ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 295

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
11 novembre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1826/2005 della Commissione, del 10 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1827/2005 della Commissione, del 10 novembre 2005, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dall'11 novembre 2005

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1828/2005 della Commissione, del 10 novembre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

5

 

 

Regolamento (CE) n. 1829/2005 della Commissione, del 10 novembre 2005, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 12a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005

7

 

 

Regolamento (CE) n. 1830/2005 della Commissione, del 10 novembre 2005, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

8

 

 

Regolamento (CE) n. 1831/2005 della Commissione, del 10 novembre 2005, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

9

 

 

Regolamento (CE) n. 1832/2005 della Commissione, del 10 novembre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

10

 

 

Regolamento (CE) n. 1833/2005 della Commissione, del 10 novembre 2005, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

18

 

 

Regolamento (CE) n. 1834/2005 della Commissione, del 10 novembre 2005, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004

20

 

 

Regolamento (CE) n. 1835/2005 della Commissione, del 10 novembre 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

21

 

 

Regolamento (CE) n. 1836/2005 della Commissione, del 10 novembre 2005, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

25

 

 

Regolamento (CE) n. 1837/2005 della Commissione, del 10 novembre 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

27

 

 

Regolamento (CE) n. 1838/2005 della Commissione, del 10 novembre 2005, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali

30

 

 

Regolamento (CE) n. 1839/2005 della Commissione, del 10 novembre 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

31

 

 

Regolamento (CE) n. 1840/2005 della Commissione, del 10 novembre 2005, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005

33

 

 

Regolamento (CE) n. 1841/2005 della Commissione, del 10 novembre 2005, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005

34

 

 

Regolamento (CE) n. 1842/2005 della Commissione, del 10 novembre 2005, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1808/2005

35

 

 

Regolamento (CE) n. 1843/2005 della Commissione, del 10 novembre 2005, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1809/2005

36

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 6 giugno 2005, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile

37

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile

38

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 3 maggio 2005, relativa ad un regime di aiuti della Germania — Sviluppo dell’infrastruttura comunale a carattere economico nell’ambito dell’azione comune Miglioramento della struttura economica regionale secondo la parte II, punto 7, del programma quadro — Aiuto alla costruzione e all’estensione di centri industriali, tecnologici e di incubatori di imprese che forniscono locali e servizi comuni a piccole e medie imprese 2004-2006 [notificata con il numero C(2005) 1315]  ( 1 )

44

 

*

Decisione della Commissione, del 14 ottobre 2005, recante modifica delle decisioni 2001/689/CE, 2002/231/CE e 2002/272/CE allo scopo di prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a determinati prodotti [notificata con il numero C(2005) 4102]  ( 1 )

51

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2005/784/PESC del Consiglio, del 7 novembre 2005, che proroga e modifica la decisione 1999/730/PESC in vista di un contributo dell’Unione europea alla lotta contro l’accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere in Cambogia

53

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

11.11.2005   

IT

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L 295/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1826/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

66,1

096

36,8

204

43,7

999

48,9

0707 00 05

052

115,4

204

23,8

999

69,6

0709 90 70

052

108,7

204

64,4

999

86,6

0805 20 10

204

69,6

999

69,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

68,2

624

90,5

999

79,4

0805 50 10

052

70,0

388

54,9

999

62,5

0806 10 10

052

113,1

400

243,0

508

260,2

624

175,2

720

104,5

999

179,2

0808 10 80

052

93,3

388

102,0

400

104,9

404

98,8

512

131,2

720

26,7

800

160,8

804

82,0

999

100,0

0808 20 50

052

106,4

720

44,3

999

75,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


11.11.2005   

IT

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L 295/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1827/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2005

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dall'11 novembre 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(2)

Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento.

(3)

Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(4)

Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.

(5)

Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).

(3)  GU 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/95.


ALLEGATO

Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dall'11 novembre 2005

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (1)

1703 10 00 (2)

11,14

0

1703 90 00 (2)

11,76

0


(1)  Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.


11.11.2005   

IT

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L 295/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1828/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3)

Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2). L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

(4)

In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

(5)

La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.

(6)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.

(7)

L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.

(8)

Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(9)

In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.


ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DALL'11 NOVEMBRE 2005 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,86 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

35,06 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,86 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

35,06 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,3681

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

36,81

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

38,12

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

38,12

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,3681

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.


11.11.2005   

IT

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L 295/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1829/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2005

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 12a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità al regolamento (CE) n. 1138/2005 della Commissione, del 15 luglio 2005, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2005/2006 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.

(2)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1138/2005, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 12a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1138/2005, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 41,360 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 185 del 16.7.2005, pag. 3.


11.11.2005   

IT

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L 295/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1830/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2005

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

(3)

L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 21,976 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

(2)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

(3)  GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).


11.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1831/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2005

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).

(2)

L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione ivi contenuta, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006.

(3)

Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1o al 5 novembre 2005 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.

2.   Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di dicembre 2005 possono essere presentate domande di titoli per 5 132,33 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).


11.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1832/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,

gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,

l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3)

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

a)

dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b)

dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c)

dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d)

dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4)

A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5)

L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6)

A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2). La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3). Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

(7)

Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione (4), ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.

(8)

Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.

(9)

Nel determinare i prodotti e le destinazioni ammissibili alle restituzioni, conviene tener conto da una parte del fatto che la posizione competitiva di certi prodotti comunitari non giustifica di incoraggiarne l’esportazione, e dall’altra parte del fatto che la prossimità geografica di certi territori rischia di facilitare certe deviazioni di traffico e abusi.

(10)

L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.

(11)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2005 (GU L 241 del 17.9.2005, pag. 45).

(3)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(4)  GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 (GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 novembre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,10

A01

EUR/100 kg

54,43

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

44,94

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,55

A01

EUR/100 kg

46,92

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,94

A01

EUR/100 kg

50,00

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

44,94

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,55

A01

EUR/100 kg

46,92

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,94

A01

EUR/100 kg

50,00

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,19

A01

EUR/100 kg

50,30

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,42

A01

EUR/100 kg

50,61

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,84

A01

EUR/100 kg

51,12

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,80

A01

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,19

A01

EUR/100 kg

50,30

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,42

A01

EUR/100 kg

50,61

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,84

A01

EUR/100 kg

51,12

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,03

A01

EUR/100 kg

53,96

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,80

A01

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9600

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

45,83

A01

EUR/100 kg

58,82

0402 21 99 9700

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,52

A01

EUR/100 kg

61,03

0402 21 99 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,51

A01

EUR/100 kg

63,55

0402 29 15 9200

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0402 29 15 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3503

A01

EUR/kg

0,4494

0402 29 15 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3655

A01

EUR/kg

0,4692

0402 29 15 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3894

A01

EUR/kg

0,5000

0402 29 19 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3503

A01

EUR/kg

0,4494

0402 29 19 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3655

A01

EUR/kg

0,4692

0402 29 19 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3894

A01

EUR/kg

0,5000

0402 29 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3919

A01

EUR/kg

0,5030

0402 29 99 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3919

A01

EUR/kg

0,5030

0402 29 99 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4203

A01

EUR/kg

0,5396

0402 91 11 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 19 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 31 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 39 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 99 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

15,93

A01

EUR/100 kg

22,76

0402 99 11 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 19 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 31 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0402 99 31 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0953

A01

EUR/kg

0,1362

0402 99 39 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0403 90 11 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,18

A01

EUR/100 kg

9,86

0403 90 13 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,18

A01

EUR/100 kg

9,86

0403 90 13 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

34,70

A01

EUR/100 kg

44,55

0403 90 13 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,23

A01

EUR/100 kg

46,50

0403 90 13 9900

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

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A00

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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A00

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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A00

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

35,97

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,93

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,52

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,02

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,29

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,13

0406 90 88 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

30,20

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,15

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L01

Ceuta, Melilla, Santa Sede, gli Stati Uniti d'America e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L02

Andorra e Gibilterra.

