ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 207

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
10 agosto 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1300/2005 del Consiglio, del 3 agosto 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 27/2005 per quanto riguarda le aringhe, gli sgombri, i sugarelli, le sogliole e le navi che praticano attività di pesca illegali

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1301/2005 della Commissione, del 9 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

10

 

*

Regolamento (CE) n. 1302/2005 della Commissione, del 9 agosto 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento slovacco

12

 

*

Regolamento (CE) n. 1303/2005 della Commissione, del 9 agosto 2005, relativo al divieto di pesca della sogliola nelle zone CIEM II, IV (acque CE) per i pescherecci battenti bandiera francese

13

 

*

Regolamento (CE) n. 1304/2005 della Commissione, del 9 agosto 2005, relativo al divieto di pesca del melù nelle zone CIEM Vb (acque delle isole Færøer) per i pescherecci battenti bandiera francese

15

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, dell’8 agosto 2005, relativa all’immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea MON 863) geneticamente modificato tollerante alla diabrotica del mais [notificata con il numero C(2005) 2950]  ( 1 )

17

 

*

Decisione della Commissione, dell’8 agosto 2005, recante modifica della decisione 2005/240/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Polonia [notificata con il numero C(2005) 2985]

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

10.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 207/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1300/2005 DEL CONSIGLIO

del 3 agosto 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 27/2005 per quanto riguarda le aringhe, gli sgombri, i sugarelli, le sogliole e le navi che praticano attività di pesca illegali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 27/2005 (2) stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in acque dove sono imposti limiti di cattura.

(2)

Nel settembre 2004, la commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico (IBSFC) ha adottato una raccomandazione in cui propone di aumentare per il 2004 le possibilità di pesca dell’aringa di 10 000 tonnellate nell’unità di gestione 3 per assegnare alla Finlandia ulteriori possibilità di pesca dell’aringa pari a 8 199 tonnellate. La raccomandazione non è stata recepita nella legislazione comunitaria. Di conseguenza, la Finlandia ha superato di 7 856 il contingente assegnatole nel 2004, non essendole state assegnate le tonnellate supplementari. Nel regolamento (CE) n. 776/2005 della Commissione, del 19 maggio 2005, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2005 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (3), il contingente di aringhe della Finlandia per il 2005 è stato ridotto di 7 856 tonnellate a causa di uno sfruttamento eccessivo. Il contingente finlandese per le aringhe nelle sottodivisioni 30-31 dovrebbe pertanto essere aumentato di 7 856 tonnellate, in quanto la riduzione è intervenuta per il mancato recepimento nella legislazione comunitaria della raccomandazione dell’IBSFC. Questa modifica non aumenterà la quota di aringhe che la Finlandia è autorizzata a pescare nel 2005.

(3)

Il totale ammissibile di catture (TAC) adottato per lo sgombro nelle zone di gestione IIa (acque non CE), Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV dovrebbe riguardare le acque CE e le acque internazionali della zona Vb, al fine di evitare comunicazioni errate. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la zona di gestione.

(4)

Il TAC adottato per il sugarello nelle zone di gestione Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV dovrebbe riguardare le acque CE e le acque internazionali della zona Vb, al fine di evitare comunicazioni errate. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la zona di gestione.

(5)

Alla luce dei nuovi pareri scientifici, il TAC per la sogliola può essere aumentato a 900 tonnellate nelle zone di gestione IIIa, IIIb, c, d (acque CE). Il TAC dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(6)

Per consentire la pesatura di aringhe, sgombri e sugarelli dopo il trasporto dal porto di sbarco, nel 2005 dovrebbero essere adottati provvedimenti complementari.

(7)

In base al verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Norvegia per il 2005, le parti possono pescare 50 000 tonnellate delle loro rispettive quote di aringhe del Mare del Nord nelle acque delle altre parti delle divisioni IVa e IVb. Tali quantitativi possono essere aumentati, se richiesto, fino a 10 000 tonnellate. Con lettere del 29 giugno 2005, la Norvegia ha chiesto tale aumento. Il 20 luglio 2005, la Comunità ha presentato una richiesta analoga. È opportuno pertanto attuare tali cambiamenti nella normativa comunitaria.

(8)

Nel maggio 2005, la Commissione della pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato una raccomandazione che invita a inserire un certo numero di pescherecci nell’elenco dei pescherecci di cui è certo che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Nel febbraio 2004, è stata adottata una raccomandazione sui provvedimenti da prendere nei confronti di tali pescherecci. È opportuno far sì che le raccomandazioni in parola siano recepite nell’ordinamento giuridico della Comunità.

