ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 195

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
27 luglio 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1198/2005 della Commissione, del 26 luglio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1199/2005 della Commissione, del 22 luglio 2005, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione, del 26 luglio 2005, concernente l’autorizzazione permanente di taluni additivi per mangimi e l’autorizzazione provvisoria del nuovo uso di un additivo già autorizzato nei mangimi ( 1 )

6

 

 

Regolamento (CE) n. 1201/2005 della Commissione, del 26 luglio 2005, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2005

11

 

*

Regolamento (CE) n. 1202/2005 della Commissione, del 26 luglio 2005, relativa al divieto di pesca di musdee nelle zone CIEM V, VI e VII (acque comunitarie e acque internazionali) per i pescherecci battenti bandiera tedesca

13

 

*

Direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario

15

Accordo su taluni aspetti delle condizioni di lavoro del personale mobile che effettua servizi di interoperabilità transfrontaliera concluso dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dalla Comunità delle ferrovie europee (CER)

18

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 luglio 2005, relativa all’osservanza delle condizioni di cui all’articolo 3 del protocollo aggiuntivo dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo

22

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

27.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1198/2005 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

101,8

999

101,8

0707 00 05

052

88,0

999

88,0

0709 90 70

052

75,3

999

75,3

0805 50 10

388

63,6

508

58,8

524

69,1

528

61,5

999

63,3

0806 10 10

052

114,1

204

79,7

220

159,4

508

134,4

624

164,2

999

130,4

0808 10 80

388

84,5

400

92,2

404

86,2

508

74,7

512

74,6

524

52,1

528

68,6

720

107,8

804

86,6

999

80,8

0808 20 50

052

111,2

388

83,3

512

25,4

528

45,8

999

66,4

0809 10 00

052

127,9

094

100,2

999

114,1

0809 20 95

052

291,3

400

333,7

404

385,7

999

336,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

113,5

999

113,5

0809 40 05

624

86,9

999

86,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


27.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1199/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2005

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1) in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2005.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 del Consiglio (GU L 82 del 31.3.2005 , pag. 1).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, p. 13).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

1.

Pannello destinato al rivestimento di pavimenti, composto come segue:

la superficie è costituita da un’immagine fotografica di struttura lignea, su supporto cartaceo, simile ad un pannello per parquet, rivestita di resina di melanina;

l’anima, costituita da un pannello di fibre di legno con massa volumica superiore a 0,8 g/cm3, presenta incastri semplici e scanalature («lock system»);

la base è costituita da carta impregnata.

[Cfr. foto A)] (1)

4411 19 90

La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 (b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 4411, 4411 19 e 4411 19 90.

La superficie ha esclusivamente funzione decorativa e non conferisce al prodotto il carattere essenziale.

Il carattere essenziale è conferito dall’anima in pannello di fibre. Cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 4411.

Il prodotto non è incluso nelle voci 4412 e 4418 poiché la superficie non è di legno.

2.

Pannello destinato al rivestimento di pavimenti composto da tre strati di legno (di uno spessore totale di 7 mm).

La superficie è costituita da due strati di liste di quercia di 0,6 mm di spessore.

Lo strato intermedio è costituito da un pannello di fibre con elevata massa volumica.

Lo strato inferiore è di legno di conifere (di 0,6 mm di spessore).

Lo strato intermedio presenta incastri semplici e scanalature («lock system»).

[Cfr. foto B)] (1)

4412 29 80

La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché dal testo dei codici NC 4412, 4412 29 e 4412 29 80.

Lo strato superiore del prodotto è costituito da un foglio di impiallacciatura fine, conformemente alle note esplicative del SA relative alla voce 4412 e alle note esplicative della NC relative alla voce 4412.

3.

Pannello destinato al rivestimento di pavimenti, composto da tre strati di legno massiccio (di uno spessore totale di 14 mm).

La superficie è costituita da tre strati di liste di quercia di uno spessore di 3 mm.

Lo strato intermedio e lo strato inferiore sono di legno di conifere.

Lo strato intermedio presenta incastri semplici e scanalature.

[Cfr. foto C)] (1)

4418 30 91

La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché dal testo dei codici NC 4418, 4418 30 e 4418 30 91.

Lo strato superiore del prodotto non è costituito da un foglio di impiallacciatura fine, conformemente alle note esplicative del SA relative alla voce 4412 e alle note esplicative della NC relative alla voce 4412.

