ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 282

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
26 ottobre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1750/2005 della Commissione, del 25 ottobre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1751/2005 della Commissione, del 25 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda lo IFRS 1, lo IAS 39 e il SIC 12 ( 1 )

3

 

*

Direttiva 2005/74/CE della Commissione, del 25 ottobre 2005, recante modifica della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne le quantità massime di residui di etofumesato, lambda-cialotrina, metomil, pimetrozina e tiabendazolo ivi definite ( 1 )

9

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 21 ottobre 2005, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell'acido ascorbico, dello ioduro di potassio e del solfocianato di potassio nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2005) 4025]  ( 1 )

18

 

*

Decisione della Commissione, del 24 ottobre 2005, che istituisce un gruppo di esperti in materia di commercio elettronico

20

 

*

Decisione della Commissione, del 24 ottobre 2005, che modifica l’allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio relativamente alle importazioni di carni fresche provenienti dal Brasile [notificata con il numero C(2005) 4168]  ( 1 )

22

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1259/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 200 del 30.7.2005)

29

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

26.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1750/2005 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 ottobre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

46,7

096

24,7

204

39,7

624

421,2

999

133,1

0707 00 05

052

92,6

999

92,6

0709 90 70

052

86,0

204

45,3

999

65,7

0805 50 10

052

65,2

388

65,1

524

66,9

528

70,1

999

66,8

0806 10 10

052

100,1

400

283,5

508

230,2

512

92,7

999

176,6

0808 10 80

052

57,2

388

79,9

400

100,2

404

84,6

512

75,8

720

54,4

800

161,3

804

83,1

999

87,1

0808 20 50

052

95,2

388

57,1

720

64,0

999

72,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


26.10.2005   

IT

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L 282/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1751/2005 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda lo IFRS 1, lo IAS 39 e il SIC 12

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 14 settembre 2002, compresa l’interpretazione dello Standing Interpretations Committee (SIC) 12 Consolidamento — Società a destinazione specifica.

(2)

Il 17 dicembre 2003 l'International Accounting Standard Board («IASB») ha pubblicato il principio contabile internazionale (IAS) 39 rivisto: Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione. Lo IAS 39 stabilisce soprattutto i principi fondamentali per la rilevazione e la valutazione delle attività e delle passività finanziarie ed è stato adottato il 19 novembre 2004 dalla Commissione europea mediante il regolamento (CE) n. 2086/2004 della Commissione (3), ad eccezione di talune disposizioni riguardanti l’opzione della contabilizzazione integrale al valore equo (fair value) e la contabilizzazione delle operazioni di copertura.

(3)

Il 17 dicembre 2004 lo IASB ha pubblicato la modifica al principio contabile internazionale (IAS) 39: Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione — Transition and Initial Recognition of Financial Assets and Financial Liabilities [Transizione e rilevazione iniziale delle attività e passività finanziarie] come parte nell’ambito dell’iniziativa dell’IASB per agevolare il passaggio agli IAS/IFRS alle imprese europee, in particolare quelle registrate presso la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense.

(4)

L’11 novembre 2004 l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato le modifiche dell’IFRIC apportate al SIC 12: Ambito di applicazione del SIC 12; Consolidamento — Società a destinazione specifica. La modifica riguarda l’attuale esclusione dal campo di applicazione del SIC 12 dei piani per benefici successivi al rapporto di lavoro e dei piani di distribuzione di azioni (SIC-12.6). Lo scopo della modifica è garantire la coerenza con quanto previsto dallo IAS 19 Benefici per i dipendenti e di introdurre le relative modifiche richieste dalla recente adozione dell’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni  (4).

(5)

La Commissione è giunta alla conclusione che le modifiche del principio contabile e dell’interpretazione soddisfano i criteri di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002. La consultazione con esperti del settore ha confermato che le modifiche soddisfano i criteri tecnici previsti per l’adozione.

(6)

L’adozione delle modifiche allo IAS 39 comporta di conseguenza modifiche all’IFRS 1: Prima adozione degli International Financial Reporting Standard, che servono a garantire la coerenza tra i principi contabili interessati.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(8)

Le modifiche entrano in vigore, a titolo eccezionale, per l’esercizio finanziario avente inizio il 1o gennaio 2005 o dopo tale data, ossia in un momento precedente alla pubblicazione del presente regolamento. L'applicazione retroattiva è giustificata, in via eccezionale, in modo da agevolare i «neo-utilizzatori» nella preparazione dei conti in conformità con gli IAS/IFRS.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato al regolamento (CE) n. 1725/2003 è modificato come segue:

1)

È inserito il testo delle Modifiche al principio contabile internazionale IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione — Transition and Initial Recognition of Financial Assets and Financial Liabilities [Transizione e rilevazione iniziale delle attività e passività finanziarie], che figurano all'allegato del presente regolamento.

2)

È inserito il testo della Modifica dell’IFRIC apportata al SIC 12 Ambito di applicazione del SIC 12; Consolidamento — Società a destinazione specifica, che figura all'allegato del presente regolamento.

3)

L’adozione delle modifiche allo IAS 39 comporta di conseguenza modifiche all’IFRS 1: Prima adozione degli International Financial Reporting Standard, al fine di garantire la coerenza tra i principi contabili interessati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a ciascun esercizio finanziario di un’impresa avente inizio il 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2005.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell’11.9.2003, pag. 1.

(2)  GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1073/2005 (GU L 175 dell’8.7.2005, pag. 3).

(3)  GU L 363 del 9.12.2004, pag. 1.

(4)  GU L 41 dell’11.2.2005, pag. 1.


ALLEGATO

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD (IFRS)

IAS 39

Modifiche al principio contabile internazionale IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione — Transition and Initial Recognition of Financial Assets and Financial Liabilities [Transizione e rilevazione iniziale delle attività e passività finanziarie]

SIC 12

Modifiche dell’IFRIC apportate al SIC 12 Ambito di applicazione del SIC 12; Consolidamento — Società a destinazione specifica

Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale e a fini di studio e di ricerca. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’IASB: www.iasb.org.uk

Modifiche allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione

Nel Principio, è stato aggiunto il paragrafo 107A.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

107A.