(9)

Data l’urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee.

(10)

Il regolamento (CE) n. 27/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati IA, IB e III del regolamento (CE) n. 27/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 agosto 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1.

(3)  GU L 130 del 24.5.2005, pag. 7.


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 27/2005 sono modificati come segue:

1)

Nell’allegato IA:

La voce relativa alla specie Aringa nella sottodivisione 30-31 è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Sottodivisioni 30-31

HER/3D30; HER/3D31

Finlandia

60 327

 

Svezia

11 529

 

CE

71 856

 

TAC

71 856

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.»

2)

Nell’allegato IB:

a)

La voce relativa alla specie Aringa nella zona IV a nord di 53° 30′ N è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Aringa (1)

Clupea harengus

Zona

:

IV a nord di 53° 30′ N

HER/4AB.

Danimarca

95 211

 

Germania

57 215

 

Francia

20 548

 

Paesi Bassi

56 745

 

Svezia

5 443

 

Regno Unito

70 395

 

CE

305 557

 

Norvegia

60 000 (2)

 

TAC

535 000

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi a sud di 62° N

(HER/*04N-)

CE

60 000»

b)

La voce relativa alla specie Sgombro nelle zone IIa (acque non CE), Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV, è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona

:

IIa (acque non CE), Vb (acque CE e internazionali), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII e XIV

MAC/2CX14-

Germania

13 845

 

Spagna

20

 

Estonia

115

 

Francia

9 231

 

Irlanda

46 149

 

Lettonia

85

 

Lituania

85

 

Paesi Bassi

20 190

 

Polonia

844

 

Regno Unito

126 913

 

CE

217 477

 

Norvegia

8 500 (3)

 

Isole Færøer

3 322 (4)

 

TAC

420 000 (5)

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, e soltanto dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.

 

IVa (acque CE) MAC/*04A-C

Germania

4 175

Spagna

0

Francia

2 784

Irlanda

13 918

Paesi Bassi

6 089

Regno Unito

38 274

CE

65 240

Norvegia

8 500

Isole Færøer

1 002 ()

()  A nord di 59° N (zona CE) dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.»

c)

La voce relativa alla specie Sogliola nella zone IIIa, IIIb, c, d, (acque CE) è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Sogliola

Solea solea

Zona

:

IIIa, IIIbcd (acque CE)

SOL/3A/BCD

Danimarca

755

 

Germania

44

 

Paesi Bassi

73

 

Svezia

28

 

CE

900

 

TAC

900

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.»

d)

La voce relativa alla specie Sugarello nelle zone Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV, è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Sugarello

Trachurus spp.

Zona

:

Vb (acque CE e internazionali), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII e XIV

JAX/578/14

Danimarca

12 088

 

Germania

9 662

 

Spagna

13 195

 

Francia

6 384

 

Irlanda

31 454

 

Paesi Bassi

46 096

 

Portogallo

1 277

 

Regno Unito

13 067

 

CE

133 223

 

Isole Færøer

4 955 (7)  (8)

 

TAC

137 000

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

3)

Nell’allegato III:

a)

Il punto 9 è sostituito dal seguente:

«9.   Procedure di sbarco e pesatura per le aringhe, gli sgombri e i sugarelli

9.1.   Campo d’applicazione

9.1.1.

Le seguenti procedure si applicano agli sbarchi effettuati nella Comunità europea da navi comunitarie e di paesi terzi, in quantitativi superiori a 10 tonnellate per sbarco di aringhe, sgombri e sugarelli, o a una combinazione degli stessi, catturati:

a)

per le aringhe, nelle sottozone CIEM I, II, IV, VI e VII e nelle divisioni IIIa e Vb;

b)

per gli sgombri e i sugarelli, nelle sottozone CIEM III, IV, VI e VII e nella divisione IIa.

9.2.   Porti designati

9.2.1.

Gli sbarchi di cui al punto 9.1 sono consentiti solo nei porti designati.

9.2.2.

Ciascuno Stato membro interessato trasmette alla Commissione le modifiche all’elenco dei porti designati nei quali possono essere effettuati sbarchi di aringhe, sgombri e sugarelli e le procedure di ispezione e sorveglianza per tali porti, inclusi i termini e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi delle specie e degli stock di cui al punto 9.1.1 nell’ambito di ciascuno sbarco. Le modifiche devono essere trasmesse almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore. La Commissione trasmette tali informazioni, nonché l’elenco dei porti designati da paesi terzi, a tutti gli Stati membri interessati.

