ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 265

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48° anno
10 ottobre 2005


Sommario

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Consiglio

 

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Decisione del Consiglio, del 18 luglio 2005, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra

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Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica Algerina democratica e popolare, dall’altra

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

10.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 265/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2005

relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra

(2005/690/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, è stato firmato a nome della Comunità europea il 22 aprile 2002 a Valencia, fatta salva la sua eventuale conclusione a una data successiva.

(2)

L’accordo deve essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Sono approvati, a nome della Comunità europea, l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, i relativi allegati e protocolli, nonché le dichiarazioni comuni e le dichiarazioni della Comunità europea accluse all’atto finale.

2.   I testi di cui al paragrafo 1 sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

1.   La posizione che la Comunità deve adottare in sede di consiglio di associazione e di comitato di associazione è stabilita dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione oppure, se del caso, dalla Commissione, ai sensi delle disposizioni pertinenti dei trattati.

2.   A norma dell’articolo 93 dell’accordo euromediterraneo di associazione, il presidente del Consiglio presiede il consiglio di associazione. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di associazione in conformità del suo regolamento interno.

3.   La decisione di pubblicare le decisioni del consiglio di associazione e del comitato di associazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea viene presa, a seconda dei casi, rispettivamente dal Consiglio e dalla Commissione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persona(e) abilitata(e) a depositare la notifica di cui all’articolo 110 dell’accordo a nome della Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)   GU C 279 E del 20.11.2003, pag. 115.


ACCORDO EUROMEDITERRANEO

che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica Algerina democratica e popolare, dall’altra

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D’IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, in seguito denominati «Stati membri», e

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata «Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, in seguito denominata «Algeria»,

dall’altra,

CONSIDERANDO i legami storici e i valori comuni all’origine della vicinanza e dell’interdipendenza esistenti tra la Comunità, i suoi Stati membri e l’Algeria;

CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e l’Algeria desiderano consolidare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocità, sulla solidarietà, sul partenariato e sulla partecipazione allo sviluppo;

CONSIDERANDO l’importanza che le parti annettono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso dell’associazione;

CONSAPEVOLI tanto dell’importanza delle relazioni instaurate in un quadro globale euromediterraneo quanto dell’obiettivo dell’integrazione tra i paesi del Magreb;

DESIDERANDO conseguire pienamente gli obiettivi della loro associazione tramite adeguate disposizioni del presente accordo, al fine di ravvicinare il livello di sviluppo economico e sociale della Comunità e dell’Algeria;

CONSAPEVOLI dell’importanza del presente accordo, basato sulla comunanza degli interessi, sulle concessioni reciproche, sulla cooperazione e sul dialogo;

DESIDERANDO istituire e approfondire la concertazione politica sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse;

CONSAPEVOLI che il terrorismo e la criminalità organizzata internazionale costituiscono una minaccia per la realizzazione degli obiettivi del partenariato e per la stabilità nella regione;

TENENDO CONTO della volontà della Comunità di fornire un sostegno costruttivo al processo di riforma e di adeguamento dell’economia algerina, nonché allo sviluppo sociale del paese;

CONSIDERANDO l’impegno assunto dalla Comunità e dall’Algeria a favore del libero scambio nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), modificato dall’Uruguay Round;

DESIDERANDO instaurare una cooperazione sostenuta da un dialogo regolare in campo economico, scientifico, tecnologico, sociale, culturale, audiovisivo e ambientale per giungere ad una migliore comprensione reciproca;

CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell’ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno Unito e l’Irlanda quali parti contraenti distinte e non come Stati membri della Comunità, finché il Regno Unito o l’Irlanda (secondo il caso) non notificano all’Algeria di essere vincolati come membri della Comunità, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;

PERSUASI che il presente accordo costituisce un quadro propizio all’evoluzione di un partenariato basato sull’iniziativa privata, creando al tempo stesso un clima favorevole allo sviluppo delle loro relazioni economiche, commerciali e d’investimento, fattori indispensabili per il sostegno della ristrutturazione economica e dell’ammodernamento tecnologico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1.   È istituita un’associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Algeria, dall’altra.

2.   Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:

costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta loro di consolidare le relazioni e la cooperazione in tutti i settori giudicati pertinenti,

intensificare gli scambi, favorire lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti e stabilire le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali,

favorire i contatti umani, specie nell’ambito delle procedure amministrative,

promuovere l’integrazione magrebina agevolando gli scambi e la cooperazione nella regione, nonché tra quest’ultima e la Comunità e i suoi Stati membri,

promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario.

Articolo 2

Le politiche interne e internazionali delle parti sono improntate al rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell’uomo, enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

TITOLO I

DIALOGO POLITICO

Articolo 3

1.   Si istituisce un dialogo continuativo tra le parti in materia di politica e di sicurezza al fine di instaurare vincoli duraturi di solidarietà che contribuiscano alla prosperità, alla stabilità e alla sicurezza della regione mediterranea e favoriscano un clima di comprensione e di tolleranza interculturali.

2.   Il dialogo e la cooperazione politici mirano in particolare a:

a)

facilitare il riavvicinamento tra le parti attraverso una migliore comprensione reciproca e una concertazione periodica sulle questioni internazionali di comune interesse;

b)

consentire a ciascuna delle parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell’altra;

c)

promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilità nella regione euromediterranea;

d)

promuovere iniziative comuni.

Articolo 4

Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le parti, in particolare le condizioni atte a garantire la pace, la sicurezza e lo sviluppo regionale sostenendo le iniziative finalizzate alla cooperazione.

Articolo 5

Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necessario, in particolare:

a)

a livello ministeriale, soprattutto nell’ambito del consiglio di associazione;

b)

a livello di alti funzionari dell’Algeria, da una parte, e della presidenza del Consiglio e della Commissione, dall’altra;

c)

attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, ad esempio tramite incontri periodici, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;

d)

all’occorrenza, con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire ad intensificare tale dialogo e a renderlo più costruttivo.

TITOLO II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 6

Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l’Algeria istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità qui di seguito specificate e ai sensi delle disposizioni dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in seguito denominati «GATT».

CAPITOLO 1

Prodotti industriali

Articolo 7

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e dell’Algeria che rientrano nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale libanese, fatta eccezione per i prodotti elencati nell’allegato 1.

Articolo 8

I prodotti originari dell’Algeria sono ammessi all’importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente.

Articolo 9

1.   I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all’importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunità elencati nell’allegato 2 sono aboliti sin dall’entrata in vigore dell’accordo.

2.   I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all’importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunità elencati nell’allegato 3 sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

dopo due anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all’80 % del dazio di base;

dopo tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70 % del dazio di base;

dopo quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60 % del dazio di base;

dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40 % del dazio di base;

dopo sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20 % del dazio di base;

dopo sette anni dall’entrata in vigore del presente accordo, i dazi residui vengono aboliti.

3.   I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all’importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunità diversi da quelli il cui elenco figura negli allegati 2 e 3 sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

dopo due anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 90 % del dazio di base;

dopo tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all’80 % del dazio di base;

dopo quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70 % del dazio di base;

dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60 % del dazio di base;

dopo sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 50 % del dazio di base;

dopo sette anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40 % del dazio di base;

dopo otto anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 30 % del dazio di base;

dopo nove anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20 % del dazio di base;

dopo dieci anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 10 % del dazio di base;

dopo undici anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 5 % del dazio di base;

dopo dodici anni dall’entrata in vigore del presente accordo, i dazi residui vengono aboliti.

4.   In caso di gravi difficoltà relative a un determinato prodotto, il calendario fissato ai sensi dei paragrafi 2 e 3 può essere riveduto di comune accordo dal comitato di associazione, fermo restando che il calendario per il quale è stata chiesta la revisione non può essere prorogato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di cui all’articolo 6. Se il comitato di associazione non prende alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha presentato la richiesta di revisione del calendario, l’Algeria può sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno.

5.   Per ciascun prodotto il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 2 e 3 corrisponde all’aliquota di cui all’articolo 18.

Articolo 10

Le disposizioni relative all’abolizione dei dazi doganali all’importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 11

1.   L’Algeria può adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell’articolo 9, maggiorando o ripristinando dazi doganali.

Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà siano causa di gravi problemi sociali.

I dazi doganali all’importazione applicabili in Algeria ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e devono mantenere un margine preferenziale per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15 % delle importazioni totali di prodotti industriali originari della Comunità effettuate nell’ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di cui all’articolo 6.

Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall’abolizione di tutti i dazi, di tutte le restrizioni quantitative e delle tasse o delle misure di effetto equivalente relativi a quel prodotto.

L’Algeria informa il comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunità, si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell’adozione di tali misure, l’Algeria presenta al comitato di associazione un calendario per l’abolizione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, con inizio al più tardi due anni dopo la loro introduzione. Il comitato di associazione può decidere un calendario diverso.

2.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quarto comma, il comitato di associazione può, in via eccezionale, per tener conto delle difficoltà attinenti alla creazione di nuove industrie, autorizzare l’Algeria a mantenere le misure già adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo di transizione di cui all’articolo 6.

CAPITOLO 2

Prodotti agricoli, prodotti della pesca e prodotti agricoli trasformati

Articolo 12

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e dell’Algeria che rientrano nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale algerina, nonché ai prodotti elencati nell’allegato 1.

Articolo 13

La Comunità e l’Algeria procedono alla progressiva liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati che interessano entrambe le parti.

Articolo 14

1.   Ai prodotti agricoli originari dell’Algeria elencati nel protocollo n. 1 importati nella Comunità si applicano le disposizioni ivi contenute.

2.   Ai prodotti agricoli originari della Comunità elencati nel protocollo n. 2 importati in Algeria si applicano le disposizioni ivi contenute.

3.   Ai prodotti della pesca originari dell’Algeria elencati nel protocollo n. 3 importati nella Comunità si applicano le disposizioni ivi contenute.

4.   Ai prodotti della pesca originari della Comunità elencati nel protocollo n. 4 importati in Algeria si applicano le disposizioni ivi contenute.

5.   Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente capitolo si applicano le disposizioni del protocollo n. 5.

Articolo 15

1.   La Comunità e l’Algeria esaminano la situazione, entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, onde determinare le misure che la Comunità e l’Algeria dovranno applicare dopo sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo conformemente all’obiettivo di cui all’articolo 13.

2.   Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 e tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati, nonché della particolare sensibilità di tali prodotti, la Comunità e l’Algeria esaminano nell’ambito del consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi reciproche, la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni.

Articolo 16

1.   Qualora, a seguito dell’attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica, o nel caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all’attuazione delle loro politiche agricole, la Comunità e l’Algeria possono modificare, per i prodotti interessati, il regime stabilito dal presente accordo.

2.   La parte che procede a tale modifica ne informa il comitato di associazione. Su richiesta dell’altra parte, il comitato di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest’ultima.

3.   Qualora la Comunità o l’Algeria, a norma del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, esse concedono, per le importazioni originarie dell’altra parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.

4.   L’altra parte contraente può chiedere l’avvio di consultazioni in seno al consiglio di associazione sulla modifica del regime previsto dal presente accordo.

CAPITOLO 3

Disposizioni comuni

Articolo 17

1.   La Comunità e l’Algeria evitano di introdurre, nei loro scambi, nuovi dazi doganali all’importazione o all’esportazione e tasse di effetto equivalente e di maggiorare quelli applicati all’entrata in vigore del presente accordo.

2.   Negli scambi tra la Comunità e l’Algeria non si introducono nuove restrizioni quantitative all’importazione o all’esportazione né altre misure di effetto equivalente.

3.   Le restrizioni quantitative all’importazione e le altre restrizioni di effetto equivalente applicabili negli scambi tra l’Algeria e la Comunità sono abolite a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo.

4.   L’Algeria abolisce entro il 1o gennaio 2006 il dazio supplementare provvisorio applicato ai prodotti elencati all’allegato 4. Il dazio viene ridotto uniformemente di 12 punti all’anno a decorrere dal 1o gennaio 2002.

Qualora l’Algeria si fosse impegnata, a titolo della sua adesione all’OMC, ad abolire il dazio supplementare provvisorio entro tempi più brevi, si applicherebbe questo termine anticipato.

Articolo 18

1.   Per ciascun prodotto il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni di cui all’articolo 9, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 14 corrisponde all’aliquota effettivamente applicata nei confronti della Comunità il 1o gennaio 2002.

2.   Qualora l’Algeria dovesse aderire all’OMC, i dazi applicabili alle importazioni tra le parti equivarrebbero all’aliquota consolidata in sede di OMC o a un’aliquota inferiore, effettivamente applicata, in vigore al momento dell’adesione. Nel caso di una riduzione tariffaria erga omnes successiva all’adesione all’OMC, si applicherà il dazio ridotto.

3.   Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano a qualsiasi riduzione tariffaria erga omnes avvenuta dopo la conclusione dei negoziati.

4.   Le parti si comunicano reciprocamente i rispettivi dazi di base in vigore il 1o gennaio 2002.

Articolo 19

I prodotti originari dell’Algeria non beneficiano, all’importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all’applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie (GU L 171 del 29.6.1991, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1105/2001 (GU L 151 del 7.6.2001, pag. 1).

Articolo 20

1.   Le parti si astengono dall’introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell’altra parte.

2.   I prodotti esportati verso il territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all’ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.

Articolo 21

1.   Il presente accordo non osta al mantenimento o all’istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffico transfrontaliero, se non nella misura in cui essi alterano il regime commerciale previsto dal presente accordo.

2.   Nell’ambito del consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o di zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si avviano consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunità e dell’Algeria menzionati nel presente accordo.

Articolo 22

Qualora una delle parti constati che negli scambi con l’altra parte si verificano pratiche di dumping ai sensi dell’articolo VI del GATT 1994, può adottare le misure del caso contro tali pratiche in conformità dell’accordo OMC relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994 e della propria pertinente legislazione interna, nelle condizioni e secondo le procedure di cui all’articolo 26.

Articolo 23

Si applica tra le parti l’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

Se una parte rileva l’esistenza di sovvenzioni negli scambi con l’altra parte, ai sensi degli articoli VI e XVI del GATT 1994, può adottare le misure appropriate contro questa pratica in conformità dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.

Articolo 24

1.   Salvo diversa disposizione del presente articolo, si applicano tra le parti l’articolo XIX del GATT 1994 e l’accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

2.   Ciascuna parte informa immediatamente il comitato di associazione di tutte le disposizioni che adotta o intende adottare per l’applicazione di una misura di salvaguardia. Ciascuna parte trasmette in particolare al comitato di associazione, immediatamente o con almeno una settimana di anticipo, una comunicazione scritta ad hoc contenente tutte le informazioni pertinenti:

sull’apertura di un’inchiesta di salvaguardia;

sulle risultanze definitive dell’inchiesta.

Oltre alla spiegazione della procedura in base a cui si svolgerà l’inchiesta, si deve indicare il calendario delle udienze e delle altre occasioni in cui le parti potranno esporre il loro punto di vista in proposito.

Ciascuna parte trasmette inoltre al comitato di associazione una comunicazione scritta contenente tutte le informazioni pertinenti sulla decisione di applicare misure di salvaguardia provvisorie, che deve pervenire al Comitato almeno una settimana prima dell’applicazione delle misure stesse.

3.   Al momento di notificare le risultanze definitive dell’inchiesta e prima di applicare misure di salvaguardia a norma dell’articolo XIX del GATT 1994 e dell’accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia, la parte che intende applicare misure di questo genere si rivolge al comitato di associazione per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

4.   Le parti avviano immediatamente consultazioni nell’ambito del comitato di associazione per cercare una soluzione. Se dopo trenta giorni dall’inizio delle consultazioni non si perviene tra le parti ad una soluzione che consenta di evitare l’applicazione delle misure di salvaguardia, la parte che intende adottare dette misure è autorizzata ad applicare l’articolo XIX del GATT 1994 e l’accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

5.   Nello scegliere le misure di salvaguardia da applicare ai sensi del presente articolo, le parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Tali misure, la cui portata è limitata a quanto necessario per ovviare alle difficoltà insorte, preservano il livello o il margine preferenziali concessi a norma del presente accordo.

6.   La parte che intende adottare misure di salvaguardia a norma del presente articolo offre all’altra parte una compensazione sotto forma di una liberalizzazione degli scambi, per le importazioni da quest’ultima, sostanzialmente equivalente agli effetti commerciali sfavorevoli per l’altra parte a decorrere dalla data di applicazione delle misure. L’offerta deve essere fatta prima dell’adozione della misura di salvaguardia e contemporaneamente alla notifica e alla consultazione del comitato di associazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Qualora l’offerta non sia giudicata soddisfacente dalla parte nei cui confronti si intende adottare la misura di salvaguardia, le parti possono optare di comune accordo per un altro mezzo di compensazione commerciale durante le consultazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

7.   Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla compensazione entro trenta giorni dall’inizio delle consultazioni, la parte di cui è originario il prodotto nei cui confronti si intende adottare la misura di salvaguardia può adottare misure tariffarie compensative con effetti commerciali sostanzialmente equivalenti alla misura di salvaguardia adottata a norma del presente articolo.

Articolo 25

Qualora l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 3, comporti:

i)

la riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la parte esportatrice applichi restrizioni quantitative, dazi doganali all’esportazione oppure misure o tasse di effetto equivalente;

o

ii)

una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest’ultima può adottare le misure del caso nelle condizioni e secondo le procedure di cui all’articolo 26. Deve trattarsi di misure non discriminatorie, da abolire quando la situazione non ne giustifichi più il mantenimento in vigore.

Articolo 26

1.   Nel caso in cui la Comunità o l’Algeria assoggettino le importazioni di prodotti tali da creare le difficoltà di cui all’articolo 24 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull’andamento dei flussi commerciali, ne informano l’altra parte.

Nei casi specificati agli articoli 22 e 25, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, il più rapidamente possibile, la Comunità o l’Algeria, a seconda dei casi, forniscono al comitato di associazione tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Nella scelta delle misure si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo.

2.   L’applicazione del paragrafo 1, secondo comma, è soggetta alle seguenti disposizioni:

a)

per quanto riguarda l’articolo 22, la parte esportatrice dev’essere informata del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice aprono l’inchiesta. Qualora non si sia posto fine al dumping ai sensi dell’articolo VI del GATT 1994 o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate;

b)

per quanto riguarda l’articolo 25, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo sono notificate ai fini di un esame del comitato di associazione.

Il consiglio di associazione può adottare qualsiasi decisione utile per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte esportatrice può applicare le misure adeguate;

c)

c) qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un’informazione o un esame preventivo, la Comunità o l’Algeria, a seconda dei casi, possono applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 22 e 25, le misure di salvaguardia strettamente necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l’altra parte.

Articolo 27

Il presente accordo non osta ai divieti o alle restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all’oro e all’argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

Articolo 28

La nozione di «prodotti originari» ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 6.

