ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 289

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
3 novembre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale ( 1 )

1

 

*

Decisione n. 1776/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, che modifica la decisione 2000/819/CE del Consiglio relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) ( 1 )

14

 

*

Direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica

15

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Parlamento europeo e Consiglio

 

*

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica

23

 

 

Consiglio

 

*

Raccomandazione del Consiglio, del 12 ottobre 2005, volta ad agevolare l'ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea

26

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

3.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/1


REGOLAMENTO (CE) n. 1775/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2005

relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (3), ha fornito un contributo importante all'istituzione di un mercato interno del gas. È ora necessario apportare cambiamenti strutturali al quadro normativo per superare i restanti ostacoli al completamento del mercato interno, in particolare per quanto riguarda gli scambi di gas. Sono necessarie ulteriori norme di natura tecnica, in particolare per quanto concerne i servizi di accesso per i terzi, i principi in materia di meccanismo di assegnazione della capacità, le procedure di gestione della congestione e i requisiti in materia di trasparenza.

(2)

L'esperienza maturata nell'attuazione e nel monitoraggio della prima serie di linee guida per la buona pratica adottate dal Forum dei regolatori europei per il gas («il Forum») nel 2002 dimostra che, per assicurare la piena applicazione delle norme di cui alle linee guida in tutti gli Stati membri e fornire a livello pratico una garanzia minima di pari condizioni di accesso al mercato è necessario provvedere a renderle giuridicamente obbligatorie.

(3)

Un secondo gruppo di norme comuni denominate «La seconda serie di linee guida per la buona pratica» è stata adottata alla riunione del Forum il 24 e 25 settembre 2003 e lo scopo del presente regolamento è quello di stabilire, in base a dette linee guida, i principi e le norme fondamentali riguardanti l'accesso alla rete e i servizi di accesso per i terzi, la gestione della congestione, la trasparenza, il bilanciamento e lo scambio di diritti di capacità.

(4)

L'articolo 15 della direttiva 2003/55/CE consente un gestore di un sistema combinato di trasporto e distribuzione. Pertanto, le disposizioni del presente regolamento non richiedono modifiche dell'organizzazione dei sistemi nazionali di trasporto e distribuzione che siano coerenti con le pertinenti disposizioni della direttiva 2003/55/CE, in particolare l'articolo 15.

(5)

I gasdotti ad alta pressione che collegano i distributori locali alle reti del gas non usati principalmente nel contesto della distribuzione locale rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(6)

È necessario specificare i criteri con cui vengono determinate le tariffe per l'accesso alla rete al fine di assicurare che rispettino pienamente il principio di non discriminazione e le esigenze di un mercato interno funzionante correttamente, tengano conto della necessità dell'integrità del sistema e rispecchino i costi effettivi sostenuti, purché tali costi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo un appropriato rendimento degli investimenti, e, se del caso, prendendo in considerazione le analisi comparative delle tariffe effettuate dalle autorità di regolamentazione.

(7)

Nel calcolare le tariffe per l'accesso alla rete è importante tenere conto dei costi effettivi sostenuti, purché tali costi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, nonché della necessità di fornire un appropriato rendimento degli investimenti nonché incentivi a costruire nuove infrastrutture. A tale riguardo e, in particolare, se esiste un'effettiva concorrenza tra i gasdotti, sarà pertinente prendere in considerazione le analisi comparative delle tariffe, da parte delle autorità di regolamentazione.

(8)

L'uso di procedure basate sul mercato, quali le aste, per determinare le tariffe, deve essere compatibile con le disposizioni previste dalla direttiva 2003/55/CE.

(9)

È necessario un numero minimo comune di servizi di accesso per i terzi, per fornire nella pratica uno standard minimo comune di accesso in tutta la Comunità, per garantire un'adeguata compatibilità dei servizi di accesso per i terzi e consentire di sfruttare i vantaggi derivanti da un mercato interno del gas funzionante correttamente.

(10)

I riferimenti ai contratti di trasporto armonizzati nel contesto dell'accesso non discriminatorio alla rete di gestori dei sistemi di trasporto non significano che i termini e le condizioni dei contratti di trasporto di un particolare gestore di sistema in uno Stato membro devono essere gli stessi di quelli di un altro gestore del sistema di trasporto in detto Stato membro o in un altro Stato membro, salvo che siano fissati requisiti minimi che tutti i contratti di trasporto devono soddisfare.

(11)

La gestione della congestione contrattuale delle reti è un fattore importante per il completamento del mercato interno del gas. È necessario sviluppare norme comuni che concilino la necessità di liberare la capacità non utilizzata conformemente al principio «use it or lose it» con il diritto dei titolari della capacità di usarla quando necessario, aumentando allo stesso tempo anche la liquidità della capacità.

(12)

Benché attualmente nella Comunità la congestione fisica delle reti rappresenti solo raramente un problema, la situazione può cambiare in futuro. È quindi importante stabilire il principio fondamentale dell'assegnazione di capacità congestionata in simili circostanze.

(13)

Per ottenere un accesso effettivo alle reti del gas, gli utenti della rete necessitano in particolare di informazioni sui requisiti tecnici e sulla capacità disponibile che consentano loro di sfruttare le possibilità commerciali che si sviluppano nel quadro del mercato interno. Per soddisfare questi obblighi di trasparenza sono necessarie norme minime comuni. Tali informazioni possono essere rese pubbliche con differenti mezzi, compresi mezzi elettronici.

(14)

I sistemi di bilanciamento per il gas non discriminatori e trasparenti, gestiti dai gestori dei sistemi di trasporto, sono strumenti importanti, soprattutto per i nuovi soggetti che entrano sul mercato che possono incontrare maggiori difficoltà a bilanciare il loro portafoglio generale di vendite rispetto alle società già operanti in un determinato mercato. È quindi necessario fissare norme che assicurino che i gestori dei sistemi di trasporto usino questi strumenti in modo compatibile con condizioni di accesso alla rete non discriminatorie, trasparenti ed efficaci.

(15)

Lo scambio di diritti primari di capacità è importante per sviluppare un mercato concorrenziale e creare liquidità. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le regole fondamentali in materia.

(16)

Occorre far sì che le imprese che acquistano diritti di capacità siano in grado di venderli ad altre imprese autorizzate per assicurare un adeguato livello di liquidità sul mercato delle capacità. Tale approccio non preclude tuttavia un sistema secondo il quale la capacità non usata per un dato periodo, determinato a livello nazionale, è resa nuovamente disponibile sul mercato come capacità continua.

(17)

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero assicurare l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e delle linee guida adottate in virtù di esso.

(18)

Nelle linee guida allegate al presente regolamento sono definite nel dettaglio regole specifiche di l'applicazione, sulla base della seconda serie di linee guida per la buona pratica. Ove opportuno, queste norme saranno sviluppate nel corso del tempo, tenendo conto delle differenze dei sistemi nazionali nel settore del gas.

(19)

Nel proporre di modificare le linee guida esposte nell'allegato del presente regolamento, la Commissione dovrebbe provvedere ad una consultazione preliminare di tutte le parti interessate dalle linee guida stesse, rappresentate dalle organizzazioni professionali, e degli Stati membri, nell'ambito del Forum e dovrebbe chiedere il contributo del gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità.

(20)

È opportuno che gli Stati membri e le competenti autorità nazionali siano tenuti a trasmettere alla Commissione le informazioni pertinenti. La Commissione dovrebbe considerare dette informazioni come riservate.

(21)

Il presente regolamento e le linee guida adottate conformemente ad esso non incidono sull'applicazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

(22)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(23)

Poiché lo scopo del presente regolamento, vale a dire istituire regole eque per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento intende stabilire norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno del gas.

Tale scopo comprende la definizione di principi armonizzati riguardanti le tariffe o le relative metodologie di calcolo, nonché l'accesso alla rete, l'istituzione di servizi per l'accesso dei terzi e i principi armonizzati per l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione, la determinazione degli obblighi di trasparenza, le regole di bilanciamento e gli oneri di sbilancio, agevolando lo scambio di capacità.

