ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 293

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
9 novembre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1818/2005 della Commissione, dell'8 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1819/2005 della Commissione, dell’8 novembre 2005, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2006 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1820/2005 della Commissione, dell’8 novembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

8

 

*

Regolamento (CE) n. 1821/2005 della Commissione, dell’8 novembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1653/2004 per quanto riguarda i posti di contabili delle agenzie esecutive

10

 

*

Regolamento (CE) n. 1822/2005 della Commissione, dell’8 novembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda i nitrati in alcuni ortaggi ( 1 )

11

 

*

Direttiva 2005/76/CE della Commissione, dell’8 novembre 2005, che modifica le direttive 90/642/CEE e 86/362/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di kresoxim-metile, ciromazina, bifentrin, metalaxil e azossistrobina in esse fissate ( 1 )

14

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 13 ottobre 2005, recante modifica della decisione 2005/180/CE che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 96/49/CE del Consiglio, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose per ferrovia [notificata con il numero C(2005) 3555]  ( 1 )

23

 

*

Decisione della Commissione, del 28 ottobre 2005, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell’aminopyralid e del fluopicolide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2005) 4535]  ( 1 )

26

 

*

Decisione della Commissione, dell’8 novembre 2005, relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia [notificata con il numero C(2005) 4273]  ( 1 )

28

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

9.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1818/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

64,3

096

25,4

204

55,1

999

48,3

0707 00 05

052

97,1

204

23,8

999

60,5

0709 90 70

052

111,0

204

56,8

999

83,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

68,7

624

88,6

999

78,7

0805 50 10

052

72,0

388

79,4

528

60,8

999

70,7

0806 10 10

052

106,2

400

240,3

508

246,9

624

175,2

720

95,6

999

172,8

0808 10 80

052

93,3

096

15,6

388

97,7

400

106,0

404

103,5

512

71,0

720

26,7

800

146,5

804

82,0

999

82,5

0808 20 50

052

99,5

720

48,4

999

74,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


9.11.2005   

IT

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L 293/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1819/2005 DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2005

che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2006 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (1), in particolare l’articolo 6,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo l’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità (3), la Commissione è tenuta ad adottare un piano di distribuzione da finanziarsi con le risorse disponibili per l’esercizio 2006. Il piano deve definire in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all’azione, l’importo finanziario massimo messo a disposizione per l’esecuzione della parte rispettiva di piano e il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi d’intervento.

(2)

Gli Stati membri che partecipano all’esecuzione del piano per il 2006 hanno fornito le informazioni richieste conformemente al disposto dell’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3149/92.

(3)

Per la ripartizione delle risorse è necessario tener conto, in particolare, dell’esperienza acquisita e del grado di utilizzazione delle risorse assegnate agli Stati membri nel corso degli esercizi precedenti.

(4)

L’articolo 2, paragrafo 3, punto 1), lettera c), del regolamento (CEE) n. 3149/92 prevede che siano messi a disposizione stanziamenti per l’acquisto sul mercato comunitario di prodotti temporaneamente indisponibili nelle scorte degli organismi d’intervento. Poiché le scorte di latte scremato in polvere attualmente detenute dagli organismi di intervento sono molto scarse e sono già state prese misure per la loro vendita sul mercato, occorre stabilire gli stanziamenti che consentano di acquistare sul mercato la quantità di latte scremato in polvere necessaria per il piano del 2006. Occorre inoltre adottare specifiche disposizioni per garantire la corretta esecuzione del contratto di fornitura.

(5)

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3149/92 prevede il trasferimento tra Stati membri dei prodotti non disponibili nelle scorte di intervento dello Stato membro in cui tali prodotti sono necessari per l’esecuzione del piano. Occorre pertanto autorizzare i trasferimenti intracomunitari necessari all’esecuzione del piano per il 2006, alle condizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92.

(6)

Per l’esecuzione del piano occorre precisare che il fatto generatore di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è la data di inizio dell’esercizio di gestione delle scorte pubbliche.

(7)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3149/92, ai fini della redazione del piano in oggetto la Commissione ha sentito il parere delle principali organizzazioni che conoscono i problemi delle persone indigenti della Comunità.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il 2006 la distribuzione delle scorte alimentari a favore delle persone indigenti della Comunità prevista dal regolamento (CEE) n. 3730/87 si svolge in conformità con il piano di distribuzione di cui all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Gli stanziamenti messi a disposizione degli Stati membri per l’acquisto sul mercato del latte scremato in polvere necessario per il piano di cui all’articolo 1 sono fissati nell’allegato II.

2.   Il contratto per la fornitura del latte scremato in polvere di cui al paragrafo 1 è aggiudicato all’offerente selezionato a condizione che detto offerente costituisca, a nome dell’organismo di intervento, una garanzia equivalente al prezzo dell’offerta.

Articolo 3

Il trasferimento intracomunitario dei prodotti elencati nell’allegato III del presente regolamento è autorizzato alle condizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92.

Articolo 4

Per l’esecuzione del piano di cui all’articolo 1 del presente regolamento la data del fatto generatore di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è il 1o ottobre 2005.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).

(2)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(3)  GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1608/2005 (GU L 256 del 30.9.2005, pag. 13).


ALLEGATO I

Piano annuale di distribuzione per l’esercizio 2006

a)

Risorse finanziarie messe a disposizione per l’esecuzione del piano in ciascuno Stato membro:

(in EUR)

Stato membro

Stanziamento

Belgio

3 064 940

Grecia

7 127 822

Spagna

53 793 470

Francia

48 059 949

Irlanda

355 874

Italia

73 538 420

Lettonia

2 096 236

Lituania

2 489 508

Lussemburgo

34 959

Ungheria

6 764 115

Malta

401 030

Polonia

43 408 602

Portogallo

13 306 532

Slovenia

1 334 827

Finlandia

3 637 860

Totale

259 414 143

b)

Quantitativo di ciascun prodotto da ritirare dalle scorte d’intervento della Comunità e da distribuire negli Stati membri limitatamente agli importi di cui alla lettera a):

(in tonnellate)

Stato membro

Cereali

Riso (risone)

Burro

Zucchero

Belgio

12 121

2 800

450

 

Grecia

 

15 000

 

 

Spagna

73 726

28 000

13 560

2 000

Francia

75 851

55 000

10 564

 

Irlanda

 

 

120

 

Italia

115 253

20 000

6 833

3 500

Lettonia

19 706

 

 

 

Lituania

16 000

5 000

 

 

Ungheria

63 587

 

 

 

Malta

1 877

600

 

 

Polonia

85 608

20 000

7 230

4 847

Portogallo

17 287

14 000

2 743

1 700

Slovenia

1 262

600

 

300

Finlandia

18 500

 

 

500

Totale

500 778

161 000

41 500

12 847


ALLEGATO II

Stanziamenti a favore degli Stati membri per l’acquisto di latte scremato in polvere sul mercato comunitario limitatamente agli importi massimi fissati nell’allegato I, lettera a):

Stato membro

EUR

Grecia

4 538 402

Italia

33 849 510

Lussemburgo

33 295

Malta

101 734

Polonia

6 185 397

Slovenia

863 810

Finlandia

1 274 443

Totale

46 846 591


ALLEGATO III

Trasferimenti intracomunitari autorizzati nell’ambito del piano per il 2006

Prodotto

Quantità

(tonnellate)

Detentore

Destinatario

1.