A)

Image

B)

Image

C)

Image


(1)  Le foto hanno carattere puramente indicativo.


27.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1200/2005 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2005

concernente l’autorizzazione permanente di taluni additivi per mangimi e l’autorizzazione provvisoria del nuovo uso di un additivo già autorizzato nei mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 3, l’articolo 9 A, e l’articolo 9 D, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (2), in particolare l’articolo 25,

Considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede una procedura per l’autorizzazione degli additivi per mangimi.

(2)

L’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 contiene disposizioni transitorie per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate conformemente alla direttiva 70/524/CEE, prima della data di applicazione di detto regolamento.

(3)

Le domande di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Le osservazioni iniziali sulle domande di autorizzazione, come disposto dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali domande debbono pertanto continuare ad essere trattate conformemente all’articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

(5)

L’impiego del promotore della crescita Formi LHS (potassio diformiato) è stato autorizzato provvisoriamente, per la prima volta, per i suinetti ed i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1334/2001 della Commissione (3). La persona responsabile per la messa in circolazione di Formi LHS (potassio diformiato) ha presentato una domanda per ottenere un’autorizzazione provvisoria di estensione dell’impiego per quattro anni, come promotore della crescita per le scrofe, a norma dell’articolo 4 della citata direttiva. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) ha comunicato il suo parere in merito alla sicurezza dell’utilizzazione di questo preparato per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente, alle condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 9 A, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE. È pertanto opportuno autorizzare, per un periodo di quattro anni, l’impiego di questo preparato, come precisato nell’allegato I.

(6)

L’impiego del microorganismo Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 è stato autorizzato in via provvisoria, per la prima volta, per polli e conigli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1411/1999 della Commissione (4). Sono stati presentati dati nuovi a sostegno di una domanda di autorizzazione a tempo indeterminato per questo microorganismo. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza, può essere autorizzato, a titolo provvisorio, l'impiego di questo preparato a base di microorganismi, come precisato nell’allegato II.

(7)

L’impiego del preparato a base di microorganismi Enterococcus faecium NCIMB 10415 è stato autorizzato a titolo provvisorio, per la prima volta, per le scrofe dal regolamento (CE) n. 866/1999 della Commissione (5). Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato di questo microorganismo. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza, è opportuno autorizzare, a tempo indeterminato, l’impiego di questo preparato a base di microorganismi, come precisato nell’allegato II.

(8)

L’impiego del microorganismo Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 è stato autorizzato a titolo provvisorio, per la prima volta, per i suinetti dal regolamento (CE) n. 1411/1999. Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione, a tempo indeterminato, di questo preparato a base di microorganismi. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza, è opportuno autorizzare, a tempo indeterminato, l’impiego di questo preparato a base di microorganismi, come precisato nell’allegato II.

(9)

L’impiego del preparato a base di microorganismi Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 è stato autorizzato a titolo provvisorio, per la prima volta, per i suinetti dal regolamento (CE) n. 1411/1999. Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione, a tempo indeterminato, di questo preparato a base di microorganismi. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza, è opportuno autorizzare, a tempo indeterminato, l’impiego di questo preparato a base di microorganismi, come precisato nell’allegato II.

(10)

L’impiego del preparato a base di microorganismi Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 è stato autorizzato a titolo provvisorio, per la prima volta, per le vacche da latte e i bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione (6). Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione, a tempo indeterminato, di questo preparato a base di microorganismi. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza, è opportuno autorizzare, a tempo indeterminato, l’impiego di questo preparato a base di microorganismi, come precisato nell’allegato II.

(11)

L’impiego del preparato a base di microorganismi Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M è stato autorizzato a titolo provvisorio, per la prima volta, per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 866/1999. Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione, a tempo indeterminato, di questo preparato a base di microorganismi. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza, è opportuno autorizzare, a tempo indeterminato, l’impiego di questo preparato a base di microorganismi, come precisato nell’allegato II.

(12)

La valutazione di queste domande dimostra la necessità di talune procedure per proteggere i lavoratori dall’esposizione agli additivi di cui agli allegati. Tale protezione deve essere garantita mediante l’applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (7).