Nonostante il paragrafo 104, un’entità può applicare le disposizioni dell’ultima frase del paragrafo AG76, e del paragrafo AG76A, in uno dei seguenti modi:

a)

prospetticamente, rispetto alle operazioni effettuate dopo il 25 ottobre 2002; o

b)

prospetticamente, rispetto alle operazioni effettuate dopo il 1o gennaio 2004.

Nell’Appendice A, Guida Operativa, è stato aggiunto il paragrafo AG76A.

Guida operativa

Valutazione (paragrafi 43-70)

Nessun mercato attivo: Tecnica di valutazione

AG76A.

La valutazione successiva dell’attività o passività finanziaria e la successiva rilevazione degli utili e delle perdite devono essere coerenti con le disposizioni del presente Principio. L’applicazione del paragrafo AG76 può non determinare un utile o una perdita rilevato al momento della rilevazione iniziale di un’attività o passività finanziaria. In tale caso, lo IAS 39 dispone che un utile o una perdita debba essere rilevato dopo la rilevazione iniziale soltanto nella misura in cui esso deriva da un cambiamento di un fattore (incluso il tempo) che gli operatori del mercato considererebbero nel determinare un prezzo.

Appendice

Modifiche all’IFRS 1

Le modifiche riportate nella presente Appendice devono essere applicate ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un’entità applichi l’IFRS 1 a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

A1.   L’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è rettificato come descritto di seguito.

Nel paragrafo 13, i sottoparagrafi j) e k) sono rettificati, e il sottoparagrafo l) inserito, come di seguito:

j)

passività per smantellamenti incluse nel costo di immobili, impianti e macchinari (paragrafo 25E);

k)

leasing (paragrafo 25F); e

l)

valutazione al fair value (valore equo) di attività o passività finanziarie al momento della rilevazione iniziale (paragrafo 25G).

Dopo il paragrafo 25F, sono stati inseriti un nuovo titolo e il paragrafo 25G, come indicato di seguito:

Valutazione al fair value (valore equo) di attività o passività finanziarie

25G

Nonostante le disposizioni dei paragrafi 7 e 9, un’entità può applicare le disposizioni dell’ultima frase del paragrafo AG76, e del paragrafo AG76A, dello IAS 39, in uno dei seguenti modi:

a)

prospetticamente, rispetto alle operazioni effettuate dopo il 25 ottobre 2002; o

b)

prospetticamente, rispetto alle operazioni effettuate dopo il 1o gennaio 2004.

International Financial Reporting Interpretations Committee

IFRIC

MODIFICHE DELL’IFRIC APPORTATE AL SIC-12

Ambito di applicazione del SIC-12

Consolidamento — Società a destinazione specifica

RIFERIMENTI

 

IAS 19 Benefici per i dipendenti

 

IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative.

 

IFRS 2 Pagamenti basati su azioni

 

SIC-12 Consolidamento — Società a destinazione specifica (società veicolo).

PREMESSA

1.

Fino a quando la presente Modifica non entrerà in vigore, il SIC-12 esclude dal proprio ambito i benefici successivi al rapporto di lavoro e i piani di distribuzione di azioni (SIC-12.6). Fino a quando l’IFRS 2 non entrerà in vigore, tali piani rientrano nell’ambito dello IAS 19 (come rettificato nel 2002).

2.

L’IFRS 2 entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005. L’IFRS 2 rettificherà lo IAS 19:

a)

rimuovendo dal suo ambito i benefici per i dipendenti a cui l’IFRS 2 si applica, e

b)

rimuovendo tutti i riferimenti ai benefici retributivi sotto forma di partecipazione al capitale e ai relativi piani.

3.

Inoltre, lo IAS 32 dispone che le azioni proprie siano dedotte dal capitale. Quando l’IFRS 2 entrerà in vigore, questo rettificherà lo IAS 32 prevedendo che i paragrafi 33 e 34 dello IAS 32 (relativi alle azioni proprie) devono essere applicati alle azioni proprie acquistate, alienate, emesse o annullate in relazione ai piani di opzioni su azioni ai dipendenti, piani di acquisto azioni ai dipendenti, ed a tutti gli altri accordi di pagamento basato su azioni.

PROBLEMI

4.

Il primo problema trattato dalla presente Modifica è l'inclusione dei piani retributivi sotto forma di capitale nell'ambito del SIC-12.

5.

Il secondo problema trattato dalla presente Modifica è l’esclusione dall’ambito del SIC-12 degli altri piani per benefici a lungo termine per i dipendenti. Fino a quando la Modifica non entrerà in vigore, il SIC-12 non esclude dal proprio ambito di applicazione gli altri piani per benefici a lungo termine per i dipendenti. Tuttavia, lo IAS 19 dispone che tali piani siano contabilizzati in maniera similare alla contabilizzazione dei piani per benefici successivi al rapporto di lavoro.

MODIFICA

6.

Il paragrafo 6 del SIC-12 è rettificato come di seguito.

La presente Interpretazione non si applica ai piani per benefici successivi al rapporto di lavoro o agli altri piani per benefici a lungo termine per i dipendenti ai quali si applica lo IAS 19.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

7.

Un’entità deve applicare la presente Modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. Se un’entità applica l’IFRS 2 a partire da un esercizio precedente, la presente Modifica deve essere applicata a partire da tale esercizio precedente.


26.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/9


DIRETTIVA 2005/74/CE DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2005

recante modifica della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne le quantità massime di residui di etofumesato, lambda-cialotrina, metomil, pimetrozina e tiabendazolo ivi definite

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari da utilizzare su colture specifiche sono di competenza degli Stati membri. Tali autorizzazioni devono essere basate sulla valutazione degli effetti sulla salute umana e degli animali nonché sull’ambiente. Tra gli elementi da prendere in considerazione per tali valutazioni si deve tener conto dell’esposizione degli operatori e degli astanti nonché dell’impatto sugli ambienti terrestre, acquatico e atmosferico ed inoltre dell’impatto sulle persone e sugli animali derivante dal consumo di residui presenti nelle colture trattate.

(2)

Le quantità massime di residui corrispondono all’uso delle quantità minime di antiparassitari necessarie ad ottenere un’efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare.