2.   Gli Stati membri possono istituire, ai sensi della direttiva 2003/55/CE, un ente o organo incaricato di svolgere una o più funzioni attribuite di norma al gestore dei sistemi di trasporto e soggetto alle prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1)

«trasporto»: il trasporto di gas naturale, attraverso una rete, contenente principalmente gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti di coltivazione («gasdotti upstream») e dalla parte di gasdotti ad alta pressione usata principalmente nel contesto della distribuzione locale di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, ma con esclusione della fornitura stessa;

2)

«contratto di trasporto»: un contratto che il gestore del sistema di trasporto ha concluso con un utente della rete per l'esecuzione del trasporto;

3)

«capacità»: il flusso massimo, espresso in metri cubi normali per unità di tempo o in unità di energia per unità di tempo, al quale l'utente del sistema ha diritto in conformità con le disposizioni del contratto di trasporto;

4)

«capacità non usata»: la capacità continua che un utente della rete ha acquisito in base a un contratto di trasporto, ma che tale utente non ha nominato entro la scadenza indicata nel contratto;

5)

«gestione della congestione»: la gestione del portafoglio di capacità del gestore del sistema di trasporto per conseguire un uso ottimale e massimo della capacità tecnica e identificare tempestivamente i futuri punti di congestione e saturazione;

6)

«mercato secondario»: il mercato della capacità oggetto di scambi diverso dal mercato primario;

7)

«programma di trasporto» (nomination): la comunicazione preliminare da parte dell'utente della rete al gestore del sistema di trasporto del flusso effettivo che desidera immettere nel sistema o prelevare da esso;

8)

«nuovo programma di trasporto» (re-nomination): la successiva comunicazione di una dichiarazione corretta;

9)

«integrità del sistema»: la situazione che caratterizza una rete di trasporto comprese le necessarie infrastrutture di trasporto in cui la pressione e la qualità del gas naturale restano entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal gestore del sistema di trasporto, in modo da garantire il trasporto di gas naturale dal punto di vista tecnico;

10)

«periodo di bilanciamento»: il periodo entro il quale il prelievo di una determinata quantità di gas naturale, espressa in unità di energia, deve essere compensato da ogni utente del sistema immettendo la stessa quantità di gas naturale nella rete di trasporto conformemente al contratto o al codice di rete;

11)

«utente della rete»: un cliente o un potenziale cliente di un gestore del sistema di trasporto e gli stessi operatori dei gestori di trasporto, nella misura in cui per essi sia necessario svolgere le loro funzioni in relazione al trasporto;

12)

«servizi interrompibili»: i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto, in relazione alla capacità interrompibile;

13)

«capacità interrompibile»: la capacità di trasporto del gas che può essere interrotta dal gestore del sistema di trasporto secondo le condizioni stipulate nel contratto di trasporto;

14)

«servizi a lungo termine»: i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto di durata pari o superiore a un anno;

15)

«servizi a breve termine»: i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto di durata inferiore a un anno;

16)

«capacità continua»: la capacità di trasporto di gas contrattualmente garantita come non interrompibile dal gestore del sistema di trasporto;

17)

«servizi continui»: servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto in relazione alla capacità continua;

18)

«capacità tecnica»: la capacità continua massima che il gestore del sistema di trasporto può offrire agli utenti della rete, tenendo conto dell'integrità del sistema e dei requisiti operativi della rete di trasporto;

19)

«capacità contrattuale»: la capacità che il gestore del sistema di trasporto ha assegnato a un utente della rete mediante un contratto di trasporto;

20)

«capacità disponibile»: la quota della capacità tecnica non assegnata e ancora disponibile per il sistema in un determinato momento;

21)

«congestione contrattuale»: una situazione in cui il livello della domanda di capacità continua supera la capacità tecnica;

22)

«mercato primario»: il mercato della capacità scambiata direttamente dal gestore del sistema di trasporto;

23)

«congestione fisica»: una situazione in cui il livello della domanda di fornitura effettiva supera la capacità tecnica in un determinato momento.

2.   Si applicano anche le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2003/55/CE che sono pertinenti per l'applicazione del presente regolamento, fatta eccezione per la definizione di trasporto di cui al punto 3 di detto articolo.

Articolo 3

Tariffe per l'accesso alle reti

1.   Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle, applicate dai gestori dei sistemi di trasporto e approvate dalle autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2003/55/CE, nonché le tariffe pubblicate a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, di detta direttiva, devono essere trasparenti, tenere conto della necessità di integrità del sistema e del suo miglioramento e rispecchiare i costi effettivamente sostenuti purché essi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo un appropriato rendimento degli investimenti, prendendo in considerazione, ove opportuno, le analisi comparative delle tariffe da parte delle autorità di regolamentazione. Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle devono essere applicate in modo non discriminatorio.

Gli Stati membri possono decidere che le tariffe possono anche essere determinate in base a procedure basate sul mercato, quali le aste, purché tali procedure e gli introiti che ne derivano siano approvati dall'autorità di regolamentazione.

Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle facilitano lo scambio efficiente di gas e la concorrenza, evitando allo stesso tempo la compensazione incrociata tra utenti della rete, fornendo incentivi per gli investimenti e mantenendo o realizzando l'interoperabilità delle reti di trasporto.

2.   Le tariffe di accesso alla rete non devono limitare la liquidità del mercato né falsare gli scambi transfrontalieri tra sistemi di trasporto diversi. Qualora le differenze nelle strutture tariffarie o nei meccanismi di bilanciamento ostacolino gli scambi tra i sistemi di trasporto, e fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2003/55/CE, i gestori dei sistemi di trasporto provvedono attivamente, in cooperazione con le competenti autorità nazionali, alla convergenza delle strutture tariffarie e dei principi di addebito, anche in relazione alle regole di bilanciamento.

Articolo 4

Servizi di accesso per i terzi

1.   I gestori dei sistemi di trasporto:

a)

garantiscono l'offerta di servizi su base non discriminatoria a tutti gli utenti della rete. In particolare, qualora un gestore dei sistemi di trasporto offra lo stesso servizio a clienti diversi, lo offre a condizioni e in termini contrattuali equivalenti, usando contratti di trasporto armonizzati o un codice di rete comune approvato dall'autorità competente secondo la procedura di cui all'articolo 25 della direttiva 2003/55/CE;

b)

forniscono servizi di accesso per i terzi sia continui che interrompibili. Il prezzo della capacità interrompibile riflette la probabilità di interruzione;

c)

offrono agli utenti della rete servizi a lungo e a breve termine.

2.   I contratti di trasporto sottoscritti, con data di inizio non standard o di durata inferiore a un contratto annuale di trasporto standard, non implicano tariffe arbitrariamente più elevate o più basse che non rispecchino il valore di mercato del servizio, secondo i principi di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

3.   Se del caso, è possibile accordare servizi per l'accesso di terzi alla rete a condizione che gli utenti della rete forniscano adeguate garanzie in ordine alla loro affidabilità finanziaria. Queste garanzie non devono costituire indebiti ostacoli di alcun tipo per entrare nel mercato e devono essere non discriminatorie, trasparenti e proporzionate.

Articolo 5

Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione

1.   La capacità massima in tutti i punti pertinenti di cui all'articolo 6, paragrafo 3, è posta a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, nel rispetto dell'integrità del sistema e della funzionalità della rete.

2.   I gestori dei sistemi di trasporto applicano e pubblicano meccanismi non discriminatori e trasparenti per l'assegnazione della capacità, che devono:

a)

fornire segnali economici adeguati per l'utilizzo efficace e massimale della capacità tecnica e agevolare gli investimenti in nuove infrastrutture;

b)

garantire la compatibilità con i meccanismi del mercato, compresi i mercati locali e i «trading hubs» e, nel contempo, essere flessibili e capaci di adeguarsi a circostanze di mercato diverse;

c)

essere compatibili con i regimi di accesso alla rete degli Stati membri.

3.   Quando i gestori dei sistemi di trasporto concludono nuovi contratti di trasporto o rinegoziano contratti di trasporto esistenti, tali contratti tengono conto dei seguenti principi:

a)

in caso di congestione contrattuale, il gestore del sistema di trasporto offre la capacità non usata sul mercato primario, almeno su una base «day-ahead» e come capacità interrompibile;

b)

gli utenti della rete hanno facoltà di rivendere o subaffittare la capacità contrattuale non usata sul mercato secondario. Gli Stati membri possono richiedere la notifica o l'informazione del gestore dei sistemi di trasporto da parte degli utenti della rete.

4.   Quando la capacità prevista da contratti di trasporto esistenti rimane non usata e si verifica congestione contrattuale, i gestori dei sistemi di trasporto applicano il paragrafo 3 a meno che tale misura non violi le clausole dei contratti di trasporto esistenti. Qualora detta misura comporti una violazione dei contratti di trasporto esistenti, i gestori dei sistemi di trasporto, previa consultazione delle autorità competenti, presentano all'utente della rete una richiesta affinché le capacità non usate siano utilizzate sul mercato secondario a norma del paragrafo 3.

5.   In caso di congestione fisica, il gestore dei sistemi di trasporto o, se del caso, le autorità di regolamentazione applicano meccanismi di attribuzione delle capacità trasparenti e non discriminatori.

Articolo 6

Obblighi di trasparenza

1.   I gestori dei sistemi di trasporto rendono pubbliche informazioni dettagliate riguardanti i servizi che essi offrono e le relative condizioni applicate, unitamente alle informazioni tecniche necessarie per gli utenti della rete per ottenere un effettivo accesso alla rete.

2.   Al fine di garantire tariffe trasparenti, obiettive e non discriminatorie e facilitare l'utilizzo efficiente della rete del gas, i gestori dei sistemi di trasporto o le autorità nazionali competenti pubblicano informazioni ragionevolmente e sufficientemente dettagliate sulla derivazione, metodologia e struttura delle tariffe.

3.   Per i servizi forniti, ciascun gestore dei sistemi di trasporto rende pubbliche informazioni sulle capacità tecniche, contrattuali e disponibili su base numerica per tutti i punti rilevanti, compresi i punti di entrata e di uscita, a scadenza periodica e ricorrente e in un formato normalizzato di facile impiego.

4.   I punti pertinenti di un sistema di trasporto sul quale devono essere rese pubbliche informazioni devono essere approvati dalle autorità competenti previa consultazione degli utenti della rete.

5.   Quando un gestore dei sistemi di trasporto ritiene di non poter rendere pubblici tutti i dati richiesti per motivi di riservatezza, chiede alle autorità competenti l'autorizzazione a limitare la pubblicazione per quanto riguarda il punto o i punti in questione.