L03

Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Turchia, Romania, Bulgaria, Croazia, Canada, Australia, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L04

Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia e Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.


11.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/18


REGOLAMENTO (CE) N. 1833/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2005

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine l'8 novembre 2005.

(3)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine l'8 novembre 2005, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2005 (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 32).

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto

Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura

Importo massimo della restituzione all'esportazione per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 581/2004

Burro

ex ex 0405 10 19 9500

93,00

Burro

ex ex 0405 10 19 9700

98,60

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

120,29


11.11.2005   

IT

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L 295/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1834/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2005

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine l'8 novembre 2005.

(3)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 582/2004, per il periodo di gara che ha termine l'8 novembre 2005, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento è 12,29 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2005 (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 32).

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


11.11.2005   

IT

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L 295/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1835/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2005

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 stabiliscono che la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sui mercati mondiali per i prodotti di cui all’articolo 1 dei suddetti regolamenti e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (3), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese, rispettivamente, nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(5)

A seguito dell’intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), è necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 a seconda della loro destinazione.

(6)

In conformità dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, deve essere fissato un tasso di restituzione ridotto, tenendo conto dell’importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), per i prodotti di base utilizzati durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7)

Le bevande alcoliche sono considerate meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 dell’atto di adesione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate le misure necessarie ad agevolare l’utilizzo dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adeguare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l’11 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(3)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

(4)  GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

(5)  GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1584/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


ALLEGATO

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili dall'11 novembre 2005 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del Trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione dei prodotti (2)

Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1001 10 00

Frumento (grano) duro:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi

1001 90 99

Frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi:

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

1002 00 00

segala

1003 00 90

orzo

 

 

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– negli altri casi

1004 00 00

avena

1005 90 00

Granturco utilizzato sotto forma di:

 

 

– amido

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

3,567

3,973

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

1,866

1,866

– – negli altri casi

3,973

3,973

– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

2,574

2,980

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

1,400

1,400

– – negli altri casi

2,980

2,980

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

1,866

1,866

– altri (incluso allo stato naturale)

3,973

3,973

Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granoturco:

 

 

– in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

3,030

3,453

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

1,866

1,866

– negli altri casi

3,973

3,973

ex 1006 30

Riso lavorato:

 

 

– a grani tondi

– a grani medi

– a grani lunghi

1006 40 00

Rotture

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.

(2)  Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.

(3)  Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50.

(4)  Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

(5)  Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.


11.11.2005   

IT

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L 295/25


REGOLAMENTO (CE) N. 1836/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2005

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 27 ottobre 2005, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1763/2005 della Commissione (2).

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1763/2005 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1763/2005 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121).

(2)  GU L 285 del 28.10.2005, pag. 18.


ALLEGATO

I tassi delle restituzioni applicabili a partire dall'11 novembre 2005 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso delle restituzioni

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

10,00

10,00

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):

 

 

a)

in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97

23,57

23,57

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

50,00

50,00

ex 0405 10

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):

 

 

a)

in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97

51,00

51,00

b)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

99,25

99,25

c)

nel caso d'esportazione di altre merci

92,00

92,00


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.


11.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/27


REGOLAMENTO (CE) N. 1837/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4)

È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5)

Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8)

Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13).

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 novembre 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

55,62

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

47,68

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

47,68

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

71,51

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

55,62

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

47,68

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

47,68

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

63,57

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

51,65

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

59,60

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

45,69

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

9,93

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

63,57

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

63,57

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

63,57

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

63,57

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

62,28

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

47,68

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

62,28

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

47,68

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

47,68

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

62,28

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

47,68

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

65,26

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

45,29

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

47,68

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria e della Romania.


(1)  Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(2)  Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria e della Romania.


11.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/30


REGOLAMENTO (CE) N. 1838/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2005

che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente (2), stabilisce le condizioni di concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è determinata all'articolo 3 del suddetto regolamento. La restituzione così calcolata, differenziata, se necessario, per la fecola di patata, deve essere fissata una volta al mese e, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento può essere modificata.

(2)

Alle restituzioni alla produzione fissate dal presente regolamento occorre applicare i coefficienti indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93 per stabilire l'importo esatto da versare.

(3)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione, espressa per tonnellata di amido, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a:

a)

12,99 EUR/t per l'amido di granturco, di frumento, di orzo e di avena;

b)

21,86 EUR/t per la fecola di patata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


11.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/31


REGOLAMENTO (CE) N. 1839/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 novembre 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

6,85

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

6,40

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

5,90

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

5,45

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

5,10

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C01

:

Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.


11.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/33


REGOLAMENTO (CE) N. 1840/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2005

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1058/2005 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 4 al 10 novembre 2005 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 174 del 7.7.2005, pag. 12.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 della Commissione (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


11.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/34


REGOLAMENTO (CE) N. 1841/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2005

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1059/2005 della Commissione (2).

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 4 al 10 novembre 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 5,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 174 del 7.7.2005, pag. 15.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


11.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/35


REGOLAMENTO (CE) N. 1842/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2005

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1808/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1808/2005 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 4 al 10 novembre 2005 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1808/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 291 del 5.11.2005, pag. 3.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).


11.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/36


REGOLAMENTO (CE) N. 1843/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2005

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1809/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1809/2005 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 4 al 10 novembre 2005 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1809/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 291 del 5.11.2005, pag. 4.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

11.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/37


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 2005

relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile

(2005/781/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 170, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, nonché paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federativa del Brasile.

(2)

L’accordo, siglato il 3 dicembre 2002, è stato firmato il 19 gennaio 2004, con riserva dell’eventuale conclusione in una data successiva.

(3)

È opportuno approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione (2).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede a nome della Comunità alla notifica di cui all’articolo XII dell’accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KRECKÉ


(1)  Parere del Parlamento europeo del 28 aprile 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Cfr. pag. 38 della presente Gazzetta ufficiale.


ACCORDO

di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile

LA COMUNITÀ EUROPEA (in appresso denominata «la Comunità»),

da una parte,

e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE (in appresso denominato «il Brasile»),

dall’altra,

in appresso denominate «le parti»,

CONSIDERATO l’accordo quadro di cooperazione tra il Brasile e la Comunità europea, concluso il 29 giugno 1992 ed entrato in vigore il 1o novembre 1995;

CONSIDERATA l’importanza della ricerca scientifica e tecnologica per lo sviluppo economico e sociale delle parti;

CONSIDERATA l’attuale cooperazione scientifica e tecnologica tra le parti;

CONSIDERATO che le parti stanno attualmente svolgendo e finanziando attività di ricerca comprendenti progetti di dimostrazione secondo la definizione di cui all’articolo 2, lettera d), del presente accordo in settori di interesse comune e che le parti possono trarre vantaggio dalla partecipazione ad attività di ricerca e sviluppo secondo condizioni di reciprocità;

DESIDERANDO stabilire un quadro ufficiale di cooperazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica per ampliare e intensificare lo svolgimento di attività di cooperazione in settori di interesse comune e promuovere l'applicazione dei risultati di tale cooperazione a vantaggio dello sviluppo economico e sociale di entrambe le parti;

CONSIDERATO che il presente accordo di cooperazione scientifica e tecnologica rientra nella cooperazione generale tra il Brasile e la Comunità,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo I

Obiettivo

Le parti promuovono, sviluppano e agevolano attività di cooperazione in settori di interesse comune realizzando e finanziando attività di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico.

