenza tecnica, di indipendenza professionale e di rispetto della riservatezza.

Articolo 8 septies

La Commissione (Eurostat) riferisce al comitato economico e finanziario sui risultati delle visite di dialogo e metodologiche, comprese eventuali osservazioni formulate dallo Stato membro interessato in merito a tali risultati. Dopo essere state trasmesse al comitato economico e finanziario, tali relazioni, unitamente alle eventuali osservazioni formulate dallo Stato membro interessato, sono rese pubbliche, fatte salve le disposizioni relative al segreto statistico di cui al regolamento (CE) n. 322/97.

SEZIONE 2 ter

FORNITURA DEI DATI DA PARTE DELLA COMMISSIONE

Articolo 8 octies

1.   La Commissione (Eurostat) fornisce i dati effettivi sul disavanzo e sul debito pubblico ai fini dell’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, entro le tre settimane successive alle scadenze fissate per la trasmissione all’articolo 4, paragrafo 1 o alle revisioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1. I dati sono forniti mediante pubblicazione.

2.   La Commissione (Eurostat) non differisce la fornitura dei dati effettivi sul disavanzo e sul debito pubblico degli Stati membri se uno Stato membro non ha trasmesso i propri dati.

Articolo 8 nonies

1.   La Commissione (Eurostat) può esprimere riserve in merito alla qualità dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri. Al massimo tre giorni lavorativi prima della data di pubblicazione prevista, la Commissione (Eurostat) comunica allo Stato membro in questione e al presidente del comitato economico e finanziario la riserva che intende esprimere e rendere pubblica. Se la questione è risolta dopo la pubblicazione dei dati e della riserva, il ritiro della riserva è reso pubblico immediatamente.

2.   La Commissione (Eurostat) può modificare i dati effettivi trasmessi dagli Stati membri e fornire dati rettificati e una motivazione delle modifiche allorché è dimostrato che i dati effettivi trasmessi dagli Stati membri non ottemperano alle disposizioni dell’articolo 8 bis, paragrafo 1. Al massimo tre giorni lavorativi prima della data di pubblicazione prevista, la Commissione (Eurostat) trasmette allo Stato membro in questione e al presidente del comitato economico e finanziario i dati rettificati e la motivazione delle modifiche.

SEZIONE 2 quater

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 8 decies

1.   Gli Stati membri assicurano che i dati effettivi trasmessi alla Commissione siano forniti conformemente ai principi di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97. A tale riguardo, le autorità statistiche nazionali hanno la responsabilità di garantire la conformità dei dati trasmessi agli articoli 1 e 2 e alle relative norme contabili del SEC 95.

2.   Gli Stati membri adottano tutte le misure atte ad assicurare che i funzionari preposti alla trasmissione alla Commissione dei dati effettivi e dei conti pubblici sottostanti operino conformemente ai principi fissati all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97.

Articolo 8 undecies

In caso di revisione del SEC 95 o di modifica della sua metodologia, decisa dal Parlamento europeo e dal Consiglio o dalla Commissione in base alle norme in materia di competenza e alle norme procedurali definite dal trattato e dal regolamento (CE) n. 2223/96, la Commissione introduce negli articoli 1, 2 e 4 i nuovi riferimenti al SEC 95.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  Parere reso il 23 giugno 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 116 del 18.5.2005, pag. 11.

(3)  GU L 112 del 29.4.1997, pag. 56.

(4)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 351/2002 della Commissione (GU L 55 del 26.2.2002, pag. 23).

(5)  Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nelle Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).

(6)  

Regolamento (CE) n. 264/2000 della Commissione, del 3 febbraio 2000, relativo all’attuazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alle statistiche congiunturali della finanza pubblica (GU L 29 del 4.2.2000, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 1221/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per quanto riguarda i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche (GU L 179 del 9.7.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 501/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo ai conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1222/2004 del Consiglio, del 28 giugno 2004, relativo all’elaborazione e alla comunicazione di dati sul debito pubblico su base trimestrale (GU L 233 del 2.7.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1500/2000 della Commissione, del 10 luglio 2000, recante applicazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda le spese e le entrate delle pubbliche amministrazioni (GU L 172 del 12.7.2000, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 2223/96.

(7)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

(8)  GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19


22.12.2005   

IT

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REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 2104/2005 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2005

che adegua a decorrere dal 1o luglio 2005 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare gli articoli 63, 64, 65, 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, l’articolo 64 e l’articolo 92 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

Al fine di garantire che il potere d’acquisto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, occorre procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1o luglio 2005, la data «1o luglio 2004» di cui all’articolo 63, secondo comma, dello statuto è sostituita dalla data «1o luglio 2005».

Articolo 2

Con effetto al 1o luglio 2005, all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili applicabile per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla tabella seguente:

1.7.2005

Scatti

Gradi

1

2

3

4

5

16

15 255,00

15 896,04

16 564,01

 

 

15

13 482,88

14 049,45

14 639,82

15 047,12

15 255,00

14

11 916,61

12 417,36

12 939,16

13 299,15

13 482,88

13

10 532,30

10 974,88

11 436,06

11 754,22

11 916,61

12

9 308,79

9 699,96

10 107,56

10 388,77

10 532,30

11

8 227,42

8 573,15

8 933,40

9 181,94

9 308,79

10

7 271,67

7 577,23

7 895,64

8 115,30

8 227,42

9

6 426,94

6 697,01

6 978,42

7 172,57

7 271,67

8

5 680,34

5 919,04

6 167,76

6 339,36

6 426,94

7

5 020,47

5 231,44

5 451,27

5 602,93

5 680,34

6

4 437,26

4 623,72

4 818,01

4 952,06

5 020,47

5

3 921,80

4 086,60

4 258,32

4 376,79

4 437,26

4

3 466,22

3 611,87

3 763,65

3 868,36

3 921,80

3

3 063,56

3 192,29

3 326,43

3 418,98

3 466,22

2

2 707,67

2 821,45

2 940,01

3 021,81

3 063,56

1

2 393,13

2 493,69

2 598,48

2 670,77

2 707,67

Articolo 3

Con effetto al 1o luglio 2005, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1o gennaio 2006, i coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1o luglio 2005, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell’articolo 20, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1o maggio 2006, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell’articolo 20, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della tabella in appresso:

1

2

3

4

5

Paese/Sede

Remunerazione

1.7.2005

Trasferimento

1.1.2006

Pensione

1.7.2005

Pensione

1.5.2006

Rep. ceca

90,6

78,6

100,0

100,0

Danimarca

135,9

130,8

133,9

132,8

Germania

100,2

102,1

101,0

101,3

Bonn

96,0

 

 

 

Karlsruhe

95,0

 

 

 

Münich

106,4

 

 

 

Estonia

80,3

78,1

100,0

100,0

Grecia

93,0

91,2

100,0

100,0

Spagna

101,2

95,3

100,0

100,0

Francia

119,0

106,3

113,9

111,4

Irlanda

122,4

116,3

120,0

118,7

Italia

111,8

107,6

110,1

109,3

Varese

99,0

 

 

 

Cipro

92,0

97,2

100,0

100,0

Lettonia

76,1

72,9

100,0

100,0

Lituania

77,1

73,6

100,0

100,0

Ungheria

90,0

73,0

100,0

100,0

Malta

89,6

92,3

100,0

100,0

Paesi Bassi

109,7

101,3

106,3

104,7

Austria

107,1

107,0

107,1

107,0

Polonia

81,4

74,9

100,0

100,0

Portogallo

91,5

90,1

100,0

100,0

Slovenia

83,0

80,8

100,0

100,0

Slovacchia

92,9

82,1

100,0

100,0

Finlandia

117,7

112,8

115,7

114,8

Svezia

112,4

105,1

109,5

108,0

Regno Unito

143,8

117,4

133,2

128,0

Culham

115,4

 

 

 

Articolo 4

Con effetto al 1o luglio 2005, l’importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis dello statuto è fissato a 822,06 EUR e a 1 096,07 EUR per le famiglie monoparentali.

Articolo 5

Con effetto al 1o luglio 2005, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 153,75 EUR.

Con effetto al 1o luglio 2005, l’importo dell’assegno per figli a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 335,96 EUR.

Con effetto al 1o luglio 2005, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 227,96 EUR.

Con effetto al 1o luglio 2005, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 82,07 EUR.

Con effetto al 1o luglio 2005, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 455,69 EUR.

Articolo 6

Con effetto al 1o gennaio 2006, l’indennità chilometrica di cui all’articolo 8 dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

:

0 EUR/km per il tratto di distanza tra

:

0 e 200 km

:

0,3417 EUR/km per il tratto di distanza tra

:

201 e 1 000 km

:

0,5695 EUR/km per il tratto di distanza tra

:

1 001 e 2 000 km

:

0,3417 EUR/km per il tratto di distanza tra

:

2 001 e 3 000 km

:

0,1139 EUR/km per il tratto di distanza tra

:

3 001 e 4 000 km

:

0,0548 EUR/km per il tratto di distanza tra

:

4 001 e 10 000 km

:

0 EUR/km per la distanza superiore a

:

10 000 km

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra:

170,84 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 725 km e 1 450 km,

341,66 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1 450 km.

Articolo 7

Con effetto al 1o luglio 2005, l’importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a:

35,31 EUR per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia,

28,47 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 8

Con effetto al 1o luglio 2005, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

1 005,33 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia,

597,77 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 9

Con effetto al 1o luglio 2005, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 205,67 EUR, il limite superiore a 2 411,35 EUR e la riduzione forfettaria a 1 096,07 EUR.

Articolo 10

Con effetto al 1o luglio 2005, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

1.7.2005

Classi

Categorie

Gruppi

1

2

3

4

A

I

6 144,76

6 905,90

7 667,04

8 428,18

II

4 459,77

4 894,34

5 328,91

5 763,48

III

3 747,74

3 914,68

4 081,62

4 248,56

B

IV

3 600,20

3 952,65

4 305,10

4 657,55

V

2 827,89

3 014,30

3 200,71

3 387,12

C

VI

2 689,53

2 847,87

3 006,21

3 164,55

VII

2 407,22

2 489,13

2 571,04

2 652,95

D

VIII

2 175,76

2 303,90

2 432,04

2 560,18

IX

2 095,34

2 124,53

2 153,72

2 182,91

Articolo 11

Con effetto al 1o luglio 2005, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

Gruppi di funzioni

1.7.2005

Scatti

Gradi

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 258,78

5 368,14

5 479,78

5 593,73

5 710,06

5 828,81

5 950,02

17

4 647,85

4 744,50

4 843,17

4 943,89

5 046,70

5 151,65

5 258,78

16

4 107,89

4 193,31

4 280,52

4 369,53

4 460,40

4 553,16

4 647,85

15

3 630,66

3 706,16

3 783,23

3 861,91

3 942,22

4 024,20

4 107,89

14

3 208,87

3 275,60

3 343,72

3 413,25

3 484,23

3 556,69

3 630,66

13

2 836,08

2 895,06

2 955,26

3 016,72

3 079,46

3 143,50

3 208,87

III

12

3 630,61

3 706,10

3 783,17

3 861,84

3 942,14

4 024,12

4 107,80

11

3 208,85

3 275,57

3 343,69

3 413,22

3 484,19

3 556,65

3 630,61

10

2 836,08

2 895,06

2 955,26

3 016,71

3 079,44

3 143,48

3 208,85

9

2 506,62

2 558,74

2 611,95

2 666,27

2 721,71

2 778,31

2 836,08

8

2 215,43

2 261,50

2 308,53

2 356,53

2 405,53

2 455,56

2 506,62

II

7

2 506,55

2 558,69

2 611,90

2 666,23

2 721,69

2 778,29

2 836,08

6

2 215,31

2 261,39

2 308,42

2 356,44

2 405,45

2 455,48

2 506,55

5

1 957,91

1 998,64

2 040,21

2 082,64

2 125,96

2 170,17

2 215,31

4

1 730,42

1 766,41

1 803,15

1 840,66

1 878,94

1 918,02

1 957,91

I

3

2 131,74

2 175,98

2 221,14

2 267,24

2 314,29

2 362,32

2 411,35

2

1 884,55

1 923,66

1 963,58

2 004,33

2 045,93

2 088,39

2 131,74

1

1 666,02

1 700,60

1 735,89

1 771,92

1 808,69

1 846,23

1 884,55

Articolo 12

Con effetto al 1o luglio 2005, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

756,18 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia,

448,32 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 13

Con effetto al 1o luglio 2005, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 904,26 EUR, il limite superiore a 1 808,51 EUR e la riduzione forfettaria a 822,06 EUR.

Articolo 14

Con effetto al 1o luglio 2005, le indennità per servizi continui o a turni di cui all’articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 (2) sono fissate a 344,58, 520,10, 568,66 e 775,27 EUR.

Articolo 15

Con effetto al 1o luglio 2005, agli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (3) si applica il coefficiente 4,974173.

Articolo 16

Con effetto al 1o luglio 2005, la tabella degli importi applicabili di cui all’articolo 8 dell’allegato XIII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

1.7.2005

Scatti

Gradi

1

2

3

4

5

6

7

8

16

15 255,00

15 896,04

16 564,01

16 564,01

16 564,01

16 564,01

 

 

15

13 482,88

14 049,45

14 639,82

15 047,12

15 255,00

15 896,04

 

 

14

11 916,61

12 417,36

12 939,16

13 299,15

13 482,88

14 049,45

14 639,82

15 255,00

13

10 532,30

10 974,88

11 436,06

11 754,22

11 916,61

 

 

 

12

9 308,79

9 699,96

10 107,56

10 388,77

10 532,30

10 974,88

11 436,06

11 916,61

11

8 227,42

8 573,15

8 933,40

9 181,94

9 308,79

9 699,96

10 107,56

10 532,30

10

7 271,67

7 577,23

7 895,64

8 115,30

8 227,42

8 573,15

8 933,40

9 308,79

9

6 426,94

6 697,01

6 978,42

7 172,57

7 271,67

 

 

 

8

5 680,34

5 919,04

6 167,76

6 339,36

6 426,94

6 697,01

6 978,42

7 271,67

7

5 020,47

5 231,44

5 451,27

5 602,93

5 680,34

5 919,04

6 167,76

6 426,94

6

4 437,26

4 623,72

4 818,01

4 952,06

5 020,47

5 231,44

5 451,27

5 680,34

5

3 921,80

4 086,60

4 258,32

4 376,79

4 437,26

4 623,72

4 818,01

5 020,47

4

3 466,22

3 611,87

3 763,65

3 868,36

3 921,80

4 086,60

4 258,32

4 437,26

3

3 063,56

3 192,29

3 326,43

3 418,98

3 466,22

3 611,87

3 763,65

3 921,80

2

2 707,67

2 821,45

2 940,01

3 021,81

3 063,56

3 192,29

3 326,43

3 466,22

1

2 393,13

2 493,69

2 598,48

2 670,77

2 707,67

 

 

 

Articolo 17

Con effetto al 1o luglio 2005, gli importi dell’assegno per figli a carico di cui all’articolo 14 dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:

1.7.2005-31.12.2005

:

282,04 EUR

1.1.2006-31.12.2006

:

295,52 EUR

1.1.2007-31.12.2007

:

309,00 EUR

1.1.2008-31.12.2008

:

322,47 EUR

Articolo 18

Con effetto al 1o luglio 2005, gli importi dell’indennità scolastica di cui all’articolo 15 dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:

1.7.2005-31.8.2005

:

16,41 EUR

1.9.2005-31.8.2006

:

32,83 EUR

1.9.2006-31.8.2007

:

49,23 EUR

1.9.2007-31.8.2008

:

65,65 EUR

Articolo 19

Con effetto al 1o luglio 2005, ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 dell’allegato XIII dello statuto, l’importo dell’indennità forfettaria di cui all’articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto, in vigore prima del 1o maggio 2004, è fissato a:

118,88 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5,

182,26 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1).

(2)  Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 860/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 26).

(3)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CE) n. 1750/2002 (GU L 264 del 2.10.2002 pag. 15).


22.12.2005   

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L 337/14


REGOLAMENTO (CE) N. 2105/2005 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 dicembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

71,2

204

51,0

212

87,2

999

69,8

0707 00 05

052

128,1

204

59,9

220

196,3

628

155,5

999

135,0

0709 90 70

052

109,0

204

112,3

999

110,7

0805 10 20

052

59,8

204

62,5

220

65,0

388

22,5

624

59,8

999

53,9

0805 20 10

052

60,4

204

53,0

999

56,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

77,0

220

36,7

400

81,3

464

143,9

624

83,2

999

84,4

0805 50 10

052

44,9

999

44,9

0808 10 80

096

18,3

400

87,8

404

96,7

528

48,0

720

74,2

999

65,0

0808 20 50

052

125,5

400

103,9

720

63,3

999

97,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


22.12.2005   

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L 337/16


REGOLAMENTO (CE) N. 2106/2005 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 39

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 14 settembre 2002.