Cereali

73 726

Ministero dell’Agricoltura, Francia

FEGA, Spagna

2.

Cereali

115 253

Ministero dell’Agricoltura, Francia

AGEA, Italia

3.

Cereali

17 287

Ministero dell’Agricoltura, Francia

INGA, Portogallo

4.

Cereali

1 262

MVH, Ungheria

AAMRD, Slovenia

5.

Cereali

1 877

Ministero dell’Agricoltura, Francia

Centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo, Malta

6.

Riso

5 000

Ministero dell’Agricoltura, Grecia

Agenzia di regolamentazione del mercato per i prodotti agricoli e alimentari, Lituania

7.

Riso

20 000

Ministero dell’Agricoltura, Grecia

ARR, Polonia

8.

Riso

14 000

FEGA, Spagna

INGA, Portogallo

9.

Riso

2 800

Ente Risi, Italia

BIRB, Belgio

10.

Riso

38 396

Ente Risi, Italia

Ministero dell’Agricoltura, Francia

11.

Riso

600

Ente Risi, Italia

Centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo, Malta

12.

Riso

600

Ente Risi, Italia

AAMRD, Slovenia

13.

Zucchero

1 700

FEGA, Spagna

INGA, Portogallo

14.

Zucchero

500

ARR, Polonia

Ministero dell’Agricoltura, Finlandia

15.

Zucchero

300

AGEA, Italia

AAMRD, Slovenia

16.

Burro

450

Ministero per l’Agricoltura e l’alimentazione, Irlanda

BIRB, Belgio

17.

Burro

8 997

Ministero per l’Agricoltura e l’alimentazione, Irlanda

Ministero dell’Agricoltura, Francia

18.

Burro

6 164

Ministero per l’Agricoltura e l’alimentazione, Irlanda

ARR, Polonia

19.

Burro

631

FEGA, Spagna

AGEA, Italia


9.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1820/2005 DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione (2) prevede un sistema per lo smaltimento di alcole di origine vinica mediante gara, ai fini della sua utilizzazione come bioetanolo nel settore dei carburanti, nella Comunità. Per poter ottenere il massimo prezzo di vendita per questo alcole, è opportuno accrescere le condizioni di concorrenza sul mercato dell’alcole vinico.

(2)

A questo scopo si deve, da una parte, favorire l’aumento del numero di concorrenti, semplificando la procedura di riconoscimento; d’altra parte, occorre che le imprese interessate abbiano la possibilità, se del caso, di scegliere liberamente sul mercato i clienti ai quali rivendere l’alcole trasformato ai fini della sua utilizzazione finale.

(3)

È pertanto opportuno che, all’atto della presentazione dell’offerta, i concorrenti non siano costretti a indicare la destinazione e gli acquirenti finali dell’alcole, purché l’utilizzazione finale avvenga nella Comunità, nel settore dei carburanti, sotto forma di bioetanolo.

(4)

Per garantire il pieno rispetto dell’utilizzazione finale prevista dell’alcole, è opportuno aumentare l’importo della cauzione di buona esecuzione.

(5)

Occorre precisare le condizioni per la partecipazione delle imprese alle gare in riferimento alla data del loro riconoscimento.

(6)

È necessario rendere più trasparenti ed efficaci gli scambi di informazioni tra gli organismi d’intervento, gli Stati membri e la Commissione.

(7)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1623/2000.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è così modificato:

1)

L’articolo 92 è modificato come segue:

a)

il testo del paragrafo 2 è modificato come segue:

i)

la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

«c)

l’ubicazione e una copia della planimetria degli impianti in cui l’alcole è trasformato in alcole puro, con indicazione della loro capacità di trasformazione annua;»

ii)

la lettera e) è sostituita dal testo seguente:

«e)

l’impegno dell’impresa a garantire che l’acquirente finale dell’alcole utilizzi quest’ultimo esclusivamente come bioetanolo, per la produzione di carburante nella Comunità;»

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5.   Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di qualsiasi nuovo riconoscimento o revoca del riconoscimento, indicando la data esatta della decisione.»

2)

All’articolo 94, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«1.   L’offerta deve essere presentata da un’impresa che sia riconosciuta alla data di pubblicazione del bando di gara.

2.   L’offerente non può presentare più di un’offerta per ciascuna partita. Qualora egli presenti più offerte per partita, nessuna di queste è ammissibile.»

3)

All’articolo 94 bis, la lettera c) è soppressa.

4)

All’articolo 94 ter, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.   La Commissione notifica le decisioni adottate a norma del presente articolo agli Stati membri e agli organismi d’intervento detentori di alcole ai quali sono state presentate offerte.»

5)

L’articolo 94 quater è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 94 quater

Dichiarazione di aggiudicazione e comunicazioni alla Commissione

1.   L’organismo d’intervento informa immediatamente gli offerenti, per iscritto e con ricevuta di ritorno, dell’esito dell’offerta.

2.   Nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della notifica di cui all’articolo 94 ter, paragrafo 3, l’organismo d’intervento comunica alla Commissione il nome e l’indirizzo dell’offerente corrispondente a ciascuna delle offerte presentate.

3.   Entro le due settimane successive alla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, l’organismo d’intervento rilascia a ciascun aggiudicatario una dichiarazione di aggiudicazione attestante che l’offerta è stata selezionata.

4.   Entro le due settimane successive alla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, ciascun aggiudicatario fornisce la prova di aver costituito, presso l’organismo d’intervento interessato, una cauzione di buona esecuzione di 40 euro per ettolitro di alcole a 100 % vol., destinata a garantire l’utilizzazione di tutto l’alcole aggiudicato ai fini previsti all’articolo 92, paragrafo 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1219/2005 (GU L 199 del 29.7.2005, pag. 45).