Articolo II

Definizioni

Ai fini del presente accordo, si intende per:

a)

«attività di cooperazione», ogni attività che le parti intraprendono o finanziano nel quadro del presente accordo, compresa la ricerca comune;

b)

«informazioni», dati scientifici o tecnici, risultati o metodi di ricerca e sviluppo frutto delle ricerche comuni e altri dati ritenuti necessari per le attività di cooperazione dai partecipanti e, eventualmente, dalle parti stesse;

c)

«proprietà intellettuale», la definizione di cui all'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967;

d)

«ricerca comune», progetti di ricerca, di sviluppo tecnologico o di dimostrazione condotti con o senza il sostegno finanziario di una o di entrambe le parti e che comportano la collaborazione tra partecipanti delle parti. Per «progetto di dimostrazione» si intende un progetto inteso a dimostrare la sostenibilità di nuove tecnologie che presentano un potenziale interesse economico ma che non possono essere commercializzate come tali. Le parti si tengono reciprocamente e regolarmente informate in merito alle rispettive attività considerate attività di ricerca comune ai sensi dell’articolo IV;

e)

«partecipante» o «organismo di ricerca», qualsiasi persona, gruppo di persone, istituto di ricerca o altro soggetto giuridico o impresa, avente sede in Brasile o nella Comunità, che partecipi ad attività di cooperazione, incluse le parti stesse.

Articolo III

Principi

Le attività di cooperazione si svolgono sulla base dei seguenti principi:

a)

beneficio reciproco fondato su una ripartizione equilibrata dei vantaggi;

b)

accesso reciproco alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico intraprese da ciascuna parte;

c)

scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione;

d)

tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo IV

Ambito delle attività di cooperazione

La cooperazione ai sensi del presente accordo può vertere su tutte le attività di interesse reciproco nelle quali entrambe le parti stiano realizzando o finanziando attività di ricerca e sviluppo tecnologico (in appresso denominate attività di «RST») ai sensi dell’articolo VI, paragrafo 3, lettera b). Tali attività devono essere finalizzate al progresso scientifico, alla competitività dell’industria e allo sviluppo economico e sociale, ed incentrarsi sui seguenti settori:

biotecnologie,

tecnologie dell’informazione e della comunicazione,

bioinformatica,

spazio,

micro e nanotecnologie,

ricerca sui materiali,

tecnologie pulite,

gestione ed uso sostenibile delle risorse ambientali,

biosicurezza,

salute e medicina,

aeronautica,

metrologia, normazione e valutazione della conformità, e

scienze umane.

Articolo V

Modalità ed attività di cooperazione

1.   Le parti incoraggiano:

a)

la partecipazione degli organismi di ricerca alle attività di cooperazione previste dal presente accordo, nell'osservanza delle rispettive politiche e normative interne, per offrire opportunità simili di partecipazione alle rispettive attività di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico e alla valorizzazione dei risultati che ne derivano;

b)

l’accesso reciproco alle attività promosse da ciascuna parte nel quadro dei rispettivi programmi e politiche nazionali.

2.   Le attività di cooperazione possono assumere le forme seguenti:

a)

progetti comuni di RST;

b)

visite e scambi di scienziati, ricercatori ed esperti tecnici;

c)

organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi e workshop scientifici e partecipazione di esperti a tali attività;

d)

azioni concertate quali il raggruppamento di progetti di RST già in atto, secondo le procedure previste dai programmi di RST di ciascuna parte, e di reti scientifiche;

e)

scambio e condivisione di apparecchiature e materiali;

f)

scambio di informazioni su pratiche, leggi, regolamenti e programmi attinenti alla cooperazione prevista dal presente accordo, ivi comprese le indicazioni sulla politica scientifica e tecnologica;

g)

altre disposizioni raccomandate dal comitato direttivo da istituirsi in conformità dell’articolo IV e ritenute conformi alle politiche e procedure applicabili in entrambe le parti.

3.   I progetti comuni di RST sono realizzati solo una volta che i partecipanti hanno concluso un piano comune di gestione della tecnologia, come indicato nell’allegato del presente accordo.

Articolo VI

Coordinamento ed attuazione delle attività di cooperazione

1.   Il compito di coordinare e di portare avanti le attività di cooperazione previste dal presente accordo è svolto, per la Comunità, dai servizi della Commissione europea e, per il Brasile, dal ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti esecutivi.

2.   Gli agenti esecutivi istituiscono un comitato direttivo per la cooperazione scientifica e tecnica incaricato della gestione del presente accordo. Il comitato è composto da rappresentanti ufficiali di ciascuna parte e stabilisce il proprio regolamento interno.

3.   Il comitato direttivo svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a)

proporre e finanziare le attività di cooperazione previste dall’articolo V del presente accordo;

b)

indicare per l’anno successivo, ai sensi dell’articolo V, paragrafo 1, lettera b), tra i possibili settori di cooperazione nel campo della RST, i settori o sottosettori prioritari di reciproco interesse in cui è opportuno cooperare;

c)

proporre ai ricercatori di entrambe le parti di raggruppare progetti di interesse reciproco o complementari;

d)

formulare raccomandazioni ai sensi dell’articolo V, paragrafo 2, lettera g);

e)

consigliare le parti sui metodi per valorizzare e migliorare la cooperazione in modo conforme ai principi enunciati nel presente accordo;

f)

verificare l’efficacia dell’applicazione e del funzionamento del presente accordo;

g)

presentare ogni anno alle parti una relazione sulla situazione, sui risultati e sull'efficacia della cooperazione intrapresa nel quadro del presente accordo. La relazione è trasmessa alla commissione comune istituita nell'ambito dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità europea e il Brasile del 29 giugno 1992.

4.   Il comitato direttivo riferisce alla commissione comune e si riunisce di norma una volta l'anno, preferibilmente prima della riunione della commissione comune, secondo un calendario concordato precedentemente. Le riunioni si svolgono alternativamente nella Comunità e in Brasile. Su richiesta di una delle parti, possono essere convocate riunioni straordinarie.

5.   Le parti si fanno carico delle spese sostenute dai rispettivi rappresentanti alle riunioni del comitato direttivo.

Articolo VII

Disposizioni finanziarie

Le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità di fondi sufficienti nonché alle disposizioni legislative e regolamentari, alle politiche e ai programmi di ciascuna parte. Le spese sostenute dai partecipanti alle attività di cooperazione non sono, di norma, coperte mediante trasferimento di fondi tra le parti.

Articolo VIII

Circolazione di personale ed apparecchiature

1.   Nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili nel proprio territorio, ciascuna parte prende tutte le misure ragionevoli e si adopera per agevolare l'entrata, il soggiorno e l'uscita dal proprio territorio di persone, materiali, dati e apparecchiature impegnati o impiegati nelle attività di cooperazione realizzate dalle parti in base alle disposizioni del presente accordo. Suddetti persone, materiali, dati ed apparecchiature beneficiano di esenzioni fiscali e doganali conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio di ciascuna parte.

2.   Laddove le specifiche disposizioni vigenti in una parte in materia di cooperazione prevedano la concessione di aiuti finanziari ai partecipanti dell’altra parte, tali sovvenzioni, contributi finanziari o simili concessi da una parte ai partecipanti dell’altra parte a sostegno delle attività di cooperazione beneficiano di esenzioni fiscali e doganali conformemente alle disposizioni legislative applicabili in ciascuna parte.

Articolo IX

Proprietà intellettuale

Le questioni attinenti alla proprietà intellettuale emerse nell’applicazione del presente accordo sono trattate conformemente alle disposizioni dell’allegato, che forma parte integrante dello stesso.

Articolo X

Attività della Comunità a sostegno dei paesi in via di sviluppo

Il presente accordo lascia impregiudicata la partecipazione del Brasile, in quanto paese in via di sviluppo, alle attività della Comunità nel campo della ricerca ai fini dello sviluppo.

Articolo XI

Efficacia territoriale

Il presente accordo si applica ai territori in cui vige il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite, e al territorio della Repubblica federativa del Brasile.

Articolo XII

Entrata in vigore, denuncia e composizione delle controversie

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui ciascuna parte ha notificato all'altra per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie.

2.   Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di cinque anni e può essere prorogato consensualmente di quinquennio in quinquennio previa valutazione effettuata dalle parti nel corso del penultimo anno di ogni quinquennio.

3.   Le parti possono concordare modifiche al presente accordo. Tali modifiche entrano in vigore secondo le modalità di cui al paragrafo 1.

