ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 307

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
25 novembre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1912/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 527/2003 che autorizza l’offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati dall’Argentina che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1913/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2759/75, (CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1255/1999 e (CE) n. 2529/2001 per quanto riguarda le misure eccezionali di sostegno al mercato

2

 

 

Regolamento (CE) n. 1914/2005 della Commissione, del 24 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

6

 

*

Regolamento (CE) n. 1915/2005 della Commissione, del 24 novembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 per quanto riguarda la semplificazione delle registrazioni di quantità e coordinate in rapporto a particolari movimenti di merci

8

 

*

Regolamento (CE) n. 1916/2005 della Commissione, del 24 novembre 2005, che modifica l’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

10

 

 

Regolamento (CE) n. 1917/2005 della Commissione, del 24 novembre 2005, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 25 novembre 2005

12

 

 

Regolamento (CE) n. 1918/2005 della Commissione, del 24 novembre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

14

 

 

Regolamento (CE) n. 1919/2005 della Commissione, del 24 novembre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

16

 

 

Regolamento (CE) n. 1920/2005 della Commissione, del 24 novembre 2005, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 13a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005

19

 

 

Regolamento (CE) n. 1921/2005 della Commissione, del 24 novembre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

20

 

 

Regolamento (CE) n. 1922/2005 della Commissione, del 24 novembre 2005, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

28

 

 

Regolamento (CE) n. 1923/2005 della Commissione, del 24 novembre 2005, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004

30

 

 

Regolamento (CE) n. 1924/2005 della Commissione, del 24 novembre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 25 novembre 2005

31

 

 

Regolamento (CE) n. 1925/2005 della Commissione, del 24 novembre 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

33

 

 

Regolamento (CE) n. 1926/2005 della Commissione, del 24 novembre 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

37

 

 

Regolamento (CE) n. 1927/2005 della Commissione, del 24 novembre 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

39

 

 

Regolamento (CE) n. 1928/2005 della Commissione, del 24 novembre 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

42

 

 

Regolamento (CE) n. 1929/2005 della Commissione, del 24 novembre 2005, che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

44

 

 

Regolamento (CE) n. 1930/2005 della Commissione, del 24 novembre 2005, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

46

 

 

Regolamento (CE) n. 1931/2005 della Commissione, del 24 novembre 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

47

 

 

Regolamento (CE) n. 1932/2005 della Commissione, del 24 novembre 2005, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1809/2005

49

 

 

Regolamento (CE) n. 1933/2005 della Commissione, del 24 novembre 2005, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005

50

 

 

Regolamento (CE) n. 1934/2005 della Commissione, del 24 novembre 2005, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1438/2005

51

 

 

Regolamento (CE) n. 1935/2005 della Commissione, del 24 novembre 2005, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005

52

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 22 novembre 2005, che modifica la decisione 2001/671/CE che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti [notificata con il numero C(2005) 4437]  ( 1 )

53

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Azione comune 2005/824/PESC del Consiglio, del 24 novembre 2005, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

55

 

*

Azione comune 2005/825/PESC del Consiglio, del 24 novembre 2005, che modifica il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

59

 

*

Azione comune 2005/826/PESC del Consiglio, del 24 novembre 2005, relativa all'istituzione di un gruppo di consulenza dell'UE in materia di polizia (EUPAT) nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (FYROM)

61

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

25.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1912/2005 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 527/2003 che autorizza l’offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati dall’Argentina che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 45, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

In deroga all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il regolamento (CE) n. 527/2003 (2) autorizza l’importazione nella Comunità di vini prodotti in Argentina e sottoposti a pratiche enologiche non previste dalla normativa comunitaria. L’autorizzazione scade il 30 settembre 2005.

(2)

Tra la Comunità, rappresentata dalla Commissione, e Mercosur, di cui fa parte l’Argentina, sono attualmente in corso negoziati ai fini della conclusione di un accordo sugli scambi di vino. Tali negoziati riguardano in particolare le pratiche e trattamenti enologici rispettivi nonché la protezione delle indicazioni geografiche.

(3)

Per agevolare il proseguimento dei negoziati, è opportuno prorogare la deroga che consente l’aggiunta di acido malico ai vini prodotti in Argentina e importati nella Comunità fino all’entrata in vigore dell’accordo che scaturirà dai summenzionati negoziati, e comunque al massimo fino al 31 dicembre 2006.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 527/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 527/2003, la data «30 settembre 2005» è sostituita dalla data «31 dicembre 2006».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(2)  GU L 78 del 25.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2004 (GU L 358 del 3.12.2004, pag. 1).


25.11.2005   

IT

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L 307/2


REGOLAMENTO (CE) N. 1913/2005 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 2005

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2759/75, (CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1255/1999 e (CE) n. 2529/2001 per quanto riguarda le misure eccezionali di sostegno al mercato

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Alcune organizzazioni comuni di mercato prevedono misure eccezionali di sostegno al mercato, allo scopo di tenere conto dei limiti alla libera circolazione risultanti dall’applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione delle malattie degli animali. Le misure in questione figurano:

all’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (3),

all’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (4),

all’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (5),

all’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (6),

all’articolo 36 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (7), e

all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (8).

(2)

Queste misure eccezionali di sostegno al mercato sono adottate dalla Commissione e direttamente legate alle misure veterinarie e sanitarie adottate per lottare contro la propagazione delle malattie o conseguenti a tali misure. Sono adottate su richiesta degli Stati membri al fine di evitare gravi perturbazioni dei mercati interessati.

(3)

In questo contesto, gli Stati membri si fanno carico delle principali responsabilità nella lotta contro la comparsa e la diffusione delle epizoozie. Tenuto conto di questa situazione, della portata delle epizoozie in questione, della loro durata e, di conseguenza, della rilevanza degli sforzi necessari per il sostegno del mercato, risulta opportuno ripartire le spese relative agli aiuti erogati ai produttori tra la Commissione e lo Stato membro interessato.

(4)

L’adozione delle misure di sostegno dovrebbe dipendere dall’adozione, da parte degli Stati membri, di misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente eventuali epizoozie.

(5)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che non vi è distorsione della concorrenza quando gli Stati membri coinvolgono i produttori nel fornire parte del finanziamento.

(6)

Le norme in materia di aiuti di Stato non dovrebbero applicarsi al contributo finanziario erogato dagli Stati membri a favore delle misure eccezionali di sostegno al mercato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2759/75 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

1.   Al fine di tener conto delle limitazioni agli scambi intracomunitari e agli scambi con i paesi terzi che dovessero risultare dall’applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all’articolo 24, misure eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni. Dette misure sono adottate su richiesta dello Stato membro interessato o degli Stati membri interessati e possono essere adottate unicamente qualora lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati abbiano adottato misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in causa.

2.   La Comunità contribuisce al finanziamento delle misure eccezionali di cui al paragrafo 1, la cui adozione è direttamente legata alle misure veterinarie e sanitarie, fino al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri, e, in caso di lotta contro l’afta epizootica, fino al 60 % di dette spese.

3.   Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determina una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.

4.   Gli articoli, 87, 88 e 89 del trattato non si applicano al contributo finanziario degli Stati membri a favore delle misure eccezionali di cui al paragrafo 1.»

Articolo 2

L’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

1.   Al fine di tener conto delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall’applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all’articolo 17, misure eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni. Dette misure sono adottate su richiesta dello Stato membro interessato o degli Stati membri interessati e possono essere adottate unicamente qualora lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati abbiano adottato misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in causa.

2.   La Comunità contribuisce al finanziamento delle misure eccezionali di cui al paragrafo 1, la cui adozione è direttamente legata alle misure veterinarie e sanitarie, fino al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri.

3.   Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determina una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.

4.   Gli articoli, 87, 88 e 89 del trattato non si applicano al contributo finanziario degli Stati membri a favore delle misure eccezionali di cui al paragrafo 1.»

Articolo 3

L’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

1.   Al fine di tener conto delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall’applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all’articolo 17, misure eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni. Dette misure sono adottate su richiesta dello Stato membro interessato o degli Stati membri interessati e possono essere adottate unicamente qualora lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati abbiano adottato misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in causa.

2.   La Comunità contribuisce al finanziamento delle misure eccezionali di cui al paragrafo 1, la cui adozione è direttamente legata alle misure veterinarie e sanitarie, fino al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri.

3.   Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determina una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.

4.   Gli articoli, 87, 88 e 89 del trattato non si applicano al contributo finanziario degli Stati membri a favore delle misure eccezionali di cui al paragrafo 1.»

Articolo 4

L’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1254/1999 è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

1.   Al fine di tenere conto delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall’applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all’articolo 43, misure eccezionali di sostegno del mercato oggetto di tali limitazioni. Dette misure sono adottate su richiesta dello Stato membro interessato o degli Stati membri interessati e possono essere adottate unicamente qualora lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati abbiano adottato misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in causa.

2.   La Comunità contribuisce al finanziamento dei provvedimenti delle misure eccezionali di cui al paragrafo 1, la cui adozione è direttamente legata alle misure veterinarie e sanitarie, fino al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri, e, in caso di lotta contro l’afta epizootica, fino al 60 % di dette spese.

3.   Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determina una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.

4.   Gli articoli, 87, 88 e 89 del trattato non si applicano al contributo finanziario degli Stati membri a favore delle misure eccezionali di cui al paragrafo 1.»

Articolo 5

L’articolo 36 del regolamento (CE) n. 1255/1999 è sostituito dal seguente:

«Articolo 36

1.   Al fine di tener conto delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall’applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all’articolo 42, misure eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni. Dette misure sono adottate su richiesta dello Stato membro interessato o degli Stati membri interessati e possono essere adottate unicamente qualora lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati abbiano adottato misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in causa.

2.   La Comunità contribuisce al finanziamento delle misure eccezionali di cui al paragrafo 1, la cui adozione è direttamente legata alle misure veterinarie e sanitarie, fino al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri, e, in caso di lotta contro l’afta epizootica, fino al 60 % di dette spese.

3.   Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determina una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.

4.   Gli articoli, 87, 88 e 89 del trattato non si applicano al contributo finanziario degli Stati membri a favore delle misure eccezionali di cui al paragrafo 1.»

Articolo 6

L’articolo 22 del regolamento (CE) n. 2529/2001 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

1.   Al fine di tenere conto delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall’applicazione di misure destinate a impedire la propagazione di malattie degli animali, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, misure eccezionali di sostegno del mercato oggetto di tali limitazioni. Dette misure sono adottate su richiesta dello Stato membro interessato o degli Stati membri interessati e possono essere adottate unicamente qualora lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati abbiano adottato misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in causa.

2.   La Comunità contribuisce al finanziamento delle misure eccezionali di cui al paragrafo 1, la cui adozione è direttamente legata alle misure veterinarie e sanitarie, fino al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri, e, in caso di lotta contro l’afta epizootica, fino al 60 % di dette spese.

3.   Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determina una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.

4.   Gli articoli, 87, 88 e 89 del trattato non si applicano al contributo finanziario degli Stati membri a favore delle misure eccezionali di cui al paragrafo 1.»

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)  Parere espresso il 13 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 221 dell’8.9.2005, pag. 44.

(3)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5).

(4)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(5)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(6)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(7)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(8)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003.


25.11.2005   

IT

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L 307/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1914/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

48,9

204

33,2

999

41,1

0707 00 05

052

102,4

204

39,1

999

70,8

0709 90 70

052

117,4

204

63,3

999

90,4

0805 20 10

204

66,1

624

83,4

999

74,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

70,8

624

95,2

999

83,0

0805 50 10

052

64,8

388

74,2

999

69,5

0808 10 80

388

68,4

400

93,5

404

93,1

720

70,6

999

81,4

0808 20 50

052

73,0

400

99,0

720

56,3

999

76,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


25.11.2005   

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L 307/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1915/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 per quanto riguarda la semplificazione delle registrazioni di quantità e coordinate in rapporto a particolari movimenti di merci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 3, paragrafi 4 e 5, e gli articoli 9, 10 e 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione del 18 novembre 2004, che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti (CE) n. 1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 della Commissione (2), stabilisce disposizioni applicabili a determinati elementi statistici e specifiche merci. È opportuno adattare tali disposizioni per agevolare la raccolta di dati e renderle più accurate in rapporto ad alcune particolari transazioni commerciali.

(2)

Nell’intento di ridurre l’onere imposto agli operatori responsabili di fornire le informazioni è opportuno concedere agli Stati membri la facoltà di esentare le imprese dall’obbligo di fornire informazioni relative ai quantitativi espressi in termini di massa netta per tutte le merci per le quali è disposto che vengano indicate allo stesso tempo unità di misura supplementari.

(3)

Per ottemperare alle prescrizioni nazionali agli Stati membri andrebbe accordata maggiore flessibilità per quanto riguarda la raccolta di codici relativi alla natura delle transazioni considerate, se ed in quanto le informazioni trasmesse alla Commissione non ne risultano influenzate negativamente.

(4)

Nell’intento di armonizzare le statistiche comunitarie relative agli scambi di navi ed aeromobili tra Stati membri, la trasmissione di dati pertinenti a tali scambi andrebbe limitata alle transazioni registrate nei registri marittimi od aeronautici nazionali e concluse da imprese aventi sede nello Stato membro dichiarante.

(5)

È opportuno stabilire disposizioni aggiuntive in tema di fonti dei dati per consentire alle autorità nazionali di raccogliere informazioni più precise in merito ad arrivi e spedizioni per quanto riguarda gli scambi di navi ed aeromobili, prodotti del mare, energia elettrica e gas naturale.

(6)

Occorrono chiarimenti anche per quanto riguarda le parti di ricambio utilizzate per riparazioni.

(7)

È di conseguenza auspicabile modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1982/2004.

(8)

I provvedimenti di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del Comitato delle statistiche relative agli scambi di beni tra Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1982/2004 è modificato come segue:

1)

L’articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9

Quantità delle merci

1.   La massa netta è indicata in chilogrammi. L’indicazione della massa netta può tuttavia non venire richiesta ai fornitori delle informazioni laddove sia indicata un’unità di misura supplementare a termini del paragrafo 2.

2.   Le unità supplementari sono menzionate conformemente alle informazioni precisate nella nomenclatura combinata (nel seguito “NC”), stabilita dal regolamento del Consiglio (CEE) n. 2658/87 (3), in corrispondenza delle sottovoci interessate, il cui elenco è pubblicato nella prima parte “Disposizioni preliminari” di detto regolamento.

2)

All’articolo 10 è aggiunta la frase seguente:

«Gli Stati membri possono raccogliere nella colonna B numeri di codice per finalità d’interesse nazionale purché alla Commissione vengano trasmessi solo i numeri di codice che figurano nella colonna A.»

3)

L’articolo 17 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2 le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente:

«a)

il trasferimento della proprietà di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica stabilita in un altro Stato membro ad una persona fisica o giuridica stabilita nello Stato membro dichiarante e ivi registrata nel registro marittimo od aeronautico nazionale. Tale operazione è assimilata ad un arrivo;

b)

il trasferimento della proprietà di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica stabilita nello Stato membro dichiarante e ivi registrata nel registro marittimo od aeronautico nazionale a una persona fisica o giuridica stabilita in un altro Stato membro. Tale operazione è assimilata ad una spedizione.

Se si tratta di navi o di aeromobili nuovi, la spedizione è registrata nello Stato membro di costruzione.»

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4.   Qualora non sussistano conflitti con altre norme comunitarie le autorità nazionali possono accedere per ragioni fiscali o doganali a tutte le fonti supplementari d’informazioni disponibili diverse dal sistema Intrastat o dal documento amministrativo unico, quali ad esempio i registri marittimi ed aeronautici nazionali, per ottenere le informazioni necessarie ad individuare i trasferimenti o la proprietà di tali beni.»

4)

All’articolo 21 il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4.   Qualora non sussistano conflitti con altre norme comunitarie le autorità nazionali possono accedere per ragioni fiscali o doganali a tutte le fonti supplementari d’informazioni disponibili diverse dal sistema Intrastat o dal documento amministrativo unico, quali le informazioni desumibili dalle dichiarazioni delle navi registrate nello Stato membro interessato in merito ai prodotti del mare sbarcati in altri Stati membri.»

5)

All’articolo 22 il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4.   Qualora non sussistano conflitti con altre norme comunitarie le autorità nazionali possono accedere per ragioni fiscali o doganali a tutte le fonti supplementari d’informazioni disponibili, diverse dal sistema Intrastat o dal documento amministrativo unico, che possano risultare necessarie ai fini dell’applicazione del presente articolo.»

6)

L’Articolo 23 è modificato come segue:

a)

Il titolo è sostituito dal seguente:

«Energia elettrica e gas».

b)

I paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«1.   Le statistiche sugli scambi di merci tra Stati membri coprono le spedizioni e gli arrivi di energia elettrica e gas naturale.

2.   Qualora non sussistano conflitti con altre norme comunitarie le autorità nazionali possono accedere per ragioni fiscali o doganali a tutte le fonti supplementari d’informazioni disponibili diverse dal sistema Intrastat o dal documento amministrativo unico di cui possano aver bisogno per trasmettere alla Commissione (Eurostat) i dati di cui al paragrafo 1. Le autorità nazionali possono esigere che le informazioni siano fornite direttamente da operatori stabiliti nello Stato Membro dichiarante che possiedano o gestiscano le reti nazionali per la fornitura di energia elettrica o gas naturale.»

7)

All’allegato I il punto h) è sostituito dal testo seguente:

«h)

Beni da riparare e riparati, con i pezzi di ricambio in essi incorporati. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L’obiettivo dell’operazione è semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni stessi.»

8)

L’allegato II è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2005.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 343 del 19.11.2004, pag. 3.

(3)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).»


25.11.2005   

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L 307/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1916/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2005

che modifica l’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), in particolare l’articolo 13, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 prevede l’impiego di vitamine di sintesi A, D ed E per i ruminanti durante un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2005.

(2)

Per motivi legati al clima e alle fonti di cibo disponibili vi sono attualmente delle disparità regionali per quanto riguarda la possibilità di apportare con l’alimentazione ai ruminanti allevati con il metodo biologico le dosi necessarie di vitamine A, D ed E. Queste disparità sono destinate a persistere ed è quindi opportuno consentire l’impiego di dette vitamine di sintesi per i ruminanti oltre la data inizialmente stabilita.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2092/91.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1567/2005 (GU L 252 del 28.9.2005, pag. 1).


ALLEGATO

Nell’allegato II, parte D, del regolamento (CEE) n. 2092/91, il testo del punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2.

Vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo chimicamente ben definite. Solo le seguenti sostanze sono incluse nella categoria:

vitamine autorizzate ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1):

vitamine derivate da materie prime naturalmente presenti nei mangimi,

vitamine di sintesi identiche alle vitamine naturali per gli animali monogastrici,

con l’autorizzazione previa dell’autorità competente dello Stato membro, vitamine di sintesi A, D ed E identiche alle vitamine naturali per i ruminanti.


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29


25.11.2005   

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L 307/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1917/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2005

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 25 novembre 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(2)

Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento.

(3)

Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(4)

Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.

(5)

Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).

(3)  GU 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/95.


ALLEGATO

Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 25 novembre 2005

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (1)

1703 10 00 (2)

11,25

0

1703 90 00 (2)

11,87

0


(1)  Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.


25.11.2005   

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L 307/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1918/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3)

Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2). L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

(4)

In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

(5)

La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.

(6)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.

(7)

L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.

(8)

Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(9)

In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.


ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 25 NOVEMBRE 2005 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,48 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,48 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,48 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,48 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,3640

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

36,40

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

36,40

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

36,40

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,3640

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.


25.11.2005   

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L 307/16


REGOLAMENTO (CE) N. 1919/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2), la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(3)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (3), per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento.

(4)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

(5)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento.

(6)

A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(7)

Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.

(8)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, a seguito della situazione del mercato mondiale o delle esigenze specifiche di taluni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo le destinazioni.

(9)

L'aumento rapido e significativo, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero comunitario verso tali paesi sembra avere un carattere fortemente artificiale.

(10)

Per evitare possibili abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi dei Balcani occidentali non va fissata la restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(11)

In base ai suddetti elementi, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag, 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 6).

(2)  GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

(3)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.


ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 25 NOVEMBRE 2005 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

36,40 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

36,40 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

69,16 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,3640 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

36,40 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,3640 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,3640 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,3640 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

36,40 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,3640 (4)

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00

:

Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(3)  Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(4)  L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(5)  L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


25.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1920/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2005

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 13a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità al regolamento (CE) n. 1138/2005 della Commissione, del 15 luglio 2005, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2005/2006 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.

(2)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1138/2005, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 13a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1138/2005, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 39,374 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 185 del 16.7.2005, pag. 3.


25.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1921/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,

gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,

l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3)

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

a)

dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b)

dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c)

dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d)

dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4)

A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5)

L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6)

A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2). La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3). Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

(7)

Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione (4), ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.

(8)

Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.

(9)

Nel determinare i prodotti e le destinazioni ammissibili alle restituzioni, conviene tener conto da una parte del fatto che la posizione competitiva di certi prodotti comunitari non giustifica di incoraggiarne l’esportazione, e dall’altra parte del fatto che la prossimità geografica di certi territori rischia di facilitare certe deviazioni di traffico e abusi.

(10)

L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2005 (GU L 241 del 17.9.2005, pag. 45).

(3)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(4)  GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 (GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 novembre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,10

A01

EUR/100 kg

54,43

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

44,94

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,55

A01

EUR/100 kg

46,92

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,94

A01

EUR/100 kg

50,00

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

44,94

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,55

A01

EUR/100 kg

46,92

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,94

A01

EUR/100 kg

50,00

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,19

A01

EUR/100 kg

50,30

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,42

A01

EUR/100 kg

50,61

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,84

A01

EUR/100 kg

51,12

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,80

A01

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,19

A01

EUR/100 kg

50,30

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,42

A01

EUR/100 kg

50,61

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,84

A01

EUR/100 kg

51,12

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,03

A01

EUR/100 kg

53,96

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,80

A01

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9600

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

45,83

A01

EUR/100 kg

58,82

0402 21 99 9700

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,52

A01

EUR/100 kg

61,03

0402 21 99 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,51

A01

EUR/100 kg

63,55

0402 29 15 9200

L01

EUR/kg

L02

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L03

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

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L03

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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0406 90 76 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

48,15

0406 90 78 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,88

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,42

0406 90 78 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,76

0406 90 78 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,55

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,04

0406 90 79 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

42,19

0406 90 81 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 85 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 85 9970

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 86 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,61

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,80

0406 90 86 9300

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,80

0406 90 86 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 87 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9200

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,00

0406 90 87 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,86

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,49

0406 90 87 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9971

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

15,21

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

21,86

0406 90 87 9973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,57

0406 90 87 9974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,93

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,52

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,02

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,29

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,13

0406 90 88 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

30,20

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,15

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L01

Ceuta, Melilla, Santa Sede, gli Stati Uniti d'America e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L02

Andorra e Gibilterra.

L03

Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Turchia, Romania, Bulgaria, Croazia, Canada, Australia, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L04

Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia e Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.


25.11.2005   

IT

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L 307/28


REGOLAMENTO (CE) N. 1922/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2005

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 22 novembre 2005.

(3)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 22 novembre 2005, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2005 (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 32).

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto

Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura

Importo massimo della restituzione all'esportazione per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 581/2004

Burro

ex ex 0405 10 19 9500

92,49

Burro

ex ex 0405 10 19 9700

98,55

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

120,10


25.11.2005   

IT

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L 307/30


REGOLAMENTO (CE) N. 1923/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2005

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 22 novembre 2005.

(3)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 582/2004, per il periodo di gara che ha termine il 22 novembre 2005, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento è 12,25 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2005 (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 32).

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


25.11.2005   

IT

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L 307/31


REGOLAMENTO (CE) N. 1924/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 25 novembre 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, per le esportazioni dei prodotti ivi elencati all'articolo 1, paragrafo 1, la differenza tra i prezzi del mercato mondiale e quelli praticati nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

L'applicazione di tali norme e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore del pollame impone di fissare per la restituzione un importo che permetta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e che tenga conto inoltre della natura delle esportazioni di tali prodotti e della loro importanza allo stato attuale.

(3)

L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (2), stabilisce che non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione. Al fine di garantire un'applicazione uniforme della normativa in vigore, è opportuno precisare che, per beneficiare della restituzione, il pollame di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, deve recare il bollo sanitario previsto dalla direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile (3).

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I codici dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, e gli importi di tale restituzione, sono fissati in allegato.

Tuttavia, per beneficiare della restituzione, i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del capitolo XII dell'allegato della direttiva 71/118/CEE devono soddisfare inoltre i requisiti in materia di bollo sanitario previsti dalla direttiva in questione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).

(3)  GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 25 novembre 2005

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

2,00

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

2,00

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

24,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

24,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

24,00

0207 14 20 9900

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 60 9900

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 70 9190

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 70 9290

V03

EUR/100 kg

10,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V03 A24,

Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.


25.11.2005   

IT

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L 307/33


REGOLAMENTO (CE) N. 1925/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2005

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 stabiliscono che la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sui mercati mondiali per i prodotti di cui all’articolo 1 dei suddetti regolamenti e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (3), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese, rispettivamente, nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(5)

A seguito dell’intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), è necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 a seconda della loro destinazione.

(6)

In conformità dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, deve essere fissato un tasso di restituzione ridotto, tenendo conto dell’importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), per i prodotti di base utilizzati durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7)

Le bevande alcoliche sono considerate meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 dell’atto di adesione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate le misure necessarie ad agevolare l’utilizzo dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adeguare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(3)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

(4)  GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

(5)  GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1584/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 25 novembre 2005 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione dei prodotti (2)

Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1001 10 00

Frumento (grano) duro:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi

1001 90 99

Frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi:

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

1002 00 00

segala

1003 00 90

orzo

 

 

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– negli altri casi

1004 00 00

avena

1005 90 00

Granturco utilizzato sotto forma di:

 

 

– amido

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

3,567

3,973

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

1,866

1,866

– – negli altri casi

3,973

3,973

– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

2,574

2,980

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

1,400

1,400

– – negli altri casi

2,980

2,980

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

1,866

1,866

– altri (incluso allo stato naturale)

3,973

3,973

Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granoturco:

 

 

– in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

3,030

3,453

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

1,866

1,866

– negli altri casi

3,973

3,973

ex 1006 30

Riso lavorato:

 

 

– a grani tondi

– a grani medi

– a grani lunghi

1006 40 00

Rotture

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.

(2)  Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.

(3)  Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50.

(4)  Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

(5)  Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.


25.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/37


REGOLAMENTO (CE) N. 1926/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2005

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune del mercato delle uova (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2711/75 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato del suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale.

(4)

L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 25 novembre 2005 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione

Destinazione (1)

Tasso della restituzione

0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

 

 

– di volatili da cortile:

 

 

0407 00 30

– – altri:

 

 

a)

nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90

02

6,00

03

20,00

04

3,00

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

01

3,00

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

– tuorli d'uovo:

 

 

0408 11

– – essiccati:

 

 

ex 0408 11 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

40,00

0408 19

– – altri:

 

 

– – – ad uso alimentare:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquidi:

 

 

non dolcificati

01

20,00

ex 0408 19 89

– – – – congelati:

 

 

non dolcificati

01

20,00

– altri:

 

 

0408 91

– – essiccati:

 

 

ex 0408 91 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

73,00

0408 99

– – altri:

 

 

ex 0408 99 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

18,00


(1)  Le destinazioni sono indicate come segue:

01

paesi terzi, esclusa la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, e la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005. Per la Svizzera e il Lichtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 esportate a partire dal 1o febbraio 2005,

02

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia,

03

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan e Filippine,

04

tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera, la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e i paesi contemplati ai punti 02 e 03.


25.11.2005   

IT

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L 307/39


REGOLAMENTO (CE) N. 1927/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2005

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g), del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci contemplate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascun prodotto di base.

(4)

Nondimeno, nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci che non rientrano nell’allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione alle restituzioni. Per evitare questa circostanza, appare quindi opportuno adottare adeguate misure precauzionali, senza pregiudicare la stipulazione di contratti a lungo termine. La definizione anticipata di tassi specifici per le restituzioni relative ai prodotti in questione dovrebbe permettere di raggiungere i due obiettivi in questione.

(5)

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato per il prodotto in questione, e si tengano presenti i prodotti di base che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 o i prodotti ad essi assimilati.

(6)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(7)

Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (3), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e crema a prezzo ridotto.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/99, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/99, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

(3)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, p. 25).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 25 novembre 2005 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso delle restituzioni

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

10,00

10,00

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):

 

 

a)

in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97

23,57

23,57

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

50,00

50,00

ex 0405 10

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):

 

 

a)

in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97

51,00

51,00

b)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

99,25

99,25

c)

nel caso d'esportazione di altre merci

92,00

92,00


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.


25.11.2005   

IT

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L 307/42


REGOLAMENTO (CE) N. 1928/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2005

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), g) e h), del regolamento stesso e i prezzi all’interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell’allegato V al suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell’allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

L’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che la restituzione concessa all’esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d’ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(6)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi elevati per le restituzioni. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la definizione anticipata delle restituzioni è un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci di cui all’allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001, sono fissati conformemente all’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/2005 della Commissione (GU L 167 del 29.6.2005, pag. 12).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 25 novembre 2005 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

Codice NC

Denominazione

Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1701 99 10

Zucchero bianco

36,40

36,40


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.


25.11.2005   

IT

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L 307/44


REGOLAMENTO (CE) N. 1929/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2005

che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1172/2005 della Commissione (3) ha fissato i quantitativi indicativi per i quali possono essere rilasciati titoli di esportazione del sistema B.

(2)

Per i titoli del sistema B richiesti dal 16 settembre 2005 al 15 novembre 2005 occorre fissare, per quanto concerne i pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola e le mele, il tasso di restituzione definitivo al livello del tasso indicativo e fissare la percentuale di rilascio per i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali di rilascio e i tassi di restituzione applicabili, per le domande di titoli di esportazione del sistema B presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1172/2005 dal 16 settembre 2005 al 15 novembre 2005, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello svilippo rurale


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

(3)  GU L 188 del 20.7.2005, pag. 29.


ALLEGATO

Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi di restituzione applicabili ai titoli del sistema B richiesti dal 16 settembre 2005 al 15 novembre 2005 (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

Prodotto

Tasso di restituzione

(EUR/t peso netto)

Percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti

Pomodori

35

100 %

Arance

38

100 %

Limoni

60

100 %

Uve da tavola

23

100 %

Mele

36

100 %


25.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/46


REGOLAMENTO (CE) N. 1930/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2005

relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (1), in particolare l’articolo 7 e l’articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2), ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

(2)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo.

(3)

In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 23 novembre 2005, le quantità ancora disponibili per il periodo fino al 15 gennaio 2006, per le zone di destinazione 2) Asia e 3) Europa dell'Est, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2001, rischiano di essere superate, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme d’accettazione delle domande presentate dal 16 al 22 novembre 2005 e sospendere per questa zona fino al 16 gennaio 2006 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 16 al 22 novembre 2005 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 91,01 % dei quantitativi richiesti per le zone 2) Asia e dell'83,48 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa dell'Est.

2.   Fino al 16 gennaio 2006, sono sospesi per le zone di destinazione 2) Asia e 3) Europa dell'Est il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 23 novembre 2005, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 25 novembre 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 908/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 56).

(2)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1188/2005 della Commissione (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 24).


25.11.2005   

IT

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L 307/47


REGOLAMENTO (CE) N. 1931/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(3)

Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

(4)

L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.

(5)

L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione.

(6)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 24 novembre 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Prodotti cerealicoli

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

Granturco e prodotti derivati dal granturco:

codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati

C10

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

C10

:

Tutte le destinazioni.


25.11.2005   

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L 307/49


REGOLAMENTO (CE) N. 1932/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2005

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1809/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1809/2005 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 18 al 24 novembre 2005, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1809/2005, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 19,47 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 57 500 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 291 del 5.11.2005, pag. 4.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2005 (GU L 256 del 10.10.2005, pag. 13).


25.11.2005   

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L 307/50


REGOLAMENTO (CE) N. 1933/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2005

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1058/2005 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 18 al 24 novembre 2005 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 174 del 7.7.2005, pag. 12.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 della Commissione (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


25.11.2005   

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L 307/51


REGOLAMENTO (CE) N. 1934/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2005

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1438/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1438/2005 della Commissione, del 2 settembre 2005, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2005/2006 (3),

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, della Norvegia, della Romania, e della Svizzera è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1438/2005.

(2)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 18 al 24 novembre 2005, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1438/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

(3)  GU L 228 del 3.9.2005, pag. 5.


25.11.2005   

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L 307/52


REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2005

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1059/2005 della Commissione (2).

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.

(4)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 18 al 24 novembre 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 5,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 174 del 7.7.2005, pag. 15.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

25.11.2005   

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L 307/53


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2005

che modifica la decisione 2001/671/CE che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti

[notificata con il numero C(2005) 4437]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/823/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2001/671/CE della Commissione, del 21 agosto 2001, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti (2), istituiva un sistema di classificazione della resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti.

(2)

In seguito ad una revisione, è opportuno aggiungere ulteriori classi per tenere conto delle esigenze normative dell’Irlanda e del Regno Unito.

(3)

È pertanto opportuno modificare la decisione 2001/671/CE.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2001/671/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 235 del 4.9.2001, pag. 20.


ALLEGATO

L'allegato della decisione 2001/671/CE è modificato come segue:

1)

La parte intitolata «PREMESSA» è modificata come segue:

a)

il primo paragrafo è sostituito da «Si applicano ENV 1187:2002 e i successivi aggiornamenti. I successivi aggiornamenti comprendono, tra l'altro, le nuove revisioni/modifiche dell'ENV o la versione EN di questa norma.»;

b)

nel secondo paragrafo, il riferimento a CR 1187:2001 è sostituito da «ENV 1187:2002» e nella seconda riga la parola «tre» è sostituita da «quattro».

2)

La parte intitolata «SIMBOLI» è modificata come segue:

a)

nella prima riga, la parola «tre» è sostituita da «quattro»;

b)

tutti i riferimenti a «CR 1187:2001» sono sostituiti da «ENV 1187:2002»;

c)

«— ENV 1187:2002 test 4: XROOF (t4) dove t4 = tizzone ardente + vento + calore radiante supplementare» è inserito dopo la riga CR 1187:2001 test 3.

3)

Si aggiungono le seguenti righe alla tabella:

Metodo di prova

Classe

Criteri di classificazione

«ENV 1187:2002 test 4

BROOF (t4)

Tutte le condizioni seguenti devono essere soddisfatte:

non vi è penetrazione della copertura entro 1 ora,

nella prova preliminare, dopo il ritiro della fiamma di prova, i campioni bruciano per < 5 minuti,

nella prova preliminare la propagazione del fuoco è < 0.38 m attraverso la zona danneggiata

CROOF (t4)

Tutte le condizioni seguenti devono essere soddisfatte:

non vi è penetrazione della copertura entro 30 minuti,

nella prova preliminare, dopo il ritiro della fiamma di prova, i campioni bruciano per < 5 minuti,

nella prova preliminare la propagazione del fuoco è < 0.38 m attraverso la zona danneggiata

DROOF (t4)

Tutte le condizioni seguenti devono essere soddisfatte:

la copertura viene penetrata dal fuoco entro 30 minuti ma non vi è penetrazione nella prova preliminare,

nella prova preliminare, dopo il ritiro della fiamma di prova, i campioni bruciano per < 5 minuti,

nella prova preliminare la propagazione del fuoco è < 0.38 m attraverso la zona danneggiata

EROOF (t4)

Tutte le condizioni seguenti devono essere soddisfatte:

la copertura viene penetrata dal fuoco entro 30 minuti ma non vi è penetrazione nella prova preliminare,

la propagazione del fuoco non è controllata

FROOF (t4)

Reazione non determinata

*

Per indicare che durante la prova si sono verificati eventi come la caduta di gocce dal lato inferiore del campione, qualsiasi disfunzione meccanica o lo sviluppo di buchi, si aggiunge un suffisso “x” alla designazione. Inoltre, a seconda dell'inclinazione del prodotto durante la prova, si aggiungono le lettere EXT.F per indicare “piano o orizzontale” e EXT.S per indicare “inclinato”.»


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

25.11.2005   

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L 307/55


AZIONE COMUNE 2005/824/PESC DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2005

relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 25, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'11 marzo 2002 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2002/210/PESC (1) relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina. Detta azione comune scade il 31 dicembre 2005.

(2)

Il vertice EU Balcani occidentali tenutosi a Salonicco il 21 giugno 2003 ha concluso che il futuro dei Balcani si colloca all'interno dell'Unione europea.

(3)

Il Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004 ha adottato la Strategia europea in materia di sicurezza: Bosnia-Erzegovina/politica globale, in cui si afferma che l'obiettivo a lungo termine dell'UE è una Bosnia-Erzegovina stabile, vitale, pacifica e multietnica che cooperi pacificamente con i suoi vicini e si ponga irreversibilmente sulla via dell'adesione all'UE, mentre l'obiettivo a medio termine dell'Unione è la firma di un accordo di stabilizzazione e di associazione con tale paese.

(4)

Il 18 luglio 2005 il Consiglio dell'Unione europea ha convenuto che a prosieguo dell'attuale mandato della missione UE di polizia, che si concluderà il 31 dicembre 2005, occorrerà un impegno permanente dell'UE a sostegno delle attività di polizia in Bosnia-Erzegovina. L'EUPM proseguirà con mandato e dimensioni adattati di conseguenza.

(5)

In una lettera di invito del 26 ottobre 2005, le autorità della Bosnia-Erzegovina hanno chiesto all'UE di schierare in Bosnia-Erzegovina una missione di polizia dell'UE riorientata.

(6)

L'Alto Rappresentante in Bosnia-Erzegovina è anche rappresentante speciale dell'UE in Bosnia-Erzegovina (RSUE). L'RSUE continuerà a promuovere il coordinamento politico globale dell'UE in Bosnia-Erzegovina e fornirà orientamenti al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM.

(7)

In conformità degli orientamenti definiti dal Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, la presente azione comune dovrebbe stabilire il ruolo del Segretario Generale/Alto Rappresentante, di seguito «SG/AR», a norma degli articoli 18, paragrafo 3 e 26 del trattato.

(8)

L'articolo 14, paragrafo 1 del trattato richiede l'indicazione di un importo di riferimento finanziario per l'intero periodo di attuazione dell'azione comune. L'indicazione degli importi che devono essere finanziati dal bilancio comunitario esprime la volontà dell'autorità legislativa ed è subordinata alla disponibilità di stanziamenti d'impegno nell'esercizio di bilancio rispettivo.

(9)

Il mandato dell'EUPM si svolgerà nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe pregiudicare obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Missione

1.   La missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina istituita dall'azione comune 2002/210/PESC prosegue a decorrere dal 1o gennaio 2006, conformemente alle disposizioni che seguono.

2.   L'EUPM opera conformemente agli obiettivi e alle altre disposizioni contenuti nel mandato della missione che figura nell'articolo 2.

Articolo 2

Mandato della missione

L'EUPM, sotto la guida e il coordinamento dell'RSUE e nell'ambito di un'impostazione più ampia improntata allo stato di diritto in Bosnia-Erzegovina e nella regione, si prefigge, tramite il sostegno, il controllo e le ispezioni, di costruire in Bosnia-Erzegovina un servizio di polizia sostenibile, professionale e multietnica, che operi secondo i migliori standard europei e internazionali.

Tale servizio di polizia dovrebbe operare secondo gli impegni assunti nell'ambito del processo di stabilizzazione e associazione con l'Unione europea, con particolare riguardo alla lotta contro la criminalità organizzata e la riforma della polizia.

L'EUPM agisce in linea con gli obiettivi generali di cui all'allegato 11 dell'accordo di Dayton/Parigi e i suoi obiettivi saranno sostenuti dagli strumenti della Comunità europea. Sotto la direzione dell'RSUE, l'EUPM assume la guida del coordinamento degli aspetti di polizia nel quadro degli sforzi PESD finalizzati alla lotta contro la criminalità organizzata, ferme restando le catene di comando convenute. Assiste le autorità locali nel programmare e condurre indagini di vasta portata e sulla criminalità organizzata.

Articolo 3

Revisione

Un processo di revisione semestrale, conforme ai criteri di valutazione esposti nel concetto operativo (CONOPS) e nel piano operativo (OPLAN) e che tenga conto degli sviluppi nella riforma della polizia, consente di apportare, se necessario, adeguamenti alle attività della missione.

Articolo 4

Struttura

1.   L'EUPM è strutturata in linea di principio nel modo seguente:

a)

comando principale a Sarajevo, composto del capomissione/responsabile della polizia e del personale definito nell'OPLAN. Una parte del personale è costituita da un numero variabile di ufficiali di collegamento che si coordinano con altre organizzazioni internazionali in loco;

b)

affiancamento, a livello di alti funzionari dei vari servizi di polizia della Bosnia Erzegovina, ivi compresi l'agenzia statale di investigazione e protezione, il servizio nazionale di frontiera, l'Interpol, le entità, i centri di pubblica sicurezza, i cantoni e il distretto di Brcko.

2.   Tali elementi sono elaborati nel CONOPS e nell'OPLAN. Il Consiglio approva il CONOPS e l'OPLAN.

Articolo 5

Capomissione/responsabile della polizia

1.   Il capomissione/responsabile della polizia esercita il controllo operativo (OPCON) dell'EUPM e ne assume la gestione quotidiana e il coordinamento delle attività, compresa la gestione della sicurezza del personale, delle risorse e delle informazioni della missione.

2.   Il capomissione/responsabile della polizia è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dall'autorità dell'UE interessata.

3.   Il capomissione/responsabile della polizia firma un contratto con la Commissione.

Articolo 6

Personale

1.   Il personale dell'EUPM è coerente per entità e competenze con il mandato della missione di cui all'articolo 2 e con la struttura di cui all'articolo 4.

2.   I funzionari di polizia sono distaccati dagli Stati membri per un periodo di almeno un anno. Ciascuno Stato membro sostiene i costi relativi ai funzionari di polizia da esso distaccati, inclusi gli stipendi, le indennità e le spese di trasporto per e dalla Bosnia-Erzegovina.

3.   L'EUPM assume il personale civile internazionale e il personale locale su base contrattuale secondo necessità.

4.   Gli Stati membri o le istituzioni dell'UE possono anche, all'occorrenza, distaccare il personale civile internazionale per almeno un anno. Ciascuno Stato membro o istituzione dell'UE sostiene i costi relativi a ciascun membro del personale da esso/essa distaccato, inclusi gli stipendi, le indennità e le spese di trasporto per e dalla Bosnia-Erzegovina.

5.   Ogni membro del personale resta subordinato alla rispettiva autorità dello Stato membro o dell'istituzione d'origine ed assolve i propri compiti operando nell'interesse della missione. Il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2) (di seguito denominate «norme di sicurezza del Consiglio»).

Articolo 7

Status del personale dell'EUPM

1.   Sono prese le disposizioni necessarie per la riconduzione dell'accordo del 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività della missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina per la durata dell'EUPM.

2.   Lo Stato membro o l'istituzione dell'UE che ha distaccato un membro del personale è responsabile per eventuali ricorsi connessi al distacco, presentati dal membro del personale in questione, o che lo riguardano. Lo Stato membro o l'istituzione dell'UE in questione è responsabile di eventuali azioni nei confronti del distaccato.

3.   Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e del personale assunto in loco sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione/responsabile della polizia ed i singoli membri del personale.

Articolo 8

Catena di comando

1.   L'EUPM dispone di una catena di comando unificata, come un'operazione di gestione delle crisi.

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) esercita il controllo politico e la direzione strategica.

3.   L'SG/AR fornisce consulenza al capomissione/responsabile della polizia tramite il rappresentante speciale dell'UE (RSUE).

4.   Il capomissione/responsabile della polizia guida la missione e ne assume la gestione ordinaria.

5.   Il capomissione responsabile della polizia riferisce all'SG/AR per il tramite dell'RSUE.

6.   L'RSUE riferisce al Consiglio tramite l'SG/AR.

Articolo 9

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti, a norma dell'articolo 25 del trattato. Tale autorizzazione include la competenza a nominare, su proposta dell'SG/AR, il capomissione/responsabile della polizia e a modificare l'OPLAN e la catena di comando. Il Consiglio, assistito dall'SG/AR, decide in merito agli obiettivi e alla conclusione della missione.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio tenendo conto delle relazioni dell'RSUE.

3.   Il CPS riceve periodicamente relazioni del capomissione relative alla condotta della missione. Se del caso, il CPS può invitare alle sue riunioni il capomissione.

Articolo 10

Partecipazione di paesi terzi

1.   Fatti salvi l'autonomia decisionale dell'Unione e il quadro istituzionale unico della stessa, gli Stati aderenti, i paesi europei membri della NATO non appartenenti all'UE ed altri Stati membri dell'OSCE non appartenenti all'UE, che forniscono attualmente personale all'EUPM, sono invitati, così come altri Stati terzi possono essere invitati a contribuire a quest'ultima purché sostengano i costi relativi al distacco dei propri funzionari di polizia e/o del proprio personale civile internazionale, inclusi gli stipendi, le indennità e le spese di trasporto per e dalla Bosnia-Erzegovina e contribuiscano adeguatamente ai costi operativi dell'EUPM.

2.   I paesi terzi che forniscono un contributo all'EUPM hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi in termini di gestione ordinaria dell'operazione degli Stati membri dell'UE che partecipano all'operazione.

3.   Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.

4.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di accordi da stipulare secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato.

Articolo 11

Disposizioni finanziarie

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa alla missione è di: a) EUR 3 milioni per il 2005, b) EUR 9 milioni per il 2006.

2.   Il bilancio definitivo per gli esercizi 2006 e 2007 è deciso anno per anno.

3.   La spesa finanziata tramite gli importi di cui al paragrafo 1 è gestita secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta ai cittadini di paesi terzi che partecipano finanziariamente alla missione ed ai cittadini del paese ospite.

4.   Il capomissione/responsabile della polizia riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto a supervisione da parte della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

5.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell'EUPM.

6.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.

Articolo 12

Sicurezza

1.   Il capomissione/responsabile della polizia è responsabile della sicurezza dell'EUPM e, in consultazione con il servizio di sicurezza del Segretariato generale del Consiglio, è incaricato di assicurare l'osservanza dei requisiti minimi di sicurezza, secondo le norme di sicurezza del Consiglio.

2.   L'EUPM ha un proprio responsabile della sicurezza che riferisce al capomissione/responsabile della polizia.

3.   Il capomissione/responsabile della polizia si consulta con il CPS sulle questioni di sicurezza concernenti lo spiegamento della missione secondo le istruzioni impartite dall'SG/AR.

4.   I membri del personale dell'EUPM sono sottoposti a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza organizzata dal servizio di sicurezza dell'SGC nonché a controlli medici prima di qualsiasi spiegamento o viaggio nella zona della missione.

Articolo 13

Azione comunitaria

1.   Il Consiglio e la Commissione assicurano, in conformità delle rispettive competenze, la coerenza tra l'attuazione della presente azione comune e le azioni esterne della Comunità in conformità dell'articolo 3, secondo comma, del trattato. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.

2.   Il Consiglio rileva altresì che sono già in essere modalità di coordinamento nella zona della missione come pure a Bruxelles.

Articolo 14

Comunicazione di informazioni classificate

1.   L'SG/AR è autorizzato a comunicare ai paesi terzi associati alla presente azione comune, se opportuno e in funzione delle esigenze operative della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

2.   Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l'SG/AR è inoltre autorizzato a comunicare alle autorità locali informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati alle autorità locali secondo procedure consone al loro livello di cooperazione con l'UE.

3.   L'SG/AR è autorizzato a comunicare ai paesi terzi associati alla presente azione comune e alle autorità locali documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo1 del regolamento interno del Consiglio. (3)

Articolo 15

Entrata in vigore e durata

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa si applica dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2007.

Articolo 16

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

I. LEWIS


(1)  GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1. Azione comune modificata da ultimo dall'azione comune 2005/143/PESC (GU L 48 del 19.2.2005, pag. 46).

(2)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/571/CE (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 31).

(3)  Decisione 2004/338/CE, Euratom del Consiglio, del 22 marzo 2004 relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 22). Decisione modificata dalla decisione 2004/701/CE, Euratom (GU L 319 del 20.10.2004, pag. 15).


25.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/59


AZIONE COMUNE 2005/825/PESC DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2005

che modifica il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5 e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 luglio 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/569/PESC (1) relativa al mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) in Bosnia-Erzegovina.

(2)

Il 28 luglio 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/583/PESC che proroga il mandato di Lord ASHDOWN quale RSUE in Bosnia-Erzegovina fino al 28 febbraio 2006 (2).

(3)

Il 24 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/824/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (3) che prevede il proseguimento dell'EUPM con mandato e dimensioni adattati.

(4)

Considerato il ruolo specifico dell'RSUE nella catena di comando dell'EUPM, il mandato dell'EUSR dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(5)

Il mandato del RSUE dovrebbe essere eseguito in coordinazione con la Commissione al fine di assicurare la coerenza con le altre attività pertinenti rientranti nella competenza comunitaria.

(6)

L'RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe degradarsi e nuocere agli obiettivi della PESC enunciati all'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2004/569/PESC, quale prorogata dall'azione comune 2005/583/PESC, è modificata come segue:

1)

L'articolo 3 è redatto come segue:

«Articolo 3

Per conseguire gli obiettivi politici dell'UE in Bosnia-Erzegovina, il mandato dell'EUSR consiste in quanto segue:

a)

offrire la consulenza dell'UE e i suoi buoni uffici nel processo politico;

b)

promuovere il coordinamento politico generale dell'UE in Bosnia-Erzegovina;

c)

promuovere il coordinamento globale dell'UE e dare una direzione politica locale agli sforzi dell'UE nella lotta contro la criminalità organizzata, fatto salvo il ruolo guida della missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) nel coordinamento degli aspetti di polizia relativi a tali sforzi e della catena di comando militare dell'ALTHEA (EUFOR);

d)

fornire consulenza politica a livello locale al comandante dell'ALTHEA (EUFOR), anche per quanto riguarda la capacità di tipo Unità integrata di polizia, cui l'EUSR può attingere, con l'accordo del detto comandante, senza pregiudizio della catena di comando;

e)

contribuire al rafforzamento del coordinamento e della coerenza interni dell'UE in Bosnia Erzegovina, anche mediante briefing ai capi missione dell'UE e tramite la partecipazione alle loro riunioni periodiche (o la rappresentanza nelle medesime), presiedendo un gruppo di coordinamento composto di tutti gli attori UE presenti sul campo al fine di coordinare gli aspetti relativi all'attuazione dell'azione dell'UE, nonché fornendo loro istruzioni in materia di relazioni con le autorità della Bosnia-Erzegovina;

f)

assicurare la coerenza dell'azione dell'UE nei rapporti con il pubblico. Il portavoce dell'EUSR costituisce il principale punto di contatto dell'UE per i media della Bosnia-Erzegovina sulle questioni PESC/PESD;

g)

avere una visione d'insieme dell'intera gamma di attività in materia di stato di diritto e in tale contesto fornire, se del caso, consulenza al Segretario Generale/Alto Rappresentante e alla Commissione;

h)

fornire orientamenti politici a livello locale al capo della missione EUPM nell'ambito delle sue competenze più generali e del suo ruolo nella catena di comando dell'EUPM;

i)

nel contesto del più ampio approccio della comunità internazionale e delle autorità della Bosnia Erzegovina in materia di stato di diritto e in base alle competenze tecniche di polizia e all'assistenza al riguardo fornite dall'EUPM, sostenere la preparazione e l'attuazione della ristrutturazione della polizia;

j)

fornire sostegno per rafforzare e rendere più efficace l'interfaccia giustizia penale/polizia della Bosnia Erzegovina, in stretto collegamento con l'EUPM;

k)

per quanto concerne le attività svolte nel quadro del titolo VI del trattato, compresa l'Europol, e le attività comunitarie connesse, fornire, se del caso, consulenza al Segretario generale e alla Commissione, e partecipare al necessario coordinamento locale;

l)

al fine di garantire coerenza e creare possibili sinergie, continuare ad essere consultato sulle priorità per l'assistenza comunitaria alla ricostruzione, allo sviluppo e alla stabilizzazione.»

2)

L'articolo 6, paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1.   L’importo di riferimento finanziario ammonta a 160 000 EUR».

3)

L'articolo 7, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per coadiuvare l'EUSR nell'attuazione del suo mandato sarà distaccato del personale dedicato UE che dia l'immagine dell'identità dell'Unione europea e che contribuisca alla coerenza, alla visibilità e all'efficacia dell'azione globale dell'UE in Bosnia-Erzegovina, in particolare nelle questioni politiche, politico-militari, di stato di diritto e di sicurezza e riguardo alla comunicazione e alle relazioni con i media. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'EUSR è responsabile della costituzione della sua squadra in consultazione con la Presidenza, coadiuvata dal Segretario Generale/Alto Rappresentante e con la piena associazione della Commissione. L'EUSR comunica alla Presidenza ed alla Commissione la composizione definitiva della sua squadra.»

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

I. LEWIS


(1)  GU L 252 del 28.7.2004, pag. 7.

(2)  GU L 199 del 29.7.2005, pag. 94.

(3)  Cfr. la pagina 55 della presente Gazzetta ufficiale.


25.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/61


AZIONE COMUNE 2005/826/PESC DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2005

relativa all'istituzione di un gruppo di consulenza dell'UE in materia di polizia (EUPAT) nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (FYROM)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 25, terzo comma, l'articolo 26 e l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

In ottemperanza dell'accordo quadro di Ohrid, il contributo dell'Unione europea si basa su un approccio ampio, con attività che abbracceranno l’intera gamma di aspetti dello stato di diritto, compresi programmi di costruzione istituzionale ed attività di polizia che si sostengano e rafforzino a vicenda. Le attività dell'Unione, sostenute fra l'altro dai programmi di costruzione istituzionale della Comunità nell'ambito del regolamento CARDS, contribuiranno all'attuazione globale della pace nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e al conseguimento degli obiettivi della politica generale dell'Unione nella regione, in particolare del processo di stabilizzazione e associazione.

(2)

L'Unione ha nominato un rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per contribuire al consolidamento del processo politico pacifico e alla piena attuazione dell'accordo quadro di Ohrid, per contribuire ad assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'UE, nonché per assicurare il coordinamento degli interventi della comunità internazionale volti a favorire l'attuazione e la sostenibilità delle disposizioni di detto accordo quadro.

(3)

La risoluzione 1371(2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 26 settembre 2001, accoglie favorevolmente l'accordo quadro e ne appoggia la piena attuazione grazie all’impegno, fra l'altro, dell'UE.

(4)

Al fine di preservare e di rafforzare i significativi risultati conseguiti nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia attraverso il notevole impegno dell’UE in termini di azione politica e di risorse, l’UE ha rafforzato il suo ruolo nelle attività di polizia allo scopo di contribuire ulteriormente ad un clima di sicurezza e di stabilità che consenta al governo dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia di attuare l’accordo quadro di Ohrid.

(5)

La situazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda la sicurezza ha continuato a migliorare dal conflitto del 2001. Nel 2005 la stabilità è stata ulteriormente rafforzata. Sono state adottate misure per la preparazione e l'attuazione delle riforme del basilare accordo quadro di Ohrid e si sono compiuti sforzi per far fronte ad altre priorità di riforma, anche nel campo dello stato di diritto. Un persistente impegno dell'UE a livello di azione politica e di risorse contribuirà nondimeno a radicare ulteriormente la stabilità nel paese come nella regione.

(6)

Il 16 settembre 2003 le autorità dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia hanno invitato l'UE ad assumersi la responsabilità di rafforzare il suo ruolo nelle attività di polizia e di dispiegare una missione di polizia dell’UE (EUPOL Proxima).

(7)

L'azione comune 2003/681/PESC del Consiglio (1) ha istituito l'EUPOL Proxima per un periodo di 12 mesi dal 15 dicembre 2003 al 14 dicembre 2004. L'azione comune 2004/789/PESC del Consiglio (2) ha prorogato EUPOL Proxima per un periodo di 12 mesi dal 15 dicembre 2004 al 14 dicembre 2005.

(8)

Durante le consultazioni con l'UE il governo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (FYROM) ha dichiarato che accoglierebbe con favore, a talune condizioni, un gruppo di consulenza dell'UE in materia di polizia che assicuri continuità tra la fine di EUPOL Proxima e il previsto avvio di un progetto, finanziato da CARDS, volto a fornire assistenza tecnica sul campo.

(9)

Secondo le linee guida stabilite dal Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, la presente azione comune dovrebbe stabilire il ruolo del Segretario Generale/Alto Rappresentante (in prosieguo denominato SG/AR) ai sensi degli articoli 18, paragrafo 3 e 26 del trattato, nell'attuazione delle misure che rientrano nel controllo politico e nella direzione strategica assicurati dal CPS.

(10)

L'articolo 14, paragrafo 1 del trattato richiede che sia indicato un importo di riferimento finanziario per l'intero periodo di attuazione dell'azione comune. L’indicazione degli importi che devono essere finanziati dal bilancio comunitario esprime la volontà dell’autorità legislativa ed è subordinata alla disponibilità di stanziamenti d’impegno nel rispettivo esercizio di bilancio.

(11)

Si dovrebbe ricorrere per quanto possibile al reimpiego del materiale rimasto da altre attività operative dell'UE, soprattutto l'EUPOL Proxima, tenuto conto delle necessità operative e dei principi di sana gestione finanziaria.

(12)

L'EUPAT assolverà il mandato nel contesto di una situazione in cui lo stato di diritto non è totalmente assicurato e che potrebbe compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati dall'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Obiettivo

1.   L'Unione europea istituisce un gruppo di consulenza dell'UE in materia di polizia (EUPAT) nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM) dal 15 dicembre 2005 al 14 giugno 2006.

2.   L'obiettivo dell'EUPAT è quello di continuare a sostenere lo sviluppo di un servizio di polizia efficiente e professionale basato su standard di polizia europei.

Articolo 2

Mandato

L'EUPAT, in linea con gli obiettivi dell’accordo quadro di Ohrid, in partenariato con le pertinenti autorità e nell'ambito di una prospettiva più generale dello stato di diritto, continua a sostenere lo sviluppo di un servizio di polizia efficiente e professionale basato su standard di polizia europei, in stretto coordinamento con la Commissione, segnatamente in vista dell'attuazione dei pertinenti programmi di costruzione istituzionale della Comunità e in complementarità con l'OSCE e con i programmi bilaterali. Sotto la guida dell'RSUE e in partenariato con le autorità del governo ospitante, gli esperti di polizia dell'UE svolgono compiti di controllo e di guida nei riguardi della polizia del paese su questioni prioritarie in materia di polizia di frontiera, pace e ordine pubblico e responsabilità, lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata. Le attività dell'EUPAT si concentrano sul personale direttivo intermedio e superiore.

A tal fine l'EUPAT rivolge particolare attenzione ai seguenti elementi:

attuazione globale della riforma della polizia sul campo;

cooperazione tra polizia e sistema giudiziario;

controllo interno e degli standard professionali.

Articolo 3

Fase di pianificazione

1.   In preparazione dell'istituzione dell'EUPAT, il capo della missione di polizia EUPOL Proxima, muovendo dal lavoro svolto dall' EUPOL Proxima e sulla base degli orientamenti del Comitato politico e di sicurezza (CPS), elabora un piano generale e sviluppa tutti gli strumenti tecnici necessari per l'istituzione dell'EUPAT.

2.   A tal fine l'attuale capo della missione si consulta e opera in coordinamento con la Commissione e con l'OSCE a Skopje nonché con il governo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, se del caso.

Articolo 4

Struttura

1.   L'EUPAT comprende i seguenti elementi:

a)

comando generale a Skopje, composto dal capo dell'EUPAT e dal personale definito nel piano generale;

b)

una unità centrale di affiancamento a livello di ministero dell'interno;

c)

unità mobili affiancate nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia con sede ai livelli appropriati.

2.   Questi elementi sono sviluppati nel piano generale.

Articolo 5

Capo dell'EUPAT e personale

1.   Il Capo dell'EUPAT è responsabile della gestione e del coordinamento delle attività dell'EUPAT.

2.   Il Capo dell'EUPAT assume la gestione ordinaria dell'EUPAT ed è responsabile per quanto riguarda il personale e le questioni disciplinari. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'UE interessata.

3.   Il Capo dell'EUPAT sottoscrive un contratto con la Commissione.

4.   Il personale di polizia è distaccato dagli Stati membri. Il periodo di distacco è di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2005. Ogni Stato membro sostiene i costi relativi al personale di polizia da esso distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le spese di viaggio per e dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e le indennità diverse da quelle giornaliere.

5.   L'EUPAT assume il personale civile internazionale e il personale locale su base contrattuale, in funzione delle necessità.

6.   Gli Stati membri o le istituzioni della Comunità possono anche, all'occorrenza, distaccare personale civile internazionale per un periodo di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2005. Ogni Stato membro o istituzione dell'UE sostiene i costi relativi a ciascun membro del personale da esso/essa distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le spese di viaggio per e dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e le indennità diverse da quelle giornaliere.

7.   Pur restando subordinati all'autorità dello Stato membro o dell'istituzione comunitaria d'origine, tutti gli esperti appartenenti all'EUPAT assolvono i loro compiti operando nel solo interesse dell'azione di sostegno dell'UE. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (3) (di seguito denominate «norme di sicurezza del Consiglio»).

8.   I membri dell'EUPAT assicurano la visibilità dell'azione dell'UE con misure appropriate.

Articolo 6

Catena di comando

1.   La struttura dell'EUPAT, quale parte dell'approccio dell'UE più ampio relativo allo stato di diritto nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dispone di una catena di comando unificata.

2.   Il CPS esercita il controllo politico e la direzione strategica.

3.   Il Segretario Generale/Alto Rappresentante (SG/AR) fornisce consulenza al Capo dell'EUPAT tramite l'RSUE.

4.   Il Capo dell'EUPAT guida l'EUPAT e ne assume la gestione ordinaria.

5.   Il Capo dell'EUPAT riferisce all'SG/AR tramite l'RSUE.

6.   L'RSUE riferisce al Consiglio tramite l'SG/AR.

Articolo 7

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il Comitato politico e di sicurezza, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUPAT.

2.   Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25 del trattato. Tale autorizzazione include il potere di nominare, su proposta del SG/AR, un capo dell'EUPAT e di approvare e modificare il piano generale e la catena di comando. Il Consiglio, assistito dal SG/AR, stabilisce gli obiettivi e la conclusione dell'EUPAT.

3.   L'RSUE fornisce orientamento politico locale al capo dell'EUPAT. L'RSUE assicura il coordinamento con altri attori UE nonché relazioni con autorità della parte ospitante e con i media.

4.   Il CPS riceve periodicamente relazioni a cura del capo dell'EUPAT relative alla conduzione dell'azione di sostegno. Il CPS può invitare, se del caso, alle sue riunioni il capo dell'EUPAT.

5.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

Articolo 8

Disposizioni finanziarie

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EUPAT è pari a 1,5 milioni di EUR.

2.   La spesa finanziata tramite l'importo di cui al paragrafo 1 è amministrata secondo le regole e le procedure applicabili al bilancio generale dell'UE, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino di proprietà della Comunità.

3.   Il capo dell'EUPAT riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto a supervisione da parte della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

4.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell'EUPAT, compresa la compatibilità del materiale e l'interoperabilità delle unità.

5.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.

Articolo 9

Coerenza con l'azione comunitaria

Il Consiglio e la Commissione assicurano, in conformità delle rispettive competenze, la coerenza tra l'attuazione della presente azione comune e le altre azioni esterne della Comunità in conformità dell'articolo 3, secondo comma, del trattato. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.

Articolo 10

Comunicazione di informazioni classificate

1.   Il SG/AR è autorizzato a comunicare alla NATO/KFOR e ai terzi associati alla presente azione comune, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini dell'azione di sostegno ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio.

2.   Il SG/AR è inoltre autorizzato a comunicare all'OSCE, in funzione dei bisogni operativi della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell'azione di sostegno ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio. A tale effetto sono adottate disposizioni a livello locale.

3.   Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, il SG/AR è inoltre autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini dell'azione di sostegno, ai sensi dell'accordo tra l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e l'Unione europea sulla procedura di sicurezza sullo scambio di informazioni classificate (4).

4.   Il SG/AR è autorizzato a comunicare ai terzi associati alla presente azione comune documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'azione di sostegno, coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 della decisione 2004/338/CE, Euratom del Consiglio, del 22 marzo 2004, relativa all'adozione del suo regolamento interno (5).

Articolo 11

Status del personale dell'EUPAT

1.   Le disposizioni necessarie sono prese per l'estensione all'EUPAT dell'accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sullo status e sulle attività della missione di polizia dell'Unione europea (EUPOL «Proxima») nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (6).

2.   Lo Stato membro o l'istituzione della Comunità che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l'istituzione della Comunità in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del personale distaccato.

Articolo 12

Entrata in vigore e durata

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa si applica fino al 14 giugno 2006.

Articolo 13

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

I. LEWIS


(1)  GU L 249 del 1.10.2003, pag. 66. Azione comune modificata dall'azione comune 2004/87/PESC (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 31).

(2)  GU L 348 del 24.11.2004, pag. 40.

(3)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultima dalla decisione 2005/571/CE del Consiglio (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 31).

(4)  GU L 94 del 13.4.2005, pag. 39.

(5)  GU L 106 del 15.4.2004, pag. 22. Decisione modificata dalla decisione 2004/701/CE, Euratom (GU L 319 del 20.10.2004, pag. 15).

(6)  Decisione 2004/75/PESC del Consiglio (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 65).