(2)

La Commissione ha adottato il principio contabile internazionale IAS 39, ad eccezione di talune sue disposizioni sull’uso dell’opzione del fair value e sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura, con il regolamento (CE) n. 2086/2004 della Commissione, del 19 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento dello IAS 39 (3). La Commissione ha apportato modifiche al principio contabile internazionale IAS 39 nel senso di una restrizione dell’opzione del fair value con il regolamento (CE) n. 1864/2005 della Commissione (4).

(3)

Il 14 aprile 2005, l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato una modifica allo IAS 39 che consente alle entità di designare, in talune circostanze, un’operazione infragruppo programmata denominata in valuta estera come elemento coperto nel loro bilancio consolidato. È una pratica corrente di gestione del rischio designare il rischio di valuta estera di un’operazione infragruppo programmata come elemento coperto, ma lo IAS 39 attualmente in vigore non permette la contabilizzazione delle operazioni di copertura in questi casi. Conformemente allo IAS 39 attualmente in vigore, solo un’operazione esterna all’entità può essere designata come elemento coperto.

(4)

La consultazione degli esperti del settore ha confermato che le modifiche allo IAS 39 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il principio contabile internazionale IAS 39, di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1725/2003, è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche allo IAS 39 quali riportate nell’allegato del presente regolamento al più tardi alla data di inizio del loro esercizio finanziario 2006.

Articolo 3

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1910/2005 (GU L 305 del 24.11.2005, pag. 4).

(3)  GU L 363 del 9.12.2004, pag. 1.

(4)  GU L 299 del 16.11.2005, pag. 45.


ALLEGATO

Il principio contabile internazionale IAS 39 è modificato come segue.

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS)

IAS N.

Titolo

IAS 39

Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione

Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale e a fini di studio e di ricerca. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org

1)

Il paragrafo 80 è sostituito dal testo seguente:

«80.

Ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura, soltanto attività, passività, impegni irrevocabili o operazioni programmate altamente probabili che coinvolgono una parte esterna all’entità possono essere designati come elementi coperti. Ne segue che la contabilizzazione delle operazioni di copertura può essere applicata alle operazioni tra entità o segmenti nello stesso gruppo soltanto nei bilanci individuali o nei bilanci separati di quelle entità o di quei segmenti e non nei bilanci consolidati del gruppo. Come un’eccezione, il rischio di valuta estera di un elemento monetario infragruppo (per esempio un debito/credito tra due controllate) può qualificarsi come un elemento coperto nel bilancio consolidato se ne deriva un’esposizione agli utili o alle perdite su cambi che non sono stati eliminati completamente al consolidamento secondo quanto previsto dallo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere. Secondo quanto previsto dallo IAS 21, gli utili e le perdite su cambi sugli elementi monetari infragruppo non sono completamente eliminati nell’operazione di consolidamento quando l’elemento monetario infragruppo viene negoziato tra due entità del gruppo che hanno diverse valute funzionali. Inoltre il rischio di valuta estera di un’operazione infragruppo programmata altamente probabile può essere qualificato come elemento coperto nel bilancio consolidato, a condizione che l’operazione sia denominata in una valuta diversa da quella funzionale dell’entità che effettua l’operazione e il rischio di valuta estera influisca sul conto economico consolidato.»

2)

Sono aggiunti i seguenti paragrafi 108A e 108B:

«108A.

Un’entità deve applicare l’ultima frase del paragrafo 80 ed i paragrafi AG99A e AG99B nei bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2006 o in data successiva. È incoraggiata un’applicazione anticipata. Se un’entità ha designato come elemento coperto un’operazione programmata esterna che:

a)

è denominata nella valuta funzionale dell’entità che effettua l’operazione;

b)

dà origine ad un’esposizione che influirà sul conto economico consolidato (ovvero è denominata in una valuta diversa da quella di presentazione del gruppo); e

c)

avrebbe potuto essere oggetto della contabilizzazione delle operazioni di copertura se non fosse stata denominata nella valuta funzionale dell’entità che la effettua,

può applicare la contabilizzazione delle operazioni di copertura nel bilancio consolidato dell’esercizio o degli esercizi antecedenti la data di applicazione dell’ultima frase del paragrafo 80 e dei paragrafi AG99A e AG99B.

108B.

Un’entità non è tenuta ad applicare il paragrafo AG99B alle informazioni comparative concernenti esercizi antecedenti la data di applicazione dell’ultima frase del paragrafo 80 e del paragrafo AG99A.»

3)

Nella guida operativa di cui all’appendice A, i paragrafi AG99A e AG99B sono rinumerati come AG99C e AG99D e sono inseriti i seguenti paragrafi AG99A, AG99B e AG133:

«AG99A.

Il paragrafo 80 prevede che nel bilancio consolidato il rischio di valuta estera di un’operazione infragruppo programmata altamente probabile possa qualificarsi come elemento coperto in un’operazione di copertura di flussi finanziari, a condizione che l’operazione sia denominata in una valuta diversa da quella funzionale dell’entità che effettua tale operazione e il rischio di valuta estera influisca sul conto economico consolidato. Per entità si può intendere a tal fine un’impresa madre, un’impresa controllata, un’impresa collegata, un’impresa comune (joint venture) o una succursale. Se il rischio di valuta estera di un’operazione infragruppo programmata non influisce sul conto economico consolidato, l’operazione in questione non può qualificarsi come elemento coperto. Ciò vale di norma per i pagamenti di royalty, i pagamenti di interessi o di commissioni di gestione tra membri dello stesso gruppo, a meno che ci sia un’operazione esterna collegata. Tuttavia quando il rischio di valuta estera di un’operazione infragruppo programmata influisce sul conto economico consolidato, l’operazione in questione può qualificarsi come elemento coperto. Un esempio di tale operazione sono gli acquisti o le vendite programmati di rimanenze tra i membri dello stesso gruppo se vi è una rivendita delle rimanenze ad una parte esterna al gruppo. Analogamente, una vendita infragruppo programmata di impianti e macchinari dall’entità del gruppo che li ha fabbricati ad un’entità del gruppo che li utilizzerà nella sua attività può influire sul conto economico consolidato. Ciò può verificarsi, ad esempio, poiché gli impianti e i macchinari vengono ammortizzati dall’entità che li ha acquistati e l’importo inizialmente rilevato per gli impianti e i macchinari può cambiare se l’operazione infragruppo programmata è denominata in una valuta diversa da quella funzionale dell’entità che li ha acquistati.

AG99B.

Se la copertura di un’operazione infragruppo programmata si qualifica per la contabilizzazione delle operazioni di copertura, qualsiasi utile o perdita che sono rilevati direttamente a patrimonio netto secondo quanto previsto al paragrafo 95, lettera a), devono essere riclassificati a conto economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi durante i quali il rischio di valuta estera dell’operazione coperta influisce sul conto economico consolidato.

AG133.

Un’entità può avere designato un’operazione infragruppo programmata come elemento coperto, all’inizio di un esercizio che comincia il 1o gennaio 2005 o in data successiva (o, ai fini della rideterminazione dei valori delle informazioni comparative, all’inizio di un esercizio comparativo precedente), in un’operazione di copertura che si qualificherebbe per la contabilizzazione delle operazioni di copertura secondo quanto previsto nel presente principio (quale modificato dall’ultima frase del paragrafo 80). La suddetta entità può utilizzare tale designazione per applicare la contabilizzazione delle operazioni di copertura nel suo bilancio consolidato dall’inizio dell’esercizio che comincia il 1o gennaio 2005 o in data successiva (o dall’inizio dell’esercizio comparativo precedente). Tale entità deve altresì applicare i paragrafi AG99A e AG99B dall’inizio dell’esercizio che comincia il 1o gennaio 2005 o in data successiva. Tuttavia, conformemente al paragrafo 108B, non è tenuta ad applicare il paragrafo AG99B alle informazioni comparative per gli esercizi precedenti.»


22.12.2005   

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L 337/20


REGOLAMENTO (CE) N. 2107/2005 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2005

che modifica i regolamenti (CE) n. 174/1999, (CE) n. 2771/1999, (CE) n. 2707/2000, (CE) n. 214/2001 e (CE) n. 1898/2005 nel settore del latte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare gli articoli 10 e 15, l’articolo 31, paragrafo 14, e l’articolo 40,

considerando quanto segue:

(1)

Dal 1o gennaio 2006, la direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (2), è abrogata dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e sostituita dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (4) e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (5).

(2)

Per chiarezza è opportuno adattare pertanto i riferimenti alla direttiva 92/46/CEE, presenti nel regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (6), nel regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (7), nel regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione, dell’11 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole (8), nel regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere (9), e infine nel regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (10).

(3)

A norma dell’articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1898/2005, il burro di intervento, acquistato a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e destinato alla vendita a prezzo ridotto, deve essere portato all’ammasso anteriormente al 1o gennaio 2003. Tenuto conto del quantitativo tuttora disponibile e della situazione del mercato, è opportuno prorogare tale termine al 1o gennaio 2004. È pertanto opportuno modificare l’articolo 1, lettera a), del suddetto regolamento.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 174/1999, articolo 1, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Per poter beneficiare di una restituzione, i prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999 devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), in particolare essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e rispettare le prescrizioni relative alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 2

Nel regolamento (CE) n. 2771/1999, articolo 5, paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a)

se è riconosciuta a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e dispone degli idonei impianti tecnici;

Articolo 3

Nel regolamento (CE) n. 2707/2000, articolo 3, il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   L’aiuto è concesso per i prodotti che figurano nell’allegato I del presente regolamento a condizione che detti prodotti siano conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), in particolare ai requisiti relativi alla preparazione in uno stabilimento riconosciuto e alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 214/2001 è modificato come segue:

1)

all’articolo 3, paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a)

se è riconosciuta a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e dispone degli idonei impianti tecnici;

2)

all’allegato I, il testo della nota 5 è sostituito dal seguente:

«(5)

Il latte utilizzato per la fabbricazione del latte scremato in polvere deve soddisfare i requisiti previsti all’allegato III, sezione IX, del regolamento (CE) n. 853/2004.»

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 1898/2005 è modificato come segue:

1)

all’articolo 1, lettera a), la data «1o gennaio 2003» è sostituita da «1o gennaio 2004»;

2)

all’articolo 5, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il burro, il burro concentrato, la crema e i prodotti intermedi di cui al primo comma sono conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l’osservanza delle prescrizioni relative alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

3)

all’articolo 13, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«b)

se del caso, che sono stati riconosciuti a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) 853/2004;»;

4)

all’articolo 47, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il burro concentrato soddisfa i requisiti dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l’osservanza delle prescrizioni relative alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.»;

5)

all’articolo 63, paragrafo 2, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a)

che sono stati riconosciuti a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) 853/2004;»;

6)

all’articolo 72, lettera b), il testo del punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

ai requisiti dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l’osservanza delle prescrizioni relative alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.»;

7)

all’articolo 81, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il burro è consegnato al beneficiario in imballaggi recanti, in modo chiaramente leggibile e in caratteri indelebili, la categoria nazionale di qualità e la marchiatura d’identificazione previste all’articolo 72, lettera b), ed una o più delle diciture elencate nell’allegato XVI, punto 1.»

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006, ad eccezione dell’articolo 5, punto 1, il quale si applica a decorrere dal 16 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(3)  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(5)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

(6)  GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2005 (GU L 241 del 17.9.2005, pag. 45).

(7)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 3).

(8)  GU L 311 del 12.12.2000, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2005 (GU L 144 dell’8.6.2005, pag. 41).

(9)  GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1195/2005 (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 8).

(10)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1.

(11)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(12)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22

(13)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22

(14)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(15)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22

(16)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.»;

(17)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(18)  GU L 139 del 30.4.2004 pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.»;


22.12.2005   

IT

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L 337/23


REGOLAMENTO (CE) N. 2108/2005 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 923/2005 relativo al trasferimento e alla vendita sul mercato portoghese di 80 000 tonnellate di frumento tenero, di 80 000 tonnellate di granturco e di 40 000 tonnellate di orzo detenute dall’organismo d’intervento ungherese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Tenuto conto delle condizioni climatiche in Portogallo durante la campagna 2004/2005, che hanno comportato una grave siccità, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 923/2005 (2) con cui si autorizza il trasferimento e la vendita sul mercato portoghese di alcuni quantitativi di cereali detenuti dall’organismo d’intervento ungherese.

(2)

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 923/2005 prevede che le operazioni di trasporto verso il Portogallo e di smaltimento dei prodotti destinati all'alimentazione animale siano effettuate entro il 31 dicembre 2005.

(3)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 923/2005, la vendita di cereali è riservata esclusivamente alle associazioni o cooperative di allevatori di bovini, ovini e caprini o a centri di trasformazione che abbiano sottoscritto contratti di collaborazione con tali associazioni o cooperative.

(4)

Dati i ritardi amministrativi legati all’organizzazione del contratto di trasporto, le autorità portoghesi hanno chiesto il rinvio al 30 aprile 2006 della data limite di trasferimento, di vendita sul mercato portoghese e di smaltimento dei prodotti. Le stesse autorità chiedono inoltre di poter estendere le vendite a tutti i settori che hanno risentito della siccità che ha interessato l'economia agricola portoghese.

(5)

Tenuto conto della situazione del mercato portoghese, in particolare gli effetti prolungati della siccità sull'economia agricola portoghese e sulle condizioni di approvvigionamento in condizioni soddisfacenti di cereali da parte degli operatori economici, è opportuno rispondere favorevolmente alla richiesta delle autorità portoghesi autorizzando la consegna dei cereali a tutti gli operatori economici interessati.

(6)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 923/2005.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 923/2005 è modificato come segue:

1)

All’articolo 1, paragrafo 2, la data del «31 dicembre 2005» è sostituita dalla data del «30 aprile 2006».

2)

All’articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente testo:

«In applicazione dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93, la vendita è esclusivamente destinata all’utilizzazione dei cereali in Portogallo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 156 del 18.6.2005, pag. 8.


22.12.2005   

IT

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L 337/25


REGOLAMENTO (CE) N. 2109/2005 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 39,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione (2) ha istituito un regime cofinanziato dalla Comunità che autorizza il Regno Unito ad acquistare bovini di età superiore a 30 mesi per l’abbattimento in macelli appositamente designati.

(2)

Il gruppo di esperti scientifici rischi biologici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel suo parere del 21 aprile 2004 sulle ragioni scientifiche che giustificano le modifiche proposte al regime britannico d’esportazione su base cronologica (Date Based Export Scheme — DBES) e al principio che vieta l’immissione nella catena alimentare di animali di età superiore a 30 mesi (Over Thirty Months rule — OTM), conclude che il bestiame nato o allevato nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996 dovrebbe essere escluso dalla catena alimentare umana e da quella animale, a causa della maggiore incidenza dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) registrata in questo gruppo. Per il bestiame nato dopo tale data, si afferma che il rischio di BSE per i consumatori è paragonabile a quello di altri Stati membri.

(3)

Alla luce di tale parere, la decisione 2005/598/CE della Commissione, del 2 agosto 2005, che vieta la commercializzazione di prodotti ottenuti da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996, per qualsiasi fine ed esonera tali animali da alcuni controlli e alcune misure di eradicazione disposti dal regolamento (CE) n. 999/2001 (3), vieta l'immissione sul mercato di prodotti costituiti da o contenenti materiali, diversi dal latte, ottenuti da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996.

(4)

I paragrafi 1 e 3 dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 716/96 stabiliscono il prezzo al chilogrammo degli animali soggetti al regime, istituito dal medesimo regolamento, e l’entità del contributo comunitario all’acquisto degli animali. Vista la decisione 2005/598/CE, occorre limitare gli acquisti e il contributo finanziario della Comunità, di cui al regolamento (CE) n. 716/96, relativi agli animali nati o allevati nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996.

(5)

In un'ottica di semplificazione, è opportuno stabilire un prezzo d’acquisto forfettario per capo di bestiame acquistato nell’ambito del regime, che dovrebbe essere gradualmente ridotto negli anni successivi, al fine d’incentivare i produttori a non rinviare la distruzione di questi animali.

(6)

La Comunità dovrebbe cofinanziare il 50 % degli acquisti effettuati nel quadro del regime.

(7)

Per assicurare una transizione indolore dal regime attuale — applicabile ai bovini di età superiore ai 30 mesi — al regime limitato agli animali nati o allevati nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996, occorre specificare la data di entrata in vigore di quest'ultimo.

(8)

Alla luce della decisione delle autorità britanniche di applicare dal 1o gennaio 2005 il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (4), le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 716/96 diventano quindi prive di oggetto e dovrebbero pertanto essere soppresse.

(9)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 716/96.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 716/96 è così modificato:

1)

All'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'autorità competente del Regno Unito è autorizzata ad acquistare qualsiasi animale della specie bovina, nato o allevato nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996, offerto da un produttore o da chi ne fa le veci, che non presenti sintomi clinici di BSE e sia rimasto per almeno 6 mesi prima della vendita presso un'azienda situata nel territorio del Regno Unito.»