4.   Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con preavviso scritto di sei mesi inoltrato per via diplomatica. La cessazione o denuncia del presente accordo non pregiudica la validità e la durata di eventuali progetti comuni di ricerca in corso nel quadro dello stesso, né i diritti e gli obblighi specifici disciplinati dall'allegato.

5.   Tutte le questioni o controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo sono risolte consensualmente tra le parti.

Fatto a Brasilia, il diciannove gennaio duemilaquattro, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di interpretazioni divergenti tra le lingue, prevale il testo in lingua inglese.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Por la República Federativa de Brasil

For Den Føderative Republik Brasilien

Für die Föderative Republik Brasilien

Για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας

For the Federative Republic of Brazil

Pour la République fédérative du Brésil

Per la Repubblica Federativa del Brasile

Voor de Federale Republiek Brazilië

Pela República Federativa do Brasil

Brasilian liittotasavallan puolesta

För Förbundsrepubliken Brasilien

Image

ALLEGATO

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Conformemente all’articolo IX:

 

Le parti provvedono affinché la proprietà intellettuale generatasi nell’ambito del presente accordo goda di un’adeguata ed efficace tutela.

 

Le parti si impegnano ad informarsi reciprocamente e prontamente in merito ad eventuali invenzioni o elaborati prodotti nell’ambito del presente accordo che potrebbero dar luogo a diritti di proprietà intellettuale.

I.   AMBITO DI APPLICAZIONE

A.

Ai fini del presente accordo, per «proprietà intellettuale» si intende la definizione di cui all’articolo 2 della convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967.

B.

Il presente allegato lascia impregiudicata e non modifica altrimenti la ripartizione di diritti, interessi e proprietà intellettuale tra una parte e i suoi cittadini o partecipanti, che è stabilita dalle leggi e dalle pratiche vigenti nella parte in questione.

C.

Le controversie in materia di proprietà intellettuale derivanti dal presente accordo sono composte consultando gli istituti partecipanti interessati o, se del caso, le parti o i loro rappresentanti autorizzati. Se la parti lo concordano, la controversia può essere sottoposta ad un organo arbitrale, conformemente alle disposizioni di diritto internazionale applicabili nella fattispecie. Salvo diversa decisione approvata per iscritto dalle parti o dai loro rappresentanti autorizzati, si applicano le norme di arbitrato della commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL — United Nations Commission on International Trade Law).

D.

Qualora una delle parti ritenga che un particolare progetto comune di ricerca condotto nell’ambito del presente accordo abbia portato o possa portare alla creazione o alla concessione di un tipo di proprietà intellettuale non tutelato dalla legislazione applicabile nel territorio dell’altra parte, le parti si concertano immediatamente per definire una soluzione accettabile per entrambe e compatibile con la legislazione applicabile.

II.   ATTRIBUZIONE DI DIRITTI

A.

Ciascuna parte, compatibilmente con le disposizioni di legge nazionali, può ottenere per contratto una licenza non esclusiva, irrevocabile ed esente da royalties per tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico articoli, relazioni e pubblicazioni tecniche e scientifiche generate direttamente nell’ambito delle attività di cooperazione previste dal presente accordo, purché siano osservate le disposizioni di legge relative alla proprietà e alla cessione dei diritti d’autore per la creazione dell’opera. Tutte le copie delle opere soggette a diritto d’autore realizzate secondo le suddette disposizioni e distribuite al pubblico devono riportare il nome degli autori, salvo laddove questi abbiano espressamente rinunciato a tale diritto.

B.

I diritti per le forme di proprietà intellettuale non descritte nella sezione II A del presente allegato saranno attribuiti in base alle modalità seguenti:

1)

I ricercatori in visita, quali gli scienziati che partecipano principalmente a scopo di perfezionamento, ottengono diritti di proprietà intellettuale definiti di concerto con l’istituto ospitante e conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale applicabile. Inoltre, ogni ricercatore in visita designato come inventore è autorizzato, allo stesso titolo dei ricercatori dell’istituto ospitante, ad una quota proporzionale delle royalties percepite dall’istituto ospitante in virtù della licenza per l’uso della proprietà intellettuale.

2)

Per quanto riguarda la proprietà intellettuale che scaturisce o potrebbe scaturire dalla ricerca comune, i partecipanti elaborano un piano comune di gestione della tecnologia da negoziare nella forma di un contratto scritto tra i partecipanti ai progetti comuni di ricerca, nel quale sia preventivamente stabilita, in maniera equa ed equilibrata, la distribuzione dei proventi o di altri vantaggi derivanti dalla cooperazione, tenendo conto del contributo relativo delle parti o dei loro partecipanti ed attenendosi rigorosamente alla normativa sulla proprietà intellettuale vigente in ciascuna parte ed agli accordi internazionali sulla proprietà intellettuale di cui le parti sono firmatarie.

a)

Qualora le parti o i loro partecipanti non adottino un piano comune di gestione della tecnologia nella fase iniziale della cooperazione e qualora non riescano a giungere ad un accordo entro un periodo ragionevole, non superiore a sei mesi, successivo al momento in cui una parte sia a conoscenza del fatto che la ricerca comune abbia dato o possa dar luogo a proprietà intellettuale, esse sono tenute a concertarsi immediatamente per definire una soluzione accettabile per entrambe. In attesa di detta soluzione, la proprietà intellettuale è detenuta congiuntamente dalle parti o dai loro partecipanti, salvo altrimenti concordato dalle parti stesse.

b)

Qualora un progetto comune di ricerca realizzato nell’ambito del presente accordo risulti in una creazione suscettibile di essere tutelata da diritti di proprietà intellettuale non previsti dalla legislazione vigente in una delle parti, queste sono tenute a concertarsi immediatamente per definire una soluzione accettabile per entrambe e compatibile con la legislazione vigente.

III.   INFORMAZIONI RISERVATE

A.

Le parti e i rispettivi partecipanti devono tutelare le informazioni commerciali e/o industriali considerate riservate, che vengono generate o fornite nell’ambito del presente accordo, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle pratiche vigenti, come concordato tra le parti.

B.

Le parti e i rispettivi partecipanti non possono divulgare informazioni considerate riservate in mancanza di previa autorizzazione, salvo a persone appartenenti alle categorie di funzionari, contraenti e subcontraenti. La divulgazione di tali informazioni deve essere strettamente limitata alle parti coinvolte nel progetto comune di ricerca concordato tra i partecipanti e/o al personale autorizzato degli enti governativi associati al progetto o al presente accordo.

C.

Le informazioni possono essere divulgate solo previa autorizzazione scritta delle parti e la loro diffusione non può in alcun caso essere superiore a quanto strettamente necessario ai fini dell’esecuzione dei compiti, degli obblighi o dei contratti relativi alle informazioni divulgate.

D.

I destinatari devono impegnarsi per iscritto a tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute e spetta alle parti provvedere all’adempimento di tale obbligo.

E.

Una parte che non è o probabilmente non sarà in grado di garantire la non divulgazione di informazioni riservate ne informa immediatamente l’altra parte. Le parti determinano di concerto le misure adeguate.


Commissione

11.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/44


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2005

relativa ad un regime di aiuti della Germania — Sviluppo dell’infrastruttura comunale a carattere economico nell’ambito dell’azione comune «Miglioramento della struttura economica regionale» secondo la parte II, punto 7, del programma quadro — Aiuto alla costruzione e all’estensione di centri industriali, tecnologici e di incubatori di imprese che forniscono locali e servizi comuni a piccole e medie imprese 2004-2006

[notificata con il numero C(2005) 1315]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/782/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (1), in particolare l’articolo 7,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (2) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 19 settembre 2002, registrata il 20 settembre 2002 dal segretariato generale della Commissione, la Germania ha notificato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, il regime di aiuti in oggetto. Pur non considerando la misura un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, la Germania ha provveduto alla sua notifica per ragioni di certezza giuridica. Il caso è stato registrato come aiuto di Stato n. N 644/g/2002. Con lettere del 9 ottobre 2002, del 17 gennaio 2003, del 30 giugno 2003 e del 25 settembre 2003, la Commissione ha richiesto informazioni supplementari. La Germania ha trasmesso tali informazioni con lettere del 18 novembre 2002, dell’11 e 12 febbraio 2003, del 24 luglio 2003 e del 30 ottobre 2003. Con lettera del 26 novembre 2003, la Germania ha acconsentito alla proroga, fino al 5 febbraio 2004, del termine di due mesi fissato dall’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 659/1999 e ha trasmesso ulteriori informazioni.

(2)

Con lettera del 18 febbraio 2004, la Commissione ha informato la Germania della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

(3)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni in proposito.

(4)

Con lettera del 2 novembre 2004, registrata in data 3 novembre 2004, la Commissione ha ricevuto le osservazioni dell’ADT — Bundesverband deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren e.V. (di seguito «ADT»), un’associazione di centri di innovazione, di tecnologia e di incubatori di imprese tedeschi. Con lettera del 15 novembre 2004, essa ha trasmesso le osservazioni in questione alla Germania, invitandola a comunicare la propria posizione. La Germania non si è tuttavia pronunciata su tali osservazioni.

(5)

Il 19 marzo 2004 sono pervenute le osservazioni della Germania. Il 22 aprile 2004 si è tenuta una riunione, a seguito della quale le autorità tedesche, dopo due richieste della Commissione del 9 luglio 2004 e del 9 settembre 2004, hanno fatto pervenire informazioni supplementari con lettera del 16 settembre 2004, registrata il 22 settembre 2004. Il 16 dicembre 2004 si è tenuta un’ulteriore riunione, a seguito della quale le autorità tedesche, su richiesta della Commissione del 14 febbraio 2005, hanno fatto pervenire informazioni supplementari e hanno modificato la misura con lettere del 3 e del 23 marzo 2005, registrate lo stesso giorno.

II.   DESCRIZIONE DELLA MISURA

(6)

La misura in oggetto viene cofinanziata dal governo federale e dai Länder. La gestione spetta ai governi dei Länder, cosicché l’applicazione di talune disposizioni specifiche della misura registra leggere differenze nei singoli Länder.

(7)

Il sostegno statale viene concesso sotto forma di sovvenzioni a favore degli organismi responsabili (Träger) dei centri. L’aiuto ammonta al massimo al 90 % dei costi di costruzione o estensione dei centri. Il sostegno finanziario accordato nell’ambito della misura deve andare a beneficio degli utilizzatori dei centri. Essa non va intesa come la concessione di aiuti pari al 90 % dei costi ammissibili agli organismi responsabili o agli utilizzatori dei centri. La misura si applica sia a regioni di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE, sia a regioni non ammissibili agli aiuti (circa il 5 % delle regioni che beneficiano della misura). La misura scade il 31 dicembre 2006; i fondi previsti ammontano a circa 120 milioni di EUR l’anno.

(8)

La misura è finalizzata a consentire l’offerta alle piccole e medie imprese (PMI) di determinate prestazioni. Si tratta in primo luogo di consentire alle PMI di affittare locali in un centro. In tali centri, le PMI possono inoltre avvalersi di servizi come consulenze, apparecchiature di ricerca, nonché delle possibilità di collaborazione con università e istituti di ricerca o della creazione di reti di imprese.

(9)

Le PMI non vengono tuttavia sovvenzionate direttamente, bensì nel quadro di una struttura più complessa. La Germania mette a disposizione degli organismi responsabili finanziamenti volti ad incentivarli a costruire o ampliare un centro industriale, tecnologico o un incubatore di imprese, che possa offrire agli utilizzatori, vale a dire le PMI, locali e servizi in locazione. Gli organismi responsabili devono assicurare la gestione dei centri per almeno 15 anni.

(10)

Responsabili dei centri sono di norma singoli comuni o associazioni di comuni, talvolta anche associazioni pubbliche o private senza fini di lucro.

(11)

In linea di massima, i centri sono aziende autonome comunali senza fini di lucro o persone giuridiche distinte senza fini di lucro.

(12)

Esistono diversi tipi di centri: i centri industriali offrono di norma locali per tutti i tipi di PMI di un determinato settore o di tutti i settori, mentre i centri tecnologici sono orientati verso le piccole imprese che svolgono attività di ricerca; essi offrono a tali imprese le apparecchiature necessarie, come laboratori, servizi di consulenza, contatti con università e istituti di ricerca. Gli incubatori di imprese si orientano verso le imprese di nuova costituzione, in particolare microimprese. Sono tuttavia possibili forme miste. In particolare quando non è possibile affittare tutti i locali alle imprese del tipo previsto, i centri tendono ad attirare altri gruppi di imprese. Un centro tecnologico potrebbe ad esempio essere in parte utilizzato come centro industriale.

(13)

Le PMI che si avvalgono dei servizi dei centri (di seguito «utilizzatori») pagano un affitto per i locali e supplementi per l’utilizzo di altre installazioni (come laboratori o apparecchiature speciali) e/o eventuali servizi di consulenza. L’affitto e/o il canone per le altre installazioni o gli altri servizi può essere inferiore ai prezzi di mercato. I locatari possono di norma utilizzare i centri per cinque anni (otto anni, in casi eccezionali).

(14)

Il grafico seguente illustra il funzionamento della misura:

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III.   MOTIVAZIONI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE

(15)

Nella sua decisione di avviare il procedimento di indagine formale, la Commissione ha espresso i suoi dubbi in merito alla compatibilità della misura con il mercato comune, in quanto la Germania non aveva fornito informazioni sufficienti in relazione ad una serie di aspetti. I dubbi riguardavano in particolare la questione se gli aiuti si estendessero a tutti i livelli della misura ed in particolare se a beneficiarne fossero sia i responsabili dei centri sia le PMI che ne utilizzano i servizi o se la totalità dell’aiuto andasse a beneficio esclusivo delle PMI.

IV.   OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

(16)

L’ADT ha sostenuto che i servizi offerti dai centri non erano disponibili sul mercato. Tra i servizi offerti, secondo l’ADT, vi sono servizi di consulenza (elaborazione di piani d’impresa, assistenza per il reperimento del capitale iniziale, ecc.), contratti di affitto a breve termine, collaborazione e raggruppamento con organismi di ricerca regionali, università o altre imprese, nonché le apparecchiature di ricerca (laboratori, attrezzature speciali, ecc.).

(17)

L’ADT ha inoltre sostenuto che circa il 90 % delle imprese di nuova costituzione installate nei centri sopravvivevano ai primi tre anni, una percentuale molto elevata rispetto alle altre nuove imprese.

V.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ TEDESCHE

(18)

Nelle sue osservazioni iniziali, la Germania ha affermato che la misura serviva a compensare una carenza del mercato immobiliare, che non era in grado di offrire, in particolare alle imprese di nuova costituzione, locali ad un prezzo per loro sostenibile. In base all’esperienza della Germania, il mercato privato esitava ad offrire locali ad imprese innovative di nuova costituzione, in quanto queste presentavano un elevato fattore di rischio. Inoltre, sul mercato non erano apparentemente disponibili locali di piccole dimensioni.

(19)

La Germania ha inoltre precisato che la totalità della sovvenzione sarebbe andata a beneficio degli utilizzatori dei centri. Con riferimento all’elemento di aiuto destinato agli utilizzatori, la Germania ha innanzitutto chiarito che l’intensità dell’aiuto a tale livello non era superiore al 10 %-20 % dei prezzi di mercato comparabili. Nella sua lettera del 22 settembre 2004, essa ha invece sostenuto che gli utilizzatori pagano di norma il prezzo di mercato (prezzi all’estremità inferiore della scala dei prezzi di mercato) e che l’importo dell’aiuto era in ogni caso inferiore ai 100 000 EUR su un periodo di tre anni (fino a 23 000 EUR l’anno per utilizzatore su un periodo di cinque anni). La Germania ha trasmesso le osservazioni di tutti i Länder, che in parte facevano riferimento a studi che illustravano gli effetti positivi dei centri per gli utilizzatori e per le regioni interessate. Fino ad allora, la Germania non si era impegnata a rispettare tutte le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (4), in particolare l’articolo 3 relativo al cumulo e al controllo.

(20)

Nelle ultime osservazioni trasmesse, soprattutto nella lettera del 3 marzo 2005, la Germania ha tuttavia modificato la notifica iniziale; per quanto riguarda le sovvenzioni per servizi di consulenza a favore di PMI utilizzatrici dei centri, essa si è impegnata a conformarsi all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (5). La Germania si è impegnata inoltre ad applicare il regolamento (CE) n. 69/2001 a tutte le altre misure di sostegno alle PMI, con particolare riferimento alla locazione di locali e laboratori, all’utilizzo di apparecchiature di ricerca o di altre attrezzature. Sebbene l’aiuto beneficiasse di un’esenzione in virtù dei suddetti regolamenti, la Germania ha chiesto alla Commissione, per ragioni di certezza giuridica, di adottare una decisione definitiva.

VI.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

(21)

La Commissione ha esaminato la misura sulla base degli articoli 87 e seguenti del trattato CE e degli articoli 61 e seguenti dell’accordo SEE, nonché sulla base del regolamento (CE) n. 69/2001 e del regolamento (CE) n. 70/2001.

1.   Esistenza di un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

(22)

Nel valutare la misura sulla base delle disposizioni in materia di aiuti di Stato del trattato CE, si deve innanzitutto accertare se la misura in esame costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(23)

L’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Il concetto di aiuto comprende qualsiasi agevolazione finanziata direttamente o indirettamente mediante risorse statali e concessa dallo Stato stesso o da organismi che agiscono sulla base di un mandato statale. È considerata un aiuto di Stato una misura che soddisfi tutti i criteri dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(24)

Nel caso di misure concesse sotto forma di sovvenzioni o prestiti, l’esame volto ad accertare l’esistenza di un aiuto di Stato rivela di norma chiaramente quale impresa è la potenziale beneficiaria. La misura in esame è tuttavia più complessa, in quanto le autorità tedesche introducono incentivi per un gruppo di operatori del mercato (gli organismi responsabili dei centri — Träger) al fine di sostenere un altro gruppo di operatori (gli utilizzatori). Oltre a ciò, la misura prevede la creazione di un terzo gruppo di potenziali operatori del mercato (i centri), che esiste indipendentemente dai responsabili e dagli utilizzatori. Anche se la Germania intende esclusivamente favorire gli utilizzatori, potenziali beneficiarie di un aiuto di Stato potrebbero essere le imprese di tutti e tre i livelli.

(25)

Per tale ragione, è necessario accertare l’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE ai tre diversi livelli: gli organismi responsabili, i centri e gli utilizzatori.

1.   Primo livello: gli organismi responsabili

(26)

È incontestabile che la misura è finanziata mediante risorse statali. La percentuale della sovvenzione statale dipende dal fatto che l’organismo responsabile sia un comune o un’associazione di comuni ovvero un organismo pubblico o privato senza fini di lucro. Nel primo caso, la costruzione del centro è finanziata al 100 % mediante risorse statali (fino al 90 % mediante risorse del governo federale e dei Länder e per almeno il 10 % mediante risorse dei comuni o associazioni di comuni). Se interviene invece un organismo senza fini di lucro, questo deve apportare almeno il 10 % del finanziamento, mentre la parte restante, fino ad un massimo del 90 %, incombe allo Stato. Gli effettivi beneficiari dell’aiuto sono ad ogni modo le PMI; le risorse statali sono necessarie per coprire i costi ammissibili della costruzione dell’edificio, ma non dicono nulla sull’entità degli aiuti concessi alle PMI.

(27)

Vi sono due tipi di organismi responsabili: 1) comuni o associazioni di comuni e imprese pubbliche di loro proprietà e 2) organismi pubblici o privati senza fini di lucro, come ad esempio università o istituti di ricerca. A prescindere dalla forma giuridica che gli organismi responsabili assumono e dall'assenza di un fine di lucro, la Commissione ritiene, come nella sua precedente decisione 98/353/CEE, del 16 settembre 1997, relativa all'aiuto di Stato a Gemeinnützige Abfallverwertung GmbH (6), che l'organismo responsabile vada considerato impresa ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, qualora eserciti un'attività economica sul mercato.

(28)

I comuni e le associazioni di comuni non sono di norma considerati come imprese. Tuttavia, come ribadito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza del 16 giugno 1987 nella causa 118/85 (Commissione/Repubblica italiana) (7), essi possono essere considerati come imprese quando esercitano sul mercato un’attività economica, sebbene svolgano una serie di compiti pubblici e possano esercitare pubblici poteri. È quanto si deve presupporre nel caso in esame, soprattutto quando i comuni operano attraverso aziende autonome.

(29)

Nell’ambito della misura in esame, la costruzione e la gestione di un centro sono di competenza degli organismi responsabili. Essi creano quindi le condizioni perché un centro possa dare in affitto locali alle PMI e/o offrire loro altri servizi. Anche se gli organismi responsabili non hanno fini di lucro, essi esercitano un’attività economica che potrebbe, ad esempio, essere svolta da imprese immobiliari o società di consulenza private.

(30)

Ad ogni modo, non sono gli organismi responsabili stessi a dover beneficiare della misura, in quanto l’aiuto pubblico è volto ad offrire locali e servizi alle PMI. Le risorse statali messe a disposizione degli organismi responsabili devono procurare un vantaggio economico esclusivamente agli utilizzatori. Per garantire che non permangano vantaggi economici al livello degli organismi responsabili, sono quindi previsti diversi meccanismi.

(31)

Per la costruzione o l’estensione del centro viene organizzata una procedura d’appalto pubblica, conformemente alle norme sugli appalti pubblici.

(32)

Gli organismi responsabili sono tenuti a lasciare agli utilizzatori il possesso o l’utilizzo del centro per un periodo minimo di 15 anni. Durante tale periodo di 15 anni in cui gli edifici devono essere utilizzati come centri, gli organismi responsabili non beneficiano dunque di alcun vantaggio economico.

(33)

Allo scadere dei quindici anni gli edifici restano tuttavia di proprietà degli organismi responsabili e se questi ultimi non sono tenuti a versare una compensazione per il valore residuo, il valore del centro, che può essere utilizzato per altre attività o essere venduto, potrebbe rappresentare per gli organismi responsabili (proprietari dell’edificio) un vantaggio economico. Per assicurare che trascorso questo periodo non permangano vantaggi al livello degli organismi responsabili, le autorità tedesche si sono impegnate, nel corso dell’esame condotto dalla Commissione, a garantire che dopo 15 anni gli eventuali profitti vengano rimborsati. Ciò avviene o sulla base del metodo dei flussi di cassa attualizzati (discounted-cash-flow) o comunque secondo un metodo stabilito conformemente all’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (8). A tale proposito, vengono presi in considerazione, oltre al valore residuo dell’edificio, tutti i profitti e le perdite intervenuti nel corso dei 15 anni di gestione del centro per gli organismi responsabili. Ciò induce a ritenere che l’attività imprenditoriale dei centri debba essere collocata al livello degli organismi responsabili, in quanto sono essi, in ultima analisi, a sostenere il rischio economico di un centro.

(34)

Poiché gli organismi responsabili non traggono alcun vantaggio economico, essi non possono essere considerati come beneficiari dell’aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Essi vanno visti esclusivamente come «strumenti», che provvedono affinché vengano forniti agli utilizzatori servizi di assistenza attraverso i centri.

2.   Secondo livello: i centri e i loro gestori

(35)

Le risorse statali messe a disposizione nell’ambito della misura in esame sono destinate alla costruzione o all’estensione di un centro. Poiché solo i costi di costruzione sono ammissibili all’aiuto nell’ambito della misura, i costi di gestione dei centri ne sono esclusi. Ciò può essere garantito mediante il controllo dell’utilizzo dei fondi, vale a dire il controllo dell’aiuto da parte delle autorità tedesche. I centri, di proprietà degli organismi responsabili, servono esclusivamente a mettere a disposizione degli utilizzatori locali e servizi.

(36)

Si fa inoltre riferimento all’obbligo di rimborso dei profitti menzionato al considerando 33, che secondo la Germania si applica anche al livello dei centri. In tal modo viene assicurato che, trascorsi i 15 anni, non permangano vantaggi economici ingiustificati al livello dei centri.

(37)

La Germania ha inoltre acconsentito ad attribuire la gestione di un centro, in caso di ripresa da parte di terzi, mediante gara pubblica d’appalto, conformemente alle norme sugli appalti pubblici. I gestori di un centro percepiranno solo un compenso conforme alle condizioni di mercato, quale previsto nel bando di gara.

(38)

In tal modo né i centri, né i loro gestori conseguono un vantaggio economico e non possono essere considerati essi stessi beneficiari dell’aiuto ma solo «strumenti», grazie ai quali possono essere forniti servizi di assistenza agli utilizzatori attraverso i centri. Di conseguenza, nell’ambito della misura non viene concesso alcun aiuto al livello dei centri e dei loro gestori.

3.   Terzo livello: gli utilizzatori

(39)

Attraverso gli organismi responsabili dei centri e i centri stessi, le PMI che affittano locali nei centri beneficiano indirettamente di risorse statali. Va tuttavia sottolineato che per le PMI beneficiarie non è prevista un’intensità di aiuto del 90 %. I costi finanziati per il 90 % o addirittura il 100 % mediante risorse statali sono necessari per poter costruire un centro.

(40)

I centri offrono alle PMI una grande varietà di prestazioni (affitto di locali, apparecchiature, possibilità di collaborazione, laboratori, servizi di consulenza o di altro genere). L’affitto versato dalle PMI per l’utilizzo dei locali e i compensi corrisposti per le altre prestazioni (come laboratori ed altre apparecchiature speciali) possono essere inferiori al prezzo di mercato. Alcune PMI possono infatti avere difficoltà a trovare sul mercato simili locali e prestazioni, quanto meno a prezzi per loro sostenibili. Il vantaggio per le PMI consiste pertanto nell’utilizzo, a costi inferiori ai prezzi di mercato, dei locali del centro e di altre prestazioni di servizi. La Commissione ritiene quindi che la misura conferisca un vantaggio alle PMI utilizzatrici nella misura in cui l’affitto e/o le altre prestazioni sono inferiori ai prezzi di mercato.

(41)

La misura falsa o minaccia di falsare la concorrenza, in quanto è destinata a determinate imprese, laddove il gruppo di imprese beneficiarie è determinato dalla natura del centro. Come già illustrato ai punti da 6 a 14, i centri industriali si rivolgono a tutti i tipi di PMI, i centri tecnologici alle PMI innovative e gli incubatori di imprese alle microimprese di nuova costituzione. Esistono naturalmente anche molte forme miste, come imprese di nuova costituzione innovative.

(42)

Nell’ambito della misura non è esclusa la possibilità che l’aiuto venga concesso ad imprese operanti in settori economici nei quali si registrano scambi intracomunitari. Si deve quindi ritenere che la misura incida sugli scambi tra gli Stati membri.

(43)

Al livello degli utilizzatori, pertanto, la misura non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, nella misura in cui non venga superato il massimale de minimis di 100 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001.

(44)

Per quanto concerne l’applicazione del massimale de minimis alle diverse prestazioni dei centri, la Commissione constata quanto segue:

per quanto riguarda l’affitto di locali, la Germania si è impegnata a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 69/2001 al livello degli utilizzatori dei centri. La mancanza di trasparenza che caratterizzava la misura viene eliminata grazie all’impegno assunto dalla Germania di calcolare gli elementi di aiuto contenuti nell’affitto corrisposto per i locali affittati dalle PMI sulla base di affitti comparabili per locali simili, in particolare del livello degli indici ufficiali degli affitti per locali industriali (Gewerbemietspiegel). In tal modo la Germania assicura il rispetto del massimale de minimis di 100 000 EUR su un periodo di tre anni. La Germania s’impegna pertanto a precisare a ciascun utilizzatore di un centro che l’utilizzo dei servizi del centro può comportare elementi di aiuto che vengono valutati come aiuti de minimis, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 69/2001;

per quanto riguarda l’utilizzo di laboratori e altre apparecchiature speciali (in particolare nei centri tecnologici), la Germania ha comunicato che eventuali elementi di aiuto si riflettono nel supplemento dell’affitto che l’utilizzatore deve pagare. Tale supplemento può quindi essere distinto dal normale affitto. La Commissione prende atto che la Germania ha accettato di rispettare il regolamento (CE) n. 69/2001 anche per quanto concerne tali supplementi per l’utilizzo di laboratori e apparecchiature speciali;

per quanto riguarda tuttavia i servizi di consulenza, l’elemento di aiuto non è stato limitato al massimale de minimis e deve quindi essere valutato come un aiuto di Stato rientrante nel campo d’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

2.   Legalità della misura

(45)

La Germania ha rispettato l’obbligo derivante dall’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

3.   Compatibilità della misura con il trattato CE

(46)

Poiché ad eccezione dei servizi di consulenza, le possibili misure a favore delle PMI previste dal regime di aiuti (come ad esempio i locali, i laboratori e le apparecchiature speciali) non sono considerate aiuti di Stato nella misura in cui il massimale de minimis e le disposizioni del regolamento (CE) n. 69/2001 vengano rispettati, la compatibilità con il mercato comune deve essere valutata solo per i servizi di consulenza a favore delle PMI.

(47)

Il regime di aiuti è volto a promuovere la diffusione e l’utilizzazione commerciale della nuova R&D, tedesca e internazionale, nel settore della gestione generale e dello sviluppo delle imprese. Esso favorisce pertanto il trasferimento di tecnologia e la cooperazione tra imprese.

(48)

Ai sensi dell’articolo 157 del trattato CE, la promozione del trasferimento di tecnologia e la cooperazione tra imprese sono due importanti obiettivi della Comunità. Il regime di aiuti risponde pertanto agli obiettivi dell’articolo 157 del trattato CE. La Commissione, tuttavia, non ha ancora elaborato criteri specifici per la valutazione di misure di aiuto finalizzate in particolare al conseguimento di tali obiettivi, sebbene nel quadro della politica regionale della Comunità tali misure beneficino spesso del sostegno del Fondo europeo per lo sviluppo regionale.

(49)

A questo proposito, la Commissione rinvia anche alla sua comunicazione al Consiglio europeo di primavera «Lavorare insieme per la crescita e l’occupazione» (9), che ha sottolineato l’importanza di stimolare l’innovazione e i poli d’innovazione. Il gruppo beneficiario della misura in esame è limitato alle PMI innovative ad orientamento tecnologico nella fase di avviamento, che è anche quello più importante sotto il profilo della promozione della crescita economica e dell’occupazione.

(50)

Con riferimento ai servizi di consulenza, va rilevato che la Germania si è impegnata a non concedere aiuti superiori al 50 % dei costi ammissibili. L’aiuto per i servizi di consulenza rispetta pertanto il regolamento (CE) n. 70/2001, in particolare l’articolo 5.

(51)

Di conseguenza, la misura deve essere valutata favorevolmente dalla Commissione.

VII.   CONCLUSIONE

(52)

Sulla base delle modifiche apportate dalle autorità tedesche nel corso del procedimento di indagine formale, la Commissione giunge alla conclusione seguente:

(53)

Per quanto riguarda gli aiuti concessi nell’ambito del regime di aiuti a talune PMI per l’affitto di locali, l’utilizzo di laboratori o apparecchiature speciali e/o altre attrezzature, la Commissione prende atto dell’impegno della Germania di garantire il rispetto del regolamento (CE) n. 69/2001 nel quadro del presente regime.