Le autorità competenti rilasciano o rifiutano l'autorizzazione caso per caso, tenendo conto in particolare dell'esigenza di tutelare il legittimo interesse alla riservatezza commerciale e dell'obiettivo di creare un mercato interno del gas competitivo. Se l'autorizzazione è concessa, la capacità disponibile è pubblicata senza indicare i dati numerici che risulterebbero lesivi della riservatezza.

Non sono rilasciate autorizzazioni di cui al presente paragrafo se tre o più utenti della rete hanno stabilito per contratto la capacità allo stesso punto.

6.   I gestori dei sistemi di trasporto diffondono le informazioni previste dal presente regolamento in modo logico, chiaramente quantificabile, facilmente accessibile e non discriminatorio.

Articolo 7

Regole sul bilanciamento e oneri di sbilancio

1.   Le regole di bilanciamento sono elaborate secondo i principi dell'equità, della non discriminazione e della trasparenza e sono basate su criteri obiettivi. Dette regole riflettono le reali esigenze del sistema, tenendo conto delle risorse di cui il gestore dei sistemi di trasporto dispone.

2.   In caso di sistemi di bilanciamento non basati sul mercato, i livelli di tolleranza sono stabiliti in modo da riflettere le variazioni stagionali o da comportare un livello di tolleranza più elevato rispetto alle variazioni stagionali e da riflettere le capacità tecniche effettive del sistema di trasporto. Detti livelli devono riflettere le reali esigenze del sistema, tenendo conto delle risorse di cui il gestore dei sistemi di trasporto dispone.

3.   Nella misura del possibile, gli oneri di sbilancio rispecchiano i costi, fornendo allo stesso tempo incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare i conferimenti e i prelievi di gas. Essi evitano le sovvenzioni incrociate tra gli utenti della rete e non ostacolano l'ingresso sul mercato di nuovi partecipanti.

Le metodologie di calcolo per gli oneri di sbilancio e le tariffe definitive sono rese pubbliche dalle autorità competenti o dal gestore dei sistemi di trasporto, a seconda dei casi.

4.   I gestori dei sistemi di trasporto possono irrogare sanzioni pecuniarie agli utenti della rete i cui conferimenti e prelievi dal sistema di trasporto non sono in equilibrio secondo le norme di bilanciamento di cui al paragrafo 1.

5.   Le sanzioni pecuniarie che superano i costi di bilanciamento effettivamente sostenuti purché tali costi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, sono prese in considerazione nel calcolo delle tariffe in un modo che non riduca l'interesse al bilanciamento e sono approvate dalle autorità competenti.

6.   Al fine di consentire agli utenti della rete di adottare tempestivamente misure correttive, i gestori dei sistemi di trasporto forniscono informazioni on line sufficienti, tempestive e attendibili sullo stato di bilanciamento dell'utente della rete. Il livello di informazioni fornite riflette il livello delle informazioni di cui dispone il gestore dei sistemi di trasporto. Gli eventuali oneri per la comunicazione di dette informazioni sono approvati dalle autorità competenti e sono resi pubblici dal gestore dei sistemi di trasporto.

7.   Gli Stati membri assicurano che i gestori dei sistemi di trasporto si adoperino per armonizzare sistemi di bilanciamento e razionalizzino la struttura e i livelli degli oneri di bilanciamento, così da facilitare gli scambi di gas.

Articolo 8

Scambio di diritti di capacità

Ciascun gestore dei sistemi di trasporto adotta misure ragionevoli per consentire il libero scambio di diritti di capacità e facilitare tale scambio. Ciascun gestore in questione elabora contratti di trasporto armonizzati e procedure riguardanti il mercato primario per agevolare lo scambio secondario di capacità e riconoscere il trasferimento di diritti primari di capacità quando è notificato da utenti della rete. I contratti di trasporto armonizzati e le procedure sono notificati alle autorità di regolamentazione.

Articolo 9

Linee guida

1.   Ove opportuno, le linee guida riguardanti il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire l'obiettivo stabilito dal presente regolamento specificano quanto segue:

a)

dettagli sui servizi di accesso per i terzi, inclusi la natura, la durata e altri requisiti di detti servizi, a norma dell'articolo 4;

b)

dettagli sui principi sottesi ai meccanismi di assegnazione della capacità e sull'applicazione delle procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale, a norma dell'articolo 5;

c)

dettagli sulla definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema e sulla definizione di tutti i punti rilevanti per gli obblighi di trasparenza, incluse le informazioni da pubblicare per tutti i punti rilevanti e il calendario di pubblicazione di dette informazioni, a norma dell'articolo 6.

2.   Le linee guida relative ai punti elencati nel paragrafo 1 sono stabilite nell'allegato. Possono essere modificate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

3.   L'applicazione e la modifica delle linee guida adottate a norma del presente regolamento rispecchiano le differenze esistenti fra i sistemi nazionali del gas e non richiedono pertanto, a livello comunitario, condizioni e modalità di accesso per i terzi che siano uniformi e dettagliate. Tuttavia, possono essere fissati requisiti minimi da soddisfare per assicurare condizioni trasparenti e non discriminatorie di accesso alla rete necessarie per un mercato interno del gas, che possano quindi applicarsi in considerazione delle differenze esistenti fra i sistemi nazionali del gas.

Articolo 10

Autorità di regolamentazione

Nell'esercizio delle loro competenze ai sensi del presente regolamento le autorità di regolamentazione degli Stati membri designate a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/55/CE garantiscono il rispetto del presente regolamento e delle linee guida adottate a norma dell'articolo 9 del presente regolamento.

Ove opportuno, le autorità di regolamentazione cooperano tra di loro e con la Commissione.

Articolo 11

Comunicazione di informazioni

Gli Stati membri e le autorità di regolamentazione forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 9.

La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale vanno comunicate le informazioni, tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell'urgenza delle stesse.

Articolo 12

Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate

Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano misure contenenti disposizioni più dettagliate di quelle del presente regolamento e delle linee guida di cui all'articolo 9.

Articolo 13

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono quali sanzioni comminare in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie alla loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri informano la Commissione delle pertinenti disposizioni entro il 1o luglio 2006 e le comunicano senza indugio le successive modifiche delle stesse.

2.   Le sanzioni previste al paragrafo 1 non hanno carattere penale.

Articolo 14

Procedure del comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 30 della direttiva 2003/55/CE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 15

Relazione della Commissione

La Commissione verifica l'attuazione del presente regolamento. Nella relazione ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2003/55/CE la Commissione riferisce inoltre sulle esperienze acquisite relativamente all'applicazione del presente regolamento. La relazione esamina in particolare in che misura il regolamento sia riuscito ad assicurare condizioni di accesso alla rete non discriminatorie e che rispecchino i costi per le reti di trasporto del gas con l'intento di offrire ai clienti una scelta più ampia in un mercato interno funzionante correttamente e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento a lungo termine. Se necessario, la relazione è corredata di proposte e/o raccomandazioni adeguate.

Articolo 16

Deroghe ed esenzioni

Il presente regolamento non si applica:

a)

ai sistemi di trasporto di gas naturale situati negli Stati membri per la durata delle deroghe concesse a norma dell'articolo 28 della direttiva 2003/55/CE; gli Stati membri ai quali sono state concesse deroghe ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2003/55/CE possono quindi chiedere alla Commissione una deroga temporanea all'applicazione del presente regolamento, per un periodo non superiore a due anni dalla data di scadenza della deroga di cui alla presente lettera;

b)

agli interconnector tra Stati membri nonché ad un aumento significativo della capacità di infrastrutture esistenti e a modifiche di queste ultime che consentano lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento di gas di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/55/CE che sono esentati dalle disposizioni degli articoli 18, 19 e 20 nonché dell'articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4, di detta direttiva, per il periodo durante il quale essi sono esentati dalle disposizioni di cui alla presente lettera; o

c)

ai sistemi di trasporto di gas naturale cui sono state accordate deroghe ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2003/55/CE.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006 ad eccezione dell'articolo 9, paragrafo 2, seconda frase, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 28 settembre 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

D. ALEXANDER


(1)  GU C 241 del 28.9.2004, pag. 31.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 2004 (GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 306), posizione comune del Consiglio del 12 novembre 2004 (GU C 25 E dell'1.2.2005, pag. 44) e posizione del Parlamento europeo dell' 8 marzo 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 12 luglio 2005.

(3)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


ALLEGATO

LINEE GUIDA SU

1.

Servizi di accesso per i terzi

2.

Principi alla base dei meccanismi di assegnazione della capacità, procedure di gestione della congestione e loro applicazione in caso di congestione contrattuale

3.

Definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema, definizione di tutti i punti pertinenti per gli obblighi di trasparenza e informazioni da pubblicare a tutti i punti pertinenti e relativo calendario di pubblicazione

1.   Servizi di accesso per i terzi

1)

I gestori dei sistemi di trasporto offrono servizi garantiti e interrompibili fino a un periodo minimo di un giorno.

2)

I contratti armonizzati di trasporto e il codice comune di rete sono elaborati in modo tale da facilitare lo scambio e il riutilizzo della capacità contrattuale da parte degli utenti della rete senza ostacolare lo svincolo della capacità.

3)

I gestori dei sistemi di trasporto elaborano codici di rete e contratti armonizzati previa consultazione degli utenti della rete.