(3)

Le quantità massime di residui di antiparassitari devono essere riesaminate periodicamente e possono essere modificate per tener conto di nuovi dati, informazioni e utilizzazioni.

(4)

Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica nel caso in cui utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari o nel caso in cui non vi sono utilizzazioni autorizzate oppure nel caso in cui utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure nel caso in cui utilizzazioni in paesi terzi causanti residui in o su prodotti alimentari che possono essere immessi in circolazione nel mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari.

(5)

Alla Commissione sono state comunicate informazioni su utilizzazioni nuove o modificate di alcuni antiparassitari disciplinati dalla direttiva 90/642/CEE, segnatamente etofumesato, lambda-cialotrina, metomil, pimetrozina e tiabendazolo.

L’esposizione acuta dei consumatori a lamba-cialotrina, metomil e pimetrozina, per i quali esiste una dose acuta di riferimento (DAR), attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità. Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per le piante, in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari. La valutazione della quantità assunta di lambda-cialotrina, metomil e pimetrozina indica che la fissazione delle quantità massime di residui non comporterà il superamento della dose acuta di riferimento. L’esame delle informazioni disponibili per etofumesato e tiabendazolo ha evidenziato che non è necessaria alcuna dose acuta di riferimento e che pertanto una valutazione a breve termine non ha motivo di essere.

(6)

È quindi opportuno fissare nuove quantità massime di residui per tali antiparassitari.

(7)

Alla luce dei progressi tecnologici e scientifici può essere opportuno fissare specifiche quantità massime di residui per prodotti che sono relativamente nuovi nella Comunità quali «papaia» e «manioca». L’elenco di esempi nelle categorie riportate nell’allegato I della direttiva 90/642/CEE deve quindi essere modificato di conseguenza.

(8)

La fissazione o la modifica a livello comunitario di quantità massime provvisorie di residui non impedisce che gli Stati membri stabiliscano quantità massime provvisorie per l’etofumesato conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere altre utilizzazioni della sostanza attiva in questione, dopodiché le quantità massime di residui provvisorie diventano definitive.

(9)

I provvedimenti previsti dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La voce «papaia» è inserita nell’allegato I della direttiva 90/642/CEE alla categoria 1 VI) (frutte varie) fra le voci «olive» e «frutti della passione». La voce «manioca» è inserita nell’allegato I della direttiva 90/642/CEE alla categoria 2 I) (radici e tuberi) fra le voci «carote» e «sedani-rapa».

Articolo 2

La direttiva 90/642/CEE è modificata come segue:

1)

nell’allegato II le quantità massime di residui di etofumesato, lambda-cialotrina, metomil, pimetrozina e tiabendazolo sono sostituite da quelle dell’allegato I della presente direttiva;

2)

nell’allegato II sono aggiunte quantità massime di residui di etofumesato come indicato nell’allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 26 aprile 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 27 aprile 2006.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/48/CE della Commissione (GU L 219 del 24.8.2005, pag. 29).

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


ALLEGATO I (1)

Categorie e esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui

Pimetrozina

Lambda-cialotrina

Etofumesato (somma di etofumesato e del metabolita 2,3-diidro-3,3-dimetil-2-oxo-benzofuran-5-il metano solfonato, espresso come etofumesato)

Metomil/tiodicarb (somma espressa come metomil)

Tiabendazolo

1.

Frutte fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio

 

 

0,05 (2)  (3)

 

 

i)

AGRUMI

0,3 (3)

 

 

 

5

Pompelmi

 

0,1

 

0,5

 

Limoni

 

0,2

 

1

 

Limette

 

0,2

 

1

 

Mandarini (compresi clementine e altri ibridi)

 

0,2

 

1

 

Arance

 

0,1

 

0,5

 

Pomeli

 

0,1

 

0,5

 

Altri

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

ii)

FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

0,1 (2)

Mandorle

 

 

 

 

 

Noci del Brasile

 

 

 

 

 

Noci di anacardio

 

 

 

 

 

Castagne

 

 

 

 

 

Noci di cocco

 

 

 

 

 

Nocciole

 

 

 

 

 

Noci macadamia

 

 

 

 

 

Noci di pecàn

 

 

 

 

 

Pinoli o semi del pino domestico

 

 

 

 

 

Pistacchi

 

 

 

 

 

Noci comuni

 

 

 

 

 

Altre

 

 

 

 

 

iii)

POMACEE

0,02 (2)  (3)

0,1

 

0,2

 

Mele

 

 

 

 

5

Pere

 

 

 

 

5

Cotogne

 

 

 

 

 

Altre

 

 

 

 

0,05 (2)

iv)

DRUPACEE

 

 

 

 

0,05 (2)

Albicocche

0,05 (3)

0,2

 

0,2

 

Ciliegie

 

 

 

0,1

 

Pesche (compresi nettarine e altri ibridi)

0,05 (3)

0,2

 

0,2

 

Prugne

 

 

 

0,5

 

Altre

0,02 (2)  (3)

0,1

 

0,05 (2)

 

v)

BACCHE E FRUTTA A GRAPPOLO

0,02 (2)  (3)

 

 

 

0,05 (2)

a)

Uva da tavola e da vino

 

0,2

 

 

 

Uva da tavola

 

 

 

0,05 (2)

 

Uva da vino

 

 

 

1

 

b)

Fragole (escluse le fragole selvatiche)

 

0,5

 

0,05 (2)

 

c)

Bacche a stelo (diverse da quelle di bosco)

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

More

 

 

 

 

 

More di rovo

 

 

 

 

 

More-lamponi

 

 

 

 

 

Lamponi

 

 

 

 

 

Altre

 

 

 

 

 

d)

Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)

 

 

 

0,05 (2)

 

Mirtilli neri

 

 

 

 

 

Mirtilli rossi

 

 

 

 

 

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

 

0,1

 

 

 

Uva spina

 

0,1

 

 

 

Altre

 

0,02 (2)

 

 

 

e)

Bacche e frutti selvatici

 

0,2

 

0,05 (2)

 

vi)

VARIE

0,02 (2)  (3)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

Avocadi

 

 

 

 

15

Banane

 

 

 

 

5

Datteri

 

 

 

 

 

Fichi

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

Kumquat

 

 

 

 

 

Litchi

 

 

 

 

 

Manghi

 

 

 

 

5

Olive

 

 

 

 

 

Papaia

 

 

 

 

10

Frutti della passione

 

 

 

 

 

Ananassi

 

 

 

 

 

Melagrane

 

 

 

 

 

Altre

 

 

 

 

0,05 (2)

2.

Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi

 

 

 

 

 

i)

RADICI E TUBERI

0,02 (2)  (3)

 

 

 

 

Barbabietole

 

 

0,1 (3)

 

 

Carote

 

 

 

 

 

Manioca

 

 

 

 

15

Sedani-rapa

 

0,1

 

 

 

Barbaforte

 

 

 

 

 

Topinambur

 

 

 

 

 

Pastinaca

 

 

 

 

 

Radici di prezzemolo

 

 

 

 

 

Ravanelli

 

0,1

 

0,5

 

Salsefrica o barba di becco

 

 

 

 

 

Patate dolci

 

 

 

 

15

Navoni-rutabaga

 

 

 

 

 

Navoni

 

 

 

 

 

Ignami

 

 

 

 

15

Altri

 

0,02 (2)

0,05 (2)  (3)

0,05 (2)

0,05 (2)

ii)

ORTAGGI A BULBO

0,02 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

0,05 (2)

0,05 (2)

Agli

 

 

 

 

 

Cipolle

 

 

 

 

 

Scalogni

 

 

 

 

 

Cipolline

 

0,05

 

 

 

Altri

 

0,02 (2)

 

 

 

iii)

ORTAGGI A FRUTTO

 

 

0,05 (2)  (3)

 

0,05 (2)

a)

Solanacee

 

 

 

 

 

Pomodori

0,5 (3)

0,1

 

0,5

 

Peperoni

1 (3)

0,1

 

0,2

 

Melanzane

0,5 (3)

0,5

 

0,5

 

Altre

0,02 (2)  (3)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

b)

Cucurbitacee — buccia commestibile

0,5 (3)

0,1

 

0,05 (2)

 

Cetrioli

 

 

 

 

 

Cetriolini

 

 

 

 

 

Zucchini

 

 

 

 

 

Altre

 

 

 

 

 

c)

Cucurbitacee — buccia non commestibile

0,2 (3)

0,05

 

0,05 (2)

 

Meloni

 

 

 

 

 

Zucche

 

 

 

 

 

Cocomeri

 

 

 

 

 

Altre

 

 

 

 

 

d)

Granturco dolce

0,02 (2)  (3)

0,05

 

0,05 (2)

 

iv)

ORTAGGI DEL GENERE BRASSICA

 

 

0,05 (2)  (3)

 

 

a)

Cavoli a infiorescenza

0,02 (2)  (3)

0,1

 

 

 

Broccoli (compreso Calabrese)

 

 

 

0,2

5

Cavolfiori

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

0,05 (2)

0,05 (2)

b)

Brassica da capolino

 

 

 

0,05 (2)

0,05 (2)

Cavoletti di Bruxelles

 

0,05

 

 

 

Cavoli cappucci

0,05 (3)

0,2

 

 

 

Altri

0,02 (2)  (3)

0,02 (2)

 

 

 

c)

Brassica da foglia

 

1

 

0,05 (2)

0,05 (2)

Cavoli cinesi

 

 

 

 

 

Cavoli rapa

0,1 (3)

 

 

 

 

Altri

0,02 (2)  (3)

 

 

 

 

d)

Cavoli ricci

0,02 (2)  (3)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

v)

ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE

 

 

 

 

0,05 (2)

a)

Lattughe e simili

1 (3)

1

0,05 (2)  (3)

 

 

Crescione

 

 

 

 

 

Dolcetta

 

 

 

 

 

Lattuga

 

 

 

2

 

Scarola (endivia a foglie larghe)

 

 

 

 

 

Altre

 

 

 

0,05 (2)

 

b)

Spinaci e simili

0,02 (2)  (3)

0,5

0,05 (2)  (3)

2

 

Spinaci

 

 

 

 

 

Bietole da foglia e da costa

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

c)

Crescione acquatico

0,02 (2)  (3)

0,02 (2)

0,05 (2)  (3)

0,05 (2)

 

d)

Cicorie Witloof

0,02 (2)  (3)

0,02 (2)

0,05 (2)  (3)

0,05 (2)

 

e)

Erbe

1 (3)

1

1 (3)

2

 

Cerfoglio

 

 

 

 

 

Erba cipollina

 

 

 

 

 

Prezzemolo

 

 

 

 

 

Foglie di sedano

 

 

 

 

 

Altre

 

 

 

 

 

vi)

LEGUMI DA GRANELLA (freschi)

0,02 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

0,05 (2)

0,05 (2)

Fagioli (non sgranati)

 

0,2

 

 

 

Fagioli (sgranati)

 

0,02 (2)

 

 

 

Piselli (non sgranati)

 

0,2

 

 

 

Piselli (sgranati)

 

0,2

 

 

 

Altri

 

0,02 (2)

 

 

 

vii)

ORTAGGI A STELO (freschi)

0,02 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

0,05 (2)

0,05 (2)

Asparagi

 

 

 

 

 

Cardi

 

 

 

 

 

Sedani

 

0,3

 

 

 

Finocchi

 

 

 

 

 

Carciofi

 

 

 

 

 

Porri

 

0,3

 

 

 

Rabarbaro

 

 

 

 

 

Altri

 

0,02 (2)

 

 

 

viii)

FUNGHI

0,02 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

0,05 (2)

 

a)

Funghi coltivati

 

0,02 (2)

 

 

10

b)

Funghi spontanei

 

0,5

 

 

0,05 (2)

3.

Legumi secchi

0,02 (2)  (3)

0,02 (2)

0,05 (2)  (3)

0,05 (2)

0,05 (2)

Fagioli

 

 

 

 

 

Lenticchie

 

 

 

 

 

Piselli

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

4.

Semi oleosi

 

0,02 (2)

0,1 (2)  (3)

 

0,05 (2)

Semi di lino

 

 

 

 

 

Arachidi

 

 

 

0,1

 

Semi di papavero

 

 

 

 

 

Semi di sesamo

 

 

 

 

 

Semi di girasole

 

 

 

 

 

Semi di ravizzone

 

 

 

 

 

Fave di soia

 

 

 

0,1

 

Semi di senape

 

 

 

 

 

Semi di cotone

0,05 (3)

 

 

0,1

 

Altri

0,02 (2)  (3)

 

 

0,05 (2)

 

5.