Articolo 29

Per classificare le merci importate nella Comunità e in Algeria si utilizzano, rispettivamente, la nomenclatura combinata e la tariffa doganale algerina.

TITOLO III

SCAMBI DI SERVIZI

Articolo 30

Impegni reciproci

1.   La Comunità europea e i suoi Stati membri estendono all’Algeria il trattamento che devono applicare a norma dell’articolo II.1 dell’accordo generale sugli scambi di servizi, in seguito denominato «GATS».

2.   La Comunità europea e i suoi Stati membri concedono ai fornitori di servizi algerini un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai fornitori di servizi analoghi, conformemente all’elenco di impegni specifici della Comunità europea e dei suoi Stati membri allegato al GATS.

3.   Il trattamento suddetto non si applica ai vantaggi concessi da una delle parti in virtù di un accordo del tipo definito all’articolo V del GATS, né alle misure adottate in applicazione di tale accordo né agli altri vantaggi concessi conformemente all’elenco di esenzioni dal trattamento della nazione più favorita allegato dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri al GATS.

4.   L’Algeria concede ai fornitori di servizi della Comunità europea e dei suoi Stati membri un trattamento non meno favorevole di quelli indicati agli articoli 31, 32 e 33.

Articolo 31

Prestazione transfrontaliera di servizi

L’Algeria concede ai prestatori comunitari di servizi forniti sul suo territorio con mezzi diversi da una presenza commerciale o dalla presenza delle persone fisiche di cui agli articoli 32 e 33 un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società di paesi terzi.

Articolo 32

Presenza commerciale

1.

a)

L’Algeria concede per lo stabilimento delle società comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società di paesi terzi.

b)

L’Algeria concede, per l’attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite sul suo territorio conformemente alla sua legislazione, un trattamento non meno favorevole, per quanto riguarda la loro attività, di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali algerine di società di un paese terzo.

2.   Il trattamento di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), viene concesso alle società, filiali e consociate stabilite in Algeria all’entrata in vigore del presente accordo nonché alle società, filiali e consociate che vi si stabiliranno dopo questa data.

Articolo 33

Presenza temporanea di persone fisiche

1.   Una società comunitaria o una società algerina stabilita, rispettivamente, sul territorio dell’Algeria o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere temporaneamente da una delle sue filiali o consociate, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, cittadini degli Stati membri e dell’Algeria, purché si tratti di personale chiave ai sensi del paragrafo 2 impiegato esclusivamente da queste società e dalle loro filiali o consociate. I permessi di soggiorno e di lavoro di queste persone coprono unicamente la durata del contratto.

2.   Per personale chiave delle summenzionate imprese, in seguito denominate «società», si intendono le «persone trasferite all’interno della società» ai sensi della lettera c), purché la società sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate direttamente da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno dodici mesi prima di questo trasferimento. Si tratta di persone appartenenti alle categorie seguenti:

a)

quadri superiori di una società che svolgono prevalentemente mansioni direttive sotto la supervisione o la direzione generale del consiglio d’amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, in particolare coloro che:

dirigono la società oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;

controllano e coordinano l’attività degli altri membri del personale che svolgono mansioni ispettive, direttive o tecniche;

procedono all’assunzione o al licenziamento di personale o raccomandano l’adozione di misure nei suoi confronti in virtù dei poteri loro conferiti;

b)

dipendenti di una società in possesso di conoscenze particolari indispensabili per il servizio, le attrezzature di ricerca, le tecnologie o la gestione della società. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per la società, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di attività che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l’appartenenza ad un albo professionale;

c)

per «persona trasferita all’interno della società» si intende una persona fisica che lavora presso una società sul territorio di una delle parti e viene trasferita temporaneamente nell’ambito di attività economiche svolte sul territorio dell’altra parte; la società in questione deve avere la sede principale sul territorio di una parte e il trasferimento deve avvenire verso una società (filiale, consociata) di questa società che svolge effettivamente attività economiche simili sul territorio dell’altra parte.

3.   L’ingresso e la presenza temporanea nei territori rispettivi dell’Algeria e della Comunità di cittadini degli Stati membri o dell’Algeria sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che svolgono mansioni di quadri superiori ai sensi del paragrafo 2, lettera a), all’interno di una società e sono incaricati di aprire una società algerina o una società comunitaria rispettivamente nella Comunità o in Algeria, a condizione che:

detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e non forniscano servizi; e

non esistano altri rappresentanti, uffici, consociate o filiali della società in uno Stato membro della Comunità o in Algeria.

Articolo 34

Trasporti

1.   Le disposizioni degli articoli da 30 a 33 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e terrestre e al cabotaggio marittimo nazionale, fatti salvi i paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

2.   Tuttavia, per i servizi di trasporto marittimo internazionale offerti dalle agenzie marittime che comportano una tratta marittima, comprese le attività intermodali, ciascuna parte autorizza le società dell’altra parte ad aprire e a gestire filiali o consociate sul suo territorio a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue società o, se migliori, alle consociate e filiali di società di paesi terzi. Dette attività comprendono, ma non sono limitate a:

a)

la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, quando detti servizi siano gestiti o offerti direttamente dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti;

b)

b) l’acquisto e l’uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e dei servizi connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, in particolare il trasporto fluviale, stradale e ferroviario, necessari per la fornitura di un servizio integrato;

c)

la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all’origine e alla natura delle merci trasportate;

d)

la fornitura di informazioni commerciali comprendenti, tra l’altro, i sistemi di informazione computerizzati e gli scambi di dati elettronici (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni);

e)

la conclusione di accordi commerciali con un partner locale, che preveda in particolare la partecipazione al capitale azionario della società e l’assunzione del personale locale o straniero, fatte salve le disposizioni del presente accordo;

f)

la rappresentanza delle società, l’organizzazione degli scali e, se necessario, la ripresa del carico.

3.   Per quanto riguarda i trasporti marittimi, le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico internazionale su base commerciale.

Si applicano tuttavia le legislazioni di ciascuna delle parti per quanto riguarda i privilegi e i diritti della bandiera nazionale in materia di cabotaggio nazionale, salvataggio, rimorchio e pilotaggio.

Le disposizioni di cui sopra non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti per l’una o l’altra parte del presente accordo dalla convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.

Le parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza, di importanza capitale nel commercio di carichi secchi e liquidi alla rinfusa.

4.   In applicazione dei principi del paragrafo 3, le parti:

a)

evitano di introdurre nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico relative alle rinfuse secche e liquide e al traffico normale, tranne per i casi eccezionali in cui le società di navigazione di una qualsiasi delle parti del presente accordo non avrebbero altrimenti la possibilità di partecipare al traffico normale destinato al paese terzo interessato e proveniente da esso;

b)

aboliscono, al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.

5.   Ciascuna parte concede, fra l’altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi alle navi destinate al trasporto di merci, di passeggeri o di entrambi che battono bandiera dell’altra parte e sono gestite da cittadini o società dell’altra parte per quanto riguarda l’accesso ai porti, alle infrastrutture e ai servizi marittimi ausiliari dei porti nonché per la riscossione dei relativi diritti e tasse, per l’utilizzazione delle infrastrutture doganali, per l’assegnazione degli ormeggi e per l’uso delle infrastrutture di trasbordo.

6.   Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato e della prestazione di servizi nei trasporti aerei, stradali, ferroviari e fluviali possono essere oggetto, all’occorrenza, di uno speciale accordo da negoziare tra le parti dopo l’entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 35

Normativa interna

1.   Le disposizioni del titolo III non impediscono alle parti di adottare tutte le misure necessarie onde evitare che ci si avvalga del presente accordo per eludere la normativa sull’accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

2.   L’applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanità. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o dell’altra parte e connesse, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri.

3.   Le disposizioni del presente titolo non impediscono a una delle parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l’attività sul suo territorio di filiali di società dell’altra parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per motivi prudenziali. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi prudenziali.

4.   Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le parti hanno il diritto di adottare misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un’obbligazione fiduciaria, o per garantire l’integrità e la stabilità del sistema finanziario. Se non rispettano le disposizioni del presente accordo, le suddette misure non vanno utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla parte a norma dello stesso.

5.   Nessuna disposizione dell’accordo impone a una delle parti di rivelare informazioni connesse all’attività e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici.

6.   Ai fini della circolazione delle persone fisiche che prestano un servizio, nessuna disposizione del presente accordo vieta alle parti di applicare le rispettive leggi e normative in materia di ammissione, soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro, stabilimento delle persone fisiche e prestazione di servizi, purché non le applichino in modo tale da annullare o da ridurre i vantaggi che una delle parti trae da disposizioni specifiche del presente accordo. Le disposizioni in questione lasciano impregiudicata l’applicazione del paragrafo 2.

Articolo 36

Definizioni

Ai fini del presente accordo:

a)

per «prestatore di servizi» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce un servizio proveniente dal territorio di una parte e destinato a un consumatore dell’altra parte grazie a una presenza commerciale (stabilimento) nel territorio dell’altra parte e alla presenza di persone fisiche di una parte nel territorio dell’altra;

b)

per «società comunitaria» o «società algerina» si intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o dell’Algeria che abbia la sede legale, l’amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunità o dell’Algeria.

Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o dell’Algeria che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunità o dell’Algeria viene considerata una società comunitaria o algerina se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l’economia di uno degli Stati membri o dell’Algeria;

c)

per «consociata» di una società si intende una società effettivamente controllata dalla prima;

d)

d) per «filiale» di una società si intende un’impresa commerciale senza personalità giuridica, apparentemente permanente, come l’estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all’occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell’impresa che ne costituisce l’estensione;

e)

per «stabilimento», si intende la facoltà delle società comunitarie o algerine definite alla lettera b) di accedere ad attività economiche mediante l’apertura di consociate o di filiali rispettivamente in Algeria o nella Comunità;

f)

per «attività» si intendono quelle economiche;

g)

le «attività economiche» comprendono in particolare le attività di tipo industriale e commerciale e le libere professioni;

h)

per «cittadino della Comunità» o «cittadino dell’Algeria» si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o dell’Algeria.

Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comportano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente titolo i cittadini degli Stati membri o dell’Algeria stabiliti al di fuori della Comunità e dell’Algeria e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o dell’Algeria e controllate da cittadini di uno Stato membro o dell’Algeria, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Algeria conformemente alle rispettive legislazioni.

Articolo 37

Disposizioni generali

1.   Le parti evitano di adottare misure che rendano le condizioni di stabilimento e di attività delle loro società più restrittive di quelle in vigore il giorno che precede la firma del presente accordo.

2.   Le parti si impegnano a sviluppare eventualmente le disposizioni suddette perché diventino un «accordo di integrazione economica» ai sensi dell’articolo V del GATS. Nel formulare le raccomandazioni il consiglio di associazione tiene conto dell’esperienza acquisita con l’attuazione del trattamento della nazione più favorita e degli obblighi di ciascuna parte nell’ambito del GATS, in particolare del suo articolo V.

Il consiglio di associazione tiene conto altresì dei progressi fatti nel ravvicinare le legislazioni delle parti applicabili alle attività in questione. L’obiettivo di cui sopra è oggetto di un primo esame da parte del consiglio di associazione al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo.

TITOLO IV

PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE

CAPITOLO 1

Pagamenti correnti e circolazione dei capitali

Articolo 38

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 40, le parti si impegnano ad autorizzare tutti i pagamenti correnti relativi ad operazioni correnti in moneta liberamente convertibile.

Articolo 39

1.   A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l’Algeria garantiscono la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati in Algeria per società costituite ai sensi della legislazione vigente, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano.

2.   Le parti si consultano e collaborano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e l’Algeria onde giungere alla sua completa liberalizzazione.

Articolo 40

Qualora uno o più Stati membri della Comunità o l’Algeria abbiano, o rischino di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l’Algeria, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, sempreché dette misure siano strettamente necessarie. La Comunità o l’Algeria, a seconda dei casi, ne informa immediatamente l’altra parte e le presenta quanto prima un calendario per l’abolizione di tali misure.

CAPITOLO 2

Concorrenza e altre questioni economiche

Articolo 41

1.   Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e l’Algeria:

a)

tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

b)

lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante:

nell’intero territorio della Comunità, o in una sua parte sostanziale;

nell’intero territorio dell’Algeria, o in una sua parte sostanziale.

2.   Le parti procedono alla cooperazione amministrativa nell’applicazione delle rispettive legislazioni sulla concorrenza e agli scambi di informazioni tenendo conto dei limiti imposti dal segreto professionale e commerciale, secondo le modalità di cui all’allegato 5 del presente accordo.

3.   Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1 e qualora tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all’altra parte, la Comunità o l’Algeria possono adottare misure adeguate previa consultazione nell’ambito del comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Articolo 42

Gli Stati membri e l’Algeria adeguano progressivamente, fatti salvi gli impegni rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, al termine del quinto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, non esistano più discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e dell’Algeria rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il comitato di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

Articolo 43

Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il consiglio di associazione provvede affinché, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottato né mantenuto alcun provvedimento che possa distorcere gli scambi tra la Comunità e l’Algeria in misura tale da ledere gli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all’esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese.

Articolo 44

1.   Le parti assicurano un’adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.

2.   L’attuazione del presente articolo e dell’allegato 6 è esaminata periodicamente dalle parti. In caso di difficoltà nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, che incidano sulle condizioni degli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell’una o dell’altra parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Articolo 45

Le parti si impegnano ad adottare le misure necessarie per tutelare i dati personali onde eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di questi dati tra di esse.

Articolo 46

1.   Le parti decidono di puntare alla liberalizzazione reciproca e progressiva degli appalti pubblici.

2.   Il consiglio di associazione adotta le misure necessarie per l’applicazione del paragrafo 1.

TITOLO V

COOPERAZIONE ECONOMICA

Articolo 47

Obiettivi

1.   Le parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica nel reciproco interesse e nello spirito di partenariato alla base del presente accordo.

2.   La cooperazione economica intende sostenere lo sviluppo economico e sociale sostenibile dell’Algeria.

3.   La cooperazione economica rientra negli obiettivi definiti dalla dichiarazione di Barcellona.

Articolo 48

Ambito di applicazione

1.   La cooperazione interessa in via prioritaria i settori di attività con difficoltà interne o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell’economia algerina in generale e degli scambi tra l’Algeria e la Comunità in particolare.

2.   La cooperazione privilegia inoltre i settori che possono favorire il ravvicinamento delle economie della Comunità e dell’Algeria, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro, e lo sviluppo degli scambi tra le parti, promuovendo in particolare la diversificazione delle esportazioni algerine.

3.   La cooperazione contribuisce all’integrazione economica intramagrebina attraverso qualsiasi misura atta a favorire lo sviluppo delle relazioni tra i paesi della regione.

4.   Nell’attuare i diversi aspetti della cooperazione economica si attribuisce la massima importanza alla tutela dell’ambiente e degli equilibri ecologici.

5.   Le parti possono decidere di comune accordo di estendere la cooperazione economica ad altri settori.

Articolo 49

Strumenti e modalità

La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:

a)

un dialogo economico a scadenze regolari tra le parti su tutti gli aspetti della politica macroeconomica;

b)

scambi periodici di informazioni e azioni di comunicazione;

c)

consulenze, trasmissione di esperienze e attività di formazione;

d)

iniziative congiunte;

e)

assistenza tecnica, amministrativa e normativa;

f)

sostegno al partenariato e agli investimenti diretti degli operatori, specialmente quelli del settore privato, e ai programmi di privatizzazione.

Articolo 50

Cooperazione regionale

Affinché il presente accordo contribuisca pienamente alla realizzazione del partenariato euromediterraneo e all’integrazione magrebina, le parti sostengono tutte le iniziative che abbiano un impatto regionale o coinvolgano altri paesi terzi riguardanti in particolare:

a)

a) l’integrazione economica;

b)

lo sviluppo delle infrastrutture economiche;

c)

l’ambiente;

d)

la ricerca scientifica e tecnologica;

e)

l’istruzione, l’insegnamento e la formazione;

f)

le questioni culturali;

g)

le questioni doganali;

h)

le istituzioni regionali e l’attuazione di programmi e di politiche comuni o armonizzati.

Articolo 51

Cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica

La cooperazione si prefigge di:

a)

favorire l’instaurazione di vincoli permanenti tra le comunità scientifiche delle parti, in particolare attraverso:

l’accesso dell’Algeria ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico, ai sensi delle disposizioni comunitarie in vigore relative alla partecipazione dei paesi terzi a questi programmi;

la partecipazione dell’Algeria alle reti di cooperazione decentrata;

la promozione delle sinergie tra formazione e ricerca;

b)

consolidare la capacità di ricerca dell’Algeria;

c)

incentivare l’innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e la divulgazione del know-how, i progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico e la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnica;

d)

favorire tutte le iniziative finalizzate alle sinergie a impatto regionale.

Articolo 52

Ambiente

1.   La cooperazione si prefigge la lotta contro il degrado dell’ambiente, il controllo dell’inquinamento e l’impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo sostenibile, garantire la qualità dell’ambiente e tutelare la salute delle persone.

2.   La cooperazione verte sui seguenti aspetti:

questioni connesse alla desertificazione;

gestione razionale delle risorse idriche;

salinizzazione;

impatto dell’agricoltura sulla qualità del suolo e dell’acqua;

uso ottimale dell’energia e dei trasporti;

impatto ambientale dello sviluppo industriale e sicurezza degli stabilimenti industriali in particolare;

gestione dei rifiuti, in particolare di quelli tossici;

gestione integrata delle zone sensibili;

controllo e prevenzione dell’inquinamento urbano, industriale e marino;

uso di strumenti perfezionati per la gestione e il monitoraggio ambientale, compresi i sistemi d’informazione e gli studi sull’impatto ambientale;

assistenza tecnica, specie per la salvaguardia della biodiversità.

Articolo 53

Cooperazione industriale

Si promuoveranno in particolare:

a)

le iniziative a favore degli investimenti diretti e dei partenariati industriali in Algeria;

b)

la cooperazione diretta tra gli operatori economici delle parti, anche tramite l’accesso dell’Algeria alle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese e alle reti di cooperazione decentrata;

c)

l’ammodernamento e la ristrutturazione del settore industriale pubblico e privato dell’Algeria (compresa l’industria agroalimentare);

d)

lo sviluppo delle piccole e medie imprese;

e)

la creazione di un clima favorevole allo sviluppo dell’iniziativa privata per stimolare l’espansione e la diversificazione dalla produzione destinata ai mercati locali e di esportazione;

f)

lo sviluppo delle risorse umane e del potenziale industriale dell’Algeria attraverso politiche più valide in materia di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico;

g)

g) la ristrutturazione del settore industriale e il programma di adeguamento, per migliorare la competitività dei prodotti in previsione della zona di libero scambio;

h)

lo sviluppo delle esportazioni di manufatti algerini.