4)

I gestori dei sistemi di trasporto applicano procedure di nomination e re-nomination standardizzate. Sviluppano sistemi di informazione e strumenti di comunicazione elettronica per fornire dati adeguati agli utenti della rete e semplificare le transazioni, tra cui le nomination, la stipula contrattuale della capacità e il trasferimento di diritti di capacità tra utenti della rete.

5)

I gestori dei sistemi di trasporto armonizzano procedure di richiesta formalizzate e tempi di risposta secondo le migliori pratiche in uso nell'industria con l'intento di ridurre al minimo i tempi di risposta. Predispongono sistemi on line di prenotazione e conferma della capacità e procedure di nomination e re-nomination, non oltre il 1o luglio 2006, previa consultazione con gli utenti della rete interessati.

6)

I gestori dei sistemi di trasporto non imputano separatamente i costi agli utenti della rete per le richieste di informazioni e le transazioni connesse ai contratti di trasporto e svolte secondo regole e procedure standard.

7)

Le richieste di informazioni che richiedono spese straordinarie o eccessive quali studi di fattibilità possono essere addebitate separatamente, a condizione che gli addebiti possano essere motivati adeguatamente.

8)

I gestori dei sistemi di trasporto cooperano con altri gestori dei sistemi di trasporto per coordinare la manutenzione delle rispettive reti al fine di ridurre al minimo le interruzioni dei servizi di trasporto offerti agli utenti della rete e ai gestori dei sistemi di trasporto in altre aree e per garantire gli stessi vantaggi in relazione alla sicurezza dell'approvvigionamento, anche a livello di transito.

9)

I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano almeno una volta all'anno, entro un termine prestabilito, tutti i periodi di manutenzione previsti che potrebbero incidere sui diritti degli utenti della rete derivante da contratti di trasporto e le corrispondenti informazioni operative con un preavviso adeguato. Questo implica la pubblicazione tempestiva e non discriminatoria di eventuali modifiche apportate ai periodi di manutenzione programmati e la notifica di interventi di manutenzione straordinaria, non appena le informazioni sono disponibili al gestore dei sistemi di trasporto. Nei periodi di manutenzione, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano periodicamente informazioni aggiornate sui dettagli, la durata prevista e gli effetti della manutenzione.

10)

I gestori dei sistemi di trasporto tengono aggiornato e mettono a disposizione dell'autorità competente, su richiesta di quest'ultima, un registro giornaliero della manutenzione effettiva e delle interruzioni di flusso verificatesi. Le informazioni sono messe a disposizione, previa richiesta, anche di quanti sono stati colpiti dalle interruzioni.

2.   Principi alla base dei meccanismi di assegnazione della capacità, procedure di gestione della congestione e loro applicazione in caso di congestione contrattuale

2.1.   Principi alla base dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione

1)

I sistemi di assegnazione della capacità e le procedure di gestione della congestione facilitano lo sviluppo della concorrenza e la fluidità degli scambi di capacità e sono compatibili con i meccanismi di mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio. Sono flessibili e capaci di adattarsi alle circostanze del mercato in evoluzione.

2)

I sistemi e le procedure in oggetto tengono conto dell'integrità del sistema in questione e della sicurezza dell'approvvigionamento.

3)

I sistemi e le procedure in oggetto non ostacolano l'entrata sul mercato di nuovi soggetti e non creano barriere superflue all'ingresso sul mercato. Non impediscono ai soggetti attivi sul mercato, inclusi i nuovi soggetti e le imprese con una piccola quota di mercato, di operare efficacemente in un clima di concorrenza.

4)

I sistemi e le procedure in oggetto forniscono segnali economici adeguati ai fini di un uso efficiente e massimo della capacità tecnica e agevolano gli investimenti nelle nuove infrastrutture.

5)

Gli utenti della rete sono informati in merito alle circostanze che potrebbero influenzare la disponibilità della capacità contrattuale. Le informazioni sull'interruzione dovrebbero rispecchiare il livello delle informazioni a disposizione del gestore dei sistemi di trasporto.

6)

Qualora, per ragioni legate all'integrità del sistema, dovessero sorgere difficoltà nell'adempimento degli obblighi contrattuali, i gestori dei sistemi di trasporto ne informano gli utenti della rete e cercano senza indugi una soluzione non discriminatoria.

I gestori dei sistemi di trasporto consultano gli utenti della rete sulle procedure prima che queste siano applicate e le concordano d'intesa con l'autorità di regolamentazione.

2.2.   Procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale

1)

Se la capacità contrattuale non viene usata, i gestori dei sistemi di trasporto la rendono disponibile sul mercato primario su base interrompibile tramite contratti di diversa durata, finché detta capacità non è offerta dal relativo utente della rete sul mercato secondario a un prezzo ragionevole.

2)

Le entrate derivanti dalla capacità interrompibile ceduta sono ripartite in base alle regole stabilite o approvate dalla competente autorità di regolamentazione. Dette regole sono compatibili con l'obbligo di un uso effettivo ed efficace del sistema.

3)

Le competenti autorità di regolamentazione possono determinare un prezzo ragionevole per la capacità interrompibile ceduta, tenendo conto delle circostanze specifiche predominanti.

4)

I gestori dei sistemi di trasporto compiono, se del caso, sforzi ragionevoli per offrire almeno una parte della capacità non utilizzata al mercato come capacità continua.

3.   Definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema, definizione di tutti i punti pertinenti per gli obblighi di trasparenza e informazioni da pubblicare a tutti i punti pertinenti e relativo calendario di pubblicazione

3.1.   Definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema

I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano almeno le seguenti informazioni riguardanti i propri sistemi e servizi:

a)

una descrizione dettagliata ed esauriente dei diversi servizi offerti e della relativa tariffazione;

b)

i diversi tipi di contratti di trasporto disponibili per questi servizi e, ove necessario, il codice di rete e/o le condizioni standard che definiscono i diritti e le responsabilità per tutti gli utenti della rete, inclusi i contratti di trasporto armonizzati e altra documentazione pertinente;

c)

le procedure armonizzate applicate per l'uso del sistema di trasporto, inclusa la definizione dei principali termini;

d)

le disposizioni in materia di assegnazione della capacità, gestione della congestione e procedure antiaccaparramento e di riutilizzo;

e)

le regole applicabili allo scambio di capacità sul mercato secondario nei confronti del gestore del sistema di trasporto;

f)

ove applicabile, i margini di flessibilità e tolleranza inclusi nei servizi di trasporto e di altro tipo senza tariffazione separata, nonché l'eventuale ulteriore flessibilità offerta con la relativa tariffazione;

g)

una descrizione dettagliata del sistema del gestore del sistema di trasporto con indicazione di tutti i relativi punti di interconnessione del suo sistema con quello di altri gestori e/o infrastrutture per il gas quali impianti di gas naturale liquefatto (GNL) e infrastrutture necessarie per fornire servizi ausiliari come previsto all'articolo 2, punto 14, della direttiva 2003/55/CE;

h)

informazioni sulla qualità del gas e sui requisiti di pressione;

i)

le regole applicabili alla connessione al sistema gestito dal gestore del sistema di trasporto;

j)

informazioni tempestive sulle modifiche proposte e/o effettive dei servizi o delle condizioni, incluse le voci elencate alle lettere da a) a i).

3.2.   Definizione di tutti i punti pertinenti ai fini degli obblighi di trasparenza

I punti pertinenti includono almeno:

a)

tutti i punti di ingresso a una rete gestiti da un gestore del sistema di trasporto;

b)

i principali punti di uscita e zone di uscita rappresentanti almeno il 50 % della capacità totale di uscita della rete di un determinato gestore del sistema di trasporto, compresi tutti i punti di uscita o zone di uscita rappresentanti più del 2 % della capacità totale di uscita della rete;

c)

tutti i punti di connessione con le reti di gestori dei sistemi di trasporto;

d)

tutti i punti che connettono la rete di un gestore del sistema di trasporto con un terminal GNL;

e)

tutti i punti essenziali all'interno della rete di un determinato gestore del sistema di trasporto, inclusi i punti di connessione con hub del gas. Sono considerati essenziali tutti i punti che, in base all'esperienza, è probabile siano soggetti a congestione fisica;

f)

tutti i punti che connettono la rete di un determinato gestore del sistema di trasporto all'infrastruttura necessaria per fornire i servizi ausiliari definiti all'articolo 2, punto 14, della direttiva 2003/55/CE.

3.3.   Informazioni da pubblicare per tutti i punti pertinenti e relativo calendario di pubblicazione

1)

Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano su Internet, su base periodica/a rotazione, le seguenti informazioni sulla situazione relativa alla capacità fino a periodi giornalieri adottando un modello standard di facile utilizzo:

a)

la capacità tecnica massima per i flussi in entrambe le direzioni;

b)

la capacità totale contrattuale e interrompibile;

c)

la capacità disponibile.

2)

Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano in anticipo le capacità disponibili per un periodo di almeno 18 mesi e aggiornano queste informazioni almeno con frequenza mensile o maggiore, se sono disponibili nuove informazioni.

3)

I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano aggiornamenti quotidiani sulla disponibilità di servizi a breve termine (per il giorno e la settimana successivi) basati, tra l'altro, su programmi di trasporto, impegni contrattuali in vigore e previsioni periodiche a lungo termine di capacità disponibili su base annua fino a 10 anni per tutti i punti pertinenti.