9.3.   Ingresso nel porto

9.3.1.

Il comandante di una nave di cui al punto 9.1.1, o il suo rappresentante, comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere effettuato lo sbarco, almeno 4 ore prima di entrare nel porto di sbarco dello Stato membro interessato, le informazioni seguenti:

a)

il porto in cui intende entrare, il nome della nave e il suo numero di registrazione;

b)

l’ora di arrivo prevista nel porto suddetto;

c)

i quantitativi delle specie detenute a bordo, in chilogrammi di peso vivo;

d)

la zona di gestione, conformemente all’allegato I del presente regolamento, in cui è stata effettuata la cattura.

9.4.   Sbarco

9.4.1.

Le autorità competenti dello Stato membro interessato richiedono che le operazioni di sbarco non inizino prima che sia stata data l’autorizzazione.

9.5.   Giornale di bordo

9.5.1.

In deroga alle disposizioni di cui al punto 4.2 dell’allegato IV del regolamento (CEE) n. 2807/83, il comandante di una nave presenta immediatamente, all’arrivo in porto, la pagina o le pagine pertinenti del giornale di bordo come richiesto dall’autorità competente presso il porto di sbarco.

I quantitativi detenuti a bordo, notificati prima dello sbarco come indicato al punto 9.3.1, lettera c), corrispondono ai quantitativi registrati nel giornale di bordo una volta completato.

In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83, il margine di tolleranza consentito nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo, quale inserita nel giornale di bordo e espressa in kg, è pari all’8 %.

9.6.   Pesatura del pesce fresco

9.6.1.

Tutti gli acquirenti di pesce fresco devono assicurarsi che tutti i quantitativi ricevuti siano pesati con sistemi autorizzati dalle autorità competenti. La pesatura deve avvenire prima che il pesce sia smistato, trasformato, immagazzinato, portato via dal porto di sbarco o rivenduto. I risultati della pesatura sono utilizzati per compilare le dichiarazioni di sbarco e le distinte di vendita.

9.6.2.

Nel determinare il peso, le eventuali detrazioni per il tenore in acqua non devono superare il 2 %.

9.7.   Pesatura del pesce fresco dopo il trasporto

9.7.1.

In deroga al punto 9.6.1, gli Stati membri possono consentire la pesatura del pesce dopo il trasporto dal porto di sbarco, purché il pesce sia destinato a una località situata sul territorio dello Stato membro e distante non più di 60 chilometri dal porto di sbarco e a condizione che:

a)

sulla nave in cui è trasportato il pesce sia presente un ispettore dal porto di sbarco fino al luogo in cui il pesce è pesato; oppure

b)

le autorità competenti del porto di sbarco autorizzino il trasporto del pesce, fatte salve le seguenti disposizioni:

i)

immediatamente prima che la nave lasci il porto di sbarco, l’acquirente o un suo rappresentante forniscono alle autorità competenti una dichiarazione scritta indicante le specie di pesce e il nome della nave da cui devono essere sbarcate, il numero unico di identificazione della nave e informazioni sul luogo di destinazione in cui sarà pesato il pesce e sull’ora di arrivo stimata della nave nel porto di destinazione;

ii)

una copia della dichiarazione di cui al punto i) deve essere conservata dal conducente durante il trasporto del pesce e trasmessa al consegnatario del pesce nel luogo di destinazione.

9.8.   Fattura

9.8.1.

In aggiunta agli obblighi di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2847/93, l’acquirente o l’impresa di trasformazione dei quantitativi di pesce fresco sbarcati devono presentare alle autorità competenti dello Stato membro interessato una copia della fattura, o un documento equivalente, come indicato all’articolo 22, paragrafo 3, della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (9).

9.8.2.

Tale fattura o documento devono contenere tutte le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2847/93 come pure il nome e il numero di registrazione della nave da cui il pesce è stato sbarcato. La fattura o il documento devono essere presentati su richiesta o entro 12 ore dal completamento della pesatura.

9.9.   Pesatura del pesce surgelato

9.9.1.

Tutti gli acquirenti o i detentori di pesce surgelato devono assicurarsi che i quantitativi sbarcati siano pesati prima che il pesce sia trasformato, immagazzinato, portato via dal porto di sbarco o rivenduto. La tara corrispondente al peso delle casse, dei contenitori di plastica o di altro tipo in cui è contenuto il pesce da pesare può essere detratta dal peso di tutti i quantitativi sbarcati.

9.9.2.