2)

L'articolo 2 è così modificato:

a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il prezzo che l'autorità competente del Regno Unito versa al produttore o al suo mandatario a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, è di:

360 EUR per animale per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2006,

324 EUR per animale per gli acquisti effettuati nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007,

292 EUR per animale per gli acquisti effettuati nel periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.»

b)

Il paragrafo 2 è soppresso.

c)

Il primo comma del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Per ogni animale acquistato e distrutto conformemente alle disposizioni dell’articolo 1, la Comunità contribuisce al finanziamento della spesa sostenuta dal Regno Unito per gli acquisti di cui all’articolo 1, paragrafo 1 nella seguente misura:

180 EUR per animale per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2006,

162 EUR per animale per gli acquisti effettuati nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007,

146 EUR per animale per gli acquisti effettuati nel periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.»

d)

Il paragrafo 4 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 23 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 99 del 20.4.1996, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 667/2003 (GU L 96 del 12.4.2003, pag. 13).

(3)  GU L 204 del 5.8.2005, pag. 22.

(4)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

22.12.2005   

IT

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L 337/27


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2005

relativa alla firma, a nome della Comunità europea, del protocollo «Difesa del suolo», del protocollo «Energia» e del protocollo «Turismo» della Convenzione delle Alpi

(2005/923/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La Convenzione sulla protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) è stata conclusa a nome della Comunità con decisione del Consiglio 96/191/CE (1).

(2)

Il protocollo «Difesa del suolo», il protocollo «Energia» e il protocollo «Turismo» della Convenzione delle Alpi costituiscono un passo importante per l’attuazione della Convenzione delle Alpi, i cui obiettivi la Comunità si è impegnata a perseguire.

(3)

I problemi transfrontalieri di tipo economico, sociale ed ecologico nelle Alpi costituiscono una grande sfida in una zona estremamente sensibile.

(4)

Le politiche della Comunità, in particolare le aree prioritarie del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (2), dovrebbero essere diffuse e potenziate all’interno della regione alpina.

(5)

È opportuno che tali protocolli siano firmati e che siano approvate le dichiarazioni accluse,

DECIDE:

Articolo 1

La firma del protocollo «Difesa del suolo», del protocollo «Energia» e del protocollo «Turismo» della Convenzione delle Alpi, apposta a Salisburgo il 7 novembre 1991, è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dei detti protocolli.

Il testo dei protocolli e delle relative dichiarazioni è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità e con riserva della loro successiva conclusione, i protocolli di cui all’articolo 1 e a depositare le dichiarazioni.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)  GU L 61 del 12.3.1996, pag. 31.

(2)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.


DICHIARAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Dichiarazione della Comunità europea in relazione all’articolo 12, paragrafo 3, del protocollo «Difesa del suolo» della Convenzione delle Alpi

La Comunità europea rileva che l’articolo 12, paragrafo 3, del protocollo «Difesa del suolo» dovrebbe essere interpretato in conformità della vigente normativa CE, e soprattutto della direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (1). La Comunità europea ritiene che i fanghi di depurazione possano avere valide proprietà agronomiche e possano essere utilizzati in agricoltura, a condizione che siano impiegati correttamente. Il loro impiego non deve danneggiare la qualità del suolo e della produzione agricola, come affermato dal considerando 7 di tale direttiva, né deve comportare effetti nocivi sull’uomo (conseguenze dirette o indirette sulla salute), gli animali, i vegetali e l’ambiente, come affermato dal considerando 5 e dall’articolo 1 della stessa direttiva. I fanghi di depurazione possono essere utilizzati allorché sono di giovamento per il suolo o per il nutrimento delle colture e delle piante.

Dichiarazione della Comunità europea in relazione all’articolo 17, paragrafo 2, del protocollo «Difesa del suolo» della Convenzione delle Alpi

L’articolo 17, paragrafo 2, del protocollo «Difesa del suolo» dovrebbe essere letto in conformità della vigente normativa CE e in modo tale da garantire che i piani di gestione per il pretrattamento, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti e dei materiali residui siano formulati e attuati in modo da evitare la contaminazione del suolo e da garantirne la compatibilità non solo con l’ambiente, ma anche con la salute dell’uomo.

Dichiarazione della Comunità europea in relazione all’articolo 19, paragrafo 2, e all’articolo 21, paragrafo 2, del protocollo «Difesa del suolo» della Convenzione delle Alpi

Per quanto riguarda l’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 21, paragrafo 2, del protocollo «Difesa del suolo», il sistema di osservazione comune dovrebbe essere compatibile, se del caso, con il Sistema di sistemi per l’osservazione globale della terra (Global Earth Observation System of Systems, GEOSS) e dovrebbe prendere in considerazione la banca dati creata dagli Stati membri conformemente alla normativa CE in materia di osservazione, raccolta dei dati e metadati.

Dichiarazione per riserva della Comunità europea in relazione all’articolo 9 del protocollo «Energia» della convenzione delle Alpi

L’articolo 9 del protocollo «Energia» è attinente a questioni di energia nucleare. Per quanto concerne la Comunità europea, i requisiti di cui all’articolo 9 sono già contemplati dal trattato che istituisce la Comunità dell’energia atomica (Euratom). La decisione con cui è stata ratificata la Convenzione delle Alpi non era fondata sul trattato Euratom, bensì solo sul trattato CE. La decisione con cui si autorizza la firma del protocollo avrà la stessa base giuridica. Di conseguenza, la Comunità europea non sarà vincolata dall’articolo 9 del protocollo sull’energia, quando esso entrerà in vigore per la Comunità.


(1)  GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6.


PROTOCOLLO

di attuazione della convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito della difesa del suolo

Protocollo «difesa del suolo»

Preambolo

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL PRINCIPATO DI LIECHTENSTEIN,

IL PRINCIPATO DI MONACO,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

nonché

LA COMUNITÀ EUROPEA,

IN CONFORMITÀ con il loro mandato in base alla Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

IN ATTUAZIONE dei loro impegni di cui all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, della Convenzione delle Alpi;

AL FINE di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare impiegando tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo, usando suolo e terreno in modo parsimonioso, contenendo l’erosione e l’impermeabilizzazione dei suoli;

TENUTO CONTO del fatto che la difesa dei suoli alpini, la loro gestione sostenibile e il ripristino delle loro funzioni naturali in siti compromessi avvengono nell’interesse generale;

CONSIDERATO che le Alpi sono uno dei più grandi spazi naturali continui d’Europa e si distinguono per la loro diversità ecologica ed i loro ecosistemi altamente sensibili, che debbono essere mantenuti nella loro funzionalità;

CONVINTI che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale ed economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;

CONSAPEVOLI che le Alpi costituiscono un importante spazio per la vita e l’economia delle popolazioni locali e uno spazio ricreativo per gli abitanti di altre regioni, da un lato, mentre, dall’altro, le diverse esigenze d’uso, che si concentrano nel limitato territorio alpino, minacciano l’integrità delle funzioni del suolo e richiedono pertanto un’armonizzazione degli interessi economici con le esigenze ecologiche;

TENUTO CONTO del fatto che il suolo assume un ruolo specifico nel quadro degli ecosistemi, che la sua ricostituzione nonché la rigenerazione dei suoli compromessi sono processi molto lenti, che nel territorio alpino si debbono prevedere in maggior misura fenomeni erosivi, dovuti alle condizioni topografiche del territorio alpino, che il suolo è ricettacolo di sostanze inquinanti, da un lato, mentre, dall’altro i suoli contaminati possono essere fonti di immissioni di inquinanti in ecosistemi limitrofi e costituire un pericolo per l’uomo, gli animali e le piante;

CONSAPEVOLI che l’uso del suolo, in particolare attraverso lo sviluppo insediativo, l’industria e l’artigianato, il turismo, le attività estrattive, gli interventi infrastrutturali, l’economia agricola e forestale, nonché il traffico può provocare compromissioni del suolo stesso, in senso quantitativo e qualitativo, e che ciò richiede che siano proposte a livello intersettoriale misure adeguate per la difesa del suolo al fine di prevenire, contenere e rimuovere i danni;

CONSIDERATO il fatto che la difesa del suolo influisce in vari modi sulle altre politiche settoriali nel territorio alpino, rendendo pertanto necessario un coordinamento interdisciplinare e intersettoriale;

CONVINTI che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini, le quali vengono attuate dalle parti firmatarie attraverso gli strumenti a loro disposizione;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1.   Il presente protocollo ha come scopo l’attuazione degli impegni concordati per la difesa del suolo tra le parti contraenti nell’ambito della Convenzione delle Alpi.

2.   Il suolo va mantenuto efficiente in modo sostenibile:

1)

nelle sue funzioni naturali, come:

a)

base e spazio vitale per uomini, animali, piante e microorganismi;

b)

elemento costitutivo della natura e del paesaggio;

c)

parte integrante dell’ecosistema, soprattutto in relazione al ciclo delle acque e delle sostanze nutritive;

d)

mezzo di trasformazione e regolazione per l’apporto di sostanze, in particolare per le sue proprietà di filtro, tampone e contenitore, particolarmente per la protezione delle acque di falda;

e)

serbatoio genetico;

2)

nella sua funzione di archivio della storia naturale e culturale;

3)

per garantire il suo utilizzo come:

a)

sito per l’agricoltura ivi comprese la pastorizia e l’economia forestale;

b)

spazio abitativo e per attività turistiche;

c)

sito per altri usi economici, per i trasporti, l’approvvigionamento e lo smaltimento;

d)

giacimento di materie prime.

Occorre in particolare garantire e conservare nel lungo periodo, in senso quantitativo e qualitativo, le funzioni ecologiche del suolo come parte essenziale dell’ecosistema. È necessario promuovere il ripristino dei suoli compromessi.

3.   Le misure da adottare perseguono in particolare un uso del suolo adeguato al sito, un uso parsimonioso delle superfici, la prevenzione delle erosioni e delle alterazioni negative della struttura dei suoli, nonché la riduzione al minimo delle immissioni di sostanze dannose per il suolo.

4.   In particolare si deve conservare e favorire la diversità dei suoli tipica del territorio alpino e i siti caratteristici.

5.   Per questi scopi assume particolare importanza il principio della prevenzione in funzione di uno sviluppo sostenibile, che comprende la salvaguardia della funzionalità e dei potenziali usi dei suoli a scopi diversi, nonché la loro disponibilità per le future generazioni.

Articolo 2

Impegni fondamentali

1.   Le parti contraenti si impegnano ad adottare le misure giuridiche e amministrative necessarie ad assicurare la difesa dei suoli nel territorio alpino. Il controllo di queste misure avviene sotto la responsabilità delle autorità nazionali.

2.   Se esiste il pericolo di compromissioni gravi e durature della funzionalità dei suoli, occorre, in linea di principio, dare priorità agli aspetti di protezione rispetto a quelli di utilizzo.

3.   Le parti contraenti esaminano le possibilità di sostenere le misure perseguite dal presente protocollo per la difesa del suolo nel territorio alpino mediante misure di natura fiscale e/o finanziaria. Devono essere particolarmente incentivate le iniziative coerenti con la difesa del suolo e con il suo uso parsimonioso e nel rispetto dell’ambiente.

Articolo 3

Considerazione delle finalità nelle altre politiche

Le parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo protocollo anche nelle altre loro politiche. Nel territorio alpino, ciò vale in particolare per l’assetto del territorio, gli insediamenti ed i trasporti, per il settore energetico, l’agricoltura e l’economia forestale, l’estrazione di materie prime, l’industria, l’artigianato, il turismo, la protezione della natura e la tutela del paesaggio, la gestione delle acque e dei rifiuti, nonché la salvaguardia della qualità dell’aria.

Articolo 4

Partecipazione degli enti territoriali

1.   Ciascuna parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell’attuazione della politica di difesa del suolo nel territorio alpino, nonché delle misure conseguenti.

2.   Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

Articolo 5

Cooperazione internazionale

1.   Le parti contraenti appoggiano una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti, in particolare nella realizzazione dei catasti del suolo, nel monitoraggio del suolo, nella delimitazione e nel controllo delle aree con suoli protetti e di quelle con suoli compromessi, nonché di aree a rischio, nella predisposizione ed armonizzazione di basi di dati, nel coordinamento della ricerca per la difesa del suolo nel territorio alpino, come nell’informazione reciproca.

2.   Le parti contraenti si impegnano a rimuovere gli ostacoli alla cooperazione internazionale tra gli enti territoriali del territorio alpino ed a promuovere la soluzione di problemi comuni al livello più idoneo.

3.   Se la definizione di misure riguardanti la difesa del suolo è di competenza nazionale o internazionale, occorre dare agli enti territoriali la possibilità di rappresentare con efficacia gli interessi della popolazione.

CAPITOLO II

MISURE SPECIFICHE

Articolo 6

Delimitazione di aree

Le parti contraenti controllano che nella delimitazione di aree protette vengano inclusi anche i suoli meritevoli di protezione. Sono da conservare in particolare le formazioni di suoli e rocce, che abbiano caratteristiche tipiche o di particolare significato per la documentazione della storia della terra.

Articolo 7

Uso parsimonioso e rispettoso dei suoli

1.   Nella predisposizione e nell’attuazione dei piani e/o programmi ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, del protocollo «Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile» occorre tener conto delle esigenze di difesa del suolo e in particolare di un uso parsimonioso del terreno e del suolo.

2.   Ai fini del contenimento dell’impermeabilizzazione e dell’occupazione del suolo, le parti contraenti provvedono affinché l’urbanizzazione si sviluppi contenendo l’occupazione delle superfici e rispettando il suolo. Esse indirizzano lo sviluppo degli insediamenti di preferenza verso l’interno e ne limitano la crescita all’esterno.

3.   Nella valutazione dell’impatto territoriale e ambientale di grandi progetti nel settore dell’industria, dell’edilizia e delle infrastrutture, in particolare dei trasporti, dell’energia e del turismo, occorre tener conto, nel quadro delle procedure nazionali, della difesa del suolo e della limitata disponibilità di superfici nel territorio alpino.

4.   Se le condizioni naturali lo permettono, i terreni non più utilizzati o compromessi, in particolare discariche di rifiuti e minerarie, infrastrutture, piste da sci, debbono essere rinaturalizzati o ricoltivati.

Articolo 8

Uso parsimonioso delle risorse minerarie e attività estrattive rispettose del suolo

1.   Le parti contraenti provvedono ad un uso parsimonioso delle risorse minerarie. Faranno tutti gli sforzi affinché vengano utilizzate preferibilmente sostanze sostitutive e siano sfruttate tutte le possibilità di riciclaggio o ne venga favorito lo sviluppo.

2.   Occorre limitare il più possibile l’impatto dell’estrazione, della lavorazione e dell’impiego di risorse minerarie sulle altre funzioni del suolo. Nelle aree di particolare interesse per la difesa delle funzioni del suolo ed in quelle delimitate per il prelievo di acqua potabile, occorre rinunciare all’estrazione delle risorse minerarie.

Articolo 9

Conservazione dei suoli in zone umide e torbiere

1.   Le parti contraenti si impegnano a conservare le torbiere alte e basse. A questo scopo va perseguita a medio termine la sostituzione completa dell’impiego della torba.

2.   Gli interventi di drenaggio dell’acqua nelle zone umide e nelle torbiere, salvo in casi eccezionali e giustificati, devono essere limitati alla gestione delle reti esistenti. Vanno incentivati interventi di ripristino dello stato originario nei casi di drenaggi esistenti.

3.   I suoli di torbiera, in linea di principio, non vanno utilizzati, oppure vanno utilizzati per uso agricolo, in modo da conservarne le caratteristiche.

Articolo 10

Delimitazione e trattamento di aree a rischio

1.   Le parti contraenti concordano di cartografare e di registrare in catasti le aree nelle Alpi che sono minacciate da rischi geologici, idrogeologici ed idrologici, in particolare movimenti di masse (smottamenti di pendii, formazione di frane e crolli di terreno), slavine e inondazioni, delimitando le zone a rischio laddove sia necessario. Dov’è il caso, occorre tener conto anche dei rischi sismici.

2.   Le parti contraenti provvedono affinché nelle aree a rischio siano applicate, per quanto possibile, tecniche di ingegneria naturalistica, nonché impiegati materiali da costruzione locali e tradizionali, adatti alle condizioni paesaggistiche. Queste misure sono da supportare con idonei provvedimenti silvicolturali.

Articolo 11

Delimitazione e trattamento delle aree delle Alpi a rischio d’erosione

1.   Le parti contraenti concordano di provvedere al rilevamento cartografico ed alla registrazione in catasti del suolo delle aree delle Alpi interessate da erosioni estese, in base a criteri comparabili di quantificazione dei fenomeni erosivi dei suoli, nella misura necessaria per la difesa dei beni materiali.

2.   L’erosione del suolo deve essere ridotta al livello inevitabile. Le superfici danneggiate dall’erosione e dagli smottamenti devono essere risanate nella misura necessaria alla protezione dell’uomo e dei beni.