4)

I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano a rotazione i tassi minimi e massimi di utilizzo mensile della capacità e i flussi medi annui in tutti i punti pertinenti per i tre anni precedenti.

5)

I gestori dei sistemi di trasporto tengono un registro quotidiano dei flussi aggregati effettivi per un periodo di almeno tre mesi.

6)

I gestori dei sistemi di trasporto conservano registrazioni effettive di tutti i contratti di capacità e di tutte le altre informazioni rilevanti in relazione al calcolo e alla fornitura di accesso a capacità disponibili alle quali le autorità nazionali competenti hanno accesso per adempiere i loro doveri.

7)

I gestori dei sistemi di trasporto forniscono strumenti di facile utilizzo per calcolare le tariffe per i servizi disponibili e verificare on line la capacità disponibile.

8)

Se i gestori dei sistemi di trasporto non sono in grado di pubblicare le informazioni ai sensi dei paragrafi 1, 3 e 7, consultano le rispettive autorità nazionali di regolamentazione e istituiscono un piano di azione per l'attuazione quanto prima e in ogni caso entro il 31 dicembre 2006.


3.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/14


DECISIONE n. 1776/2005/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2005

che modifica la decisione 2000/819/CE del Consiglio relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

È essenziale garantire la continuità del sostegno comunitario a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI).

(2)

È quindi opportuno prorogare di un anno il periodo di validità della decisione 2000/819/CE (3) fino al 31 dicembre 2006 e aumentare l'importo finanziario di riferimento di 88 500 000 EUR.

(3)

Occorre quindi modificare in tal senso la decisione 2000/819/CE.

(4)

Il Comitato delle regioni, consultato, non ha espresso il suo parere,

DECIDONO:

Articolo 1

La decisione 2000/819/CE è modificata come segue:

1)

all'articolo 7, paragrafo 1, l'importo finanziario di riferimento di «450 000 000 EUR» è sostituito dall'importo di «538 500 000 EUR»;

2)

all'articolo 8, la data del 31 dicembre 2005 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2006.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addì 28 settembre 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

D. ALEXANDER


(1)  Parere reso il 9 marzo 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo del 26 maggio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 luglio 2005.

(3)  GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 593/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 16.8.2004, pag. 3).


3.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/15


DIRETTIVA 2005/71/CE DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 2005

relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, punto 3, lettera a), e l’articolo 63, punto 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

vista l'opinione del Comitato delle Regioni (3),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di consolidare e strutturare la politica europea in materia di ricerca, la Commissione ha ritenuto necessario, nel gennaio 2000, creare lo Spazio europeo della ricerca come asse centrale della futura azione della Comunità in questo settore.

(2)

Nel marzo 2000, il Consiglio europeo di Lisbona, approvando la creazione dello Spazio europeo della ricerca, ha fissato l’obiettivo per la Comunità di diventare, entro il 2010, l’economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo.

(3)

La globalizzazione dell’economia richiede una maggiore mobilità dei ricercatori, come ha riconosciuto il sesto programma quadro della Comunità europea (4), con la maggiore apertura dei suoi programmi ai ricercatori dei paesi terzi.

(4)

Il numero dei ricercatori di cui la Comunità dovrà disporre entro il 2010, al fine di conseguire l’obiettivo, stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona nel marzo 2002, di investire il 3 % del PIL nella ricerca, è stimato in 700 000 persone. Per conseguire tale obiettivo, occorre promuovere una serie di misure convergenti che attirino maggiormente i giovani alle carriere scientifiche, favoriscano il coinvolgimento delle donne nella ricerca scientifica, aumentino le possibilità di formazione e di mobilità nella ricerca, migliorino le prospettive di carriera per i ricercatori all’interno della Comunità e che portino ad una maggiore apertura di quest’ultima nei confronti dei cittadini di paesi terzi che potrebbero essere ammessi a fini di ricerca.

(5)

La presente direttiva intende contribuire alla realizzazione di tali obiettivi favorendo l’ammissione e la mobilità dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca per soggiorni di oltre tre mesi, in modo che la Comunità eserciti un maggiore richiamo per i ricercatori di tutto il mondo e migliori le sue capacità di polo di ricerca a livello internazionale.

(6)

L’attuazione della presente direttiva non dovrebbe favorire la fuga dei cervelli dai paesi emergenti o in via di sviluppo. Nell’ambito di un partenariato con il paese di origine, si dovrebbero prendere misure di accompagnamento volte a favorire il reinserimento dei ricercatori nel paese di origine e a favorire la circolazione dei ricercatori nell’ottica di una politica migratoria globale.

(7)

Per conseguire gli obiettivi del processo di Lisbona, è importante favorire all’interno dell’Unione la mobilità, finalizzata allo svolgimento della ricerca scientifica, dei ricercatori cittadini comunitari ed in particolare dei ricercatori provenienti dagli Stati membri che vi hanno aderito nel 2004.

(8)

In considerazione dell’apertura imposta dai cambiamenti dell’economia mondiale e dalle prevedibili necessità per il raggiungimento dell’obiettivo del 3 % del PIL investito nella ricerca, i ricercatori di paesi terzi che possono potenzialmente beneficiare della direttiva dovrebbero essere individuati, a grandi linee, in base al diploma e al progetto di ricerca che intendono svolgere.

(9)

Dal momento che gli sforzi per raggiungere il suddetto obiettivo del 3 % riguardano in gran parte il settore privato e che quest’ultimo dovrà quindi assumere più ricercatori negli anni futuri, gli istituti di ricerca che potenzialmente possono beneficiare della direttiva appartengono sia al settore pubblico sia a quello privato.

(10)

Ciascuno Stato membro dovrebbe far sì che siano a disposizione del pubblico, segnatamente via Internet, informazioni il più possibile esaurienti, regolarmente aggiornate, sugli istituti di ricerca autorizzati ai sensi della presente direttiva con cui i ricercatori potrebbero stipulare una convenzione di accoglienza, nonché sulle condizioni e procedure di ingresso e di soggiorno sul suo territorio, al fine di svolgervi attività di ricerca, adottate ai sensi della presente direttiva.

(11)

È opportuno agevolare l’ammissione dei ricercatori creando una procedura di ammissione indipendente dal loro statuto giuridico rispetto all’istituto di ricerca ospitante e non richiedendo più il rilascio di un permesso di lavoro oltre a quello di soggiorno. Gli Stati membri potrebbero applicare disposizioni analoghe ai cittadini di paesi terzi che chiedono l’ammissione per impartire corsi in un istituto di insegnamento superiore conformemente alla legislazione o prassi amministrativa nazionale, nel contesto di un progetto di ricerca.

(12)

Al contempo, si dovrebbero mantenere i canali tradizionali di ammissione (quali assunzione, tirocinio) in particolare per i dottorandi che effettuano ricerche con lo statuto di studenti, i quali devono essere esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva dal momento che rientrano nella direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (5).

(13)

La procedura specifica per i ricercatori si fonda sulla collaborazione degli istituti di ricerca con le autorità degli Stati membri competenti in materia di immigrazione, attribuendo ai primi un ruolo di primo piano nella procedura di ammissione al fine di agevolare e accelerare l’ingresso e il soggiorno dei ricercatori di paesi terzi nella Comunità, pur facendo salve le prerogative degli Stati membri in materia di disciplina dell’immigrazione.

(14)

Gli istituti di ricerca preventivamente autorizzati dagli Stati membri dovrebbero poter firmare con un cittadino di un paese terzo, ai fini della realizzazione di un progetto di ricerca, convenzioni di accoglienza, sulla cui base gli Stati membri rilasciano il permesso di soggiorno se sono soddisfatte le condizioni relative all’ingresso e al soggiorno.

(15)

Al fine di rendere la Comunità più interessante per i ricercatori di paesi terzi, è opportuno riconoscere loro, durante il soggiorno, il diritto alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante in una serie di settori della vita sociale ed economica, nonché la possibilità di impartire corsi nell’insegnamento superiore.

(16)

La presente direttiva apporta un miglioramento importantissimo nel settore nella sicurezza sociale, poiché il principio di non discriminazione si applica direttamente anche alle persone che giungono in uno Stato membro direttamente da un paese terzo. La presente direttiva, tuttavia, non dovrebbe conferire diritti maggiori di quelli che la normativa comunitaria vigente già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che presentano elementi transfrontalieri tra Stati membri. La direttiva non dovrebbe neppure conferire diritti per situazioni che esulano dal campo d’applicazione della normativa comunitaria, ad esempio in relazione a familiari soggiornanti in un paese terzo.

(17)

È importante favorire la mobilità finalizzata allo svolgimento della ricerca scientifica dei cittadini dei paesi terzi quale strumento per sviluppare e consolidare i contatti e le reti di ricerca tra partner e per consolidare il ruolo dello Spazio europeo della ricerca a livello mondiale. I ricercatori dovrebbero essere in grado di avvalersi della mobilità alle condizioni disposte dalla presente direttiva. Siffatte condizioni non dovrebbero incidere sulle norme che attualmente disciplinano il riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.

(18)

Occorre prestare particolare attenzione alla necessità di agevolare e sostenere la salvaguardia dell’unità della famiglia del ricercatore, in linea con la raccomandazione del Consiglio, del 12 ottobre 2005, volta ad agevolare l’ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea (6).