Articolo 54

Promozione e tutela degli investimenti

La cooperazione mira a creare un clima favorevole ai flussi d’investimento, in particolare:

a)

istituendo procedure armonizzate e semplificate, meccanismi di coinvestimento (specie tra le piccole e medie imprese) e dispositivi volti a individuare le possibilità d’investimento e a fornire informazioni in merito;

b)

creando un quadro giuridico che favorisca gli investimenti, se del caso attraverso la conclusione, tra gli Stati membri e l’Algeria, di accordi per la protezione degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione;

c)

fornendo assistenza tecnica alle azioni volte a promuovere e a garantire gli investimenti nazionali e stranieri.

Articolo 55

Normalizzazione e valutazione della conformità

La cooperazione intende ridurre le differenze in termini di normalizzazione e di valutazione della conformità.

Si cercherà in particolare di:

favorire l’uso delle norme europee e delle procedure/tecniche di valutazione della conformità;

potenziare gli organismi algerini competenti in materia di valutazione della conformità e di metrologia e contribuire a creare i presupposti necessari per negoziare, a termine, accordi di reciproco riconoscimento in questi settori;

promuovere la cooperazione per la gestione della qualità;

fornire assistenza alle strutture algerine competenti in materia di normalizzazione, qualità e proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

Articolo 56

Ravvicinamento delle legislazioni

Si collaborerà per ravvicinare le legislazioni dell’Algeria e della Comunità nei settori contemplati dal presente accordo.

Articolo 57

Servizi finanziari

La cooperazione mira a potenziare e a migliorare i servizi finanziari.

Si prevedono in particolare:

scambi di informazioni sulle normative e sulle prassi finanziarie nonché azioni di formazione, specie per quanto riguarda la creazione di piccole e medie imprese;

un sostegno alla riforma dei sistemi bancario e finanziario dell’Algeria, compreso lo sviluppo della borsa valori.

Articolo 58

Agricoltura e pesca

La cooperazione intende modernizzare e ristrutturare, a seconda delle necessità, i settori dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca.

Si promuoveranno in particolare:

le politiche volte a sviluppare e a diversificare la produzione;

la sicurezza alimentare;

lo sviluppo rurale integrato, in particolare il miglioramento dei servizi di base e lo sviluppo delle attività economiche connesse;

le pratiche rispettose dell’ambiente nel settore dell’agricoltura e della pesca;

la valutazione e la gestione razionale delle risorse naturali;

i contatti spontanei tra le imprese, i gruppi e le organizzazioni professionali e interprofessionali che rappresentano i settori dell’agricoltura, della pesca e dell’industria agroalimentare;

l’assistenza e la formazione tecniche;

l’armonizzazione delle norme e dei controlli fitosanitari e veterinari;

la cooperazione tra le regioni rurali e gli scambi di esperienze/competenze in materia di sviluppo rurale;

la privatizzazione;

la valutazione e la gestione razionale delle risorse ittiche;

i programmi di ricerca.

Articolo 59

Trasporti

Le parti collaborano al fine di:

sostenere la ristrutturazione e la modernizzazione dei trasporti;

migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci;

definire e applicare norme operative paragonabili a quelle in vigore nella Comunità.

La cooperazione riguarda in particolare:

il trasporto stradale, compresa la progressiva agevolazione delle condizioni di transito;

la gestione delle ferrovie, degli aeroporti e dei porti e i contatti tra gli organismi nazionali competenti;

la modernizzazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali collegate alle principali direttrici di comunicazione transeuropee di comune interesse e alle strade di interesse regionale, nonché dei dispositivi di ausilio alla navigazione;

l’ammodernamento delle attrezzature tecniche conformemente alle norme comunitarie applicabili al trasporto stradale e ferroviario, al trasporto multimodale, alla containerizzazione e al trasbordo;

l’assistenza tecnica e la formazione.

Articolo 60

Telecomunicazioni e società dell’informazione

La cooperazione in questo settore prevede in particolare:

un dialogo sui diversi aspetti della società dell’informazione, comprese le politiche in materia di telecomunicazioni;

scambi di informazioni e, eventualmente, assistenza tecnica in merito alle questioni normative, alla normalizzazione, alle prove di conformità e alla certificazione per le tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni;

la diffusione delle tecnologie più sofisticate in materia di informazione e di telecomunicazioni, anche via satellite, dei servizi e delle tecnologie dell’informazione;

la promozione e la realizzazione di progetti comuni di ricerca e di sviluppo tecnologico o industriale relativi alle nuove tecnologie dell’informazione, alle comunicazioni, alla telematica e alla società dell’informazione;

la possibilità per gli organismi algerini di partecipare a progetti pilota e a programmi europei secondo le modalità specifiche già stabilite;

l’interconnessione e l’interoperatività fra le reti e i servizi telematici della Comunità e dell’Algeria;

l’assistenza tecnica per la pianificazione e la gestione dello spettro delle frequenze radioelettriche ai fini di un uso coordinato ed efficace delle radiocomunicazioni nella regione euromediterranea.

Articolo 61

Energia e miniere

La cooperazione nei settori energetico e minerario si prefigge i seguenti obiettivi:

a)

adeguamento istituzionale, legislativo e normativo per disciplinare le attività in questi settori e promuovere gli investimenti;

b)

adeguamento tecnico e tecnologico per preparare le imprese del settore energetico e minerario a soddisfare le esigenze dell’economia di mercato e ad affrontare la concorrenza;

c)

sviluppo dei partenariati tra imprese algerine ed europee per i servizi di sfruttamento, produzione, trasformazione e distribuzione nei settori dell’energia e delle miniere.

La cooperazione verte pertanto sui seguenti aspetti principali:

adeguamento del quadro istituzionale, legislativo e normativo che disciplina le attività dei settori energetico e minerario alle regole dell’economia di mercato mediante un’assistenza tecnica, amministrativa e normativa;

sostegno alla ristrutturazione delle imprese pubbliche nei settori energetico e minerario;

sviluppo del partenariato a fini di:

prospezione, produzione e trasformazione degli idrocarburi;

produzione dell’elettricità;

distribuzione dei prodotti petroliferi;

fornitura di attrezzature e di servizi riguardanti i prodotti energetici;

sfruttamento e trasformazione del potenziale minerario;

sviluppo del transito di gas, petrolio ed elettricità;

sostegno per l’ammodernamento e lo sviluppo delle reti energetiche e per la loro interconnessione con le reti della Comunità europea;

creazione di banche dati nei settori dell’energia e delle miniere;

sostegno e promozione degli investimenti privati nei settori dell’energia e delle miniere;

ambiente e sviluppo delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica;

promozione dei trasferimenti tecnologici nei settori dell’energia e delle miniere.

Articolo 62

Turismo e artigianato

La cooperazione in questo settore mira prevalentemente a:

intensificare gli scambi di informazioni sui flussi e sulle politiche riguardanti il turismo, il termalismo e l’artigianato;

intensificare le azioni di formazione per quanto riguarda la gestione alberghiera, le altre professioni inerenti al turismo e l’artigianato;

favorire gli scambi di esperienze per uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo;

promuovere il turismo giovanile;

aiutare l’Algeria a sfruttare appieno il suo potenziale turistico, termale e artigianale nonché a migliorare l’immagine dei suoi prodotti turistici;

sostenere la privatizzazione.

Articolo 63

Cooperazione nel settore doganale

1.   La cooperazione nel settore, finalizzata al rispetto del regime del libero scambio, riguarda in particolare:

a)

la semplificazione dei controlli e delle procedure doganali;

b)

l’introduzione di un documento amministrativo unico analogo a quello comunitario e la possibilità di collegare i regimi di transito della Comunità e dell’Algeria.

Sarà fornita all’occorrenza l’assistenza tecnica necessaria.

2.   Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti e il riciclaggio del denaro, le autorità amministrative delle parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 7.

Articolo 64

Cooperazione nel settore statistico

Il principale obiettivo della cooperazione in questo settore è l’armonizzazione delle metodologie utilizzate dalle parti per garantire la comparabilità e l’utilizzazione delle statistiche riguardanti, fra l’altro, il commercio estero, le finanze pubbliche e la bilancia dei pagamenti, la demografia, le migrazioni, i trasporti e le comunicazioni, nonché, più in generale, tutti i settori contemplati dal presente accordo. Sarà fornita all’occorrenza l’assistenza tecnica necessaria.

Articolo 65

Cooperazione per la tutela dei consumatori

1.   Le parti convengono che la cooperazione in questo campo dovrebbe cercare di rendere compatibili i loro sistemi di tutela dei consumatori.

2.   La cooperazione in questo settore verterà sui seguenti aspetti principali:

a)

scambi di informazioni sulle attività legislative e sull’operato degli esperti, destinati in particolare a coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori;

b)

organizzazione di seminari e di corsi di formazione;

c)

creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, cioè quelli che comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori;

d)

migliore informazione dei consumatori in merito ai prezzi, alle caratteristiche dei prodotti e ai servizi offerti;

e)

riforme istituzionali;

f)

assistenza tecnica;

g)

g) potenziamento dei laboratori algerini di analisi e di prove comparative e assistenza per l’organizzazione e l’entrata in funzione di un sistema d’informazione decentrato ad uso dei consumatori;

h)

contributo all’organizzazione e all’entrata in funzione di un sistema di allarme da integrare nella rete europea.

Articolo 66

Considerate le specificità dell’economia algerina, le parti definiscono le modalità e i mezzi di attuazione della cooperazione economica di cui al presente titolo onde sostenere il processo di modernizzazione dell’economia di questo paese e agevolare l’instaurazione della zona di libero scambio.

Si istituirà, a norma dell’articolo 98 del presente accordo, un dispositivo che consenta di individuare e di valutare il fabbisogno e di definire le modalità di attuazione della cooperazione economica.

Le parti decideranno le iniziative prioritarie nell’ambito del dispositivo suddetto.

TITOLO VI

COOPERAZIONE SOCIALE E CULTURALE

CAPITOLO 1

Disposizioni relative ai lavoratori

Articolo 67

1.   Ogni Stato membro concede ai lavoratori di nazionalità algerina occupati nel suo territorio un regime caratterizzato, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento, dall’assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità rispetto ai propri cittadini.

2.   Ogni lavoratore algerino autorizzato a svolgere un’attività professionale stipendiata sul territorio di uno Stato membro a titolo temporaneo beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione.

3.   L’Algeria concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.

Articolo 68

1.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di nazionalità algerina e i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall’assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali sono occupati.

L’espressione «previdenza sociale» copre gli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternità, di invalidità, di vecchiaia, di reversibilità, le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennità in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni familiari.

La presente disposizione, tuttavia, non può avere l’effetto di rendere applicabili le altre norme sul coordinamento previste dalla normativa comunitaria basata sull’articolo 42 del trattato CEE, se non alle condizioni stabilite all’articolo 70 del presente accordo.

2.   Detti lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, d’invalidità e di reversibilità, le prestazioni familiari, le prestazioni in caso di malattia e di maternità, nonché delle cure per loro e per i loro familiari che risiedono nella Comunità

3.   Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all’interno della Comunità.

4.   Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Algeria, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di reversibilità e per infortuni sul lavoro o malattia professionale, nonché di invalidità, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, fatta eccezione per le prestazioni speciali a carattere non contributivo.

5.   L’Algeria concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati sul suo territorio e ai loro familiari un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.

Articolo 69

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai cittadini di una delle parti che risiedono o lavorano legalmente nel territorio del paese ospite.

Articolo 70

1.   Entro il termine del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il consiglio di associazione adotta le disposizioni per l’applicazione dei principi enunciati all’articolo 68.

2.   Il consiglio di associazione precisa le modalità di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all’applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 71

Le disposizioni emanate dal consiglio di associazione a norma dell’articolo 70 non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano l’Algeria e gli Stati membri, qualora essi prevedano un regime più favorevole per i cittadini algerini o per i cittadini degli Stati membri.

CAPITOLO 2

Dialogo nel settore sociale

Articolo 72

1.   Tra le parti si instaura un dialogo continuativo su tutte le questioni sociali di reciproco interesse.

2.   Attraverso tale dialogo si cerca il modo di realizzare ulteriori progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parità di trattamento e l’integrazione sociale dei cittadini dell’Algeria e della Comunità che risiedono legalmente negli Stati ospiti.

3.   Il dialogo riguarda in particolare tutti i problemi relativi:

a)

alle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori e delle persone a loro carico;

b)

all’emigrazione;

c)

all’immigrazione clandestina e alle condizioni di rimpatrio delle persone la cui situazione è irregolare rispetto alla legislazione in materia di soggiorno e di stabilimento in vigore nello Stato ospite;

d)

alle azioni e ai programmi volti a promuovere la parità di trattamento tra cittadini dell’Algeria e della Comunità, la conoscenza delle reciproche culture e civiltà, lo sviluppo della tolleranza e l’eliminazione delle discriminazioni.

Articolo 73

Il dialogo nel settore sociale avviene agli stessi livelli e secondo le stesse modalità di quelli previsti al titolo I del presente accordo, che può anche essere utilizzato come quadro di riferimento.

CAPITOLO 3

Azioni di cooperazione nel settore sociale

Articolo 74

1.   Le parti riconoscono l’importanza dello sviluppo sociale, che deve procedere di pari passo con lo sviluppo economico, e attribuiscono la massima priorità al rispetto dei diritti sociali fondamentali.

2.   Per consolidare la cooperazione tra le parti in campo sociale, si intraprendono azioni e programmi relativi a qualsiasi settore di reciproco interesse.

In tale ambito, si privilegeranno gli interventi volti a:

a)

migliorare le condizioni di vita, creare posti di lavoro e sviluppare la formazione, specialmente nelle zone di emigrazione;

b)

reinserire le persone rimpatriate perché in situazione irregolare secondo la legislazione dello Stato interessato;

c)

incentivare gli investimenti produttivi o la creazione di imprese in Algeria ad opera di lavoratori algerini legalmente occupati nella Comunità;

d)

promuovere il ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, in particolare attraverso l’istruzione e i mezzi di comunicazione, nell’ambito della politica algerina in questo settore;

e)

sostenere i programmi algerini di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino;

f)

migliorare il regime previdenziale e sanitario;

g)

attuare e finanziare programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani algerini ed europei residenti negli Stati membri onde promuovere la conoscenza delle reciproche culture e favorire la tolleranza;

h)

migliorare le condizioni di vita nelle zone più povere;

i)

promuovere il dialogo socioprofessionale;

j)

promuovere il rispetto dei diritti dell’uomo in ambito socioprofessionale;

k)

contribuire allo sviluppo del settore abitativo, specie per quanto riguarda le case popolari;

l)

attenuare le ripercussioni negative dell’adeguamento delle strutture economiche e sociali;

m)

migliorare il sistema di formazione professionale.

Articolo 75

Le azioni di cooperazione possono essere realizzate in coordinamento con gli Stati membri e con le organizzazioni internazionali competenti.

Articolo 76

Entro il termine del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il consiglio di associazione istituisce un gruppo di lavoro incaricato di valutare sistematicamente l’attuazione delle disposizioni dei capitoli 1, 2 e 3.

CAPITOLO 4

Cooperazione in materia di cultura e di istruzione

Articolo 77

Considerate le azioni bilaterali degli Stati membri, il presente accordo intende promuovere gli scambi di informazioni e la cooperazione culturale.

Si punterà pertanto ad una miglior conoscenza e comprensione delle rispettive culture.

Si sosterranno in particolare le attività congiunte in vari settori, come la stampa e i mezzi audiovisivi, e gli scambi di giovani.

La cooperazione potrebbe interessare i seguenti settori:

traduzioni letterarie;

conservazione e restauro dei siti e dei monumenti storici e culturali;

formazione degli operatori culturali;

scambi di artisti e di opere d’arte;

organizzazione di manifestazioni culturali;

sensibilizzazione reciproca e divulgazione delle informazioni sulle manifestazioni culturali importanti;

cooperazione nel settore dei mezzi audiovisivi, in particolare, la formazione e le coproduzioni;

diffusione di riviste e altre opere a carattere letterario, tecnico e scientifico.

Articolo 78

La cooperazione in materia di istruzione e formazione ha lo scopo di:

a)

contribuire a migliorare il sistema scolastico e la formazione, compresa la formazione professionale;

b)

agevolare in particolare l’accesso della popolazione femminile all’istruzione, in particolare negli istituti tecnici e superiori, e alla formazione professionale;

c)

migliorare le competenze dei quadri del settore pubblico e privato;

d)

favorire i contatti tra organismi specializzati delle parti affinché mettano in comune l’esperienza e i mezzi di cui dispongono.

TITOLO VII

COOPERAZIONE FINANZIARIA

Articolo 79

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione dell’Algeria una cooperazione finanziaria da attuare secondo modalità adeguate e con le risorse finanziarie richieste.

Una volta entrato in vigore il presente accordo, le modalità in questione vengono concordate tra le parti mediante gli strumenti più adatti.

Oltre ai settori di cui ai titoli V e VI del presente accordo, la cooperazione può riguardare i seguenti aspetti:

agevolazione delle riforme finalizzate all’ammodernamento dell’economia, compreso lo sviluppo rurale;

ammodernamento delle infrastrutture economiche;

promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro;

adeguamento alle ripercussioni sull’economia algerina della progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dei settori economici interessati, in particolare l’industria;

accompagnamento delle politiche attuate nel settore sociale.

Articolo 80

Nel quadro degli strumenti comunitari destinati a sostenere i programmi di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei volti a ripristinare i principali equilibri finanziari e a creare un ambiente economico propizio all’accelerazione della crescita, migliorando nel contempo il benessere sociale della popolazione, e in stretto coordinamento con gli altri donatori, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali, la Comunità e l’Algeria individueranno gli strumenti più adeguati per sostenere le politiche di sviluppo e la liberalizzazione dell’economia algerina.

Articolo 81

Per garantire l’adozione di un’impostazione coordinata nei confronti di eventuali problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che dovessero derivare dall’attuazione progressiva del presente accordo, le parti seguiranno con particolare attenzione l’andamento degli scambi commerciali e delle relazioni finanziarie tra la Comunità e l’Algeria nel quadro del dialogo economico continuativo istituito ai sensi del titolo V.

TITOLO VIII

COOPERAZIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

Articolo 82

Rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto

Nell’ambito della cooperazione fra le parti in materia di giustizia e affari interni, le parti attribuiscono particolare importanza al potenziamento delle istituzioni per quanto riguarda l’applicazione del diritto e il funzionamento dell’apparato giudiziario, compreso il consolidamento dello Stato di diritto.

In tale contesto, le parti si impegnano per far rispettare, senza discriminazioni, i diritti dei rispettivi cittadini sul territorio dell’altra parte.

Le disposizioni del presente articolo non riguardano le differenze di trattamento basate sulla nazionalità.