Patate

0,02 (2)  (3)

0,02 (2)

0,05 (2)  (3)

0,05 (2)

 

Patate precoci

 

 

 

 

0,05 (2)

Patate da consumo

 

 

 

 

15

6.

Tè (foglie e steli di Camellia sinensis essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)

0,1 (2)  (3)

1

0,1 (2)  (3)

0,1 (2)

0,1 (2)

7.

Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e la polvere non concentrata

5 (3)

10

0,1 (2)  (3)

10

0,1 (2)


(1)  Per facilitare la lettura sono sottolineate le quantità massime di residui modificate.

(2)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(3)  Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.


ALLEGATO II

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)

Categorie e esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui

Etofumesato (somma di etofumesato e del metabolita 2,3-diidro-3,3-dimetil-2-oxo-benzofuran-5-il metano solfonato, espresso come etofumesato)

8.

Spezie

0,5 (1)

Semi di cumino

 

Bacche di ginepro

 

Noci moscate

 

Pepe, nero e bianco

 

Capsule di vaniglia

 

Altre

 


(1)  Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

26.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2005

che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell'acido ascorbico, dello ioduro di potassio e del solfocianato di potassio nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2005) 4025]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/751/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive autorizzate ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari.

(2)

Il 14 settembre 2004 la società Citrex Nederland BV ha presentato alle autorità dei Paesi Bassi un fascicolo relativo alla sostanza attiva acido ascorbico chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 6 settembre 2004 la società Koppert Beheer BV ha presentato alle autorità dei Paesi Bassi un fascicolo relativo alla sostanza attiva ioduro di sodio chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 6 settembre 2004 la società Koppert Beheer BV ha presentato alle autorità dei Paesi Bassi un fascicolo relativo alla sostanza attiva solfocianato di potassio chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Le autorità dei Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, i fascicoli delle sostanze attive in causa sembrano soddisfare i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati sembrano soddisfare anche i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in causa. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati in seguito trasmessi dai rispettivi richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposti al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4)

Con la presente decisione si dovrebbe confermare ufficialmente, a livello comunitario, che i fascicoli rispondono in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(5)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli relativi alle sostanze attive di cui all'allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'iscrizione di tali sostanze nell'allegato I della suddetta direttiva, soddisfano in linea di massima i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II della stessa.

I fascicoli soddisfano inoltre i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato III della suddetta direttiva per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.

Articolo 2

Gli Stati membri relatori proseguono l'esame particolareggiato dei fascicoli in oggetto e riferiscono alla Commissione, quanto prima possibile e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni del loro esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull'iscrizione o meno della sostanza attiva in causa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/25/CE della Commissione (GU L 90 dell’8.4.2005, pag. 1).


ALLEGATO

Sostanze attive oggetto della presente decisione

N.

Nome comune, numero di identificazione CIPAC

Richiedente

Data di presentazione della domanda

Stato membro relatore

1

Acido ascorbico, n. CIPAC 774

Citrex Nederland BV

14.9.2004

NL

2

Ioduro di potassio, n. CIPAC 773

Koppert Beheer BV

6.9.2004

NL

3

Solfocianato di potassio, n. CIPAC 772

Koppert Beheer BV

6.9.2004

NL


26.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2005

che istituisce un gruppo di esperti in materia di commercio elettronico

(2005/752/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

Nel quadro della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (1), gli Stati membri sono stati invitati a designare uno o più punti di contatto per rafforzare la cooperazione con altri Stati membri (articolo 19, paragrafo 2 della direttiva).

(2)

Successivamente, la prima relazione sull’applicazione della direttiva 2000/31/CE relativa al commercio elettronico [COM(2003) 702 def. del 21 novembre 2003] ha indicato nel capitolo 7 che la Commissione «si concentrerà sul compito di garantire il funzionamento pratico della cooperazione amministrativa e lo scambio continuo di informazioni degli Stati membri tra loro e con la Commissione».

(3)

È inoltre opportuno dare agli Stati membri la possibilità di discutere dei problemi posti dall’applicazione della direttiva sul commercio elettronico e delle questioni emergenti relative al settore del commercio elettronico. È parimenti importante incoraggiare e facilitare la cooperazione degli Stati membri, tra di loro, e con la Commissione. Il gruppo di esperti costituirà quindi un utile forum per uno scambio di opinioni sull’applicazione pratica della direttiva, e segnatamente in relazione all’informazione sui codici di condotta elaborati da associazioni di consumatori e associazioni professionali, sui codici di condotta relativi alla pubblicità on-line delle professioni regolamentate, sugli orientamenti giurisprudenziali a livello nazionale, in particolare in relazione alle disposizioni riguardanti la responsabilità; sui nuovi sviluppi menzionati nell’articolo 21 della direttiva, come la responsabilità dei fornitori di collegamenti ipertestuali e di servizi di motori di ricerca e le procedure di «notifica e rimozione» («notice and take down»); e al fine di discutere i possibili contenuti dei successivi rapporti di valutazione sull’applicazione della direttiva sul commercio elettronico.

(4)

Il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (2), istituisce una rete di autorità pubbliche responsabili della protezione degli interessi economici dei consumatori, armonizza parzialmente le loro competenze di controllo e di indagine e contiene disposizioni sulla loro assistenza reciproca. Le disposizioni della direttiva 2000/31/CE che proteggono gli interessi economici dei consumatori rientrano nel campo d’applicazione del regolamento. È opportuno che il comitato istituito per l’attuazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 informi regolarmente il gruppo di esperti in materia di commercio elettronico delle sue attività che possono essere di interesse per quest'ultimo,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un gruppo di esperti in materia di commercio elettronico (di seguito «il gruppo»).