3.   In funzione della protezione dell’uomo e dei beni materiali occorre attuare misure per arginare l’erosione dovuta alle acque e contenere i deflussi in superficie, preferibilmente impiegando delle tecniche naturalistiche di regimazione delle acque, di ingegneria delle costruzioni e di gestione forestale.

Articolo 12

Agricoltura, pastorizia ed economia forestale

1.   Per la difesa contro l’erosione ed i costipamenti dannosi del terreno, le parti contraenti si impegnano ad applicare pratiche di coltivazione, pastorizia ed economia forestale idonee e adatte alle condizioni dei rispettivi siti.

2.   Riguardo all’immissione di sostanze derivanti dall’impiego di fertilizzanti e fitofarmaci, le parti contraenti prevedono di elaborare ed attuare dei criteri comuni per una buona pratica tecnica. La concimazione deve corrispondere, nel tipo, nella quantità e nel periodo, al fabbisogno delle piante, tenuto conto delle sostanze nutritive disponibili nel terreno e della sostanza organica, nonché delle condizioni di coltivazione e del sito. A ciò serve l’applicazione di metodi ecologici/biologici e integrati di coltivazione nonché la commisurazione del carico zootecnico alle condizioni naturali del sito e della vegetazione.

3.   Sui pascoli alpini occorre, in particolare, ridurre al minimo l’impiego di fertilizzanti minerali e di fitofarmaci sintetici. Occorre rinunciare all’impiego di fanghi di depurazione.

Articolo 13

Misure silvicolturali ed altre misure

1.   Per le foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati, ecc., le parti contraenti si impegnano ad attribuire priorità a questa funzione protettiva, finalizzando alla stessa la gestione forestale. Queste foreste montane devono essere conservate in loco.

2.   Le foreste, in particolare, devono essere utilizzate e gestite in modo da evitare erosioni e costipamenti dannosi del suolo. A tal fine occorre promuovere anche una silvicoltura adatta al sito e metodi naturali di rinnovazione forestale.

Articolo 14

Effetti delle infrastrutture turistiche

1.   Le parti contraenti si attivano, nel modo più idoneo, affinché:

siano evitati gli effetti negativi causati dalle attività turistiche sui suoli nelle Alpi,

i terreni già compromessi da usi turistici intensivi vengano stabilizzati, in particolare e per quanto possibile, mediante il ripristino del manto vegetale e l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica. Gli ulteriori usi dovranno essere gestiti in modo che tali danni non abbiano più a verificarsi,

le autorizzazioni di costruzione e di livellamento delle piste da sci nelle foreste aventi funzione di protezione vengano concesse solo in casi eccezionali e in attuazione di misure di compensazione, tuttavia non per terreni instabili.

2.   Gli additivi chimici e biologici per la preparazione delle piste vengano tollerati soltanto se è certificata la loro compatibilità con l’ambiente.

3.   Se si constatano danni importanti al suolo e alla vegetazione, le parti contraenti adotteranno quanto prima le misure di ripristino necessarie.

Articolo 15

Limitazione degli apporti di inquinanti

1.   Le parti contraenti assumono ogni iniziativa atta a ridurre per quanto possibile e preventivamente gli apporti di inquinanti nei suoli tramite l’aria, l’acqua, i rifiuti ed altre sostanze dannose per l’ambiente. Esse favoriscono le misure che limitano le emissioni alla fonte.

2.   Per evitare la contaminazione dei suoli derivante dall’uso di sostanze pericolose, le parti contraenti adottano regolamenti tecnici, prevedono controlli ed attuano programmi di ricerca e azioni di informazione.

Articolo 16

Impiego compatibile con l’ambiente di sostanze antisdrucciolo

Le parti contraenti si impegnano a ridurre al minimo l’impiego di sale antigelo e ad utilizzare, per quanto possibile, sostanze antisdrucciolo meno contaminanti, come la ghiaia e la sabbia.

Articolo 17

Suoli contaminati, aree contaminate dismesse, gestione dei rifiuti

1.   Le parti contraenti si impegnano a rilevare e catalogare le aree contaminate dismesse e le aree sospette di essere contaminate (catasto delle aree contaminate dismesse), ad esaminare lo stato di tali aree ed a valutare con metodi comparabili il livello di rischio potenziale.

2.   Per evitare la contaminazione dei suoli, nonché per il trattamento preliminare, il trattamento ed il deposito di rifiuti e di scorie, attuati in modo compatibile con l’ambiente, occorre definire e realizzare dei sistemi di gestione dei rifiuti.

Articolo 18

Misure integrative

Le parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente protocollo per la difesa del suolo.

CAPITOLO III

RICERCA, FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Articolo 19

Ricerca e osservazione

1.   Le parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l’osservazione sistematica in funzione del conseguimento degli obiettivi del presente protocollo.

2.   Le parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell’osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.

3.   Le parti contraenti concordano di coordinare i propri progetti di ricerca finalizzati alla difesa del suolo e riferiti al territorio alpino, tenuto conto dello sviluppo della ricerca in altri ambiti nazionali e internazionali, e prospettano attività comuni di ricerca.

4.   Occorre attribuire una particolare attenzione alla valutazione del grado di sensibilità del suolo in rapporto alle diverse attività umane, alla valutazione della capacità rigenerativa dei suoli, nonché all’esame delle rispettive tecnologie più idonee.

Articolo 20

Realizzazione di basi di dati armonizzate

1.   Le parti contraenti concordano di creare, nell’ambito del sistema di osservazione e informazione delle Alpi, basi di dati comparabili (parametri pedologici, prelievi campione, analisi, valutazione), rendendo possibile lo scambio di dati.

2.   Le parti contraenti concordano quali sostanze dannose per il suolo devono essere esaminate con priorità e perseguono criteri comparabili di valutazione.

3.   Le parti contraenti mirano a rilevare in modo rappresentativo, sulla base di criteri di valutazione uguali e metodi armonizzati, lo stato dei suoli nel territorio alpino, tenendo conto della situazione geologica e idrogeologica.

Articolo 21

Istituzione di aree di osservazione permanente e coordinamento dell’osservazione ambientale

1.   Le parti contraenti si impegnano ad istituire nel territorio alpino aree sottoposte ad osservazione permanente (monitoring) e ad integrarle in una rete panalpina di osservazione del suolo.

2.   Le parti contraenti concordano di coordinare l’osservazione nazionale del suolo con le istituzioni preposte all’osservazione ambientale di aria, acqua, flora e fauna.

3.   Nell’ambito di questi studi le parti contraenti creeranno banche di campionamento del suolo, sulla base di criteri comparabili.

Articolo 22

Formazione e informazione

Le parti contraenti promuovono la formazione e l’aggiornamento, nonché l’informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all’attuazione del presente protocollo.

CAPITOLO IV

ATTUAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE

Articolo 23

Attuazione

Le parti contraenti si impegnano ad assicurare l’attuazione del presente protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 24

Controllo del rispetto degli obblighi

1.   Le parti contraenti presentano regolarmente al comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente protocollo. Nel resoconto è indicata anche l’efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.

2.   Il comitato permanente esamina i resoconti, al fine di verificare se le parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.

3.   Il comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente protocollo.

4.   La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Articolo 25

Valutazione dell’efficacia delle disposizioni

1.   Le parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obiettivi del presente protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del protocollo medesimo.

2.   A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non governative attive nel campo specifico.

CAPITOLO V

NORME FINALI

Articolo 26

Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il protocollo

1.   Il presente protocollo costituisce un protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell’articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.

2.   Possono divenire parti contraenti del presente protocollo esclusivamente le parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente protocollo.

3.   Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente protocollo, solo le parti contraenti dello stesso protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Articolo 27

Firma e ratifica

1.   Il presente protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità europea il 16 ottobre 1998 nonché dal 16 novembre 1998 presso la Repubblica d’Austria quale depositario.

2.   Il presente protocollo entra in vigore per le parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3.   Per le parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all’entrata in vigore di una modifica del presente protocollo, ogni nuova parte contraente del protocollo medesimo diventa parte contraente dello stesso protocollo modificato.

Articolo 28

Notifiche

Il depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità europea in relazione al presente protocollo:

a)

ciascun atto di firma;

b)

ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

c)

ciascuna data di entrata in vigore;

d)

ciascuna dichiarazione rilasciata da una parte contraente o firmataria;

e)

ciascuna denuncia notificata da una parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Bled, il 16 ottobre 1998, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l’archivio di Stato austriaco. Il depositario trasmette copie certificate conformi alle parti firmatarie.


PROTOCOLLO

di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito dell’energia

Protocollo «Energia»

Preambolo

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL PRINCIPATO DI LIECHTENSTEIN,

IL PRINCIPATO DI MONACO,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

nonché

LA COMUNITÀ EUROPEA,

IN CONFORMITÀ con il loro mandato in base alla Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

IN ATTUAZIONE dei loro impegni di cui all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, della Convenzione delle Alpi;

CONVINTI di realizzare forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell’energia che rispettino la natura ed il paesaggio e siano ecocompatibili nonché di promuovere misure di risparmio energetico;

TENUTO CONTO della necessità di ridurre le emissioni di gas-serra anche nel territorio delle Alpi ed in tal modo soddisfare anche gli impegni della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

CONVINTI che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le esigenze ecologiche;

COSCIENTI che il territorio alpino è un’area di importanza europea e che rappresenta, quanto a geomorfologia, clima, acque, vegetazione, fauna, paesaggio e cultura, un patrimonio tanto inconfondibile quanto molteplice e che la sua alta montagna, le sue valli e le sue prealpi rappresentano unità ambientali la cui conservazione non può essere soltanto compito degli Stati alpini;

CONSAPEVOLI che le Alpi, oltre a costituire lo spazio di vita e di lavoro della popolazione locale, nel contempo sono di massima rilevanza per i territori extra-alpini, tra l’altro come area di transito non solo per il traffico transeuropeo di persone e di merci, ma anche per le reti internazionali di distribuzione energetica;

TENUTO CONTO della sensibilità ambientale del territorio alpino anche alle attività di produzione, trasporto ed uso dell’energia, interagenti con aspetti di protezione della natura, di pianificazione territoriale e di uso del suolo;

CONSIDERATO che in presenza di rischi per la salvaguardia ambientale e, fra questi, delle possibili alterazioni climatiche di origine umana, è diventata necessaria una particolare attenzione alle strette relazioni tra attività sociali ed economiche dell’uomo e la conservazione degli ecosistemi che richiedono, specialmente nel territorio alpino, misure adeguate e diversificate, d’intesa con la popolazione locale, con le istituzioni politiche e con le organizzazioni economiche e sociali;

CONVINTI che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale ed economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;

CONVINTI che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini e degli enti territoriali direttamente interessati;

CONVINTI che il soddisfacimento delle necessità energetiche rappresenti un fattore notevole di sviluppo economico e sociale sia all’interno che all’esterno del territorio alpino;

COSCIENTI che l’uso e l’ulteriore sviluppo di strumenti economici, tramite i quali la realtà dei costi possa essere ulteriormente inserita nel calcolo dei costi energetici, siano di fondamentale importanza;

CONVINTI che il territorio alpino dia un contributo durevole al soddisfacimento delle necessità di energia, oltre che di acqua potabile, in ambito europeo e che esso stesso debba essere dotato di risorse energetiche sufficienti a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e la produttività economica;

CONVINTI che il territorio alpino rivesta un ruolo particolarmente importante per l’interconnessione dei sistemi energetici degli Stati europei;

CONVINTI che nel territorio delle Alpi le misure per l’uso razionale dell’energia e l’uso sostenibile delle risorse idriche e del legno possano fornire un essenziale contributo, nell’ambito dell’economia nazionale, all’approvvigionamento energetico e che l’uso della biomassa e dell’energia solare rivesta sempre maggiore importanza;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

Le parti contraenti si impegnano a creare condizioni quadro e ad assumere concrete misure in materia di risparmio energetico, produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzo dell’energia nell’ambito territoriale di applicazione della Convenzione delle Alpi atte a realizzare una situazione energetica di sviluppo sostenibile, compatibile con i limiti specifici di tolleranza del territorio alpino; così facendo, le parti contraenti forniranno un importante contributo alla protezione della popolazione e dell’ambiente, alla salvaguardia delle risorse e del clima.

Articolo 2

Impegni fondamentali

1.   In conformità con il presente protocollo le parti contraenti mirano, in particolare, a:

a)

armonizzare la loro pianificazione energetica alla pianificazione generale di assetto del territorio alpino;

b)

finalizzare i sistemi di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia, con riguardo alle esigenze di tutela ambientale, alla generale ottimizzazione del sistema complessivo di infrastrutture del territorio alpino;

c)

perseguire la minimizzazione del carico ambientale di origine energetica nel quadro di un obiettivo di ottimizzazione della fornitura di servizi energetici all’utente finale, mediante, fra l’altro, per quanto possibile:

la riduzione del bisogno di energia con l’uso di tecnologie più efficienti,

un più ampio soddisfacimento dei restanti bisogni di energia con fonti rinnovabili,

l’ottimizzazione degli impianti di produzione di energia esistenti basati su fonti non rinnovabili;

d)

contenere gli effetti negativi delle infrastrutture energetiche sull’ambiente e sul paesaggio, incluse le infrastrutture relative alla gestione dei loro rifiuti, attraverso l’adozione di misure di carattere preventivo, per le nuove realizzazioni, ed il ricorso, ove necessario, ad interventi di risanamento nel caso di impianti esistenti.

2.   Nei casi di costruzione di nuove grandi infrastrutture energetiche e di rilevante potenziamento di quelle esistenti, le parti contraenti provvedono, nel quadro istituzionale vigente, alla valutazione dell’impatto ambientale nel territorio alpino nonché alla valutazione dei loro effetti territoriali e socioeconomici secondo l’articolo 12, incluso il diritto di espressione di parere in ambito internazionale, quando possano esistere effetti transfrontalieri.

3.   Esse considerano, nella loro politica energetica, che il territorio alpino si presta all’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e promuovono la collaborazione reciproca sui programmi di sviluppo in questo campo.

4.   Esse preservano le aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete, nonché quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico ed ottimizzano le infrastrutture energetiche in funzione dei differenti livelli di vulnerabilità, di tolleranza e di degrado in atto negli ecosistemi alpini.

5.   Le parti contraenti sono coscienti che un contributo rilevante alla protezione delle Alpi nei confronti degli impatti ambientali delle infrastrutture energetiche, mediante interventi preventivi e di risanamento, può derivare da una adeguata politica di ricerca e sviluppo. Esse incoraggiano, pertanto, la ricerca e lo sviluppo nei campi appropriati e lo scambio dei relativi risultati rilevanti.

6.   Le parti contraenti collaboreranno in campo energetico nello sviluppo di metodi che tengano in maggior conto la realtà dei costi.

Articolo 3

Conformità con il diritto internazionale e con le altre politiche

1.   L’attuazione del presente protocollo avviene in conformità con le norme giuridiche internazionali vigenti ed in particolare con le norme della Convenzione delle Alpi, dei protocolli attuativi nonché con gli accordi internazionali vigenti.

2.   Le parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo protocollo anche nelle altre loro politiche, tenendoli presenti, in particolare, nei settori dell’assetto del territorio e dello sviluppo regionale, dei trasporti, dell’economia agricola e forestale e del turismo, al fine di evitare eventuali effetti negativi o contraddittori nel territorio delle Alpi.

Articolo 4

Partecipazione degli enti territoriali

1.   Ciascuna parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell’attuazione della politica dell’energia nel territorio alpino, nonché delle misure conseguenti.

2.   Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

3.   Le parti contraenti incoraggiano la cooperazione internazionale tra le istituzioni direttamente interessate ai problemi dell’energia e dell’ambiente, allo scopo di favorire l’accordo sulle soluzioni ai problemi comuni.

CAPITOLO II

MISURE SPECIFICHE

Articolo 5

Risparmio energetico ed uso razionale dell’energia

1.   Il territorio alpino richiede misure adatte per il risparmio energetico, la distribuzione e l’uso razionale dell’energia, che tengano conto:

a)

del fabbisogno energetico diffuso nel territorio e molto variabile a seconda delle condizioni altimetriche, stagionali e turistiche;

b)

della disponibilità locale di fonti rinnovabili di energia;

c)

del particolare impatto delle immissioni atmosferiche in conche e vallate, per la loro conformazione geomorfologica.

2.   Le parti contraenti provvedono a migliorare la compatibilità ambientale dell’utilizzo dell’energia, promuovono prioritariamente il risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia stessa, in particolare nei processi produttivi, nei servizi pubblici e nei grandi esercizi alberghieri, nonché negli impianti di trasporto e per le attività sportive e del tempo libero.