Articolo 83

Circolazione delle persone

Nell’intento di agevolare la circolazione tra di esse, le parti si impegnano ad applicare e ad espletare con la massima diligenza, in conformità delle legislazioni comunitarie e nazionali in vigore, le formalità per il rilascio dei visti. Esse cercheranno inoltre di semplificare e di accelerare le procedure di rilascio dei visti alle persone che collaborano all’attuazione del presente accordo. Il comitato di associazione esaminerà periodicamente l’applicazione del presente articolo.

Articolo 84

Cooperazione per la prevenzione e il controllo dell’immigrazione clandestina; riammissione

1.   Le parti ribadiscono l’importanza da esse attribuita allo sviluppo di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa che consenta di scambiare informazioni sui flussi di immigrazione clandestina e decidono di collaborare per prevenire e controllare l’immigrazione clandestina. A tal fine:

l’Algeria, da una parte, e ciascuno Stato membro della Comunità, dall’altra, accettano di riammettere i loro cittadini presenti illegalmente nel territorio dell’altra parte previo espletamento delle necessarie procedure di identificazione;

l’Algeria e gli Stati membri della Comunità forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d’identità.

2.   Per agevolare la circolazione e il soggiorno dei rispettivi cittadini in regola, le parti decidono di negoziare, su richiesta di una di esse, accordi volti a combattere l’immigrazione clandestina e accordi di riammissione. Se una delle parti lo ritiene necessario, tali accordi comprenderanno anche disposizioni per la riammissione di cittadini di altri paesi che provengono direttamente dal territorio di una delle parti. All’occorrenza, le parti definiscono le modalità pratiche di applicazione degli accordi nel loro ambito o mediante protocolli ad hoc.

3.   Il consiglio di associazione esamina le ulteriori iniziative comuni atte a prevenire e a combattere l’immigrazione clandestina, compresa l’individuazione dei documenti falsi.

Articolo 85

Cooperazione giuridica e giudiziaria

1.   Le parti convengono che la cooperazione giuridica e giudiziaria ha un’importanza fondamentale e costituisce il necessario complemento delle altre cooperazioni di cui al presente accordo.

2.   All’occorrenza, nell’ambito di detta cooperazione si potranno negoziare accordi nei settori pertinenti.

3.   La cooperazione giudiziaria civile riguarderà in particolare:

il miglioramento dell’assistenza reciproca per risolvere i contenziosi o le cause di natura civile, commerciale o familiare;

gli scambi di esperienze in materia di gestione e il miglioramento dell’amministrazione della giustizia civile.

4.   La cooperazione giudiziaria penale mirerà a:

rafforzare i dispositivi esistenti in materia di assistenza reciproca o di estradizione;

lo sviluppo degli scambi, specie per quanto riguarda gli aspetti pratici di questa cooperazione, la tutela dei diritti e delle libertà individuali, la lotta contro la criminalità organizzata e il miglioramento dell’efficienza della giustizia penale.

5.   Si organizzeranno in questo ambito cicli di formazione specifici.

Articolo 86

Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata

1.   Le parti decidono di collaborare per prevenire e combattere la criminalità organizzata, in particolare nei seguenti settori: tratta di esseri umani; sfruttamento a scopo sessuale; traffico illecito di prodotti vietati, usurpativi o contraffatti e operazioni illegali riguardanti, in particolare, i rifiuti industriali o i materiali radioattivi; corruzione; traffico di auto rubate; traffico di armi da fuoco e di esplosivi; criminalità informatica; traffico di beni culturali.

Le parti collaboreranno strettamente per creare gli opportuni dispositivi e istituire norme appropriate.

2.   Nell’ambito della cooperazione tecnica e amministrativa nel settore si impartirà la necessaria formazione e si migliorerà l’efficienza delle autorità e delle strutture incaricate di combattere e di prevenire la criminalità, nonché di definire misure di prevenzione.

Articolo 87

Lotta contro il riciclaggio del denaro sporco

1.   Le parti riconoscono la necessità di collaborare con impegno per impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività criminali in generale e del traffico illecito di stupefacenti in particolare.

2.   La cooperazione nel settore comprende in particolare un’assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all’istituzione e all’applicazione di norme appropriate per combattere il riciclaggio del denaro paragonabili a quelle adottate dalla Comunità e dagli organismi internazionali attivi nel settore, in particolare il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

3.   La cooperazione prevede:

a)

la formazione degli agenti dei servizi incaricati della prevenzione, dell’individuazione e della lotta contro il riciclaggio del denaro nonché degli esponenti del settore giudiziario;

b)

un opportuno sostegno per la creazione di istituzioni specializzate in materia e per il potenziamento di quelle già esistenti.

Articolo 88

Lotta contro il razzismo e la xenofobia

Le parti decidono di adottare opportune disposizioni per prevenire e combattere tutte le forme e tutte le manifestazioni di discriminazione basate sulla razza, l’origine etnica e la religione, specie per quanto riguarda l’istruzione, l’occupazione, la formazione e l’alloggio.

Si avvieranno a tal fine azioni di informazione e di sensibilizzazione.

In tale contesto, le parti garantiscono in particolare l’accessibilità delle procedure giudiziarie e/o amministrative per tutti coloro che si considerano lesi dalle discriminazioni suddette.

Le disposizioni del presente articolo non riguardano le differenze di trattamento basate sulla nazionalità.

Articolo 89

Lotta contro la droga e la tossicomania

1.   La cooperazione intende:

a)

rendere più efficaci le politiche e le misure volte a prevenire e a combattere la coltivazione, la produzione, l’offerta, il consumo e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;

b)

eliminare il consumo illecito di questi prodotti.

2.   Le parti definiscono congiuntamente, in conformità delle rispettive legislazioni, strategie e metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, sono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento.

Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private del settore e le organizzazioni internazionali, in collaborazione con il governo dell’Algeria e con gli organi competenti della Comunità e dei suoi Stati membri.

3.   La cooperazione consiste in particolare:

a)

nella creazione o nel potenziamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti;

b)

nell’attuazione di progetti di prevenzione, di informazione, di formazione e di ricerca epidemiologica;

c)

nella definizione di norme relative alla prevenzione dell’utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze essenziali per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e dagli organi internazionali competenti;

d)

nel sostegno alla creazione di servizi specializzati nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti.

4.   Le parti favoriscono la cooperazione regionale e subregionale.

Articolo 90

Lotta contro il terrorismo

Le parti decidono di collaborare, in conformità delle convenzioni internazionali a cui hanno aderito e delle rispettive legislazioni nazionali, per prevenire e reprimere gli atti di terrorismo:

nell’ambito dell’applicazione integrale della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza e delle altre risoluzioni pertinenti;

mediante scambi di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di appoggio conformemente al diritto internazionale e nazionale;

attraverso scambi di esperienze sui metodi e sui mezzi di lotta contro il terrorismo, sulle questioni tecniche e sulla formazione.

Articolo 91

Lotta contro la corruzione

1.   Le parti decidono di collaborare, avvalendosi degli strumenti giuridici internazionali esistenti, per combattere la corruzione nelle operazioni commerciali internazionali:

adottando misure efficaci e concrete contro tutte le forme di corruzione e le pratiche illecite di qualsiasi natura ad opera di privati o di persone giuridiche nelle operazioni commerciali internazionali;

prestandosi reciprocamente assistenza nelle indagini penali relative ad atti di corruzione.

2.   Si fornirà inoltre assistenza tecnica per formare gli agenti e i magistrati incaricati di prevenire e combattere la corruzione, oltre a sostenere le iniziative volte ad organizzare la lotta contro questa forma di criminalità.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 92

È istituito un consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all’anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno.

Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Articolo 93

1.   Il consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del governo algerino, dall’altra.

2.   I membri del consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.

3.   Il consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.

4.   Il consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell’Unione europea e da un membro del governo algerino, secondo le disposizioni stabilite nel suo regolamento interno.

Articolo 94

Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il consiglio di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi ivi specificati.

Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

Le sue decisioni e le sue raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le parti.

Articolo 95

1.   Fatte salve le competenze attribuite al consiglio di associazione, è istituito un comitato di associazione incaricato della gestione del presente accordo.

2.   Il consiglio di associazione può delegare, integralmente o in parte, le proprie competenze al comitato di associazione.

Articolo 96

1.   Il comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, è composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da rappresentanti dell’Algeria, dall’altra.

2.   Il comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.

3.   Il comitato di associazione si riunisce nella Comunità o in Algeria.

Articolo 97

Il comitato di associazione è abilitato a prendere decisioni per la gestione del presente accordo, nonché nei settori per i quali il consiglio di associazione gli ha delegato le proprie competenze.

Le decisioni vengono prese di comune accordo tra le parti e sono vincolanti per queste ultime, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione.

Articolo 98

Il consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l’attuazione del presente accordo.

Articolo 99

Il consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e gli organi parlamentari dell’Algeria, nonché tra il Comitato economico e sociale della Comunità e la controparte algerina.

Articolo 100

1.   Ciascuna delle parti può sottoporre al consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo.

2.   Il consiglio di associazione può risolvere la controversia mediante una decisione.

3.   Ciascuna delle parti è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell’attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

4.   Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all’altra; l’altra parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell’applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti della controversia.

Il consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure richieste per l’applicazione del lodo arbitrale.

Articolo 101

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare qualsiasi misura:

a)

ritenuta necessaria per prevenire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;

b)

inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

c)

ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell’ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra oppure ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 102

Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

il regime applicato dall’Algeria nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società;

il regime applicato dalla Comunità nei confronti dell’Algeria non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società dell’Algeria.

Articolo 103

Nessuna disposizione del presente accordo avrà l’effetto:

di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle parti nell’ambito di qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta parte sia tenuta;

di impedire l’adozione o l’applicazione, ad opera di una delle parti, di qualsiasi misura destinata a evitare la frode o l’evasione fiscale;

di ostacolare il diritto di una parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica, in particolare per quanto riguarda la loro residenza.

Articolo 104

1.   Le parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l’adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente accordo.

2.   Qualora una delle parti ritenga che l’altra parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, può adottare misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Nella scelta delle misure appropriate di cui al paragrafo 2, si privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il funzionamento del presente accordo. Le misure decise vengono comunicate senza indugio al consiglio di associazione e, qualora l’altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in questa sede.

Articolo 105

I protocolli da 1 a 7 e gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 106

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono, da una parte, la Comunità, o gli Stati membri, o la Comunità e gli Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, e l’Algeria, dall’altra.

Articolo 107

L’accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone notifica all’altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

Articolo 108

Il presente accordo si applica al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi indicate, da una parte, e al territorio dell’Algeria, dall’altra.

Articolo 109

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. Esso sarà depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

Articolo 110

1.   Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

2.   A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce l’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica algerina democratica e popolare e l’accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Repubblica algerina democratica e popolare, firmati ad Algeri il 26 aprile 1976.

Hecho en Valencia, el veintidós de abril del dos mil dos.

Udfærdiget i Valencia den toogtyvende april to tusind og to.

Geschehen zu Valencia am zweiundzwanzigsten April zweitausendundzwei.

Έγινε στη Βαλένθια, στις εΐκοσι δύο Απριλΐον δύο χιλιάδες δύο.

Done at Valencia on the twenty-second day of April in the year two thousand and two.

Fait à Valence, le vingt-deux avril deux mille deux.

Fatto a Valenza, addi’ ventidue aprile duemiladue.

Gedaan te Valencia, de tweeëntwintigste april tweeduizendtwee.

Feito em Valência, em vinte e dois de Abril de dois mil e dois.

Tehty Valenciassa kahdentenakymmenentenätoisenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Valencia den tjugoandra april tjugohundratvå.

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Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

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Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Για την Eλληνική Δημoκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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Pela República Portuguesa

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Eυρωπαϊκή Koινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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ALLEGATO 1

Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato, di cui agli articoli 7 e 14

Codice SA

2905 43

(mannitolo)

Codice SA

2905 44

(sorbitolo)

Codice SA

2905 45

(glicerolo)

Voce SA

3301

(oli essenziali)

Codice SA

3302 10

(sostanze odorifere)

Voci SA

da 3501  a 3505

(sostanze albuminoidi, amidi modificati, colle)

Codice SA

3809 10

(agenti d’apprettatura o di finitura)

Voce SA

3823

(alcoli grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali)

Codice SA

3824 60

(sorbitolo, diverso da quello della voce 2905 44 )

Voci SA

da 4101  a 4103

(cuoio e pelli)

Voce SA

4301

(pelli da pellicceria gregge)

Voci SA

da 5001  a 5003

(seta greggia e cascami di seta)

Voci SA

da 5101  a 5103

(lana e peli di animali)

Voci SA

da 5201  a 5203

(cotone greggio, cascami di cotone e cotone cardato o pettinato)

Voce SA

5301

(lino greggio)

Voce SA

5302

(canapa greggia)