In alternativa, il peso del pesce surgelato contenuto in casse può essere determinato moltiplicando il peso medio di un campione rappresentativo calcolato in base al peso del contenuto rimosso dalla cassa e senza imballaggio plastico, prima o dopo lo scioglimento del ghiaccio sulla superficie del pesce. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per approvazione, gli eventuali cambiamenti apportati alla loro metodologia di campionamento approvata dalla Commissione nel 2004. I cambiamenti sono approvati dalla Commissione. I risultati della pesatura sono utilizzati per compilare le dichiarazioni di sbarco e le distinte di vendita.

9.10.   Sistemi di pesatura

9.10.1.

Qualora siano usati sistemi di pesatura pubblici, i responsabili della pesatura rilasciano all’acquirente una ricevuta indicante la data e l’ora della pesatura e il numero di identificazione della nave. Una copia di tale ricevuta deve essere allegata alla fattura presentata alle autorità competenti, come indicato al punto 9.8.

9.10.2.

Nei casi in cui siano utilizzati sistemi di pesatura privati, tali sistemi devono essere approvati, calibrati e sigillati dalle autorità competenti e soggetti alle seguenti disposizioni:

a)

chi effettua la pesatura deve tenere un registro impaginato indicante:

i)

il nome e il numero di registrazione della nave da cui il pesce è stato sbarcato,

ii)

il numero di identificazione della nave nei casi in cui il pesce sia stato trasportato dal porto di sbarco prima della pesatura,

iii)

le specie di pesce,

iv)

il peso di ciascuno sbarco,

v)

la data e l’ora dell’inizio e della fine della pesatura;

b)

se la pesatura è effettuata su un nastro trasportatore, quest’ultimo deve essere provvisto di un contatore visibile che registri il totale cumulato del peso. Il totale cumulato è poi riportato nel registro di cui al punto a);

c)

il registro con i dati della pesatura e le dichiarazioni scritte di cui al punto 9.7.1, lettera b), ii) devono essere conservati per tre anni.

9.11.   Accesso da parte delle autorità competenti

Le autorità competenti devono avere pieno accesso ai sistemi di pesatura, al registro, alle dichiarazioni scritte e a tutte le strutture in cui il pesce è trasformato e conservato.

9.12.   Controlli incrociati

9.12.1.

Le autorità competenti effettuano controlli amministrativi incrociati su tutti gli sbarchi. Detti controlli hanno per oggetto:

a)

i quantitativi per specie indicati nel preavviso di sbarco, di cui al punto 9.3.1, e i quantitativi indicati nel giornale di bordo della nave;

b)

i quantitativi per specie registrati nel giornale di bordo e la dichiarazione di sbarco o la fattura o documento equivalente di cui al punto 9.8;

c)

i quantitativi per specie registrati nella dichiarazione di sbarco e la fattura o documento equivalente di cui al punto 9.8.

9.13.   Ispezione completa

9.13.1.

Le autorità competenti di uno Stato membro garantiscono che almeno il 15 % dei quantitativi di pesce sbarcato e almeno il 10 % degli sbarchi di pesce siano oggetto di un’ispezione completa, comprendente almeno quanto segue:

a)

controllo del peso delle catture prelevate dalla nave, suddivise per specie. Nel caso delle navi che pompano a riva le catture, deve essere pesato l’intero carico delle navi selezionate per l’ispezione. Nel caso dei pescherecci da traino congelatori, vengono contate tutte le casse. Viene pesato un campione rappresentativo di casse/palette, al fine di determinare il peso medio delle stesse. Viene inoltre effettuato un campionamento delle casse secondo una metodologia approvata, al fine di determinare il peso netto medio dei pesci (senza imballaggi, ghiaccio);

b)

in aggiunta ai controlli incrociati di cui al punto 9.12, verifiche incrociate riguardanti:

i)

i quantitativi per specie indicati nel registro di pesatura e quelli riportati nella fattura o documento equivalente di cui al punto 9.8;

ii)

le dichiarazioni scritte ricevute dalle autorità competenti ai sensi del punto 9.7.1, lettera b), i), e le dichiarazioni scritte in possesso del consegnatario del pesce di cui al punto 9.7.1, lettera b), ii);

iii)

i numeri di identificazione delle navi riportati nelle dichiarazioni scritte di cui al punto 9.7.1, lettera b), i) e i registri di pesatura;

c)

se lo sbarco viene interrotto, per poterlo riprendere deve essere chiesta l’autorizzazione;

d)

la verifica che tutto il pesce sia stato scaricato dalla nave una volta concluse le operazioni di sbarco.

9.13.2.

Tutte le attività ispettive di cui al punto 9 devono essere documentate e la documentazione deve essere conservata per tre anni.

b)

È aggiunta la parte I seguente:

«PARTE I

ATLANTICO NORDORIENTALE

Pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

I pescherecci che la Commissione della pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha inserito nell’elenco dei pescherecci di cui è stato accertato che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pescherecci IUU) sono riportati nell’appendice 5. Ai pescherecci in questione si applicano le seguenti misure:

a)

i pescherecci IUU che entrano nei porti non sono autorizzati a operare sbarchi o trasbordi e sono ispezionati dalle autorità competenti. Le ispezioni interessano i documenti del peschereccio, i giornali di bordo, gli attrezzi da pesca, le catture a bordo e ogni altro aspetto relativo alle attività del peschereccio nella zona di regolamentazione della NEAFC. I risultati delle ispezioni sono comunicati immediatamente alla Commissione;

b)

i pescherecci, le navi ausiliarie, le navi da rifornimento, le navi madri e le navi cargo battenti bandiera di uno Stato membro non devono in alcun modo prestare assistenza ai pescherecci IUU o partecipare a attività di trasbordo o a attività di pesca congiunte con i pescherecci riportati sull’elenco in questione;

c)

nei porti non devono essere forniti ai pescherecci IUU provviste, carburante o altri servizi;

d)

i pescherecci IUU non sono autorizzati a pescare nelle acque comunitarie e non possono essere noleggiati;

e)

è proibita l’importazione di pesce proveniente da pescherecci IUU;

f)

gli Stati membri rifiutano di concedere la propria bandiera ai pescherecci IUU e incoraggiano gli importatori, i trasportatori e altri settori interessati a non negoziare o trasbordare pesce catturato da tali pescherecci.

La Commissione modificherà l’elenco conformemente all’elenco NEAFC, non appena quest’ultima adotterà un nuovo elenco.»

c)

È aggiunta la seguente appendice 5:

«Allegato III, appendice 5

Elenco di pescherecci di cui è stato accertato che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

Nome del peschereccio

Stato di bandiera

FONTENOVA

Panama

IANNIS

Panama

LANNIS I

Panama

LISA

Dominica

KERGUELEN

Togo

OKHOTINO

Dominica

OLCHAN

Dominica

OSTROE

Dominica

OSTROVETS

Dominica

OYRA

Dominica

OZHERELYE

Dominica»


(1)  Sbarcato in quanto unica cattura o separata dal resto delle catture. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le divisioni CIEM IVa e IVb (zone HER/04A. e HER/04B.).

(2)  Può essere prelevato nelle acque CE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi a sud di 62° N

(HER/*04N-)

CE

60 000»

(3)  Pesca autorizzata soltanto nelle divisioni IIa, VIa (a nord di 56° 30′ N), Iva, VIId, e, f, h.

(4)  Di cui 1 002 t possono essere pescate nella divisione CIEM IVa a nord di 59° N (zona CE) dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre. Un quantitativo di 2 763 t del contingente delle Isole Færøer può essere pescato nella divisione CIEM VIa (a nord di 56° 30′ N) nel corso di tutto l’anno e/o nelle divisioni CIEM VIIe, f, h, e/o nella divisione CIEM IVa.

(5)  TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, e soltanto dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.

 

IVa (acque CE) MAC/*04A-C

Germania

4 175

Spagna

0

Francia

2 784

Irlanda

13 918

Paesi Bassi

6 089

Regno Unito

38 274

CE

65 240

Norvegia

8 500

Isole Færøer

1 002 ()

()  A nord di 59° N (zona CE) dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.»

(6)  A nord di 59° N (zona CE) dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.»

(7)  Contingente da prelevarsi esclusivamente nelle zone CIEM IV, VIa (a nord di 56° 30′ N) e VIIe, f, h.

(8)  Nell’ambito di un contingente totale di 6 500 tonnellate per le sottozone CIEM IV, VIa (a nord di 56° 30′ N) e VIIe, f, h.»

(9)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).»


10.8.2005   

IT

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L 207/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1301/2005 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

096

23,8

999

23,8

0707 00 05

052

70,8

999

70,8

0709 90 70

052

78,8

999

78,8

0805 50 10

388

64,1

524

54,6

528

63,3

999

60,7

0806 10 10

052

83,8

204

57,3

220

120,9

624

164,6

999

106,7

0808 10 80

388

75,5

400

66,3

508

66,5

512

58,8

528

66,4

720

41,4

804

71,4

999

63,8

0808 20 50

052

108,7

388

61,2

512

13,1

999

61,0

0809 20 95

052

320,1

400

294,2

404

269,6

999

294,6

0809 30 10, 0809 30 90

052

101,8

999

101,8

0809 40 05

508

43,6

624

63,2

999

53,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


10.8.2005   

IT

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L 207/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1302/2005 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento slovacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1060/2005 della Commissione (3) ha indetto una gara permanente per l’esportazione di 30 000 tonnellate di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento slovacco.

(3)

La Slovacchia ha informato la Commissione che il proprio organismo d’intervento intende aumentare di 84 757 tonnellate la quantità posta in vendita per l’esportazione. Vista la situazione del mercato, è opportuno accogliere la richiesta della Slovacchia.

(4)

È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1060/2005.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1060/2005 è modificato come segue:

L’articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 114 757 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (4) e la Svizzera.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

(3)  GU L 174 del 7.7.2005, pag. 18.

(4)  Compreso il Kossovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»


10.8.2005   

IT

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L 207/13


REGOLAMENTO (CE) n. 1303/2005 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2005

relativo al divieto di pesca della sogliola nelle zone CIEM II, IV (acque CE) per i pescherecci battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2005.

(2)

In base alle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2005.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2005 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a partire dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dai suddetti pescherecci dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2005.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 860/2005 (GU L 144 dell’8.6.2005, pag. 1).


ALLEGATO

Stato membro

Francia

Stock

SOL/24.

Specie

Sogliola (Solea solea)

Zona

II, IV (acque CE)

Data

12 luglio 2005


10.8.2005   

IT

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L 207/15


REGOLAMENTO (CE) n. 1304/2005 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2005

relativo al divieto di pesca del melù nelle zone CIEM Vb (acque delle isole Færøer) per i pescherecci battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2005.

(2)

In base alle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2005.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2005 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a partire dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dai suddetti pescherecci dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2005.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 860/2005 (GU L 144 dell’8.6.2005, pag. 1).


ALLEGATO

Stato membro

Francia

Stock

WHB/05B-F.

Specie

Melù (Micromesistius poutassou)

Zona

Vb (acque delle isole Færøer)

Data

12 luglio 2005


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

10.8.2005   

IT

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L 207/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 agosto 2005

relativa all’immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea MON 863) geneticamente modificato tollerante alla diabrotica del mais

[notificata con il numero C(2005) 2950]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/608/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma,

sentita l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2001/18/CE, l’immissione in commercio di un prodotto costituito da o contenente un organismo geneticamente modificato o una combinazione di organismi geneticamente modificati è subordinata all’autorizzazione scritta rilasciata dall’autorità competente di uno Stato membro, a norma della procedura stabilita da detta direttiva.

(2)

La Monsanto S.A. ha presentato alla competente autorità tedesca una notifica relativa all’immissione in commercio di due tipi di granturco geneticamente modificato (Zea mays L., linea MON 863 e l’ibrido MON 863 × MON 810).

(3)

La notifica riguarda l’importazione e l’uso secondo le modalità di qualunque altro tipo di granturco, compresa l’alimentazione animale ma non umana, ad eccezione della coltivazione nella Comunità delle varietà derivate dall’evento di trasformazione MON 863 e degli ibridi MON 863 × MON 810.

(4)

Seguendo la procedura di cui all’articolo 14 della direttiva 2001/18/CE, l’autorità competente della Germania ha elaborato una relazione di valutazione, che ha successivamente trasmesso alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri. Secondo detta relazione di valutazione, non sono emersi motivi che giustifichino un rifiuto dell’autorizzazione all’immissione in commercio del granturco MON 863 e del granturco MON 863 × MON 810, purché si rispettino determinate condizioni.

(5)

Le autorità competenti di altri Stati membri hanno sollevato obiezioni all’immissione in commercio di tale prodotto.

(6)

Il parere adottato il 2 aprile 2004 dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare, a norma del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (2), ha concluso che, sulla base dei dati forniti, non emergono motivi per ritenere che il granturco Zea mays L. linea MON 863 possa avere un effetto negativo sulla salute umana e animale o sull’ambiente nel contesto dell’uso proposto. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha inoltre stabilito che la portata del piano di monitoraggio fornito dal notificante è conforme agli usi previsti per il MON 863.

(7)

Per quanto riguarda l’ibrido MON 863 × MON 810, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha ritenuto scientificamente valida l’utilizzazione dei dati riguardanti rispettivamente le linee MON 863 e MON 810 per valutare la sicurezza dell’ibrido MON 863 × MON 810, ma per completare tale valutazione ha ritenuto necessaria la ricerca di dati di conferma mediante uno studio subcronico dell’ibrido di granturco sui ratti della durata di novanta giorni. Pertanto è stata portata a termine solo la valutazione di sicurezza della linea di granturco MON 863.

(8)

Da un esame di ciascuna obiezione presentata alla luce della direttiva 2001/18/CE, delle informazioni fornite nella notifica e del parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare non emergono motivi per ritenere che l’immissione in commercio del granturco Zea mays L. linea MON 863 avrà effetti negativi sulla salute umana e animale o sull’ambiente.

(9)

Un identificatore unico deve essere assegnato al granturco MON 863 ai fini del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (3) e del regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (4).

(10)

Tracce accidentali o tecnicamente inevitabili di organismi geneticamente modificati presenti in prodotti sono esenti dagli obblighi di etichettatura e di tracciabilità in conformità dei limiti fissati dalla direttiva 2001/18/CE e dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (5).

(11)

Sulla base del parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, non è necessario istituire condizioni specifiche per gli usi previsti ai fini della manipolazione e confezione del prodotto o misure di protezione di particolari ecosistemi, ambienti o aree geografiche.

(12)

Prima dell’immissione in commercio del prodotto si applicano tutte le misure necessarie per garantirne l’etichettatura e la tracciabilità in tutte le fasi di detta immissione in commercio, garantendo la possibilità di effettuare verifiche con una metodologia appropriata di rilevamento.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione non sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 30 della direttiva 2001/18/CE; la Commissione ha pertanto sottoposto al Consiglio una proposta in merito a tali misure. Poiché allo scadere del termine di cui all’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE il Consiglio non ha adottato le misure di esecuzione proposte né ha manifestato la sua opposizione ad esse a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6), la Commissione deve adottare l'atto di esecuzione proposto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Autorizzazione

Fatte salve altre normative comunitarie, in particolare il regolamento (CE) n. 258/97 e il regolamento (CE) n. 1829/2003, le competenti autorità tedesche rilasciano l’autorizzazione scritta all’immissione in commercio, ai sensi della presente decisione, del prodotto identificato all’articolo 2, notificato dalla Monsanto Europe S.A. (riferimento C/DE/02/9).

A norma dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE, detta autorizzazione indica specificamente le condizioni a cui essa è subordinata, esplicitate agli articoli 3 e 4.

Articolo 2

Prodotto

1.   Gli organismi geneticamente modificati da immettere in commercio come tali o come ingredienti di altro prodotto (di seguito «il prodotto»), sono costituiti da semi di granturco (Zea mays L.), resistenti alla diabrotica del mais (Diabrotica spp.), derivati dalla linea cellulare di coltura di Zea mays AT824 (ottenuta a partire da embrioni immaturi di una linea inbred AT di granturco), trasformata utilizzando la tecnologia di accelerazione delle particelle con un frammento di restrizione del DNA MluI isolato dal plasmide PV-ZMIR13.

Il prodotto contiene le seguenti sequenze di DNA in due cassette:

a)

cassetta 1:

un gene cry3Bb1 modificato derivato dalla sottospecie kumamotoensis del Bacillus thuringiensis, che conferisce resistenza alla diabrotica del mais (Diabrotica spp.), regolato dal promotore 4AS1 proveniente dal virus mosaico del cavolfiore, dall’attivatore di traduzione wtCAB del grano (Triticum aestivum), dall’attivatore di trascrizione ract1, introne del gene dell’actina 1 del riso (Oryza sativa) e dalle sequenze di terminazione tahsp 17 3’ del grano;

b)

cassetta 2:

il gene nptII dell’E. coli, che conferisce resistenza agli aminoglicosidi, comprese la kanamicina e la neomicina, regolato dal virus mosaico del cavolfiore 35S come promotore e dalle sequenze di terminazione NOS 3’ dell’Agrobacterium tumefaciens e da un frammento del gene ble non funzionale dell’E. coli.

2.   L’autorizzazione riguarda semi di progenie derivanti da incroci della linea di granturco MON 863 con qualsiasi granturco ottenuto con metodi tradizionali, come tali o come ingredienti di altri prodotti.

Articolo 3

Condizioni di immissione in commercio

Il prodotto può essere usato come qualsiasi altro granturco, eccetto che per la coltura e l’impiego come prodotto alimentare o come ingrediente di prodotti alimentari, e può essere immesso in commercio alle seguenti condizioni:

a)

l’autorizzazione deve avere una validità di 10 anni a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione;

b)

l’identificatore unico del prodotto è MON-ØØ863-5;

c)

fatto salvo l’articolo 25 della direttiva 2001/18/CE, il titolare dell’autorizzazione, su richiesta, mette a disposizione delle autorità competenti e dei servizi di ispezione degli Stati membri, nonché dei laboratori di controllo della Comunità campioni di controllo positivi e negativi del prodotto, o il suo materiale genetico o il materiale di riferimento;

d)

fatti salvi i requisiti specifici di etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003, la dicitura «Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati» o «Questo prodotto contiene granturco geneticamente modificato MON 863» deve figurare su un’etichetta o in un documento che correda il prodotto, a meno che altre disposizioni del diritto comunitario non determinino un limite al di sotto del quale tale informazione non sia richiesta;

e)

fino a quando il prodotto non è autorizzato ad essere immesso in commercio a fini di coltivazione, la dicitura «Non destinato alla coltivazione» deve figurare su un’etichetta o in un documento che correda il prodotto.

Articolo 4

Monitoraggio

1.   Durante tutto il periodo di validità dell’autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto a garantire che il piano di monitoraggio contenuto nella notifica e destinato ad evidenziare eventuali effetti negativi sulla salute umana o sull’ambiente derivanti dalla manipolazione o dall’uso del prodotto sia messo in atto e applicato.

2.   Il titolare dell’autorizzazione comunica direttamente agli operatori e agli utilizzatori le caratteristiche generali e di sicurezza del prodotto e le condizioni che si applicano al monitoraggio dello stesso, comprese le misure di gestione opportune da adottare in caso di disseminazione accidentale di semi.

3.   Il titolare presenta alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri relazioni annuali sui risultati delle attività di monitoraggio.

4.   Fatto salvo l’articolo 20 della direttiva 2001/18/CE, il piano di monitoraggio notificato, ove necessario e previo accordo della Commissione e dell’autorità competente dello Stato membro che ha ricevuto la notifica originaria, viene aggiornato dal titolare dell’autorizzazione e/o dall’autorità competente dello Stato membro che ha ricevuto la notifica originaria, sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio.

5.   Il titolare dell’autorizzazione deve essere in grado di dimostrare alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri che:

a)

le reti di monitoraggio, in particolare quelle indicate nel piano di monitoraggio contenuto nella notifica, raccolgono informazioni per il monitoraggio del prodotto;

b)

i membri di tali reti hanno accettato di mettere a disposizione del titolare dell’autorizzazione tali informazioni prima della data di presentazione della relazione sul monitoraggio alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri ai sensi del paragrafo 3.

Articolo 5

Applicabilità

La presente decisione è applicata a decorrere dalla data di applicazione di una decisione comunitaria che autorizzi l’immissione in commercio del prodotto di cui all’articolo 1 come prodotto alimentare o come ingrediente di prodotti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 e comprenda un metodo di rilevamento di tale prodotto, convalidato dal laboratorio di riferimento della Comunità.

Articolo 6

Destinatario

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

(2)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

(3)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

(4)  GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5.

(5)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


10.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 207/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 agosto 2005

recante modifica della decisione 2005/240/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Polonia

[notificata con il numero C(2005) 2985]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(2005/609/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2005/240/CE della Commissione (2) sono stati autorizzati in Polonia tre metodi di classificazione delle carcasse di suino.

(2)

Il governo della Polonia ha chiesto alla Commissione di autorizzare modifiche nella descrizione di due degli apparecchi.

(3)

Dall’esame della suddetta richiesta risultano soddisfatte le condizioni per autorizzare modifiche nella descrizione degli apparecchi di cui trattasi.

(4)

La decisione 2005/240/CE deve essere quindi modificata di conseguenza.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2005/240/CE è modificato come segue:

1)

Il testo del punto 2 della parte 2 è sostituito dal testo seguente:

«2)

L’apparecchio è munito di una linea di trasduttori ad ultrasuoni a 3,5 MHz (U Systems).

I risultati della misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra dallo stesso apparecchio Ultra-FOM.»

2)

Il testo del punto 2 della parte 3 è sostituito dal testo seguente:

«2)

L’apparecchio è munito di 16 trasduttori a ultrasuoni a 2 MHz (GE Inspection Technologies).

I dati ultrasonici comprendono misurazioni dello spessore del grasso e dello spessore del muscolo.

I valori di misurazione sono convertiti da un computer in risultato di stima del tenore di carne magra.»

Articolo 2

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).

(2)  GU L 74 del 19.3.2005, pag. 62.