(13)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

E’ autorizzato a titolo provvisorio per quattro anni l’impiego del preparato appartenente al gruppo “Promotori della crescita”, come precisato nell’allegato I, quale additivo nell’alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

E’ autorizzato a tempo indeterminato l’impiego dei preparati del gruppo “Microorganismi”, come precisato nell’allegato II, quale additivi nell’alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

Articolo3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 1800/2004 (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).

(2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(3)  GU L 180 del 3.7.2001, pag. 18. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 676/2003 (GU L 97 del 15.4.2003, pag. 29).

(4)  GU L 164 del 30.6.1999, pag. 56.

(5)  GU L 108 del 27.4.1999, pag. 21.

(6)  GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15.

(7)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO I

Numero di registrazione dell’additivo

Nome e numero di registrazione del responsabile dell’immissione in circolazione dell’additivo

Additivo (denominazione commerciale)

Composizione, formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di alimento completo

Promotori della crescita

1

BASF Aktiengesellschaft

Potassio diformiato (Formi LHS)

Composizione dell’additivo

 

Potassio diformiato, solido min. 98 %,

 

Silicato massimo 1,5 %,

 

Acqua massimo 0,5 %

Sostanze attive

 

Potassio diformiato, solido

 

KH(COOH)2

 

CAS n. 20642-05-1

Scrofe

8 000

12 000

30 luglio 2009


ALLEGATO II

N. CE

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di alimento completo

Microorganismi

E 1701

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

Preparato di Bacillus cereus var. toyoi contenente almeno: 1 × 1010 CFU/g di additivo

Conigli da ingrasso

0,1 × 109

5 × 109

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

Può essere utilizzato in alimenti composti contenenti i coccidiostatici seguenti: Robenidina, Salinomicina sodica.

A tempo indeterminato

Polli da ingrasso

0,2 × 109

1 × 109

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

Può essere utilizzato in alimenti composti contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: Monensin sodico, Lasolacid sodico, Salinomicina sodica, Decochinato, Robenidina, Narasina, Alofuginone.

A tempo indeterminato

E 1705

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

Preparato di Enterococcus faecium contenente almeno:

 

Microincapsulato:

 

1,0 × 1010 CFU/g di additivo

 

Granulato:

 

3,5 × 1010 CFU/g di additivo

Scrofe

0,7 × 109

1,25 × 109

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

Per scrofe due settimane prima del parto e durante la lattazione.

A tempo indeterminato

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10663/NCIMB 10415

Preparato di Enterococcus faecium contenente almeno:

 

Polvere e granulato:

 

3,5 × 1010 CFU/g di additivo

 

Confettato:

 

2,0 × 1010 CFU/g di additivo

 

Liquido:

 

1 × 1010 CFU/ml di additivo

Suinetti

1 × 109

1 × 1010

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

Da utilizzare per i suinetti fino a 35 kg.

A tempo indeterminato

E 1710

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885

Preparato di Saccharomyces cerevisiae cerevisiae contenente almeno:

 

Polvere, granulato e perle:

 

1 × 109 CFU/g di additivo

Suinetti (slattati)

3 × 109

3 × 109

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

Da utilizzare per i suinetti (slattati) fino a 35 kg.

A tempo indeterminato

E 1711

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

Preparato di Saccharomyces cerevisiae cerevisiae contenente almeno:

 

Polvere, granulato:

 

2 × 1010 CFU/g di additivo

 

Confettato:

 

1 × 1010 CFU/g di additivo

Vacche da latte

4 × 108

2 × 109

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

La quantità di Saccharomyces cerevisiae nella razione giornaliera non deve essere superiore a 8,4 × 109 CFU per 100 kg kg di peso animale. Aggiungere 1,8 × 109 CFU ogni 100 kg supplementari di peso animale.

A tempo indeterminato

Bovini da ingrasso

5 × 108

1,6 × 109

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

La quantità di Saccharomyces cerevisiae nella razione giornaliera non deve essere superiore a 4,6 × 109 CFU per 100 kg di peso animale. Aggiungere 2 × 109 CFU ogni 100 kg supplementari di peso animale.

A tempo indeterminato

E 1712

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M

Preparato di Pediococcus acidilactici acidilactici contenente almeno1 × 1010 CFU/g di additivo

Polli da ingrasso

1 × 109

1 × 1010

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

Può essere utilizzato in alimenti composti contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: Decochinato, Alofuginone, Narasina, Salinomicina sodica, Maduramicina di ammonio, Diclazuril.