3.   Esse adottano misure e disposizioni in particolare nei seguenti settori:

a)

miglioramento della coibentazione degli edifici e dell’efficienza dei sistemi di distribuzione del calore;

b)

ottimizzazione dei rendimenti degli impianti termici di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione;

c)

controllo periodico ed eventualmente riduzione delle emissioni ambientalmente dannose degli impianti termici;

d)

risparmio energetico con ricorso a processi tecnologici avanzati per l’utilizzazione e la trasformazione dell’energia;

e)

calcolo dei costi di riscaldamento e di fornitura di acqua calda in base ai consumi;

f)

progettazione e promozione di nuovi edifici che adottino tecnologie a basso consumo energetico;

g)

promozione ed attuazione di piani energetici e climatici comunali/locali nel rispetto dei provvedimenti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c);

h)

risanamento energetico degli edifici in caso di ristrutturazioni ed incoraggiamento dell’adozione di sistemi di riscaldamento ecocompatibili.

Articolo 6

Fonti energetiche rinnovabili

1.   Le parti contraenti si impegnano, nei limiti finanziari esistenti, alla promozione ed all’impiego preferenziale di fonti energetiche rinnovabili con modalità compatibili con l’ambiente ed il paesaggio.

2.   Esse sostengono anche l’uso di impianti decentrati per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, quali l’acqua, il sole, la biomassa.

3.   Esse sostengono l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili anche in combinazione con l’esistente approvvigionamento convenzionale.

4.   Le parti contraenti, in particolare, promuovono l’utilizzo razionale delle risorse idriche e del legno proveniente dalla gestione durevole delle foreste montane per la produzione di energia.

Articolo 7

Energia idroelettrica

1.   Le parti contraenti assicurano sia per gli impianti idroelettrici di nuova realizzazione che, per quanto praticabile, per quelli già esistenti, la funzionalità ecologica dei corsi d’acqua e l’integrità paesaggistica, mediante misure appropriate quali la definizione delle portate minime, l’adozione di regolamenti mirati alla riduzione delle oscillazioni artificiali del livello delle acque, la garanzia della migrazione della fauna.

2.   Le parti contraenti, nel rispetto delle proprie norme di sicurezza ed ambientali, possono introdurre misure di sostegno della concorrenzialità di impianti idroelettrici esistenti.

3.   Esse si impegnano inoltre a salvaguardare il regime idrico nelle zone di vincolo idropotabile, nelle aree protette con le loro zone cuscinetto, nelle zone di rispetto e di quiete, nonché in quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico.

4.   Le parti contraenti raccomandano la riattivazione di impianti idroelettrici dismessi a preferenza di una nuova costruzione. Anche in caso di riattivazione di impianti vale quanto esposto nel paragrafo 1 circa il mantenimento della funzionalità di ecosistemi acquatici e di altri sistemi interessati.

5.   Le parti contraenti possono esaminare, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, la possibilità di come imputare agli utenti finali di risorse alpine prezzi di mercato, nonché in quale modo e misura ricompensare equamente le popolazioni locali per prestazioni rese nell’interesse della comunità.

Articolo 8

Energia da combustibili fossili

1.   Le parti contraenti garantiscono che, nel caso di nuove costruzioni di impianti termici a combustibili fossili per la produzione di energia elettrica e/o di calore, vengano utilizzate le migliori tecnologie disponibili. Esse, nel caso di impianti esistenti nel territorio alpino, limitano per quanto possibile le emissioni, utilizzando a tal fine tecnologie e/o combustibili appropriati.

2.   Le parti contraenti verificano la fattibilità tecnica ed economica e la convenienza ambientale della sostituzione di impianti termici utilizzanti combustibili fossili con impianti utilizzanti fonti di energia rinnovabile e con impianti decentralizzati.

3.   Le parti contraenti adottano misure atte a favorire la cogenerazione, al fine di un utilizzo più efficiente dell’energia.

4.   Nelle zone di confine, le parti contraenti provvedono, per quanto possibile, all’armonizzazione ed al collegamento dei loro sistemi di monitoraggio delle emissioni e delle immissioni.

Articolo 9

Energia nucleare

1.   Le parti contraenti si impegnano a scambiarsi, nell’ambito delle convenzioni internazionali, tutte le informazioni relative alle centrali nucleari e ad altri impianti nucleari che hanno o potrebbero avere effetti nel territorio alpino, con lo scopo di garantire la tutela durevole della salute dell’uomo, del patrimonio faunistico e vegetazionale, delle loro comunità biocenotiche e dei loro habitat, con le relative interazioni.

2.   Inoltre le parti contraenti provvedono, per quanto possibile, all’armonizzazione ed al collegamento dei loro sistemi di monitoraggio della radioattività nell’ambiente.

Articolo 10

Trasporto e distribuzione di energia

1.   Per tutte le infrastrutture esistenti le parti contraenti perseguono obiettivi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle stesse, tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale, in particolare della necessità di conservazione degli ecosistemi più sensibili e del paesaggio, ed intraprendendo, se necessario, azioni di tutela della popolazione e dell’ambiente alpino.

2.   Nei casi di costruzione di elettrodotti e delle relative stazioni elettriche, nonché di oleodotti e gasdotti, incluse le stazioni di pompaggio e compressione e altri impianti di elevata rilevanza ambientale, le parti contraenti mettono in atto tutti quegli accorgimenti necessari ad attenuare il disagio per le popolazioni e per l’ambiente, inclusa, ove possibile, l’utilizzazione di opere e percorsi già esistenti.

3.   Le parti contraenti tengono conto, per quanto riguarda le linee di trasporto dell’energia, in particolare dell’importanza delle aree protette con le loro zone cuscinetto, delle zone di rispetto e di quiete e di quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico nonché dell’avifauna.

Articolo 11

Rinaturalizzazione ed ingegneria naturalistica

Le parti contraenti definiscono, nei progetti di massima, ovvero nelle valutazioni dell’impatto ambientale previsti nel quadro legislativo vigente, le modalità di rinaturalizzazione e di recupero dei corpi idrici, a seguito dell’esecuzione di opere pubbliche e private nel campo energetico che interessino l’ambiente e gli ecosistemi del territorio alpino, ricorrendo per quanto possibile a tecniche di ingegneria naturalistica.

Articolo 12

Valutazione dell’impatto ambientale

1.   Le parti contraenti sottopongono preventivamente i progetti concernenti la costruzione di installazioni energetiche, di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del protocollo, e le modifiche sostanziali di questi impianti, ad una valutazione dell’impatto ambientale, conformemente alle legislazioni nazionali vigenti ed alle convenzioni ed intese internazionali.

2.   Le parti contraenti concordano sull’opportunità che siano adottate, per quanto possibile, le migliori tecniche disponibili volte ad eliminare od attenuare il disagio ambientale, prevedendo anche, come parte delle alternative possibili, l’eventuale smantellamento di strutture in disuso non ecocompatibili.

Articolo 13

Concertazione

1.   Le parti contraenti si impegnano a procedere a consultazione preventiva per i progetti con possibili effetti transfrontalieri, in relazione ai loro impatti.

2.   Per quanto riguarda progetti con possibili effetti transfrontalieri, le parti contraenti interessate devono essere messe in grado di formulare tempestivamente le proprie osservazioni, delle quali si terrà conto adeguatamente nell’ambito del processo autorizzativo.

Articolo 14

Misure integrative

Le parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente protocollo per le questioni energetiche e per lo sviluppo sostenibile.

CAPITOLO III

RICERCA, FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Articolo 15

Ricerca e osservazione

1.   Le parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l’osservazione sistematica, ai fini dell’attuazione del presente protocollo, tenuto conto dei risultati già conseguiti ai diversi livelli nazionali ed internazionali, in particolare sui metodi e criteri di analisi e valutazione degli impatti ambientali e climatici, sulle tecnologie specifiche per l’economia e l’utilizzazione razionale dell’energia nel territorio alpino.

2.   Esse tengono conto dei risultati della ricerca nei processi di definizione e di verifica degli obiettivi e delle misure di politica energetica, nonché nell’attività di formazione e di assistenza tecnica a livello locale, per la popolazione, gli operatori economici e gli enti territoriali.

3.   Le parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell’osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 16

Formazione e informazione

1.   Le parti contraenti promuovono la formazione e l’aggiornamento, nonché l’informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all’attuazione del presente protocollo.

2.   Esse favoriscono in particolare l’ulteriore sviluppo della formazione e dell’aggiornamento professionale e dell’assistenza tecnica in materia energetica, includendovi la protezione dell’ambiente, della natura e del clima.

CAPITOLO IV

ATTUAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE

Articolo 17

Attuazione

Le parti contraenti si impegnano ad assicurare l’attuazione del presente protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 18

Controllo del rispetto degli obblighi

1.   Le parti contraenti presentano regolarmente al comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente protocollo. Nel resoconto è indicata anche l’efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.

2.   Il comitato permanente esamina i resoconti, al fine di verificare se le parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.

3.   Il comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente protocollo.

4.   La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Articolo 19

Valutazione dell’efficacia delle disposizioni

1.   Le parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obiettivi del presente protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del protocollo medesimo.

2.   A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non governative attive nel campo specifico.

CAPITOLO V

NORME FINALI

Articolo 20

Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il protocollo

1.   Il presente protocollo costituisce un protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell’articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.

2.   Possono divenire parti contraenti del presente protocollo esclusivamente le parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente protocollo.

3.   Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente protocollo, solo le parti contraenti dello stesso protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Articolo 21

Firma e ratifica

1.   Il presente protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità europea il 16 ottobre 1998 nonché dal 16 novembre 1998 presso la Repubblica d’Austria quale depositario.

2.   Il presente protocollo entra in vigore per le parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3.   Per le parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all’entrata in vigore di una modifica del presente protocollo, ogni nuova parte contraente del protocollo medesimo diventa parte contraente dello stesso protocollo modificato.

Articolo 22

Notifiche

Il depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità europea in relazione al presente protocollo:

a)

ciascun atto di firma;

b)

ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

c)

ciascuna data di entrata in vigore;

d)

ciascuna dichiarazione rilasciata da una parte contraente o firmataria;

e)

ciascuna denuncia notificata da una parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Bled, il 16 ottobre 1998, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l’archivio di Stato austriaco. Il depositario trasmette copie certificate conformi alle parti firmatarie.


PROTOCOLLO

di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito del turismo

Protocollo «Turismo»

Preambolo

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL PRINCIPATO DI LIECHTENSTEIN,

IL PRINCIPATO DI MONACO,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

nonché

LA COMUNITÀ EUROPEA,

IN CONFORMITÀ con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

IN ATTUAZIONE dei loro impegni di cui all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, della Convenzione delle Alpi;

CONSIDERATA la volontà delle parti contraenti di armonizzare gli interessi economici e le esigenze ecologiche e di garantire uno sviluppo sostenibile;

COSCIENTI del fatto che le Alpi rappresentano lo spazio di vita e di sviluppo economico della popolazione locale;

CONVINTI che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale ed economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;

CONSIDERATO il fatto che la nostra civiltà urbana sviluppa una crescente esigenza di turismo e di attività ricreative diversificate per l’uomo d’oggi;

CONSIDERATO che le Alpi rimangono uno dei più vasti spazi turistici e ricreativi d’Europa, grazie alle loro immense possibilità di attività ricreative, alla ricchezza dei suoi paesaggi e alla diversità delle condizioni ecologiche, e che sia quindi necessario situare le sue problematiche in un contesto più ampio di quello nazionale;

CONSIDERATO che una parte notevole della popolazione di alcune parti contraenti abita sulle Alpi e che il turismo alpino è d’interesse pubblico, in quanto contribuisce alla permanenza della popolazione locale;

CONSIDERATO che il turismo di montagna si sta sviluppando in un quadro concorrenziale mondializzato e contribuisce in modo significativo ai risultati economici del territorio alpino;

CONSIDERATO che la tendenza attuale sembra andare nel senso di una migliore armonia tra turismo ed ambiente: interesse sempre più marcato da parte della clientela per una bellezza naturale intatta sia d’inverno che d’estate, che spinge molti amministratori locali a migliorare la qualità della ricettività tutelando l’ambiente;

CONSIDERATO che nell’area alpina i limiti di adattamento degli ecosistemi di ogni sito vanno tenuti nella massima considerazione e vanno valutati in funzione della propria specificità;

COSCIENTI del fatto che il patrimonio naturale e culturale, così come i paesaggi, costituiscono delle basi essenziali del turismo alpino;

COSCIENTI del fatto che le diversità naturali, culturali, economiche ed istituzionali che caratterizzano gli Stati alpini hanno dato origine a sviluppi autonomi ed a una molteplicità di offerte turistiche che, lungi dal creare uniformità a livello internazionale, dovrebbero costituire fonti di attività turistiche diversificate e complementari;

COSCIENTI del fatto che si rende necessario uno sviluppo sostenibile dell’economia turistica basato sulla valorizzazione del patrimonio naturale e sulla qualità delle prestazioni e dei servizi, tenuto conto della dipendenza economica della maggior parte delle regioni alpine dal turismo e della possibilità di sopravvivenza che esso rappresenta per le popolazioni interessate;

COSCIENTI dell’esigenza di incentivare i turisti a rispettare la natura, di portarli a capire meglio le popolazioni che abitano e lavorano nelle regioni frequentate e di creare le migliori condizioni per un’effettiva scoperta della natura dell’area alpina in tutta la sua diversità;

COSCIENTI che spetta alle organizzazioni turistiche di categoria e agli enti territoriali creare, in un quadro concertato a livello del territorio alpino, gli strumenti per migliorare le proprie strutture produttive e il loro funzionamento;

DESIDEROSI di garantire lo sviluppo sostenibile del territorio alpino con un turismo che tuteli l’ambiente, che costituisce a sua volta una base essenziale delle condizioni di vita ed economiche della popolazione locale;

CONVINTI che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

Obiettivo del presente protocollo è contribuire, nell’ambito dell’ordinamento istituzionale vigente, ad uno sviluppo sostenibile del territorio alpino grazie ad un turismo che tuteli l’ambiente, mediante specifici provvedimenti e raccomandazioni che tengano conto degli interessi della popolazione locale e dei turisti.

Articolo 2

Cooperazione internazionale

1.   Le parti contraenti si impegnano ad eliminare gli ostacoli alla cooperazione internazionale tra gli enti territoriali del territorio alpino e a promuovere la soluzione dei problemi comuni grazie ad una cooperazione al livello territoriale appropriato.

2.   Le parti contraenti appoggiano una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti. Danno particolare rilievo alla valorizzazione delle aree di confine, coordinando attività turistiche e ricreative che tutelino l’ambiente.

3.   Nel caso in cui gli enti territoriali non possono prendere taluni provvedimenti, perché di competenza nazionale o internazionale, è necessario garantire loro la possibilità di rappresentare efficacemente gli interessi della popolazione.

Articolo 3

Considerazione delle finalità nelle altre politiche

Le parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo protocollo anche nelle altre loro politiche, in particolare nei settori della pianificazione territoriale, dei trasporti, dell’agricoltura, dell’economia forestale, della tutela dell’ambiente e della natura, nonché per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico ed energetico, per ridurne gli eventuali effetti negativi o contraddittori.

Articolo 4

Partecipazione degli enti territoriali

1.   Ciascuna parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell’attuazione della politica turistica nonché delle misure conseguenti.

2.   Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

CAPITOLO II

MISURE SPECIFICHE

Articolo 5

Pianificazione dell’offerta

1.   Le parti contraenti si impegnano a provvedere ad uno sviluppo turistico sostenibile con un turismo rispettoso dell’ambiente. A questo fine favoriscono l’elaborazione e la realizzazione di linee guida, di programmi di sviluppo, di piani settoriali, promossi dalle istanze competenti al livello più appropriato, che tengano conto degli obiettivi del presente protocollo.

2.   Tali provvedimenti consentiranno di valutare e di comparare i vantaggi e gli inconvenienti degli sviluppi previsti, in particolare ai fini:

a)

delle conseguenze socioeconomiche per le popolazioni locali;

b)

delle conseguenze per i suoli, l’acqua, l’aria, l’equilibrio naturale e i paesaggi, tenendo conto dei dati ecologici specifici, delle risorse naturali e dei limiti di adattamento degli ecosistemi;

c)

delle conseguenze per le finanze pubbliche.

Articolo 6

Orientamenti dello sviluppo turistico

1.   Le parti contraenti tengono conto, per lo sviluppo turistico, delle esigenze di protezione della natura e di salvaguardia del paesaggio. Si impegnano a promuovere, nella misura del possibile, solamente progetti che rispettino i paesaggi e siano compatibili con l’ambiente.

2.   Esse avviano una politica sostenibile che rafforzi la competitività di un turismo alpino a contatto con la natura, portando in tal modo un notevole contributo allo sviluppo socioeconomico del territorio alpino. Saranno privilegiati i provvedimenti a favore dell’innovazione e della diversificazione dell’offerta.

3.   Le parti contraenti provvederanno affinché nelle zone fortemente turistiche sia perseguito un rapporto equilibrato tra forme di turismo intensivo ed estensivo.