ALLEGATO 2

Elenco dei prodotti di cui all’articolo 9, paragrafo 1

Codice SA

2501 00 10

2501 00 90

2502 00 00

2503 00 00

2504 10 00

2504 90 00

2505 10 00

2505 90 00

2506 10 00

2506 21 00

2506 29 00

2507 00 10

2507 00 20

2508 10 00

2508 20 00

2508 30 00

2508 40 10

2508 40 90

2508 50 00

2508 60 00

2508 70 00

2509 00 00

2510 10 00

2510 20 00

2511 10 00

2511 20 00

2512 00 10

2512 00 90

2513 11 00

2513 19 00

2513 20 00

2514 00 00

2515 11 00

2515 12 00

2515 20 10

2515 20 20

2516 11 00

2516 12 00

2516 21 00

2516 22 00

2516 90 00

2517 10 00

2517 20 00

2517 30 00

2517 41 00

2517 49 00

2518 10 00

2518 20 00

2518 30 00

2519 10 00

2519 90 00

2520 10 00

2520 20 00

2521 00 00

2522 10 00

2522 20 00

2522 30 00

2523 10 00

2523 21 00

2523 29 00

2523 30 00

2523 90 00

2524 00 00

2525 10 00

2525 20 00

2525 30 00

2526 10 00

2526 20 00

2528 10 00

2528 90 00

2529 10 00

2529 21 00

2529 22 00

2529 30 00

2530 10 00

2530 20 00

2530 90 00

2601 11 00

2601 12 00

2601 20 00

2602 00 00

2603 00 00

2604 00 00

2605 00 00

2606 00 00

2607 00 00

2608 00 00

2609 00 00

2610 00 00

2611 00 00

2612 10 00

2612 20 00

2613 10 00

2613 90 00

2614 00 00

2615 10 00

2615 90 00

2616 10 00

2616 90 10

2616 90 90

2617 10 00

2617 90 00

2618 00 00

2619 00 00

2620 11 00

2620 19 00

2620 21 00

2620 29 00

2620 30 00

2620 40 00

2620 60 00

2620 91 00

2620 99 00

2621 10 00

2621 90 00

2706 00 00

2707 10 10

2707 10 90

2707 20 10

2707 20 90

2707 30 10

2707 30 90

2707 40 00

2707 50 00

2707 60 00

2707 91 00

2707 99 10

2707 99 20

2707 99 30

2707 99 40

2707 99 90

2708 10 00

2708 20 00

2709 00 10

2710 11 21

2710 11 22

2710 11 23

2710 11 24

2710 11 25

2710 11 29

2710 19 41

2710 19 42

2710 19 43

2710 19 44

2710 19 45

2710 19 46

2710 19 47

2710 19 49

2711 12 20

2711 13 20

2711 14 20

2711 19 20

2711 29 20

2712 10 20

2712 20 20

2712 90 20

2712 90 40

2712 90 90

2713 11 20

2713 12 20

2713 20 20

2713 90 20

2714 10 20

2714 10 40

2714 90 20

2715 00 20

2715 00 40

2715 00 90

2801 10 00

2801 20 00

2801 30 00

2802 00 00

2803 00 00

2804 10 00

2804 21 00

2804 29 00

2804 30 00

2804 40 00

2804 50 00

2804 61 00

2804 69 00

2804 70 00

2804 80 00

2804 90 00

2805 11 00

2805 12 00

2805 19 00

2805 30 00

2805 40 00

2806 10 00

2806 20 00

2807 00 00

2808 00 10

2808 00 20

2809 10 00

2809 20 00

2810 00 00

2811 11 00

2811 19 00

2811 21 00

2811 22 00

2811 23 00

2811 29 00

2812 10 00

2812 90 00

2813 10 00

2813 90 00

2814 10 00

2814 20 00

2815 11 00

2815 12 00

2815 20 10

2815 20 20

2815 30 00

2816 10 00

2816 40 00

2817 00 10

2817 00 20

2818 10 00

2818 20 00

2818 30 00

2819 10 00

2819 90 00

2820 10 00

2820 90 00

2821 10 00

2821 20 00

2822 00 00

2823 00 00

2824 10 00

2824 20 00

2824 90 00

2825 10 00

2825 20 00

2825 30 00

2825 40 00

2825 50 00

2825 60 00

2825 70 00

2825 80 00

2825 90 00

2826 11 00

2826 12 00

2826 19 00

2826 20 00

2826 30 00

2826 90 00

2827 10 00

2827 20 00

2827 31 00

2827 32 00

2827 33 00

2827 34 00

2827 35 00

2827 36 00

2827 39 10

2827 39 90

2827 41 00

2827 49 00

2827 51 00

2827 59 00

2827 60 00

2828 10 00

2828 90 10

2828 90 20

2828 90 90

2829 11 00

2829 19 00

2829 90 10

2829 90 20

2829 90 30

2830 10 00

2830 20 00

2830 30 00

2830 90 10

2830 90 90

2831 10 00

2831 90 00

2832 10 00

2832 20 00

2832 30 00

2833 11 00

2833 19 00

2833 21 00

2833 22 00

2833 23 00

2833 24 00

2833 25 00

2833 26 00

2833 27 00

2833 29 00

2833 30 00

2833 40 00

2834 10 00

2834 21 00

2834 29 10

2834 29 90

2835 10 00

2835 22 00

2835 23 00

2835 24 00

2835 25 00

2835 26 00

2835 29 00

2835 31 00

2835 39 00

2836 10 00

2836 20 00

2836 30 00

2836 40 00

2836 50 00

2836 60 00

2836 70 00

2836 91 00

2836 92 00

2836 99 00

2837 11 00

2837 19 00

2837 20 00

2838 00 00

2839 11 00

2839 19 00

2839 20 00

2839 90 00

2840 11 00

2840 19 00

2840 20 00

2840 30 00

2841 10 00

2841 20 00

2841 30 00

2841 50 00

2841 61 00

2841 69 00

2841 70 00

2841 80 00

2841 90 00

2842 10 00

2842 90 10

2842 90 90

2843 10 00

2843 21 00

2843 29 00

2843 30 00

2843 90 00

2844 10 00

2844 20 00

2844 30 00

2844 40 00

2844 50 00

2845 10 00

2845 90 00

2846 10 00

2846 90 00

2847 00 00

2848 00 00

2849 10 00

2849 20 00

2849 90 00

2850 00 00

2851 00 10

2851 00 90

2901 10 00

2901 21 00

2901 22 00

2901 23 00

2901 24 00

2901 29 00

2902 11 00

2902 19 00

2902 20 00

2902 30 00

2902 41 00

2902 42 00

2902 43 00

2902 44 00

2902 50 00

2902 60 00

2902 70 00

2902 90 00

2903 11 00

2903 12 00

2903 13 00

2903 14 00

2903 15 00

2903 19 00

2903 21 00

2903 22 00

2903 23 00

2903 29 00

2903 30 00

2903 41 00

2903 42 00

2903 43 00

2903 44 00

2903 45 00

2903 46 00

2903 47 00

2903 49 00

2903 51 00

2903 59 00

2903 61 00

2903 62 10

2903 62 20

2903 69 00

2904 10 00

2904 20 10

2908 90 90

2909 11 00

2909 19 00

2909 20 00

2909 30 00

2909 41 00

2909 42 00

2909 43 00

2909 44 00

2909 49 00

2909 50 00

2909 60 00

2910 10 00

2910 20 00

2910 30 00

2915 34 00

2915 35 00

2915 39 00

2915 40 00

2915 50 00

2915 60 00

2915 70 00

2915 90 00

2916 11 00

2916 12 00

2916 13 00

2916 14 00

2916 15 00

2916 19 00

2916 20 00

2921 21 00

2921 22 00

2921 29 00

2921 30 00

2921 41 00

2921 42 00

2921 43 00

2921 44 00

2921 45 00

2921 46 00

2921 49 00

2921 51 00

2921 59 00

2922 11 00

2922 12 00

2931 00 10

2931 00 20

2931 00 90

2932 11 00

2932 12 00

2932 13 00

2932 19 00

2932 21 00

2932 29 00

2932 91 00

2932 92 00

2932 93 00

2932 94 00

2932 95 00

2932 99 00

2937 22 00

2937 23 00

2937 29 00

2937 31 00

2937 39 00

2937 40 00

2937 50 00

2937 90 00

2938 10 00

2938 90 00

2939 11 00

2939 19 00

2939 21 00

2939 29 00

2939 30 00

3105 51 00

3105 59 00

3105 60 00

3105 90 10

3105 90 90

3201 10 00

3201 20 00

3201 90 00

3202 10 00

3202 90 00

3203 00 00

3204 11 00

3204 12 00

3204 13 00

3204 14 00

2904 20 20

2904 20 90

2904 90 00

2905 11 00

2905 12 00

2905 13 00

2905 14 00

2905 15 00

2905 16 00

2905 17 00

2905 19 00

2905 22 00

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ALLEGATO 3

Elenco dei prodotti di cui all’articolo 9, paragrafo 2

Codice SA

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9010 60 00

9010 90 00

9011 10 00

9011 20 00

9011 80 00

9011 90 00

9012 10 00

9012 90 00

9013 10 00

9013 20 00

9013 80 10

9014 10 00

9014 20 00

9014 80 00

9014 90 00

9015 10 00

9015 20 00

9015 30 00

9015 40 00

9015 80 00

9015 90 00

9017 10 00

9017 20 00

9017 30 00

9017 80 00

9017 90 00

9018 11 00

9018 12 00

9018 13 00

9018 14 00

9018 19 00

9018 20 00

9018 32 00

9018 39 90

9018 41 00

9018 49 10

9018 49 90

9018 50 00

9018 90 20

9018 90 40

9018 90 90

9019 10 00

9019 20 00

9020 00 00

9021 21 90

9022 12 00

9022 13 00

9022 14 00

9022 19 00

9022 21 00

9022 29 00

9022 30 00

9022 90 00

9023 00 00

9024 10 00

9024 80 00

9024 90 00

9025 11 00

9025 19 00

9025 80 00

9025 90 00

9026 10 00

9026 20 00

9026 80 00

9026 90 00

9027 10 00

9027 20 00

9027 30 00

9027 40 00

9027 50 00

9027 80 00

9027 90 00

9028 10 00

9028 20 10

9028 20 20

9028 30 00

9028 90 00

9029 10 00

9029 20 00

9029 90 00

9030 10 00

9030 20 00

9030 31 00

9030 39 00

9030 40 00

9030 82 00

9030 83 00

9030 89 00

9030 90 00

9031 10 00

9031 20 00

9031 30 00

9031 41 00

9031 49 00

9031 80 00

9031 90 00

9032 10 00

9032 20 00

9032 81 00

9032 89 00

9032 90 00

9033 00 00

9101 11 00

9109 11 00

9112 20 90

9112 90 10

9306 10 00

9504 40 00

9508 90 00

9542 29 00

9613 90 00

ALLEGATO 4

Elenco dei prodotti di cui all’articolo 17, paragrafo 4

Voce tariffaria

(Tariffa doganale algerina)

0401.1000

0401.2010

0401.2020

0401.3010

0401.3020

0403.1000

0405.1000

0406.2000

0406.3000

0406.4000

0406.9090

0407.0020

0409.0000

0701.9000

0703.2000

0710.1000

0710.2100

0710.2200

0710.2900

0710.3000

0710.4000

0710.8000

0710.9000

0711.2000

0711.3000

0711.4000

0712.9010

0712.9090

0801.1100

0801.1900

0801.2100

0801.2200

0802.1200

0802.3100

0802.3200

0806.1000

0806.2000

0808.1000

0808.2000

0812.9000

0813.1000

0813.2000

1101.0000

1103.1120

1105.1000

1105.2000

1512.1900

1517.1000

1604.1300

1604.1400

1604.1600

1704.1000

1806.3100

1806.3200

1806.9000

1901.2000

1902.1900

1902.2000

1902.3000

1902.4000

1905.3100

1905.3900

1905.4010

1905.4090

1905.9090

2001.1000

2001.9010

2001.9020

2001.9090

2002.9010

2002.9020

2005.2000

2005.4000

2005.5100

2005.5900

2005.9000

2006.0000

2007.1000

2007.9100

2007.9900

2009.1900

2009.2000

2009.3000

2009.4000

2009.5000

2009.6000

2009.7000

2009.8090

2009.9000

2102.1000

2102.2000

2102.3000

2103.3090

2103.9010

2103.9090

2104.1000

2104.2000

2106.9090

2201.1000

2201.9000

2202.1000

2202.9000

2203.0000

2204.1000

2204.2100

2204.2900

2204.3000

2209.0000

2828.9030

3303.0010

3303.0020

3303.0030

3303.0040

3304.1000

3305.9000

3307.1000

3307.2000

3307.3000

3307.9000

3401.1100

3401.1990

3402.2000

3605.0000

3923.2100

3923.2900

3925.9000

3926.1000

4802.5600

4802.6200

4814.2000

4817.1000

4818.1000

4818.3000

4818.4020

4820.2000

5407.1000

5702.9200

5703.1000

5703.2000

5805.0000

6101.1000

6101.2000

6101.3000

6101.9000

6102.1000

6102.2000

6102.3000

6102.9010

6102.9090

6103.1100

6103.1200

6103.1900

6103.2100

6103.2200

6103.2300

6103.2900

6103.3100

6103.3200

6103.3300

6103.3900

6103.4100

6103.4200

6103.4300

6103.4900

6104.1100

6104.1200

6104.1300

6104.1900

6104.2100

6104.2200

6104.2300

6104.2900

6104.3100

6104.3200

6104.3300

6104.3900

6104.4100

6104.4200

6104.4300

6104.4400

6104.4900

6104.5100

6104.5200

6104.5300

6104.5900

6104.6100

6104.6200

6104.6300

6104.6900

6105.1000

6105.2000

6105.9000

6106.1000

6106.2000

6106.9000

6107.1100

6107.1200

6107.1900

6107.2100

6107.2200

6107.2900

6108.1100

6108.1900

6108.2100

6108.2200

6108.2900

6108.3100

6108.3200

6108.3910

6108.3990

6109.1000

6109.9000

6110.1100

6110.1200

6110.1900

6110.2000

6110.3000

6110.9000

6111.1000

6111.2000

6111.3000

6111.9000

6112.1100

6112.1200

6112.1900

6112.3100

6112.3900

6112.4100

6112.4900

6115.1100

6115.1200

6115.1900

6115.2000

6115.9100

6115.9200

6115.9300

6115.9900

6201.1100

6201.1200

6201.1300

6201.1900

6202.1100

6202.1200

6202.1300

6202.1900

6203.1100

6203.1200

6203.1900

6203.2100

6203.2200

6203.2300

6203.2900

6203.3100

6203.3200

6203.3300

6203.3900

6203.4100

6203.4200

6203.4300

6203.4900

6204.1100

6204.1200

6204.1300

6204.1900

6204.2100

6204.2200

6204.2300

6204.2900

6204.3100

6204.3200

6204.3300

6204.3900

6204.4100

6204.4200

6204.4300

6204.4400

6204.5100

6204.5200

6204.5300

6204.5900

6204.6100

6204.6200

6204.6300

6204.6900

6205.1000

6205.2000

6205.3000

6205.9000

6206.1000

6206.2000

6206.3000

6206.4000

6206.9000

6207.1100

6207.1900

6207.2100

6207.2200

6207.2900

6207.9100

6208.1100

6208.1900

6208.2100

6208.2200

6208.2900

6211.1100

6211.1200

6211.3210

6211.3900

6212.1000

6212.2000

6213.9000

6214.1000

6214.9000

6215.9000

6301.2000

6301.3000

6301.4000

6301.9000

6302.2100

6302.2200

6302.2900

6304.1900

6304.9900

6309.0000

6401.1000

6401.9900

6402.1900

6402.2000

6402.3000

6402.9900

6403.1900

6403.2000

6403.4000

6403.5100

6403.5900

6403.9100

6403.9900

6404.1100

6404.1900

6404.2000

6405.1000

6405.2000

6405.9000

6908.1000

6908.9000

6911.1000

6911.9000

7003.1200

7007.1110

7007.2110

7013.1000

7013.2900

7013.3200

7013.3900

7020.0010

7318.1100

7318.1200

7318.1500

7318.1600

7318.1900

7318.2100

7318.2200

7318.2300

7318.2900

7321.1119

7322.1100

7322.1900

7323.9100

7323.9200

7323.9300

7323.9400

7323.9900

7324.1000

7615.1900

8414.5110

8415.1090

8415.8190

8418.1019

8418.2119

8418.2219

8418.2919

8418.3000

8419.1190

8419.8119

8422.1190

8405.1190

8450.1290

8450.1919

8450.1999

8452.1090

8481.8010

8481.9000

8501.4000

8501.5100

8504.1010

8506.1000

8507.1000

8509.4000

8516.1000

8516.3100

8516.4000

8516.7100

8517.1100

8517.1990

8527.1300

8527.2100

8527.3130

8528.1290

8528.1390

8528.2190

8529.1060

8529.1070

8533.1000

8536.5010

8536.5090

8536.6190

8536.6910

8536.6990

8536.9020

8539.2200

8543.8900

8711.1090

9001.4000

9006.5200

9006.5300

9028.2010

9401.6100

9401.6900

9401.7100

9401.7900

9403.5000

9403.6000

9403.8000

9404.1000

9404.2900

9405.1000

9405.4000

9405.9100

9405.9900

9606.2100

9606.2200

9606.2900

9607.1100

9607.1900

9608.1000

9608.9900

9609.1000

9617.0000

ALLEGATO 5

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.   Obiettivi

Alle pratiche incompatibili con l’articolo 41, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente accordo si applica la legislazione pertinente, onde evitare ripercussioni negative sul commercio, sullo sviluppo economico e sugli interessi rilevanti dell’altra parte.

Le competenze delle autorità di concorrenza delle parti per risolvere questi casi derivano dalle norme in vigore delle rispettive legislazioni, anche nei casi in cui tali norme sono applicate a imprese situate al di fuori dei rispettivi territori le cui attività hanno un effetto su tali territori.

Le disposizioni del presente allegato intendono promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le parti nell’applicazione delle rispettive norme di concorrenza onde evitare che eventuali restrizioni di concorrenza compromettano o annullino i vantaggi che dovrebbe comportare la liberalizzazione graduale degli scambi tra le Comunità europee e l’Algeria.

2.   Definizioni

In tale contesto, valgono le seguenti definizioni:

a)

«norme di concorrenza»:

i)

per la Comunità europea («la Comunità»), gli articoli 81 e 82 del trattato CE, il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e il diritto derivato pertinente adottato dalla Comunità;

ii)

per l’Algeria: l’ordinanza n. 95-06 del 23 Chaâbane 1415 del 25 gennaio 1995 sulla concorrenza e le relative disposizioni di applicazione;

iii)

qualsiasi eventuale modifica o abrogazione delle disposizioni suddette;

b)

«autorità di concorrenza»:

i)

per la Comunità: la Commissione delle Comunità europee nell’esercizio delle competenze che le conferiscono le norme di concorrenza della Comunità; e

ii)

per l’Algeria: il Consiglio della Concorrenza.

c)

«misure di applicazione»: qualsiasi atto di esecuzione delle norme di concorrenza svolto mediante indagini o procedimenti dall’autorità di concorrenza di una parte, dal quale possano risultare sanzioni o misure correttive;

d)

«atti anticoncorrenziali» e «comportamenti e pratiche restrittivi della concorrenza»: comportamenti e operazioni non autorizzati dalle norme di concorrenza di una parte, passibili di sanzioni o di misure correttive.

CAPITOLO II

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

3.   Notifica

3.1   L’autorità di concorrenza di una parte notifica all’autorità di concorrenza dell’altra parte le misure di applicazione adottate qualora:

a)

la parte all’origine della notifica ritenga che tali misure presentino un interesse per le misure di applicazione dell’altra parte;

b)

tali misure possano avere un’incidenza considerevole su interessi rilevanti dell’altra parte;

c)

tali misure riguardino restrizioni della concorrenza che potrebbero avere effetti diretti e rilevanti sul territorio dell’altra parte;

d)

tali misure riguardino atti anticoncorrenziali compiuti prevalentemente nel territorio dell’altra parte;

e

e)

tali misure vietino un’azione o la subordinino a determinate condizioni nel territorio dell’altra parte.

3.2   Per quanto possibile, e a condizione che questa disposizione non sia contraria alle norme di concorrenza delle parti e non pregiudichi lo svolgimento di eventuali indagini in corso, la notifica si effettua nella fase iniziale della procedura, in modo da consentire all’autorità di concorrenza destinataria di esprimere il suo parere. I pareri ricevuti possono essere presi in considerazione dall’altra autorità di concorrenza al momento di adottare le decisioni.

3.3   Le notifiche di cui al paragrafo 3.1 del presente capitolo devono essere sufficientemente dettagliate per consentire una valutazione in funzione degli interessi dell’altra parte.

3.4   Le parti si impegnano a procedere prima possibile alle notifiche suddette, compatibilmente con le risorse amministrative di cui dispongono.

4.   Scambi di informazioni e riservatezza

4.1   Le parti si scambiano informazioni atte a facilitare l’efficace applicazione delle rispettive norme di concorrenza e a promuovere una migliore comprensione dei rispettivi quadri giuridici.

4.2   Lo scambio di informazioni è soggetto alle norme di riservatezza vigenti ai sensi delle rispettive legislazioni delle parti. Le informazioni riservate la cui divulgazione sia esplicitamente vietata o che, se divulgate, potrebbero danneggiare le parti, non possono essere fornite senza l’esplicito consenso della relativa fonte. Ciascuna autorità di concorrenza rispetta, nella misura del possibile, la riservatezza delle informazioni fornitele a titolo riservato dall’altra autorità ai sensi delle presenti norme e respinge, per quanto possibile, ogni richiesta di comunicazione di tali informazioni presentata da un terzo senza l’autorizzazione dell’autorità di concorrenza che le ha fornite.

5.   Coordinamento delle misure di applicazione

5.1   Ciascuna autorità di concorrenza può notificare la propria disponibilità a coordinare le misure di applicazione in rapporto ad un caso specifico. Tale coordinamento non impedisce alle autorità di concorrenza di prendere decisioni autonome.

5.2   Nel determinare il grado di coordinamento, le autorità di concorrenza tengono conto:

a)

dei risultati che il coordinamento potrebbe dare;

b)

delle informazioni supplementari necessarie;

c)

della riduzione dei costi per le autorità di concorrenza e per gli operatori economici coinvolti;

d)

dei termini applicabili nell’ambito delle rispettive legislazioni.

6.   Consultazioni in caso di pregiudizio a interessi rilevanti di una parte nel territorio dell’altra parte

6.1   Qualora un’autorità di concorrenza ritenga che una o più imprese situate sul territorio di una delle parti compia(no) o abbia(no) compiuto atti anticoncorrenziali, a prescindere dall’origine, che ledono considerevolmente interessi rilevanti della parte che rappresenta, può chiedere l’avvio di consultazioni all’autorità di concorrenza dell’altra parte, senza che ciò pregiudichi un’eventuale azione svolta nell’ambito delle sue norme di concorrenza e la sua piena libertà quanto alla decisione finale. L’autorità di concorrenza interpellata può adottare le misure correttive del caso a norma della legislazione in vigore.

6.2   Nell’attuare misure di applicazione, ciascuna parte prende in considerazione, nei limiti del possibile e in conformità della sua legislazione, gli interessi rilevanti dell’altra parte. Qualora un’autorità di concorrenza ritenga che una misura di applicazione adottata dall’autorità di concorrenza dell’altra parte ai sensi delle sue norme di concorrenza leda interessi rilevanti della parte che rappresenta, comunica il suo punto di vista sulla questione, o chiede consultazioni, all’altra autorità di concorrenza. Quest’ultima, fatte salve la continuazione di ogni azione svolta nel quadro delle sue norme di concorrenza e la sua piena libertà quanto alla decisione finale, esamina con la dovuta attenzione le osservazioni dell’autorità di concorrenza richiedente, in particolare gli eventuali suggerimenti riguardo a modi alternativi di soddisfare le esigenze e di conseguire gli obiettivi della misura di applicazione

7.   Cooperazione tecnica

7.1   Compatibilmente con le risorse di cui dispongono, le parti si prestano reciproca assistenza tecnica per avvalersi delle rispettive esperienze e per rafforzare l’attuazione delle loro norme e politiche di concorrenza.

7.2   La cooperazione comprende le seguenti attività:

a)

formazione dei funzionari per consentire loro di acquisire un’esperienza pratica;

b)

seminari, destinati prevalentemente ai funzionari;

c)

studi sulle norme e sulle politiche di concorrenza al fine di favorirne lo sviluppo.

8.   Modifica e aggiornamento delle norme

Il comitato di associazione può modificare le presenti modalità di applicazione.