A tempo indeterminato


27.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1201/2005 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2005

relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1),

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT (2),

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e di rotture di riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2458/2001, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate per il lotto di luglio 2005, è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione della percentuale di riduzione, e che vengano fissate le quantità riportate al lotto successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2005 in virtù del regolamento (CE) n. 327/98 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione di eventuali percentuali di riduzione fissate nell'allegato del presente regolamento.

2.   Le quantità riportate al lotto seguente sono fissate nell' allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2)  GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.

(3)  GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2296/2003 (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 35).


ALLEGATO

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto del mese di luglio 2005 e quantità riportate al lotto successivo:

a)   riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30

Origine

Percentuale di riduzione del lotto di luglio 2005

Quantità riportata al lotto del mese di settembre 2005 (t)

Stati Uniti d'America

0 (1)

10 908,927

Thailandia

0 (1)

986,954

Australia

0 (1)

345,820

Altre origini


b)   riso semigreggio del codice NC 1006 20

Origine

Percentuale di riduzione del lotto di luglio 2005

Quantità riportata al lotto del mese di settembre 2005 (t)

Australia

0 (1)

10 429

Stati Uniti d'America

0 (1)

7 642

Thailandia

0 (1)

1 812

Altre origini

0 (1)

117


c)   rotture di riso del codice NC 1006 40 00

Origine

Percentuale di riduzione del lotto di luglio 2005

Thailandia

0 (1)

Australia

0 (1)

Guyana

0 (1)

Stati Uniti d'America

0 (1)

Altre origini

0 (1)


(1)  Rilascio per la quantità indicata nella domanda.


27.7.2005   

IT

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L 195/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1202/2005 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2005

relativa al divieto di pesca di musdee nelle zone CIEM V, VI e VII (acque comunitarie e acque internazionali) per i pescherecci battenti bandiera tedesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio del 22 dicembre 2004 che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (3), stabilisce i contingenti per il 2005 e il 2006.

(2)

In base alle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2005.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato allo Stato membro di cui all'allegato al presente regolamento per lo stock ivi specificato per il 2005 si ritiene esaurito a partire dalla data ivi indicata.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati è vietata a decorrere dalla data ivi fissata. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dai suddetti pescherecci dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2005.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 396 del 31.12.2004, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 860/2005 (GU L 144 dell’8.6.2005, pag. 1).


ALLEGATO

Stato membro

Germania

Stock

GFB/567-

Specie

Musdee (Phycis blennoides)

Zona

V, VI e VII (acque comunitarie e acque internazionali)

Data

9/6/2005


27.7.2005   

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L 195/15


DIRETTIVA 2005/47/CE DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2005

concernente l’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 139, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed è conforme ai principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e mira a garantire il pieno rispetto dell’articolo 31 di tale Carta, secondo il quale ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose, a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali, nonché a ferie annuali retribuite.

(2)

Ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 2, del trattato, le parti sociali possono richiedere congiuntamente che gli accordi conclusi a livello comunitario siano attuati da una decisione del Consiglio su proposta della Commissione.

(3)

Il Consiglio ha adottato la direttiva 93/104/CE, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (1). I trasporti ferroviari sono tra i settori di attività esclusi dal campo di applicazione di tale direttiva. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2000/34/CE (2), che modifica la direttiva 93/104/CE, al fine di coprire settori di attività precedentemente esclusi.

(4)

Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato la direttiva 2003/88/CE, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, che codifica e abroga la direttiva 93/104/CE (3).

(5)

La direttiva 2003/88/CE prevede deroghe a quanto stabilito nei suoi articoli 3, 4, 5, 8 e 16, riguardo al personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari per il servizio prestato a bordo dei treni.

(6)

La Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) hanno informato la Commissione della loro volontà di avviare negoziati ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 1, del trattato.

(7)

Il 27 gennaio 2004, le suddette organizzazioni hanno concluso un accordo relativo a taluni aspetti delle condizioni di utilizzazione dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera (di seguito «accordo»).

(8)

L’accordo comprende una richiesta congiunta che invita la Commissione ad attuare l’accordo tramite decisione del Consiglio su proposta della Commissione ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 2, del trattato.