Articolo 2

Compito

La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi questione relativa alla direttiva sul commercio elettronico, in particolare sui seguenti aspetti:

la cooperazione amministrativa nel contesto dei provvedimenti di cui all’articolo 3, paragrafi da 4 a 6, destinati a limitare la libera prestazione di servizi per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione,

le informazioni sui codici di condotta elaborati a livello comunitario da associazioni od organizzazioni commerciali, professionali e di consumatori, intesi a contribuire alla corretta applicazione degli articoli da 5 a 15 della direttiva (articolo 16 della direttiva),

i codici di condotta sulla pubblicità on-line delle professioni regolamentate (articolo 8 della direttiva),

gli orientamenti giurisprudenziali nazionali, in particolare in relazione alle disposizioni riguardanti la responsabilità, comprese le decisioni prese nell’ambito della composizione extragiudiziale delle controversie (articolo 17 e articolo 19, paragrafo 5 della direttiva),

gli aspetti che attualmente non rientrano nella sezione della direttiva relativa alla responsabilità, ma a cui fa riferimento l’articolo 21, come le procedure di «notifica e rimozione» («notice and take down»), i collegamenti ipertestuali e i motori di ricerca,

l’oggetto dei successivi rapporti di valutazione sull’applicazione della direttiva sul commercio elettronico (articolo 21 della direttiva).

Il presidente del gruppo può suggerire alla Commissione di consultare il gruppo su qualsiasi questione pertinente.

Le questioni di cooperazione amministrativa che rientrano anche nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 per quanto riguarda le disposizioni della direttiva 2000/31/CE che proteggono gli interessi dei consumatori sono anch’esse trattate dal comitato istituito per l’attuazione del regolamento (CE) n. 2006/2004. Il comitato informa regolarmente il gruppo di esperti.

Articolo 3

Composizione — Designazione

1.   Il gruppo è composto da punti di contatto nazionali designati a norma dell’articolo 19, paragrafo 2 della direttiva sul commercio elettronico (un membro per ciascuno Stato membro) e da rappresentanti della Commissione.

2.   Il gruppo comprende un numero di membri corrispondente al numero di Stati membri della Comunità europea, più i rappresentanti della Commissione.

3.   I membri restano in carica fino alla loro sostituzione o fino al termine del loro mandato.

4.   I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che si dimettono o non rispettano le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1 o all’articolo 287 del trattato possono essere sostituiti da un altro membro per la durata rimanente del mandato.

Articolo 4

Funzionamento

Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il gruppo può istituire, d’intesa con la Commissione, gruppi di lavoro per lo studio di questioni specifiche sulla base di un mandato. I gruppi di lavoro sono sciolti non appena hanno concluso il loro mandato.

La Commissione può invitare esperti e osservatori con conoscenze specifiche a partecipare al lavoro del gruppo e/o dei gruppi di lavoro.

Le informazioni ottenute durante i lavori del gruppo o dei sottogruppi non possono essere diffuse nel caso in cui la Commissione le consideri riservate.

Il gruppo di esperti in materia di commercio elettronico adotta il proprio regolamento interno in base al modello stabilito dalla Commissione [allegato III del documento SEC(2005) 1004].

Articolo 5

Riunioni

Il gruppo e i gruppi di lavoro si riuniscono abitualmente nei locali della Commissione, secondo le modalità e il calendario stabiliti dalla Commissione.

La Commissione provvede alle funzioni di segretariato del gruppo. I funzionari della Commissione interessati possono assistere alle riunioni del gruppo e dei gruppi di lavoro e possono partecipare ai dibattiti.

La Commissione può pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento in questione, qualsiasi conclusione, riassunto, conclusione parziale o documento di lavoro del gruppo o dei suoi gruppi di lavoro.

Articolo 6

Spese di riunione

Le spese di viaggio e di soggiorno relative alle attività del gruppo e sostenute da membri, osservatori ed esperti sono rimborsate dalla Commissione secondo le disposizioni vigenti. Le loro funzioni non sono remunerate.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2005.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.


26.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2005

che modifica l’allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio relativamente alle importazioni di carni fresche provenienti dal Brasile

[notificata con il numero C(2005) 4168]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/753/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, paragrafi 1 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

La parte 1 dell’allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1979, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (2), stabilisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare alcuni animali vivi e le loro carni fresche.

(2)

A norma di tale decisione è autorizzata l’importazione di carni bovine disossate e frollate da una parte del territorio del Brasile giacché vi viene praticata la vaccinazione contro l’afta epizootica.

(3)

Tuttavia in Brasile, nello stato del Mato Grosso do Sul vicino al confine con lo stato di Parana, le autorità veterinarie brasiliane hanno confermato un focolaio di afta epizootica, il quale è stato anche segnalato dall’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) in data 10 ottobre 2005. Esistono inoltre molti movimenti e collegamenti epidemiologici tra questi stati e lo stato di Sao Paulo. Di conseguenza, in assenza di informazioni dettagliate che consentano una definizione più precisa della zona interessata e al fine di garantire l’elevato livello sanitario della Comunità in relazione all’afta epizootica, si ritiene opportuno sospendere le importazioni di carni bovine da questi stati.

(4)

La prima notifica delle autorità veterinarie brasiliane risale al 30 settembre 2005. Le partite certificate di carni disossate e frollate provenienti da bovini macellati anteriormente a tale data dovrebbero essere accettate, mentre dovrebbero essere sospese le importazioni da questi tre stati di ogni partita di questo tipo di carni provenienti da bovini macellati a decorrere dalla suddetta data.

(5)

È opportuno modificare l’allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE.