ALLEGATO 6

PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

1.   Entro la fine del quarto anno dall’entrata in vigore del presente accordo, l’Algeria e le Comunità europee e/o i loro Stati membri aderiscono, se non l’hanno già fatto, alle seguenti convenzioni multilaterali e garantiscono l’applicazione adeguata ed efficace degli obblighi che ne derivano:

convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961), denominata «convenzione di Roma»;

trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980), denominato «trattato di Budapest»;

accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Marrakech, 15 aprile 1994), tenendo conto del periodo transitorio per i paesi in via di sviluppo di cui all’articolo 65 dell’accordo;

protocollo all’accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 1989), denominato «protocollo all’accordo di Madrid»;

trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994);

trattato OMPI sui diritti d’autore (Ginevra, 1996);

trattato OMPI sugli artisti interpreti o esecutori e i produttori di registrazioni sonore (Ginevra, 1996).

2.   Le parti continuano a garantire l’applicazione adeguata ed efficace degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977), in appresso denominato «accordo di Nizza»;

trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);

convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967 — Unione di Parigi), denominata «convenzione di Parigi»;

convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi del 24 luglio 1971), denominata «convenzione di Berna»;

accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1969 — Unione di Madrid), denominato «accordo di Madrid».

Nel frattempo, le parti contraenti ribadiscono l’impegno di rispettare gli obblighi derivanti dalle convenzioni multilaterali suddette. Il comitato di associazione può decidere di estendere l’applicazione del presente punto ad altre convenzioni multilaterali in questo campo.

3.   Entro la fine del quinto anno dall’entrata in vigore del presente accordo, l’Algeria e la Comunità europea e/o i suoi Stati membri aderiscono, se non l’hanno già fatto, alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (atto di Ginevra 1991), denominata «UPOV», e garantiscono l’applicazione adeguata ed efficace degli obblighi che ne derivano.

L’adesione a questa convenzione può essere sostituita, con l’accordo di entrambe le parti, dall’applicazione di un sistema sui generis, adeguato ed efficace, di protezione dei ritrovati vegetali.

PROTOCOLLO N. 1

relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari dell’Algeria

Articolo 1

1.   I prodotti elencati nell’allegato 1 del presente protocollo, originari dell’Algeria, sono ammessi all’importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e nel suddetto allegato.

2.   I dazi doganali all’importazione sono eliminati o ridotti, a seconda dei prodotti, nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi nella colonna a).

Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l’applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna a) si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem.

3.   Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati per ciascuno di essi nella colonna b).

Per i quantitativi importati oltre i contingenti, si applicano integralmente i dazi della tariffa doganale comune.

4.   Per altri prodotti esentati dai dazi doganali vengono stabiliti quantitativi di riferimento indicati nella colonna c).

Qualora in un dato anno di riferimento le importazioni di un prodotto superino il quantitativo di riferimento fissato, la Comunità può assoggettare il prodotto per l’anno di riferimento successivo, basandosi sul suo bilancio annuale degli scambi, a un contingente tariffario comunitario equivalente al quantitativo di riferimento. In tal caso, il dazio della tariffa doganale comune viene applicato integralmente ai quantitativi importati al di là del contingente.

Articolo 2

Nel primo anno di applicazione i volumi dei contingenti tariffari vengono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto del periodo trascorso prima dell’entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 3

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale vengono arrotondate al primo decimale.

2.   Le aliquote preferenziali sono assimilate ad un’esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione, a norma del paragrafo 1, è:

a)

pari o inferiore all’1 % nel caso dei dazi ad valorem;

o

b)

pari o inferiore a 1 EUR per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici.

Articolo 4

1.   I vini di uve fresche originari dell’Algeria che recano la menzione di vini a denominazione di origine controllata devono essere corredati di un certificato indicante l’origine, conformemente al modello dell’allegato 2 del presente protocollo, o del documento V I 1 o V I 2 compilato a norma dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1).

2.   Conformemente alla legislazione algerina, i vini di cui al paragrafo 1 recano le seguenti denominazioni: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen.

PROTOCOLLO N. 1 ALLEGATO 1

Codice NC

Designazione delle merci (1)

Riduzione dazio (%)

Quantitativi (2)

Quant. rif. (t)

Disposizioni specifiche

 

 

(a)

(b)

(c)

 

0101 90 19

Cavalli, non di razza pura, esclusi quelli destinati alla macellazione

100

 

 

 

0104 10 30

0104 10 80

Animali vivi della specie ovina, esclusi i riproduttori di razza pura

100

 

 

 

0104 20 90

Animali vivi della specie caprina, esclusi i riproduttori di razza pura

100

 

 

 

ex 0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate, escluse le carni della specie ovina domestica

100

 

 

 (8)

0205 00

Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

100

 

 

 

0208

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate

100

 

 

 

0409 00 00

Miele naturale

100

100

 

 (3)

0603

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

100

100

 

 

0604

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

100

100

 

 

0701 90 50

Patate di primizia, dal 1° gennaio al 31 marzo

100

5 000

 

 (4)

0702 00 00

Pomodori, dal 15 ottobre al 30 aprile

100

 

 

 (5)

0703 10 19

Cipolle, fresche o refrigerate

100

 

 

 

0703 10 90

Scalogni, freschi o refrigerati

100

 

 

 

0703 90 00

Porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

100

 

 

 

0704 10 00

Cavolfiori e cavoli broccoli, dal 1° gennaio al 14 aprile

100

 

1 000

art. 1 § 4

0704 10 00

Cavolfiori e cavolfiori broccoli, dal 1° al 31 dicembre

0704 20 00

Cavoletti di Bruxelles

0704 90

Altri cavoli, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti simili del genere Brassica

0706 10 00

Carote e navoni, dal 1° gennaio al 31 marzo

100

 

 

 

0707 00

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati, dal 1° novembre al 31 maggio

100

 

 

 (5)

0708 10 00

Piselli (Pisum sativum), dal 1° settembre al 30 aprile

100

 

 

 

0708 20 00

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.), freschi o refrigerati, dal 1° novembre al 30 aprile

100

 

 

 

ex 0708 90 00

Fave

100

 

 

 

0709 10 00

Carciofi, freschi o refrigerati, dal 1° ottobre al 31 marzo

100

 

 

 (5)

0709 20 00

Asparagi, freschi o refrigerati

100

 

 

 

0709 30 00

Melanzane, fresche o refrigerate, dal 1° dicembre al 30 gennaio

100

 

 

 

0709 52 00

Tartufi, freschi o refrigerati

100

 

100

art. 1 § 4

0709 60 10

Peperoni, dal 1° novembre al 31 maggio

100

 

 

 

0709 60 99

Atri pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, freschi o refrigerati

100

 

 

 

0709 90 70

Zucchine, fresche o refrigerate, dal 1° dicembre al 31 marzo

100

 

 

 (5)

ex 0709 90 90

Cipolle selvatiche della specie Muscari comosum, dal 15 febbraio al 15 maggio

100

 

 

 

0710 80 59

Altri pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, non cotti in acqua o al vapore, congelati

100

 

 

 

0711 20 10

Olive destinate ad usi diversi dalla produzione di olio

100

 

 

 (6)

0711 30 00

Capperi

100

 

 

 

0711 90 10

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni, temporaneamente conservati

100

 

 

 

0713 10 10

Piselli (Pisum sativum), destinati alla semina

100

 

 

 

ex 0713

Legumi da granella secchi, esclusi quelli destinati alla semina

100

 

 

 

ex 0804 10 00

Datteri, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 35 kg

100

 

 

 

0804 20 10

Fichi freschi

100

 

 

 

0804 20 90

Fichi secchi

100

 

 

 

0804 40

Avocadi, freschi o secchi

100

 

 

 

ex 0805 10

Arance, fresche

100

 

 

 (5)

ex 0805 20

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma) freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi

100

 

 

 (5)

ex 0805 50 10

Limoni, freschi

100

 

 

 (5)

0805 40 00

Pompelmi e pomeli

100

 

 

 

ex 0806 10 10

Uve fresche da tavola, dal 15 novembre al 15 luglio, escluse quelle della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.)

100

 

 

 (5)

0807 11 00

Cocomeri, dal 1° aprile al 15 gennaio

100

 

 

 

0807 19 00

Meloni, dal 1° novembre al 31 maggio

100

 

 

 

0809 10 00

Albicocche

100

1 000

 

 (5)

0809 40 05

Prugne, dal 1° novembre al 15 gennaio

100

 

 

 (5)

0810 10 00

Fragole, dal 1° novembre al 31 marzo

100

500

 

 

0810 20 10

Lamponi, dal 15 maggio al 15 gennaio

100

 

 

 

ex 0810 90 95

Nespole e fichi d’India

100

 

 

 

ex 0812 90 20

Arance finemente tritate, conservate temporaneamente ma non atte per l’alimentazione

100

 

 

 

ex 0812 90 99

Agrumi, escluse le arance, finemente tritati, conservati temporaneamente ma non atti per l’alimentazione

100

 

 

 

0813 30 00

Mele secche

100

 

 

 

0904 20 30

Pimenti non tritati né polverizzati

100

 

 

 

0904 20 90

Pimenti tritati o polverizzati

100

 

 

 

1209 99 99

Altri semi, frutta e spore da sementa

100

 

 

 (7)

1212 10

Carrube, compresi i semi di carrube

100

 

 

 

ex 1302 20

Sostanze pectiche e pectinati

100

 

 

 

1509

Olio d’oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non chimicamente modificati:

100

1 000

 

 

1509 10 10

vergine lampante

1509 10 90

altri vergini

1509 90 00

altri non vergini

1510

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 :

100

1 000

 

 

1510 00 10

oli greggi

1510 00 90

altri

1512 19 91

Olio di girasole raffinato

100

25 000

 

 

ex 2001 10 00

Cetrioli, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico, senza aggiunta di zuccheri

100

 

 

 

2001 90 20

Frutta del genere Capsicum, esclusi i peperoni preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico

100

 

 

 

ex 2001 90 50

Funghi, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico, senza aggiunta di zuccheri

100

 

 

 

ex 2001 90 65

Olive, preparate o conservate nell’aceto o nell’acido acetico, senza aggiunta di zuccheri

100

 

 

 

ex 2001 90 70

Peperoni, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico, senza aggiunta di zuccheri

100

 

 

 

ex 2001 90 75

Barbabietole rosse da insalata, preparate o conservate nell’aceto o nell’acido acetico, senza aggiunta di zuccheri

100

 

 

 

ex 2001 90 85

Cavoli rossi, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico, senza aggiunta di zuccheri

100

 

 

 

ex 2001 90 91

Frutta tropicali e noci tropicali, preparate o conservate nell’aceto o nell’acido acetico, senza aggiunta di zuccheri

100

 

 

 

ex 2001 90 93

Cipolle, preparate o conservate nell’aceto o nell’acido acetico, senza aggiunta di zuccheri

100

 

 

 

ex 2001 90 96

Altri ortaggi o legumi, frutta o parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico, senza aggiunta di zuccheri

100

 

 

 

2002 10 10

Pomodori pelati, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico

100

300

 

 

2002 90 31

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi, aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 %

100

300

 

 

2003 10 20

2003 10 30

Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico

100

 

 

 (5)

2003 90 00

Altri funghi preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico

100

 

 

 

2003 20 00

Tartufi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico

100

 

 

 

2004 10 99

Altre patate, preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelate

100

 

 

 

ex 2004 90 30

Capperi e olive, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati

100

 

 

 

2004 90 50

Piselli (Pisum sativum) e fagiolini preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati

100

 

 

 

2004 90 98

altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati:

 

 

 

 

carciofi, asparagi, carote e miscugli

100

 

 

 

altri

50

 

 

 

2005 10 00

Ortaggi e legumi omogeneizzati, preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati:

 

 

 

 

asparagi, carote e miscugli

100

 

200

art. 1 § 4

altri

100

 

200

art. 1 § 4

2005 20 20

Patate a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate

100

 

 

 

2005 20 80

Altre patate, preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelate

100

 

 

 

2005 40 00

Piselli (Pisum sativum), preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati

100

 

 

 

2005 51 00

Fagioli in grani, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati

100

 

200

art. 1 § 4

2005 59 00

Altri fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.), preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati

100

 

 

 

2005 60 00

Asparagi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati

100

 

200

art. 1 § 4

2005 70

Olive, preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelate

100

 

 

 

2005 90 10

Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni, preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelate

100

 

 

 

2005 90 30

Capperi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati

100

 

 

 

2005 90 50

Carciofi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati

100

 

200

art. 1 § 4

2005 90 60

Carote, preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelate

100

 

200

art. 1 § 4

2005 90 70

Miscugli di ortaggi o legumi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati

100

 

200

art. 1 § 4

2005 90 80

Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati

100

 

200

art. 1 § 4

2007 10 91

Preparazioni omogeneizzate di frutta tropicali

100

 

 

 

2007 10 99

Altre preparazioni omogeneizzate

100

 

 

 

2007 91 90

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura d’agrumi, aventi tenore, in zuccheri, inferiore o uguale a 13 % in peso, escluse le preparazioni omogeneizzate

100

 

200

art. 1 § 4

2007 99 91

Puree e composte di mele, aventi tenore, in zuccheri, inferiore o uguale a 13 % in peso

100

 

200

art. 1 § 4

2007 99 93

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura di frutta tropicali e di noci tropicali, aventi tenore, in peso, di zuccheri, inferiore o uguale a 13 %, escluse le preparazioni omogeneizzate

100

 

 

 

2007 99 98

Altre confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura di frutta tropicali e di noci tropicali, aventi tenore, in peso, di zuccheri, inferiore o uguale a 13 %, escluse le preparazioni omogeneizzate

100

 

200

art. 1 § 4

2008 30 51

2008 30 71

ex 2008 30 90

Segmenti di pompelmi e di pomeli, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di alcole

100

 

 

 

ex 2008 30 55

ex 2008 30 75

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), altrimenti preparati o conservati, finemente tritati; clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi, altrimenti preparati o conservati, finemente tritati

100

 

 

 

ex 2008 30 59

Arance e limoni, altrimenti preparati o conservati, finemente tritati

100

 

 

 

ex 2008 30 79

Arance e limoni, altrimenti preparati o conservati, finemente tritati

100

 

 

 

ex 2008 30 90

Agrumi finemente tritati, senza aggiunta di alcole e senza aggiunta di zuccheri

100

 

 

 

ex 2008 30 90

Polpa di agrumi, senza aggiunta di alcole e senza aggiunta di zuccheri

40

 

 

 

2008 50 61

2008 50 69

Albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri

100

 

 

 

ex 2008 50 92

ex 2008 50 94

Metà di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg

50

 

 

 

ex 2008 50 99

Metà di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 4,5 kg

100

 

 

 

ex 2008 70 92

ex 2008 70 94

Metà di pesche (comprese le pesche noci), altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg

50

 

 

 

ex 2008 70 99

Metà di pesche (comprese le pesche noci), altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 4,5 kg

100

 

 

 

2008 92 51

2008 92 59

2008 92 72

2008 92 74

2008 92 76

2008 92 78

Miscugli di frutta, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di alcole e con aggiunta di zuccheri

55

 

 

 

2009 11

2009 12 00

2009 19

Succhi di arancia

100

 

 

 (5)

2009 21 00

2009 29

Succhi di pompelmo o di pomelo

100

 

 

 (5)

ex 2009 31 11

ex 2009 31 19

ex 2009 39 31

ex 2009 39 39

Succhi di tutti gli altri agrumi, esclusi i limoni, aventi valore Brix uguale o inferiore a 67, di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto

100

 

 

 

2009 50

Succhi di pomodoro

100

200

 

 

ex 2009 80 35

ex 2009 80 38

ex 2009 80 79

ex 2009 80 86

ex 2009 80 89

ex 2009 80 99

Succhi di albicocche

100

200

 

 (5)

ex 2204

Vini di uve fresche

100

224 000  hl

 

 

ex 2204 21

Vini a denominazione di origine chiamati: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

100

224 000  hl

 

art. 4§1

2301

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana; ciccioli

100

 

 

 

2302 30 10

2302 30 90

2302 40 10

2302 40 90

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, esclusi il granturco e il riso

100

 

 

 

ex 2309 90 97

Complessi di minerali e di vitamine per l’alimentazione degli animali

100

 

 

 


(1)  Fatte salve le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata puramente indicativa in quanto, nel presente allegato, l’applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla portata dei codici NC. Qualora siano menzionati codici ex NC, l’applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.

(2)  I dazi della tariffa doganale comune applicati ai quantitativi importati al di là dei contingenti tariffari sono i dazi NPF.

(3)  Decisione 94/278/CE della Commissione (GU L 120 dell’11.5.1994, pag. 44).

(4)  A decorrere dall’entrata in vigore di una normativa comunitaria relativa alle patate, questo periodo viene prorogato al 15 aprile e la riduzione del dazio doganale applicabile al di là del contingente tariffario passa al 50 %.

(5)  Il tasso di riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio doganale.

(6)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 71) e dalle successive modifiche].

(7)  Questa concessione è limitata alle sementi conformi alle direttive sulla commercializzazione delle sementi e delle piante.

(8)  Il tasso di riduzione si applica sia alla parte ad valorem del dazio doganale che al dazio doganale specifico.

PROTOCOLLO N. 1 ALLEGATO 2

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PROTOCOLLO N. 2

relativo al regime applicabile all’importazione in Algeria di prodotti agricoli originari della Comunità

Articolo unico

Per i prodotti originari della Comunità elencati in prosieguo, i dazi doganali all’importazione in Algeria non superano quelli indicati nella colonna a), ridotti secondo le proporzioni indicate nella colonna b) e nei limiti dei contingenti tariffari indicati nella colonna c).