(9)

La direttiva 2003/88/CE si applica ai lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera, fatte salve le disposizioni più specifiche contenute nella presente direttiva e nell’accordo.

(10)

Ai sensi dell’articolo 249 del trattato, l’atto appropriato per l’attuazione dell’accordo è una direttiva.

(11)

Poiché, nella prospettiva del mercato interno del settore dei trasporti ferroviari e della concorrenza che lo caratterizzano, gli obiettivi della presente direttiva, cioè la tutela della salute e della sicurezza, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12)

L’evoluzione del settore ferroviario europeo implica un attento controllo del ruolo delle parti interessate attuali e di quelle nuove, per garantire uno sviluppo armonioso nell’insieme della Comunità. Il dialogo sociale europeo in questo settore dovrebbe poter riflettere questa evoluzione e tenerne conto per quanto possibile.

(13)

La presente direttiva lascia agli Stati membri la facoltà di definire i termini dell’accordo non specificamente definiti dall’accordo stesso in conformità delle legislazioni e delle prassi nazionali, come è il caso per altre direttive in materia di politica sociale che utilizzano termini analoghi, a condizione che le definizioni utilizzate siano compatibili con l’accordo.

(14)

La Commissione ha elaborato la sua proposta di direttiva conformemente alla comunicazione del 20 maggio 1998 intitolata «Adeguare e promuovere il dialogo sociale a livello comunitario», tenendo conto del carattere rappresentativo delle parti contraenti e della legalità di ogni clausola dell’accordo; le parti firmatarie hanno una sufficiente rappresentatività per i lavoratori mobili del settore ferroviario addetti a servizi di interoperabilità transfrontaliera effettuati da imprese ferroviarie.

(15)

La Commissione ha elaborato la proposta di direttiva ai sensi dell’articolo 137, paragrafo 2, del trattato che prevede che le direttive in materia sociale devono evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

(16)

La presente direttiva e l’accordo fissano norme minime; gli Stati membri e/o le parti sociali dovrebbero poter mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli.

(17)

La Commissione ha informato il Parlamento europeo, il Comitato economico sociale europeo e il Comitato delle regioni, trasmettendo loro la proposta di direttiva per l’attuazione dell’accordo.

(18)

Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull’accordo delle parti sociali in data 26 maggio 2005.

(19)

L’attuazione dell’accordo contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 136 del trattato.

(20)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (4), si incoraggiano gli Stati membri a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo della presente direttiva è quello di attuare l’accordo concluso il 27 gennaio 2004 tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di utilizzazione dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera.

Il testo dell’accordo è allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli di quelle previste dalla presente direttiva.

2.   In nessun caso l’attuazione della presente direttiva costituisce una ragione sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori nei settori rientranti nel suo campo d’applicazione. La sua attuazione lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri e/o della direzione e dei lavoratori, tenuto conto di eventuali cambiamenti della situazione, di emanare disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse da quelle che esistono al momento dell’adozione della presente direttiva, purché i requisiti minimi previsti dalla presente direttiva siano rispettati.

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni dell’accordo sul seguito e la valutazione dell’accordo da parte delle parti firmatarie, la Commissione, previa consultazione delle parti sociali a livello comunitario, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione della presente direttiva nel contesto dell’evoluzione del settore ferroviario entro il 27 luglio 2011.

Articolo 4

Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali emanate in applicazione della presente direttiva e adottano ogni misura necessaria a garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano queste disposizioni alla Commissione entro il 27 luglio 2008 e comunicano tempestivamente ogni successiva modifica.

Articolo 5

Gli Stati membri mettono in vigore, previa consultazione delle parti sociali, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 luglio 2008 o si accertano che le parti sociali abbiano adottato le disposizioni necessarie per mezzo di accordi entro questa data. Essi comunicano immediatamente alla Commissione tali disposizioni.

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per poter garantire in ogni momento i risultati imposti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)  GU L 307 del 13.12.1993, pag. 18. Direttiva modificata dalla direttiva 2000/34/CE.

(2)  GU L 195 dell’1.8.2000, pag. 41.

(3)  GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9.

(4)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.