(6)

La presente decisione sarà riesaminata in funzione delle informazioni fornite dal Brasile.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte 1 dell’allegato II della decisione 79/542/CEE è sostituita dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/620/CE della Commissione (GU L 216 del 20.8.2005, pag. 11).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

CARNI FRESCHE

Parte 1

ELENCO DI PAESI TERZI O DI PARTI DI PAESI TERZI (1)

Stato

Codice del territorio

Delimitazione del territorio

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Modelli

GS

1

2

3

4

5

6

AL — Albania

AL-0

Tutto il paese

 

 

AR — Argentina

AR-0

Tutto il paese

EQU

 

 

AR-1

Le province di Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe e Tucuman

BOV

A

1 e 2

AR-2

La Pampa e Santiago del Estero

BOV

A

1 e 2

AR-3

Cordoba

BOV

A

1 e 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

 

AR-5

Formosa (solo il territorio di Ramon Lista) e Salta (solo il dipartimento di Rivadavia)

BOV

A

1 e 2

AR-6

Salta (solo i dipartimenti di General Jose de San Martin, Oran, Iruya e Santa Victoria)

BOV

A

1 e 2

AR-7

Le province di Chaco, Formosa (eccetto il territorio di Ramon Lista), Salta (eccetto i dipartimenti di General Jose de San Martin, Rivadavia, Oran, Iruya e Santa Victoria), Jujuy

BOV

A

1 e 2

AR-8

Le province di Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, eccettuata la zona tampone di 25 km lungo il confine con la Bolivia e il Paraguay, zona che si estende dal distretto di Santa Catalina nella provincia di Jujuy al distretto di Laishi nella provincia di Formosa

BOV

A

1 e 2

AR-9

La zona tampone di 25 km lungo il confine con la Bolivia e il Paraguay, zona che si estende dal distretto di Santa Catalina nella provincia di Jujuy al distretto di Laishi nella provincia di Formosa

 

 

AU — Australia

AU-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA — Bosnia Herzegovina

BA-0

Tutto il paese

 

 

BG — Bulgaria

BG-0

Tutto il paese

EQU

 

 

BG-1

Le province di Varna, Dobrich, Silistra, Shumen, Targovichte, Razgrad, Rousse, Veliko Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovech, Plovdiv, Smolian, Pasardjik, distretto di Sofia, centro urbano di Sofia, Pernik, Kiustendil, Blagoevgrad, Vratsa, Montana e Vidin

BOV, OVI, RUW, RUF

BG-2

Le province di Burgas, Iambol, Sliven, Starazagora, Haskovo, Kardjali e il corridoio della larghezza di 20 km lungo il confine con la Turchia

BH — Bahrein

BH-0

Tutto il paese

 

 

BR — Brasile

BR-0

Tutto il paese

EQU

 

 

BR-1

Stati del Mato Grosso do Sul (esclusi i comuni di Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde del Mato Grosso e Corumbá), Paraná e Sao Paulo, Minas Gerais (escluse le circoscrizioni regionali di Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas e Bambuí), Espíritu Santo, Santa Catarina, Goias e le circoscrizioni regionali di Cuiaba (esclusi i comuni di San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone e Barão de Melgaço), Caceres (escluso il comune di Caceres), Lucas do Rio Verde, Rondonopolis (escluso il comune di Itiquiora), Barra do Garça e Barra do Bugres nel Mato Grosso

BOV

 

2

BR-2

Stato del Rio Grande do Sul

BOV

A

1 e 2

BR-3

Stato del Mato Grosso do Sul (comune di Sete Quedas)

BOV

A

1 e 2

BR-4

Stati del Mato Grosso do Sul (esclusi i comuni di Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde del Mato Grosso e Corumbá), Paraná e Sao Paulo

BOV

A

1 e 2

BW — Botswana

BW-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

BW-1

Le zone veterinarie di sorveglianza 5, 6, 7, 8, 9 e 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 e 2

BW-2

Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 12, 13 e 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 e 2

BY — Bielorussia

BY-0

Tutto il paese

 

 

BZ — Belize

BZ-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

CA — Canada

CA-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

G

 

CH — Svizzera

CH-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CL — Cile

CL-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

CN — Cina (Repubblica popolare cinese)

CN-0

Tutto il paese

 

 

CO — Colombia

CO-0

Tutto il paese

EQU

 

 

CO-1

La zona delimitata dai seguenti confini: dal punto in cui il fiume Murri si getta nel fiume Atrato, scendendo lungo il fiume Atrato fino alla sua foce nell’oceano Atlantico, quindi da questo punto fino alla frontiera con il Panama lungo la costa atlantica fino a Cabo Tiburon; da questo punto fino all’oceano Pacifico seguendo il confine tra Colombia e Panama; da questo punto lungo la costa del Pacifico fino alle foci del fiume Valle e da qui proseguendo in linea retta fino al punto di confluenza tra il fiume Murri e il fiume Atrato

BOV

A

2

CO-3

La zona delimitata dai seguenti confini: dalla foce del fiume Sinu nell’oceano Atlantico, risalendo lungo questo fiume fino alla sorgente ad Alto Paramillo, quindi da questo punto in direzione di Puerto Rey sull’oceano Atlantico, lungo il confine tra i dipartimenti di Antioquia e Cordoba, quindi da quest’ultimo punto in direzione della foce del fiume Sinu, lungo la costa atlantica

BOV

A

2

CR — Costa Rica

CR-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

CS — Serbia e Montenegro (2)

CS-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU

 

 

CU — Cuba

CU-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

DZ — Algeria

DZ-0

Tutto il paese

 

 

ET — Etiopia

ET-0

Tutto il paese

 

 

FK — Isole Falkland

FK-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU

 

 

GL — Groenlandia

GL-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT — Guatemala

GT-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

HK — Hong Kong

HK-0

Tutto il paese

 

 

HN — Honduras

HN-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

HR — Croazia

HR-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL — Israele

IL-0

Tutto il paese

 

 

IN — India

IN-0

Tutto il paese

 

 

IS — Islanda

IS-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE — Kenya

KE-0

Tutto il paese

 

 

MA — Morocco

MA-0

Tutto il paese

EQU

 

 

MG — Madagascar

MG-0

Tutto il paese

 

 

MK — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (3)

MK-0

Tutto il paese

OVI, EQU

 

 

MU — Maurizio

MU-0

Tutto il paese

 

 

MX — Messico

MX-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

NA — Namibia

NA-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

NA-1

Zone situate a sud della recinzione che va da Palgrave Point ad ovest a Gam ad est

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

NC — Nuova Caledonia

NC-0

Tutto il paese

BOV, RUF, RUW

 

 

NI — Nicaragua

NI-0

Tutto il paese

 

 

NZ — Nuova Zelanda

NZ-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA — Panama

PA-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

PY — Paraguay

PY-0

Tutto il paese

EQU

 

 

PY-1

Chaco centrale e regione di San Pedro

BOV

A

1 e 2

RO — Romania

RO-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU — Russia

RU-0

Tutto il paese

 

 

RU-1

Regione di Murmansk, area autonoma di Yamalo-Nenets

RUF

SV — El Salvador

SV-0

Tutto il paese

 