NC

Designazione delle merci

Dazi doganali applicati

(%)

Riduzione dei dazi doganali

(%)

Contingenti tariffari preferenziali

(t)

 

 

a)

b)

c)

0102 10 00

Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura

5

100

50

0102 90

Animali vivi della specie bovina, esclusi i riproduttori di razza pura

5

100

5 000

0105 11

Galli e galline (pulcini di un giorno)

5

100

20

0105 12

Tacchine e tacchini (pulcini di un giorno)

5

100

100

0202 20 00

Carni di animali della specie bovina, congelate, in pezzi non disossati

30

20

200

0202 30 00

Carni di animali della specie bovina, congelate, disossate

30

20

11 000

0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

30

100

200

0207 11 00 0207 12 00

Carni di galli e di galline, non tagliate in pezzi, fresche, refrigerate o congelate

30

50

2 500

0402 10

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in polveri, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %

5

100

30 000

0402 21

Latte e crema di latte, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in polveri, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso di materie grasse superiore a 1,5 %

5

100

40 000

0406 90 20

Formaggi fusi destinati alla trasformazione

30

50

2 500

0406 90 10

Altri formaggi a pasta molle non cotta o pressata semicotta o cotta

30

100

800

0406 90 90

Altri (di tipo italiano e gouda)

30

100

0407 00 30

Uova di selvaggina

30

100

100

0602 20 00

Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati

5

100

Illimitato

0602 90 10

Piantimi da frutto non innestati

5

100

Illimitato

0602 90 20

Giovani piantimi forestali

5

100

Illimitato

0602 90 90

Altri: piante d’appartamento, vive, e piantimi di ortaggi o legumi e piante di fragola

5

100

Illimitato

0701 10 00

Patate, fresche o refrigerate, da semina

5

100

45 000

ex 0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, esclusi quelli da semina

5

100

3 000

0802 12 00

Mandorle sgusciate

30

20

100

0805

Agrumi, freschi o secchi

30

20

100

0810 90 00

Altre frutta fresche

30

100

500

0813 20 00

Prugne

30

20

50

0813 50 00

Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del presente capitolo

0904

Pepe (del genere Piper); pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

30

100

50

0909 30

Semi di cumino, non tritati né polverizzati

30

100

50

0910 91 00 0910 99 00

Altre spezie

30

100

50

1001 10 90

Frumento (grano) duro, escluso quello da semina

5

100

100 000

1001 90 90

Altro, escluso il frumento (grano) duro non da semina

5

100

300 000

1003 00 90

Orzo, escluso quello da semina

15

50

200 000

1004 00 90

Avena, esclusa quella da semina

15

100

1 500

1005 90 00

Granturco, escluso quello da semina

15

100

500

1006

Riso

5

100

2 000

1008 30 90

Scagliola, esclusa quella da semina

30

100

500

1103 13

Semole e semolini di granturco

30

50

1 000

1105 20 00

Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

30

20

100

1107 10

Malto non torrefatto

30

100

1 500

1108 12 00

Amido di granturco

30

20

1 000

1207 99 00

Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati

5

100

100

1209 21 00

Semi da foraggio di erba medica

5

100

Illimitato

1209 91 00

Semi di ortaggi

5

100

Illimitato

1209 99 00

Altri semi, non di ortaggi

5

100

Illimitato

1210 20 00

Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina

5

100

Illimitato

1211 90 00

Altre piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati

5

100

Illimitato

1212 30 90

Noccioli e mandorle di frutta e altri prodotti vegetali impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati altrove

30

100

Illimitato

1507 10 10

Olio di soia greggio, anche depurato delle mucillagini

15

50

1 000

1507 90 00

Olio di soia diverso da quello greggio

30

20

1 000

1511 90 00

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

30

100

250

1512 11 10

Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni, greggi

15

50

25 000

1514 11 10

Oli di ravizzone o di colza e loro frazioni, greggi

15

100

20 000

1514 91 11

Oli di senapa e loro frazioni, greggi

1514 19 00

Oli di ravizzone o di colza, esclusi quelli greggi

30

100

2 500

1514 91 19

Oli di senapa, esclusi quelli greggi

1516 20

Grassi e oli vegetali e loro frazioni (esclusa la voce 1516 20 10 )

30

100

2 000

1517 10 00

Margarina, esclusa la margarina liquida

30

100

2 000

1517 90 00

Altre

30

1601 00 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

30

20

20

1602 50

Altre preparazioni e conserve di carne, di frattaglie e di sangue della specie bovina

30

20

20

1701 99 00

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puri, esclusi quelli greggi, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

30

100

150 000

1702 90

Altri zuccheri, compresi lo zucchero invertito, gli altri zuccheri e lo sciroppo di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

30

100

500

1703 90 00

Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero esclusi i melassi di canna

15

100

1 000

2005 40 00

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

 

 

 

Piselli (Pisum Sativum)

30

100

200

2005 59 00

Fagioli, non in grani

30

20

250

2005 60 00

Asparagi

30

100

500

2005 90 00

Altri ortaggi e miscugli di ortaggi

30

20

200

2007 99 00

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti.

 

 

 

Preparazioni non omogeneizzate, escluse quelle di agrumi

30

20

100

2008 19 00

Frutta e parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o d’alcole, non nominate né comprese altrove.

 

 

 

Altre frutta a guscio, diverse dalle arachidi, compresi i miscugli.

30

20

100

2008 20 00

Ananassi, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o d’alcole, non nominati né compresi altrove

30

100

100

2009 41 00

Succhi di ananasso

15

100

200

2009 80 10

Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi

15

100

100

2204 10 00

Vini spumanti

30

100

100 hl

2302 20 00

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:

 

 

 

di riso

30

100

1 000

2304 00 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia

30

100

10 000

2306 30 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305

 

 

 

di girasole

30

100

1 000

2309 90 00

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, esclusi cani e gatti

15

50

1 000

2401 10 00

Tabacchi, non scostolati

15

100

8 500

2401 20 00

Tabacchi, parzialmente o totalmente scostolati

15

100

1 000

5201 00

Cotone, non cardato né pettinato

5

100

Illimitato

PROTOCOLLO N. 3

relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità dei prodotti della pesca originari dell’Algeria

Articolo unico

I prodotti sottoelencati, originari dell’Algeria, sono ammessi all’importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali.

Codice NC (2002)

Designazione delle merci

Capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

 

– –

Prodotti di pesci o di crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici, morti, del capitolo 3:

0511 91 10

– – –

cascami di pesci

0511 91 90

– – –

altri

 

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:

 

Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:

1604 11 00

– –

Salmoni

1604 12

– –

Aringhe

 

– –

Sardine, alacce e spratti:

1604 13 90

– – –

altri

1604 14

– –

Tonni, palamite e boniti (Sarda spp.)

1604 15

– –

Sgombri

1604 16 00

– –

Acciughe

1604 19

– –

altri

 

altre preparazioni e conserve di pesci:

1604 20 05

– –

Preparazioni di surimi

 

– –

altri:

1604 20 10

– – –

di salmoni

1604 20 30

– – –

di salmonidi diversi dai salmoni

1604 20 40

– – –

di acciughe

ex 1604 20 50

– – –

di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e di pesci della specie Orcynopsis unicolor

1604 20 70

– – –

di tonni, palamite e altri pesci del genere Euthynnus

1604 20 90

– – –

di altri pesci

1604 30

Caviale e suoi succedanei:

1605

Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati:

 

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

1902 20 10

– –

contenenti, in peso, più di 20 % di pesci, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici

 

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana; ciccioli:

2301 20 00

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

PROTOCOLLO N. 4

relativo al regime applicabile all’importazione in Algeria dei prodotti della pesca originari della Comunità

Articolo unico

I prodotti sottoelencati, originari della Comunità, sono ammessi all’importazione in Algeria alle condizioni specificate.

Codice (algerino)

Designazione delle merci

Aliquota del dazio tariffario applicata (a norma dell’art. 18)

Tasso di riduzione applicato

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Pesci vivi

 

 

0301 99 10

avannotti

5 %

100 %

0301 99 90

altri

30 %

100 %

0302

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304

 

 

 

Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

0302 11 00

– –

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

30 %

100 %

0302 12 00

– –

Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

30 %

100 %

0302 19 00

– –

altri

30 %

100 %

 

Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

0302 21 00

– –

Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

30 %

100 %

0302 22 00

– –

Passere di mare (Pleuronectes platessa)

30 %

100 %

0302 23 00

– –

Sogliole (Solea spp.)

30 %

25 %

0302 29 00

– –

altri

30 %

100 %

 

Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

0302 31 00

– –

Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga):

30 %

25 %

0302 32 00

– –

Tonni albacora (Thunnus albacares)

30 %

25 %

0302 33 00

– –

Tonnetti striati

30 %

25 %

0302 34 00

– –

Tonni obesi (Thunnus obesus)

30 %

25 %

0302 35 00

– – – –

Tonni rossi (Thunnus thynnus)

30 %

25 %

0302 36 00

– – – –

Tonni rossi del sud (Thunnus accoyii)

30 %

100 %

0302 39 00

– –

altri

30 %

25 %

0302 40 00

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

30 %

100 %

0302 50 00

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

30 %

100 %

 

altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

0302 61 00

– –

Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus)

30 %

25 %

0302 62 00

– –

Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

30 %

100 %

0302 63 00

– –

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

30 %

100 %

0302 64 00

– –

Sgombri (Scomber scombus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

30 %

25 %

0302 65 00

– –

Squali

30 %

25 %

0302 69 00

– –

altri

30 %

25 %

0302 70 00

Fegati, uova e lattimi

30 %

25 %

0303

Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304

 

 

 

Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

0303 11 00

– –

Salmoni rossi

30 %

100 %

0303 19 00

– –

altri

30 %

100 %

 

altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

0303 21 00

– – –

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

30 %

100 %

0303 22 00

– –

Salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

30 %

100 %

0303 29 00

– –

altri

30 %

100 %

 

pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

0303 31 00

– –

Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

30 %

100 %

0303 32 00

– –

Passere di mare (Pleuronectes platessa)

30 %

100 %

0303 33 00

– –

Sogliole (Solea spp.)

30 %

25 %

0303 39 00

– –

altri

30 %

100 %

 

Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

0303 41 00

– –

Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga):

30 %

25 %

0303 42 00

– –

Tonni albacora (Thunnus albacares)

30 %

25 %

0303 43 00

– –

Tonnetti striati

30 %

25 %

0303 44 00

– –

Tonni obesi (Thunnus obesus)

30 %

25 %

0303 45 00

– – – –

Tonni rossi (Thunnus thynnus)

30 %

25 %

0303 46 00

– – – –

Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii)

30 %

100 %

0303 49 00

– –

altri

30 %

25 %

0303 50 00

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

30 %

100 %

0303 60 00

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

30 %

100 %

 

altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

0303 71 00

– –

Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus)

30 %

25 %

0303 72 00

– –

Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

30 %

100 %

0303 73 00

– –

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

30 %

100 %

0303 74 00

– –

Sgombri (Scomber scombus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

30 %

25 %

0303 75 00

– –

Squali

30 %

25 %

0303 77 00

– –

Spigole (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

30 %

25 %

0303 78 00

– –

Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

30 %

25 %

0303 79 00

– –

altri

30 %

25 %

 

Fegati, uova e lattimi:

 

 

0303 80 10

– –

di tonno

30 %

25 %

0303 80 90

– –

altri

30 %

25 %

0304

Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

 

 

 

Freschi o refrigerati:

 

 

0304 10 10

– –

di tonno

30 %

25 %

0304 10 90

– –

altri

30 %

25 %

 

Filetti congelati:

 

 

0304 20 10

– –

di tonno

30 %

25 %

0304 20 90

– –

altri

30 %

25 %

0304 90 00

altri

30 %

25 %

0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

 

 

0305 10 00

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

30 %

100 %

0305 20 00

Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia

30 %

100 %

0305 30 00

Filetti di pesci secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati

30 %

25 %

 

Pesci affumicati, compresi filetti:

 

 

0305 41 00

– –

Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

30 %

100 %

0305 42 00

– –

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

30 %

100 %

0305 49 00

– –

altri

30 %

25 %

 

Pesci secchi, anche salati, ma non affumicati:

 

 

0305 51 00

– –

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

30 %

100 %

0305 59 00

– –

altri

30 %

25 %

 

Pesci salati, ma non secchi né affumicati, e pesci in salamoia:

 

 

0305 61 00

– –

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

30 %

100 %

0305 62 00

– –

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

30 %

100 %

0305 69 00

– –

altri

30 %

25 %

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana

 

 

 

congelati:

 

 

0306 11 00

– –

Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

30 %

25 %

0306 12 00

– –

Astici (Homarus spp.)

30 %

25 %

0306 13 00

– –

Gamberetti

30 %

25 %

0306 14 00

– –

Granchi

30 %

25 %

0306 19 00

– –

altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana

30 %

100 %

0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all’alimentazione umana

 

 

 

Ostriche:

 

 

0307 10 10

– –

novellame

5 %

100 %

0307 10 90

– –

altre

30 %

100 %

 

Mitili (Mytilus spp., Perna spp.):

 

 

0307 31 10

– –

novellame di mitili

5 %

100 %

0307 31 90

– – –

altri

30 %

100 %

 

Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.); calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

0307 41 00

– –

vivi, freschi o refrigerati

30 %

25 %

0307 49 00

– –

altri

30 %

25 %

 

Polpi o piovre (Octopus spp.):

 

 

0307 51 00

– –

vivi, freschi o refrigerati

30 %

25 %

0307 59 00

– –

altri

30 %

25 %

0307 60 00

Lumache, diverse da quelle di mare

30 %

25 %

 

altri, comprese le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all’alimentazione umana

 

 

0307 91 00

– –

vivi, freschi o refrigerati

30 %

25 %

0307 99 00

– –

altri

30 %

25 %

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana:

 

 

0511 91 00

– –

Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3:

30 %

25 %

2301

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana; ciccioli:

 

 

2301 10 00

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli

30 %

25 %

PROTOCOLLO N. 5

sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra l’Algeria e la Comunità

Articolo 1

Alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari dell’Algeria si applicano i dazi doganali all’importazione e le tasse di effetto equivalente indicati nell’allegato 1 del presente protocollo.

Articolo 2

Alle importazioni in Algeria di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità si applicano i dazi doganali all’importazione e le tasse di effetto equivalente indicati nell’allegato 2 del presente protocollo.

Articolo 3

Le riduzioni dei dazi doganali indicate negli allegati 1 e 2 si applicano sin dall’entrata in vigore dell’accordo sul dazio di base definito all’articolo 18 dell’accordo.

Articolo 4

I dazi doganali applicati a norma degli articoli 1 e 2 possono essere ridotti quando negli scambi tra la Comunità e l’Algeria vengano ridotte le imposte applicabili ai prodotti agricoli di base o quando dette riduzioni derivino da concessioni reciproche relative ai prodotti agricoli trasformati.

La riduzione di cui al primo comma, l’elenco dei prodotti corrispondenti e, se del caso, i contingenti tariffari entro cui si applica la riduzione vengono stabiliti dal consiglio di associazione.

Articolo 5

La Comunità e l’Algeria si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative adottate per i prodotti contemplati dal presente protocollo.

Dette disposizioni devono garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.

PROTOCOLLO N. 5 ALLEGATO 1

REGIME DELLA COMUNITÀ

Dazi preferenziali concessi dalla Comunità ai prodotti originari dell’Algeria

Fatte salve le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata (NC), la designazione delle merci deve essere considerata puramente indicativa in quanto, nel presente protocollo, il regime preferenziale viene determinato in funzione dei codici NC in vigore al momento della firma del presente accordo.

Elenco 1

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi doganali

0501 00 00

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

0 %

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:

 

0502 10 00

Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole

0 %

0502 90 00

altri

0 %

0503 00 00

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

0 %

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:

 

0505 10

Piume e penne dei tipi utilizzati per l’imbottitura; calugine:

 

0505 10 10

– –

gregge

0 %

0505 10 90

– –

altre

0 %

0505 90 00

altri

0 %

0506

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie:

 

0506 10 00

Osseina e ossa acidulate

0 %

0506 90 00

altri

0 %

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

 

0507 10 00

Avorio; polveri e cascami d’avorio

0 %

0507 90 00

altri

0 %

0508 00 00

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

0 %

0509 00

Spugne naturali di origine animale:

 

0509 00 10

gregge

0 %

0509 00 90

altre

0 %

0510 00 00

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

0 %

0903 00 00

Mate

0 %

1212 20 00

Alghe

0 %

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

Succhi ed estratti vegetali

 

1302 12 00

––

di liquirizia

0 %

1302 13 00

– –

di luppolo

0 %

1302 14 00

– –

di piretro o di radici delle piante da rotenone

0 %

1302 19 30

– – –

Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari

0 %

 

– – –

altri:

 

1302 19 91

– – – –

medicinali:

0 %

 

Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

1302 31 00

– –

Agar-agar

0 %

1302 32

– –

Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:

0 %

1302 32 10

– – –

di carrube o di semi di carrube

0 %

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):

 

1401 10 00

Bambù

0 %

1401 20 00

Canne d’India

0 %

1401 90 00

altre

0 %

1402 00 00

Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie

0 %

1403 00 00

Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci

0 %

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

 

1404 10 00

Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia

0 %

1404 20 00

Linters di cotone

0 %

1404 90 00

altri

0 %

1505

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

 

1505 00 10

Grasso di lana greggio

0 %

1505 00 90

altri

0 %

1506 00 00

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

0 %

1515

Altri grassi ed oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

1515 90 15

– –

Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

0 %

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

 

1516 20

Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

 

1516 20 10

– –

Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

0 %

1517 90 93

– – –

Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

0 %

1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

 

1518 00 10

Linossina

0 %

 

altri:

 

1518 00 91

– –

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

0 %

 

– –

altri:

 

1518 00 95

– – –

Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni

0 %

1518 00 99

– – –

altri

0 %

1520 00 00

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

0 %

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:

 

1521 10 00

Cere vegetali

0 %

1521 90

altre:

 

1521 90 10

– –

Spermaceti, anche raffinati o colorati

0 %

 

– –

Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate:

 

1521 90 91

gregge

0 %

1521 90 99

– – –

altre

0 %

1522 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

 

1522 00 10

Degras

0 %

1702 90

Atri, compreso lo zucchero invertito, gli altri zuccheri e lo sciroppo di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

 

1702 90 10

– –

Maltosio chimicamente puro

0 %

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

 

1704 90

altri:

 

1704 90 10

– –

Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

0 %

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata:

 

1803 10 00

non sgrassata

0 %

1803 20 00

completamente o parzialmente sgrassata

0 %

1804 00 00

Burro, grasso e olio di cacao

0 %

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0 %

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

 

1806 10

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

1806 10 15

– –

non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio

0 %

1901 90 91

– – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all’esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

0 %

2001 90 60

– –

Cuori di palma

0 %

2008 11 10

– – –

Burro di arachidi

0 %

 

altre, compresi i miscugli, esclusa la sottovoce 2008 19 :

 

2008 91 00

– –

Cuori di palma

0 %

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

 

Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

 

2101 11

– –

Estratti, essenze e concentrati:

 

2101 11 11

– – –

con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %

0 %

2101 11 19

– – –

altri

0 %

2101 12 92

– – –

Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè:

0 %

2101 20

estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

 

2101 20 20

– –

Estratti, essenze e concentrati

0 %

 

– –

Preparazioni:

 

2101 20 92

– – –

a base di estratti, di essenze o di concentrati di tè o di mate

0 %

2101 30

Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

 

– –

Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè

 

2101 30 11

– – –

Cicoria torrefatta

0 %

2101 30 91

– – –

di cicoria torrefatta

0 %

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:

 

2102 10

lieviti vivi:

 

2102 10 10

– –

Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)

0 %

 

– –

Lieviti di panificazione:

 

2102 10 31

– – –

secchi

0 %

2102 10 39

– – –

altri

0 %

2102 10 90

– –

altri

0 %

2102 20

lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:

 

 

– –

Lieviti morti:

 

2102 20 11

– – –

in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno

0 %

2102 20 19

– – –

altri

0 %

2102 20 90

– –

altri

0 %

2102 30 00

Lieviti in polvere preparati

0 %

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

 

2103 10 00

Salsa di soia

0 %

2103 20 00

Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

0 %

2103 30

Farina di senapa e senapa preparata:

 

2103 30 10

– –

Farina di senapa

0 %

2103 30 90

– –

Senapa preparata

0 %

2103 90

altri:

 

2103 90 10

– –

Chutney di mano liquido

0 %

2103 90 30

– –

Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri

0 %

2103 90 90

– –

altri

0 %

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

 

2104 10

preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati:

 

2104 10 10

– –

secchi o disseccati

0 %

2104 10 90

– –

altri

0 %

2104 20 00

Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

0 %

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

2106 10

Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

 

2106 10 20

– – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

0 %

2106 90

altre:

 

 

– –

altre:

 

2106 90 92

– – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola:

0 %

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:

 

2201 10

Acque minerali e acque gassate:

 

 

– –

Acque minerali naturali:

 

2201 10 11

– – –

senza diossido di carbonio

0 %

2201 10 19

– – –

altre

0 %

 

– –

altre:

 

2201 10 90

– – –

altre

0 %

2201 90 00

altre

0 %

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

 

2202 10 00

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

0 %

2202 90

altre:

 

2202 90 10

– –

non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

0 %

 

– –

altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 :

 

2203 00

Birra di malto:

 

 

in recipienti di capacità inferiore o uguale a 10 litri:

 

2203 00 01

– –

presentata in bottiglie

0 %

2203 00 09

– –

altra

0 %

2203 00 10

in recipienti di capacità superiore a 10 litri

0 %

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

 

2208 20 12

– – –

Cognac

0 %

2208 20 14

– – –

Armagnac

0 %

2208 20 26

– – –

Grappa

0 %

2208 20 27

– – –

Brandy di Jerez

0 %

2208 20 29

– – –

altri

0 %

 

– –

presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri:

 

2208 20 40

– – –

Distillato greggio

0 %

 

– – –

altri:

 

2208 20 62

– – –

Cognac:

0 %

2208 20 64

– – –

Armagnac

0 %

2208 20 86

– – –

Grappa

0 %

2208 20 87

– – – –

Brandy de Jerez

0 %

2208 20 89

– – – –

altri

0 %

2208 30

Whisky:

 

 

– –

Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità

 

2208 30 11

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

0 %

2208 30 19

– – –

superiore a 2 litri

0 %

 

– –

Whisky detto «Scotch»:

 

 

– – –

Whisky detto «malto», presentato in recipienti di capacità:

 

2208 30 32

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

0 %

2208 30 38

– – –

superiore a 2 litri

0 %

 

– – –

Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità:

 

2208 30 52

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

0 %

2208 30 58

– – –

superiore a 2 litri

0 %

 

– – –

altri, presentati in recipienti di capacità:

 

2208 30 72

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

0 %

2208 30 78

– – –

superiore a 2 litri

0 %

 

– – –

altri, presentati in recipienti di capacità:

 

2208 30 82

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

0 %

2208 30 88

– – –

superiore a 2 litri

0 %

2208 50

Gin ed acquavite di ginepro (genièvre):

 

 

– –

Gin, presentato in recipienti di capacità:

 

2208 50 11

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

0 %

2208 50 19

– – –

superiore a 2 litri

0 %

 

– –

Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:

 

2208 50 91

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

0 %

2208 50 99

– – –

superiore a 2 litri

0 %

2208 60

Vodka:

 

 

– –

con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità:

 

2208 60 11

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

0 %

2208 60 19

– – –

superiore a 2 litri

0 %

 

– –

con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità:

 

2208 60 91

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

0 %

2208 60 99

– – –

superiore a 2 litri

0 %

2208 70

Liquori:

 

2208 70 10

– –

presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

0 %

2208 70 90

– –

presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri

0 %

2208 90

altri:

 

 

– –

Arak, presentato in recipienti di capacità:

 

2208 90 11

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

0 %

2208 90 19

– – –

superiore a 2 litri

0 %

 

– –

Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità:

 

2208 90 33

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

0 %

2208 90 38

– – –

superiore a 2 litri

0 %

 

– –

altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:

 

 

– – –

inferiore o uguale a 2 litri:

 

2208 90 41

– – – –

Ouzo

0 %

 

– – –

altri:

 

 

– – –

Acquaviti:

 

 

– – – – –

di frutta:

 

2208 90 45

– – – – – – –

Calvados

0 %

2208 90 48

– – –

altre

0 %

 

– – –

altre:

 

2208 90 52

– – – – – – –

Korn

0 %

2208 90 57

– – –

altre

0 %

2208 90 69

– – – – –

altre bevande contenenti alcole di distillazione

0 %

 

– – –

superiore a 2 litri:

 

 

– – – –

Acquaviti:

 

2208 90 71

– – – – –

di frutta

0 %

2208 90 74

– – –

altre

0 %

2208 90 78

– – – – –

altre bevande contenenti alcole di distillazione

0 %

2402 10 00

Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

0 %

2402 20

Sigarette contenenti tabacco:

 

2402 20 10

– –

contenenti garofano

0 %

2402 20 90

– –

altre

0 %

2402 90 00

altri

0 %

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:

 

2403 10

Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:

 

2403 10 10

– –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500g

0 %

2403 10 90

– –

altro

0 %

 

altri:

 

2403 91 00

– –

Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»

0 %

2403 99

– –

altri:

 

2403 99 10

– – –

Tabacco da masticare e tabacco da fiuto

0 %

2403 99 90

– – –

altri

0 %

2905 45 00

– –

Glicerolo

0 %

3301

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

 

3301 90

altri:

 

3301 90 10

– –

Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali

0 %

 

– –

Oleoresine d’estrazione

 

3301 90 21

– – –

di liquirizia e di luppolo

0 %

3301 90 30

– – –

altre

0 %

3301 90 90

– –

altri

0 %

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

 

3302 10

Dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande

 

3302 10 21

– – – – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

0 %

3501

Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina:

 

3501 10

Caseine:

 

3501 10 10

– –

destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali

0 %

3501 10 50

– –

destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio

0 %

3501 10 90

– –

altri

0 %

3501 90

altri:

 

3501 90 90

– –

altri

0 %

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

 

 

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:

 

3823 11 00

– –

Acido stearico

0 %

3823 12 00

– –

Acido oleico

0 %

3823 13 00

– –

Acidi grassi del tallolio

0 %

3823 19

– –

altri:

 

3823 19 10

– – –

Acidi grassi distillati

0 %

3823 19 30

– – –

Distillato d’acidi grassi

0 %

3823 19 90

– – –

altri

0 %

3823 70 00

Alcoli grassi industriali

0 %


Elenco 2

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi doganali

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

0 % entro un contingente tariffario annuo di 1 500  t

0403 10

Iogurt:

 

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

– – –

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 10 51

– – –

inferiore o uguale a 1,5 %

0403 10 53

– – – –

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0403 10 59

– – –

superiore a 27 %

 

– – –

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 10 91

– – –

inferiore o uguale a 3 %

0403 10 93

– – – –

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0403 10 99

– – –

superiore a 6 %

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

0 % entro un contingente tariffario annuo di 2 000  t

1902 30

altre paste alimentari:

1902 30 10

– – –

secche

1902 30 90

– –

altre

1902 40

Cuscus:

0 % entro un contingente tariffario annuo di 2 000  t

1902 40 10

– –

non preparato

1902 40 90

– –

altro

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

0 %

1905 90 90

– – – –

altri


Elenco 3

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi doganali

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

 

0403 90

altri:

 

 

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

 

– – –

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

0403 90 71

– – –

Inferiore o uguale a 1,5 %

0 % + EA

0403 90 73

– – – –

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0 % + EA

0403 90 79

– – –

superiore a 27 %

0 % + EA

 

– – –

altri, aventi tenore, in peso di materie grasse provenienti dal latte:

 

0403 90 91

– – –

inferiore o uguale a 3 %

0 % + EA

0403 90 93

– – – –

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0 % + EA

0403 90 99

– – –

superiore a 6 %

0 % + EA

0405

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

 

0405 20

Paste da spalmare lattiere:

 

0405 20 10

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %

0 % + EA

0405 20 30

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

0 % + EA

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

 

0710 40 00

Granturco dolce

0 % + EA

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

 

0711 90

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

 

– –

Ortaggi o legumi:

 

0711 90 30

– – –

Granturco dolce

0 % + EA

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

1302 20 10

– –

allo stato secco

Riduzione di 50 %

1302 20 90

– –

altri

Riduzione di 50 %

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

 

1517 10

Margarina, esclusa la margarina liquida:

 

1517 10 10

– –

avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

0 % + EA

1517 90

altre

 

1517 90 10

– –

avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

0 % + EA

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

0 % + EA

1704 10

Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:

 

 

– –

aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

 

1704 10 11

– – –

sotto forma di strisce

0 % + EA

1704 10 19

– – –

altre

0 % + EA

 

– –

aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

 

1704 10 91

– – –

sotto forma di strisce

0 % + EA

1704 10 99

– – –

altre

0 % + EA

1704 90 30

– –

Preparazione detta «cioccolato bianco»

0 % + EA

 

– –

altri:

 

1704 90 51

– – –

Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 1 kg

0 % + EA

1704 90 55

– – –

Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

0 % + EA

1704 90 61

– – –

Confetti e prodotti simili confettati

0 % + EA

 

– – –

altri:

 

1704 90 65

– – – –

Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri

0 % + EA

1704 90 71

– – – –

Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

0 % + EA

1704 90 75

– – – –

Caramelle

0 % + EA

 

– – –

altri:

 

1704 90 81

– – – – –

ottenuti per compressione

0 % + EA

1704 90 99

– – –

altri

0 % + EA

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

 

1806 10 20

– –

aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %

0 % + EA

1806 10 30

– –

aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

0 % + EA

1806 10 90

– –

aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %

0 % + EA

1806 20

altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg, allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

 

1806 20 10

– –

aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %

0 % + EA

1806 20 30

– –

aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %

0 % + EA

 

– –

altre:

 

1806 20 50

– – –

aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %

0 % + EA

1806 20 70

– – –

Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»

0 % + EA

1806 20 80

– – –

Glassatura al cacao

0 % + EA

1806 20 95

– – –

altre

0 % + EA

 

altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini

 

1806 31 00

– –

ripiene

0 % + EA

1806 32

– –

non ripiene

 

1806 32 10

– – –

con aggiunta di cereali, di noci o di altre frutta

0 % + EA

1806 32 90

– – –

altre

0 % + EA

1806 90

altre:

 

 

– –

Cioccolata e prodotti di cioccolata:

 

 

– – –

cioccolatini (pralines), anche ripieni:

 

1806 90 11

– – – –

contenenti alcole

0 % + EA

1806 90 19

– – – –

altri

0 % + EA

 

– – –

altri:

 

1806 90 31

– – – –

ripieni

0 % + EA

1806 90 39

– – – –

non ripieni

0 % + EA

1806 90 50

– –

Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

0 % + EA

1806 90 60

– –

Pasta da spalmare contenente cacao

0 % + EA

1806 90 70

– –

Preparazioni per bevande, contenenti cacao

0 % + EA

1806 90 90

– –

altre

0 % + EA

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

1901 10 00

Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

0 % + EA

1901 20 00

Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

0 % + EA

1901 90

altri:

 

 

– –

Estratti di malto:

 

1901 90 11

– – –

aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %

0 % + EA

1901 90 19

– – –

altri

0 % + EA

 

– –

altri:

 

1901 90 99

– – –

altri

0 % + EA

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

 

1902 11 00

– –

contenenti uova

0 % + EA

1902 19

– –

altre:

 

1902 19 10

– – –

non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero

0 % + EA

1902 19 90

– – –

altre

0 % + EA

1902 20

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

 

– –

altre:

 

1902 20 91

– – –

cotte

0 % + EA

1902 20 99

– – –

altre

0 % + EA

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

0 % + EA

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

 

1904 10

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:

 

1904 10 10

– –

a base di granturco

0 % + EA

1904 10 30

– –

a base di riso

0 % + EA

1904 10 90

– –

altri:

0 % + EA

1904 20

preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:

 

 

– –

altre:

 

1904 20 10

– –

Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

0 % + EA

 

– –

altre:

 

1904 20 91

– –

a base di granturco

0 % + EA

1904 20 95

– –

a base di riso

0 % + EA

1904 20 99

– – –

altre

0 % + EA

1904 90

altri:

 

1904 90 10

– –

Riso

0 % + EA

1904 90 80

– –

altri

0 % + EA

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

 

1905 10 00

Pane croccante detto «Knäckebrot»

0 % + EA

1905 20

Pane con spezie:

 

1905 20 10

– –

avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) inferiore a 30 %

0 % + EA

1905 20 30

– –

aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %

0 % + EA

1905 20 90

– –

avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %

0 % + EA

 

Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini:

 

1905 31

Biscotti con aggiunta di dolcificanti

 

 

– –

interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:

 

1905 31 11

– –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 85 g

0 % + EA

1905 31 19

– – – –

altri

0 % + EA

 

– – –

altri:

 

1905 31 30

– – – –

aventi tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 8 %

0 % + EA

 

– – –

altri:

 

1905 31 91

– – – – –

doppio biscotto con ripieno

0 % + EA

1905 31 99

– – –

altri

0 % + EA

1905 32

– – –

Cialde e cialdine:

 

1905 32 11

– –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 85 g

0 % + EA

1905 32 19

– – – –

altre

0 % + EA

 

– – –

altre:

 

1905 32 91

– – – –

salate, anche ripiene

0 % + EA

1905 32 99

– – – –

altre

0 % + EA

1905 40

Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:

 

1905 40 10

– –

Fette biscottate

0 % + EA

1905 40 90

– –

altri

0 % + EA

1905 90

altri:

 

1905 90 10

– –

Pane azimo (mazoth)

0 % + EA

1905 90 20

– –

Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

0 % + EA

 

– –

altri:

 

1905 90 30

– – –

Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5 %, in peso, sulla materia secca

0 % + EA

1905 90 40

– – –

Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10 %

0 % + EA

1905 90 45

– – –

Biscotti

0 % + EA

1905 90 55

– – –

Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati

0 % + EA

 

– – –

altri:

 

1905 90 60

– – – –

con aggiunta di dolcificanti

0 % + EA

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico:

 

2001 90

altri:

 

2001 90 30

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0 % + EA

2001 90 40

– –

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

0 % + EA

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

 

2004 10

Patate:

 

 

– –

altre

 

2004 10 91

– –

sotto forma di farine, semolino o fiocchi

0 % + EA

2004 90

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

 

2004 90 10

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0 % + EA

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

 

2005 20

Patate:

 

2005 20 10

– –

sotto forma di farine, semolino o fiocchi

0 % + EA

2005 80 00

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0 % + EA

2008

Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zucchero o d’altri dolcificanti o d’alcole, non nominate né comprese altrove:

 

2008 99

– –

altri:

 

2008 99 85

– – – – –

Granturco, escluso il granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0 % + EA

2008 99 91

– – – – –

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

0 % + EA

2101 12

– –

Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

 

2101 12 98

– – –

altri

0 % + EA

2101 20

estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

 

2101 20 98

– – –

altri

0 % + EA

2101 30

Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

 

– –

Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè

 

 

– –

Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:

 

2101 30 99

– – –

altri

0 % + EA

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao:

 

2105 00 10

non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte

0 % + EA

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

2105 00 91

– –

uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %

0 % + EA

2105 00 99

– –

uguale o superiore a 7 %

0 % + EA

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

2106 10 80

– –

altre

0 % + EA

2106 90 20

– –

Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

EA

 

– –

altre:

 

2106 90 98

– – –

altre

0 % + EA

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

 

2202 90 91

– – –

inferiore a 0,2 %

0 % + EA

2202 90 95

– – –

uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %

0 % + EA

2202 90 99

– –

uguale o superiore a 2 %

0 % + EA

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:

 

2205 10

in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

 

2205 10 10

– –

con titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

EA

2205 10 90

– –

con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 18 % vol

EA

2205 90

altri:

 

2205 90 10

– –

con titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

EA

2205 90 90

– –

con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 18 % vol

EA

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:

 

2207 10 00

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

EA

2207 20 00

Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

EA

2208 40

Rum e tafia:

 

 

– –

presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

 

2208 40 11

– – –

Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall’alcole etilico e dall’alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

EA

 

– – –

altri:

 

2208 40 31

– – – –

di valore superiore a 7,9 EUR per litro di alcole puro

EA

2208 40 39

– – – –

altri

EA

 

– –

presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:

 

2208 40 51

– – –

Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall’alcole etilico e dall’alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

EA

 

– – –

altri:

 

2208 40 91

– – – –

di valore superiore a 2 EUR per litro di alcole puro

EA

2208 40 99

– – – –

altri

EA

 

– –

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:

 

2208 90 91

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

EA

2208 90 99

– – –

superiore a 2 litri

EA

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

 

altri polialcoli:

 

2905 43 00

– –

Mannitolo

0 % + EA

2905 44

– –

D-glucitolo (sorbitolo):

 

 

– – –

in soluzione acquosa:

 

2905 44 11

– – – –

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

0 % + EA

2905 44 19

– – – –

altro

0 % + EA

 

– – –

altro:

 

2905 44 91

– – – –

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

0 % + EA

2905 44 99

– – – –

altro

0 % + EA

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

 

3302 10 10

– – – –

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

EA

 

– – –

altri:

 

3302 10 29

– – –

altri

0 % + EA

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

 

3505 10

Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

 

3505 10 10

– –

Destrina

0 % + EA

 

– –

altri amidi e fecole modificati:

 

3505 10 90

– – –

altri

0 % + EA

3505 20

Colle:

 

3505 20 10

– –

con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %

0 % + EA

3505 20 30

– –

con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %

0 % + EA

3505 20 50

– –

con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %

0 % + EA

3505 20 90

– –

con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %

0 % + EA

3809

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

 

3809 10

a base di sostanze amidacee:

 

3809 10 10

– –

aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %

0 % + EA

3809 10 30

– –

aventi tenore, in peso, di tali sostanze uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %

0 % + EA

3809 10 50

– –

aventi tenore, in peso, di tali sostanze uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %

0 % + EA

3809 10 90

– –

aventi tenore, in peso, di tali sostanze uguale o superiore a 83 %

0 % + EA

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

 

3824 60

Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 2905 44 :

 

 

– –

in soluzione acquosa:

 

3824 60 11

– – – –

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

0 % + EA

3824 60 19

– – –

altro

0 % + EA

 

– –

altro:

 

3824 60 91

– – – –

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

0 % + EA

3824 60 99

– – –

altro

0 % + EA

PROTOCOLLO N. 5 ALLEGATO 2

REGIME DELL’ALGERIA

Dazi preferenziali concessi dall’Algeria ai prodotti originari della Comunità

Elenco 1: concessioni immediate

Nomenclatura algerina

Codice NC equivalente

Designazione delle merci

Tariffa algerina NPF

Riduzione %

1518 00

1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

 

 

1518 00 10

1518 00 10

Linossina

30 %

100 %