ACCORDO

su taluni aspetti delle condizioni di lavoro del personale mobile che effettua servizi di interoperabilità transfrontaliera concluso dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dalla Comunità delle ferrovie europee (CER)

CONSIDERANDO:

lo sviluppo del trasporto ferroviario che esige l’ammodernamento del sistema e lo sviluppo del traffico transeuropeo e quindi dei servizi di interoperabilità,

la necessità di sviluppare un traffico transfrontaliero sicuro e di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera,

l’importanza di evitare una concorrenza basata esclusivamente sulle differenze delle condizioni di lavoro,

l’importanza di sviluppare i trasporti ferroviari all’interno dell’Unione europea,

l’idea che questi obiettivi saranno raggiunti creando regole comuni relative alle condizioni minime di lavoro standard del personale mobile che effettua servizi di interoperabilità transfrontaliera,

la convinzione che il numero delle persone interessate aumenterà negli anni a venire,

il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 138 e 139, paragrafo 2,

la direttiva 93/104/CE (modificata dalla direttiva 2000/34/CE) e in particolare gli articoli 14 e 17,

la convenzione sulla legge applicabile agli obblighi contrattuali (Roma, 19 giugno 1980),

il fatto che l’articolo 139, paragrafo 2, del trattato dispone che gli accordi conclusi a livello comunitario sono attuati a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione,

il fatto che il presente documento rappresenta la richiesta congiunta delle parti firmatarie.

LE PARTI FIRMATARIE CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Clausola 1

Campo d’applicazione

Il presente accordo si applica ai lavoratori mobili delle ferrovie addetti a servizi di interoperabilità transfrontaliera effettuati da imprese ferroviarie.

Per il traffico di passeggeri transfrontaliero locale e regionale e per il traffico merci transfrontaliero che non superi i 15 chilometri al di là della frontiera, nonché per il traffico tra stazioni di frontiera ufficiali la cui lista figura in allegato, l’applicazione del presente accordo è facoltativa.

Il presente accordo è altresì facoltativo per i treni sugli assi transfrontalieri che iniziano e finiscono sull’infrastruttura dello stesso Stato membro e utilizzano l’infrastruttura di un altro Stato membro senza effettuare fermate (operazioni che possono pertanto essere considerate come operazioni di trasporto nazionale).

Per quanto riguarda i lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera, la direttiva 93/104/CE non si applicherà agli aspetti per i quali il presente accordo prevede disposizioni più specifiche.

Clausola 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, si intende per:

1)

«servizi di interoperabilità transfrontaliera»: i servizi transfrontalieri per i quali le imprese ferroviarie necessitano di almeno due certificati di sicurezza, come disposto dalla direttiva 2001/14/CE;

2)

«lavoratore mobile che effettua servizi di interoperabilità transfrontaliera»: ogni lavoratore membro dell’equipaggio di un treno, addetto a servizi di interoperabilità transfrontaliera per più di un’ora sulla base di una prestazione giornaliera;

3)

«orario di lavoro»: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;

4)

«periodo di riposo»: qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro;

5)

«periodo notturno»: qualsiasi periodo di almeno 7 ore, come definito dalla legislazione nazionale, e che comprenda in ogni caso l’intervallo fra le ore 24 e le ore 5;

6)

«prestazione notturna»: qualsiasi prestazione di almeno 3 ore di lavoro durante il periodo notturno;

7)

«riposo fuori residenza»: riposo giornaliero che non può essere effettuato nella normale sede di residenza del personale mobile;

8)

«macchinista»: il lavoratore incaricato di guidare una macchina di trazione;

9)

«tempo di guida»: la durata di un’attività programmata nel corso della quale il macchinista è responsabile della guida di una macchina di trazione, escluso il tempo previsto per la messa in servizio e per la messa fuori servizio della macchina, comprese le interruzioni programmate nel corso delle quali il macchinista resta responsabile della guida della macchina di trazione.

Clausola 3

Riposo giornaliero in residenza

Il riposo giornaliero in residenza ha una durata minima di 12 ore consecutive nel corso di un periodo di 24 ore.

Può essere ridotto a un minimo di 9 ore consecutive una volta ogni 7 giorni. In tal caso, le ore corrispondenti alla differenza tra il riposo ridotto e le 12 ore saranno aggiunte al successivo riposo giornaliero in residenza.

Un riposo giornaliero ridotto in modo significativo non potrà essere fissato tra due riposi giornalieri fuori residenza.

Clausola 4

Riposo giornaliero fuori residenza

Il riposo giornaliero fuori residenza ha una durata minima di 8 ore consecutive nel corso di un periodo di 24 ore.

Un riposo giornaliero fuori residenza deve essere seguito da un riposo giornaliero in residenza (1).

Si raccomanda di provvedere a che il lavoratore mobile in riposo fuori residenza sia ospitato in alloggi confortevoli.

Clausola 5

Pause

a)   Macchinisti

Se la durata dell’orario di lavoro di un macchinista è superiore a 8 ore, sarà assicurata una pausa di almeno 45 minuti nel corso della giornata lavorativa;

oppure

qualora l’orario di lavoro sia compreso tra 6 e 8 ore, tale pausa sarà di almeno 30 minuti e sarà assicurata nel corso della giornata lavorativa.

La collocazione temporale e la durata della pausa dovranno consentire l’effettivo recupero da parte del lavoratore.

Le pause possono essere adattate nel corso della giornata lavorativa in caso di ritardo dei treni.

Una parte della pausa dovrà situarsi tra la 3a e la 6a ora di lavoro.

La clausola 5 a) non si applica nel caso in cui sia presente un secondo macchinista. In tal caso, le condizioni sono fissate a livello nazionale.

b)   Personale di accompagnamento

Per il personale di accompagnamento, sarà assicurata una pausa di 30 minuti se l’orario di lavoro è superiore a 6 ore.

Clausola 6

Riposo settimanale

Il lavoratore mobile che effettua servizi di interoperabilità transfrontaliera ha diritto, per ogni periodo di 7 giorni, ad un periodo minimo di riposo settimanale ininterrotto di 24 ore, alle quali si aggiungono le 12 ore di riposo giornaliero di cui alla clausola 3.

Ogni anno il lavoratore mobile dispone di 104 periodi di riposo di 24 ore, nei quali sono inclusi i periodi di 24 ore dei 52 riposi settimanali

comprendenti:

12 periodi di riposo doppi (di 48 ore più il riposo giornaliero di 12 ore) che includono il sabato e la domenica,

e

12 periodi di riposo doppi (di 48 ore più il riposo giornaliero di 12 ore) senza garanzia di inclusione di un sabato o di una domenica.

Clausola 7

Tempo di guida

La durata del tempo di guida, come definito nella clausola 2, non può essere superiore a 9 ore per una prestazione diurna e a 8 ore per una prestazione notturna tra due riposi giornalieri.

La durata massima del tempo di guida per ogni periodo di 2 settimane è limitata a 80 ore.

Clausola 8

Controllo

Al fine di consentire la verifica del rispetto delle disposizioni del presente accordo, deve essere custodita una scheda di servizio indicante le ore quotidiane di lavoro e i periodi di riposo del personale mobile. Devono essere disponibili informazioni relative alle ore effettive di lavoro. La scheda di servizio sarà conservata dall’impresa per almeno 1 anno.

Clausola 9

Clausola di non regressione

L’applicazione del presente accordo non costituisce in alcun caso un valido motivo per ridurre il livello generale di protezione dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera.

Clausola 10

Seguito dato all’accordo

I firmatari del presente accordo seguiranno la sua attuazione e applicazione nel quadro del Comitato di dialogo settoriale «ferrovie» istituito in base alla decisione 98/500/CE della Commissione.

Clausola 11

Valutazione

Le parti valutano le disposizioni del presente accordo due anni dopo la firma, alla luce delle prime esperienze di sviluppo del trasporto interoperabile transfrontaliero.

Clausola 12

Revisione

Le parti riesamineranno le disposizioni di cui sopra due anni dopo la fine del periodo di attuazione fissato dalla decisione del Consiglio relativa all’accordo.

Bruxelles, 27 gennaio 2004.

Per il CER

Giancarlo CIMOLI

Presidente

Johannes LUDEWIG

Direttore esecutivo

Francesco FORLENZA

Presidente del gruppo dei direttori delle risorse umane

Jean-Paul PREUMONT

Consigliere per gli affari sociali

Per l’ETF

Norbert HANSEN

Presidente della sezione Ferrovie

Jean-Louis BRASSEUR

Vicepresidente della sezione Ferrovie

Doro ZINKE

Segretaria generale

Sabine TRIER

Segretaria politica


(1)  Le parti convengono che negoziati su un secondo riposo fuori residenza consecutivo e per la compensazione del riposo fuori residenza possono aver luogo tra le parti sociali a livello dell’impresa ferroviaria o a livello nazionale, se più adeguato. A livello europeo, la questione del numero di riposi consecutivi fuori residenza e della compensazione dei riposi fuori residenza sarà rinegoziata due anni dopo la firma del presente accordo.