4.   Qualora venissero presi provvedimenti di incentivazione, andrebbero rispettati gli aspetti seguenti:

a)

per il turismo intensivo, l’adattamento delle strutture e degli impianti turistici esistenti alle esigenze ecologiche e lo sviluppo di nuove strutture conformi agli obiettivi del presente protocollo;

b)

per il turismo estensivo, il mantenimento o lo sviluppo di un’offerta turistica prossima alle condizioni naturali e che rispetti l’ambiente, nonché la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale delle regioni turistiche interessate.

Articolo 7

Ricerca della qualità

1.   Le parti contraenti avviano una politica di ricerca permanente e sistematica della qualità dell’offerta turistica sull’insieme del territorio alpino, tenendo conto in particolare delle esigenze ecologiche.

2.   Esse favoriscono lo scambio di esperienze e la realizzazione di programmi d’azione comuni, che tendano ad un miglioramento qualitativo concernente in particolare:

a)

l’inserimento degli impianti nei paesaggi e nell’ambiente naturale;

b)

l’urbanistica, l’architettura (costruzioni nuove e recupero dei paesi);

c)

le strutture alberghiere e l’offerta di servizi turistici;

d)

la diversificazione dell’offerta turistica del territorio alpino, valorizzando le attività culturali delle diverse zone interessate.

Articolo 8

Controllo dei flussi turistici

Le parti contraenti favoriscono misure di pianificazione dei flussi turistici, in particolare nelle aree protette, organizzando la distribuzione e il soggiorno dei turisti, in modo da garantire la preservazione di questi siti.

Articolo 9

Limiti naturali dello sviluppo

Le parti contraenti provvedono affinché lo sviluppo turistico sia adeguato alle peculiarità dell’ambiente e alle risorse disponibili della località o della regione interessata. In caso di progetti che potrebbero avere un forte impatto ambientale, sarà opportuno stabilire, nell’ambito dell’ordinamento istituzionale vigente, una valutazione preventiva dell’impatto, di cui tenere conto al momento della decisione.

Articolo 10

Zone di quiete

Le parti contraenti si impegnano, in conformità con la propria normativa e secondo i criteri ecologici, a delimitare zone di quiete in cui si rinuncia agli impianti turistici.

Articolo 11

Politica alberghiera

Le parti contraenti attuano una politica alberghiera che tenga conto della scarsità dello spazio disponibile, privilegiando la ricettività commerciale, il recupero e 1’uso degli edifici esistenti, modernizzando e migliorando la qualità delle strutture esistenti.

Articolo 12

Impianti di risalita

1.   Le parti contraenti convengono, nell’ambito delle procedure nazionali di autorizzazione degli impianti di risalita, di attuare, al di là delle esigenze economiche e di sicurezza, una politica che risponda alle esigenze ecologiche e paesaggistiche.

2.   Nuove autorizzazioni all’esercizio e concessioni di impianti di risalita saranno condizionate allo smontaggio e alla rimozione degli impianti di risalita fuori esercizio e alla rinaturalizzazione delle superfici inutilizzate con priorità alle specie vegetali di origine locale.

Articolo 13

Traffico e trasporti turistici

1.   Le parti contraenti favoriscono i provvedimenti destinati a ridurre il traffico a motore all’interno delle stazioni turistiche.

2.   Inoltre incoraggiano le iniziative pubbliche o private miranti a migliorare l’accesso ai siti e ai centri turistici tramite i mezzi pubblici e a incentivarne 1’uso da parte dei turisti.

Articolo 14

Tecniche particolari di assetto territoriale

1.   Le parti contraenti provvedono affinché la realizzazione, la manutenzione e l’esercizio delle piste da sci si integrino nel miglior modo possibile nel paesaggio, tenendo conto degli equilibri naturali e della sensibilità dei biotopi.

2.   Le modifiche del terreno vanno limitate il più possibile e, se le condizioni naturali lo permettono, nelle aree modificate andrà ripristinata la vegetazione dando priorità alle specie di origine locale.

Le legislazioni nazionali possono autorizzare la fabbricazione di neve durante i periodi di freddo specifici di ogni sito, in particolare per rendere più sicure le zone esposte, qualora le condizioni idrologiche, climatiche ed ecologiche del rispettivo sito lo consentano.

Articolo 15

Attività sportive

1.   Le parti contraenti si impegnano a definire una politica di controllo delle attività sportive all’aperto, particolarmente nelle aree protette, in modo da evitare effetti negativi per l’ambiente. Questo controllo può condurre, ove necessario, a vietarne la pratica.

2.   Le parti contraenti si impegnano a limitare al massimo e, ove necessario, a vietare le attività sportive che comportano l’uso di motori al di fuori delle zone determinate dalle autorità competenti.

Articolo 16

Deposito da aeromobili

Le parti contraenti si impegnano a limitare al massimo e, ove sia il caso, a vietare, al di fuori degli aerodromi, il deposito da aeromobili a fini sportivi.

Articolo 17

Sviluppo delle regioni e delle aree economicamente deboli

Viene raccomandato alle parti contraenti di studiare al livello territoriale appropriato soluzioni adeguate che permettano uno sviluppo equilibrato delle regioni e delle aree economicamente deboli.

Articolo 18

Scaglionamento delle vacanze

1.   Le parti contraenti cercheranno di scaglionare meglio nello spazio e nel tempo la domanda turistica delle regioni interessate.

2.   A tale scopo, è opportuno incoraggiare la cooperazione fra gli Stati per quanto riguarda lo scaglionamento delle vacanze e le esperienze di prolungamento delle stagioni turistiche.

Articolo 19

Incentivazione dell’innovazione

Viene raccomandato alle parti contraenti di sviluppare ogni forma di incentivazione che possa favorire l’attuazione degli orientamenti di questo protocollo; a tale scopo esse esamineranno in particolare l’organizzazione di un concorso alpino mirante a ricompensare iniziative e prodotti turistici innovativi conformi agli obiettivi di questo protocollo.

Articolo 20

Cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato

Le parti contraenti promuovono la collaborazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato. In particolare favoriscono combinazioni di attività in grado di creare posti di lavoro nell’ottica di uno sviluppo sostenibile.

Articolo 21

Misure integrative

Le parti contraenti possone adottare misure integrative a quelle previste dal presente protocollo per il turismo sostenibile.

CAPITOLO III

RICERCA, FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Articolo 22

Ricerca e osservazione

1.   Le parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l’osservazione sistematica in funzione di una migliore conoscenza delle interazioni fra turismo ed ambiente sulle Alpi, nonché l’analisi degli sviluppi futuri.

2.   Le parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell’osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.

3.   Le parti contraenti si impegnano a scambiare informazioni sulle proprie esperienze, utili all’attuazione dei provvedimenti e delle raccomandazioni di questo protocollo, ed a raccogliere i dati rilevanti in materia di sviluppo turistico qualitativo.

Articolo 23

Formazione e informazione

1.   Le parti contraenti promuovono la formazione e l’aggiornamento, nonché l’informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all’attuazione del presente protocollo.

2.   Viene raccomandato alle parti contraenti di includere, nelle formazioni professionali afferenti al turismo e al suo indotto, nozioni su natura e ambiente. Potrebbero così essere creati indirizzi di formazione originali che uniscano turismo ed ecologia, come ad esempio:

«animatori ecologici»,

«responsabili della qualità delle stazioni turistiche»,

«assistenti turistici per persone disabili».

CAPITOLO IV

ATTUAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE

Articolo 24

Attuazione

Le parti contraenti si impegnano ad assicurare l’attuazione del presente protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 25

Controllo del rispetto degli obblighi

1.   Le parti contraenti presentano regolarmente al comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente protocollo. Nel resoconto è indicata anche l’efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.

2.   Il comitato permanente esamina i resoconti, al fine di verificare se le parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.

3.   Il comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente protocollo.

4.   La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Articolo 26

Valutazione dell’efficacia delle disposizioni

1.   Le parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obiettivi del presente protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del protocollo medesimo.

2.   A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non governative attive nel campo specifico.

CAPITOLO V

NORME FINALI

Articolo 27

Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il protocollo

1.   Il presente protocollo costituisce un protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell’articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.

2.   Possono divenire parti contraenti del presente protocollo esclusivamente le parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente protocollo.

3.   Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente protocollo, solo le parti contraenti dello stesso protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Articolo 28

Firma e ratifica

1.   Il presente protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità europea il 16 ottobre 1998 nonché dal 16 novembre 1998 presso la Repubblica d’Austria quale depositario.

2.   Il presente protocollo entra in vigore per le parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3.   Per le parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all’entrata in vigore di una modifica del presente protocollo, ogni nuova parte contraente del protocollo medesimo diventa parte contraente dello stesso protocollo modificato.

Articolo 29

Notifiche

Il depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità europea in relazione al presente protocollo:

a)

ciascun atto di firma;

b)

ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

c)

ciascuna data di entrata in vigore;

d)

ciascuna dichiarazione rilasciata da una parte contraente o firmataria;

e)

ciascuna denuncia notificata da una parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Bled, il 16 ottobre 1998, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l’archivio di Stato austriaco. Il depositario trasmette copie certificate conformi alle parti firmatarie.


Commissione

22.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/50


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2005

sull’elenco dei paesi beneficiari ammissibili al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo come disposto dall’articolo 26, lettera e) del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

(2005/924/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (1), in particolare gli articoli 11 e 26,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio prevede la concessione di un regime speciale di incentivazione a quei paesi in via di sviluppo che soddisfino taluni requisiti per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.

(2)

I paesi in via di sviluppo desiderosi di avvalersi del regime speciale di incentivazione ne hanno fatto richiesta per iscritto entro il 31 ottobre 2005, allegando ampia documentazione delle convenzioni rilevanti in materia da essi ratificate, della legislazione e delle misure adottate per un’adeguata attuazione delle convenzioni stesse, così come del loro impegno ad accettare e a rispettare appieno il meccanismo di controllo e revisione previsto tanto nelle convenzioni in oggetto, quanto negli strumenti ad esse associati.

(3)

Conformemente a quanto disposto dall’articolo 11 del regolamento (CE) n. 980/2005, la Commissione ha passato in esame le suddette richieste e ha compilato un elenco definitivo dei paesi beneficiari che rispondono ai criteri pertinenti. Conseguentemente, il regime speciale di incentivazione sarà loro accordato dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2008.

(4)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate,

DECIDE:

Articolo unico

I paesi in via di sviluppo qui di seguito elencati beneficeranno, dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2008, del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, come disposto dal regolamento (CE) n. 980/2005.

(BO)

Bolivia

(CO)

Colombia

(CR)

Costa Rica

(EC)

Ecuador

(GE)

Georgia

(GT)

Guatemala

(HN)

Honduras

(LK)

Sri Lanka

(MD)

Repubblica moldova

(MN)

Mongolia

(NI)

Nicaragua

(PA)

Panama

(PE)

Perù

(SV)

El Salvador

(VE)

Venezuela

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.


22.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/51


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2005

sul programma coordinato di controlli nel settore dell’alimentazione animale per l’anno 2006 in conformità della direttiva 95/53/CE del Consiglio

(2005/925/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nel 2005 gli Stati membri hanno identificato diversi aspetti che risulta opportuno integrare in un programma coordinato di controlli da attuarsi nel 2006.

(2)

Sebbene la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (2), definisca il contenuto massimo consentito di aflatossina B1 nei mangimi, non esistono norme comunitarie applicabili alle altre micotossine, quali l'ocratossina A, lo zearalenone, il deossinivalenolo, le fumonisine, le tossine T-2 e HT-2. La raccolta di dati sulla presenza di tali micotossine mediante un campionamento casuale sarebbe utile per valutare la situazione in vista dell’elaborazione della legislazione in questo campo. Alcune materie prime utilizzate nella fabbricazione di mangimi, quali i cereali e i semi oleaginosi, risultano inoltre particolarmente esposte alla contaminazione da micotossine a causa delle condizioni di raccolta, immagazzinamento e trasporto. Poiché la concentrazione di micotossine varia da un anno all'altro risulta opportuno raccogliere dati riguardanti più anni consecutivi per tutte le micotossine menzionate.

(3)

Precedenti controlli, volti a individuare la presenza di antibiotici e coccidiostatici in determinati mangimi destinati a specie o categorie di animali per i quali tali sostanze attive non sono autorizzate, indicano il persistere di questo tipo di infrazione. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (3), è importante inoltre garantire che il ritiro di antibiotici addizionati ai mangimi sia fatto effettivamente rispettare.

(4)

È importante garantire che le restrizioni all’uso di materie prime di origine animale per mangimi, quali previste dalla legislazione comunitaria pertinente, siano effettivamente messe in atto.

(5)

Occorre assicurare che i tenori degli oligoelementi rame e zinco nei mangimi composti destinati all’alimentazione dei suini non superino la quantità massima di cui al regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che modifica le condizioni per l’autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell’alimentazione degli animali (4).

(6)

Le misure di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

1)

di attuare nel corso dell’anno 2006 un programma coordinato di controlli al fine di verificare:

a)

la concentrazione di micotossine (aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo, fumonisine, tossine T-2 e HT-2) nei mangimi indicando i metodi di analisi. Il metodo di campionamento dovrebbe comprendere campionamenti sia casuali che mirati; in quest’ultimo caso i campioni dovrebbero riguardare materie prime per mangimi in cui si ritiene possibile la presenza di concentrazioni più elevate di micotossine quali cereali, semi e frutti oleaginosi, i relativi prodotti e sottoprodotti, nonché materie prime per mangimi immagazzinate per un lungo periodo o trasportate via mare su lunghi tragitti. Nel caso dell’aflatossina B1 andrebbero considerati con attenzione particolare i mangimi composti destinati al bestiame da latte diverso dai bovini da latte; i risultati dei controlli dovrebbero essere comunicati utilizzando il modello che figura nell’allegato I;

b)

la presenza frequente di coccidiostatici e/o istomonostatici, autorizzati o no come additivi alimentari per determinate specie e categorie di animali, nelle premiscele non medicate e nei mangimi composti per i quali tali sostanze sono vietate; i controlli dovrebbero essere incentrati su tali sostanze presenti nelle premiscele e nei mangimi composti, qualora l'autorità competente ritenga sussistere una maggiore probabilità di riscontrare irregolarità; i risultati dei controlli dovrebbero essere comunicati utilizzando il modello che figura nell’allegato II;

c)

l’applicazione del ritiro di antibiotici quali additivi per mangimi, secondo quanto stabilito nell’allegato II;

d)

l’applicazione delle restrizioni alla produzione e all’utilizzo di materie prime di origine animale per mangimi, secondo quanto stabilito nell’allegato III;

e)

i tenori di rame e di zinco nei mangimi composti destinati all’alimentazione dei suini, secondo quanto stabilito nell’allegato IV;

2)

di inserire i risultati del programma coordinato di controlli di cui al punto 1 in un capitolo a parte della relazione annuale sulle attività di controllo da presentare entro il 1o aprile 2007 e l’ultima versione del modello di notifica armonizzato.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 234 dell’1.9.2001, pag. 55).

(2)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/8/CE della Commissione (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 44).

(3)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(4)  GU L 187 del 26.7.2003, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2112/2003 (GU L 317 del 2.12.2003, pag. 22).


ALLEGATO I

Concentrazione di alcune micotossine (aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo, fumonisine, tossine T-2 e HT-2) nei mangimi

Risultati specifici per tutti i campioni esaminati; modello di notifica di cui al punto 1), lettera a)

Mangimi

Campionamento

(casuale o mirato)

Tipo e concentrazione di micotossine (μg/kg per un mangime con tenore in umidità del 12 %)

Classe (1)

Tipo (2)

Paese di origine

Aflatossina B1

Ocratossina A

Zearalenone

Deossinivalenolo

Fumonisine (3)

Tossine T-2 e HT-2 (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’autorità competente dovrebbe inoltre indicare:

i provvedimenti adottati in caso di superamento dei livelli massimi di aflatossina B1,

i metodi di analisi utilizzati,

i limiti di individuazione.


(1)  Scegliere una delle seguenti classi: materie prime per mangimi, additivi per mangimi, premiscele, mangimi complementari, mangimi completi, mangimi composti.

(2)  Scegliere uno dei seguenti tipi: a) per le materie prime per mangimi, il nome della materia prima come stabilito nella parte B dell’allegato della direttiva 96/25/CE del Consiglio (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35); b) per gli altri mangimi, le specie a cui sono destinati.

(3)  La concentrazione di fumonisine B1 e B2 può essere presentata come la somma di entrambe.

(4)  La concentrazione delle tossine T-2 e HT-2 può essere presentata come la somma di entrambe.


ALLEGATO II

Presenza di alcune sostanze medicinali non autorizzate come additivi per mangimi

Alcune sostanze medicinali possono essere legalmente presenti come additivi nelle premiscele e nei mangimi composti destinati all’alimentazione di determinate specie e categorie di animali, qualora soddisfino i requisiti di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

La presenza di sostanze medicinali non autorizzate nei mangimi destinati all’alimentazione di determinate specie e categorie di animali costituisce un'infrazione.

