ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 309

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
25 novembre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1888/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1059/2003 relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa

9

 

*

Direttiva 2005/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, che modifica per la 28a volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (toluene e triclorobenzene) ( 1 )

13

 

*

Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ( 1 )

15

 

*

Direttiva 2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio

37

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

25.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1888/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 1059/2003 relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1059/2003 (3) costituisce il quadro legale per la classificazione regionale al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche regionali armonizzate nella Comunità.

(2)

Le statistiche di tutti gli Stati membri trasmesse alla Commissione, ripartite per unità territoriali, dovrebbero utilizzare la classificazione NUTS ove applicabile.

(3)

È necessario adattare gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1059/2003 dovrebbe essere quindi modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1059/2003 è così modificato:

1)

l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

2)

gli allegati II e III sono sostituiti dal testo figurante nell'allegato II e nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 26 ottobre 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

D. ALEXANDER


(1)  GU C 157 del 28.6.2005, pag. 149.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 12 aprile 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 settembre 2005.

(3)  GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.


ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1059/2003 è così modificato:

1)

La seguente tabella è inserita tra BE — BELGIQUE/BELGIË e DK — DANMARK:

«Code

Nuts 1

Nuts 2

Nuts 3

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

 

 

CZ0

ČESKÁ REPUBLIKA

 

 

CZ01

 

Praha

 

CZ010

 

 

Hlavní město Praha

CZ02

 

Střední Čechy

 

CZ020

 

 

Středočeský kraj

CZ03

 

Jihozápad

 

CZ031

 

 

Jihočeský kraj

CZ032

 

 

Plzeňský kraj

CZ04

 

Severozápad

 

CZ041

 

 

Karlovarský kraj

CZ042

 

 

Ústecký kraj

CZ05

 

Severovýchod

 

CZ051

 

 

Liberecký kraj

CZ052

 

 

Královéhradecký kraj

CZ053

 

 

Pardubický kraj

CZ06

 

Jihovýchod

 

CZ061

 

 

Vysočina

CZ062

 

 

Jihomoravský kraj

CZ07

 

Střední Morava

 

CZ071

 

 

Olomoucký kraj

CZ072

 

 

Zlínský kraj

CZ08

 

Moravskoslezsko

 

CZ080

 

 

Moravskoslezský kraj

CZZ

EXTRA-REGIO

 

 

CZZZ

 

Extra-Regio

 

CZZZZ

 

 

Extra-Regio»

2)

La seguente tabella è inserita tra DE — DEUTSCHLAND e GR — ΕΛΛΑΔΑ (Ellada):

«Code

Nuts 1

Nuts 2

Nuts 3

EE

EESTI

 

 

EE0

EESTI

 

 

EE00

 

Eesti

 

EE001

 

 

Põhja-Eesti

EE004

 

 

Lääne-Eesti

EE006

 

 

Kesk-Eesti

EE007

 

 

Kirde-Eesti

EE008

 

 

Lõuna-Eesti

EEZ

EXTRA-REGIO

 

 

EEZZ

 

Extra-Regio

 

EEZZZ

 

 

Extra-Regio»

3)

La seguente tabella è inserita tra IT — ITALIA e LU — LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ):

«Code

Nuts 1

Nuts 2

Nuts 3

CY

ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS

 

 

CY0

ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS

 

 

CY00

 

Κύπρος/Kıbrıs

 

CY000

 

 

Κύπρος/Kıbrıs

CYZ

EXTRA-REGIO

 

 

CYZZ

 

Extra-Regio

 

CYZZZ

 

 

Extra-Regio

LV

LATVIJA

 

 

LV0

LATVIJA

 

 

LV00

 

Latvija

 

LV003

 

 

Kurzeme

LV005

 

 

Latgale

LV006

 

 

Rīga

LV007

 

 

Pierīga

LV008

 

 

Vidzeme

LV009

 

 

Zemgale

LVZ

EXTRA-REGIO

 

 

LVZZ

 

Extra-Regio

 

LVZZZ

 

 

Extra-Regio

LT

LIETUVA

 

 

LT0

LIETUVA

 

 

LT00

 

Lietuva

 

LT001

 

 

Alytaus apskritis

LT002

 

 

Kauno apskritis

LT003

 

 

Klaipėdos apskritis

LT004

 

 

Marijampolės apskritis

LT005

 

 

Panevėžio apskritis

LT006

 

 

Šiaulių apskritis

LT007

 

 

Tauragės apskritis

LT008

 

 

Telšių apskritis

LT009

 

 

Utenos apskritis

LT00A

 

 

Vilniaus apskritis

LTZ

EXTRA-REGIO

 

 

LTZZ

 

Extra-Regio

 

LTZZZ

 

 

Extra-Regio»

4)

La seguente tabella è inserita tra LU — LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ) e NL — NEDERLAND:

«Code

Nuts 1

Nuts 2

Nuts 3

HU

MAGYARORSZÁG

 

 

HU1

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

 

 

HU10

 

Közép-Magyarország

 

HU101

 

 

Budapest

HU102

 

 

Pest

HU2

DUNÁNTÚL

 

 

HU21

 

Közép-Dunántúl

 

HU211

 

 

Fejér

HU212

 

 

Komárom-Esztergom

HU213

 

 

Veszprém

HU22

 

Nyugat-Dunántúl

 

HU221

 

 

Győr-Moson-Sopron

HU222

 

 

Vas

HU223

 

 

Zala

HU23

 

Dél-Dunántúl

 

HU231

 

 

Baranya

HU232

 

 

Somogy

HU233

 

 

Tolna

HU3

ALFÖLD ÉS ÉSZAK

 

 

HU31

 

Észak-Magyarország

 

HU311

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

HU312

 

 

Heves

HU313

 

 

Nógrád

HU32

 

Észak-Alföld

 

HU321

 

 

Hajdú-Bihar

HU322

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

HU323

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

HU33

 

Dél-Alföld

 

HU331

 

 

Bács-Kiskun

HU332

 

 

Békés

HU333

 

 

Csongrád

HUZ

EXTRA-REGIO

 

 

HUZZ

 

Extra-Regio

 

HUZZZ

 

 

Extra-Regio

MT

MALTA

 

 

MT0

MALTA

 

 

MT00

 

Malta

 

MT001

 

 

Malta

MT002

 

 

Gozo and Comino/Għawdex u Kemmuna

MTZ

EXTRA-REGIO

 

 

MTZZ

 

Extra-Regio

 

MTZZZ

 

 

Extra-Regio»

5)

La seguente tabella è inserita tra AT — ÖSTERREICH e PT — PORTUGAL:

«Code

Nuts 1

Nuts 2

Nuts 3

PL

POLSKA

 

 

PL1

CENTRALNY

 

 

PL11

 

Łódzkie

 

PL111

 

 

Łódzki

PL112

 

 

Piotrkowsko-skierniewicki

PL113

 

 

Miasto Łódź

PL12

 

Mazowieckie

 

PL121

 

 

Ciechanowsko-płocki

PL122

 

 

Ostrołęcko-siedlecki

PL124

 

 

Radomski

PL126

 

 

Warszawski

PL127

 

 

Miasto Warszawa

PL2

POŁUDNIOWY

 

 

PL21

 

Małopolskie

 

PL211

 

 

Krakowsko-tarnowski

PL212

 

 

Nowosądecki

PL213

 

 

Miasto Kraków

PL22

 

Śląskie

 

PL224

 

 

Częstochowski

PL225

 

 

Bielsko-bialski

PL226

 

 

Centralny śląski

PL227

 

 

Rybnicko-jastrzębski

PL3

WSCHODNI

 

 

PL31

 

Lubelskie

 

PL311

 

 

Bialskopodlaski

PL312

 

 

Chełmsko-zamojski

PL313

 

 

Lubelski

PL32

 

Podkarpackie

 

PL321

 

 

Rzeszowsko-tarnobrzeski

PL322

 

 

Krośnieńsko-przemyski

PL33

 

Świętokrzyskie

 

PL330

 

 

Świętokrzyski

PL34

 

Podlaskie

 

PL341

 

 

Białostocko-suwalski

PL342

 

 

Łomżyński

PL4

PÓŁNOCNO-ZACHODNI

 

 

PL41

 

Wielkopolskie

 

PL411

 

 

Pilski

PL412

 

 

Poznański

PL413

 

 

Kaliski

PL414

 

 

Koniński

PL415

 

 

Miasto Poznań

PL42

 

Zachodniopomorskie

 

PL421

 

 

Szczeciński

PL422

 

 

Koszaliński

PL43

 

Lubuskie

 

PL431

 

 

Gorzowski

PL432

 

 

Zielonogórski

PL5

POŁUDNIOWO-ZACHODNI

 

 

PL51

 

Dolnośląskie

 

PL511

 

 

Jeleniogórsko-wałbrzyski

PL512

 

 

Legnicki

PL513

 

 

Wrocławski

PL514

 

 

Miasto Wrocław

PL52

 

Opolskie

 

PL520

 

 

Opolski

PL6

PÓŁNOCNY

 

 

PL61

 

Kujawsko-pomorskie

 

PL611

 

 

Bydgoski

PL612

 

 

Toruńsko-włocławski

PL62

 

Warmińsko-mazurskie

 

PL621

 

 

Elbląski

PL622

 

 

Olsztyński

PL623

 

 

Ełcki

PL63

 

Pomorskie

 

PL631

 

 

Słupski

PL632

 

 

Gdański

PL633

 

 

Gdańsk-Gdynia-Sopot

PLZ

EXTRA-REGIO

 

 

PLZZ

 

Extra-Regio

 

PLZZZ

 

 

Extra-Regio»

6)

La seguente tabella è inserita tra PT — PORTUGAL e FI — SUOMI/FINLAND:

«Code

Nuts 1

Nuts 2

Nuts 3

SI

SLOVENIJA

 

 

SI0

SLOVENIJA

 

 

SI00

 

Slovenija

 

SI001

 

 

Pomurska

SI002

 

 

Podravska

SI003

 

 

Koroška

SI004

 

 

Savinjska

SI005

 

 

Zasavska

SI006

 

 

Spodnjeposavska

SI009

 

 

Gorenjska

SI00A

 

 

Notranjsko-kraška

SI00B

 

 

Goriška

SI00C

 

 

Obalno-kraška

SI00D

 

 

Jugovzhodna Slovenija

SI00E

 

 

Osrednjeslovenska

SIZ

EXTRA-REGIO

 

 

SIZZ

 

Extra-Regio

 

SIZZZ

 

 

Extra-Regio

SK

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

 

SK0

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

 

SK01

 

Bratislavský kraj

 

SK010

 

 

Bratislavský kraj

SK02

 

Západné Slovensko

 

SK021

 

 

Trnavský kraj

SK022

 

 

Trenčiansky kraj

SK023

 

 

Nitriansky kraj

SK03

 

Stredné Slovensko

 

SK031

 

 

Žilinský kraj

SK032

 

 

Banskobystrický kraj

SK04

 

Východné Slovensko

 

SK041

 

 

Prešovský kraj

SK042

 

 

Košický kraj

SKZ

EXTRA-REGIO

 

 

SKZZ

 

Extra-Regio

 

SKZZZ

 

 

Extra-Regio»


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Unità amministrative esistenti

A livello NUTS 1: per il Belgio “Gewesten/Régions”, per la Germania “Länder”, per il Portogallo “Continente”, “Região dos Açores” e “Região da Madera”, e per il Regno Unito: Scozia, Galles, Irlanda del Nord e Government Office Regions of England.

A livello NUTS 2: per il Belgio “Provincies/Provinces”, per la Germania “Regierungsbezirke”, per la Grecia “periferies”, per la Spagna “comunidades y ciudades autónomas”, per la Francia “régions”, per l'Irlanda “regions”, per l'Italia “regioni”, per i Paesi Bassi “provincies”, per l'Austria “Länder” e per la Polonia “województwa”.

A livello NUTS 3: per il Belgio “arrondissementen/arrondissements”, per la Repubblica ceca “Kraje”, per la Danimarca “Amtskommuner”, per la Germania “Kreise/kreisfreie Städte”, per la Grecia “nomoi”, per la Spagna “provincias”, per la Francia “départements”, per l'Irlanda “regional authority regions”, per l'Italia “province”, per la Lituania “Apskritis”, per l'Ungheria “megyék”, per la Repubblica slovacca “Kraje”, per la Svezia “län” e per la Finlandia “maakunnat/landskap”.»


ALLEGATO III

«ALLEGATO III

Unità amministrative più piccole

Per il Belgio “Gemeenten/Communes”, per la Repubblica ceca “Obce”, per la Danimarca “Kommuner”, per la Germania “Gemeinden”, per l'Estonia “Vald, Linn”, per la Grecia “Dimoi/Koinotites”, per la Spagna “Municipios”, per la Francia “Communes”, per l'Irlanda “counties or county boroughs”, per l'Italia “Comuni”, per Cipro “Δήμοι/κοινότητες (Dimoi/koinotites)”, per la Lettonia “Pilsētas, novadi, pagasti”, per la Lituania “Seniūnija”, per il Lussemburgo “Communes”, per l'Ungheria “Települések”, per Malta “Lokalitajiet”, per i Paesi Bassi “Gemeenten”, per l'Austria “Gemeinden”, per la Polonia “Gminy, miasta”, per il Portogallo “Freguesias”, per la Slovenia “Občina”, per la Repubblica slovacca “Obce”, per la Finlandia “Kunnat/Kommuner”, per la Svezia “Kommuner” e per il Regno Unito “Wards”.»


25.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1889/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2005

relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 95 e 135,

vista la proposta della Commissione (1),

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Uno dei compiti della Comunità è promuovere nell'insieme della Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria. A tal fine il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

(2)

L'introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema finanziario e il loro investimento previo riciclaggio sono pregiudizievoli a uno sviluppo economico sano e sostenibile. La direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (3) ha pertanto introdotto un meccanismo comunitario volto a prevenire il riciclaggio di capitali controllando le operazioni effettuate attraverso enti creditizi e finanziari e taluni tipi di professioni. Poiché c'è il rischio che l'applicazione di detto meccanismo provochi l'aumento dei movimenti di denaro contante a fini illeciti, la direttiva 91/308/CEE dovrebbe essere integrata da un sistema di sorveglianza sul denaro contante che entra nella Comunità o ne esce.

(3)

Attualmente siffatti sistemi di sorveglianza sono applicati soltanto da alcuni Stati membri in virtù del diritto nazionale. Le disparità legislative sono pregiudizievoli al corretto funzionamento del mercato interno. Gli elementi fondamentali dovrebbero pertanto essere armonizzati a livello comunitario per garantire un livello equivalente di sorveglianza sui movimenti di denaro contante attraverso le frontiere della Comunità. Detta armonizzazione non dovrebbe tuttavia pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di applicare, a norma delle vigenti disposizioni del trattato, controlli nazionali sui movimenti di denaro contante all'interno della Comunità.

(4)

Occorre inoltre tener conto delle iniziative complementari in corso in altri organismi internazionali, ad esempio il gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali (GAFI), istituito dal vertice del G7 tenutosi a Parigi nel 1989. La raccomandazione speciale IX del GAFI del 22 ottobre 2004 esorta i governi ad attuare provvedimenti per l'individuazione dei movimenti materiali di denaro contante, compreso un sistema di dichiarazione o altro obbligo di divulgazione.