9.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1821/2005 DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1653/2004 per quanto riguarda i posti di contabili delle agenzie esecutive

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1), in particolare l’articolo 15,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Consiglio,

visto il parere della Corte dei conti,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (2), stabilisce che il comitato di direzione di un’agenzia esecutiva nomina un contabile dell’agenzia stessa, che è un funzionario sottoposto allo statuto.

(2)

I compiti del contabile di un’agenzia esecutiva, quali definiti all’articolo 30, sono limitati al bilancio amministrativo dell’agenzia, mentre il contabile della Commissione è responsabile di tutti i compiti relativi al bilancio operativo eseguito dalle agenzie esecutive.

(3)

La Commissione ha incontrato difficoltà a trovare candidati adeguati per il posto di contabile di un’agenzia esecutiva da distaccare presso tale organismo.

(4)

La funzione di contabile di un’agenzia esecutiva potrebbe essere affidata ad agenti temporanei ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (3).

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1653/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1653/2004, la frase introduttiva del primo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«Il comitato di direzione nomina un contabile, che è un funzionario distaccato o un agente temporaneo assunto direttamente dall’agenzia e che è incaricato di quanto segue:»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2005.

Per la Commissione

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Membro della Commissione


(1)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(2)  GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

(3)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1).


9.11.2005   

IT

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L 293/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1822/2005 DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda i nitrati in alcuni ortaggi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

sentito il comitato scientifico dell’alimentazione umana,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell’8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari (2), quale modificato dal regolamento (CE) n. 563/2002 (3), dispone in particolare provvedimenti specifici relativi al tenore di nitrati in lattughe e spinaci e stabilisce periodi di transizione nel corso dei quali lattughe e spinaci contenenti quantità di nitrati superiori al tenore massimo possono venir commercializzati sul territorio nazionale.

(2)

Nonostante gli sviluppi intervenuti nell’applicazione delle buone pratiche agricole, le attività di controllo svolte dagli Stati membri rilevano l’esistenza di problemi in rapporto al rispetto dei tenori massimi di nitrati in lattughe e spinaci.

(3)

Molti casi di mancato rispetto dei tenori massimi di nitrati negli spinaci freschi si verificano nel mese di ottobre. Attualmente il periodo estivo per gli spinaci include ottobre, mentre per le lattughe tale mese rientra nel periodo invernale. Per essere coerenti sarebbe opportuno includere il mese di ottobre nel periodo invernale per gli spinaci freschi.

(4)

Per le regioni in cui s’incontrano difficoltà a mantenere il tenore di nitrati al di sotto del massimo prescritto per lattughe fresche e spinaci freschi, ad esempio in concomitanza di una diminuzione dell’insolamento diurno, alcuni Stati membri hanno richiesto deroghe e fornito informazioni sufficienti a dimostrare che sono in corso indagini per contribuire a ridurre i tenori in futuro.

(5)

In attesa di ulteriori sviluppi dell’applicazione delle buone pratiche agricole è il caso di autorizzare per un periodo limitato gli Stati membri suddetti a permettere che prosegua la commercializzazione di lattughe e spinaci contenenti quantità di nitrati superiori al tenore massimo, ma unicamente sui rispettivi territori nazionali e per il consumo interno.

(6)

Tenori talvolta elevati di nitrati sono presenti anche in altri ortaggi. Allo scopo di provvedere i dati per future discussioni su una strategia di gestione a lungo termine dei rischi connessi alla presenza di nitrati negli ortaggi è opportuno che gli Stati membri controllino il tenore di nitrati negli ortaggi e mirino a ridurli dove possibile, in particolare applicando codici migliorati di buone pratiche agricole. Una valutazione aggiornata da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare contribuirebbe a chiarire i rischi derivanti dalla presenza di nitrati negli ortaggi. I tenori massimi stabiliti dal regolamento (CE) n. 466/2001 verrebbero rivisti tenendo conto delle informazioni ottenute dalle attività suddette.

(7)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 466/2001.

(8)

I provvedimenti di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato come segue:

1)

l’articolo 3 è soppresso;

2)

è inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Gli Stati membri sottopongono a regolari controlli il tenore di nitrati negli ortaggi che ne presentano tenori rilevanti, in particolare gli ortaggi a foglia verdi, e comunicano alla Commissione i risultati di tali controlli entro il 30 giugno di ogni anno.»;

3)

è inserito il seguente articolo 3 ter:

«Articolo 3 ter

1.   In deroga a quanto disposto dall’articolo 1, paragrafo 1, Belgio, Irlanda, Paesi bassi e Regno Unito sono autorizzati fino al 31 dicembre 2008 a commercializzare spinaci freschi coltivati sul territorio nazionale e destinati ad essere ivi consumati il cui tenore di nitrati risulti superiore ai massimi stabiliti al punto 1.1 dell’allegato I.

2.   In deroga a quanto disposto dall’articolo 1, paragrafo 1, Irlanda e Regno Unito sono autorizzati fino al 31 dicembre 2008 a commercializzare lattughe fresche coltivate sul territorio nazionale e destinate ad essere ivi consumate il cui tenore di nitrati risulti superiore ai massimi stabiliti al punto 1.3 dell’allegato I.

In deroga a quanto disposto dall’articolo 1, paragrafo 1, la Francia è autorizzata fino al 31 dicembre 2008 a commercializzare lattughe fresche coltivate sul territorio nazionale e destinate ad essere ivi consumate, raccolte tra l’1 ottobre ed il 31 marzo, il cui tenore di nitrati risulti superiore ai massimi stabiliti al punto 1.3 dell’allegato I.»;

4)

Il punto 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è sostituito dalla tabella che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 856/2005 (GU L 143 del 7.6.2005, pag. 3).

(3)  GU L 86 del 3.4.2002, pag. 5.


ALLEGATO

Il punto 1 dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 466/2001 è sostituito dal seguente:

«Punto 1:   Nitrati

Prodotto

Tenore massimo (mg NO3/kg)

Metodo di campionamento

Metodo d’analisi di riferimento

1.1.

Spinaci freschi (1) (Spinacia oleracea)

Raccolta fra il 1o ottobre ed il 31 marzo

3 000

Direttiva 2002/63/CE della Commissione (2)

 

Raccolta fra il 1o aprile ed il 30 settembre

2 500

1.2.

Spinaci in conserva, surgelati o congelati

 

2 000

Direttiva 2002/63/CE

 

1.3.

Lattuga fresca (Lactuca sativa L.) (coltivazione protetta ed all’aperto), esclusa la lattuga di cui al punto 1.4.

Raccolta fra il 1o ottobre ed il 31 marzo

 

Direttiva 2002/63/CE. Il numero minimo di unità per campione di laboratorio è tuttavia di 10

 

coltivazione protetta

4 500 (3)

coltivazione all’aperto

4 000 (3)

Raccolta fra il 1o aprile ed il 30 settembre

 

coltivazione protetta

3 500 (3)

coltivazione all’aperto

2 500 (3)

1.4.

Lattuga del tipo “Iceberg” (4)

Coltivazione protetta

2 500 (3)

Direttiva 2002/63/CE. Il numero minimo di unità per campione di laboratorio è tuttavia di 10

 

Coltivazione all’aperto

2 000 (3)

1.5.

Alimenti per l’infanzia e alimenti a base di cereali destinati a lattanti e bambini (5)  (6)

 

200

Direttiva 2002/63/CE (Disposizioni applicabili agli alimenti lavorati di origine vegetale e di origine animale)

 


(1)  I tenori massimi per gli spinaci freschi non si applicano agli spinaci sottoposti a lavorazione e direttamente trasportati alla rinfusa nello stabilimento di lavorazione.

(2)  GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30.

(3)  In mancanza di un’etichettatura adeguata che indichi il metodo di produzione si applica il tenore stabilito per la lattuga coltivata all’aperto.

(4)  Descritte dal regolamento (CE) n. 1543/2001 della Commissione, del 27 luglio 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle lattughe, alle indivie ricce e alle scarole (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 9).

(5)  Alimenti per l’infanzia e alimenti a base di cereali destinati a lattanti e bambini quali definiti all’articolo 1 della direttiva 96/5/CE, Euratom della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17). Il tenore massimo si applica ai prodotti presentati come pronti all’uso o ricostituiti conformemente alle istruzioni del produttore.

(6)  La Commissione riesaminerà il tenore massimo dei nitrati negli alimenti destinati a lattanti e bambini entro il 1o aprile 2006 tenendo conto del progresso compiuto dalle conoscenze scientifiche e tecnologiche.»


9.11.2005   

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L 293/14


DIRETTIVA 2005/76/CE DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2005

che modifica le direttive 90/642/CEE e 86/362/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di kresoxim-metile, ciromazina, bifentrin, metalaxil e azossistrobina in esse fissate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (1), in particolare l’articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1)

A norma delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari da utilizzare su colture specifiche sono di competenza degli Stati membri. Tali autorizzazioni devono essere basate sulla valutazione degli effetti sulla salute umana e degli animali nonché sull’ambiente. Tra gli elementi da prendere in considerazione per tali valutazioni si deve tener conto dell’esposizione degli operatori e degli astanti, dell’impatto sugli ambienti terrestre, acquatico e atmosferico e dell’impatto sulle persone e sugli animali derivante dal consumo di residui presenti nelle colture trattate.

(2)

Le quantità massime di residui sono calcolate in funzione dell’impiego delle quantità minime di antiparassitari necessarie ad ottenere un’efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile ed accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare in termini di quantità stimata assunta con l’alimentazione.

(3)

Le quantità massime di residui d’antiparassitari vanno tenute sotto costante controllo. Esse possono essere modificate per tener conto di nuovi dati, informazioni ed impieghi.

(4)

Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica quando gli impieghi autorizzati di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari, quando non vi sono impieghi autorizzati, quando gli impieghi autorizzati dagli Stati membri non sono stati suffragati dai dati necessari oppure quando gli impieghi in paesi terzi che determinano la presenza di residui in o su prodotti alimentari commercializzabili sul mercato comunitario non sono state suffragati dai dati necessari in oggetto.

(5)

Alla Commissione sono state comunicate informazioni su impieghi nuovi o modificati di alcuni antiparassitari cui si applicano le direttive 90/642/CEE e 86/362/CEE. Tali informazioni riguardano il kresoxim-metile, la ciromazina, il bifentrin, il metalaxil e l’azossistrobina.

(6)

L’esposizione in vita dei consumatori a detti antiparassitari attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità (4). È stato calcolato che le quantità massime di residui in causa non comportano il superamento delle assunzioni giornaliere accettabili.

(7)

La valutazione delle informazioni disponibili ha dimostrato che una dose acuta di riferimento è superflua e non occorre pertanto una valutazione a breve termine.

(8)

È quindi opportuno fissare nuove quantità massime di residui per tali antiparassitari.

(9)

La fissazione o la modifica a livello comunitario di quantità massime provvisorie non osta a che gli Stati membri stabiliscano quantità massime provvisorie per il metalaxil in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e del suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere altre utilizzazioni del metalaxil o del metalaxil-M. Trascorso questo periodo è opportuno che le quantità massime di residui provvisorie diventino definitive.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 90/642/CEE e 86/362/CEE.

(11)

I provvedimenti di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è modificato come indicato nell’allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

L’allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE è modificato come indicato nell’allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 maggio 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 10 maggio 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate in merito alle questioni disciplinate dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/48/CE della Commissione (GU L 219 del 24.8.2005, pag. 29).

(2)  GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/48/CE.

(3)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/34/CE della Commissione (GU L 125 del 18.5.2005, pag. 5).

(4)  Orientamenti per la stima dell’assunzione di residui di antiparassitari con gli alimenti (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il Comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell’Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).


ALLEGATO I

Nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CE la riga relativa al metalaxil è sostituita dal testo seguente:

Residui di antiparassitari

Quantità massima in mg/kg

«Metalaxil, compresi altri miscugli di costituenti isomeri, compreso il metalaxil-M (somma degli isomeri)

0,05 (1)  (2)

CEREALI


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(2)  Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.»


ALLEGATO II

Nell’allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE le righe relative a kresoxim-metile, ciromazina, bifentrin, metalaxil e azossistrobina sono sostitute dal testo seguente:

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui

Kresoxim-metile

Ciromazina

Bifentrin

Metalaxil, compresi altri miscugli di costituenti isomeri, compreso il metalaxil-M (somma degli isomeri )

Azossistrobina

«1.   