Le sostanze medicinali da sottoporre a controllo dovrebbero essere selezionate tra le seguenti sostanze:

1)

sostanze medicinali autorizzate in qualità di additivi per mangimi solo per determinate specie o categorie di animali:

 

decoquinato (Deccox),

 

diclazuril (Clinacox 0,2 %),

 

idrobromuro di alofuginone (Stenorol),

 

lasalocide A di sodio (Avatec 15 %),

 

maduramicina ammonio alfa (Cygro 1 %),

 

monensin sodico (Elancoban G100, 100, G200, 200),

 

narasina (Monteban),

 

narasina — nicarbazina (Maxiban G160),

 

cloridrato di robenidina (Cycostat 66 G),

 

salinomicina di sodio (Sacox 120G; 120),

 

semduramicina di sodio (Aviax 5 %);

2)

sostanze medicinali non più autorizzate in qualità di additivi per mangimi:

 

amprolium,

 

amprolium — etopabato,

 

arprinocid,

 

avilamicina,

 

avoparcin,

 

carbadox,

 

dimetridazolo,

 

dinitolmide,

 

flavofosfolipol,

 

ipronidazolo,

 

meticlorpindolo,

 

meticlorpindolo — metilbenzoquato,

 

nicarbazina,

 

nifursolo,

 

olaquindox,

 

ronidazolo,

 

spiramicina,

 

tetracicline,

 

fosfato di tilosina,

 

virginiamicina,

 

zinco-bacitracina,

 

altre sostanze antimicrobiche;

3)

sostanze medicinali mai autorizzate in qualità di additivi per mangimi:

altre sostanze.

Risultati specifici per tutti i campioni non conformi; modello di notifica di cui al punto 1), lettera b)

Tipo di mangime

(specie e categoria di animali)

Sostanza rilevata

Tenore constatato

Motivo dell'infrazione (1)

Provvedimento adottato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'autorità competente dovrebbe inoltre indicare:

il totale dei campioni esaminati,

i nomi delle sostanze oggetto dell’indagine,

i metodi di analisi utilizzati,

i limiti di individuazione.


(1)  Motivo della presenza della sostanza non autorizzata nel mangime, risultante da un’indagine realizzata dall’autorità competente.


ALLEGATO III

Restrizioni relative alla produzione e all’impiego di materie prime di origine animale per mangimi

Fermo restando quanto disposto dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), gli Stati membri dovrebbero intraprendere nel corso del 2006 un programma coordinato di controlli, al fine di appurare se siano state osservate le restrizioni alla produzione e all’uso di materie prime di origine animale per mangimi.

Al fine di garantire in particolare l'effettiva applicazione della proibizione di alimentare determinate specie animali con proteine animali trasformate, come disposto dall’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), occorre che gli Stati membri attuino un programma specifico di controllo basato su controlli mirati. A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 882/2004 tale programma di controllo deve seguire una strategia commisurata ai rischi, che comprenda tutte le fasi della produzione e tutti i tipi di luoghi adibiti alla produzione, al trattamento e alla somministrazione dei mangimi. Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla definizione dei criteri potenzialmente correlati con un rischio. La ponderazione attribuita a ciascun criterio dovrebbe essere proporzionale al rischio. La frequenza dei controlli e il numero di campioni analizzati nei diversi luoghi andrebbero stabiliti in funzione della somma dei coefficienti assegnati a questi ultimi.

Nell'elaborare il programma di controllo si dovrebbe tener conto dei luoghi e dei criteri indicativi seguenti:

Luoghi

Criteri

Coefficiente di ponderazione

Fabbriche di mangimi

Fabbriche di mangimi a doppio flusso che producono mangimi composti per ruminanti e mangimi composti per non ruminanti contenenti proteine animali trasformate fatte oggetto di deroga

Fabbriche di mangimi di cui è già stata accertata in precedenza la non conformità o che sono sospettate di mancata conformità

Fabbriche di mangimi che importano grandi quantità di mangimi ad alto contenuto proteico quali farina di pesce, farina di soia, farina di glutine di granoturco e concentrati di proteine

Fabbriche di mangimi la cui produzione consiste, in larga misura, nella fabbricazione di mangimi composti

Rischio di contaminazione incrociata causata da procedimenti operativi interni (quali la destinazione dei silos, il controllo della separazione effettiva delle catene di produzione, il controllo degli ingredienti, l'esistenza di un laboratorio interno, i metodi di campionamento)

 

Posti di ispezione frontalieri e altri punti d'ingresso nella Comunità

Elevato/scarso volume di importazioni di mangimi

Mangimi ad alto contenuto proteico

 

Aziende agricole

Miscelatori fissi che utilizzano proteine animali trasformate fatte oggetto di deroga

Aziende agricole che allevano ruminanti e altre specie (rischio di alimentazione incrociata)

Aziende agricole che acquistano mangimi sfusi

 

Distributori

Magazzini e depositi intermedi di mangimi ad alto contenuto proteico

Grandi quantità di mangimi sfusi, oggetto di vendita

Distributori di mangimi composti prodotti all'estero

 

Miscelatori mobili

Miscelatori che producono mangimi per ruminanti e non ruminanti

Miscelatori la cui non conformità è stata accertata in precedenza o sospettati di non conformità

Miscelatori per mangimi ad alto contenuto proteico

Miscelatori che producono grandi quantità di mangimi

Miscelatori che servono numerose aziende agricole, tra cui aziende che allevano ruminanti

 

Mezzi di trasporto

Veicoli utilizzati per il trasporto di proteine animali trasformate e mangimi

Veicoli la cui non conformità è stata accertata in precedenza o sospettati di non conformità

 

In alternativa ai suddetti luoghi e criteri indicativi, gli Stati membri possono far pervenire alla Commissione la propria valutazione dei rischi entro il 31 marzo 2006.

Il campionamento dovrebbe incentrarsi su lotti o casi in cui risulti più probabile la contaminazione incrociata con proteine trasformate vietate (il primo lotto dopo il trasporto di mangimi contenenti proteine animali vietate per quel lotto; problemi tecnici o cambiamenti nelle catene di produzione; cambiamenti nei bunker di deposito o nei silos destinati a materiale sfuso).

I controlli potrebbero essere estesi anche alle analisi della polvere in veicoli, attrezzature di produzione e aree di stoccaggio.

Ogni Stato membro dovrebbe effettuare annualmente almeno dieci controlli ogni 100 000 tonnellate di mangimi composti prodotti. Ogni Stato membro dovrebbe prelevare annualmente almeno venti campioni ufficiali ogni 100 000 tonnellate di mangimi composti prodotti. In attesa dell’approvazione di metodi alternativi occorre applicare, per l’analisi dei campioni, il metodo di identificazione al microscopio e di stima descritto nella direttiva 2003/126/CE della Commissione (3). L’individuazione delle proteine animali andrebbe interpretata in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001. I risultati dei programmi di controllo dovrebbero essere comunicati alla Commissione utilizzando i seguenti modelli.

I risultati dei programmi di controllo dovrebbero essere comunicati alla Commissione utilizzando i seguenti modelli.

Tabella riassuntiva dei controlli relativi alle restrizioni all'impiego di materie prime di origine animale nei mangimi (impiego nei mangimi di proteine animali trasformate vietate)

A.   Controlli documentati

Fase

Numero di controlli con verifica della presenza di proteine animali trasformate

Numero di infrazioni accertate in base a controlli documentari, ecc., piuttosto che a prove di laboratorio

Importazione di materie prime per mangimi

 

 

Stoccaggio di materie prime per mangimi

 

 

Fabbriche di mangimi

 

 

Miscelatori fissī/miscelatori mobili

 

 

Intermediari di mangimi

 

 

Mezzi di trasporto

 

 

Aziende agricole che allevano non ruminanti

 

 

Aziende agricole che allevano ruminanti

 

 

Altro:…

 

 

B.   Campionamento e analisi di materie prime per mangimi e mangimi composti, al fine di accertare la presenza di proteine animali trasformate

Luoghi

Numero di campioni ufficiali sottoposti a prove per accertare la presenza di proteine animali trasformate

Numero di campioni non conformi

Presenza di proteine animali trasformate provenienti da animali terrestri

Presenza di proteine animali trasformate provenienti da pesci

Materie prime per mangimi

Mangimi composti

Materie prime per mangimi

Mangimi composti

Materie prime per mangimi

Mangimi composti

per ruminanti

per non ruminanti

per ruminanti

per non ruminanti

per ruminanti

per non ruminanti

All'importazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabbriche di mangimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intermediari/depositi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezzi di trasporto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miscelatori fissi/miscelatori mobili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell'azienda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro:…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   Tabella riassuntiva delle proteine animali trasformate vietate, la cui presenza sia stata accertata nei campioni di mangimi destinati a ruminanti

 

Mese del campionamento

Tipo, grado e origine della contaminazione

Sanzioni (o altre misure) applicate

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(3)  GU L 339 del 24.12.2003, pag. 78.


ALLEGATO IV

Risultati specifici per tutti i campioni (sia conformi sia non conformi) concernenti il tenore di rame e di zinco rilevati nei mangimi composti destinati all'alimentazione dei suini

Tipo di mangime composto

(categoria di animali)

Oligoelemento

(rame o zinco)

Tenore constatato

(mg/kg di mangime completo)

Motivo del superamento del tenore massimo (1)

Provvedimento adottato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Stabilito in seguito a un’indagine realizzata dall’autorità competente.


22.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/60


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2005

che introduce misure integrative di lotta contro le infezioni da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e abroga la decisione 2004/666/CE

[notificata con il numero C(2005) 5566]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/926/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (3), in particolare l’articolo 16,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della decisione 2002/975/CE della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativa all’introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti (5), in alcune zone dell’Italia settentrionale è stato condotto un programma di vaccinazione per contrastare le infezioni da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità del sottotipo H7N3. È stata applicata una strategia di vaccinazione «DIVA» (Differentiating Infected from Vaccinated Animals) utilizzando un vaccino eterologo ottenuto dal virus del sottotipo H7N1, che consente di distinguere i volatili infetti da quelli vaccinati.

(2)

Ai sensi della decisione 2004/666/CE della Commissione, del 29 settembre 2004, relativa all’introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti, che abroga la decisione 2002/975/CE (6), è stato approvato un nuovo programma di vaccinazione che copre una zona di territorio italiano più ristretta rispetto a quella della campagna di vaccinazione precedente effettuata a titolo della decisione 2002/975/CE. Il nuovo programma utilizza il vaccino bivalente che contiene i sottotipi H5 e H7 del virus dell’influenza aviaria. Questo tipo di vaccinazione è praticato almeno fino al 31 dicembre 2005. Suddetta decisione prevede inoltre il divieto degli scambi intracomunitari di volatili da cortile vivi e di uova da cova che provengono e/o originano dalla zona di vaccinazione e stabilisce le condizioni per gli scambi intracomunitari di carni fresche di pollame vaccinato in conformità dell’articolo 3 della decisione 2004/666/CE.

(3)

I risultati del programma di vaccinazione, di cui alla decisione 2004/666/CE e resi noti in diverse riunioni del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, sono stati in generale favorevoli.

(4)

Data la situazione favorevole all’interno della zona di vaccinazione di cui alla decisione 2004/666/CE e alla luce dell’esperienza acquisita nella somministrazione della vaccinazione, dovrebbe essere consentito che i volatili da cortile destinati alla macellazione, le uova da cova e i pulcini di un giorno lascino il territorio italiano, purché siano soddisfatte determinate condizioni.

(5)

Poiché le zone italiane in questione sono particolarmente soggette al rischio d’introduzione dell’influenza aviaria e dato che l’Italia ha richiesto, con lettera del 23 giugno 2005, l’approvazione di un programma di vaccinazione modificato, pare opportuno continuare la vaccinazione nelle zone in cui vi è un rischio maggiore che la malattia venga introdotta. Si dovrebbe inoltre eseguire un monitoraggio e una sorveglianza intensivi sia nella zona di vaccinazione che nelle zone confinanti.

(6)

Si dovrebbero applicare procedure speciali di campionamento e analisi anche ai volatili da cortile destinati ad essere macellati.

(7)

Per fini di chiarezza della normativa comunitaria è opportuno abrogare la decisione 2004/666/CE della Commissione e sostituirla con la presente decisione.

(8)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione del programma di vaccinazione

1.   Il programma modificato di vaccinazione contro l’influenza aviaria, presentato dall’Italia alla Commissione il 23 giugno 2005, è approvato (di seguito «il programma di vaccinazione»).

Il programma di vaccinazione si pratica con un vaccino bivalente nelle zone di cui all’allegato I (di seguito «la zona di vaccinazione»). Il programma di vaccinazione è realizzato in maniera efficace.

2.   La sorveglianza e i monitoraggi intensivi contemplati nel programma di vaccinazione sono effettuati nella zona di vaccinazione e nelle zone di cui all’allegato III.

Articolo 2

Restrizioni ai movimenti di volatili da cortile vivi, uova da cova, pulcini di un giorno e carni fresche di pollame

Le restrizioni ai movimenti di volatili da cortile vivi, uova da cova, pulcini di un giorno e carne fresca di pollame da, verso e dentro la zona di vaccinazione e dalle aziende situate nella zona soggetta a limitazioni stabilita conformemente alle disposizioni contenute nel programma di vaccinazione si applicano in conformità degli articoli da 3 a 9 della presente decisione.

Articolo 3

Restrizioni alla spedizione di volatili da cortile vivi, uova da cova e pulcini di un giorno

È vietata la spedizione dall’Italia di volatili da cortile vivi, delle uova da cova e dei pulcini di un giorno che provengono e/o originano da aziende situate nella zona di vaccinazione o nella zona soggetta a restrizioni stabilita conformemente alle disposizioni contenute nel programma di vaccinazione.

Articolo 4

Deroga alle restrizioni alla spedizione di volatili da cortile destinati alla macellazione

1.   In deroga all’articolo 3, i volatili da cortile destinati alla macellazione che provengono e/o sono originari da aziende situate nella zona di vaccinazione possono essere spediti dall’Italia a condizione che:

a)

provengano da aziende non situate in una zona soggetta a restrizioni stabilita conformemente alle disposizioni contenute nel programma di vaccinazione;

b)

originino da gruppi che sono stati regolarmente ispezionati e sottoposti con esito negativo ad un test per l’individuazione dell’influenza aviaria, prestando particolare attenzione ai volatili sentinella;

c)

originino da gruppi che sono stati sottoposti ad ispezione clinica da parte di un veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il carico, prestando particolare attenzione ai volatili sentinella;

d)

originino da gruppi che sono stati sottoposti con esito negativo ad un test sierologico presso il laboratorio nazionale per l’influenza aviaria, conformemente alla procedura di campionamento e d’analisi prevista all’allegato II della presente decisione;

e)

siano inviati direttamente a un macello e macellati immediatamente dopo l’arrivo.

2.   Per esaminare i gruppi di cui al paragrafo 1, lettera b), si utilizzano i seguenti test:

a)

per i volatili vaccinati, il test di immunofluorescenza indiretta (test iIFA);

b)

per i volatili non vaccinati:

i)

il test di inibizione dell’emoagglutinazione (HI);

ii)

il test AGID;

iii)

il test ELISA; oppure

iv)

il test iIFA, se del caso.

Articolo 5

Deroga alle restrizioni alla spedizione di uova da cova

In deroga all’articolo 3, le uova da cova che provengono e/o originano da aziende situate nella zona di vaccinazione possono essere spedite dall’Italia a condizione che:

a)

provengano da aziende non situate in una zona soggetta a restrizioni stabilita conformemente alle disposizioni contenute nel programma di vaccinazione;

b)

originino da gruppi di volatili che sono stati regolarmente ispezionati e sottoposti con esito negativo ai test per l’individuazione dell’influenza aviaria indicati all’articolo 4, paragrafo 2;

c)

siano disinfettate prima di lasciare l’azienda;

d)

siano trasportate direttamente all’incubatoio di destinazione;

e)

l’incubatoio di destinazione possa garantire la tracciabilità delle uova da cova mediante la registrazione dell’azienda d’origine delle uova e dell’azienda di destinazione dei pulcini di un giorno nati da tali uova.

Articolo 6

Deroga alle restrizioni alla spedizione di pulcini di un giorno

In deroga all’articolo 3, i pulcini di un giorno che provengono e/o originano da aziende situate nella zona di vaccinazione possono essere spediti dall’Italia a condizione che originino da uova da cova conformi alle disposizioni dell’articolo 5.

Articolo 7

Certificati di polizia sanitaria per le partite di volatili da cortile vivi, uova da cova e pulcini di un giorno

I certificati di polizia sanitaria che scortano le partite di volatili da cortile vivi, uova da cova e pulcini di un giorno provenienti dall’Italia recano la seguente dicitura: «Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2005/926/CE della Commissione.»

