ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 225

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
31 agosto 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1420/2005 della Commissione, del 30 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1421/2005 della Commissione, del 30 agosto 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1422/2005 della Commissione, del 30 agosto 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

5

 

 

Regolamento (CE) n. 1423/2005 della Commissione, del 30 agosto 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

7

 

 

Regolamento (CE) n. 1424/2005 della Commissione, del 30 agosto 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

9

 

 

Regolamento (CE) n. 1425/2005 della Commissione, del 30 agosto 2005, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

11

 

*

Regolamento (CE) n. 1426/2005 della Commissione, del 30 agosto 2005, relativo al divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone CIEM VIII c, IX, X e COPACE 34.1.1 (acque comunitarie) per i pescherecci battenti bandiera portoghese

13

 

 

Regolamento (CE) n. 1427/2005 della Commissione, del 30 agosto 2005, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

15

 

 

Regolamento (CE) n. 1428/2005 della Commissione, del 30 agosto 2005, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve

17

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 26 agosto 2005, che istituisce un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca

18

 

*

Decisione della Commissione, del 26 agosto 2005, che adotta un formulario per la trasmissione delle domande di patrocinio a spese dello Stato, in applicazione della direttiva 2003/8/CE del Consiglio

23

 

*

Decisione della Commissione, del 29 agosto 2005, riguardante i requisiti essenziali di cui alla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per assicurare ai servizi d’emergenza l’accesso alle luci di localizzazione Cospas-Sarsat [notificata con il numero C(2005) 3059]  ( 1 )

28

 

*

Decisione n. 4/2005 del Comitato misto CE-EFTA sul transito comune, del 15 agosto 2005, che modifica la convenzione, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito

29

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

31.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 225/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1420/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

85,4

096

17,5

999

51,5

0707 00 05

052

75,8

068

40,9

999

58,4

0709 90 70

052

85,7

999

85,7

0805 50 10

382

61,0

388

60,2

524

66,4

528

55,0

999

60,7

0806 10 10

052

97,0

400

195,8

512

89,9

624

160,8

999

135,9

0808 10 80

388

54,7

400

69,1

508

42,2

512

44,2

528

68,3

720

31,5

804

58,9

999

52,7

0808 20 50

052

89,2

388

17,0

512

11,4

528

23,7

624

114,6

999

51,2

0809 30 10, 0809 30 90

052

97,1

999

97,1

0809 40 05

052

119,6

066

76,4

093

49,2

098

53,9

624

113,0

999

82,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


31.8.2005   

IT

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L 225/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1421/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 agosto 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

5,48

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

5,12

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

4,72

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

4,36

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

4,08

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C01

:

Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.


31.8.2005   

IT

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L 225/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1422/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2005

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1766/92 (3). Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.

(4)

Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.

(5)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

(3)  GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 agosto 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

9

1o term.

10

2o term.

11

3o term.

12

4o term.

1

5o term.

2

6o term.

3

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

– 0,63

– 1,26

– 1,89

– 2,52

1101 00 15 9130

C01

0

– 0,59

– 1,18

– 1,77

– 2,36

1101 00 15 9150

C01

0

– 0,54

– 1,09

– 1,63

– 2,17

1101 00 15 9170

C01

0

– 0,50

– 1,00

– 1,50

– 2,00

1101 00 15 9180

C01

0

– 0,47

– 0,94

– 1,41

– 1,88

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

C01

:

Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.

C02

:

L'Algeria, l'Arabia Saudita, il Bahrein, l'Egitto, gli Emirati arabi uniti, l'Iran, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Kuwait, il Libano, la Libia, il Marocco, la Mauritania, l'Oman, il Qatar, la Siria, la Tunisia e lo Yemen.

C03

:

Tutti i paesi terzi esclusi la Bulgaria, la Norvegia, la Romania, la Svizzera e il Liechtenstein.


31.8.2005   

IT

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L 225/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1423/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 agosto 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).


31.8.2005   

IT

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L 225/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1424/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2005

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1766/92 (3). Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

(3)  GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 agosto 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

N.B.: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

9

1o term.

10

2o term.

11

3o term.

12

4o term.

1

5o term.

2

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

6o term.

3

7o term.

4

8o term.

5

9o term.

6

10o term.

7

11o term.

8

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


31.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 225/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1425/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2005

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (3) prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.

(2)

Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

(3)

Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette.

(4)

I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

(3)  GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 agosto 2005, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto

Ammontare della restituzione

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

5,48

1101 00 15 9130

5,12

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

53,76

1102 20 10 9400

46,08

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

69,12

1104 12 90 9100

0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.


31.8.2005   

IT

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L 225/13


REGOLAMENTO (CE) n. 1426/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2005

relativo al divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone CIEM VIII c, IX, X e COPACE 34.1.1 (acque comunitarie) per i pescherecci battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2005.

(2)

In base alle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2005.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2005 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a partire dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dai suddetti pescherecci dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2005.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/2005 (GU L 207 del 10.8.2005, pag. 1).


ALLEGATO

Stato membro

Portogallo

Stock

ANF/8C3411

Specie

Rana pescatrice (Lophiidae)

Zona

VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)

Data

29 luglio 2005


31.8.2005   

IT

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L 225/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1427/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2005

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1324/2005 (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

(3)  GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.

(4)  GU L 210 del 12.8.2005, pag. 25.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 31 agosto 2005

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

21,62

5,49

1701 11 90 (1)

21,62

10,81

1701 12 10 (1)

21,62

5,30

1701 12 90 (1)

21,62

10,29

1701 91 00 (2)

27,43

11,52

1701 99 10 (2)

27,43

7,00

1701 99 90 (2)

27,43

7,00

1702 90 99 (3)

0,27

0,38


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


31.8.2005   

IT

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L 225/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1428/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2005

che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 20 bis,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve. A norma del paragrafo 6 dello stesso articolo e fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi.

(2)

A norma dell'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento succitato, la restituzione è fissata in base alla differenza esistente tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e sul mercato comunitario, prendendo in considerazione l'onere all'importazione applicabile all'olio d'oliva di cui alla sottovoce NC 1509 90 00, nonché gli elementi presi in considerazione all'atto della fissazione delle restituzioni all'esportazione in vigore per tali oli nel corso di un periodo di riferimento. È opportuno considerare come periodo di riferimento i due mesi che precedono l'inizio del periodo di validità della restituzione alla produzione.

(3)

In applicazione dei criteri succitati la restituzione deve essere fissata al livello di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i mesi di settembre e ottobre 2005 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE è pari a 44,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

31.8.2005   

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L 225/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2005

che istituisce un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca

(2005/629/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’attuazione della politica comunitaria della pesca e dell’acquacoltura richiede l’assistenza di personale scientifico altamente qualificato, specialmente per quanto concerne l’applicazione delle conoscenze in materia di biologia marina e della pesca, di tecnologia della pesca, di economia della pesca o di altre discipline analoghe, o per quanto concerne le esigenze della ricerca e della raccolta di dati nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

(2)

Tale assistenza deve essere fornita da un comitato permanente scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) istituito presso la Commissione.

(3)

Conformemente all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione consulta lo CSTEP a intervalli regolari sulle tematiche relative alla conservazione e alla gestione delle risorse acquatiche vive, compresi gli aspetti biologici, economici, ambientali, sociali e tecnici, ed essa tiene conto del parere del comitato quando presenta le proposte relative alla gestione della pesca ai sensi del regolamento citato.

(4)

Il parere dello CSTEP su tematiche inerenti alla pesca deve fondarsi sui principi di eccellenza, indipendenza, imparzialità e trasparenza.

(5)

È essenziale che lo CSTEP si avvalga al meglio delle competenze di esperti esterni degli Stati membri o di paesi terzi nella misura in cui ciò sia necessario per rispondere a quesiti specifici.

(6)

In considerazione del numero e dell’importanza delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare la decisione 93/619/CE della Commissione, del 19 novembre 1993, relativa all’istituzione di un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (2),

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione del comitato

È istituito un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, di seguito denominato «CSTEP».

Articolo 2

Ruolo dello CSTEP

1.   A intervalli regolari, o ogniqualvolta lo ritenga necessario, la Commissione chiede la consulenza dello CSTEP, sotto forma di pareri, sulle tematiche di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002. La Commissione può esigere che il parere venga adottato entro un determinato termine.

2.   Lo CSTEP può, di propria iniziativa, fornire alla Commissione pareri sulle tematiche di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

3.   Lo CSTEP redige una relazione annuale concernente:

a)

la situazione delle risorse alieutiche di interesse per la Comunità europea;

b)

le implicazioni economiche della situazione di tali risorse alieutiche;

c)

l’evoluzione delle attività di pesca, con riferimento ai fattori biologici, ecologici, tecnici ed economici;

d)

altri fattori economici inerenti alla pesca.

Articolo 3

Struttura

1.   Lo CSTEP è composto da un minimo di 30 e un massimo di 35 membri.

2.   I membri dello CSTEP sono esperti scientifici nei settori della biologia marina, ecologia marina, scienza alieutica, conservazione della natura, dinamica della popolazione, statistica, tecnologia degli attrezzi da pesca, acquacoltura ed economia della pesca e dell’acquacoltura.

Articolo 4

Nomina dei membri dello CSTEP e costituzione di un elenco di riserva

1.   La Commissione nomina i membri dello CSTEP a partire da un elenco di candidati idonei. Tale elenco viene costituito a seguito della pubblicazione di un invito alla manifestazione di interesse nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul sito web della Commissione.

2.   I membri dello CSTEP sono nominati sulla base delle loro competenze e conformemente ad una distribuzione geografica tale da riflettere la diversità di problemi scientifici e di strategie esistenti nella Comunità.

3.   Un elenco dei membri dello CSTEP viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è disponibile, insieme ad un breve curriculum vitae di ciascun membro, sul sito web della Commissione.

4.   I candidati ritenuti idonei a partecipare ai lavori dello CSTEP, ma non nominati, sono inseriti in un elenco di riserva. Tale elenco può essere utilizzato dalla Commissione per reperire candidati idonei al fine di sostituire i membri che si dimettono dal comitato conformemente all’articolo 6, paragrafo 3.

5.   L’elenco di riserva è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è inoltre disponibile sul sito web della Commissione.

Articolo 5

Elezione del presidente e dei vicepresidenti

Lo CSTEP elegge tra i suoi membri un presidente e due vicepresidenti per un periodo di tre anni. Il presidente e i due vicepresidenti possono essere rieletti nella stessa carica per non più di due mandati consecutivi.

Articolo 6

Mandato

1.   Il mandato di un membro dello CSTEP ha una durata triennale ed è rinnovabile per altri periodi di tre anni.

2.   Allo scadere di un triennio il presidente, i vicepresidenti e i membri dello CSTEP restano in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

3.   Qualora un membro non partecipi attivamente ai lavori dello CSTEP, presenti un conflitto di interessi o desideri dimettersi, la Commissione può porre termine alle sue funzioni.

Articolo 7

Esperti esterni

Previa approvazione della Commissione, lo CSTEP può invitare esperti che non siano membri dello CSTEP, ma che dispongano delle conoscenze scientifiche e delle competenze richieste per contribuire ai lavori del comitato.

Articolo 8

Gruppi di lavoro

Previa approvazione della Commissione, lo CSTEP può costituire gruppi di lavoro specifici incaricati di svolgere compiti chiaramente definiti. I gruppi di lavoro sono composti da esperti esterni e da almeno due membri dello CSTEP. Essi presentano allo CSTEP una relazione entro un termine determinato.

Articolo 9

Rimborsi e indennità

1.   I membri dello CSTEP e gli esperti esterni hanno diritto ad un’indennità per la partecipazione alle riunioni dello CSTEP e dei gruppi di lavoro nonché per le eventuali prestazioni come relatori su un argomento specifico, secondo quanto previsto nell’allegato.

2.   Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri dello CSTEP e degli esperti esterni sono a carico della Commissione.

Articolo 10

Contatti tra lo CSTEP e la Commissione

1.   Le riunioni dello CSTEP e dei gruppi di lavoro sono approvate e convocate dalla Commissione.

2.   La Commissione può partecipare alle riunioni dello CSTEP e dei gruppi di lavoro.

3.   La Commissione può invitare esperti che non siano membri dello CSTEP a partecipare alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro.

Articolo 11

Regolamento interno

1.   Previa approvazione della Commissione, lo CSTEP adotta un regolamento interno. Tale regolamento consente allo CSTEP di esercitare le proprie funzioni secondo i principi di eccellenza, indipendenza e trasparenza, tenendo al tempo stesso nel debito conto le richieste legittime di rispetto del segreto fiscale e della riservatezza commerciale.

2.   Il regolamento interno stabilisce in particolare:

a)

l’elezione del presidente e dei vicepresidenti dello CSTEP;

b)

le procedure per:

i)

trattare le richieste di consulenza;

ii)

adottare pareri in condizioni normali e, qualora l’urgenza lo giustifichi, mediante una procedura scritta accelerata per corrispondenza;

c)

la costituzione e l’organizzazione dei gruppi di lavoro, la nomina dei presidenti dei gruppi di lavoro e la descrizione delle relative funzioni;

d)

i verbali delle riunioni, compresi i particolari dei pareri diversi da quelli adottati;

e)

il ruolo degli esperti esterni;

f)

la nomina dei relatori e la descrizione delle loro funzioni;

g)

il formato e il contenuto dei pareri scientifici e le procedure volte a garantirne e migliorarne la coerenza;

h)

le responsabilità e gli obblighi dei membri dello CSTEP e degli esperti esterni rispetto ai contatti esterni;

i)

la rappresentanza dello CSTEP nel comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura (CCPA);

j)

la partecipazione dei membri dello CSTEP ai comitati consultivi regionali (CCR).

3.   Il regolamento interno è pubblicato sul sito web della Commissione.

Articolo 12

Decisioni e pareri

1.   Lo CSTEP delibera a maggioranza dei membri presenti alla riunione. Le decisioni e i pareri possono essere adottati soltanto se il 70 % dei membri del comitato hanno preso parte alla votazione, anche astenendosi.

2.   I pareri minoritari motivati sono inclusi nei pareri dello CSTEP e attribuiti ai membri interessati.

3.   I pareri dello CSTEP sono pubblicati senza indugio sul sito web della Commissione nel rispetto della riservatezza commerciale.

Articolo 13

Indipendenza

1.   I membri dello CSTEP sono nominati, e gli esperti esterni invitati, a titolo personale. Essi non possono delegare le loro responsabilità.

2.   I membri dello CSTEP e gli esperti esterni agiscono in maniera indipendente dagli Stati membri e dalle parti interessate. Essi sottoscrivono una dichiarazione con la quale si impegnano ad agire nel pubblico interesse nonché una dichiarazione d’interesse che indichi l’assenza o l’esistenza di interessi che potrebbero essere considerati pregiudizievoli alla loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono effettuate per iscritto e rese accessibili al pubblico. I membri dello CSTEP presentano le dichiarazioni d’impegno ogni anno.

3.   A ciascuna riunione dello CSTEP e dei gruppi di lavoro, i membri del comitato e gli esperti esterni comunicano eventuali interessi specifici che potrebbero essere considerati pregiudizievoli alla loro indipendenza in ordine a determinati punti all’ordine del giorno.

Articolo 14

Riservatezza

1.   I membri dello CSTEP e gli esperti esterni non diffondono le informazioni acquisite nell’ambito delle attività dello CSTEP o dei gruppi di lavoro, ad eccezione dei pareri del comitato.

2.   Qualora lo CSTEP sia avvisato dalla Commissione che il parere richiesto è di natura riservata, partecipano al gruppo di lavoro solo i membri dello CSTEP e il rappresentante della Commissione.

Articolo 15

Segretariato dello CSTEP

1.   La Commissione provvede alle funzioni di segretariato per lo CSTEP e i gruppi di lavoro.

2.   Il segretariato è incaricato di fornire il supporto e il coordinamento tecnico e amministrativo per agevolare l’efficace funzionamento dello CSTEP e organizzare le riunioni dei gruppi di lavoro.

3.   All’occorrenza, il segretariato coordina le attività dello CSTEP e dei gruppi di lavoro con quelle di altri organismi comunitari e internazionali.

Articolo 16

Disposizioni finali

1.   La decisione 93/619/CE è abrogata.

2.   I membri dello CSTEP, nominati conformemente all’articolo 1 della decisione 93/619/CE, rimangono in carica quali membri del comitato istituito dalla presente decisione fino alla nomina dei nuovi membri dello CSTEP in conformità all’articolo 3 della presente decisione.

3.   Le disposizioni dell’articolo 5 si applicano, mutatis mutandis, al momento della scadenza del mandato dei membri di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4.   La decisione 93/619/CE è abrogata a decorrere dalla data della prima riunione del comitato istituito dalla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2005.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 297 del 2.12.1993, pag. 25.


ALLEGATO

INDENNITÀ

I membri dello CSTEP e gli esperti esterni hanno diritto a un’indennità per la partecipazione alle attività dello CSTEP secondo le seguenti modalità.

Partecipazione alle riunioni dello CSTEP e ai gruppi di lavoro

(EUR per giorno intero)

 

Riunioni dello CSTEP

Gruppi di lavoro

Presidente

300

300

Vicepresidente (1)

300

0

Altri partecipanti

250

250

Qualora la partecipazione riguardi soltanto una mattina o un pomeriggio, l’indennità sarà pari al 50 % di quella prevista per un giorno intero.

Relazioni

(EUR)

 

Pareri dello CSTEP alle sessioni plenarie o per corrispondenza (2)

Relazioni informative (3) precedenti le riunioni dello CSTEP e dei gruppi di lavoro

Relatore

300

300 (4)


(1)  La sua presenza è prevista unicamente alle riunioni dello CSTEP.

(2)  Sintesi, inchieste e informazioni generali.

(3)  Indennità da versare a titolo di compenso per l’elaborazione del parere.

(4)  L’indennità deve essere versata entro un massimo di 15 giorni sulla base del calendario deciso dalla Commissione e specificato in un accordo scritto preliminare. La Commissione può tuttavia decidere di aumentare il numero di giorni, qualora lo ritenga necessario.


31.8.2005   

IT

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L 225/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2005

che adotta un formulario per la trasmissione delle domande di patrocinio a spese dello Stato, in applicazione della direttiva 2003/8/CE del Consiglio

(2005/630/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,

dopo aver consultato il comitato di cui all’articolo 17 della direttiva 2003/8/CE,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2004/844/CE della Commissione (2) ha adottato il formulario uniforme per le domande di patrocinio a spese dello Stato, in applicazione della direttiva 2003/8/CE.

(2)

Ai sensi della direttiva 2003/8/CE la Commissione deve anche approntare un formulario uniforme per facilitare la trasmissione delle domande di patrocinio a spese dello Stato fra le autorità giudiziarie degli Stati membri.

(3)

La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non ha partecipato all’adozione della direttiva 2003/8/CE e non è pertanto vincolata da essa, né è tenuta a darvi applicazione,

DECIDE:

Articolo unico

È adottato il formulario uniforme per la trasmissione delle domande di patrocinio a spese dello Stato che figura in allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2005.

Per la Commissione

Franco FRATTINI

Vicepresidente


(1)  GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41.

(2)  GU L 365 del 10.12.2004, pag. 27.


ALLEGATO

FORMULARIO UNIFORME

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31.8.2005   

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L 225/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 2005

riguardante i requisiti essenziali di cui alla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per assicurare ai servizi d’emergenza l’accesso alle luci di localizzazione Cospas-Sarsat

[notificata con il numero C(2005) 3059]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/631/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

I radiofari d’emergenza (Emergency Position-Indicating Radio Beacons o EPIRB), luci di localizzazione funzionanti a 406 MHz con il sistema Cospas-Sarsat, fanno parte del sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM).

(2)

Conformemente alla decisione 2004/71/CE della Commissione, del 4 settembre 2003, sui requisiti essenziali dell’attrezzatura di radiocomunicazione marittima che deve essere installata su navi marittime non SOLAS e partecipare al sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) (2), i produttori di EPIRB devono assicurarsi che l’attrezzatura sia concepita in modo da funzionare correttamente, possedere tutti i requisiti operativi dell’SMSSM per i casi d’emergenza e consentire comunicazioni chiare e sicure.

(3)

Tuttavia, le luci di localizzazione destinate ad altri impieghi non sono oggetto della decisione 2004/71/CE. Poiché si prevede che tale tipo di luci di localizzazione Cospas-Sarsat saranno utilizzate in gran numero come segnalatori di pericolo, è necessario disporre che esse, in quanto rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 1999/5/CE, siano concepite in modo da funzionare correttamente, possedere requisiti operativi ampiamente accettati e soddisfare tutte le condizioni del sistema Cospas-Sarsat.

(4)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la valutazione della conformità delle telecomunicazioni e la sorveglianza del mercato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica alle luci di localizzazione funzionanti a 406 MHz con il sistema Cospas-Sarsat e non rientranti nell’ambito di applicazione della decisione 2004/71/CE.

Articolo 2

Le luci di localizzazione di cui all’articolo 1 sono concepite in modo da funzionare correttamente e da possedere tutti i requisiti operativi richiesti dall’ambiente nel quale possono essere utilizzate. Nelle situazioni d’emergenza le suddette luci di localizzazione devono garantire comunicazioni chiare, sicure e di notevole precisione, rispettando tutte le condizioni del sistema Cospas-Sarsat.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 16 del 23.1.2004, pag. 54.


31.8.2005   

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L 225/29


DECISIONE N. 4/2005 DEL COMITATO MISTO CE-EFTA SUL TRANSITO COMUNE

del 15 agosto 2005

che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

(2005/632/CE)

IL COMITATO MISTO,

vista la convenzione, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema di transito informatizzato è pienamente operativo in tutte le parti contraenti della convenzione sul transito comune. Esso si è rivelato un sistema affidabile ed efficiente sia per le amministrazioni doganali che per gli operatori economici.

(2)

Alla luce di tali circostanze, non è più economicamente giustificato consentire che le formalità vengano espletate sulla base di una dichiarazione di transito presentata per iscritto, il cui utilizzo implica che le autorità competenti sono obbligate ad immettere manualmente i dati della dichiarazione nel sistema informatizzato. A livello generale, tutte le dichiarazioni di transito dovrebbero pertanto essere presentate utilizzando una tecnologia informatica.

(3)

Tuttavia, la decisione di permettere le dichiarazioni di transito presentate per iscritto dovrebbe essere lasciata a discrezione delle singole parti contraenti per consentire un migliore adempimento dei requisiti generali presso la parte contraente.

(4)

L’utilizzo delle dichiarazioni di transito presentate per iscritto dovrebbe essere consentito soltanto in casi eccezionali (ossia qualora il sistema di transito informatizzato delle autorità doganali o l’applicazione dell’operatore fossero fuori servizio) per permettere agli operatori economici di effettuare le operazioni di transito.

(5)

Per consentire ai viaggiatori di effettuare le operazioni di transito le autorità competenti dovrebbero autorizzare l’utilizzo di dichiarazioni di transito presentate per iscritto, qualora i viaggiatori non fossero in grado di accedere direttamente al sistema di transito informatizzato.

(6)

Poiché alcuni paesi devono sviluppare e attuare gli strumenti ed i collegamenti necessari per permettere a tutti gli operatori economici di collegarsi al sistema di transito informatizzato, è opportuno prevedere un periodo transitorio in cui viene consentito l’impiego delle dichiarazioni di transito presentate per iscritto.

(7)

Ad eccezione dei casi in cui il sistema di transito informatizzato delle autorità doganali o l’applicazione dell’obbligato principale non dovessero funzionare, le autorità competenti che accettano le dichiarazioni di transito presentate per iscritto dovrebbero garantire che i dati relativi al transito siano scambiati tra le autorità competenti mediante l’impiego di tecnologie e reti informatiche.

(8)

La convenzione dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza,

DECIDE:

Articolo 1

L’appendice I della Convenzione del 20 maggio 1987 è modificata conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2005.

Tuttavia, le autorità competenti possono continuare ad accettare al più tardi fino al 31 dicembre 2006 le dichiarazioni di transito presentate per iscritto.

Laddove le autorità competenti decidessero di accettare le dichiarazioni di transito presentate per iscritto dopo il 1o luglio 2005, tale decisione viene previamente comunicata per iscritto alla Commissione. In tal caso le autorità competenti dei paesi in questione garantiscono che i dati relativi al transito siano scambiati tra le autorità competenti mediante l’impiego di tecnologie e reti informatiche.

Fatto a Berna, il 15 agosto 2005.

Per il Comitato misto

Il presidente

Rudolf DIETRICH


(1)  GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2. Convenzione modificata da ultimo dalla decisione n. 3/2005 (GU L 189 del 21.7.2005, pag. 61).


ALLEGATO

L’appendice I è modificata come segue:

1)

l’articolo 17 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 17

1.   Le dichiarazioni di transito vengono presentate all’ufficio di partenza mediante una tecnologia informatica.

2.   La dichiarazione di transito presentata a mezzo di scambio di messaggi normalizzati EDI è conforme alla struttura e alle indicazioni che figurano nell’appendice III.

3.   Quando la dichiarazione di transito è presentata introducendo i dati necessari all’espletamento delle formalità nei sistemi informatici delle autorità competenti le indicazioni contenute nella dichiarazione scritta di cui all’appendice III sono sostituite dall’invio alle autorità competenti designate a tal fine di dati codificati o presentati in una forma stabilita dalle autorità competenti e che corrisponde alle indicazioni richieste per le dichiarazioni scritte, in previsione del loro trattamento computerizzato.

4.   Quando il regime di transito comune fa seguito, nel paese di partenza, ad un’altra destinazione doganale, l’ufficio di partenza può esigere, se del caso, la presentazione di tali documenti.

5.   Le merci vengono presentate insieme al titolo di trasporto. L’ufficio di partenza può rinunciare a chiedere la presentazione di tale documento al momento del completamento delle formalità doganali a condizione che venga tenuto a sua disposizione.»;

2)

l’articolo 18 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 18

1.   Le merci possono essere vincolate al regime di transito comune mediante una dichiarazione di transito redatta su un formulario conforme ad uno dei modelli che figurano all’appendice III e in conformità con la procedura definita di comune accordo dalle parti contraenti:

a)

se il sistema di transito informatizzato delle autorità competenti è fuori servizio;

b)

se l’applicazione dell’obbligato principale è fuori servizio.

2.   L’utilizzo di una dichiarazione di transito scritta ai sensi del paragrafo 1, punto b), è soggetta all’approvazione delle autorità competenti.

3.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano anche:

a)

se una parte contraente decide in tal senso;

b)

se le merci vengono trasportate da viaggiatori che non dispongono di un accesso diretto al sistema informatizzato delle autorità doganali e quindi non possono presentare una dichiarazione di transito utilizzando una tecnologia informatica presso l’ufficio di partenza. Le autorità competenti autorizzano il vincolo delle merci al regime di transito comune mediante una dichiarazione di transito redatta su un formulario conforme ad uno dei modelli che figurano all’appendice III.

In questi casi, le autorità competenti garantiscono che i dati relativi al transito siano scambiati tra le autorità competenti mediante l’impiego di tecnologie e reti informatiche.

4.   Il formulario della dichiarazione di transito può essere completato, eventualmente, da uno o più formulari complementari conformi ad uno dei modelli che figurano all’appendice III e che costituiscono parte integrante della dichiarazione.

5.   Distinte di carico, redatte conformemente al modello che figura all’appendice III, possono essere utilizzate in luogo dei formulari complementari come parte descrittiva della dichiarazione di transito, della quale costituiscono parte integrante.

6.   I formulari di cui ai paragrafi 1 e 3, 4 e 5 sono compilati conformemente all’appendice III. Essi sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali delle parti contraenti accettata dalle autorità competenti del paese di partenza. Ove necessario, le autorità competenti di un paese interessato dall’operazione di transito comune possono chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale paese.

7.   L’articolo 17, paragrafi 4 e 5, è applicabile mutatis mutandis.»