(19)

A salvaguardia dell’unità familiare e a vantaggio della mobilità, occorre che i familiari possano seguire il ricercatore in un altro Stato membro alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale di tale Stato membro, compresi gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali o multilaterali.

(20)

In linea di massima, il titolare del permesso di soggiorno dovrebbe essere autorizzato a presentare domanda di ammissione senza uscire dal territorio dello Stato membro.

(21)

Gli Stati membri dovrebbero poter accollare ai richiedenti le spese relative al trattamento delle domande di permesso di soggiorno.

(22)

La presente direttiva dovrebbe lasciare in ogni caso impregiudicata l’applicazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (7).

(23)

Gli obiettivi della presente direttiva, cioè l’istituzione di una procedura di ammissione specifica e la definizione delle condizioni di ingresso e di soggiorno per i cittadini di paesi terzi, per soggiorni di durata superiore a tre mesi all’interno degli Stati membri per la realizzazione di un progetto di ricerca nell’ambito di una convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, soprattutto riguardo alla necessità di garantire la mobilità tra Stati membri, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario. La Comunità può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24)

Gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.

(25)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi sanciti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(26)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio», gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di attuazione della stessa.

(27)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l’Irlanda ha notificato, con lettera di data 1o luglio 2004, che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente direttiva.

(28)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e senza pregiudizio dell’articolo 4 di detto protocollo, il Regno Unito non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è vincolato da essa né è tenuto ad applicarla.

(29)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è vincolata da essa né è tenuta ad applicarla,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva definisce le condizioni per l’ammissione dei ricercatori dei paesi terzi negli Stati membri per una durata superiore a tre mesi al fine di svolgervi un progetto di ricerca nell’ambito di una convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a)

«cittadino di un paese terzo»: chiunque non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato;

b)

«ricerca»: lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio di conoscenze, compresa la conoscenza dell’uomo, della cultura e della società, e l’utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;

c)

«istituto di ricerca»: qualsiasi tipo di istituto pubblico o privato che effettua attività di ricerca, autorizzato ai fini della presente direttiva da uno Stato membro conformemente alla legislazione o alla prassi amministrativa di quest’ultimo;

d)

«ricercatore»: un cittadino di un paese terzo in possesso di un titolo di studi superiori appropriato che dia accesso a programmi di dottorato, il quale è selezionato da un istituto di ricerca per svolgere un progetto di ricerca che richiede di norma il suddetto titolo;

e)

«permesso di soggiorno»: qualsiasi autorizzazione destinata specificamente a «ricercatori» rilasciata dalle autorità di uno Stato membro, che consente al cittadino di un paese terzo di soggiornare regolarmente sul territorio di tale Stato, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1030/2002.

Articolo 3

Campo di applicazione

1.   La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgervi un progetto di ricerca.

2.   La presente direttiva non si applica:

a)

ai cittadini di paesi terzi che si trovano in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell’ambito di un regime di protezione temporanea;

b)

ai cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare in uno Stato membro come studenti ai sensi della direttiva 2004/114/CE al fine di svolgere attività di ricerca per il conseguimento di un dottorato;

c)

ai cittadini di paesi terzi la cui espulsione è stata sospesa per motivi di fatto o di diritto;

d)

ai ricercatori che un istituto di ricerca assegna a un altro istituto di ricerca in un altro Stato membro.

Articolo 4

Disposizioni più favorevoli

1.   La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli di:

a)

accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra la Comunità o la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall’altra;

b)

accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi.

2.   La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli nei confronti delle persone cui essa si applica.

CAPO II

ISTITUTI DI RICERCA

Articolo 5

Autorizzazione

1.   Gli istituti di ricerca che desiderano accogliere un ricercatore secondo la procedura di ammissione stabilita dalla presente direttiva devono essere preventivamente autorizzati a tal fine dallo Stato membro interessato.

2.   L’autorizzazione degli istituti di ricerca è conforme alle procedure previste dalla legislazione o prassi amministrativa nazionale degli Stati membri. Le domande di autorizzazione sono presentate dagli istituti sia pubblici sia privati secondo tali procedure e in base ai loro compiti statutari o, nel caso, al loro oggetto sociale e previa prova che essi conducono attività di ricerca.

L’autorizzazione è rilasciata a un istituto di ricerca per un periodo minimo di cinque anni. In casi eccezionali, gli Stati membri possono rilasciare l’autorizzazione per un periodo più breve.

3.   Gli Stati membri possono richiedere all’istituto di ricerca, conformemente alla legislazione nazionale, un impegno scritto in base al quale, se un ricercatore rimane irregolarmente nel territorio dello Stato membro interessato, il suddetto istituto si fa carico delle spese di soggiorno e viaggio di ritorno sostenute con fondi pubblici. La responsabilità finanziaria dell’istituto di ricerca cessa al più tardi sei mesi dopo la data in cui cessa la convenzione di accoglienza.

4.   Gli Stati membri possono disporre che, entro due mesi dalla data di scadenza della convenzione di accoglienza in questione, l’istituto autorizzato trasmetta alle autorità competenti designate a tal fine dagli Stati membri conferma che i lavori sono stati effettuati nell’ambito di ciascuno dei progetti di ricerca per cui tale convenzione di accoglienza è stata firmata sulla base dell’articolo 6.

5.   Le autorità competenti di ciascuno Stato membro pubblicano e aggiornano periodicamente gli elenchi degli istituti di ricerca autorizzati ai fini della presente direttiva.

6.   Uno Stato membro può, tra l’altro, rifiutarsi di rinnovare o decidere di revocare l’autorizzazione se l’istituto di ricerca non soddisfa più le condizioni previste nei paragrafi 2, 3 e 4, o qualora l’autorizzazione sia stata ottenuta con la frode o l’istituto di ricerca abbia firmato una convenzione di accoglienza con un cittadino di un paese terzo in modo negligente o fraudolento. Laddove l’autorizzazione sia stata rifiutata o revocata, all’istituto interessato può essere vietato chiedere una seconda autorizzazione per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione di revoca o non rinnovo.

7.   Gli Stati membri possono stabilire nella rispettiva legislazione nazionale le conseguenze della revoca dell’autorizzazione, o del rifiuto di rinnovarla, per le convenzioni di accoglienza in vigore, concluse conformemente all’articolo 6, e le conseguenze per i permessi di soggiorno dei ricercatori interessati.

Articolo 6

Convenzione di accoglienza

1.   L’istituto di ricerca che desidera accogliere un ricercatore firma con il ricercatore una convenzione di accoglienza con cui questi si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l’istituto si impegna ad accogliere il ricercatore a tal fine, fatte salve le disposizioni dell’articolo 7.

2.   Un istituto di ricerca può firmare una convenzione di accoglienza soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il progetto di ricerca è stato accettato dagli organi competenti dell’istituto dopo una verifica dei seguenti elementi:

i)

l’oggetto della ricerca, la durata e la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione;

ii)

i titoli del ricercatore rispetto all’oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio conformemente all’articolo 2, lettera d);

b)

il ricercatore dispone per il soggiorno di risorse mensili sufficienti, in base all’importo minimo reso pubblico a tal fine dallo Stato membro, per far fronte alle necessità e alle spese di viaggio di ritorno senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro;

c)

durante il soggiorno, il ricercatore dispone di un’assicurazione malattia per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato;

d)

la convenzione di accoglienza specifica il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro dei ricercatori.

3.   In seguito alla firma della convenzione di accoglienza, l’istituto di ricerca può essere tenuto, conformemente alla legislazione nazionale, a rilasciare al ricercatore una dichiarazione individuale di presa in carico delle spese di cui all’articolo 5, paragrafo 3.

4.   La convenzione di accoglienza decade automaticamente se il ricercatore non è ammesso o quando termina il rapporto giuridico che lo lega all’istituto di accoglienza.

5.   Qualora dovesse verificarsi un evento che renda impossibile l’esecuzione della convenzione di accoglienza, l’istituto di ricerca ne informa prontamente l’autorità designata a tal fine dagli Stati membri.

CAPO III

AMMISSIONE DEI RICERCATORI

Articolo 7

Condizioni per l’accoglienza

1.   Il cittadino di un paese terzo che chiede di essere ammesso per gli scopi previsti dalla presente direttiva:

a)

deve esibire un documento di viaggio valido, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale. Gli Stati membri possono richiedere che la validità del documento di viaggio copra almeno la durata del permesso di soggiorno;

b)

deve presentare una convenzione di accoglienza firmata con un istituto di ricerca conformemente all’articolo 6, paragrafo 2;

c)

all’occorrenza, deve presentare una dichiarazione di presa in carico rilasciata dall’istituto di ricerca conformemente all’articolo 6, paragrafo 3;

d)

non deve essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

Gli Stati membri verificano che tutte le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) siano soddisfatte.

2.   Gli Stati membri possono inoltre verificare i termini su cui è basata e conclusa la convenzione di accoglienza.

3.   Una volta espletate con esito positivo le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2, i ricercatori sono ammessi sul territorio degli Stati membri per l’esecuzione della convenzione di accoglienza.

Articolo 8

Durata del permesso di soggiorno

Gli Stati membri rilasciano un permesso di soggiorno valido per un periodo minimo di un anno e lo rinnovano se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6 e 7. Se la durata prevista del progetto di ricerca è inferiore a un anno, il permesso di soggiorno è rilasciato per la durata del progetto.