Articolo 8

Restrizione alla spedizione e alla bollatura speciale delle carni fresche di pollame

1.   Le carni fresche di pollame di cui all’articolo 2 sono bollate in conformità del paragrafo 2 e non sono spedite dall’Italia se ottenute da:

a)

volatili originari di aziende situate in una zona soggetta a restrizioni stabilita conformemente alle disposizioni contenute nel programma di vaccinazione;

b)

volatili vaccinati contro l’influenza aviaria;

c)

volatili provenienti da gruppi sieropositivi all’influenza aviaria destinati alla macellazione sotto controllo ufficiale conformemente al programma di vaccinazione.

2.   Le carni fresche di pollame di cui al paragrafo 1 recano uno speciale bollo sanitario o identificativo che non deve essere confuso con il bollo sanitario di cui all’allegato I, capitolo XII, della direttiva 71/118/CEE del Consiglio (7) e, in particolare, non è di forma ovale. Il bollo contiene il numero di riconoscimento dell’azienda ma non le lettere C.E.

Articolo 9

Deroga alle restrizioni alla spedizione di carni fresche di pollame

In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 8, paragrafo 2, le carni fresche ottenute da tacchini e polli vaccinati contro l’influenza aviaria con un vaccino eterologo dei sottotipi (H7N1) e (H5N9) possono essere spedite dall’Italia, a condizione che tali carni provengano da tacchini e polli che:

a)

originino da gruppi che sono stati regolarmente ispezionati e sottoposti con esito negativo ad un test per l’individuazione dell’influenza aviaria, prestando particolare attenzione ai volatili sentinella;

b)

originino da gruppi che sono stati sottoposti ad ispezione clinica da parte di un veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il carico, prestando particolare attenzione ai volatili sentinella;

c)

originino da gruppi che sono stati sottoposti con esito negativo ad un test sierologico presso il laboratorio nazionale per l’influenza aviaria, conformemente alla procedura di campionamento e d’analisi prevista all’allegato II della presente decisione;

d)

provengano da gruppi che sono stati sottoposti con esito negativo ai test per l’individuazione dell’influenza aviaria indicati all’articolo 4, paragrafo 2;

e)

siano tenuti separati da altri gruppi non conformi alle disposizioni del presente articolo;

f)

siano inviati direttamente a un macello e macellati immediatamente dopo l’arrivo.

Articolo 10

Certificato sanitario per carni fresche di tacchini e polli

Le carni fresche di tacchino e di pollo che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 9 sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all’allegato VI della direttiva 71/118/CEE, che include al punto IV, lettera a), la seguente attestazione del veterinario ufficiale:

«Le carni di tacchino/pollo (8) sopra descritte sono conformi alla decisione 2005/926/CE della Commissione.

Articolo 11

Lavaggio e disinfezione di imballaggi e mezzi di trasporto

Le autorità italiane provvedono affinché nella zona di vaccinazione indicata nell’allegato I:

a)

per la raccolta, il magazzinaggio ed il trasporto di uova da cova e pulcini di un giorno siano utilizzati esclusivamente imballaggi a perdere o imballaggi che possono essere debitamente lavati e disinfettati;

b)

tutti i mezzi utilizzati per trasportare volatili da cortile vivi, uova da cova, pulcini di un giorno, carni fresche di pollame e mangime siano puliti e disinfettati immediatamente prima e dopo ogni trasporto con disinfettanti e secondo metodi approvati dall’autorità competente.

Articolo 12

Relazioni

Le autorità italiane presentano alla Commissione una relazione recante informazioni sull’efficacia del programma di vaccinazione entro sei mesi dalla data di applicazione della presente decisione e successivamente ogni sei mesi.

Articolo 13

Abrogazione

La decisione 2004/666/CE è abrogata.

Articolo 14

Applicabilità

La presente decisione si applica a decorrere dal decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(4)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(5)  GU L 337 del 13.12.2002, pag. 87. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/159/CE (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 63).

(6)  GU L 303 del 30.9.2004, pag. 35. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/10/CE (GU L 4 del 6.1.2005, pag. 15).

(7)  GU L 55 dell’8.3.1971, pag. 23.

(8)  Cancellare la dicitura non pertinente.».


ALLEGATO I

ZONA DI VACCINAZIONE IN CUI LA VACCINAZIONE È PRATICATA CON VACCINO BIVALENTE

Regione Veneto

Provincia di Verona

ALBAREDO D'ADIGE

 

ANGIARI

 

ARCOLE

 

BELFIORE

 

BONAVIGO

 

BOVOLONE

 

BUTTAPIETRA

 

CALDIERO

zona a sud dell’autostrada A4

CASALEONE

 

CASTEL D'AZZANO

 

CASTELNUOVO DEL GARDA

zona a sud dell’autostrada A4

CEREA

 

COLOGNA VENETA

 

COLOGNOLA AI COLLI

zona a sud dell’autostrada A4

CONCAMARISE

 

ERBÈ

 

GAZZO VERONESE

 

ISOLA DELLA SCALA

 

ISOLA RIZZA

 

LAVAGNO

zona a sud dell’autostrada A4

MINERBE

 

MONTEFORTE D'ALPONE

zona a sud dell’autostrada A4

MOZZECANE

 

NOGARA

 

NOGAROLE ROCCA

 

OPPEANO

 

PALÙ

 

PESCHIERA DEL GARDA

zona a sud dell’autostrada A4

POVEGLIANO VERONESE

 

PRESSANA

 

RONCO ALL'ADIGE

 

ROVERCHIARA

 

ROVEREDO DI GUÀ

 

SALIZZOLE

 

SAN BONIFACIO

zona a sud dell’autostrada A4

SAN GIOVANNI LUPATOTO

zona a sud dell’autostrada A4

SANGUINETTO

 

SAN MARTINO BUON ALBERGO

zona a sud dell’autostrada A4

SAN PIETRO DI MORUBIO

 

SOAVE

zona a sud dell’autostrada A4

SOMMACAMPAGNA

zona a sud dell’autostrada A4

SONA

zona a sud dell’autostrada A4

SORGÀ

 

TREVENZUOLO

 

VALEGGIO SUL MINCIO

 

VERONA

zona a sud dell’autostrada A4

VERONELLA

 

VIGASIO

 

VILLAFRANCA DI VERONA

 

ZEVIO

 

ZIMELLA

 


Regione Lombardia

Provincia di Brescia

ACQUAFREDDA

 

ALFIANELLO

 

BAGNOLO MELLA

 

BASSANO BRESCIANO

 

BORGOSATOLLO

 

BRESCIA

zona a sud dell’autostrada A4

CALCINATO

zona a sud dell’autostrada A4

CALVISANO

 

CAPRIANO DEL COLLE

 

CARPENEDOLO

 

CASTENEDOLO

zona a sud dell’autostrada A4

CIGOLE

 

DELLO

 

DESENZANO DEL GARDA

zona a sud dell’autostrada A4

FIESSE

 

FLERO

 

GAMBARA

 

GHEDI

 

GOTTOLENGO

 

ISORELLA

 

LENO

 

LONATO

zona a sud dell’autostrada A4

MANERBIO

 

MILZANO

 

MONTICHIARI

 

MONTIRONE

 

OFFLAGA

 

PAVONE DEL MELLA

 

PONCARALE

 

PONTEVICO

 

POZZOLENGO

zona a sud dell’autostrada A4

PRALBOINO

 

QUINZANO D'OGLIO

 

REMEDELLO

 

REZZATO

zona a sud dell’autostrada A4

SAN GERVASIO BRESCIANO

 

SAN ZENO NAVIGLIO

 

SENIGA

 

VEROLANUOVA

 

VEROLAVECCHIA

 

VISANO

 

Provincia di Mantova

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

 

CAVRIANA

 

CERESARA

 

GOITO

 

GUIDIZZOLO

 

MARMIROLO

 

MEDOLE

 

MONZAMBANO

 

PONTI SUL MINCIO

 

ROVERBELLA

 

SOLFERINO

 

VOLTA MANTOVANA

 


ALLEGATO II

PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI

1.   Introduzione e obiettivo generale

Il test di immunofluorescenza indiretta (test iIFA) è mirato a distinguere i tacchini ed i polli vaccinati/esposti al ceppo selvatico da quelli vaccinati/non esposti al ceppo selvatico nel quadro di una strategia di vaccinazione «DIVA» (Differentiating Infected from Vaccinated Animals = distinzione degli animali infetti da quelli vaccinati) utilizzando un vaccino eterologo ottenuto da un sottotipo del virus selvatico.

2.   Uso del test ai fini della spedizione di carni fresche di tacchino e di pollo dalla zona di vaccinazione in Italia

Le carni provenienti da gruppi di tacchini e polli vaccinati contro l’influenza aviaria possono essere spedite dall’Italia a condizione che, nel caso di animali tenuti nello stesso edificio, i campioni ematici siano stati prelevati dall’ufficiale veterinario nei sette giorni precedenti la macellazione da almeno 10 tacchini o polli vaccinati destinati alla macellazione.

Nel caso in cui i volatili siano tenuti in più di un gruppo o capannone, occorre procedere ad una selezione casuale di almeno 20 animali vaccinati da tutti i gruppi o capannoni dell’allevamento.

3.   Uso del test ai fini della spedizione di volatili destinati alla macellazione dalla zona di vaccinazione in Italia

I volatili destinati alla macellazione originari della zona di vaccinazione possono essere spediti dall’Italia a condizione che, nel caso di animali tenuti nello stesso edificio, i campioni ematici siano stati prelevati dall’ufficiale veterinario nei sette giorni precedenti la spedizione da almeno 10 volatili destinati alla macellazione. Nel caso in cui i volatili siano tenuti in più di un gruppo o capannone, occorre procedere ad una selezione casuale di almeno 20 animali da tutti i gruppi o capannoni dell’allevamento.


ALLEGATO III

ZONE CONFINANTI CON LA ZONA DI VACCINAZIONE IN CUI SI ESEGUONO MONITORAGGI E SORVEGLIANZA INTENSIVI

Regione Lombardia

Provincia di Bergamo

ANTEGNATE

 

BAGNATICA

zona a sud dell’autostrada A4

BARBATA

 

BARIANO

 

BOLGARE

zona a sud dell’autostrada A4

CALCINATE

 

CALCIO

 

CASTELLI CALEPIO

zona a sud dell’autostrada A4

CAVERNAGO

 

CIVIDATE AL PIANO

 

COLOGNO AL SERIO

 

CORTENUOVA

 

COSTA DI MEZZATE

zona a sud dell’autostrada A4

COVO

 

FARA OLIVANA CON SOLA

 

FONTANELLA

 

GHISALBA

 

GRUMELLO DEL MONTE

zona a sud dell’autostrada A4

ISSO

 

MARTINENGO

 

MORENGO

 

MORNICO AL SERIO

 

PAGAZZANO

 

PALOSCO

 

PUMENENGO

 

ROMANO DI LOMBARDIA

 

SERIATE

zona a sud dell’autostrada A4

TELGATE

zona a sud dell’autostrada A4

TORRE PALLAVICINA

 

Provincia di Brescia

AZZANO MELLA

 

BARBARIGA

 

BASSANO BRESCIANO

 

BERLINGO

 

BORGO SAN GIACOMO

 

BRANDICO

 

CASTEGNATO

zona a sud dell’autostrada A4

CASTEL MELLA

 

CASTELCOVATI

 

CASTREZZATO

 

CAZZAGO SAN MARTINO

zona a sud dell’autostrada A4

CHIARI

 

COCCAGLIO

 

COLOGNE

 

COMEZZANO-CIZZAGO

 

CORZANO

 

ERBUSCO

zona a sud dell’autostrada A4

LOGRATO

 

LONGHENA

 

MACLODIO

 

MAIRANO

 

ORZINUOVI

 

ORZIVECCHI

 

OSPITALETTO

zona a sud dell’autostrada A4

PALAZZOLO SULL'OGLIO

zona a sud dell’autostrada A4

POMPIANO

 

PONTOGLIO

 

ROCCAFRANCA

 

RONCADELLE

zona a sud dell’autostrada A4

ROVATO

zona a sud dell’autostrada A4

RUDIANO

 

SAN PAOLO

 

TORBOLE CASAGLIA

 

TRAVAGLIATO

 

TRENZANO

 

URAGO D'OGLIO

 

VILLACHIARA

 

Provincia di Cremona

CAMISANO

 

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO

 

CASALETTO DI SOPRA

 

CASTEL GABBIANO

 

SONCINO

 

Provincia di Mantova

ACQUANEGRA SUL CHIESE

 

ASOLA

 

BIGARELLO

 

CANNETO SULL'OGLIO

 

CASALMORO

 

CASALOLDO

 

CASALROMANO

 

CASTEL D'ARIO

 

CASTEL GOFFREDO

 

CASTELBELFORTE

 

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI

 

MARIANA MANTOVANA

 

PIUBEGA

 

PORTO MANTOVANO

 

REDONDESCO

 

RODIGO

 

RONCOFERRARO

 

SAN GIORGIO DI MANTOVA

 

VILLIMPENTA

 


Regione Veneto

Provincia di Padova

CARCERI

 

CASALE DI SCODOSIA

 

ESTE

 

LOZZO ATESTINO

 

MEGLIADINO SAN FIDENZIO

 

MEGLIADINO SAN VITALE

 

MONTAGNANA

 

OSPEDALETTO EUGANEO

 

PONSO

 

SALETTO

 

SANTA MARGHERITA D’ADIGE

 

URBANA

 

Provincia di Verona

BEVILACQUA

 

BOSCHI SANT'ANNA

 

BUSSOLENGO

 

PESCANTINA

 

SOMMACAMPAGNA

zona a nord dell’autostrada A4

SONA

zona a nord dell’autostrada A4

Provincia di Vicenza

AGUGLIARO

 

ALBETTONE

 

ALONTE

 

ASIGLIANO VENETO

 

BARBARANO VICENTINO

 

CAMPIGLIA DEI BERICI

 

CASTEGNERO

 

LONIGO

 

MONTEGALDA

 

MONTEGALDELLA

 

MOSSANO

 

NANTO

 

NOVENTA VICENTINA

 

ORGIANO

 

POIANA MAGGIORE

 

SAN GERMANO DEI BERICI

 

SOSSANO

 

VILLAGA

 


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

22.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/71


DECISIONE 2005/927/PESC DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2005

che applica la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure definite a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 2004/694/PESC (1), in particolare l’articolo 2 in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 2, secondo trattino del trattato sull’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della posizione comune 2004/694/PESC il Consiglio ha adottato misure per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti alle persone fisiche incriminate dal tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY).

(2)

Il 6 ottobre il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/689/PESC che proroga la posizione comune 2004/694/PESC e modifica l’elenco contenuto nell’allegato.

(3)

In seguito al trasferimento del sig.re Ante GOTOVINA nelle strutture di detenzione dell’ICTY, il suo nome dovrebbe essere cancellato dall’elenco.

(4)

Occorre modificare in tal senso l’elenco riportato nell’allegato della posizione comune 2004/694/PESC,

DECIDE:

Articolo 1

L’elenco delle persone riportato nell’allegato della posizione comune 2004/694/PESC è sostituito dall’elenco che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto alla data di adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

B. BRADSHAW


(1)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52. Posizione comune prorogata da ultimo dalla posizione comune 2005/689/PESC (GU L 261 del 7.10.2005, pag. 29).


ALLEGATO

«ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE DI CUI ALL’ARTICOLO 1

1)

Nome: DJORDJEVIC Vlastimir

Data di nascita: 1948

Luogo di nascita: Vladicin Han, Serbia e Montenegro

Cittadinanza: Serbia e Montenegro

2)

Nome: HADZIC Goran

Data di nascita: 7.9.1958

Luogo di nascita: Vinkovci, Repubblica di Croazia

Cittadinanza: Serbia e Montenegro

3)

Nome: KARADZIC Radovan

Data di nascita: 19.6.1945

Luogo di nascita: Petnijca, Savnik, Montenegro, Serbia e Montenegro

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina

4)

Nome: LUKIC Milan

Data di nascita: 6.9.1967

Luogo di nascita: Visegrad, Bosnia-Erzegovina

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina

Eventualmente Serbia e Montenegro

5)

Nome: MLADIC Ratko

Data di nascita: 12.3.1942

Luogo di nascita: Bozanovici, comune di Kalinovik, Bosnia-Erzegovina

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina

Eventualmente Serbia e Montenegro

6)

Nome: TOLIMIR Zdravko

Data di nascita: 27.11.1948

Luogo di nascita:

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina

7)

Nome: ZELENOVIC Dragan

Data di nascita: 12.2.1961

Luogo di nascita: Foca, Bosnia-Erzegovina

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina

8)

Nome: ZUPLJANIN Stojan

Data di nascita: 22.9.1951

Luogo di nascita: Kotor Varos, Bosnia-Erzegovina

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina»