ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 297 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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Rettifiche |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
15.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 297/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1853/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 14 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
64,3 |
096 |
36,8 |
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204 |
47,6 |
|
999 |
49,6 |
|
0707 00 05 |
052 |
110,6 |
204 |
23,8 |
|
999 |
67,2 |
|
0709 90 70 |
052 |
109,0 |
204 |
95,7 |
|
999 |
102,4 |
|
0805 20 10 |
204 |
60,0 |
999 |
60,0 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
62,7 |
624 |
88,6 |
|
999 |
75,7 |
|
0805 50 10 |
052 |
64,0 |
388 |
68,2 |
|
999 |
66,1 |
|
0806 10 10 |
052 |
118,3 |
400 |
246,4 |
|
508 |
267,3 |
|
624 |
162,5 |
|
720 |
99,7 |
|
999 |
178,8 |
|
0808 10 80 |
388 |
107,2 |
400 |
105,4 |
|
404 |
142,5 |
|
512 |
131,2 |
|
720 |
26,7 |
|
800 |
165,3 |
|
999 |
113,1 |
|
0808 20 50 |
052 |
102,4 |
720 |
56,5 |
|
999 |
79,5 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
15.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 297/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1854/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2005
che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Miel de Provence» (IGP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 6, paragrafi 3 e 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la domanda di registrazione della denominazione «Miel de Provence», presentata dalla Francia (2). |
(2) |
La Germania ha presentato una dichiarazione di opposizione alla registrazione, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92. L’opposizione riguarda il mancato rispetto delle condizioni previste dall’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e il danno eventuale per l’esistenza di un prodotto che si trova legalmente sul mercato durante almeno i cinque anni precedenti la data di pubblicazione prevista all’articolo 6, paragrafo 2. |
(3) |
Con lettera dell’11 gennaio 2005 la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a cercare un accordo conformemente alle rispettive procedure interne. |
(4) |
Poiché non è stato raggiunto alcun accordo tra la Francia e la Germania entro il termine previsto di tre mesi, la Commissione è tenuta a prendere una decisione secondo la procedura prevista dall’articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2081/92. |
(5) |
La dichiarazione di opposizione trasmessa dalla Germania presenta tre obiezioni contro la registrazione. In primo luogo, la Germania sostiene che la registrazione non è conforme all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92. Secondo la Germania, infatti, le caratteristiche organolettiche, le caratteristiche legate al metodo di produzione e i criteri qualitativi del prodotto per cui è presentata la domanda non possono essere considerati specifici della regione della Provenza. |
(6) |
La Commissione ritiene invece che la domanda di registrazione sia basata sia sulla reputazione del miele di Provenza che su una qualità particolare, cioè l’origine floreale dei mieli propria dell’ambiente botanico provenzale. |
(7) |
La Germania evoca poi il danno potenziale per l’esistenza di una denominazione totalmente o parzialmente omonima o di un marchio o per l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato durante almeno i cinque anni precedenti la data di pubblicazione prevista all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92. La Germania evoca in particolare la possibilità che i produttori che attualmente commercializzano miele con la denominazione «Miel de Provence» dopo la registrazione non possano più avvalersi di detta denominazione qualora i loro prodotti non siano conformi al disciplinare, a causa della fonte floreale o della zona di produzione. |
(8) |
La Commissione ritiene che tale argomento sia fondato su ipotesi non dimostrate. Secondo l’articolo 7, paragrafo 4, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2081/92, chi si oppone a una registrazione deve «dimostrare» il danno evocato. La Germania ha semplicemente menzionato la possibilità di un danno, senza dimostrare l’effettiva esistenza di produttori che sarebbero lesi dalla registrazione. |
(9) |
Infine, la Germania dichiara che l’utilizzazione della denominazione «Miel de Provence» è consentita a norma della direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (3) per miele proveniente dalla regione francese Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Tale regione sarebbe diversa dalla zona geografica contemplata dal disciplinare redatto nell’ambito del regolamento (CEE) n. 2081/92. Inoltre il disciplinare della domanda di registrazione esclude i mieli di girasole, di colza e di erba medica, che sono origini floreali e vegetali presenti nell’area geografica. Di conseguenza, per rispettare il disciplinare, gli operatori che attualmente commercializzano tale prodotto con la denominazione «Miel de Provence» dovranno escludere i mieli di origini floreali non previste dal disciplinare. Secondo la Germania, quindi, la registrazione del «Miel de Provence» nell’ambito del regolamento (CEE) n. 2081/92 non sarebbe conforme alla direttiva 2001/110/CE concernente il miele. |
(10) |
Come indicato al considerando 8, l’esistenza di un danno non è stata dimostrata. A parte ciò, la pretesa violazione della direttiva 2001/110/CE concernente il miele non rientra tra i possibili motivi per la presentazione di un’opposizione a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92. Inoltre, la direttiva 2001/110/CE permette determinate denominazioni, ma senza renderle obbligatorie. Il regolamento (CEE) n. 2081/92, invece, mira a regolamentare l’utilizzazione delle denominazioni registrate, indipendentemente dal fatto che prima dette denominazioni potessero essere utilizzate più liberamente. Di conseguenza, l’assenza di restrizioni in un momento determinato in linea di principio non può costituire una ragione per rifiutare la registrazione. |
(11) |
Alla luce di questi elementi, la denominazione suddetta deve essere pertanto iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. |
(12) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protette, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (4) è completato con la denominazione figurante nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU C 261 del 30.10.2003, pag. 4.
(3) GU L 10 del 12.1.2002 pag. 47.
(4) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.
ALLEGATO
Prodotti dell’allegato I del trattato destinati all’alimentazione umana
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro)
FRANCIA
Miel de Provence (IGP)
15.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 297/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1855/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2005
che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel (IGP), Asperge des Sables des Landes (IGP), Pâtes d’Alsace (IGP), Jamón de Trevélez (IGP), Oliva ascolana del Piceno (DOP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 3 e 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la domanda presentata dall’Italia per la registrazione delle due denominazioni «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» e «Oliva ascolana del Piceno», la domanda presentata dalla Francia per la registrazione delle due denominazioni «Asperge des Sables des Landes» e «Pâtes d’Alsace» e la domanda presentata dalla Spagna per la registrazione della denominazione «Jamón de Trevélez» sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, le denominazioni in questione devono essere pertanto iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (3) è completato con le denominazioni che figurano nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU C 12 del 18.1.2005, pag. 20 (Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel);
GU C 47 del 23.2.2005, pag. 2 (Asperge des Sables des Landes);
GU C 47 del 23.2.2005, pag. 6 (Pâtes d’Alsace);
GU C 51 dell’1.3.2005, pag. 2 (Jamón de Trevélez);
GU C 59 del 9.3.2005, pag. 33 (Oliva ascolana del Piceno).
(3) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.
ALLEGATO
Prodotti di cui all’allegato I del trattato destinati all’alimentazione umana
Preparazioni a base di carni (scaldate, salate, affumicate, ecc.)
SPAGNA
Jamón de Trevélez (IGP)
Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati
ITALIA
Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel (IGP)
Oliva Ascolana del Piceno (AOP)
FRANCIA
Asperge des sables des Landes (IGP)
Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2081/92
Paste alimentari
FRANCIA
Pâtes d’Alsace (IGP)
15.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 297/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1856/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli per quanto concerne i prodotti soggetti all’obbligo di presentare un titolo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (3) stabilisce che non è richiesto e non può essere presentato alcun titolo per realizzare le operazioni i cui quantitativi sono inferiori o uguali ai quantitativi che figurano nell'allegato III dello stesso regolamento. |
(2) |
Nel settore delle sementi il regolamento (CE) n. 2081/2004 della Commissione, del 6 dicembre 2004, che stabilisce le norme per la comunicazione dei dati necessari per l’applicazione del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (4) ha abrogato il regolamento (CEE) n. 1117/79 della Commissione, del 6 giugno 1979, che stabilisce i prodotti del settore delle sementi soggetti al regime dei titoli d'importazione (5). Di conseguenza il granturco e il sorgo ibridi da semina non sono più soggetti al regime dei certificati di importazione. |
(3) |
Nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 865/2004 stabilisce che, ove necessario per tener conto dell'andamento del mercato, può essere deciso di subordinare l'esportazione di qualsiasi prodotto di cui all'articolo 1, lettera a), alla presentazione di un titolo di esportazione. Se tale situazione non sussiste, per l’esportazione di tali prodotti non è richiesta la presentazione di un titolo. |
(4) |
Risulta pertanto necessario modificare in tal senso l’allegato III del regolamento (CE) n. 1291/2000. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi e del comitato di gestione per l'olio di oliva e le olive da tavola, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1291/2000 è modificato come segue:
1) |
nella parte B — settore dei grassi — la parte intitolata «Titolo di esportazione recante o meno fissazione anticipata della restituzione [regolamento (CE) n. 2543/95 della Commissione]» è soppressa; |
2) |
la parte J — settore delle sementi — è soppressa. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97.
(3) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell’8.10.2004, pag. 17).
(4) GU L 360 del 7.12.2004, pag. 6.
(5) GU L 139 del 7.6.1979, pag. 11.
15.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 297/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1857/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 1864/2004 della Commissione recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l’importazione di conserve di funghi dai paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1864/2004 della Commissione (2) reca apertura di contingenti tariffari per l’importazione nella Comunità di conserve di funghi del genere Agaricus. |
(2) |
In seguito alla conclusione di protocolli aggiuntivi agli accordi europei con la Bulgaria e la Romania, approvati con le decisioni del Consiglio e della Commissione 2005/430/CE, Euratom (3) e 2005/431/CE, Euratom (4), occorre modificare le aliquote dei dazi doganali applicabili ai prodotti originari della Romania e i contingenti tariffari per i prodotti originari della Bulgaria, stabiliti dal regolamento (CE) n. 1864/2004. |
(3) |
I protocolli aggiuntivi agli accordi europei con la Bulgaria e la Romania, approvati con le decisioni 2005/430/CE, Euratom e 2005/431/CE, Euratom, sono in applicazione dal 1o agosto 2005. Il presente regolamento deve quindi applicarsi a decorrere da tale data. |
(4) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1864/2004. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1864/2004 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 1, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia non si applicano dazi doganali ai prodotti originari della Romania (numero d’ordine 09.4726) e della Bulgaria (numero d’ordine 09.4725).»; |
2) |
l’allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).
(2) GU L 325 del 28.10.2004, pag. 30.
(3) GU L 155 del 17.6.2005, pag. 1.
(4) GU L 155 del 17.6.2005, pag. 26.
(5) A partire dal 1o gennaio 2006 il contingente assegnato alla Bulgaria sarà aumentato di 275 tonnellate su base annua.»
Rettifiche
15.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 297/11 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 692/2005 del Consiglio, del 28 aprile 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 2605/2000 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 112 del 3 maggio 2005 )
A pagina 7, all’articolo 1, paragrafo 1, nella tabella, alla colonna «Società»:
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