Frutta, fresche, secche o congelate, non cotte, senza aggiunta di zuccheri; frutta a guscio

i)

AGRUMI

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1

0,5 (2)

1

Pompelmi

 

 

 

 

 

Limoni

 

 

 

 

 

Limette

 

 

 

 

 

Mandarini (comprese clementine e altri ibridi)

 

 

 

 

 

Arance

 

 

 

 

 

Pomeli

 

 

 

 

 

Altre

 

 

 

 

 

ii)

FRUTTA A GUSCIO (con guscio o sgusciate)

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)

Mandorle

 

 

 

 

 

Noci del Brasile

 

 

 

 

 

Noci di acagiù

 

 

 

 

 

Castagne

 

 

 

 

 

Noci di cocco

 

 

 

 

 

Nocciole

 

 

 

 

 

Noci macadamia

 

 

 

 

 

Noci di pecàn

 

 

 

 

 

Pinoli

 

 

 

 

 

Pistacchi

 

 

 

 

 

Noci

 

 

 

 

 

Altre

 

 

 

 

 

iii)

POMACEE

0,2

0,05 (1)

0,3

1 (2)

0,05 (1)

Mele

 

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

 

Cotogne

 

 

 

 

 

Altre

 

 

 

 

 

iv)

FRUTTA A NOCCIOLO

0,05 (1)

0,05 (1)

0,2

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

Albicocche

 

 

 

 

 

Ciliege

 

 

 

 

 

Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)

 

 

 

 

 

Prugne

 

 

 

 

 

Altre

 

 

 

 

 

v)

BACCHE E FRUTTA A GRAPPOLO

 

0,05 (1)

 

 

 

a)

Uve da tavola e da vino

1

 

0,2

 

2

Uve da tavola

 

 

 

2 (2)

 

Uve da vino

 

 

 

1 (2)

 

b)

Fragole (diverse da quelle di bosco)

1

 

0,5

0,5 (2)

2

c)

Bacche a stelo (diverse da quelle di bosco)

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)  (2)

 

More di gelso

 

 

0,3

 

3

More di rovo

 

 

 

 

 

More-lamponi

 

 

 

 

 

Lamponi

 

 

0,3

 

3

Altre

 

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

d)

Altre bacche (diverse da quelle di bosco)

 

 

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

Mirtilli neri

 

 

 

 

 

Mirtilli rossi

 

 

 

 

 

Ribes (rosso, nero e bianco)

1

 

0,5

 

 

Uvaspina

1

 

 

 

 

Altre

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

e)

Bacche e frutti di bosco

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

vi)

VARIE

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

 

Avocadi

 

 

 

 

 

Banane

 

 

0,1

 

2

Datteri

 

 

 

 

 

Fichi

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

Kumquat

 

 

 

 

 

Litchi

 

 

 

 

 

Manghi

 

 

 

 

0,2

Olive

0,2

 

 

 

 

Papaia

 

 

 

 

0,2

Fritti della passione

 

 

 

 

 

Ananassi

 

 

 

 

 

Melograni

 

 

 

 

 

Altre

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

2.   

Ortaggi, freschi, secchi o congelati, non cotti

i)

RADICI E TUBERI

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

Barbabietole

 

 

 

 

 

Carote

 

1

 

0,1 (2)

0,2

Cassava

 

 

 

 

 

Sedani-rapa

 

 

 

 

0,3

Barbaforte

 

 

 

0,1 (2)

0,2

Carciofi

 

 

 

 

 

Pastinaca

 

 

 

0,1 (2)

0,2

Radici di prezzemolo

 

 

 

 

0,2

Ravanelli

 

 

 

0,1 (2)

0,2

Salsefrica

 

 

 

 

0,2

Patate dolci

 

 

 

 

 

Rutabaga

 

 

 

 

 

Navoni

 

 

 

 

 

Igname

 

 

 

 

 

Altre

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

ii)

BULBI

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

Agli

 

 

 

0,5 (2)

 

Cipolle

 

 

 

0,5 (2)

 

Scalogni

 

 

 

0,5 (2)

 

Cipolline verdi

 

 

 

0,2 (2)

2

Altre

 

 

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

iii)

ORTAGGI DA FRUTTO

 

 

 

 

 

a)

Solanacee

 

1

0,2

 

2

Pomodori

0,5

 

 

0,2 (2)

 

Peperoni

1

 

 

0,5 (2)

 

Melanzane

0,5

 

 

 

 

Altre

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)  (2)

 

b)

Cucurbitacee (pelle commestibile)

0,05 (1)

1

0,1

 

1

Cetrioli

 

 

 

0,5 (2)

 

Cetriolini

 

 

 

 

 

Zucchine

 

 

 

 

 

Altre

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

c)

Cucurbitacee (pelle non commestibile)

0,2

 

0,05 (1)

 

0,5

Meloni

 

0,3

 

0,2 (2)

 

Zucche

 

 

 

 

 

Cocomeri

 

0,3

 

0,2 (2)

 

Altre

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

 

d)

Granturco dolce

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

iv)

ORTAGGI DEL GENERE BRASSICA

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

 

a)

Brassica da infiorescenza

 

 

0,2

0,1 (2)

0,5

Broccoli (compresi i calabresi)

 

 

 

 

 

Cavolfiori

 

 

 

 

 

Altre

 

 

 

 

 

b)

Brassica da capolino

 

 

1

 

0,3

Cavolini di Bruxelles

 

 

 

 

 

Cavoli

 

 

 

1 (2)

 

Altre

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

c)

Brassica da foglie

 

 

0,05 (1)

 

5

Cavoli cinesi

 

 

 

 

 

Cavoli rapa

 

 

 

0,2 (2)

 

Altre

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

d)

Cavoli ricci

 

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,2

v)

ORTAGGI ERBACEI, freschi

0,05 (1)

 

 

 

 

a)

Lattughe e simili

 

15

2

 

3

Crocifere

 

 

 

 

 

Valerianella

 

 

 

 

 

Lattughe

 

 

 

2 (2)

 

Scarola (endivia a foglie larghe)

 

 

 

1 (2)

 

Altre

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

b)

Spinaci e simili

 

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

Spinaci

 

 

 

 

 

Bietole da costa

 

 

 

 

 

Altre

 

 

 

 

 

c)

Crescione

 

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

d)

Cicorie witloof

 

0,05 (1)

0,05 (1)

0,3 (2)

0,2

e)

Condimenti

 

15

0,05 (1)

1 (2)

3

Cerfoglio

 

 

 

 

 

Erba cipollina

 

 

 

 

 

Prezzemolo

 

 

 

 

 

Foglie di sedano

 

 

 

 

 

Altre

 

 

 

 

 

vi)

LEGUMI DA GRANELLA, freschi

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)  (2)

 

Fagioli (non sgranati)

 

5

0,5

 

1

Fagioli (sgranati)

 

 

 

 

0,2

Piselli (non sgranati)

 

5

0,1

 

0,5

Piselli (sgranati)

 

 

 

 

0,2

Altre

 

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

vii)

ORTAGGI DA STELO, freschi

 

 

0,05 (1)

 

 

Asparagi

 

 

 

 

 

Cardi

 

 

 

 

 

Sedani

 

2

 

 

5

Finocchi

 

 

 

 

 

Carciofi

 

2

 

 

1

Porri

5

 

 

0,2 (2)

0,1

Rabarbaro

 

 

 

 

 

Altre

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

viii)

FUNGHI

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

a)

Funghi coltivati

 

5

 

 

 

b)

Funghi spontanei

 

0,05 (1)

 

 

 

3.