Articolo 9

Familiari

1.   Allorché uno Stato membro decide di rilasciare il permesso di soggiorno a membri della famiglia del ricercatore, il periodo di validità di tale permesso di soggiorno è uguale a quello del permesso di soggiorno rilasciato al ricercatore, sempre che il periodo di validità del loro documento di viaggio lo consenta. In casi debitamente giustificati, la durata del permesso di soggiorno del familiare del ricercatore può essere ridotta.

2.   Il rilascio del permesso di soggiorno a membri della famiglia del ricercatore ammesso in uno Stato membro non può essere subordinato ad un periodo minimo di soggiorno del ricercatore.

Articolo 10

Revoca o rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno

1.   Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno rilasciato conformemente alla presente direttiva nel caso in cui sia stato ottenuto in maniera fraudolenta oppure se risulta che il titolare non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni per l’ingresso e il soggiorno previste dagli articoli 6 e 7 o soggiorna per fini diversi da quello per cui ne ha ottenuto l’autorizzazione.

2.   Gli Stati membri possono revocare o rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.

CAPO IV

DIRITTI DEI RICERCATORI

Articolo 11

Insegnamento

1.   I ricercatori ammessi ai sensi della presente direttiva possono insegnare a norma della legislazione nazionale.

2.   Gli Stati membri possono fissare un numero massimo di ore o giorni di insegnamento.

Articolo 12

Parità di trattamento

Il titolare del permesso di soggiorno gode della parità di trattamento con i cittadini del paese ospitante per quanto riguarda:

a)

il riconoscimento dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli professionali, conformemente alle procedure nazionali in materia;

b)

le condizioni di lavoro, comprese le condizioni di retribuzione e di licenziamento;

c)

i settori di sicurezza sociale ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (8). Le disposizioni particolari che figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (9), si applicano di conseguenza;

d)

le agevolazioni fiscali;

e)

l’accesso ai beni e ai servizi e l’offerta di beni e servizi destinati al pubblico.

Articolo 13

Mobilità tra Stati membri

1.   Il cittadino di un paese terzo ammesso come ricercatore ai sensi della presente direttiva è autorizzato a svolgere parte della ricerca in un altro Stato membro alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro non supera i tre mesi, la ricerca può essere svolta in base alla convenzione di accoglienza stipulata nel primo Stato membro, purché il ricercatore disponga di risorse sufficienti nel secondo Stato membro e non vi sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

3.   Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro supera i tre mesi, gli Stati membri possono subordinare lo svolgimento della ricerca in tale Stato membro alla conclusione di un’altra convenzione di accoglienza. In ogni caso devono essere rispettate, in relazione allo Stato membro interessato, le condizioni previste negli articoli 6 e 7.

4.   Se la normativa applicabile subordina la mobilità al rilascio di un visto o permesso di soggiorno, questo è rilasciato prontamente entro un lasso di tempo tale da non ostacolare il proseguimento della ricerca, ma anche da lasciare alle autorità competenti tempo sufficiente per trattare la domanda.

5.   Lo Stato membro non impone al ricercatore di uscire dal territorio per poter presentare domanda di visto o permesso di soggiorno.

CAPO V

PROCEDURA E TRASPARENZA

Articolo 14

Domande di ammissione

1.   Gli Stati membri stabiliscono se le domande di permesso di soggiorno debbano essere presentate dal ricercatore o dall’istituto di ricerca interessato.

2.   La domanda è presa in considerazione ed esaminata quando il cittadino del paese terzo soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui chiede di essere ammesso.

3.   Gli Stati membri possono accettare, conformemente alla legislazione nazionale, una domanda presentata quando il cittadino del paese terzo si trova già sul loro territorio.

4.   Lo Stato membro in questione agevola in ogni modo, nell’ottenimento del necessario visto, il cittadino del paese terzo che ne ha fatto domanda e che soddisfa le condizioni di cui agli articoli 6 e 7.

Articolo 15

Garanzie procedurali

1.   Le autorità competenti degli Stati membri adottano al più presto una decisione sulla domanda completa e dispongono, ove appropriato, procedure accelerate.

2.   Se le informazioni fornite a sostegno della domanda sono carenti, l’esame della domanda può essere sospeso e le autorità competenti comunicano al richiedente le informazioni da fornire.

3.   La decisione di rigetto della domanda di permesso di soggiorno è notificata al cittadino del paese terzo interessato secondo le procedure di notifica previste dalla legislazione nazionale. Nella notifica sono indicati gli eventuali mezzi di ricorso disponibili e i termini per proporre l’azione.

4.   Se la domanda è respinta o se il permesso di soggiorno rilasciato conformemente alla presente direttiva è revocato, l’interessato ha diritto di agire legalmente dinanzi alle autorità dello Stato membro in questione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Relazioni

La Commissione riferisce periodicamente, e per la prima volta entro tre anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, ove opportuno, le modifiche necessarie.

Articolo 17

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 ottobre 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18

Disposizione transitoria

In deroga alle disposizioni del capo III, gli Stati membri non sono tenuti a rilasciare permessi conformemente alla presente direttiva sotto forma di permesso di soggiorno per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data di cui all’articolo 17, paragrafo 1.

Articolo 19

Zone di libero spostamento

La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto dell’Irlanda a mantenere le intese relative alla zona di libero spostamento menzionate nel protocollo, allegato con il trattato di Amsterdam al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, sull’applicazione di alcuni aspetti dell’articolo 14 del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all’Irlanda.

Articolo 20

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 21

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 ottobre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

C. CLARKE


(1)  Parere del 12 aprile 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 120 del 20.5.2005, pag. 60.

(3)  GU C 71 del 22.3.2005, pag. 6.

(4)  Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1). Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).

(5)  GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12.

(6)  Cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale.

(7)  GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.

(8)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 1).

(9)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Parlamento europeo e Consiglio

3.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/23


RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2005

diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica

(2005/761/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punto 2), lettera b), punto ii),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di rafforzare e riorganizzare la politica europea in materia di ricerca, nella comunicazione del 18 gennaio 2000 intitolata «Verso uno spazio europeo della ricerca» la Commissione ha specificato che era necessario creare uno spazio europeo della ricerca come asse centrale delle azioni future della Comunità in questo settore.

(2)

Nella riunione tenutasi a Lisbona il 23 e 24 marzo 2000 il Consiglio europeo, avallando la creazione dello spazio europeo della ricerca, ha fissato l'obiettivo, per la Comunità, di diventare, entro il 2010, l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo.

(3)

La globalizzazione dell'economia richiede una maggiore mobilità per i ricercatori, come ha riconosciuto il sesto programma quadro di ricerca della Comunità (4) con la maggiore apertura dei suoi programmi ai ricercatori di paesi terzi.

(4)

Il numero dei ricercatori di cui la Comunità dovrà disporre al fine di rispondere all'obiettivo, stabilito dal Consiglio europeo nella riunione tenutasi a Barcellona il 15 e 16 marzo 2002, d'investire il 3 % del PIL nella ricerca è valutato pari a 700 000 persone. Per conseguire tale obiettivo, occorrerebbe promuovere una serie di misure convergenti che attirino maggiormente i giovani alle carriere scientifiche, che promuovano la partecipazione delle donne alla ricerca scientifica, che aumentino le possibilità di formazione e di mobilità nella ricerca, che migliorino le prospettive di carriera per i ricercatori all'interno della Comunità e che portino ad una maggiore apertura di quest'ultima nei confronti dei cittadini di paesi terzi, cui potrebbero essere consentiti l'ingresso e la mobilità all'interno della zona comune a fini di ricerca.

(5)

Per essere competitivi ed esercitare un potere d'attrazione a livello internazionale, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per facilitare l'ingresso e gli spostamenti dei ricercatori all'interno della Comunità per soggiorni di breve durata.

(6)

Per i soggiorni di breve durata, gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a considerare i ricercatori dei paesi terzi soggetti all'obbligo di visto, a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 (5), come delle persone in buona fede, e ad accordare loro le facilitazioni previste nell'acquis comunitario per le procedure di rilascio dei visti per i soggiorni di breve durata.

(7)

Bisognerebbe adottare misure per incoraggiare lo scambio di informazioni e di buone prassi per migliorare le procedure di rilascio dei visti di soggiorno di breve durata per i ricercatori.

(8)

La presente raccomandazione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(9)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente raccomandazione e non è da questa interessata. Dato che la presente raccomandazione si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell'articolo 5 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente raccomandazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(10)

La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (6). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione e non è da questa interessato.

(11)

La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (7). L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e non è da questa interessata.

(12)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (8), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo (9).

(13)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientra nel settore di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/849/CE del Consiglio (10) e della decisione 2004/860/CE del Consiglio (11) relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e relativa alla firma, a nome della Comunità europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni, di detto accordo.

(14)

La presente raccomandazione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.

(15)

La presente raccomandazione è, inoltre, volta a fornire una formula flessibile per i ricercatori che desiderano mantenere un collegamento professionale con un istituto del proprio paese di origine (ad esempio passando periodi, di durata fino a tre mesi ogni semestre, in un istituto di ricerca che li accolga in Europa, situato nella zona comune, pur continuando a lavorare, per il resto del tempo, nell'istituto di ricerca di origine),

RACCOMANDANO AGLI STATI MEMBRI:

1.

di facilitare il rilascio dei visti impegnandosi a esaminare rapidamente le domande di visti presentate dai ricercatori di paesi terzi soggetti all'obbligo di visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001;

2.

di favorire la mobilità internazionale dei ricercatori di paesi terzi chiamati a recarsi frequentemente nell'Unione europea rilasciando loro visti per più ingressi. Nel determinare la durata della validità dei visti, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la durata dei programmi di ricerca a cui i ricercatori sono chiamati a partecipare;

3.

di impegnarsi a facilitare l'adozione di un approccio armonizzato per quanto riguarda i documenti giustificativi che i ricercatori devono allegare alla presentazione della loro domanda di visto. Gli Stati membri dovrebbero consultare in questo contesto gli istituti di ricerca autorizzati;

4.

di favorire il rilascio dei visti senza spese amministrative per i ricercatori, a norma delle disposizioni stabilite nell'acquis comunitario;

5.

di tenere conto, nell'ambito della cooperazione consolare locale, dell'obiettivo di facilitare il rilascio dei visti ai ricercatori di paesi terzi, al fine di promuovere lo scambio di migliori prassi;

6.

di impegnarsi a trasmettere alla Commissione entro il 28 settembre 2006 informazioni relative alle migliori prassi applicate per facilitare il rilascio di visti uniformi ai ricercatori, in modo da consentirle di valutare i progressi compiuti. In considerazione dell'eventualità o meno che sia adottata la direttiva relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (12) e dei risultati della valutazione, dovrebbe essere esaminata la possibilità di incorporare le disposizioni della presente raccomandazione in un appropriato atto giuridicamente vincolante.

Fatto a Strasburgo, addì 28 settembre 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

D. ALEXANDER


(1)  GU C 120 del 20.5.2005, pag. 60.

(2)  GU C 71 del 22.3.2005, pag. 6.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 12 aprile 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 luglio 2005.

(4)  Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1). Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).

(5)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 851/2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3).

(6)  GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(7)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(8)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(9)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(10)  GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.

(11)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

(12)  Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.


Consiglio

3.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/26


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 2005

volta ad agevolare l'ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea

(2005/762/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di rafforzare e strutturare la politica europea in materia di ricerca, la Commissione ha ritenuto necessario, nel gennaio 2000, creare lo Spazio europeo della ricerca come asse centrale delle azioni future della Comunità in questo settore.

(2)

Avallando la creazione dello Spazio europeo della ricerca, il Consiglio europeo di Lisbona ha fissato l'obiettivo, per la Comunità, di diventare, entro il 2010, l'economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo.

(3)

La globalizzazione dell'economia richiede una maggiore mobilità dei ricercatori, come ha riconosciuto il sesto programma quadro di ricerca della Comunità europea (4) con la maggiore apertura dei suoi programmi ai ricercatori di paesi terzi.

(4)

Il numero dei ricercatori di cui la Comunità dovrà disporre al fine di rispondere entro il 2010 all'obiettivo, stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona nel marzo 2002, di investire il 3 % del PIL nella ricerca, è valutato a 700 000 persone. Per conseguire tale obiettivo occorre promuovere una serie di misure convergenti che rendano più attraenti per i giovani le carriere scientifiche, favoriscano il coinvolgimento delle donne nella ricerca scientifica, aumentino le possibilità di formazione e di mobilità nella ricerca, migliorino le prospettive di carriera per i ricercatori all'interno della Comunità e portino ad una maggiore apertura di quest'ultima nei confronti dei cittadini di paesi terzi che possono essere ammessi a fini di ricerca.

(5)

Nell'attesa dell'attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (5), occorre invitare gli Stati membri, attraverso la presente raccomandazione, a facilitare fin da ora tale ammissione.

(6)

Poiché nella Comunità mancano ricercatori e deve esserne facilitata l'ammissione, occorre favorire l'accesso a tali posti di ricercatore sul mercato del lavoro, in particolare attraverso l'esonero dal permesso di lavoro.

(7)

Per essere competitivi ed esercitare un potere d'attrazione a livello mondiale, gli Stati membri dovrebbero facilitare ed accelerare le procedure di rilascio e di rinnovo dei visti e dei permessi di soggiorno ai ricercatori.

(8)

L'applicazione della presente raccomandazione non dovrebbe favorire la fuga di cervelli dai paesi emergenti o in via di sviluppo. Nell'ottica dell'instaurazione di una politica globale delle migrazioni, nel quadro del partenariato con i paesi d'origine, andrebbero adottate misure d'accompagnamento dirette a favorire in questi casi l'inserimento dei ricercatori nel loro paese d'origine così come a facilitarne la mobilità. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per stabilire un equilibrio tra l'accoglienza di ricercatori di paesi terzi e la valutazione delle esigenze dei rispettivi paesi di origine nel settore della ricerca. Nel far ciò essi dovrebbero tenere conto anche della situazione personale dei ricercatori, in particolare qualora la persona interessata abbia un rapporto contrattuale con un istituto di ricerca nel proprio paese d'origine.

(9)

Poiché gli aspetti relativi al ricongiungimento familiare costituiscono un fattore determinante nella decisione del ricercatore di scegliere la Comunità per svolgervi le proprie ricerche, gli Stati membri dovrebbero agevolare il ricongiungimento dei familiari dei ricercatori, ad esempio per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro e la possibilità per i familiari di presentare domanda allorché essi si trovano legalmente sul territorio dello Stato membro interessato.

(10)

Nella determinazione della durata del permesso di soggiorno da rilasciare ai familiari, gli Stati membri dovrebbero tener conto dell'eventuale necessità per la persona interessata di completare il proprio curriculum scolastico.

(11)

Per migliorare le procedure d'ammissione dei ricercatori andrebbe incoraggiato lo scambio di informazioni e di buone prassi. La presente raccomandazione individua inoltre come fattori di miglioramento i contatti fra le amministrazioni competenti e il lavoro in rete. In particolare, il Portale Internet paneuropeo per la mobilità dei ricercatori e gli strumenti nazionali equivalenti costituiscono un'importante fonte di informazione per i ricercatori.

(12)

Ai sensi dell'atto di adesione del 2003 gli Stati membri di allora introducono, in qualsiasi periodo in cui sono applicate misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali, un trattamento preferenziale per i lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto a cittadini di paesi terzi in ordine all'accesso al proprio mercato del lavoro.

(13)

I lavoratori migranti cechi, ciprioti, estoni, ungheresi, lettoni, lituani, maltesi, polacchi, slovacchi e sloveni e le rispettive famiglie, che soggiornano legalmente e sono occupati in un altro Stato membro, o i lavoratori migranti di altri Stati membri e le rispettive famiglie, che soggiornano legalmente e sono occupati nella Repubblica ceca, a Cipro, in Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, a Malta, in Polonia, Slovacchia e Slovenia, non possono essere trattati in modo più restrittivo di quelli provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati in detto Stato membro o nella Repubblica ceca, a Cipro, in Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, a Malta, in Polonia, Slovacchia e Slovenia.

(14)

La presente raccomandazione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(15)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e senza pregiudizio dell'articolo 4 di detto protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente raccomandazione e le relative disposizioni non le si applicano.

(16)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e senza pregiudizio dell'articolo 4 di detto protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente raccomandazione e le relative disposizioni non gli si applicano.

(17)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente raccomandazione e le relative disposizioni non le si applicano,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

1.

Per quanto riguarda l'ammissione a fini di ricerca:

a)

di favorire l'ammissione dei ricercatori nella Comunità, garantendo loro condizioni favorevoli per lo svolgimento di attività di ricerca, preferibilmente esonerandoli dal permesso di lavoro oppure, in alternativa, prevedendo che tale permesso sia accordato loro automaticamente o mediante procedure accelerate;

b)

di non limitare con quote l'ammissione di cittadini di paesi terzi a posti di ricerca;

c)

di garantire ai cittadini di paesi terzi la possibilità di lavorare come ricercatori, compresa la possibilità, se del caso, di prorogare o rinnovare i permessi di lavoro.

2.

Per quanto riguarda i permessi di soggiorno:

a)

di rilasciare il più presto possibile i permessi di soggiorno richiesti da cittadini di paesi terzi a fini di ricerca, nonché di agevolare procedure accelerate;

b)

di garantire ai cittadini di paesi terzi che svolgono funzioni di ricercatore il rinnovo del permesso di soggiorno;

c)

di coinvolgere progressivamente gli istituti di ricerca nella procedura di ammissione dei ricercatori.

3.

Per quanto riguarda il ricongiungimento familiare, di agevolare e sostenere il ricongiungimento dei familiari, garantendo loro condizioni e procedure favorevoli ed interessanti.

4.

Per quanto riguarda la cooperazione operativa:

a)

di agevolare l'accesso dei ricercatori alle informazioni pertinenti e promuoverne la disponibilità mediante gli opportuni canali;

b)

di promuovere una rete di persone di contatto nell'ambito delle amministrazioni competenti;

c)

di incoraggiare gli istituti di ricerca a sviluppare tali reti;

d)

di trasmettere alla Commissione le informazioni relative alle misure adottate per facilitare l'ammissione dei ricercatori di paesi terzi.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 ottobre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

C. CLARKE


(1)  Parere del 12 aprile 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 120 del 20.5.2005, pag. 60.

(3)  GU C 71 del 22.3.2005, pag. 6.

(4)  Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1). Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).

(5)  Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.