(54)

Nella misura in cui nell’ambito del regime di aiuti alle PMI vengono concessi aiuti per i «servizi di consulenza alle PMI» disponibili nei centri, la Germania si è impegnata ad accordare tali sovvenzioni in conformità del regolamento (CE) n. 70/2001, in particolare l’articolo 5,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il regime di aiuti per lo sviluppo dell’infrastruttura comunale a carattere economico nell’ambito dell’azione comune «Miglioramento della struttura economica regionale» (Gemeinschaftsaufgabe «Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur») secondo la parte II, punto 7, del programma quadro, finalizzato alla costruzione e all’estensione di centri industriali, tecnologici e di incubatori di imprese che forniscono locali e servizi comuni a piccole e medie imprese, al quale la Germania intende dare esecuzione nel periodo tra il 2004 e il 2006, non costituisce un aiuto di Stato nella misura in cui la Germania mantiene il suo impegno di rispettare il regolamento (CE) n. 69/2001 per l’affitto di locali, laboratori, apparecchiature speciali e/o altre prestazioni.

2.   Il regime di aiuti di cui al paragrafo 1 costituisce un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, nella misura in cui la Germania mantiene il suo impegno di concedere qualsiasi aiuto per servizi di consulenza a favore di piccole e medie imprese che utilizzano i servizi offerti dai centri industriali, tecnologici e dagli incubatori di imprese, in conformità con il regolamento (CE) n. 70/2001.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2005.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU C 84 del 3.4.2004, pag. 2.

(3)  Cfr. nota 2.

(4)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

(5)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 364/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22).

(6)  GU L 159 del 3.6.1998, pag. 58.

(7)  Sentenza del 16 giugno 1987 nella causa 118/85, Commissione/Repubblica italiana, punti 7 e 8 della motivazione, Raccolta 1987, pag. 2593.

(8)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).

(9)  COM(2005) 24 def.


11.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/51


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2005

recante modifica delle decisioni 2001/689/CE, 2002/231/CE e 2002/272/CE allo scopo di prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a determinati prodotti

[notificata con il numero C(2005) 4102]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/783/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

sentito il comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

Il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei criteri ecologici istituiti dalla decisione 2001/689/CE della Commissione, del 28 agosto 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle lavastoviglie (2) termina il 28 agosto 2006.

(2)

La decisione 2002/231/CE della Commissione, del 18 marzo 2002, che stabilisce criteri modificati per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature e che modifica la decisione 1999/179/CE (3) è in vigore fino al 31 marzo 2007.

(3)

La decisione 2002/272/CE della Commissione, del 25 marzo 2002, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure per pavimenti (4) è in vigore fino al 31 marzo 2007.

(4)

A norma del regolamento (CE) n. 1980/2000 è stato effettuato un tempestivo riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica previsti da dette decisioni.

(5)

Sulla base del riesame di detti criteri e requisiti, nei tre casi summenzionati è opportuno prorogare di un anno il periodo di validità dei criteri ecologici e dei requisiti.

(6)

Poiché l’obbligo di riesame a norma del regolamento (CE) n. 1980/2000 riguarda esclusivamente i criteri ecologici e i requisiti di valutazione e di verifica, è opportuno che le decisioni 2002/231/CE e 2002/272/CE restino in vigore.

(7)

Le decisioni 2001/689/CE, 2002/231/CE e 2002/272/CE devono quindi essere modificate in conformità.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2001/689/CE il testo dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “lavastoviglie” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano applicabili fino al 28 agosto 2007.»

Articolo 2

Nella decisione 2002/231/CE il testo dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “calzature” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano applicabili fino al 31 marzo 2008.»

Articolo 3

Nella decisione 2002/272/CE il testo dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “coperture dure per pavimenti” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano applicabili fino al 31 marzo 2008.»

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2)  GU L 242 del 12.9.2001, pag. 23.

(3)  GU L 77 del 20.3.2002, pag. 50.

(4)  GU L 94 dell’11.4.2002, pag. 13.


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

11.11.2005   

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L 295/53


DECISIONE 2005/784/PESC DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2005

che proroga e modifica la decisione 1999/730/PESC in vista di un contributo dell’Unione europea alla lotta contro l’accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere in Cambogia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista l’azione comune 2002/589/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul contributo dell’Unione europea alla lotta contro l’accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere (1), in particolare l’articolo 6, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 novembre 1999 il Consiglio ha adottato la decisione 1999/730/PESC (2) sul contributo dell’Unione europea alla lotta contro l’accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere in Cambogia.

(2)

La decisione 1999/730/PESC è stata prorogata da ultimo e modificata dalla decisione 2004/792/PESC.

(3)

Alcuni obiettivi finali non hanno potuto essere conseguiti entro il 15 novembre 2005, data di scadenza della decisione 1999/730/PESC, mentre altri dovrebbero essere consolidati successivamente a tale data. Il progetto in causa è un progetto pluriennale.

(4)

È quindi opportuno prorogare e modificare la decisione 1999/730/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 1999/730/PESC è modificata come segue:

a)

all’articolo 3, paragrafo 1, l’importo di riferimento finanziario di «1 375 565 EUR» è sostituito da quello di «600 000 EUR»;

b)

all’articolo 4, secondo comma, la data del «15 novembre 2005» è sostituita da quella del «15 novembre 2006»;

c)

l’articolo 5 è soppresso;

d)

l’allegato è sostituito dal testo di cui all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal 16 novembre 2005.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU L 191 del 19.7.2002, pag. 1.

(2)  GU L 294 del 16.11.1999, pag. 5. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/901/PESC (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 111).


ALLEGATO

«ALLEGATO

MANDATO DEL RESPONSABILE DI PROGETTO (2006)

1.

Il responsabile di progetto, con la collaborazione delle forze armate cambogiane, proseguirà i lavori connessi alla registrazione, alla gestione e alla sicurezza dei depositi di armi e allo sviluppo di politiche, orientamenti e procedure in questo settore. A tal fine il responsabile di progetto controllerà i progetti attuati precedentemente nella regione militare 1 (Stung Treng), nella regione militare 2 (Kampong Cham), nella regione militare 3 (Kampong Speu), nella regione militare 4 (Siem Reap), nella regione militare 5 (Battambang), nella regione militare speciale (Phnom Penh) e presso la Gendarmeria reale. Con la stretta collaborazione del ministero della Difesa, provvederà alla definizione e all’attuazione di un altro progetto relativo al deposito in condizioni di sicurezza e alla registrazione delle armi dell’aeronautica e della marina. Ciò comprende la costruzione di strutture di deposito a breve e medio termine, la formazione del personale interessato a tutti i livelli e la registrazione di tutte le armi nella banca dati informatica centralizzata del ministero della Difesa. Il progetto messo in atto deve comprendere assistenza, con il supporto dei pertinenti esperti, al programma del governo riguardante le cerimonie pubbliche di distruzione delle armi eccedenti ad uso militare e, se del caso, delle armi raccolte e di armi eccedenti che potrebbero ancora essere detenute dall’esercito e dalle forze di polizia e di sicurezza.

2.

Su richiesta il responsabile di progetto continuerà a fornire consulenza e, se possibile, assistenza al governo, alle organizzazioni internazionali e alle ONG locali su questioni concernenti la sicurezza delle armi e le attività, in corso e passate, dell’ASAC dell’UE.

3.

Il responsabile di progetto provvederà affinché siano istituite opportune procedure per un controllo e una valutazione efficaci delle attività. A tal fine cercherà la piena cooperazione del governo della Cambogia e delle forze di polizia e di sicurezza.

4.

Una volta ultimato il progetto sul deposito in condizioni di sicurezza e sulla registrazione delle armi dell’aeronautica e della marina, il responsabile di progetto attuerà i piani elaborati in virtù del mandato del responsabile di progetto per il 2005 relativi al consolidamento della registrazione, della gestione e della sicurezza dei depositi di armi e alla chiusura e liquidazione del progetto.»