Leguminose

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,1

Fagioli

 

 

 

 

 

Lenticchie

 

 

 

 

 

Piselli

 

 

 

 

 

Altre

 

 

 

 

 

4.

Semi oleosi

0,1 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)  (2)

 

Semi di lino

 

 

 

 

 

Arachidi

 

 

 

 

 

Semi di papavero

 

 

 

 

 

Semi di sesamo

 

 

 

 

 

Semi di girasole

 

 

 

 

 

Semi di colza

 

 

 

 

0,5

Semi di soia

 

 

 

 

0,5

Semi di senape

 

 

 

 

 

Semi di cotone

 

 

 

 

 

Altre

 

 

 

 

0,05 (1)

5.

Patate

0,05 (1)

1

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

Patate precoci

 

 

 

 

 

Patate tardive

 

 

 

 

 

6.

Tè (foglie e steli di Camellia sinensis, essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)

0,1 (1)

0,05 (1)

5

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)

7.

Luppolo, essiccato, non concentrato, anche sotto forma di pellets e in polvere

0,1 (1)

0,05 (1)

10

10 (2)

20


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(2)  Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.»


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

9.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2005

recante modifica della decisione 2005/180/CE che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 96/49/CE del Consiglio, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose per ferrovia

[notificata con il numero C(2005) 3555]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/777/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 96/49/CE, gli Stati membri sono tenuti a notificare preventivamente alla Commissione, per la prima volta entro il 31 dicembre 2002 o entro due anni a partire dall’ultima data di applicazione delle versioni modificate dell’allegato della direttiva, le deroghe che intendono applicare.

(2)

La direttiva 2003/29/CE della Commissione (2) ha modificato l’allegato della direttiva 96/49/CE. A norma della direttiva 2003/29/CE, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni nazionali entro il 1o luglio 2003, giacché la scadenza dei termini di applicazione di cui all’articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 96/49/CE era fissata al 30 giugno 2003.

(3)

Alcuni Stati membri hanno notificato alla Commissione entro il 31 dicembre 2003 il loro intento di adottare disposizioni in deroga alla direttiva 96/49/CE. Con decisione 2005/180/CE, del 4 marzo 2005, che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 96/49/CE del Consiglio, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose per ferrovia (3), la Commissione ha autorizzato gli Stati membri ad adottare disposizioni in deroga a quelle contenute negli allegati I e II della decisione.

(4)

La direttiva 2004/89/CE della Commissione (4) ha di nuovo modificato l’allegato della direttiva 96/49/CE. A norma della direttiva 2004/89/CE, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni nazionali entro il 1o ottobre 2004, giacché la scadenza dei termini di applicazione di cui all’articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 96/49/CE era fissata al 30 settembre 2004.

(5)

Entro il 31 dicembre 2004 il Regno Unito ha notificato alla Commissione l’intenzione di modificare le deroghe in vigore a esso applicabili di cui all’allegato I della decisione 2005/180/CE. La Commissione ha approvato le notifiche dopo averne verificato la conformità con le condizioni stabilite nell’articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 96/49/CE. Lo Stato membro interessato deve pertanto essere autorizzato ad adottare le deroghe notificate.

(6)

È pertanto necessario modificare l’allegato I della decisione 2005/180/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall’articolo 9 della direttiva 94/55/CE del Consiglio (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/180/CE è modificata come segue:

L’allegato I è modificato per mezzo delle deroghe elencate nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2005.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/110/CE della Commissione (GU L 365 del 10.12.2004, pag. 24).

(2)  GU L 90 dell’8.4.2003, pag. 47.

(3)  GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 41.

(4)  GU L 293 del 16.9.2004, pag. 14.

(5)  GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/111/CE della Commissione (GU L 365 del 10.12.2004, pag. 25).


ALLEGATO

Deroghe concesse agli Stati membri per piccole quantità di determinate merci pericolose

REGNO UNITO

RA-SQ 15.2 (modificato)

Oggetto: movimentazione di serbatoi fissi nominalmente vuoti non adibiti al trasporto (N2).

Riferimento all’allegato della direttiva: parti 5 e 7.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative alle procedure di spedizione, al trasporto, all’utilizzazione e ai veicoli.

Riferimento alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 5(14).

Contenuto della normativa nazionale:

Osservazioni: la movimentazione di questi serbatoi fissi non costituisce propriamente «trasporto di sostanze pericolose»: in pratica le disposizioni RID non possono essere applicate. Dal momento che i serbatoi sono «nominalmente vuoti», la quantità di merci pericolose che di fatto essi contengono è, per definizione, estremamente ridotta.

RA-SQ 15.4 (modificato)

Oggetto: consentire «quantitativi totali massimi per unità di trasporto» diversi per le merci della classe 1 nelle categorie 1 e 2 della tabella di cui al punto 1.1.3.1.

Riferimento all’allegato della direttiva: 1.1.3.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni relative alla natura dell’operazione di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Contenuto della normativa nazionale: stabilisce norme per le esenzioni per quantità limitate e i carichi misti di esplosivi.

Osservazioni: permettere diversi limiti quantitativi e fattori di moltiplicazione per il carico misto delle merci della classe 1, ossia 50 per la categoria 1 e 500 per la categoria 2. Ai fini del calcolo dei carichi misti, i fattori di moltiplicazione saranno «20» per il trasporto di merci della categoria 1 e «2» per quelli della categoria 2.

RA-SQ 15.5 (modificato)

Oggetto: Adozione di RA-SQ 6.6.

Riferimento all’allegato della direttiva: 5.3.1.3.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: riduzione dell’obbligo di etichettatura per i carri merci trainati per ferrovia.

Riferimento alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Contenuto della normativa nazionale: : l’obbligo di etichettatura non si applica qualora la segnalazione del veicolo sia chiaramente visibile.

Osservazioni: si tratta di una norma nazionale del Regno Unito già esistente.


9.11.2005   

IT

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L 293/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2005

che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell’aminopyralid e del fluopicolide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2005) 4535]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/778/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/414/CEE prevede la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.

(2)

Il 22 aprile 2004, la società Dow AgroSciences Ltd ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla sostanza attiva aminopyralid chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 7 maggio 2004, la società Bayer CropScience, Francia ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo al fluopicolide chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, i fascicoli relativi alle sostanze attive in oggetto parevano soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati parevano inoltre soddisfare i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in causa. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati in seguito trasmessi dai rispettivi richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e inoltrati al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4)

Con la presente decisione si dovrebbe confermare ufficialmente, a livello comunitario, che i fascicoli soddisfano in linea di massima i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in causa, quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(5)

La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli relativi alle sostanze attive di cui all'allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'iscrizione di tali sostanze nell'allegato I di suddetta direttiva, soddisfano in linea di massima i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II della stessa.

Essi soddisfano inoltre i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato III della direttiva per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.

Articolo 2

Gli Stati membri relatori procedono all'esame particolareggiato dei fascicoli in oggetto e riferiscono alla Commissione, quanto prima possibile e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni del loro esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull'iscrizione o meno della sostanza attiva in oggetto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/34/CE della Commissione (GU L 125 del 18.5.2005, pag. 5).


ALLEGATO

SOSTANZE ATTIVE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

N.

Nome comune, numero di identificazione CIPAC

Richiedente

Data della richiesta

Stato membro relatore

1

Aminopyralid N. CIPAC non ancora attribuito

Dow AgroSciences Ltd

22.4.2004

UK

3

Fluopicolide N. CIPAC non ancora attribuito

Bayer CropScience, France

7.5.2004

UK


9.11.2005   

IT

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L 293/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2005

relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia

[notificata con il numero C(2005) 4273]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/779/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Alcuni focolai della malattia vescicolare dei suini sono stati rilevati in alcune regioni italiane.

(2)

L’Italia ha preso provvedimenti per contrastare tali focolai a norma della direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (2).

(3)

L’Italia ha inoltre adottato misure supplementari di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare dei suini estese a tutto il territorio nazionale. Tali misure figurano nei programmi annuali di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare dei suini presentati dall’Italia e approvati conformemente all’articolo 24, paragrafo 6, e agli articoli 29 e 32 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (3).

(4)

La decisione 2004/840/CE della Commissione, del 30 novembre 2004, che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali e i controlli intesi a prevenire le zoonosi, presentati dagli Stati membri per il 2005, e fissa il livello del contributo finanziario della Comunità (4), ha approvato il programma di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare dei suini presentato dall’Italia per il 2005.

(5)

L’obiettivo delle misure stabilite nei programmi annuali di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare dei suini è di riconoscere le aziende indenni dalla malattia vescicolare dei suini e di garantire che tutte le regioni italiane conseguano tale qualifica. I programmi comprendono inoltre norme sul trasporto e sugli scambi di suini vivi provenienti da regioni e da aziende aventi una diversa situazione sanitaria con riguardo alla malattia vescicolare dei suini.

(6)

La gran parte delle regioni italiane, ad eccezione di Abruzzo, Campania, Calabria e Sicilia, sono state riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini a seguito dell’esito favorevole di campionamenti ed esami effettuati ripetutamente in tutte le aziende suinicole nell’ambito dei programmi annuali di eradicazione e di sorveglianza.

(7)

Tuttavia, considerata la natura della malattia e la sua persistenza in alcune regioni d’Italia, occorre mantenere la sorveglianza nelle regioni riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini al fine di individuare la malattia a uno stadio precoce.

(8)

Anche la situazione sanitaria delle regioni che non sono riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini può mettere in pericolo le aziende delle altre regioni italiane in seguito agli scambi di suini vivi. Non è pertanto opportuno trasportare suini dalle regioni non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini in altre regioni italiane, tranne qualora provengano da aziende che soddisfano determinate condizioni.

(9)

I suini provenienti dalle regioni non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini non dovrebbero essere spediti in altri Stati membri. Nelle regioni riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini possono essere spediti soltanto i suini che provengono da aziende riconosciute indenni dalla malattia.

(10)

È opportuno applicare le norme stabilite nella presente decisione fatte salve le norme di cui alla direttiva 92/119/CEE. Occorre stabilire una definizione di «centro di raccolta dei suini» diversa da quella contenuta nella direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (5).

(11)

A fini di trasparenza è opportuno fissare a livello comunitario delle norme relative alla situazione sanitaria delle aziende suinicole e delle regioni con riguardo alla malattia vescicolare dei suini nonché al trasporto e agli scambi intracomunitari di suini vivi provenienti da aziende e regioni aventi una diversa situazione sanitaria.

(12)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPITOLO I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione stabilisce le norme sanitarie relative alla malattia vescicolare dei suini per le regioni italiane riconosciute indenni da tale malattia e per quelle non riconosciute indenni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

1)

si applicano le definizioni della direttiva 92/119/CEE;

2)

per «centro di raccolta dei suini» si intende l’azienda commerciale nella quale e dalla quale i suini acquistati sono regolarmente trasferiti entro trenta giorni dall’acquisto.

CAPITOLO II

RICONOSCIMENTO DELLE REGIONI E DELLE AZIENDE ITALIANE INDENNI DALLA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI

Articolo 3

Riconoscimento delle regioni

1.   Le regioni italiane elencate nell’allegato I sono riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini.

2.   Le regioni italiane elencate nell’allegato II non sono riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini.

Articolo 4

Riconoscimento delle aziende

1.   L’Italia garantisce che le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 siano rispettate.

2.   Nelle regioni riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini un’azienda è riconosciuta indenne da tale malattia se:

a)

in due occasioni, ad un intervallo compreso fra 28 e 40 giorni, un prelievo di campioni per le prove sierologiche è stato effettuato su un numero di suini da riproduzione sufficiente per rilevare una prevalenza del 5 % della malattia vescicolare dei suini con un intervallo di confidenza del 95 % e l’esito era negativo; e

b)

qualora nelle aziende delle regioni riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini non siano presenti suini da riproduzione, tutti i suini trasferiti in tali aziende provengono da aziende riconosciute indenni dalla malattia.

3.   Nelle regioni non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini un’azienda è riconosciuta indenne da tale malattia se in due occasioni, ad un intervallo compreso fra 28 e 40 giorni, un prelievo di campioni per le prove sierologiche è stato effettuato su un numero di suini sufficiente per rilevare una prevalenza del 5 % della malattia vescicolare dei suini con un intervallo di confidenza del 95 % e l’esito era negativo;

4.   Un’azienda riconosciuta indenne dalla malattia vescicolare dei suini mantiene tale qualifica se:

a)

le procedure di campionamento e di controllo sono effettuate conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 6 e l’esito è negativo e

b)

i suini trasferiti in una tale azienda provengono da aziende riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini.