(5)

Pertanto, per il denaro contante trasportato da ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce dovrebbe valere il principio della dichiarazione obbligatoria. Detto principio consentirebbe alle autorità doganali di raccogliere informazioni su siffatti movimenti di denaro contante e, se del caso, di trasmetterle ad altre autorità. Le autorità doganali sono presenti alle frontiere della Comunità, ossia il luogo nel quale i controlli sono maggiormente efficaci, ed alcune di esse hanno acquisito notevole esperienza in materia. Si dovrebbe ricorrere all'applicazione del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (4). Detta mutua assistenza dovrebbe garantire sia la corretta applicazione dei controlli sul denaro contante sia la trasmissione delle informazioni, che potrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi della direttiva 91/308/CEE.

(6)

Considerato lo scopo di prevenzione ed il carattere deterrente dell'obbligo di dichiarazione ad esso si dovrebbe ottemperare al momento dell'entrata nella Comunità o dell'uscita dalla stessa. Tuttavia, per poter concentrare l'azione delle autorità sui movimenti significativi di denaro contante, tale obbligo dovrebbe applicarsi unicamente ai movimenti di importo pari o superiore a 10 000 EUR. Si dovrebbe inoltre precisare che l'obbligo di dichiarazione incombe alla persona fisica che trasporta il denaro contante, a prescindere che si tratti o meno del proprietario.

(7)

Si dovrebbe applicare uno standard comune per le informazioni da trasmettere. Ciò faciliterà lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

(8)

Ai fini di un'interpretazione uniforme del presente regolamento, sono opportune talune definizioni.

(9)

Le informazioni raccolte ai sensi del presente regolamento dalle autorità competenti dovrebbero essere comunicate alle autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/308/CEE.

(10)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (5), e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6), si applicano al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti degli Stati membri a norma del presente regolamento.

(11)

Qualora sussistano indizi in base ai quali le somme di denaro contante sono connesse ad attività illecite, associate al movimento di denaro contante, di cui alla direttiva 91/308/CEE, le informazioni raccolte ai sensi del presente regolamento dalle autorità competenti possono essere comunicate alle autorità competenti di altri Stati membri e/o alla Commissione. Occorre inoltre prevedere la trasmissione di alcune informazioni in presenza di indizi di movimenti di somme di denaro contante inferiori alla soglia fissata nel presente regolamento.

(12)

Le autorità competenti dovrebbero poter disporre dei poteri necessari per un'efficace attuazione dei controlli sui movimenti di denaro contante.

(13)

I poteri delle autorità competenti dovrebbero essere completati dall'obbligo degli Stati membri di prevedere sanzioni. Tuttavia, si dovrebbero prevedere sanzioni da irrogare unicamente in caso d'inadempimento dell'obbligo di dichiarazione a norma del presente regolamento.

(14)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione transnazionale dei fenomeni di riciclaggio nel mercato interno, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(15)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti all'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e riprodotti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 8,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopo

1.   Il presente regolamento integra le disposizioni della direttiva 91/308/CEE concernenti le operazioni effettuate attraverso enti creditizi e finanziari e taluni tipi di professioni stabilendo norme armonizzate per la sorveglianza, da parte delle autorità competenti, sul denaro contante che entra nella Comunità o ne esce.

2.   Il presente regolamento non pregiudica le misure nazionali volte a controllare i movimenti di denaro contante all'interno della Comunità prese a norma dell'articolo 58 del trattato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1.

«autorità competenti», le autorità doganali degli Stati membri o altre autorità autorizzate dagli Stati membri ad applicare il presente regolamento;

2.

«denaro contante»:

a)

strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali travellers cheque, strumenti negoziabili (compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento) emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna, e strumenti incompleti (compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento) firmati ma privi del nome del beneficiario;

b)

denaro contante (banconote e monete in circolazione come mezzo di scambio).

Articolo 3

Obbligo di dichiarazione

1.   Ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10 000 EUR deve dichiarare tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale essa entra nella Comunità o ne esce a norma del presente regolamento. L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete.

2.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 specifica:

a)

il dichiarante, inclusi nome completo, data e luogo di nascita e cittadinanza;

b)

il proprietario del denaro contante;

c)

il destinatario del denaro contante;

d)

l'importo e la natura del denaro contante;

e)

l'origine e la destinazione del denaro contante;

f)

l'itinerario seguito;

g)

il mezzo di trasporto utilizzato.

3.   Le informazioni sono fornite in forma scritta, orale o elettronica secondo quanto deciso dallo Stato membro di cui al paragrafo 1. Tuttavia il dichiarante, qualora lo desideri, ha diritto di fornire le informazioni per iscritto. Qualora sia stata presentata una dichiarazione scritta, una copia autenticata è rilasciata al dichiarante su richiesta.

Articolo 4

Poteri delle autorità competenti

1.   Al fine di controllare l'adempimento dell'obbligo di dichiarazione stabilito all'articolo 3, i funzionari delle autorità competenti sono autorizzati, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, a sottoporre a misure di controllo le persone fisiche, i loro bagagli e i loro mezzi di trasporto.

2.   In caso di inadempimento dell'obbligo di dichiarazione stabilito all'articolo 3, il denaro contante può essere trattenuto mediante decisione amministrativa alle condizioni previste dalla legislazione nazionale.

Articolo 5

Registrazione e trattamento delle informazioni

1.   Le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 3 e/o dell'articolo 4 sono registrate e trattate dalle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e sono messe a disposizione delle autorità di detto Stato membro di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/308/CEE.

2.   Qualora risulti dai controlli di cui all'articolo 4 che una persona fisica entra nella Comunità o ne esce con somme di denaro contante inferiori alla soglia fissata all'articolo 3 e qualora sussistano indizi di attività illecite associate al movimento di denaro contante di cui alla direttiva 91/308/CEE, dette informazioni, il nome completo, la data e il luogo di nascita e la cittadinanza di tale persona nonché i dati relativi al mezzo di trasporto utilizzato possono anch'essi essere registrati e trattati dalle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e messi a disposizione delle autorità di detto Stato membro di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/308/CEE.

Articolo 6

Scambio di informazioni

1.   Qualora indizi indichino che le somme di denaro contante sono connesse ad attività illecite, associate al movimento di denaro contante di cui alla direttiva 91/308/CEE, le informazioni ottenute attraverso la dichiarazione di cui all'articolo 3 o i controlli di cui all'articolo 4 possono essere trasmesse alle autorità competenti di altri Stati membri.

Il regolamento (CE) n. 515/97 si applica mutatis mutandis.

2.   Qualora indizi indichino che somme di denaro contante sono connesse al prodotto di una frode o di qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità, le informazioni sono trasmesse anche alla Commissione.

Articolo 7

Scambio di informazioni con i paesi terzi

Nel quadro della mutua assistenza amministrativa, le informazioni ottenute ai sensi del presente regolamento possono essere comunicate dagli Stati membri o dalla Commissione a un paese terzo, fatto salvo il consenso delle autorità competenti che le hanno ottenute a norma dell'articolo 3 e/o dell'articolo 4 e nel rispetto delle pertinenti disposizioni nazionali e comunitarie relative alla trasmissione di dati a carattere personale a paesi terzi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali scambi di informazioni qualora ciò rivesta un interesse particolare per l'attuazione del presente regolamento.

Articolo 8

Segreto d'ufficio

Tutte le informazioni di natura riservata o fornite in via riservata sono coperte dal segreto d'ufficio. Esse non sono divulgate dalle autorità competenti salvo espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che le ha fornite. La trasmissione delle informazioni è tuttavia consentita se le autorità competenti sono tenute a divulgarle in virtù delle norme vigenti, in particolare nell'ambito di procedimenti giudiziari. La divulgazione o la trasmissione delle informazioni avviene nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati, in particolare della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 9

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono sanzioni da applicare in caso di inadempienza dell'obbligo di dichiarazione stabilito all'articolo 3. Dette sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 giugno 2007, le sanzioni da applicare in caso d'inadempimento dell'obbligo di dichiarazione stabilito all'articolo 3.

Articolo 10

Valutazione

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento quattro anni dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 15 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 26 ottobre 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

D. ALEXANDER


(1)  GU C 227 E del 24.9.2002, pag. 574.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 15 maggio 2003 (GU C 67 E del 17.3.2004, pag. 259), posizione comune del Consiglio del 17 febbraio 2005 (GU C 144 E del 14.6.2005, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2005. Decisione del Consiglio del 12 luglio 2005.

(3)  GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76).

(4)  GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(5)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


25.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/13


DIRETTIVA 2005/59/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2005

che modifica per la 28a volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (toluene e triclorobenzene)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

I rischi per l'uomo e per l'ambiente derivanti dal toluene e dal triclorobenzene (TCB) sono stati valutati a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (3). La valutazione di rischio ha individuato la necessità di ridurre tali rischi e il comitato scientifico su tossicità, ecotossicità e ambiente (CSTEA) ha confermato questa conclusione.

(2)

La raccomandazione 2004/394/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie di riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: acetonitrile, acrilammide, acrilonitrile, acido acrilico, butadiene, fluoruro d'idrogeno, perossido d' idrogeno, acido metacrilico, metacrilato di metile, toluene, triclorobenzene (4), adottata nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93, contiene una strategia per ridurre i rischi derivanti dal toluene e dal TCB, raccomandando restrizioni destinate a limitare i rischi che derivano da alcuni utilizzi di queste sostanze.

(3)

Al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente, sembra dunque necessario limitare l'immissione sul mercato e l'utilizzo del toluene e del TCB.

(4)

Lo scopo della presente direttiva è introdurre disposizioni armonizzate per quanto riguarda il toluene e il TCB, aventi come obiettivo il corretto funzionamento del mercato interno e che assicurino nel contempo un livello elevato di tutela della salute umana e dell'ambiente, come imposto dall'articolo 95 del trattato.

(5)

La presente direttiva si applica senza pregiudizio della normativa comunitaria che fissa le prescrizioni minime in materia di tutela dei lavoratori, contenute nella direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (5), e le direttive particolari su di essa basate, tra le quali, in particolare, la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (6), e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (7).

(6)

Occorre modificare di conseguenza la direttiva 76/769/CEE del Consiglio (8),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 15 dicembre 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 15 giugno 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni della presente direttiva e le disposizioni nazionali adottate.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 26 ottobre 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

D. ALEXANDER


(1)  GU C 120 del 20.5.2005, pag. 6.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 13 aprile 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 settembre 2005.

(3)  GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(4)  GU L 144 del 30.4.2004, pag. 75, rettificata nella GU L 199 del 7.6.2004, pag. 41.

(5)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(6)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

(7)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50, rettificata nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 23.

(8)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/98/CE della Commissione (GU L 305 dell'1.10.2004, pag. 63).


ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE sono aggiunti i seguenti punti:

«48.

Toluene

Numero CAS 108-88-3

Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o costituente di preparati in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % della massa in adesivi e vernici spray destinati alla vendita al pubblico.

49.

riclorobenzene

Numero CAS 120-82-1

Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o costituente di preparati in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % della massa per tutti gli usi, eccetto:

come prodotto intermedio di sintesi, o

come solvente di processo in applicazioni chimiche chiuse per reazioni di clorinazione, o

nella fabbricazione dell'1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzene (TATB).»


25.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/15


DIRETTIVA 2005/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2005

relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Flussi ingenti di denaro proveniente da attività criminose possono danneggiare la stabilità e la reputazione del settore finanziario e minacciare il mercato unico; il terrorismo scuote le fondamenta stesse della nostra società. Oltre ad affrontare il problema con gli strumenti di diritto penale, si possono ottenere risultati con un impegno di prevenzione a livello del sistema finanziario.

(2)

La solidità, l'integrità e la stabilità degli enti creditizi e finanziari, nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso, potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per incanalare fondi di origine lecita o illecita a scopo di finanziamento del terrorismo. Per evitare che gli Stati membri adottino misure incompatibili con il funzionamento del mercato interno e con le regole dello Stato di diritto e dell'ordine pubblico comunitario per proteggere i loro sistemi finanziari, è necessaria un'azione comunitaria in questo ambito.

(3)

Qualora non si adottino misure di coordinamento a livello comunitario, i soggetti che riciclano denaro e i soggetti che finanziano il terrorismo potrebbero tentare di approfittare della libertà dei movimenti di capitale e della libertà di prestare servizi finanziari, che il mercato finanziario integrato comporta, per esercitare più agevolmente le proprie attività criminose.

(4)

Per rispondere a queste preoccupazioni in materia di riciclaggio di denaro è stata adottata la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (4). Conformemente alle sue disposizioni, ogni Stato membro è tenuto a proibire il riciclaggio dei proventi di attività criminose e ad imporre al settore finanziario, compresi gli enti creditizi ed un'ampia gamma di altri enti finanziari, di identificare i propri clienti, di conservare le opportune registrazioni, di organizzare programmi interni di formazione del personale e di prevenzione del riciclaggio e di segnalare ogni indizio di riciclaggio alle autorità competenti.

(5)

Il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo avvengono sovente a livello internazionale. Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche comunitario, senza coordinamento né cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate in materia dalla Comunità dovrebbero essere coerenti con le altre iniziative intraprese in altre sedi internazionali. In particolare, la Comunità dovrebbe continuare a tenere conto delle raccomandazioni del gruppo d'azione finanziaria internazionale (in seguito denominato «GAFI»), che è il principale organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo. Dato che le raccomandazioni del GAFI sono state notevolmente riviste e ampliate nel 2003, occorrerebbe allineare la presente direttiva a tali nuovi standard internazionali.

(6)

L'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) consente ai suoi membri di adottare i provvedimenti necessari per proteggere la morale pubblica e prevenire le frodi e di prendere misure per ragioni prudenziali, tra l'altro per garantire la stabilità e l'integrità del sistema finanziario.

(7)

Sebbene la definizione di riciclaggio fosse inizialmente ristretta ai proventi dei reati connessi agli stupefacenti, negli anni più recenti è emersa la tendenza ad una definizione molto più ampia, fondata su una gamma più vasta di reati-base. L'ampliamento della gamma dei reati-base agevola la segnalazione delle operazioni sospette e la cooperazione internazionale in questo settore. Pertanto è opportuno allineare la definizione di «reato grave» a quella contenuta nella decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (5).

(8)

Inoltre, il fatto di sfruttare il sistema finanziario per trasferire fondi di provenienza criminosa o anche denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo minaccia chiaramente l'integrità, il funzionamento regolare, la reputazione e la stabilità di tale sistema. Di conseguenza, è opportuno che le misure preventive previste dalla presente direttiva coprano non soltanto la manipolazione di fondi di provenienza criminosa, ma anche la raccolta di beni o di denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo.

(9)

Pur imponendo un obbligo di identificazione del cliente, la direttiva 91/308/CEE conteneva relativamente poche indicazioni quanto alle procedure da applicare a tal fine. Considerando l'importanza determinante di questo aspetto della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è opportuno introdurre disposizioni più specifiche e dettagliate sull'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e dell'eventuale titolare effettivo, in conformità ai nuovi standard internazionali. Di conseguenza è indispensabile una definizione precisa di «titolare effettivo». Nei casi in cui i singoli beneficiari di un'entità giuridica quale una fondazione o di un istituto giuridico quale un trust debbano ancora essere determinati e sia pertanto impossibile identificare un singolo quale titolare effettivo, sarebbe sufficiente identificare la categoria di persone intese quali beneficiarie della fondazione o del trust. Questa prescrizione non comporterebbe l'identificazione dei singoli all'interno di tale categoria di persone.

(10)

Gli enti e le persone soggette alla presente direttiva dovrebbero, in conformità con la presente direttiva, identificare e verificare l'identità del titolare effettivo. Per soddisfare questo requisito, spetterebbe a questi enti e persone decidere se far ricorso a registri disponibili al pubblico contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai loro clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo, tenendo presente che la portata di tali obblighi di adeguata verifica della clientela si riferisce al rischio del riciclaggio dei proventi da attività criminose e di finanziamento del terrorismo, che dipende dal tipo di cliente, dal rapporto d'affari, dal prodotto o dalla transazione.

(11)

I contratti di credito nell'ambito dei quali il conto di credito serve esclusivamente a liquidare il prestito e il rimborso del prestito viene effettuato a partire da un conto che è stato aperto a nome del cliente con un ente creditizio soggetto alla presente direttiva, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), dovrebbero essere generalmente considerati come esempio di un tipo di transazione meno rischiosa.

(12)

Nella misura in cui esercita un controllo significativo sull'uso dei beni, il soggetto che conferisce beni ad un'entità giuridica o ad un istituto giuridico dovrebbe essere identificato come titolare effettivo.

(13)

I rapporti fiduciari sono ampiamente utilizzati nei prodotti commerciali come una caratteristica internazionalmente riconosciuta dei mercati all'ingrosso dei servizi finanziari sottoposti a una supervisione globale. L'obbligo di identificare il titolare effettivo non deriva dalla mera esistenza di un rapporto fiduciario nel caso particolare.

(14)

La presente direttiva si dovrebbe applicare anche alle attività degli enti e delle persone soggetti alla presente direttiva esercitate su Internet.

(15)

Dato che l'intensificazione dei controlli nel settore finanziario ha indotto i soggetti che riciclano denaro e i soggetti che finanziano il terrorismo a sperimentare metodi alternativi al fine di occultare l'origine dei proventi di attività criminose e che siffatti canali possono essere impiegati per il finanziamento del terrorismo, gli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo dovrebbero essere estesi agli intermediari assicurativi del ramo vita e ai prestatori di servizi relativi a società e trust.

(16)

I soggetti che già ricadono sotto la responsabilità legale di un'impresa di assicurazione e che, pertanto, rientrano già nell'ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbero essere compresi nella categoria degli intermediari assicurativi.

(17)

Il fatto che un soggetto eserciti la funzione di dirigente o di amministratore di una società non è di per sé sufficiente a far diventare tale soggetto prestatore di servizi relativi a società e trust. Pertanto la definizione abbraccia soltanto coloro che esercitano la funzione di dirigente o di amministratore per conto di terzi e a titolo professionale.

(18)

Il ricorso ad operazioni in contanti di importo elevato si è ripetutamente dimostrato estremamente suscettibile ad essere utilizzato a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Pertanto, negli Stati membri che permettono pagamenti in contanti superiori alla soglia fissata, tutte le persone fisiche o giuridiche che negoziano beni a titolo professionale dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando accettano pagamenti in contanti. I commercianti di oggetti di valore elevato quali pietre o metalli preziosi o opere d'arte e le case d'asta rientrano comunque nell'ambito di applicazione della presente direttiva nella misura in cui vengono loro effettuati pagamenti in contanti per un importo pari o superiore a 15 000 EUR. Per assicurare un controllo efficace dell'ottemperanza alla presente direttiva da parte di questo gruppo potenzialmente esteso di persone ed enti, gli Stati membri possono incentrare l'attività di controllo in particolare sulle persone fisiche e giuridiche, che negoziano beni, esposte ad un rischio relativamente elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo secondo il principio della vigilanza basata sul rischio. Considerato che le situazioni differiscono nei vari Stati membri, questi ultimi possono decidere di adottare disposizioni più rigorose per fronteggiare adeguatamente il rischio che comportano i pagamenti in contanti di importo elevato.

(19)

La direttiva 91/308/CEE ha incluso i notai e altri liberi professionisti legali nell'ambito di applicazione del regime comunitario antiriciclaggio; la presente direttiva non dovrebbe apportare variazioni sotto questo profilo; i predetti professionisti legali, quali definiti dagli Stati membri, sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva quando partecipano ad operazioni di natura finanziaria o societaria, inclusa la consulenza tributaria, per le quali è particolarmente elevato il rischio che i servizi di tali professionisti legali vengano utilizzati a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose o a scopo di finanziamento del terrorismo.

(20)

Quando i liberi professionisti che forniscono consulenza legale, purché siano legalmente riconosciuti e controllati come ad esempio gli avvocati, esaminano la posizione giuridica di un cliente o rappresentano un cliente in un procedimento giudiziario, non sarebbe appropriato che per quanto riguarda tali attività la presente direttiva imponesse loro l'obbligo di segnalare eventuali operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Deve sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo il procedimento giudiziario o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, è necessario che la consulenza legale sia soggetta al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente legale partecipi alle attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la consulenza sia fornita a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o l'avvocato sia a conoscenza che il cliente chiede la consulenza a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

(21)

I servizi direttamente comparabili dovrebbero essere trattati allo stesso modo quando vengono forniti da un professionista soggetto alla presente direttiva. Al fine di preservare i diritti sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal trattato sull'Unione europea, nel caso dei revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari che, in alcuni Stati membri, possono difendere o rappresentare un cliente nell'ambito di procedimenti giudiziari o accertare la posizione giuridica di un cliente, le informazioni che questi ottengono nell'espletamento di tali compiti non dovrebbero essere soggette all'obbligo di segnalazione a norma della presente direttiva.

(22)

Occorre riconoscere che il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo non è sempre lo stesso in ogni caso. Secondo un approccio basato sul rischio, è opportuno introdurre nella normativa comunitaria il principio secondo il quale in determinati casi si applicano obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.

(23)

È opportuno che la deroga riguardante l'identificazione dei titolari effettivi di conti collettivi gestiti da notai o altri liberi professionisti legali lasci impregiudicati gli obblighi che incombono a detti notai o altri liberi professionisti legali in conformità della presente direttiva. Tali obblighi comprendono la necessità che gli stessi notai o gli altri liberi professionisti legali identifichino i titolari effettivi dei conti collettivi da essi gestiti.

(24)

Analogamente, la normativa comunitaria dovrebbe riconoscere che alcune situazioni comportano un maggiore rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Fermo restando che è indispensabile stabilire l'identità ed il profilo economico di tutti i clienti, esistono casi nei quali sono necessarie procedure d'identificazione e di verifica dell'identità dei clienti particolarmente rigorose.

(25)

Ciò vale in particolare per i rapporti d'affari con persone che ricoprono o che hanno ricoperto cariche pubbliche importanti, specie nei paesi in cui la corruzione è fenomeno diffuso. Tali rapporti possono esporre il settore finanziario a notevoli rischi di reputazione e/o legali. Gli sforzi condotti sul piano internazionale per combattere la corruzione giustificano inoltre che si presti particolare attenzione a tali casi e che si applichino tutti i normali obblighi di adeguata verifica della clientela nei confronti delle persone politicamente esposte a livello nazionale o obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela nei confronti delle persone politicamente esposte residenti in un altro Stato membro o in un paese terzo.

(26)

Ottenere l'autorizzazione dei massimi dirigenti per avviare un rapporto d'affari non dovrebbe implicare di ottenere l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione ma del livello gerarchico immediatamente superiore alla persona che chiede l'autorizzazione.

(27)

Per evitare il ripetersi delle procedure d'identificazione dei clienti, che sarebbe fonte di ritardi e di inefficienze nelle transazioni, è opportuno consentire che vengano accettati clienti la cui identificazione sia già stata realizzata altrove, fatte salve garanzie adeguate. Nei casi in cui l'ente o la persona cui si applica la presente direttiva ricorre a terzi, la responsabilità finale per la procedura di adeguata verifica della clientela spetta all'ente o alla persona che ha accettato il cliente. I terzi dovrebbero mantenere inoltre la propria responsabilità in relazione a tutte le prescrizioni della presente direttiva, compreso l'obbligo di segnalare le operazioni sospette e di conservare i documenti, nella misura in cui hanno con il cliente un rapporto che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

(28)

In caso di relazioni d'agenzia o di assegnazione esterna di lavoro su base contrattuale fra enti o persone soggetti alla presente direttiva e persone fisiche o giuridiche esterne che non rientrano nell'ambito di applicazione della stessa, qualunque obbligo volto a evitare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo per tali agenti o fornitori esterni quale parte degli enti o persone soggetti alla presente direttiva può derivare unicamente dal contratto, e non dalla presente direttiva. La responsabilità relativa all'ottemperanza della presente direttiva dovrebbe incombere all'ente o alla persona che rientra nel suo ambito di applicazione.

(29)

Le operazioni sospette dovrebbero essere segnalate all'unità di informazione finanziaria (UIF) che funge da centro nazionale per ricevere, analizzare e comunicare alle autorità competenti le segnalazioni di operazioni sospette ed altre informazioni che riguardano casi potenziali di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Ciò non dovrebbe obbligare gli Stati membri a modificare i loro attuali sistemi di segnalazione se la segnalazione è fatta tramite il pubblico ministero o altre autorità delle forze dell'ordine e se le informazioni sono trasmesse prontamente e non filtrate alle UIF, consentendo loro di svolgere correttamente la loro attività, tra cui la cooperazione internazionale con altre UIF.

(30)

In deroga al divieto generale di eseguire operazioni sospette, gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva possono eseguire operazioni sospette prima di informare le autorità competenti qualora l'astensione dall'esecuzione non sia possibile o possa impedire il perseguimento dei beneficiari di un'operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Questo, tuttavia, non dovrebbe pregiudicare gli obblighi internazionali accettati dagli Stati membri di congelare senza indugio i fondi o altri beni dei terroristi, delle organizzazioni terroristiche o di coloro che finanziano il terrorismo, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

(31)

Qualora decida di ricorrere alle deroghe di cui all'articolo 23, paragrafo 2, uno Stato membro può consentire o richiedere all'organismo di autoregolamentazione che rappresenta le persone ivi contemplate di non trasmettere all'UIF qualsiasi informazione ottenuta da tali persone nei casi previsti da tale articolo.

(32)

Numerosi dipendenti che hanno segnalato i loro sospetti di riciclaggio sono stati vittime di minacce o di atti ostili. Benché la presente direttiva non possa interferire con le procedure giudiziarie degli Stati membri, si tratta di una questione cruciale per l'efficacia del regime antiriciclaggio e di repressione del finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri dovrebbero essere coscienti di tale problema e compiere ogni sforzo per proteggere i dipendenti da tali minacce o atti ostili.

(33)

La comunicazione di informazioni di cui all'articolo 28 dovrebbe essere in conformità con le norme sul trasferimento dei dati personali a paesi terzi di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (6). Inoltre, l'articolo 28 non può interferire con la legislazione nazionale sulla protezione dei dati personali e sul segreto professionale.

(34)

Coloro che si limitano a convertire documenti cartacei in dati elettronici e operano in base a un contratto stipulato con un istituto di credito o finanziario non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, né vi rientrano le persone fisiche o giuridiche che forniscano a un istituto di credito o finanziario unicamente un messaggio o un altro sistema di supporto per la trasmissione di fondi ovvero un sistema di compensazione e regolamento.

(35)

Il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo sono problemi di portata internazionale e occorrerebbe pertanto combatterli su scala mondiale. Se gli enti creditizi e finanziari della Comunità hanno succursali e controllate in paesi terzi la cui legislazione in materia è carente, è opportuno applicare anche in tali succursali o controllate lo standard comunitario o avvertire le autorità competenti del loro Stato membro d'origine qualora ciò sia impossibile, onde evitare l'applicazione di standard molto diversi nell'ambito di uno stesso ente o gruppo di enti.

(36)

Gli enti creditizi e finanziari dovrebbero essere in grado di rispondere rapidamente alle richieste d'informazione riguardanti gli eventuali rapporti d'affari intrattenuti con determinate persone. Allo scopo di identificare tali rapporti d'affari, per poter fornire tali informazioni velocemente, gli enti creditizi e finanziari dovrebbero essere dotati di sistemi efficaci proporzionati alla dimensione e alla natura degli affari. In particolare, per gli enti creditizi e gli enti finanziari di grandi dimensioni sarebbe opportuna la disponibilità di sistemi elettronici. La presente disposizione è di particolare importanza nel contesto delle procedure che conducono a misure quali il congelamento o il sequestro dei beni, compresi i beni delle organizzazioni terroristiche, in conformità con la legislazione nazionale o comunitaria relativa alla lotta al terrorismo.

(37)

La presente direttiva introduce norme dettagliate in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, incluse misure rafforzate della stessa in caso di clientela o rapporti d'affari ad alto rischio, come procedure appropriate per determinare se una persona sia politicamente esposta, nonché taluni requisiti supplementari più dettagliati, come l'esistenza di strategie e procedure volte a garantire l'osservanza delle pertinenti disposizioni. Tutti questi requisiti devono essere soddisfatti da ciascuno degli enti e delle persone soggetti alla presente direttiva, mentre gli Stati membri dovrebbero adeguare l'applicazione dettagliata delle disposizioni alle peculiarità delle varie professioni e alle differenze in scala e dimensione degli enti e delle persone soggetti alla presente direttiva.

(38)

Per mantenere l'impegno degli enti e degli altri operatori soggetti alla normativa comunitaria in questo settore, si dovrebbe, per quanto possibile, assicurare loro un riscontro sull'utilità delle segnalazioni fatte e sul seguito loro dato. A tal fine e per poter verificare l'efficacia dei loro sistemi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, gli Stati membri dovrebbero continuare a tenere statistiche in materia e dovrebbero provvedere al loro miglioramento.

(39)

All'atto della registrazione o dell'autorizzazione di un ufficio di cambio, di un prestatore di servizi relativi a società e trust o di una casa da gioco a livello nazionale, le autorità competenti dovrebbero assicurarsi che le persone che dirigono o dirigeranno effettivamente l'attività di tali soggetti e i loro titolari effettivi siano persone dotate di competenza ed onorabilità. I criteri per determinare se una persona abbia o meno la necessaria competenza ed onorabilità dovrebbero essere stabiliti in conformità con il diritto interno. È opportuno che tali criteri riflettano almeno la necessità di tutelare tali soggetti dall'essere sfruttati dai loro direttori o titolari economici per scopi criminosi.

(40)

Tenendo conto del carattere internazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, si dovrebbero incoraggiare al massimo il coordinamento e la cooperazione tra le UIF previsti nella decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le UIF degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni (7), inclusa l'istituzione di una rete delle UIF dell'Unione europea. A tal fine la Commissione dovrebbe prestare l'assistenza necessaria per facilitare tale coordinamento, compresa l'assistenza finanziaria.

(41)

L'importanza di combattere il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo dovrebbe indurre gli Stati membri a prevedere nel diritto nazionale sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva. È opportuno prevedere sanzioni per le persone fisiche e giuridiche. Dato che le persone giuridiche sono spesso coinvolte in operazioni complesse di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, le sanzioni dovrebbero essere altresì calibrate in modo da tenere conto dell'attività svolta da persone giuridiche.

(42)

Le persone fisiche che esercitano le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b) nella struttura di una persona giuridica, ma su base indipendente, dovrebbero restare indipendentemente responsabili dell'ottemperanza delle disposizioni della presente direttiva, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 35.

(43)

Può rendersi necessario un chiarimento degli aspetti tecnici delle norme stabilite dalla presente direttiva per garantire un'efficace e sufficientemente coerente applicazione della presente direttiva, tenendo conto dei vari strumenti finanziari, professioni e rischi nei vari Stati membri e degli sviluppi tecnici nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo. La Commissione dovrebbe essere quindi abilitata ad adottare misure di attuazione, come ad esempio taluni criteri per l'identificazione di situazioni a basso ed elevato rischio rispetto alle quali obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela potrebbero essere sufficienti o possano essere più opportuni obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, purché non modifichino gli elementi essenziali della presente direttiva e la Commissione agisca in conformità con i principi in essa stabiliti, previa consultazione del comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi da attività criminose e del finanziamento del terrorismo.

(44)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8). A tal fine occorre istituire un nuovo comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi da attività criminose e del finanziamento del terrorismo che sostituisce il comitato di contatto istituito dalla direttiva 91/308/CEE.

(45)

Data la necessità di apportare modifiche molto consistenti alla direttiva 91/308/CEE, ragioni di chiarezza ne impongono l'abrogazione.

(46)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(47)

Nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione a norma della presente direttiva, la Commissione dovrebbe osservare i seguenti principi: l'esigenza di elevati livelli di trasparenza e di consultazione con gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva e con il Parlamento europeo ed il Consiglio; l'esigenza di assicurare che le autorità competenti siano in grado di assicurare l'applicazione coerente delle norme; in ogni misura di attuazione, l'equilibro a lungo termine dei costi e dei benefici per gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva; l'esigenza di rispettare la necessaria flessibilità nell'applicazione delle misure di attuazione conformemente ad un approccio basato sulla valutazione del rischio esistente; l'esigenza di assicurare la coerenza con le altre norme comunitarie relative al settore in questione; l'esigenza di proteggere la Comunità, gli Stati membri e i loro cittadini dalle conseguenze del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

(48)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata o applicata in modo incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

1.   Gli Stati membri assicurano che il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo siano vietati.

2.   Ai fini della presente direttiva, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

a)

la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b)

l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c)

l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d)

la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

3.   Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.

4.   Ai fini della presente direttiva, per «finanziamento del terrorismo» si intende la fornitura o la raccolta di fondi, in qualunque modo, direttamente o indirettamente, con l'intenzione di utilizzarli, in tutto o in parte, per compiere uno dei reati di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (9), o sapendo che saranno utilizzati a tal fine.

5.   La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui ai paragrafi 2 e 4, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

Articolo 2

1.   La presente direttiva si applica:

1.

agli enti creditizi;

2.

agli enti finanziari;

3.

alle seguenti persone giuridiche o fisiche quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale:

a)

revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari;

b)

notai e altri liberi professionisti legali, quando prestano la loro opera o partecipando in nome e per conto del loro cliente ad una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare o assistendo i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

i)

l'acquisto e la vendita di beni immobili o imprese;

ii)

la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti;

iii)

l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di risparmio o conti titoli;

iv)

l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

v)

la costituzione, la gestione o l'amministrazione di trust, società o strutture analoghe;

c)

prestatori di servizi relativi a società o trust diversi da quelli di cui alle lettere a) o b);

d)

agenti immobiliari;

e)

altre persone fisiche o giuridiche che negoziano beni, soltanto quando il pagamento è effettuato in contanti per un importo pari o superiore a 15 000 EUR, indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate;

f)

case da gioco.

2.   Gli Stati membri possono decidere di non includere nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, punto 1) o 2) le persone giuridiche e le persone fisiche che esercitano un'attività finanziaria in modo occasionale o su scala limitata e quando i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono scarsi.

Articolo 3

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1.

«ente creditizio»: un ente definito a norma dell'articolo 1, punto 1), primo comma della direttiva 2000/12/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (10), nonché una succursale, quale definita all'articolo 1, punto 3) della direttiva suddetta, situata nella Comunità di un ente creditizio avente la sede amministrativa principale all'interno o al di fuori della Comunità;

2.

«ente finanziario»:

a)

un'impresa diversa da un ente creditizio, la cui attività principale consista nell'effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e al punto 14 dell'allegato I della direttiva 2000/12/CE, incluse le attività degli uffici dei cambiavalute («bureaux de change») e delle società di trasferimento di fondi;

b)

un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata a norma della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (11), nella misura in cui svolga attività che rientrano nell'ambito di applicazione di detta direttiva;

c)

un'impresa di investimento, quale definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1) della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (12);

d)

un organismo di investimento collettivo che commercializzi le sue quote o azioni;

e)

un intermediario assicurativo, quale definito nell'articolo 2, punto 5) della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (13), fatta eccezione per gli intermediari di cui all'articolo 2, punto 7) di detta direttiva, quando si occupano di assicurazione vita e di altri servizi legati ad investimenti;

f)

le succursali, situate nella Comunità, degli enti finanziari di cui alle lettere da a) a e) che hanno la sede amministrativa principale all'interno o al di fuori della Comunità;

3.

«beni»: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti legali, in qualsiasi forma compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;

4.

«attività criminosa»: qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione di un reato grave;

5.

costituiscono «reati gravi» almeno:

a)

gli atti definiti agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI;

b)

ognuno dei reati definiti nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988;

c)

le attività delle organizzazioni criminali quali definite nell'articolo 1 dell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea (14);

d)

la frode, perlomeno la frode grave, quale definita nell'articolo 1, paragrafo 1 e nell'articolo 2 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (15);

e)

la corruzione;

f)

i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;

6.

«titolare effettivo»: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o la persona fisica per conto delle quali viene realizzata un'operazione o un'attività. Il titolare effettivo comprende almeno:

a)

in caso di società:

i)

la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle azioni o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 % più una azione;

ii)

la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b)

in caso di entità giuridiche, quali le fondazioni, e di istituti giuridici, quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

i)

se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 % o più del patrimonio di un istituto giuridico o di un'entità giuridica;

ii)

se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o l'entità giuridica;

iii)

la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 % o più del patrimonio di un istituto giuridico o di un'entità giuridica;

7.

«prestatori di servizi relativi a società e trust»: ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:

a)

costituire società o altre persone giuridiche;

b)

occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione (partnership) o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;

c)

fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra persona giuridica o istituto giuridico;

d)

occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un istituto giuridico simile o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;

e)

esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti;

8.

«persone politicamente esposte»: le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami;

9.

«rapporto d'affari»: un rapporto d'affari, professionale o commerciale che sia correlato con le attività professionali svolte dagli enti o dalle persone soggetti alla presente direttiva e del quale si presuma, al momento in cui viene allacciato, che avrà una certa durata;

10.

«banca di comodo»: un ente creditizio, o un ente che svolge attività equivalenti, che sia stato costituito in un paese in cui non ha alcuna presenza fisica che consenta di esercitare una direzione ed una gestione reale e che non sia collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri provvedono a estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della presente direttiva ad attività professionali e categorie di imprese diverse dagli enti e dalle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di essere utilizzate a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2.   Qualora uno Stato membro decida di estendere le disposizioni della presente direttiva ad attività professionali e categorie di imprese ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ne informa la Commissione.

Articolo 5

Per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

CAPO II

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

SEZIONE 1

Disposizioni di carattere generale

Articolo 6

Gli Stati membri proibiscono ai loro enti creditizi e finanziari di tenere conti o libretti di risparmio anonimi. In deroga all'articolo 9, paragrafo 6, gli Stati membri richiedono in tutti i casi che i titolari e i beneficiari dei conti o libretti di risparmio anonimi esistenti siano assoggettati al più presto agli obblighi di adeguata verifica della clientela, e in ogni caso prima dell'utilizzo dei conti o dei libretti di risparmio.

Articolo 7

Gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva applicano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nei casi seguenti:

a)

quando instaurano rapporti d'affari;

b)

quando eseguono transazioni occasionali il cui importo sia pari o superiore a 15 000 EUR, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate;

c)

quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

d)

quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

Articolo 8

1.   Gli obblighi di adeguata verifica della clientela comprendono le attività seguenti:

a)

identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;

b)

se necessario, identificare il titolare effettivo ed adottare misure adeguate e commisurate al rischio per verificarne l'identità, in modo tale che l'ente o la persona soggetti alla presente direttiva siano certi di conoscere chi sia il titolare effettivo, il che implica per le persone giuridiche, i trust ed istituti giuridici simili adottare misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente;

c)

ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari;

d)

svolgere un controllo costante nel rapporto d'affari, in particolare esercitando un controllo sulle transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da assicurare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona in questione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

2.   Gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva applicano tutti gli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti nel paragrafo 1, ma possono calibrare tali obblighi in funzione del rischio associato al tipo di cliente, rapporto d'affari, prodotto o transazione di cui trattasi. Gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di cui all'articolo 37, compresi gli organismi di autoregolamentazione, che la portata delle misure è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Articolo 9

1.   Gli Stati membri impongono che la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo avvenga prima dell'instaurazione del rapporto d'affari o dell'esecuzione della transazione.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire che la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo avvenga durante l'instaurazione del rapporto d'affari se ciò è necessario per non interrompere la normale conduzione degli affari e se vi è scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In tali situazioni queste procedure sono completate il più presto possibile dopo il primo contatto.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono consentire, in relazione alle attività di assicurazione sulla vita, che la verifica dell'identità del beneficiario della polizza avvenga dopo l'instaurazione del rapporto d'affari. In questo caso la verifica ha luogo all'atto del pagamento, o anteriormente ad esso, o nel momento in cui il beneficiario intende esercitare i diritti conferitigli dalla polizza, oppure prima di esso.

4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono consentire l'apertura di un conto bancario purché vi siano adeguate garanzie atte ad assicurare che non vengano effettuate transazioni dal cliente o per suo conto finché non si sia ottenuto il pieno rispetto delle disposizioni sopra citate.

5.   Gli Stati membri impongono che quando gli enti o le persone in questione non sono in grado di rispettare l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), essi non possono effettuare una transazione attraverso un conto bancario, non possono avviare il rapporto d'affari o effettuare la transazione in questione ovvero devono porre fine al rapporto d'affari in questione e devono prendere in considerazione di effettuare una segnalazione del cliente interessato alla UIF, a norma dell'articolo 22.

Gli Stati membri non sono obbligati ad applicare il comma precedente ai notai, ai liberi professionisti legali, ai revisori dei conti, ai contabili esterni e ai consulenti tributari nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

6.   Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non soltanto a tutti i nuovi clienti, ma anche, al momento opportuno, alla clientela esistente, sulla base della valutazione del rischio presente.

Articolo 10

1.   Gli Stati membri impongono che si proceda all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente di una casa da gioco che acquisti o venda gettoni da gioco di valore pari o superiore a 2 000 EUR.

2.   L'obbligo di applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considera comunque assolto dalle case da gioco soggette a controllo pubblico se procedono alla registrazione, all'identificazione e alla verifica dell'identità dei clienti fin dal momento dell'ingresso o prima di esso, indipendentemente dall'importo dei gettoni da gioco acquistati.

SEZIONE 2

Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela

Articolo 11

1.   In deroga all'articolo 7, lettere a), b) e d), all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 1, gli enti e le persone che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva non sono soggetti agli obblighi di cui a detti articoli se il cliente è un ente creditizio o finanziario soggetto alla presente direttiva, oppure un ente creditizio o finanziario situato in un paese terzo, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi.

2.   In deroga all'articolo 7, lettere a), b) e d), all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in relazione:

a)

alle società quotate i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri e alle società quotate di paesi terzi che sono soggette ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria;

b)

ai titolari effettivi di conti collettivi gestiti da notai o altri liberi professionisti legali di uno Stato membro o di un paese terzo, purché siano soggetti ad obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo conformi agli standard internazionali e al controllo del rispetto di tali obblighi e purché le informazioni sull'identità del titolare effettivo siano accessibili, a richiesta, agli enti che operano quali enti di deposito dei conti collettivi;

c)

alle autorità pubbliche nazionali;

o a qualunque altro cliente caratterizzato da uno scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b).

3.   Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva raccolgono comunque informazioni sufficienti a stabilire se il cliente possa beneficiare di un'esenzione menzionata in tali paragrafi.

4.   Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 1 o 2 o in altri casi in cui siano soddisfatti i criteri tecnici stabiliti a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b).

5.   In deroga all'articolo 7, lettere a), b) e d), all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in relazione:

a)

ai contratti di assicurazione vita il cui premio annuale non ecceda i 1 000 EUR o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2 500 EUR;

b)

ai contratti di assicurazione-pensione, a condizione che essi non comportino clausole di riscatto e non possano servire da garanzia di un prestito;

c)

ai regimi di pensione o sistemi simili che versino prestazioni di pensione ai dipendenti, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal salario e le cui regole non permettano ai beneficiari di trasferire i propri diritti;

d)

alla moneta elettronica quale definita nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (16), nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 150 EUR, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2 500 EUR sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per il caso in cui un importo pari o superiore a 1 000 EUR sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/46/CE;

o a qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da uno scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 12

Quando la Commissione adotta una decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, gli Stati membri vietano agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela agli enti creditizi e finanziari o società quotate del paese terzo in questione o ad altri soggetti in base a situazioni che rispettano i criteri tecnici stabiliti a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b).

SEZIONE 3

Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela

Articolo 13

1.   Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di applicare, oltre agli obblighi di cui agli articoli 7, 8 e all'articolo 9, paragrafo 6, obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, sulla base della valutazione del rischio esistente, nelle situazioni che per loro natura possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e comunque nei casi indicati ai paragrafi 2, 3 e 4 e in altre situazioni che presentano un elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e che soddisfano i criteri tecnici definiti a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera c).

2.   Quando il cliente non è fisicamente presente a fini di identificazione, gli Stati membri impongono a tali enti e persone di adottare misure specifiche ed adeguate per compensare il rischio più elevato, ad esempio applicando una o più fra le misure indicate in appresso:

a)

garantire l'accertamento dell'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari;

b)

adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere di una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla presente direttiva;

c)

garantire che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.

3.   In caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di paesi terzi, gli Stati membri impongono ai loro enti creditizi:

a)

di raccogliere sull'ente corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base delle informazioni disponibili al pubblico, la sua reputazione e la qualità della vigilanza cui è soggetto;

b)

di valutare i controlli in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo applicati dall'ente corrispondente;

c)

di ottenere l'autorizzazione dei massimi dirigenti prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;

d)

di precisare per iscritto le rispettive responsabilità di ogni ente;

e)

per quanto riguarda i conti di passaggio («payable-through accounts»), di assicurarsi che l'ente di credito corrispondente abbia verificato l'identità dei clienti aventi un accesso diretto a tali conti ed abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela e che, su richiesta, possa fornire i dati ottenuti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi all'ente controparte.

4.   Per quanto riguarda le operazioni o i rapporti d'affari con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato membro o in un paese terzo, gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva:

a)

di disporre di adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;

b)

di ottenere l'autorizzazione dei massimi dirigenti prima di avviare un rapporto d'affari con tali clienti;

c)

di adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto d'affari o nell'operazione;

d)

di assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto d'affari.

5.   Gli Stati membri vietano agli enti creditizi di aprire o mantenere conti di corrispondenza con una banca di comodo e richiedono agli enti creditizi di adottare misure atte a garantire che non vengano aperti o mantenuti conti di corrispondenza con una banca che consenta notoriamente ad una banca di comodo di utilizzare i propri conti.

6.   Gli Stati membri assicurano che gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva prestino un'attenzione particolare a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a prodotti o transazioni atti a favorire l'anonimato e che essi adottino le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

SEZIONE 4

Esecuzione da parte di terzi

Articolo 14

Gli Stati membri possono permettere agli enti ed alle persone soggetti alla presente direttiva di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Tuttavia, responsabili finali dell'assolvimento di tali obblighi continuano a essere gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva che ricorrono a terzi.

Articolo 15

1.   Nei casi in cui uno Stato membro permette che si ricorra, quali terzi, a livello nazionale, agli enti creditizi e finanziari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) o 2) situati sul suo territorio, tale Stato membro permette in qualsiasi circostanza agli enti e alle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, situati sul suo territorio, di riconoscere ed accettare, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 14, i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), eseguiti a norma della presente direttiva da un ente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) o 2) in un altro Stato membro - fatta eccezione per gli uffici dei cambiavalute e le imprese di trasferimento di fondi - e che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 16 e 18, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato membro nel quale il cliente viene introdotto.

2.   Nei casi in cui uno Stato membro permette che si faccia ricorso, quali terzi, a livello nazionale, agli uffici dei cambiavalute e alle imprese di trasferimento di fondi di cui all'articolo 3, punto 2), lettera a), situati sul suo territorio, tale Stato membro permette in qualsiasi circostanza a tali uffici dei cambiavalute e imprese di trasferimento di fondi di riconoscere ed accettare, a norma dell'articolo 14, i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), eseguiti a norma della presente direttiva dalla stessa categoria di enti che sono situati sul territorio di un altro Stato membro e che soddisfino i requisiti di cui agli articoli 16 e 18, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato membro nel quale il cliente viene introdotto.

3.   Nei casi in cui uno Stato membro permette che si ricorra, quali terzi, a livello nazionale, alle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b) e c) situate sul suo territorio, tale Stato membro permette in qualsiasi circostanza a tali persone di riconoscere ed accettare, a norma dell'articolo 14, i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), eseguiti a norma della presente direttiva da una persona di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b) e c) che è situata nel territorio di un altro Stato membro e soddisfa i requisiti di cui agli articoli 16 e 18, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato membro nel quale il cliente viene introdotto.

Articolo 16

1.   Ai fini della presente sezione, si intendono per «terzi» gli enti o le persone enumerati nell'articolo 2, o enti e persone equivalenti situati in un paese terzo, che soddisfino le condizioni seguenti:

a)

siano soggetti a registrazione professionale obbligatoria, riconosciuta dalla legge;

b)

applichino misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti conformi o equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva e siano soggetti alla sorveglianza intesa a garantire il rispetto dei requisiti della presente direttiva secondo il capo V, sezione 2, o siano situati in un paese terzo che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva.

2.   Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 17

Quando la Commissione adotta una decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, gli Stati membri vietano agli enti e alle persone che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva di ricorrere a soggetti terzi del paese terzo in questione per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Articolo 18

1.   I terzi mettono immediatamente a disposizione dell'ente o della persona soggetti alla presente direttiva ai quali il cliente viene introdotto le informazioni richieste in virtù degli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

2.   Le copie necessarie dei dati d'identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identità del cliente o del titolare effettivo vengono trasmesse senza ritardo, su richiesta, dal terzo all'ente o alla persona soggetti alla presente direttiva ai quali il cliente viene introdotto.

Articolo 19

La presente sezione non si applica ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nel quadro dei quali il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente devono essere considerati, ai sensi del contratto, parte integrante dell'ente o della persona soggetti alla presente direttiva.

CAPO III

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 20

Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di prestare particolare attenzione a ogni attività che essi considerino particolarmente atta, per sua natura, ad avere una connessione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo e, in particolare, alle operazioni complesse o di importo insolitamente elevato, nonché a tutti gli schemi insoliti di operazione che non hanno uno scopo economico evidente o che non hanno uno scopo chiaramente lecito.

Articolo 21

1.   Ciascuno Stato membro istituisce una UIF per combattere efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo

2.   L'UIF è un'unità nazionale centrale. Essa è incaricata di ricevere (e nella misura consentita di richiedere), di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano un possibile riciclaggio, un possibile finanziamento del terrorismo o che sono richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali. Ad essa vengono fornite le risorse adeguate per espletare i propri compiti.

3.   Gli Stati membri garantiscono che l'UIF abbia accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e investigative necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato.

Articolo 22

1.   Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva e, se del caso, ai loro amministratori e dipendenti di collaborare pienamente:

a)

informando prontamente l'UIF, di propria iniziativa, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

b)

fornendo prontamente all'UIF, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie secondo le procedure di cui alla legislazione vigente.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse all'UIF dello Stato membro nel cui territorio è situato l'ente o la persona che trasmette le informazioni stesse. Tale trasmissione è effettuata di regola dalla persona o dalle persone designate secondo le procedure di cui all'articolo 34.

Articolo 23

1.   In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, nel caso delle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b), gli Stati membri possono designare un idoneo organismo di autoregolamentazione della professione in questione come autorità cui trasmettere le informazioni in prima battuta in luogo dell'UIF. Fatto salvo il paragrafo 2, l'organismo di autoregolamentazione designato trasmette in questi casi le informazioni all'UIF, tempestivamente e senza alcun filtro.

2.   Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare gli obblighi di cui all'articolo 22, paragrafo 1 ai notai, ai liberi professionisti legali, ai revisori dei conti, ai contabili esterni e ai consulenti tributari con riferimento alle informazioni che essi ricevono da, o ottengono su, un loro cliente, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Articolo 24

1.   Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di astenersi dall'eseguire le operazioni che sanno o sospettano abbiano una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo prima di avere completato l'azione necessaria a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a). In conformità della legislazione degli Stati membri, si può impartire l'istruzione di non eseguire l'operazione.

2.   Qualora si sospetti che l'operazione in questione dia luogo a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e detta astensione non sia possibile o possa impedire il perseguimento dei beneficiari di tale operazione, gli enti e le persone di cui trattasi informano l'UIF immediatamente dopo aver eseguito l'operazione in questione.

Articolo 25

1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti di cui all'articolo 37 informino prontamente l'UIF qualora nel corso di ispezioni da esse effettuate presso gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva, oppure in qualsivoglia altro modo, scoprano fatti che potrebbero essere correlati a riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità di vigilanza cui una legge o un regolamento conferisce la facoltà di vigilare sulla borsa, sul mercato dei cambi e sui mercati dei derivati finanziari informino l'UIF qualora vengano a conoscenza di fatti che possano essere correlati a riciclaggio o a finanziamento del terrorismo.

Articolo 26

La comunicazione in buona fede, quale prevista all'articolo 22, paragrafo 1 e all'articolo 23, delle informazioni di cui agli articoli 22 e 23 da parte degli enti o delle persone soggetti alla presente direttiva, ovvero da parte dei loro dipendenti o amministratori, non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e non comporta responsabilità di alcun tipo per gli enti o le persone ovvero per i loro dipendenti o amministratori.

Articolo 27

Gli Stati membri adottano misure appropriate per proteggere da qualsiasi minaccia o atto ostile i dipendenti degli enti o delle persone soggetti alla presente direttiva che segnalano, all'interno dell'impresa o all'UIF, un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

SEZIONE 2

Divieto di comunicazione

Articolo 28

1.   Gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva nonché i loro amministratori e dipendenti non possono comunicare al cliente interessato o a terzi che sono state trasmesse informazioni in applicazione degli articoli 22 e 23 o che è in corso o può essere svolta un'inchiesta in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non comprende la comunicazione alle autorità competenti di cui all'articolo 37, compresi gli organismi di autoregolamentazione, né la comunicazione a fini di accertamento investigativo.

3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra gli enti degli Stati membri o di paesi terzi appartenenti allo stesso gruppo come definito all'articolo 2, punto 12) della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (17), a condizione che rispettino le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

4.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b) di Stati membri o di paesi terzi che impongano obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva, che svolgono la propria attività professionale, in qualità di dipendenti o meno, all'interno di una stessa persona giuridica o di una organizzazione. Ai fini del presente articolo si intende per «organizzazione» la struttura più vasta a cui la persona appartiene e che condivide proprietà, gestione o controllo dell'osservanza delle disposizioni.

5.   Per gli enti o le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2) e punto 3), lettere a) e b) in casi relativi allo stesso cliente e alle stesse operazioni che coinvolgono due o più enti o persone, il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra gli enti o le persone in questione, a condizione che siano situati in uno Stato membro o in un paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva e che siano della stessa categoria professionale e che siano soggetti a obblighi equivalenti in materia di segreto professionale e di protezione dei dati di carattere personale. Le informazioni scambiate sono utilizzate esclusivamente ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

6.   Quando le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b) tentano di dissuadere un cliente dal porre in atto un'attività illegale, non si ha comunicazione ai sensi del paragrafo 1.

7.   Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4 o 5.

Articolo 29

Quando la Commissione adotta una decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, gli Stati membri vietano la comunicazione tra enti e persone soggetti alla presente direttiva e enti e persone dei paesi terzi interessati.

CAPO IV

TENUTA DELLE REGISTRAZIONI E DATI STATISTICI

Articolo 30

Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di conservare i documenti e le informazioni seguenti affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente, in conformità del diritto nazionale:

a)

per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela, la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di almeno cinque anni dalla fine del rapporto d'affari con il loro cliente;

b)

per quanto riguarda i rapporti d'affari e le operazioni, le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari in base al diritto nazionale, per un periodo di almeno cinque anni dall'esecuzione delle operazioni o dalla cessazione del rapporto d'affari.

Articolo 31

1.   Gli Stati membri impongono agli enti creditizi e finanziari soggetti alla presente direttiva di applicare, se del caso, nelle loro succursali e filiali controllate a maggioranza situate in paesi terzi misure quanto meno equivalenti a quelle previste nella presente direttiva per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti.

Quando la legislazione del paese terzo non consente l'applicazione di misure equivalenti, gli Stati membri impongono agli enti creditizi e finanziari interessati di informare le autorità competenti dello Stato membro d'origine.

2.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui la legislazione del paese terzo non consente l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, primo comma, e può essere prevista un'azione coordinata al fine di pervenire ad una soluzione.

3.   Gli Stati membri esigono che, nei casi in cui la legislazione del paese terzo non consenta l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, primo comma, gli enti creditizi e finanziari adottino misure supplementari per far fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 32

Gli Stati membri impongono ai loro enti creditizi e finanziari di disporre di sistemi che consentano loro di rispondere pienamente e rapidamente a qualsiasi domanda di informazioni dell'UIF o di qualsiasi altra autorità, in conformità del loro diritto nazionale, volta a determinare se mantengano o abbiano mantenuto nel corso degli ultimi cinque anni un rapporto d'affari con determinate persone fisiche o giuridiche e quale sia o sia stata la natura di tale rapporto.

Articolo 33

1.   Gli Stati membri assicurano di essere in grado di valutare l'efficacia dei loro sistemi per combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, producendo statistiche complete sulle questioni rilevanti per la misurazione dell'efficacia di tali sistemi.

2.   Tali statistiche riguardano quanto meno il numero di segnalazioni di operazioni sospette presentate all'UIF ed il seguito dato a tali segnalazioni, nonché, su base annuale, il numero di casi investigati, di persone perseguite, di persone condannate per reati connessi al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o confiscati.

3.   Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione di una revisione consolidata delle loro relazioni statistiche.

CAPO V

MISURE DI ESECUZIONE

SEZIONE 1

Procedure interne, formazione e riscontro di informazioni

Articolo 34

1.   Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di introdurre idonee e appropriate politiche e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di casi sospetti, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle pertinenti disposizioni e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

2.   Gli Stati membri impongono agli enti creditizi e finanziari soggetti alla presente direttiva di comunicare le pertinenti linee di condotta e procedure applicabili a succursali e filiali controllate a maggioranza situate in paesi terzi.

Articolo 35

1.   Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di adottare misure adeguate affinché il personale interessato sia a conoscenza delle disposizioni adottate sulla base della presente direttiva.

Dette misure comprendono la partecipazione del personale addetto a specifici programmi di formazione per aiutarli a riconoscere le attività che potrebbero essere connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e per istruirli sul modo di procedere in tali casi.

Quando una delle persone fisiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), svolge la propria attività professionale quale dipendente di una persona giuridica, gli obblighi previsti nella presente sezione si applicano a detta persona giuridica anziché alla persona fisica.

2.   Gli Stati membri assicurano che gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva possano accedere a informazioni aggiornate sulle prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo e sugli indizi che consentono di riconoscere operazioni sospette.

3.   Gli Stati membri assicurano che, ogni qualvolta ciò sia praticabile, venga garantito un riscontro tempestivo sull'efficacia delle segnalazioni di casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e sul seguito dato a tali segnalazioni.

SEZIONE 2

Vigilanza

Articolo 36

1.   Gli Stati membri prevedono che gli uffici di cambio ed i prestatori di servizi relativi a società e trust debbano ottenere un'autorizzazione o essere registrati e che le case da gioco debbano ottenere un'autorizzazione per poter esercitare legalmente la loro attività. Fatta salva la futura normativa comunitaria, gli Stati membri prevedono che le imprese di trasferimento di fondi ottengano un'autorizzazione o siano registrate per poter esercitare legalmente la loro attività.

2.   Gli Stati membri impongono alle autorità competenti di rifiutare l'autorizzazione o la registrazione dei soggetti di cui al paragrafo 1 se non sono convinte della competenza e dell'onorabilità delle persone che dirigono o dirigeranno effettivamente l'attività di tali soggetti o dei loro titolari economici.

Articolo 37

1.   Gli Stati membri impongono alle autorità competenti, almeno di controllare in modo efficace e di adottare le misure necessarie per garantire che gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva ne osservino gli obblighi.

2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di poteri adeguati, compresa la facoltà di esigere la comunicazione di ogni informazione pertinente per il controllo dell'osservanza degli obblighi prescritti e di effettuare verifiche, e siano dotate di risorse adeguate per l'assolvimento delle loro funzioni.

3.   Per quanto concerne gli enti creditizi e finanziari e le case da gioco, le autorità competenti dispongono di poteri di controllo rafforzati, fra cui la facoltà di effettuare ispezioni sul posto.

4.   Per quanto concerne le persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere da a) ad e), gli Stati membri possono consentire che le funzioni di cui al paragrafo 1 siano assolte in base alla valutazione del rischio esistente.

5.   Per quanto concerne le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b), gli Stati membri possono consentire che le funzioni di cui al paragrafo 1 siano assolte da organismi di autoregolamentazione, purché rispettino il paragrafo 2.

SEZIONE 3

Cooperazione

Articolo 38

La Commissione presta l'assistenza necessaria per facilitare il coordinamento nonché lo scambio di informazioni tra le UIF all'interno della Comunità.

SEZIONE 4

Sanzioni

Articolo 39

1.   Gli Stati membri assicurano che le persone fisiche e giuridiche soggette alla presente direttiva possano essere chiamate a rispondere delle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Fatto salvo il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali, gli Stati membri provvedono, conformemente al loro diritto nazionale, affinché possano essere adottate le opportune misure amministrative o possano essere inflitte sanzioni amministrative agli enti creditizi e finanziari che si rendono responsabili di una violazione delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché dette misure e sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.

3.   Per quanto riguarda le persone giuridiche, gli Stati membri assicurano che esse possano almeno essere chiamate a rispondere delle violazioni di cui al paragrafo 1, commesse a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:

a)

sul potere di rappresentanza della persona giuridica,

b)

sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica, oppure

c)

sul potere di esercitare controlli all'interno della persona giuridica.

4.   Oltre ai casi già previsti al paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che la responsabilità delle persone giuridiche possa essere chiamata in causa qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di una persona tra quelle descritte al paragrafo 3 abbia reso possibile la commissione, a vantaggio di una persona giuridica, di una delle violazioni di cui al paragrafo 1 da parte di una persona sottoposta alla sua autorità.

CAPO VI

MISURE DI ATTUAZIONE

Articolo 40

1.   Per tenere conto degli sviluppi tecnici nel settore della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2, le seguenti misure di attuazione:

a)

chiarimento degli aspetti tecnici delle definizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e d), e paragrafi 6,7, 8, 9 e 10;

b)

adozione di criteri tecnici per valutare se determinate situazioni presentino un basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 5;

c)

adozione di criteri tecnici per valutare se determinate situazioni presentino un elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 13;

d)

fissazione di criteri tecnici per valutare se, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, sia giustificato non applicare la presente direttiva a determinate persone fisiche o giuridiche che esercitano un'attività finanziaria in modo occasionale o su scala molto limitata.

2.   In ogni caso, la Commissione adotta le prime misure di attuazione per dare effetto al paragrafo 1, lettere b) e d), entro il 15 giugno 2006.

3.   La Commissione adegua, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2, gli importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera e), all'articolo 7, lettera b), all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 5, lettere a) e d), tenendo conto della normativa comunitaria, degli sviluppi economici e delle modifiche dei parametri internazionali.

4.   Qualora la Commissione rilevi che un paese terzo non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1 o 2, all'articolo 28, paragrafi 3, 4 o 5, o alle misure definite a norma del paragrafo 1, lettera b) del presente articolo o dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) o che la legislazione di tale paese terzo non consente l'applicazione delle misure richieste all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma, essa adotta una decisione di accertamento di tale situazione, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 41

1.   La Commissione è assistita da un comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, in seguito denominato «il comitato».

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa e a condizione che le misure di esecuzione adottate secondo la presente procedura non modifichino le disposizioni fondamentali della presente direttiva.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

4.   Fatte salve le misure di attuazione già adottate, l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda l'adozione di norme tecniche e decisioni secondo la procedura di cui al paragrafo 2 è sospesa per quattro anni successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rinnovare le disposizioni in questione secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato e, a tal fine, rivederle prima della scadenza del periodo di quattro anni.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42

La Commissione elabora entro il 15 dicembre 2009, e in seguito almeno ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio. Per la prima di queste relazioni, la Commissione inserisce un esame specifico del trattamento di avvocati ed altri liberi professionisti legali.

Articolo 43

Entro il 15 dicembre 2010, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sulle percentuali di soglia di cui all'articolo 3, punto 6), prestando particolare attenzione all'opportunità e alle conseguenze possibili di una riduzione dal 25 % al 20 % della percentuale di cui all'articolo 3, punto 6), lettera a), punto i), e lettera b), punti i) e iii). Sulla base della relazione la Commissione può sottoporre una proposta di modifiche della presente direttiva.

Articolo 44

La direttiva 91/308/CEE è abrogata.

I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato.

Articolo 45

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 dicembre 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 46

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 47

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 26 ottobre 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

D. ALEXANDER


(1)  Parere dell'11 maggio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 40 del 17.2.2005, pag. 9.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 26 maggio 2005 (non ancora pubblicato della Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 settembre 2005.

(4)  GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76).

(5)  GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1.

(6)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(7)  GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4.

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9)  GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

(10)  GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

(11)  GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE.

(12)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(13)  GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.

(14)  GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.

(15)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

(16)  GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39.

(17)  GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.


ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Presente direttiva

Direttiva 91/308/CEE

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, lettera C)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 1, lettera C), primo trattino

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 1, lettera C), secondo trattino

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 1, lettera C), terzo trattino

Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 1, lettera C), quarto trattino

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, lettera C), terzo comma

Articolo 1, paragrafo 4

 

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 1, lettera C), secondo comma

Articolo 2, paragrafo 1, punto 1)

Articolo 2 bis, punto 1)

Articolo 2, paragrafo 1, punto 2)

Articolo 2 bis, punto 2)

Articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b),d), e), f)

Articolo 2 bis, punti da 3) a 7)

Articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera c)

 

Articolo 2, paragrafo 2

 

Articolo 3, punto 1)

Articolo 1, lettera A)

Articolo 3, punto 2), lettera a)

Articolo 1, lettera B)

Articolo 3, punto 2), lettera b)

Articolo 1, lettera B), punto 2)

Articolo 3, punto 2), lettera c)

Articolo 1, lettera B), punto 3)

Articolo 3, punto 2), lettera d)

Articolo 1, lettera B), punto 4)

Articolo 3, punto 2), lettera e)

 

Articolo 3, punto 2, lettera f)

Articolo 1, lettera B), punto 2

Articolo 3, punto 3)

Articolo 1, lettera D)

Articolo 3, punto 4)

Articolo 1, lettera E), primo comma

Articolo 3, punto 5)

Articolo 1, lettera E), secondo comma

Articolo 3, punto 5), lettera a)

 

Articolo 3, punto 5), lettera b)

Articolo 1, lettera E), secondo comma, primo trattino

Articolo 3, punto 5), lettera c)

Articolo 1, lettera E), secondo comma, secondo trattino

Articolo 3, punto 5), lettera d)

Articolo 1, lettera E), secondo comma, terzo trattino

Articolo 3, punto 5), lettera e)

Articolo 1, lettera E), secondo comma, quarto trattino

Articolo 3, punto 5), lettera f)

Articolo 1, lettera E), secondo comma, quinto trattino e terzo comma

Articolo 3, punto 6)

 

Articolo 3, punto 7)

 

Articolo 3, punto 8)

 

Articolo 3, punto 9)

 

Articolo 3, punto 10)

 

Articolo 4

Articolo 12

Articolo 5

Articolo 15

Articolo 6

 

Articolo 7, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 7, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 7, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 8

Articolo 7, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1, lettere da b) a d)

 

Articolo 8, paragrafo 2

 

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafi da 2 a 6

 

Articolo 10

Articolo 3, paragrafi 5 e 6

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 9

Articolo 11, paragrafo 2

 

Articolo 11, paragrafi 3 e 4

 

Articolo 11, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 5, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 5, lettera d)

 

Articolo 12

 

Articolo 13, paragrafi 1 e 2

Articolo 3, paragrafi 10 e 11

Articolo 13, paragrafi da 3 a 5

 

Articolo 13, paragrafo 6

Articolo 5

Articolo 14

 

Articolo 15

 

Articolo 16

 

Articolo 17

 

Articolo 18

 

Articolo 19

 

Articolo 20

Articolo 5

Articolo 21

 

Articolo 22

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 23

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 24

Articolo 7

Articolo 25

Articolo 10

Articolo 26

Articolo 9

Articolo 27

 

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 28, paragrafi da 2 a 7

 

Articolo 29

 

Articolo 30, lettera a)

Articolo 4, primo trattino

Articolo 30, lettera b)

Articolo 4, secondo trattino

Articolo 31

 

Articolo 32

 

Articolo 33

 

Articolo 34, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1, lettera a);

Articolo 34, paragrafo 2

 

Articolo 35, paragrafo 1, primo comma

Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), prima frase

Articolo 35, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), seconda frase

Articolo 35, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 35, paragrafo 2

 

Articolo 35, paragrafo 3

 

Articolo 36

 

Articolo 37

 

Articolo 38

 

Articolo 39, paragrafo 1

Articolo 14

Articolo 39, paragrafi da 2 a 4

 

Articolo 40

 

Articolo 41

 

Articolo 42

Articolo 17

Articolo 43

 

Articolo 44

 

Articolo 45

Articolo 16

Articolo 46

Articolo 16


25.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/37


DIRETTIVA 2005/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2005

relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Negli ultimi anni sono stati impiegati sempre più sistemi che offrono ulteriore protezione frontale ai veicoli a motore. Taluni fra tali sistemi costituiscono un pericolo per la sicurezza dei pedoni e di altri utenti della strada in caso di urto con un veicolo a motore. Si devono quindi adottare provvedimenti volti a proteggere le persone da tali pericoli.

(2)

I sistemi di protezione frontale possono essere forniti come attrezzatura installata durante la costruzione del veicolo oppure come entità tecnica. Le prescrizioni tecniche per l'omologazione dei veicoli a motore relative ai sistemi di protezione frontale installati sui veicoli dovrebbero essere armonizzate per impedire che negli Stati membri siano adottate prescrizioni divergenti e per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno. Per gli stessi motivi è necessario armonizzare altresì le prescrizioni tecniche per l'omologazione dei sistemi di protezione frontale costituiti da entità tecniche ai sensi della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3).

(3)

È necessario controllare l'uso dei sistemi di protezione frontale e stabilire le prescrizioni relative alle prove, alla costruzione e all'installazione cui devono rispondere i sistemi di protezione frontale, siano essi forniti come equipaggiamento originale del veicolo o commercializzati come entità tecniche. Le prove dovrebbero esigere che i sistemi di protezione frontale siano progettati in modo tale da migliorare la sicurezza dei pedoni e ridurre il numero delle lesioni.

(4)

Tali prescrizioni dovrebbero essere considerate anche nel contesto della protezione dei pedoni e di altri utenti della strada vulnerabili e con riferimento alla direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima e in caso di urto con un veicolo a motore (4). La presente direttiva dovrebbe essere rivista alla luce della futura ricerca e dell'esperienza acquisita nel primo quadriennio della sua applicazione.

(5)

La presente direttiva è una delle direttive particolari nell'ambito della procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 70/156/CEE.

(6)

La Commissione dovrebbe verificare l'impatto della presente direttiva e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio. Ove lo ritenga necessario ai fini di un ulteriore miglioramento della protezione dei pedoni, la Commissione dovrebbe formulare proposte di modifica della presente direttiva tenendo conto del progresso tecnico.

(7)

Si riconosce tuttavia che taluni veicoli rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva, sui quali possono essere montati sistemi di protezione frontale, non saranno soggetti alla direttiva 2003/102/CE. Si ritiene che per tali veicoli i requisiti della prova d'urto della coscia potrebbero risultare tecnicamente inapplicabili. Onde promuovere un rafforzamento della sicurezza per i pedoni, potrebbe essere necessario prevedere requisiti alternativi per la prova d'urto della coscia, da effettuare unicamente su tale categoria di veicoli, assicurando nel contempo che il montaggio di un qualsiasi sistema di protezione frontale non accresca il rischio di ferite agli arti inferiori per i pedoni o gli altri utenti vulnerabili della strada.

(8)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva e il suo adattamento al progresso tecnico e scientifico sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(9)

Poiché lo scopo della presente direttiva, vale a dire promuovere la sicurezza dei pedoni e degli altri utenti vulnerabili della strada stabilendo requisiti tecnici per l'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di protezione frontale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(10)

La presente direttiva è parte del programma d'azione europeo per la sicurezza stradale e può essere corredata di misure nazionali volte a proibire o limitare l'impiego di sistemi di protezione frontale già sul mercato prima della sua entrata in vigore.

(11)

La direttiva 70/156/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

Scopo della presente direttiva è il miglioramento della sicurezza dei pedoni e dei veicoli attraverso misure passive. Essa stabilisce prescrizioni tecniche per l'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di protezione frontale forniti come equipaggiamento originale del veicolo oppure come entità tecniche separate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni e le definizioni di cui all'allegato I, paragrafo 1:

1)

«veicolo», qualsiasi veicolo a motore della categoria M1 ai sensi dell'articolo 2 e dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE, di massa totale autorizzata non superiore a 3,5 tonnellate, e qualsiasi veicolo a motore della categoria N1 ai sensi dell'articolo 2 e dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE;

2)

«entità tecnica separata», un'entità tecnica separata ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE, destinato all'installazione o all'uso su uno o più tipi di veicoli.

Articolo 3

Prescrizioni relative all'omologazione

1.   A partire dal 25 agosto 2006, riguardo ai nuovi tipi di veicoli che sono provvisti di sistemi di protezione frontale rispondenti alle prescrizioni dell'allegato I e dell'allegato II, gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti i sistemi di protezione frontale:

a)

negare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale;

b)

vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione.

2.   A partire dal 25 agosto 2006, riguardo ai nuovi tipi di sistemi di protezione frontale resi disponibili come entità tecnica separata e che rispondano alle prescrizioni dell'allegato I e dell'allegato II, gli Stati membri non possono:

a)

negare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale;

b)

vietare la vendita o la messa in circolazione.

3.   A partire dal 25 novembre 2006 riguardo ai nuovi tipi di veicoli provvisti di sistemi di protezione frontale o ai nuovi tipi di sistemi di protezione frontale resi disponibili come entità tecnica separata che non rispondano alle prescrizioni degli allegati I e II, gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale.

4.   A partire dal 25 maggio 2007, riguardo ai veicoli non rispondenti alle prescrizioni dell'allegato I e dell'allegato II, gli Stati membri, per motivi riguardanti i sistemi di protezione frontale:

a)

considerano non più validi, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi ai sensi della medesima direttiva;

b)

vietano l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità ai sensi della direttiva 70/156/CEE.

5.   A partire dal 25 maggio 2007, le prescrizioni degli allegati I e II relative ai sistemi di protezione frontale forniti come entità tecniche separate si applicano ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 4

Misure di applicazione e modifiche

1.   Le prescrizioni tecniche dettagliate da osservare nelle prove di cui al punto 3 dell'allegato I sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE.

2.   Le modificazioni necessarie per adeguare la presente direttiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 5

Revisione

Entro il 25 agosto 2010, alla luce dei progressi tecnici e dell'esperienza acquisita, la Commissione rivede le disposizioni tecniche della presente direttiva e, in particolare, le condizioni che richiedono la prova d'urto della coscia contro il sistema di protezione frontale, l'inserimento della prova d'urto della testa di un adulto contro il sistema di protezione frontale e le specifiche della prova d'urto della testa di un bambino contro il sistema di protezione frontale. I risultati di questa revisione saranno oggetto di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, a seguito di tale revisione si ritenesse opportuno adeguare le disposizioni tecniche della presente direttiva, tale adeguamento è effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 6

Modifiche della direttiva 70/156/CEE

Gli allegati I, III, IV e XI della direttiva 70/156/CEE sono modificati a norma dell'allegato III della presente direttiva.

Articolo 7

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 25 agosto 2006, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 25 agosto 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

Entità tecniche separate

La presente direttiva non pregiudica la facoltà di uno Stato membro di vietare o limitare l'impiego dei sistemi di protezione frontale commercializzati come entità tecniche separate prima dell'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 26 ottobre 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

D. ALEXANDER


(1)  GU C 112 del 30.4.2004, pag. 18.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 26 maggio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 ottobre 2005.

(3)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/49/CE della Commissione (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 12).

(4)  GU L 321 del 6.12.2003, pag. 15.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I

Disposizioni tecniche

ALLEGATO II

Disposizioni amministrative relative all'omologazione:

Appendice 1:

Scheda informativa (veicolo)

Appendice 2:

Scheda informativa (entità tecnica separata)

Appendice 3:

Certificato di omologazione CE (veicolo)

Appendice 4:

Certificato di omologazione CE (entità tecnica separata)

Appendice 5:

Esempio di marchio di omologazione CE

ALLEGATO III

Modifiche della direttiva 70/156/CEE

ALLEGATO I

NORME TECNICHE

1.   DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva i seguenti termini sono così definiti.

1.1.

Per «tipo di veicolo» s'intende una categoria di veicoli a motore i cui elementi essenziali sottoindicati, situati anteriormente ai montanti A:

a)

la struttura,

b)

le principali dimensioni,

c)

i materiali delle superfici esterne del veicolo,

d)

il montaggio dei componenti (esterni o interni),

e)

il metodo di fissazione del sistema di protezione frontale,

non differiscono, nella misura in cui si può considerare che essi incidono sulla validità dei risultati delle prove d'impatto prescritte dalla presente direttiva.

Per considerare i sistemi di protezione frontale al fine di omologarli come entità tecniche separate è possibile interpretare ogni riferimento al veicolo come fatto alla struttura sulla quale viene installato il sistema durante le prove e che deve rappresentare le dimensioni frontali esterne del tipo di veicolo per cui il sistema deve essere omologato.

1.2.

Per «normale assetto di marcia» s'intende l'assetto del veicolo in ordine di marcia, posizionato al suolo, con i pneumatici gonfiati alla pressione raccomandata, le ruote anteriori in posizione diritta, tutti i fluidi necessari per il funzionamento del veicolo al livello massimo, tutta l'attrezzatura normalmente fornita dal costruttore, una massa di 75 kg posta sul sedile del conducente e una massa di 75 kg posta sul sedile passeggeri anteriore e le sospensioni regolate per una velocità di marcia di 40 km/h o di 35 km/h nelle normali condizioni di marcia indicate dal costruttore (specialmente per veicoli muniti di sospensioni attive o di dispositivo di stabilizzazione automatica).

1.3.

Per «superficie esterna» s'intende l'esterno del veicolo, anteriormente ai montanti A, compresi il cofano, i parafanghi, i dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa e gli elementi di rinforzo evidenti.

1.4.

Per «raggio di curvatura» s'intende il raggio dell'arco di cerchio che più si avvicina alla forma arrotondata della parte in questione.

1.5.

Per «estremità della larghezza fuori tutto» del veicolo s'intende, in relazione ai lati del veicolo, il piano parallelo al piano longitudinale medio del veicolo che coincide con la sua estremità laterale e, in relazione alle estremità anteriori e posteriori del veicolo, il piano perpendicolare trasversale del veicolo che coincide con le sue estremità anteriori e posteriori, senza tenere conto della sporgenza:

a)

dei pneumatici in prossimità del loro punto di contatto con il suolo e degli attacchi per i misuratori di pressione dei pneumatici;

b)

degli eventuali dispositivi antislittamento montati sulle ruote;

c)

degli specchi retrovisori;

d)

degli indicatori laterali di direzione, delle luci di ingombro, delle luci di posizione anteriori e posteriori e delle luci di stazionamento;

e)

rispetto alle estremità anteriore e posteriore, di parti montate sui paraurti, del gancio di traino e del tubo di scappamento.

1.6.

Per «paraurti» s'intende la sezione inferiore della parte anteriore esterna del veicolo così come omologato. Comprende tutte le strutture volte a proteggere il veicolo in caso di scontro frontale a basse velocità con un altro veicolo, nonché i relativi elementi accessori. Non comprende le strutture montate sul veicolo successivamente all'omologazione e intese a garantire allo stesso una protezione supplementare.

1.7.

Per «sistema di protezione frontale» s'intende una o più strutture separate, ad esempio un paraurti tubolare rigido, o un paraurti aggiuntivo, fissato sopra e/o sotto il paraurti originale e inteso a proteggere la superficie esterna del veicolo da danni derivanti dall'urto. Le strutture la cui massa è inferiore a 0,5 kg e destinate unicamente alla protezione delle luci sono escluse dalla presente definizione.

1.8.

Per «linea di riferimento del bordo anteriore del cofano» s'intende il tracciato geometrico dei punti di contatto tra un regolo lungo 1 000 mm e la superficie anteriore del cofano quando il regolo, tenuto parallelo al piano verticale longitudinale della vettura e inclinato all'indietro di 50o, con l'estremità inferiore a 600 mm dal suolo, viene traslato lateralmente lungo il bordo anteriore del cofano restando a contatto con questo. Per i veicoli in cui la superficie superiore del cofano è praticamente inclinata di 50o e perciò forma un contatto continuo o multiplo anziché puntiforme con il regolo, la linea di riferimento è determinata con il regolo inclinato all'indietro di 40o. Se la forma del veicolo è tale che l'estremità inferiore del regolo è la prima a venire a contatto con il cofano, tale punto di contatto costituisce la linea di riferimento del bordo anteriore del cofano in quella posizione laterale. Se la forma del veicolo è tale che l'estremità superiore del regolo è la prima a venire a contatto con il cofano, la linea di riferimento del bordo anteriore del cofano è data dal tracciato geometrico della distanza di inviluppo di 1 000 mm definita al punto 1.13, in quella posizione laterale. Anche il bordo superiore del cofano è considerato il bordo anteriore ai fini della presente decisione, se viene a contatto con il regolo durante questa misurazione.

1.9.

Per «linea di riferimento superiore del sistema di protezione frontale» s'intende il limite superiore dei punti significativi di contatto tra il pedone e il sistema di protezione frontale o del veicolo. È data dal tracciato geometrico dei punti di contatto superiori tra un regolo lungo 700 mm e il sistema di protezione frontale o la parte anteriore del veicolo (qualunque sia la parte toccata), quando il regolo, tenuto parallelo al piano verticale longitudinale del veicolo e inclinato all'indietro di 20o viene traslato lateralmente lungo il frontale della vettura, restando a contatto con il suolo e con la superficie del sistema di protezione frontale o del veicolo.

1.10.

Per «linea di riferimento inferiore del sistema di protezione frontale» s'intende il limite inferiore dei punti significativi di contatto tra il pedone e il veicolo. È data dal tracciato geometrico dei punti di contatto inferiori tra un regolo lungo 700 mm e il sistema di protezione frontale, quando il regolo, tenuto parallelo al piano verticale longitudinale del veicolo e inclinato in avanti di 25o viene traslato lateralmente lungo il frontale della vettura, restando a contatto con il suolo e con la superficie del sistema di protezione frontale o del veicolo.

1.11.

Per «altezza superiore del sistema di protezione frontale» s'intende la distanza verticale dal suolo della linea di riferimento superiore del sistema di protezione frontale definita dal punto 1.9 con il veicolo in assetto normale di marcia.

1.12.

Per «altezza inferiore del sistema di protezione frontale» s'intende la distanza verticale dal suolo della linea di riferimento inferiore del sistema di protezione frontale definita dal punto 1.10 con il veicolo in assetto normale di marcia.

1.13.

Per «lunghezza sviluppata a 1 000 mm» s'intende il tracciato geometrico descritto sulla superficie frontale superiore da una estremità di un nastro flessibile lungo 1 000 mm, quando questo viene tenuto su un piano verticale parallelo all'asse del veicolo e traslato lateralmente lungo il frontale del paraurti del cofano e il sistema di protezione frontale. Durante l'operazione, il nastro è teso e una delle sue estremità viene mantenuta a contatto con il suolo, in posizione verticale sotto la superficie anteriore del paraurti, mentre l'altra viene mantenuta a contatto con la superficie frontale superiore. Il veicolo è posizionato nel normale assetto di marcia.

1.14.

Per «linea di riferimento del bordo anteriore del sistema di protezione frontale» s'intende il tracciato geometrico dei punti di contatto tra un regolo lungo 1 000 mm e la superficie frontale del sistema di protezione frontale, quando il regolo, tenuto parallelo al piano verticale longitudinale del veicolo e inclinato all'indietro di 50o è traslato lateralmente e a contatto con il bordo anteriore del sistema di protezione frontale. Per i veicoli in cui la superficie superiore del sistema di protezione frontale è inclinata di 50o, cosicché il regolo traccia un contatto continuo o contatti multipli, piuttosto che un contatto puntuale, si determina la linea di riferimento con il regolo inclinato all'indietro di 40o.

1.15.

Il «criterio di prestazione della testa (HPC)» va calcolato secondo la formula:

Image

dove «a» è l'accelerazione risultante nel centro di gravità della testa (in m/s2, quale multiplo di «g», registrata in funzione del tempo e filtrata nella classe di frequenza del canale (CFC) di 1 000 Hz; «t1» e «t2» definiscono l'inizio e la fine del periodo di registrazione per il quale il valore di HPC raggiunge il massimo tra il primo e l'ultimo istante di contatto. Per calcolare il valore massimo, si trascurano i valori di HPC per i quali l'intervallo di tempo (t1 — t2) è superiore a 15 ms.

2.   DISPOSIZIONI DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE

2.1.

Sistemi di protezione frontale

I requisiti seguenti si applicano ai sistemi di protezione frontale forniti già montati su veicoli nuovi e ai sistemi di protezione frontali forniti come entità tecniche separate da installare su determinati veicoli.

Tuttavia, con il consenso della competente autorità che rilascia l'omologazione, si può ritenere di aver ottemperato totalmente o parzialmente ai requisiti di cui al punto 3 mediante qualsiasi test equivalente effettuato sul sistema di protezione frontale secondo i termini di un'altra direttiva in materia di omologazione.

2.1.1.

Gli elementi costitutivi dei sistemi di protezione frontale devono essere progettati in modo che tutte le superfici rigide che possono entrare in contatto con una sfera di 100 mm abbiano un raggio di curvatura minimo di 5 mm.

2.1.2.

La massa totale del sistema di protezione frontale, inclusi i supporti e gli elementi di fissaggio, non deve superare l'1,2 % della massa del veicolo per il quale è progettato, rispettando un limite massimo di 18 kg.

2.1.3.

L'altezza del sistema di protezione frontale, montato sul veicolo, non deve in alcun punto superare di oltre 50 mm la linea di riferimento del bordo anteriore del cofano, definita nel punto 1.8, misurata sul piano verticale longitudinale del veicolo in quel punto.

2.1.4.

Il sistema di protezione frontale non deve far aumentare la larghezza del veicolo sul quale è installato. Se la larghezza totale del sistema di protezione frontale supera il 75 % della larghezza del veicolo, le estremità del sistema vanno curvate verso la superficie esterna al fine di ridurre i rischi di collisione. Questa prescrizione è considerata rispettata se il sistema di protezione frontale è incassato o integrato nella carrozzeria oppure se l'estremità del sistema è curvata in modo da non poter entrare in contatto con una sfera di 100 mm di diametro e lo spazio tra l'estremità del sistema e la carrozzeria circostante non supera 20 mm.

2.1.5.

Fermo restando il punto 2.1.4, lo spazio tra i componenti del sistema di protezione frontale e la superficie esterna sottostante non deve superare 80 mm. Sono ignorate eventuali discontinuità locali nel profilo generale della carrozzeria sottostante (ad esempio aperture delle griglie, prese d'aria, ecc.).

2.1.6.

In qualsiasi punto della larghezza del veicolo, al fine di preservare i vantaggi del paraurti del veicolo, la distanza longitudinale tra la parte più avanzata del paraurti e la parte più avanzata del sistema di protezione frontale non deve superare 50 mm.

2.1.7.

Il sistema di protezione frontale non deve ridurre in modo significativo l'efficacia del paraurti. Questa prescrizione viene considerata rispettata se al massimo due componenti verticali e nessun componente orizzontale del sistema di protezione frontale si sovrappongono al paraurti.

2.1.8.

Il sistema di protezione frontale non deve essere inclinato in avanti rispetto alla verticale. Le estremità superiori del sistema di protezione frontale non devono estendersi verso l'alto o all'indietro (verso il parabrezza) di oltre 50 mm dalla linea di riferimento del bordo anteriore del cofano del veicolo, come definita nel punto 1.8, sul veicolo privo di sistema di protezione frontale. Ogni punto di misurazione viene effettuato sul piano verticale longitudinale del veicolo attraverso quel punto.

2.1.9.

Installando il sistema di protezione frontale bisogna comunque conformarsi alle prescrizioni delle altre direttive sull'omologazione dei veicoli.

2.2.

I sistemi di protezione frontale in quanto entità tecniche non possono essere distribuiti, messi in vendita o venduti privi di un elenco dei tipi di veicolo per i quali il sistema di protezione frontale è omologato e privi di chiare istruzioni per il montaggio. Le istruzioni per il montaggio devono contenere disposizioni specifiche per l'installazione comprese le modalità di fissaggio per i veicoli per i quali l'entità è stata omologata e tali da consentire il montaggio dei componenti su tali veicoli in modo conforme alle disposizioni pertinenti del punto 2.1.

3.   PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE PROVE

3.1.

Per essere autorizzati, i sistemi di protezione frontale devono superare le prove seguenti:

3.1.1.

Urto della gamba contro il sistema di protezione frontale. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h. L'angolo massimo di flessione dinamica del ginocchio è di 21o, la deformazione massima di rottura dinamica del ginocchio è di 6,0 mm e l'accelerazione misurata in corrispondenza della testa della tibia non è superiore a 200 g.

3.1.1.1.

Ciononostante, per quanto riguarda i sistemi di protezione frontale approvati come entità tecniche separate per uso esclusivo su veicoli specifici con una massa totale autorizzata non superiore a 2,5 tonnellate che sono stati omologati anteriormente al 1o ottobre 2005, o veicoli con una massa totale autorizzata superiore a 2,5 tonnellate, le disposizioni di cui al punto 3.1.1 possono essere sostituite dalle disposizioni dei punti 3.1.1.1.1 o 3.1.1.1.2.

3.1.1.1.1.

La prova è effettuata a una velocità d'urto di 40 km/h. L'angolo massimo di flessione dinamica del ginocchio è di 26o, la deformazione massima di rottura dinamica del ginocchio è di 7,5 mm e l'accelerazione misurata in corrispondenza della tibia non è superiore a 250 g.

3.1.1.1.2.

Le prove sono effettuate su veicoli dotati di sistema di protezione frontale e senza sistema di protezione frontale a una velocità d'urto di 40 km/h. Le due prove sono effettuate in località equivalenti come concordato con l'autorità responsabile delle prove. Vengono registrati i valori per l'angolo massimo di flessione dinamica del ginocchio, la deformazione massima di rottura dinamica del ginocchio e l'accelerazione misurata in corrispondenza della testa della tibia. In ogni caso, il valore registrato per il veicolo dotato di sistema di protezione frontale non supera il 90 % del valore registrato per il veicolo senza sistema di protezione frontale.

3.1.1.2.

Qualora l'altezza inferiore del sistema di protezione frontale superi i 500 mm, tale prova deve essere sostituita con la prova d'urto della coscia contro il sistema di protezione frontale, come specificato nel punto 3.1.2.

3.1.2.

Urto della coscia contro il sistema di protezione frontale. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h. La somma istantanea delle forze d'urto rispetto al tempo non è superiore a 7,5 kN ed il momento flettente sul dispositivo di simulazione non è superiore a 510 Nm.

La prova d'urto della coscia contro il sistema di protezione frontale «paraurti» va effettuata se l'altezza inferiore del sistema di protezione frontale «paraurti» in posizione di prova è superiore a 500 mm.

3.1.2.1.

Ciononostante, in relazione ai sistemi di protezione frontale approvati come entità tecniche separate da utilizzare solamente su determinati veicoli con una massa totale autorizzata non superiore a 2,5 tonnellate che sono stati omologati anteriormente al 1o ottobre 2005 o su veicoli con una massa totale autorizzata superiore a 2,5 tonnellate, le disposizioni del punto 3.1.2. possono essere sostituite dalle disposizioni dei punti 3.1.2.1.1 o 3.1.2.1.2.

3.1.2.1.1.

La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h. La somma istantanea delle forze d'urto rispetto al tempo non è superiore a 9,4 kN e il momento flettente sul dispositivo di simulazione non è superiore a 640 Nm.

3.1.2.1.2.

Le prove sono effettuate su veicoli dotati di sistema di protezione frontale e senza sistema di protezione frontale a una velocità d'urto di 40 km/h. Le due prove sono effettuate in località equivalenti come concordato con l'autorità responsabile delle prove. Vengono registrati i valori per la somma istantanea delle forze d'urto e il momento flettente sul dispositivo di simulazione. In ciascun caso il valore registrato per il veicolo dotato di sistema di protezione frontale non supera il 90 % del valore registrato per il veicolo senza sistema di protezione frontale.

3.1.2.2.

Qualora l'altezza inferiore del sistema di protezione frontale sia inferiore a 500 mm, tale prova non è richiesta.

3.1.3.

Urto della coscia contro il bordo anteriore del sistema di protezione frontale. La prova è effettuata ad una velocità massima d'urto di 40 km/h. La somma istantanea delle forze d'urto rispetto al tempo, alla parte superiore e inferiore del dispositivo di simulazione, non dovrebbe essere superiore ad un possibile obiettivo di 5,0 kN ed il momento flettente sul dispositivo di simulazione non dovrebbe essere superiore ad un possibile obiettivo di 300 Nm. Entrambi i risultati sono registrati esclusivamente a scopo di monitoraggio.

3.1.4.

Urto della testa di bambino/giovane adulto contro il sistema di protezione frontale. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 35 km/h utilizzando un dispositivo d'urto della testa di 3,5 kg. per un bambino/giovane adulto. Il criterio di prestazione della testa (HPC), ottenuto dalla risultante delle serie temporali dell'accelerometro, conformemente al punto 1.15, non è mai superiore a 1 000.

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE

1.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE

1.1.

Domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo in riferimento al suo equipaggiamento con un sistema di protezione frontale

1.1.1.

L'appendice 1 contiene un modello della scheda informativa richiesta a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE.

1.1.2.

Un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare, equipaggiato con un sistema di protezione frontale, va presentato al servizio tecnico responsabile dell'omologazione. Su richiesta del servizio tecnico vanno presentati anche determinati componenti o campioni dei materiali utilizzati.

1.2.

Domanda di omologazione CE per i sistemi di protezione frontale considerati entità tecniche separate

1.2.1.

L'appendice 2 contiene un modello della scheda informativa richiesta a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.

1.2.2.

Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato un campione del tipo di sistema di protezione frontale da omologare. Il servizio può richiedere altri campioni, qualora lo ritenga necessario. Sui campioni deve essere apposta una marcatura chiara e indelebile recante il nome commerciale o il marchio del richiedente e la descrizione del tipo. Vanno adottate disposizioni per rendere successivamente obbligatoria l'apposizione del marchio di omologazione CE.

2.   RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

2.1.

I modelli dei certificati di omologazione CE a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE sono contenuti:

a)

nell'appendice 3 per le domande di cui al punto 1.1;

b)

nell'appendice 4 per le domande di cui al punto 1.2.

3.   MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE

3.1.

Ogni sistema di protezione frontale conforme al tipo omologato in applicazione della presente direttiva deve essere provvisto del marchio di omologazione CE.

3.2.

Tale marchio è costituito:

3.2.1.

da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera «e» seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1

per la Germania

2

per la Francia

3

per l'Italia

4

per i Paesi Bassi

5

per la Svezia

6

per il Belgio

9

per la Spagna

11

per il Regno Unito

12

per l'Austria

13

per il Lussemburgo

17

per la Finlandia

18

per la Danimarca

21

per il Portogallo

23

per la Grecia

IRL

per l'Irlanda

49

per Cipro

8

per la Repubblica ceca

29

per l'Estonia

7

per l'Ungheria

32

per la Lettonia

36

per la Lituania

50

per Malta

20

per la Polonia

27

per la Repubblica slovacca

26

per la Slovenia

3.2.2.

In prossimità del rettangolo va apposto il «numero dell'omologazione di base» definito nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto dalle due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo della direttiva alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Per la presente direttiva il numero progressivo è 01.

Un asterisco inserito dopo il numero progressivo sta a indicare che il sistema di protezione frontale è stato omologato nel quadro della valutazione prevista dal punto 3.1.1.1 o dal punto 3.1.2.1 dell'allegato I per la prova d'urto della gamba. Se l'autorità che rilascia l'omologazione non riconosce tale valutazione, l'asterisco è sostituito da uno spazio.

3.3.

Il marchio di omologazione CE deve essere apposto sul dispositivo di protezione frontale in modo da essere chiaramente leggibile e indelebile anche quando il dispositivo è montato su un veicolo.

3.4.

Un esempio del marchio di omologazione CE figura nell'appendice 5.

Appendice 1

SCHEDA INFORMATIVA N. ...

in conformità dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda i sistemi di protezione frontale

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche separate includano materiali speciali, devono essere fornite informazioni sulle loro prestazioni.

0.   GENERALITÀ

0.1.

Marca (denominazione commerciale del fabbricante):

0.2.

Tipo e designazione/i commerciale/i generale/i:

0.3.

Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:

0.3.1.

Posizione dell'indicazione:

0.4.

Categoria del veicolo:

0.5.

Nome e indirizzo del costruttore:

0.8.

Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

1.   CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1.

Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

2.   MASSE E DIMENSIONI (in kg e mm)

2.8.

Massa totale a carico tecnicamente ammissibile, dichiarata dal costruttore (max. e min.):

2.8.1.

Distribuzione della massa tra gli assi (max. e min.):

9.   CARROZZERIA

9.1.

Tipo di carrozzeria:

9.[11].

Sistema di protezione frontale

9.[11].1

. Piani generali (disegni o fotografie) indicanti la posizione ed il fissaggio dei sistemi di protezione frontali:

9.[11].2.

Disegni e/o fotografie, se del caso, di prese d'aria, calandra radiatore, motivi ornamentali, stemmi, emblemi e rientranze, nonché di qualsiasi altra sporgenza esterna o parte della superficie esterna che si possa considerare essenziale (ad esempio dispositivi di illuminazione). Se le parti sopraelencate non sono essenziali, possono essere sostituite, a fini di documentazione, da fotografie corredate se necessario dalle dimensioni e/o una descrizione:

9.[11].3.

Informazioni complete e dettagliate degli elementi di fissaggio necessari, istruzioni complete, comprendenti le coppie da rispettare per il montaggio.

9.[11].4.

Disegno dei paraurti:

9.[11].5.

Disegno della linea di base all'estremità anteriore del veicolo:

Data:

Appendice 2

SCHEDA INFORMATIVA N. ...

relativa all'omologazione CE di sistemi di protezione frontale quali entità tecniche separate (2005/66/CE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano materiali speciali, devono essere fornite informazioni sulle loro prestazioni.

0.   GENERALITÀ

0.1.

Marca (denominazione commerciale del fabbricante):

0.2.

Tipo e designazione/i commerciale/i generale/i:

0.5.

Nome e indirizzo del costruttore:

0.7.

Posizione e metodo di apposizione del marchio di omologazione CE:

1.   DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

1.1.

Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni):

1.2.

Istruzioni per l'assemblaggio ed il montaggio, incluse le coppie da rispettare:

1.3.

Elenco dei tipi di veicoli sui quali può essere installato:

1.4.

Eventuali limitazioni d'impiego e condizioni di montaggio:

Appendice 3

(MODELLO)

[formato massimo: A4 (210 x 297 mm)]

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

TIMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE

Comunicazione riguardante:

omologazione,

estensione dell'omologazione,

rifiuto dell'omologazione,

revoca dell'omologazione,

di un tipo di veicolo provvisto di un sistema di protezione frontale ai sensi della direttiva 2005/66/CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

0.1.

Marca (denominazione commerciale del fabbricante):

0.2.

Tipo e designazione/i commerciale/i generale/i:

0.3.

Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:

0.3.1.

Posizione dell'indicazione:

0.4.

Categoria del veicolo:

0.5.

Nome e indirizzo del costruttore:

0.7.

Per i sistemi di protezione frontale, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE:

0.8.

Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

PARTE II

1.

Altre informazioni (se del caso): cfr. addendum.

2.

Servizio tecnico incaricato di svolgere le prove:

3.

Data del verbale di prova:

4.

Numero del verbale di prova:

5.

Eventuali osservazioni: cfr. addendum.

6.

Luogo:

7.

Data:

8.

Firma:

9.

Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

Addendum

al certificato di omologazione CE n. ...

relativo all'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il montaggio di un sistema di protezione frontale

1.

Eventuali informazioni supplementari:

2.

Osservazioni:

3.

Prove di cui all'allegato I, punto 3

Prova

Valore registrato

Superata/Fallita

Urto della gamba contro il sistema di protezione frontale

3 posizioni di prova

(se la prova è effettuata)

Angolo di flessione

……

…… gradi

……

 

Deformazione di rottura

……

…… mm

……

 

Accelerazione alla tibia

……

…… g

……

 

Urto della coscia contro il sistema di protezione frontale

3 posizioni di prova

(se la prova è effettuata)

Somma delle forze d'urto

……

…… kN

……

 

Momento flettente

……

…… Nm

……

 

Urto della coscia contro il bordo anteriore del sistema di protezione frontale

3 posizioni di prova

(solo monitoraggio)

Somma delle forze d'urto

……

…… kN

……

 

Momento flettente

……

…… Nm

……

 

Urto della testa di bambino/giovane adulto ((3,5 kg) contro il sistema di protezione frontale

Valori HPC

(almeno 3 valori)

……

……

……

 

Appendice 4

(MODELLO)

[formato massimo: A4 (210 x 297 mm)]

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

TIMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE

Comunicazione riguardante:

omologazione,

estensione dell'omologazione,

rifiuto dell'omologazione,

revoca dell'omologazione,

di un tipo di sistema di protezione frontale come entità tecnica separata ai sensi della direttiva 2005/66/CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

0.1.

Marca (denominazione commerciale del fabbricante):

0.2.

Tipo e designazione/i commerciale/i generale/i:

0.3.

Modalità di identificazione del tipo, se indicato sul sistema di protezione frontale:

0.3.1.

Posizione dell'indicazione:

0.5.

Nome e indirizzo del costruttore:

0.7.

Posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CE:

0.8.

Indirizzo/i dell'impianto di assemblaggio:

PARTE II

1.

Altre informazioni: cfr. addendum.

2.

Servizio tecnico incaricato di svolgere le prove:

3.

Data del verbale di prova:

4.

Numero del verbale di prova:

5.

Eventuali osservazioni: cfr. addendum.

6.

Luogo:

7.

Data:

8.

Firma:

9.

Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

Addendum

al certificato di omologazione CE n. …

di un tipo di sistema di protezione frontale ai sensi della direttiva 2005/66/CE

1.

Altre informazioni

1.1.

Modalità di fissaggio

1.2.

Istruzioni di assemblaggio e di montaggio:

1.3.

Elenco dei veicoli sui quali può essere montato il sistema di protezione frontale, eventuali limitazioni d'impiego e condizioni di montaggio:

2.

Osservazioni:

3.

Prove di cui all'allegato I, punto 3

Prova

Valore registrato

Superata/Fallita

Urto della gamba contro il sistema di protezione frontale

3 posizioni di prova

(se la prova è effettuata)

Angolo di flessione

……

…… gradi

……

 

Deformazione di rottura

……

…… mm

……

 

Accelerazione alla tibia

……

…… g

……

 

Urto della coscia contro il sistema di protezione frontale

3 posizioni di prova

(se la prova è effettuata)

Somma delle forze d'urto

……

…… kN

……

 

Momento flettente

……

…… Nm

……

 

Urto della coscia contro il bordo anteriore del sistema di protezione frontale

3 posizioni di prova

(solo monitoraggio)

Somma delle forze d'urto

……

…… kN

……

 

Momento flettente

……

…… Nm

……

 

Urto della testa di bambino/giovane adulto ((3,5 kg) contro il sistema di protezione frontale

Valori HPC

(almeno 3 valori)

……

……

……

 

Appendice 5

Esempio di marchio di omologazione CE.

Image

(a > 12 mm)

Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è un sistema di protezione frontale omologato in Germania (e1) ai sensi della presente direttiva (01) con il numero di omologazione di base 1471.

L'asterisco sta a indicare che il sistema di protezione frontale è stato omologato nel quadro della valutazione prevista dal punto 3.1.1.1 o dal punto 3.1.2.1 dell'allegato I per la prova d'urto della gamba. Se l'autorità che rilascia l'omologazione non riconosce tale valutazione, l'asterisco è sostituito da uno spazio.

ALLEGATO III

MODIFICHE DELL DIRETTIVA 70/156/CEE

Gli allegati della direttiva 70/156/CEE sono modificati come segue.

1)

All'allegato I sono aggiunti i punti seguenti:

«9.[24].

Sistemi di protezione frontale

9.[24].1.

È fornita una descrizione dettagliata del veicolo, comprendente fotografie e/o disegni, per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti e i materiali costitutivi del sistema di protezione frontale e della parte anteriore del veicolo.

9.[24].2.

È fornita una descrizione dettagliata, comprendente fotografie e/o disegni, del metodo di montaggio del sistema di protezione frontale sul veicolo. La descrizione comprende tutte le dimensioni delle viti e le coppie da rispettare.»

2)

Nell'allegato III, parte I, sezione A, sono inseriti i punti seguenti:

«9.[24].

 

9.[24].1.

È fornita una descrizione dettagliata del veicolo, comprendente fotografie e/o disegni, per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti e i materiali costitutivi del sistema di protezione frontale e della parte anteriore del veicolo.

9.[24].2.

È fornita una descrizione dettagliata, comprendente fotografie e/o disegni, del metodo di montaggio del sistema di protezione frontale sul veicolo. La descrizione comprende tutte le dimensioni delle viti e le coppie da rispettare.»

3)

Nell'allegato IV, parte I, è aggiunta la seguente voce:

Oggetto

N.della direttiva

Riferimento alla GU

Applicabilità

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«[60]. Sistema di protezione frontale

2005/66/CE

GU L 309 del 25.11.2005, pag. 37

X (1)

X

 

 

 

 

4)

L'allegato XI è modificato come segue:

a)

nell'appendice 1 è aggiunta la seguente voce:

Voce

Oggetto

N.della direttiva

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

«[60]

Sistema di protezione frontale

2005/66/CE

X

X (2)

b)

nell'appendice 2 è inserita la seguente voce:

Voce

Oggetto

N.della direttiva

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«[60]

Sistema di protezione frontale

2005/66/CE

—»

c)

nell'appendice 3 è inserita la seguente voce:

Voce

Oggetto

N.della direttiva

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«[60]

Sistema di protezione frontale

2005/66/CE

—»


(1)  Di massa totale autorizzata non superiore a 3,5 tonnellate.»

(2)  Di massa totale autorizzata non superiore a 3,5 tonnellate.»