 

SZ — Swaziland

SZ-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

SZ-1

Zona situata ad ovest della “linea rossa” che si estende a nord dal fiume Usutu fino al confine con il Sudafrica ad ovest di Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

2

SZ-2

Le zone veterinarie di sorveglianza e di vaccinazione contro l’afta epizootica pubblicate, come atto legislativo, con il decreto n. 51 del 2001

BOV, RUF, RUW

F

1 e 2

TH — Thailandia

TH-0

Tutto il paese

 

 

TN — Tunisia

TN-0

Tutto il paese

 

 

TR — Turchia

TR-0

Tutto il paese

 

 

TR-1

Le province di Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat e Kirikkale

EQU

 

 

UA — Ucraina

UA-0

Tutto il paese

 

 

US — Stati Uniti

US-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

G

 

UY — Uruguay

UY-0

Tutto il paese

EQU

 

 

BOV

A

1 e 2

OVI

A

1 e 2

ZA — Sudafrica

ZA-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

ZA-1

Tutto il paese, tranne:

la parte della zona di controllo dell’afta epizootica situata nelle regioni veterinarie di Mpumalanga e delle province settentrionali, nel distretto di Ingwavuma della regione veterinaria del Natal e nella zona frontaliera con il Botswana ad est dei 28° di longitudine; e

il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZulu-Natal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

ZW — Zimbabwe

ZW-0

Tutto il paese

 

 

=

Non è previsto alcun certificato e l’importazione di carni fresche è vietata (tranne che per le specie eventualmente indicate nella riga relativa a tutto il paese).

Condizioni specifiche di cui alla colonna 6

“1”

:

Limitazioni geografiche e temporali

Codice del territorio

Certificato veterinario

Periodi in cui l’importazione nella Comunità è/non è autorizzata in funzione delle date di macellazione/abbattimento degli animali da cui sono state ottenute le carni

Modello

GS

AR-1

BOV

A

Fino al 31 gennaio 2002 compreso

Non autorizzata

A partire dal 1o febbraio 2002 compreso

Autorizzata

AR-2

BOV

A

Fino all’8 marzo 2002 compreso

Non autorizzata

A partire dal 9 marzo 2002 compreso

Autorizzata

AR-3

BOV

A

Fino al 26 marzo 2002 compreso

Non autorizzata

A partire dal 27 marzo 2002 compreso

Autorizzata

AR-4

BOV, OVI, RUW, RUF

Fino al 28 febbraio 2002 compreso

Non autorizzata

A partire dal 1o marzo 2002

Autorizzata

AR-5

BOV

A

Dal 1o febbraio 2002 al 10 luglio 2003 (compresi)

Autorizzata

A partire dall’11 luglio 2003 compreso

Non autorizzata

AR-6

BOV

A

Dal 1o febbraio 2002 al 4 settembre 2003 (compresi)

Autorizzata

A partire dal 5 settembre 2003 compreso

Non autorizzata

AR-7

BOV

A

Dal 1o febbraio 2002 al 7 ottobre 2003 (compresi)

Autorizzata

A partire dall’8 ottobre 2003 compreso

Non autorizzata

AR-8

BOV

A

Fino al 17 marzo 2005 compreso

Cfr. AR-5, AR-6 e AR-7 per i periodi in cui dai territori dell’area AR-8 l’importazione non era autorizzata

A partire dal 18 marzo 2005 compreso

Autorizzata

BR-2

BOV

A

Fino al 30 novembre 2001 compreso

Non autorizzata

A partire dal 1o dicembre 2001 compreso

Autorizzata

BR-3

BOV

A

Fino al 31 ottobre 2002 compreso

Autorizzata

A partire dal 1o novembre 2002

Non autorizzata

BR-4

BOV

A

Fino al 29 settembre 2005 compreso

Autorizzata

A partire dal 30 settembre 2005 compreso

Non autorizzata

BW-1

BOV, OVI, RUW, RUF

A

Fino al 7 luglio 2002 compreso

Non autorizzata

A partire dall’8 luglio 2002 compreso fino al 22 dicembre 2002

Autorizzata

A partire dal 23 dicembre 2002 compreso fino al 6 giugno 2003

Non autorizzata

A partire dal 7 giugno 2003 compreso

Autorizzata

BW-2

BOV, OVI, RUW, RUF

A

Fino al 6 marzo 2002 compreso

Non autorizzata

A partire dal 7 marzo 2002 compreso

Autorizzata

PY-1

BOV

A

Fino al 31 agosto 2002 compreso

Non autorizzata

A partire dal 1o settembre 2002 compreso fino al 19 febbraio 2003

Autorizzata

A partire dal 20 febbraio 2003

Non autorizzata

SZ-2

BOV, RUF, RUW

A

Fino al 3 agosto 2003 compreso

Non autorizzata

A partire dal 4 agosto 2003 compreso

Autorizzata

UY-0

BOV, OVI

A

Fino al 31 ottobre 2001 compreso

Non autorizzata

A partire dal 1o novembre 2001

Autorizzata

“2”

:

Limitazioni di categoria

Non sono autorizzate le frattaglie (tranne il diaframma e i muscoli masseteri per le specie bovine).»


(1)  Fatte salve prescrizioni specifiche in materia di certificazione contemplate da accordi tra la Comunità e i paesi terzi.

(2)  Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(3)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva che sarà attribuita al paese a seguito della conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

=

Non è previsto alcun certificato e l’importazione di carni fresche è vietata (tranne che per le specie eventualmente indicate nella riga relativa a tutto il paese).


Rettifiche

26.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/29


Rettifica del regolamento (CE) n. 1259/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 30 luglio 2005 )

A pagina 90, articolo 1, paragrafo 2:

anziché:

«Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Hangzou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzou, Repubblica popolare cinese

2,4 %

A687»

leggi:

«Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzhou, Repubblica popolare cinese

2,4 %

A687»

Ove d’applicazione, l’ortografia corretta della ragione sociale e della sede della società, quale in precedenza indicata, deve essere utilizzata per l’intero testo del regolamento (CE) n. 1259/2005 in tutti i casi in cui sono riportati tali dati, cioè al considerando 8, lettera b), e ai considerando 17, 39 e 122.