5.   Il riconoscimento, per un’azienda, della qualifica di indenne dalla malattia vescicolare dei suini:

a)

è sospeso qualora un caso sieropositivo sia rilevato e confermato da ulteriori esami fino a quando il suino interessato sia macellato sotto controllo ufficiale; oppure

b)

è ritirato qualora due o più casi sieropositivi siano rilevati.

6.   Un’azienda è riconosciuta nuovamente indenne dalla malattia vescicolare dei suini se le procedure di campionamento e di controllo di cui ai paragrafi 2 o 3, a seconda del caso, sono state effettuate e l’esito è negativo.

CAPITOLO III

SORVEGLIANZA

Articolo 5

Sorveglianza nelle regioni riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini

1.   L’Italia garantisce che le procedure di campionamento e di controllo intese a rilevare la presenza della malattia vescicolare dei suini siano effettuate conformemente ai paragrafi 2 e 3 nelle regioni riconosciute indenni da tale malattia.

2.   Nelle aziende in cui sono allevati più di due suini da riproduzione un prelievo di campioni per le prove sierologiche è effettuato agli intervalli indicati di seguito su un campione casuale di 12 suini da riproduzione o su tutti i suini da riproduzione ove nell’azienda ne siano presenti meno di 12:

a)

una volta all’anno se l’azienda produce prevalentemente suini da macello;

b)

due volte all’anno negli altri casi.

3.   Nei centri di raccolta dei suini un campione di feci per le prove virologiche è prelevato mensilmente in tutti i recinti in cui i suini sono solitamente tenuti.

Articolo 6

Sorveglianza nelle regioni non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini

1.   L’Italia garantisce che le procedure di campionamento e di controllo intese a rilevare la presenza della malattia vescicolare dei suini siano effettuate conformemente ai paragrafi 2 e 3 nelle regioni non riconosciute indenni dalla malattia.

2.   Nelle aziende riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini in cui si allevano suini da riproduzione e nei centri di raccolta per suini si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5.

3.   Nelle aziende riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini in cui non si allevano suini da riproduzione un prelievo di campioni per le prove sierologiche è effettuato due volte all’anno su un campione casuale di 12 suini o su tutti i suini ove nell’azienda ne siano presenti meno di 12. Il prelievo di campioni sui suini di un’azienda può tuttavia aver luogo al macello al momento della macellazione.

CAPITOLO IV

TRASPORTO DEI SUINI VIVI IN ITALIA E VERSO ALTRI STATI MEMBRI

SEZIONE I

Trasporto in Italia

Articolo 7

Misure relative al trasporto di suini vivi in Italia

1.   L’Italia garantisce che le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 siano rispettate per quanto riguarda il trasporto di suini vivi sul territorio nazionale.

2.   Qualora suini provenienti da aziende non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini siano trasportati a un macello per la macellazione, un prelievo di campioni per le prove sierologiche è effettuato su un numero di suini sufficiente a rilevare la prevalenza del 5 % della malattia vescicolare dei suini con un intervallo di confidenza del 95 %.

3.   È vietato il trasporto di suini dalle aziende non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini.

4.   È vietato il trasporto di suini dalle regioni non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini verso altre regioni italiane.

Articolo 8

Deroghe e condizioni

In deroga all’articolo 7, paragrafo 4, le autorità italiane possono autorizzare il trasporto di suini dalle aziende situate nelle regioni non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini ad altre regioni italiane purché:

a)

l’azienda di origine sia stata riconosciuta indenne dalla malattia vescicolare dei suini per un periodo ininterrotto di almeno due anni;

b)

nei 60 giorni precedenti il trasporto, l’azienda di origine non sia stata inclusa in una zona di protezione o di sorveglianza a seguito dell’insorgere di un focolaio della malattia vescicolare dei suini;

c)

nei 12 mesi precedenti il trasporto non vi sia stato introdotto nessun suino proveniente da aziende in cui si sospetta la presenza della malattia vescicolare dei suini;

d)

i suini presenti nell’azienda di origine siano sottoposti al prelievo di campioni 20-30 giorni prima dei movimenti e una prova sierologica sia effettuata su un numero di suini sufficiente per rilevare una prevalenza del 5 % della malattia vescicolare dei suini con un intervallo di confidenza del 95 %;

e)

i suini presenti nell’azienda di destinazione siano sottoposti al prelievo di campioni almeno 28 giorni dopo il trasferimento e una prova sierologica sia effettuata su un numero di suini sufficiente per rilevare una prevalenza del 5 % della malattia vescicolare dei suini con un intervallo di confidenza del 95 %. I suini non possono essere allontanati dall’azienda di destinazione fino a quando le prove siano state effettuate e abbiano dato esito negativo;

f)

il trasporto degli animali avvenga in veicoli sigillati sotto il controllo delle autorità;

g)

il trasporto dei suini sia notificato con un preavviso di almeno 48 ore all’autorità veterinaria locale responsabile dell’azienda di destinazione;

h)

i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini siano puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale prima e dopo il trasporto.

SEZIONE II

Spedizioni intracomunitarie

Articolo 9

Spedizione di suini vivi dall’Italia in altri Stati membri

1.   L’Italia garantisce che le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 siano rispettate.

2.   È vietata la spedizione di suini dalle regioni non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini in altri Stati membri.

3.   I suini spediti dalle regioni riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini in altri Stati membri provengono da aziende riconosciute indenni da tale malattia.

Articolo 10

Obblighi in materia di certificazione

L’Italia garantisce che i certificati sanitari previsti all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE, che scortano i suini spediti dall’Italia in altri Stati membri conformemente all’articolo 9 della presente decisione, rechino la dicitura seguente:

«Animali conformi alla decisione 2005/779/CE della Commissione relativa a misure di polizia sanitaria di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia»

CAPITOLO V

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Articolo 11

Informazione della Commissione e degli altri Stati membri

Ogni sei mesi le autorità italiane comunicano alla Commissione e agli Stati membri, tramite il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, le informazioni pertinenti in merito all’applicazione della presente decisione.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(2)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(3)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(4)  GU L 361 dell’8.12.2004, pag. 41.

(5)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).


ALLEGATO I

Regioni italiane riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini

Basilicata

Emilia-Romagna

Friuli-Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Toscana

Trentino-Alto Adige

Umbria

Valle d’Aosta

Veneto.


ALLEGATO II

Regioni italiane non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini

Abruzzo

Campania

Calabria

Sicilia.