ALLEGATO

Elenco delle stazioni di frontiera ufficiali situate oltre il limite dei 15 km per le quali l’accordo è facoltativo

 

RZEPIN (PL)

 

TUPLICE (PL)

 

ZEBRZYDOWICE (PL)

 

DOMODOSSOLA (IT)


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

27.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/22


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2005

relativa all’osservanza delle condizioni di cui all’articolo 3 del protocollo aggiuntivo dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo

(2005/576/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 87, paragrafo 3, lettera e),

vista la decisione del Consiglio, del 29 luglio 2002, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo,

visto il protocollo aggiuntivo dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, relativo alla proroga del periodo di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo, in particolare l’articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o febbraio 1995 è entrato in vigore l’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra (di seguito «accordo europeo») (1).

(2)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo, nei primi cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo europeo, in deroga al paragrafo 1, punto 3), la Romania può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che: gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione; l’importo e l’intensità degli aiuti siano strettamente limitati alla misura assolutamente necessaria per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti; il programma di ristrutturazione rientri in un piano di razionalizzazione completo e di riduzione della capacità di produzione in Romania.

(3)

Il periodo iniziale di cinque anni è scaduto il 31 dicembre 1997.

(4)

Nel dicembre 1997 la Romania ha chiesto la proroga di tale periodo.

(5)

È parso opportuno concedere una proroga al periodo suddetto di altri otto anni a decorrere dal 1o gennaio 1998 oppure, se precedente, fino alla data di adesione della Romania all’Unione europea.

(6)

A tale scopo, il 23 ottobre 2002, la Comunità e la Romania hanno firmato un protocollo aggiuntivo dell’accordo europeo, che è stato applicato in via provvisoria a decorrere da tale data.

(7)

Ai sensi dell’articolo 2 del protocollo aggiuntivo, la proroga di tale periodo è subordinata alla presentazione, da parte della Romania, alla Commissione di un programma di ristrutturazione e di piani aziendali che siano conformi ai criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo e che siano stati valutati e approvati dall’autorità nazionale di vigilanza sugli aiuti di Stato (Consiglio della concorrenza).

(8)

Nel dicembre 2004, la Romania ha presentato alla Commissione un programma di ristrutturazione e piani aziendali per le società che hanno beneficiato o stanno beneficiando di aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione.

(9)

Ai sensi dell’articolo 3 del protocollo aggiuntivo, la proroga del periodo in questione è subordinata alla valutazione finale del programma di ristrutturazione e dei piani aziendali da parte della Commissione.

(10)

La Commissione ha effettuato la valutazione finale del programma di ristrutturazione e dei piani aziendali presentati dalla Romania. La valutazione indica che l’attuazione del programma di ristrutturazione e dei piani aziendali garantirà la vitalità della società in questione nelle normali condizioni di mercato. Essa indica inoltre che l’entità dell’aiuto di Stato a scopo di ristrutturazione previsto dai piani è strettamente limitata alla misura assolutamente necessaria per ripristinare la vitalità delle società in questione e che tale entità è stata progressivamente ridotta e si è esaurita entro la fine del 2004. La valutazione conferma inoltre che le società beneficiarie saranno oggetto di una razionalizzazione completa e che la loro capacità di produzione in eccesso sarà ridotta. La valutazione conclude pertanto che il programma di ristrutturazione e i piani aziendali soddisfano le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo.

DECIDE:

Articolo 1

Il programma di ristrutturazione e i piani aziendali che la Romania ha presentato alla Commissione ai sensi dell’articolo 2 del protocollo aggiuntivo dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo sono conformi ai requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2.

Articolo 2

Il periodo durante il quale la Romania può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione alle condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 viene prorogato di altri otto anni a decorrere dal 1o gennaio 1998, oppure, se precedente, fino alla data di adesione della Romania all’Unione europea, ai sensi dall’articolo 1 del protocollo aggiuntivo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2.